PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 11
PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE
Articolo 1 | Articolo 1 |
Articolo 2 | Articolo 2 |
Articolo 3 | |
Articolo 3 | Articolo 4 |
Articolo 4 | |
Articolo 5 | |
Articolo 6 |
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1621-340-A
PROPOSTA DI LEGGE
1621
d'iniziativa dei deputati
FOTI, BARELLI, DE CORATO
Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale
Presentata il 19 dicembre 2023
e
PROPOSTA DI LEGGE
340
d'iniziativa dei deputati
CANDIANI, BOF, COIN, FRASSINI
Modifiche all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni riguardanti le funzioni di controllo e consultive e l'organizzazione della Corte dei conti
Presentata il 14 ottobre 2022
(Relatori: KELANY, per la I Commissione;
PITTALIS, per la II Commissione)
NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia), il 2 aprile 2025, hanno deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 1621. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 340 si veda il relativo stampato.
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminata la proposta di legge n. 1621 e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
la proposta di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; essa è sottoposta al parere del Comitato in ragione della presenza dell'articolo 2-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, recante una delega legislativa;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 1-decies, prevede che il giudice contabile, «nei casi più gravi» di accertamento della responsabilità amministrativa, possa disporre a carico del dirigente o funzionario condannato l'ulteriore sanzione della sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni; in tali casi l'amministrazione avvia immediatamente un procedimento per responsabilità dirigenziale (ex articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001), da concludere «improrogabilmente» entro il termine della sospensione; posto che la responsabilità contabile già soggiace a stringenti e rigorosi presupposti, quali tipicamente il dolo e la colpa grave, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita individuando degli indici di valutazione della gravità del fatto tali da orientare il giudice contabile nell'applicazione dell'ulteriore sanzione della sospensione; in secondo luogo, la formulazione potrebbe essere approfondita chiarendo espressamente se con l'espressione «improrogabilmente» si sia voluto stabilire un termine perentorio, posto a pena di decadenza del procedimento di accertamento della responsabilità dirigenziale, ovvero meramente ordinatorio;
l'articolo 2, comma 1, prevede che la sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità renda pareri in materie di contabilità pubblica anche su «questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete» connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC); la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita al fine di specificarne meglio il perimetro di operatività;
il principio di delega di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera o), in materia di regolamentazione delle funzioni di controllo, consultive e referenti della Corte dei conti, sembra piuttosto indicare un oggetto di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera d), della circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, del 20 aprile 2001, che prevede di distinguere i princìpi e criteri direttivi dagli oggetti di delega;
l'articolo 2-bis, comma 3, secondo periodo, prevede che sulle disposizioni che danno attuazione al principio e criterio direttivo di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo è necessaria la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; in proposito, si rappresenta che la menzionata lettera a) concerne l'organizzazione della Corte dei conti a livello centrale; l'organizzazione della Corte dei conti a livello territoriale è invece prevista dalla successiva lettera c); la formulazione potrebbe dunque essere approfondita valutando se la necessità di acquisire la previa intesa in sede di Conferenza permanente non sia più correttamente riferibile alla menzionata lettera c) anziché alla lettera a);
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), nel disciplinare gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, afferma che costituisce colpa grave: 1) la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili; 2) il travisamento del fatto; 3) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; in proposito, si rappresenta che il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, prevede, all'articolo 2, comma 3, una differente definizione della colpa grave caratterizzante la responsabilità amministrativa nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici; ai fini di un migliore coordinamento normativo fra la disciplina generale recata dalla legge n. 20 del 1994, novellata dal provvedimento in oggetto, e quella speciale specificamente riferita ai contratti pubblici, perciò, la disposizione in esame potrebbe essere approfondita con riferimento all'opportunità di fare comunque espressamente salva la nozione di colpa grave prevista all'articolo 2, comma 3, decreto legislativo n. 36 del 2023 limitatamente alle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici;
l'articolo 2-bis, comma 3, prevede, all'ultimo periodo, che qualora il termine di quarantacinque giorni per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo scada nei quarantacinque giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cosiddetta «tecnica dello scorrimento»); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa»; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);
l'articolo 3, recante disposizioni in materia di sanzioni per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR e al PNC, prevede che – fermo restando l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ex articolo 1 della legge n. 20 del 1994 – il pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione di procedimenti, in relazione ai quali si verifichi, per fatto a lui imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, sia soggetto alla sanzione pecuniaria, sulla base della gravità della colpa, da 150 euro fino a due annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo; per quanto concerne il procedimento sanzionatorio la disposizione rinvia alla parte II, titolo V, capo III, del codice della giustizia contabile (decreto legislativo n. 174 del 2016), che disciplina il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria; ciò premesso, la disposizione in esame potrebbe essere approfondita realizzando un più efficace coordinamento con il codice della giustizia contabile con specifico riferimento alla nozione di «pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione di procedimenti» rispetto alla definizione dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti prevista dall'articolo 18 del citato codice nonché alla «gravità della colpa», criterio previsto per la determinazione della sanzione, rispetto ai criteri per la determinazione della sanzione previsti, in via generale, dall'articolo 134, comma 2, del medesimo codice, cui la disposizione in esame peraltro rinvia;
formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:
dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 1-decies, al fine di specificare gli indici di valutazione della gravità del fatto per l'applicazione dell'ulteriore sanzione della sospensione nonché specificando la natura del termine di conclusione del procedimento di responsabilità dirigenziale;
l'articolo 2, comma 1, al fine di specificarne meglio il perimetro di operatività;
l'articolo 2-bis:
comma 2, lettera o), alla luce del paragrafo 2, lettera d), della circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, del 20 aprile 2001;
comma 3, secondo periodo, valutando se la previa intesa in sede di Conferenza permanente ivi prevista non sia più correttamente riferibile alla lettera c), concernente l'organizzazione territoriale della Corte dei conti, anziché alla lettera a), concernente invece l'organizzazione a livello centrale;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), disponendo un coordinamento normativo che faccia salva la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici all'articolo 2, comma 3, con riferimento alla nozione di colpa grave ivi recata;
l'articolo 2-bis, comma 3, ultimo periodo, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;
l'articolo 3, realizzando un più stretto coordinamento normativo con il codice della giustizia contabile.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, la proposta di legge n. 1621 Foti, recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale, a cui è abbinata la proposta di legge n. 340 Candiani;
rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 1, tra l'altro, sono volte ad estendere il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall'elemento soggettivo del dolo e a introdurre forme di copertura assicurativa per danno erariale;
preso atto che l'articolo 4 modifica il codice della giustizia contabile in materia di spese processuali, disponendo che quelle relative ai giudizi per responsabilità amministrativa effettivamente sostenute siano rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza, qualora i relativi procedimenti risultino conclusi con sentenza o provvedimento che escludano la responsabilità,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 3 dicembre 2024)
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, la proposta di legge n. 1621 Foti, recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale, come risultante dall'esame in sede referente delle proposte emendative, a cui è abbinata la proposta di legge n. 340 Candiani;
ricordato che la Commissione ha già esaminato il testo originario della proposta di legge n. 1621 Foti nella seduta del 3 dicembre 2024, esprimendo un parere favorevole;
rilevato, per quanto riguarda le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente che attengono alle competenze della Commissione, che all'articolo 1, le cui disposizioni sono principalmente volte ad estendere il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall'elemento soggettivo del dolo e a introdurre forme di copertura assicurativa per danno erariale, si è specificato che costituiscono colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, e che non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti;
preso atto altresì che al predetto articolo 1 si è previsto che nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno e che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 2 aprile 2025)
TESTO
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TESTO
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Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. |
Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale. |
Art. 1.
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Art. 1.
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1. Alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) all'articolo 1: |
a) identico: |
1) al comma 1, terzo periodo, le parole: «limitatamente ai profili presi in considerazione» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero da uno degli atti o documenti a tal fine sottoposti a controllo» e il quarto periodo è soppresso; |
1) al comma 1: 1.1) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti»; 1.2) al terzo periodo, le parole: «, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo»; |
2) il comma 1.1 è sostituito dal seguente: |
2) identico; |
«1.1. La responsabilità è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo nei seguenti casi: | |
a) conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; | |
b) conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria»; | |
3) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «fermo restando il potere di riduzione» sono inserite le seguenti: «e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo»; |
3) al comma 1-bis, le parole: «fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo e»; |
4) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso»; | |
4) dopo il comma 1-septies sono inseriti i seguenti: |
5) identico: |
«1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, parte del danno accertato o del valore perduto di importo minimo pari a euro 150 e massimo non superiore a due annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al responsabile medesimo. La determinazione dell'entità della riduzione di cui al primo periodo in misura superiore al minimo deve essere motivata. |
«1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio. |
1-novies. Una quota del trattamento economico accessorio spettante al dirigente incaricato di gestire risorse pubbliche è destinata dall'amministrazione alla stipulazione di una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all'amministrazione stessa per colpa grave dal dirigente medesimo. La stessa amministrazione promuove, anche tramite la società Consip Spa, la conclusione di accordi-quadro con le principali imprese di assicurazione operanti a livello nazionale. |
Soppresso |
1-decies. Nella sentenza di condanna la Corte dei conti può, nei casi più gravi, disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni. L'amministrazione, conseguentemente, avvia immediatamente un procedimento ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da concludere improrogabilmente entro il termine della sospensione disposta con il passaggio in giudicato della sentenza, e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca»; |
1-novies. Identico. |
1-decies. L'avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima»; | |
6) al comma 2, dopo le parole: «fatto dannoso» sono inserite le seguenti: «, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno» e dopo le parole: «occultamento doloso del danno» sono inserite le seguenti: «, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione»; | |
5) è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
7) identico: |
«4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave»; |
«4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario»; |
b) all'articolo 3: |
b) identico: |
1) al comma 1, lettera g), le parole: «di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi» sono sostituite dalle seguenti «di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; |
1) identico; |
2) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: |
2) identico: |
«1-ter. Per i contratti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di legittimità di cui al comma 1, lettera g), è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale; i termini di cui al comma 2 sono dimezzati. I termini di cui al primo periodo hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata. |
«1-ter. Per i contratti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di legittimità di cui al comma 1, lettera g), è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al primo periodo hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata. |
1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. |
1-quater. Identico. |
1-quinquies. La facoltà di cui al comma 1-quater è riconosciuta a ogni altro soggetto attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti. |
1-quinquies. La facoltà di cui al comma 1-quater è riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti. |
1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 1-ter». |
1-sexies. Identico»; |
3) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 1». | |
Art. 2.
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Art. 2.
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1. La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materie di contabilità pubblica, anche su fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo, su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofilattica sull'attività consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali ai sensi del presente comma. |
1. La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materie di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo, su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofilattica sull'attività consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali ai sensi del presente comma. |
2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione. |
2. Identico. |
Art. 3.
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1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza, nonché in materia di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa. | |
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: | |
a) organizzare la Corte dei conti a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte; | |
b) rafforzare gli effetti nomofilattici delle pronunce delle sezioni riunite sulle funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali nonché sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti, prevedendo, in particolare, che il procuratore generale eserciti la sua funzione di coordinamento tenendo conto delle pronunce nomofilattiche delle sezioni riunite; | |
c) fermo restando per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, organizzare la Corte dei conti a livello territoriale secondo i seguenti criteri: | |
1) ogni sede territoriale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartita in collegi con provvedimenti del presidente; | |
2) i presìdi territoriali della Corte sono dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con priorità per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo; | |
3) il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a più di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro; | |
d) articolare la funzione requirente presso la Corte dei conti in una procura generale e in procure territoriali, prevedendo che queste ultime siano rette da un viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e siano dotate di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede; | |
e) disciplinare i poteri di indirizzo e di coordinamento della procura generale della Corte dei conti nei confronti delle procure territoriali, al fine di garantire l'esercizio uniforme della funzione requirente nelle sedi territoriali; prevedere, a tal fine, che il procuratore generale: | |
1) possa accedere in tempo reale, anche tramite strumenti informatici, agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale; | |
2) possa disporre del potere di avocazione delle istruttorie in casi tassativamente previsti in sede di attuazione della presente delega, tra cui quelli di inerzia nell'istruttoria in sede territoriale o di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale; | |
3) in caso di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza o per particolare complessità o novità delle questioni, debba sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a pena di nullità, gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizione di misure cautelari e possa affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati addetti all'ufficio della procura generale; | |
f) stabilire che ogni magistrato svolge, secondo un criterio di rotazione temporale e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni cui è assegnato, prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti; | |
g) regolamentare le procedure di accesso alla carriera della magistratura contabile, anche requirente, introducendo, tra l'altro, prove psicoattitudinali secondo i criteri stabiliti per l'accesso alla magistratura ordinaria; | |
h) regolamentare l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei magistrati contabili, prevedendo che essa sia ispirata a criteri di trasparenza, celerità, rispetto del contraddittorio e tipizzazione degli illeciti; | |
i) fermo restando quanto previsto dal comma 7, stabilire la dotazione dell'organico dei magistrati della Corte dei conti e il numero massimo delle posizioni direttive e semidirettive, contenere il numero delle figure apicali o sub-apicali e rafforzare, nella dotazione di risorse umane e strumentali: | |
1) le funzioni consultiva e di controllo; | |
2) le funzioni di coordinamento della procura generale; | |
l) prevedere, per le nomine successive alla data di entrata in vigore della presente legge, un limite temporale massimo dei mandati di Presidente della Corte dei conti e di procuratore generale; | |
m) ampliare la tipologia dei giudizi a istanza di parte su cui la Corte dei conti può giudicare ai sensi dell'articolo 172 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174; | |
n) introdurre istituti deflativi del contenzioso, che consentano all'incolpato di formulare una richiesta di definizione della propria posizione con il pagamento in un'unica soluzione di una percentuale della somma fatta oggetto dell'invito a dedurre, prima della citazione in giudizio, fermo restando il potere di valutazione della proposta da parte del pubblico ministero; | |
o) regolamentare i procedimenti di svolgimento delle funzioni di controllo, consultive e referenti, nel rispetto del principio del contraddittorio, regolando i criteri per la costituzione e la composizione dei collegi e stabilendo i casi di pubblicità e di riservatezza degli atti; | |
p) in particolare, disciplinare il controllo concomitante di cui all'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, prevedendo che esso sia svolto su richiesta delle Camere, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata e abbia a oggetto piani, programmi e progetti caratterizzati da rilevanza finanziaria e da significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese e stabilendo un regime di limitazione della pubblicità delle comunicazioni scambiate e degli atti e dei provvedimenti adottati nell'esercizio di tale funzione; | |
q) razionalizzare il quadro normativo, eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti all'organizzazione della Corte dei conti e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali; | |
r) apportare modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, al fine di prevedere interventi per il rimborso, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle spese legali effettivamente sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa nel caso di sentenze o provvedimenti che escludano la responsabilità degli amministratori dipendenti di amministrazioni pubbliche in conseguenza di atti e fatti connessi con lo svolgimento del servizio o con l'adempimento di obblighi istituzionali. | |
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere, per i profili di competenza regionale, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Sulle disposizioni che danno attuazione al principio e criterio direttivo di cui alla lettera a) del comma 2, in luogo del parere previsto dal primo periodo del presente comma, è acquisita, entro il medesimo termine ivi indicato, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei quarantacinque giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. | |
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili o superate e recano le opportune disposizioni di coordinamento, anche di natura transitoria, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, introducendo le necessarie modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. | |
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e della procedura di cui al comma 3. | |
6. Nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), il consiglio di presidenza della Corte dei conti assicura che la Corte e i suoi presìdi territoriali siano dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con particolare riferimento alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo. | |
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. | |
8. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 5 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2, lettere a), c), d), g), i), p) e r), del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. | |
9. Ai fini del secondo periodo del comma 8 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. | |
Art. 3.
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Art. 4.
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1. Fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da euro 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La sanzione è irrogata nelle forme e con le garanzie di cui alla parte II, titolo V, capo III, del codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. |
Identico. |
Art. 4.
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Soppresso |
1. All'articolo 31 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente comma: | |
«6-bis Le spese legali effettivamente sostenute relative ai giudizi per responsabilità amministrativa, anche relative agli atti di invito a fornire deduzioni di cui all'articolo 67 del presente codice, promossi nei confronti degli amministratori dipendenti di amministrazioni pubbliche in conseguenza di atti e fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza sulla base dei parametri medi per la liquidazione dei compensi per la professione forense determinati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata, fatta salva comunque l'eventuale maggiore misura liquidata con sentenza ai sensi del comma 2. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato o, per le altre amministrazioni, altro organo di consulenza legale interno o esterno all'ente, possono concedere anticipazioni del rimborso, fatta salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità». | |
Art. 5.
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1. All'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è aggiunto, in fine, il seguente comma: | |
«La responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato è disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, i cui princìpi, ivi compresi i limiti dettati dall'articolo 8, comma 3, della predetta legge, si applicano anche alle azioni di responsabilità esercitabili dalla Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20». | |
2. Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti e a quelli definiti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato ancora eseguito il pagamento, anche parziale, delle somme dovute derivanti da condanna. | |
Art. 6.
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1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. |