FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 12

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

            Capo I               Capo I  
                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
            Capo II               Capo II  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5    
            Capo III               Capo III  
                    Articolo 6                       Articolo 5  
                    Articolo 7                       Articolo 6  
                    Articolo 8    
                    Articolo 9    
            Capo IV               Capo IV  
                    Articolo 10                       Articolo 7  
                    Articolo 11                       Articolo 8  
            Capo V               Capo V  
                    Articolo 12                       Articolo 9  
                    Articolo 13    
                    Articolo 14                       Articolo 10  
                    Articolo 15    
                    Articolo 16                       Articolo 11  
            Capo VI               Capo VI  
                    Articolo 17                       Articolo 12  
                    Articolo 18    
            Capo VII    
                    Articolo 19    
            Capo VIII               Capo VII  
                    Articolo 20                       Articolo 13  
            Capo IX               Capo VIII  
                    Articolo 21    
                      Articolo 14  
                    Articolo 22                       Articolo 15  

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1573-300-1184-1299-1310-1617-A

PROPOSTA DI LEGGE

1573

D'INIZIATIVA POPOLARE

La partecipazione al lavoro. Per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori

Presentata il 27 novembre 2023

e

PROPOSTE DI LEGGE

300

d'iniziativa del deputato CIRIELLI

Delega al Governo per l'adozione di uno statuto partecipativo delle imprese finalizzato alla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati dell'impresa

Presentata il 13 ottobre 2022

1184

d'iniziativa dei deputati
MOLINARI, GIACCONE, NISINI, CAPARVI, GIAGONI, ANDREUZZA, BAGNAI, BARABOTTI, BILLI, BISA, BRUZZONE, CAVANDOLI, DI MATTINA, FRASSINI, FURGIUELE, IEZZI, PRETTO, ZINZI

Modifiche al codice civile nonché delega al Governo in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa

Presentata il 29 maggio 2023

1299

d'iniziativa del deputato FARAONE

Disposizioni e agevolazioni fiscali per favorire la partecipazione dei lavoratori alla gestione e alla ripartizione degli utili dell'impresa nonché norme in materia di informazione e consultazione sulle scelte aziendali

Presentata il 13 luglio 2023

1310

d'iniziativa dei deputati
MOLLICONE, AMBROSI, AMORESE, CANGIANO, CARAMIELLO, CERRETO, CIABURRO, DE CORATO, MARCHETTO ALIPRANDI, MILANI, RAIMONDO, URZÌ, ZURZOLO

Istituzione e disciplina dei consigli aziendali di gestione, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione

Presentata il 17 luglio 2023

e

1617

d'iniziativa dei deputati
FOTI, LUPI, BARELLI, MALAGOLA

Disciplina della partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati dell'impresa nonché modifica alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, in materia di istituzione della Commissione nazionale per la partecipazione dei lavoratori presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Presentata il 15 dicembre 2023

(Relatori: CAVANDOLI, per la VI Commissione;
MALAGOLA, per la XI Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato), il 23 gennaio 2025, hanno deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 1573. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 300, 1184, 1299, 1310 e 1617 si vedano i relativi stampati.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge d'iniziativa popolare n. 1573, recante «La partecipazione al lavoro. Per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori», e le abbinate proposte di legge;

   rilevato che:

    la proposta di legge, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, consta di 15 articoli;

    la proposta di legge reca l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo, prevedendo un espresso riferimento all'articolo 46 della Costituzione (articolo 1) e una serie di definizioni (articolo 2); disciplina la partecipazione gestionale dei lavoratori nelle società con sistema dualistico (articolo 3) e con sistema non dualistico (articolo 4); interviene in tema di distribuzione degli utili (articolo 5) e ammette la previsione di piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti (articolo 6), nonché l'istituzione di commissioni paritetiche (articolo 7) e di diverse figure di referenti (articolo 8); prevede che le rappresentanze sindacali e dei lavoratori possano essere informate e consultate in merito alle scelte aziendali (articolo 9), disciplinando la procedura di consultazione (articolo 10) e facendo salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi (articolo 11); prevede per talune categorie di lavoratori una specifica formazione (articolo 12) e dispone l'istituzione, presso il CNEL, della Commissione permanente per la partecipazione dei lavoratori (articolo 13); prevede l'applicazione delle disposizioni del provvedimento stesso alle società cooperative in quanto compatibili (articolo 14) e reca la copertura finanziaria (articolo 15);

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   le disposizioni del provvedimento sono essenzialmente riconducibili alla materia dell'«ordinamento civile», oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro;

   le disposizioni che prevedono incentivi di carattere fiscale sono inoltre riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», parimenti oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

  esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge n. 1573 d'iniziativa popolare e abbinate, recante disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente,

  preso atto che le finalità del provvedimento, previste dall'articolo 1, riguardano l'introduzione di una disciplina normativa della partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende e l'individuazione delle forme di promozione e incentivazione di tali forme di partecipazione in attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti in materia dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale, al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale;

  visto che l'articolo 5 prevede agevolazioni fiscali al fine di promuovere la distribuzione degli utili di impresa;

  considerato che l'articolo 7, in tema di partecipazione organizzativa dei lavoratori, prevede che le aziende di cui all'articolo 1 possano promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche, composte in eguale numero da rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro;

  valutato che l'articolo 14 estende le disposizioni recate dalla proposta di legge in esame, in quanto compatibili, alle società cooperative,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

   esaminata, per le parti di competenza, n. 1573 d'iniziativa popolare e abbinate, recante disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa, come risultante dalle proposte emendative approvate;

   ritenute apprezzabili e condivisibili le finalità che il provvedimento è volto a perseguire,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
della proposta di legge n. 1573

TESTO
delle Commissioni

Capo I
FINALITÀ E ATTUAZIONE
DEI PRINCÌPI COSTITUZIONALI

Capo I
FINALITÀ E ATTUAZIONE
DEI PRINCÌPI COSTITUZIONALI

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

  1. La presente legge disciplina la partecipazione gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai risultati e alla proprietà delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale. Introduce altresì norme finalizzate all'allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese.

  1. La presente legge disciplina la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende e individua le modalità di promozione e incentivazione delle suddette forme di partecipazione, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale, al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale. Introduce altresì norme finalizzate all'allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese.

Art. 2.
(Definizioni)

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intende per:

  1. Identico:

   a) «partecipazione gestionale»: la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell'impresa;

   a) identica;

   b) «partecipazione economico-finanziaria»: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l'azionariato;

   b) «partecipazione economica e finanziaria»: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l'azionariato;

   c) «partecipazione organizzativa»: il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell'impresa;

   c) identica;

   d) «partecipazione consultiva»: la partecipazione che avviene attraverso l'espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l'impresa intende assumere;

   d) identica;

   e) «impresa socialmente sostenibile»: l'impresa che persegue volontariamente il raggiungimento di obiettivi di equità sociale e di protezione ambientale con finalità economiche di creazione di valore per tutti i portatori di interessi;

   soppressa

   f) «contratti collettivi»: i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

   e) «contratti collettivi»: i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente e maggiormente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

   g) «piccoli azionisti»: i titolari di quote azionarie non superiori a 40.000 euro pro capite e, comunque, non superiori all'1 per mille dell'intero capitale sociale della società di riferimento. Nel caso di proprietà di azioni della stessa società da parte di coniugi, parenti fino al secondo grado e affini fino al primo grado, le azioni stesse sono cumulate ai fini della determinazione del limite in valore assoluto e quest'ultimo è elevato in ragione del numero delle persone che concorrono al cumulo, fino al massimo di cinque volte, rimanendo invariato il limite percentuale raggiungibile dallo stesso aggregato familiare come sopra definito.

   soppressa

  f) «enti bilaterali»: gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Capo II
PARTECIPAZIONE GESTIONALE
DEI LAVORATORI

Capo II
PARTECIPAZIONE GESTIONALE
DEI LAVORATORI

Art. 3.
(Partecipazione dei rappresentanti
dei lavoratori al consiglio di sorveglianza)

Art. 3.
(Partecipazione dei rappresentanti
dei lavoratori al consiglio di sorveglianza)

  1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o società europea, nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, i contratti collettivi possono prevedere la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza, per una quota non inferiore a un quinto dei componenti del consiglio stesso.

  1. Nelle imprese nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza.

  2. L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, nonché di un eguale numero di supplenti, è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché delle disposizioni delle lettere a) e b) del decimo comma dell'articolo 2409-duodecies del codice civile.

  2. L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché delle disposizioni delle lettere a) e b) del decimo comma dell'articolo 2409-duodecies del codice civile.

  3. Tra i membri del consiglio di sorveglianza può essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono a piani di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 7 della presente legge.

  3. Tra i membri del consiglio di sorveglianza può essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono ai piani di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 6 della presente legge.

  4. Le società che incentivano la partecipazione nel consiglio di sorveglianza, secondo le procedure di cui al comma 2 del presente articolo, accedono ai meccanismi premiali di cui all'articolo 19.

  Soppresso

  5. L'opportunità di cui al presente articolo può applicarsi anche alle cooperative di consumo.

  Soppresso

Art. 4.
(Partecipazione al consiglio
di amministrazione)

Art. 4.
(Partecipazione al consiglio
di amministrazione)

  1. Nelle società che non adottano il sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, i contratti collettivi possono prevedere la partecipazione al consiglio di amministrazione e, altresì, al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti.

  1. Nelle società che non adottano il sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e, altresì, al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti.

  2. Gli amministratori di cui al comma 1, nonché i relativi supplenti, sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi.

  2. Gli amministratori di cui al comma 1 sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi.

  3. Gli amministratori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies del codice civile nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.

  3. Identico.

  4. Gli amministratori che siano anche dipendenti della società hanno diritto a permessi retribuiti per la preparazione e la partecipazione alle riunioni del consiglio in misura determinata dalla contrattazione collettiva.

  Soppresso

  5. Le società che adottano la partecipazione di amministratori designati secondo le procedure di cui al comma 2 nel consiglio di amministrazione o nel comitato per il controllo sulla gestione accedono ai meccanismi premiali di cui all'articolo 19.

  Soppresso

Art. 5.
(Disciplina della partecipazione nelle società a partecipazione pubblica)

  1. Le società a partecipazione pubblica, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono integrare il consiglio di amministrazione con almeno un amministratore nominato secondo le procedure di cui all'articolo 4 della presente legge.

  Soppresso

Capo III
PARTECIPAZIONE ECONOMICA
E FINANZIARIA DEI LAVORATORI

Capo III
PARTECIPAZIONE ECONOMICA
E FINANZIARIA DEI LAVORATORI

Art. 6.
(Distribuzione degli utili)

Art. 5.
(Distribuzione degli utili)

  1. Le somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite di importo complessivo di 10.000 euro lordi, se erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

  1. Per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro lordi, se erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

  2. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dal comma 1 del presente articolo, i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e quelli ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, nonché ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del citato regolamento (UE) 2019/1238.

  2. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

  3. Non concorrono altresì a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dal comma 1 del presente articolo, i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel citato articolo 51, comma 2, lettera a).

  3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 49 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

Art. 7.
(Piani di partecipazione finanziaria
dei lavoratori)

Art. 6.
(Piani di partecipazione finanziaria
dei lavoratori)

  1. I contratti collettivi possono prevedere l'accesso dei lavoratori al possesso di azioni o di quote di capitale dell'impresa stessa, attraverso l'adozione di piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti.

  Soppresso

  2. L'adesione dei lavoratori al piano di partecipazione finanziaria è volontaria e non può essere fonte di discriminazioni.

  Soppresso

  3. I piani di partecipazione finanziaria possono individuare tra gli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società quelli previsti dagli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, ottavo comma, del codice civile e determinano le condizioni di tale partecipazione. I piani possono altresì contemplare l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 1, comma 184-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  1. Nelle aziende di cui all'articolo 1, in coerenza e nel rispetto della normativa vigente, possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società di cui agli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, ottavo comma, del codice civile, determinando le condizioni di tale partecipazione, anche l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 1, comma 184-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per l'anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.

  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

  4. I contratti collettivi possono destinare una quota parte della retribuzione aggiuntiva alla retribuzione ordinaria, in misura non superiore al 15 per cento della retribuzione globale di fatto, per il finanziamento della partecipazione al piano. Si applicano le disposizioni dell'articolo 51, commi 2, lettera g), e 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Soppresso

  5. I lavoratori dipendenti che hanno aderito al piano non possono chiedere il rimborso dei titoli prima che sia decorso un termine stabilito dal piano stesso in misura non inferiore a tre anni. Il rimborso dei titoli può essere richiesto anche prima della scadenza di detto termine in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto gli stessi titoli.

  Soppresso

  6. All'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lire 4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000».

  Soppresso

Art. 8.
(Accordo di affidamento fiduciario per la gestione collettiva dei diritti derivanti dalla partecipazione finanziaria)

  1. In deroga all'articolo 2341-bis del codice civile e agli articoli 122 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, i lavoratori dipendenti e i piccoli azionisti che siano persone fisiche possono stipulare un accordo di affidamento fiduciario avente ad oggetto la delega del diritto di voto nell'assemblea societaria.

  Soppresso

  2. È fatta salva la facoltà per ciascun fiduciante di esercitare in proprio il diritto di voto in singole assemblee, anche limitatamente a specifici punti dell'ordine del giorno.

  3. I requisiti dell'accordo di affidamento fiduciario sono:

   a) la previsione di un affidatario fiduciario obbligato ad esercitare il diritto di voto secondo le prescrizioni e i princìpi direttivi dell'atto istitutivo dell'accordo;

   b) la previsione di una durata massima dell'accordo;

   c) l'emissione da parte dell'affidatario a favore dei disponenti di documenti relativi alle partecipazioni societarie trasferite con l'accordo di affidamento;

   d) il diritto di prelazione nell'ipotesi di cessione delle quote azionarie da parte di uno degli aderenti al negozio;

   e) l'individuazione, da parte dei disponenti, di un soggetto, denominato guardiano, con funzioni di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.

  4. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 3, l'affidatario ha l'obbligo di acquisire l'assenso o il diniego al conferimento delle quote azionarie con atto scritto.

  5. Nell'ipotesi di sollecitazione di deleghe di voto tra i lavoratori dipendenti in attività e i lavoratori dipendenti a riposo aderenti al piano, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 141, 142, 143 e 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

  6. Le partecipazioni societarie possono essere altresì trasferite a trust istituiti e legittimati allo scopo di esercitare il diritto di voto.

  7. L'atto di trust, istituito ai sensi del comma 6, deve disciplinare:

   a) la nomina del trustee;

   b) lo scopo, ossia l'oggetto del trust;

   c) i princìpi ai quali deve essere uniformato l'esercizio dei diritti amministrativi da parte del trustee;

   d) la durata massima del trust;

   e) le condizioni e le modalità di retrocessione ai disponenti delle partecipazioni societarie;

   f) l'individuazione di un soggetto, denominato guardiano, con funzioni di vigilanza sull'esecuzione del programma di trust.

  8. È istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) il registro dei voting trust. Il registro deve essere aggiornato mensilmente previe segnalazioni relative alla costituzione, modifiche o scioglimento dei trust da effettuarsi a cura del trustee. Il registro deve contenere il nome delle società presso le quali è costituito il trust, le caratteristiche elencate al comma 7 e le modalità con cui è possibile trasferire le partecipazioni allo stesso.

  9. All'atto della sottoscrizione e della compravendita, da parte di un investitore, di titoli azionari riferibili a società elencate nel registro dei voting trust, gli intermediari sono tenuti a rendere all'investitore stesso un'informativa obbligatoria sull'esistenza del trust e sulla possibilità e modalità per aderirvi.

Art. 9.
(Obblighi di trasparenza dell'accordo di affidamento fiduciario per la gestione collettiva dei diritti derivanti dalla partecipazione finanziaria)

  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate l'organizzazione e le attività dei soggetti di cui all'articolo 8 al fine di garantire adeguate pubblicità e trasparenza.

  Soppresso

Capo IV
PARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA
DEI LAVORATORI

Capo IV
PARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA
DEI LAVORATORI

Art. 10.
(Premi per l'innovazione e l'efficienza)

Art. 7.
(Piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro)

  1. I contratti collettivi possono prevedere commissioni paritetiche a livello aziendale, composte in egual numero da rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, finalizzate a definire i piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.

  1. Le aziende di cui all'articolo 1 possono promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche, composte in eguale numero da rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.

  2. I piani di miglioramento e innovazione devono riportare: l'analisi del contesto iniziale; gli obiettivi condivisi da perseguire; gli investimenti tecnologici; le modifiche organizzative; le misure di sostegno ai lavoratori; le azioni partecipative da attuare, con i relativi indicatori; i risultati attesi in termini di miglioramento e innovazione; il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale, se costituite.

  Soppresso

  3. I contratti collettivi possono stabilire il riconoscimento di premi aziendali ai dipendenti che hanno contribuito, collettivamente o individualmente, al miglioramento e all'innovazione di prodotti, servizi e processi organizzativi.

  Soppresso

  4. Alle imprese che, per mezzo delle commissioni di cui al comma 1, definiscono piani di miglioramento e innovazione dotati dei contenuti previsti al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.

  Soppresso

Art. 11.
(Soggetti di riferimento della
partecipazione organizzativa)

Art. 8.
(Soggetti di riferimento della
partecipazione organizzativa)

  1. I contratti collettivi possono prevedere referenti per l'attuazione dei piani di miglioramento e innovazione organizzativa, a cui si applicano i benefìci di cui all'articolo 19, commi 4 e 5.

  Soppresso

  2. I contratti collettivi possono altresì prevedere l'assistenza di esperti esterni, il cui intervento, se concordato, è a carico dell'impresa, secondo quanto stabilito nell'articolo 18.

  Soppresso

  3. Le aziende possono prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e i responsabili della diversità e dell'inclusione delle persone con disabilità. In riferimento alle figure di cui al primo periodo si applicano i benefìci di cui all'articolo 19, commi 4 e 5.

  1. Le aziende possono prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro e della conciliazione nonché quelle dei responsabili della diversità e dell'inclusione delle persone con disabilità.

  4. I contratti collettivi possono prevedere, anche attraverso il sistema della bilateralità, il supporto a forme di partecipazione organizzativa dei lavoratori nelle imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori.

  2. Le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione delle imprese stesse.

Capo V
PARTECIPAZIONE CONSULTIVA
DEI LAVORATORI

Capo V
PARTECIPAZIONE CONSULTIVA
DEI LAVORATORI

Art. 12.
(Consultazione preventiva e obbligatoria)

Art. 9.
(Consultazione preventiva)

  1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, nelle imprese che occupano complessivamente più di cinquanta dipendenti, nell'ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore hanno diritto di essere informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali almeno una volta all'anno.

  1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, nell'ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali.

  2. I contratti collettivi definiscono la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva nonché le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti della consultazione. La consultazione si svolge almeno:

  2. I contratti collettivi definiscono la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva nonché le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti della consultazione.

   a) sui dati economici e finanziari dell'impresa;

   b) sulle scelte strategiche, di investimento e sui relativi piani industriali, nonché sull'introduzione di nuovi prodotti e processi produttivi, esternalizzazioni e appalti;

   c) sull'introduzione di nuovi modelli organizzativi aziendali e sull'utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati;

   d) sull'adozione di piani a sostegno della transizione ecologica e digitale nonché della sostenibilità sociale dell'impresa;

   e) sulla situazione, sulla struttura e sull'evoluzione prevedibile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa e dell'unità produttiva, sui contratti di lavoro, sulle misure di promozione della parità di genere nonché sulle eventuali misure volte a prevenire conseguenze negative sui livelli occupazionali e promuovere la riqualificazione professionale dei lavoratori;

   f) sui programmi e piani formativi per i lavoratori.

  3. Nel caso di consultazione sugli argomenti di competenza negoziale, le commissioni paritetiche possono fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.

Art. 13.
(Consultazione nelle pubbliche
amministrazioni)

  1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni dell'articolo 12 della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

  Soppresso

  2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «la sola informazione ai» sono sostituite dalle seguenti: «la consultazione dei»;

   b) all'articolo 6, comma 1, la parola: «informazione» è sostituita dalla seguente: «consultazione».

Art. 14.
(Procedura di consultazione)

Art. 10.
(Procedura di consultazione)

  1. Il datore di lavoro convoca la commissione paritetica di cui all'articolo 12 mediante comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata. La consultazione ha inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza di convocazione. I rappresentanti dei lavoratori che compongono la commissione paritetica possono presentare, in sede di procedura di consultazione, un parere scritto, da allegare al verbale di consultazione. La procedura di consultazione, salvo diverso accordo, si intende conclusa decorsi dieci giorni dal suo inizio, anche in caso di mancato parere scritto da parte dei rappresentanti dei lavoratori.

  1. Il datore di lavoro convoca la commissione paritetica di cui all'articolo 9 mediante comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata. La consultazione ha inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza di convocazione. I rappresentanti dei lavoratori che compongono la commissione paritetica possono presentare, in sede di procedura di consultazione, un parere scritto, da allegare al verbale di consultazione. La procedura di consultazione, salvo diverso accordo, si intende conclusa decorsi dieci giorni dal suo inizio, anche in caso di mancato parere scritto da parte dei rappresentanti dei lavoratori.

  2. Entro trenta giorni dalla chiusura della procedura, il datore di lavoro convoca la commissione paritetica al fine di illustrare il risultato della consultazione e i motivi dell'eventuale mancato recepimento dei suggerimenti proposti nel parere della commissione paritetica. In questi casi, con riferimento a informazioni non subordinate ai vincoli di riservatezza di cui al comma 4, il datore di lavoro dovrà immediatamente informare le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie per ricomporre la divergenza. A tal fine, la procedura potrà essere prorogata di ulteriori quindici giorni.

  2. Entro trenta giorni dalla chiusura della procedura, il datore di lavoro convoca la commissione paritetica al fine di illustrare il risultato della consultazione e i motivi dell'eventuale mancato recepimento dei suggerimenti proposti nel parere della commissione paritetica.

  3. In caso di mancata composizione della divergenza, il verbale di consultazione deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla chiusura della procedura di consultazione, al Garante di cui all'articolo 21.

  Soppresso

  4. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni la cui divulgazione risulti in contrasto con normative di legge o con quanto stabilito dai contratti collettivi.

  3. Identico.

  5. Le commissioni paritetiche di cui al comma 1 trasmettono annualmente al Garante di cui all'articolo 21 una comunicazione sull'avvenuto espletamento delle procedure previste dalla presente legge. Trasmettono altresì annualmente alla Commissione nazionale permanente di cui all'articolo 20 la raccolta dei verbali relativi a tutte le consultazioni con esito negativo svolte nell'anno di riferimento.

  Soppresso

  6. Nei casi di controversie interpretative in ordine alle modalità di esecuzione delle procedure, ovvero di presunte violazioni delle stesse, i componenti delle commissioni paritetiche possono rivolgersi alla Commissione nazionale permanente di cui all'articolo 20 per ottenere un suo pronunciamento.

  4. Nei casi di controversie interpretative in ordine alle modalità di esecuzione delle procedure, ovvero di presunte violazioni delle stesse, i componenti delle commissioni paritetiche possono rivolgersi alla Commissione nazionale permanente di cui all'articolo 13 per ottenere un suo pronunciamento.

  7. Al termine della procedura di consultazione, con riferimento ai temi ivi discussi, le aziende possono dare avvio alla definizione congiunta, nell'ambito delle commissioni paritetiche, di piani di miglioramento e innovazione, secondo quanto previsto dall'articolo 10.

  5. Al termine della procedura di consultazione, con riferimento ai temi ivi discussi, le aziende possono dare avvio alla definizione congiunta, nell'ambito delle commissioni paritetiche, di piani di miglioramento e di innovazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

Art. 15.
(Consultazione preventiva e obbligatoria negli istituti di credito, nelle banche e nelle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali)

  1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 11 e 12 della presente legge, gli istituti di credito e le banche ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali e le società a partecipazione pubblica devono costituire commissioni paritetiche di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori in materia di:

  Soppresso

   a) politiche di remunerazione del personale, compresi i dirigenti e gli amministratori;

   b) politiche di incentivazione della produttività del personale;

   c) politiche commerciali, ove presenti.

  2. Le procedure per la costituzione delle commissioni paritetiche di cui al comma 1 sono demandate alla definizione dei contratti collettivi nazionali di settore.

Art. 16.
(Salvaguardia dei contratti collettivi)

Art. 11.
(Salvaguardia dei contratti collettivi)

  1. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.

  Identico.

Capo VI
FORMAZIONE E CONSULENZA ESTERNA

Capo VI
FORMAZIONE E CONSULENZA ESTERNA

Art. 17.
(Obblighi di formazione dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti e degli amministratori)

Art. 12.
(Formazione dei rappresentanti dei lavoratori)

  1. I rappresentanti dei lavoratori che operano nelle commissioni di cui agli articoli 10 e 12 nonché coloro che partecipano agli organi societari ai sensi di quanto previsto nel capo II, al pari dei rappresentanti di impresa, hanno diritto a ricevere un'adeguata formazione, anche in forma congiunta, non inferiore a 24 ore annue, per lo sviluppo di conoscenze e competenze tecniche, specialistiche e trasversali.

  1. Ai fini dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche, specialistiche e trasversali, per i rappresentanti facenti parte delle commissioni paritetiche di cui all'articolo 7 nonché per coloro che partecipano agli organi societari di cui agli articoli 3 e 4 è prevista una formazione, anche in forma congiunta, di durata non inferiore a dieci ore annue.

  2. Al fine di partecipare ai corsi di formazione, i rappresentanti dei lavoratori usufruiscono di permessi retribuiti secondo le modalità definite dai contratti collettivi.

  Soppresso

  3. I corsi di formazione di cui al comma 1 del presente articolo sono organizzati dalle università, dai centri di ricerca, dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori, dagli organismi paritetici, dagli enti bilaterali, dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché da ulteriori soggetti formatori individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Soppresso

  4. I corsi di formazione di cui al comma 1 del presente articolo possono essere finanziati anche attraverso i fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

  2. I corsi di formazione di cui al comma 1 del presente articolo possono essere finanziati attraverso gli enti bilaterali, il Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 18.
(Diritto di ricorso a consulenti esterni)

  1. I rappresentanti dei lavoratori che operano nelle commissioni di cui agli articoli 10 e 12 nonché coloro che partecipano agli organi societari ai sensi di quanto previsto nel capo II hanno diritto di avvalersi della consulenza di esperti su argomenti specifici.

  Soppresso

  2. Le spese di consulenza sono sostenute dall'azienda, anche attraverso gli enti bilaterali, entro i limiti previsti dai contratti collettivi nazionali.

Capo VII
MECCANISMI PREMIALI

Art. 19.
(Agevolazioni fiscali per i lavoratori
e per le imprese)

  1. Nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono deducibili le spese sostenute in attuazione di un piano di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 7 nonché delle disposizioni per l'acquisto o per la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte dei lavoratori dipendenti della società emittente il titolo o delle società controllanti, o da essa controllate o a essa collegate, per un importo annuo non superiore a 10.000 euro. Sono deducibili, altresì, i premi per l'innovazione e l'efficienza di cui all'articolo 10.

  Soppresso

  2. Le imprese che hanno adottato il piano di partecipazione finanziaria possono dedurre dal reddito di impresa imponibile a fini fiscali, nel limite di importo previsto dal comma 1, per ciascun lavoratore:

   a) gli interessi, nonché quota parte del capitale, sui prestiti accordati ai lavoratori per la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti finanziari;

   b) la differenza tra il valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il prezzo al quale sono offerte per la sottoscrizione o la vendita ai lavoratori;

   c) in caso di assegnazione gratuita, l'intero valore delle azioni o quote di capitale, determinato sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni del comma 2.

  4. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di deposito del contratto, si applicano i seguenti benefìci per le aziende:

   a) ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è previsto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

   b) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro per il finanziamento della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dello 0,30 per cento previsto dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

  5. I benefìci contributivi di cui al comma 4 sono riconosciuti a condizione che i contratti di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, unitamente ai piani di miglioramento e innovazione definiti dalle commissioni paritetiche cui i contratti fanno riferimento, siano depositati per via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente.

Capo VIII
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
NAZIONALE PERMANENTE PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

Capo VII
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
NAZIONALE PERMANENTE PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

Art. 20.
(Introduzione dell'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, concernente l'istituzione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori)

Art. 13.
(Introduzione dell'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, concernente l'istituzione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori)

  1. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è inserito il seguente:

  1. Identico:

   «Art. 17-bis. – (Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori)1. Presso il CNEL è istituita la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori.

   «Art. 17-bis. – (Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori)1. Identico.

   2. La Commissione è composta da:

   2. Identico.

   a) un rappresentante del CNEL;

   b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   c) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti presso il CNEL;

   d) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti presso il CNEL;

   e) tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL.

   3. Il Presidente è eletto a maggioranza tra i membri della Commissione.

   3. Identico.

   4. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti, e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e).

   4. Identico.

   5. La Commissione nazionale permanente:

   5. Identico:

   a) si pronuncia su eventuali controversie interpretative che dovessero sorgere in ordine alle modalità di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori;

   a) si pronuncia con parere non vincolante su eventuali controversie interpretative che dovessero sorgere in ordine alle modalità di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori;

   b) indica eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali, riferendo al Garante di cui all'articolo 21 sull'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite agli organismi paritetici;

   b) propone agli organismi paritetici eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori;

   c) procede alla raccolta e alla valorizzazione delle buone prassi in materia di partecipazione dei lavoratori attuate dalle aziende;

   c) identica;

   d) redige ogni due anni una relazione nazionale sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

   d) redige ogni due anni una relazione, a livello nazionale, sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

   e) presenta al CNEL proposte volte a incoraggiare la partecipazione gestionale, economica, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese;

   e) presenta al CNEL proposte volte a incoraggiare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese;

   f) raccoglie i verbali delle riunioni degli organismi paritetici».

   f) identica».

Capo IX
GARANTE DELLA SOSTENIBILITÀ
SOCIALE DELLE IMPRESE

Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.
(Istituzione del Garante della sostenibilità
sociale delle imprese)

  1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Garante della sostenibilità sociale delle imprese, di seguito denominato «Garante».

  Soppresso

  2. La struttura e la composizione dell'ufficio del Garante sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze.

  3. Il Garante opera quale soggetto certificatore della condotta d'impresa responsabile delle società che, su base volontaria, si sottopongono alla valutazione, anche avvalendosi di modelli di sostenibilità sociale gestiti da soggetti indipendenti, al fine di individuare, prevenire, attenuare e rendere conto dei danni esterni derivanti dagli impatti negativi sui diritti umani e dagli impatti ambientali negativi nelle attività che svolgono, nelle loro filiazioni e nella catena del valore cui partecipano.

  4. Ai fini del riconoscimento della sostenibilità sociale dell'impresa il Garante adotta modelli di valutazione che diano conto del contributo al raggiungimento degli obiettivi di benessere equo e sostenibile, come definiti dagli indicatori di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che tengano conto dei seguenti fattori:

   a) l'adozione o meno di strumenti di partecipazione dei lavoratori dipendenti all'impresa e la significatività degli stessi;

   b) l'adozione di piani di azionariato;

   c) l'adozione o meno dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati ai settori di riferimento e l'esistenza o meno di contrattazione aziendale o territoriale;

   d) la tipologia, la quantità e la qualità dei piani formativi destinati ai lavoratori dipendenti.

  5. Sulla base dei verbali di mancato accordo, delle comunicazioni annuali e delle segnalazioni ricevuti ai sensi dell'articolo 12, commi 3, 5 e 6, il Garante ha il compito di attivare, se ritenuto necessario sulla base di una valutazione dei documenti stessi, le verifiche per la certificazione della sostenibilità sociale delle imprese anche nel caso in cui esse non siano state richieste dall'impresa stessa.

  6. Gli atti relativi alla valutazione di sostenibilità sociale delle imprese nonché la relativa certificazione con annesso giudizio sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Garante nonché in una sezione appositamente costituita nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definiti meccanismi premiali per le imprese che abbiano ricevuto una certificazione positiva ai sensi del presente articolo, ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 19.

  8. Il Garante trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti delle Camere nonché al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro delle imprese e del made in Italy.

Art. 14.
(Applicabilità alle società cooperative)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle società cooperative in quanto compatibili.

Art. 22.
(Copertura finanziaria)

Art. 15.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 6, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

  2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 100.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5 della presente legge.