FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1560-389-A

DISEGNO DI LEGGE

1560

presentato dal ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste
(LOLLOBRIGIDA)

Delega al Governo in materia di florovivaismo

Presentato il 16 novembre 2023

e

PROPOSTA DI LEGGE

389

d'iniziativa dei deputati
MOLINARI, CARLONI, DAVIDE BERGAMINI, BRUZZONE, PIERRO, BAGNAI, BARABOTTI, BISA, BOF, CANDIANI, CAPARVI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMAROLI, DARA, FRASSINI, GUSMEROLI, LOIZZO, MARCHETTI, NISINI, PRETTO, ZOFFILI

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico

Presentata il 18 ottobre 2022

(Relatrice: GADDA)

NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 13 febbraio 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1560. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 389 si veda il relativo stampato.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1560 e rilevato che:

   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

    il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    potrebbe costituire oggetto di approfondimento la formulazione di alcuni princìpi di delega previsti dall'articolo 2, che sembrano piuttosto costituire degli oggetti della delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera d), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che prescrive di distinguere i princìpi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; si richiamano in tal senso la lettera e), in tema di predisposizione di un Piano nazionale del settore florovivaistico; la lettera f), in tema di sviluppo di azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti previste dal medesimo Piano nazionale del settore florovivaistico; la lettera g), in tema di predisposizione di un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo; la lettera m), in tema di disciplina dei centri per il giardinaggio e definizione della loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica; la lettera n), in tema di definizione di figure professionali che operano nel comparto florovivaistico; peraltro, andrebbe altresì valutata l'opportunità di approfondire la formulazione della lettera m) al fine di circoscrivere la definizione di «centri per il giardinaggio»;

    il comma 1 dell'articolo 3 prevede che, qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cosiddetta «tecnica dello scorrimento»); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa»; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

    il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g), m) e n), e dell'articolo 3, comma 1.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1560, recante delega al Governo in materia di florovivaismo, adottato come testo base, cui è abbinata la proposta di legge C. 389;

   rilevato che:

    il disegno di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate, si compone di 5 articoli, il primo dei quali delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi con il fine di realizzare un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica; l'articolo 2 elenca i princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega; l'articolo 3 delinea il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, stabilendo che i relativi schemi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti; gli articoli 4 e 5 recano rispettivamente disposizioni finanziarie e clausola di salvaguardia;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e alla materia «agricoltura», che la Corte costituzionale ha individuato tra quelle di competenza legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

   alla luce di tale concorso di competenze, il provvedimento prevede, all'articolo 3, comma 1, la previa intesa nella Conferenza unificata ai fini dell'adozione degli schemi dei decreti legislativi attuativi;

   uno dei criteri direttivi di delega al Governo prevede, alla lettera q) dell'articolo 2, che i criteri di premialità per le aziende florovivaistiche siano inseriti nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, previo accordo da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

NULLA OSTA

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

  La VIII Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante delega al Governo in materia di florovivaismo (C. 1560 Governo e abbinata);

   considerato che l'articolo 1 reca una delega al Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2;

   valutati positivamente i princìpi e i criteri direttivi di cui alle lettere e), e-bis), i), l), n), r), s-bis) e s-ter) dell'articolo 2,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante delega al Governo in materia di florovivaismo (C. 1560 Governo e abbinata), quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

   preso atto, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, che, tra gli altri criteri direttivi, stabilisce la necessità di una disciplina dell'articolazione della filiera florovivaistica che comprenda non solo le attività agricole, ma anche quelle di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio;

   preso altresì atto di quanto recato alla lettera i) del medesimo articolo 2, comma 1, che fa riferimento alla riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e all'incremento della loro efficienza energetica e sostenibilità ambientale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1560 Governo, recante delega in materia di florovivaismo, come risultante dagli emendamenti approvati, e l'abbinata proposta di legge C. 389 Molinari;

   preso atto che il provvedimento delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi, al fine di realizzare un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore e della filiera florovivaistica;

   preso atto, per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione, dei criteri direttivi recati dall'articolo 2, comma 1, in particolare di quelli volti, tra l'altro, alla formazione professionale nonché all'attivazione di ulteriori percorsi formativi e alla definizione delle figure professionali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante delega al Governo in materia di florovivaismo, come risultante dagli emendamenti approvati (C. 1560 Governo e abbinata);

   condiviso l'obiettivo di definire, attraverso questo intervento legislativo, un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera collegata;

   richiamato, in particolare, quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera l), che detta princìpi e criteri direttivi in materia d'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea;

   valutate positivamente le disposizioni di cui al medesimo comma, lettera p), che mirano ad incentivare l'aggregazione delle organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, sulla scorta di quanto già previsto dalla legislazione europea;

   rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
del disegno di legge n. 1560

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Oggetto e finalità della delega)

Art. 1.
(Oggetto e finalità della delega)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2.

  Identico.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi
per l'esercizio della delega)

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi
per l'esercizio della delega)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

  1. Identico:

   a) disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica comprendendo sia le attività agricole sia le attività di supporto alla produzione;

   a) disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica comprendendo sia le attività agricole sia le attività di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio;

   b) definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;

   b) identica;

   c) prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività;

   c) prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività, tenendo conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche all'interno delle misure di indirizzo del settore;

   d) prevedere strumenti di coordinamento finalizzati ad adottare atti di indirizzo e coordinamento attraverso la collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore;

   d) prevedere l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali, anche avvalendosi della collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore;

   e) prevedere l'elaborazione, con periodicità quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde urbano elaborata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

   e) prevedere l'elaborazione, con periodicità quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico che tenga conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde urbano elaborata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

   f) prevedere che il Piano nazionale di cui alla lettera e) individui, tra l'altro, azioni volte all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di iniziative di informazione a livello europeo;

   f) prevedere che il Piano nazionale di cui alla lettera e) individui, tra le altre iniziative, azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti nonché per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche, tenendo in considerazione la peculiarità delle stesse;

   g) identica;

   g) predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo;

   h) predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo, comprendente la rilevazione della specie e della quantità di prodotto coltivato e dei relativi prezzi;

   h) pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree, ai fini dell'efficiente movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera florovivaistica verso gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, tenendo conto dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati;

   i) identica;

   i) prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonché della loro sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico;

   l) identica;

   l) prevedere una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea e internazionale, previa adozione di disciplinari di qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali, da interno e da esterno, ovvero destinati all'arredo urbano nonché forestali;

   m) identica;

   m) disciplinare i centri per il giardinaggio e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;

   n) disciplinare i centri per il giardinaggio quali imprese agricole che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola, e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;

   n) definire le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano nonché i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica;

   o) definire, nel rispetto della normativa nazionale in materia fitosanitaria, le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano nonché i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica;

   o) promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS Academy e, mediante corsi di specializzazione, presso i dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154;

   p) identica;

   p) favorire l'aggregazione tra produttori attraverso la semplificazione delle procedure volte alla costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico;

   q) identica;

   q) prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

   r) prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale;

   r) disciplinare le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nei vivai di proprietà privata, allo scopo di sostenere le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonché di perseguire gli altri fini d'interesse forestale;

   s) disciplinare, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e dai relativi decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione, prevedendo che la germinazione e la certificazione degli stessi materiali di moltiplicazione, nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 386 del 2003, siano realizzate dagli organismi ufficiali competenti e che la successiva coltivazione dei predetti materiali possa essere svolta nei vivai di proprietà privata, allo scopo di sostenere le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonché di perseguire gli altri fini d'interesse forestale;

   s) includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale.

   t) identica;

   u) definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni;

   v) definire condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di proprietà pubblica ai soggetti della filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali.

Art. 3.
(Procedimento per l'adozione
dei decreti legislativi)

Art. 3.
(Procedimento per l'adozione
dei decreti legislativi)

  1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

  Identico.

  2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), pari a euro 168.720 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

  1. Identico.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

  3. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dai suddetti decreti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  3. Identico.

Art. 5.
(Clausola di salvaguardia)

Art. 5.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

  Identico.