FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1548

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BRUZZONE, DAVIDE BERGAMINI, CARLONI, PIERRO

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Presentata il 15 novembre 2023

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di modificare alcuni articoli della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, per renderli più aderenti alla realtà in conseguenza dei cambiamenti sopravvenuti dal tempo nel quale tale legge fu approvata.
  La presente proposta di legge si compone di 8 articoli, ognuno dei quali modifica uno specifico articolo della legge n. 157 del 1992 in diversi ambiti della disciplina. Le modifiche riguardano il calendario venatorio, le sanzioni, la fauna omeoterma a fenotipo ancestrale, l'esercizio dell'attività venatoria, la licenza di porto di fucile per uso di caccia nonché i dispositivi di rilevazione termica.
  Il crescente e costante aumento delle popolazioni di fauna selvatica insediate nel territorio nazionale, con particolare riferimento alle specie ungulate, costituisce prova di una realtà gestionale e ambientale positiva, suffragata sia dai censimenti annuali sia dal numero degli esemplari prelevati in ambito venatorio. Gli articoli 3, 7 e 8, comma 2, della proposta di legge riguardano l'eliminazione dell'obbligo di scelta di una sola forma di caccia praticabile in via esclusiva. Vincolare il cacciatore alla scelta di praticare una sola forma di caccia poteva essere comprensibile al momento dell'entrata in vigore della legge n. 157 del 1992, più di trent'anni fa, quando i cacciatori praticanti erano oltre un milione e mezzo. Oggi i cacciatori sono poco più di 500.000 e non appare utile che la loro azione positiva nel controllo delle popolazioni della fauna continui a essere limitata dal vincolo di scegliere una sola forma di esercizio venatorio. Oggi le condizioni sono enormemente cambiate e l'intervento, ad esempio, di controllori esperti nel prelievo selettivo degli ungulati all'interno della zona delle Alpi in territori come la Toscana, la Liguria o il Lazio può offrire un contributo prezioso al controllo di quelle numerose popolazioni, limitando i danni al comparto agricolo nonché all'incolumità pubblica a causa di incidenti stradali o della diffusione di patologie come la peste suina africana, senza alcun costo per la collettività e senza che questo possa comportare l'irrogazione di una sanzione amministrativa e disciplinare al cacciatore stesso.
  L'articolo 4 riguarda l'uso di strumenti termici nella caccia di selezione agli ungulati. Oggi, infatti, la tecnologia mette a disposizione visori termici che permettono di operare prelievi sempre più attenti e corretti. Vi è, inoltre, un fondamentale aspetto etico in favore dell'utilizzo dei moderni visori ottici e termici, legato al fatto che il prelievo di qualsiasi animale deve essere il più possibile preciso, rapido e indolore: migliorando la visibilità del bersaglio, detti dispositivi riducono drasticamente le possibilità di accidentale ferimento del capo di selvaggina, nel pieno rispetto del benessere dell'animale.
  Gli articoli 1 e 5 riguardano la disciplina applicabile agli esemplari allevati. In Italia l'attività di allevamento di esemplari faunistici a scopo di ripopolamento, amatoriale od ornamentale viene praticata generalmente in forma di impresa agricola o individualmente. Gli animali allevati, oggetto di selezione artificiale in allevamento captivo, vengono poi liberati se trattasi di selvaggina da ripopolamento o utilizzati come richiami nel caso di uccelli appartenenti a specie cacciabile. Secondo l'attuale giurisprudenza, la fauna allevata a scopo di ripopolamento, una volta liberata in natura, acquisendo lo stato di naturale libertà, potrebbe essere compresa nel regime giuridico della fauna selvatica. Invece, gli esemplari allevati e detenuti a scopo amatoriale e ornamentale o utilizzati come richiami passano la propria vita in cattività, non essendo peraltro nemmeno consentita la loro liberazione in natura. Vi sarebbe infatti il rischio di contaminare geneticamente le popolazioni selvatiche, mettendo in pericolo la conservazione della specie d'origine, come avvenuto nel caso del colombo selvatico, che ha subìto, nel tempo, l'ibridazione con il piccione torraiolo di origine domestica, o come potrebbe avvenire nel caso del lupo, che può accoppiarsi con il cane dando origine a ibridi fertili. La giurisprudenza in materia ha elaborato criteri relativi alla classificazione delle specie allevate a fenotipo ancestrale (le cui caratteristiche morfologiche esterne sono simili agli esemplari selvatici), mancando nella legge una chiara distinzione normativa. Tale distinzione appare importante e necessaria per gli allevatori, al fine di determinare con certezza lo status giuridico degli animali allevati (per la fauna selvatica: patrimonio indisponibile dello Stato; per la fauna allevata: proprietà privata dell'allevatore o detentore), che trova di fatto diretto riscontro nella giurisprudenza in materia (Corte di cassazione, sez. III, sent. n. 18893 del 13 maggio 2011; sez. IV, sent. n. 3062 del 26 settembre 1997; sez. III, sent. n. 8877 dell'8 maggio 1997) e fornirebbe utile indicazione al fine di aggiornare coerentemente la normativa in materia.
  In relazione all'articolo 6, comma 1, lettera d), della proposta di legge, occorre ricordare che la caccia agli ungulati a livello nazionale viene generalmente praticata previo superamento di uno specifico esame in materia, indetto e organizzato dagli enti pubblici competenti. Le regioni si trovano spesso oberate di richieste di riconoscimento del titolo di equipollenza da parte di cacciatori che intendono praticare il prelievo degli ungulati, utile peraltro al contenimento numerico delle popolazioni presenti nel territorio. Allo scopo di agevolare l'utilizzazione dei titoli di abilitazione rilasciati a tale fine, si ritiene indispensabile intervenire con una modifica integrativa dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 disponendo che tali abilitazioni, rilasciate dall'ente pubblico competente, abbiano validità in tutto il territorio nazionale.
  Infine, gli articoli 2 e 6 della presente proposta di legge, concernenti la disciplina relativa alla pianificazione dell'attività venatoria, hanno un duplice obiettivo. Il primo è quello di prevedere una corretta programmazione venatoria della durata minima di cinque anni. Il piano faunistico-venatorio, di cui all'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, è lo strumento sovraordinato che consente il prelievo venatorio, regolamentato congiuntamente da esso e dal calendario venatorio. La finalità delle modifiche suggerite dalla presente proposta di legge è quella di prevedere una legge regionale di programmazione venatoria al fine di realizzare una corretta pianificazione del prelievo venatorio e di dare certezza del diritto agli utenti del settore, ossia i cacciatori, perché ciò che si chiede alle regioni non è più di esercitare una funzione meramente amministrativa, bensì di emanare un vero e proprio atto di carattere legislativo. Il secondo obiettivo, che con questa proposta di legge si vuole perseguire, è la necessità di rafforzare la garanzia della tutela delle specie, lasciando invariati l'elenco delle stesse, che rimangono quelle indicate al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, e i periodi di prelievo venatorio. Poiché lo stato di salute può variare di anno in anno e le specie possono cambiare di stagione in stagione, è necessario però – è questa la modifica portata dalla presente proposta di legge – che il carniere stagionale, ossia il numero massimo dei capi prelevabili da ciascun cacciatore, nella stagione venatoria, per ciascuna specie, venga rinnovato annualmente. La tutela delle specie, quindi, viene garantita stabilendo un carniere stagionale annuale, a fronte di regole certe, e una programmazione corretta, disciplinata con una legge regionale che predispone sia il piano faunistico-venatorio sia il calendario venatorio. Al tempo stesso vengono salvaguardate le garanzie di recepimento di direttive dell'Unione europea e di convenzioni internazionali circa le eventuali variazioni dell'elenco delle specie cacciabili o di ogni altra modifica conseguente a decisioni adottate al livello europeo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di fauna omeoterma a fenotipo ancestrale)

  1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima del comma 3 è inserito il seguente:

   «2-ter. Le disposizioni della presente legge non si applicano altresì alla fauna omeoterma a fenotipo ancestrale, custodita in regime di detenzione e allevata in cattività da più di una generazione, agli esemplari mutati e alle specie di origine domestica».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di funzioni delle regioni e delle province autonome)

  1. L'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «Art. 9. – (Funzioni legislative delle regioni e delle province autonome) – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propria legge, provvedono alla programmazione e al coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 con i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali in materia di caccia, salvo quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di forme di esercizio dell'attività venatoria)

  1. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «in via esclusiva in una delle» sono sostituite dalla seguente: «nelle».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di dispositivi a rilevazione termica per il prelievo selettivo degli ungulati)

  1. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Nella caccia di selezione agli ungulati è consentito l'uso di strumenti termici».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di allevamenti)

  1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «selvatica» è sostituita dalla seguente: «omeoterma»;

   b) le parole: «ornamentale ed amatoriale» sono sostituite dalle seguenti: «, ornamentale, amatoriale e di richiamo».

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di calendario venatorio e di validità delle abilitazioni)

  1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le regioni, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con legge regionale approvano la programmazione venatoria quinquennale, che deve contenere il piano faunistico-venatorio regionale, redatto secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10, nonché il calendario venatorio regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo. Entro il 15 giugno di ogni anno le regioni pubblicano le disposizioni relative al carniere stagionale, ossia il numero dei capi prelevabili per ciascuna specie nella stagione venatoria, e alle eventuali restrizioni territoriali»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare i termini di cui al comma 1 in relazione a specie determinate, acquisito il parere obbligatorio espresso dall'ISPRA o dal competente istituto faunistico regionale, ove istituito. Il parere di cui al primo periodo è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta»;

   c) i commi 5 e 6 sono abrogati;

   d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Le abilitazioni rilasciate dagli enti competenti per le specifiche forme di prelievo degli ungulati appartenenti a specie cacciabili hanno validità in tutto il territorio nazionale».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni amministrative)

  1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogata.

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia)

  1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), le parole: «lettere a),» sono sostituite dalla seguente: «lettere»;

   b) al comma 4:

    1) al primo periodo, le parole: «nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere b), d), f) e g) del comma 1 dell'articolo 31»;

    2) il secondo periodo è soppresso.