ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1502
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)
di concerto con il ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il pnrr
(FITTO)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
con il ministro delle imprese e del made in italy
(URSO)
e con il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(LOLLOBRIGIDA)
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015
Presentato il 19 ottobre 2023
Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015, il cui contenuto è di seguito illustrato.
1. Contesto dell'Accordo.
L'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche è stato firmato dal Governo italiano il 22 maggio 2015 a seguito dell'adozione, il precedente 20 maggio, da parte della Conferenza diplomatica per l'adozione di un nuovo Atto dell'Accordo di Lisbona, tenutasi a Ginevra dall'11 al 21 maggio 2015 presso la sede dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (World Intellectual Property Organization – WIPO), agenzia specializzata delle Nazioni Unite.
L'Accordo di Lisbona, adottato nel 1958 e modificato nel 1967 con l'Atto di Stoccolma, è amministrato dall'Ufficio internazionale della WIPO, che attualmente detiene e gestisce il registro internazionale delle denominazioni di origine.
Gli Stati che ne sono parti formano un'Unione particolare (nell'ambito dell'Unione per la protezione della proprietà industriale istituita dalla Convenzione di Parigi del 1883) finalizzata a realizzare un sistema che consenta alle denominazioni di origine protette in uno degli Stati dell'Unione particolare di beneficiare di un'unica registrazione internazionale e di essere tutelati da qualsiasi usurpazione o imitazione in tutti gli altri Paesi facenti parte dell'Unione medesima, in aggiunta alla protezione generale garantita dalla Convenzione di Parigi.
In considerazione del numero limitato di Stati (28) che fino ad allora erano entrati a far parte del sistema istituito dall'Accordo di Lisbona, nel 2009 è stato avviato un processo di revisione per aggiornare il testo e renderlo più attraente per gli Stati membri della WIPO, fermi restando i princìpi e gli obiettivi dell'Accordo del 1958.
Pur riprendendone le disposizioni di ordine istituzionale, procedurale e sostanziale, l'Atto di Ginevra apporta all'Accordo di Lisbona un certo numero di precisazioni e integrazioni concernenti l'ambito di applicazione della protezione, la portata sostanziale della protezione e la possibilità per le organizzazioni intergovernative di aderire al sistema (possibilità fino ad allora riservata agli Stati) per rendere il sistema internazionale più inclusivo.
L'Atto di Ginevra è oggi in vigore per 20 Parti contraenti: la Francia e il Perù sono firmatari; hanno invece depositato l'accessione i seguenti Stati: Albania, Cambogia, Capo Verde, Costa d'Avorio, Repubblica ceca, Repubblica popolare democratica di Corea, Federazione russa, Ghana, Laos, Oman, Organizzazione africana della proprietà intellettuale, Samoa, São Tomé e Príncipe, Senegal, Svizzera, Tunisia, Ungheria e Unione europea.
L'Atto è stato firmato da ulteriori 12 Paesi che non hanno ancora depositato i propri strumenti di ratifica (Bosnia-Erzegovina, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Gabon, Italia, Mali, Nicaragua, Moldavia, Portogallo, Romania e Togo).
2. Iter procedurale di firma dell'Accordo.
Nel settembre del 2008, l'Assemblea dell'Unione particolare istituita dall'Accordo di Lisbona per garantirne il funzionamento ha creato un gruppo di lavoro incaricato di predisporre una revisione del testo, volta a migliorarlo e a renderlo più attraente per altri membri, pur preservandone i princìpi e gli obiettivi. Nell'ottobre 2014, tale gruppo di lavoro si è accordato su un progetto di atto che, pur riprendendo le disposizioni di ordine istituzionale, procedurale e sostanziale contenute nell'Accordo di Lisbona, ne modifica in parte la distribuzione interna e apporta un certo numero di precisazioni e integrazioni.
Per esaminare e adottare il progetto di accordo riveduto è stata convocata una Conferenza diplomatica, svoltasi a Ginevra presso la sede della WIPO (che gestisce l'Accordo di Lisbona) dall'11 al 21 maggio 2015.
Sono state invitate a partecipare alla Conferenza, in conformità al progetto di regolamento di procedura approvato dal comitato preparatorio, le delegazioni dei 28 Stati parti dell'Accordo di Lisbona nonché due delegazioni cosiddette «speciali», tra cui quella dell'Unione europea, e un certo numero di delegazioni cosiddette «osservatrici».
Il 20 maggio 2015 la Conferenza diplomatica ha adottato l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, che è rimasto aperto alla firma per un anno dalla data dell'adozione. L'Italia ha firmato l'Atto il 22 maggio 2015.
3. Finalità dell'Accordo.
Le Parti contraenti dell'Accordo di Lisbona possono ottenere la protezione delle loro denominazioni di origine in più Paesi con una sola domanda di registrazione internazionale, redatta in una delle lingue ufficiali della WIPO, pagando una sola tassa di deposito. Gli altri membri dell'Accordo, entro un anno dalla notifica della registrazione, possono con il loro silenzio-assenso impegnarsi alla protezione delle denominazioni di origine in questione da usurpazioni e imitazioni nel loro territorio ovvero rifiutare la protezione, dichiarando le motivazioni, anche ai fini di un possibile appello dell'avente diritto volto alla revoca del rifiuto.
Lo scopo principale dell'Atto di Ginevra è quello di rafforzare il sistema di registrazione e protezione internazionale creato dall'Accordo di Lisbona attraverso:
a) l'estensione dell'ambito di applicazione, assicurando all'intera categoria delle indicazioni geografiche la protezione che l'Accordo di Lisbona riserva alle sole denominazioni di origine, posto che la normativa internazionale riconosce alle indicazioni geografiche un livello minimo di protezione nell'ambito dell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs), allegato al trattato istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio);
b) l'estensione della portata sostanziale della protezione, così da comprendere nella tutela, oltre alle usurpazioni, alle imitazioni e ad altre condotte contrarie alla protezione, anche altre forme di abuso particolarmente diffuse e dannose non previste dall'Accordo di Lisbona;
c) l'allargamento del perimetro geografico della protezione, che viene perseguito ammettendo a partecipare al sistema di protezione non più solo gli Stati, ma anche le organizzazioni intergovernative (quali ad esempio l'Unione europea e l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale).
In particolare, l'Atto di Ginevra tende ad assicurare:
a) pari dignità alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche attraverso l'estensione a queste ultime della protezione già prevista per le sole denominazioni di origine;
b) un innalzamento della tutela nei territori delle Parti contraenti contro qualsiasi forma di abuso, compreso il caso di imitazioni che utilizzano termini quali «genere», «tipo», «stile» e similari, così come contro la genericità e l'uso anteriore;
c) la salvaguardia dei diritti acquisiti nei confronti delle Parti contraenti con le registrazioni delle denominazioni di origine ottenute fino all'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra;
d) la creazione dei presupposti giuridici per l'adesione del più ampio numero di membri della WIPO e delle organizzazioni intergovernative (la cui adesione non è prevista dall'Accordo di Lisbona) in modo da estendere l'ambito geografico di applicazione della protezione;
e) l'eventuale pagamento di tasse nazionali da parte del depositante a favore delle autorità nazionali che lo richiedano ai fini dell'esame della richiesta di protezione nella loro giurisdizione.
4. Esame delle disposizioni dell'Accordo.
L'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona si compone di 7 capitoli e 34 articoli ripartiti come segue: Disposizioni introduttive e generali (capitolo I), Domanda e registrazione internazionale (capitolo II), Protezione (capitolo III), Rifiuto e altre azioni relative alla registrazione internazionale (capitolo IV), Disposizioni amministrative (capitolo V), Revisione ed emendamenti (capitolo VI), Disposizioni finali (capitolo VII).
Le regole di dettaglio volte ad assicurare il funzionamento del sistema sono stabilite in un apposito regolamento attuativo.
Capitolo I – Disposizioni introduttive e generali (articoli 1-4)
Dopo le definizioni dei termini utilizzati nell'Atto (articolo 1), il capitolo precisa che l'oggetto dell'Atto è costituito dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche (articolo 2). Ogni Parte contraente designa l'Autorità competente per l'applicazione dell'Atto nel proprio territorio e per le comunicazioni con l'Ufficio internazionale della WIPO (articolo 3), che tiene il Registro internazionale in cui vengono annotate le registrazioni delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche effettuate ai sensi dell'Atto (articolo 4).
Capitolo II – Domanda e registrazione internazionale (articoli 5-8)
Il capitolo contiene le disposizioni riguardanti le domande e le registrazioni internazionali, le tasse da versare e il periodo di validità delle registrazioni.
L'articolo 5 indica le modalità di presentazione delle domande di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche all'Ufficio internazionale (dietro pagamento delle tasse di deposito previste all'articolo 7) e determina i soggetti in nome e per conto dei quali la registrazione può essere chiesta.
All'articolo 6 vengono stabilite le modalità con cui l'Ufficio internazionale provvede alla registrazione, alla relativa pubblicazione e alla notifica alle altre Parti contraenti, affinché queste ultime possano valutare se sono in grado di assicurare la protezione ovvero inviare una comunicazione di rifiuto motivato della protezione entro il termine di un anno dalla data della notifica. Le registrazioni così effettuate hanno un periodo di validità illimitato (articolo 8).
Capitolo III – Protezione (articoli 9-14)
Il capitolo III stabilisce le forme e le modalità di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, prevedendo innanzitutto l'impegno di ciascuna Parte contraente a proteggerle all'interno del proprio sistema giuridico, secondo le regole del proprio ordinamento e la prassi vigente, nel rispetto di quanto stabilito dall'Atto (articolo 9), utilizzando gli strumenti normativi che desidera purché vengano rispettati i requisiti sostanziali previsti dall'Atto (articolo 10).
Secondo quanto previsto dall'articolo 11 (di particolare importanza per l'Italia), le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono protette dagli abusi relativi a prodotti non provenienti dall'area geografica di origine o non conformi ai requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione nonché da qualsiasi pratica tale da indurre in errore i consumatori rispetto all'autentica origine, provenienza o natura dei prodotti. La protezione si applica anche se la vera origine del prodotto è indicata o se la denominazione di origine o l'indicazione geografica vengono utilizzate in traduzioni o accompagnate da espressioni come «stile», «tipo», «genere», «fattura», «imitazione», «metodo», «come prodotto in», «simile», «similare» o altri termini di analoga natura. Inoltre, una Parte contraente, se la sua legislazione lo consente o su richiesta di una parte interessata, è tenuta a rifiutare o invalidare ex officio la registrazione di un marchio successivo, qualora in contrasto con quanto disposto.
Di grande importanza (soprattutto per l'Italia) è la previsione dell'impossibilità che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate vengano considerate generiche nel territorio delle Parti contraenti (articolo 12), come l'Accordo di Lisbona già prevede per le sole denominazioni di origine.
L'articolo 13 stabilisce le garanzie in relazione ad altri diritti.
L'articolo 14 prevede che ogni Parte contraente renda azionabili strumenti di tutela per la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate e che, a garanzia di tale protezione, possa essere esercitata un'azione in giudizio da parte di un'autorità pubblica o di qualsiasi parte avente interesse.
Capitolo IV – Rifiuto e altre azioni relative alla registrazione internazionale (articoli 15-20)
Ogni Parte contraente può rifiutare gli effetti di una registrazione internazionale notificando il rifiuto all'Ufficio internazionale (articolo 15), ferma restando la possibilità di revocarlo nel caso in cui si possa giungere a un accordo fra le Parti (articolo 16).
L'articolo 17 consente invece alle Parti contraenti di concordare un periodo transitorio per la cessazione dell'uso anteriore della denominazione o indicazione all'interno della loro giurisdizione, comunicando detta decisione all'Ufficio internazionale, prima di assicurare la protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica interessata.
Quando una Parte contraente concede la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, ne dà notificazione all'Ufficio internazionale (articolo 18), che procede all'iscrizione nel registro internazionale e alla relativa pubblicazione.
L'Autorità competente di una Parte contraente designata può invalidare, in parte o in toto, gli effetti di una registrazione internazionale nel proprio territorio, ma solo dopo che il depositante abbia avuto la possibilità di far valere i propri diritti (articolo 19).
Le procedure relative alla modifica delle iscrizioni internazionali e alle altre questioni riguardanti le registrazioni internazionali sono specificate nel regolamento applicativo (articolo 20).
Capitolo V – Disposizioni amministrative (articoli 21-25)
Il capitolo V contiene le disposizioni concernenti la composizione dell'Unione di Lisbona, il funzionamento dell'Assemblea dell'Unione, l'Ufficio internazionale, il finanziamento del sistema e il regolamento applicativo.
L'articolo 21 stabilisce che le Parti contraenti sono membri della stessa Unione speciale in quanto Parti dell'Accordo di Lisbona. Le funzioni e il processo decisionale dell'Assemblea che riunisce le Parti vengono stabilite all'articolo 22, il quale in proposito prevede che l'Assemblea adotti le proprie decisioni per consenso, tranne il caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo e la decisione venga pertanto sottoposta al voto (con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi). In quest'ultimo caso, ogni Parte contraente che sia un'organizzazione intergovernativa può partecipare al voto, in luogo dei suoi Stati membri, con un numero di voti eguale al numero degli Stati membri che sono parti dell'Atto. È invece esclusa la partecipazione delle organizzazioni intergovernative al voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto di voto e viceversa. Si tratta di una disposizione molto importante per l'Unione europea, giacché il peso del suo voto è strettamente legato alla partecipazione all'Atto di Ginevra da parte degli Stati membri di essa.
Con l'articolo 23 si stabiliscono le funzioni dell'Ufficio internazionale.
In base all'articolo 24 le fonti di finanziamento dell'Unione speciale sono costituite da:
tasse di deposito;
proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni dell'Ufficio internazionale e dai diritti afferenti a tali pubblicazioni;
donazioni, lasciti e sovvenzioni;
affitti, rendimenti degli investimenti e altre entrate, comprese le entrate diverse;
contributi speciali delle Parti contraenti ovvero qualsiasi risorsa alternativa derivante dalle Parti contraenti o dai beneficiari, o da entrambi, se e nella misura in cui le entrate menzionate ai punti precedenti non siano sufficienti a coprire le uscite, come deciso dall'Assemblea. In tal caso i contributi saranno calcolati sulla base della categoria di appartenenza della Parte contraente ai sensi della Convenzione di Parigi e del numero di registrazioni provenienti dalla Parte contraente.
Viene altresì previsto che l'Assemblea possa decidere di introdurre dei versamenti delle Parti contraenti per costituire e alimentare il fondo di capitale circolante.
L'articolo 25 rinvia al regolamento applicativo per la disciplina dei dettagli relativi all'attuazione dell'Atto, indica le modalità di revisione del regolamento e stabilisce la prevalenza delle disposizioni dell'Atto in caso di contrasto con quelle del regolamento.
Capitolo VI – Revisione ed emendamenti (articoli 26-27)
L'Atto può essere sottoposto a procedura di revisione da parte di Conferenze diplomatiche delle Parti contraenti che l'Assemblea ha facoltà di convocare (articolo 26); tuttavia, taluni articoli (articoli 22, 23, 24 e 27) possono essere modificati anche dalla stessa Assemblea (articolo 27).
Capitolo VII – Disposizioni finali (articoli 28-34)
Possono divenire Parte contraente dell'Atto gli Stati parte della Convenzione di Parigi, gli Stati membri della WIPO la cui legislazione sia compatibile con le disposizioni sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e i marchi commerciali contenute nella suddetta Convenzione e le organizzazioni intergovernative (articolo 28). Non è consentito apporre riserve al contenuto dell'Atto (articolo 30). Nel capitolo vengono stabilite le modalità di deposito degli strumenti di ratifica o adesione e i termini per l'entrata in vigore dell'Atto nei confronti delle Parti che abbiano provveduto al deposito (articolo 29) nonché le modalità di denuncia dell'Atto e i relativi effetti (articolo 32). Le relazioni tra le Parti contraenti sia dell'Atto di Ginevra che dell'Accordo di Lisbona e le relazioni tra questi Paesi e quelli che invece sono parte del solo Accordo di Lisbona (e non dell'Atto di Ginevra) sono regolate all'articolo 31.
L'Atto è stato firmato in un solo originale nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, è rimasto aperto alla firma per un anno dalla data dell'adozione (articolo 33) e il depositario di esso è il Direttore generale della WIPO (articolo 34).
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Atto stesso.
Art. 3.
(Autorità nazionali competenti)
1. Ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge:
a) il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose;
b) il Ministero delle imprese e del made in Italy è designato quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a).
Art. 4.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24, paragrafi 2, punto (v), e 5, dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TRADUZIONE NON UFFICIALE