XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1501
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
con il ministro dell'istruzione e del merito
(VALDITARA)
con il ministro dell'università e della ricerca
(BERNINI)
e con il ministro della cultura
(SANGIULIANO)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016
Presentato il 19 ottobre 2023
Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun.
Al riguardo si fa presente che le relazioni bilaterali – già molto buone edimprontate ad uno spirito di fattiva collaborazione – hanno registrato un forte rafforzamento grazie alla visita del Presidente della Repubblica Mattarella in Camerun (17-20 marzo 2016) e a quella del Presidente Biya in Italia (20-22 marzo 2017). È significativo il fatto che, in entrambi i casi, si è trattato della prima visita di un Capo di Stato e che esse si siano svolte ad appena un anno di intervallo, a testimonianza della crescente intensità e vitalità delle relazioni fra i due Paesi.
Intensa è la cooperazione in materia di insegnamento universitario, formazione tecnica e insegnamento della lingua italiana. Egualmente significativa è la cooperazione nel settore culturale: in occasione della visita del Presidente Mattarella a Yaoundé sono state firmate, oltre all'Accordo quadro di cooperazione culturale, scientifica e tecnica, due nuove intese fra università (la Convenzione tra l'università di Padova e la Scuola nazionale superiore dei lavori pubblici, volta all'istituzione di una sede dell'ateneo padovano a Yaoundé, e il Memorandum d'intesa tra la stessa università di Padova e il Ministero dell'habitat e dell'urbanistica, in materia di assistenza tecnica «per uno sviluppo urbano sostenibile e la de-bidonvillizzazione delle città del Camerun»).
Secondo l'anagrafe del Ministero dell'università e della ricerca, nell'anno accademico 2016/2017, ultimo dato disponibile, risultavano iscritti presso gli atenei italiani 2.408 studenti camerunensi, che costituiscono il più folto gruppo di studenti africani. L'insegnamento della lingua italiana è stato introdotto nel 2011 nel sistema educativo camerunese ed è offerto presso 66 istituti scolastici. Per l'anno 2014/2015 gli studenti nelle scuole locali erano 3.335 e quelli universitari 1.341 per un totale di 4.674, dei quali 456 gli studenti dei corsi di lingua italiana (presso i centri privati).
Inoltre, sono state firmate intese fra l'università di Padova, l'Istituto relazioni internazionali del Camerun e l'università di Yaoundé II, per un master in cooperazione internazionale, e con l'università di Douala, per master in architettura, ingegneria e scienze e disegno industriale.
Ricco di risorse naturali e di un riconosciuto capitale umano, il Camerun è alla ricerca del trasferimento di conoscenze necessario per passare da un'economia ancora prevalentemente basata sull'esportazione di materie prime e derrate agricole ad un'economia di trasformazione industriale. Ciò lo rende complementare e di fatto partner ideale dell'Italia, anche grazie ai vantaggi previsti dal quadro normativo camerunese introdotto a partire dal 2013.
Le relazioni culturali trarranno rinnovato vigore dalla firma dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica e consentiranno di migliorare il dialogo in questi settori, che ha già dato importanti risultati in questi anni. L'Accordo rappresenta inoltre uno strumento utile per un'ulteriore crescita della cooperazione e delle istituzioni camerunesi coinvolte, favorendo scambi e investimenti in capitale umano e conoscenza tecnico-scientifica, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo endogeno in un Paese che rappresenta un modello positivo e un incubatore di sviluppo sociale e politico nell'Africa centrale. Le iniziative di collaborazione che scaturiranno dall'applicazione dell'Accordo costituiranno i risultati tangibili delle azioni di cooperazione culturale attuate, permettendo ai rispettivi sistemi educativi e formativi di migliorare la diffusione della conoscenza scientifica e della ricerca applicata, nei campi e nei settori previsti e individuati. L'intensificazione della cooperazione culturale e delle azioni di diplomazia culturale, avrà inoltre effetti sinergici positivi anche in relazione agli interventi realizzati dagli attori del sistema della cooperazione decentrata e alla presenza complessiva del «sistema Italia» nel Camerun.
Analisi dell'Accordo.
L'articolo 1 definisce i settori d'intervento dell'Accordo, che riguardano lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo nonché dell'informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza reciproca tra i popoli dei due Stati e tra le loro culture.
Gli articoli 2 e 3 prevedono che ciascuna Parte contraente valuti la possibilità di introdurre nei propri programmi d'insegnamento nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte e che le medesime Parti avviino discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi e i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.
L'articolo 4 offre, nel limite delle risorse a disposizione, borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati tra le Parti.
L'articolo 5 garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori e agli insegnanti di ciascuna Parte l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali dell'altra Parte e favorisce la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.
L'articolo 6 favorisce la collaborazione nei settori museale e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico nonché gli scambi di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei; in tema di museografia favorisce la collaborazione tra i musei, al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale e artistica di ciascun Paese.
L'articolo 7 incoraggia la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali e artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.
L'articolo 8 favorisce lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata, di audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale e di film d'interesse educativo o documentari riguardanti i rispettivi Paesi.
L'articolo 9 favorisce la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle arti visive (arti plastiche, fotografia, moda, design, cinema, architettura) e delle arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, media/internet); favorisce lo scambio di esperti e di artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonché per la creazione e gestione di archivi audiovisivi: il tutto in funzione di accordo tra le parti e in relazione ai costi di organizzazione degli stessi, in conformità alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi Paesi e in funzione delle risorse disponibili.
L'articolo 10 promuove la collaborazione sportiva tra i due Paesi, facilita le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore nei limiti delle risorse a disposizione e in base alla normativa vigente.
L'articolo 11 favorisce la partecipazione a diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.
L'articolo 12 facilita lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.
L'articolo 13 istituisce una Commissione mista culturale e scientifica per esaminare i progressi registrati nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e per stipulare Protocolli esecutivi pluriennali; gli oneri derivanti dal funzionamento della predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte.
L'articolo 14 sancisce il pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea nonché dall'appartenenza del Camerun alle organizzazioni regionali e sub-regionali.
Negli articoli 15 e 16 si stabiliscono le modalità di soluzione delle controversie e la durata e validità dell'accordo.
L'articolo 17 prevede le modalità con le quali le parti possono denunciare o chiedere una revisione o una modifica dell'Accordo.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e valutati in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione, per 230.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per 240.560 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.