XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1042
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DI GIUSEPPE, ALMICI, COLOMBO, IAIA, MAIORANO
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
Presentata il 24 marzo 2023
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge prende spunto dal diritto alla tutela della salute previsto nella Carta costituzionale, che all'articolo 32 prevede: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».
L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di garantire il mantenimento del diritto all'assistenza sanitaria italiana anche per i nostri connazionali residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), previo il pagamento di un contributo su base annua per poter usufruire di questo servizio.
Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), precisamente nella Missione 6 relativa alla salute, si fa espresso riferimento alla revisione e all'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico delle politiche di ricerca del Ministero della salute con lo scopo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.
Il dato comune a tutti i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all'estero è che devono iscriversi all'AIRE, istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470, entro e non oltre dodici mesi dal trasferimento.
Ad oggi la stratificazione normativa, comportando delle disparità di trattamento verso e tra gli italiani iscritti all'AIRE, ha creato l'esigenza di un approccio complesso volto, per quanto possibile, all'armonizzazione della disciplina. Si riscontra, infatti, una discrasia tra chi risiede in Paesi dell'Unione europea, nei quali si mantiene una copertura attraverso la Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), e chi risiede in Stati non appartenenti all'Unione europea, nei confronti dei quali non sempre esiste una convenzione sanitaria stipulata dall'Italia.
L'attuale normativa in vigore, di cui al decreto del Ministro della salute del 1° febbraio 1996, prevede che, in caso di rientro saltuario in Italia, il cittadino, non munito di carta TEAM, avente lo status di emigrato o titolare di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, non avente una copertura assicurativa pubblica o privata, ha diritto gratuitamente alle prestazioni ospedaliere urgenti fino ad un periodo massimo di novanta giorni.
Tuttavia, il mancato possesso della tessera sanitaria, che certifica l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe nazionale sanitaria, rende la gestione operativa farraginosa per tutti gli ambiti della sanità nazionale, oltre che per gli stessi connazionali che spesso si sentono più stranieri di chi non è italiano.
Considerando che la normativa attualmente in vigore, con la quale sostanzialmente si determina la perdita del diritto all'assistenza sanitaria, costituisce un vero e proprio disincentivo all'iscrizione all'AIRE, la presente proposta di legge, dunque, rappresenta un'opportunità rilevante per tutti i cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, garantendo loro una continuità nella fruizione dell'assistenza sanitaria italiana senza che siano rimossi dall'ANA (Anagrafe nazionali assistiti di cui all'articolo 62-ter della legge n. 82 del 2005), nonché il mantenimento del loro fascicolo sanitario elettronico, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Un elemento peculiare della presente proposta di legge è quello di garantire, attraverso il Servizio tessera sanitaria (S.T.S.), il mantenimento del medico di medicina generale e del pediatra, con il conseguente aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico, del piano di esenzioni per patologie, del piano terapeutico ed un controllo anche sui farmaci essenziali.
La presente proposta di legge, al comma 1 dell'articolo 1, attraverso una modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevede la possibilità di iscrivere i cittadini residenti all'estero nell'unità sanitaria locale presente all'interno del territorio che raccoglie le schede individuali della loro residenza. Grazie a questa possibilità si permette ai cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE di poter mantenere il diritto all'accesso all'assistenza sanitaria italiana all'interno del territorio nazionale dove è contenuta la scheda individuale del cittadino. Al suo rientro nel territorio nazionale il cittadino italiano potrà mantenere l'intera posizione assistenziale partendo dal medico di base, elemento che sappiamo essere determinante nel supervisionare e indirizzare il paziente. Al comma 2 del medesimo articolo 1 si condiziona il rilascio della nuova tessera sanitaria nazionale al versamento di un contributo annuo di iscrizione anticipato rispetto al periodo erogato.
Il comma 1 dell'articolo 2 prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia determinato l'ammontare del contributo richiesto per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.
Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che il suddetto contributo non verrà richiesto per i minorenni iscritti all'AIRE, purché almeno un genitore o il tutore legale abbia fatto richiesta di rilascio della tessera sanitaria nazionale. Al comma 3 si permette ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani di poter sottrarre il contributo di cui al comma 1 direttamente dal contributo previdenziale erogato.
Il comma 4 del medesimo articolo prevede che l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale prevista all'articolo 1 decorra dal mese successivo alla data di pagamento del contributo richiesto.
Il comma 5 definisce le condizioni che determinano la perdita del beneficio assistenziale per il cittadino residente all'estero non adempiente rispetto all'obbligo di versamento dell'imposta richiesta.
Il comma 6 prevede che la cancellazione del servizio di assistenza sanitaria per i cittadini regolarmente iscritti all'AIRE deve essere esplicitamente richiesta, come l'adesione, e che la reiscrizione è sempre possibile previo pagamento di eventuali contributi che non risultano ancora versati.
Al comma 7 del medesimo articolo si prevede che le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale erogate ai cittadini italiani non possono essere oggetto di richiesta di rimborso sanitario nella diversa nazione di residenza.
Va altresì ricordato che l'adesione a quanto previsto dalla legge e il pagamento del relativo contributo, che sarà una scelta volontaria, garantirà il mantenimento del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta e del diritto alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al pari di tutti i cittadini residenti. Nel rispetto della normativa vigente, sarà comunque dovuto il pagamento dell'imposta sanitaria (ticket) di riferimento.
L'articolo 3 reca le disposizioni finali, disciplinando l'entrata in vigore della legge, fissata al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Al comma 2 dell'articolo 3 si prevede, infine, l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute, presso cui saranno versati gli importi relativi al pagamento del suddetto contributo nazionale per l'assistenza sanitaria per i cittadini residenti all'estero, che potranno eventualmente essere destinati al miglioramento del sistema dell'anagrafe sanitaria nazionale.
Al comma 3 dell'articolo 3 si prevede, infine, che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministero della salute sono specificate le modalità attuative per l'accesso al Servizio sanitario nazionale per i cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Estensione dei servizi di assistenza sanitaria italiana per i cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE)
1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli utenti iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono iscritti presso l'unità sanitaria locale presente all'interno del territorio che raccoglie le loro schede individuali».
2. Il rilascio della tessera sanitaria nazionale nei confronti dei cittadini italiani che non risultino soggetti passivi dell'imposta sui redditi ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è subordinato al versamento del contributo di cui al successivo articolo 2.
Art. 2.
(Contributo nazionale per l'assistenza sanitaria per i cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è indicato l'ammontare del contributo per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) dei cittadini italiani che non risultino soggetti passivi dell'imposta sui redditi ai sensi dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. I cittadini minorenni iscritti all'AIRE sono esonerati dal pagamento del contributo di cui al comma 1, purché almeno un genitore o il tutore legale abbia fatto richiesta di rilascio della tessera sanitaria nazionale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1.
3. I cittadini maggiorenni iscritti all'AIRE, titolari di trattamento previdenziale corrisposto da enti previdenziali italiani, possono sottrarre l'importo del contributo di cui al comma 1 direttamente dall'ammontare del contributo previdenziale erogato.
4. Il mancato versamento del contributo di cui al comma 1 comporta la messa in mora dell'utente e la conseguente sospensione dell'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. In assenza del versamento del contributo di cui al comma 1 non possono essere erogate a carico del Servizio sanitario nazionale prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti.
5. La richiesta di accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e la relativa rinuncia sono oggetto di richiesta, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 1.
6. In caso di rinuncia, l'accoglimento di una nuova richiesta di accesso è subordinato al versamento dei contributi dovuti per il periodo intercorrente tra la rinuncia e la nuova richiesta di accesso, maggiorati degli interessi legali.
7. Le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale erogate ai cittadini italiani non possono essere oggetto di richiesta di rimborso sanitario nella diversa nazione di residenza.
Art. 3.
(Disposizioni finali)
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo presso cui far confluire il versamento dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute sono specificate le modalità attuative per l'accesso al Servizio sanitario nazionale per i cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE.