FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 831-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della giustizia
( NORDIO )

Norme in materia di procedibilità d'ufficio
e di arresto in flagranza

Presentato il 27 gennaio 2023

(Relatrice: VARCHI)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), l'8 marzo 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 831 Governo recante norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, come risultante dall'approvazione di emendamenti da parte della Commissione di merito;

   rilevato che:

    il disegno di legge prevede la procedibilità d'ufficio per tutti i reati per i quali sia contestata l'aggravante del «metodo mafioso» o della finalità di terrorismo o di eversione;

    modifica il Codice antimafia prevedendo la procedibilità d'ufficio anche per il reato di lesione personale, quando è commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa;

    il disegno di legge interviene in particolare sulla disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato, consentendolo nei reati procedibili a querela anche in mancanza di querela, nel caso in cui la persona offesa non risulti prontamente reperibile, prevedendo in tali casi che la querela possa essere comunque presentata entro il termine di quarantotto ore dall'arresto;

    con l'approvazione di un emendamento al disegno di legge la Commissione di merito ha previsto che quando l'arresto obbligatorio è effettuato in flagranza di reato, ma manca ancora la querela della persona offesa, il giudizio direttissimo disciplinato dagli articoli 449 e 558 del codice di procedura penale sia sospeso finché non sopraggiunge la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione;

  ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili alle materie, di competenza esclusiva dello Stato, «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento penale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

   per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

    la determinazione dei casi eccezionali di necessità e urgenza in cui possono essere adottati provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale, ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della Costituzione rientra in un ambito caratterizzato dalla discrezionalità legislativa, intesa quale riflesso specifico della più ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali in materia penale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale)

Art. 1.
(Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale)

  1. All'articolo 270-bis.1 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

  Identico.

   «Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».

  2. All'articolo 416-bis.1 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

   «Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Art. 2.
(Modifica all'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

  1. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: «575,» è inserita la seguente: «582,».

  Identico.

Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza)

Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza)

  1. Il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

  1. Identico.

   «3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis».

  2. All'articolo 381, comma 3, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nel luogo» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis».

  2. Identico.

  3. All'articolo 449, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione».

  4. All'articolo 558, comma 6, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione».

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Identico.

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