XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 766
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero
Presentata il 12 gennaio 2023
Onorevoli Deputati! — La presente proposta di legge ripropone nella XIX legislatura il testo della proposta di legge presentata nel febbraio 2022 (atto Camera n. 3473, della XVIII legislatura). Essa apporta modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, che, insieme al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, ha riformato le circoscrizioni giudiziarie italiane, in attuazione della delega conferita con il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 148 del 2011.
La riforma del 2012 ha determinato come effetto principale la soppressione di alcune sedi di tribunale e delle relative procure della Repubblica, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e della stabilizzazione finanziaria e di una più funzionale organizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.
In realtà, già dal momento della sua entrata in vigore, la riforma è apparsa iniqua e foriera di conseguenze negative, in quanto, sguarnendo i territori dei presìdi di giustizia, ha impoverito l'intero contesto sociale, economico e civile, acuendo l'isolamento dei cittadini residenti nelle zone più periferiche, con particolare riguardo alle aree interne, già penalizzate dallo spopolamento legato alle difficoltà economiche. Nella regione Campania, la rideterminazione della geografia giudiziaria ha comportato una maggiore criticità per il trasferimento di circondari di tribunale da un distretto di corte d'appello a un altro distretto di corte d'appello limitrofo e finanche fuori regione, senza rispettare, quindi, la suddivisione amministrativa dei territori per circondari.
È il caso del tribunale di Sala Consilina che, originariamente inserito nel distretto di Salerno, è stato scorporato da detto distretto e accorpato al tribunale di Lagonegro nel distretto di Potenza, quindi, in una regione diversa.
Nel 2013, alcune regioni, tra cui la Campania, hanno promosso un referendum abrogativo per la soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis, della legge n. 148 del 2011 e dei decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012. L'iniziativa referendaria parte dalla constatazione che la riforma in atto più che comportare risparmi economici per lo Stato avrebbe introdotto maggiori disservizi e disuguaglianze per i cittadini.
Successivamente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 12 del 2014, ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum, in quanto «in caso di abrogazione per via referendaria della norma di delega e dei due decreti legislativi, i quali prevedono, rispettivamente, la riorganizzazione degli uffici della magistratura ordinaria e degli uffici dei giudici di pace, si determinerebbe un vuoto normativo, non colmabile in via interpretativa, che provocherebbe la paralisi dell'indefettibile funzione giurisdizionale». La stessa Corte, inoltre, nella massima n. 37603 rileva che: «Si tratta di un insieme di norme estremamente articolato che non si presta ad essere modificato in via referendaria, quanto piuttosto, eventualmente, con successivi interventi legislativi, per loro natura più flessibili e modulabili».
È evidente che, seppure di fronte alle argomentazioni della Corte costituzionale in merito all'impraticabilità della via referendaria per annullare il nuovo assetto degli uffici giudiziari, le regioni hanno rappresentato da subito, mediante gli strumenti attribuiti dalla stessa Costituzione, le criticità e le proteste generate dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.
Sulla scorta di tali considerazioni ed evidenziando che l'eliminazione dei tribunali delle zone interne ha reso estremamente gravoso l'accesso alla giustizia senza, tra l'altro, determinare una efficace risposta alla domanda di giustizia dei cittadini né produrre l'attesa riduzione economica o l'accelerazione dei procedimenti giudiziari o il miglioramento qualitativo o quantitativo della macchina giudiziaria, con la presente proposta di legge si vuole innovare il sistema delineato dal decreto legislativo n. 155 del 2012, attribuendo un ruolo attivo e propositivo alle regioni. Nel caso del circondario di Salerno, la soppressione del tribunale di Sala Consilina e il conseguente accorpamento con il tribunale di Lagonegro nella provincia di Potenza contrastano con i princìpi specificati nelle lettere b) ed e) del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 148 del 2011. La riorganizzazione degli uffici giudiziari si è basata, infatti, su parametri oggettivi: il numero degli abitanti, i carichi di lavoro e l'indice delle sopravvenienze degli uffici giudiziari. Dalla lettura attenta di questi criteri emerge chiaramente come il tribunale di Sala Consilina, a servizio delle popolazioni residenti nelle aree del Vallo di Diano, del Tanagro e del Bussento, versasse in una situazione più rilevante rispetto a quella, seppur degna di nota, del tribunale di Lagonegro presentando dati numerici riferiti ai criteri sopraelencati nettamente superiori.
Inoltre, il tribunale di Sala Consilina, tenuto conto delle specifiche caratteristiche orografiche, logistiche e infrastrutturali della provincia di Salerno, era preposto a garantire il riequilibrio fra gli uffici giudiziari salernitani, alleggerendo il carico e il volume del contenzioso. Tale riequilibrio è ancora più necessario nella provincia di Salerno che conta una popolazione di ben oltre un milione di abitanti.
A ciò si aggiunga che il comprensorio del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro sono stati scorporati dalla regione Campania e accorpati al distretto di corte d'appello di Potenza in una struttura inadeguata e meno capiente rispetto all'edificio di Sala Consilina; si tratta, pertanto, dell'unico caso in Italia in cui il tribunale accorpante ha dimensioni più piccole di quello accorpato.
Si evidenzia, inoltre, che nel corso della XVIII legislatura alcuni consigli regionali hanno approvato analoghe proposte di legge che sono state presentate alle Camere; in particolare, per i disegni di legge d'iniziativa del consiglio regionale dell'Abruzzo e della Toscana (atti Senato nn. 1948 e 2369) la Commissione giustizia del Senato aveva avviato l'iter di esame parlamentare.
La presente proposta di legge, all'articolo 1, che dispone l'introduzione dell'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 155 del 2012, prevede che le regioni interessate possano richiedere al Ministro della giustizia, sulla base di apposite convenzioni, di disporre il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali circondariali e delle procure della Repubblica soppressi ai sensi dell'articolo 1 dello stesso decreto legislativo n. 155 del 2012.
Si ritiene che la tipologia di convenzioni previste ai sensi della modifica proposta si presenti come il superamento della facoltà di stipulare apposite convenzioni, tra il Ministro della giustizia e le regioni e le province autonome – prevista in via sperimentale dal comma 4-bis dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 155 del 2012 – al fine di utilizzare, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi, con spese di gestione e di manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio a carico del bilancio della regione; il citato comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, pertanto, è abrogato.
Infine, il nuovo articolo 8-bis dispone che, successivamente al ripristino della funzione giudiziaria dei tribunali soppressi, sono conseguentemente adeguate le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 dello stesso decreto legislativo n. 155 del 2012 con la ricostruzione dei relativi circondari.
Dall'attuazione della normativa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE
Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)
1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. – (Interventi delle regioni) – 1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, sulla base di apposite convenzioni, il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali e delle procure della Repubblica soppressi ai sensi dell'articolo 1.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono che le spese di gestione e di manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.
3. Le spese a carico delle regioni di cui al comma 2 possono essere sostenute anche dagli enti locali previa intesa con la regione richiedente.
4. Entro centottanta giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati ai sensi del medesimo comma 1 e alla loro copertura.
5. A seguito del ripristino, ai sensi del comma 1, della funzione giudiziaria dei tribunali e delle procure della Repubblica soppressi, il Ministro della giustizia provvede all'adeguamento delle tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto nonché alla ricostruzione dei relativi circondari».
Art. 2.
(Abrogazione)
1. Il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è abrogato.
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.