FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                Capo II
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                Capo III
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                Capo IV
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                Capo V
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 170

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CATTOI, FURGIUELE, ANGELUCCI, BOF, CAVANDOLI, NISINI

Norme per la valorizzazione della castanicoltura da legno, delle filiere derivate di prodotti non legnosi e delle attività culturali collegate alla presenza storica del castagno sul territorio

Presentata il 13 ottobre 2022

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  Onorevoli Colleghi! — «Il castagno è stata la specie d'interesse forestale maggiormente coltivata dall'uomo in molte aree circummediterranee e anche in tutte le Regioni e le province alpine ed in parte appenniniche essa è stata largamente diffusa. Si trattava, infatti, di coltivare un albero fondamentale per la vita di molte popolazioni rurali che ne ricavavano paleria per l'azienda agricola, tannino per la concia delle pelli, lettiera per il bestiame, legname da lavoro e strutturale e, soprattutto, la castagna, alimento che non mancava mai nella dieta popolare, in particolare nelle Regioni occidentali, almeno fino agli anni Trenta del ventesimo secolo. È da questo momento in avanti che inizia il declino della castanicoltura da frutto, accelerato anche dall'avvento di devastanti patologie» (Roberto Del Favero «I boschi delle regioni alpine italiane»).
  Il castagno è, dunque, una specie boschiva ampiamente diffusa in Italia sia come albero isolato sia come specie caratterizzante alcune tipologie di boschi presenti in una zona fitoclimatica che ne prende il nome (castanetum), estendendosi dalla pianura alla fascia submontana. Il patrimonio forestale italiano è caratterizzato da un'ampia varietà di formazioni, ciascuna con una diversa composizione specifica. L'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC 2005) individua 23 categorie forestali, di cui 20 per le formazioni arboree e 3 per gli arbusteti, distinte in base alla prevalenza di una o più specie legnose. I castagneti, che raggiungono quasi 800.000 ettari (ha), sono una categoria molto rappresentata che comprende le formazioni pure di castagno o quelle in cui questa specie è nettamente dominante.
  Nel nostro Paese si riscontrano evidenze della sua coltivazione risalenti all'epoca neolitica (4000 a.C.) sebbene si attribuisca ai romani l'espansione su larga scala. Nel IV secolo a.C. Senofonte definì il castagno «albero del pane» per i suoi noti prodotti non legnosi e come tale ha assunto per secoli un ruolo strategico nelle aree marginali in ambito collinare e di bassa montagna.
  L'attuale ampia diffusione del castagno è, quindi, soprattutto legata all'azione dell'uomo, e pertanto risulta complessa la distinzione tra castagneti spontanei (indigeni) e introdotti, spesso anche sovrapponendoli ad aree potenziali di carpineti, aceri-frassineti, querceti e talora addirittura degli orno-ostrieti. Questa scelta colturale ha accresciuto nel tempo la funzione ecologica del castagno nella fascia altitudinale in cui è stato inserito e la sua presenza storica è testimoniata dall'elevato numero di esemplari di castagno presenti nel registro degli alberi monumentali d'Italia.
  La possibilità di ricavare assortimenti legnosi di varie dimensioni e qualità, destinabili a molteplici impieghi (peraltro tradizionalmente radicati nella nostra cultura), rende ancora oggi il castagno una risorsa rinnovabile degna di particolare attenzione e in grado di rispondere agli attuali criteri di sostenibilità, affidabilità e valorizzazione delle filiere locali. Il legno di castagno, grazie al colore marrone chiaro e alla venatura ben evidente è adatto a numerose applicazioni in cui il suo valore estetico è apprezzato sia nello stile rustico che nel design contemporaneo. L'ottima durabilità naturale del legno di castagno lo colloca ai vertici tra le specie nazionali e lo rende confrontabile con molti legnami tropicali ricercati per questa proprietà, senza necessità di ricorrere a trattamenti preservanti con sostanze tossiche o clima-alteranti. Il castagno è prevalentemente usato sotto forma di legno massiccio in varie tipologie di segati. Il materiale legnoso si distingue per un ottimo rapporto tra resistenza meccanica e densità, che lo rende particolarmente idoneo agli impieghi strutturali. Inoltre, esso presenta altre proprietà favorevoli in quanto è di agevole lavorazione, facilmente incollabile e chiodabile, ha attitudine ai principali metodi e prodotti di finitura e un buon comportamento nei confronti delle variazioni di umidità e temperatura.
  Storicamente il legno di castagno è ampiamente diffuso, in Italia e in Europa, negli impieghi di carpenteria, soprattutto per il sostegno di coperture. Ciò è testimoniato dalle strutture portanti di molte opere dell'architettura rurale e di numerosi edifici storici che spesso sono frutto dell'eccellenza artigiana di un tempo e interessano i beni culturali. Nel mondo agricolo e non solo, la paleria rappresenta un importante sbocco commerciale del legno di castagno, per l'uso in vigneti e frutteti, per tutori in arboricoltura e vivaismo, per recinzioni e linee aeree. Nelle tecniche e nelle opere di prevenzione dei dissesti idrogeologici, di manutenzione e consolidamento di versanti viene fatto un ampio ricorso al legno di castagno per le sue qualità intrinseche che lo rendono particolarmente adatto allo scopo. Il tavolame da falegnameria è prevalentemente destinato alla produzione di mobili, arredi per esterno, pannelli di legno massiccio, elementi per serramenti, rivestimenti e pavimenti interni ed esterni. Il mercato offre anche piallacci per la nobilitazione di pannelli di supporto destinati ai complementi di arredo. Oltre ai citati impieghi principali, il legno di castagno è utilizzato nel settore energetico, per la produzione di recipienti per l'enologia (la produzione di doghe di castagno destinate alla costruzione di tini, botti e barrique per vini e liquori rappresenta una nicchia consolidata), fino al settore della trasformazione per l'estrazione di tannini.
  Oltre alla produzione legnosa, la castanicoltura fornisce altri prodotti non legnosi, tra cui si distinguono la castagna e i suoi numerosi derivati; tale produzione, storicamente utile per la sopravvivenza delle comunità rurali quale apporto nutritivo importante, oggi è divenuta un'eccellenza nel settore agroalimentare, rinomata a livello nazionale e internazionale, con elevate potenzialità di ulteriore sviluppo.
  «La produzione di castagne interessa la maggior parte del territorio nazionale con realtà che in Campania, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna e Calabria assumono anche una considerevole rilevanza economica. L'indicatore di superficie rende conto dell'importanza della filiera con una tendenza sul lungo periodo alla diminuzione delle superfici. La superficie è stata rilevata dall'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio, ma la maglia utilizzata nella rilevazione, data l'estrema frammentazione delle superfici castanicole, ha una scarsa precisione in quanto in alcuni casi non permette di evidenziare realtà che, seppur ristrette, sono interessanti e ben strutturate a livello locale. Si pensi a Trentino, Valle d'Aosta e Molise, Regioni nelle quali l'Inventario 2005 non rileva l'esistenza di superfici a castagno pur essendo presente una realtà produttiva, come mostrano i dati riportati nell'Indicatore 6.8, che dà vita a sagre, mercati e manifestazioni che ruotano intorno al settore del castagno. La rete inventariale si rivela dunque inadeguata per la rilevazione dei castagneti da frutto, come gli elevati valori dell'errore standard mettono in evidenza. Inoltre, i rilievi vengono complicati dal difficile inquadramento delle tipologie strutturali nel caso dei castagneti a bassa intensità e di quelli abbandonati. Un miglior inquadramento della situazione per lo sviluppo di politiche del comparto dovrebbe portare, inoltre, all'individuazione delle situazioni favorevoli ad un recupero produttivo» (Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia 2017-2018).
  L'Italia è stato per anni un Paese tradizionalmente esportatore netto di castagne: nel periodo 2000-2006, in media, il saldo della bilancia commerciale castanicola si è attestato intorno alle 15.000 tonnellate (t) (22.000 t esportate e circa 7.000 t importate). A partire dal 2006, il saldo positivo si è via via ridotto a causa dell'aumento delle importazioni e della contestuale riduzione delle esportazioni, per registrare nel 2012, per la prima volta, un valore negativo di circa 4.000 t. Negli anni successivi, il saldo negativo è ulteriormente peggiorato portandosi a -25.000 t nel 2016. Nel 2017 il saldo negativo si è ridotto, attestandosi intorno a -6.000 t. In effetti, il trend crescente che ha caratterizzato le importazioni a partire dal 2006 sembra essersi arrestato dopo il picco raggiunto nel 2014 (circa 40.000 t): rispetto a quell'anno gli acquisti di castagne dall'estero sono diminuiti del 20 per cento nel 2015, del 7,5 per cento nel 2016 e del 45 per cento nel 2017. Probabilmente, questi risultati possono essere attribuiti a una ripresa della produzione nazionale grazie agli effetti positivi della lotta biologica al cinipide, che ha causato gravi danni alla produzione nazionale, promossa e finanziata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Secondo i dati relativi al 2017, le quantità esportate sono dirette per circa l'86 per cento nell'Unione europea. I nostri principali acquirenti sono la Germania, la Svizzera e la Francia che assorbono il 68 per cento delle nostre vendite all'estero. Il nostro principale fornitore è invece la Turchia, dalla quale proviene il 31 per cento delle castagne che acquistiamo dall'estero. Queste rappresentano il 4,5 per cento delle importazioni agroalimentari italiane dalla Turchia. Il più importante mercato di sbocco extra UE sono gli Stati Uniti, che assorbono l'11 per cento in valore e l'8 per cento in quantità delle nostre vendite all'estero; la domanda statunitense è alimentata dalle comunità di origine italiana e mediterranea disseminate sulla costa atlantica. Tuttavia, i quantitativi esportati negli USA hanno subìto una lenta e costante diminuzione che da oltre 4.000 t esportate all'inizio degli anni '80 ha portato a 1.300 t nel 2017.
  A fianco di questo importante mondo produttivo troviamo poi alcune filiere cosiddette «minori», ma di grande importanza nel contesto dei prodotti agroalimentari tipici locali, come quello del miele di castagno e dei prodotti da esso derivati, i quali contribuiscono ad aumentare il valore della presenza della castanicoltura nel territorio.
  Un altro significativo supporto alla castanicoltura è fornito dal mondo accademico e della ricerca, i quali svolgono numerose attività di studio e di approfondimento sulle tecniche colturali, sulla meccanizzazione e sui principali punti cardine per la valorizzazione del comparto operativo, nonché per il miglioramento nel territorio italiano della coltivazione del castagno e delle sue filiere produttive.
  Infine, non va dimenticato il grande ruolo svolto nel tempo dalle associazioni territoriali legate al castagno ed in particolare dall'Associazione castanicola nazionale, cioè l'Associazione nazionale città del castagno, alla quale aderiscono associazioni locali che riuniscono comuni, comunità e unioni montane, unioni di comuni, consorzi di tutela e cooperative di castanicoltori. Le finalità dell'Associazione sono quelle di qualificare e promuovere la castanicoltura (da frutto ma anche da legno) tutelando la produttività e valorizzando il lavoro dei castanicoltori. L'Associazione punta a favorire la valorizzazione turistica e la promozione delle aree caratterizzate dalla presenza del castagno, nonché a partecipare ad attività di ricerca e sperimentazione riguardanti gli aspetti della sua coltivazione e trasformazione. Infine, ha l'obiettivo di promuovere e sostenere la castanicoltura in ambito europeo attraverso la partecipazione a progetti e iniziative internazionali. In Italia, inoltre, opera Castanea – European Chestnut Network, una rete europea dei castanicoltori che rappresenta un punto di incontro e di confronto per le diverse culture europee. La rete collega esperienze, paesaggi e modi di vivere legati alla castanicoltura, con lo scopo di far confluire nel network tutte le associazioni europee di castanicoltori, per fare lobby e affrontare le diverse problematiche e le strategie di sviluppo sul castagno a livello continentale (citato Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia 2017-2018).
  Le possibilità di sviluppo sono per molti aspetti collegate alla capacità del legislatore e della pubblica amministrazione di saper mettere in rete il grande lavoro svolto finora dai vari mondi che si occupano di castanicoltura, da quello agricolo a quello forestale, da quello economico a quello sociale, da quello della ricerca a quello dell'associazionismo produttivo e culturale, troppo spesso senza poter dialogare tra loro, perdendo quindi elementi utili per una progressione generale del settore, verso una piena ripresa produttiva e identitaria italiana.
  La presente proposta di legge nasce, quindi, con l'intento di portare una luce sul mondo della castanicoltura, sostenendo le tante realtà che operano nei territori italiani e propone di trovare forme e strumenti per la concertazione su scala regionale e nazionale di strategie per la piena ripresa del settore.
  La presente proposta di legge riproduce nella maggior parte il testo dell'atto Camera n. 3282, esaminato dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati nella XVIII legislatura, che non ha concluso il suo iter a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.
  La presente proposta di legge si compone di cinque capi suddivisi in ventuno articoli.
  Al capo I, l'articolo 1 stabilisce le finalità, i princìpi e l'ambito di applicazione, per delineare con chiarezza l'intenzione del legislatore di disciplinare la materia in maniera più dettagliata, identificando gli attori e le forze in gioco per il rilancio del settore, valorizzando la presenza del castagno nel territorio nazionale anche dal punto culturale e sociale.
  L'articolo 2 reca le definizioni, necessarie per dare chiarezza alle componenti del mondo della castanicoltura: i tipi di castagneto e le norme di riferimento per la loro coltivazione, nonché le tipologie particolari che necessitano considerazioni speciali, come i castagneti storici e i castagni monumentali. Con questo articolo si dà la prima definizione anche dei prodotti della castanicoltura, introducendo la chiara distinzione tra prodotti legnosi e non legnosi.
  Al capo II, l'articolo 3 disciplina l'esercizio della castanicoltura, chiarendo le modalità dello svolgimento della stessa e i contesti territoriali dove si svolgono le attività colturali, direttamente collegate al tipo di prodotto (legnoso o non legnoso) che il castanicoltore vuole ottenere.
  L'articolo 4 definisce le professionalità coinvolte nel mondo della castanicoltura, a partire da chi esercita la diretta coltivazione della specie del castagno e seguendo con gli altri professionisti che ne seguono i vari passaggi, sia colturali, sia delle diverse filiere, sempre affiancati dal mondo accademico e della ricerca, i quali possono contribuire in modo importante alla ripresa del settore castanicolo.
  L'articolo 5 definisce le attività della filiera della castanicoltura da legno, ovvero le attività agro-forestali necessarie all'ottenimento degli assortimenti legnosi del castagno, nonché le successive operazioni produttive di trasformazione e di impiego degli stessi nelle varie destinazioni finali, inclusa l'estrazione di sostanze per l'industria chimica.
  L'articolo 6 identifica i prodotti non legnosi provenienti dalla castanicoltura, a partire dal frutto, la castagna, e dai prodotti della sua lavorazione, proseguendo poi con gli altri prodotti come il miele di castagno, pregiata varietà ottenuta durante la fioritura dei castagneti, ai ricci ed infine anche ai funghi eduli che vivono in simbiosi con il castagno e sono, quindi, un vero prodotto della castanicoltura.
  L'articolo 7 disciplina nel dettaglio le filiere dei prodotti non legnosi provenienti dalla castanicoltura, riconoscendo l'importanza di una diffusione territoriale di molti prodotti derivati sia dalla castagna, sia dagli altri prodotti non legnosi, come il miele o i funghi del castagneto, inclusa la filiera che dal recupero dei ricci e delle bucce di castagna (scarti) ottiene la produzione di sostanze bioattive da utilizzare in campo cosmetico e non solo.
  Al capo III, l'articolo 8 introduce lo strumento del Piano nazionale del settore castanicolo, lo strumento programmatico strategico del settore per fornire gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore a livello nazionale e a cui le regioni e le province autonome possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore.
  L'articolo 9 istituisce il Tavolo tecnico della castanicoltura, il quale è diviso in due sezioni, quella per la castanicoltura da frutti e quella per la castanicoltura da legno, e provvede al coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore, anche attraverso l'adozione di specifici atti di indirizzo.
  Al capo IV, l'articolo 10 delinea le iniziative di sostegno per la ripresa della castanicoltura e il recupero dei castagneti abbandonati da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle regioni, in accordo con la disciplina del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, inclusi criteri di premialità nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e dei piani strategici.
  L'articolo 11 riguarda il sostegno della ricerca applicata al settore castanicolo, necessaria soprattutto in forma applicata allo sviluppo delle filiere, attraverso una Rete nazionale della castanicoltura, a cui è affiancato il tema della valorizzazione delle cultivar di Castanea sativaMill., una varietà autoctona italiana di elevato valore economico ed ecologico.
  L'articolo 12 delinea il sostegno al vivaismo castanicolo e il ruolo dei vivai regionali anche attraverso l'istituzione del Registro nazionale dei vivai e degli istituti di ricerca che producono piante di Castanea sativaMill..
  L'articolo 13 disciplina le iniziative per la lotta alle fitopatie del settore, disciplinate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso specifiche misure elaborate anche in collaborazione con i centri di ricerca, nazionali e regionali, nonché con gli istituti universitari.
  Con l'articolo 14 si individuano le misure per la valorizzazione della produzione legnosa dei castagneti, anche a fini energetici, nonché per il supporto alla multifunzionalità dei boschi di castagno, i quali hanno un'elevata funzione non solo ecologica, ma anche paesaggistica, culturale e sociale nei territori rurali.
  L'articolo 15 approfondisce le iniziative per la formazione degli operatori della castanicoltura, disciplinate secondo le filiere di appartenenza ed organizzate in una Rete nazionale della formazione in castanicoltura, per garantire il pieno sostegno alla professionalità del settore e la diffusione delle innovazioni sviluppate dal mondo della ricerca.
  L'articolo 16, che introduce gli interventi per la sostenibilità delle filiere in castanicoltura, prevede un coordinamento che parte dal Tavolo tecnico, per la garanzia non solo della ripresa del settore, ma anche dell'inserimento delle pratiche della castanicoltura moderna e dei lavori delle filiere nel contesto attuale della necessità di tutelare l'ambiente e di garantire pratiche di buona gestione territoriale, a vantaggio delle generazioni successive. A tal fine sono previste le indicazioni per lo sviluppo dell'internazionalizzazione, fondamentale per la prosecuzione della distribuzione globale dei prodotti della castanicoltura.
  Al capo V, l'articolo 17 disciplina il riconoscimento della presenza storica del castagno nel territorio nazionale, attraverso la realizzazione di una mappatura della castanicoltura storica nelle regioni italiane, da confrontare con quella attuale per eventuali studi per la ripresa delle superfici coltivate; a questo si affiancano strumenti per la valorizzazione dei prodotti locali, importanti non solo per la tipicità e la qualità del prodotto agro-alimentare, ma anche per il valore identitario dei territori e delle comunità rurali.
  L'articolo 18 introduce il riconoscimento delle associazioni nazionali e locali del settore castanicolo, assieme a misure di sostegno al loro operato, fondamentale per i territori di operatività e per la conservazione della memoria storica della castanicoltura italiana.
  L'articolo 19 disciplina le modalità di possibile gestione associata e di costituzione di consorzi nella coltivazione castanicola e nelle filiere produttive.
  L'articolo 20 reca disposizioni finanziarie mentre l'articolo 21 colloca in conclusione la previsione del rispetto degli statuti di autonomia attraverso la consueta clausola di salvaguardia.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità, princìpi e ambito di applicazione)

  1. La presente legge, al fine di favorire lo sviluppo delle zone montane e collinari e delle aree svantaggiate e la valorizzazione della coltivazione sostenibile dei castagneti, reca disposizioni per la disciplina della coltivazione della specie arborea del castagno (Castanea sativaMill.) e per l'identificazione e il sostegno delle filiere dei prodotti che ne derivano, legnosi e non legnosi.
  2. La presente legge individua i soggetti appartenenti alle filiere della castanicoltura per incentivare il rilancio economico delle stesse, nonché per sostenere la commercializzazione e la promozione della qualità dei prodotti.
  3. La presente legge promuove, altresì, la valorizzazione della presenza del castagno nel territorio nazionale al fine di mantenere viva la traccia storica e culturale della castanicoltura nelle comunità e nel paesaggio rurale e montano delle regioni.

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si definiscono:

   a) castagneti: le formazioni arboree, anche miste, con presenza prevalente del castagno (Castanea sativa Mill.);

   b) castanicoltori: chiunque esercita attività di coltivazione di castagneti per la produzione di frutti o per l'ottenimento di prodotti legnosi o non legnosi, individualmente o in forma di associazione o di consorzio o altre con forme di aggregazione aventi personalità giuridica, in qualità di proprietario o conduttore;

   c) castagneti da legno: le formazioni arboree di castagno con la finalità della produzione di specifici assortimenti legnosi, anche realizzate secondo la metodologia dell'arboricoltura da legno definita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera n), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

   d) castagneti da frutto in attualità di coltura: i soprassuoli di Castanea sativa Mill. coltivati per la produzione di castagne e marroni, con densità da 30 a 300 piante innestate per ettaro, soggetti a costanti pratiche colturali, alle quali si applica la disciplina dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

   e) castagneti da frutto oggetto di ripristino colturale: i soprassuoli di Castanea sativa Mill che, per la sospensione delle cure colturali, presentano una bassa densità del numero di piante innestate, una ridotta vigoria delle stesse e invasione spontanea di vegetazione arbustiva e arborea oppure i cedui castanili a bassa densità derivanti dal taglio di precedenti castagneti da frutto, che si intende recuperare alla produzione di castagne e marroni dietro presentazione di apposito progetto tecnico agronomico autorizzato dalla competente regione, provincia autonoma o altro soggetto pubblico titolare delle relative funzioni per delega della regione o provincia autonoma;

   f) castagneti abbandonati: le formazioni arboree, anche miste, con una presenza del castagno pari ad almeno il 40 per cento, utilizzate in precedenza per la coltivazione del frutto o da legno, alle quali si applica la disciplina dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

   g) castagneti storici: le formazioni arboree di castagno la cui presenza è segnalata in una determinata superficie o particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali castagneti è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate ad ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici;

   h) castagni monumentali: gli esemplari di castagno che rientrano nella definizione di albero monumentale stabilita dall'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

   i) prodotti castanicoli legnosi: ogni tipo di materiale legnoso ottenibile dalla coltivazione del castagno, in formazioni arboree e da singoli alberi;

   l) prodotti castanicoli non legnosi: prodotti di origine biologica diversi dal legno derivati dalla castanicoltura, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

   m) castanicoltura: coltivazione della specie arborea del castagno.

Capo II
FILIERE DELLA CASTANICOLTURA

Art. 3.
(Esercizio della castanicoltura)

  1. La castanicoltura è svolta nell'ambiente forestale, collinare e rurale, soprattutto in formazioni boschive pure o miste, ovvero in impianti arborei creati al fine di ottenere specifici prodotti legnosi e non legnosi.

Art. 4.
(Professionalità della castanicoltura)

  1. La castanicoltura è esercitata dal proprietario del fondo, da chi ne abbia la disponibilità o dal titolare di un'azienda agricola o forestale.
  2. Sovrintendono alle operazioni della castanicoltura i professionisti del settore agricolo e forestale iscritti agli albi professionali, in forma libera o associata, anche in qualità di tecnici di associazioni e consorzi agricoli, forestali o fondiari.
  3. Sono professionisti collegati alla castanicoltura anche i docenti di materie relative al settore e alle filiere collegate negli istituti tecnici superiori e negli istituti universitari, i ricercatori nel settore della castanicoltura e i funzionari delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli altri enti locali, nonché del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si occupano del settore nel loro contesto professionale.
  4. Sono inseriti tra le professionalità della castanicoltura gli operatori che sovrintendono alla trasformazione dei prodotti delle filiere della castanicoltura, compresi i settori dedicati all'innovazione e alla tecnologia applicata, nonché ai processi di distribuzione e di commercializzazione, nazionale ed estera.

Art. 5.
(Filiera della castanicoltura da legno)

  1. La filiera della castanicoltura da legno comprende le attività agro-forestali necessarie all'ottenimento degli assortimenti legnosi, nonché le attività di supporto alla produzione e alla commercializzazione, nazionale ed estera, compresa la certificazione del materiale prodotto secondo le norme europee.
  2. Sono comprese nella filiera della castanicoltura da legno le attività di utilizzo degli assortimenti legnosi nelle attività agricole, nell'ingegneria naturalistica, in falegnameria, nell'industria del legno, del mobile e degli infissi, dell'arredo da giardino, nell'artigianato del legno e nella filiera energetica.
  3. Oltre agli assortimenti legnosi di cui al comma 1, fa parte dei prodotti della filiera della castanicoltura da legno il materiale legnoso per l'estrazione del tannino e di altre sostanze per l'industria chimica; tali attività e gli operatori collegati sono compresi nella relativa filiera.

Art. 6.
(Prodotti non legnosi della castanicoltura)

  1. La castagna è il principale prodotto non legnoso della castanicoltura ed è valorizzata con i prodotti della sua lavorazione con una specifica filiera produttiva, di cui all'articolo 7, la cui promozione è affidata al Tavolo tecnico di cui all'articolo 9.
  2. Sono, altresì, prodotti non legnosi della castanicoltura i ricci ovvero gli involucri aculeati, l'epicarpo e l'episperma della castagna con i prodotti da essi derivati, il miele di castagno e gli ulteriori prodotti da esso derivati, i corpi fruttiferi eduli dei funghi che vivono in simbiosi con il castagno e sono disponibili ai castanicoltori, nonché i piccoli frutti e le piante aromatiche acidofile coltivate nei castagneti.
  3. La raccolta dei prodotti forestali spontanei non legnosi della castanicoltura è definita e regolata dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; tali prodotti sono coordinati in specifiche filiere di cui all'articolo 7 della presente legge.

Art. 7.
(Filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura)

  1. La filiera principale dei prodotti non legnosi della castanicoltura comprende la produzione della castagna e dei prodotti da essa derivati, le attività di selezione delle varietà, di coltivazione e di miglioramento della produttività, la rete di raccolta, di lavorazione dei frutti e distribuzione, nonché il comparto artigianale e industriale di trasformazione e di distribuzione dei prodotti finali.
  2. Altre filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura sono:

   a) la filiera del miele del castagno e dei prodotti da esso derivati;

   b) la filiera degli involucri aculeati, dell'epicarpo e dell'episperma della castagna e della loro trasformazione;

   c) la filiera dei funghi eduli del castagneto;

   d) la filiera dei piccoli frutti coltivati nei castagneti;

   e) la filiera delle erbe aromatiche acidofile coltivate nei castagneti.

  3. Fanno parte dei prodotti non legnosi della castanicoltura anche i prodotti dell'industria chimica, farmaceutica e cosmetica derivati dalle filiere di cui al comma 2.

Capo III
RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 8.
(Piano nazionale del settore castanicolo)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è adottato il Piano nazionale del settore castanicolo, di seguito denominato «Piano».
  2. Il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali e provinciali di settore e che possono essere recepiti anche nei singoli programmi di sviluppo rurale (PSR).
  3. Il Piano individua le questioni rilevanti per il potenziamento economico e produttivo del settore castanicolo, ponendo in evidenza le necessità del settore nel breve e nel lungo periodo, nonché individuando le azioni per lo sviluppo delle filiere.
  4. Il Piano è diretto a:

   a) identificare la situazione attuale della castanicoltura e predisporre gli strumenti per il sostegno della ripresa della castanicoltura, anche attraverso il recupero dei castagneti abbandonati;

   b) incentivare la ricerca per il miglioramento delle tecniche di produzione dei castagneti e per lo sviluppo dei relativi aspetti vivaistici, anche attraverso l'istituzione di una Rete nazionale della castanicoltura che sostenga e coordini la conservazione delle varietà di Castanea sativa Mill.;

   c) individuare le misure di prevenzione di malattie e fitofagi del castagno nonché dei trattamenti fitosanitari, favorendo e promuovendo la difesa biologica;

   d) evidenziare gli elementi necessari per promuovere la produzione delle filiere castanicole, anche al fine di incrementarne la multifunzionalità salvaguardandone la sostenibilità e la naturalità della produzione;

   e) istituire una Rete nazionale della formazione professionale in castanicoltura che coinvolga tutti i soggetti formatori collegati alle diverse filiere del legno, alimentari e del turismo legato alla castanicoltura;

   f) prevedere forme di coordinamento tra gli enti di ricerca e i componenti delle filiere castanicole per agevolare la conoscenza, la diffusione e la tempestiva applicazione di tecniche innovative di produzione e trasformazione;

   g) promuovere il recupero dei sottoprodotti e degli scarti delle produzioni agricole, forestali e industriali castanicole nonché predisporre gli elementi per il sostegno delle altre filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura;

   h) introdurre nuovi strumenti per la promozione del settore attraverso la comunicazione, per il miglioramento degli aspetti della logistica e incentivando l'internazionalizzazione delle filiere castanicole;

   i) favorire il riconoscimento della presenza del castagno nel territorio nazionale attraverso una mappatura della castanicoltura storica e individuando forme di valorizzazione dei paesaggi rurali costituiti dai castagneti;

   l) valorizzare il ruolo delle associazioni culturali nazionali e locali nel promuovere i prodotti della castanicoltura nei territori di appartenenza, anche attraverso manifestazioni ed eventi per la riscoperta del settore castanicolo;

   m) incentivare forme associative tra i produttori ai fini della gestione e della commercializzazione dei prodotti della castanicoltura;

   n) monitorare la disciplina vigente al fine di evidenziare le eventuali criticità sotto il profilo del coordinamento tra i diversi livelli normativi e le opportune misure di semplificazione amministrativa.

  5. Il Piano ha una durata triennale. In sede di prima applicazione, esso è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.
(Tavolo tecnico della castanicoltura)

  1. Al fine di coordinare, di promuovere e di valorizzare le attività del settore castanicolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Tavolo tecnico della castanicoltura, di seguito denominato «Tavolo».
  2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

   a) il coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore, anche attraverso l'adozione di specifici atti di indirizzo;

   b) la promozione e l'internazionalizzazione del settore e delle filiere;

   c) l'istituzione del Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante delle varietà di Castanea sativa, di cui all'articolo 12, nonché la definizione di azioni di conservazione e di valorizzazione delle varietà vegetali tipiche locali;

   d) lo studio e la predisposizione degli elementi preparatori del Piano, da aggiornare con cadenza triennale;

   e) l'attività consultiva e di indirizzo su temi specifici della castanicoltura, anche legati a emergenze fitosanitarie;

   f) la promozione di progetti innovativi e nel campo della ricerca applicata alle filiere della castanicoltura, anche in collaborazione con il mondo universitario e con gli enti di ricerca;

   g) l'elaborazione di progetti specifici da attivare con l'istituzione di fondi dedicati al settore.

  3. Il Tavolo è diviso in due sezioni:

   a) la sezione «castanicoltura da frutto», che sovrintende alla filiera della castagna e quelle degli altri prodotti non legnosi della castanicoltura;

   b) la sezione «castanicoltura da legno», che sovrintende alle filiere del legno e a quella energetica.

  4. Il Tavolo è composto da:

   a) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dei quali con funzioni di presidente;

   b) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

   c) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

   d) tre rappresentanti rispettivamente del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e del Collegio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati;

   e) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare;

   f) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

   g) due rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

  5. La sezione «castanicoltura da frutto», oltre che dai soggetti di cui al comma 4, è composta da:

   a) quindici rappresentanti designati dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

   b) sei esperti nella castanicoltura da frutto designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

   c) dieci rappresentanti delle principali associazioni e consorzi, nazionali o regionali, dedicati alla valorizzazione della castanicoltura e della presenza del castagno nel territorio nazionale o regionale;

   d) otto rappresentanti delle università, scelto tra docenti e ricercatori universitari, che conducano ricerche sulle tematiche attuali della castanicoltura, nei territori dell'Italia del nord, del centro, del sud e nelle isole.

  6. La sezione «castanicoltura da legno», oltre che dai soggetti di cui al comma 4, è composta da:

   a) il dirigente generale della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

   b) un rappresentante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri;

   c) dieci rappresentanti nazionali dei settori delle utilizzazioni boschive, della filiera del legno di castagno e del settore legno-energia;

   d) dieci rappresentanti delle principali associazioni e consorzi, nazionali o regionali, dedicati alla valorizzazione della selvicoltura del castagno e della presenza del castagno e dei suoi prodotti legnosi nel territorio nazionale o regionale;

   e) sei rappresentanti delle università con corsi di studio dedicati alla selvicoltura del castagno, nei territori dell'Italia del nord, del centro, del sud e nelle isole;

   f) sei esperti nella castanicoltura da legno designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  7. Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, per specifici argomenti in qualità di osservatori a rappresentanti:

   a) del Ministero della salute;

   b) del Ministero dello sviluppo economico;

   c) del Ministero della transizione ecologica;

   d) dei sindacati dei lavoratori operanti nel settore della castanicoltura;

   e) dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

   f) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

   g) dell'Istituto nazionale di statistica;

   h) della Società di ortoflorofrutticoltura italiana;

   i) dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

   l) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

  8. Per particolari temi di interesse trasversale, nonché per i lavori di stesura del Piano, il Tavolo lavora a sezioni congiunte.
  9. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e durano in carica tre anni. Fino all'insediamento del Tavolo restano in carica i componenti del Tavolo di filiera per la frutta in guscio – sezione castagne, istituito con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011.
  10. Le sezioni del Tavolo possono avvalersi anche di gruppi di lavoro interni, costituiti da soggetti scelti tra quelli indicati nei commi 4, 5, 6 e 7, nonché di altri esperti di settore.
  11. Ai partecipanti del Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV
INTERVENTI PUBBLICI PER IL SOSTEGNO DELLE FILIERE

Art. 10.
(Sostegno alla ripresa della castanicoltura e recupero dei castagneti abbandonati)

  1. In attuazione del Piano, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in coerenza con la disciplina del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per le iniziative nazionali e regionali di sostegno alla ripresa della castanicoltura da legno e da frutto e per il recupero dei castagneti abbandonati.
  2. In coerenza con le linee guida di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inseriscono nei rispettivi regolamenti vigenti in materia i disciplinari per gli interventi di recupero dei castagneti, comprese le indicazioni colturali per il ripristino delle superfici castanicole dove sia sopravvenuto l'ingresso di specie forestali diverse, in conformità con la disciplina del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
  3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei piani strategici, in via prioritaria in favore delle aziende castanicole e delle organizzazioni dei castanicoltori.
  4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali individua altresì, in accordo con le regioni, specifiche misure e interventi adeguati e dedicati alle aziende castanicole nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale attraverso:

   a) il recupero dei castagneti abbandonati;

   b) la realizzazione di nuovi impianti di varietà di Castanea sativa Mill.;

   c) il ripristino di adeguate forme di gestione selvicolturale al fine di ottenere assortimenti legnosi.

  5. Ai fini di cui al comma 4, costituisce criterio di premialità l'azione unitaria su castagneti divisi su più proprietà e gestiti anche in maniera associata dai diversi proprietari.

Art. 11.
(Sostegno alla ricerca applicata al settore castanicolo e valorizzazione delle cultivar di Castanea sativa Mill.)

  1. Secondo le indicazioni individuate dal Piano, il Tavolo, a sezioni congiunte, provvede al coordinamento tra gli enti di ricerca e il mondo economico mediante l'istituzione di una Rete nazionale di ricerca in castanicoltura, per la diffusione degli studi e l'applicazione delle innovazioni all'interno delle filiere di cui agli articoli 5 e 7. I settori di applicazione della ricerca e di coordinamento con il mondo produttivo riguardano:

   a) le tecniche di produzione delle varietà di Castanea sativa Mill. da utilizzare nelle fasi colturali per la ripresa delle filiere produttive dei prodotti legnosi e non legnosi;

   b) l'inventario delle cultivar storiche di Castanea sativa Mill., nonché le strategie per la preservazione della loro risorsa genetica e lo studio di una certificazione legata alle cultivar italiane che consenta una tracciabilità anche genetica;

   c) lo studio dei suoli favorevoli alla castanicoltura e le operazioni colturali specifiche da mettere in atto nei diversi territori dedicati alla castanicoltura, differenziate per tipologia di prodotto finale da ottenere;

   d) l'innovazione e la tecnologia da impiegare nella meccanizzazione delle fasi di produzione e di raccolta del prodotto, nonché di trasformazione dei prodotti e dei loro derivati nelle varie filiere;

   e) le strategie di sviluppo delle filiere, comprese le iniziative relative alla loro internazionalizzazione.

  2. Il Tavolo provvede, altresì, a stabilire linee guida per il coordinamento nazionale dei soggetti che si occupano della conservazione della biodiversità varietale e della realizzazione di ibridi di castagno e di varietà di Castanea sativa Mill., al fine di tutelare la castanicoltura e di favorire l'espansione delle aree coltivate a castagno. Nel coordinamento sono compresi anche gli enti e gli istituti o le aziende che si occupano dello studio del materiale genetico e della sequenziazione del DNA delle varietà del castagno.
  3. Ai fini di migliorare la competitività della filiera vivaistica nazionale, di valorizzare il germoplasma italiano e di aderire al quadro legislativo sulla certificazione volontaria, è incentivato lo sviluppo del Centro per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e per la premoltiplicazione (CP) per il castagno, accreditato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2020 e avente la funzione di centro nazionale che conserva e produce materiali vivaistici di castagno di categoria pre-base e base, destinati alla filiera vivaistica nazionale, per la produzione di astoni certificati per i nuovi impianti di marze certificate per gli interventi di recupero dei castagneti tradizionali e di conversione di cedui, con riferimento alle cultivar di castagno iscritte al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e come indicato nel Piano strategico nazionale del settore castanicolo.

Art. 12.
(Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante delle varietà di Castanea sativa Mill.)

  1. Allo scopo di valorizzare il ruolo del vivaismo nelle attività di recupero e di ripresa della castanicoltura italiana, presso il Tavolo è istituito il Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante delle varietà di Castanea sativa Mill., di seguito denominato «Registro nazionale».
  2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce le procedure per la richiesta di iscrizione nel Registro nazionale da parte dei vivai e degli istituti di ricerca; il Tavolo riceve le richieste, ne verifica i dati e iscrive i richiedenti nel Registro nazionale.
  3. Una volta all'anno, il Tavolo organizza l'assemblea dei soggetti iscritti nel Registro nazionale per conoscere l'andamento delle loro attività e per coordinare la produzione vivaistica nazionale con le necessità dei settori produttivi delle diverse filiere nelle varie regioni.
  4. In attuazione del Piano, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in coerenza con la disciplina del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, individua con proprio decreto i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di Castanea sativa Mill. e il disciplinare per la gestione della coltura delle piante in vivaio per ottenere materiale di qualità e per la messa a punto di sistemi di tracciabilità di filiera, da impiegare negli interventi di ripristino di impianti di castagno beneficiari di finanziamento pubblico.

Art. 13.
(Lotta alle fitopatie)

  1. In attuazione del Piano, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in coerenza con la disciplina del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, individua con proprio decreto le priorità di azione di lotta alle fitopatie del castagno, nonché le misure di sostegno agli interventi in caso di emergenze.
  2. Al fine di coordinare i soggetti che si occupano dello studio e della ricerca sulle patologie e sugli infestanti del castagno, la Rete nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, in collaborazione con gli istituti di ricerca nazionali e regionali, il CREA, il CNR e i dipartimenti competenti delle università, opera un monitoraggio costante sulla situazione fitosanitaria del castagno su scala regionale, nazionale e internazionale e, a tale scopo, almeno ogni quattro mesi ne comunica gli esiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  3. In attuazione del Piano, la Rete nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, individua anche le migliori strategie a basso impatto ambientale di lotta e di contrasto degli infestanti e delle patologie del castagno, promuovendo la difesa biologica nonché la creazione di varietà di Castanea sativa Mill. più resistenti ai patogeni.

Art. 14.
(Valorizzazione della produzione legnosa)

  1. In attuazione del Piano, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in coerenza con la disciplina del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, individua con proprio decreto le priorità di azione per la valorizzazione della filiera della castanicoltura da legno.
  2. Il decreto di cui al comma 1:

   a) individua le tecniche selvicolturali più idonee per ottenere assortimenti legnosi;

   b) prevede incentivi per il miglioramento della meccanizzazione del settore;

   c) promuove la valorizzazione del servizio ecosistemico nel recupero di castagneti abbandonati, in relazione al sequestro di carbonio e all'utilizzo del legno di castagno per assorbire e immobilizzare l'anidride carbonica a lungo termine;

   d) prevede il ricorso ad appalti pubblici al fine di incentivare l'utilizzo del legno di castagno per interventi che beneficiano di finanziamenti pubblici;

   e) prevede incentivi per l'utilizzo del legno di castagno negli interventi pubblici delle regioni dove è coltivato, con priorità agli interventi sul verde pubblico;

   f) individua forme di coordinamento dei soggetti appartenenti alla filiera della castanicoltura da legno castagno, compreso il settore legno-energia, per il miglioramento dell'organizzazione della filiera;

   g) prevede il coordinamento della Rete nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, per lo sviluppo di nuove tecnologie applicate alla lavorazione del legno di castagno e per lo studio di marchi di qualità per il legno made in Italy.

Art. 15.
(Formazione degli operatori)

  1. In attuazione del Piano, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevede con proprio decreto l'inserimento nei percorsi formativi superiori delle materie tecniche legate alla castanicoltura.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca, promuove l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura della castanicoltura in Italia.
  3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, coinvolge i centri di formazione professionale del legno e gli istituti superiori per la formazione delle professioni agricole in progetti pilota di valorizzazione della presenza del castagno nei relativi territori di appartenenza, per migliorare la conoscenza di tale pianta da parte degli studenti, anche ai fini delle loro future scelte professionali.
  4. I progetti pilota di cui al comma 3 possono essere estesi anche ai settori del turismo e del marketing agro-alimentare per sostenere l'inserimento dei nuovi professionisti nelle filiere dei prodotti non legnosi del castagno e nel settore della promozione turistica dei prodotti agro-alimentari del territorio.

Art. 16.
(Interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali coordina i dati dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio al fine di ottenere l'inventario completo delle aree adibite a castagneto e dei loro suoli, sia in produzione che in abbandono, per consentire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di predisporre i piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura, nelle zone vocate a ciò per situazione ecologico-climatica o per tradizione colturale.
  2. In attuazione del Piano, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in coerenza con la disciplina del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, individua con proprio decreto i parametri per il riconoscimento della coltura sostenibile del castagno, inserendo tra i fattori di premialità:

   a) l'utilizzo di tecniche colturali sostenibili e di meccanizzazione innovativa;

   b) l'indicazione del servizio ecosistemico svolto con il sequestro di carbonio nella coltivazione;

   c) l'innovazione nella filiera delle produzioni, legnose e non legnose;

   d) l'utilizzo di forme di tracciabilità dei prodotti e la fornitura di informazioni all'utilizzatore che indichino l'origine territoriale del prodotto, valorizzando il made in Italy anche attraverso forme di promozione territoriale specifica;

   e) il collegamento con la filiera del legno-energia per l'utilizzo energetico degli scarti delle operazioni colturali, delle utilizzazioni e della lavorazione legnosa.

  3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, favorisce iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.

Capo V
VALORIZZAZIONE DELLA PRESENZA DEL CASTAGNO NEL TERRITORIO

Art. 17.
(Riconoscimento della presenza storica del castagno nel territorio nazionale e valorizzazione dei prodotti locali)

  1. Ai fini della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce l'importanza della presenza storica del castagno nel territorio nazionale e valorizza in ambito nazionale le attività culturali e sociali collegate a esso, sostenendo la multifunzionalità del ruolo del castagno in ambito paesaggistico, ricreativo, turistico ed ecologico.
  2. In attuazione del Piano, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in coerenza con la disciplina del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, attraverso la mappatura della castanicoltura storica di cui all'articolo 8, comma 4, lettera i), e la mappatura della castanicoltura attuale, individua con proprio decreto le zone del territorio nazionale che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno, per stimolare il turismo enogastronomico legato alle filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura.
  3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce il valore identitario dei prodotti del castagno anche attraverso l'assegnazione di marchi territoriali che identificano la qualità del prodotto legata alle caratteristiche del territorio di appartenenza.

Art. 18.
(Sostegno alle associazioni)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce le associazioni nazionali e locali del settore castanicolo, che svolgono un'attività fondamentale per i territori di operatività e per la conservazione della memoria storica della castanicoltura italiana; in tale contesto è riconosciuto il ruolo delle associazioni e dei centri studi nazionali del castagno e dei loro organismi, nello svolgimento del loro compito aggregativo delle realtà territoriali di valorizzazione culturale, sociale ed enogastronomica delle filiere della castanicoltura.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali individua misure di sostegno alle associazioni di cui al comma 1 istituendo un Fondo per il sostegno delle iniziative culturali e sociali nel settore della castanicoltura ed emanando dei bandi, con cadenza semestrale, per attività anche formative e di conservazione della memoria storica delle tradizioni territoriali legate alla presenza del castagno.

Art. 19.
(Gestione associata e consorzi)

  1. In attuazione del Piano, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in coerenza con la disciplina del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, individua con proprio decreto iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore castanicolo a livello anche interregionale, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore e aumentare il potere contrattuale, in particolare delle aziende di piccole dimensioni.
  2. Il decreto di cui al comma 1 individua:

   a) le forme di gestione associata riconosciute ai fini della produzione agricola e forestale castanicola, anche al fine di porre rimedio alla frammentazione fondiaria;

   b) le forme di gestione associata nelle filiere di cui agli articoli 5 e 7;

   c) una piattaforma, anche on line, per assicurare l'incontro tra domanda e offerta nel settore castanicolo.

Art. 20.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, destina una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per favorire le attività di comunicazione e di promozione del settore castanicolo proposte dal Tavolo.

Art. 21.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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