TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 730 di Mercoledì 21 ottobre 2026
![]()
MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE A TUTELARE L'OPERATO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE NONCHÉ IN MATERIA DI CRIMINI INTERNAZIONALI
La Camera,
premesso che:
1) è in atto da tempo un attacco teso a bloccare l'attività della Corte penale internazionale, istituita dallo Statuto di Roma adottato il 17 luglio 1998 per proteggere e rendere giustizia alle vittime innocenti di crimini internazionali;
2) il 6 febbraio 2025 il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump emanava l'ordine esecutivo n. 14203, sulla base del quale sono state emesse sanzioni contro il procuratore capo, i due vice procuratori e altri otto magistrati della stessa Corte;
3) Washington accusa la Corte di aver «intrapreso azioni illegittime e prive di basi prendendo di mira l'America e il suo stretto alleato Israele», riferendosi al mandato di cattura spiccato nei confronti di Benjamin Netanyahu e dell'ex Ministro della difesa Yoav Gallant per i crimini commessi ai danni della popolazione di Gaza;
4) queste sanzioni, che colpiscono anche i familiari dei destinatari, comportano il blocco di tutti i beni e i conti correnti negli Stati Uniti, il divieto di ricevere donazioni, retribuzioni e ogni trasferimento di denaro, e hanno effetti extraterritoriali per i quali non si può aprire o tenere un conto corrente presso una banca europea, né possedere e usare carte di credito;
5) queste sanzioni non sono soltanto punitive rispetto alle singole persone, ma producono un «effetto raggelante» (chilling effect) su persone fisiche con nazionalità statunitense e persone giuridiche con sede negli Stati Uniti, che rischiano una sanzione penale fino a venti anni. Possono interessare personale e consulenti della Corte, istituti bancari, fornitori di servizi tecnologici e logistici, incluse le compagnie che forniscono software alla Corte anche per le sue indagini, università, Ong e operatori con sede o interessi negli Stati Uniti, rappresentanti delle vittime e associazioni per i diritti umani;
6) in altre parole, la sanzione diventa una forma di interdizione operativa che può incidere sulla capacità dell'istituzione di lavorare: comunicare, stipulare contratti, muovere fondi, organizzare missioni, proteggere testimoni, cooperare con partner;
7) dinanzi a tale scenario, il Governo italiano è rimasto silente e, nel febbraio 2026, non si è unito ai settantanove Stati che hanno sottoscritto la dichiarazione di condanna delle sanzioni e di difesa dell'indipendenza della Corte penale internazionale, venendo meno alla responsabilità di restare fedele alla sua tradizione diplomatica che portò, non a caso, a sottoscrivere a Roma la nascita della Corte come una delle più importanti acquisizioni del diritto internazionale: un vincolo storico, politico e giuridico pericolosamente incrinato anche con il caso Almasri;
8) tale inerzia appare ancor più grave in considerazione del fatto che altri Paesi stanno svolgendo tale ruolo, anche sollecitando la Commissione europea ad attivare con urgenza il cosiddetto Blocking statute («Statuto di blocco») al fine di neutralizzare, nel territorio dell'Unione, gli effetti di tali misure coercitive e di preservare l'indipendenza degli organi chiamati a perseguire le atrocità commesse in Palestina e in altri contesti di conflitto nel mondo;
9) il 13 luglio 2026 il Segretario di Stato Usa Marco Rubio ha definito la Cpi una «minaccia esistenziale» per gli Stati Uniti, e ha annunciato «chiamate diplomatiche (...) per sollecitare altri Paesi a ritirarsi dalla Cpi» nonché «revoca dei visti e divieti di viaggio per il personale della Cpi (...) e aumento delle sanzioni contro la Cpi e le organizzazioni affiliate»;
10) il 14 luglio 2026 il Portavoce per gli affari esteri dell'Unione europea ha dichiarato: «Come Unione europea sosteniamo con fermezza la Corte penale internazionale e i princìpi sanciti dallo Statuto di Roma» e ne «rispettiamo l'indipendenza e l'imparzialità. Attacchi o minacce nei confronti della Corte, dei suoi funzionari eletti, del suo personale e di coloro che collaborano con essa sono semplicemente inaccettabili»;
11) la portavoce della Commissione europea per le sanzioni, Siobhan McGarry, ha affermato: «Stiamo già agevolando tutte le misure appropriate, comprese iniziative di natura diplomatica, giuridica e finanziaria, che possano contribuire a garantire la continuità delle attività della Corte»;
12) il 18 agosto 2026 il Dipartimento di Stato Usa ha imposto sanzioni alla Presidente della Corte penale internazionale, Tomoko Akane, di nazionalità giapponese, e al procuratore senior della Corte, Abdoulaye Seye, originario del Senegal, che prevedono anche il congelamento di qualsiasi bene da loro detenuto negli Stati Uniti;
13) il 22 settembre 2026, intervenendo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il Presidente Donald Trump ha definito la Corte «una banda di teppisti» e ha invitato tutti gli Stati membri «a ritirarsi formalmente e immediatamente da questa istituzione fuori controllo»;
14) venerdì 9 ottobre 2026, subito dopo l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2026 alla giurista sudafricana Navi Pillay, il Segretario di Stato Marco Rubio annunciava sanzioni alla Corte penale internazionale come tale, affermando: «Vieteremo le transazioni con questo tribunale canaglia, tagliando le sue risorse e paralizzandone la capacità operativa. O la Corte metterà fine alle sue minacce oppure noi metteremo fine alla Corte»;
15) le misure decise da Washington, in base a quanto si è appreso dagli organi di informazione, sanzioneranno tutte le aziende Usa che collaborano con la Corte, impedendo l'uso di sistemi informatici operativi, semplici pagamenti bancari e il congelamento dei beni della Cpi negli Stati Uniti o sotto il controllo di soggetti statunitensi;
16) i Ministri degli esteri di Italia, Canada, Danimarca, Germania, Francia, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito, in una dichiarazione congiunta, hanno espresso «rammarico e la ferma opposizione all'annuncio delle sanzioni che gli Stati Uniti intendono imporre alla Corte» e hanno ribadito «incrollabile sostegno all'indipendenza, imparzialità e integrità della Cpi»;
17) in una nota diffusa lo stesso 9 ottobre, l'Unione europea ha definito la decisione degli Stati Uniti «profondamente deplorevole» e si è detta «costante sostenitrice della Cpi», con la quale «lavorerà a stretto contatto per assicurare che possa continuare a operare in modo efficace», esprimendo l'auspicio verso un possibile «spazio per il dialogo», riferendosi al fatto che le misure entreranno in vigore tra sei mesi, e ribadendo in ogni caso che «rimane pronta ad assumere qualsiasi misura necessaria per consentire alla Corte di proseguire il suo lavoro»,
impegna il Governo:
1) a condannare con fermezza l'iniziativa dell'amministrazione Trump contro la Corte penale internazionale, ribadendo l'illegittimità dell'applicazione delle sanzioni tanto più fuori dal territorio degli Stati Uniti e la necessità di fornire garanzie agli operatori, alle compagnie e agli istituti finanziari di poter continuare a offrire servizi agli uffici della Corte, considerando inefficaci le sanzioni sul nostro territorio nazionale;
2) a esercitare una forte pressione in tutti i consessi europei e internazionali, oltre che nei rapporti bilaterali, affinché gli Stati Uniti rimuovano tutte le sanzioni contro la Corte penale internazionale emesse dall'Amministrazione Trump, sia quelle dell'ordine esecutivo n. 14203 sia quelle annunciate il 9 ottobre 2026;
3) ad assumere tutte le iniziative di competenza affinché l'Unione europea attivi lo «Statuto di blocco» per rendere inefficaci gli effetti delle sanzioni che puntano a minare dalle fondamenta il diritto internazionale, lo stato di diritto e qualunque possibilità di giustizia e di convivenza pacifica nel mondo.
(1-00599) (Nuova formulazione) «Boldrini, Provenzano, Porta, Scotto, Ferrari, Bakkali, Berruto, Ghio».
(24 luglio 2026)
La Camera,
premesso che:
1) l'Italia ha svolto, insieme a numerose organizzazioni della società civile, un ruolo di primo piano nel processo politico e diplomatico che, nel corso degli anni Novanta, ha condotto dapprima all'istituzione dei Tribunali penali internazionali ad hoc per la ex Jugoslavia e per il Ruanda e, successivamente, alla creazione della Corte penale internazionale;
2) tale impegno ha assunto un chiaro carattere nazionale e trasversale, coinvolgendo governi di diverso orientamento politico: fu infatti il Governo presieduto dall'Onorevole Silvio Berlusconi, nel 1994, a offrire la città di Roma quale sede della Conferenza diplomatica dei plenipotenziari chiamata ad adottare il testo definitivo dello Statuto della Corte penale internazionale, mentre fu il Governo presieduto dall'Onorevole Romano Prodi a inaugurare i lavori della Conferenza, presieduta dal professor Giovanni Conso, già Presidente emerito della Corte costituzionale e Ministro della giustizia;
3) dal 15 giugno al 17 luglio 1998, presso la sede della Fao a Roma, si è svolta la Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite che ha approvato lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, da allora denominato «Statuto di Roma»;
4) il 10 e 11 dicembre 2012 si è tenuta presso il Parlamento italiano, promossa dalla rete Parliamentarians for global action, un'assemblea parlamentare consultiva sulla Corte penale internazionale, nel corso della quale è emerso un ampio consenso sulla necessità che gli Stati adeguino i propri ordinamenti nazionali agli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma; in quello stesso periodo il Parlamento italiano approvava la legge sulla cooperazione con la Corte penale internazionale, rafforzando gli strumenti necessari al pieno adempimento degli obblighi derivanti dalla ratifica del trattato;
5) nella presente legislatura sono stati presentati progetti di legge diretti a rafforzare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale in materia di crimini internazionali, a partire dall'atto Camera n. 2522, recante «Codice dei crimini internazionali»;
6) la Corte penale internazionale è un'istituzione giudiziaria indipendente, competente a giudicare il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione, secondo il principio di complementarità rispetto alle giurisdizioni nazionali;
7) lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale è entrato in vigore il 1° luglio 2002, al raggiungimento della sessantesima ratifica, e da allora altri 65 Stati hanno aderito al trattato, dando vita a un sistema che costituisce oggi uno dei principali presìdi internazionali contro l'impunità per i crimini di maggiore gravità e la cui credibilità ed effettività dipendono in misura decisiva dalla cooperazione degli Stati Parte, sia con riguardo all'esecuzione dei mandati di arresto, sia con riguardo alla tutela dell'indipendenza dei suoi organi e del suo personale;
8) negli ultimi anni la Corte penale internazionale e i soggetti che con essa cooperano sono stati oggetto di pressioni, intimidazioni e misure restrittive adottate da Stati terzi, con effetti suscettibili di comprometterne l'autonomia, l'operatività e l'efficacia. Tra gli episodi più rilevanti, la Federazione Russa ha reagito ai mandati di arresto emessi nei confronti del Presidente Vladimir Putin e di altre figure apicali governative e militari russe con provvedimenti ostili nei confronti dei giudici della Corte, tra cui il vicepresidente Rosario Salvatore Aitala; gli Stati Uniti, a loro volta, hanno adottato misure restrittive unilaterali nei confronti dei vertici della Corte e di persone, organizzazioni e imprese che con essa collaborano;
9) tali provvedimenti e misure, in quanto dirette a ostacolare l'esercizio della giurisdizione internazionale nei confronti di presunti responsabili di crimini di diritto internazionale, incidono negativamente sul principio di uguaglianza davanti alla legge e sul contrasto all'impunità;
10) l'Unione europea dispone del regolamento (Ce) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, noto come «Statuto di blocco», adottato al fine di contrastare gli effetti extraterritoriali di talune misure adottate da Paesi terzi e di tutelare i soggetti dell'Unione impegnati in attività lecite conformi al diritto europeo, modificato dal regolamento delegato (Ue) 2018/1100 della Commissione che ne ha ampliato l'ambito applicativo;
11) nel marzo 2025 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che invita la Commissione europea ad attivare lo «Statuto di blocco» al fine di contrastare gli effetti delle misure restrittive extraterritoriali nei confronti della Corte penale internazionale; ad oggi, tuttavia, la Commissione europea non ha ancora dato seguito a tali sollecitazioni con iniziative concrete di attivazione del meccanismo previsto dal regolamento (Ce) n. 2271/96;
12) da mesi numerose organizzazioni della società civile, guidate da Non c'è Pace Senza Giustizia e dal movimento paneuropeo Eumans, hanno promosso una mobilitazione pubblica per sollecitare la Commissione europea ad attivare lo statuto di blocco a tutela della Corte penale internazionale e dei soggetti che con essa cooperano;
13) tale mobilitazione è stata accompagnata da manifestazioni pubbliche, da un digiuno a staffetta fino al 17 luglio, Giornata mondiale per la giustizia internazionale, e dalla proposta di sostenere la candidatura della Corte penale internazionale al Premio Nobel per la pace 2026;
14) l'iniziativa ha raccolto il sostegno di diversi Premi Nobel, tra cui la Tunisian human rights league (nell'ambito del Tunisian national dialogue quartet, Premio Nobel per la pace 2015), il Center for civil liberties – Ukraine (Premio Nobel per la pace 2022), Geoffrey Hinton (Premio Nobel per la fisica 2024), Richard J. «Rich» Roberts (Premio Nobel per la medicina 1993) e Giorgio Parisi (Premio Nobel per la fisica 2021);
15) il tema dell'attivazione dello «Statuto di blocco» a tutela della Corte penale internazionale è stato inoltre oggetto, negli ultimi mesi, di iniziative parlamentari e prese di posizione politiche in diversi Stati membri dell'Unione europea, nonché di interlocuzioni tra governi nazionali e istituzioni europee;
16) la tutela della giustizia penale internazionale costituisce un interesse politico e giuridico fondamentale per l'Italia, anche alla luce del ruolo storicamente svolto dal nostro Paese nella nascita dello Statuto di Roma e della Corte penale internazionale;
17) non può esservi pace duratura e sostenibile senza un sistema effettivo, imparziale e internazionale di accertamento delle responsabilità per i crimini internazionali più gravi,
impegna il Governo:
1) ad adoperarsi, nelle competenti sedi europee, affinché la Commissione europea proceda senza indugio all'attivazione dello Statuto di blocco dell'Unione europea, ai sensi del regolamento (Ce) n. 2271/96 del Consiglio, come modificato dal regolamento delegato (Ue) 2018/1100 della Commissione, al fine di proteggere la Corte penale internazionale e tutti i soggetti che con essa cooperano dagli effetti extraterritoriali delle misure restrittive adottate da Paesi terzi;
2) a sostenere, in tutte le opportune sedi europee e internazionali, l'indipendenza, il mandato e l'operato della Corte penale internazionale e degli altri meccanismi internazionali di accountability per i crimini di diritto internazionale, inclusi i tribunali ad hoc e/o speciali, assicurando altresì il pieno e tempestivo adempimento, da parte dell'Italia, degli obblighi di cooperazione derivanti dallo Statuto di Roma e dalla normativa interna di attuazione;
3) a promuovere il completamento dell'adeguamento dell'ordinamento interno in materia di crimini internazionali, anche dando seguito ai lavori della Commissione istituita presso il Ministero della giustizia per l'elaborazione di un Codice dei crimini internazionali, conclusi ormai dal 2022, e favorendo, per quanto di competenza, l'iter di esame delle iniziative legislative già presentate in Parlamento, al fine di assicurare all'Italia il pieno adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma e rafforzare la capacità dell'ordinamento nazionale di perseguire i crimini internazionali;
4) a promuovere ogni anno, in occasione del 17 luglio, Giornata mondiale per la giustizia internazionale, iniziative di informazione e sensibilizzazione sull'esistenza, sul ruolo e sull'attività della Corte penale internazionale e sul significato dello Statuto di Roma;
5) ad assicurare che la rappresentanza italiana nelle sedi delle Nazioni Unite e dell'Assemblea degli Stati Parte dello Statuto di Roma contribuisca attivamente alle iniziative volte al rafforzamento della giustizia penale internazionale, inclusi i negoziati relativi alla prevenzione e repressione dei crimini contro l'umanità e all'evoluzione della disciplina del crimine di aggressione.
(1-00600) «Della Vedova, Schullian, Giachetti».
(9 settembre 2026)
La Camera,
premesso che:
1) lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, adottato il 17 luglio 1998 al termine della Conferenza diplomatica svoltasi a Roma e reso esecutivo nell'ordinamento italiano con la legge 12 luglio 1999, n. 232, ha istituito una giurisdizione penale internazionale permanente competente, secondo il principio di complementarità rispetto alle giurisdizioni nazionali, per il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione;
2) l'Italia ha svolto un ruolo determinante nel processo diplomatico che ha condotto all'istituzione della Corte e lo Statuto di Roma, che costituisce uno dei principali risultati della tradizione italiana ed europea di sostegno alla giustizia penale internazionale;
3) ai sensi dell'articolo 86 dello Statuto di Roma, gli Stati parte sono tenuti a cooperare pienamente con la Corte nelle indagini e nei procedimenti relativi ai crimini rientranti nella sua competenza, mentre l'articolo 88 impone agli Stati parte di assicurare la disponibilità, nei rispettivi ordinamenti, delle procedure necessarie a tutte le forme di cooperazione previste dallo Statuto;
4) con la legge 20 dicembre 2012, n. 237, l'Italia ha disciplinato le modalità di cooperazione con la Corte penale internazionale, stabilendo espressamente all'articolo 1 che lo Stato italiano coopera con la Corte conformemente alle disposizioni dello Statuto;
5) il principio di complementarità sul quale è fondato il sistema dello Statuto presuppone, ai fini della sua piena effettività, che gli Stati dispongano degli strumenti sostanziali e processuali necessari all'effettivo esercizio della giurisdizione nazionale sui più gravi crimini internazionali;
6) ulteriori obblighi internazionali di criminalizzazione e repressione discendono, tra l'altro, dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dal relativo Protocollo addizionale I, che impongono agli Stati parte di adottare le disposizioni legislative necessarie a prevedere sanzioni penali effettive per le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e di ricercarne e perseguirne i responsabili;
7) l'ordinamento italiano contempla già alcune fattispecie riconducibili ai crimini internazionali, tra cui quelle relative al genocidio introdotte dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, nonché disposizioni contenute nella legislazione penale militare, ma non dispone tuttora di una disciplina organica e complessiva dei crimini internazionali conforme alla sistematica e alle definizioni sviluppate dallo Statuto di Roma e dal diritto internazionale contemporaneo;
8) con decreto del Ministro della giustizia del 22 marzo 2022 è stata istituita la Commissione presieduta dai professori Francesco Palazzo e Fausto Pocar, incaricata di elaborare un progetto di Codice dei crimini internazionali finalizzato al compiuto adattamento dell'ordinamento italiano allo Statuto di Roma; la Commissione ha concluso i propri lavori nel 2022 predisponendo un articolato organico concernente, tra l'altro, genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimine di aggressione;
9) nella XIX legislatura sono state presentate alla Camera dei deputati, riprendendo in misura significativa il lavoro della Commissione Palazzo-Pocar, le proposte di legge C. 2522, a prima firma Boldrini, C. 2540, a prima firma Zaratti, e C. 2641, a prima firma Alfonso Colucci, tutte recanti «Codice dei crimini internazionali»; la C. 2522 e la C. 2540 risultano assegnate alla II Commissione permanente (Giustizia);
10) l'esigenza di rafforzare gli strumenti nazionali e sovranazionali di tutela della giustizia penale internazionale assume particolare urgenza in presenza delle misure restrittive adottate dagli Stati Uniti d'America nei confronti della Corte penale internazionale e di soggetti che con essa operano o cooperano;
11) il 6 febbraio 2025 il Presidente degli Stati Uniti ha emanato l'Executive order n. 14203, Imposing sanctions on the International criminal court, successivamente attuato dall'Office of foreign assets control mediante le International criminal court-related sanctions regulations, 31 Cfr Part 528, sulla cui base sono state adottate successivamente con specifiche misure di attuazione il congelamento e altre restrizioni nei confronti di magistrati (tra i quali il giudice italiano Rosario Aytala), procuratori e altri soggetti collegati alla Corte, tra i quali la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, Francesca Albanese;
12) tali misure possono produrre effetti anche al di fuori del territorio statunitense a causa della centralità del sistema finanziario americano, delle transazioni in dollari, dei fornitori statunitensi di servizi informatici e tecnologici e dei rapporti commerciali di operatori europei con soggetti sottoposti alla giurisdizione statunitense;
13) secondo notizie pubblicate il 20 e 21 settembre 2026 da organi di stampa internazionali, l'Amministrazione statunitense avrebbe predisposto un nuovo pacchetto di misure destinate a colpire non più soltanto singole persone, ma la Corte penale internazionale in quanto istituzione, con l'effetto potenziale di ostacolarne gravemente l'accesso ai servizi finanziari, informatici, assicurativi e contrattuali indispensabili al suo funzionamento;
14) nel proprio intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 22 settembre 2026 il Presidente degli Stati Uniti ha inoltre rivolto un invito agli Stati parte dello Statuto di Roma a ritirarsi dalla Corte penale internazionale;
15) le misure già adottate hanno riguardato anche persone fisiche appartenenti a Stati membri dell'Unione europea e soggetti impegnati, a diverso titolo, nell'attività della Corte o nella documentazione e denuncia di possibili violazioni del diritto internazionale umanitario e di possibili crimini di guerra, crimini contro l'umanità o genocidio con riferimento, tra l'altro, alla situazione nei Territori palestinesi occupati;
16) il regolamento (Ce) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, cosiddetto Blocking Statute, è diretto a proteggere gli operatori dell'Unione dagli effetti extraterritoriali di normative adottate da Paesi terzi e, tra l'altro, neutralizza nell'Unione gli effetti di determinate decisioni straniere, limita l'osservanza delle normative extraterritoriali incluse nel suo allegato e consente agli operatori dell'Unione di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla loro applicazione;
17) ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del medesimo regolamento, la Commissione europea è espressamente autorizzata ad adottare atti delegati per aggiungere all'allegato leggi, regolamenti o altri strumenti legislativi di Paesi terzi aventi applicazione extraterritoriale e produttivi di effetti negativi sugli interessi dell'Unione e delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i propri diritti ai sensi dei Trattati;
18) tale potere è già stato esercitato dalla Commissione con il regolamento delegato (Ue) 2018/1100 del 6 giugno 2018, mediante il quale furono inserite nell'allegato ulteriori misure extraterritoriali statunitensi relative all'Iran;
19) l'attuale allegato al regolamento n. 2271/96 non contempla l'Executive order n. 14203, le International criminal court-related sanctions regulations né gli ulteriori strumenti normativi statunitensi sui quali si fondano le misure restrittive nei confronti della Corte penale internazionale e dei soggetti ad essa collegati;
20) la tutela dell'indipendenza e della capacità operativa della Corte penale internazionale, nonché dei magistrati, del personale, dei difensori, delle organizzazioni della società civile e degli altri soggetti che legittimamente cooperano con essa, è direttamente connessa all'effettività degli obblighi di cooperazione assunti dagli Stati parte dello Statuto di Roma;
21) la possibilità che misure unilaterali adottate da uno Stato terzo impediscano o rendano sostanzialmente più difficile a soggetti italiani o europei prestare servizi finanziari, professionali, tecnologici o di altra natura alla Corte potrebbe incidere, indirettamente ma concretamente, sulla capacità degli Stati parte di assicurare la cooperazione dovuta ai sensi dello Statuto,
impegna il Governo:
1) ad assumere, con carattere di urgenza e in tutte le competenti sedi dell'Unione europea, ogni iniziativa politica, diplomatica e giuridica utile affinché la Commissione europea eserciti il potere ad essa attribuito dall'articolo 1, secondo comma, del regolamento (Ce) n. 2271/96, adottando il necessario atto delegato per inserire nell'allegato al medesimo regolamento l'Executive order n. 14203 del 6 febbraio 2025, le International criminal court-related sanctions regulations, 31 Cfr Part 528, nonché ogni ulteriore legge, regolamento o strumento normativo degli Stati Uniti d'America sul quale siano fondate misure restrittive aventi applicazione extraterritoriale nei confronti della Corte penale internazionale, dei suoi magistrati, procuratori, funzionari e dipendenti e dei soggetti che cooperano con essa;
2) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, affinché la protezione assicurata dal regolamento (Ce) n. 2271/96, una volta integrato il relativo allegato, trovi effettiva applicazione anche nei confronti delle misure restrittive incidenti su persone fisiche o giuridiche italiane o degli altri Stati membri dell'Unione europea colpite in connessione con l'esercizio delle proprie funzioni, con attività di cooperazione con la Corte penale internazionale, ovvero con attività lecite di documentazione, assistenza, ricerca, espressione, denuncia o tutela dei diritti umani relative a fatti oggetto di indagini o procedimenti concernenti possibili crimini di guerra, crimini contro l'umanità o genocidio, anche con riferimento alla situazione a Gaza, in Cisgiordania e Ucraina;
3) ad assumere, nelle more dell'eventuale modifica dell'allegato al regolamento (Ce) n. 2271/96 e nel rispetto delle competenze dell'Unione europea, ogni iniziativa di competenza diplomatica, amministrativa e giuridica consentita dall'ordinamento europeo e nazionale per assicurare che banche, intermediari finanziari, imprese tecnologiche, fornitori di servizi e altri operatori stabiliti in Italia possano continuare, nei limiti della legge, a intrattenere rapporti con la Corte penale internazionale e con i soggetti che legittimamente cooperano con essa senza essere indotti ad applicare nel territorio italiano misure restrittive di uno Stato terzo prive di efficacia nell'ordinamento dell'Unione europea;
4) a favorire, per quanto di competenza, l'iter delle proposte di legge volte al completamento della disciplina italiana sui crimini internazionali;
5) ad assumere iniziative normative volte a stabilire una disciplina organica che assicuri il pieno adeguamento dell'ordinamento italiano al sistema della giustizia penale internazionale, colmando le lacune tuttora esistenti nella tipizzazione e nella repressione dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra, del crimine di aggressione e delle altre fattispecie previste dal diritto internazionale, nonché coordinando tale disciplina con la normativa già vigente in materia di genocidio, diritto penale militare e cooperazione con la Corte penale internazionale.
(1-00605) «Zanella, Zaratti, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti».
(30 settembre 2026)
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
PELUFFO, PANDOLFO, DE MICHELI, DI SANZO, GNASSI, FORNARO, GHIO, CASU e FERRARI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
a settembre 2026 l'inflazione è salita al 4,2 per cento, il livello più alto da settembre 2023. La spinta viene dai beni energetici (+22,6 per cento), si trasmette agli alimentari non lavorati (da +3,8 a +5,5 per cento) e al carrello della spesa, quasi raddoppiato nella stima preliminare (da +0,9 a +1,7 per cento);
il gasolio è il costo che lega energia e prezzi al consumo: il 17 ottobre 2026 il self ha toccato 2,257 euro/litro sulla rete stradale e 2,296 in autostrada;
dal 16 ottobre 2026 il Mezzogiorno è in larga parte bloccato:
a) in Sicilia sono fermi i mezzi pesanti nei porti e negli interporti, con perdite stimate fra 700 e 900 euro al giorno per mezzo;
b) in Calabria ci sono presidi a Gioia Tauro, a Lamezia e sulla A2;
c) in Puglia ci sono blocchi sulle statali 16 e 17, a Brindisi e ad Andria;
d) Basilicata e Molise sono mobilitati;
la conseguenza è distributori a secco, prodotti agricoli fermi, scaffali vuoti o quasi che preannunciano nuovi rincari: la rete distributiva è già al limite. Se al fermo dell'autotrasporto si sommasse un'astensione degli operatori extrarete, la crisi degli approvvigionamenti non resterebbe confinata al Sud ma investirebbe l'intero Paese;
i tagli delle accise, cessati dal 6 ottobre 2026, sono costati oltre 2 miliardi di euro con pochi benefici per il consumatore. Il tetto volontario di Eni, seguito da Socar-IP, Q8 e Tamoil e salito per il gasolio a 2,25 euro al litro, esclude l'extrarete che rifornisce autotrasporto, agricoltura, pesca e pompe bianche, cioè proprio i settori in protesta;
il 14 ottobre 2026, rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea alla Camera dei deputati, il Ministro interrogato ha affidato la proroga del tetto alla disponibilità delle compagnie, a giudizio degli interroganti perdendo l'ennesima occasione per dimostrare di avere contezza della grave situazione e di voler intervenire nonostante il disagio economico e sociale sotto gli occhi di tutti che richiederebbe risposte immediate;
Faib Confesercenti e Fegica propongono l'introduzione per legge di un price cap dinamico e temporaneo, prorogabile una volta, rivisto ogni quindici giorni e sospendibile in caso di scarsità, uguale per tutti e coerente con i principi di non discriminazione e proporzionalità del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea –:
quali iniziative normative urgenti intenda promuovere, per quanto di competenza, al fine di introdurre, per il periodo necessario, un tetto dinamico al prezzo dei carburanti fondato su criteri oggettivi e predeterminati, esteso all'intera rete e all'extrarete, così da frenare la trasmissione dei rincari energetici all'inflazione e ai prezzi alimentari.
(3-02962)
(20 ottobre 2026)
MAGI. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
di recente l'Italia ha ribadito il «continuo e incrollabile sostegno all'indipendenza, imparzialità e integrità» della Corte penale internazionale e la «ferma opposizione» alle sanzioni statunitensi. Il 10 ottobre 2026 il Ministro interrogato ha dichiarato: «crediamo nel ruolo della Corte penale internazionale e lo sosteniamo con convinzione»;
a partire dal febbraio 2025 gli Usa hanno adottato misure sanzionatorie nei confronti di magistrati e funzionari della Corte e il 9 ottobre 2026 tali misure sono state estese alla Corte stessa, con il rischio di comprometterne l'operatività e di indebolire il sistema multilaterale di giustizia internazionale;
gli articoli 86 e 89 dello Statuto di Roma impongono agli Stati parte piena cooperazione e l'esecuzione delle richieste di arresto e consegna e i mandati d'arresto emessi il 21 novembre 2024 nei confronti del Primo ministro israeliano e dell'allora Ministro della difesa risultano tuttora pendenti. La Corte ha inoltre accertato che l'Ungheria, non procedendo nell'aprile 2025 all'arresto del primo, aveva violato i propri obblighi internazionali;
il regolamento (CE) n. 2271/96, cosiddetto «Statuto di blocco», contrasta nell'Unione gli effetti extraterritoriali delle misure di Paesi terzi incluse nel suo allegato. Il Parlamento europeo ne ha chiesto l'attivazione a tutela della Corte penale internazionale;
Spagna e Slovenia ne hanno sostenuto l'attivazione, il Belgio l'ha espressamente richiesta e la Francia si è dichiarata pronta a ricorrervi. Belgio e Paesi Bassi hanno inoltre sollevato la questione al Consiglio affari esteri del 12 ottobre 2026;
il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2026 ha ribadito la disponibilità dell'Unione ad adottare «tutte le misure necessarie» e ha chiesto alla Commissione di proteggere la Corte e attenuare l'impatto delle sanzioni sugli operatori europei; il 19 ottobre 2026 la Commissione ha confermato che lo Statuto di blocco resta sul tavolo –:
se intenda confermare che il sostegno dell'Italia alla Corte penale internazionale comporti il pieno e tempestivo rispetto di tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma, anche con riferimento alla posizione del Primo ministro israeliano e dell'ex Ministro della difesa, e se intenda promuovere in sede europea l'immediata attivazione dello Statuto di blocco, mediante l'estensione del relativo allegato alle misure statunitensi contro la Corte penale internazionale.
(3-02963)
(20 ottobre 2026)
ORSINI, BENIGNI, DEBORAH BERGAMINI, MARROCCO e PAOLO EMILIO RUSSO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
l'accesso alle materie prime critiche, alle tecnologie avanzate e alle capacità di innovazione rappresenta un fattore determinante per la competitività del sistema produttivo italiano;
la forte concentrazione geografica delle catene di approvvigionamento e di alcune filiere tecnologiche evidenzia la necessità di accrescere la diversificazione dei mercati, degli investimenti e delle collaborazioni scientifiche e produttive;
il Governo ha posto il rafforzamento dei partenariati economici, industriali e tecnologici al centro della propria azione diplomatica, promuovendo accordi con Paesi terzi, investimenti congiunti, trasferimento di conoscenze e collaborazioni tra imprese, università e centri di ricerca;
in tale ambito, particolare rilevanza assume la cooperazione transatlantica. A luglio 2026 l'Italia ha aderito all'iniziativa statunitense Pax silica, volta a rafforzare la sicurezza e l'affidabilità delle filiere strategiche, dai minerali critici all'intelligenza artificiale; un partenariato ulteriormente rafforzato con la conclusione dell'accordo sui minerali critici, sottoscritto il 21 settembre 2026 dal Ministro interrogato e dal Segretario di Stato americano Marco Rubio;
il rafforzamento della cooperazione internazionale in questi settori rappresenta un'opportunità per tutto il tessuto produttivo italiano, in particolare per le piccole e medie imprese italiane, che possono beneficiare dell'accesso a nuovi mercati, tecnologie e capitali –:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere, per quanto di competenza, per ampliare e rafforzare la rete dei partenariati strategici internazionali, a partire dalla cooperazione transatlantica, con particolare riferimento alla diversificazione degli approvvigionamenti di materie prime, alla collaborazione tecnologica e scientifica e alla promozione di investimenti e progetti congiunti nei settori più innovativi, con l'obiettivo di accrescere l'autonomia strategica e la competitività del tessuto produttivo nazionale.
(3-02964)
(20 ottobre 2026)
PASTORELLA, RICHETTI, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
nell'ultimo fine settimana le manifestazioni organizzate in diverse città italiane sono state accompagnate da gravi episodi di violenza, in particolare nelle città di Torino, Bologna e, soprattutto, Milano;
si sono registrati numerosi e violentissimi scontri con le forze dell'ordine – caratterizzati dal lancio di pietre, bottiglie, transenne e bombe carta –, oltre che episodi di danneggiamento e saccheggio di numerosi esercizi commerciali, con veri e propri casi di devastazione che hanno riguardato i centri nevralgici del capoluogo lombardo, a partire da Piazza Duomo;
ai primi scontri hanno fatto seguito i disordini registrati nella giornata di domenica 18 ottobre 2026, quando nuovi gruppi di giovanissimi si sono radunati nuovamente nel centro di Milano, dando luogo a ulteriori episodi di violenza;
secondo le prime stime – tuttora in fase di aggiornamento – la conta dei danni ammonterebbe a un milione e trecentomila euro, tra vetrine sfondate e negozi saccheggiati, di cui solo 860 mila euro a Milano;
a rendere tali episodi ancora più preoccupanti sarebbero i primi dati relativi ai protagonisti degli scontri, i quali sarebbero in larga parte ragazzi giovanissimi, spesso minorenni, senza appartenenza a movimenti o gruppi politici;
solo a Milano, in particolare, stando a quanto si ha conoscenza al momento della redazione, la polizia avrebbe fermato settantadue persone, denunciandone ventidue e arrestandone dodici, cinque delle quali minorenni;
ciò che appare, a giudizio degli interroganti, è un'azione delle forze dell'ordine limitata rispetto ai rischi concreti, soprattutto con il protrarsi degli episodi di violenza in giorni consecutivi, accompagnata da un'evidente sottovalutazione ai «piani alti» già a partire dai giorni precedenti agli scontri, il che ha reso il lavoro degli agenti ancor più difficile;
urge ricordare, peraltro, come il Ministro interrogato e il suo dicastero si siano sostanzialmente rifiutati di fornire, in risposta ad atti di sindacato ispettivo presentati dal gruppo Azione e dal deputato Benzoni, dati aggiornati analitici sugli organici della Polizia di Stato suddivisi per ciascuna provincia, nonostante il numero di agenti al 2025 rappresenti il dato peggiore dal lontano 2013;
si ribadisce la ferma e necessaria condanna politica a tutte le forme di violenza avvenute negli ultimi giorni –:
quali siano le motivazioni circa l'evidente sottovalutazione a monte di pericoli e scontri – durati per almeno due giorni, soprattutto a Milano – e quali iniziative intenda porre in essere per meglio tutelare in futuro l'operato e la sicurezza degli agenti delle forze dell'ordine, dei cittadini e delle attività commerciali in casi analoghi a quelli descritti in premessa.
(3-02965)
(20 ottobre 2026)
GADDA, BOSCHI, FARAONE, DEL BARBA, BONIFAZI, GIACHETTI e MADIA. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
dall'inizio di ottobre 2026 agricoltori, autotrasportatori e pescatori protestano in tutta Italia contro il caro gasolio e il crollo dei prezzi riconosciuti ai produttori, con presidi davanti a Palazzo Montecitorio, blocchi stradali in Puglia, Calabria, Sicilia, Campania e Molise e un fermo nazionale della pesca annunciato per il 22 ottobre 2026;
ortofrutta, vino, zootecnia, olivicoltura, florovivaismo, acquacoltura e pesca sono stretti tra rincari, concorrenza estera e margini sempre più ridotti, e in Pianura padana soffre, in particolare, la filiera del latte;
secondo l'Istat, a settembre 2026 l'inflazione su base annua è salita al 4,2 per cento, trainata dai beni energetici (+22,6 per cento) e dagli alimentari freschi (+5,5 per cento), con il carrello della spesa a +1,5 per cento;
mentre i consumatori pagano di più, ai produttori viene riconosciuto sempre meno: a settembre 2026 per i peperoni vengono riconosciuti 0,92 euro al chilo al campo e pagati in media al consumo 3,15 euro al chilo; da agosto 2025 ad agosto 2026 l'uva da tavola viene remunerata meno 25 per cento, l'olio extravergine meno 50 per cento, le susine meno 30 per cento; il gasolio agricolo è passato da 0,90 euro al litro di gennaio 2026 a oltre 1,50 euro a settembre 2026;
l'estate 2026 ha colpito numerose filiere con circa 3 miliardi di euro di danni da siccità, caldo, grandine e incendi e rese inferiori del 15 per cento alla media degli ultimi cinque anni;
il credito d'imposta fino al 20 per cento sull'acquisto di carburanti agricoli, di cui al decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 2026, copre soltanto le spese di marzo-maggio 2026 e non risulta rifinanziato, mentre dal 6 ottobre 2026 l'accisa sul gasolio è tornata all'aliquota ordinaria;
il credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti, previsto dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2026, nel limite di 40 milioni di euro, risulta ancora privo del decreto attuativo;
i blocchi dell'autotrasporto nel Mezzogiorno trattengono sui mezzi merci deperibili, mettendo a rischio kiwi, uva da tavola e latte, che richiedono tempi rapidi di confezionamento e consegna, con danni alla qualità e ai ricavi delle aziende agricole –:
quali nuove misure di sostegno il Governo intenda adottare per le filiere agricole e ittiche e della pesca, a partire dal rifinanziamento del credito d'imposta sul carburante agricolo, da garanzie per la circolazione prioritaria delle merci deperibili e da strumenti per ristorare le imprese che hanno perso la propria produzione a causa dei blocchi.
(3-02966)
(20 ottobre 2026)
MORRONE, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BARABOTTI, BENVENUTO, BILLI, BISA, BORDONALI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CENTENARO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, DI RUBBA, FORMENTINI, FRASSINI, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MAFFIOLI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
un'inaccettabile escalation di violenza, saccheggi e devastazioni ai danni di cittadini e commercianti, registrata nello scorso fine settimana, configura una vera e propria guerriglia urbana perpetrata da bande giovanili e dalle cosiddette baby gang, che vedono protagonisti minori anche dodicenni;
tali condotte criminali, pianificate per colpire e distruggere, hanno causato ingenti danni materiali e il ferimento di decine di agenti delle forze dell'ordine preposti alla sicurezza pubblica; per gli interroganti non è più tollerabile alcuna giustificazione legata al disagio sociale, rendendosi necessaria una risposta immediata che superi rinvii e prudenze;
in tal senso si colloca il vertice di Governo tenutosi il 19 ottobre 2026, per ribadire la determinazione dello Stato – ferma restando la volontà di garantire la libertà e il diritto di svolgere manifestazioni pacifiche – di punire chi sfrutta le manifestazioni legittime per «seminare violenza e caos», mantenendo distinta la responsabilità di chi commette reati dal diritto di scendere in piazza;
le nuove norme ricalcano i temi chiave da sempre promossi dalla Lega in materia di pubblica sicurezza e tra le misure principali figurano l'estensione del fermo preventivo per i minorenni, il contrasto alle baby gang, il divieto di aggregazione per i soggetti responsabili di violenze di gruppo e devastazioni, nonché l'invio di militari in strada sul modello «Strade sicure»;
a parere degli interroganti emerge inoltre l'urgenza di applicare il principio cardine secondo cui «chi rompe paga», impedendo che i costi dei reati commessi, celandosi dietro al diritto di libertà di manifestazione, vengano scaricati sulla collettività;
la Lega, ad esempio, propone l'introduzione di una polizza fideiussoria o garanzia finanziaria obbligatoria, la quale, posta a carico dei soggetti organizzatori, mira a garantire la preventiva copertura dei danni patrimoniali eventualmente cagionati nel corso di manifestazioni pubbliche preventivamente classificate a rischio per l'ordine e la sicurezza –:
quali ulteriori iniziative di competenza, anche normative, si intendano promuovere per potenziare l'azione di prevenzione e contrasto della criminalità minorile e della devianza giovanile e se, non si ritenga opportuno, in particolare, promuovere una revisione della disciplina vigente volto a tipizzare e rafforzare l'efficacia dei meccanismi di responsabilità civile e patrimoniale dei titolari della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 2048 del codice civile, per agevolare l'accertamento della presunzione di colpa nell'educazione e nella vigilanza e garantire così il pieno e integrale ristoro dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati a terzi dalle condotte illecite dei minori.
(3-02967)
(20 ottobre 2026)
BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MAULLU, MONTARULI, RUSPANDINI, VARCHI, BUONGUERRIERI, DONDI, MASCHIO, PALOMBI, PELLICINI, PULCIANI, VINCI, DE CORATO e DI MAGGIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
lasciano sgomenti le immagini delle manifestazioni di piazza che hanno messo a ferro e fuoco le principali città italiane, tra cui Milano, Bologna e Torino, teatro di gravissimi ed intollerabili episodi di guerriglia urbana, caratterizzati da sistematiche devastazioni delle strade, assalti ai negozi, saccheggi e violente aggressioni fisiche ai danni delle forze dell'ordine;
la risposta tempestiva ed efficace dello Stato ha portato all'identificazione e al fermo di centinaia di individui; nel solo centro di Milano, sono stati fermati oltre 200 giovani e, dato ancor più allarmante, le autorità hanno riscontrato che più dell'80 per cento dei soggetti coinvolti è minorenne;
emerge con drammatica evidenza un fenomeno di radicalizzazione e violenza giovanile che non può più essere derubricato a semplice disagio sociale, bensì rappresenta una vera e propria sfida aperta alla legalità e alle istituzioni da parte di frange organizzate, spesso animate da retoriche ideologiche ostili alle forze di polizia;
la forte presenza di soggetti in età minore o a ridosso della soglia dei quattordici anni impone una riflessione sull'attuale adeguatezza degli strumenti normativi previsti dal codice penale e dalle norme sul processo penale minorile, al fine di scongiurare qualsiasi forma di sostanziale impunità che rischierebbe di alimentare ulteriormente il senso di insicurezza nei cittadini;
in materia di imputabilità dei minori, il Consiglio dei ministri del 23 luglio 2026 ha approvato un disegno di legge volto a riformare l'articolo 98 del codice penale, introducendo una presunzione relativa di capacità d'intendere e di volere per la fascia d'età tra i 14 e i 18 anni, scardinando quel dogma, ormai superato, dell'automatica incapacità che per anni ha di fatto deresponsabilizzato i giovani dediti alla delinquenza e protetto le organizzazioni criminali o eversive che di loro si servono;
la drammaticità dei recenti episodi conferma la necessità di potenziare le misure di contrasto alla criminalità minorile, garantendo un'applicazione ancor più stringente degli strumenti cautelari e di responsabilizzazione penale –:
quali iniziative di competenza di carattere normativo il Ministro interrogato intenda adottare per garantire che i responsabili di intollerabili violenze ed atti di devastazione – con particolare riguardo ai soggetti minorenni – siano perseguiti con la massima severità, anche valutando l'opportunità di promuovere una revisione del regime penale dell'imputabilità e delle misure cautelari per i minori che si macchiano di reati di particolare gravità, a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dell'intera cittadinanza.
(3-02968)
(20 ottobre 2026)
ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:
il Ministro interrogato il 16 settembre 2026, dopo un incontro con alcune associazioni, ha dichiarato che l'Affordable housing Act, la proposta di regolamento europeo presentata dalla Commissione europea, parrebbe minacciare il ceto medio d'Europa colpendo la piccola proprietà immobiliare, in particolare quella degli italiani, e non sembra portare alcun beneficio evidente al turismo e ai turisti, e nemmeno ai residenti;
senza entrare nel merito della proposta di regolamento europeo, la dichiarazione sembra comunque ignorare che le locazioni brevi ad uso turistico accentuano la sofferenza abitativa e lo spopolamento di intere aree urbane e per questa ragione si tratta di una materia che va regolamentata;
la crescita delle locazioni turistiche brevi, anche attraverso le piattaforme digitali, contribuisce a trasformare il mercato immobiliare, soprattutto nei centri storici e nelle città ad alta pressione turistica, nonché quelle ad alta tensione abitativa, riducendo l'offerta di abitazioni disponibili per le locazioni di lunga durata e alimentando le tensioni sui canoni, con ricadute su famiglie, lavoratori e studenti;
secondo i dati Istat relativi al 2024, gli alloggi privati destinati alle locazioni turistiche erano quasi 317.000, con circa 1,5 milioni di posti letto e oltre 39 milioni di presenze;
pur essendo necessario distinguere gli effetti delle locazioni brevi dagli altri fattori che incidono sul mercato abitativo, la concentrazione dell'offerta turistica in determinate città e aree delle stesse, si pone una questione di sostenibilità sociale del modello di sviluppo delle città e richiede politiche capaci di tutelare il diritto alla casa e la residenzialità;
il turismo rappresenta una risorsa fondamentale per l'economia nazionale, ma la sua crescita non può tradursi nella progressiva trasformazione delle abitazioni in attività ricettive, che determina l'espulsione dei residenti, nonché delle attività artigiane e di servizi e, quindi, l'indebolimento delle comunità –:
se non intenda assumere, per quanto di competenza, iniziative, anche di carattere normativo, per definire la possibilità per comuni e regioni di procedere alla regolamentazione delle locazioni turistiche tenuto conto dell'impatto di queste sui residenti e sul settore delle locazioni, nonché un monitoraggio dei fenomeni nei territori a maggiore pressione turistica, adottando misure in raccordo con regioni e comuni per favorire il ritorno degli immobili al mercato delle locazioni di lunga durata, tutelando i residenti e garantendo un modello di turismo sostenibile, socialmente equilibrato e compatibile con il diritto all'abitare e alla tutela delle comunità.
(3-02969)
(20 ottobre 2026)
ALFONSO COLUCCI, AURIEMMA, BALDINO e PENZA. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
instabilità dei mercati e tensioni geopolitiche alimentano il rincaro dei prodotti energetici, con ripercussioni sui prezzi di gas, energia elettrica e carburanti, che gravano sui bilanci delle famiglie e sui costi di produzione delle imprese;
tali effetti sono aggravati anche da fattori interni: il peso della fiscalità sui carburanti e l'insufficienza degli interventi governativi di contenimento dei costi energetici;
tale situazione si innesta su un quadro economico nazionale già precario per la perdita di potere d'acquisto, l'erosione dei salari reali e le difficoltà delle famiglie e delle attività produttive, condizioni che risentono senz'altro del contesto internazionale, ma, ad avviso degli interroganti, sono aggravate dall'insufficienza delle politiche adottate dal Governo per contrastare il caro vita e sostenere adeguatamente i redditi e dal ricorso a costanti scelte «tampone»;
il rincaro dei carburanti, in particolare, incide in maniera diretta sui costi di trasporto e sugli spostamenti quotidiani dei lavoratori, acuendo l'aggravio delle spese a carico degli stessi e delle famiglie;
il lavoro agile ha dimostrato, anche nel contesto della pandemia da Covid-19, di contribuire in modo significativo alla sostenibilità ambientale, a ridurre gli spostamenti quotidiani, le spese di carburante e, dunque, l'impatto dei rincari, anche in termini di consumi degli uffici pubblici;
l'ultima direttiva del Ministro interrogato affida ai dirigenti l'individuazione delle misure per il lavoro agile, ma il contrasto al caro carburanti richiede una strategia nazionale, indirizzi unitari e criteri omogenei, lasciando ai dirigenti le modalità attuative;
nel rispetto della piena funzionalità dei servizi e con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, la pubblica amministrazione può offrire un contributo concreto al contenimento delle spese dei lavoratori pubblici, delle famiglie e della spesa energetica pubblica, in una fase in cui chi governa non dovrebbe scaricare sui cittadini il costo delle crisi internazionali, ma, ad avviso degli interroganti, le risposte del Governo in carica risultano inadeguate e mute rispetto alla gravità del contesto;
il Ministro non può sottrarsi dalla responsabilità di promuovere un intervento tempestivo e concreto –:
se non intenda, quale contributo alla mitigazione degli effetti sui bilanci dei lavoratori pubblici e delle famiglie derivanti dall'aumento dei costi dei carburanti, assumere misure di rafforzamento dell'utilizzo del lavoro agile per i lavoratori pubblici, massimizzandone il ricorso nel rispetto delle esigenze organizzative e dei servizi ai cittadini, superando eventuali restrizioni non giustificate da effettive esigenze di servizio, indicando tempi certi di attuazione.
(3-02970)
(20 ottobre 2026)
LUPI, ROMANO, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
il precariato rappresenta un problema sociale ed economico che coinvolge settori fondamentali, tra cui sanità, università ed enti locali, e rischia di disperdere competenze professionali acquisite nel corso degli anni, compromettendo la continuità dei servizi pubblici;
secondo i dati della Corte dei conti riportati da la Repubblica il 5 agosto 2025, nella pubblica amministrazione si contano circa 140.000 contratti a termine su 3,3 milioni di dipendenti, pari al 4,2 per cento, con una spesa di circa 4,8 miliardi di euro, cui si aggiungono le risorse destinate a collaboratori e consulenti;
la legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha inoltre prorogato al 2026 alcune possibilità di stabilizzazione negli enti territoriali per il personale in possesso dei requisiti previsti;
il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ha introdotto misure per favorire il reclutamento dei giovani e il superamento del precariato, prevedendo anche specifici percorsi di trasformazione a tempo indeterminato;
il protrarsi di condizioni di precarietà lavorativa compromette la possibilità, soprattutto per i giovani, di raggiungere una piena autonomia economica e di costruire prospettive di vita stabili, rendendo più difficile la pianificazione del proprio futuro personale e professionale. Inoltre, il perdurare della condizione citata rischia di disperdere competenze ed esperienze professionali, con ricadute negative sulla continuità e sulla qualità dei servizi pubblici, in particolare in settori strategici come quello sanitario, già interessato da significative carenze di personale –:
quali ulteriori iniziative intenda adottare per offrire risposte strutturali al problema del precariato nella pubblica amministrazione, promuovendo percorsi di stabilizzazione per il personale in possesso dei requisiti di legge, nonché valutando nuove misure normative e finanziarie affinché l'esperienza maturata al servizio delle amministrazioni non venga dispersa e sia garantita maggiore continuità occupazionale.
(3-02971)
(20 ottobre 2026)