TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
delle sedute n. 451-452 di Giovedì 20 marzo 2025
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MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE IN MERITO ALLA SITUAZIONE NELLE CARCERI
La Camera,
premesso che:
1) il numero elevato ed in costante crescita della popolazione detenuta, che al 31 dicembre 2024 contava 61.861 presenze – a fronte di una capienza regolamentare di 51.312 posti, che, sottratti i 4.475 posti inagibili e quindi inutilizzabili, arriva a 46.837 posti – produce un sovraffollamento insostenibile con 15.024 detenuti in più delle possibilità ricettive degli istituti. Dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 i detenuti presenti nei 189 istituti penitenziari sono passati da 56.196 a 61.861, con un aumento in due anni di 5.665 unità, mentre la capienza regolamentare è rimasta la medesima passando da 51.328 a 51.312. L'attuale sovraffollamento, pari al 132 per cento nazionale (in 100 posti, 132 detenuti), determina una sostanziale condizione di illegalità diffusa alla quale è fatto obbligo da parte dello Stato porre rimedio;
2) secondo l'ultimo rapporto di Antigone, dal 2018 al 2023, cioè in sei anni, a causa del sovraffollamento, 24.301 persone si sono viste riconoscere dai magistrati di sorveglianza la violazione del loro diritto a non essere sottoposti a «trattamenti disumani e degradanti» (articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo);
3) secondo uno studio di «Nessuno tocchi Caino» risulta una forte carenza degli organici della polizia penitenziaria e dei funzionari giuridico-pedagogici (educatori). Secondo il «decreto Nordio» del 12 luglio del 2023, la dotazione organica del personale di polizia penitenziaria stabilita per i 189 istituti penitenziari è di 37.389 unità, mentre nella realtà gli agenti effettivamente assegnati sono 31.091, con un deficit di 6.298 unità fra l'organico previsto e le unità effettivamente assegnate;
4) quanto agli educatori, questi sono decisamente troppo pochi, anche se la situazione è leggermente migliorata con le immissioni in servizio dei vincitori e degli idonei degli ultimi concorsi. Ne sono previsti 1.000 dalla pianta organica, mentre quelli effettivamente assegnati sono 983, con una media effettiva nazionale di un educatore ogni 63 detenuti. Come per gli agenti, la distribuzione degli educatori nei vari istituti è disomogenea: se a Regina Coeli, Verona e Bergamo ogni educatore deve seguire circa 150 detenuti, a Sanremo ne deve seguire 45, a Trieste 39, ad Arezzo 13 e a Sciacca 11. Altrettanto preoccupante e del tutto inadeguata è la pianta organica dei magistrati di sorveglianza: 236 in tutta Italia con i compiti che sono aumentati a dismisura negli ultimi anni e con almeno 100.000 «liberi sospesi», cioè condannati a pene sotto i 4 anni, che a volte attendono anni prima che il magistrato di sorveglianza decida se mandarli in carcere o in misura alternativa;
5) il sovraffollamento, combinato con la carenza del personale che lavora in carcere, determina una condizione di precaria erogazione di servizi essenziali – come quello sanitario – e di mancata vigilanza, che nel 2024 ha portato a registrare il più alto numero di morti nelle carceri italiane: 246, di cui 89 suicidi. Al 25 febbraio 2025, già 14 detenuti si sono tolti la vita e altri 31 sono morti per altre cause. Inoltre, si registra il suicidio di un operatore penitenziario e un suicidio in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (rems);
6) la sentenza n. 279 del 2013 della Corte costituzionale, pubblicata a pochi mesi di distanza dalla sentenza Torreggiani con la quale, a causa del sovraffollamento, la Corte europea dei diritti dell'uomo condannava l'Italia per violazione sistematica dell'articolo 3 della Convenzione (trattamenti inumani e degradanti), si concludeva con queste precise parole «non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia»;
7) ad osservare l'andamento della popolazione detenuta dal 2013 ad oggi, il sovraffollamento è stata una costante del sistema penitenziario italiano. Ci sono state invero tre significative riduzioni delle presenze in carcere: nel 2014-2015 con la liberazione anticipata speciale e con la dichiarazione di incostituzionalità della «legge Fini-Giovanardi» sugli stupefacenti (quando è scesa a 52.700 detenuti dai 66.000 del 2013) e negli anni 2020/2021 con il Covid (quando si è ridotta a 53.500 detenuti dopo essere arrivata a 60.500 detenuti nel 2019);
8) il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha più volte richiamato le istituzioni ad intervenire sulla drammatica situazione penitenziaria. In particolare, lo ha fatto nel messaggio di fine anno quando ha affermato: «Rispetto della dignità di ogni persona, dei suoi diritti. Anche per chi si trova in carcere. L'alto numero di suicidi è indice di condizioni inammissibili. Abbiamo il dovere di osservare la Costituzione che indica norme imprescindibili sulla detenzione in carcere. Il sovraffollamento vi contrasta e rende inaccettabili anche le condizioni di lavoro del personale penitenziario»;
9) Papa Francesco, il 26 dicembre 2024, ha voluto aprire una delle porte sante del Giubileo in corso nel carcere romano di Rebibbia e, nella bolla di indizione, ha richiesto espressamente «forme di amnistia o di condono della pena volte ad aiutare le persone a recuperare fiducia in sé stesse e nella società; percorsi di reinserimento nella comunità a cui corrisponda un concreto impegno nell'osservanza delle leggi»;
10) anche il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 2024 ha espresso forte preoccupazione per l'alto numero di suicidi nelle carceri italiane e per la condizione dei detenuti che soffrono di disturbi psichici in attesa di trasferimento dal carcere alle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, chiedendo all'Italia interventi urgenti che garantiscano un miglioramento di questa drammatica situazione;
11) secondo i dati forniti dal collegio del Garante nazionale delle persone private della libertà, aggiornati al 23 settembre 2024, 3.815 detenuti devono scontare una pena residua da 1 giorno a 6 mesi; 4.137 da sei mesi a 1 anno; 8.409 da 1 a 2 anni; 7.100 da 2 a tre anni. Secondo il Garante nazionale delle persone private della libertà «dall'analisi si evince che i condannati con pena residua da 0 a 3 anni ammontano complessivamente a 23.461; escludendo i 3.869 detenuti per reati di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, potrebbero essere 19.592 i possibili fruitori di misure alternative alla detenzione»;
12) interessanti sono anche i dati forniti dal collegio del Garante nazionale delle persone private della libertà relativi alle presenze in carcere per durata della pena inflitta: al 10 gennaio 2025 1.355 detenuti si trovano in carcere per scontare una condanna inferiore all'anno, mentre 2.997 per una condanna tra uno e due anni. In tutto 4.985 persone che pesano molto sull'amministrazione penitenziaria, sulle quali è difficilissimo fare un programma individualizzato di trattamento finalizzato al reinserimento sociale;
13) in una nota riportata nell'ultimo rapporto del 2024 (datato 20 dicembre 2024), il collegio del Garante nazionale delle persone private della libertà afferma: «Secondo l'analisi comparativa relativa agli eventi critici di maggiore rilievo, è ipotizzabile che all'aumentare del sovraffollamento si possa associare un incremento degli stessi, in particolare di quegli eventi critici che, più di altri, sono espressione del disagio detentivo, quali atti di aggressione, autolesionismo, suicidi, tentativi di suicidio, omicidio, manifestazione di protesta collettiva, aggressioni fisiche al personale di polizia penitenziaria e al personale amministrativo»;
14) le persone in attesa di giudizio costituiscono (dati del Garante nazionale delle persone private della libertà, al 10 gennaio 2025) il 24,7 per cento della popolazione detenuta. Pur essendo diminuita (era del 33 per cento alla fine del 2019), la custodia cautelare continua ad essere molto alta. I detenuti in attesa di primo giudizio sono 9.473, gli appellanti 3.247, i ricorrenti 1.863, con posizione mista senza definitivo 720, per un totale di 15.303. Secondo errorigiudiziari.com, dal 1992 al 2022 i casi registrati di ingiusta detenzione sono stati oltre 30 mila, mediamente per 985 persone ogni anno e con indennizzi costati oltre 846 milioni di euro, mediamente 27,3 milioni di euro l'anno;
15) a oltre 15 anni dal trasferimento dell'assistenza sanitaria penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, c'è una diffusa delusione tra detenuti, operatori sanitari, amministrazione penitenziaria e magistratura. Nel corso degli anni, si è sviluppata una rete di assistenza sanitaria e sociosanitaria frammentata e disorganizzata, con competenze suddivise in tante aree. Questo scenario scoraggia i professionisti della salute a scegliere questo specifico campo. Di conseguenza, mancano dati certi e verificati sulla prevalenza e sull'incidenza delle patologie dei detenuti, sulla tipologia e sulla quantità di farmaci utilizzati, sulle prestazioni fornite, sul personale sanitario impiegato, sulla tipologia delle prestazioni erogate e sui costi complessivi. Ogni regione e ogni azienda sanitaria ha la propria organizzazione specifica, spesso con livelli organizzativi, gestionali e decisionali così frammentati da non riuscire a offrire una risposta immediata e complessiva alle necessità dei detenuti, della magistratura e dell'amministrazione penitenziaria;
16) a un anno di distanza dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024, che ha dichiarato illegittimo il divieto di colloqui intimi in carcere tra i detenuti e le persone a loro legate da una relazione affettiva, ancora nessun detenuto ha potuto usufruire di questo diritto umano che secondo la Corte costituzionale, in assenza di obiettive ragioni di pericolosità, è una vessazione gratuita, «esageratamente afflittiva»;
17) aumentano in modo allarmante i ragazzi e le ragazze detenuti negli istituti per minori. Al 31 dicembre 2024 (dati del Garante nazionale delle persone private della libertà) sono risultati 543 i ristretti (519 maschi e 24 femmine). Da sottolineare che i detenuti negli istituti per minori erano 278 alla fine del 2020, 318 alla fine del 2021, 381 alla fine del 2022, 495 alla fine del 2023 e 543 alla fine del 2024. Il fenomeno del sovraffollamento comincia a divenire preoccupante anche in alcuni istituti per minori: nell'istituto per minori di Treviso si registra un indice superiore al 200 per cento, in quello di Milano si è al 146 per cento, a Firenze al 141 per cento;
18) il professor Mario Serio, dell'ufficio del Garante nazionale delle persone private della libertà, in visita il 18 gennaio 2025 all'istituto per minori di Torino dove i ragazzi detenuti dormivano per terra, riferendosi al sovraffollamento ha dichiarato al quotidiano La Stampa che «non si può immaginare che la situazione attuale si protragga ancora». E, in merito ai provvedimenti da adottare immediatamente, ha dichiarato che riprendere l'esame della legge sulla liberazione anticipata speciale «consentirebbe di riaprire la discussione per trovare risposte non più rinviabili, tra cui i provvedimenti di clemenza come amnistia e indulto. Ovviamente non si tratterebbe di una misura di carattere generale e indiscriminato, ma ragionata per non turbare la sicurezza sociale, né per dare la falsa impressione che lo Stato non sia in grado di assicurare l'effettività della pena»;
19) al 10 gennaio 2025, 12 bambini risultano ancora rinchiusi in carcere con le madri detenute, una barbarie che continua ad accadere nonostante risulti ampiamente dimostrato quanto lo stato di reclusione possa esporre questi soggetti a seri rischi per la loro salute; barbarie, a parere dei firmatari del presente atto, destinata ad accentuarsi con l'articolo 15 del disegno di legge «sicurezza» che, se approvato definitivamente dal Parlamento, renderà facoltativo e non più obbligatorio il rinvio della pena per le donne in gravidanza e le madri con figli sotto l'anno,
impegna il Governo:
1) ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte all'abbattimento del sovraffollamento fino a riportarlo a parametri coerenti con la dignità della persona, nonché, nell'immediato, ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a favorire il più rapido iter parlamentare della proposta di legge Giachetti sulla liberazione anticipata speciale e ordinamentale, attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati;
2) ad assumere iniziative per aumentare gli agenti di polizia penitenziaria assegnati agli istituti penitenziari, fino a colmare il deficit di oltre 6.000 unità rispetto a quanto previsto dal «decreto Nordio» del 12 luglio 2023 in merito alla ripartizione della dotazione organica del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente ai ruoli degli agenti-assistenti, sovrintendenti e ispettori;
3) a implementare in modo significativo gli organici dei funzionari giuridico-pedagogici, degli assistenti sociali, degli psicologi, dei mediatori culturali, degli amministrativi che prestano la loro opera presso gli istituti penitenziari;
4) ad adottare iniziative di competenza volte a rivedere per implementarle in modo significativo le dotazioni organiche della magistratura di sorveglianza e del personale amministrativo che opera presso gli uffici o i tribunali di sorveglianza;
5) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a destinare ulteriori risorse atte a garantire la piena attuazione della legge 8 agosto 2024, n. 112, relativa all'esecuzione della pena in strutture residenziali dedicate all'accoglienza e al reinserimento sociale dei detenuti, in particolare di coloro che hanno problematiche derivanti dalla dipendenza, dal disagio psichico o da estrema povertà;
6) a istituire una cabina di regia nazionale condivisa tra Ministero della salute e Ministero della giustizia sulla sanità penitenziaria, con l'intento di sviluppare un modello organizzativo assistenziale unico ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, che dovrà svolgere, necessariamente, il ruolo di interfaccia unica con l'amministrazione penitenziaria ed i rapporti con l'autorità giudiziaria, che permetta una complessiva visione della problematica inerente all'assistenza sanitaria ed il reinserimento sociale e lavorativo delle persone private della libertà e che permetta di avere dati certi in merito alle condizioni di salute della popolazione detenuta e alle prestazioni erogate;
7) a sviluppare programmi congiunti tra il Servizio sanitario nazionale, l'amministrazione penitenziaria e giudiziaria ed il welfare, potenziando le reti per la tutela intra ed extramuraria per la salute mentale e le dipendenze, adottando altresì iniziative di carattere normativo volte a una revisione dei relativi istituti giuridici e creando, inoltre, percorsi formativi specifici per gli operatori del Servizio sanitario nazionale che vogliano lavorare nei servizi di sanità penitenziaria;
8) a intervenire, anche attraverso apposite iniziative normative, per assicurare la completa attuazione degli articoli 74-77 della legge sull'ordinamento penitenziario che, fin dal 1975, ha istituito i mai realizzati consigli di aiuto sociale, al fine di promuovere concretamente il recupero e il reinserimento sociale dei detenuti, come stabilito dalla Costituzione;
9) ad adottare le opportune iniziative di competenza volte a dare piena attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024 sui colloqui intimi in carcere tra i detenuti e le persone a loro legate da una relazione affettiva;
10) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, per escludere dal circuito carcerario le donne con i loro bambini;
11) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, per limitare al massimo le presenze negli istituti penitenziari minorili.
(1-00406) «Faraone, Braga, Richetti, Zanella, Magi, Giachetti».
(27 febbraio 2025)
La Camera,
premesso che:
1) nel XVIII secolo il filosofo francese Voltaire affermava che «La civiltà di un Paese è data dalle condizioni delle sue carceri»: frase quanto mai attuale nel nostro Paese, ove – specie nel più recente presente – non possono non registrarsi numerose violazioni di regole sul piano civile, nonché di regole universali di normale convivenza;
2) i suicidi e, più in generale, le morti in carcere sono un fenomeno che mette in luce il livello di degrado inaccettabile a cui è arrivato il sistema penitenziario in Italia. Una riflessione e un intervento concreto sulle cause di tale degrado e sulle possibili soluzioni non sono più rimandabili;
3) è incontrovertibile che il nostro Paese stia attraversando una gravissima crisi del sistema penitenziario, esasperata dalle critiche condizioni delle strutture e dal sovraffollamento degli istituti penitenziari, con un drammatico record di suicidi registrato nel 2024 di 85 persone, che hanno deciso di togliersi la vita sotto la custodia dello Stato; a questo tragico bilancio si debbono aggiungere 7 agenti di polizia penitenziaria e, dall'inizio del 2025, si registrano già 14 suicidi;
4) il personale è insufficiente e lasciato solo a gestire un sistema che di fatto non funziona: c'è poca offerta di attività lavorative per i detenuti, ci sono pochi corsi professionalizzanti, poca istruzione e poche altre attività trattamentali. A queste ultime possono accedere solo un limitato numero di detenuti. Per gli altri, la gran parte, il tempo della detenzione è tempo vuoto di mera sottrazione al tempo di vita. Mancano gli spazi e le opportunità nei territori che possano accogliere le persone che potrebbero uscire beneficiando di misure alternative;
5) gli interventi promossi dal Governo in carica e dalla maggioranza che lo rappresenta non hanno certamente individuato strumenti adeguati per invertire la tendenza dei suicidi negli istituti penitenziari e migliorare le condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari italiani, sia con riguardo al cosiddetto decreto-legge «carceri» n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2024, sia alla più recente legge di bilancio, che contiene le misure che rientrano tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica;
6) segnatamente, la legge di bilancio si è limitata a prevedere all'articolo 1, comma 343, l'autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 per l'implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati, quali reati sessuali, maltrattamenti su familiari e conviventi e atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne;
7) solo grazie ad un emendamento al disegno di legge di bilancio a firma del gruppo MoVimento 5 Stelle, approvato in corso di esame in Commissione in sede referente, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con l'articolo 1, comma 612, si è istituito un fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare, attraverso l'acquisizione di competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro e della produzione di contenuti audio-visivi, al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, finalizzato al loro reingresso nella società civile;
8) mancano, tuttavia, nei provvedimenti in parola adeguate risorse a favore dell'implementazione delle condizioni carcerarie, nonché del rafforzamento adeguato del personale della polizia penitenziaria, sia in un'ottica di miglioramento delle condizioni di lavoro di quest'ultima, che di prevenzione di episodi di suicidi;
9) ciò che più desta preoccupazione è la circostanza che non solo il Governo in carica appare indifferente alla gravissima problematica del settore penitenziario, ma, al contrario, nonostante quelle che ai firmatari del presente atto d'indirizzo appaiono come dichiarazioni roboanti del Ministro della giustizia in occasione delle comunicazioni sulle linee programmatiche alle Camere del gennaio 2025, si registrano provvedimenti che, in direzione opposta, hanno sottratto risorse destinate alla gestione delle emergenze carcerarie;
10) ci si riferisce in particolare al decreto cosiddetto PNRR (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2024), che ha disposto – incomprensibilmente – l'abrogazione di alcune disposizioni legislative di spesa che prevedevano l'utilizzo delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027 (di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 59 del 2021), per il finanziamento di investimenti in diversi settori, tra cui interventi infrastrutturali per evitare il sovraffollamento carcerario;
11) del pari, da quanto emerge dallo stato di previsione del Ministero della giustizia (tabella n. 5) contenuto nella legge di bilancio per il 2025, il programma amministrazione penitenziaria presenta un decremento della dotazione di 50,9 milioni di euro, che si concentra soprattutto nell'azione «Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria». Si segnala, inoltre, che l'azione «Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie» è interessata da un definanziamento di 2,8 milioni di euro nell'ambito della sezione II;
12) occorre, al contrario di quanto fino ad ora realizzato dal Governo in carica, prevedere misure concrete ed adeguate anche per l'aumento di figure-chiave all'interno delle carceri come educatori, mediatori, operatori sociali e personale sanitario;
13) è bene ricordare che i funzionari giuridico-pedagogici svolgono il ruolo di educatori all'interno degli istituti penitenziari e sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto, nonostante a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto è il loro contributo che consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'articolo 27 della Costituzione. I funzionari giuridico-pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della «osservazione scientifica della personalità» e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti. Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico-pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio;
14) il XIX rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore;
15) il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità, a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71;
16) tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, pari a 65;
17) in relazione ai dati emersi nelle 97 visite effettuate nel 2022 dall'osservatorio di Antigone, il rapporto medio tra persone detenute ed educatori appare più elevato ed è pari a 87,2: peggiore rispetto a quello riscontrato nel 2021, ove erano 83 i detenuti per ciascun educatore. In alcuni istituti gli educatori che effettivamente garantiscono la loro presenza quotidiana sono un numero inferiore. Tale circostanza comporta indubbiamente una discrepanza tra quanto effettivamente garantito all'utenza e quanto riportato nelle statistiche;
18) nel 2022 è stato indetto un concorso che ha riguardato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui deriverà l'assunzione di 204 funzionari giuridico-pedagogici (indetto per 104 figure è stato poi innalzato a 204). Tuttavia, secondo quanto ha reso noto il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con circolare 3 febbraio 2022 – incremento pianta organica funzionario giuridico-pedagogico, l'obiettivo è quello di fissare il rapporto di un funzionario ogni 65 detenuti (attualmente di 71 in media nazionale);
19) del pari, occorre destinare adeguate risorse per far fronte alla situazione del personale di polizia penitenziaria, che presenta gravissime carenze, a cui occorre fare fronte con investimenti massivi, considerando, altresì, le gravi ripercussioni da ciò derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori e di situazioni di stress correlato, che in termini di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2024, manca il 16 per cento delle unità previste in pianta organica. Il rapporto detenuti/agente attuale è pari ad 1,96 detenuti per ogni agente, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2,5 detenuti per ogni agente e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale. Le regioni che hanno in media un rapporto più elevato di detenuti per agente sono la Lombardia, il Lazio e la Puglia, con rispettivamente 2,5, 2,4 e 2,2 detenuti; presentano la situazione contraria il Molise e il Friuli, con un numero di detenuti per agente pari a 1,3 e 1,4;
20) in questi ultimi due anni, la popolazione carceraria è progressivamente aumentata da 54.000 a oltre 61.861 detenuti (alla fine del 2024), facendo esplodere l'indice di sovraffollamento dei penitenziari italiani che hanno una capienza regolamentare di 48.000 posti;
21) al riguardo, si consideri, altresì, che la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, all'articolo 1, comma 17, lettera g), contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;
22) occorre, dunque, incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna;
23) a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, l'attuale situazione delle carceri italiane subisce ineludibilmente l'effetto delle politiche criminogene adottate dal Governo in carica, che appaiono infatti ispirate prioritariamente ad una logica repressiva e securitaria e che rischiano, invece, di portare al collasso dello Stato di diritto, – da un lato – per effetto del ricorso alla minaccia penale come primaria, in attuazione di una sorta di «pan-penalismo» e «pan-carcerizzazione» – dall'altro – a causa della mancanza di politiche sociali essenziali per prevenire e depotenziare la criminalità urbana di sussistenza: un quadro che è certamente destinato ad incrementare il sovraffollamento carcerario, facendo aumentare la popolazione detenuta, creando ulteriore sofferenza,
impegna il Governo:
1) ad adottare iniziative volte a destinare, con il primo provvedimento utile, risorse finanziarie, organizzative e di personale al fine di fronteggiare il sovraffollamento carcerario, garantendo la realizzazione di nuove strutture e la riqualificazione di strutture già esistenti, da progettare e realizzare con criteri innovativi che includano anche interventi di efficientamento energetico e antisismici, l'implementazione di strumenti e impianti tecnologici per la sicurezza, l'introduzione di impianti di videosorveglianza, di schermatura dei cellulari, nonché impianti per il compostaggio di comunità, la destinazione di spazi alle attività trattamentali, ivi incluse le attività sportive e quelle teatrali;
2) ad intervenire, anche con procedure concorsuali straordinarie, per immissioni di personale medico e sanitario che consentano maggiore attenzione alle condizioni di salute, allo stato di gravidanza, all'età, alla presenza di patologie psichiatriche e ad altre forme di fragilità, garantendo al contempo un ambiente consono sotto il profilo delle minime condizioni di lavoro del personale e detentive, ricorrendo a forme di maggiore incentivazione per il personale medico e sanitario in virtù delle eccezionali condizioni di lavoro;
3) ad adottare iniziative per colmare la gravissima scopertura di organico riguardante la polizia penitenziaria, pari a circa il 16 per cento attraverso un piano massiccio di assunzioni, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari, assicurare costantemente e capillarmente il servizio traduzioni funzionale anche all'espletamento di visite mediche specialistiche ed una completa assistenza sanitaria, nonché al fine di garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri;
4) ad adottare iniziative, con il primo provvedimento utile, per destinare specifiche risorse all'introduzione in via strutturale del servizio di supporto psicologico per gli agenti di polizia penitenziaria;
5) ad adottare iniziative anche di carattere normativo, stanziando ulteriori risorse, per il rafforzamento del personale educatore all'interno delle carceri, indicendo procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore-culturale, per rafforzare il personale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico e dell'ambizioso obiettivo di ridurre il rapporto educatori/persone detenute a 65, considerando, altresì, il ruolo fondamentale che questi ultimi rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti;
6) ad adottare iniziative di competenza, con il primo provvedimento utile, per destinare specifiche risorse all'ampliamento della dotazione organica della magistratura di sorveglianza e provvedere all'istituzione dell'ufficio per il processo anche presso i tribunali di sorveglianza, al fine di consentire un celere smaltimento delle istanze per la concessione della libertà anticipata e dei permessi premio, in favore di coloro che abbiano maturato i requisiti di legge;
7) ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire l'attuazione in modo strutturale e continuativo della misura introdotta con la legge di bilancio per il 2025, attraverso la destinazione immediata di risorse al fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, garantendo altresì la realizzazione dei locali a ciò adibiti, al fine del recupero e reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per il loro reingresso nella società civile, favorendo l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro, con particolare riguardo alla realizzazione di attività teatrali, alla produzione e alla diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali e di opere audio-visive;
8) a dare seguito e piena attuazione all'attività avviata dall'ex Ministro Bonafede riguardante la realizzazione di accordi tra il Ministero della giustizia e imprese volte a promuovere l'inserimento lavorativo dei detenuti, considerando il lavoro come occasione di riscatto e di reinserimento nella società, valorizzando l'inclusione sociale;
9) ad adottare iniziative di competenza volte a recepire le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella recente pronuncia n. 10 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge sull'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, realizzando e mettendo a disposizione ambienti idonei all'interno delle strutture carcerarie che consentano il concreto esercizio del suddetto diritto all'affettività, in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena e garantire la tutela del diritto alla salute, la preservazione dei legami tra genitori e figli, anche attraverso il ricorso alle più avanzate innovazioni tecnologiche;
10) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, per garantire la piena attuazione degli articoli 74-77 della legge sull'ordinamento penitenziario che ha istituito il cosiddetto «consiglio di aiuto sociale», al fine di creare in concreto una sinergia tra tutte le istituzioni territoriali che possano, a vario titolo, concorrere alla pianificazione di strategie per il recupero e il reinserimento sociale dei detenuti, nel pieno rispetto del principio di rieducazione della pena sancito dalla Costituzione;
11) ad adottare iniziative volte a destinare specifiche risorse a favore della istituzione di vere e proprie case di comunità di reinserimento sociale da dedicare, prioritariamente, alla collocazione di coloro che, pur avendo i requisiti di legge per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, ne vengano esclusi perché sprovvisti di un domicilio idoneo o, in subordine, a dare piena attuazione a quanto previsto dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, cosiddetta «carceri», in materia di esecuzione della pena presso strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti, prevedendo, con il primo provvedimento utile, l'esatta descrizione della platea di detenuti che sarà possibile destinare alle strutture residenziali;
12) ad adottare iniziative volte a destinare specifiche risorse per implementare il numero di strutture con finalità terapeutiche presso cui collocare i detenuti affetti da tossicodipendenza che vogliano intraprendere un percorso di disintossicazione;
13) ad adottare iniziative volte a destinare specifiche ed adeguate risorse per la stipula di protocolli e convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire, nell'ambito delle attività trattamentali, le attività sportive, come strumenti volti al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, nel pieno rispetto del principio di rieducazione della pena sancito dalla Costituzione;
14) ad adottare iniziative volte a salvaguardare e rafforzare il regime speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, adeguando le 12 strutture detentive in modo da garantire realmente la separazione tra questi detenuti, al fine di impedire qualsiasi comunicazione sia all'interno dell'istituto che verso l'esterno, e a potenziare il gruppo operativo mobile mettendolo in condizione di svolgere il proprio lavoro in sicurezza attraverso la copertura della pianta organica, la formazione e l'aggiornamento professionale, l'addestramento e l'equipaggiamento;
15) in materia di giustizia riparativa, ad adottare iniziative volte a destinare specifiche risorse alla predisposizione di progetti specifici, che favoriscano la mediazione tra vittime e autori dei reati, oppure i lavori di pubblica utilità;
16) al fine di rafforzare le funzioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative in favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche, ad adottare iniziative volte a prevedere, con il primo provvedimento utile, lo stanziamento di ulteriori risorse per implementare la capienza e il numero delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, così da scongiurare il rischio che i soggetti, che, necessitando di supporto psichiatrico, siano invece destinati a scontare la pena all'interno di non idonei istituti penitenziari, compiano gesti estremi, mettendo in pericolo altresì l'incolumità del personale penitenziario, nonché a realizzare un protocollo nazionale per la salute mentale in carcere, con formazione specifica per il personale e interventi personalizzati per detenuti a rischio suicidario;
17) ad adoperarsi affinché possa subire un cambio di rotta l'evidente torsione securitaria e repressiva rappresentata dalla scelta del Governo e della maggioranza di ricorrere ripetutamente all'inasprimento delle pene al fine di ottenere un presunto effetto di deterrenza rispetto alla commissione delle condotte di reato anche da parte di soggetti minori d'età, come espresso nel cosiddetto decreto-legge «Caivano», che, lungi dal risolvere i problemi legati alla delinquenza minorile, non ha fatto altro a parere dei firmatari del presente atto che incrementare le presenze negli istituti penali minorili anche in ragione di un ampliamento del ricorso alla custodia cautelare in carcere, nonché ad incentivare il ricorso a percorsi riabilitativi all'esterno per i minorenni, al fine di ridurre il sovraffollamento e favorire la reintegrazione.
(1-00407) «D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Quartini, Alifano».
(27 febbraio 2025)