CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 maggio 2025
XIX LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 2402
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
S. 1432 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza (Approvato dal Senato).

N. 1

Seduta del 20 maggio 2025

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene su una materia di elevata complessità giuridica e di grande delicatezza sul piano costituzionale; esso, infatti, introduce nel corpo della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, un articolo 3-bis che incide sui criteri di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, disponendo che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del decreto-legge ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorrano una serie di condizioni, tra loro alternative e in particolare: che lo status di cittadino sia riconosciuto in via amministrativa o accertato giudizialmente a seguito di domanda presentata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge ovvero un genitore, un adottante o un ascendente di primo grado presentino un legame con l'Italia (possesso esclusivo della cittadinanza italiana o residenza per almeno due anni continuativi);

    il decreto intende così porre argine al moltiplicarsi – nel corso degli ultimi anni – di domande volte all'accertamento della cittadinanza iure sanguinis da parte di persone discendenti da concittadini emigrati all'estero anche molti decenni fa e che non hanno – o non hanno più – un legame effettivo con il nostro Paese; il moltiplicarsi di tali domande ha determinato una situazione di forte sofferenza per gli uffici giudiziari – che, in alcuni distretti di Corte d'appello si sono trovati a dover istruire svariate migliaia di domande di accertamento giudiziale della cittadinanza – e anche per numerosi comuni, molto spesso piccoli e collocati in aree interne del Paese, non attrezzati a gestire una mole considerevole di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza;

    la situazione sin qui descritta è nota, tuttavia, da molti mesi; ha avuto notevole risalto sulla stampa e nel dibattito pubblico e ha dato luogo alla sollevazione, da parte di alcuni tribunali, di questioni di legittimità costituzionale delle pertinenti disposizioni della richiamata legge n. 91 del 1992, al fine di limitare la trasmissibilità della cittadinanza iure sanguinis ai soli casi di effettivo e costante legame con la comunità nazionale;

    nonostante ciò, il Governo ha ritenuto di intervenire sulla materia con un decreto-legge; come chiarito dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 146/2024, la carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza non viene peraltro sanata dall'intervento della legge di conversione;

    appare particolarmente grave che una materia di stretto rilievo costituzionale e attinente allo status fondamentale di cittadinanza sia affrontata dal Governo mediante decretazione d'urgenza, anche considerato che risultano già assegnati alle competenti Commissioni parlamentari numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare in materia, i quali – se del caso mediante il ricorso alla dichiarazione d'urgenza – avrebbero potuto essere oggetto di approfondita discussione e dibattito in sede parlamentare; tutto al contrario, ricorrendo al decreto-legge, il Governo impone ancora una volta una discussione compressa su tematiche particolarmente delicate, che incidono direttamente sulla possibilità di accedere a specifiche garanzie costituzionali e diritti legati alla condizione di cittadino e che – data anche la loro estrema delicatezza e complessità giuridica – richiedono di essere affrontate nel tempo più disteso della discussione parlamentare ordinaria;

    nel merito, inoltre, il decreto-legge in conversione presenta evidenti profili di incostituzionalità, dal momento che esso incide in modo retroattivo su diritti fondamentali; esso, inoltre, è stato predisposto con negligenza, in quanto fissa la data per una improvvisa e sostanziale revoca dello status di cittadino addirittura due giorni prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, senza alcun periodo di salvaguardia o anche disponendo – come sarebbe doveroso – solo per l'avvenire; in ogni caso, si interviene senza preoccuparsi in alcun modo di ricercare soluzioni intermedie o temporanee, idonee a favorire il bilanciamento di esigenze e interessi contrastanti, ma tutti egualmente rilevanti: infatti, ferma restando la necessità di contrastare le degenerazioni e le pratiche non encomiabili che sono state descritte nelle audizioni, non bisogna tradire le aspettative delle comunità di italiani all'estero che intendono poter trasmettere la cittadinanza ai loro discendenti;

    l'adozione del decreto-legge appare dunque del tutto inopportuna e grave e conferma, per l'ennesima volta, la tendenza ormai radicata ad esautorare il Parlamento, privandolo di prerogative fondamentali; tendenza a maggior ragione gravissima, quando vengano in rilievo diritti fondamentali o, come in questo caso, la cittadinanza stessa;

    l'abuso della decretazione d'urgenza, per costante affermazione della Corte costituzionale – a partire almeno dalla sentenza n. 171/2007 – incide non solo sul corretto assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo e, dunque, sulla tenuta della forma di Governo parlamentare, ma ha anche rilevanti ulteriori implicazioni: dal momento che, infatti, la riserva alle Camere della funzione legislativa e la straordinarietà delle deroghe ad essa – come disciplinata dalla Costituzione – appaiono correlate «alla tutela dei valori e diritti fondamentali», l'abuso della decretazione d'urgenza, indebitamente spostando il baricentro della funzione legislativa dal Parlamento al Governo, allontana l'adozione delle norme primarie dall'organo «il cui potere deriva direttamente dal popolo» (C. Cost., sent. n. 171/2007, Cons. dir., par. 3); ciò appare suscettibile di incidere sulla stessa forma di Stato e sulla tenuta di molteplici parametri costituzionali specie quando, come nel caso del decreto-legge in conversione, la materia oggetto di intervento incida su diritti fondamentali quali quelli attinenti allo status di cittadino;

    inoltre, discutere in tempi così serrati un intervento particolarmente incisivo sulla tenuta di diritti fondamentali, in una materia caratterizzata da elevata complessità tecnica rischia di condurre all'approvazione di disposizioni poco chiare e di scarsa qualità tecnica, idonee a generare difficoltà sul piano interpretativo e applicativo; ciò può determinare, dunque, un grave vulnus alla qualità sostanziale della legislazione incidendo, in termini generali, sul fondamentale principio di certezza del diritto (implicato, tra gli altri, dall'articolo 3 della Costituzione);

    infine, l'apertura così repentina di una discussione parlamentare compressa nei tempi su un tema – la cittadinanza – che è oggetto di fortissimo interesse nel Paese, soprattutto, non risolve il paradosso derivante dal mancato riconoscimento della cittadinanza italiana a centinaia di migliaia di persone minorenni, nate e cresciute in Italia, che ad oggi devono attendere il compimento del diciottesimo anno di età per poter sperare di ottenere, in tempi imprevedibili, il doveroso riconoscimento della cittadinanza;

    per questo, sarebbe stato auspicabile e doveroso cogliere l'occasione per avviare un percorso di ampia discussione e confronto parlamentare per affrontare tutti i complessi aspetti legati a una ormai ineludibile revisione dei criteri che – dal 1992 – disciplinano nel nostro Paese il riconoscimento e la concessione della cittadinanza, senza la pressione ingiustificata dei tempi imposti dalla conversione di un decreto-legge e, soprattutto, al riparo da indebiti condizionamenti ideologici,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2402.
N. 1. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in esame introduce un articolo 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, al fine di limitare il riconoscimento della cittadinanza per coloro che sono nati e residenti all'estero, stabilendo che debba considerarsi non aver mai acquistato la cittadinanza italiana colui il quale sia nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza, anche prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame, introducendo, pertanto, nei casi predetti, una preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza ed è disposta una deroga a un novero di disposizioni, tra cui gli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della medesima legge n. 91 del 1992;

    il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, qui in conversione, ad avviso dei presentatori, difetta palesemente dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione, come confermato dalla stessa relazione illustrativa del disegno di legge, laddove è lo stesso Governo che conferma come tale provvedimento sia stato adottato «nelle more dell'entrata in vigore» di un «disegno di legge organico» già deliberato dal Consiglio dei ministri: tale circostanza rende evidente come la decretazione d'urgenza, qui, sia stata utilizzata esclusivamente con la finalità di aggirare il normale procedimento di approvazione delle leggi ed «evitare» una non meglio precisata «corsa agli sportelli» che sarebbe capace di pregiudicare la funzionalità degli uffici consolari, dei comuni e degli uffici giudiziari (circostanza che, se provata, richiederebbe piuttosto un rafforzamento dei medesimi);

    il provvedimento in esame ha come unico scopo quello di negare il riconoscimento della cittadinanza come disciplinato da più di trent'anni, quale status fondamentale per l'attribuzione della quota di sovranità che la Costituzione riserva ai cittadini, in aperto contrasto con l'articolo 22 della Costituzione. Inoltre, non si può non osservare come i casi di diniego all'acquisizione automatica della cittadinanza stabiliti all'articolo 1 del decreto-legge in esame comportino, inevitabilmente, l'impossibilità per i soggetti esclusi di godere del diritto di voto ex articolo 48 della Costituzione, di fatto estromettendoli dal novero dell'elettorato attivo: il provvedimento, di conseguenza, si interessa di profili sostanziali (e non di «contorno») della materia elettorale, la cui disciplina, come noto, è di esclusiva competenza dell'Assemblea ex articolo 72 della Costituzione;

    tale decisione, inoltre, è illegittima nella parte in cui viola il principio di irretroattività della legge e del legittimo affidamento, arrivando a scardinare l'unità dello status giuridico della cittadinanza persino all'interno delle singole famiglie;

    l'utilizzo del decreto-legge appare illegittimo anche nella parte in cui esso interviene sull'an del paradigma rappresentativo, e come sopra ricordato altresì lesivo della riserva di assemblea – e di legge ordinaria – prevista dall'articolo 72 della Costituzione in materia elettorale e costituzionale;

    il quadro normativo derivante dalla disciplina de qua realizza una vera e propria sperequazione nell'applicazione del criterio dello ius sanguinis che governa la legge n. 91 del 1992, discriminando tra cittadini nati in Italia e nati all'estero, in aperta violazione del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2402.
N. 2. Boschi, Bonifazi, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Gruppioni.

A.C. 2402
EMENDAMENTI
S. 1432 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza (Approvato dal Senato).

Relatore: PAOLO EMILIO RUSSO.

N. 1.

Seduta del 20 maggio 2025

ART. 1.
(Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 1-ter, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis.
*1.1. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 1-ter, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis.
*1.1008. Zaratti, Zanella.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Sospensione delle procedure di riconoscimento della cittadinanza per discendenza)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge relative alla materia della cittadinanza per discendenza, e comunque non oltre ventiquattro mesi, è sospeso ogni procedimento amministrativo o giudiziale avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1-bis.
1.1016. Onori

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Sospensione temporanea delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis)

  1. Nelle more del riordino della disciplina vigente in tema di cittadinanza e ai fini di permettere ai competenti uffici consolari e comunali di perfezionare le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è sospesa per dodici mesi la presentazione di nuove richieste per l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
  2. Ai sensi del comma 1, sono sospese altresì le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via giudiziale sia per linea di discendenza materna che paterna.
  3. I criteri per l'individuazione agli aventi diritto per discendenza dovranno valorizzare il legame affettivo con l'Italia anche attraverso il parametro della conoscenza della lingua italiana di livello B1 o delle sue forme dialettali.

  Conseguentemente all'articolo 1-ter, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis.
1.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

   «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è legalmente soggiornante in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni e attualmente residente;

   b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia e vi risiede legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno.»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione obbligatoria di volontà in tale senso di un genitore da sottoscrivere contestualmente alla registrazione anagrafica e da inserire nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di un'altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
   2-ter. Qualora sia stato espresso esplicito rifiuto nella dichiarazione obbligatoria di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.».
1.3. Magi.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 1-ter;

   all'articolo 1-ter, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis.
1.5. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Nelle more dell'approvazione di una riforma organica della legge sulla cittadinanza, la presentazione di domande di accertamento del possesso della cittadinanza italiana all'ufficio consolare o al sindaco competenti, nonché di domande di accertamento giudiziale dello status di cittadino è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo 2027.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 1-ter;

   all'articolo 1-ter, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis.
1.7. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alinea, sopprimere la parola: , 14.
1.8. Bakkali, Toni Ricciardi, Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Porta, Di Sanzo, Carè.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alinea, sostituire le parole da: è considerato non avere mai acquistato fino alla fine del capoverso, con le seguenti: successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo chi è nato all'estero ed è in possesso di altra cittadinanza può presentare richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

   a) un genitore o adottante cittadino è nato in Italia;

   b) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi;

   c) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia.

  Conseguentemente, al comma 1-ter, sostituire le parole: a-bis) e b) con le seguenti: b) e c).
1.6. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alinea, sostituire le parole: anche prima della con le seguenti: successivamente alla.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:

   al medesimo alinea sostituire le parole: una delle seguenti condizioni con le seguenti: la seguente condizione;

   sopprimere le lettere a), a-bis), b) e d);

   alla lettera c), sopprimere la parola: esclusivamente.
1.9. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alinea, sostituire le parole: anche prima della con le seguenti: a partire da 24 mesi dalla.
1.1001. Boschi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alinea, sostituire le parole: anche prima della con le seguenti: a partire da 18 mesi dalla.
1.1002. Boschi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alinea, sostituire le parole: anche prima della con le seguenti: a partire da 12 mesi dalla.
1.1003. Boschi.

NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alinea, sostituire le parole: anche prima della con le seguenti: a partire da 9 mesi dalla.
1.1004. Boschi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alinea, sostituire le parole: anche prima della con le seguenti: a partire da 6 mesi dalla.
1.1005. Boschi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alinea, sostituire le parole: anche prima della con le seguenti: successivamente alla.
*1.10. Ciani, Toni Ricciardi, Bonafè, Porta, Carè, Di Sanzo, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alinea, sostituire le parole: anche prima della con le seguenti: successivamente alla.
*1.11. D'Alessio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alinea, sostituire le parole: anche prima della con le seguenti: successivamente alla.
*1.1000. Boschi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera a), sopprimere le parole: corredata della necessaria documentazione.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera a-bis), sopprimere le parole: corredata della necessaria documentazione.
1.14. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: della medesima data con le seguenti: del 1° gennaio 2026.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:

   lettera a-bis), sostituire le parole: della medesima data del 27 marzo 2025 con le seguenti: del 1° gennaio 2026;

   lettera b), sostituire le parole: della medesima data con le seguenti: del 1° gennaio 2026.
1.15. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: applicabile al 27 marzo 2025 con le seguenti: vigente al 27 marzo 2025 e come applicabile precedentemente alla data di entrata in vigore della circolare 3 ottobre 2024, n. 43347.
1.16. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sopprimere la lettera c).
1.17. D'Alessio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera c), sopprimere la parola: esclusivamente.
*1.19. Zaratti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera c), sopprimere la parola: esclusivamente.
*1.20. L'Abbate, Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera c), sopprimere la parola: esclusivamente.
*1.21. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera c) sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine della lettera, con le seguenti: la cittadinanza italiana esclusivamente per nascita.
1.18. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: o è cittadino italiano da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1.26. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: o è cittadino italiano da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1.1010. Zaratti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero l'ha o l'aveva perduta in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123.
1.22. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: o è o era iscritto all'AIRE.
1.23. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: o è iscritto all'AIRE.
*1.24. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: o è iscritto all'AIRE.
*1.1009. Zaratti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: o è iscritto all'AIRE da data antecedente a quella di nascita o di adozione del figlio.
1.25. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera d), sopprimere le parole: successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
1.1011. Zaratti, Dori, Zanella.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
*1.27. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
*1.1012. Zaratti, Dori, Zanella.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ovvero abbia svolto un intero mandato nel Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) o in uno dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES).
1.28. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) un ascendente cittadino di secondo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia, ovvero il suo status di cittadino italiano è stato già accertato amministrativamente o giudizialmente, anche con decisione non passata in giudicato;

   d-ter) un genitore cittadino abbia chiesto l'iscrizione o la trascrizione dell'atto di nascita del figlio ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana per discendenza entro il primo anno di vita di quest'ultimo presso la competente autorità amministrativa, salvo motivi di forza maggiore;

   d-quater) qualora il genitore cittadino non abbia provveduto alla registrazione di cui alla lettera d-ter), che provveda direttamente alla presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dal diverso momento in cui è stata accertata la filiazione o la cittadinanza del genitore cittadino, salvo motivi di forza maggiore.
1.29. D'Alessio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all'estero, qualora entro cinque anni dalla nascita sia presentata richiesta di iscrizione nei registri anagrafici e dello stato civile.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il discendente di cittadino italiano nato all'estero, al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d-bis), può riacquistare la cittadinanza italiana mediante una Dichiarazione da presentare all'Autorità consolare, allegando la prova della conoscenza della lingua Italiana ad un livello non inferiore al B1 del «Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue» e/o la dimostrazione di appartenenza ad un circolo riconosciuto dallo Stato Italiano.
1.1006. Boschi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) l'interessato, nato in Italia o all'estero e con ascendenti diretti fino al terzo grado (genitori, nonni e bisnonni) nati anch'essi in Italia o all'estero, dimostra la discendenza iure sanguinis da un avo che era cittadino italiano al momento della nascita del figlio o della figlia capostipite della linea di trasmissione all'interessato. Tale cittadinanza deve essersi trasmessa senza interruzioni attraverso le generazioni successive. Ai fini della presente lettera, non osta alla trasmissione della cittadinanza l'eventuale possesso da parte degli ascendenti nati all'estero di altra cittadinanza acquisita per nascita nel territorio estero, a condizione che l'avo cittadino italiano non abbia acquistato volontariamente una cittadinanza straniera comportante la perdita della cittadinanza italiana prima della nascita del figlio o della figlia da cui l'interessato deriva la cittadinanza, o che la linea di trasmissione non si sia altrimenti interrotta secondo la legislazione italiana applicabile tempo per tempo.
1.30. Ciani, Toni Ricciardi, Bonafè.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora l'interessato dimostri di discendere da un cittadino italiano e di aver soggiornato legalmente e ininterrottamente in Italia per un periodo non inferiore a un anno alla data della domanda.
1.31. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) sia in possesso di un certificato di lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), qualora un genitore o adottante cittadino o un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini siano nati all'estero.
1.32. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) discenda da cittadini italiani e sia in possesso di un titolo di studio rilasciato da una scuola italiana all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.
1.33. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) discenda da cittadini italiani e sia titolare di un corso di lingua italiana presso una scuola italiana all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, ovvero in una scuola straniera.
1.34. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) discenda da cittadini italiani e abbia conseguito un titolo di studio in Italia.
1.35. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) un ascendente cittadino di secondo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia, ovvero il suo status di cittadino italiano è stato già accertato amministrativamente o giudizialmente, anche con decisione non passata in giudicato.
1.36. D'Alessio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) il genitore sia cittadino italiano e presenti all'ufficio consolare o al sindaco competente istanza di iscrizione del proprio figlio nei registri anagrafici e dello stato civile entro il diciottesimo anno di età del figlio.
1.37. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) il genitore sia cittadino italiano e presenti all'ufficio consolare o al sindaco competente istanza di iscrizione del proprio figlio nei registri anagrafici e dello stato civile entro ventiquattro mesi dalla nascita.
1.38. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all'estero e sia presentata, entro il diciottesimo anno di età del figlio, richiesta di iscrizione del medesimo nei registri anagrafici e dello stato civile.
1.39. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all'estero, qualora entro cinque anni dalla nascita sia presentata richiesta di iscrizione nei registri anagrafici e dello stato civile.
1.40. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all'estero e abbia già uno o più figli cittadini.
1.41. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) un genitore e un fratello siano in possesso della cittadinanza italiana.
1.42. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. I nati all'estero da cittadino italiano dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, non residenti in Italia e in possesso di altra cittadinanza, acquistano la cittadinanza italiana se, entro ventiquattro mesi dalla nascita, è presentata istanza di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita nei registri anagrafici e dello stato civile italiani.
1.43. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.44. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. In ragione della pendenza innanzi alla Corte costituzionale del procedimento di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Bologna, con l'ordinanza n. 247 del 26 novembre 2024, in relazione all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino alla data di definizione del predetto procedimento, e comunque entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è sospeso ogni procedimento amministrativo o giudiziale, promosso successivamente all'entrata in vigore del presente articolo, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza.
1.45. D'Alessio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. La trascrizione, presso gli uffici consolari, del certificato di nascita del figlio di un cittadino italiano nato in Italia o iscritto all'AIRE è gratuita, purché effettuata prima del raggiungimento della maggiore età del figlio.
1.46. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. La pratica per il riconoscimento della cittadinanza italiana del figlio minorenne con un genitore nato in Italia o iscritto all'AIRE o con un ascendente di primo grado nato in Italia o iscritto all'AIRE è gratuita.
1.47. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1-bis, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.
1.1014. Onori.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: 31 maggio 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2028.
1.1015. Onori.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

  1-ter.1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) allo straniero maggiorenne che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni;»;

   b) la lettera f) è abrogata.
1.48. Magi.

NON SEGNALATO

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

  1-ter.1. Ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, i procedimenti di concessione della cittadinanza italiana pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-bis che abbiano superato i 24 mesi per la definizione di cui all'articolo 9-ter della medesima legge, devono essere conclusi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.49. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

  1-ter.1. Ai procedimenti di concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
1.50. Auriemma.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

  1-ter.1. Ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la disciplina di cui al comma 1-bis si applica altresì ai procedimenti di concessione della cittadinanza italiana pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.51. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Sopprimere il comma 1-quater.
1.52. Magi.

  Sostituire il comma 1-quater con il seguente:

  1-quater. All'articolo 9-ter, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di scadenza di tale termine l'istanza di acquisto della cittadinanza che era stata presentata, su richiesta dell'interessato, è notificata gratuitamente al Tribunale ordinario, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, competente per il luogo di residenza dell'istante, e il Tribunale si pronuncia in composizione collegiale sulla istanza, esaminata la documentazione ad essa allegata e acquisita ogni altra documentazione utile, sentiti lo straniero e il suo difensore, nonché i competenti uffici del Ministero dell'interno e l'Avvocatura dello Stato; la sentenza del Tribunale che dichiara l'acquisto della cittadinanza comporta anche la condanna del Ministro dell'interno al pagamento delle spese processuali e alle spese legali sostenute dall'istante ed è trasmessa immediatamente, anche per le vie brevi, dalla cancelleria del Tribunale al Ministero dell'interno e al comune di residenza che provvede al giuramento ai sensi dell'articolo 10. Il medesimo giudice è competente per controversie contro il rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza.».
1.53. Magi.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso comma 2-ter.
1.55. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma 2-ter, sopprimere le parole: e provare.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Le norme di cui al comma 2 non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.56. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta entro il terzo grado sono stati cittadini italiani per nascita. Il riacquisto della cittadinanza è automatico previo superamento di un esame di lingua di livello B1 e di un esame riguardante la conoscenza della Costituzione italiana ed elementi fondamentali di educazione alla cittadinanza.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana.
1.57. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta entro il terzo grado sono stati cittadini italiani per nascita.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana.
1.62. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta entro il terzo grado sono stati cittadini italiani per nascita.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana.
1.63. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il riacquisto della cittadinanza italiana è automatico.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana.
1.64. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure a favore dei piccoli comuni per far fronte alle maggiori esigenze in materia di cittadinanza)

  1. In considerazione dell'esigenza di assicurare il completamento dell'esame delle domande di acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis e al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono autorizzati ad utilizzare fino al 31 dicembre 2026 prestazioni lavorative con contratto a termine, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine i comuni possono utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.065. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

ART. 1- ter.
(Riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini)

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , per le quali non è richiesto alcun pagamento,.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1-ter.1. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-ter.2. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza di cui al comma 1 sono riaperti fino al 31 dicembre 2029 a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita».
1-ter.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sopprimere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis,.
1-ter.4. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sopprimere le seguenti parole: è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e.
1-ter.5. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, la parola: 2027 è sostituita dalla seguente: 2030.
1-ter.1001. Zaratti, Zanella.

  Sopprimere il comma 2.
1-ter.6. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 2, capoverso «Art. 7-ter», sostituire le parole: euro 250 con le seguenti: euro 100.
*1-ter.7. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 2, capoverso «Art. 7-ter», sostituire le parole: euro 250 con le seguenti: euro 100.
*1-ter.1000. Zaratti, Zanella.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

   b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
   2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».

  2. All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

   b) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
   2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».

  3. All'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale».

  4. All'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori.».
  5. All'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica».
  6. All'articolo 10-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza»;

   b) al secondo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci».

  7. Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
   2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.
   3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.
   4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.
   5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
   6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.
   Art. 23-ter. – 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».

  8. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

   «1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare».

  9. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
  10. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».
  11. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpare in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza.
  12. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.
  13. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e, alla medesima data, non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.
  14. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, della citata legge n. 91 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.
  15. Nei casi di cui alla lettera precedente, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.
  16. Le richieste di cui al comma 1, lettera s) sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1, lettera f), del presente articolo.
1-ter.01000. Boschi.

NON SEGNALATO

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Lo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale, che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia, e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, un ciclo di studi universitari presso università appartenenti al sistema universitario nazionale, conseguendo la laurea triennale, specialistica o magistrale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro due anni dal conseguimento del predetto titolo, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile.».
1-ter.01001. Boschi

NON SEGNALATO

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. La dichiarazione di volontà è annotata nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
   2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.».
1-ter.06. Magi.

NON SEGNALATO

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) la condanna per un delitto di golpe o tentato golpe, di crimini contro l'umanità, di ecocidio, di istigazione a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato».
1-ter.09. Zaratti, Zanella.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Fondo per la velocizzazione delle pratiche burocratiche relative alle domande per ottenere la cittadinanza)

  1. Al fine di velocizzare le pratiche burocratiche all'interno delle prefetture in relazione alle procedure per la verifica delle domande di richiesta per l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il «Fondo per la velocizzazione delle pratiche relative alle domande per ottenere la cittadinanza» con una dotazione di 3 milioni annui a decorrere dal 2025. Le risorse del predetto Fondo possono essere utilizzate esclusivamente per l'acquisto di strumenti informatici, software di ultima generazione, dispositivi elettronici, sistemi di intelligenza artificiale volti a supportare le attività degli uffici ministeriali dislocati in tutto il territorio nazionale incaricati di verificare le domande per l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-ter.01002. Boschi.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Fondo per la divulgazione delle disposizioni in materia di cittadinanza)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, alimentato con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 2, del presente decreto-legge, destinato al finanziamento di campagne di informazione rivolte ai soggetti di discendenza italiana nati all'estero e aventi ad oggetto la divulgazione delle nuove modalità di acquisto della cittadinanza introdotte con il presente decreto.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione delle campagne di cui al comma 1, ivi compresi i criteri per la selezione dei soggetti attuatori e la relativa assegnazione di risorse.
1-ter.01003. Onori.

A.C. 2402
ORDINI DEL GIORNO
S. 1432 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza (Approvato dal Senato).

N. 1.

Seduta del 20 maggio 2025

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, con l'introduzione dell'articolo 3-bis nella legge n. 91 del 1992, stabilisce che si considera non avere mai acquisito la cittadinanza italiana chi è nato all'estero ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo alcune eccezioni, tra cui la condizione, al comma 1, lettera c), di avere un ascendente di primo o secondo grado che possiede o possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana;

    tale formulazione esclude dal riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis milioni di discendenti di emigrati italiani, i cui genitori o nonni hanno acquisito una seconda cittadinanza per ragioni spesso legate all'integrazione, a esigenze amministrative o fiscali, talvolta a vincoli imposti dagli ordinamenti esteri;

    la cittadinanza italiana per discendenza è stata storicamente riconosciuta come diritto anche quando gli ascendenti hanno acquisito altra cittadinanza, purché non abbiano mai formalmente rinunciato a quella italiana;

    l'introduzione della condizione di esclusività della cittadinanza italiana dell'ascendente non riflette la complessità storica dell'emigrazione italiana, rischiando di escludere individui che mantengono legami culturali, linguistici e familiari profondi con l'Italia;

    la cittadinanza rappresenta uno strumento di coesione e partecipazione e, in molti ordinamenti, l'acquisizione di una nuova cittadinanza non comporta la rinuncia a quella d'origine, riconoscendo così la pluralità delle appartenenze come valore positivo;

    in un mondo sempre più interconnesso, segnato da mobilità e migrazioni, la doppia cittadinanza è una condizione legittima e diffusa, valorizzata anche dal concetto di cittadinanza europea, rendendo il criterio dell'esclusività della cittadinanza dell'ascendente una scelta anacronistica,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni del provvedimento in esame richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre criteri più inclusivi e rispondenti alla realtà storica e culturale dell'emigrazione italiana, che tengano conto del legame effettivo con l'Italia, anche in presenza di doppia cittadinanza dell'ascendente.
9/2402/1. Pastorella, Onori.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca misure ultra-restrittive in tema di riconoscimento e acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis;

    ad avviso dei firmatari esso replica la condotta del Governo tenuta in occasione dell'emanazione del decreto-legge cosiddetto «sicurezza», che, ledendone le prerogative, ha inteso «superare» il lungo e approfondito esame svolto in sede parlamentare;

    il decreto-legge in titolo, infatti, preannuncia nella relazione illustrativa di collocarsi, quale intervento normativo, «nelle more dell'entrata in vigore di una riforma organica della materia» – che, si fa presente, risulta già depositata dal Governo al Senato l'8 aprile 2025;

    in proposito, preme ai firmatari rappresentare che, instancabilmente, molte autorevoli voci, per qualità e quantità, si levano per richiamare la classe politica a guardare alle condizioni in cui si trovano a crescere e vivere le nuove generazioni di immigrati, i bambini e gli adolescenti, ancora legalmente stranieri, nonostante i progetti stabili di vita dei loro genitori, nonostante qui siano nati, si siano formati e si siano integrati con la nostra cultura;

    anche al fine di affermare e riconoscere il potente fattore evolutivo, inclusivo e aggregante della scuola, fonte primaria di integrazione sociale e culturale,

impegna il Governo

nel contesto della riforma della disciplina in materia di cittadinanza annunciata nel preambolo e nella relazione illustrativa del provvedimento in esame e ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di favorire e sostenere un intervento normativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana ai minori stranieri, nati o giunti in Italia, in applicazione del cosiddetto principio dello ius scholae.
9/2402/2. Baldino, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea, contiene varie misure in materia di cittadinanza;

    le esperienze migratorie ed il conseguente mutamento della composizione plurale della società italiana sono elementi da tenere in considerazione sul piano della promozione, della difesa dei diritti fondamentali e dell'inclusione;

    è fondamentale, pertanto, riformare l'istituto della cittadinanza per un riconoscimento dei diritti fondamentali a coloro che sono di fatto parte integrante del nostro Paese;

    quindi risulta importante riconoscere la cittadinanza italiana a coloro che partecipano attivamente alla vita socio-economica del nostro Paese ed ai loro figli,

impegna il Governo

nell'ambito della riforma della disciplina in materia di cittadinanza annunciata nel preambolo e nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, ad adottare le opportune iniziative normative dirette a riconoscere la cittadinanza italiana a chi è nato in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno è regolarmente soggiornante in Italia oppure che nasce in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia.
9/2402/3. Soumahoro.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, all'esame per la sua conversione in legge, con modificazioni, reca disposizioni urgenti in materia di cittadinanza;

    l'articolo 1-bis del provvedimento, introdotto in corso di esame in sede referente al Senato, novella, oltre che la legge sulla cittadinanza (legge n. 91 del 1992), anche il Testo unico Immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) in materia di ingresso per motivi di lavoro in casi particolari e al di fuori delle quote stabilite con il cosiddetto «decreto flussi»;

    il suddetto articolo 1-bis, dunque, modificando l'articolo 27 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e aggiungendovi un nuovo comma 1-octies, estende l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, sempre al di fuori delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, anche allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, da individuarsi con successivo decreto ministeriale;

    la lettera r-bis) dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ricomprende già tra le categorie che possono essere ammesse al di fuori degli ingressi autorizzati con il cosiddetto «decreto flussi» anche gli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;

    negli anni molti nostri emigranti sono riusciti ad affermarsi, sia dal punto di vista economico che sociale ed Istituzionale, ma accanto a questi molti altri si trovano in grandi difficoltà economiche e stanno cercando disperatamente di poter riottenere la cittadinanza italiana e con essa, una prospettiva di vita migliore nel nostro paese;

    a fronte di una carenza in Italia di circa 70.000 infermieri denunciata dalla FNOPI (una carenza che colpisce soprattutto le RSA), che potrebbe perdurare negli anni a venire, si potrebbero far rientrare in Italia prioritariamente i nostri discendenti dal Sud America che siano in possesso del titolo di studio d'infermiere con un contratto a termine;

    in tal modo queste persone potrebbero così proseguire le pratiche per il riconoscimento della cittadinanza italiana, soprattutto con la certezza che chi ha chiesto il passaporto italiano intenda rimanere in Italia per lavorare e non, come spesso accade, per avere il passaporto solo per poter aggirare le severe norme d'accesso che vigono negli Stati Uniti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, fatte salve le quote per le figure professionali degli infermieri ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 286 del 1998, di adottare ogni opportuna iniziativa al fine di riconoscere ai discendenti di cittadini italiani, in possesso del medesimo titolo di studio, priorità nell'ingresso per motivi di lavoro, al fine di fronteggiare al meglio l'attuale carenza di tali lavoratori nelle strutture sanitarie pubbliche e private in Italia.
9/2402/4. Bof.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge n. 36 del 2025 introduce l'articolo 3-bis nella legge n. 91 del 1992, stabilendo una preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza italiana per i nati all'estero che siano già in possesso di un'altra cittadinanza. La norma fa salvi alcuni casi eccezionali, tra cui la residenza prolungata in Italia di un genitore o la cittadinanza esclusiva italiana degli ascendenti. Secondo la relazione illustrativa, l'intento è evitare automatismi privi di effettivo radicamento, ponendo fine a un'acquisizione puramente formale della cittadinanza in assenza di reali legami con la comunità nazionale;

    tale previsione, ridefinendo i criteri per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, si muove nella direzione di un approccio normativo volto a valorizzare il legame sostanziale con la comunità nazionale e richiama l'urgenza di una riforma organica e coerente della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che contempli anche le nuove forme di appartenenza maturate nel tempo da parte di soggetti nati o cresciuti in Italia da genitori stranieri;

    tale configurazione risponde a un'esigenza concreta e non più rinviabile di aggiornamento della normativa vigente in materia di cittadinanza, la cui impostazione originaria – risalente al 1992 – non riflette più la realtà demografica e sociale dell'Italia contemporanea, caratterizzata dalla presenza crescente e strutturale di minori stranieri nati o cresciuti nel territorio nazionale;

    si tratta di soggetti che, pur privi della cittadinanza italiana, condividono con i coetanei italiani un percorso di crescita, formazione, socializzazione e radicamento nel tessuto culturale e civico del Paese, e che tuttavia rimangono esclusi dal pieno esercizio dei diritti civili e politici, subendo una forma di disuguaglianza sostanziale;

    in un contesto in cui, con l'articolo 1 del presente decreto-legge, il legislatore ha già avviato una revisione restrittiva e selettiva dell'accesso alla cittadinanza per i soggetti nati all'estero senza legami concreti con l'Italia, risulta ancora più urgente e coerente affiancare a tale stretta un riconoscimento positivo dei diritti di cittadinanza per quei soggetti che tali legami invece li hanno maturati nel tempo, attraverso la nascita in Italia o un percorso educativo integrato;

    ciò permetterebbe di superare l'attuale asimmetria normativa che, da un lato, restringe l'accesso alla cittadinanza per chi è solo formalmente legato all'Italia, e dall'altro continua a escludere chi in Italia vive, studia, cresce e partecipa attivamente alla vita della comunità,

impegna il Governo

nell'ambito della riforma complessiva della disciplina in materia di cittadinanza preannunciata nel preambolo e nella relazione introduttiva del provvedimento in esame, ad adottare iniziative normative volte a promuovere, sostenere e accelerare il percorso parlamentare di riforma della legge 5 febbraio 1992, n. 91, affinché:

  1) sia riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana ai minori stranieri nati in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente, riconosciuto al cittadino dell'Unione europea che abbia soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, o sia in possesso del permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo, secondo i criteri individuati dallo ius soli temperato;

  2) sia riconosciuta la cittadinanza ai minori stranieri che abbiano intrapreso e concluso un percorso pluriennale di istruzione o formazione professionale in Italia, secondo i criteri dello ius culturae;

  3) siano definite in modo univoco e garantista le nozioni di residenza legale e di continuità del soggiorno nel territorio nazionale;

  4) siano valorizzate le funzioni informative e promozionali dei Comuni, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, ai fini della piena conoscenza dei diritti legati all'accesso alla cittadinanza;

  5) siano adottate disposizioni transitorie che consentano l'accesso alla cittadinanza anche a coloro che, pur avendo già maturato i requisiti previsti, non abbiano ancora perfezionato la relativa richiesta.
9/2402/5. Boschi.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge n. 36 del 2025 introduce l'articolo 3-bis nella legge n. 91 del 1992, stabilendo una preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza italiana per i nati all'estero che siano già in possesso di un'altra cittadinanza. La norma fa salvi alcuni casi eccezionali, tra cui la residenza prolungata in Italia di un genitore o la cittadinanza esclusiva italiana degli ascendenti;secondo la relazione illustrativa, l'intento è evitare automatismi privi di effettivo radicamento, ponendo fine a un'acquisizione puramente formale della cittadinanza in assenza di reali legami con la comunità nazionale;

    tale intervento normativo, fondato sull'esigenza di rafforzare il principio del genuine link, evidenzia la necessità di una revisione sistemica e bilanciata della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che contempli anche nuove ipotesi di accesso alla cittadinanza fondate sul radicamento effettivo e sul contributo alla società italiana;

    risulta coerente con tali obiettivi l'introduzione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per gli stranieri legalmente residenti che abbiano completato con successo un ciclo di studi universitari presso un ateneo appartenente al sistema universitario nazionale, conseguendo un titolo di laurea triennale, specialistica o magistrale;

    tale misura, oltre a valorizzare l'impegno formativo, riconosce un percorso di integrazione sociale, culturale e linguistica già compiuto, contribuisce a trattenere nel Paese giovani altamente qualificati, rafforzando il capitale umano e promuovendo l'inclusione attiva di chi ha scelto di formarsi in Italia e di investire qui il proprio futuro;

    l'adozione di questa misura risponderebbe anche all'esigenza, da tempo avvertita, di allineare l'ordinamento italiano a modelli adottati da altri Paesi europei, che prevedono canali semplificati per il riconoscimento della cittadinanza a studenti stranieri laureati sul proprio territorio,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a sostenere, promuovere e accompagnare l'introduzione, nell'ambito della più ampia riforma della legge 5 febbraio 1992, n. 91 annunciata nel preambolo e nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana in favore degli studenti stranieri legalmente residenti che abbiano completato con esito positivo un ciclo di studi universitari presso un ateneo del sistema universitario nazionale.
9/2402/6. Giachetti.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, in particolare, mira a rendere più stringente un principio di effettività del vincolo con l'Italia del richiedente la cittadinanza;

    introduce una previsione che fa venir meno l'automatismo dell'acquisto della titolarità del diritto alla cittadinanza per discendenza (o adozione o altra causa di legge);

    introduce un limite temporale – generazionale – oltre il quale la mancata effettività del vincolo con la madrepatria renda inazionabile la richiesta di cittadinanza, configurando una originaria non acquisizione (non già perdita) di essa;

    tutti gli articoli introducono modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, un testo che, tra l'altro, definisce chi può essere cittadino italiano, in quali modi si può acquisire, mantenere o perdere la cittadinanza;

    il comma 1 dell'articolo 1 introduce nella legge 5 febbraio 1992, n. 91 l'articolo 3-bis, il quale stabilisce limitazioni al riconoscimento della cittadinanza per coloro che siano nati all'estero;

    secondo il disposto dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:

     a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

     b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

     c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative nell'ambito della più ampia riforma della legge 5 febbraio 1992, n. 91 annunciata nel preambolo e nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, al fine di precludere l'acquisto della cittadinanza anche a chi sia stato condannato per un delitto di golpe o tentato golpe, di crimini contro l'umanità, di ecocidio, di istigazione a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico di uno Stato.
9/2402/7. Bonelli, Zaratti, Zanella.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, in particolare, mira a rendere più stringente un principio di effettività del vincolo con l'Italia del richiedente la cittadinanza;

    introduce una previsione che fa venir meno l'automatismo dell'acquisto della titolarità del diritto alla cittadinanza per discendenza (o adozione o altra causa di legge);

    introduce un limite temporale – generazionale – oltre il quale la mancata effettività del vincolo con la madrepatria renda inazionabile la richiesta di cittadinanza, configurando una originaria non acquisizione (non già perdita) di essa;

    tutti gli articoli introducono modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, un testo che, tra l'altro, definisce chi può essere cittadino italiano, in quali modi si può acquisire, mantenere o perdere la cittadinanza;

    il comma 1 dell'articolo 1 introduce nella legge 5 febbraio 1992, n. 91 l'articolo 3-bis, il quale stabilisce limitazioni al riconoscimento della cittadinanza per coloro che siano nati all'estero,

impegna il Governo

nel contesto della riforma complessiva della disciplina in materia di cittadinanza annunciata nel preambolo e nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, ad introdurre un percorso di ampia discussione e confronto parlamentare per affrontare tutti i complessi aspetti legati a una ormai ineludibile revisione dei criteri che – dal 1992 – disciplinano nel nostro paese il riconoscimento e la concessione della cittadinanza.
9/2402/8. Dori, Zaratti, Zanella.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, in particolare, mira a rendere più stringente un principio di effettività del vincolo con l'Italia del richiedente la cittadinanza;

    introduce una previsione che fa venir meno l'automatismo dell'acquisto della titolarità del diritto alla cittadinanza per discendenza (o adozione o altra causa di legge);

    introduce un limite temporale – generazionale – oltre il quale la mancata effettività del vincolo con la madrepatria renda inazionabile la richiesta di cittadinanza, configurando una originaria non acquisizione (non già perdita) di essa;

    tutti gli articoli introducono modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, un testo che, tra l'altro, definisce chi può essere cittadino italiano, in quali modi si può acquisire, mantenere o perdere la cittadinanza;

    l'articolo 1 stabilisce disposizioni urgenti in materia di cittadinanza,

impegna il Governo

nel contesto della riforma complessiva della disciplina in materia di cittadinanza annunciata nel preambolo e nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, ad introdurre un percorso semplificato per il riconoscimento e la concessione della cittadinanza per coloro che sono cresciuti e si sono formati in Italia, al compimento delle scuole dell'obbligo.
9/2402/9. Zanella, Zaratti, Dori.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, in particolare, mira a rendere più stringente un principio di effettività del vincolo con l'Italia del richiedente la cittadinanza;

    introduce una previsione che fa venir meno l'automatismo dell'acquisto della titolarità del diritto alla cittadinanza per discendenza (o adozione o altra causa di legge);

    introduce un limite temporale – generazionale – oltre il quale la mancata effettività del vincolo con la madrepatria renda inazionabile la richiesta di cittadinanza, configurando una originaria non acquisizione (non già perdita) di essa;

    tutti gli articoli introducono modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, un testo che, tra l'altro, definisce chi può essere cittadino italiano, in quali modi si può acquisire, mantenere o perdere la cittadinanza;

    l'articolo 1 stabilisce disposizioni urgenti in materia di cittadinanza,

impegna il Governo

nel contesto della riforma complessiva della disciplina in materia di cittadinanza annunciata nel preambolo e nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, ad introdurre un percorso semplificato per il riconoscimento e la concessione della cittadinanza per coloro che sono residenti in Italia da almeno cinque anni e che non hanno riportato condanne penali.
9/2402/10. Zaratti, Zanella.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, all'esame per la sua conversione in legge, con modificazioni, reca disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e introduce una serie di modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 che disciplina tale materia;

    il sistema vigente è incardinato sul principio della trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza, secondo il criterio dello ius sanguinis enunciato all'articolo 1 della suddetta legge;

    la legge n. 91 del 1992 disciplina ulteriori modalità di concessione della cittadinanza italiana agli stranieri che ne facciano istanza, ossia per matrimonio con cittadino italiano e per una serie di ipotesi elencate all'articolo 9, tra cui per naturalizzazione;

    tenuto conto che la concessione della cittadinanza italiana deve sempre accompagnarsi alla consapevolezza che tale diritto comporta doveri di rispetto delle leggi che regolano la civile convivenza tra i cittadini italiani a partire dalla Costituzione,

impegna il Governo:

a integrare la normativa che regola la concessione della cittadinanza, attraverso un prossimo provvedimento di legge, nell'ambito della riforma complessiva della disciplina in materia annunciata nel preambolo e nella relazione illustrativa del decreto in esame, prevedendo che perda la cittadinanza italiana:

  a) chi abbia ottenuto la cittadinanza con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali;

  b) chi sia in possesso di doppia cittadinanza e abbia posto in essere una condotta di grave pregiudizio agli interessi dell'Italia o che abbia commesso gravi reati entro il termine di cinque anni dalla data di naturalizzazione.
9/2402/11. Candiani, Iezzi.

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 2402 recante disposizioni in materia di cittadinanza, una materia delicatissima che incide direttamente su diritti fondamentali delle persone e che sicuramente non avrebbe dovuto essere oggetto dell'ennesimo decreto-legge – il trentaseiesimo in appena 5 mesi dall'inizio dell'anno –, ma piuttosto di un disegno di legge ordinario, per consentire un'adeguata istruttoria parlamentare e tempi adeguati di esame;

    il decreto-legge in conversione interviene infatti su una materia di elevata complessità giuridica e di grande delicatezza sul piano costituzionale, introducendo nel corpo della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, un articolo 3-bis che incide sui criteri di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, disponendo che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del decreto-legge e sia in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorrano una serie di condizioni, tra loro alternative, come il fatto che lo status di cittadino sia riconosciuto in via amministrativa o accertato giudizialmente a seguito di domanda presentata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge ovvero un genitore, un adottante o un ascendente di primo grado presentino un legame con l'Italia (possesso esclusivo della cittadinanza italiana o residenza per almeno due anni continuativi);

    sicuramente negli ultimi anni il moltiplicarsi di domande volte all'accertamento della cittadinanza iure sanguinis da parte di persone discendenti da concittadini emigrati all'estero anche molti decenni fa e che non hanno – o non hanno più – un legame effettivo con il nostro Paese ha determinato una situazione di forte sofferenza per gli uffici giudiziari, e anche per numerosi Comuni, spesso piccoli e collocati in aree interne del Paese, e non attrezzati a gestire una mole considerevole di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza;

    tuttavia, ad avvio dei firmatari, la risposta data dal Governo attraverso l'abuso della decretazione d'urgenza è stata approssimativa e incongruente, determinando tra l'altro alcune anomalie evidenti: per esempio prevedendo che l'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis sia condizionata dal possesso della sola cittadinanza italiana, dunque in modo esclusivo, penalizzando così i milioni di italiani che per motivi vari sono in possesso di una doppia cittadinanza;

    inoltre questo provvedimento creerà discriminazioni certe tra fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare ma nati in periodi diversi: chi infatti è nato prima dell'entrata in vigore di questo decreto ha ottenuto la trasmissione diretta della cittadinanza, mentre i nati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 36 del 2025 subiranno le nuove condizioni d'acquisto; disposizioni queste che, secondo i firmatari, sollevano evidenti rilievi di incostituzionalità,

impegna il Governo

a convocare su base annuale, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2025, un tavolo di confronto con le elette e con gli eletti degli italiani all'estero e con il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) per approfondire gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte, e valutare le modifiche normative necessarie.
9/2402/12. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta, Carè.

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 2402 recante disposizioni in materia di cittadinanza, una materia delicatissima che incide direttamente su diritti fondamentali delle persone e che sicuramente non avrebbe dovuto essere oggetto dell'ennesimo decreto-legge – il trentaseiesimo in appena 5 mesi dall'inizio dell'anno –, ma piuttosto di un disegno di legge ordinario, per consentire un'adeguata istruttoria parlamentare e tempi adeguati di esame;

    il decreto-legge in conversione interviene infatti su una materia di elevata complessità giuridica e di grande delicatezza sul piano costituzionale, introducendo nel corpo della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, un articolo 3-bis che incide sui criteri di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, disponendo che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del decreto-legge e sia in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorrano una serie di condizioni, tra loro alternative, come il fatto che lo status di cittadino sia riconosciuto in via amministrativa o accertato giudizialmente a seguito di domanda presentata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge ovvero un genitore, un adottante o un ascendente di primo grado presentino un legame con l'Italia (possesso esclusivo della cittadinanza o residenza per almeno due anni continuativi);

    sicuramente negli ultimi anni il moltiplicarsi di domande volte all'accertamento della cittadinanza iure sanguinis da parte di persone discendenti da concittadini emigrati all'estero anche molti decenni fa e che non hanno – o non hanno più – un legame effettivo con il nostro Paese ha determinato una situazione di forte sofferenza per gli uffici giudiziari, e anche per numerosi comuni, spesso piccoli e collocati in aree interne del Paese, e non attrezzati a gestire una mole considerevole di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza;

    tuttavia, ad avviso dei firmatari, la risposta data dal Governo attraverso l'abuso della decretazione d'urgenza è stata approssimativa e incongruente, determinando tra l'altro alcune anomalie evidenti: per esempio prevedendo che l'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis sia condizionata dal possesso della sola cittadinanza italiana, dunque in modo esclusivo, penalizzando così i milioni di italiani che per motivi vari sono in possesso di una doppia cittadinanza;

    inoltre questo provvedimento creerà discriminazioni certe tra fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare ma nati in periodi diversi: chi infatti è nato prima dell'entrata in vigore di questo decreto ha ottenuto la trasmissione diretta della cittadinanza, mentre i nati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 36 del 2025 subiranno le nuove condizioni d'acquisto; disposizioni queste che, secondo i firmatari, sollevano evidenti rilievi di incostituzionalità,

impegna il Governo

a presentare una relazione semestrale sugli effetti prodotti dalla riforma in esame al fine di valutare gli effetti applicativi della riforma e verificare eventuali modifiche normative.
9/2402/13. Bonafè, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta, Carè.

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 2402 recante disposizioni in materia di cittadinanza, una materia delicatissima che incide direttamente su diritti fondamentali delle persone e che sicuramente non avrebbe dovuto essere oggetto dell'ennesimo decreto-legge – il trentaseiesimo in appena 5 mesi dall'inizio dell'anno –, ma piuttosto di un disegno di legge ordinario, per consentire un'adeguata istruttoria parlamentare e tempi adeguati di esame;

    il decreto-legge in conversione interviene infatti su una materia di elevata complessità giuridica e di grande delicatezza sul piano costituzionale, introducendo nel corpo della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, un articolo 3-bis che incide sui criteri di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, disponendo che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del decreto-legge e sia in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorrano una serie di condizioni, tra loro alternative, come il fatto che lo status di cittadino sia riconosciuto in via amministrativa o accertato giudizialmente a seguito di domanda presentata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge ovvero un genitore, un adottante o un ascendente di primo grado presentino un legame con l'Italia (possesso esclusivo della cittadinanza italiana o residenza per almeno due anni continuativi);

    sicuramente negli ultimi anni il moltiplicarsi di domande volte all'accertamento della cittadinanza iure sanguinis da parte di persone discendenti da concittadini emigrati all'estero anche molti decenni fa e che non hanno – o non hanno più – un legame effettivo con il nostro Paese ha determinato una situazione di forte sofferenza per gli uffici giudiziari, e anche per numerosi comuni, spesso piccoli e collocati in aree interne del Paese, e non attrezzati a gestire una mole considerevole di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza;

    tuttavia, ad avviso dei firmatari, la risposta data dal Governo attraverso l'abuso della decretazione d'urgenza è stata approssimativa e incongruente, determinando tra l'altro alcune anomalie evidenti: per esempio prevedendo che l'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis sia condizionata dal possesso della sola cittadinanza italiana, dunque in modo esclusivo, penalizzando così i milioni di italiani che per motivi vari sono in possesso di una doppia cittadinanza;

    inoltre questo provvedimento creerà discriminazioni certe tra fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare ma nati in periodi diversi: chi infatti è nato prima dell'entrata in vigore di questo decreto ha ottenuto la trasmissione diretta della cittadinanza, mentre i nati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 36 del 2025 subiranno le nuove condizioni d'acquisto; disposizioni queste che, secondo i firmatari, sollevano evidenti rilievi di incostituzionalità,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a destinare la tassa di euro 250 da versarsi per le pratiche di riacquisto della cittadinanza esclusivamente ai servizi consolari per l'adempimento delle loro funzioni.
9/2402/14. Ciani, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta, Carè.

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 2402 recante disposizioni in materia di cittadinanza, una materia delicatissima che incide direttamente su diritti fondamentali delle persone e che sicuramente non avrebbe dovuto essere oggetto dell'ennesimo decreto-legge – il trentaseiesimo in appena 5 mesi dall'inizio dell'anno –, ma piuttosto di un disegno di legge ordinario, per consentire un'adeguata istruttoria parlamentare e tempi adeguati di esame;

    il decreto-legge in conversione interviene infatti su una materia di elevata complessità giuridica e di grande delicatezza sul piano costituzionale, introducendo nel corpo della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, un articolo 3-bis che incide sui criteri di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, disponendo che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del decreto-legge e sia in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorrano una serie di condizioni, tra loro alternative, come il fatto che lo status di cittadino sia riconosciuto in via amministrativa o accertato giudizialmente a seguito di domanda presentata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge ovvero un genitore, un adottante o un ascendente di primo grado presentino un legame con l'Italia (possesso esclusivo della cittadinanza italiana o residenza per almeno due anni continuativi);

    sicuramente negli ultimi anni il moltiplicarsi di domande volte all'accertamento della cittadinanza iure sanguinis da parte di persone discendenti da concittadini emigrati all'estero anche molti decenni fa e che non hanno – o non hanno più – un legame effettivo con il nostro Paese ha determinato una situazione di forte sofferenza per gli uffici giudiziari, e anche per numerosi comuni, spesso piccoli e collocati in aree interne del Paese, e non attrezzati a gestire una mole considerevole di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza;

    tuttavia, ad avviso dei firmatari, la risposta data dal Governo attraverso l'abuso della decretazione d'urgenza è stata approssimativa e incongruente, determinando tra l'altro alcune anomalie evidenti: per esempio prevedendo che l'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis sia condizionata dal possesso della sola cittadinanza italiana, dunque in modo esclusivo, penalizzando così i milioni di italiani che per motivi vari sono in possesso di una doppia cittadinanza;

    inoltre questo provvedimento creerà discriminazioni certe tra fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare ma nati in periodi diversi: chi infatti è nato prima dell'entrata in vigore di questo decreto ha ottenuto la trasmissione diretta della cittadinanza, mentre i nati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 36 del 2025 subiranno le nuove condizioni d'acquisto; disposizioni queste che, secondo i firmatari, sollevano evidenti rilievi di incostituzionalità,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile atta a garantire ai consolati tutte le risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni e dei compiti istituzionali.
9/2402/15. Bakkali, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta, Carè.

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 2402 recante disposizioni in materia di cittadinanza, una materia delicatissima che incide direttamente su diritti fondamentali delle persone e che sicuramente non avrebbe dovuto essere oggetto dell'ennesimo decreto-legge – il trentaseiesimo in appena 5 mesi dall'inizio dell'anno –, ma piuttosto di un disegno di legge ordinario, per consentire un'adeguata istruttoria parlamentare e tempi adeguati di esame;

    il decreto-legge in conversione interviene infatti su una materia di elevata complessità giuridica e di grande delicatezza sul piano costituzionale, introducendo nel corpo della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, un articolo 3-bis che incide sui criteri di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, disponendo che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del decreto-legge e sia in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorrano una serie di condizioni, tra loro alternative, come il fatto che lo status di cittadino sia riconosciuto in via amministrativa o accertato giudizialmente a seguito di domanda presentata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge ovvero un genitore, un adottante o un ascendente di primo grado presentino un legame con l'Italia (possesso esclusivo della cittadinanza italiana o residenza per almeno due anni continuativi);

    sicuramente negli ultimi anni il moltiplicarsi di domande volte all'accertamento della cittadinanza iure sanguinis da parte di persone discendenti da concittadini emigrati all'estero anche molti decenni fa e che non hanno – o non hanno più – un legame effettivo con il nostro Paese ha determinato una situazione di forte sofferenza per gli uffici giudiziari, e anche per numerosi comuni, spesso piccoli e collocati in aree interne del Paese, e non attrezzati a gestire una mole considerevole di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza;

    tuttavia, ad avviso dei firmatari, la risposta data dal Governo attraverso l'abuso della decretazione d'urgenza è stata approssimativa e incongruente, determinando tra l'altro alcune anomalie evidenti: per esempio prevedendo che l'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis sia condizionata dal possesso della sola cittadinanza italiana, dunque in modo esclusivo, penalizzando così i milioni di italiani che per motivi vari sono in possesso di una doppia cittadinanza;

    inoltre questo provvedimento creerà discriminazioni certe tra fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare ma nati in periodi diversi: chi infatti è nato prima dell'entrata in vigore di questo decreto ha ottenuto la trasmissione diretta della cittadinanza, mentre i nati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 36 del 2025 subiranno le nuove condizioni d'acquisto; disposizioni queste che, secondo i firmatari, sollevano evidenti rilievi di incostituzionalità,

impegna il Governo

a presentare, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2025, una relazione preventiva sulle modalità di gestione delle pratiche inerenti le richieste di cittadinanza alla luce delle nuove disposizioni introdotte.
9/2402/16. Carè, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta.

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 2402 recante disposizioni in materia di cittadinanza, una materia delicatissima che incide direttamente su diritti fondamentali delle persone e che sicuramente non avrebbe dovuto essere oggetto dell'ennesimo decreto-legge – il trentaseiesimo in appena 5 mesi dall'inizio dell'anno –, ma piuttosto di un disegno di legge ordinario, per consentire un'adeguata istruttoria parlamentare e tempi adeguati di esame;

    il decreto-legge in conversione interviene infatti su una materia di elevata complessità giuridica e di grande delicatezza sul piano costituzionale, introducendo nel corpo della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, un articolo 3-bis che incide sui criteri di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, disponendo che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del decreto-legge e sia in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorrano una serie di condizioni, tra loro alternative, come il fatto che lo status di cittadino sia riconosciuto in via amministrativa o accertato giudizialmente a seguito di domanda presentata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge ovvero un genitore, un adottante o un ascendente di primo grado presentino un legame con l'Italia (possesso esclusivo della cittadinanza italiana o residenza per almeno due anni continuativi);

    sicuramente negli ultimi anni il moltiplicarsi di domande volte all'accertamento della cittadinanza iure sanguinis da parte di persone discendenti da concittadini emigrati all'estero anche molti decenni fa e che non hanno – o non hanno più – un legame effettivo con il nostro Paese ha determinato una situazione di forte sofferenza per gli uffici giudiziari, e anche per numerosi comuni, spesso piccoli e collocati in aree interne del Paese, e non attrezzati a gestire una mole considerevole di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza;

    tuttavia, ad avviso dei firmatari, la risposta data dal Governo attraverso l'abuso della decretazione d'urgenza è stata approssimativa e incongruente, determinando tra l'altro alcune anomalie evidenti: per esempio prevedendo che l'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis sia condizionata dal possesso della sola cittadinanza italiana, dunque in modo esclusivo, penalizzando così i milioni di italiani che per motivi vari sono in possesso di una doppia cittadinanza;

    inoltre questo provvedimento creerà discriminazioni certe tra fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare ma nati in periodi diversi: chi infatti è nato prima dell'entrata in vigore di questo decreto ha ottenuto la trasmissione diretta della cittadinanza, mentre i nati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 36 del 2025 subiranno le nuove condizioni d'acquisto; disposizioni queste che, secondo i firmatari, sollevano evidenti rilievi di incostituzionalità,

impegna il Governo

ad istituire un tavolo di confronto con le elette e gli eletti all'estero, i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e storici della migrazione italiana per individuare le principali destinazioni della diaspora italiana nel mondo al fine di poter garantire un'adeguata selezione dei paesi di ingresso facilitato alle cittadine e cittadini di origine italiana come previsto dal decreto-legge n. 36 del 2025.
9/2402/17. Manzi, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta, Carè.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dal Senato, introduce nuove e stringenti limitazioni in materia di riconoscimento e trasmissione della cittadinanza italiana agli italiani all'estero e ai loro discendenti, con l'obiettivo dichiarato di ridurre il numero di nuovi cittadini italiani nati e residenti all'estero, condizionando il riconoscimento a requisiti di «vincoli effettivi» con la Repubblica italiana;

    le premesse del decreto, come risulta chiaramente dal testo, motivano tali restrizioni con il rischio che la crescita esponenziale della platea dei potenziali cittadini italiani all'estero rappresenti un «fattore di rischio serio ed attuale per la sicurezza nazionale» e per quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, criminalizzando di fatto la grande realtà dell'emigrazione italiana nel mondo e i milioni di italo-discendenti;

    il Gruppo parlamentare del Partito Democratico, nelle sue dichiarazioni ufficiali e nelle iniziative parlamentari, ha espresso una ferma e motivata contrarietà sia al metodo, per assenza di confronto con il Parlamento e con le rappresentanze degli italiani all'estero, sia ai contenuti del decreto, che vengono giudicati punitivi, discriminatori e lesivi dei diritti e della dignità delle nostre comunità all'estero;

    gli italiani all'estero rappresentano una risorsa strategica per l'Italia, sia in termini di promozione della cultura e della lingua italiana nel mondo, sia come motore di relazioni economiche, commerciali e sociali, e contribuiscono in modo significativo all'export e all'immagine internazionale del nostro Paese;

    la realtà dell'emigrazione italiana è fatta di storie di lavoro, sacrificio, integrazione e successo nei cinque continenti, e non può essere assimilata né trattata come un fenomeno di rischio o di sospetto generalizzato;

    sarebbe necessario che ogni intervento normativo in materia di cittadinanza, servizi consolari, previdenza e rappresentanza fosse ispirato a criteri di equità, inclusione e rispetto della storia e dei diritti delle comunità italiane all'estero, evitando discriminazioni e penalizzazioni ingiustificate;

    la legge n. 91 del 1992, molti cittadini italiani hanno dovuto rinunciare alla cittadinanza italiana per integrarsi nel tessuto sociale del Paese ospitante, spesso per motivi legati al lavoro, avendo acquisito la cittadinanza del coniuge. Questi cittadini, che in origine erano italiani, si ritrovano quindi a essere cittadini stranieri, ma ancora oggi sentono profondamente l'attaccamento all'Italia e coltivano, spesso attraverso il prezioso ruolo dell'associazionismo italiano all'estero, le tradizioni dei luoghi di origine. Con la citata legge n. 91 del 1992 si era aperta la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana, tuttavia, la scarsa diffusione della conoscenza di questa disposizione all'interno della comunità italiana all'estero ha impedito a molte persone di presentare la richiesta di riacquisto della cittadinanza, mediante la modalità semplificata di cui alla citata legge del 1992, nei tempi previsti;

    si ritiene positiva la riapertura – seppur limitata temporalmente – di una nuova finestra per il riacquisto della cittadinanza italiana a favore di chi l'ha persa in passato, misura attesa da molte comunità e associazioni di italiani all'estero,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della normativa in esame al fine di adottare, anche nell'ambito della più ampia riforma della legge 5 febbraio 1992, n. 91, annunciata nel preambolo e nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, iniziative normative volte a eliminare ogni termine temporale attualmente previsto dal provvedimento in esame per la presentazione della dichiarazione di riacquisto da parte di chi abbia perso la cittadinanza italiana sulla base del quadro normativo complessivo in materia, consentendo quindi il riacquisto in qualsiasi momento e a prevedere che tale riacquisto si estenda automaticamente anche ai figli minorenni, indipendentemente dal luogo di residenza, e ai figli maggiorenni che ne facciano richiesta.
9/2402/18. Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dal Senato, introduce nuove e stringenti limitazioni in materia di riconoscimento e trasmissione della cittadinanza italiana agli italiani all'estero e ai loro discendenti, con l'obiettivo dichiarato di ridurre il numero di nuovi cittadini italiani nati e residenti all'estero, condizionando il riconoscimento a requisiti di «vincoli effettivi» con la Repubblica italiana;

    le premesse del decreto, come risulta chiaramente dal testo, motivano tali restrizioni con il rischio che la crescita esponenziale della platea dei potenziali cittadini italiani all'estero rappresenti un «fattore di rischio serio ed attuale per la sicurezza nazionale» e per quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, criminalizzando di fatto la grande realtà dell'emigrazione italiana nel mondo e i milioni di italo-discendenti;

    il Gruppo parlamentare del Partito Democratico, nelle sue dichiarazioni ufficiali e nelle iniziative parlamentari, ha espresso una ferma e motivata contrarietà sia al metodo, per assenza di confronto con il Parlamento e con le rappresentanze degli italiani all'estero, sia ai contenuti del decreto, che vengono giudicati punitivi, discriminatori e lesivi dei diritti e della dignità delle nostre comunità all'estero;

    gli italiani all'estero rappresentano una risorsa strategica per l'Italia, sia in termini di promozione della cultura e della lingua italiana nel mondo, sia come motore di relazioni economiche, commerciali e sociali, e contribuiscono in modo significativo all'export e all'immagine internazionale del nostro Paese;

    la realtà dell'emigrazione italiana è fatta di storie di lavoro, sacrificio, integrazione e successo nei cinque continenti, e non può essere assimilata né trattata come un fenomeno di rischio o di sospetto generalizzato;

    sarebbe necessario che ogni intervento normativo in materia di cittadinanza, servizi consolari, previdenza e rappresentanza fosse ispirato a criteri di equità, inclusione e rispetto della storia e dei diritti delle comunità italiane all'estero, evitando discriminazioni e penalizzazioni ingiustificate;

    i richiedenti la cittadinanza italiana iure sanguinis, nel presentare la domanda, hanno l'onere di raccogliere una documentazione considerevole, come richiesto dai requisiti di legge, con ricerche genealogiche a volte complicate che determinano l'allungamento dei tempi, che testimonia come il processo sia molto più lungo di quello puramente amministrativo e l'appuntamento in consolato rappresenta un momento di un percorso già iniziato,

impegna il Governo

nell'ambito della più ampia riforma della legge 5 febbraio 1992, n. 91, annunciata nel preambolo e nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, ad adottare iniziative normative volte a permettere a chi ha già ottenuto, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'appuntamento in consolato per l'avvio della pratica di cittadinanza, di accedere alla possibilità di attivare il processo di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
9/2402/19. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca diverse disposizioni in materia di cittadinanza per i nati all'estero e, in particolar modo, per i cittadini stranieri discendenti da cittadini italiani, recando diverse modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91;

    tale legge disciplina il riconoscimento della cittadinanza italiana anche in favore di cittadini stranieri discendenti da italiani emigrati all'estero, consentendo, secondo la prassi amministrativa, l'avvio della relativa procedura presso le rappresentanze consolari o i comuni italiani, in base alla residenza abituale del richiedente;

    le circolari ministeriali n. 32 del 13 giugno 2007 e n. 52 del 28 settembre 2007, adottate in seguito all'entrata in vigore della legge 28 maggio 2007, n. 68, prevedono che la dichiarazione di presenza sul territorio nazionale possa costituire titolo idoneo per l'iscrizione anagrafica ai fini dell'avvio della procedura di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, anche in assenza di un permesso di soggiorno;

    sebbene tali disposizioni abbiano semplificato l'accesso alle procedure per molti richiedenti, esse hanno generato nel tempo un impatto amministrativo significativo, soprattutto nei comuni di piccole dimensioni e con risorse limitate, frequentemente scelti come sede per la presentazione delle istanze, che segnalano un sovraccarico delle strutture anagrafiche dovuto al numero elevato di richieste;

    la successiva circolare n. 77 del 24 settembre 2024, intervenuta sul tema dell'iscrizione anagrafica ai fini del riconoscimento della cittadinanza, pur ribadendo la necessità di effettuare controlli relativi all'effettiva presenza fisica del richiedente presso l'indirizzo di residenza dichiarato, non chiarisce espressamente che l'iscrizione anagrafica debba essere subordinata alla dimora abituale, come previsto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza (es. Cass. Civ. n. 13241/2018);

    tale situazione può compromettere la regolare erogazione dei servizi pubblici locali a beneficio della cittadinanza residente, generando inoltre prassi non uniformi tra i diversi Comuni, con il rischio di abusi e utilizzi strumentali della residenza in Italia,

impegna il Governo:

   ad apportare, in accordo con gli enti locali interessati, una revisione delle circolari n. 32/2007 e n. 52/2007, al fine di assicurare un equilibrio tra il diritto al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e le esigenze organizzative e funzionali degli enti locali;

   a fornire un'interpretazione autentica della circolare n. 77/2024, precisando come l'iscrizione anagrafica ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana debba avvenire esclusivamente nei confronti di soggetti dimoranti abitualmente in Italia;

   a introdurre, ove necessario, misure di supporto tecnico e operativo dei comuni maggiormente interessati da un flusso straordinario di richieste di cittadinanza, per garantire un'efficace gestione delle pratiche;

   a rafforzare il coordinamento tra Ministero dell'interno, prefetture e comuni, affinché sia garantita un'applicazione uniforme dei criteri di iscrizione anagrafica ed evitato ogni uso strumentale della residenza volto ad accelerare l'iter di riconoscimento della cittadinanza.
9/2402/20. D'Alessio, Onori.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 1-ter, comma 2, prevede un contributo amministrativo pari a 250 euro per la procedura di riacquisto della cittadinanza italiana da parte degli ex cittadini, tra i diritti da riscuotere da parte degli uffici consolari;

    tale incremento determina un aumento delle entrate destinate allo stato di previsione del Ministero dell'interno, che potrebbero essere utilizzate per attività istituzionali connesse alla gestione della cittadinanza;

    le modifiche introdotte dal decreto-legge in corso di conversione comportano rilevanti cambiamenti nelle modalità di acquisizione della cittadinanza italiana per i soggetti di discendenza italiana nati all'estero, inclusi nuovi termini e procedure per la registrazione degli atti di nascita e altre formalità amministrative di varia natura;

    i Comitati degli Italiani all'Estero (COMITES) hanno segnalato la necessità di campagne di informazione efficaci e mirate, volte a garantire la diffusione capillare e tempestiva delle novità normative e procedurali ai potenziali beneficiari residenti all'estero, al fine di evitare disinformazione e difficoltà nell'accesso ai diritti previsti dal decreto;

    appare quindi indispensabile istituire uno strumento finanziario dedicato per sostenere campagne informative gestite dal Ministero dell'interno e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, volte a garantire piena conoscenza delle nuove disposizioni a tutti gli interessati,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative normative volte ad istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo dedicato, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo per il riacquisto della cittadinanza previsto all'articolo 1-ter, comma 2, del provvedimento in esame;

   a destinare le risorse di detto fondo al finanziamento di campagne informative rivolte specificamente ai soggetti di discendenza italiana nati all'estero, finalizzate a illustrare in modo dettagliato e aggiornato le nuove modalità di acquisizione della cittadinanza italiana, inclusi gli adempimenti amministrativi e le scadenze previste.
9/2402/21. Onori.