Relatori: CIANCITTO, per la maggioranza; QUARTINI, di minoranza.
N. 2.
Seduta del 25 giugno 2025
ART. 1.
(Disposizioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)
Sopprimerlo.
*1.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
*1.102. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2026.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2026;
all'articolo 3, comma 4, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2026;
all'articolo 9, comma 2, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2026;
all'articolo 12, comma 1, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2026.
1.100. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: l'incidenza fino alla fine del comma con le seguenti: il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato annualmente, con risorse non inferiori al doppio del tasso di inflazione per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore all'8 per cento del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento.
1.101. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Misure per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie)
Sopprimerlo.
2.102. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.
Sopprimere i commi 2, 4 e 5.
2.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
Al comma 3, sostituire le parole da: assicurando che fino alla fine del comma, con le seguenti: ampliando la valutazione con indicatori no-core.
2.1. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
Al comma 5, dopo le parole: comunque assicurando aggiungere le seguenti: , a decorrere dall'anno 2026,.
2.101. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale)
Sopprimerlo.
*3.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
*3.101. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.
Al comma 3, sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 300 milioni di euro per l'anno 2024, di 500 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2026, di 300 milioni di euro per l'anno 2027, di 500 milioni di euro per l'anno 2028 e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
3.100. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Disposizioni in materia di forme di assistenza sanitaria integrativa)
Sopprimerlo.
4.100. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.
Sopprimere i commi 1, 2, 7, 8 e 9.
4.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e stipulazione di accordi contrattuali per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
Sopprimerlo.
5.100. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.
Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
5.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Disposizioni per la tracciabilità e l'economicità della spesa sanitaria)
Sopprimerlo.
6.100. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.
Sopprimere il comma 1.
6.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Votazione dell'articolo 6)
ART. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di nomina dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari)
Sopprimerlo.
7.100. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.
Sopprimere il comma 2.
7.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Votazione dell'articolo 7)
ART. 8.
(Disposizioni per l'abbattimento delle liste di attesa)
Sopprimerlo.
*8.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
*8.100. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.
(Si vota il mantenimento
dell'articolo 8)
ART. 9.
(Disposizioni per il potenziamento della ricerca sanitaria)
Sopprimerlo.
9.100. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: Per la finalità di cui al comma 1 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2024.
9.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Votazione dell'articolo 9)
ART. 10.
(Disposizioni per la digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale)
Sopprimerlo.
*10.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
*10.100. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.
(Si vota il mantenimento
dell'articolo 10)
ART. 11.
(Disposizioni per il riordino del sistema di emergenza sanitaria territoriale e ospedaliero)
Sopprimerlo.
*11.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
*11.100. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.
(Si vota il mantenimento
dell'articolo 11)
ART. 12.
(Disposizioni finanziarie)
Sopprimerlo.
*12.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
*12.101. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Agli oneri di cui: all'articolo 2, comma 2, relativi all'aggiornamento dei LEA; all'articolo 2, comma 5, relativi all'incremento dei posti letto; all'articolo 3, comma 2, relativi all'aumento del tetto di spesa per l'assunzione di personale; all'articolo 3, comma 3, relativi all'assunzione di personale per il potenziamento dell'assistenza territoriale; all'articolo 3, comma 4, relativi al rinnovo dei contratti del personale del SSN; all'articolo 9, relativi all'aumento delle spese di ricerca, pari complessivamente a 2.477 milioni di euro per l'anno 2026, a 3.717 milioni di euro per l'anno 2027, a 4.565 milioni di euro per l'anno 2028 e a 5.179 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come incrementato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.
Conseguentemente:
sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, oltre alle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, commi 1, 3 e 4, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 della presente legge, si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante:
a) le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione, nel limite di 2.800 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro;
b) le maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo.;
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:
a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.
3. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
4. L'imposta è versata entro il 30 settembre dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta di cui al comma 2.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, commi 35 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è elevata al 21 per cento.
12.100. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
(Votazione dell'articolo 12)
N. 1.
Seduta del 25 giugno 2025
La Camera,
premesso che:
nell'anno 2024, ma anche nel corso del 2025 si è registrato un aumento dei contenziosi giudiziari tra i familiari di persone affette da demenza, ospitate presso le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), e i gestori delle stesse strutture;
il motivo principale del contendere riguarda l'obbligo di sostenere la retta giornaliera per un malato di Alzheimer: se tale obbligo debba ricadere interamente sul Servizio sanitario nazionale (SSN) o, come avviene nella maggioranza dei casi, essere ripartito al 50 per cento tra il residente (o i suoi familiari) e il SSN;
attualmente, questa questione viene decisa caso per caso attraverso sentenze dei Tribunali locali piuttosto che dei TAR o della Suprema Corte di Cassazione, le quali non risultano univoche, anche in ragione delle diverse modalità e tempistiche con cui la malattia di Alzheimer si manifesta nei pazienti;
a fronte di tale complessità, emerge l'esigenza di un intervento del Ministero della salute per fornire un'interpretazione chiara o, se necessario, una revisione normativa degli articoli 3 e 4 (comma 1 e relativa Tabella) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, che costituiscono il fulcro delle controversie;
si segnala, inoltre, come il Tribunale di Milano, pur riconoscendo le recenti pronunce della Corte di Cassazione (in particolare l'ordinanza n. 2038/2023 e n. 21162/2024), che attribuiscono la competenza al SSN per il ricovero in RSA di soggetti affetti da Alzheimer che necessitano di prestazioni sanitarie inscindibili da quelle socio-assistenziali, abbia ribadito l'importanza di un esame puntuale del caso concreto, escludendo ogni automatismo tra diagnosi di Alzheimer e imputazione dei costi al SSN;
negli ultimi tempi, la stampa ha frequentemente accusato i gestori delle RSA di imporre il pagamento delle rette alberghiere ai malati di Alzheimer o ai loro familiari. Tuttavia, la realtà è ben diversa: la possibilità per le RSA di addebitare tali costi direttamente al SSN nei casi in cui le prestazioni sanitarie prevalgano su quelle socio-assistenziali – avendo in tal modo la certezza di un flusso economico regolare – risulta impraticabile in assenza di un'interpretazione chiara e univoca della normativa da parte del Ministero della salute,
impegna il Governo:
a predisporre un intervento normativo che chiarisca in maniera definitiva e inequivocabile la questione illustrata in premessa, stabilendo criteri certi per l'attribuzione degli eventuali costi tra SSN, residenti e familiari;
a garantire che tale intervento normativo eviti situazioni in cui le RSA non ricevano il compenso dovuto né dai familiari né dal SSN, salvaguardando così la sostenibilità economica delle strutture e i diritti dei pazienti.
9/1298-A/1. Bof.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame detta disposizioni su diversi aspetti relativi al finanziamento, all'organizzazione ed al funzionamento del Servizio Sanitario nazionale. In particolare, l'articolo 1, riguarda il finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) prevedendo, a decorrere, una percentuale minima, non inferiore all'8 per cento annuo, dell'incidenza della spesa sanitaria rispetto al Prodotto interno lordo (comma 1), con la finalità di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale, garantire una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e soddisfare in modo più efficace le esigenze di pianificazione e di organizzazione;
la spesa per la sanità ha registrato un minimo storico del 6,2 per cento del PIL nel 2023, per poi attestarsi al 6,3 per cento e 6,4 per cento nel quadriennio successivo;
ai fini del raggiungimento di una percentuale di spesa del PIL pari all'8 per cento, la spesa sanitaria dovrebbe aumentare di circa 37 miliardi di euro annui nel corso del triennio 2025-2027. Inoltre, la modifica dei criteri di riparto comporterebbe, inoltre, una redistribuzione di circa 11 miliardi di euro tra le regioni, senza aumentare la spesa totale ma solamente mutando la distribuzione delle risorse;
peraltro, l'articolo 6 è volto a rafforzare l'informatizzazione e la tracciabilità dei processi di acquisto e spesa sanitaria, obbligando l'utilizzo di sistemi elettronici integrati per il monitoraggio e la trasparenza, estendendo gli obblighi di tracciabilità anche ai servizi accreditati e introducendo maggiori obblighi di pubblicità per la dirigenza sanitaria;
la necessità di investimenti mirati nonché di una governance centrale più forte, indispensabili per evitare sprechi e inefficienze, può essere soddisfatta anche attraverso processi di digitalizzazione in grado di efficientare e razionalizzare la spesa pubblica,
impegna il Governo:
ad attivarsi con la massima priorità in sede europea per una riproposizione di una nuova linea di credito, specificatamente dedicata e vincolata ad interventi strutturali di modernizzazione e sostegno al Servizio sanitario nazionale, pari almeno ai 37 miliardi di euro aggiuntivi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame;
a efficientare e razionalizzare la spesa pubblica sanitaria attraverso investimenti specifici, l'implementazione di una governance centrale solida e la messa in atto di processi di digitalizzazione efficaci.
9/1298-A/2. Sottanelli, Bonetti.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame detta disposizioni su diversi aspetti relativi al finanziamento, all'organizzazione ed al funzionamento del Servizio Sanitario nazionale. In particolare, l'articolo 3 reca disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale;
la sostenibilità del SSN, elemento fondamentale nella tutela della salute pubblica e nel garantire un accesso equo alle cure per tutti i cittadini, dipende in larga misura dalla disponibilità di personale sanitario e dall'adeguata formazione e motivazione dello stesso;
da tempo medici e infermieri operano in condizioni di estrema pressione e sotto organico, con compensi al di sotto della media europea e senza alcuna certezza di miglioramento. La situazione delle liste d'attesa continua ad essere compromessa, con conseguenze dirette sul diritto alla salute dei cittadini;
importante sfida risiede nel rendere nuovamente attrattivo lavorare nel Servizio sanitario nazionale: ad oggi, infatti, il problema della carenza non è dovuto alla formazione di un numero ridotto di medici quanto alla scelta di gran parte dei medici italiani di lavorare nel privato o all'estero, lasciando in difficoltà le strutture pubbliche;
nell'attuale contesto, anche la professione infermieristica assume un ruolo di rilevante importanza, in quanto assicura un'assistenza continua ai pazienti e il supporto costante alle altre figure professionali. Ciononostante, negli ultimi anni, si registra una grave carenza di infermieri, con conseguenze dirette sulla qualità e sulla sicurezza delle cure. Tale carenza non è imputabile esclusivamente al numero chiuso nei corsi di laurea in infermieristica, ma anche alla scarsa attrattività della professione, determinata da condizioni retributive e contrattuali non adeguate alla complessità e alle responsabilità del ruolo, nonché da turni di lavoro gravosi e da scarse prospettive di crescita professionale. L'Italia presenta un rapporto infermieri-popolazione inferiore alla media europea, con un conseguente aggravio dei carichi di lavoro per il personale in servizio e una maggiore difficoltà nel garantire standard assistenziali adeguati, soprattutto nelle strutture ospedaliere e nei servizi territoriali. In questo quadro, non meno rilevante è la ormai celeberrima «fuga» degli infermieri italiani verso Paesi esteri, sia UE che extra-UE, capaci di offrire migliori condizioni economiche e contrattuali: si tratta di un fenomeno rappresenta una gravissima perdita di risorse umane per il nostro servizio sanitario, con un impatto negativo sulla sua efficienza e sulla capacità di risposta ai bisogni della popolazione;
peraltro, la carenza di infermieri si aggrava ulteriormente se analizzata in prospettiva rispetto alle sfide future del SSN, in un contesto segnato dall'invecchiamento della popolazione, dall'aumento delle malattie croniche e dalla necessità di potenziare l'assistenza territoriale per alleggerire il carico sugli ospedali: è necessario un numero crescente di infermieri qualificati, fondamentali nella gestione della cronicità, nell'assistenza domiciliare e nell'attuazione dei nuovi modelli organizzativi onde evitare una grave compromissione della capacità del SSN di rispondere efficacemente alle future esigenze sanitarie;
il potenziamento e la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria non può, quindi, prescindere dalla considerazione della carenza anche del personale infermieristico che costituisce un fattore critico per la realizzazione di qualsiasi intervento di rafforzamento del SSN,
impegna il Governo:
a provvedere, al fine di garantire un rafforzamento immediato della dotazione organica del SSN, di ridurre la pressione sul personale sanitario e di contenere i tempi di attesa per i pazienti:
all'implementazione di un piano straordinario di assunzioni di medici e infermieri già nel corso dell'anno 2025;
al superamento dei tetti di spesa per il personale;
alla valorizzazione delle carriere e all'allineamento degli stipendi alla media europea;
a mettere in campo misure volte a rendere nuovamente attrattivo lavorare nel SSN, stabilizzando i contratti precari e predisponendo incentivi specifici per le aree carenti;
ad attuare una revisione delle politiche di programmazione del personale infermieristico, assicurando un allineamento tra il fabbisogno reale del SSN e l'offerta formativa, anche attraverso l'implementazione di strumenti che facilitino l'accesso alla professione;
a garantire, in via strutturale e permanente, un adeguato numero di personale sanitario idoneo a soddisfare sia le esigenze ordinarie del Servizio sanitario nazionale sia quelle straordinarie connesse alla gestione di emergenze sanitarie, anche attraverso l'attuazione di piani straordinari di assunzione, quale misura urgente di risposta alla crisi del sistema sanitario ed elemento strategico indispensabile per il rafforzamento della capacità di risposta del SSN.
9/1298-A/3. Richetti, Bonetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare;
in particolare, l'articolo 2 disciplina misure per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, prevedendo un aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) finalizzato a eliminare le prestazioni sanitarie obsolete, destinando, a tal fine, ulteriori risorse per un totale di 400 milioni di euro annui a partire dall'anno in corso;
l'aggiornamento dei LEA rappresenta una condizione imprescindibile per garantire il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione, nella misura in cui assicura ai cittadini l'erogazione di prestazioni sanitarie coerenti con l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e il progresso tecnologico;
nonostante l'avvenuta definizione dei LEA ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, l'effettiva entrata in vigore di numerose prestazioni ha subìto numerosi rinvii, tra cui quello disposto dal Ministero della salute nell'aprile 2024, il quale ha determinato una mancata attuazione di diritti formalmente riconosciuti e disomogeneità applicative tra le regioni;
l'innovazione sanitaria richiede, invece, strumenti normativi e finanziari che garantiscano la possibilità di attuare una revisione periodica dei LEA, così da integrarli tempestivamente sulla base delle evidenze scientifiche e dei progressi tecnologici. Inoltre, la modernizzazione del SSN non può prescindere da un'effettiva integrazione tra il sistema ospedaliero e quello territoriale, con particolare attenzione al ruolo delle Case di comunità, anche relativamente alla gestione clinica della presa in carico dei pazienti, dei percorsi di cura e della continuità assistenziale,
impegna il Governo
a prevedere un meccanismo periodico e trasparente di aggiornamento dei LEA che ne assicuri l'equa applicazione su tutto il territorio nazionale, anche valutando una riorganizzazione del SSN improntata a una reale integrazione tra ospedale e territorio e al potenziamento dell'assistenza territoriale su scala nazionale.
9/1298-A/4. Bonetti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 della proposta di legge in esame detta disposizioni finalizzate all'abbattimento delle liste di attesa;
l'attuale processo di gestione delle liste di attesa prevede che i pazienti che non ricevono un appuntamento in ospedale nei tempi previsti per legge, possano richiedere di ricevere la prestazione in intramoenia o presso strutture accreditate, chiedendo successivamente il rimborso del pagamento eccedente il ticket alla ASL di competenza. Questo sistema presenta alcune criticità: le modalità di prenotazione e rimborso sono non omogenee sul territorio nazionale; inoltre il paziente si trova a dover anticipare il pagamento, potendo richiedere solo in una fase successiva il rimborso alla ASL attraverso complesse pratiche burocratiche, sempre a condizione che i fondi non siano esauriti, considerando che le risorse stanziate dalle regioni per il rimborso di queste prestazioni sono spesso insufficienti;
secondo le stime più aggiornate, ci sono almeno 10 milioni di prestazioni urgenti in arretrato e i tempi di attesa sono inaccettabili: a titolo esemplificativo, si arriva ad aspettare fino a ventiquattro mesi per una mammografia,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
attuare un meccanismo di armonizzazione dei Centri Unici di Prenotazione (CUP) attraverso la definizione di caratteristiche minime ed uniformi relative a tali sistemi a livello nazionale, al fine di rendere possibile la prenotazione di prestazioni presso varie tipologie di strutture, comprese quelle non accreditate, per regimi di erogazione e modalità di accesso differenziati, e affinché all'interno di ciascun bacino territoriale di riferimento operi un solo CUP;
prevedere – stanziando le opportune risorse – che, qualora non sia possibile effettuare le visite specialistiche e le prestazioni strumentali o in regime di ricovero presso le strutture pubbliche entro i termini previsti dai piani per lo smaltimento delle liste d'attesa, l'assistito avente un ISEE inferiore a cinquantamila euro abbia diritto a ricevere tali prestazioni presso una struttura sanitaria accreditata ovvero, in mancanza di disponibilità, presso una struttura sanitaria privata autorizzata, alla tariffa prevista per una prestazione analoga in un ospedale pubblico;
rivedere le modalità operative dei CUP, con particolare riferimento ai pazienti a basso reddito, al fine di consentir loro di non dover anticipare il pagamento alla struttura accreditata o privata autorizzata e non dover successivamente espletare le pratiche burocratiche per ottenere il rimborso, eliminando al contempo le relative ed eventuali incertezze.
9/1298-A/5. D'Alessio, Bonetti.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame detta disposizioni su diversi aspetti relativi al finanziamento, all'organizzazione ed al funzionamento del Servizio Sanitario nazionale. In particolare, l'articolo 1, riguarda il finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) prevedendo, a decorrere dal 2024, una percentuale minima, non inferiore all'8 per cento annuo, dell'incidenza della spesa sanitaria rispetto al Prodotto interno lordo (comma 1), con la finalità di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale, garantire una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e soddisfare in modo più efficace le esigenze di pianificazione e di organizzazione;
l'articolo 11 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ridefinito il modello organizzativo di base del sistema di emergenza sanitaria al fine di assicurare l'integrazione funzionale del sistema di emergenza sanitaria con il dipartimento di emergenza-urgenza e accettazione, nonché a garantire il collegamento tra i rispettivi sistemi informatici per la gestione dei dati sanitari e dei flussi di attività a bordo dei mezzi di soccorso;
ogni anno i medici di pronto soccorso degli ospedali pubblici nazionali effettuano 4 milioni e mezzo di visite in più rispetto agli standard nazionali definiti dalle società scientifiche. Il 22 per cento del totale delle visite mediche di pronto soccorso supera quindi il normale carico di lavoro dei professionisti dell'emergenza, secondo uno standard di prestazione, calcolato tenendo conto di quanto tempo in media è necessario dedicare a una visita completa: ogni medico dovrebbe eseguire ogni anno al massimo 3.000 visite mediche, le quali invece sfiorano i 4.000 per ciascun professionista. Un fenomeno preoccupante che rappresenta la prima conseguenza della carenza di personale: i medici a tempo indeterminato nei pronto soccorso italiani sono 5.800 mentre, in base alle piante organiche delle aziende sanitarie, ne servirebbero oltre 8.300; i precari sono circa 1.500, mancano del tutto all'appello più di mille medici di pronto soccorso (ultimi dati Simeu, Società italiana della Medicina di emergenza-urgenza),
impegna il Governo:
ad adoperarsi affinché il lavoro in corsia sia riconosciuto come lavoro usurante;
a prevedere ulteriori risorse finanziarie a favore del personale operante nei servizi di pronto soccorso, nonché il riconoscimento di giorni di ferie aggiuntive all'interno dei contratti collettivi nazionali, per il personale dei servizi di emergenza-urgenza e introdurre, per la medesima categoria, la possibilità per il personale con un'età superiore a sessant'anni di essere esonerati dal lavoro nelle ore notturne.
9/1298-A/6. Benzoni, Bonetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare;
l'articolo 10 contiene disposizioni finalizzate al rafforzamento del processo di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale (SSN), attraverso numerose misure tra cui lo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico, la promozione della telemedicina e la realizzazione di una piattaforma nazionale in grado di garantire l'interoperatività dei dati e la loro disponibilità in favore dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie;
tali interventi si collocano in un quadro più ampio di modernizzazione del SSN, resa ancora più urgente a seguito delle criticità emerse durante la pandemia da COVID-19, coerentemente con le linee programmatiche del PNRR. La digitalizzazione in ambito sanitario costituisce infatti un obiettivo strategico e un elemento imprescindibile per garantire l'universalità, l'efficienza, l'equità e la qualità dei servizi offerti e per rafforzare la capacità di risposta del SSN alle esigenze dei cittadini, nella piena attuazione del diritto alla salute costituzionalmente riconosciuto;
in particolare, il fascicolo sanitario elettronico è stato introdotto per garantire la tracciabilità e la condivisione delle informazioni cliniche dei cittadini, favorendo la continuità assistenziale, la presa in carico integrata dei pazienti e un accesso semplificato ai propri dati sanitari, anche a livello interregionale;
più in generale, la telemedicina e le applicazioni digitali di supporto all'autogestione della salute sono strumenti essenziali nel processo di innovazione dei modelli assistenziali, in particolare nei contesti di cronicità, nelle aree interne e a supporto della domiciliarità, consentendo di superare le barriere territoriali e demografiche e di favorire la deospedalizzazione, anche in situazioni emergenziali: il contesto pandemico ha reso evidente il potenziale dei servizi sanitari a distanza per il monitoraggio dei pazienti e l'ottimizzazione delle risorse assistenziali;
l'attuale governance digitale del SSN si articola, tuttavia, in modelli regionali distinti, con risultati eterogenei in termini di fruibilità, infrastrutture e funzionalità dei servizi sanitari digitali da parte dei cittadini e dei professionisti della salute. Al contrario, l'interoperabilità dei dati tra i vari sistemi regionali, l'uniformità nell'implementazione degli standard nazionali e un accesso equo alle tecnologie digitali rappresentano elementi rilevanti per la qualità e l'universalità dell'assistenza sanitaria,
impegna il Governo
ad assicurare, attraverso l'istituzione di una Cabina di regia presso il Ministero della salute, un effettivo coordinamento nazionale dei processi di digitalizzazione del SSN, con particolare riguardo alla piena interoperabilità e fruibilità del FSE, alla diffusione omogenea della telemedicina e dei servizi digitali per la salute, al fine di ridurre in maniera strutturale i divari tra i sistemi sanitari regionali.
9/1298-A/7. Pastorella, Bonetti.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame detta disposizioni su diversi aspetti relativi al finanziamento, all'organizzazione ed al funzionamento del Servizio Sanitario nazionale;
in particolare, l'articolo 1, riguarda il finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) prevedendo, a decorrere dal 2024, una percentuale minima, non inferiore all'8 per cento annuo, dell'incidenza della spesa sanitaria rispetto al Prodotto interno lordo (comma 1), con la finalità di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale, garantire una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e soddisfare in modo più efficace le esigenze di pianificazione e di organizzazione nel rispetto dei principi di equità, di solidarietà e di universalismo;
all'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, recante una novella all'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 (collegato alla legge finanziaria per il 1997), vengono integrati i criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale stabiliti dalla normativa vigente, e al fine del superamento della sperequazione esistente nel territorio si prevedono anche indicatori «ambientali, socioeconomici e culturali». Inoltre, si inserisce l'ulteriore criterio di attribuzione di un peso non inferiore al 50 per cento a valere sull'intera quota capitaria all'indice relativo alla deprivazione economica, individuato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica – ISTAT, tenendo conto delle carenze strutturali, delle condizioni geomorfologiche e demografiche presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie;
al fine di attuare le previsioni costituzionali in materia di tutela della salute, ogni cittadino deve vedersi riconosciuta la possibilità di accedere ai servizi sanitari in condizioni di pari opportunità ed equità;
tuttavia, a causa di problematiche di natura economica, sociale e anche territoriale, il raggiungimento dei necessari e auspicati livelli di equità rappresenta molto spesso una sfida – se non una vera e propria emergenza – tutt'altro che irrilevante;
con particolare riferimento alla popolazione residente nelle aree interne, nelle isole minori e nei comuni montani – territori dotati di una viabilità inadeguata e un trasporto pubblico locale carente – essa incontra una concreta difficoltà di accesso all'assistenza sanitaria trattandosi di zone isolate, lontane dai centri abitati principali e difficili da raggiungere, soprattutto con condizioni climatiche e meteorologiche avverse. La popolazione residente in tali aree, talvolta, è quindi soggetta a disparità e disuguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari a causa della distanza e dell'isolamento;
in particolare, sono numerosi i punti di debolezza che caratterizzano queste aree: la disomogeneità con cui è garantita l'assistenza sanitaria di base e specialistica ambulatoriale, con notevoli differenze sia in termini qualitativi – rispetto alle discipline presenti – che quantitativi – con riferimento alle ore di servizio svolte; la difficoltà di reclutare il personale sanitario, e in particolare i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, i quali di sovente non hanno abituale dimora in questi luoghi e pertanto incontrano difficoltà nella gestione dei propri pazienti, nonché l'isolamento professionale e la carenza di formazione specifica del personale; le variazioni stagionali della popolazione di tale aree spesso a vocazione turistica, tale da richiedere un ridimensionamento e organizzazione flessibile dei servizi. In tali aree, inoltre, l'arrivo dei mezzi di soccorso sanitario non sempre è garantito. Ciò accade sia quando le condizioni meteorologiche diventano particolarmente avverse, sia nella gestione di eventi concomitanti quando il trasferimento verso presidi ospedalieri sulla terra ferma per specifici trattamenti e l'erogazione di presidi sanitari e farmaci provocano disagi, anche economici, per gli utenti e le loro famiglie e la gestione dei malati terminali è resa difficile dalla difficoltà di garantire la continuità della presenza di figure professionali specifiche;
le suddette problematiche necessitano di interventi e politiche concrete finalizzate a limitare le cause di disparità e disuguaglianza attualmente esistenti, al fine di garantire ai cittadini di tali comunità l'equità d'accesso e fruizione dei servizi sanitari,
impegna il Governo
ad adottare le opportune misure, anche a valere sulle maggiori risorse previste dall'articolo 1 della proposta di legge in esame, volte a garantire un accesso ai servizi di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di prevenzione, che sia equo e paritario indipendentemente dall'area geografica di appartenenza, favorendo l'integrazione dei servizi sanitari e socio sanitari e l'instaurarsi di relazioni funzionali fra operatori ospedalieri e territoriali, attraverso la messa in funzione di nuove strutture poliambulatoriali finalizzate ad ottimizzare il sistema della continuità assistenziale su tutto il territorio italiano.
9/1298-A/8. Ruffino, Bonetti.
N. 1.
Seduta del 28 maggio 2025
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge all'esame dell'Assemblea prevede l'istituzione di una Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (c.d. body shaming);
l'articolo 3 della proposta di legge detta disposizioni relative alla celebrazione della Giornata negli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione e formazione, prevedendo che questi ultimi, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere e organizzare iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti e incontri dedicati all'approfondimento della tematica;
per favorire l'attuazione della norma citata e in coerenza con la ratio ad essa sottesa, appare opportuna la promozione di attività di aggiornamento e formazione anche a favore del personale docente e scolastico,
impegna il Governo
ad adottare iniziative finalizzate a promuovere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'organizzazione di attività di aggiornamento e formazione rivolte al personale docente e scolastico, volte ad approfondire la conoscenza e la comprensione del fenomeno del body shaming, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con enti qualificati e professionisti del settore psicologico e pedagogico.
9/1049-A/1. Giagoni.
La Camera,
premesso che:
il fenomeno del body shaming rappresenta una forma di violenza verbale e psicologica, che trova terreno particolarmente fertile nei contesti digitali e, in particolare, sui social network;
tale fenomeno incide profondamente sul benessere psicologico di chi ne è vittima, con conseguenze spesso gravi, soprattutto tra i più giovani;
si ritiene fondamentale intervenire su più livelli – educativo, tecnologico, sociale e istituzionale – al fine di prevenire e contrastare efficacemente il body shaming,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a:
promuovere il concetto di body neutrality, ovvero la percezione del corpo come strumento che ci consente di vivere e fare esperienza del mondo, al di là dei meri canoni estetici; sensibilizzare bambini, adolescenti e giovani adulti a sviluppare un senso critico nei confronti degli standard irrealistici veicolati online, anche attraverso il coinvolgimento di influencer e creator nella diffusione di messaggi positivi incentrati sulla diversità corporea, sull'accettazione di sé e sul rispetto degli altri;
rafforzare, in collaborazione con le piattaforme social, i sistemi di monitoraggio e intervento automatico tramite algoritmi più avanzati per l'individuazione di contenuti offensivi riconducibili al body shaming, anche attraverso la definizione di linee guida chiare ed efficaci.
9/1049-A/2. Longi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 della proposta di legge recata dall'atto Camera 1049-A, al comma 2, indica la finalizzazione delle iniziative che possono essere eventualmente promosse da istituzioni pubbliche, organizzazioni della società civile ed associazioni del Terzo settore;
le finalità indicate dalla proposta di legge in esame da perseguire nella Giornata del 16 maggio, sono quelle di: prevenire e contrastare il body shaming; incentivare la promozione dell'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello altrui, nonché della salute fisica e psicologica; favorire l'informazione e sensibilizzazione sul problema delle discriminazioni basate sull'aspetto fisico; promuovere un uso consapevole dei social media, sviluppare una consapevole critica delle immagini ideali e ritoccate sui social media e nella pubblicità, nonché promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali rispettoso della reputazione altrui;
tenuto conto che con un emendamento approvato in sede referente la promozione delle iniziative è diventata una possibilità e che senza alcuna risorsa destinata a sostenere le iniziative che ora vengono lasciate alla eventuale organizzazione si pone il problema che la Giornata divenga effettiva e produttiva di azioni finalizzate alle finalità indicate dalla proposta di legge in esame, è necessario che il Governo avvii una iniziativa di coordinamento con le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e del Terzo settore,
impegna il Governo
al fine di garantire che nella Giornata del 16 maggio dedicata al contrasto al body shaming si svolgano iniziative che coinvolgano uniformemente tutto il territorio nazionale, e in particolare tutte le istituzioni scolastiche, ad istituire un tavolo nazionale di coordinamento, con il coinvolgimento dei Ministeri interessati, per quanto di competenza, e delle istituzioni e dei soggetti interessati, al fine di assicurare l'effettiva attuazione delle iniziative stesse, anche individuando le risorse economiche a tale scopo necessarie, e la loro uniformità sul territorio nazionale.
9/1049-A/3. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 della proposta di legge in esame si riferisce al sostegno alle iniziative contro il body shaming prevedendo che nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale nonché nella programmazione radiofonica e multimediale, siano assicurati adeguati spazi da destinare ai temi oggetto della Giornata nazionale del 16 maggio;
in sede di esame presso la XII Commissione è stato approvato un emendamento che ha modificato una parte sostanziale di quanto previsto dall'articolo 5: mentre il testo originario prevedeva l'obbligo per la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di assicurare spazi adeguati ai temi della Giornata di contrasto al body shaming, la modifica intervenuta ha tramutato tale obbligo in una facoltà («può assicurare») che non fornisce alcuna certezza di copertura mediatica radiofonica, televisiva e multimediale ai temi della Giornata di contrasto al body shaming;
il venir meno della certezza della copertura informativa, nazionale e regionale del servizio pubblico arreca un evidente danno alla Giornata del 16 maggio e alle sue finalità;
all'articolo 2, tra le finalità del provvedimento, si cita quella di promuovere un uso consapevole dei social media, di sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate sui social media e nella pubblicità, nonché di promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali rispettoso della reputazione altrui. Tale finalità, con tutta evidenza, per effetto della modifica apportata in fase referente, non può più essere garantita dal servizio pubblico informativo,
impegna il Governo
per quanto di competenza, ad avviare una interlocuzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale affinché quanto ora disposto dall'articolo 5 come mera possibilità diventi effettivo, prevedendo una copertura indispensabile da parte del servizio pubblico radiofonico, televisivo, multimediale sia a livello nazionale che regionale, al fine di non vanificare una delle principali finalità della Giornata nazionale del 16 maggio di contrasto e sensibilizzazione contro il body shaming.
9/1049-A/4. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
N. 1.
Seduta del 24 giugno 2025
EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Finalità)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La presente legge con le seguenti: La Repubblica.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni con le seguenti: riconosce e promuove le zone montane e le loro popolazioni.
1.2. Girelli, Roggiani, Ferrari.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: della crisi climatica e demografica aggiungere le seguenti: , dell'attuazione delle misure di adattamento.
1.11. Bonelli, Grimaldi.
Al comma 2, dopo le parole: nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale montano aggiungere le seguenti: assicurando lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale.
*1.15. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
*1.16. Ruffino.
*1.17. Sarracino, Roggiani, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.
*1.19. Faraone, Del Barba.
Al comma 2, sopprimere le parole: e alla promozione della rigenerazione urbana.
1.23. Bonelli, Grimaldi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali e ambientali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica.
1.24. Zaratti, Grimaldi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica.
*1.28. Faraone, Del Barba.
*1.30. Roggiani, Sarracino, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.
*1.31. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
*1.32. Ruffino.
(Votazione dell'articolo 1)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Finalità della fiscalità montana)
1. Le disposizioni della presente legge sono volte altresì alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, l'occupazione e il ripopolamento delle stesse.
2. Le misure di sostegno di cui alla presente legge sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1.01. Faraone, Gadda, Del Barba.
ART. 2.
(Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della pendenza con la seguente: e geomorfologico.
*2.7. Roggiani, Sarracino, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.
*2.8. Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Alifano.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della pendenza aggiungere le seguenti: , considerando prioritariamente i centri abitati al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e tenendo conto del numero dei residenti e delle persone che stabilmente vi dimorano.
2.12. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della pendenza aggiungere le seguenti: , alla presenza di biodiversità e di ecosistemi naturali, alla fragilità e al rischio idrogeologico e sismico del territorio, alle condizioni socioeconomiche delle comunità e alle diversità specifiche della montagna alpina e appenninica.
2.14. Simiani, Vaccari, Ferrari, Barbagallo.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della pendenza aggiungere le seguenti: , fatte salve le attuali classi di montanità per i comuni totalmente e parzialmente montani come definite dal Sistema informativo della montagna (SIM).
2.15. Penza, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della pendenza aggiungere le seguenti: , fermi restando i comuni già classificati quali totalmente e parzialmente montani dal Sistema informativo della montagna (SIM).
2.16. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della pendenza aggiungere le seguenti:, tenuto conto delle specificità territoriali che caratterizzano l'area montana alpina e quella appenninica.
2.17. Alfonso Colucci, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Auriemma.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della pendenza aggiungere le seguenti: e di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri.
2.18. Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Marino.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'interno della classificazione delle zone montane, sono inoltre individuati e distinti gli ulteriori criteri che definiscono le zone montane costituite dai comuni montani insulari, in relazione all'appartenenza geografica a un'isola e alle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione.
2.20. Marino, Lai, Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Barbagallo.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della classificazione di cui al primo periodo, per l'applicazione dei criteri si dovrà tenere conto delle specificità territoriali e, per le regioni Sardegna e Sicilia e per le isole minori, del fattore insulare.
2.22. Marino, Lai, Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Barbagallo.
Al comma 1, sostituire il quinto periodo con il seguente: Al fine di favorire l'aggregazione e la continuità delle politiche di sostegno, in caso di fusione tra comuni di cui almeno uno classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano, indipendentemente dai parametri altimetrici o di pendenza.
2.24. Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Lo schema dei decreti di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro trenta giorni ed è vincolante.
2.26. Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Marino, Barbagallo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Lo schema dei decreti di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro trenta giorni. Ove il Presidente del Consiglio dei ministri intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere.
2.27. Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Marino, Barbagallo.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 3, sopprimere le parole: rispetto al totale definito con l'elenco o gli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo;
all'articolo 6:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 2, con le seguenti: montani;
al comma 2:
dopo le parole: in un comune montano sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2;
sostituire le parole: in uno dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con le seguenti: in un comune montano;
al comma 4, dopo le parole: nei territori dei comuni montani sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2;
al comma 5, primo periodo:
sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 2, con la seguente: montani;
sostituire le parole: dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2 con le seguenti: del decreto di cui all'articolo 2, comma 1;
all'articolo 7:
al comma 4, sostituire le parole: o degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo con le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 1, quarto periodo;
al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: in uno dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con le seguenti: in un comune montano;
al comma 7, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2;
all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2;
all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 2, con la seguente: montani;
all'articolo 18:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 2, con la seguente: montani;
al comma 2, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2,;
all'articolo 24:
al comma 1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di cui all'articolo 2, comma 2, con la seguente: montani;
al comma 2, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2,;
all'articolo 25, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2,;
all'articolo 26, comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 2, con la seguente: montani.
2.29. Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Marino, Barbagallo.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: per sostenere la fase di transizione e l'avvio delle nuove amministrazioni, sono individuati incentivi specifici e agevolazioni aggiuntive in favore dei comuni derivanti da fusioni e.
2.30. Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge aggiungere le seguenti: , delle Zone Economiche Montane (ZEM) che includono i territori dei comuni con alto livello di spopolamento e desertificazione economica e commerciale per i quali definire misure agevolative adeguate a garantire lo sviluppo e il ripopolamento.
2.31. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Marino, Barbagallo.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di parametri socioeconomici, aggiungere le seguenti: nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite,.
*2.32. Faraone, Del Barba.
*2.33. Ruffino.
*2.34. Roggiani, Sarracino, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di parametri socioeconomici, aggiungere le seguenti: tra cui sono da considerarsi il numero di abitanti residenti o stabilmente dimoranti e con priorità per i centri abitati situati al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare,.
2.37. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di parametri socioeconomici, aggiungere le seguenti: tra cui gli indici del calo demografico negli ultimi due decenni, la distanza e la difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, i tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, la densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, l'indice di vulnerabilità economica desunto dal reddito medio pro capite,.
2.38. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro trenta giorni ed è vincolante. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco.
2.40. Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Marino, Barbagallo.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro trenta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove il Presidente del Consiglio dei ministri intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco.
2.41. Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.
(Votazione dell'articolo 2)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Comunità di comuni montani)
1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.
2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.
3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.
4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.
5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.
6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo.
*2.01. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*2.02. Faraone, Gadda, Del Barba.
*2.03. Ruffino.
*2.04. Girelli, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Sarracino, Marino.
ART. 3.
(Strategia per la montagna italiana)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La Strategia per la montagna italiana (SMI) con le seguenti: La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI).
Conseguentemente,
al comma 1:
al secondo periodo, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;
al terzo periodo, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;
al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato «Tavolo». Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e di soggetti, pubblici o privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della SMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.;
sostituire la rubrica con la seguente: Strategia nazionale per la montagna italiana;
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;
all'articolo 4, comma 3, primo periodo, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;
all'articolo 5, comma 2, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;
all'articolo 8, comma 2, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;
all'articolo 11, comma 1, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;
all'articolo 14, comma 1, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;
all'articolo 23, comma 2, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI.
3.2. Girelli, Roggiani, Ferrari.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e sociale con le seguenti: , sociale e ambientale.
3.5. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, aggiungere le seguenti: delle Strategie nazionali per la biodiversità ed i cambiamenti climatici,.
3.9. Simiani, Vaccari, Ferrari.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: 13 novembre 2023, n. 162, delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché aggiungere le seguenti: delle disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, sulle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e.
3.10. Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Marino.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: È inoltre definita una specifica strategia per le zone montane costituite dai comuni montani insulari, in relazione all'appartenenza geografica ad un'isola e alle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, con particolare riferimento all'accesso alle prestazioni essenziali nei servizi sanitari, scolastici e di trasporto, prevedendo un apposito capitolo al fondo di cui all'articolo 4 della presente legge.
3.11. Marino, Lai, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Barbagallo.
Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2015, n. 86, e con la Strategia nazionale Biodiversità 2030 di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023, n. 252.
3.12. Bonelli, Grimaldi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La SMI contribuisce alle politiche di sistema per le aree naturali protette e all'attuazione della Convenzione delle Alpi e della Convenzione degli Appennini e, in coerenza con il progetto APE – Appennino Parco d'Europa, promuove una strategia e una programmazione unitaria dello spazio appenninico e ne persegue l'inserimento tra le reti europee di cooperazione territoriale per la montagna.
3.14. Simiani, Vaccari, Ferrari, Barbagallo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: previa intesa con le seguenti: previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni del partenariato economico e sociale e successiva intesa.
3.1000. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Marino.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e previa consultazione del partenariato economico e sociale.
3.16. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Marino, Barbagallo.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, il cui parere è vincolante.
3.17. Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Fondo per lo sviluppo delle montagne
italiane)
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
al comma 2, sostituire le parole: di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b) con le seguenti: di cui al comma 1, lettera a);
sopprimere il comma 4;
al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).
all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),.
*4.2. Ruffino.
*4.4. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
al comma 2, sostituire le parole: di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b) con le seguenti: di cui al comma 1, lettera a);
sopprimere il comma 4;
al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).
all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),.
4.6. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Marino, Barbagallo.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente:
dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui dall'anno 2025 all'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
al comma 2, sostituire le parole: di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b) con le seguenti: di cui al comma 1, lettera a);
sopprimere il comma 4;
al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).
all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),.
4.9. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Marino, Barbagallo.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b) con le seguenti: di cui al comma 1, lettera a);
sopprimere il comma 4;
al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).
all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),.
*4.14. Ruffino.
*4.15. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Marino, Barbagallo.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) gli interventi aggiuntivi di competenza statale sulle zone montane specificatamente rivolti al contrasto degli svantaggi da insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, con prioritario riferimento all'accesso alle prestazioni essenziali nei servizi sanitari, scolastici e di trasporto.
4.16. Marino, Lai, Barbagallo.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per gli anni dal 2025 al 2032 è istituita una sezione speciale del Fondo di cui al comma 1, con una dotazione complessiva di 6.355 milioni di euro, in ragione di 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032, destinata al finanziamento di interventi volti al potenziamento infrastrutturale dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2.
1-ter. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1-bis è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1-quater. L'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogato.
4.17. Sarracino, Roggiani, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Barbagallo.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per gli anni dal 2025 al 2027 è istituita una sezione speciale del Fondo di cui al comma 1, con una dotazione di 31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, consistenti nella realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.
1-ter. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1-bis è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 898 è soppresso;
b) al comma 900, le parole: «ai commi 898 e 899» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 899».
4.18. Sarracino, Roggiani, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4.19. Zaratti, Grimaldi, Bonelli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
1-ter. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
4.20. Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 200 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».
1-ter. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
4.21. Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Relativamente alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), le regioni consultano gli enti locali per il tramite delle ANCI e UPI regionali. In tale ambito possono finanziare interventi integrati per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna presentati dalle province in stretto raccordo con i comuni, singoli e associati, dei loro territori.
4.23. Grimaldi, Zaratti.
Al comma 2, sostituire la parola: definizione con la seguente: ripartizione.
4.24. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Marino.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: della loro superficie complessiva aggiungere le seguenti: nonché della popolazione residente o stabilmente dimorante e dell'altitudine, con priorità per i comuni situati al di sopra dei 600 metri sul livello del mare,.
4.25. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 5, sostituire le parole: può essere impiegata con le seguenti: è assegnata al riconoscimento di risorse per il sostegno finanziario dei processi di fusione di comuni montani, a copertura dei costi di transizione e della garanzia della qualità dei servizi, con particolare riguardo per i processi concernenti comuni in difficoltà di bilancio. Una ulteriore quota parte può essere impiegata;
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: per le azioni e gli interventi aggiungere le seguenti: nonché per i comuni che intendono avviare processi di fusione.
4.28. Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro trenta giorni ed è vincolante.
4.29. Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro trenta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove il Ministro intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere.
4.30. Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Marino, Barbagallo.
(Votazione dell'articolo 4)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Fondo perequativo montano)
1. Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base ai sovraccosti specifici gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, una aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.
*4.01. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*4.03. Ruffino.
*4.04. Girelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Promozione della montagna in ambito europeo)
1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.
4.05. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
ART. 5.
(Relazione annuale)
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché l'attuazione dei processi di fusione di comuni, anche montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, quinto periodo, della presente legge e, segnatamente, in ordine alla valutazione di impatto sulla qualità dei servizi e sullo sviluppo socio-economico, all'adozione di forme di partecipazione democratica e decentramento dei servizi, al fine di tutelare l'identità e la specificità delle comunità che si fondono, nonché alla trasparenza e alle procedure partecipative per la definizione degli statuti dei comuni derivanti dalle fusioni.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: presenta alle Camere la relazione annuale aggiungere le seguenti: sui processi di fusione di comuni e
5.2. Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Sanità di montagna)
Sostituirlo, con il seguente:
Art. 6.
(Sanità di montagna)
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.
2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano, a decorrere dal 2025, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni montani, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuo del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al l'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 2 e 3 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 4.
6.1. Faraone, Gadda, Del Barba.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , pubbliche o private accreditate con la seguente: pubbliche.
6.4. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: private accreditate con la seguente: convenzionate.
6.5. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: strutture sanitarie e socio-sanitarie aggiungere le seguenti: pubbliche.
6.6. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.
6.7. Girelli, Vaccari, Ferrari, Roggiani, Sarracino, Simiani, Curti, Marino.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.
1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare, l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.
*6.9. Ruffino.
*6.10. Faraone, Gadda, Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.
1-ter. I medici di medicina generale che esercitano la professione nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno diritto a ricevere una premialità economica, determinata in misura proporzionale al numero dei residenti assistiti e alla difficoltà di accesso ai servizi sanitari nel comune montano di riferimento. La regione, con apposito regolamento, istituisce un fondo dedicato alle risorse necessarie per l'erogazione delle premialità di cui al primo periodo e definisce i criteri e le modalità di erogazione delle premialità di cui al primo periodo, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.
**6.12. Ruffino.
**6.13. Faraone, Gadda, Del Barba.
**6.14. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
**6.15. Girelli, Ferrari, Marino, Curti.
Al comma 2, dopo le parole: in strutture sanitarie, socio-sanitarie aggiungere la seguente: pubbliche.
6.18. Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Marino.
Al comma 2, dopo le parole: specialista ambulatoriale interno, veterinario aggiungere le seguenti: titolare di farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i titolari di farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il medesimo contributo è previsto anche per la locazione dei locali destinati all'attività di dispensazione dei medicinali e di erogazione di servizi sanitari alla popolazione.;
al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire l'erogazione di farmaci e servizi essenziali per la popolazione che risiede nei centri montani più piccoli, possono altresì prevedere forme di sostegno economico a favore delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che operano, nell'ambito del territorio dei comuni di cui all'articolo 2, in centri abitati con meno di 1.000 abitanti.;
dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 9. Alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che operano nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, a seguito della stipula di accordi tra le regioni e le province autonome e le organizzazioni delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, è affidata l'erogazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale dei servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
6.16. Girelli, Ferrari.
Al comma 2, sostituire la parola: 60 con la seguente: 75.
Conseguentemente,
al medesimo comma, sostituire la parola: 2.500 con la seguente: 3.500;
al comma 3:
sostituire la parola: 60 con la seguente: 75;
sostituire la parola: 2.500 con la seguente: 3.500.
6.17. Girelli, Ferrari.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.
6.19. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al personale medico e sanitario, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni, è altresì riconosciuto un ulteriore incremento del 30 per cento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di 60 milioni di euro per il personale medico e di 30 milioni di euro per il personale sanitario del comparto. Ai relativi oneri, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede con le risorse del Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, incrementato attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.21. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni, è altresì riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto nei predetti comuni. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al presente comma.
6.22. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche considerando le attività svolte nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della disponibilità dei propri bilanci, destinano alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018. Le suddette risorse aggiuntive sono utilizzate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le predette risorse potranno essere distribuite tra le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale anche con la finalità di incrementare la graduale perequazione del trattamento accessorio. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee di indirizzo per l'attuazione del presente comma.
6.20. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 30.
Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 30.
6.23. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di tutelare e sostenere i nuclei familiari e garantire l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità dei servizi erogati dai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana, nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è garantita la capillare presenza dei predetti consultori familiari per un rapporto anche inferiore ad un consultorio per 20.000 abitanti. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al presente comma.
6.24. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Al comma 6, sostituire la parola: 20 con la seguente: 30.
6.25. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti.
6.26. Marino, Lai, Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Barbagallo.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
9. Ai medici di assistenza primaria e ai pediatri di libera scelta che avviano la propria attività in uno dei comuni montani di cui all'articolo 2, ivi mantenendola per almeno cinque anni, è riconosciuta un'esenzione d'imposta pari al 40 per cento. Nel caso in cui la sede ambulatoriale principale sia ubicata in uno dei Comuni montani classificati come ultraperiferico, ai sensi della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) per il ciclo di programmazione 2021/2027, il beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento.
10. Il credito d'imposta di cui al comma 9 è cumulabile con i benefici previsti ai commi 2 e 3.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6.27. Curti.
(Votazione dell'articolo 6)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Servizi sanitari di montagna)
1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna sono assicurati i seguenti servizi:
a) la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di emergenza urgenza e accettazione-DEA;
b) la presenza per ogni comune dell'infermiere di comunità;
c) la possibilità di accesso a un maggior numero di prestazioni specialistiche in loco;
d) un servizio di distribuzione e consegna farmaci integrato per i vari comuni;
e) la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento;
f) una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.
*6.01. Grimaldi, Zanella, Zaratti.
*6.02. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
*6.05. Faraone, Del Barba.
*6.06. Ruffino.
*6.08. Girelli, Roggiani, Sarracino, Ferrari, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna è assicurata la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di emergenza urgenza e accettazione-DEA.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.
6.09. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna è assicurata la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.
6.010. Torto, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna è assicurata una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.
6.012. Torto, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna è assicurata la presenza per ogni Comune dell'infermiere di comunità.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.
6.013. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Strutture ospedaliere delle aree montane insulari)
1. Al fine di mantenere e potenziare il diritto alla salute costituzionalmente garantito nelle aree montane insulari afflitte da gravi deficit infrastrutturali che impongono elevati tempi di trasporto, il Ministro della salute, d'intesa con i Presidenti delle regioni insulari, istituisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico che definisca:
a) la mappa delle strutture ospedaliere serventi le zone montane insulari e gli indicatori di sofferenza e criticità;
b) un piano straordinario di intervento, anche tramite riorganizzazione delle piante organiche e rafforzamento della medicina ambulatoriale e del territorio, avendo riguardo a ospedale di comunità e residenza sanitaria assistita;
c) il fabbisogno di personale per l'istituzione di concorsi a tempo indeterminato per medici e personale sanitario vincolanti ed esclusivi per sedi montane, con obbligo di permanenza per almeno cinque anni nella sede della zona montana interessata e premialità;
d) un piano territoriale di trasporto medico via terra e via aerea per le emergenze e il pronto intervento su pazienti delle zone montane;
e) la spesa prevista e le fonti di finanziamento per l'attuazione delle finalità di cui sopra per il triennio 2025-2027.
*6.015. Zaratti, Grimaldi.
*6.016. Marino, Lai, Barbagallo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Aggregazione tra medici e pediatri in aree montane)
1. Nell'ambito delle progettualità previste dagli accordi nazionali e ai sensi del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché del decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove ed agevola le forme di aggregazione tra medici costituite in uno o più comuni montani attraverso:
a) l'applicazione delle norme di incentivo e semplificazione fiscale riguardanti le startup innovative;
b) la previsione di sgravi contributivi per l'assunzione di personale socio sanitario e di supporto organizzativo;
c) la definizione di un credito d'imposta a favore delle aggregazioni tra medici per gli investimenti in telemedicina con strumenti per diagnosi e monitoraggio dei pazienti da remoto;
d) la possibilità per gli enti locali di affidare, a titolo gratuito per almeno dieci anni, beni immobili destinati all'apertura o implementazione di ambulatori medici e spazi di visita, anche attrezzati per la telemedicina.
6.017. Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Marino.
ART. 7.
(Scuole di montagna)
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente al comma 10, sostituire le parole: dei commi 1, 2 e 4 con le seguenti: del comma 1 e 4.
*7.4. Ruffino.
*7.5. Ferrari, Vaccari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Simiani, Curti, Marino.
*7.1000. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In relazione agli istituti scolastici di cui al comma 1, la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, la formazione delle classi e la relativa assegnazione degli organici avvengono in deroga a quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
7.7. Ferrari, Marino, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Girelli, Barbagallo.
Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti dell'organico con le seguenti: in deroga all'organico.
Conseguentemente:
al comma 10, sostituire le parole: dei commi 1, 2 e 4 con le seguenti: del comma 4;
dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.8. Curti.
Al comma 2, sostituire le parole da: , ai fini della definizione del contingente organico fino alla fine del comma, con le seguenti: e delle aree interne, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2023, n. 127 , è prevista una deroga ai parametri stabiliti su base triennale con un incremento pari al 2 per cento ripartito fra le regioni. Ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
7.6. Grimaldi, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: e ai fini della formazione delle classi con le seguenti: di cui all'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2023, n. 127 , è prevista una deroga ai parametri stabiliti su base triennale con un incremento pari al 2 per cento ripartito fra le regioni. Ai fini della formazione delle classi.
7.10. Ferrari, Marino, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Girelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità dei comuni montani di cui all'articolo 2, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, i competenti uffici scolastici regionali sono autorizzati a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
7.11. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 10, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: «10 alunni» sono sostituite dalle seguenti: «5 alunni».
7.12. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, nei territori di cui al comma 1 sono stabilite modalità di assegnazione prioritaria di ulteriori docenti per le pluriclassi, le quali non possono avere un numero di studenti maggiore di quindici;.
7.19. Sottanelli, Ruffino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite ulteriori risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per incentivare l'adozione del tempo pieno e le attività di doposcuola nelle scuole di montagna.
7.20. Ruffino.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle zone di montagna di cui al comma 1, una quota del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è destinata al suddetto fine. I criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi situati nelle zone di montagna e la definizione della relativa indennità di sede disagiata, al personale assunto a tempo indeterminato e determinato assegnato ad un plesso di montagna sono stabiliti in sede di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca – Periodo 2022-2024.
7.22. Ferrari, Marino, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Girelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado è riconosciuta una specifica indennità di sede, parametrata al disagio della località e alla distanza dal principale capoluogo di provincia di riferimento, a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità applicative di quanto previsto dal presente comma.
7.25. Sottanelli, Ruffino.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Per garantire il funzionamento delle scuole di montagna di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 è previsto un incremento dell'organico del personale ATA operante presso le medesime scuole. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono stabilite le modalità di assegnazione delle ulteriori unità di personale.
9-ter. Una quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è finalizzata all'acquisto di strumenti digitali e tecnologici per le attività didattiche nelle scuole di montagna, con particolare priorità ai plessi situati in aree maggiormente prive di adeguati collegamenti infrastrutturali e digitali. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.
7.27. Sottanelli, Ruffino.
Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:
9-bis. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti.
*7.29. Marino, Lai, Barbagallo.
*7.30. Zaratti, Grimaldi.
Sostituire il comma 10 con i seguenti:
10. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 4, il Fondo di cui all'articolo 4 è incrementato di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
10-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.31. Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7.32. Grimaldi, Piccolotti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, al fine di assicurare l'effettivo accesso agli asili nido della popolazione residente nei comuni di cui all'articolo 2, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2024, n. 79.
7.33. Ferrari, Marino, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Girelli.
(Votazione dell'articolo 7)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Eccezione insulare e dimensionamento scolastico)
1. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119. sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari è abolito il vincolo del dimensionamento scolastico fino al completamento dell'anno scolastico 2034-2035.
7.03. Marino, Lai.
ART. 8.
(Promozione dei servizi educativi per
l'infanzia nei comuni montani)
Al comma 1, sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: sei anni.
8.1. Ferrari, Roggiani.
Al comma 1, sostituire le parole: e micronidi aziendali con le seguenti: , i micronidi aziendali, gli agriasili e gli agrinido,.
8.2. Gadda, Faraone, Del Barba.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nell'ambito della SMI e in coerenza con la medesima, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), può con le seguenti: è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.
8.3. Ferrari, Roggiani.
(Votazione dell'articolo 8)
ART. 9.
(Interventi per i tribunali siti in aree
montane)
(Votazione dell'articolo 9)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di camere di commercio)
1. Al fine di rispettare le finalità di cui all'articolo 1 e garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali che coinvolgono uno o più comuni montani di cui all'articolo 2, possono essere istituite nuove camere di commercio in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Con decreto del Ministro dell'impresa e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, sono istituite le nuove camere di commercio di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9.02. Marino.
ART. 10.
(Disposizioni in materia di formazione
superiore nelle zone montane)
Al comma 1, dopo le parole: musicale e coreutica aggiungere le seguenti: nonché gli enti di formazione e i centri di ricerca.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di attuare una concreta rigenerazione culturale dei territori, gli accordi di programma di cui al comma 1, nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno ad oggetto, tra l'altro, l'istituzione di poli formativi in grado di offrire percorsi formativi specializzati, nonché l'erogazione di borse di studio e incentivi economici finalizzati agli studenti delle zone montane che abbiano scelto percorsi di studio legati allo sviluppo sostenibile, all'innovazione tecnologica e alla valorizzazione delle risorse locali, il finanziamento di programmi di ricerca focalizzati sulla specificità delle zone montane e la promozione di percorsi di formazione continua dedicati agli studenti residenti nelle zone montane attraverso corsi di aggiornamento professionale, workshop e seminari che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro locale e alle opportunità emergenti;
al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2 con le seguenti: delle borse di studio e degli incentivi economici di cui al comma 1-bis.
*10.1. Ruffino.
*10.2. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*10.3. Ferrari, Marino, Curti.
Al comma 1, dopo le parole: musicale e coreutica aggiungere le seguenti: nonché quelle di formazione in materie naturalistiche e ambientali.
10.4. Bonelli, Grimaldi.
Al comma 1, sostituire le parole: della specificità con le seguenti: culturale e artistica e degli aspetti ambientali, naturalistici e del paesaggio.
10.5. Grimaldi, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole: della specificità con le seguenti: culturale e artistica.
10.6. Ferrari, Vaccari, Simiani, Curti, Girelli, Roggiani, Sarracino, Marino.
Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Gli adempimenti previsti dagli accordi di programma di cui al comma 1 sono finanziati a valere su una quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, individuata dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
10.7. Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Marino, Simiani, Curti.
Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti utilizzando quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4.
10.8. Grimaldi, Piccolotti.
(Votazione dell'articolo 10)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Interventi a favore dell'associazionismo comunitario)
1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;
b) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis.
1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale.».
2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.
*10.01. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*10.02. Ruffino.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Interventi a favore dell'associazionismo comunitario)
1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;
b) dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis.
1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale.».
2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.
10.03. Faraone, Gadda, Del Barba.
ART. 11.
(Servizi di comunicazione)
Al comma 1, sostituire le parole: la copertura dell'accesso con le seguenti: da assicurare ai comuni parzialmente o totalmente privi di copertura, l'accesso.
11.1001. Roggiani.
Al comma 1, sostituire le parole: la copertura con le seguenti: nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, è garantita, in assenza di interventi già oggetto di finanziamento pubblico, dai contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali che prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza. La copertura.
11.1000. Roggiani.
Al comma 1, dopo la parola: barriere aggiungere la seguente: economiche.
*11.14. Faraone, Del Barba.
*11.18. Ruffino.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzati a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
11.19. Roggiani.
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.21. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Allo scopo di incentivare la costruzione di centri di elaborazione dati nel territorio nazionale per favorire lo sviluppo tecnologico, economico e occupazionale, nell'ambito della strategia di cui al comma 3, è prevista l'individuazione di aree idonee all'installazione di data center nei territori montani, dando priorità alle aree industriali dismesse situate nelle vicinanze di impianti di produzione di energia rinnovabile, promuovendo inoltre convenzioni con gestori delle reti energetiche e comunità energetiche rinnovabili esistenti o in progettazione.
11.22. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Votazione dell'articolo 11)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Accesso ai servizi bancari)
1. Al fine di garantire l'accesso ai servizi bancari, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni volte a garantire la presenza di uno sportello di prelievo automatico di Poste Italiane S.p.A. nei comuni montani ove non siano presenti analoghi servizi bancari.
11.02. Ruffino.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Deduzione fiscale per tasse scolastiche e abbonamenti al trasporto pubblico locale)
1. A partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034, i residenti nelle zone oggetto della presente legge, possono dedurre dal loro reddito complessivo le tasse scolastiche di ogni genere e grado, comprese le tasse universitarie e gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale stipulati da loro e per i componenti del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico.
2. Le deduzioni di cui al comma 1 sono pari al 100 per cento delle tasse scolastiche, universitarie e dei costi dell'abbonamento del trasporto pubblico locale.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che il contribuente mantenga la residenza nelle aree territoriali, oggetto della presente legge, per il periodo di vigenza dei benefici.
4. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 70.000 euro.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.03. Sarracino, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Marino.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Misure per favorire i trasporti di montagna)
1. Al fine di promuovere l'accessibilità delle zone montane i contratti di servizio stipulati tra regioni e comuni con le società di trasporto ferroviario, autobus e altri mezzi di trasporto pubblico includono obiettivi specifici per il miglioramento dei servizi nelle zone montane, con particolare attenzione alla frequenza, all'affidabilità e all'accessibilità, la promozione di servizi di trasporto a chiamata o su prenotazione nelle zone montane meno densamente popolate per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e ridurre i costi nonché prevedere l'implementazione di sistemi di informazione e prenotazione integrati che consentano agli utenti di pianificare i propri spostamenti utilizzando diversi mezzi di trasporto.
11.04. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Introduzione delle strade montane)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
«f-ter) strade montane»;
b) al comma 3, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
«f-ter) strade montane: le strade situate, per almeno l'80 per cento del loro tracciato, al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelle nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del tracciato non è minore di 600 metri.».
11.05. Raffa, Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Fondo per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade montane)
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle strade nelle zone montane come definite dalle presente legge, con priorità per le strade di collegamento provinciale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituto un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade montane», con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, per finanziare interventi per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade dei territori montani. Gli stanziamenti del Fondo sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e, per quanto concerne gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.06. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Fondo per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade montane della Regione Sicilia)
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle strade nelle zone montane della Regione Sicilia come definite dalle presente legge, con priorità per le strade di collegamento provinciale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituto un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade montane della Regione Sicilia», con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, per finanziare interventi per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade dei territori montani. Gli stanziamenti del Fondo sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e, per quanto concerne gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.07. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
ART. 12.
(Valorizzazione dei pascoli e dei boschi
montani)
Sopprimerlo.
12.2. Ruffino.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: la valorizzazione della biodiversità, aggiungere le seguenti: la valorizzazione della coltivazione dei castagneti, la salvaguardia della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco.
12.7. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: termico del legno aggiungere le seguenti: , del supporto e dell'incentivazione di forme associative tra i comuni derivanti da fusione per la gestione sostenibile delle risorse.
12.8. Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comunque garantendo ai comuni le necessarie entrate economiche utili al mantenimento ed alla manutenzione del territorio montano interessato dai pascoli.
*12.11. Faraone, Del Barba.
*12.12. Ruffino.
*12.13. Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*12.14. Vaccari, Roggiani, Sarracino, Ferrari, Girelli, Simiani, Curti, Marino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Ai fini della tutela e della conservazione dei pascoli e dei boschi montani, le regioni e gli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, considerano prioritari e urgenti gli interventi volti alla manutenzione e alla pulizia di boschi e fiumi e alla protezione dei terreni coltivati e dei pascoli da incursioni e danneggiamenti ad opere di animali selvatici. Una quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è impiegata per gli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.
12.16. Ruffino, Benzoni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di disporre sostegni specifici all'agricoltura di montagna.
12.17. Ruffino.
(Votazione dell'articolo 12)
ART. 13.
(Ecosistemi montani)
Sopprimerlo.
*13.1. Bonelli, Grimaldi.
*13.2. Evi, Prestipino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003. Con il medesimo decreto sono previste adeguate forme di remunerazione a favore dei comuni montani per la produzione dei servizi ecosistemici e ambientali.
13.5. Simiani, Roggiani, Sarracino, Ferrari, Girelli, Vaccari, Curti, Marino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.
13.7. Ruffino.
Sopprimere il comma 2.
13.8. Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le regioni con le seguenti: , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
Conseguentemente, al medesimo comma:
al medesimo periodo, dopo le parole: provvedono e vigilano aggiungere le seguenti: mediante la piena attuazione del Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), attraverso la valutazione prioritaria di misure idonee a garantire, nella convivenza, la sicurezza pubblica, con la massima diffusione di sistemi di raccolta dei rifiuti idonei ad evitare l'avvicinamento degli animali alle attività umane e la diffusione di un'informazione capillare sui comportamenti da tenere nel caso di incontro,.
sopprimere il secondo periodo.
13.11. Evi, Simiani, Vaccari, Curti, Ferrari, Prestipino.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le regioni con le seguenti: , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
Conseguentemente, al medesimo comma:
al medesimo periodo, dopo le parole: provvedono e vigilano aggiungere le seguenti: , mediante la piena attuazione del Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), attraverso la valutazione prioritaria di misure idonee a garantire, nella convivenza, la sicurezza pubblica e di misure alternative all'abbattimento, quali la captivazione in luoghi, in Italia e all'estero, idonei a garantire in ogni caso il benessere dell'animale.;
sopprimere il secondo periodo.
13.12. Simiani, Vaccari, Curti, Evi, Prestipino.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le regioni con le seguenti: , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
Conseguentemente, al medesimo comma:
al medesimo periodo, dopo le parole: provvedono e vigilano aggiungere le seguenti:, mediante la piena attuazione del Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), attraverso la valutazione prioritaria di misure idonee a garantire, nella convivenza, la sicurezza pubblica, nonché mediante il rafforzamento della collaborazione tra enti territoriali e istituti di ricerca, associazioni ambientaliste e altre parti interessate,.
sopprimere il secondo periodo.
13.13. Evi, Simiani, Vaccari, Curti, Ferrari, Prestipino.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le regioni con le seguenti: , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
Conseguentemente, al medesimo comma:
al medesimo periodo, dopo le parole: provvedono e vigilano aggiungere le seguenti: , mediante la piena attuazione del Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), attraverso la valutazione prioritaria di misure idonee a garantire, nella convivenza, la sicurezza pubblica, mediante l'aggiornamento costante di sistemi tecnologici idonei a garantire il monitoraggio continuo degli animali,.
sopprimere il secondo periodo.
13.14. Ferrari, Simiani, Vaccari, Evi, Curti, Prestipino.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nelle zone di cui al comma 1 fino alla fine del comma, con le seguenti: e di tutela dei grandi animali carnivori siano accompagnate da adeguate forme di comunicazione e sensibilizzazione finalizzate a garantire il corretto equilibrio tra la conservazione della natura e lo svolgimento delle attività antropiche.
13.9. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 2, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridizzazione del lupo, per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.
2-ter. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche i provvedimenti di cui al comma 2-bis dovranno definire:
a) la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati da ISPRA e protocolli da esso validati;
b) l'obbligo di istituire squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupo-cane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza. Nell'ambito di questa azione l'ISPRA elabora, con il supporto del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT), il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità dovuti ad eccessiva confidenza;
c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.
2-quater. L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico sono vietati. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare gli enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupo-cane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 544-ter del codice penale.
2-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 2-bis.
2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-septies. Al fine di assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per i risarcimenti dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti» sia diretti che indiretti, da destinare alle regioni, con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per indennizzi rapidi si intende che le procedure amministrative per la corresponsione degli indennizzi devono concludersi, inderogabilmente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda richiedente.
2-octies. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 2-septies.
2-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-septies, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-decies. Al fine di prevenire danni alle produzioni zootecniche arrecati da lupi e canidi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la prevenzione dei danni causati da lupi e canidi», da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2-undecies. Tra le misure di prevenzione previste dal comma 2-decies rientrano anche le attività di monitoraggio, custodia, guardiania, recinzioni, assistenza tecnica, formazione e buona gestione delle greggi finalizzate ad evitare le predazioni nei territori dove sono particolarmente presenti i predatori.
2-duodecies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di intervento, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 2-decies.
2-terdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-decies, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.19. Simiani, Vaccari.
Al comma 2, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridizzazione del lupo, per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.
2-ter. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche i provvedimenti di cui al comma 2-bis dovranno definire:
a) la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati da ISPRA e protocolli da esso validati;
b) l'obbligo di istituire squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupo-cane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza. Nell'ambito di questa azione l'ISPRA elabora, con il supporto del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT), il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità dovuti ad eccessiva confidenza;
c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.
2-quater. L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico sono vietati. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare gli enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupo-cane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 544-ter del codice penale.
2-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 2-bis.
2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.20. Simiani, Vaccari.
Al comma 2, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo
13.21. Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: all'articolo 16 con le seguenti: agli articoli 14 e 16.
13.1000. Schullian, Steger, Gebhard.
(Votazione dell'articolo 13)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti per il contrasto degli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna)
1. Al fine di contrastare gli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare definisce le procedure urgenti per dotare stabilmente le regioni Sardegna e Sicilia, rispettivamente, di un numero di tre Canadair ciascuna.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 160 milioni di euro per l'anno 2025.
13.02. Marino, Lai.
ART. 14.
(Parchi e aree protette in zone montane)
(Votazione dell'articolo 14)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di valichi montani)
1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sui valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione dell'avifauna in misura rilevante e che, per la loro conformazione orografica caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad almeno mille metri di quota, e i due contrafforti montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato delle rotte di migrazione, e per una distanza di mille metri dagli stessi, individuati su base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), ove non già presenti, sono istituite zone di protezione speciale e l'attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni stabilite dalle regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”. La disposizione di cui al primo periodo acquista efficacia dalla data di adozione del suddetto decreto; fino a quel momento, l'attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni suddette sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023/2024».
14.01000. Bruzzone, Cerreto, Nevi, Davide Bergamini, Caretta.
ART. 15.
(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: attraverso lo svolgimento fino alla fine del comma, con le seguenti: è previsto lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio della vegetazione dei sistemi agrosilvopastorali, del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche, da attuare da parte delle regioni, utilizzando una quota del Fondo di cui all'articolo 4 che può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane, e delle necessità di manutenzione e valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche, e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, nonché dell'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile.
15.1. Vaccari, Simiani, Ferrari.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: caratteristiche morfologiche, aggiungere le seguenti: con specifico riferimento al ruolo di coordinamento nazionale svolto dal Comitato glaciologico italiano,.
*15.3. Bonelli, Grimaldi.
*15.4. Roggiani.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e la realizzazione di casse di espansione fino a: energetica rinnovabile.
15.6. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: incluso l'innevamento artificiale,.
15.7. Bonelli, Grimaldi.
(Votazione dell'articolo 15)
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(IVA agevolata per interventi inerenti al rischio idrogeologico)
1. Al fine di promuovere interventi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, i comuni e le unioni di comuni ricadenti nell'area disciplinata dalla presente legge, che effettuano interventi di ripristino o di prevenzione del rischio idrogeologico, beneficiano di un'aliquota IVA agevolata del 5 per cento.
2. L'agevolazione si applica anche agli acquisti di beni e servizi direttamente collegati agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.
3. I comuni e le unioni di comuni sono tenuti a documentare adeguatamente gli interventi effettuati e a conservare la documentazione per un periodo di almeno dieci anni.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
5. I benefici di cui al comma 1 operano per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti, a decorrere dall'anno 2025, dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
15.01. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(IVA agevolata per interventi inerenti al rischio idrogeologico)
1. Al fine di promuovere interventi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, i comuni e le unioni di comuni ricadenti nell'area disciplinata dalla presente legge, che effettuano interventi di ripristino o di prevenzione del rischio idrogeologico, beneficiano di un'aliquota IVA agevolata del 5 per cento.
2. L'agevolazione si applica anche agli acquisti di beni e servizi direttamente collegati agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.
3. I comuni e le unioni di comuni sono tenuti a documentare adeguatamente gli interventi effettuati e a conservare la documentazione per un periodo di almeno dieci anni.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
5. I benefici di cui al comma 1 operano per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.02. Simiani, Curti, Ferrari, Vaccari, Marino.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e la siccità nelle zone montane del Sud e insulari)
1. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane del Sud e insulari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un tavolo tecnico per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle regioni.
*15.03. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.
*15.04. Marino, Lai, Barbagallo.
ART. 16.
(Cantieri temporanei forestali)
Sopprimerlo.
16.2. Vaccari, Simiani, Ferrari.
(Si vota il mantenimento
dell'articolo 16)
ART. 17.
(Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali)
Sopprimerlo.
17.3. Simiani, Vaccari, Ferrari.
(Si vota il mantenimento
dell'articolo 17)
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;
b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;
e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;
f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;
g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;
h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;
i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;
l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
*17.02. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*17.03. Ruffino.
*17.04. Girelli, Vaccari, Barbagallo.
*17.05. Faraone, Gadda, Del Barba.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Remunerazione dei servizi ecosistemici-ambientali)
1. L'Autorità d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico integrato destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei comuni montani, o alle Comunità montane ove esistenti, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.
**17.06. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
**17.08. Girelli, Vaccari.
**17.09. Faraone, Gadda, Del Barba.
ART. 18.
(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e alle associazioni fondiarie con le seguenti: , alle associazioni fondiarie e ai comuni montani e alle loro forme associative.
18.3. Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: interventi di manutenzione aggiungere le seguenti: e uso sostenibile.
18.5. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: a gestori di rifugi, coltivatori diretti, aggiungere le seguenti: guide ambientali escursionistiche,.
18.9. Girelli, Ferrari.
(Votazione dell'articolo 18)
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Sostegno all'agricoltura di montagna)
1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono aiuti diretti, da un lato, alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, dall'altro, al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.
2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.
3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione.
18.02. Faraone, Gadda, Del Barba.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e selvicoltori di montagna)
1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2025 al 2027, nel limite complessivo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Per gli imprenditori agricoli, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua l'elenco delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.
3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 sono quelle previste all'interno dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.
5. I comuni montani di cui all'articolo 2 possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto dell'articolo 48, comma 1, del medesimo decreto, ai coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute dei lavoratori.
18.03. Faraone, Gadda, Del Barba.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Misure per la salvaguardia e il ripristino dei castagneti abbandonati)
1. Al fine di promuovere e favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale abbandonati ed esposti al rischio di dissesto idrogeologico, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.04. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Misure di sostegno all'agricoltura eroica)
1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al finanziamento di interventi volti a contrastare l'abbandono e il declino economico di aree montane e collinari rurali, delle zone di costiera impervie di grande pregio paesaggistico e ambientale e a promuovere e favorire interventi di recupero e di salvaguardia dell'agricoltura eroica.
2. Per le finalità indicate dal comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede:
a) all'individuazione dei territori nei quali sono situate le aree di cui al comma 1;
b) alla definizione dei criteri e delle tipologie di interventi ammessi ai contributi, con particolare riferimento a quelli finalizzati all'ammodernamento della strumentazione agricola, all'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque, oltre agli investimenti nei sistemi di agricoltura di precisione per l'efficientamento della produzione agricola;
c) alla determinazione della misura dei contributi erogabili.
3. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui al comma 1 devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali, dando priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura integrata. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di cultivar storicamente legato al territorio.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1.
18.07. Ghio, Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Esenzione IVA sui prodotti a marchio «Prodotti di montagna»)
1. Al fine di sostenere le aree territoriali oggetto della presente legge per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di montagna ivi prodotti, come definiti dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017, è riconosciuta un'esenzione dall'IVA sui prodotti a marchio «Prodotti di montagna».
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione che abbia luogo in zone di montagna.
3. Gli operatori che intendono beneficiare dell'esenzione devono conformarsi alle disposizioni del decreto ministeriale di cui al comma 1.
4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi per l'arco temporale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 per le aree territoriali oggetto della presente legge.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
18.08. Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Esenzione IVA sui prodotti a marchio «Prodotti di montagna»)
1. Al fine di sostenere le aree territoriali oggetto della presente legge per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di montagna ivi prodotti, come definiti dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017, è riconosciuta un'esenzione dall'IVA sui prodotti a marchio «Prodotti di montagna».
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione che abbia luogo in zone di montagna.
3. Gli operatori che intendono beneficiare dell'esenzione devono conformarsi alle disposizioni del decreto ministeriale di cui al comma 1.
4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi per l'arco temporale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 per le aree territoriali oggetto della presente legge.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.010. Simiani, Curti, Ferrari, Marino, Barbagallo.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Contributo sui maggiori costi sostenuti per la raccolta latte nelle zone di montagna)
1. Alle imprese cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ubicate in comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ed esercenti attività di raccolta, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del latte dei soci allevatori, è riconosciuto, a parziale compensazione degli oneri effettivamente sostenuti per la raccolta del latte presso i soci, un contributo pari a 2 centesimi di euro per ogni litro di latte conferito dai soci e, comunque, nei limiti di spesa del presente articolo. Il medesimo contributo è riconosciuto alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 228 del 2001, che non sono ubicate in zone montane di cui al precedente periodo, limitatamente al latte raccolto presso soci le cui aziende siano in comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge. Il contributo è comprovato mediante le dichiarazioni mensili effettuate dalle suddette cooperative, in qualità di primi acquirenti ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché delle relative disposizioni applicative nazionali, relative alle quantità di latte crudo e di latte crudo biologico consegnati da produttori italiani che risultino soci della cooperativa. La cooperativa, ai fini della riscossione del contributo, invia il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite del Sistema agricolo nazionale, apposita domanda alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura, allegando:
a) copia del libro soci di cui agli articoli 2421, 2528, comma 1, 2530, comma 4, e 2521, comma 1, del codice civile ed indicando, per ciascuno dei soci iscritti nel libro, il codice unico di identificazione aziende agricole (CUUA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e, qualora la cooperativa non sia ubicata in zona montana, l'indicazione dei soci ubicati nelle zone montane;
b) copia visura camerale in cui risulti l'ubicazione della sede legale della richiedente;
c) l'ammontare del contributo richiesto;
d) l'indicazione delle coordinate bancarie presso cui la cooperativa intende accreditare il contributo.
2. L'ente destinatario della domanda procede all'istruttoria della relativa istanza avvalendosi anche delle regioni e delle provincie autonome presso le quali la cooperativa ha ottenuto il riconoscimento come primo acquirente e provvede alla erogazione del contributo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
3. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura emana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedure operative al fine di implementare il Sistema agricolo nazionale per l'invio della domanda di contributo.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura, cui affluiscono, a partire dall'anno 2025, risorse pari a 20 milioni di euro annui.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Conseguentemente all'articolo 33, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 18-bis e 25, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
18.014. Faraone, Gadda, Del Barba.
ART. 19.
(Tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione fondiaria)
(Votazione dell'articolo 19)
ART. 20.
(Rifugi di montagna)
(Votazione dell'articolo 20)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Scavo ed edizione di siti archeologici delle zone montane)
1. Al fine di valorizzare i beni e i siti archeologici non interamente emersi afferenti alle zone montane, il Ministro della cultura istituisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, volto alla mappatura dei siti archeologici afferenti alle zone montane finalizzata allo scavo e all'edizione.
2. Al fine di valorizzare il sito archeologico di Noto Antica, il Ministro della cultura, d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, individua, con il decreto di cui al comma 1, le risorse disponibili finalizzate al proseguimento degli scavi archeologici dell'area per il triennio 2025-2027.
20.01. Marino, Ferrari.
ART. 21.
(Attività escursionistica)
Al comma 3, dopo le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 aggiungere le seguenti: e sentite le associazioni professionali di guide ambientali escursionistiche;
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: sono stabiliti aggiungere le seguenti: , in modo uniforme su base nazionale,
21.2. Girelli, Ferrari.
Al comma 3, dopo le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 aggiungere le seguenti: e sentite le associazioni professionali di guide ambientali escursionistiche.
21.4. Bonelli, Grimaldi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine del potenziamento dell'offerta turistica dei comuni montani, è istituito un Fondo, presso il Ministero del turismo, volto al recupero, alla manutenzione e al ripristino di sentieri e percorsi escursionistici in stato di abbandono, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei sentieri e dei percorsi in stato di abbandono e per il riparto delle risorse.
21.5. Ruffino.
(Votazione dell'articolo 21)
ART. 22.
(Finalità)
(Votazione dell'articolo 22)
ART. 23.
(Professioni della montagna)
Al comma 2, dopo le parole: legge 8 marzo 1991, n. 81, aggiungere le seguenti: le professioni di guida ambientale escursionistica e di guida del Parco o della Riserva,.
23.2. Simiani, Vaccari, Ferrari.
Al comma 2, dopo le parole: legge 8 marzo 1991, n. 81, aggiungere le seguenti: la professione di guida ambientale escursionistica,
*23.4. Girelli, Ferrari.
*23.1000. Lancellotta, Ciaburro.
Al comma 2, dopo le parole: legge 8 marzo 1991, n. 81, aggiungere le seguenti: la professione di operatore forestale.
23.6. Roggiani.
(Votazione dell'articolo 23)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Sostegno all'avvio di nuove attività imprenditoriali)
1. Ai soggetti che trasferiscono la propria residenza nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione e avviano una nuova attività imprenditoriale, sono concessi mutui agevolati per gli investimenti necessari all'avvio dell'attività, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile, nei limiti dei vigenti massimali degli aiuti de minimis e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili. I mutui possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
2. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 200.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per il territorio dei comuni di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al comma 1.
4. Le regioni, al fine di favorire l'avvio di nuove attività produttive e commerciali da parte dei soggetti che hanno trasferito la propria residenza nei comuni di cui al comma 1, possono disporre la riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui agli articoli da 1 a 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, fino ad azzerarle, per cinque periodi d'imposta a decorrere da quello di avvio dell'attività nei comuni di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
23.02. Marino, Curti, Lai, Girelli, Barbagallo.
ART. 24.
(Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: intrapreso una nuova attività aggiungere le seguenti: ovvero subentrino nella titolarità di un'attività esistente.
24.2. Vaccari, Sarracino, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Marino.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il cui titolare aggiungere le seguenti: sia una donna ovvero.
24.3. Ferrari, Marino, Roggiani, Sarracino, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Barbagallo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per i due periodi con le seguenti: per i quattro periodi.
24.4. Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Simiani, Marino, Barbagallo.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro annui con le seguenti: 40 milioni di euro annui.
24.5. Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Marino, Barbagallo.
(Votazione dell'articolo 24)
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Zone franche montane)
1. Per i comuni di cui all'articolo 2, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, che hanno registrato negli ultimi cinque anni una decrescita della popolazione residente, è istituita la zona franca montana di cui al comma 2.
2. Per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune di cui al comma 1, la regione decreta l'appartenenza a una zona franca montana, sulla base dei parametri fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), definita come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
3. Per i comuni montani ubicati nelle isole, e riconosciuti zone montane ai sensi dell'articolo 2 , il limite della popolazione di cui al comma 1 è esteso a 10.000 abitanti.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
24.02. Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Zone franche Montane)
1. Per i comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, che hanno registrato negli ultimi cinque anni una decrescita della popolazione residente, è istituita la zona franca montana di cui al comma 2.
2. Per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune di cui al comma 1, la regione decreta l'appartenenza a una zona franca montana, sulla base dei parametri fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), definita come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
3. Per i comuni montani ubicati nelle isole, e riconosciuti zone montane ai sensi dell'articolo 2, il limite della popolazione di cui al comma 1 è esteso a 10.000 abitanti.
4. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
24.03. Marino.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Istituzione delle zone franche montane in Sardegna)
1. Al fine di favorire le dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna site nel territorio della regione Sardegna, nei comuni montani che costituiscono le zone montane di cui all'articolo 2, è istituita la zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito denominata «zona franca montana».
2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la regione Sardegna, provvede all'individuazione delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e stabilisce i parametri per l'allocazione delle risorse.
3. Alle imprese che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana individuata ai sensi del presente articolo, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quattro periodi d'imposta successivi, possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca montana;
b) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro sulle retribuzioni da lavoro dipendente;
c) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi tre periodi d'imposta, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta;
d) esenzione dall'imposta municipale propria relativa agli immobili commerciali siti nelle zone franche montane, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.
4. Le agevolazioni di cui al comma 3 spettano, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività economica all'interno della zona franca montana. Possono altresì beneficiare delle medesime agevolazioni le imprese e i professionisti che avviano la propria attività economica all'interno della zona franca montana.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
6. Per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2017, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.08. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.
3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative:
a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;
b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;
c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.04. Faraone, Gadda, Del Barba.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.
3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative:
a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;
b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;
c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.05. Simiani, Curti, Girelli, Marino.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.
3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative:
a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;
b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;
c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.
24.07. Ruffino.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Concessione di benefici alle nuove imprese industriali, agricole, artigianali e dei servizi che stabiliscano la sede legale e operativa in uno dei comuni montani)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, finalizzato alla concessione da parte degli enti locali a beneficio delle nuove imprese industriali, agricole, artigianali e dei servizi che stabiliscano la sede legale e operativa in uno dei comuni montani di cui all'articolo 2, mantenendole per un periodo non inferiore ai 5 anni, delle seguenti agevolazioni:
a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito d'impresa per il primo triennio di attività e pari al 50 per cento per il successivo biennio. Tale beneficio è inoltre riconosciuto, nella misura del 25 per cento, per ogni esercizio successivo al quinto e fino ad un massimo di ulteriori cinque anni;
b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque anni di attività;
c) l'esonero totale quinquennale dal versamento dei contributi previdenziali, per le assunzioni regolate da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate ad incremento della base occupazionale. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino ad un massimo di ulteriori cinque anni.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
3. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1, tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, in proporzione alla stima per ciascun ente.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.09. Curti.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Piccole imprese e microimprese)
1. Nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, possono beneficiare degli incentivi di cui al presente articolo le imprese aventi le seguenti caratteristiche:
a) rientrare nella definizione di piccole imprese e microimprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE, e nei limiti dimensionali definiti dalla Direttiva delegata (UE) 2023/2775, e successive modificazioni e integrazioni;
b) svolgere l'attività oggetto dei benefici concessi all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge; sono considerate compatibili le attività svolte al di fuori di tali aree territoriali, purché contribuiscano a realizzare gli obiettivi della presente legge, quali il miglioramento delle condizioni economiche ed occupazionali e la fornitura di servizi e altri benefici;
c) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali e il cui titolare sia altresì nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili.
2. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati devono avere la sede principale o l'unità locale nonché il domicilio fiscale all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge.
3. I soggetti di cui al comma 1, possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 4, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività, maggiorato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro dell'area oggetto della presente legge o residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa nelle aree territoriali oggetto della presente legge, nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta di cui al comma 4, riferito al valore della produzione netta;
c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e per gli stagionali in agricoltura, a condizione che il personale dipendente oggetto dell'esonero sia residente in un Comune ubicato all'interno della area territoriale oggetto della presente legge, o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa, anche se fuori dall'area territoriale oggetto della presente legge; l'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge.
4. Le esenzioni di cui al comma 3 sono concesse per il seguente arco temporale e nella seguente consistenza: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, in misura piena per cinque anni, per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento.
5. Le agevolazioni di cui al comma da 3 possono essere fruite anche dalle piccole imprese e microimprese ed ai titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno avviato la propria attività in un'area territoriale disciplinata dalla presente legge antecedentemente al 1° gennaio 2025.
6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità di concessione delle incentivi di cui al presente articolo, anche al fine di prevenire l'uso indebito dei benefici.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
24.013. Marino, Curti, Lai, Girelli.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Agevolazioni per le assunzioni nell'impresa artigiana)
1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e valorizzare i mestieri artigiani delle zone montane, sono riconosciute agevolazioni fiscali e contributive, per un periodo massimo di cinque anni, all'impresa artigiana avente sede nelle zone montane che assuma personale con una età anagrafica inferiore ai 40 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal fine si prevede per l'impresa uno sgravio contributivo pari al 70 per cento sui contributi previdenziali e la riduzione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) pari al 50 per cento, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, l'impresa deve essere in regola con gli adempimenti e con i versamenti previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla normativa vigente.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 decorre dal 1° luglio 2025.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.011. Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Simiani, Marino.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Misure per incentivare il ritorno o la permanenza nei comuni montani)
1. Al fine di incentivare il ritorno o la permanenza nei comuni montani di cui all'articolo 2 di soggetti che, residenti in uno di tali comuni in data antecedente all'iscrizione all'Università, abbiano conseguito la laurea magistrale al termine del ciclo di studi da non oltre 5 anni, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare, promuovere e incentivare l'occupazione e le iniziative imprenditoriali facenti capo a soggetti laureati che soddisfino i requisiti di cui al presente comma.
2. I decreti legislativi di cui al precedente comma sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento di agevolazioni fiscali e contributive alle aziende, con sede operativa in uno dei comuni montani, per un periodo non inferiore a cinque anni, che assumano a tempo indeterminato i laureati di cui al comma 1;
b) concessione di contributi a fondo perduto per l'avvio di nuove aziende da parte dei laureati di cui al comma 1, nei comuni montani, purché le stesse vi mantengano la sede legale ed operativa per un periodo non inferiore a 7 anni;
c) erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per sostenere la start-up, con particolare riguardo per quelle innovative, nonché gli investimenti delle nuove aziende avviate dai laureati di cui al comma 1, nei comuni montani, purché le stesse vi mantengano la sede legale ed operativa per un periodo non inferiore a 7 anni;
d) introduzione di misure di defiscalizzazione per i redditi derivanti dalle attività lavorative e imprenditoriali svolte nei comuni montani ed avviate dai laureati di cui al comma 1, nonché dalle aziende che li assumono a tempo indeterminato per un periodo non inferiore a 5 anni;
e) adozione di misure volte a semplificare le procedure amministrative per la creazione di nuove aziende e per l'assunzione dei laureati nei comuni montani.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
24.012. Curti.
ART. 25.
(Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani)
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge,.
25.3. Sarracino, Girelli, Vaccari, Ferrari, Roggiani, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,.
*25.8. Ruffino.
*25.9. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
*25.10. Sarracino, Roggiani, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: inferiore a 5.000 abitanti con le seguenti: fino a 15.000 abitanti.
25.11. Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti.
25.13. Marino, Lai, Barbagallo.
(Votazione dell'articolo 25)
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Istituzione del Fondo per lo sviluppo di postazioni di lavoro condiviso nei comuni montani)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo di postazioni di lavoro condiviso nei comuni montani» con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato al finanziamento dei progetti che prevedono la creazione di luoghi di lavoro condiviso all'interno dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25.02. Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Marino.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Regime di favore)
1. Nel rispetto della disciplina della concorrenza e nel quadro del diritto europeo, tutte le politiche attive e le misure di incentivazione derivanti da risorse nazionali e da fondi strutturali previste per i coltivatori diretti, le imprese agricole e le cooperative di agricoltori, in virtù della qualifica agricola, ivi comprese le misure previste agli articoli 23,24 e 25 della presente legge, devono intendersi estese, in quanto applicabili, alle imprese commerciali e agli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, aventi sede legale o operativa nei comuni montani di cui all'articolo 2.
2. Il regime degli incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna di cui all'articolo 18 è esteso agli investimenti operati dalle imprese commerciali e dagli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, che risultano residenti nei comuni montani di cui all'articolo 2 e che partecipano, anche in attività di filiera, all'attuazione di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui all'elenco previsto dal medesimo articolo 18, comma 3, e secondo i criteri e le modalità di concessione definite dallo stesso articolo.
25.03. Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Simiani, Curti, Marino.
ART. 26.
(Agevolazioni per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Credito d'imposta per canoni di locazione)
1. I contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale in un immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge, possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento del canone annuo di locazione, fino a un massimo di 10.000 euro all'anno. La misura piena del credito d'imposta è applicabile nei primi cinque anni. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento del canone annuo di locazione.
2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d'imposta è incrementata del 10 per cento.
3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale sanitario e docente in ambito pubblico.
4. Il beneficiario di cui al comma 1, non deve essere proprietario di immobili ad uso civile nello stesso comune di destinazione della residenza anagrafica, salvo nel caso in cui l'immobile non possa essere utilizzato a causa di disposizioni di legge, provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione, o in comuni a distanza inferiore ai 50 chilometri.
Conseguentemente, dopo l'articolo 26, aggiungere i seguenti:
Art. 26-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale)
1. I contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale nell'immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento dei costi annui per la quota capitale e per gli interessi passivi pagati sul mutuo, nonché per le tasse pagate per l'acquisto dell'immobile. L'importo massimo del credito d'imposta annuale non può superare i 20.000 euro.
2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d'imposta è incrementata del 10 per cento.
3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale sanitario e docente in ambito pubblico, e non sono cumulabili con i benefici di cui all'articolo 26, comma 1.
4. L'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 è soggetto ai limiti e alle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 26.
Art. 26-ter.
(Cittadini carenti di capienza fiscale)
1. Per i cittadini che non hanno capienza fiscale, i crediti d'imposta di cui agli articoli 26 e 26-bis possono essere ceduti a banche o società pubbliche e private.
2. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in relazione al comma 1 del presente articolo, è consentito di acquisire e utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta, operando una trattenuta non superiore al 5 per cento.
Art. 26-quater.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 26, 26-bis e 26-ter, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
26.1. Girelli, Simiani, Curti, Marino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)
1. Al fine di incentivare l'insediamento abitativo e residenziale nei comuni di cui all'articolo 2, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare misure di sostegno economico per l'acquisto e la locazione di immobili ad uso residenziale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di un contributo di durata quinquennale a favore dei soggetti che acquistino un immobile in uno dei comuni montani e vi stabiliscano la residenza per un periodo minimo di pari durata, quantificato in almeno il 50 per cento dell'importo annuo delle rate di mutuo stipulato per l'acquisto dell'unità immobiliare;
b) incremento del contributo di cui alla lettera a) fino al 70 per cento qualora l'abitazione acquistata rientri in una delle classi A1, A2, A3, A4, ai sensi della vigente normativa in materia di prestazione energetica degli edifici;
c) riconoscimento di un contributo di durata quinquennale per i soggetti che stipulino contratti di locazione ad uso residenziale presso uno dei comuni montani e vi stabiliscano la residenza per un periodo minimo di pari durata, quantificato in almeno il 40 per cento dell'importo annuo del canone corrisposto;
d) riconoscimento di un incentivo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese sostenute per il collegamento alla banda larga internet nonché per l'allaccio o l'attivazione delle utenze di energia elettrica, gas e acqua, a favore dei beneficiari delle misure di cui alle lettere precedenti.
3. Per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo presso il Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 che ne costituisce il limite di spesa. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.3. Curti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(«Io resto in montagna»)
1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 70 per cento degli interessi passivi fino a un ammontare di 4.000 euro.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quarantacinque anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 4.
26.4. Girelli, Roggiani.
(Votazione dell'articolo 26)
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Agevolazioni per la ripopolazione dei comuni montani)
1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nei comuni di cui all'articolo 2, con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento degli interessi passivi, entro un ammontare di euro 500 e all'80 per cento sulla parte degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quaranta anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati, e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.
26.08. Faraone, Gadda, Del Barba.
Dopo l'articolo 26, aggiungere i seguenti:
Art. 26-bis.
(Agevolazioni fiscali per incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli comuni montani)
1. I redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel territorio dei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 15 per cento del loro ammontare per importi fino ad euro 28.000 e limitatamente al 20 per cento per importi da 28.001 fino a 55.000 euro, al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti nel territorio della regione ove ha sede il comune di cui al comma 1 nei cinque periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere nel medesimo comune per almeno cinque anni;
b) l'attività lavorativa è prestata in misura prevalente e continuativa nel comune di cui al comma 1 o nel territorio della provincia in cui ha sede il comune di cui al comma 1.
2. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti lavoratori che trasferiscono la propria residenza ed avviano un'attività con sede legale ed operativa nei comuni di cui al comma 1 e in tali comuni prestino la propria attività in misura prevalente e continuativa.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori che trasferiscono nei comuni di cui al comma 1 il proprio nucleo familiare con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale nel comune in cui trasferiscono la propria residenza nell'arco dei quattro periodi d'imposta successivi al trasferimento di residenza; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Art. 26-ter.
(Agevolazioni tributarie)
1. I comuni di cui all'articolo 26-bis, al fine di favorire l'incremento della popolazione residente, hanno la facoltà di deliberare, in favore dei soggetti che vi trasferiscono la propria residenza:
a) la riduzione fino al 90 per cento dell'IMU sulle abitazioni dai medesimi acquistate o sulle abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'articolo 1, comma 754, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) la riduzione fino al 90 per cento della tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, determinata applicando le tariffe stabilite dal comune;
c) la riduzione fino al 75 per cento dell'addizionale comunale sull'Irpef di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 60.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dei comuni di cui all'articolo 26-bis e per i quattro periodi successivi.
26.01. Ferrari, Curti, Girelli, Marino, Barbagallo.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Agevolazione per le abitazioni principali nei comuni montani)
1. Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, situate in uno dei comuni montani, di cui all'articolo 2, comma 2, spetta un'agevolazione sulla rendita catastale ai fini fiscali pari al 50 cento del valore originariamente previsto. L'agevolazione è concessa nel limite massimo di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.05. Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Marino.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto e il recupero di immobili abbandonati)
1. Per gli immobili abbandonati ubicati nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione acquistati dai soggetti che intendono trasferirvi la propria residenza o che intendano utilizzarli per l'avvio di un'attività produttiva, si applica l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.06. Curti, Girelli, Ferrari, Marino.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Fondo per la concessione di incentivi per l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli comuni montani)
1. Al fine di incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli interventi regionali volti ad incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei Comuni di cui al medesimo comma e possono essere richieste per la concessione di:
a) contributi in favore di soggetti e famiglie numerose economicamente svantaggiati per l'acquisto di beni di prima necessità e per l'infanzia;
b) agevolazioni per l'acquisto di materiale didattico e misure di sostegno all'educazione per la prima infanzia, con riferimento agli asili nido, alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie, alle biblioteche pubbliche e alle associazioni che promuovono cultura;
c) riduzioni delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, concesse dal comune competente, con priorità per i soggetti e le famiglie numerose economicamente svantaggiati;
d) contributi per la produzione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e per la tutela delle produzioni di qualità delle tradizioni alimentari locali;
e) misure di sostegno contributivo e fiscale per l'avvio di nuove attività produttive legate all'agricoltura, all'agroalimentare, all'artigianato e ai sapori locali.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione annuale delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
4. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
26.07. Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Marino, Barbagallo.
ART. 27.
(Tavolo per la definizione di agevolazioni tariffarie)
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 5.000 abitanti aggiungere le seguenti: ovvero 10.000 abitanti per i comuni situati sopra i 600 metri sul livello del mare,.
27.1. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Votazione dell'articolo 27)
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
1. Al fine di sostenere interventi di esecuzione di opere per la riqualificazione, il rinnovo e il potenziamento degli impianti sciistici a fune adibiti al trasporto di persone ubicati nella regione Toscana è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo sperimentale con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
27.01. Simiani, Furfaro.
ART. 28.
(Incentivi per la natalità nei comuni montani)
Sopprimerlo.
28.2. Sportiello, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: comma 1, con popolazione fino alla fine del comma, con le seguenti: il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare, promuovere e incentivare la natalità e la genitorialità.
2. I decreti legislativi di cui al precedente comma sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:
a) previsione di incentivi a beneficio delle coppie composte da soggetti di età inferiore ai 35 anni che si uniscano in matrimonio, unione civile o convivenza di fatto stabilendo la residenza in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, e mantenendola per almeno cinque anni, alle seguenti condizioni:
1) nel caso in cui anche un solo componente del nucleo sia già residente in una dei comuni montani, è concesso un contributo annuale fisso per i primi 5 anni da commisurare allo scaglione ISEE di riferimento;
2) qualora entrambi i componenti non siano già residenti in uno dei comuni montani, viene prevista una maggiorazione al contributo di cui al numero 1);
3) per ogni figlio nato o adottato successivamente all'ottenimento della residenza in uno dei comuni montani, alle coppie beneficiarie è riconosciuta una maggiorazione quinquennale, da applicarsi sull'importo dell'assegno unico spettante ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230. Tale maggiorazione è ulteriormente incrementata per le coppie di cui al numero 2).
3. Per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo presso il Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 che ne costituisce il limite di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
28.3. Curti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 5.000 abitanti aggiungere le seguenti: , ovvero 10.000 abitanti per i comuni situati sopra i 600 metri sul livello del mare,.
28.5. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di con le seguenti: ai nuclei familiari che si trasferiscono per almeno un quinquennio continuativo in.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni;
alla rubrica sostituire le parole: per la natalità con le seguenti: per i nuclei familiari.
28.7. Sportiello, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di con le seguenti: ai nuclei familiari che si trasferiscono per almeno un quinquennio continuativo in.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di tutelare e sostenere i nuclei familiari e garantire l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità dei servizi erogati dai Consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975 n. 405, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana, nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è garantita la capillare presenza dei predetti consultori familiari per un rapporto anche inferiore ad un consultorio per 20.000 abitanti. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al presente comma.;
alla rubrica sostituire le parole: per la natalità con le seguenti: per i nuclei familiari.
28.8. Sportiello, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di con le seguenti: ai nuclei familiari che si trasferiscono per almeno un quinquennio continuativo in.
Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: per la natalità con le seguenti: per i nuclei familiari.
28.6. Sportiello, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum con le seguenti: fino alla frequenza delle scuole elementari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, un contributo annuale.
Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: una tantum con la seguente: annuale.
28.4. Vaccari, Simiani, Ferrari.
(Votazione dell'articolo 28)
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Misure di sostegno per famiglie e attività imprenditoriali nei comuni montani)
1. Al fine di contrastare lo spopolamento e garantire la qualità della vita nelle aree montane, ai nuclei familiari residenti nei comuni montani di cui all'articolo 2, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:
a) incentivi per l'acquisto di carburante a prezzo agevolato, anche attraverso l'introduzione di un'apposita carta dedicata;
b) un aumento della detrazione delle spese scolastiche per i figli a carico;
c) misure di sgravio fiscale per il riscaldamento domestico, anche attraverso una riduzione delle imposte sui combustibili da riscaldamento.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle misure di cui al comma 1.
3. Al fine di compensare gli svantaggi strutturali delle attività commerciali, in particolar modo artigianali, operanti nei comuni montani di cui all'articolo 2, alle medesime sono riconosciute le seguenti misure:
a) possibilità di ottenere una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI);
b) esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) nel caso in cui abbiano registrato un fatturato inferiore a 500.000 euro in almeno quattro delle precedenti cinque annualità;
c) credito d'imposta sulle spese per l'energia e per il trasporto delle merci.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle misure di cui al comma 3, nonché le modalità di ristoro per i comuni montani direttamente coinvolti.
5. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali montane, sono previsti:
a) contributi dedicati per le imprese boschive, con risorse finanziarie adeguate per la gestione sostenibile delle foreste e per l'acquisto di macchinari innovativi;
b) misure di sostegno agli allevatori e agli agricoltori che operano nei comuni montani, tra le quali incentivi ad hoc per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici delle zone di montagna;
c) assegnazione di fondi ai Consorzi forestali per la manutenzione del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico.
6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle misure di cui al comma 5.
7. Le misure di cui al presente articolo possono essere finanziate anche a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e a valere sul Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
28.03. Sottanelli, Ruffino.
ART. 29.
(Registro nazionale dei terreni silenti)
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine del comma, con le seguenti: sono adottate norme regolamentari volte a definire:
a) criteri e modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
b) gli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;
c) criteri e modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
*29.4. Ruffino.
*29.5. Vaccari, Marino, Curti.
(Votazione dell'articolo 29)
Dopo l'articolo 29, aggiungere i seguenti:
Art. 29-bis.
(Richiesta di utilizzo delle terre
abbandonate)
1. Coloro che intendono avviare un'attività di imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, avvalendosi dei terreni inseriti nel Registro di cui all'articolo 29, possono presentare un'apposita richiesta al comune nel quale sono situati i terreni abbandonati o silenti, corredata da idonea documentazione e da un progetto analitico relativo alle attività produttive che si intendono realizzare.
2. Il soggetto proponente è tenuto, nel caso di accoglimento della richiesta di cui al comma 1, a realizzare il progetto e a risiedere nel comune per un periodo non inferiore a sei anni continuativi.
Art. 29-ter.
(Procedura per l'utilizzo delle terre
abbandonate)
1. I comuni di cui all'articolo 29-bis, espletate le procedure di ricognizione dei terreni abbandonati, direttamente o tramite i soggetti da questo incaricati, acquisiscono dai pubblici registri immobiliari ogni utile informazione sui proprietari dei terreni medesimi.
2. Sulla base della documentazione raccolta, i comuni provvedono a notificare ai proprietari, laddove noti, la richiesta di utilizzo a scopi produttivi dei terreni abbandonati, avvertendo che, ove gli aventi diritto non assumano essi stessi, entro sessanta giorni dalla notifica, l'impegno ad uno stabile utilizzo dei medesimi, questi saranno dichiarati soggetti ad utilizzo mediante conferimento in uso a privati con garanzia pubblica. La richiesta è, altresì, resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo pretorio del comune interessato e dei comuni di ultima residenza conosciuta dei proprietari.
3. Contro la richiesta di utilizzo delle terre abbandonate è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione monocratica.
Art. 29-quater.
(Valutazione e approvazione del progetto)
1. Il comune, decorsi i termini per le eventuali opposizioni, o pronunciato il rigetto delle medesime, esamina la documentazione presentata ai sensi dell'articolo 29-bis, previa assunzione di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente.
2. Il comune delibera l'accoglimento del progetto di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis, qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive tipiche e di particolare utilità per la comunità locale, quali l'allevamento, la coltivazione, l'attività di lavorazione o di trasformazione dei prodotti tipici locali e della montagna, anche nella forma di ampliamento o di sviluppo di attività già esercitate all'atto della richiesta di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis, nonché ad attività artigianali, commerciali e industriali, se l'utilizzo della terra abbandonata è ritenuto indispensabile al loro esercizio.
3. Il progetto approvato è inviato a cura del comune, con le osservazioni necessarie a evidenziare l'utilità generale, al competente assessore della regione o, in caso di una pluralità di competenze, al Presidente della giunta regionale, che designa l'assessore regionale incaricato dell'esame e della formulazione del parere. Tale parere, che deve essere formulato entro novanta giorni, non dispensa da autorizzazioni, approvazioni e pareri eventualmente previsti per il merito del progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento. Decorso tale termine, in assenza di parere, il progetto si intende automaticamente approvato.
4. Il parere della regione di cui al comma 3 non è vincolante, fermo restando che, in caso di parere contrario, non possono essere concessi eventuali benefìci a carico della regione stessa.
Art. 29-quinquies.
(Immissione nel possesso)
1. I soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 29-quater, sono immessi nel possesso dei terreni mediante verbale nel quale sono specificati il canone di affitto, gli obblighi e le responsabilità che fanno capo allo stesso, con particolare riguardo alle responsabilità ambientali ed idrogeologiche connesse all'utilizzo dei terreni di montagna.
2. Il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività produttiva, e comunque in misura non superiore ai due terzi di quello praticato in loco per terreni aventi le medesime caratteristiche.
3. I canoni di affitto sono tenuti dal comune a disposizione degli aventi diritto per la durata di tre anni da ciascun pagamento. Decorsi i termini per la riscossione dei canoni, essi sono acquisiti dal comune, che può destinarli ad indennizzare i soggetti immessi nel possesso per le eventuali migliorie di natura durevole apportate ai terreni assegnati.
4. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad iniziare l'attività oggetto del medesimo progetto non oltre centoventi giorni dall'immissione in possesso dei terreni.
5. Qualora l'utilizzo dei terreni assegnati non sia esercitato per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, il soggetto di cui al comma 1 decade da ogni beneficio previsto dalla presente legge.
Art. 29-sexies.
(Successivo intervento degli aventi diritto)
1. Qualora, in corso di attuazione del progetto approvato ai sensi dell'articolo 29-quater, intervenga contestazione da parte di persona che dimostri di essere proprietaria del bene o titolare di altro diritto reale, la stessa acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra nella percezione dei canoni di affitto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 29-quinquies, fermo restando che la stessa è tenuta a consentire che il possessore continui a esercitare la sua attività per un periodo non inferiore a sei anni dall'intervenuta contestazione.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1, la persona che ha acquisito la posizione di concedente in affitto ai sensi del medesimo comma 1 può agire per il rilascio dei terreni, a condizione che si impegni con il comune a proseguire in via permanente le attività produttive avviate sui medesimi terreni.
Conseguentemente, all'articolo 33, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli da 29-bis a 29-sexies, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29.01. Vaccari, Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Simiani, Curti, Marino.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani)
1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.
2. Gli enti di cui al comma 1 danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del consiglio comunale, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.
3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente, sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente senza scopo di lucro o consorzio forestale, presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di terreno incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per l'individuazione dei proprietari e gli eventuali eredi.
4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato l'intenzione di avvalersi degli articoli 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, e di un deposito cauzionale il cui importo è stabilito nel regolamento di cui al comma 2.
5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì nel sito internet comunale i suddetti riferimenti.
6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal codice civile in ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico.
7. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.
8. I comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani delle quali fanno parte. Qualora i comuni siano compresi, in tutto o in parte, all'interno di aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree.
*29.03. Ruffino.
*29.04. Vaccari, Girelli, Marino, Curti.
*29.05. Faraone, Gadda, Del Barba.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Istituzione e funzionamento delle associazioni fondiarie)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività agrosilvopastorali attraverso il razionale utilizzo del suolo agricolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati, si riconosce nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove imprese agricole.
2. Le associazioni fondiarie contribuiscono:
a) a consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;
b) a rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;
c) a concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;
d) a prevenire i rischi idrogeologici e di incendio.
3. La valorizzazione funzionale del territorio agrosilvopastorale, ai fini della presente legge, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente: erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.
4. Ai fini del presente articolo si intendono per terreni incolti o abbandonati i terreni agricoli non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie e per terreni silenti i terreni agricoli di cui alla lettera a) per i quali non è noto il proprietario.
5. Lo Stato riconosce un ruolo prevalente alla gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.
6. Le associazioni fondiarie di cui al presente articolo sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
7. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.
8. Le attività di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nonché dell'economicità ed efficienza della gestione stessa.
9. Le associazioni fondiarie possono avvalersi, per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite, di uno o più gestori.
10. Ogni associato conserva la proprietà dei propri beni che non sono usucapibili ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori, fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.
11. Presso ciascuna associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate nel quale sono registrati i titolari dei diritti reali di godimento e dei rapporti contrattuali.
12. Al fine della definizione dell'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi, le superfici inserite nell'elenco sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della redditività esistente al momento dell'adesione all'associazione fondiaria.
13. Le associazioni fondiarie acquistano la personalità giuridica e sono riconosciute con l'iscrizione, autorizzata con provvedimento della struttura regionale competente, nel registro regionale delle persone giuridiche private, istituito in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
14. Le associazioni fondiarie svolgono le seguenti attività:
a) gestione associata dei terreni conferiti dai soci o assegnati;
b) redazione e attuazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati e vengono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
c) partecipazione, in accordo con le unioni dei comuni o i comuni, all'individuazione dei terreni silenti e al loro recupero produttivo;
d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario.
29.06. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Provvedimenti urgenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei comuni montani)
1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.
2. Gli enti di cui al comma 1 danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.
3. Il regolamento stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Il regolamento prevede altresì che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.
*29.09. Ruffino.
*29.010. Vaccari, Marino, Curti.
*29.011. Faraone, Gadda, Del Barba.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Cooperative di comunità)
1. Le cooperative di comunità sono riconosciute quale efficace strumento di innovazione sociale ed economico in particolare delle aree montane e delle aree interne, anche al fine di fare fronte a necessità di carattere occupazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il quadro normativo nazionale di riferimento.
**29.013. Faraone, Del Barba.
**29.016. Sarracino, Roggiani, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.
**29.017. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
ART. 30.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)
(Votazione dell'articolo 30)
ART. 31.
(Sostegno finanziario locale)
(Votazione dell'articolo 31)
ART. 32.
(Abrogazioni)
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*32.3. Ruffino.
*32.4. Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Simiani, Curti, Marino, Ferrari.
(Votazione dell'articolo 32)
ART. 33.
(Disposizioni finanziarie)
(Votazione dell'articolo 33)
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Sostituirlo, con il seguente:
Art. 1.
(Finalità)
1. La Repubblica italiana riconosce la montagna come un insieme di territori nei quali lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, delle risorse umane e naturali, del paesaggio, della salute, delle peculiarità storiche, culturali e linguistiche costituiscono un obiettivo di interesse nazionale, in ragione del ruolo economico, sociale, ambientale, paesaggistico, sanitario e culturale svolto dalle comunità insistenti sulle montagne italiane.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, mettono in atto politiche pubbliche, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, finalizzate allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla salvaguardia dell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nei confronti delle collettività interessate, tenuto conto degli impatti dei cambiamenti climatici e della biodiversità, in connessione con le esigenze e i bisogni delle popolazioni montane, tenendo conto altresì della specificità e della peculiarità di tali luoghi.
3. In tale quadro, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi prioritari:
a) sostegno all'esercizio delle responsabilità delle collettività territoriali montane mediante l'individuazione delle comunità di comuni montani di cui all'articolo 2 della presente legge come attori istituzionali preposti all'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e al perseguimento di politiche di equità sociale ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione;
b) riconoscimento delle disparità demografiche e delle specificità dei territori montani;
c) riconoscimento, ai fini della prevenzione, degli effetti del cambiamento climatico e delle politiche di adattamento e dei loro impatti sulle attività economiche delle montagne, con particolare riguardo ai settori agricolo, turistico, forestale ed energetico;
d) incoraggiamento dello sviluppo economico montano, con particolare riguardo al sostegno alle attività artigianali e industriali legate alla montagna o in esso presenti;
e) riconoscimento dell'esigenza di politiche pubbliche a sostegno delle zone montane come compensazione degli svantaggi strutturali permanenti in esse presenti, anche al fine di assicurare il dinamismo dell'agricoltura e della zootecnica montane e il loro concorso allo sviluppo sostenibile del Paese;
f) sviluppo del turismo invernale ed estivo delle zone montane in un'ottica di sostenibilità ambientale e naturale, mirato alla valorizzazione delle risorse patrimoniali dei territori;
g) sostegno, in tutti i settori di pertinenza, delle politiche di qualità, di filiera, di sviluppo del valore aggiunto delle zone montane e della ricerca scientifica e tecnologica;
h) tutela e valorizzazione delle risorse idriche presenti sui territori montani, con particolare riguardo alla loro funzione ecosistemica;
i) incoraggiamento e sostegno alle attività di forestazione e di manutenzione dei boschi, con particolare riguardo alle aziende forestali, secondo quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
l) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, della qualità degli spazi e dei paesaggi montani;
m) promozione della ricchezza del patrimonio culturale, della protezione e del recupero degli edifici tradizionali e dei centri storici, favorendo il reinsediamento anche mediante politiche di recupero degli edifici esistenti;
n) incoraggiamento e sostegno alle collettività locali per la gestione sostenibile e durevole delle risorse naturali montane;
o) tutela e sostegno del livello dei servizi pubblici erogati nelle zone montane, al fine di garantire l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana nei settori dell'istruzione, dei trasporti pubblici, della sanità e dell'assistenza;
p) attuazione di politiche di prevenzione, tutela e salvaguardia dai rischi idrogeologici.
4. Ai fini di cui alla presente legge, costituiscono obiettivi generali il sostegno dell'occupazione e del dinamismo economico endogeno anche mediante il corretto sfruttamento delle risorse naturali presenti nei territori montani, l'attivazione del mercato immobiliare sfitto, il rafforzamento delle politiche ambientali attraverso l'azione dei parchi regionali e nazionali, il sostegno della vita quotidiana degli abitanti e degli attori sociali, economici, culturali e formativi presenti in tali territori, il riconoscimento dell'agricoltura e della forestazione come essenziale funzione ecosistemica per l'equilibrio e la salvaguardia del territorio, del paesaggio e degli assetti idrogeologici e, più in generale, il riconoscimento del principio di compensazione degli svantaggi naturali della montagna.
5. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi di comuni montani comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
6. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorire il ripopolamento, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali per coloro che vi risiedono, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.
7. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1.1. Faraone, Gadda, Del Barba.
Al comma 2, dopo le parole: nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano aggiungere le seguenti: assicurando lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale.
1.14. Grimaldi, Ghirra, Zaratti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica.
1.25. Grimaldi, Ghirra, Zaratti.
ART. 2.
Sopprimere il comma 2.
2.28. Faraone, Gadda, Del Barba.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della pendenza con la seguente: e geomorfologico.
2.4. Faraone, Del Barba.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in base ai parametri altimetrico aggiungere le seguenti: , dell'estensione.
2.10. Ruffino.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della pendenza con la seguente: e geomorfologico.
*2.2. Zaratti, Grimaldi.
*2.5. Ruffino.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della pendenza aggiungere le seguenti: e di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri.
2.19. Grimaldi, Zaratti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di parametri socioeconomici, aggiungere le seguenti: nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite,.
2.35. Grimaldi, Zaratti.
ART. 3.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Strategia nazionale per la montagna
italiana)
1. La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI), individua, sulla base di linee di indirizzo strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale nonché l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarietà e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia per le aree interne (SNAI).
2. La SNAMI è definita con cadenza triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 e, per quanto riguarda l'accessibilità alle infrastrutture digitali, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.
3. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato «Tavolo». Il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti, pubblici e privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3.1. Faraone, Gadda, Del Barba.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Consiglio nazionale della montagna)
1. La presente legge istituisce il Consiglio nazionale della montagna, di seguito denominato «Consiglio» ai fini della pianificazione, dello sviluppo e della protezione delle montagne italiane.
2. Il Consiglio costituisce il luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani sull'avvenire dei territori di montagna e sulle politiche pubbliche da mettere in atto, anche in attuazione della presente legge e delle leggi regionali di relativa attuazione.
3. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Ministro all'uopo delegato. La sua composizione e il suo funzionamento sono fissati con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri. Esso deve comunque comprendere rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono membri obbligatori del Consiglio nazionale della montagna i ministri le cui competenze afferiscono alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge. Sono membri di diritto del Consiglio il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), o loro delegati. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono rappresentati, rispettivamente, da cinque deputati e cinque senatori, designati dai rispettivi presidenti avendo cura di rappresentare in modo proporzionale la composizione dei gruppi parlamentari esistenti.
4. Il Consiglio definisce gli obiettivi e precisa le azioni che giudica essenziali per lo sviluppo, la programmazione e la protezione delle montagne italiane; ha l'obiettivo di facilitare, anche attraverso avvisi e proposte, il coordinamento delle azioni pubbliche nelle zone di montagna; viene consultato sulle proposte di legge e sui decreti di interesse, nonché sulle priorità di intervento governative e sulle condizioni di sostegno e aiuto per le zone di montagna mediante i fondi previsti dalle legislazioni di settore nazionale e regionali; viene informato dal Governo circa gli investimenti dello Stato per l'attuazione di programmi specifici per i territori montani.
5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato. È data facoltà ai rappresentanti delle regioni e degli enti locali di chiederne la convocazione per la trattazione di specifiche questioni.
3.01. Faraone, Gadda, Del Barba.
ART. 4.
Al comma 1, alinea dopo le parole: n. 234, aggiungere le seguenti: di seguito denominato «FOSMIT».
Conseguentemente:
al medesimo comma:
sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) gli interventi di cui alle lettere da a) a f) del citato articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021, nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo;
b) la SMI;
dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge;
sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:
2. Gli stanziamenti di cui al comma 1, relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane.
3. Una quota parte delle risorse del FOSMIT, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a 300.000 euro annui, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con tale obiettivo, il medesimo Dipartimento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e con la Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A.
4. Possono beneficiare delle risorse del FOSMIT i comuni montani, ad eccezione dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione totale residente superiore a 10.000 abitanti. Le unioni montane di comuni e le comunità montane, nonché le comunità di comuni montani di cui all'articolo 2, svolgono la funzione di programmazione degli interventi su scala sovra-comunale, nonché la realizzazione dei medesimi interventi laddove comportino una competenza territoriale che esuli da quella del singolo comune. Per il medesimo scopo, i comuni possono delegare le unioni montane di comuni, le comunità montane dapprima, e le comunità di comuni montani in seguito, di cui fanno parte, per le fasi di progettazione e di realizzazione delle opere.
5. Le risorse erogate dal FOSMIT hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei.
6. Le risorse di cui al presente articolo sono irrogate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge.
4.1. Faraone, Gadda, Del Barba.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
al comma 2, sopprimere le parole: e lettera b);
sopprimere il comma 4;
al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).
4.5. Faraone, Gadda, Del Barba.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui dall'anno 2025 all'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
b) al comma 2, sopprimere le parole: e lettera b);
c) sopprimere il comma 4;
d) al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).
*4.7. Ruffino.
*4.8. Faraone, Gadda, Del Barba.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e con una dotazione pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2025»;
b) al comma 2, sopprimere le parole: e lettera b);
c) sopprimere il comma 4;
d) al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).
4.11. Ruffino.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e con una dotazione pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2025»;
al comma 2, sopprimere le parole: e lettera b);
sopprimere il comma 4;
al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).
4.10. Faraone, Gadda, Del Barba.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente:
al comma 2, sopprimere le parole: e lettera b);
sopprimere il comma 4;
al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).
*4.12. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*4.13. Faraone, Gadda, Del Barba.
ART. 5.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Relazione annuale)
1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.
5.1. Faraone, Gadda, Del Barba.
ART. 6.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: pubbliche o private accreditate aggiungere le seguenti: ovvero presso farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
Conseguentemente:
al comma 2:
dopo le parole: specialista ambulatoriale interno, veterinario aggiungere le seguenti: , titolare di farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i titolari di farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, il medesimo contributo è previsto anche per la locazione dei locali destinati all'attività di dispensazione dei medicinali e di erogazione di servizi sanitari alla popolazione.;
al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire l'erogazione di farmaci e servizi essenziali per la popolazione che risiede nei centri montani più piccoli, le regioni e le province autonome possono altresì prevedere, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, forme di sostegno economico a favore delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che operano nell'ambito del territorio dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.;
dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che operano nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, a seguito della stipula di accordi tra le regioni e le province autonome e le organizzazioni delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, è affidata l'erogazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale dei servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
6.2. Benzoni, Ruffino.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.
1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare, l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.
6.8. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
ART. 7.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Scuole di montagna)
1. Sono definite scuole di montagna quelle con almeno una sede collocata in uno di comuni montani classificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e delle norme attuative regionali.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.
3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.
4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dal fatto di aver prestato servizio in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza in sede.
5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento nel comune ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dal 2025, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 5 e 6 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 7.
7.1. Faraone, Gadda, Del Barba.
Sopprimere il comma 2.
*7.2. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*7.3. Faraone, Gadda, Del Barba.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 10, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, la parole: «10 alunni» sono sostituite dalle seguenti: «8 alunni».
7.16. Faraone, Del Barba.
ART. 10.
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
10.9. Zaratti, Grimaldi.
ART. 12.
Sopprimerlo.
*12.1. Faraone, Gadda, Del Barba.
*12.3. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12.
(Salvaguardia dei pascoli montani)
1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio, nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della cultura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni finalizzate all'individuazione, al recupero, all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dai relativi decreti attuativi. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli costituisce causa di estinzione del rapporto.
12.4. Faraone, Gadda, Del Barba.
Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comunque garantendo ai comuni le necessarie entrate economiche utili al mantenimento ed alla manutenzione del territorio montano interessato dai pascoli.
12.9. Grimaldi, Zaratti.
ART. 13.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003. Con il medesimo decreto sono previste adeguate forme di remunerazione a favore dei comuni montani per la produzione dei servizi ecosistemici e ambientali.
13.4. Faraone, Del Barba.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: provvedono e vigilano aggiungere le seguenti: , attraverso appositi programmi di pianificazione territoriale integrata, attività di monitoraggio ambientale e faunistico, nonché misure per favorire la collaborazione tra enti locali e istituti di ricerca, associazioni ambientaliste e altre parti interessate,.
13.15. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
ART. 16.
Sopprimerlo.
16.1. Bonelli, Grimaldi.
ART. 17.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Remunerazione dei servizi ecosistemici-ambientali)
1. L'Autorità d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico integrato destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei comuni montani, o alle Comunità montane ove esistenti, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.
17.07. Ruffino.
ART. 18.
Al comma 3, sopprimere le parole: Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il.
18.6. Bonelli, Grimaldi.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: a gestori di rifugi, coltivatori diretti, aggiungere le seguenti: guide ambientali escursionistiche,.
18.10. Bonelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Sostegno all'agricoltura di montagna)
1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono aiuti diretti, da un lato, alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, dall'altro, al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.
2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.
3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione.
18.01. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.
ART. 23.
Al comma 1, sopprimere le parole: e la valorizzazione.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La SMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.
23.1. Faraone, Gadda, Del Barba.
Al comma 2, dopo le parole: gestore di rifugio aggiungere le seguenti: e di guida ambientale escursionistica.
23.3. Bonelli, Grimaldi.
ART. 24.
Sostituirlo, con il seguente:
Art. 24.
(Misure fiscali di favore per le imprese montane «giovani»)
1. Alle piccole imprese e alle microimprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (UE), del 6 maggio 2003, in cui il titolare, o almeno uno degli esercenti, non abbia compiuto 36 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.
2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.
4. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di 20 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
24.1. Faraone, Gadda, Del Barba.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.
3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative:
a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;
b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;
c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.
24.06. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
ART. 25.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,.
*25.4. Grimaldi, Zaratti.
*25.6. Faraone, Del Barba.
ART. 29.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a definire:
a) criteri e modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
b) gli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;
c) criteri e modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
*29.3. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*29.7. Faraone, Gadda, Del Barba.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani)
1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.
2. Gli enti di cui al comma 1 danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del consiglio comunale, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.
3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente, sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente senza scopo di lucro o consorzio forestale, presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di terreno incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per l'individuazione dei proprietari e gli eventuali eredi.
4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato l'intenzione di avvalersi degli articoli 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, e di un deposito cauzionale il cui importo è stabilito nel regolamento di cui al comma 2.
5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì nel sito internet comunale i suddetti riferimenti.
6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal codice civile in ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico.
7. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.
8. I comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani delle quali fanno parte. Qualora i comuni siano compresi, in tutto o in parte, all'interno di aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree.
29.02. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Provvedimenti urgenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei comuni montani)
1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.
2. Gli enti di cui al comma 1 danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.
3. Il regolamento stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Il regolamento prevede altresì che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.
29.08. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Cooperative di comunità)
1. Le cooperative di comunità sono riconosciute quale efficace strumento di innovazione sociale ed economico in particolare delle aree montane e delle aree interne, anche al fine di fare fronte a necessità di carattere occupazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il quadro normativo nazionale di riferimento.
*29.014. Ruffino.
*29.018. Zaratti, Grimaldi.
ART. 32.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*32.1. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*32.5. Faraone, Gadda, Del Barba.
N. 1.
Seduta del 25 giugno 2025
La Camera,
premesso che:
le montagne hanno nel nostro Paese un valore simbolico importante. Vi si radicò la Resistenza durante la Seconda guerra mondiale e da lì nacquero i primi movimenti di liberazione, per tanti sono ancora memoria collettiva indelebile;
ancora oggi vivere in montagna è una scelta di vita che per tanti si trasforma in sacrificio, però nessuno vuole abbandonare la montagna per scelta, ma troppo spesso le persone sono costrette a farlo per necessità perché mancano, o sono carenti, i servizi di prima necessità. Così assistiamo inermi alla crisi climatica che sta colpendo duramente le zone montane, che rappresentano ecosistemi fragili ma fondamentali per la biodiversità, la regolazione idrica e la cultura dei territori;
di fronte a questa emergenza è fondamentale pensare a strategie integrate che tutelino l'ambiente montano e, allo stesso tempo, ne promuovano lo sviluppo sostenibile, sociale ed economico capace di fermare lo spopolamento in corso che in molti definiscono: l'inverno demografico;
nel tempo la montagna ha conquistato notorietà e rispetto anche per la natura che conserva, che nella gran parte coincide con parchi e riserve naturali, ed è divenuta un attrattore di flussi turistici. Ma la montagna deve liberarsi dall'idea, vecchia e devastante, di continuare a spendere risorse per infrastrutture e impianti scioviari fallimentari perché i cambiamenti climatici e la riduzione delle precipitazioni nevose renderanno sempre più difficile far coincidere la neve sulle piste e le vacanze degli italiani;
deve affrancarsi dal modello turistico in voga, che considera la presenza degli impianti di risalita come l'unica possibilità turistica per questi territori, con il rischio che passi l'idea che senza neve sulle montagne il turismo montano muore;
l'articolo 15 prevede la possibilità di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi di carattere straordinario, da attuare da parte delle regioni, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge n. 39 del 2023, per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane. Il comma 1 specifica che gli interventi di carattere straordinario previsti dall'articolo 15 sono finalizzati a prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane attraverso una serie di interventi da attuare da parte delle regioni;
l'articolo 22 individua le finalità del Capo V, stabilendo, al comma 1, che le disposizioni in esso contenute hanno il fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane,
impegna il Governo
ad adottare, per quanto di competenza, specifiche iniziative, anche normative, affinché non vengano realizzati nuovi impianti sciistici che, in assenza di neve naturale, necessitano solo di neve artificiale, con grande dispendio di acqua e con effetti negativi sui cambiamenti climatici in corso.
9/2126-A/1. Dori, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
le montagne hanno nel nostro Paese un valore simbolico importante. Vi si radicò la Resistenza durante la Seconda guerra mondiale e da lì nacquero i primi movimenti di liberazione, per tanti sono ancora memoria collettiva indelebile;
l'articolo 15 prevede la possibilità di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi di carattere straordinario, da attuare da parte delle regioni, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge n. 39 del 2023, per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane. Il comma 1 specifica che gli interventi di carattere straordinario previsti dall'articolo 15 sono finalizzati a prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane attraverso una serie di interventi da attuare da parte delle regioni. È prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che ripartisce le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 che possono essere destinate a interventi di carattere straordinario nelle attività di monitoraggio dei ghiacciai e dei bacini idrici;
stando ai modelli matematici di studio, se non si faranno passi avanti nel contrasto alla crisi climatica entro fine secolo avremo perso, il 94 per cento della superficie dei ghiacciai italiani, che si ridurrà dagli attuali 379,1 km quadrati ad appena 22,8 km quadrati, cioè un ottavo della superficie di Milano: questo resterà dei ghiacciai italiani. Di fatto una macchia grande come il solo municipio 9 del capoluogo lombardo che va da Niguarda a Garibaldi. Un'area che si gira a piedi in meno di mezza giornata. E non sarà neppure ben distribuita: secondo le stime a quel punto saranno rimasti solo 75 ghiacciai, ovviamente di dimensioni molto ridotte, e nessuno in Veneto e Friuli-Venezia Giulia;
lo dimostrano i dati elaborati dal docente Daniel Farinotti, Professore di Glaciologia del Politecnico di Zurigo (Laboratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology, ETH Zürich) e parte dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL di Sion (Svizzera), che ha lavorato con il supporto del ricercatore Lander Van Tricht e di Davide Fugazza (Università degli Studi di Milano);
i risultati di questo studio, «Ghiacciai italiani addio», derivano da modelli messi a punto per prevedere l'evoluzione dei ghiacciai dal 2000 al 2100. Per ogni ghiacciaio o corpo glaciale preso in considerazione, i ricercatori hanno stimato superficie e volume (compreso l'equivalente in acqua) per ogni anno dal 2000 fino al 2100, ricostruendo l'andamento negli anni passati e calcolando come dei mutamenti del clima più o meno intensi potrebbero influire sul destino dei nostri ghiacciai. Gli scenari presi in considerazione sono due: a) un futuro in cui il riscaldamento globale si aggrava a causa della crescente dipendenza dai combustibili fossili; b) un futuro in cui vengono rispettati gli Accordi di Parigi e dunque il rialzo delle temperature viene mantenuto al di sotto dei 1,5 °C;
in uno scenario negativo, ovvero in cui le emissioni globali legate ai combustibili fossili dovessero peggiorare il cambiamento climatico, le prospettive sono drammatiche: nel 2050 dovremo dire addio al 48,5 per cento della superficie attualmente coperta dai ghiacci sulle Alpi italiane e nel 2100 perderemo il 94 per cento della superficie ghiacciata;
sulle Alpi, moltissimi ghiacciai spariranno completamente e anche i più imponenti perderanno terreno. I dati dicono che, ad esempio, nel 2050 i ghiacciai dell'Adamello e del Forni in Lombardia avranno perso ciascuno all'incirca il 40 per cento della loro superficie. Nel 2100 saranno vicini all'estinzione, con una superficie inferiore a 1 km2. In Friuli-Venezia Giulia, dove già oggi i ghiacciai non esistono quasi più, nel 2050 saranno del tutto scomparsi. Il Veneto li perderà tra il 2075 e il 2100,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa di competenza affinché si chiarisca che le attività di gestione e manutenzione, previste all'articolo 15 possono avvenire solo a fronte di una fase di monitoraggio e studio dei ghiacciai e dei bacini idrici;
a creare un sistema di monitoraggio del rischio criosferico, favorendo la condivisione di esperienze maturate a livello locale, regionale e degli enti di ricerca, promuovendo la riduzione degli impatti sulla criosfera, sull'uso del suolo e delle risorse idriche;
istituire una rete multidisciplinare di competenze da condividere, con l'obiettivo di costituire una Governance Europea dei Ghiacciai (EGG);
valorizzare gli strumenti e le politiche internazionali per la mitigazione e l'adattamento alla crisi climatica nelle aree glaciali europee;
collaborare con università, centri di ricerca e scuole per sensibilizzare e accrescere la consapevolezza di cittadini e istituzioni, sviluppando percorsi formativi finalizzati a creare nuove professionalità nel campo della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.
9/2126-A/2. Bonelli, Grimaldi, Zanella, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
le montagne hanno nel nostro Paese un valore simbolico importante. Vi si radicò la Resistenza durante la Seconda guerra mondiale e da lì nacquero i primi movimenti di liberazione, per tanti sono ancora memoria collettiva indelebile;
c'è bisogno di aiuti e investimenti per il mantenimento del paesaggio e degli alpeggi tradizionali, il ripristino dei pascoli abbandonati e dei prati stabili per favorire l'allevamento brado e la transumanza, per favorire la gestione forestale sostenibile delle risorse e delle filiere boschive;
è necessario promuovere un turismo sostenibile a basso impatto ambientale che valorizzi i prodotti e le tradizioni locali. Bisogna tutelare e ripristinare gli ecosistemi perché la crisi climatica aumenta il rischio di frane, alluvioni e incendi e pertanto occorrono progetti di riforestazione e gestione sostenibile delle foreste, ripristino dei prati alpini e dei pascoli naturali, interventi per conservare la biodiversità, con incentivi per pratiche agroecologiche incentivando le comunità energetiche locali per l'autosufficienza, sostegno ai giovani agricoltori e alle filiere locali, valorizzando i prodotti tipici;
per promuovere davvero le zone montane, bisogna renderle vivibili migliorando l'accesso alla sanità, alla scuola e alla rete internet e promuovere il lavoro a distanza e le attività digitali;
l'articolo 6 introduce due forme di riconoscimento del servizio prestato dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dal provvedimento: l'attribuzione di un punteggio doppio nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), per ciascun anno di attività presso le predette strutture; la previsione di una valorizzazione nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti del SSN;
il comma 2 concede – a decorrere dal 2025 – un credito d'imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro, a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio,
impegna il Governo
a migliorare i servizi erogati alle persone che abitano in montagna richiamando i livelli minimi essenziali di prestazione del servizio di assistenza sanitaria e di politiche sociali affinché sia garantita la sicurezza dell'assistenza sanitaria e sociale e la dotazione di servizi e strutture obbligatorie per tutte le zone montane con un'ambulanza medica per ogni comune, un presidio ospedaliero e di pronto soccorso per ogni comunità, un servizio di elisoccorso e un sistema integrato dei servizi socio-sanitari per ogni valle.
9/2126-A/3. Zanella, Grimaldi.
La Camera,
premesso che:
le montagne hanno nel nostro Paese un valore simbolico importante. Vi si radicò la Resistenza durante la Seconda guerra mondiale e da lì nacquero i primi movimenti di liberazione, per tanti sono ancora memoria collettiva indelebile;
partire dalla consapevolezza delle crisi a cui sono sottoposti gli ecosistemi montani (climatica, ambientale e demografica) potrebbe aiutare a superare le incertezze ed orientare le scelte, anche legislative, necessarie a contrastare il degrado delle terre alte;
sappiamo che per affrontare le crisi sono indispensabili efficaci politiche pubbliche di riequilibrio territoriale e non spot periodici di attenzione generati da allarmi o tragedie: la montagna dovrà essere sempre più considerata come una risorsa strategica del Paese, perché è ricca di materie prime rinnovabili che generano servizi ecosistemici (acqua, foreste, energia, biodiversità, eccetera) da portare a valore;
la montagna è stata troppe volte mal assistita, e molto spesso le risorse disponibili non sono servite a invertire la curva dello spopolamento e dell'abbandono dei paesi e delle malghe;
hanno spesso creato illusioni di sviluppo basato sulle infrastrutture turistiche che, nel giro di pochi decenni, sono diventate cattedrali nel deserto. Nonostante tanti punti di forza, alla montagna non viene ancora riconosciuta l'importante funzione di presidio territoriale che svolge (interessa il 60 per cento del territorio nazionale e circa 4 mila comuni);
molto probabilmente per la sua marginalità economica ed elettorale (la popolazione residente non supera i 13 milioni di abitati). Servono strategie condivise ma in maniera orizzontale, e non ricette trasferite da verticalizzazioni elaborate alla scrivania che poi non trovano interpreti adeguati nei territori perché, nel frattempo che si decide e si finanziano i progetti, le persone e le loro competenze sono andate via;
nei piccoli Comuni montani bisogna favorire il «neo popolamento» di persone che decidono di trasferirsi in luoghi più salubri e vivibili, e di nuovi italiani che vogliono investire e scommettere nell'accoglienza delle piccole comunità locali, dove c'è bisogno di lavoratori, di assistenti alla persona e di bambini che rianimano luoghi troppo silenziosi;
all'articolo 3 – strategia per la montagna italiana – è indefinito un vero programma che tenga conto alla Strategia dei cambiamenti climatici e delle conseguenze sul patrimonio di biodiversità dei territori alpini, degli Appennini e delle politiche di sistema per le aree naturali protette di cui alla legge n. 394 del 1991;
l'articolo 4 prevede un fondo per lo sviluppo delle montagne italiane molto limitato e settoriale,
impegna il Governo:
a un riconoscimento unitario allo spazio appenninico in tema di strategia e programmazione nazionale, anche al fine di promuovere gli Appennini tra le reti europee di cooperazione territoriale della montagna così da superare il vulnus «dell'altra montagna italiana», ancora oggi priva di un indirizzo unitario nazionale e senza un riconoscimento europeo;
a dotare il Fondo (FOSMIT) di una significativa e adeguata capacità di spesa commisurata alle ambizioni che si pone la norma in questione e in grado di realizzare effettivamente la Strategia per la montagna italiana, identificando precise risorse per politiche perequative dei diversi contesti alpini e appenninici.
9/2126-A/4. Borrelli, Grimaldi, Zanella.
La Camera,
premesso che:
le montagne hanno nel nostro Paese un valore simbolico importante. Vi si radicò la Resistenza durante la Seconda guerra mondiale e da lì nacquero i primi movimenti di liberazione, per tanti sono ancora memoria collettiva indelebile;
tutto possibile se puntiamo sull'integrazione e forniamo servizi essenziali alle comunità (sanità, educazione, qualità ambientale e trasporti) oltre a favorire il lavoro e la produzione di beni e prodotti di qualità attraverso misure di sostegno per le imprese locali: spesso microimprese che non hanno il tempo per gestire la burocrazia cervellotica dei bandi e dei grandi progetti;
le zone montane possono diventare laboratori di resilienza climatica, ma serve un impegno concreto da parte delle istituzioni, della società civile e dei cittadini;
ad avviso dei firmatari del presente atto, è certamente deludente il fatto che si affronti in questo modo un tema molto serio per il nostro Paese, quale quello dei Comuni montani e delle difficoltà che vivono, con risorse e servizi davvero limitatissime.
l'ultima legge sulle montagne, la legge n. 97, risale al 1994 (trent'anni fa); un tempo biblico, se ci aggiungiamo che questa legge da allora è stata in gran parte inattuata. Oggi essa appare decisamente inadeguata e carente rispetto alla rilevanza strategica attribuita anche dalle politiche di sviluppo dell'Unione europea alle aree interne, rurali e montane. Eppure, parliamo di 3.524 Comuni montani, cui si aggiungono altri 652 parzialmente montani. In termini di estensione, questi rappresentano oltre la metà di tutto il territorio nazionale;
il provvedimento in esame è pieno di buone intenzioni e di buoni propositi; peccato però che a remare contro sia proprio il Governo, quando si tratta di definire le risorse economiche da mettere in campo;
quello che manca in questo provvedimento è la visione sul futuro economico da dare alle aree montane. La grande assente in questo provvedimento è una strategia credibile per il futuro di queste aree, perché quando parliamo di zone montane e del loro sviluppo, non stiamo parlando per noi, ma alle nuove generazioni e, quando si parla alle nuove generazioni, dobbiamo prestare molta attenzione a non vendere illusioni;
i criteri per la definizione di Comune montano, di cui all'articolo 1, sono troppo restrittivi, oppure errati e lasceranno fuori centinaia di Comuni che invece sarebbero meritevoli di tutela;
l'articolo 2, delega il Governo al riordino delle agevolazioni a favore dei comuni montani tenendo conto quasi esclusivamente dei parametri altimetri e di pendenza;
l'articolo 7 per le scuole di montagna dispone incentivi per il personale scolastico, ma dimentica del tutto quanto previsto dalla legge n. 158 del 2017 sui piccoli comuni,
impegna il Governo:
a considerare anche i fattori ambientali tra quelli richiamati all'articolo 1, tenendo conto dei comuni che fanno parte di aree naturali protette e/o siti della rete natura 2000, dei servizi ecosistemici prodotti dal capitale naturale del contesto montano di riferimento (biodiversità, acqua) delle minacce e le fragilità del territorio montano (es. rischio idrogeologico e sismico) e dei rischi naturali (es. incendi, impatto della crisi climatica) a cui sono esposti i comuni montani;
a sostenere di più gli investimenti nelle strutture scolastiche e nella loro sostenibilità e qualità (es. asili nido, biblioteche di comunità, scuole di musica, di arte e lingue), nella diversificazione dell'offerta formativa (es. scuole del legno, dell'agricoltura di montagna e del turismo) e nel trasporto scolastico pubblico per rendere questi territori attrattivi per l'insediamento di persone e contrastare la crisi demografica e favorire nuove attività per contrastare la marginalità economica e sociale dei territori di montagna.
9/2126-A/5. Zaratti, Grimaldi, Zanella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 «Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» ha previsto anche una riorganizzazione delle sedi territoriali ed i conseguenti accorpamenti;
tale riorganizzazione, pur perseguendo obiettivi di efficienza e razionalizzazione, ha in alcuni casi portato alla soppressione o al significativo ridimensionamento della presenza fisica delle CCIAA in territori montani e marginali;
le imprese operanti in queste aree spesso presentano specificità e maggiori difficoltà legate alla logistica, all'accesso ai servizi, alla carenza di infrastrutture e alla necessità di valorizzare le risorse locali;
la presenza di una Camera di Commercio sul territorio rappresenta infatti un importante punto di riferimento per le imprese, fornendo servizi essenziali di supporto, informazione, assistenza, promozione e sviluppo, contribuendo in modo significativo al tessuto economico e sociale locale;
l'allontanamento o la riduzione dei servizi camerali può comportare conseguentemente un indebolimento del sostegno alle imprese di montagna e delle aree marginali, con potenziali ripercussioni negative sulla loro competitività e sulla capacità di attrarre investimenti;
nel corso degli anni le associazioni di categoria ed i rappresentanti degli enti locali hanno espresso preoccupazione per la mancanza di un presidio camerale adeguato in queste zone e hanno sollecitato un ripensamento delle politiche di riorganizzazione;
va inoltre segnalato come le Camere di Commercio si autofinanziano con i versamenti delle imprese iscritte e quindi l'istituzione di nuove sedi non comporterebbe ulteriori finanziamenti da parte dello Stato;
nel provvedimento in esame sono presenti «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane»,
impegna il Governo
ad intraprendere iniziative utili finalizzate ad istituire nuove Camere di Commercio in deroga alle disposizioni vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con particolare riferimento alle zone marginali e montane del paese.
9/2126-A/6. Marino, Carè, Iacono, Porta, Provenzano.
La Camera,
premesso che:
la coltivazione della castagna, oltre ad essere un fattore di sostentamento economico per molte comunità, costituisce un presidio decisivo anche dal punto di vista paesaggistico e del contrasto a fenomeni quali quelli legati al dissesto idrogeologico. Nei 10,5 milioni di ettari occupati da boschi, la frazione investita a castagno rappresenta il 7,53 per cento di quella forestale, per un totale di circa 780.000 ha. Un patrimonio forestale, in gran parte di origine antropica, la cui ubicazione si concentra in diverse regioni;
molti terreni silenti possono essere ricondotti a castagneti abbandonati, suscettibili di essere trasformati in boschi ad uso forestale o recuperati come castagneti da frutto. Per questi castagneti abbandonati e frammentati non vanno previste solo azioni di accorpamento fondiario ma anche forme di gestione associata che non modificano le piccole proprietà ma consentono di fare insieme gli interventi necessari per il recupero forestale e la commercializzazione dei prodotti e per invertire la tendenza allo spopolamento delle aree interne;
il rilancio dell'economia montana dovrà basarsi prevalentemente sulla valorizzazione del patrimonio forestale riservando risorse non solo al sostegno di questa attività ma anche alla formazione di professionalità, che ora scarseggiano o mancano completamente, indicate dai consorzi agroforestali e dalle associazioni di produttori presenti in montagna,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte ad istituire nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo destinato a promuovere e favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale abbandonati ed esposti al rischio di dissesto idrogeologico.
9/2126-A/7. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
La Camera,
premesso che:
l'agricoltura eroica è uno strumento prezioso nella prospettiva della tutela e della diffusione di tradizioni antiche e localmente radicate; nel recupero di versanti abbandonati ed esposti a elevato rischio di dissesto idrogeologico, tema drammaticamente attuale nel nostro Paese; nel mantenimento di saperi tradizionali; nella salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente anche attraverso la coltivazione di ecotipi locali o specie autoctone;
gli agricoltori eroici producono in zone impervie, spesso su terreni con forti pendenze, su gradoni, terrazzamenti o fasce e con una quasi totale assenza di meccanizzazione, non solo per scelta, ma anche perché trattori e grandi macchine agricole in genere non riescono ad arrivare su questi terreni. In ciò risiede il tratto eroico di questi agricoltori, i quali riescono a mantenere vive produzioni agroalimentari soggette al rischio di estinzione e a condurre attività di olivicoltura, viticoltura, coltivazione degli agrumi e altre pratiche di agricoltura su terreni impervi;
vanno previste pertanto politiche agricole differenziate, per mettere le aziende agricole eroiche in grado di ammodernare la strumentazione agricola e di generare occupazione e valore aggiunto sul piano economico-sociale, culturale, dell'ambiente e della salute,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad istituire nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo destinato a promuovere e favorire interventi volti a contrastare l'abbandono e il declino economico di aree montane e collinari rurali, delle zone di costiera impervie di grande pregio paesaggistico e ambientale e a promuovere e favorire interventi di recupero e di salvaguardia dell'agricoltura eroica.
9/2126-A/8. Ghio, Vaccari.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, prefiggendosi, fra il resto, la tutela del turismo e delle attività economiche di altura e la coesione delle comunità locali con la prevenzione dallo spopolamento;
nel territorio regionale del Trentino-Alto Adige, con i progetti di ripopolamento della fauna selvatica ed in particolare dei grandi predatori, come il Life Ursus, avviato fra il 1999 e il 2002 in collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, si è assistito a una crescente incidenza di danni causati da esemplari di queste specie che rappresentano oggi, in particolare in Trentino, per le forte incidenza di orsi nel settore orientale, una minaccia per la stessa sicurezza dei frequentatori della montagna e in tutta la regione, dove forte è l'incidenza anche di lupi, la sopravvivenza di forme di pastorizia e allevamento tradizionale, connesse alla gestione e conservazione dei pascoli montani e degli alpeggi;
in Trentino si sono manifestati episodi di aggressione all'uomo da parte di orsi, il più grave dei quali ha cagionato la morte del giovane Andrea Papi;
al pari di quanto già previsto per i corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano, in sede di esame alla Camera, la V Commissione Bilancio ha approvato un emendamento volto ad autorizzare per la medesima regione e le medesime province autonome la dotazione, se necessario, di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina per i corpi di polizia locali e, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le rispettive strutture operative territoriali di protezione civile;
più volte sono state sollecitate le istituzioni sul tema della difesa delle persone dalla presenza e dagli attacchi di animali selvatici;
considerando il fatto che gli strumenti di autodifesa, cosiddetti «spray anti orso», non hanno alcuna funzione offensiva verso gli animali ma sono finalizzati esclusivamente a dissuadere dall'attacco l'esemplare che manifesti aggressività e sono già largamente impiegati nei più grandi parchi naturali del mondo dove insistano grandi predatori e nei quali il porto dei medesimi, sotto stringente regolamentazione, costituisce spesso un obbligo per i frequentatori,
impegna il Governo
alla luce dei recenti fatti di cronaca, dei sempre più numerosi avvicinamenti di animali selvatici a centri abitati e delle recenti aggressioni ai danni di abitanti e frequentatori della montagna, a valutare l'opportunità di elaborare uno studio interdisciplinare per la valutazione delle modalità potenziali di estensione di porto e uso, ristretto alle proprie finalità, di strumenti di autodifesa –«spray anti orso»-, disciplinato sulla base delle norme di tutela della pubblica sicurezza ed esclusivamente in specifici ambiti territoriali ben definiti.
9/2126-A/9. Urzì.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 24 del provvedimento in esame introduce «misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani»;
attualmente le aree montane costituiscono il 35,2 per cento del territorio nazionale e comprendono 3.471 comuni classificati come totalmente o parzialmente montani. Nonostante la loro estensione e rilevanza strategica, questi territori registrano una significativa perdita di popolazione: 386.055 residenti in meno in dieci anni (-5,1 per cento), pari al 30 per cento del calo demografico nazionale, a fronte del solo 12,1 per cento della popolazione complessiva ivi residente;
il tasso di mortalità delle imprese montane supera in maniera significativa quello delle aree non montane, a causa di maggiori costi logistici, carenze infrastrutturali e servizi essenziali inadeguati; in media, un imprenditore di montagna sostiene un aggravio annuo di 2.168 euro per raggiungere le principali infrastrutture;
l'attuale congiuntura economica internazionale, caratterizzata da significativi aumenti dei costi energetici, crescita dell'inflazione e tensioni geopolitiche, ha colpito con particolare intensità i sistemi produttivi montani. Occorre peraltro segnalare che le imprese montane registrano costi operativi superiori del 18 per cento rispetto a quelle urbane, con punte del +25 per cento per energia e trasporti. A tutto ciò, infine, si aggiunge la crescente difficoltà di reperimento della manodopera (50,4 per cento nel 2023);
recenti crisi industriali hanno interessato con particolare severità distretti produttivi insediati in aree montane, come dimostrano le vicende della Beko e del Gruppo Fedrigoni nelle Marche, dove già gli eventi sismici del 2016 hanno messo a dura prova la tenuta del tessuto economico e sociale;
tutti i settori e i comparti operativi sono oggi esposti al rischio di desertificazione imprenditoriale, aggravato dalla perdita di forza lavoro giovane e attiva;
secondo dati Confartigianato, le imprese in montagna hanno una minore accessibilità alle principali infrastrutture di trasporto rispetto al resto d'Italia: un imprenditore di montagna, con un profilo medio di mobilità, in un anno impiega il 62,7 per cento di tempo in più rispetto ad un imprenditore in area non montana per accedere ad autostrada, stazione ferroviaria, aeroporto e porto più prossimi. Per quanto riguarda le fragilità del territorio, oltre un quarto (26,4 per cento) delle imprese in comuni montani è a rischio frana, oltre quattro volte il 6,0 per cento rilevato nei comuni non montani, e il 5,1 per cento delle imprese in montagna è ad elevato rischio alluvione, mezzo punto superiore al 4,6 per cento dei comuni non montani. Nelle 13 province prevalentemente montane si concentrano 544 milioni di euro di investimenti fissi lordi dei comuni, il 14,1 per cento del totale Italia a fronte del 10,9 per cento del totale della spesa dei comuni italiani;
mentre le politiche europee, come l'Agenda Territoriale 2030 e i fondi della programmazione 2021-2027, riconoscono il valore delle aree montane e promuovono un approccio place-based allo sviluppo locale, l'assenza di una visione sistemica e integrata rischia di produrre effetti marginali, in carenza di politiche attive del lavoro, investimenti infrastrutturali, servizi pubblici adeguati e misure fiscali strutturate,
impegna il Governo
ad adottare provvedimenti normativi che istituiscano un sistema organico di misure fiscali, contributive e finanziarie a favore delle imprese operanti nelle aree montane e dei distretti produttivi qui insediati.
9/2126-A/10. Curti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del provvedimento in esame individua, tra le priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, la copertura dell'accesso alla rete internet in banda ultra-larga e il sostegno alla digitalizzazione della popolazione, attraverso il contrasto al divario digitale e culturale;
nella sua formulazione originaria, il comma 1 del medesimo articolo stabiliva che i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale dovessero prevedere interventi infrastrutturali volti a garantire la continuità dei servizi di telefonia e connessione digitale nei comuni montani, con oneri a carico dei gestori delle infrastrutture digitali;
tale previsione è stata successivamente soppressa nel corso dell'esame in Commissione, a seguito delle proteste dei gestori privati, che lamentavano l'eccessivo carico economico degli interventi, e sulla base della considerazione del Ministro competente secondo cui sarebbero soltanto una decina i comuni montani totalmente privi di copertura di rete;
questa scelta rischia di ridurre l'efficacia dell'articolo 11, svuotandone in parte l'impianto operativo e rinunciando a un'azione concreta per garantire il diritto alla connessione digitale per le comunità montane, che troppo spesso si trovano in condizioni di isolamento tecnologico e infrastrutturale;
la possibilità di ricorrere in futuro a tecnologie alternative, come quella satellitare, non può giustificare il venir meno a un impegno strutturale e finanziato per la digitalizzazione delle aree montane, che rappresenta una condizione essenziale per garantire parità di diritti, accesso ai servizi pubblici, alla sanità da remoto, all'istruzione e alle opportunità economiche,
impegna il Governo
ad individuare e stanziare le risorse necessarie per attuare concretamente gli obiettivi dell'articolo 11, garantendo il superamento del digital divide nelle zone montane, anche attraverso un piano di investimenti pubblici finalizzato alla realizzazione, manutenzione e gestione delle infrastrutture di telefonia mobile e connessione digitale, nel quadro della Strategia nazionale per la banda ultra-larga e degli obiettivi europei della Bussola Digitale 2030.
9/2126-A/11. Roggiani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame appare in larga parte viziato da varie carenze e lacune, in particolare per quel che riguarda le risorse messe a disposizione per una effettiva valorizzazione delle zone montane;
quanto sopra esposto vale, ad esempio, per la sanità pubblica e universalistica, che risente nelle aree montane ancor di più di quanto già non accada nel resto del Paese, della riduzione nel rapporto tra PIL e investimenti;
al riguardo il Rapporto dell'Osservatorio Gimbe sulla «Spesa sanitaria privata in Italia 2023» commissionato dall'Osservatorio Nazionale Welfare & Salute (Onws), evidenzia che circa quattro milioni e mezzo di italiani rinunciano a cure essenziali ed esami diagnostici. Di questi, ben 2 milioni e mezzo per motivi economici, mentre il restante a causa delle lunghissime liste di attesa;
le difficoltà logistiche presenti nelle zone montane non possono che peggiorare il quadro sopra esposto;
al riguardo il disegno di legge in esame non prevede rideterminazioni del fabbisogno di medici e specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i Comuni montani, e non sono previste reali iniziative di promozione delle aggregazioni tra medici e pediatri nelle aree montane, e per la telemedicina, in modo da favorire l'assistenza sanitaria e la medicina territoriale anche nelle zone che oggi sono fortemente penalizzate;
lo stesso vale per la valorizzazione e il sostegno del lavoro di équipe per le case di comunità, così come per quel che riguarda le farmacie rurali;
si tratta di questioni che hanno grande rilevanza per il diritto universale alla salute previsto dall'articolo 32 della Costituzione, ma che si riflettono anche sulla tutela e la valorizzazione delle zone montane, che può avvenire solo se le persone che vivono in quei territori, spesso anziane, non vivano una situazione di abbandono nella quale spesso si trovano in zone disagevoli da raggiungere;
è chiaro che un intervento inadeguato o insufficiente come quello previsto dal disegno di legge in esame non consente di affrontare efficacemente problematiche la cui risoluzione si rivela, tuttavia, prioritaria tanto al fine di garantire diritti di cittadinanza per chi vive nelle zone montane, quanto allo scopo di contrastare, in tal modo, il fenomeno dello spopolamento e che, la difficoltà ad accedere ad adeguate prestazioni sanitarie rappresenti una problematica estremamente diffusa e particolarmente sentita per chi risiede nelle aree montane,
impegna il Governo:
a intraprendere tutte le iniziative necessarie per il sostegno alla telemedicina, strumento essenziale per consentire la cura costante delle persone residenti nelle zone montane e difficilmente raggiungibili in tempi rapidi dal personale sanitario;
a sostenere anche tramite interventi legislativi il lavoro di équipe nelle case di comunità, in modo da garantire che le persone residenti nelle zone montane possano usufruire in loco dei servizi sanitari necessari;
a procedere ad una maggiore valorizzazione delle farmacie rurali, strumento essenziale non solo per la cura ma anche come necessario mezzo per ridurre l'isolamento che molte persone si trovano a vivere in molte zone montane.
9/2126-A/12. Girelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 45, ai commi da 2-quater a 2-octies, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, istituisce presso Crea il registro dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale;
a distanza di due anni, e ben oltre il periodo perentorio di sei mesi previsto dalla norma (comma 2-septies del citato articolo) per la definizione delle Linee guida recanti modalità di certificazione dei crediti e di gestione del registro, ad oggi, non risulta emanato alcun provvedimento;
lo scorso dicembre 2024 è entrato in vigore il regolamento europeo (UE) 2024/3012, direttamente applicabile negli Stati membri, con l'obiettivo di agevolare e incoraggiare la realizzazione, da parte di gestori o gruppi di gestori, di assorbimenti permanenti del carbonio, della carboniocoltura e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti da parte di gestori o gruppi di gestori, a integrazione di riduzioni durature delle emissioni in tutti i settori;
secondo quanto stabilito dal regolamento, per ottenere la certificazione, le attività di assorbimento del carbonio dovranno soddisfare quattro criteri generali:
apportare un beneficio quantificato netto in termini di assorbimento del carbonio o in termini di riduzione delle emissioni dal suolo;
essere addizionali, ossia andare oltre gli obblighi normativi a livello del singolo gestore e necessitare dell'effetto incentivante della certificazione per diventare finanziariamente sostenibili;
garantire lo stoccaggio a lungo termine del carbonio riducendo al minimo il rischio di rilascio del carbonio;
non arrecare un danno significativo all'ambiente ed essere in grado di apportare benefici collaterali in relazione a uno o più obiettivi di sostenibilità;
tutte le attività ammissibili alla certificazione dovranno essere verificate in modo indipendente da organismi di certificazione terzi;
il regolamento prevede che, per dimostrare la conformità allo stesso, gli operatori dovranno disporre di sistemi di certificazione soggetti a norme e procedure affidabili e trasparenti in materia di monitoraggio, verifica e comunicazione dei risultati;
l'articolo 12 del disegno di legge in esame prevede disposizioni in materia di adozione di linee guida volte all'individuazione, recupero, utilizzazione razionale e valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati,
impegna il Governo:
ad adottare tempestivamente le Linee guida recanti modalità di certificazione dei crediti e di gestione del registro, coerentemente con le novità introdotte dal Regolamento europeo (UE) 2024/3012 che prevede una certificazione trasparente dei titoli generati nel mercato volontario del carbonio agroforestale, a garanzia che gli stessi siano generati mediante pratiche agricole e forestali aggiuntive a quelle obbligatorie, e pertanto in grado di garantire un reale sequestro del carbonio;
a prevedere la possibilità che i crediti generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera possano essere utilizzati per remunerare gli enti territoriali e loro forme associative per la produzione di servizi ecosistemici e ambientali.
9/2126-A/13. Simiani.
La Camera,
premesso che:
il presente disegno di legge considera la crescita economica e sociale delle zone montane un obiettivo di interesse nazionale e mira a garantire alle popolazioni residenti l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e il pieno e agevole accesso ai servizi pubblici essenziali;
in quest'ambito, l'accesso all'offerta televisiva costituisce uno strumento fondamentale per consentire alla popolazione di poter accedere all'informazione e, quindi, di poter partecipare in modo consapevole alla vita sociale e civile del Paese;
tuttavia, la transizione verso un sistema di comunicazione ormai integralmente digitale ha visto aggravarsi il divario tra i ceti più alfabetizzati e le fasce più deboli che hanno difficoltà ad accedere ai nuovi strumenti tecnologici (cosiddetti digital divide), soprattutto nelle zone montane o a bassa densità abitativa, con situazioni di difficoltà ad accedere alla visione televisiva completa e senza disturbi utilizzando le tradizionali antenne di ricezione terrestri, anche in considerazione delle difficoltà di accesso alla connessione Internet via fibra (necessaria per la televisione via streaming) quale strumento alternativo per poter guardare i programmi televisivi, trattandosi spesso di territori in cui la fibra non è ancora attiva;
peraltro, l'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi ricomprende specificamente, tra i principi generali del sistema a tutela degli utenti, la garanzia di una «adeguata copertura del territorio nazionale o locale» e, in quest'ottica, l'articolo 3 della Convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale prevede espressamente che il concessionario si impegni a garantire la diffusione di tutti i contenuti audiovisivi di pubblico servizio assicurando la ricevibilità gratuita del segnale al 100 per cento della popolazione via etere o, quando non sia possibile, via cavo e via satellite;
inoltre, la copertura del segnale e la ricezione dello stesso sono due concetti diversi, nel senso che la copertura ci potrebbe essere ma l'utente potrebbe non ricevere comunque il segnale per tutta una serie di motivi e così è di fatto per la RAI, la cui copertura sul digitale terrestre, in base ai dati forniti dallo stesso concessionario è pari al 99 per cento ma la cui ricezione nei comuni montani non è garantita a tutta la platea degli utenti per via di interferenze con ripetitori mobili o a causa di una orografia complicata;
sarebbe in proposito opportuno procedere al censimento della popolazione residente nei comuni montani non in grado di ricevere il segnale del servizio pubblico radiotelevisivo;
una soluzione efficace per risolvere i problemi di ricezione del segnale radiotelevisivo appena richiamati potrebbe essere quella della trasmissione dell'offerta televisiva gratuita via satellite, in grado di raggiungere senza alcuna limitazione qualsiasi zona del territorio nazionale e risolvere ogni problema di ricezione televisiva indipendentemente dalle caratteristiche del territorio interessato, anche in considerazione dell'esistenza di una piattaforma satellitare gratuita (tivùsat, partecipata dai principali editori televisivi italiani) che consente, senza la necessità di alcun abbonamento e con il solo costo per l'acquisto e l'installazione dell'antenna parabolica, la ricezione integrale dell'intera offerta televisiva gratuita,
impegna il Governo
anche al fine di dare piena ed effettiva attuazione al citato articolo 3 della Convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, a valutare l'opportunità di adottare misure volte a favorire, nei comuni montani privi di copertura televisiva, l'installazione dei dispositivi necessari alla ricezione delle piattaforme satellitari gratuite.
9/2126-A/14. Comaroli, Maccanti, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.
La Camera,
premesso che:
la presente legge reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale viene elevata ad obiettivo strategico di interesse nazionale;
condizione necessaria per il raggiungimento di tale obiettivo è quella di garantire ai comuni montani di disporre di una amministrazione efficiente;
a tale scopo risulta fondamentale l'attività di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi degli enti montani svolta dal segretario comunale, vero e proprio garante della legalità e dell'imparzialità dell'operato dell'amministrazione;
tale funzione di garanzia risulta vieppiù accresciuta nei comuni montani che, per la loro consistenza demografica, non dispongono, generalmente, di un apparato burocratico di rilevanti dimensioni;
ciononostante, la endemica carenza di segretari comunali e le connesse criticità nei meccanismi di reclutamento ed assegnazione delle sedi di segreteria recano grave vulnus alla funzionalità dei comuni montani;
vi è dunque la necessità di affrontare tale rilevante problematica nell'ambito delle più generali questioni relative alla ridefinizione dei criteri di classificazione dei comuni montani e alla riforma del testo unico degli enti locali, con particolare riferimento sia allo status e ai meccanismi di reclutamento ed assegnazione dei segretari comunali sia alla ridefinizione delle forme di associazionismo intercomunale, con particolare riguardo a quelli montani,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre, in coerenza con la ridefinizione dei criteri di classificazione dei comuni montani e con il processo di riforma del TUEL, le misure necessarie a garantire l'indispensabile funzione di supporto nei confronti degli organi dei comuni montani nonché di garante della legalità e dell'imparzialità dell'amministrazione comunale svolta dai segretari comunali.
9/2126-A/15. Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
La Camera,
premesso che:
il comparto comunale è quello in cui è stato intrapreso in maniera più decisa un percorso di attuazione del federalismo fiscale, con il superamento del sistema di finanza derivata e l'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa ai comuni;
in quest'ambito, il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, le cui risorse, nell'ottica di un progressivo abbandono della spesa storica, vengono distribuite con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, tenendo conto della differenza tra capacità fiscale e fabbisogno standard dei comuni, in previsione del raggiungimento del 100% della finalità perequativa nell'anno 2030;
l'avvio del percorso di perequazione ha fatto sì che tale Fondo funzioni di fatto, per questo aspetto, come un meccanismo di redistribuzione orizzontale, che sottrae risorse ai comuni che hanno elevate basi imponibili e bassi fabbisogni a favore dei comuni con basi imponibili limitate e fabbisogni elevati;
il progressivo rafforzamento della componente perequativa ha comportato alcune distorsioni nella redistribuzione delle risorse del Fondo che hanno già richiesto, a più riprese, l'intervento del legislatore, con la previsione di meccanismi correttivi in grado di contenere il differenziale di risorse spettanti a taluni comuni che si viene a determinare per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi;
il meccanismo perequativo può raggiungere concretamente gli scopi perseguiti solo ove si tenga conto della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante;
nelle citate aree, inoltre, le peculiarità delle condizioni climatiche e geofisiche delle montagne producono un significativo impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza, determinando notevoli sovraccosti a carico delle amministrazioni locali impegnate nell'erogazioni di tali servizi;
l'esigenza di un intervento correttivo delle distorsioni derivanti dall'applicazione dei citati criteri perequativi si ravvisa, in particolare, per i comuni montani a basso tasso di industrializzazione e di attività produttive, la cui economia è prevalentemente orientata verso il turismo bianco, caratterizzati da una notevole presenza di seconde case;
tali enti, infatti, subiscono forti decurtazioni delle risorse loro destinate in sede di ripartizione del FSC in favore di comuni gravati da costi di gestione dei servizi pubblici inferiori e caratterizzati da un tessuto economico differente;
le citate distorsioni nella distribuzione del FSC risultano vieppiù accresciute ove si tenga conto delle importanti spese sostenute dai comuni montani per le attività ordinarie e straordinarie di sgombero neve;
ulteriori correttivi, inoltre, sarebbero altresì necessari ove si tenga conto degli ingenti investimenti sostenuti dai comuni montani per consentire agli utenti la fruizione degli impianti e delle strutture destinate alla pratica degli sport invernali, principale se non unica fonte di sostentamento per i comuni a vocazione di turismo bianco,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre le misure volte a compensare la minore capacità fiscale per abitante dei comuni montani dovuta a fenomeni di spopolamento, rarefazione abitativa e invecchiamento della popolazione, anche tenendo conto dei maggiori costi che le amministrazioni locali sono costrette ad affrontare al fine di erogare i servizi fondamentali alla cittadinanza, in relazione alle peculiari condizioni climatiche e geofisiche di quei territori, anche con riferimento agli ingenti costi sostenuti per le attività ordinarie e straordinarie di sgombero neve;
a valutare, altresì, l'opportunità di temperare la rigidità dei criteri perequativi al fine di contenere il differenziale negativo delle risorse spettanti in sede di riparto del Fondo di solidarietà comunale ai comuni interamente montani sul cui territorio insistono impianti di risalita o piste di fondo, infrastrutture particolarmente dispendiose ma che rappresentano, tuttavia, l'unico volano per la crescita economica del comparto turistico ricettivo delle zone montane.
9/2126-A/16. Bordonali, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane;
considerato che:
si ritiene necessario restituire alla collettività beni abbandonati e in stato di degrado di cui non si occupa più nessuno e si trovano in stato di decadenza, arrivando a costituire un pericolo o a recare un danno alla sicurezza di cose e persone;
l'articolo 586 del codice civile dispone che «in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati»;
la ratio sottostante l'articolo 586 del codice civile risiede nel fatto che è un interesse pubblico e una necessità sociale che un patrimonio non resti privo di titolare. Il presupposto previsto dall'articolo 586 del codice civile, a fronte dell'apertura di una successione, consiste nella «mancanza di altri successibili» e si riferisce all'ipotesi in cui manchino successibili testamentari o legittimi (coniuge e parenti entro il sesto grado), ovvero gli stessi siano indegni (articoli 463 e seguenti), ovvero il testamento sia invalido, ovvero i chiamati non accettino nel termine (articolo 480 del codice civile) o rinunzino all'eredità (articolo 519 del codice civile) quando però sia decorso il termine entro il quale è possibile la revoca della rinunzia (articolo 525 del codice civile);
l'articolo 67 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, stabilendo che «i beni immobili situati nelle regione che non sono proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione», ha apportato una deroga all'articolo 827 del codice civile ma non ha modificato l'articolo 586 del codice civile che, quindi, è tutt'ora in vigore nel territorio di questa regione, operando nel diverso campo della successione a causa di morte. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sez. 2, con la sentenza n. 2862 dell'11 marzo 1995,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di istituire un tavolo tecnico con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano al fine di addivenire a soluzioni normative volte a far sì che i beni immobili abbandonati e in stato di degrado nelle aree montane che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 586 del codice civile possano confluire al rispettivo patrimonio fondiario ed edilizio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
9/2126-A/17. Cattoi, Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di ecosistemi montani;
l'Italia è parte della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata con la legge 5 agosto 1981, n. 503, alla quale aderisce anche l'Unione europea;
lo scorso 6 dicembre il Comitato permanente della Convenzione di Berna ha votato a favore del declassamento dello status di protezione del lupo (specie Canis Lupus), portando la specie da «rigorosamente protetta» a semplicemente «protetta», così accogliendo la proposta di declassamento formulata dalla Commissione europea nel dicembre 2023 e approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 27 settembre 2024;
il 7 marzo 2025, ovvero tre mesi dopo quella decisione, la modifica della Convenzione di Berna è divenuta efficace in assenza di opposizione da parte di almeno un terzo degli Stati aderenti;
a seguito di questa modifica, in base alla citata Convenzione internazionale, resta doveroso regolamentare lo sfruttamento della specie, per prevenirne la messa in pericolo, ma vengono meno le indicazioni rigide previste per le specie rigorosamente protette, che stabiliscono – ad esempio – un divieto totale di cattura, detenzione, uccisione e disturbo; con il nuovo status, infatti, il lupo potrà essere oggetto di cattura o di abbattimento qualora le istituzioni ravvisino motivazioni di sicurezza e di ordine pubblico;
a seguito dell'entrata in vigore delle citate modifiche alla Convenzione di Berna, il 7 marzo 2025 la Commissione europea ha proposto di intervenire sugli allegati IV e V della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta Direttiva Habitat), per recepire il nuovo contenuto della Convenzione, assicurando «ulteriore flessibilità agli Stati membri nella gestione delle popolazioni locali di lupi, in modo che possano adottare misure che si adattino bene alle circostanze regionali»;
l'iter della proposta di modifica della direttiva è dunque già avviato e coinvolge le competenze del Parlamento europeo e del Consiglio europeo,
impegna il Governo
a garantire la tempestiva attuazione delle modifiche che saranno apportate alla Direttiva, adeguando così il nostro ordinamento ai nuovi contenuti della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.
9/2126-A/18. Bruzzone, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
La Camera,
premesso che:
l'obiettivo dell'iniziativa legislativa in esame è quello di ridurre le condizioni di svantaggio, sostenere le attività produttive, fronteggiare il problema dello spopolamento e consentire alla popolazione residente zone di montagna di poter fruire di tutti i servizi essenziali (in primis, la scuola e la sanità) in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del territorio nazionale;
secondo i dati dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), il territorio montano comprende attualmente 3.524 comuni totalmente montani e 652 comuni parzialmente montani, per un totale complessivo di 4.176 su 7.904 comuni italiani;
in termini di estensione territoriale, su un totale di 302.073 chilometri quadrati che definiscono il territorio italiano, circa 147.517 chilometri quadrati sono occupati dai comuni montani, rappresentando, quindi, il 49 per cento del territorio nazionale;
In particolare, nelle due regioni della Valle d'Aosta e del Trentino Alto-Adige, il 100 per cento dei comuni sono classificati montani; ed anche in altre regioni si raggiungono percentuali rilevanti;
il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2126, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, reca misure volte a riconoscere e promuovere le zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale;
in particolare, il comma 1 sottolinea l'importanza strategica delle zone montane, ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche anche ai fini del contrasto della crisi climatica, della salute, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici;
l'articolo 44 della Costituzione italiana vincola il legislatore al rispetto di due obiettivi principali quali il conseguimento di un uso razionale del suolo e la realizzazione di rapporti sociali equi;
durante la seduta plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo nel 2018 era stata approvata un importante Risoluzione che prevedeva la realizzazione di un'Agenda europea per le zone montane, rurali e remote e che tale Risoluzione non ha trovato, opportuna attuazione;
a livello europeo alcune direttive, recano norme minime di prestazione energetica del patrimonio edilizio, comportando obblighi di adeguamento degli immobili esistenti a determinati standard energetici entro determinate scadenze, ma prevedendo allo stesso tempo una serie di possibili eccezioni, ossia categorie di immobili che possono essere escluse da questi obblighi di adeguamento;
pur condividendo gli obiettivi relativi alla riduzione di emissioni nocive, va tenuto presente che gli obiettivi, per quanto ambiziosi di queste direttive non tengono conto delle specificità del patrimonio immobiliare italiano che è caratterizzato in montagna da borghi, villaggi e frazioni storiche con usi prevalentemente rurali e spesso con paramenti in pietra a vista, dove l'esecuzione degli interventi edilizi volti al raggiungimento degli standard di prestazione energetica sono di difficile esecuzione, dal punto di vista della sostenibilità economica potrebbero determinare in molti casi lo stravolgimento del pregio architettonico, storico e documentario del tessuto edilizio esistente;
il disegno di legge «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane» prevede all'articolo 26, specifiche agevolazioni fiscali, sotto forma di credito d'imposta, nel caso di mutuo contratto da un contribuente che non ha compiuto il quarantunesimo anno di età per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione principale in comuni montani;
la desertificazione antropica ed economica di tali aree, appare essere al momento uno degli elementi più critici che devono affrontare le popolazioni che qui abitano e producono e come sempre più spesso nei comuni di cui all'articolo 2, i fenomeni di abbandono del costruito storico esistente, che costituisce i villaggi e i borghi di questi territori, sta assumendo connotati sempre più preoccupanti, con decadimento e distruzione e abbandono di interi villaggi, con l'insorgere di evidenti fenomeni di degrado ambientale e gravi problemi relativi all'incolumità pubblica.
l'agevolare il recupero di questi manufatti edilizi per creare condizioni ottimali, appaiono essere gli elementi basilari per invogliare i giovani a risiedere permanentemente in questi comuni, generando di conseguenza con l'instaurarsi dei fenomeni e dinamiche turistiche, le condizioni per l'insediamento anche di altre attività imprenditoriali di nicchia coerenti con le peculiarità specifiche di questi territori.
agli articoli 24 e 25 il disegno di legge prevede valide misure di aiuto quali un contributo sotto forma di credito d'imposta alle piccole imprese e alle microimprese che esercitano la propria attività nei comuni montani e incentivi al fine di agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei piccoli comuni montani ed il ripopolamento degli stessi;
fondamentale è quindi invogliare e dare serenità ai giovani di investire innanzitutto nel recupero del patrimonio edilizio storico esistente, al fine di insediarci non solo la residenza, ma di procedere ad avviare attività imprenditoriali compatibili con l'ambiente montano, come ad esempio accoglienza e ricettività diffusa, attività artigianali di nicchia e commerci sostenibili e identitari del territorio. Attraverso agevolazioni, che potrebbero riguardare semplificazioni procedurali per la stipula ad esempio, di un finanziamento ipotecario o fondiario, attraverso garanzie specifiche o attraverso un preammortamento di almeno due anni dall'inizio reale dell'attività imprenditoriale. In sostanza agevolazioni tali che possano garantire la serenità necessaria ai giovani per intraprendere un percorso importante in aree obiettivamente disagiate e tante volte al di fuori dei principali canali turistici, anche se in contesti ad alto valore paesaggistico, naturalistico e storico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare, implementare e sviluppare ulteriori possibili iniziative normative e finanziarie per incentivare il recupero edilizio del patrimonio storico tradizionale e rurale nelle aree di montagna finalizzando gli interventi di recupero edilizio, alla residenza permanente e all'insediamento di attività imprenditoriali da parte di giovani.
9/2126-A/19. Manes.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone monta, all'articolo 6, comma 1, introduce misure finalizzate alla valorizzazione dell'attività prestata dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari di misure di sostegno;
negli ultimi anni le farmacie si sono evolute diventando un fondamentale presidio sanitario di prossimità territoriale, riuscendo ad agevolare enormemente l'accesso dei cittadini alle prestazioni sanitarie e contribuendo così al contrasto delle disuguaglianze nell'accesso al diritto alla salute che ancora caratterizzano il territorio del nostro Paese. Soprattutto durante la pandemia, le farmacie si sono rapidamente organizzate per offrire nuovi servizi sanitari ma anche per implementare quelli già previsti dalla normativa: in questo contesto, e da allora, la farmacia ha assunto un ruolo ancor più determinante nel processo di territorializzazione dell'assistenza sanitaria;
con particolare riferimento alle zone montane e quelle più remote, a fronte di tale evoluzione e della riconosciuta capacità delle farmacie, l'erogazione da parte di quest'ultime di numerose prestazioni aggiuntive è di grande utilità per le popolazioni che risiedono in questi territori;
alla luce di quanto premesso, la previsione di semplificazioni nonché di agevolazioni per le farmacie che si trovano ad operare in condizioni di disagio e luoghi remoti – al pari di quanto già previsto e concesso ad altri operatori sanitari che operano nei medesimi contesti – si rende necessario al fine di favorire agevolmente l'accesso, da parte dei residenti, a prestazioni sanitarie essenziali senza dover ricorrere a gravosi spostamenti,
impegna il Governo:
ad adottare le iniziative di competenza volte a:
riconoscere, alle farmacie operanti nei comuni montani, agevolazioni specifiche al fine di consentire loro di svolgere il proprio servizio in modo efficace e continuativo;
provvedere allo stanziamento di appositi fondi destinati a sostenere l'erogazione, da parte delle farmacie nei comuni montani, dei servizi in regime di Servizio sanitario nazionale previsti dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
9/2126-A/20. Benzoni, Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, riconoscendone il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del Paese;
in particolare, l'articolo 7 introduce, in attuazione della riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la definizione delle cosiddette «scuole di montagna», riconoscendo pertanto la specificità di tali istituti scolastici in ragione delle peculiarità del contesto territoriale in cui operano;
tale riconoscimento apre la strada a una differenziazione normativa e organizzativa rispetto al modello ordinario, tenendo conto delle difficoltà logistiche, dell'estensione territoriale dei bacini di utenza, della scarsità di infrastrutture e del progressivo decremento demografico a cui le zone montane sono soggette;
di fatti, nelle zone montane i fattori summenzionati determinano forti criticità nella gestione del servizio scolastico, mettendo a rischio la permanenza delle scuole nei piccoli centri e aumentando il rischio di isolamento educativo e sociale per bambini e famiglie;
le scuole di montagna non solo svolgono una funzione educativa, ma rappresentano anche un presidio sociale, culturale e istituzionale la cui soppressione può accelerare fenomeni di spopolamento e di impoverimento del tessuto sociale. Per queste ragioni, è necessario che la disciplina relativa alla formazione delle classi delle scuole di montagna tenga in considerazione anche il minor numero di alunni presenti in queste realtà,
impegna il Governo
a adottare, nell'ambito della definizione dei parametri nazionali per la costituzione delle classi e delle sezioni scolastiche, misure specifiche per le aree montane, prevedendo in particolare la possibilità di ridurre il numero minimo di alunni da 10 a 8, al fine di evitare la soppressione delle classi e di garantire la continuità del servizio scolastico nei comuni montani, in coerenza con l'obiettivo generale di contrasto allo spopolamento e di valorizzazione delle medesime aree montane.
9/2126-A/21. Grippo, Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni dirette a valorizzare le aree montane italiane, contrastandone lo spopolamento e incentivando lo sviluppo sociale, economico e culturale di tali territori;
nelle zone montane, il calo demografico, aggravato dalla persistente denatalità, costituisce una delle principali criticità, con ricadute rilevanti sull'equilibrio dei servizi, sulla coesione sociale e sul mantenimento delle comunità locali;
favorire la natalità attraverso misure strutturali, inclusive e radicate nel territorio rappresenterebbe una leva strategica per invertire la tendenza allo spopolamento e creare le condizioni per una residenzialità stabile e consapevole;
tra queste, i servizi educativi per l'infanzia rappresentano un'infrastruttura sociale fondamentale non solo per lo sviluppo cognitivo e relazionale dei bambini nella fascia 0-3 anni, ma anche per la promozione dell'occupazione femminile, la conciliazione vita-lavoro e l'equilibrio demografico dei territorio. Si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i nidi, i micronidi, i servizi integrativi e le sezioni primavere, riconosciute dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 come parte integrante di un sistema educativo integrato dalla nascita fino al compimento dei sei anni di età;
è fondamentale che nelle zone montane tali servizi siano progettati e realizzati tenendo conto delle peculiarità territoriali, delle distanze e delle caratteristiche socio-economiche e produttive delle zone montane,
impegna il Governo
a promuovere, in accordo con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, l'attivazione e il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia attraverso soluzioni organizzative e gestionali che soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e differenziato, anche valutando l'attivazione di partenariati pubblico-privati, modelli intercomunali e forme di mutualismo territoriale, tenendo conto delle specificità territoriali delle zone montane, delle condizioni socio-economiche e produttive locali e dell'esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e le esigenze di cura ed educazione dei bambini, al fine di garantire un'equilibrata presenza di servizi educativi nelle aree montane.
9/2126-A/22. Bonetti, Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, all'articolo 2, le norme per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione di uno o più elenchi dei comuni montani. L'elenco verrà aggiornato dall'ISTAT, entro il 30 settembre di ogni anno (comma 1). Nell'ambito degli elenchi dei comuni montani sono definiti, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i criteri per l'individuazione dei comuni montani destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dalla presente legge e contestualmente l'elenco dei comuni montani beneficiari (comma 2);
oltre ai parametri relativi all'altimetria e alla pendenza dei comuni, il parametro dell'estensione è particolarmente rilevante ai fini della classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane;
la distinzione dei Comuni sulla base dell'ampiezza dei loro territori è rilevante soprattutto sotto il profilo degli oneri a carico degli enti comunali i quali, rispetto ad altri di dimensioni più ristrette, si trovano chiaramente ad affrontare un numero maggiore di criticità e difficoltà logistico-amministrative,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a considerare, nell'ambito della definizione degli elenchi dei comuni montani destinatari e beneficiari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dal presente provvedimento, il parametro dell'estensione territoriale unitamente ai già previsti parametri altimetrico e della pendenza.
9/2126-A/23. Onori.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, riconoscendone il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del Paese;
in particolare, l'articolo 4 prevede azioni finalizzate al sostegno delle zone montane. Lo sviluppo dei territori montani è un obiettivo di crescente rilievo nell'ambito delle politiche nazionali ed europee, in quanto esso incide su ambiti strategici quali la tutela della biodiversità, la gestione delle risorse idriche e la sicurezza del territorio;
le sfide che interessano le zone montane, tra cui lo spopolamento, la marginalizzazione, la scarsità di servizi essenziali e le conseguenze del cambiamento climatico, richiedono un'azione coordinata tra i diversi livelli istituzionali in ambito nazionale, regionale e locale, ma anche con gli organismi europei e internazionali;
è fondamentale che l'Italia, anche in virtù dell'ampia diffusione di zone montane sul proprio territorio, si faccia Paese promotore a livello internazionali di strategie e programmi ad hoc dedicati ai territori montani,
impegna il Governo
a promuovere, nell'ambito delle proprie competenze e delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, iniziative presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali volte a definire la specificità montana nei principali programmi di finanziamento europei, anche al fine di canalizzare risorse dedicate, rafforzare le capacità progettuali degli enti locali montani e garantire una maggiore attenzione alle loro specificità nei diversi processi decisionali.
9/2126-A/24. D'Alessio, Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, riconoscendone il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del Paese;
in particolare, l'articolo 7 introduce la definizione delle cosiddette scuole di montagna, riconoscendo la specificità di tali istituti scolastici in ragione delle peculiarità del contesto territoriale in cui operano;
nell'ambito dei servizi essenziali di cui deve essere garantita la continuità anche nell'ambito delle zone montane, l'istruzione rappresenta un presidio fondamentale per la coesione delle comunità, come luogo di formazione e centro di aggregazione sociale;
il funzionamento delle scuole di montagna, d'altra parte, è spesso condizionato da una serie di criticità strutturali e organizzative legate alla ridotta densità abitativa, alla difficoltà di reperimento del personale e alle carenze infrastrutturali che contribuiscono a una scarsa attrattività del territorio;
in tale ambito, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) in servizio presso i plessi scolastici assume un ruolo fondamentale per lo svolgimento delle attività quotidiane e il suo adeguato dimensionamento è essenziale per garantire la regolare apertura, la sicurezza nei locali scolastici e il supporto alle attività educative e didattiche. Al contempo, il divario digitale e infrastrutturale che caratterizza molti comuni montani incide negativamente sulla qualità dell'offerta formativa, anche in termini di personale dedicato,
impegna il Governo
a prevedere, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, un incremento del personale ATA operante presso le scuole di montagna e a destinare una quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'acquisto di strumenti digitali e tecnologici per le attività didattiche nelle scuole di montagna, dando particolare priorità ai plessi situati in aree maggiormente prive di adeguati collegamenti infrastrutturali e digitali, al fine di ridurre i divari educativi e garantire pari opportunità di accesso all'istruzione anche nelle scuole di montagna.
9/2126-A/25. Pastorella, Sottanelli, Ruffino, Grippo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame si pone come finalità il riconoscimento e la promozione dello sviluppo delle zone montane, nonché delle loro popolazioni, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale;
in considerazione di un sostegno, ancor più ampio, dello sviluppo di tutto il territorio nazionale, affinché sia armonico e concreto, la mitigazione di ogni possibile squilibrio economico e sociale presente nelle zone interessate dal presente provvedimento deve rappresentare una priorità da gestire con le risorse e le politiche appropriate;
il contrasto allo spopolamento della montagna e il rilancio dei territori montani, delle zone rurali e delle aree interne, nelle more del disegno di legge in esame, si concretizza anche attraverso il varo di misure agevolative in favore di persone fisiche e/o giuridiche ulteriori rispetto a quanto già previsto dal Capo V del presente disegno di legge;
con particolare riferimento ai nuclei familiari residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, andrebbero riconosciuti – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – misure quali incentivi per l'acquisto di carburante a prezzo agevolato, maggiori detrazioni fiscali per le spese scolastiche per i figli a carico oppure, sgravi fiscali per il riscaldamento domestico. Strumenti di questa portata rappresenterebbero iniziative di estrema utilità ai fini del contrasto allo spopolamento di tale aree nonché per garantire una maggiore qualità della vita in tale aree;
per quanto attiene, invece, le attività commerciali – in particolar modo artigianali – e imprenditoriali, operanti nei medesimi comuni, vi è certamente una maggiore necessità di sostegno. Misure di particolare utilità ed efficacia – da parametrare o escludere in base, ad esempio, al fatturato – potrebbero avere ad oggetto riduzioni sulla tassa sui rifiuti, esenzioni dal pagamento dell'imposta municipale propria nonché crediti d'imposta sulle spese per l'energia e per il trasporto delle merci. A queste si aggiungono contributi dedicati per le imprese boschive, misure di sostegno agli allevatori e agli agricoltori che operano nei comuni montani o l'assegnazione di fondi ai Consorzi forestali per la manutenzione del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico,
impegna il Governo
a individuare, nel primo provvedimento utile ed effettuati i necessari approfondimenti economici circa la sostenibilità e l'efficacia, ulteriori e specifiche misure agevolative di supporto – sul modello di quelle descritte in premessa – per i nuclei familiari residenti e per le attività commerciali, artigianali e imprenditoriali presenti e operanti nei comuni montani individuati ai sensi del provvedimento in esame.
9/2126-A/26. Sottanelli, Ruffino.
La Camera,
premesso che:
in Italia le imprese femminili registrate rappresentano circa il 20 per cento del totale delle imprese italiane, e si concentrano nei settori dell'agricoltura (31 per cento, del commercio di prossimità (37,6 per cento) e dei servizi alle persone (53,9 per cento);
nelle zone montante, le donne ricoprono un ruolo chiave nella gestione di attività come agriturismi, fattorie didattiche, produzione di alimenti e cosmetici naturali contribuendo alla valorizzazione sostenibile delle risorse del territorio;
nel 2023 il governo ha istituito il programma «Imprese Femminili Innovative Montane (IFIM)» a sostegno dell'imprenditorialità femminile innovativa dei comuni montani con contributi a fondo perduto fino al 70 per cento delle spese ammissibili, a dimostrazione della rilevanza attribuita a questo segmento economico;
il disegno di legge in esame all'articolo 1 riconosce lo sviluppo economico e sociale delle zone montane come obiettivo di interesse nazionale e prevede interventi volti a promuovere la coesione delle comunità locali, il ripopolamento e l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali;
l'articolo 3 delinea la Strategia nazionale per la montagna italiana, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, la quale indica le priorità delle politiche per le zone montane, tra cui promuovere lo sviluppo economico e la crescita autonoma, il sostegno alle attività commerciali e insediamenti produttivi nonché il ripopolamento dei territori;
l'articolo 24 prevede l'introduzione di un credito d'imposta a favore di piccole imprese che sono attive nei comuni montani e i cui titolari, soci o azionisti siano in prevalenza persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età, rappresentando di fatto l'unica misura economica direttamente indirizzata al sostegno dell'imprenditorialità nei comuni montani, tuttavia la previsione di un limite anagrafico, in assenza di ulteriori strumenti rivolti ad altre categorie come le donne, e la scarsità delle risorse allocate (20 milioni all'anno), limitate rispetto all'ampiezza degli interventi necessari, pongono interrogativi sulla capacità effettiva di produrre effetti duraturi e significativi, vanificando gli obiettivi di sviluppo dichiarati,
impegna il Governo
a sostenere con misure e risorse dedicate l'imprenditorialità femminile nei comuni montani e prevedere, nella relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, un focus specifico sui risultati ottenuti in termini di crescita dell'imprenditorialità femminile nelle aree montane.
9/2126-A/27. Ferrari, Forattini, Ghio.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre le condizioni di svantaggio, sostenere le attività produttive, fronteggiare il problema dello spopolamento e consentire alla popolazione residente di poter fruire di tutti i servizi essenziali in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del territorio nazionale;
pur ritenendo condivisibile la volontà del Governo di presentare un provvedimento per affrontare in maniera organica la questione dei comuni montani, l'articolato appare non adeguato alla sfida che, nelle intenzioni, si incarica di affrontare sia per l'eccessiva vaghezza dei criteri per la ridefinizione dei comuni montani sia per la scarsità di risorse messe a disposizione per il finanziamento degli interventi previsti;
in particolare l'articolo 25, con l'intenzione di agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei comuni montani, riconosce – entro determinati limiti di spesa – uno sgravio contributivo per gli anni dal 2026 al 2030 in favore dei datori di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età e che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a condizione che lo stesso lavoratore stabilisca, anche a seguito di trasferimento, in tale comune l'abitazione principale e il domicilio stabile;
diffusosi ampiamente durante la pandemia da COVID-19 il lavoro agile (smart working), in particolare in contesti montani e aree interne, rappresenta una leva fondamentale per attrarre nuovi residenti e contrastare lo spopolamento;
l'insensatezza dell'introduzione di un doppio vincolo, anagrafico e dimensionale, per la definizione dell'ambito applicativo della norma oltre ad avere effetti discriminatori, diminuisce efficacia e impatto potenziale della disposizione sui territori montani,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a eliminare il doppio requisito di età del lavoratore e popolazione del comune per consentire alle imprese di beneficiare dello sgravio contributivo e prevedere appositi stanziamenti per sostenere, nei comuni montani, la realizzazione di postazioni di coworking.
9/2126-A/28. Sarracino.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame, già approvato in prima lettura presso il Senato della Repubblica, reca disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni, con l'obiettivo di rilanciarne la crescita economica e sociale;
il provvedimento si prefigge di intervenire in modo ampio su vari ambiti che concernono le aree montane, al fine di riformare l'attuale quadro normativo e di destinare le misure di sostegno ai territori effettivamente montani sulla base di valutazioni che tengano conto, per ciascuna misura, dell'adeguata ponderazione di parametri socioeconomici;
tra le molteplici misure, il provvedimento prevede incentivi a favore di imprese ed imprese condotte da giovani e per le attività che promuovano il cd. lavoro agile nelle aree montane;
da un lato tali incentivi possono comportare respiro per le attività economiche ed i territori montani, ma dall'altro creano una discriminazione – di fatto – tra le attività che saranno intraprese successivamente all'entrata in vigore della legge e tutte quelle attività che da tempo insistono nel territorio delle aree montane;
in tal senso il provvedimento consegue certamente l'obiettivo di incentivare l'apertura di nuove attività e pratiche lavorative, ma non premia gli esercizi commerciali che con determinazione e sacrificio hanno continuato a operare in queste aree e, tra queste, non sostiene le strutture alberghiere che, nelle aree montane lontane dai flussi turistici di massa, restando aperte tutto l'anno rappresentano veri e propri presidi per le comunità locali;
la distribuzione del Fondo di solidarietà comunale non tiene di conto, nei propri criteri distributivi, di alcuni costi, come quello dello sgombero neve, in quanto applicabili solo ad alcuni territori e non in modo uniforme a tutto il territorio nazionale;
l'impatto di tale costo, tuttavia, è considerevole per i bilanci dei piccoli Comuni montani, alle volte richiedendo costi considerevoli per enti sottoposti a notevoli pressioni e necessità di spesa,
impegna il Governo:
ricalibrare l'applicazione degli incentivi per le imprese situate nelle aree montane tenendo di conto della situazione di svantaggio sostanziale vissuta dagli esercizi commerciali già attivi nelle aree montane rispetto alle attività di nuova apertura, adottando le opportune iniziative normative volte a estendere gli sgravi contributivi previsti dal disegno di legge per il lavoro agile anche alle assunzioni presso le attività ricettive già attive nelle aree montane;
adottare ulteriori iniziative normative volte a:
estendere la decurtazione contributiva e gli altri sgravi ed incentivi introdotti dal testo in esame agli esercizi commerciali ed attività già attive nelle aree montane in formato di lavoro tradizionale;
ridurre l'IMU sulle strutture alberghiere nelle aree montane caratterizzate da spopolamento e ridotti flussi turistici;
elaborare un criterio di decurtazione della quota IMU che i comuni devono devolvere per la formazione della loro quota parte di Fondo di solidarietà comunale che tenga conto anche delle spese sostenute per l'attività ordinaria e straordinaria di sgombero neve.
9/2126-A/29. Ciaburro, Caretta, Ambrosi, Urzì, Comba, Amorese, Coppo, Trancassini, Amich, Deidda, Loperfido, Almici, Polo, Pozzolo, Maullu, Frijia, Rizzetto, Di Giuseppe, Caiata, Cerreto, Mattia.
La Camera,
premesso che:
le finalità del provvedimento in esame, destinato a riconoscere e promuovere lo sviluppo delle zone montane la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale. Si tratta di dare seguito all'articolo 44 della Costituzione. Tra le aree svantaggiate del nostro Paese rientrano a pieno titolo le aree montane, che stanno soffrendo in maniera significativa questa fase economica e sociale che nel contesto si configura come una crisi demografica importante, e scarsa attrattività che i luoghi montani rappresentano;
le stime delle organizzazioni internazionali parlano di un 80 per cento della popolazione mondiale che potrebbe fare riferimento ai grandi centri urbani, a scapito di altre aree;
tale calo va assolutamente contrastato, in quanto le zone montane rappresentano delle risorse inestimabili, non solo da un punto di vista paesaggistico o turistico, ma anche da un punto di vista strutturale del sistema Paese;
tuttavia, la lotta allo spopolamento non può prescindere dalla capacità che lo Stato dovrebbe avere per dare forza e valore a queste comunità. È evidente che nelle comunità montane cominciano a non esserci servizi di utilità generale. Quali, ad esempio, agli uffici postali e agli uffici bancari che chiudono, ai servizi sanitari di cui le zone montane sono assolutamente carenti, alle infrastrutture – non solo alle strade, ma anche alle infrastrutture tecnologiche, – riducendo le possibilità di impiego;
l'industria dei data center mondiale è in piena espansione in relazione alla crescente richiesta di servizi digitali: secondo quanto riportato dai dati del Datacenter Map, il numero di data center a livello mondiale è quasi raddoppiato in due anni, passando da 4.984 unità nel 2022 a 7.358 nel 2024, con l'Europa (compreso il Regno Unito) che occupa il secondo posto per il numero di data center (2.103 unità, pari al 15 per cento del totale delle infrastrutture), in coda agli Stati Uniti con 2.868 data center;
anche la filiera dei data center italiana è stata oggetto, negli ultimi anni, di crescente interesse, registrando un cospicuo aumento degli investimenti e l'apertura di nuove infrastrutture di centri di elaborazione dati sul territorio italiano,
impegna il Governo
allo scopo di incentivare la costruzione di centri di elaborazione dati nel territorio nazionale, favorire lo sviluppo tecnologico, economico e occupazionale, nell'ambito della strategia di cui al provvedimento in esame, ad adottare le iniziative di competenza volte a prevedere l'individuazione di aree idonee all'installazione di data center nei territori montani.
9/2126-A/30. Iaria, Torto, Carmina, Donno, Dell'Olio.
La Camera,
premesso che:
le strade statali e provinciali montane rappresentano un'infrastruttura essenziale per la connettività e la vivibilità di queste aree, ma versano spesso in condizioni di grave dissesto a causa di manutenzione insufficiente;
la testimonianza delle case cantoniere abbandonate, un tempo presidi per la manutenzione stradale, è un simbolo eloquente di questa trascuratezza a livello nazionale;
la precarietà delle infrastrutture viarie non è solo un problema di sicurezza per chi le percorre ma incide profondamente sulla qualità della vita dei residenti, sull'accessibilità ai servizi e sullo sviluppo economico e sociale dei territori montani, ostacolando il ripopolamento e la rivitalizzazione di queste aree;
il passaggio di competenze nella gestione delle strade ha spesso portato a una riduzione del personale dedicato alla manutenzione ordinaria e a una dipendenza da appalti esterni, con conseguente rallentamento degli interventi e un peggioramento delle condizioni stradali;
è necessaria una programmazione di manutenzione continua e preventiva per garantire la sicurezza e l'efficienza della rete stradale montana a livello nazionale;
è fondamentale l'adozione di politiche integrate che, oltre a investimenti infrastrutturali, prevedano misure per il sostegno economico, sociale e demografico di questi territori, riconoscendone il valore strategico per l'intero Paese,
impegna il Governo:
a individuare le risorse finanziarie necessarie a garantire un finanziamento strutturale e adeguato per superare l'attuale situazione di degrado e garantire una manutenzione efficace e continua delle strade montane, anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo per le strade montane;
a definire, coinvolgendo tutti i livelli di responsabilità, strategie a lungo termine per la manutenzione e il miglioramento delle infrastrutture, valorizzando al contempo il patrimonio immobiliare esistente come potenziale leva per il rilancio dei territori montani.
9/2126-A/31. Torto, Carmina, Donno, Dell'Olio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 14, introdotto in sede referente, prevede la possibilità di avviare, nell'ambito della Strategia per la montagna italiana, progetti per promuovere studi e ricerche volti alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di preservare la biodiversità e di monitorare costantemente lo stato dei parchi e delle aree protette situati nei comuni montani;
si avverte l'esigenza di una politica nazionale per le aree protette coerente con le strategie per la conservazione della natura e lo sviluppo sostenibile dei territori e in linea con gli impegni previsti dalla nuova strategia europea sulla biodiversità per il 2030;
le istituzioni europee e internazionali hanno più volte ribadito l'importanza di investire adeguate risorse umane ed economiche nella protezione, nella conservazione e nel ripristino della natura, secondo un approccio sistemico che consenta di ampliare la rete delle aree protette, in una visione e gestione d'insieme coerente e coordinata, estendendo l'azione di tutela ad aree che, pur non ricadendo nel territorio dell'area protetta, sono importanti per la tutela della biodiversità e che meritano attenzione naturalistica;
tale approccio gestionale richiede l'impiego di adeguate conoscenze naturalistiche, di professionalità appropriate nella gestione dei parchi e di competenze coerenti con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e di sviluppo sostenibile,
impegna il Governo
ad assumere le necessarie iniziative di competenza volte a promuove la conclusione di accordi di collaborazione e di protocolli d'intesa tra gli enti di gestione delle aree naturali protette, le Università e gli enti pubblici di ricerca al fine di favorire lo sviluppo di un sistema di ricerca, innovazione e formazione integrati in materia di biodiversità, conservazione della natura, tutela degli ecosistemi e sostenibilità ambientale, che sia di supporto agli enti parco nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche prevedendo partenariati con imprese ed altri soggetti pubblici e privati.
9/2126-A/32. Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto, Carmina, Donno, Dell'Olio.
La Camera,
premesso che:
la disposizione all'esame, all'articolo 6 introduce due tipologie di riconoscimento del servizio prestato dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dal provvedimento in esame;
in particolare:
attribuisce un punteggio doppio nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), per ciascun anno di attività presso le predette strutture;
prevede la valorizzazione nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti del SSN;
introduce, quale specifica forma di riconoscimento per i medici che abbiano operato per un triennio presso le succitate strutture, la previsione che l'attività prestata costituisca titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario;
la disposizione all'esame riconosce ai fini della valutazione dei titoli di carriera anche l'aver prestato l'attività sanitaria e socio-sanitaria in strutture private;
si esprime una forte perplessità laddove nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali si terrebbe conto, in egual misura, delle attività prestate anche nella sanità privata alla quale non si accede con procedure selettive/concorsuali come nel servizio pubblico;
la norma addirittura prevede che l'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie anche private nei comuni montani per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitari;
il problema per le comunità montane è in realtà quello di non trovare personale sanitario che voglia lavorare nelle strutture pubbliche e che sia comunque disponibile a garantire i servizi e le prestazioni del SSN, non si capisce quale sarebbe il beneficio delle comunità montane nel ricorrere alle strutture private a pagamento (neanche convenzionate);
le strutture private ove ritenessero di essere presenti anche nelle comunità montane possono liberamente incentivare il proprio personale come meglio credono,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere i benefici indicati in premessa agli esercenti professioni sanitarie e agli operatori sociosanitari che abbiano lavorato presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e a prevedere una diversa tipologia di valorizzazione per i professionisti e gli operatori che abbiano esercitato la loro professione presso strutture private accreditate o convenzionate, in maniera da salvaguardare i principi di cui all'articolo 97 della Costituzione.
9/2126-A/33. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Carmina, Donno, Dell'Olio.
La Camera,
premesso che:
la disposizione all'esame, all'articolo 6, introduce diverse misure volte ad incentivare gli esercenti professioni sanitarie e gli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dal provvedimento in esame;
il medesimo articolo riconosce altresì – a decorrere dal 2025 – un credito d'imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro, a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali di montagna o vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio;
al fine di tutelare e sostenere i nuclei familiari e garantire l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità dei servizi erogati dai Consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975 n. 405, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana, sarebbe stato auspicabile garantire la capillare presenza dei predetti Consultori familiari per un rapporto anche inferiore ad un consultorio per 20.000 abitanti;
la disposizione all'esame prevede inoltre, all'articolo 25, incentivi per la natalità nei comuni montani; in particolare, al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni montani, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025 è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum il cui importo e i criteri (compresi i requisiti di residenza del minore nonché i relativi meccanismi di monitoraggio) sono determinati con successivo decreto;
in sostanza si riedita il «bonus alla nascita» che difficilmente potrà determinare l'auspicato popolamento e che, ingiustamente, ripropone la logica secondo cui il problema dello spopolamento è legato alla capacità procreativa delle donne e non ad esempio alla carenza di lavoro e servizi,
impegna il Governo:
a garantire la capillare presenza dei Consultori familiari per un rapporto anche inferiore ad un consultorio per 20.000 abitanti, al fine di soddisfare l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità dei servizi erogati dai Consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975 n. 405;
a prevedere che il contributo sia riconosciuto a tutti i nuclei familiari che si trasferiscono per almeno un quinquennio continuativo nei comuni montani, a prescindere dal bambino nato.
9/2126-A/34. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Carmina, Donno, Dell'Olio.
La Camera,
premesso che:
la disposizione all'esame, all'articolo 6, introduce diverse misure volte ad incentivare gli esercenti professioni sanitarie e gli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dal provvedimento in esame;
il medesimo articolo riconosce altresì – a decorrere dal 2025 – un credito d'imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro, a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio;
al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna è necessario:
a) assicurare la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione-DEA;
b) assicurare la presenza per ogni comune dell'infermiere di comunità,
impegna il Governo:
a garantire, nei comuni di montagna, la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione-DEA;
ad assicurare la presenza per ogni Comune di montagna dell'infermiere di comunità.
9/2126-A/35. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Carmina, Donno, Dell'Olio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7, commi 5 e 6 del provvedimento, allo scopo di sostenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano in cui ha sede la scuola di montagna, concede al personale scolastico che prestando servizio nelle scuole di montagna prende in locazione o acquista un immobile ad uso abitativo per fini di servizio, un contributo annuale sotto forma di credito d'imposta;
la misura si inserisce nel quadro di quelle politiche pubbliche che hanno un ruolo determinante nel controbilanciare i fattori puramente geografici che possono relegare una comunità ad una situazione permanente di periferizzazione economica e sociale, che discendono dal compito direttamente assegnato alla Repubblica dall'articolo 3, comma 2 della Costituzione, di rimozione di quegli ostacoli che possano rappresentare per i cittadini una condizione di svantaggio;
i suddetti fattori geografici, che possono rappresentare anche gravi e permanenti svantaggi naturali, sono propri sia delle zone montane che di quelle insulari. Le zone montane sono, infatti, caratterizzate da una notevole fragilità sia per condizioni fisico-geografiche e ambientali, come il clima o l'impervietà del territorio, che per processi modificativi della vita sociale intervenuti nel tempo, come lo spopolamento: tutti comunque fattori di freno allo sviluppo. Anche le zone insulari scontano una specificità geografica, quella di separazione permanente dalla terraferma, che rappresenta un fattore limitante delle opportunità di crescita, nella misura in cui produce ritardi di sviluppo sociale ed economico, facendo degli isolani cittadini con diritti affievoliti negando, così, loro condizioni di pari opportunità con gli altri abitanti della terra ferma;
la condizione di insularità, ai sensi degli articoli 174 TFUE e seguenti deve essere affrontata mediante puntuali politiche e misure di riequilibrio (continuità territoriale, fiscalità di sviluppo, incentivi e misure di sostegno allo sviluppo, perequazione infrastrutturale, regimi di aiuto eccetera) al fine di sfidarne le relative condizioni di contesto e di colmarne lo svantaggio competitivo strutturale di carattere permanente;
la condizione di insularità è inoltre costituzionalmente riconosciuta dall'articolo 119, sesto comma della Costituzione essendo da questa considerata come uno svantaggio competitivo strutturale di carattere permanente tale da richiedere esplicitamente l'inserimento di fattori di correzione nelle chiavi di riparto delle risorse finanziarie delle Politiche di Coesione e dei fondi FAS;
per il superamento della condizione di insularità oltre alle infrastrutture economiche, come le reti di trasporto o le reti elettriche, sono indispensabili anche le cosiddette infrastrutture sociali, come la rete ospedaliera ed il sistema di istruzione, che agiscono sul sistema economico in modo indiretto aumentando la produttività del capitale umano;
per garantire concretamente il diritto allo studio e alla continuità didattica nelle zone montane insulari occorre adottare ulteriori misure compensative oltre a quelle previste dall'articolo 7, commi 5 e 6 del provvedimento,
impegna il Governo
a prevedere, al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, che, con riferimento alle zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7, commi 5 e 6 del provvedimento siano incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti.
9/2126-A/36. Ghirra, Grimaldi, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del disegno di legge in esame dispone per i professionisti della sanità nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, l'attribuzione, per ciascun anno di attività, di un punteggio doppio;
il medesimo articolo riconosce, altresì, per i professionisti che si trasferiscono a decorrere dall'anno 2025, in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2 del provvedimento, ovvero per coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali di montagna o effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, di pediatra di libera scelta, di specialista ambulatoriale interno, di veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale che prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500;
appare altresì necessario prevedere ulteriori atti che diano sostegno ai servizi di base essenziali e prioritari destinati ai cittadini; in tale contesto i comuni montani devono essere considerati «zone speciali» disagiate e in quanto tali è necessario, ai residenti e non, nei comuni montani garantire l'accesso ai servizi sanitari di base che sono accessibili negli altri territori;
tali previsioni sono indubbiamente positive e propedeutiche al miglioramento dei servizi sanitari di quelle zone; è tuttavia necessario prevedere anche ulteriori misure che incidano direttamente sui servizi di base essenziali e prioritari per i cittadini che vi risiedono;
i comuni montani, anche messi insieme, pur avendo un volume di popolazione di gran lunga inferiore (almeno per il momento) a quello ammesso dalla programmazione sanitaria al fine di poter fruire di alcuni servizi e prestazioni, devono essere considerati come «zone speciali», disagiate, e quindi, come tali, occorre prevedere per loro deroghe alle limitazioni imposte dalle leggi in materia di sanità, che consentano a tutti i cittadini dimoranti (residenti e non) di poter fruire dei servizi sanitari di base accessibili negli altri territori,
impegna il Governo:
ad assumere le opportune di carattere normativo, individuando le risorse necessarie, per garantire anche ai cittadini che dimorano nei comuni montani la possibilità di fruire dei seguenti servizi:
la presenza continuativa di mezzi di soccorso tenuto conto della orografia del territorio e l'eventuale assenza di infrastrutture stradali veloci per raggiungere gli ospedali con servizi di emergenza-urgenza;
la presenza in ogni comune di pediatri e di infermieri di comunità;
una adeguata distribuzione e consegna farmaci anche integrato tra i comuni;
una rete integrata nella Asl di riferimento fra le varie figure operanti nella zona e tra questi, in particolare, i medici di medicina generale, i pediatri, gli infermieri di comunità, gli specialisti e le farmacie;
a garantire anche nei comuni montani l'accesso ad una telemedicina efficiente che integri e dia supporto alle attività degli operatori sanitari;
a prevedere l'istituzione di borse di specializzazione destinate a chi richiede di svolgere attività di medicina di base nei territori montani
9/2126-A/37. Grimaldi, Zanella, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico è un tema cruciale per la sicurezza dei territori e dei cittadini, oltre che per lo sviluppo del nostro Paese. Il Rapporto che con cadenza biennale predispone l'ISPRA sulla situazione del dissesto idrogeologico del Paese riferisce che oltre il 90% dei comuni italiani è esposto al rischio e circa il 17 per cento del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità per frane e alluvioni. Si tratta di 50mila kmq, dove risiedono oltre un milione di cittadini e operano decine di migliaia di imprese con centinaia di migliaia di addetti;
sono note le cause naturali che rendono il nostro territorio così fragile per via delle sue caratteristiche geomorfologiche, ma anche il fattore antropico è stato determinante: l'abusivismo edilizio, i vecchi piani urbanistici «avventati», cui si è aggiunto il progressivo abbandono delle terre e delle attività agricole e la mancata cura degli alvei e dei corsi d'acqua e l'occupazione di quelli di pianura con costruzioni anche in aree golenali;
dagli anni '70 ad oggi sono state spese decine di miliardi di euro per rimediare agli effetti di frane e alluvioni e molto poco per programmare interventi di prevenzione e adattamento. La causa dello stallo è anche in gran parte riconducibile agli effetti provocati da un contesto normativo non adeguato;
il numero 127-quinquies), della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevede l'applicazione dell'IVA, nella misura ridotta del 10 per cento, tra l'altro, per le «opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865»;
il successivo numero 127-septies) della stessa Tabella A, parte terza, prevede la medesima aliquota del 10 per cento per le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies»;
la legge n. 847 del 1964, a cui fa espresso riferimento il suddetto citato numero 127-quinquies), come integrata dall'articolo 44 della legge n. 865 del 1971, individua ed elenca le varie opere di urbanizzazione sia primarie sia secondarie;
al riguardo, infatti, anche l'Amministrazione finanziaria, ha avuto modo di precisare che l'aliquota IVA del 10 per cento si rende applicabile alle opere tassativamente contenute nell'elenco di cui alla legge n. 847 del 1964 e oggi riprodotte nell'articolo 16 del Testo Unico sull'edilizia, e a quelle assimilate attraverso determinate leggi speciali che, in ogni caso, nell'operazione di assimilazione, hanno fatto espresso riferimento alla stessa legge n. 847 o all'attuale Testo Unico sull'edilizia;
tutte le opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico e tutti gli interventi diretti a fronteggiare ed eliminare lo stato di pericolosità causato da fenomeni di dissesto idrogeologico sono pertanto esclusi, secondo la normativa vigente, dal novero delle opere ai quali si applica l'agevolazione fiscale suddetta. Numerose istituzioni locali, infatti, che hanno chiesto all'Amministrazione finanziaria se dette opere potessero essere assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e, in tal modo, potessero fruire, fiscalmente, della predetta agevolazione in termini di aliquota IVA ridotta, si sono viste negata la richiesta,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere il vigente regime di IVA agevolata del 10 per cento per le opere e per gli acquisti di beni e servizi direttamente collegati agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico effettuati dai comuni e dalle unioni di comuni ricadenti nell'area disciplinata dalla presente legge e connessi alla manutenzione, il ripristino e alla salvaguardia idrogeologica del territorio montano, di cui alla legge n. 991 del 1952 per le tipologie di opere di manutenzione e presidio del territorio finalizzate a quanto disposto al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 per le aree sottoposte alla tutela del vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267 del 1923.
9/2126-A/38. Mari, Grimaldi, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
130 comuni montani siciliani, pari a circa un terzo dei 391 comuni dell'intera Regione, situati al di sopra dei 500 metri sul livello del mare e con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, sono stati completamente esclusi dalla localizzazione di strutture sanitarie previste dal PNRR (Ospedali di Comunità, Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali);
tali comuni, ufficialmente riconosciuti dalla Giunta della Regione Siciliana come aree interne e inclusi nel perimetro delle zone franche montane siciliane, subiscono un progressivo e drammatico spopolamento, anche a causa dell'assenza di presidi sanitari di prossimità;
la mancata presenza di strutture sanitarie in questi territori rappresenta una grave violazione del principio costituzionale di equità nell'accesso ai servizi sanitari essenziali, sancito dall'articolo 32 della Costituzione;
l'assenza di strutture sanitarie di prossimità si inserisce in un contesto di progressivo deterioramento delle condizioni socio-economiche di questi territori, caratterizzati da insufficienti servizi essenziali, carenze infrastrutturali e limitate opportunità lavorative;
i soggetti fragili, gli anziani, i disabili e i pazienti affetti da patologie croniche residenti in questi comuni subiscono un aggravio delle loro condizioni di vita, trovandosi costretti ad affrontare lunghi e difficoltosi spostamenti per accedere a prestazioni sanitarie essenziali, diagnostica e cure di routine;
la tutela di questi territori montani riveste un'importanza strategica non solo per i residenti, ma per l'intero Paese, essendo essi custodi di un inestimabile patrimonio paesaggistico, ambientale, culturale e di biodiversità, oltre ad essere presidi fondamentali contro il dissesto idrogeologico;
l'implementazione di soluzioni di telemedicina e sanità digitale nei comuni montani rappresenta una risposta concreta, immediata ed economicamente sostenibile alle esigenze sanitarie della popolazione residente, con particolare riferimento alle fasce più vulnerabili;
le moderne tecnologie di telemedicina consentono il monitoraggio da remoto dei parametri vitali, la gestione delle patologie croniche, l'erogazione di consulti specialistici e la continuità assistenziale, riducendo significativamente la necessità di spostamenti verso i centri urbani maggiori;
le esperienze già realizzate in altre regioni italiane e in contesti internazionali dimostrano l'efficacia della telemedicina nel: a) Garantire equità nell'accesso ai servizi sanitari nelle aree remote; b) Ottimizzare la distribuzione delle risorse umane e tecnologiche tra i diversi presidi territoriali; c) Fornire supporto tempestivo in situazioni di emergenza-urgenza; d) Ridurre i tassi di ospedalizzazione e i costi sanitari complessivi,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente le seguenti misure:
istituire un osservatorio speciale per promuovere la Sanità Digitale Montana finalizzato all'acquisizione di dispositivi di telemedicina, alla formazione del personale sanitario locale e all'attivazione di servizi di teleconsulto specialistico, con particolare attenzione alla prevenzione e al trattamento delle quattro principali cause di mortalità;
promuovere e sostenere nelle aree montane la creazione di cooperative di comunità sanitarie, con premialità finalizzate all'inserimento lavorativo di personale sanitario locale (infermieri, OSS, OSA, caregiver) e all'erogazione di servizi assistenziali domiciliari integrati con la telemedicina;
introdurre misure straordinarie di incentivazione per l'insediamento e la permanenza di medici nei comuni montani, prevedendo premialità finalizzate al superamento del disagio territoriale, l'accesso all'abitazione, facilitazione per l'accesso ai concorsi pubblici, percorsi di carriera accelerati, borse di studio dedicate per specializzandi che si impegnino a prestare servizio in queste aree;
9/2126-A/39. Longi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 2, reca le norme per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani e per la predisposizione dei relativi elenchi;
in tale ambito, poi, sono ulteriormente definiti i criteri per l'individuazione dei comuni montani destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dal provvedimento e dell'elenco dei beneficiari;
proprio il comma 4 del citato articolo 2 prevede una delega al Governo per il riordino, l'integrazione e il coordinamento della normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani,
impegna il Governo:
a coinvolgere pienamente le Province in sede di attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, con particolare riferimento alle norme relative alla gestione delle risorse destinate ai comuni montani, alla predisposizione degli elenchi dei comuni montani, nonché nell'ambito della delega riferita alle agevolazioni, anche di natura fiscale, di cui risulteranno beneficiari i comuni montani;
a valorizzare, con adeguati interventi normativi, le Province montane così come definite dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
9/2126-A/40. Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il presente disegno di legge persegue, tra l'altro, l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni residenti nelle zone montane, garantendo loro i servizi essenziali e tutelando le tradizioni locali;
in alcune località di montagna è usanza vegliare il caro estinto, prima dei funerali, nella chiesetta del paese; nelle valli bergamasche, in particolare, diversi piccoli comuni e minuscole frazioni da poche centinaia di abitanti costituiscono luoghi in cui – da anni – i parroci abitualmente mettono a disposizione della comunità i luoghi di culto per rendere omaggio al proprio caro prima dell'ultimo saluto;
in tali realtà locali la morte di un abitante equivale alla perdita di un caro parente, trattandosi di piccole comunità dove tutti si conoscono e trascorrono un'intera vita uno accanto all'altro;
una normativa regionale del 1997, tuttavia, vieta l'utilizzo delle chiese come «locale di osservazione», ovvero luogo in cui la salma rimane in attesa dell'esecuzione dell'accertamento di morte (almeno 24 ore dopo il decesso); in base a tale normativa gli unici luoghi consentiti sono la casa del defunto o dei suoi familiari, l'obitorio, la casa funeraria e la camera mortuaria degli ospedali;
purtroppo per alcuni borghi montani i predetti luoghi sono a oltre decine di chilometri e dunque, in mancanza di strutture ad hoc o per l'impossibilità di allestire una camera ardente nell'abitazione del defunto, la chiesetta o una sala parrocchiale rappresenta l'unica alternativa per rendere l'ultimo saluto al proprio caro e anche per accogliere la partecipazione dell'intera comunità,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di promuovere, anche in sede di Conferenza Unificata, una soluzione normativa che consenta una deroga alla disciplina di osservazione delle salme, tale da consentire nei comuni montani, previa ordinanza del sindaco e nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, di svolgere tali adempimenti anche nelle chiese o nelle annesse sale parrocchiali, così da preservare l'identità e la coesione delle piccole comunità locali, conservandone le tradizioni.
9/2126-A/41. Frassini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame individua, tra gli obiettivi fondamentali dell'intervento pubblico, la tutela della biodiversità, il contrasto al dissesto idrogeologico, la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale delle zone montane, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e integrato;
l'articolo 18 riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta agli imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima. Il comma 3 demanda l'individuazione dell'elenco dei predetti servizi a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
le aree montane svolgono un ruolo strategico nella produzione di servizi ecosistemici, ovvero di benefici forniti gratuitamente dagli ecosistemi naturali, quali: la regolazione climatica, la tutela delle risorse idriche, la protezione del suolo, l'assorbimento di carbonio, la purificazione dell'aria, la conservazione della biodiversità, nonché il benessere psico-fisico delle popolazioni attraverso il contatto con la natura;
tali servizi, sebbene non sempre monetizzabili nel breve periodo, costituiscono un valore ambientale, sanitario ed economico di lungo termine, e sono riconosciuti anche a livello internazionale da strumenti normativi e di pianificazione, tra cui la Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030 e il Quadro globale sulla biodiversità adottato alla COP15;
la valorizzazione dei servizi ecosistemici offerti dalle aree montane può costituire una leva per lo sviluppo sostenibile dei territori, anche attraverso forme innovative di sostegno alle comunità locali che si prendono cura del paesaggio e degli habitat naturali (per esempio pagamenti per servizi ecosistemici, promozione di filiere ecologiche, strumenti di fiscalità ambientale, valorizzazione turistica e sociale del capitale naturale),
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a promuovere il riconoscimento dei servizi ecosistemici forniti dai territori montani, quali la regolazione climatica, la conservazione della biodiversità, la protezione delle risorse idriche e il benessere psico-fisico delle popolazioni, anche ai fini della pianificazione delle politiche pubbliche e del sostegno economico alle comunità locali.
9/2126-A/42. Del Barba.
N. 3.
Seduta del 28 maggio 2025
EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato con le seguenti: delle persone scomparse.
1.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: del soggetto interessato con le seguenti: delle persone scomparse.
1.1000. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, primo periodo, sostituire le parole da: dei responsabili degli uffici fino alla fine del periodo, con le seguenti: della Polizia giudiziaria, fatta salva l'applicazione dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso:
secondo periodo, sostituire le parole: dai predetti responsabili con le seguenti: dalla Polizia giudiziaria;
terzo periodo, sostituire le parole: i responsabili dei citati uffici o comandi danno con le seguenti: la Polizia giudiziaria dà.
1.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, primo periodo, sostituire le parole da: dei responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale fino alla fine del periodo con le seguenti: dei Questori, dei Comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso:
secondo periodo, sostituire la parola: responsabili con la seguente: soggetti;
terzo periodo, sostituire le parole: responsabili dei citati uffici o comandi con le seguenti: soggetti di cui al primo periodo.
1.200. La Commissione.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, primo periodo, sostituire le parole da: dei responsabili degli uffici o comandi fino alla fine del periodo con le seguenti: del Questore, del comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di Finanza.
Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso:
secondo periodo, sostituire la parola: responsabili con la seguente: soggetti;
terzo periodo, sostituire le parole: responsabili dei citati uffici o comandi con le seguenti: soggetti di cui al primo periodo.
1.1002. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, primo periodo, sopprimere le parole da: indicati al comma 1 dell'articolo 226 fino alla fine del periodo.
1.1001. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.
Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.
*1.1005. Enrico Costa, Calderone, Pittalis, Bellomo.
*1.1008. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il pubblico ministero, entro quarantotto ore dall'emissione del decreto, chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari che, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero viene convalidato nel termine stabilito, i dati possono essere utilizzati anche a fini di repressione o accertamento dei reati di cui al comma 3.
1.5. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il pubblico ministero, entro quarantotto ore dall'emissione del decreto, chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari che, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato.
1.1003. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati acquisiti per effetto del decreto legittimamente emesso dal pubblico ministero possono essere utilizzati anche a fini di repressione o accertamento dei reati di cui al comma 3.
1.6. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto motivato del pubblico ministero di cui al presente comma reca esplicito riferimento all'intervallo temporale di accesso in relazione alla fattispecie che trova applicazione.
1.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 3-bis.1, aggiungere il seguente:
«3-bis.2. Nell'ambito delle attività di soccorso pubblico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, qualora si tratti di interventi finalizzati alla localizzazione e al salvataggio di persone disperse in situazioni di potenziale pericolo per la vita o l'incolumità fisica, il Comandante provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato a richiedere al pubblico ministero competente l'acquisizione di tutti i dati relativi al traffico telefonico e telematico necessari alla localizzazione dell'interessato. In ragione dell'urgenza e dell'elevato rischio derivante dal ritardo, l'autorizzazione può essere conferita dal pubblico ministero anche oralmente o per via telematica, con successiva conferma mediante decreto motivato entro le quarantotto ore successive. Dell'avvenuta acquisizione è data notizia al Prefetto territorialmente competente. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e limitatamente alle finalità di localizzazione per l'esecuzione degli interventi di soccorso tecnico urgente».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 3-bis e 3-bis.1 con le seguenti: 3-bis, 3-bis.1 e 3-bis.2.
*1.1004. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
*1.1006. Bagnai, Candiani.
*1.1007. Colombo.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse)
(Votazione dell'articolo 2)
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1., primo periodo, sostituire le parole da: del pubblico ministero fino alla fine del capoverso con le seguenti: del giudice, su richiesta del pubblico ministero ovvero, qualora ricorrano ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio all'incolumità del soggetto interessato, con le modalità di cui al comma 3-bis.
1.2. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1, secondo periodo, sostituire le parole da: . Quando, in ragione fino alla fine del capoverso con le seguenti parole: , previa autorizzazione del presidente del tribunale del luogo di ultimo domicilio dell'interessato ovvero, qualora ricorrano ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio all'incolumità del soggetto interessato, con le modalità di cui al comma 3-bis. Se il presidente del tribunale non ritiene sussistere le esigenze di cui al periodo precedente nega l'autorizzazione o la convalida e i dati acquisiti non possono essere utilizzati.
1.4. Boschi.
N. 4.
Seduta del 25 giugno 2025
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica l'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di prevedere la possibilità di acquisire i dati relativi al traffico telefonico e telematico qualora si renda necessaria per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato;
in particolare, l'obiettivo è quello di consentire l'acquisizione dei dati «necessari per la localizzazione di persone scomparse o, comunque, utili alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica di persone che versino in condizioni di pericolo»;
i commi da 4-ter a 4-quinquies disciplinano la facoltà del Ministro dell'interno, o di specifici soggetti da lui delegati, di richiedere, salvo convalida del pubblico ministero, la conservazione, per un periodo non superiore a 90 giorni prorogabile per una durata complessiva non superiore a 6 mesi, dei dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, per lo svolgimento delle investigazioni preventive di cui all'articolo 226 disp. att. c.p.p. ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati;
viene altresì introdotta, al secondo periodo, una procedura semplificata, nei casi in cui non sia possibile attendere il decreto del p.m. per ragioni di urgenza, che consente ai responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale della Polizia di Stato;
viene inoltre riconosciuta la facoltà all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza di acquisire i dati previa autorizzazione del p.m., rilasciata anche oralmente o per via telematica;
rileva nello stesso senso, la modifica apportata in sede referente con il comma 2 dell'articolo 1, con cui viene modificata la legge n. 203 del 2012, per permettere l'accesso agli archivi del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981 anche al personale dei corpi e servizi di polizia locale (in deroga alle disposizioni generali di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 121 del 1981, che circoscrive l'accesso agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati);
alla luce delle modifiche proposte appare indispensabile garantire al personale delle forze dell'ordine al quale viene riconosciuta la facoltà di acquisire i dati, nonché al personale della polizia locale che verrà incaricato di accedere agli archivi del Centro di elaborazione dei dati, di usufruire del know how adeguato per la tipologia di attività che viene agli stessi assegnati,
impegna il Governo
per le finalità del provvedimento, a valutare con il primo provvedimento utile, di destinare specifiche risorse per la formazione del personale delle forze dell'ordine e di polizia giudiziaria come richiamato in premessa, nonché per l'assunzione presso i Ministeri interessati di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di addetto esperto informatico.
9/1074-A/1. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica l'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di prevedere la possibilità di acquisire i dati relativi al traffico telefonico e telematico qualora si renda necessaria per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato;
secondo quanto chiarito nella relazione illustrativa, la ratio della proposta è quella di consentire l'acquisizione dei dati necessari per la localizzazione di persone scomparse o, comunque, utili alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica di persone che versino in condizioni di pericolo;
l'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione dei reati;
la proposta di legge, all'articolo 1, mira ad ampliare le finalità per le quali tali dati possono essere acquisiti, introducendo una specifica deroga per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato, modifica che consentirebbe quindi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente, l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico non solo per indagini penali, ma anche quando ciò sia necessario per prevenire gravi pericoli per la vita o l'incolumità fisica della persona scomparsa;
l'acquisizione dei dati rimarrebbe subordinata all'autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria, che dovrà valutare la sussistenza di elementi concreti e specifici dai quali si possa desumere un pericolo attuale per la vita o l'incolumità fisica della persona scomparsa e la proporzionalità dell'acquisizione dei dati rispetto alla finalità perseguita;
nel corso del dibattito di Commissione sono state infatti respinte proposte emendative relative alla necessità che l'apposito decreto motivato del pubblico ministero dovesse contenere anche l'espresso riferimento all'intervallo temporale di accesso agli stessi tabulati;
il provvedimento in esame introduce, infatti, una deroga alla disciplina attualmente vigente senza alcun limite,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative, ad adottare misure anche normative volte a rafforzare le garanzie rispetto alla delimitazione dei margini della deroga relativi all'ambito di applicazione dell'articolo 132 del codice Codice in materia di protezione dei dati personali, anche prevedendo che il decreto motivato del pubblico ministero rechi un preciso riferimento all'intervallo temporale di accesso ai dati in relazione alla fattispecie che trova applicazione.
9/1074-A/2. Lacarra, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
il fenomeno delle persone scomparse in Italia rappresenta una realtà complessa e in crescita, con numeri significativi che destano preoccupazione. Le statistiche indicano che ogni anno migliaia di persone spariscono nel territorio nazionale e che una parte consistente di queste non viene più ritrovata;
per contrastare la problematica è stato istituito da anni il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse: una figura preposta ad affrontare in maniera coordinata e strategica il complesso fenomeno delle persone scomparse in Italia. La sua attività si articola su numerosi fronti, con l'obiettivo primario di migliorare l'efficacia delle ricerche, fornire supporto alle famiglie e prevenire le scomparse;
il provvedimento in esame mira a modificare, all'articolo 1, l'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003 («Codice della privacy») per consentire l'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico anche al di fuori di procedimenti penali, qualora ciò sia necessario per tutelare la vita e l'integrità fisica di persone scomparse;
tali modifiche, pur finalizzate a contrastare un fenomeno devastante per molte famiglie, ha però alcune evidenti criticità. Legiferando infatti al di fuori del perimetro dei procedimenti penali (che giustificano una conservazione più lunga dei dati di traffico telefonico e telematico) vi è il rischio di ledere il principio del ragionevole bilanciamento, in riferimento proprio all'acquisizione dei tabulati telefonici e all'individuazione dei soggetti coinvolti;
la scomparsa di una persona può avere infatti numerose cause, anche volontarie: dati precisi, consolidati da alunne testimonianze, ci dicono proprio che la prima categoria di motivazione individuata è, con il 10 per cento dei casi, proprio l'allontanamento volontario;
nel corso del dibattito di Commissione sono state respinte proposte emendative in tale direzione e relative alla necessità che l'apposito decreto del pubblico ministero, previsto dal provvedimento in esame, dovesse contenere anche l'espresso riferimento all'intervallo temporale di accesso agli stessi tabulati;
in sintesi, pur prendendo atto che l'obiettivo prioritario del provvedimento in esame sia quello di fornire agli organi inquirenti e alle forze dell'ordine uno strumento più efficace e tempestivo per la ricerca di persone scomparse – qualora rimanesse questo impianto e non fossero quindi specificati alcuni limiti alle deroghe previste – il citato principio del ragionevole bilanciamento potrebbe rimanere quindi squilibrato a svantaggio della tutela della privacy, rischiando di procurare conseguentemente un evidente limite alle libertà personali,
impegna il Governo
ad adottare, in relazione a quanto espresso in premessa, iniziative normative volte a introdurre limiti specifici alle deroghe previste dal provvedimento in esame al decreto legislativo n. 196 del 2003 al fine di evitare che le azioni poste in essere per contrastare il fenomeno delle persone scomparse ledano il diritto alla privacy e le libertà personali.
9/1074-A/3. Gianassi, Lacarra, Serracchiani, Di Biase, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame introduce, mediante il nuovo comma 3-bis.1, una disciplina eccezionale che consente, in casi specifici, l'acquisizione di dati sensibili anche in assenza di un procedimento penale, con l'obiettivo di salvaguardare la vita o l'incolumità fisica delle persone;
tale acquisizione può avvenire in via d'urgenza da parte dei responsabili degli uffici o comandi provinciali delle forze di polizia, previa autorizzazione del pubblico ministero, anche resa oralmente o per via telematica, con successiva conferma scritta entro 48 ore;
tuttavia, la previsione di un'autorizzazione esclusivamente del pubblico ministero nei casi urgenti, senza successivo vaglio giurisdizionale, potrebbe risultare non pienamente conforme ai princìpi costituzionali e sovranazionali in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali, in particolare ai criteri stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di terzietà dell'autorità di controllo;
l'introduzione di un meccanismo di convalida obbligatoria da parte del giudice per le indagini preliminari, da effettuarsi entro un termine massimo di quarantotto ore, rappresenterebbe una garanzia essenziale per il controllo giurisdizionale ex post dell'atto adottato in via d'urgenza;
tale misura rafforza il bilanciamento tra le esigenze di tutela immediata di persone in pericolo e la protezione dei diritti fondamentali, assicurando che l'eccezionalità dell'intervento non si traduca in arbitrarietà o automatismi invasivi della sfera privata,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare iniziative normative volte a prevedere che, nei casi di acquisizione urgente di dati ai sensi del comma 3-bis.1 dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il pubblico ministero sia tenuto a richiedere, entro quarantotto ore, la convalida dell'acquisizione al giudice per le indagini preliminari, il quale decide, entro ulteriori quarantotto ore, con decreto motivato e che tale convalida si applichi anche qualora l'autorizzazione del pubblico ministero sia stata resa oralmente o per via telematica e successivamente confermata per iscritto.
9/1074-A/4. Boschi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 della proposta in esame introduce, mediante il nuovo comma 3-bis.1, una disciplina eccezionale che consente, al di fuori dei procedimenti penali, l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta per finalità di tutela dell'incolumità e della vita di persone in situazioni di pericolo;
l'intervento normativo si fonda su finalità di interesse pubblico primario, ma incide su diritti fondamentali tutelati a livello costituzionale e sovranazionale, quali il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali;
l'esperienza maturata in ambito giurisprudenziale, anche europeo, evidenzia come le garanzie offerte da un controllo giurisdizionale preventivo e imparziale rappresentino una condizione essenziale di legittimità per l'accesso a dati sensibili in assenza di un procedimento penale;
si ritiene pertanto necessario rafforzare il livello di garanzia procedurale, prevedendo che l'acquisizione di tali dati sia subordinata ad un'autorizzazione preventiva rilasciata dal presidente del tribunale del luogo dell'ultimo domicilio dell'interessato, quale figura terza e imparziale, anche al fine di assicurare una tutela effettiva dei diritti della persona;
per contemperare le esigenze di prontezza operativa nei casi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo nell'acquisizione possa derivare un grave pregiudizio all'incolumità del soggetto interessato, si rende necessario richiamare, in tali casi urgenti, la procedura già prevista dal comma 3-bis dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con successiva convalida da parte dell'autorità giudiziaria;
infine, per garantire l'effettività del controllo giurisdizionale e prevenire abusi, si reputa opportuno stabilire che, in caso di diniego della convalida da parte del presidente del tribunale, i dati acquisiti non possano essere utilizzati né conservati,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare iniziative normative volte a prevedere che, ai fini dell'acquisizione dei dati di cui al comma 3-bis.1 dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003, sia richiesta l'autorizzazione preventiva del presidente del tribunale del luogo di ultimo domicilio dell'interessato, ovvero, qualora ricorrano ragioni di urgenza e vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio all'incolumità del soggetto, si proceda con le modalità previste dal comma 3-bis, con obbligo di convalida da parte del medesimo presidente del tribunale, prevedendo altresì che, in caso di mancata convalida, i dati eventualmente acquisiti siano considerati inutilizzabili e distrutti.
9/1074-A/5. Giachetti.
N. 1.
Seduta del 25 giugno 2025
La Camera,
premesso che:
tra gli obiettivi dell'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, istituita dalla Convenzione oggetto di ratifica, vi è quello di rafforzare la circolazione sicura ed efficiente delle navi migliorando e armonizzando gli ausili alla navigazione marittima in tutto il mondo, nonché quello di favorire l'accesso alla cooperazione tecnica e al rafforzamento delle capacità per tutte le questioni di sviluppo e trasferimento di competenze, conoscenze scientifiche e di tecnologia in relazione ai predetti ausili (articolo 3 della Convenzione);
lo sviluppo delle tecnologie relative al Sistema di Identificazione Automatica (AIS) e ai servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) rappresenta un elemento centrale per la sicurezza e l'efficienza della navigazione moderna;
la diffusione e l'impiego di questi sistemi consente una gestione più precisa del traffico marittimo, la riduzione dei rischi di collisione e un miglioramento della comunicazione tra navi e infrastrutture costiere;
la standardizzazione e l'interoperabilità a livello internazionale dei sistemi AIS e VTS costituisce un obiettivo strategico per garantire comunicazioni fluide tra navi e stazioni costiere in acque appartenenti a regioni diverse del mondo;
tali innovazioni contribuiscono anche alla sostenibilità ambientale, riducendo i consumi di carburante, le emissioni e i rischi di inquinamento in caso di incidenti,
impegna il Governo
in linea con le finalità della ratifica in esame richiamate in premessa, ad adottare iniziative volte a sostenere lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie basate sul Sistema di Identificazione Automatica (AIS) e sui servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS), garantendo la standardizzazione e l'interoperabilità di tali sistemi a livello internazionale, al fine di assicurare una comunicazione efficace e sicura tra navi e infrastrutture costiere in ogni area geografica.
9/2189/1. L'Abbate.
N. 2.
Seduta dell'11 febbraio 2025
ART. 1.
(Finalità)
Al comma 1, dopo le parole: tempi di lavoro, aggiungere le seguenti: garantendo ai lavoratori la possibilità di dedicare il tempo adeguato alla cura dei figli in maniera egualitaria all'interno delle famiglie e sostenendo le imprese nei cambiamenti dell'organizzazione del lavoro resi necessari dalla realizzazione del suddetto obiettivo,.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: nonché all'adozione di modelli di lavoro flessibile, tra cui il part-time reversibile e il lavoro agile, con particolare riguardo ai lavoratori genitori di figli di età inferiore ai sedici anni.;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito delle finalità della presente legge, è incentivata l'offerta di servizi di assistenza all'infanzia per i figli di lavoratori di età inferiore a sei anni.
1.1000. Faraone.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Misure di sostegno per la riduzione dell'orario di lavoro)
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Possono beneficiare di un'ulteriore riduzione del 10 per cento sui contributi previdenziali i suddetti datori di lavoro privati che implementano la riduzione dell'orario di lavoro settimanale in favore di lavoratori con figli minori di sedici anni o che necessitano di assistenza continua.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle aziende che, entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, raggiungono una rappresentanza di almeno il 30 per cento di donne in ruoli dirigenziali è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi pari al 5 per cento per ogni nuova assunzione effettuata.
dopo il comma 1, aggiungere seguenti:
1-bis. Ai datori di lavoro privati di cui al comma 1 che assumono genitori dopo un periodo di inattività è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento per le spese di formazione necessarie alla riqualificazione dei suddetti lavoratori. Tale credito d'imposta è aumentato di un ulteriore 10 per cento nel caso di famiglie monogenitoriali.
1-ter. Ai datori di lavoro privati di cui al comma 1 che reintegrano genitori che rientrano in azienda dopo un periodo di congedo parentale o di assenza per esigenze familiari è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento per le spese di formazione necessarie alla riqualificazione dei suddetti lavoratori. Tale credito d'imposta è aumentato di un ulteriore 10 per cento nel caso di famiglie monogenitoriali.
1-quater. Ai datori di lavoro privati che adottano misure di lavoro agile rivolte ai lavoratori con figli di età inferiore ai sedici anni è concesso un esonero contributivo pari al 12 per cento per ogni lavoratore che lavora in modalità agile.
1-quinquies. Ai datori di lavoro privati che adottano opzioni di part-time reversibile rivolte ai lavoratori con figli di età inferiore ai sedici anni è concesso a partire dal 2024 e per i prossimi due anni, un esonero contributivo pari al 12 per cento per ogni lavoratore che lavora a tempo definito.
all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole da: 50 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 70,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 486,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
sostituire l'articolo 7 con il seguente:
Art. 7. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 70,2 milioni di euro per il 2025 e a 486,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 20,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 211,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.1000. Faraone.
(Votazione dell'articolo 2)
Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Art. 2-bis.
(Incentivi per i Servizi di Assistenza all'Infanzia Aziendali)
1. Al fine di incentivare l'offerta di servizi di assistenza all'infanzia, alle aziende che istituiscono asili nido aziendali o che stipulano convenzioni con strutture di assistenza all'infanzia è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese documentate per tale scopo. Alle aziende che offrono assistenza per l'infanzia oltre l'orario lavorativo è riconosciuta un'ulteriore agevolazione del 5 per cento.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione del suddetto credito d'imposta.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 2-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)
1. Dopo l'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 74-bis. – (Indennità per il lavoro a tempo parziale condiviso) – 1. Ciascun genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto a una riduzione, anche in via continuativa, dell'orario di lavoro per un periodo di dodici mesi nei primi sei anni di vita del figlio.
2. La riduzione dell'orario di lavoro di cui al comma 1 comporta la maturazione di un'indennità di recupero pari al 50 per cento della differenza tra la retribuzione percepita in regime di lavoro a tempo pieno e la retribuzione percepita nel periodo di riduzione dell'orario di lavoro. Tale indennità è garantita se si verificano le seguenti condizioni: a) la riduzione dell'orario di lavoro è compresa tra le 25 e le 32 ore settimanali; b) l'opzione del lavoro a tempo parziale è adottata da entrambi i genitori, anche in periodi diversi.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità di maturazione e corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo.
Art. 74-ter. – (Indennità per il lavoro agile condiviso) – 1. Ciascun genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile qualora il tipo di prestazione lo consenta, per un periodo di dodici mesi nei primi sei anni di vita del figlio.
2. La modalità di lavoro di cui al comma 1 comporta la maturazione di una indennità, pari a 1.000 euro per ciascun genitore, nel caso in cui la modalità di lavoro agile sia adottata da entrambi i genitori anche in periodi diversi nell'arco temporale di cui al medesimo comma 1. L'erogazione dell'indennità ha luogo solo quando entrambi i genitori hanno svolto la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità di maturazione e corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo.»
2.01000. Faraone.
ART. 3.
(Risorse finanziarie e ridenominazione del Fondo Nuove Competenze)
Al comma 2, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2025.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: 2025 e 2026 con le seguenti: 2026 e 2027;
all'articolo 7, comma 1:
sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2025;
sostituire le parole da: 2025 fino alla fine del comma, con le seguenti: 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, 111 milioni di euro per l'anno 2026 e 129 milioni di euro per l'anno 2027 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 57 milioni di euro per l'anno 2026 e 52 milioni di euro per l'anno 2027 l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2026 e 24 milioni di euro per l'anno 2027 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2026 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3.1000. Guerra, Torto, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2025.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: 2025 e 2026 con le seguenti: 2026 e 2027;
all'articolo 7, comma 1:
sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2025;
sostituire le parole da: 2025 fino alla fine del comma, con le seguenti: 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.1001. Grimaldi, Torto, Guerra.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro)
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Referendum)
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a parità di retribuzione, aggiungere le seguenti: nonché per l'adozione di modelli di lavoro flessibile, tra cui il part-time reversibile e il lavoro agile, con particolare riguardo ai lavoratori genitori di figli di età inferiore ai sedici anni.
5.2. Faraone.
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Rideterminazione dell'orario normale di lavoro)
(Votazione dell'articolo 6)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Delega al Governo in materia di genitorialità condivisa, parità di genere e benessere personale nell'equilibrio tra vita e lavoro)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate a sostenere la parità di genere nel mondo del lavoro, il benessere personale nell'equilibrio tra esigenze di vita e attività lavorativa, la genitorialità condivisa.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare e ampliare il sistema di congedi parentali e permessi retribuiti a carico dello Stato per i genitori di figli di età inferiore ai sedici anni d'età;
b) rendere paritari e non trasferibili tra genitori i congedi e i permessi parentali;
c) ampliare e rafforzare, nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti pubblici, le premialità per le imprese che dimostrino di rispettare la parità di genere e al cui interno ci sia un ampio utilizzo dei congedi di paternità;
d) sviluppare misure di sostegno per l'accesso delle donne alle posizioni dirigenziali e apicali, incentivando la parità di genere negli organi di amministrazione e direzione;
e) garantire che i lavoratori e le lavoratrici che usufruiscono di misure di conciliazione vita-lavoro non siano penalizzati in termini di trattamento economico, opportunità di carriera e riconoscimento professionale, evitando qualsiasi forma di discriminazione;
f) fiscalizzare i contributi previdenziali sugli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi nazionali nell'arco del quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge;
g) prevedere agevolazioni fiscali, contributive o economiche per le aziende che favoriscono l'inserimento e il reinserimento dei genitori nel mercato del lavoro dopo periodi di congedo o di assenza per esigenze familiari, con particolare attenzione alle famiglie monogenitoriali;
h) rafforzare l'assegno unico e universale al fine di assicurare l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (Isee), tenendo anche conto del numero dei figli a carico;
i) incentivare le imprese che offrono servizi di assistenza all'infanzia, anche mediante convenzioni con strutture pubbliche o private, o tra privati, promuovendo la diffusione di asili nido aziendali o convenzionati e altre forme di assistenza che consentano di assicurare supporto anche oltre l'orario lavorativo e per tutto l'arco della giornata;
l) rafforzare le politiche di sostegno alle famiglie per le spese educative e scolastiche, e per le attività sportive e culturali;
m) incentivare tramite accordi collettivi o individuali l'adozione di modelli organizzativi del lavoro flessibili, come il part-time reversibile e il lavoro agile, entrambi condivisi in modo da garantire che ambedue i genitori abbiano svolto la prestazione lavorativa a tempo parziale o in modalità agile anche in periodi diversi, nonché la settimana corta;
n) prevedere meccanismi di monitoraggio e valutazione periodica delle misure adottate, con particolare riferimento al loro impatto sull'occupazione femminile e sull'equilibrio tra vita lavorativa e familiare;
o) potenziare l'accesso ai servizi di supporto alla famiglia, come asili nido, scuole e ludoteche con orari prolungati e disponibili a richiesta, per almeno tre quarti della giornata solare, in tutti i periodi dell'anno, anche attraverso l'ampliamento dell'offerta di tali servizi su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno e alla valorizzazione del ruolo del terzo settore;
p) sostenere campagne di sensibilizzazione e formazione a livello nazionale per promuovere la parità di genere nei luoghi di lavoro e combattere gli stereotipi di genere, coinvolgendo non solo le istituzioni pubbliche, ma anche le aziende private e le associazioni di categoria.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità di Governo delegata per le pari opportunità e la famiglia. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con la procedura di cui al comma 3 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
5. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante corrispondente compensazione con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
6.01. Faraone.
ART. 7.
(Disposizioni finanziarie)
(Votazione dell'articolo 7)
N. 2.
Seduta del 25 giugno 2025
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame reca come principali finalità quelle di facilitare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
l'articolo 2 della suddetta proposta introduce misure di sostegno per la riduzione dell'orario di lavoro, prevedendo incentivi contributivi per i datori di lavoro privati che adottano contratti collettivi finalizzati alla riduzione dell'orario di lavoro;
la conciliazione tra vita privata e lavorativa rappresenta una delle sfide principali del mercato del lavoro contemporaneo e strumenti come la riduzione dell'orario di lavoro e il lavoro agile condiviso possono contribuire in modo significativo al miglioramento del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici;
appare necessario introdurre ulteriori strumenti per agevolare la conciliazione tra vita lavorativa e familiare, in particolare attraverso il sostegno al lavoro a tempo parziale condiviso e il lavoro agile condiviso che consentono ai genitori di adattare i propri impegni professionali alle esigenze di cura dei figli soprattutto nei primi anni di vita;
tali misure incentivano un'equa ripartizione delle responsabilità familiari tra i genitori e favoriscono una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, contrastando anche le disuguaglianze di genere,
impegna il Governo
ad adottare le necessarie iniziative normative al fine di assicurare un sostegno ovvero una indennità per il lavoro a tempo parziale e per il lavoro agile condivisi tra i due genitori.
9/2067/1. Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 della proposta di legge in esame introduce misure di sostegno per incentivare la riduzione dell'orario di lavoro attraverso agevolazioni contributive per le imprese. In particolare, è previsto che i datori di lavoro privati, esclusi quelli del settore agricolo e del lavoro domestico, abbiano la possibilità beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro, a condizione che applichino i contratti collettivi volti alla definizione di modelli organizzativi che comportino una progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, fino a trentadue ore settimanali, a parità di salario, anche nella forma di turni distribuiti su quattro giorni settimanali, che siano accompagnati da investimenti nell'ambito della formazione e della innovazione tecnologica e ambientale;
è prevista un'entità dell'esonero, pari al 30 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l'esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Per le piccole e medie imprese (PMI), è previsto un incentivo maggiore che raggiungerà il 50 per cento, mentre per le categorie di lavoratori impiegati in mansioni usuranti o gravose, l'agevolazione salirà fino al 60 per cento;
l'esperienza di altri Paesi europei, dimostra che l'introduzione di incentivi mirati per favorire una riduzione dell'orario di lavoro con misure di sostegno fiscale ha effetti positivi sia sul benessere dei lavoratori che sulla crescita economica;
in particolare, il sostegno ai lavoratori con figli minori o con carichi di cura per familiari che necessitano di assistenza continua rappresenta un obiettivo prioritario per favorire l'inclusione sociale e il diritto alla genitorialità;
garantire ai genitori lavoratori la possibilità di conciliare le responsabilità familiari con gli impegni professionali contribuisce a ridurre il rischio di abbandono del lavoro da parte di madri e padri, rafforzando la loro partecipazione attiva al mercato del lavoro;
l'adozione di misure che incentivino la riduzione dell'orario di lavoro per chi ha responsabilità familiari rappresenta un'azione concreta per promuovere la parità di genere, riconoscendo il valore sociale della cura e riequilibrando il carico di lavoro tra uomini e donne;
inoltre, il supporto ai lavoratori con carichi di cura è essenziale anche per evitare situazioni di stress eccessivo e per migliorare la qualità della vita, con benefici diretti sulla produttività e sul benessere aziendale,
impegna il Governo
ad introdurre nel prossimo provvedimento utile un ulteriore incentivo fiscale del 10 per cento per i datori di lavoro che riducono l'orario settimanale di lavoro per dipendenti con figli minori o che necessitano di assistenza continua incrementando i fondi stanziati per il supporto di tale agevolazione fiscale.
9/2067/2. Del Barba, Faraone, Gadda, Bonifazi, Boschi, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame reca come principali finalità quelle di facilitare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
in molte famiglie italiane, la responsabilità principale della cura dei figli ricade prevalentemente sulle madri. La distribuzione diseguale del lavoro di cura tra i genitori è spesso una delle principali ragioni che spingono le donne a ridurre le proprie ore lavorative o a rimanere in posizioni a basso reddito e con poche opportunità di crescita in cambio di una maggiore flessibilità a lavoro;
le donne sono, infatti, maggiormente coinvolte nei lavori part-time e una su cinque lascia il mercato del lavoro dopo la maternità spesso non per scelta ma per una necessità imposta da fattori esterni come la cura familiare, la mancanza di un supporto adeguato da parte del partner e la carenza o difficoltà di accesso a un'adeguata rete di servizi, come asili nido e altre forme di assistenza che consentano di assicurare supporto anche oltre l'orario lavorativo e per tutto l'arco della giornata;
anche sul fronte dei congedi di paternità, l'Italia rimane indietro rispetto ad altri Paesi europei, con un congedo obbligatorio di soli 10 giorni, rispetto ai 28 giorni della Spagna o ai 90 giorni della Svezia. Questo rappresenta una duplice problematica: da un lato, le aziende continuano a preferire l'assunzione degli uomini rispetto a quella delle donne, dall'altro, viene impedito ai padri di godere del tempo libero che ogni genitore vorrebbe – e dovrebbe – passare coi propri figli;
tale fenomeno di diseguaglianza strutturale evidenzia la necessità di politiche pubbliche che promuovano una condivisione equa delle responsabilità familiari tra i genitori, che facilitino il ritorno al lavoro senza penalizzazioni economiche o professionali e che contribuiscano a creare un ambiente lavorativo che promuova la genitorialità condivisa, condizione essenziale per garantire pari opportunità e, al contempo, valorizzare pienamente il potenziale professionale di lavoratrici e lavoratori,
impegna il Governo
a mettere in atto le necessarie iniziative normative volte a sostenere la parità di genere nel mondo del lavoro, il benessere personale nell'equilibrio tra esigenze di vita e attività lavorativa e la genitorialità condivisa prevedendo, tra l'altro, il potenziamento dei congedi parentali e permessi retribuiti, maggiori incentivi fiscali per le aziende che supportano i genitori, che ne facilitano il rientro lavorativo, dopo periodi di congedo o di assenza per esigenze familiari, e che offrano servizi di assistenza all'infanzia, che incentivino, inoltre, tramite accordi collettivi o individuali, modelli di lavoro flessibile come il part-time temporaneo con possibilità di rientro al tempo pieno, il lavoro agile e la settimana corta, richiedendo, per i primi due, che anche il partner adotti o si impegni ad adottare opzioni simili.
9/2067/3. Gadda, Boschi, Bonifazi, Del Barba, Faraone, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame intende facilitare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e promuovere modelli organizzativi che prevedano una riduzione dell'orario lavorativo a parità di salario;
l'articolo 1, comma 1, evidenzia la volontà di rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione economica e sociale del Paese;
il tema della riduzione dell'orario di lavoro risulta di particolare rilievo per i lavoratori affetti da patologie croniche, invalidanti o rare, i quali spesso affrontano condizioni di particolare fragilità psico-fisica che possono risultare aggravate da turnazioni notturne, orari prolungati e carichi di lavoro non flessibili;
secondo i dati del Ministero della salute, in Italia circa 2 milioni di persone convivono con malattie rare o invalidanti, spesso compatibili con un'attività lavorativa solo se adeguatamente adattata alle loro condizioni,
impegna il Governo
in linea con le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, ad adottare, per quanto di competenza, misure specifiche affinché, nell'ambito della contrattazione collettiva e delle politiche attive del lavoro, sia garantita ai lavoratori affetti da patologie croniche, invalidanti o rare l'esclusione da turnazioni notturne e da orari di lavoro prolungati, favorendo l'adozione di modalità di lavoro flessibili e compatibili con le loro condizioni di salute, senza pregiudizio per la retribuzione e la progressione di carriera.
9/2067/4. Boschi, Gadda, Del Barba, Faraone, Bonifazi, Giachetti.