Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Sezione Affari regionali
Titolo: La legge elettorale della Regione Marche
Serie: Documentazione e ricerche   Numero: 160
Data: 16/09/2025
Organi della Camera: I Affari costituzionali


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La legge elettorale della Regione Marche

16 settembre 2025
Schede di lettura


Indice

Composizione del Consiglio regionale|Circoscrizioni|Candidature e liste|Scheda elettorale e modalità di votazione|Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e del premio di maggioranza|


Nei giorni 28 e 29 settembre 2025 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del Presidente della Giunta della Regione Marche.

Come per le altre regioni a statuto ordinario, il sistema di elezione è disciplinato dalla regione in virtù della potestà legislativa concorrente, attribuita alle regioni a statuto ordinario dalla riforma costituzionale del 1999, in materia di sistema di elezione degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità. Successivamente la legge n. 165 del 2004 (modificata nel 2016 in tema di parità di genere e più recentemente, nel 2024, in materia di sottoscrizioni delle candidature) ha stabilito principi e limiti cui è sottoposta la potestà legislativa regionale in materia.

Nello specifico, la legge n. 165 del 2004 definisce i principi fondamentali in materia di ineleggibilità (articolo 2), di incompatibilità (articolo 3) e in materia di elezione (articolo 4). L'articolo 5, inoltre, stabilisce la durata degli organi elettivi delle regioni in 5 anni, specifica che il quinquennio decorre dalla data di elezione del Consiglio regionale e che le elezioni del nuovo Consiglio hanno luogo non oltre sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni successivi.

Per quanto riguarda la materia elettorale, l''articolo 4 esprime i seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive; il principio è declinato in specifiche disposizioni nel caso il sistema elettorale preveda liste con o senza espressione di preferenze, o preveda collegi uninominali;

c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera; quest'ultimo principio, inoltre, è ora ribadito dalla norma contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 2025, n. 122.

La legge regionale n. 27 del 2004, e successive modificazioni, prevede l'elezione diretta del Presidente della Giunta contemporaneamente all'elezione del Consiglio regionale. Il sistema è proporzionale su base circoscrizionale, con l'attribuzione di un premio di maggioranza variabile, per la coalizione espressione del candidato Presidente proclamato eletto che abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi. I seggi sono attribuiti a liste provinciali concorrenti collegate, singolarmente o in coalizione tra loro, con un candidato alla carica di Presidente della Giunta. Le circoscrizioni corrispondono alle province.

La normativa regionale stabilisce il divieto del terzo mandato consecutivo per il Presidente della Giunta e l'incompatibilità della carica di assessore regionale con quella di consigliere regionale. Il consigliere regionale nominato assessore regionale è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico da assessore (art. 3-bis, L.R. n. 27 del 2004). Non sono disciplinate altre cause di incompatibilità o ineleggibilità. Al riguardo, la legge regionale fa rinvio esplicito alla "legislazione nazionale vigente" per quanto concerne le norme sull'incandidabilità, l'ineleggibilità e l'incompatibilità che si applicano ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta e agli assessori regionali (art. 3-bis, comma 3). Un altro rinvio alla legislazione nazionale, contenuto all'art.1, comma 4 della medesima legge regionale, è riferito a tutto quanto non da essa disciplinato: il riferimento è, in questo caso, al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali (D.P.R. n. 570/1960, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 15.000 abitanti) e alla legge n. 108 del 1968, la prima legge nazionale che disciplina l'elezione dei consigli regionali.

Per quanto concerne l'indizione delle elezioni, secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 27 del 2004 (art. 1, comma 4) le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica ed hanno luogo nel periodo che intercorre tra il quindicesimo giorno precedente e il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del Consiglio. La norma stabilisce, inoltre, che le elezioni hanno luogo in un'unica giornata. Per le consultazioni elettorali (e referendarie) che si devono svolgere nel 2025, tuttavia, il decreto legge n. 27 del 2025 (convertito dalla legge n. 72 del 2025) ha stabilito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge n. 147 del 2013 (norma che pure stabilisce lo svolgimento delle elezioni in un'unica giornata), che esse si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Il 20 settembre scade il quinquennio di durata del Consiglio regionale e dunque Il Presidente della Giunta regionale in carica ha adottato il decreto n. 59 del 21 luglio 2025 con il quale ha convocato i comizi elettorali per il 28 e 29 settembre 2025. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 28 settembre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 29 settembre dalle ore 7 alle ore 15. Con il medesimo decreto sono stati assegnati i seggi a ciascuna circoscrizione elettorale (vedi infra).

Le informazioni e la normativa regionale e nazionale di rilievo per lo svolgimento delle elezioni sono presenti nel sito Elezioni regionali 2025, curato dalla Regione.

Composizione del Consiglio regionale

L'articolo 15 dello statuto (legge regionale statutaria n. 1 del 2005) stabilisce che il Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche (definizione introdotta dalla L.R. statutaria n. 2 del 2008, n. 2) è composto da 30 consiglieri, più il Presidente della Giunta regionale, eletto contestualmente al Consiglio.

La legge elettorale, inoltre, stabilisce che i 30 seggi di consigliere sono tutti attribuiti nelle circoscrizioni provinciali (art. 4, comma 2, L.R. n. 27 del 2004) e che uno dei 30 seggi spetta al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla coalizione che ha ottenuto la seconda cifra elettorale regionale (art. 19, comma 6, lett. c)).


Circoscrizioni

Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle 5 province della regione Marche. La ripartizione dei 30 seggi tra le circoscrizioni è effettuata sulla base della popolazione residente con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti (art. 6, L.R. n. 27 del 2004).

Come sopra anticipato, il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 21 luglio 2025, oltre ad indire i comizi elettorali, ha ripartito i 30 seggi tra le circoscrizioni, sulla base della popolazione residente secondo i dati del censimento al 31 dicembre 2021, come riportati nel d.P.R. del 20 gennaio 2023.


Candidature e liste

La disciplina della presentazione delle candidature è dettata dagli articoli da 9 a 11 della legge regionale n. 27 del 2004; il sistema è basato sulla presentazione di liste provinciali concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata, singolarmente o in coalizione con altre liste ad uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. L'esame e l'ammissione delle candidature e le relative operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono disciplinate agli articoli da 12 a 14.

 

Liste provinciali

Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale; l'insieme di tali liste è definito gruppo di liste e deve essere presente in almeno 3 circoscrizioni provinciali. Il gruppo o l'insieme dei gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente formano una coalizione di liste.

Ciascuna lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore a un terzo, con arrotondamento all'unità superiore (art. 9).

Non sono ammesse le pluricandidature: i candidati alla carica di consigliere regionale possono presentarsi in una sola circoscrizione elettorale ( art. 10-bis, comma 2).

I tempi e le modalità di presentazione delle liste sono disciplinate dall'articolo 10.

Il numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di candidati va da un minimo di 250 ad un massimo di 490 per le circoscrizioni con popolazione fino a 250.000 abitanti (Ascoli Piceno e Fermo) e da minimo di 350 ad un massimo di 700 per tutte le altre (Ancona, Macerata, Pesaro e Urbino).

La legge regionale (art. 10, commi 3-bis e 3-ter, come modificati dalla legge regionale n. 11 del 2025) disciplina l'esenzione dall'obbligo di sottoscrizione degli elettori per le liste di partiti e raggruppamenti politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Parlamento italiano (in coerenza con il principio fondamentale sancito dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 164 del 2004) o nel Parlamento europeo. Sono inoltre esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che, alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni, sono espressione di forze politiche corrispondenti a gruppi o a componenti politiche del gruppo misto presenti nel Consiglio regionale, nonché le liste, anche con contrassegno composito, che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con un gruppo parlamentare costituito alla Camera o al Senato (in coerenza con il principio stabilitoquanto stabil. La corrispondenza a gruppi o a componenti politiche del gruppo misto è certificata dal Presidente del rispettivo gruppo consiliare. La dichiarazione di collegamento con un gruppo parlamentare costituito alla Camera o al Senato è rilasciata dal Presidente del relativo gruppo. 

Candidatura alla carica di Presidente

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, a pena di inammissibilità, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un gruppo di liste provinciali presentate in almeno tre circoscrizioni. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste. Per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente non sono richieste sottoscrizioni; la candidatura è accompagnata da un contrassegno, semplice o composito, che rappresenta la rispettiva coalizione (art. 11). Anche per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale vale il divieto di pluricandidura: essi possono presentarsi come candidati alla carica di consigliere regionale in una sola circoscrizione elettorale (art. 10-bis, comma 1).

Rappresentanza di genere

A pena di inammissibilità, nelle liste provinciali nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento dei candidati; in caso di decimale, il numero è arrotondato all'unità superiore (art. 9, comma 6).


Scheda elettorale e modalità di votazione

Le modalità di votazione sono descritte all'articolo 16: l'elettore dispone di un'unica scheda che reca i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta e i simboli delle liste provinciali collegate.

L'elettore può votare per una lista e un candidato Presidente collegato alla lista prescelta; qualora esprima solo un voto a favore di una lista, tale voto si intende espresso anche per il candidato Presidente collegato; qualora esprima solo un voto a favore di un candidato Presidente, il voto si intende espresso anche per la coalizione collegata (i voti al solo candidato Presidente sono conteggiati nella cifra elettorale della coalizione ma non vengono ripartiti pro quota tra le liste coalizzate). Non è consentito il voto disgiunto.

Ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze, in tal caso queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza (comma 6, modificato dalla L.R. 36 del 2019).


Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e del premio di maggioranza

Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera regione, almeno il 5 per cento dei voti validi espressi in favore di tutte le coalizioni oppure che siano composte da almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto più del 3 per cento dei voti validi espressi a favore di tutte le liste (art. 18).  Non sono previste soglie di sbarramento per la singola lista, che sia coalizzata o meno.

La proclamazione del Presidente della Giunta eletto, l'eventuale attribuzione del premio di maggioranza e l'assegnazione dei seggi alle liste, sono disciplinati dall'articolo 19 della legge regionale n. 27 del 2004; tutte le operazioni sono effettuate a livello regionale dall'Ufficio centrale regionale.

A seguito delle comunicazioni fornite dagli uffici centrali circoscrizionali, viene calcolata la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste e di ciascuna coalizione; quest'ultima è data dalla somma dei voti espressi per le liste che la compongono più i voti eventualmente espressi per il solo candidato Presidente.

Sulla base del totale dei voti validamente espressi in favore delle coalizioni e delle liste si escludono dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano superato la soglia prevista.

L'Ufficio centrale regionale proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato collegato alla coalizione che ha ottenuto la maggior cifra elettorale regionale; verifica, inoltre, quale coalizione abbia ottenuto la seconda cifra elettorale regionale al fine della riserva di un seggio al candidato Presidente collegato a tale coalizione (comma 4, lett. d) ed e)).

L'ufficio procede quindi ad effettuare una prima ripartizione dei 30 seggi tra le coalizioni con il metodo dei divisori d'Hondt. La cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione viene cioè divisa per 1, 2, 3, 4, fino a 30; con i quozienti così ottenuti si forma una graduatoria decrescente, dalla quale si scelgono i valori più alti fino al numero di seggi da assegnare (comma 4, lett. f).

Alla coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale viene assegnato un premio di maggioranza, pari complessivamente a 18 o 19 seggi, qualora non ne abbia ottenuto un numero pari o superiore dall'attribuizione proporzionale. In particolare:

  • sono assegnati 18 seggi nel caso abbia ottenuto una percentuale di voti validi, sul totale regionale, compresa tra il 40 e il 43;
  • sono assegnati 19 seggi nel caso abbia ottenuto almeno il 43 per cento di voti validi.

I seggi restanti (nelle due ipotesi, rispettivamente 12 e 11) sono ripartiti tra le altre coalizioni ammesse, utilizzando il medesimo metodo d'Hondt (comma 4, lett. g)).

Qualora il premio di maggioranza non venga attribuito, resta ferma la prima attribuzione proporzionale dei seggi effettuata sulla base dei divisori d'Hondt (nel caso in cui la coalizione vincente non abbia raggiunto la soglia del 40 per cento di voti validi, oppure nel caso in cui abbia già ottenuto dall'attribuizione proporzionale un numero di seggi pari o superiore a quello previsto). 

Stabilito il numero di seggi spettanti a ciascuna coalizione, l'Ufficio procede a distribuirli tra le liste coalizzate, con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti (comma 4, lett. h)). Viene calcolato il quoziente elettorale di coalizione corretto, dato dal rapporto tra il totale regionale dei voti ottenuti dalle liste della coalizione e il numero di seggi assegnati alla coalizione stessa (nelle precedenti operazioni) aumentato di una unità. I seggi sono assegnati alle liste prima sulla base dei quozienti interi (rapporto tra voti di lista e quoziente elettorale di coalizione) e, per i seggi che rimangono da assegnare, sulla base dei maggiori resti (ai voti di lista sono sottratti i voti utilizzati per i seggi ottenuti a quoziente intero).

A questo punto della procedura sono stati determinati i seggi spettanti a ciascuna lista nella regione. Per la distribuzione dei suddetti seggi nelle 5 circoscrizioni provinciali l'Ufficio centrale regionale procede come disciplinato ai commi 5 e 6 del citato articolo 19.

Per ogni circoscrizione è stato calcolato il quoziente elettorale circoscrizionale come rapporto (di cui si considera la sola parte intera) tra il totale dei voti validi di tutte le liste nella circoscrizione e il numero di seggi spettanti alla circoscrizione stessa in proporzione alla popolazione, aumentato di una unità (art. 19, comma 1, lett. e)). I seggi alle liste sono quindi assegnati sulla base dei quozienti interi (parte intera del rapporto tra i voti della lista nella circoscrizione e il quoziente elettorale circoscrizionale). Per la distribuzione nei rimanenti seggi (non assegnati a quoziente intero e definiti seggi 'residui'), viene formata una graduatoria regionale delle cifre elettorali residuali percentuali, calcolate moltiplicando per cento i voti residuali (non utilizzati per l'assegnazione a quoziente intero) e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi di tutte le liste nella circoscrizione. I seggi sono assegnati seguendo l'ordine decrescente della graduatoria e nel limite dei seggi spettanti alla circoscrizione in base al decreto di indizione delle elezioni. Qualora risultino ancora seggi da attribuire questi sono ripartiti, sempre entro il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, alle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Al candidato Presidente la cui coalizione ha ottenuto la seconda cifra elettorale regionale, viene attribuito il seggio assegnato con la minore cifra elettorale residuale ad una lista di quella stessa coalizione; nel caso in cui tutti i seggi spettanti alle liste provinciali della coalizione siano stati assegnati a quoziente intero, al candidato Presidente è riservato il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale della coalizione che ha riportato la minore cifra elettorale.

A seguire l'Ufficio proclama eletti, per ciascuna lista provinciale nel limite dei seggi ad essa attribuiti, i candidati secondo l'ordine della graduatoria delle rispettive cifre individuali (articolo 19, comma 7).

La legge regionale (articolo 20) disciplina, infine, le modalità di surrogazione di eventuali seggi che si rendano vacanti nel corso della legislatura. Il seggio vacante è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre elettorali individuali della medesima circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto e, in assenza di candidati, esso è attribuito al candidato della medesima lista ma in altra circoscrizione, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuali percentuali utilizzata per la ripartizione dei seggi residuali nel collegio unico regionale.

Le medesime regole valgono quando, in caso di sospensione dalla carica di consigliere, si debba provvedere alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso, con l'istituto della supplenza (articolo 21).