Le leggi elettorali delle Province autonome di Trento e di Bolzano 12 ottobre 2023 |
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Provincia autonoma di Trento|Provincia autonoma di Bolzano| |
Domenica 22 ottobre 2023 si terranno le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La potestà legislativa in materia di sistema di elezione degli organi provinciali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità è attribuita a ciascuna autonomia speciale dallo statuto, modificato in tal senso dalla riforma costituzionale attuata con la legge costituzionale n. 2 del 2001.
Secondo gli articoli 47 e 48 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (DPR n. 670 del 1972) ciascuna Provincia autonoma, in armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dallo statuto, disciplina la forma di governo, il sistema di elezione del consiglio, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche. La legislazione provinciale, inoltre, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi, è tenuta a promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.
La suddetta normativa deve essere adottata con una legge approvata dalla maggioranza dei consiglieri, che può essere sottoposta a referendum popolare con specifiche procedure.
Lo statuto inoltre, nelle stesse materie, detta principi, limiti e norme specifiche. In tema di forma di governo, lo statuto specifica che le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio comportano lo scioglimento del Consiglio e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso, invece il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
Per la Provincia autonoma di Bolzano, inoltre, in considerazione delle specificità etniche della popolazione, è stato inserito il vincolo statutario dell'elezione del consiglio provinciale con sistema proporzionale (art. 47, comma 3, DPR n. 670 del 1972).
Le norme statutarie determinano il numero di componenti del Consiglio e fissano in 5 anni la durata del mandato per gli organi elettivi. Sono inoltre stabilite le norme di principio per garantire la rappresentanza del gruppo linguistico ladino in entrambi i consigli provinciali.
Le elezioni sono indette dal presidente della Provincia ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio.
Fermo restando la potestà legislativa in materia, lo statuto stabilisce, infine, alcuni casi di ineleggibilità e incompatibilità tra le cariche elettive e altre cariche istituzionali.
Riguardo il Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige si ricorda che lo statuto stabilisce che esso è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano e che il Presidente della Regione e la Giunta sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta (art. 25, comma 1 e art. 36, comma 2, DPR n. 670 del 1972).
Provincia autonoma di TrentoLa Provincia autonoma di Trento ha disciplinato la forma di governo e il sistema di elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale con la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2. Successivamente con la legge provinciale n. 4 del 2018 sono state apportate modifiche riguardanti la rappresentanza di genere e da ultimo la legge provinciale n. 1 del 2023, ha sostituito il termine handicap con il termine disabilità ove presente. Il sistema elettorale prevede l'elezione diretta e contestuale del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, sulla base di liste concorrenti collegate ad un candidato Presidente, senza soglie di sbarramento e con l'attribuzione di un premio di maggioranza senza soglia minima di accesso e di consistenza variabile in relazione alla percentuale di voti ottenuti. Sono previste inoltre norme per garantire la rappresentanza ladina della Val di Fassa e norme di garanzia per le minoranze. Si ricorda inoltre che l'art. 25 dello statuto (DPR n. 670 del 1972) stabilisce che per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. La norma è ripresa dalla legge provinciale (art. 12), secondo cui sono elettori i cittadini che hanno compiuto il 18° anno di età entro il giorno stabilito per le elezioni e che risiedono nel territorio della provincia di Trento ininterrottamente da almeno un anno alla data di pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi (45° giorno prima della votazione).
La disciplina di dettaglio dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per l'elezione degli organi provinciali è contenuta nel
D.P.R n. 50 del 1973 (come modificato dal D.Lgs. n. 309 del 2002) anche in riferimento agli elettori residenti all'estero. L'articolo 4 stabilisce infatti che sono elettori i cittadini residenti all'estero che, alla data dell'emigrazione, erano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo; la normativa provinciale disciplina l'attribuzione di un sussidio ai suddetti elettori qualora siano rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione delle elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia (L.p. n. 14 del 2002; D.P.G..R. 13/4/1988, n. 8/L.).
Per l'esercizio dell'elettorato passivo, invece, è richiesta la residenza in un comune della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, ma senza tuttavia l'indicazione di un periodo temporale minimo. La legge provinciale (art. 6) stabilisce infatti che sono eleggibili a Presidente della Provincia e a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione, che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno dell'elezione e che risiedano, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della regione.
Tutte le informazioni, le notizie e i documenti relativi alle elezioni del 22 ottobre 2023 nella Provincia autonoma di Trento sono disponibili nel sito dedicato Elezioni provinciali 2023. Composizione del Consiglio provinciale e circoscrizioniIl numero di componenti del Consiglio provinciale è stabilito dall'art. 48 dello statuto in 35 consiglieri. L'art. 4, comma 2, della legge provinciale 2 del 2003 specifica che il Consiglio è composto da 34 consiglieri e dal Presidente della Provincia che fa parte del Consiglio. Un seggio del Consiglio è inoltre assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni della Val di Fassa a garanzia della rappresentanza nel Consiglio provinciale di Trento della minoranza linguistica ladina, come stabilito dall'art. 48, comma 3, dello statuto. I comuni in cui è insediato "il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa" sono elencati dal citato art. 48 dello statuto e dalla legge provinciale n. 2 del 2003 (art. 4, comma 3) e sono i seguenti: Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Soraga – Soraga, Pozza di Fassa – Poza e Vigo di Fassa – Vich; questi due ultimi comuni, a decorrere dal 2018, sono stati fusi nel nuovo comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, istituito con legge regionale n. 8 del 2017.
Per l'elezione del Consiglio provinciale il territorio della provincia di Trento costituisce un unico collegio elettorale (L.p. n. 2 del 2003, art. 4, comma 1). CandidatureIl sistema si basa sulla presentazione di liste concorrenti, ciascuna identificata da un proprio contrassegno e collegata – singolarmente o insieme ad altre - con un candidato alla carica di Presidente. Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 26 e non superiore a 34 e all'atto della presentazione deve dichiarare il collegamento con un candidato Presidente e deve essere sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia di Trento compreso tra fra 500 e 750. Non è richiesta alcuna sottoscrizione per le liste espressione di partiti o gruppi politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo. Ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare il collegamento con una o più liste e presentare il programma di legislatura. Il candidato Presidente non può essere contemporaneamente candidato in una lista. Per le candidature alla carica di Presidente non è invece richiesta alcuna sottoscrizione (L.p. n. 2 del 2003, art. 25). Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Provincia chi sia stato eletto alla carica nelle due precedenti consultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno quarantotto mesi anche non continuativi (L.p. n. 2 del 2003, art. 6, comma 2).
Rappresentanza di genere In ciascuna lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore all'altro, se non quando il numero delle candidature della lista è dispari; in tal caso è ammesso che un genere sia sovra rappresentato di un'unità. Per assicurare il criterio della parità l'ufficio elettorale eventualmente riduce il numero dei candidati delle liste cancellandoli a partire dall'ultimo e, a seguito di tali operazioni, ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto. Inoltre, nelle liste si alternano candidature di genere diverso. L'Ufficio centrale circoscrizionale può eventualmente correggere l'ordine di elencazione dei candidati e delle candidate, mantenendo il capolista e rispettando l'ordine di presentazione all'interno dello stesso genere. A seguito di tali operazioni le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito sono ridotte, cancellando gli ultimi nomi (L.p. n. 2 del 2003, art. 25 co. 6-bis e art. 30 co. 1). Scheda elettorale e modalità di votazioneL'elettore può esprimere due voti (in un'unica scheda): uno per il candidato alla carica di Presidente e uno per una delle liste ad esso collegate. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate. Nel 2019, con le modifiche apportate alla legge provinciale 4 del 2018 è stata introdotta la doppia preferenza di genere e quindi ridotti da tre a due i voti di preferenza (L.p. n. 2 del 2003, art. 63, comma 3). Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranzaL'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti sono disciplinati dall'articolo 72 della legge provinciale 2 del 2003. Non è prevista alcuna soglia di sbarramento e tutte le liste sono ammesse all'assegnazione dei seggi Determinate le cifre elettorali dei candidati alla carica di Presidente e le cifre elettorali delle liste, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (lett. h). Prima dell'attribuzione dei seggi alle liste, in applicazione delle norme sulla tutela della minoranza linguistica ladina, il seggio spettante al territorio della Val di Fassa è attribuito alla lista che in quei comuni ha ottenuto il maggior numero di voti e, nell'ambito della lista, al candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; conseguentemente alla lista alla quale ha attribuito il seggio, sottrae dalla cifra elettorale, la quota di voti utilizzati a tal fine (lett. i). L'Ufficio procede quindi ad una prima ripartizione proporzionale dei restanti 33 seggi con il metodo d'Hondt tra tutti i candidati Presidenti: divide le cifre elettorali dei candidati Presidenti per 1,2,3, fino a 33 e attribuisce i seggi secondo la graduatoria decrescente dei quozienti così ottenuti (lett. j). Successivamente verifica quanti seggi ha ottenuto il candidato Presidente proclamato eletto, al fine dell'attribuzione del premio di maggioranza alle liste ad esso collegate. Il numero di seggi da attribuire alla lista o alle liste collegate con il Presidente eletto come premio di maggioranza, è stabilito in relazione alla percentuale di voti ottenuti dalle stesse liste sul totale dei voti espressi per tutti i candidati Presidenti (lett. k). Alla coalizione del Presidente della Provincia sono assegnati, senza considerare il seggio del Presidente stesso, 17 seggi se il numero di voti ottenuti è inferiori al 40 per cento o 20 seggi, se il numero di voti ottenuti è almeno pari al 40 per cento del totale dei voti. A garanzia delle minoranze è previsto, inoltre, che alla coalizione del Presidente non siano comunque assegnati più di 23 seggi. Assegnati i seggi alla lista o coalizione del Presidente i restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e coalizioni con il metodo d'Hondt (lett. k). Infine, nell'ambito di ciascuna ‘coalizione' ripartisce proporzionalmente i seggi assegnati alle singole liste sempre con il metodo d'Hondt (lett. l).
Per ciascuna lista, nel limite dei seggi ad essa assegnati, sono proclamati eletti prioritariamente il candidato alla carica di Presidente e a seguire i candidati secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti. |
Provincia autonoma di BolzanoCon la legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, la Provincia autonoma di Bolzano ha disciplinato l'elezione diretta del Consiglio provinciale, l'elezione da parte del Consiglio del Presidente della Provincia, nonché la composizione ed elezione della Giunta provinciale. Per la Provincia autonoma di Bolzano, come già ricordato, diversamente da quanto fatto per le altre autonomie, è stato inserito il vincolo statutario dell'elezione del Consiglio provinciale con sistema proporzionale. Lo statuto prevede inoltre una procedura ‘aggravata', nel caso, invece, il consiglio optasse per l'elezione diretta del Presidente della Provincia, lo statuto prevede che la relativa legge venga approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale (art. 47, comma 3, DPR n. 670 del 1972). Oltre la disciplina puntuale del procedimento elettorale, la legge provinciale contiene inoltre le norme concernenti la ineleggibilità e incompatibilità, nonché la propaganda elettorale e le relative spese.
Il sistema di elezione del Consiglio della Provincia è interamente proporzionale, basato su liste concorrenti, senza soglia di sbarramento. Per l'esercizio del diritto di elettorato attivo nella provincia di Bolzano, l'art. 25 dello statuto speciale stabilisce il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni; lo statuto specifica che, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, l'elettore che abbia maturato il periodo di residenza indicato, è iscritto nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio. La norma è ripresa dalla legge provinciale (art. 5), secondo cui sono elettori i cittadini che hanno compiuto il 18° anno di età entro il giorno stabilito per le elezioni e che alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (45° giorno prima della votazione) sono residenti nel territorio della regione Trentino-Alto Adige da un periodo ininterrotto di quattro anni e nel quadriennio hanno maturato il maggior periodo di residenza nel territorio della provincia di Bolzano. Per l'esercizio dell'elettorato passivo, analogamente a quanto stabilito dalla Provincia di Trento, è richiesta la residenza in un comune della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, ma senza l'indicazione di un periodo temporale minimo. La legge provinciale (art. 6) stabilisce infatti che sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini residenti in un comune della regione alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno dell'elezione. La legge provinciale contiene inoltre una normativa specifica che consente il voto per corrispondenza agli elettori del Consiglio provinciale residenti all'estero (articolo 36).
Nel 2013 è stata introdotto a livello provinciale il voto per corrispondenza sia per gli elettori residenti all'estero, iscritti all'AIRE, sia per gli elettori impediti ad esercitare il voto presso il comune di residenza, in quanto temporaneamente dimoranti fuori provincia. In entrambi i casi è consentito il voto per corrispondenza solo nel caso in cui l'elettore non abbia optato per votare nel comune in cui è iscritto nelle liste elettorali. Nel caso di rientro nella provincia di Bolzano per votare, invece, è previsto un "sussidio assistenziale", nonché il rimborso del costo del biglietto di viaggio.
Tutte le informazioni, le notizie e i documenti relativi alle elezioni del 22 ottobre 2023 nella Provincia di Bolzano sono disponibili nel sito dedicato Elezioni provinciali 2023. Per quanto riguarda il Presidente della Provincia, la legge provinciale n. 14 del 2017, stabilisce che venga eletto dal Consiglio provinciale nel suo seno con votazione nominale e con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulla base di una dichiarazione di governo che deve contenere anche il numero dei componenti della Giunta (art. 66). Il Consiglio elegge altresì gli altri componenti della Giunta, assessori e vicepresidenti, proposti dal Presidente. La Giunta può avere da un minimo di 7 ad massimo di 10 componenti (compreso il Presidente), deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici e deve essere composta da rappresentati di entrambi i generi (il genere meno rappresentato nel Consiglio provinciale deve essere presente nella Giunta almeno nella stessa percentuale in cui è presente in Consiglio) (art. 67). Per il Presidente della Provincia di Bolzano, anche se non eletto a suffragio diretto, ed anche per gli altri componenti della Giunta, la legge provinciale (art. 69) stabilisce il limite dei tre mandati consecutivi: non è immeditatamente rieleggibile, e comunque prima che siano trascorsi 48 mesi chi ha ricoperto tale carica per 3 mandati consecutivi e comunque ininterrottamente per 15 anni. Composizione del Consiglio provinciale e circoscrizioniIl numero di componenti del Consiglio provinciale è stabilito dall'art. 48 dello statuto (DPR 670/1972) in 35 consiglieri (e ribadito nell'art. 3, comma 2, della legge provinciale elettorale). In attuazione di quanto stabilito dallo statuto al comma 2 dell'art. 48, secondo cui deve essere garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino in seno al Consiglio, le norme della legge elettorale provinciale garantiscono che esso ottenga almeno un seggio (L. p. n. 14 del 2017, art. 3, comma 3).
Per l'elezione del Consiglio provinciale il territorio della provincia di Bolzano costituisce un unico collegio elettorale (L. p. n. 14 del 2017, art. 3, comma 1). CandidatureIl sistema si basa sulla presentazione di liste concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo. La disciplina per la presentazione delle liste e delle candidature è contenuta negli articoli da 14 a 18 della legge provinciale 14 del 2017. Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 12 e non superiore a 35 e deve essere sottoscritta da non meno di 400 e non più di 600 elettori. Non sono richieste sottoscrizioni per le liste espressione di partiti o raggruppamenti politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio e identico contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Consiglio provinciale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo. I candidati alla carica di consigliere provinciale di ciascuna lista devono essere elencati, oltre che con le informazioni consuete (nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, eventuale soprannome), anche con l'indicazione del gruppo linguistico di appartenenza (L. p. n. 14 del 2017, art. 16). La dichiarazione di appartenenza o di aggregazione ad un gruppo linguistico è parte della documentazione necessaria per la presentazione della lista (L. p. n. 14 del 2017, art. 17). Si ricorda che lo statuto del Trentino-Alto Adige prevede espressamente, al fine di tutelare le diverse componenti linguistiche presenti nella provincia di Bolzano, di considerare l'appartenenza ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino (cosiddetta "proporzionale etnica"). La normativa elettorale fa esplicito riferimento alla norma di attuazione in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano adottata con D.P.R. n. 752 del 1976, in particolare all'articolo 20-ter (inserito con il D.lgs. n. 99 del 2005 e successivamente modificato con i D.lgs. n. 75 del 2015 e n. 150 del 2021) concernente le dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici. Nello specifico la norma prevede che qualora si intenda beneficiare degli effetti giuridici derivanti dall'appartenenza o dall'aggregazione al gruppo linguistico, ogni cittadino residente nella provincia, di età superiore agli anni diciotto e non interdetto per infermità di mente, ha facoltà di rendere in ogni momento una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno di tali gruppi, lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione nominativa di aggregazione ad uno di essi.
Rappresentanza di genere In ciascuna lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità più prossima. In sede di verifica delle candidature, nelle liste che non rispettano tale proporzione sono cancellati dalla lista i nominativi dei candidati o delle candidate del genere sovra rappresentato (L. p. n. 14 del 2017, art. 16, comma 8). Scheda elettorale e modalità di votazioneL'elettore esprime il suo voto su una scheda unica, recante i contrassegni delle liste e a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere i voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere. L'elettore esprime il voto per una lista e può inoltre attribuire fino a quattro voti di preferenza a candidati della lista votata (L. p. n. 14 del 2017, articoli 43 e 49).
Attribuzione dei seggiPer l'attribuzione dei seggi alle liste si applica il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti sulla base del quoziente ‘corretto', ottenuto dal rapporto tra i voti di tutte delle liste e il numero dei seggi da attribuire aumentato di 2 unità, quindi 37 (L. p. n. 14 del 2017, art. 54). Si attribuiscono quindi a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nel numero di voti ottenuto da ciascuna lista. I seggi che risultassero non attribuiti a seguito di tali operazioni, sono assegnati alle liste sulla base della graduatoria decrescente dei voti residuali (i voti che residuano una volta sottratti quelli utilizzati per l'assegnazione dei seggi a quoziente intero). A parità di cifre dei voti residui il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente più voti e, a parità di questa cifra, per sorteggio. A queste operazioni partecipano anche le liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale intero. Se, con il quoziente elettorale determinato come sopra, il totale dei seggi da attribuire alle varie liste dovesse superare il numero dei consiglieri provinciali previsti (35), le operazioni vengono ripetute con un nuovo quoziente elettorale ottenuto diminuendo il divisore di una unità (quindi 36 anziché 37). I seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati ai candidati sulla base della graduatoria decrescente dei voti di preferenza ottenuti (L. p. n. 14 del 2017, art. 55).
Garanzia per il gruppo linguistico ladino La disciplina elettorale contiene norme per garantire la rappresentanza in Consiglio provinciale del gruppo linguistico ladino, come disposto dall'art. 48, comma 2 dello statuto. In particolare l'art. 3, comma 3 della legge provinciale n. 14 del 2017, stabilisce che deve comunque essere garantita l'elezione di almeno un candidato appartenente al gruppo linguistico ladino e rinvia alle norme che ne disciplinano la modalità, in fase di assegnazione dei seggi alle liste. Innanzitutto viene compilata la graduatoria decrescente delle cifre individuali (voti di preferenza) dei candidati espressione del gruppo linguistico ladino (sulla base delle dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione fornite), a prescindere dalla lista in cui ciascuno si è presentato (art. 53, lett. f)). Per l'assegnazione del seggio al candidato del gruppo linguistico ladino possono verificarsi due ipotesi (art. 56):
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