Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Riforma del processo civile e revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
Serie: Atti del Governo   Numero:
Data: 08/11/2022
Organi della Camera: II Giustizia

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 570/1

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 407/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Premessa. 7

La norma di delega. 9

La riforma del processo civile nel  Piano nazionale di ripresa e resilienza. 17

Sintesi del contenuto. 19

Schede di lettura. 35

Articolo 1 (Modifiche al codice civile) 37

Articolo 2 (Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie) 66

Articolo 3, commi 1-11 (Modifiche alle disposizioni generali del codice di procedura civile) 75

Articolo 3, commi 12-23  (Modifiche alla disciplina del procedimento di cognizione davanti al tribunale) 93

Articolo 3, comma 24 (Procedimento davanti al giudice di pace) 124

Articolo 3, commi 25-29  (Modifiche al codice di procedura civile in materia di impugnazioni) 128

Articolo 3, commi 30-32  (Modifiche al codice di procedura civile in materia di impugnazioni) 156

Articolo 3, comma 33 (Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie) 162

Articolo 3, commi 34-44 (Modifiche alla disciplina del processo di esecuzione) 170

Articolo 3, commi 45-56 (Modifiche alla disciplina dei procedimenti speciali) 201

Articolo 4 (Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie) 221

Articolo 5 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale) 267

Articolo 6 (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) 271

Articolo 7 (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) 274

Articolo 8 (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20) 330

Articolo 9 (Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) 335

Articolo 10 (Abrogazioni in materia di affiliazione commerciale e arbitrato commerciale) 363

Articolo 11 (Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) 368

Articolo 12 (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53) 378

Articolo 13 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) 384

Articolo 14 (Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) 392

Articolo 15 (Modifiche alle leggi speciali conseguenti all’introduzione del rito semplificato e alla riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale) 400

Articolo 16 (Modifiche alle leggi speciali in materia di albi dei consulenti tecnici d’ufficio esercenti le professioni sanitarie) 426

Articolo 17 (Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) 430

Articolo 18 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) 432

Articolo 19 (Modifiche al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) 439

Articolo 20 (Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) 441

Articolo 21 (Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione) 442

Articolo 22 (Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89) 444

Articolo 23 (Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108) 445

Articolo 24 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150) 447

Articolo 25 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396) 455

Articolo 26 (Ulteriori disposizioni in materia di esecuzione forzata) 459

Articolo 27 (Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898) 466

Articolo 28 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184) 477

Articolo 29 (Altre modifiche alle leggi speciali in materia di persone, minorenni e famiglie) 489

Articolo 30 (Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) 498

Articolo 31 (Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835) 514

Articolo 32 (Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160) 522

Articolo 33 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448) 527

Articolo 34 (Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121) 529

Articolo 35 (Disciplina transitoria) 530

Articolo 36 (Disposizioni transitorie delle modifiche al codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale) 538

Articolo 37 (Abrogazioni) 539

Articolo 38 (Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 152) 549

Articolo 39 (Elenco nazionale dei consulenti tecnici) 550

Articolo 40 (Monitoraggio dei dati contenuti nei rapporti riepilogativi) 551

Articolo 41 (Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) 552

Articolo 42 (Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) 553

Articolo 43 (Monitoraggio dei limiti di spesa) 554

Articolo 44 (Norma di coordinamento) 555

Articolo 45 (Organico del tribunale e della procura per le persone, per i minorenni e per le famiglie) 556

Articolo 46 (Magistrati e personale amministrativo in servizio) 558

Articolo 47 (Magistrati titolari di funzioni dirigenziali) 559

Articolo 48 (Personale di polizia giudiziaria) 560

Articolo 49 (Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti) 561

Articolo 50 (Norma di coordinamento) 562

Articolo 51 (Disposizioni finanziarie) 563

Articolo 52 (Entrata in vigore) 564

 



Premessa

 

Con il decreto legislativo n. 149 del 2022, il Governo ha esercitato la delega per la riforma del processo civile e la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, che il Parlamento gli ha conferito con l’approvazione della legge n. 206 del 2021 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata).

La delega è entrata in vigore il 24 dicembre 2021 e doveva essere esercitata entro un anno (24 dicembre 2022).

L’emanazione dei decreti delegati di riforma del processo civile entro la fine del 2022 rappresenta peraltro anche un traguardo da raggiungere al fine di accedere ai finanziamenti previsti dall’Unione europea nell’ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

 

Di seguito si dà conto dei principi e criteri direttivi formulati dal Parlamento con la legge delega, degli obiettivi di riduzione dei tempi del processo e di smaltimento dell’arretrato che la riforma dovrebbe concorrere a perseguire in base al PNRR e, sinteticamente, del contenuto del decreto legislativo. In particolare, quando la riforma è proposta attraverso modifiche della normativa vigente, le schede di lettura sono accompagnate da un testo a fronte.


La norma di delega

 

La legge n. 206 del 2021, analogamente alla parallela riforma del processo penale (legge n. 134 del 2021), presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza [1] .

 

E' opportuno ricordare che al Senato il disegno di legge A.S. 1662 è stato presentato dal Governo Conte II il 9 gennaio 2020, e che, successivamente, con la formazione del Governo Draghi, il Ministro della giustizia Cartabia, nel mese di marzo 2021, ha insediato una Commissione di studio per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti allo stesso alternativi, attraverso la formulazione di puntuali proposte emendative al d.d.l. 1662 (c.d. Commissione Luiso).

Sulla base dei lavori di questa Commissione, il 16 giugno 2021 il Governo ha presentato una serie di emendamenti al testo originario, poi approvati con modifiche dalla Commissione giustizia del Senato il 14 settembre 2021. In Assemblea, il Governo ha presentato un maxiemendamento, che ha recepito le modifiche approvate in sede referente, sulla cui approvazione ha posto la questione di fiducia. Per questa ragione, a seguito dell’approvazione senza modifiche del disegno di legge alla Camera (A.C. 3289 - 25 novembre 2021), la legge n. 206 del 2021 si compone di un unico articolo suddiviso in 44 commi.

 

La delega al Governo per la riforma del processo civile deve essere esercitata dal Governo entro un anno dall’entrata in vigore della legge (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 9 dicembre 2021) e dunque entro il 24 dicembre 2022.

 

Il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, in base all’art. 1, commi 1-3, della legge n. 206 del 2021 prevede:

§  che gli schemi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

In merito, con DM 14 gennaio 2022 sono stati costituiti presso il Ministero della giustizia sette gruppi di lavoro per l’elaborazione degli schemi di decreto legislativo in materia civile, tra i quali sono stati ripartiti i seguenti temi: procedure di mediazione e negoziazione assistita, arbitrato (art. 1, commi 4 e 15); principi generali relativi al processo civile, alla digitalizzazione e all’ ufficio per il processo; procedimento di primo grado; giudizio di appello e giudizio di cassazione; processo del lavoro, processo di esecuzione e procedimenti in camera di consiglio; procedimento relativo a persone, minorenni e famiglie; riforma ordinamentale ed istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Il Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere il 2 agosto 2022.

 

§  che le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari abbiano 60 giorni di tempo dalla trasmissione degli schemi alle Camere per esprimere il proprio parere (entro il 2 ottobre 2022); in assenza di parere parlamentare il Governo potrà, allo spirare del termine di 60 giorni, emanare comunque i decreti legislativi;

§  che se il Governo non intende conformarsi ai pareri, deve trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione; le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari avranno 20 giorni di tempo per esprimersi (c.d. doppio parere). Decorso tale termine, i decreti potranno essere comunque emanati;

§  che dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della riforma, il Governo abbia a disposizione ulteriori 24 mesi per eventuali disposizioni integrative o correttive, da introdurre nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge n. 206 del 2021.

 

Quanto ai principi e criteri direttivi della riforma, la legge interviene anzitutto sugli istituti di risoluzione alternativa delle controversie (mediazione delle controversie civili e commerciali e negoziazione assistita) con la finalità di incentivarli, adottando un testo unico in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, aumentando gli incentivi fiscali, estendendo a tali istituti l'applicabilità del gratuito patrocinio, estendendo l'ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, favorendo la partecipazione delle parti a tali procedure, anche con modalità telematiche, disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale, potenziando la formazione e l'aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici (art. 1, comma 4). Principi e criteri direttivi sono dettati anche per la modifica della disciplina dell'arbitrato, con la finalità di rafforzare le garanzie di indipendenza degli arbitri nonché, in particolare, di disciplinare l'esecutività del lodo straniero e di consentire agli arbitri di adottare misure cautelari (art. 1, comma 15).

 

Specifici principi e criteri direttivi sono dettati per la riforma del processo di cognizione di primo grado. In merito, la legge n. 206 del 2021 prevede:

§  la revisione della disciplina del processo dinanzi al tribunale in composizione monocratica assicurandone la semplicità, la concentrazione, l'effettività della tutela e la ragionevole durata, attraverso la modifica del contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di risposta e la valorizzazione delle fasi anteriori alla prima udienza al fine di definire il quadro delle rispettive pretese e dei mezzi di prova richiesti. Inoltre, la riforma dovrà:

- valorizzare la prima udienza di comparizione, incentivando la partecipazione personale delle parti e disponendo che il giudice debba fissare la successiva udienza per l'assunzione delle prove entro 90 giorni;

- prevedere alcune modifiche riguardanti la fase decisoria, al fine di favorire la riduzione della durata dei procedimenti, imponendo termini temporali perentori acceleratori;

- ampliare la possibilità per il giudice di conciliare le parti, consentendogli di formulare una proposta fino al momento in cui la causa non viene rimessa in decisione;
- riformare, ricollocare e rinominare il procedimento sommario di cognizione, estendendone il campo d'applicazione a tutte le controversie nelle quali i fatti in causa siano tutti non controversi, l'istruzione basata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque non presenti profili di complessità;

- prevedere la possibilità che il giudice pronunci ordinanza provvisoria (di accoglimento o di rigetto) nel giudizio di primo grado in materia di diritti disponibili di competenza del tribunale, quando la domanda dell'attore, ovvero le ragioni del convenuto, risultino manifestamente infondate;

- disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico (art. 1, comma 5);

§  la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e l'introduzione, anche in quelle ipotesi, di un nuovo regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa, analogo a quello previsto per le controversie di competenza del giudice monocratico (art. 1, comma 6);

§  l'uniformazione del rito davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, e la rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile (art. 1, comma 7);

§  l'unificazione del rito per l'impugnazione dei licenziamenti (art. 1, comma 11).

 

Inoltre, con riferimento ai procedimenti di volontaria giurisdizione, il Governo è delegato a ridurre le ipotesi nelle quali nei procedimenti in camera di consiglio il tribunale decide in composizione collegiale (art. 1, comma 13) e, con riferimento alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri, a conformare la legislazione nazionale alla normativa europea regolando i rapporti in alcune materie di ambito civilistico del diritto internazionale privato (art. 1, comma 14).

 

Nella riforma delle impugnazioni, la legge n. 206 del 2021 detta principi e criteri direttivi per modificare la disciplina dell'appello, del ricorso in cassazione e della revocazione.

In particolare, quanto al giudizio di appello, la delega prevede (art. 1, comma 8):

Per quanto riguarda il giudizio in Cassazione, la delega prevede, anzitutto, la riforma del c.d. filtro in Cassazione, con la previsione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. In particolare, se il giudice (giudice filtro, in luogo della sezione filtro) ravvisa uno dei possibili suddetti esiti, lo comunica alle parti lasciando loro la possibilità di optare per la richiesta di una camera di consiglio ovvero per la rinuncia al ricorso. Quest'ultima possibilità è incentivata escludendo per il soccombente il pagamento del contributo unificato altrimenti dovuto a titolo sanzionatorio. La riforma, inoltre, prevede l'introduzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, da parte del giudice di merito, di una questione di diritto (art. 1, comma 9).

Inoltre, viene prevista l'introduzione di una nuova ipotesi di revocazione della sentenza civile quando il contenuto di una sentenza passata in giudicato sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli (art. 1, comma 10).

 

Principi e criteri direttivi sono dettati anche per la riforma di diversi ambiti del processo di esecuzione. In particolare, la legge n. 206 del 2021 (art. 1, comma 12) prevede:

 

Per quanto riguarda le disposizioni generali del codice di procedura civile, la legge contiene principi e criteri direttivi volti a:

 

Specifici principi di delega sono dedicati alla riforma dei procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia e all'istituzione del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

In particolare, la legge n. 206 del 2021 (art. 1, comma 23) enuncia i princìpi e criteri direttivi per l'introduzione, nel codice di procedura civile, di un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attualmente attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare.

In relazione a tale procedimento il Governo dovrà intervenire con riguardo, tra l'altro, ai criteri per l'attribuzione della competenza del giudice, alle norme procedurali in merito allo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti, alle domande riconvenzionali del convenuto, al tentativo obbligatorio di conciliazione alla prima udienza e alla possibilità da parte del giudice relatore di invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare.

Ulteriori principi di delega concernono la razionalizzazione dei tempi delle fasi istruttoria e decisoria, nonché l'adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice relatore in costanza di lite. Specifici principi concernono l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, in presenza di segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore.

Il Governo dovrà inoltre introdurre specifiche disposizioni relative:

Specifici criteri organizzativi sono volti a regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali e sanitari e delle attività di controllo, monitoraggio, verifica di situazioni in cui sono coinvolti minori. La delega al Governo concerne inoltre la revisione della disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori, con riguardo alle cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché allo svolgimento delle funzioni di assistente sociale, nonché alle incompatibilità per i giudici onorari e con riguardo all'introduzione del divieto di affidamento dei minori a talune categorie di persone.

Il Governo dovrà inoltre:

A completamento di questo disegno riformatore, la legge n. 206 del 2021 enuncia princìpi e criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni (acquisendo dunque competenze sia civili che penali) e ad assorbire le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia. Il tribunale si articolerà in una sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di corte di appello, e sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale ordinario del distretto. La delega detta disposizioni sull'assegnazione del personale di magistratura (togati e onorari) e del personale amministrativo e prevede che la riforma acquisti efficacia trascorsi due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi (art. 1, comma 24).

Le necessarie norme di coordinamento delle disposizioni vigenti con la suddetta riforma e una disciplina transitoria per la rapida trattazione dei procedimenti pendenti ai fini del passaggio alla nuova autorità giudiziaria e ai nuovi riti dovranno essere adottate dal Governo entro il 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 25).

Infine, la legge prevede la riforma dell'articolo 336 del codice civile, che disciplina il procedimento per l'adozione dei provvedimenti in tema di responsabilità genitoriale, per garantire l'ascolto del minore e la valorizzazione del ruolo del suo curatore speciale (art. 1, comma 26).

 


La riforma del processo civile nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza

 

 

La riforma del processo civile, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano.

In particolare, il PNRR prevede i seguenti traguardi:

 

A partire dal 2024 si dovranno quindi raggiungere gli obiettivi di riduzione dell'arretrato (M1C1-43-44-47-48) e della durata dei procedimenti civili (M1C1-45) previsti dal PNRR.

 

 

Obiettivo

Dettaglio

Scadenza

M1C1-43 - Riduzione dell’arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado).

Riduzione del 65% del numero di cause pendenti nel 2019 (337.740) presso i tribunali ordinari civili (primo grado). Il valore di riferimento è dato dal numero di cause pendenti da più di 3 anni dinanzi ai tribunali ordinari civili nel 2019.

T4 2024

M1CI-44 - Riduzione dell’arretrato giudiziario della Corte d’appello civile (secondo grado).

Riduzione del 55% del numero di cause pendenti nel 2019 (98.371) presso le corti d’appello civili (secondo grado). Il valore di riferimento è dato dal numero di cause pendenti da più di 2 anni dinanzi alle corti d’appello civili nel 2019.

T4 2024

M1C1-45 - Riduzione della durata dei procedimenti civili.

Riduzione del 40% dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti dei contenziosi civili e commerciali rispetto al 2019.

T2 2026

M1C1-47 - Riduzione dell’arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado).

Riduzione del 90% del numero di cause pendenti nel 2019 (337.740) presso i tribunali ordinari civili (primo grado).

T2 2026

M1C1-48 - Riduzione dell’arretrato giudiziario della Corte d’appello civile (secondo grado).

Riduzione del 90% del numero di cause pendenti nel 2019 presso le corti d'appello civili (secondo grado).

T2 2026

 

 


Sintesi del contenuto



Il decreto legislativo si compone di 52 articoli suddivisi in 5 Capi.

 

 

Il Capo I (artt. 1-2) contiene modifiche al codice civile e alle disposizioni di attuazione del codice civile.

In particolare, l’articolo 1 contiene una serie di interventi procedurali sul codice civile diretti in primo luogo a riordinare la disciplina di istituti inerenti il diritto di famiglia, con particolare riguardo all’interesse dei figli minori: si interviene sull’audizione del minore in caso di dissenso dei coniugi; sul consenso dell’altro genitore al riconoscimento del minore; sulle scelte in ordine alla residenza, all’educazione e istruzione, prevedendo modalità di intervento a tutela del superiore interesse del minore anche ai fini dell’adempimento delle obbligazioni a carico delle parti con possibilità di adottare anche d’ufficio provvedimenti in caso di non raggiungimento di soluzioni concordate. Viene, inoltre, soppressa la competenza del tribunale in composizione collegiale nella materia relativa alle autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di soggetti incapaci (minori o soggetti sottoposti a misure di protezione), attribuendo dunque la competenza al solo giudice tutelare (che nell’attuale sistema rende un mero parere non vincolante). Analoghe disposizioni concernono l’emancipato e l’inabilitato. Ulteriori interventi hanno finalità di coordinamento del codice civile con le modifiche apportate dalla riforma al codice di rito (in particolare in tema di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro ed infine esecuzione immobiliare con particolare riguardo alla trascrizione degli atti).

L’articolo 2 contiene modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile con riguardo ai procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni, alle incompatibilità a svolgere determinate funzioni nei procedimenti riguardanti l’affidamento dei minori e all’esercizio della responsabilità genitoriale, ai registri delle tutele e delle curatele tenuti presso l’ufficio del giudice tutelare. Tali modifiche hanno prevalentemente finalità di coordinamento della disciplina vigente con la nuova disciplina del rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie introdotta dalla riforma (v. art. 3). Ulteriori novelle concernono la disciplina delle controversie in materia di condominio, che sono modificate al fine di coordinarle con la nuova disciplina in materia di mediazione (v. art. 7).

 

Il Capo II del decreto legislativo (artt. 3-4) prevede modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

In particolare, l’articolo 3 è il cuore dell’intera riforma, novellando praticamente tutti i libri del codice di procedura civile.

I commi da 1 a 11 apportano una serie di modifiche al Libro I del codice di rito, recante disposizioni generali, ampliando la competenza del giudice di pace; disponendo la prevalenza del rito semplificato di cognizione nei casi di connessione; apportando modifiche acceleratorie al procedimento per regolamento di competenza; riducendo i casi in cui il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale; prevedendo nei casi di condanna a carico della parte soccombente sanzioni pecuniarie a compensazione del danno arrecato all’Amministrazione della giustizia; intervenendo in materia di notificazioni e di svolgimento delle udienze mediante collegamenti audiovisivi.

I commi da 12 a 23, in attuazione dei criteri e principi dettati dal comma 5 dell'articolo unico della legge n. 206 del 2021, recano una serie di modifiche al Titolo I del Libro II del codice di rito, che disciplina, nell'ambito del processo di cognizione, il procedimento davanti al tribunale. La riforma, oltre ad intervenire sulla disciplina della fase introduttiva, per perseguire una maggiore concentrazione e pervenire alla prima udienza con la già avvenuta completa definizione del thema decidendum e del thema probandum, consente al giudice lo svolgimento di verifiche preliminari anticipate. È inoltre introdotto e disciplinato il nuovo "procedimento semplificato di cognizione", applicabile sia davanti al tribunale in composizione monocratica che in composizione collegiale, quando i fatti della causa siano solo parzialmente controversi e l'istruzione si basi su prova documentale o non richieda un'attività complessa. Sono infine previste modifiche volte a favorire il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato.

L’articolo 3, comma 24, in attuazione dei criteri e principi di delega previsti dal comma 7 dell'articolo unico della legge n. 206, apporta modificazioni al procedimento davanti al giudice di pace disciplinato dal Titolo II del Libro II c.p.c. La riforma, fra le altre, prevede che davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione e adatta il procedimento davanti al giudice onorario alle esigenze del processo telematico.

I commi da 25 a 29 apportano una serie di modifiche al Titolo III del Libro II del codice di procedura civile, che disciplina le impugnazioni. La riforma prevede per il giudizio di appello una rivalutazione della figura del consigliere istruttore e la devoluzione in capo allo stesso di ampi poteri di direzione del procedimento oltra alla revisione dell’attuale disciplina dei “filtri” nelle impugnazioni. Per il giudizio in Cassazione, oltre a prevedere modifiche volte a rendere più celere, rispetto all’ordinaria sede camerale, la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la riforma introduce l'istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione. È infine introdotta una nuova ipotesi di revocazione delle sentenze il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte di Strasburgo, in tutto o in parte, contrario alla Convenzione EDU.

I commi 30-32 dell’articolo 3 apportano modifiche alla disciplina del processo del lavoro, fra le altre unificando e coordinando la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono risolversi questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

L’articolo 3, comma 33, dando attuazione all’art. 1, comma 23, lett. a) della legge delega, introduce nel codice di procedura civile nel Libro II un nuovo Titolo, il Titolo IV-bis, che disciplina un rito unico per le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie.

I commi 34-44 recano una serie di modifiche al Libro III del codice di procedura civile, al fine di snellire le attività procedurali e velocizzare l’attività di esecuzione. Fra le altre oltre ad essere modificatala disciplina della custodia dei beni pignorati e della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato è introdotto l'istituto della vendita diretta.

I commi 45-56 apportano una serie di modifiche al Libro IV del codice di procedura civile, che disciplina i procedimenti speciali. Numerose modifiche sono apportate al Titolo VIII, relativo all'arbitrato, disciplinando la traslatio iudicii, rafforzando il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri e attribuendo agli stessi, laddove vi sia una sottostante volontà delle parti in tal senso, il potere di emanare provvedimenti cautelari.

 

L’articolo 4 riforma le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

§  inserendovi la disciplina dei mediatori familiari, alla quale dedica cinque nuovi articoli e intervenendo sulla disciplina dei consulenti tecnici;

§  modificando la disciplina dei registri di cancelleria per adeguare la normativa primaria al fascicolo telematico e ai requisiti di sinteticità degli atti, anche quando redatti in forma di documento informatico;

§  intervenendo sulla disciplina dell’istruzione della causa per modificare la disposizione sul calendario del processo e riformare quella sulla produzione dei documenti, per adeguarla all’introduzione dell’obbligo di deposito telematico di tutti gli atti delle parti;

§  modificando le previsioni relative al procedimento in Cassazione;

§  intervenendo sulla disciplina delle controversie di lavoro, per attribuire al presidente di sezione e al dirigente dell’ufficio giudiziario il compito di favorire e verificare la trattazione prioritaria dei procedimenti in materia di licenziamenti;

§  inserendovi un nuovo capo relativo ai procedimenti in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie per dare attuazione alle norme del codice di rito sul rito unificato;

§  intervenendo sulle disposizioni relative al processo esecutivo, con riferimento al titolo esecutivo e all’espropriazione forzata in generale, ma anche all’espropriazione mobiliare e immobiliare (in relazione alla quale vengono disciplinati più dettagliatamente i requisiti dei professionisti ai quali possono essere delegate le operazioni di vendita);

§  inserendovi un nuovo Titolo V-ter, composto da 3 capi e 11 articoli, dedicato alla giustizia digitale. Tale titolo tratta, oltre che del deposito di tutti i documenti e gli atti di parte con mezzi tecnologici, delle attestazioni di conformità e dell’udienza con collegamenti audiovisivi a distanza.

 

 

Il Capo III del decreto legislativo (artt. 5-6), apporta limitate modifiche, essenzialmente di coordinamento, al codice penale, al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

In particolare, l’articolo 5 apporta modifiche di coordinamento al codice penale - derivanti dalla riforma della negoziazione assistita di cui all’art. 9 del decreto legislativo - e al codice di procedura penale - con riferimento alle modifiche ai procedimenti di separazione e divorzio di cui all’art. 3 del decreto legislativo.

L’articolo 6 interviene sull’articolo 64-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per potenziare il coordinamento tra le autorità giudiziarie penali e civili nei procedimenti per violenza domestica o di genere.

 

 

Il Capo IV del decreto legislativo (artt. 7-34) prevede modifiche alle leggi speciali.

 

La Sezione I, composta dagli articoli da 7 a 10, attua la delega introducendo rilevanti modifiche in materia di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato.

L’articolo 7 incide sul d. lgs. n. 28 del 2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, con rilevanti modifiche, tra le quali si segnalano in particolare:

§  l’estensione dell’obbligatorietà della mediazione preventiva per le controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura;

§  l’ampliamento dei casi in cui la mediazione può essere demandata dal giudice;

§  la previsione secondo cui anche la mediazione contenuta in apposita clausola contrattuale o statutaria costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

§  la disciplina dello svolgimento della mediazione in modalità telematica;

§  l’istituzione del patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

§  la fissazione dei requisiti di serietà e di efficienza che devono essere posseduti dagli organismi di mediazione e dagli enti di formazione;

§  il riordino del regime tributario e delle indennità dovute agli organismi di mediazione;

§  l’aumento del credito d’imposta riconosciuto a favore delle parti e degli organismi di mediazione e la concessione di ulteriori crediti d’imposta nei casi di assistenza legale e gratuito patrocinio.

L’articolo 8 prevede che i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che concludono accordi conciliativi, tanto nei procedimenti di mediazione quanto in sede giurisdizionale, sono sottoponibili a responsabilità contabile soltanto per il compimento di fatti o per omissioni commessi con dolo o colpa grave, specificando che quest’ultima consiste nella negligenza inescusabile derivante da grave violazione di legge o da travisamento dei fatti.

L’articolo 9 reca notevoli modifiche al d. l. n. 132 del 2014, in materia di negoziazione assistita, tra cui si ricordano:

§  la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per la risoluzione di controversie in materia di lavoro;

§  la disciplina dello svolgimento della negoziazione in modalità telematica;

§  l’introduzione dell’istruzione stragiudiziale nell’ambito del procedimento di negoziazione assistita, con la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi e le c.d. dichiarazioni confessorie, ovvero le dichiarazioni rese da una delle parti, ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte;

§  la modifica di alcuni aspetti negoziazione assistita in materia di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio; di grande rilevanza l’obbligatorietà dei patti che prevedono trasferimenti immobiliari;

§  l’istituzione del patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L’articolo 10 contiene l’abrogazione di norme in contrasto con il nuovo impianto in materia di mediazione ed arbitrato derivante dalla legge n. 206 del 2021. In particolare sono abrogati:

-      l’articolo 7 della legge n. 129 del 2004, in base al quale la mediazione in materia di franchising, resa obbligatoria dall’art. 7, co. 1, lett. d), del decreto legislativo in esame, rientra nella facoltà delle parti;

-      gli articoli da 34 a 37, ovvero l’intero Titolo V, del d. lgs. n. 5 del 2003 in attuazione al criterio di delega di cui all’art. 1, comma 15, lettera f) della legge n. 206 del 2021, che prevede la trasposizione delle norme relative all’arbitrato societario nel codice di procedura civile (v. art. 3, comma 55, che introduce gli articoli da 838-bis a 838-quinquies nel c.p.c.).

 

La Sezione II, composta dagli articoli da 11 a 14 introduce modifiche alle leggi speciali in materia di processo civile telematico.

Anzitutto, l’articolo 11 abroga alcune disposizioni fino ad oggi cardine del processo civile telematico, contenute nel decreto-legge n. 179 del 2012; come specifica la relazione illustrativa del decreto legislativo si tratta di un coordinamento, avendo il Governo provveduto a spostare tali previsioni in altre norme.

L’articolo 12 coordina la disciplina contenuta nella legge n. 53 del 1994, in materia di notificazioni eseguite dal difensore, con le modifiche alla disciplina del processo civile telematico apportate dall’art. 4 del decreto legislativo e dà attuazione al principio di delega relativo al procedimento notificatorio individuando i casi nei quali l’avvocato deve obbligatoriamente procedere a notifica via PEC o con modalità telematiche.

L’articolo 13 interviene sul Testo Unico delle spese di giustizia (di cui al DPR n. 115 del 2002) per potenziare, stabilizzandole, le modalità di pagamento delle spese di giustizia mediante la piattaforma telematica (PagoPA) già applicate durante la fase emergenziale. Tale modalità, in attuazione della delega, dovrà essere applicata sempre per il pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti civili e tributari; solo in caso di accertato malfunzionamento della piattaforma sarà possibile ricorrere al bonifico bancario o postale. Una ulteriore modifica al TU è prevista dall’art. 18 del decreto legislativo (v. infra).

L’articolo 14 interviene sulla c.d. Legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) con finalità di coordinamento. L’abrogazione dell’art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 (prevista dall’art. 11 del decreto legislativo), che contiene disposizioni sulle modalità di presentazione dei rapporti periodici previsti nell’ambito delle procedure concorsuali, impone infatti l’inserimento di tali previsioni nella legge fallimentare.

 

La Sezione III, composta dagli articoli 15 e 16, prevede modifiche alle leggi speciali, in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici d’ufficio, con prevalente funzione di coordinamento.

In particolare, l’articolo 15, commi da 1 a 3, interviene su alcune leggi speciali per coordinarne i testi con l’introduzione del rito semplificato di cognizione, che andrà a sostituire il rito sommario. Tale coordinamento viene effettuato sul decreto legislativo n. 150 del 2011, che attualmente prevede per una serie di controversie il ricorso al rito sommario e che dunque necessita di specifiche modifiche. Il comma 4 attua un principio di delega in tema di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, imponendo all’Avvocato dello Stato che segue il procedimento a Strasburgo di informare tutte le parti della sentenza oggetto del ricorso alla CEDU della pendenza del procedimento.

L’articolo 16 interviene con finalità di coordinamento su due leggi speciali, per adeguarne il contenuto alle parti della riforma relative alla tenuta degli albi dei consulenti tecnici.

 

La Sezione IV, con gli articoli da 17 a 20, modifica alcune leggi speciali (dall’ordinamento giudiziario al Tu spese di giustizia, dalle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo, alla disciplina del domicilio digitale) per coordinarle con la riforma delle impugnazioni, con particolare riferimento alle modifiche che l’art. 3 del decreto legislativo apporta al procedimento in Cassazione.

In particolare, l’articolo 17 interviene sull’Ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941) per coordinare due articoli con la soppressione della sesta sezione civile della Cassazione prevista dall’art. 3 del decreto legislativo.

L’articolo 18 interviene sul TU spese di giustizia per escludere l’obbligo di versamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l’impugnazione in Cassazione, quando la parte rinunci spontaneamente al ricorso del quale sia ravvisata la possibile inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza.

L’articolo 19 apporta una limitata modifica di coordinamento alle norme di attuazione del codice del processo amministrativo.

L’articolo 20 apporta una limitata modifica di coordinamento all’art. 16-sexies del decreto-legge n. 179 del 2012, in tema di domicilio digitale, eliminandovi il richiamo all’art. 366 c.p.c., sul contenuto del ricorso in cassazione, oggetto di modifiche da parte dell’art. 3 del decreto legislativo.

 

La Sezione V, composta dagli articoli da 21 a 26, introduce modifiche alla legislazione speciale in materia di volontaria giurisdizione e processo esecutivo. In particolare, gli articoli da 21 a 23 attuano la legge delega attribuendo ai notai la possibilità di esercitare alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate all’autorità giudiziaria.

L’articolo 21, infatti, consente che siano i notai che procedono alla stipula di atti pubblici (o scritture private autenticate) ad autorizzare la stipula stessa quando debba intervenire un minore (un interdetto, un inabilitato o un soggetto sottoposto alla misura dell’amministrazione di sostegno) o quando l’atto sia relativo a beni ereditari.

L’articolo 22 interviene sulla legge notarile (legge n. 89 del 1913) per attribuire al notaio che procede alla stipula dell’atto la competenza a nominare un interprete quando una delle parti che deve stipulare sia priva dell’udito e non sappia leggere. Attualmente tale nomina può essere effettuata solo dal presidente del tribunale.

L’articolo 23 attribuisce al notaio la competenza a disporre, su richiesta dell’interessato, la riabilitazione del debitore protestato.

L’articolo 24 interviene sul decreto legislativo n. 150 del 2011, sulla semplificazione dei riti civili, in parte con finalità di coordinamento (commi 1 e 2) e soprattutto per dare attuazione alla delega per la disciplina del rito applicabile ai procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto dell’Unione europea e dalle convenzioni internazionali (comma 3).

L’articolo 25 interviene sul regolamento sullo stato civile (R.D. n. 396 del 2000) per trasferire all’ufficiale di stato civile alcune competenze attualmente dell’autorità giudiziaria in relazione alla rettificazione di atti.

L’articolo 26 modifica limitate disposizioni del Codice di giustizia contabile, del Codice del processo amministrativo, della legge forense e del c.d. decreto Ristori, per coordinarne il contenuto con l’abolizione della formula esecutiva prevista dalla riforma in materia di esecuzione forzata (commi 1-4). Il provvedimento, inoltre e per completezza, dispone l’abrogazione di tutte le disposizioni che prevedono l’apposizione della formula esecutiva o la spedizione in forma esecutiva (comma 5) e istituisce presso il Ministero della giustizia una banca dati relativa alle aste giudiziarie (comma 6).

 

La Sezione VI, composta dagli articoli da 27 a 29, introduce modifiche alle leggi speciali con riferimento al nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.

In particolare, l’articolo 27 opera un coordinamento della legge sul divorzio (legge n. 898 del 1970), nella quale elimina le disposizioni sul rito e novella le previsioni incompatibili con l’inserimento nel codice di procedura civile e nelle sue disposizioni di attuazione di una apposita disciplina dei procedimenti di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. e art. 152 septies disp. att. c.p.c.).

L’articolo 28 apporta modifiche alla disciplina dell’affidamento dei minori (c.d. affido) di cui agli articoli da 2 a 5 della legge sulle adozioni (legge n. 184 del 1983), in particolare attuando la delega che esclude che il minore possa essere affidato a un soggetto che abbia partecipato a qualsiasi titolo al procedimento che ha determinato la sua collocazione fuori famiglia. Inoltre, la riforma inserisce nella legge sulle adozioni una specifica disciplina dell’affidamento del minore al servizio sociale (nuovo art. 5-bis).

L’articolo 29 presenta un contenuto più eterogeneo. Da una parte apporta alcune modifiche di coordinamento alle leggi speciali in materia di famiglia e minori, conseguenti agli interventi effettuati dai primi articoli del decreto legislativo sul codice di procedura civile. Ad esempio, per coordinamento con la nuova disciplina degli ordini di protezione è abrogato un articolo della legge n. 154 del 2001 (comma 3); per coordinamento con l’introduzione di un nuovo regime delle garanzie patrimoniali nei rapporti familiari è abrogata una norma speciale contenuta nella legge n. 219 del 2012; per coordinamento con la nuova disciplina dell’ascolto del minore è modificata la disciplina della negoziazione assistita in ambito familiare (comma 5); per coordinamento con la previsione del rito unitario è novellata la disciplina applicabile allo scioglimento dell’unione civile (comma 6). Dall’altra, costituiscono specifiche attuazioni della legge delega: la novella al regime delle incompatibilità dei giudici onorari del tribunale per i minorenni (comma 1); l’applicazione dei criteri dettati dal Regolamento dell’Unione europea n. 1259/2010 ai procedimenti di separazione e divorzio disciplinati dalla legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (comma 2).

 

La Sezione VII, composta dagli articoli da 30 a 34, novella alcune le leggi speciali, prevalentemente volte a disciplinare l’ordinamento giudiziario, per coordinarne il contenuto con l’istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

In particolare, larticolo 30 modifica l’ordinamento giudiziario, di cui al RD n. 12 del 1941, inserendovi la disciplina del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie in attuazione dei principi individuati dal comma 24 della legge delega. Con disposizioni destinate ad acquisire efficacia decorsi 2 anni dall’entrata in vigore della riforma, il decreto legislativo delinea la composizione del nuovo tribunale (confermando la presenza di giudici onorari esperti che affiancano i togati) e specifica che avrà giurisdizione:

§  in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, ivi compresa la materia tutelare, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;

§  in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza minorile.

La riforma distingue poi le materie che dovranno essere trattate dalla sede distrettuale del tribunale (tutta la materia penale e il secondo grado della materia civile trattata dalla sezione circondariale; alcune questioni civili in primo grado) e quelle di competenza della sede circondariale e conferma nella sezione di corte d’appello la competenza a trattare le impugnazioni avverso le decisioni della sezione distrettuale del tribunale. Per ciascun organo giudicante è stabilita una diversa composizione (nella sezione circondariale il giudice è monocratico), anche in ragione delle materie trattate, e una specifica disciplina è riservata all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, costituito presso sezione distrettuale del tribunale.

L’articolo 31 interviene sulla disciplina del tribunale per i minorenni, di cui al Regio D.L. n. 1404 del 1934 per coordinarla con la riforma, prevalentemente attraverso correzioni terminologiche e l’abrogazione di una serie di previsioni ora inserite nell’ordinamento giudiziario.

L’articolo 32 coordina con la riforma la disposizione del decreto legislativo n. 160 del 2006 che elenca le funzioni dei magistrati, dando attuazione ai principi di delega che richiedono di stabilire l’anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni presso il nuovo tribunale. La norma consente ai magistrati di prima nomina di essere nominati giudici dell’istituendo tribunale (ritenendo che il tirocinio sia sufficiente a maturare la richiesta esperienza) e richiede invece, per il Presidente del tribunale, la quarta verifica di professionalità (con l’accesso alle funzioni direttive elevate di primo grado).

L’articolo 33 interviene sulla disciplina del processo penale minorile (D.P.R. n. 448 del 1988), per apportarvi modifiche di carattere lessicale, volte a sostituire al tribunale per i minorenni l’istituendo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. La riforma specifica che le competenze penali sono attribuite alla sezione distrettuale del nuovo ufficio giudiziario.

L’articolo 34 apporta modifiche di coordinamento alla disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (di cui al d.lgs. n. 121 del 2018), aggiornando la terminologia relativa a giudici onorari esperti e all’istituendo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

 

 

Il Capo V (artt. 35-52) contiene le disposizioni transitorie, finanziarie e finali.

In particolare, la Sezione I è dedicata al processo civile.

L’articolo 35 stabilisce in via generale che le modifiche apportate alla normativa relativa ai procedimenti civilistici dal decreto legislativo entrino in vigore a decorrere dal 30 giugno 2023 (con alcune eccezioni, tra cui le norme sul processo telematico che, per i tribunali, le corti di appello e la Corte di cassazione, entrano in vigore dal 1° gennaio 2023, allo scopo di assicurare continuità con la normativa introdotta in materia nella fase emergenziale della pandemia da Covid-19, in scadenza il 31 dicembre 2022).

L’articolo 36 reca le disposizioni transitorie riguardanti le modifiche al codice penale ed alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale apportate, rispettivamente, dall’art. 5 e dall’art. 6 del decreto legislativo.

L’articolo 37 reca l’abrogazione di disposizioni incompatibili con le nuove norme introdotte dal decreto legislativo.

L’articolo 38 apporta una modifica di coordinamento alla disciplina del sequestro conservativo su conti bancari, in conseguenza delle modifiche introdotte in tema di ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche.

L’articolo 39 demanda ad un apposito provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia l’elaborazione delle norme per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici.

L’articolo 40 dispone in ordine al deposito telematico dei rapporti riepilogativi previsti per le procedure concorsuali e dei rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata, al fine di favorire l’estrazione e l’elaborazione dei dati in essi contenuti per finalità statistiche.

 

La Sezione II contiene le disposizioni transitorie relative alla riforma della mediazione e della negoziazione assistita.

In particolare, l’articolo 41 contiene le disposizioni transitorie al regime della mediazione, e a quello della negoziazione assistita, stabilendo che le modifiche apportate rispettivamente dall’art. 7 e dall’art. 9 del decreto legislativo in esame entrano in vigore il 30 giugno 2023.

L’articolo 42 dispone che, trascorsi 5 anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo in esame, il Ministero della giustizia debba esaminare i dati statistici riguardanti il tentativo di mediazione obbligatoria, di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, al fine di verificare l’opportunità del suo mantenimento come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L’articolo 43 dispone che il Ministero della giustizia monitori, con cadenza annuale, il rispetto dei limiti di spesa fissati per il patrocinio a spese dello Stato nell’ambito della mediazione e della negoziazione assistita, per la copertura per l’esenzione dall’imposta di bollo, dall’imposta di registro e dalle altre spese per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di mediazione e per il riconoscimento del credito d’imposta a favore delle parti e degli organismi di mediazione. In caso di eventuale scostamento, il Ministero della giustizia provvede alla compensazione tramite corrispondente aumento del contributo unificato.

L’articolo 44 prevede un coordinamento normativo disponendo che a partire dal 30 giugno 2023, data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo in esame, il riferimento al comma 1-bis dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010, relativo ai casi di mediazione obbligatoria in via preventiva, sia sostituito con quello al comma 1, in conseguenza alle modifiche recate al medesimo articolo 5 dall’art. 7 del decreto legislativo.

 

La Sezione III del capo relativo alle disposizioni transitorie e finali è dedicata alle previsioni in materia di istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie ed è composta dagli articoli da 45 a 49.

L’articolo 45 disciplina le modalità di definizione delle piante organiche del nuovo tribunale e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, con riferimento tanto al personale di magistratura quanto al personale amministrativo.

L’articolo 46 disciplina il passaggio al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie del personale di magistratura e amministrativo attualmente in servizio presso il tribunale per i minorenni e la relativa procura, nonché di quello in servizio presso la corte d'appello e il tribunale ordinario e che svolge le proprie funzioni, anche non in via esclusiva, nelle materie attribuite all’istituendo tribunale.

L’articolo 47 reca la disciplina transitoria per l’assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi nei nuovi uffici giudiziari.

L’articolo 48 dispone circa il personale di polizia giudiziaria in servizio nelle procure della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, prevedendone l’assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.

L’articolo 49 reca la disciplina transitoria per la definizione dei procedimenti che saranno pendenti quando, decorsi due anni dalla pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta ufficiale, diverrà operativo il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

 

La Sezione IV reca, all’articolo 50, una norma di coordinamento normativo, all’articolo 51 la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento (con le eccezioni per le quali la stessa legge delega ha già previsto una copertura) e dispone, all’articolo 52, circa l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

 

 


Schede di lettura


Articolo 1
(Modifiche al codice civile)

 

L’articolo 1 contiene una serie di interventi procedurali sul codice civile diretti in primo luogo a riordinare la disciplina di istituti inerenti il diritto di famiglia con particolare riguardo all’interesse dei figli minori: si interviene sull’audizione del minore in caso di dissenso dei coniugi, sul consenso dell’altro genitore al riconoscimento del minore, sulle scelte in ordine alla residenza, all’educazione e istruzione, prevedendo modalità di intervento a tutela del superiore interesse del minore anche ai fini dell’adempimento delle obbligazioni a carico delle parti con possibilità di adottare anche d’ufficio provvedimenti in caso di non raggiungimento di soluzioni concordate. Viene, inoltre, soppressa la competenza del tribunale in composizione collegiale nella materia relativa alle autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di soggetti incapaci (minori o soggetti sottoposti a misure di protezione), attribuendo dunque la competenza al solo giudice tutelare (che nell’attuale sistema rende un mero parere non vincolante). Analoghe disposizioni concernono l’emancipato e l’inabilitato.

Ulteriori interventi contengono disposizioni di coordinamento del codice civile con le modifiche apportate dal decreto legislativo in esame al codice di rito e concernono l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro ed infine l’esecuzione immobiliare con particolare riguardo alla trascrizione degli atti.

 

In particolare, il comma 1 apporta modifiche all’articolo 145 del codice civile, concernente l’intervento del giudice in caso di disaccordo dei coniugi, in attuazione del principio di delega contenuto nell’art. 1, comma 23, lettera ii), della legge n. 206.

L’art. 145 c.c. è contenuto nel Libro I (Delle persone e della famiglia), Titolo VI (Del matrimonio) Capo IV (Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio) del codice civile.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 23, lettera ii) delega il Governo  a riordinare disciplina di cui agli articoli 145 (intervento del giudice in caso di disaccordo tra i coniugi) e 316 (responsabilità genitoriale) del codice civile, attribuendo la relativa competenza al giudice anche su richiesta di una sola parte e prevedendo la possibilità di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia (previsto dall’articolo 143 del codice civile), di versare una quota dei propri redditi in favore dell’altro.

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La lettera a) incide sul primo comma dell’articolo 145 c.c., il quale prevede che, in caso di disaccordo dei coniugi, ciascuno di essi possa rivolgersi al giudice che tenta di raggiungere una soluzione concordata. La modifica è volta ad introdurre l’obbligo per il giudice di ascoltare il minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore, se capace di discernimento.

Si ricorda che attualmente il primo comma dell’art. 145 c.c. prevede che il giudice senta il minore che abbia compiuto sedici anni solo se lo ritiene opportuno.

 

La lettera b) interviene sul secondo comma dell’art. 145 c.c. che regola il caso in cui non sia possibile una soluzione concordata e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali. Con le modifiche:

·       si prevede che la richiesta dell’intervento del giudice possa essere avanzata anche da una sola parte (e non più necessariamente da entrambi i coniugi congiuntamente);

·       si introduce l’interesse dei figli accanto alle esigenze della famiglia quale finalità del provvedimento non impugnabile del giudice volto ad individuare la soluzione più adeguata (è quindi eliminato il riferimento alle esigenze dell'unità della famiglia).

Si ricorda che l’art. 145, secondo comma, c.c. prevede che in caso di disaccordo dei coniugi, ove non sia possibile una soluzione concordata e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.

 

La lettera c) introduce un nuovo comma (il terzo) nell’art. 145 c.c.  prevedendo che in caso di inadempimento agli obblighi di mantenimento di cui all’articolo 143 c.c. si applichi quanto previsto dall’articolo 316 bis c.c. che disciplina il concorso nel mantenimento dei figli da parte degli altri ascendenti quando i genitori non hanno mezzi sufficienti e dunque che il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, possa ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento.

L’art. 143 c.c., nel disciplinare i diritti e i doveri reciproci dei coniugi specifica che entrambi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

L’art. 316-bis dispone che i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo e prevede che in caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

 

 

 

 

Codice civile

Codice civile come modificato dal decreto legislativo

 

Libro I - Delle persone e della famiglia

Titolo VI Del matrimonio

Capo IV Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

[art. 1, comma 1, lett. a)]

Art. 145

 

Intervento del giudice

In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi, dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.

Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno e entrambi i coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse dei figli alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.

 

In caso di inadempimento all’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall’articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell’articolo 316 bis.

 

 

 

 

 

Il comma 2 incide sul Capo V (Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi) del Titolo VI (Del matrimonio) del Libro I (Delle persone e della famiglia) del codice civile per abrogare:

·       alcune disposizioni contenute nell’art. 156 (commi quarto, quinto e sesto) che disciplina gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi (lett.a); tale abrogazione consegue al riordino dei relativi contenuti nella nuova disciplina relativa alle garanzie patrimoniali, contenuta negli articoli 473-bis.36 c.p.c. e 473-bis.37 c.p.c., in attuazione di quanto previsto dalla legge delega (art. 1, lett. ll);

 

 

Norma di delega. La lettera ll) dell’art. 1 della legge n. 206 del 2021 delega il Governo a procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, che disciplina gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi;

L’art. 156 c.c. prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisca a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti. Il quarto comma prevede che il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti. Il quinto comma prevede che la sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818. Il sesto comma prevede che, in caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice possa disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Il riordino delle norme richiamate prevede l'introduzione di un unico modello processuale strutturato in analogia a quello previsto dall'articolo 8 della legge n. 898 del 1970, e deve tenere conto dell’assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro.

 

·       il secondo comma dell’articolo 158 c.c. il quale prevede che quando l'accordo dei coniugi sull'affidamento e mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione; l’abrogazione consegue al riordino dei relativi contenuti nella nuova disciplina relativa ai procedimenti su istanza congiunta all’articolo 473-bis.51 c.p.c. in attuazione di quanto previsto dalla legge delega (art. 1, lett. hh);

 

 

Codice civile

Codice civile come modificato dal decreto legislativo

 

Libro I - Delle persone e della famiglia

Titolo VI Del matrimonio

Capo V Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi

[art. 1, comma 2, lett. a)]

Art. 156

 

Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

Identico

L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

Identico

Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

Identico

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.

Soppresso

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.

Soppresso

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Soppresso

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Identico

[art. 1, comma 2, lett. b)]

Art. 158

Separazione consensuale

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.

Identico.

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.

Abrogato

 

 

 

Il comma 3 - in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 1 comma 22, lett. a) della legge n. 206 -  modifica il quarto comma dell’articolo 250 c.c, concernente il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, armonizzandolo con i principi che reggono il nuovo rito unitario in materia di procedimenti per le persone, i minorenni e le famiglie. A fronte del rifiuto del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio al riconoscimento da parte dell’altro, quest’ultimo può rivolgersi al tribunale del luogo di residenza abituale del minore. Il procedimento segue le norme delineate dal nuovo rito unitario. Non è invece modificata la disposizione in base alla quale il giudice, può adottare, in ogni momento e dunque anche prima della decisione sullo status i provvedimenti ritenuti opportuni per instaurare la relazione tra il figlio colui che ha richiesto il riconoscimento.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 22, lett. a) delega il governo a curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega (….) operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;

 

Codice civile

Codice civile come modificato dal decreto legislativo

 

Libro I - Delle persone e della famiglia

 

Titolo VII Dello stato di figlio

Capo IV Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio

[art. 1, comma 3, lett. a)]

Art. 250

Riconoscimento

Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Identico

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Identico

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Identico

Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262.

Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l’ascolto del minore, assume eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.

Identico

 

 

Il comma 4 interviene sul Titolo IX (Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio) del Libro I del codice civile.

In particolare la lettera a) modifica l’articolo 316 c.c. sulla responsabilità genitoriale, in attuazione dei principi di delega contenuti nell’art. 1, comma 23, lettere d), seconda parte, e ii), della legge delega.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 23, lettera d), seconda parte, delega il governo a prevedere che per il cambio di residenza ovvero per la scelta dell'istituto scolastico anche prima della separazione dei genitori sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice. Per il principio di delega di cui alla lettera ii) in merito al riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 del codice civile, si veda sopra (comma 1, lettera a).

 

 Con le modifiche inserite al primo e al secondo comma, è specificato che i genitori di comune accordo adottano le scelte relative all’istruzione ed educazione del figlio minore e che le scelte della residenza abitazione e dell’istituto scolastico per il figlio minore rientrano tra le questioni di particolare importanza che devono essere assunte concordemente dai genitori ovvero, in caso di dissenso e su richiesta di uno di essi, dal giudice.

Le modifiche apportate al terzo comma precisano - in analogia con quelle apportate all’articolo 145 c.c. e in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 1, comma 23, lett. ii) della l. n. 206/2021 che il giudice, sentite le parti e ascoltato il figlio, secondo le regole generali dell’ascolto del minore, ove i genitori non raggiungano un accordo, assume, anche su richiesta di uno solo dei genitori, le determinazioni che ritiene utili a realizzare l’interesse del minore.

 

La lettera b) in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1 comma 22, lett. a) contiene alcune modifiche necessarie ad armonizzare l’articolo 316-bis c.c. che disciplina il concorso nel mantenimento dei figli da parte degli altri ascendenti quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, con i principi del rito unitario.

In particolare, è previsto:

·       che la trattazione del procedimento sia delegata a un giudice del tribunale;

·       che sia al procedimento di opposizione (attualmente regolato dalle norme in materia di opposizione al decreto ingiuntivo) sia a quello di successiva modifica (attualmente regolato dalle norme del processo unitario) si applichino le norme che disciplinano il nuovo rito unitario.

 

La lettera c) contiene modifiche all’articolo 320 c.c., in materia di rappresentanza e amministrazione da parte dei genitori nei confronti dei figli minori, di coordinamento con la soppressione della competenza del tribunale in composizione collegiale nella materia relativa alle autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di soggetti incapaci (minori o soggetti sottoposti a misure di protezione) e l’attribuzione della competenza al solo giudice tutelare.

 

La lettera d), modifica l’articolo 336 del codice civile, che disciplina il procedimento per l’adozione dei provvedimenti in tema di responsabilità genitoriale, volti a garantire l’ascolto del minore e la valorizzazione del ruolo del suo curatore speciale.

L’articolo 336 c.c. disciplina il procedimento per l’adozione dei provvedimenti indicati dagli articoli 330 (Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli), 332 (Reintegrazione nella responsabilità genitoriale), 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli), 334 (Rimozione dall'amministrazione) e 335 (Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione) del codice civile.

La disposizione prevede, al primo comma, che tali provvedimenti possano essere adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

In base al secondo comma il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità, in base al terzo comma, il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Nel corso del procedimento i genitori e il minore devono essere assistiti da un difensore.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 26, della legge n. 206/2021 prevede che, nell’ambito della delega relativa al processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale collegiale, il Governo modifichi l’art. 336 c.c. prevedendo che la legittimazione a richiedere i provvedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 c.c. competa, oltre che ai soggetti già previsti dal vigente primo comma, anche al curatore speciale del minore, qualora già nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini il curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati.

 

La riforma modifica quindi i criteri attributivi della legittimazione ad agire. I provvedimenti potranno essere richiesti al giudice competente (tribunale ordinario o tribunale per i minorenni, a seconda dai casi) non solo dal pubblico ministero o dai genitori ma anche dal curatore speciale del minore, se nominato. Viene dunque modificata la rubrica della norma, che non fa più riferimento all’intero procedimento, ormai retto dalle regole del nuovo rito unitario, con il solo richiamo alla legittimazione ad agire.

L’articolo 336 c.c. come modificato non contiene più indicazioni di natura processuale, in quanto i procedimenti sono regolati dalle norme generali di cui agli articoli 473-bis ss. c.p.c., in attuazione del principio di delega sull’unicità del rito contenuto nell’art. 1, comma 23, lett a). La norma mantiene infine l’ultimo comma relativo alla assistenza del difensore per i genitori e per il minore.

 

La lettera e) abroga l’articolo 336-bis c.c. in quanto le norme sull’ascolto del minore sono state organicamente accorpate negli artt. 473-bis.4 ss. c.p.c. e negli articoli 152-quater e 152-quinquies disp. att. c.p.c..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice civile

Codice civile come modificato dal decreto legislativo

 

Libro I - Delle persone e della famiglia

Titolo IX Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio

Capo I Dei diritti e doveri del figlio

[art. 1, comma 4, lett. a)]

Art. 316

Responsabilità genitoriale

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra cui quelle relative alla residenza abituale e all’istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata, e ove questa non sia possibile adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Identico.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Identico.

[art. 1, comma 4, lett. b)]

Art. 316-bis

Concorso al mantenimento

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

Identico.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale o il giudice da lui designato, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

Identico.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

L'opposizione è regolata dalle norme che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le medesime forme, la modificazione e la revoca del provvedimento.

[art. 1, comma 4, lett. c)]

Art. 320

Rappresentanza e amministrazione

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Identico.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316.

Identico.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno  i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui  o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri  giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

 

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

Identico.

L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizzazione del giudice tutelare.

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.

Identico.

[art. 1, comma 4, lett. d)]

Art. 336

Procedimento

Legittimazione ad agire

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti , del curatore speciale se già nominato, o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

Abrogato

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Abrogato

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.

I genitori e il minore sono assistiti da un difensore.

[art. 1, comma 4, lett. e)]

Art. 336-bis

Ascolto del minore

Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

Abrogato

L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.

Abrogato

Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.

Abrogato

 

 

 

 

Il comma 5, lettera a), in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 1, comma 22, lett. a) introduce modifiche al secondo comma dell’articolo 337-ter c.c., così da coordinarne il contenuto con le nuove disposizioni introdotte dalla riforma.

In primo luogo, con riguardo alla disciplina in materia di provvedimenti relativi ai figli in caso di separazione dei genitori, si prevede che il giudice, debba considerare in modo particolare gli accordi cui i genitori sono pervenuti tramite il percorso di mediazione familiare.

In secondo luogo, si prevede che all’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero. E’ infine abrogata la disposizione che prevede la trasmissione al giudice tutelare della copia del provvedimento di affidamento, a cura del pubblico ministero, in quanto l’iniziativa per l’attuazione dei provvedimenti è direttamente riconosciuta in capo allo stesso pubblico ministero.

La lettera b), abroga l’articolo 337-octies c.c., sui poteri del giudice e ascolto del minore in quanto contenente disposizioni di natura processuale che troveranno la loro collocazione nel Titolo IV bis del Libro II del codice di procedura civile (v. infra articolo 3 del decreto legislativo).

 

 

Codice civile

Codice civile come modificato dal decreto legislativo

 

Libro I - Delle persone e della famiglia

Titolo IX Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio

Capo II

Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio

[art. 1, comma 5, lett. a)]

Art. 337-ter

Provvedimenti riguardo ai figli

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Identico.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Identico.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio.

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

4) le risorse economiche di entrambi i genitori.

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Identico.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Identico.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Identico.

[art. 1, comma 5, lett. b)]

Art. 337-octies

Poteri del giudice e ascolto del minore

Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.

Abrogato

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

Abrogato

 

 

Il comma 6 contiene una modifica dell’articolo 350 c.c. necessaria per esigenze di coordinamento con il nuovo articolo 38 ter disp. att. c.c. (v. infra).

 

Codice civile

Codice civile come modificato dal decreto legislativo

 

Libro I - Delle persone e della famiglia

Titolo X Della tutela e dell'emancipazione

Capo I Della tutela dei minori

Sezione II Del tutore e del protutore

[art. 1, comma 6]

Art. 350

Incapacità all'ufficio tutelare

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale;

3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;

5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale;

3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;

5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti;

6) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di incapacità previste dalla legge.

 

 

Le disposizioni dei commi da 7 a 10, attuano la disposizione di cui all’articolo 1, comma 13 della legge delega la quale prevede che nel riordino dei procedimenti incamera di consiglio, il Governo riduca i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 13, della legge 206/2021 delega il Governo, a modificare la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio riducendo i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale.

 

Con la riforma in esame si sopprime dunque la competenza del tribunale in composizione collegiale nella materia relativa alle autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di soggetti incapaci (minori o soggetti sottoposti a misure di protezione), attribuendo la competenza al solo giudice tutelare.

E’ dunque modificato l’articolo 374 c.c., che attribuisce alla competenza del giudice tutelare tutte le ipotesi di autorizzazione nell’interesse dell’interdetto, ivi incluse quelle attualmente contemplate dall’articolo 375 c.c. di competenza del collegio. E’ conseguentemente abrogato l’articolo 375 c.c. e a novellare l’art. 376 c.c sulla vendita dei beni.

Analoghi interventi concernono gli articoli 394, comma 3, 395 e 397 c.c. relativamente all’emancipato e all’articolo 425 c.c. con riguardo all’inabilitato.

Ai fini del necessario coordinamento conseguente alla modifica degli articoli 374, 375 e 376 c.c. è inoltre soppresso il secondo periodo dell’articolo 411, primo comma, c.c. in materia di amministrazione di sostegno, nonché il richiamo all’articolo 376, comma 2, contenuto nell’articolo 45 delle disposizioni di attuazione al codice civile, regolante la competenza a decidere i reclami (vedi l’articolo 2, comma 1, lettera e)).

 

 

Codice civile

Codice civile come modificato dal decreto legislativo

 

Libro I - Delle persone e della famiglia

Titolo X Della tutela e dell'emancipazione

Capo I Della tutela dei minori

Sezione III Dell'esercizio della tutela

[art. 1, comma 7, lett. a)]

Art. 374

Autorizzazione del giudice tutelare

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;

1) identico

 

2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;

2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

3) riscuotere capitali;

4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;

5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;

6) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;

 

7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati;

4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto  e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

[art. 1, comma 7, lett. b)]

Art. 375

Autorizzazione del tribunale

Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:

Abrogato

1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;

2) costituire pegni o ipoteche;

3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;

4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Abrogato

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

Abrogato

[art. 1, comma 7, lett. c)]

Art. 376

Vendita di beni

Nell'autorizzare la vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.

Nell'autorizzare la vendita dei beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo.

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.

Abrogato

 

 

Libro I Delle persone e della famiglia

Titolo X Della tutela e dell'emancipazione

Capo II Dell'emancipazione

[art. 1, comma 8, lett. a)]

Art. 394

Capacità dell'emancipato

L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.

Identico.

Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

Identico.

Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti indicati nell'articolo 375 l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.

Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 320.

Identico.

[art. 1, comma 8, lett. b)]

Art. 395

Rifiuto del consenso da parte del curatore

Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto, salva, se occorre, l'autorizzazione del tribunale.

Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto.

[art. 1, comma 8, lett. c)]

Art. 397

Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale

Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale  senza l'assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore.

Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore.

L'autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.

L'autorizzazione può essere revocata dal giudice tutelare su istanza del curatore o d'ufficio, sentito il minore emancipato.

Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa.

Identico.

 

 

Libro I - Delle persone e della famiglia

Titolo XII Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia

Capo I Dell'amministrazione di sostegno

[art. 1, comma 9]

Art. 411

Norme applicabili all'amministrazione di sostegno

Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Identico.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Identico.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Identico.

 

 

Libro I - Delle persone e della famiglia

Titolo XII Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia

Capo II Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale

[art. 1, comma 10]

Art. 425

Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato

L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.

L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.

 

 

 

Le disposizioni di cui ai commi 11-13 contengono infine disposizioni di coordinamento.

Il comma 11 interviene sul Libro III (Della proprietà), Titolo VII (Della comunione), Capo II (Del condominio negli edifici). In particolare si modifica l’articolo 1137 c.c., (che disciplina l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea), per coordinare il testo con le modifiche apportate all’articolo 669 octies c.p.c (v. infra articolo 3)

 

 

Codice civile

Codice civile come modificato dal decreto legislativo

 

Libro III Della proprietà

Titolo VII Della comunione

Capo II Del condominio negli edifici

[art. 1, comma 11]

Art. 1137

Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Identico.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

Identico.

L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.

Identico.

L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende nè interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.

L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende nè interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I.

 

 

Dando seguito a una delle condizioni poste nei pareri parlamentari resi sull'AG 407 è stato espunto dal testo definitivo del decreto legislativo, l'originario comma 12 il quale interveniva sul Libro V (Del lavoro), Titolo II (Del lavoro nell’impresa), Capo I (Dell'impresa in generale) per modificare l’articolo 2113 c.c. concernente le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro.

 

I commi 12 e 13 intervengono in materia di esecuzione immobiliare incidendo sul Libro VI (Della tutela dei diritti), Titolo I (Della trascrizione) e modificando gli articoli 2652, 2658 e 2690 c.c.

In particolare, l’articolo 2658 che disciplina gli atti da presentare al conservatore è modificato per coordinarlo con il nuovo rito semplificato di cognizione (v. infra art. 3) e regolare le modalità di richiesta di trascrizione nei casi in cui la domanda giudiziale si introduce con ricorso.

È infatti previsto che quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell’atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l’ufficio giudiziario. Gli interventi sugli articoli 2652 e 2690 sono realizzati in attuazione del contenuto del comma 10, lettere b) e f), dell’articolo 1 della legge 206/2021, stabilendo che se la domanda di revocazione è trascritta prima della trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 10, della legge n. 206 del 2021 dispone che il governo nell'esercizio della delega in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo preveda che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, siano fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 1, comma 10, lett. b). Il medesimo comma 10, lett. f) delega il Governo ad operare gli adattamenti necessari alla legislazione vigente a seguito dell'adozione delle norme attuative dei criteri di delega predetti.

 

Codice civile

Codice civile come modificato dal decreto legislativo

 

Libro VI Della tutela dei diritti

Titolo I Della trascrizione

Capo I Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

[art. 1, comma 12, lett. a)]

Art. 2652

Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi

Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:

Identico.

1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, nonché quelle indicate dall'articolo 524.

Identico.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

Identico.

2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre.

Identico.

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda

Identico.

3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.

Identico.

La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda;

Identico.

4) le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione.

Identico.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

Identico.

5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori.

Identico.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

Identico.

6) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.

Identico.

Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;

Identico.

7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.

 

Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;

Identico.

8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Identico.

Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

Identico.

9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice.

Identico.

Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

Identico.

 

9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dall’art. 391-quater del codice di procedura civile.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Identico.

[art. 1, comma 12, lett. b)]

Art. 2658

Atti da presentare al conservatore

La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.

Identico

Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte.

Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte. Quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell’atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l’ufficio giudiziario.

 

 

Libro VI Della tutela dei diritti

Titolo I Della trascrizione

Capo III Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili

Sezione I Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli

[art. 1, comma 13]

Art. 2690

Domande relative ad atti soggetti a trascrizione

Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'articolo 2684:

Identico

1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti;

Identico

2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684.

Identico

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

Identico

3) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.

Identico

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;

Identico

4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.

 

Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;

Identico

5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

 

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

Identico

6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice.

Identico

Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

Identico

 

6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda.

Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Identico

 

 

 


Articolo 2
(Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie)

 

L’articolo 2 contiene modifiche alla disciplina - contenuta nelle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie - dei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni, delle incompatibilità a svolgere determinate funzioni nei procedimenti riguardanti l’affidamento dei minori e l’esercizio della responsabilità genitoriale, dei registri delle tutele e delle curatele tenuti presso l’ufficio del giudice tutelare. Tali modifiche sono volte al coordinamento della disciplina vigente con la nuova disciplina del rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie introdotta dalla riforma (v. infra articolo 3).

Ulteriori disposizioni concernono la disciplina delle controversie in materia di condominio che sono modificate al fine di coordinarle con la nuova disciplina in materia di mediazione (v. infra articolo 7).

 

Il comma 1, lettera a), modifica l’articolo 38 disp. att. c.c., sui procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni, per coordinarlo con le innovazioni disciplinate dalle nuove norme sul rito unitario.

 

Si ricorda che l’art. 38 disp. att. c.c. è stato modificato dall’art.1, comma 28, della legge 206/2021. L’intervento ha riguardato il riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, concentrando le competenze in ragione della natura dei procedimenti, con conseguente attribuzione al tribunale ordinario della competenza su tutti i procedimenti de potestate quando sia pendente tra le stesse parti un giudizio di separazione e divorzio. Le modifiche sono entrate in vigore il 22 giugno 2022.

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 23, lett. a), ultima parte, della legge n. 206 del 2021 delega il governo, in conseguenza dell’introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie a procedere all’“abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti”.

 

La lettera b) abroga l’articolo 38-bis disp. att. c.c. - che disciplina attualmente la possibilità per i difensori delle parti ed il pubblico ministero di seguire l'ascolto del minore in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l’autorizzazione al giudice, quando la salvaguardia del minore è assicurata con mezzi idonei - in quanto tale norma è spostata dalla riforma all’art. 152-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (v. infra, articolo 4).

 

La lettera c), in attuazione del principio di cui al comma 23, lett. gg), n. 1, della legge delega introduce l’articolo 38-ter disp. att. c.c. che, nei procedimenti riguardanti l’affidamento dei minori e l’esercizio della responsabilità genitoriale, stabilisce il divieto di svolgimento delle funzioni di tutore, curatore, curatore speciale, consulente tecnico d’ufficio o di assistente sociale per coloro che rivestono, o hanno rivestito nei due anni antecedenti, cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi di società che le gestiscono. Il secondo comma vieta, altresì, l’assunzione dell’incarico di consulente tecnico e lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale a coloro il cui coniuge, parte dell’unione civile, convivente o parente entro il quarto grado svolge, o ha svolto nei due anni antecedenti, le predette funzioni.

 

L’art. 1, comma 23, lettera gg) della legge 206/2021, delega al Governo la revisione della disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

      prevedere cause di incompatibilità all’assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché allo svolgimento delle funzioni di assistente sociale, nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che: rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti minori; partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture; prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito; fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono; il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunità;

      introdurre il divieto di affidamento dei minori a talune categorie di persone: persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento; il consulente tecnico d'ufficio o coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento; introdurre, inoltre, il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestano cariche rappresentative o partecipino alla gestione complessiva o prestino a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o facciano parte degli organi sociali di società che le gestiscono persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.

 

Il decreto legislativo individua ulteriori destinatari delle cause di incompatibilità rispetto a quelli previsti dalla norma di delega, includendo tra gli stessi anche il curatore, il curatore speciale e il tutore del minore in quanto persone che, per il ruolo rivestito, sono portatori dell’interesse del minore nel procedimento.

 

La lettera d) abroga l’articolo 41 disp. att. c.c. - che regola attualmente la competenza del tribunale per i provvedimenti adottati dal giudice in caso di disaccordo dei coniugi - in quanto il suo contenuto è inserito dalla riforma all’articolo 152-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (v. infra articolo 4).

 

Le lettere f), g) e h) modificano gli articoli 47, 49 e 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che disciplinano i registri delle tutele e delle curatele tenuti presso l’ufficio del giudice tutelare, per coordinarne il contenuto con le nuove disposizioni, introdotte con la riforma e concernenti la possibilità di nomina di un tutore del minore, anche d’ufficio, nel corso ed all’esito dei procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni  e  alle famiglie ed in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 (Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli), e 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli), del codice civile.

 

In particolare, la lettera f) modifica l’articolo 47 disp. att. c.c., che disciplina la tenuta presso l’ufficio del giudice tutelare del registro delle tutele e delle curatele, prevedendo espressamente che nel registro delle curatele, attualmente destinato a registrare le sole curatele dei minori emancipati, vengano inserite anche le curatele dei minori, inserendo nel registro i provvedimenti con i quali, all’esito di procedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale, sia stato nominato un curatore del minore.

La lettera g) modifica l’articolo 49 disp. att. c.c, che disciplina il registro delle curatele, prevedendo l’annotazione tra i provvedimenti che dispongono le curatele anche del provvedimento che dispone la curatela ai sensi dell’articolo 333 c.c., dunque all’esito di adozione di una misura limitativa della responsabilità genitoriale.

La lettera h) modifica l’articolo 51 disp. att. c.c, che disciplina il registro delle tutele del minore, prevedendo che in tale registro vengano inserite anche le curatele, precisando che i relativi provvedimenti che dispongono le tutele e le curatele possono essere emessi non solo dal tribunale per i minorenni ma anche dal tribunale ordinario, adeguando la norma alle modifiche dell’articolo 38 disp. att c.c. che ha attributo tale competenza al suddetto organo giudicante, specificando che nei registri delle tutele e delle curatele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario.

 

Il comma 2 modifica l’articolo 71 quater disp. att. c.c. sulle controversie in materia di condominio, coordinandolo con le nuove disposizioni in materia di mediazione introdotte dall’art. 7 del decreto legislativo (v. infra). 

 

 

 

 

 

 

 

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie come modificate dal decreto legislativo

Capo I - Disposizioni di attuazione

Sezione I - Disposizioni relative al libro I

[art. 2, comma 1, lett. a)]

Art. 38

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso per l’irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento per l’irrogazione delle sanzioni davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell’articolo 737 del codice di procedura civile, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

[art. 2, comma 1, lett. b)]

Art. 38-bis

Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 336-bis, secondo comma, del codice civile.

Abrogato

[art. 2, comma 1, lett. c)]

Art. 38-ter

 

Nei procedimenti riguardanti l’affidamento dei minori e l’esercizio della responsabilità genitoriale non possono assumere l’incarico di tutore, curatore, curatore speciale, consulente tecnico d’ufficio o svolgere funzioni di assistente sociale coloro che rivestono, o hanno rivestito nei due anni antecedenti, cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

 

Il divieto previsto dal primo comma si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell’unione civile, convivente o parente entro il quarto grado svolge, o ha svolto nei due anni antecedenti, le funzioni di cui al primo comma.

[art. 2, comma 1, lett. d)]

Art. 41

I provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in composizione monocratica.

Abrogato

[art. 2, comma 1, lett. e)]

Art. 45

La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395 del codice.

La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, 386, 394 e 395 del codice.

La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi.

Identico

Nell'ipotesi prevista nell'articolo 386, ultimo comma, del codice l'autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.

Identico

[art. 2, comma 1, lett. f)]

Art. 47

Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno.

Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno.

[art. 2, comma 1, lett. g)]

Art. 49

Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che pronuncia l'inabilitazione;

a)         la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l’emancipazione o della sentenza che pronuncia l’inabilitazione o del provvedimento che dispone la nomina del curatore del minore ai sensi dell’articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile;

il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona emancipata o inabilitata;

b)         il nome, il cognome, la condizione, l’età e il domicilio del minore o della persona emancipata o inabilitata;

il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato o all'inabilitato;

c)         il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato al minore, all’emancipato, o all’inabilitato;

la data del provvedimento che revoca l'emancipazione o della sentenza che revoca l'inabilitazione (1)

d)         la data del provvedimento che revoca la nomina del curatore del minore ai sensi dell’articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile o l’emancipazione, o della sentenza che revoca l’inabilitazione.

 

 

[art. 2, comma 1, lett. h)]

Art. 51

Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice.

Nei registri delle tutele e delle curatele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice, e delle altre disposizioni della legge speciale che prevedono la nomina del tutore.

A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione.

Identico

 

 

Capo I Disposizioni di attuazione

Sezione III Disposizioni relative al libro III

[art. 2, comma 2, lett. a)]

Art. 71-quater

Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

Identico

La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.

Abrogato

Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.

Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, secondo quanto previsto dall’articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.

Abrogato

La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.

Abrogato

Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare.

Abrogato

 

 

 

 


Articolo 3, commi 1-11
(Modifiche alle disposizioni generali del codice di procedura civile)

 

I commi da 1 a 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo apportano una serie di modifiche al Libro I del codice di rito, recante disposizioni generali, ampliando la competenza del giudice di pace; disponendo la prevalenza del rito semplificato di cognizione nei casi di connessione; apportando modifiche acceleratorie al procedimento per regolamento di competenza; riducendo i casi in cui il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale; prevedendo nei casi di condanna a carico della parte soccombente sanzioni pecuniarie a compensazione del danno arrecato all’Amministrazione della giustizia; intervenendo in materia di notificazioni e di svolgimento delle udienze mediante collegamenti audiovisivi.

 

Più nel dettaglio il decreto legislativo:

 

·       in attuazione del criterio di delega dettato dal comma 7, lett. b) dell'articolo unico della legge n. 206, modifica l'articolo 7 c.p.c. elevando a diecimila euro il limite generale di valore la competenza del giudice di pace, con riguardo alle cause relative a beni mobili e innalzando a venticinque euro il limite di valore per le cause di risarcimento del danno da circolazione dei natanti e di veicoli (comma 1) [2] ;

·       in attuazione dei criteri di delega previsti dal comma 22 dell'articolo unico della legge n. 206, modifica, da un lato, l'articolo 37 c.p.c. prevedendo nel caso di difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo e dei giudici speciali la rilevabilità d'ufficio nel giudizio di primo grado (nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo) e, dall'altro, l'articolo 40 c.p.c. che disciplina la connessione tra cause assoggettate a riti diversi, disponendo la prevalenza del rito semplificato di cognizione nei casi in cui si determina connessione "forte" tra una causa sottoposta a tale rito e una causa invece da trattarsi con rito speciale diverso da quelli di cui agli articoli 409 e 422 c.p.c. (comma 2);

·       interviene sugli articoli da 47 a 49 c.p.c. apportando modifiche acceleratorie al procedimento del regolamento di competenza (comma 3);

·       in attuazione della previsione di cui alla lettera a) del comma 6 dell'articolo unico della legge delega, modifica l'articolo 50-bis c.p.c, che disciplina le cause nelle quali il tribunale giudica tassativamente in composizione collegiale sottraendo alla competenza del giudice collegiale le cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché quelle di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi e le cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima (comma 4);

·       abroga le disposizioni relative al curatore speciale del minore, introdotte dalla legge n. 206 del 2021, trasponendo tale disciplina nell'ambito del nuovo Titolo IV-bis del Libro II che disciplina il procedimento in materia di persone minorenni e famiglia (comma 5);

·       in attuazione del principio di delega previsto dal comma 21, lettera a), dell'articolo unico della legge n. 206, modifica l'art. 96 c.p.c., prevedendo che nei casi di responsabilità aggravata sia possibile comminare alla parte soccombente una sanzione pecuniaria, da versarsi a favore della cassa delle ammende, a compensazione del danno arrecato all’Amministrazione della giustizia per l’inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo (comma 6);

·       in attuazione di quanto previsto dal comma 22 dell'articolo unico della legge delega, modifica l'articolo 101 c.p.c. introducendo la precisazione per la quale il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, è tenuto ad adottare i provvedimenti opportuni (comma 7);

·       in attuazione di quanto previsto dal comma 21, lett. b) dell'articolo unico della legge delega, modifica l'art. 118 c.p.c., prevedendo la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende della parte che si rifiuti di eseguire un ordine di ispezione a persone o cose comminato dal giudice nel corso dell’istruttoria (comma 8);

·       in attuazione del criterio di delega stabilito dalla lett. d) del comma 17 dell'art. 1 della legge n. 206, modifica l'art. 121 c.p.c. introducendovi i principi di sinteticità e di chiarezza degli atti delle parti e del giudice (comma 9);

·       in attuazione dei criteri di delega dettati dall’articolo 1, comma 17, lettere l) ed m), della legge n. 206 del 2021, reca modifiche al codice di rito nella parte in cui reca la disciplina generale delle udienze, introducendo tra le altre una specifica normativa per lo svolgimento di udienze mediante collegamenti audiovisivi (comma 10);

·       in attuazione dei criteri di delega previsti dal comma 17, lett. h) dell'articolo unico della legge n. 206, interviene sulla disciplina relativa alle notificazioni adeguandola alle nuove tecnologie (comma 11).

 

 

 

Codice di procedura civile

Codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo

 

Libro I - Disposizioni generali

Titolo I - Degli organi giudiziari

Capo I - Del giudice

Sezione I - Della giurisdizione e della competenza in generale

[art. 3, comma 1]

Art. 7

Competenza del giudice di pace

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro.

[soppresso].

 

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

Identico

 

 

Sezione V - Del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della litispendenza

[art. 3, comma 2, lett. a)]

Art. 37

Difetto di giurisdizione

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo e dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.

[soppresso]

 

[art. 3, comma 2, lett. b)]

Art. 40

Connessione

Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione, possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria, davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito.

Identico

La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d'ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.

Identico

Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442

Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442. In caso di connessione ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso da quello previsto dal primo periodo, le cause debbono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione.

Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore

Identico

Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439.

Identico

Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza [del pretore o] del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi [al pretore o] al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.

Identico

Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e [al pretore o] al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore [del pretore o] del tribunale.

Identico

 

 

Sezione VI - Del regolamento di giurisdizione e di competenza

[art. 3, comma 3, lett. a)]

Art. 47

Procedimento del regolamento di competenza

L'istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente.

Identico

Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

Identico

La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari.

La parte che propone l'istanza, deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione alle altre parti.

Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione.

Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice.

Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.

Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti.

[art. 3, comma 3, lett. b)]

Art. 48

Sospensione dei processi

I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento.

I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata l'ordinanza.

Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.

Identico

[art. 3, comma 3, lett. c)]

Art. 49

Ordinanza di regolamento di competenza

Il regolamento è pronunciato con ordinanza in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'articolo 47, ultimo comma.

Soppresso

Con l'ordinanza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza, dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.

L'ordinanza con cui la Corte di cassazione statuisce sulla competenza dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.

 

 

Sezione VI-bis - Della composizione del tribunale

[art. 3, comma 4]

Art. 50-bis

Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale

 Il tribunale giudica in composizione collegiale:

 

Identico

1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;

Identico

2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

Identico

3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate ;

Identico

4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

Identico

5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;

soppresso

6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;

soppresso

7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117;

Identico

7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Identico

Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

Identico

 

 

Titolo III - Delle parti e dei difensori

Capo I - Delle parti

[art. 3, comma 5, lett. a)]

Art. 78

Curatore speciale

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza

Identico

Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d'interessi col rappresentante

Identico

Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

Soppresso

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato.

Soppresso

[art. 3, comma 5, lett. b)]

Art. 80

Provvedimento di nomina del curatore speciale

L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace [, al pretore] o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa. Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede.

Identico

Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.

Identico

Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.

Soppresso

 

 

Titolo III Delle parti e dei difensori

Capo IV Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali

[art. 3, comma 6]

Art. 96

Responsabilità aggravata

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

Identico

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

Identico

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

Identico

 

Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.

 

 

Titolo IV - Dell'esercizio dell'azione

[art. 3, comma 7]

Art. 101

Difetto di giurisdizione

Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata  e non è comparsa

Identico

Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione

Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

 

 

Titolo V - Dei poteri del giudice

[art. 3, comma 8]

Art. 118

Ordine d'ispezione di persone e di cose

Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte  o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale.

Identico

Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma.

Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma.

Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

Identico

 

 

Titolo VI -Degli atti processuali

Capo I - Delle forme degli atti e dei provvedimenti

Sezione I - Degli atti in generale

[art. 3, comma 9]

Art. 121

Libertà di forme

Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti

Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.

 

 

Sezione II - Delle udienze

[art. 3, comma 10, lett. a)]

Art. 127

Direzione dell'udienza

L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

Identico

Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

Identico

 

Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.

 

 

[art. 3, comma 10, lett. b)]

 

Art. 127-bis

(Udienza mediante collegamenti audiovisivi)

 

Lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l’udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza [3] , provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.

 

 

 

Art. 127-ter

(Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza)

 

L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

 

 

Titolo VI Degli atti processuali

Capo I Delle forme degli atti e dei provvedimenti

Sezione IV Delle comunicazioni e delle notificazioni

[art. 3, comma 11, lett. a)]

Art. 136

Comunicazioni

Il cancelliere, con biglietto di cancelleria, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. 

Identico

Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Identico

Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.

Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.

[ soppresso.]

 

 

[art. 3, comma 11, lett. b)]

Art. 137

Notificazioni

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

Identico

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

Identico

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Identico

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

 

Identico

 

L’avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.

 

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.

[art. 3, comma 11, lett. c)]

Art. 139

Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Identico

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

Identico

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Identico

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Se la copia è consegnata al portiere o al vicini, l'ufficiale giudiziario ne dà atto, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, nella relazione di notificazione e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Identico

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

Identico

 

 

[art. 3, comma 11, lett. d)]

Art. 147

Tempo delle notificazioni

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Identico

 

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

 

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

 

 

[art. 3, comma 11, lett. e)]

Art. 149-bis

Notificazione a mezzo posta elettronica

Art. 149-bis

Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall'ufficiale giudiziario

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

Identico

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

Identico

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su

documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Identico

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Identico

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

Identico


Articolo 3, commi 12-23
 (Modifiche alla disciplina del procedimento di cognizione davanti al tribunale)

 

I commi da 12 a 23 dell'articolo 3 - in attuazione dei criteri e principi dettati dal comma 5 dell'articolo unico della legge n. 206 del 2021 - recano una serie di modifiche al Titolo I del Libro II del codice di rito, che disciplina, nell'ambito del processo di cognizione, il procedimento davanti al tribunale. La riforma oltre ad intervenire sulla disciplina della fase introduttiva, per perseguire una maggiore concentrazione e pervenire alla prima udienza con la già avvenuta completa definizione del thema decidendum e del thema probandum, consente al giudice lo svolgimento di verifiche preliminari anticipate. È inoltre introdotto e disciplinato il nuovo "procedimento semplificato di cognizione", applicabile sia davanti al tribunale in composizione monocratica che in composizione collegiale, quando i fatti della causa siano solo parzialmente controversi e l'istruzione si basi su prova documentale o non richieda un'attività complessa. Sono infine previste modifiche volte a favorire il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 5, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo;

b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;

c) stabilire che nell'atto di citazione sia contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile;

d) prevedere che l'atto di citazione contenga, in aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, l'ulteriore avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria ai sensi degli articoli 82 e seguenti del codice di procedura civile, in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 86 del medesimo codice, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

e) prevedere che nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile il convenuto proponga tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico e che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, indichi i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;

f) prevedere che l'attore, entro un congruo termine prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, del codice di procedura civile se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali; prevedere che entro un successivo termine anteriore all'udienza di comparizione il convenuto può modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali e che entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione le parti possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria;

g) determinare i termini per le memorie di cui alla lettera f) in modo tale da permettere la celere trattazione del processo garantendo in ogni caso il principio del contradditorio e il più ampio esercizio del diritto di difesa, se del caso anche ampliando il termine a comparire previsto dall'articolo 163-bis e il termine per la costituzione del convenuto previsto dall'articolo 166 del codice di procedura civile;

h) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo e dell'intervento volontario ai princìpi di cui alle lettere da c) a g);

i) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai princìpi di cui alle lettere da c) a g) e prevedere che:

1) nel corso dell'udienza di comparizione le parti devono comparire personalmente ai fini del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile; la mancata comparizione personale senza giustificati motivi è valutabile dal giudice ai fini dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;

2) il giudice provvede sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro novanta giorni;

l) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:

1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, possa riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a trenta giorni dall'udienza di discussione;

2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione e di conseguenza:

2.1) assegni un termine perentorio non superiore a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

2.2) assegni termini perentori non superiori a trenta e quindici giorni prima di tale udienza per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;

2.3) all'udienza riservi la decisione e provveda al deposito della sentenza nei successivi trenta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica ovvero nei successivi sessanta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale;

m) modificare l'articolo 185-bis del codice di procedura civile prevedendo che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;

n) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile:

1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile;

2) assuma la denominazione di «procedimento semplificato di cognizione»;

3) ferma la possibilità che l'attore vi ricorra di sua iniziativa nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato;

4) sia disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti;

5) si concluda con sentenza;

o) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili:

1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento provvisoriamente esecutiva, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;

2) l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

3) in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

p) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili:

1) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma;

2) l'ordinanza di cui al numero 1) sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

3) in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

q) coordinare la disciplina dell'articolo 164, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile con quanto previsto al numero 1) della lettera p);

r) estendere l'applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda;

s) disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico, prevedendo che:

1) il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché decida quale giudice monocratico, senza fissare ulteriori udienze;

2) il giudice, quando rilevi che una causa, già riservata per la decisione davanti a sé quale giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, senza fissare ulteriori udienze, rimetta la causa al collegio per la decisione con ordinanza comunicata alle parti, ciascuna delle quali, entro dieci giorni dalla comunicazione, può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, senza che in tal caso sia necessario precisare nuovamente le conclusioni e debbano essere assegnati alle parti ulteriori termini per il deposito di atti difensivi;

3) in caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito seguite prima del mutamento, restino ferme le decadenze e le preclusioni già maturate secondo le norme seguite prima del mutamento e il giudice fissi alle parti un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi;

4) in caso di cause connesse oggetto di riunione, prevalga il rito collegiale, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione;

t) modificare, in conformità ai criteri di cui al presente comma, le connesse disposizioni del codice di procedura civile.

 

In sintesi, con il decreto legislativo:

§  sono rivisti il contenuto e l'oggetto dell'atto di citazione e della comparsa di risposta, che dovranno contenere la descrizione dei fatti e degli elementi di diritto in modo chiaro e specifico nonché l'esposizione sempre chiara e precisa della posizione difensiva sui fatti posti a fondamento dell'azione; si prevede che l'attore debba indicare, a pena di decadenza, sin dall'atto di citazione i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione. Il convenuto deve proporre nella comparsa le sue difese, prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione; vengono valorizzate le fasi anteriori alla prima udienza, ma anche gli adempimenti della prima udienza di comparizione delle parti così da definire immediatamente l'ambito e la portata dei mezzi di prova che il thema decidendum, anche attraverso l'introduzione di nuove attività, come le verifiche preliminari e le memorie integrative (comma 12);

§  è valorizzato il ruolo della prima udienza: l'attore è chiamato a replicare subito alle difese del convenuto, con domande ed eccezioni. Entrambe le parti potranno articolare i mezzi di prova. Le parti sono tenute a comparire personalmente all'udienza di comparizione per il tentativo di conciliazione. La mancata comparizione personale senza giustificati motivi sarà valutabile dal giudice. Il giudice all'esito dell'udienza deve provvedere sulle richieste istruttorie, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro 90 giorni. All'udienza di trattazione il giudice può anche decidere che il processo debba proseguire nelle forme del rito semplificato sentite le parti e se ricorrono i presupposti richiesti dalla legge (comma 13);

§  si prevede che in luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice possa assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento (comma 14);

§  è rafforzata l'efficacia dell'ordine di esibizione del giudice attraverso disposizioni volte a sanzionare la mancata collaborazione all'attività giudiziale della parte e del terzo (comma 15);

§  è attribuita al tribunale in composizione monocratica (e non più al collegio) la competenza sulla querela di falso (comma 16);

§  sono apportate modifiche alla disciplina della chiamata in causa del terzo (comma 17);

§  sono apportate modifiche all'art. 275 c.p.c. (Decisione del collegio) disciplinando la fase decisoria con trattazione mista davanti al collegio ed è introdotta, al nuovo art. 275-bis c.p.c., una specifica disciplina della decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio (comma 18);

§  viene rimodulata la fase decisoria da un lato modificando l'art. 281-quinquies c.p.c. che disciplina la decisione a seguito di trattazione scritta o mista e dall'altro prevedendo nel caso di decisione a seguito di trattazione orale che il giudice possa, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo, riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni (comma 19);

§  viene modificata la disciplina relativa ai rapporti tra collegio e giudice monocratico, consentendo un passaggio diretto dal collegio al giudice monocratico per la decisione senza necessità di fissare una ulteriore udienza di precisazione delle conclusioni; prevedendo che il giudice quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti; stabilendo nel caso di riunione di cause per le quali il tribunale deve decidere in composizione collegiale e di cause nelle quali deve giudicare in composizione monocratica, la prevalenza del rito collegiale, ferme restando le preclusioni e le decadenze maturate in ciascun procedimento, per la parte che si è svolta prima della riunione (comma 20);

§  è introdotto e disciplinato al nuovo Capo III-quater del Libro II, Titolo I, c.p.c., il c.d. "procedimento semplificato di cognizione". Tale rito, applicabile sia davanti al tribunale in composizione monocratica che in composizione collegiale, quando i fatti della causa siano solo parzialmente controversi e l'istruzione si basi su prova documentale o non richieda un'attività complessa, è volto a deflazionare il più possibile l'attività giurisdizionale e ad alleggerire i carichi di lavoro degli uffici giudiziari, anche riguardo ad eventuali futuri gradi di giudizio. Tale rito semplificato, che ha tempi ridotti e si conclude sempre con la pronuncia di una sentenza, rispetta comunque la regola del contraddittorio tra le parti (comma 21);

§  sono apportate modifiche all'art. 283 c.p.c. che disciplina i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello, in particolare sono modificate le condizioni che legittimano la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata ed è introdotta la possibilità di proposizione o riproposizione dell'istanza di sospensione, nel corso del giudizio di appello, qualora si verifichino mutamenti nelle circostanze (comma 22);

§  è modificato l'art. 291 c.p.c. per adeguare la disciplina della dichiarazione di contumacia del convenuto alla nuova disciplina della fase introduttiva (comma 23).

 

 

Codice di procedura civile

Codice di procedura civile come modificato dal decreto legislativo

 

Libro II - Del processo di cognizione

Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale

Capo I - Dell'introduzione della causa
Sezione I - Della citazione e della costituzione delle parti

[art. 3, comma 12, lett. a)]

Art. 163

Contenuto della citazione

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Identico

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

Identico

L'atto di citazione deve contenere :

Identico

1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

1)Identico

2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

2) Identico

3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

3) Identico

 

3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

4) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

5) Identico

6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;

6) Identico

7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167.

7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti

Identico

[art. 3, comma 12, lett. b)]

Art. 163-bis

Termini per comparire

Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.

Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.

Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

Soppresso

Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente

Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. In questo caso i termini di cui all’articolo 171-ter decorrono dall’udienza così fissata.

Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi  non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.

Identico

Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

Identico

[art. 3, comma 12, lett. c)]

Art. 164
Nullità della citazione

La citazione è nulla  se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163.

Identico

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.

Identico

La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

Identico

La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo.

Identico

Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

Identico

Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 183 e si applica l'art. 167.

Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 171-bis e si applica l'art. 167.

[art. 3, comma 12, lett. d)]

Art. 165

Costituzione dell'attore

L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l’indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.

Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione

Identico

Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione

Identico

[art. 3, comma 12, lett. e)]

Art. 166
Costituzione del convenuto

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163-bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'art. 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

[art. 3, comma 3, lett. f)]

Art. 167
Comparsa di risposta

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvezionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

Identico

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'art. 269.

Identico

[art. 3, comma 12, lett. f)]

Art. 168-bis

Designazione del giudice istruttore

Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.

Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.

La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.

Identico

Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo.

Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore.

Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

Identico

Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.

Soppresso

[art. 3, comma 12, lett. h)]

Art. 171

Ritardata costituzione delle parti

Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma.

Identico

Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167.

Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167.

La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291.

La parte che non si costituisce neppure entro il termine di cui all'articolo 166 è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291.

[art. 3, comma 12, lett. i)]

 

Art. 171-bis

Verifiche preliminari

 

Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.

Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.

Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.

 

Art. 171-ter

Memorie integrative

 

Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;

2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;

3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

 

 

Capo II - Dell'istruzione della causa
Sezione II - Della trattazione della causa

[art. 3, comma 13, lett. a)]

Art. 182

Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

Identico

Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.

Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.

 

 

[art. 3, comma 12, lett. b)]

Art. 183

Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185.

Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.

Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.

All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 116, secondo comma.

Salva l'applicazione dell'art. 187, il giudice, se autorizza l’attore a chiamare in causa un terzo fissa una nuova udienza a norma dell’art. 269, terzo comma.

Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell’art. 185.

Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l’ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.

Se con l’ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del terzo comma ultimo periodo.

 

 

[art. 3, comma 13, lett. c)]

Art. 183-bis

Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

All’udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applicano i commi quinto, sesto e settimo dell’articolo 281-duodecies.

 

 

 

[art. 3, comma 13, lett. d)]

 

Art. 183-ter

Ordinanza di accoglimento della domanda

 

Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate.

In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte.

L'ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terde-cies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.

L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.

In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.

 

Art. 183-quater

Ordinanza di rigetto della domanda

 

Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183, può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa è manifestamente infondata, ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163. In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrano per tutte.

L'ordinanza che accoglie l'istanza di cui al primo comma è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.

L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.

In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.

 

 

[art. 3, comma 13, lett. e)]

Art. 184

Udienza di assunzione dei mezzi di prova

Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal settimo comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

Soppresso

 

 

[art. 3, comma 13, lett. f)]

Art. 185
Tentativo di conciliazione

Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Identico

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione, nel rispetto del calendario del processo.

Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

Identico

 

 

[art. 3, comma 13, lett. g)]

Art. 185-bis
Proposta di conciliazione del giudice

Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

Il giudice, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

 

 

[art. 3, comma 13, lett. h)]

Art. 187

Provvedimenti del giudice istruttore

Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.

Identico

Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.

Identico

Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.

Identico

Qualora il collegio provveda a norma dell'art. 279, secondo comma, n. 4), i termini di cui all'art. 183, ottavo comma, non concessi prima della rimessione al collegio sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinnanzi a lui.

Qualora il collegio provveda a norma dell'art. 279, secondo comma, n. 4), i termini di cui all'art. 183, quarto comma, non concessi prima della rimessione al collegio sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinnanzi a lui.

Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.

Identico

[art. 3, comma 13, lett. i)]

Art. 188

Attività istruttoria del giudice

Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente

Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo 189 o dell’articolo 275-bis.

 

 

[art. 3, comma 13, lett. l)]

Art. 189

Rimessione al collegio

Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'art. 187, secondo e terzo comma.

 

Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti a sé l’udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma.

2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.

La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.

Identico

 

All’udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.

 

 

[art. 3, comma 13, lett. m)]

Art. 190

Comparse conclusionali e memorie

Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.

Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.

 

 

Soppresso

 

[art. 3, comma 13, lett. n)]

Art. 191

Nomina di consulente tecnico

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

Identico

 

 

Titolo I Del procedimento davanti al tribunale  

Capo II - Dell'istruzione della causa

Sezione III -Dell'istruzione probatoria

[art. 3, comma 14]

Art. 193

Giuramento del consulente

Alla udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

Identico

 

In luogo della fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall’articolo 195, terzo comma.

 

 

[art. 3, comma 15, lett. a)]

Art. 210

Ordine di esibizione alla parte o al terzo

Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.

Identico

Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione.

Identico

Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l'istanza di esibizione.

Identico

 

Se la parte non adempie senza giustificato motivo all’ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma.

 

Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

 

 

[art. 3, comma 15, lett. b)]

Art. 213

Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione

Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo.

Identico

 

L’amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego.

 

 

[art. 3, comma 16, lett.a)]

Art. 225

Decisione sulla querela

Sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio.

Sulla querela di falso pronuncia sempre il tribunale in composizione monocratica.

Il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sé relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato

Il giudice può trattenere la causa in decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.

 

 

[art. 3, comma 16, lett. b)]

Art. 226

Contenuto della sentenza

Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a euro 2 e non superiore a euro 20.

Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a euro 2 e non superiore a euro 20.

Con la sentenza che accerta la falsità il collegio, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'articolo 480 del codice di procedura penale

Con la sentenza che accerta la falsità il tribunale, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'articolo 537 del codice di procedura penale

 

 

 

 

Titolo I Del procedimento davanti al tribunale  

Capo II - Dell'istruzione della causa

Sezione IV - Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti

[art. 3, comma 17, lett.a)]

Art. 267

Costituzione del terzo interveniente

Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura.

Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi depositando una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con i documenti e la procura.

Il cancelliere dà notizia dell'intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza.

Il cancelliere dà notizia dell'intervento alle altre parti.

 

 

[art. 3, comma 17, lett. b)]

Art. 268

Termine per l'intervento

L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.

L'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.

Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.

Identico

 

 

[art. 3, comma 17, lett. c)]

Art. 269

Chiamata di un terzo in causa

Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'art. 163-bis.

Identico

Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.

Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. Il giudice istruttore, nel termine previsto dall'articolo 171-bis, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.

Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella memoria di cui all'articolo 171-ter, primo comma, numero 1. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

La parte che chiama in causa il terzo, deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'art. 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'art. 166.

Identico

Nell'ipotesi prevista dal terzo camma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo.

Nell'ipotesi prevista dal terzo camma restano ferme per le parti le preclusioni maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati dall'articolo 171-ter decorrono nuovamente rispetto all'udienza fissata per la citazione del terzo.

 

 

Capo III - Della decisione della causa

[art. 3, comma 18, lett. a)]

Art. 275

Decisione del collegio

Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190.

Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dall'udienza di cui all'articolo 189.

Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'art. 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, con istanza al presidente del tribunale, che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell’articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni.

Il presidente provvede sulla richiesta revocando l’udienza di cui all’articolo189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni.

Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

 

 

 

[art. 3, comma 18, lett. b)]

 

Art. 275-bis

Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio

 

Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all'udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.

All'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All'esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.

 

 

Capo III-bis - Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

[art. 3, comma 19, lett.a)]

Art. 281-quinquies.

Decisione a seguito di trattazione scritta o mista

Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Quando la causa è matura per la decisione il giudice fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all’articolo 189. All’udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi.

Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione.

Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell'articolo 189 numeri 1) e 2), fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza è depositata entro trenta giorni.

 

 

[art. 3, comma 19, lett.b)]

Art. 281-sexies.

Decisione a seguito di trattazione orale

Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Identico

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Identico

 

Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.

 

 

Capo III-ter - Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico

[art. 3, comma 20, lett.a)]

Art. 281-septies.

Rimessione della causa al giudice monocratico

Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies.

Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa davanti al giudice istruttore perché decida la causa quale giudice monocratico. La sentenza è depositata entro i successivi trenta giorni.

 

 

[art. 3, comma 20, lett.b)]

Art. 281-octies.

Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale

Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189.

Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti.

 

Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell’udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell’articolo 275-bis.

 

 

[art. 3, comma 20, lett.c)]

Art. 281-nonies.

Connessione

In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 5).

Identico

 

Alle cause riunite si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione.

[art. 3, comma 21]

CAPO III-quater

Del procedimento semplificato di cognizione

 

Art. 281-decies

Ambito di applicazione

Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.

Art. 281-undecies

Forma della domanda e costituzione delle parti

La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.

Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.

 

Art. 281-duodecies

Procedimento

Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-de-cies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.

Entro la stessa udienza l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dell'articolo 281-undecies.

Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.

Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.

Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.

Art. 281-terdecies

Decisione

Il giudice quando rimette la causa in decisione procede a norma dell'articolo 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell'articolo 275-bis.

La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.

 

 

Capo IV - Dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze

[art. 3, comma 22]

Art. 283

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.

Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.

 

L’istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.

Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

 

 

Capo VI- Del procedimento in contumacia

[art. 3, comma 23]

Art. 291

Contumacia del convenuto

Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Identico

Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.

Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all’articolo 171-bis, secondo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.

Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

Identico

 


Articolo 3, comma 24
(Procedimento davanti al giudice di pace)

 

L’articolo 3, comma 24, in attuazione dei criteri e principi di delega previsti dal comma 7 dell'articolo unico della legge n. 206, apporta modificazioni al procedimento davanti al giudice di pace disciplinato dal Titolo II del Libro II c.p.c. La riforma, fra le altre, prevede che davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, adatta il procedimento davanti al giudice onorario alle esigenze del processo telematico.

 

Si ricorda che il decreto legislativo (art. 3) amplia anche la competenza per valore del giudice di pace.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 7, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) uniformare il processo davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica; b) provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116».

 

 

Con riguardo alla disciplina del procedimento davanti al giudice di pace il decreto legislativo:

§  prevede che davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione;

§  stabilisce che la domanda davanti al giudice di pace si propone con ricorso e non più con atto di citazione;

§  adatta il procedimento alle esigenze del processo telematico;

§  prevede che il giudice di pace, alla prima udienza, fermo restando l’obbligo di procedere al tentativo di conciliazione, procede nelle forme previste dal rito semplificato, in particolare dall’art. 281-duodecies, con applicazione dei commi che prevedono che si proceda all’istruttoria necessaria o si mandi la causa in decisione.

§  stabilisce che davanti al giudice di pace il modello processuale per la fase decisoria è identico a quello previsto per la decisione a seguito di discussione orale davanti al tribunale in composizione monocratica.

 

 

 

 

 

Codice di procedura civile

Codice di procedura civile come modificato dal decreto legislativo

Codice di procedura civile

Libro II - Del processo di cognizione

Titolo II Del procedimento davanti al giudice di pace

[art. 3, comma 24]

Art. 316

Forma della domanda

Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa.

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato unitamente al decreto di cui all’articolo 318.

 

 

Art. 317

Rappresentanza davanti al giudice di pace

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

Identico.

 

 

Art. 318

Contenuto della domanda

La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve contenere, oltre all’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione del suo oggetto.

Tra il giorno della notificazione di cui all'art. 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis, ridotti alla metà.

Soppresso.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva.

Soppresso.

 

Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell’articolo 281-undecies.

 

 

Art. 319

Costituzione delle parti

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'art. 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

L’attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto di cui all’articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281-undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.

Identico.

 

 

Art. 320

Trattazione della causa

Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Identico.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'art. 185, ultimo comma.

Identico.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell’articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.

Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

Soppresso.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

 

Identico.

 

 

Art. 321

Decisione

Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell’articolo 281-sexies.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.

Identico.

 


Articolo 3, commi 25-29
 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di impugnazioni)

 

 

L’articolo 3, commi 25-29, apporta una serie di modifiche al Titolo III del Libro II del codice di procedura civile, che disciplina le impugnazioni. La riforma prevede per il giudizio di appello una rivalutazione della figura del consigliere istruttore e la devoluzione in capo allo stesso di ampi poteri di direzione del procedimento, la revisione dell’attuale disciplina dei “filtri” nelle impugnazioni; per il giudizio in Cassazione oltre a prevedere modifiche volte a rendere più celere, rispetto all’ordinaria sede camerale, la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, introduce l'istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione. E' infine introdotta una nuova ipotesi di revocazione delle sentenze il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte di Strasburgo, in tutto o in parte, contraria alla Convenzione EDU.

 

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 8, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall'articolo 325 del codice di procedura civile decorrono dal momento in cui la sentenza è notificata anche per la parte che procede alla notifica; b) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile; c) prevedere che, negli atti introduttivi dell'appello disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano esposte in modo chiaro, sintetico e specifico; d) individuare la forma con cui, nei casi previsti dall'articolo 348 del codice di procedura civile, l'appello è dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo; e) prevedere, fuori dei casi in cui deve essere pronunciata l'improcedibilità dell'appello secondo quanto previsto dall'articolo 348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi; modificare conseguentemente gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile; f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello, prevedendo: 1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro; 2) che l'istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione; 3) che, qualora l'istanza sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio; g) introdurre modifiche all'articolo 287 del codice di procedura civile prevedendo che, nell'ambito del procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze, le parti possano fare richiesta congiunta, da depositare almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, di non presenziarvi. In caso di richiesta non congiunta, prevedere che il giudice abbia comunque facoltà di invitare la parte resistente a depositare note scritte, senza fissazione di apposita udienza; h) introdurre modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile, prevedendo la possibilità di ricorrere al procedimento di correzione nei casi in cui si voglia contestare l'attribuzione o la quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento già passato in giudicato, prevedendo altresì che tale procedimento non sia più esperibile decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento; i) prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria; l) prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa davanti al collegio anche ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, fermo restando il potere del collegio di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova; m) introdurre la possibilità che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista dall'articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per il deposito di note conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione; n) prevedere che, esaurita l'attività prevista dagli articoli 350 e 351 del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini perentori non superiori a sessanta giorni per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, termini non superiori a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termini non superiori a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio; prevedere altresì che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni; o) riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio.

 

In particolare in attuazione dei criteri fissati dall’art. 1, comma 8 della legge delega, il decreto legislativo:

§  apporta modifiche alla disciplina generale delle impugnazioni, intervenendo, da un lato, sull'art. 326 (decorrenza dei termini) e dall'altro, sull'art. 334 (impugnazioni incidentali tardivi) per prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile (comma 25);

§  interviene sulle disposizioni concernenti il giudizio di appello, modificando la fase introduttiva per quanto concerne la riformulazione più puntuale e rigorosa del ricorso che deve contenere motivi specifici, chiari e sintetici e incidendo sui termini sia dell’impugnazione principale che di quella incidentale. Viene poi rivista la vigente disciplina dei “filtri” nelle impugnazioni, prevedendo per l’appello che l’impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi, modificando conseguentemente gli articoli 348-bis e abrogando l'articolo 348-ter c.p.c.. Viene ripristinata la figura del consigliere istruttore, giudice deputato all’espletamento dell’intera fase prodromica alla decisione, ed al quale, pertanto, sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell’appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all’assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa anche ai sensi dell’articolo 281-sexies c.p.c. (decisione a seguito di trattazione orale). Allo stesso consigliere istruttore, inoltre, viene attribuito un ruolo fondamentale anche durante la fase decisoria in quanto può decidere l’eliminazione delle udienze di comparizione non necessarie ed assegnare i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e fissare immediatamente l’udienza davanti a sé per la rimessione della decisione con riserva di riferire al collegio (comma 26).

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 9, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione; b) uniformare i riti camerali disciplinati dall'articolo 380-bis e dall'articolo 380-bis.1 del codice di procedura civile, prevedendo: 1) la soppressione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici; 2) la soppressione del procedimento disciplinato dall'articolo 380-bis del codice di procedura civile; c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte riconosca di dover dichiarare l'improcedibilità del ricorso; d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in camera di consiglio disciplinato dagli articoli 380-bis.1 e 380-ter del codice di procedura civile, che, al termine della camera di consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservare la redazione e la pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione; e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto all'ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo: 1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni dell'inammissibilità, dell'improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata; 2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti; 3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, anticipando fino a quaranta giorni prima dell'udienza l'onere di comunicazione della data della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima dell'udienza; g) introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che: 1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti: 1.1) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza; 1.2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 1.3) la questione è suscettibile di porsi in numerose controversie; 2) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il Primo presidente, entro novanta giorni, dichiara inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui al numero 1) della presente lettera; 3) nel caso in cui non provvede a dichiarare l'inammissibilità, il Primo presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente; 4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgere mediante pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa; 5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio; 6) il provvedimento con il quale la Corte di cassazione decide sulla questione è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che è instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti.

L’articolo 1, comma 10, della legge delega prevede inoltre che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicità di ristori, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall'articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente; b) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, siano fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo; c) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetti alle parti del processo svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro eredi o aventi causa e al pubblico ministero; d) prevedere, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, un termine per l'impugnazione non superiore a novanta giorni che decorra dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi del regolamento della Corte stessa; e) prevedere l'onere per l'Agente del Governo di comunicare a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo e al pubblico ministero la pendenza del procedimento davanti alla Corte stessa, al fine di consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di richiedere di essere autorizzati all'intervento; f) operare gli adattamenti delle disposizioni del codice di procedura civile, del codice civile e delle altre disposizioni legislative che si rendano necessari in seguito all'adozione delle norme attuative dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

 

Il decreto legislativo, poi, dando attuazione ai criteri e principi di delega previsti dai commi 9 e 10 dell'articolo unico della legge n. 206, modifica la disciplina relativa al giudizio in cassazione. In particolare il decreto legislativo, ai commi 27, 28 e 29:

§  unifica i riti camerali mantenendo la disciplina di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c. con deposito immediato in cancelleria dell'ordinanza succintamente motivata, mediante la soppressione della sezione di cui all'art. 376 c.p.c. e la concentrazione della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici;

§  prevede, rispetto all’ordinaria sede camerale, un procedimento accelerato per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza;

§  introduce il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione, consistente nella possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto;

§  introduce anche una nuova ipotesi di revocazione delle sentenze il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente.

 

 

 

 

Codice di procedura civile

Codice di procedura civile come modificato dal decreto legislativo

 

Libro II - Del processo di cognizione

Titolo III Delle impugnazioni

Capo I Delle impugnazioni in generale

[art. 3, comma 25]

Art. 326

Decorrenza dei termini

I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 e negli artt. 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.

I termini stabiliti nell’articolo 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 e negli artt. 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.

Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altri parti.

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato unitamente al decreto di cui all’articolo 318.

 

 

Art. 334

Impugnazioni incidentali tardive

Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.

Identico.

In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

 

 

Titolo III - Delle impugnazioni

Capo II - Dell'appello

[art. 3, comma 26]

Art. 342

Forma dell'appello

L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato.

L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163.

La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:

1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;

2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis.

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero.

 

 

Art. 343

Modo e termine dell'appello incidentale

L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166.

L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma.

Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa.

Identico.

Art. 348

Improcedibilità dell'appello

L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.

Identico.

Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

Identico.

 

L’improcedibilità dell’appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l’istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell’articolo 308, secondo comma.

 

 

Art. 348-bis

Inammissibilità dell'appello

Inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello

Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Quando ravvisa che l’impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall’articolo 350-bis.

Il primo comma non si applica quando:

a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;

b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater.

Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

 

 

Art. 348-ter

Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello

All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.

L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.

Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.

Abrogato

 

Art. 349-bis

 

Nomina dell’istruttore

 

Quando l’appello è proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l’istruzione della causa.

 

Il presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.

 

 

Art. 350

Trattazione

Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale; ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.

Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è affidata all’istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.

Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.

Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti .

Quando rileva che ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 348-bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell’articolo 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l’impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell’urgenza della causa.

Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l’assunzione davanti a sé delle prove ammesse.

 

 

 

Art. 350-bis

 

Decisione a seguito di discussione orale

 

Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell’articolo 281-sexies.

 

Dinanzi alla corte di appello l’istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell’udienza. All’udienza l’istruttore svolge la relazione orale della causa.

 

La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.

 

 

Art. 351

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria

Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza.

Sull'istanza prevista dal primo e dal secondo comma dell’articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l’istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.

La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.

Identico.

Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti all’istruttore o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, con l’ordinanza non impugnabile pronunciata all’esito dell’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.

Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Davanti alla corte d’appello, se l’udienza è stata tenuta dall’istruttore il collegio, con l’ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.

 

 

Art. 352

Decisione

Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Esaurita l’attività prevista negli articoli 350 e 351, l’istruttore, quando non ritiene di procedere ai sensi dell’articolo 350-bis, fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

1)         un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;

2)         un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

3)         un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.

 

All’udienza la causa è trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, l’istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza è depositata entro sessanta giorni.

Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinnanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Soppresso.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.

Soppresso.

La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

Soppresso.

Se l'appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

Soppresso.

Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies.

Soppresso.

 

 

Art. 353

Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione

Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.

Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

Abrogato

 

 

Art. 354

Rimessione al primo giudice per altri motivi

Rimessione al primo giudice

Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma.

Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.

Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sulla estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308.

Soppresso.

Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 353.

Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 356.

Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'articolo 356.

 

 

Art. 356

Ammissione e assunzione di prove

Ferma l'applicabilità della norma di cui al n. 4) del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.

Ferma l'applicabilità della norma di cui al n. 4) del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti. Davanti alla corte di appello il collegio delega l’assunzione delle prove all’istruttore, se nominato, o al relatore e, quando ne ravvisa la necessità, può anche d’ufficio disporre la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall’istruttore ai sensi dell’articolo 350, quarto comma.

Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione

Identico.

 

 

Capo III - Del ricorso per cassazione

Sezione I - Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi

[art. 3, comma 27]

Art. 360

Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Identico

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

Identico

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

Identico

 

Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all’articolo 70, primo comma.

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

Le disposizioni di cui al primo, al terzo e al quarto comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

 

 

Art. 362

Altri casi di ricorso

Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.

Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado del giudice amministrativo o di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.

Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

1. i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari;

2. i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.

Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

1. i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra giudice amministrativo e giudice speciale o tra questi e i giudici ordinari;

2. i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.

 

Le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato possono altresì essere impugnate per revocazione ai sensi dell’articolo 391-quater, quando il loro contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli.

 

 

 

Art. 363-bis

Rinvio pregiudiziale

 

Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;

2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;

3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378.

Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.

 

 

Art. 366

Contenuto del ricorso

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

Identico

1) l'indicazione delle parti;

1)Identico

2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;

2)Identico

3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;

3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso;

4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;

4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;

5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato  e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;

5)Identico

6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi.

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Soppresso

Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

Identico

Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma

Soppresso

 

 

Art. 369

Deposito del ricorso

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:

1. il decreto di concessione del gratuito patrocinio;

2. copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;

3. la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;

4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Identico

Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.

Soppresso

 

 

Art.370

Controricorso

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile.

Identico

Il controricorso è depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.

Il controricorso è depositato insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.

 

 

Art.371

Ricorso incidentale

La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.

Identico

 

La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.

La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.

Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.

Identico

 

Per resistere al ricorso incidentale può essere notificato un controricorso a norma dell'articolo precedente.

Per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso a norma dell'articolo precedente.

Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.

Identico

 

 

 

Art. 372

Produzione di altri documenti

Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata  e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Identico

 

Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti.

Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

 

 

Capo III - Del ricorso per cassazione

Sezione II - Del procedimento e dei provvedimenti

[art. 3, comma 28]

Art. 375

Pronuncia in camera di consiglio

Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio

 

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all’art. 391-quater.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

Identico

1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale  eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360 ;

1) identico

 

1-bis) dichiarare l’improcedibilità del ricorso;

[soppresso]

 

[soppresso ]

 

4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;

4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, salva l'applicazione del primo comma;

5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza;

5) soppresso

[soppresso]

 

[soppresso]

 

[soppresso]

 

La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio. 

Soppresso

 

 

Art. 376

Assegnazione dei ricorsi alle sezioni

Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice.

Il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice.

La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso.

La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza.

All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.

All'udienza o all'adunanza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta con ordinanza soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio.

 

 

Art. 377

Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente

Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo, il presidente della sezione.

Identico

Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.

Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere al pubblico ministero e agli avvocati delle parti almeno sessanta giorni prima.

Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata.

Il primo presidente o il presidente della sezione quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata.

La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.

Identico

 

 

Art. 378

Deposito di memorie di parte

Deposito di memorie

 

Il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell’udienza.

Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza.

Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'udienza.

 

 

Art. 379

Discussione

 

L’udienza di svolge sempre in presenza.

All'udienza il relatore riferisce  i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.

All'udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa.

Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese.

Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi.

Non sono ammesse repliche.

Identico

 

 

Art. 380

Deliberazione della sentenza

La Corte, dopo la discussione della causa, delibera nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio.

Identico

Si applica alla deliberazione della corte la disposizione dell'articolo 276

Identico

 

La sentenza è depositata nei novanta giorni successivi.

 

 

Art. 380-bis [4]

Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso

Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.

Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.

Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391.

Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell’articolo 380-bis.1, e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96.

 

 

Art. 380-bis.1.

 Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice.

Procedimento per la decisione in camera di consiglio

Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.

Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alle sezioni unite o alla sezione semplice è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno sessanta giorni prima dell'adunanza. Il pubblico ministero può depositare le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'adunanza. La Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.

 

L’ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può riservarsi il deposito nei successivi sessanta giorni.

 

 

Art. 380-ter

Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza

Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

Nei casi previsti dall'articolo 375, secondo comma, numero 4, si applica l’articolo 380-bis.1; il pubblico ministero deposita le sue conclusioni scritte nel termine ivi stabilito.

Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.

soppresso

In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.

soppresso

 

 

Art. 383

 Cassazione con rinvio

La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

Identico

Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.

Identico

La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo.

Identico

Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.

soppresso

 

 

Art. 390

Rinuncia

La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale.

La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale.

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

Identico

L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

Del deposito dell'atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria.

 

 

Art. 391-bis

Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.

Se la sentenza, l'ordinanza o il decreto di cui all’articolo 380-bis pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti da errore materiale.

Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma.

Soppresso

Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza.

Soppresso

Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice.

Soppresso

La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

Identico

In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.

Identico

 

Art. 391-quater

Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

 

Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se concorrono le seguenti condizioni:

1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona;

2) l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione.

Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa. Si applica l'articolo 391-ter, secondo comma.

L'accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea

 

 

Capo IV - Della revocazione

[art. 3, comma 29]

Art. 397

Revocazione proponibile dal pubblico ministero

Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:

1. quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;

2. quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

Identico

 

Nei casi di cui all’articolo 391-quater, la revocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

 


Articolo 3, commi 30-32
 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di impugnazioni)

 

I commi 30-32 dell’articolo 3 apportano modifiche alla disciplina del processo del lavoro, fra le altre unificando e coordinando la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono risolversi questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 11 della legge n. 206 del 2021, prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie, prevedendo che: a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carattere prioritario; b) le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, siano introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile; c) le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilendo che la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.

 

Con la riforma, in particolare:

§  in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge delega, viene superata la contraddizione attualmente esistente nel processo del lavoro – frutto di un difetto di coordinamento – tra l’articolo 429, primo comma, c.p.c. che consente il deposito delle motivazioni unitamente al dispositivo o entro un termine fissato dal giudice e non superiore a sessanta giorni, e l’articolo 430 c.p.c., a mente del quale la sentenza «deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia» (comma 30);

§  è modificato l’articolo 436-bis c.p.c., relativo all’attuale “filtro” di inammissibilità per gli appelli, sempre nell'ambito del processo del lavoro, che non hanno una ragionevole probabilità di essere accolti, assimilando alle ipotesi di manifesta infondatezza quelle della manifesta fondatezza, dell’inammissibilità e dell’improcedibilità e prevedendo in questi casi una decisione mediante lettura del dispositivo e contestuali motivazioni redatte in forma sintetica, fermo restando l’ordinario regime decisorio nei casi in cui non ricorrano i presupposti per la decisione in forma accelerata (comma 31);

§  dando attuazione alla delega di cui al comma 11, è introdotto nel codice di procedura civile un nuovo capo I-bis, (artt. 441-bis e ss.) rubricato “Delle controversie in materia di licenziamenti”. Nello specifico il nuovo articolo 441-bis c.p.c., rubricato “Controversie in materia di licenziamento” disciplina la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro; l’articolo 441-ter c.p.c., rubricato “Licenziamento del socio della cooperativa”, disciplina le controversie aventi ad oggetto la impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative (prevedendo che il giudice del lavoro, investito della domanda avente ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti in esame decida anche sulle questioni relative al rapporto associativo, eventualmente proposte, e che lo stesso giudice decida sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro derivi dalla cessazione del rapporto associativo, pur mancando un formale provvedimento di licenziamento); l’articolo 441-quater c.p.c., rubricato “Licenziamento discriminatorio”, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto la nullità di detti licenziamenti dispone che le relative azioni, ove non siano proposte con ricorso ex art. 414 c.p.c., possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali previsti dagli articoli 38 del D.lgs. n. 198/2006 e 28 del D.lgs. n. 150/2011 (comma 32).

 

 

Codice di procedura civile

Codice di procedura civile come modificato dal decreto legislativo

Libro II - Del processo di cognizione

Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro

Capo I - Delle controversie individuali di lavoro

Sezione II - Del procedimento

Par. 1 Del procedimento di primo grado

[art. 3, comma 30]

Art. 430

Deposito della sentenza

La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

Quando la sentenza è depositata fuori udienza, il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

 

 

Capo I - Delle controversie individuali di lavoro

Sezione II - Del procedimento

Par. 2 Delle impugnazioni

[art. 3, comma 31]

Art. 434.

Deposito del ricorso in appello

Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata

Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:

1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;

2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.

Identico

 

 

Art. 436-bis.

Inammissibilità dell'appello e pronuncia

Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell’appello

All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter.

Nei casi previsti dagli articoli 348, 348-bis e 350, terzo comma, all’udienza di discussione il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.

 

 

Art. 437.

Udienza di discussione

Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Quando non provvede ai sensi dell’articolo 436-bis, il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. E' salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.

Identico

Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.

Identico

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo, dell'articolo 429.

Identico

 

 

Art. 438.

Deposito della sentenza di appello

Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430.

Fuori dei casi di cui all’articolo 436-bis, la sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.

Identico

 

 

[art. 3, comma 32]

Capo I-bis

Delle controversie relative ai licenziamenti

 

Art. 441-bis

Controversie in materia di licenziamento

La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.

Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le controversie di cui al primo comma sono assoggettate alle norme del capo primo.

Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà, fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato è ridotto della metà.

All'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze.

I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione.

 

Art. 441-ter

Licenziamento del socio della cooperativa

Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.

 

Art. 441-quater

Licenziamento discriminatorio

Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.


Articolo 3, comma 33
(Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)

 

L’articolo 3, comma 33, dando attuazione all’art. 1, comma 23, lett. a) della l. n. 206 del 2021, introduce nel codice di procedura civile nel Libro II il nuovo Titolo IV-bis, che disciplina un rito unico per le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie.

 

 

Legge di delega. L’articolo 1, comma 23 della legge n. 206 del 2021, prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere l'introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile, rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti; b) nei procedimenti di cui alla lettera a), prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all'articolo 342-bis del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria. Qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, prevedere che il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ed assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando ai fini della determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza. In ogni caso, garantire che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. Prevedere che, qualora il giudice ritenga di avvalersi dell'ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere; il consulente del giudice eventualmente nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi; prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-bis e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni e quando la convivenza è già cessata; c) prevedere la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore, stabilendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera l) e le udienze all'esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti e con l'esclusione della facoltà di delegare l'ascolto dei minorenni, l'assunzione delle testimonianze e tutti gli atti riservati al giudice togato; d) procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento, prevedendo altresì che per il cambio di residenza ovvero per la scelta dell'istituto scolastico anche prima della separazione dei genitori sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice; e) disporre l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione; f) prevedere l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente: l'indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei figli comuni della coppia, minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica, il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che con gli atti introduttivi le parti depositino altresì un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute; prevedere che all'esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, da tenere entro novanta giorni dal deposito del ricorso; prevedere inoltre che il capo dell'ufficio giudiziario vigili sul rispetto di tale termine e ne tenga conto nella formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità; prevedere con la fissazione della data l'indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori prima dell'instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni; prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77; g) prevedere che, in assenza di limitazioni o provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, nell'assumere i provvedimenti circa l'affido dei figli minori il giudice indichi quali sono le informazioni che ciascun genitore deve obbligatoriamente comunicare all'altro; h) prevedere che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti, oltre alla documentazione indicata nella lettera f) e con le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; i) disciplinare le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, nonché la possibilità di precisare e modificare le domande e proporre nuove istanze istruttorie alla luce delle difese della controparte; prevedere in ogni caso la possibilità di introdurre nel corso del giudizio domande nuove relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori e di quelli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la possibilità di introdurre domande nuove relative al mantenimento delle parti e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nelle sole ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori; l) prevedere che la prima udienza si svolga con necessaria comparizione personale delle parti per essere sentite, anche separatamente, e per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo in ogni caso la data di decorrenza dei provvedimenti a contenuto economico, con facoltà di farli retroagire alla data della domanda o comunque della prima udienza, e che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; prevedere che, in caso di mancata comparizione del convenuto senza giustificato motivo, il giudice adotta comunque i provvedimenti provvisori e urgenti all'esito della prima udienza, determinando la data di decorrenza dei provvedimenti di natura economica anche a far data dalla domanda; prevedere che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegate o segnalate violenze di genere o domestiche, e che il giudice possa formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite; prevedere che la mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile e che possa altresì essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite; prevedere infine che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; m) prevedere che, qualora il tentativo di conciliazione non riesca, il presidente, anche d'ufficio, sentiti le parti ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nonché che il tentativo di conciliazione non sia esperito nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77; in tali casi la comparizione personale delle parti deve avvenire in orari differiti; n) prevedere che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti; o) prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4; p) prevedere l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco; prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica, e che i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza; q) prevedere che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice, ove la causa sia matura per la decisione, inviti le parti alla discussione, pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande; r) prevedere che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti stesse, nel limite delle rispettive domande e anche d'ufficio per i minori, per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per i figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice, che decide in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio; prevedere che nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione dei genitori, nonché del mantenimento, dell'istruzione, dell'educazione e dell'assistenza morale del minore, nel rispetto dei princìpi previsti dall'articolo 337-ter del codice civile; prevedere altresì che all'interno del piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia l'accordo dei genitori e che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile; s) prevedere che il giudice dispone in ogni caso la videoregistrazione dell'audizione del minore; t) prevedere che il giudice, anche relatore, previo ascolto non delegabile del minore anche infradodicenne, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore, possa adottare provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; prevedere che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale; u) stabilire che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, che possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio; v) modificare l'articolo 178 del codice di procedura civile introducendo una disposizione in cui si preveda che, una volta istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio, che il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica e che il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo; z) prevedere che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali, che all'udienza la causa sia posta in decisione dal giudice relatore che si riserva di riferire al collegio e che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni; aa) prevedere che in presenza di allegazioni o segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale siano assicurate l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore; bb) prevedere che nel processo di separazione tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti; cc) stabilire che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla prima udienza di comparizione, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010; dd) prevedere: la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche con l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di un tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile; ee) prevedere la facoltà per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli; ff) adottare, per i procedimenti di cui alla lettera a), puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori, con diritto delle parti e dei loro difensori di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario, e, fermo restando il principio generale dell'interesse del minore a mantenere relazioni significative con i genitori, sia assicurato che nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche tale intervento sia disposto solo in quanto specificamente diretto alla protezione della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato, nonché disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale; dettare disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne e che l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale specializzato; gg) riformare la disciplina dei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e in particolare: 1) prevedere cause di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché con lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunità; apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dal presente numero; 2) introdurre il divieto di affidamento dei minori a persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento nonché il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione complessiva o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, persone che sono parente o affine entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento; hh) introdurre un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare; introdurre un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta e successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti ovvero nelle ipotesi in cui il tribunale ravvisi la necessità di approfondimenti in merito alle condizioni proposte dalle parti; ii) procedere al riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 del codice civile, attribuendo la relativa competenza al giudice anche su richiesta di una sola parte e prevedendo la possibilità di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143 del codice civile di versare una quota dei propri redditi in favore dell'altro; prevedere altresì che il relativo provvedimento possa valere in via esecutiva diretta contro il terzo, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898; ll) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, e all'articolo 316-bis del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto dell'assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro; mm) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 709-ter del codice di procedura civile, con possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori; nn) predisporre autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a); oo) prevedere che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, inclusi quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-bis del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che decide in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio e in composizione collegiale in tutti gli altri casi; prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

 

 

Il titolo IV-bis è a sua volta ripartito in 4 Capi:

§  il Capo I (artt. 473-bis.-473-bis.10) reca disposizioni generali,  fra le altre,  individuando l'ambito di applicazione del nuovo rito (restano esclusi i procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, a quelli di adozione di minori di età e a quelli che sono stati attribuiti alle sezioni competenti in materia di immigrazione); dettando una specifica disciplina in materia di ascolto del minore; disciplinando la figura del curatore speciale del minore e l'istituto della mediazione familiare;

§  il Capo II (artt. 473-bis 11- 473-bis.39) disciplina il nuovo procedimento sia in primo grado che in appello. Tale rito si ispira a criteri di rapidità ed efficacia, attraverso l'abbreviazione dei termini processuali e la previsione di un ricorso che deve essere improntato a criteri di chiarezza e sinteticità. La competenza territoriale è stabilita in base alla residenza del minore, la cui tutela rappresenta uno degli elementi centrali del rito. Una specifica disciplina è dettata con riguardo alla nomina dei consulenti tecnici e di eventuali esperti nonché all'intervento dei servizi sociali e sanitari nei procedimenti a tutela dei minori;

§  il Capo III (artt.473-bis.40- 473-bis.71) reca disposizioni speciali. In particolare è prevista una specifica disciplina: per i procedimenti nei quali sono allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere (sezione I); per i procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (sezione II); per i procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno (sezione III); per i procedimenti di dichiarazione di assenza e di morte presunta (sezione IV). Specifiche norme processuali sono poi dettate con riguardo ai minori interdetti e inabilitati (sezione V), ai rapporti patrimoniali tra coniugi (sezione VI), agli ordini di protezione contro gli abusi familiari (sezione VII);

§  il Capo IV rubricato "Dei procedimenti in camera di consiglio" consta del solo articolo 473-ter c.p.c., il quale tenuto conto dell’applicazione del rito unitario ai procedimenti contenziosi, e in ossequio alle esigenze di riordino e coordinamento evidenziate dal principio contenuto nell’articolo 1, comma 23, lett. a), della legge n. 206, reca norma ricognitiva da applicare a tutti i procedimenti privi di una disciplina ad hoc e sino ad oggi tendenzialmente retti dalle norme relative al rito camerale.


Articolo 3, commi 34-44
(Modifiche alla disciplina del processo di esecuzione)

 

I commi 34-44 dell’articolo 3 recano una serie di modifiche al Libro III del codice di procedura civile, al fine di snellire le attività procedurali e velocizzare l’attività di esecuzione. Fra le altre oltre ad essere modificatala disciplina della custodia dei beni pignorati e della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato è introdotto l'istituto della vendita diretta.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 12, della legge n. 206 del 2021, prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva; b) prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile, rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal secondo comma dell'articolo 492-bis del medesimo codice; c) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile; d) prevedere che il custode di cui all'articolo 559 del codice di procedura civile collabori con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile; e) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita; f) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti; g) prevedere che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati; h) prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano; i) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per esse stabiliti, con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento; l) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice; m) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista delegato lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione; n) prevedere: 1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di stima, prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto; 2) che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti; 3) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità di pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile; 4) che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile; 5) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provvede ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile; 6) che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità; o) prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile; prevedere altresì l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento; p) prevedere che, nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo aver verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi; q) istituire presso il Ministero della giustizia la banca dati per le aste giudiziali, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale».

 

In particolare:

§  si prevede che, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbano essere formati in copia attestata conforme all’originale, abrogando le disposizioni del codice di rito che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva (comma 34). Il giudice ha comunque la possibilità di richiedere al creditore l'esibizione dell'originale del titolo o della copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale (comma 35);

§   è modificata la disciplina del termine di efficacia del precetto nell’ipotesi in cui il creditore presenti l’istanza di cui all’articolo 492-bis c.p.c., che consente al creditore di accedere ai dati contenuti nelle banche dati delle PP.AA., per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti (comma 36);

§  sono apportate modifiche alla disciplina del reclamo avverso gli atti del professionista delegato o del commissario con riguardo ai procedimenti di espropriazione mobiliare (comma 37);

§  è modificato l'articolo 569 c.p.c. che disciplina la custodia dei beni pignorati, formalizzando la collaborazione del custode con l’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569 c.p.c., soprattutto ai fini della verifica della documentazione catastale. Ulteriori modifiche sono apportate con riguardo alla conservazione dei beni, mobili ed immobili, prevedendo in particolare una accelerazione della procedura di liberazione dell’immobile occupato sine titulo o da soggetti diversi dal debitore (comma 38);

§  è introdotto l'istituto della vendita diretta, attraverso l'inserimento degli articoli 568-bis e 569-bis c.p.c. (in attuazione del criterio di cui alla lett. n) del comma 12 della legge delega), finalizzato a favorire una liquidazione rapida attraverso la collaborazione del debitore (comma 39);

§  è prevista l'introduzione di schemi standardizzati per la redazione degli avvisi di vendita (comma 40);

§  in attuazione dei principi di delega contenuti nella lett. p) del comma 12 dell'art. unico della legge n. 206, sono estese le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007 anche alle procedure espropriative, prevedendo in particolare che nel termine fissato per il versamento del prezzo l'aggiudicatario con dichiarazione scritta debba fornire al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'art. 22 del d.lgs n. 231 (comma 41);

§  è ridisegnato l’istituto della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato, prevedendo un iter ben definito degli adempimenti che il professionista deve espletare e i tempi in cui gli stessi devono essere compiuti sia per fornire al giudice dell'esecuzione la possibilità di vigilare e svolgere un’attività di controllo sugli atti delegati al professionista, il quale nel caso di difformità rilevate è suscettibile di rimozione (comma 42);

§  in attuazione della lett. m) del comma 12, sono ampliate le funzioni del professionista delegato, affidando ad esso sostanzialmente lo svolgimento di tutta la fase della distribuzione del ricavato, facendo comunque salva la competenza del giudice dell'esecuzione in fase di verifica preventiva del progetto di distribuzione e nel caso di controversie in sede distributiva (comma 43);

§  in attuazione del criterio di delega dettato dalla lett. o) del comma 12 della legge n. 206 sono modificati - attraverso la riscrittura dell'art. 614-bis c.p.c. - le modalità per la determinazione dell’ammontare del prezzo della vendita dei beni nonché il termine di durata delle misure di coercizione indiretta (comma 44).

 

 

 

 

 

 

 

Codice di procedura civile

Codice di procedura civile come modificato dal decreto legislativo

 

Libro III- Del processo di esecuzione

Titolo I - Del titolo esecutivo e del precetto

[art. 3, comma 34]

Art. 474

Titolo esecutivo

L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Identico

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.

Identico

 

Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.

 

 

Art. 475

Spedizione in forma esecutiva

Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale

Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica italiana - In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula:

«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti.

 

 

Art. 476

Altre copie in forma esecutiva

Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.

Sull'istanza si provvede con decreto.

Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000, con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.

Abrogato

 

 

 

Art. 478

Prestazione della cauzione

Se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l'esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva, o con atto separato che deve essere unito al titolo.

Se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l'esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell’articolo 475, o con atto separato che deve essere unito al titolo.

 

 

Art. 479

Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.

Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto.

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Identico

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

Identico

 

 

Titolo II - Dell'espropriazione forzata

Capo I- Dell’espropriazione forzata in generale

Sezione I- Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale

[art. 3, comma 35]

Art. 488

Fascicolo dell'esecuzione

Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

Il cancelliere forma per ogni procedimento d’espropriazione un fascicolo telematico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

Il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice.

Il creditore è obbligato a presentare l’originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice.

 

 

Titolo II - Dell'espropriazione forzata

Capo I- Dell’espropriazione forzata in generale

Sezione II- Del pignoramento

[art. 3, comma 36]

Art. 492

Forma del pignoramento

Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

Identico

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Identico

Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Identico

Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

Identico

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

Identico

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.

Identico

[soppresso]

 

Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

Nell’ipotesi di sospensione ai sensi dell’articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l’indicazione della data di deposito dell’istanza di ricerca telematica dei beni, l’autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l’indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell’articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell’ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell’istanza.

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.

Identico

 

 

Art. 492-bis

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.

Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482.

 

 

Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.

 

Dalla proposizione dell’istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell’istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

 

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Identico

 

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

 

Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d’iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all’articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deposita con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l’istanza, l’autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell’ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell’istanza.

 

 

Titolo II - Dell'espropriazione forzata

Capo II- Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore

Sezione III- Dell'assegnazione e della vendita

[art. 3, comma 37]

Art. 534-ter

Ricorso al giudice dell'esecuzione

Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato o il commissario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista o del commissario con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

 

Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.

Avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l’opposizione ai sensi dell’articolo 617.

 

 

Titolo II - Dell'espropriazione forzata

Capo IV- Dell'espropriazione immobiliare

Sezione I -Del pignoramento

[art. 3, comma 38]

Art. 559

Custodia dei beni pignorati

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore.

Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto.

I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell'esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, contestualmente alla nomina dell'esperto di cui all’articolo 569, nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534.

Il custode nominato ai sensi del comma precedente collabora con l’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569 al controllo della completezza della documentazione di cui all’articolo 567, secondo comma, redigendo apposita relazione informativa nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione.

 

v. terzo comma

Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

 

 

Art. 560

Modo della custodia

Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.

Identico

 

 

Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non autorizzati dal giudice dell’esecuzione.

Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità.

Cfr. quarto comma

Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dall’ottavo comma.

Cfr. terzo comma

Nell’ipotesi di cui al terzo comma, il custode giudiziario ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrità.

 

Il custode giudiziario provvede altresì, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, alla amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.

Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti, secondo le modalità stabilite con ordinanza del giudice dell’esecuzione.

 

 Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.

Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.

Il giudice dell’esecuzione, con provvedimento opponibile ai sensi dell’articolo 617, ordina la liberazione dell’immobile non abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare oppure occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura non oltre la pronuncia dell’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni.

Salvo quanto previsto dal nono comma, il giudice dell’esecuzione ordina la liberazione dell’immobile occupato dal debitore e dal suo nucleo familiare con provvedimento emesso contestualmente al decreto di trasferimento.

Il giudice dell’esecuzione, sentite le parti ed il custode, ordina la liberazione dell’immobile pignorato quando è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti o comunque impedito lo svolgimento delle attività degli ausiliari del giudice, quando l’immobile non è adeguatamente tutelato o mantenuto in uno stato di buona conservazione, quando l’esecutato viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico.

L'ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell’interesse e senza spese a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, salvo espresso esonero del custode ad opera di questi ultimi. Per l’attuazione dell’ordine di liberazione il giudice può autorizzare il custode ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione

 

 

Titolo II - Dell'espropriazione forzata

Capo IV- Dell'espropriazione immobiliare

Sezione III - Della vendita e dell'assegnazione

Par. 1 Disposizioni generali

[art. 3, comma 39]

Art. 567

Istanza di vendita

Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

Identico

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall'articolo 497 l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori sessanta giorni. Un termine di sessanta giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori quarantacinque giorni. Un termine di quarantacinque giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

 

 

 

Art. 568-bis

Vendita diretta

 

Il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima della udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, può chiedere al giudice dell'esecuzione di disporre la vendita diretta dell'immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima di cui all'articolo 173-bis, terzo comma, delle disposizioni d'attuazione del presente codice.

A pena di inammissibilità, unitamente all'istanza di cui al primo comma deve essere depositata in cancelleria l'offerta di acquisto, nonché una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto. L'istanza e l'offerta sono notificate a cura dell'offerente o del debitore almeno cinque giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569 al creditore procedente, ai creditori di cui all'articolo 498 e a quelli intervenuti prima del deposito dell'offerta medesima.

L'offerta è irrevocabile, salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla data del provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo 569-bis ed essa non sia stata accolta.

A pena di inammissibilità, l'istanza di cui al primo comma non può essere formulata più di una volta.

 

 

 

Art. 569-bis

Modalità della vendita diretta

 

Nel caso di deposito dell'istanza ai sensi dell'articolo 568-bis, il giudice dell'esecuzione, all'udienza di cui all'articolo 569, se il prezzo base determinato ai sensi dell'articolo 568 non è maggiore del prezzo offerto, valutata l'ammissibilità della medesima, provvede ai sensi del quarto e quinto comma.

Se il prezzo base determinato ai sensi dell'articolo 568 è maggiore del prezzo offerto, il giudice fissa un termine di dieci giorni per integrare l'offerta e la cauzione, adeguandole al prezzo base. Se l'offerta e la cauzione sono integrate entro tale termine, il giudice entro i successivi cinque giorni, valutata l'ammissibilità dell'offerta, provvede ai sensi del quarto e quinto comma.

Se l'offerta e la cauzione non sono integrate, il giudice dell'esecuzione, entro cinque giorni, dichiara inammissibile l'offerta e dispone la vendita nei modi e nei termini di cui al terzo comma dell'articolo 569. Nello stesso modo dispone nei casi in cui dichiara con decreto inammissibile l'istanza ai sensi dell'articolo 568-bis.

Il giudice dell'esecuzione, quando dichiara ammissibile l'offerta di cui all'articolo 568-bis, in assenza di opposizione dei creditori titolati e di quelli intervenuti di cui all'articolo 498 da proporsi in ogni caso entro l'udienza di cui all'articolo 569, aggiudica l'immobile all'offerente. Si applicano il sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma.

Se un creditore titolato o uno di quelli intervenuti di cui dall'articolo 498 si oppone all'aggiudicazione a norma del quarto comma, il giudice con ordinanza:

1) fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni per l'effettuazione della pubblicità, ai sensi dell'articolo 490, dell'offerta pervenuta e della vendita;

2) fissa il termine di novanta giorni per la formulazione di ulteriori offerte di acquisto ad un prezzo non inferiore a quello dell'offerta già presentata, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;

3) convoca il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un'udienza che fissa entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al numero 2) per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

4) prevede, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti nonché il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento con il quale aggiudica l'immobile al migliore offerente, stabilisce le modalità di pagamento del prezzo da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 587.

Si applica l'articolo 585.

Se il prezzo non è depositato nel termine di cui al sesto comma, o in ogni altra ipotesi in cui il bene immobile non è aggiudicato, il giudice dell'esecuzione con decreto dispone la vendita nei modi e nei termini già fissati ai sensi dell'articolo 569, terzo comma.

Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione pronuncia il decreto con il quale trasferisce il bene all'aggiudicatario.

Su istanza dell'aggiudicatario, il giudice autorizza il trasferimento dell'immobile mediante atto negoziale e ordina, contestualmente alla trascrizione di quest'ultimo, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586. Il notaio stipulante trasmette copia dell'atto al cancelliere o al professionista delegato, che provvedono al deposito nel fascicolo della procedura.

 

 

Titolo II - Dell'espropriazione forzata

Capo IV- Dell'espropriazione immobiliare

Sezione III - Della vendita e dell'assegnazione

Par. 2 - Vendita senza incanto

[art. 3, comma 40]

Art. 570

Avviso della vendita

Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione degli estremi previsti nell'articolo 555, del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.

Identico

 

L’avviso è redatto in conformità a modelli predisposti dal giudice dell’esecuzione.

 

 

Titolo II - Dell'espropriazione forzata

Capo IV- Dell'espropriazione immobiliare

Sezione III - Della vendita e dell'assegnazione

Par. 3 - Vendita con incanto

[art. 3, comma 41]

Art. 585

Versamento del prezzo

L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.

Identico

Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

Identico

Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.

Identico

 

Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l’aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza delle responsabilità, civile e penale, previste per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall’articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

 

 

Art. 586

Trasferimento del bene espropriato

Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

Avvenuto il versamento del prezzo e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.

Identico

Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.

 

Identico

 

 

Titolo II - Dell'espropriazione forzata

Capo IV- Dell'espropriazione immobiliare

Sezione III - Della vendita e dell'assegnazione

Par. 3-bis - Delega delle operazioni di vendita

[art. 3, comma 42]

Art. 591-bis

Delega delle operazioni di vendita

Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto al secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma.

Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto dal secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine finale per il completamento delle operazioni delegate; dispone lo svolgimento, entro il termine di un anno dall’emissione dell’ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 591, secondo comma; stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte d’acquisto e il luogo ove si procede all’esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l’articolo 569, quarto comma.

Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.

Identico.

Il professionista delegato provvede:

Identico:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

1) identico;

2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;

2) identico;

3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

3) identico;

4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;

4) identico;

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

5) identico;

6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

6) identico;

7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590 e 591, terzo comma;

7) identico;

8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;

8) alla fissazione del nuovo esperimento di vendita e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell’articolo 591;

9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;

9) alla fissazione dell'ulteriore esperimento di vendita nel caso previsto dall’articolo 587;

10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

10) identico;

11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

11) identico;

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione, nei modi e termini stabiliti dall’articolo 596;

13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

13) identico.

Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Identico.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Identico.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Identico.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Identico.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, e verificato l’assolvimento dell’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario dall’articolo 585, quarto comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all’articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

Identico.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.

Identico.

Il giudice dell'esecuzione, sentito l'interessato, dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.

Il giudice dell’esecuzione vigila sul regolare e tempestivo svolgimento delle attività delegate e sull’operato del professionista delegato, al quale può in ogni momento richiedere informazioni sulle operazioni di vendita. Sentito l’interessato, il giudice dell’esecuzione provvede alla sostituzione del delegato qualora non siano rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto della delega sia dipeso da causa a lui non imputabile.

 

Quando il giudice dell’esecuzione provvede a norma dell’articolo 569-bis¸ quarto comma, al professionista sono delegate la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato, nonché le operazioni indicate ai numeri 10), 11) e 12) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal settimo all’undicesimo.

Quando il giudice dell’esecuzione provvede a norma dell’articolo 569-bis, quinto comma, al professionista sono delegate le operazioni di cui alla medesima disposizione, nonché la deliberazione sulle offerte e lo svolgimento della gara, la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato. Al professionista sono, altresì, delegate le operazioni indicate ai numeri 2), 5), 10), 11), 12) e 13) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal quarto all’undicesimo.

Entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, dopo ciascun esperimento di vendita, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito dell’ultimo rapporto riepilogativo periodico. I rapporti riepilogativi sono redatti in conformità a modelli predisposti dal giudice dell’esecuzione e contengono i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima.

 

 

Art. 591-ter

Ricorso al giudice dell'esecuzione

Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

Quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.

Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l’opposizione ai sensi dell’articolo 617.

 

 

Titolo II - Dell'espropriazione forzata

Capo IV- Dell'espropriazione immobiliare

Sezione V- Della distribuzione della somma ricavata

[art. 3, comma 43]

Art. 596

Formazione del progetto di distribuzione

Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.

Se non si può provvedere a norma dell’articolo 510, primo comma, il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis, entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell’esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.

Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.

Entro dieci giorni dal deposito del progetto, il giudice dell’esecuzione esamina il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore e ne dispone la comunicazione al professionista delegato. Il professionista delegato fissa innanzi a sé entro trenta giorni l’audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione. Tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere almeno dieci giorni.

Il giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma.

Identico.

 

Nell’ipotesi di cui all’articolo 591-bis, secondo comma, il giudice dell’esecuzione provvede alla formazione del progetto di distribuzione, al suo deposito in cancelleria e alla fissazione dell’udienza di audizione delle parti nel rispetto del termine di cui al secondo comma.

 

 

Art. 597

Mancata comparizione

La mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell'articolo 485 ultimo comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente.

La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all’udienza innanzi al giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di cui all’articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo 598.

 

 

Art. 598

Approvazione del progetto

Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione o professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512.

Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis o il giudice dell'esecuzione nell’ipotesi di cui all’articolo 596, quarto comma, ordina il pagamento agli aventi diritto delle singole quote entro sette giorni.

Se vengono sollevate contestazioni innanzi al professionista delegato, questi ne dà conto nel processo verbale e rimette gli atti al giudice dell’esecuzione, il quale provvede ai sensi dell’articolo 512.

 

 

Libro III- Del processo di esecuzione

Titolo IV-bis- Delle misure di coercizione indiretta

[art. 3, comma 44]

Art. 614-bis

Misure di coercizione indiretta

Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile.

Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell’esecuzione, su ricorso dell’avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 612.

Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l’obbligato derivante dall’inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

Cfr. primo comma

Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

 


Articolo 3, commi 45-56
(Modifiche alla disciplina dei procedimenti speciali)

 

 

L’articolo 3, commi 45-56, apportano una serie di modifiche al Libro IV del codice di procedura civile, che disciplina i procedimenti speciali. Numerose modifiche sono apportate al Titolo VIII del Libro IV del codice di rito che disciplina l'arbitrato disciplinando la traslatio iudicii, rafforzando il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri e attribuendo agli stessi, laddove vi sia una sottostante volontà delle parti in tal senso, il potere di emanare provvedimenti cautelari.

 

Più in particolare:

§  è apportata una modifica di coordinamento all'articolo 654 (Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione), conseguente alla abolizione della formula esecutiva (comma 45);

§  in attuazione del principio contenuto nel comma 5, lett. r) dell'articolo unico della legge n. 206, è estesa la applicabilità del procedimento di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità, anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto di azienda (comma 46);

§  sono apportate modifiche alla disciplina relativa ai procedimenti cautelari: in attuazione del principio di delega (comma 17, lettera q) sono apportate modifiche all’articolo 669-octies c.p.c. che disciplina l'evoluzione e la conclusione del procedimento cautelare nel caso dell'accoglimento dell'istanza al fine di prevedere, che il regime di non applicazione del procedimento di conferma si applichi anche ai provvedimenti di sospensione dell’efficacia delle delibere assembleari, adottati ai sensi dell’articolo 1137, quarto comma del codice civile, fermo restando anche per questi casi, la facoltà di ciascuna parte di instaurare il giudizio di merito; in attuazione del principio di delega (comma 7, lettera r) è stato modificato il secondo comma dell’articolo 669-novies (Inefficacia del provvedimento cautelare) al fine di sopprimerne il periodo che stabilisce che, in caso di contestazione sulla intervenuta inefficacia di un provvedimento cautelare, la relativa questione sia definita con ordinanza anziché con sentenza (comma 47).

§  sono abrogati il Capo III bis del Titolo I, Libro IV c.p.c. e i Capi I, II, III, IV, V e V bis del Libro IV c.p.c.: le disposizioni processuali ivi contemplate sono state "ricollocate" nelle nuove sezioni da II a VII del Capo II del Titolo IV bis del Libro II del codice di procedura civile (commi 48 e 49);

§  in attuazione dei principi contenuti nell’art. 1, comma 23, lett. oo), della legge delega sono apportate modifiche all'art. 739 c.p.c. che assicura ai procedimenti camerali il principio del doppio grado di giudizio prevedendo avverso i decreti pronunciati in camera di consiglio uno specifico mezzo di impugnazione, il reclamo. La riforma introduce nell'articolo un inciso per il quale il tribunale investito del reclamo pronuncia in camera di consiglio “in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato” (comma 50).

 

I principi di delega

15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento dell'accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;

b) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;

c) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;

d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

e) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile;

f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;

g) disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale;

h) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza.

 

 

La riforma apporta poi una serie di modifiche al Titolo VIII del Libro IV del codice di rito che disciplina l'arbitrato. Più nel dettaglio:

§  in attuazione del principio di delega di cui alla lettera h) del comma 15 dell’articolo unico è modificato l'art. 810 che disciplina la nomina dell'arbitro, imponendo non solo alle autorità di nomina il rispetto di criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza, ma anche una precisa modalità informativa, che consiste nella pubblicazione delle nomine sul sito dell’ufficio giudiziario tale da permettere a tutti gli operatori la possibilità di verificare il rispetto dei criteri positivi indicati dalla norma; in attuazione del principio di delega contenuto nell’art. 1, comma 15, lett. a, della legge n. 206, vengono rafforzate le garanzie di indipendenza e imparzialità degli arbitri, da un lato, rendendo obbligatoria, a pena di nullità, la dichiarazione, da parte di ogni arbitro al momento dell'accettazione dell'incarico, delle eventuali circostanze che potrebbero essere suscettibili di valutazioni problematiche sul piano dell’indipendenza e dell’imparzialità e, dall'altro, aggiungendo un ulteriore motivo di ricusazione, consistente nell’emergere di gravi ragioni di convenienza, che possono incidere sull’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri (comma 51);

§  in attuazione del principio di delega di cui al comma 15, lett. g) viene disciplinata la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale; in attuazione del comma 15, lett. c)  la riforma interviene in materia di poteri cautelari degli arbitri rituali limitandoli alle sole ipotesi di previa espressa volontà delle parti, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, purché anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale e introducendo una specifica disciplina del reclamo cautelare (comma 52);

§  in attuazione del principio contenuto nella lett. d), del comma 15 dell'articolo unico della legge delega è modificato l'art. 822 c.p.c. il quale prevede che di regola gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti non lo autorizzino a decidere secondo equità. La riforma, aggiungendo un ulteriore comma, specifica che quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili (comma 53);

§  in attuazione del principio contenuto nella legge delega al comma 15, lettera e), è modificato l'art. 828 prevedendo che l’impugnazione del lodo non è più proponibile decorsi sei mesi (attualmente un anno) dalla data dell’ultima sottoscrizione (comma 54);

§  in attuazione del principio di delega contenuto nell’art. 1, comma 15, lett. f), dell'articolo unico della legge n. 206 oltre ad essere inserite nel codice di rito (al nuovo Capo VI-bis) le disposizioni sull’arbitrato societario (con alcune modifiche) viene prevista la reclamabilità dinanzi al giudice ordinario delle ordinanze con cui gli arbitri societari sospendono l’efficacia di delibere assembleari (comma 55);

§  in attuazione del principio contenuto nell’articolo 1, comma 15, lett. b), della legge n. 206, si prevede l’immediata esecutorietà, in pendenza del giudizio di opposizione, del decreto con cui il presidente della corte d’appello dichiara l’efficacia dei lodi stranieri (comma 56).

Codice di procedura civile

Codice di procedura civile come modificato dal decreto legislativo

 

Libro IV- Dei procedimenti speciali

Titolo I - Dei procedimenti sommari

Capo I- Del procedimento d'ingiunzione

[art. 3, comma 45]

Art. 654.

Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione.

Identico

Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula.

Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà.

 

 

Titolo I - Dei procedimenti sommari

Capo II- Del procedimento per convalida di sfratto

[art. 3, comma 46]

Art. 657.

Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione

Il locatore o il concedente può intimare al conduttore, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.

Il locatore o il concedente può intimare al conduttore, al comodatario di beni immobili, all’affittuario di azienda, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.

Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione.

Identico

 

 

Art. 663.

Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato

Se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione su di essa della formula esecutiva; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.

Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data della apposizione.

Se l'intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida con ordinanza esecutiva la licenza o lo sfratto. Il giudice ordina che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.

Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione.

Identico

 

 

Titolo I - Dei procedimenti sommari

Capo III - Dei procedimenti cautelari

Sezione I - Dei procedimenti cautelari in generale

[art. 3, comma 47]

Art. 669-quinquies.

Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale

Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, salvo quanto disposto dall’articolo 818, primo comma.

 

 

Art. 669-octies.

Provvedimento di accoglimento

L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies.

Identico

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

Identico

Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Identico

Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.

Identico

Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Identico

Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688 e ai provvedimenti di sospensione dell’efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell’articolo 1137, quarto comma, del codice civile, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.

Identico

L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.

L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, né dei provvedimenti cautelari di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni o società, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.

L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.

Identico

 

 

Art. 669-novies

Del provvedimento cautelare

Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

Identico

In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-decies.

In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente.

Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

Identico

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:

1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;

2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo .

Identico

 

 

Art. 669-decies.

Revoca e modifica

Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Identico

Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Identico

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, salvo quanto disposto dall’articolo 818, primo comma.

 

 

Titolo I - Dei procedimenti sommari

[art. 3, comma 48]

Capo III-bis Del procedimento sommario di cognizione

Abrogato

 

 

[art. 3, comma 49]

Titolo II- Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone

Titolo II- Dei procedimenti in camera di consiglio

Capo I- Della separazione personale dei coniugi

Soppresso (si veda Titolo IV-bis del Libro II c.p.c.)

Capo II - Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno

Soppresso (si veda Titolo IV-bis del Libro II c.p.c.)

Capo III- Disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta

Soppresso (si veda Titolo IV-bis del Libro II c.p.c.)

Capo IV- Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati

Soppresso (si veda Titolo IV-bis del Libro II c.p.c.)

Capo V- Dei rapporti patrimoniali tra i coniugi

Soppresso (si veda Titolo IV-bis del Libro II c.p.c.)

Capo V-bis- Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Soppresso (si veda Titolo IV-bis del Libro II c.p.c.)

 

 

Titolo II -Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone

Capo VI - Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio

[art. 3, comma 50]

Art. 739.

Reclami delle parti

Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

Identico

Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.

Identico

 

 

Titolo VIII - Dell'arbitrato

Capo II - Degli arbitri

[art. 3, comma 51]

Art. 810.

Nomina degli arbitri

Quando a norma della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna, di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.

Identico

In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma.

Identico

Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero.

Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero. La nomina avviene nel rispetto di criteri che assicurano trasparenza, rotazione ed efficienza e, a tal fine, della nomina viene data notizia sul sito dell’ufficio giudiziario.

Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione d'arbitrato all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto .

Identico

 

 

Art. 813.

Accettazione degli arbitri

L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione.

L’accettazione degli arbitri è data per iscritto, anche mediante sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione, ed è accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell’articolo 815, primo comma, ovvero la relativa insussistenza. L’arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute. In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la parte può richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell’arbitro nei modi e con le forme di cui all’articolo 813-bis.

Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Identico

 

 

Art. 815.

Ricusazione degli arbitri

Un arbitro può essere ricusato:

Identico

1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;

1) Identico

2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;

2) Identico

3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;

3) Identico

4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;

4) Identico

5) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;

5) Identico

6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;

 

6-bis) se sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull’indipendenza o sull’imparzialità dell’arbitro.

Una parte non può ricusare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.

Identico

La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.

Identico

Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione condanna la parte che l'ha proposta al pagamento, in favore dell'altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in base alla tariffa forense.

Identico

La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l'istanza è accolta, l'attività compiuta dall'arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.

Identico

 

Art. 816-bis.1

Domanda di arbitrato

 

La domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e li mantiene nei casi previsti dall'articolo 819-quater.

 

 

Titolo VIII - Dell'arbitrato

Capo III - Del procedimento

[art. 3, comma 52]

Art. 818.

Provvedimenti cautelari

Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge.

Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva.

Prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell’articolo 669-quinquies.

 

Art. 818-bis

Reclamo

 

Contro il provvedimento degli arbitri che concede o nega una misura cautelare è ammesso reclamo a norma dell'articolo 669-terde-cies davanti alla corte di appello, nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, in quanto compatibili, e per contrarietà all'ordine pubblico.

 

 

Art. 818-ter

Attuazione

 

L'attuazione delle misure cautelari concesse dagli arbitri è disciplinata dall'articolo 669-duodecies e si svolge sotto il controllo del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato o, se la sede dell'arbitrato non è in Italia, il tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata.

Resta salvo il disposto degli articoli 677 e seguenti in ordine all'esecuzione dei sequestri concessi dagli arbitri. Competente è il tribunale previsto dal primo comma.

Art. 819-ter.

Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria

La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.

La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza o l'ordinanza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.

Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295.

Identico

In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato.

Identico

 

Art. 819-quater

Riassunzione della causa

 

Il processo instaurato davanti al giudice continua davanti agli arbitri se una delle parti procede a norma dell'articolo 810 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza con cui è negata la competenza in ragione di una convenzione di arbitrato o dell'ordinanza di regolamento.

Il processo instaurato davanti agli arbitri continua davanti al giudice competente se la riassunzione della causa ai sensi dell'articolo 125 delle disposizioni di attuazione del presente codice avviene entro tre mesi dal passaggio in giudicato del lodo che declina la competenza arbitrale sulla lite o dalla pubblicazione della sentenza o dell'ordinanza che definisce la sua impugnazione.

Le prove raccolte nel processo davanti al giudice o all'arbitro dichiarati non competenti possono essere valutate come argomenti di prova nel processo riassunto ai sensi del presente articolo.

L'inosservanza dei termini fissati per la riassunzione ai sensi del presente articolo comporta l'estinzione del processo. Si applicano gli articoli 307, quarto comma, e 310.

 

 

Titolo VIII - Dell'arbitrato

Capo IV Del lodo

[art. 3, comma 53]

Art. 822.

Norme per la deliberazione

Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità.

Identico

 

Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili.

 

 

Titolo VIII - Dell'arbitrato

Capo V Delle impugnazioni

[art. 3, comma 54]

Art. 828.

Impugnazione per nullità

L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato.

Identico

L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

L'impugnazione non è più proponibile decorsi sei mesi dalla data dell'ultima sottoscrizione.

L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione.

Identico

 

 

Titolo VIII - Dell'arbitrato

 

Capo VI-bis

Dell'arbitrato societario

 

Art. 838-bis

Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie

Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Se il soggetto designato non provvede, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tal caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 838-ter

Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale

La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci.

Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'articolo 838-bis, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo 820, quarto comma.

Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.

Salvo quanto previsto dall'articolo 818, in caso di devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri compete il potere di disporre, con ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 818-bis, la sospensione dell'efficacia della delibera.

I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

Art. 838-quater

Decisione secondo diritto

Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, terzo comma, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Art. 838-quinquies

Risoluzione di contrasti sulla gestione di società

Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.

Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità dagli stessi stabilite.

Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 possa dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.

La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell'articolo 1349, secondo comma, del codice civile.

 

 

Titolo VIII - Dell'arbitrato

Capo VII - Dei lodi stranieri

[art. 3, comma 56]

Art. 839.

Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri

Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma.

Identico

Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.

Identico

Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.

Identico

Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvoché:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia immediatamente esecutiva del lodo straniero nella Repubblica, salvoché:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

 

 

Art. 840.

Opposizione

Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.

Identico

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. Il consigliere istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l’efficacia esecutiva o l’esecuzione del lodo. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;

2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;

3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano, questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;

4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti, o in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;

5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

Identico

Allorché l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.

Allorché l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte interessata può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la corte d'appello accerta che:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Identico

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

Identico

 


Articolo 4
(Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie)

 

L’articolo 4 riforma le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

§  inserendovi la disciplina dei mediatori familiari, alla quale dedica cinque nuovi articoli e intervenendo sulla disciplina dei consulenti tecnici;

§  modificando la disciplina dei registri di cancelleria per adeguare la normativa primaria al fascicolo telematico e ai requisiti di sinteticità degli atti, anche quando redatti in forma di documento informatico;

§  intervenendo sulla disciplina dell’istruzione della causa per modificare la disposizione sul calendario del processo e riformare quella sulla produzione dei documenti, per adeguarla all’introduzione dell’obbligo di deposito telematico di tutti gli atti delle parti;

§  modificando le previsioni relative al procedimento in Cassazione;

§  intervenendo sulla disciplina delle controversie di lavoro, per attribuire al presidente di sezione e al dirigente dell’ufficio giudiziario il compito di favorire e verificare la trattazione prioritaria dei procedimenti in materia di licenziamenti;

§  inserendovi un nuovo capo relativo ai procedimenti in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie per dare attuazione alle norme del codice di rito sul rito unificato;

§  intervenendo sulle disposizioni relative al processo esecutivo, con riferimento al titolo esecutivo e all’espropriazione forzata in generale, ma anche all’espropriazione mobiliare e immobiliare (in relazione alla quale vengono disciplinati più dettagliatamente i requisiti dei professionisti ai quali possono essere delegate le operazioni di vendita);

§  inserendovi un nuovo Titolo V-ter, composto da 3 capi e 11 articoli, dedicato alla giustizia digitale. Tale titolo tratta, oltre che del deposito di tutti i documenti e gli atti di parte con mezzi tecnologici, delle attestazioni di conformità e dell’udienza con collegamenti audiovisivi a distanza.

 

 

In particolare, il comma 1 inserisce nelle disposizioni di attuazione la disciplina dei mediatori familiari, alla quale dedica cinque nuovi articoli (articoli da 12-bis a 12-sexies disp.att.c.p.c.).

 

Si ricorda che la disciplina della mediazione familiare è inserita dalla riforma nel nuovo articolo 473-bis.10 c.p.c. [5] (v. sopra, art. 3, comma 33 del decreto legislativo) e costituisce attuazione dell’art. 1, comma 23, lett. p) della legge delega.

Legge di delega. L’art. 1, comma 23, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] o) prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4; p) prevedere l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco; prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica, e che i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza;  […]».

 

La riforma prevede che presso ogni tribunale debba essere istituito un elenco dei mediatori familiari (art. 12-bis), tenuto dal presidente del tribunale e formato da un comitato da lui presieduto, che dovrà essere revisionato ogni 4 anni (art. 12-ter). Gli interessati all’iscrizione nell’elenco dovranno presentare una domanda al presidente del tribunale (art. 12-quinquies) nella quale dimostrare il possesso dei seguenti requisiti (art. 12-quater):

§  iscrizione da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico;

§  adeguata formazione e specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia, in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere;

§  condotta morale specchiata.

La disciplina dell’attività del mediatore familiare, della sua formazione, delle regole deontologiche e delle tariffe applicabili è demandata a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 4 del 2013 [6] .

 

Il comma 2 modifica le disposizioni sui consulenti tecnici, intervenendo sugli articoli da 13 a 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e inserendovi l’art. 24-bis. La revisione di questa disciplina è prevista dalla legge delega all’art. 1, comma 16.

 

Legge di delega. L’art. 1, comma 16, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani; b) distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento; c) creazione di un albo nazionale unico, al quale magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso; d) favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti d'appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro; e) prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti; f) tutelare la salute, la gravidanza o le situazioni contingenti che possono verificarsi nel corso dell'anno lavorativo, prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi; g) istituire presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

 

Tre sono le modifiche più significative apportate dal decreto legislativo alla disciplina dei consulenti tecnici: anzitutto, con la modifica dell’art. 18 delle disposizioni di attuazione, si stabilisce che l’albo dei consulenti tecnici debba essere sottoposto a revisione ogni due anni (attualmente la revisione è quadriennale) e si disciplina il reclamo contro il provvedimento di esclusione dall’albo.

Inoltre, con la modifica dell’art. 22 si prevede che i giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possano conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto e si è previsto che laddove il giudice intenda affidare l’incarico a una persona non iscritta all’albo debba comunicare la propria decisione al presidente del tribunale (attualmente il coinvolgimento del presidente è preventivo).

Infine, con l’inserimento dell’art. 24-bis nelle disposizioni di attuazione c.p.c., il decreto legislativo istituisce presso il Ministero della giustizia l’elenco nazionale dei consulenti tecnici, accessibile al pubblico tramite il portale dei servizi telematici del ministero. L’elenco pare destinato ad assolvere funzioni meramente ricognitive, assorbendo su scala nazionale tutte le informazioni contenute negli albi di tribunale (indicazione completa dei consulenti tecnici presenti sul territorio nazionale, suddivisi in categorie ed eventuali specializzazioni).

Per quanto riguarda gli ulteriori principi di delega, il legislatore delegato non interviene direttamente ma demanda la riforma a un decreto del Ministro della giustizia (cfr. nuovo quarto comma dell’art. 13), che dovrà:

§  individuare categorie dell’albo dei consulenti ulteriori rispetto a quelle già delineate dall’art. 13 delle disposizioni di attuazione (direttamente integrato dalla legge n. 206 del 2021);

§  disciplinare i requisiti per l’iscrizione all’albo e conseguentemente il contenuto della domanda di iscrizione (art. 16);

§  disciplinare gli obblighi di formazione continua da rispettare ai fini della permanenza dell’albo e le modalità di verifica del loro assolvimento (nuovo sesto comma dell’art. 15);

§  disciplinare i casi di sospensione volontaria dall’albo (nuovo settimo comma dell’art. 15);

§  disciplinare i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici.

Infine, il Governo ha ritenuto di non attuare la delega nella parte in cui richiedeva:

- di favorire “l’accesso alla professione anche ai più giovani";

- di sopprimere gli “obblighi di cancellazione da un distretto all’altro”.

 

 

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie come modificate dal decreto legislativo

 

Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice

 

Capo I-bis

Dei mediatori familiari

 

Art. 12-bis

Dei mediatori familiari

Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari.

 

Art. 12-ter

Formazione e revisione dell'elenco

L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

L'elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12-quater o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili.

 

Art. 12-quater

Iscrizione nell'elenco

Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall'articolo 12-ter. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.

 

Art. 12-quinquies

Domande di iscrizione

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;

4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.

Il presidente procede ai sensi dell'articolo 17.

 

Art. 12-sexies

Disciplina dell'attività di mediatore

L'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

 

 

Capo II - Dei consulenti tecnici del giudice

Sezione I - Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

[art. 4, co. 2]

Art. 13.

Albo dei consulenti tecnici

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

Identico.

L'albo è diviso in categorie.

Identico.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa; 7. della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.

Identico.

 

Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l’iscrizione all’albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’articolo 24-bis.

 

Art. 15

Iscrizione nell’albo

Iscrizione e permanenza nell’albo

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all’articolo 13, quarto comma, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;

2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;

3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.

Identico.

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Identico.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.

Identico.

Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo.

Identico.

 

Con il decreto di cui all’articolo 13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l’iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell’iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento.

 

Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall’albo.

 

 

Art. 16.

Domande d’iscrizione

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.

Identico.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

Identico:

1. estratto dell'atto di nascita;

1. identico;

2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

2. identico;

3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;

3. identico;

4. certificato di iscrizione all'associazione professionale;

4. identico;

5. i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.

5. identico;

 

5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all’articolo 13, quarto comma.

 

La domanda contiene altresì il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24-bis.

 

 

Art. 18.

Revisione dell’albo

L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

L'albo è permanente. Ogni due anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

 

Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall’articolo 5.

 

 

Art. 22.

Distribuzione degli incarichi

Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo.

Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.

Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale.

Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. L’incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della corte d’appello.

 

 

Art. 23.

Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

Il presidente del tribunale e il presidente della corte d’appello vigilano affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.

Per l’attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell’albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell’ufficio giudiziario.

Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.

Soppresso
(assorbito dal primo comma)

 

 

 

Art. 24-bis

Elenco nazionale dei consulenti tecnici

 

Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all’articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.

L’elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

 

 

Il comma 3 interviene sulla disciplina dei registri di cancelleria, modificando gli articoli 36 e 46 delle disposizioni di attuazione, relativi, rispettivamente, ai fascicoli di cancelleria e alla forma degli atti giudiziari, adeguando la normativa primaria al fascicolo telematico e ai requisiti di sinteticità degli atti, anche quando redatti in forma di documento informatico.

In particolare, l’intervento sull’art. 36 è volto ad adeguare la disciplina dei fascicoli di cancelleria al c.d. fascicolo telematico, eliminando i riferimenti ormai anacronistici ai contenuti cartacei del fascicolo (copertina, facciata interna, ecc.).

In ordine alla formulazione del testo, si valuti la necessità di procedere all’abrogazione dei commi quarto e quinto dell’art. 36, i cui contenuti sono ora assorbiti dal modificato terzo comma.

La modifica dell’art. 46, relativo alla forma degli atti giudiziari, è finalizzata a disciplinare i requisiti, anche di sinteticità e di chiarezza, degli atti, anche quando essi siano redatti in forma di documento informatico.

 

Legge di delega. L’art. 1, comma 17, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei princìpi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense; e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese; […]».

 

In particolare, la riforma prevede che criteri e limiti agli scritti difensivi debbano essere individuati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense. A tali criteri dovrà attenersi anche il giudice nella redazione dei propri provvedimenti.

In attuazione della delega, inoltre, la riforma prevede che la violazione delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comportino invalidità, ma possano essere valutati dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

 

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie come modificate dal decreto legislativo

 

Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice

Capo III - Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere

[art. 4, co. 3]

Art. 36.

Fascicoli di cancelleria

Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge.

Identico.

Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare.

Identico.

Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati l'ufficio, la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e il giudice stesso, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l'oggetto.

Ogni fascicolo contiene l’indicazione dell'ufficio, della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e del giudice stesso, delle parti, dei rispettivi difensori muniti di procura e dell'oggetto e l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico.

Nella facciata interna della copertina è contenuto l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.

Abrogato

Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall'indice.

Abrogato

 

La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla disciplina processuale vigente.

 

 

Art. 46.

Forma degli atti giudiziari

Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari

I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni.

I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile.

Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.

Abrogato

 

Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

 

Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.

 

Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell’intestazione e delle altre indicazioni formali dell’atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell’atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.

 

Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comportano invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

 

Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

 

 

Il comma 4 interviene sulla disciplina dell’istruzione della causa modificando la disposizione sul calendario del processo – con finalità di coordinamento e per incentivare il rispetto dei termini processuali anche da parte del giudice - e riformando quella sulla produzione dei documenti – per adeguarla all’introduzione dell’obbligo di deposito telematico di tutti gli atti delle parti.

In particolare, avendo inserito la disciplina del calendario delle udienze direttamente nel codice di rito (all’art. 183, v. sopra), il decreto legislativo elimina le previsioni attualmente contenute nell’art. 81-bis delle disposizioni di attuazione. Inoltre, in attuazione della delega [7] , la riforma prevede che nel rito unificato in materia di persone, minori e famiglia, possa essere valutato ai fini della progressione di carriera il mancato rispetto da parte del giudice dell’obbligo di fissare l’udienza entro 90 giorni dal deposito del ricorso (obbligo previsto dall’art. 473-bis.14, terzo comma, v. sopra).

La modifica dell’art. 87 fa seguito all’introduzione dell’obbligo di deposito telematico di tutti gli atti delle parti costituite a mezzo difensore, che ha sostituito il deposito in cancelleria rendendo altresì impossibile la produzione dei documenti cartacei nel corso dell’udienza.

 

 

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie come modificate dal decreto legislativo

 

Titolo III – Del processo di cognizione

Capo II - Del procedimento davanti al tribunale

Sezione II - Dell'istruzione della causa

[art. 4, co. 4]

Art. 81-bis.

Calendario del processo

Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.

I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.

Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi.

Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi. Il rispetto del termine di cui all’articolo 473-bis.14, terzo comma, del codice è tenuto in considerazione nella formulazione dei rapporti per le valutazioni di professionalità.

Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione.

Identico.

 

 

Art. 87.

Produzione dei documenti

I documenti offerti in comunicazione delle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.

I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito ai sensi dell’articolo 196-quater e il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall’articolo 170, quarto comma, del codice. Se nel corso dell’udienza emerge la necessità di produrre documenti, il giudice, su istanza di parte, può assegnare termine per il deposito degli stessi nel fascicolo informatico.

 

 

Il comma 5 apporta modifiche di coordinamento all’art. 123-bis delle disposizioni di attuazione, in tema di fascicolo d’ufficio (sulla disciplina del fascicolo d’ufficio interviene infatti il successivo comma 6).

 

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie come modificate dal decreto legislativo

 

Titolo III – Del processo di cognizione

Capo II - Del procedimento davanti al tribunale

Sezione III - Della decisione della causa

[art. 4, co. 5]

Art. 123-bis.

Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore

Se l'impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni degli articoli 347 ultimo comma e 369 ultimo comma del codice. Tuttavia il giudice dell'impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti .

Se l'impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni dell’articolo 347 ultimo comma del codice e dell’articolo 137-bis. Tuttavia il giudice dell'impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti .

 

 

Il comma 6 riforma le disposizioni di attuazione del codice di rito relative al procedimento in Cassazione.

In particolare, alcuni articoli sono abrogati, in quanto ormai incompatibili con la disciplina del processo civile telematico; si tratta degli artt. 134 (deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta), 134-bis (residenza o sede delle parti), 135 (invio di copie alle parti), 137 (copie del ricorso e del controricorso) e 140 (deposito delle memorie di parte). Con la medesima finalità è novellato l’art. 139 (sull’istanza di rimessione alle sezioni unite).

Altri articoli sono invece inseriti per disciplinare:

§  i fascicoli d’ufficio, demandando alla cancelleria della Cassazione il compito di acquisire, entro 60 giorni dal deposito del ricorso, il fascicolo d’ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o che ha sollevato la questione (nuovo art. 137-bis);

§  la pubblicità dei procedimenti pendenti, che dovrà essere assicurata dal sito internet nella Cassazione (nuovo art. 137-ter);

§  lo svolgimento della camera di consiglio, che dovrà di regola tenersi in presenza, salva la possibilità per il presidente del collegio di disporne lo svolgimento da remoto a fronte di esigenze organizzative (nuovo art. 140-bis);

§  la restituzione, dopo la definizione del giudizio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, dei fascicoli e dei documenti prodotti in formato analogico (nuovo art. 144-bis.1, nel quale confluisce l’attuale art. 144-quater, inserito tra le disposizioni sulle controversie di lavoro, e contestualmente abrogato).

 

 

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie come modificate dal decreto legislativo

 

Titolo III – Del processo di cognizione

Capo IV - Del procedimento davanti alla Corte suprema di cassazione

[art. 4, co. 6]

 

Art. 134.

Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta

Abrogato

Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.

Agli atti devono essere uniti:

1. le marche [o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali dovuti per imposta di bollo, per tassa di iscrizione a ruolo, per diritti di cancelleria e] per [diritto di chiamata di causa,] diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;

2. le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;

3. le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo 137;

4. un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche [o ricevute di versamenti sui conti correnti postali] inviate, sottoscritto dall'avvocato.

All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.

Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all'invio in cancelleria delle marche [o ricevute di versamenti su conti correnti postali] e delle copie mancanti.

Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.

Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.

Abrogato

 

 

Art. 134-bis.

Residenza o sede delle parti

Abrogato

All'atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte .

Abrogato

 

 

Art. 135.

Invio di copie alle parti

Abrogato

Gli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte .

Abrogato

 

 

Art. 137.

Copie del ricorso e del controricorso

Abrogato

Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata. Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica.

Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte.

Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.

Abrogato

 

Art. 137-bis

Fascicolo d’ufficio

 

Il cancelliere della corte, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, acquisisce il fascicolo d’ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Nello stesso modo procede nei casi previsti dagli articoli 41, 47, 362 e 363-bis del codice.

 

 

 

Art. 137-ter

Pubblicità degli atti dei procedimenti pendenti

 

Fermo quanto previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono pubblicati nel sito istituzionale della Corte, a cura del centro elettronico di documentazione:

1) i provvedimenti che dispongono il rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 363-bis del codice e i decreti del primo presidente ad esso relativi;

2) i ricorsi proposti dal procuratore generale della Corte di cassazione nell’interesse della legge e le sue conclusioni scritte, quando formulate.

 

 

Art. 139.

Istanza di rimessione alle sezioni unite

L'istanza prevista nell'articolo 376 del Codice si propone con ricorso diretto al primo presidente, contenente l'indicazione del ricorso di cui si chiede la rimessione alle sezioni unite e le ragioni per le quali si ritiene che sia di competenza di queste.

Identico.

Il ricorso è depositato in cancelleria nel termine previsto nell'articolo 376 secondo comma del Codice ed è inserito nel fascicolo d'ufficio.

Il ricorso è depositato nel termine previsto nell'articolo 376 secondo comma del Codice.

 

 

 

Art. 140

Deposito delle memorie di parte

Abrogato

Le parti che depositano memorie a norma dell'articolo 378 del Codice debbono unire almeno tre copie in carta libera oltre le copie per ciascuna delle altre parti.

Il cancelliere non può ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.

Abrogato

 

 

 

Art. 140-bis

Svolgimento della camera di consiglio

 

La camera di consiglio si svolge in presenza. Il presidente del collegio, con proprio decreto, può disporre lo svolgimento della camera di consiglio mediante collegamento audiovisivo a distanza, per esigenze di tipo organizzativo.

 

 

Art. 143.

Formulazione del principio di diritto affermato dalla corte

La corte enuncia specificamente nella sentenza di accoglimento, pronunciata a norma dell'articolo 384 del Codice, il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

La corte enuncia specificamente, a norma dell'articolo 384 del Codice, il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

 

 

[Art. 144-quater

Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte]

Art. 144-bis.1

Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte

[Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 369 del codice e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.]

Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 137-bis e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

 

 

Il comma 7 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice relative alle controversie di lavoro, per attribuire al presidente di sezione e al dirigente dell’ufficio giudiziario il compito di favorire e verificare la trattazione prioritaria dei procedimenti in materia di licenziamenti (nuovo art. 144-quinquies disp.att.c.p.c.) e di effettuare analisi statistiche trimestrali sulla durata di tali processi.

 

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie come modificate dal decreto legislativo

 

Titolo III – Del processo di cognizione

Capo V - Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza

[art. 4, co. 7]

 

Art. 144-quater.

Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte

Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 369 del codice e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Abrogato

 

Art. 144-quinquies.

Controversie in materia di licenziamento

 

Il presidente di sezione e il dirigente dell'ufficio giudiziario favoriscono e verificano la trattazione prioritaria dei procedimenti di cui al capo I-bis del titolo IV del libro secondo del codice. In ciascun ufficio giudiziario sono effettuate estrazioni statistiche trimestrali che consentono di valutare la durata media dei processi di cui all'articolo 441-bis del codice, in confronto con la durata degli altri processi in materia di lavoro.

 

 

Il comma 8 inserisce nelle disposizioni di attuazione un nuovo capo relativo ai procedimenti in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie. Si tratta delle disposizioni di attuazione del rito unificato disciplinato dai nuovi articoli 473-bis e seguenti del codice (v. sopra, art. 3 del decreto legislativo).

Il nuovo capo V-bis si compone di otto articoli che non hanno tutti un contenuto innovativo. In alcune nuove diposizioni, qui collocate, la riforma ha infatti spostato norme già contenute nelle disposizioni di attuazione del codice civile, che vengono contestualmente abrogate (v. sopra, art. 2).

Segnatamente,

§  il nuovo articolo 152-ter disp.att. c.p.c., che regola la competenza del tribunale per i provvedimenti adottati dal giudice in caso di disaccordo dei coniugi, riproduce al primo comma il contenuto dell’art. 41 delle attuali disposizioni di attuazione del codice civile, abrogato dall’art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo; il secondo comma del nuovo articolo prevede la pronuncia in camera di consiglio di una serie di provvedimenti e presenta un contenuto identico a quello del nuovo art. 473-ter del codice di procedura civile (v. art. 3).

§  il nuovo art. 152-quater disp.att. c.p.c., relativo alla possibilità per i difensori delle parti ed il pubblico ministero di seguire l'ascolto del minore in luogo diverso da quello in cui egli si trova, riproduce il contenuto dell’art. 38-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, abrogato dall’art. 2, coma 1, lett. b) del decreto legislativo.

§  In aggiunta a questa previsione, il nuovo art. 152-quinquies disp.att. c.p.c. demanda a un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia la predisposizione delle regole tecniche per procedere alla registrazione audiovisiva dell’ascolto del minore e per poter poi inserire e conservare la la registrazione nel fascicolo telematico. Analoghe regole tecniche dovranno essere individuate, in base al nuovo art. 152-octies, per procedere mediante collegamento audiovisivo a distanza all’ascolto dell’interdicendo o dell’inabilitando nei casi previsti dall’art. 473-bis.54 c.p.c. (quando la persona non può comparire per legittimo impedimento o per evitargli un grave pregiudizio).

 

Il nuovo art. 152-sexies disp.att. c.p.c. è relativo alle indagini del consulente nell’ambito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, e interviene in tema di calendario delle operazioni peritali, termini per il deposito della relazione e della documentazione utilizzata.

Il nuovo art. 152-septies disciplina le comunicazioni tra la cancelleria del tribunale e l’ufficiale di stato civile nei procedimenti di divorzio e riproduce sostanzialmente il contenuto dell’art. 4, terzo comma, e dell’art. 10, della legge n. 898 del 1970, che sono contestualmente abrogati dall’art. 27 del decreto legislativo (v. infra).

 

            Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie come modificate dal decreto legislativo

 

Titolo III – Del processo di cognizione

[art. 4, co. 8]

 

 

Capo V-bis

Disposizioni relative al procedimento in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie

 

 

Art. 152-ter

Procedimenti in camera di consiglio

I provvedimenti previsti negli articoli 145 e 316 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in camera di consiglio in composizione monocratica con decreto immediatamente esecutivo.

 

Art. 152-quater

Ascolto del minore

Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 473-bis.5, terzo comma, del codice.

 

Art. 152-quinquies

Registrazione audiovisiva dell'ascolto

Con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono stabilite le regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico.

 

Art. 152-sexies

Indagini del consulente

Fermo quanto previsto dall'articolo 90, il consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 473-bis.25 e 473-bis.44 del codice fissa il calendario delle operazioni peritali e lo comunica ai difensori e ai consulenti tecnici di parte se nominati.

Il consulente può chiedere al giudice la proroga del termine per il deposito della relazione, con istanza motivata, su concorde richiesta delle parti o in caso di particolare complessità delle indagini.

Unitamente alla relazione di cui all'articolo 195 del codice, il consulente deposita la documentazione utilizzata e i supporti contenenti le registrazioni audiovisive delle operazioni relative al minore.

 

Art. 152-septies

Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

Del ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

 

Art. 152-octies

Esame da remoto dell'interdicendo o inabilitando

Le modalità del collegamento da remoto previsto dall'articolo 473-bis.54, terzo comma, del codice sono individuate e regolate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

 

 

Il comma 9 dell’articolo 4 del decreto legislativo riforma le disposizioni di attuazione relative al processo esecutivo, con riferimento al titolo esecutivo e all’espropriazione forzata in generale.

In particolare, l’abolizione della formula esecutiva, prevista dalla riforma in materia di esecuzione forzata in attuazione dell’art. 1, comma 12, della legge delega [8] , comporta anzitutto un coordinamento dell’articolo 153 e l’abrogazione dell’art. 154 delle disposizioni di attuazione.

Con le novelle agli articoli 155-bis e 155-ter sono invece aggiornati i richiami normativi interni mentre la sostituzione dell’art. 155-quinquies è volta a disciplinare le ricerche telematiche dei beni da sottoporre ad esecuzione attraverso una richiesta di accesso che il creditore interessato inoltra ai gestori delle banche dati previa autorizzazione del tribunale. La modifica fa seguito alla riforma dell’art. 492-bis del codice di procedura civile, sulla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, prevista dall’art. 3 del decreto legislativo.

 

 

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie come modificate dal decreto legislativo

 

Titolo IV – Del processo di esecuzione

Capo I - Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale

[art. 4, co. 9]

Art. 153

Rilascio del titolo esecutivo

Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale

Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.

Soppresso

La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.

La copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.

 

 

Art. 154.

Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive

Abrogato

Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del Codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.

Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del Codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.

Abrogato

 

 

Art. 155

Certificato di prestata cauzione

Omissis

Identico.

 

 

Art. 155-bis.

Archivio dei rapporti finanziari

Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, secondo comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, quarto comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

 

 

Art. 155-ter.

Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche

Nei casi di cui all'articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.

Nei casi di cui all'articolo 492-bis, ottavo e nono comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.

 

 

Art. 155-quater

Modalità di accesso alle banche dati

Omissis

Identico.

 

 

Art. 155-quinquies.

Accesso alle banche dati tramite i gestori

Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.

Se è proposta istanza ai sensi dell’articolo 492-bis del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l’ufficiale giudiziario attesta che l’accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile.

L’istante con l’attestazione di cui al primo comma o con l’autorizzazione del presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 492-bis, secondo comma, del codice, ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute.

Dal rilascio dell’attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato anteriormente, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento.

Si applicano per quanto compatibili l’ottavo comma dell’articolo 492 e il decimo comma dell’articolo 492-bis del codice.

La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma.

Identico.

 

 

Il comma 10 interviene sulle disposizioni di attuazione relative all’espropriazione mobiliare per introdurre una disciplina del ricorso al giudice dell’esecuzione contro l’operato dell’ufficiale incaricato della vendita dei beni analoga a quella dettata dal codice per l’espropriazione immobiliare. L’art. 168 disp. att. c.p.c. assume infatti una formulazione analoga a quella prevista dalla riforma per l’art. 591-ter c.p.c. [9] .

Inoltre, con la modifica dell’art. 169-quinquies delle disposizioni di attuazione, la riforma colloca in questa sede la previsione in base alla quale il prospetto riepilogativo deve contenere i dati identificativi dello stimatore e dell’ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati. Si tratta della previsione attualmente contenuta nell’art. 16, comma 9-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, che l’art. 11 del decreto legislativo provvede ad abrogare (v. infra).

 

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie come modificate dal decreto legislativo

 

Titolo IV – Del processo di esecuzione

Capo II - Dell'espropriazione mobiliare

[art. 4, co. 10]

Art. 168.

Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita

I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dagli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione.

I reclami contro l’operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dalle parti e dagli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza.

Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione con decreto disponga la sospensione.

Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Sul ricorso il giudice dell'esecuzione pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile, sentiti il ricorrente e le parti.

Sul ricorso il giudice dell’esecuzione, previa applicazione dell’articolo 485 del codice, provvede con ordinanza opponibile ai sensi dell’articolo 617 del codice.

 

 

Art. 169-quinquies.

Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite

I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita.

I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita. Il prospetto riepilogativo contiene i dati identificativi dello stimatore e dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice.

 

 

Il comma 11 modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile con riguardo all’espropriazione immobiliare, con finalità di coordinamento rispetto alla riforma del codice e per disciplinare più dettagliatamente i requisiti dei professionisti ai quali possono essere delegate le operazioni di vendita.

In particolare, oltre ad attuare il criterio di delega che richiede che gli atti del processo esecutivo siano redatti secondo schemi standardizzati (in questa direzione vanno le modifiche agli artt. 173-bis e 173-quater disp. att. c.p.c.) [10] , la riforma integra il contenuto dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c. per quanto riguarda l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Alla previsione attuale, che demanda a un DM giustizia il compito di stabilire i requisiti, anche formativi, per l’iscrizione degli interessati all’elenco, la riforma sostituisce una disciplina dettagliata di rango primario che riguarda gli organi preposti alla tenuta dell’elenco e alla vigilanza, i requisiti necessari per la presentazione della prima domanda di iscrizione e per le successive conferme nonché i presupposti per la cancellazione dall’elenco.

Inoltre, con la modifica dell’art. 179-quater delle disposizioni di attuazione, il decreto prevede che a nessuno dei professionisti iscritti nell’elenco possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall’ufficio e dal singolo giudice, così da evitare la concentrazione degli incarichi in capo a pochi professionisti.

 

 

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie come modificate dal decreto legislativo

 

Titolo IV – Del processo di esecuzione

Capo III - Dell'espropriazione immobiliare

[art. 4, co. 11]

Art. 173-bis.

Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto

L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;

2) una sommaria descrizione del bene;

3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;

5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;

6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;

7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;

8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;

9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.

Identico.

L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.

Identico.

L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.

L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo posta ordinaria.

Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti .

Identico.

 

La relazione di stima è redatta in conformità a modelli predisposti dal giudice dell’esecuzione.

 

 

Art. 173-quater.

Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato

L'avviso di cui al terzo comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47 .

L'avviso di cui al quarto comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47 .

 

L’avviso è redatto in conformità a modelli predisposti dal giudice dell’esecuzione.

 

 

Art. 179-ter.

Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita

Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande.

 

È istituita presso ciascuna corte di appello una commissione, la cui composizione è disciplinata dal decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

 

La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.

Presso ogni tribunale è istituito l’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice.

L’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dell’ordine, a cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali.

Coloro che aspirano all’iscrizione nell’elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;

3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;

4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’ordine professionale;

5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.

I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell’elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:

a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione;

b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;

c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012 n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

I professionisti che aspirano alla conferma dell’iscrizione nell’elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni; la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’ordine professionale;

3) titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.

Ai fini della conferma dell’iscrizione nell’elenco, devono ricorrere, anche alternativamente, i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private.

La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile. La commissione esercita le funzioni di cui al terzo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive.

La Scuola superiore della magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

Sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il comitato di cui al secondo comma. Ogni tre anni il comitato deve provvedere alla revisione dell’elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell’iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.

 

Al termine di ciascun semestre, previa audizione dell’interessato, il comitato dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi o reiterati inadempimenti, la cancellazione dall’elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. I professionisti cancellati dall’elenco a seguito di revoca della delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

 

Nessuno può essere iscritto in più di un elenco.

Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

Il giudice dell’esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita anche ad un professionista iscritto nell’elenco di un altro circondario deve indicare analiticamente nel provvedimento i motivi della scelta.

Il giudice dell’esecuzione sostituisce senza ritardo il professionista delegato che sia stato sospeso o cancellato dall’elenco.

 

 

Art. 179-quater.

Distribuzione degli incarichi

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter.

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 179-ter in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio e dal singolo giudice e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.

Identico.

Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti .

Identico.

 

 

Il comma 12, infine, inserisce in coda alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile il nuovo Titolo V-ter, composto da 3 capi e 11 articoli, dedicato alla giustizia digitale.

 

In particolare, il Capo I (Degli atti e dei provvedimenti) dà attuazione ai principi di delega che impongono nei procedimenti civili il deposito di tutti i documenti e gli atti di parte con mezzi tecnologici. La riforma riconduce alle disposizioni di attuazione del codice le previsioni sul processo telematico attualmente contenute negli articoli 16-bis e seguenti del decreto-legge n. 179 del 2012, contestualmente abrogato (v. infra, art. 11).

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 17, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema; b) prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; c) prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione; […]»

 

Compongono infatti questo Capo:

§  l’art. 196-quater, relativo all’obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti, nel quale confluiscono le disposizioni dell’art. 16-bis, commi 1-4 e 8-9, del decreto-legge n. 179 del 2012;

§  l’art. 196-quinquies, sull’atto del processo redatto in formato elettronico, nel quale la riforma colloca, dandole forza di legge, la disciplina attualmente contenuta nell’art. 15 del DM Giustizia n. 44 del 2011 e relativa al deposito degli atti del processo redatti in formato elettronico da parte di magistrati e personale degli uffici giudiziari;

§  l’art. 196-sexies, sul perfezionamento del deposito con modalità telematiche, nel quale confluisce l’art. 16-bis, comma 7, del decreto-legge n. 179 del 2012;

§  l’art. 196-septies, sulla copia cartacea di atti telematici, nel quale confluisce l’art. 16-bis, comma 9, del decreto-legge n. 179 del 2012.

 

Il principio di delega che impone di rivedere la disciplina delle attestazioni di conformità è attuato dal Capo II (Della conformità delle copie agli originali), nel quale confluiscono le norme attualmente contenute nei commi 2 e 9-bis dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 e negli articoli 16-decies e 16-undecies del medesimo decreto-legge.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 17 della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] g) rivedere la disciplina delle attestazioni di conformità di cui agli articoli 16-bis, comma 9-bis, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di consentire tali attestazioni per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità».

 

Compongono il Capo:

§  l’art. 196-octies, sul potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria, che riprende la norma contenuta all’art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179/2012 (abrogato dall’art. 11 del decreto legislativo);

§  l’art. 196-novies, sul potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti, che riprende la disposizione attualmente dettata dall’articolo 16-decies del d.l. n. 179/2012;

§  l’art. 196-decies, sul potere di certificazione di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario;

§  l’art. 196-undecies, sulle modalità dell’attestazione di conformità, che riprende la norma attualmente contenuta nell’art. 16-undecies del DL n. 179 del 2012, abrogato dall’art. 11 del decreto legislativo (v. infra).

 

Infine, il Capo III, composto dal solo articolo 196-duocedies, disciplina l’udienza con collegamenti audiovisivi a distanza, dettando puntuali disposizioni in ordine alla modalità di tenuta di tali udienze (previste dall’art. 127-bis c.p.c.) al fine di assicurarne il regolare svolgimento e di risolvere possibili questioni interpretative.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 17, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] l) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; […]».

 

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie come modificate dal decreto legislativo

[art. 4, co. 12]

 

Titolo V-ter

Disposizioni relative alla giustizia digitale

 

Capo I

Degli atti e dei provvedimenti

Art. 196-quater (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti). - Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche.

Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.

Art. 196-quinquies (Dell'atto del processo redatto in formato elettronico). - L'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.

In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.

Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.

Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.

Se il provvedimento di correzione di cui all'articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.

Art. 196-sexies (Perfezionamento del deposito con modalità telematiche). - Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.

Art. 196-septies (Copia cartacea di atti depositati telematicamente). - Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.

Con il decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'articolo 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma.

 

Capo II

Della conformità delle copie agli originali

Art. 196-octies (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria). - Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

Art. 196-novies (Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti). - Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali.

Art. 196-decies (Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario). - Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia all'atto detenuto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.

Art. 196-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità). - L'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.

L'attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.

Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-de-cies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

 

Capo III

Dell'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza

Art. 196-duodecies (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza). - L'udienza di cui all'articolo 127-bis del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Si applica l'articolo 84.

Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.

I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza.

Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento.

Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa.

 


Articolo 5
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale)

 

L’articolo 5 apporta modifiche di coordinamento al codice penale - derivanti dalla riforma della negoziazione assistita - e al codice di procedura penale - con riferimento alle modifiche ai procedimenti di separazione e divorzio di cui all’art. 3 del decreto legislativo.

 

In particolare, il comma 1 interviene sul reato di false dichiarazioni al difensore, di cui all’art. 371-ter del codice penale, per estendere l’applicazione della fattispecie penale – punita con la reclusione fino a 4 anni – alle false dichiarazioni rese al difensore nell’ambito della negoziazione assistita (nuovo terzo comma). La novella va letta in combinato con le modifiche all’istituto della negoziazione assistita introdotte dallo stesso decreto legislativo.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 4, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] s) prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita […] la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata «attività di istruzione stragiudiziale», consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente; t) prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale, in particolare: […] 2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile; […]».

 

Con l’inserimento di un nuovo quarto comma all’art. 371-ter c.p., il decreto legislativo prevede la sospensione del procedimento penale per il reato di false dichiarazioni al difensore fino:

§  alla conclusione della procedura di negoziazioni assistita nell’ambito della quale sono state rese le dichiarazioni al difensore, oppure;

§  fino alla pronuncia di primo grado nel giudizio instaurato successivamente alla procedura di negoziazione assistita nell’ambito della quale sono state rese le dichiarazioni al difensore, oppure;

§  fino all’estinzione del giudizio instaurato successivamente alla procedura di negoziazione assistita nell’ambito della quale sono state rese le dichiarazioni al difensore.

Si ricorda, infatti, che l’art. 3-bis del codice penale, che afferma il c.d. principio della riserva di codice, prevede che «nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia».

 

Codice penale

Codice penale come modificato dal decreto legislativo

 

[art. 5, co. 1]

Art. 371-ter

False dichiarazioni al difensore

Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Identico.

Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Identico.

 

Nelle ipotesi previste dall’articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui al comma 2, lettere b) e c), del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la pena prevista dal primo comma.

 

Il procedimento penale resta sospeso fino alla conclusione della procedura di negoziazione assistita nel corso della quale sono state acquisite le dichiarazioni ovvero fino a quando sia stata pronunciata sentenza di primo grado nel giudizio successivamente instaurato, nel quale una delle parti si sia avvalsa della facoltà di cui all’articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 162 del 2014, ovvero fino a quando tale giudizio sia dichiarato estinto.

 

 

Il comma 2 dell’articolo 5 novella con finalità di coordinamento il codice di procedura penale, intervenendo sulla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, di cui all’art. 282-bis.

A seguito dell’abrogazione del Capo I (Della separazione per sonale dei coniugi) del Titolo II (Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone) del Libro IV (Dei procedimenti speciali) del codice di procedura civile, articoli da 706 a 711, prevista dall’art. 3, del decreto legislativo, all’articolo 282-bis c.p.p. viene eliminato il riferimento alle ordinanze di cui all’art. 708 c.p.c.

 

 

Codice di procedura penale

Codice di procedura penale come modificato dal decreto legislativo

 

[art. 5, co. 2]

Art. 282-bis

Allontanamento dalla casa familiare

1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

1. Identico.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

2. Identico.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

3. Identico.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

5. Identico.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis.

6. Identico.

 


Articolo 6
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

 

L’articolo 6 interviene sull’articolo 64-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per potenziare il coordinamento tra le autorità giudiziarie penali e civili nei procedimenti per violenza domestica o di genere.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 23 della legge n. 206 del 2021 prevede che «nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] b) nei procedimenti di cui alla lettera a), prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: […] le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; […]».

 

In attuazione della legge delega, l’articolo 6 modifica l’art. 64-bis, che impone al giudice penale che tratta reati di maltrattamenti e violenza in danno di familiari e minori di trasmettere i relativi atti al giudice civile per le decisioni di sua competenza, ponendo in capo specifico al pubblico ministero i seguenti obblighi:

§  di dare notizia, senza ritardo, al giudice civile che sta trattando un procedimento di separazione personale dei coniugi, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento dell’unione civile, ovvero un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, del fatto che la procura sta procedendo per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata. Analogamente, il PM dovrà dare notizia, senza ritardo, al giudice civile o minorile che sta trattando un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore, del fatto che la procura sta procedendo per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata. In entrambi i casi, a seguito della notizia il giudice civile o minorile potrà richiedere al pubblico ministero le informazioni e gli atti di indagini ostensibili;

§  di trasmettere al giudice civile o al tribunale per i minorenni copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto.

Spetterà invece alla cancelleria del giudice penale trasmettere al giudice civile copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione.

 

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale come modificate dal decreto legislativo

 

[art. 6]

Art. 64-bis

Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile

Comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile

1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o a uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente.

1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell’unione civile o alla responsabilità genitoriale, il pubblico ministero ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.

 

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all’articolo 329 del codice. Allo stesso giudice è altresì trasmessa copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione, a cura della cancelleria.

 

La Relazione illustrativa specifica che «il monitoraggio sull’articolo 64-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (introdotto dall’articolo 14 della legge n. 69 del 2019) condotto nel 2021 dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero ha evidenziato come gli obblighi informativi che la legislazione vigente pone a carico degli attori del processo penale non abbiano raggiunto lo scopo che il legislatore si prefiggeva, per una serie di cause quali la mancata specifica predeterminazione legislativa del soggetto tenuto alla comunicazione e, soprattutto, la mancata conoscenza, da parte del soggetto (pubblico ministero o giudice penale) tenuto alla segnalazione, del presupposto indicato dalla legge, e cioè la pendenza di un procedimento di separazione o comunque di un procedimento civile relativo all’esercizio della responsabilità genitoriale; il problema principale, in altri termini, è risultato essere quello della reciproca conoscenza del dato e del suo scambio. Tali problemi potranno in parte essere risolti tramite l’estensione dell’utilizzo della Consolle del pubblico ministero da parte delle Procure della Repubblica, che tramite l’accesso telematico ai registri di cancelleria civile del tribunale consente di appurare la pendenza di procedimenti che vedono coinvolti l’indagato e la persona offesa, si è ritenuto di proporre – unitamente agli altri interventi già esaminati nell’ambito delle norme di cui alla sezione I del capo III – una modifica della disposizione sopra indicata, volta a ridurre gli inconvenienti sin qui rilevati».

 

 


Articolo 7
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

 

La Sezione I del Capo IV, di cui fanno parte gli articoli da 7 a 10, contiene le modifiche relative agli istituti della mediazione, della negoziazione assistita e dell’arbitrato, i c.d. strumenti di composizione stragiudiziale delle crisi.

In particolare, l’articolo 7 reca le modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, attuativo dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, dando attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nell’art. 1, comma 4, lettere da a) a p), della legge 26 novembre 2021, n. 206  mediante la modifica delle norme vigenti o l’introduzione di nuove disposizioni, con l’intento di realizzare gli obiettivi e le finalità di semplificazione e snellimento dell’attività processuale che ispira l’intero processo di riforma in materia civile, conseguendo al contempo una riduzione dei costi per il sistema giurisdizionale inteso in senso lato.

I principi e criteri sopra richiamati delegano il Governo ad incentivare il ricorso alla mediazione e agli altri strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, adottando un testo unico di tali procedure, aumentando gli incentivi fiscali per chi vi ricorre e per gli organismi di mediazione, estendendo a tali istituti l’applicabilità del patrocinio a spese dello Stato, estendendo l’ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, favorendo la partecipazione delle parti a tali procedure, anche con modalità telematiche, disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale, potenziando la formazione e l’aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici.

 

La mediazione è un’attività svolta da un soggetto terzo e imparziale al fine di assistere due o più soggetti nel risolvere una controversia, anche mediante la formulazione di una proposta di accordo. Nel nostro ordinamento è stata introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 2010 (successivamente modificato dal decreto-legge n. 69 del 2013); si tratta di un’attività volontaria, rimessa alla decisione delle parti, ad eccezione dei casi in cui l’art. 5, comma 1-bis, del citato d.lgs. 28/2010 - in relazione a specifiche controversie – le attribuisce un carattere obbligatorio; ciò comporta che il previo esperimento di un tentativo di conciliazione rappresenta una condizione di procedibilità della successiva azione in sede civile.

Le controversie per le quali la mediazione è attualmente condizione di procedibilità dell'azione attengono alle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Anche la mediazione demandata dal giudice, cioè quella che il giudice dispone, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010).

 

 

Dal punto di vista formale, l’art. 7 si compone di un unico comma, in cui le modifiche ai diversi articoli del d.lgs. n. 28 del 2010 ovvero l’introduzione di nuovi articoli sono contenute nelle lettere da a) a bb), di seguito esaminate nel dettaglio.

 

Le modifiche apportate dalle lettere a), b) e c) sono di natura essenzialmente formale in quanto sono volte a coordinare i primi articoli con l’impostazione generale del decreto legislativo.

Nello specifico:

-      la lettera a) interviene sull’articolo 2, comma 2, al fine di specificare che tra le procedure non precluse dal decreto vi sono, oltre alle procedure di reclamo che l’utente può esperire in caso di violazione degli standard di qualità garantiti da soggetti pubblici o privati che erogano servizi pubblici, anche le procedure di conciliazione previste nelle carte dei servizi elaborate dai medesimi soggetti. Il legislatore in questo caso prende atto dell’evoluzione delle carte dei servizi, che includono sempre ulteriori strumenti a tutela degli utenti, accogliendoli nel novero delle mediazioni non solo consentite, ma incoraggiate dalla legge (coerentemente con l’ampliamento dei casi di ricorso preventivo obbligatorio alla mediazione disposto dall’art. 1, comma 4, lett. c) della legge delega);

-      la lettera b) reca alcune modifiche all’articolo 3 dovute alla necessità di coordinamento con articoli successivi. In particolare: il numero 1, che incide sul comma 1, consente che alla mediazione si applichi il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, purché lo stesso sia conforme con quanto stabilito dall’art. 8, sostituito dal presente decreto, che detta la procedura di conciliazione; similmente il numero 3, che incide sul comma 4, stabilisce che la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, purché lo stesso sia conforme con quanto stabilito dell’art. 8-bis, introdotto dal presente decreto, riguardante la mediazione in modalità telematica; infine il numero 2, che incide sul comma 2, introduce il concetto di indipendenza del mediatore, accanto a quelli già presenti di imparzialità e idoneità, tra i criteri che devono essere assicurati nella nomina del mediatore stesso, in coerenza con le modifiche apportate dall’art. 14;

-      la lettera c) interviene sull’articolo 4, che disciplina l’accesso alla mediazione, compiendo la scelta terminologica, comune a tutto il testo del decreto, di sostituire, ai commi 1 e 2, la parola “istanza” con la locuzione “domanda di mediazione”, per motivi di chiarezza e semplificazione.

-       

D.lgs. n. 28/2010

D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal decreto legislativo in esame

 

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

 

[art. 7, co. 1, lett. a)]

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 2

Controversie oggetto di mediazione

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

1. Identico.

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi.

[art. 7, co. 1, lett. b)]

CAPO II

Del procedimento di mediazione

Art. 3

Disciplina applicabile e forma degli atti

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8.

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità, l’indipendenza e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

3. Identico.

4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell’articolo 8-bis.

[art. 7, co. 1, lett. c)]

Art. 4

Accesso alla mediazione

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.

2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

2. La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

 

Più incisivo è l’intervento operato dalla lettera d), che sostituisce l’articolo 5 del decreto n. 28 del 2010, in diretta applicazione del criterio di delega di cui all’ art. 1, comma 4, lett. c) della legge delega. Tale criterio stabilisce che il ricorso alla mediazione in via preventiva diventi obbligatorio anche per le controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura. A tal fine viene riformulato il comma 1-bis dell’art. 5, che disciplinava i casi in cui l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Si ricorda che la disciplina della mediazione obbligatoria, quale necessario presupposto per la presentazione di domanda giudiziaria relativa alla medesima controversia, era contenuta al comma 1 nella formulazione originaria dell’art. 5, dichiarata tuttavia incostituzionale per eccesso di delega dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2012. Successivamente la disciplina è stata reintrodotta, in via sperimentale, dal decreto-legge n. 69 del 2013 ed infine stabilizzata dal decreto-legge n. 50 del 2017. Nello stesso anno, la legge n. 24, che disciplina la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, ha introdotto un ulteriore caso di obbligatorietà del tentativo di conciliazione, ai fini della procedibilità dell’azione in sede civile.

 

I commi successivi ricalcano in gran parte le disposizioni già presenti nell’originaria stesura dell’art. 5, pur con i dovuti adeguamenti alla nuova disciplina e le ulteriori specificazioni ritenute utili ai fini della chiarezza delle norme e della complessiva architettura del sistema.

Al comma 2, ad esempio, nel ribadire che la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziaria e che l’improcedibilità può essere eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice d’ufficio, viene esplicitato, tramite l’aggiunta dell’ultimo periodo, che qualora il giudice avesse fissato un’ulteriore udienza perché nella prima aveva rilevato che la mediazione non era stata esperita o non si era conclusa, in tale udienza deve accertare se la mediazione sia stata effettuata ovvero dichiarare l’improcedibilità della domanda.

Altri commi presentano un riferimento diretto alle ulteriori indicazioni contenute sempre all’art. 1, comma 4, lett. c), della legge delega, che costituiscono un corollario del criterio principale che estende la mediazione obbligatoria:

-      il comma 3 fa salvo il ricorso ad alcune procedure previste da leggi speciali per l’assolvimento della condizione di procedibilità (“resta fermo il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali”);

-      il comma 4 stabilisce che la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione;

-      il comma 5 dispone che lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

Per quanto concerne il comma 3, sono specificamente indicate le procedure regolamentate da leggi in ambiti determinati che assolvono alla medesima funzione di avveramento della condizione di procedibilità richiesta dal comma 1 dell’articolo in esame: si tratta della risoluzione delle controversie in materia bancaria e creditizia (art. 128-bis del d.lgs. n. 385 del 1993), di intermediazione finanziaria (art. 32-ter del d.lgs. n. 58 del 1998), di assicurazioni private (art. 187.1 del d.lgs. n. 209 del 2005), nonché delle procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità indipendenti nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio (art. 2, comma 24, lett. b), della legge n. 481 del 1995).

Nel caso dei commi 4 e 5, la formulazione ricalca quasi integralmente quella della legge delega; le stesse disposizioni erano peraltro già presenti nella stesura originaria dell’art. 5 (rispettivamente al comma 2-bis e al comma 3).

Infine, il comma 6 precisa i casi in cui non si applica il regime di procedibilità stabilito dal comma 1, che sono gli stessi già previsti dalla previgente normativa, ad eccezione di quello indicato alla lettera h), ovvero l’azione inibitoria regolamentata dall’art. 37 del d.lgs. 206 del 2005 (codice del consumo).

Si ricorda, senza scendere nel dettaglio, che gli altri casi previsti dal comma 4 dell’originario art. 5 sono: i procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile; nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite; i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; i procedimenti in camera di consiglio; l’azione civile esercitata nel processo penale.

Si tratta di procedimenti che si svolgono in forme sommarie e che, non richiedendo un preventivo contraddittorio, sono in grado di assicurare una celere soddisfazione degli interessi sottesi.

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 4, lett. c) prevede di “estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali e fermo restando che, quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo e che, in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. In conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

 

D.lgs. n. 28/2010

D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

[art. 7, co. 1, lett. d)]

Art. 5

Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

[1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.]

Comma dichiarato incostituzionale per eccesso di delega dalla sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2012.

1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

2. Nelle controversie di cui al comma 1 l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.

2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

Soppresso.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:

a) dall’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) dall’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) dall’articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

d) dall’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

4. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

6. Il comma 1 e l’articolo 5-quater non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell’azione civile esercitata nel processo penale;

h) nell’azione inibitoria di cui all’articolo 37 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

 

 

La lettera e) aggiunge alcuni articoli dopo l'articolo 5 del d.lgs. n. 28 del 2021, ovvero gli articoli da 5-bis a 5-sexies. Alcuni di questi recano l'attuazione di criteri direttivi contenuti nella legge delega, altri invece derivano dal riassetto dell'intera materia della mediazione, essendo le disposizioni ivi contenute già presenti nella normativa previgente; tuttavia si è ritenuto che trovassero una più razionale collocazione nell’ambito del testo all’interno di questi articoli.

 

L'articolo 5-bis dà attuazione al criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 4, lettera d), della legge delega in materia di mediazione obbligatoria nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, che prescrive di individuare quale parte debba presentare la domanda in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione al decreto ingiuntivo e di definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità.

 

Si ricorda brevemente che il decreto ingiuntivo è uno strumento che l'ordinamento mette a disposizione del creditore per il recupero del proprio credito, che può consistere nel pagamento di una somma di denaro, nella consegna di una determinata quantità di cose fungibili o nella consegna di una cosa determinata. Pur trattandosi di un atto giudiziario vero e proprio il suo iter è comunque più rapido rispetto a quello dei procedimenti ordinari, consentendo così al creditore di conseguire rapidamente un titolo esecutivo.

 

Innanzitutto, l'art. 5-bis stabilisce che l'onere di presentare domanda di mediazione spetta alla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. L'inerzia nel proporre la domanda di mediazione è sanzionata con l’improcedibilità della domanda, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la liquidazione delle spese. Il regime successivo è simile a quello dettato per la generalità dei casi in quanto il giudice alla prima udienza, oltre a provvedere sulle istanze di concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria, se accerta il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, deve fissare un'udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e qualora la mediazione non fosse stata esperita neanche al momento dello svolgimento dell'udienza successiva dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

 

La norma fa proprio il principio stabilito in via giurisprudenziale dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la quale, nella sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020 ha chiarito che «nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo» (estratto dalla massima).

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 4, lett. d), richiede di “individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità”.

 

L'articolo 5-ter dispone circa i poteri di mediazione dell'amministratore di condominio, in attuazione del criterio contenuto all’articolo 1, comma 4, lettera h), della legge delega. È pertanto riconosciuta all’amministratore di condominio la legittimazione ad attivare un procedimento di mediazione, aderirvi e parteciparvi; il verbale contenente l’accordo, se raggiunto, ovvero la proposta di conciliazione del mediatore devono successivamente essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che è l'organo che decide in ultima istanza.

 

A tal proposito occorre ricordare che l'articolo 1136 del codice civile prevede diverse maggioranze a seconda della materia sulla quale i condomini sono chiamati a decidere. Mentre normalmente la maggioranza richiesta è quella che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (in prima convocazione) o almeno un terzo del valore dell'edificio (in seconda convocazione), per alcuni tipi di deliberazione sono richieste maggioranze più qualificate.

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 4, lett. h), dispone di “prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata”.

 

L'articolo 5-quater si pone in un'ottica di valorizzazione ed incentivazione della mediazione demandata dal giudice richiesta dalla lettera o) del comma 4 dell'articolo 1 della legge delega che, nella disciplina previgente, era contenuta nell'articolo 5, comma 2, abrogato dal presente decreto, ma che viene totalmente trasfuso nell’articolo in esame. Si conferma pertanto il potere del giudice, anche in sede di appello, di disporre, con ordinanza motivata, nella quale dare conto delle circostanze valutate (relative alla natura della causa, allo stato di istruzione della stessa e il comportamento delle parti), l'esperimento di un procedimento di mediazione fino al momento della precisazione delle conclusioni. In tal caso la mediazione demandata dal giudice diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale e si applica quindi il regime dettato dall'articolo 5; in particolare vengono richiamati i commi 4 (avveramento della condizione), 5 (concessione di provvedimenti urgenti e cautelari e trascrizione della domanda) e 6 (casi in cui non può essere richiesta la mediazione demandata dal giudice) dell’art. 5.

È quindi prevista la fissazione di una nuova udienza nella quale il giudice, qualora accertasse che la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 4, lett. o), ha lo scopo di “valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (…)”.

 

L'articolo 5-quinquies, sempre nell'ottica della valorizzazione della mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 1, comma 4, lettera o), della legge delega, attribuisce grande rilevanza alla formazione del magistrato in materia di mediazione.

Per il conseguimento di tale obiettivo l’articolo in esame prevede:

-      l'organizzazione di appositi corsi di formazione in materia di mediazione da parte della Scuola Superiore della Magistratura, la cui frequenza, al pari del numero e della qualità delle cause definite con ordinanza di mediazione o con accordi conciliativi, costituisce indice di impegno e capacità del magistrato ai fini della valutazione del magistrato stesso;

-      la rilevazione statistica delle ordinanze con cui il giudice dispone che le parti debbano ricorrere alla mediazione e le controversie definite con composizione stragiudiziale in sede di mediazione a seguito della loro adozione;

-      la facoltà, da parte dei capi degli uffici giudiziari, di realizzare progetti, in collaborazione con università, ordine degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti associazioni professionali di categoria, senza oneri per la finanza pubblica, al fine di favorire la formazione in materia di mediazione e, in ultima istanza, aumentare il ricorso alla mediazione demandata.

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 4, lett. o), prevede di “valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le università, nel rispetto della loro autonomia, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, al fine della valutazione della carriera dei magistrati stessi”.

 

Nell'articolo 5-sexies trova nuova collocazione il regime della mediazione prevista da apposita clausola contrattuale o statutaria precedentemente contenuta nel soppresso comma 5 dell'articolo 5, del quale viene riprodotto in parte il contenuto. Nella nuova formulazione viene esplicitato che l'esperimento della mediazione prevista da clausola contrattuale costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per il resto in regime applicabile è quello già previsto in via generale dell'articolo 5, comma 2; vengono inoltre richiamati i commi 4 (avveramento della condizione), 5 (concessione di provvedimenti urgenti e cautelari e trascrizione della domanda) e 6 (casi in cui non può essere richiesta la mediazione demandata dal giudice) dell'articolo 5.

È stata invece eliminata la possibilità per le parti di individuare, in un momento successivo alla stipula del contratto o all’adozione dello statuto o dell'atto costitutivo, un diverso organismo di conciliazione.

 

 

D.lgs. n. 28/2010

D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

[art. 7, co. 1, lett. e)]

Art. 5-bis.

Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo

 

1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

Art. 5-ter.

Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio

 

1. L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

Art. 5-quater.

Mediazione demandata dal giudice

 

1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.

2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l’articolo 5, commi 4, 5 e 6.

3. All’udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Art. 5-quinquies.

Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione

 

1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.

2. Ai fini della valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.

3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

4. Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.

Art. 5-sexies.

Mediazione su clausola contrattuale o statutaria

 

1. Quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 2. Si applica l’articolo 5, commi 4, 5 e 6.

2. La domanda di mediazione è presentata all’organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all’organismo individuato ai sensi dell’articolo 4, comma 1.

 

La lettera f) prevede la sostituzione integrale dell'articolo 6, che dispone in ordine alla durata del procedimento di mediazione. Le modifiche sono tuttavia limitate: la più rilevante riguarda la possibilità per le parti, con accordo scritto, di prorogare la durata del procedimento, stabilita in tre mesi, di ulteriori 3 mesi (comma 1).

Conseguentemente all'introduzione della possibilità di proroga del termine, si dispone che, in caso di giudizio pendente, le parti siano tenute a comunicare la proroga al giudice in modo da consentirgli di adottare i provvedimenti ritenuti necessari (comma 3).

Confermata invece la decorrenza del termine dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa ed il fatto che il termine stesso non è soggetto a sospensione feriale anche nel caso in cui il giudice disponga il rinvio della causa per l'esperimento del tentativo di mediazione (comma 2).

 

D.lgs. n. 28/2010

D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

[art. 7, co. 1, lett. f)]

Art. 6

Durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.

 

3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.

 

La lettera g) reca esclusivamente modifiche di ordine formale all'articolo 7, per cui viene ribadito il fatto che i 3 mesi necessari all'esperimento della mediazione (e la loro eventuale proroga) ed il rinvio disposto dal giudice non sono computati ai fini degli effetti sulla ragionevole durata del processo.

 

D.lgs. n. 28/2010

D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

[art. 7, co. 1, lett. g)]

Art. 7

Effetti sulla ragionevole durata del processo

1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 5-quater, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

 

La lettera h) reca l'integrale sostituzione dell'articolo 8 che detta il procedimento per lo svolgimento della mediazione.

Le principali novità introdotte in attuazione dei criteri di delega riguardano:

-      la fissazione di un termine per il primo incontro tra le parti (da tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda);

-      l'obbligo di comunicazione dell’istanza, di data e luogo del primo incontro e delle altre informazioni utili gravante sull'organismo di mediazione, ferma restando la facoltà della parte che ha presentato la domanda di informarne l'altra parte (comunicazione che tuttavia non fa venire meno l'obbligo per l'organismo di mediazione). Sono altresì indicati contenuti minimi della comunicazione (istanza di mediazione, designazione del mediatore, sede, data e orario dell'incontro, modalità di svolgimento della procedura), che possono essere integrati da ogni altra comunicazione ritenuta utile (comma 1);

-      la partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione, pur essendo consentito, in caso di giustificati motivi, la delega di un rappresentante che abbia conoscenza dei fatti e che sia munito dei poteri necessari a comporre la controversia. In tal caso, come nel caso di partecipazione alla mediazione di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono necessariamente essere rappresentati da loro delegati, il mediatore deve verificare i poteri di rappresentanza dei delegati e darne atto nel verbale (comma 4);

-      l'obbligo per le parti di essere assistiti da avvocati quando si tratta di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice (comma 5);

-      la precisazione del ruolo del mediatore nel primo incontro, durante il quale lo stesso deve esporre la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e fare in modo che le parti raggiungano un accordo. La norma prescrive inoltre che sia sulle parti che sugli avvocati grava l'obbligo di collaborare lealmente ed in buonafede con il mediatore per il raggiungimento dell'accordo. Dell'incontro di mediatore deve redigere verbale che deve essere quindi sotto scritto dalle parti (comma 6).

 

Restano invece confermate rispetto alla disciplina vigente:

-      la possibilità per l’organismo di nominare uno più mediatori ausiliari nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche (comma 1) e di avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali (comma 7), le cui relazioni possono essere prodotte in giudizio con l'accordo delle parti in deroga agli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9, secondo quanto disposto dal principio di delega di cui all’art. 1, co. 4, lett. i);

-      il fatto che la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta (comma 2);

-      la mancanza di formalità nello svolgimento del procedimento, che può tenersi presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo stesso (comma 3).

 

Norma di delega. La partecipazione delle parti al procedimento di mediazione e l’eventuale nomina di rappresentanti che intervengano nel procedimento in loro vece sono previste dalle lettere e) e f) dell’art. 1, co. 4, di seguito riportate:

“e) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;

f) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;”

Per quanto riguarda l’utilizzo e la valutazione delle relazioni redatte dagli esperti iscritti all’albo, la lettera i) dell’art. 1, co. 4, recepita dal comma 7 del nuovo articolo 8, prevede “la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice”.

 

D.lgs. n. 28/2010

D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

 

[art. 7, co. 1, lett. h)]

Art. 8

Procedimento

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. L’istanza di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo di mediazione, fermo l’obbligo dell’organismo di procedere ai sensi del comma 1.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

5. Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

 

7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

 

La lettera i) introduce l'articolo 8-bis per fissare i principi dello svolgimento della mediazione in modalità telematica in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1, co. 4, lett. p), della legge delega.

Essenzialmente l'articolo 8-bis rinvia a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di:

-      formazione dei documenti della mediazione in formato nativo digitale (commi 1 e 3);

-      sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata (commi 1 e 3);

-      svolgimento degli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, che deve essere idoneo ad assicurare la contestuale effettiva reciproca audibilità e visibilità delle persone collegate (comma 2);

-      invio di documenti e comunicazioni tramite pec o altro servizio di recapito certificato qualificato (comma 1);

-      conservazione dei documenti a cura dell'organismo di mediazione, secondo le norme dell'art. 43 del codice dell'amministrazione digitale (comma 5).

 

Al termine della mediazione, il mediatore crea un unico documento informatico, contenente sia il verbale, sia l'accordo, se raggiunto; tale documento deve essere sottoscritto dalle parti e, nei casi di mediazione obbligatoria, anche dagli avvocati, secondo le modalità già viste. Da ultimo il documento è sottoscritto dal mediatore, che avrà poi cura di inviarlo alle parti, agli avvocati e alla segreteria dell'organismo di mediazione.

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 4, lett. p), dispone “che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto”.

 

D.lgs. n. 28/2010

D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

[art. 7, co. 1, lett. i)]

Art. 8-bis.

Mediazione in modalità telematica

 

1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.

5. La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

 

La lettera l) reca una modifica puntuale all'articolo 9, al fine di precisare meglio il perimetro dei soggetti sui quali grava il dovere di riservatezza circa le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, comprendendo tutti coloro che vi partecipano in qualsiasi veste (la formulazione precedente sembrava invece circoscriverlo a chi presta la propria opera o il proprio servizio nell'ambito del procedimento di mediazione).

 

D.lgs. n. 28/2010

D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

[art. 7, co. 1, lett. l)]

Art. 9

Dovere di riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

 

 

La lettera m) reca la sostituzione integrale dell'articolo 11, mutandone anche la rubrica da conciliazione a conclusione del procedimento; il testo dell'articolo in realtà non si discosta di molto da quello dell'articolo previgente, se non per alcuni dettagli di attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1, co. 4, lett. e), relativi alla partecipazione personale delle parti (v. comma 4).

Innanzitutto viene sostituita la dicitura accordo amichevole con accordo di conciliazione e si precisa che quando l'accordo non è raggiunto il mediatore deve darne atto nel verbale (comma 1).

Confermata invece (comma 1) la previsione secondo cui il mediatore può comunque formulare una proposta di conciliazione, o vi è tenuto se le parti gliene fanno concorde richiesta (anche in questi casi si precisa che la proposta dovrà essere allegata al verbale) e la certificazione dell'autenticità della sottoscrizione apposta al verbale dalle parti (comma 4).

Altre innovazioni riguardano:

-      il termine entro cui le parti devono far pervenire al mediatore l'accettazione o il rifiuto della proposta (comma 2);

-      l'indicazione del valore dell'accordo di conciliazione nell'accordo stesso (comma 3);

-      l’attestazione nel verbale delle persone che hanno partecipato agli incontri e delle parti che non sono intervenute, in conseguenza dell'introduzione della possibilità di avvalersi di un rappresentante di cui all'articolo 8, comma 4 (comma 4);

-      la formazione del verbale preferibilmente in formato digitale o se in formato analogico in tante copie quante sono le parti partecipanti (oltre all'originale che viene depositato presso la segreteria dell'organismo di mediazione) (comma 5);

-      l'obbligo di conservazione degli atti dei procedimenti trattati da parte dell'organismo di mediazione per almeno un triennio (comma 6).

 

Trovano invece conferma, seppur in una nuova collocazione (dal vecchio comma 3 al nuovo comma 7):

-      la norma in base alla quale se le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti all'art. 2643 del codice civile che richiedono la trascrizione, questa può avvenire soltanto se la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione è stata autenticata da un pubblico ufficiale;

-      la disposizione per cui l'accordo può prevedere il pagamento di una somma di denaro per violazioni o inosservanza degli obblighi stabiliti dell'accordo o per il ritardato adempimento degli stessi.

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 4, lett. e), dispone il riordino delle disposizioni “concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;”

 

D.lgs. n. 28/2010

D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal decreto legislativo in esame

[art. 7, co. 1, lett. m)]

Art. 11

 

Conciliazione

Conclusione del procedimento

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

3. L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione del relativo valore.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

5. Il verbale contenente l’eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l’organismo.

 

6. Del verbale contenente l’eventuale accordo depositato presso la segreteria dell’organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all’organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

 

7. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

 

La lettera n) reca l'introduzione dell'articolo 11-bis, che inserisce nella disciplina della mediazione di cui al d.lgs. 28/2010 un richiamo all'articolo 1, comma 01.bis della legge n. 20 del 1994 (introdotto dall’art. 8 del decreto in esame - v. infra), norma quest’ultima volta a stabilire che i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che sottoscrivono accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale non sono soggetti a responsabilità contabile se non nel caso di dolo o colpa grave consistenti nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione di legge o da travisamento dei fatti, in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1, co. 4 lett. g), della legge delega.

 

Norma di delega. Ai sensi dell’art. 1, co. 4, lett. g), per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 “la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti”.

 

D.lgs. n. 28/2010

D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

[art. 7, co. 1, lett. n)]

Art. 11-bis.

Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche

 

1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l’articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

 

La lettera o) interviene sull'articolo 12 con alcune modifiche puntuali, ancorché ne viene presentata come una sostituzione integrale.

In particolare si stabilisce che anche l'accordo formato e sottoscritto in modalità telematica, nei casi di mediazione in cui le parti sono assistite da avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

La previsione riguardante invece i casi di mediazione in cui le parti non sono assistite da avvocati è stata spostata dal comma 1 al nuovo comma 1-bis, ma il contenuto è rimasto lo stesso. In questo caso, affinché l'accordo possa costituire titolo esecutivo, il verbale che lo contiene deve essere omologato, su istanza di parte, dal presidente del tribunale, che vi provvede con decreto una volta accertatane la regolarità formale e il rispetto delle normative dell'ordine pubblico (che sono invece accertate dagli avvocati nella mediazione obbligatoria). Per le controversie transfrontaliere il verbale è omologato dal Presidente del tribunale del circondario nel quale l'accordo deve avere esecuzione secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/52/CE

 

 

D.lgs. n. 28/2010

D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

[art. 7, co. 1, lett. o)]

Art. 12

Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all’articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

 

1-bis. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

2. Con l’omologazione l’accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

 

La lettera p) introduce il nuovo articolo 12-bis per dare attuazione al criterio di delega di cui all’art. 1, co. 4, lett. e), della legge delega in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Nell'articolo in esame vengono sistematicamente raccolte le disposizioni riguardanti le conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo. Alcune di tali norme erano già presenti nella precedente normativa ma in questo modo vengono razionalmente collocate in un unico articolo.

Più nel dettaglio, erano già previsti dall'articolo 8, comma 4-bis, alcuni poteri del giudice ovvero:

-      la possibilità di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione di una parte senza giustificato motivo al primo incontro della procedura di mediazione (comma 1);

-      la condanna della medesima parte al pagamento di una somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato, che è stata tuttavia elevata ed è ora di importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (comma 2).

 

Sono invece nuove previsioni quelle contenute nei commi 3 e 4 in base alle quali il giudice:

-      può condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma, valutata equitativamente in misura non superiore nel massimo alle spese di giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione;

-      invia al pubblico ministero presso la Corte dei Conti o all'autorità di vigilanza il provvedimento con il quale ha condannato alle spese ai sensi del comma 2 un'amministrazione pubblica ovvero un ente vigilato.

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 4, lett. e), dispone il riordino delle disposizioni “concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;”

 

 

 

D.lgs. n. 28/2010

D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

[art. 7, co. 1, lett. p)]

Art. 12-bis.

Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

 

1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.

 

La lettera q) interviene sull'articolo 13 precisando che l'applicabilità dell'articolo 96 del codice di procedura civile è limitato ai commi primo, secondo e terzo, in quanto al citato art. 96 è stato aggiunto un quarto comma che non ha attinenza con quanto stabilito dall'articolo 13.

È stata inoltre mutata la rubrica al fine di specificare che in esso vengono definite le spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione.

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 96 c.p.c. il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta di mediazione qualora il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta e, anche qualora il provvedimento non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità dovuta al mediatore e all'esperto ove ricorrono gravi ed eccezionali ragioni. Tali disposizioni non si applicano agli arbitrati salvo diverso accordo tra le parti.

 

D.lgs. n. 28/2010

D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

[art. 7, co. 1, lett. q)]

Art. 13

Spese processuali

Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

2. Identico.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

 

 

La lettera r) apporta alcune modifiche all'articolo 14, riguardante gli obblighi del mediatore, in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1, co. 4, lett. m), della legge delega che prevede il potenziamento dei requisiti di trasparenza della mediazione.

Viene introdotto il criterio di indipendenza del mediatore, accanto a quello di imparzialità, comprovati da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal mediatore per ogni causa per la cui trattazione viene designato (comma 2, lettera a).

Di conseguenza è stato riformulato l'obbligo di comunicare alle parti e al responsabile dell'organismo di mediazione le circostanze sopravvenute che potrebbero compromettere l'indipendenza, e non più solo l'imparzialità, del mediatore (comma 2, lettera b).

 

D.lgs. n. 28/2010

D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

 [art. 7, co. 1, lett. r)]

Art. 14

Obblighi del mediatore

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

1. Identico.

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

2. Identico:

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

 

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;

 

b) comunicare immediatamente al responsabile dell’organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

c) identica;

d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

d) identica.

3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

3. Identico.

 

La lettera s) si limita ad aggiornare un riferimento normativo all'interno dell'articolo 15, sostituendo l'art. 140-bis del codice del consumo con l'art. 840-bis del c.p.p., aggiornamento dovuto al fatto che le disposizioni in materia di azione di classe sono state trasposte dal codice del consumo al c.p.p.

 

D.lgs. n. 28/2010

D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

[art. 7, co. 1, lett. s)]

Art. 15

Mediazione nell'azione di classe

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 840-bis del codice di procedura civile la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

 

La lettera t) introduce un nuovo capo, il Capo II-bis, recante disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale. Il Capo viene introdotto in attuazione del principio di delega contenuto nella lettera a) del comma 4 dell’articolo 1 della legge delega che prevede l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di composizione stragiudiziale delle liti costituisce anche una necessaria conseguenza della pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza n. 10 del 2022) riguardante la mancata previsione del patrocinio gratuito per l'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti in cui la mediazione è obbligatoria per legge, quando è raggiunto l'accordo.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, la scelta di non inserire la disciplina dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la mediazione e la negoziazione assistita nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TUSG) è dovuta al fatto che la procedura ivi prevista mal si concilierebbe con procedimenti semplificati quali quelli di composizione stragiudiziale delle liti e con gli scopi di velocizzazione e semplificazione dei procedimenti civili che il legislatore intende conseguire con la legge delega. Il procedimento per l'ammissione del patrocinio gratuito a spese dello Stato descritto nel TUSG si svolge in più fasi di una certa complessità (ammissione in via anticipata e provvisoria da parte del Consiglio dell’ordine degli avvocati, conferma e liquidazione del compenso da parte dell’autorità giudiziaria, recupero delle somme versate dallo Stato dalla parte rimasta soccombente nel giudizio) e prevede infatti il necessario coinvolgimento del giudice, a conclusione della lite, per la conferma definitiva dell'ammissione al beneficio e la liquidazione del compenso, mentre con gli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle liti si intende proprio evitare di adire l'autorità giudiziaria.

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 4, lett. a), prevede, tra gli altri criteri di delega, “l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita”.

 

Più nel dettaglio, l'articolo 15-bis istituisce il patrocinio a spese dello Stato a favore della parte non abbiente nelle ipotesi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, poiché in tali casi è necessario avvalersi dell'assistenza dell'avvocato. L'ammissione definitiva è condizionata al raggiungimento dell'accordo di conciliazione.

Restano escluse dal patrocinio le controversie per cessioni di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti, così come previsto dall’art. 121 del d.P.R. n. 115 del 2002.

L'istanza per l'ammissione anticipata:

-      può essere presentata da coloro i quali hanno un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, nei limiti stabiliti dagli artt. 76 e 77 del d.P.R. n. 115 del 2002 (art. 15-ter). L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento (art. 15-quater, comma 1);.

-      a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dal richiedente e autenticata dal difensore, recare gli elementi richiesti dall’art. 79, comma 1, lett. b), c) e d) del d.P.R. n. 115 del 2002 (generalità del richiedente e dei componenti della famiglia anagrafica, autodichiarazione attestante la sussistenza del requisito reddituale e impegno a comunicarne le eventuali variazioni) e contenere le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere (art. 15-quater, comma 2);

-      il cittadino di Stato non UE o l’apolide, per i redditi prodotti all’estero, allegano all’istanza, a pena di inammissibilità, una certificazione consolare attestante la veridicità di quanto affermato nell’istanza ovvero, in caso di impossibilità a presentare tale certificazione, presentano un’autocertificazione che ne tiene luogo (art. 15-quater, comma 3).

Entro 20 gg dalla presentazione dell'istanza il Consiglio dell'ordine, verifica l'ammissibilità della stessa: se è accolta la parte può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede l'organismo di mediazione competente (art. 15-quinquies, comma 3); se è rigettata l'interessato può proporre ricorso avanti al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento (art. 15-sexies).

Qualora venisse accertata l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio, sia ab origine sia in caso di sopravvenuta modifica delle condizioni reddituali, il provvedimento di ammissione viene revocato dal medesimo Consiglio l'ordine degli avvocati che lo ha concesso. Come nel caso di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche il provvedimento di revoca è ricorribile dall'interessato davanti al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine che lo ha adottato (art. 15-novies).

L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione e comporta l'esonero dal pagamento di tutte le indennità dovute all'organo di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 (spese di avvio e spese per lo svolgimento del primo incontro, nonché le eventuali ulteriori spese dovute). Al raggiungimento dell'accordo di conciliazione l'avvocato presenta istanza al Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata che, verificata la congruità del compenso in base al valore dell'accordo conferma l'ammissione e invia copia della parcella all'ufficio competente del Ministero della Giustizia per le verifiche ritenute necessarie.

La richiesta da parte dell'avvocato di compensi ulteriori da quelli previsti nel Capo in esame costituisce grave illecito disciplinare ed è nullo ogni patto contrario (art. 15-septies).

La determinazione degli importi spettanti all'avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è demandata ad un apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto in esame, attuative della legge delega. Lo stesso decreto determina le modalità di liquidazione degli importi, che può avvenire anche attraverso credito d'imposta ai sensi dell'articolo 20, nonché le modalità della richiesta e i relativi controlli (art. 15-octies).

Si applicano le sanzioni previste dall’art. 125, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 per colui che attesta falsamente di possedere le condizioni di reddito richieste al fine di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ovvero la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37, con aumento di pena se è stata conseguita l'ammissione al patrocinio. La condanna comporta inoltre la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

È inoltre attribuito alla Guardia di finanza il compito di effettuare controlli fiscali sui soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 88 del d.P.R. n. 115 del 2002 (art. 15-decies).

Per l'attuazione della disciplina dettata dal Capo II-bis sono stanziati 2,082 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sul fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile (art. 15-undecies).

 

D.lgs. n. 28/2010

D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

[art. 7, co. 1, lett. t)]

CAPO II-bis

Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale

Art. 15-bis

Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità

 

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, se è raggiunto l’accordo di conciliazione.

2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 15-ter

Condizioni reddituali per l’ammissione

 

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-quater

Istanza per l’ammissione anticipata

 

1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1.

2. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

3. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza per l’ammissione con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 15-quinquies

Organo competente a ricevere l’istanza per l’ammissione anticipata e nomina dell’avvocato

 

1. L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.

 

Art. 15-sexies

Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata

 

1. Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-septies

Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma

 

1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intero procedimento di mediazione.

2. Le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

3. Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

4. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo di conciliazione. Il consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all’organismo di mediazione.

5. L’avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-octies

Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato

 

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

Art. 15-novies

Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto

 

1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione.

4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-decies

Sanzioni e controlli a parte della Guardia di finanza

 

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-undecies

Disposizioni finanziarie

 

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in 2.082.780 annui euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.

 

 

Le lettere u), v) e z) modificano la normativa relativa agli organismi di mediazione, introducono la regolamentazione relativa agli enti di formazione e disciplinano i rispettivi registri, in attuazione dei principi di delega contenuti nelle lettere l), m) e n) dell’art. 1, co. 4, della legge n. 206 del 2021.

 

Norma di delega. Le lettere l), m) e n) dell’art. 1, co. 4, prescrivono di:

“l) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa, e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a svolgere l'attività di mediatore dopo aver conseguito un'adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

m) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;

n) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell'idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione;”.

 

Più in dettaglio, la lettera u) modifica la rubrica del Capo III, aggiungendovi, dopo gli organismi di mediazione, gli enti di formazione in coordinamento con l'introduzione dell'articolo 16-bis, che disciplina proprio questi ultimi.

 

La lettera v) apporta modifiche all'articolo 16.

In particolare vengono aggiunti i commi 1-bis e 1-ter che sono volti a specificare, rispettivamente, i requisiti di serietà richiesti per l'abilitazione all'attività di mediazione (e per il suo mantenimento) e i requisiti di efficienza dell'organismo di mediazione, richiesti dal comma 1 dell'articolo 16 per l'ammissione all'esercizio dell'attività di mediazione.

I requisiti di serietà di cui al comma 1-bis sono:

-      onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi (lett. a);

-      svolgimento esclusivo dei servizi di mediazione, che deve essere previsto nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, e formazione in tale ambito (lett. b);

-      astensione dal prestare servizi di mediazione qualora l'organismo abbia un proprio interesse nella lite (lett. c).

 

I requisiti di efficienza sono:

-      adeguatezza dell'organizzazione;

-      capacità finanziaria;

-      qualità del servizio;

-      trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile;

-      qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e dei mediatori.

 

La modifica al comma 3 prevede che al regolamento dell'organismo di mediazione devono essere allegati, oltre alle già previste tabelle recanti le indennità spettanti all'organismo stesso (se privato), anche i criteri di calcolo che determinano tali indennità.

Infine, i commi 4-bis e 5 contengono due modifiche formali (rispettivamente l'aggiornamento del riferimento all'articolo del codice deontologico forense e il richiamo all'articolo 16-bis introdotto dalla lettera successiva in materia di enti di formazione).

Si ricorda brevemente che gli organismi di mediazione, che possono essere costituiti da enti pubblici o privati, devono essere iscritti in un registro tenuto dal Ministero della giustizia, che esercita anche la vigilanza sul registro stesso (per le materie riguardanti il codice del consumo, il registro è tenuto dal Ministero dello sviluppo economico) ed è competente ad emanare i decreti che ne regolamentano l'iscrizione e la cancellazione (di concerto con il Ministro dello sviluppo economico per quanto riguarda le materie attinenti al codice del consumo). Alla domanda di iscrizione nel registro l'organismo deve allegare il proprio regolamento di procedura e il codice etico. Gli avvocati iscritti all'albo sono considerati mediatori di diritto, ma se iscritti ad un organismo di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia e mantenere la propria preparazione attraverso la frequenza di appositi corsi teorico-pratici.

 

La lettera z), in attuazione dei principi di delega di cui all’art. 1, co. 4, lett. l) e n), inserisce l'articolo 16-bis nel Capo III, dettando la disciplina per gli enti di formazione dei mediatori. In particolare, il comma 1 stabilisce che per iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati devono dare le medesime garanzie di serietà ed efficienza indicate dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter.

Il comma 2 prevede invece la nomina di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza nella materia della mediazione per ciascun ente di formazione. Compiti del responsabile sono: assicurare la qualità dei percorsi di formazione offerti dall'ente, la loro adeguatezza ed il loro aggiornamento, nonché la competenza ed esperienza dei formatori. A tal fine il responsabile è tenuto a inviare periodicamente al Ministero della giustizia il programma formativo e i nominativi dei formatori.

Il comma 3, infine, dispone che con lo stesso decreto del Ministro della giustizia emanato i sensi dell'articolo 16, comma 2, che disciplina la tenuta del registro degli organismi di mediazione, viene regolamentata anche l'iscrizione negli elenchi dei mediatori e dei formatori.

 

D.lgs. n. 28/2010

D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

[art. 7, co. 1, lett. u)]

CAPO III

Organismi di mediazione

CAPO III

Organismi di mediazione ed enti di formazione

[art. 7, co. 1, lett. v)]

Art. 16

Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

1. Identico.

 

1-bis. Ai fini dell’abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serietà:

a) l’onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;

b) la previsione, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti;

c) l’impegno dell’organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.

 

1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell’organismo l’adeguatezza dell’organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell’organismo e quella dei mediatori.

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Identico.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati e dei relativi criteri di calcolo, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

4. Identico.

4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto, in conformità all’articolo 16-bis, stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. Identico.

[art. 7, co. 1, lett. z)]

Art. 16-bis

Enti di formazione

 

1. Sono abilitati a iscriversi nell’elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’ente di formazione è altresì tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall’ente, la completezza, l’adeguatezza e l’aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all’estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all’articolo 16, comma 2.

3. Il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l’iscrizione, e il mantenimento dell’iscrizione, nei rispettivi elenchi.

 

La lettera aa) modifica l'articolo 17, attuando il principio di delega di cui all’art. 1, co. 4, lett. a), e revisionando in parte il regime tributario e dei provvedimenti adottati e delle spese sostenute nell'ambito della mediazione.

Per quanto riguarda il regime tributario degli atti formati nell'ambito della procedura di mediazione:

-      si conferma la loro esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie;

-      viene elevato da 50.000 a 100.000 euro il limite di valore dell'accordo entro il quale non è dovuta l'imposta di registro, dovuto invece per la parte eccedente i 100 mila euro.

Per quanto riguarda le spese, la principale novità è costituita dal venir meno del principio di gratuità della mediazione nel caso in cui non fosse raggiunto un accordo all'esito del primo incontro attualmente previsto dal sopprimendo comma 5-ter. Il comma 3 introduce infatti un'indennità che le parti devono versare all'organismo al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, comprendente le spese di avvio della procedura e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro.

La determinazione di tale indennità è demandata al decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 2 (comma 5, lett c). Il decreto deve inoltre individuare i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione (comma 5, lett f).

Si ricordano gli altri contenuti del suddetto decreto già previsti dalla normativa vigente (comma 4): l'ammontare delle indennità spettanti agli organismi pubblici e i criteri per l'approvazione dell'indennità proposta dagli organismi privati; le maggiorazioni non superiori al 25% per l'ipotesi di successo della mediazione; le riduzioni delle indennità nel caso di obbligatorietà della mediazione ovvero nel caso di mediazione demandata dal giudice.

 

Altra novità è la specifica previsione che il regolamento dell'organismo deve indicare le ulteriori spese dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo e per gli incontri successivi al primo (comma 4), mentre l'esenzione dal versamento di qualsiasi indennità per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi on cui la mediazione è condizione di procedibilità (comma 6) era già prevista ma è stata aggiornata a seguito del cambiamento della disciplina della mediazione obbligatoria.

Al comma 7 viene confermato il monitoraggio (prima previsto al comma 6) da parte del Ministero della giustizia sulle mediazioni riguardanti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione, ma viene soppressa la disposizione in base alla quale i risultati del monitoraggio dovevano costituire elemento da tenere in considerazione al fine di determinare l'ammontare dell'indennità spettante agli organismi pubblici di mediazione per consentire la copertura dei costi dell’attività prestata a favore dei soggetti esonerati dal versamento dell’indennità (disposizione ritenuta incompatibile con la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato).

Confermato, anche se con diversa collocazione (dal comma 7 al comma 8) il principio della rideterminazione triennale delle indennità sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat.

Il comma 9 prevede infine l'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle misure contenute nell’art. 17, stimato in 5,9 milioni per l'anno 2010 e coperto in parte con il Fondo unico di giustizia ed in parte con il Fondo per l'attuazione della delega per il processo civile, istituito presso lo stato di previsione del Ministero della giustizia in attuazione della legge n. 206 del 2021.

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 4, lett. a), dispone, tra l’altro, di “riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; (…) la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; (…)”.

 

D.lgs. n. 28/2010

D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

[art. 7, co. 1, lett. aa)]

Art. 17

Risorse, regime tributario e indennità

1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo unico giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.

Soppresso

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

2. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

 

3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

 

4. Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

5. Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

a) identica;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

b) identica;

 

c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro;

c) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le maggiorazioni massime dell’indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice;

 

 

f) i criteri per la determinazione del valore dell’accordo di conciliazione ai sensi dell’articolo 11, comma 3.

5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero dell’articolo 5-quater, comma 2, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

5-bis. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Cfr. comma 6

5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.

Cfr. comma 3.

6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.

7. Il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennità di mediazione.

7. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

8. Identico.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010, in 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e in 13,098 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.

Soppresso

 

La lettera bb) reca modifiche all’articolo 20 necessarie a dare attuazione ai principi e criteri direttivi fissati all’art. 1, co. 4, lett. a) della legge delega, in materia di credito d’imposta.

A tal fine, vengono innalzati i crediti di imposta già riconosciuti dalla normativa vigente e vengono per la prima volta riconosciuti crediti d’imposta per:

-      le spese sostenute per l’assistenza dell’avvocato nei casi di mediazione obbligatoria,

-      il contributo unificato versato per il giudizio estinto con la mediazione;

-      a favore degli organismi di mediazione qualora assistano soggetti ammessi al gratuito patrocinio.

In particolare, sono previsti:

-      un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione (comma 1);

-      un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (comma 1);

-      un ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione (comma 3);

-      un credito d’imposta, fino ad un massimo di 24.000 euro annui, a favore degli organismi di mediazione che assistono una parte esonerata dal versamento dell’indennità di mediazione perché ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

 

Oltre al limite di 600 euro a procedura (comma 2), sono previsti limiti annui pari a:

-      2.400 euro per le persone fisiche;

-      24.000 euro per le persone giuridiche.

Nei limiti sopra indicati non rientra il credito d’imposta riconosciuto per il versamento del contributo unificato di cui al comma 3.

I crediti sono inoltre ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione (come già previsto dalla normativa vigente).

Il comma 5 sostituisce la disciplina recata attualmente dallo stesso art. 20 in ordine al riconoscimento e all’utilizzo del credito d’imposta, disponendo che le modalità di riconoscimento e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei crediti d’imposta, nonché la documentazione da esibire per il loro ottenimento ed i relativi controlli siano demandati ad un apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 6 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge delega.

Il comma 6 prevede lo stanziamento di oltre 54 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 a copertura degli oneri del presente articolo, a valere sul Fondo istituito per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile (anziché sul Fondo unico di giustizia come previsto ora).

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 4, lett. a), stabilisce di “riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: (…) la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; (…) la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; (…)”.

 

D.lgs. n. 28/2010

D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

[art. 7, co. 1, lett. bb)]

CAPO IV

Disposizioni in materia fiscale e informativa

Art. 20

Credito d'imposta

Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione

1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

2. I crediti d’imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.

3. È riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 54.453.540 a decorrere dall’anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio”.

 


Articolo 8
(Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20)

 

L’articolo 8 interviene sulla legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, per dare attuazione al criterio di delega di cui alla lettera g) del comma 4 della legge delega, che ha lo scopo di incentivare la conclusione di accordi di conciliazione da parte delle pubbliche amministrazioni, limitando la responsabilità per danno erariale gravante sui rappresentanti alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

 

Norma di delega. Ai sensi dell’art. 1, co. 4, lett. g), per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 “la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti”.

 

Più nel dettaglio, l’articolo in esame inserisce un nuovo comma dopo il comma 1 dell’art. 1 della citata legge n. 20 del 1994 per esplicitare che i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche indicate all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 [11] , che concludono accordi conciliativi, tanto nei procedimenti di mediazione quanto in sede giurisdizionale, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti per l’accertamento della sussistenza di responsabilità contabile per il compimento di fatti o per omissioni commessi con dolo o colpa grave, limitando tuttavia quest’ultima alla negligenza inescusabile derivante da grave violazione di legge o da travisamento dei fatti.

 

A margine, si richiama la giurisprudenza della Corte dei conti, secondo cui il travisamento dei fatti è una forma di erroneo ragionamento (Corte dei Conti Sez. I Sent., 27/07/1957, n. 49), mentre non è sufficiente ad integrare la colpa grave la violazione della legge o di regole di buona amministrazione, ma è necessario che questa violazione sia connotata da inescusabile negligenza o dalla previsione dell'evento dannoso (Corte dei Conti Sez. III App. Sent., 12/02/2010, n. 75).

A tale proposito, si ricorda anche quanto affermato dalla Corte di cassazione in merito alla negligenza inescusabile, che “esige un "quid pluris" rispetto alla negligenza, richiedendo che essa si presenti come non spiegabile” (Cass. civ. Sez. III Sent., 14/02/2012, n. 2107).

 

Il criterio generale stabilito dall’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, in base al quale, ferma restando la discrezionalità dell’ente nell’agire amministrativo, la responsabilità in materia di contabilità pubblica sussiste quando l’azione o l’omissione siano compiuti con dolo o colpa grave, viene circoscritto ad ipotesi in cui l’atto sia viziato da una colpa particolarmente grave ed evidente (“negligenza inescusabile”); ciò in virtù del favor riconosciuto dal legislatore alla facoltà di concludere accordi di conciliazione sui diritti disponibili da parte delle PP. AA., accordi utili ad evitare l’insorgere di una controversia o a definirla una volta insorta, a tutto vantaggio dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa.

 

La stessa giurisprudenza della Corte dei conti, in una recente sentenza (Sez. giur. Umbria, sent. n. 9 del 24 febbraio 2022), ha tra l’altro affermato che, così come è sindacabile la scelta di addivenire ad una transazione palesemente svantaggiosa per l’amministrazione, altrettanto sindacabile è la scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa, in applicazione dell’ancor più generale principio in base al quale il limite all’insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione risiede nell’esigenza di accertare che l’attività svolta sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici.

 

Si segnala, inoltre, come evidenziato nella relazione illustrativa che un forma di limitazione della responsabilità contabile è stata adottata con l'art. 21, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 (come convertito dalla legge n. 120 del 2020 e come ulteriormente modificato) in base al quale, con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 30 giugno 2023, l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica può essere esercitata nei soli casi il danno prodotto sia conseguente ad una condotta dolosa dell’agente (nel caso di danni cagionati da omissione o inerzia il soggetto agente continuerà a risponderne sia a titolo di dolo, sia di colpa grave).

 

 

L. n. 20/1994

L. n. 20/1994 come modificata dal decreto legislativo

Legge 14 gennaio 1994, n. 20

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

Art. 1

Azione di responsabilità

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

1. Identico.

 

1.1. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.

1-bis. Identico.

1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.

1-ter. Identico.

1-quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.

1 quater. Identico.

1-quinquies. Nel caso in cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione.

1-quinquies. Identico.

1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

1-sexies. Identico.

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.

1-septies. Identico.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

2. Identico.

2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996.

2-bis. Identico.

2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio.

2-ter. Identico.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

3. Identico.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Identico.

 

 

 

 


Articolo 9
(Modifiche al
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162)

 

L’articolo 9 reca le modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. In particolare, le modifiche riguardano il Capo II del decreto-legge, istitutivo della procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, che comprende gli articoli da 2 a 11.

Anche nel caso della negoziazione assistita, come per gli altri strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ed in particolare per la mediazione (v. art. 7), il legislatore ha delegato il Governo ad incentivarne l’utilizzo, allo scopo di realizzare gli obiettivi e le finalità di semplificazione e snellimento dell’attività processuale che ispira l’intero processo di riforma in materia civile, conseguendo al contempo una riduzione dei costi per il sistema giurisdizionale inteso in senso lato.

L’articolo in esame dà quindi attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nell’art. 1, comma 4, ed in particolare nelle lettere da p) a u), della legge 26 novembre 2021, n. 206, mediante la modifica delle norme vigenti o l’introduzione di nuove disposizioni, volte a favorire l’adozione di un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione, ad introdurre la possibilità di fare ricorso alla negoziazione assistita per le controversie di lavoro, a semplificarne la procedura e a prevederne lo svolgimento con modalità telematiche, ad estendere a tali istituti il patrocinio a spese dello Stato,

 

La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è stata istituita dall’art. 2 del decreto-legge n. 132 del 2014. La convenzione – che consiste in un accordo tra le parti finalizzato a risolvere in via amichevole la controversia - non incontra limiti di materia esclusi i diritti indisponibili e i contenziosi di lavoro. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato ha il dovere deontologico di informare il cliente della possibilità di ricorrere a tale strumento. In relazione al suo concreto contenuto, la convenzione - redatta in forma scritta a pena di nullità - deve indicare sia l'oggetto della controversia che il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a 3 mesi (fatto salvo un possibile rinnovo di 30 giorni).

L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità dell'azione civile in specifiche materie. Viene, quindi, previsto, in tali ipotesi, che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale:

-        per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;

-        per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.

Lo stesso decreto-legge n. 132 del 2014 (art. 6) ha anche disciplinato una particolare forma di negoziazione assistita finalizzata alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio (v. infra).

Per rendere maggiormente appetibile l'istituto della negoziazione assistita il legislatore ha previsto incentivi fiscali sotto forma di un credito di imposta per coloro che se ne avvalgono (cfr. art. 1, comma 618, della legge di stabilità 2016 e DM Giustizia 23 dicembre 2015).

 

Dal punto di vista formale, l’art. 9 si compone di un unico comma, in cui le modifiche ai diversi articoli del d.l. n. 132 del 2014 ovvero l’introduzione di nuovi articoli sono contenute nelle lettere da a) a l), di seguito esaminate più in dettaglio.

Innanzitutto occorre precisare che vengono soppresse dalla rubrica del Capo II (v. lett. a)) e ovunque ricorrano negli articoli in esso contenuti (artt. 2 e 6, v. rispettivamente lett. c) e i)) le parole “uno o più” riferite agli avvocati che assistono le parti nella negoziazione assistita, in quanto negli articoli di nuova introduzione si fa riferimento all’assistenza di almeno un avvocato (naturalmente non risulta precluso avvalersi dell’assistenza di più avvocati). Al riguardo si rileva che alla lettera a) è indicata la soppressione delle parole “da uno o più”, anziché delle parole “uno o più” come correttamente indicato alle lettere c) e i).

Il decreto in esame suddivide quindi il Capo II del d.l. 132 in due distinte Sezioni:

-      la Sezione I, rubricata “Della procedura di negoziazione assistita” (v. lett. b)), che contiene gli articoli già vigenti, alcuni dei quali vengono in parte modificati, e alcuni ulteriori articoli introdotti dalle lettere d) e g) dell’art. 9;

-      la Sezione II, rubricata “Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita” (v. lett. l)), che introduce gli articoli da 11-bis a 11-undecies.

 

 

D.L. n. 132/2014

D.L. n. 132/2014 come modificato dal decreto legislativo

D.L. 12 settembre 2014, n. 132

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

Convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162

[art. 9, co. 1, lett. a)]

CAPO II

Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati

Procedura di negoziazione assistita da avvocati

[art. 9, co. 1, lett. b)]

Sezione I

Della procedura di negoziazione assistita

 

La lettera c) reca le modifiche all’art. 2 del d.l. 132, che rappresenta il nucleo del sistema di negoziazione assistita.

Oltre alla già vista soppressione delle parole “uno o più”, al comma 1 e alla rubrica:

-        alla lettera b), con la soppressione delle parole “o vertere in materia di lavoro”, si apre alla possibilità di fare ricorso alla negoziazione assistita per le controversie di lavoro (v. infra art. 2-ter);

-        dopo il comma 2, è aggiunto il comma 2-bis, che stabilisce quali contenuti può avere la convenzione, con riguardo alla possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti e dichiarazioni della controparte su fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte, nonché la possibilità di svolgere la negoziazione con modalità telematiche e gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza (v. infra, artt. 2-bis, 4-bis e 4-ter);

-        dopo il comma 7, è aggiunto il comma 7-bis, nel quale si precisa che per la convenzione di negoziazione assistita si utilizza, salvo diverso accordo, il modello elaborato dal Consiglio nazionale forense, nel rispetto delle disposizioni previste dal Capo II, in attuazione del principio di cui all’art. 1, co. 4, lett. r), della legge delega.

Si ricorda che il CNF ha già predisposto dei fac-simile di convenzione che vengono usualmente utilizzati dai professionisti.

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 4, lett. r), richiede di “semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense”.

 

D.L. n. 132/2014

D.L. n. 132/2014 come modificato dal decreto legislativo

[art. 9, co. 1, lett. c)]

Art.  2

Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati

Convenzione di negoziazione assistita da avvocati

1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

1. La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

1-bis. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.

1-bis. Identico.

2. La convenzione di negoziazione deve precisare:

a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;

b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.

2. La convenzione di negoziazione deve precisare:

a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;

b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

 

2-bis. La convenzione di negoziazione può inoltre precisare, nei limiti previsti dal presente capo:

a) la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia;

b) la possibilità di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;

c) la possibilità di svolgere la negoziazione con modalità telematiche;

d) la possibilità di svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza.

3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).

3. Identico.

4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.

4. Identico.

5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati.

5. Identico.

6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.

6. Identico.

7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

7. Identico.

 

7-bis. Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita è conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense in conformità alle disposizioni del presente capo.

La lettera d) inserisce due nuovi articoli, il 2-bis e il 2-ter.

L’articolo 2-bis introduce e disciplina la negoziazione svolta secondo modalità telematiche, rinviando alle norme del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per quanto riguarda la formazione e la sottoscrizione dei documenti, compreso l’atto conclusivo, nonché l’invio tramite pec o altro servizio di recapito certificato qualificato.

Gli incontri, ad eccezione di quelli per l’acquisizione delle dichiarazioni del terzo ai sensi del successivo art. 4-bis, possono svolgersi con collegamento audiovisivo da remoto, purché idoneo ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca audibilità e visibilità delle persone collegate. La sottoscrizione dell’accordo di negoziazione, se fatta in forma analogica, deve essere certificata dagli avvocati con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 4, lett. p), dispone “che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto”.

 

L’articolo 2-ter introduce e disciplina l’utilizzo della negoziazione assistita nell’ambito delle controversie di lavoro, previste dall’art. 409 del codice di procedura civile. Tale possibilità non era contemplata dalla normativa previgente; il decreto in esame introduce questa facoltà in attuazione del criterio di delega contenuto all’art. 1, comma 4, lett. q).

Vengono fatte salve le modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c.

La negoziazione assistita in materia di lavoro in ogni caso non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Le parti devono essere necessariamente assistite da almeno un avvocato, che può essere affiancato, a discrezione della parte, anche da un consulente del lavoro.

All’accordo raggiunto si applica il regime di stabilità previsto dall’art. 2113, quarto comma, del codice civile (a tal fine modificato dall’art. 1, comma 12, del decreto – v. supra), a norma del quale non sono dichiarate invalide le rinunzie e le transazioni effettuate in sede di negoziazione assistita relative a diritti indisponibili del lavoratore.

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 4, lett. q), prevede “per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro”; la medesima lettera prevede “altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile”.

 

D.L. n. 132/2014

D.L. n. 132/2014 come modificato dal decreto legislativo

[art. 9, co. 1, lett. d)]

Art. 2-bis

Negoziazione assistita in modalità telematica

 

1. Quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l’accordo conclusivo, è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di negoziazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere di partecipare da remoto o in presenza.

3. Non può essere svolta con modalità telematiche né con collegamenti audiovisivi da remoto l’acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all’articolo 4-bis.

4. Quando l’accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

 

Art. 2-ter

Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro

 

1. Per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412 ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All’accordo raggiunto all’esito della procedura di negoziazione assistita si applica l’articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

L'accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

 

La lettera e) abroga il comma 6 dell’articolo 3, che recava la disciplina per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, ora più compiutamente regolata dalla nuova Sezione II (artt. da 11-bis a 11-duodecies), inserita nel d.l. 132 dalla successiva lettera l).

 

D.L. n. 132/2014

D.L. n. 132/2014 come modificato dal decreto legislativo

[art. 9, co. 1, lett. e)]

Art. 3

Improcedibilità

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Il ricorso a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi delle presenti disposizioni.

1. Identico.

2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

2. Identico.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;

b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

d) nei procedimenti in camera di consiglio;

e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

3. Identico.

4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. Identico.

5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi.

5. Identico.

6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Soppresso.

7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.

7. Identico.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Identico.

 

 

La lettera f) contiene un mero intervento formale, volto a circoscrivere il richiamo fatto dall’art. 4, comma 1, del d.l. 132, in materia di condanna alle spese del giudizio seguito alla mancata accettazione dell’accordo, ai soli primi tre commi dell’art. 96 c.p.c., in quanto l’art. 3, comma 6, del decreto ha aggiunto un quarto comma che non ha attinenza con la disposizione di cui al medesimo art. 4, comma 1.

L’art. 96 c.p.c. prevede che il giudice possa condannare la parte soccombente nel giudizio che ha resistito con dolo e colpa grave ovvero la parte a favore della quale è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, o compiuta l'esecuzione forzata sulla base di un diritto accertato come inesistente anche al risarcimento del danno in materia di spese del giudizio seguito alla mancata accettazione dell’accordo. Il giudice può anche condannare la parte al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte.

 

D.L. n. 132/2014

D.L. n. 132/2014 come modificato dal decreto legislativo

[art. 9, co. 1, lett. f)]

Art. 4

Non accettazione dell'invito e mancato accordo

1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma, e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.

2. Identico.

3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.

3. Identico.

 

 

La lettera g) inserisce due nuovi articoli, il 4-bis e il 4-ter, riguardanti l’attività di istruzione stragiudiziale nell’ambito del procedimento di negoziazione assistita, in conformità con il disposto delle lettere s) e t) dell’art. 1, comma 4, della legge delega, che dispongono di disciplinarne le garanzie, l’utilizzabilità del materiale acquisito, i compensi ulteriori per gli avvocati e le sanzioni per la violazione delle suddette norme.

 

L’articolo 4-bis disciplina l’acquisizione di dichiarazioni di terzi. Innanzitutto occorre precisare che tale possibilità deve essere prevista dalla convenzione sottoscritta dalle parti: solo in tal caso gli avvocati potranno acquisire, in presenza degli avvocati delle altre parti, le dichiarazioni di terzi su fatti specificamente individuati e rilevanti nell’ambito della controversia (comma 1).

Le dichiarazioni sono raccolte in un documento sottoscritto dal dichiarante e dagli avvocati, che fa piena prova di quanto in esso attestato e che può essere prodotto in giudizio al fine di essere valutato dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell’art. 116, primo comma, c.p.c. Il giudice può anche disporre che l’informatore sia escusso come testimone (commi 4, 5 e 6).

Se l’informatore non si presenta o si rifiuta di rendere dichiarazioni, la parte che ritiene necessaria la sua deposizione può chiedere, nel giudizio instaurato a seguito del mancato raggiungimento dell’accordo, che il giudice ne ordini l’audizione (comma 7).

L’informatore (commi 2 e 3):

-        deve dichiarare se ha rapporti di parentela o personali o professionali con alcuna delle parti;

-        non può rendere dichiarazioni se minore di 14 anni o se ha un interesse proprio nella causa (che ha il dovere di dichiarare preliminarmente);

-        deve essere avvisato della facoltà di non rendere dichiarazioni, di astenersi se si tratta di fatti coperti da segreto professionale, segreto di ufficio o segreto di Stato, delle responsabilità penali che conseguono al rilascio di false dichiarazioni e del dovere di riservatezza sulle domande che gli vengono poste e sulle risposte date.

Per la sanzione penale in caso di false dichiarazioni si vedano le modifiche apportate all’art. 371-ter c.p. dall’art. 5, comma 1, del decreto in esame (v. supra).

 

L’articolo 4-ter disciplina invece le c.d. dichiarazioni confessorie, ovvero le dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti nell’ambito della controversia, rese per iscritto da una delle parti e ad essa sfavorevoli, su invito dell’avvocato della controparte, per la quale invece tali dichiarazioni risultano favorevoli. La possibilità di acquisire tale tipo di dichiarazioni nell’ambito di un procedimento di negoziazione assistita deve essere prevista nella convenzione stipulata dalle parti (comma 1).

Le dichiarazioni sono raccolte in un documento sottoscritto dal dichiarante e dall’avvocato che lo assiste, fa piena prova di quanto l’avvocato attesta sia avvenuto in sua presenza e può essere prodotto in giudizio al fine di essere valutato dal giudice ai sensi dell’art. 116, primo comma, c.p.c. Si applica inoltre l’art. 2735 c.c., in base al quale la dichiarazione stragiudiziale ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale (commi 1 e 2).

Il giudice valuta l’ingiustificato rifiuto di rendere dichiarazioni ai fini della condanna alle spese del giudizio, ai sensi dei primi tre commi dell’art. 96 c.p.c. (v. supra, lett. f) (comma 3).

 

Norma di delega. L’attività istruttoria stragiudiziale è prevista dalle lettere s) e t) dell’art. 1, co. 4, della legge n. 206 del 2021, di seguito riportate:

s) prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, quando la convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la prevede espressamente, la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata «attività di istruzione stragiudiziale», consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente;

t) prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale, in particolare:

1) garanzie per le parti e i terzi, anche per ciò che concerne le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione;

2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile;

3) l'utilizzabilità delle prove raccolte nell'ambito dell'attività di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti e iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;

4) che il compimento di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme;

 

 

D.L. n. 132/2014

D.L. n. 132/2014 come modificato dal decreto legislativo

[art. 9, co. 1, lett. g)]

Art. 4-bis

Acquisizione di dichiarazioni

 

1. Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati, in presenza degli avvocati che assistono le altre parti.

 

2. L’informatore, previa identificazione, è invitato a dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con alcuna delle parti o se ha un interesse nella causa, ed è altresì preliminarmente avvisato:

a)         della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali rende le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione;

b)         della facoltà di non rendere dichiarazioni;

c)         della facoltà di astenersi ai sensi dell’articolo 249 del codice di procedura civile;

d)         delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni;

e)         del dovere di mantenere riservate le domande che gli sono rivolte e le risposte date;

f)         delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni.

 

3. Non può rendere dichiarazioni chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età e chi si trova nella condizione prevista dall’articolo 246 del codice di procedura civile.

 

4. Le domande rivolte all’informatore e le dichiarazioni da lui rese sono verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati, che contiene l’indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalità dell’informatore e degli avvocati e l’attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui al comma 2.

 

5. Il documento di cui al comma 4, previa integrale lettura, è sottoscritto dall’informatore e dagli avvocati. All’informatore e a ciascuna delle parti ne è consegnato un originale.

 

6. Il documento di cui al comma 4, sottoscritto ai sensi del comma 5, fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza. Può essere prodotto nel giudizio tra le parti della convenzione di negoziazione assistita ed è valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. Il giudice può sempre disporre che l’informatore sia escusso come testimone.

 

 

7. Quando l’informatore non si presenta o si rifiuta di rendere dichiarazioni, e la negoziazione si è conclusa senza accordo, la parte che ritiene necessaria la sua deposizione può chiedere che ne sia ordinata l’audizione davanti al giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 693, 694, 695, 697 698 e 699 del codice di procedura civile.

Art. 4-ter

Dichiarazioni confessorie

 

1. Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti, specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste. La dichiarazione è resa e sottoscritta dalla parte e dall’avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell’autografia.

 

2. Il documento contenente la dichiarazione di cui al comma 1 fa piena prova di quanto l’avvocato attesta essere avvenuto in sua presenza e può essere prodotto nel giudizio iniziato, dalle parti della convenzione di negoziazione assistita. Tale documento e ha l’efficacia ed è soggetto ai limiti previsti dall’articolo 2735 del codice civile.

 

3. Il rifiuto ingiustificato di rendere dichiarazioni sui fatti di cui al comma 1 è valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell’articolo 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile.»

 

La lettera h) aggiunge il comma 1-bis all’articolo 5, al fine di prevedere che nell'accordo di conciliazione debba essere indicato il relativo valore; in tal modo viene semplificata la quantificazione del compenso spettante all’avvocato, anche ai fini della sua determinazione nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.

 

D.L. n. 132/2014

D.L. n. 132/2014 come modificato dal decreto legislativo

[art. 9, co. 1, lett. h)]

Art. 5

Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione

1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

1. Identico.

 

1-bis. L’accordo che compone la controversia contiene l’indicazione del relativo valore.

2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

2. Identico.

2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

2-bis. Identico.

3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

3. Identico.

4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

4. Identico.

4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile».

4-bis. Identico.

 

 

La lettera i) interviene sull’articolo 6, per apportarvi alcune modifiche inerenti alla negoziazione assistita in materia di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione, divorzio o di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.

In particolare, viene stabilito che:

-        il nullaosta (o l’autorizzazione in caso di accordo su figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap) del procuratore della Repubblica sull’accordo raggiunto deve essere comunicato agli avvocati di tutte le parti (o a tutte le parti nel caso di accordo su figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap) (comma 2);

-        l’accordo è trasmesso in modalità telematica al procuratore della Repubblica che a sua volta, una volta apposto il nullaosta o l’autorizzazione, lo ritrasmette con sottoscrizione digitale agli avvocati delle parti (comma 2-bis);

-        i patti che hanno ad oggetto trasferimenti immobiliari hanno effetti obbligatori (comma 3);

-        nel caso di accordo riguardante la cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio o dell’unione civile, le parti possono stabilire che l’assegno venga corrisposto in un’unica soluzione, analogamente a quanto previsto dall'art. 5, comma 8, della legge sul divorzio (l. n. 898 del 1970), anche se in tal caso la valutazione di equità viene effettuata dagli avvocati anziché dal tribunale (comma 3-bis);

-        l’accordo, munito di nullaosta o autorizzazione, è trasmesso per pec o altro servizio di recapito certificato qualificato al Consiglio dell’ordine presso cui risulta iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione secondo le modalità stabilite dal codice dell’amministrazione digitale e che ne rilascia copia autentica su richiesta delle parti o degli avvocati (comma 3-ter).

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 4, lett. u), delega il governo ad “apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162: prevedendo espressamente che, fermo il principio di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasciano copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 132 del 2014.”

 

Tra i criteri previsti dalla lettera u) dell’art. 1, comma 4, della legge n. 206 del 2021, quello riguardante “l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6” non sembra essere stata recepita nel decreto.

A tale proposito si ricorda che il comma 4 dell’art. 6 dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro nei confronti degli avvocati che omettono di trasmettere all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia autenticata dell'accordo raggiunto entro il termine di dieci giorni.

 

D.L. n. 132/2014

D.L. n. 132/2014 come modificato dal decreto legislativo

[art. 9, co. 1, lett. i)]

Art. 6.

 

Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti

Convenzione di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti

1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

1. Identico.

1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.

1-bis. Identico.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati di tutte le parti il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza e lo comunica a tutte le parti. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

 

2-bis. L’accordo è trasmesso con modalità telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l’autorizzazione. Il procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l’autorizzazione, trasmette l’accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica. Gli eventuali patti di trasferimento immobiliari contenuti nell’accordo hanno effetti obbligatori. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

 

3-bis. Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell’unione civile, le parti possono stabilire, nell’accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di equità è effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell’articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

 

3-ter. L’accordo, munito di nulla osta o di autorizzazione, è trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell’ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell’accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell’accordo è disciplinata dall’articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. All'avvocato che vìola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

4. Identico.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio»;

b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio»;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;»

 

5. Identico.

 

La lettera l) inserisce una nuova sezione, la Sezione II, recante disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita. La Sezione viene introdotta in attuazione del principio di delega contenuto nella lettera a) del comma 4 dell’articolo 1 della legge delega, che prevede l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, la scelta di non inserire la disciplina dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la mediazione e la negoziazione assistita nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TUSG) è dovuta al fatto che la procedura ivi prevista mal si concilierebbe con procedimenti semplificati quali quelli di composizione stragiudiziale delle liti e con gli scopi di velocizzazione e semplificazione dei procedimenti civili che il legislatore intende conseguire con la legge delega. Il procedimento per l'ammissione del patrocinio gratuito a spese dello Stato descritto nel TUSG si svolge in più fasi di una certa complessità (ammissione in via anticipata e provvisoria da parte del Consiglio dell’ordine degli avvocati, conferma e liquidazione del compenso da parte dell’autorità giudiziaria, recupero delle somme versate dallo Stato dalla parte rimasta soccombente nel giudizio) e prevede infatti il necessario coinvolgimento del giudice, a conclusione della lite, per la conferma definitiva dell'ammissione al beneficio e la liquidazione del compenso, mentre con gli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle liti si intende proprio evitare di adire l'autorità giudiziaria.

 

Più nel dettaglio, l'articolo 11-bis istituisce il patrocinio a spese dello Stato a favore della parte non abbiente nelle ipotesi in cui la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, poiché in tali casi è necessario avvalersi dell'assistenza dell'avvocato. L'ammissione definitiva è condizionata al raggiungimento dell'accordo di conciliazione.

Si ricorda che le domande giudiziali per cui è obbligatoriamente previsto l’esperimento di un tentativo di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 3, co. 1, sono quelle relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e quelle per il pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.

Restano escluse dal patrocinio le controversie per cessioni di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti, come previsto dall’art. 121 del d.P.R. n. 115 del 2002.

L'istanza per l'ammissione anticipata:

-        può essere presentata da coloro i quali hanno un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68, come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 (art. 11-ter);

-        deve essere presentata personalmente o a mezzo pec o altro servizio di recapito certificato qualificato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente (art. 11-quinquies, comma 1);

-        a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dal richiedente e autenticata dal difensore, recare gli elementi richiesti dall’art. 79, comma 1, lett. b), c) e d) del d.P.R. n. 115 del 2002 (generalità del richiedente e dei componenti della famiglia anagrafica, autodichiarazione attestante la sussistenza del requisito reddituale e impegno a comunicarne le eventuali variazioni) e contenere le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere (art. 11-quater, comma 2);

-        il cittadino di Stato non UE o l’apolide, per i redditi prodotti all’estero, allegano all’istanza, a pena di inammissibilità, una certificazione consolare attestante la veridicità di quanto affermato nell’istanza ovvero, in caso di impossibilità a presentare tale certificazione, presentano un’autocertificazione che ne tiene luogo (art. 11-quater, comma 3).

Entro 20 gg dalla presentazione dell'istanza il Consiglio dell'ordine, verifica l'ammissibilità della stessa: se è accolta la parte può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede l'organismo di mediazione competente (art. 11-quinquies, comma 3); se è rigettata l'interessato può proporre ricorso avanti al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento (art. 11-sexies).

Qualora venisse accertata l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio, sia ab origine sia in caso di sopravvenuta modifica delle condizioni reddituali, il provvedimento di ammissione viene revocato dal medesimo Consiglio l'ordine degli avvocati che lo ha concesso. Come nel caso di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche il provvedimento di revoca è ricorribile dall'interessato davanti al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine che lo ha adottato (art. 11-novies).

L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di negoziazione. Al raggiungimento dell'accordo di conciliazione l'avvocato presenta istanza al Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata che, verificata la congruità del compenso in base al valore dell'accordo conferma l'ammissione e invia copia della parcella all'ufficio ministeriale competente per le verifiche ritenute necessarie.

La richiesta da parte dell'avvocato di compensi ulteriori da quelli previsti nel Capo in esame costituisce grave illecito disciplinare ed è nullo ogni patto contrario (art. 11-septies).

La determinazione degli importi spettanti all'avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è demandata ad un apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto in esame, attuative della legge delega. Lo stesso decreto determina le modalità di liquidazione degli importi, che può avvenire anche attraverso credito d'imposta o compensazione, nonché le modalità della richiesta e i relativi controlli (art. 11-octies).

Si applicano le sanzioni previste dall’art. 125, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 per colui che attesta falsamente di possedere le condizioni di reddito richieste al fine di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ovvero la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37, con aumento di pena se è stata conseguita l'ammissione al patrocinio. La condanna comporta inoltre la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato (art. 11-decies).

È inoltre attribuito alla Guardia di finanza il compito di effettuare controlli fiscali sui soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari (art. 11-undecies).

Per l'attuazione della disciplina dettata dalla Sezione II sono stanziati 549.360 euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sul fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile (art. 11-duodecies).

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 4, lett. a), prevede, tra gli altri criteri di delega, “l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita”.

 

 

D.L. n. 132/2014

D.L. n. 132/2014 come modificato dal decreto legislativo

[art. 9, co. 1, lett. l)]

Sezione II

Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita

Art. 11-bis

Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità

 

1.         È assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, se è raggiunto l’accordo.

 

2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 11-ter

Condizioni per l’ammissione

 

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 11-quater

Istanza per l’ammissione anticipata

 

1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 11-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.

 

2. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere

 

3. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 11-quinquies

Organo competente a ricevere l’istanza di ammissione anticipata e nomina dell’avvocato

 

1. L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

 

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il Consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

 

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio individuato in conformità al comma 1.

 

Art. 11-sexies

Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata

 

1. Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 11-septies

Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma

 

1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intera procedura di negoziazione assistita e la parte ammessa è tenuta, nel corso del procedimento, a comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali idonee a incidere sulle condizioni di ammissione di cui all’articolo 11-ter.

 

2. Quando è raggiunto l’accordo di negoziazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

 

3. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo. Il Consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio finanziario competente dell’articolazione ministeriale competente perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.

 

4. L’avvocato non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 11-octies

Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato

 

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

Art. 11-novies

Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto

 

1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 11-decies, è comunicata al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.

 

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata

 

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il Consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato e all’avvocato.

 

4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 11-decies

Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza

 

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 11-undecies

Disposizioni finanziarie

 

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla sezione II del presente capo, valutato in euro 549.360 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, legge 26 novembre 2021, n. 206.

 


Articolo 10
(Abrogazioni in materia di affiliazione commerciale e arbitrato commerciale)

 

L’articolo 10 reca alcune abrogazioni di norme conseguenti a modifiche operate da altri articoli del decreto legislativo in esame, e segnatamente in materia di affiliazione commerciale e di arbitrato commerciale.

L’articolo 10 consta di 2 commi.

Il comma 1 sopprime l’articolo 7 della legge n. 129 del 2004, che reca norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale (o franchising). In particolare, l’art. 7 detta la disciplina della conciliazione, disponendo che le parti hanno la facoltà di convenire che, prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, debba essere esperito un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio. Poiché la lettera c) del comma 4 dell’art. 1 della legge delega stabilisce che il ricorso alla mediazione obbligatoria in via preventiva sia esteso, tra gli altri, anche al franchising, la disposizione di cui all’articolo 7, prevedendo che il tentativo di conciliazione sia una mera facoltà rimessa alla volontà delle parti, risulta incompatibile con il criterio di delega sopra richiamato, al quale viene data attuazione dall’art. 7, comma 1, lettera d), del decreto in esame, con l’integrale sostituzione dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 (v. supra).

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 4, lett. c) dispone di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti (…) di franchising.

 

L. n. 129/2004

L. n. 129/2004 come modificata dal decreto legislativo

 

[art. 10, co. 1]

Legge 6 maggio 2004, n. 129

Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale

Art. 7

Conciliazione

1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

Abrogato

 

 

Il comma 2 abroga gli articoli da 34 a 37, ovvero l’intero Titolo V, del decreto legislativo n. 5 del 2003, in attuazione al criterio di delega di cui all’art. 1, comma 15, lettera f) della legge n. 206 del 2021. Tale criterio prevede infatti, in un’ottica di riordino e semplificazione, che le norme relative all’arbitrato societario siano trasposte nel codice di procedura civile. A tal fine, il comma 55 dell’art. 3 del decreto inserisce il Capo VI-bis nel Libro IV, Titolo VIII, del codice di procedura civile, contenente gli articoli da 838-bis a 838-quinquies (v. supra). Conseguentemente, il comma in esame dispone l’abrogazione delle corrispondenti disposizioni del d.lgs n. 5/2003.

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 15, lett. f) prevede, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

 

D.lgs. n. 5/2003

D.lgs. n. 5/2003 come modificato dal decreto legislativo in esame

 

[art. 10, co. 2]

Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria

TITOLO V

Dell'arbitrato

Abrogato

Art. 34

Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie

1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

 

Abrogato

Art. 35

Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale

1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci.

2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a norma dell' articolo 105 del codice di procedura civile nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l' articolo 820, comma secondo, del codice di procedura civile.

3. Nel procedimento arbitrale non si applica l' articolo 819, primo comma, del codice di procedura civile; tuttavia il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale dall' articolo 838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice.

4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.

5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

5-bis. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

Abrogato

Art. 36

Decisione secondo diritto

1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato internazionale.

Abrogato

Art. 37

Risoluzione di contrasti sulla gestione di società

1. Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.

2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità dagli stessi stabilite.

3. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.

4. La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile.

Abrogato

 


Articolo 11
(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

 

Gli articoli da 11 a 14 del decreto legislativo introducono modifiche alle leggi speciali in materia di processo civile telematico.

 

Anzitutto, l’articolo 11 abroga alcune disposizioni fino ad oggi cardine del processo civile telematico, contenute nel decreto-legge n. 179 del 2012.

 

Segnatamente,

§  l’abrogazione dell’art. 16-bis del decreto-legge n. 179/2012, relativo all’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, deriva dall’inserimento nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile del titolo V-ter (Disposizioni relative alla giustizia digitale), articoli 196-quater e seguenti (v. sopra, articolo 4, comma 12);

§  l’abrogazione dell’art. 16-septies del decreto-legge n. 179/2012, relativo al tempo delle notificazioni con modalità telematiche, deriva dall’inserimento delle stesse disposizioni nell’art. 147 del codice di procedura civile (v. sopra, articolo 3, comma 11);

§  l’abrogazione dell’art. 16-decies del decreto-legge n. 179 del 2012, relativo al potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti, deriva dall’inserimento delle stesse disposizioni nell’art. 196-novies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (v. sopra, articolo 4, comma 12);

§  l’abrogazione dell’art. 16-undecies del decreto-legge n. 179 del 2012, relativo alle modalità di attestazione di conformità, deriva dalla trasposizione delle stesse disposizioni nell’art. 196-undecies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (v. sopra, art. 4, comma 12).

 

Per completezza, si evidenzia che l’art. 16-sexies del decreto-legge n. 179 del 2012 (relativo al domicilio digitale) è oggetto di una modifica da parte dell’art. 20 del decreto legislativo (v. infra) e che l’art. 16-novies del decreto-legge n. 179 del 2022 (relativo alle modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici e dell'albo dei periti presso il tribunale), è oggetto di una modifica apportata dall’art. 16, comma 2 (v. infra).

 

D.L. n. 179/2012

D.L. n. 179/2012 come modificato dal decreto legislativo

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
(convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221)

[art. 11]

Art. 16-bis

Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

Abrogato

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma.

Abrogato
(v. ora art. 196-quater, primo e terzo comma, disp. att. c.p.c. introdotto dall’art. 4 del decreto legislativo in esame e, per l’applicabilità delle disposizioni anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni l’art. 35, co. 2, ultimo periodo del decreto legislativo in esame)

1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

Abrogato
(v. ora art. 196-quater, disp. att. c.p.c. introdotto dall’art. 4 del decreto legislativo in esame)

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies.

Abrogato
(v. ora art. 196-quater e art. 196-novies, secondo comma, disp. att. c.p.c. introdotti dall’art. 4 del decreto legislativo in esame)

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

Abrogato
(v. ora art. 196-quater, disp. att. c.p.c. introdotto dall’art. 4 del decreto legislativo in esame)

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

Abrogato
(v. ora art. 196-quater, secondo comma, disp. att. c.p.c. introdotto dall’art. 4 del decreto legislativo in esame)

4-bis. Nei procedimenti giudiziali diretti all'apertura delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonché i documenti sono depositati esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si applica il secondo periodo del comma 4. Per il ricorso per cassazione, la disposizione acquista efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, attestante la piena funzionalità dei servizi di comunicazione.

Abrogato
(v. art. 40 del decreto legislativo in esame)

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.

Abrogato
(v. ora art. 35, comma 3, del decreto legislativo in esame)

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

Abrogato
(v. ora art. 35, comma 3, del decreto legislativo in esame)

7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

Abrogato
(v. ora l’art. 196-sexies disp. att. c.p.c. introdotto dall’art. 4 del decreto legislativo in esame)

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

Abrogato
(v. ora art. 196-quater, secondo comma, disp. att. c.p.c. introdotto dall’art. 4 del decreto legislativo in esame)

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente.

Abrogato
(v. ora art. 196-quater, primo comma e art. 196-septies, disp. att. c.p.c. introdotti dall’art. 4 del decreto legislativo in esame)

9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

Abrogato
(v. ora art. 196-octies, disp. att. c.p.c. introdotto dall’art. 4 del decreto legislativo in esame)

9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine, degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.

Abrogato
(v. ora art. 196-quater, disp. att. c.p.c. introdotto dall’art. 4 del decreto legislativo in esame)

9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.

Abrogato
(v. ora art. 119, primo comma, e art. 182, sesto comma, del regio decreto n. 267 del 1942, come modificati dall’art. 14 del decreto legislativo in esame)

9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-quater, sostituendo il commissario al curatore.

Abrogato
(v. ora art. 186-bis, ottavo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, come modificato dall’art. 14 del decreto legislativo in esame)

9-sexies. Il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente.

Abrogato
(v. ora art. 591-bis c.p.c., come sostituito dall’art. 3 del decreto legislativo in esame)

9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali. I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile.

Abrogato
(v. ora art. 591-bis c.p.c., come sostituito dall’art. 3 del decreto legislativo in esame; art. 169-quinquies disp. att. c.p.c., come modificato dall’art. 4 del decreto legislativo in esame; art. 33 del regio decreto n. 267 del 1942, come modificato dall’art. 14 del decreto legislativo in esame; art. 40 del decreto legislativo in esame)

9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.

Abrogato

 

 

Art. 16-septies

Tempo delle notificazioni con modalità telematiche

Abrogato

1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

Abrogato
(v. ora art. 147, secondo e terzo comma, c.p.c., inseriti dall’art. 3 del decreto legislativo in esame)

 

 

Art. 16-decies

Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti

Abrogato

1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

Abrogato
(v. ora art. 196-novies disp. att. c.p.c., inserito dall’art. 4 del decreto legislativo in esame)

 

 

Art. 16-undecies

Modalità dell'attestazione di conformità

Abrogato

1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

Abrogato
(v. ora art. 196-undecies, disp. att. c.p.c., inserito dall’art. 4 del decreto legislativo in esame)

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

Abrogato
(v. ora art. 196-undecies, disp. att. c.p.c., inserito dall’art. 4 del decreto legislativo in esame)

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

Abrogato
(v. ora art. 196-undecies, disp. att. c.p.c., inserito dall’art. 4 del decreto legislativo in esame)

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

Abrogato
(v. ora art. 196-undecies, disp. att. c.p.c., inserito dall’art. 4 del decreto legislativo in esame)

Articolo 12
(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53)

 

L’articolo 12 coordina la disciplina contenuta nella legge n. 53 del 1994, in materia di notificazioni eseguite dal difensore, con le modifiche alla disciplina del processo civile telematico apportate dall’art. 4 del decreto legislativo e dà attuazione al principio di delega relativo al procedimento notificatorio individuando i casi nei quali l’avvocato deve obbligatoriamente procedere a notifica via PEC o con modalità telematiche.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 20, della legge n. 206 del 2021 prevede che «nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del procedimento notificatorio sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo codice, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie;

c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area web riservata, sia vietato all'ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario;

d) adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici».

 

In particolare, la lettera a) dell’art. 12 interviene sull’art. 3-bis della legge n. 53/1994 in tema di notificazione con modalità telematica a mezzo PEC per:

§  confermare (nuovo comma 1-bis) che la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo istituzionale individuato ai sensi dell’articolo 16-ter del decreto-legge n. 179 del 2012 (non abrogato dall’articolo precedente);

§  correggere (al comma 2) il rinvio all’art. 16-undecies del decreto-legge n. 179 del 2012 (abrogato dall’articolo precedente) con quello all’art. 196-undecies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (inserito dall’art. 4);

§  fare salva (al comma 3) l’applicazione dell’art. 147, secondo e terzo comma, c.p.c. (introdotti dall’art. 3), in forza dei quali le notificazioni a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

 

La lettera b) dell’art. 12, in attuazione della legge delega, inserisce nella legge n. 53 del 1994 l’art. 3-ter, per prevedere l'obbligo in capo all'avvocato di notificare gli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali con modalità telematica, quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi ovvero nel caso in cui, pur non essendo obbligato, egli abbia esercitato la facoltà di eleggere domicilio digitale. Si prevede inoltre che se per causa imputabile al destinatario è impossibile eseguire la notificazione o questa non ha esito positivo, l'avvocato è tenuto ad eseguire la notificazione mediante inserimento nell'area web riservata prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento.

 

La lettera c) interviene sull’art. 4 della legge n. 53/1994 per chiarire che la facoltà, a determinate condizioni, di eseguire la notificazione con consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, è esercitabile dall’avvocato soltanto laddove non sussista l’obbligo di procedere via PEC o mediante inserimento nell’area web prevista dall’articolo 359 del codice dell’insolvenza.

 

 

L. 53/1994

L. 53/1994, come modificata dal decreto legislativo

L. 21 gennaio 1994, n. 53

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali

[art. 12]

Art. 3-bis

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

1. Identico.

 

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall’articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994".

4. Identico.

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

[b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; (9)]

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

5. Identico.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

6. Identico.

 

 

 

Art. 3-ter

 

1. L’avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:

a) è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;

b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 6-quater del medesimo decreto.

 

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:

a) se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento;

b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.

 

3. Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.

 

 

Art. 4

Art. 4

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'art. 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'art. 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte. Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all’articolo 3-ter, commi 1 e 2.

2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

2. Identico.

 

 

 


Articolo 13
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

 

L’articolo 13 interviene sul Testo Unico delle spese di giustizia (di cui al DPR n. 115 del 2002) per potenziare, stabilizzandole, le modalità di pagamento delle spese di giustizia mediante la piattaforma telematica (PagoPA) già applicate durante la fase emergenziale. Tale modalità, in attuazione della delega, dovrà essere applicata sempre per il pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti civili e tributari; solo in caso di accertato malfunzionamento della piattaforma sarà possibile ricorrere al bonifico bancario o postale. Una ulteriore modifica al TU è prevista dall’art. 18 (v. infra).

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 17, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] f) rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti davanti al giudice ordinario e, in particolare:

1) prevedere che tale versamento possa avvenire:

1.1) con sistemi telematici di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

1.2) con strumenti di pagamento non telematici, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

1.3) presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, di valore corrispondente all'importo dovuto;

1.4) mediante bonifico, con strumenti di pagamento non telematici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;

2) disciplinare i mezzi tramite i quali deve essere data la prova del versamento;

3) prevedere che nei procedimenti davanti al giudice ordinario, quando uno degli atti di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è depositato con modalità telematiche, il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;

4) prevedere, nella procedura di liquidazione giudiziale, che il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;

5) prevedere che il versamento con modalità diverse da quelle prescritte non liberi la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e che la relativa istanza di rimborso debba essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal pagamento;

6) rivedere la disciplina dell'articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevedendo e disciplinando il versamento anche con sistemi telematici delle spettanze degli ufficiali giudiziari;

 

 

In particolare, in attuazione della delega che richiede l’utilizzo di sistemi telematici di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005), il decreto:

§  novella l’art. 18-bis del TU, prevedendo che avvenga con tali modalità il pagamento del contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi (lett. a);

§  abroga, per coordinamento, l’art. 191 del TU relativo alla determinazione delle modalità di pagamento (lett. d);

§  sostituisce l’art. 192 del TU sul pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario (lett. e) stabilizzando la disciplina in vigore durante la fase emergenziale in base alla quale il contributo unificato deve essere di regola corrisposto mediante pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale. Conseguentemente, il nuovo art. 192 del TU afferma che quando il pagamento non è effettuato con tali modalità non libera la parte dagli obblighi su di essa gravanti e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento (comma 1-bis).
Per i procedimenti dinanzi al giudice civile il pagamento dovrà essere effettuato attraverso la piattaforma a partire dal 1° gennaio 2023 (comma 1-quinquies).
Per i procedimenti dinnanzi al giudice tributario, il pagamento dovrà essere effettuato con modalità telematiche trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze (commi 1-ter e 1-quater).
In entrambi i casi, solo se è attestato il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica sarà possibile effettuare il pagamento del contributo unificato mediante bonifico bancario o postale (comma 1-sexies);

§  modifica l’art. 196 del TU sul pagamento dei diritti di copia, di certificato e delle per le notificazioni a richiesta nel processo civile (lett. f) prevedendo anche in questi casi l’uso della piattaforma digitale;

§  modifica l’art. 197 del TU sul pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario (lett. g). Con l’inserimento nel nuovo comma 1-bis, la riforma prevede che a decorrere dal 1° giugno 2023 tali spettanze dovranno essere corrisposte tramite la citata piattaforma tecnologica. Per coordinamento con questa previsione vengono modificati anche gli articoli 30 e 32 del TU (lett. b) e c).

 

La Relazione illustrativa ricorda che l’utilizzo della piattaforma telematica di pagamento è stato ampiamente previsto dalla normativa emergenziale della fase pandemica e che «il successo di tale esperienza ha portato il legislatore a stabilizzare tali modalità, valutando anche il superamento delle modalità non telematiche e, pertanto, non attuando quanto previsto al punto 1.3 della lettera f) del comma 17 della legge delega. La piattaforma tecnologica, che allo stato è stata realizzata tramite il sistema PagoPA, consente per vero più metodi di pagamento, anche tramite contante presso i gestori del servizio, utilizzabili dall’utenza e che consentano di associare in modo univoco ciascun versamento ad un solo, individuato procedimento. Questo sistema, a differenza di quello che avviene tramite la compilazione del modello F23, attraverso il servizio home banking del singolo utente, consente di ridurre drasticamente il rischio di plurimi utilizzi delle stesse marche o valori bollati per l’iscrizione a ruolo di diversi procedimenti. I metodi che rientrano fra quelli di PagoPA sono i seguenti: pagamento on-line tramite il Portale dei Servizi Telematici (PST), sia nella sezione ad accesso riservato sia nella sezione pubblica (senza bisogno di eseguire ‘login’); pagamento on-line presso un Punto di Accesso (PDA); pagamento tramite canali fisici o on-line messi a disposizione dalle banche: sportelli fisici (anche con contanti), strumenti di home banking per pagoPA, app IO. In questo caso è necessario solo avere a disposizione il numero univoco di versamento e il QR code corrispondente che vengono generati collegandosi all’area pubblica del PST/ pagamenti pagoPA e selezionando l’opzione ‘paga dopo’».

 

 

D.P.R. n. 115/2002

D.P.R. n. 115/2002, come modificato dal decreto legislativo

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

[art. 13, co. 1, lett. a)]

Art. 18-bis

Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche

1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non è dovuto.

1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il contributo è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non è dovuto.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

2. Identico.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.

3. Identico.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Identico.

 

 

[art. 13, co. 1, lett. b)]

Art. 30

Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa con le modalità di cui all’articolo 197, comma 1-bis i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.

2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

2. Identico.

 

 

[art. 13, co. 1, lett. c)]

Art. 32

Notificazioni a richiesta delle parti

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario.

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari, con le modalità di cui articolo 197, comma 1-bis i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario.

 

 

[art. 13, co. 1, lett. d)]

Art. 191

Determinazione delle modalità di pagamento

Abrogato

1. Le modalità di pagamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Abrogato

 

 

[art. 13, co. 1, lett. e)]

Art. 192

Modalità di pagamento

1. Salvo il caso previsto dal comma 2, il contributo unificato è corrisposto mediante:

a) versamento ai concessionari;

b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

1. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

1-bis. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all’articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.

 

1-ter. Per i procedimenti dinnanzi al giudice tributario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il direttore della direzione sistema informativo della fiscalità del Ministero dell’economia e delle finanze attesta la funzionalità del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

 

1-quater. Della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1-ter nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata.

 

1-quinquies. Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 

1-sexies. Se è attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell’economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, non si applicano i commi 1 e 1-bis e il contributo unificato è corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento è costituita esclusivamente dall’originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta.

2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

2. Identico.

3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. Identico.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell'articolo 191.

4. Identico.

5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Identico.

 

 

[art. 13, co. 1, lett. f)]

Capo II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile

Art. 196

Determinazione delle modalità di pagamento

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di pagamento, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

 

[art. 13, co. 1, lett. g)]

Art. 197

Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennità di trasferta.

1. Identico.

 

1-bis. A decorrere dal 1° giugno 2023 le spettanze di cui al comma 1 sono corrisposte tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.

2. Identico.

3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.

3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa, con le modalità previste dal comma 1-bis, una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.

 


Articolo 14
(Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

 

L’articolo 14 interviene sulla c.d. Legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) con finalità di coordinamento. L’abrogazione dell’art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 (prevista dall’art. 11 del decreto), che contiene disposizioni sulle modalità di presentazione dei rapporti periodici previsti nell’ambito delle procedure concorsuali, impone infatti l’inserimento di tali previsioni nella legge fallimentare.

 

Si ricorda che nonostante l’entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 (15 luglio 2022), alle procedure concorsuali pendenti continua ad applicarsi la legge fallimentare. Ciò rende necessario il coordinamento proposto dal Governo. Per quanto riguarda invece le procedure da trattare in base al nuovo Codice, l’art. 40 del decreto legislativo prevede che «1. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali» (v. infra).

 

In particolare, l’art. 14:

§  modifica l’art. 33 LF, relativo alla relazione ed ai rapporti riepilogativi che il curatore deve presentare al giudice, per specificare che i rapporti semestrali devono contenere i dati identificativi dello stimatore (lett. a). Viene così inserita nella LF la disposizione attualmente contenuta in uno dei periodi dell’art. 16-bis, comma 9-septies [12] , del decreto-legge n. 179 del 2012, del quale l’art. 11 del decreto prevede l’abrogazione (v. sopra);

§  interviene sull’art. 119 LF, relativo all’istanza con la quale il curatore chiede la chiusura del fallimento (lett. b), e sull’art. 182 LF, relativo al concordato con cessione dei beni (lett. c), per specificare, rispettivamente, che il curatore e il liquidatore, devono depositare in entrambi i casi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33. Si tratta di previsioni attualmente contenute nell’art. 16-bis, comma 9-quater [13] , del decreto-legge n. 179 del 2012, del quale l’art. 11 prevede l’abrogazione (v. sopra);

§  aggiunge un comma all’art. 186-bis LF, in tema di concordato con continuità aziendale, per inserirvi la disposizione attualmente contenuta nell’art. 16-bis, comma 9-quinquies [14] , del decreto-legge n. 179 del 2012 (del quale l’art. 11 prevede l’abrogazione): si tratta della previsione dell’obbligo per il commissario giudiziale di presentare rapporti riepilogativi semestrali e un rapporto riepilogativo finale conformi a quanto previsto dall’art. 33 (lett. d).

 

R.D. n. 267/1942

R.D. n. 267/1942, come modificato dal decreto legislativo

R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

[art. 14, co. 1, lett. a)]

Art. 33

Relazione al giudice e rapporti riepilogativi

Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Identico.

Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.

Identico.

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.

Identico.

Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.

Identico.

Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. Il rapporto contiene i dati identificativi dello stimatore.

 

 

[art. 14, co. 1, lett. b)]

Art. 119

Decreto di chiusura

La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17.

La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17. Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma.

Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell'articolo 118, primo comma, n. 4), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito.

Identico.

Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26. Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 17 per ogni altro interessato.

Identico.

Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato.

Identico.

Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare.

Identico.

 

 

[art. 14, co. 1, lett. c)]

Art. 182

Cessioni

Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.

Identico.

Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.

Identico.

Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.

Identico.

Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.

Identico.

Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.

Identico.

Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.

Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma. Il liquidatore comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia dei rapporti al commissario giudiziale, che a sua volta li comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.

 

 

[art. 14, co. 1, lett. d)]

Art. 186-bis

Concordato con continuità aziendale

Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Identico.

Nei casi previsti dal presente articolo:

a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Identico.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

Identico.

Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

Identico.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

[b) soppresso]

Identico.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Identico.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

Identico.

 

Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, il commissario giudiziale redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma. Conclusa l'esecuzione del concordato, deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma.

 

 


Articolo 15
(Modifiche alle leggi speciali conseguenti all’introduzione del rito semplificato e alla riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale)

 

Gli articoli 15 e 16 prevedono modifiche alle leggi speciali, in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici d’ufficio, con prevalente funzione di coordinamento

 

L’articolo 15, commi da 1 a 3, interviene su alcune leggi speciali per coordinarne i testi con l’introduzione del rito semplificato di cognizione, che andrà a sostituire il rito sommario. In particolare, tale coordinamento viene effettuato sul decreto legislativo n. 150 del 2011, che attualmente prevede per una serie di controversie il ricorso al rito sommario e che dunque necessita di specifiche modifiche. Il comma 4 attua un principio di delega in tema di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, imponendo all’Avvocato dello Stato che segue il procedimento a Strasburgo di informare tutte le parti della sentenza oggetto del ricorso alla CEDU della pendenza del procedimento.

 

 

Più in particolare, il comma 1 dell’art. 15 interviene sulla c.d. Legge Pinto (legge n. 89 del 2001 [15] ), in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 22, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] b) apportare le necessarie modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sostituendo all'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile quali rimedi preventivi, la stipulazione, anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di una convenzione di negoziazione assistita ovvero la partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali e, per i giudizi davanti alla corte d'appello, alla proposizione d'istanza di decisione in udienza, all'esito di discussione orale, preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza» […].

 

La riforma novella l’art. 1-ter della legge, che individua i rimedi preventivi alla eccessiva durata del processo civile per sostituire al riferimento al rito sommario quello al rito semplificato di cognizione (disciplinato dal nuovo Capo III-quater del Libro II, Titolo I, del codice di procedura civile, artt. 281-decies e seguenti).

Inoltre, nelle cause alle quali si applica il rito semplificato, anche in appello, si prevede che costituisca un rimedio preventivo l’istanza di trattazione orale, non solo proposta a norma dell’art. 281-sexies c.p.c. (decisione a seguito di trattazione orale dinanzi al giudice monocratico, come da normativa vigente), ma anche proposta a norma:

§  dell’articolo 275 c.p.c. (istanza di trattazione orale dinanzi al collegio), come sostituito dall’art. 3, comma 18 del decreto legislativo in esame;

§  dell’articolo 350-bis c.p.c. (decisione a seguito di discussione orale in appello), inserito dall’art. 3, comma 26 del decreto legislativo in esame.

 

 

L. n. 89/2001

L. n. 89/2001 come modificata dal decreto legislativo

L. 24 marzo 2001, n. 89

Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

 

[Art. 15, co. 1]

Art. 1-ter.

Rimedi  preventivi

1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.

1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito semplificato di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma degli articoli 275, commi secondo, terzo e quarto, 281-sexies e 350-bis del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, rimette la causa al collegio a norma dell'articolo 275-bis del codice di procedura civile.

2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

2. Identico.

3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

3. Identico.

4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei conti il presunto responsabile ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

4. Identico.

5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei conti ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

5. Identico.

6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto a depositare un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

6. Identico.

7. Restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti

7. Identico.

 

 

Il comma 2 modifica l’articolo 8 della legge n. 24 del 2017 [16] , in tema di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie per coordinare la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dalla legge speciale, con le modifiche apportate al procedimento di mediazione di cui al d.lgs. n. 28 del 2010 (v. sopra, art. 7 del decreto) e con l’introduzione del rito semplificato di cognizione (v. sopra, art. 3 del decreto).

 

L. n. 24/2017

L. n. 24/2017 come modificata dal decreto legislativo

L. 8 marzo 2017, n. 24

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

 

[Art. 15, co. 2]

Art. 8.

Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.

1. Identico.

2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.

2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.

3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.

3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile.

4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

4. Identico.

 

 

Il comma 3 apporta numerose novelle al decreto legislativo n. 150 del 2011 [17] , che ha semplificato i riti civili riconducendoli a tre diversi modelli ed ha individuato una serie di controversie alle quali applicare il procedimento sommario di cognizione. Evidentemente, l’abrogazione di tale rito e la sostituzione con il rito semplificato di cognizione impongono un ampio coordinamento di questo testo normativo.

Anzitutto, il decreto prevede che a tutte le controversie alle quali attualmente si applica il rito sommario, si applichi il nuovo rito semplificato e che conseguentemente tale rito non di concluda più con una ordinanza bensì con una sentenza.

 

Si tratta delle seguenti controversie, elencate dal capo III del decreto legislativo, agli articoli da 14 a 30, che vengono tutti novellati (l'articolo 30 viene novellato dall'art. 24 del decreto):

- Art. 14, Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato;

- Art. 15, Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia;

- Art. 16, Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari;

- Art. 17, Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari;

- Art. 18, Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea;

- Art. 19-bis, Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia;

- Art. 19-ter, Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario;

- Art. 20, Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare;

- Art. 21, Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio;

- Art. 22, Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali;

- Art. 23, Delle azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo;

- Art. 24, Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo;

- Art. 25, Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche;

- Art. 26, Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai;

- Art. 27, Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

- Art. 28, Delle controversie in materia di discriminazione;

- Art. 29, Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità;

- Art. 30, Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento

 

Modifiche di coordinamento sono poi introdotte:

§  all’art. 1, che individua i riti applicabili, nel quale viene inserito il rito semplificato;

§  all’art. 3, che individua le disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito semplificato, che viene coordinato con la previsione della nomina di un consigliere istruttore per la trattazione della causa davanti alla corte d’appello;

§  all’art. 4, che disciplina il passaggio dal rito ordinario al rito semplificato, nel quale si dispone che il passaggio debba essere effettuato in sede di verifiche preliminari art. 171-bis c.p.c. e dunque entro la prima udienza.

 

Si segnala, per completezza, che ulteriori modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 150 del 2011 sono apportate dall’articolo 24 del decreto, che interviene, in particolare, sugli articoli 13 e 30 (come già rilevato) e introduce l’art. 30-bis (v. infra).

 

Infine, per le sole controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, il Governo prevede oltre all’applicazione del riso semplificato di cognizione, anche uno spostamento di competenza dal tribunale in composizione collegiale al tribunale in composizione monocratica.

 

Norma di delega. Si ricorda che l’art. 1, comma 6, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;

b) prevedere che nel processo operi un regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa analogamente a quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica».

 

 

 

 

 

 

 

D.lgs. n. 150/2011

D.lgs. n. 150/2011 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69

 

[Art. 15, co. 3]

CAPO I - Disposizioni Generali

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

1. Identico:

a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile;

a) identica;

b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile;

b) identica;

c) Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

c) Rito semplificato di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.

 

 

Art. 3

Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione

Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito semplificato di cognizione

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile.

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applica il comma primo dell’articolo 281-duodecies del codice di procedura civile.

2. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

2. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando è competente la corte di appello in primo grado il procedimento è regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, quando è competente la corte di appello in primo grado il presidente nomina l’istruttore a norma dell’articolo 349-bis del codice di procedura civile e il procedimento è regolato dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice di procedura civile.

 

 

Art. 4

Mutamento del rito

1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.

1. Identico.

2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, entro il termine di cui all’articolo 171-bis del codice di procedura civile.

3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

3. Identico.

4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto.

4. Identico.

5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

5. Identico.

 

 

CAPO III

Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione

Delle controversie regolate dal rito semplificato di cognizione

Art. 14

Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato

1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.

2. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica.

3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

3. Identico.

4. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

4. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.

 

 

Art. 15

Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia

1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.

2. Identico.

3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

3. Identico.

4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

4. Identico.

5. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

5. Identico.

6. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

6. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.

 

 

Art. 16

Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari

1. Le controversie previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

1. Le controversie previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito semplificato di cognizione.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.

2. Identico.

 

 

Art. 17

Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonché per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonché per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

2. Identico.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

3. Identico.

4. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente.

4. Identico.

5. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'allontanamento dal territorio italiano non può avere luogo fino alla pronuncia sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il giudice decide sull'istanza di sospensione prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.

5. Identico.

6. Quando il ricorso è rigettato, il ricorrente deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.

6. Identico.

 

 

Art. 18

Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.

2. Identico.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

3. Identico.

4. Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.

4. Identico.

5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorità che ha emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima udienza.

5. Identico.

6. L'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.

6. Identico.

7. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.

7. Identico.

8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

8. Identico.

9. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

9. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.

 

 

Art. 19-bis

Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia

1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione.

1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.

2. Identico.

 

 

Art. 19-ter

Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario

1. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

1. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito semplificato di cognizione.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

2. Identico.

3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio.

3. Identico.

4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi alla autorità consolare.

4. Identico.

5. Quando è presentata l'istanza di cui all'articolo 5, l'ordinanza è adottata entro 5 giorni.

2. Identico.

6. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.

6. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

7. Identico.

 

 

Art. 20

Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare

1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

2. Identico.

3. L'ordinanza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.

3. La sentenza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.

4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.

4. Identico.

 

 

Art. 21

Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio

1. Le controversie previste dall'articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

1. Le controversie previste dall'articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

2. Identico.

3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, della legge 13 maggio 1978, n. 180, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, secondo comma, della medesima legge.

3. Identico.

4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato a mezzo del servizio postale.

4. Identico.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione e d'ufficio. Sulla richiesta di sospensione il presidente provvede entro dieci giorni.

5. Identico.

6. Il tribunale può assumere informazioni e disporre l'assunzione di prove d'ufficio.

6. Identico.

7. Il procedimento è esente dal contributo unificato e la decisione non è soggetta a registrazione.

7. Identico.

 

 

Art. 22

Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali

1. Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

1. Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il capoluogo della provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del capoluogo della regione.

2. Identico.

3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Identico.

4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando è necessaria. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

4. Identico.

5. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.

5. Identico.

6. L'ordinanza che definisce il giudizio è immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perché entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente.

6. La sentenza che definisce il giudizio è immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perché entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente.

7. Contro l'ordinanza pronunciata dal tribunale può essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, nonché dal prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilità.

7. Contro la sentenza pronunciata dal tribunale può essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, nonché dal prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilità.

8. L'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello.

8. L'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello.

9. Il termine di cui all'articolo 702-quater decorre, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza nell'albo dell'ente.

9. Il termine per l’appello decorre, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza nell'albo dell'ente.

10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

10. Identico.

11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti della metà.

11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti della metà.

12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

12. Identico.

13. Il provvedimento che definisce il giudizio è immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione è data al prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.

13. Identico.

14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.

14. Identico.

15. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.

15. Identico.

16. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

16. Identico.

 

 

Art. 23

Delle azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo

1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

2. Identico.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

3. Identico.

4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.

4. Identico.

5. L'ordinanza che definisce il giudizio, ove non sia stato proposto ricorso per cassazione, è immediatamente trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.

5. La sentenza che definisce il giudizio, ove non sia stato proposto ricorso per cassazione, è immediatamente trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.

6. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

6. Identico.

7. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.

7. Il presidente della corte di cassazione, con decreto, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.

8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.

8. Identico.

9. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

9. Identico.

 

 

Art. 24

Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo

1. Le controversie previste dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

1. Le controversie previste dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede la Commissione elettorale circondariale che ha emesso la decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

2. Identico.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, quando il ricorrente è lo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste. In tutti gli altri casi il ricorso è proposto, anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata. I termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. Identico.

4. Il ricorso è notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione elettorale.

4. Identico.

5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.

5. Identico.

6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.

6. Identico.

7. Il provvedimento che definisce il giudizio è comunicato immediatamente dalla cancelleria al presidente della Commissione elettorale circondariale e al sindaco che ne cura, senza spesa, l'esecuzione e la notificazione agli interessati.

7. Identico.

8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.

8. Identico.

9. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

9. Identico.

 

 

Art. 25

Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche

1. Le controversie previste dall'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

1. Le controversie previste dall'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito semplificato di cognizione.

 

 

Art. 26

Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai

1. Le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-novies della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

1. Le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-novies della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente la corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari pronunciati dalla corte di appello ai sensi dell'articolo 158-septies, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è competente la corte di appello nel cui distretto è ubicata la sede della Commissione più vicina. Al giudizio partecipa il pubblico ministero.

2. Identico.

3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso avverso la misura cautelare va proposto, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

3. Identico.

4. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare è ammesso ricorso per cassazione nei soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

4. Identico.

5. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento cautelare è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.

5. Identico.

6. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.

6. Identico.

 

 

Art. 27

Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

1. Le controversie previste dall'articolo 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (30), sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

1. Le controversie previste dall'articolo 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (30), sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto od ove la elezione contestata si è svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

2. Identico.

3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.

3. Identico.

4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

4. Identico.

5. L'ordinanza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

5. La sentenza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

 

 

Art. 28

Delle controversie in materia di discriminazione

1. Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

1. Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.

2. Identico.

3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.

3. Identico.

4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.

4. Identico.

5. Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente.

5. Con la sentenza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente.

6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

6. Identico.

7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell'ordinanza è data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall'articolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Della sentenza è data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall'articolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

 

 

Art. 29

Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità

1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.

2. Identico.

3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

3. Identico.

4. Il ricorso è notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. Il ricorso è notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità.

4. Identico.

 

 

 

 

Infine, non attiene ad esigenze di coordinamento la modifica che il comma 4 dell’articolo 15 apporta all’art. 15 del decreto-legge n. 113 del 2018, in tema di procedimento dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Infatti, in attuazione dell’art. 1, comma 10, della legge delega, il decreto legislativo in esame inserisce nella disposizione un nuovo comma per prevedere che l’Agente del Governo (Avvocato dello Stato che difende la posizione italiana dinanzi alla CEDU) debba comunicare a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all’esame della Corte europea dei diritti dell’uomo e al pubblico ministero la pendenza del procedimento davanti alla Corte stessa.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 10, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] e) prevedere l'onere per l'Agente del Governo di comunicare a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo e al pubblico ministero la pendenza del procedimento davanti alla Corte stessa, al fine di consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di richiedere di essere autorizzati all'intervento; […]».

 

D.L. n. 113/2018

D.L. n. 113/2018 come modificato dal decreto legislativo

Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

 

[Art. 15, co. 4]

Capo IV

Disposizioni in materia di giustizia

Art. 15.

Disposizioni in materia di giustizia

01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato.

01. Identico.

 

01-bis L’agente del Governo comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all’esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la pendenza del procedimento promosso innanzi alla Corte europea stessa.

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:

«Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte). - 1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.

2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.».

1. Identico.

1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «e sino al 1° gennaio 2019» sono soppresse.

1-bis. Identico.

 


 

Articolo 16
(Modifiche alle leggi speciali in materia di albi dei consulenti tecnici d’ufficio esercenti le professioni sanitarie)

 

L’articolo 16 interviene con finalità di coordinamento su due leggi speciali, per adeguarne il contenuto alle parti della riforma relative alla tenuta degli albi dei consulenti tecnici.

 

In particolare, il comma 1 interviene sull’art. 3 del decreto-legge n. 158 del 2012 per prevedere che l’aggiornamento dell’albo dei consulenti tecnici, di cui all’articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sia biennale invece che quinquennale.

Stando alla relazione illustrativa l’aggiornamento biennale dovrebbe riguardare i soli esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria (oggetto del decreto-legge che viene novellato).

 

D.L. n. 158/2012

D.L. n. 158/2012 come modificato dal decreto legislativo

D.L. 13 settembre 2012, n. 158

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute

Capo I

Norme per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria

 

[art. 16, comma 1]

Art. 3

Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie

1. Abrogato.

 

2. Abrogato.

 

3. Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.

3. Identico.

4. Abrogato.

 

5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno biennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

6. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Identico.

 

 

Il comma 2 interviene sull’art. 16-novies del decreto-legge n. 179 del 2012, relativo alle modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici e dei periti presso il tribunale.

Il decreto legislativo coordina questa disciplina con le modifiche introdotte all’art. 23 (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi) e all’art. 24-bis (Elenco nazionale dei consulenti tecnici) delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile dall’art. 4 (v. sopra), richiamando quelle previsioni.

 

D.L. n. 179/2012

D.L. n. 179/2012 come modificato dal decreto legislativo

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Sezione VI - Giustizia digitale

 

[art. 16, comma 2]

Art. 16-novies

Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita

1. Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, all'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.

1. Identico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

2. Identico.

3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il versamento è effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.

3. Identico.

4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. L'accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi è consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-ter e 179-ter delle medesime disposizioni.

4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. L'accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi è consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-ter e 179-ter delle medesime disposizioni. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 23, secondo comma, secondo periodo, e 24-bis, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

5. Identico.

6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dal comma 5.

6. Identico.

7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono già iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.

7. Identico.

 


Articolo 17
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

 

Gli articoli da 17 a 20 modificano alcune leggi speciali (dall’ordinamento giudiziario al Tu spese di giustizia, dalle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo, alla disciplina del domicilio digitale) per coordinarle con la riforma delle impugnazioni, con particolare riferimento alle modifiche che l’art. 3 del decreto legislativo apporta al procedimento in Cassazione.

 

L’articolo 17 interviene sull’Ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941) per coordinare due articoli con la soppressione della sesta sezione civile della Cassazione prevista dall’art. 3 del decreto legislativo.

 

In particolare, la riforma interviene sull’ordinamento giudiziario per:

§  abrogare l’art. 67-bis, che riguarda la composizione della sesta sezione civile della Cassazione, attualmente prevista dal primo comma dell’art. 376 c.p.c. L’articolo 3 del decreto legislativo, infatti, al comma 28, lett. b), ha soppresso tale sezione riscrivendo l’art. 376 c.p.c.;

§  modificare l’art. 76, relativo alle attribuzioni del pubblico ministero presso la Cassazione, per eliminare la disposizione che attualmente esclude l’intervento del procuratore generale dinanzi alla sesta sezione. Inoltre, con l’inserimento di un comma 1-bis, si specifica che nei procedimenti trattati in camera di consiglio il pubblico ministero formula conclusioni scritte nei casi previsti dalla legge.

 

La Relazione illustrativa afferma che «tramite la novella si è sostanzialmente ripristinata la formula originaria del ’41, a tenore della quale il pubblico ministero conclude in tutte le udienze pubbliche, sia civili che penali, innanzi alla Corte di cassazione, essendo definitivamente venuto meno il c.d. “rito camerale di sesta”, alla quale come detto il procuratore generale rimaneva estraneo. Naturalmente, viene ribadito, al secondo comma dell’art. 76, che nei procedimenti trattati in camera di consiglio, che si svolgono sempre in assenza delle parti, il pubblico ministero formula le sue conclusioni scritte nei casi previsti dalla legge. In particolare, ai sensi dei novellati artt. 380-bis e 380-ter le conclusioni scritte – nel termine di venti giorni prima dell’adunanza camerale – saranno facoltative in tutti i procedimenti in camera di consiglio e necessarie nei soli regolamenti di competenza e di giurisdizione, procedimenti questi che tradizionalmente – fin dall’introduzione del codice del ’40 – si sono celebrati in camera di consiglio, sempre preceduti dalle conclusioni scritte del P.M. apposte in calce al ricorso. L’intervento in udienza pubblica – sia presso le Sezioni Unite, sia presso le sezioni semplici – rimane naturalmente obbligatorio, e si articola in forma “mista”, scritta (sempre eventuale, salvo che nei casi di rinvio pregiudiziale) e orale (necessaria)».

 

Ordinamento giudiziario

Ordinamento giudiziario come modificato dal decreto legislativo

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Ordinamento giudiziario

 

[art. 17, comma 1]

 

Art. 67-bis

Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile

Abrogato

1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni.

Abrogato

 

 

 

[art. 17, comma 2]

Art. 76

Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione

1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:

1. Identico:

a) in tutte le udienze penali;

a) identica;

b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile.

b) in tutte le udienze civili.

 

1-bis. Nei procedimenti trattati in camera di consiglio il pubblico ministero formula conclusioni scritte nei casi previsti dalla legge.

2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.

2. Identico.

 


Articolo 18
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

 

L’articolo 18 interviene sul TU spese di giustizia per escludere l’obbligo di versamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l’impugnazione in Cassazione, quando la parte rinunci spontaneamente al ricorso del quale sia ravvisata la possibile inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 9, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto all'ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo:

1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni dell'inammissibilità, dell'improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata;

2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti;

3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

 

 

La modifica riguarda l’art. 13 del TU, che individua gli importi del contributo unificato e che prevede, al comma 1-quater, che se l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.

Il decreto legislativo aggiunge un ulteriore comma (1-quater.1) per escludere tale obbligo di pagamento quando il ricorso per cassazione viene dichiarato estinto ai sensi dell’articolo 380-bis, terzo comma, del codice di procedura civile, avendo la parte rinunciato a insistere per ottenere una pronuncia della Cassazione a fronte di una preliminare valutazione di inammissibilità o manifesta infondatezza.

 

Si ricorda che il decreto legislativo in esame riscrive l’art. 380-bis del codice di procedura civile (Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati) prevedendo che se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti (primo comma). Entro 40 giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione; in tal caso la Corte procede in camera di consiglio e se conclude per l’inammissibilità, l’improcedibilità o la manifesta infondatezza, condanna la parte che ha insistito al pagamento di una sanzione a norma dell’art. 96 c.p.c. Se invece la parte ricorrente non chiede la decisione, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391. In questo caso, per incentivare questa soluzione, il legislatore delegato esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del TU spese di giustizia.

 

D.P.R. n. 115/2002

D.P.R. n. 115/2002 come modificato dal decreto legislativo

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

Art. 13

(L) (Importi)

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

1. Identico:

a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;

c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

 

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

1-bis. Identico:

1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis.

1-ter. Identico:

1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

1-quater. Identico:

 

1-quater.1. Le disposizioni di cui al comma 1-quater non si applicano quando il ricorso per cassazione viene dichiarato estinto ai sensi dell’articolo 380-bis, terzo comma, del codice di procedura civile.

1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30.

1-quinquies. Identico:

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168.

2. Identico:

2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

2-bis. Identico:

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

3. Identico:

3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.

3-bis. Identico:

4. Soppresso.

 

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 851.

5. Identico:

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f).

6. Identico:

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650.

6-bis. Identico:

6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

6-bis.1. Identico:

6-ter. Soppresso

 

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

6-quinquies. Per le controversie di cui al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, si applicano:

a) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;

b) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;

c) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;

d) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1-quinquies, per i procedimenti previsti dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014.

6-quater. Identico:

 


Articolo 19
(Modifiche al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)

 

L’articolo 19 apporta una limitata modifica di coordinamento alle norme di attuazione del codice del processo amministrativo.

 

La modifica riguarda l’art. 1 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo (di cui all’Allegano n. 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010), che disciplina il registro generale dei ricorsi rinviando, per la registrazione degli atti di impugnazione, ad alcune disposizioni del codice di procedura civile relative al deposito del ricorso in Cassazione.

Il decreto legislativo corregge l’attuale rinvio all’art. 369, terzo comma, c.p.c., che è abrogato dalla riforma (v. sopra, art. 3, comma 27 del decreto legislativo) e inserisce invece un richiamo all’art. 137-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nel quale la riforma disciplina la formazione del fascicolo d’ufficio in Cassazione (v. sopra, art. 4, comma 6 del decreto legislativo).

 

Sul punto la riforma elimina un onere di parte, sostituendolo con un adempimento della cancelleria della Corte di cassazione. Attualmente, infatti, il terzo comma dell’art. 369 c.p.c. prevede l’onere per il ricorrente in Cassazione di chiedere, con apposita istanza, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione.

Tale previsione è abrogata dalla riforma che inserisce nelle disposizioni di attuazione c.p.c. l’art. 137-bis, rubricato “Fascicolo d’ufficio”, in base al quale spetta al cancelliere della corte, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, acquisire il fascicolo d’ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

 

 

D.lgs. n. 104/2010

D.lgs. n. 104/2010 come modificato dal decreto legislativo

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo

 

[art. 19]

Allegato 2
Norme di attuazione
Titolo I
REGISTRI - ORARIO DI SEGRETERIA

Art. 1

Registro generale dei ricorsi

1. Presso ciascun ufficio giudiziario è tenuto il registro di presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono annotate tutte le informazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della domanda riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti e documenti prodotti, nonché le notificazioni effettuate, l'esecuzione del pagamento del contributo unificato, l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati, la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito. La proposizione dell'impugnazione è registrata quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'allegato 2, ovvero ai sensi dell'articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile, o ai sensi dell'articolo 123 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui l'impugnazione è proposta trasmette senza ritardo copia del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione.

1. Presso ciascun ufficio giudiziario è tenuto il registro di presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono annotate tutte le informazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della domanda riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti e documenti prodotti, nonché le notificazioni effettuate, l'esecuzione del pagamento del contributo unificato, l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati, la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito. La proposizione dell'impugnazione è registrata quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'allegato 2, ovvero ai sensi degli articoli 123 e 137-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui l'impugnazione è proposta trasmette senza ritardo copia del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione.

2. I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l'ordine di presentazione.

2. Identico.

3. Il registro è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretariato, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone.

3. Identico.

4. Il registro è chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma di un addetto al segretariato generale.

4. Identico.

 

 


Articolo 20
(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

 

L’articolo 20 apporta una limitata modifica di coordinamento all’art. 16-sexies del decreto-legge n. 179 del 2012, in tema di domicilio digitale, eliminandovi il richiamo all’art. 366 c.p.c., sul contenuto del ricorso in cassazione, oggetto di modifiche da parte dell’art. 3 del decreto.

 

In particolare, l’art. 3, comma 27 novella l’art. 366 c.p.c., sui contenuti del ricorso in Cassazione, abrogando i commi che prevedono una specifica disciplina delle notificazioni (secondo e quarto comma). La riforma, infatti, sopprime il regime speciale delle comunicazioni e notificazioni attualmente previsto per il procedimento per cassazione, uniformandolo a quello applicabile agli altri gradi di giudizio. Conseguentemente, la clausola di salvezza di tale regime speciale, prevista dall’art. 16-sexies del decreto-legge n. 179 del 2012 deve venire meno.

 

 

D.L. 179/2012

D.L. 179/2012 come modificato dal decreto legislativo

Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

 

[art. 20]

Art. 16-sexies

Domicilio digitale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

1. Quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

 

 


Articolo 21
(Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione)

 

Gli articoli da 21 a 26 introducono modifiche alla legislazione speciale in materia di volontaria giurisdizione e processo esecutivo.

In particolare, gli articoli da 21 a 23 attuano la legge delega attribuendo ai notai la possibilità di esercitare alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate all’autorità giudiziaria.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 13, della legge n. 206 del 2021 prevede che «nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.

 

L’articolo 21, infatti, consente che siano i notai che procedono alla stipula di atti pubblici (o scritture private autenticate) ad autorizzare la stipula stessa quando debba intervenire un minore (un interdetto, un inabilitato o un soggetto sottoposto alla misura dell’amministrazione di sostegno) o quando l’atto sia relativo a beni ereditari (comma 1). L’autorizzazione potrà essere rilasciata previa richiesta scritta delle parti (personalmente o tramite procuratore speciale).

Non si tratta di un trasferimento di competenze al notaio, bensì della previsione di un binario alternativo e ulteriore rispetto alla possibilità di richiesta l’autorizzazione all’autorità giudiziaria (l’interessato potrà alternativamente rivolgersi al notaio o al giudice).

Restano peraltro riservate all’autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell’impresa commerciale (comma 7).

Per garantire ulteriormente le parti che non si rivolgono all’autorità giudiziaria, l’articolo 21 prevede che il notaio (commi 2 e 3):

§  possa farsi assistere da consulenti;

§  possa assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti (entro il terzo grado) e agli affini (entro il secondo) del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall’inventario, se redatto;

§  debba, in caso di autorizzazione alla vendita di beni ereditari, sentire il legatario se la vendita riguarda un legato di specie (art. 747 c.p.c.);

§  determinare nell’autorizzazione le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo, se per effetto della stipula dell’atto deve essere riscosso un corrispettivo nell’interesse del minore (o di un soggetto sottoposto a misura di protezione).

L’autorizzazione alla stipula è comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell’assolvimento delle formalità pubblicitarie (si pensi all’annotazione nel registro delle tutele), alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale (comma 4).

Trascorsi 20 giorni dalle notificazioni e comunicazioni prescritte, senza che sia proposto reclamo, l’autorizzazione acquista efficacia. Le comunicazioni e notificazioni dunque sono volte anche a consentire la modifica o la revoca da parte del giudice tutelare (e fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca) e l’impugnazione da parte del pubblico ministero (comma 6).

L’autorizzazione può peraltro essere impugnata innanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale (comma 5).

 


Articolo 22
(Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89)

 

L’articolo 22 interviene sulla legge notarile (legge n. 89 del 1913) per attribuire al notaio che procede alla stipula dell’atto la competenza a nominare un interprete quando una delle parti che deve stipulare sia priva dell’udito e non sappia leggere. Attualmente tale nomina può essere effettuata solo dal presidente del tribunale.

 

Anche in questo caso la riforma aggiunge la competenza notarile a quella dell’autorità giudiziaria, che non viene meno.

 

L. n. 89/2013

L. n. 89/2013, come modificata dal decreto legislativo

Legge 16 febbraio 1913, n. 89

Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili

 

[art. 22]

Art. 56

Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo.

Identico.

Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sarà nominato dal presidente del tribunale tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.

Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sarà nominato dal presidente del tribunale o dal notaio individuato per la stipula dell’atto tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell'art. 55. Può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'articolo 51.

Identico

 

 

 


Articolo 23
(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)

 

L’articolo 23 attribuisce al notaio la competenza a disporre, su richiesta dell’interessato, la riabilitazione del debitore protestato.

 

In particolare, il decreto interviene sull’art. 56 della legge n. 108 del 1996 per attribuire anche al notaio una competenza che attualmente la legge assegna al solo presidente di tribunale: si tratta della possibilità di accordare la riabilitazione al debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale è stato levato il protesto e non ne abbia subito un ulteriore nel corso dell’anno.

 

 

L. 108/1996

L. 108/1996 come modificata dal decreto legislativo

Legge 7 marzo 1996, n. 108

Disposizioni in materia di usura

 

[art. 23]

Art. 17

1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subìto ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.

1. Identico.

2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.

2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale o con atto notarile su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.

3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

3. Identico.

4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è opponibile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse.

4. Il decreto o l’atto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è opponibile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse.

5. Soppresso.

 

6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

6. Identico.

6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione.

6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del decreto o dell’atto di riabilitazione.

6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio.

6-ter. Identico.

 

 


Articolo 24
(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)

 

L’articolo 24 interviene sul decreto legislativo n. 150 del 2011, sulla semplificazione dei riti civili, in parte con finalità di coordinamento (commi 1 e 2) e soprattutto per dare attuazione alla delega per la disciplina del rito applicabile ai procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto dell’Unione europea e dalle convenzioni internazionali (comma 3).

 

 

In particolare, il comma 1 interviene sull’art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 2011, che disciplina il procedimento per l'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato. La disposizione interviene con finalità di coordinamento rispetto a quanto previsto dall’articolo 23 che ha attribuito anche al notaio – oltre che al presidente del tribunale – la competenza a concedere la riabilitazione al debitore protestato.

 

Finalità di coordinamento presenta anche il comma 2 che interviene sul rito da applicare alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria, di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 150 del 2011, sostituendo al rito sommario di cognizione il rito semplificato di cognizione. Si tratta di una modifica analoga a quelle previste dall’art. 15 comma 3 (v. sopra).

 

L’attuazione della delega a conformare la legislazione nazionale alla normativa europea, regolando i rapporti in alcune materie di ambito civilistico del diritto internazionale privato, prevista dall’art. 1, comma 14 della legge n. 206/2021 non è inserita nell’art. 30 del d.lgs. n. 150/2011 – come espressamente richiesto dal delegante - bensì in un nuovo articolo 30-bis, inserito dal comma 3 dell’articolo in esame.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 14, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi che provvedono alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, specificando che si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera ai sensi degli atti indicati di seguito:

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo;

b) prevedere che nei procedimenti di cui alla lettera a) il giudice provveda con decreto motivato, avverso il quale può essere promosso ricorso ai sensi della lettera c);

c) prevedere che i ricorsi avverso le decisioni rese nei procedimenti di cui alla lettera a), nonché i giudizi sulle domande di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti indicati nei numeri da 1) a 5) della lettera a) siano trattati con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

d) prevedere che le domande di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, siano trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

e) prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile, si applichi il rito sommario di cognizione, o altro rito ordinario semplificato, ai procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti dagli atti di seguito indicati:

1) regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;

2) regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione);

3) regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori;

f) prevedere che i ricorsi di cui agli atti indicati nelle lettere a), c) ed e) siano promossi innanzi alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti da tali atti;

g) prevedere che le decisioni della corte d'appello rese sui ricorsi di cui alle lettere a), c) ed e) siano impugnabili innanzi alla Corte di cassazione;

h) prevedere che i criteri di cui alle lettere da a) a g) si estendano, con gli opportuni adattamenti, ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia di tali decisioni si fondi su una convenzione internazionale. 

 

Come detto, il Governo non ha novellato l’art. 30 ma ha preferito inserire il nuovo articolo 30-bis, rubricato “Dei procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto dell’Unione europea e dalle convenzioni internazionali”.

 

La Relazione illustrativa motiva questa scelta con «ragioni di mero drafting, risultando maggiormente chiara in questo modo la distinzione fra le fonti regolamentatrici dei vari procedimenti (europea ed internazionale nel nuovo articolo 30-bis e residuale-nazionale nell’esistente articolo 30) e al contempo più agevole la lettura, essendo numerosi i nuovi commi contenuti nell’articolo 30-bis».

 

In particolare, il nuovo articolo 30-bis prevede che i procedimenti per ottenere la dichiarazione di esecutività e l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento di decisioni emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri in conformità al diritto dell’Unione europea:

§  si svolgano in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio ed elenca i procedimenti rispetto ai quali è espressamente esclusa l’integrazione del contraddittorio. Si tratta della riproduzione dell’elenco già contenuto nella norma di delega, da intendersi non esaustivo (“in particolare”) (comma 1);

§  si svolgano in base agli articoli 737 e 738 c.p.c. (sui procedimenti in camera di consiglio), pur concludendosi con un decreto contro il quale, entro 60 giorni, può essere promosso ricorso nelle forme del rito semplificato (comma 2).

Si applica il rito semplificato di cognizione, di cui agli artt. 281-decies e seguenti del codice di procedura e dunque è previsto un contraddittorio:

§  ai procedimenti sulle domande di diniego del riconoscimento, che siano promosse sulla base degli atti europei elencati dal comma 1 (comma 3) [18] ;

§  ai procedimenti di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione e di accertamento dell’assenza di motivi di diniego del riconoscimento di decisioni già immediatamente esecutive (che non richiedono exequatur) emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri in conformità al diritto dell’Unione. Sono in particolare elencati gli atti normativi europei che espressamente prevedono la necessità di integrare il contraddittorio: si tratta degli atti normativi espressamente indicati dalla norma di delega (v. sopra lett. e) del comma 14), ai quali il legislatore delegato aggiunge il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (comma 4);

§  ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di decisioni straniere o in via principale l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l’efficacia delle medesime decisioni si fondi su una convenzione internazionale (comma 5).

 

Infine, per tutti i procedimenti indicati dall’art. 30-bis è competente la Corte d’appello, le cui decisioni sono impugnabili in Cassazione per i motivi previsti dall’articolo 360 del codice di procedura civile (comma 6).

 

 

D.lgs. n. 150/2011

D.lgs. n. 150/2011 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69

 

[art. 24, co. 1]

Art. 13

Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato

1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al provvedimento di diniego di riabilitazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al diniego di riabilitazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto o all’atto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente la corte di appello.

2. Identico.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto o dell’atto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 108 del 1996, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

4. Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato nel registro informatico dei protesti cambiari.

4. Identico.

 

[art. 24, co. 2]

Art. 30

Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento

1. Le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

1. Le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal rito semplificato di cognizione.

2. È competente la corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento.

2. Identico.

 

 

 

[art. 24, co. 3]

 

Art. 30-bis

Dei procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto dell’Unione europea e dalle convenzioni internazionali

 

1. Si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività e in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di decisioni emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea in conformità al diritto eurounitario. In particolare, sono introdotti con tale rito i procedimenti previsti dagli atti indicati di seguito:

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

 

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Contro il decreto pronunciato in camera di consiglio può essere promosso ricorso nelle forme del rito semplificato entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto.

 

3. Le domande di diniego del riconoscimento delle decisioni che rientrano nel campo di applicazione degli atti indicati nel comma 1, sono introdotte con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile.

 

4. Si svolgono con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile i procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di decisioni immediatamente esecutive emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri in conformità al diritto dell'Unione. In particolare, sono introdotti con tale rito i procedimenti previsti dagli atti di seguito indicati:

1) regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;

2) regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile;

3) regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione);

4) regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori.

 

5. Si svolgono con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di decisioni straniere o in via principale l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l’efficacia delle medesime decisioni si fondi su una convenzione internazionale, fatte salve diverse disposizioni previste dalla convenzione applicabile.

 

6. I procedimenti previsti dagli atti di cui ai commi 1, 3 e 5 sono promossi innanzi alla corte d’appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti dai medesimi atti o, in mancanza, ai sensi dell’articolo 30. Le decisioni della corte d’appello sono impugnabili innanzi alla Corte di cassazione per i motivi previsti dall’articolo 360 del codice di procedura civile.

 

7. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo ed aventi ad oggetto gli atti pubblici, le transazioni giudiziarie e gli accordi stragiudiziali stranieri si applicano le disposizioni del presente articolo nei limiti e alle condizioni previste dal diritto dell’Unione e dalle convenzioni internazionali.

 

 


Articolo 25
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396)

 

L’articolo 25 interviene sul regolamento sullo stato civile (R.D. n. 396 del 2000) per trasferire all’ufficiale di stato civile alcune competenze attualmente dell’autorità giudiziaria in relazione alla rettificazione di atti.

 

In particolare, la disposizione modifica gli articoli 95, 98 e 99 del Regolamento, relativi alle procedure di rettificazione e di correzione di atti dello stato civile per attribuire all’ufficiale dello stato civile:

§  la competenza a svolgere l’attività, essenzialmente vincolata, di ricostituzione di un atto distrutto o smarrito nelle sole ipotesi in cui si disponga di prove documentali della formazione e dei contenuti essenziali dell’atto;

§  la competenza a correggere gli atti già formati, quando emerga la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti.

L’estensione della competenza dell’ufficiale dello stato civile è volta ad alleggerire di questi carichi amministrativi l’autorità giudiziaria e costituisce quindi attuazione del criterio di delega volto ad estendere ad altri soggetti (siano essi professionisti, come i notai, o amministrazioni) le funzioni amministrative svolte dall’autorità giudiziaria nell’ambito delle procedure di volontaria giurisdizione.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 13, della legge n. 206 del 2021 prevede che «nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.

 

 

D.P.R. n. 396/2000

D.P.R. n. 396/2000 come modificato dal decreto legislativo

Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127

 

[art. 25]

TITOLO XI

Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e delle correzioni

Delle procedure di rettificazione relative agli atti dello stato civile e delle correzioni

Art. 95

Ricorso

1. Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.

1. Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito al di fuori dei casi di cui all’articolo 98, comma 2-bis, o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.

2. Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1.

2. Identico.

3. L'interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale.

3. Identico.

 

 

Art. 98

 

Correzioni

Correzione e ricostituzione di atti dello stato civile

1. L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati.

1. L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati. Con le medesime modalità, l'ufficiale dello stato civile procede, inoltre, su istanza di chiunque ne abbia interesse, alla correzione degli atti formati, quando emerge la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti.

2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero nel matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio nato fuori del matrimonio ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.

2. Identico.

 

2-bis. L’ufficiale dello stato civile provvede, altresì, su istanza di chiunque ne abbia interesse o del procuratore della Repubblica, alla ricostituzione di un atto distrutto o smarrito, dandone contestuale avviso al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto nonché agli interessati. Il primo periodo si applica nelle sole ipotesi in cui l’ufficiale dello stato civile dispone di prove documentali della formazione e dei contenuti essenziali dell’atto.

3. Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.

3. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.

 

 

Art. 99

Correzioni dell'autorità diplomatica o consolare

Correzione e ricostituzione degli atti dell'autorità diplomatica o consolare

1. Alla correzione degli errori materiali di scrittura in cui sia incorsa l'autorità diplomatica o consolare, provvede l'autorità medesima secondo le modalità di cui all'articolo 98.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 98 si applicano, altresì, per gli atti di competenza dell'autorità diplomatica o consolare. In tal caso il ricorso in opposizione si propone al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile in cui è stato registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto.

2. Il ricorso in opposizione avverso la correzione operata dall'autorità diplomatica o consolare si propone al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile in cui è stato registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto.

Abrogato

 

 


Articolo 26
(Ulteriori disposizioni in materia di esecuzione forzata)

 

L’articolo 26 modifica limitate disposizioni del Codice di giustizia contabile, del Codice del processo amministrativo, della legge forense e del c.d. decreto Ristori, per coordinarne il contenuto con l’abolizione della formula esecutiva prevista dalla riforma in materia di esecuzione forzata (commi 1-4). Il provvedimento, inoltre e per completezza, dispone l’abrogazione di tutte le disposizioni che prevedono l’apposizione della formula esecutiva o la spedizione in forma esecutiva (comma 5) e istituisce presso il Ministero della giustizia una banca dati relativa alle aste giudiziarie (comma 6).

 

I commi da 1 a 5 dell’articolo in commento danno attuazione alla delega che prevede l’eliminazione della c.d. formula esecutiva.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 12, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;

 

In particolare, il comma 1 elimina ogni riferimento alla formula esecutiva nel codice di giustizia contabile (d.lgs n. 174 del 2016), riscrivendo l’art. 212.

 

D.lgs. n. 174/2016

D.lgs. n. 174/2016 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174

Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124

Capo II

Esecuzione delle sentenze di condanna

 

[art. 26, co. 1]

Art. 212

Titolo esecutivo

1. Le decisioni definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 134, comma 4, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, sono muniti della formula esecutiva.

1. Le decisioni definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 134, comma 4, formati in copia attestata conforme all’originale, valgono come titolo per l’esecuzione forzata per la parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento o per i suoi successori.

2. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del dirigente della segreteria della sezione giurisdizionale, o del funzionario all'uopo delegato, sulla copia del provvedimento della formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".

Soppresso

3. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto a ciascuna delle parti a favore delle quali è stato pronunciato il provvedimento. Il rilascio della copia in forma esecutiva alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale, per il tramite del pubblico ministero, al quale le stesse si rivolgono indicando il numero di copie conformi necessarie all'esecuzione del provvedimento.

2. Il rilascio della copia attestata conforme all’originale alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale.

4. Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva a favore dell'ufficio del pubblico ministero. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata con motivata istanza al presidente della sezione, che provvede con decreto; la richiesta nell'interesse dell'amministrazione è fatta per il tramite del pubblico ministero.

Soppresso

5. Il dirigente della segreteria della sezione o il funzionario delegato che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, con decreto del presidente della sezione.

Soppresso

 

 

Analogamente dispone per il Codice del processo amministrativo il comma 2, che modifica gli articoli 115 e 136 del d.lgs. n. 104 del 2010.

 

D.lgs. n. 104/2010

D.lgs. n. 104/2010 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo

 

[art. 26, comma 2]

Codice del processo amministrativo
Libro quarto - OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI
Titolo I - Giudizio di ottemperanza

Art. 115

Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva

Iscrizione di ipoteca

1. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva.

Abrogato

2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca.

2. Identico.

3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.

Abrogato

 

 

Libro quinto

NORME FINALI

Art. 136

Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo.

1. Identico.

2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, previo provvedimento motivato, dall'impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti.

2. Identico.

2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-bis. Identico.

2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

 

Il comma 3 elimina il riferimento alla formula esecutiva dalle disposizioni in tema di accordo sui compensi professionali in sede di consiglio dell’ordine avvocati, intervenendo sull’art. 29 della legge professionale forense (legge n. 247 del 2012).

 

L. 247/2012

L. 247/2012 come modificata dal decreto legislativo

 

[art. 26, co. 3]

Legge 31 dicembre 2012, n. 247

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Capo II
Ordine Circondariale

Art. 29

Compiti e prerogative del consiglio

1. Il consiglio:

1. Identico:

a) – n) Omissis

a) – n) identiche;

o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;

o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo;

p) – t) Omissis

p) – t) identiche.

2. – 6. Omissis

2. – 6. Identici.

 

 

Il comma 4 sopprime la disposizione sulla formula esecutiva inserita nell’ambito della legislazione emergenziale nel c.d. Decreto Ristori (decreto-legge n. 137 del 2020).

 

D.L. 137/2020

D.L. 137/2020 come modificato dal decreto legislativo

 

[art. 26, co. 4]

Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

ART. 23.

Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Commi 1-9 Omissis

Commi 1-9 Identici.

9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.

Abrogato

Commi 9-ter – 10-quater Omissis

Commi 9-ter – 10-quater Identici.

 

 

Il comma 5 afferma il principio in base al quale per l’esecuzione forzata degli atti e dei provvedimenti aventi efficacia di titolo esecutivo non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva e, conseguentemente dichiara l’abrogazione di tutte le disposizioni vigenti in contrasto con tale principio.

 

Infine, il comma 6 dà attuazione alla delega per l’istituzione presso il Ministero della Giustizia di una banca dati delle aste giudiziali.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 12, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] q) istituire presso il Ministero della giustizia la banca dati per le aste giudiziali, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale.

 

La disposizione istituisce la banca dati, la articola in 3 sezioni (esecuzioni immobiliari; esecuzioni mobiliari e vendite in sede fallimentare) e prevede che essa debba contenere:

§  i dati identificativi degli offerenti,

§  i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione,

§  le relazioni di stima.

Come richiesto dalla delega, i dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario dovranno essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria civile e penale.

Per le modalità di acquisizione dei dati, le modalità di inserimento degli stessi e l’esercizio della vigilanza, il comma 6 rinvia a un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (la disposizione non individua un termine per l’emanazione del decreto attuativo).


Articolo 27
(Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898)

 

Gli articoli da 27 a 29 introducono modifiche alle leggi speciali con riferimento al nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.

 

In particolare, l’articolo 27 opera un coordinamento della legge sul divorzio (legge n. 898 del 1970) alla luce dell’inserimento nel codice di procedura civile e nelle sue disposizioni di attuazione di una apposita disciplina dei procedimenti di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. e art. 152 septies disp. att. c.p.c.). A tal fine, alcuni articoli della legge del 1970 sono abrogati e altri novellati.

 

L. 898/1970

L. 898/1970 come modificata dal decreto legislativo

Legge 1° dicembre 1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Art. 3

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

Identico:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; (3)

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio; (4)

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio (5).

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

1) identico;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta. (6) (8)

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico scandalo;

e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

f) il matrimonio non è stato consumato;

g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest’ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico scandalo;

e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

f) il matrimonio non è stato consumato;

g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164

 

 

Art. 4

Abrogato

1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

Abrogato

2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.

Abrogato

3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

Abrogato
(v. ora art. 152-septies disp.att. c.p.c.)

4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.

Abrogato

5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

Abrogato

6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.

Abrogato

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

Abrogato

8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Abrogato

9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.

Abrogato

10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Abrogato

11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice.

Abrogato

12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.

Abrogato

13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

Abrogato

14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

Abrogato

15. L'appello è deciso in camera di consiglio.

Abrogato

16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8.

Abrogato

 

 

Art. 5

[1.] Il Tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.

Identico.

[2.] La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.

Identico.

[3.] Il Tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

Identico.

[4.] La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.

Identico.

[5.] La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.

Identico.

[6.] Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Identico.

[7.] La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.

Identico.

[8.] Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

Identico.

[9.] I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.

Abrogato

[10.] L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

Identico.

[11.] Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.

Identico.

 

 

Art. 8

Abrogato

[1.] Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

Abrogato

[2.] La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.

Abrogato

[3.] Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

Abrogato

[4.] Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6.

Abrogato

[5.] Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditore procedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede il giudice dell'esecuzione.

Abrogato

[6.] Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.

Abrogato

[7.] Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6.

Abrogato

 

 

Art. 9

1. Qualora sopravvengono giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.

Abrogato

2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

Identico.

3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

Identico.

4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.

Identico.

5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.

Identico.

 

 

Art. 10

[1.] La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Abrogato
(v. ora art. 152-septies disp.att. c.p.c.)

[2.] Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.

Identico.

 


Articolo 28
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

 

L’articolo 28 apporta modifiche alla disciplina dell’affidamento dei minori (c.d. affido) di cui agli articoli da 2 a 5 della legge sulle adozioni (legge n. 184 del 1983), in particolare attuando la delega che esclude che il minore possa essere affidato a un soggetto che abbia partecipato a qualsiasi titolo al procedimento che ha determinato la sua collocazione fuori famiglia. Inoltre, la riforma inserisce nella legge sulle adozioni una specifica disciplina dell’affidamento del minore al servizio sociale (nuovo art. 5-bis).

 

Si ricorda che l'istituto dell'affidamento del minore, il cd. affido (articoli da 2 a 5 della legge n. 184/1983) - da non confondersi con l'affidamento "preadottivo", che si innesta nel procedimento di adozione legittimante -  trova il suo presupposto nella temporanea situazione di inidoneità del nucleo familiare d'origine ad assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le necessarie relazioni affettive.

Il carattere della temporaneità è uno degli elementi che distingue l'istituto dell'affidamento dagli altri strumenti di sostituzione stabile del nucleo familiare originario. Nel caso in cui la famiglia si trovi in una situazione di difficoltà permanente, infatti, viene dichiarato lo stato di adottabilità ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge. In ogni caso, per potere ricorrere a tali istituti deve configurarsi una situazione di abbandono del minore inteso come privazione di cure genitoriali adeguate o di assistenza morale e materiale. Lo stato di abbandono è transitorio nelle ipotesi di affidamento ai sensi dell'articolo 2, mentre si presenta stabile, duraturo e irreversibile in quelle di cui all'articolo 8. In ogni caso, l'affidamento ha una funzione esclusivamente assistenziale, di intervento integrativo temporaneo del rapporto familiare: la sua finalità precipua è quella di assistere la famiglia che si trovi momentaneamente nell'impossibilità di provvedere alla cura dei figli, con l'intento di favorire al più presto il reinserimento del minore ospite dell'affidatario.

L'articolo 2 della legge 184 prevede due distinti tipi di affidamento del minore:

·        l'affidamento familiare (comma 1), che si realizza con l'affidamento a un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o a una persona singola in grado di assistere il minore materialmente e affettivamente;

·        l'affidamento presso una comunità di tipo familiare (comma 2). Questo tipo di affidamento - cui si ricorre nei casi in cui non sia possibile un adeguato affidamento familiare - consiste nel ricovero del minore presso una c.d. casa famiglia, una comunità di tipo familiare che ha ormai – dal 2007 – sostituito i precedenti istituti di assistenza pubblici e privati. In tali ipotesi, al fine di agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori o parenti e favorirne successivamente il reinserimento nella famiglia di origine, la preferenza è accordata alle comunità ubicate nella regione di residenza del minore. L'articolo 3 della legge prevede che i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare esercitino sul minore poteri tutelari fino alla nomina di un tutore; se i genitori riprendono ad esercitare la potestà, i rappresentanti delle comunità possono chiedere al giudice tutelare di fissarne eventuali limiti o condizioni.

 

 

Anzitutto (lett. a), la riforma interviene sull’art. 2 della legge n. 184 del 1983 per attuare il principio della legge delega che esclude, tanto per l’affido familiare quanto per l’affido in una comunità di tipo familiare, l’affidamento del minore a persone che sono state coinvolte nel procedimento di collocamento fuori famiglia (membri del collegio che ha adottato il provvedimento, consulenti tecnici, assistenti sociali).

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 23 della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] gg) riformare la disciplina dei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e in particolare: 1) prevedere cause di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché con lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunità; apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dal presente numero; 2) introdurre il divieto di affidamento dei minori a persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento nonché il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione complessiva o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, persone che sono parente o affine entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento;

 

 

Con la modifica dell’art. 4 della legge n. 184/1983, la riforma (lett. b) interviene sui soggetti legittimati a chiedere l’attivazione dell’istituto dell’affidamento e sulla sua durata.

 

Ai sensi dell'articolo 4 della legge, l'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale e può avvenire:

1) previo assenso dei genitori esercenti la potestà ovvero del tutore, sentito il minore che abbia compiuto i dodici anni, o, in considerazione delle sue capacità di comprensione, anche di età inferiore (il provvedimento è reso esecutivo con decreto dal giudice tutelare);

2) senza l'assenso dei genitori, con provvedimento del tribunale per i minorenni. In tale ipotesi, trova applicazione l'articolo 330 c.c. (per effetto del quale il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio).

Nel provvedimento di affidamento devono essere indicati in particolare.

- i tempi e i modi di esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario nonché le motivazioni che lo giustificano (anche al fine di consentire il necessario controllo del giudice tutelare);

- la presumibile durata dell'affido in relazione agli interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale durata non può comunque superare i due anni, salvo proroga giustificata da parte del tribunale dei minorenni, laddove se ne riscontri l'esigenza (quando la sospensione dell'affido rechi pregiudizio al minore).

 

La riforma, in particolare prevede che l’affidamento familiare:

§  cessi al decorso del termine previsto nel provvedimento che lo ha disposto (24 mesi prorogabili);

§  possa essere prorogato dal tribunale per i minorenni solo se la sospensione dello stesso possa arrecare un pregiudizio “grave” al minore e previa richiesta del pubblico ministero destinatario di una specifica e tempestiva segnalazione da parte del servizio sociale;

§  possa essere disposto e prorogato garantendo il contraddittorio tra le parti e il curatore speciale, se nominato, e procedendo all’ascolto del minore secondo le nuove disposizioni in materia.

Le disposizioni sulla durata dell’affidamento familiare si applicano anche all’affidamento in comunità, ma decorsi 12 mesi il giudice deve verificare nel contraddittorio delle parti l’andamento del programma di assistenza, l’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza e l’opportunità della prosecuzione dell’inserimento.

 

La modifica dell’art. 5, in tema di obblighi dell’affidatario, è volta ad aggiungere il curatore ai soggetti che possono dare indicazioni all’affidatario sul mantenimento, l’educazione e l’istruzione del minore (lett. c).

 

La riforma (lett. d) inserisce poi nella legge n. 184 del 1983 un nuovo articolo 5-bis per disciplinare presupposti e limiti dell’affidamento del minore al servizio sociale, come richiesto dalla norma di delega.

 

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 23, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] ff) adottare, per i procedimenti di cui alla lettera a), puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori, con diritto delle parti e dei loro difensori di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario, e, fermo restando il principio generale dell'interesse del minore a mantenere relazioni significative con i genitori, sia assicurato che nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche tale intervento sia disposto solo in quanto specificamente diretto alla protezione della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato, nonché disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale; dettare disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne e che l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale specializzato».

 

In base al nuovo articolo 5-bis, quando il minore si trova in una situazione di limitazione della responsabilità genitoriale (“nella condizione prevista dall’articolo 333 del codice civile”) e gli interventi di sostegno alla famiglia si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, può essere disposto l’affidamento al servizio sociale del luogo di residenza abituale (comma 1).

La decisione spetta al tribunale che dispone la limitazione della responsabilità genitoriale che dovrà dettagliatamente disciplinare l’affidamento al servizio sociale indicando (comma 2): il soggetto presso il quale il minore è collocato; gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale, anche in collaborazione con il servizio sanitario; gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore; gli atti che possono essere compiuti dai genitori; gli atti che possono essere compiuti dal curatore; i compiti affidati al servizio sociale; la durata dell’affidamento (max 24 mesi); la periodicità con la quale il servizio sociale riferisce all’autorità giudiziaria (almeno ogni 6 mesi).

Il servizio sociale dovrà:

§  tener conto delle indicazioni tanto dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale quanto del minore stesso, nonché, ove siano stati nominati, del curatore e del curatore speciale (comma 3);

§  comunicare entro 15 giorni al tribunale, ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al curatore se nominato e al soggetto collocatario il nominativo del responsabile dell’affidamento (comma 4).

Se l’affidamento al servizio sociale è disposto con il provvedimento che definisce il giudizio, la decisione deve essere comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, per la vigilanza sulla sua attuazione (comma 5). Il giudice competente per l’attuazione adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse del minore (comma 6).

Anche a questo istituto si applicano infine le disposizioni in materia di inefficacia e di proroga dell’affidamento di cui all’articolo 4 della legge (v. sopra).

 

 

L. 184/1983

L. 184/1983 come modificata dal decreto legislativo

Legge 4 maggio 1983, n. 184

Diritto del minore ad una famiglia

TITOLO I-bis

Dell'affidamento del minore

Art. 2

1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

1. Identico.

 

1.1. Il minore non può essere affidato a parenti o affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d’ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.

1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

1-bis. Identico.

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

1-ter. Identico.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

2. Identico.

 

2-bis. Il minore non può essere inserito presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi di società che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell’unione civile o coniuge di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d’ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

3. Identico.

3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.

3-bis. Identico.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

4. Identico.

5. Le regioni, nell'àmbito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.

5. Identico.

 

 

Art. 4

1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano l’articolo 5-bis e gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

3. Identico.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell’affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell’affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l’opportunità di richiederne la proroga.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con il decorso del termine di cui al comma 4 o con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

5-bis. Identico.

5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.

5-ter. Identico.

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento.

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 4, 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento.

5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

5-quinquies. Identico.

5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.

5-sexies. Identico.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

6. Identico.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato, ma decorsi dodici mesi il giudice verifica nel contraddittorio delle parti l’andamento del programma di assistenza, l’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza e l’opportunità della prosecuzione dell’inserimento.

 

 

Art. 5

1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.

1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, ovvero del tutore o curatore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.

2. Il servizio sociale, nell'àmbito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

2. Identico.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.

3. Identico.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.

4. Identico.

 

 

 

Art. 5-bis

 

1. Il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall’articolo 333 del codice civile e gli interventi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 3.

 

2. Con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica:

a) il soggetto presso il quale il minore è collocato;

b) gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell’ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi previsti dall’articolo 4, comma 3;

c) gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore;

d) gli atti che possono essere compiuti dai genitori;

e) gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell’articolo 333, secondo comma, del codice civile;

f) i compiti affidati al servizio sociale ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

g) la durata dell’affidamento, non superiore a ventiquattro mesi;

h) la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all’autorità giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare, sull’andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull’attuazione del progetto predisposto dal tribunale.

 

3. Il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell’adozione delle scelte a lui demandate, tiene conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e del minore nonché, ove vi siano, del curatore e del curatore speciale.

 

4. Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il servizio sociale comunica il nominativo del responsabile dell’affidamento al tribunale, ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al curatore se nominato e al soggetto collocatario.

 

5. Se l’affidamento al servizio sociale è disposto con il provvedimento che definisce il giudizio, la decisione è comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, per la vigilanza sulla sua attuazione.

 

6. Il giudice competente per l’attuazione, su istanza del servizio sociale, adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse del minore.

 

7. Si applicano le disposizioni in materia di inefficacia e di proroga dell’affidamento di

cui all’articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater.

 


Articolo 29
(Altre modifiche alle leggi speciali in materia di persone, minorenni e famiglie)

 

L’articolo 29 apporta alcune modifiche di coordinamento alle leggi speciali in materia di famiglia e minori, conseguenti agli interventi effettuati dai primi articoli del decreto legislativo sul codice di procedura civile. Ad esempio, per coordinamento con la nuova disciplina degli ordini di protezione è abrogato un articolo della legge n. 154 del 2001 (comma 3); per coordinamento con l’introduzione di un nuovo regime delle garanzie patrimoniali nei rapporti familiari è abrogata una norma speciale contenuta nella legge n. 219 del 2012; per coordinamento con la nuova disciplina dell’ascolto del minore è modificata la disciplina della negoziazione assistita in ambito familiare (comma 5); per coordinamento con la previsione del rito unitario è novellata la disciplina applicabile allo scioglimento dell’unione civile (comma 6).

Costituiscono invece specifiche attuazioni della legge delega: la novella al regime delle incompatibilità dei giudici onorari del tribunale per i minorenni (comma 1); l’applicazione dei criteri dettati dal Regolamento dell’Unione europea n. 1259/2010 ai procedimenti di separazione e divorzio disciplinati dalla legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (comma 2).

 

 

Più nel dettaglio, il comma 1 interviene sulla disciplina delle incompatibilità dei giudici onorari del tribunale per i minorenni, escludendo che possano essere nominati coloro che rivestono cariche amministrative in comunità pubbliche o private che accolgono minori. Si dà così puntuale attuazione all’art. 1, comma 23, lett. gg) della legge n. 206 del 2021 che delega il Governo a «apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dal presente numero».

 

R.D.L. 1404/1934

R.D.L. 1404/1934 come modificato dal decreto legislativo

Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404

Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni

PARTE I

Organizzazione giudiziaria e penitenziaria

Servizi ausiliari

[art. 29, co. 1]

Art. 6-bis

Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili

1. Non possono essere nominati giudice onorario del tribunale per i minorenni o consigliere onorario della sezione di Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

1. Non possono essere nominati giudice onorario del tribunale per i minorenni o consigliere onorario della sezione di Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.

2. identico.

3. L'assunzione delle funzioni di cui al comma 1 e l'esercizio delle medesime determinano la decadenza dalla nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni o a consigliere onorario della sezione di Corte d'appello per i minorenni

3. identico.

 

 

Il comma 2 modifica la disciplina della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale contenuta nella legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (legge n. 218 del 1995), rinviando ai criteri dettati dal Regolamento dell’Unione europea n. 1259/2010.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 23, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] cc) stabilire che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla prima udienza di comparizione, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010».

 

La riforma sostituisce l’art. 31 della legge n. 218/1995 prevedendo:

§  che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 1259/2010/UE;

§  che le parti possono, con una scrittura privata, accordarsi sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio; tale scelta può essere effettuata anche nel corso del procedimento (sino alla conclusione dell’udienza di prima comparizione), ma sempre rispettando i criteri previsti dall’art. 5 del Regolamento europeo.

 

L’art. 5 del Regolamento consente ai coniugi di individuare la legge applicabile tra quattro criteri tra loro alternativi: a) legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; b) legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; c) legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento dell’accordo; d) legge del foro.

 

L. 218/1995

L. 218/1995 come modificata dal decreto legislativo

Legge 31 maggio 1995, n. 218

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

Capo IV

RAPPORTI DI FAMIGLIA

[art. 29, co. 2]

Art. 31

Separazione personale e scioglimento del matrimonio

Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.

1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni.

2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

2. Le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento, mediante scrittura privata. La designazione può avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell’udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale.

 

 

Il comma 3 abroga l’articolo 8 della legge n. 154 del 2001 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) che disciplina i rapporti tra il procedimento speciale per l’emanazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari e i procedimenti di separazione o divorzio.

 

L. 154/2001

L. 154/2001 come modificata dal decreto legislativo

Legge 4 aprile 2001, n. 154

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

[art. 29, co. 3]

Art. 8.

Àmbito di applicazione

Abrogato

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell' articolo 342-ter del codice civile.

Abrogato

2. L'ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l'ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall' articolo 708 del codice di procedura civile e dall'articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Abrogato

 

 

Il comma 4 abroga il comma 2 dell’art. 3 della legge n. 219 del 2012, in tema di garanzie patrimoniali da imporre al genitore in relazione ai provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole. Si tratta di una attuazione della legge delega (che espressamente chiede un intervento sull’art. 3 della legge n. 219/2012) e di un coordinamento in quanto la disciplina delle garanzie patrimoniali è stata inserita dalla riforma all’art. 473-bis.36 e seguenti del codice di procedura civile.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 23 della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] ll) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, e all'articolo 316-bis del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto dell'assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro; […]».

 

L. 219/2012

L. 219/2012 come modificata dal decreto legislativo

Legge 10 dicembre 2012, n. 219

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali

[art. 29, co. 4]

Art. 3

Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento

1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.».

1. Identico.

2. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1° dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

Abrogato
(v. ora

artt. 473 bis. 36 e 473 bis.37)

 

 

Il comma 5 interviene sulla disciplina della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati in ambito familiare, di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 132 del 2014, per prevedere anche in questa sede il necessario ascolto del minore.

 

D.L. 132/2014

D.L. 132/2014 come modificato dal decreto legislativo

Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

[art. 29, co. 5]

Art. 6

Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti

1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

1. Identico.

1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.

1-bis. Identico.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli o che è opportuno procedere al loro ascolto, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

Commi 3 e 4

Omissis

Commi identici

 

 

 

 

Il comma 6 interviene con finalità di coordinamento sulle disposizioni che regolamentano lo scioglimento delle unioni civili (art. 1, comma 25, della legge n. 76 del 2016) eliminando i richiami a norma superate dalla riforma e soprattutto rinviando al rito unitario introdotto al Titolo IV-bis c.p.c., applicabile anche ai procedimenti che riguardano lo scioglimento dell’unione civile.

 

L. 76/2016

L. 76/2016 come modificata dal decreto legislativo

Legge 20 maggio 2016, n. 76

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

[art. 29, co. 6]

Art. 1.

Comma 25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Comma 25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 5, primo, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo comma, 9 secondo comma, 9-bis, 10 secondo comma, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo IV-bis del libro secondo del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

 

 


Articolo 30
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

 

L’articolo 30 modifica l’ordinamento giudiziario, di cui al RD n. 12 del 1941, inserendovi la disciplina del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie in attuazione dei principi individuati dal comma 24 della legge delega. Con disposizioni destinate ad acquisire efficacia decorsi 2 anni dall’entrata in vigore della riforma, il decreto legislativo delinea la composizione del nuovo tribunale (confermando la presenza di giudici onorari esperti che affiancano i togati) e specifica che avrà giurisdizione:

§  in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, ivi compresa la materia tutelare, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;

§  in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza minorile.

La riforma distingue poi le materie che dovranno essere trattate dalla sede distrettuale del tribunale (tutta la materia penale e il secondo grado della materia civile trattata dalla sezione circondariale; alcune questioni civili in primo grado) e quelle di competenza della sede circondariale e conferma nella sezione di corte d’appello la competenza a trattare le impugnazioni avverso le decisioni della sezione distrettuale del tribunale. Per ciascun organo giudicante è stabilita una diversa composizione (nella sezione circondariale il giudice è monocratico), anche in ragione delle materie trattate, e una specifica disciplina è riservata all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, costituito presso sezione distrettuale del tribunale.

 

 

La lett. a) interviene sull’art. 43 dell’Ordinamento giudiziario, che individua le attribuzioni del tribunale ordinario, per sopprimere l’esercizio delle funzioni di giudice tutelare; tali funzioni sono infatti attribuite dalla riforma al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

 

Ordinamento giudiziario

Ordinamento giudiziario come modificato dal decreto legislativo

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Ordinamento giudiziario

 

[art. 30, co. 1, lett. a)]

Capo III

DEI TRIBUNALI

Sezione I

DEL TRIBUNALE ORDINARIO

Art. 43

Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario

Il tribunale ordinario:

a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;

b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;

c) esercita le funzioni di giudice tutelare;

d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.

Il tribunale ordinario:

a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;

b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;

c) soppressa;

d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.

 

 

Le lett. b) e c), sostituendo gli articoli 49 e 50 dell’Ordinamento giudiziario, costituiscono il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ne delineano la composizione e ne individuano la giurisdizione.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 24, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono adottati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riorganizzare il funzionamento e le competenze del tribunale per i minorenni di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, che assume la denominazione di «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali, prevedendo che la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte d'appello o di sezione di corte d'appello e che le sezioni circondariali siano costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di corte d'appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale; organizzare il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura, del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; […]».

 

Come richiesto dalla delega il tribunale è costituito in ogni sede di Corte d’appello (o di sezione distaccata di Corte d’appello) ed è articolato in:

§  una sezione distrettuale, avente sede nel capoluogo del distretto, con giurisdizione su tutto il territorio della Corte d’appello (o della sezione distaccata di Corte d’appello);

§  una o più sezioni distaccate circondariali, costituite in ogni sede di tribunale ordinario del distretto, con giurisdizione sul circondario.

 

Il tribunale è diretto da un Presidente e, se le dimensioni del tribunale lo richiederanno, potrà avere sezioni e presidenti di sezione. Vi saranno addetti più giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale, che eserciteranno le funzioni in via esclusiva; ad essi non si applicherà il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio e potranno svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale.

Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti. Sulla nomina di questi giudici si veda infra la modifica all’art. 6 del R.D.L. n. 1404 del 1934.

 

La lett. d) inserisce nell’Ordinamento giudiziario cinque nuovi articoli (da 50.1 a 50.5) per disciplinare le funzioni del tribunale, le attribuzioni dei dirigenti dell’ufficio giudiziario, la composizione dell’organo giudicante e la ripartizione degli affari tra sezione distrettuale e sezioni circondariali.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 24, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono adottati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […]
b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera c) che sono trasferite alle sezioni circondariali;
c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare; […]
l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;
m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia; […]».

 

 

In base all’art. 50.1, il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie esercita la giurisdizione:

§  in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;

§  in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza.

Inoltre, il tribunale esercita le funzioni di giudice tutelare e tutte le altre funzioni che la legge gli attribuisce.

La riforma specifica che comunque non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.

 

L’art. 50.2 affida la direzione dell’ufficio giudiziario e la sua rappresentanza al Presidente, il quale dirige anche la sezione distrettuale del nuovo tribunale. L’art. 50.3 specifica poi le attribuzioni dei presidenti delle sezioni circondariali [19] .

 

La composizione dell’organo giudicante è disciplinata dall’art. 50.4 dell’Ordinamento giudiziario e la ripartizione degli affari tra sezione distrettuale e sezioni circondariali è stabilita dal successivo art. 50.5 in base allo schema che segue:

 

 

 

 

 

Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Affari trattati
(art. 50.5)

Composizione
(art. 50.4)

Sezione circondariale

solo materia civile
in primo grado
per i seguenti procedimenti:

- articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, ultimo comma, e 403 del codice civile;

- affidamento dei minori (titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184)

- articolo 31 del TU immigrazione;

- stato e capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze e i minori e domande di risarcimento del danno connesse per l’oggetto o per il titolo

- procedimenti di competenza del giudice tutelare

Giudica in composizione monocratica

Sezione distrettuale

Materia civile
in primo grado

per tutti i procedimenti di primo grado attribuiti alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie diversi da quelli attribuiti alla sezione circondariale,

Giudica in composizione collegiale
(3 componenti)

ivi compresi i procedimenti di adozione (titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184)

Giudica in composizione collegiale
(2 magistrati e 2 giudici onorari esperti)

Materia civile
in secondo grado

per tutti i giudizi di reclamo e di impugnazione avverso i provvedimenti pronunciati dalla sezione circondariale

Giudica in composizione collegiale
(3 componenti)

Materia penale
in primo grado

tutti i procedimenti attribuiti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella materia penale

Giudica in composizione collegiale
(2 magistrati e 2 giudici onorari esperti)

Altre materie

tutti i procedimenti attribuiti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dalla legge

Giudica in composizione collegiale
(2 magistrati e 2 giudici onorari esperti)

 

Il terzo comma dell’art. 50.5 specifica che la ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e la sezione circondariale o tra diverse sezioni circondariali dello stesso tribunale non dà luogo a questioni di competenza.

 

Ordinamento giudiziario

Ordinamento giudiziario come modificato dal decreto legislativo

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Ordinamento giudiziario

 

[art. 30, co. 1, lett. b), c) e d)]

Sezione II

DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Art. 49

Costituzione e giurisdizione del tribunale per i minorenni

Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le

famiglie

In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per i minorenni.

In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale si articola in una sezione distrettuale e in una o più sezioni distaccate circondariali.

Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.

La sezione distrettuale ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello o di sezione di corte di appello e ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.

 

La sezione circondariale è costituita in ogni sede di tribunale ordinario del distretto di corte d'appello o di sezione distaccata di corte d'appello in cui ha sede il tribunale e ha giurisdizione su tutto il territorio del circondario.

 

 

Art. 50

 

Composizione del Tribunale per i minorenni

Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le

famiglie

Il Tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale per i minorenni. Possono anche essere nominati due o più supplenti.

Gli esperti del Tribunale per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, per un triennio, e possono essere confermati.

Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è diretto dal presidente e ad esso sono addetti più giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale.

Nei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie ai quali sono addetti più di dieci giudici possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.

I giudici addetti al tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie esercitano le relative funzioni in via esclusiva e ad essi non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Essi possono svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale, anche per singoli procedimenti, secondo criteri determinati dalle tabelle previste dall’articolo 7-bis. Quando il magistrato è tabellarmente assegnato a più sezioni, le sue sedi di servizio corrispondono a quelle di svolgimento delle funzioni.

Nella formazione delle tabelle a ciascuna sezione sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio.

Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti.

 

 

 

Art. 50.1

Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

 

Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge:

a) esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;

b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza;

c) esercita le funzioni di giudice tutelare;

d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.

Non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.

 

 

 

Art. 50.2

Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

 

Il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dirige l’ufficio e lo rappresenta ed esercita le funzioni previste dall’articolo 47 sentiti i presidenti delle sezioni circondariali.

 

 

 

Art. 50.3

Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali

 

La sezione distrettuale è diretta dal presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quali sono istituiti posti di presidente di sezione sono dirette da un presidente di sezione. Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione è attribuito l'incarico di dirigere una o più sezioni circondariali.

Nelle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie in cui non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell’organizzazione del lavoro è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis. Le tabelle indicano specificamente gli incarichi di coordinamento conferiti, consistenti nella direzione delle sezioni circondariali, nel coordinamento di uno o più settori dei servizi o di gestione del personale, in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna.

Il presidente di sezione esercita, con riguardo alle sezioni da lui dirette, le funzioni di cui all’articolo 47-quater e in particolare cura e dà impulso allo scambio di informazioni sui procedimenti e sulle esperienze giurisdizionali all'interno della sezione e tra le sezioni, anche mediante l’uso degli strumenti telematici.

I presidenti delle sezioni circondariali collaborano con il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nell'attività di direzione dell'ufficio.

 

 

 

Art. 50.4

Composizione dell’organo giudicante

 

La sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica in composizione monocratica.

La sezione distrettuale giudica, in materia civile, in composizione collegiale con il numero di tre componenti. Nei procedimenti previsti dai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia penale e nelle altre materie attribuite alla sua competenza, la sezione distrettuale giudica in composizione collegiale con collegio composto da due magistrati e due giudici onorari esperti.

 

 

 

Art. 50.5

Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

 

Presso la sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, quinto comma, 251, 317-bis, secondo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, secondo comma, e 403 del codice civile, dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e dall’articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché tutti i procedimenti civili riguardanti lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze e i minori, unitamente alle domande di risarcimento del danno connesse per l’oggetto o per il titolo, e i procedimenti di competenza del giudice tutelare.

Presso la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati, nella materia civile, i procedimenti di primo grado attribuiti alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie diversi da quelli indicati al primo comma, nonché i giudizi di reclamo e di impugnazione avverso i provvedimenti pronunciati dalla sezione circondariale. Sono inoltre trattati presso la sezione distrettuale tutti i procedimenti attribuiti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella materia penale e nelle altre materie previste dalla legge.

La ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e la sezione circondariale o tra diverse sezioni circondariali dello stesso tribunale non dà luogo a questioni di competenza.

 

 

Le lettere e) ed f) apportano modifiche di coordinamento agli articoli 50-bis e 51 dell’Ordinamento giudiziario, relativi rispettivamente al giudice per le indagini preliminari e al giudice di sorveglianza presso il nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, specificando che entrambe le figure si collocano nella sezione distrettuale del tribunale.

 

Ordinamento giudiziario

Ordinamento giudiziario come modificato dal decreto legislativo

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Ordinamento giudiziario

 

[art. 30, co. 1, lett. e) e f)]

 

 

Art. 50-bis

Giudice per le indagini preliminari

1. In ogni tribunale per i minorenni uno o più magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.

1. In ogni sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie uno o più magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.

2. Nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni, giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso tribunale.

2. Nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica composta da un magistrato e da due giudici onorari esperti della stessa sezione.

 

 

Art. 51

 

Giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni

Giudice di sorveglianza presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto al tribunale per i minorenni.

Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Il presidente del tribunale ordinario, sentito il procuratore della Repubblica, può con suo decreto, destinare anche altro giudice, con le stesse funzioni, al tribunale per i minorenni.

Abrogato

 

 

Le lettere g) e h) dell’articolo 30 riguardano l’impugnazione dei provvedimenti assunti in primo grado dalla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; novellano, infatti, gli articoli 54 e 58 dell’Ordinamento giudiziario relativi alla sezione di corte d’appello incaricata di tali procedimenti. La riforma prevede che i magistrati componenti di tale sezione, e il suo presidente, debbano aver già esercitato funzioni nelle materie di competenza della sezione stessa.

 

 

 

 

 

Ordinamento giudiziario

Ordinamento giudiziario come modificato dal decreto legislativo

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Ordinamento giudiziario

 

[art. 30, co. 1, lett. g) e h)]

Capo IV

DELLA CORTE DI APPELLO

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 54

Costituzione delle sezioni nelle corti di appello

Nella formazione delle tabelle ai sensi dell'art. 7-bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti.

Identico.

Si osserva per le corti di appello il disposto dell'art. 46, in quanto applicabile.

Identico.

Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per i minorenni ed eventualmente quella che funziona da tribunale regionale delle acque pubbliche.

Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie ed eventualmente quella che funziona da tribunale regionale delle acque pubbliche.

 

 

Art. 58

 

Sezione per i minorenni

Sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti pronunciati in primo grado dalla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni. Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano o hanno esercitato funzioni nelle materie ad essa attribuite.

La sezione giudica con l'intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione.

La sezione giudica con l'intervento di due consiglieri onorari esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione.

Agli esperti della sezione per i minorenni è conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 50.

Abrogato

Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di Corte di appello per i minorenni.

Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di Corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

 

 

Le lettere i) ed l) riguardano invece il pubblico ministero.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 24, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono adottati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] t) riorganizzare il funzionamento e le competenze dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che assume la denominazione di ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte, sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;
u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; […]».

 

 

La lett. i) apporta una novella di mero coordinamento terminologico all’art. 70 dell’Ordinamento giudiziario, sulle funzioni del pubblico ministero, mentre la lett. l) inserisce il nuovo articolo 70-ter, dedicato espressamente all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Si tratta di un ufficio autonomo, posto presso la sede della sezione distrettuale del tribunale, alla quale sono attribuite le competenze penali.

 

 

Ordinamento giudiziario

Ordinamento giudiziario come modificato dal decreto legislativo

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Ordinamento giudiziario

 

[art. 30, co. 1, lett. i) e l)]

 

 

Titolo terzo

DEL PUBBLICO MINISTERO

Capo I

DELLA COSTITUZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 70

Costituzione del pubblico ministero

1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia.

1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia.

2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59.

2. Identico.

3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.

3. Identico.

4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.

4. Identico.

5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possono determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio.

5. Identico.

6. Quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.

6. Identico.

6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.

6-bis. Identico.

 

 

 

Art. 70-ter

Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

 

Presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello o di sezione distaccata di corte d'appello.

Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.

Allo stesso procuratore della Repubblica sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.

 

 

Infine, è opportuno ricordare che, in attuazione della norma di delega, le disposizioni sul nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, avranno effetto decorsi 2 anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo di riforma (si veda l’articolo 49 del decreto legislativo).

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 24, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono adottati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente comma abbiano efficacia decorsi due anni dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

 

 

 


Articolo 31
(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835)

 

L’articolo 31 interviene sulla disciplina del tribunale per i minorenni, di cui al Regio D.L. n. 1404 del 1934 per coordinarla con la riforma, prevalentemente attraverso correzioni terminologiche e l’abrogazione di una serie di previsioni ora inserite nell’ordinamento giudiziario.

 

 

In particolare, l’art. 31 aggiorna nel Regio Decreto i riferimenti attuali al tribunale per i minorenni, con quelli al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. In questo senso vanno le modifiche agli articoli 1, 6-bis, 25, 25-bis e 28.

 

Con la sostituzione dell’art. 6 del RDL n. 1404 del 1934 il decreto legislativo disciplina la nomina dei giudici onorari esperti (che integrano i collegi del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie) e dei consiglieri onorari esperti (che integrano il collegio in corte d’appello). La nomina è effettuata dal Ministro della Giustizia con proprio decreto, su proposta del CSM. Non viene modificata la normativa vigente per quanto riguarda le categorie di esperti, che dovranno infatti sempre essere tratti tra “i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età”.

 

 

Inoltre, il decreto legislativo abroga alcune disposizioni del Regio decreto, avendo spostato nell’ordinamento giudiziario (v. sopra, art. 30) la relativa disciplina. Si tratta in particolare dell’abrogazione:

§  dell’art. 2, che istituisce il tribunale (v. ora art. 49 del R.D. n. 12 del 1941);

§  dell’art. 3, che ne definisce la competenza territoriale (v. ora art. 49 del R.D. n. 12 del 1941);

§  dell’art. 4, che istituisce l’ufficio del procuratore della Repubblica presso il tribunale (v. ora art. 70-ter del R.D. n. 12 del 1941);

§  dell’art. 5, che istituisce la corte d’appello per i minorenni (v. ora artt. 54 e 58 del R.D. n. 12 del 1941);

§  dell’art. 7, sul giudice di sorveglianza (v. ora art. 51 del R.D. n. 12 del 1941);

§  dell’art. 32, sugli affari civili di competenza del tribunale (v. ora artt. 50.1 e 50.5 del R.D. n. 12 del 1941).

 

 

R.D.L. n. 1404/1934

R.D.L. n. 1404/1934 come modificato dal decreto legislativo

Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404

Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni

PARTE I

Organizzazione giudiziaria e penitenziaria

Servizi ausiliari

Art. 1

Composizione dei centri di rieducazione per minorenni

Gli istituti o servizi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, destinati in ciascun distretto di Corte d'appello alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere, al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile, costituiscono il centro di rieducazione per minorenni.

Identico.

Possono in particolare essere compresi fra gli istituti e servizi predetti:

1) istituti di osservazione;

2) gabinetti medico-psico-pedagogici;

3) uffici di servizio sociale per minorenni;

4) case di rieducazione ed istituti medicopsico-pedagogici;

5) «focolari» di semi-libertà e pensionati giovanili;

6) scuole, laboratori e ricreatori speciali;

7) riformatori giudiziari;

8) prigioni-scuola.

Identico.

Il Ministro per la grazia e la giustizia può con proprio decreto, aggregare ad un centro anche istituti o servizi ubicati nell'ambito territoriale di altro distretto, soltanto se in questo non sia già costituito il centro.

Identico.

Nell'edificio od in uno degli edifici destinati ad istituto di osservazione od in un altro apposito, funzionano il tribunale per i minorenni e la sezione di Corte d'appello per i minorenni, nonché l'Ufficio di procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Nell'edificio od in uno degli edifici destinati ad istituto di osservazione od in un altro apposito, funzionano la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e la sezione di Corte d’appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nonché l'Ufficio di procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

 

 

Art. 2

Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni.

Abrogato

In ogni sede di Corte di appello, o di sezione di Corte d'appello, è istituito il Tribunale per i minorenni composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti, dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età

Abrogato
(v. infra art. 6 e, più in generale, art. 49 OG)

 

 

 

Art. 3

Competenza territoriale.

Abrogato

Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della Corte d'appello o della sezione di Corte d'appello in cui è istituito.

Abrogato
(v. art. 49 OG)

 

 

 

Art. 4

Ufficio del pubblico ministero.

Abrogato

Presso il tribunale per i minorenni è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero con a capo un magistrato avente grado di sostituto procuratore della Repubblica o di sostituto procuratore generale di Corte d'appello.

Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per i minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.

Allo stesso procuratore della Repubblica sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per i minorenni, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.

Abrogato
(v. art. 70-ter OG)

 

 

Art. 5

Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni.

Abrogato

Sull'appello alle decisioni del Tribunale per i minorenni, nei casi in cui è ammesso dalle leggi, giudica una sezione della Corte d'appello che è indicata all'inizio dell'anno giudiziario con il decreto del Capo dello Stato di approvazione delle tabelle giudiziarie.

La sezione funziona con l'intervento di due privati cittadini, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dall'art. 2, che sostituiscono due dei magistrati della sezione.

Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano funzioni nei tribunali per i minorenni.

Abrogato
(v. art. 54 e 58 OG)

 

 

Art. 6

 

Nomina dei componenti privati.

Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti

I componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro Guardasigilli. È ad essi rispettivamente conferito il titolo di giudice del tribunale per i minorenni, o di consigliere della sezione della Corte d'appello per i minorenni.

I componenti privati del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e della sezione di Corte d'appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

I componenti privati sono nominati con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio superiore della magistratura, ed è loro rispettivamente conferito il titolo di giudice onorario esperto, o di consigliere onorario esperto.

Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente della Corte d'appello a norma dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, che approva il testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura.

Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente della Corte d'appello a norma dell'articolo 9, secondo comma, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I componenti privati durano in carica tre anni e possono essere confermati, senza

limitazioni nel numero di mandati.

Quando è necessario, sono nominati uno o più supplenti.

Identico.

 

 

Art. 6-bis

Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili

1. Non possono essere nominati giudice onorario del tribunale per i minorenni o consigliere onorario della sezione di Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

1. Non possono essere nominati giudice onorario esperto o consigliere onorario esperto per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.

2. Identico.

3. L'assunzione delle funzioni di cui al comma 1 e l'esercizio delle medesime determinano la decadenza dalla nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni o a consigliere onorario della sezione di Corte d'appello per i minorenni

3. L'assunzione delle funzioni di cui al comma 1 e l'esercizio delle medesime determinano la decadenza dalla nomina a giudice onorario esperto o a consigliere onorario esperto.

 

 

Art. 7

Giudice di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; consigli di patronato

Abrogato

Le funzioni di giudice di sorveglianza e di consigliere delegato per i minorenni sono esercitate rispettivamente da uno dei magistrati ordinari del tribunale per i minorenni o della sezione di Corte d'appello per i minorenni.

Abrogato

 

Le funzioni del giudice delle tutele degli orfani di guerra prevedute nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, sono esercitate da un magistrato ordinario componente il tribunale per i minorenni, destinato al principio di ogni anno giudiziario dal primo presidente della Corte d'appello.

Il presidente e il procuratore della Repubblica del tribunale per i minorenni sono membri di diritto del Consiglio di patronato istituito presso il tribunale capoluogo della Corte d'appello o della sezione di Corte d'appello.

 

 

PARTE III

Competenza amministrativa

Art. 25

Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.

Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:

Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:

1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;

1) identico;

2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.

2) identico.

Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore.

Identico.

Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.

Identico.

 

 

Art. 25-bis

Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale.

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie la nomina di un curatore. Il tribunale adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie procede d'ufficio.

2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza.

2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza.

 

 

Art. 28

Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con l'ambiente.

Il direttore dell'istituto nel quale il minore è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25 invia al tribunale che ha emesso il provvedimento periodici rapporti sull'opera di rieducazione svolta e sui risultati conseguiti.

Identico.

L'ufficio di servizio sociale cura i rapporti del minore con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del medesimo, e dell'opera svolta e dei risultati ottenuti informa periodicamente per iscritto il Tribunale per i minorenni.

L'ufficio di servizio sociale cura i rapporti del minore con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del medesimo, e dell'opera svolta e dei risultati ottenuti informa periodicamente per iscritto il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

 

 

PARTE IV

Competenza civile

.

Art. 32

Affari civili

Abrogato

Sono di competenza del tribunale per i minorenni o del presidente di esso i provvedimenti che le leggi vigenti deferiscono alla competenza del tribunale o del presidente relativi: all'esercizio della patria potestà o della tutela, preveduti negli artt. 221, 222, 223, 271 e 279 del codice civile; alla impugnazione avverso la deliberazione del consiglio di famiglia nella ipotesi preveduta nell'articolo 278; alla interdizione del minore emancipato o del minore non emancipato nell'ultimo anno della minore età, preveduti negli artt. 324 e 325 dello stesso codice, all'esercizio del commercio da parte dei minori indicati negli artt. 12 e 15 del codice di commercio; all'ammissione nei manicomi degli alienati minori degli anni 21 e al loro licenziamento dai manicomi stessi, a termini degli artt. 2 e 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36.

La decisione sui gravami eventualmente ammessi contro tali provvedimenti è di competenza del presidente o della sezione di Corte d'appello per i minorenni.

La stessa sezione provvede sulla domanda di adozione e di legittimazione dei minori degli anni 21 con le forme prevedute dagli artt. 213 a 219 e dall'art. 200 del codice civile.

Abrogato
(v. artt. 50.1 e 50.5 OG)

 

 

 


Articolo 32
(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

 

L’articolo 32 coordina con la riforma la disposizione del decreto legislativo n. 160 del 2006 che elenca le funzioni dei magistrati, dando attuazione ai principi di delega che richiedono di stabilire l’anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni presso il nuovo tribunale. La norma consente ai magistrati di prima nomina di essere nominati giudici dell’istituendo tribunale (ritenendo che il tirocinio sia sufficiente a maturare la richiesta esperienza) e richiede invece, per il Presidente del tribunale, la quarta verifica di professionalità (con l’accesso alle funzioni direttive elevate di primo grado).

 

Legge di delega. L’art. 1, comma 24, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono adottati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale; […] f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione; […] u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; […]».

 

La riforma attua la delega prevedendo per i magistrati assegnati ai nuovi uffici giudiziari i seguenti requisiti di anzianità:

 

Funzioni

Anzianità

Giudice presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio (funzioni giudicanti di primo grado)

Sostituto procuratore presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio (funzioni requirenti di primo grado)

Presidente della sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

seconda valutazione di professionalità (funzioni semidirettive giudicanti di primo grado)

Presidente (della sezione distrettuale) del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

quarta valutazione di professionalità (funzioni direttive elevate di primo grado)

Procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

quarta valutazione di professionalità (funzioni direttive elevate di primo grado)

 

 

In particolare, a fronte della delega che richiede (lett. f) che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, il decreto legislativo prevede che i giudici e i sostituti procuratori possano essere magistrati di prima nomina.

 

In merito la Relazione illustrativa afferma che «Per quanto riguarda, in particolare, l’anzianità richiesta per svolgere le funzioni giudicanti e requirenti presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, si è ritenuto necessario consentire che siano assegnati a tali uffici anche magistrati ordinari al termine del tirocinio. Diversamente, sarebbe stato estremamente difficoltoso (se non impossibile) coprire i posti previsti in pianta organica, come hanno dimostrato tutte le esperienze che nel recente passato hanno introdotto specifici requisiti di anzianità per svolgere, ad esempio, le funzioni di pubblico ministero o di magistrato di sorveglianza. Del resto, una volta terminata la fase transitoria e compiuto il passaggio al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dei magistrati già in servizio che svolgono o hanno svolto funzioni nelle materie della famiglia e dei minori, la specializzazione dei magistrati di nuova nomina non potrà che essere assicurata (così come avviene, ad esempio, per la sorveglianza) tramite lo svolgimento del tirocinio mirato e il successivo conferimento delle funzioni presso il tribunale di nuova istituzione, dal momento che essi non avranno altro modo di iniziare a svolgere funzioni giudiziarie nelle materie di cui si tratta».

 

Per il Presidente del tribunale e il Procuratore della Repubblica presso il tribunale, la riforma richiede la quarta verifica di professionalità e dunque l’accesso alle funzioni direttive elevate di primo grado (attualmente le funzioni sono svolte da magistrati che hanno conseguito le funzioni direttive giudicanti e requirenti di primo grado).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.lgs. n. 160/2006

D.lgs. n. 160/2006 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160

Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150

Capo II

Funzioni dei magistrati

Articolo 10

Funzioni

1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

1. Identico.

2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

2. Identico.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, presso l’ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

4. Identico.

5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

5. Identico.

6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

6. Identico.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari, di presidente di sezione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

7-bis. Le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale aggiunto.

7-bis. Identico.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

8. Identico.

9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

9. Identico.

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario.

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

12. Identico.

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

13. Identico.

14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

14. Identico.

15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

15. Identico.

16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione.

16. Identico.

 


Articolo 33
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

 

L’articolo 33 interviene sulla disciplina del processo penale minorile (D.P.R. n. 448 del 1988), per apportarvi modifiche di carattere lessicale, volte a sostituire al tribunale per i minorenni l’istituendo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. La riforma specifica che le competenze penali sono attribuite alla sezione distrettuale del nuovo ufficio giudiziario.

 

In particolare, l’articolo 33 novella specificamente alcuni articoli del D.P.R. (segnatamente gli articoli 2, 3, 4 e 5) e poi introduce una norma di chiusura che prevede la sostituzione delle parole “tribunale per i minorenni”, ovunque ricorrano, con le parole “tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”.

 

 

D.P.R. n. 448/1988

D.P.R. n. 448/1988 come modificato dal decreto legislativo

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

Capo I
Disposizioni generali

Art. 2

Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni

1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;

c) il tribunale per i minorenni;


d) il procuratore generale presso la corte di appello;

e) la sezione di corte di appello per i minorenni;

f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro

attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

c) la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

d) il procuratore generale presso la corte di appello;

e) la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

 

 

Art. 3

Competenza

1. Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.

1. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.

2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età

2. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età

 

 

Art. 4

Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni

1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.

1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.

 

 

Art. 5

Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni

1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.

1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.

 

 


Articolo 34
(Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121)

 

L’articolo 34 apporta modifiche di coordinamento alla disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (di cui al d.lgs. n. 121 del 2018), aggiornando la terminologia relativa a giudici onorari esperti e all’istituendo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

 

D.lgs. n. 121/2018

D.lgs. n. 121/2018 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121

Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103

Capo IV
Intervento educativo e organizzazione degli istituti penali per minorenni

Art. 23.

Sanzioni disciplinari

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e successive modificazioni, sulle infrazioni disciplinari, possono essere applicate le seguenti sanzioni:

a) rimprovero verbale e scritto del direttore dell'istituto;

b) attività dirette a rimediare al danno cagionato;

c) esclusione dalle attività ricreative per non più di dieci giorni;

d) esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni.

1. Identico.

2. Le sanzioni del rimprovero verbale e scritto sono deliberate dal direttore dell'istituto, mentre per le altre è competente il consiglio di disciplina composto dal direttore dell'istituto o, in caso di legittimo impedimento, dall'impiegato più alto in grado con funzioni di presidente, da uno dei magistrati onorari addetti al tribunale per i minorenni designato dal presidente, e da un educatore.

2. Le sanzioni del rimprovero verbale e scritto sono deliberate dal direttore dell'istituto, mentre per le altre è competente il consiglio di disciplina composto dal direttore dell'istituto o, in caso di legittimo impedimento, dall'impiegato più alto in grado con funzioni di presidente, da uno dei magistrati onorari esperti addetti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie designato dal presidente, e da un educatore.

 


Articolo 35
(Disciplina transitoria)

 

L’articolo 35 contiene le disposizioni per il passaggio dalla normativa attualmente in vigore a quella introdotta dal decreto legislativo n. 149, in modo da assicurare l’ordinato svolgimento dei procedimenti pendenti e di quelli di nuova instaurazione.

A tal fine, oltre a stabilire che le disposizioni dettate dal decreto in esame si applicheranno ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023 (comma 1), vengono previste diverse date per l’entrata in vigore di specifiche norme, quali quelle riguardanti il processo telematico, i giudizi di impugnazione, l’arbitrato e la Corte di cassazione.

In particolare, le disposizioni relative all’obbligo di deposito telematico degli atti (tranne che per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni, per i quali l’entrata in vigore è differita al 30 giugno 2023) di cui al Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, allo svolgimento delle udienze da remoto, di cui all’art. 127-bis c.p.c., e alla facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, di cui all’art. 127-ter c.p.c. entrano in vigore:

-      il 1° gennaio 2023 presso i tribunali, le corti di appello e la Corte di cassazione (comma 2), per assicurare la continuità con la normativa in materia di processo telematico introdotta nella fase emergenziale della pandemia da Covid-19, la cui applicazione è in scadenza il 31 dicembre 2022;

-      a decorrere dal 30 giugno 2023 presso i giudici di pace e il tribunale superiore delle acque pubbliche (anche per i procedimenti già pendenti), con facoltà, per il Ministro della giustizia, di individuare con propri decreti gli uffici già funzionalmente pronti nei quali anticipare la loro entrata in vigore, anche limitatamente ad alcune tipologie di procedimenti (comma 3);

-      dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei servizi telematici presso gli uffici giudiziari diversi da quelli sopra indicati, anche per i procedimenti civili già pendenti (comma 4).

 

I collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continueranno ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020 fino al momento in cui verranno adottati, sempre da parte del medesimo direttore generale, i nuovi provvedimenti volti a garantire lo svolgimento e la pubblicità dell’udienza da remoto, ai sensi del quinto comma dell’art. 196-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie (comma 10).

 

Si applicano inoltre dal 30 giugno 2023:

-      la nuova disciplina in materia di giudizi di impugnazione, che pertanto acquista efficacia immediata nei confronti di tutte le impugnazioni proposte a sentenze depositate successivamente a tale data (comma 5).

-      le norme in materia di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la risoluzione di questioni di diritto, introdotto dall’articolo 363-bis c.p.c., anche ai giudizi di merito pendenti a tale data (comma 8);

-      la normativa relativa i procedimenti arbitrali, di cui all’articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 (comma 9).

 

Le modifiche alla disciplina del ricorso per cassazione, recate in particolare dall’art. 3, comma 28 (v. supra), si applicano invece anche a quei giudizi per i quali il ricorso risulta già notificato alla data del 1° gennaio 2023, ma non è ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (comma 7).

 

 


 

 

 

Disciplina transitoria

 

Art. 52. Entrata in vigore: il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

ENTRATA IN VIGORE: 18 ottobre 2022

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE

Regola generale

Procedimenti instaurati successivamente al

30 giugno 2023

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE

 

Art. 127, terzo comma, 127-bis
cod. proc. civ.

(Udienza mediante
collegamenti audiovisivi)

 

 

 

1° gennaio 2023

 

Art. 196-duodecies disp. att.

da tale data si applicano ai procedimenti civili

 

cod. proc. civ.

pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello

 

(Udienza con collegamenti
audiovisivi a distanza)

e alla Corte di cassazione.

 

Art. 127-ter c.p.c.

 

 

(Deposito di note scritte in
sostituzione dell’udienza)

 

 

Disposizioni relative alla

1° gennaio 2023

 

giustizia digitale

da tale data si applicano ai procedimenti civili

 

Disp. att. cod. proc. civ.

pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello
e alla Corte di cassazione.

 

Art. 196-quater

 

 

(Obbligatorietà del deposito

Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per

 

telematico di atti e di

l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti

 

provvedimenti)

dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.

 

Art. 196-quinquies

 

 

 

 

 

(Dell’atto del processo redatto
in formato elettronico)

Art. 196-sexies

(Perfezionamento del deposito
con modalità telematiche)

Art. 196-septies

(Copia cartacea di atti
telematici)

 

 

Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da tribunale, corte di appello, Cassazione, giudice di pace, tribunale superiore acque pubbliche, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.

 

Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

 

GIUDICE DI PACE, TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE

Art. 127, terzo comma, 127-bis
cod. proc. civ.

(Udienza mediante
collegamenti audiovisivi)

Hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche
per i procedimenti civili pendenti a tale data

Art. 127-ter c.p.c.

 

(Deposito di note scritte in
sostituzione dell’udienza)

 

Disposizioni relative alla

 

giustizia digitale

si applicano a decorrere dal

Disp. att. cod. proc. civ.

30 giugno 2023

anche ai procedimenti pendenti a tale data

Art. 196-quater

 

 

 

 

(Obbligatorietà del deposito
telematico di atti e di
provvedimenti)

Art. 196-quinquies

(Dell’atto del processo redatto
in formato elettronico)

Art. 196-sexies

(Perfezionamento del deposito
con modalità telematiche)

Art. 196-septies

(Copia cartacea di atti
telematici)

Art. 196-duodecies disp. att.
cod. proc. civ.

(Udienza con collegamenti
audiovisivi a distanza)

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata   la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.

 

 

IMPUGNAZIONI E APPELLO

Libro secondo cpc
Titolo III
Capo I – impugnazioni in
generale
Capo II - appello

Artt. 323 - 359

si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al

30 giugno 2023

 

 

 

 

CASSAZIONE

Libro secondo cpc
Titolo III
Capo III – Cassazione

Artt. 360 – 403

 

 

si applicano ai giudizi introdotti con ricorso
notificato a decorrere dal

1° gennaio 2023

 

 

 

Capo IV disp. att. c.p.c.
Art. 133 e ss.

Del procedimento davanti alla
Corte suprema di Cassazione

cpc

artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis

si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i
quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in
camera di consiglio.

Art. 363-bis cpc
(Rinvio pregiudiziale)

si applica dal

30 giugno 2023

 

ARBITRATO

Art. 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57

56

si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati

dopo il

30 giugno 2023

 

MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALLE DISPOSIZIONI DI
ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

art. 5

dlgs 149/2022

si applica a decorrere dal

30 giugno 2023

art. 6

dlgs 149/2022

si applica ai procedimenti iscritti successivamente al

30 giugno 2023

 

 

MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Art. 7, dlgs 149/2022
Mediazione

si applica a decorrere dal

30 giugno 2023

Art. 9 dlgs 149/2022
Negoziazione assistita

si applica a decorrere dal

30 giugno 2023

 

 

Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

CAPO IV - Sezione VII

Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Art. 30.Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Art. 31.Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835

Art. 32.Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160

Art. 33.Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448

Art. 34.Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121


 

hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.

dal 17 ottobre 2024

 

 

 


Articolo 36
(Disposizioni transitorie delle modifiche
al codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale)

 

L’articolo 36 reca le disposizioni transitorie riguardanti le modifiche al codice penale ed alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale apportate, rispettivamente, dall’art. 5 e dall’art. 6 del decreto legislativo in esame.

 

In particolare:

-      il comma 1 stabilisce che le modifiche apportate dall’art. 5 all’art. 371-ter del codice penale, concernenti l’estensione del reato di false dichiarazioni alle dichiarazioni rese nell’ambito del procedimento di negoziazione assistita (v. art. 4-bis del d.l. 132/2014, introdotto dall’art. 9 del decreto in esame), e all’art. 282-bis c.p.p., recanti un intervento di coordinamento sulla misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, entrano in vigore il 30 giugno 2023;

-      il comma 2 prevede che le modifiche apportate dall’art. 6 all’art. 64-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, recanti obblighi di comunicazione al giudice civile dei procedimenti per i reati di maltrattamenti e violenza in danno di familiari e minori, si applicano ai procedimenti iscritti il 30 giugno 2023.

 


Articolo 37
(Abrogazioni)

 

L’articolo 37 reca un elenco di disposizioni che vengono esplicitamente abrogate in quanto incompatibili con le nuove norme introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022.

In particolare si tratta:

-      dell’art. 67-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che detta i criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 c.p.c., soppressa dal comma 28, lett. b), dell’art. 3 (v. supra);

-      dell’articolo 99, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in base al quale il ricorso in opposizione alla correzione di errori materiali di scrittura in cui sia incorsa l'autorità diplomatica o consolare deve essere proposto al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile in cui è stato registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto;

-      degli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ovvero le norme che disciplinano l’arbitrato in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia;

-      dell’articolo 7 della legge 6 maggio 2004, n. 129, riguardante la conciliazione nell’ambito dell’affiliazione commerciale;

-      dell’articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che disciplina le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti illegittimi nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

-      dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, secondo cui a decorrere dal 31 ottobre 2025 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace si applicano le disposizioni in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data.

 

Ordinamento giudiziario

Ordinamento giudiziario come modificato dal decreto legislativo

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Ordinamento giudiziario

[art. 37, co. 1, lett. a)]

Art. 67-bis

Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile

1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni.

Abrogato

 

 

D.P.R. n. 396/2000

D.P.R. n. 396/2000 come modificato dal decreto legislativo

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile

[art. 37, co. 1, lett. b)]

Art. 99

Correzione e ricostituzione degli atti dell'autorità diplomatica o consolare

1. Le disposizioni di cui all'articolo 98 si applicano, altresì, per gli atti di competenza dell'autorità diplomatica o consolare. In tal caso il ricorso in opposizione si propone al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile in cui è stato registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto.

1. Identico.

2. Il ricorso in opposizione avverso la correzione operata dall'autorità diplomatica o consolare si propone al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile in cui è stato registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto.

Abrogato

 

D.lgs. n. 5/2003

D.lgs. n. 5/2003 come modificato dal decreto legislativo in esame

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia

[art. 37, co. 1, lett. c)]

Art. 34

Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie

1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Abrogato

Art. 35

Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale

1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci.

2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 del codice di procedura civile nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo 820, comma secondo, del codice di procedura civile.

3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo comma, del codice di procedura civile; tuttavia il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale dall' articolo 838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice.

4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.

5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

5-bis. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

Abrogato

Art. 36

Decisione secondo diritto

1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato internazionale.

Abrogato

Art. 37

Risoluzione di contrasti sulla gestione di società

1. Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.

2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità dagli stessi stabilite.

3. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.

4. La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile.

Abrogato

 

L. n. 129/2004

L. n. 129/2004 come modificata dal decreto legislativo

Legge 6 maggio 2004, n. 129

Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale

[art. 37, co. 1, lett. d)]

Art. 7

Conciliazione

1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

Abrogato

 

L. n. 92/2012

L. n. 92/2012 come modificata dal decreto legislativo

Legge 28 giugno 2012, n. 92

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

[art. 37, co. 1, lett. e)]

Art. 1

Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore

1-46. Omissis

1-46. Identico

47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

48. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di cui al comma 47 si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti. L'udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza, nonché un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione è a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia.

49. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda.

50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 49 non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57.

51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza.

52. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall'opponente all'opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

53. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile. Se l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva.

54. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52.

55. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma del comma 53.

56. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione.

57. All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

58. Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.

59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.

60. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza, la corte può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte d'appello, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione.

61. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.

62. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d'appello, che provvede a norma del comma 60.

63. La Corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.

64. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.

65. Alla trattazione delle controversie regolate dai commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze.

66. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 65.

67. I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

68. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 67.

69. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 68 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.

Commi abrogati

 

 

 

D.lgs. n. 116/2017

D.lgs. n. 116/2017 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio

[art. 37, co. 1, lett. f)]

Art. 32

Disposizioni transitorie e abrogazioni

1-5. Omissis

1-5. Commi identici

5. A decorrere dal 31 ottobre 2025 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data.

Abrogato

6-12. Omissis

6-12. Commi identici

 

 

 

 

Articolo 38
(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 152)

 

L’articolo 38 apporta una modifica di coordinamento all’art. 3 del d.lgs. n. 152 del 2020, di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014, istitutivo di una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, conseguente alle modifiche recate dall’art. 3, comma 36, all’art. 492-bis, in materia di ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche (v. supra).

 

D.lgs. n. 152/2020

D.lgs. n. 152/2020 come modificato dal decreto legislativo in esame

Decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 152

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

Art. 3

Ricerca delle informazioni sui conti bancari

1. Per l'acquisizione delle informazioni sui conti bancari di cui all'articolo 14 del regolamento è competente, quale autorità di informazione, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per le attività di ricerca delle informazioni di cui al presente articolo, quando il debitore non ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede in Italia, è competente il presidente del Tribunale di Roma.

1. Identico.

2. Il presidente del tribunale dispone la ricerca delle informazioni con le modalità telematiche di cui all'articolo 492-bis, secondo comma, primo e secondo periodo, del codice di procedura civile.

2. Il presidente del tribunale dispone la ricerca delle informazioni con le modalità telematiche di cui all'articolo 492-bis, quarto comma, primo e secondo periodo, del codice di procedura civile.

3. Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e a quelle individuate nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le informazioni nelle stesse contenute.

3. Identico.

Articolo 39
(Elenco nazionale dei consulenti tecnici)

 

L’articolo 39 demanda ad un apposito provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia l’elaborazione delle norme per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici, istituito dall’art. 24-bis per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie (introdotto dall’art. 4, co. 2, lett. g) - v. supra).

 


Articolo 40
(Monitoraggio dei dati contenuti nei rapporti riepilogativi)

 

L’articolo 40 dispone in ordine al deposito telematico dei rapporti riepilogativi previsti per le procedure concorsuali e dei rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata, al fine di favorire l’estrazione e l’elaborazione dei dati in essi contenuti per finalità statistiche. Il deposito avviene nel rispetto della normativa concernente i documenti informatici e delle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

 

Al riguardo si ricorda che il Ministero della giustizia predispone statistiche periodiche sull’applicazione della mediazione; le ultime rilevazioni complete sono relative all’anno 2021 (sono disponibili anche i dati relativi al primo semestre dell’anno 2022).


Articolo 41
(Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

 

L’articolo 41 contiene le disposizioni transitorie al regime della mediazione, e a quello della negoziazione assistita, stabilendo che le modifiche apportate rispettivamente dall’art. 7 e dall’art. 9 del decreto in esame entrano in vigore il 30 giugno 2023.

 

Più in dettaglio:

§  il comma 1 stabilisce che le modifiche recate dall’art. 7 al decreto legislativo n. 28 del 2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, entrano in vigore il 30 giugno 2023;

§  il comma 2, reca la disciplina transitoria per consentire agli organismi di mediazione già iscritti nel registro di cui all’art. 3 del D.M. n. 180 del 2010 di adeguarsi alla nuova normativa, prevedendo che gli stessi, se intendono mantenere l’iscrizione, sono tenuti a presentare apposita istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia attestante il possesso dei requisiti di serietà ed efficienza richiesti dall’art. 16, commi 1-bis e 1-ter (introdotti dall’art. 7 del decreto – v. supra), entro il 30 aprile 2023, e stabilendo al contempo che solo a partire 30 giugno 2023, la mancanza dei suddetti requisiti comporta la sospensione dal registro;

§  il comma 3, reca la disciplina transitoria per consentire agli enti di formazione già iscritti nell’elenco di cui all’art. 17 del D.M. n. 180 del 2010 di adeguarsi alla nuova normativa, prevedendo che gli stessi, se intendono mantenere l’iscrizione, sono tenuti a presentare apposita istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia attestante il possesso dei requisiti di serietà ed efficienza richiesti dall’art. 16-bis (introdotto dall’art. 7 del decreto – v. supra) entro il 30 aprile 2023, e stabilendo al contempo che solo a partire 30 giugno 2023, la mancanza dei suddetti requisiti comporta la sospensione dall’elenco;

§  il comma 4 stabilisce che le modifiche recate dall’art. 9 al decreto-legge n. 132 del 2014, in materia di negoziazione assistita da avvocati, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, entrano in vigore il 30 giugno 2023.


Articolo 42
(Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

 

L’articolo 42 dispone che, trascorsi 5 anni dall’entrata in vigore del decreto in esame, il Ministero della giustizia debba esaminare i dati statistici riguardanti il tentativo di mediazione obbligatoria, di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, al fine di verificare l’opportunità del suo mantenimento come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 4, lett. c), della legge n. 206 del 2021 prevede «(…) che decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità».


Articolo 43
(Monitoraggio dei limiti di spesa)

 

L’articolo 43 dispone che il Ministero della giustizia monitori, con cadenza annuale, il rispetto dei limiti di spesa fissati per:

-      il patrocinio a spese dello Stato nell’ambito della mediazione civile e commerciale e della negoziazione assistita (artt. 15-undecies del d.lgs. 28/2010 e 11-undecies del d.l. 132/2014);

-      la copertura per l’esenzione dall’imposta di bollo, dall’imposta di registro e dalle altre spese per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di mediazione (art. 17 del d.lgs. 28/2010);

-      il riconoscimento del credito d’imposta a favore delle parti e degli organismi di mediazione (art. 20 del d.lgs. 28/2010 – v. supra art. 7).

In caso di eventuale scostamento, il Ministero della giustizia provvede alla compensazione tramite corrispondente aumento del contributo unificato.

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 4, lett. a), della legge n. 206 del 2021 dispone «(…) un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato».

 


Articolo 44
(Norma di coordinamento)

 

L’articolo 44 prevede che a partire dal 30 giugno 2023, data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo in esame, il riferimento al comma 1-bis dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010, relativo ai casi di mediazione obbligatoria in via preventiva, sia sostituito con quello al comma 1, in conseguenza alle modifiche recate al medesimo articolo 5 dall’art. 7 del decreto legislativo stesso (v. supra).

 


Articolo 45
(Organico del tribunale e della procura per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

 

La Sezione III del capo relativo alle disposizioni transitorie e finali è dedicata alle previsioni in materia di istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie ed è composta dagli articoli da 45 a 49.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 24, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono adottati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] z) stabilire che per l'iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, sia determinata la pianta organica dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, nell'ambito della dotazione organica del personale di magistratura, con decorrenza dalla data indicata nei decreti legislativi stessi; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per i minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica delle procure della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione è prevista fino alla scadenza del termine stabilito per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte d'appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali e che i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale; aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnati al tribunale per i minorenni siano assegnati alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnati in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnati con provvedimenti del Ministero della giustizia; […]»

 

L’articolo 45 disciplina le modalità di definizione delle piante organiche del nuovo tribunale e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, con riferimento tanto al personale di magistratura quanto al personale amministrativo prevedendo:

§  per il personale di magistratura, che provveda un DM Giustizia, sentito il CSM, tenendo in considerazione le maggiori competenze attribuite ai nuovi uffici;

§  per il personale amministrativo, che provveda un DM Giustizia.

In entrambi i casi non sono previsti ampiamenti degli organici e dunque le nuove piante organiche dovranno essere determinate nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il decreto legislativo non individua un termine per l’emanazione dei decreti ministeriali, contrariamente a quanto richiesto dalla norma di delega che ne prevedeva l’emanazione entro un anno.

 

In merito, la Relazione illustrativa chiarisce che «dall’interlocuzione avuta con il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è infatti emerso che la soluzione predicata dalla legge n. 206 del 2021 è scarsamente praticabile, in quanto – considerato che nella maggior parte dei tribunali il medesimo giudice svolge funzioni sia in materia di famiglia che in altre materie civili e a volte penali – sottrarre risorse ai tribunali ordinari potrebbe portare questi alla paralisi; cosa tanto più inaccettabile in considerazione del fatto che, com’è noto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza impone il raggiungimento, entro il 2024, di sensibili percentuali di riduzione del numero di procedimenti arretrati. D’altro lato, la previsione di piante organiche con una dotazione di personale aggiuntiva rispetto all’attuale dotazione complessiva, che, come si è detto, è condizione necessaria per assicurare la funzionalità tanto del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie quanto dell’esistente tribunale ordinario, presuppone necessariamente che prima vengano stanziate le risorse necessarie. Il mancato inserimento del termine per l’adozione delle nuove piante organiche è quindi finalizzato a far sì che l’amministrazione possa disporre di un congruo lasso di tempo per ottenere i necessari stanziamenti».


 

Articolo 46
(Magistrati e personale amministrativo in servizio)

 

L’articolo 46 disciplina il passaggio al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie del personale di magistratura e amministrativo attualmente in servizio presso il tribunale per i minorenni e la relativa procura, nonché di quello in servizio presso la corte d'appello e il tribunale ordinario e che svolge le proprie funzioni, anche non in via esclusiva, nelle materie attribuite all’istituendo tribunale.

 

Come esplicitato dalla Relazione illustrativa, il legislatore delegato ha mutuato la disciplina prevista in sede di revisione della geografia giudiziaria dal d.lgs. n. 155 del 2012, con riguardo ai magistrati e al personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi in quell’occasione, prevedendo:

§  che una volta istituite le piante organiche (v. sopra art. 45), i magistrati assegnati al tribunale per i minorenni e alla procura presso il tribunale per i minorenni entrano di diritto a far parte dell'organico del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle relative procure della Repubblica, istituito presso le medesime sedi, anche in soprannumero; analogamente si procede per i giudici onorari già addetti al tribunale per i minorenni;

§  che i magistrati di appello e i magistrati assegnati al tribunale ordinario possano essere assegnati, a domanda, al nuovo tribunale cui sono trasferite le funzioni da loro svolte, anche in via non esclusiva (se gli aspiranti sono in numero superiore rispetto ai posti, si privilegiano coloro che hanno più esperienza nelle materie di competenza del nuovo tribunale);

§  che l’assegnazione così disposta non costituisce trasferimento ad altro ufficio giudiziario;

§  che il personale amministrativo assegnato ai tribunali per i minorenni e alle relative procure può, previo interpello e a domanda, essere assegnato alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che invece nelle sezioni circondariali presterà servizio il personale che risponderà ad appositi interpelli pubblicati dal Ministero della giustizia (avranno priorità coloro che nel corso della carriera abbia prestato servizio presso sezioni incaricate della trattazione di affari ora attribuiti alla competenza del nuovo tribunale).


 

Articolo 47
(Magistrati titolari di funzioni dirigenziali)

 

L’articolo 47 reca la disciplina transitoria per l’assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi nei nuovi uffici giudiziari.

 

Anche in questo caso, in analogia con quanto previsto in sede di revisione della geografia giudiziaria, il decreto legislativo prevede che:

§  dal 1° gennaio 2025 i magistrati titolari delle funzioni di presidente del tribunale per i minorenni e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni assumeranno le funzioni di presidente e procuratore degli uffici cui sono trasferite le relative funzioni;

§  dal 1° gennaio 2030 i presidenti di sezione dei tribunali ordinari, assegnati a sezioni che svolgono funzioni nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, anche in via non esclusiva, potranno essere destinati, a domanda, alle funzioni di presidente di sezione presso il corrispondente tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

In entrambi i casi, l’assegnazione al nuovo ufficio non costituisce conferimento di nuove funzioni direttive o semidirettive.

 

 


 

Articolo 48
(Personale di polizia giudiziaria)

 

L’articolo 48 dispone circa il personale di polizia giudiziaria in servizio nelle procure della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, prevedendone l’assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.

Anche in questo caso il legislatore delegato ha ripreso una formulazione utilizzata nel 2012 in sede di revisione della geografia giudiziaria (cfr. art. 7 del d.lgs. n. 155 del 2012).


 

Articolo 49
(Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti)

 

L’articolo 49 reca la disciplina transitoria per la definizione dei procedimenti civili che saranno pendenti quando, decorsi due anni dalla pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta ufficiale, diverrà operativo il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 24, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono adottati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente comma abbiano efficacia decorsi due anni dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

 

I nuovi uffici giudiziari avranno competenza sui procedimenti introdotti dopo due anni dalla pubblicazione della riforma.

I procedimenti che a tale data saranno già pendenti dovranno essere definiti:

§  dalla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, con l’applicazione delle norme pre-riforma, se si tratta di procedimento civile, penale o amministrativo pendente davanti al tribunale per i minorenni;

§  dal tribunale ordinario, con l’applicazione delle norme pre-riforma, se si tratta di procedimento civile pendente davanti al tribunale ordinario. Solo l’impugnazione dei provvedimenti, anche temporanei, sarà regolata facendo applicazione delle norme riformate. I procedimenti civili ancora pendenti davanti al tribunale ordinario alla data del 1° gennaio 2030, proseguiranno dinanzi alla sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Inoltre, la disciplina transitoria prevede che fino al 31 dicembre 2029, il funzionamento delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può essere assicurato anche avvalendosi del personale amministrativo e di magistratura di altri uffici del distretto.

 


Articolo 50
(Norma di coordinamento)

 

La Sezione IV, composta dagli articoli da 50 a 52, reca le disposizioni di coordinamento, finanziarie e finali.

 

L’articolo 50, in particolare stabilisce che trascorsi due anni dalla pubblicazione in Gazzetta della riforma - termine a partire dal quale diverrà operativa la disciplina del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie - ogni riferimento nella legislazione vigente al “tribunale per i minorenni” dovrà essere sostituito da quello al nuovo ufficio giudiziario.

 


 

Articolo 51
(Disposizioni finanziarie)

 

L’articolo 51 reca la clausola di invarianza finanziaria, dalla quale esclude specifiche disposizioni della riforma che hanno già trovato nella norma di delega la propria copertura.


 

Articolo 52
(Entrata in vigore)

 

L’articolo 52 prevede l’entrata in vigore del decreto legislativo il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza la tradizionale vacatio legis di 15 giorni.

Si ricorda, peraltro, che le disposizioni sul nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie acquisiranno efficacia decorsi due anni dalla data di pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta.

 



[1]     Si tratta di interventi sul codice civile e sulle relative disposizioni di attuazione, sul codice di procedura civile e sulle relative disposizioni di attuazione, per le quali il legislatore non ha utilizzato lo strumento della delega al Governo, preferendo introdurre direttamente le modifiche alla legislazione (cfr. legge n. 206 del 2021, art. 1, comma 27 e seguenti). Tali novelle, che esulando dalla delega qui non si descrivono, sono già entrate in vigore e si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal 22 giugno 2022.

[2]     I limiti di competenza del giudice di pace sono stati modificati rispetto all'Atto del Governo n. 407, dando così seguito alle indicazioni contenute nei pareri parlamentari.

[3]     Il comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo è stato modificato rispetto al testo dell'originario atto del Governo, per recepire le condizioni poste nei pareri parlamentari. In particolare la Commissione aveva espressamente chiesto che il comma 10 dell'articolo 3 fosse modificato nella parte in cui interveniva sull’articolo 127 bis codice di procedura civile con la precisazione per la quale il Giudice nel decidere sull’ammissibilità della domanda della parte di celebrare il processo con la presenza delle parti deve provvedere "tenuto conto dell’utilità e dell’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza".

[4]     Per gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 28 dell'art. 3 dell'AG 407 che modifica l'art. 380-bis c.p.c., quantificati in 1.173.788 euro annui, il comma 57 dell'art. 3 prevede che si provveda mediante riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 40 della legge n. 206 del 2021.

[5]     Codice di procedura civile. Art. 473-bis.10 (Mediazione familiare) Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.

[6]     L. 14 gennaio 2013, n. 4, Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

[7]     Si ricorda che l’art. 1, comma 23, lett. f) della legge n. 206 del 2021 prevede che «all'esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, da tenere entro novanta giorni dal deposito del ricorso» aggiungendo che spetta al capo dell'ufficio giudiziario vigilare sul rispetto di tale termine e tenerne conto nella formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità.

[8]     L’art. 1, comma 12, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;».

[9]     Codice di procedura civile – Nuovo art. 591-ter (Ricorso al giudice dell’esecuzione). «Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l’opposizione ai sensi dell’articolo 617».

[10]   Norma di delega. L’art. 1, comma 12, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] g) prevedere che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati; […]».

[11]   Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, qui richiamato, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 (recante "Riforma dell'organizzazione del Governo").

[12]   Art. 16-bis, comma 9-septies «I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali. I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile».

[13]   Art. 16-bis, comma 9-quater «Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore».

[14]   Art. 16-bis, comma 9-quinquies «Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-quater, sostituendo il commissario al curatore».

[15]   L. 24 marzo 2001, n. 89. Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

[16]   L. 8 marzo 2017, n. 24. Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

[17]   D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

[18]   In merito la Relazione illustrativa chiarisce che «sono le stesse norme europee o a non sancire il divieto di presentare osservazioni o a prevedere che per la trattazione degli stessi debba essere integrato il contraddittorio (in questo senso peraltro si è pronunciata la Corte di giustizia nella sentenza 11 luglio 2008, causa C-195/08 PPU, Inga Rinau, punti 104, 105, 106, per i procedimenti di non riconoscimento azionati ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CE) 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale: “l’oggetto del procedimento di non riconoscimento mira ad un giudizio negativo, che, per sua natura, esige il contraddittorio”)».

[19]   La disposizione dà attuazione alla norma di delega. L’art. 1, comma 24, della legge n. 206 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono adottati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale; e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale; f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione; g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alla sezione distrettuale ovvero dei giudici della sezione distrettuale alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio; h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i princìpi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo già esistente presso il tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; […]».