| Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
|
|---|---|
| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Giustizia |
| Titolo: | Attuazione della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio |
| Riferimenti: | SCH.DEC N.434/XIX |
| Serie: | Atti del Governo Numero: 434 |
| Data: | 08/09/2026 |
| Organi della Camera: | II Giustizia |
Recepimento della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi
Atto del Governo n. 434
Ai sensi dell’articolo 1 della legge 17 marzo 2026, n. 36
![]()
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it –
@SR_Studi
Dossier n.757
![]()
Servizio Studi
Dipartimento Giustizia
Tel. 06 6760-9148 - * st_giustizia@camera.it –@CD_giustizia
Atti del Governo n. 434
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
gi0115.docx
I N D I C E
§ Articolo 1, capoverso art. 114 (Responsabilità dell’operatore economico)
§ Articolo 1, capoverso art. 115 (Definizioni)
§ Articolo 1, capoverso art. 116 (Operatori economici responsabili)
§ Articolo 1, capoverso art. 117 (Prodotto difettoso)
§ Articolo 1, capoverso art. 118 (Esclusione della responsabilità)
§ Articolo 1, capoverso art. 119 (Esibizione degli elementi di prova)
§ Articolo 1, capoverso art. 120 (Onere della prova e presunzioni)
§ Articolo 1, capoverso art. 121 (Pluralità di responsabili)
§ Articolo 1, capoverso art. 122 (Colpa del danneggiato e fatto del terzo)
§ Articolo 1, capoverso art. 123 (Danno risarcibile)
§ Articolo 1, capoverso art. 124 (Clausole di esonero della responsabilità)
§ Articolo 1, capoverso art. 125 (Prescrizione)
§ Articolo 1, capoverso art. 126 (Decadenza)
§ Articolo 1, capoverso art. 126-bis (Pubblicazione delle sentenze)
§ Articolo 1, capoverso art. 127 (Responsabilità secondo altre disposizioni di legge)
§ Articolo 2 (Disposizioni di coordinamento)
§ Articolo 3 (Disposizioni finali)
§ Articolo 4 (Clausola d’invarianza finanziaria)
Lo schema in esame è adottato in attuazione della legge 17 marzo 2026, n. 36, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025», il cui allegato A, n. 4, contempla la direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio.
L'articolo 1, comma 1, della citata legge delega il Governo ad adottare, secondo le procedure dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A. Per la direttiva in esame non sono dettati principi e criteri direttivi specifici; trovano pertanto applicazione i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della medesima legge n. 234 del 2012.
Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il termine per l'esercizio della delega – fissato in quattro mesi antecedenti il termine di recepimento della direttiva (9 dicembre 2026, v. infra) – scade il 9 agosto 2026. Lo schema in esame, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, è stato trasmesso alle Camere il 7 agosto 2026. Il termine di quaranta giorni per il parere parlamentare, previsto dal citato articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, scade il 16 settembre 2026 e, quindi, successivamente al termine originario della delega; trova dunque applicazione il “meccanismo di slittamento” di tre mesi contemplato dal medesimo articolo 31, comma 3, ultimo periodo, pertanto il nuovo termine per l'esercizio della delega è fissato al 9 novembre 2026.
La direttiva (UE) 2024/2853, adottata il 23 ottobre 2024 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 18 novembre 2024, è entrata in vigore l'8 dicembre 2024; l'articolo 22 ne fissa al 9 dicembre 2026 il termine per il recepimento. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, la direttiva si applica ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026; a decorrere dalla medesima data è abrogata la direttiva 85/374/CEE, che continua tuttavia ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio anteriormente (articolo 21).
La direttiva stabilisce norme comuni in materia di responsabilità degli operatori economici per il danno causato da prodotti difettosi a persone fisiche. In particolare, la nozione di prodotto è estesa al software, ai file per la fabbricazione digitale, alle materie prime e all'elettricità, con esclusione del software libero e open source sviluppato o fornito nel corso di un'attività non commerciale (articoli 2 e 4); la platea dei soggetti responsabili è ampliata all'importatore, al rappresentante autorizzato, al fornitore di servizi di logistica, a chi apporta modifiche sostanziali al prodotto e, in via sussidiaria, al distributore e al fornitore di piattaforma online (articolo 8); sono introdotti la divulgazione degli elementi di prova su ordine del giudice (articolo 9) e un sistema di presunzioni relative del carattere difettoso e del nesso di causalità (articolo 10); sono ridefinite le cause di esenzione dalla responsabilità, ivi compreso l'esonero fondato sui rischi di sviluppo (articolo 11), con facoltà per gli Stati membri di derogarvi per specifiche categorie di prodotti (articolo 18); il danno risarcibile è ampliato ai danni psicologici riconosciuti da un punto di vista medico e alla distruzione o corruzione di dati non usati a fini professionali (articolo 6); sono disciplinati il termine di prescrizione triennale (articolo 16) e il periodo di decadenza decennale, esteso a venticinque anni in caso di latenza delle lesioni personali (articolo 17), nonché la pubblicazione delle sentenze definitive (articolo 19).
Secondo la relazione illustrativa, la direttiva 85/374/CEE è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, le cui disposizioni sono confluite negli articoli da 114 a 127 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che compongono il titolo II della parte IV: tale disciplina, «rimasta pressoché immutata nella sostanza dal 1988», è integralmente sostituita dallo schema in esame, che si compone di quattro articoli.
In particolare, l'articolo 1 dispone la sostituzione integrale del titolo II della parte IV del codice del consumo, mantenendo la numerazione degli articoli da 114 a 127 e aggiungendo l'articolo 126-bis sulla pubblicazione delle sentenze. Il nuovo titolo II: riferisce la responsabilità all'operatore economico per il danno cagionato alla persona fisica (articolo 114) e ne reca le definizioni (articolo 115); individua la platea dei responsabili, estesa – per i prodotti di fabbricanti stabiliti fuori dell'Unione – all'importatore, al rappresentante autorizzato e, in via sussidiaria, al fornitore di servizi di logistica, nonché, a determinate condizioni, al distributore e al fornitore di piattaforma online (articolo 116); aggiorna la nozione di prodotto difettoso, introducendo la presunzione di difettosità del prodotto appartenente alla medesima serie di produzione di altro prodotto già accertato come difettoso (articolo 117); ridefinisce le cause di esclusione della responsabilità, conservando l'esimente dei rischi di sviluppo (articolo 118); introduce l'esibizione degli elementi di prova (articolo 119) e le presunzioni relative di difettosità e di causalità (articolo 120); disciplina la solidarietà e il regresso, con facoltà di rinuncia convenzionale alla rivalsa a beneficio delle microimprese e piccole imprese produttrici di componenti software (articolo 121) e il concorso del fatto colposo del danneggiato e del fatto del terzo (articolo 122); amplia il danno risarcibile alla lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale e alla distruzione o corruzione di dati non utilizzati a fini professionali (articolo 123); conferma la nullità delle clausole di esonero (articolo 124) e la prescrizione triennale (articolo 125); estende a venticinque anni il termine di decadenza per le lesioni personali a lunga latenza (articolo 126); disciplina la pubblicazione delle sentenze (articolo 126-bis) e fa salvi gli altri regimi di responsabilità e la disciplina dei danni nucleari (articolo 127).
L'articolo 2 reca le disposizioni di coordinamento con le altre previsioni del codice del consumo; l'articolo 3 detta la disciplina intertemporale, applicando le nuove disposizioni ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026; l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Quanto ai profili giurisprudenziali, l'analisi tecnico-normativa richiama gli arresti della Corte di giustizia dell'Unione europea sui presupposti strutturali della responsabilità da prodotto, direttamente rilevanti per le soluzioni accolte dallo schema.
Nella sentenza 5 marzo 2015, cause riunite C-503/13 e C-504/13, Boston Scientific Medizintechnik GmbH, la Corte ha affermato che «l'accertamento di un potenziale difetto dei prodotti appartenenti al medesimo gruppo o alla medesima serie di produzione, quali gli stimolatori cardiaci (pacemaker) e i defibrillatori automatici impiantabili, consente di qualificare come difettoso un siffatto prodotto senza che occorra riscontrare il suddetto difetto in tale prodotto»: principio che, unitamente al considerando 30 della direttiva, costituisce il fondamento della presunzione di difettosità per serie di produzione recata dal nuovo articolo 117, comma 4.
Nella sentenza 21 giugno 2017, causa C-621/15, N.W. e altri contro Sanofi Pasteur MSD SNC, la Corte ha chiarito che l'articolo 4 della direttiva 85/374/CEE non osta a un regime probatorio nazionale che consenta al giudice di ritenere provati il difetto e il nesso causale sulla base di indizi «gravi, precisi e concordanti», mentre osta a un regime fondato su presunzioni automatiche di causalità in presenza di indizi fattuali predeterminati: limite che l'analisi tecnico-normativa reputa rispettato dal nuovo articolo 120, che configura presunzioni relative, rimesse all'apprezzamento del giudice e superabili con prova contraria.
Nella sentenza 29 maggio 1997, causa C-300/95, Commissione contro Regno Unito, la Corte ha precisato, con riferimento all'esimente dei rischi di sviluppo, che il produttore deve provare che lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche, compreso il livello più avanzato e senza restrizione al settore industriale interessato, non consentiva di scoprire l'esistenza del difetto, purché tali conoscenze fossero accessibili al momento della messa in circolazione del prodotto.
Sul versante interno, l'analisi tecnico-normativa richiama la sentenza della Corte di cassazione, sezione III civile, 28 marzo 2025, n. 8224, secondo cui la responsabilità del produttore, «pur sganciata dall'accertamento dell'elemento soggettivo, non assume la configurazione giuridica di una responsabilità oggettiva, bensì ha natura presunta». La medesima pronuncia ha dato atto del regime intertemporale della direttiva (UE) 2024/2853 – già presupposto, dunque, dalla giurisprudenza di legittimità e ora attuato dall'articolo 3 dello schema – e ha ribadito che la disciplina degli articoli da 114 a 127 del codice del consumo non esclude né limita la possibilità per il danneggiato di avvalersi di altri regimi di responsabilità, «senza potersi operare commistioni tra regimi di responsabilità diversamente regolati»: enunciazione coerente con le clausole di salvezza dei nuovi articoli 123, comma 2, e 127, comma 1.
Infine, l'analisi tecnico-normativa segnala la pendenza, innanzi alla Corte di giustizia, di due domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Oberster Gerichtshof austriaco (cause C-820/25 e C-582/26), entrambe relative alla direttiva 85/374/CEE e vertenti sulla risarcibilità dei danni conseguenti a gravidanza indesiderata cagionata dal difetto di un dispositivo contraccettivo intrauterino: le questioni attengono alla disciplina applicabile ai prodotti immessi sul mercato anteriormente al 9 dicembre 2026 e non incidono, pertanto, sulla conformità dello schema.
Articolo 1, capoverso art. 114
(Responsabilità dell’operatore economico)
L’articolo 114 introduce il principio di responsabilità in capo all’operatore economico per i danni cagionati alle persone fisiche derivanti da difetti dei prodotti.
Come accennato nella premessa, l’articolo 1 dello schema di decreto legislativo in analisi è suddiviso in 15 capoversi; esso intende sostituire il titolo II della parte IV del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005. In questo senso, il capoverso “articolo 114” del citato articolo 1 novella l’articolo 114 del Codice del consumo.
Come specificato dalla relazione illustrativa, il novellato articolo 114 introduce il principio generale della responsabilità dell’operatore economico per il danno cagionato alla persona fisica da difetti dei prodotti, secondo le disposizioni definite negli articoli successivi del medesimo titolo del Codice del consumo. Secondo il testo attualmente vigente dell’articolo 114, “il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”.
Si rimanda alla scheda relativa all’articolo 1, capoverso articolo 115, per l’analisi della nozione di “operatore economico”.
La relazione illustrativa osserva che il novellato articolo 114 mira a dare attuazione all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/2853 che, come accennato nella premessa a questo dossier, introduce l’obbligo, per gli Stati membri, di provvedere affinché le persone fisiche che abbiano subito danni cagionati da prodotti difettosi abbiano diritto ad un risarcimento conforme alle disposizioni contenute nella medesima direttiva. La stessa relazione osserva che la nozione di “danno cagionato alla persona fisica” costituisce la trasposizione nell’ordinamento interno del limite soggettivo di applicabilità della direttiva definito nell’articolo 1, paragrafo 1, della stessa.
Articolo 1, capoverso art. 115
(Definizioni)
L’articolo 115 reca le definizioni rilevanti ai fini del titolo II della parte IV del Codice del consumo.
L’articolo 1, capoverso articolo 115, dello schema di decreto legislativo, intende sostituire integralmente l’articolo 115 del decreto legislativo n. 206 del 2005, recante codice del consumo. Il nuovo articolo 115 contiene una serie di definizioni applicabili solamente al titolo II della parte IV del Codice del consumo.
La relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame osserva che l’articolo 1, capoverso articolo 115, si pone l’obiettivo di dare attuazione all’articolo 4 della direttiva (UE) 2024/2853, trasponendo nell’ordinamento interno le definizioni utilizzate in tale provvedimento.
Si ricorda che il vigente articolo 115 del Codice del consumo contiene le definizioni di:
§ prodotto: ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile ivi compresa l’elettricità
§ produttore: il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore.
Si osservi che la nozione di produttore non è riprodotta dallo schema di decreto legislativo in esame, in coerenza con la terminologia adottata dalla citata direttiva che fa riferimento alla nozione di “fabbricante”.
In dettaglio, l’articolo 1, capoverso articolo 115, dello schema di decreto legislativo in esame, prevede:
§ al comma 1 la definizione di prodotto, da intendersi come ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi;
§ al comma 2 viene specificato che rientrano nella definizione di “prodotto” anche:
a) l’elettricità,
b) i file per la fabbricazione digitale,
c) le materie prime,
d) il software, a esclusione del software libero e dell’open source sviluppato o fornito nel corso di un’attività non commerciale[1].
§ al comma 3, vengono definite le seguenti nozioni che, come accennato, sono valide ai soli fini del titolo II della parte IV del Codice del consumo:
a) file per la fabbricazione digitale: una versione digitale di un bene mobile o un modello digitale per un bene mobile contenente le istruzioni funzionali necessarie per produrre un bene tangibile, consentendo il controllo automatizzato di macchine o strumenti;
b) servizio correlato: un servizio digitale integrato in un prodotto o interconnesso con questo in modo tale che la sua assenza impedisca al prodotto di svolgere una o più delle sue funzioni;
c) componente: qualsiasi articolo, tangibile o intangibile, materia prima o servizio correlato, integrati in un prodotto o interconnessi con questo;
d) controllo del fabbricante: la situazione in cui il fabbricante esegue o, per quanto riguarda le azioni di terzi, autorizza o consente l’integrazione, l’interconnessione o la fornitura di un componente, compresi aggiornamenti e migliorie del software, oppure la modifica del prodotto, incluse modifiche sostanziali, oppure è in grado di fornire aggiornamenti o migliorie del software direttamente o tramite terzi;
e) dati: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva. Lo schema di decreto legislativo definisce tale nozione attraverso un rinvio all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2022/868, sulla governance europea dei dati;
f) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione europea nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
g) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione europea;
h) messa in servizio: il primo utilizzo di un prodotto nell’Unione europea nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, nei casi in cui il prodotto non è stato immesso sul mercato anteriormente al suo primo utilizzo;
i) fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che sviluppa, produce o fabbrica un prodotto, oppure fa progettare o fabbricare un prodotto o che, apponendo il proprio nome, marchio o altre caratteristiche distintive, si presenta come fabbricante, oppure sviluppa, produce o fabbrica un prodotto per uso proprio;
l) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione europea che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto, che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti;
m) importatore: una persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell’Unione europea un prodotto originario di un paese terzo;
n) fornitore di servizi di logistica: una persona fisica o giuridica che offre, nel corso di un’attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione di un prodotto, senza essere proprietario del prodotto, con l’esclusione dei servizi postali, dei servizi di consegna dei pacchi, nonché di qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci[2];
o) distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura che mette a disposizione sul mercato un prodotto, diversa dal fabbricante o dall’importatore;
p) operatore economico: un fabbricante di un prodotto o componente, un fornitore di un servizio correlato, un rappresentante autorizzato, un importatore, un fornitore di servizi di logistica o un distributore;
q) piattaforma online: lo schema di decreto legislativo in esame definisce la nozione attraverso un rinvio all’articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065. Tale articolo definisce una piattaforma online: “un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l’integrazione di tale funzione o funzionalità nell’altro servizio non sia un mezzo per eludere l’applicabilità del regolamento”;
r) segreto commerciale: si tratta di informazioni che soddisfano tre requisiti:
1) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
2) hanno valore commerciale in quanto segrete;
3) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete.
Tale definizione è ottenuta attraverso un rinvio esplicito che lo schema di decreto legislativo in esame fa all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943;
s) modifica sostanziale: una modifica apportata a un prodotto dopo che è stato immesso sul mercato o messo in servizio che è considerata sostanziale in virtù delle pertinenti norme dell’Unione europea o italiane in materia di sicurezza dei prodotti e delle soglie dalle stesse stabilite, oppure, in assenza di tali norme, che muta le prestazioni, la finalità o il tipo originari del prodotto, senza che tale modifica sia stata prevista nella valutazione del rischio iniziale del fabbricante, e trasforma la natura del pericolo, genera un nuovo pericolo o aumenta il livello di rischio.
Articolo 1, capoverso art. 116
(Operatori economici responsabili)
L’articolo 116 individua la platea degli operatori economici responsabili del danno da prodotto difettoso.
L’articolo 1, capoverso articolo 116, dello schema di decreto legislativo in esame mira a sostituire integralmente l’articolo 116 del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005). Tale articolo, come novellato dal provvedimento in esame, si compone di 6 commi, e individua la platea di operatori economici responsabili del danno da prodotto difettoso. L’articolo mira a dare attuazione all’articolo 8 della direttiva (UE) 2024/2853.
Si ricorda che il vigente articolo 116 del Codice del consumo (Responsabilità del fornitore) assoggetta alla responsabilità del produttore, quando questi non sia individuato, il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro tre mesi dalla richiesta scritta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto (commi 1 e 2); in mancanza di richiesta, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi alla notificazione dell’atto introduttivo (comma 3); il giudice può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi (comma 4); il terzo indicato può essere chiamato in causa ai sensi dell’articolo 106 del codice di procedura civile, con possibile estromissione del fornitore convenuto (comma 5); la disciplina si applica al prodotto importato quando non sia individuato l’importatore (comma 6).
Come evidenziato dalla relazione illustrativa, il comma 1 dell’articolo 116 del Codice del consumo, come novellato dal presente schema di decreto legislativo, elenca gli operatori economici «in ordine di prossimità al prodotto» e individua pertanto quali responsabili:
a) il fabbricante del prodotto difettoso;
b) il fabbricante del componente difettoso, se il componente è stato integrato in un prodotto o interconnesso con questo sotto il controllo del fabbricante e lo ha reso difettoso, ferma restando la responsabilità del fabbricante del prodotto;
c) nel caso in cui il fabbricante del prodotto o del componente sia stabilito al di fuori dell’Unione europea, e ferma restando la responsabilità di tale fabbricante, la responsabilità si estende a:
1) l’importatore del prodotto o del componente difettoso;
2) il rappresentante autorizzato del fabbricante;
3) in mancanza di un importatore stabilito nell’Unione o di un rappresentante autorizzato, il fornitore di servizi di logistica.
Il comma 2 della norma in analisi considera fabbricante del prodotto chiunque apporti una modifica sostanziale a un prodotto al di fuori del controllo del fabbricante originario, e lo metta successivamente in servizio o a disposizione sul mercato.
Il comma 3 introduce la responsabilità sussidiaria del distributore. Tale responsabilità interviene qualora non sia possibile identificare un operatore economico stabilito nell’Unione europea tra quelli elencati nel comma 1 (cfr. supra). In tale caso, si prevede che ciascun distributore del prodotto difettoso sia considerato responsabile qualora non ottemperi, entro un mese dalla richiesta, alla domanda del danneggiato di identificare l’operatore economico o il distributore che gli ha fornito il prodotto. Come precisato dalla relazione illustrativa, il termine di un mese dalla richiesta del danneggiato corrisponde a quello previsto dall’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), della citata direttiva UE.
Il comma 4 stabilisce che il regime di cui al precedente comma 3 si applichi anche a quei fornitori di piattaforme online che, pur non rientrando nella definizione di operatori economici, consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali. Tale disposizione trova applicazione solo nel caso in cui vengano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali).
I commi 5 e 6 definiscono la procedura attraverso cui formulare la richiesta di identificazione dell’operatore economico definita nel comma 3.
La richiesta deve essere formulata per iscritto, deve indicare il prodotto difettoso, la sua approssimativa data di acquisto e deve offrire in visione il prodotto stesso nel caso in cui esso sia ancora esistente. Nel caso in cui la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non sia stata preceduta da tale richiesta scritta, il convenuto può effettuare la comunicazione entro il mese successivo.
Si segnala infine che, come osservato dall’analisi dell’impatto della regolamentazione, il legislatore delegato sceglie di non esercitare la facoltà prevista per gli Stati membri dall’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva. Tale disposizione consente agli Stati membri di ricorrere ai sistemi di indennizzo settoriali esistenti o di introdurne di nuovi nell’ambito del proprio diritto nazionale, al fine di risarcire adeguatamente i soggetti danneggiati da prodotti difettosi qualora essi non siano in grado di ottenere un risarcimento da nessuno dei soggetti che sarebbero tenuti a farlo in relazione alla loro insolvenza o alla cessazione della loro esistenza.
Articolo 1, capoverso art. 117
(Prodotto difettoso)
La norma definisce la nozione di prodotto difettoso, aggiornando i fattori di valutazione della difettosità ai prodotti dell’era digitale e introducendo la presunzione relativa di difettosità del prodotto appartenente alla medesima serie di produzione di altro prodotto già accertato come difettoso, in attuazione dell’articolo 7 della direttiva (UE) 2024/2853.
L’articolo 1, capoverso articolo 117, dello schema di decreto legislativo in esame, intende sostituire integralmente l’articolo 117 del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005). La norma in esame mira a dare attuazione all’articolo 7 della direttiva (UE) 2024/2853.
In dettaglio, l’articolo 117 del Codice del consumo, come sostituito dallo schema di decreto legislativo in esame, si compone di 4 commi di seguito illustrati.
Il comma 1 definisce la nozione di “prodotto difettoso” come quel prodotto che non sia in grado di offrire la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi o che sia prevista dalla normativa dell’Unione europea o italiana.
Il comma 2 stabilisce il principio che, per valutare se un prodotto possa essere considerato difettoso o meno, debbano essere prese in considerazione tutte le circostanze. Segue un elenco, non esaustivo, di circostanze da prendere in considerazione (lettere a-i):
a) la presentazione e le caratteristiche del prodotto, compresi l’etichettatura, la progettazione, le caratteristiche tecniche, la composizione, l’imballaggio e le istruzioni per l’assemblaggio, l’installazione, l’uso e la manutenzione;
b) l’uso ragionevolmente prevedibile del prodotto;
c) gli effetti sul prodotto della sua capacità di continuare a imparare o acquisire nuove funzionalità dopo la sua immissione sul mercato o messa in servizio;
d) gli effetti ragionevolmente prevedibili sul prodotto di altri prodotti che ci si può attendere siano utilizzati insieme al prodotto, anche mediante l’interconnessione;
e) il momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio oppure, se il fabbricante mantiene il controllo sul prodotto dopo tale momento, il momento in cui il prodotto è uscito dal controllo del fabbricante;
f) i pertinenti requisiti di sicurezza del prodotto, compresi i requisiti di cibersicurezza rilevanti per la sicurezza;
g) qualunque richiamo del prodotto o qualunque altro intervento pertinente di un’autorità competente o di un operatore economico, di cui all’articolo 116, in relazione alla sicurezza del prodotto;
h) le specifiche esigenze del gruppo di utenti cui è destinato il prodotto;
i) nel caso di un prodotto la cui finalità è quella di prevenire danni, l’eventuale mancato conseguimento di tale finalità da parte del prodotto.
La relazione illustrativa osserva come l’elenco riproduca l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/2853. In proposito si ricorda che il considerando 31 di tale direttiva precisa che le avvertenze o altre informazioni fornite con il prodotto non possono considerarsi sufficienti a rendere sicuro un prodotto altrimenti difettoso e che l’uso ragionevolmente prevedibile comprende anche un abuso non irragionevole nelle circostanze, quale il comportamento prevedibile di determinati gruppi di utenti, come i bambini. Inoltre, ai sensi del considerando 32 della direttiva, un prodotto può risultare difettoso anche in ragione della sua vulnerabilità in termini di cibersicurezza.
Si ricorda che il vigente articolo 117 del Codice del consumo definisce difettoso il prodotto che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, fra cui il modo di messa in circolazione, la presentazione, le caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze, l’uso ragionevolmente prevedibile e il tempo della messa in circolazione. L’articolo esclude la difettosità per il solo fatto della successiva commercializzazione di un prodotto più perfezionato e considera difettoso il prodotto che non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.
Il comma 3 della norma in esame stabilisce che un prodotto non è considerato difettoso per il solo motivo dell’immissione sul mercato o in servizio, già avvenuta o futura, di un prodotto migliore, compresi aggiornamenti e migliorie dello stesso. La norma riproduce il contenuto dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/2853 al fine di trasporlo nell’ordinamento interno.
Il comma 4, infine, introduce il principio secondo cui si presume difettoso, salvo prova contraria (presunzione relativa), il prodotto appartenente alla medesima serie di produzione di altro prodotto di cui sia già stata accertata la difettosità.
La relazione illustrativa precisa che la disposizione, pur non espressamente prescritta dall’articolato unionale, attua le indicazioni dell’ultimo periodo del considerando 30 della direttiva (UE) 2024/2853. Tale considerando prevede che: “gli organi giurisdizionali dovrebbero poter stabilire che un prodotto è difettoso anche senza accertarne l’effettivo carattere difettoso, se il prodotto appartiene alla stessa serie di produzione di un altro prodotto di cui sia già stato provato il carattere difettoso”. In proposito, come osservato dall’analisi tecnico-normativa, occorre ricordare che la Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza 5 marzo 2015, cause riunite C-503/13 e C-504/13, Boston Scientific Medizintechnik GmbH, ha stabilito il principio secondo cui: l’accertamento di un potenziale difetto dei prodotti appartenenti al medesimo gruppo, o alla medesima serie di produzione, consente di qualificare come difettoso un siffatto prodotto senza che occorra riscontrarne il difetto in concreto.
Articolo 1, capoverso art. 118
(Esclusione della responsabilità)
La norma elenca tassativamente le cause di esclusione della responsabilità dell’operatore economico sul quale ricade l’onere di provare di rientrare in una di tali cause.
L’articolo 1, capoverso 118, dello schema di decreto legislativo in esame, al fine di dare attuazione all’articolo 11 della direttiva (UE) 2024/2853, sostituisce integralmente l’articolo 118 del decreto legislativo 206 del 2005 (Codice del consumo). Tale articolo, come novellato dallo schema di decreto legislativo in esame, si compone di tre commi di seguito analizzati.
Il comma 1 stabilisce che è sull’operatore economico che ricade l’onere di provare di rientrare in una delle seguenti situazioni:
a) nel caso del fabbricante o dell’importatore, che non ha immesso il prodotto sul mercato né lo ha messo in servizio;
b) nel caso di un distributore, che non ha messo il prodotto a disposizione sul mercato;
c) che è probabile che il difetto che ha causato il danno non esistesse al momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, messo in servizio o, nel caso di un distributore, messo a disposizione sul mercato, o che tale difetto è sopravvenuto dopo tale momento;
d) che il carattere difettoso che ha causato il danno è dovuto alla conformità del prodotto ai requisiti previsti dalla legge;
e) che lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell’immissione del prodotto sul mercato, o della sua messa in servizio, oppure durante il periodo in cui il prodotto è stato sotto il controllo del fabbricante, non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto;
f) nel caso del fabbricante di un componente difettoso, che il carattere difettoso del prodotto in cui è stato integrato il componente è dovuto alla concezione del prodotto o alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto;
g) nel caso di una persona che abbia apportato una modifica sostanziale, che il difetto che ha causato il danno riguarda una parte del prodotto non interessata dalla modifica.
Il comma 2 esclude che l’operatore economico possa avvalersi dell’esimente della sopravvenienza del difetto (cfr. supra, lettera c) quando il carattere difettoso del prodotto che ha provocato un danno sia dovuto a:
a) un servizio correlato;
b) al software, compresi aggiornamenti o migliorie;
c) alla mancanza degli aggiornamenti o delle migliorie necessari per mantenere la sicurezza;
d) a una modifica sostanziale del prodotto.
L’analisi di impatto della regolamentazione specifica che nello schema di decreto legislativo si è scelto di non esercitare l’opzione che l’articolo 18 della direttiva (UE) 2024/2853 rimette agli Stati membri relativa all’esonero di responsabilità per il rischio da sviluppo. Nello specifico, l’articolo 18 della direttiva consente agli Stati membri di mantenere o introdurre nei loro sistemi giuridici misure in base alle quali gli operatori economici sono responsabili per danni da prodotti difettosi, anche se dimostrano che lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell’immissione di tali prodotti sul mercato, o della loro messa in servizio, o durante il periodo in cui erano sotto il controllo del fabbricante, non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto. Tali misure devono essere limitate a specifiche categorie di prodotti, devono essere giustificate da obiettivi di interesse pubblico e devono essere proporzionate.
Il comma 3 specifica che la responsabilità dell’operatore economico non è esclusa nel caso in cui l’immissione sul mercato o in servizio di un prodotto sia conseguenza di una vendita forzata, a meno che la difettosità del prodotto non sia stata segnalata dal debitore con dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario all’atto del pignoramento, o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.
La relazione illustrativa specifica che tale comma costituisce una disposizione di raccordo con la disciplina in materia di esecuzione forzata.
Articolo 1, capoverso art. 119
(Esibizione degli elementi di prova)
Il nuovo articolo 119 disciplina l'ordine giudiziale di esibizione degli elementi di prova nei giudizi di risarcimento del danno da prodotto difettoso, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/2853.
Il nuovo articolo 119 del codice del consumo, come riporta la relazione illustrativa, introduce nell'ordinamento un istituto nuovo per la materia della responsabilità da prodotto: l'esibizione degli elementi di prova ordinata dal giudice su richiesta di parte, in attuazione all'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/2853.
Si ricorda che sul piano probatorio, la disciplina vigente non contempla alcun istituto di accesso alla prova modellato sulle esigenze del danneggiato. L'articolo 120 vigente si limita a ripartire l'onere probatorio, ponendo a carico del danneggiato la prova del difetto, del danno e della connessione causale (comma 1) e a carico del produttore la prova dei fatti esimenti (comma 2). Trovano per il resto applicazione gli strumenti generali del processo civile.
L'analisi dell'impatto della regolamentazione ascrive la previsione agli strumenti diretti ad «alleviare l'onere probatorio del danneggiato nei casi di complessità tecnica o scientifica», in risposta al dato – emerso dalla valutazione REFIT della direttiva 85/374/CEE – secondo cui il 53 per cento dei rigetti censiti nell'Unione fra il 2000 e il 2016 è riconducibile alla mancata prova del difetto o del nesso causale.
Il comma 1 disciplina l'esibizione in favore del danneggiato: su richiesta di quest'ultimo, che abbia presentato fatti e prove sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento, il giudice ordina al convenuto di esibire i pertinenti elementi di prova a sua disposizione, alle condizioni dettate dall’articolo in esame (v. infra).
Il comma 2 estende in via speculare la facoltà al convenuto che abbia presentato fatti e prove sufficienti a dimostrare la necessità di elementi di prova per contrastare la domanda, nel qual caso l'ordine è rivolto all'attore.
Il presupposto della plausibilità, nozione mutuata dal paragrafo 1 dell’articolo 9 della direttiva, opera quale filtro contro istanze meramente esplorative.
Il comma 3, in attuazione dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 9 della direttiva, stabilisce che l'esibizione è limitata a quanto necessario e proporzionato e il giudice, nel determinarne l'estensione, tiene conto dei legittimi interessi di tutte le parti, compresi i terzi, in particolare con riguardo alla protezione delle informazioni riservate e dei segreti commerciali.
Il considerando 42 della direttiva precisa, sul punto, che gli elementi di prova oggetto dell'ordine «comprendono documenti che il convenuto deve creare ex novo aggregando o classificando gli elementi di prova disponibili».
Il comma 4 attua l'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva: quando l'esibizione ad opera del convenuto ha ad oggetto informazioni che costituiscono o si presumono costituire un segreto commerciale, il giudice adotta, d'ufficio o su richiesta motivata di una parte, le misure specifiche necessarie a tutelarne la riservatezza nel corso del procedimento e successivamente a esso.
La relazione illustrativa precisa che «la formulazione si limita a rinviare all'apparato di misure di tutela della riservatezza degli scritti riservati e dei segreti commerciali già previsto dall'ordinamento processuale (in particolare la normativa attuativa della direttiva (UE) 2016/943), senza duplicazione delle discipline».
Il comma 5 recepisce l'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva consentendo al giudice, su richiesta motivata di una parte o d'ufficio, di ordinare che gli elementi di prova esibiti siano presentati in modo facilmente accessibile e comprensibile, ove tale presentazione risulti proporzionata in termini di costo e di impegno. La relazione illustrativa segnala il «particolare rilievo» della previsione «per i prodotti digitali, i sistemi complessi e i dati di funzionamento».
Si segnala che, rispetto alla disciplina vigente, l'anticipazione delle spese di consulenza tecnica a carico del produttore, prevista dal vigente articolo 120, comma 3, non è riprodotta nel nuovo titolo II.
Quanto agli orientamenti giurisprudenziali, l'analisi tecnico-normativa richiama la sentenza della Corte di cassazione, sezione III civile, 28 marzo 2025, n. 8224, secondo cui la responsabilità del produttore, «pur sganciata dall'accertamento dell'elemento soggettivo, non assume la configurazione giuridica di una responsabilità oggettiva, bensì ha natura presunta», gravando sul danneggiato «solo l'onere di dimostrare il danno patito, il difetto del prodotto e il nesso causale che correla il primo al secondo».
Articolo 1, capoverso art. 120
(Onere della prova e presunzioni)
Il nuovo articolo 120 conferma la regola generale che pone a carico del danneggiato la prova del carattere difettoso del prodotto, del danno e del nesso di causalità e introduce un sistema di presunzioni relative in favore del medesimo, in attuazione dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/2853.
Il nuovo articolo 120 del codice del consumo, fermo restando l'onere del danneggiato di provare la difettosità del prodotto, il danno subito e il nesso di causalità, introduce presunzioni relative in favore del medesimo relativamente agli aspetti legati al carattere difettoso e al nesso di causalità, in attuazione dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/2853.
Si ricorda che il vigente articolo 120 (Prova) pone a carico del danneggiato la prova del difetto, del danno e della connessione causale (comma 1) e a carico del produttore la prova dei fatti esimenti di cui all'articolo 118, precisando che, ai fini dell'esimente dell'inesistenza del difetto al momento della messa in circolazione, è sufficiente dimostrarne la probabilità (comma 2); il comma 3 consente al giudice, se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, di ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore. La disciplina vigente non contempla invece presunzioni legali di difettosità o di causalità, restando l'alleggerimento della posizione del danneggiato affidato alle presunzioni semplici di cui agli articoli 2727 e 2729 del codice civile.
Il comma 1 conferma la regola generale di riparto dell'onere della prova: il danneggiato prova il carattere difettoso del prodotto, il danno subito e il nesso di causalità; l'operatore economico prova i fatti che possono escludere la responsabilità ai sensi dell'articolo 118[3] (su cui v. la relativa scheda di lettura, supra).
Il comma 2 introduce tre presunzioni relative del carattere difettoso del prodotto, operanti se:
a) il convenuto omette di esibire i pertinenti elementi di prova ai sensi dell'articolo 119 (v. la relativa scheda di lettura, supra);
b) l'attore dimostra che il prodotto non rispetta i requisiti obbligatori di sicurezza, stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o italiana, intesi a proteggere dal rischio del danno subito dal danneggiato;
c) l'attore dimostra che il danno è stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto durante l'uso ragionevolmente prevedibile o in circostanze ordinarie.
Il considerando 46 della direttiva precisa, sul punto, che la prima presunzione mira a promuovere l'osservanza dell'obbligo di esibizione, che la seconda rafforza il legame fra le norme sulla sicurezza dei prodotti e quelle sulla responsabilità e che la terza risponde alle ipotesi in cui «risulterebbe inutilmente oneroso imporre all'attore di provare il carattere difettoso di un prodotto se le circostanze sono tali da non permettere di contestarne l'esistenza».
Il comma 3 introduce la presunzione del nesso di causalità tra il carattere difettoso e il danno, operante quando è provato che il prodotto è difettoso e che la natura del danno cagionato è compatibile con il difetto in questione. Secondo il considerando 47 della direttiva europea, la compatibilità è apprezzata considerando che il tipo di danno verificatosi, «sulla base principalmente di casi analoghi», sia generalmente causato dal difetto accertato.
Il comma 4 prevede la presunzione del carattere difettoso, del nesso di causalità o di entrambi quando, nonostante l'esibizione di elementi di prova ai sensi dell'articolo 119 e tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti, l'attore incontri difficoltà eccessive, in particolare a causa della complessità tecnica o scientifica, nel provare tali elementi e dimostri che è probabile che il prodotto sia difettoso o che esista un nesso di causalità, o entrambi.
Il considerando 48 della direttiva chiarisce che la previsione risponde ai casi in cui «imporre il normale livello probatorio previsto dal diritto nazionale, che spesso richiede un elevato grado di probabilità, comprometterebbe l'effettività del diritto al risarcimento», evitando al contempo l'inversione dell'onere della prova. La complessità tecnica o scientifica è determinata dal giudice caso per caso (rilevano, fra l'altro, la natura complessa del prodotto, della tecnologia impiegata, delle informazioni da analizzare o del nesso di causalità, come nel caso dei sistemi di intelligenza artificiale) e l'attore è tenuto ad argomentare le difficoltà eccessive, ma non a fornirne la prova, restando salva la facoltà del convenuto di contestare tutti gli elementi dell'azione.
Il comma 5 stabilisce che avverso le presunzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è ammessa la prova contraria, in attuazione dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva: tutte le presunzioni introdotte hanno pertanto natura relativa.
Si segnala che, rispetto alla disciplina vigente, l'anticipazione delle spese di consulenza tecnica a carico del produttore, prevista dal vigente articolo 120, comma 3, non è riprodotta nel nuovo titolo II.
Articolo 1, capoverso art. 121
(Pluralità di responsabili)
Il nuovo articolo 121 disciplina la responsabilità solidale, salvo il diritto di rivalsa, degli operatori economici che siano responsabili dello stesso danno da prodotti difettosi, prevedendo, altresì, la facoltà per il fabbricante che integra un software in un prodotto di rinunciare, a talune condizioni, al diritto di rivalsa verso il fabbricante del componente software difettoso.
L’articolo 121 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), come sostituito dalla disposizione in esame, dà attuazione all’articolo 12 della direttiva (UE) 2024/2853, il quale, al paragrafo 1 – fatto salvo quanto previsto dal diritto nazionale in materia di diritto di rivalsa - impone agli Stati membri di provvedere affinché, qualora due o più operatori economici siano responsabili dello stesso danno da prodotti difettosi, essi possano essere ritenuti responsabili in solido. Inoltre, al paragrafo 2, si esclude, al ricorrere delle seguenti condizioni, il diritto di rivalsa per il fabbricante che integri un software quale componente in un prodotto nei confronti del fabbricante di un componente software difettoso che causa danni:
§ il fabbricante del componente software difettoso era, al momento dell’immissione sul mercato del componente software, una microimpresa o una piccola impresa, vale a dire un’impresa che, se valutata insieme a tutte le sue eventuali imprese associate e collegate, definite ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, è qualificabile come una microimpresa o una piccola impresa di cui all’articolo 2 del medesimo allegato;
Si ricorda, in proposito, che, ai sensi del suddetto articolo 2, la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; mentre si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
§ il fabbricante che ha integrato il componente software difettoso nel prodotto ha concordato contrattualmente con il fabbricante del componente software difettoso di rinunciare a tale diritto.
Ciò premesso, il comma 1 prevede la responsabilità solidale degli operatori economici responsabili dello stesso danno da prodotti difettosi, fatto salvo il diritto di rivalsa.
Il comma 2 riproduce testualmente il vigente articolo 121, comma 2, del Codice del consumo, disciplinando il diritto di regresso nei confronti degli altri responsabili in solido, spettante a chi abbia risarcito il danno. Tale diritto è determinato in base alle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno di essi, alla gravità delle eventuali colpe e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate; nel dubbio la ripartizione del risarcimento avviene in parti uguali.
La relazione illustrativa evidenzia che la scelta di mantenere la formulazione preesistente in luogo di un rinvio all’articolo 2055 del Codice civile, risponde all’esigenza di preservare i criteri specifici già maturati nella prassi applicativa.
Il comma 3, in attuazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sopra citata, consente al fabbricante che integri un software quale componente in un prodotto di concordare con il fabbricante del componente software la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo, a condizione che, al momento dell’immissione sul mercato del software, questi fosse qualificabile come microimpresa o piccola impresa ai sensi dell’allegato alla già menzionata raccomandazione 2003/361/CE.
Articolo 1, capoverso art. 122
(Colpa del danneggiato e fatto del terzo)
Il nuovo articolo 122 regola gli effetti che la condotta del danneggiato e quella di eventuali soggetti terzi producono sulla responsabilità dell’operatore economico e sulla determinazione del risarcimento.
L’articolo 122 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), come modificato dalla disposizione in esame, dà attuazione all'articolo 13 della direttiva (UE) 2024/2853, il quale disciplina l'impatto causale della condotta dei terzi e del danneggiato sull'obbligazione risarcitoria dell'operatore economico.
Più precisamente il paragrafo 1 dell’articolo 13 della direttiva (UE) 2024/2853 dispone che la responsabilità dell'operatore economico non deve essere ridotta o esclusa qualora il danno sia stato causato congiuntamente dal carattere difettoso del prodotto e dall'azione o dall'omissione di un terzo. Questa regola si applica "fatto salvo il diritto nazionale in materia di diritto di rivalsa". Il paragrafo 2 prevede invece che la responsabilità dell'operatore economico possa essere ridotta o esclusa qualora il danno sia causato congiuntamente dal carattere difettoso del prodotto e dalla colpa del danneggiato stesso o di una persona di cui il danneggiato è responsabile.
Il comma 1 dell’articolo 122 prevede che, qualora il fatto colposo del danneggiato abbia concorso alla produzione dell’evento lesivo, il risarcimento debba essere valutato ed eventualmente ridotto ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile.
Il rinvio riconduce la fattispecie ai principi generali della responsabilità civile. La disciplina consumeristica, pur prescindendo dall’accertamento del dolo o della colpa dell’operatore economico, non comporta infatti la deresponsabilizzazione del consumatore che abbia concorso colposamente alla produzione del proprio danno, né può tradursi in un ingiusto arricchimento dello stesso. Il risarcimento non è pertanto regolato secondo una logica alternativa di integrale riconoscimento o totale esclusione, ma è ridotto in misura proporzionale alla gravità della colpa della vittima e all’entità delle conseguenze eziologicamente riconducibili alla sua condotta.
L’applicazione dell’articolo 1227 c.c. postula un accurato accertamento dei comportamenti esigibili dalle parti secondo i canoni dell'ordinaria diligenza. Il giudice di merito deve quindi accertare d’ufficio l’incidenza causale della condotta del danneggiato nella produzione dell'evento ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, c.c., a condizione che i relativi elementi di fatto risultino ritualmente acquisiti al processo, dovendo operare una rigorosa comparazione con la condotta del danneggiante per valutare il contributo causale prevalente (Cass. civ., Sez. III, Sentenza 23 agosto 2024, n. 23804; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 11 giugno 2020, n. 1164). L'evitabilità del danno ai sensi dell'articolo 1227, secondo comma, c.c. costituisce invece oggetto di un'eccezione in senso proprio, che deve essere tempestivamente sollevata dalla parte convenuta, sulla quale grava integralmente il relativo onere probatorio (Cass. civ., Sez. III, Sentenza 27 novembre 2023, n. 25712; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 15 maggio 2007, n. 14853). In ossequio al principio di autoresponsabilità, se il danneggiato fa del prodotto un uso del tutto anomalo, imprudente o palesemente difforme dalle istruzioni, e tale comportamento concorre alla produzione del danno, il risarcimento deve essere proporzionalmente ridotto (Cass. civ., Sez. III, Sentenza 24 settembre 2024, n. 29475; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 14 giugno 2005, n. 12750).
L'impresa produttrice o l'esercente attività pericolosa non possono imputare a colpa del danneggiato la mancata adozione di cautele o iniziative intese a sopperire a carenze di sicurezza o a omissioni precauzionali gravanti in via primaria sul professionista (Cass. civ., Sez. III, Sentenza 10 luglio 2014, n. 15824; Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza 12 ottobre 2012, n. 17438).
La scelta consapevole di esporsi a un rischio noto e ineliminabile, connesso all'uso di un prodotto intrinsecamente pericoloso ma utile e conforme alle norme (c.d. uso voluttuario), può integrare una condotta idonea a escludere il nesso causale rispetto all'attività del produttore, rimanendo le conseguenze dannose a carico della vittima (Cass. civ., Sez. III, Sentenza 21 gennaio 2020, n. 1165).
Il comma 2 stabilisce che, in caso di danno a cose, la colpa del detentore della cosa danneggiata sia equiparata alla colpa del danneggiato. Ne consegue che l’uso negligente, l’omessa custodia o la mancata adozione delle cautele ordinarie da parte del soggetto che utilizzava o deteneva materialmente il bene possono determinare una riduzione proporzionale del risarcimento spettante all’avente diritto.
La disposizione evita, in tal modo, che la temporanea dissociazione tra la proprietà e la detenzione del bene si traduca in un ingiustificato aggravamento della responsabilità del fabbricante. Essa si coordina, inoltre, con il dovere generale del danneggiato di evitare i danni che avrebbero potuto essere scongiurati mediante l’uso dell’ordinaria diligenza.
Il comma 3 dispone che la responsabilità dell’operatore economico non possa essere ridotta o esclusa quando il danno sia stato causato congiuntamente dal carattere difettoso del prodotto e dall’azione o dall’omissione di un terzo. Resta fermo il diritto di rivalsa o di regresso nei rapporti interni.
Il fatto del terzo non assume, pertanto, efficacia riduttiva nel rapporto esterno tra l’operatore economico e il danneggiato. Quest’ultimo non è tenuto a frammentare le proprie pretese nei confronti dei diversi corresponsabili e non sopporta le conseguenze dell’eventuale insolvenza di uno di essi.
La disposizione conferma quindi, sul piano esterno, il principio di solidarietà, rinviando ai rapporti interni di regresso tra i coautori del fatto dannoso la ripartizione del costo del danno, secondo la gravità delle rispettive colpe e l’entità del rischio riferibile a ciascuno di essi.
Rispetto alla disciplina vigente, il nuovo articolo 122 del Codice del consumo è oggetto di una complessiva ristrutturazione, riconducibile principalmente alle esigenze di piena armonizzazione poste dalla nuova direttiva europea.
In particolare, non viene riprodotto il vigente comma 2, ai sensi del quale il risarcimento non è dovuto qualora il danneggiato, pur essendo consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne deriva, vi si sia volontariamente esposto. Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, la mancata riproduzione della disposizione risponde a esigenze di semplificazione e di coerenza sistematica, in quanto il principio dell’autoesposizione consapevole al rischio deve ritenersi comunque compreso nei principi generali relativi al nesso di causalità e all’accertamento del difetto.
La soppressione è inoltre ricondotta al carattere di piena armonizzazione della disciplina europea, che non consente agli Stati membri di mantenere cause nazionali di esclusione della responsabilità formalmente diverse o ulteriori rispetto a quelle tassativamente previste dal diritto dell’Unione.
A seguito della soppressione del precedente comma 2, la disposizione che equipara la colpa del detentore a quella del danneggiato, già contenuta nel comma 3 dell’articolo 122, è riformulata e ricollocata nel nuovo comma 2. La disciplina del concorso del fatto del terzo, che non trova invece espressa collocazione nell’articolo 122 vigente, è introdotta nel nuovo comma 3, in attuazione dell’articolo 13 della nuova direttiva europea.
Articolo 1, capoverso art. 123
(Danno risarcibile)
Il nuovo articolo 123 definisce le tipologie di danno risarcibile (morte o lesioni personali, danni a beni non professionali e la distruzione o corruzione di dati non professionali), facendo comunque salvi gli altri regimi di responsabilità ordinaria.
L’articolo 123 del Codice del consumo, come modificato dal provvedimento in esame, dà attuazione all’articolo 6 della direttiva (UE) 2024/2853, in materia di danno risarcibile.
L’articolo 6 della direttiva circoscrive il diritto al risarcimento ai danni consistenti nella morte o nelle lesioni personali, compresi i danni psicologici riconosciuti dal punto di vista medico; nel danneggiamento o nella distruzione di beni, con esclusione del prodotto difettoso, del prodotto danneggiato da un componente difettoso integrato o interconnesso dal fabbricante o sotto il suo controllo e dei beni destinati esclusivamente a uso professionale; nonché nella distruzione o corruzione di dati non utilizzati per finalità professionali. Il risarcimento comprende tutte le perdite materiali derivanti da tali danni e, nei limiti previsti dal diritto nazionale, anche quelle immateriali. Restano ferme le disposizioni nazionali che consentono il risarcimento in base ad altri regimi di responsabilità.
Il comma 1 dell'articolo 123 del Codice del Consumo come modificato dal provvedimento in esame definisce l'ambito di applicazione oggettivo del danno risarcibile nell'ambito della responsabilità speciale per prodotto difettoso, facendo espressamente salvo quanto previsto dall'articolo 2059 del codice civile in tema di danno non patrimoniale.
Il richiamo espresso all'articolo 2059 del codice civile inserito nell'incipit del comma opera un fondamentale coordinamento con il diritto civile nazionale, confermando che la risarcibilità del danno non patrimoniale — anche se di natura consequenziale rispetto all'evento lesivo — rimane interamente soggetta alle regole e ai criteri di liquidazione nazionali. Questa scelta attua la facoltà riservata agli Stati membri dalla direttiva in ordine alla definizione della risarcibilità delle perdite immateriali, evitando che si creino ingiuste lacune risarcitorie nell'ambito del danno immateriale. Sotto il profilo processuale, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il sistema speciale di tutela non esclude né limita la possibilità per il danneggiato di usufruire delle tutele più ampie e di natura risarcitoria offerte da altri regimi di responsabilità vigenti nell'ordinamento, a condizione che l'azione sia interamente incanalata all'interno dello specifico statuto prescelto e che non si operino indebite e confuse commistioni pretorie tra discipline risarcitorie diversamente regolate (Cass. civ., Sez. III, Sentenza 28 marzo 2025, n. 8224).
La disposizione stabilisce che è risarcibile, in primo luogo, il danno cagionato dalla morte o dalla lesione all'integrità psico-fisica della persona, purché tale pregiudizio sia suscettibile di accertamento medico-legale (lett. a).
La risarcibilità del danno derivante da morte o lesioni personali viene significativamente estesa mediante l'esplicita inclusione dei danni psicologici, purché suscettibili di un rigoroso accertamento medico-legale. Questa innovazione si salda coerentemente con i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha fornito una lettura estremamente protettiva del diritto alla salute e all'integrità fisica. I giudici europei hanno infatti statuito che, qualora venga accertato il potenziale difetto di un lotto di prodotti appartenenti alla medesima serie o gruppo (come nel caso emblematico dei pacemaker o dei defibrillatori impiantabili), il costo degli interventi chirurgici preventivi di sostituzione dei dispositivi medici costituisce a tutti gli effetti un danno alla persona risarcibile di cui il produttore deve rispondere, trattandosi di un'operazione necessaria per eliminare un rischio concreto e grave per la salute della vittima (Corte di Giustizia UE, cause riunite C-503/13 e C-504/13, Boston Scientific).
In secondo luogo, la norma disciplina il danneggiamento o la distruzione di qualsiasi bene diverso dal prodotto difettoso stesso, prevedendo tuttavia tre esclusioni tassative. Non sono infatti risarcibili in base a questo titolo il prodotto difettoso medesimo, un prodotto che sia stato danneggiato da un componente difettoso integrato in esso o interconnesso dal fabbricante o sotto il suo controllo, nonché tutti i beni che siano utilizzati esclusivamente per finalità professionali dal danneggiato (lett. b).
Rispetto alla normativa vigente la disciplina dei danni materiali alle cose diverse dal prodotto difettoso subisce una duplice e rilevante modifica. Da un lato, la completa eliminazione della franchigia di 387 euro — precedentemente prevista dal codice del consumo vigente per conformarsi al vecchio limite europeo di 500 euro — espone d'ora in avanti le imprese al risarcimento anche dei piccoli sinistri materiali di modesta entità che colpiscono i beni domestici dei consumatori, in ossequio al principio di armonizzazione piena che impedisce il mantenimento di barriere risarcitorie nazionali. Dall'altro lato, la giurisprudenza di merito ha da tempo consolidato i criteri per l'applicazione dello sbarramento relativo all'uso non professionale della cosa danneggiata. I giudici hanno infatti chiarito che, ai fini dell'operatività della tutela speciale, è indispensabile accertare la destinazione privata del bene; qualora si tratti di cose a uso bivalente o promiscuo, l'accesso al risarcimento speciale è consentito solo se l'utilizzazione privata del bene sia risultata concretamente prevalente rispetto a quella professionale (Tribunale Firenze, Sez. III, Sentenza 26 marzo 2014, n. 973). Ove invece il danno colpisca beni destinati all'attività professionale, il danneggiato non può avvalersi del regime agevolato di responsabilità presunta del produttore e deve promuovere un'ordinaria azione risarcitoria extracontrattuale, sopportando interamente l'onere di provare la colpa del fabbricante (Tribunale Alessandria, Sentenza 12 febbraio 2009).
Infine, con una rilevante innovazione sistematica, la norma include tra i danni risarcibili la distruzione o la corruzione di dati, a condizione che non siano utilizzati a fini professionali, comprendendo espressamente nel risarcimento anche i costi necessari per il loro recupero o ripristino (lett. c).
L'estensione della tutela risarcitoria alla distruzione o alla corruzione di dati rappresenta una delle innovazioni di maggior rilievo del provvedimento in esame, volta ad adeguare i rimedi civilistici ai pregiudizi tipici della società digitale. Al fine di evitare una dilatazione incontrollata del contenzioso risarcitorio nel settore delle attività d'impresa, il legislatore ha introdotto un preciso limite oggettivo, circoscrivendo il risarcimento ai soli dati che non siano utilizzati per finalità professionali. Sotto il profilo sistematico, questa restrizione ricalca fedelmente la distinzione tra uso privato e professionale già elaborata dalla giurisprudenza di merito per i beni tangibili (Tribunale Firenze, Sez. III, Sentenza 26 marzo 2014, n. 973). Di conseguenza, per la perdita o corruzione di dati in ambito professionale, l'operatore economico danneggiato non potrà invocare le agevolazioni istruttorie del codice del consumo e dovrà agire esclusivamente ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, assumendo l'onere di dimostrare la colpa dell'operatore (Tribunale Alessandria, Sentenza 12 febbraio 2009), mentre per i consumatori il risarcimento coprirà anche i costi vivi necessari per il recupero e il ripristino delle informazioni digitali private.
Il comma 2 dell'articolo 123 introduce una fondamentale clausola di salvaguardia, disponendo che è fatta comunque salva la possibilità per il soggetto danneggiato di richiedere il risarcimento del danno avvalendosi delle disposizioni che regolano altri regimi di responsabilità previsti dall'ordinamento. Tale previsione assicura la piena cumulabilità della tutela consumeristica di derivazione europea con le ordinarie azioni di responsabilità civile extracontrattuale o contrattuale e con gli altri regimi speciali vigenti, garantendo al consumatore la massima ampiezza dei rimedi esperibili senza che si producano preclusioni processuali o sostanziali.
La clausola di salvaguardia contenuta nel secondo comma recepisce e formalizza la tradizionale impostazione del concorso tra azioni risarcitorie, ammettendo che il danneggiato possa decidere di promuovere la domanda avvalendosi delle ordinarie azioni contrattuali o extracontrattuali previste dall'ordinamento. Questa facoltà deve tuttavia misurarsi con i rigidi confini processuali elaborati dalla giurisprudenza in tema di canalizzazione delle tutele e legittimazione passiva nelle vendite a catena. La Suprema Corte ha infatti chiarito che l'acquirente non può agire indistintamente contro un qualsiasi soggetto della catena distributiva, essendo tenuto a indirizzare l'azione contrattuale per difetto di conformità esclusivamente nei confronti del suo diretto venditore finale (ultimo anello della catena e suo dante causa), mentre l'azione extracontrattuale o per il danno da prodotto difettoso deve essere necessariamente promossa nei confronti del produttore (Cass. civ., Sez. II, Sentenza 27 luglio 2017, n. 18610). Inoltre, la scelta di agire con un regime alternativo preclude qualsiasi commistione con le regole speciali, dovendo il giudizio svolgersi interamente ed esclusivamente secondo i presupposti probatori e sostanziali dello statuto prescelto (Cass. civ., Sez. III, Sentenza 28 marzo 2025, n. 8224).
Articolo 1, capoverso art. 124
(Clausole di esonero della responsabilità)
Il nuovo articolo 124 sancisce la nullità di qualsiasi patto che escluda o limiti, nei confronti del danneggiato, la responsabilità dell'operatore economico prevista dalla disciplina speciale del Codice del consumo.
L’articolo 124 dello schema di decreto legislativo attua l’articolo 15 della direttiva (UE) 2024/2853, il quale impone agli Stati membri di garantire che la responsabilità dell’operatore economico prevista dalla direttiva non possa essere limitata o esclusa, nei confronti del danneggiato, né dal diritto nazionale né mediante disposizioni contrattuali.
Il divieto si inserisce nel quadro di armonizzazione piena delineato dall’articolo 3 della direttiva ed è diretto ad assicurare l’effettività della tutela risarcitoria riconosciuta alle persone fisiche danneggiate da prodotti difettosi. Come precisato dal considerando 56, la possibilità di limitare o escludere contrattualmente la responsabilità degli operatori economici comprometterebbe l’obiettivo di protezione perseguito dalla direttiva; per la stessa ragione, la responsabilità non può essere limitata o esclusa neppure mediante disposizioni legislative nazionali, ad esempio attraverso la previsione di massimali risarcitori.
Il comma 1 dell’articolo 124 sancisce la nullità di qualsiasi patto che escluda o limiti, nei confronti del danneggiato, la responsabilità dell’operatore economico prevista dal titolo relativo alla responsabilità per danno da prodotti difettosi. La disposizione rende pertanto inderogabile, nei rapporti con il danneggiato, il regime speciale di responsabilità, senza circoscrivere il divieto alle sole clausole contenute nei contratti di acquisto o di consumo.
Rispetto alla formulazione vigente, il nuovo testo elimina l’avverbio «preventivamente» e sostituisce il riferimento generico alla «responsabilità prevista dal presente titolo» con quello alla «responsabilità dell’operatore economico prevista dal presente titolo». Quest’ultima modifica coordina la disposizione con l’ampliamento dei soggetti che possono essere chiamati a rispondere del danno ai sensi dell’articolo 116. La rubrica è inoltre modificata da «Clausole di esonero da responsabilità» a «Clausole di esonero della responsabilità».
La disposizione opera esclusivamente nei confronti del danneggiato. Restano impregiudicati, come espressamente precisato dalla relazione illustrativa, gli accordi di rinuncia al regresso consentiti dall’articolo 121, comma 3, nei rapporti interni tra gli operatori economici.
Articolo 1, capoverso art. 125
(Prescrizione)
Il nuovo articolo 125 fissa in tre anni il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da prodotti difettosi, specificando che esso decorre dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità dell’operatore economico interessato che può essere ritenuto responsabile del danno medesimo.
L’articolo 125, come sostituito dalla disposizione in esame, dà attuazione all’articolo 16 della direttiva (UE) 2024/2853, il quale, al paragrafo 1, impone agli Stati membri di prevedere che il diritto di avviare un procedimento risarcitorio sia soggetto a un termine di prescrizione triennale. Tale termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza del danno, del carattere difettoso e dell’identità dell’operatore economico responsabile. Inoltre, il paragrafo 2 del medesimo articolo 16 lascia impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale che disciplinano la sospensione o l’interruzione del termine di prescrizione.
Ciò posto, il nuovo articolo 125 prevede un termine di prescrizione pari a tre anni per il diritto al risarcimento del danno da prodotti difettosi, che decorre dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità dell’operatore economico interessato che può essere ritenuto responsabile del danno ai sensi dell’articolo 116 (si rinvia alla relativa scheda di lettura).
Sul punto, la Relazione illustrativa osserva che il richiamo alla ragionevole conoscibilità, coerente con l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva, introduce un profilo di oggettivizzazione del dies a quo, che si accompagna alla salvezza - ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva medesima e per rinvio implicito - delle disposizioni interne sulla sospensione e sull’interruzione della prescrizione (articoli 2941 e seguenti del Codice civile). La Relazione precisa, inoltre, che, come già avviene rispetto alla disciplina vigente, non è necessario chiarire espressamente che per ogni aspetto non disciplinato dalla norma si applicano le disposizioni del Codice civile in materia di prescrizione (si veda, al riguardo, l’articolo 1469-bis del Codice civile secondo cui le disposizioni sui contratti in generale si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal Codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore).
Articolo 1, capoverso art. 126
(Decadenza)
Il nuovo articolo 126 fissa in dieci anni il termine di decadenza del diritto al risarcimento del danno da prodotti difettosi, decorrente dalla data di immissione sul mercato o messa in servizio del prodotto, oppure, in caso di modifica sostanziale del prodotto, dalla data della sua successiva messa a disposizione sul mercato o messa in servizio. Il termine di decadenza è esteso a venticinque anni qualora il danneggiato non abbia potuto avviare un procedimento entro i dieci anni a causa del periodo di latenza delle lesioni personali.
L’articolo 126, come sostituito dalla disposizione in esame, dà attuazione all’articolo 17 della direttiva (UE) 2024/2853.
Il citato articolo 17, al paragrafo 1, impone agli Stati membri di prevedere che il diritto al risarcimento del danno da prodotti difettosi si estingua decorsi dieci anni. Fa eccezione l’ipotesi in cui, nel frattempo, il danneggiato abbia avviato un procedimento contro un operatore economico che possa essere ritenuto responsabile. Tale termine di decadenza decorre dalla data in cui il prodotto difettoso che ha causato il danno è stato immesso sul mercato o messo in servizio oppure, nel caso di un prodotto modificato in maniera sostanziale, dalla data in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato o messo in servizio a seguito della modifica sostanziale.
Il paragrafo 2 del medesimo articolo dispone che, in deroga al paragrafo 1, qualora il danneggiato non abbia potuto avviare un procedimento entro i dieci anni a causa del periodo di latenza delle lesioni personali, il termine di decadenza è pari a venticinque anni, a meno che nel frattempo egli non abbia avviato un procedimento contro un operatore economico che possa essere ritenuto responsabile.
Il comma 1 prevede un termine di decadenza di dieci anni per il diritto al risarcimento del danno da prodotti difettosi, decorrente dal giorno in cui il prodotto difettoso è stato immesso sul mercato o messo in servizio, oppure, se modificato in maniera sostanziale, dal giorno in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato o messo in servizio a seguito della modifica sostanziale.
Il comma 2 prevede che il termine di decadenza sia esteso a venticinque anni dalle suddette date nell’ipotesi in cui il danneggiato si sia trovato nell’impossibilità di avviare un procedimento entro il termine di dieci anni, decorrente dalle medesime date, a causa del periodo di latenza delle lesioni personali. La medesima disposizione precisa, inoltre, che per avvio del procedimento deve intendersi anche la domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale e l’avvio di una delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie.
La relazione illustrativa evidenzia che tale specificazione muove dall’esigenza di evitare che il decorso della decadenza possa maturare nei casi in cui il responsabile sia in crisi o si sia adita una procedura ADR obbligatoria o facoltativa.
Il comma 3 stabilisce che la decadenza è impedita dal riconoscimento del diritto al risarcimento da parte del responsabile.
Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea la coerenza di tale previsione con la disciplina generale della decadenza prevista dal Codice civile (articolo 2966), ai sensi della quale la decadenza può essere impedita esclusivamente dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza. La Relazione precisa, altresì, che, senza necessità di prevedere nuove disposizioni nel Codice del consumo, l’esercizio del diritto idoneo a impedire la decadenza può avvenire anche mediante l’avvio di un procedimento contro un operatore economico che possa essere ritenuto responsabile ai sensi dell’articolo 116, dando così attuazione, per questa via, alla clausola di salvezza prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva.
Articolo 1, capoverso art. 126-bis
(Pubblicazione delle sentenze)
Il nuovo articolo 126-bis disciplina le modalità di pubblicazione delle sentenze e degli altri provvedimenti decisori in materia di risarcimento per danni da prodotti difettosi, prevedendone la pubblicazione in formato elettronico di facile accesso.
L’articolo 126-bis, introdotto dalla disposizione in esame, dà attuazione all’articolo 19 della direttiva (UE) 2024/2853, il quale, in tema di trasparenza, prevede, al paragrafo 1, che gli Stati membri pubblichino, in formato elettronico di facile accesso e conformemente al diritto nazionale, le sentenze definitive rese dalle rispettive corti d’appello o di ultima istanza nazionali relative ai procedimenti avviati a norma della direttiva medesima. A tal fine, ai sensi del paragrafo 2, la Commissione europea istituisce e gestisce una banca dati di facile accesso e accessibile al pubblico contenente le sentenze pubblicate.
Ciò premesso, il nuovo articolo 126-bis stabilisce che le sentenze e gli altri provvedimenti aventi natura decisoria pronunciati nei procedimenti in materia di risarcimento per danni da prodotti difettosi devono essere pubblicati, in conformità al diritto vigente, in formato elettronico di facile accesso e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
La Relazione illustrativa precisa che la scelta di non limitare la pubblicità alle sole sentenze definitive delle corti d’appello o di ultima istanza - a differenza di quanto letteralmente previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva - è resa possibile dall’esistenza, nell’ordinamento interno, di un sistema di divulgazione dei provvedimenti di merito anche non definitivi; la soglia fissata dalla direttiva ha, infatti, funzione di garanzia minima e non limitativa, volta a non imporre oneri eccessivi agli Stati membri. La Relazione precisa, altresì, che l’istituzione della banca dati di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva non necessita di norme interne di attuazione posto che tale compito è affidato dalla stessa direttiva alla Commissione europea.
Articolo 1, capoverso art. 127
(Responsabilità secondo altre disposizioni di legge)
Il nuovo articolo 127 delimita il perimetro applicativo della disciplina sulla responsabilità da prodotti difettosi rispetto ad altri regimi di tutela. In particolare, la norma fa salvi i diritti del danneggiato derivanti da altre leggi, nonché le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed esclude dal proprio campo di applicazione i danni da incidenti nucleari di cui alla legge n. 1860 del 1962.
L’articolo 127, come sostituito dalla disposizione in esame, dà attuazione all’articolo 2, paragrafo 4, lettere b) e c), della direttiva (UE) 2024/2853, ai sensi delle quali, tale direttiva non pregiudica i diritti di cui il danneggiato gode in forza delle norme nazionali in materia di responsabilità contrattuale, oppure di responsabilità extracontrattuale per motivi diversi dal carattere difettoso di un prodotto a norma della direttiva medesima, incluse le norme nazionali di attuazione del diritto dell’Unione, nonché i diritti di cui egli gode in forza di un regime speciale di responsabilità in vigore nel diritto nazionale il 30 luglio 1985.
Il comma 1, dunque, fa salvi i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi, prevedendo che essi non siano esclusi né limitati dalle disposizioni del Titolo II del Codice del consumo (responsabilità per danni da prodotti difettosi), inclusi quelli fondati su un regime speciale di responsabilità in vigore al 30 luglio 1985. Tale comma, inoltre, reca una clausola di salvaguardia anche delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
Il comma 2 esclude l’applicazione delle disposizioni del Titolo II ai danni provocati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge n. 1860 del 1962.
Articolo 2
(Disposizioni di coordinamento)
L’articolo 2 contiene una serie di novelle al Codice del consumo volte a coordinare il testo del Codice con le modifiche ivi introdotte dall’articolo 1 del presente provvedimento.
L’articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame si compone di un comma suddiviso in tre lettere (a-c). Le disposizioni contenute nelle singole lettere, di seguito illustrate, novellano in più punti il decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo). Come specificato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, tali novelle mirano a coordinare il testo del Codice con le modifiche ivi introdotte dall’articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, e hanno un carattere meramente ricognitivo.
Nello specifico, l’articolo 2, comma 1, alla:
§ lettera a) novella l’articolo 3, comma 1, lettera d), del Codice del consumo, eliminando il rinvio che tale norma fa all’articolo 115, comma 2-bis, del medesimo Codice. Tale comma, infatti, non sarebbe più esistente nella nuova formulazione dell’articolo 115 introdotta dal presente schema di decreto legislativo (per approfondimenti si veda la relativa scheda di lettura, supra);
§ lettera b) aggiorna la rubrica dell’articolo 111 del Codice del consumo, passando da “responsabilità del produttore” a “responsabilità dell’operatore economico”. La novella recepisce la rinnovata terminologia adottata nello schema di decreto legislativo in esame;
§ lettera c) novella l’Allegato II-septies, numero 1), del Codice del consumo. Tale allegato reca l’elenco degli atti dell’Unione europea la cui violazione legittima l’azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori ai sensi del titolo II della parte V del Codice. La novella introdotta dalla norma in esame sostituisce il riferimento alla direttiva 85/374/CEE con quello alla direttiva (UE) 2024/2853.
Articolo 3
(Disposizioni finali)
L’articolo, composto da un comma, stabilisce al 9 dicembre 2026 la data a partire dalla quale sono applicabili le innovazioni introdotte al Codice del consumo dal presente schema di decreto legislativo.
L’articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame è formato da un solo comma. L’articolo stabilisce che le modifiche apportate al decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo) dall’articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame si applicano ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026.
Ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore di tali modifiche. Come osservato dalla relazione illustrativa, il regime intertemporale traspone nell’ordinamento interno l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/2853.
Articolo 4
(Clausola d’invarianza finanziaria)
L’articolo 4 reca la clausola d’invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni dello schema di decreto in esame.
L’articolo 4 dispone che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di loro competenza nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
[1] Tale esclusione è operata in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, della citata direttiva (UE) 2024/2853.
[2] Lo schema di decreto legislativo rinvia all’articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE per la definizione della nozione di servizi postali: “servizi che includono la raccolta, lo smistamento, l’instradamento e la distribuzione degli invii postali”; all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2018/644 per la definizione dei servizi di consegna dei pacchi: “servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi”;
[3] La regola della sufficienza della prova di probabilità dell'inesistenza del difetto, recata dal comma 2, secondo periodo, vigente, non è riprodotta nell'articolo in esame, in quanto trasfusa direttamente nella formulazione dell'esimente di cui al nuovo articolo 118, comma 1, lettera c).