Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Modifiche al codice penale e alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di imputabilità dei minori
Riferimenti: AC N.2720/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 634
Data: 07/07/2026
Organi della Camera: II Giustizia


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Modifiche al codice penale e alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di imputabilità dei minori

7 luglio 2026
Schede di lettura


Indice

Quadro normativo e giurisprudenziale|Contenuto|


La proposta di legge è volta a ridurre l'età per l'imputabilità penale dai 14 ai 13 anni.

Quadro normativo e giurisprudenziale

Nell'età e imputabilitàordinamento italiano, sono individuabili tre diverse fasce di età rilevanti ai fini dell'imputabilità, sulla base del combinato disposto degli articoli 97 e 98 del codice penale:

  • età inferiore ai 14 anni, cui si applica una presunzione legale assoluta di non imputabilità;
  • età compresa tra i 14 e i 18 anni, per la quale è necessaria la valutazione circa l'effettiva capacità di intendere e di volere del minore;
  • età superiore ai 18 anni, cui corrisponde, salvo casi particolari, la piena imputabilità del soggetto.

 

Minori di 14 anniNon essendo il minore infraquattordicenne imputabile, la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti è "giuridicamente inesistente" (Cass. pen. sentt. 35/2018; 5998/2009) "e, pertanto, tale vizio deve essere rilevato e dichiarato dal giudice dell'esecuzione, nonostante la formazione del giudicato" (Cass. pen. sent. 35/2018), con la precisazione che "la circostanza relativa all'età anagrafica dello stesso risulti accertata o, comunque, evidente dagli atti del giudizio di cognizione ma non anche quando il giudice della cognizione abbia positivamente escluso tale evenienza, posto che solo nel primo caso si configura un'ipotesi di inesistenza giuridica della sentenza" (Cass. pen. sent. 31652/2014).

Tuttavia, "la non imputabilità del minore non esclude necessariamente la sua maturità psichica ed intellettiva" tanto da non minare l'attendibilità della chiamata di correo effettuata dal minore stesso (Cass. pen., 20/04/1989). Né tantomeno la non imputabilità del minore di 14 anni esclude la sua eventuale pericolosità sociale, la cui sussistenza può comportare l'irrogazione di una misura di sicurezza.

Circa la valutazione della pericolosità sociale del minore, la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 224 c.p. nella parte in cui disponeva l'obbligatorio ed automatico ricovero per almeno 3 anni in riformatorio giudiziario [ora sostituito dal collocamento in comunità ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.P.R. 448/1988, v. par. contenuto, infra] per il minore di 14 anni che avesse commesso un delitto punito con l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni, ha sancito che "[...] la presunzione di pericolosità, che negli altri casi previsti dal codice si basa sull'id quod plerumque accidit, non ha fondamento allorché si tratti della non imputabilità del minore di anni quattordici: ché, al contrario, può ben dirsi che qui, data la giovanissima età del soggetto, la pericolosità rappresenti l'eccezione [...]" (sentenza n. 1 del 1971).

Si ricorda, inoltre, che l'art. 5 del d.l. 123/2023 (c.d. "decreto Caivano", recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale) ha espressamente previsto l'applicazione della procedura di ammonimento del questore ex art. 8 del d.l. 11/2009 (inizialmente introdotta per il reato di stalking, di cui all'art. 612-bis c.p.) ai minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni in relazione a un fatto previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Recentemente, tale disposizione è stata modificata dall'art. 2 del d.l. 23/2026, che ha esteso tale modalità di ammonimento ad ulteriori tipologie di reati (puniti con pene inferiori ai 5 anni di reclusione quali, ad es., uccisione o maltrattamento di animali, lesione personale, violenza privata).

 

Minori tra i 14 e 18 anniPer quanto riguarda invece i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, come si è visto, l'art. 98 c.p. richiede l'accertamento dell'effettiva capacità di intendere e di volere del soggetto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudizio sulla maturità del minore non è necessariamente vincolato a particolari indagini tecnico-specialistiche o ad un accertamento di tipo psichiatrico, ben potendo "essere affidato alla diretta valutazione del giudice, con ogni mezzo a sua disposizione e con riferimento al caso concreto" (Cass. pen., sent. n. 4104/2011; v. anche Cass. pen. 18/5/2006, in cui si parla di giudizio formulato dal giudice attraverso "l'esame della condotta del minore al momento della commissione del fatto, in epoca antecedente e nel corso del giudizio" e Cass. pen. 18345/2016, in cui si fa riferimento ad una "valutazione degli esperti o delle persone che abbiano avuto rapporti con l'imputato ed in base a tutti gli elementi desumibili dagli atti e, tra questi, dalle modalità del fatto").

Qualora accerti la capacità di intendere e di volere, il giudice non ha alcun potere discrezionale nell'operare la diminuzione della pena, obbligatoriamente prevista dall'art. 98 c.p. (Cass. pen., sent. 42105/2007).

 

Ai minori ultraquattordicenni il già citato d.l. Caivano ha reso applicabile la misura di prevenzione personale dell'avviso orale (di cui all'art. 3 del codice antimafia), nonché il già ricordato ammonimento del questore per taluni reati commessi nei confronti di altro minorenne (percosse, lesione personale, violenza privata, minaccia, danneggiamento).


Contenuto

La proposta di legge in esame si compone di 2 articoli.

L'articolo 1 reca modifiche al codice penale.

Art. 1 - modifiche al codice penaleNello specifico, viene interamente sostituito l'articolo 97, che attualmente fissa la soglia di imputabilità a 14 anni, per stabilire che non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 13 anni (comma 1, lettera a)).

Per ragioni di coordinamento normativo, la medesima riduzione da 14 a 13 anni viene conseguentemente apportata ad ulteriori disposizioni del codice, e segnatamente:

  • all'articolo 98, primo comma (Minore degli anni diciotto), che, nel testo vigente, subordina l'imputabilità del minore tra i 14 e i 18 anni all'accertamento della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto (comma 1, lettera b));
  • all'articolo 224, primo e terzo comma (Minore non imputabile), che, nel testo vigente, conferisce al giudice il potere di disporre il ricovero del minore in riformatorio giudiziario (oggi sostituito dalla misura del collocamento in comunità, vedi infra), ovvero la libertà vigilata, quando il fatto sia previsto dalle legge come delitto e il minore sia ritenuto pericoloso: ciò sia nel caso del minore degli anni 14, dunque non imputabile (primo comma), sia – in virtù del rinvio contenuto nel terzo comma – nel caso del minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni riconosciuto privo della capacità di intendere e di volere, e dunque a sua volta non imputabile. In entrambe le ipotesi il giudice, nell'adottare la misura, deve tenere specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto (comma 1, lettera c));
  • all'articolo 225, primo comma (Minore imputabile), che, nel testo vigente, attribuisce al giudice la facoltà di disporre il ricovero in riformatorio giudiziario del minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni riconosciuto imputabile o di sottoporlo alla libertà vigilata una volta scontata la pena, tenendo conto, anche in questo caso, della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto (comma 1, lettera d)).

Sul punto, si ricorda che, per effetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, la misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario non trova più attuazione nella forma storica dell'internamento in struttura penitenziaria minorile, ma si esegue nella forma del collocamento in comunità. In particolare, ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto, con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Inoltre, nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Il collocamento in comunità può essere disposto soltanto per delitti, di cui all'articolo 23, comma 1, del citato decreto, per i quali è prevista la custodia cautelare, ossia i delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni, ovvero quando si procede per uno dei seguenti delitti, consumati o tentati: furto aggravato; furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari;  delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo; violenza o minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale; produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Peraltro, si segnala che, sempre l'articolo 36 prevede, al comma 1, che la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni sia eseguita con le modalità di cui agli articoli 20 e 21 del medesimo decreto. Tali articoli dispongono che il giudice, sentito l'esercente la responsabilità genitoriale, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione; qualora ricorrano gravi e ripetute violazioni delle predette prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa. Con tale ultima misura il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora e può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. Il giudice può, anche con altro provvedimento, consentire al minorenne di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.

Art. 2 - modifiche al d.P.R 448/1998L'articolo 2 apporta invece le modifiche necessarie a coordinare il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, con l'abbassamento dell'età da 14 a 13 anni agli articoli 8 e 26.

Più in dettaglio, i suddetti articoli riguardano rispettivamente:

  • l'accertamento dell'età del minorenne (articolo 8, comma 3), per cui, quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni 14, il giudice dispone una perizia e, se permangono dubbi, la minore età è presunta ad ogni effetto (comma 1, lettera a));
  • l'obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità (articolo 26), in base al quale il giudice, accertato che l'imputato è minore degli anni 14, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere (comma 1, lettera b)).

 

Il i principi fondamentali del processo minorileprocesso penale minorile è disciplinato, come si è visto, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, che ha subito negli anni modifiche e integrazioni. Esso si fonda su quattro pilastri:
  • il principio di adeguatezza, secondo cui le misure nei confronti del minore devono essere applicate in modo adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze educative (art.1, comma 1);
  • il principio di minima offensività, in base al quale il coinvolgimento in un procedimento penale deve avvenire in modo da non compromettere il percorso educativo del minore;
  • il principio di destigmatizzazione, di cui sono espressione varie norme contenute nel d.P.R., tra cui il divieto di pubblicazione e divulgazione di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne (art. 13), lo svolgimento dell'udienza a porte chiuse (art. 33), la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27), l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova (art. 29);
  • il principio di residualità della detenzione, che viene considerata un'extrema ratio e applicata solo in caso di pericolosità sociale.
In la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità nei confronti dei minori di 14 anni linea con la presunzione assoluta di non imputabilità dei minori di 14 anni, l'art. 26 del d.P.R. 448, oggetto di modifica da parte della proposta in esame, stabilisce che "i n ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile". Si ricorda, inoltre, che l'art. 37 del predetto decreto stabilisce che, nei casi in cui venga dichiarata sentenza di non luogo a procedere nei confronti del minore infraquattordicenne, nonché del minore degli anni 18 non imputabile, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza. Tale misura provvisoria è disposta qualora siano presenti le condizioni prescritte dall'art. 224 c.p. (v. supra), nonché quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata. L'art. 37, peraltro, prevede, a seguito dell'applicazione della suddetta misura di sicurezza provvisoria, la trasmissione degli atti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, competente per l'accertamento della pericolosità del minore (cfr. art. 38 del medesimo decreto). La misura provvisoria cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla sua pronuncia, qualora non abbia avuto inizio il procedimento sulla pericolosità dinanzi al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito "che l'art. 97 cod. pen. stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne. Ne consegue che al giudice non è consentito il preventivo accertamento per verificare l'eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso al minore imputato prima della pronuncia di cui all'art. 26 d.P.R. n. 448 del 1988, attesa l'ultroneità di qualsivoglia indagine in relazione ad un fatto che la legge non consente di perseguire" (Cass. pen., sent. 49863/2009), al contempo precisando che "sussiste l'interesse dell'imputato infraquattordicenne a impugnare la sentenza di non luogo a procedere, trattandosi di pronuncia che, pur se destinata a essere cancellata dal casellario giudiziale al raggiungimento della maggiore età, consente la valutazione di pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza nel caso in cui il minore commetta ulteriori reati" e che tale sentenza non può essere emessa dal giudice dell'udienza preliminare "senza previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio, in quanto è necessario consentire allo stesso di far valere le sue difese onde evitare l'iscrizione della pronuncia nel casellario giudiziale" (Cass. pen., sent. 12864/2022).