Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Liberi di scegliere. Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata
Riferimenti: AC N.2696/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 549/1
Data: 25/05/2026
Organi della Camera: II Giustizia, Assemblea


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Liberi di scegliere. Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata

25 maggio 2026
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Introduzione|Il protocollo "Liberi di scegliere"|Contenuto|


Introduzione

La proposta di legge A.C. 2696-A, come modificata in sede referente, prevede misure volte alla protezione e all'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata, dando attuazione al protocollo "Liberi di scegliere". 


Il protocollo "Liberi di scegliere"

La proposta di legge in titolo, frutto del lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, prende le mosse da un'innovativa prassi giudiziaria promossa dal tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, cui hanno successivamente aderito altri tribunali, che è stata altresì oggetto di un approfondito studio da parte del Consiglio superiore della magistratura (v. delibera CSM del 31 ottobre 2017).

Da queste esperienze giudiziarie è nato un progetto, denominato "Liberi di scegliere", confluito in un vero e proprio protocollo d'intesa, siglato per la prima volta nel 2017 e più volte rinnovato e integrato (da ultimo nel 2024), con l'adesione di numerose realtà istituzionali e del terzo settore, in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata.

L'assunto alla base di tale progetto è il riconoscimento del ruolo "condizionante" delle famiglie nei contesti criminali di tipo mafioso (la delibera CSM le definisce "famiglie maltrattanti", in quanto agiscono in spregio ai propri doveri di educazione e salvaguardia del minore) e quindi la necessità, al fine di tutelare il minore e realizzare il suo superiore interesse, di adottare provvedimenti di limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale (ex artt. 330 e 333 c.c.) ovvero misure rieducative nei confronti del minore stesso (ex art. 25 e ss. del regio decreto-legge 1404/1934) che consentano di sottrarre il minore al condizionamento familiare/ambientale e di inserirlo in una rete di supporto (educativa, psicologica, logistica, scolastica, economica e lavorativa) in grado di offrire una reale alternativa a coloro che desiderino affrancarsi dalle logiche criminali mafiose. Il progetto è inoltre rivolto a quei familiari che manifestino la concreta intenzione di allontanarsi dall'ambiente criminoso, nonché ai minori e ai loro familiari di riferimento che siano vittime delle organizzazioni di tipo mafioso, comunque denominate.

Il protocollo, alla luce dei principi costituzionali e di diritto internazionale in materia di tutela dei diritti del minore, individua gli obiettivi generali dell'intervento, orientato alla creazione di percorsi calibrati sulle esigenze del singolo minore o del nucleo familiare, da realizzarsi attraverso l'azione sinergica e integrata di tutti gli attori coinvolti, sia pubblici (Ministeri della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, giustizia minorile, forze di polizia, servizi sociali, sistema scolastico e universitario) sia privati (Conferenza episcopale italiana, Libera, Associazione Salesiani per il sociale, Associazione Fonte di Ismaele, Associazione Centro ELIS, Associazione Cometa, Fondazione di Comunità San Gennaro) dei quali disciplina gli impegni assunti. 

Il protocollo prevede inoltre specifici strumenti di governance e monitoraggio, mediante l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni di indirizzo, coordinamento e valutazione delle attività svolte.


Contenuto

L'Oggetto e finalitàarticolo 1 individua l'oggetto e la finalità del provvedimento in esame. Si prevede, nello specifico, che le misure di protezione personale e di assistenza sociale ed economica, contenute nella proposta di legge, sono finalizzate alla sicurezza e alla protezione socioeducativa, nonché all'assistenza morale, materiale e psicologica dei minorenni e dei giovani adulti che versano in situazione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica, in quanto vittime di organizzazioni criminali o a causa del contesto familiare nel quale sono inseriti. In particolare, i nuclei familiari presi in considerazione sono quelli inseriti in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso o dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o nell'ambito di associazioni criminali che pongano in essere nei loro confronti condotte di istigazione a commettere reati o sfruttamento dei relativi proventi. Come stabilito dal successivo articolo 2 (v. infra) destinatari delle misure di cui alla proposta di legge in esame sono altresì i genitori di minorenne o i soggetti che esercitino sullo stesso la responsabilità genitoriale, che abbiano manifestato la volontà di allontanarsi, unitamente al minorenne medesimo, dai contesti di criminalità organizzata.

LAmbito di applicazione'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione delle misure di protezione personale e di assistenza sociale ed economica previste dal provvedimento in esame.

In primo luogo, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. a) rientrano tra i soggetti destinatari delle citate misure i minorenni, figli di soggetti indagati, imputati o condannati per determinate fattispecie di reato, ossia:

  • "Associazioni per delinquereex art. 416 c.p.;

L'art. 416 prevede il reato di associazione per delinquere quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono o organizzano l'associazione, così come i capi dell'associazione, sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 3 a 7 anni, mentre i partecipanti sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da 5 a 15 anni. Per reati specifici (riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, traffico di organi, immigrazione clandestina, reati di natura sessuale se commessi in danno di minori), i commi quinto e sesto prevedono cornici edittali più elevate sia per i promotori/organizzatori/capi sia per i semplici partecipanti (rispettivamente reclusione da 5 a 15 anni e da 4 a 9 anni ovvero da 4 a 8 anni e da 2 a 6 anni).

  • "Associazioni di tipo mafioso anche straniere" ex art. 416-bis c.p.;

L'art. 416-bis definisce l'associazione di tipo mafioso come quella associazione in cui i partecipanti che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (terzo comma). Il primo comma prevede per i meri partecipanti la pena della reclusione da 10 a 15 anni. Il secondo comma stabilisce la pena della reclusione da 12 a 18 anni per coloro che all'interno dell'associazione pongono una condotta di promozione, direzione od organizzazione. Il terzo comma prevede una circostanza aggravante se l'associazione è armata e il seguente quarto comma definisce come armata l'associazione in cui i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Un'ulteriore circostanza aggravante è stabilita nel caso in cui le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti (quinto comma). Il sesto comma prescrive la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. L'ultimo comma chiarisce l'ambito applicativo del delitto precisando che le disposizioni in oggetto si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

  • "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope" ai sensi dell'art. 74 del d.p.r. n. 309 del 1990 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
  • delitti aggravati, ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Ai fini dell'accesso alle predette misure di protezione personale e di assistenza sociale ed economica è altresì richiesta l'adozione, a tutela dei medesimi minori, dei provvedimenti di: decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 del codice civile, allontanamento del genitore che tiene una condotta pregiudizievole per i figli dalla casa familiare ex art. 333 del codice civile ovvero uno dei provvedimenti disciplinati dagli artt. 25 e ss. del regio decreto n. 1404 del 1934.

Sul punto si ricorda che l'art. 330 c.c. stabilisce che la decadenza dalla responsabilità genitoriale è pronunciata dal giudice allorquando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (primo comma). In queste ipotesi, quando ricorrano gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (secondo comma).
L'art. 333 c.c., invece, prevede che laddove la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, apprezzate le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (primo comma). Si precisa che tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento (secondo comma).
Invece, in merito ai provvedimenti ex art. 25 e ss. del regio-decreto n. 1404 del 1934 ("Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni"), essi vengono adottati in presenza di un minore di 18 anni che pone in essere manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui. In questi casi, il PM presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale di disporre con decreto motivato, previo ascolto del minore e degli esercenti della responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali (art. 25, comma 1). L'art. 26 prevede che le predette tutele possono anche essere promosse dal pubblico ministero, se è in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva e se il minore è stato prosciolto per difetto di capacità di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva. Ulteriori provvedimenti adottati dal tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie riguardano i minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale. In tali ipotesi le misure sono volte all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore (art. 25-bis).

 La lett. b) ricomprende tra i soggetti destinatari delle misure di protezione personale e assistenza economica anche i minorenni indagati, imputati o condannati per i medesimi delitti sopra riportati di cui agli artt. 416, 416-bis, 74 d.p.r. n. 309 del 1990 e i delitti aggravati, ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.

Ai sensi della lett. c) le misure di protezione in oggetto si applicano anche ai minori vittime di atti di violenza o intimidazione da parte delle organizzazioni criminali di cui all'articolo 1 della proposta di legge in esame, a tutela dei quali siano stati adottati i medesimi provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale previsti sub comma 1, lett. a) (v. supra).

Il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce che le misure di protezione personale e di assistenza sociale ed economica trovino applicazione anche nei confronti di determinati soggetti maggiorenni, in particolare:

  • ai maggiorenni minori di 25 anni, destinatari da minorenni delle misure di cui alla proposta legge in esame, che confermino la volontà di allontanarsi dai contesti di cui all'articolo 1 (lett. a);
  • ai genitori di minorenne o ai soggetti che esercitino sullo stesso la responsabilità genitoriale, che abbiano manifestato la volontà di allontanarsi, unitamente al minorenne medesimo, dai contesti di cui all'articolo 1 (lett. b). 

Il comma 3 prevede che le misure di protezione e di assistenza previste dalla proposta di legge in esame si applicano qualora non ricorrano i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di protezione disposte in favore dei testimoni e dei collaboratori di giustizia ai sensi del D.L. n. 8 del 1991 e della L. n. 6 del 2018.

Il D.L. n. 8 del 1991, al Capo II disciplina gli strumenti per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia (cd. collaboratori di giustizia). Nello specifico, si precisa che ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale, che risultino essere intrinsecamente attendibili. Inoltre, devono possedere il carattere di novità o di completezza o, comunque, apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione (art. 9, comma 3). Le misure di protezione si applicano nei confronti di coloro che collaborino o che rendano le predette dichiarazioni qualora versino in grave e attuale pericolo per effetto delle condotte di collaborazione tenute. Peraltro, è richiesto che si proceda per determinate fattispecie di reato quali: a) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale; b) delitti ricompresi all'interno dell'art. 51, comma 3-bis c.p.p.; c) art. 371-bis, comma 4-bis c.p.p.; d) delitti in materia di prostituzione e pornografia minorile (600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 e 600-quinquies c.p.) (art. 9, comma 2). Le misure di protezione possono essere applicate anche nei confronti di coloro che convivono stabilmente con i suddetti collaboratori (cfr. art. 9, comma 2) nonché, in presenza di specifiche condizioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure (art. 9, comma 5). Le misure di protezione vengono disposte dalla cd. Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, regolata dall'art. 10. Essa è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. L'ammissione alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e la durata di esse, sono di volta in volta deliberati dalla suddetta commissione centrale, su proposta formulata dal procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo. Qualora si proceda per uno dei delitti ex artt. 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis c.p.p., la competenza sulla proposta di ammissione spetta al procuratore distrettuale antimafia e antiterrorismo.
La L. n. 6 del 2018 reca, invece, "Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia". In particolare, l'art. 2 inquadra la figura del testimone di giustizia, definendolo come colui che,: a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio; b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone; c)  non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la qualità di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, né i meri rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi; d)  non è o non è stato sottoposto a misura di prevenzione né è sottoposto a un procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi D.lgs. n. 159 del 2011, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale; e)  si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualità delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, nonché delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni. Il Capo II della richiamata legge n. 6 del 2018, regola le misure di protezione applicabili a tali testimoni. In particolare, l'art. 3 dispone che le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto è ulteriormente specificato nei regolamenti di attuazione adottati ai sensi del successivo art. 26. 

L'Le misure di protezione personalearticolo 3 disciplina le misure di protezione personale. In particolare, si prevede che, se indicato dall'autorità giudiziaria, nei confronti dei soggetti di cui al precedente articolo 2 possono essere disposti (comma 1):

  • il trasferimento immediato in luoghi protetti (lett. a));
  • l'eventuale utilizzazione di documenti di copertura (lett. b));
  • il cambiamento delle generalità secondo quanto prescritto dal D.lgs. n. 119 del 1993 ("Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia") lett. c));

Si ricorda che il D.lgs. n. 119 del 1993 disciplina il procedimento relativo al cambiamento delle generalità per coloro che collaborano con la giustizia e per cui tale cambiamento sia stato autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia (cfr. art. 15 D.L. n. 8 del 1991). La richiesta di cambiamento delle generalità è indirizzata congiuntamente ai Ministri dell'interno e di giustizia e su di essa si pronuncia, nell'ambito dello speciale programma di protezione, la commissione centrale di cui all'art. 10 del D.L. n. 8 del 1991, qualora ogni altra misura risulti non adeguata. 

Il comma 2 prevede che dell'adozione delle misure sia data comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 65 del decreto-legge n. 83 del 2002, può adottare misure di protezione e vigilanza nei confronti dei soggetti interessati.

L'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2002 prevede che sulle questioni di sicurezza personale il prefetto convoca e presiede riunioni di coordinamento alle quali partecipano il questore, i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, oltre al responsabile dell'Ufficio per la sicurezza personale (istituito all'interno del Gabinetto del prefetto), che svolge funzioni di segretario e ne cura l'istruttoria. Quando le valutazioni riguardano la tutela di magistrati interviene anche il procuratore generale presso la Corte d'appello territorialmente competente; per la sicurezza di altre personalità il prefetto può estendere la convocazione alle autorità interessate. All'esito delle riunioni, il prefetto trasmette al l'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale (UCIS), incardinato presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, proposte motivate per l'adozione, la modifica o la revoca delle misure di protezione e vigilanza. 

L'Le misure di assistenza sociale ed economicaarticolo 4 prevede le misure di assistenza sociale ed economica erogabili, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2.

In primo luogo, il comma 1, prevede le misure di assistenza sociale, ovvero:

  1. il supporto sociale, pedagogico e psicologico;
  2. l'accesso all'istruzione obbligatoria per i destinatari delle misure che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico;
  3. la conservazione del posto di lavoro, anche mediante trasferimento dei pubblici dipendenti presso altre amministrazioni o altre sedi;
  4. l'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo;
  5. il reinserimento sociale e l'integrazione e inclusione del minore e del familiare di riferimento nella nuova realtà sociale;

Il comma 2 riguarda, invece, le misure di assistenza economica, ovvero:

  • la corresponsione di un assegno periodico (lett. a));
  • la messa a disposizione di un alloggio e la copertura delle relative spese (lett. b));
  • la copertura delle spese per i trasferimenti connesse alla fruizione delle misure di protezione e di assistenza previste dalla proposta di legge in esame (lett. c));
  • la copertura delle spese per esigenze sanitarie, quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale (lett. d));
  • l'accesso a mutui e a prestiti bancari a tasso agevolato, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli istituti di credito (lett. e));
  • l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. spese di giustizia) (lett. f)); 

Procedimento per l'adozione delle misureL'articolo 5, delinea il procedimento per l'adozione delle misure.

L'iniziativa è demandata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, il quale, su istanza dell'interessato o quando viene a conoscenza della ricorrenza dei dei presupposti indicati dagli articoli 1 e 2, propone al tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale dell'interessato l'applicazione delle misure di protezione personale di cui all'articolo 3 e, in caso di necessità, di quelle di assistenza sociale ed economica di cui all'articolo 4.

L'attività di impulso da parte del procuratore può essere conseguenza di (comma 1):

  • denuncia, querela, esposto o segnalazione proveniente dai servizi sociali, da dirigenti scolastici o da enti preposti alla cura e all'assistenza dei minori;
  • acquisizione di informazioni a seguito di comunicazione da parte del pubblico ministero che nel corso delle indagini volte all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 416-bis c.p. e 74 del testo unico stupefacenti di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 rilevi una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne (ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge n. 123 del 2023). In tal caso, il procuratore della Repubblica procedente e il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni coordinano la loro azione allo scopo di contemperare le esigenze di segretezza delle indagini con quelle relative alla tutela del minore, informando tempestivamente il procuratore generale presso la corte d'appello di tale coordinamento nonché dei provvedimenti adottati (comma 5).

Occorre rammentare che l'articolo 50 del decreto legislativo n. 149 del 2022 prevede che, a decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui alla sezione VII del capo IV del medesimo decreto legislativo (prevista decorsi quattro anni dalla data di pubblicazione del decreto legislativo medesimo, ovvero il 17 ottobre 2026) le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».

Si prevede, dunque, che, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 1 e 2, l'autorità giudiziaria che adotta i provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale ex artt. 330 e 333 del codice civile (v. art. 2, supra) ne informi il procuratore presso il tribunale per i minorenni (comma 2).

Ai sensi del comma 3, ai fini della proposta il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni è tenuto ad acquisire:

a) ove non pregiudizievole per il superiore interesse del minore, le dichiarazioni del minore, del genitore, del tutore, del curatore o del curatore speciale, nonché di ogni altro soggetto interessato;

b) il parere del procuratore della Repubblica distrettuale competente per i reati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1, della proposta di legge in esame (v. supra) ovvero competente in relazione alle organizzazioni criminali di tipo mafioso che compiono atti di violenza o intimidazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), della proposta di legge in esame. Negli stessi casi, quando si tratta di delitti indicati dall'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale, può altresì chiedere informazioni al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in merito ai contesti criminali di riferimento.

Il comma 3- bis dell'art. 51 c.p.p. riguarda i delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso e i reati a essa connessi (es. associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, tratta di persone, sequestro a scopo di estorsione); il comma 3- quater concerne invece i delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale. 

Proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenniLa proposta deve dare conto della sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 1 e 2 (con specifica indicazione dei pericoli cui sono esposti il minore, i giovani adulti e i genitori destinatari delle misure previste dalla proposta di legge in esame) ed indicare le misure di protezione e le misure di assistenza (comma 4).

Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Libro II, Titolo IV-bis, del codice di procedura civile (comma 6).

Il Titolo IV-bis del Libro II del codice di procedura civile, introdotto nell'ambito della riforma del processo civile introdotta dal D. Lgs. 149/2022 (cd. "riforma Cartabia"), ha unificato il rito applicabile alle controversie in materia di persone, minori e famiglia, istituendo un apposito tribunale con competenza specifica sulle stesse. Per quanto di competenza si possono qui richiamare, in particolare, le disposizioni concernenti i poteri del giudice, i poteri del pubblico ministero, l'ascolto del minore, la nomina del curatore speciale, i provvedimenti indifferibili e quelli temporanei ed urgenti, l'intervento dei servizi sociali e sanitari.
Il giudice, ai sensi dell'art. 473-bis.2, può nominare un curatore speciale a tutela del minore e adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.
Il p.m. ai sensi dell'art. 473-bis.3, può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali. Il ricorso del p.m. è disciplinato dall'art. 473-bis.13 che dispone, tra l'altro, che ad esso siano allegati i documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonché i provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità e che, in presenza di richiesta di allontanamento del minore, siano indicati eventuali parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso.
Sull'ascolto del minore v. comma 7 infra, artt. 473-bis.4 e 473-bis.5.
Il curatore speciale del minore, ai sensi dell'art. 473-bis.8, può essere nominato dal giudice, tra gli altri casi, quando il p.m. abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori o nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori.
I provvedimenti indifferibili nell'interesse del minore, ai sensi dell'art. 473-bis.15, possono essere adottati in caso di pregiudizio imminente e irreparabile dal presidente o dal giudice da lui delegato, previa assunzione, ove necessario, di sommarie informazioni, con decreto provvisoriamente esecutivo, nel quale è altresì fissata l'udienza a davanti a sé, entro i successivi quindici giorni, per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti adottati con il decreto.
L'intervento dei servizi sociali o sanitari, è disposto, ai sensi dell'art. 473-bis.27, dal giudice, che indica in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta.

Il Comitato tecnico-scientificoL'articolo 6 istituisce il Comitato tecnico-scientifico determinandone la composizione, il funzionamento ed i compiti.

Il Comitato è istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità (comma 1). Il suo compito è di monitorare l'attuazione delle misure previste dalla proposta di legge in esame, eventualmente suggerendo eventuali modifiche, anche di carattere normativo. A tal fine il comitato può eventualmente raccogliere elementi di valutazione.

I membri del Comitato sono designati, in numero di un rappresentante per ciascun ente, dai Ministeri e dall'Autorità sopra citati, nonché dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (comma 2). Alle sue riunioni possono inoltre essere invitati a partecipare rappresentanti di altre istituzioni pubbliche o delle principali associazioni e organizzazioni del Terzo settore con comprovata esperienza nei campi della promozione dei diritti dei minorenni e degli adolescenti e nel contrasto al crimine organizzato e a quello mafioso. Non sono previsti compensi, rimborsi spese o gettoni di presenza per la partecipazione al Comitato (commi 3 e 4).

L'attuazione del programmaL'articolo 7 riguarda l'attuazione delle misure. Innanzitutto si prevede che, in caso di trasferimento presso luoghi protetti (art. 3, comma 1, lett. a), supra) o di adozione delle misure di assistenza, il tribunale per i minorenni affida l'attuazione agli uffici di servizio sociale per i minorenni, in coordinamento con i servizi sociali comunali e degli ambiti territoriali sociali e con i servizi sanitari competenti per territorio (comma 1).

In caso di utilizzo dei documenti di copertura e di cambiamento delle generalità (articolo 3, comma 1, lettere b) e c), supra) e di adozione delle correlate misure di assistenza, invece, il tribunale per i minorenni affida l'attuazione alla Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione del Ministero dell'interno, integrata con un rappresentante del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, che può avvalersi del Servizio centrale di protezione, organo istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e preposto all'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla Commissione centrale nei confronti di coloro che collaborano con la giustizia (comma 2).

Il comma 3 prevede che, qualora le misure di protezione personale e di assistenza siano adottate nei confronti di soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di associazione a delinquere anche di stampo mafioso (di cui agli artt. 416, 416-bis e 416-bis.1 c.p.) o di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (di cui all'art. 74 del d.P.R. 309/1990), le misure di protezione personale e quelle di assistenza sociale ed economica dovranno integrarsi con i progetti di intervento e di recupero di cui all'art. 27 del d.lgs. 272/1989, elaborati dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in occasione della sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne, e con le misure penali di comunità di cui all'art. 2 del d.lgs. 121/2018.

L'art. 2 del d.lgs. 121/2018 elenca le misure penali di comunità per i condannati minorenni o giovani adulti, ovvero: a) affidamento in prova al servizio sociale; b) affidamento in prova con detenzione domiciliare; c) detenzione domiciliare; d) semilibertà. Sono eseguite secondo un progetto educativo individualizzato e improntate alla finalità rieducativa e al reinserimento sociale.

L'Segretezza dei procedimentiarticolo 8, prevede che le notizie, gli atti e i provvedimenti relativi alle misure di protezione personale di cui all'articolo 3 e quelli relativi alle attività del Servizio centrale di protezione possono essere coperte da segreto su disposizione dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 119 del 1993, recante la disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

Si ricorda che il segreto d'ufficio obbliga l'impiegato pubblico a non divulgare a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso (art. 15, DPR 3/1957). In sede processuale, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (art. 201 c.p.p.).
Per quanto riguarda specificamente la disciplina dettata per il cambiamento delle generalità dei collaboratori di giustizia dal d.lgs. 119/1993, che per espressa previsione del comma 2 dell'art. 8 si applica anche ai provvedimenti adottati nell'ambito della presente proposta di legge, l'art. 9 del citato decreto che i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sulle precedenti generalità della persona per la quale è disposto il cambiamento delle generalità (comma 2) e che i medesimi soggetti sono tenuti a tale obbligo anche se i fatti coperti da segreto non sono conosciuti per ragioni di ufficio (comma 3).

L'articolo 9 definisce la durata della concessione delle misure di assistenza sociale ed economica. In particolare, l'erogazione di tali misure non può essere superiore a 2 anni, prorogabile per un anno, a istanza del beneficiario, previa valutazione dell'autorità giudiziaria circa la persistenza delle condizioni legittimanti.

Modifica, sospensione e revoca delle misureInoltre, dispone che le misure, sia di protezione personale che di assistenza sociale ed economica, possano essere modificate, sospese o revocate per motivi inerenti:

  • all'attualità e alla gravità del pericolo,
  • alla condotta dei beneficiari;
  • all'inosservanza delle prescrizioni imposte ovvero degli impegni assunti a norma di legge.

A ciò provvede il tribunale per i minorenni, su istanza del procuratore della Repubblica o delle persone interessate, e acquisiti tutti gli elementi necessari alla valutazione. 

Anche in tal caso si applicheranno le norme del rito unificato per le persone, i minorenni e la famiglia di cui al Titolo IV-bis del codice di procedura civile (v. art. 5, comma 6, supra)

Modifica alle norme di proceduraGlarticoli 10, 11 e 12 recano le modifiche di coordinamento, rispettivamente, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e al decreto-legge 123/2023 (c.d. decreto Caivano), consequenziali all'introduzione del sistema di protezione e assistenza previsto dalla proposta di legge in esame.

L'articolo 10, reca modifiche al codice di procedura penale al fine di prevedere, nei casi di procedimenti aventi ad oggetto i reati di associazione per delinquere anche di stampo mafioso (di cui agli artt. 416, 416-bis e 416-bis.1 c.p.) o di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (di cui all'art. 74 del d.P.R. 309/1990), una serie di obblighi di comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni quali:

  • la comunicazione dell'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari se i fatti riguardano genitori di minorenni (neo introdotto comma 3-ter dell'art. 292 c.p.p.). A seguito della comunicazione dell'ordinanza, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni è tenuto a compiere le opportune verifiche circa la sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica del minore, le quali consentono la legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 336 del codice civile (per ottenere i provvedimenti che incidono sul regime della responsabilità genitoriale) ovvero ai sensi dell'art. 25 e ss. del D.L. n. 1404 del 1934 (per chiedere i provvedimenti concernenti le misure rieducative in favore di minorenni che pongono in essere condotte irregolari o aggressive);
  • nei medesimi casi di reati di associazione per delinquere anche di stampo mafioso o di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'obbligo della polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato, nei casi in cui emerga una situazione pregiudizievole per l'integrità psicofisica di minorenni, al procuratore della Repubblica distrettuale procedente, che a sua volta ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni (neo introdotto comma 3-bis dell'art. 347 c.p.p.);
  • la comunicazione dell'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva per i medesimi reati nei confronti di genitori di minorenni, al fine di consentire al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di verificare l'esistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica del minore (neo introdotto comma 3-ter dell'art. 656 c.p.p.).

Tali obblighi sono volti a consentire al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di accertare la sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica del minore, ai fini dell'applicazione delle misure di protezione e delle misure di assistenza sociale ed economica previste dalla proposta di legge in esame.

L'articolo 11,  interviene sull'art. 64-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di comunicazione e trasmissione di atti ad altre autorità giudiziarie. A tal riguardo, si prescrive che il p.m. procedente per i reati di associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, o di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope debba trasmettere al giudice civile o al tribunale per i minorenni copia di alcuni atti (ordinanze che applicano, sostituiscono o revocano misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto, sentenza che definisce il processo o decreto di archiviazione), se i fatti delittuosi riguardano genitori di minorenni.

L'articolo 12 modifica l'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2023, relativo all'anticipazione di misure nei confronti di minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale, in cui viene inserito, accanto ai già presenti riferimenti agli articoli 416-bis e 74 del d.P.R. 309/1990, quello relativo al reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), nonchè alle fattispecie aggravate di associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 c.p. 

L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2023 prevede che, quando, durante le indagini nell'ambito di procedimenti per reati di associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di droga, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minore, il PM deve informare il procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza in materia di potestà genitoriale.

Relazione annuale alle CamereL'articolo 13 prevede la presentazione da parte del Comitato tecnico-scientifico di una relazione annuale sull'applicazione e sull'efficacia delle misure di protezione e di assistenza previste dalla proposta di legge in esame. La relazione è inizialmente presentata ai Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e l'Autorità politica delegata per la famiglia la natalità e le pari opportunità e successivamente trasmessa alle Camere dal Ministero della giustizia.

L'Disposizioni finanziarie e di attuazionearticolo 14 reca le disposizioni finanziarie e di attuazione

Il comma 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame, valutati in:

- 179.573 euro per l'anno 2026, 1.077.440 euro per l'anno 2027, 1.152.931 euro per l'anno e 2028 e 1.234.376 euro annui a decorrere dall'anno 2029, per il gratuito patrocinio:

- 1.661.042 euro per l'anno 2026, 9.966.250 euro per l'anno 2027, 10.669.750 euro per l'anno 2028 e 11.420.150 euro annui a decorrere dall'anno 2029, riferiti alle misure di protezione personale e alle rimanenti misure di assistenza sociale ed economica.

A copertura dei predetti oneri si provvede in parte a valere sulle risorse mediante del Fondo per i collaboratori di giustizia, in parte mediante riduzione delle risorse in favore dei minori ammessi ai percorsi di reinserimento e rieducazione (articolo 1, comma 766, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) e in parte mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (articolo 1, comma 200, legge n. 190 del 2014).

Salvo tale autorizzazione di spesa, il comma 2 reca una generale clausola d'invarianza finanziaria.

Al comma 3 si prevede, infine, che con decreto  del Ministro dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati i contenuti e le modalità di attuazione delle misure di protezione di assistenza, con particolare riferimento ai seguenti profili:

  • modalità di erogazione delle misure;
  • modalità di erogazione dell'assegno periodico, nel rispetto dei seguenti principi generali: verifica dell'impossibilità, a causa delle misure di protezione e di assistenza adottate, di svolgere un'attività lavorativa o di avvalersi delle fonti di sostentamento percepite prima della loro adozione; valutazione dell'entità delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati mediante il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate nell'ultimo triennio; numero dei componenti del nucleo familiare sottoposto a protezione; revisione periodica dell'entità dell'assegno e possibilità di revoca dello stesso qualora il beneficiario riacquisisca la capacità economica, anche parziale. 
  • criteri per la determinazione dell'entità e della durata delle misure di assistenza, ferma la durata massima prevista dall'articolo 8;
  • modalità di regolazione dei rapporti finanziari in favore dei comuni per le attività svolte ai sensi dell'articolo 7.