Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali
Serie: Progetti di legge   Numero: 524/1
Data: 28/07/2026
Organi della Camera: II Giustizia, Assemblea

 


 

XIX Legislatura

 

Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

 

A.S. n.1663-A

 

28 luglio 2026

 

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 588/1

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 524/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura. 5

Articolo 1 (Delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali) 7

Articolo 2, comma 1, lett. a) – h) (Principi e criteri in materia di valorizzazione socioeconomica, attività riservate, accesso alla professione, formazione) 13

Articolo 2, comma 1, lett. i) – r) (Principi e criteri in materia di continuità e rappresentatività degli organi elettivi, natura giuridica e vigilanza degli ordini, personale dipendente, incompatibilità, consigli di disciplina territoriali e nazionali e codice deontologico) 16

Articolo 2, comma 1, lett. s) - dd) e comma 2 (Principi e criteri in materia di compenso ed equo compenso, tirocinio professionale, assicurazione, prescrizione dell’azione di responsabilità, formazione, società tra professionisti, previdenza e sportelli dedicati; disposizioni attuative) 20

Articolo 3 (Clausola d’invarianza finanziaria) 26

 


Schede di lettura


Articolo 1
(Delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali)

 

 

L’articolo 1 conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino degli ordinamenti delle professioni individuate all’Allegato A del disegno di legge.

 

In particolare, il comma 1 della disposizione in esame prevede che il Governo, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adotti uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino degli ordinamenti delle professioni individuate all’Allegato A del disegno di legge.

 

L’Allegato A elenca le quindici professioni interessate dall’intervento in esame:

·       agrotecnici e agrotecnici laureati;

·       architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti iunior e pianificatori iunior;

·       assistenti sociali specialisti e assistenti sociali;

·       attuari e attuari iunior;

·       consulenti del lavoro;

·       dottori agronomi e forestali, agronomi iunior e forestali iunior, zoonomi, biotecnologi agrari (denominazione così modificata nel corso dell’esame in Commissione);

·       geologi e geologi iunior;

·       geometri e geometri laureati;

·       giornalisti;

·       ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali iunior, ingegneri industriali iunior, ingegneri dell'informazione iunior;

·       periti agrari e periti agrari laureati;

·       periti industriali e periti industriali laureati;

·       spedizionieri doganali;

·       consulenti in proprietà industriale;

·       tecnologi alimentari.

 

Secondo i dati riportati nell’analisi d’impatto della regolazione (AIR) allegata al provvedimento in esame i professionisti iscritti agli albi delle quindici professioni oggetto della delega sono complessivamente circa 699.177 unità, di cui: 12.789 agrotecnici e agrotecnici laureati; 160.319 architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti e conservatori architetti iunior e pianificatori iunior; 47.784 assistenti sociali specialisti e assistenti sociali; 1.158 attuari e attuari iunior; 25.227 consulenti del lavoro; 19.639 dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari; 12.302 geologi e geologi iunior; 85.502 geometri e geometri laureati; 29.713 giornalisti; 250.608 ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell’informazione, ingegneri civili e ambientali iunior, ingegneri dell’informazione iunior; 12.485 periti agrari e periti agrari laureati; 36.965 periti industriali e periti industriali laureati; 1.513 spedizionieri doganali; 1.325 consulenti in proprietà industriale; 1.848 tecnologi alimentari.

 

Con riguardo alla regolamentazione delle professioni si ricorda che la direttiva (UE) 2018/958 impone agli Stati membri di valutare preliminarmente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio. In attuazione della citata direttiva è stato emanato il D.lgs. n. 142 del 2020 che prevede una procedura dettagliata inerente alla verifica del rispetto del principio di proporzionalità che compete ai cd. soggetti regolatori (cfr. art. 3). In particolare i soggetti regolatori devono operare una valutazione della proporzionalità in sede di analisi di impatto della regolazione dell'atto normativo o in sede di istruttoria dell'atto amministrativo generale, compilando il questionario riportato nella tabella di cui all'Allegato I. Nella tabella deve essere fornita per ciascun quesito una motivazione specifica e dettagliata per consentire di valutare il rispetto del principio di proporzionalità la tabella e parte integrante della documentazione illustrativa che deve essere sempre posta a corredo della documentazione che accompagna i provvedimenti. A tal fine si prevede che ogni disposizione normativa (sia legislativa che regolamentare) nonché ogni atto amministrativo generale che limita l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio, prima della sua adozione deve essere trasmessa dal competente soggetto regolatore all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della verifica dell'adeguatezza e della completezza della valutazione di proporzionalità svolta dalle amministrazioni proponenti.

Si segnala, inoltre, che l’art. 16-sexies del D.L. n. 131 del 2024, modificando la predetta normativa, ha introdotto nell’art. 3, il comma 3-bis, il quale prescrive che “in relazione ai progetti di legge di iniziativa diversa da quella governativa ovvero agli emendamenti parlamentari con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, la valutazione di proporzionalità (…) è effettuata dall'amministrazione competente in relazione alla professione regolamentata nell'ambito dell'istruttoria finalizzata a esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e il suo parere sugli emendamenti (…)”.

 

Da questo punto di vista, secondo quanto riportato nell’AIR allegata al provvedimento in esame, “l’intervento normativo si pone in linea con i principi europei in materia di regolamentazione delle professioni. In particolare, la riforma, attraverso l’armonizzazione delle procedure di accesso, l’introduzione di regole uniformi sulla formazione continua e il rafforzamento dei sistemi di garanzia deontologica, risponde in modo coerente alle direttive europee in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche) e di servizi nel mercato interno (Direttiva 2006/123/CE).

L’introduzione di principi comuni di trasparenza, imparzialità e proporzionalità nella regolamentazione contribuisce a rimuovere ostacoli ingiustificati alla libera circolazione dei professionisti e alla prestazione di servizi transfrontalieri. Inoltre, la modernizzazione dei sistemi disciplinari e la valorizzazione delle competenze digitali rafforzano la fiducia reciproca tra gli Stati membri, facilitando l’integrazione del sistema professionale nazionale nel più ampio contesto del mercato unico europeo e garantendo al contempo una più efficace tutela dei consumatori e dei destinatari dei servizi”.

 

Il comma 2 e il comma 3 disciplinano il procedimento per l’adozione dei decreti legislativi di cui al primo comma, prevedendo:

-        la proposta da parte del Ministro vigilante [1] , da formulare sentito il Consiglio nazionale di ciascuna professione;

-        l’adozione dei decreti de quibus con il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per quanto attiene le disposizioni aventi carattere previdenziale e assistenziale, nonché per le previsioni concernenti lo sportello dedicato al lavoro autonomo nell’ambito dei percorsi di riqualificazione e formazione professionale. È, invece richiesto, il concerto del Ministro dell’università e della ricerca per le disposizioni aventi ad oggetto l’attività universitaria ed i profili abilitanti;

-        la successiva trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

-        la formulazione dei pareri, non vincolanti, delle Commissioni parlamentari entro 30 giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

 

La disposizione precisa, infine, che qualora il termine per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari dovesse scadere nei trenta giorni precedenti o successivi alla scadenza del termine di delega (fissato dal comma 1 dell’articolo in commento), quest’ultimo è prorogato di 30 giorni.

 

Il comma 4 fissa in 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine previsto per la loro adozione, il termine entro il quale il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con la medesima procedura e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dal provvedimento in esame.

 

Infine, il comma 5 prescrive che, mediante i decreti legislativi di cui al precedente comma 1, deve essere disposta l’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con gli stessi decreti legislativi adottati. Tali decreti devono, inoltre, contenere le disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate o non modificate che restano in vigore per ciascun ordinamento professionale. A tal fine, si può procedere anche attraverso l’eventuale redazione di un testo unico per ciascuna professione regolamentata.

 

Secondo quanto riportato nell’analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento in esame il quadro di riferimento normativo nel quale si inserisce l’intervento in esame è il seguente:

- LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395 (Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti);

- REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra);

- REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 275 (Regolamento per la professione di perito industriale);

- LEGGE 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione di attuario);

- LEGGE 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), con riferimento alle competenze attribuite al Ministero dell’università e della ricerca in materia di svolgimento degli esami per l’abilitazione professionale;

- LEGGE 12 marzo 1957, n. 146 (Tariffa professionale dei periti industriali);

- LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612 (Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali);

- LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista);

- LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112 (Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo);

- LEGGE 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro);

- LEGGE 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici);

- DECRETO 29 dicembre 1991, n. 445 (Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale);

- LEGGE 23 marzo 1993, n. 84 (Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale);

- LEGGE 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare);

- DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), con riferimento alle convenzioni e polizze collettive che i consigli nazionali possono stipulare, a favore dei propri iscritti, con gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

- D.M. 30 maggio 1995, n. 342 (Regolamento recante l'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale e la formazione del relativo Albo);

- DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione), con riferimento alle convenzioni e polizze collettive che i consigli nazionali possono stipulare, a favore dei propri iscritti, con gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

- DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), con riferimento ai regimi fiscali previsti per i modelli societari adottati dalle società tra professionisti;

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1999, n. 283 (Regolamento recante norme di esecuzione della legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare);

- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in riferimento alla disciplina applicabile al personale dipendente degli ordini e collegi professionali;

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti) con riferimento agli ordinamenti professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei geologi e degli ingegneri;

- Articolo 202, DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) con riferimento all’albo dei consulenti in proprietà industriale;

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169 (Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali) con riferimento agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei geologi e degli ingegneri;

- DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania);

- Articolo 10, LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012), in materia di riforma degli ordini professionali e società tra professionisti;

- Articolo 8, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), recante disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie;

- DECRETO 21 febbraio 2013, n. 46 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro);

- Articolo 10, comma 1, LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), in riferimento alle convenzioni non onerose stipulate tra i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro, da una parte, e gli ordini e i collegi professionali, dall’altra, ai fini della gestione degli sportelli dedicati al lavoro autonomo;

- LEGGE 8 novembre 2021, n. 163 (Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti), con riferimento alle lauree magistrali e professionalizzanti abilitanti;

- LEGGE 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali) in materia di liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali.


Articolo 2, comma 1, lett. a) – h)
(Principi e criteri in materia di valorizzazione socioeconomica, attività riservate, accesso alla professione, formazione)

 

 

L’articolo 2, modificato in sede referente, definisce i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega, prevedendo la valorizzazione del ruolo delle professioni e la tutela dell’autonomia e dell’indipendenza dei professionisti (lett. a-b). I decreti delegati dovranno inoltre chiarire competenze e attività riservate, disciplinare accesso, abilitazione ed esami di Stato, nonché riservare l’uso del titolo professionale agli iscritti agli albi (lett. c-f). È altresì prevista la disciplina delle specializzazioni e la salvaguardia delle competenze già riconosciute (lett. g), mentre ordini e collegi professionali dovranno operare come enti pubblici non economici a tutela dell’interesse pubblico, senza svolgere attività sindacale (lett. h).

 

L’articolo 2, comma 1, del disegno di legge definisce i criteri direttivi per la delega legislativa, ponendo come premessa fondamentale — inserita nel corso dell’esame in Commissione— il pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 142 del 2020, che impone l’effettuazione di un test di proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (per maggiori approfondimenti si veda la scheda di lettura art. 1, supra).

 

La lettera a) impegna il Governo a valorizzare il ruolo sociale ed economico svolto dalle professioni regolamentate, nonché a riconoscere il loro contributo allo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese.

 

La lettera b) annovera tra i principi cui deve attenersi la nuova disciplina la garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia intellettuale del professionista.

 

 

La successiva lettera c) impone al legislatore delegato innanzitutto di definire chiaramente quali attività siano riservate esclusivamente agli iscritti negli albi e quali siano invece attribuite anche in via non esclusiva a ciascuna categoria.

 

A tale proposito, la disposizione in commento precisa che:

 

Ø  agli iscritti negli albi professionali deve essere riconosciuta una competenza specifica nelle materie oggetto della professione, così come definite dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge;

Ø  nelle suddette materie deve essere espressamente attribuita ai professionisti iscritti agli albi anche l'attività di consulenza, (tale criterio è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione);

Ø  le competenze devono essere attribuite agli iscritti di ciascun Albo in coerenza con il percorso formativo di accesso (titolo di studio, tirocinio ed eventuale esame di abilitazione) e, secondo una modifica apportata in sede referente, anche in coerenza con i quadri di riferimento nazionali ed europei per la classificazione e la comparabilità delle competenze;

Ø  la perimetrazione dell’oggetto delle singole professioni è riservata alla legge e deve essere determinata tenendo conto dei rapporti di coordinamento con le professioni che svolgono attività similari.

 

Infine, è prevista una clausola residuale – modificata nel corso dell’esame in Commissione - in virtù della quale tutte le attività che la legge non indica espressamente come riservate a una o più professioni sono da considerarsi libere e possono quindi essere svolte da tutti i professionisti.

 

La lettera d) sancisce il principio della libertà di accesso alle professioni. Nello specifico, tale accesso deve avvenire in attuazione dell’articolo 33, quinto comma Cost., che prescrive il previo superamento di un esame di abilitazione, qualora sia previsto dalla normativa vigente, orientato a verificare la coerenza del percorso formativo espletato rispetto alla professione cui si intende accedere.

La norma precisa che sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti di cui alla L. n. 163 del 2021.

 

A tal riguardo, si ricorda che quest’ultimo provvedimento normativo disciplina, tra gli altri, le lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo (art. 1); le lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale (art. 2); l’adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti (art. 3); la previsione di ulteriori titoli abilitanti che possono essere previsti mediante regolamento governativo in delegificazione ex art. 17, comma 2 L. n. 400 del 1988 (art. 4).

La lettera e) stabilisce che i decreti delegati dovranno disciplinare l’esame di Stato laddove previsto dalla normativa vigente al momento in vigore della presente legge delega. In particolare, si dovrà prevedere il sostenimento di un apposito esame di abilitazione, a conclusione del percorso universitario intrapreso.

Si precisa che sono comunque fatte salve le disposizioni che attribuiscono puntuali competenze al Ministero dell’università e della ricerca in materia di esami di Stato di abilitazione alle professioni ex L. n. 1378 del 1956.

Si segnala che il predetto provvedimento disponeva la riattivazione degli esami di Stato per le professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonché di abilitazione nelle discipline statistiche (art. 1). Venivano, inoltre, affidate al Ministro per la pubblica istruzione (ora Ministro dell’università e della ricerca) le seguenti funzioni: nomina delle Commissioni giudicatrici (art. 2); i programmi degli esami e le norme concernenti lo svolgimento di questi ultimi, da definirsi attraverso apposito regolamento (art. 3); il compenso spettante ai componenti delle commissioni giudicatrici (art. 5).

 

La lettera f) stabilisce che l’uso del titolo professionale possa competere esclusivamente agli iscritti al relativo albo.

 

La lettera g) stabilisce che i decreti delegati debbano prevedere una specifica disciplina delle specializzazioni per le categorie interessate, previo parere del Consiglio nazionale di ciascuna professione. L'organizzazione dei relativi corsi di formazione è affidata ai medesimi Consigli nazionali e agli ordini o collegi territoriali, i quali possono operare anche attraverso apposite convenzioni con le università.

 

La Commissione ha integrato questo criterio di delega inserendo una clausola di salvaguardia delle competenze. Tale modifica impone espressamente che l'eventuale emanazione di norme volte a innalzare i titoli di studio necessari per l'accesso alla professione non debba comportare alcuna modifica all'ambito delle competenze professionali già stabilito dalla normativa vigente, sia per quanto riguarda le attività attribuite che quelle riservate in via esclusiva. Questa tutela viene estesa esplicitamente anche a tutti i professionisti che risultino già iscritti all'albo con un titolo di studio inferiore rispetto a quello che verrebbe richiesto dai nuovi ordinamenti, assicurando così la continuità dell'esercizio delle loro funzioni e la stabilità del perimetro professionale.

 

Nel corso dell’esame in commissione è stato introdotto un nuovo criterio di delega alla lettera h), per il quale il governo dovrà prevedere che l’Ordine e i suoi organi direttivi, sia a livello territoriale che nazionale, operino in qualità di enti pubblici non economici.

Secondo tale principio, l'azione di questi enti deve essere finalizzata esclusivamente alla tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione, stabilendo inoltre che essi non possano esercitare attività sindacale

 

 

 

 

 


Articolo 2, comma 1, lett. i) – r)
(
Principi e criteri in materia di continuità e rappresentatività degli organi elettivi, natura giuridica e vigilanza degli ordini, personale dipendente, incompatibilità, consigli di disciplina territoriali e nazionali e codice deontologico)

 

 

L’articolo 2, comma 1, lett. i) – r) reca i principi direttivi per la riforma degli ordinamenti professionali, nel rispetto del principio di proporzionalità, concernenti la disciplina degli Ordini — da calibrare sulla loro realtà numerica e patrimoniale — il regime delle incompatibilità, i consigli di disciplina con competenze estendibili a livello regionale e il codice deontologico, integrato a tutela del consumatore anche per l'uso di tecnologie digitali

 

L’articolo 2, comma 1, lett. i) – r) individua principi e criteri direttivi inerenti a diversi profili della disciplina dei singoli Consigli e Ordini professionali.

 

Nello specifico, la lettera i), come modificata in sede referente, prende in esame l’aspetto riguardante l’elezione dei predetti organi, stabilendo che il Governo, nel regolare il sistema elettorale, debba assicurare la continuità degli organi elettivi in coerenza con le fasi di attuazione delle riforme ordinamentali, garantendo il rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività. A tal riguardo, il legislatore delegato dovrà conformarsi ai seguenti principi:

 

 

La lettera l) dispone che i decreti delegati nel riordinare le singole professioni dovranno stabilire il regime delle incompatibilità con l’esercizio di altre attività;

 

La lettera m) detta criteri in relazione alla natura giuridica che dovranno avere il Consiglio nazionale e gli ordini e i collegi territoriali. In particolare, tali soggetti dovranno essere qualificati come enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro competente e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria. La Commissione ha integrato il criterio di delega specificando che il Governo, nel definire la disciplina di tali enti, dovrà operare tenendo conto della loro realtà numerica e patrimoniale

 

La lettera n), in connessione con quanto prescritto dalla precedente lettera l), stabilisce che gli Ordini, i Collegi territoriali e i Consigli nazionali siano sottoposti alla vigilanza del Ministero competente. La Commissione ha integrato tale criterio di delega specificando che l'esercizio di tale vigilanza debba avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito dalla legge n. 125 del 2013).

 

Il richiamo a questa specifica norma è di fondamentale importanza tecnica poiché l'articolo 2, comma 2-bis del D.L. 101/2013 definisce il perimetro dell'autonomia degli Ordini. Tale disposizione chiarisce che:

 

La lettera o) individua i principi ed i criteri in materia di regime giuridico e natura del rapporto di lavoro applicabile al personale dipendente. Nel dettaglio si prevede che al predetto personale dovrà essere applicata la disciplina contenuta nel testo unico del pubblico impiego di cui al D.lgs. n. 165 del 2001, nonché il CCNL del comparto Funzioni Centrali sezione enti pubblici non economici nel rispetto dell’equilibrio finanziario dei medesimi enti.

 

La lettera p) prescrive i principi e criteri direttivi per quanto attiene alla disciplina dei cd. Consigli di disciplina territoriali e nazionali. In primo luogo, si prevede l’applicabilità, in quanto compatibili delle disposizioni contenute all’interno dell’art. 8 del d.P.R. n. 137 del 2012, riguardanti il procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie.

 

Si ricorda che l’art. 8 del d.P.R. n. 137 del 2012 prevede l’istituzione di consigli di disciplina territoriali presso i consigli dell'ordine o collegi territoriali. A tali organi sono affidati compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo (comma 1). La norma reca, inoltre, prescrizioni riguardanti il numero di membri chiamati a comporre i predetti consigli di disciplina (comma 2), la procedura di designazione e di nomina di tali membri, nonché il regime di incompatibilità sussistente tra consiglieri degli ordini o collegi territoriali e consiglieri dei consigli di disciplina (comma 3). Si precisa che le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo, mentre quelle di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo (comma 4). La durata in carica dei consigli di disciplina viene equiparata dal comma 6 a quella dei consigli dell'ordine o collegio territoriale corrispondente.

Al pari di quanto stabilito per gli organi di livello territoriale, anche presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio di riferimento sono istituiti consigli di disciplina nazionali (comma 7).

 

Nello specifico, i criteri impongono al Governo di:

 

 

La lettera q) stabilisce che i Consigli nazionali ai quali sono affidate funzioni giurisdizionali possano adottare regolamenti di organizzazione per gestire la funzione giurisdizionale in modo più rapido ed efficiente;

 

La lettera r) detta alcune prescrizioni in materia di codice deontologico, in particolare:

·       riservare in via esclusiva ai Consigli nazionali la competenza ad adottare e aggiornare il codice deontologico;

·       prevedere che i codici deontologici siano aggiornati con l’esplicita previsione di norme, anche a tutela del consumatore, che garantiscano che la prestazione professionale, anche se effettuata mediante l’utilizzo di tecnologie digitali, sia frutto della professionalità e della competenza specifica dell’iscritto.

 

 


Articolo 2, comma 1, lett. s) - dd) e comma 2
(
Principi e criteri in materia di compenso ed equo compenso, tirocinio professionale, assicurazione, prescrizione dell’azione di responsabilità, formazione, società tra professionisti, previdenza e sportelli dedicati; disposizioni attuative)

 

 

Le lettere da s) a dd) dell’art. 2, comma 1, recano principi e criteri direttivi volti a disciplinare una pluralità di istituti relativi alle professioni regolamentate, quali la pattuizione del compenso, la riorganizzazione del tirocinio, l’assicurazione per responsabilità civile, la prescrizione dell’azione di responsabilità, le tutele per malattia, infortuni o maternità, la formazione continua, le società tra professionisti e la gestione degli sportelli dedicati al lavoro autonomo.

 

La lettera s) richiama i principi dell’equo compenso, stabilendo che le parti del contratto d’opera professionale siano libere di pattuire il compenso, ma che questo debba essere comunque proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto specifico e alle caratteristiche della prestazione professionale.

La Commissione è intervenuta sul criterio in esame precisando che il legislatore delegato dovrà prevedere lo stabilimento o l'aggiornamento dei parametri per la determinazione dei compensi — riferiti anche alle prestazioni svolte in forma associata o societaria — specificamente per i casi di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale e ai fini dell’applicazione della legge 21 aprile 2023, n. 49.(legge sull’equo compenso).

 

La delega conferma che tali parametri siano adottati con decreto del Ministero vigilante, su proposta del Consiglio nazionale di ciascun Ordine professionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto legislativo

 

Si ricorda in proposito che l’equo compenso delle prestazioni professionali è stato introdotto dalla recente legge n. 49 del 2023. Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. In ogni caso il compenso deve essere conforme ai parametri individuati da appositi decreti ministeriali (nello specifico, per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, ciò è previsto dall’art. 9 D.L. n. 1 del 2012).

La normativa sull’equo compenso si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c., resa in favore di determinati soggetti (tra cui: banche, assicurazioni, loro controllate e mandatarie, nonché imprese in possesso di specifici requisiti occupazionali o di ricavi) sulla base di un’apposita convenzione. La legge stabilisce nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, nonché la rideterminazione del medesimo da parte del giudice che abbia accertato giudizialmente il carattere non equo del compenso. Il giudice può anche condannare il committente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

I Consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali possono concordare modelli standard di convenzione con le imprese committenti; i compensi ivi previsti si presumono equi fino a prova contraria.

 

La nuova lettera t), introdotta nel corso dell'esame in Commissione, affida al Governo il compito di procedere a una complessiva riorganizzazione della disciplina del tirocinio professionale, stabilendo nuove garanzie economiche e contrattuali per i praticanti.

Nello specifico, il legislatore delegato dovrà prevedere l'obbligo per il professionista o lo studio ospitante di corrispondere al tirocinante il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto del soggetto presso cui si svolge la pratica. Oltre a tale rimborso, la norma introduce la possibilità di riconoscere al tirocinante un'indennità o un compenso per l'attività prestata, a condizione che tale riconoscimento economico sia formalizzato tramite la stipula di un apposito contratto.

Un aspetto centrale di questo nuovo criterio di delega risiede nel principio di proporzionalità, in quanto l'eventuale compenso o indennità dovrà essere rigorosamente commisurato all'effettivo apporto professionale fornito dal tirocinante nell'esercizio delle sue mansioni. È importante tuttavia sottolineare come la Commissione abbia posto un limite preciso a tale previsione: fatta eccezione per il rimborso delle spese, la possibilità di corrispondere indennità o compensi è espressamente esclusa per i tirocini svolti presso gli enti pubblici.

 

La lettera u) prevede che il Governo nell’esercizio della delega debba prevedere l’obbligo per i professionisti di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale. Per agevolare l'assolvimento di tale obbligo, la norma prevede che i Consigli nazionali dei singoli Ordini e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza possano stipulare convenzioni e polizze collettive a favore dei propri iscritti, definendo le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali.

La Commissione ha apportato una modifica specifica alla tempistica di revisione di tali parametri, stabilendo che i massimali e le condizioni della polizza debbano essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale — introducendo quindi una maggiore flessibilità rispetto alla precedente scadenza fissa di cinque anni — con decreto del Ministro vigilante, sentito il relativo Consiglio nazionale. Questa disciplina si integra con quanto già previsto dal d.P.R. n. 137 del 2012, il quale qualifica la violazione dell'obbligo di assicurazione come un illecito disciplinare

 

L’art. 5 del d.P.R. 137/2012 prevede già l’obbligo di stipula, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, di un’assicurazione idonea a coprire i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista è inoltre tenuto a comunicare al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza, il relativo massimale e le successive variazioni. La violazione dei suddetti obblighi costituisce illecito disciplinare.

 

La lettera v) riguarda la previsione di tutele a garanzia dei professionisti in caso di impedimenti dovuti ad infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità che abbiano causato inadempimenti nell’esercizio della professione e violazioni di scadenze di natura fiscale, tributaria e previdenziale.

 

Nel corso dell'esame in Commissione è stata introdotta la lettera z), che demanda al Governo il compito di prevedere, per tutte le professioni, un termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale nelle controversie non disciplinate dall'articolo 8 della legge n. 49 del 2023 in materia di equo compenso, al fine di assicurare uniformità e certezza del regime prescrizionale.

 

In merito alla lettera z) dell'articolo 2, comma 1, si osserva che il criterio di delega si limita a prevedere un termine di prescrizione quinquennale per l'azione di responsabilità professionale nelle controversie escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sull'equo compenso, senza individuarne il dies a quo. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 2935 del codice civile dispone che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e che, secondo la giurisprudenza, in materia di responsabilità professionale, il momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale va individuato con riguardo all'esistenza del danno risarcibile e al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato (Cass., sez. II, Ordinanza n. 363 dell’8 gennaio 2025 e Cass. civ., sez. III, Ordinanza n. 16631 del 12 giugno 2023). Occorre rammentare altresì che l'articolo 8 della legge 21 aprile 2023, n. 49, limitatamente alle controversie rientranti nel proprio ambito di applicazione, stabilisce espressamente che il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista. 

 

 

La lettera aa) prevede che il Governo nell’esercizio della delega debba ridefinire la disciplina della formazione continua con l'obiettivo di garantire un costante aggiornamento dei professionisti e innalzare la qualità della prestazione professionale. Le attività formative dovranno essere affidate in via principale ai singoli Ordini, i quali hanno la facoltà di stipulare convenzioni o collaborazioni con le università, agendo sempre nel rispetto dell’equilibrio finanziario dell’ente.

In questo quadro, ogni Consiglio nazionale dovrà adottare un regolamento, previo parere del Ministro vigilante, per stabilire sia le modalità di assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti sia i criteri per autorizzare enti terzi all'erogazione della formazione. Il regolamento dovrà definire i requisiti minimi dei corsi, le procedure per il riconoscimento di competenze acquisite in altri ambiti formativi e il numero minimo di crediti da acquisire, applicando il criterio di un'ora di formazione per ogni credito. Una quota obbligatoria di questo percorso dovrà essere dedicata allo studio dei nuovi strumenti digitali e dell’intelligenza artificiale, con un approfondimento specifico sui limiti e sulle implicazioni di carattere deontologico derivanti dal loro impiego professionale.

Rispetto al testo originale, che menzionava genericamente gli Ordini e i Collegi, il testo licenziato dalla Commissione amplia e specifica il perimetro dei promotori: la partecipazione digitale degli iscritti potrà riguardare eventi proposti dai Consigli nazionali, dagli Ordini e Collegi territoriali e, innovativamente, anche quelli realizzati per il tramite delle Fondazioni da essi istituite, oltre a quelli offerti dagli enti terzi autorizzati.

 

L’art. 7 del d.P.R. 137/2012 disciplina analoghe modalità per l’assolvimento degli obblighi di curare il continuo e costante aggiornamento della competenza professionale, demandandone la definizione ad un regolamento del Consiglio nazionale dell’ordine, previo parere favorevole del ministro vigilante. Anche in questo caso, la violazione degli obblighi è sanzionata come illecito disciplinare.

 

La lettera bb) è incentrata sulla disciplina delle società tra professionisti (STP) e, pur mantenendo ferme le garanzie già previste dalla legge n. 183 del 2011, è stata significativamente integrata dalla Commissione per definire criteri più stringenti sulla compagine sociale e sul regime previdenziale.

 

Per quanto riguarda la partecipazione alle società, il legislatore delegato dovrà ora prevedere che i soci professionisti iscritti all'albo di riferimento (o in altri albi professionali) detengano almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. Viene inoltre sancito il principio fondamentale per cui la partecipazione agli utili dei soci debba essere sempre proporzionale alla partecipazione al capitale, eliminando margini di discrezionalità in tal senso.

Un'altra integrazione di rilievo riguarda il regime fiscale e previdenziale, che deve essere reso coerente con il modello societario adottato. In questo ambito, la Commissione ha inserito l'obiettivo di individuare misure per l'eliminazione della duplicazione del contributo integrativo previdenziale per i professionisti che si aggregano in società di capitali, cooperative o associazioni, o che prestano la loro attività in regime di monocommittenza per tali realtà. Tale intervento deve comunque avvenire salvaguardando l'autonomia regolamentare e la sostenibilità economico-patrimoniale di lungo periodo degli enti di previdenza di diritto privato, includendo esplicitamente anche quelli relativi a professioni non contemplate nell'Allegato A del disegno di legge.

 

Restano confermati come criteri di delega il riordino delle modalità di iscrizione agli albi e al registro delle imprese, la disciplina dei casi di incompatibilità, le modalità di conferimento ed esecuzione degli incarichi, gli obblighi informativi verso la clientela, l'assolvimento degli obblighi assicurativi e il regime disciplinare e deontologico, riferito sia alla società che ai singoli soci professionisti.

 

Sempre in ambito di regime fiscale delle società tra professionisti, la lettera cc) prevede che alle società costituite ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 183 del 2011, si applichino, anche ai fini IRAP (imposta regionale sulle attività produttive istituita dal d.lgs. n. 446/1997), i regimi fiscali previsti per il tipo di società dalle stesse adottate.

Sulle società tra professionisti, v. infra.

 

Infine, la lettera dd) stabilisce che le convezioni stipulate per la gestione degli sportelli dedicati al lavoro autonomo tra centri per l'impiego o organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro da un lato (di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 81/2017) e gli ordini e i collegi professionali dall’altro, consentano l’accesso e l’utilizzo dei servizi di incrocio tra domanda e offerta di lavoro offerti dalla piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

 

La disciplina delle società tra professionisti è contenuta nell’art. 10, commi 3 e ss., della legge n. 183/2011, che consente l’utilizzo dei modelli societari previsti dal codice civile (Libro V, Titoli V e VI) per l’esercizio di attività professionali (con la precisazione che qualora venga scelta la forma della società cooperativa, il numero di soci non deve essere inferiore a tre).

Per potersi qualificare come società tra professionisti, l’atto costitutivo della persona giuridica deve prevedere: a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'UE, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, a pena di scioglimento della società e cancellazione della stessa dall'albo; c) i criteri e le modalità per garantire che l’incarico professionale affidato alla società sia svolto esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. In tale prospettiva, l’individuazione del socio professionista è compiuta dal cliente e, in mancanza di designazione, la scelta del professionista deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente; c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale; d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

L’organismo sociale deve, peraltro, contenere all’interno della propria denominazione l'indicazione di società tra professionisti e può essere costituito anche per l’esercizio di diverse attività professionali.

Per quanto riguarda la posizione dei soci professionisti, essi possono partecipare ad una sola società tra professionisti, sono sempre tenuti a rispettare il codice deontologico del proprio ordine e possono opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a loro affidate. Anche la società è tenuta a rispettare il regime disciplinare dell’ordine al quale è iscritta.

In attuazione della suddetta normativa primaria è stato adottato dal Ministro della giustizia il DM n. 34/2013. In particolare, quest’ultimo provvedimento reca norme di dettaglio concernenti: l’ambito di applicazione della società tra professionisti (o professionale), le modalità di conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale, il regime di incompatibilità del socio che partecipa a più società professionali, il procedimento di iscrizione nel registro delle imprese ed il regime disciplinare della società.

 

Infine il comma 2 dell’articolo 2 – come modificato dalla Commissione- prevede che, qualora i decreti delegati prevedano l’adozione di disposizioni attuative, le stesse siano adottate mediante regolamenti del consiglio nazionale di ciascuna professione o mediante regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero dal Ministro vigilante ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 17, previo parere da parte del consiglio nazionale.


Articolo 3
(Clausola d’invarianza finanziaria)

 

 

L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

L’articolo in commento, composto di un unico comma, reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione della legge di delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

 



[1]     Secondo quanto riportato nell’AIR i Ministeri responsabili dell’attuazione dell’intervento normativo di riforma degli ordinamenti professionali sono: il Ministero della Giustizia, cui compete, attraverso il Dipartimento per gli affari di giustizia, la vigilanza sulla maggioranza degli ordini e collegi professionali oggetto della delega, nonché l’elaborazione dei decreti legislativi attuativi della delega per le professioni di propria competenza e l’aggiornamento dei parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali su proposta dei consigli nazionali; il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy con le medesime funzioni di vigilanza ed elaborazione normativa rispettivamente per l’ordine degli spedizionieri doganali e dei consulenti in proprietà industriale; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è chiamato ad operare di concerto con i Ministeri vigilanti per le disposizioni aventi impatto diretto nelle materie previdenziali e assistenziali, nonché per le disposizioni attuative relative alle convenzioni tra gli ordini professionali e i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 22 maggio 2017, numero 81, per la gestione degli sportelli dedicati al lavoro autonomo e l’utilizzo della piattaforma SIISL- Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Ministero dell’università e della ricerca interverrà per i profili attinenti all’attività universitaria e ai profili abilitanti, operando di concerto con i Ministeri vigilanti per le disposizioni relative alla disciplina dell’esame di Stato e ai percorsi formativi per l’accesso alle professioni.