Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso
Riferimenti: AC N.1693/XIX AC N.2279/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 379
Data: 12/03/2025
Organi della Camera: II Giustizia


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso

12 marzo 2025
Seconda edizione


Indice

Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento|Il contenuto dell'A.C. 1693|La proposta di legge abbinata A.C. 2279|Testo a fronte|Analisi di impatto di genere|


Le proposte di legge in titolo si propongono di modificare il delitto di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale, introducendovi la nozione di atti sessuali compiuti "in assenza di consenso".

Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

La riforma del 1996Il delitto di violenza sessuale è disciplinato dall'articolo 609-bis del codice penale, disposizione introdotta nel codice dalla legge n. 66/1996, che ha unificato in una sola figura criminosa alcune fattispecie precedentemente distinte (violenza carnale, congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale, atti di libidine violenti), collocate nell'ambito «dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume» (libro II, titolo IX).

L'art. 609-bis, così come i successivi articoli introdotti dalla medesima legge (da 609-ter a 609-decies), si colloca invece nel titolo XII, inerente i reati contro la persona, ed in particolare nel capo II, relativo ai delitti contro la libertà individuale; la scelta sistemica del legislatore è frutto di un radicale cambiamento nell'approccio alla violenza sessuale, sottintendendo l'intenzione di tutelare la libertà sessuale non più come un valore pertinente alla morale pubblica, bensì all'essere umano in quanto tale e alla sua sfera di libertà personale.

La condotta tipicaLa condotta tipica del reato può consistere:

- nella costrizione a compiere o a subire atti sessuali, facendo uso di violenza, minaccia o abuso di autorità;

- nell'induzione a compiere o a subire atti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto ovvero traendo in errore la persona offesa facendo sostituire il colpevole ad altra persona.

La definizione di violenza sessuale data dalla legge è estremamente ampia, è stata pertanto la giurisprudenza di legittimità a precisarne di volta in volta l'ambito. Secondo un ormai consolidato orientamento, per la configurabilità del reato di violenza sessuale non è necessario lo scopo libidinoso o la soddisfazione sessuale dell'agente (sentenza n. 3648/2017), ma è sufficiente la generica volontà di compiere un atto invasivo sulla libertà sessuale di una persona non consenziente (sentenze n. 20754/2013 e n. 49597/2016). Per quanto riguarda la nozione di atto sessuale, la Corte di cassazione ha inoltre avuto modo, già all'indomani dell'entrata in vigore della nuova legge, di affermare che in essa rientra ogni comportamento che, nell'ambito di un rapporto fisico interpersonale, sia manifestazione dell'intento di dare soddisfacimento all' istinto, collegato con i caratteri anatomico-genitali dell'individuo (3800/1996), definizione che è stata successivamente perfezionata e aggiornata, abbandonando una visione strettamente collegata al contatto corporeo con zone considerate erogene a favore di una maggiore valorizzazione del contesto nel quale si svolge l'azione. A titolo esemplificativo, la Corte ha ritenuto che, sulla base di una valutazione complessiva della condotta e del contesto ambientale, un bacio sulla guancia dato da un insegnante a un'alunna costituisse il reato di violenza sessuale (sentenza n. 43423/2019), così come l'attività di un medico che, nell'eseguire una manovra che incide sulla sfera sessuale delle pazienti, non ne avesse preventivamente richiesto il consenso (sentenza n. 18864/2019).

La violenza per costrizioneNel caso della costrizione deve sussistere uno dei tre elementi sopra indicati, ovvero la violenza, la minaccia o l'abuso di autorità.

La giurisprudenza di legittimità ne ha dato un'interpretazione estensiva, in particolare per quello che riguarda la violenza, che ricomprende qualunque forma di coartazione desumibile dalle circostanze di fatto, anche non necessariamente legata all'estrinsecazione della forza fisica da parte dell'agente (pertanto integra il delitto di violenza sessuale non solo la violenza che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza possibile, realizzando un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta con il compimento di atti idonei a superare la volontà contraria della persona offesa, ad es. per la modalità insidiosamente rapida dell'azione criminosa - n. 3990/2001, n. 27273/2010 - oppure perché avvenuta in un contesto ambientale tale da vanificare ogni possibile reazione della vittima - 40443/2006, 6643/2010) e l'abuso di autorità, non più limitato, come in precedenza, al pubblico ufficiale, all'incaricato di un pubblico servizio o all'esercente di un servizio di pubblica necessità, ma imputabile a qualsiasi persona dotata di potere autoritativo su altri (la Suprema Corte ha affermato che l'espressione "abuso di autorità" ricomprende non solo le posizioni autoritative di tipo pubblicistico, ma anche ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali, ravvisabile anche nel caso di un datore di lavoro nei confronti di una dipendente, n. 49990/2014, o del responsabile di un centro di accoglienza, n. 2681/2012).

La minaccia si estrinseca in una violenza morale che colpisce la sfera psichica dell'offeso tanto che, a differenza della violenza, che deve essere necessariamente esercitata sulla persona offesa dal reato, il male minacciato può riguardare anche persone diverse dalla vittima. Rientra inoltre nella nozione di minaccia la prospettazione, da parte del soggetto agente, di esercitare un diritto quando essa sia finalizzata al conseguimento dell'ulteriore vantaggio di tipo sessuale, ottenendosi per tale via un profitto ingiusto e contra ius (n. 37251/2008).

In una recente pronuncia, la Corte ha affermato che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 609-bis c.p. non si richiede che "la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma che tale volontà risulti coartata dalla condotta dell'agente", "né è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio sino al congiungimento, essendo sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta" (n. 4199/2024). 

La violenza per induzioneNel caso dell'induzione, è invece necessario verificare che si sia in presenza di una delle due circostanze indicate dalla legge, ovvero l'abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o l'induzione in errore della persona offesa essendosi il colpevole sostituitosi ad altra persona.

Sul primo aspetto, la giurisprudenza della Corte ha affermato che tra le condizioni di inferiorità psichica rilevanti a norma dell'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, c.p. rientrano tutte quelle che siano tali da determinare una posizione vulnerabile della vittima indipendentemente dall'esistenza di patologie mentali, ben potendo le stesse dipendere da dipendere "dal limitato processo evolutivo mentale e culturale ovvero dalla minore età accompagnata da una situazione individuale e familiare che rendano la persona offesa vulnerabile alle richieste dell'agente" (n. 52041/2016, n. 38261/2007) ovvero "da credenze esoteriche in grado di suggestionare la persona offesa, delle quali l'agente approfitti spingendo o convincendo quest'ultima ad aderire ad atti sessuali che, diversamente, non avrebbe compiuto" (n. 44613/2023, n. 31512/2020) o ancora dalla "volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente" (n. 16046/2018, n. 45589/2018).

Sul secondo aspetto, la Corte ha chiarito che la fattispecie di violenza sessuale indotta da inganno per sostituzione di persona si verifica nelle ipotesi previste dall'art. 494 c.p. (sostituzione di persona), di illegittima sostituzione all'altrui persona ovvero di attribuzione di un falso nome, di un falso stato o di una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, per la mancanza di un valido consenso al compimento di atti sessuali prestato dalla persona offesa a causa dell'inganno perpetrato dall'agente (falsa attribuzione di una qualifica professionalen. 20578/2010, n. 47848/2016 in cui il reato è aggravato ai sensi dell'art. 609-ter avendo il reo simulato la qualità di pubblico ufficiale).

 

Il trattamento sanzionatorioLa cornice edittale originariamente prevista dalla legge 66/1996 andava da un minimo di 5 fino ad un massimo di 10 anni di reclusione, rispettivamente aumentati a 6 e a 12 anni dalla legge n. 69/2019 (codice rosso). Data l'ampio numero di fattispecie che possono ricadere nell'ambito applicativo della norma, il legislatore ha previsto, al terzo comma, una attenuante applicabile ai casi meno gravi, che determina una diminuzione della pena di non oltre i due terzi.

Numerose sono le circostanze aggravanti enumerate dall'art. 609-ter , che comportano l'aumento della pena fino a un terzo.

L'aggravante si applica se il fatto è commesso: 1)  nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore; 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto; 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa; 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza; 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; 5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Il contenuto dell'A.C. 1693

La proposta di legge in oggetto è costituita da un unico articolo, suddiviso in 2 commi.

Il Il nuovo art. 609-bis c.p.comma 1 della proposta di legge in esame sostituisce integralmente l'art. 609-bis c.p., al fine di modificare gli elementi costitutivi del delitto di violenza sessuale e di introdurvi la nozione di "assenza di consenso", in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul.

Si intende quindi superare il concetto di violenza sessuale come di un atto necessariamente compiuto con l'uso di violenza o minaccia, stabilendo invece che integrano la fattispecie di violenza sessuale tutti gli atti sessuali compiuti o subiti in assenza di consenso.

Il trattamento sanzionatorio e la circostanza attenuanteRispetto al testo vigente dell'art. 609-bis c.p. rimane invariata la cornice edittale, che prevede la reclusione da 6 a 12 anni, così come l'attenuante per i fatti di minore gravità, in applicazione della quale l'entità della pena può essere diminuita non oltre i due terzi.

Nello specifico, nel primo comma del nuovo art. 609-bis c.p. i riferimenti alla violenza, alla minaccia e all'abuso di autorità, vengono sostituiti dal riferimento all'assenza di consenso, unico elemento necessario a qualificare la fattispecie.

Inoltre, nella nuova formulazione proposta dell'art. 609-bis viene eliminata la differenziazione tra la violenza sessuale per costrizione, di cui al primo comma del vigente art. 609-bise la violenza sessuale per induzione, di cui al secondo comma del medesimo articolo, per creare un'unica fattispecie in cui l'elemento che assume rilevanza è l'assenza di consenso.

La violenza per induzioneI suddetti riferimenti alla violenza, alla minaccia e all'abuso di autorità sono invece riproposti, accanto a quelli già previsti dalla norma vigente (abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa ovvero induzione in errore per sostituzione di persona), al secondo periodo del primo comma del nuovo art. 609-bis quali elementi costitutivi del delitto nel caso in cui si tratti di violenza sessuale per induzione.

In proposito, si rileva che la proposta di legge in esame, nel sostituire integralmente l'art. 609-bis c.p. configura la fattispecie di violenza sessuale per induzione sia al primo che al secondo periodo del primo comma dell'articolo medesimo, si valuti pertanto l'opportunità di chiarire il rapporto tra le due previsioni.

Il comma 2 della proposta di legge in esame fornisce una La definizione di consensodefinizione di consenso ai fini dell'applicazione dell'art. 609-bis c.p.che deve presentare le seguenti caratteristiche:

  • essere espresso quale libera manifestazione della volontà della persona;
  • rimanere tale e immutato durante l'intero svolgersi dell'atto sessuale.

Si precisa, inoltre, che la valutazione del consenso deve avvenire tenendo conto della situazione e del contesto e che è sempre possibile, in qualsiasi momento e con ogni forma, la revoca del consenso medesimo.

Alla luce del principio della riserva di codice previsto dall'art. 3-bis c.p., secondo cui «nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia», si valuti l'opportunità di includere all'interno della nuova formulazione dell'art. 609-bis c.p. la definizione del consenso – nuovo elemento costitutivo del reato di violenza sessuale - contenuta nell'art. 1, comma 2, della proposta di legge in esame.

Consenso della vittima e violenza sessuale a livello sovrannazionale e nella giurisprudenza della Corte di cassazione

L'articolo 36 ("Violenza sessuale, compreso lo stupro") della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia (legge 27 giugno 2013, n. 77), prevede che le parti del trattato debbano adottare misure legislative o di altro tipo, necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali: a) atti sessuali non consensuali con penetrazione vaginale, anale o orale compiuti su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto; b) altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso; c) il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.

La stessa disposizione precisa che il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.

Con la sentenza M.C. contro Bulgaria del 4 dicembre 2003, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sottolineato che, conformemente agli standard moderni di diritto comparato e internazionale in materia di lotta alla violenza sessuale, gli obblighi positivi di uno Stato ai sensi degli artt. 3 e 8 della Convenzione europea impongono la penalizzazione e l'effettiva repressione di qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche in assenza di resistenza fisica da parte vittima. Tale orientamento, costantemente ribadito dalla Corte Edu, è stato di recente confermato con la pronuncia M.G.C. v. Romania del 28 maggio 2020.

Anche la Corte di cassazione ha accolto una nozione di violenza sessuale basata sull'assenza del consenso della vittima.

In questa prospettiva, la Corte ha affermato che il delitto di violenza sessuale si configura anche laddove la violenza non sia stata tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ritenendo sufficiente che la volontà risulti coartata (Cass., Sez. III, n. 4199 del 2024; Cass., Sez. III, n. 19611 del 2021).

In particolare, la Cassazione ha ritenuto integrato l'elemento oggettivo del delitto di violenza sessuale non solo con riferimento alla condotta, invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui, realizzata in presenza di una manifestazione del dissenso della vittimama anche con riferimento a quella posta in essere in assenza del consenso della persona offesa, non espresso neppure tacitamente (Cass., Sez. III, n. 22127 del 2017). Con la precisazione che tale consenso «deve essere validamente prestato e deve permanere durante tutto l'arco di tempo in cui sono compiuti gli atti sessuali» (Cass., Sez. III, n. 20780 del 2019).

Ne discende, secondo la giurisprudenza, che integra la violenza sessuale il fatto di colui che prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, inizialmente prestato, venga meno a causa di un ripensamento ovvero della non condivisione delle forme o delle modalità di consumazione del rapporto, poiché il consenso della vittima al compimento degli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto (Cass., Sez. III, n. 3158 del 2020; Cass., Sez. III, n. 15010 del 2019;  Cass., Sez. III, n. 9221 del 2016; Cass., Sez. III, n. 5768 del 2014). Peraltro, poiché il consenso all'atto sessuale deve essere verificato nel momento nel quale si consuma il rapporto, prescindendo dal comportamento in precedenza assunto, e deve, appunto, permanere per l'intera durata del rapporto, l'eventuale sopravvenuto dissenso integra il reato, precludendo anche il riconoscimento dell'attenuante della minore gravità al cospetto delle altre condizioni previste dalla legge (Cass., Sez. III, n. 32447 del 2023).

Di recente, è stato altresì precisato che, diversamente dal consenso, la cui esistenza deve perdurare per l'intera durata del rapporto sessuale, il dissenso - non richiedendo in linea generale una necessaria manifestazione - non deve essere espresso nell'arco dell'intera durata del rapporto sessuale, dovendo ritenersi sufficiente la sua manifestazione soltanto iniziale (Cass., Sez. III, n. 29356 del 2024). Anche in precedenti occasioni, è stato sottolineato che non è necessario che il dissenso della vittima si manifesti per tutto il periodo di esecuzione del delitto, essendo sufficiente che si estrinsechi all'inizio della condotta antigiuridica (Cass., Sez. III, n. 4532 del 2008; Cass., Sez. III, n. 2512 del 2000), e che la violenza richiesta per l'integrazione del reato è anche quella che si manifesta «nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo» (Cass., Sez. III, n. 42871 del 2013).


La proposta di legge abbinata A.C. 2279

Nel corso della seduta del 12 marzo 2025, il Presidente ha annunciato l'abbinamento d'ufficio della descritta proposta di legge con l'A.C. 2279.

Le proposte abbinate mirano entrambe a riformulare la fattispecie prevista dall'art. 609-bis c.p., al fine di qualificarlo quale atto sessuale compiuto in assenza di consenso, con le differenze di seguito evidenziate.

Gli elementi costitutivi del reato L'A.C. 2279 sostituisce integralmente l'art. 609-bis c.p., con la previsione del reato di "Atti sessuali in assenza di consenso", che punisce chiunque compie atti sessuali con una persona che non ha manifestato in forma espressa o tacita il proprio consenso. La condotta del reato è, dunque, costituita esclusivamente dal compimento dell'atto sessuale con una persona che non ha manifestato il proprio consenso, a differenza di quanto previsto per la fattispecie contenuta nella proposta di legge A.C. 1963, in cui l'assenza di consenso qualifica le condotte di costrizione o induzione al compimento dell'atto sessuale.

Le modalità di espressione del consensoUn ulteriore profilo di distinzione concerne le modalità di espressione del consenso. A tale proposito, l'A.C. 2279 stabilisce esplicitamente che, ai fini dell'integrazione della fattispecie, rileva l'assenza di una manifestazione di consenso espressa o tacita, mentre l'A.C. 1963 non specifica se, ai fini dell'integrazione della fattispecie, rilevi solo l'assenza di una manifestazione espressa di consenso ovvero anche il dissenso tacito. 

Con riferimento alla fattispecie di violenza sessualeL'induzione per induzione, la quale è attualmente disciplinata dal secondo comma dell'art. 609-bis c.p., l'A.C. 1963 introduce, come si è visto, un'ulteriore ipotesi, che si affianca a quelle già previste di abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa e di sostituzione di persona. Tale nuova ipotesi di induzione ricorre ove l'induzione al compimento dell'atto sessuale avvenga con violenza, minaccia o abuso di autorità. 

Diversamente, l'A.C. 2279 riunisce in un'unica fattispecie, disciplinata dal secondo comma, le condotte di induzione e di costrizione al compimento dell'atto sessuale, che vengono punite laddove siano commesse mediante abuso di autorità, oltreché nei casi (già previsti per l'induzione) di abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa e di sostituzione di persona. 

Per quanto riguarda i fatti commessi conLa violenza e la minaccia violenza o minaccia, l'A.C. 2279 prevede l'applicazione di un'aggravante ad effetto comune, introdotta nel terzo comma della nuova disposizione.

 

Alla luce, da un lato, della definizione di "consenso" adottata dalla proposta di legge in esame (quale manifestazione libera, consapevole e inequivocabile della volontà della persona offesa di partecipare all'atto sessuale), e, dall'altro lato, della lettura ampia della nozione di "violenza" patrocinata dalla Corte di cassazione in sede di interpretazione dell'art. 609-bis c.p., tale da ricomprendervi le ipotesi di assenza del consenso della persona offesa al compimento dell'atto sessuale (sulla quale v. supra e, in particolare, Cass., n. 27273 del 2010, nonché, più di recente, n. 19611 del 2021), si valuti l'opportunità di approfondire la definizione dei presupposti applicativi della circostanza aggravante in rapporto alla nuova fattispecie di cui primo comma.

 

In entrambe le proposte non viene modificato il Il trattamento sanzionatorio e la circostanza attenuantetrattamento sanzionatorio previsto per il reato di cui all'art. 609-bis (reclusione da 6 a 12 anni) e viene mantenuta la circostanza attenuante ad effetto speciale che, per i «casi di minore gravità», determina una diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi.

Tuttavia, l'A.C. 2279 introduce una specificazione in ordine agli elementi che devono essere valutati ai fini della qualificazione del fatto come "di minore gravità". In particolare, tali elementi vengono identificati nelle modalità della condotta e nell'intensità della lesione alla libertà sessuale.

 

Come si è visto, l'A.C. 1963 fornisce, all'art. 1, comma 2, una La definizione di consensodefinizione di consenso «ai fini dell'applicazione dell'art. 609-bis c.p.», stabilendo che per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona. Precisa, inoltre, che la valutazione del consenso deve avvenire tenendo conto della situazione e del contesto e che è sempre possibile, in qualsiasi momento e con ogni forma, la revoca del consenso medesimo.

L'A.C. 2279, invece, inserisce all'interno dello stesso art. 609-bis c.p. la nozione di consenso «agli effetti» dell'applicazione della disposizione, definendo:

  • "consenso" la manifestazione libera, consapevole e inequivocabile della volontà della persona offesa di partecipare all'atto sessuale;
  • "consenso tacito" il comportamento inequivocabilmente adesivo della persona, che manifesta una volontà libera e consapevole di partecipare all'atto sessuale.

 

Entrambe le proposte precisano che il consenso deve persistere per tutta la durata dell'atto sessuale e può essere revocato in qualsiasi momento.

L'A.C. 2279 specifica, infine, che non si considera valido il consenso ottenuto attraverso la coercizione, l'abuso di autorità, la minaccia, l'inganno o approfittando di una condizione di vulnerabilità o di inferiorità fisica o psichica, anche temporanea, della vittima.


Testo a fronte

Codice penale

Testo vigente 

Modificazioni apportate

dall'A.C. 1693 (Boldrini)

Modificazioni apportate

dall'A.C. 2279 (Ascari)

Art. 609-bis
(Violenza sessuale)
Art. 609-bis
(Violenza sessuale)

Art. 609-bis
(Atti sessuali
in

assenza di consenso)

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 






Chiunque, in assenza di consenso, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

2) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

3) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Chiunque compie atti sessuali con una persona che non ha manifestato in forma espressa o tacita il proprio consenso è punito con la reclusione da sei a dodici anni. 

            






Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:


1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

 

 

 



Alla stessa pena soggiace chi induce o costringe taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) mediante abuso di autorità;

2) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
3) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

 

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

 

 

 

 

 

 

 

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

 

 

 

 

 

 

 

La pena è aumentata fino a un terzo se i fatti sono commessi con violenza o minaccia.

 

 

 

 

 

 

Quando, in ragione delle modalità della condotta e dell'intensità della lesione della libertà sessuale, il fatto è di minore gravità, la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Agli effetti del presente articolo si intende per:

1) "consenso": la manifestazione libera, consapevole e inequivocabile della volontà della persona di partecipare all'atto sessuale;

2) "consenso tacito": il comportamento inequivocabilmente adesivo della persona, che manifesta una volontà libera e consapevole di partecipare all'atto sessuale. 

 

 

 

Il consenso deve persistere per tutta la durata dell'atto sessuale e può essere revocato in qualsiasi momento.

Non si considera consenso valido quello ottenuto attraverso la coercizione, l'abuso di autorità, la minaccia, l'inganno o approfittando di una condizione di vulnerabilità o di inferiorità fisica o psichica, anche temporanea, della vittima.


Analisi di impatto di genere

La Violenza sessuale e violenza di genereviolenza sessuale rientra tra quelli che vengono considerati i reati spia della violenza di genere, ovvero quei delitti che, essendo espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, diretta contro una donna in quanto tale, sono indicatori di violenza di genere (atti persecutori, di cui all'art. 612-bis c.p., maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all'art art. 572 c.p. e delitti di violenza sessuali, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo di cui agli artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.). Per tale motivo i dati statistici che riguardano i suddetti reati sono costantemente monitorati dai soggetti coinvolti a vario titolo nella prevenzione e nella repressione del fenomeno (Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, ma anche strutture sanitarie pubbliche nonché soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale).

La recente legge n. 53 del 2022 ha previsto un sistema di coordinamento nella raccolta di siffatti dati ed ha altresì introdotto un sistema di registrazione, secondo specifici codici, della relazione intercorrente tra l'autore e la vittima del reato (1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/ amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita un'attività di cura e/o custodia; 12. medico o operatore sanitario; 13. persona sconosciuta alla vittima; 14. altro; 15. autore non identificato). 

Dati statisticiAccurate analisi del fenomeno della violenza di genere sono in particolare fornite dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale, appartenente al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che pubblica report semestrali focalizzati sui dati riguardanti i femminicidi ed i reati spia di violenza contro le donne. 

La più recente di queste analisi, che riporta i dati raccolti fino al 30 giugno 2024, mette in luce come l'incidenza del genere femminile nei reati di violenza sessuale sia significativamente più alta rispetto a quella riscontrabile negli altri reati spia presi in considerazione, ovvero atti persecutori e  maltrattamenti contro familiari e conviventi. Nel caso della violenza sessuale infatti la percentuale di donne vittime si attesta, in modo pressoché costante, al 91%, a fronte di percentuali del 74% per gli atti persecutori e dell'81% per i maltrattamenti.

Dal punto di vista del numero delle violenze sessuali commesse dal 2021, il 2022 è stato l'anno in cui si è registrata la cifra più alta (6.291 casi), con un notevole incremento (+20% circa) rispetto all'anno precedente, seguito da una lieve diminuzione nel 2023 (6.230 casi). Dal raffronto dei primi sei mesi del 2023 e del 2024, sembrerebbe consolidarsi un trend leggermente in ribasso. 

Un'analisi ancora più approfondita viene compiuta annualmente in occasione della giornata internazionale della donna dell'8 marzo, incentrata sui dati consolidati del 2023. Il report contiene una dettagliata indagine circa la diffusione geografica di tali reati a livello regionale, da cui emerge che Trentino-Alto Adige ed Emilia Romagna presentano un'incidenza sensibilmente maggiore rispetto alla media nazionale di 11,18 violenze sessuali commesse ogni 100.000 abitanti (rispettivamente 16,68 e 16,42). 

Sono inoltre riportate specifiche statistiche sull'età e sulla nazionalità delle vittime (maggiorenni nel 71% e italiane nel 77% dei casi di violenza sessuale).