Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Giustizia |
Titolo: | Legge di bilancio 2025 - Profili di interesse della II Commissione Giustizia |
Riferimenti: | AC N.2112-bis/XIX |
Serie: | Progetti di legge Numero: 370/0/II |
Data: | 30/10/2024 |
Organi della Camera: | II Giustizia |
LEGGE DI
BILANCIO 2025
Profili di interesse della II Commissione Giustizia
A.C. 2112-bis
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it – @SR_Studi
Servizio Studi
Dipartimento Giustizia
Tel. 06 6760-9148 - * st_giustizia@camera.it – @CD_giustizia
Progetti di legge n. 370/0/II
AVVERTENZA: la nota presente nelle schede di lettura, evidenziata con una barra gialla, che segue alla sintesi normativa della disposizione, espone gli effetti finanziari previsti sul bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare, ad eccezione dei casi diversamente indicati ove si fa riferimento al fabbisogno o altri saldi. Per un’analisi di dettaglio degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e sulla quantificazione degli oneri risultante dalla Relazione tecnica si rinvia al dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.
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NOTA
Il presente dossier è articolato in due parti:
§ la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione;
§ la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge di competenza di ciascuna Commissione.
I N D I C E
§ Articolo 20 Disposizioni in materia di personale della giustizia
§ Articolo 36 (Formazione delle donne vittime di violenza)
§ Articolo 39 (Uffici antidroga)
§ Articolo 41 (Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi)
§ Articolo 105 Modifiche al Codice di procedura civile
§ Articolo 107 (Misure in materia di spese di giustizia)
§ Articolo 129 (Stato di previsione del Ministero della giustizia)
§ Ministero della giustizia (Tabella n. 5)
§ Ulteriori profili di interesse della Commissione giustizia
Il disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal Governo il 23 ottobre 2024 (A.C. 2112-bis) si inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della governance economica europea entrata in vigore lo scorso 30 aprile.
La nuova governance economica europea modifica i principii e gli strumenti delle politiche di bilancio degli Stati membri. In particolare, la programmazione è ora definita in un orizzonte pluriennale nell’ambito del Piano strutturale di bilancio a medio termine, che ha una durata corrispondente a quella della legislatura nazionale. Il Piano strutturale di bilancio individua il percorso di aggiustamento di bilancio (monitorato in termini di variazione dell’aggregato della spesa netta), la traiettoria di riferimento elaborata dalla Commissione europea, una serie di investimenti e riforme da realizzare in funzione delle raccomandazioni specifiche per Paese, delle priorità condivise a livello europeo, della complementarietà con i fondi per la politica di coesione e il PNRR.
Il Piano strutturale di bilancio 2025-2029 è stato presentato dal Governo al Parlamento il 27 settembre 2024 ed inviato alle istituzioni europee a seguito dell’approvazione, il 9 ottobre 2024, di due risoluzioni da parte delle Camere. Il Piano dovrà essere quindi approvato con raccomandazione dal Consiglio dell’UE.
Il Piano strutturale di bilancio fissa un obiettivo di tasso di crescita annuo della spesa netta pari al 1,3% nel 2025, al 1,6% nel 2026, al 1,9% nel 2027 al 1,7% nel 2028 e al 1,5% nel 2029 per garantire nel medio periodo una riduzione stabile del livello del debito pubblico, mantenere la possibilità di impiegare alcuni spazi fiscali per il finanziamento di interventi selettivi e consentire di chiudere la procedura per deficit eccessivo nel 2027. Le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano dunque tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica in linea con il rispetto del livello stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio.
In attesa della riforma del quadro normativo contabile nazionale (in particolare della legge “rinforzata” n. 243 del 2012 e della legge di contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009), il disegno di legge di bilancio 2025 è stato predisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Inoltre, al fine di favorire un primo coordinamento degli strumenti contabili nazionali con quelli europei, il disegno di legge presenta anche disposizioni ed elementi informativi che fanno espressamente riferimento alla nuova governance economica europea. Gli articoli 95 e 104 prevedono disposizioni volte a modificare le regole finanziarie e i principi del contributo alla finanza pubblica delle regioni e degli enti territoriali per dare attuazione alla riforma della governance economica europea. Un’ulteriore disposizione volta a favorire il rispetto delle nuove regole europee è l’articolo 103 che reca l’abrogazione del sistema di tesoreria unica. Infine, l’articolo 122, comma 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, configurandosi come fondi di riserva.
Ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), la prima sezione del disegno di legge di bilancio individua il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché gli eventuali aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF. La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese. Il disegno di legge di bilancio (C. 2112-bis), che costituisce la manovra di finanza pubblica 2025-2027, si compone, nella prima sezione, di 124 articoli, seguiti da altri 19 articoli (dall’articolo 125 all’articolo 143) della seconda sezione, recanti l'approvazione degli stati di previsione dei Ministeri. L’ultimo articolo (articolo 144) reca infine la disposizione sull’entrata in vigore della legge.
In relazione agli effetti della manovra sui saldi di finanza pubblica, il disegno di legge di bilancio indica i principali differenziali (risparmio pubblico, saldo netto da finanziare, avanzo primario, ricorso al mercato) e le voci delle componenti delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa.
Il livello massimo del saldo netto da finanziare costituisce il principale riferimento contabile per la programmazione economica vigente. Il saldo netto da finanziare è il risultato della differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate) e le spese finali (i primi due titoli delle spese) e corrisponde sostanzialmente alla somma di indebitamento netto e saldo delle “partite finanziarie”. Tale livello massimo di saldo non può essere modificato nel corso dell’esame parlamentare e dunque se dovessero essere introdotte delle nuove norme onerose, le stesse dovranno recare le corrispondenti risorse a compensazione.
L’articolo 1 del disegno di legge di bilancio 2025 individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato. In particolare, il saldo netto da finanziare previsto dal disegno di legge di bilancio 2025 si attesta a circa 187,3 miliardi nel 2025, 163 miliardi nel 2026 e 143,2 miliardi nel 2027, con un peggioramento rispetto agli andamenti tendenziali di circa 8,2 miliardi nel 2025, di 19,5 miliardi nel 2026 e di 31,3 miliardi nel 2027.
Le principali aree di spesa del bilancio dello Stato, come risultanti dal disegno di legge in esame, risultano organizzate in 34 missioni e 178 programmi. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni); i programmi, ciascuno dei quali affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa, costituiscono le unità di voto parlamentare e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche. I programmi di spesa sono suddivisi in azioni. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2025-2027 sono 724, ovvero 579 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma.
Le risorse del disegno di legge di bilancio da stanziare - in considerazione del livello del saldo netto da finanziare - possono essere analizzate in relazione alle singole misure previste dagli articoli del disegno di legge, incidenti sulle entrate o sulle spese (al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire).
Per quanto attiene alle maggiori entrate, si stimano i seguenti effetti derivanti da:
§ la revisione della disciplina sulla deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alla disciplina di trasformazione delle attività per imposte anticipate “DTA” (circa 3,6 miliardi nel biennio 2025-2026, si veda, in particolare, l’art. 3);
§ la modifica della disciplina del versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita (0,97 miliardi nel 2025, 0,4 miliardi nel 2026 e 0,38 miliardi nel 2027, si veda, in particolare, l’art. 11);
§ la rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (0,7 miliardi nel 2025, 0,75 miliardi nel 2026 e 0,8 miliardi nel 2027, si veda, in particolare, l’art. 5);
§ la lotta all’evasione fiscale, tramite misure in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati e di tracciabilità delle spese (circa 1,2 miliardi nel triennio di riferimento, si veda, in particolare, l’art. 9);
§ gli effetti di retroazione derivanti dalla manovra di bilancio, con riferimento alla riduzione del carico fiscale e alle misure a favore delle famiglie, da cui si stima una ricaduta positiva in termini di maggiori entrate pari a circa 1,6 miliardi per il 2025, 1,1 miliardi per il 2026, 2,2 per il 2027 (Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2025, Tomo I, pag. 351).
In particolare, il disegno di legge di bilancio prevede:
§ la riduzione della pressione fiscale e ad altre misure in materia di sostegno ai redditi, lotta all’evasione, contratti di assicurazione, giochi, lavoratori frontalieri (titolo II, articoli da 2 a 15);
Si rendono strutturali sia la riforma delle aliquote IRPEF e sia gli effetti di riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti.
§ il sostegno al potere d’acquisto delle famiglie mediante la Carta «Dedicata a te» a favore degli indigenti e altre misure come quelle per gli acquisti di beni di prima necessità e gli interventi sui mutui per la prima casa (titolo III, articoli da 16 a 17);
Sono rifinanziati i suddetti fondi: il Fondo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità – carta “Dedicata a te”, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, il Fondo di garanzia per la prima casa, il fondo per le non autosufficienze e il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.
§ interventi sui contratti dei dipendenti pubblici in base a nuove disposizioni sul trattamento accessorio, sul rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico, quelle per il personale della giustizia, sulla capacità amministrativa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sull’indennità di servizio zone disagiate (titolo IV, articoli da 18 a 22);
Si autorizzano le risorse per i rinnovi contrattuali 2025-2027 del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato e si istituisce un fondo per i rinnovi contrattuali per il periodo 2028-2030.
§ misure in materia di lavoro (come quelle sul trattenimento in servizio e la flessibilità in uscita), previdenza sociale (pensioni minime, perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all’estero, la previdenza complementare, i trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori), famiglia (sostegno della genitorialità “Bonus nuove nascite”, disposizioni sull’Assegno unico per la richiesta del bonus nido e per il supporto al pagamento delle rette degli asili nido, misure in materia di congedi parentali e di decontribuzione lavoratrici madri) e formazione delle donne vittime di violenza, di cui al titolo V (articoli da 23 a 36);
Per fronteggiare il divario nell’occupazione e favorire lo sviluppo dell’attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate, si istituisce un apposito fondo di bilancio (circa 9,1 miliardi per il periodo 2025-2029). Si dispone, tra l’altro, un contributo una tantum di mille euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente presenti un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui. È istituito dal 2025 un fondo per il parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti e autonome madri di due o più figli secondo specifiche condizioni. È previsto il potenziamento dei congedi parentali e del bonus relativo al pagamento delle rette per asili nido, con l’esclusione dalla soglia ISEE utile ai fini dell’accesso al beneficio. Si estende anche per le annualità 2025 e 2026 l’aumento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Sono prorogate al 2025 “Quota 103” e l’“Ape sociale” con riferimento ad alcune fattispecie e si estende l’ammissione al beneficio “Opzione donna”.
§ interventi in materia di disabilità e non autosufficienza (come quelle relative ai cani di assistenza e sulla sperimentazione della riforma sulla disabilità), politiche sociali per la lotta alle droghe e alle dipendenze (si segnalano, in particolare, l’istituzione del Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, l’istituzione del Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi e le disposizioni sul Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D) e sport (disposizioni in materia di finanziamento sportivo, potenziamento del movimento sportivo italiano, Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 e concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale) di cui al titolo VI (articoli da 37 a 46);
§ disposizioni sulle politiche della sanità con misure sul rifinanziamento del servizio sanitario nazionale, i limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, innovatività dei farmaci, l’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione di alcune prestazioni, l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, il Piano pandemico 2025-2029, l'acquisto di dispositivi medici utili alla riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti, la dematerializzazione delle ricette mediche, accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria, l’indennità del personale operante nei servizi di pronto soccorso, aziende della filiera farmaceutica, l’incremento delle risorse per le cure palliative, disposizioni per i medici in formazione specialistica, la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte, l’indennità di specificità, la premialità delle liste di attesa, le comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale, le patologie da dipendenze, di cui al titolo VII (articoli da 47 a 66);
Si incrementa, tra le altre misure, il finanziamento del servizio sanitario nazionale per un importo di 1,3 miliardi di euro nel 2025, 5,1 miliardi di euro nel 2026, 5,8 miliardi di euro nel 2027, 6,7 miliardi nel 2028, 7,7 miliardi nel 2029 e 8,9 miliardi a decorrere dal 2030.
§ misure in materia di crescita, infrastrutture e investimenti (interventi in materia di premi di produttività, welfare aziendale, agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi, maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, Piano Casa Italia, incentivi per il rilancio occupazionale ed economico, quotazione delle piccole e medie imprese, riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo, sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese cosiddetta “Nuova Sabatini”, banda ultra larga, credito d’imposta ZES, esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, sostegno al settore turistico e operatività della società Autostrade dello Stato) di cui al titolo VIII (articoli da 67 a 80);
Tra le numerose misure si autorizzano risorse destinate a finanziare l’attribuzione di un credito di imposta per le imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno e si incrementa la dotazione della “Nuova Sabatini”.
§ disposizioni in materia di agricoltura per il sostegno agli investimenti nel Mezzogiorno, la ricerca nel settore dell’agricoltura e della zootecnia, determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli, di cui al titolo IX (articoli da 81 a 83);
§ interventi in materia di istruzione, università, ricerca e cultura, come le nuove disposizioni sulla “Carta del docente”, sulla sostenibilità delle attività dei centri nazionali, i partenariati estesi e le iniziative di ricerca in ambito sanitario e assistenziale, le misure rivolte in particolare ai beni culturali, allo spettacolo dal vivo e alla creatività contemporanea, di cui al titolo X (articoli da 84 a 89);
§ politiche per la difesa la sicurezza nazionale e gli affari esteri con misure come quelle sul personale delle Forze armate impiegato per le operazioni Strade sicure e Stazioni sicure 2025 e 2026-2027 ed il Rifinanziamento del NATO Innovation Fund, di cui al titolo XI (articoli da 90 a 91);
§ misure in materia di calamità naturali ed emergenze (si segnala, in particolare l’istituzione del Fondo per la ricostruzione, le disposizioni sulle esigenze connesse alla ricostruzione e quelle sulla crisi idrica) di cui al titolo XII (articoli da 92 a 94);
Si rifinanzia il fondo per le emergenze nazionali (0,5 miliardi nel 2025 e 0,2 miliardi dal 2026) e si prevede l’istituzione di un fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione.
§ disposizioni concernenti i rapporti finanziari con gli enti territoriali, in relazione alle autonomie speciali, alla disciplina dell’addizionale regionale e comunale, al finanziamento del trasporto pubblico locale, al Fondo di solidarietà comunale, all’istituzione di un Fondo per l’assistenza ai minori, al contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane, all’abrogazione del sistema di tesoreria unica mista e al contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali (titolo XIII, articoli da 95 a 104);
È previsto l’incremento del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo per il trasporto pubblico locale.
§ disposizioni finanziarie di revisione della spesa con particolare riferimento alle materie della giustizia, del personale pubblico, degli organi amministrativi di enti, del potenziamento dei controlli di finanza pubblica, del contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche e da parte di enti pubblici non economici, dei piani di stock option, dell’efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, di assegnazione agli organi dell’Amministrazione finanziaria dei beni confiscati, di Tax credit cinema, di misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR “spending review”, di rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, del Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi, delle disposizioni sui Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, del Fondo per l’immigrazione, delle misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di cui al titolo XIV (articoli da 105 a 124);
Si prevede – secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2025 (Tomo I, pag. 10) - una riduzione e razionalizzazione della spesa dei Ministeri (5,2 miliardi nel 2025, 4 miliardi nel 2026, 3,5 miliardi nel 2027).
In estrema sintesi, le principali voci di spesa del disegno di legge di bilancio possono essere descritte come segue:
§ politiche di previdenza, assistenza e ad altre forme di sostegno: 208,9 miliardi (pari a 23,4 per cento degli stanziamenti totali), che finanzieranno prevalentemente la proroga della riforma Irpef, altre misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro, politiche per la famiglia e spesa sociale, le pensioni, le politiche del lavoro e il sostegno alle imprese;
§ politiche relative alla salute e all’istruzione: 160,1 miliardi (17,9 per cento);
§ affari economici: circa 138,3 miliardi (15,5 per cento), finalizzati tra l’altro al rinnovo contratti di Stato;
§ servizi istituzionali e generali: 125,9 miliardi (14,1 per cento);
§ servizi pubblici generali: 87,4 miliardi (9,8 per cento), in buona parte destinati alla missione “Difesa e sicurezza del territorio” (30,8 miliardi) e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (26,1 miliardi);
§ spesa per interessi: 106,3 miliardi (11,9 per cento);
§ Contributo Enti territoriali alla finanza pubblica: 59,9 miliardi, al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione (6,7 per cento);
§ cultura, ambiente e qualità della vita: circa 7 miliardi (0,8 per cento).
La prima sezione della legge di bilancio
Dopo la riforma operata nel 2016, la legge di bilancio risulta costituita da un provvedimento unico, articolato in due sezioni.
La prima sezione (che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità) reca esclusivamente le misure normative tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento (NADEF). La seconda sezione (che assolve, nella sostanza, le funzioni dell’ex disegno di legge di bilancio) è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitano di innovazioni normative.
L’articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:
- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.
In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.
La seconda sezione della legge di bilancio
La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative (art. 21, comma 1-sexies, legge n. 196/2009).
La parte contabile del bilancio contenuta nella Sezione II è venuta ad assumere, a seguito della riforma del 2016, un contenuto sostanziale potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti.
Le variazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il complesso della manovra di finanza pubblica.
Le previsioni contenute nella Sezione II:
- sono formate sulla base della legislazione vigente, la quale include sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le rimodulazioni compensative, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio,
- evidenziano per ciascuna unità di voto, le proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti;
- riportano, per ciascuna unità di voto, anche gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. “integrate” con gli effetti della manovra.
Le unità di voto parlamentare e la classificazione delle spese
Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:
a) le missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
b) i programmi, che costituiscono le unità di voto parlamentare, e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;
c) le unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli - eventualmente ripartite in piani di gestione.
Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli.
Le azioni complessive del bilancio dello Stato sono rappresentate in un prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione nella sua interezza.
Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all’anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.
Nell’ambito di ciascuna unità di voto (programma), le spese sono classificate a seconda della natura autorizzatoria di spesa sottostante in:
§ oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
§ fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
§ spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio (cfr. paragrafo seguente).
La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.
La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo
La c.d. flessibilità di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai fattori legislativi – determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.
L’articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella Sezione II, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:
a) la rimodulazione in via compensativa tra le dotazioni di spesa relative a fattori legislativi all’interno di ciascuno stato di previsione, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale).
È consentita altresì la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l’adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento (c.d. rimodulazione orizzontale). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;
b) il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.
È prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in appositi allegati conoscitivi agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
La struttura degli stati di previsione della spesa
La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell’entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (Tomo III del disegno di legge).
Il deliberativo di ciascuno stato di previsione della spesa espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l’unità di voto parlamentare, con i seguenti Allegati:
? Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
? Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
? Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
? Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
? Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).
Ogni stato di previsione della spesa presenta la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano.
Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
L’articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'approvazione con distinti articoli di ciascuno stato di previsione dell’entrata e della spesa.
Schede di lettura -
Sezione I
Articolo 20
Disposizioni in materia di personale della giustizia
L’articolo 20 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2026, il Ministero della giustizia a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato, per assicurare la piena operatività del cd. Ufficio per il processo. Inoltre, autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Ministero della Giustizia a conferire ulteriori dieci incarichi dirigenziali di livello non generale, in deroga a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.
L’articolo 20, comma 1, prevede un’autorizzazione di spesa di euro 68.176.819 per l’anno 2026 (a decorrere dal 1° luglio) e di euro 136.353.638 a decorrere dall’anno 2027.
L’articolo 20, comma 2, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 1 dell’art. 20 dispone, a decorrere dal 1° luglio 2026, la stabilizzazione del personale assunto, a tempo determinato, dal Ministero della giustizia, inquadrato all’interno della struttura operativa denominata Ufficio per il processo, in qualità di addetto all’ufficio per il processo, nonché del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui, rispettivamente, agli artt. 11, co. 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021.
In particolare, la predetta stabilizzazione persegue il fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di efficientamento dei procedimenti civili e penali, richiesta dal Piano strutturale di medio termine 2025-2029, che rappresenta una delle misure necessarie per poter accedere alla proroga del periodo di aggiustamento del piano di bilancio strutturale a medio termine, secondo quanto indicato dall’art. 14 del Reg. UE 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024.
Si ricorda che il predetto Regolamento unionale reca disposizioni in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, nonché di monitoraggio e sorveglianza di bilancio multilaterale. In tale contesto, l’art. 14 disciplina la proroga del periodo di aggiustamento dello Stato membro previsto dal Piano nazionale strutturale di bilancio. In particolare, tale proroga, che può estendersi fino a tre anni, è consentita allorquando lo Stato si assuma un insieme di impegni di riforma e di investimento volti a soddisfare una serie di criteri tra cui: il miglioramento sostenibile del potenziale di crescita e di resilienza dell'economia dello Stato membro interessato ed il favorire la sostenibilità di bilancio, con un miglioramento strutturale delle finanze pubbliche nel medio termine.
La stabilizzazione, di cui sopra, opera, in deroga all’art. 20 del d.lgs. 75/2017, nei confronti dei dipendenti interessati che abbiano maturato determinati requisiti:
§ aver lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta;
§ risultare in servizio alla data del 30 giugno 2026.
L’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, detta norme per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le amministrazioni possano assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti: risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione; sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; abbia maturato al 31 dicembre 2024, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
La procedura di stabilizzazione si svolgerà previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento fra i distretti. Le stabilizzazioni sono autorizzate nei limiti di un contingente massimo di 2.600 unità nell’Area dei Funzionari e di 400 unità nell’Area degli Assistenti del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali.
Sul punto si ricorda che l’art. 22, co. 1, lett. c) del D.L. n. 19/2024, attraverso l’introduzione del nuovo art. 16-bis all’interno del d.l. n. 80/2021, ha previsto la stabilizzazione nei ruoli del Ministero della giustizia e del Segretariato per la giustizia amministrativa del personale assunto a tempo determinato in servizio al 30 giugno 2026, che ha lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta, previo espletamento di una selezione comparativa.
Nello specifico, per quanto concerne il personale del Ministero della Giustizia, la selezione comparativa è svolta sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti.
Mentre, per quanto riguarda le stabilizzazioni effettuate dal Segretariato per la giustizia amministrativa, si prevede la quantificazione degli oneri pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, ai quali si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La struttura organizzativa dell’Ufficio per il processo, si colloca quale obiettivo perseguito dall’Investimento 1.8 del PNRR, concernente l’Asse 2 Giustizia, volto a finanziare un piano straordinario di assunzioni di varie professionalità da affiancare al personale del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR. Le risorse stanziate per la realizzazione del citato investimento 1.8 ammontano a 2.268 milioni di euro per il Ministero della giustizia e a 41,8 milioni di euro per il Consiglio di Stato; si tratta di contributi a fondo perduto
In particolare, l’Ufficio per il processo è diretto a realizzare un maggiore efficientamento della giustizia, mediante un concreto ausilio all’attività giurisdizionale. Nello specifico, questa nuova struttura coadiuva il magistrato nelle attività collaterali (ricerca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di provvedimenti), in maniera tale da determinare la riduzione della durata dei procedimenti e l’abbattimento dell’arretrato. A tal riguardo, occorre ricordare che il D.lgs. 151/2022 ha riformato la disciplina dell’Ufficio per il processo, conferendo a tale istituto una disciplina organica.
L’attuazione concreta di tale misura è stata realizzata attraverso gli artt. 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, i quali hanno dettato prescrizioni speciali volte al reclutamento del personale necessario al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, allo scopo di favorire la piena operatività delle strutture organizzative dell’Ufficio per il processo. Tali norme hanno autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo (nell'ambito di tale contingente è previsto che saranno destinate alla Corte di cassazione fino a 400 unità) e un contingente massimo di 5.140 unità di personale tecnico-amministrativo. L'articolo 11 ha altresì autorizzato il Segretariato generale della Giustizia amministrativa ad avviare le procedure di reclutamento di un contingente massimo complessivo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo. Il personale richiamato è stato impiegato con contratti di lavoro a tempo determinato.
I primi bandi per il reclutamento sono stati pubblicati tra luglio 2021 e aprile 2022 e concernevano un primo contingente di 8.171 addetti all'Ufficio per il processo, 168 unità di personale non dirigenziale per l'ufficio per il processo nell'ambito della giustizia amministrativa e un contingente di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenente ai profili professionali di tecnico IT, tecnico di contabilità, tecnico di edilizia, tecnico statistico, tecnico di amministrazione, analista di organizzazione, operatore di data entry.
Successivamente, in data 5 aprile 2024, è stato pubblicato un ulteriore bando di concorso per la copertura di altre 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo nell’ambito della giustizia ordinaria (con n. 95 unità riservate alla Corte di Cassazione).
Si ricorda che l’art. 1, co. 9, lett. b), del d.l. 215/2023 ha prorogato i contratti a tempo determinato degli addetti all’Ufficio per il processo fino al 30 giugno 2026.
Stante, tuttavia, la difficoltà incontrata sia nella copertura dei posti sia nel trattenimento delle unità immesse in servizio, evidenziate nella quarta Relazione sullo stato di attuazione del PNRR (trasmessa al Parlamento in data 26 febbraio 2024), in cui si parla di scarsa appetibilità di offerte di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a tre anni, che ha condotto a un progressivo abbandono anticipato dell'incarico, l'obiettivo da raggiungere al 30 giugno 2024 è stato rimodulato, portando da 19.719 a 10.000 le unità di personale complessive da immettere in servizio tra addetti UPP e personale tecnico-amministrativo. Obiettivo in seguito raggiunto come precisato dalla Quinta Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa il 25 luglio 2024.
Si segnala inoltre che, per assicurare la copertura ed il mantenimento in servizio del personale reclutato, il decreto-legge n. 19 del 2024 ha introdotto importanti misure in materia. In primo luogo l’art. 22, co. 1, lett. c) che, come osservato nella ricostruzione (v. supra), ha previsto la stabilizzazione del personale. Viene, poi, prevista l'erogazione di incentivi economici per il personale degli uffici giudiziari che raggiungono l'obiettivo di riduzione dei procedimenti civili pendenti, nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo (art. 23). Infine, è disposto il riconoscimento del servizio prestato quale titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (art. 22 lett. a) e b).
Da ultimo, secondo i dati forniti dal Ministero della giustizia, alla data del 31 agosto 2024 risultano complessivamente in servizio 12.054 unità di personale, tra addetti UPP e profili tecnico-amministrativi. Alla stessa data il numero di partecipanti a corsi di istruzione o di formazione per addetti UPP è di 12.133. È stata inoltre recentemente ultimata la procedura per il reclutamento disposta con bando del 5 aprile 2024 (v. supra), al termine della quale è stata disposta l'assunzione di 3.840 candidati dichiarati vincitori.
Il comma 1 autorizza quindi la spesa di euro 68.176.819 per l’anno 2026 (a decorrere dal 1° luglio) e di euro 136.353.638 a decorrere dall’anno 2027.
Il comma 2 dell’art. 20 consente al Ministero della Giustizia di procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2025, al conferimento di ulteriori dieci incarichi dirigenziale di livello non generale oltre i limiti sanciti dall’art.19, co. 6, del D.lgs. 165/2001.
Tale ultima disposizione stabilisce che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, entro determinati limiti e fornendone esplicita motivazione, a: a) persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto funzioni dirigenziali, per almeno un quinquennio, all’interno di enti o aziende pubbliche o private; b) persone che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica derivante dalla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché da esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali; c) persone che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
Ai predetti soggetti possono essere conferiti incarichi dirigenziali entro i limiti, rispettivamente, del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.
Il conferimento di tali incarichi dirigenziali ha lo scopo:
§ di implementare la capacità tecnico-specialistica del Ministero;
§ garantire la piena attuazione degli obiettivi del PNRR;
§ continuare gli interventi di efficientamento del sistema giudiziario, penitenziario e minorile.
L’articolo 20, comma 2 specifica che il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui sopra avviene a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Articolo 36
(Formazione delle donne vittime di violenza)
L’articolo 36 dispone un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di favorire l’orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza.
L’articolo 36 incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
L’articolo in esame prevede un incremento delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
Tale incremento è specificamente finalizzato ad attività di orientamento e formazione al lavoro per le donne vittime di violenza, al fine di consentirne l’emancipazione e l’indipendenza economica.
Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato istituito dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Lo scorso anno le risorse assegnate dalla legge di bilancio al sostegno delle politiche per le pari opportunità sono state pari a euro 105.414.810. In particolare è stato rafforzato il c.d. “reddito di libertà” - una misura introdotta dell’art. 105-bis del decreto-legge 34/2020, per garantire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà - attraverso un incremento del Fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Una parte del Fondo (60.500.000 euro) è destinata al finanziamento di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne ed in particolare all’attuazione del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Quota parte delle suddette risorse viene annualmente ripartita tra le regioni, attraverso un decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità (da ultimo v. decreto 16 novembre 2023). Più nel dettaglio si tratta di:
§ 40 milioni da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali già esistenti in ogni regione (nello specifico, 20 milioni a favore dei centri antiviolenza pubblici e privati e 20 milioni a favore delle case-rifugio pubbliche e private);
§ 6 milioni per l’attuazione degli obiettivi di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne» e, in particolare, per la realizzazione di iniziative volte a sostenere il percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, gli interventi per il sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo;
§ 9 milioni per la realizzazione di ulteriori interventi a titolarità regionale volti all'empowerment femminile, secondo un approccio di genere nelle politiche in favore delle donne come strumento di prevenzione e contrasto della volenza economica maschile e delle molestie sul luogo di lavoro, coerentemente con gli obiettivi di cui alla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e al PNRR.
Articolo 39
(Uffici antidroga)
L’articolo 39 estende al personale degli uffici dalla Direzione centrale per i servizi antidroga operanti fuori del territorio nazionale il trattamento economico già riconosciuto dalla legislazione vigente a favore degli esperti per la sicurezza destinati ad operare fuori del territorio nazionale nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.
L’articolo 39 reca un onere di 810.000 euro annui a decorrere dal 2025.
L’articolo 39 interviene sull’articolo 11 del testo unico in materia di sostanze stupefacenti, di cui al d.P.R. 309/1990.
In particolare, la lettera a) del comma 1 aggiunge un periodo al comma 3 al fine di riconoscere uno specifico trattamento economico aggiuntivo anche al personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga operante presso appositi uffici costituiti fuori del territorio nazionale.
Si tratta di personale, nominato con decreto del Ministro dell'interno, in servizio negli uffici che la Direzione centrale per i servizi antidroga, ai sensi del citato comma 3, può costituire all’estero, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati, per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il sopra menzionato trattamento sarà equivalente a quello già riconosciuto, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 11, al personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga operante presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperto per la sicurezza.
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, gli uffici antidroga di cui al comma 3 non sono mai stati istituiti, a differenza della figura dell’esperto per la sicurezza di cui al comma 1, disciplinata dal decreto ministeriale n. 104 del 2016, che ne fissa il limite a 20 unità, la cui indennità viene pertanto presa a parametro di riferimento anche per il personale in servizio presso gli uffici antidroga di cui al comma 3.
La lettera b) del comma 1 riformula integralmente il comma 5 dell’art. 11 al fine di:
§ convertire in euro gli importi precedentemente fissati in lire e precisare che gli stessi sono relativi all’attuazione del solo comma 1 (esperti per la sicurezza);
§ quantificare in 810.000 euro annui a decorrere dal 2025 i nuovi oneri derivanti dall’estensione al personale di cui al comma 3 del trattamento economico già riconosciuto a favore degli esperti per la sicurezza di cui al comma 1, di cui 725.000 euro annui per le spese di personale e 85.000 euro annui per le spese di funzionamento.
La relazione tecnica precisa che l’autorizzazione di spesa consentirà l’invio all’estero di un contingente di tre unità di personale in servizio presso tre diverse sedi, composto da ufficiali/funzionari di livello dirigenziale (colonnelli dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e primi dirigenti della Polizia di Stato).
Articolo 41
(Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi)
L’articolo 41 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, uno specifico Fondo per l’effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi (comma 1). La disposizione interviene anche in materia di destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria sopprimendo l’obbligo di trasmissione del verbale delle operazioni di distruzione anche al Ministero della sanità (comma 2).
L’articolo prevede una dotazione annua di 4 milioni di euro a decorrere dal 2025 per l’istituendo Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi.
Il comma 1 dell’articolo 41 introduce due ulteriori disposizioni (commi 10-bis e 10-ter) nell’articolo 75 del TU stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990), relativo alle condotte integranti illeciti amministrativi e agli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi.
L’art. 75 del TU stupefacenti sottopone “chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope” alle seguenti sanzioni amministrative:
· Sospensione della patente di guisa, del certificato di abilitazione personale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, dovrà seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo in relazione alle proprie specifiche esigenze. La disposizione precisa che gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi devono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.
Sempre l’articolo 75 regola anche il procedimento davanti al prefetto, che inizia con la contestazione dell’illecito di uso personale di droga da parte delle autorità poliziesche. Il prefetto, entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione, può adottare un’ordinanza e convocare la persona trovata in possesso di droga per valutare le sanzioni amministrative più appropriate.
Il nuovo comma 10-bis prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, del fondo per l’effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Ai sensi del successivo comma 10-ter la definizione delle modalità di utilizzo è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della disposizione.
Il comma 2 interviene invece sull’articolo 87 del TU stupefacenti, relativo alla destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria.
Il comma 5 dell’articolo 87 TU stupefacenti prevede che, per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, l'autorità giudiziaria si avvalga di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni.
Il disegno di legge interviene sull’ultimo periodo del comma 5 prevedendo che il verbale delle operazioni sia trasmesso alla sola autorità giudiziaria procedente e non più – come attualmente previsto- anche al Ministero della salute.
Articolo 60
(Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati)
L’articolo 60 autorizza, al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione ed il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne, la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
L’articolo 60 prevede oneri, in termini di maggiori spese, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
L’articolo 60 autorizza la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione ed il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne.
Dallo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia allegato alla legge di bilancio (tabella n. 5) le relative risorse sono stanziate, per 1,5 milioni di euro, nel cap. 1761, p.g. 16 (somme destinate al trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori) e, per i restanti 1,5 milioni di euro, nel cap. 1766, p.g. 4 (onorari a professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne).
In generale può ricordarsi che ai sensi dell’art. 80 dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento delle persone detenute, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.
Con specifico riguardo ai condannati per i reati richiamati dalla norma in commento, si ricorda che l’art. 13-bis dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) prevede per i condannati per reati sessuali[1] e, a seguito di modifiche introdotte dalla legge legge n. 69 del 2019 (“codice rosso”), per i condannati per i c.d reati spia della violenza contro le donne[2], la possibilità di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai fini della concessione dei benefici penitenziari quali l’assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dall’art. 4-bis o.p.
Un’altra modifica introdotta dalla legge sul codice rosso al citato articolo 13-bis concerne la possibilità, per i medesimi soggetti sopra menzionati, di seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari.
Articolo 105
Modifiche al Codice di procedura civile
L’articolo 105 modifica il codice di procedura civile, introducendo una nuova causa di estinzione del processo civile, legata al mancato o parziale pagamento del contributo unificato.
L’articolo 105, come chiarito dalla Relazione tecnica, è suscettibile di generare un gettito in entrata per le casse erariali, che, in quanto di difficile quantificazione, tuttavia, non è stato prudenzialmente ascritto sui saldi di finanza pubblica.
L’articolo 105 introduce il nuovo art. 307-bis all’interno del Codice di procedura civile, prevedendo che il processo si estingue per omesso o parziale pagamento del contributo unificato (comma 1)
Il contributo unificato rappresenta un tributo erariale, disciplinato dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.p.r. n. 115/2002). In particolare, l’art. 9 del citato T.U. prevede la doverosità del contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario (comma 1). Il contributo è dovuto anche nei procedimenti in materia lavoristica, nonché di previdenza ed assistenza obbligatorie, solo se le parti sono titolari di un reddito imponibile superiore ad una determinata soglia fissata dal medesimo articolo (comma 1-bis).
L’articolo 14 del citato T.U. impone l’obbligo di pagamento del contributo unificato alla parte che si costituisce per prima in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero alla parte che richiede l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nel processo esecutivo (comma 1). Il comma 3 del medesimo art. 14 precisa che la parte deve dichiarare l’eventuale aumento di valore della causa quando modifica la domanda iniziale o propone domanda riconvenzionale oppure formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa; in questo caso è tenuta alla contestuale integrazione del contributo. Allo stesso modo, quando sono le altre parti a modificare la domanda, a proporre riconvenzionale, a chiamare in causa terzi o a svolgere intervento autonomo, esse debbono procedere al pagamento di un autonomo contributo unificato, calcolato sul valore della domanda proposta, previa espressa dichiarazione.
L’art. 16 del citato T.U., invece, prevede che in caso di omesso o insufficiente pagamento si debbano applicare le norme in materia di riscossione del contributo unificato previste dal Capo VII Titolo VII del medesimo T.U.. Sempre l’art. 16 chiarisce che nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. La norma, infine, precisa che in tale caso si applicano le sanzioni previste in materia insufficiente dichiarazione di valore dei beni e dei diritti sottoposti ad imposta di registro (v. art. 71 d.p.r. n. 131/1986).
In tema di conseguenze derivanti dall’omesso od insufficiente pagamento del contributo unificato si ricorda che il disegno di legge di bilancio per l’anno 2022 (AS 2448 della XVIII Legislatura) conteneva una norma analoga a quella analizzata in questa sede. Nello specifico l’art. 192 co. 1, lett. a), del predetto disegno di legge prevedeva l’introduzione di un comma premissivo rispetto al co. 1 dell’art. 16 d.p.r. n. 115/2002, a norma del quale si faceva divieto al personale incaricato delle cancellerie di iscrivere a ruolo del procedimento in caso di omesso pagamento del contributo unificato ovvero di mancata corrispondenza tra importo versato e valore dichiarato della causa indicato dalla parte.
Tuttavia, tale disposizione è stata successivamente soppressa dal maxiemendamento proposto dal Governo nel corso dell’esame in sede referente al Senato.
Il comma 2 stabilisce che il giudice, alla prima udienza, una volta riscontrato il mancato o parziale pagamento del contributo, assegna alla parte interessata un termine di 30 giorni per adempiere al pagamento ovvero all’integrazione del tributo, rinviando, allo stesso tempo, l’udienza a data immediatamente successiva. Qualora la parte non dovesse adempiere al versamento o all’integrazione nel predetto termine, il giudice è tenuto a dichiarare l’estinzione del procedimento alla nuova udienza.
Se nel medesimo termine di 30 giorni non viene pagato o integrato il contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, per la chiamata in causa, per l’intervento volontario in confronto di tutte le parti o per la proposizione dell’impugnazione incidentale, il giudice dichiara improcedibile la domanda a cui si riferisce l’inadempimento (comma 3).
Le cause estintive del processo civile sono disciplinate dagli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e consistono nella rinuncia agli atti e nell’inattività delle parti.
La rinuncia agli atti consiste in una manifestazione di volontà con cui le parti pongono termine al processo, ed è espressione, sul piano processuale, della disponibilità del diritto sostanziale dedotto in causa: la rinuncia è, dunque, strettamente collegata al principio della domanda o dell’iniziativa di parte, di cui costituisce la proiezione in negativo. L’inattività, invece, è integrata da un comportamento oggettivo delle parti, in relazione al quale l’effettiva volontà è irrilevante, e si concreta nell’omesso compimento entro il termine perentorio previsto dalla legge o dal giudice di taluni atti espressamente previsti: il risultato perseguito è quindi quello di accelerare il corso del processo, sanzionando condotte negligenti o defatigatorie.
La rinuncia agli atti del giudizio estingue il processo, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., quando “è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”. La disposizione stabilisce, inoltre, che “l’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni”. Sia la rinuncia sia l’accettazione sono atti personali della parte che possono essere compiuti dal difensore solo se munito di procura speciale.
L’estinzione per inattività delle parti, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., si configura in diverse ipotesi:
· dopo un periodo di tre mesi, quando non ci sia stata iscrizione a ruolo per mancata costituzione di entrambe le parti o sia stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, dopo la costituzione delle parti (comma 1);
· immediata se, una volta riassunto il processo, nessuna delle parti si costituisca o se il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo (comma 2);
· immediata per mancato compimento entro il termine perentorio di attività ordinata dal giudice per sanare un vizio come la rinnovazione della citazione, l’integrazione del contraddittorio oppure quando nessuna delle parti riassuma o prosegua un processo interrotto o sospeso (comma 3).
L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.
Gli effetti dell’estinzione del processo sono stabiliti dall’articolo 310 c.p.c., il quale prevede che:
- l’estinzione del processo non estingue l’azione, con la conseguenza che la stessa domanda è riproponibile, purché non sia venuto meno il diritto soggettivo fatto valere con l’azione;
- l’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ad eccezione delle sentenze di merito adottate nel corso del processo e delle pronunce che regolano la competenza;
- le prove assunte nel corso del processo estinto sopravvivono, ma sono destinate ad essere valutate dal giudice, in un eventuale nuovo giudizio instaurato dalle parti, come argomenti di prova;
- le spese del processo estinto sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
Il comma 4, circoscrive la portata applicativa delle disposizioni in commento, prevedendo che esse non debbano essere applicate ai procedimenti cautelari e possessori. Al contrario, la norma specifica che esse trovano applicazione anche nei confronti del rito del lavoro e del processo esecutivo.
Il rapporto tra oneri fiscali e il diritto alla tutela giurisdizionale: la giurisprudenza della Corte costituzionale
Con riferimento alla disposizione in commento occorre rammentare che la Corte Costituzionale si è espressa più volte sul delicato rapporto tra oneri fiscali e diritto alla tutela giurisdizionale.
In particolare, nella prima pronuncia (sent. n. 21/1961) resa sul tema, con riferimento all’istituto del solve et repete (art. 6, co. 2, L. 20 marzo 1865, n. 2248, all.E), la Corte, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della predetta norma, ha enunciato il principio di diritto per cui “l’imposizione dell'onere del pagamento del tributo, regolato quale presupposto imprescindibile della esperibilità dell'azione giudiziaria diretta a ottenere la tutela del diritto del contribuente mediante l'accertamento giudiziale della illegittimità del tributo stesso, è in contrasto, a giudizio della Corte”, con gli artt. 3, 24 e 113 Cost. In particolare, la violazione dell’art. 3 Cost. discende dal fatto che è evidente la differenza di trattamento nella tutela giurisdizionale fra il contribuente, che sia in grado di adempiere immediatamente al pagamento dell’intero tributo, ed il contribuente, che non abbia mezzi sufficienti per poter pagare l’onere fiscale. I giudici costituzionali, inoltre, rilevano come le stesse considerazioni siano applicabili con riguardo alla lesione degli artt. 24, co. 1 e 113 Cost., nei quali l'uso delle parole, rispettivamente, “tutti” e “sempre” “ha chiaramente lo scopo di ribadire la uguaglianza di diritto e di fatto di tutti i cittadini per quanto concerne la possibilità di richiedere e di ottenere la tutela giurisdizionale, sia nei confronti di altri privati, sia in quelli dello Stato e di enti pubblici minori”.
In successive pronunce, sempre risalenti, la Corte ha espunto dall’ordinamento i residui normativi ancora ispirati alla medesima logica del solve et repete (ex multis sent. n. 100 del 1964).
In altre occasioni, la Corte ha evidenziato come occorre distinguere gli oneri fiscali imposti alle parti in due categorie. I primi, da ritenersi legittimi, sono quelli funzionalmente e razionalmente collegati alla pretesa fatta valere in giudizio e il loro adempimento assicura lo svolgimento di un processo conforme alla sua funzione ed evita “eccessi riprovevoli nell'esercizio del diritto di azione”. I secondi, invece, sono quelli che “tendono alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità predette, e, conducendo al risultato di precludere o ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale, incorrono nella sanzione dell'incostituzionalità” (Corte Cost. sent. n. 80/1966).
A seguito di queste pronunce nell’ambito della grande riforma fiscale degli anni ’70 il legislatore ha introdotto nella L. delega n. 825/1971 (“Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria”) quale principio direttivo quello di eliminare “ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”. In tal modo “l’ordinamento si è così indirizzato verso un nuovo e più proporzionato bilanciamento tra i valori costituzionali che vengono in rilievo nella previsione di oneri fiscali condizionanti l'accesso alla tutela giurisdizionale” (Corte Cost. sent. n. 140/2022).
Un primo valore che viene in rilievo è sicuramento quello del “dovere tributario, riconducibile al valore inderogabile della solidarietà di cui all'art. 2 Cost., è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, sociali e civili, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi” (sent. 120/2021). L’imposizione fiscale, inoltre, è inquadrabile all’interno dei doveri inderogabili di solidarietà anche in ragione della sua logica redistributiva e dello stretto collegamento con l’art. 3, co. 2, Cost., con la conseguente valorizzazione del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. (Corte Cost. sent. n. 288/2019).
In tale contesto, il predetto dovere può trovare applicazione solo in quanto relativo ad un'imposizione tributaria che possa ritenersi stabilita nel rispetto del principio di legalità, in relazione di coessenzialità con i diritti inviolabili (Corte Cost sent. 140/2022).
Ciò premesso, si rende necessario bilanciare gli oneri fiscali imposti dall’ordinamento ed i principi fondamentali imposti dagli artt. 3 e 24 Cost. Tale bilanciamento, come sopra accennato, si risolve nella valutazione se l’onere fiscalmente imposto sia direttamente e razionalmente collegato alla pretesa fatta valere in giudizio, al fine di assicurare il corretto funzionamento del processo, oppure se non persegue tale finalità e, di conseguenza, si traduce in un ostacolo o in una preclusione all’ottenimento della tutela giurisdizionale (Corte Cost. sent. n. 522/2002).
In particolare in materia di imposta di registro, i giudici hanno rilevato come “nel bilanciamento tra l'interesse fiscale alla riscossione dell'imposta e quello all'attuazione della tutela giurisdizionale, il primo è ritenuto sufficientemente garantito dall'obbligo imposto al cancelliere di informare l'ufficio finanziario dell'esistenza dell'atto non registrato, ponendolo così in grado di procedere alla riscossione. Discipline di contenuto sostanzialmente identico sono state introdotte - sia pure in tempi diversi - per le imposte di successione, di bollo e sul valore aggiunto” (Corte Cost. sent. n. 522/2002).
Pertanto dalle considerazioni svolte “se in linea di principio possono quindi esistere casi in cui il dovere tributario può sì tradursi in oneri concernenti l'esercizio dello stesso diritto alla tutela giurisdizionale, va chiarito che, in concreto, ciò può avvenire solo nel rispetto del principio di proporzionalità e in particolare della stretta necessità, risultando costituzionalmente legittimo, quindi, solo quando l'adempimento di tale dovere non possa essere adeguatamente tutelato in altro modo” (Corte Cost. n. 140/2022).
Infine, come ribadiscono i giudici costituzionali, il diritto alla tutela giurisdizionale non può essere sacrificato in luogo della tutela dell’interesse fiscale. Questo, infatti, sebbene sia espressamente tutelato dall' art. 53, primo comma, Cost., “attiene a momenti della dinamica impositiva nei quali è ancora in fase di definizione ciò a cui corrisponde il dovere tributario”. Rispetto a tale interesse, che persegue diverse esigenze (evitare “eventuali frodi facilmente ipotizzabili”, garantire una “pronta realizzazione del credito fiscale”, “prevenire fenomeni di evasione o elusione”) non si manifesta, pertanto, quella coessenzialità alla realizzazione dei diritti inviolabili che invece giustifica il dovere tributario” (Corte Cost. sent. 140/2022).
L’articolo 106 provvede ad incrementare la misura del contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana.
Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica la disposizione è suscettibile di generare un gettito in entrata per le casse erariali, che, in quanto di difficile quantificazione, non è stato prudenzialmente ascritto sui saldi di finanza pubblica.
Il comma 1 modifica l’articolo 13 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), relativo agli importi dovuti a titolo di contributo unificato.
In particolare, la disposizione introduce un nuovo comma 1-sexies, in forza del quale viene previsto che il contributo dovuto per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana è pari a 600 euro.
È, inoltre, stabilita la regola secondo cui, anche se la domanda è proposta nel medesimo giudizio da più parti congiuntamente, il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente.
Si ricorda che, sulla base delle disposizioni vigenti, le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana sono regolate, ai sensi dell’art. 19-bis del decreto legislativo n. 150 del 2011, dal rito semplificato di cognizione disciplinato dagli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile.
Come chiarito dalla Circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia del 17 marzo 2023 in tema di «Contributo unificato per il procedimento semplificato di cognizione», per i procedimenti semplificati di cognizione è dovuto il contributo unificato per intero determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall’articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Tuttavia, la disposizione da ultimo richiamata prevede per i processi civili di valore indeterminabile, quali quelli relativi alla cittadinanza, che la misura del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo della causa è di 518 euro.
L’entità dell’importo non subisce variazioni in ragione del numero di richiedenti.
Articolo 107
(Misure in materia di spese di giustizia)
L’articolo 107 incide sulla determinazione dei diritti di rilascio e di copia degli atti e dei documenti processuali contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo.
La Relazione tecnica afferma che la disposizione, introducendo un nuovo diritto di trasmissione, contribuirà ad un aumento del gettito di entrata delle casse dell’Erario, sebbene allo stato non quantificabile.
Il comma 1 dell’articolo in esame incide sul Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
In particolare, la lettera a) modifica l’articolo 269, che disciplina il diritto dovuto per il rilascio di copie su supporto diverso da quello cartaceo.
Anzitutto, la novella inserisce, al comma 1, il riferimento agli «atti» accanto a quello, già esistente, ai «documenti», per le cui copie, rilasciate su supporto diverso da quello cartaceo, è previsto il pagamento di un diritto forfettizzato (n. 1).
Come specificato dalla Relazione illustrativa, la disposizione è finalizzata a coordinare il testo oggetto dell’intervento normativo con le disposizioni che disciplinano a livello primario il processo telematico, civile e penale, e con quelle attuative, che stabiliscono le regole tecniche per i depositi telematici.
Con riferimento al processo civile telematico, si ricorda che il decreto legislativo n. 149 del 2022, di attuazione della legge delega n. 206 del 2021 di riforma del processo civile (c.d. Riforma Cartabia civile), ha aggiunto, nell’ambito delle Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, il Titolo V-ter, dedicato alle disposizioni relative alla giustizia digitale. In particolare, l’art. 196-quater prevede l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti in capo ai difensori e ai soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Il successivo art. 196-septies rimette ad un decreto del Ministro della giustizia la regolamentazione delle misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.
Anche in relazione al processo penale, è stato previsto, con l'art. 6 del decreto legislativo 150 del 2022, attuativo della legge delega n. 134 del 2021 (c.d. Riforma Cartabia penale), l’obbligo di ricorrere a modalità digitali per il deposito di atti e documenti. Nel dettaglio, con l’inserimento nel codice di procedura penale degli articoli 111-bis e 111-ter, è stata disposta l’esclusività della modalità telematica per il deposito, in ogni stato e grado del procedimento, di atti, documenti, richieste, memorie, nonché la previsione del fascicolo informatico del procedimento penale.
Quanto ai regolamenti attuativi, occorre richiamare il decreto ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011, che reca il “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”. In particolare, l’articolo 21 del citato decreto, rubricato Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti, come recentemente modificato dal regolamento di cui al decreto 29 dicembre 2023, n. 217[3], riconosce ai soggetti abilitati esterni la facoltà di estrarre con modalità telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge.
In secondo luogo, la modifica incide sul comma 1-bis dell’art. 269, che esonera dal pagamento di diritti le copie prive di attestazione di conformità. Nello specifico, viene precisato che tale esonero si applica nei casi in cui la copia è estratta dal fascicolo informatico direttamente da parte dei soggetti abilitati ad accedervi (difensori o parti private), senza, dunque, alcuna mediazione del personale di cancelleria o segreteria (n. 2).
Connessa a quest’ultima novella è la modifica recata dalla lettera b), che introduce nel T.U. sulle spese di giustizia un nuovo articolo 269-bis, rubricato «Diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale» applicabile esclusivamente al processo penale telematico.
La nuova disposizione prevede il pagamento di un diritto forfettizzato in caso di trasmissione, da parte della cancelleria o della segreteria, del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale. Si tratta, pertanto, sia di atti e documenti nativi digitali sia di atti e documenti nativi analogici la cui copia sia stata riversata nel fascicolo informatico.
Come chiarito dalla Relazione illustrativa, la limitazione dell’ambito di applicazione della norma, al solo processo penale telematico, trova giustificazione nella circostanza che nel contesto di quest’ultimo, a differenza di quanto previsto per il processo civile telematico, il sistema informatico non consente l’accesso diretto da parte dei difensori per l’estrazione delle copie o duplicati di atti e documenti dal fascicolo informatico. Di conseguenza, è sempre necessario l’intervento della cancelleria o della segreteria; il che renderebbe inapplicabile l’articolo 269, comma 1-bis, trattandosi di ipotesi di “trasmissione telematica” e non di “estrazione” di atti e documenti.
La lettera c) modifica la Tabella contenuta nell'allegato n. 8 del Testo unico, al fine di rideterminare il diritto forfettizzato dovuto sulla base delle nuove disposizioni.
Rispetto alla versione previgente vengono in particolare:
- aggiornati i riferimenti alle tipologie di supporti, diversi da quelli cartacei, utilizzati ai fini del rilascio delle copie;
- introdotti i diritti forfettizzati per la trasmissione con modalità telematica degli atti e documenti richiesti;
- adeguati i criteri di determinazione e l’entità del diritto forfettizzato.
Nel dettaglio, è stabilito che il diritto forfettizzato è pari a euro:
§ 25,00 per ogni supporto dati, in caso di riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD);
§ 8,00 per ogni trasmissione dati, in caso di trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali).
L’articolo 108 prevede la non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia.
La disposizione – come precisa la relazione tecnica - non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 108, composto da un unico comma, modifica l’articolo 1, comma 294-bis, della legge n. 266 del 2005.
La disposizione oggetto di modifica prevede che non sono soggetti ad esecuzione forzata: i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della c.d. legge Pinto (legge n. 89 del 2001), ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il disegno di legge estende la non assoggettabilità ad esecuzione forzata anche ai fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia.
In proposito nella relazione illustrativa si precisa che l’esecuzione forzata sui fondi accreditati ai funzionari delegati e destinati al pagamento di tasse e tributi (a titolo di esempio T.A.R.I), determina l’emissione di avvisi di accertamento esecutivi e di cartelle esattoriali che generano ulteriori aggravi di spesa per l’amministrazione della giustizia in termini di sanzioni e interessi.
L’articolo 109 modifica la procedura e le tempistiche dei pagamenti da parte dell’amministrazione della giustizia per i casi di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, al fine di realizzare progressivi risultati di abbattimento dell’arretrato nonché una migliore gestione delle procedure.
L’articolo 109 introduce una serie di misure organizzative che, come precisa la relazione tecnica, consentiranno all’amministrazione una migliore gestione delle somme stanziate a legislazione vigente per la liquidazione degli indennizzi sul capitolo 1264 «Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una più oculata programmazione della liquidazione degli indennizzi secondo le tempistiche disciplinate dalle presenti disposizioni e solo qualora sussistano i requisiti di corretta e regolare trasmissione telematica delle istanze e di ammissibilità e regolarità delle dichiarazioni rese e delle documentazioni fornite dagli interessati.
Il Prospetto degli effetti finanziari non ascrive effetti.
L’articolo 109, comma 1, reca una serie di modifiche all’articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto) al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi.
L’articolo 5-sexies della c.d. legge Pinto disciplina le modalità di pagamento delle somme liquidate equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Si prevede in particolare che, una volta che la somma da corrispondere a titolo di equa riparazione è stata liquidata dalla Corte d’appello:
§ il creditore deve presentare all’amministrazione debitrice (Ministero della giustizia, Ministero della difesa o Ministero dell’Economia e delle finanze) una dichiarazione sostituiva (artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, sulla documentazione amministrativa) nella quale attesta il proprio credito e sceglie le modalità di riscossione (comma 1). La dichiarazione ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta dell’amministrazione (comma 2); i contenuti della dichiarazione e i documenti da allegare saranno delineati da decreti del Ministero dell’Economia e della Giustizia entro il 30 ottobre 2016 (comma 3)[4]. La trasmissione della dichiarazione completa è condizione di emissione dell’ordine di pagamento (comma 4) e, in generale, presupposto per il pagamento anche nell’ambito dell’esecuzione forzata o del pagamento compiuto dal commissario ad acta (comma 11);
§ ricevuta la dichiarazione, l’amministrazione deve effettuare il pagamento entro 6 mesi (comma 5). Solo allo spirare di tale termine il creditore può proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento o procedere all’esecuzione forzata (comma 7). Se è esercitata l’azione di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione debitrice (comma 8);
§ i pagamenti sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili sui relativi capitoli di bilancio, “fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso”, con regolarizzazione a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie (comma 6);
§ l’accreditamento delle somme al creditore può essere effettuato su un conto corrente o un conto di pagamento indicato (nella dichiarazione); i pagamenti per cassa o per vaglia cambiario sono possibili solo se la somma non supera i 1.000 euro (comma 9) e in questo caso è possibile delegare un legale rappresentante alla riscossione (comma 10).
Al fine di velocizzare le procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione della ragionevole durata del processo e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali tramite la digitalizzazione il decreto-legge n. 118 del 2021 (art. 25) ha introdotto nell'articolo 5-sexies il comma 3-bis il quale demanda a successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanarsi entro il 31 dicembre 2021, l'indicazione delle modalità tecniche di presentazione telematica, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005), dei modelli di dichiarazione di cui al comma 3 attestanti la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere[5].
Il comma 1 dell’articolo 109, in primo luogo, modifica il comma 1 dell’articolo 5-sexies della legge n. 89 del 2001, inserendo l’obbligo per il creditore di trasmettere unitamente all’istanza anche la documentazione necessaria individuata dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis e inoltre a comunicare ogni successiva variazione e ciò al fine di rafforzare l’obbligo in capo al creditore di provvedere alla tempestiva trasmissione di quanto necessario per l’effettuazione del pagamento da parte dell’amministrazione (lettera a).
E’ poi introdotto nell’articolo 5-sexies un nuovo comma, comma 1-bis, con il quale si prevede, a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione e al fine di favorire i comportamenti virtuosi, un termine per la presentazione delle domande, di un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione e che, in relazione alle domande tardivamente proposte, sulle somme dovute non decorrono gli interessi (lettera b).
La lettera c) del comma 1 della disposizione in esame sostituisce il comma 2 dell’articolo 5-sexies, prevedendo che la dichiarazione presentata dal creditore ha validità biennale, non più semestrale, e l’amministrazione ha la facoltà di richiedere il rinnovo delle dichiarazioni ivi contenute, con onere della parte creditrice di evadere tale richiesta sempre per via telematica.
Nel caso in cui sia necessario integrare la dichiarazione o la documentazione sino a quanto il creditore non adempie all’onere di integrazione si prevede che non decorrono gli interessi eliminando in tal modo oneri a carico dello Stato a fronte di non corretto adempimento da parte del creditore rispetto alla presentazione della domanda di pagamento (lettera d).
La lettera e) – modificando il comma 5 dell’articolo 5-sexies - opera una modifica terminologica per una maggior chiarezza del riferimento al termine indicato dalla stessa disposizione.
Si prevede poi (modificando il comma 6 dell’articolo 5-sexies) che l’amministrazione esegue i pagamenti per l’intero al fine di rafforzare il diritto del creditore e di contrastare prassi non corrette di effettuazione di pagamenti parziali (lettera f)).
La lettera g) – sostituendo il comma 9 dell’articolo 5-sexies - prevede che le operazioni di pagamento delle somme dovute si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori, stabilendo che il creditore possa delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale. Rispetto alla precedente versione, pertanto viene eliminato il riferimento ai pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile, al fine di adeguare le modalità di adempimento da parte dell’amministrazione al sistema di pagamenti vigenti.
Le lettere h) e i) apportano modifiche di coordinamento per effetto di quanto previsto dalla lettera g) che, come detto, ha eliminato il riferimento ai pagamenti per cassa o per vaglia cambiario.
E’ infine inserito nell’articolo 5-sexies un nuovo comma 12-bis che prevede un intervento di smaltimento dell’arretrato di somme liquidate sino al 31 dicembre 2021, al fine di consentire in via prioritaria il pagamento dei decreti più risalenti senza che maturino ulteriori spese a carico dell’amministrazione. In tali casi i creditori possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità telematiche disciplinate dai commi 3 e 3-bis (pagamento che verrà effettuato entro il 31 dicembre 2026). A tal fine il Ministero della giustizia pubblicherà sul proprio sito un avviso ai creditori di somme liquidate con decreti depositati anteriormente al 31 dicembre 2021(lettera l)).
Come evidenzia la relazione illustrativa, viene quindi estesa anche ai pagamenti relativi ai decreti di Corte d’Appello emessi sino al 31 dicembre 2021, la procedura telematica già applicata ai pagamenti dei decreti emessi dal 1° gennaio 2022 in poi, ovvero la procedura sulla piattaforma informatica “SIAMM PINTO DIGITALE” per migliorare la capacità di eliminazione dell’arretrato del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia relativo al pagamento dei decreti di indennizzo ex lege n. 89 del 2001.
Il comma 2 prevede che il Ministero della giustizia provveda, anche sulla base dei dati acquisiti in modalità telematica, al monitoraggio e alla valutazione dell’efficientamento delle procedure di pagamento e dei conseguenti risparmi di spesa.
Articolo 117
(Assegnazione agli organi dell’Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
L’articolo 117 prevede che i beni sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti per reati tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta
La disposizione - come evidenzia la relazione tecnica - non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché realizzabile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il comma unico dell’articolo 117 modifica l’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
L’articolo 18-bis prevede che i beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
Il disegno di legge inserisce un’ulteriore disposizione (comma 1-bis) nell’articolo 18-bis, con la quale si precisa che i beni sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti penal-tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta.
Come si precisa nella relazione illustrativa, la disposizione permette, agli organi che già ne abbiano avuto, l'uso in costanza di sequestro di acquisire i predetti beni, allineando la disciplina dei procedimenti relativi ai reati tributari a quella prevista dal Testo unico stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990) nonché a quella in materia di contrabbando doganale, di cui all’articolo 301-bis, comma 6, del Testo unico in materia doganale (d.P.R. n. 43 del 1973), che già contemplano l’assegnazione dei beni sottoposti a provvedimento definitivo di confisca.
Articolo 129
(Stato di previsione del Ministero della giustizia)
L’articolo 129 reca l’autorizzazione ad impegnare e a pagare le spese relative al Ministero della giustizia, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 5, e autorizza altresì il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare alla missione Giustizia somme versate all’entrata del bilancio statale al fine di destinarle all’assistenza e alla rieducazione dei detenuti, all’attività sportiva di detenuti e polizia penitenziaria, al funzionamento degli uffici giudiziari e alla cooperazione giudiziaria internazionale.
La manovra effettuata sullo stato di previsione del Ministero, mediante interventi di II Sezione di rifinanziamento e definanziamento delle leggi di spesa vigenti, determina un impatto finanziario in termini di minori spese per 149,2 milioni di euro nel 2025, 140,8 milioni nel 2026 e di 98 milioni per il 2027.
L’articolo 129 si compone di 3 commi.
Il comma 1 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella Tabella n. 5.
Si riportano di seguito le spese finali del Ministero per gli anni 2025-2027 autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto alla legge di bilancio 2024.
Spese del Ministero della giustizia per gli anni 2025-2027
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
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2024 |
Previsioni 2025-2027 |
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Legge di Bilancio |
previsioni assestate |
bilancio integrato 2025 |
Diff. |
bilancio integrato 2026 |
bilancio integrato 2027 |
|
SPESE FINALI |
11.228,8 |
11.631,1 |
11.477,9 |
249,1 |
11.135,1 |
10.916,3 |
% sulle spese finali STATO |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
|
1,2 |
1,2 |
Per una analisi delle spese del Ministero con riferimento alle missioni e ai programmi si rinvia alla relativa scheda contenuta nel dossier sulla Sezione II.
I commi 2 e 3 recano disposizioni volte ad autorizzare il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, alla missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno 2025 talune somme versate al bilancio dello Stato.
In particolare, il comma 2 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all’entrata del bilancio dello Stato, nei seguenti programmi nell’ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2025:
· «Amministrazione penitenziaria» (6.1);
· «Giustizia minorile e di comunità» (6.3).
Si tratta di somme destinate:
- alle spese per il mantenimento, per l’assistenza e per la rieducazione dei detenuti e degli internati;
- per gli interventi e per gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali;
- per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati.
Analogamente, il comma 3 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare le somme versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, nei seguenti programmi nell’ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2025:
· «Giustizia civile e penale» (6.2);
· «Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria» (6.6).
Si tratta di somme derivanti:
- da convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame;
- da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali.
Le suddette somme sono destinate alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici, nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale.
Di seguito, si riportano le principali leggi di spesa interessate dalle operazioni di rifinanziamento e definanziamento effettuate in Sezione II, costituenti parte integrante della manovra di finanza pubblica, che determinano nel complesso minori spese per 149,2 milioni di euro nel 2025, 140,8 milioni nel 2026 e di 98 milioni per il 2027.
Manovra di Sezione II - Ministero della giustizia |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 ss |
|
RIFINANZIAMENTI |
|||||
LB 145/2018, c art. 1 c. 95 p. F/quinquies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7300/16) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
12,0 |
11,4 |
11,4 |
- |
Rif. |
30,0 |
50,0 |
- |
- |
|
DEFINANZIAMENTI |
|||||
DL n. 59/2021 art. 1 c. 2 p. G/primum "Misure urgenti relative al Fondo Complementare al PNRR. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori" - (Cap-pg: 7300/18 - 7300/19) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
35,8 |
8,2 |
20,0 |
10,0 |
Def. |
-9,8 |
- |
- |
- |
|
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 155 "Interventi straordinari per l'ampliamento di spazi destinate al lavoro dei detenuti e cablaggio di I.P." - (Cap-pg: 7304/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
17,0 |
10,0 |
- |
- |
Def. |
-7,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 155 p. 1 " Interventi straordinari per l'ampliamento di spazi destinate al lavoro dei detenuti e cablaggio di I.P." - (Cap-pg: 7361/3) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
2,8 |
2,0 |
- |
- |
Def. |
-2,8 |
-2,0 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/quinquies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7300/12 - 7300/13 - 7300/14 - 7300/15) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
19,1 |
16,1 |
12,6 |
85,4 |
Def. |
-9,2 |
-7,1 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. I/quinquies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 7301/3) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
2,6 |
1,3 |
0,4 |
13,0 |
Def. |
-1,0 |
-0,8 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/quinquies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7301/4 - 7321/6) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2,2 |
1,9 |
1,9 |
65,7 |
Def. |
-0,2 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. N/quinquies "Eliminazione delle barriere architettoniche" - (Cap-pg: 7301/5) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,3 |
- |
- |
- |
Def. |
-0,3 |
- |
- |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "Fondo potenziamento mezzi corpi di polizia e CNVVFF" - (Cap-pg: 7300/10 - 7300/11 - 7321/3 - 7321/4 - 7321/5) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
27,0 |
22,8 |
25,7 |
50,5 |
Def. |
-8,0 |
-5,1 |
- |
- |
|
DL n. 91 del 2017 art. 11/quater "Spese progettazione, ristrutturazione e messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia" - (Cap-pg: 7233/1 - 7233/2) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
87,2 |
35,5 |
47,0 |
- |
Def. |
-10,5 |
-25,5 |
-14,6 |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/quinquies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7200/13 - 7200/14) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
143,8 |
55,0 |
71,9 |
80,0 |
Def. |
-35,8 |
-35,0 |
-3,0 |
- |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/quinquies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7200/17 - 7200/18) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
5,5 |
5,5 |
3,2 |
- |
Def. |
-5,5 |
-5,5 |
-3,2 |
- |
|
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 855 "Adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari" - (Cap-pg: 7200/19 - 7200/20) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
167,0 |
156,0 |
81,7 |
- |
Def. |
-32,0 |
-21,0 |
-36,7 |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/quinquies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7200/11 - 7200/12) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
34,5 |
31,9 |
62,7 |
21,4 |
Def. |
-17,0 |
-11,5 |
-8,8 |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/novies "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7200/7 - 7200/8 - 7200/9 - 7200/10) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
99,1 |
77,5 |
63,1 |
14,9 |
Def. |
-30,5 |
-32,5 |
-31,7 |
- |
|
DL n. 59/2021 art. 1 c. 2 p. G/primum "Misure urgenti relative al Fondo complementare al PNRR. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori" - (Cap-pg: 7400/5 - 7400/6) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
21,9 |
6,5 |
- |
- |
Def. |
-0,9 |
-1,8 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/quinquies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7421/3) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
1,2 |
0,9 |
- |
- |
Def. |
-0,3 |
- |
- |
- |
|
DL n. 105 del 2023 art. 2 c. 1 p. A "Spese per la realizzazione delle infrastrutture informatiche" - (Cap-pg: 7503/19) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
45,0 |
43,0 |
- |
- |
Def. |
- |
-43,0 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/quinquies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7503/9) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
7,2 |
2,4 |
1,4 |
33,4 |
Def. |
-0,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/quinquies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7503/10) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
7,3 |
3,2 |
3,3 |
70,4 |
Def. |
-0,1 |
- |
- |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. G/primum "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016" - (Cap-pg: 7503/8) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
110,6 |
87,6 |
92,1 |
271,7 |
Def. |
-8,5 |
|
|
|
Ministero della giustizia
(Tabella n. 5)
L’articolo 129 del disegno di legge di bilancio autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della Giustizia per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
1. Le spese finali del Ministero per gli anni 2025-2027
Il disegno di legge di bilancio 2025-2027 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, spese finali, in termini di competenza, pari a 11.477,9 milioni di euro nel 2025, a 11.135,1 milioni di euro per il 2026 e 10.916,3 milioni di euro per il 2027, come si evince dalla tabella che segue.
Spese del Ministero della giustizia per gli anni 2025-2027
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
2024 |
Previsioni 2025-2027 |
||||
Legge di Bilancio |
previsioni assestate |
bilancio integrato 2025 |
Diff. |
bilancio integrato 2026 |
bilancio integrato 2027 |
|
Spese correnti |
10.045 |
10.422,6 |
10.574,9 |
529,9 |
10.514,6 |
10.318,9 |
Spese in c/capitale |
1.183,8 |
1.208,5 |
903 |
-280,8 |
620,5 |
597,4 |
SPESE FINALI |
11.228,8 |
11.631,1 |
11.477,9 |
249,1 |
11.135,1 |
10.916,3 |
% sulle spese finali STATO |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
|
1,2 |
1,2 |
Rispetto alla legge di bilancio 2024, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 vede dunque per il Ministero della giustizia un lieve incremento delle spese nel 2025 (in termini assoluti pari a 249,1 miliardi di euro; +2,2%).
Tale incremento è determinato principalmente da un aumento di circa 530 milioni di euro nelle spese correnti, che però si riduce sensibilmente negli esercizi 2026 e 2027. Le spese in conto capitale subiscono invece una notevole flessione nel 2025 (-23,7%), flessione che diventa ancora più marcata nei successivi anni del triennio (-47,6% nel 2026 e -49,5% nel 2027 rispetto al dato del 2024).
Gli stanziamenti di spesa del Ministero della giustizia autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2025, in misura pari all’1,3% della spesa finale del bilancio statale, la medesima percentuale dell’esercizio precedente, per ridursi all’1,2% negli anni 2026 e 2027.
2. L’impatto della manovra sulle spese finali per l’anno 2025
Per l’anno 2025, lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella 5) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a 11.733,2 milioni di euro.
Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2025 - attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio - determina complessivamente un decremento delle spese finali di 255,3 milioni di euro, come evidenziato nella tabella che segue:
Impatto della manovra sulle spese finali del Ministero della giustizia - anno 2025
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
2024 |
2025 |
|||||
Legge di Bilancio |
previsioni assestate |
BLV |
Modifiche Sez. II |
Ddl bilancio Sez II |
effetti Sez. I |
DDL Bilancio integrato sez I+Sez II |
|
Spese correnti |
10.045 |
10.422,6 |
10.581,7 |
-- |
10.581,7 |
-6,8 |
10.574,9 |
Spese in c/capitale |
1.183,8 |
1.208,5 |
1.151,5 |
-173,2 |
978,3 |
-75,3 |
903 |
SPESE FINALI |
11.228,8 |
11.631,1 |
11.733,2 |
-173,2 |
11.560 |
-82,1 |
11.477,9 |
Il DDL di bilancio 2025, come integrato degli effetti della manovra, propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a 11.477,9 milioni per il 2025.
In tale stanziamento di competenza risultano preponderanti le spese di parte corrente, che rappresentano oltre il 92% del totale delle spese finali.
Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II determinano una riduzione della spesa pari a circa 173 milioni di euro, riconducibile esclusivamente alla riduzione della spesa in conto capitale, mentre resta invariata la spesa corrente.
Anche le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I comportano una diminuzione quantificabile in circa 82 milioni di euro; in questo caso la diminuzione investe anche, seppure in misura minore, la spesa corrente (-6,8 milioni a fronte di una riduzione di 75,3 milioni imputabile alle spese in conto capitale).
3. Analisi delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi per l’anno 2025
La tabella seguente espone le previsioni del disegno di legge di bilancio integrato per il 2025 per ciascuna Missione e Programma di spesa del Ministero, a raffronto con i dati dell’esercizio precedente.
La tabella evidenzia altresì le modifiche che il disegno di legge di bilancio apporta alla legislazione vigente con interventi di manovra sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma.
Riguardo alle modifiche apportate dalla Sezione II, si ricorda che gli interventi di rimodulazione nonché di rifinanziamento/definanziamento o riprogrammazione delle leggi di spesa (operati ai sensi dell’art. 23, comma 3, lett. a) e lett. b) della legge di contabilità) sono riportati negli appositi allegati allo stato di previsione in esame.
(Dati di competenza, valori in milioni di euro)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
|||||||||
|
Missione/Programma |
2024 |
2025 |
||||||
Legge di Bilancio |
Assest. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|||
Rimodul. |
Variazioni |
||||||||
1 |
Giustizia (6) |
11.008,3 |
11.405,8 |
11.519,1 |
-23,9 |
-149,3 |
11.345,9 |
-81,6 |
11.264,3 |
1.1 |
Amministrazione penitenziaria (6.1) |
3.348,6 |
3.527,3 |
3.459,7 |
-23,9 |
-8,2 |
3.427,6 |
-18,8 |
3.408,8 |
1.2 |
Giustizia civile e penale (6.2) |
5.342,4 |
5.466,5 |
5.742,6 |
- |
-131,3 |
5.611,3 |
-35,1 |
5.576,2 |
1.3 |
Giustizia minorile e di comunità (6.3) |
427,3 |
440,7 |
411,6 |
- |
-1,2 |
410,4 |
-2,3 |
408,1 |
1.4 |
Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria (6.6) |
1542,9 |
1.599,5 |
1577,9 |
- |
- |
1.577,9 |
-1,3 |
1.576,6 |
1.5 |
Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11) |
347,1 |
371,9 |
327,3 |
- |
-8,6 |
318,7 |
-24,1 |
294,6 |
2 |
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |
220,5 |
225,3 |
214,1 |
- |
- |
214,1 |
-0,5 |
213,6 |
2.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
52 |
51,7 |
52,4 |
- |
- |
52,4 |
-0,2 |
52,2 |
2.2 |
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) |
168,5 |
173,7 |
161,7 |
- |
- |
161,7 |
-0,3 |
161,4 |
|
SPESE MINISTERO |
11.228,8 |
11.631,1 |
11.733,2 |
-23,9 |
-149,3 |
11.560 |
-82,1 |
11.477,9 |
- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.
La spesa complessiva del Ministero della giustizia è allocata su 2 missioni e 7 programmi. La gran parte della spesa è allocata nella missione Giustizia, che rappresenta oltre il 98% delle spese del Ministero, in particolare nei programmi Giustizia civile e penale e Amministrazione penitenziaria.
Missione “Giustizia”
La Missione Giustizia reca, a BLV 2025, uno stanziamento di competenza pari a 11.519,1 milioni di euro.
Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), le spese della Missione ammontano a 11.264,3 milioni per il 2025 nel bilancio integrato, con un decremento di 254,8 milioni di euro.
Il decremento è essenzialmente dovuto agli effetti della Sezione II (-173,2 milioni) e risulta concentrato principalmente, in termini assoluti, sui programmi Amministrazione penitenziaria e Giustizia civile e penale. Anche gli effetti della Sezione I sono comunque negativi (-81,6 milioni) ed impattano principalmente sui medesimi programmi.
In termini relativi, è il programma Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione a subire il maggior decremento (circa il 10%) rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente.
Più nel dettaglio, il Programma Amministrazione penitenziaria - gestito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - presenta uno stanziamento per il 2025 di 3.408,8 milioni. La manovra finanziaria incide su questo programma con un decremento della dotazione di 50,9 milioni, derivante per 32,1 milioni da definanziamenti di spesa e per 18,8 milioni dagli effetti finanziari determinati dalla Sezione I del disegno di legge di bilancio. Tale decremento si concentra soprattutto nell’azione “Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria”. Si segnala inoltre l’azione “Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie”, interessata da un definanziamento di 2,8 milioni nell’ambito della Sezione II, che riporta invece un lieve effetto positivo dalla Sezione I, riconducibile allo stanziamento di 3 milioni recato dall’art. 60 del disegno di legge di bilancio, finalizzato ad implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione ed il contrasto dei reati sessuali e dei reati di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori e per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne.
Il Programma Giustizia civile e penale - gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2025 di 5.576,2 milioni di euro, con un decremento di 166,4 milioni rispetto al bilancio a legislazione vigente, derivante per 131,3 milioni da definanziamenti/riprogrammazioni di spesa e per 35,1 milioni dagli effetti finanziari determinati dalla Sezione I del disegno di legge di bilancio. In questo caso il definanziamento derivante dalla Sezione II è esclusivamente concentrato nell’azione “Funzionamento uffici giudiziari”, come gran parte degli effetti negativi della Sezione I (v. in particolare cap. 7200 - spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, strutture e impianti, nonché per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili sia per gli uffici dell'amministrazione centrale che per quelli giudiziari). Sull’azione “Spese di personale per il programma (personale civile)”, cap. 1402/30 (somme a disposizione per le assunzioni di personale da effettuare mediante utilizzo delle facoltà assunzionali non esercitate), invece, incidono positivamente le disposizioni di cui all’art. 20 del disegno di bilancio, che reca un’autorizzazione di spesa di euro 68.176.819 per l’anno 2026 (a decorrere dal 1° luglio) e di euro 136.353.638 a decorrere dall’anno 2027 per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso l’Ufficio per il processo, al fine di assicurarne la piena operatività.
Il Programma Giustizia minorile e di comunità - gestito dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2025 di 408,1 milioni, con un decremento di circa 3,5 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente, derivante per 1,2 milioni da definanziamenti di spesa e per 2,3 milioni dagli effetti finanziari determinati dalla Sezione I del disegno di legge di bilancio. Analogamente al programma Amministrazione penitenziaria, anche in questo caso il decremento si concentra soprattutto nell’azione “Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria”.
Il Programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria - gestito dal Dipartimento degli affari di giustizia - presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2025 di 1.576,6 milioni, quasi invariato rispetto a quanto previsto a legislazione vigente (con una leggera riduzione di 1,3 milioni dovuta agli effetti finanziari della Sezione I).
Il Programma Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione - gestito dall'omonimo Dipartimento istituito nel corso del 2022 presso il Ministero della Giustizia – presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2025 di 294,6 milioni di euro, con una flessione di 32,7 milioni rispetto al bilancio a legislazione vigente, proporzionalmente maggiore se confrontata con gli altri programmi di spesa. Tal flessione è principalmente dovuta (24,1 milioni) alla Sezione I, mentre i definanziamenti della Sezione II incidono per 8,6 milioni ed è ascrivibile per gran parte al cap. 7503, in particolare al p.g. 8 - Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria.
Missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”
La missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", rappresenta meno del 2% delle spese finali del Ministero della giustizia. Gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2025 ammontano a 213,6 milioni di euro, con un lieve decremento rispetto al bilancio a legislazione vigente (-0,5 milioni di euro), quasi equamente ripartito tra i due programmi che compongono la missione (Indirizzo politico, che presenta uno stanziamento totale di 52,2 milioni, e Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza che presenta uno stanziamento totale di 161,4 milioni).
Si riporta di seguito la tabella integrale con i rifinanziamenti ed i definanziamenti di leggi di spesa operati dal Ministero ai sensi dell’art. 23, comma 3, lettera b) di cui alla Sezione II.
Ministero della giustizia |
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2025 |
2026 |
2027 |
2028 ss |
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RIFINANZIAMENTI |
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LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/quinquies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7300/16) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
12,0 |
11,4 |
11,4 |
- |
Rif. |
30,0 |
50,0 |
- |
- |
|
DEFINANZIAMENTI |
|||||
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. G/primum "MISURE URGENTI RELATIVE AL FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E ALTRE MISURE URGENTI PER GLI INVESTIMENTI. COSTRUZIONE E MIGLIORAMENTO DI PADIGLIONI E SPAZI PER STRUTTURE PENITENZIARIE PER ADULTI E MINORI" - (Cap-pg: 7300/18 - 7300/19) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
35,8 |
8,2 |
20,0 |
10,0 |
Def. |
-9,8 |
- |
- |
- |
|
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 155 "INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AMPLIAMENTO DI SPAZI DESTINATE AL LAVORO DEI DETENUTI E CABLAGGIO DI I.P." - (Cap-pg: 7304/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
17,0 |
10,0 |
- |
- |
Def. |
-7,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 155 p. 1 "INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AMPLIAMENTO DI SPAZI DESTINATE AL LAVORO DEI DETENUTI E CABLAGGIO DI I.P." - (Cap-pg: 7361/3) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
2,8 |
2,0 |
- |
- |
Def. |
-2,8 |
-2,0 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/quinquies "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7300/12 - 7300/13 - 7300/14 - 7300/15) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
19,1 |
16,1 |
12,6 |
85,4 |
Def. |
-9,2 |
-7,1 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. I/quinquies "PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO" - (Cap-pg: 7301/3) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
2,6 |
1,3 |
0,4 |
13,0 |
Def. |
-1,0 |
-0,8 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/quinquies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7301/4 - 7321/6) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2,2 |
1,9 |
1,9 |
65,7 |
Def. |
-0,2 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. N/quinquies "ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - (Cap-pg: 7301/5) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,3 |
- |
- |
- |
Def. |
-0,3 |
- |
- |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVFF" - (Cap-pg: 7300/10 - 7300/11 - 7321/3 - 7321/4 - 7321/5) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
27,0 |
22,8 |
25,7 |
50,5 |
Def. |
-8,0 |
5,1 |
- |
- |
|
DL n. 91 del 2017 art. 11/quater "SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA" - (Cap-pg: 7233/1 - 7233/2) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
87,2 |
35,5 |
47,0 |
- |
Def. |
-10,5 |
25,5 |
-14,6 |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/quinquies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7200/13 - 7200/14) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
143,8 |
55,0 |
71,9 |
80,0 |
Def. |
-35,8 |
-35,0 |
-3,0 |
- |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/quinquies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7200/17 - 7200/18) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
5,5 |
5,5 |
3,2 |
- |
Def. |
-5,5 |
-5,5 |
-3,2 |
- |
|
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 855 "ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DEGLI EDIFICI ADIBITI AD UFFICI GIUDIZIARI" - (Cap-pg: 7200/19 - 7200/20) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
167,0 |
156,0 |
81,7 |
- |
Def. |
-32,0 |
-21,0 |
-36,7 |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/quinquies "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7200/11 - 7200/12) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
34,5 |
31,9 |
62,7 |
21,4 |
Def. |
-17,0 |
-11,5 |
-8,8 |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/novies "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7200/7 - 7200/8 - 7200/9 - 7200/10) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
99,1 |
77,5 |
63,1 |
14,9 |
Def. |
-30,5 |
-32,5 |
-31,7 |
- |
|
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. G/primum "MISURE URGENTI RELATIVE AL FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E ALTRE MISURE URGENTI PER GLI INVESTIMENTI. COSTRUZIONE E MIGLIORAMENTO DI PADIGLIONI E SPAZI PER STRUTTURE PENITENZIARIE PER ADULTI E MINORI" - (Cap-pg: 7400/5 - 7400/6) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
21,9 |
6,5 |
- |
- |
Def. |
-0,9 |
-1,8 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/quinquies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7421/3) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
1,2 |
0,9 |
- |
- |
Def. |
-0,3 |
- |
- |
- |
|
DL n. 105 del 2023 art. 2 c. 1 p. A "SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE" - (Cap-pg: 7503/19) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
45,0 |
43,0 |
- |
- |
Def. |
- |
-43,0 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/quinquies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg: 7503/9) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
7,2 |
2,4 |
1,4 |
33,4 |
Def. |
-0,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/quinquies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7503/10) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
7,3 |
3,2 |
3,3 |
70,4 |
Def. |
-0,1 |
- |
- |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. G/primum "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7503/8) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
110,6 |
87,6 |
92,1 |
271,7 |
Def. |
-8,5 |
|
|
|
Ulteriori profili di interesse della Commissione giustizia
Ulteriori poste di bilancio di interesse della Commissione Giustizia sono contenute nelle tabelle n. 1, n. 2, n. 8 e n. 10.
Lo stato di previsione dell’entrata (Tabella n. 1) prevede un capitolo relativo alle risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414); tale capitolo nel bilancio di previsione non riporta somme in entrata in quanto non è possibile preventivare quanto affluirà al bilancio dello Stato nel corso dell’esercizio 2025. Tale capitolo acquisisce significato in sede di rendiconto del bilancio.
Quanto agli stanziamenti previsti dalla Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell’economia), l’attuazione di 3 programmi inseriti nella missione Giustizia è attribuita alla competenza del Ministero dell’economia. In particolare:
- il centro di responsabilità “Dipartimento delle finanze” è competente per il programma 6.12 “Coordinamento del sistema della giustizia tributaria”, per il quale sono stanziati 220,8 milioni di euro nell’anno 2025. I capitoli di maggiore interesse per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Giustizia sono quelli relativi alle “Spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria” (cap. 1262) con uno stanziamento di 5,8 milioni di euro, alle “Spese di funzionamento delle Corti di giustizia tributaria” (cap. 1268) con 18 milioni e alle “Spese per i compensi ai componenti delle Corti di giustizia tributaria” (cap. 1269) con 38,9 milioni;
- il centro di responsabilità “Dipartimento dell’economia” è competente per il programma 6.7 “Giustizia amministrativa”, per il quale sono stanziati per l’anno 2025 203,4 milioni di euro. Lo stanziamento è pressoché integralmente assorbito dal capitolo 2170 (“Somme da assegnare al Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali”), con uno stanziamento di 201,5 milioni di euro. Le restanti somme sono destinate al capitolo 2181 (“Somme da assegnare al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia”);
- il centro di responsabilità “Dipartimento dell’economia” è competente anche per il programma n. 6.8 “Autogoverno della magistratura”, che prevede i trasferimenti al Consiglio superiore della magistratura. Per il programma sono stanziati 36,8 milioni di euro, confermando gli stanziamenti a legislazione vigente.
Ulteriori capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell’economia, non ricompresi nella missione Giustizia, ma di interesse della Commissione Giustizia sono:
- il capitolo 1312 (Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari) che presenta per il 2025 uno stanziamento di 50 milioni di euro;
- il capitolo 1313 (Somma da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese le spese legali e gli interessi), che presenta uno stanziamento per il 2025 di 60 milioni di euro;
- il capitolo 2134 (Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali) che presenta uno stanziamento per il 2025 di 19,1 milioni di euro.
Con riguardo alle competenze della Commissione Giustizia, nello stato di previsione del Ministero dell’interno (Tabella 8) viene in rilievo il capitolo 2982, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici che presenta per il 2025 uno stanziamento di circa 32 milioni di euro.
L’unico capitolo di interesse per la Commissione Giustizia nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture (Tabella 10) è il capitolo 7471, “Somme destinate alle infrastrutture carcerarie”. Nel bilancio di previsione per l’anno 2025 su tale capitolo risultano stanziati 16,3 milioni di euro, mentre risultano residui per 111,2 milioni.
[1] Si tratta dei reati di cui agli articoli (prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile, anche virtuale (artt. 600-ter e 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), atti sessuali con minorenne (609-quater c.p.), corruzione di minorenne (609-quinquies c.p.) e adescamento di minorenni (609-undecies c.p.).
[2] Si tratta dei reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.); violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, (artt. 609-bis e 609-octies c.p.); atti persecutori (art. 612-bis c.p.).
[3] Si ricorda che tale regolamento è stato adottato ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 150 del 2022, e ha stabilito le modalità attuative del Processo penale telematico, fissando i seguenti termini per il deposito di atti e documenti secondo modalità telematiche ai sensi dell’art. 111-bis c.p.p.
[4] In attuazione di tale previsione è stato adottato il Decreto 28 ottobre 2016.
[5] In attuazione del comma 3-bis è stato adottato il – Decreto del Ministero della giustizia 22 dicembre 2021- recante “Individuazione delle modalità di presentazione telematica dei modelli di cui all'articolo 5-sexies, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, a norma del comma 3-bis del medesimo articolo”.