Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Istituzione della Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime di errori giudiziari
Riferimenti: AC N.441/XIX AC N.1657/XIX AC N.1694/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 359
Data: 08/10/2024
Organi della Camera: II Giustizia


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Istituzione della Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime di errori giudiziari

8 ottobre 2024
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Proposte di legge abbinate|Ricorrenze festive e civili istituite con legge|


Contenuto

Le proposte di legge abbinate A.C. 441, A.C. 1657 e A.C. 1694 sono volte ad istituire il 17 giugno di ogni anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime degli errori giudiziari e si compongono di un unico articolo.

Si segnala che nelle proposte differisce la denominazione della Giornata nazionale da istituire, prevedendo:
  • l'A.C 441 la «Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari»;
  • l'A.C. 1657 la «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari».
  • l'A.C. 1694 la «Giornata nazionale delle vittime di errori giudiziari».


Come evidenziato nelle diverse Relazioni illustrative, l'individuazione del 17 giugno, quale Giornata nazionale da dedicare alle vittime degli errori giudiziari, è legata alla data dell'arresto di Enzo Tortora.

Si ricorda che Enzo Tortora fu arrestato il 17 giugno del 1983 e condannato a dieci anni di reclusione per traffico di stupefacenti e associazione per delinquere di stampo mafioso. Il 15 settembre del 1986, all'esito del giudizio di appello, venne assolto dall'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso per non aver commesso il fatto e da quella di traffico di stupefacenti perché il fatto non sussiste. Il 13 giugno del 1987 la Corte di Cassazione confermò la sentenza di secondo grado. Nel corso del processo, Enzo Tortora è stato ristretto per sette mesi in stato di custodia cautelare in carcere e sei mesi in regime di domiciliari.

In tutte le proposte di legge abbinate viene specificato che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (comma 2)

La legge 260 del 1949, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive, contiene l'elenco dei giorni considerati festivi a livello nazionale, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici (art. 2). Nel corso degli anni tale elenco è stato più volte modificato ad opera di vari interventi normativi, tra i quali si ricordano:
  • la legge 54 del 1977, che ha soppresso alcune festività tra quelle elencate dalla legge 260 del 1949 e aveva rideterminato il giorno di celebrazione della festa nazionale della Repubblica (2 giugno), fissandolo alla prima domenica di giugno;
  • il D.P.R. 792 del 1985, che reca l'elenco delle ricorrenze religiose riconosciute quali giorni festivi (e che ha determinato, in particolare, il ripristino della festività del 6 gennaio);
  • la legge 336 del 2000 che ha ripristinato, a decorrere dal 2001, la festività del 2 giugno.
Nell'individuare le solennità civili, l'articolo 3 della legge 260 del 1949 fa discendere da tale qualifica l'imbandieramento dei pubblici edifici e l'orario ridotto negli uffici pubblici. Tuttavia, la legge 54 del 1977 ha disposto che le solennità civili previste per legge, che cadano nei giorni feriali, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzioni di orario per le scuole di ogni ordine e grado. Piuttosto, nelle giornate prescelte si svolgono celebrazioni solenni, manifestazioni e iniziative di sensibilizzazione sui temi della ricorrenza.

In occasione della Giornata nazionale, le proposte abbinate prevedono che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza, iniziative volte a sensibilizzare gli studenti (comma 3): 

  • sul valore delle libertà, della dignità personale, della presunzione d'innocenza, quale regola di giudizio e di trattamento (lett. a); 
  • sul principio del giusto processo quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l'accertamento della responsabilità penale (lett. b).

 

Ulteriori iniziative da organizzare sono invividuate allo scopo di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari (nell'A.C. 1694 la costruzione della memoria storica condivisa è riferita alle tematiche di cui al comma 3). In particolare, le proposte fanno riferimento a (comma 4):

  • manifestazioni pubbliche;
  • cerimonie;
  • incontri;
  • momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione;
  • iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari.

Infine, tutte le proposte di legge contengono la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che alle iniziative previste in occasione della Giornata nazionale si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Proposte di legge abbinate

La tabella che segue evidenzia le differenze intercorrenti tra i testi delle diverse proposte di legge abbinate.

A.C. 441

A.C. 1657

A.C. 1694

Istituzione della Giornata nazionale «Enzo Tortora» in memoria delle vittime di errori giudiziari

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari                                                                                                 

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari

Art. 1

Art. 1

Art. 1

1. La Repubblica riconosce il giorno 17 giugno di ogni anno quale «Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari».                                     

1. La Repubblica riconosce il giorno 17 giugno quale «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari».                                                                                                                                                                          

1. La Repubblica riconosce il giorno 17 giugno di ogni anno quale «Giornata nazionale delle vittime di errori giudiziari».                               

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.                                                                                                                        

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.                                                                                                                                                                                     

        

                              

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.     

            

          

3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione degli studenti:

   a) sul valore della libertà, della dignità personale, della presunzione d'innocenza, quale regola di giudizio, oltreché quale regola di trattamento di coloro che sono ristretti in custodia cautelare prima e durante lo svolgimento del processo;

   b) sul principio del giusto processo quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l'accertamento della responsabilità penale in contraddittorio tra le parti e davanti a un giudice terzo ed equidistante tra accusa e difesa.                    

3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione:

   a) sul valore della libertà, della dignità personale, della presunzione di non colpevolezza, quale regola di giudizio oltreché quale regola di trattamento, di coloro che sono ristretti in custodia cautelare prima e durante lo svolgimento del processo;

   b) sul giusto processo quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l'accertamento della responsabilità penale in contraddittorio tra le parti e davanti a un giudice terzo ed equidistante tra accusa e difesa.

3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza, iniziative volte alla sensibilizzazione:

   a) sul valore della libertà, della dignità personale e della presunzione d'innocenza quale principio costituzionale nonché regola cui devono essere improntati i giudizi e il trattamento di coloro che sono ristretti in custodia cautelare prima e durante lo svolgimento del processo;

   b) sul principio del giusto processo quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l'accertamento della responsabilità penale nel rispetto del contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, e in presenza di un giudice terzo e imparziale.                           

4. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari.          

4. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari. Le iniziative previste dal presente comma sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   

                                                                                            

4. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa sulle tematiche di cui al comma 3, in occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, commemorazioni, momenti comuni di riflessione nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari.       

                                                         

5. Le iniziative previste dal comma 4 sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



















5. Le iniziative previste dai commi 3 e 4 sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Ricorrenze festive e civili istituite con legge

La tabella che segue elenca le ricorrenze festive (diverse dalle domeniche) e civili istituite con legge.


Data

Ricorrenza

Giorno
festivo

Legge

1° gennaio

Primo giorno dell'anno; Maria Santissima Madre di Dio

L. 260/1949

6 gennaio

Epifania del Signore

L. 260/1949[1]

7 gennaio

Giornata nazionale della bandiera

 

L. 671/1996

20 gennaio

Giornata del rispetto (per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo)

 

L. 70/2024

26 gennaio

Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini

 

L. 44/2022

27 gennaio

Giorno della Memoria (in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti)

 

L. 211/2000

1° febbraio

Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

 

L. 9/2017

4-11 febbraio

Settimana nazionale delle discipline  scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)

 

L. 187/2023

10 febbraio

Giorno del ricordo (in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale)

 

L. 92/2004

11 febbraio

Anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede

 

L. 260/1949[2]

16 febbraio

Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili

 

Art. 19-bis, D.L. 17/2022 (L. 34/2022)

20 febbraio

Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato

 

L. 155/2020

21 febbraio

Giornata nazionale del Braille

 

L. 126/2007

6 marzo

Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità

 

L. 212/2018

12 marzo

Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori  sanitari e socio-sanitari
Celebrata annualmente in data stabilita con  DM salute[3]

 

L. 113/2020

17 marzo 2011

150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia

D.L. 64/2010 (L. 100/2010)

D.L. 5/2011 (L. 47/2011)[4]

17 marzo

Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera

 

L. 222/2012

18 marzo

Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus

 

L. 35/2021

21 marzo

Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie

 

L. 20/2017

[variabile]

Lunedì dopo Pasqua

L. 260/1949

6 aprile

Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l'Italia

 

D.L. 225/2010

11 aprile

Giornata del mare

 

D.Lgs. 229/2017, art. 52

15 aprile

Giornata nazionale del made in Italy

 

L. 206/2023

25 aprile

Anniversario della Liberazione

L. 260/1949

1° maggio

Festa del lavoro

L. 260/1949

5 maggio

Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia

 

L. 41/2009

9 maggio

Giorno della memoria (dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

 

L. 56/2007

20 maggio

Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

 

L. 194/2015

2 giugno

Festa nazionale della Repubblica

L. 260/1949[5]

29 giugno

Santi Pietro e Paolo

  • [6]

L. 260/1949

15 agosto

Assunzione della Beata Vergine Maria

L. 260/1949

9 settembre

Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare

 

L. 186/2002

L. 204/2012

28 settembre

Insurrezione di Napoli

 

L. 260/19492

2 ottobre

Festa nazionale dei nonni

 

L. 159/2005

3 ottobre

Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione

 

L. 45/2016

4 ottobre

Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena

 

L. 132/1958

L. 24/2005

4 ottobre

Giorno del dono

 

L. 110/2015

8 ottobre

Giornata nazionale «Per non dimenticare» (sicurezza dei trasporti). In memoria del disastro aereo di Linate

 

D.L. 121/2021, art. 7-bis  (L. 156/2021)

9 ottobre

Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo

 

L. 101/2011

24 ottobre

Giornata nazionale dello spettacolo

 

L. 164/2021

1° novembre

Tutti i Santi

L. 260/1949

4 novembre

Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate

 

L. 27/2024

260/1949[7]

2ª domenica di novembre

Giornata nazionale dell'agricoltura

 

L. 24/2024

9 novembre

Giorno della libertà (in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino)

 

L. 61/2005

12 novembre

Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace

 

L. 162/2009

3ª domenica di novembre

Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada

 

L. 227/2017

20 novembre

Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

 

L. 451/1997

21 novembre

Giornata nazionale degli alberi

 

L. 10/2013

8 dicembre

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

L. 260/1949

15 dicembre

Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico

 

L. 25/2024

25 dicembre

Natale del Signore

L. 260/1949

26 dicembre

Giorno successivo al Natale

L. 260/1949