Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario
Riferimenti: SCH.DEC N.99/XIX
Serie: Atti del Governo   Numero: 99
Data: 11/12/2023
Organi della Camera: II Giustizia, VI Finanze

XIX LEGISLATURA

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario

A.G. 99

 

11 dicembre 2023

 

 

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 196

 

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 99

 

 

 

 

 

 

 

 

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gi0038

 


I N D I C E

 

 

Premessa.. 3

Articolo 1 (Modifiche al processo tributario) 9

Articolo 2 (Disposizioni di coordinamento e abrogazioni) 51

Articolo 3 (Clausola di invarianza finanziaria) 52

Articolo 4 (Entrata in vigore e decorrenza degli effetti) 53


Schede di lettura


Premessa

 

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega conferita con la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. Lo schema si compone di 4 articoli e reca diverse modifiche al d.lgs. 546/1992 recante disposizioni sul processo tributario.

Lo schema è stato assegnato alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio) alla Camera e alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª (Bilancio) al Senato.

 

Le Commissioni parlamentari competenti sono chiamate ad esprimere il parere entro il 5 gennaio 2024.

 

L’articolo 1, comma 2, della legge n. 111 del 2023 prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere dopo l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata. Tuttavia, il testo trasmesso è privo della prescritta intesa della Conferenza unificata, che il Governo si riserva di trasmettere non appena acquisita (c.d. assegnazione con riserva).

 

Lo schema in esame dà attuazione ai principi di cui all’articolo 19, comma 1, lettere da a) ad h) della citata legge n. 111 del 2023.

 

Viene inoltre richiamato anche il principio di delega di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), che ha trovato attuazione principalmente nell’Atto del Governo 97, che al momento della pubblicazione del presente dossier è all’esame del Parlamento, e, in particolare all’articolo 1, comma 1, lettera m), che introduce gli articoli 10-quater (autotutela obbligatoria) e 10-quinques (autotutela facoltativa) alla legge n. 212 del 2000, che disciplina lo Statuto dei diritti del contribuente.

 

L’articolo 19 reca principi e criteri direttivi per interventi di riforma del contenzioso tributario.

In dettaglio, con la lettera a), coerentemente con il potenziamento dell’istituto dell’autotutela (di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), preordinato a prevenire l’instaurarsi di contenziosi in sede giudiziale quando questi possano essere definiti in via amministrativa, si demanda al legislatore delegato di intervenire sui vigenti istituti aventi finalità deflattive e operanti anteriormente alla costituzione in giudizio della parte resistente (di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 546 del 1992) ossia, dell’ente impositore, dell’agente della riscossione o dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nei cui confronti sia stato proposto ricorso.

La finalità è quella del massimo contenimento dei tempi di conclusione delle controversie tributarie e di riduzione del contenzioso, come previsto dal PNRR.

 

In secondo luogo (lettera b), si prevede di ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria mediante:

1)    norme di semplificazione processuale che siano funzionalmente orientate ad una completa digitalizzazione del processo;

2)    l’utilizzo obbligatorio di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali;

3)    la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione dell’obbligo di utilizzo di modalità telematiche;

4)    la previsione che la discussione da remoto della causa possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite, mediante apposita istanza da notificare, ferma in ogni caso la possibilità per le altre parti di discutere in presenza, limitando la partecipazione a distanza alla sola parte richiedente.

 

In terzo luogo (lettera c), si dispone la modificazione dell’articolo 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo, in materia di esecuzione tributaria, un intervento di razionalizzazione nel riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice civile.

In particolare, viene consentito al ricorrente di proporre opposizione all’esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.) e opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) davanti al giudice tributario, ma solo nell’evenienza in cui si censuri la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento di cui all’articolo 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973.

 

A riguardo, si ricorda la pronuncia della Corte Costituzionale, sentenza n. 114 del 2018, con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’articolo 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, siano ammesse le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile.

 

La lettera d) dispone che nell’esercizio della delega venga “rafforzato” il divieto di produrre nuovi documenti processuali nei gradi successivi al primo.

 

Si ricorda che l’art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 (“Disposizioni sul processo tributario”) fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello. L’articolo 32, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 546 prevede che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione.

Si segnala, inoltre, che nel processo civile non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (art. 345 c.p.c.).

 

Inoltre (lettera e), al fine di abbreviare ulteriormente le tempistiche del processo tributario e impedire la progressione dell’attività di riscossione, viene previsto che la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali avvenga entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo; che siano introdotte misure volte ad accelerare la fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo (lettera f) e che vengano adottati interventi di deflazione del contenzioso, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione (lettera h).

 

La lettera g) stabilisce che nell’esercizio della delega si preveda l’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

 

Nel processo tributario è previsto l'istituto della sospensione giurisdizionale dell’esecuzione dell'atto impugnato. Tale disciplina, dettata dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992, si affianca alla sospensione amministrativa che altre norme danno la possibilità di proporre agli organi dell’amministrazione finanziaria (come ad esempio l’art. 56 del D.P.R. n. 131 del 1986; l’art. 39 del D.P.R. n. 602 del 1973). Il contribuente può usufruire di entrambe le cautele: quella giurisdizionale e quella amministrativa, da invocare - la prima in pendenza di ricorso, la seconda anche prima della sua proposizione - in via alternativa o concorrente. Ai sensi del comma 1 dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 la sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’atto impugnato può essere proposta: – con istanza motivata inserita nello stesso atto di ricorso; – con atto separato purché contemporaneo o successivo al ricorso.

 

I principi di delega di cui alle lettere da i) ad m) del comma 1, dell’articolo 19 della legge n. 111 del 2023

 

I principi di cui alle lettere da i) ad m) del comma 1 dell’articolo 19 della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), non sono stati oggetto di attuazione ai sensi del presente schema di decreto legislativo. Si tratta di principi riguardanti l’accesso alle banche dati della giustizia tributaria e del Ministero dell’economia nonché dei principi in tema di redistribuzione sul territorio nazionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado l’obiettivo di incrementarne l’efficienza e i risparmi di spesa.

In dettaglio la lettera i) stabilisce che nell’esercizio della delega si garantisca a tutti i cittadini l’accessibilità alle sentenze tributarie raccolte, in versione digitale, nelle banche dati della giustizia tributaria gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio ed il diritto di difesa.

La lettera l) ridefinisce l’assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti, sulla base di criteri che tengano conto di parametri oggettivi, quali, ad esempio, l’estensione del territorio, i carichi di lavoro e gli indici di sopravvenienza, il numero degli abitanti della circoscrizione, gli enti impositori e della riscossione (lettera l).

La lettera m), infine, delega il Governo a prevedere una disciplina sulla mobilità dei magistrati, dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino territoriale, in modo da assicurare la necessaria continuità dei servizi della giustizia tributaria presso le Corti di primo e secondo grado, alle quali sono devolute le competenze degli uffici accorpati o soppressi, assicurando al contempo ai magistrati e ai giudici tributari le medesime funzioni già esercitate presso le Corti di provenienza.

 

 

 

La riforma della giustizia tributaria si inscrive nell’alveo delle riforme di sistema che lo Stato italiano ha inteso attuare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In considerazione dell’impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, il Governo ha definito con la Commissione europea l’obiettivo di realizzare una riforma dell’intero sistema della giustizia tributaria, focalizzandosi in particolare sulla riduzione del numero di ricorsi alla Corte di Cassazione e sulla maggiore celerità della loro trattazione (si ricorda, a tale proposito, che il contenzioso tributario costituisce una componente importante dell'arretrato della Cassazione, con 50.000 ricorsi pendenti nel 2020, e che le decisioni della Cassazione portano in quasi la metà dei casi (47% nel 2020) all'annullamento delle decisioni delle Commissioni tributarie regionali).

Con l'entrata in vigore, il 16 settembre 2022, della legge n. 130 del 2022, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari (i cui contenuti sono descritti dal dossier del Servizio studi), è stato conseguito l'obiettivo posto dal PNRR di attuare una completa riforma delle commissioni tributarie di primo e secondo grado entro la fine del 2022.

La legge n. 130 del 2022, anzitutto, persegue la razionalizzazione del sistema della giustizia tributaria attraverso la professionalizzazione del giudice di merito, con la previsione della figura del magistrato tributario professionale, e apporta le conseguenti modifiche alle norme che disciplinano il reclutamento, la nomina alle funzioni direttive e le progressioni in carriera dei componenti delle commissioni tributarie. La legge, intervenendo sul decreto legislativo n. 545 del 1992, ha modificato la denominazione delle commissioni tributarie in corti di giustizia tributaria (di primo e di secondo grado) e ha stabilito che la giurisdizione tributaria sia esercitata dai nuovi magistrati tributari a tempo pieno, reclutati mediante procedure concorsuali appositamente disciplinate.

La giurisdizione tributaria è affidata ai nuovi magistrati tributari a tempo pieno, assunti tramite concorso pubblico. A tal fine è previsto un piano di assunzioni di 576 magistrati tributari presso le Corti di giustizia tributaria, che si concluderà nel 2029, ad integrale copertura dell’organico, determinato in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di secondo grado. I giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado attualmente in organico eserciteranno le proprie attribuzioni sino al completamento della loro carriera. È inoltre prevista la possibilità, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti nel ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie all’entrata in vigore della legge n. 130 da almeno cinque anni ed in possesso di determinati requisiti, di optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria che avrà luogo a seguito di una procedura di interpello bandita dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

La riforma modifica le attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, prevedendo che esso vigili sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria e possa disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante. a tal fine è istituito un apposito Ufficio ispettivo; è inoltre istituito l’Ufficio del massimario nazionale, con la funzione di provvedere a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado. Le massime delle decisioni alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Con specifico riguardo agli aspetti processuali della riforma, la legge n. 130 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 546 del 1992, che disciplina il processo tributario. Innanzitutto ogni riferimento alle commissioni tributarie provinciali e regionali viene sostituito dal riferimento alle Corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado

Di indubbio rilievo è il superamento del divieto di assunzione della prova testimoniale nel processo tributario. È infatti introdotta la possibilità per il giudice tributario di ammettere la prova testimoniale, in forma scritta, in presenza di specifici presupposti. Sempre in tema di prova, la riforma formalizza la regola secondo cui l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.

La riforma dà grande impulso all’istituto della conciliazione, introducendo la conciliazione su proposta del giudice tributario, che, qualora accettata, determina l’estensione il giudizio è dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Ancora, è prevista la condanna al pagamento delle spese di giudizio per la parte soccombente in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, qualora in giudizio siano in accolte le ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione; le spese di giudizio sono inoltre maggiorate del 50% per la parte che, non avendo accettato una proposta di conciliazione, si veda riconosciuta nel merito una pretesa inferiore a quanto previsto in sede di conciliazione.

Significativa, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, l’attribuzione alla competenza del giudice monocratico in primo grado le controversie entro il limite di 3.000 euro di valore, così sottraendo alla giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore.

Con la medesima finalità deflattiva, la riforma ha istituito presso la Corte di cassazione una sezione civile specifica per la trattazione delle controversie in materia tributaria. In particolare la riforma ha introdotto un sistema per agevolare la chiusura delle liti pendenti in Cassazione, disponendo che in caso di integrale o parziale soccombenza dell’Agenzia delle entrate in uno o più gradi di giudizio la lite possa essere definita, su richiesta del contribuente, attraverso il pagamento di un importo pari al 5% o al 20% del valore della controversia, a seconda del valore della medesima e dei gradi di giudizio nei quali l’Agenzia è risultata soccombente.

Il primo presidente della Corte di cassazione è chiamato ad adottare i provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla suddetta sezione.

 

 


 

Articolo 1
(Modifiche al processo tributario)

 

L’articolo 1 dello schema di decreto reca diverse modifiche al d.lgs. 546/1992 recante disposizioni sul processo tributario.

 

In particolare, la lett. a), - dando attuazione del criterio di delega di cui all’art. 19, c. 1, lett. b) della legge n. 111/2023 - interviene sull’art. 7, comma 4 del citato decreto legislativo, aggiungendo due periodi volti a disciplinare la facoltà di notifica in via telematica dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale nonché di deposito in via telematica del modulo di deposizione sottoscritto dal testimone con firma digitale.

 

L’art. 7 disciplina i poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Il comma 4, in particolare, prevede che non sia ammesso il giuramento, che la corte, ove lo ritenga necessario, possa ammettere la prova testimoniale e che ove la pretesa tributaria si fondi su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso la prova sia ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

 

Quanto alla testimonianza scritta, viene previsto - in deroga all’articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - che il testimone munito di firma digitale può rendere la testimonianza su un apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia tributaria e sottoscriverlo in ogni sua parte apponendo la firma digitale, che viene successivamente depositato telematicamente dal difensore della parte che lo ha citato.

 

A tale proposito la relazione illustrativa evidenzia che il deposito tramite il difensore della parte che ha citato il testimone si rende necessario in quanto il testimone non ha accesso al SIGIT (Portale del processo tributario telematico – PTT).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’ A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 7

(Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)

1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all' ente locale da ciascuna legge d'imposta.

Identico.

2. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.

Identico.

3. Abrogato

Identico.

4. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

4. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. La notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga all’articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.

5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l' eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

Identico.

5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

Identico.

 


 

La lett. b) (in attuazione del criterio di cui all’art. 19, c. 1, lett. b) interviene sull’art. 12, che disciplina l’assistenza tecnica del difensore, prevedendo:

ü  la possibilità di sottoscrivere con firma digitale il conferimento dell’incarico al difensore (numero 1);

ü  il deposito telematico, da parte del difensore, dell’immagine della procura conferita su supporto cartaceo, con attestazione di conformità da parte del difensore medesimo (numero 2);

ü  le modalità telematiche di conferimento della procura equivalenti all’apposizione della procura in calce all’atto (numero 3).

 

In particolare, viene introdotto un nuovo comma 7-bis, nel quale viene previsto che la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce nei casi in cui venga rilasciata su un separato documento informatico, depositato telematicamente insieme all’atto cui si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’ A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 12

(Assistenza tecnica)

1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

Identico

2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Identico

3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:

a)     gli avvocati;

b)     i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

c)     i consulenti del lavoro;

d)     i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

e)     i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;

f)  i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

g)     i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;

h)    i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.

Identico

4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), è tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

Identico

5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:

a)     gli ingegneri;

b)     gli architetti;

c)     i geometri;

d)     i periti industriali;

e)     i dottori agronomi e forestali;

f)    gli agrotecnici;

g)    i periti agrari.

Identico

6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.

Identico

7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga la propria firma digitale. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l’inserimento della relativa dichiarazione.

 

7-bis. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce.

Commi 8, 9 e 10      Omissis

Identici

 

 

La lett. c) interviene (in attuazione del criterio di delega di cui alla lett. a) sull’art. 14, in materia di litisconsorzio e intervento, aggiungendo il comma 6-bis, a norma del quale nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

 

Secondo la relazione illustrativa, la ratio della novella sarebbe quella di operare “una concentrazione in un unico processo di una fattispecie che in passato ha generato una pluralità di giudizi paralleli, atteso che la Cassazione ha sempre escluso in questa ipotesi l’obbligo di integrazione del contradditorio”.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’ A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 14

(Litisconsorzio ed intervento)

1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

Identico

2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

Identico

3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

Identico

4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

Identico

5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.

Identico

6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.

Identico

 

6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

 

 

 

La lett. d) - in attuazione del criterio direttivo di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a) - reca modifiche all’articolo 15 in materia spese del giudizio.

In particolare:

ü  con l’introduzione del comma 1-bis, viene esclusa l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 che pone le spese a carico della parte soccombente nel caso in cui oggetto del giudizio è un atto impositivo per cui il contribuente è stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basa, in tutto o in parte, su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio (numero 1);

ü  viene modificato il comma 2 aggiungendo un’ulteriore ipotesi di compensazione delle spese del giudizio – che si aggiunge a quelle, già previste, della soccombenza reciproca e delle gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate – per il caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi prodotti dalla stessa solo nel corso del giudizio (numero 2);

ü  è inserita una previsione per cui nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte (numero 3).

 

La relazione illustrativa evidenzia che le novelle di cui ai nn. 1 e 2 hanno lo scopo “di incentivare le parti a anticipare alla fase precontenziosa la produzione dei documenti utili alla difesa della propria posizione”.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’ A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 15

(Spese del giudizio)

1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

Identico

 

1-bis. Non trova applicazione quanto previsto dal comma 1 nel caso in cui oggetto del giudizio è un atto impositivo per il quale il contribuente è stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basa, in tutto o in parte, su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio.

2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile.

Identico

2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.

Identico

2-quater. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.

Identico

2-quinquies. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

Identico

2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Identico

2-septies. Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.

Identico

2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Identico

 

2-nonies. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.


 

La lett. e) (in attuazione della lett. b), n. 1, della delega) modifica il comma 1 dell’art. 16 in materia di comunicazioni, adeguando le previsioni relative alle modalità di invio delle comunicazioni a cura delle segreterie delle corti con la sostituzione del riferimento al “plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento” con quello alla “raccomandata con avviso di ricevimento”.

 

Secondo quanto viene affermato dalla relazione illustrativa la ratio della norma è quella di snellire la “modalità residuale di comunicazione tramite raccomandata”, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 16-bis (v. infra).

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’ A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 16

(Comunicazioni e notificazioni)

1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.

1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.

Commi da 1-bis a 5      Omissis

Identici

 

 

La lett. f) (attuativa del criterio di delega di cui lettera b) introduce alcune modifiche all’art. 16-bis in materia di comunicazioni, notificazioni e depositi telematici.

In particolare:

ü  il comma 1, n. 1, sostituisce integralmente il comma 1 dell’art. 16-bis:

§  prevedendo l’obbligo – e non la facoltà, come previsto dal testo vigente – di effettuare le comunicazioni mediante PEC;

§  ponendo l’onere a carico del difensore di comunicare ogni variazione dell’indirizzo PEC alle altre parti e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo né a procedere alla comunicazione mediante deposito in segreteria;

§  prevedendo, altresì, che nel caso di pluralità di difensori di una parte costituita la comunicazione è perfezionata se ricevuta anche da uno solo di essi (secondo quanto già previsto dal testo vigente) al quale spetta informarne gli altri (obbligo introdotto dalla modifica in commento);

ü  si rafforza l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di notifica e deposito esclusivamente con modalità telematiche, introducendo un rinvio alle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico e abrogando la facoltà del giudice di autorizzare, in via eccezionale, il deposito con modalità diverse (numero 2) e sono conseguentemente abrogate le disposizioni (comma 3-bis) relative alla facoltà di utilizzo della modalità telematica per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica (numero 3);

ü  è inserita la previsione per cui la violazione delle norme sul processo telematico e delle relative norme tecniche non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice (numero 4).

 

 

 

 

 

 

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’ A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 16-bis

(Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici)

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.

1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell’articolo 76 del medesimo decreto. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.

Identico

3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico.

3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

Soppresso

4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

Identico

 

4-bis. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

La lett. g) inserisce nel d.lgs. 546/1992 il Capo III “Forma degli atti”, comprendente l’art. 17-terDegli atti in generale” (in attuazione del criterio di cui alla lettera b), nn. 1), 2) e 3).

Il nuovo articolo prevede, al comma 1, che gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali siano redatti in modo chiaro e sintetico.

Ai sensi del comma 2 tutti gli atti del giudice, degli ausiliari, delle segreterie, delle parti e dei difensori - e i provvedimenti sono sottoscritti con firma digitale, salvo casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all’art. 79, comma 3 (recte 2-bis, vedi lettera dd).

 

Si evidenzia che il riferimento all’art. 79, comma 3, risulta incongruo, in quanto il testo vigente del citato articolo consta di due commi, ai quali lo schema di decreto in esame aggiunge (art. 1, lett. dd), n. 3) i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

 

Si valuti l’opportunità di sostituire il riferimento all’articolo 79, comma 3, con il riferimento all’articolo 79, comma 2-bis.

 

Il comma 3 prevede che nella liquidazione delle spese si tenga conto della violazione delle norme di cui al comma 4-bis dell’art. 16-bis (v. supra) e delle norme tecniche (di cui al citato art. 79, comma 2-bis).

Il comma 4 prevede che la mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

 

 

La lett. h) (in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera a), modifica il comma 1 dell’art. 19 in materia di atti impugnabili in sede di ricorso, aggiungendo la lett. g-bis al fine di prevedere che possa essere impugnato il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quater della legge 212/2000.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 10-quater, la cui introduzione è prevista dallo schema di decreto legislativo sulla riforma dello Statuto del contribuente (Atto del Governo n. 97, articolo 1, comma 1, lettera m) dello schema) (v. il relativo dossier), reca norme volte a disciplinare l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria da parte dell’amministrazione finanziaria. Sono in particolare indicati gli specifici casi in cui l’Amministrazione finanziaria procede all’annullamento o alla rinuncia ad atti di imposizione senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione: errore di persona; errore di calcolo; errore sull’individuazione del tributo; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria. 

L'articolo indica inoltre i casi in cui l’Amministrazione finanziaria non procede all’annullamento d’ufficio, ovvero alla rinuncia all’imposizione. Non procede, nello specifico, per i seguenti motivi: nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato ad essa favorevole; in caso di atti definitivi, decorsi tre mesi dalla definitività per mancata impugnazione. La richiamata norma inoltre circoscrive l’ambito della responsabilità contabile dell’amministrazione finanziaria, nelle valutazioni prese ai fini dell’applicazione del potere di autotutela, alle sole ipotesi di dolo.

Si ricorda inoltre che il successivo articolo 10-quinquies, la cui introduzione è prevista dal richiamato schema di decreto legislativo, indica i casi in cui l’esercizio del potere di autotutela non è obbligatorio. 

 

Si rileva che la disposizione in commento, facendo riferimento all’articolo 10-quater della legge n. 212/2000, rinvia a una norma che, allo stato, risulta ancora non vigente in quanto inserita in uno schema di decreto legislativo attualmente sottoposto all’esame parlamentare.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’ A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 19

(Atti impugnabili e oggetto del ricorso)

1. Il ricorso può essere proposto avverso:

a)     l'avviso di accertamento del tributo;

b)     l'avviso di liquidazione del tributo;

c)     il provvedimento che irroga le sanzioni;

d)       il ruolo e la cartella di pagamento;

e)     l'avviso di mora;

e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell' art. 2, comma 2;

g)     il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

 

 

 

 

h)     il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

h-bis) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;

i)   ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

1. Il ricorso può essere proposto avverso:

a)    l'avviso di accertamento del tributo;

b)     l'avviso di liquidazione del tributo;

c)    il provvedimento che irroga le sanzioni;

d)     il ruolo e la cartella di pagamento;

e)    l'avviso di mora;

e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell' art. 2, comma 2;

g)     il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;

h)     il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

h-bis) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;

i)   ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l' indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell' art. 20.

Identico

3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all' atto notificato, ne consente l' impugnazione unitamente a quest' ultimo

Identico

 

 

La lett. i) introduce alcune modifiche di coordinamento all’art. 21 (Termine per la proposizione del ricorso) conseguenti a quanto previsto dalla lett. h).

In particolare, viene aggiunto all’interno del comma 2 il riferimento sia alla lettera g-bis) del predetto articolo 19 che alla domanda di autotutela.

 

Il numero 2 della lettera in commento prevede che dopo le parole “di restituzione” siano inserite le parole “o di autotutela”. Tuttavia, si evidenzia che al comma 2 la locuzione “di restituzione” è presente sia al primo periodo che al secondo.

 

Si valuti pertanto l’opportunità di prevedere che le parole “o di autotutela” vadano inserite dopo le parole “di restituzione”, ovunque ricorrano.

 

(N.B. il testo a fronte tiene conto di questa correzione formale)

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’ A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 21

(Termine per la proposizione del ricorso)

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

Identico

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all' articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all' articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione o di autotutela, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

 

 

La lett. l) (in attuazione della lettera b della delega), interviene sull’art. 25-bis, che disciplina la certificazione di conformità della copia informatica o analogica degli atti, aggiungendo il comma 5-bis, volto a prevedere che:

ü  gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi o nei gradi successivi;

ü  il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti cartacei di cui non sia depositata nel fascicolo telematico la copia informatica munita di attestazione di conformità.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 25-bis

(Potere di certificazione di conformità)

1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Identico

2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.

Identico

3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.

 

4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.

 

5. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

 

 

5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all’originale.

 

La lett. m) (in attuazione della lettera b), n. 4) modifica il comma 1 dell’articolo 33, relativo alla richiesta di discussione in pubblica udienza (in mancanza della quale la trattazione ha luogo in camera di consiglio), prevedendo che la parte specifichi se la richiesta di discussione sia in presenza o da remoto e che nel concorso di richieste di discussione in presenza e da remoto la discussione avvenga in presenza ferma restando la possibilità, per chi lo ha chiesto, di partecipare da remoto.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’ A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 33

(Trattazione in camera di consiglio)

1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2.

1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un’altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto.

2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.

Identico

3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.

Identico

 

 

 

 

 

La lett. n) inserisce gli articoli 34-bis (Sentenza in forma semplificata) e 34-ter (Udienza a distanza).

 

In particolare, l’art. 34-bis (introdotto in attuazione della lett. a) della delega) prevede che il giudice decida con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. In tal caso la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero a un precedente conforme.

 

L’art. 34-ter (introdotto in attuazione della lett. b) della delega) prevede che i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori, i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possano partecipare da remoto alle udienze sia in camera di consiglio sia pubbliche e disciplina nel dettaglio le relative modalità.

 

Si evidenzia che tale disposizione comporta il superamento della disciplina recata dall’articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 119 del 2018, come modificato dall’art. 4, c. 4, della legge n. 130 2022, che difatti è abrogato dall’articolo 2, comma 2, lett. b) del presente schema di decreto (v. la relativa scheda).

 

La lett. o) (in attuazione della lett. b) della norma di delega) modifica il comma 1 dell’art. 35 - a norma del quale il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio – prevedendo la lettura immediata del dispositivo al termine della camera di consiglio, fatta salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria con contestuale comunicazione ai difensori entro il termine di 7 giorni.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’ A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 35

(Deliberazioni del collegio giudicante)

1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.

1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.

2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.

Identico

3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

Identico

 

 

 

La lett. p) (in attuazione al criterio direttivo di cui alla lettera e), modifica l’art. 36, comma 1 (recte comma 2), numero 4, relativo al contenuto della sentenza, integrando i requisiti della motivazione della sentenza di cui al numero 4 - che nel testo vigente prevede “la succinta esposizione dei motivi di fatto o di diritto” - con la specificazione per cui si deve fare riferimento nella succinta esposizione ai motivi di accoglimento o di rigetto relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell’atto.

 

Si evidenzia che il comma 1 dell’articolo 36 non contiene un n. 4, presente invece al comma 2 del medesimo articolo.

 

Si valuti, pertanto, l’opportunità di modificare il riferimento all’articolo 36, comma 2, numero 4.

 

(N.B. il testo a fronte tiene conto di questa correzione formale)

 

 

 

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’ A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 36

(Contenuto della sentenza)

1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.

Identico

2. La sentenza deve contenere:

1)     l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;

2)     la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

3)     le richieste delle parti;

4)     la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;

 

 

 

 

5)     il dispositivo.

2. La sentenza deve contenere:

1)     l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;

2)     la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

3)     le richieste delle parti;

4)     la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell’atto;

5)     il dispositivo.

3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall'estensore.

Identico

 

 


 

La lett. q) (in attuazione al criterio direttivo di cui alla lettera e) reca alcune modifiche di coordinamento all’art. 37, prevedendo il deposito telematico della sentenza, l’attestazione dell’avvenuto deposito mediante apposizione della firma digitale e della data da parte del segretario e l’obbligo di comunicazione alle parti costituite entro tre giorni.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’ A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 37

(Pubblicazione e comunicazione della sentenza)

1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.

1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l’avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.

2. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma.

Abrogato

 

 

La lettera r) modifica l’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, aggiornando alla nuova denominazione gli organi di giustizia tributaria ed estendendo ai procedimenti che si svolgono innanzi alla corte in composizione monocratica la possibilità, per il giudice, di disporre con decreto motivato inaudita altera parte (in caso di eccezionale urgenza), o con ordinanza motivata, la sospensione cautelare del provvedimento impugnato dal ricorrente.

La legge n. 130 del 2022 ha perseguito la razionalizzazione del sistema della giustizia tributaria attraverso la professionalizzazione del giudice di merito, con la previsione della figura del magistrato tributario professionale, e ha apportato le conseguenti modifiche alle norme che disciplinano il reclutamento, la nomina alle funzioni direttive e le progressioni in carriera dei componenti delle commissioni tributarie. La legge, intervenendo sul decreto legislativo n. 545 del 1992, ha modificato inoltre la denominazione delle commissioni tributarie in corti di giustizia tributaria (di primo e secondo grado) ed ha stabilito che la giurisdizione tributaria è esercitata dai nuovi magistrati tributari a tempo pieno, reclutati mediante procedure concorsuali appositamente disciplinate.

La disposizione introduce inoltre la possibilità, per le parti, di impugnare l’ordinanza di sospensione provvisoria del provvedimento, con reclamo innanzi alla medesima corte in composizione collegiale nel caso di procedimento davanti al giudice monocratico, e con impugnazione innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della segreteria, in caso di pronuncia da parte del collegio.

Si valuti l’opportunità di meglio precisare, nella lettera r) n. 4 lett. b), se il termine relativo all’impugnazione dell’ordinanza cautelare pronunciata dal giudice monocratico si riferisca al termine per l’utile esperimento del reclamo oppure alla comunicazione del reclamo stesso alle altre parti.

 

L’ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile.

La disposizione prevede infine la non impugnabilità dell’ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado.

 

La novella attua il criterio direttivo di cui all’art. 19 comma 1 lett. g) della legge delega di riforma fiscale n. 111 del 2023, che aveva indicato al Governo di “prevedere l’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato”.

Quanto alla non impugnabilità dell’ordinanza cautelare pronunciata dalla corte di giustizia tributaria di secondo grado, si rileva che a differenza di quanto previsto dalla presente novella, tanto nel processo civile quanto in quello amministrativo il regime di impugnabilità dei provvedimenti che decidono sulle istanze cautelari si applica anche ai giudizi di appello.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 47

Sospensione dell'atto impugnato

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all' art. 22.

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla corte di giustizia di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all' art. 22.

2. Omissis

Identico

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico.

4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Il collegio o il giudice monocratico, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. L’ordinanza è immediatamente comunicata alle parti. L’ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L’ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento di impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 in quanto compatibili, e l’ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. L’ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile.

Commi 5 e 6. Omissis

 

Identici.

 

7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza.

8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

 

8. In caso di mutamento delle circostanze la corte di giustizia di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

 

 

La lett. s) del comma 1 dell’articolo 1 inserisce, dopo l’art. 47-bis del d. lgs. n. 546 del 1992, l’art. 47-ter rubricato “Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione”.

La disposizione, attuativa dell’art. 19 comma 1 lett. b), punto 1), e lett. f) della legge di delega introduce la possibilità per il giudice tributario, in sede di decisione sull’istanza cautelare, di definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata. Inoltre, ove ne ricorrano i presupposti ed una delle parti ne abbia fatto richiesta, il collegio (o il giudice monocratico) dispone il rinvio per consentire la proposizione dei motivi aggiunti o il regolamento di giurisdizione, fissando la data per il prosieguo del giudizio.

I criteri direttivi della legge delega cui risponde tale norma, come precisato dalla relazione illustrativa, sono quelli di “semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo” (art. 19 comma 1 lett. b) punto 1) L. 111 del 2023) e di “accelerare lo svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo” (art. 19 comma 1 lettera f) L. 111 del 2023). 

La norma ricalca la disposizione di cui all’art. 60 c.p.a., che disciplina l’analogo procedimento di definizione in forma semplificata del giudizio di merito da parte del giudice amministrativo.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 47-ter

Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione

 

 

1. Escluso il caso di pronuncia sul reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l’integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda cautelare è proposta innanzi al giudice monocratico.

 

 

 

La lett. t) del comma 1 dell’articolo 1 modifica l’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostituendo la denominazione Commissione tributaria con quella di “corte di giustizia tributaria” ed estendendo (attraverso l’inserimento del nuovo comma 4-bis) alle controversie pendenti innanzi alla Suprema Corte la possibilità di definire il giudizio mediante accordo conciliativo.

L’estensione della possibilità di definire in via conciliativa le controversie in tutti i gradi del giudizio risponde al criterio direttiva di cui all’art. 19 comma 1 lett. h), che ha richiesto l’introduzione di interventi deflattivi del contenzioso tributario in tutti i gradi del giudizio.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 48

Conciliazione fuori udienza

1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia. 

1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

Commi 3 e 4. Omissis

Identici

 

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

 

 

Lo schema prevede inoltre (art. 1 lett. u) la possibilità di proposizione da parte del giudice di una proposta conciliativa basata su precedenti giurisprudenziali, condizionando alla richiesta delle parti la possibilità di rinvio ad una successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo. 

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 48-bis.1

Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria

1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis la corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

1. La corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali.

2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse.

2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti con la fissazione di una nuova udienza. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse con la fissazione di una nuova udienza.

3. La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

3. La causa, se richiesto da una delle parti, può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

Commi 4, 5 e 6. Omissis

Identici.

 

 

A fini di deflazione del contenzioso, l’art. 1 lett. v) prevede la riduzione delle sanzioni al sessanta percento del minimo previsto per legge in caso di definizione mediante conciliazione del giudizio pendente davanti la Corte di Cassazione. La previsione conferisce continuità alla progressione sanzionatoria prevista dall’art. 48-ter del d.lgs. n. 546 del 1992 in ragione dello stato di avanzamento del processo al momento del raggiungimento dell’accordo transattivo, anche in attuazione del criterio direttivo di deflazione del contenzioso disposto dall’art. 19 comma 1 lett. h).

Tale intervento risponde al criterio direttivo di cui all’art. 19 comma 1 lett. h) della legge n. 111 del 2023, il quale ha prescritto di prevedere interventi di deflazione del contenzioso in ogni grado del giudizio.

 

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 48-ter

Definizione e pagamento delle somme dovute

1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.


1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta percento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso di giudizio di Cassazione.

Commi 2, 3 e 4. Omissis

Identici.

 

 

Per quanto riguarda le modifiche apportate dallo schema al Capo III del d. lgs. n. 546 del 1992, la lett. z), oltre ad aggiornare alla nuova denominazione gli organi di giustizia tributaria, introduce il comma 6-bis all’art. 52 il quale prevede che, anche in sede di appello, il giudice tributario non possa trattare la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza congiuntamente al merito.

Inoltre, viene introdotto un termine di trenta giorni per la fissazione della camera di consiglio di trattazione dell’istanza cautelare eventualmente promossa in appello, ed il termine per la comunicazione alle parti di tale fissazione viene ridotto da dieci a cinque giorni.

Tale intervento risponde al criterio direttivo di accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo, previsto all’art. 19 comma 1 lett. f) della legge delega n. 111 del 2023.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 52

Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

1. La sentenza della commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell'articolo 4, comma 2.

1. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado può essere appellata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente a norma dell'articolo 4, comma 2.

2. L'appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.

2. L'appellante può chiedere alla corte di giustizia tributaria di secondo grado di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi.

3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.

Commi 4, 5 e 6. Omissis

Identici.

 

6-bis. L’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non può in ogni caso coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia.

 

 

La lett. aa) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema riscrive l’articolo 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 estendendo, da un lato, il divieto di nuove prove in appello alle prove documentali, fatte salve le ipotesi già previste dalla normativa vigente e introducendo, dall’altro, la possibilità di proporre motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti in primo grado, da cui emergano vizi degli atti o dei provvedimenti impugnati.

 

La formulazione della nuova norma risponde al criterio direttivo di cui all’art. 19 comma 1 lett. d) di “rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo”.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 58

Nuove prove in appello

1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

2. E' fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.

 

 

 

La lett. bb) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema modifica l’art. 62-bis del d.lgs. n. 546, sostituendo la denominazione “Commissione tributaria” con quella di “corte di giustizia tributaria” e prevedendo che la trattazione dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza debba avvenire entro il trentesimo giorno dalla presentazione dell’istanza stessa, e che tale trattazione non possa comunque avvenire nella stessa udienza di trattazione del merito.

 

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 62-bis

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.

1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile.


2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.



2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. L’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia.

Commi 3, 4 e 5. Omissis.

Identici.

6. La commissione non può pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.

6. La corte di giustizia tributaria non può pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza

 

La lett. cc) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema apporta una modifica di mero coordinamento all’articolo 65 del d.lgs. n. 546, aggiungendo al comma 3-bis il richiamo dell’art. 47 che, così come modificato dalla presente novella, ha ampliato la possibilità di promuovere istanze cautelari, prevedendo inoltre l’impugnabilità del provvedimento che decide su di esse.

Testo vigente

Testo come modificato dall’A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 65

Proposizione della impugnazione

1. Competente per la revocazione è la stessa corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata.

1. Identico.

2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall' art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile nonché del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.

2. Identico

3. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell'art. 53, comma 2.

3. Identico.

3-bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 52, in quanto compatibili.

3-bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 47 e 52, in quanto compatibili.

 

 

La lett. dd), infine, modifica le norme transitorie e finali contenute all’art. 79 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostituendo, nel comma 2, la denominazione “Commissione tributaria provinciale o regionale” con quella di “corte di giustizia di primo e secondo grado” e aggiungendo tre nuovi commi (commi 2-bis, 2-ter e 2-quater).

Il nuovo comma 2-bis demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle Corti di giustizia tributaria, il compito di emanare le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché di approvare i modelli per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il medesimo decreto deve, inoltre, ai sensi del nuovo comma 2-ter, stabilire le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio.

Infine il nuovo comma 2-quater prevede che solo nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, fino al momento della loro individuazione e comunque previa espressa autorizzazione del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado ovvero, in pendenza di causa, del Presidente di sezione, il deposito di notifiche, atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali può essere effettuato ancora in modalità cartacea.

 

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’A.G. 99

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Art. 79

Norme transitorie

 

Art. 79

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

 

1. Identico

2. Nei giudizi davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale riguardanti controversie già pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica è disposta, ove necessario, secondo le modalità e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria.

 

 

 

2. Nei giudizi davanti alla corte di giustizia di primo e secondo grado riguardanti controversie già pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica è disposta, ove necessario, secondo le modalità e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria.

2-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle Corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché approvati i modelli per la relazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresì tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione, e che dalla medesima data restano abrogate.

2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis sono altresì stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio.

2-quater. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali può essere effettuato con modalità cartacea.

Per la disciplina dell’entrata in vigore e della decorrenza degli effetti delle modifiche, si veda l’art. 4 dello schema.


 

Articolo 2
(Disposizioni di coordinamento e abrogazioni)

 

L’articolo 2 reca disposizioni di coordinamento e abrogazioni.

 

Più nel dettaglio il comma 1 dell’articolo 2 dello schema aggiunge un ulteriore comma all’articolo 13 del d.lgs. n. 545 del 1992, relativo al trattamento economico dei giudici tributari. La nuova disposizione (comma 3-quater) prevede che ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione della causa non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso spese.

Come si rileva nella relazione, la disposizione si rende necessaria in quanto la partecipazione all’udienza da distante rende, all’evidenza, superfluo e non più giustificato il predetto trattamento.

Il comma 2 si dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono abrogati:

-        il comma 2-septies dell’articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 che prevede la maggiorazione del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento nel caso di controversie che possono essere oggetto di reclamo/mediazione;

-        l’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativo al reclamo e alla mediazione;

-        il comma 4 dell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, in tema di partecipazione alle udienze tributarie. Tale abrogazione è conseguente alla introduzione della medesima disciplina dell’udienza a distanza, “a regime”, prevista dal nuovo articolo 34-ter del decreto legislativo n. 546 del 1992 (si veda la lett. n) del comma 1 dell’art. 1 dello schema).


 

Articolo 3
(Clausola di invarianza finanziaria)

 

L’articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria riferita all’attuazione complessiva delle disposizioni del decreto legislativo in esame, dalle quali non devono derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

 


 

Articolo 4
(Entrata in vigore e decorrenza degli effetti)

 

L’articolo 4 disciplina l’entrata in vigore e la decorrenza degli effetti del decreto in esame.

 

Più nel dettaglio il comma 1 prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella GU.

In proposito la relazione osserva come la non applicazione dell’ordinaria vacatio sia finalizzata a “dare un impulso quanto più rapido possibile alla produzione dell’insieme delle plurime disposizioni attuative che occorreranno per rendere effettiva l’attuazione della nuova disciplina, specie per quanto attiene alle sue implicazioni informatiche”.

Il comma 2 precisa che le disposizioni introdotte dallo schema in esame si applichino ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024.

Si applicano invece ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto le disposizioni in materia di:

·       litisconsorzio e intervento (lett. c) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema);

·       spese del giudizio (lett.d) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema);

·       comunicazioni (lett.e) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema);

·       atti impugnabili in sede di ricorso (lett.h) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema),

·       termine per la proposizione del ricorso (lett.i) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema),

·       richiesta di discussione in pubblica udienza (lett.m) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema),

·       sentenza in forma semplificata e udienza da remoto (lett.n) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema),

·       lettura immediata del dispositivo al termine della camera di consiglio, (lett.o) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema),

·       requisiti della motivazione della sentenza (lett.p) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema),

·       procedimenti che si svolgono innanzi alla Corte in composizione monocratica (lett. r) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema);

·       definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione (lett. s) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema);

·       definizione del giudizio anche in Cassazione mediante accordo conciliativo (lett. t) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema);

·       proposizione da parte del giudice di una proposta conciliativa basata su precedenti giurisprudenziali (lett. u) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema);

·       riduzione delle sanzioni in caso di definizione mediante conciliazione del giudizio pendente davanti la Corte di Cassazione (lett. v) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema);

·       sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza in appello (lett. z) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema);

·       nuove prove in appello (lett. aa) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema);

·       provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione (lett. bb) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema);

·       proposizione della impugnazione (lett. cc) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema).