Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Sistema sanzionatorio a carico dei beneficiari della Politica agricola comune (PAC)
Riferimenti: SCH.DEC N.72/XIX
Serie: Atti del Governo   Numero: 72
Data: 19/09/2023
Organi della Camera: II Giustizia, XIII Agricoltura

 


 

XIX LEGISLATURA

 

Sistema sanzionatorio a carico dei beneficiari della Politica agricola comune (PAC)

A.G. 72

19 settembre 2023

 

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 72

 

 

 

 

 

 

 

 

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gi0034

 


 

I N D I C E

 

 

Schede di lettura

§  Presupposti normativi..................................................................................... 3

§  Contenuto..................................................................................................... 13

§  Testo a fronte................................................................................................ 25

 


Schede di lettura

 


Presupposti normativi

 

La Politica agricola comune

La PAC (Politica agricola comune) rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione europea si è attribuita riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri. Essa costituisce, peraltro, una delle principali voci di spesa del bilancio dell'UE.
La nuova PAC, entrata in vigore dal 1° gennaio 2023, è stata approvata in via definitiva dalle Istituzioni europee (dal Parlamento Europeo nella sessione plenaria 22-25 novembre 2021 e dal Consiglio lo scorso 2 dicembre).
Il quadro normativo della nuova PAC si fonda principalmente su 3 Regolamenti: il Regolamento (UE) 2021/2115, il Regolamento (UE) n. 2021/2116 e, infine, il Regolamento (UE) 2021/2117 e relativi atti delegati ed esecutivi.

 

Il Regolamento n. 2115 reca norme sul sostegno ai piani strategici della PAC, redatti dagli Stati membri e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Esso definisce gli obiettivi generali e quelli specifici da perseguire con i piani strategici (articoli 5 e 6) e gli indicatori (articolo 7) mediante i quali valutarne il conseguimento. Vengono definiti requisiti comuni in base ai quali gli Stati membri definiscono i loro interventi (articoli 8-15), fra i quali rientra il principio secondo cui gli Stati membri includono nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti o pagamenti annuali se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione, alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) e a specifici requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro. Di tale ultimo insieme di requisiti, definiti di condizionalità sociale, è consentita l'introduzione entro il 1° gennaio 2025 ma l'Italia ne ha anticipato l'introduzione all'interno del proprio processo di pianificazione strategica. Il regolamento prevede una serie di interventi sotto forma di pagamenti diretti accoppiati o non accoppiati rispetto alla produzione (articoli 16-41). I primi sono il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali; i secondi sono il sostegno accoppiato al reddito e il pagamento specifico per il cotone. Vengono previste specifiche tipologie di intervento per alcuni settori (articoli 42-68), tra i quali, quello dei prodotti ortofrutticoli, dei prodotti dell'apicultura, per il settore vitivinicolo, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Per sostenere lo sviluppo rurale vengono previsti pagamenti o sostegno in relazione agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (articolo 70); ai vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (71); agli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (72); agli investimenti (73), compresi gli investimenti nell'irrigazione (74); all'insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori (75), e l'avvio di imprese rurali; agli strumenti per la gestione del rischio (76); alla cooperazione (77), allo scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione (78). Specifiche disposizioni stabiliscono il funzionamento finanziario dei fondi FEAGA e FEASR (articoli 85-103) e il Piano strategico della PAC (articoli 104 e seguenti): il suo contenuto (articoli 107-117), il processo di approvazione e modifica (118-122), la governance del piano, prevedendo che ciascuno Stato membro designi un'autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC (123-127), il suo monitoraggio, la sua rendicontazione e la sua valutazione (128-143), basati su un set di indicatori predeterminato . Vengono infine disciplinati i profili in materia di concorrenza prevedendo quali regole siano applicabili alle imprese e il regime di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

 

Il Regolamento n. 2116 contiene norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC. Esso disciplina gli organismi di governance prevedendo (articolo 8) che ciascuno Stato membro designi un'autorità a livello ministeriale competente per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori (articolo 9), dell'organismo di coordinamento (articolo 10) e di un organismo di certificazione (articolo 12).
Gli Organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese del FEAGA finanziate in regime di gestione concorrente e le spese del FEASR. Essi devono essere dotati di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrano garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. Il numero degli organismi riconosciuti deve limitarsi a un organismo pagatore unico a livello nazionale o, eventualmente, a uno per regione; e a un organismo pagatore unico per la gestione delle spese del FEAGA e del FEASR, se gli organismi pagatori esistono unicamente a livello nazionale. Gli Stati membri possono tuttavia mantenere gli organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima del 15 ottobre 2020, purché l'autorità competente confermi che soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento di cui al primo comma del presente paragrafo. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a un dato esercizio finanziario agricolo, il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto elabora e fornisce alla Commissione europea una serie di elementi utili a valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema dei finanziamenti. Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale.
Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori in uno Stato membro, quest'ultimo designa un organismo pubblico di coordinamento. L'organismo di certificazione è invece un organismo di audit pubblico o privato designato dallo Stato membro per un periodo di almeno tre anni, fatte salve le disposizioni di legge nazionali, per stabilire se: i conti forniscono un quadro fedele e veritiero; i sistemi di governance istituiti dagli Stati membri funzionano in modo adeguato, la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output, ai fini della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione degli interventi di spesa e la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, sono corrette; le spese relative alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 e al regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari.
Il regolamento reca inoltre una disciplina di dettaglio relativa alla gestione del FEAGA e del FEASR (articoli 14-58) e le norme generali relative ai sistemi di controllo e alle sanzioni (articoli 59-89), che si applicano mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che lo stesso ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza.

 

Il Regolamento n. 2117, infine, reca interventi di dettaglio che modificano i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione.

 

Gli obiettivi specifici che sono perseguiti dalla nuova PAC sono:

 

 

Questi obiettivi chiave costituiscono la base sulla quale i Paesi membri dell'UE hanno elaborato i loro Piani strategici nazionali (PSN).
Lo strumento mediante il quale viene concretizzato il sostegno europeo alla produzione agricola dei Paesi membri è l'erogazione di fondi, ai produttori e altri beneficiari, nella forma di aiuti, contributi e premi.
Tali erogazioni sono finanziate dal FEAGA e dal FEASR e sono gestite dagli Stati Membri attraverso gli Organismi Pagatori.
In Italia sono 11 gli Organismi pagatori riconosciuti, di cui 9 operanti a livello regionale, uno operante a livello nazionale in relazione a specifiche misure (esportazioni) e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con decreto legislativo n. 165 del 1999, che, oltre a pagare gli aiuti per i regimi gestiti a livello nazionale, svolge il ruolo di Organismo pagatore per le regioni che ne sono prive e quello di organismo di coordinamento.

 

Si segnala che la Commissione XIII (Agricoltura) della Camera e la Commissione 9a del Senato (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) hanno espresso in data 30 novembre 2022 – ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 74 del 2018 – parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Fabio Vitale a direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

 

Piano strategico nazionale (PSN) della PAC

Il citato regolamento (UE) 2021/2115 reca norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il Piano strategico italiano della PAC 2023-27 è stato approvato il 2 dicembre 2022 con Decisione di esecuzione della Commissione europea (C(2022) 8645 final. Il piano concentra tutti gli strumenti finanziabili attraverso il FEAGA e il FEASR in un unico documento di programmazione a livello nazionale, volto a delineare una strategia unitaria per il settore agricolo, agro-alimentare e forestale italiano. Le risorse a disposizione del settore agro-alimentare e forestale e delle aree rurali ammontano a circa 37 miliardi di euro in 5 anni, di cui 28 miliardi circa a valere sul bilancio UE e circa 9 miliardi a valere sul finanziamento nazionale. Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio al sito web che illustra il Piano strategico accessibile alla pagina www.pianetapsr.it.

Inoltre, in attuazione dell'articolo 123 - paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/2115 si segnala, l'istituzione, anche in Italia, dell'Autorità di gestione nazionale per il piano strategico della PAC (articolo 54, commi 1-4, D.L. 13/2023).

Tra le finalità sottese a tale istituzione:

-   assicurare continuità all'attuazione della politica agricola comune per il periodo 2021-2027, in complementarietà con l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

-   rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC.

L' Autorità, sarà articolata in due Uffici - di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale - con i seguenti compiti:

-   supporto al coordinamento tra le autorità di gestione regionali e gli organismi intermedi definiti dall'art. 3, paragrafo 1, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115;

-   supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115 incaricato di monitorare l'attuazione del piano strategico della PAC.

Per il funzionamento dell'Autorità la dotazione organica dello stesso MASAF - in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024 - è autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di 50 unità di personale, di cui 40 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'Area degli assistenti.

Si rappresenta, inoltre, che ai sensi dell’art. 124 del Regolamento UE 2021/2115 con DM 3 marzo 2023 n. 0137910 è stato istituito il Comitato di Monitoraggio nazionale per l’attuazione del Piano Strategico della PAC per il periodo di programmazione 2023-2027. Il Comitato ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto, è l'organismo responsabile del monitoraggio dell'attuazione complessiva del PSP e degli interventi a carattere nazionale dello stesso, secondo quanto prescritto dal sopracitato art. 124 del Reg. UE n. 2021/2115.Al Comitato compete la verifica dei progressi compiuti nell'attuazione del Piano strategico della PAC e nel conseguimento dei target intermedi e finali.

In particolare, lo stesso Comitato ha la funzione di verificare, in particolare: l'esistenza di problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del Piano strategico della PAC e di individuare le azioni adottate per farvi fronte, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali; i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l'eventuale seguito dato ai risultati; le informazioni pertinenti relative all'efficacia dell'attuazione del Piano strategico della PAC fomite dalla rete nazionale della PAC; l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità.

L’art. 2 specifica inoltre che il Comitato esercita una funzione di carattere consultivo svolgendo, a tal fine, Relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione del Piano o formulando proposte dell’Autorità di Gestione per la modifica del Piano strategico della PAC.

 

 

Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC

Il citato regolamento (UE) n. 2021/2116 stabilisce le regole sul finanziamento delle spese della PAC attraverso i due Fondi (FEAGA e FEASR), sui sistemi di gestione e controllo istituiti dagli Stati membri e sulle procedure di liquidazione e conformità.

 

Il FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) finanzia misure di sostegno al reddito degli agricoltori e al prezzo dei prodotti di origine agricola, tra cui:

Inoltre, Il FEAGA finanzia anche:

 

 

Il FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e finanzia il contributo agli interventi di sviluppo rurale (titolo III, capo IV, regolamento (UE) 2021/2115) - tra cui interventi in materia di ambiente e di clima, vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici, svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori, investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione, insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, e l'avvio di imprese rurali, gestione del rischio, cooperazione, scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione - specificati nei piani strategici della PAC e alle azioni di cui all'articolo 125 del medesimo regolamento, tra cui azioni necessarie per una gestione e un'attuazione efficaci del sostegno in relazione al piano strategico della PAC, ivi compresa la creazione e la gestione delle reti nazionali della PAC.

 

Per il periodo 2021- 2022 i finanziamenti del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale sono stati erogati in base alle condizioni definite dal regolamento (UE) 2020/2220, che ha stabilito un regime transitorio ampliando e modificando le disposizioni dei regolamenti precedenti.

 

 

Organismi di governance

In particolare, ai sensi dell'attuale assetto normativo e in conformità alle norme del diritto dell'Unione europea, AGEA è chiamata a svolgere due macro-funzioni, tra loro distinte e separate: quella di organismo pagatore - gestione, controllo e rendicontazione dei finanziamenti ricevuti dallo Stato membro per la PAC – di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2018 – e quella di organismo di coordinamento – istituito solo nel caso della costituzione di più organismi pagatori – come unico interlocutore della Commissione europea – di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
Le attività di gestione e controllo dei finanziamenti connessi all'attuazione delle politiche agricole dell'unione sono state decentrate a livello di Regione e Provincia autonoma (articolo 3, comma 3, decreto legislativo n. 165 del 1999).
In sintesi, il quadro di raccordo tuttora in vigore tra le diverse attribuzioni, ripartite tra livello centrale e regionale-provinciale, hanno definito, per la gestione e il controllo dei finanziamenti comunitari al comparto agricolo italiano, una struttura basata su:
- un'autorità competente (il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) [in attuazione dell'articolo 8, regolamento (UE) 2121/2116];
- un organismo di coordinamento (Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AGEA) [in attuazione degli articoli 9 e 10, regolamento (UE) 2121/2116];
- una rete di organismi pagatori (nazionale AGEA, e poi regionali e provinciali per le Province autonome).
AGEA seguita a svolgere le funzioni di organismo pagatore in quelle Regioni e Province autonome in cui l'organismo pagatore regionale o provinciale non risulta ancora istituito o riconosciuto.
Ad oggi risultano costituiti sette Organismi pagatori regionali (Artea, Agrea, Avepa, Arcea, Arpea e O. P. Regione Lombardia, Argea), due per le province autonome di Trento e Bolzano e due OP nazionali: AGEA (per le regioni che non hanno istituito un organismo pagatore e per tutte le funzioni non attribuite agli Organismi pagatori), SAISA (Servizio autonomo per gli interventi nel settore agricolo – Agenzia delle dogane) operante a livello nazionale in relazione a specifiche misure (esportazioni);
- i centri autorizzati di assistenza agricola, ai quali gli organismi pagatori possono attribuire incarichi nell'ambito dell'assistenza agli agricoltori e della raccolta delle domande di ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali (articolo 4, decreto legislativo n. 188/2000).

 

 

Il regime sanzionatorio in ambito PAC

I regolamenti che normano la Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027 dispongono che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, prevedendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, sotto forma di riduzione od esclusione dei pagamenti, in conformità con il diritto dell'Unione europea e con la normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata. La base normativa europea di riferimento del sistema sanzionatorio in ambito PAC è il Reg. (UE) 2021/2116 a cui è stata data una prima attuazione con il decreto legislativo n. 42/2023.

 

Il Decreto legislativo n. 42/2023

 

Il D.Lgs. 17/03/2023, n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune" è composto di 26 articoli suddiviso in VIII Capi.

In estrema sintesi:

·         il Capo I - in materia di disposizioni generali - disiplina, all'articolo 1, l'oggetto, le definizioni e soggetti attuatori (organismi pagatori);

·         il Capo II - in materia di sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità sociale- definisce l'ambito d'applicazione (agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti) (articolo 2) e il calcolo delle riduzioni che è calcolato sulla base dell'importo totale e dell gravità dell'infrazione (articolo 3);

·          il Capo III - in materia di sanzioni per la violazione delle regole previste per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo - definisce l'ambito di applicazione (sostegno di base al reddito per la sostenibilità, sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali; misure di sostegno accoppiato al reddito; interventi basati sulle superfici e sugli animali) (articolo 4), la riduzione dei pagamenti per la presentazione tardiva delle domande (articolo 5) e le omesse o inesatte dichiarazioni (articolo 6);

·         il Capo IV - in materia di sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità - definisce l'ambito di applicazione: agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dalla legislazione dell'Unione europea o delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (articolo 7); le sanzioni specifiche, con riduzioni del beneficio che vanno dal 3 al 15 per cento (articolo 8) e alcune disposizioni transitorie (articolo 9);

·         il Capo V - in materia di sanzioni per la violazione degli impegni per gli ecoschemi - prevede disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (articolo 10);

·         il Capo VI - in materia di sanzioni per la violazione di disposizioni specifiche concernenti lo sviluppo rurale - disciplinano le violazioni dei criteri di ammissibilità non connessi alla dimensione delle superfici o al numero di animali finanziati dal Fondo europeo agricolo per o sviluppo rurale – FEASR (articolo 11), le violazione degli impegni connessi alla superficie e agli animali finanziati dal FEASR (articolo 12), le violazioni contestuali di più impegni connessi agli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115 nonché dei pertinenti impegni di condizionalità (articolo 13), la ripetizione dell'inadempienza e inadempienze gravi (articolo 14), la violazione degli impegni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali (articolo 15), la violazione delle regole in materia di appalti pubblici (articolo 16), e, infine alcune disposizioni transitorie in materia di misure connesse alle superfici e agli animali dello sviluppo rurale (articolo 17);

·          il Capo VII - in materia di sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore delle patate - disciplina l'inosservanza dell'obbligo di informazione (articolo 18), le frodi (articolo 19), la sanzione per gli importi non ammissibili (articolo 20), le sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro dal mercato per la distribuzione gratuita (articolo 21), le sanzioni applicabili alle organizzazioni di produttori con riguardo alle operazioni di ritiro (articolo 22), le sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato articolo 23) e il pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni (articolo 24);

·         il Capo VIII disciplina le disposizioni finali (articolo 25) e la clausola di invarianza finanziaria (articolo 26).

 

Lo schema di decreto A.G. 72 in esame modifica ed integra le disposizioni vigenti contenute nel decreto legislativo citato a completamento di quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/2116.

Le principali modifiche e integrazioni riguardano: disposizioni per il recupero di pagamenti indebiti; la modifica dell'impianto sanzionatorio per la condizionalità sociale; le riduzioni in caso di presentazione tardiva di modifiche alla domanda di aiuto presentata nei termini utili; il numero massimo di ovicaprini non identificati, allevati in aree montane, per i quali non si applicano sanzioni derivanti dagli interventi di sviluppo rurale; la specificazione della successione temporale dell'applicazione degli obblighi e dei controlli di condizionalità; le disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti per gli ecoschemi; la previsione di sanzioni nel caso di violazione degli impegni e di altri obblighi degli interventi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, ivi inclusa la relativa ammissibilità.

Il d.lgs. 42 del 2023, inoltre, è integrato con la previsione di sanzioni per il settore vitivinicolo, ortofrutticolo, dell'apicoltura, dell'olio d'oliva e delle olive da tavola sostituendo il Capo VII che in precedenza era relativo al settore delle patate e introducendo due nuovi Capi II-bis e il VII-ter.

 


 

Contenuto

Lo schema di decreto

L'articolo 1 modifica il comma 4 dell'art. 1 del D. Lgs. 42/2023, inserendo due ulteriori definizioni, relative a:

·         o-bis) "provvedimento di riconoscimento" (il provvedimento adottato dalle regioni e province autonome, necessario ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dal Piano Strategico della PAC per l'intervento della distillazione dei sottoprodotti");

·         o-ter) "criteri di riconoscimento" (le norme, di cui al Regolamento (UE) 1308/2013, sul riconoscimento, sulle dimensioni minime, sul controllo democratico e sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore dell'ortofrutta e delle patate).

 

L'articolo 2 introduce l'articolo 1-bis del citato D. Lgs. n. 42 del 2023 (Recupero di pagamenti indebiti e interessi applicabili), al fine, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, di "riprodurre quanto previsto dall'art. 54, commi 1 e 3 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'art. 27 del Regolamento (UE) n. 908/2014, allo scopo di assicurare un sistema di controllo della gestione del debito, completo ed efficace".

In particolare, si prevede che la restituzione di un pagamento indebito sia richiesta al beneficiario entro diciotto mesi dall'accertamento delle irregolarità sanzionabili da parte dei soggetti delegati e degli enti preposti all'accertamento dell'indebito (se essi non sono competenti trasmettono gli tempestivamente gli atti all'organismo pagatore e il termine decorre dalla data di approvazione o ricevimento dei documenti da parte dell'organismo pagatore) (commi 1 e 2).

Non si procede al recupero se i costi sostenuti e quelli prevedibili sono complessivamente superiori all'importo da recuperare e in ogni caso se l'importo da recuperare non supera 100 euro (comma 3).

Il termine di pagamento concesso al beneficiario non può essere superiore a 60 giorni. Gli interessi, salvo diversa previsione, decorrono dalla scadenza del termine. In caso di mala fede gli interessi decorrono dal percepimento dell'aiuto (comma 4).

 

L'articolo 3 modifica l'art. 2 del D. Lgs. 42 del 2023.

 

L'articolo 2 del D. Lgs. 42/2023 nel testo attualmente vigente disciplina le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità sociale.

 

In particolare, il comma 1 stabilisce che sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115, L'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115 richiama:

·      nell'ambito delle norme sull'occupazione, le disposizioni sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili recate dalla direttiva 2019/1152 (agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 13);

·      nell'ambito delle norme sulla salute e sicurezza, le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori recate dalla direttiva 89/391/UEE (articoli da 5 a 12) e i requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro recati dalla direttiva 2009/104/UE (articoli da 3 a 9).

Il comma 2 specifica che la violazione ricorre in caso di mancato rispetto di una norma nel corso di un anno solare, a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti dall'infrazione.

 

Il comma 1, lett. a), dell'articolo in commento inserisce nell'art. 2 del D. Lgs. 42/2023 il comma 1-bis, volto a prevedere che nel caso di sequestro preventivo dell'azienda nell'ambito di un procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) l'autorità giudiziaria ne dia immediata comunicazione agli Organismi pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuità dell'azienda.

 

L'art. 603-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore reclutato chiunque recluti manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, o assume, utilizza o impiega manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno (primo comma).

Se i fatti sono commessi con violenza o minaccia si applica la reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato (secondo comma). La pena è aumentata da un terzo alla metà se il numero dei lavoratori reclutati è superiore a tre, se fatto è commesso in danno di minori, se i lavoratori sono esposti a grave pericolo (quarto comma).

Il terzo comma elenca gli indici di sfruttamento (retribuzioni palesemente difformi rispetto ai contratti collettivi, violazione della normativa sull'orario di lavoro e il riposo, violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene, la sottoposizione dei lavoratori a condizioni degradanti).

 

Secondo quanto precisato nella relazione tecnica, la disposizione introdotta "mira ad evitare una contraddizione nel sistema sanzionatorio che, per un verso, persegue (sotto forma di revoca, riduzione o sospensione dei pagamenti) gli operatori che compiono illeciti amministrativi (segnatamente in materia di condizionalità sociale) e, per altro verso, non prevedrebbe alcuna conseguenza (neppure sotto forma di provvedimento sospensivo ovvero cautelare) nei riguardi di coloro che potrebbero potenzialmente aver commesso un illecito penale in materia di intermediazione illecita di lavoro".

 

Il comma 1, lett. b), abroga il comma 2 dell'art. 2 del D. Lgs. 42/2023, che, secondo quanto rilevato nella relazione illustrativa, "non subordina la modulazione delle sanzioni di condizionalità sociale in base al numero di lavoratori coinvolti".

 

L'articolo 4 modifica l'art. 3 del D. Lgs. 42/2023, incrementando le percentuali di riduzioni applicabili all'importo totale dei pagamenti diretti concessi o da concedere al beneficiario per violazione delle regole di condizionalità sociale. Tali percentuali, modulate sulla base della gravità della violazione, vengono elevate dall'1, 3 e 5 per cento al 3, 5 e 10 per cento.

 

L'articolo 5 modifica l'art. 5 del D. Lgs. 42/2023, in materia di riduzioni per tardiva presentazione delle domande.

 

La disposizione in commento introduce nell'art. 5 il comma 4-bis, prevedendo che nel caso di richieste tardive di modifica della domanda relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, le riduzioni si applichino esclusivamente relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.

 

L'articolo 6 reca un intervento di modifica all'art. 6 del d.lgs. n. 42 del 2023, in materia di omesse o inesatte dichiarazioni per l'ottenimento di contributi a carico dei Fondi FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). In particolare, viene emendato il comma 9, relativo al regime degli aiuti per bovini, ovini e caprini, che attualmente prevede che l'importo dell'aiuto sia versato in base al numero dei capi accertati a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo:

a)     non si riscontrino più di tre capi non accertati;

b)    gli animali non accertati possano essere identificati individualmente.

 

In mancanza di tali condizioni l'importo totale dell'aiuto o del sostegno è ridotto del 20 per cento se il rapporto tra capi non accertati e capi accertati è inferiore o uguale a 0,2; se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 20 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento, la riduzione è effettuata nella misura di due volte tale percentuale. Nel caso in cui la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati risulti superiore al 30 per cento, non è concesso alcun aiuto o sostegno e nel caso in cui la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati risulti superiore al 50 per cento, oltre alla mancata concessione dell'aiuto, il beneficiario è tenuto a restituire una somma supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di capi accertati.

 

L'articolo in commento interviene sulla previsione di cui alla lettera a) al fine di stabilire che, per allevamenti ovini o caprini di consistenza tra i 13 e i 40 capi situati esclusivamente in aree montane individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli aiuti sono erogati a condizione che i capi non accertati non rappresentino più del 30% del totale dei capi per i quali si chiede il contributo.

 

In base all'art. 32, le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione dovuti: a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato; b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti. Il medesimo articolo inoltre prevede che le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone limitrofe sono considerate zone montane.

 

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, «l'adozione della soglia del 30% per gli ovi-caprini è motivata dal fatto che il valore economico e l'impegno per 3 capi bovini è di molto superiore al valore economico ed all'impegno ordinario per gli ovi-caprini: conseguentemente è più probabile e frequente che sia superata la soglia dei 3 capi per gli ovi-caprini».

 

L'articolo 7 modifica il comma 2 dell'art. 9 del d.lgs. n. 42 del 2023, che detta le disposizioni transitorie in materia di condizionalità (articoli 91-97 e 99-100, regolamento (UE) 1306/2013) relative agli impegni assunti antecedentemente al 2023 e che continuano a permanere oltre quella data, per i quali si applicano regole di condizionalità previste dal regolamento (UE) 1306/2013, ora abrogato dal regolamento (UE) 2021/2116.

 

L'articolo 93 del regolamento (UE) 1306/2013 prevede che le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatoria (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) con riferimento all'ambiente, al cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali. L'elenco degli atti giuridici e delle misure rilevanti è indicato dall'allegato II del medesimo regolamento. Inoltre per il 2015 e il 2016, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti.

 

L'intervento normativo è volto a precisare che alle superfici che beneficiano di un sostegno attraverso programmi di sviluppo rurale (articoli 28-30, regolamento (UE) n. 1305/2013), e che dal 2023 transitano nell'ambito del regolamento (UE) 2021/2115, ricevendo in tal modo pagamenti a valere sulle risorse FEASR del periodo 2023-2027, si applicano gli obblighi della condizionalità rafforzata e sono quindi eseguiti i controlli ad essa relativi (in luogo del riferimento alla sola esecuzione dei controlli fatto dalla normativa vigente).

La verifica circa la conformità alla condizionalità è demandata all'organismo pagatore (AGEA o l'organismo pagatore regionale o provinciale, ove istituito), il quale, in caso negativo, dovrà calcolare e applicare le sanzioni secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 (ora abrogato dal regolamento (UE) 2021/2116).

 

L'articolo 8 interviene sull'art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2023, che reca disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali.

Il citato articolo 10 stabilisce le disposizioni specifiche da applicarsi in caso di inosservanza degli impegni per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115), comprensive delle modalità di applicazione e delle percentuali di riduzione, determinate in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione. In particolare la sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravità, all'entità, alla durata e alla ripetizione della violazione, definite sulla base di criteri individuati con decreto ministeriale.

 

L'articolo in esame sostituisce il comma 2 dell'art. 10 al fine di limitare al solo anno 2023 la sospensione dell'applicazione delle sanzioni ivi previste (la norma attualmente vigente dispone la sospensione sia per il 2023 che per il 2024) e di subordinarla ai casi in cui l'infrazione sia di grado basso e il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024 (lettera a). In conseguenza delle modifiche apportate al comma 2, viene altresì sostituito il comma 3 (lettera b), per stabilire che, qualora il beneficiario compia ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa nel 2023 sarà applicata insieme a quella per il 2024 (la norma attualmente vigente prevede l'applicazione delle sanzioni sospese nel 2023 e nel 2024 unitamente a quella comminata per il 2025).

 

L'articolo 9 integra le disposizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 42 del 2023, che regola le riduzioni od esclusioni per mancato rispetto degli impegni degli interventi non connessi alla superficie e agli animali e ne detta le modalità di applicazione:

-        con la specificazione che la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso in caso di violazione degli impegni previsti dal Piano strategico della PAC (PSP) o degli altri obblighi dell'intervento si applicano per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati e, in particolare, che se la violazione riguarda gli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, i parametri di gravità e entità sono sempre considerati di massimo livello (comma 1);

-        con la previsione di una sanzione pari alla differenza tra l'importo richiesto dal beneficiario e quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore a carico dei beneficiari qualora tale differenza sia superiore del 25% e l'applicazione della riduzione o dell'esclusione anche alle spese risultate non ammissibili a seguito di controlli in loco o verifiche successive (nuovo comma 1-bis).

 

Si valuti l'opportunità di chiarire che l'importo richiesto dal beneficiario debba superare di almeno il 25% l'importo ritenuto ammissibile.

 

L'articolo 10 sostituisce il Capo VII recante "Sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore delle patate", con il nuovo Capo VII, avente ad oggetto "Sanzioni per la violazione di disposizioni relative ai settori dell'ortofrutta, delle patate e olivicolo”.

Tale nuovo Capo si compone di 11 articoli, dal 18 al 24-ter:

·       l'articolo 18, disciplina il meccanismo sanzionatorio applicabile a organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di organizzazioni di produttori (AOP), in caso di inosservanza dei criteri di riconoscimento, cui segue la revoca del riconoscimento;

Si ricorda che le organizzazioni dei produttori (OP), costituite su iniziativa dei produttori di un settore, sono quelle persone giuridiche, riconosciute dalle Regioni su richiesta, che presentano determinati requisiti generali e specifici (articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617, e successive modificazioni ed integrazioni); mentre le associazioni di organizzazioni dei produttori AOP devono avere, tra l'altro, una compagine sociale costituita da almeno 10 organizzazioni di produttori riconosciute da almeno 8 regioni (articolo. 7 del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617, e successive modificazioni ed integrazioni);

 

Si ricorda che gli artt. 30, 31 e 32 del Reg. (UE) 2022/126 disciplinano la modalità di determinazione del valore della produzione commercializzata di organizzazioni o gruppi di recente riconoscimento, la base di calcolo del valore della produzione commercializzata, il periodo di riferimento e massimale dell'aiuto finanziario dell'Unione.

 

L’articolo 11 inserisce nel D. Lgs. 42/2023:

1) il Capo VII-bis che introduce sanzioni applicabili al settore vitivinicolo;

2) il Capo VII-ter che introduce sanzioni concernenti il settore dell’apicoltura.

 

1)    Il Capo VII-bis si compone di 5 nuovi articoli che riguardano sanzioni applicabili al settore vitivinicolo:

 

art. 24-sexies: riguarda l’intervento di cui art. 58, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/2115 denominato “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, nel quale viene quantificata la riduzione dell’aiuto in caso di non completa realizzazione delle azioni programmate.

Ai sensi dell’art. 58, par.1, lett. a) sono azioni considerate “azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti: le riconversioni varietali, compreso il sovrainnesto, la riallocazione di vigneti il reimpianto di vigneti i miglioramenti alle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile, compresa la riduzione dell'uso di pesticidi.

 La riduzione è calcolata in modo direttamente proporzionale alla mancata realizzazione: maggiore è la parte non realizzata maggiore sarà la riduzione dell’aiuto. Tale forma di penalizzazione è accompagnata dalla esclusione dalla partecipazione all’intervento per un periodo che va dagli 1 ai 3 anni successivi all’accertamento della violazione, individuato sempre in modo direttamente proporzionale.

E, poi, stabilita la penalità in caso di presentazione della domanda di saldo in ritardo o in caso di mancata presentazione. Infine, viene ribadito il principio contenuto nella normativa comunitaria che prevede la non applicazione di sanzioni in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali definite a livello europea o nazionale.

 

art. 24-septies: fa riferimento all’intervento di cui all’articolo art. 58, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) 2021/2115 denominato “Vendemmia verde”.

La suddetta lett. c, paragrafo 1, dell’art. 58 definisce la “vendemmia verde” come la totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie ed esclusione della mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione.

Analogamente a quanto stabilito per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, trattandosi entrambe di misure a superficie, i criteri adottati per individuare le sanzioni sono gli stessi e, pertanto, la quantificazione della riduzione dell’aiuto è calcolata in modo direttamente proporzionale alla mancata realizzazione dell’intervento. 

 

art. 24-octies: relativo all’intervento denominato “Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali” disciplinato dall’art. 58, paragrafo 1, lettera b), del Reg. (UE) 2021/2115.

La suddetta lett. b, paragrafo 1, dell’art. 58 riguarda gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali in sistemi colturali viticoli, escluse le operazioni pertinenti per il tipo di intervento di cui alla lettera a), in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole.

In base a quanto riportato nella disposizione in esame se un beneficiario ha percepito un anticipo del contributo e non lo ha speso totalmente gli verrà applicata la sanzione dell’esclusione dall’intervento per un periodo che va dagli 1 ai 3 anni successivi l’accertamento della violazione, in modo direttamente proporzionale all’importo non speso (maggiore è l’importo dell’anticipo non speso maggiore è il periodo di esclusione dall’intervento). Sono anche definite le penalità nel caso di non presentazione della domanda di saldo o di presentazione della stessa in ritardo. Il comma 4 prevede poi, in deroga al regime di cui all’articolo 5, che nel settore vitivinicolo i beneficiari del contributo che presentano la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato, sono soggetti ad una sanzione pari all’1 per cento del contributo riconosciuto per ogni giorno di ritardo e che le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto non possono essere accolte e sono respinte. Il comma 5 infine, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1-bis, stabilisce che qualora, all’esito dei controlli, risulta che l’importo del contributo versato è superiore all’importo dovuto, si procede al recupero dell’aiuto indebitamente versato.

 

art. 24-novies: riguarda la disciplina delle sanzioni applicabili alla “Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione” di cui all’art. 58, paragrafo 1, lettera g), del Reg. (UE) 2021/2115.

 

In tale disposizione è stabilito che al distillatore che non rispetta gli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale disciplinante l’intervento, viene revocato il relativo provvedimento di riconoscimento con il conseguente divieto di accedere agli aiuti comunitari previsti per l’intervento per l’anno successivo all’accertamento della violazione. 

 

art. 24-decies: è relativo alla disciplina delle sanzioni applicabili alla “Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi” di cui all’art. 58, paragrafo 1, lettera k), del Reg. (UE) 2021/2115.

In tale disposizione viene stabilito che al beneficiario che presenta una rendicontazione inferiore all’importo richiesto viene applicata una sanzione proporzionale all’importo non rendicontato, sino alla perdita dall’aiuto in caso di gravità massima, ed una ulteriore penalità pari all’esclusione dalla partecipazione all’intervento per i due esercizi finanziari comunitari successivi.

 

Il Capo VII-ter introduce sanzioni per la violazione di disposizioni nel settore dell’apicoltura e si articola in una specifica previsione relativa alle sanzioni applicabili al settore dell’apicoltura per l’inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti di cui al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del regolamento (UE) 2021/2115:

 

art. 24-undecies, riguarda le sanzioni per la violazione di disposizioni nel settore dell’apicoltura, di cui all’art. 55, comma 1, lettera b) del Reg. (UE) 2021/2115. In tale articolo si introducono le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti previsti al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del Reg. (UE) 2021/2115. Nello specifico, si dispone il recupero degli aiuti erogati qualora i beneficiari non rispettino i vincoli di mantenimento dei beni finanziati in azienda per un periodo minimo o i vincoli territoriali per taluni materiali biologici o, ancora, per l’identificazione dei materiali finanziati.

L’articolo 12, come evidenziato nella Relazione Illustrativa allegata allo schema di decreto in esame, modifica l’art.25 del d.lgs. 42/2023, per correggerne alcuni refusi ed introdurre: la previsione di un decreto ministeriale volto all’individuazione delle modalità di esecuzione dei controlli; la rimodulazione delle riduzioni dei pagamenti; le disposizioni relative al recupero da parte degli Organismi pagatori di pagamenti indebiti percepiti dall’impresa a titolo di indennizzo a seguito di denunce di sinistro per eventi catastrofali comunicati da parte del Fondo Agricat, nel caso in cui i soggetti coinvolti appartengano al medesimo plesso delle amministrazioni statali.

L’articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

 


Testo a fronte

D.LGS. 42/2023

D.LGS. 42/2023
(come modificato dall’A.G. 72)

Art. 1

(Oggetto, definizioni e soggetti attuatori)

Art. 1

(come modificato dall’articolo 1 dell’A.G. 72)

Da comma 1 a comma 3.

Identici.

4. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

 a) «parcella agricola»: una unità di superficie agricola, come definita nel Piano strategico della PAC;

 b) «superficie dichiarata»: la superficie oggetto di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento. Qualora la stessa superficie costituisca la base per una domanda di aiuto o di pagamento nell'ambito di più interventi, tale superficie è presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali interventi;

 c) «superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti;

 d) «capi dichiarati»: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;

 e) «capo potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;

 f) «capo accertato»: nell'ambito di un regime di aiuto per animali, l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;

 g) «gruppo coltura»: la superficie per la quale e' previsto lo stesso importo unitario dell'intervento. Si distingue in:

  1) superficie dichiarata ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità;

  2) superficie che dà diritto al pagamento ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;

  3) superficie che dà diritto a pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori;

  4) superficie dichiarata per ciascuna misura di sostegno accoppiato al reddito;

  5) gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di qualsiasi altro regime di aiuto o misura di sostegno per superficie a cui si applica un diverso importo unitario. Se gli importi unitari dell'aiuto sono variabili, è presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate;

 h) «gruppo di impegni»: l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture;

 i) «gruppo di infrazioni»: l'insieme di due o più infrazioni relative ad impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture;

 l) «PSP»: il Piano Strategico PAC;

 m) «portata» di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;

 n) «gravita'» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;

 o) «persistenza» o «durata» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o-bis) provvedimento di riconoscimento: il provvedimento adottato dalle regioni e province autonome, necessario ai fini dell’accesso agli aiuti previsti dal Piano Strategico della PAC (PSP) per l’intervento della distillazione dei sottoprodotti;

 o-ter) criteri di riconoscimento: disposizioni di cui al regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui alle disposizioni nazionali attuative, che stabiliscono le norme sul 3  riconoscimento, sulle dimensioni minime, sul controllo democratico e sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore dell’ortofrutta e delle patate.

5. Gli Organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo sottoparagrafo, del regolamento (UE) 2021/2116, applicano le sanzioni previste dal presente decreto.

Identico.

 

Art. 1-bis

(Recupero di pagamenti indebiti e interessi applicabili)

(come introdotto dall’art. 2 dell’A.G. 72)

 

1. La restituzione di un pagamento indebito è richiesta entro diciotto mesi dall’accertamento delle irregolarità sanzionabili.

 

2. I soggetti delegati e gli enti preposti all’accertamento dell’indebito, se competenti, richiedono al beneficiario la restituzione in favore dell’Organismo pagatore di quanto indebitamente percepito; se non competenti a richiedere la restituzione, trasmettono tempestivamente all’Organismo pagatore le relazioni di controllo o i documenti analoghi e le segnalazioni di irregolarità ricevute. In quest’ultimo caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di approvazione o, in mancanza, di ricevimento dei predetti documenti da parte dell’Organismo pagatore competente.

 

3. Non si procede al recupero se i costi già sostenuti e i costi prevedibili per il recupero dell’indebito sono complessivamente superiori all’importo da recuperare e comunque se l’importo da recuperare, esclusi gli interessi, non supera cento euro.

 

4. Il termine di pagamento concesso al beneficiario per la restituzione dell’indebito non può essere superiore a sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di recupero. Salvo diversa previsione del presente decreto, gli interessi sulle somme da restituire sono calcolati con decorrenza dal termine assegnato al debitore nel provvedimento che dispone il recupero dell’indebito, ovvero, in caso di malafede, dalla data di percepimento dell’aiuto.

Art. 2

(Ambito d'applicazione)

Art. 2

(come modificato dall’articolo 3 dell’A.G. 72)

1. Sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II o degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bis. Qualora a carico dei soggetti di cui al comma 1 sia stato disposto il sequestro preventivo dell’azienda nell’ambito di un procedimento per i reati previsti dall’articolo 603-bis del codice penale, l’autorità giudiziaria ne dà immediata comunicazione agli Organismi pagatori che sospendono l’erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuità dell’azienda.

2. La violazione ricorre in caso di mancato rispetto di una norma nel corso di un anno solare, a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti dall'infrazione.

Abrogato.

Art. 3

(Calcolo delle riduzioni)

Art. 3

(come modificato dall’articolo 4 dell’A.G. 72)

1. L'ammontare delle riduzioni è calcolato sulla base dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di pagamento presentate nel corso dell'anno solare in cui si è verificata l'infrazione.

Identico.

2. In base alla gravità dell'infrazione, definita con i criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25, la riduzione è pari all'1 per cento, 3 per cento o 5 per cento dell'importo dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1.

2. In base alla gravità dell’infrazione, definita con i criteri posti dal decreto di cui all’articolo 25, la riduzione è pari al 3 per cento, 5 per cento o 10 per cento dell’importo dei pagamenti di cui all’articolo 2, comma 1. Si applica, in ogni caso, la percentuale del 10 per cento, ove l’infrazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 8.

3. Nel caso in cui la stessa infrazione persista per più di un anno solare o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione è pari al 10 per cento dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Nel caso in cui la stessa infrazione persista per più di un anno solare o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione è pari al 20 per cento dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1.

4. In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al 15 per cento dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1.

4. In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al 30 per cento dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1.

5. Qualora gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti indicati all'articolo 2, comma 1, dopo la contestazione, da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, di una infrazione per violazione di una norma nazionale di attuazione di quanto disposto nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115, adempiano, nei tempi indicati dalle suddette autorità, a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione di cui al comma 2 sono ridotte, rispettivamente, del 100 per cento, 50 per cento e 25 per cento.

Identico.

6. In relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta.

Identico.

Art. 5

(Riduzione dei pagamenti per la presentazione tardiva delle domande)

Art. 5

(come modificato dall’articolo 5 dell’A.G. 72)

Da comma 1 a comma 4.

Identici.

 

4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 4, alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3, esclusivamente in relazione all’aumento dell’entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.

Art. 6

(Omesse o inesatte dichiarazioni)

Art. 6

(come modificato dall’articolo 6 dell’A.G. 72)

Da comma 1 a comma 8

Identici.

9. L'importo totale dell'aiuto, cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di un regime di aiuti per bovini, ovini e caprini, o di una misura di sostegno connessa agli stessi animali, o di un tipo di operazione nell'ambito di tale misura di sostegno, è versato in base al numero dei capi accertati, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo:

a) non si riscontrino più di tre capi non accertati;

 

 

 

 

 

 

 

 

b) i bovini, gli ovini e i caprini non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

9. L'importo totale dell'aiuto, cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di un regime di aiuti per bovini, ovini e caprini, o di una misura di sostegno connessa agli stessi animali, o di un tipo di operazione nell'ambito di tale misura di sostegno, è versato in base al numero dei capi accertati, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo:

a) non si riscontrino più di tre capi non accertati; oppure, per gli interventi di sviluppo rurale per animali di specie ovina e caprina, limitatamente alle aree montane individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per consistenze degli allevamenti superiori ai tredici capi e inferiori a quaranta capi, non si riscontrino più del 30 per cento di capi non accertati rispetto al totale dei capi per i quali si chiede il contributo;

b) i bovini, gli ovini e i caprini non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

 

Art. 9

(Disposizioni transitorie in materia di condizionalità)

Art. 9

(come modificato dall’articolo 7 dell’A.G. 72)

1. Le regole della condizionalità di cui agli articoli da 91 a 97, 99 e 100 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, anche per impegni per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti o la vendemmia verde, adottati prima del 2023.

Identico.

2. Sulle superfici che beneficiano di un sostegno ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 attraverso programmi di sviluppo rurale a norma di detto regolamento, e che dal 2023 transitano nell'ambito del PSP a norma del regolamento (UE) 2021/2115, ricevendo in tal modo pagamenti basati sulle superfici a valere sulle risorse FEASR del periodo 2023-2027, sono eseguiti i controlli previsti dalla condizionalità rafforzata.

2. Sulle superfici che beneficiano di un sostegno ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 attraverso programmi di sviluppo rurale a norma di detto regolamento, e che dal 2023 transitano nell'ambito del PSP a norma del regolamento (UE) 2021/2115, ricevendo in tal modo pagamenti basati sulle superfici a valere sulle risorse FEASR del periodo 2023-2027, si applicano gli obblighi della condizionalità rafforzata e sono eseguiti i relativi controlli.

Art. 10

(Disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali)

Art. 10

(come modificato dall’articolo 8 dell’A.G. 72)

1. Sono sanzionati i beneficiari che presentano domanda per i regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere degli animali e che non rispettano gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2115. La sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravità, all'entità, alla durata e alla ripetizione della violazione, definite sulla base dei criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25. Nel caso di impegno pluriennale, si procede, altresì, al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento.

Identico.

2. Per gli anni 2023 e 2024, è sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.

2. Per l’anno 2023, è sospesa l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, a condizione che l’infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024.

3. Qualora i beneficiari risultati inadempienti nel 2023 o nel 2024, compiano ulteriori violazioni nel 2025, la sanzione verrà applicata per intero e recuperata per il triennio 2023-2025.

3. Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024.

Art. 15

(Violazione degli impegni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali)

Art. 15

(Violazione degli impegni e degli altri obblighi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali)

(come modificato dall’articolo 9 dell’A.G. 72)

1. Nel caso degli interventi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, se non sono rispettati gli impegni previsti dal PSP ovvero gli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSP, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione, definiti con i criteri posti dai decreti di cui all'articolo 25. La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all'esclusione.

1. Per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell’intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previsti dal Piano strategico della PAC, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.

 

1-bis. I beneficiari, che richiedono nella domanda di aiuto un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall’organismo pagatore competente, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l’esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

Capo VII – Sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore delle patate

Capo VII – Sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell’ortofrutta e del settore delle patate e del settore olivicolo

(come modificato dall’articolo 10 dell’A.G. 72)

Art. 18

(Inosservanza dell'Obbligo di informazione)

Art. 18

(Inosservanza dei criteri di riconoscimento)

(come modificato dall’articolo 10 dell’A.G. 72)

1. Se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori non rispetta l'obbligo di fornire, entro i termini previsti, le informazioni richieste dalla Regione, dall'Organismo pagatore o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4 comma 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per il quale, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 febbraio 2016, n. 387, sono state definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, nonché le modalità per la revoca del riconoscimento.

1. Un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che non rispetta uno o più dei criteri di riconoscimento, è soggetta alla sanzione della revoca del riconoscimento.

2. L'inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.

 

Abrogato

Art. 19

(Frodi)

Art. 19

(come modificato dall’articolo 10 dell’A.G. 72)

1. Se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore delle patate è oggetto di indagine da parte delle autorità nazionali per un'accusa di frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013, si applica l'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/891, concernente le sanzioni da applicare nel settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.

1. Fatte salve eventuali altre sanzioni applicabili ai sensi del diritto nazionale e del diritto dell’Unione europea, un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che commette una frode finalizzata all’indebito conseguimento degli aiuti è soggetta cumulativamente alle seguenti sanzioni:

 a) revoca del riconoscimento;

 b) recupero degli aiuti già erogati da parte dell’Organismo pagatore;

 c) esclusione del riconoscimento per l’anno successivo a quello in cui è stata commessa la frode

 

2. Quando pervengono da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie circostanziate inerenti ai fatti di cui al comma 1, nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori sono sospesi i pagamenti di cui al Titolo III, Capo III, Sezioni 2, 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/2115, finché i fatti non sono accertati e, per lo stesso periodo, è sospeso il riconoscimento.

Art. 20

(Sanzione per gli importi non ammissibili)

Art. 20

(Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni)

(come modificato dall’articolo 10 dell’A.G. 72)

1. Il disposto dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/891, concernente la determinazione degli importi non ammissibili, riguardanti i programmi operativi delle organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori del settore dell'ortofrutta, e delle relative sanzioni, si applica anche alle organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori del settore delle patate.

1. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori o altri operatori, rimborsano gli aiuti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi.

 

2. Gli interessi sono calcolati:

 a) a decorrere dal ricevimento del pagamento indebito;

 b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

Art. 21

(Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro dal mercato per la distribuzione gratuita)

Art. 21

(Sanzioni per gli importi non ammissibili nel settore dell’ortofrutta e delle patate)

(come modificato dall’articolo 10 dell’A.G. 72)

1. Se, a seguito dei controlli sulle operazioni di ritiro dal mercato per la distribuzione gratuita, sono riscontrate violazioni delle norme di commercializzazione o che prevedono i requisiti minimi di cui al titolo II del regolamento (UE) 2011/543, l'organizzazione di produttori interessata è tenuta al pagamento di una sanzione così calcolata:

 a) se tali quantitativi sono inferiori al 10 per cento dei quantitativi effettivamente ritirati, la sanzione è pari all'aiuto finanziario dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi;

 b) se tali quantitativi sono compresi tra il 10 per cento e il 25 per cento dei quantitativi effettivamente ritirati, la sanzione è pari al doppio dell'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi;

 c) se tali quantitativi superano il 25 per cento del quantitativo effettivamente ritirato, la sanzione è pari all'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione per l'intero quantitativo comunicato.

1. Un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazione di produttori, che richiede nella domanda di aiuto un importo superiore al 3 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall’Organismo pagatore competente è soggetto ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l’esclusione si applica anche alle spese che siano risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano fatte salve le sanzioni applicate a norma dell'articolo 20.

2. Se il valore della produzione commercializzata è dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al comma 1 sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato.

Art. 22

(Sanzioni applicabili alle organizzazioni di produttori con riguardo alle operazioni di ritiro)

Art. 22

(Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro nel settore dell’ortofrutta e delle patate)

(come modificato dall’articolo 10 dell’A.G. 72)

1. Se i prodotti non sono stati smaltiti come stabilito dall'autorità nazionale competente, oppure se l'operazione ha provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative, si applica una sanzione che consiste nella mancata ammissibilità delle spese per le operazioni di ritiro, fatte salve eventuali sanzioni applicate a norma dell'articolo 20.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 21, un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazione di produttori che viola le norme di commercializzazione o non rispetta i requisiti minimi di cui al Titolo II del regolamento di esecuzione (UE) 2011/543 in materia di operazioni di ritiro dal mercato di cui all’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la distribuzione gratuita è soggetta alle seguenti sanzioni:

 a) se i quantitativi non conformi sono inferiori al 10 per cento di quelli ritirati, la sanzione è pari all’aiuto dell’Unione, calcolato in base ai quantitativi dei prodotti ritirati non conformi;

 b) se i quantitativi non conformi sono compresi tra il 10 per cento e il 25 per cento di quelli ritirati, la sanzione è pari al doppio dell’importo dell’aiuto dell’Unione, calcolato in base ai quantitativi dei prodotti ritirati non conformi;

 c) se i quantitativi non conformi superano il 25 per cento di quelli ritirati, la sanzione è pari all’importo dell’aiuto dell’Unione per l’intero quantitativo comunicato.

Art. 23

(Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato)

 

Art. 23

(Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro nel settore dell’ortofrutta e delle patate)

(come modificato dall’articolo 10 dell’A.G. 72)

 

1. Se nel corso dei controlli sono riscontrate irregolarità attribuibili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/891, in materia di ortofrutticoli e di ortofrutticoli trasformati.

1. Un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori che effettua lo smaltimento dei prodotti di cui all’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2022/126 in modo non conforme a quanto stabilito dall’autorità nazionale competente, non è ammessa alle spese per le operazioni di ritiro, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili ai sensi dell’articolo 21.

 

2. Alla medesima sanzione è soggetta l’organizzazione di produttori o l’associazione di organizzazione di produttori che abbia provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative nello svolgimento delle operazioni di cui al comma precedente.

Art. 24

(Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni)

Art. 24

(Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato nel settore dell’ortofrutta e delle patate)

(come modificato dall’articolo 10 dell’A.G. 72)

1. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori o altri operatori interessati rimborsano gli aiuti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi, e agli stessi si applicano le sanzioni previste dal presente Capo.

1. I destinatari dei prodotti ritirati dal mercato che violano le condizioni previste dall’articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2022/126 sono soggetti all’esclusione dal diritto di ricevere i prodotti ritirati dal mercato per il periodo di un anno e sono tenuti al versamento di una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto.

2. Ai fini del calcolo degli interessi, si applica l'articolo 67 del regolamento (UE) 2017/891, concernente le sanzioni da applicare nel settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.

 

3. Gli aiuti recuperati, gli interessi e le sanzioni sono versati al FEAGA.

 

 

 

 

 

Art. 24-bis

(Inosservanza dell’obbligo di informazione nel settore dell’ortofrutta e delle patate)

(come introdotto dall’articolo 10 dell’A.G. 72)

 

1. Un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori che non fornisce, entro i termini previsti, le informazioni richieste dalla Regione, dall’Organismo pagatore o dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è soggetta alla revoca del riconoscimento.

 

2. Nel caso previsto dal comma 1, sono revocati anche eventuali contributi o benefici concessi. Gli eventuali contributi ancora da erogare non sono versati e quelli erogati sono recuperati.

 

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali.

 

Art. 24-ter

(Sanzioni amministrative in relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta nel settore dell’ortofrutta previste dall’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126)

(come introdotto dall’articolo 10 dell’A.G. 72)

 

1. Fatte salve le ipotesi previste dall’articolo 21, un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è soggetta a una sanzione pari all’importo dell’indennità percepita per le superfici oggetto di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la raccolta verde quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

 a) la superficie comunicata per la raccolta verde non è ammissibile alla misura;

 b) la superficie non è stata interamente sottoposta a raccolta o la produzione non è stata denaturata;

 c) si verifica un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative.

 

2. Un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è soggetta a una sanzione pari all’importo dell’indennità percepita per le superfici oggetto di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la mancata raccolta quanto ricorre una delle seguenti ipotesi:

 a) la superficie comunicata per la mancata raccolta non è ammissibile alla misura;

 b) la raccolta è stata comunque effettuata, in tutto o in parte, salvo che l’intervento non abbia ad oggetto piante ortofrutticole che hanno un periodo di raccolta superiore ad un mese;

 c) si verifica un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative.

 

Art. 24-quater

(Sanzione a fronte della presentazione tardiva della domanda di aiuto)

(come introdotto dall’articolo 10 dell’A.G. 72)

 

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori che opera nei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate e che presenta una domanda di aiuto oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento, è soggetta ad una sanzione pari alla riduzione dell’1 per cento dell’importo dell’aiuto riconosciuto, per ogni giorno di ritardo nella presentazione della domanda.

 

Art. 24-quinquies

(Sanzioni per infrazione della determinazione del valore della produzione commercializzata per il settore olivicolo)

(come introdotto dall’articolo 10 dell’A.G. 72)

 

1. Un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori del settore olivicolo che, ai fini del conseguimento del pertinente aiuto, dichiara un valore della produzione commercializzata di cui agli articoli 30, 31 e 32 del regolamento delegato (UE) 2022/126, diverso da quella accertato, è soggetta alle seguenti sanzioni:

 a) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è minore del 5 per cento, il valore preso a riferimento ai fini del conseguimento dell’aiuto è ridotto in misura corrispondente;

 b) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è superiore al 5 per cento ma inferiore al 20 per cento, il valore preso a riferimento ai fini del conseguimento dell’aiuto è ridotto nella medesima misura, con una ulteriore riduzione del 5 per cento;

 c) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è superiore o uguale al 20 per cento, il riconoscimento è revocato per l’anno di competenza

 

2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l’Organismo pagatore compensa l’importo residuo dell’aiuto da erogare con l’importo indebitamente percepito e, per l’eventuale eccedenza, procede all’escussione della polizza fideiussoria. Nel caso di cui alla lettera c), l’Organismo pagatore escute la polizza fideiussoria al fine di ottenere la restituzione integrale di quanto erogato.

 

Capo VII bisSanzioni per la violazione delle disposizioni del settore vitivinicolo

(come modificato dall’articolo 11 dell’A.G. 72)

 

Art. 24-sexies

(Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti)

(come introdotto dall’articolo 11 dell’A.G. 72)

 

1. I beneficiari dell’aiuto previsto per l’intervento di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, che non realizzano sull’intera superficie l’intervento oggetto della domanda di aiuto, sono soggetti alle seguenti sanzioni:

 a) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda approvata è di minima entità e comunque non superiore al 20 per cento, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;

 b) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda di aiuto supera il 20 per cento ma è uguale o inferiore al 50 per cento, l’aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;

 c) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda è superiore al 50 per cento, l’aiuto è negato e, se già concesso, è integralmente restituito.

 

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale, ai beneficiari che dimostrano di aver raggiunto l’obiettivo generale dell’operazione è riconosciuto un aiuto pari all’importo corrispondente alla parte dell’operazione realizzata, salvo il recupero di quanto ricevuto a titolo di anticipo per la parte non attuata.

 

3. I beneficiari dell’aiuto di cui al comma 1 che hanno ricevuto l’anticipo previsto dall’articolo 49 del regolamento (UE) 2016/1149 sono esclusi per tre anni dall’accesso ai contributi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e si procede all’incameramento della fideiussione nelle seguenti ipotesi:

 a) se realizzano l’intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata in misura superiore al 50 per cento;

 b) se rinunciano all’intervento o sono soggetti a revoca dell’aiuto concesso;

 c) se presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;

 d) se non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.

 

4. I beneficiari dell’aiuto di cui al comma 1 che non hanno ricevuto l’anticipo del contributo sono esclusi per un anno dall’accesso all’aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle seguenti ipotesi:

 a) presentazione delle domande di pagamento del saldo oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;

 b) mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo;

 c) presentazione della rinuncia al contributo concesso, successivamente al trentesimo giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.

 

Art. 24-septies

(Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di vendemmia verde)

(come introdotto dall’articolo 11 dell’A.G. 72)

 

1. I beneficiari dell’aiuto previsto per l’intervento di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano l’intervento sull’intera superficie oggetto della domanda sono soggetti alle seguenti sanzioni:

 a) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è di minima entità e comunque non supera il 20 per cento, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata.

 b) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda di aiuto è superiore al 20 per cento ma è uguale o inferiore al 50 per cento, l’aiuto è erogato sulla base della superficie realizzata e ridotto del doppio della differenza;

 c) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda supera il 50 per cento, l’aiuto è negato e, se già concesso, è restituito. In tale ipotesi il beneficiario è escluso dall’intervento per i successivi tre anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

 

Art. 24-octies

(Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)

(come introdotto dall’articolo 11 dell’A.G. 72)

 

1. I beneficiari del contributo per l’intervento di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non utilizzano un anticipo ricevuto sono soggetti alle seguenti sanzioni:

 a) un anno di esclusione dall’aiuto se l’importo dell’anticipo non speso è superiore al 10 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento dell’anticipo erogato;

 b) due anni di esclusione dall’aiuto se l’importo dell’anticipo non speso è superiore al 30 per cento ma inferiore al 50 per cento dell’anticipo erogato;

 c) tre anni di esclusione dall’aiuto se l’importo dell’anticipo non speso è superiore o uguale al 50 per cento dell’anticipo erogato.

 

2. In caso di mancato utilizzo dell’anticipo versato, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2022/127 e dall’articolo 56 del regolamento (UE) 2022/128.

 

3. I beneficiari del contributo che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti o che rinunciano al contributo dopo aver percepito l’anticipo sono soggetti alla sanzione dell’esclusione dall’aiuto per tre anni.

 

4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, nel settore vitivinicolo, i beneficiari del contributo che presentano la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato, sono soggetti ad una sanzione pari all’1 per cento del contributo riconosciuto per ogni giorno di ritardo. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto non possono essere accolte e sono respinte.

 

5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1-bis, qualora, all’esito dei controlli, risulta che l’importo del contributo versato è superiore all’importo dovuto, si procede al recupero dell’aiuto indebitamente versato.

 

6. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, non si applica alcuna sanzione:

 a) in caso di approvazione di modifiche al progetto iniziale o qualora l’anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia nei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo;

 b) se l’importo non speso è inferiore al 10 per cento dell’anticipo erogato.

 

Art. 24-novies

(Sanzione a carico del distillatore dei sottoprodotti della vinificazione)

(come introdotto dall’articolo 11 dell’A.G. 72)

 

1. Il distillatore che viola gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la concessione dell’aiuto di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2115, in materia di distillazione dei sottoprodotti, è soggetto alla revoca del provvedimento di riconoscimento ed al diniego di accesso agli aiuti comunitari previsti per l’anno successivo all’accertamento della violazione.

 

Art. 24-decies

(Sanzioni per la violazione delle regole in materia di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi)

(come introdotto dall’articolo 11 dell’A.G. 72)

 

1. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall’intervento promozione nei paesi terzi, di cui all’articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili, a seguito dei controlli effettuati dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), risultano inferiori al 50 per cento del valore del progetto approvato perdono il diritto all’aiuto e non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale misura per i due esercizi finanziari comunitari successivi.

 

2. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall’intervento promozione nei paesi terzi, di cui all’articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 50 per cento e inferiori al 75 per cento del valore del progetto approvato, sono soggetti alla sanzione pari all’importo del contributo ritenuto non ammissibile e non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale misura per l’esercizio finanziario comunitario successivo. 

 

3. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall’intervento promozione nei paesi terzi, di cui all’articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 75 per cento e inferiori al 90 per cento del valore del progetto approvato, sono soggetti alla sanzione pecuniaria pari al valore delle spese non rendicontate escludendo quelle in economia, e non ritenute ammissibili.

 

Capo VII terSanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell’apicoltura

(come modificato dall’articolo 11 dell’A.G. 72)

 

Art. 24-undecies

(Inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti previsti al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del regolamento (UE) 2021/2115)

(come introdotto dall’articolo 11 dell’A.G. 72)

 

1. I beneficiari dei finanziamenti per l’acquisto dei beni, previsti dall’articolo 55, comma 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, il cui uso e utilità economica non si esauriscono entro un anno, quando non rispettano il periodo minimo di mantenimento di tali beni in azienda, sono soggetti al recupero degli aiuti.

 

2. La medesima sanzione si applica in caso di violazione dei vincoli territoriali di mantenimento del materiale biologico finanziato, di cui all’articolo 55, comma 1, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) 2021/2115, nonché in caso di violazione delle regole stabilite dalla legislazione nazionale sull’identificazione del predetto materiale biologico.

 

3. Nel caso in cui le condotte di cui ai commi 1 e 2 siano realizzate intenzionalmente o con colpa grave, i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, sono soggetti ad una ulteriore sanzione pari all’importo percepito.

Art. 25

(Disposizioni finali)

Art. 25

(come modificato dall’articolo 12 dell’A.G. 72)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dagli articoli 3, comma 2, 6, comma 1, 8, comma 1, 10, comma 1, 12, comma 2, 13, 14, 15, comma 2.

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dagli articoli 3, comma 2, 6, comma 1, 8, comma 1, 10, comma 1, 12, 13, 14, 15.

 

1-bis. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono disciplinate le modalità di esecuzione dei controlli finalizzati all’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 22 e 24

2. Le riduzioni dei pagamenti previste nel presente decreto si applicano nell'ordine seguente:

 a) le riduzioni previste ai Capi III, VI e VII;

 b) all'importo risultante dall'applicazione della lettera a), si applicano le riduzioni previste al Capo IV;

 c) all'importo risultante dall'applicazione della lettera b), si applicano le riduzioni previste al Capo II.

 

2. Fatta salva l’applicazione delle riduzioni previste dai Capi VII. VII-bis e VII-ter, le riduzioni dei pagamenti previste nel presente decreto si applicano nell’ordine seguente:

 a) le riduzioni previste ai Capi III, V e VI;

 b) all’importo risultante dall’applicazione della lettera a), si applicano le riduzioni previste al Capo IV;

 c) all’importo risultante dall’applicazione della lettera b), si applicano le riduzioni previste al Capo II.

 

2-bis. Quando a seguito di comunicazione del Fondo mutualistico nazionale AgriCat agli organismi pagatori, effettuata mediante iscrizione nel registro debitori nazionale da parte di Agea, risulta che l'impresa agricola beneficiaria degli aiuti ha indebitamente percepito importi a titolo di indennizzo a seguito di una denuncia di sinistro per eventi catastrofali, l'Organismo pagatore compensa l'importo dell'aiuto da erogare con gli importi indebitamente percepiti.