Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (Riforma del processo penale)
Riferimenti: SCH.DEC N.102/XIX
Serie: Atti del Governo   Numero: 102
Data: 12/12/2023
Organi della Camera: II Giustizia

 

12 dicembre 2023

 

 

Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022

(Riforma del processo penale)

 

 

 

A.G. 102

 

Ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 198

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Giustizia

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Atti del Governo n. 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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gi0029

 


 

I N D I C E

 

 

§  Lo schema di decreto legislativo.................................................................... 3

Schede di lettura

§  Articolo 1 (Modifiche al codice penale)...................................................... 23

§  Articolo 2 (Modifiche al codice di procedura penale)................................. 28

§  Articolo 3 (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)........................................................................................ 80

§  Articolo 4 (Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283)............................ 84

§  Articolo 5 (Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689)...................... 87

§  Articolo 6 (Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)......... 89

§  Articolo 7 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)........... 90

§  Articolo 8 (Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)........ 92

§  Articolo 9 (Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)    96

§  Articolo 10 (Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell’atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello)........................................ 98

§  Articolo 11 (Clausola di invarianza finanziaria)....................................... 100

 


Lo schema di decreto legislativo

 

Lo schema di decreto correttivo in esame (A.G. 102), reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150 del 2022, adottato in attuazione della delega conferita con la legge n. 134 del 2021.

L’articolo 1, comma 4, della legge di delega prevede che il governo, con lo stesso procedimento utilizzato per l’adozione del d.lgs. n. 150 del 2022, entro due anni dalla data di entrata in vigore di tale decreto e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Lo schema è stato assegnato alle Commissioni II (Giustizia) della Camera e 2ª (Giustizia) del Senato.

L’articolo 1, comma 2, della legge n. 134 del 2021 prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere dopo l'acquisizione del parere della Conferenza unificata. Tuttavia, il testo trasmesso è privo di tale parere, nonché di quello del Garante per la protezione dei dati personali. Pareri che il Governo si riserva di trasmettere non appena acquisiti (c.d. assegnazione con riserva).

 

Le Commissioni parlamentari competenti sono chiamate ad esprimere il parere entro il 5 febbraio 2024.

 

 

In sintesi, la riforma del processo penale è uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In merito, il Parlamento ha approvato la legge n. 134 del 2021, che delega il Governo ad operare, entro un anno, una significativa riforma del codice di procedura penale con l'obiettivo di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione. Misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e alla tutela della vittima del reato. Una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, del quale è prevista l'improcedibilità in caso di eccessiva durata. In attuazione della delega, il Governo ha emanato il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022.

L'entrata in vigore del decreto, inizialmente prevista il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, è stata posposta al 30 dicembre 2022 dall'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162. Il medesimo decreto ha inoltre apportato modifiche alla disciplina transitoria prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2022, al fine di ovviare ad alcuni dubbi interpretativi di diritto intertemporale (articoli da 5-bis a 5-terdecies).

Per approfondimenti sui contenuti della riforma si rinvia al relativo dossier.

Si segnala inoltre la dettagliata Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione.

 

La riforma del processo penale, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano (in merito si veda l'approfondimento sulle misure per la giustizia previste dal PNRR).

 

In particolare, in sede europea il nostro Paese ha assunto l'impegno a:

ü rivedere il sistema delle notificazioni;

ü prevedere un uso più diffuso di procedure semplificate e del deposito telematico dei documenti;

ü introdurre norme semplificate in materia di prove;

ü prevedere la fissazione di termini per la durata dell'indagine preliminare e misure per evitare la stagnazione nella fase investigativa;

ü estendere la possibilità di estinguere il reato in caso di risarcimento del danno;

ü introdurre un sistema di monitoraggio a livello di tribunale;

ü aumentare la produttività dei tribunali penali mediante incentivi per garantire una durata ragionevole dei procedimenti e l'uniformità delle prestazioni in tutti i tribunali.

Per realizzare la riforma, il PNRR prevede i seguenti traguardi:

ü che l'approvazione definitiva della legge delega (M1C1–30) debba intervenire entro il quarto trimestre (T4) del 2021 (obiettivo raggiunto con la legge n. 134 del 2021);

ü che i decreti delegati (M1C1-36) debbano essere emanati entro il quarto trimestre (T4) del 2022 (sullo schema di decreto legislativo A.G. 414 si sono già espresse favorevolmente le competenti commissioni parlamentari, v. infra);

ü che la riforma del processo penale (M1C1-37), con l'adozione di tutti i regolamenti e delle disposizioni attuative necessarie, acquisti efficacia entro il secondo trimestre (T2) del 2023.

A partire dal 2026 si dovranno quindi raggiungere gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti penali (M1C1-46). In particolare, per il mese di giugno del 2026 è richiesta la riduzione del 25% dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti penali rispetto al 2019.

Gli ultimi dati disponibili, che registrano le variazioni intervenute entro il primo semestre del 2023, riportano una riduzione dei tempi dei procedimenti penali pari al 29%.

 

 

 

L’attuazione della delega per la riforma del processo penale: il decreto legislativo n. 150 del 2022.

 

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, emanato in attuazione della delega per l'efficienza del processo penale, in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, conferita con la legge n. 134 del 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022.

Sullo schema di decreto legislativo (A.G. 414), sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, che si sono espresse in senso favorevole, e della Conferenza Unificata, limitatamente alle disposizioni in materia di giustizia riparativa, come prescritto dall'art. 1, comma 2, della legge delega. Il Governo ha altresì richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura e del Garante per la protezione dei dati personali.

Il decreto legislativo si componeva originariamente di 99 articoli suddivisi in 6 Titoli (per un commento più analitico del contenuto della riforma si rinvia al Dossier del Servizio studi). L'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 ha aggiunto l'articolo 99-bis al fine di differire l'entrata in vigore del decreto, ordinariamente prevista il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (1° novembre 2022), al 30 dicembre 2022.

 

Il Titolo I (articoli da 1 a 3) introduce modifiche in ciascuno dei tre libri che compongono il codice penale:

 

Il Titolo II (articoli da 4 a 40), suddiviso in 11 capi, contiene modifiche al codice di procedura penale.

Il Capo I (artt. 4-5) interviene sul Libro I, relativo ai Soggetti, per:

Il Capo II (artt. 6-11) apporta modifiche al Libro II del codice relativo agli Atti. In particolare:

Il Capo III (art. 12) interviene sulla disciplina della formazione della prova (Libro III del codice) per introdurvi il nuovo articolo 252-bis, che disciplina il rimedio avverso il decreto di perquisizione illegittimo; si tratta di un rimedio esperibile da parte dell'indagato ovvero della persona nei cui confronti sia stata disposta o eseguita una perquisizione al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Il Capo IV (artt. 13-14) interviene sulla disciplina delle misure cautelari, di cui al Libro IV del codice di rito, per:

Il Capo V (artt. 15-23) riforma la disciplina delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare di cui al Libro V del codice di procedura. In particolare, la riforma interviene sulla notizia di reato per:

Il decreto legislativo, inoltre:

La riforma, inoltre, interviene sulla disciplina della chiusura delle indagini preliminari; le novelle:

Per quanto riguarda la disciplina dell'udienza preliminare, il provvedimento contiene anzitutto la riforma della disciplina del processo in assenza e prevede:

Ulteriori interventi sull'udienza preliminare sono relativi ai requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, alla possibilità di svolgere a distanza l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, alla modifica dell'imputazione in caso di mancata corrispondenza tra le risultanze degli atti e l'imputazione, alla modifica della regola di giudizio con la previsione della sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, all'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. È infine integrato il contenuto del decreto che dispone il giudizio con l'avviso all'imputato e alla persona offesa, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Il Capo VI (artt. 24-29) reca modifiche ai procedimenti speciali, disciplinati dal Libro VI del codice. In particolare, il decreto legislativo:

Il Capo VII (artt. 30-31) interviene sul Libro VII del codice di procedura, relativo al giudizio di primo grado. In particolare, le novelle relative al dibattimento, introducono l'istituto del calendario delle udienze dibattimentali e della discussione; coordinano con le nuove disposizioni sul processo telematico la disciplina della sottoscrizione e trascrizione del verbale, introducendo l'apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata del Presidente; completano la riforma del processo in assenza nella fase dibattimentale, con particolare riguardo ai rimedi per l'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare; prevedono in relazione alle richieste di prova, che le parti illustrino le rispettive richieste di prova con esclusivo riguardo ai profili di ammissibilità e che, in caso di mutamento del giudice a richiesta della parte che vi ha interesse, debba sempre essere disposta la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; prevedono la possibilità con il consenso delle parti, di svolgimento a distanza dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone imputate in procedimento connesso e delle parti private; inseriscono il deposito preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche per consentire di realizzare un contraddittorio adeguatamente informato sulla prova scientifica; prevedono la necessità della registrazione audiovisiva (in aggiunta alla modalità ordinaria di documentazione) per tutti gli atti processuali destinati a raccogliere le dichiarazioni di persone che possono o devono riferire sui fatti; introducono - in caso di nuove contestazioni emerse in sede dibattimentale - la possibilità per l'imputato di accedere ai riti premiali e regolano l'ipotesi di nuove contestazioni all'imputato non presente.

La riforma, inoltre, reca la disciplina processuale dell'ampia riforma delle pene detentive brevi introdotta dal decreto legislativo (v. infra). Con l'inserimento nel codice di rito del nuovo art. 545-bis c.p.p., le novelle delineano il procedimento attraverso il quale si arriva alla decisione sulla sostituzione della pena detentiva, anticipando quindi l'applicazione delle sanzioni sostitutive già in fase di cognizione.

Il Capo VIII (art. 32) interviene sui procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica per modificare la disciplina della citazione diretta a giudizio. In primo luogo la riforma estende il campo d'applicazione di questo procedimento speciale a una serie di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni, così da ridurre il ricorso all'udienza preliminare; inoltre, la riforma introduce una udienza predibattimentale in camera di consiglio, da celebrare innanzi ad un giudice diverso da quello davanti al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento (una sorta di udienza filtro), nell'ambito della quale il giudice dovrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna e potrà ricevere eventuali richieste di riti alternativi. Laddove invece il procedimento superi questa fase, il giudice dovrà fissare la data della successiva udienza dibattimentale, dinanzi a un giudice diverso.

Il Capo IX (artt. 33-37) riforma la disciplina delle impugnazioni. In particolare, la riforma:

Il Capo X (artt. 38-39) interviene sul Libro X in materia di esecuzione. In particolare, la riforma apporta modifiche alla disciplina dell'esecuzione delle pene, siano esse detentive (art. 656 c.p.p.) o pecuniarie (art. 660 c.p.p.), e delle sanzioni sostitutive (art. 661 c.p.p.), prevedendo:

Il Capo XI (art. 40) estende anche al procedimento di estradizione la possibilità di svolgere a distanza l'interrogatorio del soggetto interessato.

 

Il Titolo III (art. 41) interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, al fine di adeguare le stesse ad alcuni principi e criteri direttivi della legge delega ovvero di coordinarle con le modifiche apportate al codice dalla riforma.

 

Il Titolo IV (artt. 42-67) introduce nell'ordinamento l'istituto della giustizia riparativa, che si concretizza nell'elaborazione di specifici programmi, guidati da mediatori esperti ed indipendenti, che mettono in contatto la vittima del reato e la persona indicata come autore dell'offesa, ma anche qualsiasi altro interessato, al fine di giungere ad un esito riparativo, simbolico o materiale, che ricostituisca il rapporto tra le persone coinvolte e l'intera comunità. Cardini del sistema sono la volontarietà della partecipazione, la libertà del consenso (che può essere ritirato in qualsiasi momento), la gratuità dei programmi, la riservatezza delle dichiarazioni rilasciate e delle attività svolte nel corso dei programmi. Speciali garanzie sono riconosciute ai partecipanti minorenni, in conformità con i principi internazionali.

I programmi sono esperibili non solo in qualunque stato e grado del procedimento, ma anche nella fase esecutiva della pena, o della misura di sicurezza o dopo l'esecuzione delle stesse, nonché a seguito di sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere.

Centrale è la figura del mediatore, che deve essere adeguatamente formata (è prevista la frequenza di un corso teorico-pratico e il superamento di una prova finale per il conseguimento del titolo) e dare garanzie di indipendenza ed equiprossimità nei confronti di tutti i partecipanti; al mediatore sono riconosciute le tutele relative al segreto professionale (il mediatore non può quindi essere chiamato a deporre su atti compiuti ed informazioni apprese nel corso dei programmi di giustizia riparativa).

I programmi sono offerti dai Centri per la giustizia riparativa istituiti presso ciascun distretto di Corte d'appello e sono coordinati dalla Conferenza locale per la giustizia riparativa; a livello nazionale, è il Ministero della giustizia a svolgere funzioni di programmazione e di monitoraggio, coadiuvato dalla Conferenza nazionale. I livelli essenziali delle prestazioni in materia di giustizia riparativa sono stabiliti con intesa assunta in sede di Conferenza unificata.

Sui programmi di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria procedente esercita un'attività di valutazione, fermo restando che il mancato svolgimento del programma, la sua interruzione o il non raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli sulla persona indicata come autore dell'offesa. A tal fine il mediatore redige una relazione finale da inviare all'autorità giudiziaria.

Il Titolo V (artt. 68-84) prevede ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali. In particolare, la riforma interviene sulla legge n. 689 del 1981, in materia di sostituzione delle pene detentive brevi. La nuova disciplina,

Ulteriori novelle riguardano la conversione della pena pecuniaria in sanzione sostitutiva in caso di mancato pagamento. La riforma prevede la conversione della pena pecuniaria nella semilibertà sostitutiva applicando un giorno di semilibertà per ogni 250 euro (o frazione) di pena pecuniaria non corrisposta. Si prevede che per la multa la semilibertà non possa avere durata superiore a quattro anni; a due anni per l'ammenda. Nel caso di condannato insolvibile, la pena pecuniaria si converte nel lavoro di pubblica utilità oppure nella detenzione domiciliare sostitutiva.

 

Il Titolo VI (artt. 85-99) contiene le disposizioni transitorie e finali e le abrogazioni. In particolare, per quanto riguarda la riforma delle pene sostitutive si prevede che le nuove norme, se più favorevoli all'agente, si applichino anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del decreto. Si prevede inoltre, quanto al giudizio di legittimità, che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del decreto, possa presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Con riguardo agli effetti conseguenti alla abolizione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, è stabilito che a tali sanzioni sostitutive, già disposte al momento dell'entrata in vigore del decreto, continuino ad applicarsi le norme previgenti. Si prevede, tuttavia, che i condannati alla semidetenzione possano chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella pena sostitutiva della semilibertà.

Per ovviare ad alcuni dubbi interpretativi di diritto intertemporale, gli articoli da 5-bis a 5-terdecies del decreto-legge n. 162 del 2022 (convertito, con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022), inseriti nel corso dell'esame di tale decreto da parte del Senato, hanno apportato alcune modifiche al regime transitorio introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022. In particolare:

 

Sullo specifico tema della disciplina transitoria della riforma del diritto penale e delle connesse questioni di diritto intertemporale si veda la Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione.

 

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(
Modifiche al codice penale)

 

L’articolo 1 dello schema di decreto in esame apporta alcune modifiche al codice penale in materia di procedibilità per alcune fattispecie di reato.

 In particolare, all’art. 582 c.p. (reato di lesioni personali) viene eliminato, al secondo comma, il riferimento alla procedibilità d’ufficio nel caso di concorrenza con l’aggravante di cui all’art. 61, numero 11-octies)[1], in ragione dell’inserimento del rinvio all’aggravante di cui al primo periodo del secondo comma dell’art. 583-quater, recentemente modificato dal decreto-legge n. 34 del 2023(lettera a)

Tale norma prevede, attualmente, che nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni.

 

Si ricorda, a tal proposito, che il comma 2 dell’art 583-quater del codice penale è stato così modificato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del citato DL n. 34 del 2023.

La legge n. 113 del 2020 aveva introdotto norme specifiche volte a tutelare la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni. In tale contesto l’articolo 4 della legge del 2020 era intervenuta sull’articolo 583-quater c.p., estendendo l'ambito di applicazione delle pene previste al primo comma (reclusione da 4 a 10 anni per lesioni gravi e reclusione da 8 a 16 anni per lesioni gravissime) al caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate “a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività”. Con riguardo alle lesioni non aggravate cagionate al personale sanitario, l’autore, in base al quadro normativo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in conversione, era chiamato a rispondere a titolo di lesioni personali (art. 582 codice penale).

Inoltre, la legge del 2020 aveva introdotto anche una aggravante comune (art. 61, numero 11-octies c.p.) per la quale la pena è aggravata quando il delitto è commesso in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività. La legge stessa ha inoltre previsto la procedibilità d’ufficio per i reati (ivi incluso il reato di lesioni personali) aggravati ai sensi della suddetta circostanza.

Il citato decreto legge è intervenuto sul quadro normativo descritto, confermando le pene previste per le lesioni gravi e gravissime e prevedendo un inasprimento sanzionatorio con riguardo alle lesioni semplici cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, per le quali si prevede la pena della reclusione da due a cinque anni.

 

Pertanto, a seguito della modifica apportata, il reato di lesioni personale è procedibile d’ufficio anche se commesso nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.

 

La relazione illustrativa evidenzia che il richiamo all’articolo 583-quater ha inoltre la funzione di chiarire la natura di circostanza aggravante – e non, dunque, di autonomo reato - dell’ipotesi ivi prevista.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 1 dell’A.G. 102

Codice penale

Articolo 582

(Lesione personale)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Identico.

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

2. Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

 

 

La lettera b) dell’articolo 1 in esame, inoltre, modificando il quinto comma dell’art. 635 c.p. (reato di danneggiamento), estendente la procedibilità a querela anche alla fattispecie di danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

 

Il secondo comma, n. 1) dell’art. 635, c.p. a cui la norma in esame rinvia “limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7)”, prevede la fattispecie di danneggiamento di edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625, limitatamente ai fatti commessi.

 

Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lettera n) del d.lgs. 150 del 2022 era intervenuto sull’art. 635 c.p. rendendo procedibile a querela di parte il delitto di danneggiamento, limitatamente all’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 635 (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia).

 

L’articolo 9, comma 1, dello schema in esame (alla cui scheda si rinvia) detta una disciplina transitoria conseguenziale alla modifica introdotta all’art. 635 c.p.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 1 dell’A.G. 102

Codice penale

Articolo 635

(Danneggiamento)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Identico.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1.    edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2.    opere destinate all'irrigazione;

3.    piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4.    attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Identico.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Identico.

Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Identico.

Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

 


 

Articolo 2
(
Modifiche al codice di procedura penale)

 

L’articolo 2 reca numerose modificazioni al codice di procedura penale, alcune di carattere formale, altre di natura sostanziale.

 

È composto di un unico comma, suddiviso nelle lettere da a) a bb), in cui sono previsti interventi su diversi articoli del citato codice.

 

La lettera a) interviene sull’art. 111-bis, comma 4, estendendo l’eccezione all’obbligo di deposito telematico degli atti ivi prevista a favore delle parti processuali che compiono atti personalmente anche alla persona offesa dal reato.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 111-bis

(Deposito telematico)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

Identico.

2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Identico

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

Identico.

4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

 

 

La lettera b) modifica l’articolo 129-bis (relativo all’accesso ai programmi di giustizia riparativa):

·        inserendo, ai commi 1, 2 e 3, il riferimento al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, al posto della precedente locuzione “decreto attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134”;

·        riformulando il meccanismo di sospensione del processo per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa attraverso le modifiche al comma 4 e l’aggiunta di due nuovi commi (4-bis e 4-ter) al fine di stabilire che:

o   durante la sospensione (la cui durata è confermata in un massimo di 180 giorni, come previsto dalla norma vigente) il giudice acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili;

o   la sospensione è possibile anche prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica della chiusura delle indagini preliminari. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il p.m. (comma 4-bis);

o   nel periodo di sospensione restano altresì sospesi il corso della prescrizione e i termini per l’improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione di cui all’articolo 344-bis[2]. La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare di cui all’articolo 303 è invece disposta dal giudice, entro i limiti fissati dall’articolo 304, comma 6. L’ordinanza è appellabile (comma 4-ter).

 

Secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, tali modifiche “sono imposte (…) dalla necessità di chiarire il significato del rinvio agli articoli 157 c.p. e 344-bis c.p.p. nonché il rinvio, nei limiti della compatibilità, all’articolo 304 c.p.p., precedentemente contenuto al comma 4”.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 129-bis

(Accesso ai programmi di giustizia riparativa)

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.

2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.

3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.

4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 304.

4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

 

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.

 

4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all’articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all’articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310. Si applica l’articolo 304, comma 6.

5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.

5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.

 

 

La lettera c) modifica l’articolo 133-ter, comma 1, secondo periodo, c.p.p. al fine di consentire che il termine di almeno 3 giorni che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza e la data fissata per lo svolgimento dell’atto o dell’udienza possa essere abbreviato nei casi di urgenza, ferma l’esigenza di garantire al difensore la possibilità di essere presente nel luogo dove si trova il proprio assistito ed il diritto di consultarsi con il medesimo o con gli altri difensori in maniera riservata attraverso idonei mezzi tecnici.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 133-ter

(Modalità e garanzie della partecipazione a distanza)

1. L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate.

1. L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta, salvo i casi di urgenza, ferma l’esigenza di garantire al difensore l’esercizio delle facoltà di cui al comma 7. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate.

2. Nei casi di cui al comma 1 è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza è equiparato all'aula di udienza.

Identico

3. Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza.
Dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva.

Identico

4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.

Identico

5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.

Identico

6. Sentite le parti, l'autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.

Identico

7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. È comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. È parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

Identico

8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.

Identico

 

 

La lettera d) interviene sull’articolo 154 c.p.p. per disporre, attraverso l’inserimento del comma 1-bis, che la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare o della citazione a giudizio alla persona offesa possa essere eseguita dalla polizia giudiziaria esclusivamente nei casi ivi espressamente previsti, ovvero quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità o quando sia in corso l’applicazione di una misura cautelare.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 154

(Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria)

1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153 bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3.

Identico

 

1-bis. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

Identico

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

Identico

4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.

Identico

 

 

La lettera e) modifica l’articolo 157-ter, in materia di notifiche degli atti introduttivi del giudizio all’imputato non detenuto, al fine di prevedere che, in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le medesime notifiche siano effettuate mediante consegna al difensore; gli altri interventi previsti dalla lettera e) sono di natura meramente formale.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 157-ter

(Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto)

1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna sono effettuate al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.

1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna è effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, fuori dai casi di cui all’articolo 161, comma 4, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.

2. Quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

2. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui è ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.

Identico

 

 

La lettera f) prevede che nel decreto motivato con il quale si dichiara la latitanza di cui all’art. 296, comma 2, siano indicati gli elementi che dimostrano l'effettiva conoscenza della misura comminata (custodia cautelare, arresti domiciliari, divieto di espatrio, obbligo di dimora, ordine di carcerazione) e la volontà di sottrarvisi. Si sostituisce quindi il verbo provano, definito incongruo nella relazione illustrativa, con il più corretto dimostrano.

 

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 296

(Latitanza)

1. È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.

Identico

2. La latitanza è dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore.

2. La latitanza è dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che dimostrano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore.

3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata.

Identico

4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso.

Identico

4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza è eseguito, se il processo è in corso, all'imputato è comunicata la data dell'udienza successiva.

Identico

5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso.

Identico

 

 

La lettera g) introduce un ulteriore caso di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, di cui all’articolo 304, aggiungendo al comma 1 una lettera (b-bis) volta a prevedere che i termini siano sospesi durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per impedimento dell’imputato o del difensore o su loro richiesta (purché ciò non sia dovuto ad esigenze di acquisizione della prova o alla concessione di termini per la difesa) ovvero a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati (casi indicati dalle lettere a) e b) del medesimo art. 304).

Secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, la novella ha lo scopo di chiarire che la dichiarata natura “predibattimentale” dell’udienza non sottrae “la fase in cui si svolge l’udienza predibattimentale all’applicazione della specifica disciplina della sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari dettata dall’articolo 304 c.p.p.” che fa esclusivamente riferimento al “dibattimento”.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 304

(Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare)

1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:


   a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;


   b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;









   c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.


   c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;


   c-ter) nei casi previsti dall'articolo 545- bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.

1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:


   a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;


   b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;


b-bis) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b);

   c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.


   c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;


   c-ter) nei casi previsti dall'articolo 545- bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.

2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

Identico

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.

Identico

4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

Identico

5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

Identico

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis) e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

Identico

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b).

Identico

 

 

La lettera h) elimina dall’articolo 324, comma 2, relativo al procedimento di riesame, un riferimento normativo superato dall’abrogazione della disposizione citata (art. 161, comma 2, c.p.p.).

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 324

(Procedimento di riesame)

1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

Identico

2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.

2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.

3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.

Identico

4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

Identico

5. Sulla richiesta di riesame, in composizione collegiale, decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

Identico

6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.

Identico

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309, commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale.

Identico

8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.

Identico

 

 

La lettera i) elimina, all’articolo 408, comma 3, il riferimento alla persona sottoposta alle indagini quale destinatario delle informazioni relative alla possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa al momento della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, non trattandosi di atto destinato alla notifica all’indagato. Tali informazioni dovranno pertanto essere comunicate esclusivamente alla persona offesa dal reato.

Secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa si tratterebbe della correzione di un mero refuso.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 408

(Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato)

1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Identico

2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

Identico

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. La persona offesa è altresì informata della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.

Identico

 

 

La lettera l) reca alcune modifiche all’articolo 412, in materia di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la corte di appello nel caso in cui il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l’archiviazione nei termini stabiliti.

Tali modifiche si ricollegano a quelle realizzate con i correttivi apportati agli articoli 415-bis e 415-ter c.p.p. dalle successive lettere m) e n) (v. infra).

In particolare, vengono eliminati i riferimenti alle norme abrogate, viene stabilito che se il PM ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del nuovo articolo 415–ter, comma 2 (v. lettera n), l’avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata e viene concesso al procuratore generale un termine di 90 giorni (a fronte degli attuali 30) al fine di svolgere le indagini preliminari indispensabili e formulare le sue richieste.

 

Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, i 90 giorni sono da ritenersi un termine minimo idoneo a consentire l’efficacia dell’azione investigativa, considerando che l’avocazione ha luogo di solito in procedimenti di particolare complessità.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 412

(Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale)

1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415- bis, comma 5-ter, 415-ter, comma 3. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415- bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e 3.

1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall’articolo 407-bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell’articolo 415-ter, comma 2, l’avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L’avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell’articolo 415-ter, comma 5, primo periodo.

2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater.

2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall’articolo 409, comma 3.

 

2-bis. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 415-ter, commi 1, 2, 3, e 4.

 

 

Le lettere m) e n) sono intrinsecamente legate, in quanto gli interventi sul codice di procedura penale da esse apportate mirano ad una complessiva rivisitazione del procedimento che caratterizza la fase in cui il PM non ha esercitato l’azione penale ai sensi dell’art. 407-bis (formulando l’imputazione o richiedendo il rinvio a giudizio) né richiesto l’archiviazione.

 

A tal fine, la lettera m) abroga i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dell’articolo 415-bis, mentre la lettera n), sostituendo integralmente l’articolo 415-ter, delinea una diversa disciplina, che si caratterizza soprattutto per l’intervento del giudice per le indagini preliminari in un procedimento che si svolge attualmente all’interno del sistema della pubblica accusa.

La vigente disciplina, di cui ai commi 5-bis dell’art. 415-bis, prevede infatti che il PM si rivolga al procuratore generale presso la corte d’appello per presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

 

Il nuovo art. 415-ter stabilisce che il PM:

·        scaduti i termini per l’esercizio dell’azione penale[3], debba depositare nella segreteria la documentazione relativa alle indagini espletate e darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini in modo che possano esaminarla ed estrarne copia (copia dell’avviso è inviata anche al p.g.);

·        se i termini per l’esercizio dell’azione penale non sono ancora scaduti, possa avanzare al g.i.p. richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate al ricorrere di ipotesi definite[4]. Sarà quindi il g.i.p. (e non il p.g.), entro 20 giorni dal deposito della richiesta del PM, a concedere, ove ne ravvisi i presupposti, il differimento per il tempo strettamente necessario (in ogni caso non superiore a 6 mesi o ad 1 anno, qualora si proceda per i gravi delitti per il quali l’art. 407, comma 2[5], concede un termine di durata delle indagini preliminari di 2 anni).

Alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione:

·        la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono avanzare istanza (comunicata anche al p.g. presso la corte di appello) affinché il g.i.p. valuti le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, ordini al p.m., dopo averlo sentito, di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell'azione penale. Il giudice deve provvedere entro 20 giorni dalla richiesta;

·        il g.i.p. quando non ha autorizzato il differimento del deposito degli atti di indagine o quando non ricorrevano le ipotesi richieste dalla legge per il differimento, ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni (termine per la cui decorrenza non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell’avviso di chiusura delle indagini e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 415-bis). Copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta;

·        il procuratore generale presso la corte d’appello, se non dispone l’avocazione delle indagini ai sensi dell’articolo 412, comma 1 (v. supra, lettera l), può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni, tranne nei casi in cui il g.i.p. non abbia rigettato la richiesta di differimento del deposito degli atti avanzata dal p.m. o quando la persona sottoposta alle indagini o la persona offesa abbiano presentato istanza.

 

Secondo la relazione illustrativa, l’intervento proposto quale correttivo mira, dunque, a garantire il pieno rispetto dei criteri di delega (art. 1, comma 9, lettere da e) a h) della l. 134/2021), ma, al contempo, opera una complessiva semplificazione, sempre mantenendo ferme le garanzie per le parti ed prevedendo un più incisivo controllo da parte del giudice per le indagini preliminari, che, con la nuova formulazione, viene esteso anche nella fase dell’autorizzazione al ritardato deposito degli atti.

 

 

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 415-bis

(Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari)

1. Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

Identico

2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.

Identico

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Identico

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione, della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta dei pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

Identico

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice

Identico

5-bis. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:

   a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;

   b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

Abrogato

5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni.
Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.

Abrogato

5-quater. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni.
Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.

Abrogato

5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso ai sensi del comma 5-quater.

Abrogato

5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-quater, se non ha già ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l'avviso previsto dal comma 1 dell'articolo 415-ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter.

Abrogato

Articolo 415-ter

(Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari)

Articolo 415-ter

(Scadenza dei termini per l’assunzione delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Diritti e facoltà dell’indagato e della persona offesa)

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è altresì immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 3. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione e non ha già disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito della documentazione e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 4. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

2. Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l'avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.

2. Il pubblico ministero, prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, può presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate:

   a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;

   b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

   c) quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e b) ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell’articolo 12 o collegati ai sensi dell’articolo 371, comma 2, per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall’articolo 407-bis, comma 2.

3. Se dalla notifica dell'avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 è decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull'azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine è pari a tre mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-quater nonché il comma 5-quinquies dell'articolo 415-bis. Quando, in conseguenza dell'ordine emesso dal giudice, è notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, sono ridotti di due terzi.

3. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno.

4. Prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale.
Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 415-bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell'articolo 415-bis.

4. Alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell'azione penale. Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede nei venti giorni successivi. L’istanza è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Quando non ha autorizzato il differimento ai sensi del comma 2 o non ricorrono le esigenze indicate nel medesimo comma, il giudice ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Quando, ai fini dell’esercizio dell’azione penale, deve essere notificato l’avviso di conclusione delle indagini di cui all’articolo 415-bis, nel computo del termine assegnato dal giudice non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell’avviso e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 415-bis. Copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta.

 

5. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, il procuratore generale presso la corte d’appello, se non dispone l’avocazione delle indagini ai sensi dell’articolo 412, comma 1, può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica quando:

   a) il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del comma 2 e la stessa non è stata rigettata;

   b) è stata già presentata l’istanza di cui al comma 4.

 

 

La lettera o) interviene sull’articolo 420-quater, comma 4, lettera b), relativo alla sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato. Tale sentenza deve contenere, tra gli altri elementi, l’indicazione che l’udienza per la prosecuzione del processo sarà fissata:

·        il primo giorno non festivo di ottobre (anziché di settembre) se l’imputato è stato rintracciato nel primo semestre dell’anno (numero 1);

·        il primo giorno non festivo di marzo (anziché di febbraio) se l’imputato è stato rintracciato nel secondo semestre dell’anno (numero 2).

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 420-quater

(Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

1. Identico.

2. La sentenza contiene:

   a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

   b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;

   c) l'imputazione;

   d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate;

   e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa;

   f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

   g) la data e la sottoscrizione del giudice.

2. Identico.

3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

3. Identico.

4. La sentenza contiene altresì:

   a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

   b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata:

     1) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;

     2) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno;

   c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà;

   d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.

4. La sentenza contiene altresì:

   a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

   b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata:

     1) il primo giorno non festivo del successivo mese di ottobre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;

     2) il primo giorno non festivo del mese di marzo dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno;

   c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà;

   d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.

Commi da 5 a 7        Omissis

Identici.

 

 

La lettera p) modifica l’articolo 438, in materia di presupposti del giudizio abbreviato, stabilendo che, qualora l’imputato abbia subordinato la richiesta di giudizio abbreviato ad un’integrazione probatoria, il giudice lo conceda se ritiene che si realizzi comunque un’economia processuale in relazione all’istruzione dibattimentale (e non ai “prevedibili” tempi dell’istruzione dibattimentale come previsto dalla formulazione vigente).

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 438

(Presupposti del giudizio abbreviato)

1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.

1. Identico.

1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

1-bis. Identico.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

2. Identico.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

3. Identico.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.

4. Identico.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione all’istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.

Commi da 5-bis a 6-ter      Omissis

Identici.

 

 

La lettera q) e la lettera r) inseriscono, rispettivamente agli articoli 450, comma 3 (giudizio direttissimo) e 456, comma 2 (giudizio immediato), un’integrazione resasi necessaria a seguito dell’abrogazione, operata dal d.lgs. n. 150/2022, dell’avvertimento all’imputato, nel decreto che dispone il giudizio (art. 429), che non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia.

Le due lettere, oltre a ripristinare, nei suddetti articoli, la previsione nella citazione, a pena di nullità, dell’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, recano altre modifiche; in particolare:

·        all’articolo 450 si dispone che citazione è nulla se l’imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l’avvertimento del giudizio in assenza ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza nonché del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento.

·        all’articolo 456, si prevede che l’imputato sia informato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 450

(Instaurazione del giudizio direttissimo)

1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.

1. Identico.

2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero, lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.

2. Identico.

3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 429 comma 2.

3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. La citazione contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La citazione è nulla se l’imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l’avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’articolo 429, comma 1, lettere c) e f).

Commi da 4 a 6        Omissis

Identici.

Articolo 456

(Decreto di giudizio immediato)

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2.

1. Identico.

2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il decreto contiene altresì, a pena di nullità, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza.

 

2-bis. Con il decreto l’imputato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.

3. Identico.

4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.

4. Identico.

5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso alla data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

5. Identico.

 

 

La lettera s) interviene sull’articolo 459 (comma 1-ter) che disciplina il procedimento per decreto, al fine di stabilire che quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità anche senza doversi opporre al decreto medesimo; tuttavia, nel caso in cui la richiesta rilevi la mancanza di presupposti per la sostituzione, il decreto diviene immediatamente esecutivo.

 

Quando, invece, l’imputato formula richiesta di sostituzione in lavoro di pubblica utilità e opposizione al decreto penale di condanna, se la richiesta di sostituzione è rigettata, il giudice provvede sull’opposizione ai sensi dell’art. 464 c.p.p.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 459

(Casi di procedimento per decreto)

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

1. Identico.

1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente.

1-bis. Identico.

1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.

1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

2. Identico.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

3. Identico.

4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.

4. Identico.

5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

5. Identico.

 

 

La lettera t) sopprime il comma 3-bis dell’articolo 510 (introdotto dal d.lgs. 150/2022) che, in materia di assunzione delle prove nel corso dell’istruttoria dibattimentale, limita la possibilità di effettuare la trascrizione delle registrazioni audiovisive unicamente ai casi in cui vi sia una richiesta dalle parti.

A seguito di tale abrogazione si applicherà la disciplina generale di cui all’art. 139, in base alla quale la trascrizione viene di norma effettuata, fatta salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 510

(Verbale di assunzione dei mezzi di prova)

1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2.

1. Identico.

2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.

2. Identico.

2-bis. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

2-bis. Identico.

3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.

3. Identico.

3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti.

3-bis. Soppresso.

 

 

La lettera u) sostituisce il comma 1 dell’articolo 545-bis, in tema di condanna a pena sostitutiva, per fare in modo che il giudice, quando ritiene che ne ricorrano i presupposti, possa immediatamente procedere con la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689[6], in tal modo semplificando il meccanismo attuale che prevede invece un preliminare avviso alle parti, al fine di acquisire il consenso dell’imputato e gli elementi che consentono di operare la sostituzione.

Tale meccanismo permane comunque quando non sia possibile decidere immediatamente perché il giudice abbia necessità di acquisire ulteriori elementi; in tal caso fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente ed il processo è sospeso.

La modifica in commento comporta altresì che il giudice, nell’operare la sostituzione, integri il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e ne dia lettura in udienza.

Vengono inoltre espressi, al comma 3, i riferimenti agli articoli 57 e 61 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689 (considerati ridondanti nell’analisi tecnico-normativa).

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 545-bis

(Condanna a pena sostitutiva)

1. Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

1. Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell’imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo.  Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Il giudice può richiedere, altresì, all'ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì, dai soggetti indicati dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria.

2. Identico.

3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.

3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.

4. Omissis.

4. Identico.

 

 

La lettera v) inserisce, all’articolo 554-ter, comma 1, con riguardo alla pronuncia di sentenza di non luogo a procedere all’esito dell’udienza predibattimentale, il riferimento all’articolo 424, commi 2, 3 e 4, che dispone:

-          l’immediata lettura della sentenza (che equivale a notificazione per le parti presenti in udienza);

-         l’immediato deposito della stessa in cancelleria, il diritto delle parti di ottenerne copia;

-         il deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere   non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia, nel caso non sia possibile redigerla immediatamente.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 554-ter

(Provvedimenti del giudice)

1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 424, commi 2, 3 e 4, 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Commi da 2 a 4        Omissis

Identici.

 

 

La lettera z) reca alcune modifiche all’articolo 598-bis, in base al quale la corte provvede, in linea di principio, sull’appello in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, se queste non ne fanno espressa richiesta oppure se la corte non ne dispone d’ufficio la partecipazione.

La modifica recata dal numero 2) della lettera z) riguarda proprio la richiesta di partecipazione in caso di appello proposto dal PM, nel qual caso la richiesta di partecipare all’udienza è formulata dal procuratore generale.

 

Le altre modifiche, tramite l’inserimento di ulteriori commi all’articolo 598-bis, sono volte a prevedere che:

·      nelle memorie presentate dall’imputato ai fini della decisione, l’imputato possa, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689[7]. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva, altrimenti se non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza, da tenersi non oltre i 60 giorni successivi, e sospende il processo; l’udienza si svolge senza la partecipazione delle parti, salva diversa decisione della corte (nuovo comma 1-bis);

·      nei casi di udienza partecipata, il consenso alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva può essere espresso sino alla data dell’udienza (comma 4-bis); il procedimento resta il medesimo descritto al comma 1-bis.

 

Si evidenzia che il comma 4-bis fa riferimento al secondo e al terzo periodo del comma 1-bis, tuttavia parrebbe più opportuno fare riferimento al terzo e quarto periodo del citato comma. 

 

·      se in appello viene applicata una pena detentiva non superiore a 4 anni, la corte sostituisce la pena detentiva, qualora ne ricorrano i presupposti. Nel caso sia necessario acquisire il consenso dell’imputato, la corte deposita il dispositivo in cancelleria, assegnando all’imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso, fissa l’udienza, da tenersi non oltre i successivi 30 giorni e senza la partecipazione delle parti, e sospende il processo. Se il consenso è acquisito, all’udienza la corte conferma il dispositivo o lo integra e provvede al deposito, che equivale alla lettura data in udienza. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si segue il procedimento descritto al comma 1-bis. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del giudizio di primo grado di cui all’articolo 545-bis.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 598-bis

(Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti)

1. La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545.

1. Identico.

 

1-bis. Fermo quanto previsto dall’articolo 597, l’imputato, fino a quindici giorni prima dell’udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all’articolo 545-bis, comma 2; in tal caso il processo è sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l’udienza si svolge senza la partecipazione delle parti.

2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.

2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all’udienza è formulata dal procuratore generale. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.

3. La corte può disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all'articolo 601.

3. Identico.

4. La corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603.

4. Identico.

 

4-bis. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis può essere espresso sino alla data dell’udienza. Si applicano le disposizioni del medesimo comma 1-bis, secondo e terzo periodo.

 

4-ter. Quando, per effetto della decisione sull’impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell’imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all’imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso. Se il consenso è acquisito, all’udienza la corte integra il dispositivo altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, terzo e quarto periodo. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell’articolo 545-bis, in quanto applicabili.

 

 

La lettera aa) interviene sull’articolo 599-bis, in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, per coordinarne le disposizioni con le modifiche apportate dalla lettera z), precisando che anche nel caso in cui i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportino la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva il PM, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice la pena sulla quale sono d'accordo e che nell’ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’articolo 598-bis (v. supra), ma il consenso dell’imputato deve essere espresso, a pena di decadenza, entro i 15 giorni antecedenti all’udienza.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 599-bis

(Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello)

1. Le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza.

1. Le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza. Nell’ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 598-bis, ma il consenso dell’imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell’udienza.

Commi da 2 a 4        Omissis

Identici.

 

La lettera bb) interviene, analogamente a quanto fatto dalle lettere q) e r) (v. supra) sull’articolo 601, in materia di atti preliminari al giudizio di appello, per inserire, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La mancanza di tale avvertimento costituisce causa di nullità del decreto medesimo. Inoltre si stabilisce che del decreto sia dato avviso anche al procuratore generale.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 601

(Atti preliminari al giudizio)

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero o, se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587.

1. Identico.

2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto è altresì indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.

2. Identico.

3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g) nonché l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l'avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni.

3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g) l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza nonché l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l'avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni.

4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.

4. Identico.

5. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori.

5. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori. L’avviso è, altresì, comunicato al procuratore generale.

6. Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f).

6. Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l’avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f).

 

La lettera cc) adegua l’articolo 656, comma 3, al criterio di delega di cui all’art. 1, comma 7, lettera i), della legge n. 134/2021 (delega per la riforma del processo penale), disponendo che nell’ordine di esecuzione di una pena detentiva sia contenuto l’avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza, potrà nel termine 30 giorni dalla conoscenza della sentenza, chiedere la remissione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 656

(Esecuzione delle pene detentive)

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

1. Identico.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

2. Identico.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

Commi da 3-bis a 10         Omissis

Identici.

 

La lettera dd) modifica l’articolo 676, comma 1, al fine di consentire al giudice dell’esecuzione di applicare d’ufficio la riduzione di un sesto della pena in caso di mancata proposizione di impugnazione della condanna da parte dell’imputato o del suo difensore, ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, in tal modo evitando l’attivazione di un procedimento su istanza di parte per ottenere una riduzione stabilita ex lege.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.G. 102

Codice di procedura penale

Articolo 676

(Altre competenze)

1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.

1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.

2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.

2. Identico.

3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.

3. Identico.

 

3-bis. Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d’ufficio prima della trasmissione dell’estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.

 


 

Articolo 3
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

 

L’articolo 3 reca poi modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

 

La disposizione modifica in primo luogo (comma 1, lett. a) l’articolo 63-bis disp.att.c.p.p..

 

Tale articolo- introdotto dall'art. 41, 1° co., lett. f, del decreto legislativo n. 150 del 2022, D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 –prevede che, quando l’atto sia notificato a persona diversa dal destinatario ovvero dal suo domiciliatario o dal suo difensore (ad esempio, ad un familiare convivente), la cancelleria o la segreteria debbano recapitare al destinatario un “avviso di cortesia”, avvalendosi dei recapiti telefonici o telematici che l’indagato è tenuto a fornire. La “comunicazione di cortesia” costituisce quindi un ulteriore momento di garanzia a favore dell’indagato e/o dell’imputato onde assicurare una effettiva conoscenza degli atti da cui tali soggetti siano raggiunti (in sede, soprattutto, di prima notifica).

 

Lo schema modifica la disposizione sopprimendo il riferimento all’imputato e inserendo il riferimento agli atti “garantiti” ovvero avviso di fissazione dell’udienza preliminare, citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, il decreto penale di condanna.  

 

La lett. b) del comma 1 dell’articolo 3 apporta poi una serie di modifiche all’articolo 127 disp. att.c.p.p., anche esso oggetto di intervento da parte del decreto legislativo n. 150.

 

Tale disposizione, recante “Comunicazione delle notizie di reato al Procuratore generale” pone in capo alla segreteria del PM una serie di adempimenti dovendo essa, estrarre dai “fascicoli” una serie di dati (le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla; il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini; le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla; il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa; i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti; il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto) per poi procedere alla comunicazione (con trasmissione settimanale) al procuratore generale presso la corte di appello in tre elenchi così distinti a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2; b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull’azione penale nei termini di cui all’articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo; c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero, non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.

 

Lo schema in primo luogo rende mensile l’obbligo di comunicazione da parte delle segreterie; in secondo luogo specifica con riguardo all’elenco contenente l’indicazione dei procedimenti nei quali il PM non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2 - che per questi occorre anche specificare se il PM ha formulato la richiesta di differimento ai sensi dell’articolo 415-bis del codice e, in quest’ultima ipotesi i procedimenti sono inseriti nell’elenco solo in caso di rigetto della richiesta (si tratta del nuovo procedimento sulla discovery); in terzo luogo sopprime, per coordinamento la lett. c) del comma 1 e il comma 2 dell’art. 127 disp.att.c.p.p.

 

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’AG 102

Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Articolo 63-bis

Comunicazione di cortesia

1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito.

1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione all'imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito.

Articolo 127

Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:

a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice;

 

 

 

 

 

b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo, del codice;

 

c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni mese al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:

a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dall’articolo 407-bis, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell’articolo 415-ter comma 2 del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell’elenco solo in caso di rigetto della richiesta;

 

b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale fissati ai sensi dell’articolo 415-ter, commi 4 e 4-bis, del codice;

 

 

c) Soppressa.

1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

1-bis. Identico

2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.

Soppresso

3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:

a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;

b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;

c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;

d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;

e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;

f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.

 

3. Identico

 


 

Articolo 4
(
Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283)

 

L’articolo 4 modifica l’articolo 12-ter, della legge n. 283 del 1962, inserito

dall'art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022.

 

L’articolo 12-ter prevede una nuova ipotesi estintiva delle contravvenzioni alimentari. Gli artt. 12 ter e seguenti della l. n. 283 del 1962 delineano un procedimento estintivo a formazione progressiva, fondato sull’assolvimento di due condizioni: l’adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore della contravvenzione e il pagamento di una quota dell'ammenda comminata per l'illecito. L’ art. 12- ter nello specifico circoscrive il novero delle fattispecie suscettibili di estinzione mediante il nuovo meccanismo prescrittivo-ingiunzionale alle sole contravvenzioni che abbiano cagionato un danno o un pericolo riparabile mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie per le quali sia comminata la pena dell'ammenda, sola, alternativa o congiunta a quella dell’arresto, purché, in ogni caso, non concorrano con uno o più delitti.

 

Lo schema in esame interviene proprio sul catalogo delle fattispecie suscettibili di estinzione limitandolo alle sole contravvenzioni che abbiano cagionato un danno o un pericolo riparabile mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie per le quali sia comminata la pena dell'ammenda, anche se alternativa, purché, in ogni caso, non concorrano con uno o più delitti.

 

E’ opportuno rammentare che la nuova procedura estintiva in materia alimentare è stata introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 in attuazione della delega contenuta nel comma 23 dell'art. 1 della l. n. 134 del 2021 (c.d. riforma Cartabia).

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’AG 102

Legge 30 aprile 1962, n. 283

Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250, e 262, del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".

Art. 12-ter

Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore.

Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta a quella dell'arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies.

Per consentire l'estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l'organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni.

Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, può disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse.

 

Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena dell’ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies.

 

Identici.

 

 


 

Articolo 5
(
Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689)

 

L’articolo 5 modifica l’articolo 58 della legge n. 689 del 1981, prevedendo che le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

 

La disciplina delle pene sostitutive è stata interamente riformata dal D.Lgs. 10.10.2022, n. 150, che ha però mantenuto all'art. 58, 1° co., L. 24.11.1981, n. 689, il riferimento ai criteri indicati nell'art. 133 per la decisione in ordine alla sostituzione della pena detentiva. Il decreto è entrato in vigore il 30.12.2022 (cfr. art. 99 bis del medesimo decreto, introdotto dal D.L. 31.10.2022, n. 162 convertito con modificazioni dalla L. 30.12.2022, n. 199).

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’AG 102

Legge 24 novembre 1981, n.689

Modifiche al sistema penale

Art. 58

Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Identico

Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.

Identico

 

Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria.

Identico

In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all'articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall'articolo 47-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n.354.

Identico

 


 

Articolo 6
(
Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

 

L’articolo 6 dello schema modifica invece il decreto legislativo n. 274 del 2000, il quale disciplina la competenza penale del giudice di pace.

In particolare la disposizione interviene sull’articolo 17 del d.lgs. n. 274 in tema di archiviazione, adeguando i richiami ivi contenuti alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022.

 

A ben vedere, in attuazione del richiamato criterio di delega, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha soppresso l’art. 125 disp. att. c.p.p. e trasferito nel corpo del codice la regola di giudizio che governa la scelta del pubblico ministero tra richiesta di archiviazione ed esercizio dell’azione penale, individuandone la sede naturale nell’art. 408, intitolato appunto alla richiesta di archiviazione, nel quale è stata trasfusa la nuova regola di giudizio («ragionevole previsione di condanna»).

 

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’AG 102

Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

Art. 17.

Archiviazione

1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.

1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli 408 e 411 del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.

Omissis

 

 


 

Articolo 7
(
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

 

L’articolo 7 interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

 

La Riforma Cartabia si è posta, fra i principali obiettivi, quello di garantire una riduzione dei tempi processuali, proprio a tal fine il d.lgs. 150 del 2022 è intervenuto anche su due fondamentali “snodi” del procedimento penale, ovvero quello relativo al parametro decisorio che deve indurre il P.M. a richiedere l’archiviazione nei confronti del soggetto iscritto (ex art. 408, c.p.p.), e quello, successivo, che deve indurre il G.U.P. ad emettere sentenza di non luogo a procedere, al termine dell’udienza preliminare (ex art. 425 c.p.p.). E’ stato così affidato al PM in sede di indagine, e poi al GIP in sede di udienza preliminare, l’onere di valutare se gli elementi acquisiti dall’organo inquirente siano capaci di formulare una ragionevole previsione di condanna. In questo quadro, però, nessun intervento ha interessato il procedimento per responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche; ed infatti gli artt. 58 e 61 del d.lgs. n. 231/2001 (rispettivamente dedicati all’archiviazione e ai provvedimenti emessi nell’udienza preliminare) non sono stati modificati.

 

Lo schema, da un lato, sostituisce nell’articolo 59 il riferimento all’abrogato comma 1 dell’articolo 405 con quello al vigente comma 1 dell’articolo 407-bis c.p.p., e, dall’altro, modifica l’articolo 61 introducendo, similmente all’articolo 425 c.p.p., il nuovo parametro decisorio che deve indurre il G.U.P. ad emettere sentenza di non luogo a procedere, al termine dell’udienza preliminare nel caso in cui valutati gli elementi acquisiti debba essere formulata una ragionevole previsione di condanna.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’AG 102

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Art. 59

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

2. Identico

Art. 61.

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente, ovvero quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

2. Identico

Articolo 8
(
Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

 

L’articolo 8 modifica invece l’articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, aggiungendovi un ulteriore comma (comma 5-bis).

 

Il nuovo comma prevede che in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l’articolo 159, primo comma, numero 3-bis, c.p., il termine per le ricerche di cui all’articolo 420-quater, comma 3, è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.    

 

Come si sottolinea nella relazione illustrativa l’inserimento del nuovo comma 5-bis all’articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Disposizioni transitorie in materia di assenza) vale a raccordare la disposizione sostanziale – in tema di sospensione della prescrizione - di cui all’articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale – che si applicherà solo ai reati commessi successivamente l’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – con la previsione processuale di cui all’articolo 420-quater c.p.p..

     Con la norma transitoria, si esplicita, cioè, che il richiamo all’articolo 420-quater c.p.p. implica il richiamo al termine più ampio per le ricerche previsto dalla menzionata disposizione (ovvero in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede).

     Per l’effetto, nella sentenza resa ai sensi dell’articolo 420-quater c.p.p., per i reati commessi precedentemente l’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, si dovrà indicare come termine massimo per le ricerche l’effettivo termine di prescrizione previsto per i singoli reati.

 

In base all'articolo 159 c.p. il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di: autorizzazione a procedere; deferimento della questione ad altro giudizio; sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore; sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater c.p.p. per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato: in tal caso il corso della prescrizione resta sospeso fino al momento in cui è rintracciato l'imputato ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157; richiesta di rogatoria all'estero (il termine massimo di sospensione è pari a 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria). In questi casi la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

 

Con riguardo al tema della prescrizione è opportuno ricordare che è in corso d’esame presso la Camera dei deputati l’A.C. 893-A ed abb. recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione.

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’AG 102

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Art. 89

Disposizioni transitorie in materia di assenza

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.

1. Identico

2. Quando, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non è stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-quinquies e 420-sexies del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto.

2. Identico

3. Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto.

3. Identico

4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis), del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. Identico

5. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale, si applica la disposizione dell'ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente decreto legislativo.

5. Identico

 

5-bis. In tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l’articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale come modificato dal presente decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all’articolo 420-quater, comma 3, è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.

 


 

Articolo 9
(
Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)

 

L’articolo 9 reca   disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità con riguardo al reato di danneggiamento (art. 635 c.p.), conseguentemente alle modifiche apportate dall’articolo 1 dello schema. In particolare la disposizione prevede che per il reato di danneggiamento, commesso prima dell’entrata in vigore del decreto in esame, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell’articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto – legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dall’entrata in vigore del presente decreto.

 

Il reato di danneggiamento (art. 635 c.p) è stato reso procedibile a querela dal decreto legislativo n. 150 del 2022 nella sola ipotesi prevista dal primo comma (fatto commesso con violenza o minaccia). La procedibilità d’ufficio è stata mantenuta nel caso in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto di interruzione di un pubblico servizio ex art. 331 c.p. o se la persona offesa è incapace, per infermità o per età.  Per un difetto di coordinamento, era rimasto procedibile d'ufficio il danneggiamento delle cose esposte alla pubblica fede (come le automobili, i motorini o le biciclette), mentre, come si è detto, il più grave reato di furto (ad es., dell'auto, del motorino, ecc.), sulle stesse cose, diventa procedibile a querela. Questo esito, di dubbia ragionevolezza, è stato emendato proprio dall’articolo 1 dello schema (vedi supra).

E’ opportuno ricordare che il D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 è entrato in vigore il 30.12.2022, ai sensi dell'art. 99- bis del medesimo decreto, introdotto dal D.L. 31.10.2022, n. 162, convertito con modificazioni in L. 30.12.2022, n. 199. La disciplina transitoria per le modifiche apportate al regime di procedibilità è dettata all'art. 85, D.Lgs. 10.10.2022, n. 150, ai sensi del quale, per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del decreto stesso, commessi prima della data della sua entrata in vigore, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Ampia è la giurisprudenza pronunciatasi sulle questioni di diritto transitorio e di applicabilità della nuova disciplina al periodo antecedente all'entrata in vigore della riforma. Con riferimento alle modifiche alla procedibilità di alcuni reati apportate dalla riforma Cartabia, si è affermato che la disciplina più favorevole sulla procedibilità del reato si applica anche nel periodo di vacatio legis della riforma (C., Sez. II, 4.11.2022-19.1.2023, n. 2100); altra decisione ha invece escluso l'applicabilità della nuova disciplina nelle more dell'entrata in vigore della riforma al 30.12.2022, non venendo in considerazione alcuna ipotesi di vacatio legis ma di differimento temporale dell'entrata in vigore per un autonomo intervento legislativo (C., Sez. V, 4-28.11.2022, n. 45104). Proprio in tema di danneggiamento, la remissione di querela, formalizzata vigente il regime di procedibilità d'ufficio, determina l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non trovando applicazione la disciplina transitoria prevista dall'art. 85, comma 1, del citato d.lgs. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto rilevante la remissione di querela già valutata inefficace dai giudici di merito in ragione della pregressa procedibilità d'ufficio del delitto. (C., Sez. II, 20.1-1.3.2023, n. 8938).


 

Articolo 10
(Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell’atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello)

 

L’articolo 10 reca disposizioni transitorie in materia di presentazione dell’atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello.

 

La disposizione integra la disciplina transitoria in materia di processo penale telematico prevista dall’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

 

L'articolo 87 reca disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, demandando ad un decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, la definizione delle regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale, nonché, ove necessario anche la modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Alle previsioni in materia di  deposito degli atti è stata data attuazione con il D.M. 4 luglio 2023. Ulteriori regole tecniche potranno essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

La disposizione demanda poi ad un decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, sentiti il CSM e il CNF, l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

Lo schema indica poi puntualmente le disposizioni normative la cui operatività è necessariamente condizionata ai tempi ed ai contenuti dei regolamenti sopra indicati. Le disposizioni dell'articolo 87 si applicano anche in relazione agli atti del procedimento penale militare, in questo caso i regolamenti di attuazione sono adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Consiglio della magistratura militare.

 

Il comma 1 stabilisce che il procuratore generale presso la corte di appello può depositare l’atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La disposizione disciplina inoltre gli adempimenti che il personale di cancelleria deve eseguire in relazione alla predetta impugnazione.

Tale disciplina si applica sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.

 

Il comma 2 prevede che del deposito dell’impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello è dato avviso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, il quale trasmette il provvedimento impugnato e il relativo fascicolo processuale alla corte d’appello.

 

Il comma 3 sancisce che l’atto di impugnazione deve essere comunicato altresì al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento e notificato alle parti private. Di tali adempimenti è onerato il personale di cancelleria della corte d’appello.


 

Articolo 11
(Clausola di invarianza finanziaria)

 

L’articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria per la quale le amministrazioni interessate nell'ambito delle rispettive competenze, sono chiamate a dare attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 



[1]     Si tratta dell’aggravante comune l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.

[2]     La L. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia del processo penale) ha introdotto l'art. 344-bis c.p.p., che prevede l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Tale articolo prevede che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di 2 anni e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituiscano cause di improcedibilità dell'azione penale (si tratta di termini corrispondenti a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla L. 89/2001 per i rispettivi gradi di giudizio). Si ricorda che è attualmente in discussione presso la Camera la proposta C.893-A e abb. che, nell’ambito di una riforma dell’istituto della prescrizione, all’articolo 2, abroga il citato articolo 344-bis c.p.p.

[3]     L’art. 407-bis, comma 2, dispone che il PM debba esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione entro 3 mesi dalla scadenza dei termini fissati per la conclusione delle indagini preliminari (6 mesi per le contravvenzioni, 1 anno per i reati e 1 un anno e 6 mesi se si procede per taluno dei gravi delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, v. infra, nota 4) ovvero entro 3 mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione di memorie e documenti o per effettuare nuove indagini previsti dall’art. 415, commi 3 e 4, nel caso di notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

[4]     La nuova formulazione dell’art. 415-ter conferma due ipotesi già previste dall’art. 415-bis comma 5-bis (quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura non è stata ancora eseguita; quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato o arrecare un concerto pregiudizio, per le attività di indagine) e ne aggiunge una ulteriore, in base alla quale può essere chiesto il differimento se le 2 ipotesi sopra ricordate ricorrono in relazione a reati connessi o collegati a quello per il quale si procede e per i quali non siano ancora scaduti i termini per l’esercizio dell’azione penale.

[5]     Tra i delitti di cui al comma 2 dell’art. 407 figurano la devastazione, la strage, l’omicidio, i reati commessi nell’ambito di un’associazione di tipo mafioso, i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, i reati di produzione e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di associazione finalizzata al traffico illecito delle medesime sostanze, i delitti di fabbricazione, vendita e porto di armi da guerra, la riduzione in schiavitù, la prostituzione e la pornografia minorile, la tratta di persone, la violenza sessuale; il termine di due anni per le indagini è altresì riconosciuto per le investigazioni notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese o per le indagini che richiedono il compimento di atti all'estero.

[6]     Le pene sostitutive previste dall’art. 53 della legge n. 689/1981, come sostituito dal d.lgs. n. 150/2022, sono: la semilibertà e la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità, le pena pecuniaria, comminabili quando il giudice ritenga di dover applicare una pena detentiva, rispettivamente, entro il limite di 4 anni, 3 anni o 1 anno.

[7]     Si veda nota n. 5.