Modifiche al codice penale in materia di prescrizione 7 giugno 2023 |
Indice |
Premessa|Quadro normativo vigente|Contenuto dell'AC 745|Contenuto dell'AC 1036| |
PremessaLe proposte di legge in commento recano entrambe modifiche al codice penale in materia di prescrizione al fine di ripristinare la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della L. 3/2019 (cd. "spazzacorrotti"). |
Quadro normativo vigenteLa prescrizione del reatoLa prescrizione del reato - istituto disciplinato dagli artt. 157 ss. c.p. - è la rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato.
Per quanto concerne il fondamento e la natura dell'istituto della prescrizione, la Corte costituzionale nella sent. 143/2014, richiamando anche la propria precedente giurisprudenza, ha precisato: "Sebbene possa proiettarsi anche sul piano processuale – concorrendo, in specie, a realizzare la garanzia della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) – la prescrizione costituisce, nell'attuale configurazione, un istituto di natura sostanziale (ex plurimis, sentenze n. 324 del 2008 e n. 393 del 2006), la cui ratio si collega preminentemente, da un lato, all'«interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato […] l'allarme della coscienza comune» (sentenze n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971, ordinanza n. 337 del 1999); dall'altro, «al "diritto all'oblio" dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela» (sentenza n. 23 del 2013)".
In materia sono intervenute la L. 251/2005, la L. 3/2019 e, da ultimo, la L. 134/2021 e il D. Lgs. 150/2022. Tempo necessario a prescrivereIn base alle norme attualmente vigenti, per calcolare il tempo necessario a prescrivere un reato si fa riferimento alla pena massima prevista per il reato stesso, con due limiti: nel caso di delitto, il tempo non può mai essere inferiore ai 6 anni; nel caso di contravvenzione, non può mai essere inferiore a 4 anni. In base all'art. 157 c.p. (come sostituito dalla L. 251/2005) la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ogni singolo reato; tale tempo non può comunque essere in caso di delitto inferiore a 6 anni e in caso di contravvenzione inferiore a 4 anni. Al fine dell'individuazione del massimo della pena edittale, si stabilisce che non si debba tener conto né delle aggravanti né delle attenuanti, salvo che delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (che comportano cioè un aumento della pena superiore ad un terzo) e di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria. Analogamente, non si tiene conto della disciplina del concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Se il reato è punito congiuntamente o alternativamente con pena pecuniaria si dovrà tener conto della sola pena detentiva, mentre in caso di pene di natura diversa il termine di prescrizione è fissato in tre anni.
Prima delle modifiche introdotte dalla L. 251/2005 (entrata in vigore l'8 dicembre 2005) erano previsti i seguenti termini di prescrizione (avendo riguardo alla pena edittale e tenendo conto dell'aumento massimo di pena per le aggravanti e delal diminuzione minima per le attenuanti): venti anni per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni; quindici annier i delitti puniti con la pena della reclusione reclusione non inferiore a dieci anni; dieci anni per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni; cinque anni per i delitti puniti con la pena della reclusione inferiore a cinque anni o con la pena della multa; tre anni per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto; due anni per le contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda.
L'istituto della prescrizione è sempre rinunciabile dall'imputato. I reati puniti con l'ergastolo sono imprescrittibili. Per alcuni particolari delitti i termini di prescrizione, calcolati ai sensi dell'articolo 157 c.p., sono raddoppiati.
I termini sono raddoppiati per i seguenti delitti: frode in processo penale e depistaggio aggravati; disastro colposo (la Corte cost. con sent. 143/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede il raddoppio dei termini per il delitto di incendio colposo); omicidio colposo e omicidio stradale; delitti contro l'ambiente; maltrattamenti contro familiari o conviventi; schiavitù; tratta; traffico di organi; prostituzione minorile; pedopornografia; violenza sessuale.
I termini sono altresì raddoppiati per i delitti di competenza della procura distrettuale ex art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p.: associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti concernenti immigrazione clandestina, schiavitù, tratta, traffico di organi, prostituzione minorile, pedopornografia, violenza sessuale, contraffazione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, traffico illecito di rifiuti, sequestro di persona a scopo di estorsione; delitti commessi avvalendosi del vincolo associativo di tipo mafioso; delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso; associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi.
Decorrenza della prescrizioneL'art. 158 c.p. (come modificato, da ultimo, dalla legge n. 3/2019) stabilisce che il termine della prescrizione decorre:
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Tuttavia, nei reati punbili a querela, istanza o richiesta il termine decorre dal giorno in cui è stato commesso il reato. Inoltre, per una serie di delitti in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del 18° anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.
Sospensione della prescrizioneLa sospensione del corso della prescrizione è disciplinata dall'articolo 159 in base al quale il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di:
In questi casi la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Interruzione della prescrizioneL'art. 160 c.p. del codice penale disciplina l'interruzione del corso della prescrizione collegandola:
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. L'interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, c.p. non può in ogni caso comportare l'aumento di più di 1/4 del tempo necessario a prescrivere. In via di eccezione, l'aumento del tempo necessario a prescrivere non può superare la metà del tempo ordinario per: - una serie di reati contro la pubblica amministrazione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio ( art. 320); pene per il corruttore (321 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati (art. 322-bis); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis); - recidiva aggravata dalle circostanze di cui all'art. 99, co. 2. L'aumento del tempo necessario a prescrivere non può superare di più di 2/3 il tempo ordinario in caso di recidiva reiterata; non può superare di più del doppio il tempo ordinario nei casi di delinquente abituale o professionale (artt. 102, 103 e 105 c.p.). Tali limiti agli effetti dell'interruzione non si applicano ai delitti di competenza della procura distrettuale ex art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p. (vedi sopra). Ai sensi dell'art. 161 c.p., primo comma, l'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato mentre la sospensione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo. Cessazione definitiva della prescrizioneL'art. 161-bis c.p.,prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, la medesima norma prevede che il corso della prescrizione riprenda nel caso di annullamento che comporti la regressione del priocedimento al primo grado o a una fase anteriore. Si ricorda, al riguardo, che il secondo comma dell'art. 159, come sostituito dalla L. 3 /2019, prevedeva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data della sentenza che definisce il giudizio o dell'irreviocabilità del decreto di condanna. La L. 134/2021 ha abrogato tale comma e ha contestualmente introdotto l'art. 161-bis. Improcedibilità La L. 134/2021 ha altresì introdotto l'art. 344-bis c.p.p., che prevede l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Tale articolo prevede che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di 2 anni e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituiscano cause di improcedibilità dell'azione penale (si tratta di termini corrispondenti a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla L. 89/2001 per i rispettivi gradi di giudizio). I predetti termini possono essere prorogati nel caso di giudizi particolarmente complesso o per reati di particolare gravità.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost.
la legge assicura la ragionevole durata del processo e che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali afferma all'art. 6 (
Diritto a un equo processo) che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata
entro un termine ragionevole.
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Contenuto dell'AC 745La proposta di legge AC 745 prevede l'introduzione nell'art. 159 c.p. di ulteriori ipotesi di sospensione della prescrizione, a seguito di sentenza di condanna in primo grado e in secondo grado, e, conseguentemdente, l'abrogazione dell'art. 161-bis sulla cessazione della prescrizione a seguito della sentenza di primo grado. Il provvedimentro in commento consta di 2 articoli. Modifica dell'art. 159 c.p.L'articolo 1 inserisce, dopo il primo comma dell'art. 159 c.p., tre ulteriori commi. Il primo di tali commi aggiuntivi prevede che, in aggiunta ai casi previsti dalla disciplina vigente (vedi sopra), il corso della prescrizione resti sospeso:
L'art. 544 c.p.p. prevede, al comma 1, che di norma la motivazione sia redatta in camera di consiglio subito dopo il dispositivo. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata della motivazione vi si provvede, ai sensi del comma 2, entro 15 giorni dalla pronuncia. Il comma 3 prevede che qualora la redazione della motivazione sia particolarmente complessa il giudice possa indicare un termine più lungo comunque non superiore a 90 giorni. Il comma 3 prevede che nel caso di separazione dei procedimenti ex art. 533, c. 3-bis, c.p.p. (vale a dire separazione disposta contestualmente alla pronuncia della sentenza quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e sarebbe rimesso in libertà per scadnza dei termini e mancanza di altri titoli) sia redatta motivazione distinta per ciascun procedimento, con precedenza per le sentenze di condanna di imputati in stato di custodia cautelare e raddoppio del termine di cui al comma 3 per le motivazioni cui non è stata accordata precedenza.
Il secondo comma aggiuntivo prevede che i predetti periodi di sospensione siano comunque computati ai fini della prescrizione se la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato, ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ex art. 604, c. 1, 4 e 5-bis, c.p.p.(vale a dire difetto di contestazione quando vi è stata condanna per un fatto diverso o è stata applicata una circostanza aggravante a ffetto speciale o che comporti una pena di specie diversa; nllità assoluta o non sanata da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado; nullità della dichiarazione di assenza dell'imputato per mancanza dei presupposti). Il terzo comma aggiuntivo prevede che se durante i predetti termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione (di quelle previste dalla disciplina vigente) i termini sono prolungati per il periodo corrisondente. Abrogazione dell'art. 161-bis c.p.L'articolo 2 abroga l'art. 161-bis c.p.p. relativo alla cessazione della prescrizione a seguito di sentenza di primo grado.
Si ricorda, al riguardo, che il secondo comma dell'art. 159, come sostituito dalla L. 3 /2019, prevedeva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data della sentenza che definisce il giudizio o dell'irreviocabilità del decreto di condanna.
La L. 134/2021 ha abrogato tale comma e ha contestualmente introdotto l'art. 161-bis.
La L. 134/2021 ha altresì introdotto l'art. 344-bis c.p.p., che prevede l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Tale articolo prevede che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di 2 anni e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituiscano cause di improcedibilità dell'azione penale (si tratta di termini corrispondenti a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla L. 89/2001 per i rispettivi gradi di giudizio). I predetti termini possono essere prorogati nel caso di giudizi particolarmente complesso o per reati di particolare gravità.
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Contenuto dell'AC 1036La proposta di legge AC 1036 consta di un unico articolo che reca un unico comma. Modifica dell'art. 158 c.p.In particolare, il comma 1, lett. a, modifica l'art. 158, primo comma, c.p. sopprimendo il riferimento, nel computo della decorrenza del termine della prescrizione, al reato continuato. Il testo dell'art. 158, primo comma, risultante dalla modifica proposta prevede, dunque, che il termine decorra dalla consumazione del reato nel caso di reato consumato, dalla cessazine dell'attività del colpevole nel caso di reato tentato e dalla cessazione della permanenza nel caso di reato permanente. Nella formulazione risultante dalla modifica non è pertanto previsto alcun riferimento al reato continuato. Viene in tal modo ripristinato il testo vigente prima dell'entrata in vigore della L. 3/2019. Modifiche dell'art. 159 c.p.Il comma 1, lett. b., numero 1, modifica l'art. 159 c.p. negli stessi termini previsti dall'art. 1 dell'AC 745 (vedi sopra). Il comma 1, lett. b, numero 2, apporta un'ulteriore modifica all'art. 159 c.p., prevedendo l'inserimento, dopo il secondo comma, di un comma volto a regolare la sospensione della prescrizione nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, stabilendo che la durata della sospensione non può eccedere i termini previsti dall'art. 161, secondo comma, c.p. In tal modo viene ripristinato il testo che era stato abrogato dalla L. 134/2021. L'art. 1, comma 1, lett. i, n. 2 del D. Lgs. 150/2022 ha successivamente introdotto un comma (attuale terzo) che prevede la sospensione della prescrizione nel caso di sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater c.p.p. fino al momento in cui è rintracciato l'imputato, prevedendo che in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescizione di cui all'art. 157. Per effetto della proposta in commento viene ripristinata la precedente previsione per effetto della quale, nel caso di sospensione del procedimento ex art. 420-quater c.p.p., la durata della sospensione non può superare i termini previsti dall'art. 161, secondo comma, c.p. (senza peraltro abrogare la disposizione introdotta dal D. Lgs. 150/2022).
Si ricorda che ai sensi dell'art. 161, secondo comma, c.p. l'interruzione della prescizione non può in ogni caso comportare l'aumento di più di 1/4 del tempo necessario a prescrivere.In via di eccezione, l'aumento del tempo necessario a prescrivere non può superare la metà del tempo ordinario per:
- una serie di reati contro la pubblica amministrazione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio ( art. 320); pene per il corruttore (321 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati (art. 322-bis); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis); - recidiva aggravata dalle circostanze di cui all'art. 99, co. 2. L'aumento del tempo necessario a prescrivere non può superare di più di 2/3 il tempo ordinario in caso di recidiva reiterata; non può superare di più del doppio il tempo ordinario nei casi di delinquente abituale o professionale (artt. 102, 103 e 105 c.p.). Tali limiti agli effetti dell'interruzione non si applicano ai delitti di competenza della procura distrettuale ex art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p.
Si valuti l'opportunità di coordinare la modifica introdotta dalla lett. b, numero 2, in commento con il vigente terzo comma dell'art. 159 c.p. (aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. i, n. 2 del D. Lgs. 150/2022). Modifica dell'art. 160 e abrogazione dell'art. 161-bis c.p.Il comma 1, lett. c, modiica l'art. 160 c.p. al fine di prevedere quale ulteriore causa di interruzione della prescizione la sentenza di condanna o il decreto di condanna. Conseguentemente, la lett. d dispone l'abrogazione dell'art. 161-bis c.p. relativo alla cessazione della prescrizione a seguito di sentenza di primo grado.
Si ricorda, al riguardo, che il secondo comma dell'art. 159, come sostituito dalla L. 3 /2019, prevedeva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data della sentenza che definisce il giudizio o dell'irreviocabilità del decreto di condanna.
La L. 134/2021 ha abrogato tale comma e ha contestualmente introdotto l'art. 161-bis.
La L. 134/2021 ha altresì introdotto l'art. 344-bis c.p.p., che prevede l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Tale articolo prevede che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di 2 anni e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituiscano cause di improcedibilità dell'azione penale (si tratta di termini corrispondenti a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla L. 89/2001 per i rispettivi gradi di giudizio). I predetti termini possono essere prorogati nel caso di giudizi particolarmente complesso o per reati di particolare gravità.
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