Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Poteri del procuratore della Repubblica in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere
Riferimenti: AC N.1135/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 110/1
Data: 18/07/2023
Organi della Camera: Assemblea


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Poteri del procuratore della Repubblica in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere

18 luglio 2023
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Analisi di impatto di genere|


La proposta di legge, già approvata dal Senato (A.S. 377), interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere (c.d. "codice rosso"), ovvero l'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. La novella in esame prevede che, qualora il magistrato designato per le indagini non abbia rispettato il suddetto termine, il procuratore della Repubblica possa revocargli l'assegnazione ed assumere, senza ritardo, le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio. È inoltre previsto che il procuratore generale presso la Corte d'appello acquisisca con cadenza trimestrale dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del suddetto termine e invii al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

Contenuto

Il provvedimento consta di un unico articolo, recante due diverse modifiche al decreto legislativo n. 106 del 2006 (disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero).

L'esame presso la II Commissione della proposta di legge C. 1135 è iniziato il 23 maggio 2023 ed è terminato, a seguito dell'acquisizione dei pareri delle Commissioni I, V e XII, con il conferimento del mandato alla relatrice, il 12 luglio 2023. La Commissione non ha apportato modificazioni al testo trasmesso dal Senato. Durante l'esame in sede referente si è svolto un breve ciclo di audizioni; le memorie depositate da alcuni degli auditi sono consultabili al seguente link.

Nel dettaglio, revoca dell'assegnazione per mancato rispetto del termine di 3 giornil'art. 1, comma 1, lett. a), aggiunge un ulteriore comma (comma 2-bis) all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 106, al fine di prevedere che il procuratore della Repubblica (il quale, in forza dell'art. 2 del d.lgs. n. 106, è titolare esclusivo dell'azione penale) possa, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato designato, se questi, nell'ipotesi in cui si proceda per taluni delitti ivi specificamente richiamati, non rispetti il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, previsto dall'articolo 362, comma 1-ter c.p.p., per l'acquisizione di informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.

I delitti richiamati dal comma 2- bis sono i medesimi indicati al comma 1- ter dell'art. 362 c.p.p che, com'è noto, è stato introdotto nel codice di procedura penale dalla legge n. 69 del 2019 (c.d. legge sul " codice rosso") con il preciso scopo di rendere più spedito ed efficace l 'iter dei procedimenti penali riguardati delitti tipicamente riconducibili all'ambito della violenza domestica o di genere. Si tratta, in particolare, dei delitti di:
  • omicidio (art. 575 c.p.), nella forma tentata;
  • maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
  • violenza sessuale (artt. 609-bis e 609-ter c.p.);
  • atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
  • corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
  • violenza sessuale di gruppo (609-octies c.p.);
  • atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
  • lesione personale (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) nelle ipotesi aggravate previste dagli artt. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, n. 1 e secondo comma, c.p. (tra le quali, l'aver commesso il fatto contro l'ascendente, il discendente, il coniuge anche legalmente separato, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o in occasione della commissione dei delitti di maltrattamenti, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, o se commesso dall'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della persona offesa). 
Qualora si proceda per uno dei sopra ricordati delitti (tanto in forma tentata che in forma consumata, ad eccezione dell'omicidio), ai sensi del comma 1- ter dell'art. 362 c.p.p., il pubblico ministero deve quindi assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (il termine "istanza" è stato interpretato nel senso di "segnalazione" proveniente dal Centro antiviolenza o qualsiasi altro presidio quale Servizi sociali, Servizi di neuropsichiatria infantile o servizi ospedalieri in genere e simili) entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Secondo la medesima disposizione, entro assunzione di informazioni da parte del procuratore o nuova assegnazione ad altro p.m.tre giorni dalla comunicazione della revoca da parte del procuratore della repubblica, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Revocata l'assegnazione, il procuratore è tenuto, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, a provvedere senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (salvo che ricorrano le imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini richiamate dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.).

 La modifica recata dall'art. 1, comma 1, lett. b), tramite l'aggiunta di un nuovo comma (comma 1-bis) all'articolo 6 delacquisizione dei dati distrettuali sul rispetto del termine citato decreto legislativo n. 106 del 2006, è volta a stabilire che il procuratore generale presso la Corte di appello, nell'ambito dell'attività di vigilanza che gli è propria e che si sostanzia nell'acquisizione di dati e notizie dalle procure del distretto, acquisisca dalle procure della Repubblica del distretto, con cadenza trimestrale, i dati sul rispetto del termine di cui all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. sopra richiamato, e invii al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.


Analisi di impatto di genere

La legge n.codice rosso 69 del 2019, nota come "codice rosso", ha trasposto nell'ordinamento italiano i principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (sottoscritta dall''Italia il 27 settembre 2012), introducendo misure di carattere penale e processuale volte alla prevenzione dei reati di violenza di genere, alla protezione delle vittime e alla punizione dei colpevoli. Oltre a prevedere l'attivazione di una specifica procedura per tali reati, al fine di velocizzare l'instaurazione del relativo procedimento penale, la legge ha introdotto alcuni nuovi reati (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate - c.d. "revenge porn", costrizione o induzione al matrimonio, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) e ha inasprito le pene di reati già esistenti (maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori, violenza sessuale in danno di minori, aggravante per atti sessuali con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, estensione dell'ambito di applicazione dell'omicidio aggravato dalle relazioni personali).

Dai statistiche sui reati spiadati statistici pubblicati con cadenza periodica dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno pubblica emerge chiaramente come le vittime di questi reati siano in prevalenza donne, tanto da essere definiti reati spia della violenza di genere. I reati monitorati sono in particolare gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e le violenze sessuali (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.).

L'analisi al momento più aggiornata è quella contenuta nella pubblicazione Donne vittime di violenza dell'8 marzo 2023. I dati messi a confronto sono quelli relativi al quadriennio 2019-2022, dai quali si rileva un tendenziale incremento per tutte le fattispecie in esame fino all'anno 2021 e una flessione per gli atti persecutori ed i maltrattamenti nell'anno 2022, a fronte di un ulteriore aumento per le violenze sessuali perpetrate nello stesso anno. L'incidenza delle vittime di sesso femminile sul totale delle vittime si mantiene pressoché costante, attestandosi intorno al 74% per gli atti persecutori, mentre presenta valori oscillanti tra l'81 e l'83% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e tra il 91 e il 93% per le violenze sessuali.

Il report contiene anche una dettagliata indagine circa la diffusione geografica di tali reati (le regioni in cui si registra l'incidenza maggiore di atti persecutori e maltrattamenti sono Campania e Sicilia, mentre per le violenze sessuali l'incidenza maggiore si registra in Emilia Romagna e Liguria), l'età delle vittime (che sono maggiorenni nella quasi totalità dei casi di atti persecutori e maltrattamenti ma solo nel 71% dei casi per le violenze sessuali) e la loro nazionalità (italiane rispettivamente nel 76% dei casi di maltrattamenti e nel 79% dei casi di violenza sessuale, con un picco dell'88% per gli atti persecutori).

Per statistiche sui reati introdotti dal codice rossoquanto riguarda le fattispecie introdotte dalla legge n. 69, la situazione si presenta invece più variegata. L'incidenza delle vittime di sesso femminile sul totale rimane preponderante per i reati di costrizione o induzione al matrimonio (ma con un'oscillazione molto forte dal 57% del 2020 al 96% del 2021), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (scesa da un picco dell'83% del 2019 al 65% del 2022) e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento (sempre oltre l'80%, ad eccezione del 79% del 2020), mentre è minoritaria per il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (in cui non ha mai superato il 38%, con un minimo del 19% nel 2020).

Perstatistiche sugli omicidi di donne quanto riguarda gli omicidi di donne, dall'analisi dei dati si evidenzia che nell'ultimo triennio il numero delle donne vittime di omicidio volontario è costantemente aumentato, pur mostrando un trend di crescita minore rispetto a quello che registra il dato generale degli omicidi volontari (con l'effetto di una diminuzione dell'incidenza delle vittime di sesso femminile nel 2021 e nel 2022 rispetto al 2020, malgrado l'aumento in termini assoluti dai 118 eventi del 2020 ai 125 del 2022, pari a quasi il 6% in più).

Esaminando più in dettaglio i dati degli omicidi commessi in ambito familiare/affettivo, si rileva che gli stessi sono rimasti pressoché stabili in termini assoluti (101 omicidi nel 2020, 102 nel 2021 e 103 nel 2022); tuttavia l'incidenza delle donne vittime (ovvero i c.d. "femminicidi") ha subito un marcato aumento nell'ultimo anno del triennio, a fronte di una sensibile diminuzione del numero generale delle vittime di tale tipologia di omicidi (arrivando a rappresentare il 73% del totale delle vittime nel 2022).

In particolare, nella sottocategoria degli omicidi commessi da partner o ex partner, il dato che viene alla luce è quello dell'assoluta preponderanza delle vittime di sesso femminile, con percentuali ben oltre il 90% nel 2020 e nel 2022; nel 2021, anno in cui maggiore è stato il numero di donne vittime (69), l'incidenza si è invece attestata all'88%.