Poteri del procuratore della Repubblica in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere 22 maggio 2023 |
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Contenuto|Analisi di impatto di genere| |
Il progetto di legge in commento, approvato dal Senato, è diretto a rendere più stringente il cd. "codice rosso", vale a dire l'obbligo del pubblico ministero, nel caso di delitti di violenza domestica o di genere, di assumere informazioni dalla persona offesa nel termine di tre giorni dall'acquisizione della notizia di reato.
Il provvedimento, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge S. 377, "è diretto ad assicurare l'effettività dell'intervento del pubblico ministero a tutela della vittima dopo l'iscrizione della notizia di reato".
A tal fine il provvedimento, nel testo approvato dal Senato, prevede che nel caso in cui il pubblico ministero assegnatario delle indagini non proceda nel termine dei tre giorni all'ascolto della persona offesa, il procuratore della Repubblica possa revocargli l'assegnazione del procedimento, procedendo direttamente, o attraverso l'assegnazione ad un altro magistrato dell'ufficio, all'assunzione di informazioni dalla persona offesa (salvo che non emerga la necessità di tutelare i minori o la riservatezza delle indagini). Il provvedimento, inoltre, prevede che il procuratore generale presso la corte di appello acquisisca con cadenza trimestrale dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine fissato dall'articolo 362, comma 1-ter c.p.p. e invii al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.
ContenutoIl provvedimento consta di un articolo unico.
Il disegno di legge, nella sua originaria formulazione, modificava l'articolo 372 c.p.p., introducendo un'ulteriore ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la corte d'appello. Tale ipotesi ricorreva quando il pubblico ministero – nell'ambito di procedimenti per delitti di violenza domestica o di genere - non assumeva, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.
Nel dettaglio, il testo licenziato dal Senato al comma 1, lett. a, dell'art. 1 aggiunge un ulteriore comma (comma 2-bis) all'articolo 2 del decreto legislativo n. 106 del 2006, in materia di titolarità dell'azione penale. Il nuovo comma 2-bis prevede che il procuratore della Repubblica - che in base proprio all'art. 2 del decreto legislativo n. 106 del 2006 è il titolare esclusivo dell'azione penale – possa, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato designato, se questi - nell'ipotesi in cui si proceda per delitti di violenza domestica o di genere - non rispetti il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, previsto dall'articolo 362, comma 1-ter c.p.p., per l'acquisizione di informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Revocata l'assegnazione, il procuratore della Repubblica è tenuto, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, a provvedere senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (salvo che ricorrano le imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini richiamate dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.).
Si ricorda che aI sensi dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. quando si procede per i reati di violenza domestica o di genere specificamente richiamati il pubblico ministero assume sommarie informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (il termine "istanza" è stato interpretato nel senso di "segnalazione" proveniente dal Centro antiviolenza o qualsiasi altro presidio quale Servizi sociali, Servizi di neuropsichiatria infantile o servizi ospedalieri in genere e simili) entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini.
I delitti richiamati dalla norma sono:
omicidio (art. 575 c.p.), nella forma tentata;
maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
violenza sessuale (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p. (l'aver commesso il fatto contro l'ascendente, il discendente, il coniuge anche legalmente separato, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o in occasione della commissione dei delitti di riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, dall'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della persona offesa).
La lett. b) del comma 1 dell'art. 1 aggiunge un nuovo comma 1-bis all'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, che disciplina l'attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello.
Questa attività di vigilanza si sostanzia nell'acquisizione di dati e notizie dalle procure del distretto e nell'obbligo per il procuratore generale presso la corte d'appello di redigere una relazione annuale da inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione.
In base alla modifica proposta il procuratore generale presso la corte di appello è tenuto ogni tre mesi ad acquisire dalle procure della Repubblica del distretto i
dati sul rispetto del termine di cui all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti di violenza di genere e domestica, nonché ad inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.
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Analisi di impatto di genereLa legge n. 69 del 2019, nota come "codice rosso", ha trasposto nell'ordinamento italiano i principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, introducendo misure di carattere penale e processuale volte alla prevenzione dei reati di violenza di genere, alla protezione delle vittime e alla punizione dei colpevoli. Oltre a prevedere l'attivazione di una specifica procedura per tali reati, al fine di velocizzare l'instaurazione del relativo procedimento penale, la legge ha introdotto alcuni nuovi reati (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate - c.d. revenge porn, costrizione o induzione al matrimonio, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) e ha inasprito le pene di reati già esistenti (maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori, violenza sessuale in danno di minori, aggravante per atti sessuali con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, estensione dell'ambito di applicazione dell'omicidio aggravato dalle relazioni personali). Dai dati statistici pubblicati con cadenza periodica dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno pubblica emerge chiaramente come le vittime di questi reati siano in prevalenza donne, tanto da essere definiti reati spia della violenza di genere. I reati monitorati sono in particolare gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art art. 572 c.p.) e le violenze sessuali (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.). L'analisi al momento più aggiornata è quella contenuta nella pubblicazione Donne vittime di violenza dell'8 marzo 2023. I dati messi a confronto sono quelli relativi al quadriennio 2019-2022, dai quali si rileva un tendenziale incremento per tutte le fattispecie in esame fino all'anno 2021 e una flessione per gli atti persecutori ed i maltrattamenti nell'anno 2022, a fronte di un ulteriore aumento per le violenze sessuali perpetrate nello stesso anno; l'incidenza delle vittime di sesso femminile sul totale delle vittime si mantiene pressoché costante, attestandosi intorno al 74% per gli atti persecutori, mentre presenta valori oscillanti tra l'81 e l'83% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e tra il 91 e il 93% per le violenze sessuali. Il report contiene anche una dettagliata indagine circa la diffusione geografica di tali reati (le regioni in cui si registra l'incidenza maggiore di atti persecutori e maltrattamenti sono Campania e Sicilia, mentre per le violenze sessuali l'incidenza maggiore si registra in Emilia Romagna e Liguria), l'età delle vittime (che sono maggiorenni nella quasi totalità dei casi di atti persecutori e maltrattamenti ma solo nel 71% dei casi per le violenze sessuali) e la loro nazionalità (italiane rispettivamente nel 76% dei casi di maltrattamenti e nel 79% dei casi di violenza sessuale, con un picco dell'88% per gli atti persecutori). Per quanto riguarda le fattispecie introdotte dalla legge n. 69, la situazione si presenta invece più variegata. L'incidenza delle vittime di sesso femminile sul totale rimane preponderante per i reati di costrizione o induzione al matrimonio (ma con un'oscillazione molto forte dal 57% del 2020 al 96% del 2021), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (scesa da un picco dell'83% del 2019 al 65% del 2022) e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento (sempre oltre l'80%, ad eccezione del 79% del 2020), mentre è minoritaria per il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (in cui non ha mai superato il 38%, con un minimo del 19% nel 2020). Per quanto riguarda gli omicidi di donne, dall'analisi dei dati si evidenzia che nell'ultimo triennio il numero delle donne vittime di omicidio volontario è costantemente aumentato, pur mostrando un trend di crescita minore rispetto a quello che registra il dato generale degli omicidi volontari (con l'effetto di una diminuzione dell'incidenza delle vittime di sesso femminile nel 2021 e nel 2022 rispetto al 2020, malgrado l'aumento in termini assoluti dai 118 eventi del 2020 ai 125 del 2022, pari a quasi il 6% in più).
Esaminando più in dettaglio i dati degli omicidi commessi in ambito familiare/affettivo (ovvero i c.d. femminicidi), si rileva che gli stessi sono rimasti pressoché stabili in termini assoluti (101 omicidi nel 2020, 102 nel 2021 e 103 nel 2022); tuttavia l'incidenza delle donne vittime ha subito un marcato aumento nell'ultimo anno del triennio, a fronte di una sensibile diminuzione del numero generale delle vittime di tale tipologia di omicidi (arrivando a rappresentare il 73% del totale delle vittime nel 2022).
In particolare, nella sottocategoria degli omicidi commessi da partner o ex partner, il dato che viene alla luce è quello dell'assoluta preponderanza delle vittime di sesso femminile, con percentuali ben oltre il 90% nel 2020 e nel 2022; nel 2021, anno in cui maggiore è stato il numero di donne vittime (69), l'incidenza si è invece attestata all'88%. |