Occupazione abusiva degli immobili 23 marzo 2023 |
Indice |
Il quadro normativo vigente|Il contenuto della proposta di legge AC 332|Il contenuto della proposta di legge AC 566| |
Le proposte di legge A.A.C. 332 e 566 intervengono in materia di occupazione arbitraria degli immobili, da un lato introducendo nel codice penale una nuova fattispecie di reato e dall'altro prevedendo una specifica procedura per l'immediato rilascio forzoso dell'immobile occupato abusivamente.
Il quadro normativo vigenteNel nostro ordinamento l'occupazione abusiva di un immobile è un illecito civile, che obbliga l'autore alla restituzione e al risarcimento dei danni, oltre che un reato, punito con la reclusione sino a tre anni. In particolare, in base all' art. 633 c.p. (Invasione di terreni o edifici) «chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032». Il reato è aggravato nelle seguenti ipotesi:
Il reato è procedibile a querela di parte, tranne che per l'ipotesi aggravata (più di 5 persone o con l'uso palese di armi) e quando l'occupazione riguarda acque, terreni, fondi ovvero edifici pubblici o destinati ad uso pubblico (ex art. 639-bis c.p.). Il reato è attribuito alla competenza del giudice di pace (art. 4, d.lgs. n. 274 del 2000); in presenza delle aggravanti la competenza spetta al tribunale in composizione monocratica.
La persona offesa dal reato, oltre a potersi costituire parte civile nell'ambito del procedimento penale, potrà cercare di recuperare il possesso dell'immobile abusivamente occupato esperendo in sede civile l'azione di reintegrazione prevista dall'art. 1168 c.c. Si tratta di un'azione possessoria, esercitabile non solo dal proprietario del bene, ma anche da chi disponga ad altro titolo dell'immobile, come ad esempio l'usufruttuario o il conduttore. In base all'art. 1168 c.c. (Azione di reintegrazione), infatti, «chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo [...] La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione». Per ottenere la sentenza di reintegra del possesso occorrerà dimostrare semplicemente che, prima dell'occupazione abusiva, si era possessori del bene invaso: non c'è bisogno - diversamente da quanto accade per l'azione di rivendica - di dimostrare di essere proprietari dell'immobile occupato. Ottenuta la sentenza di reintegra del possesso, se l'occupante si rifiuta ancora di rilasciare l'immobile si dovrà procedere con l'esecuzione forzata. A corollario di questa normativa, e con la finalità di contrastare l'occupazione abusiva degli immobili, l'art. 5 del decreto-legge n. 47 del 2014 ha previsto che l'occupante senza titolo:
Si ricorda che l'art. 11 del decreto-legge n. 14 del 2017 (modificato dall'art. 31-ter del decreto-legge n. 113 del 2018) stabilisce che quando è richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorità o l'organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto, il quale:
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Il contenuto della proposta di legge AC 332L'articolo unico della proposta di legge interviene sul codice penale. Il comma 1 inserisce nel codice una nuova fattispecie penale (Occupazione abusiva di alloggi pubblici o privati), inserendo un articolo aggiuntivo dopo l'art. 633. Si valuti l'esigenza di numerare l'articolo aggiuntivo come 633.1, in quanto nel codice penale esiste già l'art. 633-bis ( (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica) introdotto da parte del DL 162/2022 (convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022) . La nuova fattispecie penale punisce con la reclusione da un mese a 2 anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro chiunque occupi in modo abusivo alloggi pubblici o privati, adibiti a residenza principale di una o più persone. Il reato è procedibile a querela di parte (primo comma). Si valuti l'esigenza di operare un coordinamento con la fattispecie di cui all'art. 633 c.p., che prevede per condotte analoghe una pena detentiva più severa (reclusione da 1 a 3 anni) e una pena pecuniaria più lieve (multa da 103 a 1.032 euro). Il reato è aggravato (pena aumentata di un terzo) nelle seguenti ipotesi (secondo comma):
In merito si ricorda, peraltro, che già attualmente l'art. 61 del codice penale prevede, al n. 5, la circostanza aggravante comune della c.d. minorata difesa, che ricorre quando il reo approfitta di circostanze «di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»; in presenza di questa aggravante l'offesa non può mai ritenersi di particolare tenuità e dunque non si può escludere la punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
I successivi commi del nuovo articolo disciplinano le conseguenze del mancato rilascio dell'alloggio entro 48 ore dalla presentazione della querela, prevedendo:
Il comma 2 ha una finalità di coordinamento, modificando l'art. 634 c.p., relativo al reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili, per prevedere che tale fattispecie penale (punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 a 309 euro) si applichi al di fuori delle ipotesi di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 c.p., e di occupazione abusiva di alloggi pubblici o privati, di cui al nuovo art. 633-bis c.p. |
Il contenuto della proposta di legge AC 566La proposta di legge si compone di 8 articoli. L'articolo 1 modifica il codice penale, inserendovi la fattispecie di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui; il nuovo art. 624-ter punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque:
Il reato è procedibile d'ufficio. La pena è ridotta (da un terzo alla metà) se l'occupante:
Si valuti l'esigenza di coordinare la nuova fattispecie penale con il reato previsto dall'art. 633 c.p. (Invasione di terreni o edifici - v. sopra).
Gli articoli 2 e 3 intervengono sul codice di procedura penale per prevedere due distinte ipotesi di arresto in flagranza di reato:
Gli articoli da 4 a 7 disciplinano il procedimento per ottenere il rilascio dell'immobile arbitrariamente occupato, prevedendo che gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che ricevono la denuncia del reato di cui all'art. 624-ter c.p. debbano effettuare sommarie verifiche sugli atti e conseguentemente recarsi entro 24 ore presso l'immobile occupato. In particolare, gli agenti dovranno valutare gli atti prodotti dal denunciante al fine di accertare se egli sia titolare di diritti sull'immobile; giunti sul posto, accompagnati dal denunciante, dovranno identificare gli occupanti, accertare l'esistenza di titoli che giustifichino il loro possesso dell'immobile e accertare lo stato dei luoghi (articolo 4). La proposta di legge disciplina il seguito della procedura distinguendo l'ipotesi nella quale gli occupanti consentono l'accesso, da quella nella quale essi vi si oppongono:
Delle operazioni e degli accertamenti dovrà essere redatto verbale, da trasmettere entro 48 ore, unitamente alla documentazione acquisita, al pubblico ministero che, entro ulteriori 48 ore dovrà (articolo 7):
Infine, l'articolo 8 della proposta di legge prevede l'applicazione del reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (reclusione da 1 a 6 anni), di cui all'art. 495 c.p., a chiunque, al fine di avvalersi delle tutela offerte da questa legge, rilasci dichiarazioni o produca documenti falsi. |