Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali 19 novembre 2024 |
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Premessa|Contenuto| |
PremessaLe proposte di legge abbinate C. 30, 468, 842, 1109 e 1393 perseguono l'obiettivo - anche alla luce della recente riforma dell'articolo 9 della Costituzione - di rafforzare la tutela degli animali. La Commissione giustizia ha adottato come testo base la proposta C. 30, originariamente composta da 15 articoli, che ha subito numerose modifiche nel corso dell'esame in sede referente, del cui contenuto si darà conto nel presente dossier.
Si ricorda che la
riforma dell'articolo 9 della Costituzione (legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022) attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi Viene, poi, previsto che la
legge dello Stato disciplini
i modi e le forme di tutela degli animali, con una normativa applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi Statuti).
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ContenutoLa proposta C. 30 interviene in primo luogo sul codice penale inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; prevedendo la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; estendendo l'ambito applicativo della previsione sulla confisca degli animali. Ulteriori interventi concernono: l'introduzione delle sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali; la disciplina delle attività di polizia giudiziaria nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno di animali; la previsione di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato nonché di percorsi formativi specifici per gli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto. OggettoIn particolare, l'articolo 1 modifica la rubrica del Titolo IX-bis del Libro II del codice penale (Dei delitti contro il sentimento per gli animali), eliminando il riferimento al "sentimento per gli animali", e specifica in tal modo che oggetto di tutela penale sono direttamente gli animali e non più l'uomo, colpito nei sentimenti che prova per gli animali stessi.
Si ricorda che il Titolo IX bis è stato introdotto nel Libro II del codice penale dalla legge n. 189 del 2004 recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate". Il legislatore ha inteso configurare gli illeciti in materia di animali come delitti, anziché come contravvenzioni, con riflessi sull'elemento soggettivo e, pertanto, sulla sfera di operatività della norma.
Con riguardo alla formulazione della rubrica, la stessa appare, almeno da punto di vista lessicale, fare riferimento quanto al bene giuridico presidiato non all'integrità psico-fisica, la salute o la vita dell'animale , bensì al "sentimento di umanità, affetto, pietà o compassione che l'uomo, reputato dunque soggetto passivo del reato, prova al cospetto di manifestazioni di incrudelimento poste in essere nei confronti di altri esseri animati e della sofferenza dai medesimi patita a causa di condotte umane, che turbano e urtano la sua sensibilità" (Cass. pen., 26 marzo 2010, n. 24734).
Si ricorda peraltro, nel contesto europeo, la stipulazione da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 13 novembre 1987 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, in vigore dal 1° maggio 1992, e ratificata dal Parlamento italiano con la legge 4 novembre 2010, n. 201, che ha inasprito le pene previste dal Titolo IX bis del codice penale. Detta Convenzione sottolinea il valore dell'animale da compagnia, definito ex art. 1 come «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia», per il contributo che apporta alla vita degli umani.
L'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede in particolare che "l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti [...]". E il 7° considerando del Reg. 2017/625 sui controlli ufficiali spiega: "L'articolo 13 TFUE riconosce che gli animali sono esseri senzienti. La legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali impone a proprietari e detentori di animali e alle autorità competenti di rispettare gli obblighi di benessere degli animali al fine di garantire loro un trattamento umano e di evitare di cagionare loro dolore e sofferenze inutili"
Spettacoli che comportano sevizie per gli animaliL'articolo 2 interviene sull'art. 544-quater c.p. che attualmente punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. La disposizione in commento:
Attualmente, l'art. 544-
quater punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. L'aggravante si realizza nel caso in cui i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Divieto di combattimenti tra animaliL'Divieto di combattimenti tra animaliarticolo 3 interviene sull'articolo 544-quinquies c.p. che disciplina il divieto di combattimenti tra animali. In particolare la disposizione:
Si ricorda che l'art. 544-quinquies punisce attualmente chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
Il secondo comma dell'articolo prevede tre aggravanti ad effetto speciale, in quanto comportano un aumento superiore ad un terzo della pena edittale. Il concorso nell'attività delittuosa con minori di età è punito con una pena più aspra; detta previsione è spiegabile alla luce della crescente prassi invalsa, in seno alla criminalità organizzata, di avvalersi, ai fini dell'esecuzione di attività illecite, di persone non imputabili. Quanto all'ipotesi di partecipazione di persone armate, l'inasprimento della pena consegue, evidentemente, al maggiore allarme sociale che desta la disponibilità di armi da parte dei soggetti agenti. Le altre due aggravanti concernono le riproduzioni di scene di combattimenti: è vietato l'utilizzo a fini pubblicitari ed è interdetta la mera attività di riproduzione. Quest'ultima disposizione è diretta ad evitare che le relative immagini vengano diffuse e poste in commercio.
Il terzo comma prevede un'ipotesi autonoma di reato che opera per colui che abbia agito al di fuori dei casi di concorso, allevando o addestrando animali e destinandoli ai combattimenti. La pena individuata è la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Ulteriore ipotesi di reato è prevista dal quarto comma. che punisce le scommesse sui combattimenti e sulle competizioni vietate ai sensi del 1° co prevedendo la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. L'attività qualificata come aggravante del reato di cui all'art. 544 quater, diviene, in tale caso, fattispecie delittuosa autonoma.
Aggravante nei reati contro gli animaliL'articolo 4 introduce, nel titolo IX-bis del libro II del codice penale, l'art. 544-septies. In particolare, l'art. 544-septies consta di un unico comma e introduce un'aggravante ad effetto comune (pena aumentata fino ad un terzo) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 544-bis (uccisione di animali), 544-ter (maltrattamento di animali), 544-quater (spettacoli o manifestazioni vietati), 544-quinquies (divieto di combattimento tra animali) e 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui), qualora ricorra una delle seguenti circostanze: - l'aver commesso il fatto in presenza di minori; - l'aver commesso il fatto nei confronti di più animali; - la diffusione dei fatti attraverso strumenti informatici o telematici.
Uccisione di animaliL'articolo 5, apporta alcune modifiche al codice penale. In particolare, il comma 1 interviene sull'art. 544-bis c.p (Uccisione di animali) che punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. La novella è volta a innalzare la pena, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. Inoltre si prevede che se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000. Il comma 2 dell'articolo 5, interviene sull'art. 544-ter c.p. (Maltrattamento di animali).In particolare:
Il comma 3 sostituisce l'art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). L'art. 638 c.p., collocato nel titolo XIII del libro II (delitti contro il patrimonio), nella sua formulazione vigente al primo comma punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 300, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali altrui (il delitto è punibile a querela). Il secondo comma prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e la procedibilità d'ufficio se il fatto è commesso su tre o più capi raccolti in mandria o gregge o su bovini o equini. Il terzo comma prevede la non punibilità di chi commette il fatto su volatili sorpresi nel proprio fondo nel momento in cui gli recano danno. Nella nuova formulazione, il citato articolo consta di un unico comma che punisce con la reclusione da un anno a quattro anni, chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Il comma 4, infine, modifica l'art. 727 c.p., che prevede la contravvenzione in caso di abbandono di animali, innalzando l'importo minimo dell'ammenda che può essere comminata, dagli attuali 1.000 euro a 5.000 euro. Rimane invece inalterato l'importo massimo dell'ammenda, pari a 10.000 euro.
Sequestro e confisca di animaliL'articolo 6 apporta alcune modifiche al codice di procedura penale relative al sequestro e alla confisca di animali oggetto di reato. In particolare, le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1, attribuiscono la legittimazione a chiedere il riesame del provvedimento di sequestro alle associazioni affidatarie di animali, mentre la modifica di cui alla lettera b) del comma 1 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 260-bis, relativo all'affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca. Il nuovo articolo reca una disciplina che si pone in un rapporto di specialità rispetto alla ordinaria disciplina del sequestro, motivata dalla peculiare natura di ciò che viene sottoposto a sequestro, ovverosia animali vivi. Tale disciplina dovrà quindi essere applicata ogni qualvolta l'autorità giudiziaria dovrà procedere al sequestro o alla confisca di animali vivi nell'ambito di procedimenti volti all'accertamento dei seguenti reati, tentati o consumati: - uccisione di animali (art. 544-bis c.p.); - maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.); - spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544-quater c.p.); - divieto di combattimento tra animali (art. 544-quinquies c.p.); - traffico illecito di animali da compagnia (art. 4, legge n. 201 del 2010).
Come è noto il sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) è funzionale alla formazione della prova: viene infatti disposto sulle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti (in particolare sul c.d. corpo del reato, ovvero le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo), che vengono sequestrate in vista del processo. Il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.)è invece una misura cautelare reale, che può essere disposta quando la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato può aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati. In entrambi i casi si tratta di una misura provvisoria.
La confisca
(art. 240 c.p.) è invece una misura definitiva che consegue ad una condanna e consiste nell'espropriazione a favore dello Stato dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
Affidamento degli animaliIl nuovo articolo 260-bis c.p.p. prevede che l'affidamento dei suddetti animali alle associazioni o agli enti di cui all'art. 19-quater disp. att. c.p.p. (ovvero quelle associazioni o enti che ne fanno richiesta e sono individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno) sia disposto con decreto motivato dall'autorità giudiziaria, che può intervenire anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-quater. L'affidamento può essere disposto anche in via definitiva.
La disciplina per l'individuazione delle associazioni e degli enti affidatari degli animali sequestrati o confiscati è dettata dall'
art. 12 del d.lgs. 135/2022, che reca disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali.
Gli animali possono essere altresì affidati a singole persone fisiche o enti e associazioni, individuate dagli enti di cui all'art. 19-quater disp. trans. c.p. (in tal caso il decreto è emesso a loro nome). Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche degli animali affidati, ivi comprese quelle relative ai cuccioli nati. L'affidamento avviene previo versamento di una cauzione per ogni animale affidato che costituisce condizione di efficacia del decreto (prova del versamento della cauzione deve essere infatti conservata nel fascicolo del procedimento) ed è stabilita dall'autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale, dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo. Tale cauzione deve essere versata tramite bonifico al Fondo unico giustizia, rimanendo a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva (se la sentenza è di condanna la cauzione è acquisita dall'erario). Il comma 2 dell'articolo 6, dispone che a coloro che commettono abitualmente i reati di cui agli artt. 544-quater (spettacoli o manifestazioni vietati) e 544-quinquies (divieto di combattimento tra animali) del codice penale e di cui alla legge n. 201 del 2010 (traffico illecito di animali da compagnia) si applichino le misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal Libro I del codice delle leggi antimafia. Tali misure si applicano limitatamente ai casi di abitualità presunta dalla legge di cui all'articolo 102 c.p. e di abitualità ritenuta dal giudice 103 del codice penale. In particolare, ai sensi del primo dei due articoli, è dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi della stessa indole, commessi entro dieci anni, riporta un'altra condanna per un delitto non colposo della stessa indole, commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti. Nei dieci anni indicati non è computato il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive. La dichiarazione di abitualità nel delitto ai sensi dell'art. 103 c.p. può essere invece pronunciata anche nei confronti di chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e di altre circostanze che fanno presumere la capacità di delinquere del reo, ritiene che egli sia dedito al delitto.
Il d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia) prevede una serie di
misure di prevenzione di natura
personale
e di natura
patrimoniale.
Le prime, contemplate nel titolo I del Libro I, si distinguono tra quelle che possono essere applicate dal questore (il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per 3 anni e l'avviso orale) e quelle applicate dall'autorità giudiziaria (la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l'obbligo di soggiorno).
Le seconde, previste nel titolo II del Libro I, consistono prioritariamente nel
sequestro e nella
confisca; sono inoltre previsti l'amministrazione giudiziaria di beni personali (quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità dei medesimi agevoli la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa); l'amministrazione giudiziaria di beni connessi ad attività economiche e delle aziende (quando sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche sia direttamente o indirettamente sottoposto a condizioni di intimidazione o di assoggettamento o possa agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dallo stesso codice antimafia ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per gravi delitti connessi all'associazione mafiosa) e il controllo giudiziario di aziende (se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività).
Divieto di abbattimento o alienazione a terziL'articolo 7 aggiunge un ultimo comma all'art. 544-sexies c.p., che introduce il divieto di abbattimento o di alienazione a terzi degli animali nel corso delle indagini o durante il dibattimento volti ad accertare la sussistenza di un reato nei confronti di animali. In particolare, fatta salva la possibilità di affido definitivo ai sensi dell'art. 260-bis c.p.p. (v. supra, art. 8, lett. b)), viene posto a carico dell'indagato, dell'imputato o del proprietario, il divieto di abbattimento di animali o la loro alienazione a terzi quando si stia procedendo all'accertamento di uno dei seguenti reati: - uccisione di animali (art. 544-bis c.p.); - maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.); - spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544-quater c.p.); - divieto di combattimento tra animali (art. 544-quinquies c.p.); - uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.); - traffico illecito di animali da compagnia (art. 4, legge n. 201 del 2010). Tali divieti sussistono dall'inizio delle indagini e per tutto lo svolgimento dell'eventuale dibattimento, fino alla pronuncia della sentenza definitiva, anche se non è stato disposto il sequestro degli animali. I divieti, inoltre, si applicano non solo se si procede per un delitto consumato ma anche se il delitto è stato solo tentato.
Sanzioni per gli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animaliL'articolo 8 introduce un nuovo articolo (25-undevicies) nel decreto legislativo n. 231 del 2001, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali. In particolare, l'art. 25-undevicies, rubricato "Delitti contro gli animali" e inserito nella Sezione III del Capo I del citato d.lgs. n. 231, prevede, al comma 1, che si applichi la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote all'ente riconosciuto responsabile per uno dei seguenti reati: - uccisione di animali (art. 544-bis c.p.); - maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.); - spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544-quater c.p.); - divieto di combattimento tra animali (art. 544-quinquies c.p.); - uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).
Il d.lgs. n. 231 del 2001 ha disciplinato il procedimento per l'accertamento della
responsabilità delle imprese per illeciti amministrativi dipendenti da reato. A seguito di tale intervento l'ente non viene più chiamato a rispondere solo in via sussidiaria in caso di inadempienza della persona fisica condannata, ma risponde in via diretta per responsabilità propria in sede penale, sulla base di un apposito sistema sanzionatorio che comprende sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive. La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche si fonda sui seguenti principi:
- connessione con la realizzazione di un reato compreso tra quelli espressamente indicati dal legislatore (art. 24 e ss.) da parte di una persona fisica che sia legata all'ente da un
rapporto funzionale, che potrà essere
di rappresentanza o di subordinazione: nella prima ipotesi la persona giuridica risponde dell'illecito nella misura in cui essa non sia stata in grado di provare di aver comunque adottato, prima della realizzazione del reato, misure organizzative idonee a prevenire la commissione di illeciti da parte dei suoi organi di vertice; nella seconda ipotesi l'ente risponde in caso vi sia stato un deficit di sorveglianza o di organizzazione che hanno reso possibile la commissione del reato da parte del soggetto subordinato all'altrui direzione;
- il criterio di collegamento fra l'illecito e l'ente collettivo consiste nella circostanza che il
reato sia stato
realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente (i due criteri sono richiesti in via alternativa).
La disciplina di cui al d. lgs. n. 231 si applica nei confronti degli «enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica», mentre non rientrano nella sfera di apprensione della riforma lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Il comma 2 specifica che, in caso di condanna dell'ente per uno dei reati indicati al comma 1, si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto n. 231. Le sanzioni interdittive previste dal comma 2 dell'art. 9 sono le seguenti: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Il comma 2-bis, infine, specifica che le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, ovvero ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, dalle altre leggi speciali in materia di animali, nonché alle manifestazioni storiche e culturali. Protezione degli animali di affezione e da compagniaL'articolo 9 reca modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia. In primo luogo viene modificato l'art. 4 della citata legge, in materia di traffico illecito di animali da compagnia, con un inasprimento della cornice sanzionatoria ivi prevista. Attraverso la modifica in commento, la pena in caso di introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 (comma 1, lett. a)). L'art. 9, infine, inasprisce anche le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 6 della citata legge n. 201 del 2010. In particolare, si prevede: - la sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività da due a sei mesi (invece degli attuali da uno a tre mesi) nei confronti del trasportatore o del titolare dell'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commetta due violazioni (in luogo delle attuali tre) delle disposizioni relative all'introduzione illecita di animali da compagnia; - la sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività da due a sei mesi (invece degli attuali da uno a tre mesi) nei confronti del titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commetta due violazioni (in luogo delle attuali tre) delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo; - la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività nei confronti del trasportatore o del titolare dell'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commetta tre violazioni (in luogo delle attuali cinque) delle disposizioni relative all'introduzione illecita di animali da compagnia o delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo. Si specifica, inoltre, che a seguito della revoca dell'autorizzazione non vi è possibilità di conseguirla nuovamente. Divieto di ricorrere alla catenaL'articolo 10 vieta al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie, certificate dal medico veterinario o da temporanee esigenze di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato, è previsto che in caso di violazione del predetto divieto si applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro. Identificazione e registrazione degli animali da compagniaL'articolo 11 reca modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 relativamente alle sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle disposizioni in materia identificazione e registrazione degli animali da compagnia. Si prevede, al riguardo, che il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia che non adempie all'obbligo di identificazione non è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata identificazione, nelle ipotesi in cui adempia volontariamente all'obbligo di identificazione, sempreché la violazione non sia già stata contestata.
Funzioni di polizia giudiziaria per i reati contro gli animaliL'articolo 12 reca disposizioni riguardanti la polizia giudiziaria nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno di animali. Nello specifico, si prevede che debba essere sentito anche il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie forze di polizia in materia di reati contro gli animali.
Specie selvatiche e habitat protettiL'articolo 13 al comma 1, interviene sul primo comma dell'articolo 727-bis del codice penale, relativo alla contravvenzione per uccisione, cattura, e detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette. In particolare, inasprisce la cornice sanzionatoria prevedendo l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda fino a 8.000 euro, in luogo dell'attuale previsione dell'arresto da uno a sei mesi e dell'ammenda fino a 4.000 euro.
Divieto di commercializzazione di pelli e pellicce di gatti domesticiL'Divieto di commercializzazione di pelli e pellicce di gatti domesticiarticolo 14, nel modificare la legge n. 189 del 2004, prevede il divieto di utilizzare a fini commerciali pelli e pellicce di gatti della specie Felis catus, ovvero gatto domestico. Clausola invarianza finanziaria Clausola invarianza finanziariaL'Clausola invarianza finanziariaarticolo 15, infine, reca la clausola d'invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'alttuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |