Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza 14 febbraio 2023 |
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Il disegno di legge C. 831, di iniziativa governativa:
ContenutoL'articolo 1 è volto a rendere procedibili d'ufficio tutti i Procedibilità d'ufficio per i reati aggravati dalla finalità di terrorismo o dal vincolo associativo mafioso reati procedibili a querela ove ricorra l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270-bis.1, primo comma, c.p. o l'aggravante derivante dall'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, c.p.
Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, l'intervento normativo recato dall'articolo in commento muove dalla constatazione che la procedibilità a querela può presentare aspetti problematici quando la persona offesa, in contesti caratterizzati dalla presenza di una forte criminalità organizzata o in relazione a reati particolarmente gravi in quanto connotati da finalità terroristiche, non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte. La relazione illustrativa precisa come si tratti peraltro di aspetti problematici preesistenti alla cd. "riforma Cartabia" del processo penale di cui al D. Lgs. 150/2022, che ha aumentato i casi di reati procedibili a querela, ma come le disposizioni di cui all'articolo in commento non potessero essere contenute nel citato D. Lgs., né in un eventuale decreto correttivo, per la mancanza di una previsione al riguardo nella legge delega.
Si ricorda che, in applicazione del criterio di delega di cui all'art. 1, co. 15 della l. 27 settembre 2021, n. 134, il d.lgs. n. 150/2022 estende il regime di procedibilità a querela ad alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni (senza che si tenga conto, a tal fine, delle circostanze).Quanto ai delitti contro la persona, si tratta dei seguenti: lesioni personali stradali gravi o gravissime, limitatamente all'ipotesi non aggravata di cui all'art. 590-bis, co. 1 c.p.; lesioni personali dolose (art. 582 c.p.): la procedibilità a querela viene estesa alle lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni); sequestro di persona semplice (non a scopo di estorsione) ex art. 605 c.p., limitatamente all'ipotesi prevista dal primo comma che, essendo punita con la reclusione pari nel minimo a sei mesi, è riferibile anche a fatti di assai ridotto disvalore (come nel caso dei c.d. sequestri lampo); violenza privata (art. 610 c.p.), limitatamente all'ipotesi non aggravata prevista dal primo comma; minaccia (art. 612 c.p.): diventa procedibile a querela la minaccia grave commessa da persona cui sia contestata la recidiva; violazione di domicilio (art. 614 c.p.):diventa procedibile a querela l'ipotesi in cui il fatto sia commesso con violenza sulle cose (ad es., forzando una serratura o rompendo il vetro di una finestra). Quanto ai reati contro il patrimonio, si tratta dei seguenti delitti: furto (art. 624 c.p.): il d.lgs. n. 150/2022 rende ora procedibile a querela il furto aggravato dalla particolare gravità del danno (art. 61, n. 7 c.p.) –e utte le ipotesi di furto aggravato ex art. 625 c.p., salvo quelle, aventi una dimensione pubblicistica, previste dal n. 7 (con l'eccezione dell'esposizione alla pubblica fede) e dal n. 7 bis (furto di componenti metalliche o altro materiale, come ad es. il rame, sottratto a infrastrutture destinate a erogazione di energia, servizi di trasporto, telecomunicazioni o altri servizi pubblici); turbativa violenta del possesso di cose mobili (art. 634 c.p.); danneggiamento (art. 635 c.p.): viene reso procedibile a querela il danneggiamento nella sola ipotesi prevista dal primo comma (fatto commesso con violenza o minaccia); truffa, frode informatica e appropriazione indebita (artt. 640, 640 ter e 649-bis c.p.): diventano procedibili a querela le ipotesi in cui ricorrano l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.) ovvero la recidiva, nei casi in cui integra un'aggravante ad effetto speciale.
In particolare, il comma 1 prevede l'aggiunta di un sesto comma all'art. 270-bis.1 c.p. volto a prevedere che per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma dell'art. 270-bis.1 medesimo, vale a dire dalla finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si procede sempre d'ufficio.
L'art. 270-
bis.1 c.p. prevede, al primo comma, una circostanza aggravante - in virtù della quale la pena è aumentata della metà - per i reati punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
Il secondo comma stabilisce che nel caso di concorso di altre aggravanti si applichi per primo l'aumento di pena derivante dall'aggravante di cui al primo comma e che le eventuali circostanze attenuanti (ad eccezione di quelle della minore età e dell'apporto di minima importanza nel caso di concorso) non possano essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto all'aggravante di cui al primo comma e alle aggravanti per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria, operandosi in tali casi le diminuzioni di pena sulla pena risultante dalle predette aggravanti.
Ai sensi del terzo e del quarto comma si applica una specifica attenuante ed è esclusa l'applicabilità dell'aggravante di cui al primo comma nei confronti del concorrente in delitti commessi per finalità di terrorismo e di eversione che si dissoci adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze ovvero aiutando concretamente l'autorità giudiziaria o di polizia nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti
Il quinto comma, infine, prevede una specifica causa di non punibilità in favore del colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione che, al di fuori del caso di desistenza del concorrente, volontariamente impedisca l'evento e fornisca elementi determinanti per la ricostruzione del fatto e l'individuazione degli eventuali concorrenti.
Si ricorda che le disposizioni di cui all'art. 270-
bis.1 c.p. sono state introdotte nell'ordinamento dal DL 625/1979 (conv. con modificazioni dalla L. 15/1980), recante misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, e inserite nel codice penale dall'art. 5 del D. Lgs. 21/2018, recante disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, comma 85, lett.
q della L. 103/2017.
Il comma 2 prevede l'aggiunta di un quinto comma all'art. 416-bis.1 c.p. volto a prevedere che per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma dell'art. 416-bis.1 medesimo, vale a dire l'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, si procede sempre d'ufficio.
L'art. 416-
bis.1 c.p. prevede, al primo comma, una circostanza aggravante - in virtù della quale la pena è aumentata da un terzo alla metà - per i reati punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-
bis – vale a dire la forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva - ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa.
Il secondo comma stabilisce che le eventuali circostanze attenuanti (ad eccezione di quelle della minore età e dell'apporto di minima importanza nel caso di concorso) non possano essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto all'aggravante di cui al primo comma, operandosi in tal caso le diminuzioni di pena sulla pena risultante dalla predetta aggravante.
Ai sensi del terzo e del quarto comma, si applica una specifica attenuante ed è esclusa l'applicabilità dell'aggravante nei confronti del concorrente nel delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-
bis nonché nei delitti aggravati ai sensi del primo comma dell'art. 416-
bis.1 che si dissoci adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze ovvero aiutando concretamente l'autorità giudiziaria o di polizia nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti
Si ricorda che le disposizioni di cui all'art. 416-
bis.1 c.p. sono state introdotte nell'ordinamento dal DL 152/1991 (conv. con modificazioni dalla L. 203/1991), recante misure urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, e inserite nel codice penale dall'art. 5 del D. Lgs. 21/2018, recante disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, comma 85, lett.
q della L. 103/2017.
Procedibilità d'ufficio per il delitto di lesione personale commesso da persona sottoposta a misura di prevenzioneL'articolo 2 è volto a includere il delitto di lesione personale previsto dall'art. 582 c.p. fra i delitti per i quali l'art. 71 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) prevede la procedibilità d'ufficio qualora essi siano aggravati dall'essere stati commessi da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
La relazione illustrativa precisa come si sia ritenuta irragionevole l'esclusione dall'elenco di cui al citato art. 71 del delitto di lesione personale, anche in considerazione del fatto che sono invece inclusi nell'elenco i delitti di violenza privata e minaccia.
L'art 71 del D. Lgs. 159/2011 prevede al comma 1 che per una serie di reati specificamente indicati, nonché per i delitti commessi con finalità di terrorismo, la pena sia aumentata (da un terzo alla metà per i delitti e della metà per le contravvenzioni) se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.Il comma 2 prevede che in ogni caso si proceda d'ufficio e che qualora per il delitto sia consentito l'arresto in flagranza ed esso sia stato commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione la polizia giudiziaria possa procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Il comma 3 prevede che alla pena sia aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Il testo vigente dell'art. 71 del D. Lgs. 159/2011 richiama i seguenti reati: delitti associativi per finalità di terrorismo (art. 270-
bis ss. c.p.); delitti di peculato, corruzione, concussione (artt. 314 ss. c.p.); violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) o a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p.); turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); intralcio alla giustizia con violenza o minaccia (art. 377, terzo comma, c.p.); favoreggiamento (art. 378 s. c.p.); associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-
bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-
ter c.p.); assistenza agli associati (art. 418 c.p.); danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.); fabbricazione o detenzione di esplosivi (art. 435 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-
bis c.p.); omicidio (575 c.p.); riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.); tratta (art. 601 c.p.); acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); sequestro di persona (art. 605 c.p.); violenza privata (art. 610 c.p.); violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.); rapina (art. 628 c.p.); estorsione (art. 629 c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); deviazione di acque o modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.); invasione di terreni o di edifici (art. 633 c.p.); turbativa violenta del possesso di immobili (art. 634 c.p.); danneggiamento (art. 635 c.p.); ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.); uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-
bis c.p.); riciclaggio (art. 648-
bis c.p.); impiego di denaro o beni di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); reati concernenti le armi (art. 695 ss c.p.).
Arresto in flagranza per i delitti perseguibili a querelaL'articolo 3 modifica l'art. 380 c.p.p. consentendo l'arresto in flagranza obbligatorio, anche in mancanza di querela nel caso in cui la persona offesa non risulti prontamente reperibile. In questi casi la querela deve comunque essere presentata entro il termine di quarantotto ore dall'arresto. La disposizione inoltre, prevede che, in tutti i casi di arresto in flagranza (sia obbligatorio che facoltativo) nelle ipotesi in cui la querela è presentata in forma semplificata le autorità che procedono all'arresto sono tenute a rendere alla persona offesa le informazioni di cui all'art. 90-bis c.p.p.. In particolare, il comma 1, modifica il comma 3 dell'articolo 380 c.p.p., il quale, nella sua formulazione vigente, prevede che in caso di delitto perseguibile a querela di parte si procede all'arresto in flagranza soltanto qualora la querela sia proposta, anche con dichiarazione orale resa all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente sul luogo. La remissione della querela impone l'immediata liberazione dell'arrestato.
L'art. 380 c.p.p. (rubricato "arresto obbligatorio in flagranza") prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un
delitto non colposo, consumato o tentato,
per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione
non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni (comma 1). Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di una serie di
delitti non colposi, consumati o tentati puntualmente elencati nel comma 2. Infine, il
comma 3, come già ricordato, disciplina l'ipotesi di arresto in flagranza nel caso di delitto perseguibile a querela.
Il disegno di legge modifica il comma 3 dell'articolo 380 c.p.p., consentendo l'arresto, anche nel caso in cui la querela non sia contestualmente presentata in quanto la persona offesa risulti essere non prontamente rintracciabile. In questi casi il nuovo comma 3 consente la presentazione sopravvenuta della querela, entro il termine di quarantotto ore dall'arresto. L'arrestato è quindi immediatamente liberato:
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto sono tenuti, comunque, ad effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Nel caso in cui la persona offesa è presente o rintracciata, la querela può essere proposta anche - in forma semplificata - con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis.
Come si sottolinea nella relazione illustrativa "la modifica del regime di procedibilità incide anche su reati per i quali il legislatore prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, i quali possono essere connotati dalla difficoltà di reperire prontamente la persona offesa. Rispetto a questi casi, che oggi non consentirebbero l'arresto in flagranza in mancanza di querela, si è ritenuto possibile prevedere che, anche in mancanza di querela, si possa procedere all'arresto in flagranza". Al fine di contenere la nuova previsione, sottolinea sempre la relazione, "per prima cosa la si è limitata solo ai reati ritenuti di particolare allarme sociale dal legislatore, ammettendo l'arresto senza querela solo quando esso è obbligatorio. Inoltre, si è specificato che gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria non possono procedere all'arresto se la persona offesa è presente o prontamente rintracciabile. Proprio a tal fine - puntualizza la relazione - la norma trova applicazione solo nelle situazioni (
omissis) di impossibilità oggettiva di acquisire le determinazioni della persona offesa. In secondo luogo, si precisa che in presenza della persona offesa dev'essre quest'ultima a manifestare la volontà che si proceda, con la conseguenza che, ove non lo faccia, l'arresto non è possibile. Allo stesso fine di contenere l'ambito applicativo della nuova previsione, si è precisato che la querela deve ancora poter sopravvenire (
omissis) in quanto se fosse già manifestata una volontà di rinunciare alla querela non ci si troverebbe nel caso disciplinato dalla norma. Ed ancora, al fine di contenere gli effetti limitativi della libertà impliciti in questa scelta, si è, in aggiunta, previsto che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto debbano effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa e che, se la querela non sopravviene nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato deve essere posto immediatamente in libertà".
Occorre ricordare che la riforma Cartabia (d.lgs. n 150 del 2022) è intervenuta sull'articolo 90-
bis c.p.p. (
Informazioni alla persona offesa), ampliando il catalogo di informazioni dovute alla persona offesa, al fine assicurare alla stessa di partecipare in modo più informato, consapevole e attivo al procedimento. Si tratta di modifiche volte ad assicurare la coerenza con le garanzie informative derivanti dal recepimento della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (c.d. Direttiva vittime). In particolare, fra le altre è stato previsto che la persona offesa sia informata sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa in una lingua chiara e comprensibile (lett. p-
bis) e che l'ammissione a programmi di giustizia riparativa con esito positivo per l'imputato, comporta la remissione tacita di querela (lett. p-
ter).
Il comma 2 interviene sul comma 3 dell'articolo 381, c.p.p., il quale prevede, nella sua formulazione vigente che, nel caso in cui si tratti di delitto procedibile a querela, l'arresto (facoltativo) in flagranza possa essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo.
L'art. 381 c.p.p. disciplina le ipotesi in cui l'arresto in flagranza è facoltativo. Come l'art. 380 c.p.p., anche l'art. 381 c.p.p. individua le figure di illecito per le quali è consentito l'arresto mediante un duplice criterio, quantitativo e qualitativo; il primo si traduce nella fissazione di soglie di pena edittale al di sotto delle quali la misura non è applicabile (è facoltativo l'arresto di chiunque sia colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni); il secondo, si esprime in un catalogo puntuale di reati che, immuni dal punto di vista della sanzione, il legislatore ha ugualmente stimato rilevanti ai fini della precautela facoltativa.
Il disegno di legge introduce nel comma 3 - similmente a quanto previsto con riguardo al comma 3 dell'art. 380 c.p.p. - la previsione per la quale anche nel caso di proposizione della querela in forma semplificata, resta la necessità di rendere alla persona offesa le informazioni di cui all'articolo 90-bis c.p.p.. Tale obbligo informativo può essere assolto, precisa sempre la disposizione, anche con atto successivo.
Con riguardo a tale modifica e alla analoga apportata all'art. 380 c.p.p., la relazione illustrativa sottolinea come si tratti di un intervento correttivo "finalizzato a porre rimedio ad un difetto di coordinamento che si poteva verificare tra questa forma flessibile di raccolta della querela e gli ampi obblighi informativi in favore della persona offesa, previsti dall'art. 90-
bis c.p.p.".
L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria. |