Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 9 del 2021 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, sull'istituzione della Procura europea "EPPO" 21 febbraio 2023 |
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Il Regolamento (UE) 2017/1939|La norma di delega|Contenuto dello schema| |
Lo schema di decreto legislativo in esame (A.G. n. 22) reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 9 del 2021 , con il quale si è preceduto all'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE/1939/2017, sull'istituzione della Procura europea «EPPO». L'intervento normativo è volto ad istituire un archivio riservato, distinto da quelli già previsti dall'ordinamento vigente, dedicato alla conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea, sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del Procuratore europeo. Il nuovo archivio sarà istituito presso la procura della Repubblica di Roma, ma si prevede la possibilità, ove necessario, di istituire ulteriori archivi nelle sedi territoriali dei procuratori europei delegati.
Il Regolamento (UE) 2017/1939Il Regolamento UE/1939/2017, che prevede l'istituzione dell'Ufficio del Procuratore europeo («EPPO») è entrato in vigore il 20 novembre 2017. L'EPPO ha sede in Lussemburgo ed è competente ad indagare ed a perseguire dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti, e secondo le rispettive regole processuali, i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come definiti dalla direttiva UE 2017/1971 (cd. Direttiva PIF), i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e i reati indissolubilmente connessi ad una delle fattispecie prima menzionate (vedi infra). Struttura della Procura europeaLa Procura europea è organizzata a livello centrale e a livello decentrato (art. 8). Il livello centrale è composto dal Procuratore Capo europeo (PCE), dal Collegio, dalle Camere permanenti, dai Procuratori europei (PE) e dal direttore amministrativo. Il livello decentrato è, invece, composto dai Procuratori europei delegati (PED) aventi sede negli Stati membri. Il Collegio dell'EPPO è composto dal Procuratore Capo europeo, che lo presiede, e da un procuratore europeo per ogni Stato membro (art. 9). Il collegio a livello centrale, nella composizione plenaria, si occupa essenzialmente di questioni amministrative o di politiche generali dell'ufficio. In particolare si occupa: della supervisione generale delle attività dell'EPPO; di adottare decisioni su questioni strategiche e su questioni di ordine generale derivanti da singoli casi, in particolare, al fine di assicurare la coerenza, l'efficienza e l'uniformità della politica in materia di azione penale dell'EPPO in tutti gli Stati membri; di istituire le Camere permanenti; di adottare il regolamento interno dell'EPPO; di stabilire le responsabilità per l'esercizio delle funzioni dei membri del collegio e del personale dell'EPPO. Le Camere permanenti sono presiedute dal Procuratore Capo europeo, o da uno dei suoi sostituti e sono composte, oltre che dal presidente, da due membri permanenti (art. 10 Reg.). Esse monitorano e indirizzano le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati, garantiscono il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei casi transfrontalieri. Il Procuratore capo europeo (PCE) è al vertice dell'EPPO, ne organizza il lavoro e ne dirige le attività (art. 11), rappresenta l'EPPO dinanzi alle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri e dinanzi a terzi e può delegare i suoi compiti di rappresentanza a uno dei sostituti o a un procuratore europeo. Il PCE rende pienamente conto dell'esercizio delle sue funzioni e risponde delle attività generali dell'EPPO dinanzi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Ha prevalentemente compiti di organizzazione generale dell'attività dell'EPPO e di rappresentanza. È nominato dal Parlamento europeo e dal Consiglio per un mandato non rinnovabile di 7 anni, all'esito di una procedura di selezione avviata con pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito agli aspiranti Procuratori a presentare la propria candidatura. La selezione fra le domande degli aspiranti viene effettuata dal Comitato di selezione di cui all'art. 14, par. 3. Ai sensi dell'art. 96 del regolamento viene assunto per la durata dell'incarico come agente temporaneo dell'EPPO. I Procuratori europei (uno per ogni stato membro):
Il PE incaricato della supervisione del caso può, inoltre, chiedere alla Camera permanente la riassegnazione del caso ad altro PED, qualora questi non svolga l'indagine, non eserciti l'azione penale ovvero ometta di seguire le istruzioni della Camera permanente o del Procuratore. In casi eccezionali (art. 28, par. 4) svolge direttamente l'indagine assicurando il compimento di tutti gli atti investigativi richiesti dal caso in trattazione. Ciascuno Stato membro (art. 16) designa tre candidati al posto di PE, i cui nominativi vengono comunicati al Comitato di selezione che esprime in merito il proprio parere. Il Consiglio procede poi alla nomina formale di uno dei tre per la durata di sei anni. Ai sensi dell'art. 96 del regolamento anche il Procuratore europeo è assunto per la durata dell'incarico come agente temporaneo dell'EPPO. I Procuratori europei delegati (PED) sono coloro che conducono in concreto le indagini. Queste sono svolte, infatti, essenzialmente a livello decentrato, a partire dalla iscrizione della notizia di reato. Tuttavia, le stesse saranno monitorate e supervisionate a livello centrale dal Procuratore europeo della stessa provenienza geografica del Paese in cui il delegato le starà conducendo. I PED dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine, azione penale e atti volti a rinviare casi a giudizio (art. 13). Sono, quindi, responsabili delle indagini e azioni penali dagli stessi avviate, ad essi assegnate o da essi avocate ai sensi dell'art.27 del regolamento. I PED seguono le indicazioni e le istruzioni della competente camera permanente incaricata, nonché le istruzioni del PE incaricato della supervisione. Essi dunque sono responsabili di portare i casi in giudizio e dispongono del potere di formulare l'imputazione, partecipare all'assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili in conformità del diritto nazionale. Su proposta del PCE, il Collegio nomina (per cinque anni) i PED designati dagli Stati membri (art. 17, par. 1). CompetenzaQuanto alla competenza, l'EPPO è l'organo addetto a condurre indagini, esercitare l'azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati di cui alla direttiva del Consiglio n. 1371/2017 (art. 22); il regolamento definisce dunque la competenza materiale dell'EPPO mediante rinvio alla c.d. direttiva PIF, entrata in vigore nell'ottobre 2017, finalizzata all'armonizzazione del diritto penale sostanziale per favorire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso il diritto penale. Tale direttiva include, fra l'altro, le frodi all'IVA, anche se limitatamente alle ipotesi in cui le relative condotte siano connesse al territorio di due o più Stati membri e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro, le condotte di corruzione attiva e passiva e quelle di appropriazione indebita che ledano gli interessi finanziari dell'Unione, nonché quelle di partecipazione ad un'organizzazione criminale (di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI), quando l'attività dell'organizzazione criminale sia incentrata sulla commissione dei reati PIF. Il regolamento, tuttavia, non prevede la competenza dell'EPPO sui "reati PIF" come esclusiva, o meglio prevede che l'EPPO abbia sempre un potere decisionale su tali reati, sebbene in determinati casi, tale potere decisionale si manifesti nella volontà di lasciare la competenza su di essi alle autorità nazionali. Sussiste, infatti, un'area in cui questi stessi reati a tutela degli interessi finanziari dell'Unione potranno continuare ad essere oggetto di indagine da parte delle autorità nazionali. Il regolamento prevede la possibilità che reati astrattamente rientranti nella competenza dell'EPPO possano essere investigati dalle autorità nazionali, se così l'EPPO consente (art 25). Con riguardo alla competenza territoriale l'EPPO è competente se i predetti reati: sono stati commessi in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri; sono stati commessi da un cittadino di uno Stato membro, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio, o sono stati commessi al di fuori dei territori di uno o più Stati membri da una persona che al momento del reato era soggetta allo statuto o al regime applicabile, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio. Sotto il profilo procedurale, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti devono comunicare all'EPPO senza ritardo i fatti di cui vengano a conoscenza suscettibili di ledere il bilancio dell'Unione. Se, a seguito della segnalazione, conformemente al diritto nazionale, sussistono ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un reato suscettibile di ledere gli interessi finanziari dell'UE e, dunque, di competenza dell'EPPO, un PED nello Stato membro avvia un'indagine e lo annota nel sistema informatico di gestione dei fascicoli (art.26). Sul punto, il regolamento stabilisce, all'art. 26, par. 4 che un caso normalmente è aperto e trattato da un PED nello Stato membro in cui si trova il centro dell'attività criminosa o, in caso di pluralità di reati, nello Stato membro ove è stata commessa la maggior parte di essi. Inoltre, per assicurare l'efficienza delle indagini penali e il rispetto del principio del ne bis in idem può essere necessario, in alcuni casi, estendere le indagini ad altri reati ai sensi del diritto nazionale, qualora questi ultimi siano indissolubilmente connessi a un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione (art. 22, par. 3). L'azione dell'EPPO si ferma alla chiusura dell'indagine. Tutta la fase del processo è, infatti, di competenza nazionale e, come tale, regolata dal diritto interno di ogni Stato aderente.
CostituzioneCon riguardo alle tappe della costituzione dell'EPPO:
In base a quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento il procuratore capo europeo è nominato dal Parlamento europeo e dal Consiglio di comune accordo per un mandato non rinnovabile di sette anni. Il procuratore capo europeo è selezionato tra candidati che: sono membri attivi delle procure o della magistratura degli Stati membri, oppure procuratori europei attivi; offrono tutte le garanzie di indipendenza; possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati alle più alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, o hanno svolto la funzione di procuratori europei, e possiedono una sufficiente esperienza manageriale e le qualifiche per il posto in questione. La selezione si basa su un invito generale a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a seguito del quale un comitato di selezione stabilisce una rosa di candidati qualificati da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.
Laura Codruţa Kövesi, cittadina romena, al momento della nomina esercitava il ruolo di procuratore nell'Ufficio del Procuratore presso l'Alta Corte di cassazione della Romania.
I Procuratori Centrali rappresentano singolarmente ciascuno dei 22 Stati membri nei quali l'EPPO avrà giurisdizione (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna.).
Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, il mandato dei Procuratori Centrali ha una durata non rinnovabile di sei anni, salva decisione del Consiglio di estenderla al termine per ulteriori tre anni. Tuttavia, in conformità con le regole transitorie per il primo mandato a seguito della costituzione dell'EPPO,
un terzo dei procuratori del collegio avrà un incarico di soli tre anni, non rinnovabile.
Tale ultima previsione trova applicazione in riferimento al mandato del
procuratore italiano, Danilo Ceccarelli.
L'EPPO è diventata operativa il 1° giugno 2021.
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La norma di delegaIl Regolamento UE/1939/2017, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; tuttavia lo stesso demanda agli ordinamenti nazionali il necessario adeguamento della disciplina ordinamentale e processuale allo scopo di assicurare effettività all'obiettivo della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Allo scopo, l'art. 4 della legge n. 117 del 2019 – Legge di delegazione europea 2018 ha delegato il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del suddetto regolamento (UE) 2017/1939, con riguardo all'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e le relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedimentali della cooperazione. In attuazione della suddetta disposizione il Governo ha emanato il d. lgs. n. 9 del 2021. I termini di scadenza per l'esercizio delle delegaLa stessa disposizione di delega prevede la possibilità per il legislatore delegato di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega. Il D.lgs. n. 9 del 2021 è entrato in vigore il 6 febbraio 2021, e dunque il termine per l'esercizio della delega per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del suddetto decreto scadeva il 6 febbraio 2023. Tuttavia, la stessa legge delega - rinviando alle procedure perviste dall'art. 31 della legge n. 234 del 2017 - prevede il c.d. istituto dello "scorrimento", in base al quale se il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Il presente schema è stato trasmesso alle Camere il 6 febbraio 2023 e il termine per l'espressione del parere parlamentare (quaranta giorni dalla data di trasmissione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della legge n. 234 del 2012) scade il 18 marzo 2023. Posto che l'articolo 31, comma 4, della medesima legge n. 234 stabilisce che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi, ne consegue che il termine di delega risulta quindi prorogato al 6 maggio 2023.
L'articolo 4
della legge n. 117 del 2019
rinvia all'art. 31 della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) per l'individuazione delle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea. Il comma 5 dell'art. 31, dispone che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite con la legge di delegazione europea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla stessa legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 31, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi predetti.
L'
articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012 prevede che la legge di delegazione europea indichi le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
Princìpi e criteri di esercizio della delega sono previsti dall'art. 4 della legge n. 117 del 2019 che sono richiamati altresì per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive. In particolare lo schema di decreto in esame appare attuativo di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, lett. r) ai sensi del quale il Governo è delegato ad apportare ogni ulteriore modifica alle norme dell'ordinamento giudiziario e processuali necessaria per adeguamento l'ordinamento al regolamento UE, nonché ad abrogare le disposizioni nazionali incompatibili col regolamento stesso.
Si ricorda che l'art. 4, comma 3, delega il Governo :
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Il decreto legisativo n. 9 del 2021L'art. 4 della legge n. 117 del 2019 ha delegato il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, istitutivo della Procura europea. Gli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo 4 riguardano l'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e le relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedimentali della cooperazione. In attuazione della suddetta delega, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 9 del 2021, che:
Sulla disciplina introdotta dal
decreto legislativo n. 9 del 2021 è da ultimo intervenuto l'
art. 34 del decreto-legge n. 17 del 2022 (convertito, con modificazioni dalla legge n. 34 del 2022), che ha:
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Contenuto dello schemaLo schema di decreto legislativo in commento consta di 2 articoli. L'articolo 1 reca l'introduzione dell'articolo 17-bis del D. Lgs. 9/2021 in materia di conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea.
Come sopra ricordato, con il Regolamento (UE) 2017/1939 del 12.10.2017 - relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura Europea "EPPO"- è stata istituita la Procura Europea,
competente per tutti i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea.
Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, l'EPPO è l'unica autorità inquirente competente per i
reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, che sono stati individuati dalla Direttiva UE 2017/1371 ( Direttiva PIF), recepita in Italia con D.Lvo 14 luglio 2020, n. 75, emanato sulla base della legge delega n. 117/2019.
Sono, in particolare,
reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione:
Inoltre, per assicurare l'efficienza delle indagini penali e il rispetto del principio del ne bis in idem può essere necessario, in alcuni casi, estendere le indagini ad altri reati ai sensi del diritto nazionale, qualora questi ultimi siano indissolubilmente connessi a un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione (art. 22, par. 3). La nozione di "reati indissolubilmente connessi" si ricava alla luce della relativa giurisprudenza (fra le pronunce più rilevanti, causa C-436/04, Van Esbroeck; causa C-467/04, Gasparini; causa C-150/05, Van Straaten; causa C-288/05, Kretzinger; causa C-617/10, Fransson) che, per l'applicazione del principio del ne bis in idem, adotta come criterio pertinente l'identità dei fatti materiali (o fatti sostanzialmente identici), intesa come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro nel tempo e nello spazio.
Ai sensi del comma 1 del nuovo art. 17-bis i verbali, le registrazioni e gli atti relativi alle intercettazioni eseguite in procedimenti nei quali la Procura europea ha esercitato la sua competenza sono conservati integralmente in un archivio riservato sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del procuratore europeo (o del procuratore delegato europeo che ne esercita le funzioni). Viene quindi creato un archivio distinto da quello previsto dagli articoli 269, comma 1, c.p.p. e dall'articolo 89-bis, comma 1, disp. att. c.p.p.
Secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, l'intervento normativo è finalizzato da un lato a garantire che l'azione investigativa dell'EPPO possa svolgersi in condizioni di assoluta autonomia e indipendenza e dall'altro ad evitare che i procuratori della Repubblica continuino a rispondere della custodia di documentazione afferente l'attività di intercettazione di pertinenza della Procura europea. Si ricorda che l'art. 269 c.p.p., nel disciplinare la conservazione della documentazione inerente alle intercettazioni, prevede che i verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. L'art. 89-bis. disp.att.c.p.p specifica che nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, c.p.p, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono. La medesima disposizione prevede che l'archivio sia gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito. Il comma 2 prevede:
Con riguardo al
numero e alla distribuzione funzionale e territoriale dei procuratori europei delegati, il Regolamento EPPO rimette ogni decisione in proposito
alla conclusione di un accordo con il procuratore capo europeo da parte della competente autorità nazionale che, nel caso italiano, il decreto legislativo 9/2021 ha indicato nel Ministro della giustizia.
Nello specifico, l'articolo 13, comma 2, del Regolamento, prevede che in ciascuno Stato membro siano presenti due o più procuratori europei delegati e che il procuratore capo europeo, dopo essersi consultato e
aver raggiunto un accordo con le competenti autorità degli Stati membri, approva il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati all'interno di ciascuno Stato membro.
Dopo la nomina del Procuratore Capo Europeo e dei Procuratori Europei (uno per ciascuno Stato Membro),
con l'accordo tra il Ministro e il Procuratore Capo Europeo, previsto dall'art. 13, paragrafo 2, del Regolamento UE 2017/1939 e dall'art. 4 comma 1 D.lgs 9/21, sono stati determinati il numero e la distribuzione funzionale e territoriale dei procuratori europei delegati (PED). Con riferimento alla distribuzione territoriale, le sedi individuate sono:
All'accordo è poi seguito il D.M. 15 aprile 2021, concernente la "Determinazione del contingente complessivo dei Procuratori Europei Delegati e individuazione delle sedi di servizio", con il quale – conformemente al predetto accordo – il numero dei PED è stato determinato in 20 unità complessive, distribuite nelle 9 sedi sopra indicate (sette con due PED e due con tre PED). Il CSM, con delibera del 28.4.2021, ha
designato 15 PED per 7 delle 9 sedi stabilite (sono rimasti vacanti, per assenza di aspiranti, un posto dei due previsti presso la sede di Bologna; i due posti previsti per la sede di Bari; i due posti previsti per la sede di Catanzaro).
Sulla base di quanto previsto dall'art. 34 del Dl 17/2022, Ministro della giustizia ha concluso con il PCE
l'Accordo integrativo sulla designazione di due ulteriori PED - pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 2022 - finalizzato alla designazione di due ulteriori PED, già incardinati presso la Procura generale della Corte di Cassazione, dal momento che l'ordinamento interno riserva le funzioni di legittimità ai soli magistrati che ne siano effettivi titolari.L'accordo integrativo prevede che i due PED addetti alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione potranno continuare ad esercitare le proprie funzioni anche quali magistrati nazionali, svolgendo "almeno il 10% della loro prestazione lavorativa in favore della Procura europea".
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria. |