Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali
Riferimenti: AC N.338-B/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 7/2
Data: 05/04/2023
Organi della Camera: II Giustizia


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Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

5 aprile 2023
Schede di lettura


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L' A.C. 338-B, in materia di equo compenso, torna alla Camera dopo essere stato modificato dal Senato. La modifica, che concerne la correzione di un richiamo al codice di procedura civile contenuto all'art. 7, si è resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore della cd. "riforma Cartabia" (v. infra).

Ai sensi dell'art. 70, comma 2, del Regolamento, trattandosi di un testo già approvato dalla Camera e rinviato dal Senato, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli eventuali emendamenti ad esse conseguenti.

Il testo del provvedimento, che si compone di 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

In particolare, la proposta:


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Si riporta di seguito l'illustrazione del contenuto del provvedimento, fermo restando che, ai sensi dell'art. 70, comma 2, del Regolamento, la Camera in questa fase dell'iter è chiamata a deliberare soltanto sull'unica modifica introdotta dal Senato, relativa all'art. 7, e sugli emendamenti ad essa conseguenti che fossero eventualmente presentati, essendo, per il resto, il testo oggetto di doppia lettura conforme e, dunque, non emendabile.

L'articolo 1 contiene la Definizione di equo compensodefinizione di equo compenso. A tal fine, riprendendo in parte quanto già previsto nella normativa vigente, specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.

L'Ambito di applicazionearticolo 2, definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che:

  • hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.;
  • trovano fondamento in convenzioni;
  • sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Rispetto alla normativa vigente, la proposta amplia l'ambito applicativo della disciplina sull'equo compenso delineando, in relazione alla realtà produttiva italiana, le caratteristiche che deve avere l'impresa per poter essere considerata, rispetto al professionista, un contraente "forte".

La disposizione, inoltre, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese (comma 2); al riguardo si anticipa che l'articolo 4, comma 1, della proposta specifica che tali accordi si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria. 

L'articolo 2 (comma 3) estende altresì l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla p.a. Sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione della disciplina le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione ed è posto nel contempo a carico di quesi ultimi - con una disposizione analoga a quella di cui al comma 4-bis dell'art. 19-quaterdecies del D.L. n. 148 del 2017 -  l'obbligo di garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo in ogni caso conto dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equoL'articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera (comma 1); la proposta specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'art. 1.

Il Ulteriori ipotesi di nullitàcomma 2 prevede inoltre la nullità di qualsiasi pattuizione:

  • che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
  • che imponga allo stesso l'anticipazione di spese;
  • che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

La stessa disposizione prevede la nullità di qualsivoglia clausola e pattuizione che consista:

  • nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  • nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  • nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
  • nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
  • nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese;
  • nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura;
  • con esclusivo riferimento alla professione forense, nella previsione che in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato nel caso in cui l'importo previsto in convenzione sia maggiore;
  • nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
  • nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
  • nell'obbligo per il professionista di rimborsare il cliente per l'utilizzo di servizi di assistenza tecnica la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso.

Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali.

Il comma 4 specifica che la nullità:

  • quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l'intero contratto;
  • opera solo a vantaggio del professionista;
  • può essere rilevata anche d'ufficio.

Il Rideterminazione del compensocomma 5 specifica che l'azione per far valere la nullità della pattuizione (accordo di qualsiasi tipo, convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari etc.) e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata, può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. 

In base al comma 6 il tribunale procede alla rideterminazione del compenso:

  • secondo i parametri ministeriali in vigore;
  • tenendo conto dell'opera effettivamente prestata.

Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale. Al riguardo si specifica:

  • che il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell'attività prestata;
  • che il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.

L'Indennizzo a favore del professionistaarticolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto; inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito. 

L' Disciplina dell'equo compensoarticolo 5:
  • specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'art. 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria (comma 1). Si ricorda che in base all'art. 1370 c.c. le clausole predisposte unilateralmente da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro;
  • stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione (comma 2);
  • prevede che i parametri per la determinazione dei compensi professionali di cui all'art. 1 della proposta di legge debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni (comma 3). Si ricorda che per quanto riguarda la professione forense, l'aggiornamento biennale, su proposta del CNF, è già previsto dall'art. 13 della legge n. 247 del 2012;
  • attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso (comma 4);
  • demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina (comma 5).

 

L' Convenzioni standard articolo 6 consente alle imprese di cui all'art. 2 di adottare modelli standard di convenzione, concordati con le rappresentanze professionali; in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria.

L'Parere di conguitàarticolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (artt. 633 e ss cp.c.) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14 del D. lgs. n. 150 del 2011) acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso.

La modifica introdotta dal SenatoNel corso dell'esame da parte del Senato è stata approvata, con riguardo a tale disposizione, una modifica, con la quale è stato sostituito il riferimento all'articolo 702-bis con il richiamo all'articolo 281-undecies c.p.c. Si tratta di una modifica legata all'abrogazione dell'articolo 702-bis c.p.c. ad opera del D.Lgs. n. 149 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia"), il quale ha sostituito il rito sommario con il rito semplificato di cognizione a partire dal 28 febbraio 2023.

Si ricorda, infatti, che le disposizioni di cui al D. Lgs. citato, salvo che sia diversamente disposto, hanno efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2023, secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 1, del D. Lgs. medesimo come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

In virtù del richiamo all'art. 14 del D. lgs. n. 150 del 2011 il giudizio di opposizione al parere di congruità avente efficacia di titolo esecutivo si svolge davanti al tribunale in composizione monocratica del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che lo ha emesso, nelle forme del rito semplificato di cognizione, regolato dal capo III-quater del titolo I del libro II c.p.c. (artt. 281-decies ss. c.p.c.), introdotto dalla citata "riforma Cartabia"; le parti possono stare in giudizio personalmente; la sentenza non è appellabile.

 

Azione di responsabilità professionaleL'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo dies a quo.

 

Azione di classeL'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche, di cui alla legge n. 4 del 2013). La disposizione richiama la disciplina dell'azione di classe ora contenuta nel Titolo VIII-bis del libro quarto del codice civile, entrata in vigore il 19 maggio 2021.

 

Osservatorio nazionale sull'equo compensoL'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni; segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso; presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza.

L'osservatorio, nominato per 3 anni con decreto del Ministro della giustizia, dovrà essere composto da:

  • un rappresentante designato dal Ministero del lavoro;
  • un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali;
  • due rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico tra le associazioni professionali di cui all'art. 2 della legge n. 4 del 2013 .

Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone, rimborso spese o altro emolumento.

Disposizioni transitorieL'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina.

L'Abrogazioniarticolo 12 abroga:

  •  l'art. 13-bis della legge n. 247 del 2012, c.d. (legge professionale forense);
  •  l'art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017;
  •  l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. "decreto Bersani"), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che a sua volta dispone l'abrogazione delle norme che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali.

 Si ricorda che l'abrogazione di disposizioni abrogative non provoca automaticamente la reviviscenza delle norme abrogate, come affermato dalla Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del presidente della Camera del 20 aprile 2001 e, successivamente, anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 13 del 2012).

Con riguardo all'abrogazione delle disposizioni di abrogazione delle norme che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime occorre ricordare che nel nostro ordinamento il compenso del professionista è stato a lungo commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio.

Sulla materia è intervenuta la c.d. "legge Bersani" (legge n. 248 del 2006, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006) che, all'articolo 2, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà dei minimi tariffari.

 Il definitivo superamento del sistema tariffario è stato successivamente opera dell'art. 9 del DL n. 1 del 2012 , che ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate (oltre ai minimi, vengono meno anche i massimi tariffari), introducendo una nuova disciplina del compenso professionale: il professionista può liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all'importanza dell'opera. Inoltre, l'art. 9 del DL 1/2012 ha previsto che, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale debba essere effettuata con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del Ministro vigilante. Per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia si fa riferimento al D.M. 20 luglio 2012, n. 140; per gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro al D.M. 21 febbraio 2013, n. 46 e, per le professioni dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica, al D.M. 19 luglio 2016, n. 165.

 Con particolare riferimento alla professione forense, la legge professionale (legge n. 247 del 2012, art. 13) ha stabilito per i compensi la possibile pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

 A richiesta, l'avvocato è altresì tenuto a comunicare in forma scritta al cliente la prevedibile misura del compenso, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

 L'art. 13 della legge professionale forense ha previsto l'aggiornamento ogni 2 anni dei parametri per la liquidazione dei compensi indicati nel DM giustizia, su proposta del CNF.

 Per la professione forense, i parametri trovano applicazione: quando il giudice liquida le spese al termine dei giudizi; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso in forma scritta; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso consensualmente.

 

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.