Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828
Riferimenti: SCH.DEC N.426/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 23/07/2026
Organi della Camera: V Bilancio

Atto del Governo n. 426Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828Luglio 2026

marzo 2018


 

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706 5790 – * SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 390

 

 

 

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 500

 

 

 

 

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. 1

Articolo 1 (Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) 1

Articolo 2 (Osservatorio nazionale sulla riparazione) 6

Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali) 7

Articolo 4 (Clausola di invarianza finanziaria) 8

 


 

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:

Schema di decreto legislativo

Atto del Governo n.

426

Titolo breve:

Schema D.Lgs. recante attuazione della direttiva (UE) recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni

Riferimento normativo:

Articoli 1 e 4 della legge 17 marzo 2026, n. 36

Relazione tecnica (RT):

Presente

 

Senato

Camera

Commissione competente:

9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva

4ª (Politiche dell'Unione europea) e 5ª (Bilancio) in sede osservazioni

Assegnazione primaria: X Attività Produttive

Deliberazione di rilievi: V Bilancio e Tesoro

Esame per i profili di compatibilità normativa UE: XIV Politiche dell'Unione Europea

 

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame (AG 426) reca l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni (c.d. direttiva sul «diritto alla riparazione» o Right to repair), che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.

La direttiva è assistita da una clausola di armonizzazione piena (articolo 3), che preclude agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni divergenti.

La delega per il recepimento è conferita dalla legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), che detta all'articolo 4 princìpi e criteri direttivi specifici.

Lo schema di decreto in esame, corredato di relazione tecnica, si compone di quattro articoli e di due allegati (A e B) ed è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia.

Articolo 1
(Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

La norma reca le disposizioni di modifica ed integrazione al Codice del consumo necessarie per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.

Le disposizioni riguardano, in particolare, l’introduzione delle disposizioni sulla riparazione dei beni nel suddetto Codice in un nuovo Titolo II-bis della parte IV, nonché le modifiche delle disposizioni in materia di garanzia legale di conformità.

Nello specifico, il nuovo titolo II-bis è denominato “Della riparazione dei beni”.

L’articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso, introduce gli articoli 127-bis e seguenti.

L’articolo 127-bis riguarda l’ambito di applicazione e stabilisce che le disposizioni del titolo in esame si applichino alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto del bene che si verifichi o si manifesti al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell’articolo 133 del codice del consumo. Inoltre, si prevede che gli articoli dedicati all’obbligo di riparazione e alle informazioni sull’obbligo di riparazione trovano applicazione esclusivamente per i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell’Unione europea di cui all’introducendo allegato II-decies del Codice del consumo prevedono specifiche di riparabilità. Infine, sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, di attuazione della direttiva (UE) 2018/958, relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

L’articolo 127-ter è dedicato alle definizioni di “riparatore”, “riparazione”, “fabbricante”, “rappresentante autorizzato”, “importatore”, “distributore”, “bene”, “ricondizionamento” e “specifiche di riparabilità”. Quanto alle definizioni di “consumatore”, “venditore” e “supporto durevole” è stato effettuato un rinvio alle previsioni dell’articolo 3, comma 1, lettera a) e dell’articolo 128, comma 2, del codice, lettere c) e m).

L’articolo 127-quater riguarda il modulo europeo di informazioni sulla riparazione e stabilisce che i riparatori possano fornire al consumatore detto modulo (riprodotto nell’allegato II-novies del codice come allegato allo schema di decreto).

L’articolo 127-quinquies, sull’obbligo di riparazione, stabilisce che, su richiesta del consumatore, il fabbricante sia tenuto a riparare i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell’Unione europea elencati nell’allegato II-decies del codice prevedono specifiche di riparabilità. Il fabbricante non è obbligato a riparare i beni qualora la riparazione sia impossibile. La norma prevede, inoltre, la possibilità di affidare a terzi la riparazione, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di riparazione.

L’articolo 127-sexies pone in capo al fabbricante (o, se del caso, al rappresentante autorizzato, all’importatore o al distributore) l’obbligo di mettere a disposizione gratuitamente o, almeno per l’intera durata dell’obbligo di riparazione di cui al sopra esaminato articolo 127-quinquies, le informazioni sui servizi di riparazione offerti in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile.

L’articolo 127-septies è dedicato alla sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione, di cui all’articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799, e stabilisce che, a seguito dell’attivazione da parte della Commissione europea, possano registrarsi i riparatori, i venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo. L’utilizzo della sezione nazionale è gratuito per i consumatori.

L'articolo 127-octies individua nel Ministero delle imprese e del made in Italy il punto di contatto con la Commissione europea per la sezione italiana di cui al citato articolo 127-septies. Il punto di contatto nazionale è incaricato di fornire l’accesso alla sezione nazionale per la registrazione da parte di riparatori, venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e iniziative di riparazione di tipo partecipativo. Inoltre, si prevede che il punto di contatto assista la Commissione per quanto riguarda il funzionamento delle sezioni nazionali della piattaforma online europea. Il punto di contatto nazionale esercita altresì il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale al fine di rilevare, identificare e rimuovere le informazioni non valide.

L'articolo 127-novies è dedicato alle informazioni ai consumatori e stabilisce che nei siti internet istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM), nonché nel portale online del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (tuttoconsumatori.it), siano pubblicate apposite sezioni riguardanti i diritti dei consumatori previsti dall’introducendo titolo II-bis e dagli articoli 129, 133, 135-bis e 135-ter, e i mezzi per far valere tali diritti, nonché il link alla sezione nazionale della piattaforma europea. La sezione nazionale e le informazioni sui diritti dei consumatori sono rese accessibili anche attraverso gli eventuali ulteriori siti web nazionali collegati allo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018.

L'articolo 127-decies stabilisce che è nullo ogni patto, volto ad escludere, derogare o modificare gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo in esame. Si tratta di una nullità di protezione, che opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La disposizione fa ad ogni modo salve eventuali previsioni diverse del medesimo decreto. Inoltre, si prevede che il riparatore possa offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni dal decreto in commento.

L'articolo 127-undecies prevede, al comma 1, le sanzioni amministrative per il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore o il riparatore che contravviene agli obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies, tenendo conto della gravità e della durata della violazione e delle condizioni economiche e patrimoniali dell’autore.

Al comma 2 si prevede il raddoppio dei limiti minimi e massimi delle sanzioni nei casi di particolare gravità o di recidiva.

Il comma 3 attribuisce all'AGCM, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, il potere di accertare le violazioni delle norme di cui all’introducendo titolo II-bis, di inibirne la continuazione e di eliminarne gli effetti.

L'accertamento è affidato all'AGCM, secondo le procedure dell'articolo 27, commi da 2 a 15, del codice del consumo; l'Autorità opera anche quale autorità competente ai fini del regolamento (UE) 2017/2394 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (commi 4-5).

Il comma 6 stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell’introducendo titolo II-bis siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del 50 per cento ad apposito fondo del bilancio del Ministero delle imprese e del made in Italy per la realizzazione di iniziative volte a favorire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies.

L’articolo 1, comma 1, lettere da b) a e), modifica gli articoli 129, 133, 135-bis e 135-ter del codice, in recepimento dell’articolo 16 della direttiva, che reca modifiche alla direttiva (UE) 2019/771.

In particolare, è stata sostituita la lettera d) dell’articolo 129, comma 3, del codice del consumo dedicato alla “Conformità dei beni al contratto”, includendo tra i requisiti oggettivi di conformità anche quello della “riparabilità”.

A norma del nuovo comma 1-bis dell’articolo 133, qualora venga effettuata una riparazione quale rimedio volto a ripristinare la conformità del bene, ai sensi dell’articolo 135-bis, comma 2, dello stesso codice, il periodo di responsabilità gravante sul venditore sarà esteso una volta di dodici mesi. 

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 135-bis prevede che il venditore, prima di fornire il rimedio per rendere conformi i beni, informi il consumatore in ordine alla facoltà di scegliere tra la riparazione e la sostituzione del bene, nonché relativamente all’eventuale estensione della garanzia di cui al citato nuovo comma 1-bis dell’articolo 133.

L’articolo 135-ter, per effetto delle modifiche apportate, stabilisce che il venditore, nel corso della riparazione, possa fornire un bene sostitutivo, compreso un bene ricondizionato e che, su richiesta del consumatore, possa adempiere al proprio obbligo di sostituire il bene fornendo un bene ricondizionato.

Con l’articolo 1, comma 1, la lettera f) viene inserito l’articolo 135-vicies-quater (Sanzioni). In particolare, si stabilisce che l'AGCM, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme relative alla garanzia legale di conformità e alle garanzie commerciali per i beni di consumo di cui al titolo III, parte IV del codice, quindi, con riferimento sia al capo I “Della vendita di beni” sia al capo I-bis “Dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali”.

L’Autorità inibisce la continuazione ed elimina gli effetti delle violazioni menzionate. In tema di accertamento e sanzione, trova applicazione l’articolo 27, commi da 2 a 15, del medesimo codice del consumo.

Il comma 3 affida all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di autorità responsabile per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 con riferimento alla direttiva (UE) 2019/771, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni, e della direttiva (UE) 2019/770, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. In tal modo viene aggiornato il quadro normativo relativo all’enforcement.

Viene, inoltre, abrogata la lettera c) del comma 1 dell’articolo 144-bis del codice del consumo.

Viene altresì modificato l’allegato II-septies del codice, tramite l’aggiunta del punto 69. In particolare, tra le disposizioni rilevanti ai fini della proposizione delle azioni rappresentative, disciplinate dagli articoli 140-ter e seguenti del codice, viene aggiunto il riferimento alle norme di trasposizione della direttiva (UE) 2024/1799.

Vengono, infine, inseriti due nuovi allegati nel codice ossia gli allegati II-novies e II-decies, rispettivamente di cui agli allegati A e B al presente decreto: si tratta in particolare del Modulo europeo di informazioni sulla riparazione e dell’elenco degli atti giuridici che stabiliscono specifiche di riparabilità.

 

La RT specifica che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva, la Commissione europea svilupperà la piattaforma online europea per la riparazione, di cui la sezione nazionale è parte costitutiva e integrante, entro il 31 luglio 2027 e ne curerà essa stessa la manutenzione; pertanto, gli oneri di funzionamento delle sezioni nazionali non sono a carico degli Stati membri: l’interfaccia della piattaforma, compreso lo sviluppo, la gestione e la manutenzione, anche relativamente alla sezione nazionale è interamente a carico della Commissione europea. Inoltre, gli operatori potranno registrarsi in autonomia direttamente sulla piattaforma e i consumatori potranno accedere liberamente alla stessa.

Precisa, poi, che il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualità di punto di contatto, si occupa meramente di fornire l’accesso alla rispettiva sezione nazionale per la registrazione da parte di riparatori e, se del caso, venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, di acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e di iniziative di riparazione di tipo partecipativo e di assistere la Commissione per quanto riguarda il funzionamento delle sezioni nazionali della piattaforma europea online.

Gli oneri di sviluppo, gestione e manutenzione della sezione nazionale, come parte costitutiva della piattaforma europea, saranno a carico della Commissione europea.

Con riferimento alle nuove attività connesse allo svolgimento della funzione di punto di contatto nazionale e supervisione della suddetta sezione nazionale, la RT afferma che, in ragione del fatto che lo sviluppo e la gestione operativa della piattaforma saranno a carico diretto della Commissione europea, sarà possibile svolgere le funzioni di punto di contatto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività demandate al punto di contatto – ossia fornire l’accesso alla sezione nazionale per la registrazione e assistere la Commissione europea per quanto riguarda il funzionamento della sezione nazionale della piattaforma online europea – consisteranno, infatti, nel mero supporto pratico e nella partecipazione al network dei punti di contatto.

Anche i compiti in capo all’AGCM, di cui all’articolo 127-undecies, saranno esercitati avvalendosi delle risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto della contiguità tra fattispecie già oggetto di intervento da parte dell’AGCM nell’ambito delle sue competenze relative alle pratiche commerciali scorrette nonché alle altre normative a tutela dei consumatori e le norme di nuova introduzione.

Le sanzioni introdotte in recepimento dell’articolo 15 della direttiva UE 2024/1799, sebbene allo stato non determinabili nell’an e nel quantum, sono fattispecie di nuova istituzione.

La disposizione prevede che gli introiti derivanti dalle stesse siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del 50 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy, che potrà realizzare, nell’esercizio finanziario di acquisizione, attività volte a favorire la compliance degli obblighi unionali, sia mediante azioni verso le imprese al fine di diffonderne la consapevolezza e la capacità di rispetto, sia in relazione all’enforcement anche in coordinamento con l’autorità incaricata della repressione delle condotte in violazione degli obblighi previsti dalla direttiva, ossia l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. La restante quota del 50 per cento dei proventi resterà definitivamente acquisita all'erario.

Anche i compiti in capo all’AGCM, di cui al comma 1, lettere da b) a e), relativi allo svolgimento delle competenze relative alle pratiche commerciali scorrette e alle altre normative a tutela dei consumatori, saranno esercitati avvalendosi delle risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, in relazione all’articolo 127-septies, che si occupa della sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione, considerato che la Commissione europea svilupperà tale piattaforma e che la relativa interfaccia, compreso lo sviluppo, la gestione e la manutenzione, anche relativamente alla sezione nazionale, è interamente a carico della Commissione europea, non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto concerne le attività del punto di contatto, individuato nel Ministero delle imprese e del made in Italy dall’articolo 127-octies, andrebbe in particolare confermato che le relative attività di monitoraggio possano essere espletate con le risorse disponibili a legislazione vigente in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 4.

Relativamente ai compiti affidati all’AGCM dall’articolo 127-undecies del codice del consumo e dal comma 1, lettere da b) ad e), si conviene che le attività potranno essere esercitate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2
(Osservatorio nazionale sulla riparazione)

La norma istituisce l’Osservatorio nazionale sulla riparazione presso il Ministero delle imprese e del made in Italy allo scopo di promuovere la conoscenza del settore della riparazione dei beni acquistati dai consumatori, di monitorare i relativi andamenti e di agevolare il coordinamento tra gli attori sociali e istituzionali nel monitoraggio degli effetti del recepimento della direttiva (UE) 2024/1799.

All’Osservatorio sono invitati a partecipare i rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell’Unione delle Camere di commercio, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, dell’Istituto nazionale di statistica e dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nonché fino a tre rappresentanti designati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, fino a tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative dell’artigianato e della piccola e media impresa, fino a tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore della distribuzione moderna organizzata, fino a tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore della produzione industriale e manifatturiero. Possono essere, altresì, invitati altri soggetti rappresentativi del settore della riparazione.

L’Osservatorio si riunisce almeno una volta l’anno e il Ministero delle imprese e del made in Italy ne cura la segreteria.

L'Osservatorio ha il compito di:

a)    raccogliere i dati sulla consistenza del settore della riparazione e sulle relative tendenze anche con riferimento agli effetti del recepimento della direttiva (UE) 2024/1799;

b)    raccogliere i dati sulle maggiori criticità riscontrate dai consumatori e dalle imprese con riferimento alla riparazione dei beni;

c)    analizzare e monitorare le buone pratiche in materia di riparazione dei beni acquistati dai consumatori, contribuendo a promuoverne la diffusione.

Per il funzionamento dell'Osservatorio non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato. La partecipazione all'Osservatorio, da parte dei componenti e degli eventuali sostituti non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

La RT precisa che l'articolo 2 istituisce l’Osservatorio nazionale sulla riparazione presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, allo scopo di promuovere la conoscenza del settore della riparazione dei beni acquistati dai consumatori, di monitorare i relativi andamenti e di agevolare il coordinamento tra gli attori sociali e istituzionali nel monitoraggio degli effetti del recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 con durata fino alla fase di revisione della direttiva, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva stessa. Le funzioni dell’Osservatorio si incentrano sul raccordo con i soggetti istituzionali e rappresentanti degli stakeholder interessati al settore della riparazione indicati al comma 2 al fine di raccogliere documentazione, dati e informazioni e sulla possibilità di convocare almeno una volta all’anno una riunione per monitorare lo sviluppo del settore. La segreteria sarà svolta dal Dipartimento mercato e tutela - Direzione generale consumatori e mercato. Così come i partecipanti non percepiscono alcun emolumento, le funzioni di segreteria sono svolte nell’ambito delle ordinarie attività già espletate dall’Amministrazione.

Il comma 5 precisa al riguardo che la partecipazione all’Osservatorio non dà diritto a gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

Al riguardo, relativamente ai compiti dell’Osservatorio di cui al comma 4 - consistenti nel raccogliere i dati sulla consistenza del settore della riparazione e sulle relative tendenze, raccogliere i dati sulle maggiori criticità riscontrate dai consumatori e dalle imprese con riferimento alla riparazione dei beni e analizzare e monitorare le buone pratiche in materia di riparazione dei beni acquistati dai consumatori - andrebbero espressamente quantificati gli oneri relativi al funzionamento della segreteria che sarà svolta dal Dipartimento mercato e tutela - Direzione generale consumatori e mercato, al fine di verificarne la sostenibilità con le sole risorse previste a legislazione vigente, come da clausola di invarianza espressa.

Relativamente alla partecipazione all’Osservatorio dei componenti, compresi gli eventuali sostituti, considerato che viene espressamente previsto che la suddetta partecipazione non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3
(Disposizioni transitorie e finali)

La norma al comma 1 prevede che le modifiche apportate dall’articolo 1 del presente decreto agli articoli 129, 133, 135-bis e 135-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applicano ai contratti conclusi a decorrere dal 31 luglio 2026. Inoltre, le disposizioni di cui all’articolo 1 del presente decreto si applicano a decorrere dal 31 luglio 2026.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è stabilito l'adeguamento dell'allegato II-decies al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera i), del presente decreto, alle modifiche dell'allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

 

La RT specifica che l’articolo 3 disciplina il termine a partire dal quale si applicano le nuove disposizioni e prescrive l’adozione di un decreto ministeriale per adeguare l’allegato II-decies del codice del consumo, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo in commento, alle modifiche dell'allegato II della direttiva.

 

Al riguardo, considerato il tenore ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

La norma prevede che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La RT non si occupa specificatamente della norma.

 

Al riguardo, considerato che l’articolo prevede la clausola di invarianza finanziaria, si fa rinvio alle osservazioni formulate agli articoli 1 e 2.