Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM |
Riferimenti: | SCH.DEC N.126/XIX |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 13/03/2024 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
Servizio del Bilancio
Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – @SR_Bilancio
Nota di lettura n. 133
Servizio Bilancio dello Stato
Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 187
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.
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INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Programmazione e procedure di reclutamento del personale del comparto AFAM
INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO
Atto n. |
126 |
Natura dell’atto: |
Schema di decreto del Presidente della Repubblica |
Titolo breve: |
Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM |
Riferimento normativo: |
Articolo 2, commi 7, lettere a) ed e), e 8, lettere a-bis), l-bis) e l-ter), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 |
Relazione tecnica (RT): |
presente |
Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il nuovo regolamento concernente le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Il provvedimento è adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 7, lettere a) ed e), e 8, lettere a-bis), l-bis) e l-ter), della legge n. 508 del 1999.
La legge n. 508 del 1999 reca la riforma delle Istituzioni AFAM. L’articolo 2, comma 7, lettere a) ed e), della suddetta legge, in particolare, demanda all’adozione di uno o più regolamenti di delegificazione[1] - sentite, tra l’altro, le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge - la disciplina, rispettivamente, dei requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti e le procedure di reclutamento del personale. Il medesimo articolo 2 al comma 8, lett. lett. a-bis), l-bis) e l-ter), precisa, altresì, che i suddetti regolamenti siano adottati nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
- previsione dell'abilitazione artistica nazionale – che non dà diritto all'assunzione in ruolo - quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso (lettera a-bis));
- programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale[2] (lettera l-bis));
- facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni, con l'applicazione al relativo personale della disciplina in materia di lavoro a tempo parziale di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo n. 81 del 2015, salva diversa disciplina contrattuale (lettera l-ter)).
Si rileva che la lettera a-bis) del comma 8 dell’articolo 2 della legge n. 508 del 1999 è stata introdotta dall'articolo 26, comma 9-bis, del decreto-legge n. 13 del 2023. Si evidenzia, altresì, che le lettere l-bis) e l-ter), del comma 8 dell’articolo 2 della medesima legge sono state introdotte dall’articolo 14, comma 4-ter, lett. b), del decreto legge n. 36 del 2022. A tali norme non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e reca all’articolo 19 una clausola di neutralità finanziaria.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Programmazione e procedure di reclutamento del personale del comparto AFAM
Le norme in esame recano disposizioni in materia di personale (docente nonché amministrativo e tecnico) delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Le norme, tra l’altro, intervengono sulla disciplina dell’abilitazione artistica nazionale[3], in materia di ciclo di reclutamento e mobilità del suddetto personale, introducendo la figura del ricercatore AFAM e delle cattedre a tempo definito, prevedendo, altresì, una disciplina transitoria.
Le norme, in particolare:
- fissano in nove anni la durata dell’abilitazione artistica nazionale, quale attestazione della qualificazione e requisito necessario per l’accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti. Il conseguimento dell’abilitazione non dà diritto all’assunzione in ruolo. Le procedure per il conseguimento dell’abilitazione sono svolte presso le istituzioni individuate dal Ministero tramite sorteggio. Le Istituzioni prescelte assicurano la disponibilità delle strutture e del supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna Commissione nazionale di valutazione di cui viene prevista la costituzione, (con almeno cinque membri, compreso il direttore dell’istituzione presso cui la commissione ha sede, con funzione di presidente) e dei quali si tiene conto nella ripartizione dei fondi destinati al finanziamento delle istituzioni. Per la partecipazione ai lavori della Commissione nazionale, non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate. I commissari che svolgono attività di docenza presso istituzioni italiane sono, a richiesta, esentati dallo svolgimento della ordinaria attività didattica per i periodi di attività della commissione nazionale. In tal caso, le istituzioni possono nominare un sostituto per lo svolgimento dell’attività didattica (articolo 2);
- disciplinano le procedure di programmazione del personale, prevedendo che le istituzioni predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno di personale. La programmazione viene adottata nei limiti della dotazione organica, considerati i posti già vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, dal numero di ricercatori che raggiungono nel triennio i requisiti per il passaggio alla docenza ai sensi dell’articolo 7, nonché dagli equilibri di bilancio (articolo 3). Inoltre viene disposta la destinazione al reclutamento a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico, di una spesa complessiva pari al cento per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, calcolati secondo quanto previsto nella Tabella 2 e parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del docente di prima fascia, secondo quanto previsto nella Tabella 1. Tali tabelle costituiscono parte integrante del provvedimento in esame. La spesa complessiva è approvata con DPCM. In sede di prima applicazione, tale decreto dispone la conversione delle assunzioni già autorizzate e non ancora effettuate secondo quanto previsto dalla Tabella 1 [articolo 3, comma 2, lett. e)].
Tabella 1
(euro)
Indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo determinato |
||
Docente I fascia |
53.900 |
1,00 |
Docente I fascia tempo definito |
26.950 |
0,50 |
Docente II fascia-Ricercatore |
44.689 |
0,83 |
Docente II fascia-Ricercatore – tempo definito |
22.345 |
0,41 |
Ep 2 |
53.403 |
0,99 |
Ep 1 |
47.457 |
1,88 |
Collaboratore |
35.866 |
0,67 |
Assistente |
33.374 |
1,62 |
Coadiutore |
29.418 |
0,55 |
(euro)
Indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato |
||
Docente I fascia |
45.013 |
0,84 |
Docente I fascia tempo definito |
22.507 |
0,42 |
Dovente II fascia-Ricercatore |
37.046 |
0,69 |
Dovente II fascia-Ricercatore – tempo definito |
18.523 |
0,34 |
Ep 2 |
45.068 |
0,84 |
Ep 1 |
39.731 |
0,74 |
Collaboratore |
31.337 |
0,58 |
Assistente |
29.382 |
0,55 |
Coadiutore |
26.312 |
0,49 |
Tabella 2
(euro)
indici di costo equivalente delle cessazioni delle qualifiche AFAM |
||
Docente I fascia |
61.689 |
1,15 |
Docente I fascia tempo definito |
30.935 |
0,57 |
Dovente II fascia-Ricercatore |
52.588 |
0,98 |
Dovente II fascia-Ricercatore – tempo definito |
26.294 |
0,49 |
Ep 2 |
60.583 |
1,12 |
Ep 1 |
54.808 |
1,02 |
Collaboratore |
39.909 |
0,74 |
Assistente |
36.978 |
0,69 |
Coadiutore |
32.213 |
0,60 |
In base all’articolo 3, la programmazione si conforma ai seguenti criteri: possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente e ricercatore in posti di organico del personale tecnico-amministrativo e di convertire i posti di organico vacanti del personale tecnico-amministrativo in posti di organico del personale docente e ricercatore; possibilità di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, senza che ciò costituisca una variazione della dotazione organica; possibilità di rendere indisponibili al reclutamento e alla mobilità cattedre, posti da ricercatore e posti tecnico-amministrativi presenti in organico, dandone specifica motivazione in relazione alla domanda di formazione o ai fabbisogni amministrativi e senza che ciò costituisca una variazione della dotazione organica; possibilità di destinare una o più cattedre vacanti a docenti di ruolo che richiedono di transitare al settore artistico-disciplinare; possibilità di istituire cattedre a tempo definito, il cui impegno orario è pari al cinquanta per cento di quelle a tempo pieno; possibilità, nell’ambito delle suddette conversioni, e a invarianza di costo complessivo della dotazione organica, di convertire una cattedra a tempo definito non vacante in una cattedra a tempo pieno (e viceversa), su richiesta del docente interessato, che accede a un nuovo contratto a tempo pieno con conservazione della classe stipendiale di provenienza;
- prevedono che le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 possano essere precedute da procedure di mobilità destinate rispettivamente a ricercatori e docenti di ruolo presso altre Istituzioni mediante la nomina di una Commissione tecnica composta da tre docenti di ruolo nel settore artistico-disciplinare o in settori affini a quello per cui è bandita la procedura di mobilità. Le procedure di mobilità e le cessazioni derivanti da mobilità verso altra istituzione statale comportano l’impiego di facoltà assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilità, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. e) (Cfr. supra) (articolo 4);
- consentono alle istituzioni di stipulare specifiche convenzioni finalizzate a programmare procedure di reclutamento comuni a più istituzioni e utilizzare congiuntamente il personale, con l'assenso del medesimo, definendo le modalità di ripartizione tra le istituzioni dell'impegno annuo dell'interessato e senza maggiori oneri a carico dello Stato (articolo 5).
Si evidenzia che il testo di cui all’articolo 5 riproduce in tema di collaborazione tra istituzioni il contenuto dell’articolo 3 del DPR n. 143 del 2019 recante la vigente disciplina sulla programmazione del reclutamento del personale AFAM;
- disciplinano il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, prevedendo, tra l’altro, il ricorso a Commissioni giudicatrici composte dal direttore dell’Istituzione che ha bandito la procedura e da due docenti (individuati mediante sorteggio) in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine (articolo 6), nonché del transito dei medesimi ricercatori alla docenza (articolo 7);
- disciplinano il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, prevedendo, in particolare, il ricorso a Commissioni giudicatrici composte dal direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura e da due docenti (individuati mediante sorteggio) in servizio presso altre Istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine (articolo 8).
L’articolo 4 del DPR n. 43 del 2019 con riguardo alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato prevede il ricorso a Commissioni giudicatrici per i cui componenti non sono previsti compensi o gettoni di presenza, salvo il rimborso delle spese a carico delle singole Istituzioni.
- disciplinano il reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato, per sopperire temporaneamente a esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche. I suddetti incarichi attribuiti mediante procedure di selezione prevedendo, tra l’altro, il ricorso a specifiche Commissioni giudicatrici composte da tre membri, di cui almeno uno esterno all’istituzione individuati dal Consiglio accademico (articolo 9);
- prevedono la possibilità di ricorrere, ai sensi dei commi 282 e 285 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019[4] a incarichi di insegnamento di durata massima di un anno accademico rinnovabili fino ad un massimo di quattro anni (cinque anni in ulteriori specifici casi) in relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica. Tali incarichi sono conferiti previa proposta del Consiglio accademico e delibera del Consiglio di amministrazione, con oneri a carico del bilancio delle rispettive istituzioni (articolo 10).
- consentono di stipulare, mediante finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione, contratti di ricerca ai sensi della normativa vigente. Ai titolari dei contratti di ricerca non possono essere, comunque, affidati incarichi di docenza o attività di supporto alla didattica (articolo 11);
- prevedono la possibilità di conferire ai docenti collocati a riposo o dei quali sono state accettate le dimissioni i titoli di “professore emerito” e di “professore onorario” di cui all’articolo 111 del Regio decreto n. 1592 del 1933. Ai professori emeriti e onorari non competono particolari prerogative accademiche né il trattenimento in servizio oltre i limiti di legge (articolo 13);
- disciplinano il reclutamento del personale amministrativo e tecnico prevedendo, tra l’altro, che i bandi di concorso siano preceduti dalle procedure di mobilità. Per la valutazione delle relative domande viene prevista la nomina di una Commissione tecnica composta da tre appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo AFAM. Le istituzioni possono, con riferimento alle Aree con un solo posto nelle rispettive dotazioni organiche, effettuare le progressioni tra le Aree. Tali procedure sono affidate a una Commissione composta da soggetti esterni alle istituzioni interessate. Per quanto concerne la formazione delle Commissioni giudicatrici viene fatto rinvio alla vigente normativa prevista con riferimento alle amministrazioni pubbliche (articolo 14);
- dispongono che, ai fini della gestione delle procedure concorsuali sul Portale unico del reclutamento (InPA), il Ministero dell’università assicura, ove necessario, attraverso specifici protocolli, il collegamento delle banche dati e delle piattaforme già in uso con il medesimo Portale (articolo 15);
- introducono la figura ad esaurimento di docente bibliotecario, prevedendo che i docenti di “bibliografia e biblioteconomia musicale” che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano appartenenti ai ruoli delle istituzioni, espletano le funzioni di bibliotecari, oltre a quanto previsto dalla declaratoria del settore artistico-disciplinare e che nelle istituzioni in cui non vi sono docenti di “bibliografia e biblioteconomia musicale” in servizio, il ruolo di bibliotecario è espletato dal direttore di biblioteca, ove presente. Le istituzioni possono costituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato di indirizzo culturale e scientifico della biblioteca, garantendo la partecipazione dei docenti con specifiche competenze in materia (articolo 17).
Sono, inoltre, disposte specifiche misure transitorie, tra le quali, viene previsto:
- l’aggiornamento a ogni rinnovo contrattuale, della definizione degli indici di costo medio equivalente di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e). In sede di prima applicazione, si applicano le suddette Tabelle 1 e 2 (articolo 17, comma 2);
- che fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione[5], possono partecipare alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti[6], tra l’altro, coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle relative graduatorie nazionali (articolo 17, comma 9) e che fino all’esaurimento delle graduatorie nazionali, il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato[7] avviene prioritariamente a valere sulle medesime graduatorie nazionali (articolo 17, comma 11);
- che in sede di prima applicazione, il reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato avviene prioritariamente mediante stabilizzazione, ad opera delle istituzioni, e sulla base della relativa procedura di programmazione dei fabbisogni[8], del personale in possesso di specifici requisiti indicati dalla disposizione (articolo 17, comma 13).
Viene, infine, disposto che dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del medesimo regolamento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 19).
La relazione tecnica ribadisce il contenuto del provvedimento e riferisce che dalle norme del medesimo, conformemente al dettato della clausola di neutralità finanziaria di cui all’articolo 19, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riguardo a specifiche disposizioni del provvedimento, la relazione tecnica riferisce, tra l’altro, quanto segue.
In merito alle strutture ospitanti le Commissioni di abilitazione e l’attività di segreteria di supporto alle medesime (articolo 2), viene evidenziato che queste sono assicurate dalle istituzioni AFAM che garantiscono l’operatività delle Commissioni, sostenendone i relativi oneri con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Di tali oneri si terrà conto in sede di ripartizione tra le medesime dei fondi di funzionamento. L’esenzione dall’attività didattica dei Commissari docenti potrebbe comportare un maggiore ricorso a incarichi di insegnamento e/o a incarichi di supplenza. In entrambi casi, tuttavia gli oneri relativi a tali incarichi graverebbero sul bilancio delle singole istituzioni interessate, con riferimento in particolare alle entrate derivanti da attività conto terzi e dalla contribuzione studentesca, atteso, in particolare che il rimborso delle spese per supplenza non è garantito dal Ministero, essendo al contrario vincolato alla capienza dei relativi stanziamenti di bilancio. Tanto premesso le norme non determinano impatti sui saldi di finanza pubblica.
Con riguardo all’articolo 3, con specifico riferimento al comma 2, numero 3) viene evidenziato che tale disposizione destina al reclutamento del personale a tempo indeterminato, per ciascun anno accademico, le risorse complessive dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico di riferimento. Tale previsione si ricollega a quanto previsto dall’articolo 1, comma 654, della legge n. 205 del 2017 a norma del quale a decorrere dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente. In tal modo è assicurata l’invarianza di spesa. Il meccanismo di calcolo utilizzato è quello cosiddetto del budget, determinato per ogni singola istituzione sulla base dei parametri del costo equivalente del personale a tempo indeterminato e determinato. Tale strumento, già utilizzato nel sistema universitario, consente di determinare il costo relativo a ciascuna qualifica del personale prendendo a riferimento la qualifica con il costo più elevato, che, nel caso di specie, è quella del docente di I fascia a tempo indeterminato[9].
In tal modo è possibile:
- stimare annualmente, a livello aggregato, il costo complessivo del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, moltiplicando le unità di personale delle diverse qualifiche per il coefficiente di costo equivalente attribuito a ciascuna di esse, e utilizzando successivamente il costo di riferimento di un docente di I fascia a tempo indeterminato;
- determinare annualmente il budget, espresso in unità di costo organico equivalente (COE), da destinare ai contratti a tempo indeterminato e, per differenza rispetto alla dotazione organica, ai contratti a tempo determinato.
Tale sistema di definizione delle facoltà assunzionali, analogo a quello previsto per le università statali, consentirà alle istituzioni AFAM di esercitare l’autonomia loro riconosciuta, dall’articolo 33 della Costituzione e dalla legge n. 508 del 1999, assicurando al contempo il controllo della spesa per il reclutamento. Il costo equivalente del personale rappresenta il costo stipendiale medio annuo (comprensivo di tutti gli oneri a carico dello Stato, tenuto conto degli scatti stipendiali di anzianità) di una determinata qualifica professionale. Il costo medio annuo è calcolato con riferimento all’intero arco di durata della carriera dell’unità di personale. Pertanto, ogni qualifica professionale ha il proprio costo equivalente. Il costo equivalente massimo corrisponde alla qualifica di docente di I fascia, per un importo di 53.900,00 euro, pari al costo medio delle sette classi stipendiali nelle quali è inquadrato il personale docente in base al CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del comparto Istruzione e ricerca del 6 dicembre 2022. Tale parametro consente di quantificare la spesa complessiva di un sistema in cui coesistono unità di personale con diversa anzianità di servizio. Conseguentemente è possibile costruire degli indici di costo, definiti COE (Costo organico equivalente), per ciascuna qualifica, ottenuti dal rapporto tra costo equivalente di una determinata qualifica e il costo equivalente massimo (del docente di I fascia a tempo indeterminato), come riportato nella Tabella 1 (Cfr. supra). La Tabella 1, analogamente, per il personale a tempo determinato, individua i costi parametrati con riferimento a quello relativo al docente di I fascia, con l’avvertenza che tali costi corrispondono, per tutte le qualifiche, alla classe stipendiale relativa alla fascia compresa tra i 3 e gli 8 anni di anzianità di servizio. Conseguentemente tali posizioni generano una minore incidenza in termini finanziari.
Poiché le retribuzioni nel Comparto AFAM prevedono scatti stipendiali automatici in base all’anzianità, il costo equivalente di un’assunzione è inferiore al costo equivalente di una cessazione, come già risulta attestato annualmente nelle richieste di facoltà assunzionali del Ministero dell’università, validate dal Ministero dell’economia, al fine dell’approvazione delle facoltà assunzionali. Tali facoltà assunzionali sono calcolate utilizzando, come parametro per le assunzioni, il costo equivalente del personale a tempo indeterminato, di cui all’Allegato al decreto del DPR n. 143 del 2019 (qui aggiornato in base al CCNL del 6 dicembre 2022 e all’allegato B del DM n. 1471 del 27 ottobre 2023 in materia di ampliamento degli organici delle istituzioni AFAM di recente statizzazione) e, come parametro relativo alle cessazioni, il costo del personale della classe stipendiale con anzianità 28-34 anni, atteso che la quasi totalità del personale che cessa dal servizio è collocata in tale fascia.
Di conseguenza, sono stati parametrati i risparmi derivanti dalle cessazioni (Tabella 2) facendo riferimento a quelli relativi al docente di I fascia, tenuto conto che tali costi corrispondono, per tutte le qualifiche, alla classe stipendiale relativa alla fascia compresa tra i 28 e i 34 anni di anzianità di servizio. La relazione tecnica precisa che – in virtù di quanto richiamato – a parità di spesa (assunzioni) e di risparmio (cessazioni), il numero di assunzioni è maggiore del numero di cessazioni. Tale differenza consente, pur gradualmente, di superare il precariato del Comparto AFAM, derivante dal fatto che il personale assunto a tempo indeterminato è in numero inferiore alla dotazione organica disponibile. Questo comporta che i posti non coperti con assunzioni con contratto a tempo indeterminato nell’a. a. 2023/2024, pari a 920 docenti, su 8.388 posti in organico, e a 242 tecnici e amministrativi, su 2.831 posti in organico, risultano coperti con contratti a tempo determinato. In sede di prima applicazione di tale norma, si prevede che assunzioni già autorizzate sulla base della normativa previgente (ossia in termini numerici con riferimento a ciascun profilo professionale) e non ancora effettuate, siano convertite in spesa autorizzata, ossia in budget assunzionale, utilizzando la richiamata Tabella 1 relativa alle unità di costo organico equivalente (COE), del personale a tempo indeterminato. Tale previsione è a invarianza di spesa, considerato che le assunzioni vengono già autorizzate sulla base degli importi di tale tabella, e risulta necessaria per consentire il passaggio da un sistema di autorizzazioni “per teste” a un sistema di budget autorizzato, evitando la sovrapposizione dei due sistemi nel medesimo ciclo di programmazione e reclutamento.
Gli articoli da 4 a 6, 8, 15, 16 e 17 possiedono natura meramente ordinamentale e non determinano effetti a carico della finanza pubblica.
Il passaggio del ricercatore al ruolo di docenza di cui all’articolo 7 è programmato, ai sensi dell’articolo 3 e con congruo anticipo, entro il limite delle dotazioni organiche. Pertanto, in conseguenza di quanto precisato e tenuto conto della natura ordinamentale delle disposizioni in parola, l’articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito all’articolo 9 viene riferito che, considerato che i contratti di insegnamento e di ricerca a tempo determinato possono essere conclusi dalle singole istituzioni entro i limiti delle dotazioni organiche disponibili e che i contratti di collaborazione sono previsti in sede di programmazione delle singole istituzioni, dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non conseguono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 10 ripropone la possibilità, già prevista dall’articolo 1, commi 284 e 285, della legge n. 160 del 2019, che le istituzioni AFAM conferiscano incarichi di insegnamento a tempo determinato, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, gravanti in particolare sulle entrate derivanti da attività conto terzi e dalla contribuzione studentesca. Atteso che le disposizioni in parola si limitano a disciplinare con norme di natura meramente ordinamentale la facoltà di conferire incarichi di insegnamento a tempo determinato già riconosciuta alle istituzioni AFAM con le citate norme della legge di bilancio per il 2020, dall’attuazione del presente articolo non conseguono nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
L’articolo 11 disciplina le modalità di conferimento dei contratti di ricerca, che le istituzioni possono stipulare per l’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca ed interamente finanziati tramite fondi esterni. Considerato che tali disposizioni si limitano a disciplinare con norme di natura meramente ordinamentale la facoltà di conferire contratti di ricerca nell’ambito delle proprie risorse di bilancio peraltro derivanti esclusivamente da fondi esterni volti a finanziare uno specifico progetto, dall’attuazione del presente articolo non conseguono nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il conferimento (articolo 13) dei titoli di professore emerito e onorario, il cui rilascio è rimesso al Consiglio accademico, rientra nella ordinaria attività delle istituzioni e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca (in sostituzione del DPR n. 143 del 2019 di cui viene corrispondentemente disposta l’abrogazione) lo schema di regolamento sulle procedure e le modalità di programmazione e reclutamento del personale (docente, ricercatore, nonché amministrativo e tecnico) delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il provvedimento è assistito, altresì, da una clausola di neutralità finanziaria (articolo 19). Le norme, tra l’altro, intervengono sulla disciplina dell’abilitazione artistica nazionale che costituisce requisito per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato e il cui conseguimento non dà diritto all’assunzione in ruolo. Ai fini del riconoscimento delle abilitazioni vengono previste presso le Istituzioni, per ciascun settore concorsuale, delle Commissioni di valutazione che operano nelle strutture e col supporto di segreteria delle medesime Istituzioni nei limiti delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti delle Commissioni non spettano compensi e rimborsi spese comunque denominati e quelli che svolgono attività di docenza presso le Istituzioni sono esentati, a richiesta, dall’attività didattica per tutta la durata dell’impegno. In tal caso, le Istituzioni possono nominare un sostituto per lo svolgimento della medesima attività didattica (articolo 2). Al riguardo non si formulano osservazioni, alla luce della predetta espressa esclusione di compensi e rimborsi spese ai Commissari e considerato quanto affermato dalla relazione tecnica che conferma che degli oneri a tale riguardo sostenuti dalle Istituzioni si terrà conto in sede di ripartizione tra le medesime dei fondi di funzionamento AFAM. Con riferimento agli oneri relativi agli incarichi di supplenza in sostituzione dei commissari docenti, si evidenzia che la relazione tecnica riferisce che questi graveranno sul bilancio delle singole istituzioni interessate e, in particolare, sulle entrate derivanti da attività conto terzi e dalla contribuzione studentesca; ciò in quanto il rimborso delle spese per supplenza non è garantito dal Ministero, essendo al contrario vincolato alla capienza dei relativi stanziamenti di bilancio. A tale riguardo andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la neutralità finanziaria della disposizione con specifico riguardo alla compensatività degli effetti finanziari relativi ai maggiori oneri per personale supplente da un lato e alle richiamate risorse proprie di bilancio derivanti da attività in favore di terzi e dalla contribuzione studentesca dall’altro.
Vengono, altresì, dettate disposizioni in materia di programmazione del reclutamento del personale (docente, ricercatore e tecnico amministrativo, a tempo indeterminato e determinato), in funzione dell’accertato fabbisogno, nei limiti della dotazione organica e, con specifico riguardo al reclutamento a tempo indeterminato, nell’ambito del budget assunzionale come definito annualmente dai risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno precedente, calcolati secondo i parametri di costo medio equivalente (COE) riferiti a ciascuna qualifica come riportati nelle Tabelle 1 e 2 (articolo 3). Al riguardo non si formulano osservazioni considerate le ipotesi e i parametri assunti dalla relazione tecnica che, ai fini della determinazione delle facoltà assunzionali nei termini di cui alle suddette tabelle, riferisce che questi sono analoghi a quelli previsti per le università statali, e consentiranno alle istituzioni AFAM di esercitare l’autonomia loro riconosciuta assicurando al contempo il controllo della spesa per le finalità del reclutamento.
Con riguardo al reclutamento delle specifiche categorie di personale individuate dal provvedimento viene previsto che quello dei docenti (articolo 8) e dei ricercatori (articolo 6) a tempo indeterminato possa essere preceduto da procedure di mobilità destinate rispettivamente a ricercatori e docenti di ruolo presso altre istituzioni mediante la nomina di una Commissione tecnica di valutazione (articolo 4). Ulteriori Commissioni vengono previste, con funzioni giudicatrici, nell’ambito della procedura di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato (articolo 6) e dei docenti a tempo indeterminato (articolo 8). L’articolo 7 disciplina, altresì, il transito dei medesimi ricercatori AFAM a tempo indeterminato nell’ambito della docenza.
Vengono quindi disciplinate le modalità di reclutamento dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato prevedendo, tra l’altro, il ricorso a specifiche Commissioni giudicatrici (articolo 9) nonché la possibilità di ricorrere - con oneri a carico del bilancio delle rispettive istituzioni - a incarichi di insegnamento a tempo (di durata massima di un anno accademico rinnovabili fino ad un massimo di quattro anni o cinque anni in ulteriori specifici casi), in relazione ad esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica (articolo 10). È analogamente consentito stipulare, mediante finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione, contratti di ricerca ai sensi della normativa vigente (articolo 11). Viene, altresì, disciplinato il reclutamento del personale amministrativo e tecnico prevedendo, tra l’altro, che i bandi di concorso siano preceduti dalle procedure di mobilità. Per la valutazione delle relative domande di mobilità viene prevista la nomina di una Commissione tecnica. Inoltre, le istituzioni possono, con riferimento alle Aree con un solo posto nelle rispettive dotazioni organiche, effettuare le progressioni tra le Aree nell’ambito di procedure affidate a una Commissione composta da soggetti esterni alle istituzioni interessate. Per quanto concerne la formazione delle Commissioni giudicatrici per il reclutamento viene fatto rinvio alla vigente normativa prevista con riferimento alle amministrazioni pubbliche (articolo 14).
Quanto al ricorso alle suddette Commissioni si osserva che solo alcune trovano riscontro nell’ambito dell’assetto vigente [le Commissioni giudicatrici per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato e determinato (rispettivamente articoli 4 e 5 del DPR n. 143 del 2019) e del personale ATA (articolo 7 del DPR n. 143 del 2019)]. Inoltre, in nessuno dei predetti casi viene esplicitata la natura gratuita o onerosa della partecipazione dei Commissari alle attività delle Commissioni medesime né il regime degli eventuali rimborsi spese (peraltro con esclusivo riferimento alla Commissione giudicatrice per il personale ATA la norma si limita ad effettuare il rinvio alla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche).
Sul punto si osserva, inoltre, che nell’assetto vigente, l’articolo 4 del DPR n. 43 del 2019 con riguardo alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato prevede il ricorso a Commissioni giudicatrici, per i cui componenti non sono previsti compensi o gettoni di presenza, salvo il rimborso delle spese a carico delle singole Istituzioni.
Tanto premesso, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la neutralità della disposizione e pertanto a ricondurre gli eventuali oneri derivanti dalle attività dei Commissari nelle suddette Commissioni nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente in capo alle Istituzioni AFAM, valutando l’opportunità di inserire nel testo specifiche clausole di neutralità finanziaria, analogamente a quanto previsto dal DPR n. 43 del 2019.
Quanto al transito dei ricercatori AFAM a tempo indeterminato nell’ambito della docenza (articolo 7), non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale si chiede conferma al Governo, che tale transito venga comunque disposto nell’ambito e nei limiti dei budget assunzionali disponibili a normativa vigente.
In merito all’articolo 10, che consente incarichi di insegnamento a tempo (di durata massima di un anno accademico rinnovabili fino ad un massimo di quattro anni o cinque anni in ulteriori specifici casi) pur considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, si rileva l’opportunità di acquisire una valutazione circa la compatibilità della stessa con la disciplina europea in materia di durata massima di contratti a termine nelle pubbliche amministrazioni; ciò al fine di escludere, in particolare, effetti di onerosità indiretta derivanti da eventuali profili sanzionatori discendenti dalla medesima norma e soprattutto, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri legati all’eventuale stabilizzazione del personale interessato[10].
Infine, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alle altre disposizioni del provvedimento alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria delle medesime disposizioni.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 9 dell’articolo 2 prevede che per la partecipazione ai lavori della commissione nazionale, nominata per l’espletamento delle procedure di conferimento dell’abilitazione artistica nazionale, non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
Infine, si fa segnala che l’articolo 19 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all’intero provvedimento, secondo la quale dall’attuazione del regolamento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, allo scopo di assicurare la precettività della disposizione, appare necessario modificare la formulazione del primo periodo del comma 1 del citato articolo 19, prevedendo che dall’attuazione dello schema di regolamento in esame non “devono derivare” nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
[1] Da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.
[2] Anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
[3] Istituita sulla base dell'articolo 2, comma 8, lettera a-bis), della legge n. 508 del 1999.
[4] Il comma 284 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, in particolare prevede che, per esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni AFAM provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, mediante l’attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali. Il comma 285 precisa, altresì, che tali incarichi non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo nella medesima istituzione e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
[5] Di cui all’articolo 2.
[6] Di cui all’articolo 8.
[7] Di cui agli articoli 6, 8 e 9.
[8] Di cui all’articolo 3.
[9] Il DM n. 565 del 2021 ha trasformato tutte le cattedre di II fascia in cattedre di I fascia. Di conseguenza, il presente regolamento fa riferimento al profilo di “docente”. Le procedure per il passaggio dei docenti dalla II fascia alla I fascia prevede in ogni caso una verifica di idoneità, in esito alla quale non tutti i docenti accedono alla retribuzione di I fascia, pur occupando una cattedra trasformata in I fascia. Per questo motivo si ritiene di mantenere, a esaurimento, i riferimenti alla II fascia in materia di costo equivalente del personale. Tali riferimenti saranno utilizzati in via transitoria per il nuovo profilo di “ricercatore”.
[10] Per altro, l’articolo 10 non delimita neppure il numero degli incarichi di insegnamento a tempo conferibili.