| Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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| Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
| Titolo: | Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura |
| Riferimenti: | SCH.DEC N.110/XIX |
| Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
| Data: | 24/01/2024 |
| Organi della Camera: | V Bilancio |
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Servizio del Bilancio
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Nota di lettura n. 119

Servizio Bilancio dello Stato
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Verifica delle quantificazioni n. 165
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.
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Articolo 7 (Disposizioni di coordinamento)
Articolo 8 (Disposizioni transitorie)
Articolo 9 (Disposizioni finanziarie)
INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO
| Natura dell'atto: |
Schema di decreto legislativo |
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| Atto del Governo n. |
110 |
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| Titolo breve: |
Disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura |
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| Riferimento normativo: |
Articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71 |
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| Relazione tecnica (RT): |
Presente |
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Senato |
Camera |
| Commissione competente: |
2a Giustizia in sede consultiva 5a Bilancio in sede consultiva per i profili finanziari |
II Giustizia, e V Bilancio e Tesoro |
Lo schema di decreto legislativo in esame (A.G. 110) reca disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e e) della legge n. 71 del 2022 (c.d. riforma dell’ordinamento giudiziario). Detta legge ha delegato il Governo alla adozione, entro il 31 dicembre 2023, di uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti. Si ricorda che qualora il termine per l’espressione del parere scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine per l’esercizio della delega (31 dicembre 2023) o successivamente, il termine per l’esercizio della delega è prorogato di novanta giorni (e, dunque, al 30 marzo 2024).
L’articolo reca modifiche all’articolo 7?bis dell’ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941) in materia di tabelle degli uffici giudicanti, ponendosi in attuazione dell’art. 2, comma 2, della legge delega n. 71 del 2022.
In particolare:
· alla lettera a) si inserisce, tra i titolari della proposta di deliberazione delle tabelle, il primo presidente della Corte di cassazione, sentito il consiglio direttivo della Corte medesima;
· alla lettera b) dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1?bis in cui è stabilito che le proposte di cui al comma 1 siano corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente. È stabilito che i documenti sono elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense;
· alla lettera c) si modifica il comma 2 dell’articolo in materia di variazione delle tabelle nel corso del quadriennio. La riformulazione della norma, analogamente a quanto previsto dalla lett. a) per l’adozione delle tabelle, inserisce, tra i titolari della proposta di deliberazione delle tabelle, il primo presidente della Corte di cassazione, sentito il consiglio direttivo della Corte medesima e prevede che la valutazione delle sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari abbia luogo anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali di cui all’art. 4 del d. lgs. 240/2006 e dei programmi per la gestione dei procedimenti di cui all’art. 37 del DL 98/2011;
· alla lettera d), dopo il comma 2 sono inseriti i commi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.
In particolare, il comma 2.1 prevede che le variazioni delle tabelle siano dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell’ufficio, con provvedimento motivato, in caso di assoluta necessità o urgenza o quando le modifiche abbiano ad oggetto l’assegnazione di magistrati.
Il comma 2.2 prevede che i documenti organizzativi generali, le tabelle e le relative variazioni siano elaborati sulla base di modelli standard definiti con delibera del CSM e trasmessi per via telematica.
Il comma 2.3 disciplina nel dettaglio i modelli standard, prevedendo che essi siano differenziati in base alle dimensioni dell’ufficio e che debbano in ogni caso contenere:
· l’analisi dello stato dei servizi e dell’andamento dei flussi e delle pendenze (lettera a);
· l’analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra civile e penale (lettera b);
· i criteri di assegnazione degli affari alle sezioni e ai magistrati (lettera c);
· le verifica degli obiettivi di cui alla precedente tabella o progetto organizzativo (lettera d);
· l’individuazione degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza (lettera e);
· la relazione sull’andamento dei settori amministrativi connessi all’esercizio della giurisdizione (lettera f);
· l’analisi ragionata delle modalità di utilizzo dei magistrati onorari (lettera g);
· la relazione sullo stato di informatizzazione dell’ufficio (lettera h);
· l’indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi (lettera i).
Il comma 2.4 prevede che i pareri dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione siano redatti anche essi sulla base di modelli standard definiti dal CSM e contengano solo i rilievi critici in ordine all’analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate (viene in tal modo data attuazione all’art. 2, comma 2, lett. b, della legge delega).
Il comma 2.5 stabilisce – in attuazione del criterio direttivo di cui all’art. 2, comma 2, lett. c), della legge delega – che le tabelle e le variazioni si intendono approvate se il CSM non si esprime in senso contrario nel termine di 90 giorni dalla data di invio telematico del parere del consiglio giudiziario o del consiglio direttivo della Cassazione. Conformemente a quanto previsto dal criterio di delega, tale meccanismo di silenzio-assenso non opera se sono state presentate osservazioni da parte dei magistrati dell’ufficio o se il parere è stato adottato a maggioranza: in tali casi, il CSM delibera sulla proposta nel termine di 180 giorni. Si prevede, infine, che il consiglio giudiziario e il consiglio direttivo della Cassazione esaminino le proposte di tabelle entro il termine di 180 giorni antecedenti l’inizio del quadriennio ed esprimano il parere entro i successivi 90 giorni;
· alla lettera e), si introduce una modifica di rilievo meramente formale al comma 2?quinquies dell’art. 7?bis;
· la lettera f) abroga il comma 3 dell’art. 7?bis, il cui contenuto è stato trasferito nel comma 1;
· la lettera g) reca una modifica di coordinamento al comma 3?sexies dell’art. 7?bis (tale articolo rinvia, per la formazione ed approvazione delle tabelle infradistrettuali, alle procedure previste per l’adozione delle tabelle degli uffici giudicanti).
La RT evidenzia che con il presente articolo si interviene sul regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, apportando, con la novella dell’articolo 7?bis, significative modifiche in attuazione dei principi e dei criteri fissati nell’articolo 2 della legge delega.
In particolare, con l’inserimento del comma 1?bis del citato articolo 7?bis, si interviene sulle procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici, prevedendo che le proposte tabellari siano corredate di documenti organizzativi generali, elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi per via telematica, concernenti l’organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell’accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente.
Si stabilisce, inoltre, che nella redazione di tali documenti i dirigenti degli uffici giudicanti e il primo presidente della Corte di cassazione, debbano consultare il dirigente dell’ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e per la Cassazione il presidente del Consiglio nazionale forense. Al riguardo, segnala che i pareri dei consigli giudiziari saranno espressi secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
Rappresenta che l’intervento con cui si prevede l’estensione della consultazione ai consigli giudiziari anche al consiglio direttivo della Corte di Cassazione è dettata da ragioni di uniformità.
Le disposizioni, contenute nell’articolo in esame realizzano interventi ordinamentali per una gestione efficiente e trasparente della funzione giurisdizionale in linea con gli orientamenti volti a far emergere la razionalità delle scelte organizzative adottate basate sul rendimento qualitativo dell'ufficio e i carichi esigibili di lavoro dei magistrati.
Dal punto di vista finanziario, evidenzia che non intervenendo modifiche in materia di trattamenti economici e sul regime stipendiale dei magistrati, le norme introdotte non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che la RT assicura che le norme predispongono interventi aventi mero rilievo ordinamentale, appare utile soffermarsi su alcune disposizioni che potrebbero comportare adempimenti e attività da valutare per le eventuali ricadute sui fabbisogni organizzativi degli uffici.
Quanto all’integrazione disposta con l’inserimento all’articolo 7-bis del comma 1?bis, laddove si prevede che le proposte inerenti le tabelle degli uffici giudiziari[1] debbano essere corredate dei documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse umane e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento di ciascun ufficio giudiziario, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all’adeguatezza delle risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente per l’elaborazione dei citati documenti.
Inoltre, posto che il nuovo comma 2.2 stabilisce che i documenti organizzativi, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni siano elaborati sulla base di modelli standard stabiliti con delibera del C.S.M, andrebbero anche in questo caso fornite rassicurazioni sulla capacità degli uffici di realizzare tali modelli avvalendosi delle sole risorse disponibili.
Articolo 2
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 in tema di Consiglio direttivo della Corte di cassazione e di Consigli giudiziari)
L’articolo reca modifiche al D.Lgs. n. 25/2006 in materia di partecipazione dei componenti non togati (professori universitari e avvocati) alle deliberazioni del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità.
In sintesi:
· i componenti non togati (avvocati e professori universitari) hanno facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati;
· i componenti avvocati hanno altresì facoltà di partecipare alle deliberazioni, nel caso di segnalazioni di fatti specifici da parte dei consigli professionali, attenendosi alle indicazioni dei consigli medesimi.
La RT conferma che con l’articolo si interviene sul sistema di funzionamento del consiglio giudiziario. In particolare con le modifiche apportate all’articolo 8 del decreto legislativo n. 25 del 2006, si disciplina la presenza alle sedute del consiglio da parte dei membri c.d. “laici” (avvocati e professori universitari), inserendo disposizioni volte a tutelare la trasparenza dei vari adempimenti e, regolamentando il diritto di tribuna di questi ultimi, si consente alla componente “laica” di partecipare alle discussioni ed assistere alle deliberazioni delle sedute in cui vengono formulati i pareri sulle valutazioni di professionalità dei magistrati come disciplinate dalle norme introdotte dal successivo articolo 5 del presente provvedimento.
In relazione alle disposizioni dell’articolo in esame, che risponde ad un principio di carattere generale per il quale nelle procedure valutative debbono essere assicurate forme di partecipazione dei soggetti esterni e destinatari dei compiti e delle funzioni svolte, evidenzia che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di modifiche volte a dare luogo ad interventi di carattere procedimentale relativi a compiti e funzioni proprie dei consigli giudiziari che potranno essere fronteggiati mediante il ricorso alle risorse umane strumentali e finanziarie direttamente gestite da tali organismi.
Come già rappresentato, poi, nella RT annessa al ddl recante la legge delega n. 71/2022 (art. 3, comma 1, lettere a e b), evidenzia, inoltre, che la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari da parte dei predetti membri laici non comporta l’attribuzione di ulteriori compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Pertanto, la disposizione che estende la partecipazione dei componenti laici alle sedute inerenti le questioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera b), 8, commi 1?bis, 1?ter e 1?quater, 15, comma 1, lettera b) e 16, comma 1?bis, 1?ter e 1?quater, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 risponde ad un principio di carattere generale nonché ad esigenze di pubblicità e trasparenza degli adempimenti del Consiglio e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Assicura, pertanto, la neutralità finanziaria della disposizione in relazione alla facoltà attribuita ai componenti avvocati e professori universitari, rispettivamente, del consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all’esercizio delle competenze in materia di valutazione di professionalità dei magistrati.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, si conviene con la RT in merito alla circostanza che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di modifiche di carattere meramente procedimentale inerenti la partecipazione dei componenti non togati (professori universitari e avvocati) alle deliberazioni del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari in materia di pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati, che potranno essere fronteggiate mediante il ricorso alle sole risorse umane strumentali e finanziarie disponibili.
Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 in tema di Scuola superiore della magistratura)
L’articolo interviene sul d.lgs. 26/2006 recante norme in materia di Scuola superiore della magistratura, prevedendo tra i compiti della Scuola l’organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
In particolare, la lettera a) aggiunge al comma 1 dell’articolo 2 (Finalità) del d.lgs. n. 26/2006 la lettera o?bis), volta a prevedere tra i compiti della Scuola quello dell’organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario (in attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. c) della legge delega).
Quindi, con la lettera b) si inserisce nel d. lgs. 26/2006 il titolo I?bis (Disposizioni in tema di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario), composto dagli artt. 17?sexies, 17?septies e 17?octies. L’articolo 17?sexies prevede che la Scuola organizzi corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario riservati ai laureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti di cui all’art. 73 del DL 69/2013 e che svolgono o hanno svolto il periodo di tirocinio formativo oppure hanno prestato la loro attività presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 14 del DL 80/2021 o presso le strutture organizzative disciplinate dal d.lgs. 151/2022. Il numero massimo di partecipanti e i criteri di preferenza qualora il numero di aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili sono stabiliti per ogni corso dalla Scuola, nell’esercizio della propria autonomia e tenuto conto delle proprie risorse. L’articolo 17?septies prevede che i corsi vertano sulle materie oggetto della prova scritta e possano essere organizzati in tutto o in parte in sede decentrata. I corsi consistono in sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità individuati nell’albo esistente presso la Scuola. La definizione delle modalità organizzative dei corsi è rimessa allo statuto della Scuola. I costi gravano sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali, secondo le determinazioni del comitato direttivo. L’articolo 17-octies stabilisce che i costi gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali, secondo le determinazioni del comitato direttivo
La RT segnala che l’articolo reca l’attuazione del principio di delega previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c) della succitata legge 71/2022, relativo alla previsione di affidare, anche alla Scuola superiore della magistratura, il compito di organizzare corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
Tale competenza della S.S.M. è stata, quindi, appositamente disciplinata nel nuovo Titolo I?bis del decreto legislativo in esame “Disposizioni in tema di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario” composto da tre articoli di pronta introduzione (17?sexies, 17?septies e 17?octies).
Il primo di tali articoli (17?sexies) stabilisce quali siano i soggetti ammessi ai corsi formativi della Scuola, prevedendo che gli stessi siano riservati solo ai laureati, in possesso dei requisiti dall’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano proficuamente svolto o che abbiano in corso il tirocinio formativo, oppure che abbiano prestato la loro attività presso l’ufficio del processo di cui all’articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ovvero presso le strutture organizzative disciplinate dal decreto legislativo 10 ottobre 2021, n. 151. I requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, quindi, sono piuttosto stringenti, in quanto non è sufficiente possedere le qualifiche richieste dalle disposizioni sopra menzionate, ma è altresì necessario l’aver «riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110» nonché un’età anagrafica inferiore ai trenta anni, elementi che riducono in maniera incisiva l’ambito di applicazione delle norme e consentono alla Scuola un’efficiente programmazione ed organizzazione dei corsi per la magistratura ordinaria, stabilendo un numero massimo di partecipanti ammessi alla luce di criteri di preferenza e tenuto conto delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il successivo articolo 17?septies, al fine di garantire la migliore programmazione e gestione dei predetti corsi, vertenti sulle materie della prova scritta, dispone che la Scuola può organizzare la partecipazione ai medesimi a livello decentrato, nelle sedi che ha a disposizione, secondo le modalità stabilite nel suo statuto e con sessioni di studio tenute da docenti già iscritti all’albo esistente presso la S.S.M.
Per quanto riguarda gli oneri relativi alle attività di programmazione e realizzazione dei corsi di cui si è detto sopra, sulla base dei dati storici della didattica e dell’esperienza formativa ed organizzativa della Scuola, assicura la piena sostenibilità degli stessi mediante le risorse disponibili iscritte nel bilancio della Scuola.
L’articolo 17?octies, infine, esplicita il principio di delega dell’articolo 4, comma 1, lettera c) della succitata legge 71/2022, prevedendo che i costi di organizzazione dei corsi indetti dalla Scuola superiore della magistratura gravino sui partecipanti secondo la capacità reddituale dei medesimi o del loro nucleo familiare. In ogni caso, è assicurata l’adeguatezza degli stanziamenti relativi alle spese per il funzionamento della Scuola superiore della magistratura sia in termini di strutture che di personale, nei limiti delle risorse disponibili assegnate alla SSM.
Andrebbero quindi esposti gli oneri complessivi da sostenersi da parte della Scuola per la strutturazione e l’avvio dei citati corsi (didattica, segreteria etc.), le risorse che la Scuola potrà trarre dal proprio bilancio e i costi che saranno posti a carico degli studenti, considerando che dovendo tenere conto delle condizioni reddituali degli studenti potrebbe non essere possibile una integrale copertura dei costi a carico dei medesimi e quindi una parte degli oneri potrebbero gravare sulla dotazione annua prevista in bilancio. Si segnala che la dotazione finanziaria della Scuola ha registrato una riduzione dal 2024 al 2026 rispetto a quanto previsto in origine per il suo funzionamento[2].
Articolo 4
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 in tema di adozione di modelli standard stabiliti dal CSM per l’organizzazione degli uffici del pubblico ministero)
L’articolo interviene sul d.lgs. n. 106 del 2006 in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, prevedendo, in particolare, modelli standard stabiliti dal CSM sulla cui base ha luogo l’adozione del progetto organizzativo dell’ufficio da parte del procuratore della Repubblica.
La RT segnala che, in conformità al principio di delega di cui all’articolo 13 della legge 71/2022, l’articolo reca modifiche all’art. 1 comma 7 del decreto legislativo 106 del 2006, in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero da parte del procuratore della Repubblica, che deve stilare ai sensi del comma 6 dello stesso articolo un progetto in tale direzione.
Nella specie, è stabilito che il progetto organizzativo dell’ufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti i corrispondenti dirigente dell’ufficio giudicante e presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati.
Lo stesso è approvato dal CSM, con il parere del Consiglio giudiziario e sentite le osservazioni eventualmente formulate dal Ministro della giustizia - ai sensi dell’art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 - per quanto concerne le materie indicate dall’articolo 10 (nn. 1, 2 e 4) della stessa legge, secondo quanto previsto già nella predetta legge delega.
Il progetto organizzativo è soggetto a modifiche e cambiamenti procedendo sulla base delle modalità sopra indicate qualora nel corso del quadriennio ne venga ravvisata l’opportunità determinata da nuove esigenze dell’ufficio.
In quanto compatibili si applicano all’ufficio del pubblico ministero le modifiche intervenute riguardo alle tabelle degli uffici giudicanti ed ai pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione nonché riguardo alla procedura di approvazione da parte del CSM di cui si è detto riguardo all’art. 1, cui rinvia.
Il presente articolo è diretto a contemperare e superare le criticità del sistema per trovare una sinergia comune tra magistrati, professionisti e dirigenti per l’elaborazione e la conduzione di un progetto di lavoro comune finalizzato al miglioramento dell’attività giurisdizionale sotto le linee guida del CSM e la supervisione del Ministero della giustizia. La flessibilità e la collaborazione di ciascuna categoria consentono secondo la RT di eliminare automatismi e discrezionalità per ottimizzare i risultati prefissatisi, anche attraverso la specializzazione dei magistrati su materie individuate così da velocizzare i carichi di lavoro e smaltire l’arretrato. La disposizione, pertanto, pur se di natura ordinamentale, è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, sebbene allo stato non quantificabili.
Al riguardo, analogamente a quanto osservato all’articolo 1, andrebbero fornite rassicurazioni sulla capacità degli uffici del CSM di realizzare i modelli standard previsti.
Inoltre, dal momento che la RT attesta che per le finalità indicate le disposizioni sono suscettibili di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, che allo stato attuale non sono quantificabili, andrebbero meglio specificati i profili organizzativi e di riassetto previsti rispetto alla disciplina vigente da cui potrebbero derivare risparmi.
Articolo 5, comma 1
(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 in tema di prove concorsuali per l’accesso all’ordine giudiziario)
L’articolo reca alcune modifiche al D.Lgs. 160/2006 in materia di prove del concorso per l’accesso in magistratura.
In particolare, al comma 1:
- alla lettera a) si interviene sulla disciplina della prova scritta, modificando l’art. 1, comma 3, del d. lgs. 160/2006. In virtù della modifica si prevede che la prova scritta abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati, alla luce dei principi generali dell’ordinamento e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell’Unione europea;
- alla lettera b), si interviene sulla disciplina della prova orale, modificando l’art. 1, comma 4, del d. lgs. 160/2006 che indica le discipline su cui verte la prova d’esame. Le modifiche proposte si limitano alla sostituzione del diritto fallimentare con il diritto della crisi e dell’insolvenza e il diritto comunitario con il diritto dell’Unione europea
La RT evidenzia preliminarmente che l’articolo apporta importanti modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, in materia di disciplina di accesso in magistratura, nonché di valutazione e progressione nel relativo ruolo.
Innanzitutto, rileva che il comma 1 dà attuazione al principio di delega previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della legge 71/2022, con riguardo alle prove di accesso in magistratura.
Con la lettera a) viene riscritto il comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006, per quanto riguarda la prova scritta, che oltre a stabilire l’intento della medesima, conferma le materie su cui la stessa verta, cioè il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo, ma secondo l’inquadramento loro dato dai principi costituzionali e del diritto dell’Unione europea.
Alla lettera b) del medesimo comma, sono apportate modifiche al comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006 per quanto concerne la prova orale, per la quale viene aggiornato l’elenco delle materie su cui la stessa deve essere sostenuta, inserendo tra le altre anche il diritto della crisi e dell’insolvenza, in sostituzione del fallimentare. Viene, inoltre, aggiornata la dizione della materia del diritto dell'Unione europea (al posto di quella di “diritto comunitario”) mentre tra le materie della prova orale non si opera alcuna espunzione, non dando seguito al criterio di delega, poiché si è ritenuto che le stesse non fossero comprimibili, atteso che la preparazione dei candidati deve ricomprendere nozioni di base di alcuni imprescindibili elementi concernenti il diritto romano, il diritto della previdenza sociale, il diritto commerciale, il diritto internazionale, il diritto tributario e gli elementi di informatica giuridica.
Assicura che la disposizione è di natura ordinamentale e precettiva e non determina effetti negativi per la finanza pubblica.
Al riguardo, non ci sono osservazioni.
Il comma 2 reca modifiche al capo II del D.Lgs. 160/2006, in materia di valutazione di professionalità e progressione economica dei magistrati.
La lettera a) introduce l’articolo 10?bis (Fascicolo del magistrato). Il comma 1 del nuovo articolo prevede l’istituzione, presso il Consiglio superiore della magistratura, del fascicolo personale del magistrato, tenuto in modalità telematica, secondo le modalità che saranno individuate dal CSM. Il comma 2 alle lettere a)-i) indica tutti gli elementi che dovranno essere inseriti per ogni anno di attività nel fascicolo, riguardanti i provvedimenti tabellari, organizzativi o di altro genere che individuano i compiti e le attività, giudiziarie o extragiudiziarie, svolti dal magistrato nonché i programmi annuali di gestione; i dati statistici comparati relativi al lavoro svolto; gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato, i verbali delle udienze alle quali abbia partecipato e i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio; le relazioni di ispezione, limitatamente alla parte che interessa il singolo magistrato; gli atti relativi a eventuali procedimenti disciplinari nei confronti del magistrato, nonché gli atti relativi a procedimenti concernenti la responsabilità contabile e per la rivalsa, nei casi in cui è promossa azione di responsabilità professionale; i rapporti dei dirigenti dell’ufficio di appartenenza, le autorelazioni, i pareri dei consigli giudiziari e i provvedimenti definitivi del Consiglio superiore sulle valutazioni di professionalità, per il mutamento di funzioni o per il conferimento o la conferma di funzioni direttive e semi direttive. È poi previsto che il CSM possa indicare ulteriori elementi da inserire nel fascicolo. Il comma 3 individua i soggetti legittimati ad accedere al fascicolo ovvero: i componenti del Consiglio superiore; i dirigenti dell’ufficio, anche per l’attività di inserimento degli atti e provvedimenti di loro competenza; il magistrato; i componenti dei consigli giudiziari, in occasione della redazione di pareri che riguardano il magistrato. Il comma 4 prevede, infine, l’eliminazione dal fascicolo degli atti con i quali è promossa l’azione disciplinare o l’azione per la responsabilità contabile o di rivalsa e le relative sentenze una volta che il magistrato sia stato prosciolto o sia intervenuta riabilitazione.
La RT ribadisce che il comma 2 interviene sul capo II del decreto legislativo n. 160 del 2006, dedicato alle funzioni dei magistrati e alla valutazione della loro professionalità.
Con riferimento alla lettera a), conferma che la disposizione attua la delega contenuta nell’art. 3, comma 1, lettera h), della legge n. 71 del 2022, inserendo il nuovo articolo 10?bis del decreto legislativo n. 160 del 2006, in cui si prevede l’istituzione di un fascicolo personale del magistrato contenente una serie di informazioni e di dati relativi all’attività da questi svolta, anche in fase cautelare ed alla tempestiva adozione dei provvedimenti di sua competenza, nonché la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all’esito degli atti e dei provvedimenti e di ogni altro elemento utile per la valutazione di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160 e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi superiori.
Conferma che sono legittimati ad accedere al fascicolo personale del magistrato: i componenti del Consiglio superiore; i dirigenti dell’ufficio, anche per l’attività di inserimento degli atti e provvedimenti di loro competenza; il magistrato; i componenti dei consigli giudiziari, in occasione della redazione di pareri che riguardano il magistrato. É infine disposto che gli atti non più utili, quali ad esempio quelli relativi all’azione disciplinare, all’azione di responsabilità contabile o di rivalsa e quelli afferenti le relative sentenze, devono essere eliminati a richiesta dell’interessato una volta che il magistrato sia stato prosciolto o sia intervenuta la riabilitazione.
Conclude riferendo che si tratta di una norma che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, assicura che la struttura informatica già esistente è predisposta a supportare l’inserimento dei dati in formato elettronico e può fronteggiare le innovazioni previste senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT assicura che la struttura informatica esistente a disposizione dell’Amministrazione giudiziaria è già predisposta a supportare l’inserimento dei dati in formato elettronico e può fronteggiare le innovazioni previste senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per cui ai relativi adempimenti si provvederà nell’ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non ci sono particolari osservazioni. Si rinvia comunque all’articolo 9.
La lettera b) sostituisce integralmente l’articolo 11 (Valutazione di professionalità dei magistrati) del d.lgs. n. 160 del 2006. In primo luogo, al comma 1 del nuovo testo, che riguarda la periodicità quadriennale e il numero delle valutazioni, il legislatore delegato specifica che ai fini del computo del quadriennio non si tiene conto dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi di carattere politico sia elettivi che svolti nell’ambito del governo, nazionale, regionale o locale, individuati dall’articolo 17 della legge n. 71 del 2022[3]; inoltre specifica che il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti, sia ai fini pensionistici che relativi all'anzianità di servizio. Il comma 2 riproduce il comma 2 del testo attualmente vigente inserendo, in relazione all’indicatore della capacità, il riferimento alla valutazione circa l’esistenza di gravi anomalie concernenti l’esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio. Secondo la nuova formulazione della lettera a), possono d’ora innanzi costituire gravi anomalie: il rigetto delle richieste avanzate dal magistrato o la riforma e l’annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell’applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, quando le ragioni del rigetto, della riforma o dell’annullamento sono in se stesse di particolare gravità ovvero quando il rigetto, la riforma o l’annullamento assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato. Quanto al criterio della laboriosità, di cui alla lettera b) del comma, esso viene integrato aggiungendo, in fine, il riferimento al contributo fornito dal magistrato all’attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione. Sul comma 3, che attribuisce al CSM la definizione degli elementi in base ai quali è svolta la valutazione dei magistrati e i relativi parametri, oltre ad alcune modifiche di mero coordinamento normativo, si modifica la lettera b) nel senso di prevedere che i dati statistici che anno per anno debbano essere inseriti nel fascicolo per la valutazione del magistrato e che il Consiglio superiore dovrà individuare, sono quelli necessari a documentare: il lavoro svolto dal magistrato in relazione ad ogni anno di attività, anche comparata con quella dei magistrati che svolgono la medesima funzione nel medesimo ufficio e con gli standard medi di definizione dei procedimenti; il rispetto o meno dei termini previsti per il compimento degli atti; l’esito delle richieste o dei provvedimenti resi nelle fasi e nei gradi successivi. Alla lettera c) del comma 3 si prevede che il CSM definisca i criteri e i moduli da utilizzare per la redazione delle relazioni dei magistrati e dei rapporti dei dirigenti. Si introduce una nuova lettera e) che prevede che il giudizio positivo sia articolato, con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro, nelle valutazioni di «discreto», «buono» o «ottimo» e che il CSM debba d’ora innanzi indicare i criteri sulla base dei quali esprimere i citati giudizi. Il comma 4 riproduce integralmente il vigente comma 15. Il comma 5 stabilisce che i parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo o in “aspettativa” diversi da quelli indicati all’articolo 11, comma 1, secondo periodo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all’ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all’estero, o in aspettativa senza assegni. Il parere è espresso sulla base della relazione dell’autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell’attività svolta, e di ogni altra documentazione che l’interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l’attività in concreto svolta. Il comma 6 prevede che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano valutati nell’ambito della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se i fatti si collocano in un quadriennio precedente, ad eccezione del caso in cui essi siano già stati considerati ai fini della precedente valutazione di professionalità. Il comma 7 prevede che il CSM ai fini della valutazione individui annualmente i nominativi dei magistrati per i quali nell’anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità, e trasmette il relativo elenco al consiglio giudiziario competente. Inoltre, si stabilisce che il consiglio giudiziario è tenuto alla comunicazione dei nominativi al consiglio dell’ordine degli avvocati interessato, al fine di acquisirne le segnalazioni. Il comma 8 prevede che allo svolgimento delle attività previste dal presente capo si debba far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La RT evidenzia sulla lettera b) che la disposizione ivi prevista contiene la sostituzione dell’articolo 11 del decreto legislativo 160/2006, inerente alla valutazione di professionalità dei magistrati per quanto attiene alle disposizioni generali.
Per ottemperare a quanto stabilito nella legge delega, si è stabilito che le valutazioni avvengono con cadenza quadriennale e che ai fini del computo del menzionato ciclo temporale non si deve tener conto dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi di carattere politico sia elettivi sia svolti nell’ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, nelle regioni, nelle province autonome di Trento e di Bolzano, negli enti locali territoriali e presso organi elettivi sovranazionali, quali sono individuati dall’articolo 17 della legge n. 71 del 2022, interrompendo così la progressione economica dello stesso magistrato.
Detto periodo trascorso in aspettativa è, comunque, computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.
La disposizione declina un principio di carattere generale, prevedendo che al magistrato in aspettativa, che non espleta le funzioni proprie del ruolo istituzionale perché chiamato a rivestire incarichi significativi nell’ambito delle cariche elettive statali o locali o in seno al governo, non possano essere garantite le valutazioni di professionalità periodiche. La norma, stante la sua natura precettiva, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le disposizioni successive del citato art. 11 dispongono riguardo alla sussistenza dei requisiti della capacità, laboriosità, diligenza ed impegno alla luce dei quali devono avvenire le valutazioni di professionalità: in tal senso sono dettati gli standard minimi e gli elementi oggettivi che devono caratterizzare i predetti requisiti.
Il C.S.M. disciplina con le proprie delibere i modi di raccolta della documentazione su cui devono basarsi le valutazioni, l’individuazione a campione dei provvedimenti e verbali di udienza da inserire nel fascicolo personale del magistrato e i dati statistici raccolti anno per anno dovranno servire a documentare: il lavoro svolto dal magistrato in relazione ad ogni anno di attività, anche comparata con quella dei magistrati che svolgono la medesima funzione nel medesimo ufficio e con gli standard medi di definizione dei procedimenti; il rispetto o meno dei termini previsti per il compimento degli atti; l’esito delle richieste o dei provvedimenti resi nelle fasi e nei gradi successivi.
Si tratta di una norma a carattere ordinamentale che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, relativamente al comma 1 dell’articolo 11 come novellato dalla lettera in esame, non ci sono osservazioni considerato che si fa rinvio all’articolo 17 della legge delega[4] e che per la RT la norma, data la sua natura precettiva, non determinerebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In tal senso, l’articolo 81 del TUEL già dispone per i sindaci, presidenti di province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, presidenti delle comunità montane e unioni di comuni, nonché per i membri di giunte di comuni e province, l’aspettativa facoltativa da considerarsi come periodo di servizio effettivamente prestato e pone invece a carico dei dipendenti in aspettativa il pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali solo nel caso dei consiglieri degli enti locali. Posto che la legge delega fa riferimento a mandati o incarichi di governo, non sembra esservi un’estensione ai consiglieri per i quali quindi gli oneri previdenziali rimarrebbero a loro carico.
Alla lettera c) si introducono nel decreto legislativo 160 del 2006 i nuovi articoli 11?bis e 11?ter.
In particolare, l’articolo 11?bis disciplina il procedimento della valutazione dei magistrati, trasponendo parte della disciplina attualmente prevista dai commi da 4 a 8 dell’articolo 11 (abrogati nella sua nuova formulazione). Al comma 1 – che riproduce il precedente comma 4 dell’art 11 - si aggiunge tra gli elementi che devono essere valutati dal consiglio giudiziario per formulare il parere il riferimento al fascicolo per la valutazione del magistrato nonché alle ulteriori informazioni disponibili presso il CSM e il Ministero della giustizia relative a eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare. Inoltre si specifica che in caso di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario il magistrato in valutazione debba allegare alla relazione la documentazione idonea alla valutazione dell’attività alternativa espletata. Al comma 3 (corrispondente al comma 6 dell’articolo 11 nella sua versione attualmente in vigore) è stata aggiunta la previsione secondo cui il parere del consiglio giudiziario è redatto in modalità semplificata quando si ritiene di dover confermare, anche tramite mero rinvio, il giudizio positivo formulato dal dirigente dell’ufficio nel proprio rapporto. I commi 4 e 5 corrispondono sostanzialmente ai commi 7 e 14 dell’articolo 11 vigente. Ai commi 6 (corrispondente al comma 8 del vigente articolo 11) e 7 si prevede che il Consiglio superiore della magistratura valuti la professionalità del magistrato esaminati, in particolare, il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dal magistrato (comma 6), ivi prevedendosi, altresì, che se il CSM ritiene di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva può limitarsi a richiamarlo, senza ulteriore motivazione (comma 7).
L’articolo 11?ter disciplina invece gli esiti della valutazione di professionalità, trasponendo parte della disciplina attualmente prevista dai commi da 9 a 13 dell’articolo 11 (abrogati nella sua nuova formulazione). In particolare, venendo alle parti modificate nella nuova disposizione rispetto alla disciplina precedente, il comma 2 - attuando il criterio di delega previsto dall’art. 3, c. 1, lett. c) - prevede che il giudizio positivo debba essere ulteriormente articolato nelle ulteriori valutazioni di “discreto”, “buono” o “ottimo” in relazione alla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro, sulla base, come detto, dei criteri predeterminati dal CSM. I commi 3, 5 e 6 riproducono sostanzialmente i commi 10, 11 e 12 dell’articolo 11 attualmente in vigore, mentre il comma 4 – in attuazione ai criteri di delega di cui all’art. 3, c. 1, lett. l), n. 1 - prevede che nel caso di giudizio non positivo, in sede di rivalutazione che si svolge dopo un anno dalla prima, quando permangono carenze non gravi in relazione ad un solo parametro possa essere espresso un secondo giudizio ugualmente “non positivo” (e quindi non necessariamente “negativo” o “positivo”). Quanto alle conseguenze di un secondo giudizio “non positivo” si prevede che, oltre al divieto di svolgere incarichi extragiudiziari (già previsto dal terzo periodo del comma 3), il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio saranno dovuti solo a decorrere dalla scadenza di due anni dall’ottenimento del successivo giudizio “positivo” e che, fino al decorso del medesimo termine di due anni dalla valutazione positiva, il magistrato non può accedere a incarichi direttivi e semidirettivi né a funzioni di legittimità. Il comma 7 prevede – in attuazione ai criteri di delega di cui all’art. 3, c. 1, lett. l), n. 2 - che dopo un primo giudizio “negativo”, se si riscontrano solo carenze non gravi in relazione ad un solo parametro, vi possa essere un giudizio “non positivo” (e quindi, anche in questo caso, non necessariamente “negativo” o “positivo”). In questo caso, specularmente a quanto già previsto dal comma 4, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio saranno dovuti solo a decorrere dalla scadenza di quattro anni dal successivo giudizio “positivo”. Per lo stesso lasso di tempo il magistrato non potrà accedere a incarichi direttivi e semidirettivi o a funzioni di legittimità. In entrambi i casi di cui ai commi 4 e 7, il CSM può disporre che il magistrato partecipi a corsi di riqualificazione e può assegnarlo, previa audizione, a una funzione diversa nella medesima sede. Il comma 8 riproduce il comma 13 dell’attuale articolo 11, prevedendo che anche nel caso di un giudizio negativo successivo ad un giudizio non positivo ex comma 7 (e quindi preceduto a sua volta da un altro giudizio negativo) il magistrato sia dispensato dal servizio (in aggiunta quindi all’unica originaria ipotesi dei due giudizi negativi consecutivi). Infine, il comma 9 prevede un rinvio alla disciplina dell’audizione del magistrato già vigente, inserita nel nuovo articolo 11?bis.
La RT riferisce sulle disposizioni di cui alla lettera c) che queste inseriscono nel decreto legislativo n. 160 del 2006 i nuovi articoli 11?bis e 11?ter. Il primo è un articolo che contiene disposizioni attualmente già vigenti ed è integrato con altre che chiariscono nel dettaglio la procedura con cui si arriva ad attribuire al magistrato la valutazione di professionalità.
In attuazione della legge delega sono dettati, poi, dei criteri precisi volti a disciplinare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, attraverso una semplificazione delle fasi in modo da permettere al consiglio giudiziario di formulare il parere di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs 160/2006 utilizzando il rapporto sull’attività svolta dal magistrato da parte del Capo dell’ufficio, la relazione sul proprio lavoro svolta dal magistrato stesso, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione o prodotti spontaneamente dall’interessato.
La stessa documentazione viene esaminata dal CSM che può recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la predetta valutazione positiva, esprimendo il giudizio con provvedimento attraverso un iter semplificato. Ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all’accertamento di responsabilità disciplinari vengono tenuti in considerazione anche i fatti accertati in via definitiva anche se collocati in un quadriennio precedente al giudizio disciplinare tranne nel caso che gli stessi siano stati già considerati ai fini della valutazione di professionalità dello stesso quadriennio.
Conclusa la procedura, in un’ottica di semplificazione, si prevede che il CSM nel caso in cui ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio limitandosi a richiamare il parere stesso, senza ulteriore motivazione.
L’articolo 11?ter si occupa di disciplinare gli esiti e gli effetti della predetta valutazione di professionalità sulla carriera dei magistrati. Importante è l’intervento realizzato in ordine al consolidamento delle conseguenze derivanti da giudizi non positivi: si stabilisce che - in aggiunta agli effetti già previsti - un secondo giudizio non positivo non determina una valutazione negativa, ma ne conseguono ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni direttive e semi direttive. Viene, poi, previsto che nel caso di giudizio “negativo” successivo ad un primo giudizio “negativo” o “non positivo” da parte del CSM, il Consiglio attivi la procedura di audizione ai fini di disporre la dispensa dal servizio.
La disposizione in esame è tesa secondo la RT a determinare ulteriori effetti negativi sulla progressione economica dei magistrati nonché delle limitazioni all’accesso alle funzioni di grado superiore e di legittimità ed agli incarichi direttivi e semidirettivi, condizionandolo al conseguimento di successive valutazioni positive.
Si tratta di una norma avente carattere ordinamentale e precettivo che incide sulla possibilità di presentare la domanda che qui interessa, ma che opera a monte una selezione tra gli aspiranti a ricoprire gli incarichi apicali. La stessa non è suscettibile di determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica.
In relazione alle disposizioni dell’articolo in esame la RT rappresenta la mancanza di onerosità delle norme, trattandosi di modifiche volte a dare luogo ad interventi di carattere procedimentale relativi a compiti e funzioni proprie del Consiglio Superiore della Magistratura che potranno essere fronteggiati mediante il ricorso alle risorse umane strumentali e finanziarie direttamente gestite da tale organo.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, si conviene con la RT in merito al carattere ordinamentale e precettivo delle norme e alla non suscettibilità di determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica.
I commi da 3 a 5 intervengono sul d.lgs. 160/2006 per gli aspetti relativi al conferimento di funzioni e incarichi direttivi e semidirettivi.
In particolare, il comma 3 interviene sul Capo III del d.lgs. n. 160/2006, rubricato “Della progressione delle funzioni”.
In particolare, la lettera a) apporta alcune modifiche all’articolo 12. Nel dettaglio: ai requisiti richiesti dalla normativa in vigore per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità (conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità) si aggiunge l’effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni, con la precisazione, sempre ai sensi del medesimo principio di delega, che i periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura non possono essere computati per il raggiungimento del suddetto periodo temporale (comma 5, come modificato dal n. 1); le disposizioni recanti i criteri e la procedura per il conferimento degli incarichi di legittimità, vengono abrogate per essere collocate in maniera più organica nell’articolo 12?bis di nuova introduzione (soppressione dei commi 13, 15, 16 e 17, v. n. 2); la partecipazione alla procedura riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati, consentita dalla normativa vigente in deroga al principio generale del superamento della quarta valutazione di professionalità, nel limite del conferimento del 10 per cento dei posti vacanti, diventa possibile solo per i magistrati che abbiano ottenuto ottimo nel giudizio di valutazione, in ottemperanza al principio di cui all’art. 2, comma 3, lett. m), della legge delega (comma 14, come modificato dal n. 3).
La lettera b) introduce il nuovo articolo 12?bis (Conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità), al fine di dare maggiore organicità alla disciplina riguardante il relativo procedimento. L’articolo si compone di 8 commi. Il comma 1 stabilisce che anche al procedimento per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità si applicano i principi di cui alla legge n. 241 del 1990 (legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi); tutti gli atti del procedimento sono pubblicati sul sito internet del CSM, previo oscuramento dei dati sensibili indicati dal magistrato interessato. Il comma 2 ricalca il contenuto dell’abrogato comma 13 dell’articolo 12. Il comma 3 dispone che con delibera del CSM sono individuati i criteri per l’attribuzione dei punteggi. Il comma 4 disciplina la valutazione delle attitudini. Il comma 5 detta in maniera puntuale i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme. Il comma 6 dispone che la commissione, al termine della valutazione, esprime un giudizio tra i seguenti: “inidoneo”, “discreto”, “buono” o “ottimo”. Il comma 7 dispone che il parere della commissione ha valore preminente, tuttavia il CSM può esprimere una diversa valutazione per eccezionali e comprovate ragioni. In caso di identica valutazione circa attitudini, merito e anzianità, prevede che per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità sia preferito il magistrato che ha svolto le funzioni di consigliere presso la Corte di appello per almeno quattro anni. Il comma 8 stabilisce che le spese per la commissione di valutazione del CSM non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura, come peraltro già previsto dall’abrogato comma 17 dell’articolo 12.
Il comma 4 sopprime l’ultimo periodo dell’art. 13 del d.lgs. n. 160/2006, relativo alla competenza del Consiglio direttivo, del procuratore generale e del primo presidente della Corte di cassazione nell’ambito del giudizio di idoneità per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità. Si tratta di un intervento di coordinamento, in quanto l’art. 46-terdecies, comma 2, aggiunto con lo schema di decreto in esame, introduce una norma di portata generale all’art. 52 del d.lgs. n. 160/2006 sulla competenza dei citati organi.
La RT rileva sul comma 3 che la norma apporta, alla lettera a), delle modifiche all’articolo 12 del D. Lgs 160/2006 e, alla lettera b), introduce l’art. 12?bis, disciplinando la materia del conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado nonché di legittimità.
Innanzitutto, viene evidenziato il contenuto della disposizione inserita nel comma 5 del citato articolo 12, con cui si introduce il criterio dell’effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni precisando che non sono computati i periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura. Altrettanto significativo l’intervento sul comma 14 con cui si determina che il conferimento delle funzioni di legittimità può avvenire a condizione che il candidato abbia ricevuto il giudizio di «ottimo».
Rileva che il nuovo articolo 12?bis è volto a regolamentare in modo organico il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, in linea col disegno riformatore della legge delega per il quale il ruolo e i compiti del magistrato siano pienamente confacenti al principio di trasparenza ed imparzialità della funzione giudiziaria e sia dato peso all’esperienza acquisita secondo criteri meritocratici e non più attenendosi ad un rigido automatismo di avanzamento della carriera.
Al riguardo segnala il contenuto del primo comma dell’introducendo articolo 12?bis che stabilisce l’applicabilità delle disposizioni per cui è richiesta la pubblicazione, ai fini della trasparenza e imparzialità della procedura stessa, nella intranet del sito istituzionale del CSM di tutti gli atti dei relativi procedimenti e quello del secondo comma che inserisce tra i requisiti oggetto della valutazione anche la capacità scientifica e di analisi delle norme.
Assicura che la struttura informatica esistente, compresa la rete intranet è idonea a supportare le innovazioni previste dal presente articolo, non comportando oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, essendo già dedicata un’area destinata alla pubblicità delle informazioni e dei documenti, in grado di garantire la massima trasparenza e pubblicità secondo le regole stabilite dalla normativa vigente, in coerenza con le presenti disposizioni.
Con riferimento alla valutazione viene disposto che se ne occupi un’apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura di cui viene fissata la composizione e la durata.
Le disposizioni hanno natura ordinamentale e precettiva e non producono effetti negativi per la finanza pubblica. In particolare, rappresenta, in relazione agli interventi di carattere procedimentale - relativi a compiti e funzioni proprie della Commissione per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità - che gli stessi potranno essere fronteggiati mediante il ricorso alle risorse umane strumentali e finanziarie direttamente gestite da Consiglio Superiore della Magistratura. Al riguardo, va infatti evidenziata l’apposita previsione, inserita nel comma 8 dell’articolo 12?bis, per la quale le spese per la citata commissione non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria dello stesso CSM.
Al riguardo, per i profili di quantificazione riferiti al comma 3, premesso che la RT assicura che la struttura informatica esistente, compresa la rete intranet dell’Amministrazione giudiziaria, è già idonea a supportare le innovazioni previste dal presente articolo, essendovi già un’area dedicata alla pubblicità delle informazioni e dei documenti in grado di garantire la massima trasparenza e pubblicità secondo le regole stabilite dalla normativa vigente, in coerenza con le presenti disposizioni, non ci sono particolari osservazioni.
Sul comma 8, riguardo alla previsione secondo cui le spese per la commissione di valutazione non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né superare i limiti della dotazione finanziaria dello stesso CSM, posto che essa ricalca quanto previsto dal vigente comma 17 dell’articolo 12 del d.lgs. n. 160/2006, non ci sono osservazioni.
Il comma 5 interviene sul Capo IX del d.lgs. n. 160/2006, rubricato “Incarichi direttivi e semidirettivi” introducendovi gli articoli da 46?bis a 46-terdecies. I citati articoli di nuova introduzione mirano a regolamentare con fonte primaria il procedimento per l’attribuzione degli incarichi che fino ad ora era disciplinata dal testo unico sulla dirigenza giudiziaria di cui alla circolare P?14858?2015 del 28 luglio 2015 del Consiglio superiore della magistratura, aggiornato da ultimo con delibera del 16 giugno 2021.
In particolare, l’articolo 46?bis (Forme e limiti della domanda) dispone che le domande di partecipazione al concorso per il conferimento di funzioni direttive o semi direttive sono presentate, a pena di inammissibilità, tramite il sito intranet del CSM, che ne stabilisce le modalità nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990, con contestuale deposito dei documenti necessari. Ciascun magistrato ha facoltà di presentare fino a 4 domande, 2 per incarico direttivo e 2 per incarico semi direttivo; qualora intendesse presentare una nuova domanda, dovrà conseguentemente revocare una delle domande già depositate. In nessun caso il CSM può valutare le domande successive eccedenti tale limite, pertanto qualora il magistrato non abbia proceduto alla revoca, saranno valutate quelle depositate in precedenza.
L’articolo 46?ter (Pubblicità e trasparenza) stabilisce che deposito e revoca delle domande siano immediatamente resi pubblici attraverso il sito intranet e contestualmente comunicati dallo stesso Consiglio al capo dell’ufficio di appartenenza. Nel sito sono inoltre resi accessibili a tutti gli utenti i documenti del procedimento (relazione del magistrato, rapporto del capo dell’ufficio di appartenenza, parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, parere del consiglio dell’ordine degli avvocati o del Consiglio nazionale forense), avendo cura di eliminare, su indicazione dell’interessato, i riferimenti a dati personali sensibili (dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute). Criteri e moduli di redazione di tali documenti sono stabiliti dal CSM, in modo da assicurarne l’uniformità e l’aderenza a principi di sinteticità e chiarezza; a tal fine il CSM deve indicare il numero massimo di pagine di cui possono essere composti.
L’articolo 46?quater (Ordine di trattazione e durata del procedimento) fissa il principio generale secondo cui le procedure di conferimento degli incarichi sono trattate e definite secondo l’ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, ad eccezione dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, che hanno la precedenza. A tal fine è anche prevista la pubblicazione nel sito intranet del CSM dell’ordine di trattazione dei procedimenti. Le deroghe al principio generale sono ammesse solo nei seguenti casi: se la decisione definitiva sulla procedura precedente è preclusa da motivi oggettivi; quando sussiste una situazione locale di grave disagio dell’ufficio interessato dalla procedura, determinata dalla scopertura dell’organico in misura superiore al 20 per cento oppure dalla contestuale scopertura dell’incarico direttivo e di almeno il 50 per cento degli incarichi semidirettivi dell’ufficio. In entrambi i casi è previsto che la commissione debba dare conto dei motivi che hanno portato a derogare l’ordine di trattazione adottando un apposito provvedimento motivato, che viene pubblicato nel sito intranet del CSM. La trattazione in commissione non può superare i 4 mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Entro 60 giorni dalla conclusione della trattazione, la commissione trasmette la proposta all’assemblea plenaria. Se quest’ultima delibera di investire la commissione di un’ulteriore valutazione, la commissione procede in via prioritaria e, in ogni caso, nel termine di 30 giorni.
L’articolo 46?quinquies (Audizioni) prevede che la commissione debba procedere all’audizione di tutti i candidati, ma, se il loro numero è superiore a 5, può limitarsi ad audirne almeno 3, dopo che ciascuno dei componenti della Commissione ne abbia indicato almeno uno.
L’articolo 46?sexies (Fonti di conoscenza ai fini del conferimento degli incarichi direttivi) stabilisce che il CSM tenga conto: del fascicolo personale del magistrato di cui all’articolo 10?bis del d.lgs. 160/2006, introdotto dall’art. 5, comma 2, lett. a) dello schema di decreto in esame; del parere del consiglio dell’ordine degli avvocati istituito presso l’ufficio giudiziario di provenienza del candidato, contenente esclusivamente la rappresentazione di fatti specifici relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione delle attitudini del candidato; del parere dei magistrati assegnati al medesimo ufficio, contenente esclusivamente la rappresentazione di fatti specifici relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione delle attitudini del candidato; del parere dei dirigenti amministrativi assegnati al medesimo ufficio, vertente esclusivamente su fatti specifici relativi all’organizzazione dell’ufficio e ai rapporti con il personale amministrativo. Il CSM definisce le modalità per l’acquisizione dei succitati pareri, garantendone l’acquisizione in forma semplificata e riservata e valuta la rilevanza dei pareri stessi ai fini del conferimento dell’incarico.
L’articolo 46?septies (Modalità di acquisizione dei pareri) stabilisce che il capo dell’ufficio di provenienza del candidato sia tenuto a comunicare al dirigente amministrativo preposto all’ufficio e al consiglio dell’ordine degli avvocati, l’avvenuta presentazione della domanda, in modo da consentire l’eventuale trasmissione dei loro pareri al consiglio giudiziario entro 10 giorni. Sempre entro 10 giorni, ma in questo caso dalla data di pubblicazione della domanda nel sito intranet del CSM, sono trasmessi al consiglio giudiziario i pareri dei magistrati assegnati all’ufficio giudiziario di provenienza del candidato. Se il consiglio giudiziario ritiene che le informazioni contenute in tali pareri sono rilevanti ai fini delle proprie determinazioni, invia una comunicazione al magistrato interessato, alla quale sono allegati i relativi pareri. Il magistrato può formulare osservazioni scritte al consiglio giudiziario o chiedere di essere audito. É previsto che se il CSM ritiene che vi siano informazioni rilevanti non tenute in considerazione dal consiglio giudiziario, instaura il contraddittorio con il magistrato medesimo.
L’articolo 46?octies (Valutazione e comparazione dei candidati) dispone che la valutazione dei profili dei candidati è riservata al C.S.M. In particolare il CSM dovrà operare secondo i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui alla legge n. 241 del 1990 e considerare specificamente il merito, le attitudini e l’anzianità dei candidati (comma 1). Il legislatore delegato ha individuato nove diverse tipologie di incarichi (comma 2), per i quali si tiene conto non soltanto della distinzione tra incarichi direttivi e semidirettivi, giudicanti e requirenti ovvero di primo e secondo grado, ma anche delle dimensioni degli uffici giudiziari, da distinguere in piccoli, medi e grandi (tale suddivisione è demandata al CSM dal comma 3). Nella valutazione dei candidati è possibile distinguere una prima fase, relativa all’accertamento delle capacità del singolo candidato, con specifico riguardo al merito ed alle attitudini, ed una seconda fase, che attiene alla comparazione dei profili dei diversi candidati. Del merito e delle attitudini il legislatore delegato detta una disciplina positiva ai commi da 4 a 6. Per quanto riguarda la fase di comparazione, il CSM è chiamato a determinare preliminarmente il rilievo da attribuire ad una serie di elementi (comma 7), anch’essi positivamente indicati. Infine, nell’ambito della comparazione dei profili dei candidati, il CSM dovrà valutare in modo specifico gli esiti delle audizioni, il parere espresso dal consiglio dell’ordine degli avvocati, nonché i pareri formulati dai magistrati e dai dirigenti amministrativi (comma 8).
L’articolo 46?nonies (Valutazione dei periodi di aspettativa e fuori ruolo), con riferimento alla valutazione delle esperienze maturate negli incarichi ricoperti durante il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, in relazione alle attitudini organizzative, stabilisce che se ne possa tenere conto solo se ricorrono entrambe le seguenti circostanze: si tratti di incarichi presso il Ministero della giustizia, la Scuola superiore della magistratura, organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o Corti e organismi giudiziari e giurisdizionali, previsti da accordi internazionali cui l’Italia aderisce, svolti positivamente; oppure siano incarichi idonei, secondo criteri predeterminati dal CSM, a consentire l’acquisizione di competenze organizzative, ordinamentali, gestionali, direttive, di razionalizzazione delle risorse e programmazione dei risultati coerenti con le specificità dell’attività giudiziaria. È previsto che ai fini della suddetta valutazione, l’interessato avrà cura di trasmettere al CSM tutta la documentazione relativa all’incarico svolto (una relazione propria, una relazione dell’autorità presso cui è stato svolto l’incarico e ogni altra documentazione rilevante). In nessun caso può essere valutato il periodo di aspettativa obbligatoria stabilito dall’art. 17 della legge delega per lo svolgimento del mandato o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale.
L’articolo 46?decies (Valutazione ai fini della conferma) predispone un sistema di valutazione del magistrato che abbia ricoperto un incarico ai fini di una sua eventuale riconferma nell’incarico direttivo o semi direttivo, ai sensi rispettivamente dell’art. 45 e dell’art. 46 del d.lgs. n. 160/2006. Tale sistema prevede che il CSM tenga conto: dei pareri espressi dai magistrati dell’ufficio, delle segnalazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati e del parere del presidente del tribunale quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o del procuratore della Repubblica quando la conferma riguarda il presidente del tribunale; della relazione del magistrato sull’attività svolta; del parere del consiglio giudiziario; dell’ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo personale del magistrato, compresi i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione; dei rapporti, raccolti a campione secondo i criteri stabiliti da CSM, redatti dal magistrato ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell’ufficio; degli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il magistrato svolge le funzioni; del programma delle attività annuali previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240; delle risultanze del bilancio sociale eventualmente predisposto. Analogamente a quanto previsto dagli art. 46?sexies e 46-septies per la procedura di valutazione del candidato all’incarico direttivo/semi direttivo, i pareri dei magistrati dell’ufficio e le segnalazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati devono contenere esclusivamente la rappresentazione di fatti specifici relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione dell’attività direttiva o semi direttiva svolta dal magistrato e quest’ultimo può, in relazione a tali fatti, formulare osservazioni scritte al CSM o chiedere di essere audito. Tale possibilità di instaurare un contraddittorio è riconosciuta al magistrato in virtù dell’applicazione dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990, così come è ascrivibile alla medesima legge la necessità di fissare un termine per la conclusione del procedimento di valutazione, stabilito in un anno dalla scadenza del mandato direttivo, che ha durata quadriennale.
L’articolo 46-undecies (Mancata richiesta di conferma) prevede che la procedura di valutazione sopra indicata avrà luogo anche qualora il magistrato non chieda la riconferma. In tal caso, l’esito della valutazione sarà considerato in occasione della partecipazione del magistrato a successivi concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.
L’articolo 46-duodecies (Cause ostative alla conferma) individua una causa ostativa alla conferma nell’incarico direttivo nella reiterata mancata approvazione da parte del CSM dei provvedimenti organizzativi adottati nell’esercizio delle funzioni direttive, limitatamente ai casi in cui si evidenzino violazioni significative riguardanti la legittimità e non il merito delle scelte. In ogni caso tale causa non opera automaticamente.
L’articolo 46-terdecies (Limiti al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi) impone un limite al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi, stabilendo che il magistrato che ha svolto funzioni direttive o semi direttive non possa presentare domanda per il conferimento di un nuovo incarico se non siano trascorsi 5 anni dal giorno in cui ha assunto le predette funzioni. Unica eccezione ammessa a tale regola è il concorso per le posizioni apicali della Corte di cassazione (primo presidente e procuratore generale).
La RT evidenzia che nella linea riformatrice sopraindicata si pongono le disposizioni introdotte con i nuovi seguenti articoli: 46?bis (Forme e limiti della domanda); 46?ter (Pubblicità e trasparenza); 46?quater (Ordine di trattazione e durata del procedimento); 46?quinquies (Audizioni); 46?sexies (Fonti di conoscenza ai fini del conferimento degli incarichi direttivi); 46?septies (Modalità di acquisizione dei pareri); 46?octies (Valutazione e comparazione dei candidati); 46?nonies (Valutazione dei periodi di aspettativa fuori ruolo); 46?decies (Criteri di scelta in caso di parità di attitudini e merito); 46-undecies (Valutazione ai fini della conferma); 46-duodecies (Mancata richiesta di conferma); 46-terdecies (Cause ostative alla conferma) e 46-quaterdecies (Limiti al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi).
L’insieme delle nuove norme, in ossequio ai principi di delega espressi nell’articolo 2 della legge delega, realizza un intervento sistemico volto a disegnare procedure non solo più snelle e celeri, ma anche più trasparenti ed efficaci per l’assegnazione di funzioni direttive e semi direttive.
In particolare, segnala le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’articolo 46?bis che favorisce una selezione a monte delle domande in quanto i magistrati saranno tenuti ad operare una scelta degli incarichi da ricoprire, ponendo dei limiti relativi alla contemporanea pendenza di una pluralità di domande da parte di ogni magistrato. Inoltre, corrisponde ad esigenze di trasparenza ed imparzialità quanto previsto dall’articolo 46?ter, nel quale è stabilito che a carico del Consiglio superiore sia fissato l’onere di dare immediata pubblicità al deposito della domanda e a quello della eventuale revoca, tramite inserimento nel sito intranet e di darne contestuale comunicazione al dirigente dell’ufficio di appartenenza e che siano resi accessibili - previa eliminazione dei riferimenti a dati personali - a tutti gli utenti i documenti del procedimento e, in particolare, l’autorelazione, il rapporto del dirigente dell’ufficio di appartenenza, il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, il parere del consiglio dell’ordine degli avvocati o del Consiglio nazionale forense.
Assicura anche in questo caso l’idoneità della struttura informativa esistente senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, dal momento che le ulteriori implementazioni del sito intranet potranno essere sostenute mediante il ricorso alle risorse iscritte nel bilancio del CSM e in particolare a quelle dedicate alla digitalizzazione dell’attività dell’ente stesso.
Altrettanto rilevanti sono gli interventi in tema di valutazione e comparazione dei profili dei candidati per l’assegnazione di incarichi direttivi e semidirettivi contenute nell’articolo 46?octies, stabilendo che l’organo di governo autonomo dovrà pervenire alle sue determinazioni prendendo specificamente in esame il merito, le attitudini e l’anzianità. Di rilevanza, inoltre, è la disposizione di cui all’art. 46?nonies ai fini del giudizio sulle attitudini organizzative per la valutazione degli incarichi in aspettativa e fuori ruolo e il successivo articolo art. 46?decies in forza del quale deve essere garantito un riequilibrio di genere e attribuito un peso finale, esclusivamente residuale all’anzianità di servizio. Infine, segnala la disposizione dell’art. 46-quaterdecies riguardante i limiti di conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi, in quanto il magistrato che è titolare di simili funzioni non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semi direttivo prima che sia decorso almeno un quinquennio dall’assunzione di quelle già ricoperte, impedendogli, dunque, di partecipare al concorso per l’assegnazione di altri incarichi analoghi e fornendo una maggiore stabilità alle funzioni e all’incarico rivestito, per il quale si incentiva una scelta consapevole e responsabile.
Sottolinea il carattere ordinamentale delle disposizioni in linea con gli orientamenti volti a far emergere la razionalità e trasparenza nell’individuazione e assegnazione di funzioni direttive e semidirettive, le quali siano basate su criteri e principi che rimarcano le linee riformatrici dirette a dare rilievo alla fisionomia e al ruolo del magistrato, in maniera più confacente al principio di trasparenza ed imparzialità della funzione giudiziaria, superando le criticità riscontrate nel rigido automatismo di avanzamento della carriera. Pertanto, ribadisce che le norme di natura procedurale non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, in relazione all’articolo 46?ter va evidenziato che esso pone a carico del CSM l’onere di dare immediata pubblicità al deposito della domanda e alla sua eventuale revoca mediante l’inserimento nel sito intranet, nonché di darne contestuale comunicazione al dirigente dell’ufficio di appartenenza; deve altresì rendere accessibili a tutti gli utenti - previa eliminazione dei riferimenti a dati personali - i documenti del procedimento e, in particolare, l’autorelazione, il rapporto del dirigente dell’ufficio di appartenenza, il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, il parere del Consiglio dell’ordine degli avvocati o del Consiglio nazionale forense. Posto che la RT rassicura riguardo all’assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, dato che le ulteriori implementazioni da apportare al sito intranet potranno essere sostenute ricorrendo alle sole risorse iscritte nel bilancio del CSM e dedicate alla digitalizzazione dell’attività, nulla di particolare da osservare.
Il comma 6 apporta all’articolo 51 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, un intervento di mero coordinamento normativo, conseguente alle modifiche apportate all’articolo 11 riguardanti la sospensione dal trattamento economico dei magistrati
Il comma 7, aggiungendo il comma 1-bis all’art. 52, chiarisce, in via generale, che con riguardo ai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la medesima, le funzioni attribuite dal medesimo d.lgs. n. 160/2006 al presidente della corte di appello, al procuratore generale presso la medesima, al consiglio giudiziario e al consiglio dell’ordine degli avvocati sono svolte, rispettivamente, dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la medesima, dal Consiglio direttivo e dal Consiglio nazionale forense.
La RT non considera le norme.
Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.
Articolo 6
(Modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in tema di formazione presso gli uffici giudiziari)
L’articolo reca alcune modifiche alla disciplina della formazione presso gli uffici giudiziari destinata ai laureati in giurisprudenza di cui all’art. 73 del DL 69/2013, prevedendo che possano essere ammessi a tale formazione anche coloro che non abbiano ancora conseguito la laurea ma abbiano superato tutti gli esami previsti (lettera a).
Si prevede inoltre che il conseguimento della laurea costituisca titolo di preferenza, prioritario rispetto agli altri già previsti, nel caso in cui non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti (lettera b).
La RT ribadisce che con il presente articolo si apportano modifiche ai commi 1 e 2 dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di formazione presso gli uffici giudiziari.
In particolare, rileva che al comma 1 vengono inseriti, fra coloro che possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica della durata complessiva di diciotto mesi – presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni – anche coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti, oltre a quelli già elencati nell’articolo 73.
Al comma 2 si prevede di dare preferenza nell’ordine a coloro che hanno conseguito la laurea, quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1.
Evidenzia che la disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è tesa a meglio specificare i destinatari del periodo di formazione teorico-pratica presso gli Uffici giudiziari.
Al riguardo, convenendo con la RT circa il tenore ordinamentale delle disposizioni integrative alla normativa già vigente, nulla da osservare.
Articolo 7
(Disposizioni di coordinamento)
L’articolo 7 reca disposizioni di coordinamento conseguenti alle modifiche introdotte dagli articoli precedenti.
In particolare, il comma 1 modifica l’art. 7, comma 1, lett. A, del D.Lgs. 25/2006, relativo alle competenze del consiglio direttivo della Corte di cassazione in ordine alla formulazione del parere sulla tabella della Corte medesima, sostituendo il rinvio al comma 3 dell’art. 71?bis dell’ordinamento giudiziario con il rinvio al comma 1 dello stesso articolo, in conseguenza della modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. e e f, dello schema in commento.
I commi 2 e 3 integrano il riferimento contenuto dall’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 92 del 2016, e dall’art. 18, comma 8, del D.Lgs. 116 del 2017, relativi alle procedure di conferma dei magistrati onorari, integrando il rinvio alle procedure di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 160, con quello agli artt. 11?bis e 11?ter, introdotti dall’articolo 5 dello schema di decreto in esame.
Analogamente, il comma 4 integra il riferimento contenuto dall’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 9 del 2021, relativo a valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati, integrando il rinvio alle procedure di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 160, con quello agli artt. 11?bis e 11?ter, introdotti dall’articolo 5 dello schema di decreto in esame.
Infine, il comma 5 interviene sull’articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), riguardante la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
Il comma 5 interviene sull’articolo 103 (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, riguardante la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. In particolare, si sostituisce per il conferimento delle funzioni di sostituto della procura nazionale antimafia e antiterrorismo il requisito della terza valutazione di professionalità con la quarta valutazione di professionalità e si dispone l’aumento a tre dei procuratori antimafia e antiterrorismo aggiunti in luogo dei due attualmente previsti (lettera a); si prevede che nei criteri qualitativi di scelta dei magistrati preposti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo rilevi anche l’avere specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti nei procedimenti di cui all’articolo 371?bis, comma 4?bis c.p.p.(lettera b).
La RT evidenzia che la norma detta disposizioni di coordinamento necessarie dopo l’intervento realizzato con il presente decreto.
Il primo intervento necessario è quello sull’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 relativo alla procedura di conferma dei magistrati e in particolare al giudizio di idoneità ai fini della conferma stessa, prevedendo infatti che lo stesso è espresso a norma degli articoli 11, 11?bis e 11?ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 relativi alla valutazione di professionalità del magistrato, al procedimento e all’esito della valutazione, in quanto compatibili e, quindi, non più al solo articolo 11. Lo stesso intervento viene realizzato sull’articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 in materia di conferma dei magistrati onorari.
Altro intervento è quello riguardante la modifica al comma 2 dell’articolo 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, relativo alle valutazioni di professionalità dei Procuratori europei delegati, con cui si prevede la trasmissione al CSM della documentazione per la valutazione di professionalità ai sensi degli articoli 11, 11?bis e 11?ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 come riportati nel presente decreto.
Infine, s’interviene modificando i commi 2 e 3 dell’articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Con la prima modifica al comma 2 si prevede che alla Direzione nazionale antimafia siano preposti tre magistrati con funzioni di procuratore aggiunto anziché due, mentre con la seconda si sostituisce la terza valutazione di professionalità con quella prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Segnala che l’incarico ulteriore rientra nell’ambito del ruolo organico della magistratura ordinaria di cui alla Tabella B della legge n. 71/1991, lettera l). L’intervento al comma 3 prevede che la scelta dei magistrati della Direzione nazionale antimafia possa essere riferita alle capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti non solo in materia di criminalità organizzata e terroristica, ma anche nei procedimenti di cui all’articolo 371?bis, comma 4?bis c.p.p.
Le disposizioni hanno natura ordinamentale e precettiva e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto svolgono una funzione di coordinamento fra le norme.
Al riguardo, non ci sono osservazioni.
Articolo 8
(Disposizioni transitorie)
Il comma 1 prevede che il CSM adotti le delibere necessarie a dare attuazione al decreto nel termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore.
Il comma 2 stabilisce che le disposizioni riguardanti il periodo di aspettativa obbligatoria per lo svolgimento di un mandato o di un incarico di governo nazionale, regionale o locale, introdotte nell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 160/2006 dallo schema di decreto in esame, si applichino ai magistrati che abbiano assunto tali cariche dopo l’entrata in vigore delle disposizioni medesime.
Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 46?terdecies, relative ai limiti per il conferimento di nuovi incarichi, si applichino ai magistrati che abbiano assunto incarichi direttivi o semidirettivi a seguito di procedure pubblicate dopo l’entrata in vigore delle disposizioni medesime.
La RT riferisce che l’articolo detta le disposizioni transitorie, prevedendo che il Consiglio superiore della magistratura adotti le delibere necessarie a dare attuazione alle disposizioni introdotte dal presente decreto entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
Si prevede, inoltre, che le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 160 del 2006, come sostituito dal presente decreto, si applichino ai magistrati che hanno assunto le cariche da esso previste dopo la data della sua entrata in vigore.
Infine, si stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 46?quaterdecies si applichino ai magistrati che hanno assunto le funzioni direttive o semi direttive a seguito di procedure pubblicate dopo l’entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, nulla da osservare.
Articolo 9
(Disposizioni finanziarie)
L’articolo reca la clausola di neutralità, prevedendo che dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La RT ribadisce che l’articolo contiene le disposizioni finanziarie, secondo le quali dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, va ricordato che la mera apposizione di clausole di invarianza finanziaria non costituisce mai di per sé garanzia dell’assenza di nuovi o maggiori oneri, se non alla luce di una RT recante l’illustrazione degli elementi informativi e dei dati finanziari e contabili idonei a comprovarne la sostenibilità, come ribadito anche dalla Corte dei conti[5].
[1] Al 31 dicembre 2022 i magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari sono 9.116 di cui 2.272 requirenti e 6.844 giudicanti, che rappresentano rispettivamente il 25% e il 75% del totale. Cfr. Corte di Cassazione, Relazione del procuratore generale nel corso dell’apertura dell’Anno Giudiziario 2023, pagine 320 e 324.
[2] In origine il comma 37 dell’articolo 2 della legge n. 150 del 2005 stabiliva una dotazione di euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006. Le risorse destinate alla Scuola sono state ridotte di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 dall’articolo 16 del D.L. 22/06/2023, n. 75. In tale occasione la RT allegata al provvedimento affermava che “tenuto conto delle evidenze contabili della Scuola superiore della magistratura la predetta riduzione non ne compromette il funzionamento e la gestione delle attività di competenza”. Il capitolo interessato è 1478 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, iscritto nel bilancio 2024/2026, che prevede dunque uno stanziamento di 7,9 milioni di euro annui. Al 31 dicembre 2022 operavano alle dipendenze della scuola n. 42 unità lavorative, di cui 17 di III Area, 23 di II e n. 2 unità appartenenti alle forze di polizia. Cfr. A.S. 829, Relazione tecnica, p. 44; Bilancio di previsione dello Stato 2024-2026, Stato di previsione del Ministero della giustizia; Scuola superiore della magistratura, sez. “Amministrazione Trasparente”, dati del PIAO, sul sito internet della Scuola.
[3] La disposizione richiamata contenuta nella legge delega prevede che l'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 81 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. É comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1?bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.
[4] In proposito la RT di passaggio annessa al ddl di riforma dell’ordinamento giudiziario (AS 2595) riferiva che l’articolo 17 “prevede l'aspettativa obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta, altresì, il collocamento fuori ruolo del magistrato, istituto che permette la conservazione del posto all'interno dell'organico della magistratura, pur non consentendo la copertura dello stesso attraverso nuovi concorsi assunzionali né la copertura della sede, in quanto il predetto posto viene reso indisponibile. La disposizione, pertanto, non rileva sotto il profilo finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”. Cfr. XVIII Legislatura, AS 2595 - Nota di lettura n. 308, pagina 23.
[5] Anche nell’ultima relazione quadrimestrale la Corte dei conti ha rimarcato quanto segue in merito al ricorso alle clausole di neutralità a fronte di compiti che possono presentare elementi innovativi:” La mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei “tendenziali” e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all’implementazione delle nuove normative previste: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra, come attesta la presenza, nella legge di bilancio, della Sezione II, dedicata, appunto, alla legislazione vigente”. La Corte ha rilevato di conseguenza che “possibili sottostime degli oneri, di rado verificabili ex ante in assenza di relazioni tecniche esaustive, possono dunque rappresentare la premessa di evoluzioni negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero comunque di notevole rilevanza quantitativa. L’esito di tutto ciò, in caso di un quadro poco sostenibile circa gli elementi alla base della stima degli oneri, può tradursi nella creazione di condizioni favorevoli al verificarsi di fenomeni gestionali – come, ad esempio, i debiti fuori bilancio – contrastanti con i princìpi di bilancio e con gli obiettivi di finanza pubblica”. Cfr. Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, Quadrimestre maggio – agosto 2023, Delibera n. 32/2023, pagine 3 e seguenti.