Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
|
---|---|
Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari |
Riferimenti: | SCH.DEC N.93/XIX |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 06/12/2023 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
Servizio del Bilancio
Tel. 06 6706 5790 –* SBilancioCU@senato.it – @SR_Bilancio
Nota di lettura n. 104
Servizio Bilancio dello Stato
Tel. 06 6760 2174 / 9455 – * bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 141
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.
_______________________________________________________________________________________
La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Articolo 5 (Riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale)
Articolo 8 (Scadenza dei versamenti rateali delle imposte)
Articolo 10 (Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti)
Articolo 11 (Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali)
Articolo 14 (Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità)
Articolo 16 (Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta)
Articolo 17 (Addebito in conto dell'I24 con scadenze future)
Articolo 18 (Pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA)
Articolo 21 (Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia)
Articolo 22 (Rafforzamento dei servizi digitali)
Articolo 23 (Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale)
Articolo 25 (Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari)
Articolo 26 (Disposizioni finanziarie)
INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO
Natura dell'atto: |
Schema di decreto legislativo |
|
Atto del Governo n. |
93 |
|
Titolo breve: |
Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari |
|
Riferimento normativo: |
Articoli 1e 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111 |
|
Relazione tecnica (RT): |
Presente |
|
|
Senato |
Camera |
Commissione competente: |
5a Bilancio e 6a Finanze e tesoro in sede consultiva |
V Bilancio e tesoro e VI Finanze |
Il comma 1 integra l'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di dichiarazione dei redditi precompilata, introducendo il comma 3?bis. La modifica prevede che in via sperimentale l'Agenzia delle entrate renda disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui al comma 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, in un'apposita area riservata del sito internet della predetta Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica. Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria sono rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con decreto ministeriale sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente, a decorrere dal 2024, e ai soggetti delegati, negli anni successivi, di accedere ai dati da confermare o modificare.
Il comma 2 introduce all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di limiti ai poteri di controllo, il comma 3?ter, prevedendo che le esclusioni dai controlli previsti nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata valgano anche in caso di presentazione della dichiarazione in modalità semplificata prevista dall'articolo 1, comma 3?bis, dello stesso decreto.
Il comma 3 dispone che alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
La RT afferma che la disposizione introduce, in via sperimentale, una modalità innovativa di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati, che porterà progressivamente a una profonda semplificazione degli adempimenti dichiarativi dei contribuenti.
La disposizione ha carattere procedurale e pertanto non ha effetti sull'ammontare e la distribuzione temporale delle entrate tributarie all'interno dell'esercizio finanziario.
L'attuazione della norma avverrà con le risorse a disposizione dell'Agenzia delle entrate a legislazione vigente e dunque, anche da questo punto di vista, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, si osserva che la disposizione introduce una modalità innovativa di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata che potrebbe riflettersi sulla organizzazione dell'Agenzia delle entrate – pur considerando che trattasi di dati che sono già in suo possesso – e riflettersi anche in moduli innovativi e/o nuove soluzioni procedurali, di cui andrebbe comprovata la piena neutralità, a partire dalla certificata adeguatezza delle dotazioni strumentali e umane. In tal senso, pur se la disposizione è corredata di una specifica clausola di neutralità finanziaria, andrebbe tuttavia confortata dall'illustrazione degli elementi e dei dati da cui sia possibile trarre conclusioni in merito alla sua effettiva sostenibilità, come peraltro espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6?bis, della legge di contabilità.
Il comma 1 prevede che, a decorrere dal 2024, la dichiarazione dei redditi semplificata (modello 730) possa essere presentata anche dalle persone fisiche non titolari di partita IVA, titolari di redditi differenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d'imposta, possono essere dichiarate con tale modello.
Il comma 2 stabilisce che, a decorrere dal 2024, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possano chiedere direttamente all'Agenzia delle entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, ovvero effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari (30 giugno) di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all'Agenzia delle entrate, l'applicativo della dichiarazione precompilata mette a disposizione la delega di pagamento, che può essere confermata o modificata e quindi trasmessa mediante lo stesso applicativo.
La RT afferma che la disposizione prevede che, progressivamente, nella dichiarazione dei redditi semplificata (modello 730) potranno essere indicate tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita IVA (ad esempio, redditi diversi di natura finanziaria). Ciò comporterà che la dichiarazione semplificata sarà accessibile da parte di tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA.
Evidenzia che restano invariati gli attuali termini di versamento di saldo e acconto per le imposte relative alle suddette tipologie reddituali.
In merito all’estensione ai contribuenti con sostituto d'imposta della facoltà di chiedere direttamente all'Agenzia delle entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, ovvero effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari, la RT evidenzia che i contribuenti in questione sono lavoratori dipendenti e pensionati, che in massima parte non sono tenuti al versamento di imposte, in quanto maturano crediti fiscali per effetto delle detrazioni e deduzioni. Coloro che, invece, dovessero risultare debitori di imposte, vista la semplificazione degli adempimenti rappresentata dalla ritenuta in busta paga, non modificherebbero il proprio comportamento, in quanto altrimenti sarebbero tenuti ad effettuare direttamente i versamenti tramite modello F24. Per la RT si tratta comunque di soggetti con un'elevata propensione all'assolvimento degli obblighi tributari.
Alla luce di quanto affermato, la RT sottolinea che la disposizione non determina effetti sull'ammontare e la distribuzione temporale delle entrate tributarie all'interno dell'esercizio finanziario e che l'attuazione della norma avverrà con le risorse a disposizione dell'Agenzia delle entrate a legislazione vigente e pertanto, anche da questo punto di vista, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, andrebbe chiarito se l’estensione ai contribuenti con sostituto d'imposta della facoltà di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari, pur se riferita a soggetti ad elevata propensione all’assolvimento degli obblighi tributari, possa determinare un qualche effetto in termini di gettito tributario, atteso che l’adempimento tributario è rimesso direttamente al contribuente e non più ad un soggetto terzo quale il sostituto d’imposta.
La norma integra l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta, prevedendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, l’esonero dei sostituti d'imposta dal rilascio della Certificazione Unica dei redditi di lavoro Autonomo (CUA) nei confronti dei soggetti c.d. “forfetari”, oppure che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile.
La RT afferma che l’esonero trova ragione nella circostanza che, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, tutti i soggetti che aderiscono ai suddetti regimi forfetari sono tenuti ad assolvere gli obblighi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, così come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, da ultimo modificato dall'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (c.d. “Decreto PNRR 2”).
In altre parole, a decorrere dal 2024, ai fini della verifica della congruità dei redditi dichiarati dai soggetti c.d. “forfetari”, i dati dei compensi percepiti dai soggetti medesimi potranno essere desunti dalle fatture elettroniche emesse dai soggetti stessi e pertanto l'obbligo di rilasciare la relativa certificazione (da trasmettere anche all'Agenzia delle entrate) rappresenta un inutile adempimento a carico dei committenti, senza effetti sui termini e sulla capacità di controllo dell'Agenzia delle entrate, anche tenuto conto che su tali proventi, a legislazione vigente, non sono applicate ritenute alla fonte. Per la RT la norma è di carattere procedurale e non determina effetti finanziari negativi.
Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla RT, andrebbe chiarito se l’attività da parte dell’Agenzia delle entrata di verifica di congruità dei redditi in esame sulla base dei dati dei compensi percepiti e desunti dalle fatture elettroniche, invece che dalla Certificazione unica dei redditi di lavoro autonomo (CUA), possa riflettersi sulla organizzazione dell'Agenzia delle entrate e portare all’implementazione di nuove soluzioni procedurali, di cui andrebbe comprovata la piena neutralità, a partire dalla certificata adeguatezza delle dotazioni strumentali e umane.
La norma integra l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, stabilendo che nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti, se il contribuente ha affidato a terzi l'incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di variazione, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine, il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico. Il depositario, assolto tale onere comunicativo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all'invio di tale comunicazione all'Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di invio di quest'ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello della comunicazione in esame e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica alla medesima Agenzia. La comunicazione resa dal depositario è disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
La RT afferma che la norma, di carattere procedurale, non determina effetti sul bilancio dello Stato.
Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 5
(Riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale)
La norma integra l'articolo 9?bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, concernente gli indici sintetici di affidabilità fiscale, prevedendo che l'attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale tenga conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.
La RT afferma che la norma, di carattere procedurale, non determina effetti sul bilancio dello Stato.
Al riguardo, pur se la norma assume carattere procedurale, andrebbe assicurato che l’attività di revisione periodica degli indici di affidabilità fiscale, come integrata dalle ulteriori attività previste dalla presente disposizione, possa essere svolta nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Il comma 1, nell’integrare l'articolo 9?bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dispone in merito all'adempimento compilativo del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) da parte dei contribuenti tenuti all'applicazione degli stessi indici. In particolare, viene previsto che l'Agenzia delle entrate renda disponibili ai predetti contribuenti, ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei predetti indici. Con decreto ministeriale sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente. Viene, inoltre, stabilito che con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia che annualmente approvano i modelli ISA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si riducono progressivamente i dati richiesti, eliminando quelli non indispensabili per il calcolo del punteggio ISA. Con i medesimi provvedimenti viene, inoltre, prevista l'implementazione del set di variabili che l'Agenzia annualmente trasmette ai contribuenti e agli intermediari con i dati delle Precompilate ISA.
Ai sensi del comma 2 si provvede alle attività recate dalla norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
La RT afferma che la disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. In particolare, l'attuazione della norma avverrà con le risorse a disposizione dell'Agenzia delle entrate a legislazione vigente e pertanto, anche da questo punto di vista, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, pur se la disposizione è corredata di una specifica clausola di neutralità finanziaria, andrebbe tuttavia confortata dall'illustrazione degli elementi e dei dati da cui sia possibile trarre conclusioni in merito alla effettiva sua sostenibilità a valere delle risorse previste a legislazione vigente, come peraltro espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6?bis, della legge di contabilità.
Il comma 1, nell’integrare l'articolo 9?bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, concernente gli indici sintetici di affidabilità fiscale, dispone che per l'anno 2024 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati siano resi disponibili entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. A decorrere dall'anno 2025 i predetti programmi informatici sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
Il comma 2 provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
La RT afferma che la norma, individuando un apposito termine, anticipa i tempi entro i quali l'Amministrazione finanziaria rende disponibili i programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale. La disposizione prevede che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici stessi e gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici entro il mese di aprile relativamente all'anno 2024, ed entro il giorno 15 del mese di marzo a partire dal 2025.
Al riguardo, pur se la disposizione è corredata di una specifica clausola di neutralità finanziaria, andrebbe tuttavia confortata dall'illustrazione degli elementi e dei dati da cui sia possibile trarre conclusioni in merito alla effettiva sua sostenibilità a valere delle risorse previste a legislazione vigente, come peraltro espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6?bis, della legge di contabilità.
Articolo 8
(Scadenza dei versamenti rateali delle imposte)
Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 20 del decreto legislativo n. 241 del 1997:
la lettera a), intervenendo sul comma 1, prevede che le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS possano essere versate, oltre che senza più la necessità di una previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo non più completando i versamenti entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia, bensì entro il 16 dicembre del medesimo anno;
la lettera b), sostituendo il comma 4, estende a tutti i contribuenti la previsione (finora limitata ai soggetti titolari di partita IVA) per cui i versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese (finora per gli altri contribuenti la scadenza era fissata alla fine di ciascun mese).
Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.
La RT afferma che l’estensione di un mese della rateazione del saldo e del primo acconto non comporta oneri finanziari ma solo una diversa distribuzione del gettito mensile da giugno a dicembre.
Per la valutazione degli effetti distributivi a livello mensile sono stati considerati i versamenti affluiti nel corso del 2022 con riferimento ai singoli codici tributo relativamente a saldo e primo acconto Irpef, saldo e primo acconto Ires, saldo e primo acconto Irap, relativi sia ai soggetti titolari di partita Iva sia ai non titolari. Successivamente, per ciascun codice tributo, sono stati esclusi tutti i versamenti effettuati in un'unica soluzione ottenendo così il gettito oggetto di rateizzazione. Si è poi ipotizzato che il 50% del gettito oggetto di rateizzazione sia stato versato utilizzando 6 rate (da giugno a novembre) mentre il restante 50% in 5 rate (da luglio a novembre – contribuenti che effettuano i versamenti con maggiorazione dello 0,4%).
Per valutare gli effetti della disposizione in esame il gettito versato in 6 rate è stato suddiviso in 7 rate introducendo la nuova rata del 16 dicembre e analogamente il gettito versato in 5 rate è stato suddiviso in 6 rate.
Di seguito la tabella con le variazioni nella distribuzione mensile prodotte dalla disposizione:
Saldo e primo acconto Irpef, Ires e Irap rateizzazione fino al 16 dicembre
mln di euro |
giu |
lug |
ago |
set |
ott |
nov |
dic |
Irpef saldo |
-38 |
-92 |
-92 |
-91 |
-91 |
-91 |
496 |
Irpef I acconto |
-32 |
-78 |
-78 |
-78 |
-78 |
-78 |
422 |
Ires saldo |
-44 |
-107 |
-107 |
-107 |
-107 |
-107 |
577 |
Ires I acconto |
-35 |
-83 |
-83 |
-83 |
-83 |
-83 |
452 |
Irap saldo |
-16 |
-38 |
-38 |
-38 |
-38 |
-38 |
205 |
Irap I acconto |
-13 |
-32 |
-32 |
-32 |
-32 |
-32 |
172 |
TOTALE |
-179 |
-429 |
-429 |
-429 |
-429 |
-429 |
2.323 |
eventuali disallineamenti sono dovuti ad arrotondamenti
Applicando le medesime ipotesi adottate nella stima degli effetti distributivi relativi a Irpef, Ires e Irap, la variazione nella distribuzione mensile dei contributi previdenziali è riportata nella tabella seguente:
Saldo e primo acconto contributi gestioni previdenziali Inps fino al 16 dicembre
Al riguardo, nulla da osservare, restando la nuova tempistica delle rateazioni limitata all’anno di riferimento, senza slittamenti dei versamenti all’annualità successiva.
Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 4, del DPR n. 100 del 1998:
la lettera a) innalza da 50.000 lire a 100 euro il limite previsto per effettuare il versamento IVA mensile/trimestrale (in presenza appunto di un importo dovuto inferiore alla predetta soglia) insieme a quello relativo al mese successivo;
la lettera b) prevede che in ogni caso il versamento della somma vada effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno (per cui i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre – in caso di liquidazione mensile -, ovvero ai primi tre trimestri solari – in caso di liquidazione trimestrale -, qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno).
Il comma 2 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 7, comma 1, lettera a), del DPR n. 542 del 1999:
la lettera a) innalza da 50.000 lire a 100 euro il limite previsto per effettuare il versamento IVA mensile (in presenza appunto di un importo dovuto inferiore alla predetta soglia) insieme a quello relativo al mese successivo, da parte dei contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 600 milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero un miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attività;
la lettera b) prevede che in ogni caso il versamento della somma vada effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.
Il comma 4 dispone che se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 25 (sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25?bis (sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) del DPR n. 600 del 1973 non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
Il comma 5 prevede che la disposizione di cui al comma 4 si applichi ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024.
Il comma 6 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 25?ter (ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore), comma 2?bis, del DPR n. 600 del 1973:
la lettera a) anticipa dal 30 giugno al 16 giugno e dal 20 dicembre al 16 dicembre i termini per il versamento da parte del condominio della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa;
la lettera b) stabilisce poi che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo (attualmente le ritenute operate nel mese di dicembre possono essere versate entro il 30 giugno dell'anno successivo).
La RT afferma che l’articolo non determina effetti sull'ammontare complessivo delle entrate tributarie, né lo spostamento di gettito da un anno all'altro, bensì solo una diversa distribuzione infrannuale degli incassi, tenuto conto che ordinariamente le ritenute operate nel mese di dicembre sono versate nel mese di gennaio dell'anno successivo.
In particolare, sulla base dei versamenti del 2022, i flussi finanziari mensili potrebbero essere interessati per un ammontare fino a 3 milioni di euro medi mensili per l'IVA e fino a 18 milioni di euro medi mensili per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo che slitterebbero alla scadenza successiva ma comunque entro l'anno.
La RT precisa che la disposizione non incide sugli ordinari termini di versamento degli altri tributi e contributi.
Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l’articolo non introduce nuovi slittamenti di termini di pagamento all’annualità successiva rispetto a quanto attualmente previsto, disponendo soltanto differimenti infrannuali, come tali non forieri di effetti di cassa sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 10
(Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti)
Il comma 1 sospende, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:
a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36?bis (liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) del DPR n. 600 del 1973 e 54?bis (liquidazione dell’IVA dovuta in base alle dichiarazioni) del DPR n. 633 del 1972;
b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36?ter del DPR n. 600 del 1973;
c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004;
d) inviti all'adempimento (lettere di compliance) di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 2014.
Il comma 2 conferma l’efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 7?quater, comma 17, del decreto-legge n. 193 del 2016 (sospensione dal 1º agosto al 4 settembre dei termini previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36?bis del DPR n. 600 del 1973 e 54?bis del DPR n. 633 del 1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36?ter del citato DPR n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata) e all’articolo 37, comma 11?bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 223 del 2006 (ai sensi del quale, in relazione agli adempimenti fiscali e al versamento delle somme di cui agli articoli 17 – ovvero con versamento unitario e in compensazione – e 20, comma 4 – versamenti rateali -, del decreto legislativo n. 241 del 1997, i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto).
La RT afferma che l’articolo non determina effetti sull'ammontare complessivo delle entrate tributarie, né lo spostamento di gettito da un anno all'altro, bensì solo una diversa distribuzione infrannuale degli incassi.
In particolare, il gettito derivante dalle comunicazioni che sarebbero state inviate nel mese di agosto sarà comunque incassato nello stesso anno, mentre il gettito derivante dalle comunicazioni che sarebbero state inviate nel mese di dicembre sarebbe stato comunque incassato nel mese di gennaio dell'anno successivo. In altre parole, nel primo anno di applicazione e nei successivi la disposizione in commento non produce slittamento di gettito da un anno all'altro, anche tenuto conto che il numero di comunicazioni inviate nel corso dell'anno resterà invariato e sarà distribuito su dieci mesi anziché dodici.
Al riguardo, mentre non vi sono rilievi da formulare sui profili di cassa relativi alla sospensione degli invii di atti nel mese di agosto, si osserva che l’assunto della RT per cui tutto il gettito delle comunicazioni che a legislazione vigente sarebbero inviate a dicembre verrebbe comunque incassato nel gennaio seguente non appare del tutto prudenziale, non potendosi escludere per una quota degli invii un sollecito pagamento da parte del contribuente. Va comunque osservato che tali eventuali e verosimilmente molto contenuti effetti sarebbero riscontrabili soltanto nel primo anno di applicazione della norma.
Articolo 11
(Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali)
Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni, con effetto dal 2 maggio 2024, al DPR n. 322 del 1998: la lettera a), modificando l'articolo 2, comma 1, anticipa dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, mentre la lettera b), per i soggetti IRES, lo anticipa dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Il comma 2 dispone che per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.
Il comma 3 apporta le seguenti modificazioni, con effetto dal 1° aprile 2025, al DPR n. 322 del 1998:
la lettera a), sostituendo i commi 1 e 2 dell’articolo 2, dispone che le persone fisiche presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a., tra il 1° aprile ed il 30 giugno (attualmente tra il 1° maggio e il 30 giugno) ovvero in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre (attualmente entro il 30 novembre) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Le società o le associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR (società semplici o in nome collettivo o in accomandita semplice o di fatto o le imprese familiari) di cui al DPR n. 917 del 1986 presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica tra il 1°aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (comma 1). Inoltre stabilisce che i soggetti all'IRES presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica a partire dal 1° aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (attualmente entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta) (comma 2);
la lettera b), infine, modificando l'articolo 4, comma 4?bis, dispone che i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2?bis, 2?ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, non più entro il 31 ottobre di ciascun anno bensì tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno.
La RT afferma che la modifica consente di anticipare di due mesi il controllo delle dichiarazioni e, conseguentemente, potrebbe determinare l'anticipazione degli incassi derivanti dal controllo automatizzato, che prudenzialmente non viene considerata.
Relativamente ai rimborsi, tale anticipazione non determinerebbe maggiori oneri, in quanto l'erogazione avverrà comunque nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.
Al riguardo, si osserva che in realtà la stessa R.Ill. afferma che la modifica “consente di anticipare il controllo delle dichiarazioni e, conseguentemente, l'erogazione degli eventuali rimborsi da esso scaturenti”, con ciò prospettando implicitamente possibili effetti in termini di cassa che sono invece esclusi dalla RT. Sul punto sarebbero opportuni chiarimenti.
Il comma 1 dispone che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
La RT afferma che la norma, di carattere procedurale, non determina effetti sul bilancio dello Stato. La R.Ill. ricorda che l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, dispone che l'Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003 (relativi al sistema TS).
L'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2020, da ultimo modificato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, ha stabilito che l'invio al Sistema Tessera Sanitaria sia effettuato entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023, entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023 ed entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.
Il comma 1 dispone che la mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali di cui agli articoli 1 (imposte sui redditi e IRAP), 4 (dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta) e 8 (IVA) del DPR n. 322 del 1998, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio. Per i crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all'articolo 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115 (recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge n. 234 del 2012), resta ferma l'applicazione del comma 2 dell'articolo 17 del medesimo regolamento (ai sensi del quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento entro l'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale). Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle dichiarazioni di cui al primo periodo relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.
La RT afferma che la norma determina potenziali minori entrate per circa 1,2 milioni di euro, stimate sulla base dei versamenti eseguiti a seguito dell'attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni, a decorrere dal 2025. Infatti, la disposizione in commento si applica a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023, che vengono sottoposte al controllo automatizzato nel 2025. La R.Ill. precisa che, in linea con l'affermarsi di un indirizzo giurisprudenziale, la disposizione stabilisce un principio applicabile a tutti i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, per i quali permane l'obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali.
Al riguardo, preso atto del dato relativo alle minori entrate attese, sul quale non si dispone di autonomi elementi di riscontro, non vi sono rilievi da formulare.
Articolo 14
(Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità)
Il comma 1, sostituendo le lettere a) e b) dell'articolo 9?bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017, dispone, per i soggetti che accedono ai benefici fiscali previsti dal regime degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), l’incremento da 50.000 a 70.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA e l’incremento da 20.000 a 50.000 euro annui dell’omologa soglia relativa alle imposte dirette e all’IRAP (nuova lettera a); inoltre eleva da 50.000 euro annui a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale è concesso l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA (nuova lettera b).
La RT afferma che le soglie più elevate si applicheranno solo ai soggetti con un punteggio ISA particolarmente elevato (pari o superiore a nove).
Pertanto, l'ambito di applicazione sarà circoscritto a soggetti particolarmente affidabili e dunque non sarà compromesso, in termini finanziari, l'effetto deterrente e di contrasto all'evasione rappresentato dall'apposizione del visto di conformità.
La disposizione, infine, non comporta la variazione dei parametri e dei requisiti in base ai quali sono determinati i crediti fiscali e di conseguenza non ne provoca l'incremento dell'ammontare. Tanto premesso, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.
Al riguardo, pur rilevato che il comma 12 dell'articolo 9?bis oggetto di modifica prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11, atteso che logicamente ai visti di conformità dai quali ulteriori soggetti verranno esonerati per effetto della disposizione sono correlati effetti virtuosi, per quanto contenuti, in termini di gettito fiscale, andrebbe assicurato che l’amministrazione fiscale provvederà ad apportare gli opportuni correttivi volti a neutralizzare gli effetti impliciti nella misura in esame.
Si ricorda comunque che la RT relativa all’articolo 9?bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (che introdusse e disciplinò il regime degli indici sintetici di affidabilità fiscale, con i correlati profili premiali) non ascriveva effetti finanziari a tale disposizione.
Il comma 1, al fine di semplificare la modulistica relativa all'adempimento degli obblighi dichiarativi, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, dispone che con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che approvano i modelli dichiarativi di cui agli articoli 1 (in materia di imposte sui redditi e di IRAP) e 8 (in materia di IVA) del DPR n. 322 del 1998, sono progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni. Con i medesimi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono progressivamente ridotte le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.
Il comma 2, a decorrere dal medesimo periodo indicato al comma 1, intervenendo sull'articolo 2, comma 36-vicies?ter, del decreto-legge n. 138 del 2011, generalizza la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 1 (per violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP), 5 (per violazioni relative alla dichiarazione dell’IVA e ai rimborsi) e 6 (per violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’IVA) del decreto legislativo n. 471 del 1997 a tutti gli esercenti imprese o arti e professioni, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività, eliminando l’attuale, ulteriore requisito richiesto, che prevede che nelle dichiarazioni dei redditi e IVA siano indicati gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973 (ovvero le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario), in corso nel periodo d’imposta.
Il comma 3, a decorrere dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, sostituendo l'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, primo periodo del comma 120, dispone che l’opzione per il regime speciale civile e fiscale (denominato SIIQ e SIINQ, previsto dall’articolo 1, commi da 119 a 141?bis della legge n. 296 del 2006) da parte delle società per azioni che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare è esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene (senza più la necessità di inviare telematicamente un'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate).
La RT ribadisce che la disposizione prevede che dalle dichiarazioni fiscali possano essere progressivamente eliminate le informazioni e i dati (ad esempio, quelli relativi ai crediti d'imposta utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24, anche se cedibili) che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.
La R.Ill puntualizza che tale semplificazione non si applicherà ai crediti d'imposta la cui indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni (ad esempio, dati relativi ai crediti d'imposta industria 4.0 ai fini del PNRR), ai crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all'articolo 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai crediti d'imposta ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43?ter del DPR n. 602 del 1973, nonché ai crediti d'imposta il cui importo maturato non è noto alle amministrazioni pubbliche, poiché non subordinati alla presentazione di apposite istanze o comunicazioni per la fruizione, né all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, o il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti. Per tali crediti, per i quali continuerà a essere prevista l'indicazione nella dichiarazione dei redditi, sarà comunque esclusa l'indicazione in dichiarazione degli utilizzi in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
La RT evidenzia che comunque la disposizione non pregiudica la capacità dell'amministrazione finanziaria di verificare che le compensazioni siano avvenute nei limiti dell'agevolazione disponibile, in quanto le informazioni che mancheranno nella dichiarazione dei redditi saranno efficacemente recuperate da altre fonti, interne o esterne all'amministrazione stessa. In proposito, dunque, la disposizione non è suscettibile di produrre effetti negativi per la finanza pubblica.
In relazione all'eliminazione del requisito dell'indicazione degli estremi dei rapporti finanziari nelle dichiarazioni dei redditi e IVA, ai fini della riduzione delle sanzioni richiamate al comma 2, la RT afferma che essa è motivata dalla circostanza che tali informazioni possono essere desunte dall'anagrafe dei rapporti finanziari accessibile dall'Agenzia delle entrate.
Al riguardo, la RT ricorda che, nell'ambito dell'attività di promozione dell'adempimento spontaneo, di cui all'articolo 1, comma 634, della legge n. 190 del 2014, l'Agenzia delle entrate invia specifiche comunicazioni ai soggetti che risultano detenere rapporti finanziari non indicati nelle dichiarazioni fiscali, consentendo a tali soggetti di sanare l'irregolarità formale con la presentazione di una dichiarazione integrativa (senza l'applicazione di sanzioni) e quindi di accedere alla riduzione delle sanzioni in caso di accertamento.
Pertanto, la disposizione in commento non è suscettibile di produrre effetti finanziari.
Al riguardo, si osserva che l’articolo riduce la quantità di dati e informazioni che sono resi immediatamente disponibili all’Agenzia delle Entrate da parte del contribuente, rendendo necessario l’accesso ad altre fonti, interne o esterne all’amministrazione, per disporre dei medesimi elementi informativi. Andrebbe assicurato che tale adempimento aggiuntivo da parte degli uffici finanziari non determini un rallentamento nell’attività di contrasto all’evasione fiscale ovvero, a parità di efficacia, la necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente disponibili, anche considerando che l’articolo non reca un’apposita clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 16
(Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta)
Il comma 1, al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta, dispone che i soggetti indicati nel titolo III del DPR n. 600 del 1973, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettuano i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche l'importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7.
Il comma 2 equipara a tutti gli effetti le comunicazioni dei dati effettuate ai sensi del presente articolo alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del DPR n. 322 del 1998 (si tratta della dichiarazione annuale unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS e dei premi dovuti all'INAIL, relativa a tutti i percipienti riconducibili al sostituto d’imposta).
Il comma 3 stabilisce che, in via sperimentale, possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo i sostituti d'imposta di cui al comma 1 con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere ampliato il numero massimo di dipendenti. L'adesione al sistema semplificato di cui al comma 1 tramite comportamento concludente è vincolante per l'intero anno d'imposta per cui è esercitata.
Il comma 4 prevede che il pagamento delle ritenute e delle trattenute di cui al comma 1 sia effettuato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (ovvero con versamento unitario e in compensazione), presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Contestualmente all'invio dei dati di cui al comma 1, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d'imposta autorizza l'Agenzia delle entrate all'addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con la medesima Agenzia.
Il comma 5 stabilisce che la trasmissione dei dati e il versamento di cui al comma 1 sono effettuati direttamente dal sostituto d'imposta o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2?bis (società di un gruppo per conto delle società appartenenti al gruppo) e 3 (commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, periti commerciali, CAF, associazioni imprenditoriali ecc.), del DPR n. 322 del 1998.
Il comma 6 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo si applichino a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025.
Il comma 7 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l’individuazione degli ulteriori elementi informativi da comunicare e la definizione delle modalità e dei termini per la trasmissione dei dati, nonché ogni altra disposizione di attuazione.
Il comma 8 stabilisce che alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
La RT assicura che la norma non incide sull'ammontare e sui termini di versamento delle ritenute e pertanto non determina effetti sul bilancio dello Stato. L'attuazione della norma avverrà con le risorse a disposizione dell'Agenzia delle entrate a legislazione vigente e pertanto, anche da questo punto di vista, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La R.Ill. chiarisce che la disposizione consente in via sperimentale e facoltativa di comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all'Agenzia delle entrate, utilizzando i servizi dell'Agenzia delle entrate per la predisposizione dei modelli di versamento F24 ed evitando di inserire i dati già comunicati nella dichiarazione modello 770, in quanto la comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate tiene luogo della dichiarazione dei sostituti d'imposta per i medesimi dati.
Al riguardo, si prende atto dell’assicurazione della RT che la riduzione degli invii di dati da parte dei contribuenti indicati dall’articolo, comunque accessibili per gli enti accertatori presso le loro banche dati, sarà gestibile a valere sulle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente.
Articolo 17
(Addebito in conto dell'I24 con scadenze future)
L’articolo stabilisce che per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, il contribuente o l'intermediario autorizzato può disporre in via preventiva l'addebito di somme dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità applicative del presente articolo.
La RT riferisce che la norma, di carattere procedurale, non determina effetti sul bilancio dello Stato.
In proposito, evidenzia che la disposizione non consentirà comunque di utilizzare i crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oltre l'eventuale scadenza prevista dal legislatore.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto della circostanza per cui l'Agenzia delle entrate procederà alle singole scadenze all'inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l'addebito sul conto corrente indicato dal contribuente e il riversamento delle somme dovute, sulla base delle convenzioni vigenti con i prestatori di servizi di pagamento (in particolare, mediante il cd. servizio “I24” che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell'Agenzia), e che, comunque, la disposizione non consentirà di utilizzare i crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oltre l'eventuale scadenza prevista dal legislatore, nulla da osservare.
Articolo 18
(Pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA)
Il comma 1 stabilisce che per i versamenti di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), il contribuente potrà utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma di cui al comma 2 all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD). È previsto che con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano definite le modalità e i termini per l'attuazione, anche progressiva, del presente articolo.
Il comma 2 conseguentemente modifica il comma 2?quater dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sopprimendo le parole da “, fino” a “comma 2”.
La RT assicura che la norma, di carattere procedurale, non determina effetti sul bilancio dello Stato.
Rileva che la disposizione, infatti, consentirà di pagare il saldo del modello F24 (pari alla differenza tra importi a debito pagati e importi a credito compensati) tramite i servizi offerti dalla piattaforma PagoPA, ma non modificherà l'attuale set informativo analitico a corredo delle deleghe di pagamento e le relative modalità di rendicontazione allo Stato e agli altri enti percettori.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma dispone l’ampliamento della gamma di strumenti di pagamento a disposizione dei contribuenti per i versamenti dei tributi dovuti[1], fermo restando l'impianto complessivo tecnico e normativo del sistema dei versamenti unitari ed il funzionamento della “struttura di gestione” dell’Agenzia delle entrate, nonché le attività di rendicontazione e di riversamento da parte degli enti percettori, oltre che le attività di monitoraggio e rendicontazione delle entrate, nulla di particolare da osservare.
Tuttavia, posto che la relazione illustrativa segnala che a tal fine si rende necessario, anche per ragioni di semplificazione, speditezza e coerenza sistematica, intervenire sulla norma di cui all'articolo 5 del CAD, affidando ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentite la RGS e il Dipartimento della trasformazione digitale, la definizione degli aspetti tecnico-operativi e il perimetro progressivo di applicazione delle nuove modalità di pagamento[2], sarebbe opportuno prevedere che le eventuali disposizioni modificative delle procedure tecnico operative da parte dell’Agenzia delle entrate debbano essere realizzate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il comma 1, alle lettere a) e b), novella l'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) apportando le seguenti modificazioni:
-alla lettera a) dopo il comma 1 è inserito il comma 1?bis, in cui è stabilito che a decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1, l'Agenzia delle entrate è tenuta a rendere disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al medesimo comma 1. È previsto che con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del citato decreto;
- alla lettera b) al comma 3, dopo le parole “La dichiarazione precompilata” sono inserite le seguenti: “, di cui ai commi 1 e 1?bis,”.
Il comma 2 stabilisce che alle attività dell’articolo in esame si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
La RT riferisce che la disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai relativi adempimenti si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente.
In particolare, l'attuazione della norma avverrà con le risorse a disposizione dell'Agenzia delle entrate a legislazione vigente e, pertanto, anche da questo punto di vista, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla possibilità che l’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 2024, possa rendere disponibile telematicamente, sia pure solo in via sperimentale, la dichiarazione precompilata entro il 30 aprile di ogni anno per la generalità dei contribuenti, potendo avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.
Ciò premesso, si evidenzia che la stessa relazione illustrativa ricorda come il decreto legislativo n. 175/2014 preveda, a decorrere dal 2015, che l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta, renda disponibile telematicamente ai contribuenti, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi precompilata[3] ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e pensione.
D’altro canto, con l’integrazione prevista dal comma 1, a partire dal 2024, con riferimento al periodo d'imposta 2023, le informazioni a disposizione dell'Agenzia delle entrate saranno utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata anche nei confronti dei contribuenti persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e pensione. Rientreranno pertanto nella nuova disciplina anche i titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa e gli intermediari da loro delegati, che potranno disporre delle informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi quali, ad esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e/o deducibili (compresi quelli sostenuti per i familiari a carico) e le certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta.
Poiché la mole delle informazioni da trattare subirà un probabile incremento, andrebbero forniti dati in merito ai fabbisogni che potrebbero rendersi necessari per il potenziamento delle dotazioni informatiche dell’Agenzia.
Si ricorda peraltro che, come confermato anche dalla relazione illustrativa, con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 175 del 2014, sia nel caso di presentazione diretta della dichiarazione (non si effettua il controllo formale sui dati inviati dai soggetti terzi non modificati, mentre per i dati modificati si controllano solo i documenti che hanno determinato la modifica), sia nel caso di presentazione tramite CAF o intermediario (se la dichiarazione è presentata con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata).
Ad ogni modo, va evidenziato che la mera apposizione di una clausola di invarianza non è mai di per sé garanzia dell’assenza di nuovi o maggiori oneri, allorché non sia accompagnata da una RT recante l’illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne l’effettiva sostenibilità, come stabilito dal comma 6?bis dell’articolo 17 della legge di contabilità[4].
Articolo 20
(Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata)
L’articolo 20, alle lettere a) e b), novella l'articolo 3 (Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata), apportando le seguenti modificazioni:
- alla lettera a) nella rubrica, dopo le parole: “dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti”, sono inserite le seguenti: “e a redditi percepiti dai contribuenti”;
- alla lettera b) al comma 4, dopo le parole: “dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3” sono inserite le seguenti: “e dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti”.
La RT evidenzia che la norma, di carattere procedurale, non determina effetti sul bilancio dello Stato.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, va preliminarmente evidenziato che la R.Ill. sottolinea che il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, già prevede al comma 4 dell’articolo 3 che, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta.
Poiché per effetto della disposizione in esame i soggetti terzi trasmetteranno, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi, andrebbero fornite rassicurazioni che l’amministrazione finanziaria possa far fronte alla maggior mole di informazioni trasmesse avvalendosi delle sole risorse già disponibili ai sensi della legislazione vigente[5].
Articolo 21
(Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia)
Il comma 1 stabilisce che il contribuente può delegare gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando un unico modello.
Il comma 2 afferma che il contribuente è comunque tenuto ad individuare, in modo puntuale, i servizi che intende delegare.
Il comma 3 prevede che la delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita, salvo revoca.
Il comma 4 dispone che la rinuncia alla delega ricevuta è comunicata dagli intermediari di cui al comma 1 esclusivamente in via telematica.
Il comma 5 afferma che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
La RT evidenzia che la norma, di carattere procedurale, non determina effetti sul bilancio dello Stato.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT in merito alla natura ordinamentale delle disposizioni in esame, non ci sono osservazioni.
Articolo 22
(Rafforzamento dei servizi digitali)
Il comma 1 prevede che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti servizi digitali per: a) potenziare i canali di assistenza a distanza; b) consentire la registrazione delle scritture private; c) consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa; d) consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento; e) consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate; f) l'effettuazione di ulteriori adempimenti.
Il comma 2 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei predetti servizi digitali ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Il comma 3 reca la clausola di invarianza, per cui alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
La RT riferisce che la disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
In particolare, evidenzia che l'attuazione della norma avverrà con le risorse a disposizione dell'Agenzia delle entrate a legislazione vigente e pertanto, anche da questo punto di vista, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, va premesso che la disposizione, con riferimento alle facilitazioni analiticamente previste alle lettere a)-f), è essenzialmente volta ad implementare servizi digitali già assicurati dall’Agenzia delle entrate, ovvero ad introdurre nuovi servizi digitali, che consentano ai contribuenti di ottemperare in modo più semplice e diretto agli adempimenti fiscali, senza la necessità di produrre o scambiare con l'Amministrazione documenti analogici o recarsi fisicamente presso gli uffici competenti, demandando a successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la regolamentazione tecnica e amministrativa per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei predetti servizi ai contribuenti ovvero agli intermediari da loro appositamente delegati, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679 dell'Unione europea.
Ciò premesso, andrebbero fornite informazioni da parte del Governo riguardo al possibile maggiore fabbisogno di risorse, strumentali e di formazione del personale, necessario per rendere effettiva l’applicazione delle norme in esame[6].
Inoltre, posto che il comma 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendosi che alla relativa attuazione si provveda con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, va ribadito che la mera apposizione di clausole di neutralità all'atto della approvazione di nuove norme[7], lungi dal costituire una soluzione meramente formale a fronte all'obbligo in tal senso, comporta sempre la stretta osservanza anche di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6?bis della legge di contabilità, come peraltro rilevato di recente dalla Corte dei conti[8].
Articolo 23
(Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale)
Il comma 1 prevede che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.
Il comma 2 stabilisce che l'acquisizione dei documenti di cui al comma 1 sia effettuata anche attraverso servizi di trasferimento massivo e in forma strutturata dei dati contenuti nei documenti stessi.
Il comma 3 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei servizi digitali di cui al comma 1 ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Il comma 4 prevede che alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
La RT assicura che la disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. In particolare, l'attuazione della norma avverrà con le risorse a disposizione dell'Agenzia delle entrate a legislazione vigente e pertanto, anche da questo punto di vista, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, va preliminarmente evidenziato che la disposizione è essenzialmente volta ad implementare l'area “riservata” (comunemente conosciuta come “cassetto fiscale”[9]) dei contribuenti esponendo nella stessa, in modo graduale, tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che riguardano i contribuenti, nonché quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate, consentendo al contribuente di scaricare massivamente i dati disponibili sul suo cassetto fiscale. Viene demandato ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina dell'accesso e dell'utilizzo dei predetti servizi ai contribuenti e agli intermediari da loro appositamente delegati, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali.
In proposito, posto che la disposizione si accompagna ad una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui l’Agenzia delle entrate provvede all’attuazione delle disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, va evidenziato che la mera apposizione di una clausola di invarianza non è mai di per sé garanzia dell’assenza di nuovi o maggiori oneri, allorché non sia accompagnata da una RT recante l’illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne l’effettiva sostenibilità, come stabilito dal comma 6?bis dell’articolo 17 della legge di contabilità.
Il comma 1 prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici) può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.
Il comma 2 stabilisce che le soluzioni software di cui al comma 1 devono poter consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento, al fine di semplificare e rendere meno onerose le operazioni amministrative degli esercenti.
Il comma 3 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni software di cui al comma 1.
Il comma 4 dispone che alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
La RT riferisce che la disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. In particolare, l'attuazione della norma avverrà con le risorse a disposizione dell'Agenzia delle entrate a legislazione vigente e pertanto, anche da questo punto di vista, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, va preliminarmente evidenziato che la disposizione è volta a semplificare e rendere meno oneroso, per gli operatori IVA obbligati, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi[10], attraverso l'utilizzo di soluzioni esclusivamente software. La relazione illustrativa segnala che le predette soluzioni possono essere installate su un qualsiasi dispositivo, tra cui anche dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d. SmartPOS) al fine di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento, consentendo l'unificazione dello strumento con cui l'esercente effettua operazioni commerciali, amministrative, fiscali e di pagamento, semplificandone ed efficientandone la gestione dell'attività commerciale e rendendo meno onerosi gli adempimenti fiscali[11]. Le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni software sono stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
La disposizione si accompagna ad una clausola di invarianza finanziaria (comma 4), prevedendosi che alla relativa attuazione si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente: al riguardo si ribadisce che la mera apposizione di una clausola di invarianza non è mai di per sé garanzia dell’assenza di nuovi o maggiori oneri, allorché non sia accompagnata da una RT recante l’illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l’effettiva sostenibilità, come stabilito dal comma 6?bis dell’articolo 17 della legge di contabilità.
Articolo 25
(Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari)
L’articolo 25 al comma 1 reca norme di semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari. A tal fine novella l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), inserendo il nuovo comma 5?bis in cui si prevede che a decorrere dalla data stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità telematiche dall'Agenzia delle entrate mediante deposito, su un'area dedicata del Portale dei Comuni, dei “tipi di frazionamento” ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione. È previsto che in sede di prima applicazione l'Agenzia delle entrate comunichi l'avvenuto deposito a ciascun comune competente, mediante posta elettronica certificata la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l'attestazione di cui al comma 5. Ulteriori o alternative modalità telematiche possono essere stabilite con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
Il comma 2 stabilisce che alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
La RT riferisce che la disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. In particolare, l'attuazione della norma avverrà con le risorse a disposizione dell'Agenzia delle entrate a legislazione vigente e pertanto, anche da questo punto di vista, assicura che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, va anzitutto evidenziato che la norma, al fine di semplificare le modalità di deposito dei “tipi di frazionamento” presso i Comuni, dispone che l'attività attualmente svolta dai professionisti incaricati della redazione degli atti di aggiornamento catastale venga effettuata direttamente, con modalità telematiche, dall'Agenzia delle entrate, mediante deposito dei tipi di frazionamento sul Portale per i Comuni e contestuale comunicazione al Comune interessato, prevedendo in sede di prima applicazione un messaggio automatico di posta elettronica certificata, prima della loro approvazione e registrazione negli atti del catasto.
La disposizione si accompagna ad una clausola di invarianza finanziaria (comma 2), prevedendosi che alla relativa attuazione si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente: al riguardo si ribadisce che la mera apposizione di una clausola di invarianza non è mai di per sé garanzia dell’assenza di nuovi o maggiori oneri, allorché non sia accompagnata da una RT recante l’illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l’effettiva sostenibilità, come stabilito dal comma 6?bis dell’articolo 17 della legge di contabilità.
Articolo 26
(Disposizioni finanziarie)
L’articolo prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 13, valutati in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111.
La RT ribadisce che la disposizione prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 13, valutati in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111.
Al riguardo, per i profili di copertura, va preliminarmente evidenziato che il Fondo richiamato dal dispositivo di copertura in esame, pur previsto dalla legge delega fiscale n. 111/2023, non è al momento specificamente indicato, neanche per “memoria”, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, iscritto nel progetto di bilancio 2024-2026 di cui al disegno di legge A.S. 926.
La relativa dotazione, dal 2025, è tuttavia prevista dal comma 1 dell’articolo 6 dell’A.G. n. 88 (Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi), attualmente all’esame del Parlamento[12] per il previsto parere. Pertanto, verificata l’adeguatezza dello stanziamento previsto a decorrere dal 2025 a valere sul citato Fondo e considerato che l’onere previsto dall’articolo 13 dello schema in esame decorre anch’esso dal 2025, nulla da osservare.
[1] Si ricorda che pagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, grazie al quale possono essere effettuati tutti i pagamenti effettuati da cittadini e imprese verso qualsiasi tipologia di ente pubblico. Dal 2016 ad oggi, pagoPA ha registrato una crescita esponenziale e costante, sia in termini di transazioni che di controvalore dei pagamenti. Nel 2021 ha gestito oltre 182,5 milioni per un controvalore di circa 34 miliardi. nel 2022, invece, le transazioni gestite hanno superato i 331 milioni per un controvalore di circa 61 miliardi. Solo nel 2023, si osserva una media di oltre 12 milioni di utenti che hanno effettuato oltre 30 milioni di pagamenti al mese tramite la piattaforma. Guardando al totale degli enti creditori in perimetro, alla fine del primo semestre 2023 sono 21.700 gli aderenti di cui 7.884 Comuni.
[2] A tale proposito, il Direttore dell’Agenzia delle entrate, nell’audizione tenuta davanti alla 6a Commissione del Senato nel 2021 già rilevava che “l’Agenzia ha avviato interlocuzioni con alcuni operatori che offrono servizi di pagamento elettronico (POS) al fine di acquisire gli elementi utili all’adozione del citato provvedimento. Dagli approfondimenti fino ad oggi svolti, è emerso che alcuni POS evoluti (c.d. smart-POS) sono già in grado di unificare le funzioni di terminale di pagamento con funzionalità aggiuntive che consentono all’esercente di utilizzare un unico strumento per la gestione fiscale e commerciale delle sue operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi e semplificare i processi del cash-back e della lotteria degli scontrini, già normativamente disciplinati” segnalando altresì che “la diffusione degli Smart-POS faciliterebbe gli adempimenti delle imprese, riducendo i costi amministrativi a loro carico ed avrebbe, altresì, effetti positivi sulla lotta all’evasione”. Cfr. Agenzia delle entrate, audizione del Direttore davanti alla 6a Commissione del Senato della Repubblica, “Progetti di digitalizzazione e innovazione tecnologica del settore fiscale”, 4 marzo 2021, pagina 6.
[3] Si ricorda quanto affermato dal direttore dell’Agenzia delle entrate in sede di audizione svoltasi nel 2021 dinanzi alla 6a Commissione del Senato: “nel corso del 2020,3,9 milioni di cittadini hanno presentato in completa autonomia la dichiarazione precompilata e più del 20 per cento ha accettato il modello 730 senza alcuna modifica o integrazione. A queste dichiarazioni vanno aggiunte le precompilate scaricate dai CAF e dagli altri intermediari, pari a circa 17 milioni”. Dati più recenti, pubblicati nella Relazione sulle performances relative al 2022, segnalano che al 31 dicembre 2022 “sono stati trasmessi all’Agenzia circa 23 milioni di modelli 730. Relativamente al modello 730 precompilato, le dichiarazioni inviate dai contribuenti direttamente tramite l’apposita applicazione disponibile sul sito dell’Agenzia sono state oltre 4 milioni contro 3,9 milioni di dichiarazioni trasmesse nel 2021. La percentuale di coloro che hanno accettato la dichiarazione, così come proposta e precompilata dall’Agenzia, è pari al 26%. Si rappresenta, infine, che i CAF, gli intermediari e i sostituti hanno trasmesso circa 19,1 milioni di modelli 730, per i quali è stata predisposta la dichiarazione precompilata. Pertanto, la percentuale di modelli 730 precompilati inviati dagli intermediari (circa 19,1 milioni) sul totale dei modelli 730 ricevuti dall’Agenzia (oltre 23 milioni) è pari all’82,5%”. Cfr. Agenzia delle entrate, audizione dinanzi alla 6a Commissione del Senato della Repubblica, 4 marzo 2021; Agenzia delle entrate, “Progetti di digitalizzazione e innovazione tecnologica del settore fiscale”, pagina 4; Agenzia delle entrate, Relazione sulle performances 2022, pagina 43 e seguenti.
[4] Si ricorda che anche la Corte dei conti ha più volte rilevato come per le disposizioni corredate di clausola di neutralità finanziaria la RT deve comunque riportare l’illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Restando, almeno in linea di principio, sempre preclusa la possibilità di fare fronte a nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo di risorse già previste in bilancio, che a rigore dovrebbero scontare i soli fabbisogni di spesa previsti ai sensi della normativa vigente. Al contrario, risolvendosi siffatte clausole in mere affermazioni di "principio", di fatto prive di dimostrata fondatezza.
[5] Il decreto legislativo n. 175 del 2014 ha disposto che, già a decorrere dal 2015, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta, renda disponibile telematicamente ai contribuenti, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi precompilata. L'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta.
[6] Si segnala che nel budget economico 2023 dell’Agenzia delle entrate i costi per l’informatica, stimati per circa 289 milioni di euro (ivi compresi quelli relativi alla Tessera Sanitaria), sono pari al 39,9% dei costi di produzione (pari a 746 milioni di euro) e sono riferiti a servizi di acquisizione ed elaborazione dati, gestione delle infrastrutture informatiche centrali e periferiche, manutenzione e assistenza software. L’incremento di spesa previsto per l’anno in corso è dovuto principalmente a: PSS di Disaster Recovery Base, il cui aumento è correlato dai servizi di fatturazione elettronica e corrispettivi; PSS della conservazione a norma per il passaggio di archiviazione alla fascia superiore dovuta al numero delle richieste di conservazione delle fatture; PSS dei sistemi mainframe maggiori elaborazioni per invii telematici e ristori; PSS dei sistemi open per potenziamento di alcuni servizi; licenze Microsoft e Netscope; PSS della vulnerability assessment per un incremento dei device da controllare; PSS dei servizi di lavoro agile che rende operativa l’infrastruttura e gli strumenti necessari allo smart working. Cfr. Agenzia delle entrate, Budget economico 2023, Relazione illustrativa, sito internet, sez. “Amministrazione trasparente”, Bilanci, pagina 10.
[7] Si segnala che in presenza di clausole di neutralità il Dipartimento della RGS ha evidenziato che la RT "dovrà riportare i dati e gli elementi che giustifichino l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, fornendo indicazione delle risorse già previste in bilancio utilizzabili per le finalità indicate”. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, Paragrafo 4.3, pagina 4.
[8] Sul punto la Corte dei conti ha segnalato anche nel I quadrimestre 2023 “una legislazione corredata di clausole di invarianza prive delle citate indicazioni nelle relative relazioni tecniche, in riferimento anche a spese obbligatorie. La mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei “tendenziali” e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Tutto ciò, a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all’implementazione delle nuove normative previste: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra, come attesta la presenza, nella legge di bilancio, della Sezione II, dedicata, appunto, alla legislazione vigente (si ricorda che sull’argomento delle clausole di neutralità è intervenuta la sentenza n. 82 – punti 4-6 del Considerato in diritto) – del 21 febbraio u.s. della Corte costituzionale). Oltre al fatto di trattarsi di copertura non ammessa, si osserva che, in tali casi, quasi mai, infatti, la Relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti – attesa anche la frequente, scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente nel singolo caso – si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio. Ciò quando non si assiste, di fatto, come evidenziato, ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti ex ante già scontando gli effetti di norme ancora da approvare: in tal modo, si altera l’ordinato rapporto tra leggi e bilancio, laddove le prime dovrebbero costituzionalmente trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio in essere.”. Cfr. Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, gennaio -aprile 2023, depositata il 7 luglio 2023, pagine 3-4.
[9] Si ricorda che il cassetto fiscale è il servizio dell’Agenzia delle entrate che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, come: dati anagrafici; dati delle dichiarazioni fiscali; dati dei rimborsi; dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23; atti del registro (dati patrimoniali); dati e informazioni relativi agli studi di settore e agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa); informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies. Per accedere al cassetto fiscale è necessario essere in possesso di una identità definita nell’ambito del Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID, CIE o CNS) oppure delle credenziali rilasciate dall'Agenzia. L’Agenzia segnala nella relazione sulle performance 2022, che “all’interno del cassetto il contribuente può verificare la propria posizione fiscale con informazioni costantemente aggiornate e presentate in modo da essere strumentali alla compliance, quali, ad esempio, le comunicazioni di irregolarità sulle liquidazioni periodiche IVA e la dichiarazione integrativa assistita, che consente di integrare la propria dichiarazione importando i dati contenuti nelle lettere per la promozione della compliance. Per quanto riguarda l’assistenza fornita ai contribuenti, l’Agenzia ha adottato un sistema di Customer Relationship Management che consente di gestire in modo integrato e unitario le singole interazioni avvenute tramite i diversi canali di contatto disponibili, garantendo agli operatori delle SAM una vista unitaria dei contatti di ciascun utente. Inoltre, rende possibile conoscere quali sono i servizi, i processi e le novità che generano maggiore domanda di assistenza, categorizzare le domande più frequenti, gestire la banca dati delle risposte e dei documenti più utilizzati. Consente, conseguentemente, di gestire al meglio l’informazione istituzionale fornita e la pianificazione delle attività. Anche nel 2022 particolare attenzione è stata posta alla valorizzazione dalle banche dati dell’Agenzia, proseguendo le attività per l’implementazione della Data Strategy per poter attuare una governance efficace e valorizzare al massimo il patrimonio informativo dell’Agenzia. Gli ambiti di intervento hanno riguardato la reingegnerizzazione delle Basi Dati, che si pone l’obiettivo di migliorare la gestione dei dati in termini di efficienza (minimizzazione delle ridondanze, miglioramento dei tempi di elaborazione), disponibilità e tempestività (aggiornamento delle informazioni) e governo (rappresentazione delle informazioni e delle loro caratteristiche). In particolare, si è implementata una soluzione per la pseudonimizzazione dell’archivio dei dati dei rapporti (ADR), la gestione dei metadati e la caratterizzazione semantica dei dati. Ulteriori interventi hanno riguardato il text mining degli atti del registro, l’implementazione della piattaforma TaxNetVA, il miglioramento nella fruizione di Qlik e di SPSS modeler; tutto ciò anche al fine di sostituire progressivamente le applicazioni realizzate negli anni nell’ambito degli analytics di contrasto all’evasione con nuove soluzioni che possano essere maggiormente efficaci nell’identificazione di fenomeni evasivi ed elusivi”. Cfr. Agenzia delle entrate, Relazione sulle performances 2022, pagina 177.
[10] Si ricorda che dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici. Dal 1° gennaio 2021 scontrini e ricevute sono definitivamente sostituiti da un documento commerciale, che può essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle entrate. Questo obbligo è scattato al 1° luglio 2019 per gli operatori economici che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro e al 1° gennaio 2020 per gli altri. Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano quelli che in precedenza emettevano ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.).
[11] Il Direttore dell’Agenzia delle entrate, nel corso dell’audizione davanti alla 6a commissione del Senato svoltasi nel 2021, ha segnalato che “gli investimenti in infrastrutture tecnologiche e in know-how per un migliore utilizzo del patrimonio informativo dell’Amministrazione finanziaria potrebbero concentrarsi sulle seguenti due linee di intervento generali: investimenti infrastrutturali, finalizzati a rendere ancora più fruibile e tempestivo l’accesso e la gestione dei flussi delle informazioni di vaste basi di dati (ad esempio archivio dei rapporti finanziari, fatturazione elettronica e corrispettivi) e investimenti in software e in know how, nel campo delle nuove tecnologie di analisi di vaste basi di dati, con particolare riferimento allo sviluppo della network analysis, con conseguente aggiornamento dell’hardware a disposizione degli analisti”. Cfr. Agenzia delle entrate, audizione del Direttore dinanzi alla 6a Commissione del Senato della Repubblica, “Progetti di digitalizzazione e innovazione tecnologica del settore fiscale”, 4 marzo 2021, pagine 5 e 9.
[12] Nell’A.G. 88 è infatti prevista (all’articolo 6) l’istituzione del Fondo per l’attuazione della delega fiscale con una dotazione di 3.501,0 milioni di euro per l’anno 2025, 2.673,9 milioni di euro per l’anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l’anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.