Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | Schema di decreto legislativo disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare |
Riferimenti: | SCH.DEC N.91/XIX |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 06/12/2023 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
Servizio del Bilancio
Tel. 06 6706 5790 –* SBilancioCU@senato.it – @SR_Bilancio
Nota di lettura n. 96
Servizio Bilancio dello Stato
Tel. 06 6760 2174 / 9455 – * bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 131
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.
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Articolo 1 (Modifiche all’ordinamento giudiziario militare)
Articolo 2 (Modifiche alle disposizioni concernenti il Consiglio della magistratura militare)
Articolo 3 (Norme di attuazione)
Articolo 4 (Disposizioni finanziarie)
INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO
Natura dell'atto: |
Schema di decreto legislativo |
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Atto del Governo n. |
91 |
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Titolo breve: |
Funzionamento del Consiglio della magistratura militare e ordinamento giudiziario militare |
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Riferimento normativo: |
Articolo 40, commi 1, 2, lettere d) ed e), e 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71 |
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Relazione tecnica (RT): |
Presente |
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Senato |
Camera |
Commissione competente: |
2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri e difesa) riunite in sede consultiva 5a (Bilancio) in sede consultiva |
Commissioni riunite II (Giustizia) e IV (Difesa) V Bilancio e Tesoro |
Lo schema A.G. 91 si pone in attuazione della delega contenuta nell’articolo 40 della legge n. 71 del 2022. L’articolo 40 della citata legge n. 71, dopo aver disciplinato i principi e criteri direttivi alle lettere a)-f) del comma 1, stabilisce al comma 3 che gli schemi dei decreti legislativi di attuazione siano trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, anche in assenza dei prescritti pareri parlamentari, è stabilito che i decreti legislativi possano essere adottati, sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il comma 4 prevede che il Governo, con la medesima procedura di cui al comma 3, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti al comma 1, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.
Articolo 1
(Modifiche all’ordinamento giudiziario militare)
L’articolo modifica il libro primo, titolo III, capo VI, sezione I, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).
In particolare, alla lettera a) dell’articolo in esame si introduce la figura del Procuratore militare “aggiunto” presso ciascun Tribunale militare. Si prevede di conseguenza la soppressione in ciascuno Tribunale di almeno un posto di sostituto procuratore militare.
Alla lettera b) si stabilisce il grado di anzianità richiesto per coprire la nuova posizione: è prevista almeno la seconda valutazione di professionalità[1].
Alla lettera c), infine, si prevede che alla nuova figura di Procuratore militare aggiunto corrisponda una corrispondente posizione di organico.
La RT non si sofferma sulle norme in esame.
Al riguardo, si rinvia all’articolo 3.
Articolo 2
(Modifiche alle disposizioni concernenti il Consiglio della magistratura militare)
L’articolo modifica la composizione del Consiglio della magistratura militare (CMM). Per assicurare la maggioranza della componente elettiva, il numero dei componenti viene alzato da cinque a sette, con l’ingresso di altri due membri eletti dai magistrati militari (cd. membri togati).
Viene di conseguenza innalzata la maggioranza per l’adozione delle delibere da tre voti a quattro.
L’articolo in esame modifica altresì la composizione e la tempistica di rinnovo della Commissione uffici direttivi portandola a cinque componenti (in luogo degli attuali tre), di cui tre elettivi (in luogo dell’attuale uno). Si prevede altresì che la Commissione sia rinnovata dopo un biennio, per consentire la partecipazione anche del membro togato che non ne abbia fatto parte nei primi due anni.
Viene anche previsto che i membri togati, a differenza di quanto previsto attualmente, rimangano in ruolo per la durata del loro incarico e, qualora collocati fuori ruolo al momento delle loro elezioni, vi rientrino, eventualmente anche in sovrannumero, nella sede e nelle funzioni precedenti. Tali membri non possono proporre domanda per incarichi direttivi e semidirettivi prima di un anno dalla scadenza del loro mandato. A tal fine, aggiorna il libro primo, titolo III, capo VI, sezione II, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).
La RT evidenzia che agli oneri derivanti dalle previsioni di cui alla lettera a), numero 1), (aumento dei componenti togati elettivi da n. 2 a n. 4) pari a euro 126.939,23 per il 2024 e pari a euro 155.980,06 annui a regime a decorrere dal 2025, si provvede con i fondi iscritti sui capitoli 1164/1, 1116/8 e 1111/2.
In particolare, gli oneri a regime sono così determinati:
-Lettera a) Spese per indennità di seduta:
capitolo 1164 Articolo 01 P.d.C. 4.06.5.99.06.01 pari complessivamente a 63.580,00 euro (indennità di seduta) + 8.568,00 euro (Plenum) +2.488,00 euro (Disciplinare) = 74.636,00 euro:
Relativi oneri a carico dell’Amministrazione[2] [3] (IRAP su indennità)
- capitolo 1111/2 pari complessivamente a 6.344,06 euro
Precisa che le misure e le modalità di corresponsione delle sotto riportate indennità sono state da ultimo definite con delibera 4064 plenum 11 ottobre 2011[4].
Nel dettaglio:
Indennità di seduta
Indennità di seduta per n. 1 Consigliere per ciascuna riunione pari a 2.890,00 euro (+ IRAP 245,65 euro). Indennità di seduta per n. 2 Consiglieri per ciascuna riunione pari a 5.780,00 euro (+ IRAP 491,30 euro).
L’indennità di seduta è fissata in un importo lordo fisso mensile omnicomprensivo pari ad euro 2.890,00 da erogarsi per 11 mensilità (+ IRAP 2.702,15 euro). Per 2 consiglieri in aumento la spesa totale è pari a 63.580,00 euro (+ IRAP 5.404,30 euro).
Indennità di seduta “Plenum”
Indennità di seduta Plenum per 1 Consigliere per 1 riunione pari a 252,00 euro (+ IRAP 21,42 euro). Indennità di seduta Plenum per 2 Consiglieri per 1 riunione pari a 504,00 euro (+ IRAP 42,84 euro). Considerando 17 riunioni (su 11 mesi di attività annui: 1 riunione al mese per 5 mesi e 2 riunioni al mese per 6 mesi) per 2 consiglieri in aumento la spesa totale è pari a 8.568,00 euro (+ IRAP 728,28 euro).
Indennità di seduta “Disciplinare”
Indennità di seduta per 1 Consigliere per 1 riunione “disciplinare” pari a 311,00 euro (+ IRAP 26,43 euro).
Indennità di seduta per 2 Consiglieri per 1 riunione “disciplinare” pari a 622,00 euro (+ IRAP 52,87 euro).
Considerando 4 riunioni all’anno la spesa è pari a 2.488,00 euro (+ IRAP 211,48 euro).
-Lettera b) Spesa per indennità di missione
(Capitolo 1116 Articolo 08 Missioni Consiglieri) pari complessivamente a 75.000,00 euro annui.
In proposito, prendendo a riferimento le spese per indennità di missione sostenute negli anni scorsi[5] e considerando che il trend del numero di riunioni del Consiglio della magistratura militare è in diminuzione rispetto al passato per effetto di una maggiore concentrazione degli affari trattati, si prevede una spesa totale di € 75.000,00 annui per le spese di missione, considerando - in via prudenziale - che entrambi i n. 2 nuovi eletti saranno fuori sede.
Stimando che gli stessi saranno presenti per le attività consiliari mediamente 9 giorni al mese, con una spesa giornaliera per indennità col rimborso “forfettario” di € 367,00 e per spese di viaggio complessive da e per il luogo di residenza, si prevedono le seguenti spese sul Capitolo 1116 articolo 08:
Esercizio Finanziario |
Diaria |
Giorni di presenza mensili |
Mesi di presenza |
Spese di Viaggio |
TOTALE |
2024 |
€ 367,00 |
9 |
9 |
€ 955,00 |
€ 30.682,00 |
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Per singolo consigliere |
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Per due Consiglieri |
€61.364,00 |
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2025 |
€ 367,00 |
9 |
11 |
€ 1.167,00 |
€ 37.500,00 |
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Per singolo consigliere |
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Per due Consiglieri |
€ 75.000,00 |
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2026 |
€ 367,00 |
9 |
11 |
€1.167,00 |
€ 37.500,00 |
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Per singolo consigliere |
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Per due Consiglieri |
€ 75.000,00 |
RIEPILOGO ONERI |
2024 |
2025 |
2026 |
INDENNITÀ’ SEDUTA |
52.020,00 € |
63.580,00 € |
63.580,00 € |
PLENUM |
6.552,00 € |
8.568,00 € |
8.568,00 € |
DISCIPLINARE |
1.866,00 € |
2.488,00 € |
2.488,00 € |
RELATIVI ONERI AMM.NE |
5.137,23 € |
6.344,06 € |
6.344,06 € |
INDENNITÀ’ MISSIONE |
61.364 € |
75.000 € |
75.000 € |
Totale |
126.939,23 € |
155.980,06 € |
155.980,06 € |
Sulla lettera a), numero 2), conferma si sostituisce il comma 2 dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 66/2010 disponendo che i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo e, se fuori ruolo al momento della loro elezione, sono ricollocati in ruolo eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate.
Inoltre, evidenzia che la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante la “Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia”, ha operato una riduzione degli uffici giudiziari militari, anche in considerazione della riduzione del numero di reati militari commessi come conseguenza alla sospensione della leva obbligatoria.
Attualmente la giurisdizione militare è strutturata in:
- 3 Tribunali militari e relative Procure, in Roma, Napoli e Verona;
- 1 Corte militare d’appello, in Roma;
- 1 Tribunale militare di sorveglianza e 1 Ufficio militare di sorveglianza, in Roma;
- 1 Ufficio del Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, in Roma.
In tal senso, ritiene che, in attesa di una riforma organica per l’aggiornamento dei codici penali militari e di modifica del riparto di giurisdizione, gli attuali carichi di lavoro della magistratura militare consentano a ciascun magistrato eletto di poter conciliare la propria attività lavorativa con le funzioni istituzionali di componente del Consiglio.
L’organico della magistratura militare è attualmente stabilito in 58 unità.
Al 1° gennaio 2023 risultavano in ruolo n. 54 unità e fuori ruolo n. 4 unità (di cui n.2 per assunzione di incarichi governativi e n. 2 per assunzione del mandato di componente elettivo del Consiglio della magistratura militare).
Al riguardo, per i profili di quantificazione, in relazione alla previsione di due componenti aggiuntivi del Consiglio della magistratura militare e agli oneri previsti dalla RT come spese per indennità:
• sulla stima degli oneri previsti a titolo di indennità di seduta di commissione, considerando che la RT reca l’indicazione dei parametri ed il metodo di calcolo seguito, nonché la stima degli effetti indotti a titolo di IRAP, alla luce dell’avvenuto riscontro dei parametri a valore deliberati dal CMM a titolo di compenso unitario, andrebbe solo confermata la prudenzialità dell’ipotesi considerata nella stima di erogazione per 11 mesi;
• con riferimento alla spesa per indennità di seduta del “Plenum”, posto che anche a tal fine la RT espone il parametro di costo unitario previsto dalla normativa vigente per ciascuna seduta, andrebbero forniti elementi di conferma in merito alla prudenzialità delle ipotesi considerate di 17 riunioni complessive all’anno. A tal fine, sembrerebbe utile l’acquisizione dei dati inerenti alle riunioni del “Plenum” tenute in ragione annua negli ultimi 5 anni;
• con riferimento agli oneri da sostenersi anche per le indennità di seduta “disciplinare”, dato che la RT espone i parametri unitari da considerarsi per la stima della spesa annua andrebbero forniti elementi di conferma in merito alla prudenzialità della ipotesi di sole n. 4 riunioni in ragione annua. A tal fine, sembrerebbe utile l’acquisizione dei dati inerenti alle riunioni “disciplinari” tenute, in ragione annua, negli ultimi 5 anni.
Quanto alle spese di missione previste per i due componenti aggiuntivi, se da un lato riveste natura prudenziale aver stimato gli oneri assumendo che entrambi i nuovi componenti eletti saranno fuori sede, andrebbero comunque formulate alcune osservazioni. La RT stima una spesa di 75.000 euro annui “considerando che il trend del numero di riunioni del Consiglio della magistratura militare è in diminuzione, rispetto al passato, per effetto di una maggiore concentrazione degli affari trattati”. Tuttavia la RT non espone il dettaglio dei criteri e grandezze assunti a tal fine nel calcolo, in particolare si limita ad illustrare le spese di missione sostenute negli anni dal 2021 all’anno in corso; soltanto l’anno in corso mostrerebbe tale diminuzione, considerato che nell’anno 2021 la RT riporta che nei primi mesi, in considerazione dell’emergenza pandemica Covid-19, le riunioni si tennero in videoconferenza.
Quanto al calcolo degli oneri per sole n. 9 mensilità considerate ai fini della stima dell’onere previsto per il 2024, a fronte delle 11 mensilità previste per il 2025 e 2026, nulla da osservare in considerazione della precisazione riportata in RT (nota n. 1).
Infine, pur considerando che la RT esplicita gli oneri previsti a carico dell’Amministrazione a titolo di IRAP, andrebbero forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l’indicazione delle aliquote applicate su tutti gli emolumenti e rimborsi, anche ai fini contributivi e fiscali[6], come peraltro previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.[7]
Sull’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), premesso che la RT si limita a confermare che la norma dispone che i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo e, se collocati fuori ruolo al momento della loro elezione, siano ricollocati in ruolo, eventualmente, anche in “soprannumero”, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate, va evidenziato che tale soluzione procedurale prevista per la riassegnazione potrebbe prefigurare il sostenimento di oneri aggiuntivi per gli uffici giudiziari militari interessati, a fronte dei fabbisogni da ritenersi scontati ai sensi della legislazione vigente, rispetto al quadro organico dei magistrati appartenenti all’ordine della giustizia militare.
Comunque, posto che la RT precisa che - in attesa di una riforma organica per l’aggiornamento dei codici penali militari e di modifica del riparto di giurisdizione - gli attuali carichi di lavoro della magistratura militare consentono a ciascun magistrato “eletto” al C.M.M. di poter conciliare la propria attività lavorativa con le funzioni istituzionali di componente del Consiglio, nulla di particolare da osservare.
Sui profili di copertura, si rinvia all’articolo 4.
Articolo 3
(Norme di attuazione)
L’articolo 3 reca le norme di attuazione delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame. La disposizione stabilisce, in particolare:
- la modifica delle piante organiche degli uffici requirenti dei Tribunali di Roma, Verona e Napoli, prevedendo l’istituzione, in ciascuno di tali uffici, di una posizione di procuratore militare aggiunto, con soppressione di una posizione di sostituto procuratore militare;
- i necessari adeguamenti del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare;
- gli adeguamenti di ogni ulteriore disposizione regolamentare e amministrativa incompatibile con le previsioni del provvedimento in esame.
La RT non considera le disposizioni in esame.
Al riguardo, posto che la norma prevede, in ciascuno degli uffici requirenti dei tribunali di Roma, Verona e Napoli, l’istituzione di una posizione di procuratore militare aggiunto e la soppressione di una posizione di sostituto procuratore militare, andrebbero fornite rassicurazioni sulla piena neutralità di tale rimodulazione dell’organico degli uffici citati, nonché in merito all’adeguatezza di tale modifica alla luce dei dati concernenti i relativi carichi di lavoro[8].
A tal proposito, segnalando che il comma 4 dell’articolo 52 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66/2010 stabilisce che lo stato giuridico, così come le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari in quanto applicabili, andrebbe confermato che il conferimento di funzioni semi direttive requirenti nell’ambito degli uffici in questione non comporti il riconoscimento anche di compensi aggiuntivi agli interessati rispetto a quelli già previsi dalla normativa vigente, né determini riflessi sulle spese di funzionamento degli stessi uffici[9].
Articolo 4
(Disposizioni finanziarie)
L’articolo reca una norma di copertura finanziaria prevedendo, nello specifico, che gli oneri per l’aumento delle posizioni elettive all’interno dell’organo di autogoverno ricadano sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. In tal senso, novella l’articolo 561 (Funzionamento del Consiglio della magistratura militare) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
La RT afferma che agli oneri si provvede con i fondi iscritti sui capitoli 1111/pg.2 1116/pg.8 e 1164/pg.1 dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Al riguardo, per i profili di copertura, considerando che gli oneri previsti dalle disposizioni in esame trovano copertura a carico degli stanziamenti già previsti in bilancio, andrebbero fornite conferme riguardo alla capienza dei predetti capitoli a fronte degli oneri quantificati e chiarimenti in merito ai criteri di formulazione delle previsioni i quali, come noto, dovrebbero essere calibrati sui soli fabbisogni determinati ai sensi della legislazione vigente.
A tale proposito, va evidenziato, in relazione ai capitoli espressamente indicati dalla RT, che il cap. 1111/2 , riferibile a “somme dovute a titolo di IRAP sulle competenze accessorie del personale”, reca una previsione di stanziamento iscritta nello stato di previsione del Ministero della difesa del disegno di legge di bilancio 2024/2026, pari a 167 mila euro circa; il cap. 1116/8, riferibile a “indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale del personale civile”, reca una previsione di stanziamento per il triennio 2024/2026 pari a 73 mila euro circa[10]; il cap.1164, riferibile invece a “spese per il funzionamento del consiglio di magistratura militare, comprese l’indennità di seduta e le spese di missione per i componenti non magistrati militari”, reca una previsione di stanziamento pari a 128 mila euro circa negli anni 2024 e 2025 e a 127 mila euro circa nel 2026[11]. Alla luce dei dati esposti sarebbe utile un chiarimento, in particolare in relazione alla copertura delle spese di missione.
[1] I magistrati sono soggetti sottoposti a controllo periodico della capacità professionale, con cadenza quadriennale, per sette volte, a partire dall’ingresso in magistratura e fino al ventottesimo anno di carriera. Il conseguimento delle diverse valutazioni di professionalità ha vari effetti. In primo luogo, il positivo superamento delle diverse valutazioni di professionalità costituisce una delle condizioni per accedere a determinate funzioni (ad esempio, per assumere le funzioni di consigliere di corte d’appello è necessaria la II valutazione, per quelle di Procuratore della Repubblica la III o la IV, a seconda delle dimensioni dell’ufficio). In secondo luogo, il raggiungimento di talune valutazioni (la I, la III, la V e la VII) consente l’automatica progressione stipendiale: vagliata positivamente la capacità professionale, la fascia retributiva diviene una conseguenza automatica, che serve a evitare di minare l’imparzialità e l’indipendenza del magistrato, come potrebbe invece accadere se la progressione economica fosse legata a procedure concorsuali o alla funzione concretamente svolta. Cfr. Consiglio Superiore della Magistratura, Il percorso professionale, sul sito internet dell’Organo.
[2] La scadenza dell’attuale CMM nella vigente composizione è prorogata al 31 gennaio 2024 (termine per gli adempimenti previsti dall’articolo 69, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2010 volti a indire le elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare di cui all’articolo 60 del medesimo d.lgs.). Pertanto gli oneri connessi all’aumento di due consiglieri sono calcolati a partire da 1° marzo 2024 e si riferiscono, quindi, a 9 mesi di attività in luogo degli 11 su cui sono calcolati gli oneri annui a regime.
[3] Le indennità percepite dai membri elettivi del Consiglio rientrano tra i redditi esclusi dall’assoggettabilità ai soli fini contributivi, ai sensi della Circolare INPS n. 6 del 16 gennaio 2014.
[4] Pubblicata al seguente link: https:/?/?www.difesa.it/?Giustizia_Militare/?Documents/?TRASPARENZA/?INDENNITA_SEDUTA_CONSIGLIERI_MAGISTRATI.pdf
[5] Qui di seguito si indicano le spese sostenute nell’ultimo triennio sul capitolo 1116 articolo 08, considerando che uno solo dei due consiglieri eletti è fuori sede:
E.F. 2021- € 32.342,45;
E.F. 2022- € 40.855,06;
E.F. 2023 - € 30.000 (di cui €24.081,90 spesa sostenuta al 27/9/2023 e € 5.918,10 per spesa stimata dal 28/09 al 31/12). Nei primi mesi dell’E.F. 2021, in considerazione dell’emergenza pandemica Covid-19, le riunioni del Consiglio sono state effettuate in videoconferenza. Tale modalità è stata comunque mantenuta negli esercizi finanziari successivi in via eccezionale e in base ad esigenze contingenti dei singoli consiglieri che ne impedivano la partecipazione in presenza.
[6] Articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986.
[7] Paragrafo 5.
[8] Sul punto, appaiono di particolare valore informativo i seguenti dati:
· circa le registrazioni dei procedimenti sui registri mod. 21 e 44 (cioè, noti e ignoti) si è passati da 1660 iscrizioni del 2021 a 1593 effettuate nel corso nel 2022 (con una leggera diminuzione del 4%); mentre considerando il quadriennio 2019-2022, l’andamento può definirsi sostanzialmente costante, non essendosi registrate sostanziali variazioni. Più nel dettaglio, con riferimento alla comparazione del numero dei procedimenti iscritti dai singoli uffici, le proporzioni dei valori comparate fra loro non offrono nel complesso variazioni percentuali significative rispetto alle annate precedenti:
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2021 |
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2022 |
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Procura Militare |
Noti: 498 – Ignoti: 68 |
566 |
Noti: 507 – Ignoti: 64 |
571 |
Procura Militare |
Noti: 459 – Ignoti: 111 |
570 |
Noti: 415 – Ignoti: 96 |
511 |
Procura Militare |
Noti: 466 – Ignoti: 58: |
524 |
Noti: 449 – Ignoti: 62 |
511 |
|
|
1660 |
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1593 |
· Relativamente al numero dei reati militari iscritti nei suddetti registri, la tendenza rilevata nel quadriennio 2019 – 2022 è rimasta invariata, essendo passati da 1890 dell’anno 2019 al numero di 1881 reati iscritti nel corso del 2022 nelle tre procure militari di primo grado. Le fattispecie di reato militare maggiormente ricorrenti sono costituite dal complesso dei reati contro il servizio e la disciplina militare (circa 68%), cui fanno seguito i reati contro il patrimonio o l’amministrazione militare (circa 22%) e quelli contro la persona (circa 7%). I primi sono ancora in aumento percentuale rispetto al passato, giacché per essi si registra un aumento pari circa all’8% rispetto ai valori dell’anno 2021 e di circa il 18% rispetto al 2019).
· Dalla ricognizione dei dati complessivi sui procedimenti ed i relativi tempi di definizione, per i tre uffici requirenti, contenuti negli Allegati (Tabelle 1-15) riportati nella Relazione annuale sulla giustizia militare 2022, il numero complessivo dei procedimenti è passato dai1.868 registrati in carico a fine 2021 ai 1.881 procedimenti risultanti in carico alla fine del 2022. Cfr. Ministero della difesa, Relazione annuale sulla giustizia militare, in Rassegna sulla Giustizia Militare, n. 1/2023, Paragrafo 7, Tabelle e grafici, pagine 66 e seguenti e 90 e seguenti.
[9] A tale proposito, in merito a ruolo e funzioni conferite alla figura degli “aggiunti” negli uffici di procura nell’ambito della organizzazione degli uffici giudiziari, si rinvia alla apposita circolare del C.S.M. annessa alla modifica alla delibera di Plenum del 16/11/2017 come modificata dalla delibera 16/06/2022, Parte II, pagina 7.
[10] Nell’esercizio 2022 il capitolo/Pg 1111/2 ha riportato a rendiconto una previsione di stanziamento definitivo di competenza di 93.698 euro circa, su cui si sono registrati pagamenti per 53.744 euro. Nell’esercizio 2022 il capitolo/Pg 1116/8 ha riportato a rendiconto una previsione di stanziamento definitivo di competenza di 215.000 euro circa, su cui si sono registrati pagamenti per 62.698 euro.
[11] Nel 2022 il capitolo 1164 ha riportato a rendiconto una previsione di stanziamento definitivo di competenza di 264.679 euro circa, su cui si sono registrati pagamenti per 239.695 euro.