Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi
Riferimenti: SCH.DEC N.88/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 23/11/2023
Organi della Camera: V Bilancio

 

Novembre 2023Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditiAtto del Governo n. 88marzo 2018

 

 

Servizio del Bilancio

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Nota di lettura n. 100

 

 

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

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Verifica delle quantificazioni n. 135

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

 

 

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INDICE

PREMESSA.. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

ARTICOLI 1 - 3. - 4 -

Revisione della disciplina dell’IRPEF e delle detrazioni fiscali - 4 -

ARTICOLI 4 e 5. - 10 -

Maggiorazione costo neoassunti e abrogazione ACE. - 10 -

ARTICOLO 6. - 17 -

Disposizioni finanziarie. - 17 -

 


 

Atto n.

88

Natura dell’atto:

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi

Riferimento normativo:

articoli 1, 5, comma 1, lettera e), e 9, comma 1, lettera g), della legge 9 agosto 2023, n. 111

Relazione tecnica (RT):

presente

 

 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche nonché la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

1.      garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un’unica aliquota d’imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda;

2.      conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.


 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1 - 3

Revisione della disciplina dell’IRPEF e delle detrazioni fiscali

Le norme determinano le seguenti nuove aliquote per scaglioni di reddito da utilizzare, per il solo anno 2024, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche in luogo delle aliquote previste dall’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986) (articolo 1, comma 1):

a)      fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b)     oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c)      oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Pertanto, rispetto al sistema vigente, la rimodulazione proposta comporta un accorpamento dei primi due scaglioni di reddito attuali (fino a 28.000 euro) e la riduzione di 2 punti percentuali dell’aliquota applicata ai redditi tra 15.000 e 28.000 euro (23 anziché 25 per cento). I restanti scaglioni e le restanti aliquote rimangono immutati.

Si dispone, inoltre, l’innalzamento a 1.955 euro (rispetto ai 1.880 euro attuali), per l’anno 2024, della detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo (redditi di lavoro dipendente – esclusi i redditi di pensione - e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), del TUIR (articolo 1, comma 2).

In proposito si ricorda che il citato articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR prevede che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49 (redditi di lavoro dipendente), con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) (pensioni e assegni equiparati), e 50, comma 1 (redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente), lettere a) (compensi percepiti da soci di cooperative), b) (indennità e compensi per incarichi), c) (borse di studio), c-bis) (incarichi e collaborazioni vari), d) (remunerazioni dei sacerdoti), h-bis) (prestazioni pensionistiche complementari) e l) (compensi dei lavoratori socialmente utili), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.

Nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che, per effetto di tale modifica la soglia di no tax area prevista dalla normativa vigente per i redditi di lavoro dipendente si amplia fino a 8.500 euro[1], diventando quindi pari a quella già vigente per i redditi da pensione.

Viene, quindi, modificato, per l’anno 2024, il requisito per la corresponsione della somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 3 del 2020, prevedendo che tale somma sia riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato TUIR diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno (articolo 1, comma 3).

Nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che in tal modo si assicura la corresponsione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti alle stesse condizioni previste dalla disciplina vigente a regime. Infatti, considerato che uno dei requisiti richiesti dall’articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020 per l’attribuzione del trattamento integrativo è la capienza dell’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del citato TUIR, un livello più elevato di tale detrazione determinerebbe la perdita del beneficio per alcuni lavoratori dipendenti che in base alla disciplina vigente a regime ne sono invece destinatari. A tale inconveniente si pone rimedio con il correttivo che si va a introdurre che, ai fini della spettanza del trattamento integrativo, neutralizza l’innalzamento della soglia di no tax area da 8.173 euro a 8.500 euro previsto dal comma 2 dell’articolo 1.

Si stabilisce che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2 (articolo 1, comma 4).

Si prevede, inoltre, che, ai fini IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis del TUIR, sia diminuito di un importo pari a euro 260 (articolo 2, comma 1):

a)      gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del predetto testo unico;

b)     le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche di cui all’articolo 15, comma 1.1;

c)      le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 149 del 2013;

d)     le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore di cui all’articolo 83, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo n. 117 del 2017;

e)      i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Come evidenziato dalla relazione tecnica, la riduzione di 260 euro viene quindi applicata al totale delle detrazioni per spese per oneri ad aliquota del 19% (fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR), 26% (Erogazioni liberali ad ONLUS e ai partiti politici), 30% (Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS), 35% (Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizzazioni di volontariato), 90% (Premi per rischio eventi calamitosi).

In proposito si ricorda, inoltre, che l’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR dispone che la detrazione prevista dall’articolo medesimo spetti:

a)     per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b)     per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

La citata disposizione è stata introdotta dal comma 629 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la cui relazione tecnica stimava, in relazione all’introduzione della norma, un recupero di gettito IRPEF annuo, di competenza, pari a circa 24,9 milioni di euro.

Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi (articolo 2, comma 2).

Si dispone, infine, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF stabilita dall’articolo 1, il differimento al 15 aprile 2024 del termine (previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui l’addizionale si riferisce) di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024. Viene, altresì differito al 15 maggio 2024 il termine (previsto dalla legislazione vigente al 31 gennaio dell’anno a cui l’addizionale si riferisce) di cui all'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, entro cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF prevista ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'IRPEF con i nuovi scaglioni dell'IRPEF, stabiliti dall’articolo 1, i comuni per l'anno 2024, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, modificano, con propria delibera, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF (articolo 3).

 

La relazione tecnica, con riferimento agli articoli 1 e 2, afferma che l’analisi degli effetti sul gettito è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, proiettati per le annualità interessate. La norma, riducendo l’aliquota dello scaglione compreso tra 15.000 e 28.000 euro, determina una riduzione del carico fiscale per tutti i soggetti con redditi superiori a 15.000 euro. Incrementando, inoltre, la detrazione per lavoro dipendente da 1.880 a 1.955 euro fino a 15.000 euro di reddito (comportando di fatto una nuova no tax area per i lavoratori dipendenti pari a 8.500 euro), il carico fiscale è ridotto anche per i lavoratori dipendenti con reddito al di sotto di tale soglia. L’effetto combinato della riduzione dell’aliquota e dell’innalzamento della no tax area per i lavoratori dipendenti stimato per tali modifiche, relativamente all’IRPEF e alle addizionali locali, è complessivamente di circa -4.594,1 milioni di euro (di cui -4.554,9 milioni di euro di Irpef e -28,4 e -10,8 rispettivamente di addizionale regionale e comunale). L’effetto complessivo dell’intervento in materia di detrazioni citate risulta pari a 243,5 milioni di euro (di cui 243,3 milioni di euro di Irpef e 0,1 e 0,1 rispettivamente di addizionale regionale e comunale). La valutazione è stata quindi effettuata in capo a ciascun contribuente, considerando il beneficio ricevuto dalla riduzione dell’aliquota (riduzione dell’imposta lorda) e dalla detrazione di lavoro dipendente. È stata quindi calcolata l’imposta netta e confrontata con quella dovuta secondo la normativa vigente; la differenza tra la nuova e la vecchia imposta costituisce la variazione complessiva del gettito. Il provvedimento in esame coinvolge nel complesso oltre 25,6 milioni di contribuenti.

Sulla base di quanto esposto, si stima una variazione di gettito IRPEF di competenza 2024 di -4.311,5 milioni di euro e addizionali regionale e comunale rispettivamente di -28,3 e -10,8 milioni di euro, per una variazione totale di circa -4.350,6 milioni di euro. Si stima inoltre una variazione di TFR di circa -52,6 milioni di euro.

Di seguito gli effetti finanziari, considerando la validità della norma per il solo 2024:

 

 

2024

2025

2026

2027

IRPEF

-4.227,5

59,6

-143,6

0

Addizionale regionale

0

-28,3

0

0

Addizionale comunale

0

-14

3,2

0

TFR

-52,6

0

0

0

totale

-4.280,1

17,3

-140,4

0

 

Con riferimento all’articolo 3, la RT afferma che il differimento si rende necessario per garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tenuto conto della natura procedurale delle disposizioni, non si ascrivono effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme prevedono, per l’anno 2024, la rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito da impiegare per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche; l’innalzamento a 1.955 euro della detrazione prevista per i redditi di lavoro dipendente; la diminuzione di un importo pari a 260 euro, ai fini dell’IRPEF, dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000.

Per la stima degli effetti di gettito, la relazione tecnica utilizza un modello di microsimulazione, dal quale deriva un effetto, in termini di cassa, di minor gettito complessivo pari a circa 4,3 miliardi nel 2024. In proposito si rileva che l’utilizzo del modello di microsimulazione non consente di verificare la stima effettuata, dal momento che non vengono forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell’onere. La relazione tecnica si limita infatti a fornire la metodologia di stima e i risultati finali della stessa, ciò anche con riferimento alla quota stimata ai fini del TFR, rispetto al quale non sono fornite informazioni circa i parametri utilizzati. Al fine di permettere una verifica degli effetti ascritti alla misura, appare pertanto necessario che siano forniti i dati sottostanti la stima effettuata, con riferimento alle singole componenti che determinano l’effetto complessivo di gettito.

Si evidenzia peraltro che l’Ufficio parlamentare di bilancio nel corso dell’Audizione[2] sul disegno di legge di bilancio 2024 ha evidenziato che mediante il modello di microsimulazione dell’Ufficio medesimo è stato quantificato l’impatto della riforma Irpef su un campione rappresentativo di famiglie, consentendo di stimarne l’onere complessivo e gli effetti distributivi. Le valutazioni confermano sostanzialmente quanto riportato nella relazione tecnica: un costo complessivo degli interventi pari a circa 4,3 miliardi, che comporta un beneficio medio di circa 170 euro distribuito su una platea di circa 25 milioni di contribuenti. Sulla base delle stime UPB alla riduzione delle aliquote è ascrivibile una perdita di gettito di circa 4,2 miliardi distribuita su circa 22,8 milioni di contribuenti, con un risparmio medio di imposta di circa 190 euro annui. L’incremento della detrazione per lavoro dipendente vale circa 218 milioni e riguarda circa 3,2 milioni di contribuenti. La riduzione delle addizionali locali, dovuta all’incremento del minimo imponibile connesso con il potenziamento della detrazione, si attesta sui 46 milioni.

Andrebbero altresì forniti elementi informativi circa lo sviluppo per cassa degli effetti finanziari stimati, considerato che, sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 1, non si tiene conto, in sede di determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025 di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 1 e che pertanto gli effetti IRPEF indicati per gli anni 2025 e 2026 dovrebbero interamente derivare dalla revisione della disciplina delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 2. Tanto premesso sarebbe quindi opportuno che siano forniti gli effetti finanziari per cassa con evidenza dei singoli articoli esplicitando le ipotesi sottostanti la stima degli stessi.

Si evidenzia altresì, in via generale, con riferimento al provvedimento nel suo complesso, che lo stesso non è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni diversamente da quanto espressamente previsto dal comma 3 dell’articolo 17 della legge n. 196 del 2009. In proposito, anche tenendo conto dei rilevanti effetti finanziari ascritti alla norma in esame e al complesso del provvedimento, appare necessario che sia fornito il predetto prospetto.

Da ultimo, sempre con riguardo al provvedimento nel suo complesso, si rammenta che la legge delega n. 111 del 2023 ha previsto un articolato sistema di disposizioni finanziarie e di copertura sul quale ha inciso, mediante apposite condizioni, la Commissione Bilancio.

In sintesi, ai sensi della legge delega: gli schemi dei decreti legislativi sono corredati di relazione tecnica, che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente; devono essere acquisiti i pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (articolo 1, comma 2), e un secondo parere qualora il Governo non si conformi al primo (articolo 1, comma 3); dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente (articolo 22, comma 1); per ciascuno schema di decreto legislativo la RT fornisce le indicazioni di cui all’articolo 1, comma 2 (sopra descritto) (articolo 22, comma 2); qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante parziale utilizzo del Fondo per l’attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale[3], si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate o i risparmi di spesa confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

Nel corso dell’esame parlamentare della legge delega (AC 1038, XIX legislatura), la Commissione Bilancio della Camera, nella seduta del 5 luglio 2023, ha posto la condizione di integrare il testo dell’atto prevedendo che la relazione tecnica dei decreti legislativi avrebbe dovuto dare conto degli “effetti [dei decreti legislativi] sulla pressione tributaria, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, non dovrà incrementarsi rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente”. Detta condizione è stata recepita nel testo della legge delega. In proposito, andrebbero dunque fornite informazioni da parte del Governo circa gli effetti del presente schema di decreto sulla pressione tributaria.

 

ARTICOLI 4 e 5

Maggiorazione costo neoassunti e abrogazione ACE

Le norme dispongono che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato ai sensi delle disposizioni successive. L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente. Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (articolo 4, commi 1-4).

Inoltre, sempre per il periodo di imposta 2024, al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, si prevede che il costo come sopra determinato riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, sia moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del provvedimento in esame. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disciplina, sono stabilite le disposizioni attuative della disposizione in esame, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie (articolo 4, commi 5 e 6)).

Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo (articolo 4, comma 7).

Si dispone, infine, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’abrogazione dell’Aiuto alla crescita economica (ACE), di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). Sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (articolo 5).

In proposito si ricorda che l’articolo 1 del decreto- legge n. 201 del 2011 ha introdotto l’Aiuto alla crescita economica (ACE) consistente in una agevolazione fiscale proporzionale al capitale proprio investito nelle aziende. L’agevolazione consiste nella possibilità di portare in deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, il rendimento nozionale calcolato sull’incremento del capitale proprio. Successivamente il comma 1080 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ha disposto l’abrogazione della normativa ACE con effetti di maggior gettito stimati in misura pari a 227,8 milioni nel 2019, 2.372,5 milioni nel 2020 e 1.453,3 a decorrere dal 2021. Contestualmente i commi da 28 a 34 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2019 hanno previsto l’introduzione di una tassazione agevolata da applicare ad una quota del reddito corrispondente agli utili reinvestiti dall’azienda in specifici investimenti o incrementi dell’occupazione cd. mini – IRES. La relazione tecnica stimava effetti di minore entrata in misura pari a 1.947,7 milioni nel 2020, 1.808,2 milioni nel 2021, 2.205,5 milioni nel 2022, 2.602,8 milioni nel 2023 e a 2.304,9 milioni nel 2024. La disciplina della mini-IRES è stata poi modificata dal decreto-legge n. 34 del 2019, articolo 2, che ha contestualmente abrogato i commi da 28 a 34 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018.

L’articolo 1, comma 287, della legge n. 160 del 2019 ha quindi ripristinato la disciplina ACE, fissando all’1,3% (in luogo del valore vigente al momento dell'abrogazione, pari all'1,5%) l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. La relazione tecnica riferita alla legge n. 160 del 2019 riportava gli effetti stimati per la reintroduzione dell’ACE (rendimento nozionale 1,3%), come risulta dalla seguente tabella.

 

                                                               (milioni di euro)

LB2020 (ripristino)

Rendimento 1,3%

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IRES

-1.808,0

-1.033,2

-1.033,2

-1.033,2

-1.033,2

-1.033,2

Credito IRAP

-197,4

-197,4

-197,4

-197,4

-197,4

-197,4

IRPEF

-50,7

-28,9

-28,9

-28,9

-28,9

-28,9

TOTALE

-2.056,1

-1.259,5

-1.259,5

-1.259,5

-1.259,5

-1.259,5

 

La disciplina ACE è poi stata potenziata in via temporanea dall’articolo 19, commi da 2 a 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 che prevedeva, per il solo periodo d’imposta 2021, che: il rendimento nozionale fosse determinato applicando il 15 per cento agli incrementi di capitale proprio fino a 5 milioni di euro; in luogo della deduzione dall’imponibile delle imposte sui redditi del rendimento nozionale, il soggetto interessato potesse optare per la fruizione del beneficio mediante credito d’imposta. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di minore entrata, per il solo anno 2021, pari, in termini di competenza, a 1.840 milioni di euro.

 

La relazione tecnica riporta nel dettaglio la metodologia utilizzata ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dalla maggiorazione del costo dei neoassunti.

In particolare, la RT precisa che viene introdotta, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, una maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro incrementale derivante da assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato. In particolare, è agevolabile l’incremento occupazionale rispetto all’anno antecedente quello

di applicazione del nuovo regime (2023). Inoltre, per favorire l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione laddove questo rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela. Tale coefficiente è stato assunto nelle stime nella misura massima prevista, pari al 10% del costo del lavoro complessivo riferibile a dette categorie.

1.     Ambito soggettivo delle disposizioni

La maggiorazione del costo del lavoro in presenza di incrementi occupazionali è riconosciuta ai seguenti soggetti:

-          società ed enti residenti in Italia di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR nonché stabili organizzazioni di soggetti non residenti localizzate nel territorio dello Stato;

-          enti non commerciali e altri soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, limitatamente all’IRES riferibile al reddito di impresa;

-          imprese individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, titolari di reddito di lavoro autonomo;

che abbiano esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni.

La maggiorazione non si applica ai forfetari e alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

 

2.     Fonti dei dati utilizzate per la stima

Ai fini della stima degli effetti finanziari sono state utilizzate le seguenti fonti informative:

-          modello redditi 2022 (anno di imposta 2021);

-          dichiarazioni UNIEMENS annualizzate del periodo 2016-2021, ovvero le denunce obbligatorie inviate all’INPS dai datori di lavoro che svolgono le funzioni di sostituti d'imposta, contenenti dati relativi al numero di occupati e la retribuzione media annuale pagata da ciascuna impresa;

-          archivio Istat Asia-Imprese relativo ai lavoratori dipendenti beneficiari di sgravi contributivi (ultimi dati disponibili relativi all’anno 2017).

3.     Metodologia di stima

Gli effetti finanziari delle disposizioni normative sono stati stimati con la metodologia di seguito descritta. Al fine di beneficiare della misura agevolativa, i soggetti IRES e IRPEF devono effettuare nuove assunzioni. In particolare, il numero di dipendenti occupati a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 deve risultare superiore al numero dei dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta antecedente a quello di applicazione della maggiorazione. Per stimare gli incrementi occupazionali sono stati utilizzati i dati INPS relativi alle dichiarazioni UNIEMENS annualizzate In particolare, l’incremento occupazionale è stato stimato, per ciascun soggetto, confrontando il numero di dipendenti occupati nel 2021 con quelli occupati nel 2020, in quanto rappresenta l’anno più recente e quello in cui, nell’ambito del periodo 2016-2021, si è verificato l’incremento occupazionale complessivo più elevato. Al verificarsi del requisito oggettivo (variazione positiva del numero di occupati) l’importo su cui calcolare la maggiorazione della deducibilità viene definito in termini del minore importo tra il costo del lavoro effettivo dei neoassunti e l’incremento del costo del personale riportato nel conto economico. Prudenzialmente, nella stima degli effetti finanziari, è stato preso in considerazione il costo effettivo dei neoassunti e non la variazione del costo del personale, se inferiore, risultante da conto economico. Ai fini della quantificazione del costo del lavoro, sono state utilizzate le dichiarazioni UNIEMENS annualizzate e, in particolare, è stata applicata la seguente metodologia:

-          il totale delle retribuzioni pagate da ogni impresa è stato calcolato moltiplicando la retribuzione media dichiarata dall’impresa per il numero di dipendenti occupati;

-          il costo del lavoro è stato calcolato aggiungendo al totale delle retribuzioni gli oneri contributivi e il trattamento di fine rapporto;

-          il costo totale del lavoro così stimato è stato proiettato all’anno 2024 in base all’indice di variazione delle retribuzioni lorde dei dipendenti del settore privato (intera economia) riportato nei documenti di economia e finanza (DEF/NADEF).

Al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione del 10% nei casi in cui questo rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, tra le quali vi sono i lavoratori svantaggiati o con disabilità; le donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea; i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile; i lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale; già beneficiari del reddito di cittadinanza.

A tal fine, considerando che la norma espressamente dispone che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie, è stata applicata la massima maggiorazione del 10% al costo del lavoro incrementale moltiplicato per la quota dei lavoratori che beneficiano di sgravi contributivi, in quanto appartenenti a fasce deboli, disoccupati o beneficiari di ammortizzatori sociali (circa l’1%), sul totale dei lavoratori dipendenti (Fonte ISTAT).

4.     Effetti finanziari

Mediante l’utilizzo del modello di microsimulazione reddito di impresa e del modello di microsimulazione IRES, aggiornati con i dati dichiarativi dell’anno di imposta 2021, (dati provvisori), è stato calcolato il minor gettito IRPEF o IRES determinato dal risparmio d’imposta derivante dalla maggiorazione del costo del lavoro.

Con riferimento all’abrogazione dell’agevolazione dell’aiuto alla crescita economica (ACE), la RT afferma che ai fini della stima, è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRES e si è proceduto all’azzeramento del rendimento ACE con il conseguente ripristino a tassazione della quota di reddito imponibile corrispondente. L’intervento è stato effettuato sia sui singoli contribuenti non appartenenti ad un consolidato fiscale sia complessivamente in capo alla consolidante del consolidato fiscale. L’abrogazione ha effetti anche sulle imprese soggette ad IRPEF, per le quali la stima è stata effettuata attraverso il modello di microsimulazione del reddito di impresa.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari della misura, per cassa, ipotizzando che il calcolo dell’acconto sia effettuato con il metodo storico, in considerazione della previsione secondo cui, nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta di applicazione delle nuove disposizioni, non si tiene conto delle medesime (ovvero che i beneficiari tengano conto della maggiorazione del costo del lavoro incrementale e dell’abrogazione dell’ACE solo in sede di versamento del saldo).

La RT precisa, infine, che l’abrogazione dell’ACE (articolo 5) comporta un aumento dell’imponibile IRES sul quale può trovare maggiore capienza l’importo della maggiorazione del costo del lavoro incrementale. Il maggior gettito derivante dall’effetto combinato delle due misure, per i soggetti IRES, è quindi inferiore alla somma degli effetti delle misure considerate singolarmente.

(milioni di euro)

Soggetti IRES

2024

2025

2026

2027

2028

Effetto netto maggiorazione 20% incremento occupazionale (art. 4)

0

-1.091,9

 

 

 

Abolizione ACE (art. 5)

0

4.617,6

2.698,5

2.726,9

2.737,8

TOTALE

0

3.525,7

2.698,5

2.726,9

2.737,8

 

(milioni di euro)

Soggetti IRPEF

2024

2025

2026

2027

2028

Effetto netto maggiorazione 20% incremento occupazionale (art. 4)

0

-244,7

 

 

 

Abolizione ACE (art. 5)

0

202,7

115,8

115,8

115,8

TOTALE

0

-42,0

115,8

115,8

115,8

 

(milioni di euro)

Totale soggetti

2024

2025

2026

2027

2028

Effetto netto maggiorazione 20% incremento occupazionale IRES (art. 4)

0

-1.091,9

0

0

0

Effetto netto maggiorazione 20% incremento occupazionale IRPEF (art. 4)

0

-244,7

0

0

0

Abolizione ACE (art. 5)

0

4.820,3

2.814,3

2.842,7

2.853,6

TOTALE

0

3.483,7

2.814,3

2.842,7

2.853,6

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede, per il solo 2024, la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni e l’abrogazione, a decorrere dal 2024, della disciplina relativa all’Aiuto alla crescita economica (ACE). In proposito, con riferimento alla maggiorazione del costo dei neoassunti, si evidenzia che la relazione tecnica riporta in modo molto dettagliato le fonti dei dati utilizzati e la metodologia applicata, ma non fornisce alcun elemento e dato quantitativo posto alla base della stima effettuata (come ad esempio l’ammontare delle retribuzioni medie e il numero atteso di nuovi occupati). Peraltro, la stima è effettuata utilizzando un modello di microsimulazione, senza che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della stessa. Non appare pertanto possibile effettuare una verifica della quantificazione proposta.

Con riferimento all’abrogazione dell’Aiuto alla crescita economica – ACE, si evidenzia che anche in tal caso la stima è effettuata utilizzando un modello di microsimulazione, senza che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della stessa. Non risulta pertanto possibile verificare la quantificazione proposta. Si rileva, oltre a ciò, che gli importi di maggior entrata indicati dalla relazione tecnica non appaiono confrontabili con quelli forniti in occasione dei precedenti interventi normativi relativi alla medesima misura. Si evidenzia infatti che all’ultimo intervento normativo di ripristino della disciplina relativa all’ACE effettuata dall’articolo 1, comma 287, della legge n. 160 del 2019, furono ascritti effetti di minore entrata pari a circa 1,3 miliardi annui (all’abrogazione in esame sono invece ascritti effetti di maggiore entrata pari a circa 2,8 miliardi annui). Sarebbe utile pertanto che il Governo fornisca elementi e dati quantitativi (come ad esempio il rendimento nozionale dichiarato dalle imprese e relativo capitale rilevato ai fini IRES e IRPEF) che permettano di verificare la stima effettuata.

Si riportano, inoltre, alcune considerazioni, in relazione all’abrogazione della disciplina ACE, effettuate dall’Ufficio parlamentare di bilancio in occasione dell’Audizione sul disegno di legge di bilancio[4]. In particolare l’UPB ha evidenziato che la quantificazione non sembra tenere conto del fatto che l’abolizione dell’ACE aumenterà dal 2024 la capienza delle imprese e, pertanto, consentirà loro di dedurre totalmente o parzialmente le quote di ACE pregresse (accumulate negli anni) non ancora utilizzate. Queste ultime, secondi i dati forniti dall’Ufficio medesimo, nel 2021 ammontavano a 16 miliardi, a cui corrispondono 3,8 miliardi di minori imposte (il 24 per cento) da ripartire negli anni futuri. Qualunque sia l’ammontare finale nel 2023 di tali quote pregresse, le imprese potranno utilizzare lo spazio di capienza generato dalla abolizione dell’ACE già a partire dal 2024. Di conseguenza, il maggiore gettito potrebbe risultare più contenuto nei primi anni dopo l’abolizione per poi aumentare a regime una volta recuperati completamente gli effetti pregressi. Un discorso analogo vale per altre tipologie di deduzioni per le quali le imprese, venendo meno l’ACE, potrebbero risultare capienti. L’UPB evidenzia altresì come l’annuncio dell’abolizione dell’ACE potrebbe spingere le imprese ad anticipare incrementi di capitale programmati per i prossimi anni per ottenere il beneficio della deduzione ACE ancora nel 2023 (da riportare agli anni successivi per le imprese non capienti), determinando, rispetto alle stime della Relazione tecnica, possibili effetti di minor gettito nel 2024 e un corrispondente minore recupero negli anni successivi. Su tali aspetti appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

 

 

ARTICOLO 6

Disposizioni finanziarie

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l’attuazione della delega fiscale con una dotazione di 3.501,0 milioni di euro per l’anno 2025, 2.673,9 milioni di euro per l’anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l’anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028 (comma 1).

Si dispone altresì che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4, valutati in 4.280,1 milioni di euro per l’anno 2024, 1.378,9 milioni di euro per l’anno 2025 e, 143,6 milioni di euro per l’anno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 3.501 milioni di euro per l’anno 2025, 2.673,9 milioni di euro per l’anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l’anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, si provvede:

a)      quanto a 4.064 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge n. 197 del 2022;

b)     quanto a 216,1 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per l’attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020;

c)      quanto a 4.879,9 milioni di euro per l’anno 2025, 2.817,5 milioni di euro per l’anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l’anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 5.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all’istituzione del Fondo per l’attuazione della delega fiscale non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto. Con riferimento ai profili di copertura si rinvia al paragrafo successivo.

Si riporta, inoltre, di seguito una ricostruzione degli effetti finanziari complessivi del provvedimento in esame, sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica riferita ai precedenti articoli e dalla norma in esame, tenuto conto che il provvedimento, così come precedentemente segnalato, non è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.  Gli effetti finanziari, così come indicati nella tabella seguente, derivando da misure di entrata o dall’istituzione ovvero dall’utilizzo di Fondi di parte corrente, dovrebbero risultare uguali su tutti e tre i saldi di finanza pubblica. In proposito, nel ribadire la necessità che sia fornito il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

(milioni di euro)

2024

2025

2026

2027

Dal

2028

Revisione della disciplina IRPEF e delle detrazioni fiscali-IRPEF (articoli 1 e 2)

-  4.280,1

17,3

-     140,4

Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuova assunzione - IRES (articolo 4)

-  1.091,9

Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuova assunzione - IRPEF (articolo 4)

-     244,7

Abrogazione ACE - IRES (articolo 5)

4.617,6

2.698,5

2.726,9

2.737,8

Abrogazione ACE - IRPEF (articolo 5)

202,7

115,8

115,8

115,8

Fondo per l'attuazione della delega fiscale (articolo 6, comma 1)

-  3.501,0

-  2.673,9

-  2.842,7

-  2.853,6

Utilizzo dotazione Fondo per la riduzione della pressione fiscale (articolo 6, comma 2, lett. a))

4.064,0

Utilizzo dotazione Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale [articolo 6, comma 2, lett. b)]

216,1

SALDO

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Segno meno = impieghi; segno + = risorse

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 6, comma 2, lettere da a) a c), provvede agli oneri complessivamente derivanti dall’attuazione del provvedimento[5].

In particolare, tali oneri sono valutati in 4.280,1 milioni di euro per l’anno 2024, in 1.378,9 milioni di euro per l’anno 2025 e in 143,6 milioni di euro per l’anno 2026 con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 4.

A tale proposito, rinviandosi a quanto in precedenza evidenziato con riferimento ai profili di quantificazione, appare in primo luogo opportuno che, in assenza di indicazioni specifiche nell’ambito della relazione tecnica, il Governo confermi le disposizioni di cui all’articolo 2, recante la revisione della disciplina delle detrazioni fiscali, siano suscettibili di determinare anche effetti onerosi, verosimilmente riferiti all’anno 2026, oltre a quelli di minore spesa utilizzati con finalità di copertura dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo in esame.

Ai predetti oneri si aggiungono quelli derivanti dall’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze del Fondo per l’attuazione della delega fiscale, con una dotazione pari a 3.501 milioni di euro per l’anno 2025, a 2.673,9 milioni di euro per l’anno 2026, a 2.842,7 milioni di euro per l’anno 2027 e a 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

All’insieme dei suddetti oneri si provvede tramite le seguenti modalità:

- quanto a 4.064 milioni di euro per l’anno 2024, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- quanto a 216,1 milioni di euro per l’anno 2024, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per l’attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

- quanto a 4.879,9 milioni di euro per l’anno 2025, 2.817,5 milioni di euro per l’anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l’anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 5.

Al riguardo, tenuto conto dei dati esplicitati nella relazione tecnica in ordine agli effetti finanziari delle diverse disposizioni, si prende preliminarmente atto della corrispondenza - per ciascuna delle annualità interessate - tra l’importo degli oneri sopra indicati e quello risultante dalla somma delle singole voci di copertura.

Ciò posto, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria si ricorda che il Fondo per la riduzione della pressione fiscale[6] è stato rifinanziato per l’importo di 4,064 miliardi di euro per l’anno 2024 dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023[7]. Tale importo corrisponde a quello riportato nelle tabelle annesse al disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all’esame del Senato. Per completezza si ricorda che, ai sensi del citato articolo 1, comma 130, della legge n. 197 del 2022, il Fondo può altresì essere alimentato dalle maggiori entrate ascrivibili all’imposizione sui redditi derivanti da plusvalenze relative a operazioni aventi ad oggetto le cripto-attività.

Con riferimento invece alla seconda modalità di copertura finanziaria, si rammenta che il Fondo per l’attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale[8] presenta una dotazione iniziale di 8 miliardi di euro per l’anno 2022 e di 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2023, di cui una quota non inferiore a 5 miliardi di euro e non superiore a 6 miliardi di euro a decorrere dal 2022 destinata all’assegno universale e ai servizi alla famiglia[9].

Secondo quanto stabilito dalla norma istitutiva[10], al Fondo medesimo affluiscono - sulla base di una procedura e di un meccanismo di calcolo dettagliati dai successivi commi 4 e 5 dell’articolo 1 della stessa legge n. 178 del 2020 - le risorse stimate come maggiori entrate permanenti, rispetto alle previsioni tendenziali, derivanti dal miglioramento dell’adempimento spontaneo, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica[11].

In tale quadro, nel segnalare che la dotazione a legislazione vigente del Fondo per l’anno 2024 è pari a 1.869.540 euro[12], si rileva che l’articolo 23, comma 4, del decreto-legge n. 145 del 2023, attualmente all’esame del Senato, prevede che la dotazione del Fondo per l'anno 2024 sia incrementata in misura corrispondente a quella indicata nella disposizione in esame.

Quanto infine alla terza modalità di copertura finanziaria, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si prende atto del fatto che gli importi ivi indicati equivalgono a quelli associati alle maggiori entrate e alle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5.

 



[1] 8.500 euro * 0,23 (aliquota d’imposta)= 1.955 imposta – 1.955 euro (detrazione)= 0

[2] Cfr. seduta delle Commissioni congiunte 5ª (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica e

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati di martedì 14 novembre 2023.

[3] Di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020, eventualmente integrato in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1 (quota parte delle maggiori entrate permanenti rispetto ai tendenziali del DEF indicate dalla NADEF).

[4] Cfr. seduta delle Commissioni congiunte 5ª (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica e

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati di martedì 14 novembre 2023.

[5] Tali oneri ammontano a euro 4.280.100.000 per l’anno 2024, a euro 4.879.900.000 per l’anno 2025, a euro 2.817.500.000 per l’anno 2026, a euro 2.842.700.000 per l’anno 2027 e a euro 2.853.600.000 annui a decorrere dall’anno 2028.

[6] Iscritto sul capitolo 3834 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[7] Recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”.

[8] Iscritto sul capitolo 3833 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[9] A tale fine, l’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha destinato al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia 6 miliardi di euro annui a decorrere dal 2022, tramite contestuale riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020.

[10] Articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020.

[11] A tale proposito, si ricorda che, secondo quanto evidenziato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1-bis), le variazioni registrate nell’andamento della cosiddetta tax compliance non consentono di prevedere per l’anno in corso l’assegnazione di risorse al Fondo in parola. Si veda, in particolare, pagina 101 della predetta Nota di aggiornamento.

[12] Ciò per effetto, tra l’altro, della riduzione del Fondo operata dall’articolo 1, comma 872, della legge n. 197 del 2022 per un importo di 1.393 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.