Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Accesso impieghi pubbliche amministrazioni
Riferimenti: SCH.DEC N.42/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 17/05/2023
Organi della Camera: V Bilancio

Maggio 2023

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del presidente della repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalitā di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghiAtto del Governo n. 42marzo 2018


 

 

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Nota di lettura n. 51

 

 

 

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

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Verifica delle quantificazioni n. 65

 

 

 

 

 

 

La redazione del presente dossier č stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

 

 

 

 

 

 

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INDICE

PREMESSA.. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

ARTICOLI 1-3. - 4 -

Modifiche ad alcune disposizioni del Codice del consumo (D.lgs. n. 206/2005). - 4 -

 


INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

 

Atto n.

42

Natura dell’atto:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica

Titolo breve:

Modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalitā di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi

Riferimento normativo:

Articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36

Relazione tecnica (RT):

presente

 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che contiene le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalitā di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

La norma dā attuazione alle previsioni di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. La citata disposizione ha previsto che entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si dovesse provvedere all'aggiornamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto, fra l’altro, di alcuni criteri quali:

·         semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando l'unicitā, la contestualitā, la completezza, la chiarezza e la semplicitā della disciplina;

·         indicazione espressa delle disposizioni da abrogare.

Alle norme in oggetto non furono ascritti effetti finanziari

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica si compone di 3 articoli, tra i quali č presente una clausola di invarianza (articolo 3), ed č corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-3

Modifiche decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487

Le norme modificano il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, (di seguito DPR) concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalitā di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (articolo 1).

Gli interventi interessano, tra gli altri, i seguenti articoli del DPR:

·        articolo 1 che disciplina le modalitā di accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche [articolo 1, comma 1, lett. a)];

·        articolo 2 che tratta dei requisiti generali per l’accesso all’impiego pubblico [articolo 1, comma 1, lett. b)];

·        articolo 3 che reca la disciplina dei bandi di concorso. In linea con altre norme di recente emanazione si prevede che questi siano pubblicati nel Portale InPA e che tale pubblicazione insieme a quella nel sito istituzionale dell’amministrazione procedente tenga luogo, a partire dal 2023, a quella in precedenza effettuata nella Gazzetta Ufficiale. Si prevede, inoltre, con norma di carattere generale, che il bando di concorso possa prevedere un contributo di ammissione [articolo 1, comma 1, lett. c)];

·        articolo 4 che dispone in merito alla presentazione delle domande di ammissione. Tale norma č completamente riformulata stabilendo che la partecipazione al concorso sia possibile esclusivamente previa registrazione nel Portale unico per il reclutamento (di seguito Portale): in tale sede il candidato specifica, tra l’altro, i propri recapiti telematici. Si prevede che ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso sia effettuata tramite il Portale [articolo 1, comma 1, lett. d)];

·        articolo 5, giā dedicato alle categorie riservatarie e alle preferenze ed integrato dal testo in esame con specifiche norme concernenti la paritā di genere nelle assunzioni [articolo 1, comma 1, lett. e)]. Inoltre, per favorire la paritā di genere si introduce, nell’articolo 6, un’apposita disposizione volta a favorire l’equilibrio di genere qualora l’amministrazione procedente riscontri un differenziale di rappresentativitā, nell’ambito del proprio personale, superiore al 30 per cento [articolo 1, comma 1, lett. f)];

·        articolo 7 che tratta del concorso di esame ed č riformulato per disciplinare lo svolgimento delle prove e modalitā speciali. In tale contesto si stabilisce, tra l’altro, che le amministrazioni debbano assicurare la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone [articolo 1, comma 1, lett. g)];

·        articolo 9 che detta la disciplina delle commissioni esaminatrici. Le norme, fra l’altro, definiscono in modo meno stringente la composizione delle commissioni e prevedono che nel loro ambito possano figurare anche specialisti in psicologia e risorse umane. Un ulteriore elemento di novitā č costituito dalla possibilitā per le commissioni di svolgere i propri lavori in modalitā telematica [articolo 1, comma 1, lett. i)];

·        articolo 13 che disciplina gli adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte. In particolare si dispone la sostituzione del comma 2 che attualmente prevede la scrittura degli elaborati su carta. La nuova formulazione impone che gli elaborati siano redatti in modalitā digitale. [articolo 1, comma 1, lett. n)];

·        articolo 16 che tratta della presentazione dei titoli preferenziali e di riserva. [articolo 1, comma 1, lett. p)];

·        articolo 19 che regola i concorsi unici banditi dal Dipartimento della funzione pubblica. Le norme in esame integrano le scarne disposizioni vigenti prevedendo, fra l’altro che anche le regioni e gli enti locali possano aderire alla ricognizione di fabbisogni propedeutica all’emanazione del bando. Le norme prevedono anche che per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali uniche e le connesse procedure il Dipartimento della funzione pubblica possa avvalersi di CINECA[1], con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure. Anche in questo caso il bando di concorso puō fissare un contributo di ammissione per ciascun candidato, ma si stabilisce che questo non possa eccedere i 15 euro [articolo 1, comma 1, lett. t)];

·        articolo 20 che reca le norme concernenti le sedi di esame. Le nuove norme specificano che in caso di svolgimento delle prove di concorso in sedi decentrate, il Dipartimento della funzione deve individuare le sedi di svolgimento delle prove concorsuali utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata. Tale individuazione avviene tenendo conto delle esigenze di economicitā delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture [articolo 1, comma 1, lett. u)].

Infine, si dispone la clausola di invarianza finanziaria per cui dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 3).

 

La relazione tecnica afferma che le norme intendono favorire l’efficientamento, la digitalizzazione, la velocizzazione e la razionalizzazione dello svolgimento delle procedure concorsuali e che le misure contenute nel testo in esame hanno natura ordinamentale e, per espressa previsione normativa, non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a legislazione vigente.

La relazione tecnica afferma, altresė, che le attivitā relative alla gestione e all’allestimento dei concorsi trovano allocazione nelle risorse a bilancio delle amministrazioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che il presente provvedimento reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che contiene le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalitā di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare anche tenendo conto del fatto che molte disposizioni del DPR riproducono norme di analogo tenore giā previste a legislazione vigente da altro provvedimento normativo e che dunque lo schema di decreto in esame sembra rispondere ad esigenze di semplificazione e coordinamento delle disposizioni in vigore[2].

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dalle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgeranno le attivitā ivi previste nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 

 



[1] Il CINECA (Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico dell'Italia del Nord Orientale) č un Consorzio interuniversitario senza scopo di lucro formato da 116 Enti pubblici di cui 2 Ministeri, 70 Universitā italiane e 44 Istituzioni pubbliche nazionali.

[2] Č il caso, ad esempio, della norma recata dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del testo in esame che impone che gli elaborati dei partecipanti al concorso siano redatti in modalitā digitale. Tale previsione č in linea con il dettato dell’articolo 247 del decreto legge n. 34/2020 che stabilisce che le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale possono essere svolte anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni del medesimo articolo 247. Anche le norme che prevedono che il Dipartimento della funzione pubblica possa avvalersi di CINECA per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali uniche e le connesse procedure recate dall’articolo 1, comma 1, lettera t), trovano riscontro nel testo dell’articolo 247 del citato decreto legge n. 34/2020.