Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Obblighi di informazione imprese di investimento
Riferimenti: SCH.DEC N.16/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 11/01/2023
Organi della Camera: V Bilancio


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Obblighi di informazione imprese di investimento

11 gennaio 2023
Nota di verifica n. 18


Indice

Finalità|Verifica delle quantificazioni|


Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021) - reca l'attuazione della direttiva (UE) 2021/338 recante modifica della direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

L' articolo 1, comma 1, n. 127/2022 ha delegato il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , nonché quelli specifici stabiliti dalla legge stessa, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento delle direttive di cui all'ALLEGATO A della legge citata, tra le quali è ricompresa, al numero 9), la direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.


Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari

Elementi forniti dalla relazione tecnica

Articolo 1: introduce modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF). In particolare si prevede quanto segue.

- Adeguamento dell'impianto definitorio del TUF: definizione della clausola make-whole, di gruppo prevalentemente commerciale, di formato elettronico…etc (comma 1, lettera a)).

- Soppressione dell'obbligo di comunicazione annuale alla Consob da parte dei soggetti che usufruiscono dell'esenzione dell'applicazione della disciplina di cui alla parte II del TUF che svolgono attività di negoziazione di derivati in via accessoria rispetto all'attività principale (comma 1, lettera b)).

- Introduzione dell'obbligo per gli intermediari di fornire ai clienti o ai potenziali clienti tutte le informazioni richieste in formato elettronico (comma 1, lettera c)).

- Modifica dell'applicazione dei limiti di posizione, che viene circoscritta ai derivati su merci agricole e ai mercati ove sono negoziati i contratti critici o significativi, ossia i mercati con almeno 300.000 posizioni in media aperte nel corso di un anno (comma 1, lettera d)).

- Introduzione dell'obbligo a carico delle Sim e banche italiane di fornire dati disaggregati su base giornaliera all'autorità competente centrale con rifermento ai derivati su merci o quote di emissione (comma 1, lettera f))

- Disposizioni transitorie e finali con riferimento agli obblighi informativi previsti dal provvedimento in esame a carico degli operatori e intermediari finanziari nei confronti dei clienti o potenziali clienti (commi 2-5).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 2: reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate devono provvedere all'attuazione dei compiti derivanti dal decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica afferma che la Consob, quale autorità di vigilanza interessata, già svolge, a legislazione vigente, funzioni di vigilanza, di indagine e sanzionatorie nei confronti dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento in esame. Inoltre, la RT afferma che la predetta autorità, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgerà le funzioni previste dal regolamento in esame e procederà ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle norme, che sono dirette a regolamentare l'attività degli operatori e degli intermediari del mercato finanziario. Con riferimento alle amministrazioni interessate dall'attività di vigilanza e controllo, si rileva che l'articolo 2 del provvedimento in esame reca una specifica clausola di invarianza finanziaria in base alla quale le predette amministrazioni devono provvedere all'attuazione dei compiti derivanti dal decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne più in particolare la Consob, la RT afferma che l'Autorità già svolge a legislazione vigente i compiti di vigilanza e controllo e che procederà a svolgere le attività previste dal provvedimento in esame le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Inoltre, si evidenzia che la Consob è soggetto esterno al perimetro della PA ed è finanziata mediante i contributi versati dai soggetti vigilati, commisurati al fabbisogno finanziario annuale dell'autorità (art. 40 della L. n. 724 del 1994).

 

In merito ai profili di copertura, si fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, da un punto di vista meramente formale non si hanno osservazioni da formulare.