Obblighi di informazione imprese di investimento 11 gennaio 2023 |
Indice |
Finalità|Verifica delle quantificazioni| |
FinalitàIl provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021) - reca l'attuazione della direttiva (UE) 2021/338 recante modifica della direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.
L' articolo 1, comma 1, n. 127/2022 ha delegato il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , nonché quelli specifici stabiliti dalla legge stessa, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento delle direttive di cui all'ALLEGATO A della legge citata, tra le quali è ricompresa, al numero 9), la direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica. |
Verifica delle quantificazioni
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle norme, che sono dirette a regolamentare l'attività degli operatori e degli intermediari del mercato finanziario. Con riferimento alle amministrazioni interessate dall'attività di vigilanza e controllo, si rileva che l'articolo 2 del provvedimento in esame reca una specifica clausola di invarianza finanziaria in base alla quale le predette amministrazioni devono provvedere all'attuazione dei compiti derivanti dal decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne più in particolare la Consob, la RT afferma che l'Autorità già svolge a legislazione vigente i compiti di vigilanza e controllo e che procederà a svolgere le attività previste dal provvedimento in esame le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Inoltre, si evidenzia che la Consob è soggetto esterno al perimetro della PA ed è finanziata mediante i contributi versati dai soggetti vigilati, commisurati al fabbisogno finanziario annuale dell'autorità (art. 40 della L. n. 724 del 1994).
In merito ai profili di copertura, si fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, da un punto di vista meramente formale non si hanno osservazioni da formulare. |