Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Protezione persone che segnalano violazioni diritto UE e normative nazionali
Riferimenti: SCH.DEC N.10/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 18/01/2023
Organi della Camera: V Bilancio

Dicembre 2022

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionaliAtto del Governo n. 10marzo 2018


 

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706 5790 –* SBilancioCU@senato.itTwitter_logo_blue.png @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 14

 

 

 

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 13

 

 

 

 

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. 1

Capo I Ambito di applicazione e definizioni 2

Articoli 1-3 (Art. 1 - Ambito di applicazione oggettivo), (Art. 2 -Definizioni), (Art. 3 - Ambito di applicazione soggettivo) 2

Capo II Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche. 5

Articoli 4-6 (Art. 4 - Canali di segnalazione interna), (Art. 5 - Gestione del canale di segnalazione interna), (Art. 6 - Condizioni per l’effettuazione della segnalazione esterna) 5

Articoli 7-10 (Art. 7 - Canali di segnalazione esterna), (Art. 8 - Attività di ANAC), (Art. 9 - Informazioni sulle segnalazioni esterne e sul relativo seguito), (Art. 10 - Adozione di Linee guida) 8

Articolo 11 (Disposizione relativa al personale ANAC ed alla piattaforma informatica) 11

Articolo 12 (Obbligo di riservatezza) 16

Articolo 13 (Trattamento dei dati personali) 17

Articolo 14 (Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni) 18

Articolo 15 (Divulgazioni pubbliche del Segnalante) 19

Capo III Misure di protezione. 19

Articolo 16-22 (Art. 16 - Condizioni per la protezione della persona segnalante), (Art. 17 - Divieto di ritorsione), (Art. 18 - Misure di sostegno), (Art. 19 - Protezione dalle ritorsioni del soggetto segnalante), (Art. 20 - Limitazioni della responsabilità), (Art. 21 - Sanzioni), (Art. 22 - Rinunce e transazioni) 19

Capo IV Disposizioni finali 23

Articoli 23-25 (Art. 23 - Abrogazioni di norme), (Art. 24 - Disposizioni transitorie e di coordinamento), (Art. 25 - Disposizioni finanziarie) 23

 



INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:

Schema di decreto legislativo

Atto del Governo n.

10

Titolo breve:

Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

Riferimento normativo:

Art. 1 della Legge 4 agosto 2022, n.127

Art. 13 della Legge 4 agosto 2022, n.127

Relazione tecnica (RT):

Presente

 

Senato

Camera

Commissione competente:

2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio) in sede consultiva

4ª (Politiche dell'Unione europea) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede osservazioni

Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro)

V Bilancio e Tesoro

XIV Politiche dell'Unione Europea

PREMESSA

Lo schema A.G. n. 10 si pone in attuazione dell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2021 del 4 agosto 2022, n. 127 ed intende trasporre nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante disposizioni in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. A tale proposito, la legge di delegazione europea n. 127/2022, delega nell'ambito dell'articolo 1 delega infatti il Governo all'adozione, secondo i termini, le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea) e 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea) della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), alla predisposizione dei decreti legislativi finalizzati all'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea. Il comma 2 del citato articolo prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Il comma 3 stabilisce poi che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe e che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dalla loro attuazione, stabilendo che laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provveda mediante riduzione dell'apposito fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41?bis della citata legge n. 234 del 2012.

Capo I
Ambito di applicazione e definizioni

Articoli 1-3
(Art. 1 - Ambito di applicazione oggettivo), (Art. 2 -Definizioni), (Art. 3 - Ambito di applicazione soggettivo)

L'articolo 1 evidenzia che il decreto reca la disciplina della protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale e in materia di informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; nonché l’applicazione delle disposizioni in materia di diritto dei lavoratori.

L'articolo 2 si sofferma sulla definizione degli istituti disciplinati dal decreto.

Tra l'altro alla lettera p) specifica che si intendono per «soggetti del settore pubblico», le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’art. 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

L'articolo 3, al comma 1 prevede che per i "soggetti del settore pubblico", le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).

Il comma 2 disciplina l'applicazione per i "soggetti del settore privato".

Il comma 3 dispone che le disposizioni del presente decreto si applicano, tra l'altro, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; ai dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio; nonché le altre categorie di soggetti individuati e coinvolti, a vario titolo, nel medesimo ambito lavorativo.

Il comma 4 prevede che la tutela delle persone segnalante di cui al comma 3 si applichi anche qualora la segnalazione o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

-          alla lettera a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

-          alla lettera b) durante il periodo di prova;

-          alla lettera c) successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

Il comma 5 dispone che le misure di protezione di cui al capo III, si applichino anche: alla lettera a) ai facilitatori; b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

 

La RT rileva che l'articolo 1 si sofferma sull'ambito di applicazione oggettivo, specificando che la segnalazione di una violazione deve essere effettuata non per scopi personali, ma nell’interesse pubblico e ha per oggetto violazioni del diritto nazionale o del diritto dell’Unione europea.

In particolare non si applicano le disposizioni del provvedimento alle segnalazioni di violazioni delle norme in materia di appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza, a meno che tali aspetti non rientrino negli atti pertinenti dell’Unione europea.

Si segnala che restano impregiudicate le disposizioni di procedura penale, nonché quelle in materia di protezione delle informazioni classificate, del segreto professionale e medico e delle deliberazioni degli organi giudiziari, di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni.

Assicura che stante il carattere ordinamentale della norma dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ribadisce che l’articolo 2 contiene le definizioni relative agli elementi indicati nella direttiva quali, ad esempio, “le violazioni”, “informazioni sulle violazioni”, “le segnalazioni” sia interne che esterne, “la divulgazione pubblica”, “persona segnalante”, “facilitatore”, “contesto lavorativo”, “persona coinvolta”, “riscontro”, “seguito”, “soggetti del settore pubblico e del settore privato”, “ritorsione”, “seguito” e “riscontro”.

Assicura che si tratta di una disposizione di natura ordinamentale e definitoria che non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Evidenzia che l'articolo 3 identifica l’ambito di applicazione "soggettivo", vale a dire le persone fisiche che operano nel contesto lavorativo del settore pubblico o privato in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie specificate quali volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto tutte interessate dalla tutela per la segnalazione degli illeciti e che sono suscettibili di eventuali atti ritorsivi.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche quando il rapporto di lavoro non è stato costituito, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto stesso.

Inoltre, le misure di protezione previste dal Capo III si applicano anche ai c.d. “facilitatori”, alle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone segnalanti, ai terzi legati da vincoli di parentela entro il sesto grado o di affinità entro il secondo grado, o legate da stabile legame affettivo con le persone segnalanti, salva la previsione dell’articolo 17 commi 2 e 3, nonché agli enti di cui le persone segnalanti sono titolari ed agli enti che operano nel medesimo contesto di tali persone.

La disposizione ha natura ordinamentale e definitoria e non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, si osserva che le disposizioni ampliano il perimetro dei soggetti pubblici tenuti ad applicare la disciplina in esame. Infatti, l'articolo 54?bis vigente del TUPI tutela solo i dipendenti pubblici delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo testo unico, quindi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie.

Invece, l'articolo 3 dello schema aggiunge anche i dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio. Si ricorda che gli impatti finanziari sugli enti pubblici economici, enti di diritto privato e le società pubbliche possono rilevare ai fini di contabilità nazionale e quindi sull'indebitamento netto ove tali enti siano inclusi nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche[1].

Pertanto, rinviando agli articoli successivi, si evidenzia che vi saranno costi di attuazione per tutti gli organismi che sino ad ora non erano tenuti ad applicare la disciplina di tutela delle segnalazioni.

Capo II
Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche

Articoli 4-6
(Art. 4 - Canali di segnalazione interna), (Art. 5 - Gestione del canale di segnalazione interna), (Art. 6 - Condizioni per l’effettuazione della segnalazione esterna)

L'articolo 4, prevede al comma 1 che i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, attivano un proprio canale di segnalazione, che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante e della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.

Il comma 2 rileva che la gestione del canale di segnalazione debba essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.

Il comma 3 stabilisce che le segnalazioni siano effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Prevede che le segnalazioni interne in forma orale siano effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Il comma 4 dispone che i Comuni diversi dai Capoluoghi di Provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecento quarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

Il comma 5 prevede che i soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest’ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna.

Il comma 6 stabilisce che la segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2 e 4 è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

L'articolo 5, prevede al comma 1 che nell’ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l’ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgano le seguenti attività:

-      a) rilascino alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

-      b) mantengano le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;

-      c) diano diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

-      d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

-      e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all’articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

L'articolo 6 stabilisce la casistica secondo cui la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto nell’articolo 4; b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo; c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

La RT riferisce che con gli articoli 4 e 5 denominati rispettivamente “Canali di segnalazione interna” e “Gestione del canale di segnalazione interna”, vengono fissate tutte le indicazioni necessarie, per l’attivazione e gestione tanto nel settore pubblico che privato, sentite le rappresentanze o le O.O.S.S., di canali che garantendo la riservatezza del segnalante permettano alle persone di effettuare segnalazioni.

La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno dedicato, entrambi autonomi ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e, il personale destinato alla gestione dei canali di segnalazione è specificatamente formato nel limite delle risorse disponibili nei bilanci degli enti interessati destinati alla formazione. Si prevede che le segnalazioni siano effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche o in forma orale.

Inoltre, viene individuato obbligatoriamente in ambito pubblico, nella figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il soggetto a cui devono essere effettuate le segnalazioni, mentre in ambito privato, tali segnalazioni devono essere effettuate al soggetto che svolge, all’interno dell’ente, funzioni di vigilanza, come previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001. Si rappresenta, al riguardo, che i modelli di organizzazione e di gestione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto. L’articolo descrive poi la forma e modalità con le quali le segnalazioni devono essere effettuate. Particolarmente dettagliate sono le disposizioni successive al ricevimento della segnalazione che prevedono, tra il resto, che coloro che sono deputati al loro ricevimento devono rilasciarne al segnalante relativo avviso entro sette giorni e mantengono interlocuzioni con la stessa dando diligente e tempestivo seguito alle segnalazioni ricevute.

Rilevanti sono le previsioni relative alle informazioni che debbono essere chiare, visibili e accessibili sulle modalità di effettuazione delle segnalazioni e quelle che prevedono che laddove il soggetto, tanto privato che pubblico, sia dotato di un sito internet, le stesse informazioni debbono esservi anche pubblicate.

Si tratta di disposizioni di carattere organizzativo rientranti nelle ordinarie attività gestionali delle amministrazioni o enti pubblici, che potranno essere attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, con riferimento alle ipotesi di esternalizzazione della gestione delle segnalazioni prevista dal comma 2, dell’articolo 4, si rappresenta che tale possibilità è da considerare come facoltativa e residuale e attuabile previa verifica della sussistenza delle occorrenti disponibilità finanziarie nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate, già destinate all’approvvigionamento di servizi e attuabile attraverso la riprogrammazione dell’attività contrattuale.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando le rassicurazioni fornite dalla RT in merito alla circostanza che le attività ivi previste rientrano nelle ordinarie attività gestionali delle amministrazioni o enti pubblici e sono esperibili nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, va evidenziato che tale generica rassicurazione andrebbe confortata alla luce della illustrazione di dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, come peraltro previsto dalla leggi di contabilità.

Si evidenzia che la normativa vigente[2] prevede la segnalazione al responsabile della prevenzione della corruzione o all'ANAC ma senza imporre la creazione di un canale di segnalazione, con il ricorso a strumenti di crittografia e senza imporre che vi sia un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione o l'affidamento a un soggetto esterno.

Andrebbero quindi forniti maggiori elementi sui costi di creazione e gestione del canale di segnalazione, sui costi di formazione del personale interno o del ricorso a soggetti esterni, ed evidenziate le relative disponibilità di bilancio nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni. Peraltro, per la creazione del canale di segnalazione presso l'ANAC la RT in esame all'articolo 11 prevede costi pari a 1 milione di euro, oltre ai costi di gestione per gli anni successivi e ai costi di personale.

Sul punto, va sottolineato che, dal punto di vista metodologico, le risorse iscritte nel bilancio di previsione delle Amministrazioni dovrebbero essere calibrate sui soli fabbisogni previsti ai sensi della legislazione vigente, ragion per cui andrebbero fornite indicazioni specifica in merito alla possibilità che le amministrazioni possano realmente procedere alla riprogrammazione delle risorse destinate all’attività contrattuale.

Articoli 7-10
(Art. 7 - Canali di segnalazione esterna), (Art. 8 - Attività di ANAC), (Art. 9 - Informazioni sulle segnalazioni esterne e sul relativo seguito), (Art. 10 - Adozione di Linee guida)

L'articolo 7, prevede al comma 1, che l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attivi un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Il comma 2 stabilisce che le segnalazioni esterne siano effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Il comma 3 prevede che la segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall’ANAC, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, all’autorità competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

L'articolo 8, stabilisce al comma 1 che l’ANAC designi personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attività:

-          alla lettera a)    fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull’uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al capo III;

-          alla lettera b)    dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l’ANAC ritenga che l’avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell’identità della persona segnalante;

-          alla lettera c)    mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;

-          alla lettera d)    dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

-          alla lettera e)    svolgere l’istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;

-          alla lettera f)     dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;

-          alla lettera g)    comunicare alla persona segnalante l’esito finale, che può consistere anche nell’archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

Il comma 2 prevede che l’ANAC dispone, inoltre, l’invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell’avvenuto rinvio. L’autorità amministrativa competente svolge l’attività di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g) e garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il comma 3 l’ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni: a) il numero di segnalazioni esterne ricevute; b) il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito; c)           se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonché gli importi recuperati a seguito dell’esito dei procedimenti di cui alla lettera b).

Il comma 4 in caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l’ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che abbiano ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell’interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell’Unione europea.

Il comma 5 stabilisce che l’ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

L'articolo 9 dispone che l’ANAC pubblica sul sito proprio internet, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, le seguenti informazioni: a) l’illustrazione delle misure di protezione di cui al capo III; b) i propri contatti, quali, in particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata; c) le istruzioni sull’uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna; d) l’illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal presente decreto e dagli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dall’articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e dall’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018; e) le modalità con le quali può chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l’ANAC può dare ad una segnalazione esterna; f) contatti degli enti del Terzo settore che hanno stipulato, ai sensi dell’articolo 18, convenzioni con l’ANAC.

L'articolo 10 si sofferma sulle Linee Guida.

Il comma 1 prevede L’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Le linee guida prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Il comma 2 stabilisce che l’ANAC riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento e il trattamento delle segnalazioni e le adegua, ove necessario, alla luce della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti per le segnalazioni esterne nell’ambito dell’Unione europea.

 

La RT evidenzia che gli articoli 7 e 8 disciplinano il canale di segnalazione esterna attivato direttamente all’ANAC sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato.

È, in tal senso, prevista l’istituzione di un canale di segnalazione indipendente ed autonomo per il ricevimento e la trattazione delle segnalazioni, sempre nel rispetto dei principi di riservatezza delle persone segnalanti e delle informazioni segnalate. Si evidenzia che le segnalazioni sono effettuate tramite piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC oppure in forma scritta o orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), nonché qualora la persona lo richieda anche attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole.

Si rappresenta che la segnalazione inoltrata a soggetto diverso dall’ANAC, deve essere comunque inviata all’autorità competente entro sette giorni dal suo ricevimento.

Le attività dell’ANAC sono espletate in modo dettagliato sia in relazione all’ambito informativo offerto a qualsiasi persona interessata sia nei confronti del segnalante destinatario di alcune specifiche azioni collegate e successive alla segnalazione operata.

In particolare, si segnala che l’ANAC dispone il rinvio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi compresi le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione europea e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell’avvenuto rinvio, ed entro tre mesi dall’avviso chiede al soggetto destinatario del rinvio informazioni sul seguito dato o che intende dare. Entro sei mesi dall’avviso, l’ANAC fornisce riscontro alla persona segnalante sulle informazioni ricevute dal soggetto destinatario del rinvio.

Annualmente l’ANAC relaziona la Commissione europea, sul numero delle segnalazioni esterne ricevute e sul volume e l’esito delle procedure avviate a seguito delle segnalazioni, nonché l’accertamento dei danni finanziari.

Di rilievo anche la disposizione in virtù della quale l’ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell’interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell’Unione europea.

La RT riferisce che articolo 9 reca disciplina le informazioni sulle segnalazioni esterne e sul relativo seguito stabilendo che nel sito dell’ANAC venga dedicata una sezione accessibile e facilmente identificabile alla pubblicazione anche di informazioni sulle misure di protezione adottate, sui contatti e sulle modalità di gestione delle segnalazioni esterne gestite da ANAC.

La RT conferma che l'articolo 10 è dedicato alle Linee guida redatte dall’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Preposto al ricevimento ed alla trattazione delle informazioni è il personale dell’ANAC, adeguatamente formato allo scopo. Si segnala, inoltre, che l’ANAC pubblica sul proprio sito web, in una sezione separata, le informazioni relative ai canali ed alle procedure di segnalazione interna ed esterna, nonché una serie di informazioni relative alle condizioni di accesso alla tutela prevista con il presente decreto, le procedure applicabili e i dati di contatto.

È stabilito che l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotti apposite linee guida relative alle modalità di utilizzo dei canali per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Le linee guida prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante e il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Inoltre, l’ANAC, riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento e il trattamento delle segnalazioni e le adegua, ove necessario, alla luce della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti per le segnalazioni esterne nell’ambito dell’Unione europea.

 

Al riguardo, va evidenziato che la RT, non fornisce elementi e dati idonei alla verifica dei maggiori fabbisogni concernenti i nuovi compiti assegnati all'ANAC, ma si limita a richiamare gli adempimenti previsti dagli articoli 7, 8, 9, 10, 18, 19, 21, a dimostrazione di maggiori fabbisogni di personale previsti all'articolo 11. Si rinvia alle considerazioni relative all'articolo 11.

Articolo 11
(Disposizione relativa al personale ANAC ed alla piattaforma informatica)

Il comma 1 prevede che al fine di avviare un’azione di rafforzamento delle strutture coinvolte e di assicurare un presidio costante delle procedure e delle attività delineate dal presente decreto, la dotazione organica dell’ANAC è integrata di complessive n.22 unità di personale, di cui n.18 unità del ruolo dei funzionari e n.4 unità del ruolo degli operativi, da inquadrare al livello iniziale delle rispettive fasce retributive secondo quanto previsto dal regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale dell’ANAC.

Il comma 2 stabilisce che per l’attuazione delle disposizioni del presente capo è autorizzata la spesa quantificata come segue:

-        per il costo per il personale: euro 1.147.004 per l’anno 2023, euro 2.177.662 per l’anno 2024, euro 2.300.718 per l’anno 2025, euro 2.398.788 per l’anno 2026, euro 2.526.719 per l’anno 2027, euro 2.629.043 per l’anno 2028, euro 2.790.224 per l’anno 2029, euro 2.967.127 per l’anno 2030, euro 3.147.128 per l’anno 2031 ed in euro 3.308.866 annui a decorrere dall’anno 2032;

-        per lo sviluppo della piattaforma informatica necessaria per il trattamento dei dati nonché per i maggiori costi di funzionamento derivanti dalla gestione delle nuove competenze: euro 250.000 per l’anno 2023, euro 250.000 per l’anno 2024, euro 250.000 per l’anno 2025, euro 250.000 per l’anno 2026, euro 80.000 annui a decorrere dall’anno 2027.

Il comma 3 prevede che agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41?bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 4autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

La RT evidenzia che in conseguenza dell’insieme delle previsioni indicate va collocata la disposizione relativa al personale ANAC e alla copertura finanziaria prevista dall’articolo 11.

Si rende, infatti, necessario un intervento di rafforzamento di tutte le strutture coinvolte nella realizzazione delle iniziative sopra indicate, in modo da assicurare un presidio costante dei processi attraverso l’ampliamento della dotazione organica della suddetta Autorità.

Nello specifico, e in considerazione dei nuovi, maggiori compiti assegnati all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed in particolare, dagli articoli 7, 8, 9, 10, 18, 19, 21, occorre prevedere un adeguamento della dotazione del personale dell’Autorità mediante un incremento ulteriore sebbene in un numero limitato che consentirebbe alla stessa ANAC di acquisire professionalità tecnico-specialistiche idonee allo svolgimento di mansioni dell’area informatica e/o dell’area economico-statistica da considerarsi imprescindibili ai fini di un efficace, tempestivo e pieno sviluppo degli obiettivi di sua competenza.

Tali maggiori unità di personale sono state stimate in n. 10 unità di funzionari e n. 2 operativi da distribuire nei quattro uffici informatici, la cui dotazione attuale non è sufficiente a garantire i nuovi compiti assegnati, essendo gli addetti impegnati nello sviluppo della banca dati contratti pubblici, nella creazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico, nello sviluppo del portale unico sulla trasparenza e nel potenziamento degli attuali sistemi informativi interni.

Altre esigenze sono state manifestate per l’acquisizione di personale giuridico specialistico, da qualificare nella materia (n. 4 nuovi funzionari e n. 2 operativi per l’ufficio whistleblowing, attualmente dotato solo di n. tre funzionari e n. due operativi; n. 2 unità di funzionari da inserire nell’ufficio sanzioni, che sostituiranno i due pensionamenti prossimi e n. 2 funzionari nell’ufficio che si occupa di linee guida, ove sono presenti solo due funzionari in dotazione).

Si prevede, pertanto, di implementare la dotazione organica della stessa Autorità mediante reclutamento di complessive n. 22 unità di personale con professionalità tecniche - specialistiche di cui n. 18 funzionari e n. 4 operativi – da inquadrare al livello iniziale delle rispettive scale stipendiali secondo quanto previsto dal Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale dell’ANAC.

La stima prudenziale dell’impatto economico-finanziario derivante dalle assunzioni delle predette unità di personale considerata con decorrenza 1° luglio 2023 è riportato di seguito nel prospetto riassuntivo che evidenzia un trend decennale comprensivo delle progressioni di carriera (ipotizzate pari a due livelli medi annui - art. 32 e art. 40 del Regolamento Anac) suddiviso fra le competenze lorde dovute al personale e gli oneri a carico dell’amministrazione (24,2% previdenziale, 0,4% assistenziali/assicurativi, 8,5% IRAP e indennità di fine rapporto IFR).

 

 

Le ipotesi alla base della stima prudenziale effettuata sono state:

-       l’assunzione del personale citato ai livelli iniziali delle rispettive scale stipendiali (funzionario 0, impiegato 1);

-       la rivalutazione di tutti i tabellari Agcm (retribuzione di livello, basi di calcolo premi, straordinario e IFR) del 2,6%[3] per il 2023 e del 1,5% nell’arco temporale 2024-2032;

-       trattamento accessorio pari al massimo erogabile e parametri relativi [4] pari a quelli utilizzati nelle previsioni di bilancio ovvero derivanti da accordi sindacali vigenti.

I maggiori oneri del personale, rispetto a quanto in precedenza stimato sono imputabili principalmente agli effetti della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7725 del 5 settembre 2022, che ha disposto una riparametrazione dei tabellari dei funzionari per uguagliarli a quelli AGCM (dal 85%/94% al 100%).

Inoltre, nel corso del 2022, vi è stata una rivalutazione degli stessi superiore a quella precedentemente ipotizzata in ragione della inattesa dinamica inflazionistica (4,9% nel 2021 e 2,6% nel 2023).

Nello specifico, in riferimento all’annualità 2023, la significativa differenza è ascrivibile, oltre che alle circostanze sopra menzionate, anche:

-         agli effetti che produce il differente periodo di servizio (data di assunzione) considerato nelle due stime (trimestre vs semestre) in relazione al trattamento economico fondamentale del personale;

-         agli effetti, più che proporzionali, che il differente periodo considerato nelle stime produce in relazione al trattamento economico accessorio.

Relativamente alla piattaforma, necessaria per la corretta gestione delle istanze e la garanzia dell’anonimato, e richiamata nelle Linee Guida dell’ANAC “Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54?bis, del d.lgs. 165/2001”, il trend degli oneri su base decennale sostenuti per lo sviluppo della piattaforma informatica necessaria per il trattamento dei dati, nonché la quantificazione dei maggiori costi di funzionamento derivanti dalla gestione delle nuove competenze, sono stati riportati nel prospetto riepilogativo seguente:

 

 

Nello specifico trattandosi di stime (non conoscendo allo stato i requisiti funzionali delle evoluzioni da implementare sulla piattaforma) si è semplicemente ritenuto di arrotondare i relativi importi (anche in ragione della dinamica dell’inflazione in atto) includendo nel 2026 i costi di adeguamento e revisione delle piattaforme tecnologiche utilizzate dalla piattaforma nonché i costi di eventuali attività di vulnerability assessment sulla stessa. I costi sono da intendersi come costi di investimento per i primi 4 anni, mentre per i successivi si tratta di costi di funzionamento (prevalentemente gestione e manutenzione applicativa).

A titolo esemplificativo si riporta il prospetto riepilogativo degli oneri relativi sia all’implementazione della dotazione organica di n. 22 unità di personale, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione sia degli oneri relativi allo sviluppo e alle spese di funzionamento della piattaforma informatica da utilizzare per il trattamento dei dati da parte di ANAC.

 

 

In ordine alla relativa copertura degli oneri sopra quantificati si procederà con prelevamento dal Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41?bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Si prevede altresì che il Ministro dell’economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va preliminarmente evidenziato che ANAC rientra a pieno titolo nel perimetro dei soggetti contemplati nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni dal SEC2010 fini di compilazione del relativo conto economico[5].

In proposito, sui commi 1 e 2, posto che ivi si provvede anzitutto alla previsione di un'autorizzazione di spesa predisposta come tetto massimo, va d'altro canto evidenziato che la norma si pone a copertura di un incremento dell'organico ANAC di n. 22 unità. Pertanto, l'onere già di per sé inderogabile, non presenta carattere di rimodulabilità.

In relazione ai contingenti di organico (n. 18 funzionari e n. 4 appartenenti alla carriera operativa), la RT fornisce i parametri del costo annuo lordo unitario per ciascuna delle citate unità appartenenti ai relativi contingenti, e la spesa complessiva prevista, fornendo una prospettazione dell'onere annuo, da sostenersi in un orizzonte decennale, come peraltro espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità in presenza di norme di spesa concernenti il pubblico impiego. Al fine di consentire lo scrutinio dell'evoluzione dell'onere prevista nel decennio, andrebbero richieste maggiori indicazioni in merito alle singole componenti del trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, nei diversi profili professionali e gradi delle carriere dei funzionari ed operativa dell'ANAC - sulla base della progressione prevista dal vigente Regolamento del personale A.G.C.M. il cui trattamento è perequato a quello dei dipendenti della Banca d'Italia[6] - fornendo i dati relativi all'evoluzione dei relativi trattamenti economici nelle singole annualità.

In tal senso, con particolare riguardo all’annualità 2023, circa la significativa differenza rilevata dalla RT in tale anno e ascrivibile ai diversi effetti tra il differente periodo di servizio (data di assunzione) considerato nelle due stime in relazione al trattamento economico" fondamentale" del personale e agli effetti, più che proporzionali, che il differente periodo considerato nelle stime produce in relazione al trattamento economico "accessorio", andrebbero richiesti puntuali elementi illustrativi delle citate differenze.

Quanto poi alla disposizione (comma 2) in cui si prevede anche un'ulteriore autorizzazione da intendersi quale limite massimo di spesa in favore di ANAC per i suoi fabbisogni di funzionamento previsti nei prossimi anni, rilevata l'evidente modulabilità dell'onere, non ci sono osservazioni. Tuttavia, al fine consentire una prima riflessione circa l'adeguatezza delle risorse stanziate a fronte dei fabbisogni prevedibili, andrebbero richiesti i dati e i parametri assunti nella stima dei fabbisogni di spesa relativamente a ciascuna delle singole annualità 2023/2026, relativamente alla implementazione della piattaforma, che la RT ascrive espressamente in conto maggiore spesa di investimento.

Va segnalato che la RT non è corredata con il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, ragion per cui si rende impossibile la verifica della classificazione della maggiore spesa con riferimento al triennio in gestione e, tantomeno, l'articolazione dei suddetti effetti in relazione alle singole annualità.

Un'ulteriore annotazione concerne le argomentazioni fornite dalla RT in merito alle esigenze di rafforzamento di tutte le strutture coinvolte nella realizzazione delle iniziative di ANAC al fine dichiarato di assicurare un "presidio costante" degli adempimenti previsti dalle disposizioni in esame, per cui si procede ad un ampliamento della dotazione organica. Sul punto, la RT non fornisce tuttavia elementi tecnici concernenti i maggiori fabbisogni concernenti i nuovi compiti assegnati all'ANAC, limitandosi però a richiamare gli articoli 7, 8, 9, 10, 18, 19, 21, per cui si renderebbe indispensabile un adeguamento della dotazione organica ai fini dell'acquisizione di quelle professionalità tecnico-specialistiche idonee all'assolvimento dei compiti, puntualizzando i settori organizzativi in cui emergerebbe tale nuovo "fabbisogno". In proposito, richiamando l'articolo 6, comma 2, del T.U.P.I, che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottino il piano triennale dei fabbisogni di personale, andrebbero richieste più specifiche indicazioni in merito ai "carichi di lavoro" aggiuntivi che si prevedono per le articolazioni organizzative pur richiamate dalla RT per effetto delle nuove norme.

A tale proposito, va debitamente evidenziato che la RT nella illustrazione del fabbisogno di organico aggiuntivo da conferire ad ANAC, specificamente in riferimento ai 18 funzionari indicati dalla norma, precisa, tra l'altro, che n. 2 funzionari da inserire nell’"ufficio sanzioni", verranno ad operare in sostituzione dei "due pensionamenti prossimi " nella medesima qualifica. Ciò che, evidentemente, farebbe ritenere che il fabbisogno di organico per tali posizioni dovrebbe trovare copertura già a valere delle risorse già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente per effetto del meccanismo del turn over. Sul punto, appare indispensabile un chiarimento.

Sul comma 3, venendo anche ai profili di copertura, posto che alla copertura dei nuovi e maggiori oneri previsti dal comma 2 si provvede mediante contestuale riduzione della dotazione prevista, ai sensi della legislazione vigente, per il Fondo per il recepimento della normativa europea[7], andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di esigenze di spesa già previste a valere delle medesime.

Articolo 12
(Obbligo di riservatezza)

L’articolo 12 prevede un generale obbligo di riservatezza per il quale le informazioni sulle violazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse.

Il comma 7 stabilisce che i soggetti del settore pubblico e del settore privato, l’ANAC, nonché le Autorità amministrative cui l’ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

 

La RT disciplina il contenuto dell’obbligo di riservatezza in ordine all’identità del segnalante, che non deve essere rivelata a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, sia per i procedimenti penali che contabili e disciplinari, mentre l’articolo 13 riguarda il trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e pertanto, non si prevedono oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 13
(Trattamento dei dati personali)

L’articolo 13, in attuazione dell'articolo 17 della direttiva, disciplina il trattamento dei dati personali e l’articolo 14 disciplina le modalità di conservazione delle segnalazioni, interne ed esterne, e della relativa documentazione differenziando a seconda che la segnalazione sia stata presentata mediante linea telefonica registrata o sistema di messaggistica vocale registrato oppure mediante linea telefonica non registrata o altro sistema di messaggistica vocale non registrato o, infine, oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto.

Il comma 6 stabilisce che i soggetti di cui all’articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell’articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

 

La RT evidenzia che l'articolo reca la disciplina dell’obbligo di riservatezza in ordine all’identità del segnalante, che non deve essere rivelata a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, sia per i procedimenti penali che contabili e disciplinari, mentre l’articolo 13 riguarda il trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e pertanto, non si prevedono oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 6, posto che ivi si prevede che le Amministrazioni procedano alla individuazione di misure tecniche e organizzative che siano idonee a garantire un livello di sicurezza "adeguato" agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personale, andrebbe richiesta conferma in merito alla possibilità che le Amministrazioni possano provvedervi potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Articolo 14
(Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni)

Il comma 1 prevede che le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione siano conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Il comma 2 stabilisce che se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Il comma 3 dispone che se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Il comma 4 dispone che quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.

 

La RT certifica che l’articolo disciplina la modalità di conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione per il tempo necessario a gestire e definire le stesse. Si ha un’ulteriore precisazione sulle modalità di conservazione a seconda se le segnalazioni siano state effettuate utilizzando linee telefoniche o altro sistema di messaggistica vocale registrate oppure non registrate o ancora, nel corso di un incontro col personale addetto.

Assicura che si tratta di modalità procedurali attuabili nell’ambito dell’implementazione della piattaforma informatica a cui si è già fatto riferimento, senza ulteriori aggravi per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando le rassicurazioni fornite dalla RT per cui la conservazione delle segnalazioni potrà comunque trovare attuazione, ove necessario, nell'ambito delle dotazioni "informatiche" già in possesso delle Amministrazioni, va nuovamente evidenziato che tali rassicurazioni con costituiscono di per sé argomento sufficiente a comprovare la neutralità delle disposizioni in esame.

In particolare, va sottolineato che le disposizioni pongono espresso riferimento a registrazioni su un dispositivo "idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante "verbale" e/o trascrizione integrale, facendo riferimento a non meglio precisato "personale addetto" delle Amministrazioni.

Ne segue, che oltre alla richiesta di elementi confermativi circa l'idoneità delle dotazioni informatiche previste a supportare gli adempimenti de quo, andrebbero richieste indicazioni circa la sostenibilità delle relative attività di supporto al segnalante, a valere degli organici già previsti dalla legislazione vigente.

Sul punto si rinvia alle considerazioni formulate all'articolo 11.

Articolo 15
(Divulgazioni pubbliche del Segnalante)

L’articolo 15, in attuazione dell'articolo 15 della direttiva, disciplina la divulgazione pubblica quale ulteriore modalità di segnalazione, prevedendo che debba essere effettuata a determinate condizioni, perché il segnalante possa beneficiare della protezione prevista dal decreto.

 

La RT conferma che l'articolo reca la disciplina le condizioni per le quali la persona che effettua una divulgazione pubblica può accedere ai benefici di protezione previsti dal presente decreto, anche quando le informazioni divulgate erano ritenute vere dal segnalante.

 

Al riguardo, nulla da osservare.

Capo III
Misure di protezione

Articolo 16-22
(Art. 16 - Condizioni per la protezione della persona segnalante), (Art. 17 - Divieto di ritorsione), (Art. 18 - Misure di sostegno), (Art. 19 - Protezione dalle ritorsioni del soggetto segnalante), (Art. 20 - Limitazioni della responsabilità), (Art. 21 - Sanzioni), (Art. 22 - Rinunce e transazioni)

Ai sensi dell'articolo 16, la protezione di cui alla presente disciplina è riconosciuta qualora: al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni (segnalate o denunciate) fossero vere e rientrassero nell’ambito della disciplina in oggetto; la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata sulla base di quanto previsto dalle norme summenzionate. In base al comma 2 dell'articolo in esame, i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione. Il comma 4 ricomprende nella tutela anche i casi di segnalazione o divulgazione pubblica anonima (qualora la persona segnalante sia stata successivamente identificata e abbia subìto ritorsioni), nonché i casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione europea.

L'articolo 17 concerne il divieto di ritorsione rispetto agli atti oggetto della tutela in esame.

Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19.

L'articolo 18 prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco degli enti del Terzo settore che forniscano agli autori delle segnalazioni o delle divulgazioni pubbliche in oggetto misure di sostegno. È stabilito che l’elenco sia pubblicato dall’ANAC sul proprio sito. Tali misure consistono in informazioni, forme di assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dall'ordinamento nazionale ed europeo, sui diritti della persona coinvolta e sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato previsto dal diritto interno e dell'Unione europea.

L’articolo 19 si occupa di assicurare e disciplinare la tutela del soggetto segnalante, come previsto dall'art. 21 della direttiva, prevedendo, sia nel settore pubblico che nel settore privato, la comunicazione all’ANAC delle misure ritorsive eventualmente adottate. Vengono quindi dettate le misure di protezione che l’ANAC attiva al riguardo, informando, in caso di ritorsioni commesse in ambito lavorativo pubblico, il Dipartimento della funzione pubblica ed eventuali organismi di garanzia o disciplina, per gli eventuali provvedimenti di competenza, e, in caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo privato, l’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

L'articolo 20 introduce alcune ipotesi di non punibilità per i casi in cui la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia oggetto della disciplina di protezione comporti la violazione di alcune tutele di segretezza o di riservatezza.

L'articolo 21 reca sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcuni obblighi posti dalla disciplina in esame e prospetta le sanzioni disciplinari.

L’articolo 22, in attuazione di quanto previsto dall'art. 24 della direttiva, dispone che le nullità di rinunce e transazioni, integrali o parziali, che abbiano per oggetto diritti e tutele previsti dal presente decreto non sono valide, ad eccezione di quelle concluse nelle forme e nei modi di cui all’articolo 2113, comma 4, c.c., a seguito conciliazione in sede amministrativa, sindacale o giudiziale.

 

La RT evidenzia che con il presente capo vengono disciplinate le misure di protezione che costituiscono gli strumenti a tutela dei segnalanti.

In particolare, evidenzia che l’articolo prevede le condizioni mediante le quali la persona che effettua una divulgazione pubblica può accedere ai benefici di protezione previsti dal presente decreto, quando al momento della segnalazione/denuncia o divulgazione pubblica il soggetto segnalante riteneva che le informazioni divulgate fossero vere.

Tale tutela è assicurata, in caso di segnalazione anonima, solo alla persona segnalante che sia stato successivamente identificata e che abbia subito ritorsioni (comma 4 dell'articolo 16), nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione.

Rappresenta che, salvo quanto previsto dal successivo articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele indicate non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Certifica che l'articolo 17 prevede che è vietata ogni forma di ritorsione, in quanto il segnalante non può essere sottoposto a misure che abbiano effetti negativi sul rapporto di lavoro e sulla persona e la sua reputazione: pertanto, si prevede un dettagliato elenco delle possibili forme di ritorsione, o discriminazione operate nei confronti del whistleblower tra cui si evidenziano quelle del licenziamento, demansionamento, trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro (come il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata), nonché una serie di altre gravi condotte afflittive come ad esempio la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici e azioni discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari anche in termini di perdita di opportunità e di redditi a cagione del suo agire.

Conferma che la disposizione ha carattere precettivo e non comporta oneri per la finanza pubblica.

La RT si occupa di inquadrare le c.d. misure di sostegno a favore della persona segnalante fornite da enti del Terzo settore che perseguono finalità di promozione della legalità, della trasparenza e tutela di diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori sia nel settore pubblico che privato, mediante la stipula, a titolo gratuito, di apposite convenzioni con l’ANAC.

Rileva che tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenze legali - rilasciate gratuitamente – sulla modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni secondo le forme di tutela apprestate dall’ordinamento interno e dal diritto unionale, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato previsto dal diritto interno o dell’Unione europea.

In caso di possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento giuridico, la persona che ha inoltrato la segnalazione potrà avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto già previsto a legislazione vigente dagli articoli 74 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), e pertanto, la previsione di cui sopra rientra tra le fattispecie contemplate dal diritto interno per l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Al comma 3 dell'articolo 18, si prevede la possibilità per l’autorità giudiziaria o amministrativa, alla quale si è rivolta la persona segnalante per ottenere protezione dalle ritorsioni, di richiedere all’ANAC informazioni e documenti relativi alle segnalazioni eventualmente presentate. Si osservano le forme di cui all’articolo 210 e seguenti del codice di procedura civile nei procedimenti giudiziari, nonché l’articolo 63, secondo comma c.p.a. per i processi amministrativi.

La RT segnala che l'articolo 19 si occupa di disciplinare la tutela del segnalante in caso di adozione di misure ritorsive e detta, quindi, le misure di protezione che l’ANAC attiva al riguardo, informando - in caso di ritorsioni commesse in ambito lavorativo pubblico - immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica ed eventuali organismi di garanzia o disciplina, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Segnala che per gli accertamenti istruttori relativi alle misure ritorsive, l’ANAC si avvale della collaborazione dell’Ispettorato della funzione pubblica, per il settore pubblico, nonché della collaborazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) per il settore privato, concludendo con tali organismi, specifici accordi, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

Gli atti ritorsivi sono considerati nulli con la previsione della reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento.

Nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto l’accertamento delle condotte e degli atti vietati ai sensi dell’articolo 12, si presume che tali condotte o atti siano stati posti in essere a causa della segnalazione o divulgazione. L’onere di provare che tali condotte o atti sono estranei alla segnalazione o alla divulgazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

Evidenzia che competente a decidere riguardo alle condotte e agli atti dettati da forme di ritorsione è il giudice ordinario il quale adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compreso il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l’ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell’articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo, mentre non sono garantite le tutele perviste dal presente articolo, in caso di accertamento in via giudiziale, con sentenza passata in giudicato per il fatto che la persona segnalante ha reso deliberatamente false informazioni sulle violazioni. È sottoposto a provvedimento disciplinare chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni rilevatesi infondate. Ricorrendo queste casistiche è conseguenziale il venir meno della tutela giudiziaria di cui al presente articolo.

Conclusivamente, rileva che la norma esplicita garanzie e forme ordinarie di tutela giurisdizionale nell’ambito dell’ordinamento interno, e pertanto gli adempimenti connessi alle attività istituzionali potranno essere fronteggiati con le risorse umane, che andranno ad implementare la dotazione organica dell’ANAC così come quantificate e stimate nel precedente articolo 11 del presente provvedimento a cui si rimanda.

Conferma che l'articolo 20 prevede le ipotesi di limitazione della responsabilità della persona segnalante nel caso in cui sia avvenuta la diffusione di notizie coperte dall’obbligo di segreto diverso da quello di cui all’articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta quando la sua segnalazione o divulgazione pubblica era necessaria al rilevamento di una violazione. Si prevede, inoltre, l’assenza di responsabilità anche di natura civile o amministrativa, eccetto che il fatto costituisca reato, dell’ente o della persona segnalante nell’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse. In ogni caso, resta ferma la responsabilità penale e ogni altra forma di responsabilità, civile o amministrativa, per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o alla denuncia o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Evidenzia conclusivamente che la disposizione ha carattere ordinamentale e precettivo e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, segnalando che per quanto riguarda le eventuali attività giurisdizionali, si tratta di compiti istituzionalmente espletati secondo le norme del diritto processuale interno.

Sull'articolo 21 rappresenta che l’ANAC, accertata la natura ritorsiva degli atti o delle omissioni, applica le sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti pubblici o privati, tenendo conto della dimensione dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione. Per quanto riguarda il settore privato gli enti e le persone giuridiche adottano nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1 le sanzioni previste dal decreto legislativo 231/2001. Rileva che si tratta di norma precettiva che è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, sebbene allo stato non quantificabili.

Sull'articolo 22 evidenzia che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, andrebbero fornite informazioni sugli oneri a carico dell'ANAC per la tenuta dell'elenco degli enti del terzo settore che forniscono misure di sostegno. L'articolo 18 è tra quelli menzionati dalla RT all'articolo 11 per supportare l'adeguamento della dotazione del personale ANAC, senza però fornire informazioni specifiche.

Anche sull'articolo 19 per i profili di quantificazione, si rileva che la sostenibilità degli adempimenti correlati alle disposizioni in esame a valere delle sole risorse umane e strumentali scontate nella dotazione di bilancio dell'ANAC, andrebbero suffragati alla luce dell'esposizione di elementi informativi e dati inerenti i relativi fabbisogni di funzionamento a fronte della dotazione di bilancio del medesimo ente[8]. Sull'articolo 21, posto che la norma precettiva è chiaramente suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, sebbene allo stato non quantificabili, non ci sono osservazioni. Quanto alla gestione degli atti e delle procedure conseguenti all'irrogazione delle sanzioni, si rinvia all'articolo 11.

Capo IV
Disposizioni finali

Articoli 23-25
(Art. 23 - Abrogazioni di norme), (Art. 24 - Disposizioni transitorie e di coordinamento), (Art. 25 -
Disposizioni finanziarie)

L’articolo 23 - conformemente all'art. 26 della direttiva - dispone l'abrogazione delle vigenti disposizioni in materia di whistleblowing (l’art. 54?bis del D.Lgs 165/2001, l’art. 6, commi 2?ter e 2?quater, del D.Lgs. 231/2001 e l’art. 3 della legge 179/2017), essendo stata trasposta nel presente decreto la relativa disciplina, previo adattamento alle previsioni della direttiva. Restano vigenti le attuali norme (di cui all'art. 2 della legge 179/2017) relative al settore lavorativo privato.

L’articolo 24 - conformemente alle previsioni degli artt. 27, 28 e 29 della direttiva - detta la disciplina transitoria e di coordinamento, prevedendo che le disposizioni del presente decreto si applichino decorsi quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, ad eccezione della specifica disciplina prevista per i soggetti del settore privato. Fino ad allora, si dispone l'ultrattività della vigente disciplina in materia (la cui abrogazione è disposta dall'articolo precedente), così come per le segnalazioni, denunce e divulgazioni effettuate prima della data di entrata in vigore.

Inoltre, al fine di assicurare il coordinamento normativo, vengono modificati i seguenti articoli: art. 4 della legge 604/1966; art. 2-undecies, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 196/2003; art. 6, comma 2?bis, del D.Lgs. 231/2001.

L'articolo 25 reca la clausola di invarianza relativa a tutte le disposizioni, prevedendosi che dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per l'articolo 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

La RT conferma che l'articolo 23 reca abrogazioni delle precedenti disposizioni in materia di whistleblowing, perché trasposte nel presente decreto legislativo (vale a dire, l’art. 54?bis del D.Lgs 165/2001, i commi 2?ter e 2-?quater dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e l’art. 3 della legge 179/2017).

La presente disposizione è di natura precettiva e non produce effetti negativi per la finanza pubblica.

Conferma che l'articolo 24 detta la disciplina transitoria e di coordinamento prevedendo che le disposizioni del presente provvedimento si applicano decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad eccezione della specifica disciplina prevista per i soggetti del settore privato.

Il secondo comma stabilisce che per le segnalazioni o le denunce effettuate all’autorità giudiziaria o contabile precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto e fino all’applicazione delle disposizioni dello stesso, ai sensi del comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 54?bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all’articolo 6, commi 2?bis, 2?ter e 2?quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e all’articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

Il terzo comma dell’articolo in esame prevede la riformulazione dell’art. 4 della legge 604/1966, inserendo tra le cause di nullità del licenziamento la fattispecie inerente alla segnalazione di un illecito di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Il quarto comma sostituisce la lettera f) del comma 1 dell’articolo 2-undecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, relativamente alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

Il quinto comma, al fine di conseguire il coordinamento normativo, sostituisce integralmente il comma 2?bis del D.Lgs. 231 del 2001, prevedendo – come già menzionato all’articolo 4 del presente provvedimento - che i modelli che sono definiti al comma 1, lettera a) della disposizione prevedono, per l’appunto, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il regime dettato in materia di procedimenti e di applicazione delle sanzioni disciplinari, che è adottato ai sensi del comma 2, lettera e), di cui al decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 1937/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

Assicura che le disposizioni sono di carattere ordinamentale e precettivo e non determinano alcun onere per la finanza pubblica.

Ribadisce che l'articolo 25 contiene le disposizioni finanziarie, prevedendo che - fatta eccezione per le disposizioni di cui all’articolo 11 - dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che agli adempimenti e alle attività ad esso connessi potrà provvedersi attraverso l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, per i profili di copertura, va ribadito ancora una volta che la mera apposizione di clausole di neutralità all'atto della approvazione di nuove norme, lungi dal costituire una soluzione meramente formale a fronte all'obbligo di copertura, comporta sempre la stretta osservanza anche di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6?bis della legge di contabilità, come peraltro rilevato anche dall'Organo di controllo[9], ovvero, che le stesse siano accompagnate in RT dalla puntuale illustrazione dei dati e degli elementi che sono idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Restando, almeno in linea di principio, sempre preclusa la possibilità di fare fronte a nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo di risorse già previste in bilancio, che a rigore dovrebbero scontare i soli fabbisogni di spesa previsti ai sensi della normativa vigente[10]. Al contrario, risolvendosi siffatte clausole in mere affermazioni di "principio" di fatto prive di dimostrata fondatezza.

Si evidenzia che lo schema e la RT prevedono stanziamenti solo in favore dell'ANAC all'articolo 11, ignorando le ricadute che le nuove norme potranno avere anche sulle altre amministrazioni coinvolte nelle nuove procedure di segnalazione anticorruzione, limitandosi ad assicurare che queste ultime dovranno comunque provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle sole risorse umane strumentali e finanziarie che sono già disponibili a legislazione vigente nei loro bilanci.



[1]     Cfr. elenco ISTAT. L’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S.13) è predisposto dall’Istat in applicazione del Sistema europeo dei conti (Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC 2010) e della guida metodologica ed operativa fornita dal Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010, pubblicato da Eurostat (Edizione 2019). I criteri utilizzati per la classificazione delle unità nei settori istituzionali definiti dal SEC 2010 sono di natura statistico-economica e sono oggetto di continui confronti con le Autorità statistiche europee. L’elenco è alla base della compilazione dei conti economici nazionali e del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche, che costituiscono il riferimento per il calcolo delle grandezze trasmesse dall’Istat alla Commissione Europea, in applicazione del Protocollo sulla procedura per i deficit eccessivi annesso al Trattato di Maastricht.

[2]     Legge 30 novembre 2017, n. 179.

[3]     Previsione Istat dell’inflazione misurata dall’IPCA al netto degli energetici importati per il 2022 a valere sui tabellari 2023 Agcm. L’indice IPCA è l’indicatore che viene utilizzato dalla Banca di Italia/Agcm per l’aggiornamento annuale dei tabellari.

[4]     Premio di risultato: 2,6; Premio efficienza aziendale: 1,5%; Premio di presenza: massimo 40gg di servizio ulteriori; Straordinario impiegati: massimo 200 ore.

[5]     Sotto settore "Autorità Amministrative indipendenti".

[6]     Cfr. Testo coordinato del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC, approvato nell’Adunanza del 9 gennaio 2019, con le modificazioni apportate con la delibera n. 303 del 3 aprile 2019, con la delibera n. 1194 del 18 dicembre 2019 e con la delibera n. 533 del 16 novembre 2022; Testo Unico consolidato delle norme concernenti il Regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Bollettino AGCM, Edizione speciale, anno XXVII, Supplemento al 39, pagina 54 e seguenti.

[7]     Capitolo 2815 dello stato di previsione del MEF. Alla data del 15 dicembre la disponibilità del capitolo era di circa 42,6 milioni di euro. La dotazione iscritta nel ddl bilancio 202372025è di 155,4 milioni di euro nel 2023, di 180,4 milioni di euro nel 2024 e di 185,4 milioni di euro dal 2025. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., bilancio di previsione 2023/2025, stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

[8]     I dati disponibili relativamente al personale in servizio presso ANAC (aggiornati al 2000), indicano al 1 gennaio 2021, la presenza di 310 unità in servizio, di cui n.35 dirigenti, 85 funzionari e n.79 unità del ruolo operativo più personale a vario titolo "comandato". Un numero complessivo pressoché pari alla dotazione organica di 302 unità. I dati di sintesi del Bilancio 2022 indicano una dotazione di 69 milioni di euro circa, di cui 41,4 milioni relativi alla voce Redditi di Lavoro dipendente e oltre 9,5 milioni di euro relativa alla voce di spesa "Servizi Informatici e telecomunicazioni". Cfr. ANAC, "Amministrazione Trasparente", link sul sito internet, sez. "Personale" e "Bilanci".

[9]     Sul punto, va segnalato l'intervento della Corte dei conti in merito alla necessità che tali clausole debbano essere sempre accompagnate da dati sempre completi ed analitici a illustrazione e documentazione degli effetti delle nuove norme. Ciò costituendo non solo la condizione essenziale al fine di certificare l'effettività della invarianza d'oneri, ma anche un adempimento necessario ad evitare una pericolosa inversione tra norma di legge e disposizioni amministrative di attuazione. In altri termini, nelle considerazioni formulate sulla laconicità dei contenuti dimostrativi delle clausole di neutralità contenuti nelle RT degli ultimi anni, la Corte ha rilevato che ciò si rende in definitiva indispensabile ad evitare il rischio di una palese elusione non solo dei vari contenuti previsti dalla legge di contabilità in tema di contenuti della RT, ma anche dell'aggiramento nei fatti dell'obbligo di copertura finanziaria delle nuove norme: in tal modo, rinviandosi nei fatti ad un momento successivo alla loro entrata in vigore, la verifica parlamentare degli effetti finanziari delle nuove disposizioni, che è invece consentita solo nei casi tassativamente previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità. Più recentemente, la Corte stessa ha evidenziato il rischio che la mancata valutazione degli effetti delle norme, ovvero la mera certificazione di invarianza non supportata da adeguati elementi dimostrativi, possa addirittura compromettere l'effettività delle stesse. Cfr. Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, settembre-dicembre 2019, depositata il 25 marzo 2020; maggio-agosto 2021, depositata il 20 ottobre 2021, pagine 4-6.

[10]   Si segnala, in proposito, che la Circolare n. 32 del Dipartimento della RGS fa espresso riferimento ad un "divieto" in tal senso. In presenza di clausole di neutralità, la Ragioneria evidenzia che la RT "dovrà riportare i dati e gli elementi che giustifichino l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, fornendo indicazione delle risorse già previste in bilancio utilizzabili per le finalità indicate. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, Paragrafo 4.3, pagina 4.