Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti
Riferimenti: SCH.DEC N.6/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 23/11/2022
Organi della Camera: V Bilancio


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Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti

23 novembre 2022
Nota di verifica n. 6


Indice

Finalità|Verifica delle quantificazioni|


Finalità

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali dirigenziali.

Il provvedimento è adottato ai sensi ai sensi dell'art. 1, commi 1, lett. d) ed e), e 2 della legge n. 46/2022 (Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e delega al Governo per il coordinamento normativo).

L'art. 16, comma 1, della legge n. 46/2022, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo del D.lgs. n. 195/1995 (disciplina del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate) e dell'art. 46, del D.lgs. n. 95/2017 (d isciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate). La delega è esercitata nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi:
  • semplificazione delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività (lettera d));
  • istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione della suddetta area negoziale avviene, inoltre, nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 46 del D.lgs. n. 95/2017, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione (lettera e)).
L'art. 16, comma 2, della legge n. 46/2022 prevede che i suddetti schemi di decreto legislativo, corredati di relazione tecnica, siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il comma 6, infine, dispone che dall'attuazione della delega di cui all'articolo 16 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 3, una clausola di neutralità finanziaria.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.


Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari

Elementi forniti dalla relazione tecnica

Articolo 1: reca modifiche ed integrazioni al D.lgs. n. 195/1995, con specifico riguardo all'adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. In particolare, si dispone:

  • la sostituzione del comma 1, lettera b), e del comma 2, dell'articolo 2 del decreto legislativo, al fine di introdurre, in analogia a quanto già previsto per le Forze di polizia a ordinamento civile, disposizioni riguardanti la composizione delle delegazioni preposte alla stipula degli accordi sindacali (comma 1, lett. a));
  • la modifica dell'articolo 4 e dell'articolo 5 del decreto legislativo concernenti, rispettivamente, l'attività di contrattazione nelle Forze di polizia a ordinamento militare e nelle Forze armate, disponendo, tra l'altro, l'inserimento tra le materie oggetto di contrattazione - in analogia a quanto previsto per le Forze di polizia a ordinamento civile e come disposto dall'articolo 9, comma 4, della legge di delega – quelle relative al contingente massimo di distacchi autorizzabili, al numero massimo annuo di permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative e la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali [comma 1, lett. b) e lett. c)];
  • l'inserimento nell'articolo 7 del decreto legislativo dei commi 3-ter e 3-quinquies, prevedendo, secondo quanto stabilito dal principio di delega di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 16, della legge n. 46/2022, lo svolgimento delle trattative sindacali attraverso due livelli di negoziazione, riferiti, il primo, agli aspetti comuni alle Forze di polizia a ordinamento militare e alle Forze Armate, il secondo, agli aspetti più caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento militare e delle singole Forze Armate, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività (comma 1, lett. d)).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui all'articolo 1 si limitano ad adeguare le procedure di contrattazione per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze Armate, apportando modifiche e integrazioni al D.lgs. n. 195/1995, nel rispetto del criterio di delega di cui all'art. 16, comma 1, lett. d), della legge n. 46/2002. Si tratta di norme a carattere procedurale che non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché all'attuazione delle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 2: integra l'articolo 46, del D.lgs. n. 95/2017, inserendo il comma 1-bis, che prevede l'istituzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo comma, delle aree negoziali per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale dirigente delle Forze Armate, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia, e ferma restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le materie riservate alla legge ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 195/1995 (comma 1, lett. a)).

Viene, inoltre, disposta l'integrazione rispettivamente, del comma 4 e del comma 5 dell'articolo 46, del D.lgs. n. 95/2017, estendendo alle aree negoziali del personale dirigente delle Forze Armate e del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare le disposizioni previste per le Forze di polizia a ordinamento civile concernenti la definizione delle modalità attuative [comma 1, lett. d) ed e)].

La relazione tecnica con riguardo all'istituzione delle aree negoziali per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze Armate prevista dall'articolo 2, riferisce che questa è stata effettuata nel rispetto dei criteri di delega di cui all'art. 16, comma 1, lett. e) della legge n. 46/2022, il quale prevede esplicitamente che tale istituzione avvenga nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 46 del D.lgs. n. 95/2017 e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione. Anche tali disposizioni, pertanto, non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché all'attuazione delle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3: dispone che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica non considera la norma.

La relazione illustrativa precisa, altresì, che la disposizione opera in linea con quanto stabilito dall'articolo 16, comma 6, della legge di delega, che prevede che dall'attuazione della delega di cui al medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame dà attuazione alla delega legislativa recata dall'art. 16, della legge n. 46/2022 concernente l'adeguamento delle procedure di contrattazione sindacale per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare (articolo 1) e l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle medesime Forze, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile (articolo 2). Il provvedimento è, altresì, assistito da una clausola di neutralità finanziaria (articolo 3), in analogia a quanto, peraltro, già previsto dal summenzionato articolo 16, della legge 46/2022 ai fini dell'esercizio della delega.

Si rammenta che la suddetta delega legislativa si inserisce nel quadro della più ampia riforma disposta dalla legge n. 46/2022 che ha previsto il superamento del sistema di rappresentanza militare – configurato come istituto dell'ordinamento militare articolato in organi collegiali elettivi svolgenti funzioni consultive – con l'introduzione di un modello che contempla la possibilità di costituire, nell'ambito delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, associazioni professionali a carattere sindacale.

In merito alle disposizioni di cui all'articolo 1, non si formulano osservazioni considerato quanto affermato dalla relazione tecnica, che riferisce che le stesse possiedono carattere procedurale e non appaiono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere all'attuazione delle stesse nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con specifico riguardo all'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) concernente la previsione, tra le materie oggetto di contrattazione, di quelle relative al contingente massimo dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti e non, si rammenta che la relazione tecnica relativa alla legge n. 46/2022 (Cfr. C. 875-B XVIII ª leg.) evidenziava che, in aderenza a quanto previsto dall'art. 9, comma 4 della legge di delega, le suddette determinazioni sarebbero state effettuate in sede di contrattazione con copertura degli oneri conseguenti a valere sulle risorse ad essa destinate.

Con riferimento all'articolo 2, pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica, che riferisce che l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare verrà disposta in condizioni di neutralità finanziaria, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione dal Governo volti ad escludere che l'istituzione di tale nuova area negoziale dirigenziale possa determinare la necessità di un incremento complessivo delle risorse necessarie per la corresponsione di trattamenti economici in favore del personale militare interessato; ciò con riguardo anche alle misure attuative del principio, espressamente richiamato all'art. 2, di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze Armate con il trattamento del personale dirigenziale delle Forze di polizia a ordinamento civile.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, sul piano meramente formale non si hanno osservazioni da formulare, giacché la disposizione in commento riproduce la medesima clausola di neutralità finanziaria già contenuta nella norma delegante di cui all'articolo 16, comma 6, della legge n. 46 del 2022[1].

 

[1] Recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.