Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 92-2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi
Riferimenti: AC N.2527/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 30/07/2025
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2527

 

Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 92 del 2025 -

Approvato dal Senato A.S. 1561)

 

 

 

 

 

 

N. 354 – 30 luglio 2025

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA. 3

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI 4

ARTICOLO 1. 4

Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA. 4

ARTICOLO 1-bis. 6

Disposizioni per favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del Polo siderurgico di Piombino.. 6

ARTICOLO 2. 8

Disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto.. 8

ARTICOLO 3. 11

Semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. 11

ARTICOLO 4. 12

Ulteriori misure a favore dell’indotto delle imprese di interesse strategico nazionale. 12

ARTICOLO 5. 14

Misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi 14

ARTICOLO 6. 15

Esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa. 15

ARTICOLO 7. 19

Misure a sostegno degli occupati in gruppi di imprese. 19

ARTICOLO 8. 26

Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell’attività produttiva. 26

ARTICOLO 9. 30

Modifica all’articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 30

ARTICOLO 10. 33

Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda. 33

ARTICOLO 10-bis. 38

Tutele per emergenze climatiche. 38

ARTICOLO 10-ter. 47

Interventi straordinari in materia di assegno di inclusione per il 2025. 47

ARTICOLO 11. 57

Disposizioni finanziarie. 57

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

2527

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato:

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatori per le Commissioni di merito:

Maerna (FDI), per la X Commissione

Malagola (FDI), per la XI Commissione

 

Commissioni competenti:

X (Attività produttive) e XI (Lavoro pubblico e privato)

 

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni al Senato (AS 1561), dispone la conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.

Si evidenzia che durante l’esame al Senato, il Governo ha depositato[1] presso la 5ª Commissione una nota di risposta alle osservazioni ivi formulate. La medesima Commissione ha espresso[2] sul testo originario del provvedimento (AS 1561) parere non ostativo.

Si evidenzia, infine, che la 5ª Commissione ha successivamente espresso[3] parere non ostativo sul testo all’esame dell’Assemblea (AS 1561-A), come risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell’esame, in sede referente, dalla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Alla Camera, il provvedimento trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro).

Il testo del provvedimento è corredato della relazione tecnica di passaggio, trasmessa dal Governo ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, cui è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Nel corso del presente dossier si farà riferimento a tale relazione e al relativo prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica di passaggio, nonché dall’ulteriore documentazione acquisita durante l’esame al Senato, e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA

La norma dispone l’erogazione di uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni in favore della società ILVA S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2025, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il  Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di specifica e motivata  richiesta dei commissari in relazione alle finalità di supportare gli indifferibili e urgenti interventi di ripristino  e manutenzione, anche straordinaria, nonché di sostenere gli ulteriori  oneri diretti a preservare la funzionalità e continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e di garantirne adeguati standard di sicurezza. 

La società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, può procedere direttamente all’utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell’organo commissariale, alla società Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria nel rispetto del vincolo di destinazione. Il finanziamento prevede l’applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato (comma 1). 

La norma prevede altresì che l’amministrazione straordinaria della società ILVA S.p.A. provvede  alla restituzione allo Stato dell’importo corrispondente ai finanziamenti  concessi ai sensi del comma 1, per capitale, interessi e spese maturate,  entro il termine di 120 giorni dalla data di cessione degli impianti predetti a valere sulle somme corrisposte quale prezzo di vendita o, in mancanza, entro il termine di 5 anni dalla data di concessione del prestito, in  ogni caso in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, anche in deroga all’articolo 222 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n. 14 (comma 2). 

Agli oneri di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 11 (comma 3).

 

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

                                                                                                                                                                    (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

Maggiori spese in conto capitale

Erogazione di un prestito diretto a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici

di proprietà della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'art. 3, c. 1, del

D.L. 207/2012 (comma 1)

200,00

 

 

 

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e afferma che le somme previste con il finanziamento sono necessarie alle amministrazioni straordinarie per affrontare spese strumentali ed assicurare la continuità produttiva degli impianti siderurgici e i lavori di messa in sicurezza e ripristino ambientale secondo la seguente prevedibile ripartizione:

-        spesa per il personale – 32 milioni;

-        materie prime e spese industriali ordinarie – 105 milioni;

-        investimenti per lavori industriali e ambientali – 63 milioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame dispone l’erogazione di uno o più finanziamenti a titolo oneroso fino a 200 milioni di euro per il 2025 a favore di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, per interventi urgenti di manutenzione e continuità produttiva degli impianti.

In proposito, si osserva che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non recano indicazioni in merito all’ammontare dei futuri introiti per interessi da calcolare a condizioni di mercato che l’erogazione del prestito in esame dovrebbe comportare. In merito a tale profilo appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Non si hanno invece osservazioni da formulare per quanto riguarda la concessione del prestito, si perché lo stesso, consistendo in una operazione di carattere finanziario, non ha effetti sull’indebitamento netto, sia in quanto l’onere è limitato all’ammontare dello stanziamento.

 

ARTICOLO 1-bis

Disposizioni per favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del Polo siderurgico di Piombino

Normativa vigente

L’articolo 1, comma 294, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, consente l’affidamento in concessione delle aree appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, ricadenti nel perimetro del polo siderurgico di Piombino, per un massimo di trent’anni, ad operatori economici interessati, sulla base di un piano di investimenti vagliato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, al fine di completare gli interventi infrastrutturali, portuali e ambientali e di favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area. Il canone di concessione è determinato anche tenendo conto degli investimenti da realizzare e non può essere, per ciascun anno, inferiore all'importo annualmente determinato sulla base degli importi previsti per metro quadrato in relazione alle concessioni già insistenti sulle medesime aree. La relazione tecnica, in ragione di quanto sopra riportato, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato[4], intervengono sull’articolo 1, comma 294,

della legge 30 dicembre 2023, n. 213, disponendo che il concessionario delle aree appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, ricadenti nel perimetro del polo siderurgico di Piombino, acquisisce la proprietà superficiaria sulle opere da lui costruite sulle aree demaniali e può, per la medesima durata della concessione e previa autorizzazione dell'autorità concedente, costituire su tali opere ipoteca, non rinnovabile oltre la durata della concessione. Alla cessazione della concessione, la proprietà superficiaria e l'ipoteca si estinguono e le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale sono acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione al concessionario e, ove diverso, al titolare della proprietà superficiaria che provvedono, qualora non diversamente stabilito nell'atto di concessione, a rimettere le cose in pristino, entro il termine a tal fine stabilito. In quest'ultimo caso, l'autorità concedente può provvedervi d'ufficio a spese di chi spetta, quando l'ordine non è eseguito. In caso di attribuzione della concessione a terzi dopo la sua cessazione o di subentro nella concessione in essere, il concessionario subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro, che è determinato con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, d'intesa col Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del valore di avviamento nonché del valore dell'investimento effettuato dal concessionario uscente non ancora ammortizzato, al netto di ogni misura di contributo o sovvenzione pubblica non ancora rimborsata, senza alcun onere a carico dello Stato.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e afferma che le stesse risultano coerenti con le disposizioni contenute nel codice civile in tema di ipoteca (in particolare con l’articolo 2816 c.c.) e costituiscono una garanzia per lo Stato proprietario dell’area oggetto di concessione, considerato peraltro che i beni demaniali, essendo destinati a una funzione pubblica, non possono essere espropriati fino a quando non viene disposta la sdemanializzazione. La possibilità di prevedere l’iscrizione di ipoteca sulle opere edificate su aree appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, tiene conto di quanto disposto dall’articolo 823 c.c., primo comma, in forza del quale “i beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano”. Difatti, mentre per i beni appartenenti al demanio marittimo il codice della navigazione (articolo 41) prevede espressamente che “Il concessionario può, previa autorizzazione dell’autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali”, analoga disposizione non è prevista con riferimento ai beni del demanio pubblico ramo bonifica.

La relazione tecnica assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le aree demaniali saranno concesse dietro il pagamento di un canone a carico del concessionario che affluisce alle entrate del bilancio dello Stato. Alla cessazione della concessione, le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale saranno acquisite al patrimonio dello Stato senza alcun onere a carico dello stesso, mentre, in alternativa, la demolizione delle predette opere sarà posta a carico dei soggetti interessati (concessionario ovvero, se diverso, titolare della proprietà superficiaria).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che il concessionario di aree ricadenti nel polo siderurgico di Piombino acquisisca la proprietà superficiaria delle opere costruite su aree demaniali e possa costituirvi ipoteca, limitata alla durata della concessione. Alla scadenza, proprietà e ipoteca si estinguono e le opere passano allo Stato senza indennizzo, salvo obbligo di demolizione a carico del concessionario. In caso di subentro, il nuovo concessionario deve corrispondere al precedente un valore di subentro determinato con decreto ministeriale, senza alcun onere a carico dello Stato.

In proposito, considerato che la norma non introduce obblighi a carico delle amministrazioni pubbliche coinvolte, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 2

Disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto

Le norme modificano l’articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge n. 142 del 2019.

Il suddetto articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge n.142 del 2019, nel testo previgente, autorizza l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.-Invitalia alla costituzione di una società[5], allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto-direct reduced iron[6]. Il capitale sociale è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente sottoscritto e versato da Invitalia, anche in più soluzioni, in relazione all’evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto. Al fine di dare attuazione agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della Missione 2, Componente 2, e all'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalità, la società è individuata quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici e delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le risorse finanziarie sono assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli interventi. L'impianto è gestito dalla società costituita all’uopo. A tal fine, Invitalia assicura l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della società a uno o più soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformità alle disposizioni di cui al Codice degli appalti e alle altre vigenti disposizioni di settore.

 

In particolare, le novelle:

-   sopprimono la finalità di dare attuazione agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate tra quelle per cui è costituita la società di cui all’articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge n. 142 del 2019. È stata altresì rimossa la condizione che l’idrogeno utilizzato ai fini della produzione derivi da fonti rinnovabili [comma 1, lettere a) e b)].

Invitalia, durante l’esame al Senato[7], ha affermato che l’utilizzo delle risorse dell’FSC, anziché di quelle del PNRR, e la rimozione del vincolo sull’utilizzo dell’idrogeno da fonti rinnovabili consentono:

-   di prorogare oltre giugno 2026 il termine ultimo per la realizzazione dell’intervento di costruzione dell’impianto;

-   di rendere più graduale e flessibile il sistema di approvvigionamento dell’impianto diversificando le fonti energetiche utilizzabili per la produzione del preridotto.

In merito al secondo punto, tale scelta favorisce la fattibilità economica e operativa del progetto considerata l’elevata onerosità e la limitata disponibilità dell’idrogeno verde nelle quantità originariamente previste (dal 10% al 30% in volume in sostituzione del gas naturale).  Si evidenzia in ogni caso che il progetto dell’impianto sviluppato da DRI d’Italia S.p.A. è “hydrogen ready”, ovvero pronto per l’utilizzo dell’idrogeno verde qualora se ne manifestassero le condizioni; 

-   integrano le disposizioni, prevedendo che, in alternativa all'apertura del capitale della società a uno o più soci privati, la società possa procedere alla realizzazione e alla gestione dell’impianto mediante selezione di socio privato, ai sensi dell’articolo 17 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016[8] [comma 1, lettera c)].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame espungono dal testo dell’articolo 1, comma 1-quater del decreto-legge n. 142 del 2019, ogni riferimento al PNRR e all’idrogeno, ormai non più necessario a seguito del passaggio dei Fondi di copertura - da PNRR a FSC - avvenuto in forza del decreto-legge n. 19 del 2024. La disposizione consente altresì a DRI Italia, in alternativa a quanto previsto a legislazione vigente, di realizzare l’impianto attraverso una partnership istituzionale con individuazione del socio privato a mezzo di una gara a cosiddetto “doppio oggetto”. Trattandosi di modifiche di carattere ordinamentale e procedure, la disposizione non è suscettibili di produrre oneri a carico del bilancio pubblico.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l’articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge n. 142 del 2019, che autorizza Invitalia s.p.a. alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto-direct reduced iron. In particolare, vengono soppressi ogni riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché la condizione che l’idrogeno utilizzato ai fini della produzione derivi da fonti rinnovabili. Al riguardo, la RT definisce il riferimento al PNRR non più necessario a seguito del passaggio dei Fondi di copertura - da PNRR a FSC - avvenuto in forza del decreto-legge n. 19 del 2024.

In particolare, l’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 19 del 2024 ha stanziato le risorse occorrenti a dare continuità attuativa alle misure definaziate dal PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, autorizzando la spesa complessiva di 3,44 miliardi per il periodo 2024-2029. Le risorse autorizzate sono state destinate, dal successivo comma 5, tra l’altro all’utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate (100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029, per complessivi 1.000 milioni di euro), alla cui realizzazione si provvede con le modalità di cui all’articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge n. 142 del 2019, novellato dalle disposizioni in oggetto.

Le novelle prevedono altresì che, in alternativa all'apertura del capitale della società a uno o più soci privati, la società possa procedere alla realizzazione e alla gestione dell’impianto mediante selezione di socio privato. La RT chiarisce che le modifiche consentono di realizzare l’impianto attraverso una partnership istituzionale con individuazione del socio privato a mezzo di una gara a cosiddetto “doppio oggetto”.

In proposito, non si formulano osservazioni, giacché le novelle non intervengono sull’entità dei finanziamenti previsti a legislazione vigente in favore della società DRI d'Italia S.p.A., all’uopo costituita, e che la stessa non è ricompresa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato.

 

ARTICOLO 3

Semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale

Normativa vigente. L’articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023 prevede che il Consiglio dei ministri possa dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di programmi d'investimento esteri in Italia, dal valore complessivo di almeno un miliardo di euro, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di più amministrazioni (commi 1 e 2). A tal fine, si prevede la nomina di commissari straordinari, a cui non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti. I commissari si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell’Unità di missione “attrazione e sblocco investimenti” istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (comma 3). I Commissari possono provvedere in deroga a ogni disposizione di legge, salvo il rispetto delle norme penali, del codice delle leggi antimafia, del decreto-legge n. 21 del 2012, in materia di poteri speciali del Governo sugli asset strategici (cd “golden powers”) e dei vincoli del diritto dell’UE (comma 4). In relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma e alle attività da intraprendere, i commissari straordinari rilasciano un’autorizzazione unica nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione (comma 5). Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge al Senato, il Governo, ad integrazione della relazione tecnica, nel confermare la neutralità finanziaria della disposizione, ha precisato che l’Unità di missione “attrazione e sblocco investimenti”, avrebbe svolto i compiti alla stessa assegnati a supporto dei commissari straordinari in riferimento nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

La norma, con riguardo agli investimenti superiori ai 50 milioni di euro localizzati all’interno delle aree industriali ex Ilva, nonché per quelli localizzati nelle aree esterne purché correlati alla funzionalità dello stabilimento, consente all’investitore di chiedere l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti dell’articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023 che prevedono la nomina di un commissario straordinario di Governo per la realizzazione di programmi d’investimento di interesse strategico nazionale disciplinandone funzioni e attribuzioni (comma 1).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che la stessa non introduce costi diretti aggiuntivi, ma è volta incidere sull’efficienza e la velocità di attuazione dei piani di investimento, con eventuale nomina di un commissario straordinario. La disposizione richiamata prevede la gratuità dell’incarico commissariale, pertanto, nessun onere ne discenderebbe per il bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, con riguardo agli investimenti di importo superiore a 50 milioni di euro relativi alle aree industriali ex Ilva, consente all’investitore di richiedere l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti dell’articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023 che disciplinano la nomina, con esclusione di qualsiasi emolumento o rimborso spesa, le funzioni e le attribuzioni di commissari straordinari di Governo per la realizzazione di programmi d’investimento d’importo di almeno un miliardo di euro dichiarati d’interesse strategico nazionale. Le richiamate disposizioni prevedono, altresì, che i medesimi commissari si avvalgano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell’Unità di missione “attrazione e sblocco investimenti” istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che, come anche confermato dalla relazione tecnica, la disciplina cui si fa rinvio già prevede che si operi in condizioni di invarianza finanziaria finanziaria.

 

ARTICOLO 4

Ulteriori misure a favore dell’indotto delle imprese di interesse strategico nazionale

La norma estende anche al rendiconto dell’anno 2024, l’applicazione del comma 4 dell’articolo 2-quater del decreto-legge n. 4 del 2024 che, nell’assetto già vigente, autorizza, in sede di approvazione del rendiconto del 2023, le regioni e le province autonome allo svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione derivanti da trasferimenti statali (riferite a interventi conclusi o finanziati negli anni precedenti con risorse proprie e non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative a funzioni fondamentali e a livelli essenziali delle prestazioni) per essere destinate al finanziamento di misure di sostegno alle imprese[9] (comma 1).

Alla norma di cui viene disposta l’estensione applicativa anche con riguardo alle risorse risultanti dal rendiconto per il 2024, non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2024 al Senato, il Governo ha chiarito che le risorse vincolate nel risultato di amministrazione sono in ogni caso destinate ad essere spese per cui la norma determina una modifica della composizione della spesa, senza effetti su saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che in virtù della norma le risorse in avanzo delle amministrazioni territoriali possono essere utilizzate ai fini del pagamento dei crediti delle imprese dell’indotto che hanno garantito la continuità aziendale degli impianti di interesse strategico nazionale. Tale disposizione non ha effetti finanziari, in quanto autorizza la modifica della specifica destinazione delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre 2024, senza determinare ampliamenti della capacità di spesa degli enti e impatti sui saldi di finanza pubblica.

il Governo nella nota depositata[10] presso la 5ª Commissione del Senato, in risposta alle osservazioni ivi formulate[11], ha confermato che la disposizione non ha effetti finanziari, in quanto autorizza la modifica della specifica destinazione delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre 2024, senza determinare ampliamenti della capacità di spesa degli enti e impatti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica il comma 4 dell’articolo 2-quater del decreto-legge n. 4 del 2024, al fine di autorizzare le regioni e le province autonome a svincolare, anche per il rendiconto dell’anno 2024, come già previsto per il rendiconto 2023, quote di avanzo vincolato di amministrazione derivanti da trasferimenti statali, al verificarsi di specifiche condizioni, per destinarle al finanziamento di misure di sostegno alle imprese nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che alla norma di cui viene disposta l’estensione applicativa anche con riguardo alle risorse risultanti dal rendiconto per il 2024, non sono stati ascritti, a suo tempo, effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Si prende atto, altresì, di quanto riferito dal Governo al Senato, a conferma della neutralità finanziaria della norma, ovvero che questa consentendo la modifica della specifica destinazione delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre 2024, non determina ampliamenti della capacità di spesa degli enti e impatti sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 5

Misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Le norme prevedono che quando il commissario straordinario promuove l'azione di risoluzione per inadempimento dell'acquirente o di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto di vendita dei complessi aziendali, l'acquirente possa cedere il contratto di acquisto, secondo le modalità e con le forme stabilite nel comma 2 dell’articolo in esame, senza incorrere nella violazione dell'obbligo di proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita, previsto dall'articolo 63 (Vendita di aziende in esercizio), comma 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999[12] (comma 1).

La cessione del contratto è consentita in caso di offerta irrevocabile di acquisto presentata da altra impresa, anche in controllo pubblico, contenente la dichiarazione di voler subentrare nel contratto di cui al comma 1 e l'impegno di subentro in tutti gli obblighi assunti dall'acquirente con il piano industriale nonché in quelli previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999. Il corrispettivo offerto non può essere superiore all'ottanta per cento del prezzo di aggiudicazione, oltre alle eventuali somme corrispondenti agli investimenti effettuati dal cedente, e all'offerta sono allegate le garanzie necessarie rispetto a tutti gli obblighi assunti (comma 2).

L'offerta è autorizzata dal Ministero delle imprese e del made in Italy e l'autorizzazione costituisce condizione sospensiva del contratto di cessione. Possono essere autorizzate modifiche al Piano industriale a condizione che le stesse non determinino conseguenze pregiudizievoli sugli aspetti occupazionali (comma 3).

Se l'acquirente rifiuta ingiustificatamente l'offerta, il commissario straordinario può integrare la domanda chiedendo il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla mancata accettazione (comma 4).

La conclusione del contratto di cessione determina la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande di cui al comma 1 e alle eventuali domande accessorie. In tal caso le eventuali garanzie concesse dall'originario acquirente in relazione alla realizzazione del piano industriale non sono escusse dal commissario straordinario (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme in esame, sottolineando che l’autorizzazione da parte del Ministero e la clausola del prezzo massimo (80 per cento del prezzo originario, oltre agli investimenti) garantiscono equilibrio tra tutela dell’interesse pubblico e continuità aziendale. La relazione afferma che non comportano oneri diretti per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame introducono una disciplina speciale per la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali nel caso in cui l’organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione per inadempimento, di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto, consentendo il subentro di un nuovo soggetto, anche a controllo pubblico. La relazione tecnica afferma che le norme non comportano oneri diretti per la finanza pubblica.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle stesse.

 

ARTICOLO 6

Esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa

Le norme esonerano i datori di lavoro autorizzati per l’anno 2025 all’utilizzo dell’integrazione salariale straordinaria (CIGS) spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa[13], dal pagamento del contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale[14] per tutto il periodo di godimento del trattamento straordinario (comma 1). 

L’esonero non spetta o, se è già in godimento, si interrompe qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo della integrazione salariale straordinaria, una procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti della legge 23 luglio 1991, n. 223 (comma 2). 

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,5 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l’anno 2025 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica: 

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

Maggiori spese correnti

Esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa (comma 1)

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, l. a), del D.L. 185/2008 (comma 3)

9,3

 

 

 

6,5

 

 

 

6,5

 

 

 

Minori entrate contributive

Esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa (comma 1)

 

 

 

 

6,5

 

 

 

6,5

 

 

 

 

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e della relazione tecnica riferita all’articolo 1, comma 189, della legge n. 207 del 2024 che, nel prorogare la possibilità di concedere i trattamenti di integrazione salariale alle imprese che ne facciano richiesta che operano nelle aree di crisi industriale complessa, si limita nuovamente a rifinanziare per l’anno 2025 i trattamenti in esame per 70 milioni di euro. La relazione tecnica ricorda che si tratta di un intervento annualmente prorogato dal 2017, da ultimo con il medesimo stanziamento, per il 2023, dall’articolo 1, comma 325, legge n. 197 del 2022 e per il 2024, dall’articolo 1, comma 170, legge n. 213 del 2023. La relazione tecnica relativa all’articolo 1, comma 189, della legge n. 207 del 2024 riferisce che la quantificazione dell’onere di spesa conferma lo stanziamento dell’anno precedente che, sulla scorta delle evidenze del monitoraggio della spesa, risulta congruo alle esigenze dei territori.

La RT riporta, inoltre, che dal rendiconto 2024 della GIAS (dato provvisorio) emerge che le entrate contributive per contributo addizionale dovuto dalle aziende in CIGS che operano in aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 148 del 2015 sono risultate pari a 4,3 milioni di euro a fronte di spese per prestazione CIGS (al netto delle coperture figurative) pari a 19,4 milioni di euro. Ipotizzando, sulla base delle indicazioni fornite da Ministero del Lavoro, un aggravamento della crisi per le aziende che operano in tali zone con un incremento di prestazioni CIGS pari al 50 per cento, si può ritenere che le minori entrate contributive 2025 derivanti dall’esonero del versamento di tale contributo, opportunamente rivalutato sulla base dei parametri contenuti nel Documento di finanza pubblica 2025, deliberato il 9 aprile 2025, siano pari a 6,5 milioni di euro. Alla copertura di tali oneri, valutati in 6,5 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l’anno 2025 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, per il 2025, i datori di lavoro autorizzati ad utilizzare la CIGS per le aree di crisi industriale complessa siano esonerati dal pagamento del contributo addizionale durante il periodo di utilizzo della CIGS. Ai relativi oneri, valutati in 6,5 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l’anno 2025 del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La relazione tecnica chiarisce che l’onere di 6,5 milioni di euro è stato stimato applicando un incremento del 50 per cento all’ammontare delle entrate contributive relative al contributo addizionale dovuto dalle aziende in CIGS operanti in aree di crisi industriale complessa, il cui valore per il 2024 è risultato pari a 4,3 milioni di euro.

A tal proposito, nel rilevare che il dato utilizzato come base per la stima delle minori entrate risulta coerente con l’analogo aggregato riportato nell’ultimo Rendiconto INPS disponibile (anno 2023)[15], pari a circa 4 milioni di euro, e che l’ipotesi di un incremento del 50 per cento appare sufficientemente prudenziale, non risulta chiaro per quale motivo non siano stati considerati né dalla relazione tecnica né dal prospetto riepilogativo degli oneri gli effetti di maggiore entrata derivanti dall’aumento della base imponibile che si dovrebbe verificare nelle imprese interessate in conseguenza del venir meno di un onere deducibile qual è il contributo addizionale non più dovuto. In merito a tale aspetto, appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto riguarda, invece, la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, per un importo maggiore rispetto agli oneri da coprire[16], disposta “al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni”, si rinvia alle osservazioni formulate in merito ai profili di copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 6 provvede agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, valutati in 6,5 milioni di euro per l’anno 2025, mediante la riduzione in misura pari a 9,3 milioni di euro per l’anno 2025 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, al fine di garantire la compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

In proposito, si ricorda, in primo luogo, che le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione risultano iscritte sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si evidenzia, inoltre, che, come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta una disponibilità di competenza, per l’anno in corso, pari a 1.799.889.446 euro.

Si rileva, altresì, che il Fondo sociale per occupazione e formazione risulta ridotto per un importo eccedente la quota dell’onere oggetto di copertura, pari a 6,5 milioni di euro, al fine di garantire la compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in quanto al predetto Fondo sono ascritti effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno inferiori rispetto alla sua dotazione, giacché – essendo le relative risorse finalizzate all'attuazione di interventi in materia occupazionale – ai fini del computo dei predetti effetti sono considerati, altresì, gli effetti connessi al riconoscimento della contribuzione figurativa per i trattamenti riconosciuti. Pertanto, una riduzione del Fondo per finalità che non riguardano spese di personale deve tener conto di tale differenziazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Si fa presente, inoltre, che la relazione tecnica allegata al testo iniziale del provvedimento ha dato atto che il Fondo reca le necessarie disponibilità e che, nel corso dell’esame del decreto-legge presso il Senato della Repubblica, il Governo ha chiarito[17], sul punto, che le risorse complessivamente previste in riduzione dal Fondo sociale per occupazione e formazione per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del provvedimento in esame risultano già accantonate sul Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria.

Tanto premesso, pur prendendo atto dell’ampia disponibilità di risorse nell’ambito del Fondo utilizzato, appare tuttavia utile acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che la riduzione prevista non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le predette risorse risultano preordinate a legislazione vigente, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni del medesimo Fondo previste con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall’articolo 7, nonché degli oneri derivanti dagli articoli 8 e 10-bis.

 

ARTICOLO 7

Misure a sostegno degli occupati in gruppi di imprese

Le norme autorizzano a domanda, in favore delle imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a 1.000 unità impiegati sul territorio italiano, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027, in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati. L’agevolazione, concessa in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 (relativo ai limiti di durata delle prestazioni di integrazione al reddito generalmente intese) e 22 (relativo ai limiti di durata delle prestazioni di integrazione straordinaria) del decreto legislativo n. 148 del 2015, è rivolta alle imprese che alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per i lavoratori interessati, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale l’ammortizzatore sociale in deroga è stipulato (comma 1).

La relazione illustrativa precisa che le disposizioni consentono l’estensione della CIGS anche ai gruppi di imprese con numero di dipendenti superiore a 1.000, mentre a legislazione previgente la definizione della dimensione aziendale era definita solo per le singole imprese e non, appunto, per i gruppi.

I trattamenti sono riconosciuti nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per l’anno 2025, di 31,3 milioni di euro per l’anno 2026 e di 32 milioni di euro per l’anno 2027. Ai maggiori oneri, pari a 30,7 milioni di euro per l’anno 2025, 31,3 milioni di euro per l’anno 2026 e a 32 milioni di euro per l’anno 2027 e alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 0,8 milioni di euro per l’anno 2026, 0,9 milioni di euro per l’anno 2027 e in 1,6 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede:

a) quanto a 30,7 milioni di euro per l’anno 2025, 31,3 milioni di euro per l’anno 2026 e a 32 milioni di euro per l’anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione[18];

b) quanto a 0,8 milioni di euro per l’anno 2026 e a 0,9 milioni di euro per l’anno 2027 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dal comma 1;

c) quanto a 1,6 milioni di euro per l’anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[19].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:


 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

Maggiori spese correnti

Trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga - prestazione CIGS (comma 2)

19,8

20,2

20,6

 

19,8

20,2

20,6

 

19,8

20,2

20,6

 

Trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga – contribuzione figurativa (comma 2)

10,9

11,1

11,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate contributive

Trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga – contribuzione addizionale (comma 2)

 

 

 

 

2,0

3,0

5,2

 

2,0

3,0

5,2

 

Minori spese correnti

Trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga – contribuzione addizionale (comma 2)

2,0

3,0

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione [comma 2, lettera a)]

30,7

31,3

32,0

 

21,5

21,9

22,4

 

21,5

21,9

22,4

 

Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica [comma 2, lettera c)]

 

 

 

1,6

 

 

 

1,6

 

 

 

1,6

Minori entrate tributarie

Trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga – effetti fiscali (comma 2)

 

0,8

0,9

2,6

 

0,8

0,9

2,6

 

0,8

0,9

2,6

 

La relazione tecnica ricorda che le norme in esame autorizzano a domanda, per le imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a 1.000 sul territorio italiano, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, autorizzato a domanda, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027. Per i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale l’ammortizzatore sociale in deroga è stipulato. L’onere derivante dalla norma in esame è stato quantificato sulla base dei seguenti parametri:

-   platea oggetto della norma: dalla relazione illustrativa che accompagna la norma e dalle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro si deduce che il numero dei lavoratori presumibilmente coinvolti dalla disposizione è circa pari a 1.250 unità;

-   decorrenza della norma: 1° gennaio 2025;

-   numero mesi CIGS concessi: 12 mesi di CIGS per ciascun anno 2025, 2026 e 2027;

-   retribuzione media mensile individuale 2025: 2.200 euro;

-   tetto netto mensile CIGS 2025: 1.322,05 euro;

-   aliquota del contributo addizionale: 6% per il 2025; 9% per il 2026 e 15% per il 2027;

-   aliquota IVS: 33%;

-   aliquota fiscale media: 23%.

Le retribuzioni e i massimali di integrazione salariale, per gli anni successivi al 2025, sono stati rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel Documento di finanza pubblica 2025 (deliberato il 9 aprile 2025).

Nella tabella seguente si riporta l’onere derivante dalla proposta normativa in esame.

(milioni di euro)

Anno

Prestazione CIGS

Copertura figurativa

Totale limite di spesa

Contributo addizionale

Effetti fiscali

Onere complessivo

2025

-19,8

-10,9

30,7

2,0

0

--28,7

2026

-20,2

-11,1

31,3

3,0

-0,8

-29,1

2027

-20,6

-11,4

32,0

5,2

-0,9

-27,7

2028

0

0

0

0

-1,6

-1,6

2029

0

0

0

0

0,8

0,8

 

Il Governo, durante l’esame al Senato, ha precisato, circa la decorrenza dell’intervento, che l’accordo quadro di programma del 14 aprile 2025 richiamato nel primo comma prevede interventi di riorganizzazione e trasformazione aziendale con relativi interventi di sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa per l’intero triennio 2025-2027. Pertanto, si è ipotizzata la decorrenza della misura dal 1° gennaio 2025 in quanto la stessa è prevista in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati.

Con riferimento ai profili di copertura, è stato precisato che le risorse complessivamente previste in riduzione dal Fondo sociale occupazione e formazione per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli. 6, 7 e 8, pari a 60.000.000 euro risultano già accantonate sul SICOGE.

Infine, il Governo ha confermato la disponibilità di risorse nel 2028 sul Fondo interventi strutturali di politica economica. 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano a domanda, in favore delle imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti impiegati sul territorio italiano complessivamente non inferiore a 1.000 unità che abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma, in via eccezionale e in deroga ai limiti di durata previsti a normativa vigente, in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027. La percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale l’ammortizzatore sociale in deroga è stipulato.

I trattamenti sono riconosciuti nell’ambito di specifici limiti di spesa (30,7 milioni di euro per l’anno 2025, di 31,3 milioni di euro per l’anno 2026 e di 32 milioni di euro per l’anno 2027). Dalle disposizioni discendono maggiori oneri, pari a 30,7 milioni di euro per l’anno 2025, 31,3 milioni di euro per l’anno 2026 e a 32 milioni di euro per l’anno 2027 e minori entrate, valutate in 0,8 milioni di euro per l’anno 2026, 0,9 milioni di euro per l’anno 2027 e in 1,6 milioni di euro per l’anno 2028. A tali oneri si provvede in quota parte mediante utilizzo del Fondo per l’occupazione e la formazione e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, nonché in quota parte mediante utilizzo delle minori spese connesse alle maggiori entrate contributive riferite all’applicazione della contribuzione addizionale, di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015[20].

Al riguardo, si osserva che le quantificazioni fornite dalla RT risultano allineate alle ipotesi e ai parametri forniti.

Circa le ipotesi sottostanti alla definizione della platea interessata, si fa presente che la RT afferma che “dalla relazione illustrativa che accompagna la norma e dalle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro si deduce che il numero dei lavoratori presumibilmente coinvolti dalla disposizione è circa pari a 1.250 unità”. Considerato tuttavia che la suddetta relazione illustrativa si limita a precisare che le disposizioni consentono “l’estensione della CIGS ai gruppi di imprese con numero di dipendenti superiore a 1.000 (ad oggi definita solo per le imprese, non i gruppi)”, senza che per altro il testo individui normativamente la nozione di gruppo di imprese al fine di delimitare puntualmente la platea di riferimento, appare necessario acquisire ulteriori informazioni al riguardo.

Per quanto riguarda gli effetti fiscali dovuti alle maggiori deduzioni connesse all’incidenza della contribuzione addizionale, si osserva che la quantificazione risulta coerente con i dati riportati dalla relazione tecnica tenuto conto del meccanismo del saldo/acconto[21] e dell’aliquota fiscale media del 23 per cento.

Inoltre, considerato che le disposizioni non prevedono un meccanismo di monitoraggio e salvaguardia a garanzia dei limiti di spesa entro cui sono concesse le prestazioni di sostegno al reddito, dovrebbe essere valutata l’opportunità di prevederne l’inserimento al fine di escludere il verificarsi di ulteriori oneri.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 7 provvede ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo del medesimo comma, pari a 30,7 milioni di euro per l’anno 2025, a 31,3 milioni di euro per l’anno 2026 e a 32 milioni di euro per l’anno 2027, nonché alle minori entrate derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, valutate in 0,8 milioni di euro per l’anno 2026, in 0,9 milioni di euro per l’anno 2027 e in 1,6 milioni di euro per l’anno 2028, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 30,7 milioni di euro per l’anno 2025, a 31,3 milioni di euro per l’anno 2026 e a 32 milioni di euro per l’anno 2027, ai sensi della lettera a) del comma 2, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008;

- quanto a 0,8 milioni di euro per l’anno 2026 e a 0,9 milioni di euro per l’anno 2027, ai sensi della lettera b) del comma 2, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dal comma 1;

- quanto, infine, a 1,6 milioni di euro per l’anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, ai sensi della lettera c) del comma 2.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, nel rinviare alla ricostruzione effettuata in relazione ai profili di copertura finanziaria dell’articolo 6, comma 3, del provvedimento in esame, si evidenzia che, anche con riferimento alla riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione prevista dalla disposizione in esame la relazione tecnica allegata al testo iniziale del provvedimento ha ribadito la sussistenza delle occorrenti disponibilità.

Tanto premesso, nel rinviare alle ulteriori considerazioni formulate in sede di analisi dei profili di copertura finanziaria dell’articolo 6, comma 3, in merito all’accantonamento di risorse del predetto Fondo per il finanziamento degli interventi di cui al presente decreto-legge, pur prendendo atto dell’ampia disponibilità nell’ambito del Fondo utilizzato, appare tuttavia utile acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che la riduzione prevista non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le predette risorse risultano preordinate a legislazione vigente, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni del medesimo Fondo previste con finalità di copertura degli oneri derivanti dall’articolo 6, comma 3, e dagli articoli 8 e 10-bis.

Per quanto attiene alla seconda modalità di copertura finanziaria, nel rinviare a quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal punto di vista quantitativo, dal momento che la sostenibilità del meccanismo compensativo ivi previsto appare in linea con i dati riportati nella relazione tecnica con riferimento agli effetti finanziari di cui all’articolo 7, comma 1, anche tenuto conto dell’ulteriore utilizzo di quota parte delle medesime risorse disposto ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a).

Con riferimento alla terza modalità di copertura finanziaria, si rammenta, preliminarmente, che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, per il triennio in corso, pari a 335.744.739 euro per l’anno 2025, 623.540.637 euro per l’anno 2026 e 710.060.326 euro per l’anno 2027. Ciò posto, nel rilevare che nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato il Governo ha confermato, per l’anno 2028, la sussistenza delle occorrenti disponibilità, appare comunque necessario acquisire una conferma in merito al fatto che la prevista riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo.

 

ARTICOLO 8

Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell’attività produttiva

Le norme integrano l’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale per le imprese in crisi, con tre commi aggiuntivi:

-        il comma 1-ter, che autorizza, per l’anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del Made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze e all’INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all’erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa non possono essere stipulati altri accordi.

-        il comma 1-quater che prevede la decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 1-ter qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente [lettera a)]; non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza [lettera b)].

-        il comma 1-quinquies che restringe l’ambito di applicazione delle previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quater alle attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. L’impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione di cui ai commi 1 e 1-ter comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’elenco dei lavoratori che sono interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) con modalità operative definite con decreto ministeriale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:


 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

Maggiori spese correnti

Ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non

ulteriormente prorogabili, qualora all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività,

sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con

conseguente riassorbimento occupazionale - prestazione (comma 1)

14,0

 

 

 

14,0

 

 

 

14,0

 

 

 

Ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale - contribuzione figurativa (comma 1)

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, l. a), del D.L.

185/2008 (comma 1)

20,0

 

 

 

14,0

 

 

 

14,0

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. In particolare, per quanto riguarda il nuovo comma 1-ter, il limite di spesa ivi previsto, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2025, trova copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità. Il monitoraggio del medesimo limite di spesa è affidato all’INPS e al MEF, ferma restando la necessaria preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali degli accordi da stipulare, ai quali non si procederà in caso di esaurimento delle risorse. Infine, relativamente al comma 1-quater, la relazione tecnica afferma che la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a porre delle condizionalità per la fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria. Il capitolo di bilancio 2230 relativo al FSOF, a fronte dello stanziamento che risulta attualmente disponibile sul SICOGE per l’anno 2025, reca le occorrenti disponibilità. La RT conclude che la predetta riduzione del Fondo occupazione non pregiudica la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame introducono, per il 2025, un’ulteriore integrazione salariale straordinaria, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per imprese in cessazione con prospettive di cessione e riassorbimento occupazionale.

In proposito non si formulano osservazioni in merito ai profili di quantificazione, considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento e che sono previsti meccanismi di monitoraggio finalizzati al rispetto del limite di spesa a carico dell’INPS.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 8, comma 1, capoverso comma 1-ter, secondo periodo, fa fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del primo periodo del medesimo capoverso, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

Al riguardo, nel rinviare alla ricostruzione effettuata in relazione ai profili di copertura finanziaria dell’articolo 6, comma 3, del provvedimento in esame, si evidenzia che, anche con riferimento alla riduzione del predetto Fondo prevista dalla disposizione in esame la relazione tecnica allegata al testo iniziale del provvedimento ha ribadito la sussistenza delle occorrenti disponibilità.

Tanto premesso, nel rinviare alle ulteriori considerazioni formulate in sede di analisi dei profili di copertura finanziaria dell’articolo 6, comma 3, in merito all’accantonamento di risorse del predetto Fondo per il finanziamento degli interventi di cui al presente decreto-legge, pur prendendo atto dell’ampia disponibilità nell’ambito del Fondo utilizzato, appare tuttavia utile acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che la riduzione prevista non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le predette risorse risultano preordinate a legislazione vigente, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni del medesimo Fondo previste con finalità di copertura degli oneri derivanti dall’articolo 6, comma 3, nonché di quota parte degli oneri derivanti dall’articolo 7 e degli oneri derivanti dall’articolo 10-bis.

 

ARTICOLO 9

Modifica all’articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

Normativa vigente.

L’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72 (Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese confiscate e sequestrate) ha introdotto nell’ordinamento transitoriamente – per il triennio 2018-2020 – un trattamento di sostegno al reddito pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di 12 mesi nell’arco del triennio a favore dei lavoratori sospesi o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa delle attività di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 156 (Codice delle leggi antimafia). Come chiarito anche dalla circolare INPS n. 10 del 6 maggio 2019 si tratta di un trattamento di sostegno al reddito “in deroga”, che si applica ai lavoratori di aziende in amministrazione giudiziaria che non rientrano nei casi di CIGO e CIGS, o che hanno superato i limiti di tempo previsti o non soddisfano i requisiti per le causali di intervento. 

La misura è stata finanziata con risorse a valere sul Fondo Occupazione e Formazione nel limite di 7 milioni di euro per il 2018 e 2019 e 6 milioni di euro per il 2020 (articolo 7, comma 1, decreto legislativo n. 72 del 2018). La legge di bilancio per il 2021 ha prorogato la misura per il triennio 2021-2023 alle medesime condizioni nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei 3 anni (articolo 1, comma 284, legge n. 170 del 2020) e la legge di bilancio per il 2024 ha nuovamente prorogato l’istituto per il triennio 2024-2027 nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro annui (articolo 1, comma 171, della legge n. 213 del 2023). Entrambe le proroghe sono state finanziate con risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

Le norme, novellando l’articolo 1, comma 171, della legge n. 213 del 2023, incrementano da 0,7 milioni di euro a 8,7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, il limite di spesa - previsto a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione - relativo alla proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da aziende confiscate e sequestrate di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72.

 

Come chiarito nella Relazione illustrativa, l’incremento del limite di spesa si rende necessario in seguito a n. 2 istanze pervenute nell’annualità 2025 alla competente Direzione generale del Ministero del Lavoro e riguardanti una platea di lavoratori tale per cui lo stanziamento di 0,7 milioni di euro annui risulta insufficiente. La RI riporta, inoltre, che lo stanziamento è stato sufficiente negli anni precedenti al 2025: nel 2024 la misura ha riguardato 4 aziende per un totale di 56 lavoratori e un importo autorizzato pari a 398.726,26 euro e nel triennio 2021-2023 il totale dell’importo autorizzato è stato pari a 476.041,70 euro.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la modifica in oggetto prevede un ulteriore stanziamento sia per l’annualità in corso che per quella successiva, per la CIGS a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate e sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

La relazione tecnica prevede una spesa ulteriore pari a 8 milioni di euro sia per il 2025 che per il 2026, anche in considerazione del probabile aumento delle istanze e del numero di lavoratori coinvolti.

Dai dati forniti anche dalla relazione illustrativa, relativamente all’annualità 2025 sono pervenute, allo stato, n. 3 richieste. Per la prima si prevede approssimativamente una spesa complessiva pari ad euro 33.069,00 (arrotondabili ad euro 34.000) per un numero complessivo di 6 lavoratori ed un periodo di 4 mesi. Per le altre due aziende, la richiesta di accesso alla misura interessa n. 95 lavoratori per una durata di 6 mesi (dal 25/02/2025 al 25/08/2025), con una spesa approssimativa pari a euro 855.000; mentre per la seconda azienda, la richiesta ha ad oggetto n. 114 lavoratori per una durata sempre di 6 mesi (dal 25/02/2025 al 25/08/2025), con una spesa approssimativa pari a euro 1,1 milioni. Allo stato, considerato lo stanziamento complessivo di 0,7 milioni di euro al netto dell’importo da destinare alla prima istanza, è possibile coprire per entrambe le società un periodo pari a soli 2 mesi. Tenuto conto che le citate aziende potranno presentare una richiesta di proroga per ulteriori n. 6 mesi ciascuna, essendo normativamente prevista una durata massima del trattamento pari a 12 mesi nell’arco del triennio, si prevede un’ulteriore spesa per l’anno 2025 di euro 3,2 milioni.

Agli oneri derivanti dai succitati stanziamenti si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

La relazione tecnica riporta la seguente tabella:

 

Indennità ai lavoratori in stato di disoccupazione derivato da risoluzione di rapporto di lavoro in aziende sequestrate e confiscate – articolo 2 del D. Lgs 72/2018

Dati desunti da Bilancio Rendiconto Gias (importi in euro)

Anno

Prestazioni

Coperture figurative

Totale

2020

 257.014,08

 172.173,73

 429.187,81

2021

   23.306,13

   19.107,22

   42.413,35

2022

 219.245,78

   95.941,95

 315.187,73

2023

   82.250,25

 117.617,86

 199.868,11

2024 (provvisorio)

   42.741,37

   24.242,91

   66.984,28

 

Sulla base delle indicazioni fornite dalla relazione illustrativa la RT stima l’onere che deriverebbe dalla concessione del trattamento in esame per 12 mesi complessivi alle ulteriori due aziende citate, sulla base dei seguenti parametri:

La RT conferma infine che il capitolo di bilancio 2230 relativo al FSOF reca le occorrenti disponibilità e che la riduzione del Fondo occupazione non pregiudica la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente.

 

Il Governo, con una Nota depositata nel corso dell’esame in Senato[22], ha ribadito che la relazione tecnica riporta gli oneri per la misura in esame desunti dai rendiconti GIAS (Gestione interventi assistenziali) 2018-2024, dai quali si evince che le risorse stanziate sono state sempre sufficienti a coprire le istanze trattandosi di un numero di domande esiguo per ciascun anno e, in ogni caso, di istanze concernenti aziende di piccole dimensioni e, quindi, con un numero ridotto di lavoratori interessati. Nella medesima Nota, il Governo ha affermato che, prudenzialmente, è stato ritenuto congruo incrementare a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 lo stanziamento per la misura in questione per autorizzare i sei mesi già richiesti da talune aziende, per tenere conto delle istanze di proroga di ulteriori sei mesi, e delle nuove istanze che potranno essere presentate nel 2025. Viene infine precisato che, in linea con la costante prassi, che gli effetti finanziari delle misure che sono coperti a valere su autorizzazioni di spesa vigenti non sono rappresentati nel prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando l’articolo 1, comma 171, della legge n. 213 del 2023, incrementano da 0,7 milioni di euro a 8,7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, il limite di spesa relativo alla proroga del trattamento al sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da aziende confiscate e sequestrate, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Come si evince dalla relazione illustrativa, la norma si è resa necessaria a seguito di due istanze pervenute nell’anno in corso riguardanti una platea di lavoratori tale per cui le risorse disponibili a legislazione vigente, di 0,7 milioni di euro annui, risultano insufficienti.

La relazione tecnica riporta i dati e i parametri utilizzati per la stima degli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento ai lavoratori delle due aziende citate per 12 mensilità, dai quali è possibile desumere un onere nell’ordine di 3,8 milioni di euro. La medesima RT afferma comunque che è prevista una spesa ulteriore pari a 8 milioni di euro sia per il 2025 che per il 2026, anche in considerazione del probabile aumento delle istanze e del numero di lavoratori coinvolti. A questo riguardo appare necessario che il Governo fornisca i dati sulla base dei quali è stato valutato il probabile aumento delle istanze e del numero di lavoratori coinvolti, al fine di poter verificare la prudenzialità della stima.

 

ARTICOLO 10

Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda

Normativa previgente L’articolo 2 del decreto-legge n. 160 del 2024 prevede che, in deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (relativi ai limiti di durata delle prestazioni di integrazione al reddito), e alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi per l’Artigianato, di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015[23], l'INPS riconosca, per l'anno 2024, un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2025. L’agevolazione è rivolta ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario.

L'integrazione salariale è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. Per le prestazioni in oggetto non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015[24].

Le integrazioni al reddito sono concesse nei limiti di spesa di 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione[25] e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto dei predetti limiti di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dallo stesso dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici.

 

Le norme modificano l’articolo 2 del decreto legge n. 160 del 2024 come segue:

-   introducono il comma 1-bis, estendendo il riconoscimento dell’integrazione straordinaria al reddito per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane a decorrere dal 1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa previsto per l’anno 2025 ai sensi del successivo comma 4 [comma 1, lettera a)].

Il suddetto comma 4 prevede che le integrazioni al reddito siano concesse nei limiti di spesa, non modificati dal presente decreto-legge, di 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025;

-   modificano il comma 3, rendendo opzionale l’erogazione diretta del trattamento di integrazione al lavoratore da parte del datore di lavoro che può, in alternativa, richiedere che l’INPS effettui detta erogazione anche in assenza di serie e documentate difficoltà finanziarie [comma 1, lettera b)];

-   esentano dal pagamento della contribuzione addizionale, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015, anche l’erogazione supplementare di dodici settimane del trattamento in oggetto, di cui al sopra descritto comma 1-bis [comma 1, lettera c)].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ricorda che il decreto-legge n. 160 del 2024 all’articolo 2 prevede in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda, come individuate dalla medesima disposizione, un’integrazione al reddito per un periodo massimo pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025. L’articolo in commento proroga l’integrazione salariale per 12 settimane prevedendo che il beneficio sia riconosciuto nel limite massimo delle risorse complessive già precedente stanziate e non esaurite.

Le modifiche introdotte dalla lettera b), ai punti 1) e 2), hanno lo scopo di consentire alle imprese del settore in crisi di poter chiedere il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte di INPS, in alternativa all’anticipazione del trattamento da parte del datore di lavoro, senza dover dimostrare la sussistenza di comprovate difficoltà finanziarie. Il punto 3), infine, introduce modifiche tese a coordinare la disposizione attualmente vigente con l’introduzione del nuovo comma 1-bis.

La relazione tecnica che segue è predisposta sulla base dei seguenti parametri, già riportati nella RT relativa all’articolo 2 del decreto legge n. 160 del 2024:

 

- Platea settori moda (Ateco 13, 14 e 15): 30.000 lavoratori con una retribuzione media mensile 2023 di 1.340,8 euro;

- Platea settori moda Tab A del decreto-legge n. 160 del 2024 (integrazione cod. Ateco): 3.300 lavoratori con una retribuzione media mensile di 1.925 euro.

Dal monitoraggio al 18 marzo 2025 effettuato con riferimento alla prestazione concessa ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160 del 2024 emergono le seguenti informazioni:

 

 

 

(euro)

Importo stanziato 2024/2025

Numero di domande pervenute

Numero aziende (numero matricole)

Importo autorizzato

Importo da autorizzare (domande in istruttoria)

Importo speso

110.400.000,00

298

197

2.347.343,91

573.955,25

758.088,48

 

Ai fini della valutazione della modifica in esame, sono state adottate delle ipotesi prudenziali di seguito descritte.

 

Concessione del numero massimo di 12 settimane possibili nel 2025.

 

Per quanto attiene alla numerosità dei potenziali beneficiari della misura prevista dalla disposizione in esame, le platee sopra indicate sono state opportunamente ridotte per limitare tale proroga ai potenziali beneficiari che rientrano nella disciplina del comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160 del 2024, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio.

In particolare, la platea preponderante dei settori identificati con codice Ateco 13, 14 e 15 è stata ripartita, sulla base dei dati di archivio 2023, distintamente per i settori di attività economica industria e artigianato.

 

Platea RT 30.000 lavoratori

Tessile (ATECO 13)

Pelli e cuoio

(ATECO 14 e 15)

Totale

Industria

3.200

9.700

12.900

Artigianato

3.400

13.700

17.100

Totale

6.600

23.400

30.000

 

Dal rapporto del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato (FSBA) sull’utilizzo dei contatori per i settori pelli cuoio calzature e tessile e abbigliamento al 29/01/2025 si deducono le seguenti informazioni:

-   settore pelli cuoio calzature: su 3.057 aziende complessive, il 53% (pari a 1.605 aziende) risultano fruitrici con utilizzo dei contatori;

-   settore tessile e abbigliamento: su 8.375 aziende complessive, il 25% (pari a 2.115 aziende) risultano fruitrici con utilizzo dei contatori.

Pertanto, per quanto attiene l’artigianato, le platee sopra riportate sono state abbattute applicando tali percentuali. È stato applicato un ulteriore abbattimento per tener conto di quelle aziende che terminano i contatori nel corso del 2025 e quindi farà un ricorso alla misura in esame ipotizzato prudenzialmente in un ulteriore 50%.

Per il settore industria, in assenza di informazioni specifiche sull’utilizzo dei contatori, si è ipotizzato di considerare come possibili beneficiari della misura in esame il 40% della platea sopra riportata.

Conseguentemente si deduce che, rispetto alla platea dei 30.000 lavoratori (settori 13, 14 e 15) riportati nella RT dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160 del 2024, la platea oggetto della valutazione in oggetto rappresenta mediamente il 31% di quella originaria in quanto ridotta per effetto delle considerazioni sopra riportate. Tale percentuale è stata applicata anche alla platea dei 3.300 lavoratori degli ulteriori settori riportati nella tabella A del decreto-legge n. 160 del 2024.

L’onere derivante dalla proroga 2025 della CIG in deroga in esame è stato stimato prevedendo una riduzione dell’orario di lavoro pari al 75%. Sono stato considerati i massimali di prestazione in vigore nel 2025. Nella tabella seguente è riportato l’onere 2025 derivante dalla proposta di norma.

(milioni di euro)

Anno

Onere per prestazione CIG in deroga

Copertura figurativa

Onere complessivo

2025

24,6

10,4

35,0

 

Tanto quanto premesso, la norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le misure di cui all’articolo 2, del decreto-legge n. 160 del 2024 sono già state finanziate dalla medesima legge al comma 4, come segue: “le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di spesa di 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto dei predetti limiti di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze”.

Pertanto, alla luce del monitoraggio INPS 2024/2025 e delle previsioni per il 2025, l’ampliamento previsto dal presente comma trova capienza nelle risorse pari a 36,8 milioni di euro già stanziate. La disposizione prevede comunque la clausola di salvaguardia del limite di spesa, per il cui monitoraggio è investita l’INPS.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l’articolo 2 del decreto-legge n. 160 del 2024 relativo all’erogazione di un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nonché conciario. In particolare, l’integrazione è estesa per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane a decorrere dal 1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa già previsto per l’anno 2025 dal comma 4 del medesimo articolo 2 (36,8 milioni di euro per l’anno 2025). Inoltre, viene resa opzionale l’erogazione diretta del trattamento di integrazione al lavoratore da parte del datore di lavoro che può, in alternativa, richiedere che l’INPS effettui detta erogazione anche in assenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro. Infine, resta ferma l’esenzione dal pagamento della contribuzione addizionale, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015, anche con riferimento all’erogazione supplementare di dodici settimane del trattamento in oggetto, come introdotta dalle novelle in esame.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione risulta sostanzialmente in linea con i parametri forniti dalla RT.

Riguardo al ricorso al trattamento in oggetto, considerato che tale trattamento dovrebbe risultare incentivato per effetto del pagamento diretto da parte dell’INPS, appare opportuno che il Governo chiarisca, sebbene la misura sia assistita da un meccanismo di monitoraggio e salvaguardia dei limiti di spesa gestito dall’INPS, se le percentuali di abbattimento della platea teorica, ipotizzate dalla RT, abbiano tenuto conto della presumibile maggiore adesione alla misura.

Non vi sono invece osservazioni da formulare con riferimento alla mancata applicazione del contributo addizionale, dal momento che, trattandosi di integrazioni al reddito in deroga, la suddetta disapplicazione appare configurarsi come rinuncia a maggior gettito.

 

ARTICOLO 10-bis

Tutele per emergenze climatiche

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato[26] - prevedono che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, relative alla durata massima delle integrazioni salariali ordinarie, non trovino applicazione con riferimento agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n), e o), del medesimo decreto legislativo.

L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede che, qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda possa essere proposta solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Il successivo comma 3 prevede altresì che l'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non possa superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

L’articolo 10, comma 1, lettere m), n), e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede l’applicazione della disciplina sulle integrazioni salariali ordinarie a:

-   imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

-   imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

-   imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate previsto dall’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

L’articolo 13, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede che “il contributo addizionale[27] non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili”.

I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,5 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa (comma 1).

Si prevede altresì che per il medesimo fine e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il trattamento sostitutivo della retribuzione, di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, previsto nei casi di intemperie stagionali, sia riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.

In base all’articolo 8 della legge n. 457 del 1972, agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione. Il trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell’anno. Ai fini del beneficio sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda. L’articolo 18 della legge 164 del 1975 ha elevato la misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli, erogato ai sensi del sopra citato articolo 8 della legge n. 457 del 1972, all'80 per cento della retribuzione.

Le integrazioni al reddito in questione non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparate a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previste all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, da svolgere presso la stessa azienda nell’anno solare di riferimento. I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 22,5 milioni per l'anno 2025. In deroga all’articolo 14 della legge n. 457 del 1972, il trattamento è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed erogato direttamente dall’INPS, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite (comma 2).

Agli oneri, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 3).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisce l'adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle Parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Alle suddette attività le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:


 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

Maggiori spese correnti

Ammortizzatori sociali aziende del settore edile e lapideo per sospensioni nel periodo dal 1° luglio-31 dicembre 2025 dovute a eccezionali situazioni climatiche – prestazione (comma 1)

6,7

 

 

 

6,7

 

 

 

6,7

 

 

 

Ammortizzatori sociali aziende del settore edile e lapideo per sospensioni nel periodo dal 1° luglio-31 dicembre 2025 dovute a eccezionali situazioni climatiche – contribuzione figurativa (comma 1)

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammortizzatori sociali in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato per sospensioni nel periodo dal 1° luglio-31 dicembre 2025 dovute a eccezionali situazioni climatiche – prestazione (comma 2)

2,0

 

 

 

2,0

 

 

 

2,0

 

 

 

Ammortizzatori sociali in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato per sospensioni nel periodo dal 1° luglio-31 dicembre 2025 dovute a eccezionali situazioni climatiche – contribuzione figurativa (comma 2)

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammortizzatori sociali in favore degli operai agricoli a tempo determinato per sospensioni nel periodo dal 1° luglio-31 dicembre 2025 dovute a eccezionali situazioni climatiche – prestazione (comma 2)

14,1

 

 

 

14,1

 

 

 

14,1

 

 

 

Ammortizzatori sociali in favore degli operai agricoli a tempo determinato per sospensioni nel periodo dal 1° luglio-31 dicembre 2025 dovute a eccezionali situazioni climatiche – contribuzione figurativa (comma 2)

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione

33,0

 

 

 

33,0

 

 

 

33,0

 

 

 

 

La relazione tecnica chiarisce che le norme in esame, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, disapplicano le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) ed o), del medesimo decreto legislativo n.148 del 2015. Il campo di applicazione della norma, al comma 1, è riferito alle aziende del settore edile e lapideo.

Dal consuntivo INPS 2024 risultano spese annue per cassa integrazione edile e lapidea pari a 132,3 milioni di euro per prestazione, 75,4 milioni di euro di copertura figurativa ed entrate per contribuzione addizionale pari a 1,4 milioni di euro. Dagli archivi gestionali dell’INPS risulta che il 50% delle ore autorizzate di cassa integrazione per i settori indicati è riferito a eventi oggettivamente non evitabili. Si ipotizza che il 20% di tali ore sia riferito ad aziende che hanno totalmente fruito o stanno per terminare il periodo massimo concedibile. Le rivalutazioni di importi e retribuzioni sono state effettuate sulla base di parametri contenuti nel Documento di Finanza Pubblica 2025 deliberato il 9 aprile 2025.

Pertanto, dal comma 1 risultano maggiori oneri per l’anno 2025 pari a 10,5 milioni di euro (di cui 6,7 milioni di euro per prestazioni e 3,8 milioni di euro per copertura figurativa), che costituiscono limite di spesa.

 

Al comma 2, dal monitoraggio INPS, previsto dalle disposizioni normative, emergono i seguenti dati relativi alla CISOA a riduzione (mezze giornate) autorizzata nel 2023 e nel 2024, ai sensi, rispettivamente, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 (periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023) e del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (periodo compreso tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024):

 

Evento

Numero aziende

Giornate accolte

Numero beneficiari

Anno

17

9

110

33

2023

17

36

885

208

2024

 

In considerazione di tali informazioni, relative al ricorso alla medesima prestazione negli anni precedenti, con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), è stata predisposta la presente relazione tecnica per l’anno 2025 sulla base delle seguenti indicazioni:

-   N° prudenziale di OTI convolti: 1.980 (2% prudenziale applicato al totale di circa 99.000 lavoratori a OTI 2023 con un n° di giorni nell’anno > 181 – dato rinvenibile dall’osservatorio statistico sul Mondo agricolo – che si è ritenuto invariato anche per gli anni successivi);

-   Durata del trattamento: 15 giorni (durata prudenziale rispetto a quelle medie rilevate dai dati di monitoraggio sopra esposti);

-   Retribuzione giornaliera: 88 euro;

-   Aliquota IVS: 30,10%.

Per tali lavoratori, dalla norma in esame derivano maggiori oneri per 2,8 milioni di euro (di cui 2,0 milioni di euro per prestazione e 0,8 milioni di euro per copertura figurativa).

La norma, inoltre, estende il riconoscimento della CISOA, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, anche agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) a prescindere dal requisito delle 181 giornate lavorate nell’anno. Tale platea, come si evince dagli osservatori INPS per l’anno 2023, è risultata pari a 892.000 lavoratori, numerosità ipotizzata invariata anche per gli anni successivi. Pertanto, con riferimento agli OTD la presente relazione tecnica è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

-   Percentuale di fruizione della CISOA: 2% (la stessa ipotizzata per gli OTI);

-   Durata del trattamento: 15 giorni;

-   Retribuzione giornaliera: 70 euro;

-   Aliquota IVS: 30,10%.

Con riferimento all’estensione della CISOA nel periodo considerato agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), dalla norma in esame derivano maggiori oneri per 19,7 milioni di euro (di cui 14,1 milioni di euro per prestazione e 5,6 milioni di euro per copertura figurativa).

La disposizione di cui al comma 2, secondo periodo prevede che le integrazioni al reddito in esame non siano conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all’anno e consente di considerare come giornate di lavoro le giornate di integrazioni salariali concesse ai fini del calcolo della disoccupazione agricola che sarà erogata nell’anno successivo. La disposizione non determina nuovi e maggiori oneri considerando la compensazione degli effetti di riduzione delle giornate di disoccupazione agricola determinate dal pagamento delle integrazioni salariali. Si ritiene, inoltre, che i lavoratori agricoli oggetto della disposizione, in assenza della norma in esame, avrebbero comunque lavorato, data la peculiarità delle attività lavorativa svolta legata a specifiche scadenze cicliche delle lavorazioni nei campi, non modificando pertanto il conteggio del numero delle giornate complessive di disoccupazione da fruire nell’anno successivo. Complessivamente dal comma 2 derivano maggiori oneri pari a 22,5 milioni di euro per l’anno 2025 (di cui 16,1 milioni di euro per prestazioni e 6,4 milioni di euro per coperture figurative), che costituiscono limite di spesa.

 

Il comma 3 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 33,0 milioni di euro per l'anno 2025 (di cui 22,8 milioni di euro per prestazioni e 10,2 milioni di euro per coperture figurative), a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le relative disponibilità.

 

Infine, il comma 4, riconosce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un ruolo di promotore di tavoli tecnici con le parti sociali al fine di agevolare la sottoscrizione da parte delle stesse di specifici protocolli volti a delineare i principi per l’individuazione di misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Il ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di promotore e mediatore tra le parti sociali è già proprio dello stesso Dicastero. Pertanto, le attività di cui sopra non necessitano di nuove risorse né in termini economici né in termini di risorse umane. La disposizione risulta, quindi, non onerosa, non determinando aggravi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, derogano alle disposizioni in materia di durata dei trattamenti di integrazione al reddito per alcuni settori specifici (settore edile e lapideo) per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2025. Gli ulteriori trattamenti consentiti dalla deroga, per i quali non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015, sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,5 milioni di euro per l'anno 2025 (comma 1).

Al medesimo fine e per il medesimo periodo, il trattamento sostitutivo della retribuzione, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. I suddetti trattamenti, concessi dalla sede INPS territorialmente competente ed erogati direttamente dall’istituto, sono riconosciuti nel limite di spesa di 22,5 milioni per l'anno 2025. Agli oneri complessivi, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. In capo all’INPS sono altresì previsti il monitoraggio degli oneri e un meccanismo di salvaguardia dei limiti di spesa (comma 2).

Al riguardo, si prende atto che l’estensione dei trattamenti integrativi del reddito in esame è ricompresa in ambedue i casi nell’ambito di specifici limiti di spesa cui è associato il monitoraggio degli oneri e un meccanismo di salvaguardia dei limiti di spesa. Pertanto, sotto questo profilo non si formulano osservazioni.

Ciò premesso, con riferimento alle aziende del settore edile e lapideo, la RT fornisce i dati estratti dal consuntivo INPS 2024 riferiti agli importi del settore erogati per prestazione, per copertura figurativa, nonché la percentuale delle ore autorizzate di cassa integrazione riferite a eventi oggettivamente non evitabili (50 per cento) e alla percentuale di aziende che hanno totalmente fruito o stanno per terminare il periodo massimo concedibile (20 per cento). In base a tali parametri la quantificazione risulta coerente[28].

Per quanto riguarda il settore agricolo, la RT fornisce i dati delle platee interessate, distinguendoli tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.

La norma, infatti, estende il riconoscimento della CISOA, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, anche agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) a prescindere dal requisito delle 181 giornate lavorate nell’anno.

Per quanto riguarda i primi, la quantificazione – ipotizzando una percentuale dell’80 per cento[29] nel rapporto tra prestazione e retribuzione – risulta sostanzialmente coerente[30].

Con riferimento ai lavoratori a tempo a tempo determinato, la quantificazione – in relazione agli oneri dovuti alla prestazione e ferma restando la percentuale ipotizzata dell’80 per cento nel rapporto tra prestazione e retribuzione – risulta lievemente sottostimata[31].

Tenuto conto tuttavia, come già segnalato, che le norme sono previste entro limiti di spesa presidiati da apposito meccanismo di salvaguardia, non vi sono osservazioni.

Riguardo alle attività richieste al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di favorire l'adozione di protocolli in merito a linee guida volte al contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro, non si formulano osservazioni giacché alle stesse attività le amministrazioni pubbliche provvedono, ai sensi del comma 4, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come confermato dalla RT.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 10-bis, comma 3, fa fronte agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, pari a 33 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

Al riguardo, nel rinviare alla ricostruzione effettuata in relazione ai profili di copertura finanziaria dell’articolo 6, comma 3, del provvedimento in esame, pur prendendo atto dell’ampia disponibilità nell’ambito del Fondo utilizzato, appare tuttavia utile acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che la riduzione prevista non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le predette risorse risultano preordinate a legislazione vigente, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni del medesimo Fondo previste con finalità di copertura degli oneri derivanti dall’articolo 6, comma 3, di quota parte degli oneri derivanti dall’articolo 7, nonché degli oneri derivanti dall’articolo 8.

ARTICOLO 10-ter

Interventi straordinari in materia di assegno di inclusione per il 2025

Normativa previgente Gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge n. 48 del 2023 hanno introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. L’Assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con almeno un componente minorenne, o con almeno 60 anni di età, o con disabilità, o in condizione di svantaggio e inserito in specifici programmi di cura, in possesso di determinati requisiti. In particolare, per avere diritto al beneficio in oggetto, i predetti nuclei familiari devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione, in possesso di determinati requisiti in relazione alla cittadinanza, alla residenza, alla condizione economica e patrimoniale[32], alla condizione lavorativa, al godimento di beni durevoli e alla situazione giuridica soggettiva (articoli 1 e 2).

Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di euro 6.500 annui, ovvero di euro 8.190 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il beneficio è, altresì, composto da un’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini dell'ISEE, fino ad un massimo di euro 3.640 annui, ovvero di euro 1.950 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. In caso di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. In caso di attività d'impresa o di lavoro autonomo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui (articolo 3).

Ai beneficiari dell'Assegno che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili (articolo 10, comma 6).

Per l’erogazione dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6, è autorizzata la spesa nel limite di 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.731 milioni di euro per l'anno 2025, 5.607,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5.823,8 milioni di euro per l'anno 2028, 5.885,3 milioni di euro per l'anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l'anno 2030, 6.004,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.072,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 [articolo 13, comma 8, lettera a)].

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato[33] – prevedono che, in via eccezionale per l'anno 2025, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell’Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi[34], sia riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno (comma 1).

Il suddetto contributo straordinario spetta ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell’Assegno, previa verifica della sussistenza dei requisiti, ed è pari all'importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a euro 500. Ove spettante, il contributo straordinario aggiuntivo viene erogato con la prima mensilità di rinnovo dell’Assegno e comunque entro e non oltre il mese di dicembre (comma 2).

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 234 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

-   quanto a 141 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, relativo al limite di spesa per l’erogazione dell’Assegno di inclusione;

-    quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023, con corrispondente incremento per tale anno dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera a), del medesimo articolo 13. Alle minori entrate derivanti dalla riduzione di cui al primo periodo, valutate in 36 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera b), del predetto articolo 13 del decreto-legge n. 48 del 2023, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8.

L’articolo 13, comma 8, lettera b), autorizza la spesa per gli incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5, di 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

In particolare, l’articolo 10, comma 1, riconosce ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, per ciascun lavoratore e per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Il successivo comma 2 riconosce ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per ciascun lavoratore e per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

                                                                                                                                                                    (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

Maggiori spese correnti

Incremento delle spese legate all'Assegno di Inclusione (ADI) necessario per garantire un contributo straordinario aggiuntivo (pari ad un massimo di 500 euro) nel 2025 ai nuclei interessati dalla sospensione di un mese dell'assegno, al netto delle minori spese emerse in esito al monitoraggio – prestazione (commi 1 e 2)

93,0

 

 

 

93,0

 

 

 

93,0

 

 

 

Minori spese correnti

Riduzione delle risorse destinate all’esonero contributivo per assunzioni beneficiari ADI, di cui all’art. 13, c. 8, lett. b), del D.L. 48/2023 (comma 3)

93,0

36,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate contributive

Riduzione delle risorse destinate all’esonero contributivo per assunzioni beneficiari ADI, di cui all’art. 13, c. 8, lett. b), del D.L. 48/2023 (comma 3)

 

 

 

 

93,0

36,0

 

 

93,0

36,0

 

 

Minori entrate tributarie

Riduzione delle risorse destinate all’esonero contributivo per assunzioni beneficiari ADI, di cui all’art. 13, c. 8, lett. b), del D.L. 48/2023- effetti fiscali (comma 3)

 

36,0

 

 

 

36,0

 

 

 

36,0

 

 

Maggiori entrate tributarie

Riduzione delle risorse destinate all’esonero contributivo per assunzioni beneficiari ADI, di cui all’art. 13, c. 8, lett. b), del D.L. 48/2023- effetti fiscali (comma 3)

 

 

1,0

6,0

 

 

1,0

6,0

 

 

1,0

6,0

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni prevedono che, in via eccezionale per l’anno 2025, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell’Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, sia riconosciuto, nell’ambito dell’Assegno di inclusione, un contributo straordinario aggiuntivo. In particolare, al comma 2 viene stabilito che ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell’Assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti a legislazione vigente, spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari all’importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a euro 500. Ove spettante, la mensilità straordinaria viene erogata con la prima mensilità di rinnovo dell’Assegno di inclusione e comunque entro e non oltre il mese di dicembre 2025.

Sulla base delle più recenti evidenze statistiche sull’Assegno d’inclusione, emerge che i nuclei interessati dalla norma in oggetto sono stimati in 533 mila e sono coloro che potrebbero raggiungere la diciottesima mensilità entro il mese di ottobre 2025.

Sulla base delle evidenze sul reddito di cittadinanza, si stima che circa il 5% comunque non procederà alla domanda di rinnovo del beneficio per l’Assegno; pertanto, il numero di nuclei interessati dalla norma si stima possano essere pari a 506 mila. Applicando a tale platea l’importo dell’ultima mensilità percepita, con limite superiore pari a 500 euro, come previsto dalla norma, pari in media a 462 euro, l’onere complessivo stimato per l’anno 2025 è di 234 milioni di euro.

Sulla base degli attuali andamenti della spesa mensile complessiva ADI del periodo da gennaio a maggio e applicando in via prudenziale un incremento mensile dei nuclei beneficiari si stima una spesa complessiva 2025 per ADI di 5.549,1 milioni di euro a normativa invariata, determinando così minore onere per il 2025 di 141 milioni di euro rispetto all’onere previsto a normativa vigente per la sola prestazione ADI, pari a 5.690,1 di euro (cui aggiungere la previsione degli oneri per franchigia e per prestazione aggiuntiva nel caso di attività autonoma, inglobati nel limite di spesa previsto a normativa vigente di 5.731 milioni di euro per l’anno 2025 di cui all’articolo 13, comma 8, lettera a) del decreto-legge n. 48 del 2023). Gli oneri qui considerati si riferiscono al solo Assegno d’inclusione, e non anche al costo degli incentivi collegati.

Sempre in via prospettica, in base alle più recenti evidenze di utilizzo della norma sull’esonero contributivo per i nuclei ADI (che si riportano in calce), è possibile ridurre gli stanziamenti previsti all’articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, di spesa di 93 milioni di euro per l’anno 2025 e 36 milioni di euro nel 2026 per compensare gli effetti fiscali indotti dalla riduzione dell’anno 2025 (con effetto positivo sul gettito valutato in 7 milioni di euro complessivi per gli anni 2027-2028).

(milioni di euro)

Anno

Maggiori entrate contributive

Minori entrate fiscali

Effetto complessivo

2025

93

0

93

2026

36

-36

0

2027

0

1

1

2028

0

6

6

 

Pertanto, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 234 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede, quanto a 141 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023 e, quanto a 93 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera b), del medesimo articolo 13, con corrispondente incremento per tale anno dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera a), del medesimo articolo 13. Alle minori entrate derivanti dalla riduzione di cui al primo periodo, valutate in 36 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera b), del predetto articolo 13 del decreto-legge n. 48 del 2023, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell’importo di cui all’alinea dello stesso articolo 13, comma 8.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono riconoscono, in via eccezionale per l'anno 2025, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell’Assegno di inclusione un contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno pari all'importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a 500 euro. Il suddetto onere è pari a 234 milioni di euro per l'anno 2025.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri, la RT fornisce una stima della platea interessata (circa 506.000 soggetti), sulla base delle evidenze statistiche derivanti dall’applicazione delle disposizioni relative all’Assegno di inclusione e al Reddito di cittadinanza, nonché l’importo medio pro capite erogato (462 euro). In base a tali parametri l’onere risulta coerente con la quantificazione riportata nelle norme.

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 234 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

-   quanto a 141 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, relativa all’erogazione dell’Assegno di inclusione;

-   quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023, con corrispondente incremento per tale anno dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera a) del medesimo articolo 13.

L’articolo 13, comma 8, lettera b), autorizza la spesa per gli incentivi di cui all'articolo 10 (sgravi contributivi), con esclusione dei commi 4 e 5, di 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Alle minori entrate che si determinano per effetto della riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’erogazione dell’Assegno di inclusione, valutate in 36 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa agli sgravi contributivi di cui al comma 8, lettera b), del predetto articolo 13 del decreto-legge n. 48 del 2023, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8.

Con riferimento alla copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), relativa all’erogazione dell’Assegno di inclusione, la RT afferma che, sulla base degli attuali andamenti della spesa mensile complessiva dell’assegno nel periodo da gennaio a maggio 2025, si evidenzia un minore onere per il 2025 di 141 milioni di euro rispetto a quello previsto a normativa vigente per la sola prestazione ADI, pari a 5.690,1[35].

Preso atto di tale precisazione, non si formulano in proposito osservazioni.

Per quanto riguarda la residua copertura di 93 milioni di euro, anche in tal caso la RT conferma che è possibile ridurre gli stanziamenti previsti all’articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, di spesa di 93 milioni di euro per l’anno 2025. Tuttavia, dal momento che detti stanziamenti sono collegati alla copertura di agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro che assumono soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione, la loro riduzione comporta contestualmente minori entrate tributarie per il 2026 (quantificate in 36 milioni di euro) connesse alla deducibilità dei contributi stessi. A loro volta, le minori entrate tributarie sono coperte a valere con un’ulteriore riduzione, di pari importo, degli stanziamenti, per il 2026, di cui al medesimo articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023.

Al riguardo, si osserva che la RT, ai fini del calcolo degli effetti fiscali, non fornisce l’aliquota fiscale utilizzata né la percentuale di acconto presa in considerazione[36]. Inoltre, la medesima RT, pur scontando maggiori entrate tributarie, connesse al meccanismo di saldo/acconto, quantificate in 1 milione di euro nel 2027 e in 6 milioni di euro per il 2028, tuttavia non esplicita le metodologie e i parametri di calcolo utilizzati per la determinazione di tali effetti. Tali informazioni risultano invece necessarie ai fini della verifica della quantificazione, anche in considerazione del fatto che l’ulteriore riduzione delle agevolazioni contributive per il 2026 utilizzata a copertura, sempre per il meccanismo della deducibilità dei contributi e del meccanismo di saldo/acconto, comporta effetti fiscali anche nei successivi due esercizi finanziari.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 10-ter provvede agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2, pari a 234 milioni di euro per l’anno 2025, quanto a 141 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, e, quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera b), del medesimo articolo 13, con corrispondente incremento, per l’anno 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera a), del medesimo articolo 13.

La disposizione in esame prevede, inoltre, che alle minori entrate derivanti dalla citata riduzione, valutate in 36 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 8, lettera b), del predetto articolo 13 del decreto-legge n. 48 del 2023, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8.

Si rammenta che all’alinea del comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 48 del 2023 è riportato l’ammontare complessivo della spesa autorizzata ai fini dell’erogazione del beneficio economico dell’assegno di inclusione e dei relativi incentivi di cui all’articolo 10 del medesimo decreto-legge[37].

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si osserva che le risorse dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera a), dell’articolo 13 del citato decreto-legge n. 48 del 2023 sono destinate essenzialmente all’erogazione del beneficio economico dell’assegno di inclusione, disciplinato dagli articoli da 1 a 4 del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023, nonché, in misura largamente minoritaria, del beneficio addizionale spettante, ai sensi del successivo articolo 10, comma 6, del citato decreto-legge, ai soggetti che entro i primi dodici mesi di fruizione dell’assegno abbiano avviato un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa.

Al riguardo si osserva, nello specifico, che le risorse destinate all’erogazione del beneficio economico dell’assegno di inclusione sono allocate sul capitolo 3557 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione iniziale di bilancio, per il triennio in corso, pari a 5.730.100.000 euro per l’anno 2025, 5.606.400.000 euro per l’anno 2026 e 5.774.300.000 euro per l’anno 2027, mentre quelle destinate al riconoscimento del beneficio addizionale risultano iscritte sul capitolo 1234 dello stato di previsione del medesimo Ministero, per un importo di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

In proposito, si rappresenta che, come emerge da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato capitolo 3557 risultano al momento disponibili risorse pari a circa 2,995 miliardi di euro per l’esercizio finanziario in corso, a fronte di impegni assunti per circa 2,735 miliardi di euro[38].

Occorre peraltro rammentare che, ai fini del rispetto dei limiti di spesa connesso all’erogazione dell’assegno di inclusione, i commi 11 e 12 dell’articolo 13 del menzionato decreto-legge n. 48 del 2023 disciplinano un articolato meccanismo di salvaguardia finanziaria, ai sensi del quale l’INPS accantona, a valere sulle relative disponibilità, all’atto della concessione del beneficio economico in questione, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell’anno, per ciascuna annualità in cui il medesimo è erogato, stabilendosi altresì che, con decreto del Ministro competente, in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’esercizio di riferimento, si provveda a ristabilire la compatibilità finanziaria della misura mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio economico[39]. In tale quadro, è inoltre disposto che l’INPS provveda al monitoraggio delle erogazioni del medesimo beneficio, comunicando tempestivamente l’ipotesi che l’ammontare degli accantonamenti abbia raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili.

Ciò posto, nel prendere atto della congruità delle risorse disponibili nell’ambito del pertinente capitolo di bilancio rispetto agli oneri da fronteggiare, peraltro riconducibili all’ambito finalistico dell’assegno di inclusione, appare nondimeno opportuno acquisire dal Governo elementi di informazione circa l’andamento, anche in via prospettica, della spesa connessa all’erogazione dell’assegno di inclusione per l’anno in corso, quale risultante dal monitoraggio sinora effettuato, al fine di valutare la coerenza del nuovo intervento rispetto alle risorse effettivamente disponibili.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, si fa presente che la lettera b) del comma 8 dell’articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023 ha autorizzato la spesa di 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Tali risorse, destinate al riconoscimento dell’esonero contributivo spettante ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato o stagionale, risultano allocate sul capitolo 4364 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, denominato “Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri”, il quale reca una dotazione iniziale, nell’ambito del vigente bilancio triennale, pari a 14.394.661.646 euro per l’anno 2025, 13.737.102.646 euro per l’anno 2026 e 13.170.383.746 euro per l’anno 2027 ed è alimentato da una pluralità di autorizzazioni legislative di spesa.

In particolare, le risorse di cui si prevede ora l’utilizzo per finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell’articolo 10-ter del decreto-legge in esame risultano iscritte sul piano gestionale n. 30 del citato capitolo 4364, il cui stanziamento, come detto pari a 140,8 milioni di euro per l’anno 2025, sulla base di un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta ancora integralmente disponibile, in termini sia di cassa che di competenza.

Tanto considerato, nel rammentare che anche per il riconoscimento degli incentivi in parola si applica il meccanismo di salvaguardia finanziaria in precedenza descritto con riguardo alla prima modalità di copertura finanziaria, pur prendendo atto della capienza attuale delle risorse in questione, appare comunque utile acquisire dal Governo elementi di informazione circa l’effettivo andamento, anche in via prospettica, della spesa connessa al predetto esonero contributivo per l’anno in corso, quale risultante dal monitoraggio sinora effettuato, al fine di valutare la coerenza del nuovo intervento rispetto alle risorse effettivamente disponibili.

Per quanto concerne, infine, la riduzione in misura pari a 36 milioni di euro per l’anno 2026 della medesima autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, al fine di provvedere alle minori entrate derivanti dalla riduzione di cui al primo periodo del comma 3 dell’articolo 10-ter in esame, nel rinviare agli elementi di dettaglio in precedenza esposti, appare analogamente opportuno che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate senza pregiudicare l’attuazione delle misure alle quali le stesse risultano destinate a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 11

Disposizioni finanziarie

Le norme incrementano il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, di 3,7 milioni di euro per l’anno 2025, 2,2 milioni di euro per l’anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l’anno 2027 (comma 1).

Le norme provvedono agli oneri derivanti dall’articolo 1 del decreto-legge in esame e dal comma 1 dell’articolo in commento, pari a 203,7 milioni di euro per l’anno 2025, 2,2 milioni di euro per l’anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l’anno 2027, come segue:

 a) quanto a 3,7 milioni di euro per l’anno 2025, 2,2 milioni di euro per l’anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l’anno 2027, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 6, comma 3, e 7, comma 2 e delle maggiori entrate, in termini di fabbisogno e indebita mento netto, derivanti dall’articolo 7, comma 2;

b) quanto a 200 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, delle somme iscritte in conto residui sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 27, comma 17, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

Si rammenta che l’articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha autorizzato Cassa depositi e prestiti (in seguito: CDP), al fine di sostenere il sistema economico-produttivo, a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio”, eventualmente articolato in comparti, cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze (in seguito: MEF). A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, in favore del MEF, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all’andamento economico del Patrimonio Destinato. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

Maggiori spese correnti

Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,

del D.L. n.282/2004 (comma 1)

3,7

2,2

4,3

 

3,7

2,2

4,3

 

3,7

2,2

4,3

 

Maggiori entrate extratributarie

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle somme del Patrimonio destinato, di cui art. 27, c. 17, del DL 34/2020, disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze [comma 2, lett. b)]

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese in conto capitale

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle somme del Patrimonio destinato, di cui art. 27, c. 17, del DL 34/2020, disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze [comma 2, lett. b)]

 

 

 

 

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.  

Il Governo, con una Nota depositata nel corso dell’esame al Senato[40], ha evidenziato che l'iscrizione in conto residui del 2025 delle risorse per il fondo per il Patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti è disposta in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 21, della legge 30 dicembre 2024, n. 207[41]. In merito ai chiarimenti in ordine alla contabilizzazione solo negli ultimi anni anche in termini di fabbisogno degli effetti di riduzione delle suddette risorse, la medesima Nota rappresenta che, a partire dal 2021, le stime di finanza pubblica presentate nei documenti di programmazione economico-finanziaria considerano gli impieghi per il Patrimonio destinato di CDP.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, di 3,7 milioni di euro per l’anno 2025, 2,2 milioni di euro per l’anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l’anno 2027 e provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri nonché di quelli derivanti dalle disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA, di cui all’articolo 1, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2025.

Ciò stante, in merito all’incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’ammontare dello stanziamento previsto, mentre per quanto riguarda gli oneri relativi all’articolo 1, si rinvia alle osservazioni formulate nella relativa scheda.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 11 provvede agli oneri derivanti dall’articolo 1 e del comma 1 dello stesso articolo 11, pari a 203,7 milioni di euro per l’anno 2025, a 2,2 milioni di euro per l’anno 2026 e a 4,3 milioni di euro per l’anno 2027, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 3,7 milioni di euro per l’anno 2025, a 2,2 milioni di euro per l’anno 2026 e a 4,3 milioni di euro per l’anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 6, comma 3, e 7, comma 2, e delle maggiori entrate, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dall’articolo 7, comma 2;

- quanto a 200 milioni di euro per l’anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, stante la congruità delle risorse rivenienti da quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 6, comma 3, e 7, comma 2, e delle maggiori entrate, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dall’articolo 7, comma 2, rispetto agli oneri da fronteggiare, anche tenuto conto dell’ulteriore utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal predetto articolo 7, comma 2, operato dalla lettera b) del medesimo comma 2 dell’articolo 7.

In particolare, come evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, si segnala il richiamo alle minori spese di cui all’articolo 6, comma 3, è da intendersi riferito al solo saldo netto da finanziare.

Sul piano della formulazione, si evidenzia, peraltro, che la lettera a) fa riferimento, anziché alle minori spese derivanti dall’articolo 7, comma 1, alle minori spese derivanti dall’articolo 7, comma 2, e alle maggiori entrate, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dalla medesima disposizione, in conformità con quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento.

Per quanto concerne la seconda modalità di copertura finanziaria, si rammenta che il citato articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha stanziato risorse in conto capitale, per un importo massimo pari a 44 miliardi di euro per l’anno 2020 esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare, in vista dell’assegnazione a Cassa depositi e prestiti Spa di titoli di Stato appositamente emessi ovvero, fermo restando il predetto limite massimo di spesa, di apporti di liquidità da parte del Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della costituzione ad opera della predetta società di un Patrimonio destinato, finalizzato al sostegno e al rilancio del sistema economico produttivo italiano.

Analoga modalità di copertura finanziaria è contenuta, per un importo di 100.280.000 euro per l’anno 2025, all’articolo 20, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, in corso di esame presso il Senato della Repubblica (S. 1565).

In proposito, si segnala che le risorse finanziarie previste dalla predetta autorizzazione di spesa sono iscritte sul capitolo 7415 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sul quale al momento - come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - figura una disponibilità in termini di cassa di 3,697 miliardi di euro per il corrente esercizio finanziario, nonché residui accertati per un valore complessivo di circa 20.391.726.000 euro[42].

Si osserva, peraltro, che i predetti residui sono integralmente classificabili come residui di stanziamento, ossia corrispondenti a somme iscritte in bilancio per le quali non si è perfezionato l’impegno di spesa.

Il Governo nella seduta n. 416 del 15 luglio 2025 della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica ha chiarito che l’iscrizione in conto residui del 2025 delle risorse del Patrimonio destinato è disposta in applicazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 23, della legge n. 207 del 2024. Si rammenta che la disposizione da ultimo richiamata ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possano essere apportate, per l'anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze negli anni 2021 e seguenti, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese»[43] e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie - Acquisto azioni e altre partecipazioni».

In tale quadro, nel prendere atto che le risorse utilizzate sono destinate a spese di conto capitale, per quanto attiene alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, non si hanno osservazioni da formulare, anche considerando che, nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento[44], il Governo ha chiarito che a partire dal 2021 le stime di finanza pubblica presentate nei documenti di programmazione economico-finanziaria considerano gli impieghi per il Patrimonio Destinato di Cassa depositi e prestiti Spa anche in termini di fabbisogno.

 



[1] Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 416 del 15 luglio 2025.

[2] Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 416 del 15 luglio 2025.

[3] Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 422 del 23 luglio 2025.

[4] A seguito dell’approvazione dell’articolo aggiuntivo 1.0.100 su cui la 5ª Commissione (Bilancio) del Senato ha espresso parere non ostativo. Cfr. seduta n. 421 del 23 luglio 2025.

[5] In data 25 gennaio 2022 è stata costituita la società DRI d'Italia S.p.A.

[6] Sul sito Invitalia.it il preridotto-direct reduced iron viene definito come “bene intermedio utilizzato per la carica dei forni elettrici per ridurre la produzione di acciaio a ciclo integrato con il carbon-coke”. In sede di indagine conoscitiva durante l’esame al Senato, INVITALIA ha affermato che il Direct Reduced Iron (DRI) rappresenta una tecnologia alternativa al tradizionale ciclo integrale siderurgico basato su altoforni e convertitori, che consente la produzione di ferro primario attraverso la riduzione diretta del minerale ferroso. International Energy Agency (IEA) e World Steel Association evidenziano che il processo DRI può ridurre significativamente le emissioni di CO? rispetto al ciclo integrale tradizionale (40% se alimentato a gas naturale, 95% se alimentato a idrogeno verde), contribuendo in modo sostanziale agli obiettivi di neutralità climatica fissati dall’Unione Europea per il 2050. Inoltre, la tecnologia DRI è compatibile con forni elettrici ad arco (EAF), favorendo l’integrazione con impianti già esistenti e la flessibilità operativa. (Cfr. Documento trasmesso da Invitalia alla 9a Commissione del Senato nella seduta n. 224 del 9 luglio 2025)

[7] Di cui al Documento trasmesso da Invitalia alla 9a Commissione del Senato nella seduta n. 224 del 9 luglio 2025.

[8] L’articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016 disciplina le società a partecipazione mista pubblico-privata. In particolare, il comma 1 dispone che la quota di partecipazione del soggetto privato - che deve possedere ai sensi del successivo comma 2 i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita - non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza avendo per oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

[9] Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

[10] Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 416 del 15 luglio 2025.

[11] Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 412 dell’8 luglio 2025.

[12] Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.

[13] Si tratta di integrazioni salariali in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata, previste all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale. Tali aree sono riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

[14] Contributo addizionale previsto al comma 1, dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

[15] Cfr. p. 55

[16] Una riduzione pari a 9,3 milioni di euro per l’anno 2025 a fronte di un onere valutato in 6,5 milioni di euro per il medesimo anno.

[17] Si veda, al riguardo, il resoconto sommario n. 416 del 15 luglio 2025 della 5ª Commissione permanente del Senato.

[18] Di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

[19] Di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

[20] L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 stabilisce a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale un contributo addizionale, in misura pari a:

a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

Il successivo comma 1-ter riduce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’aliquota di cui alla lettera a) dal 9 al 6 per cento e l’aliquota di cui alla lettera b) dal 12 al 9 per cento a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento.

[21] Acconto del 75 per cento delle imposte riferite nell’anno precedente (cosiddetto metodo storico).

[22] Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 416 del 15 luglio 2025.

[23] L’articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede che i fondi di solidarietà bilaterale alternativi assicurino un assegno di durata e misura pari all'assegno di integrazione salariale, di cui al successivo articolo 30. Detto assegno di integrazione salariale è di importo almeno pari all'integrazione salariale; la durata è stabilità dai Fondi comunque nel rispetto della durata massima complessiva prevista per il trattamento di integrazione salariale, la cui durata è definita dal precedente articolo 4. 

[24] L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 stabilisce a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale un contributo addizionale, in misura pari a:

a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

Il successivo comma 1-ter riduce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’aliquota di cui alla lettera a) dal 9 al 6 per cento e l’aliquota di cui alla lettera b) dal 12 al 9 per cento a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento.

[25] Di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

[26] A seguito dell’approvazione dell’articolo aggiuntivo 10.0.100 (Testo 2) del Relatore. La 5a Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo sull’AS 1561-A in data 23 luglio 2025. (Cfr. seduta n. 422 del 23 luglio 2025)

[27] Di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. Detto articolo, al comma 1, stabilisce a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale un contributo addizionale, in misura pari a: a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile. Il successivo comma 1-ter riduce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’aliquota di cui alla lettera a) dal 9 al 6 per cento e l’aliquota di cui alla lettera b) dal 12 al 9 per cento a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento.

[28] Con riferimento alle erogazioni per prestazioni, l’importo totale di 132,3 milioni di euro viene abbattuto del 50 per cento in quanto percentuale CIG riferita a eventi non evitabili, dell’80 per cento in quanto è solo il 20 per cento delle aziende ad aver esaurito la CIG ordinaria e di un ulteriore 50 per cento in quanto il periodo preso in considerazione è quello 1° luglio-31 dicembre 2025 (6,6 milioni di euro). Analogo calcolo va ripetuto per la contribuzione figurativa, pari complessivamente nel 2024 a 75,4 milioni di euro (3,8 milioni di euro).

[29] L’articolo 18 della legge n. 164 del 1975 prevede che la misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 457 del 1972s, sia elevata all'80 per cento della retribuzione.

[30] Prestazione: N. 1.980 lavoratori x 15 giorni di fruizione x 88 euro giornalieri x 0,8 = 2,09 milioni. Contribuzione figurativa: N. 1.980 lavoratori x 15 giorni di fruizione x 88 euro giornalieri x 0,301 (aliquota IVS) = 0,79 milioni di euro.

[31] Prestazione: N. 17.840 lavoratori (2 per cento di 892.000) x 15 giorni di fruizione x 70 euro giornalieri x 0,8 = 14,98 milioni rispetto ai 14,1 milioni indicati nella RT. Contribuzione figurativa: N. 17.840 lavoratori x 15 giorni di fruizione x 70 euro giornalieri x 0,301 (aliquota IVS) = 5,6 milioni di euro.

[32] Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di: 1) un valore ISEE non superiore a euro 10.140; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di euro 6.500 annui moltiplicata per il corrispondente parametro dell’apposita scala di equivalenza, incrementata a 8.190 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza, in caso di specifica composizione dei membri familiari; 3)  un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000; 4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

[33] A seguito dell’approvazione dell’articolo aggiuntivo 10.0.200 del Governo. La 5a Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo sull’AS 1561-A in data 23 luglio 2025. (Cfr. seduta n. 422 del 23 luglio 2025.

[34] L’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede che l’Assegno sia erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e possa essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

[35] L’articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, autorizza per l’erogazione dell'Assegno di inclusione, di cui agli articoli da 1 a 4, e all'articolo 10, comma 6, una spesa per il 2025 nel limite di 5.731 milioni di euro. A tale importo vanno tuttavia sottratti 0,9 milioni di euro per prestazione aggiuntiva nel caso di attività autonoma (articolo 10, comma 6) e 40 milioni di euro, relativi agli oneri per la franchigia di 3.000 euro lordi (articolo 3, commi 5, 6 e 7), come quantificati dalla RT riferita al suddetto decreto-legge n. 48 del 2023, per un totale di 5.690,1 milioni di euro.

[36] Neppure la relazione tecnica riferita all’articolo 10 del decreto-legge n. 48 del 2023, che ha introdotto le agevolazioni contributive in esame, riporta esplicitamente l’aliquota fiscale utilizzata e la relativa percentuale di acconto.

[37] Tale spesa ammonta a 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.880,9 milioni di euro per l'anno 2025, 5.760 milioni di euro per l'anno 2026, 5.929,3 milioni di euro per l'anno 2027, 5.979,6 milioni di euro per l'anno 2028, 6.042,5 milioni di euro per l'anno 2029, 6.097,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.164,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.234,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.307 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

[38] Sul capitolo 1234 risulta invece integralmente disponibile lo stanziamento iniziale di 900.000 euro.

[39] Il comma 11 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede, inoltre, che, nelle more dell’adozione del citato decreto ministeriale, l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell’ammontare del beneficio opera, in ogni caso, esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all’esaurimento delle risorse non accantonate.

[40] Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 416 del 15 luglio 2025.

[41] L’articolo 3, comma 21, della legge n. 207 del 2024 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del MEF per l'anno finanziario 2025, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

[42] Come si evince dalle tabelle relative agli stati di previsione allegate al Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2024, approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica (S. 1566), tali residui provengono, quanto a 1.309.900.000 euro dalla competenza e, quanto a 19.081.826.421,65 euro, da esercizi precedenti.

[43] Nell’ambito di tale missione di spesa ricade il citato capitolo di bilancio 7415.

[44] Nella seduta n. 416 del 15 luglio 2025 della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica.