Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | DL 202/2024: disposizioni urgenti in materia di termini normativi |
Riferimenti: | AC N.2245/XIX |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 17/02/2025 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
Parte I – Schede di lettura
Servizio Studi
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Dossier n. 420/2 Vol. I e Vol. II
Servizio Studi
Dipartimento Istituzioni
Tel. 06 6760-9475 - * st_istituzioni@camera.it – @CD_istituzioni
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it – @CD_bilancio
Progetti di legge n. 395/2 Vol. I e Vol. II
Parte II – Profili di carattere finanziario
Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 303
Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 * bs_segreteria@camera.it
Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione
Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 * com_bilancio@camera.it
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INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1, commi 2-bis e 2-ter (Proroghe in materia di fiscalità comunale)
Articolo 1, comma 4 (Autorizzazione all’Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale in comando)
Articolo 1, comma 9 (Responsabilità erariale)
Articolo 1, comma 10 (Commissario straordinario per le attività del G7)
Articolo 1, comma 10-ter (Proroga dell’attuale composizione dell’ANVUR)
Articolo 1, comma 10-quinquies
Articolo 1, comma 10-decies (Norme in materia di assunzioni negli enti territoriali)
Articolo 2, commi 2 e 3 (Rinnovo dei permessi di soggiorno relativi agli sfollati ucraini)
Articolo 2, commi 4 e 5, lettera a) (Proroga graduatorie Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
Articolo 3, comma 1 (Alimentazione banca dati aiuti di Stato)
Articolo 3, comma 4, lettera a) (Disposizioni in materia di locazioni passive)
Articolo 3, comma 4, lettera b) e comma 5 (Proroga in favore di AMCO S.p.A.)
Articolo 3, comma 5-bis (Limiti alle spese sostenute dalla Fondazione Enea Tech e Biomedical)
Articolo 3, comma 10 (Proroga del regime di esenzione IVA per le imprese del cd. “Terzo Settore”)
Articolo 3, comma 14-quater (Indennità degli amministratori locali)
Articolo 3, comma 14-quinquies (Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali)
Articolo 3, comma 14-sexies (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)
Articolo 4, comma 1 (Eliminazione termine organi liquidazione ESACRI)
Articolo 4, comma 2-bis (Crediti formativi per la formazione continua in medicina)
Articolo 4, commi da 5 a 7-bis (Proroghe in materia di salute)
Articolo 4, commi 9 e 10 (Disposizioni in materia di incarichi durante la formazione dei medici)
Articolo 4, comma 11 (Agevolazioni fiscali prestazioni aggiuntive personale sanitario)
Articolo 4, comma 11-bis (Misure di prevenzione per il tumore al seno)
Articolo 4, comma 12 (Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza)
Articolo 4, comma 12-bis (Ricetta elettronica)
Articolo 5, comma 1 (Reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici)
Articolo 5, commi 2 e 3 (Incarichi dirigenti tecnici)
Articolo 5, comma 4 (Équipe formative territoriali)
Articolo 6, comma 4–ter (Attribuzione di risorse in favore di enti culturali)
Articolo 7, comma 1 (Proroga in materia di politiche abitative)
Articolo 7, comma 2 (Proroghe di misure a sostegno dell’edilizia privata)
Articolo 7, comma 3 (Proroga termini sicurezza gallerie ferroviarie)
Articolo 7, comma 4 (Sospensione aggiornamento sanzioni del Codice della strada)
Articolo 7, commi 4-bis e 4-ter (Norme in materia di circolazione dei veicoli)
Articolo 7, commi 4-quater e 4-quinquies (Commissario straordinario per la ricostruzione di Genova)
Articolo 7, comma 4-octies (Linea 2 della metropolitana della città di Torino)
Articolo 8, comma 1 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri)
Articolo 10, comma 3 (Misure di mobilità del personale del Ministero della giustizia)
Articolo 10, commi da 4 a 6 (Sezioni di tribunale distaccate nelle isole)
Articolo 10, comma 7 (Intercettazioni mediante infrastrutture digitali interdistrettuali)
Articolo 11, comma 2-octies (Individuazione del punto di cessione del gas prodotto)
Articolo 14, comma 2 (Semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali)
Articolo 14, comma 3 (Proroga di termini in materia di lavoro a tempo determinato)
Articolo 14, comma 3-bis (Celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)
Articolo 15, commi 1 e 2 (Proroga di termini in materia di sport)
Articolo 17 (Proroga di termini in materia di editoria)
Articolo 17-bis (Misure per l'innovazione digitale dell'editoria)
Articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quater (Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura)
Articolo 19, comma 1-ter (Proroga di termini per la revisione di macchine agricole)
Articolo 19-quater (Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità)
Articolo 20-bis (Proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)
Articolo 21, comma 3 (Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni)
Articolo 21, comma 5-quater (Armi ad impulsi elettrici)
Articolo 21, comma 5-quinquies (Inconferibilità incarichi)
Articolo 21, comma 5-sexies e 5-septies (Abrogazioni)
Articolo 21-bis (Requisiti di eleggibilità a presidente della provincia)
Informazioni sul provvedimento
A.C. |
2245 |
Titolo: |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi |
Iniziativa: |
governativa |
Iter al Senato: |
si |
Relazione tecnica: |
presente |
Relatori per le Commissioni di merito: |
Sbardella (FDI), per la I Commissione (Affari costituzionali) Giorgianni (FDI), per la V Commissione (Bilancio) |
Commissioni competenti: |
I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) |
Il disegno di legge, già approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
Al momento della predisposizione del presente dossier non risulta presentata la relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche intervenute al Senato.
Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha fornito ulteriori informazioni, anche con due Note, alla 5a (Commissione Bilancio), una sul testo originario del provvedimento e l’altra su una delle proposte emendative approvate, in sede referente, dalla 1a Commissione (Affari Costituzionali), ossia sull’emendamento 3.176 (testo 2) [cfr. le sedute, in sede consultiva, della 5a Commissione del 29 gennaio e del 13 febbraio 2025]. Di tale documentazione si dà conto nel presente dossier.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1, comma 1
(Validità delle autorizzazioni alle assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato)
Normativa previgente. L’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento siano adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.
La norma novella l’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 disponendo che, a decorrere dal 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con DPCM abbiano una validità non superiore a tre anni e che le medesime facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, non possano essere prorogate alla scadenza. In via transitoria, viene, altresì, disposto che le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità precedenti l’anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto DPCM, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, in scadenza alla data del 31 dicembre 2024, vengano esercitate entro a non oltre il 31 dicembre 2025 e non possano essere prorogate (comma 1).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1337) ribadisce il contenuto della norma e riferisce che la disposizione, limitandosi a disciplinare il periodo (transitorio e a regime) entro cui possono essere esercitate le facoltà assunzionali da turn over disponibili a legislazione vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma modifica dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che, a decorrere dal 2025, le facoltà assunzionali esercitabili e autorizzabili con DPCM, ai sensi di quanto già previsto dal medesimo articolo 35, comma 4, abbiano una validità non superiore ai tre anni. Inoltre, con riguardo alle facoltà assunzionali pregresse ancora da esercitare alla data del 31 dicembre 2024, ne viene disposto il differimento dei relativi termini fino a non oltre al 31 dicembre 2025.
Al riguardo non si formulano osservazioni tenuto conto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione.
La norma, introdotta al Senato, prevede che a decorrere dal 2025, le facoltà assunzionali autorizzate[1] in favore delle università statali con decreto del Ministro dell'università e della ricerca abbiano una validità non superiore a tre anni e non possano essere ulteriormente prorogate (comma 1-bis, primo periodo) In via transitoria, alle facoltà assunzionali relative ad annualità precedenti il 2025, autorizzate o da autorizzare con il summenzionato decreto ministeriale e non ancora esercitate, si provvede, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, entro il 31 dicembre 2025, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2026, relativamente alle cessazioni verificatesi nel 2023, entro il 31 dicembre 2027 (comma 1-bis, secondo periodo).
L’emendamento approvato al Senato[2] che introdotto la disposizione in esame non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, prevede che a decorrere dal 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con decreto ministeriale in favore delle università statali abbiano una validità non superiore a tre anni e non possano essere ulteriormente prorogate (comma 1-bis, primo periodo). In via transitoria, alle facoltà assunzionali relative ad annualità precedenti il 2025, autorizzate o da autorizzare con il summenzionato decreto ministeriale e non ancora esercitate, si provvede, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, entro il 31 dicembre 2025, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2026 e, relativamente alle cessazioni verificatesi nel 2023, entro il 31 dicembre 2027 (comma 1-bis, secondo periodo).
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato che la norma dispone con specifico riferimento alle facoltà assunzionali relative alle università statali da autorizzare con decreto ministeriale, in termini sostanzialmente analoghi a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge in conversione (alla cui scheda si rinvia) con riguardo alla validità delle facoltà assunzionali autorizzabili con DPCM, riferite alla generalità del personale delle amministrazioni dello Stato, e in merito al quale la relazione tecnica esclude nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 1, commi 2 e 3
(Termini di prescrizione della contribuzione per le amministrazioni pubbliche)
Normativa previgente. L’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 e successive modificazioni ha introdotto l’articolo 3, comma 10-bis, nella legge n. 335 del 1995 (cosiddetta “riforma delle pensioni Dini”), prevedendo che per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche non si applichino fino al 31 dicembre 2024 i termini di prescrizione, riferiti agli obblighi contributivi (per previdenza e assistenza sociale obbligatoria) afferenti ai periodi fino al 31 dicembre 2019, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore.
L’articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto-legge 228 del 2021, inoltre, ha introdotto il comma 10-ter all’articolo 3 della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le pubbliche amministrazioni siano tenute a dichiarare e ad adempiere agli obblighi contributivi, in deroga agli ordinari termini di prescrizione, fino al 31 dicembre 2024 in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
A tali disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica
Le norme modificano l'articolo 3 della legge n. 335 del 1995.
In particolare, il comma 2:
· novella il comma 10-bis, prevedendo che la disapplicazione dei termini di prescrizione per le pubbliche amministrazioni per l’adempimento degli obblighi contributivi sia prorogata dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 e che riguardi i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020 (rispetto al 31 dicembre 2019 previsto a legislazione previgente) [lettera a)];
· novella il comma 10-ter, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la deroga agli ordinari termini di prescrizione, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate il versamento dei contributi alla Gestione separata e la denuncia dei compensi effettivamente erogati [lettera b)].
Viene infine modificato l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, prevedendo che per i versamenti connessi alla disapplicazione dei termini di prescrizione per le pubbliche amministrazioni dei versamenti contributivi, compresi quelli verso la Gestione separata, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate, di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995, non si considerino fino al 31 dicembre 2025 (anziché fino al 31 dicembre 2024) gli importi relativi a interessi e sanzioni (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che lo scopo della disposizione di cui alla lettera a) del comma 2 è quello di consentire alle amministrazioni pubbliche di portare a termine le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici sia ai fini dei trattamenti di previdenza, evitando il contenzioso che si verifica sistematicamente nel momento in cui l'omesso versamento della contribuzione determina la mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti previdenziali ai lavoratori. Analogo differimento dei termini di regolarizzazione è previsto, dalla lettera b) del medesimo comma 16, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate instaurati dalle amministrazioni pubbliche, attraverso la novella del comma 10-ter dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995.
Le disposizioni non determinano oneri in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.
Secondo la relazione illustrativa, scopo delle proroghe di cui al comma 2 è quello di consentire alle amministrazioni pubbliche di proseguire per tutti i periodi antecedenti il 2021 le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici sia per i trattamenti di previdenza, evitando il contenzioso che si verifica nel momento in cui l’omesso versamento della contribuzione determina la mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti per i lavoratori.
Occorre considerare, al riguardo, che le Amministrazioni si trovano a dover gestire sistematicamente richieste di integrazioni riportate negli estratti contributivi INPS, il che lascia presumere che il trasferimento dei dati esistenti (Denunce Mensili/Versamenti) dall’archivio INPDAP a quello INPS, avvenuto a seguito della fusione dei due enti abbia determinato disallineamenti in varie posizioni assicurative. Potendosi ragionevolmente escludere che, a fronte del pagamento delle retribuzioni, non siano seguiti i relativi i versamenti della contribuzione e l’invio delle relative dichiarazioni secondo le procedure automatizzate susseguitesi nel tempo (ved. modello 770/DMA/Flussi Uniemens), l’assenza di dati nell’estratto contributivo, pur a seguito di una regolare denuncia fatta dai sistemi informativi, potrebbe derivare dalla mancata associazione da parte dell’INPS della denuncia in parola al corrispondente versamento contributivo.
La problematica in questione potrebbe far ricadere nella disciplina della prescrizione di cui alla legge 335 del 1995 anche la mancata sistemazione in Passweb delle varie posizioni assicurative da parte delle Amministrazioni. Infatti l’INPS, con circolare n. 169 del 15/11/2017, sulla base di un’interpretazione dinamica e sistematica dei commi 9 e 10 dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995, ha sostenuto che ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS si applicano le regole previste dall’articolo 31 della legge n. 610 del 1952, ossia che: «in caso di prescrizione dell’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, il datore di lavoro sia tenuto a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, con obbligo di versamento della relativa provvista, calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962».
In altri termini, in virtù di tale disposizione, il mancato assolvimento dei suddetti adempimenti obbligatori da parte dei datori di lavoro nei confronti dell’INPS, decorso il termine di prescrizione quinquennale, comporta, per gli stessi datori, l’onere della costituzione di una rendita vitalizia per i periodi di servizio utile, non associati al dovuto contributivo.
Con riferimento al comma 3, la RI chiarisce che lo scopo della proroga è quello di consentire alle amministrazioni pubbliche di proseguire fino al 31 dicembre 2025 le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici sia per i trattamenti di fine servizio/rapporto, evitando di incorrere nelle sanzioni civili previste in caso di mancato, tardivo o inesatto pagamento di contributi e premi alle gestioni previdenziali e assistenziali.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano innanzitutto l'articolo 3 della legge n. 335 del 1995. In particolare viene novellato il comma 10-bis, prevedendo che la disapplicazione dei termini di prescrizione per le pubbliche amministrazioni per l’adempimento degli obblighi contributivi sia prorogata dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 e che essa riguardi i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020 (rispetto al 31 dicembre 2019 previsto a legislazione previgente). Viene altresì novellato il comma 10-ter, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la deroga agli ordinari termini di prescrizione, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate il versamento dei contributi alla Gestione separata e la denuncia dei compensi effettivamente erogati.
Si rammenta preliminarmente che i predetti termini sono già stati oggetto di più proroghe annuali (da ultimo: articolo 1, commi 16 e 17, del decreto-legge n. 215 del 2023), cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
In proposito, si prende atto sia di quanto affermato dalla RT circa il fatto che le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni sia di quanto risulta dalla relazione illustrativa secondo cui la proroga al 31 dicembre 2025 riguardante i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020 si rende necessaria per evitare che l'Amministrazione sia obbligata al versamento della provvista per trattamenti di quiescenza relativi ai periodi prescritti calcolata in base ai più onerosi criteri previsti dall'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962[3]. Ciò stante, pur concordando sulla neutralità degli effetti derivanti dalla definizione dei rapporti tra Amministrazioni statali ed enti previdenziali conseguente alla regolarizzazione delle posizioni contributive sul fabbisogno e sull’indebitamento netto, appare tuttavia opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti che potrebbero invece determinarsi sul saldo netto da finanziare.
Infine, le disposizioni modificano l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, prevedendo che per i versamenti connessi alla disapplicazione dei termini di prescrizione per le pubbliche amministrazioni dei versamenti contributivi, compresi quelli verso la Gestione separata, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate, di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995, non si considerino fino al 31 dicembre 2025 (anziché fino al 2024) gli importi relativi a interessi e sanzioni.
Ciò stante, analogamente a qaunto rilevato in precedenza in merito alla disapplicazione dei termini di prescrizione per le pubbliche amministrazioni per l’adempimento degli obblighi contributivi, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti che potrebbero determinarsi sul saldo netto da finanziare in relazione agli interessi e sanzioni non più dovuti ai sensi della disposizione in esame.
Articolo 1, commi 2-bis e 2-ter
(Proroghe in materia di fiscalità comunale)
Normativa vigente. L'articolo 1, comma 72, della legge n. 213 del 2023 prevede che limitatamente al 2023, siano considerate tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione delle summenzionate delibere, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024.
L'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, al comma 73 prevede altresì che l’eventuale differenza positiva tra l’IMU, calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 72 e quella versata, ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024.
Si evidenzia che alle richiamate disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prorogano all’anno 2024 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 72 e 73, della legge n. 213 del 2023, che estendono il termine di invio e pubblicazione delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti specifici tributi comunali.
Nello specifico si prevede che, per l’anno 2024, siano considerate tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre 2024 e pubblicate, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 7 febbraio 2025.
Sempre con riferimento all’anno 2024, per il computo dell’eventuale differenza positiva relativa all’IMU, la differenza è calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del citato comma 72 e quella versata, ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, entro il 16 dicembre 2024 e può essere versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 28 febbraio 2025.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono provviste di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prorogano all’anno 2024 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 72 e 73, della legge n. 213 del 2023, che estendono il termine di invio e pubblicazione delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti specifici tributi comunali. Al riguardo non si formulano osservazioni rilevato che alle disposizioni originarie non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 1, comma 4
(Autorizzazione all’Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale in comando)
Normativa vigente. L’articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 prevede che, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
Il comma 1-quinquies dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 36 del 2022, ha introdotto per il personale pubblico non dirigenziale una limitazione generale alla possibilità di ricorso a comandi o distacchi, prevedendo che questi non possano eccedere il 25 per cento dei posti non coperti mediante procedure di mobilità volontaria. Dalla suddetta limitazione vengono escluse talune fattispecie. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
L’articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 215 del 2023 autorizza l’Avvocatura dello Stato, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad avvalersi fino al 31 dicembre 2024 di personale non dirigenziale in posizione di comando[4]. A tale norma non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme prorogano fino al 31 dicembre 2025 l’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 215 del 2023 che consente all’Avvocatura dello Stato di avvalersi, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di personale non dirigenziale in posizione di comando.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originale del provvedimento, asserisce che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per i rimborsi del personale comandato è già presente nel bilancio dell’Avvocatura un capitolo a tale fine dedicato (capitolo 4441) la cui dotazione finanziaria a legislazione vigente è congrua per far fronte a tale esigenza.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme autorizzano, fino al 31 dicembre 2025, l’Avvocatura dello Stato ad avvalersi, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di personale non dirigenziale in posizione di comando. La relazione tecnica asserisce che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché le risorse per i rimborsi del personale comandato, già presenti nel bilancio della citata amministrazione su capitolo dedicato, sono sufficienti a tale finalità. Al riguardo, preso atto di quanto asseverato dalla relazione tecnica e tenuto conto che all’articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 215 del 2023, di cui le norme in esame prorogano gli effetti, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non si formulano osservazioni.
Normativa previgente. L’articolo 42-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 ha disposto la nomina di un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, da completare entro il 31 dicembre 2024 (comma 1). La durata dell'incarico del Commissario straordinario è fissata fino al 31 dicembre 2024. L'incarico è a titolo gratuito (comma 2). Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia (comma 5). Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di cinque unità di personale, di cui un'unità di livello dirigenziale non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza. Il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale è corrisposto direttamente dal Commissario straordinario, previa presentazione di documentazione, e deve essere rendicontato. Le spese di missione sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico sono rimborsate nei limiti previsti dalla normativa vigente, sono corrisposte previa presentazione di documentazione e devono essere rendicontate. Agli oneri derivanti dal presente comma provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilità speciale (comma 5-bis). I termini per la progettazione e la realizzazione della struttura e di durata dell’incarico commissariale sono stati da ultimo prorogati al 31 dicembre 2024 dall’articolo 15-sexies, comma 1, lett. a) e b), del decreto legge n. 132 del 2023. La medesima disposizione, al comma 2, ai fini della proroga indica i relativi oneri pari ad euro 100.000 euro per il 2024.
La norma modifica l’articolo 42-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, relativo alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, prevedendo, in particolare la novella:
- del comma 1, con la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 del termine finale, ivi previsto, per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero (comma 5, lett. a));
- del comma 2, con la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 del termine, ivi previsto, di durata dell’incarico del Commissario straordinario (comma 5, lett. b)).
Gli oneri derivanti dal comma 5 sono indicati pari a 100.000 euro per il 2025, e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili[5] (comma 6).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Maggiori spese correnti |
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Nomina di due esperti o consulenti a supporto della struttura del Commissario straordinario, per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di Siracusa (comma 5) |
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0,1 |
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0,1 |
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0,1 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (comma 6) |
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0,1 |
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0,1 |
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|
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0,1 |
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|
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1337) ribadisce il contenuto della norma in esame, nonché della disposizione oggetto di proroga (articolo 42-bis del decreto-legge n. 23 del 2020), ed evidenzia che gli oneri recati dalla stessa sono riferiti all’impiego di esperti o consulenti e alle spese di missione del personale della struttura, complessivamente quantificabili in 100.000 euro per il 2025.
Il Governo, nel corso dell’esame al Senato[6], ha confermato l’assenza di ulteriori effetti sui saldi di finanza pubblica, che possano determinarsi, con specifico riferimento ai pagamenti ancora da effettuare, per effetto del posticipo del termine finale per la realizzazione del complesso ospedaliero.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma proroga ulteriormente dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 i termini - individuati dai commi 1 e 2 dell’articolo 42-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 - per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa e di durata dell’incarico del Commissario straordinario a tale scopo nominato (comma 5). Gli oneri derivanti dalla proroga sono quantificati in euro 100.000 euro per il 2025 (comma 6). La relazione tecnica afferma che tali oneri sono riferiti all’impiego di esperti o consulenti e ai rimborsi delle spese di missione sostenute dal personale della struttura di supporto al Commissario.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, posto che:
- tali oneri appaiono configurati come limiti massimi di spesa e risultano corrispondenti a quelli ascritti all’articolo 15-sexies, del decreto-legge n. 132 del 2023 che ha disposto la precedente proroga fino al 31 dicembre 2024.
- il Governo durante l’esame al Senato, ha escluso ulteriori effetti sui saldi di finanza pubblica con riguardo ai pagamenti ancora da effettuare, in ragione del posticipo del termine finale per la realizzazione del complesso ospedaliero.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 100.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
In proposito, si segnala che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 77.362.905 euro per l’anno 2025, a 273.918.243 euro per l’anno 2026 e a 386.091.404 euro per l’anno 2027[7].
Al riguardo, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle risorse del Fondo oggetto di riduzione, assicurando altresì che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso, anche considerando l’ulteriore riduzione del medesimo Fondo disposta, con finalità di copertura, dal successivo comma 8 del medesimo articolo 1.
Normativa vigente. L'articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018, prevede un contributo statale verso i comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Il citato contributo è erogato nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. Il medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018, ai commi 143 e 144 dispone determinati termini, per l’aggiudicazione delle opere, per l’avanzamento dei lavori e per la conclusione delle opere stesse, decorsi i quali il summenzionato contributo viene revocato.
Infine, il comma 148-ter del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 prevede, tra l’altro, che non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021 e i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, con riferimento ai contributi statali relativi all’anno 2021, concessi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, posticipano, dal 31 gennaio 2023 al 30 giugno 2023, la data oltre la quale è prevista la revoca dei contributi medesimi ai sensi dall'articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono assistite da relazione tecnica né da prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte durante l’esame al Senato, con riferimento ai contributi statali relativi all’anno 2021, concessi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, posticipano, dal 31 gennaio 2023 al 30 giugno 2023, la data oltre la quale è prevista la revoca dei contributi medesimi ai sensi dall'articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che tali disposizioni si limitano ad intervenire sulle modalità di impiego di risorse già previste a legislazione vigente a favore dei comuni per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
Articolo 1, commi 7 e 8
(Proroga disposizioni relative al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)
Normativa vigente. L’articolo 1, del decreto-legge n. 39 del 2023, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la crisi idrica. In particolare, al comma 10, si prevede che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che esercita funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia, possa avvalersi del numero massimo di due esperti o consulenti. A questi ultimi spetta un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine, le disposizioni autorizzano una spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l’anno 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili[8].
Le norme prorogano al 2025 la facoltà del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica, di avvalersi di due esperti o consulenti. A tal fine, è autorizzata una spesa pari a euro 150.000 per l’anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili[9].
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Spesa per esperti o consulenti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare alle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia crisi idrica, di cui all’art. 1, c. 10, del D.L. 39/2023 (comma 7) |
0,2 |
|
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0,2 |
|
|
0,2 |
|
|
Minori spese correnti |
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||||||||
Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014 (comma 8) |
0,2 |
|
|
0,2 |
|
|
0,2 |
|
|
La relazione tecnica, relativa al testo originale del provvedimento, si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme prorogano al 2025 la facoltà del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica, di avvalersi di due esperti o consulenti, autorizzando una spesa pari a 150.000 euro per l’anno 2025. Al riguardo non si formulano osservazioni posto che il relativo onere appare coerente con quello risultante dalla norma oggetto di proroga e risulta comunque limitato all’ammontare dello stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8 dell’articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 150.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
Al riguardo, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle risorse del Fondo oggetto di riduzione, assicurando altresì che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso, anche considerando l’ulteriore riduzione del medesimo Fondo disposta, con finalità di copertura, dal comma 6 del medesimo articolo 1.
Articolo 1, comma 9
(Responsabilità erariale)
Normativa vigente. L’articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, istituisce un regime transitorio di deroga in ambito di responsabilità erariale prevedendo che la stessa sia limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. Tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
Le norme prorogano dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 il regime transitorio di deroga in ambito di responsabilità erariale previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, relativa al testo originale del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e specifica che le stesse hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme prorogano il regime transitorio di deroga in ambito di responsabilità erariale previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che alle disposizioni originarie e alle successive proroghe (da ultimo il decreto-legge n. 215 del 2023) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 1, comma 10
(Commissario straordinario per le attività del G7)
Normativa vigente. L’articolo 1 del decreto-legge n. 5 del 2024, prevede la nomina di un Commissario straordinario con il compito di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024.
Le norme, al fine di consentire il completamento delle attività di collaudo, rendicontazione e chiusura della contabilità, prorogano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al 30 giugno 2025, le attività del Commissario straordinario incaricato di procedere alla realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024[10]. Si prevede, altresì, che per le citate attività al Commissario straordinario non spetti alcun compenso.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, relativa al testo originale del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e specifica che, considerata la previsione per la quale le attività del Commissario straordinario sono svolte senza compenso, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme prorogano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al 30 giugno 2025, le attività del Commissario straordinario incaricato di procedere alla realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024. Si prevede, altresì, che per tali attività al Commissario straordinario non spetti alcun compenso. Al riguardo, non si formulano osservazioni atteso che le norme recano un’apposita clausola di neutralità finanziaria.
La norma, introdotta al Senato, novella il comma 8 dell’articolo 3 della legge n. 56 del 2019, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il termine ivi previsto fino al quale le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di personale tra amministrazioni diverse previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001(comma 10-bis).
La suddetta possibilità, prevista originariamente dal comma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo 150 del 2019 nel triennio 2019-2021, è stata estesa dal comma 14-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 fino al 31 dicembre 2024. Alle suddette disposizioni non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica (di passaggio) relativa al decreto-legge n. 80 del 2021, con riguardo alla disposizione di proroga di cui al comma 14-ter dell’articolo 1 del medesimo decreto-legge, segnala l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’emendamento approvato al Senato[11] che introdotto la disposizione in esame non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la possibilità prevista dal comma 8 dell’articolo 3 della legge n. 56 del 2019, affinché le procedure concorsuali pubbliche e le conseguenti assunzioni possano essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di personale tra amministrazioni diverse previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 10-bis).
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che al comma 8 dell’articolo 3 della legge n. 56 del 2019, così come al successivo intervento normativo (comma 14-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021), che ne ha prorogato l’applicazione fino al 31 dicembre 2024, non sono stati associati effetti finanziari scontati nei saldi di finanza pubblica.
Articolo 1, comma 10-ter
(Proroga dell’attuale composizione dell’ANVUR)
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, al fine di garantire la continuità delle attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di non comprometterne il regolare svolgimento, prorogano, per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la composizione attuale della summenzionata Agenzia. Per la medesima durata, viene prorogato, altresì, il mandato dei componenti degli organi in scadenza.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono assistite da relazione tecnica né da prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prorogano, per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la composizione attuale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e il mandato dei relativi organi in scadenza. Al riguardo non si formulano osservazioni, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.
Articolo 1, comma 10-quater
(Avvalimento della Cassa Depositi e Prestiti per l’assistenza e la gestione di piani e programmi finanziari)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, inseriscono il termine del 31 dicembre 2029 relativamente all’applicazione di quanto disposto dall’articolo 10, comma 7-novies, del decreto-legge n. 121 del 2021, aggiunto dall’articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022, in merito alla facoltà per le amministrazioni pubbliche interessate di avvalersi della Cassa Depositi e Prestiti per l’assistenza e la gestione di piani e programmi finanziari.
Il suddetto comma 7-novies ha infatti esteso quanto disposto dal precedente comma 7-quinquies con riguardo al PNRR, agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU o comunque nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea, la facoltà per le amministrazioni pubbliche di avvalersi direttamente della società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e di società da essa direttamente o indirettamente controllate per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie. Dette amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare.
La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono il termine del 31 dicembre 2029 relativamente all’applicazione di quanto disposto dall’articolo 10, comma 7-novies, del decreto-legge n. 21 del 2022, in merito alla facoltà riconosciuta alle amministrazioni pubbliche interessate di avvalersi della Cassa Depositi e Prestiti per l’assistenza e la gestione di interventi pubblici previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea, potendo a tal fine sottoscrivere convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che si tratta di disposizioni che prevedono una mera facoltà per le amministrazioni pubbliche di avvalersi di quanto da esse previsto e che comunque alle stesse disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica all’atto della loro introduzione.
Articolo 1, comma 10-quinquies
(Disposizioni in materia di durata degli incarichi di componente degli Organismi indipendenti di valutazione-OIV)
La norma, introdotta al Senato, novella l’articolo 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, disciplinante la durata dell’incarico di componente degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), che nell’assetto vigente (comma 3 della medesima disposizione) è fissato in tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica. In particolare, la norma dispone che il suddetto termine di durata o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possa essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell'incarico individuato dal sopra richiamato comma 3 (tre anni). La durata dell'incarico, conferito o rinnovato per effetto della norma in esame, non può in ogni caso superare il 31 dicembre 2027 (comma 10-quinquies).
L’emendamento approvato al Senato[12] che introdotto la disposizione in esame non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, detta specifiche disposizioni in materia di durata degli incarichi di componente degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) che, a normativa vigente, è fissata in tre anni rinnovabile una sola volta. In particolare, viene previsto che il suddetto termine di durata o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possa essere prorogato per un periodo non superiore a tre anni e che la durata dell'incarico, conferito o rinnovato per effetto della norma in esame, non possa in ogni caso superare il 31 dicembre 2027. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
(Disposizioni in materia di durata massima di incarichi pubblici conferibili a soggetti in quiescenza)
Normativa vigente. L’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, esclude, con riguardo alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché a quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, e alle autorità amministrative indipendenti il conferimento di incarichi (di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali e di governo di enti) a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Il suddetto divieto non concerne eventuali rimborsi spese, a condizione che questi siano corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. La norma ammette il conferimento di incarichi a titolo gratuito e con riferimento a quelli dirigenziali e direttivi la loro durata non può essere superiore a un anno (non prorogabile né rinnovabile) presso ciascuna amministrazione. Alla norma in riferimento e alle successive modificazioni della stessa (in primis l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014) non sono stati ascritti effetti finanziari scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.
La norma, introdotta al Senato, novella l’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, estendendo da uno a due anni la durata massima degli incarichi dirigenziali e direttivi che, ai sensi del quarto periodo della medesima disposizione, possono essere conferiti a titolo gratuito presso le amministrazioni pubbliche a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. La novella conferma, altresì, la non prorogabilità e la non rinnovabilità di tali incarichi già previste nel testo vigente della disposizione, al pari della gratuità degli incarichi (comma 10-septies).
L’emendamento approvato al Senato[13] che introdotto la disposizione in esame non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, estende da uno a due anni la durata massima degli incarichi dirigenziali e direttivi che, ai sensi del quarto periodo del comma 9 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, possono essere conferiti a titolo gratuito presso le amministrazioni pubbliche a soggetti collocati in quiescenza. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che alla norma oggetto di novella non sono ascritti effetti finanziari scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, intervenendo sull’articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, prorogano di un anno (dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025) il regime transitorio che permette la non applicazione delle incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2013, ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
Si ricorda che l’inconferibilità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2013, derogata dalle disposizioni in esame, concerne l’assunzione nella medesima regione, nell’anno successivo alla cessazione del mandato, degli incarichi amministrativi di vertice della regione; degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono assistite da relazione tecnica né da prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte durante l’esame al Senato, prorogano fino al 31 dicembre 2025 il regime transitorio di deroga per i componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, delle incompatibilità previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2013. Al riguardo non si formulano osservazioni atteso la natura ordinamentale delle disposizioni prorogate e preso, inoltre, atto che alle norme originarie quanto alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Normativa vigente. L'articolo 1, comma 822-bis, della legge n. 197 del 2022, inserito dall'articolo 3, comma 12-quinquies, decreto-legge n. 215 del 2023, autorizza, per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (Regioni, enti locali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria), in sede di approvazione del rendiconto 2023, lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione[14], limitatamente alle risorse di parte corrente, per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale. La relativa relazione tecnica afferma che le risorse vincolate nel risultato di amministrazione sono in ogni caso destinate ad essere spese, pertanto le disposizioni in esame determinano una modifica della composizione della spesa, senza effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, sostituendo l'articolo 1, comma 822-bis, della legge n. 197 del 2022, consentono, sempre limitatamente alle risorse di parte corrente, per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (Regioni, enti locali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria), lo svincolo delle quote di avanzo, anche in sede di approvazione del rendiconto 2024 (oltre che del già previsto rendiconto 2023), per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30 per cento nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023, oltre che alla copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del servizio sanitario regionale.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono provviste di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte durante l’esame al Senato, sostituiscono l'articolo 1, comma 822-bis, della legge n. 197 del 2022 in materia di utilizzo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione. Nello specifico, il nuovo comma 822-bis consente, sempre limitatamente alle risorse di parte corrente, per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (Regioni, enti locali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria), lo svincolo delle quote di avanzo, anche in sede di approvazione del rendiconto 2024 (oltre che del già previsto rendiconto 2023), per il sostegno di determinati operatori, che esercitano la propria attività nei comuni montani dell’Appennino, oltre che alla copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del servizio sanitario regionale. Al riguardo non si formulano osservazioni poiché le disposizioni in esame, estendendo l’orizzonte temporale e le finalità cui possono essere destinate le quote di avanzo vincolato di amministrazione di parte corrente, determinano una modifica della composizione della spesa, senza che vi siano effetti sui saldi di finanza pubblica come risulta dalla relazione tecnica relativa al comma 822-bis dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, inserito dall'articolo 3, comma 12-quinquies, decreto-legge n. 215 del 2023, recante la disposizione su cui interviene, per finalità analoghe, quella ora in esame.
Articolo 1, comma 10-decies
(Norme in materia di assunzioni negli enti territoriali)
Normativa vigente. L’articolo 3 del decreto-legge n. 44 del 2023, al comma 5, autorizza, fino al 31 dicembre 2026, gli enti territoriali a stabilizzare, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, personale non dirigenziale[15], che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione.
Il medesimo articolo, al comma 5-ter, prevede, altresì, che, entro il medesimo termine, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possano riservare, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione[16] e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica.
Entrambe le citate assunzioni di personale sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prevedono che le assunzioni degli enti territoriali autorizzate dall'articolo 3, commi 5 e 5-ter del decreto-legge n. 44 del 2023, possano essere effettuate, fino al 31 dicembre 2026, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse di cui all'articolo 30 del testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001).
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono assistite da relazione tecnica né da prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prevedono che le assunzioni degli enti territoriali autorizzate dall'articolo 3, commi 5 e 5-ter del decreto-legge n. 44 del 2023, possano essere effettuate, fino al 31 dicembre 2026, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse di cui all'articolo 30 del testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001). Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, non si formulano osservazioni.
Normativa previgente. Il comma 899 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) ha stabilito che - per gli anni 2019 e 2020 - le regioni a statuto ordinario avrebbero potuto utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.
Ciò quale deroga alla disciplina, recata dai commi 897-898 del medesimo atto normativo, che consentivano (a regime) di applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del risultato di amministrazione complessivo come risultante dal relativo prospetto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il fondo anticipazioni di liquidità.
La relazione tecnica della legge di bilancio per il 2019 afferma che i commi 897 e 898 non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto limitano la possibilità degli enti in disavanzo di applicare al bilancio il proprio risultato di amministrazione a copertura di nuove e maggiori spese o di minori entrate.
Con riferimento al comma 899, la relazione tecnica sottolinea che la stessa consente alle regioni a statuto ordinario, le quali nelle annualità 2019-2020 sono ancora soggette alla disciplina del pareggio di bilancio a differenza degli enti locali, di poter utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare, ai fini del calcolo delle risorse disponibili, la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.
La norma, secondo la relazione tecnica, non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le regioni a statuto ordinario per le annualità 2019-2020 sono soggette alla disciplina del pareggio di bilancio.
Successivamente, il decreto-legge n. 215 del 2023 (“milleproroghe”) ha, all’articolo 2, comma 6-quater, ampliato la predetta deroga estendendola all’anno 2023 e ampliandola alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.
La relativa relazione tecnica (riportata nel seguito della scheda, vedi sotto) non ha attribuito alla proroga effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme estendono al 2024 l’applicazione delle norme (sopra descritte) concernenti l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione dettate dalla legge di bilancio per il 2019 per le regioni a statuto ordinario e la possibilità dell’applicazione di tali norme anche per le regioni a statuto speciale e le province autonome.
Più in dettaglio esse intervengono sulla disciplina derogatoria (di cui al comma 899 della legge di bilancio per il 2019) che consente l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità in due sensi:
- la deroga, inizialmente prevista per gli anni 2019 e 2020 e prorogata per il 2023, viene ora consentita anche per l’esercizio 2024;
- la deroga, inizialmente prevista per le regioni a statuto ordinario, viene ora estesa anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano (confermando quanto stabilito in occasione della proroga per il 2023).
L’emendamento che ha introdotto la presente disposizione non è corredato di relazione tecnica.
La relazione tecnica riferita alla disposizione prorogata (comma 6-quater dell’articolo 2 del decreto-legge n. 215 del 2023, RT di passaggio, AS 1027 della XIX legislatura) afferma che il comma 6-quater, nella misura in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per
l'anno 2023 e, limitatamente al medesimo anno, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, non determina effetti finanziari in quanto si riferisce a un esercizio già concluso, per cui gli impatti sulla spesa sono già stati scontati.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte dal Senato, intervengono sulla disciplina derogatoria (di cui al comma 899 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2019) che consente l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità in due sensi:
- la deroga, inizialmente prevista per gli anni 2019 e 2020 e prorogata per il 2023, viene ora consentita anche per l’esercizio 2024;
- la deroga, inizialmente prevista per le regioni a statuto ordinario, viene ora estesa anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano (confermando quanto stabilito in occasione della proroga per il 2023).
Alla disposizione, introdotta da un emendamento non corredato di relazione tecnica, non sono ascritti effetti finanziari. Si rammenta che alla deroga originaria, valevole per gli esercizi 2019 e 2020, e alla sua estensione all’esercizio 2023, non sono stati ascritti effetti finanziari.
In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che la disposizione proroga una disciplina alla cui introduzione e alla cui estensione non sono stati ascritti effetti, giacché, come evidenziato nella relazione tecnica riferita alla disposizione prorogata, la norma non determina effetti finanziari in quanto si riferisce a un esercizio già concluso (nella norma in esame il 2024), per cui gli impatti sulla spesa sono già stati scontati.
Normativa previgente. L’articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, ha istituito le aree negoziali per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate. Le materie oggetto delle procedure negoziali concernono, tra l’altro, il trattamento accessorio del suddetto personale. In base ai commi 5 e 6 del medesimo articolo, all’attuazione, mediante accordo sindacale, delle aree negoziali si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del suddetto personale dirigente, con disapplicazione della medesima previsione per gli anni dal 2018 al 2024. Tale disapplicazione è stata estesa, da ultimo, a tutto il 2024 dal comma 354 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023. Ai suddetti commi 5 e 6 dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 e ai successivi interventi che ne hanno prorogato l’efficacia, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Si evidenzia, altresì, che il comma 355 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023, ha autorizzato la spesa di 18 milioni di euro a decorrere dal 2024, destinata al suddetto personale dirigenziale per i provvedimenti previsti dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017.
La norma, come modificata al Senato, dispone la proroga al 2026[17] (2025, nel testo originario del decreto-legge) della disapplicazione (prevista, nell’assetto già vigente per il periodo 2018-2024, dai commi 5 e 6 dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017) delle disposizioni concernenti il meccanismo di finanziamento dell’area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, istituite dall’articolo 46 del richiamato decreto legislativo, ai sensi del quale, si provvede all’attuazione degli accordi sindacali concernenti tale personale, nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio destinato al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile [comma 1, lettera b)].
Nel corso dell’esame al Senato è stata, altresì, disposta la soppressione[18] della lettera a) del comma 1 dell’articolo in esame. La norma soppressa, in particolare modifica l’articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo n. 95 del 2017, prorogando dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 il termine per l’entrata a regime della disciplina relativa alle modalità di scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato recata dall’articolo 10, del decreto legislativo n. 334 del 2000 che, a sua volta, prevede che, per poter essere ammessi allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e alla qualifica di dirigente superiore occorre aver svolto una pluralità di incarichi[19].
Sul punto si rammenta che il decreto legislativo n. 95 del 2017 ha eliminato il requisito minimo di servizio (pari ad un anno) in ciascuno dei settori di impiego al fine della valutazione del percorso di carriera e ha stabilito che l’applicazione del nuovo sistema avvenisse a decorrere dal 1° gennaio 2020 [articolo 2, comma 1, lettera hh)]. In seguito, tale decorrenza è stata prorogata al 1° gennaio 2022, dall’articolo 36, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo n. 172 del 2019, al 1° gennaio 2024, dall'articolo 2, comma 6, decreto-legge n. 228 del 2021 e, da ultimo, al 1° gennaio 2025 dall’articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge n. 198 del 2022. Alle norme richiamate non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al decreto legislativo da ultimo citato riferisce che il differimento al l° gennaio 2022 del termine per l'attuazione della disposizione in riferimento non determina nuovi o maggiori oneri. Analoghe valutazioni sono riferite nelle relazioni tecniche relative al decreto-legge n. 228 del 2021 e al decreto-legge n. 198 del 2022.
Si evidenzia, altresì, che con l’approvazione della medesima proposta emendativa è stato, inoltre, integrato l’articolo 21 del presente decreto-legge con l’aggiunta dei commi 5-bis e 5-ter. Nel rinviare alla relativa scheda, si anticipa che i nuovi commi, in particolare, prevedono a loro volta l’abrogazione, rispettivamente, dell’articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo n. 95 del 2017 e dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 334 del 2020.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1337) e per le parti ancora riferibili al testo in esame, con riguardo al comma 1, lettera b), precisa che questo prevede la proroga fino al 2025 (2026 per effetto delle modifiche approvate al Senato) del periodo temporale di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell’area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate previsto dall’articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 95 del 2017, ai cui sensi si provvede all’attuazione degli accordi sindacali afferenti ai predetti dirigenti nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio destinato al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile.
La relazione tecnica evidenzia che in assenza di interventi di proroga, il suddetto meccanismo troverebbe applicazione a far data dal 2025; nondimeno, segnala che sono da tempo in corso riflessioni circa l’opportunità di introdurre disposizioni finalizzate alla modifica del meccanismo di finanziamento in questione, prevedendo, in via generale, che i trattamenti accessori e gli istituti normativi relativi al personale dirigente del Comparto Sicurezza e Difesa siano finanziati in modo analogo a quanto previsto per il restante personale. Pertanto, conclude che nelle more dell’elaborazione di tale intervento normativo, si rende necessaria una proroga della disapplicazione delle modalità di finanziamento della citata area negoziale attualmente previste dall’articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 95 del 2017. A tale proposito, tenuto conto che le risorse previste dall’articolo 1, comma 355, della legge n. 213 del 2023, pari a 18 milioni di euro a decorrere dal 2024, sono considerate dalle amministrazioni coinvolte sufficienti per l’attuazione dell’area negoziale dirigenziale con riferimento al triennio 2024-2026 e coerenti con gli importi stanziati nei trienni precedenti (2018-2020 e 2021-2023), assicura che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La relazione tecnica originaria, con riferimento alla lettera a) del comma 1 (soppressa in virtù dell’approvazione di un emendamento al Senato) si limita a ribadirne il contenuto e a riferire che la relativa disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Gli emendamenti approvati al Senato che hanno modificato la norma in esame non sono corredati di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, come modificata al Senato, dispone [comma 1, lettera b)] la proroga a tutto il 2026 (2025 nel testo originario del decreto-legge) della disapplicazione (già vigente con riferimento al periodo 2018-2024 in forza dei commi 5 e 6 dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017) delle disposizioni concernenti il meccanismo di finanziamento dell’area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, istituite dall’articolo 46 del medesimo decreto legislativo e, ai sensi del quale, si provvede all’attuazione degli accordi sindacali concernenti tale personale, nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio destinato al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile [comma 1, lettera b)]. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che ai suddetti commi 5 e 6 dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 e ai successivi interventi che ne hanno prorogato l’efficacia (comma 354 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023) non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Si, prende atto, altresì, di quanto evidenziato dalla relazione tecnica che, nel rammentare che l’articolo 1, comma 355, della legge n. 213 del 2023, ha comunque autorizzato la spesa di 18 milioni di euro a decorrere dal 2024, per i provvedimenti previsti dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 riferisce che tali risorse, sono comunque considerate dalle amministrazioni coinvolte sufficienti per l’attuazione dell’area negoziale dirigenziale con riferimento al triennio 2024-2026 e che, pertanto, la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, si evidenzia, peraltro, l’opportunità di acquisire una valutazione del Governo volta a confermare la neutralità della disposizione anche con riferimento alla modifica apportata alla stessa, ovvero, anche in merito all’estensione della suddetta disapplicazione al 2026.
Si evidenzia, altresì, che al Senato è stata, inoltre, disposta la soppressione della lettera a) del comma 1 in esame che prevede la modifica dell’articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo n. 95 del 2017 prorogando dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 il termine per l’applicazione della disciplina relativa alle modalità di scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato recata dall’articolo 10, del decreto legislativo n. 334 del 2000.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la disposizione soppressa, come evidenziato dalla relazione tecnica relativa al testo originario del decreto-legge non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che alle summenzionate disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Si osserva, altresì, che con l’approvazione della medesima proposta emendativa soppressiva della lettera a) del comma 1 è stato, inoltre, integrato l’articolo 21 del presente decreto-legge con l’aggiunta dei commi 5-bis e 5-ter. Nel rinviare alla relativa scheda (Cfr. infra), si anticipa che i nuovi commi, in particolare, prevedono a loro volta l’abrogazione, rispettivamente, dell’articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo n. 95 del 2017 e dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 334 del 2020.
Articolo 2, commi 2 e 3
(Rinnovo dei permessi di soggiorno relativi agli sfollati ucraini)
Le norme, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024, consentono il rinnovo, fino al 4 marzo 2026, dei permessi di soggiorno di protezione temporanea in scadenza al 31 dicembre 2024 rilasciati a persone provenienti dall’Ucraina[20] previa richiesta dell’interessato. I summenzionati permessi di soggiorno perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea. Si prevede, altresì, che, al momento della richiesta di rinnovo, tale tipologia di permessi può essere convertita in permessi di soggiorno per lavoro per l’attività effettivamente svolta[21].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, relativa al testo originale del provvedimento, ribadendo il contenuto delle norme chiarisce che per gli aspetti di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, le disposizioni sono immediatamente applicabili a cura delle questure della Repubblica nell’ambito delle attività d’istituto di competenza, senza ulteriori o nuovi oneri per la finanza pubblica. Inoltre, per quanto concerne costi connessi all’emissione del permesso di soggiorno elettronico, evidenzia, in via generale, che gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi connessi a tali attività, ai sensi degli articoli 7-vicies-ter e quater della legge n. 43 del 2005. Nel caso di permesso di soggiorno per protezione temporanea, rilasciato in formato elettronico, invece, lo stesso è concesso allo straniero a titolo gratuito e con oneri a carico dell’erario. Tuttavia, la platea interessata dalle disposizioni in parola è costituita da un ristretto bacino di utenza stimabile in circa 166.000 persone sulla base dei dati detenuti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno relativi ai titoli di soggiorno rilasciati per tali motivazioni. Pertanto, considerata l’esiguità della platea, agli oneri derivanti si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Infine, nell’ipotesi di conversione per motivi di lavoro del permesso di soggiorno, si specifica che i costi relativi all’emissione del permesso di soggiorno elettronico per motivi di lavoro sono posti a carico dell’utente sulla base della vigente disciplina di carattere generale. Ciò premesso, afferma l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024, consentono il rinnovo, fino al 4 marzo 2026, dei permessi di soggiorno di protezione temporanea in scadenza al 31 dicembre 2024 rilasciati a persone provenienti dall’Ucraina. La relazione tecnica, considerata l’esiguità della platea, afferma che agli oneri derivanti si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto assicurato dalla relazione tecnica e posto che alle precedenti proroghe, da ultimo l’articolo 1, comma 395, della legge 213 del 2023, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 2, commi 4 e 5, lettera a)
(Proroga graduatorie Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
Le norme prorogano fino al 31 dicembre 2025 la validità di determinate graduatorie afferenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (comma 4).
Nello specifico, è prorogata la validità:
- della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco[22];
- della graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell’ambito professionale di biologia[23];
- della graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell’ambito professionale chimica[24];
- della graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell’ambito professionale psicologia[25].
Modificando l’articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 228 del 2021, è, inoltre, prorogata, dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario[26] [comma 5, lettera a)].
Tale graduatoria, nel testo originario del decreto-legge, era stata prorogata fino al 30 giugno 2025 e, per effetto di un emendamento introdotto durante l’esame al Senato[27], è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, relativa al testo originale del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e specifica che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’emendamento introdotto durante l’esame al Senato, che ha modificato la durata della proroga dal 30 giugno 2025 al 31 dicembre 2025, era sprovvisto di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, come modificate dal Senato, prorogano, fino 31 dicembre 2025, la validità di determinate graduatorie afferenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Le medesime disposizioni, come modificate dal Senato, sempre con riferimento al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prorogano, dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, la graduatoria riservata al personale volontario[28]. Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale delle norme, non si hanno osservazioni da formulare.
Le norme, intervenendo sull’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, prevedono che le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non utilizzate nell'anno 2021 possano essere utilizzate per ulteriori quattro mesi (dal 31 dicembre 2024 fino al 30 aprile 2025).
Si ricorda che le risorse relative al citato contributo economico sono previste dagli articoli 74-bis - per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - e 74-ter - per il personale delle Forze armate - del decreto-legge n. 73 del 2021 che hanno istituito i predetti fondi per attuare iniziative di solidarietà per i familiari del personale delle Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate. Inoltre, l’individuazione dei soggetti che possono usufruire del contributo e le misure applicative del beneficio sono demandati a decreti ministeriali, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma.
Alla compensazione degli effetti derivanti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 300.000 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2025, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010.
Si evidenzia che l’applicazione delle norme in esame, originariamente limitate al 2022, è stata prorogata al 2023 per effetto dell’articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 198 del 2022 indicando, al comma 9 del medesimo articolo 2, i relativi effetti di maggior spesa in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 1.100.000 per il 2023. Tali disposizioni sono state da ultimo prorogate all’esercizio finanziario 2024 con l’articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 215 del 2023, a cui sono stati ascritti effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 300.000.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
Maggiori spese correnti |
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Utilizzo delle risorse relative al contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'art. 2, c. 4, del D.L. 228/2021 [comma 5, lettera b)] |
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0,3 |
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0,3 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'art. 2, c.6-sexies, del D.L. 225/2010 [comma 5, lettera b)] |
0,3 |
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0,3 |
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0,3 |
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La relazione tecnica, relativa al testo originale del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme ed assicura che l’utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura impiegate a copertura non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità a cui il richiamato fondo risulta destinato.
Il Governo, durante l’esame al Senato[29], ha chiarito che le entrate del Fondo di solidarietà di cui al decreto-legge n. 225 del 2010 previste per l'anno 2025 assommano ad un finanziamento in misura fissa pari ad euro 31.973.216, in riduzione rispetto a quelle dello scorso anno del 5 per cento (di cui euro 10.854.716 per le vittime di mafia, racket e usura, euro 10.830.000 per gli orfani di femminicidi e violenza di genere e le famiglie affidatarie ed euro 10.288.500 per le vittime dei reati intenzionali violenti) in aggiunta ad entrate variabili provenienti da un contributo sui premi assicurativi oltre che dai beni oggetto di confisca per usura, da donazioni o lasciti e da una quota pari alla metà delle confische annuali e delle vendite ai sensi della legge n. 165 del 1965, assommanti, sulla base dei dati a disposizione, a circa 100 milioni di euro. Inoltre, considerato l'andamento delle spese, 35 milioni circa per le vittime di mafia, reati violenti e orfani di crimini domestici per l'anno 2024, ritiene che il Fondo sia capiente.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame estendono all'anno 2025 la possibilità prevista nell’assetto previgente fino al 31 dicembre 2024, di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contrasto del Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata. In proposito, atteso che le disposizioni in esame sono state già oggetto di analoghe proroghe, non si hanno osservazioni da formulare riguardo agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto da esse derivanti, quantificati in 300.000 euro per l’anno 2025, giacché essi corrispondono a quelli previsti dall’ultima proroga disposta dall’articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 215 del 2023.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il secondo periodo della lettera b) del comma 5 dell’articolo 2 provvede alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo della medesima disposizione, pari a 300.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici, di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che tale disposizione ha unificato il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, disponendo altresì che il Fondo di rotazione risultante da tale unificazione fosse surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati.
Ai fini dell’alimentazione del Fondo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge n. 108 del 1996, il quale prevede che vi confluiscano, oltre a uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato, i proventi dei beni confiscati ai sensi dell’articolo 644, comma sesto, del codice penale e quelli provenienti da donazioni e lasciti da chiunque effettuati, nonché le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge n. 44 del 1999, il quale individua, invece, un contributo sui premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato, un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nonché una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, e a un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite relative ai beni mobili o immobili e ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
Sul punto, si osserva che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 2982 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, reca, nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 31.973.216 euro per l’anno 2025 e di 31.046.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027[30].
Ciò posto, si prende atto che la relazione tecnica allegata al provvedimento rappresenta che il predetto Fondo presenta le necessarie disponibilità e che l’utilizzo delle risorse impiegate a compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità a cui il fondo risulta destinato. Al riguardo, nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato il Governo ha fornito ulteriori rassicurazioni in ordine alla congruità delle rimanenti risorse del Fondo a far fronte ai fabbisogni attesi per l’anno corrente.
Articolo 2, comma 6-bis
(Adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive e dei rifugi alpini)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, modificano la lettera i) dell'articolo 1, comma 1122, della legge n. 205 del 2017, differendo:
- dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026, il termine per il completamento dell'adeguamento antincendio delle attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, ammesse al piano straordinario previsto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 216 del 2011, previa presentazione della SCIA parziale entro il 31 dicembre 2025 (rispetto al 30 giugno 2023 previsto dalla legislazione vigente)[31].
- dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025, per i rifugi alpini, il termine per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio, dell'istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti.
La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano i termini relativi all’adeguamento alla normativa antiincendio per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto in possesso dei requisiti per l’accesso al Piano straordinario (fino al 31 dicembre 2026), nonché per i rifugi alpini (fino al 31 dicembre 2025).
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle proroghe in esame e dal momento che alle precedenti proroghe di analogo contenuto non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
La norma, introdotta al Senato, prevede che nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali relative al 2024 previste dal DPCM 19 dicembre 2024 da autorizzare ai sensi di specifiche disposizioni richiamate dalla norma[32], per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni venga effettuato, limitatamente al 2025, mediante ricorso alla graduatoria[33] relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 1).
L’emendamento approvato al Senato che introdotto le disposizioni in esame non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, prevede che nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali relative al 2024, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni venga effettuato, limitatamente al 2025, mediante ricorso alla graduatoria relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 1).
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la norma si limita a prevedere, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali, una riserva in favore degli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.
Articolo 3, comma 1
(Alimentazione banca dati aiuti di Stato)
Le norme stabiliscono che la registrazione, negli archivi relativi agli aiuti di Stato[34], delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19, con esclusivo riferimento all’imposta municipale propria (IMU)[35], è effettuata entro il 30 novembre 2025.
Si rammenta che i termini di registrazione negli archivi relativi agli aiuti di Stato sono disciplinati, in via ordinaria, dall’articolo 10, comma 2, del D.M. n. 115 del 2017. Successivamente all’emanazione del menzionato decreto ministeriale, i termini di registrazione ivi previsti sono stati differiti da provvedimenti successivi e, da ultimo, al 30 novembre 2024 dall’articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2024.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originale del provvedimento, ribadisce il contenuto delle disposizioni ed evidenzia il carattere procedurale delle stesse, non ascrivendo loro effetti di natura finanziaria.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prorogano il termine per la registrazione, negli archivi relativi agli aiuti di Stato, delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19, con riferimento all’IMU, dal 30 novembre 2024 al 30 novembre 2025.
Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la relazione tecnica attribuisce carattere procedurale alla disposizione e non vi ascrive effetti di natura finanziaria, per altro in coerenza con le precedenti disposizioni di proroga dei termini.
Articolo 3, comma 2
(Responsabilità per inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione di aiuti di Stato)
La norma, come modificata al Senato, dispone la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 del periodo transitorio nel quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato[36] non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi.
Si segnala che il testo originario del decreto-legge in esame prevedeva invece la proroga del periodo transitorio fino al 30 novembre e soltanto con riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU). Con un emendamento approvato nel corso dell’esame al Senato[37], da un lato, la proroga è stata estesa fino al 31 dicembre 2025, dall’altro, è stata eliminata la limitazione della proroga medesima alla registrazione delle misure straordinarie relative all’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU).
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 31-octies (responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234), comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto il predetto regime transitorio (prorogato dalla norma in esame soltanto con riguardo alla registrazione delle misure straordinarie relative all’esenzione dall’imposta municipale propria), nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, in considerazione dell’incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel corso dell’emergenza da COVID-19 (Temporary Framework COVID-19)[38], e tenuto conto dell’esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi. La relazione tecnica, osservando il carattere ordinamentale della norma, non ascriveva alla stessa nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si segnala, infine, che il termine, già oggetto di proroga[39], è stato da ultimo differito al 31 dicembre 2024 dall’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 198 del 2022. La relazione tecnica motivava l’assenza di effetti finanziari con il carattere procedurale delle citate proroghe.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, come modificata dal Senato, dispone la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 del periodo transitorio, già oggetto di differimento (da ultimo, decreto-legge n. 198 del 2022), nel quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi.
Si segnala che il testo originario del decreto-legge in esame prevedeva invece la proroga del periodo transitorio fino al 30 novembre e soltanto con riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU).
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, concordando con la relazione tecnica circa l’assenza di effetti finanziari, stante il carattere procedurale della norma, ciò considerato anche che alla disposizione che ha introdotto il predetto regime transitorio, nonché alle precedenti analoghe proroghe, non sono stati ascritti effetti finanziari.
Articolo 3, comma 3
(Proroga del termine di presentazione della domanda di trasferimento di immobili statali in gestione all’Agenzia del demanio agli enti territoriali)
La norma differisce, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il termine entro il quale gli enti territoriali possono presentare richiesta motivata all’Agenzia del demanio ai fini del trasferimento in loro favore, a titolo gratuito, della proprietà di talune categorie di beni immobili[40], in gestione all’Agenzia medesima, ai sensi dell’articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC).
Al riguardo, si ricorda che il citato articolo 15-bis, comma 1, ha previsto la facoltà per gli enti territoriali, previa richiesta motivata all’Agenzia del demanio, da presentare entro il 31 dicembre 2024, di conseguire, a titolo gratuito, la proprietà dei predetti beni[41], in gestione all’Agenzia del demanio. La domanda presentata dall’ente interessato deve indicare la destinazione finale del bene immobile e la stima dei tempi per la realizzazione degli interventi previsti. La relazione tecnica di passaggio affermava che la norma citata, alla quale riconosceva carattere ordinamentale, non comportava nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritenendola conforme alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 42 del 2004, recante codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica fornisce alcune informazioni circa la casistica trattata dall’Agenzia del demanio (sia per quanto riguarda le richieste di trasferimento già evase, sia per quelle attualmente in fase d’istruttoria), precisando che le diverse fonti di finanziamento indicate dagli enti territoriali nell’ambito delle istanze di trasferimento variano in relazione alla diversa tipologia di intervento finanziato o da finanziare e indicando, a titolo esemplificativo[42], alcune misure nell’ambito delle linee di investimento PNRR di riferimento. La RT specifica, altresì, che nell’ambito della predetta casistica ricorre l’indicazione di finanziamenti derivanti dall’incentivo “Conto Termico” di cui al D.M. 16 febbraio 2016, che rappresenta una delle misure incentivanti per la riqualificazione energetica di edifici pubblici per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC). Con riguardo ai profili finanziari, la RT chiarisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la norma prorogata, similarmente a quanto disposto dalle norme in materia di federalismo demaniale e culturale, prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono ridotte le risorse spettanti agli enti territoriali cui i beni sono trasferiti, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento stesso[43]. Tale previsione assicura – conclude sul punto la RT – la neutralità finanziaria della norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma differisce, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il termine entro il quale gli enti territoriali possono presentare richiesta motivata all’Agenzia del demanio ai fini del trasferimento in loro favore, a titolo gratuito, della proprietà di talune categorie di beni immobili, in gestione all’Agenzia medesima, ai sensi dell’articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023.
Al riguardo, non si formulano osservazioni, rilevandosi che il trasferimento della proprietà di immobili dello Stato agli enti territoriali configura operazioni di carattere patrimoniale interne al comparto pubblico. Inoltre, nel caso di trasferimento in proprietà di immobili statali utilizzati a titolo oneroso, l’assenza di effetti finanziari per il bilancio dello Stato e per quello degli enti medesimi è assicurata del meccanismo rammentato dalla relazione tecnica, secondo cui il recupero delle minori entrate per il bilancio dello Stato avviene, di anno in anno, attraverso l’utilizzo di risorse facenti capo agli enti acquirenti, in misura corrispondente alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento.
Articolo 3, comma 4, lettera a)
(Disposizioni in materia di locazioni passive)
La norma dispone la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, della disciplina transitoria di cui all’articolo 16-sexies del decreto-legge n. 146 del 2021[44], che, al comma 1, prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali[45], dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.
Al riguardo, si ricorda che il citato articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021 ha previsto che le amministrazioni centrali, nonché le Autorità indipendenti (ivi inclusa la Consob) e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2023, non applicassero le riduzioni del canone di mercato previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 2012, in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B, ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
b) rispetto da parte delle amministrazioni statali di un parametro non superiore a 15 mq/addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;
c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge n. 191 del 2009[46] per le amministrazioni statali.
La relazione tecnica, con riferimento al citato articolo 16-sexies, comma 1, evidenziava la coerenza nel tempo dell’approccio metodologico adottato ai fini della considerazione nei tendenziali delle varie misure concernenti risparmi di spesa. In particolare, come la relazione tecnica riferita alle riduzioni dell’importo dei canoni di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 2012 non ascriveva effetti positivi a quella disposizione, non scontando i risparmi associati a dette misure nei saldi di finanza pubblica, parimenti, non erano stati ascritti oneri dalla disapplicazione delle citate misure di cui al predetto articolo 16-sexies, comma 1.
Al riguardo, si segnala, inoltre, che la disapplicazione delle riduzioni in parola è stata prorogata al 31 dicembre 2024 dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 215 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. La relazione tecnica confermava le valutazioni in termini di impatto già formulate con riferimento alla disposizione originaria.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica riferisce che la disposizione in esame, nel prorogare sino al 31 dicembre 2025 le disposizioni dettate dall’articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021, comporta risparmi di spesa rispetto alla legislazione vigente, in termini di minori importi che saranno pagati dalle pubbliche amministrazioni per locazioni passive, a fronte degli attuali indennizzi di maggiore importo in situazioni di occupazione sine titulo. Infatti, la disposizione prorogata è orientata a conseguire risparmi di spesa favorendo, nello specifico:
a) l’allocazione delle pubbliche amministrazioni in immobili più funzionali ed efficienti sotto il profilo del miglioramento energetico, al fine di ridurre i consumi energetici e, quindi, i costi di gestione dei beni;
b) la razionalizzazione e il contenimento degli spazi locati dalle amministrazioni statali di cui all’art. 2, comma 222, primo periodo, della legge n. 191 del 2009[47] per i propri fini istituzionali, con conseguente riduzione della spesa per affitti passivi;
c) la possibilità di stipulare nuovi contratti di locazione passiva ad un canone che “deve essere inferiore rispetto all’ultimo importo corrisposto” [48].
Sotto quest’ultimo profilo, la RT evidenzia che il canone risultante dalla non applicazione dell’abbattimento deve essere inferiore all’ultimo importo corrisposto dalla pubblica amministrazione, garantendo quindi risparmio di spesa rispetto alla spesa storica. La non applicazione delle riduzioni rispetto ai canoni congruiti dall’Agenzia del demanio è compensata, dunque, dall’individuazione di soluzioni alternative rispetto a pregresse contingenti situazioni allocative fortemente penalizzanti e svantaggiose per lo Stato (sia dal punto di vista dei contratti di locazione in essere sia in termini di soddisfacimento dei fabbisogni allocati), dalla più agevole regolarizzazione delle locazioni passive, nonché dalla rinegoziazione dei contratti stipulati con i fondi FIP e FP1, a canoni, comunque, inferiori all’ultimo canone corrisposto. In proposito, la RT evidenzia che detti utilizzi a “titolo precario” da parte della PA sono regolati dall’articolo 4, comma 2-septies[49], del decreto-legge n. 351 del 2001 recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, solo temporaneamente, ossia fino al 31 dicembre 2026 (FIP) e 31 dicembre 2027 (FP1), con il rischio che allo scadere di questi termini senza che i contratti siano stati regolarizzati, lo Stato potrebbe essere esposto a ingenti esborsi per penali previste dai citati contratti di locazione scaduti, ovvero per richieste di maggior danno da parte delle proprietà.
Il Governo, nel corso dell’esame al Senato[50], ha confermato che, nella definizione degli stanziamenti del bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027 e, più in generale, nella costruzione dei tendenziali di finanza pubblica, non sono stati considerati gli effetti di risparmio associati alla diminuzione dei canoni di locazione.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, l’applicabilità dell’articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021, che a sua volta aveva disposto la disapplicazione degli obblighi di riduzione dei canoni di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni centrali, dalle autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza, originariamente previsti dall’articolo 3, commi 4, 6 e 10, del decreto-legge n. 95 del 2012. La disapplicazione delle riduzioni dei canoni opera, come previsto dalla norma prorogata, a condizione che il contratto abbia per oggetto un immobile di alta efficienza energetica o con una più efficiente ripartizione degli spazi o preveda una riduzione del canone. Si rammenta che alla riduzione dei canoni (decreto-legge n. 95 del 2012) non erano stati ascritti effetti sui saldi, in quanto i risparmi attesi sarebbero stati rilevabili a consuntivo, e che anche la sua disapplicazione (decreto-legge n. 146 del 2021), nonché la relativa proroga (decreto-legge n. 215 del 2023), erano state considerate prive di effetti onerosi in quanto, come rammentava la relativa relazione tecnica, alla norma derogata non erano stati ascritti effetti di risparmio.
Al riguardo, tenuto anche conto di quanto assicurato dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato, ossia che nella definizione degli stanziamenti del bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027 e, più in generale, nella costruzione dei tendenziali di finanza pubblica non sono stati considerati gli effetti di risparmio associati alla diminuzione dei canoni di locazione, non si formulano osservazioni.
Articolo 3, comma 4, lettera b) e comma 5
(Proroga in favore di AMCO S.p.A.)
Le norme, novellando l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021, prorogano per l’anno 2025 la disposizione che disapplicava, nei confronti della società AMCO S.p.A., le norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall’ISTAT. Le norme precisano inoltre che, nell’ambito del rispetto dell’obbligo di informazione preventiva in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell’esposizione debitoria della società, quest’ultima deve comunicare al competente Ministero anche dati e informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica [comma 4, lettera b)]. Agli oneri derivanti dalle disposizioni, pari a 500.000 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (comma 5).
Si ricorda che AMCO S.p.A. - Asset Management Company (fino al 18 settembre 2019 Società per la Gestione di Attività – S.G.A.) è una società italiana che opera nel settore della gestione e del recupero di crediti deteriorati. Il novellato articolo 16-sexies, comma 2, introdotto dal Senato, disponeva la disapplicazione delle norme di contenimento della spesa per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 in favore della società, inserita nell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni (S13) nel 2021. In proposito, la relazione tecnica di passaggio affermava che la proposta non comportava nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto, in analogia con quanto già accade per le altre società inserite nel suddetto elenco ISTAT, non sono associabili risparmi o maggiori entrate dalla sua inclusione nel citato elenco. Alla norma non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica nel prospetto riepilogativo.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2024 |
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2026 |
2027 |
Maggiori spese correnti |
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Proroga della disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall’ISTAT, di cui all'art 16-sexies, c. 2 del D.L. 146/2021 [commi 4, lett. b)] |
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0,5 |
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0,5 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004 (comma 5) |
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0,5 |
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0,5 |
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La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e afferma che la disposizione di cui al comma 4, lettera b), comporta oneri per l’anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto di importo pari a 500.000 euro, alla cui compensazione si provvede mediante la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
Il Governo, con una Nota depositata nel corso dell’esame in Senato ha comunicato che la quantificazione in 500.000 euro è stata effettuata secondo criteri prudenziali tenuto conto delle stime sull’evoluzione, per l’anno 2025, degli elementi di costo di funzionamento della società rilevanti ai fini delle disposizioni di contenimento applicabili alla medesima.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano all’anno 2025 la disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti nell’elenco ISTAT delle PA e precisano gli obblighi informativi della società (comma 4, lettera b)). Ai relativi oneri, pari a 500.000 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 5).
In proposito, appare opportuno acquisire informazioni sugli elementi alla base della quantificazione in 500.000 euro degli oneri ascritti alla proroga, considerato che alla norma originaria non erano stati invece ascritti effetti finanziari. In particolare, andrebbe chiarito quali costi di funzionamento della società sono stati considerati nella stima; andrebbero altresì forniti chiarimenti più esaustivi circa le ragioni per le quali è stata considerata onerosa la proroga di una disposizione cui originariamente non furono ascritti effetti sui saldi.
Si fa presente in proposito che dal bilancio consolidato 2023 dell’AMCO S.p.A., l’esercizio 2023 si è concluso con un risultato netto consolidato negativo di euro 388 milioni (l’esercizio 2022 si era invece chiuso con un utile di euro 42,2 milioni).
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell’articolo 3 provvede agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), pari a 500.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Al riguardo, si segnala che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 335.744.739 euro per l’anno 2025, a 623.540.637 euro per l’anno 2026 e a 710.060.326 euro per l’anno 2027[51].
In proposito, si rileva che, come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risultano allo stato disponibili, per l’anno 2025, circa 328 milioni di euro.
Tanto premesso, pur tenendo conto della relativa esiguità degli oneri rispetto all’entità degli stanziamenti incisi, appare comunque opportuno che il Governo confermi che dall’utilizzo delle risorse del Fondo oggetto di riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso anche considerando l’ulteriore riduzione del medesimo Fondo disposta, con finalità di copertura, dall’articolo 20-bis del provvedimento in esame.
Articolo 3, comma 5-bis
(Limiti alle spese sostenute dalla Fondazione Enea Tech e Biomedical)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame in Senato, prorogano dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale alla Fondazione Enea Tech e Biomedica[52] saranno applicabili le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell’elenco ISTAT. A tal fine esse modificano l’articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 198 del 2022 che, come da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge n. 132 del 2023 fissa il termine del 1° gennaio 2025.
Si rammenta che la Fondazione è inclusa nell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni. Il citato articolo 3, comma 10, comunque, nella parte non modificata dalla norma ora in esame, specifica che trovano applicazione i limiti alle retribuzioni, emolumenti ovvero compensi stabiliti dalla normativa vigente e le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.
L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Si rammenta, in ogni modo, che la relazione tecnica riferita alla norma oggetto della presente proroga non scontava effetti finanziari. Ciò in quanto la mancata soggezione della citata Fondazione alle disposizioni sul contenimento della spesa nei fatti specificava normativamente quanto già espresso, in via interpretativa, per gli enti ed organismi di nuova istituzione, che non hanno raggiunto la piena operatività, non derivanti da accorpamenti o trasformazioni di enti e organismi preesistenti, nell’ambito delle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze dirette a fornire indicazioni sull’applicazione delle anzidette misure di contenimento della spesa.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma stabilisce che anche per il 2025 la Fondazione Enea Tech e Biomedical non sia soggetta alle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell’elenco ISTAT, sebbene essa continui a soggiacere alle norme che fissano limiti alle retribuzioni, emolumenti ovvero compensi stabiliti dalla normativa vigente e alle disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche.
Tanto premesso, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti onerosi derivanti dalla disposizione, posto che la relazione tecnica relativa alla disposizione oggetto di proroga motivava l’assenza di effetti finanziari della stessa con il livello di operatività limitato che caratterizza enti ed organismi di nuova istituzione, non derivanti da accorpamenti o trasformazioni di enti e organismi preesistenti. In particolare, andrebbe chiarita la permanenza di tale requisito in capo alla Fondazione interessata dalla proroga in esame, costituita ai sensi dell’articolo 42, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, giacché la stessa potrebbe invece aver raggiunto la piena operatività nel tempo intercorso.
Le norme estendono al periodo di imposta 2025 il divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, previsto dall’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 119 del 2018 al periodo di imposta 2025, previsto per i periodi di imposta dal 2019 al 2024 (comma 6);
Si segnala che il testo iniziale della disposizione prevedeva l’estensione del divieto fino al 31 marzo 2025. La proroga a tutto il periodo di imposta 2025 è stata disposta da un emendamento introdotto nel corso dell’esame in Senato[53].
La norma in esame è già stata prorogata dal decreto-legge n. 124 del 2019, dalla legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) e dai decreti-legge n. 146 del 2021, n. 198 del 2022 e n. 215 del 2023. L’ultima proroga estendeva il divieto di fatturazione elettronica al periodo d’imposta 2024.
Le norme prorogano gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, di cui all’articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025; fino alla stessa data possono inoltre essere prorogati i contratti aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, di cui al medesimo articolo 1-ter, comma 1-bis, nei limiti dei relativi importi complessivi residui (comma 7).
Le norme recano inoltre la sospensione per 24 mesi del procedimento per l’adozione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’iscrizione dei confidi nell’albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguente al venir meno del volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro. Per poter beneficiare della sospensione del procedimento di revoca il confidi interessato comunica alla Banca d’Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l’avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione, che consenta al suo termine il rispetto del predetto volume di attività finanziaria (comma 8).
Le norme, infine prorogano dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 il termine, di cui all’articolo 12-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, entro il quale gli enti del servizio sanitario della Regione Calabria sono autorizzati ad approvare i bilanci aziendali, relativi agli anni precedenti il 2022; l'adozione e lapprovazione dei bilanci[54] avvengono nel rispetto dei principi generali in materia di armonizzazione degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto esigibili con riferimento alla situazione aziendale nota al momento dell’adozione o approvazione degli stessi (comma 9).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo originario, richiama il contenuto delle norme e afferma, in merito al comma 6, recante la proroga del divieto di fattura elettronica, che trattasi di disposizioni di carattere procedurale che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo il Governo, con una Nota depositata nel corso dell’esame in Senato, ha chiarito i motivi per cui a questa proroga, come alle precedenti, non sono ascritti effetti di minor gettito. Tali effetti sarebbero derivati dal venir meno degli effetti di maggior gettito ascritti in sede di introduzione della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria, determinati sia da un potenziamento della cosiddetta tax compliance sia dal rafforzamento dell’attività di controllo.
Le motivazioni attengono, da un lato, all’utilizzabilità dei dati fiscali inviati al Sistema Tessera Sanitaria, dall’altro, all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle spese sanitarie detraibili.
Per quanto riguarda il primo profilo, il Governo ha rappresentato che i dati di tipo sanitario, essendo inquadrabili nell’ambito dell’articolo 9 (dati particolari) del Regolamento n. 679/2016, sono sempre stati oggetto di una disciplina differente rispetto alle altre informazioni acquisibili tramite il flusso della fatturazione elettronica. In particolare, l’articolo 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari) del decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136) – entrato in vigore contestualmente all’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica – per i periodi d’imposta dal 2019 al 2024, prevede che:
- i soggetti operanti nel settore sanitario non possono utilizzare la fatturazione elettronica;
- i dati fiscali trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Tale ultima disposizione è stata attuata con il decreto interministeriale 1° febbraio 2024 (Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria), il quale ha previsto che l’Agenzia delle entrate possa acquisire i dati fiscali delle singole fatture trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria, inclusi i dati relativi ad operazioni per le quali è stata manifestata l’opposizione da parte dell’assistito, nonché i dati relativi all’aliquota ovvero alla natura IVA della singola operazione. I predetti dati – che sono memorizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività di assistenza ai contribuenti, di controllo finalizzato all’erogazione dei rimborsi fiscali, di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale – possono essere utilizzati anche attraverso l’attività di analisi dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture congiuntamente ai dati presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate e in conformità ai relativi provvedimenti del direttore dell’Agenzia. Il citato decreto consente, quindi, di conciliare l’esigenza di tutela dei dati personali nell’ambito della gestione dei dati inerenti alla spesa sanitaria, su cui c’è un confronto costante con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con quella di offrire comunque una base dati per l’analisi del rischio al fine di espletare le attività di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate.
Pertanto, la proroga fino al 31 marzo 2025 del divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, anche considerato che le informazioni di interesse sono già acquisite in via telematica, non pare suscettibile di produrre alcun impatto sull’effetto di compliance indotto dal funzionamento del sistema di fatturazione elettronica obbligatoria.
In merito, poi, alla relazione tecnica delle disposizioni che hanno introdotto la fatturazione elettronica obbligatoria – considerato che, come sopra detto, si tratta di norme emanate contestualmente a quelle che disciplinano il divieto di utilizzo della medesima fatturazione elettronica per gli operatori sanitari – “si ritiene che le relative stime siano state effettuate anche tenendo conto dei divieti all’epoca già vigenti”[55].
Per quanto riguarda il secondo profilo, ossia l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle spese sanitarie detraibili, la Nota del Governo riporta che l’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), ha previsto che la detrazione del 19 per cento ai fini Irpef degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad eccezione, come previsto al successivo comma 680 della citata legge di bilancio, delle spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché delle spese per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (le cui spese sono detraibili anche se pagate in contanti). Pertanto, la maggior parte delle spese sanitarie i cui dati sono oggetto di invio al Sistema Tessera Sanitaria per le quali è emessa fattura (come, ad esempio, tutte le visite specialistiche effettuate da medici, odontoiatri e professionisti sanitari), seppur certificate da documenti fiscali cartacei, vengono sostenute dai contribuenti con strumenti tracciabili e ciò rappresenta di per sé una rilevante deterrenza all’assunzione di comportamenti evasivi o elusivi della normativa fiscale. Inoltre, anche l’efficacia dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria ne risulta rafforzata, potendo contare su dati di spesa tracciati e quindi certi nell’importo e nella data. Infine, si evidenzia come l’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per le prestazioni sanitarie erogate alla persona fisica abbia consentito di offrire un servizio utile per i cittadini. I dati trasmessi, infatti, sono efficacemente impiegati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate nonché per le finalità di controllo delle dichiarazioni e per il monitoraggio della spesa sanitaria da parte della Ragioneria Generale dello Stato. Anche la circostanza per la quale il contribuente trova nella propria dichiarazione precompilata i dati delle spese sanitarie detraibili già inseriti è un elemento che favorisce la c.d. tax compliance, alimentando comportamenti virtuosi nel contribuente.
In merito al comma 7, la relazione tecnica afferma che la disposizione, operando esclusivamente una proroga di contratti in corso e nei massimali già previsti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Da essa potrebbero derivare risparmi per le singole amministrazioni, in termini di spesa e di processo, riconducibili alla possibilità di utilizzo di contratti in corso, risparmi che sarebbero quantificabili soltanto a consuntivo.
Con riferimento al comma 8, la relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuove attività e, di conseguenza, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso la Banca d’Italia, l’Autorità competente per l’attuazione della norma (che ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria) procederà a effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispone per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali.
Con riferimento al comma 9, relativa all’approvazione dei bilanci sanitari della regione Calabria precedenti al 2022, la relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano il divieto di fatturazione elettronica per taluni operatori sanitari per tutto il periodo di imposta 2025 (comma 6); prorogano al 31 dicembre 2025 specifici contratti realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, aventi ad oggetto servizi del Sistema pubblico di connettività, e servizi di telefonia fissa, nei limiti dei relativi importi complessivi residui (comma 7). Le norme recano inoltre la sospensione per 24 mesi del procedimento per revoca dell’autorizzazione all’iscrizione dei confidi nell’albo degli intermediari finanziari, conseguente al venir meno di requisiti dimensionali, se il confidi interessato comunica alla Banca d’Italia l’avvio di un processo di integrazione volto al rispetto del limite dimensionale (comma 8). Le norme, infine, prorogano al periodo di imposta 2025 il termine entro il quale gli enti del servizio sanitario della Regione Calabria sono autorizzati ad approvare i bilanci aziendali, relativi agli anni precedenti il 2022 (comma 9).
In proposito, considerati il carattere ordinamentale delle proroghe introdotte e i chiarimenti forniti dal Governo in merito alla fatturazione elettronica per le spese sanitarie, non si formulano osservazioni.
Articolo 3, comma 10
(Proroga del regime di esenzione IVA per le imprese del cd. “Terzo Settore”)
Normativa vigente: il comma 15-quater dell’articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, intervenendo sul DPR n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’IVA), modifica il regime IVA applicabile a determinate operazioni. Sinteticamente, si dispone il passaggio dal “fuori campo IVA” al regime di esenzione dall’IVA di alcune specifiche operazioni e l’inserimento di alcune prestazioni tra le operazioni esenti, in presenza di specifiche condizioni. Nel dettaglio, si introducono:
modifiche all’articolo 4 del DPR 633 del 1972, recante individuazione delle operazioni che rientrano nell’esercizio di imprese (operazioni commerciali) e alle quali, pertanto, si applica la disciplina IVA. In particolare sono state eliminate alcune esclusioni (e quindi sono state inserite nel campo di applicazione IVA), per le operazioni effettuate in presenza di specifici requisiti [lettera a)];
modifiche all’articolo 10 del DPR 633 del 1972, al fine di includere le suddette operazioni tra quelle esenti ai fini IVA [lettera b)].
La relazione tecnica riferita alla norma che ha introdotto le citate modifiche al regime IVA, afferma che la previsione dell’“esenzione IVA” in luogo del “fuori campo IVA” non determina effetti sul gettito.
Successivamente, sono intervenute diverse norme sulla decorrenza del nuovo regime: l’articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) che ha fissato inizialmente la decorrenza al 1° gennaio 2024, poi differita al 1° luglio 2024 da parte dell’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 51 del 2023 e da ultimo posticipata al 1° gennaio 2025 dall’articolo 3, comma 12-sexies, del decreto-legge n. 215 del 2023.
Le relazioni tecniche riferite alle citate norme di differimento non hanno ascritto effetti finanziari alle proroghe stesse.
Le norme intervenendo sull’articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), differiscono dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 la decorrenza del nuovo regime fiscale di esenzione IVA, di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, per le operazioni realizzate dagli enti associativi del Terzo settore, nelle more della razionalizzazione della disciplina dell’IVA per gli enti del Terzo settore, in attuazione dell’articolo 7 della legge n. 111 del 2023 (legge delega per la riforma fiscale).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che alla norma originaria non erano stati ascritti effetti e che in linea con la valutazione originaria, anche al differimento previsto dalla norma in esame non vengono ascritti effetti finanziari.
La RT ricorda che la modifica del regime fiscale IVA di talune prestazioni rese da enti associativi è stata disposta al fine di superare la procedura d’infrazione 2008/2010, con la quale la disciplina nazionale era stata censurata per aver escluso dal campo di applicazione dell’IVA le operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in ossequio ai fini istituzionali dell’ente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma differisce dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 la decorrenza del nuovo regime fiscale di esenzione IVA, di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, per le operazioni realizzate dagli enti associativi del Terzo settore, nelle more della razionalizzazione della disciplina dell’IVA per gli enti del Terzo settore, in attuazione dell’articolo 7 della legge n. 111 del 2023 (legge delega per la riforma fiscale). In proposito, la RT rammenta che alla norma originaria non erano stati ascritti effetti e che in linea con la valutazione originaria, anche al differimento previsto dalla norma in esame non vengono ascritti effetti finanziari.
Si segnala in proposito che, come sopra esposto, anche le relazioni tecniche riferite alle norme che hanno introdotto il comma 15-quater all’articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, o che hanno disposto successivi differimenti dell’applicazione del predetto comma non hanno ascritto alle stesse effetti sui saldi di finanza pubblica.
In proposito, si segnala che il passaggio dal regime “fuori campo IVA” al regime di “esenzione IVA”, pur non determinando variazioni in termini di applicazione dell’imposta (che comunque non viene applicata al momento della cessione), determina effetti in termini di detrazione dell’IVA sugli acquisti da parte dei soggetti cessionari. Infatti, sulla base degli acquisti in regime di esenzione IVA si determina il c.d. “pro-rata di detraibilità” dell’imposta, che rileva ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta. Con riguardo a tale profilo, andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi volti ad escludere eventuali effetti di gettito ed a confermare quindi l’assunzione di neutralità finanziaria adottata dalla relazione tecnica. Inoltre, considerato che (come rammenta la stessa relazione tecnica) il regime fiscale ora prorogato era stato introdotto al fine di superare una procedura di infrazione (n. 2008/2010), andrebbero acquisiti elementi di informazioni in merito al superamento della citata procedura di infrazione, tenuto conto della presente proroga, al fine di escludere eventuali oneri a carico dello Stato italiano in caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prevedono che alla regione Molise non si applichi, fino al 30 giugno 2025, il sistema sanzionatorio previsto dall’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113 del 2016 che comporta limitazioni in termini di assunzioni di personale.
Si ricorda che l’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113 del 2016, tra l’altro, dispone che gli enti locali, che, nei termini previsti, non approvano il bilancio o il rendiconto o che non inviano i relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. La relazione tecnica delle richiamate disposizioni riporta che le stesse hanno natura procedimentale, essendo volte ad introdurre un sistema sanzionatorio nei confronti degli enti territoriali.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono assistite da relazione tecnica né da prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prevedono che alla regione Molise non applichi, fino al 30 giugno 2025, il sistema sanzionatorio previsto dall’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113 del 2016 che comporta limitazioni in termini di assunzioni di personale. Al riguardo non si formulano osservazioni atteso che al sistema sanzionatorio derogato non sono ascritti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.
Normativa previgente. L’articolo 2 del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ha consentito[56] al Ministero dell'economia e delle finanze di concedere uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle società che gestiscono gli impianti “ex ILVA”, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione[57].
Alla disposizione sono stati ascritti effetti (pari, appunto, a 320 milioni di euro per il 2024) sul solo saldo netto da finanziare.
La relazione tecnica (AS 986 e AC 1759 della XIX legislatura), infatti, chiariva quanto segue:
- in termini di fabbisogno non si ascrivevano effetti tenuto conto che l'eventuale concessione dei finanziamenti sarebbe stata assicurata mediante l'impiego di risorse precedentemente preordinate ad interventi di aumento di capitale da parte di Invitalia per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., pertanto già scontate nei tendenziali di finanza pubblica per il 2024;
- in termini di indebitamento netto non si rilevavano effetti considerata la natura finanziaria dell'intervento.
Inoltre, nel corso nel corso dell’esame al Senato, il Governo precisò altresì,[58] relativamente alla mancanza di effetti in termini di indebitamento netto, che tenuto conto, in particolare, della prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, l’operazione era da considerarsi di natura finanziaria in quanto soggetta a restituzione.
Le norme intervengono (comma 11) sul prestito concedibile dal Ministero dell’economia e delle finanze alle società dell’ex ILVA (sopra descritto) incrementandolo di 100 milioni di euro per il 2024.
Il prestito passa dunque da 320 a 420 milioni di euro.
L’effetto, si evidenzia, è riferito all’annualità 2024 (si rammenta, infatti, che il presente decreto-legge è entrato in vigore il 28 dicembre 2024).
Ai sensi del comma 12, ai maggiori oneri derivanti dal comma 11, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale del made in Italy (autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206).
Il comma 13 dispone che il prestito (come ora incrementato) è soggetto ai medesimi oneri, termini e condizioni disciplinati in sede di concessione del precedente prestito.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Incremento del finanziamento da parte di Invitalia a favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici di ILVA S.P.A, di cui all'art. 2, c. 1, del D.L. 4/2024 (comma 11) |
100,0 |
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100,0 |
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Minori spese in conto capitale |
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Riduzione del Fondo nazionale del made in Italy, di cui all’art. 4, c. 1, della L. 206/2023 (comma 12) |
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La relazione tecnica, oltre a descrivere sinteticamente le norme, informa che l’incremento dell’entità del prestito concedibile si rende necessario per garantire la continuità produttiva ed occupazionale del compendio aziendale di proprietà di ILVA S.p.A., nelle more del completamento dell’aggiudicazione dei compendi da parte dell’amministrazione straordinaria, slittata, secondo quanto riferito dal MIMIT, amministrazione titolare dei poteri di vigilanza sugli organi commissariali di gestione della procedura di amministrazione straordinaria, al primo quadrimestre del 2025.
Essa afferma altresì che, per le finalità perseguite dalla norma, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato all’adozione dei decreti necessari ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per l’impiego degli stanziamenti attualmente allocati per il Fondo nazionale del made in Italy, capitolo 7416 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, e precisa che il finanziamento, nell’importo rideterminato, resta assoggettato alle medesime condizioni di restituzione e ai medesimi oneri finanziari a servizio del debito, declinati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 luglio 2024.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano, di ulteriori 100 milioni di euro per il 2024[59], il prestito concedibile in favore delle società che gestiscono gli impianti “ex ILVA”.
Il prospetto riepilogativo registra i predetti effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno.
In proposito non si formulano osservazioni.
Infatti:
- l’onere è limitato all’entità dello stanziamento;
- la mancanza di effetti sull’indebitamento netto (coerentemente con la disposizione che ha fissato il prestito originario) è dovuta al fatto che si tratta di un’operazione finanziaria ai sensi del SEC 2010, in quanto tale non rilevante sul deficit;
- l’iscrizione degli effetti di spesa sul saldo di fabbisogno tiene conto dell’uscita di cassa associabile all’erogazione dell’ulteriore finanziamento: nel prestito iniziale non erano invece stati ascritti effetti, ma ciò, come informava la precedente relazione tecnica, era dovuto alla circostanza che si trattava di risorse la cui uscita era già scontata nei tendenziali;
- il prospetto riepilogativo non espone l’entrata di cassa associata alla restituzione all’incremento di prestito concesso: ciò è spiegabile con la circostanza che il prestito è di durata quinquennale (come da disposizione originaria), mentre il prospetto ha durata quadriennale;
- la mancata iscrizione di effetti medio tempore ascrivibili agli interessi che maturano sul citato incremento di prestito appare rivestire carattere prudenziale.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 12 dell’articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dal comma 11 del medesimo articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 206 del 2023.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che tale disposizione ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale del made in Italy, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e 300 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali e che le relative risorse risultano iscritte sul capitolo 7416 dello stato di previsione del medesimo Ministero.
Tanto premesso, si evidenzia che, da un’interrogazione effettuata presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul suddetto capitolo 7416 risulta accantonato, per l’anno 2024, un importo corrispondente a quello della voce di copertura in commento, nonché disponibilità residue pari a 200 milioni di euro.
Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.
Normativa vigente. L’articolo 5 del decreto-legge n. 131 del 2023 reca disposizioni in materia di valutazioni civilistiche e fiscali per le imprese assicurative in caso di cessioni aziendali.
In particolare, il comma 1 consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali e che, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 131 (ossia al 30 settembre 2023), acquisiscono un compendio aziendale da un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa, di registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione. Tale rilevazione contabile rileva anche ai fini dell’IRES e dell’IRAP. Le suddette cessioni di compendio aziendale si considerano cessione di rami di azienda ai fini IVA. Agli atti aventi a oggetto le medesime cessioni le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista. Le imprese cessionarie possono valutare, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (vedi sopra) e in quello successivo, i predetti attivi finanziari destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese cessionarie non possono esercitare l’opzione per la trasparenza di cui all’articolo 115 del TUIR (si tratta del regime opzionale che consente di tassare il reddito imputandolo direttamente ai soci per “trasparenza”, adottando, cioè, lo stesso sistema previsto per le società di persone), né per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti dello stesso testo unico (si tratta del particolare regime di determinazione del reddito complessivo Ires per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi).
Il comma 2 prevede, inoltre, disposizioni di analogo tenore anche nei confronti delle imprese assicurative che acquistano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del già citato decreto-legge n. 131 (ossia entro il 30 marzo 2025), compendi aziendali dalle predette imprese cessionarie.
Ai commi 1 e 2 non sono stati ascritti effetti sui saldi.
La relazione tecnica – in sintesi – con riferimento al comma 1, affermava che la norma consiste in un intervento volto a garantire continuità di gestione al compendio aziendale, ceduto entro un limitato periodo di tempo da un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa, consentendo di attribuire continuità di valori, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, anche ai fini fiscali, oltre che contabili, e mantenere i valori fiscali del cessionario allineati a quelli di bilancio. Ciò comporta la non emersione di plusvalenze imponibili e minusvalenze deducibili sui beni oggetto di trasferimento in capo ai soggetti cedente e cessionario, senza impatti in termini di gettito. Inoltre, dal punto di vista dell’IVA la misura ha una finalità meramente ricognitiva della natura dell’operazione, in coerenza con la disciplina nazionale ed unionale vigenti. In particolare, la norma non innova la disciplina IVA in quanto prevede che l’operazione consistente nella cessione di un compendio aziendale è considerata tale anche ai fini IVA e, pertanto, non è assoggettata a tale imposta come a legislazione vigente. Per quanto riguarda l’imposta di registro, la RT (cui si rinvia) svolge inoltre ulteriori considerazioni idonee a dimostrare la mancanza di impatti sul gettito. Con riferimento al comma 2, la RT afferma che lo stesso, con valenza esclusivamente civilistica, nel caso in cui un’impresa acquisisca - entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto - un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui al comma 1, estende la possibilità di rilevare inizialmente gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico alla data di trasferimento, anziché al prezzo di cessione, anche alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d’esercizio sulla base dei principi contabili nazionali. Inoltre, è anche estesa la possibilità di valutare successivamente, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia il 30 settembre 2023) e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui sopra, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. La continuità dei valori a fini civilistici esclude l’emersione di plusvalenze e minusvalenze contabili sui beni oggetto di trasferimento in capo ai soggetti cedente e cessionario. Il comma 2 conferma che anche queste cessioni di compendi aziendali si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, ossia ai fini IVA.
Nel corso dell’esame parlamentare, la rappresentante del Governo aveva segnalato, presso la Commissione Bilancio della Camera (AC 1437, seduta dell’8 novembre 2023) che le disposizioni dell'articolo 5, in materia di cessione di compendi assicurativi e allineamento dei valori contabili, risultano applicabili alle sole imprese di assicurazioni operanti nel ramo vita e non determinano effetti di minor gettito per l'Erario, considerando anche che, sulla base delle informazioni disponibili, il medesimo articolo allo stato potrebbe applicarsi a una sola impresa in liquidazione coatta amministrativa. Nella medesima seduta, la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sul testo senza porre condizioni né osservazioni in merito all’articolo 5.
Le norme prorogano talune previsioni della sopra descritta disciplina. In particolare:
- viene prorogata, dall’esercizio 2024 all’esercizio 2025[60], la possibilità, per le imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali e che, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 131 del 2023 (ossia al 30 settembre 2023), abbiano acquisito un compendio aziendale da un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa, di valutare gli attivi finanziari dei compendi aziendali ceduti non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, non solo civilisticamente ma anche ai fini IRES e IRAP, e di applicare le imposte di registro e ipocatastali in misura fissa (lettera a));
- viene prorogato, dal 30 marzo 2025 al 31 dicembre 2025, il termine entro il quale per le cessioni dei sopradetti compendi aziendali risulta applicabile anche ai subcessionari l’analoga disciplina già prevista (dal comma 2 del citato articolo 5 del decreto-legge n. 131 del 2023) per le imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali e che acquisiscono un compendio aziendale dalle imprese cessionarie [lettera b)].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ricostruisce preliminarmente la portata della proroga in esame, come segue.
Il comma 14 modifica i commi 1 e 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, disponendo che:
- è esteso da uno a due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 131 del 2023, il periodo nel quale le imprese che acquistano un compendio aziendale da un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa hanno la possibilità di valutare gli attivi finanziari, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole;
- è esteso fino al termine del 31 dicembre 2025 il periodo entro il quale è consentito alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d’esercizio sulla base dei principi contabili nazionali che acquisiscano un compendio aziendale dalle anzidette imprese cessionarie, di rilevare inizialmente gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico alla data di trasferimento, anziché al prezzo di cessione.
La RT quindi afferma che le suindicate estensioni temporali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che anche alle disposizioni oggetto di modifica non erano stati ascritti effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma proroga la disciplina temporanea e settoriale prevista dall’articolo 5 del decreto-legge n. 131 del 2023 in materia di valutazioni civilistiche e fiscali per le imprese assicurative in caso di cessioni di compendi aziendali.
In particolare, è prorogato da uno a due esercizi successivi a quello in corso al 30 settembre 2023 il periodo nel quale le imprese che acquistano un compendio aziendale da un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa hanno la possibilità di valutare gli attivi finanziari non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, ed è prorogato dal 30 marzo 2025 al 31 dicembre 2025 il periodo entro il quale è consentito alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d’esercizio sulla base dei principi contabili nazionali che acquisiscano un compendio aziendale dalle anzidette imprese cessionarie, di rilevare inizialmente gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico alla data di trasferimento, anziché al prezzo di cessione.
Si ricorda che alla norma originaria, ora prorogata, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, e oltre a quanto riportato nella relazione tecnica iniziale, nel corso dell’esame parlamentare il Governo ha fornito ulteriori elementi a sostegno della neutralità della disposizione, sulla cui base la Commissione Bilancio della Camera, nell’esprimere parere favorevole sul testo del decreto-legge, non aveva posto condizioni né osservazioni sulla disposizione ora prorogata.
Nel corso dell’esame parlamentare, la rappresentante del Governo ha segnalato, presso la Commissione Bilancio della Camera (AC 1437, seduta dell’8 novembre 2023) che le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge n. 131 del 2023, in materia di cessione di compendi assicurativi e allineamento dei valori contabili, risultano applicabili alle sole imprese di assicurazioni operanti nel ramo vita e non determinano effetti di minor gettito per l'Erario, considerando anche che, sulla base delle informazioni disponibili, il medesimo articolo allo stato potrebbe applicarsi a una sola impresa in liquidazione coatta amministrativa.
Ciò stante, non si hanno quindi osservazioni da formulare.
La norma interviene sulla disciplina delle rendicontazioni societarie di sostenibilità.
Si rammenta che l’articolo 3 del decreto legislativo n. 125 del 2024 (che ha sostituito ed abrogato il previgente decreto legislativo n. 254 del 2016), prevede che le imprese aventi determinate caratteristiche includano in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Il successivo articolo 10 disciplina il relativo regime sanzionatorio, in vigore dal 25 settembre 2024.
Sia il decreto del 2024 sia quello del 2016, sopra citati, sono corredati di una generale clausola di invarianza finanziaria.
In particolare, la disposizione prevede, con riguardo alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024, la perdurante applicazione delle norme in tema di sanzioni e di poteri e coordinamento tra le Autorità competenti, di cui agli articoli 8 e 9 del previgente decreto legislativo n. 254 del 2016, abrogato dal 25 settembre 2024, e alla relativa disciplina attuativa.
L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione, introdotta dal Senato, interviene sulla disciplina delle rendicontazioni societarie di sostenibilità, in particolare disponendo che alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024, restino applicabili le norme in tema di sanzioni e di poteri e coordinamento tra le Autorità competenti, di cui agli articoli 8 e 9 del previgente decreto legislativo n. 254 del 2016[61] e alla relativa disciplina attuativa, in luogo della disciplina introdotta dal nuovo decreto legislativo del 2024.
In proposito, per quanto riguarda le attività delle autorità competenti (Consob, IVASS e Banca d’Italia), non si formulano osservazioni, considerato che le stesse sono esterne al perimetro della pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda, invece, l’applicabilità della previgente disciplina sanzionatoria, pur rilevando che, in linea generale, alle entrate da sanzioni amministrative pecuniarie non sono ascritti effetti di gettito, trattandosi di entrate di carattere eventuale, andrebbe confermato se, per effetto dell’applicazione della previgente disciplina sanzionatoria, nei termini previsti dalla disposizione in esame, a eventuali fattispecie già verificatesi, si possano determinare minori entrate a carico del bilancio pubblico rispetto a quelle previste.
Articolo 3, comma 14-quater
(Indennità degli amministratori locali)
Normativa vigente. L'articolo 44, comma 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, come da ultimo modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera a-bis) del decreto-legge n. 123 del 2019, prevede che, fino al 31 dicembre 2024, al sindaco e agli assessori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016[62] con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una ‘zona rossa’, è data facoltà di applicare l'indennità di funzione[63] prevista per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti. La citata indennità è erogata con oneri a carico del bilancio comunale.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prorogano di un anno (dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025), al sindaco e agli assessori di determinati comuni, colpiti dagli eventi sismici del 2016 e con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono provviste di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prorogano di un anno (dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025), al sindaco e agli assessori per determinati comuni, colpiti dagli eventi sismici del 2016 con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la facoltà di applicare l'indennità di funzione[64] prevista per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che, come riportato anche per la precedente proroga, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a-bis) del decreto-legge n. 123 del 2019, le disposizioni in esame non incidono sull’obbligo degli enti interessati di conseguire l’obiettivo di equilibrio finanziario previsto a legislazione vigente.
Articolo 3, comma 14-quinquies
(Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali)
Normativa vigente. L'articolo 3-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022, ai commi 2 e 3, come modificati dall'articolo 3, comma 12-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023, prevede, in considerazione delle difficoltà determinate dall'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, negli anni 2023 e 2024, che gli enti locali possano effettuare[65] operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti. Si prevede, altresì, che, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza negli anni 2023 e 2024 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all’art. 204, comma 2, del TUEL e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge n. 448 del 2001, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni in parola non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.
Si evidenzia che tanto la relazione tecnica riferita alle norme originarie, di cui all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 198 del 2022, quanto la relazione tecnica relativa alla proroga, di cui all'articolo 3, comma 12-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023, asseverano che le disposizioni in parola hanno natura ordinamentale poiché consentono operazioni già previste a legislazione vigente.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prorogano al 2025, le disposizioni di cui all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 198 del 2022, che consentono agli enti locali di rinegoziare o sospendere i propri mutui.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono provviste di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prorogano al 2025, le disposizioni di cui all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 198 del 2022, che consentono agli enti locali di rinegoziare o sospendere i propri mutui.
Al riguardo non si formulano osservazioni atteso che tanto la relazione tecnica riferita alle norme originarie, di cui all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 198 del 2022, quanto la relazione tecnica della precedente proroga, di cui all'articolo 3, comma 12-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023, asseverano che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale poiché consentono operazioni già previste a legislazione vigente.
Articolo 3, comma 14-sexies
(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)
Normativa vigente. L’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 reca disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle assemblee di società ed enti; in particolare:
- il comma 7, come modificato dall’articolo 11, comma 2, della legge n. 21 del 2024, prevede che le suddette disposizioni si applichino alle assemblee tenute entro il 31 dicembre 2024;
- il comma 8 specifica altresì che, per le società a controllo pubblico, l'applicazione delle disposizioni suddette ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, prevedono che le disposizioni di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, si applichino alle assemblee tenute entro il 31 dicembre 2025, anziché entro il 31 dicembre 2024, come previsto dall’articolo 11, comma 2, della legge n. 21 del 2024.
La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le
disposizioni in esame prevedono che le norme, relative alle modalità di svolgimento delle assemblee di società ed enti, di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, si applichino alle assemblee tenute entro il 31 dicembre 2025, anziché entro il 31 dicembre 2024, come previsto a legislazione vigente.
Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che la disciplina oggetto di proroga di cui all’articolo 106, comma 8, del decreto-legge n. 18 del 2020, specifica che, per le società a controllo pubblico, l'applicazione delle suddette disposizioni ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, posticipano, dal 31 marzo al 30 settembre 2025, il termine[66] per l’invio delle dichiarazioni sostitutive[67] necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione nell'albo da parte dei soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.
Si prevede, altresì, che per adeguare la disciplina relativa all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali[68], anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, sia revisionato il decreto del ministro dell'economia e delle finanze n. 101 del 2022.
A tal fine, in conformità alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si prevede che le disposizioni relative all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), n. 1, e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 vengano interpretate nel senso che le società di scopo[69] o di progetto[70], costituite per svolgere attività di accertamento, di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nel medesimo albo qualora la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo. Si precisa, infine, che gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle summenzionate società di scopo sono da considerarsi legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l’adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono provviste di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte durante l’esame al Senato, posticipano, dal 31 marzo al 30 settembre 2025, il termine[71] per l’invio delle dichiarazioni sostitutive[72] necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione nell'albo da parte dei soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Si prevede, altresì, le disposizioni relative all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali[73], vengano interpretate nel senso che le società di scopo[74] o di progetto[75], non siano iscritte al predetto albo qualora la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo.
Al riguardo, non si formulano osservazioni.
Articolo 3, commi 14-octies, 14-novies, 14-decies
(Crediti d’imposta in materia di zone logistiche semplificate ZLS)
Normativa previgente. La disciplina relativa alla costituzione delle Zone logistiche Semplificate (ZLS) è dettata dall’articolo 1, commi da 61 a 65, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) e dal D.P.C.M. 4 marzo 2024, n. 40, recante il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS)29. Tale quadro di riferimento prevede che possano essere istituite delle aree geografiche (cosiddette ZLS) in cui le imprese che vi operano o vi entrano sono soggette a procedure burocratiche e autorizzative semplificate[76].
In proposito, si segnala che la relazione tecnica della legge di bilancio 2018 non ascriveva effetti sui saldi di finanza pubblica ai citati commi da 61 a 65 dell’articolo 1, precisando che nel territorio interessato dalle ZLS si applicano a favore delle imprese ivi operanti le procedure semplificate[77], recanti accelerazioni di termini procedimentali e adempimenti semplificati rispetto al regime previsto dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di modalità individuate con decreto ministeriale da cui non discendono oneri.
Con riferimento alle misure agevolative destinate alle predette ZLS, si rammenta che l’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024 ha introdotto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, alle imprese che operano nelle zone logistiche semplificate (ZLS) limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l’anno 2024, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023[78], realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge e fino al 15 novembre 2024.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, estendono l’applicazione del credito d’imposta in materia di zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024, in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. È, altresì, precisato che agli oneri derivanti dalla concessione del predetto contributo, configurati come limite di spesa e pari a 80 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione periodo di programmazione 2021-2027[79], con imputazione sulla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020 (comma 14-octies).
Inoltre, ai fini della fruizione del credito di imposta in argomento, le norme, inoltre, prevedono che:
- gli operatori economici comunichino, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, all’Agenzia delle entrate, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;
- i medesimi operatori comunichino, a pena di decadenza dall’agevolazione, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025;
- con provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate è approvato il modello di comunicazione integrativa e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica (comma 14-novies).
La norma definisce altresì il criterio di calcolo dell’ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma 14-octies. In particolare, detto ammontare è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla predetta comunicazione, moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni e resa nota con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. È, infine, precisato che nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa di cui al comma 14-octies, la predetta percentuale è pari al cento per cento (comma 14-decies).
Le norme, introdotte al Senato, non sono corredate di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte al Senato, estendono l’applicazione del contributo sotto forma di credito di imposta in relazione agli investimenti in beni strumentali (introdotto fino al 15 novembre 2024 per tale categoria di spesa dall’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024), realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 da parte delle imprese operanti presso le Zone logistiche semplificate, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2025 (comma 14-octies), stabilendo tra l’altro:
- i termini e i criteri per la presentazione delle comunicazioni attestanti l’ammontare delle spese ammissibili (comma 14-novies);
- i criteri di determinazione dell’ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del predetto limite di spesa (comma 14-decies).
Ai relativi oneri pari a 80 milioni di euro per l’anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione periodo di programmazione 2021-2027.
Al riguardo, pur non formulando rilievi in merito alla quantificazione dell’onere posto che il credito di imposta è concesso nell’ambito del limite di spesa indicato dalla norma, per il cui rispetto è predisposta un’apposita procedura, appare comunque necessaria un’assicurazione da parte del Governo in merito alla presenza sul Fondo per lo sviluppo e la coesione delle occorrenti disponibilità.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 14-octies dell’articolo 3 provvede agli oneri derivanti dal medesimo comma, pari a 80 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020.
In proposito, si ricorda che il citato Fondo, le cui risorse sono iscritte nel capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca uno stanziamento di bilancio pari a 14.864.641.000 per l’anno 2025, 8.816.770.000 per l’anno 2026 e a 11.281.613.000 per l’anno 2027[80].
Al riguardo, si rileva che, come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta per l’anno 2025 allo stato disponibile l’intera dotazione iniziale.
Tanto premesso, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle risorse del Fondo oggetto di riduzione, assicurando altresì che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso. Appare altresì necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all’idoneità della riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione ad assicurare l’integrale compensazione degli effetti del secondo periodo del comma 14-octies in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
Articolo 3, comma 14-undecies
(Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti)
Normativa vigente. L'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), prevede che in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile esistenti alla data del 1°gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo, alle condizioni ivi indicate.
Il termine del 31 dicembre 2014 è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2024 dall’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215. La relativa relazione tecnica rilevava che “la disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, prevedono che le disposizioni di cui all’articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 385 del 1993, si applicano alle società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile fino al 31 maggio 2026, anziché fino al 31 dicembre 2024.
La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le
disposizioni in esame prevedono che le società cooperative, di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, possono continuare a svolgere la propria attività di concessione di finanziamenti, in presenza di determinate condizioni, fino al 31 maggio 2026, anziché fino al 31 dicembre 2024, come previsto a legislazione vigente.
Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare, posto che, come risulta anche dalla relazione tecnica relativa all’ultima proroga disposta dall’articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 215 del 2023, la disposizione oggetto di proroga risulta di carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Normativa vigente. L’articolo 1, commi dal 231 al 252, della legge di bilancio 2023 reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione-quater delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dai decreti-legge n. 193 del 2016, n. 148 del 2017, n. 119 del 2018, n. 34 del 2019 e dalla legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018). Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Innovando rispetto alla disciplina precedente, aderendo alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione. In particolare, al comma 231, fermo restando l’annullamento automatico delle cartelle fino a 1000 euro, consente di definire con modalità agevolate i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Ove si aderisca a tale procedura sono dovute le sole somme affidate a titolo di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica. Il comma 232 prevede che il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero usufruendo di una dilazione dei pagamenti. In particolare, il pagamento può essere effettuato nel numero massimo di n. 18 rate, da corrispondersi con le modalità e nell’ammontare di seguito illustrati: la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Il comma 233 - che riprende quanto già disposto per la cosiddetta rottamazione-ter dall’articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 - prevede che in caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo. Non si applicano le disposizioni generali sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo. Il comma 234 pone a carico dell'agente della riscossione l'onere di fornire i dati necessari ad individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del suo sito internet. Il comma 235 stabilisce che il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare entro il 30 aprile 2023 una dichiarazione all'agente della riscossione in cui indica anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato, nel limite massimo di diciotto rate. L’agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet, le modalità - esclusivamente telematiche - con cui è effettuata la predetta dichiarazione. Il comma 236 prevede che nella predetta dichiarazione il debitore indichi l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assuma l'impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. Le disposizioni in commento chiariscono puntualmente le conseguenze della procedura di definizione agevolata sui giudizi pendenti. In particolare, tali giudizi sono sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estingue a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate, la sospensione del giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti. Il comma 237 dispone che la dichiarazione già presentata possa essere integrata entro la stessa data del 30 aprile 2023. Il comma 238 stabilisce che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione - a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento - si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest'ultima. Il comma 239 prevede che restino comunque definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme versate a qualunque titolo e relative ai debiti definibili. Il comma 240 chiarisce gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione con procedura agevolata. Essa, riprendendo in parte quanto previsto dalla cosiddetta rottamazione-bis e rottamazione-ter: sospende i termini di prescrizione e decadenza; sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione; inibisce l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data; vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo; vieta di considerare “irregolare” il debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta ex articolo 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973. Il comma 241, analogamente a quanto previsto per le precedenti definizioni agevolate, affida all'agente della riscossione, entro il 30 giugno 2023, il compito di comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione. Il comma 242 individua le modalità di versamento delle somme dovute, che può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente ovvero con bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da pagare, o, in alternativa, presso gli sportelli dell’agente della riscossione. Il comma 243 disciplina le conseguenze della domanda di definizione agevolata sulle dilazioni di pagamento già in atto. Alla lettera a) si stabilisce che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione di adesione siano automaticamente revocate. La lettera b) permette al debitore che ha aderito alla definizione agevolata di ottenere, sempre limitatamente ai debiti definibili e a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, di ottenere l’estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Il comma 244 disciplina l’ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento (superiore ai cinque giorni di tolleranza) di una sola rata ovvero del versamento unico, relativi alle somme “rottamate”. Analogamente a quanto prescritto per il passato, in tal caso la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione; i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo e non determinano l’estinzione del debito residuo. Al verificarsi delle predette condizioni, l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero coattivo del debito residuo. Il comma 245 ricomprende nella definizione agevolata, analogamente a quanto disposto per il passato, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori per l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e del cosiddetto concordato minore, ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. I debitori possono provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione. Il comma 246 riprende parzialmente le previsioni dei decreti-legge n. 193 del 2016 e n. 119 del 2018 in merito alle esclusioni dalla definizione agevolata. In particolare, sono espressamente esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi: a) alle risorse proprie tradizionali UE e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; c) ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; d) alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Il comma 247 dispone che per le sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio. Il comma 248 riconosce la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione con riferimento ai soggetti che si trovano in procedura concorsuale o di composizione negoziale della crisi di impresa di cui alla legge fallimentare e al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Di conseguenza le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono destinate, con priorità, alla definizione agevolata, conseguentemente modificando l’ordine di ripartizione dell’attivo. Il comma 249 consente di estinguere con le procedure in esame anche i debiti relativi a precedenti istituti di “pace fiscale” (definizioni agevolate) e, in particolare, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, anche se con riferimento a essi si è determinata l’inefficacia della definizione, purché oggetto di dichiarazioni rese nei termini di legge. Si tratta di istituti disciplinati ai sensi: a) dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (rottamazione); b) dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (rottamazione-bis); c) dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (rottamazione-ter); d) dell’articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“saldo e stralcio” o più precisamente definizione agevolata per le persone fisiche in difficoltà economiche). Il comma 250 stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo contenuto nei carichi definiti. La norma disciplina altresì le modalità operative da seguire per eliminare i carichi dalle scritture contabili degli enti creditori. Il comma 251 estende la "rottamazione" anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati, previe apposite delibere dei medesimi enti. Il comma 252 consente agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali di ripianare in cinque esercizi, in quote costanti, il disavanzo derivante dalla cancellazione dei propri crediti determinata dall’applicazione dei commi 222-227, concernente la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale, e delle norme in esame. Si chiarisce che le modalità di ripiano sono quelle previste dall’articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2021, che ha disciplinato le modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro, risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.
La relazione tecnica riferita a tale intervento afferma, in sintesi, che per la quantificazione sono stati considerati:
1) l'effetto derivante dalla possibilità di accedere alla nuova misura agevolativa da parte dei contribuenti con carichi residui, non annullati dalla legge, rientranti nei piani di pagamento ancora in corso relativi alla cosiddetta "Rottamazione-ter" prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018 che ha interessato i carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017;
2) il gettito atteso dai pagamenti inerenti alla definizione agevolata (cd. Rottamazione-quater);
3) la perdita di riscossione ordinaria conseguente all'adesione alla nuova misura agevolativa.
Con riferimento al punto 1), è stato in primo luogo stimato che, considerata la maggiore attrattività della nuova misura, almeno il 50 per cento degli incassi ancora attesi per le rate in scadenza nell'anno 2023 sarebbe confluito nella "Rottamazione-quater".
Con riferimento al punto 2), è stato stimato il gettito atteso dai pagamenti da parte dei contribuenti che aderiranno alla nuova misura agevolativa, considerando le scadenze di pagamento previste dalle norme. La stima di questa componente è stata effettuata sulla base, fra l’altro, dei seguenti elementi quantitativi:
- 1.015,86 miliardi di euro è l’ammontare dei carichi definibili affidati dal 2000 al 30 giugno 2022;
- si stima un tasso di adesione alla rottamazione dell’1,84 per cento;
- 19,45 miliardi di euro è il conseguente ammontare dei carichi oggetto di adesione;
- 12,39 miliardi è l’incasso atteso applicando gli abbuoni previsti dalla definizione agevolata;
- 0,39 miliardi è la stima degli ulteriori incassi che deriveranno dai piani in essere della rottamazione-ter e confluiranno nella definizione in esame;
- 12,78 miliardi è il conseguente incasso complessivo atteso.
Con riferimento al punto 3) (perdita di riscossione ordinaria), l'introduzione della nuova misura agevolativa produrrà una flessione sulla previsione di riscossione in quanto una parte dei carichi sarebbero stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate, attraverso l'ordinaria attività di recupero.
In sintesi, per il periodo 2023-2032, la stima dell'impatto sul gettito derivante dalla disposizione in argomento, considerando l'adesione da parte dei contribuenti nel numero massimo di rate previsto per il pagamento, è stato stimato nei seguenti termini:
(milioni di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
Totale |
Impatto su entrate attese da Rottamazione Ter |
-411,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-411,1 |
Gettito atteso Rottamazione-quater |
2555,7 |
2555,7 |
2555,7 |
2555,7 |
2555,7 |
|
|
|
|
|
12.778,5 |
Impatto su riscossione ordinaria della Rottamazione-quater |
-2.940,8 |
-2.432,4 |
-1.673,3 |
-1.571,8 |
-1.477,1 |
-1.329,4 |
-1.033,9 |
-664,8 |
-295,5 |
-73,8 |
-13.492,8 |
Totale |
-796,2 |
123,3 |
882,4 |
983,9 |
1.078,6 |
-1.329,4 |
-1.033,9 |
-664,8 |
-295,5 |
-73,8 |
-1.125,4 |
Si omettono ulteriori elementi, riportati nella RT, che non risultano pertinenti ai fini della verifica degli effetti finanziari della disposizione ora in esame.
La norma, introdotta dal Senato, disciplina la riammissione alla “Rottamazione-quater” (commi 1 e 2 quanto alla disciplina sostanziale e commi da 6 a 8 quanto alle disposizioni finanziarie) e differisce taluni termini tributari (commi 3, 4 e 5).
Essa prevede che, limitatamente ai debiti tributari compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate[81] per richiedere di aderire alla “Rottamazione-quater”, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione già prevista[82] per la “Rottamazione-quater”. Tale dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di dieci (l’ultima delle quali scade il 30 novembre 2027) (comma 1).
In caso di riammissione, si applica in via generale la disciplina della “Rottamazione-quater”, salvo le seguenti precisazioni:
- la dichiarazione può essere integrata, relativamente ai soli debiti sopra citati, entro il 30 aprile 2025;
- il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:
- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
- nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;
- l’agente della riscossione comunica al debitore entro il 30 giugno 2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ivi incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
- le dilazioni di pagamento sospese a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione saranno revocate alla data del 31 luglio 2025 (comma 2).
Gli effetti finanziari riferiti ai commi 1 e 2 sono individuati ai commi da 6 a 8. Più specificamente:
- il comma 6 incrementa il Fondo per l'attuazione della delega fiscale (di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) di 4,92 milioni di euro per l’anno 2025, 32,88 milioni di euro per l’anno 2026 e 34,57 milioni di euro per l’anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2;
- il comma 7 incrementa il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), di 15,735 milioni di euro per l’anno 2025, 88,774 milioni di euro per l’anno 2026 e 92,565 milioni di euro per l’anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2;
- ai sensi del comma 8 agli oneri derivanti dai commi l e 2, valutati in 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, 13,99 milioni di euro per l'anno 2028, 13,021 milioni di euro per l'anno 2029, 9,975 milioni di euro per l'anno 2030, 9,214 milioni di euro per l'anno 2031, 8,714 milioni di euro per l'anno 2032, 8,025 milioni di euro per l'anno 2033, 4,016 milioni di euro per l'anno 2034 e 1,521 milioni di euro per l'anno 2035, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,3 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede:
a) quanto a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
b) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.
Inoltre, per il solo anno 2025:
- sono prorogati dal 28 febbraio al 17 marzo i termini per l’approvazione e la messa a disposizione in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche[83] (comma 3);
- è prorogata dal 15 al 30 aprile la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le dichiarazioni ai fini IRPEF, IRES e IRAP (comma 4);
- è prorogato dal 15 al 30 aprile il termine entro cui devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale – “ISA”[84] e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024 (comma 5).
L’emendamento, di iniziativa parlamentare, che ha introdotto la disposizione in esame non è corredato di relazione tecnica.
In relazione a detto emendamento (n. 3.176, testo 2), nel corso dell’esame in prima lettura, presso la Commissione Bilancio del Senato in sede consultiva (seduta n. 348 del 13 febbraio 2025), la rappresentante del Governo ha dichiarato di non avere nulla da osservare sui commi da 6 a 8 [sopra descritti] a condizione che fossero riformulati (la riformulazione è quella desumibile dal testo attualmente all’esame).
Inoltre, la medesima ha messo a disposizione dei senatori una Nota di chiarimenti, dichiarandosi comunque disponibile a fornire, se necessario, ulteriori elementi di chiarimento.
Nella Nota viene evidenziato che per la quantificazione degli impatti sul gettito delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è stato considerato che solo una parte di coloro che sono “decaduti” dalla rottamazione-quater aderiranno alla nuova possibilità offerta dalla disposizione e proseguiranno poi con il versamento delle rate successive.
Ciò posto, in primo luogo, è stato stimato il gettito atteso dai pagamenti dei contribuenti che aderiranno alla riammissione, considerando i seguenti elementi:
- importo dei carichi residui inclusi nelle richieste di rottamazione-quater per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere;
- indice medio di adesione complessivamente rilevato nell’ambito della definizione agevolata, forfettariamente ridotto alla metà, sul presupposto che solo una parte di coloro che non hanno pagato regolarmente a suo tempo aderiranno alla nuova possibilità offerta dalla disposizione e proseguiranno poi con il versamento delle ulteriori rate.
|
Carichi definibili (miliardi) |
Tasso di adesione vs carichi definibili totali |
Stima carichi oggetto di adesione |
Incasso atteso applicando gli abbuoni previsti dagli istituti agevolativi (miliardi) |
Riammissione carichi decaduti da rottamazione-quater
|
50,43 |
1,47% |
0,71 |
0,48 |
Con riferimento alla riscossione ordinaria, la riammissione produrrà una flessione rispetto ai dati previsionali, considerando che i carichi per i quali si stima il pagamento agevolato derivante dalla riammissione sarebbero stati riscossi, seppur solo in parte, al lordo delle componenti abbuonate, attraverso l’ordinaria attività di recupero, oppure per il tramite di rateizzazioni.
Nello specifico, la flessione della riscossione ordinaria è stata stimata, per un periodo di ulteriori dieci anni oltre a quello corrente, basandosi sulle previsioni di riscossione derivanti dalla cosiddetta “curva di riscossione”, ovvero la progressione della riscossione attesa negli anni successivi a quello dell’affidamento del carico, determinata attraverso un’analisi storico-statistica.
Inoltre, considerato che la disposizione in commento prevede l’abbuono delle somme maturate a titolo di aggio, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (ancora presente sui carichi affidati fino al 31 dicembre 2021), fermi gli impatti negativi sulle entrate da riscossione ruoli, è stata stimata anche la riduzione della quota prevista dalla Relazione Tecnica di accompagnamento alla legge n. 234 del 2021 (articolo 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Ciò, in quanto tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano altresì una riduzione del cosiddetto aggio da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall’articolo 1, commi da 14 al 23, della legge n. 234 del 2021, che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione.
In sintesi, per il periodo 2025-2035, la stima dell’impatto sul gettito derivante dalla disposizione in argomento, considerando l’adesione da parte dei contribuenti nel numero massimo di rate previsto per il pagamento, è riepilogato nella seguente tabella:
Dati in milioni di euro |
||||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
TOT |
Gettito atteso Riammissione |
96,69 |
193,37 |
193,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
483,43 |
Impatto su riscossione ordinaria da Riammissione decaduti R-Quater |
-73,86 |
-64,60 |
-59,10 |
-32,20 |
-30,22 |
-23,21 |
-21,46 |
-20,30 |
-18,69 |
-9,35 |
-3,55 |
-356,54 |
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli |
22,83 |
128,77 |
134,27 |
-32,20 |
-30,22 |
-23,21 |
-21,46 |
-20,30 |
-18,69 |
-9,35 |
-3,55 |
126,89 |
di cui: |
||||||||||||
Erario |
11,87 |
66,96 |
69,82 |
-16,74 |
-15,71 |
-12,07 |
-11,16 |
-10,56 |
-9,72 |
-4,86 |
-1,85 |
65,98 |
Enti previdenziali |
5,94 |
33,48 |
34,91 |
-8,37 |
-7,86 |
-6,03 |
-5,58 |
-5,28 |
-4,86 |
-2,43 |
-0,92 |
33,00 |
Altri enti |
5,02 |
28,33 |
29,54 |
-7,09 |
-6,65 |
-5,11 |
-4,72 |
-4,46 |
-4,11 |
-2,06 |
-0,78 |
27,91 |
Minore quota (aggio di riscossione) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione (LB 234/2021 art. 1 commi da 14 al 23) |
-1,02 |
-0,60 |
-0,34 |
-0,07 |
-0,04 |
-0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2,08 |
La Commissione Bilancio del Senato ha dunque espresso, sull’emendamento, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione dei commi da 6 a 8. La condizione è stata recepita nel testo.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta dal Senato, come risultante in esito al recepimento di una condizione posta, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio dell’altro ramo del Parlamento, disciplina la riammissione alla “Rottamazione-quater” (commi 1 e 2 quanto alla disciplina sostanziale e commi da 6 a 8 quanto alle disposizioni finanziarie) e differisce taluni termini tributari (commi 3, 4 e 5).
Per quanto riguarda la remissione in termini della “Rottamazione-quater”, la norma prevede che, limitatamente ai debiti tributari compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per richiedere di aderire alla misura medesima, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione già prevista per la “Rottamazione-quater”: la dichiarazione può essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui sopra, entro il 30 aprile 2025. Il pagamento delle somme dovute - comprensivo degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, decorrenti dal 1° novembre 2023 - potrà essere effettuato alternativamente in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive. Nella propria dichiarazione il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di dieci (l’ultima delle quali scade il 30 novembre 2027).
Le rate debbono essere consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
L’agente della riscossione comunicherà entro il 30 giugno 2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Le dilazioni di pagamento sospese a seguito della presentazione della predetta dichiarazione saranno revocate alla data del 31 luglio 2025.
Per la restante disciplina, è applicabile, in via generale, quella riferita alla “Rottamazione-quater” (commi 1 e 2).
Inoltre, per il solo anno 2025 sono prorogati:
- dal 28 febbraio al 17 marzo i termini per l’approvazione e la messa a disposizione in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche (comma 3);
- dal 15 al 30 aprile la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le dichiarazioni ai fini IRPEF, IRES e IRAP (comma 4);
- dal 15 al 30 aprile il termine entro cui devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale, “ISA”, e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (comma 5).
Ai sensi dei commi 6 e 7, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2, sopra descritti:
- è incrementato il Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, per gli anni dal 2025 al 2027;
- è incrementato il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sempre per gli anni dal 2025 al 2027.
Il comma 8 quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2[85] dal 2025 fino al 2035 e provvede alla relativa copertura finanziaria.
Si rammenta che l’attuale testo dei commi da 6 a 8 risulta dal recepimento di una condizione posta, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio del Senato.
Sebbene l’emendamento che ha introdotto al Senato l’articolo 3-bis in esame non sia stato corredato di relazione tecnica, il Governo nel corso dell’esame, in sede consultiva, in Commissione bilancio ha presentato una documentazione da cui si evincono i criteri utilizzati ai fini della quantificazione degli oneri.
In particolare, per il periodo 2025-2035, la stima dell’impatto sul gettito derivante dalla disposizione, come risulta dalla predetta Nota, è stata effettuata, considerando l’adesione da parte dei contribuenti nel numero massimo di rate previsto per il pagamento, tenendo conto:
- del gettito atteso dai pagamenti dei contribuenti che aderiranno alla riammissione, considerando importo dei carichi residui inclusi nelle richieste di rottamazione-quater per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione, computando un indice medio di adesione complessivamente rilevato nell’ambito della definizione agevolata, forfettariamente ridotto alla metà (1,47 per cento);
- della flessione della riscossione ordinaria prevista, considerando che i carichi per i quali si stima il pagamento agevolato derivante dalla riammissione sarebbero stati riscossi, seppur solo in parte, al lordo delle componenti abbuonate, attraverso l’ordinaria attività di recupero, basandosi a tal fine sulle previsioni di riscossione derivanti dalla cosiddetta “curva di riscossione”, ovvero sulla progressione della riscossione attesa negli anni successivi a quello dell’affidamento del carico;
- dell’abbuono delle somme maturate a titolo di aggio, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (ancora presente sui carichi affidati fino al 31 dicembre 2021), stimando anche la riduzione della quota prevista dalla Relazione Tecnica di accompagnamento alla legge n. 234 del 2021 (articolo 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione[86].
Tutto ciò considerato, pur tenendo conto delle informazioni fornite dal Governo in merito alla quantificazione degli oneri nel corso dell’esame al Senato che sembrerebbero assicurare il margine positivo necessario al rifinanziamento del Fondo per l'attuazione della delega fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente per il triennio 2025-2027, appare comunque opportuno, ai fini di una puntuale verifica degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, che siano specificati:
- i predetti effetti su tutti e tre i saldi di finanza pubblica, posto che quelli evidenziati nella predetta Nota corrispondono a quanto riportato nel testo della disposizione medesima per i primi tre anni e solo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per gli anni successivi;
- i criteri utilizzati per la stima della flessione della riscossione ordinaria, da cui deriva la gran parte degli oneri, giacché a tal riguardo la medesima Nota si limita a richiamare le previsioni di riscossione derivanti dalla cosiddetta “curva di riscossione”.
Per quanto riguarda invece le proroghe di termini di cui ai commi da 3 a 5 non si formulano osservazioni considerato che le stesse, incidendo su termini riferiti a dichiarazioni, non dovrebbero avere effetto sui rispettivi termini di versamento, che restano invariati rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 3-bis incrementa il Fondo per l’attuazione della delega fiscale di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, in misura pari a 4,92 milioni di euro per l’anno 2025, 32,88 milioni di euro per l’anno 2026 e 34,57 milioni di euro per l’anno 2027.
Si fa presente, altresì, che il comma 7 del medesimo articolo 3-bis incrementa il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, in misura pari a 15,735 milioni di euro per l’anno 2025, 88,774 milioni di euro per l’anno 2026 e 92,565 milioni di euro per l’anno 2027.
Agli oneri derivanti tanto dal comma 6, quanto dal comma 7, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 3-bis.
In proposito, nel rilevare che la medesima modalità di copertura finanziaria è prevista dal comma 8, lettera b), dell’articolo in esame, si rinvia a quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione.
Si rappresenta, inoltre, che il comma 8 del medesimo articolo 3-bis provvede agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, valutati in 1,02 milioni di euro per l’anno 2025, 0,6 milioni di euro l’anno 2026, 0,34 milioni di euro per l’anno 2027, 13,99 milioni di euro per l’anno 2028, 13,021 milioni di euro per l’anno 2029, 9,975 milioni di euro per l’anno 2030, 9,214 milioni di euro per l’anno 2031, 8,714 milioni di euro per l’anno 2032, 8,025 milioni di euro per l’anno 2033, 4,016 milioni di euro per l’anno 2034 e 1,521 milioni di euro per l’anno 2035, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 32,27 milioni di euro per l’anno 2028, 30,26 milioni di euro per l’anno 2029, 23,22 milioni di euro per l’anno 2030, 21,46 milioni di euro per l’anno 2031, 20,3 milioni di euro per l’anno 2032, 18,69 milioni di euro per l’anno 2033, 9,35 milioni di euro per l’anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l’anno 2035, tramite le seguenti modalità:
- quanto a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del comma 8, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega fiscale di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
- quanto a 1,02 milioni di euro per l’anno 2025, 0,6 milioni di euro l’anno
2026, 0,34 milioni di euro per l’anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo comma 8, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.
In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si ricorda che l’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il Fondo per l’attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
In proposito, si ricorda che al predetto Fondo affluiscono, per espressa previsione del citato articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023, le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita al Governo per la riforma fiscale e che a valere su tali risorse potrà essere assicurata, oltre che attraverso l’applicazione del meccanismo stabilito dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, la copertura dei decreti attuativi della delega stessa da cui discendano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1[87].
Al riguardo, si segnala che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3832 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 191.507.917 per l’anno 2025, a 275.005.000 per l’anno 2026 e a 432.243.750 per l’anno 2027.
Tanto premesso, nel prendere atto che la destinazione delle risorse del Fondo per l’attuazione della delega fiscale è congrua rispetto alle finalità previste dalla relativa norma istitutiva, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio all’adozione dei provvedimenti attuativi della delega di cui alla legge n. 111 del 2023.
Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria, si rinvia a quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione.
Articolo 4, comma 1
(Eliminazione termine organi liquidazione ESACRI)
Le norme sopprimono il termine, fissato al 31 dicembre 2024 dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per la permanenza in carica degli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell’ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI).
La disposizione novellata, nella formulazione originaria, prevedeva che, a far data dal 1° gennaio 2018, gli organi liquidatori dell’Esacri (Commissario liquidatore e Comitato di sorveglianza) restassero in carica fino al completamento delle operazioni di liquidazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e chiarisce che, per effetto di tale modifica, gli organi rimangono in carica sino alla conclusione della liquidazione. La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i compensi da corrispondere agli organi della liquidazione coatta amministrativa (commissario liquidatore, sub commissario e componenti del comitato di sorveglianza), ai sensi dell’articolo 111 della legge fallimentare, sono imputati in prededuzione alle spese di procedura e, quindi, gravano esclusivamente sull’attivo realizzato.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sopprimono il termine, fissato al 31 dicembre 2024, di permanenza in carica degli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell’ente strumentale alla Croce Rossa Italiana. In proposito, non si formulano osservazioni, considerato quanto previsto dall’articolo 111 della legge fallimentare in merito ai compensi dei commissari dei suddetti organi, che sono imputati in prededuzione alle spese di procedura e che quindi gravano esclusivamente sull’attivo realizzato, come rilevato anche dalla relazione tecnica.
Normativa previgente. L’articolo 34, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 e successive modificazioni ha consentito fino al 31 dicembre 2024 - in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007 - l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 in base a una qualifica professionale conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.
Le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, relativo ai limiti generali di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.
A tali disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme, modificate durante l’esame al Senato, novellano l'articolo 34, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027 la possibilità dell'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in deroga alle previsioni della normativa vigente in materia di esercizio delle professioni sanitarie.
Inoltre, si prevede che detta possibilità sia estesa anche ai soggetti in possesso di documentazione da cui si evince inequivocabilmente l’abilitazione nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attività riferita agli operatori socio-sanitari.
Viene infine modificato il secondo periodo del comma 1, prevedendo che resta ferma la disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del servizio sanitario nazionale.
Pertanto, la suddetta previsione sostituisce il riferimento all’articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, relativo ai limiti generali di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le strutture sanitarie interessate procedono al reclutamento temporaneo di tali professionisti nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, come modificate dal Senato, novellano l'articolo 34, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027 la possibilità dell'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte di professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in deroga alle previsioni della normativa vigente in materia di esercizio delle professioni sanitarie.
Viene altresì modificato il secondo periodo del comma 1, prevedendo che resti ferma la disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del servizio sanitario nazionale[88].
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che le disposizioni, come ribadito dalla RT, specificano che resta fermo il rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale e che alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Con riferimento all’estensione della normativa ai soggetti in possesso di documentazione da cui si evince inequivocabilmente l’abilitazione nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attività riferita agli operatori socio-sanitari, non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale della disposizione.
Articolo 4, comma 2-bis
(Crediti formativi per la formazione continua in medicina)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, recano modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, relativo all'assolvimento degli obblighi di formazione continua in medicina.
In particolare, esse prevedono
- la proroga al 31 dicembre 2025 del periodo per la maturazione automatica, già prevista per il triennio 2020-2022, dei crediti formativi per ECM (attività di formazione continua in medicina) in ragione di un terzo, a beneficio di tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza pandemica per COVID-19;
- la possibilità di conseguire la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua, può riguardare anche il triennio 2020-2022.
La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la proroga al 31 dicembre 2025 del periodo per la maturazione automatica, già prevista per il triennio 2020-2022, dei crediti formativi per ECM (attività di formazione continua in medicina) in ragione di un terzo, a beneficio di tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza pandemica per COVID-19. Inoltre, esse prevedono la possibilità di conseguire la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua, possa riguardare anche il triennio 2020-2022.
Al riguardo, non si formulano osservazioni attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.
Articolo 4, comma 3
(Proroga in materia di conferimento di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN)
Normativa previgente. L’articolo 1, comma 268, della legge n. 234 del 2021 e successive modificazioni prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019, relativo ai limiti generali di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard:
- ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, possano avvalersi - verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore - anche per gli anni dal 2022 al 2024 di medici specializzandi con incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), nonché di personale delle professioni sanitarie e di operatori socio-sanitari con incarichi individuali a tempo determinato anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2024, degli incarichi già conferiti [comma 268, lettera a)];
- possano assumere a tempo indeterminato (dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025), in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbiano maturato, al 31 dicembre 2023, alle dipendenze di un ente del SSN, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione [comma 268, lettera b)];
- possano avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l’assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione del personale impiegato in mansioni sanitarie e sociosanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno 3 anni di servizio [comma 268, lettera c)].
Alla norma originaria e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme modificano l’articolo 1, comma 268, della legge n. 234 del 2021, come segue:
- dispongono che gli strumenti straordinari di reclutamento previsti al suddetto comma 268 (avvalimento di medici specializzandi nonché di personale delle professioni sanitarie e di operatori socio-sanitari con incarichi di lavoro autonomo o individuali a tempo determinato; assunzione a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, di personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, reclutati a tempo determinato; avvio di procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate) siano consentiti agli enti del Servizio sanitario nazionale entro i limiti di spesa previsti per il relativo personale dalla disciplina vigente in materia [lettera a)].
La novella, rispetto al testo previgente, sostituisce con detta previsione il riferimento all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019, relativo ai limiti generali di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard;
- prorogano anche per l’anno 2025 il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte di enti ed aziende del SSN a medici specializzandi, nonché di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga dei rapporti omologhi già in corso, fino ad un termine, in ogni caso, non successivo al 31 dicembre 2025 [lettera b)].
La relazione illustrativa afferma che la proroga delle disposizioni in parola è finalizzata a consentire alle aziende ed enti del SSN di utilizzare, anche per l’anno 2025, alcuni strumenti straordinari per attenuare le carenze di personale, in particolare sanitario, che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall’ordinamento e conseguentemente è diretta a garantire i livelli essenziali assistenza.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto possono essere attivate dagli enti del Servizio sanitario nazionale in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 1, comma 268, della legge n. 234 del 2021, disponendo che gli strumenti straordinari di reclutamento previsti dal medesimo comma 268 (avvalimento di medici specializzandi nonché di personale delle professioni sanitarie e di operatori socio-sanitari con incarichi di lavoro autonomo o individuali a tempo determinato; assunzione a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, di personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche non più in servizio, reclutati a tempo determinato; avvio di procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate) siano consentiti agli enti del Servizio sanitario nazionale entro i limiti di spesa previsti per il relativo personale dalla disciplina vigente in materia.
La novella, rispetto al testo previgente, sostituisce con detta previsione il riferimento all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019, relativo ai limiti generali di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
Viene altresì prorogata anche per l’anno 2025 la possibilità di conferire, da parte di enti ed aziende del SSN, incarichi di lavoro autonomo, a medici specializzandi, nonché di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga dei rapporti omologhi già in corso, fino ad un termine, in ogni caso, non successivo al 31 dicembre 2025.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che le proroghe, come previsto dalle norme e come ribadito dalla RT, avvengono entro i limiti di spesa previsti dalla disciplina vigente in materia per il personale degli enti del SSN e che alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 4, commi 3-bis e 3-ter
(Ulteriori proroghe in materia di conferimento di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN)
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021 e successive modificazioni prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale dalla disciplina vigente in materia, possano assumere a tempo indeterminato (dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025), in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbiano maturato, al 31 dicembre 2023, alle dipendenze di un ente del SSN, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione [comma 268, lett. b)].
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, modificano l’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari reclutati a tempo determinato devono aver maturato alle dipendenze di un ente del SSN, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 (anziché il 30 giugno 2023), secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione.
Conseguentemente, viene prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine per il conseguimento dei predetti requisiti, di cui all’articolo 4, comma quinquiesdecies, di cui al decreto-legge n. 198 del 2022.
La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari reclutati a tempo determinato devono aver maturato alle dipendenze di un ente del SSN, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 (anziché il 30 giugno 2023), secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione.
Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che le proroghe operano nei limiti di spesa previsti dalla disciplina vigente in materia per il personale degli enti del SSN.
Articolo 4, comma 4
(Proroga del conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della specializzazione)
Normativa previgente. L’articolo 2-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni consente il conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, da parte delle aziende e degli enti del servizio sanitario. Da ultimo, l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022, modificato dall’articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 215 del 2023, ha prorogato detta facoltà fino al 31 dicembre 2024, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019, relativo ai limiti generali di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Alla norma originaria e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme modificano l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, che consentono il conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, da parte delle aziende e degli enti del servizio sanitario.
La relazione illustrativa afferma che la proroga della disposizione in parola è finalizzata a consentire alle aziende ed enti del SSN di utilizzare anche per l’anno 2025 alcuni strumenti straordinari per attenuare le carenze di personale, in particolare sanitario, che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall’ordinamento e conseguentemente è diretta a garantire i livelli essenziali di assistenza.
Viene altresì previsto che detta proroga sia consentita nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Pertanto, la suddetta previsione sostituisce il riferimento all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019, relativo ai limiti generali di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che dalle stesse non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto l’applicazione delle norme è consentita nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, che consentono il conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, da parte delle aziende e degli enti del servizio sanitario.
Viene altresì previsto che detta proroga sia consentita nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale.
La novella, rispetto al testo previgente, sostituisce con detta previsione il riferimento all’articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, relativo ai limiti generali di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che le disposizioni, come ribadito dalla RT, specificano che la proroga avviene rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale e che a quelle precedenti non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 4, commi da 5 a 7-bis
(Proroghe in materia di salute)
Le norme prorogano:
- dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2024 il termine entro cui deve essere maturato il requisito di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di medicina d’emergenza-urgenza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (comma 5);
- dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all’immissione in commercio di farmaci, sulla base dei dati delle fatture elettroniche, previsto dall’articolo 1, comma 583, della legge n. 145 del 2018 (comma 6);
Il testo iniziale della disposizione prevedeva la suddetta proroga fino al 30 aprile 2025. L’estensione al 31 dicembre 2025 è stata introdotta con emendamento in Senato[89].
In proposito, la Relazione illustrativa chiarisce le motivazioni che hanno reso necessario prorogare il metodo transitorio di rilevazione delle spese (ossia, attraverso i dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, di cui al decreto del Ministero della salute del 15 luglio 2004): a seguito di confronto tra gli esiti derivanti dall’utilizzo del sistema NSIS con quelli rilevati attraverso la fatturazione elettronica, sono emerse diverse criticità di natura amministrativa e di natura tecnica. La Relazione precisa, fornendo anche delle tabelle, che i dati della fatturazione elettronica sottostimano la spesa farmaceutica rispetto ai valori rilevati utilizzando il flusso NSIS.
Le norme, inoltre, modificano l’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Proroga di termini legislativi in scadenza) prorogando di un anno, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui:
- al comma 3, recante il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, per i soggetti iscritti nell’elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020 [comma 7, lett. a)].
- al comma 5-bis, recante la sospensione dell’efficacia della disciplina per l’attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156 [comma 7, lett. b)].
La sospensione dell’efficacia del DM n. 156/2023, disposta dal decreto-legge n. 215 del 2023 (Proroga termini) fino al 31 dicembre 2024, si è resa necessaria in quanto il predetto DM prevede e disciplina la collaborazione volontaria, gratuita e occasionale di laureati in medicina e chirurgia abilitati, mentre con la disposizione di cui al comma 5-ter dell’articolo 4 del citato decreto-legge n. 215 del 2023 si inserisce anche la collaborazione con contratto libero-professionale. Sia il comma 5-bis, qui prorogato, che il comma 5-ter, sono stati introdotti nel corso dell’esame in sede referente del predetto decreto-legge. La relazione tecnica di passaggio afferma che gli eventuali oneri derivanti dalla possibilità di stipulare contratti libero-professionali sarebbero a carico degli enti e associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti, e pertanto le disposizioni introdotte ai commi 5-bis e 5-ter non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le norme inoltre sostituiscono integralmente il comma 7-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026 il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alla riforma sull’accreditamento istituzionale di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[90]. Resta ferma la possibilità da parte delle Regioni di accreditare nuove strutture sanitarie ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 [comma 7, lett. c)].
Il testo iniziale della disposizione di cui alla lettera c) si limitava a prorogare dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine per l’adeguamento dell’ordinamento delle regioni e delle province autonome alla riforma sull’accreditamento istituzionale. L’estensione della proroga fino al 31 dicembre 2026 è stato introdotto con emendamento nel corso dell’esame in Senato[91].
Infine, viene prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di cui al comma 8-septies dell’articolo 4 del decreto-legge n. 215 del 2023 (Proroga di termini legislativi in scadenza), relativo alla limitazione di responsabilità penale ai casi di colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale [comma 7, lett. d)].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e, riguardo al comma 5, afferma che le stesse hanno carattere meramente ordinamentale e non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; riguardo al comma 6, afferma che la disposizione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l’attività di rilevazione del fatturato AIC continuerà ad essere svolta dall’AIFA avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; con riferimento alle quattro proroghe di cui al comma 7, la relazione tecnica afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il Governo, con una Nota depositata nel corso dell’esame in Senato[92], ha assicurato che, per quanto riguarda il comma 7, lettera b), non sussistono riflessi, in senso incrementativo, sui rimborsi che i Sistemi sanitari regionali erogano agli enti che svolgono l’attività di raccolta di sangue e di emocomponenti per coprire i costi di funzionamento della loro attività.
Sulla proposta emendativa 4.1000, recente la proroga del termine per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all’immissione in commercio di farmaci, sulla base dei dati delle fatture elettroniche, il Governo, nel corso dell’esame, in sede consultiva, presso la 5a Commissione (Bilancio) del Senato[93], ha confermato che l'AIFA continuerà a svolgere tali attività avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano il termine per maturare il requisito di servizio utile per la partecipazione ai concorsi per la dirigenza in medicina d’emergenza-urgenza (comma 5); differiscono dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine per la rilevazione del fatturato delle aziende titolari di AIC, sulla base dei dati delle fatture elettroniche, anziché sulla base dei dati del NSIS (comma 6). Le norme, infine, estendono di un anno, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, tre proroghe introdotte dall’articolo 4, del decreto-legge n. 215 del 2023 (Proroga termini). In particolare, sono prorogati il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di alcuni enti del SSN [comma 7, lettera a)]; la sospensione dell’efficacia della disciplina per l’attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al DM n. 156 del 2023 [comma 7, lettera b)]; la limitazione di responsabilità penale ai casi di colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale [comma 7, lettera d)]. Il termine per l’adeguamento dell’ordinamento delle regioni e delle province autonome alla riforma sull’accreditamento istituzionale è prorogato al 31 dicembre 2026 [comma 7, lettera c)].
In proposito, considerato il carattere ordinamentale delle norme in esame, non si formulano osservazioni.
Le norme, modificando il comma 1 dell’articolo 29 del decreto-legge n. 73 del 2021, differiscono al 31 dicembre 2025 il termine (nel testo previgente fissato al 31 dicembre 2024) entro il quale le strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono adeguarsi, con l’approvazione dei relativi piani organizzativi, a standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, al fine di ottenere un contributo da parte della Regione o provincia autonoma a cui fanno capo.
Si ricorda che l’articolo 29 del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede che per gli anni 2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard non oltre il 31 dicembre 2024 (termine previgente), al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con provvedimento della regione o della provincia autonoma, nei limiti massimi di spesa per gli anni 2021 e 2022 stabiliti dalla medesima norma. In particolare, alle regioni e alle province autonome è assegnato, a valere sulle risorse relative alle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale l’importo di 46 milioni di euro per l’anno 2021 e di 23 milioni di euro per l’anno 2022, al cui riparto ha provveduto il decreto interministeriale Salute-MEF del 30 dicembre 2021, a seguito d’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Si rammenta che il predetto termine era già stato prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, dall’articolo 4, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 198 del 2022 e, successivamente, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, dall’articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 215 del 2023: a entrambe le proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari. La relazione tecnica relativa alla prima proroga (RT di passaggio, AC 888 della XVIII legislatura) affermava quanto segue: “L’articolo 29 del decreto-legge n. 73 del 2021 ha affidato alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di favorire il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, riservando a tale finalità l'importo di 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022. La dimensione delle risorse stanziate non è stata rapportata a uno specifico parametro, ma ha costituito esclusivamente un finanziamento che le regioni e le province autonome hanno potuto utilizzare per assegnare un contributo, da esse stesse quantificato, per agevolare la riorganizzazione. Le regioni e le province autonome hanno predisposto i cronoprogrammi previsti al comma 3 che hanno individuato il percorso definito da ognuna e, quindi, i contributi da assegnare. Atteso che molteplici regioni hanno segnalato l'impossibilità di riuscire a concludere le attività previste dal cronoprogramma entro il termine prefissato al 31.12.2022, appare necessario prorogare detto termine. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è tesa esclusivamente a consentire il completamento delle azioni regionali oggetto delle misure di incentivo di cui al novellato articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Al riguardo, con una Nota depositata nel corso dell’esame in Senato, il Governo ha precisato che nell'ambito del Fondo sanitario nazionale non vi sono risorse da destinare alle finalità di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 73 del 2021 per l'anno 2025. Riguardo ai contributi già erogati o ancora da erogare da parte delle regioni e province autonome alle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, nel rinviare anche al competente Ministero della salute, la Nota chiarisce che, come previsto dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 dicembre 2021, di ripartizione dell’incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, il Ministero provvede al trasferimento del finanziamento a favore delle regioni e province autonome a seguito dell’approvazione del cronoprogramma e della sua esecuzione, per stati di avanzamento delle attività, come definiti nel cronoprogramma medesimo e verificati dal Comitato LEA e a seguito della conseguente e successiva richiesta da parte dello stesso Ministero della salute.
Allo stato attuale, si segnala che i trasferimenti relativi al finanziamento di cui trattasi, per l’anno 2022, non sono ancora stati eseguiti a favore di tutte le regioni e province autonome. Relativamente al 2021, si è provveduto all’erogazione del contributo a favore di tutte le regioni e alla Provincia autonoma di Bolzano, con la solo eccezione della Provincia autonoma di Trento.
La proroga prevista (dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025) del termine per l’adeguamento delle strutture sanitarie consente unicamente a queste ultime di avere maggior tempo per adeguarsi agli standard fissati dalla normativa di riferimento, al fine di poter accedere alle risorse già ripartite riferite al citato biennio, e non ancora materialmente erogate a causa di ritardi registrati nella implementazione delle azioni previste. Come precisato, quindi, non vi sono nuove risorse da destinare a tale finalità per l’anno 2025 nell’ambito del Fondo sanitario nazionale.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame prorogano dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le strutture pubbliche e private accreditate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, devono adeguarsi, con l’approvazione dei relativi piani organizzativi, a standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, al fine di ottenere un contributo da parte della Regione o provincia autonoma.
In proposito, non si formulano osservazioni alla luce delle informazioni fornite dal Governo durante l’esame in Senato; tali informazioni, infatti, assicurano che la proroga in esame fornisce alle strutture sanitarie interessate soltanto maggior margine di tempo per adeguarsi agli standard fissati dalla normativa di riferimento, al fine di poter accedere a risorse, per l’anno 2021, ancora da erogare alla sola provincia autonoma di Trento e, per l’anno 2022, non ancora materialmente erogate a causa di ritardi registrati nell’implementazione delle azioni previste.
Articolo 4, commi 9 e 10
(Disposizioni in materia di incarichi durante la formazione dei medici)
Le norme, modificate dal Senato intervengono sull’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2018, relativo alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. In particolare, per effetto delle novelle:
a) è esclusa la transitorietà della disciplina, espungendo il riferimento alla durata della deroga normativa fissata dal decreto-legge n. 215 del 2023 al 31 dicembre 2024;
b) è garantito il mantenimento degli incarichi già assegnati in virtù della deroga prevista dall’originaria formulazione dell’articolo novellato;
c) è assicurata la partecipazione all'assegnazione degli incarichi convenzionali provvisori e di sostituzione (comma 9).
Le norme, inoltre, intervengono sull’articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituendo - ai commi 1, 2 e 3, 4 - la locuzione “Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” con l’espressione “A decorrere dal 1° gennaio 2025”, consentendo in tal modo a regime:
- ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale di instaurare un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale;
- ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale
- ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (comma 10).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la retribuzione degli incarichi in oggetto (comma 9) e le sostituzioni e gli incarichi provvisori (comma 10) avvengono nell’ambito delle risorse già previste a legislazione vigente
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame consentono a regime:
- la possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, garantendo inoltre il mantenimento degli incarichi già assegnati (comma 9).
- ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale di instaurare un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale; ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale; ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (comma 10).
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la retribuzione degli incarichi in esame avviene nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come confermato dalla relazione tecnica.
Articolo 4, comma 11
(Agevolazioni fiscali prestazioni aggiuntive personale sanitario)
Normativa vigente
L’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023 prevede che per il 2023 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza, possano ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste dai rispettivi CCNL di categoria e incrementare la tariffa oraria delle predette prestazioni in deroga alla contrattazione vigente nei limiti fissati dalle norme stesse. Si prevede, in particolare, che per le prestazioni aggiuntive del personale medico, di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, la relativa tariffa oraria possa essere aumentata (dai 60 euro lordi previsti dal medesimo CCNL) fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Con riguardo alle prestazioni aggiuntive del personale infermieristico, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL — triennio 2019-2021, la relativa tariffa oraria può essere, altresì, aumentata fino a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. L’aumento è disposto nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al medesimo decreto-legge, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per il 2023.
La legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) estende fino al 31 dicembre 2026 l’autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico prevista, per il 2023, dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023. Viene, altresì, previsto che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte (comma 218).
La medesima estensione applicativa dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023 viene prevista, fino al 31 dicembre 2026, anche con riguardo alle prestazioni aggiuntive svolte, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL 2019-2021 dell’Area sanità, dal personale sanitario operante nelle aziende ed enti del SSN, disponendo, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Viene, inoltre, stabilito che per le predette attività, l’aumento della tariffa possa arrivare fino a 60 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, a fronte dei 50 euro lordi omnicomprensivi massimi previsti dal richiamato articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023 (comma 219).
Per le finalità di cui ai commi 218 e 219 viene autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di euro 200.000.000 per il personale medico e di euro 80.000.000 per il personale sanitario del comparto (comma 220).
L’articolo 7 del decreto-legge n. 73 del 2024 (Liste d’attesa) ha infine introdotto un’imposta sostitutiva, pari al 15 per cento, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sui compensi dei dirigenti sanitari e del personale sanitario erogati per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive finalizzate a ridurre le liste d’attesa. Gli oneri derivanti dalla predetta imposta sostitutiva sono valutati in 72,8 milioni di euro per il 2024, 131,5 milioni per il 2025, 135,9 milioni di euro per il 2026 e 135,6 milioni di euro a decorrere dal 2027 relativi ai compensi dei dirigenti sanitari; e in 15,6 milioni di euro per il 2024, 28,8 milioni di euro per il 2025, 30 milioni di euro per il 2026 e 29,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 concernenti i compensi del personale sanitario. Le imposte sostitutive sono applicate, dal sostituto d’imposta, ai compensi erogati a partire dall’8 giugno 2024.
Le norme consentono alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nell’anno 2025 di incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2025, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella 1 allegata al decreto in esame, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto sanità.
I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n.213 del 2023 in materia di prestazioni aggiuntive.
Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 31.400.000 euro per l’anno 2025 e in 3.000.000 di euro per l’anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Si ricorda che la citata disposizione prevede, tra l’altro, che il fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sia rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 31.400.000 euro per l’anno 2025 e 3.000.000 di euro per l’anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui al l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Si ricorda che la menzionata disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Minori entrate tributarie |
||||||||||||
Incremento della spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard - IRPEF |
|
49,4 |
|
|
|
49,4 |
|
|
|
49,4 |
|
|
Incremento della spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard - addizionale regionale |
|
|
|
|
|
|
2,0 |
|
|
2,0 |
|
|
Incremento della spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard - addizionale comunale |
|
|
|
|
|
|
1,0 |
|
|
1,0 |
|
|
Maggiori entrate tributarie |
||||||||||||
Incremento della spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard - addizionale comunale |
|
|
|
|
|
|
|
0,2 |
|
|
|
0,2 |
Incremento della spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard - imposta sostitutiva |
|
18,0 |
|
|
|
18,0 |
|
|
|
18,0 |
|
|
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Incremento della spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard - addizionale regionale |
|
|
2,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Incremento della spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard - addizionale comunale |
|
|
1,0 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
||||||||||||
Incremento della spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard - addizionale comunale |
|
|
|
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, di cui all'art. 1, c. 519 della L. 213/2023 |
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31,4 |
3,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese in conto capitale |
||||||||||||
Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008 |
|
|
|
|
|
31,4 |
3,0 |
|
|
31,4 |
3,0 |
|
La relazione tecnica riporta i parametri alla base delle quantificazioni degli oneri. Come dato di partenza vengono utilizzati gli importi stabiliti dalla norma come tetto di spesa per le prestazioni aggiuntive, pari a 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario.
Per quanto concerne i dirigenti medici, considerando l’aliquota dell’Irap dell’8,5 per cento, la relazione tecnica stima un ammontare di reddito imponibile ai fini Irpef, derivante dal compenso per le maggiori prestazioni aggiuntive che potranno essere richieste a valere sulle risorse stanziate sopra indicate, di circa 93,9 milioni di euro. Applicando un’aliquota marginale media Irpef del 43 per cento e applicando l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 15 per cento sulla base imponibile, la relazione stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa - 40,4 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di -1,6 e -0,6 milioni di euro. Il gettito dall’imposta sostitutiva è stimato in 14,1 milioni di euro. Considerando la vigenza stabilita dalla norma, l’andamento finanziario che ne deriva è il seguente:
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
IRPEF
|
-40,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Addizionale regionale |
0,0 |
-1,6 |
0,0 |
0,0 |
Addizionale comunale |
0,0 |
-0,8 |
0,2 |
0,0 |
Imposta sostitutiva |
14,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Totale |
-26,3 |
-2,4 |
0,2 |
0,0 |
Per quanto concerne le maggiori prestazioni aggiuntive che potranno essere rese dal personale sanitario, considerando l’aliquota dell’Irap dell’8,5 per cento e l’aliquota contributiva ai fini pensionistici complessiva del 33 per cento, la relazione tecnica stima un ammontare di imponibile ai fini Irpef di circa 25,7 milioni di euro. Applicando un’aliquota marginale media Irpef del 35 per cento e applicando l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 15 per cento, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa 9,0 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di 0,4 e 0,2 milioni di euro. Il gettito dall’imposta sostitutiva è stimato in 3,9 milioni di euro. Considerando la vigenza stabilita dalla norma, l’andamento finanziario che ne deriva è il seguente:
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
IRPEF
|
-9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Addizionale regionale |
0,0 |
-0,4 |
0,0 |
0,0 |
Addizionale comunale |
0,0 |
-0,2 |
0,0 |
0,0 |
Imposta sostitutiva |
3,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Totale |
-5,1 |
-0,6 |
0,0 |
0,0 |
L’andamento finanziario complessivo è quindi il seguente:
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Irpef
|
-49,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Addizionale regionale |
0,0 |
-2,0 |
0,0 |
0,0 |
Addizionale comunale |
0,0 |
-1,0 |
0,2 |
0,0 |
Imposta sostitutiva |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Totale |
-31,4 |
-3,0 |
0,2 |
0,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nell’anno 2025 di incrementare la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità nel limite complessivo di 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario. I compensi erogati sono soggetti a una imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali pari al 15 per cento.
Gli oneri derivanti dalle citate disposizioni, sono valutati in 31.400.000 euro per l’anno 2025 e in 3.000.000 di euro per l’anno 2026.
Con riguardo ai profili di quantificazione, sulla base delle elaborazioni fornite dalla relazione tecnica a partire dagli importi indicati dalla norma come limite di spesa per le prestazioni aggiuntive, la stima della perdita di gettito relativa all’IRPEF appare corretta. Con particolare riferimento alla perdita di gettito derivante dalla mancata applicazione delle addizionali regionale e comunale, su cui la relazione tecnica non fornisce informazioni specifiche, andrebbero chiarite le modalità seguite per la quantificazione degli oneri. Ciò premesso, considerato che la norma in esame opera nell’ambito di un limite di spesa, a differenza di quanto previsto dalla norma che ha introdotto l’imposta sostitutiva (articolo 7, decreto-legge n. 73 del 2024), sarebbe utile acquisire chiarimenti dal Governo riguardo ai meccanismi di monitoraggio volti ad assicurare che le Regioni rispettino tale limite di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 11 dell’articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione dello stesso comma, valutati in 31,4 milioni di euro per l’anno 2025 e in 3 milioni di euro per l’anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023.
Si rammenta che tale ultima disposizione ha previsto il rifinanziamento, nella misura di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, le cui risorse sono allocate sul capitolo 3035 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Al riguardo, si ricorda preliminarmente che, nel quadro normativo vigente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire le risorse del predetto Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente amministrazione ogni elemento informativo utile circa le operazioni effettuate ai fini della individuazione e regolazione di ciascuna partita. La disciplina prevede, altresì, che le risorse del suddetto Fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno siano conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo[94].
In proposito, si fa presente che - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del vigente bilancio triennale dello Stato - il Fondo in esame reca una dotazione iniziale di 1.955.000.000 euro per l’anno 2025 e di 1.810.000.000 euro per l’anno 2026[95].
Al riguardo, ferma restando l’opportunità di una conferma circa la disponibilità delle risorse previste a copertura, sembra necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine al fatto che la riduzione prevista non pregiudichi la realizzazione delle finalità alle quali le risorse destinate.
Si fa presente che la disposizione provvede, inoltre, alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto connessi all’utilizzo delle risorse del predetto Fondo, mediante corrispondente riduzione, per un corrispondente importo di 31,4 milioni di euro per l’anno 2025 e di 3 milioni di euro per l’anno 2026, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
Si ricorda che tale Fondo, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca - in base al decreto di ripartizione in capitoli del vigente bilancio triennale dello Stato - una dotazione iniziale pari a 612.867.832 euro per l’anno 2025, 352.935.663 euro per l’anno 2026 e 506.935.663 euro per l’anno 2027.
In proposito, si prende atto di quanto rappresentato dal Governo nella seduta del 5 febbraio 2025 presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, laddove ha assicurato che il Fondo di cui si prevede la riduzione per finalità di compensazione reca le occorrenti disponibilità e il suo utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo per le annualità interessate. Si rammenta, peraltro, che il comma 7 dell’articolo 3-bis del provvedimento in esame incrementa il Fondo stesso per un importo di 15,735 milioni di euro per l’anno 2025, di 88,774 milioni di euro l’anno 2026 e di 92,565 milioni di euro per l’anno 2027.
Ciò posto, con riferimento alla formulazione della disposizione, si osserva che l’articolo 1, comma 885, della legge n. 207 del 2024, apportando una novella all’articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, ha ampliato l’ambito di operatività del predetto Fondo, non più limitando l’utilizzo dello stesso, ai fini della compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, alla sola ipotesi in cui questi ultimi conseguano all’attualizzazione di contributi pluriennali.
Pertanto, in linea con la condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati sul disegno di legge C. 2183, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 201 del 2011, recante misure urgenti in materia di cultura[96], dovrebbe più correttamente farsi riferimento alla nuova denominazione del Fondo, richiamando altresì, come fonte istitutiva del medesimo Fondo, l’articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2009.
Articolo 4, comma 11-bis
(Misure di prevenzione per il tumore al seno)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, prevedono che - al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno - sia autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2025 e di 800 mila euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni.
Ai relativi oneri, pari a 200 mila euro per l'anno 2025 e a 800 mila euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura, di cui all'articolo 1, comma 551 della legge n. 213 del 2023.
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
Al riguardo si rappresenta che, presso la 5ª Commissione Bilancio del Senato[97], il Governo ha confermato la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura della misura in commento.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che - al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno - sia autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2025 e di 800 mila euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni.
Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare dal momento che l’onere in esame è limitato allo stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 11-bis dell’articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa ivi introdotta, pari a 200.000 euro per l’anno 2025 e a 800.000 euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 551, della legge n. 213 del 2023.
Al riguardo, si rammenta che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura.
Si ricorda che il suddetto Fondo è iscritto sul capitolo 2017 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e reca - in base al decreto di ripartizione in capitoli del vigente bilancio triennale dello Stato - una dotazione iniziale di 2.217.242 euro per l’anno 2025 e di 2.217.414 euro per l’anno 2026[98].
Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo una conferma circa l’effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, nonché una rassicurazione in merito al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche considerando l’ulteriore riduzione del Fondo stesso disposta - in misura pari a 260.000 euro per l’anno 2025 - dall’articolo 14, comma 3-bis, del provvedimento in esame.
Articolo 4, comma 12
(Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza)
Normativa previgente. L’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni consente il conferimento - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Gli incarichi sono conferiti nel rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019. Da ultimo, l’articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge n. 73 del 2022, modificato dall’articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023, ha prorogato detta facoltà fino al 31 dicembre 2024.
Alla norma originaria e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme modificano l'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge n. 73 del 2022, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la facoltà per gli enti del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
La relazione illustrativa afferma che la proroga della disposizione in parola è finalizzata a consentire alle aziende ed enti del SSN di utilizzare anche per l’anno 2025 alcuni strumenti straordinari per attenuare le carenze di personale, in particolare sanitario, che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall’ordinamento e conseguentemente è diretta a garantire i livelli essenziali assistenza.
Viene altresì previsto che detta proroga sia consentita nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale.
Pertanto, la suddetta previsione sostituisce il riferimento all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019, relativo ai limiti generali di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse presentano carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che gli incarichi provvisori sono conferiti nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la facoltà per gli enti del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
Viene altresì previsto che detta proroga sia consentita nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale.
Pertanto, la suddetta previsione sostituisce il riferimento all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019, relativo ai limiti generali di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
Al riguardo, dovrebbe esser valutata l’opportunità di precisare, analogamente a quanto previsto da altre disposizioni del medesimo articolo 4 e dalla stessa relazione tecnica, che la disciplina vigente in materia di spesa di personale da rispettare è quella relativa agli enti del Servizio sanitario nazionale.
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Articolo 4, comma 12-bis
(Ricetta elettronica)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame in Senato, intervenendo sull’articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 198 del 2022, dispongono l’ulteriore proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2 e 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2022, in attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge n. 24 del 2022.
Si ricorda che, alla proroga disposta dall’articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 198 del 2022, non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che la relazione tecnica ad essa riferita afferma che la norma, inerente alla proroga delle disposizioni dell’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in materia di ricetta elettronica, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è attuata con le risorse finanziarie, strumentali e personali disponibili a legislazione vigente.
L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Il Governo, nel corso dell’esame in Senato[99], ha confermato che il comma 12-bis non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame prorogano dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica. In proposito, stante il carattere ordinamentale della norma in esame, non si formulano osservazioni, anche in considerazione del fatto che alla precedente proroga non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 377, della legge n. 147 del 2013 (legge di bilancio 2014) dispone, in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2027.
L’erogazione di tali somme è subordinata alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, che disciplinino tutti gli aspetti relativi all’assistenza sanitaria, compresa la definitiva regolazione di eventuali contenziosi pregressi. Il finanziamento, inizialmente previsto per gli anni dal 2014 al 2024, è stato esteso fino al 2027 dall’articolo 1, comma 543, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).
Si ricorda che alla norma istitutiva del finanziamento e alla successiva estensione di cui all’articolo 1, comma 543, della legge n. 197 del 2022 sono stati ascritti effetti su tutti e tre i saldi di finanza pubblica (maggiori spese), pari all’importo annuo del finanziamento.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame in Senato, rendono permanente a decorrere dal 2028 il finanziamento ai policlinici universitari, previsto a normativa vigente fino al 2027 e ne fissano l’importo in 50 milioni di euro annui. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse incrementali del fabbisogno sanitario nazionale standard destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
In particolare, il comma 275 destina una quota delle risorse incrementali del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, pari a 773,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 340,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilevo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Il Governo, nel corso dell’esame in Senato[100], ha rappresentato che il comma 12-ter reca la occorrente copertura finanziaria.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame, introdotte nel corso dell’esame in Senato, rendono permanente dal 2028 il finanziamento ai policlinici universitari, previsto a normativa vigente fino al 2027, e ne fissano l’importo in 50 milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
In proposito, non si formulano osservazioni, rilevato che la spesa è contenuta nei limiti dell’autorizzazione disposta.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 12-ter dell’articolo 4 fa fronte agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Al riguardo, si fa presente che tale ultima disposizione ha disposto che una quota delle risorse previste dall’articolo 1, comma 273, della medesima legge n. 207 del 2024 ai fini dell’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è destinata all'incremento delle disponibilità previste per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
L’ammontare di risorse ivi previsto è pari a 773,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 340,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che l’intervento recato dal comma 12-ter appare sostanzialmente coerente rispetto alle finalità cui sono preordinate le risorse utilizzate, si ritiene nondimeno necessario acquisire dal Governo una rassicurazione in merito al fatto che la riduzione disposta non pregiudichi la realizzazione degli interventi ai quali le risorse utilizzate sono destinate a legislazione vigente.
Normativa vigente. L’articolo 9-quater del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 (Decreto fiscale), novellando l'articolo 1, comma 580, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modifica il criterio con cui viene ripartito il 50 per cento del ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti a carico delle aziende titolari di AIC (autorizzazione all’immissione in commercio) tra le regioni e le province autonome. Il criterio pro capite viene applicato solo al 50 per cento del suddetto ripiano (quindi al 25 per cento del superamento complessivo) e il restante 50 per cento viene ripartito in misura variabile tra le regioni in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa. La norma inoltre demanda a un decreto ministeriale[101], da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, la definizione di termini, condizioni e modalità per la redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, assicurando che dette quote variabili non siano superiori al 70 per cento, né inferiori al 30 per cento dello sforamento fatto registrare. Il decreto è stato adottato in data 4 febbraio 2025.
Le norme, introdotte dal Senato, incrementano da dieci a cinquanta giorni dall’entrata in vigore dell’articolo 9-quater del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 (Decreto fiscale) il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale che disciplina l’attuazione del nuovo criterio per la redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, introdotto dal medesimo articolo 9-quater del decreto-legge n. 155 del 2024 (comma 12-quater).
Le norme inoltre dispongono testualmente che “In considerazione di quanto previsto dall'articolo 9-quater del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 possono essere utilizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2024. Resta ferma la compensazione di eventuali pagamenti con riserva a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore” (comma 12-quinquies).
Le disposizioni di cui al comma 12-quinquies si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025 (comma 12-sexies).
Si ricorda che l’utilizzo delle entrate di cui al payback di anni precedenti per assicurare l’equilibrio del settore sanitario era già stato previsto, per altre annualità, dal comma 540 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, che tuttavia è parzialmente diverso dalle disposizioni ora in esame. In particolare il citato comma 540 prevede che, in considerazione dei maggiori costi determinati dal proseguimento delle azioni di contrasto del Covid-19 e dal sensibile incremento dei costi dei prodotti energetici, le entrate di cui al payback relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. La relazione tecnica riferita al comma 540 afferma che le entrate regionali di cui al payback relativo agli anni 2020 e 2021 possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2022, anche se le aziende farmaceutiche hanno presentato ricorso avverso le determinazioni dell’Agenzia italiana del farmaco che hanno stabilito l’entità del pay-back. La relazione tecnica chiarisce che, nel caso di eventuale esito sfavorevole dei ricorsi per le pubbliche amministrazioni, le minori entrate saranno compensate a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito. La RT fa infine presente che le sentenze di primo grado e di appello sono state tutte favorevoli alla parte pubblica.
L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Il Governo, nel corso dell’esame in Senato[102], ha rappresentato che i commi da 12-quater a 12-sexies non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, i commi da 12-quater a 12-sexies precisano solamente che le regioni, al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio sanitario per l'anno 2024, possono utilizzare le somme effettivamente incassate fino al 20 marzo 2025, con riferimento alle quote di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023, ivi ricomprendendo le eventuali somme pagate con riserva, soggette a contenzioso, ferma restando la compensazione a valere sul fabbisogno sanitario in caso di soccombenza in giudizio.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame, introdotta dal Senato, incrementa da dieci a cinquanta giorni dall’entrata in vigore dell’articolo 9-quater del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 (Decreto fiscale) il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale attuativo del nuovo criterio per il ripiano della spesa farmaceutica introdotto dal citato articolo 9-quater (comma 12-quater). Le norme prevedono, inoltre, che gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023, nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025, possano essere utilizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2024. La norma prevede, infine, testualmente che “Resta ferma la compensazione di eventuali pagamenti con riserva a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore” (commi 12-quinquies e 12-sexies).
Pur considerando che le norme di cui ai commi 12-quinquies e 12-sexies, nella loro formulazione testuale, non parrebbero idonee ad alterare le dinamiche di incassi e pagamenti, tuttavia appare comunque opportuno acquisire dal Governo dati ed elementi idonei ad assicurare che le medesime norme non abbiano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, dal momento le disposizioni in esame non sono corredate di relazione tecnica.
Sulle restanti disposizioni, non si formulano osservazioni.
Articolo 5, comma 1
(Reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici)
Le norme, modificando l’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017, prorogano di un anno (dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025) l’entrata in vigore dei requisiti, di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017, richiesti per l’accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, relativa al testo originale del provvedimento, evidenzia che le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prorogano di un anno (dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025) l’entrata in vigore dei requisiti[103] richiesti per l’accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici. Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, come asseverato nella relazione tecnica, non si formulano osservazioni.
Articolo 5, commi 2 e 3
(Incarichi dirigenti tecnici)
Normativa vigente. L’articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2019, al comma 3, autorizza Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a bandire a decorrere dal 1° giugno 2023, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2024, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2025, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per gli anni dal 2021 al 2024 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.
Il medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2019, al comma 4, prevede che, nelle more dell'espletamento del citato concorso, possano essere stipulati incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni tecnico-ispettive. Tali contratti hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2024. L’autorizzazione di spesa relativa al conferimento di tali incarichi è stata disposta dallo stesso articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, che a tal fine ha rifinanziato, nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, l’autorizzazione di spesa già prevista all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge n. 107 del 2015.
A tale autorizzazione è stata poi aggiunta quella prevista dall’articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020. Nello specifico, la richiamata disposizione normativa autorizza il Ministero dell'istruzione a prorogare o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire i contratti a tempo determinato, previsti dal citto articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, entro il limite di spesa pari a 7,9 milioni di euro annui per gli esercizi dal 2021 al 2024.
Le norme, intervenendo sull’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, prevedono, la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025) del termine massimo per la durata degli incarichi temporanei dei dirigenti tecnici[104]. Modificando l’articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, si proroga, altresì, per il medesimo anno, l’autorizzazione a favore del Ministero dell'istruzione a prorogare o a conferire i summenzionati incarichi di dirigente tecnico a tempo determinato entro il limite di 7,9 milioni di euro annui.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, relativa al testo originale del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché agli oneri derivanti dalle proroghe in oggetto si provvede a valere sulle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente nell’anno 2025 e, nello specifico, dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019. Tali oneri sono calcolati tenendo conto del costo lordo Stato annuo del dirigente tecnico pari a 142.431,43 euro, moltiplicato per 89 unità (59 prorogati +30 aggiuntivi).
Il Governo, durante l’esame al Senato[105], ha specificato che la relazione tecnica, era stata inizialmente predisposta prevedendo sia la proroga del contingente dei dirigenti tecnici, pari a 59 unità, in scadenza al 31 dicembre 2024, sia l’incremento di tale contingente per ulteriori 30 unità di personale. Il relativo onere economico trovava piena copertura nella norma di autorizzazione di spesa riferita alle facoltà assunzionali del Ministero dell’istruzione e del merito per il reclutamento dei dirigenti tecnici a tempo indeterminato. Tale copertura economica è pari a 19,55 milioni di euro annui, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019. Le norme in esame, invece, riguardano solo la proroga del contingente già autorizzato di 59 dirigenti tecnici. A tal riguardo, viene precisato che il costo unitario per dirigente tecnico, quantificato nella stessa relazione tecnica, è pari a 142.431,43 euro, comprensivi degli incrementi retributivi conseguenti ai rinnovi contrattuali. Pertanto, la quantificazione complessiva dell’onere finanziario da sostenere, nell’anno 2025, per la proroga di 59 dirigenti tecnici risulta pari a (142.431,43 x 59=) 8.403.454,37 euro, e trova, quindi, ampia copertura nelle già menzionate facoltà assunzionali di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prorogano a non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi dei dirigenti tecnici di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019. È conseguentemente prorogata, per l’anno 2025, l’autorizzazione di spesa per i summenzionati incarichi di cui all’articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, pari a 7,9 milioni di euro. Al riguardo, pur tenendo conto che l’autorizzazione di spesa per il conferimento degli incarichi di cui al citato articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 è configurata come limite di massimo di spesa, si rileva una discrasia tra l’onere complessivo stimato dal Governo pari a 8.403.454,37 euro e il richiamato limite di spesa che risulta invece di ammontare inferiore, ossia pari a 7,9 milioni di euro. In merito a tale aspetto, appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
Articolo 5, comma 4
(Équipe formative territoriali)
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 725, della legge n. 145 del 2018, come modificato dal decreto-legge n. 178 del 2020 e dal decreto-legge n. 13 del 2023, prevede che negli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le équipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR.
Le norme, finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche[106], intervengono sull’articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018, prevedendo che le équipe formative territoriali siano prorogate anche per l’anno scolastico 2025/2026. A tal fine, viene autorizzata la spesa di euro 1.684.395 per l’anno 2025 e di euro 2.526.592 per l’anno 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025 e 2026, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015 (Piano nazionale per la scuola digitale).
Si rammenta che il citato articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015, ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro annui dal 2016 per l’attuazione delle finalità (di cui ai precedenti commi da 56 a 61) del Piano nazionale per la scuola digitale, adottato dal Ministero dell'istruzione, volto a sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e a rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Proroga delle attività delle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, di cui all'art. 1, c. 725, della L. 145/2018 (comma 4) |
1,7 |
2,5 |
|
1,7 |
2,5 |
|
1,7 |
2,5 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, di cui all'art. 1, c.62, della L. 107/2015 (comma 4) |
1,7 |
2,5 |
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1,7 |
2,5 |
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1,7 |
2,5 |
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Maggiori entrate fiscali e contributive |
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Proroga delle attività delle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, di cui all'art. 1, c. 725, della L. 145/2018 - effetti riflessi (comma 4) |
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0,8 |
1,2 |
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0,8 |
1,2 |
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La relazione tecnica, relativa al testo originale del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e specifica che la stima dell’onere è stata effettuata tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti, fino al termine delle lezioni e, quindi, per 10 mesi. In particolare, sono stati considerati:
- gli oneri derivanti dalla copertura delle supplenze per un numero complessivo di 120 docenti;
- per una stima prudenziale, l’importo mensile unitario dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto a quello dei docenti delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, incrementato con gli ultimi adeguamenti contrattuali previsti per i rinnovi contrattuali 2022-2024 e 2025-2027 pari, rispettivamente, al 5,78 per cento e al 5,40 per cento, che risulta complessivamente pari a 3.509,1545 euro.
Di conseguenza, l’onere complessivo stimato per l’anno 2025 (4 mensilità, 1° settembre - 31 dicembre 2025) risulta pari a 1.684.394,16 euro (3.509,154 *120 * 4 con unità a tempo pieno in comando) arrotondato a 1.684.395 euro.
Per l’anno 2026, trattandosi di 6 mensilità fino al 30 giugno 2026, l’onere risulta pari a 2.526.591,24 euro, arrotondato a 2.526.592 euro (3.509,1545 * 120*6). Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025 e 2026, dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107, nella misura di 1.684.395 euro per l’anno 2025 e di 2.526.592 euro per l’anno 2026. Tali risorse risultano iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito.
Il Governo, durante l’esame al Senato[107], ha assicurato che non sussistono pregiudizi in ordine alla capienza del Fondo anche per il perseguimento delle ulteriori finalità del medesimo. In via generale, ha rappresentato che, nel corso degli anni, si è provveduto a prorogare più volte l’utilizzo delle équipe formative territoriali, incrementando il relativo fondo (si veda, ad esempio il decreto-legge n. 13 del 2023). In particolare, la proroga ha tenuto conto dei maggiori oneri richiesti per la sostituzione dei docenti che sono impegnati nelle attività delle équipe di supporto e accompagnamento delle istituzioni scolastiche nell’attuazione dell’azioni in materia di digitalizzazione previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tal fine, è stata elaborata una stima economica prudenziale, sulla base dei parametri stipendiali dei docenti. La copertura finanziaria prevista, pertanto, consente di supportare il perseguimento delle finalità della norma in oggetto, senza pregiudicare il perseguimento di eventuali ulteriori finalità in materia di digitalizzazione e innovazione delle attività scolastiche, che fanno capo al fondo previsto dall’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame sono volte a prorogare, per l’anno scolastico 2025/2026, il funzionamento delle équipe formative territoriali[108] funzionali al raggiungimento degli obiettivi del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche. A tal fine, viene autorizzata la spesa di euro 1.684.395 per l’anno 2025 e di euro 2.526.592 per l’anno 2026. Al riguardo non si formulano osservazioni preso atto degli elementi posti a base delle stime forniti dalla relazione tecnica e delle rassicurazioni fornite dal Governo durante l’esame al Senato.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 5 provvede agli oneri derivanti dalle novelle legislative ivi contenute, pari a 1.684.395 euro per l’anno 2025 e a 2.526.592 euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015.
Al riguardo, si rammenta che le risorse oggetto di riduzione sono quelle iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, denominato “Spese per l’innovazione digitale e didattica laboratoriale”, che reca, nell’ambito de vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 14.848.385 euro per l’anno 2025, 19.233.951 euro per l’anno 2026 e 21.634.114 euro per l’anno 2027[109].
In proposito, si prende atto che, nella seduta del 5 febbraio 2025 presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, il rappresentante del Governo ha fornito rassicurazioni in merito al fatto che l’utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di recare pregiudizio rispetto alle altre finalità perseguite dalla medesima autorizzazione di spesa.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prorogano, per l'anno accademico 2025/26, la valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento. A tal fine, viene incrementato, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, il fondo per la valorizzazione del personale scolastico di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n. 197 del 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024.
Si rappresenta che il fondo per la valorizzazione del personale scolastico, istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge n. 197 del 2022, aveva una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2023. Il summenzionato fondo è stato successivamente incrementato di euro 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 dall'articolo 1, comma 330, della legge n. 213 del 2023.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono provviste di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prorogano, per l'anno accademico 2025/26, la valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutoraggio ed orientamento, incrementando, a tal fine, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, il fondo per la valorizzazione del personale scolastico di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n. 197 del 2022. Al riguardo, non si formulano osservazioni atteso che l'onere è configurato come limite massimo di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4-bis dell’articolo 5 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, istituito dall’articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024.
Al riguardo, si fa presente che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 1281 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, reca - in base al decreto di ripartizione in capitoli del vigente bilancio triennale dello Stato[110] - una dotazione iniziale di 97.010.000 euro per l’anno 2025 e di 114 milioni di euro per l’anno 2026.
Tanto premesso, appare necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito all’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, nonché una rassicurazione circa il fatto che dalla riduzione del predetto Fondo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche considerando che, come emerge da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, le risorse iscritte sul Fondo in questione sono qualificate in termini di stanziamenti non rimodulabili.
Articolo 5, commi da 4-ter a 4-quinquies
(Normativa antincendio degli edifici adibiti ad asili nido e all’istruzione)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato[111], modificano, al comma 4-bis, l’articolo 4 del decreto-legge n. 244 del 2016, come segue:
- novellano il comma 2, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
- novellano il comma 2-bis, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici e i locali adibiti ad asilo nido;
- novellano il comma 2-ter, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive (comma 4-ter).
Viene altresì prorogato al 31 dicembre 2025 il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici (comma 4-quater).
La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027 i termini relativi all’adeguamento alla normativa antiincendio previsti per gli edifici destinati all’istruzione (edifici scolastici, locali adibiti a scuola, strutture in cui sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore, edifici e locali adibiti ad asilo nido, edifici, locali e strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy).
Con decreto interministeriale, inoltre, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
Infine, viene prorogato al 31 dicembre 2025 il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.
Al riguardo, appare utile acquisire conferma da parte del Governo che le predette proroghe dei termini relativi all’adeguamento alla normativa antiincendio e le conseguenti misure di mitigazione del rischio, comportando un rinvio della realizzazione degli interventi prescritti ai fini dell’adeguamento, siano compatibili con i profili di spesa scontati nei tendenziali di finanza pubblica.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prorogano, anche per l'anno accademico 2025/26, la facoltà di svolgere i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale in modalità telematica secondo quanto disposto dal comma 6-bis, dell'articolo 18-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2017, aggiunto dall’articolo 20, comma 3, lettera d), n. 2), del decreto-legge n. 75 del 2023.
Nello specifico, l'articolo 18-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2017, consente, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, lo svolgimento dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura non superiore al 50 per cento del totale.
La relazione tecnica riferita all’articolo 20, comma 3, lettera d), n. 2), del decreto-legge n. 75 del 2023, che ha introdotto il citato comma 6-bis, rilevava che le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono provviste di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prorogano, anche per l'anno accademico 2025/26, la facoltà di svolgere i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale in modalità telematica secondo quanto disposto dall'articolo 18-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2017. Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle norme oggetto di proroga, come evidenziato anche dalla relazione tecnica relativa all’articolo 20, comma 3, lettera d), n. 2), del decreto-legge n. 75 del 2023 che ha introdotto le disposizioni oggetto di proroga.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prorogano, per l'anno accademico 2025/26, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge n. 71 del 2024, che consentono all'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e per i quali non possono essere conferite supplenze[112].
Si evidenzia che nel corso dell’esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 71 del 2024, presso la Commissione bilancio della Camera, il Governo ha assicurato che le misure, introdotte dall’articolo 10, comma 3-bis, non comportano effetti pregiudizievoli per la funzionalità delle strutture scolastiche[113].
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono provviste di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prorogano, per l'anno accademico 2025/26, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge n. 71 del 2024, che consentono all'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e per i quali non possono essere conferite supplenze[114]. Al riguardo, pur considerata la prevista sostanziale indisponibilità dei posti di originaria assegnazione del personale interessato, di cui viene espressamente esclusa la copertura anche tramite supplenze, sarebbe opportuno che il Governo fornisca elementi e dati volti a confermare l’assenza, dichiarata dal Governo stesso durante l’esame delle norme originarie, di eventuali effetti di onerosità indiretta derivanti dalla possibile incidenza della disposizione sugli assetti organici come definiti dalla normativa vigente e sulla correlata efficienza e operatività delle strutture dell’amministrazione dell’istruzione e del merito.
Normativa previgente. L’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 113 del 2024 autorizza le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, ai sensi dell’articolo 24 del DPCM n. 57 del 2024 (Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura), ad esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2024. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al suddetto decreto-legge conferma la neutralità finanziaria dalla norma.
La norma estende dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine, recato dall’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 113 del 2024, entro il quale le Direzioni regionali musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale nell’ambito della riorganizzazione in corso del Ministero della cultura possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate (comma 1).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1337) ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Governo, nel corso dell’esame al Senato[115], ha confermato che la disposizione non determina alterazioni nei tendenziali di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine, previsto a tal fine dall’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 113 del 2024, entro il quale le Direzioni regionali musei, trasformate in uffici dotati di autonomia speciale nell’ambito della riorganizzazione in corso del Ministero della cultura, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che:
- la relazione tecnica afferma che la norma non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- alla norma oggetto di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi;
- il Governo ha confermato, nel corso dell’esame al Senato, che la disposizione in non determina alterazioni nei tendenziali di finanza pubblica.
Normativa previgente. L’articolo 7, del decreto legge n. 215 del 2023 (proroga termini per il 2024) ha portato da sette a otto anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, costituita ai sensi dell’articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016 allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 1).
Corrispondentemente, è stato prorogato al 2024 l'incremento di unità di personale di cui la segreteria si compone, disposto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017 (comma 2).
Per l'attuazione di tali disposizioni è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2024 (comma 3).
La norma modifica l’articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016 al fine di estendere da otto a nove anni la durata della segreteria tecnica di progettazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Tale organo non è più incardinato, inoltre, presso il Segretariato generale del Ministero della cultura, bensì presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del medesimo Ministero (comma 2).
Viene, altresì, novellato l’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017 al fine di prorogare dal 2024 al 2025 l’incremento di unità di personale, ivi disposto, facente capo alla suddetta Segreteria tecnica di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. (comma 3).
Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, rispettivamente pari a euro 500.000 e a euro 1.000.000, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il 2025 alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura (comma 4).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Maggiori spese correnti |
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Proroga degli incarichi di collaborazione per la segreteria tecnica di progettazione, in merito agli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici, del 26 agosto 2016 (commi 2 e 3) |
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1,5 |
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1,5 |
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1,5 |
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Maggiori entrate tributarie e contributive |
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collaborazione per la segreteria tecnica di progettazione, in merito agli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici, del 26 agosto 2016 – effetti riflessi (commi 2 e 3) |
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0,7 |
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0,7 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione Tab. A CULTURA (comma 4) |
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1,5 |
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1,5 |
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1,5 |
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La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1337) ribadisce il contenuto delle norme in esame, e riferisce che il comma 2 proroga di un anno la durata della segreteria tecnica di progettazione di cui all’articolo 15, comma 6-bis, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, originariamente costituita – per la durata di cinque anni a far data dal 2017 e con una dotazione fino a n. 20 unità di personale. Per effetto dell’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017, il personale della segreteria tecnica è stato incrementato di ulteriori 20 unità, nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per ciascuna delle annualità dal 2017 al 2021. I termini in riferimento sono stati estesi, da ultimo, sino al 31 dicembre 2024 per effetto dell’articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 215 del 2023.
In merito al comma 3, viene precisato che si estende anche il termine di cui al citato articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017 sino al 31 dicembre 2025, in considerazione dell’attività che tale organismo sarà chiamato a svolgere in vista della realizzazione degli interventi ad oggi in corso di attuazione.
L’impegno economico dedicato alla segreteria tecnica di progettazione è sintetizzato a seguire:
- Gruppo A per un totale di euro 1.370.304,00 – RAPPORTI CONCLUSI;
- Gruppo B per un totale di euro 380.640,00 – RAPPORTI CONCLUSI;
- Gruppo C: si tratta di un gruppo costituito inizialmente da 31 professionisti (ingegneri e architetti) di cui attualmente sono in corso solamente 16 contratti. In relazione al gruppo C si precisa che ad oggi sono state rendicontate somme per un totale di euro 951.787,75 corrispondenti complessivamente a 3.139 giornate.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano di un anno (da otto a nove anni) la durata della segreteria tecnica di progettazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, istituita ai sensi dell’articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016. Viene, inoltre, disposto l’incardinamento funzionale di tale organo presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura, anziché presso il Segretariato generale del medesimo Ministero (comma 2). Viene corrispondentemente prorogato dal 2024 al 2025 l'incremento di unità di personale di cui la segreteria si compone, disposto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017 (comma 3). Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i cui oneri sono indicati rispettivamente pari a euro 500.000 e a euro 1.000.000, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il 2025, provvedendo, altresì, alla relativa copertura finanziaria (comma 4).
Al riguardo, pur considerato che gli oneri recati dalle disposizioni sono configurati come limite massimo di spesa, andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione volti ad evidenziare più compiutamente la destinazione delle risorse autorizzate; ciò in quanto, mentre in base a quanto rappresentato dalla relazione tecnica a conferma del dettato della norma, la quota di 1 Mln della spesa autorizzata è destinata a prorogare gli incarichi di collaborazione della segreteria tecnica, non appare evidente la destinazione della quota di 0,5 milioni di euro di cui al comma 2. La richiesta appare opportuna, anche considerato che la determinazione dei suddetti oneri complessivi (1,5 milioni di euro per il 2025) non risulta allineata a quella degli importi autorizzati da precedenti analoghi interventi di proroga annuale (articolo 7, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 228 del 2021 e, da ultimo, articolo 7, commi da 1 a 3 del decreto legge n. 215 del 2023) che a tal fine hanno autorizzato una spesa annuale di 1 Mln.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione dei precedenti commi 2 e 3, pari nel complesso a 1,5 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero della cultura. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato per il triennio 2025-2027 dalla legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025).
La norma, introdotta al Senato, reca specifiche modifiche al comma 3 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 104 del 2020 disciplinante il conferimento di incarichi dirigenziali non generali presso il Ministero della cultura. In particolare vengono previsti:
- la novella del primo periodo della richiamata disposizione che nel testo vigente consente, fino al 31 dicembre 2024, nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico, di conferire[116], presso il Ministero della cultura, incarichi dirigenziali non generali a tempo determinato a soggetti esterni alla amministrazioni pubbliche fino al 15 per cento del totale. La novella, fermo restando i suddetti termini percentuali, prevede che il medesimo conferimento venga ora disposto, non oltre, comunque, il 31 dicembre 2025, nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al DPCM n. 57 del 2024, (comma 3-bis, lettera a)).
Si evidenzia che il testo originario del comma 3 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 104 del 2020 è stato prorogato da ultimo dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 dall’articolo 7, comma 6-ter, lettera a), del decreto-legge n. 215 del 2023. A tale proroga non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica (di passaggio) relativa al decreto-legge n. 215 del 2023, con riguardo alla disposizione in riferimento, ha evidenziato che questa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come previsto dall’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 24 (tuttora vigente e non modificato dalla norma in esame) all’attuazione delle relative disposizioni si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali del Ministero della cultura già maturate e disponibili a legislazione vigente;
- la sostituzione del quinto periodo della stessa disposizione che nel testo vigente prevede che i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di 7, già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessino di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024. La novella, sempre limitatamente alle suddette Soprintendenze, riduce da sette a sei il numero massimo dei contratti conferibili, differisce al 31 dicembre 2024 il riferimento alla data in cui tali contratti sono già conferiti e sono ancora in essere, proroga al 31 dicembre 2025 il termine finale di tali contratti e se ne prevede espressamente la possibilità di un nuovo conferimento. Viene quindi soppressa la previsione per cui questi cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento e viene, altresì, disposto che la medesima cessazione avvenga all'atto del conferimento dei corrispondenti incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura (comma 3-bis, lettera b)).
Si evidenzia che il testo originario del quinto periodo del comma 3 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 104 del 2020 è stato inserito dall’articolo 7, comma 6-ter, lettera b), del decreto-legge n. 215 del 2023. A tale disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica (di passaggio) relativa al decreto-legge n. 215 del 2023, con riguardo alla norma in riferimento ha evidenziato che questa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come previsto dall’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 24 (tuttora vigente e non modificato dalla norma in esame) all’attuazione delle relative disposizioni si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali del Ministero della cultura già maturate e disponibili a legislazione vigente.
L’emendamento[117] approvato al Senato che introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, modifica la vigente disciplina in materia di conferimento di incarichi dirigenziali non generali presso il Ministero della cultura prevista dal comma 3 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 104 del 2020, nei termini definiti, da ultimo, dall’articolo 7, comma 6-ter, lettera a) e b), del decreto-legge n. 215 del 2023.
In particolare, la norma nel confermare quanto previsto nell’assetto vigente, ovvero la facoltà di conferire presso il Ministero della cultura incarichi dirigenziali non generali fino al 15 per cento del totale della dotazione organica, prevede che ciò avvenga non più nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico, bensì nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento dei medesimi incarichi dirigenziali relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura, prorogando, altresì, il termine di esercizio di tale facoltà dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 [comma 3-bis, lettera a)].
Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che il suddetto termine è stato prorogato da ultimo dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 dall’articolo 7, comma 6-ter, lettera a), del decreto-legge n. 215 del 2023 e che a tale differimento non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Si rileva, inoltre, come peraltro evidenziato anche dalla relazione tecnica (di passaggio) relativa al decreto-legge n. 215 del 2023, che l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 24 (tuttora vigente e non modificato dalla norma in esame) riconduce l’attuazione delle relative disposizioni nei limiti delle facoltà assunzionali del Ministero della cultura già maturate e disponibili a legislazione vigente.
La norma modifica, altresì, la disciplina dei contratti relativi agli incarichi dirigenziali non generali conferibili limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio che, nel testo vigente del comma 3 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 104 del 2020, prevede che tali contratti, nel numero massimo di 7, già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessino di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024. La novella, sempre limitatamente alle suddette Soprintendenze, riduce da sette a sei il numero massimo dei contratti in questione, differisce al 31 dicembre 2024 il riferimento alla data in cui gli stessi sono già conferiti e sono ancora in essere, proroga al 31 dicembre 2025 il termine finale di tali contratti e se ne prevede espressamente la possibilità di un nuovo conferimento. Viene quindi soppressa la previsione per cui questi cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento e viene, altresì, disposto che la medesima cessazione avvenga all'atto del conferimento dei corrispondenti incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura [comma 3-bis, lettera b)].
Al riguardo, andrebbe acquisto un chiarimento da parte del Governo in merito alle ragioni della riduzione da sette a sei del numero massimo dei contratti riferiti agli incarichi di cui trattasi, fermo restando comunque il vincolo riferito al rispetto delle capacità assunzionali del Ministero della cultura già maturate e disponibili a legislazione vigente a cui è subordinata l’attuazione della disciplina in esame.
La norma, introdotta al Senato, modifica il comma 13 dell’articolo 26 della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) disponendo il differimento da ventiquattro a quarantotto mesi del termine ivi previsto, decorrente dall’entrata in vigore della medesima legge, entro il quale possono essere adottate disposizioni modificative e integrative del DPR n. 31 del 2017, recante il regolamento d’individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (comma 4-bis).
Si evidenzia che il suddetto termine, originariamente fissato in 180 giorni è stato da ultimo prorogato a ventiquattro mesi dall’articolo articolo 21, comma 1, della legge n. 214 del 2023 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022). Alle norme in riferimento non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Si evidenzia, altresì, che il DPR n. 31 del 2017, recante il regolamento d’individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, all’articolo 20 reca una clausola di neutralità finanziaria.
Gli emendamenti[118] approvati dal Senato che hanno introdotto la norma in esame non sono corredati di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, modifica il comma 13 dell’articolo 26 della legge n. 118 del 2022, disponendo il differimento da ventiquattro a quarantotto mesi del termine ivi previsto, decorrente dall’entrata in vigore della medesima legge, entro il quale possono essere adottate disposizioni modificative e integrative del DPR n. 31 del 2017, recante il regolamento d’individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (comma 4-bis).
Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che alla disposizione originaria e al successivo intervento normativo che ha differito il suddetto termine (articolo 21, comma 1, della legge n. 214 del 2023) non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 6, comma 4–ter
(Attribuzione di risorse in favore di enti culturali)
Normativa vigente. L'articolo 1, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 34 del 2011, reca l’incremento delle dotazioni del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985, di specifici importi a decorrere dal 2011.
La norma, introdotta dal Senato, proroga “l'autorizzazione di spesa” di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 34 del 2011, di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole. Alla ripartizione, in parti eguali, del suddetto importo in favore dei summenzionati enti si provvede con decreto ministeriale. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022.
L'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per il 2023, di 34 milioni di euro per il 2024, di 32 milioni di euro per il 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.
Si evidenzia che l’articolo 14, comma 5-bis, del decreto legge n. 113 del 2024 ha disposto in termini complessivamente identici alla norma in esame, prevedendo un’analoga integrazione della suddetta “autorizzazione di spesa” per 2,7 milioni di euro per il 2027.
L’emendamento[119] approvato al Senato che introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, incrementa le dotazioni del Fondo unico per lo spettacolo, di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole. Tali risorse sono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati dalla disposizione mediante decreto ministeriale.
Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla disposizione appare limitato all’entità dello stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4-ter dell’articolo 6 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo di cui all’articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022.
Al riguardo, si ricorda che tale fondo, iscritto sul capitolo 1923 dello stato di previsione del Ministero della cultura, reca, nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di bilancio pari a 2.459.300 euro per l’anno 2025, 11.362.541 euro per l’anno 2026 e 4.908.241 euro per l’anno 2027.
Ciò premesso, appare necessario che il Governo, da un lato, confermi l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche considerando che si prevede una riduzione riferita ad anni non compresi nel triennio di programmazione, e, dall’altro, fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che l’impiego previsto non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.
Articolo 7, comma 1
(Proroga in materia di politiche abitative)
Le norme modificano l’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2023, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
Si prevede, inoltre, fino al 31 dicembre 2025, l’obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Sono inoltre rinnovati, fino al 31 dicembre 2025, i contratti scaduti, al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione, in base a determinate condizioni.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a descrivere sinteticamente le norme, afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Governo, durante l’esame al Senato, ha precisato che in relazione agli accordi territoriali sottoscritti dai comuni, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, dalla proroga di cui trattasi non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica, riguardando la stessa un numero esiguo di contratti il cui importo è trascurabile.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
Si prevede, inoltre, fino al 31 dicembre 2025, l’obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Sono inoltre rinnovati, fino al 31 dicembre 2025, i contratti scaduti, al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione, in base a determinate condizioni.
Al riguardo, si evidenzia che l’eventuale mancato adeguamento dei canoni di locazione appare, in linea teorica, suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica. Tuttavia, non si formulano osservazioni giacché il Governo durante l’esame al Senato ha chiarito che dalla proroga di cui trattasi non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica, riguardando la stessa un numero esiguo di contratti il cui importo risulta trascurabile.
Articolo 7, comma 2
(Proroghe di misure a sostegno dell’edilizia privata)
Le norme modificano l’articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, relativo ai termini dei lavori in materia edilizia, estendendo da trenta a trentasei mesi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori in materia edilizia, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024 (termine anch’esso prorogato rispetto al 30 giugno 2024 previsto a legislazione previgente).
L’estensione di sei mesi riguarda altresì il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2024 (termine anch’esso prorogato rispetto al 30 giugno 2024 previsto a legislazione previgente).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a descrivere brevemente le norme, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo un mero differimento dei termini di validità dei titoli edilizi.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano di ulteriori sei mesi i termini di inizio e ultimazione lavori nel settore dell’edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, di cui all’articolo 10-septies del decreto-legge, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022.
Al riguardo, non si formulano osservazioni attesa la natura ordinamentale delle proroghe in oggetto.
Articolo 7, comma 3
(Proroga termini sicurezza gallerie ferroviarie)
Le norme, intervenendo sull’articolo 13, comma 17-bis del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Proroga termini), differiscono dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 il termine per l’assolvimento di alcuni adempimenti in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie del sistema ferroviario di cui agli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005 (Sicurezza nelle gallerie ferroviarie), per i gestori e le imprese ferroviarie.
Si tratta di disposizioni volte ad assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario. Le disposizioni in esame sono già state prorogate, da ultimo dall’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Proroga termini). La relazione tecnica riferita a tale ultima proroga affermava che si tratta di una disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma interviene sull’articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, che ha previsto l’emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un decreto recante specifiche linee guida in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie del sistema ferroviario, volte ad assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Unione europea. Le suddette linee guida sono finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare a infrastrutture e veicoli, nonché a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie.
Atteso che l’intero procedimento di adozione del suddetto decreto non si concluderà entro il 31 dicembre 2024, la relazione tecnica motiva il differimento disposto dalla norma con la necessità di evitare che la mancata emanazione, entro il predetto termine, del decreto di approvazione delle linee guida determini una sospensione della circolazione dei veicoli ferroviari non ancora adeguati ai requisiti previsti dalle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) di cui alla normativa europea, comportando di fatto la riduzione del servizio di trasporto merci e passeggeri. Alla luce di quanto rappresentato, la RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame differisce, intervenendo sull’articolo 13, comma 17-bis del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Proroga termini), dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 il termine per l’assolvimento di alcuni adempimenti in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie del sistema ferroviario, di cui agli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005 (Sicurezza nelle gallerie ferroviarie), per i gestori e le imprese ferroviarie.
In proposito, considerato che la norma differisce l’applicazione di disposizioni volte ad assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Unione europea, al fine di escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla conformità dell’ulteriore differimento disposto dalla norma in esame con la disciplina unionale.
Articolo 7, comma 4
(Sospensione aggiornamento sanzioni del Codice della strada)
La norma estende all’anno 2025 la sospensione dell’aggiornamento biennale dell’importo delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada e, conseguentemente, differisce al 1° dicembre 2025 il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale relativo agli importi delle citate sanzioni, che saranno applicati dal 1° gennaio 2026 e che devono essere aggiornati in base all’andamento dell’inflazione del biennio 2024-2025.
A tale riguardo, si ricorda che l’articolo 195, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) dispone che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie sia aggiornata con cadenza biennale in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. A tal fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia[120] provvede a fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
In proposito, si rammenta altresì che la legge di bilancio 2023 ha sospeso per gli anni 2023 e 2024 l’aggiornamento biennale delle predette sanzioni in misura pari all'intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo ai sensi del predetto articolo 195. La relazione tecnica affermava che dalla disposizione non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri, atteso il carattere eventuale e aleatorio dell'introito derivante dall’applicazione delle sanzioni, non determinabile ex ante.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica motiva la proroga di un anno della sospensione dell’aggiornamento biennale disposto ai sensi dell’articolo 195, alla luce dell’entrata in vigore della legge n. 177 del 2024, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” che incide in modo significativo sull’apparato sanzionatorio del codice della strada. La RT segnala, a titolo esemplificativo, che le modifiche prevedono che la sanzione amministrativa pecuniaria, oggi fissata da 173 a 694 euro, prevista per chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti di velocità, sarà innalzata tra 220 e 880 euro, se la violazione è compiuta all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno. Anche in materia di violazione del divieto di sosta, con riferimento ad alcune particolari fattispecie si registra un incremento. La RT, inoltre, evidenzia le diverse esigenze sottese alla sospensione disposta dall’articolo 1, comma 497, della legge di bilancio 2023 ed alla proroga della stessa prevista dalla norma in esame. La prima teneva conto dell’eccezionale incremento dei prezzi nel 2021-2022, posto che, a causa dell’inflazione di quel periodo, la variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicato da ISTAT, nel periodo tra dicembre 2020 e novembre 2022, aveva subito un aumento pari al 15,6 per cento. La seconda, invece, è finalizzata ad evitare il duplice effetto di incremento delle sanzioni derivanti, da un lato, dall’entrata in vigore delle nuove norme che incidono sul codice della strada sotto il profilo sanzionatorio e, dall’altro, dall’imminente scadenza del termine di proroga fissato dal citato comma 497 che comporterebbero una eccessiva onerosità per i cittadini. Pertanto – prosegue sul punto la RT – con la disposizione in parola si intende sospendere il prescritto aggiornamento biennale anche per l’annualità 2025 prevedendo, nel contempo, che l’emanando decreto di aggiornamento possa recuperare l’inflazione relativa al biennio 2024-2025. Con riferimento agli effetti sulla finanza pubblica della sospensione in parola, la RT conclude ribadendo quanto già chiarito anche nella relazione tecnica predisposta a corredo della disposizione su cui si interviene. Si tratta, infatti, di una norma che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l’introito derivante dall’applicazione delle predette sanzioni ha carattere eventuale e aleatorio, non determinabile ex ante.
In proposito, il Governo, nel corso dell’esame al Senato[121], ha rappresentato che le maggiori entrate connesse agli aggiornamenti degli importi delle sanzioni non risultano già scontate negli andamenti di finanza pubblica previsti a legislazione vigente in ragione della loro aleatorietà ed eventualità. Ciò anche in considerazione del fatto che, in data 29 novembre u.s., è stata pubblicata la legge n. 177 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” che incide in modo significativo sull’apparato sanzionatorio del codice della strada e, pertanto, non si ritiene che le amministrazioni interessate (Stato o Comuni) possano aver tenuto conto di tali modifiche nella loro programmazione. Il Governo, a conferma di tale argomento, ha precisato che nella relazione tecnica dell’originario articolo 1, comma 497, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) non venivano scontati effetti finanziari dalla sospensione per gli anni 2023-2024 dell’aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Con riguardo agli enti locali, il Governo ha spiegato che le previsioni relative alle entrate da sanzioni del codice della strada si basano, in linea di massima, sugli importi riscossi negli anni precedenti in relazione ai verbali emessi, senza tener conto di eventuali rivalutazioni in base all’inflazione e che le entrate da sanzioni sono, oltretutto, neutralizzate in buona parte dal Fondo crediti di dubbia esigibilità.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma estende al 2025 la sospensione, originariamente prevista per gli anni 2023 e 2024 (legge di bilancio 2023), dell’aggiornamento biennale dell’importo delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, differendo al 1° dicembre 2025 il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale relativo ai relativi importi applicabili dal 1° gennaio 2026, aggiornati in base all’andamento dell’inflazione del biennio 2024-2025.
La relazione tecnica, sulla scorta della RT riferita all’originaria sospensione, afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto anche conto delle motivazioni fornite dal Governo nel corso dell’esame al Senato, volte a suffragare la neutralità degli effetti sulla finanza pubblica della proroga in esame, quali la precisazione che le maggiori entrate connesse agli aggiornamenti degli importi delle sanzioni non risultano già scontate negli andamenti di finanza pubblica previsti a legislazione vigente in ragione della loro aleatorietà ed eventualità.
Articolo 7, commi 4-bis e 4-ter
(Norme in materia di circolazione dei veicoli)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, modificano l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine, di cui all’articolo 92, comma 4-septies, del decreto-legge n. 18 del 2020, fino al quale gli accertamenti svolti nell’ambito delle revisioni dei veicoli possono essere svolti anche dagli ispettori, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017[122].
Viene altresì modificato l’articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge n. 183 del 2020, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la possibilità che le prove pratiche per il conseguimento della patente di guida, in conto privato, possano essere svolte anche da personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza. A tali esaminatori ausiliari è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti le sedute di esame. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 (divieto per le amministrazioni pubbliche di erogare a soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011[123]) e gli articoli 14, comma 3 e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 (non cumulabilità dei trattamenti pensionistici cosiddetti “Quota 102 e Quota 103”, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui).
La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine, di cui all’articolo 92, comma 4-septies, del decreto-legge n. 18 del 2020, fino al quale gli accertamenti svolti nell’ambito delle revisioni dei veicoli possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017.
Viene altresì prorogata dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la possibilità che le prove pratiche per il conseguimento della patente di guida, in conto privato, possano essere svolte anche da personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza. A tali esaminatori ausiliari è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti le sedute di esame.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare considerato che il compenso da riconoscere ai predetti soggetti interessati è posto a carico esclusivo dei richiedenti e che alle disposizioni originarie, nonché alle relative proroghe, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Si ricorda infatti che l’articolo 92, comma 4-septies, ultimo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020 specifica che agli ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso a carico esclusivo dei richiedenti la revisione.
Articolo 7, commi 4-quater e 4-quinquies
(Commissario straordinario per la ricostruzione di Genova)
Normativa vigente L’articolo 9-bis, comma 1-ter, del decreto-legge n. 109 del 2018 (Ricostruzione Genova) prevede che al Commissario straordinario per la ricostruzione, nominato ai sensi dell’articolo 1 a seguito del crollo del ponte Morandi, siano attribuiti i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova. Per tali finalità, il Commissario opera con i poteri di cui al decreto-legge n. 109 del 2018. Il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario si avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4[124].
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, modificano l’articolo 9-bis, comma 1-ter, del decreto-legge n. 109 del 2018 (Ricostruzione Genova), come segue:
- stabiliscono il termine del 31 agosto 2026 fino al quale il Commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova;
- specificano che le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei sopra citati progetti sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario;
- prevedono che il Commissario si avvalga, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018, anche delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
Dalle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, modificano l’articolo 9-bis, comma 1-ter, del decreto-legge n. 109 del 2018 (Ricostruzione Genova). In particolare:
- stabiliscono il termine del 31 agosto 2026 fino al quale il Commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova;
- specificano che le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei sopra citati progetti sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario;
- prevedono che il Commissario si avvalga anche delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
Al riguardo, considerato che le predette disposizioni sono corredate di una clausola di invarianza finanziaria e tenuto conto che l’avvalimento delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a e delle Autorità di distretto, avviene previa intesa con gli enti territoriali interessati, non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 7, comma 4-octies
(Linea 2 della metropolitana della città di Torino)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, autorizzano anche per gli anni 2025 e 2026 la spesa di euro 150.000 annui, di cui euro 100.000 per il compenso del Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino ed euro 50.000 per le spese concernenti l'eventuale supporto tecnico. Ai relativi oneri, pari a euro 150.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano anche per gli anni 2025 e 2026 la spesa di euro 150.000 annui, di cui euro 100.000 per il compenso del Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino ed euro 50.000 per le spese concernenti l'eventuale supporto tecnico.
Al riguardo, non si formulano osservazioni giacché l’onere è limitato allo stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4-octies dell’articolo 7 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, al fine di far fronte anche per l'anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, prorogano dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine[125] relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate per le quali sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi. L'erogazione delle risorse è subordinata alla verifica, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, risultante da apposita istanza presentata da Rete Ferroviaria Italiana Spa entro il 31 gennaio 2026, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe della medesima società. Per le suddette finalità è autorizzata la spesa, nel limite di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge n. 205 del 2017.
L’articolo 1, comma 1076, della legge n. 205 del 2017 ha autorizzato una spesa pluriennale (anni 2018-2034) per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.
La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame, al fine di far fronte anche per l'anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, prorogano dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate per le quali sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi. L'erogazione delle risorse è subordinata alla verifica, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, risultante da apposita istanza presentata da Rete Ferroviaria Italiana Spa entro il 31 gennaio 2026, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe della medesima società. Per le suddette finalità è autorizzata la spesa, nel limite di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Al riguardo, pur rilevando che l’onere è limitato allo stanziamento previsto, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare l’entità del fabbisogno aggiuntivo, anche tenuto conto che la società Rete Ferroviaria Italiana risulta inclusa nell’elenco delle pubbliche amministrazioni, ai fini del conto economico consolidato.
In proposito, durante l’esame al Senato, la 5a Commissione ha confermato la congruità dello stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4-novies dell’articolo 7 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1076, della legge n. 205 del 2017.
Al riguardo, si rammenta che la disposizione da ultimo citata ha stanziato risorse pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 360 milioni di euro per l'anno 2020, 410 milioni di euro per l'anno 2021, 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane .
Si fa presente che tali risorse sono iscritte sul capitolo 7574 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta una dotazione iniziale, con riferimento alle annualità interessate, pari a 285.937.372 euro per l’anno 2025 e a 289.732.020 euro per l’anno 2026[126].
In proposito, si rileva che, come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risultano al momento disponibili, per l’anno 2025, 255 milioni di euro.
Tanto premesso, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle risorse per ciascuno degli anni 2025 e 2026, fornendo altresì una rassicurazione in merito al fatto che l’utilizzo delle medesime non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sull’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, anche considerando la non trascurabile entità degli importi rispetto agli stanziamenti previsti a legislazione vigente.
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 891, della legge n.145 del 2018, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, finalizzato alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po. Il citato fondo è ripartito, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti[127], a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi.
Si evidenzia che i termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati sono stati posticipati, al 30 giugno 2024, dall’articolo 10, comma 11-sexiesdecies, del decreto-legge n. 198 del 2022, e successivamente, al 31 dicembre 2024, dall’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024. Ai richiamati interventi normativi che hanno fissato i termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. In particolare, la relazione tecnica dell’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024, rileva la neutralità finanziaria della norma in considerazione del fatto che essa dispone un differimento del termine ricadente all’interno dello stesso esercizio finanziario.
Le norme dispongono che, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, i soggetti attuatori beneficiari dei finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato.
Sulla base delle citate manifestazioni di interesse, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell’iter approvativo dell’opera e delle relative procedure di affidamento, è definito[128] l’elenco degli interventi che possono accedere all’erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del richiamato fondo[129], nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l’aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
Eventuali risorse inutilizzate all’esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell’intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell’intervento ovvero a varianti.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono provviste di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte durante l’esame al Senato, permettono ai soggetti attuatori beneficiari dei finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018, con apposita manifestazione di interesse, la proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato. L’elenco degli interventi che possono accedere all’erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del richiamato fondo è definito, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l’aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
Al riguardo, pur considerato che la facoltà di accedere all’erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti è limitata alle risorse stanziate a legislazione vigente, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che la proroga disposta determini un peggioramento della dinamica della spesa incorporata nei tendenziali di finanza pubblica, posto che, in caso contrario, essa risulterebbe suscettibile di determinare effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
Articolo 8, comma 1
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri)
La norma modifica l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2022, per consentire anche per il 2025 l’impiego ivi previsto di militari dell’Arma dei Carabinieri a tutela degli uffici all’estero maggiormente esposti, prorogando, a tal fine, la relativa autorizzazione di spesa per 2,34 milioni di euro per il 2025.
In proposito, si ricorda che l’articolo 21, comma 10, del decreto-legge n. 145 del 2023, da ultimo, ha esteso al 2024, per un importo pari a 2,2 milioni di euro, l’autorizzazione di spesa di recata dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2022.
Gli oneri derivanti dalla norma sono indicati pari a euro 2,34 milioni per il 2025 e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri (comma 1)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Proroga delle spese per l'invio carabinieri, a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio - spese di personale (comma 1) |
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1,9 |
|
|
|
1,9 |
|
|
|
1,9 |
|
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Proroga delle spese per l'invio carabinieri, a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio - spese di viaggio (comma 1) |
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0,4 |
|
|
|
0,4 |
|
|
|
0,4 |
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Maggiori entrate tributarie e contributive |
||||||||||||
Proroga delle spese per l'invio carabinieri, a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio - spese di personale - effetti riflessi (comma 1) |
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|
|
|
0,3 |
|
|
|
0,3 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione Tab. A MAECI (comma 1) |
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2,3 |
|
|
|
2,3 |
|
|
|
2,3 |
|
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La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1337) rammenta che l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2022 ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per il 2022 per l’invio di dieci militari dell’Arma dei Carabinieri a tutela degli uffici all’estero maggiormente esposti nella crisi in corso nell’Est Europa, al fine di potenziare le misure di protezione delle sedi e del relativo personale. Successivamente, la legge di conversione n. 28 del 2022 ha aumentato a 2 milioni di euro tale stanziamento aggiuntivo, che è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2023, con la legge n. 197 del 2022, e, infine, ulteriormente prorogato per il 2024 ed incrementato a 2,2 milioni di euro dal decreto-legge n 145 del 2023. Tali fondi hanno consentito l’istituzione di 24 posizioni “aggiuntive” – destinate alle Sedi maggiormente esposte a seguito dell’aggressione russa all’Ucraina – nel contingente dell’Arma dei Carabinieri, da inviare con compiti di protezione e scorta presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari esclusivamente per periodi che, anche per effetto di proroghe, non siano complessivamente superiori ad un anno. Dato il permanere dell’esigenza di garantire un accresciuto livello di protezione alle sedi sopra menzionate, il comma 1 protrae anche per il 2025 le 24 posizioni già istituite, il cui costo, pari a 2.204.285 euro, è evidenziato in una tabella per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.
Tale onere è arrotondato in via prudenziale a 2,34 milioni di euro, considerate le possibili variazioni dei coefficienti dell’indennità di servizio all’estero, per alcune delle sedi ivi indicate: Kyiv (Kiev nel testo), Riga, Chisinau, Varsavia, Minsk, Tallin, Vilnius, Bratislava, Bucarest, Mosca e San Pietroburgo).
Il Governo, nel corso dell’esame al Senato[130], ad integrazione di quanto riportato nella relazione tecnica ha evidenziato che per quanto riguarda l’assenza dell’importo della maggiorazione alloggio, nella sede di Mosca trova applicazione l’articolo 84 del DPR n. 18 del 1967, che prevede la possibilità di concedere in uso al personale locali siti in immobili presi in fitto dall’Amministrazione qualora ricorrano particolari ragioni connesse con la situazione di Paesi individuati con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro e finché le stesse permangano. Quanto alle spese di viaggio, è stato chiarito che la difformità degli importi alle righe 18, 23 e 24 rispetto agli altri deriva dal fatto che si tratta di sedi (Minsk e Mosca) che, nell’attuale contesto bellico e per l’effetto dei regimi sanzionatori in atto estesi anche ai viaggi dei vettori aerei, i costi dei viaggi sono molto superiori all’ordinario.
Quanto allo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, per gli effetti indotti di carattere tributario e contributivo, è stato precisato che l’articolo 51, comma 8, del DPR n. 917 del 1986 stabilisce che gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate, concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi dell'indennità base[131].
È stato, inoltre, confermato che il fondo di parte corrente di cui alla tabella A allegata alla legge di bilancio 2025, voce Ministero degli affari esteri presenta le necessarie disponibilità per far fronte ad impegni internazionali a carico dei medesimi stanziamenti.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma novella l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2022, per consentire, anche per il 2025, l’impiego ivi previsto di militari dell’Arma dei Carabinieri a tutela degli uffici all’estero maggiormente esposti, prorogando, a tal fine, la relativa autorizzazione di spesa per 2,34 milioni di euro per il 2025.
Al riguardo, non si formulano osservazioni posto che gli oneri recati dalle disposizioni in esame appaiono configurati come limiti massimi di spesa. In particolare si prende, altresì, atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione degli importi della spesa autorizzata con riguardo particolare alle unità di personale interessate e alle sedi di rappresentanza italiana all’estero oggetto di intervento. Si prende atto, altresì, di quanto chiarito nel corso dell’esame al Senato in merito ai criteri di computo degli effetti riflessi tributari e contributivi riportati sul prospetto riepilogativo.
In particolare, rilevato che tali effetti, come indicati sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, risultano insolitamente inferiori (0,3 milioni) rispetto a quelli abitualmente attesi alla luce della prassi finora seguita che porta a quantificare tali effetti in un importo di circa il 50 per cento della corrispondente maggior spesa corrente indicata sul saldo netto da finanziare (50 per cento di 1,9 milioni), è stato chiarito che, in base a quanto previsto dall’articolo 51, comma 8, del DPR n. 917 del 1986, gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento e che la relativa base imponibile utile ai fini fiscali e contributivi verrebbe ad essere corrispondentemente ridotta della metà.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo comma, pari a 2,34 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato per il triennio 2025-2027 dalla legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025).
Normativa vigente. L’articolo 38, comma 1 del decreto-legge n. 17 del 2022[132] prevede che le quote non spese di contributi già versati alle competenti organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla partecipazione a missioni internazionali, adottati fino al 2020 (per finalità riferite al sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane), e dalle medesime organizzazioni restituite, siano riversate all’entrata del bilancio dello Stato negli anni 2022, 2023 e 2024, con la contestuale riassegnazione al Ministero degli affari esteri ad incremento delle dotazioni finanziarie della rete diplomatica e consolare e per il finanziamento d’interventi umanitari d’aiuto e di assistenza. Alla norma originaria e all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 215 del 2023 che ne ha esteso, da ultimo, l’applicazione anche al 2024, non sono scritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La norma, introdotta al Senato, proroga a tutto il 2025 l’applicazione dell’articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, che consente la riassegnazione a finalità di spesa (incremento delle dotazioni finanziarie della rete diplomatica e consolare MAECI e finanziamento d’interventi umanitari d’aiuto e di assistenza in aree di crisi) delle quote non effettivamente spese di contributi restituiti dalle competenti organizzazioni internazionali per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, già erogati alle medesime organizzazioni internazionali in applicazione di provvedimenti autorizzatori di missioni internazionali adottati fino al 2020 (comma 1-bis).
L’emendamento[133] approvato al Senato che introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, proroga a tutto il 2025, l’applicazione della disposizione (articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022), che consente la riassegnazione a finalità di spesa (incremento delle dotazioni finanziarie della rete diplomatica e consolare MAECI e finanziamento d’interventi umanitari in aree di crisi) delle quote non effettivamente spese dei contributi restituiti dalle competenti organizzazioni internazionali per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, già erogati alle medesime organizzazioni internazionali in applicazione di provvedimenti autorizzatori di missioni internazionali adottati fino al 2020 (comma 1-bis). Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare anche in considerazione del fatto che alla norma originaria e ai successivi interventi di proroga della stessa (l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 215 del 2023) non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Normativa previgente. L’articolo 2229, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare-COM) prevede che fino al 31 dicembre 2024, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall’articolo 2206-bis, il Ministro della difesa possa disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età (comma 1). Si rammenta che il suddetto articolo è stato da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 94 del 2017, che ha prorogato il relativo termine finale di applicazione dal 2020 al 2024.
L’articolo 2230, comma 1, lett. m-quinquies) del COM, determina il volume del personale da collocare in ausiliaria per il 2024 ai sensi dal summenzionato articolo 2229, in un totale di 344 unità (32 ufficiali e 284 marescialli).
La norma apporta specifiche novelle al decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM) in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria. In particolare viene prevista:
- la modifica dell’articolo 2229, comma 1, al fine di prorogare sino al 31 dicembre 2025 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2024) il regime transitorio, ivi disciplinato, per il collocamento in ausiliaria del personale militare (comma 1, lett. a));
- l’introduzione della lettera m-sexies) al comma 1 dell’articolo 2230, disponendo che i contingenti di personale da collocare in ausiliaria a domanda, per il 2025, siano pari a 32 ufficiali e 75 marescialli, per un totale di 107 unità. Viene quindi previsto, modificando il comma 1-bis del suddetto articolo 2230, che anche per il collocamento in ausiliaria per il 2025, il 50 per cento delle unità degli ufficiali venga riservato ai tenenti colonnelli (comma 1, lett. b));
Gli oneri di cui al comma 1 sono valutati in euro 5.350.000 per il 2026, euro 4.820.127 per il 2027, euro 3.102.380 per il 2028, e agli stessi si provvede, quanto a euro 1.337.500 per il 2026, euro 1.205.032 per il 2027 e a euro 775.595 per il 2028 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a euro 4.012.500 per il 2026, euro 3.615.095 per il 2027 e a euro 2.326.785 per il 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del COM (comma 5).
Si ricorda che l’articolo 619 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) ha istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge di stabilità. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall’Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Proroga al 31 dicembre 2025 del regime transitorio in ausiliaria personale militare-erogazione anticipata TFS (comma 1) |
|
|
5,4 |
4,8 |
|
|
5,4 |
4,8 |
|
|
5,4 |
4,8 |
Maggiori entrate tributarie |
||||||||||||
Proroga al 31 dicembre 2025 del regime transitorio in ausiliaria personale militare-erogazione anticipata TFS – effetti fiscali (comma 5) |
|
|
1,3 |
1,2 |
|
|
1,3 |
1,2 |
|
|
1,3 |
1,2 |
Minori spese correnti |
||||||||||||
Riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del COM (comma 5) |
|
|
4,0 |
3,6 |
|
|
4,0 |
3,6 |
|
|
4,0 |
3,6 |
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1337) ribadisce il contenuto della norma ne evidenzia le finalità e riferisce che i contingenti di personale, da collocare in ausiliaria anticipata nell’anno 2025, sono stati definiti in relazione al raggiungimento dei requisiti richiesti per ciascun ruolo/categoria, come riportato nella tabella a seguire.
Tabella 2.
Stima dei contingenti di personale, per categoria, a 5 anni dal limite di età |
||
Anno |
2024 |
2025 |
Ufficiali |
823 |
782 |
Marescialli |
3.256 |
3.287 |
Per quanto riguarda l’onerosità delle richiamate modifiche la relazione precisa che l’anticipato collocamento in ausiliaria del personale:
? non comporta nuove assunzioni, per effetto del processo di progressiva riduzione degli organici militari;
? la spesa correlata da sostenersi risulta compensata considerando l’onere che l’Amministrazione sosterrebbe nel caso in cui il personale rimanesse in servizio: ciò in quanto il trattamento economico di quiescenza risulta inferiore al trattamento previsto in servizio, senza tra l’altro considerare le eventuali ulteriori indennità accessorie da corrispondere a tale personale (ad esempio, straordinario, compenso forfettario, etc.).
Nella successiva Tabella 3, viene raffrontato l’onere lordo Stato annuo pro capite del trattamento economico in godimento al personale in ausiliaria e del trattamento stipendiale spettante al personale in servizio, con riferimento ai gradi apicali delle varie categorie/ruoli interessati.
Tabella 3
(euro)
Stima trattamento economico previsto per i ruoli e gradi in esame |
|||||||||||
Trattamento economico personale militare in ausiliaria |
Trattamento economico personale militare in servizio |
Risparmio pro-capite |
Unità |
|
|||||||
Colonnello (+23) |
140.715 |
Colonnello (+23) |
156.350 |
15.635 |
16 |
250.160 |
|
||||
Tenente Colonnello (+23) |
119.143 |
Tenente Colonnello (+23) |
132.382 |
13.239 |
16 |
211.824 |
|
||||
1° Luogotenente |
62.033 |
1° Luogotenente |
68.926 |
6.893 |
75 |
516.975 |
|
||||
Risparmio totale |
|
978.959 |
|
||||||||
Tali oneri sono stati stimati prendendo a riferimento i costi unitari 2025 (come definiti nel Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche – SICO) relativi a ciascuna delle posizioni economiche interessate e applicando i criteri di calcolo previsti per la definizione dell’indennità di ausiliaria di cui all’articolo 1870 COM.
Dal raffronto dei predetti oneri, emerge che il trattamento economico spettante in ausiliaria risulta inferiore di circa il 10 per cento rispetto al trattamento economico spettante in servizio. Il collocamento anticipato in ausiliaria dei predetti contingenti di personale, comporterebbe una minore spesa annua per l’Amministrazione pari a circa 978.949 euro. La relazione tecnica sul punto riferisce che tale valore prudenzialmente non viene colto.
Dalla corresponsione anticipata del trattamento di fine servizio (TFS), invece, derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nelle successive Tabelle dalla 4 alla 8, si è proceduto a calcolare l’impegno finanziario corrispondente all’anticipazione del TFS correlato al collocamento anticipato in ausiliaria per il 2025, tenuto conto delle compensazioni realizzate nel tempo per effetto della maturazione dei termini per il normale collocamento in congedo del personale al raggiungimento del limite d’età ordinamentale.
A tal riguardo, la relazione tecnica rappresenta che:
§ il periodo medio di anticipazione per il collocamento in ausiliaria è stato stimato in 3 anni prima del limite di età previsto per il ruolo di appartenenza. Tale scelta è in linea con il modello già implementato per l’estensione dell’istituto fino al 2024 (per effetto dell’articolo 1, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 94 del 2017) nell’ambito del decreto legislativo n. 91 del 2016 (Allegato 2 alla RT del richiamato provvedimento) e risulta, nell’esperienza degli ultimi anni, anche leggermente sovrastimata rispetto ai dati reali, che si attestano su 1/2 anni;
§ per l’Ente erogatore del TFS (INPS), nel lungo periodo il collocamento anticipato in ausiliaria non solo non determina alcun maggiore onere, ma addirittura genera risparmi, come verificato (Cfr. ultima tabella, non numerata);
§ gli effetti netti riportati nelle successive tabelle sono sviluppati tenendo in considerazione l’effettivo movimento di cassa per erogazione del TFS calcolato al netto delle trattenute a carico dello Stato, pari a circa il 25 per cento dell’importo complessivo.
Tabella 4
(euro)
Oneri pro capite dovuti per rateizzazione TFS |
||||
Anno |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Ufficiali (I Rata) Col. |
/ |
50.000 |
/ |
/ |
Ufficiali (II Rata) Col. |
/ |
/ |
50.000 |
/ |
Ufficiali (III Rata) Col. |
/ |
/ |
/ |
111.325 |
Ufficiali (I Rata) Ten. Col. |
/ |
50.000 |
/ |
/ |
Ufficiali (II Rata) Ten. Col. |
/ |
/ |
50.000 |
/ |
Ufficiali (III Rata) Ten. Col. |
/ |
/ |
/ |
82.574 |
Marescialli (I Rata) |
/ |
50.000 |
/ |
/ |
Marescialli (II Rata) |
/ |
/ |
42.935 |
/ |
Marescialli (III Rata) |
/ |
/ |
/ |
/ |
Tabella 5
(euro)
Oneri complessivi annuali TFS con Ausiliaria anticipata |
||||
Anno |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Ufficiali (I Rata) Col. |
/ |
800.000 |
/ |
/ |
Ufficiali (II Rata) Col. |
/ |
/ |
800.000 |
/ |
Ufficiali (III Rata) Col. |
/ |
/ |
/ |
1.781.195 |
Ufficiali (I Rata) Ten. Col. |
/ |
800.000 |
/ |
/ |
Ufficiali (II Rata) Ten. Col. |
/ |
/ |
800.000 |
/ |
Ufficiali (III Rata) Ten. Col. |
/ |
/ |
/ |
1.321.185 |
Marescialli (I Rata) |
/ |
3.750.000 |
/ |
/ |
Marescialli (II Rata) |
/ |
/ |
3.220.127 |
/ |
Marescialli (III Rata) |
/ |
/ |
/ |
/ |
Anno |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Totale |
Totale |
/ |
5.350.000 |
4.820.127 |
3.102.380 |
13.272.507 |
Effetti netti (75 %) |
/ |
4.012.500 |
3.615.095 |
2.326.785 |
9.954.380 |
Tabella 6
(euro)
Oneri pro capite dovuti per rateizzazione TFS – Limite di età |
|||||||
Anno |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Ufficiali (I Rata) Col. |
/ |
/ |
/ |
/ |
50.000 |
/ |
/ |
Ufficiali (II Rata) Col. |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
50.000 |
/ |
Ufficiali (III Rata) Col. |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
117.664 |
Ufficiali (I Rata) Ten. Col. |
/ |
|
/ |
/ |
50.000 |
/ |
/ |
Ufficiali (II Rata) Ten. Col. |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
50.000 |
/ |
Ufficiali (III Rata) Ten. Col. |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
88.051 |
Marescialli (I Rata) |
/ |
/ |
/ |
/ |
50.000 |
/ |
/ |
Marescialli (II Rata) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
45.723 |
/ |
Marescialli (III Rata) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
Tabella 7
(euro)
Oneri complessivi annuali TFS con fuoriuscite per limiti di età |
|||||||
Anno |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Ufficiali (I Rata) Col. |
/ |
/ |
/ |
/ |
800.000 |
/ |
/ |
Ufficiali (II Rata) Col. |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
800.000 |
/ |
Ufficiali (III Rata) Col. |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1.882.631 |
Ufficiali (I Rata) Ten. Col. |
/ |
|
/ |
/ |
800.000 |
/ |
/ |
Ufficiali (II Rata) Ten. Col. |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
800.000 |
/ |
Ufficiali (III Rata) Ten. Col. |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1.408.820 |
Marescialli (I Rata) |
/ |
/ |
/ |
/ |
3.750.000 |
/ |
/ |
Marescialli (II Rata) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
3.429.231 |
/ |
Marescialli (III Rata) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
Anno |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Totale |
/ |
/ |
/ |
/ |
5.350.000 |
5.029.231 |
3.291.451 |
Effetti netti (75 %) |
/ |
/ |
/ |
/ |
4.012.500 |
3.771.923 |
2.468.588 |
(euro)
Oneri per erogazione anticipata TFS |
|||||||
Anno |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Totale |
/ |
5.350.000 |
4.820.127 |
3.102.380 |
5.350.000 |
5.029.231 |
3.291.451 |
Effetti netti (75 %) |
/ |
4.012.500 |
3.615.095 |
2.326.785 |
4.012.500 |
3.771.923 |
2.468.588 |
La relazione tecnica riferisce infine che, anche con la recente riconfigurazione dello Strumento militare in 160.000 unità (decreto legislativo n. 185 del 2023), permane l’efficacia funzionale dell’istituto de quo tenuto conto della necessità di ricondurre le consistenze intercategoriali del personale militare a quelle previste dal Codice.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma proroga dal 2024 a tutto il 2025 il termine di applicazione del regime transitorio del collocamento in ausiliaria disciplinato dall’articolo 2229, comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM), in base al quale il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali di Esercito, Marina e Aeronautica che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età [comma 1, lettera a)]. Vengono, altresì, apportate modifiche all’articolo 2230 del COM, relativo alla determinazione delle unità di personale da collocare in ausiliaria ai sensi dell’articolo 2229, fissando in 107 unità complessive (32 ufficiali e 75 marescialli) il numero massimo ammesso per il 2025 [comma 1, lettera b)]. Gli oneri derivanti dalla disposizione - che, come evidenziato dalla relazione tecnica, sono connessi al trattamento di fine servizio (TFS) che, per effetto dell’anticipato ingresso in ausiliaria verrebbe erogato prima dell’effettivo collocamento in quiescenza - sono valutati in euro 5.350.000 per il 2026, euro 4.820.127 per il 2027 ed euro 3.102.380 per il 2028. A tali oneri si provvede, quanto a euro 1.337.500 per il 2026, euro 1.205.032 per il 2027 e a euro 775.595 per il 2028 mediante le maggiori entrate fiscali correlate all’anticipata erogazione del TFS e quanto a euro 4.012.500 per il 2026, euro 3.615.095 per il 2027 e a euro 2.326.785 per il 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente previsto dal COM[134] (comma 5). Al riguardo, alla luce dei dati, dei parametri di quantificazione e delle ipotesi prudenziali assunte dalla relazione tecnica, che consentono di verificare e confermare la stima degli oneri recati dalla disposizione, non si formulano osservazioni.
In particolare, la relazione tecnica evidenzia che: si è proceduto a calcolare l’impegno finanziario tenuto conto delle compensazioni realizzate nel tempo per effetto della maturazione dei termini per il normale collocamento in congedo del personale al raggiungimento del limite d’età ordinamentale; il collocamento anticipato in ausiliaria, comporterebbe una minore spesa annua per le retribuzioni del personale militare, che viene stimata in circa 978.949 euro, considerato che il trattamento economico spettante in ausiliaria risulta inferiore di circa il 10 per cento rispetto a quello spettante al personale. Tali risparmi non vengono prudenzialmente considerati ai fini della stima degli oneri; per l’Ente erogatore del TFS (INPS), nel lungo periodo il collocamento anticipato in ausiliaria genererebbe risparmi, come evidenziato nell’ultima tabella allegata alla relazione tecnica. Anche in tal caso, siffatti risparmi non vengono prudenzialmente considerati ai fini della stima degli oneri; gli effetti netti sono stimati considerando l’effettivo movimento di cassa per erogazione del TFS calcolato al netto delle trattenute a carico dello Stato, pari a circa il 25 per cento dell’importo complessivo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell’articolo 9 fa fronte agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, valutati in 5.350.000 euro per l’anno 2026, 4.820.127 euro per l’anno 2027 e 3.102.380 euro per l’anno 2028 tramite le seguenti modalità:
- quanto a 1.337.500 euro per l’anno 2026, a 1.205.032 euro per l’anno 2027 e a 775.595 euro per l’anno 2028, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del medesimo articolo;
- quanto a 4.012.500 euro per l’anno 2026, a 3.615.095 euro per l’anno 2027 e a 2.326.785 euro per l’anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa di cui all’articolo 619 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Al riguardo, per quanto concerne la prima modalità di copertura, si rinvia a quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione.
Per quanto attiene alla seconda modalità di copertura, si fa presente che il Fondo summenzionato, iscritto sul capitolo 1153 dello stato di previsione del Ministero della difesa[135], reca uno stanziamento iniziale di bilancio, per il triennio 2025-2027, pari a 80.825.639 euro per l’anno 2026 e a 80.799.157 euro per l’anno 2027.
Al riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo una conferma circa l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate nell’ambito del Fondo oggetto di riduzione, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo
Le norme, intervengono non testualmente sull’articolo 75, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, prorogando, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, l’applicazione delle disposizioni, ivi previste, relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell’ambito di specifici procedimenti penali militari (comma 2).
Al testo vigente dell’articolo 75, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. L’articolo 8, comma 8-bis del decreto-legge n. 198 del 2022 ha prorogato l’applicazione della predetta disposizione fino al 31 dicembre 2023 e l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 215 del 2023 ha prorogato tale scadenza al 31 dicembre 2024.
Si prevede, altresì che, al fine di garantire la necessaria continuità delle funzioni delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari[136], a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino all’accertamento della rappresentatività per il triennio 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, alle stesse Associazioni sono riconosciuti i distacchi e i permessi retribuiti di cui all’articolo 1480, comma 3, del codice dell’ordinamento militare (COM), secondo i criteri di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2024 (comma 3).
Si ricorda che l’articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2024 prevede che le summenzionate associazioni possono fruire delle ore di permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento e nel rispetto dell'articolo 1480, comma 14, del COM.
L’articolo 1480 del COM, al comma 14, prevede l’equiparazione al servizio dei permessi sindacali. I medesimi permessi, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio. Ai sensi del comma 15 dell’articolo 1480 del COM, per i permessi sindacali retribuiti è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
Per i medesimi fini e nei medesimi termini, è prorogata, infine, la rappresentatività vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, relativa al testo originale del provvedimento, in riferimento al comma 2 assicura che l’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché trattasi di disposizioni meramente procedurali che sono attuate con le risorse umane e strumentali assegnate alla magistratura militare a legislazione vigente.
Con riferimento ai commi 3 e 4, chiarisce, altresì, che le misure sono connesse alle previsioni di cui all’AC 2171 – disegno di legge recante “Disposizioni per l’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare” attualmente in corso di approvazione alla camera dei Deputati. I distacchi e permessi, attribuiti, nella misura rispettivamente di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un’ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale, non superano le giornate medie di assenza previste dalla normativa pro tempore vigente per la rappresentanza militare e, pertanto, non si determinano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il Governo, durante l’esame al Senato[137], ha rappresentato che le norme non determinano nuovi o maggiori oneri a carico dell’Erario poiché i distacchi e permessi di cui trattasi, in analogia con quanto previsto dall’articolo 1 dell’A.C. 2171 (già A.S. 1273), equivalgono alle giornate di assenza medie previste dalla normativa pro tempore vigente per la rappresentanza militare. Ha chiarito, in aggiunta, che il richiamo ai criteri di cui al decreto-legge n. 61 del 2024 non avviene con riferimento agli oneri finanziari, bensì riguarda le modalità di calcolo del contingente di distacchi e permessi (nello specifico nr. 1 distacco ogni 4000 unità di personale e nr. 1 ora di permesso retribuito ogni 2 unità di personale).
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, in primo luogo prorogano, fino al 31 dicembre 2025, l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 75, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, relative al deposito in via informatica di atti, documenti e istanze nell’ambito di specifici procedimenti penali militari. Si prevede, inoltre, in via transitoria (fino all’accertamento della rappresentatività per il triennio 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025) il riconoscimento alle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari[138] di distacchi e di permessi retribuiti[139]. Infine, sempre nei medesimi termini, è prorogata la rappresentatività delle summenzionate Associazioni. Al riguardo, con riferimento al deposito di documenti tramite via informatica nei procedimenti penali militari, preso atto di quanto asseverato nella relazione tecnica sul carattere procedurale delle disposizioni, non si formulano osservazioni. Nulla da osservare anche in merito ai permessi e distacchi retribuiti riconosciuti alle associazioni sindacali militari e alla proroga della rappresentatività delle stesse, alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo, durante l’esame al Senato, riguardo al fatto che tali interventi non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La norma proroga, con riguardo ai concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024 per il reclutamento di magistrati ordinari, l’applicazione del comma 381 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 che, con riferimento a specifici analoghi concorsi[140], ha previsto, in via straordinaria[141] e limitatamente agli idonei all’esito dei medesimi concorsi, una riduzione della durata del prescritto tirocinio disponendo che questo avesse la durata complessiva di dodici mesi (anziché diciotto) suddivisi in sessioni, anche non consecutive, di quattro mesi (anziché sei) presso la Scuola superiore della magistratura e di otto mesi (anziché dodici) presso gli uffici giudiziari[142] (comma 1). Per l’attuazione di tale disposizione è autorizzata la spesa di euro 4.103.270 per il 2027 e di 808.624 euro per il 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005 relativa all'istituzione e al funzionamento della Scuola superiore della magistratura (comma 2).
Si rammenta che il comma 381 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 ha disposto, in via straordinaria in deroga alla legge n. 26 del 2006 e limitatamente agli idonei all’esito dei concorsi banditi con i DM 29 ottobre 2019 (209 unità) e 1° dicembre 2021 (500 unità), una riduzione (da diciotto a dodici mesi) della durata del tirocinio dei magistrati. La relazione tecnica, con riguardo a tale disposizione, calcola l’onere relativo alla differente durata del tirocinio in euro 1.747.593 per il 2024 e in euro 344.395 per il primo concorso e in euro 4.180.843 per il 2025 e in euro 823.911 per il 2027 per il secondo concorso. L’articolo 11, comma 4-bis del decreto legge n. 215 del 2023 ha previsto che la suddetta disposizione si applichi anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 2023. Il comma 4-ter del medesimo articolo 11, per le finalità del comma 4-bis ha autorizzato la spesa di euro 3.392.802 per ciascuno degli gli anni 2026 e 2027 e di euro 668.616 per ciascuno degli anni 2028 e 2029.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Riduzione da 18 a 12 mesi del tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. (comma 1) |
|
|
|
4,1 |
|
|
|
4,1 |
|
|
|
4,1 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
||||||||||||
Riduzione da 18 a 12 mesi del tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024 – effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
|
|
|
|
2,0 |
|
|
|
2,0 |
Minori spese correnti |
||||||||||||
Riduzione risorse destinate all'istituzione e al funzionamento della Scuola superiore della magistratura (comma 2) |
|
|
|
4,1 |
|
|
|
4,1 |
|
|
|
4,1 |
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1337) ribadisce il contenuto della norma e riferisce che dal confronto tra gli oneri derivanti dall’assunzione delle 400 unità di magistrati ordinari vincitori del concorso bandito con DM 8 aprile 2024 (con decorrenza 1° luglio 2026) nelle due ipotesi di durata del tirocinio di 18 e 12 mesi, emerge un onere aggiuntivo nell’ipotesi del tirocinio della durata di 12 mesi pari ad euro 4.103.270 per il 2027 e ad euro 808.624 per il 2029. Nella tabella a seguire si riporta una di sintesi di raffronto tra le due diverse ipotesi di durata del tirocinio.
(euro)
Tabella riepilogativa differenze stipendiali |
|||
concorso indetto con D.M. 8 aprile 2024 |
|||
|
400 |
400 |
|
Anno |
180mesi |
12 mesi |
Differenziale |
2026 |
14.690.048 |
14.690.048 |
/ |
2027 |
33.481.756 |
37.585.026 |
4.103.270 |
2028 |
41.102.114 |
41.102.114 |
/ |
2029 |
41.102.114 |
41.910.738 |
808.624 |
2030 |
48.144.971 |
48.144.971 |
/ |
2031 |
53.432.153 |
53.432.153 |
/ |
2032 |
53.476.957 |
53.476.957 |
/ |
2033 |
55.400.821 |
55.400.821 |
/ |
2034 |
55.561.143 |
55.561.143 |
/ |
2035 |
57.485.001 |
57.485.001 |
/ |
I dati e i parametri sottostanti la quantificazione sono riportati in due ulteriori tabelle per la cui consultazione di rinvia al testo della relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme dispongono, in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 26 del 2006, la riduzione da diciotto a dodici mesi della durata del tirocinio dei magistrati ordinari vincitori dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. Nello specifico, la norma prevede, come precisato dalla relazione tecnica, l’applicazione ai vincitori (400 unità) del concorso bandito con DM 8 aprile 2024 del comma 381 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 che, con riferimento a ulteriori specifici concorsi ha disposto in termini analoghi alla disposizione in esame (comma 1). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 4.103.270 per il 2027 e di 808.624 euro per il 2029 (comma 2).
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare gli importi della spesa autorizzata dalla norma, che appaiono peraltro sostanzialmente confrontabili con quelli quantificati dalla relazione tecnica relativa ai commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 11 del decreto-legge n. 215 del 2023, che hanno disposto l’applicazione del summenzionato comma 381 della legge n. 197 del 2022 anche ai concorsi banditi nel 2023.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 10 autorizza la spesa di 4.103.270 euro per l’anno 2027 e di 808.624 euro per l’anno 2029, per l’attuazione delle disposizioni del comma 1 del medesimo articolo, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150, destinata all'istituzione e al funzionamento della Scuola superiore della magistratura.
In proposito, si segnala che tali risorse sono iscritte sul capitolo 1478 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che presenta una dotazione iniziale, nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 7.541.563 per l’anno 2025, 7.554.358 per l’anno 2026 e a 12.304.358 per l’anno 2027[143].
Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, assicurando altresì che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente.
La norma, introdotta al Senato, proroga di tredici anni, in luogo dei dodici attualmente previsti, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, concernenti l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 22, comma 4, della medesima legge, che consente l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, in deroga ai requisiti indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 22, a coloro che, entro il summenzionato intervallo temporale, maturino i requisiti secondo la previgente normativa (comma 2-bis).
Il termine attualmente vigente di dodici anni, originariamente fissato in tre anni, è stato ripetutamente posticipato, da ultimo dal comma 6-sexies dell’articolo 11 del decreto legge n. 215 del 2023. Alla disposizione originaria e ai successivi interventi di proroga non sono stati ascritti effetti finanziar sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica (di passaggio) relativa al suddetto decreto legge n. 215 del 2023, con riguardo alla summenzionata disposizione, ne riferisce la natura ordinamentale, precisando che la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
L’emendamento[144] approvato al Senato che introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, proroga di tredici anni, in luogo dei dodici attualmente previsti, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, concernenti l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 22, comma 4, della medesima legge, che consente l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, in deroga ai requisiti indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 22, a coloro che, entro il summenzionato intervallo temporale, maturino i requisiti secondo la previgente normativa (comma 2-bis). Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che alla disposizione originaria e ai successivi interventi normativi che ne hanno prorogato la relativa applicazione non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La norma, introdotta al Senato, proroga di tredici anni, in luogo dei dodici attualmente previsti, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, concernenti l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 49, comma 1, della medesima legge, che consente, entro il summenzionato intervallo temporale, per lo svolgimento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, l’applicazione delle norme previgenti all’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 (comma 2-ter).
Il termine attualmente vigente di dodici anni, originariamente fissato in due anni, è stato ripetutamente posticipato, da ultimo dal comma 6-quater dell’articolo 11 del decreto-legge n. 215 del 2023. Alla disposizione originaria e ai successivi interventi di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica (di passaggio) relativa al suddetto decreto-legge n. 215 del 2023, con riguardo alla summenzionata disposizione, riferisce che questa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
L’emendamento[145] approvato al Senato che introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, proroga di tredici anni, in luogo dei dodici attualmente previsti, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, concernenti l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 49, comma 1, della medesima legge, che consente, entro il summenzionato intervallo temporale, per lo svolgimento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, l’applicazione delle norme previgenti all’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 (comma 2-ter). Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che alla disposizione originaria e ai successivi interventi normativi che ne hanno prorogato la relativa applicazione non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 10, comma 3
(Misure di mobilità del personale del Ministero della giustizia)
Le norme, intervenendo sull’articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge n. 80 del 2021, prorogano ulteriormente, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, la non applicazione al personale del Ministero della giustizia delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 80 del 2021.
Si ricorda che il richiamato articolo 3, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 80 del 2021 esclude la necessità del nulla osta dell’amministrazione di appartenenza per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Si ricorda, altresì, che le disposizioni in esame sono state già oggetto di proroga, da ultimo con l’articolo 11, comma 6-ter, del decreto-legge n. 215 del 2023 cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, relativa al testo originale del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e specifica che dal punto di vista finanziario, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prorogano ulteriormente, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, la non applicazione al personale del Ministero della giustizia della disposizione che prevede la necessità del nulla osta dell’amministrazione di appartenenza per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la relazione tecnica attribuisce carattere ordinamentale alla disposizione di cui trattasi e non vi ascrive effetti di natura finanziaria, in coerenza con le precedenti disposizioni di proroga dei termini.
Articolo 10, commi da 4 a 6
(Sezioni di tribunale distaccate nelle isole)
Normativa vigente. La riforma della geografia giudiziaria, effettuata con la legge n. 148 del 2011, ha provveduto alla completa abolizione dell’istituto relativo alle sezioni di tribunale distaccate nelle isole.
Successivamente, con il decreto legislativo n. 14 del 2014, è stato disposto il temporaneo ripristino del funzionamento, inizialmente sino al 31 dicembre 2016,
delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio.
Il termine di temporaneo ripristino dei suddetti presidi giudiziari è stato più volte oggetto di proroga per effetto degli interventi normativi di seguito riportati:
- l’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 210 del 2015, ha previsto il differimento al 31 dicembre 2018;
- l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2018, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2021;
- l'articolo 8, comma 6-septies - lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 162 del 2019, ha previsto l’ulteriore differimento al 31 dicembre 2022;
- l’articolo 8, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge n. 198 del 2022, ha previsto la proroga al 31 dicembre 2023 esclusivamente per le sezioni distaccate insulari di Lipari e Portoferraio;
- l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 186 del 2022, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2023 limitatamente alla sezione distaccata di Ischia;
- l'articolo 14-bis, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2023, ha previsto il temporaneo ripristino sino al 31 dicembre 2024.
In particolare, si evidenzia che all’attuazione della proroga relativa all’anno 2024, cui si è provveduto con l'articolo 14-bis, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2023, è stata autorizzata, per il medesimo esercizio finanziario, una spesa complessiva pari a euro 159.000.
Le norme, intervenendo sull’articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, prorogano di un anno (dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025) l’operatività delle sezioni di tribunale distaccate nelle isole (sezioni distaccate insulari di Ischia - tribunale di Napoli, Lipari - tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio - tribunale di Livorno) (comma 4).
Conseguentemente viene fatta salva, fino al 1° gennaio 2026, la normativa specifica relativa alle sezioni distaccate insulari prevista dal medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014 (comma 5).
Per l’attuazione della proroga in esame è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l’anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero della giustizia (comma 6).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Proroga dell'operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio - spese di funzionamento (commi 4 e 5) |
0,2 |
|
|
0,2 |
|
|
0,2 |
|
|
Proroga dell'operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio - spese di missione dei magistrati (commi 4 e 5) |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione Tabella A – GIUSTIZIA (comma 6) |
0,2 |
|
|
0,2 |
|
|
0,2 |
|
|
La relazione tecnica, relativa al testo originale del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e segnala che a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari sono passate alla gestione diretta del Ministero della giustizia, in applicazione dell’articolo 1, commi da 525 a 530, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) e che la relativa disciplina, oggetto di specifica modifica normativa, è contraddistinta dall’introduzione della metodologia dei costi standard, con effetti virtuosi in termini di distribuzione delle risorse tra i comuni sedi di uffici giudiziari, attraverso la quale destinare i fondi necessari per le spese di funzionamento delle sezioni distaccate insulari.
In particolare, sulla base dell’analisi dei dati comunicati dai competenti uffici del Ministero della giustizia, riferiti all’ultimo triennio, le spese annue di funzionamento delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio sono state quantificate mediamente, per ciascuna struttura, in circa 50.000 euro (con esclusione degli oneri stipendiali del personale), per un totale di 150.000 euro all’anno.
Per quanto concerne la copertura dell’organico del personale amministrativo e di magistratura delle sezioni distaccate insulari, viene assicurato che si potrà provvedere attraverso l’utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Infine in relazione alla possibilità per i magistrati assegnati alle sezioni distaccate, di continuare a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall’articolo 7-bis del R.D. n.12 del 1941, la relazione tecnica specifica che, trattandosi di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di 9.000 euro (2 missioni al mese x 9 magistrati x 10 mesi x 50,00 euro).
Riepilogo oneri:
Spese di funzionamento sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio |
€150.000 annui |
Spese di missione magistrati ex art. 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12 |
€9.000 annui |
Totale |
€159.000 annui |
Il Governo, durante l’esame al Senato[146], con riferimento ai fabbisogni di personale, di magistratura e amministrativo, necessario per il funzionamento delle sedi in oggetto, ha assicurato che il personale che attualmente presta servizio presso le sedi distaccate, oggetto di temporaneo ripristino, è lo stesso che ha continuato a prestare la propria attività lavorativa, senza soluzione di continuità presso tali sedi e che risulta sufficiente a garantirne il regolare funzionamento. Relativamente alla metodologia usata per la quantificazione degli oneri per il rimborso delle spese di viaggio dei magistrati, il Governo ha, altresì, chiarito, che gli stessi sono stati quantificati sulla base del costo medio del viaggio di andata e di ritorno con partenza dalla sede giudiziaria più vicina al porto di imbarco per raggiungere le sedi insulari.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, precedentemente fissato al 31 dicembre 2024. A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 159.000 per il 2025.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, considerate le rassicurazioni fornite dal Governo durante l’esame al Senato e rilevato che l’importo della spesa complessivamente autorizzata dalla norma per il 2025, 159.000 euro, risulta pari a quello previsto nell’ultimo intervento di proroga disposto per l’anno 2024.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 10 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione dei precedenti commi 4 e 5, pari nel complesso a 159.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero della giustizia. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato per il triennio 2025-2027 dalla legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025).
Articolo 10, comma 7
(Intercettazioni mediante infrastrutture digitali interdistrettuali)
Le norme, modificando l’articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 105 del 2023, prorogano, dal 28 febbraio 2025 al 31 dicembre 2025, il termine iniziale a decorrere dal quale le intercettazioni relative ai procedimenti penali sono effettuate tramite le infrastrutture digitali interdistrettuali previste dal comma 1 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 105 del 2023.
Si rammenta che ai sensi del citato comma 1, al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali.
In proposito si ricorda che la RT riferita al medesimo articolo 2 individua oneri per le seguenti voci di spesa: reti e cablaggi, impiantistica sale server e certificazione, strumenti digitali e nuovi modelli operativi (tutte e tre le voci per il triennio 2023-2025) e gestione, manutenzione evolutiva e assistenza informatica dedicata (permanente a decorrere dal 2023).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito viene segnalato, inoltre, che per la realizzazione delle infrastrutture informatiche oggetto delle disposizioni, è stata prevista dal comma 10 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 105 del 2023, una specifica autorizzazione di spesa di 43 milioni di euro per l’anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché di 3 milioni di euro per la gestione, manutenzione evolutiva e assistenza informatica dedicata. Tali risorse risultano adeguate per il finanziamento degli interventi programmati, che si concluderanno nel corso del 2025.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prorogano dal 28 febbraio 2025 al 31 dicembre 2025 il termine a partire dal quale dovranno essere utilizzate le infrastrutture digitali interdistrettuali per compiere le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali. Al riguardo, non si formulano osservazioni tenuto conto degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica, che illustra la disponibilità di risorse già stanziate per portare a termine l’infrastrutturazione tecnologica anche alla luce nei nuovi termini.
Le norme, intervenendo sull’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2016, prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta della stessa amministrazione.
Si ricorda che l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2016, ha introdotto una disposizione che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, impediva per il successivo triennio - dunque, fino al 31 dicembre 2019 - che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia potesse essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. La previsione faceva eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, nonché per i comandi, distacchi e assegnazioni già in corso e per quelli previsti presso organi costituzionali. Tale deroga è stata successivamente oggetto di ulteriori proroghe e da ultimo, fino al 31 dicembre 2024, ad opera dell’articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023. Si evidenzia che tanto alla disposizione originaria quanto alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che, dal punto di vista finanziario, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prorogano, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, la deroga che prevede il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta della stessa amministrazione. Al riguardo non si formulano osservazioni preso atto della neutralità finanziaria dichiarata nella relazione tecnica e tenuto conto che sia alla disposizione originaria sia alle sue precedenti proroghe non sono stati ascritti nuovi o maggiori oneri.
La norma, introdotta al Senato, estende alla sessione da indire per il 2025 la disciplina speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato già consentita con riguardo alle sessioni 2023 e 2024 dall’articolo 4-quater del decreto-legge n. 51 del 2023 [comma 8-bis, lettera a)].
La suddetta applicazione, originariamente prevista per il solo 2023, è stata da ultimo estesa anche al 2024 dall’articolo 11, comma 6-quinquies, del decreto-legge n. 215 del 2023. Alla disposizione originaria e alla successiva norma di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica (di passaggio) relativa al decreto-legge da ultimo citato, con riguardo alla relativa disposizione di proroga, riferisce che questa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
L’emendamento[147] approvato al Senato che introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, estende alla sessione da indire per il 2025 la disciplina speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato già consentita con riguardo alle sessioni 2023 e 2024 dall’articolo 4-quater del decreto legge n. 51 del 2023 (comma 8-bis, lett. a)). Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che alla disposizione originaria e al successivo intervento normativo che ne ha, da ultimo, prorogato la relativa applicazione (articolo 11, comma 6-quinquies del decreto-legge n. 215 del 2023) non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Normativa vigente. L’articolo 20 della legge n. 71 del 2022 prevede che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di specifici incarichi individuati dalla norma[148], per un periodo di un anno decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano, collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i suddetti magistrati non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi (comma 1). I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto specifiche cariche individuate dalla disposizione[149] al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego; in tal caso, il trattamento economico spettante ai magistrati resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri (comma 2).
I commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dalla data dell'assunzione, salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione (comma 3). Le disposizioni dell’articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della legge in riferimento (comma 4). Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi finanza pubblica. La relazione tecnica (di passaggio) relativa al provvedimento in riferimento, con riguardo al summenzionato articolo 20 afferma che la medesima disposizione ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si evidenzia che il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 104 del 2023 prevede che fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno di cui al summenzionato comma 3 dell’articolo 20, venga aumentato a due anni in relazione agli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 assunti presso amministrazioni titolari di interventi PNRR. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La norma, introdotta al Senato:
- sostituisce con un nuovo testo il comma 4 dell’articolo 20 della legge n. 71 del 2022 che, nel testo vigente, prevede che le disposizioni dello stesso articolo 20, che disciplina ricollocamento in ruolo dei magistrati collocati fuori ruolo a seguito dell’assunzione di incarichi apicali presso altre amministrazioni (comma 1 dell’articolo 20) o di cariche non elettive presso organi di Governo dello Stato o di Regioni o Comuni (comma 2 dell’articolo 20) si applichino agli incarichi assunti, dopo la data di entrata in vigore della medesima legge. La novella conferma che le disposizioni[150] concernenti i magistrati già incaricati, in via non elettiva, dei suddetti ruoli di Governo si applicano agli incarichi assunti dopo la data di entrata in vigore della legge n. 71 del 2022, specificando, altresì, che le disposizioni[151] relative ai magistrati incaricati di ruoli apicali presso altre amministrazioni, si applicano agli incarichi nelle amministrazioni pubbliche titolari di interventi PNRR, assunti dopo il 31 agosto 2026 (comma 8-ter);
- sopprime il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 18 del decreto legge n. 104 del 2023 che fissa, fino al 31 agosto 2026, a due anni (anzichè un anno) il termine minimo di durata degli incarichi assunti presso amministrazioni titolari di interventi PNRR (previsto dal comma 3 dell’articolo 20 della legge n. 71 del 2022) prima del quale non si applicano le disposizioni sul ricollocamento dei magistrati di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 (comma 8-quater).
L’emendamento[152] approvato al Senato che introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, sostituisce con un nuovo testo il comma 4 dell’articolo 20 della legge n. 71 del 2022 che, nel testo vigente, prevede che le disposizioni dello stesso articolo 20, che disciplina ricollocamento in ruolo dei magistrati collocati fuori ruolo a seguito dell’assunzione di incarichi apicali presso altre amministrazioni (comma 1 dell’articolo 20) o di cariche non elettive presso organi di Governo dello Stato, di Regioni e Comuni (comma 2 dell’articolo 20) si applichino agli incarichi assunti, dopo la data di entrata in vigore della medesima legge. La novella, nel confermare i termini di applicazione temporale della legge in riferimento con riguardo ai i magistrati già incaricati, in via non elettiva, dei suddetti ruoli di Governo, dispone che le disposizioni relative ai magistrati incaricati di ruoli apicali presso altre amministrazioni, si applichino agli incarichi, nelle amministrazioni pubbliche titolari di interventi PNRR, assunti dopo il 31 agosto 2026 (comma 8-ter). Viene, altresì, soppresso il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 18 del decreto legge n. 104 del 2023 che fissa, fino al 31 agosto 2026, in due anni (anzichè un anno) il termine minimo di durata degli incarichi assunti presso amministrazioni titolari di interventi PNRR (previsto dal comma 3 dell’articolo 20 della legge n. 71 del 2022) prima del quale non si applicano le disposizioni sul ricollocamento dei magistrati di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 (comma 8-quater). Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che alle suddette disposizioni oggetto di novella e soppressione non sono ascritti effetti finanziari scontati a normativa vigente sui saldi di finanza pubblica.
Normativa vigente. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2004 prevede che le domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge n. 350 del 2003 (domande di ripristino del rapporto di impiego da parte del pubblico dipendente sospeso, o nel frattempo cessato, dal servizio o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento per insussistenza del fatto, per non commissione o per irrilevanza penale del fatto o per archiviazione per infondatezza della notizia di reato e, comunque, in assenza di elementi di responsabilità disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione svolta dalle amministrazioni competenti entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio) sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 57 ovvero dalla definizione del procedimento di cui al comma 57-bis.
La norma, introdotta al Senato, prevede che l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2004, disciplinante la procedura di riammissione in servizio del dipendente pubblico sospeso (o nel frattempo cessato) dal servizio o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento con formula piena (per insussistenza del fatto, per non commissione o per irrilevanza penale del fatto o per archiviazione per infondatezza della notizia di reato), si interpreta nel senso che lo stesso si applica alle sole relative domande di riammissione previste a tal fine dall’articolo 3, commi 57 e 57-bis della legge n. 350 del 2003 presentate dai dipendenti pubblici cessati o in quiescenza alla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (comma 1).
L’emendamento[153] approvato al Senato che introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, reca una disposizione d’interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2004, che a normativa vigente disciplina la procedura di riammissione in servizio del dipendente pubblico sospeso, o nel frattempo cessato, dal servizio, o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento (per insussistenza del fatto, per non commissione o per irrilevanza penale del fatto o per archiviazione per infondatezza della notizia di reato) in assenza, comunque di elementi di responsabilità disciplinare o contabile). In particolare la norma prevede che tale disposizione si interpreti nel senso che la stessa si applichi alle sole domande di riammissione, previste a tal fine dall’articolo 3, commi 57 e 57-bis della legge n. 350 del 2003, presentate dai dipendenti pubblici cessati o in quiescenza alla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato[154] (comma 1). Al riguardo, pur considerato che la disposizione appare di mero contenuto procedurale, stante la sua efficacia retroattiva, in ragione della natura interpretativa autentica della stessa, andrebbe comunque acquista una valutazione del Governo in merito all’effettiva portata degli effetti finanziari derivanti, in particolare, dal comma 57 del sopra richiamato articolo 3 della legge n. 350 del 2003.
A tale riguardo si evidenzia che la norma testé richiamata, nello specifico, riconosce al dipendente pubblico interessato, il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione; nonché, l’eventuale, riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.
Le norme prevedono:
- la proroga dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 del termine a decorrere dal quale le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui devono provvedere affinché una quota dell'energia venduta sia rinnovabile come stabilito dall’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, (comma 1).
Al riguardo si rammenta che l’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021 ha previsto che con decreto del Ministro della transizione ecologica (ora Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica), siano definite, tra le altre, le modalità di attuazione dell’obbligo di cui al comma 1 secondo traiettorie annuali coerenti con l’articolo 3, comma 2, il quale prevede un obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030. Tale obiettivo è in linea con la previsione di cui alla direttiva (UE) 2023/2413 (direttiva RED III)[155] recepita nel Piano integrato per l’energia e il clima 2024.
Con riferimento alla citata proroga, la relazione illustrativa rileva che l’indicazione temporale del 1° gennaio 2024, prevista all’articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, non deriva strettamente dal recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, la quale non prevede una puntuale decorrenza dell’obbligo in questione. La RI, inoltre, spiega che la necessità della proroga del termine iniziale previsto dalla disposizione legislativa è determinata dal fatto che, ai fini dell’emanazione del decreto ministeriale attuativo della disposizione medesima, si è reso opportuno attendere la pubblicazione delle linee guida della Commissione europea[156] relative alla definizione di calore e freddo di scarto, prevista dall’articolo 2 (9) direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (RED II) e disciplinato, al fine di promuovere l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, dalla direttiva UE 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (RED III). Pertanto – conclude sul punto la RI – la proroga in oggetto si è ritenuta necessaria al fine di consentire agli operatori di poter programmare gli interventi e gli investimenti necessari in un arco temporale sostenibile nell’autonomia organizzativa propria di impresa, evitando di porre in capo agli stessi in modo retroattivo l’adempimento di un obbligo;
- la soppressione del termine ordinatorio di tre anni[157] per l'effettuazione della ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale stabilito dall’articolo 17-bis (disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale), comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021[158] (comma 2).
· Riguardo alle attività previste dalla disposizione in questione, la relazione illustrativa, segnalandone la particolare complessità in ragione del numero dei SIN (42) da esaminare e per la specificità di ciascuno di essi, afferma la necessità di una disciplina di riperimetrazione stabile nel tempo e non sottoposta a limiti temporali.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma, con diverse argomentazioni in ragione del contenuto di ciascuna delle disposizioni di legge oggetto di modifica da parte delle norme in esame, che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, la proroga del termine per dare attuazione alla previsione contenuta nell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021 – operata dalla disposizione di cui al comma 1 – attiene a un obbligo a carico degli operatori di mercato[159], mentre le attività di ricognizione e riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica di cui all’articolo 17-bis del decreto-legge n. 152 del 2021[160], essendo stato soppresso – ad opera della disposizione di cui al comma 2 – il termine entro il quale devono essere espletate, rimangono soggette al rispetto del limite delle risorse previste a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame intervengono sulla legislazione vigente, prorogando il termine per dare attuazione alla previsione contenuta nell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021 relativa alla promozione della produzione di energia rinnovabile nella vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento, e sopprimendo il termine per l’adozione del decreto o dei decreti ministeriali di ricognizione e riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, di cui all’articolo 17-bis del decreto-legge n. 152 del 2021.
Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che le norme non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come confermato dalla relazione tecnica, e tenuto conto che alle disposizioni legislative su cui si interviene non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 11, comma 2-bis
(Iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, prevedono che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, siano estesi da sessanta a centoventi giorni i termini ulteriori di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 59 del 2023, decorrenti dal diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto (15 giugno 2023), entro i quali deve essere effettuata l’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali.
La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le
disposizioni in esame prevedono che siano estesi da sessanta a centoventi giorni i termini ulteriori di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 59 del 2023, decorrenti dal diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto (15 giugno 2023), entro i quali va effettuata l’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti[161] per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 188-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che l'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporti il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché la proroga in esame dovrebbe comportare un mero slittamento infrannuale del versamento dovuto per l’iscrizione al Registro suddetto e conseguentemente non dovrebbe determinare minori entrate relative all’esercizio in corso connesse ai richiamati versamenti.
Articolo 11, comma 2-ter
(Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di bioliquidi sostenibili)
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, prevede la proroga, dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026, del termine a partire dal quale non può più essere conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma e relativi sottoprodotti (PFAD) di cui all’articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021[162], ai fini del raggiungimento della quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento di cui al precedente articolo 39 (utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti), commi 1 e 3.
Si rammenta che il predetto articolo 40 reca norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere ai fini della determinazione della quota di produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti di cui al precedente articolo 39. Il termine modificato dalla norma in esame, era stato già oggetto di modifica da parte dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 132 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. La relazione tecnica, riconoscendo a tale disposizione carattere ordinamentale, non vi ascriveva nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando che tale disposizione recepiva l’indirizzo dettato dalla Commissione Europea di scoraggiare l’utilizzo di biocombustibili prodotti a partire da olio di palma e relativi sottoprodotti, anticipandone i termini dell’entrata in vigore del divieto, previsto dalla Commissione Europea al 2030, in linea con diversi altri Stati Membri. Tuttavia – proseguiva sul punto la relazione tecnica – non risultava ancora un sistema di certificazione di basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni (cosiddetto “basso rischio ILUC), secondo quanto disciplinato dalla direttiva RED II e dal Regolamento 996/2022, dal momento che si attendevano precisazioni ulteriori da parte della Commissione Europea in merito all’applicazione del Regolamento sopra menzionato. Questo ritardo – secondo la relazione tecnica – avrebbe comportato l’impossibilità per gli operatori di dimostrare di utilizzare biocombustibili a basso rischio ILUC creando grandi difficoltà di approvvigionamento. La norma, dunque, posticipava l’entrata in vigore della disposizione in argomento, legandola, in prima battuta, all’entrata in vigore dei sistemi di certificazione a basso rischio ILUC e comunque individuando il 2025 quale termine sufficiente per fornire agli operatori il tempo necessario a gestire gli approvvigionamenti, tenuto conto di questa incertezza.
L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame, introdotte al Senato, prevedono la proroga dal 1° gennaio 2025 (termine così modificato dal decreto-legge n. 132 del 2023) al 1° gennaio 2026, del termine a partire dal quale non può più essere conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma e relativi sottoprodotti (PFAD), di cui all’articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo in termini di consumo da fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento.
Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale della norma, come peraltro confermato dalla relazione tecnica a corredo della precedente analoga proroga che non ascriveva alla stessa effetti finanziari.
Articolo 11, commi 2-quater e 2-quinquies
(Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione)
· Normativa vigente. L’articolo 39 del decreto legislativo n. 199 del 2021[163] prevede l’obbligo, per i singoli fornitori di benzina, diesel e metano, di conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico. Sono, altresì, dettate specifiche regole di calcolo e ulteriori sotto quote di obbligo di composizione nell'ambito della quota citata. Inoltre, al fine di promuovere la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, aggiuntiva rispetto alle citate quote obbligatorie, il comma 3-bis del predetto articolo 39 ha previsto l’incentivazione della riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale. Per tali finalità il successivo comma 3-ter ha disposto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024, affidando la definizione di modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione di tali risorse ad appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica[164].
Inoltre, la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, di cui il decreto legislativo n. 199 del 2021 ha disposto l’attuazione, stabilisce che gli Stati membri provvedano collettivamente a far sì che, nel 2030, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione sia almeno pari al 32 per cento (articolo 1 e articolo 3, paragrafo 1) e la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti sia almeno pari al 14 per cento del consumo finale in tale settore (articolo 25, paragrafo 1). Con particolare riferimento all’incremento della produzione di energia rinnovabile e alla riduzione dell’intensità dei gas a effetto serra nel settore dei trasporti, la direttiva n. 2023/2413, sostituendo integralmente il citato articolo 25 della direttiva 2018/2021, ha disposto che gli Stati membri devono conseguire, alternativamente, i seguenti requisiti quantitativi di combustibili rinnovabili e di energia elettrica da fonti rinnovabili forniti al settore dei trasporti: i) una quota di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti pari ad almeno il 29 per cento entro il 2030; ii) una riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il 14,5 per cento entro il 2030 rispetto al valore di riferimento calcolato ai sensi dell’articolo 27 della direttiva (UE) 2018/2001, in conformità della traiettoria indicativa stabilita dallo Stato membro.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prevedono:
- l’applicazione degli obblighi di immissione in consumo di cui all’articolo 39 del decreto legislativo n. 199 del 2021, per i fornitori di metano e di biometano ovvero biogas per trasporti, immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (comma 2-quater).
- l’applicabilità senza alcun termine (in luogo del termine del 31 dicembre 2024 stabilito dall’articolo 40-ter del decreto-legge n. 73 del 2022) delle misure semplificative delle procedure di verifica concernenti i recipienti a pressione con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi che possono essere svolte dai soggetti abilitati[165] di cui all’articolo 64-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (comma 2-quinquies).
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L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Al riguardo, si segnala che il Governo, presso 5ª Commissione Bilancio del Senato[166], ha affermato che la disposizione di cui al comma 2-quater non comporta effetti a carico della finanza pubblica in quanto prevede una mera proroga dell'attuale quota d'obbligo incidente sul metano, pari a zero per gli anni 2023 e 2024, anche per l'anno 2025. Quanto al comma 2-quinquies, la disposizione non comporta effetti a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di rendere strutturale una procedura già utilizzata da tempo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame, introdotte al Senato, prevedono:
- l’applicazione degli obblighi di immissione in consumo di cui all’articolo 39 del decreto legislativo n. 199 del 2021, per i fornitori di metano e di biometano ovvero biogas per trasporti immessi in consumo e per il trasporto stradale e ferroviario, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (comma 2-quater);
- nonché l’applicabilità, senza alcun termine (in luogo del termine del 31 dicembre 2024 stabilito dall’articolo 40-ter del decreto-legge n. 73 del 2022) delle misure semplificative concernenti le procedure di verifica concernenti i recipienti a pressione con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi (comma 2-quinquies).
Al riguardo, si segnala che il Governo, presso 5ª Commissione Bilancio del Senato, ha affermato che entrambe le disposizioni contenute nell’emendamento non comportano effetti a carico della finanza pubblica in quanto, una proroga l'attuale quota d'obbligo incidente sul metano, pari a zero per gli anni 2023 e 2024, anche per l'anno 2025 e l’altra rende strutturale una procedura già utilizzata da tempo.
In proposito, con riferimento alla disposizione di cui al comma 2-quater, concernente la definizione del termine per l’applicazione degli obblighi di immissione in consumo per i fornitori di metano e di biometano ovvero biogas per trasporti, immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario, appare opportuno acquisire rassicurazioni da parte del Governo in merito alla compatibilità di detto termine con le prescrizioni contenute nella direttiva (UE) 2023/2413, la quale ha stabilito requisiti quantitativi più stringenti da conseguire entro il 2030 in tema di incremento della produzione di energia rinnovabile e di riduzione dell’intensità dei gas a effetto serra nel settore dei trasporti rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001, di cui il decreto legislativo n. 199 del 2021 reca attuazione.
Con riguardo alla rimanente disposizione, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della stessa.
Articolo 11, comma 2-sexies
(Proroga in materia di criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa)
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, prevede la proroga, al 31 dicembre 2025, della vigenza delle modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo n. 199 del 2021, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell'articolo 21 del decreto ministeriale 7 agosto 2024, per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema Nazionale di Certificazione oppure operante presso un Sistema Volontario riconosciuto dalla Commissione Europea, fatto salvo la possibilità di concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026.
Si rammenta che il predetto articolo 42 stabilisce che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa sono presi in considerazione solo se rispettano i criteri di sostenibilità, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, di efficienza energetica definiti dallo stesso articolo. In particolare, con riferimento alle disposizioni interessate dalla norma in esame (commi dal 6 all’11), è previsto che, nel caso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli, gli operatori economici che li producono dispongono di piani di monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo, redatti in base a linee guida adottate con decreto del Ministero della transizione ecologica[167]. Sono, inoltre, stabiliti i requisiti per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. La relazione tecnica a corredo di tale disposizione non ascriveva alla stessa effetti finanziari.
Si segnala, altresì, che l’articolo 21, comma 4, del decreto ministeriale 7 agosto 2024, ha stabilito che l’attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo n. 199 del 2021, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2023 fino ai nove mesi successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale, può essere dimostrato anche mediante una autodichiarazione del produttore.
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L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, proroga al 31 dicembre 2025 la vigenza delle modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo n. 199 del 2021, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell'articolo 21 del decreto ministeriale 7 agosto 2024, per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema Nazionale di Certificazione oppure operante presso un Sistema Volontario riconosciuto dalla Commissione Europea.
Articolo 11, comma 2-septies
(Proroga in materia di atti autorizzativi degli impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1)
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il regime derogatorio rispetto ai vigenti atti autorizzativi per gli impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1[168] con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno di cui all’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 17 del 2023[169]. Secondo detto regime si considera vincolante per tali impianti soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.
Si rammenta che il citato regime derogatorio, introdotto dall’articolo 5-bis del decreto-legge n. 17 del 2022, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2024 dall’articolo 7, comma 3-bis, del decreto legge n. 132 del 2023. La relazione tecnica non ascriveva oneri a detta proroga, riconoscendovi la finalità di contenimento dei costi delle fonti energetiche.
L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la deroga rispetto ai vigenti atti autorizzativi per gli impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno di cui all’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 17 del 2023, risultando vincolante per tali impianti soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale della norma sulla quale la proroga incide e tenuto conto che alla precedente analoga proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 11, comma 2-octies
(Individuazione del punto di cessione del gas prodotto)
Normativa vigente. L’articolo 16 (misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli) del decreto-legge n. 17 del 2022, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, prevede l’avvio da parte del GSE, assieme alle società da esso controllate (Gruppo GSE), su direttiva del Ministro della transizione ecologica, di procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas, addivenendo – a seguito della manifestazione di interesse dei soggetti legittimati a partecipare alle procedure per l'approvvigionamento – alla stipula contratti di acquisto di lungo termine, di durata massima pari a dieci anni, con i concessionari a condizioni e prezzi definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e un’equa remunerazione, ferma restando la condizione di coltivabilità economica del giacimento. È altresì previsto che il Gruppo GSE, con una o più procedure di allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., offra i diritti sul gas in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. In proposito, è affidata all’ARERA, sulla base di precisi criteri, la definizione delle modalità con le quali la differenza tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE sia destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali ammessi alla specifica procedura. Infine, sono previste talune attività da espletare a carico del Gruppo GSE in esito alle predette procedure di allocazione. La relazione tecnica affermava che la disposizione in commento, prevedendo l’avvio di un meccanismo di mercato per l’acquisto e la vendita di gas naturale di produzione nazionale, gestito dal gruppo GSE, non determinava alcun impatto sui saldi di finanza pubblica, né in termini di maggiori oneri né di minori entrate.
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, integrando il comma 5, lettera b), dell’articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, prevede che, a partire dal 1 gennaio 2025, il punto di cessione del gas prodotto – definito dal primo periodo della citata disposizione come punto di scambio virtuale (PSV) – è individuato nel MGAS[170] gestito dal Gestore dei mercati energetici GME S.p.A.
L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, prevede che, a partire dal 1 gennaio 2025, il punto di cessione del gas prodotto, nell’ambito delle procedure di approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas, è individuato nel MGAS gestito dal Gestore dei mercati energetici GME S.p.A.
Al riguardo, non si formulano osservazioni, constatato il carattere ordinamentale della norma e tenuto conto che alla disposizione che la stessa provvede ad integrare non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 12, comma 1
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
La norma estende di un ulteriore anno il regime transitorio relativo al cinque per mille IRPEF per le ONLUS iscritte alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021, prevedendo che esse continuino ad essere destinatarie della quota del cinque per mille fino al 31 dicembre 2025.
Al riguardo si rammenta che l’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 111 del 2017 recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ha stabilito che il 5 per mille dell’Irpef è destinato, in base alla scelta del contribuente, al sostegno degli enti inclusi nel Terzo settore[171], a condizione che siano iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)[172]. In seguito, l’articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. 23 luglio 2020 ha stabilito un regime transitorio esclusivamente per le ONLUS, per cui ancora per il primo anno di operatività del registro, le ONLUS che avevano sino ad allora ricevuto il contributo del 5 per mille avrebbero continuato a riceverlo anche qualora non iscritte al Registro. Tale termine è stato ulteriormente prorogato, da ultimo, dall’articolo 17-bis del decreto-legge n. 145 del 2023 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la proroga è priva di effetti finanziari, in quanto non incide sulla dotazione complessiva destinata dal legislatore al cinque per mille, da ripartire tra i soggetti beneficiari della misura, stabilita in 525 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 154 della legge n. 190 del 2014, come modificato dall’articolo 1, comma 720, della legge n. 160 del 2019[173].
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano a tutto il 2025 la disciplina transitoria in materia di 5 per mille IRPEF prevista per le ONLUS non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)[174].
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, sia perché la disposizione che proroga a tutto il 2025 l’accesso al cinque per mille delle Onlus, come confermato dalla relazione tecnica, non incide sulla dotazione complessiva destinata al cinque per mille, sia perché alle precedenti analoghe proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.
Normativa previgente. L’articolo 1, comma 1, della legge n. 44 del 2006, recante nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, in relazione alla soppressione del servizio militare di leva e in attesa della riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, ha introdotto, per gli anni 2006 e 2007, l'assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidità ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 288 del 2002, stabilendone, altresì gli importi[175]. Il comma 2 della medesima disposizione estende tale beneficio ai mutilati e agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
L’articolo 1 della legge n. 184 del 2009, recante disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009, oltre a quantificare gli oneri derivanti dall’attuazione della citata misura, ha affidato al Ministro dell’economia e delle finanze lo svolgimento di un’apposita attività di monitoraggio degli stessi. In proposito si segnala che l’erogazione dell’assegno sostitutivo di cui al predetto articolo 1, è stata da ultimo prorogata, con la previsione di un adeguamento dell’importo dello stesso, per l’anno 2024 dall’articolo 10-bis del decreto-legge n. 215 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. La relazione tecnica di passaggio stimava prudenzialmente gli oneri derivanti dalla misura pari a 185.328 euro, tenendo conto di un adeguamento dell’importo mensile dell’assegno in misura pari a 22 euro ed un numero di potenziali beneficiari, sulla base dei dati disponibili, pari a 702 unità[176].
La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, prevede che l’assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 44 del 2006, la cui corresponsione – nell’importo di 900 euro mensili per effetto dell’adeguamento disposto dall’articolo 10-bis del decreto-legge n. 215 del 2023 – era limitata all’anno 2024, sia erogato a decorrere dall’anno 2025. Sono altresì indicati gli oneri derivanti da tale previsione, nonché le relative coperture: agli oneri, valutati in 127.248 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
L’emendamento che ha introdotto la disposizione in esame, approvato al Senato, non è corredato né di prospetto riepilogativo né relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, estende, a decorrere dal 2025, la corresponsione dell’assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 184 del 2009, prorogato per l’anno 2024 e adeguato nel suo importo dall’articolo 10-bis del decreto-legge n. 215 del 2023. Al riguardo, la norma reca altresì gli oneri derivanti dalla misura in parola, valutati in 127.248 euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché le relative coperture per il triennio 2025-2027.
In proposito, stante l’assenza di relazione tecnica, al fine di verificare la congruità degli oneri recati dalla norma, si è ritenuto necessario avvalersi degli elementi forniti dalla relazione tecnica di passaggio a corredo della norma che, da ultima, ha prorogato l’applicazione dell’assegno in argomento (articolo 10-bis del decreto-legge n. 215 del 2023). Orbene, sulla base dei dati ivi indicati in relazione al numero dei beneficiari (702 unità) e dell’adeguamento di disposto da quel provvedimento, dell’importo mensile dell’assegno, in misura pari a 22 euro (da 878 euro a 900 euro), e prendendo come riferimento dell’importo totale l’ammontare degli oneri valutati dalla norma in esame (pari, come detto, a 127.248 euro a decorrere dal 2025), il numero medio dei beneficiari che, a decorrere dal 2025, accedono alla misura risulterebbe essere pari a 482 unità[177], vale a dire 220 unità in meno rispetto al numero stimato dalla predetta relazione tecnica. Tale risultato, ancorché coerente con un trend – come riportato nella medesima relazione tecnica – fisiologicamente in riduzione e che si prevedeva sarebbe proseguito, assumerebbe la forma di un decremento piuttosto significativo, tanto più se riferito al triennio 2025-2027, periodo per il quale è individuata la copertura finanziaria corrispondente all’ammontare del predetto onere. Alla luce di tale considerazione, sarebbe opportuno acquisire elementi, anche di carattere previsionale, sulla numerosità dei beneficiari dell’assegno.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1-bis dell’articolo 12 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, valutati in 127.248 euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della difesa. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
Normativa vigente: l’articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) istituisce l’obbligo per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Il comma 102 autorizza SACE S.p.A. a concedere una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi (fino a un massimo di 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026). Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti da tali coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Per tali finalità, è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro. Alle norme non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme novellando l’articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), differiscono dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 il termine entro il quale decorre l’obbligo, per la generalità delle imprese (salvo quelle agricole), di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofali (comma 1).
Con emendamenti introdotti dal Senato:
- per le Camere di commercio risultanti da accorpamento, viene prorogata la disciplina precedente alla riforma (di cui al decreto legisltivo n. 219 del 2016) che ha ridotto il numero dei consiglieri dell’ente, e pertanto è prorogato l’attuale numero di consiglieri (comma 1-bis).
- viene, altresì, prolungato da novanta a centoventi giorni il termine entro cui i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico e i soggetti gestori della piattaforma medesima devono sottoscrivere un accordo che disciplina le modalità attuative degli accordi di gestione dei rifiuti nel campo delle vendite mediante commercio elettronico (comma 1-ter).
Il termine decorre dalla data di avvio dell'attività di gestione della piattaforma di commercio elettronico oppure dall’entrata in vigore dei decreti ministeriali che fissano le modalità applicative dei regimi di responsabilità estesa del produttore. Si rammenta che nei regimi di responsabilità estesa del produttore gli oneri per la gestione dei rifiuti sono posti a carico dei produttori (cfr. art. 178-ter del testo unico ambientale);
- viene differita dal 5 gennaio 2024 al 5 luglio 2025 la disciplina transitoria (di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224) che consente alle imprese già abilitate di proseguire la propria attività in deroga ai nuovi requisiti tecnico-professionali (comma 1-quater);
- viene ampliato il campo di applicazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” (istituito ai sensi dell’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024), che – si rammenta – opera già a legislazione vigente entro i limiti delle disponibilità.
Si rammenta che nell’ambito del piano “Transizione 5.0” è prevista la concessione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme istitutive. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro la data del 31 dicembre 2025. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
I relativi oneri sono stati determinati in misura pari a 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024[178], 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, cui si è provveduto a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EUItalia.
Più specificamente, la disposizione introdotta dal Senato chiarisce che sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso
al credito d'imposta, purché effettuati dal 1° gennaio 2024 (comma 1-quinquies);
- viene prorogata dal 1° aprile 2025 al 1° ottobre 2025 la decorrenza dell’obbligo (di cui all’articolo 23 della legge n. 193 del 2024, legge sulla concorrenza) di apporre sulle confezioni di prodotti di consumo specifiche indicazioni per il consumatore qualora il prodotto, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, abbia subìto una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura (cd. “riporzionamento”) (comma 1-sexies);
- viene prorogata, dal 1° gennaio 2025 alla data di entrata in vigore del decreto attuativo (da adottarsi comunque entro il 30 giugno 2025), la decorrenza dell’introduzione di un meccanismo – istituito dai commi 451-454 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2025 – consistente nell’applicazione di un premio da versare al Fondo da parte dei soggetti finanziatori che si avvalgono delle garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI. Si rammenta che secondo la RT e l’all. 3 della legge di bilancio alle disposizioni non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica (comma 1-septies).
Infatti – come afferma la RT – l’introduzione del meccanismo del premio a carico dei soggetti finanziatori delle PMI consente di far affluire al Fondo di garanzia per le PMI maggiori risorse, contenendo, pertanto, l’assorbimento di risorse pubbliche; tuttavia, detti potenziali risparmi non sono stati, prudenzialmente, scontati nei tendenziali.
Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale (ossia al solo comma 1) non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al testo iniziale (ossia al solo comma 1) afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il comma 1 differisce dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 il termine entro il quale decorre l’obbligo (stabilito dall’articolo 1, comma 101, della legge di bilancio 2024), per la generalità delle imprese (eccetto quelle agricole), di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofali.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare posto che alla norma che ha introdotto l’obbligo assicurativo non sono stati ascritti effetti finanziari.
Si riportano di seguito le argomentazioni svolte dalla RT riferita all’articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) circa l’assenza di oneri connessi all’obbligo assicurativo in esame. La RT affermava che dal punto di vista degli effetti sul gettito, la disposizione è foriera di determinare due effetti di segno opposto. L’obbligo a carico delle imprese di assicurarsi contro tali rischi determinerà in primo luogo un incremento delle imposte sui premi assicurativi. D’altra parte, il costo sostenuto dalle imprese rientra tra le spese inerenti e quindi è un costo deducibile nella determinazione del reddito. Per prassi, tali effetti non vengono rilevati in sede di valutazione in quanto legati alla redditività dei soggetti interessati.
In questo caso, tuttavia, c’è un obbligo per legge, circostanza che appare suscettibile di determinare una maggiore spesa a carico delle imprese, che però in sede di determinazione del reddito potrebbero agire in senso riduttivo su altri costi, mantenendo un livello di reddito inalterato. Per questi motivi, non appare necessario stimare effetti e, in ogni caso, considerando tutti e due gli effetti sopra richiamati, la valutazione complessiva della norma dovrebbe andare nella direzione di una sostanziale invarianza considerando gli effetti compensativi tra la maggiore imposta sui premi assicurativi e la perdita sulle IIDD per la deducibilità dei premi corrisposti.
Si evidenzia altresì che i successivi commi da 1-bis a 1-septies sono stati introdotti dal Senato in prima lettura. In particolare essi prorogano la previgente composizione numerica dei Consigli di talune Camere di commercio; prolungano il termine entro cui i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico e i soggetti gestori della piattaforma medesima devono sottoscrivere un accordo che disciplina le modalità attuative degli accordi di gestione dei rifiuti nel campo delle vendite mediante commercio elettronico; differiscono dal 5 gennaio 2024 al 5 luglio 2025 la disciplina transitoria che consente a talune imprese di autoriparazione già abilitate di proseguire la propria attività in deroga ai nuovi requisiti tecnico-professionali; ampliano il campo di applicazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” chiarendo che sono agevolabili anche gli investimenti sostenuti fra il 1° gennaio 2024 e la presentazione della richiesta di accesso; prorogano la decorrenza dell’obbligo di apporre sulle confezioni di prodotti di consumo cosiddetti “riporzionati” specifiche indicazioni per il consumatore; prorogano, non oltre sei mesi, la decorrenza dell’introduzione dell’applicazione di un premio da versare al Fondo di garanzia per le PMI da parte dei soggetti finanziatori che si avvalgono delle garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo medesimo.
In proposito, non si formulano osservazioni, tenuto conto che il credito d’imposta “Transizione 5.0” opera comunque nel limite delle disponibilità e tutte le restanti proroghe e differimenti agiscono su disposizioni cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.[179]
Articolo 14, comma 1
(Proroga del termine per il credito d’imposta e per il contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico alberghiere e ricettive)
Normativa previgente L’articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021 ha riconosciuto, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2024, alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d’impresa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024. Il credito d’imposta spetta nella misura dell’80 per cento delle spese sostenute, mentre il contributo è attribuito per un importo massimo di 40.000 euro (eventualmente innalzabile, in presenza di specifiche condizioni, fino a 100.000 euro) (commi 1 e 2).
Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo (comma 10).
Per il finanziamento del credito di imposta, di cui al comma 1, è stata autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 13).
Le norme modificano l’articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021 come segue:
modificano il comma 1, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 ottobre 2025 il termine entro il quale le imprese turistico-alberghiere e ricettive possono beneficiare di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, fino all’80 per cento delle spese sostenute per gli interventi edilizi agevolabili;
modificano il comma 2, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 ottobre 2025 il termine entro il quale alle medesime imprese può essere riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi edilizi agevolabili;
modificano il comma 10, relativo alla concessione dei contributi, disponendo che essa avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si ricorda che ai sensi del comma 17 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021 agli oneri derivanti dagli incentivi di cui al citato comma 10 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia.
La relazione illustrativa afferma che la misura è finalizzata a prorogare il termine ultimo per la conclusione degli interventi sopra descritti, in modo da realizzare un potenziamento dell’offerta turistica nazionale, garantendo una maggiore competitività delle imprese e consentendo un adeguato sviluppo economico del settore. A tale proposito la RI rappresenta che, ad esito della definizione delle istruttorie sulle domande pervenute, sono stati ammessi al contributo, al netto delle rinunce, 3.611 beneficiari. Di questi, 1.632 hanno concluso gli interventi. Per 873 tale conclusione è attesa, anche sulla base delle interlocuzioni intercorse fra gli stessi e il soggetto gestore, entro il mese di dicembre 2024, mentre, in relazione ai restanti 1.106 beneficiari il rispetto del termine previsto dall’attuale formulazione dei commi 1 e 2 non appare ragionevolmente prevedibile. La modifica mira quindi a prevenire il rischio che i relativi beneficiari decadano dal contributo frustrando le finalità incentivanti cui l’articolato normativo è preposto e rendendo vana la corposa attività istruttoria già svolta dal soggetto gestore. La disposizione inoltre è finalizzata a prorogare i termini per la fruizione del credito d’imposta previsti dall’Avviso del Ministero del turismo del 23 dicembre 2021, consentendo di utilizzarlo entro il termine della prescrizione decennale, che in genere è prevista per agevolazioni analoghe.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a descrivere sinteticamente le norme, afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, considerato il limite di spesa di cui al comma 10 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021.
Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha ribadito presso la Commissione Bilancio del Senato che non sono riscontrabili effetti sui saldi di finanza pubblica, divergenti da quelli determinati a legislazione vigente. La proroga dei termini al 31 ottobre 2025, contribuisce, altresì, seppur indirettamente, a determinare ceteris paribus l’effetto desiderabile di incrementare le probabilità di raggiungimento dei target previsti dalle corrispondenti misure del PNRR: M1C3 Investimento 4.2.1 (IFIT) e Investimento 4.2.5 (FRITUR).
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano dal 31 dicembre 2024 al 31 ottobre 2025 il termine entro il quale le imprese turistico-alberghiere e ricettive possono beneficiare delle agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta e di contributo a fondo perduto, in relazione a spese sostenute per gli interventi edilizi agevolabili, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n.152 del 2021. Al riguardo, la RT afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, dal momento che resta fermo il limite di spesa di cui al comma 10 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021 (100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025). Durante l’esame al Senato, il Governo ha inoltre ribadito che non sono riscontrabili effetti sui saldi di finanza pubblica divergenti da quelli determinati a legislazione vigente e che, anzi, la proroga contribuisce indirettamente, a incrementare le probabilità di raggiungimento dei target previsti dalle corrispondenti misure del PNRR.
In proposito, alla luce delle suddette affermazioni del Governo, non si formulano osservazioni.
Viene inoltre disposto, mediante novella al comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge n.152 del 2021 che gli incentivi in commento sono concessi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In proposito, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito all’introduzione di tale clausola di invarianza finanziaria mediante l’introduzione di una novella al comma 10, anziché mediante un’apposita clausola di neutralità riferita a tutte le modifiche introdotte alla disciplina in esame, posto che tale novella non appare coerente con la previsione di cui al comma 17 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n.152 del 2021 ai sensi della quale, invece, agli oneri derivanti dal citato comma 10 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia.
Articolo 14, comma 2
(Semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali)
Le norme modificano l’articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge n. 50 del 2022, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di alcuni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, avendo carattere ordinamentale, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata.
Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che le disposizioni, a carattere ordinamentale, non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come confermato dalla RT, e tenuto conto che alle precedenti proroghe della medesima disciplina (da ultimo l’articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 14, comma 3
(Proroga di termini in materia di lavoro a tempo determinato)
Le norme modificano l’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può avere una durata superiore a 12 mesi (ma comunque non eccedente i 24 mesi), anche in assenza di una disciplina recata dai contratti collettivi e al di fuori dell’ipotesi della sostituzione di altri lavoratori.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, avendo carattere ordinamentale, non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può avere una durata superiore a 12 mesi anche in assenza di una disciplina recata dai contratti collettivi e al di fuori dell’ipotesi della sostituzione di altri lavoratori.
Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che le disposizioni, a carattere ordinamentale, non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come confermato dalla RT, e tenuto conto che alle precedenti proroghe (da ultimo l’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Articolo 14, comma 3-bis
(Celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini, rifinanziano l'autorizzazione di spesa, di cui alla legge n. 80 del 2001, destinata al comune di Pietrelcina (BN), per l'importo di 130.000 euro per l'anno 2025.
L’autorizzazione di spesa, di cui alla legge n. 80 del 2001, è finalizzata alla predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori.
Per le medesime finalità, al Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) è riconosciuto un contributo di 130.000 euro per il medesimo anno 2025.
Ai relativi oneri, pari a 260 mila euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge n. 213 del 2023.
L’articolo 1, comma 551, della legge n. 213 del 2023, ha istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura.
La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame, al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini, rifinanziano l'autorizzazione di spesa, di cui alla legge n. 80 del 2001, destinata al comune di Pietrelcina (BN), per l'importo di 130.000 euro per l'anno 2025. Per le medesime finalità, al Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) è riconosciuto un contributo di 130.000 euro per il medesimo anno 2025.
Al riguardo, non si formulano osservazioni riguardo all’onere in esame, dal momento che lo stesso è limitato allo stanziamento previsto, pari a 260 mila euro per l'anno 2025.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3-bis dell’articolo 14 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari nel complesso a 260.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 551, della legge n. 213 del 2023.
Al riguardo, si rammenta che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura.
Si ricorda che il suddetto Fondo è iscritto sul capitolo 2017 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e reca - in base al decreto di ripartizione in capitoli del vigente bilancio triennale dello Stato - una dotazione iniziale di 2.217.242 euro per l’anno 2025 e di 2.217.414 euro per l’anno 2026[180].
Nell’evidenziare che l’utilizzo del Fondo in esame sembra sostanzialmente riconducibile alle finalità di carattere generale cui lo stesso risulta preordinato a legislazione vigente, appare nondimeno necessario acquisire dal Governo una conferma circa l’effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, nonché una rassicurazione in merito al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche considerando l’ulteriore riduzione del Fondo stesso disposta - in misura pari a 200.000 euro per l’anno 2025 e a 800.000 euro per l’anno 2026 - dall’articolo 4, comma 11-bis, del provvedimento in esame.
Articolo 15, commi 1 e 2
(Proroga di termini in materia di sport)
Le norme, modificate durante l’esame al Senato, recano diverse disposizioni concernenti la proroga di termini in materia di sport. In particolare, dispongono:
- il rinvio dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027 del termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni in materia di costituzione di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche[181], di cui all’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021 in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (comma 1);
- la proroga sino al 31 dicembre 2027 della facoltà per l'Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di riqualificazione del compendio sito in Roma, denominato «Città dello sport»[182]. Per tali finalità, le norme autorizzano l'Agenzia del demanio ad affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione anche per lotti funzionali e ricorrendo ad iniziative di partenariato pubblico privato, la cui valutazione è effettuata d'intesa con la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale[183]. Infine, per le medesime finalità di riqualificazione e riconversione del compendio, le norme riconoscono all’Agenzia, d'intesa con i predetti enti territoriali, la facoltà di utilizzare la concessione del diritto di superficie sullo stesso o parte di esso per una durata non superiore a novanta anni ovvero ricorrere alla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione, per la medesima durata, in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa.
Si rammenta che la facoltà per l’Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata, per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di taluni interventi[184] volti a consentire in tempi celeri la fruizione della Città dello Sport al fine di ospitare le celebrazioni del Giubileo del 2025, è stata prevista dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 13 del 2023. Il successivo comma 5, per le finalità di cui al comma 2, ha autorizzato l’Agenzia del demanio a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti, mantenendo ferma la quota di finanziamento a carico dell’articolo 1, comma 420, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022)[185]. La relazione tecnica non ascriveva effetti finanziari a tali disposizioni.
Si rammenta che, nel corso dell’esame parlamentare di tale provvedimento, in relazione al predetto comma 5, il Governo[186] affermava che l’Agenzia del demanio prevedeva di far fronte agli interventi di competenza di cui all’articolo 31 con le risorse residue già stanziate dall’articolo 1, comma 559, della legge di bilancio 2021 sul capitolo 7754 e da quelle messe a disposizione dalla legge di bilancio 2023 sul capitolo 7759 e non necessarie per l’attuazione dei programmi già predisposti dall’Agenzia (circa 80 milioni di euro). Più in particolare, il Governo riferiva che l’intervento di “Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport” era stato quantificato in 50 milioni di euro, rimodulabili, fino all’importo massimo di 70 milioni di euro previsto dalla norma, per sopperire a una eventuale diversa quantificazione in sede di stanziamento dei predetti fondi Giubileo e garantire, quindi, la totale copertura degli interventi di che trattasi. Con riguardo agli interventi in questione, il Governo aggiungeva che la relativa capacità operativa dell’Agenzia rispetto alle risorse strumentali e umane disponibili era già stata valutata e che i predetti interventi sarebbero stati inseriti nei Piani degli investimenti 2023, 2024 e 2025, sottoposti all'approvazione annuale da parte del MEF, concludendo sul punto che dalla predetta rimodulazione non sarebbero derivati effetti finanziari diversi rispetto a quelli scontati nei tendenziali e riportando il seguente cronoprogramma finanziario dell’Agenzia in relazione all’intervento.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, in merito al comma 1, afferma che l’intervento – già oggetto di proroga legislativa ad opera dell’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 198 del 2022 e dell’articolo 2 del decreto-legge n. 71 del 2024 – si rende necessario in quanto è in esame in Parlamento un provvedimento che reca una disciplina più ampia di quella oggetto del presente intervento, approvato in prima lettura presso la Camera dei deputati e attualmente all’esame del Senato della Repubblica (AS 1120, recante "Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive"), al fine di rispettare i tempi dei relativi lavori parlamentari, che inevitabilmente potranno produrvi effetto. Sul punto, la RT conclude che, in ragione della sua natura meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riguardo alla disposizione di cui al comma 2, la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente, precisando che l’Agenzia del demanio svolge le attività ivi previste nell’ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e dalla convenzione di servizi con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché avvalendosi della Struttura per la progettazione per le progettualità da sviluppare.
Il Governo, nel corso dell’esame al Senato[187], ha confermato l’assenza di effetti finanziari derivanti dalla proroga fino al 2027 della possibilità per l'Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, trattandosi di misure acceleratorie e semplificatorie, rinviando, per eventuali ulteriori approfondimenti ed elementi di dettaglio, all’Agenzia del demanio.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, come modificate al Senato, rinviano dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027 il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni in materia di costituzione di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche.
Inoltre, le medesime disposizioni prorogano sino al 31 dicembre 2027 la previsione per l'Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di riqualificazione della «Città dello sport», autorizzando, altresì, l'Agenzia a procedere con gli affidamenti per la progettazione, la realizzazione e la gestione. Per le medesime finalità di riqualificazione e riconversione del citato compendio, l'Agenzia può utilizzare la concessione del diritto di superficie sullo stesso per una durata non superiore a novanta anni ovvero ricorrere alla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili, per la stessa durata, in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa.
Con particolare riguardo alla disposizione di cui al comma 2, la relazione tecnica evidenzia l’assenza nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente, giacché l’Agenzia del demanio svolge le attività ivi previste nell’ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e dalla convenzione di servizi con il Ministero dell’economia e delle finanze.
In proposito, tenuto anche conto delle rassicurazioni fornite dal Governo circa l’assenza di effetti finanziari derivanti dalla proroga in argomento, non si formulano osservazioni.
Normativa vigente. L’articolo 1, commi 630, 630-bis e 632, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) hanno modificato il meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato. In particolare, il comma 630 ha disposto che, dal 2019 e sino al 2025, le risorse destinate al CONI e alla Sport e salute Spa sono complessivamente stabilite nella misura annua – comunque non inferiore a 410 milioni di euro – del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell’anno precedente derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività relativi a gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Il coma 630-bis stabilisce, a decorrere dall’anno 2026, il medesimo livello di finanziamento annuo, considerando nel novero dei destinatari, oltre al CONI e alla società Sport e salute Spa, anche l'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia). Il comma 632, come sostituito dalla legge di bilancio 2025, prevede che con decreto annuale del Ministro dell’economia sono accertate le entrate di cui ai precedenti commi 630 (relativo al 2025) e 630-bis (riferito agli esercizi a decorrere dal 2026). Qualora le suddette entrate siano superiori all’importo di 410 milioni di euro, la differenza è attribuita, con DPCM al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato paralimpico internazionale, nonché a Sport e Salute S.p.A. per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.
Si rammenta, altresì, che l’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021, emanato in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 86 del 2019, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, ha disposto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per il professionismo negli sport femminili, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, dispone che, per l'anno 2025, una quota sino a 4 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 632, della legge di bilancio 2019, sono destinate ad alimentate il Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021. È altresì previsto che tali risorse sono destinate alle Federazioni Sportive Nazionali che hanno già deliberato il passaggio al professionismo femminile, nonché alle Federazioni che deliberano il predetto passaggio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. È infine stabilito che le modalità di accesso alle predette risorse sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport di cui al suddetto comma 632.
L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Al riguardo, si segnala che il Governo, presso la 5ª Commissione del Senato[188], ha confermato la coerenza del meccanismo di spesa di eventuali maggiori entrate con le innovazioni disposte dal regolamento (UE) 2024/1263 relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale[189].
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l’esame al Senato, dispone che, per l'anno 2025, una quota sino a 4 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 632, della legge di bilancio 2019, sono destinate ad alimentate il Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021. La norma prevede, altresì, che tali risorse siano destinate alle Federazioni Sportive Nazionali che hanno già deliberato il passaggio al professionismo femminile, nonché alle Federazioni che deliberano il predetto passaggio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, affidando la definizione delle relative modalità di accesso ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.
Si segnala che il Governo, presso la 5ª Commissione del Senato, ha confermato la coerenza del meccanismo di spesa di eventuali maggiori entrate con le innovazioni disposte dal regolamento (UE) 2024/1263 relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale.
Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che la norma in esame – come anche confermato dal Governo – non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, limitandosi ad individuare la destinazione di una quota di risorse eventuali che affluiscono al citato Fondo e che sarebbero comunque riservate alla spesa.
Come riportato nella Relazione illustrativa, la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale consequenziale della disciplina in materia di determinazione dei LEP contenuta nell’articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), facendo salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo compiuto sulla base delle menzionate disposizioni. Tali disposizioni, tra le altre cose, istituiscono presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri una segreteria tecnica, della quale si avvalgono la Cabina di regia per la determinazione dei LEP. Considerato che dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte (cui ha provveduto la Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale, n. 49 del 4 dicembre 2024) le disposizioni di cui ai citati commi da 791 a 801-bis della legge di bilancio 2023 - ivi incluse quelle relative al personale chiamato a svolgere attività istruttoria e alle connesse risorse finanziarie - non potranno più trovare applicazione, la norma in esame è motivata dalla straordinaria necessità ed urgenza di salvaguardare il lavoro istruttorio relativo alla determinazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali, e dei relativi costi e fabbisogni standard, in attesa che il legislatore individui procedure di determinazione dei LEP aderenti ai principi costituzionali enunciati dalla sentenza della Corte.
Inoltre, occorre riferire al personale incardinato presso il Dipartimento per gli Affari regionali anche lo svolgimento di una serie di attività che il legislatore, dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ha attribuito alla “segreterie tecnica” di cui all’articolo 1, comma 799, della citata legge di bilancio e che, a seguito della sentenza della Corte, risultano inapplicabili.
Si tratta in particolare:
- dell’articolo 2, comma 3, della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), che prevede che, per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi della delega, l'Amministrazione finanziaria si debba coordinare con la segreteria tecnica;
- dell’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che prevede che il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si raccordi con la segreteria tecnica al fine di procedere alla proposta dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in favore delle persone con disabilità.
Le norme stabiliscono che l’attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1).
La disposizione di cui sopra fa salvi il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto dalla segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP sulla base dell’articolo 1, commi da 791 a 801-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Rimangono ferme le funzioni previste:
- dall’articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 (legge delega sulla riforma fiscale) che prevede che, per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi della delega, l'Amministrazione finanziaria si debba coordinare con la segreteria tecnica della Cabina di regia;
- dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che prevede che il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si raccordi con la segreteria tecnica al fine di procedere alla proposta dei livelli essenziali delle prestazioni.
Ai fini dell’attività istruttoria di cui al comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del contingente di personale già previsto dall’articolo 1, comma 800, della citata legge n. 197 del 2022 e al medesimo Dipartimento sono assegnate le risorse stanziate dai commi 798 e 800 del medesimo articolo 1 (comma 2).
Ai sensi dei citati commi 798 e 800, per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui ai commi da 791 a 797, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 (comma 798). La segreteria tecnica è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui un'unità con incarico dirigenziale di livello generale scelta tra soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in uffici aventi competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, un'unità con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale (comma 800).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e afferma che le stesse, intervenendo sulle funzioni, non incidono sul contingente di personale (che resta immutato), né sulla struttura organizzativa, né sulle risorse che risultano già stanziate per lo svolgimento delle attività in base all’articolo 1, commi 798 e 800, della legge di bilancio 2023. La disposizione non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che, dal 5 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, l’attività istruttoria per la determinazione dei LEP è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1), che svolgerà altresì alcune funzioni precedentemente affidate alla segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP, sulla base della disciplina contenuta all’articolo 1, commi da 791 a 801-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024.
A tal fine, il citato Dipartimento si avvale del contingente di personale già previsto dall’articolo 1, comma 800, della citata legge n. 197 del 2022 e al medesimo Dipartimento sono assegnate le risorse stanziate dai commi 798 e 800 del medesimo articolo 1 (comma 2).
Tutto ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare data la sostanziale invarianza delle funzioni previste a legislazione previgente e delle risorse relative al loro svolgimento.
Articolo 17
(Proroga di termini in materia di editoria)
La norma dispone la proroga di alcune misure agevolative in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici previste dall’articolo 96 del decreto-legge n. 104 del 2020 recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, alle medesime condizioni da esso stabilite. In particolare:
- viene prorogata per le annualità 2025 e 2026 la misura di cui al comma 4 dell’abbassamento della soglia minima delle copie vendute su quelle distribuite, dal 30 al 25 per cento, per le testate locali, e dal 20 al 15 per cento, per le testate nazionali, ai fini della fruizione dei contributi[190];
- viene prorogato per le annualità 2024 e 2025 il differimento di cui al comma 4 del pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata entro 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo;
- viene prorogata per le annualità 2025 e 2026 l’applicazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia” di cui al comma 5 secondo cui il contributo calcolato per l’anno di riferimento è parificato a quello percepito per l’anno 2019 ove quest’ultimo risulti di importo superiore.
In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta comunque applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all’articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 70 del 2017.
La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione è finalizzata a far fronte al persistente stato di crisi nel settore editoriale, garantendo alle imprese editrici la continuità del sostegno pubblico nelle more dell’emanazione del Regolamento per la ridefinizione ed integrazione dei criteri per l’erogazione dei contributi diretti, previsto dall’articolo 1, comma 316, della legge di bilancio 2024[191] e in corso di adozione, volto a razionalizzare l’impiego delle risorse finanziarie destinate a tale finalità, anche in ragione della trasformazione tecnologica digitale e dei nuovi contenuti informativi.
Si rammenta che la relazione tecnica a corredo del decreto-legge n. 104 del 2020, con riferimento ai citati commi dell’articolo 96, affermava che il regime derogatorio straordinario ai fini dell’accesso ai contributi diretti all’editoria ai sensi del decreto legislativo n. 70 del 2017, introdotto dai commi 3, 4 e 5 limitatamente all’anno di contribuzione 2020 per neutralizzare i riflessi finanziari derivanti dalla crisi economica connessa all’epidemia da COVID-19 e a semplificare i relativi procedimenti amministrativi, non comportava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la contribuzione diretta alle imprese è finanziata, a legislazione vigente, a valere sugli ordinari stanziamenti del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione istituito dalla legge n. 198 del 2016, entro il limite delle risorse annualmente disponibili. A quest’ultimo riguardo, la RT – ribadendo il contenuto dell’articolo 11, comma 1, secondo periodo, del menzionato decreto legislativo n. 70 – evidenziava che, in caso di richieste eccedenti tale limite, il contributo è comunque rideterminato mediante riparto proporzionale.
Si ricorda, altresì, che le tre misure agevolative sopra descritte, introdotte dal citato articolo 96 del decreto-legge n. 104 del 2020 relativamente all’anno di contribuzione 2020 (per quanto concerne i commi 3 e 5) e con riferimento al contributo dovuto per l’annualità 2019 (per quanto riguarda il comma 4), sono state già prorogate, da ultimo, dall’articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge n. 198 del 2022 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi[192]. In proposito, si segnala che la relazione tecnica ha escluso l’insorgenza di oneri per la finanza pubblica con analoghe argomentazioni rispetto a quelle evidenziate dalla relazione tecnica riferita alle norme originarie[193].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi, da un lato, di proroghe di disposizioni in materia di requisiti di accesso ai contributi e di rendicontazione dei costi sostenuti, dall’altro, di disposizioni che trovano copertura a valere sulle risorse assegnate annualmente al Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, istituito dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016, nell’ambito della quota destinata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le specifiche finalità del sostegno all’editoria. In ogni caso – aggiunge la RT – ove le risorse stanziate non dovessero risultare sufficienti, è espressamente previsto, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 70 del 2017, che agli aventi titolo spettino i contributi mediante riparto proporzionale.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma dispone la proroga di alcune misure agevolative in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici previste dall’articolo 96 del decreto-legge n. 104 del 2020.
In particolare:
- viene prorogata per le annualità 2025 e 2026 la misura di cui al comma 4 dell’abbassamento della soglia minima delle copie vendute su quelle distribuite, dal 30 al 25 per cento, per le testate locali, e dal 20 al 15 per cento, per le testate nazionali, ai fini della fruizione dei contributi[194];
- viene prorogato per le annualità 2024 e 2025 il differimento di cui al comma 4 del pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata entro 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo;
- viene prorogata per le annualità 2025 e 2026 l’applicazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia” di cui al comma 5 secondo cui il contributo calcolato per l’anno di riferimento è parificato a quello percepito per l’anno 2019 ove quest’ultimo risulti di importo superiore.
In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta comunque applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all’articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 70 del 2017.
La relazione tecnica afferma che la norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando che, ove le risorse stanziate nel Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria non dovessero risultare sufficienti, è espressamente previsto, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 70 del 2017, che agli aventi titolo spettino i contributi mediante riparto proporzionale.
Al riguardo, non si formulano osservazioni, rilevandosi, da un lato, che alle precedenti analoghe proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari, dall’altro, che la norma – come evidenziato anche dalla relazione tecnica – è comunque assistita dalla clausola di salvaguardia di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 70 del 2017.
Articolo 17-bis
(Misure per l'innovazione digitale dell'editoria)
Normativa vigente. L’articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponda alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Il contributo non è soggetto a riparto percentuale tra gli aventi diritto e può essere riassorbito da eventuale convenzione appositamente stipulata.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, prevedono che il predetto contributo, di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, sia riconosciuto alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016.
La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
Al riguardo si rappresenta che, presso la 5ª Commissione Bilancio del Senato[195], il Governo ha confermato la disponibilità delle risorse impiegate a copertura della proroga della misura in commento.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il contributo alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, sia riconosciuto alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 17-bis provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 2196 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in base al decreto di ripartizione del vigente bilancio triennale dello Stato reca una dotazione iniziale, per l’anno 2025, di 202.079.452[196].
Con riferimento alla disciplina sopra richiamata, si ricorda che il citato articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 198 del 2016 ha stabilito che una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione confluisca nel suddetto Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria. Il successivo comma 4 del medesimo articolo 1 della legge n. 198 del 2016 dispone, inoltre, che la predetta quota sia ripartita al 50 per cento tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza e che le somme non impegnate in ciascun esercizio possano esserlo in quello successivo.
In tale quadro, è quindi intervenuto il richiamato articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione delle risorse e tenendo conto dello stabile incremento delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le predette entrate siano destinate, quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, quale quota di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 198 del 2016.
Tanto premesso, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 17-bis del provvedimento in esame, nonché fornisca una rassicurazione in merito al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
La norma proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025:
- i termini di efficacia di alcune disposizioni, alle quali rinvia l’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2015, finalizzate a garantire la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI e AISE) e del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) (comma 1).
La relazione tecnica riferita all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2015 non attribuiva effetti finanziari alle disposizioni. Analoghe considerazioni venivano svolte dai successivi provvedimenti di proroga, tra cui, da ultimo, l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 215 del 2023;
- il termine, recato dall’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 144 del 2005, entro il quale il Presidente del Consiglio, anche a mezzo del Direttore generale del DIS, può richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale (comma 2).
A tale disposizione e all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 215 del 2023, che ne ha da ultimo prorogato l’efficacia fino al 31 dicembre 2024, non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originale del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che le stesse hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme prorogano dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025 l’applicazione di disposizioni afferenti allo svolgimento di specifiche funzioni da parte del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI e AISE) e del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Al riguardo, non si formulano osservazioni in considerazione sia del fatto che alle disposizioni oggetto di proroga non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica sia del carattere ordinamentale delle norme in esame, confermato anche dalla relazione tecnica.
Articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quater
(Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura)
Normativa previgente. L’articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, riconosce la facoltà - per un periodo di sette anni - al proprietario, al conduttore o al detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere, previa comunicazione alla Regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento in deroga a alcune disposizioni vincolistiche e procedure valutative (comma 1), con facoltà di procedere, a seguito dell’estirpazione, al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti (comma 1-bis). Prevede, inoltre, a seguito dell'estirpazione, la facoltà per i soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, di essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta alcune piante specificate[197]. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali (comma 2).
Le norme, intervengono sull’articolo 8-ter, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante misure per il contenimento della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, rendendo permanente (anziché limitata a un periodo di sette anni, come previsto) le disposizioni di cui ai commi da 1 a 2 (comma 1).
Le norme, inoltre, introdotte nel corso dell’esame al Senato:
- differiscono dal 31 marzo 2025 al 31 luglio 2025 la decorrenza delle sanzioni per i soggetti inadempienti agli obblighi di comunicazione per il monitoraggio della produzione cerealicola di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (comma 1-bis).[198]
- prorogano dal 31 marzo 2025 al 31 dicembre 2025 il termine, di cui all’articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023, entro il quale decorre l’obbligo per le imprese della pesca e dell’acquacoltura di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofali (comma 1-quater).[199]
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo originario, richiama il contenuto delle norme e precisa, con riferimento alla zona infetta, che la stessa non può essere definita in norma in quanto la sua delimitazione, ad opera del servizio fitosanitario nazionale, subisce modifiche sulla base dell’evoluzione della diffusione del batterio.
La relazione tecnica afferma, infine, che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame estendono a regime alcune norme per il contenimento della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa (comma 1), differiscono dal 31 marzo 2025 al 31 luglio 2025 la decorrenza delle sanzioni per il monitoraggio della produzione cerealicola di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (comma 1-bis) e dispongono una deroga per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, per le quali l’obbligo di stipulare l’assicurazione per rischi catastrofali decorre dal 31 dicembre 2025, anziché dal 31 marzo 2025, termine valido per la generalità delle imprese (comma 1-quater).[200].
Con riferimento al differimento della decorrenza delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1-bis, al fine di escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri, appare necessario che il Governo assicuri che l’eventuale gettito derivante dalle sanzioni stesse non sia stato scontato nei tendenziali di finanza pubblica.
Relativamente alle norme di cui al comma 1-quater, non si hanno osservazioni da formulare posto che alla norma che ha introdotto l’obbligo assicurativo per la generalità delle imprese non sono stati ascritti effetti finanziari.[201]
Ciò stante, considerato il carattere ordinamentale delle restanti disposizioni, non si formulano osservazioni.
Articolo 19, comma 1-ter
(Proroga di termini per la revisione di macchine agricole)
Le norme modificano l’articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge n. 228 del 2021, prorogando di un anno il termine per la revisione di specifiche macchine agricole.
In particolare:
- per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, il termine è prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025;
- per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, il termine è prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025;
- per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, il termine è prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.
L’emendamento, introdotto nel corso dell’esame in Senato, non è corredato né di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.
La relazione tecnica riferita alla precedente proroga, disposta dall’articolo 13, comma 3, della legge n. 215 del 2023 (Proroga termini) chiarisce che la proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole si rende necessaria considerato che si è ancora in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, di concerto tra Ministro delle infrastrutture e trasporti e il MASAF, previsto dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 111 del Codice della strada che dovrà definire le modalità di esecuzione della revisione, ossia gli elementi su cui vertono il controllo effettuato in sede di revisione, le tariffe dovute nonché le officine autorizzate all'effettuazione della revisione. La norma, pertanto, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge n. 228 del 2021, prorogando di un anno il termine per la revisione di macchine agricole.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che alla disposizione originaria e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 19-bis
(Proroga degli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, al fine di sostenere il settore della pesca e dell’acquacoltura, prorogano al 31 dicembre 2025:
- le attività connesse e, in particolare, gli interventi indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino, della concorrenza e della competitività delle imprese nazionali previsti dal Programma nazionale triennale della pesca di cui all’articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga termini);
- le azioni di promozione della cooperazione, dell’associazionismo e delle attività a favore dei lavoratori dipendenti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 154 del 2004[202].
Inoltre, si dispone l’incremento delle risorse destinate all'attuazione del suddetto Programma nazionale in misura pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 (comma 1).
Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 2).
Si ricorda che, in attuazione dell’articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è stato adottato, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 677287 del 2021, il Programma nazionale della pesca per il triennio 2022-2024.
La dotazione finanziaria del Programma è stata inoltre integrata dall’articolo 1, comma 439, legge 29 dicembre 2022, n. 197, di 8 milioni di euro, aggiuntivi rispetto alle risorse già previste. La relazione tecnica di passaggio riferita al citato comma 439 afferma che tale integrazione “garantisce l’operatività del Programma Nazionale Triennale della pesca e dell’acquacoltura 2022/2024”.
Da ultimo, la legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), articolo 1, comma 563, ha incrementato la dotazione finanziaria del citato Programma nazionale di 250.000 euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
Il Governo, nel corso dell’esame in Senato[203], ha confermato la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità delle disposizioni.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano al 31 dicembre 2025 gli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca, nonché le azioni di promozione della cooperazione, dell’associazionismo e delle attività a favore dei lavoratori dipendenti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 154 del 2004, disponendo altresì che le risorse destinate all'attuazione del suddetto Programma siano incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
In proposito, non si formulano osservazioni considerato che l’onere è limitato all’ammontare dello stanziamento previsto e che le risorse incrementali stanziate, come affermato dal Governo nel corso dell’esame al Senato, risultano idonee a garantire l’operatività del Programma.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 19-bis provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma 1, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
Normativa vigente. L’articolo 7-bis del decreto-legge n. 76 del 2024 al fine di verificare l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014[204], dispone l’istituzione di un tavolo tecnico a fini ricognitivi, anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello già concluso, presso il Ministero dell'economia, composto da un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante della Città metropolitana di Catania, un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Ragusa (comma 1). Dall’attuazione della disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (comma 2).
La norma, introdotta al Senato, proroga i lavori del tavolo tecnico di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge n. 76 del 2024, al 30 settembre 2025. Viene, conseguentemente modificato il comma 1 del suddetto articolo 7-bis, disponendo che il tavolo potrà anche esaminare il tema relativo alle istanze presentate successivamente alla scadenza dei termini (comma 1)
Si evidenzia che il testo in esame recepisce il contenuto della condizione espressa nel parere reso dalla 5ª Commissione del Senato sull’emendamento 19.0.4 (testo 2).
L’emendamento[205] approvato al Senato che introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, proroga fino al 30 settembre 2025, i lavori del tavolo tecnico istituito, dall’articolo 7-bis, del decreto-legge n. 76 del 2024 presso il Ministero dell’economia, per la verifica dell’attuazione delle disposizioni (articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014) disciplinanti il rimborso di quanto indebitamente versato a titolo tributario e contributivo dai soggetti interessati dal sisma di Catania, Ragusa e Siracusa del dicembre 1990. Viene, altresì, precisato, novellando il suddetto dall’articolo 7-bis, che il tavolo potrà anche esaminare il tema relativo alle istanze presentate successivamente alla scadenza dei termini (comma 1).
Si evidenzia che il testo della disposizione in esame recepisce il contenuto della condizione espressa nel parere reso dalla 5ª Commissione del Senato sul relativo emendamento.
Al riguardo, premesso che il testo vigente dall’articolo 7-bis, del decreto-legge n. 76 del 2024, non reca un espresso termine di durata dei lavori del tavolo tecnico, non si formulano comunque osservazioni, posto che nell’assetto vigente (in base al comma 2 dell’articolo 7-bis) dall’attuazione della summenzionata disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e che è esclusa la corresponsione ai componenti del tavolo tecnico di qualunque compenso e rimborso spese.
Articolo 19-quater
(Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame in Senato, estendono, a decorrere dalla data del 30 settembre 2025, le attività di sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e disciplinate dall'articolo 32 dello stesso decreto, alle province di Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, alla Provincia autonoma di Trento e Aosta (comma 1).
Si ricorda che il citato articolo 33, ai commi 1 e 2, prevede una sperimentazione di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2025 della nuova valutazione di base, alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita. L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024 ha individuato i territori in cui avviare le sperimentazioni: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste. La relazione tecnica riferita al citato articolo 9, comma 1, afferma che lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 62 del 2024 prevedeva che le sperimentazioni avrebbero riguardato, ciascuna, sino al 20 per cento della popolazione italiana e su tale base stimava l’impatto delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica. Dal momento che nei nove territori individuati dalle norme risiede appena il 9,92 per cento della popolazione italiana, la relazione tecnica concludeva che gli oneri derivanti dalla disposizione non potevano essere superiori a quelli stimati in sede di emanazione del decreto legislativo.
Le norme inserite, inoltre, differiscono dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 il termine di decorrenza dell’applicazione a regime, nell’intero territorio nazionale, della disciplina relativa ai nuovi procedimenti di valutazione di base di valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale [comma 2, lettere a), e) ed f)]; differiscono dal 30 novembre 2025 al 30 novembre 2026 il termine per l’adozione del regolamento ministeriale relativo al procedimento valutativo di base [comma 2, lettera b)]; prolungano dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la sperimentazione della stessa disciplina negli ambiti territoriali individuati [comma 2, lettera c)] e, infine, rimodulano i termini temporali di alcune norme transitorie e finali [comma 2, lettera d)] (comma 2).
Le norme inserite, inoltre, prevedono che con decreto del Ministro della salute, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sia adottato un regolamento contenente i criteri per l’accertamento della disabilità connessa all’artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche, nei territori in cui è prevista la sperimentazione dei nuovi procedimenti pubblici generali per le persone con disabilità (comma 3).
L’adozione del suddetto decreto è prevista nelle more dell’adozione del regolamento di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024, articolo 12, comma 1, sull’aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità e fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n.106. Tale ultimo regolamento prevedeva, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione dei nuovi procedimenti di valutazione, l’adozione di un regolamento con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in cui sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei princìpi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
Le norme inserite, infine, differiscono dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine di operatività della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità – struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri –, al contempo conferendo ad essa nuove funzioni di supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità, e stanziando a tal fine 900.000 euro per l’anno 2027, tramite una riduzione di pari importo del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n.234 (comma 4).
Le nuove funzioni attribuite alla Segreteria tecnica consistono nel garantire il supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità:
- sullo stato di attuazione della riforma in materia di disabilità, ivi compresa la fase sperimentale di cui al comma 1 del presente articolo e la connessa attività di affiancamento e assistenza ai territori coinvolti nell’attuazione della riforma.
- sull’attuazione del programma di azione triennale, di cui all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n.18, sull’attuazione della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;
- sulla gestione dei rapporti con l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
Si ricorda che tale Segreteria, originariamente istituita dal DPCM 25 ottobre 2018 come ufficio al servizio della soppressa “Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità”, è stata trasformata dall’art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021 in una struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri operante presso il Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità. Più specificamente, il citato articolo 4-bis, al comma 1, ha previsto, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all’art. 3 della Legge n. 18/2009 , con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, che la Segreteria tecnica già costituita presso la Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al d.P.C.m. 25 ottobre 2018 venga prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Per tali finalità, il comma 5 del medesimo articolo 4-bis autorizza la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di 700.000 euro di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, cui si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
La Commissione 5^a Senato, sull’emendamento 19.0.1000 (testo 2), ha espresso parere è non ostativo, nel presupposto che la relazione tecnica sia integrata con la previsione che per la Provincia di Aosta si applicherà in via sperimentale il solo Capo III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 inerente alla valutazione multidimensionale e all’elaborazione del progetto di vita.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme, introdotte in Senato, estendono la sperimentazione dei nuovi procedimenti di valutazione della disabilità, di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024, a 11 province aggiuntive a decorrere dal 30 settembre 2025 (comma 1); estendono la sperimentazione, prevista per il solo anno 2025, a tutto il 2026, differiscono al 1° gennaio 2027 l’applicazione a regime dei nuovi procedimenti di valutazione e differiscono dal 30 novembre 2025 al 30 novembre 2026 il termine per l’adozione del regolamento ministeriale relativo al procedimento valutativo di base (comma 2). Le norme, inoltre, dispongono l’adozione di un regolamento per l’accertamento della disabilità connessa a specifiche patologie nei territori in cui è prevista la sperimentazione (comma 3). Le norme inserite, infine, differiscono dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine di operatività della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità, conferendo ad essa nuove funzioni di supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità; a tal fine sono stanziati 900.000 euro per l’anno 2027, tramite una riduzione di pari importo del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n.234 (comma 4).
In proposito, considerato che la norma non è corredata di relazione tecnica, sarebbe opportuno acquisire dal Governo conferma che le risorse stanziate dal decreto legislativo n. 62 del 2024 per la sperimentazione siano sufficienti a coprire l’allargamento alle nuove province e l’estensione da 12 a 24 mesi dell’arco di tempo in cui la sperimentazione può essere attuata.
Si rileva inoltre che la norma, al comma 4, attribuisce nuove funzioni alla Segreteria tecnica, mantenendone invariata la dotazione finanziaria, pari a 900.000 euro annui, rispetto agli anni precedenti. Al riguardo, andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo in merito alla congruità della dotazione.
In merito alle restanti disposizioni, nulla da osservare, considerato che, cautelativamente, non erano stati ascritti effetti di risparmio alle operazioni di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure di valutazione, la cui entrata a regime viene differita dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 dalle norme in esame.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 19-quater provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo articolo, pari a 900.000 euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 178, della legge n. 234 del 2021.
Al riguardo, si fa presente che oggetto di riduzione è il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, volto a dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'Autorità politica delegata in materia.
Tale Fondo, iscritto sul capitolo 3088 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca, nel vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
In proposito, nel rilevare che l’intervento normativo in esame sembra riconducibile alle finalità cui il Fondo citato risulta preordinato a legislazione vigente, appare nondimeno necessario che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria.
Articolo 20, comma 1
(Proroga delle misure di sostegno in favore dei profughi dall’Ucraina titolari del regime di protezione temporanea)
Le norme prevedono la continuazione degli effetti, fino al 31 dicembre 2025, relativi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 (ad eccezione dell’articolo 5, comma 2), in materia di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022:
- stabilisce la data di decorrenza della protezione e le categorie di sfollati beneficiari (articolo 1);
- disciplina il permesso di soggiorno per protezione temporanea, che è rilasciato in formato elettronico a titolo gratuito, prevedendo altresì che, nei casi di comprovata necessità, al richiedente sia rilasciato, a titolo gratuito, il titolo di viaggio (articolo 2);
- disciplina i rapporti tra protezione temporanea e domanda di protezione internazionale (articolo 3);
- disciplina i casi di esclusione della protezione temporanea (articolo 4);
- prevede che l'accoglienza dei rifugiati sia assicurata, nei centri governativi di accoglienza (articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015), anche straordinaria (articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015), nonché in quelli di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, nei limiti delle pertinenti risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 5)[206];
- prevede facilitazioni amministrative per i cittadini ucraini presenti in Italia prima dell’inizio del conflitto (articolo 6);
- individua il Ministero dell’interno come punto di contatto nazionale (articolo 7);
- prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, commi 3 (permesso di soggiorno a titolo gratuito) e 4 (titolo di viaggio gratuito), pari a complessivi euro 2.427.740 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui euro 2.132.200 annui relativi al comma 3 ed euro 295.540 annui relativi al comma 4, si provveda, a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (articolo 8).
È autorizzata, altresì, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, in scadenza al 31 dicembre 2024 (rete SAI).
Il suddetto articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 disciplina le strutture territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), gestito dagli enti locali, per il cui finanziamento è stato istituito al successivo articolo 1-septies il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.
Per garantire l’accoglienza alle persone provenienti dall’Ucraina, sono stati aggiunti al SAI complessivi 11.000 posti nel 2022, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2022 e dell’articolo 26 del decreto-legge n. 115 del 2022.
In particolare, l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2023 ha incrementato di circa 52 milioni di euro il sopra citato Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. La relativa RT precisava che l’incremento avrebbe assicurato le risorse necessarie per la prosecuzione, dal 4 marzo al 31 dicembre 2023, dei progetti di accoglienza dei profughi ucraini nella rete SAI, già finanziati, fino al 31 dicembre 2022, prevedendo il finanziamento rispettivamente, di 2.325 posti in ampliamento nell'ambito di progetti già attivi nella rete SAI e di 2.066 posti relativi a nuovi progetti. L’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 19 del 2024 ha quindi ulteriormente incrementato la dotazione del Fondo per il 2024 di 26,2 milioni di euro, al fine di consentire la continuità dell'accoglienza dei posti attivati fino al 31 dicembre 2024.
Da ultimo, l’articolo 5 dell’Ordinanza del Capo della protezione civile n. 1123 del 2024 ha autorizzato la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, in scadenza al 31 dicembre 2024. Il successivo articolo 6 ha previsto che ai relativi oneri (congiuntamente a quelli derivanti dagli articoli 3, comma 1 e 4, commi 1 e 2, della medesima ordinanza) si provveda a carico, rispettivamente, del Dipartimento della protezione civile e del Ministero dell'interno, fino al 31 dicembre 2025, nel limite massimo di euro 20 milioni per le esigenze del Dipartimento della protezione civile e di euro 125 milioni per le esigenze del Ministero dell'interno, già disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assistenza ai profughi provenienti dall'Ucraina.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame stabiliscono la prosecuzione sino al 31 dicembre 2025 delle disposizioni del d.P.C.M. del 28 marzo 2022 recante misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, nonché delle attività di accoglienza dei profughi ucraini nell’ambito dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione (cosiddetti progetti SAI) già in essere e attualmente in scadenza a fine anno.
La RT afferma altresì che le disposizioni dell’articolo in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo le amministrazioni interessate ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il Governo, durante l’esame al Senato, ha ricordato presso la Commissione Bilancio dell’altro ramo del Parlamento, che il comma 1 autorizza la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2025, dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, destinati alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, in scadenza al 31 dicembre 2024. In proposito, ha fornito i seguenti dati relativi ai progetti oggetto di prosecuzione dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025, in attuazione delle disposizioni in esame predetto comma 1:
a) n. 52 progetti per 1.202 posti
L’onere finanziario complessivo dei suddetti progetti è stato pari, nell’anno 2024 ad euro 17.946.527,69, in considerazione del costo pro die pro capite[207] pari ad euro 40,79.
Ai fini della prosecuzione di tali progetti nell’anno 2025, è stato stimato verosimilmente un incremento del costo pro die pro capite pari al +11 per cento[208] (45,28 euro[209]) per 1.202 posti, circostanza che induce a quantificare il fabbisogno annuale per la copertura finanziaria della relativa spesa per il medesimo anno in euro 19.865.694,40 a valere sul capitolo 2352 piano gestionale 1 (1.202 posti moltiplicato euro 45,28 moltiplicato 365 giorni);
b) n. 58 progetti per n. 1.080 posti
I progetti in questione, già finanziati nel 2024, rappresentano un ampliamento della capacità di accoglienza della rete SAI, per complessivi n. 1.080 posti.
Ai fini della prosecuzione di tali progetti nell’anno 2025, è stato stimato il fabbisogno annuale per la copertura finanziaria della relativa spesa per il medesimo anno in euro 16.520.922,00 a valere sul capitolo 2352 piano gestionale 1 tenuto conto del costo pro die pro capite di euro 41,91 euro[210] (1.080 posti moltiplicato euro 41,91 moltiplicato 365 giorni).
I predetti importi di euro 19.865.694,40 ed euro 16.520.922,00 sono pertanto destinati al finanziamento della prosecuzione dei progetti di cui ai precedenti punti a) e b) nell’intero anno 2025, in aggiunta allo stanziamento di bilancio previsto per l’esercizio finanziario 2025 a valere sul citato capitolo 2352 piano gestionale 1.
Si precisa che i medesimi importi non impattano sui saldi di finanza pubblica, essendo compresi negli oneri finanziari per la cui copertura l’articolo 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1123 del 29 dicembre 2024 prevede in favore del Ministero dell’interno la somma di 125 milioni di euro, già disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’assistenza ai profughi provenienti dall’Ucraina[211].
Per completezza d’informazione, si riporta la seguente tabella contenente la ripartizione per capitoli della citata somma di euro 125 milioni in favore del Ministero dell’interno, nella quale sono contemplati anche i predetti importi di euro 19.865.694,40 ed euro 16.520.922,00:
Tipologia di posti |
2025 |
|
Assorbimento nella rete SAI dei posti in accoglienza diffusa (3.211 posti) – dal 1° luglio al 31 dicembre 2025 Capitolo 2352 piano gestionale 1 |
25.110.020,00 euro (tenuto conto del costo pro die pro capite medio per la categoria ordinari della rete SAI di € 42,50) |
|
Prosecuzione di 52 progetti (1.202 posti) intero anno 2025 Capitolo 2352 piano gestionale 1 |
19.865.694,40 euro (tenuto conto del costo pro die pro capite di € 45,28) |
|
Proroga dell’ampliamento di 58 progetti (1.080 posti) – intero anno 2025 Capitolo 2352 piano gestionale 1 |
16.520.922,00 euro (tenuto conto del costo pro die pro capite di € 41,91) |
|
Accoglienza nei CAS di cui all’art. 11 del D. Lgs. 142/2015 (3.882 posti) – intero anno 2025 Capitolo 2351 piano gestionale 2 |
63.492.633,30 euro (tenuto conto del costo pro die pro capite medio di € 44,81) |
|
TOTALE |
124.989.269,70 euro, arrotondato a 125.000.000,00 |
|
In relazione alla sostenibilità finanziaria dell’articolo, si ribadisce che le esigenze finanziarie cautelativamente stimate a tal fine troveranno integrale copertura nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente per l’emergenza Ucraina. Al riguardo, viene fornito un quadro finanziario complessivo degli stanziamenti e dei relativi impieghi per le misure prese sul territorio nazionale in merito all’emergenza Ucraina, recante elementi di dettaglio in base ai quali risultano stanziamenti pari 1.274.111.274,00, di cui impegnati 787.071.266,06 euro, e una stima per ulteriori fabbisogni (2024-2025), alla luce delle presenti disposizioni, pari a 414 milioni di euro. Ne consegue una disponibilità residua di 73.040.007,94 euro.
Si ricorda inoltre che la 5a Commissione (Bilancio) del Senato ha espresso, sull’articolo 20, parere non ostativo[212] in quanto il Governo, durante l’esame, ha precisato che gli importi ivi previsti non impattano sui saldi di finanza pubblica e che le relative esigenze finanziarie troveranno integrale copertura nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente per l'emergenza Ucraina.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme prevedono che le disposizioni, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, in materia di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, continuino a produrre effetti fino al 31 dicembre 2025. In particolare, l’articolo 5, comma 1, del suddetto DPCM prevede che l'accoglienza dei rifugiati sia assicurata, nei centri di accoglienza, anche temporanei, nonché in quelli di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 (rete SAI), nei limiti delle pertinenti risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Si prevede altresì la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, in scadenza al 31 dicembre 2024.
Al riguardo, si osserva che il Governo, durante l’esame al Senato, ha riportato nel dettaglio la stima dei costi per il periodo 2024-2025 relativamente agli effetti riferiti alla prosecuzione, fino al 31 dicembre 2025, dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione (SAI), valutati complessivamente in circa 36,5 milioni di euro. Il Governo ha precisato altresì che detti importi sono ricompresi negli oneri finanziari per la cui copertura l’articolo 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1123 del 29 dicembre 2024 prevede, in favore del Ministero dell’interno, la somma di 125 milioni di euro, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’assistenza ai profughi provenienti dall’Ucraina.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
Ciò premesso, si osserva altresì che l’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 prevede che l'accoglienza dei rifugiati sia assicurata anche nei centri governativi di accoglienza (articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015), compresi quelli per l’accoglienza straordinaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015. Nell’ambito degli elementi di dettaglio riferiti alla ripartizione dei suddetti 125 milioni disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, risulta riportata esplicitamente soltanto la voce riferita ai centri di accoglienza straordinaria. Tenuto tuttavia conto che il Governo fornisce anche un quadro finanziario complessivo degli stanziamenti e dei relativi impieghi per misure sul territorio nazionale relative all’emergenza Ucraina, da cui emerge – anche al netto degli ulteriori fabbisogni stimati per il 2025 – una disponibilità residua di circa 73 milioni di euro, non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 20, commi da 2 a 4
(Ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee in favore dei profughi dall’Ucraina)
Le norme, modificate al Senato, prevedono che, fatto salvo quanto sopra previsto al comma 1, con una o più ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2025, si provveda a regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie, fino al termine di cui al comma 1 (31 dicembre 2025), delle ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 85 del 2003, e degli articoli 31, commi 1 e 2, e 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022.
L’articolo 3 del decreto legislativo n. 85 del 2003 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano stabilite, nei limiti delle risorse di cui al successivo articolo 12, le misure di protezione temporanea per fronteggiare l'afflusso massiccio di sfollati, per la durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un pari periodo e nei limiti previsti dalla dichiarazione di disponibilità a ricevere sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo italiano.
Il successivo articolo 4, comma 1, lettera g), prevede che detto decreto stabilisca le misure assistenziali, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato, comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, nonché per l'accesso alla formazione professionale o a tirocini nelle imprese.
L’articolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 21 del 2022 autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri a:
· definire ulteriori forme di assistenza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all' articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
· definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione;
· riconoscere a regioni e province autonome, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
Il successivo articolo 31-bis prevede infine che sia riconosciuto, da parte del Commissario delegato, un contributo per i costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite, ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina.
Con le medesime ordinanze si provvede, altresì:
a) al trasferimento delle stesse misure di assistenza e accoglienza straordinarie e temporanee in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti, anche prevedendo la corresponsione di un contributo una tantum, a cura del Dipartimento della protezione civile, in favore delle persone e i nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell’assistenza pubblica, nonché l’anticipazione, nei limiti del 50 per cento dell’onere massimo stimato, in favore degli enti firmatari delle convenzioni per l’assistenza diffusa, nazionali e regionali, in essere alla data del provvedimento in esame, disponibili, per quanto necessario, alla proroga delle stesse convenzioni per un periodo non superiore a sei mesi;
b) alla cessazione del riconoscimento del contributo di cui all’articolo 31, comma 1, lettera b), (ulteriori forme di sostentamento) del decreto-legge n. 21 del 2022, per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio 2025 e alla fissazione di termini temporali perentori per la presentazione della relativa richiesta per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati prima del 1° febbraio 2025;
c) a regolare, in via transitoria ed eccezionale, le modalità di prosecuzione delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile[213], a cura delle Prefetture;
d) a regolare l’assegnazione alle amministrazioni ordinariamente competenti, alle quali è trasferita la competenza per l'attuazione delle misure di assistenza e di accoglienza di cui agli articoli 31, comma 1, e 31-bis del richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, delle corrispondenti risorse finanziarie, allo stato disponibili nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 145 del 2023. Le risorse eventualmente eccedenti l’attuazione di quanto previsto dalle disposizioni in esame sono destinate, per l’anno 2025, all’incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989 (comma 2).
L’articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 145 del 2023, al fine del proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, ha autorizzato la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023 e di 274 milioni di euro per l'anno 2024.
In attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 20 del presente decreto-legge è stata adottata l’ordinanza n. 1123 del 2024 del Capo della protezione civile.
L’ordinanza:
· affida al Dipartimento della protezione civile il compito di effettuare entro il 15 gennaio 2025 la ricognizione delle persone e dei nuclei familiari ospitati nelle forme dell’accoglienza diffusa attivate a livello nazionale e regionale nonché nelle residue forme di accoglienza, che dichiarino di aver bisogno del proseguimento dell’assistenza pubblica anche oltre il termine del 31 gennaio 2025 (articolo 1);
· prevede, per coloro che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell’assistenza pubblica oltre il 31 gennaio 2025, la concessione di un contributo una tantum, pari a 250 euro a persona una tantum. In caso di nucleo familiare superiore a 3 persone, si prevede una decurtazione del 20 per cento. In caso di nucleo familiare superiore a 5 persone si prevede una decurtazione del 30 per cento. In ogni caso, per nucleo familiare, è previsto un tetto massimo di 1.200 euro. Alla copertura degli oneri si provvede nel limite delle risorse finanziarie già stanziate a tale fine e già trasferite al soggetto finanziario individuato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022 (articolo 2);
· prevede, per coloro che dichiarino di aver bisogno del proseguimento dell’assistenza pubblica, la proroga, sino al termine ultimo del 30 giugno 2025, agli stessi patti e condizioni, l'efficacia delle convenzioni di accoglienza diffusa. Ove necessario, alla scadenza delle convenzioni è assicurata, sull’intero territorio nazionale, l’accoglienza fino al 31 dicembre 2025, anche in altra regione, prioritariamente nell’ambito del SAI, ovvero, in subordine, nei centri di accoglienza governativi (articolo 3);
· prevede, nelle more della ricognizione di cui all'articolo 1, che i Presidenti di regioni e province autonome possano prorogare, fino al 31 gennaio 2025, le misure di alloggiamento ed assistenza temporanee di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 872/2022 attivate in favore delle persone e dei nuclei familiari ospitati alla data di adozione della presente ordinanza (articolo 4);
· dispone che agli oneri di cui ai suddetti articoli 3 e 4 (nonché di cui all’articolo 5, come precedentemente riportato per la scheda relativa al precedente comma 1) si provvede a carico, rispettivamente, del Dipartimento della protezione civile e del Ministero dell'interno, fino al 31 dicembre 2025, nel limite massimo di euro 20 milioni per le esigenze del Dipartimento della protezione civile e di euro 125 milioni per le esigenze del Ministero dell'interno, già disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assistenza ai profughi provenienti dall'Ucraina (articolo 6).
L’ordinanza n. 1123 del 2024 del Capo della protezione civile, inoltre:
· prevede che il contributo di sostentamento possa essere riconosciuto ai titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciati entro e non oltre il 31 gennaio 2025. Alla copertura degli oneri si provvede nel limite delle risorse finanziarie già stanziate a tale fine e già trasferite al soggetto finanziario individuato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022 (articolo 7);
· riconosce il contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2025. A tal fine, a regioni e Province autonome è riconosciuto un contributo a copertura delle prestazioni effettivamente rese a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea fino al 31 dicembre 2025, entro il limite massimo di euro 114 milioni. Agli oneri a carico del Ministero della salute per la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2025 si provvede nel limite massimo di euro 114 milioni, già disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assistenza ai profughi provenienti dall'Ucraina (articolo 8);
· assicurano la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025, in via ordinaria, delle misure in materia di minori non accompagnati da parte del Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell'interno. A tal fine è altresì prorogata sino al 31 dicembre 2025 la vigenza della contabilità speciale n. 6366, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 898/2022 e intestata al Capo del Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell'interno; agli oneri per la prosecuzione delle misure del presente articolo si provvede nel limite massimo di euro 36 milioni, già disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assistenza ai profughi provenienti dall'Ucraina (articolo 9);
· consentono a regioni e province autonome di prorogare fino al 31 gennaio 2025 il conferimento di incarichi dirigenziali per la copertura dei relativi posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile[214], con oneri a carico dei rispettivi bilanci regionali, e la proroga dell'impiego del volontariato organizzato di protezione civile, con oneri a carico delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente per l'emergenza Ucraina, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articoli 10 e 11);
· dispone una generale clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dal provvedimento si provveda a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente per l'emergenza in rassegna, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 12).
Le ordinanze possono essere adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici[215], e alle disposizioni dello schema di capitolato di gara di appalto, approvato con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015, fermo restando il rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo. Si applicano, altresì, ove compatibili, le disposizioni derogatorie previste dagli articoli 8 e 9 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022[216] (comma 3).
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nel corso del 2025, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, delle risorse disponibili a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come indicate dalle suddette ordinanze (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, con riferimento ai commi da 2 a 4, si limita a descrivere le norme e ad affermare che le disposizioni dell’articolo in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo le amministrazioni interessate ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il Governo, durante l’esame al Senato, ha precisato presso la Commissione Bilancio, con riferimento alla corresponsione di un contributo una tantum ai rifugiati in favore di persone e nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell’assistenza pubblica, che tale disposizione costituisce una misura incentivante all’uscita da cui possono conseguire risparmi a fronte di una prosecuzione dell’accoglienza. Nell’ipotesi, estremamente prudenziale (e da cui, ove ricorresse, conseguirebbe l’assenza di oneri derivanti dal sistema di accoglienza diffusa con significativi risparmi di spesa), che tutte le persone attualmente in accoglienza diffusa (2.651) e in assistenza alberghiere (560) optino per tale contributo e che lo stesso fosse riconosciuto nella misura massima, deriverebbe un onere massimo complessivo di 802.750 euro (3.211 unità per 250 euro) che troverebbe integralmente copertura, nella disponibilità residua disponibile pari a 15.442.150 euro sul conto di Poste italiane per il contributo di sostentamento di cui all’articolo 31, comma1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2021.
Quanto al riconoscimento del contributo di sostentamento (COS), di cui all’articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, si evidenzia che per consentirne l’erogazione sono stati già versati sul conto di servizio del partner finanziario individuato per la gestione della misura (Poste Italiane) 108 milioni di euro, finalizzati all’erogazione mensile di quanto spettante ai beneficiari. Alla data del 10 ottobre risultano autorizzati bonifici per 102.449.150,00 euro (di cui 9.891.300,00 stornati sul conto di Poste in quanto non riscossi entro i termini previsti dai richiedenti) e sono in corso di erogazione 1.111.050,00 euro, con un residuo disponibile (al lordo di quelli tuttora in pagamento) pari a 15.442.150 euro. Considerando che il dato medio mensile per i contributi autorizzati negli ultimi 6 mesi è pari a 719.125,00 euro (dato che, secondo l’andamento storico delle riscossioni effettive, è suscettibile di abbattersi di circa il 10 per cento), in via prudenziale si stima che le risorse disponibili, anche in caso di mantenimento dei livelli medi attuali, possano consentire il pagamento del COS per almeno ulteriori 20 mensilità, vale a dire fino al primo trimestre 2026. Ciò premesso, la gestione della chiusura gestionale della misura alla luce dei criteri fissati dalla disposizione in rassegna è integralmente garantita e coperta nell’ambito della disponibilità residua sopra indicata.
Infine, il Governo ha confermato quanto riportato nell’OCDPC 1123/2024 circa il versamento al Ministero dell’interno di 125 milioni di euro per la prosecuzione delle misure di accoglienza (articolo 6), al Ministero della salute di 114 milioni di euro per la prosecuzione dell’assistenza sanitaria (articolo 8), nonché di 36 milioni di euro, sempre al Ministero dell’interno, per l’assistenza ai minori stranieri non accompagnati.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sono volte al superamento della struttura emergenziale, relativa alle ulteriori misure di assistenza e accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere allo scopo di fronteggiare l’emergenza di afflusso di rifugiati dall’Ucraina, regolandone, entro il 31 dicembre 2025, il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie. A detto consolidamento si provvede mediante l’adozione di ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio 2025.
Con le suddette ordinanze si provvede altresì al trasferimento delle stesse misure di assistenza e accoglienza straordinarie e temporanee in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti, anche prevedendo la corresponsione di un contributo una tantum in favore dei soggetti che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell’assistenza pubblica, nonché l’anticipazione, nei limiti del 50 per cento dell’onere massimo stimato, in favore degli enti firmatari delle convenzioni per l’assistenza diffusa. Detto contributo è stato definito dall’articolo 2 dell’ordinanza n. 1123 del 2024 del Capo della Protezione civile. Al riguardo, tenuto conto che il Governo, durante l’esame al Senato, ha reso noti nel dettaglio i dati relativi alla misura, assicurandone l’integrale copertura a valere sulle risorse già stanziate, non vi sono osservazioni da formulare.
Dette ordinanze, inoltre, devono provvedere alla cessazione del riconoscimento del contributo di sostentamento per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio 2025 e alla fissazione di termini temporali perentori per la presentazione della relativa richiesta per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati prima della suddetta data. Tali disposizioni sono definite dall’articolo 7 dell’ordinanza n. 1123 del 2024 del Capo della Protezione civile, sopra ricordata. Dal momento che anche in tal caso il Governo ha riportato i dati relativi alla misura, assicurandone l’integrale copertura a valere sulle risorse già stanziate, non vi sono osservazioni da formulare.
Le ordinanze, altresì, sono chiamate a regolare le modalità di prosecuzione delle residue forme di accoglienza ancora assicurate dalle strutture territoriali di protezione civile nonché l’assegnazione alle amministrazioni ordinariamente competenti, alle quali è trasferita la competenza per l'attuazione delle misure di assistenza e di accoglienza di cui agli articoli 31, comma 1, e 31-bis del richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, delle corrispondenti risorse finanziarie, disponibili nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 145 del 2023[217]. Le risorse eventualmente eccedenti l’attuazione sono destinate, per l’anno 2025, all’incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989.
Al riguardo, si ricorda che l’ordinanza n. 1123 del 2024 dispone in merito anche a: proseguimento dell’assistenza pubblica, prorogando l'efficacia delle convenzioni di accoglienza diffusa (articolo 3); la proroga, fino al 31 gennaio 2025, delle misure di alloggiamento ed assistenza temporanee (articolo 4); contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni rese a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea (articolo 8); prosecuzione fino al 31 dicembre 2025, in via ordinaria, delle misure in materia di minori non accompagnati da parte del Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell'interno (articolo 9). Oltre che dalle specifiche indicazioni riguardo alle coperture previste all’interno dei vari articoli, l’ordinanza in parola è assistita da una generale clausola di invarianza, prevedendo che agli oneri derivanti dalla stessa si provveda a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente per l'emergenza in rassegna, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 12). Inoltre, il Governo, durante l’esame al Senato, ha confermato il versamento al Ministero dell’interno di 125 milioni di euro per la prosecuzione delle misure di accoglienza (articolo 6), al Ministero della salute di 114 milioni per la prosecuzione dell’assistenza sanitaria (articolo 8), nonché di 36 milioni di euro, sempre al Ministero dell’interno, per l’assistenza ai minori stranieri non accompagnati (articolo 9).
Ciò premesso, e tenuto conto, come già evidenziato per le osservazioni di cui al precedente comma 1, che il Governo ha fornito al Senato un quadro finanziario complessivo degli stanziamenti e dei relativi impieghi per misure sul territorio nazionale relative all’emergenza Ucraina, da cui emerge – anche al netto degli ulteriori fabbisogni stimati per il 2025 – una disponibilità residua di circa 73 milioni di euro, non vi sono osservazioni da formulare.
Per quanto attiene alle ulteriori modalità di emanazione delle ordinanze (deroghe e rispetto dei vincoli giuridici), di cui al comma 3, non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale delle disposizioni.
Infine, si autorizza, al comma 4, il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, nel corso del 2025, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, delle risorse disponibili a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come indicate dalle suddette ordinanze. Anche a tal riguardo, alla luce della documentazione integrativa presentata dal Governo al Senato in merito al quadro finanziario complessivo degli interventi relativi all’emergenza Ucraina, non si formulano osservazioni.
Articolo 20-bis
(Proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)
Normativa vigente
L’articolo 1, comma 392 della legge n. 208 del 2015 ha previsto, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, la costituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, alimentato mediante riassegnazione dei versamenti effettuati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato dalle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999, nell'ambito della propria attività istituzionale. Il Fondo è stato prorogato dall’articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall’articolo 63, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e, da ultimo, dall’articolo 1, comma 136, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 fino al 2024.
Il successivo comma 394 ha riconosciuto alle fondazioni un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo negli anni 2016, 2017, 2018 e 2024 e pari al 65 per cento negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 25 milioni di euro per l'anno 2024 secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, a decorrere dal periodo di imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame in Senato, novellando il comma 394 dell’articolo 1, della legge di stabilità 2016, prevedono che anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 il contributo riconosciuto sotto forma di credito d'imposta alle Fondazioni bancarie sia pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nel limite di 3 milioni di euro annui, autorizzando a tal fine la spesa di 3 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Vengono contestualmente soppresse le disposizioni che autorizzano la cessione del credito di imposta e la esentano dall’imposta di registro.
Le norme, inoltre integrano il comma 395 della legge di stabilità del 2016 stabilendo che ai fini del riconoscimento del credito d'imposta relativo al 2025, le Fondazioni, entro il 30 aprile dello stesso anno, trasmettono all'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI), le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare. Conseguentemente, l'ACRI, nei successivi 20 giorni, trasmette l'elenco delle Fondazioni finanziatrici all'Agenzia delle entrate e il Direttore della stessa, nei successivi 30 giorni, comunica alle Fondazioni il credito d'imposta ad esse attribuito. (comma 1).
Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. (comma 2).
L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Nel corso dell’esame in Senato[218], sulle identiche proposte 20.0.2 (testo 2) e 5.21 (testo 2), il Governo ha confermato la disponibilità delle risorse impiegate a copertura.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, introdotta nel corso dell’esame in Senato, novellando il comma 394 dell’articolo 1, della legge di stabilità 2016, prevede che anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 il contributo riconosciuto sotto forma di credito d'imposta alle Fondazioni bancarie sia pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nel limite di 3 milioni di euro annui. Vengono contestualmente soppresse le disposizioni che autorizzano la cessione del credito di imposta e la esentano dall’imposta di registro.
In proposito, non si formulano osservazioni, posto che l’onere è limitato all’ammontare dello stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2, dell’articolo 20-bis fa fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 del medesimo articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Si segnala che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato[219], pari a 335.744.739 euro per l’anno 2025, a 623.540.637 euro per l’anno 2026 e a 710.060.326 euro per l’anno 2027.
In proposito, si rileva che, come emerge da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risultano allo stato disponibili, per l’anno 2025, circa 328 milioni di euro.
Le norme abrogano alcune disposizioni relative all’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive anche da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all’articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies (comma 1).
La relazione illustrativa informa che l’attuazione delle previsioni legislative ha incontrato numerose difficoltà, tanto da dover essere rinviata, fino alla loro attuale abrogazione.
In particolare, i commi 4-bis e 4-ter, oggetto di abrogazione, erano volti all’equiparazione con il cittadino italiano dello straniero regolarmente soggiornante in Italia, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Il comma 4-quater, anch’esso oggetto di abrogazione, dettava la decorrenza dei due commi precedenti, prevista originariamente dal 1°gennaio 2013 e successivamente protratta ogni anno fino ad essere fissata, da ultimo, al 31 dicembre 2024 dal decreto-legge n. 215 del 2023. Si ricorda infine che il decreto attuativo delle norme, di cui comma 4-quinquies (qui abrogato), non è stato mai emanato per le difficoltà, menzionate nella relazione illustrativa, di realizzazione di un canale informatico in grado di consentire l'acquisizione dei diversi certificati esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, l’articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, e l’articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, tornano in vigore nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n.35 (comma 2)[220].
Viene quindi disposta la reviviscenza delle disposizioni soppresse dai commi abrogati, che fanno salva l’applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa sull’immigrazione e la condizione dello straniero in materia di certificazioni, di cui all'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (parzialmente dal comma 4-bis, qui abrogato) e di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (parzialmente soppresso dal comma 4-ter, qui abrogato).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo originario, richiama il contenuto delle norme e afferma che i commi 1 e 2 intervengono a regime, senza proseguire con un’ulteriore proroga, abrogando la disciplina che amplia la facoltà di autocertificazione, a fini lavorativi, dei cittadini di Stati non appartenenti all’UE regolarmente soggiornanti in Italia. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame abrogano alcune disposizioni relative all’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive anche da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e prevedono la reviviscenza delle disposizioni soppresse dai commi abrogati (comma 2). In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato sia il carattere ordinamentale della norma a cui l’abrogazione si riferisce, sia il fatto che alla disposizione originaria e alle successive proroghe non erano stati ascritti effetti finanziari.
Articolo 21, comma 3
(Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni)
Le norme abrogano le disposizioni che individuavano i termini entro i quali i piccoli comuni avrebbero dovuto adempiere all’obbligo di organizzare in forma associata l’esercizio delle funzioni fondamentali, ossia i commi 31-ter e 31-quater dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 28 del predetto articolo 14 “nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l’esonero dall’obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio-ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento” e che la Relazione illustrativa indica tale sentenza tra le motivazioni dell’abrogazione disposta.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e afferma che le stesse intervengono a regime, senza proseguire con un’ulteriore proroga, abrogando i commi 31-ter e 31-quater dell’articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, che sanciscono l’obbligatorietà dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei comuni. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame abrogano i commi 31-ter e 31-quater dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relativi all’obbligatorietà dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. La relazione tecnica si limita ad affermare che la norma abrogante ora in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, andrebbe acquisita conferma che alle disposizioni soppresse non siano stati associati effetti di risparmio scontati nei tendenziali: il chiarimento appare necessario considerato che le disposizioni abrogate sono state introdotte dall’articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012 e che l’articolo 24 (disposizioni finanziarie) del medesimo decreto-legge dispone che: “parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento” siano utilizzate a copertura dei relativi oneri (comma 1) e che: “[i] risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle misure del presente decreto, non utilizzati per la copertura dello stesso sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica” (comma 2).
Le norme abrogano l’articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44[221] che disciplinava l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale (comma 4).
Viene stabilito inoltre che i procedimenti sanzionatori di cui al medesimo articolo 4-sexies, non ancora conclusi, sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate; che ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette in via telematica al Ministero della salute l’elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati; che i giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate.
Le norme stabiliscono infine che restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto (28 dicembre 2024) (comma 5).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che con i commi 4 e 5 si abroga la disciplina dell’articolo 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, relativo alle sanzioni pecuniarie in materia di obblighi sanitari, provvedendo all’annullamento delle sanzioni pecuniarie già irrogate. La relazione tecnica afferma che l’abrogazione della norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione della presenza della disposizione che precisa che restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate per le sanzioni pecuniarie, in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato (20/2578/00), come previsto dall’articolo 4-sexies, comma 8, del citato decreto-legge n. 44 del 2021.
La Nota del Governo ha ribadito, in merito alla neutralità finanziaria dell’abrogazione dell’articolo 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, che dalla disposizione non derivano minori entrate per il bilancio dello Stato, nella considerazione che l’introito derivante dalle predette sanzioni ha carattere eventuale e aleatorio, non determinabile ex ante, e che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, le predette sanzioni sono oggetto di riassegnazione, con conseguente assenza di previsione in bilancio.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame abrogano l’articolo 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, che ha definito il procedimento per l’irrogazione della sanzione pecuniaria per la violazione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV2. Vengono altresì regolati gli effetti di tale abrogazione, sia relativamente ai procedimenti sanzionatori non ancora conclusi con l’irrogazione della sanzione (definitivamente interrotti), sia sui provvedimenti sanzionatori, già adottati (annullati), sia sui giudizi ancora pendenti e relativi a tali sanzioni (estinti di diritto). Restano invece acquisite al bilancio dello Stato gli importi delle sanzioni già versati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In proposito, dal momento che, in ragione del loro carattere incerto ed eventuale, non erano stati ascritti effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica alle entrate derivanti dalla sanzione pecuniaria, ora abrogata, e che le somme già versate non formano oggetto di restituzione ai soggetti sanzionati, non si formulano osservazioni.
La norma, approvata al Senato, introduce i nuovi commi 5-bis e 5-ter che rispettivamente prevedono:
- l’abrogazione dell’articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo n. 95 del 2017, che nel testo vigente[222], fissa al 30 giugno 2025 il termine per l’entrata a regime della disciplina relativa alle modalità di scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato recata dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 334 del 2000 che, a sua volta, prevede che, per poter essere ammessi a tale scrutinio occorre aver svolto la pluralità di incarichi ivi previsti (comma 5-bis).
Si rammenta che il decreto legislativo n. 95 del 2017 ha eliminato il requisito minimo di servizio (pari ad un anno) in ciascuno dei settori di impiego al fine della valutazione del percorso di carriera e ha stabilito che l’applicazione del nuovo sistema avvenisse a decorrere dal 1° gennaio 2020 [articolo 2, comma 1, lettera hh)]. Come già evidenziato nella scheda relativa all’articolo 2, comma 1 (Cfr. supra), in seguito, tale decorrenza è stata ripetutamente prorogata da successivi interventi normativi ai quali non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Si evidenzia, altresì, che con l’approvazione della medesima proposta emendativa è stata, inoltre, soppressa la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge in conversione (Cfr. supra) che ha prorogato, da ultimo, dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 il termine per l’entrata a regime della disciplina di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 334 del 2000. A tale disposizione, come già rilevato nella relativa scheda, alla quale si rinvia, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica;
- l’abrogazione del sopra richiamato articolo 10 del decreto legislativo n. 334 del 2000 [comma 5-ter, lettera b)] e di ulteriori norme dello stesso decreto legislativo disciplinanti profili applicativi della medesima disposizione [comma 5-ter, lettere a), c) e d)].
L’emendamento che ha introdotto le disposizioni in esame non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte al Senato, dispongono, in primo luogo, l’abrogazione dell’articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo n. 95 del 2017 che, nel testo vigente, come modificato dal testo originario del presente decreto-legge, fissa al 30 giugno 2025[223] il termine per l’applicazione della disciplina relativa alle modalità di scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato recata dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 334 del 2000 (comma 5-bis).
In secondo luogo, si prevede altresì l’abrogazione della disciplina di cui al menzionato articolo 10 del decreto legislativo n. 334 del 2000, che prevede che, per poter essere ammessi a tale scrutinio, occorra aver svolto la pluralità di incarichi ivi prevista (comma 5-ter).
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che alle disposizioni di cui si prevede l’abrogazione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 21, comma 5-quater
(Armi ad impulsi elettrici)
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prevedono l’abrogazione dell'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge n. 113 del 2018 che prevede la facoltà di avviare la sperimentazione dell’uso di armi ad impulsi elettrici (cosiddetti Taser) nei soli comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore a centomila abitanti.
Si ricorda che, sempre durante l’esame al Senato, è stato, altresì, abrogato l’articolo 2, comma 6 del provvedimento in esame, che prorogava fino al 31 dicembre 2025, la facoltà di avviare la sperimentazione dell’uso di armi ad impulsi elettrici anche in tutti i comuni che non possiedono i requisiti demografici richiesti all'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge n. 113 del 2018. Inoltre, il medesimo articolo 19, comma 1-bis, alla lettera b), vincola in ogni caso la sperimentazione in oggetto al fatto che il comune abbia provveduto ad istituire l'armeria del Corpo o Servizio di polizia locale
Si evidenzia che la relazione tecnica del summenzionato comma assevera che lo stesso non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, da un lato, la procedura sperimentale resta facoltativa, e, dall’altro resta valido il disposto di cui al comma 4 dello stesso articolo 19 del decreto-legge n. 113 del 2018, secondo il quale i comuni provvedono agli oneri derivanti dalla sperimentazione nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono provviste di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato, abrogano l'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge n. 113 del 2018 che prevede la facoltà di avviare la sperimentazione dell’uso di armi ad impulsi elettrici (cosiddetti Taser) nei soli comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore a centomila abitanti. Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che alla norma oggetto di abrogazione non sono stati ascritti effetti finanziari.
Articolo 21, comma 5-quinquies
(Inconferibilità incarichi)
La norma abroga il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 29, con l’effetto di rendere di nuovo possibile il conferimento di incarichi amministrativi di vertice a ex componenti di giunte provinciali o comunali.
Articolo 21, comma 5-sexies e 5-septies
(Abrogazioni)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, dispongono una serie di abrogazioni:
In particolare, si prevede la soppressione delle seguenti disposizioni:
- articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 2022, che demanda all’emanazione di uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione di misure applicative del suddetto articolo 14, inerente al regime tributario cui sono sottoposti i sottoconti italiani nell’ambito dei prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).
La RT, in merito all’articolo 14, afferma che le disposizioni non producono effetti in termini di minore gettito poiché estendono ai prodotti PEPP quanto previsto per le forme pensionistiche complementari e i prodotti pensionistici di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, non configurandosi quindi né come ulteriori forme agevolative e né come modificative di un regime preesistente fondato sulla tassazione in via ordinaria;
- articolo 1, comma 265, della legge n. 178 del 2020, che consente agli operatori di finanza mutualistica e solidale adeguatamente patrimonializzati di erogare credito alle imprese che presentino specifici requisiti in termini di occupati, attivo patrimoniale, ricavi lordi e indebitamento, più elevati rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.
Si ricorda che a tale norma non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica;
- articolo 7-quater del decreto-legge n. 34 del 2023, che riconosce alle start-up innovative, operanti nei settori dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d’imposta.
La RT, relativa la citato articolo 7-quater, afferma che la misura in esame determina un onere per l’anno 2023 pari al limite di spesa di 2 milioni di euro individuato dalla norma stessa;
- l’articolo 13, comma 7, decreto-legge n. 48 del 2023, che demanda ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la definizione, in fase di prima applicazione, delle modalità di attivazione per l’accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente per i beneficiari del reddito di cittadinanza;
A tale disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica;
- l’articolo 32, del decreto legislativo n. 40 del 2021, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport, la definizione dei parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici da parte delle regioni e province autonome.
Vengono altresì soppresse alcune disposizioni della legge n. 106 del 2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo), che prevedono l’emanazione di specifici decreti ministeriali attuativi.
In particolare, si prevede la soppressione delle seguenti disposizioni:
- articolo 3, comma 2 e articolo 4, comma 5, che demandano ad un decreto ministeriale le disposizioni in ordine alla procedura per stabilire i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo;
- articolo 5, comma 6, che demanda a uno o più decreti interministeriali le disposizioni in ordine alla composizione e al funzionamento dell’Osservatorio per lo spettacolo;
- articolo 6, comma 2, che demanda a un decreto ministeriale le disposizioni sulla definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale medesimo;
- articolo 9, comma 3, che demanda a un decreto ministeriale la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo permanente per lo spettacolo.
A tali disposizioni non sono stati ascritti effetti per la finanza pubblica.
La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame dispongono una serie di abrogazioni.
In particolare, viene abrogato l’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 2022, che demanda all’emanazione di uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione di misure applicative del suddetto articolo 14, inerente al regime tributario cui sono sottoposti i sottoconti italiani nell’ambito dei prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).
Al riguardo, appare utile acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l’applicabilità del regime tributario ivi previsto alla luce della soppressione in esame.
Si procede inoltre alla soppressione dell’articolo 1, comma 265, della legge n. 178 del 2020 (che consente agli operatori di finanza mutualistica e solidale adeguatamente patrimonializzati di erogare credito alle imprese che presentino specifici requisiti) e dell’articolo 13, comma 7, decreto-legge n. 48 del 2023 (che demanda ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la definizione, in fase di prima applicazione, delle modalità di attivazione per l’accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente per i beneficiari del reddito di cittadinanza).
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che alle disposizioni soppresse non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Viene altresì soppresso l’articolo 7-quater del decreto-legge n. 34 del 2023, che riconosce alle start-up innovative, operanti nei settori dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d’imposta. Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che gli effetti finanziari ascritti alla norma abrogata sono stati limitati all’esercizio 2023, già trascorso.
Infine, non si formulano osservazioni sulle restanti disposizioni, atteso il carattere ordinamentale delle norme abrogate.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame in Senato, abrogano le disposizioni relative alla sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni con cui è punito il mancato rispetto delle misure di contenimento dei rischi sanitari da Covid-19 da parte di alcune attività d’impresa o professionali, di cui articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (comma 5-octies) e di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (comma 5-novies).
Le norme dispongono l’interruzione definitiva dei procedimenti amministrativi non ancora conclusi, per i profili relativi all'irrogazione delle suddette sanzioni amministrative accessorie. Stabiliscono infine che nei giudizi pendenti si intende cessata la materia del contendere relativamente alle domande aventi ad oggetto le sanzioni amministrative accessorie e che, se l'impugnazione ha ad oggetto le sole sanzioni amministrative accessorie, il giudizio è estinto e le spese sono compensate (comma 5-decies).
La norma, introdotta durante l’esame in Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
Il Governo, nel corso dell’esame in Senato[224], ha confermato che le disposizioni in esame non comportano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame sopprimono la disciplina relativa alla sanzione amministrativa accessoria per mancato rispetto misure di contenimento del Covid-19 da parte di taluni esercizi e attività, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (comma 5-octies) e di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (comma 5-novies), regolando anche gli effetti di tale soppressione, sia relativamente ai procedimenti sanzionatori che ancora non si sono conclusi con l’irrogazione della sanzione (definitivamente interrotti), sia sui giudizi ancora pendenti, che sono estinti (comma 5-decies).
In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che la soppressione della sanzione amministrativa accessoria, che consiste nella chiusura provvisoria delle attività, non è suscettibile di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica, e che il Governo, nel corso dell’esame al Senato, ha confermato che le disposizioni in esame non comportano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 21-bis
(Requisiti di eleggibilità a presidente della provincia)
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prevedono, in deroga all'articolo 1, comma 60, della legge n. 56 del 2014, che, per gli anni 2025 e 2026, sono eleggibili a presidente della provincia anche i sindaci della provincia il cui mandato scada prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono provviste di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prevedono, in deroga all'articolo 1, comma 60, della legge n. 56 del 2014, che, per gli anni 2025 e 2026, sono eleggibili a presidente della provincia anche i sindaci della provincia il cui mandato scada prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.
[1] Ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.
[2] Em. 1.10.
[3] Recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
[4] Ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997.
[5] Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
[6] Nota depositata dal rappresentante del Governo presso la 5ª Commissione del Senato nella seduta n. 341 del 29 gennaio 2025.
[7] Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.
[8] Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
[9] Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
[10] Nominato ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 5 del 2024.
[11] Em. 1.103.
[12] Si tratta dell’emendamento 1.83 Rif.
[13]Si tratta dell’emendamento 1.86.
[14] Come individuato dall'articolo 1, comma 822, della medesima legge n. 197 del 2022.
[15] Il personale deve essere assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017.
[16] Di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 e di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012.
[17] L’estensione della suddetta disapplicazione anche al 2026, è stata disposta per effetto dell’approvazione al Senato dell’emendamento 2.2.
[18] Per effetto dell’approvazione dell’emendamento 2.1.
[19] Trattasi di incarichi in più uffici con funzioni finali ovvero in più uffici con funzioni o finali o strumentali e di supporto ovvero in più uffici nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza, ovvero in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza.
[20] Ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001.
[21] Il cui rilascio è sottoposto al versamento di un contributo di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
[22] Approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 207 del 17 aprile 2023, modificata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 381 del 19 maggio 2023.
[23] Approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 632 del 3 agosto 2023.
[24] Approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 609 del 28 luglio 2023.
[25] Approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 725 del 29 settembre 2023.
[26] Approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno n. 310 dell’11 giugno 2019.
[27] Si tratta dell’emendamento 2.11.
[28] Tale graduatoria, nel testo originario del decreto-legge, era stata prorogata fino al 30 giugno 2025 e, per effetto di un emendamento introdotto durante l’esame al Senato, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025.
[29] Nota depositata dal rappresentante del Governo presso la 5ª Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato nella seduta n. 341 in sede consultiva del 29 gennaio 2025.
[30] Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.
[31]Contestualmente, viene richiesto il rispetto di almeno otto (rispetto al numero di sei previsto a legislazione vigente) delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.
[32] Si tratta dell'articolo 66, comma 9 bis, del decreto-legge n.112 del 2008.
[33] Formata ai sensi all'articolo 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017.
[34] Gli archivi a cui fa riferimento la norma si sostanziano nel Registro aiuti di Stato, dove si tiene traccia di tutte le tipologie di sostegno o di erogazione pubblica che costituiscono aiuto di Stato.
[35] Di cui all’articolo 1, commi 738, e seguenti, della legge n.160 del 2019.
[36] L’inadempimento di cui all’articolo 52, comma 7, concerne gli obblighi di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti concessi, di verifica propedeutica alla concessione degli aiuti, nonché dell’indicazione dell’avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato nonché dell’avvenuta interrogazione dello stesso.
[37] Si tratta dell’emendamento 3.5.
[38] Il Quadro di riferimento temporaneo (COM 2020/C 91 I/01), cd. "Temporary Framework COVID-19", adottato dalla Commissione europea nel marzo 2020 per supportare il tessuto imprenditoriale duramente colpito dalle conseguenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 individua fattispecie di aiuti ammissibili previa notifica, per importo ed entità tali da consentire agli Stati membri di supportare settori particolarmente danneggiati (ad esempio, le attività produttive danneggiate dalle chiusure per il lockdown) o di particolare rilevanza pubblica nel contesto di crisi (ad esempio, gli aiuti per la ricerca in materia di antivirali). Il Quadro è stato esteso ed integrato più volte, delineando un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi pandemica alla luce della ripresa economica europea.
[39] Termine posticipato al 31 dicembre 2023 dall’articolo 35, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2022.
[40] Si segnala che l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 85 del 2010 recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, emanato ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 42 del 2009, individua tra i beni trasferibili a titolo non oneroso agli enti territoriali i beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli espressamente esclusi dal trasferimento.
[41] Beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, finanziati, o finanziabili, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC).
[42] Si tratta delle seguenti misure: M5C2 – Investimento 1.3, M5C2.2 – Investimento 2.1, M2C4 – Investimento 2.2 e M4C1– Investimento 3.3.
[43] L’articolo 56-bis (semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali) del decreto-legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, prevede, al comma 7, che le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato
[44] Il citato articolo reca norme in materia di disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali entro il 31 dicembre 2023 e di contenimento della spesa per società pubbliche.
[45] Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009. la ricognizione delle amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre.
[46] Tali norme prevedono specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia del demanio relativi agli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato nonché obblighi di comunicazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche, anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.
[47] Le amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali.
[48] Come accennato in precedenza, ai sensi dell’articolo 16-sexies, comma 1, della legge n. 146 del 2021, almeno una delle condizioni elencate deve essere soddisfatta affinché siano disapplicate le riduzioni del canone di mercato di cui all’articolo 3, commi 4, 6 e 10 del decreto-legge n. 95 del 2012.
[49] Tale disposizione prevede che, in caso di mancata sottoscrizione di nuovi contratti di locazione e di permanenza delle amministrazioni utilizzatrici in mancanza di alternative negli immobili, è dovuta un'indennità di occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, determinando l’automatico inserimento di tale previsione nei citati contratti di locazione in corso, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad ogni eventuale diversa pattuizione esistente e hanno efficacia per un periodo massimo di quarantotto mesi a decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione predetti.
[50] Nota depositata dal rappresentante del Governo presso la 5ª Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato nella seduta n. 341 in sede consultiva del 29 gennaio 2025.
[51] Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.
[52] Di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
[53] Si tratta dell’emendamento 3.28.
[54] Il riferimento all’adozione e all’approvazione dei bilanci è stato introdotto al Senato con l’approvazione dell’emendamento 3.39.
[55] Così, testualmente, la Nota.
[56] Qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti fossero ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
[57] Il finanziamento è concesso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa richiesta motivata del commissario straordinario.
[58] Cfr. Nota del MEF del 30 gennaio 2024.
[59] Il presente decreto-legge è entrato in vigore il 28 dicembre 2024.
[60] Più precisamente, la possibilità era inizialmente disposta per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto n. 131 del 2023 (ossia il 30 settembre 2023) e in quello successivo: la disposizione in esame sostituisce le parole “in quello successivo” con le parole: “nei due esercizi successivi”.
[61] Sostituito e abrogato dal decreto legislativo n. 125 del 2024 a decorrere dal 25 settembre 2024.
[62] Come individuati dall'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.
[63] Prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 2000 e come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008.
[64] Prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 2000 e come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008.
[65] Anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
[66] Fissato dall’articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto n. 101 del 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze.
[67] Ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
[68] Di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
[69] Di cui all'articolo 194 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
[70] Di cui al previgente articolo 184 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
[71] Fissato dall’articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto n. 101 del 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze.
[72] Ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
[73] Di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), n. 1 e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
[74] Di cui all'articolo 194 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
[75] Di cui al previgente articolo 184 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
[76] Le zone ammissibili a ricevere aiuti a finalità regionale sono previste dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE. Si tratta di aree dell’Unione europea in condizioni di svantaggio economico, per le quali conseguentemente è ammessa una deroga al divieto generale di concessione degli aiuti di Stato sancito dall’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. In particolare il citato paragrafo 3, lettera c), stabilisce che sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Queste zone vengono individuate, generalmente, ogni sette anni in coincidenza con i cicli di programmazione europea.
[77] Di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 91 del 2017.
[78]L’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 ha concesso per l’anno 2024 un credito d’imposta alle imprese operanti nella zona economica speciale (ZES) unica per l'acquisizione dei beni strumentali. Si tratta di spese finalizzate all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.
[79] Di cui all’articolo 1, comma 177, della legge n.178 del 2020.
[80] Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.
[81] Ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
[82] Sempre ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
[83] Di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
[84] Di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.
[85] Tali oneri sono valutati in 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, 13,99 milioni di euro per l'anno 2028, 13,021 milioni di euro per l'anno 2029, 9,975 milioni di euro per l'anno 2030, 9,214 milioni di euro per l'anno 2031, 8,714 milioni di euro per l'anno 2032, 8,025 milioni di euro per l'anno 2033, 4,016 milioni di euro per l'anno 2034 e 1,521 milioni di euro per l'anno 2035, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,3 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035.
[86] Ciò, in quanto tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano altresì una riduzione del cosiddetto aggio da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall’articolo 1, commi da 14 al 23, della legge n. 234 del 2021, che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione.
[87] In proposito, si segnala che, successivamente alla sua costituzione, l’ammontare delle risorse del Fondo è stato oggetto di rideterminazione ad opera di ulteriori provvedimenti attuativi della delega fiscale, nonché di altri provvedimenti legislativi.
[88] La novella, rispetto al testo previgente, sostituisce con detta previsione il riferimento all’articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, relativo ai limiti generali di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
[89] Si tratta dell’emendamento 4.1000.
[90] Recante il riordino della disciplina in materia sanitaria.
[91] Si tratta dell’emendamento 4.4 (testo 2).
[92] Seduta del 29 gennaio 2025
[93] Seduta del 13 febbraio 2025
[94] Tale previsione è stata, da ultimo, ribadita anche dall’articolo 20, comma 25, della legge n. 207 del 2024, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2025, stabilendo, altresì, che le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio siano conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
[95] Tale importo è la risultante della riduzione disposta dalla seconda sezione della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025), per un importo pari a 45 milioni di euro per l’anno 2025 e a 190 milioni di euro per l’anno 2026.
[96] Si veda, al riguardo, il Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 29 gennaio 2025.
[97] Seduta in sede consultiva n. 347 del 13 febbraio 2025.
[98] Tali importi tengono conto della riduzione del Fondo medesimo disposta, per finalità di copertura finanziaria, dall’articolo 15, comma 4-ter, del decreto-legge n. 60 del 2024, in misura pari a euro 2.205.172 per l'anno 2025 e a euro 2.205.000 per l'anno 2026, nonché dell’ulteriore riduzione disposta, da ultimo, nell’ambito della seconda sezione della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025) per un importo pari a 232.758 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
[99] Seduta del 13 febbraio 2025
[100] Seduta del 13 febbraio 2025
[101] Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
[102] Seduta del 13 febbraio 2025
[103] Di cui all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017.
[104] Di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge n. 107 del 2015.
[105] Nota depositata dal rappresentante del Governo presso la 5ª Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato nella seduta n. 341 in sede consultiva del 29 gennaio 2025.
[106] Nello specifico, al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico” e Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.
[107] Nota depositata dal rappresentante del Governo presso la 5ª Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato nella seduta n. 341 in sede consultiva del 29 gennaio 2025.
[108] Di cui all’articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018.
[109] Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.
[110] Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.
[111] La disposizione è stata introdotta dall’emendamento 1.71.
[112] Conseguentemente l’emendamento prevede il decreto di ripartizione del summenzionato contingente, (articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 71 del 2024) sia adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e le relative assegnazioni (articolo 10, comma 3-quater, del decreto-legge n. 71 del 2024) siano effettuate con decorrenza 1° settembre 2025.
[113] Cfr. Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 15 luglio 2024.
[114] Conseguentemente l’emendamento prevede il decreto di ripartizione del summenzionato contingente, (articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 71 del 2024) sia adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e le relative assegnazioni (articolo 10, comma 3-quater, del decreto-legge n. 71 del 2024) siano effettuate con decorrenza 1° settembre 2025.
[115] Nota depositata dal rappresentante del Governo presso la 5ª Commissione del Senato nella seduta n. 341 del 29 gennaio 2025.
[116] Ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
[117] Em. 6.3.
[118] Si tratta degli emendamenti identici 6.12 e 6.13.
[119] Si tratta dell’emendamento 6.7 Testo 2.
[120] Di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
[121] Nota depositata dal rappresentante del Governo presso la 5ª Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato nella seduta n. 341 in sede consultiva del 29 gennaio 2025.
[122] Il citato decreto reca il recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché l’abrogazione della direttiva 2009/40/CE.
[123] L’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 stabilisce come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.
[124] L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 prevede che il Commissario straordinario si avvalga di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi. Il successivo comma 4 prevede altresì che il Commissario straordinario possa nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub-commissari.
[125] Di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto-legge n. 104 del 2023.
[126] Per l’anno 2027 la dotazione del capitolo in esame risulta, invece, pari a 307.383.795 euro.
[127] Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
[128] Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.
[129] Di cui all’articolo 1, comma 891, della legge n.145 del 2018.
[130] Nota depositata dal rappresentante del Governo presso la 5ª Commissione del Senato nella seduta n. 341 del 29 gennaio 2025.
[131] La nota riporta a titolo d’esempio la seguente ipotesi di calcolo delle ritenute da applicare all’indennità di servizio all’estero con riguardo al posto funzione di Appuntato/Carabiniere: Base imponibile: 451,592 x [(87/40) +0,5) = 1.208,01 Ritenute previdenziali: 1.208,01 x (8,8+0,35) % = 110,53 x 12 mesi = euro 1.326 IRPEF: (1.208,01-110,53) x 38% = 417.04 x 12 mesi = euro 5.004. A tutto il personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio all’estero viene applicata un’aliquota IRPEF del 38% a titolo di ritenuta d’acconto.
[132] Recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
[133] Si tratta dell’emendamento 8.1000.
[134] Di cui all'articolo 619 del COM.
[135] Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.
[136] Di cui agli articoli 1475 e 1476 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
[137] Nota depositata dal rappresentante del Governo presso la 5ª Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato nella seduta n. 341 in sede consultiva del 29 gennaio 2025.
[138] Di cui agli articoli 1475 e 1476 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
[139] Di cui all’articolo 1480, comma 3, del codice dell’ordinamento militare (COM), secondo i criteri di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2024
[140] Concorsi banditi con i DM 29 ottobre 2019 e 1° dicembre 2021.
[141] In deroga a quanto previsto dalla legge n. 26 del 2006.
[142] Tale sessione è sua volta articolata in tre periodi, rispettivamente tre mesi, presso i tribunali, di un mese, presso le procure della Repubblica presso i tribunali e di quattro mesi presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.
[143] Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.
[144] Si tratta dell’emendamento 10.1.
[145]Si tratta dell’emendamento 10.4.
[146] Nota depositata dal rappresentante del Governo presso la 5ª Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato nella seduta n. 341 in sede consultiva del 29 gennaio 2025.
[147] Si tratta dell’emendamento 10.2 Testo 2.
[148] Trattasi degli incarichi di capo e di vice-capo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali.
[149] Trattasi della carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, o di assessore comunale.
[150] Di cui al comma 2 dell’articolo 20.
[151] Di cui al comma 1 dell’articolo 20.
[152] Si tratta dell’emendamento 10.37.
[153] Si tratta dell’articolo aggiuntivo 10.0.1
[154] Nell’assetto vigente la norma prevede che le domande di riammissione debbano essere presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, all'amministrazione di appartenenza
[155] L’incremento annuo nell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento di 1,3 punti percentuali per il periodo dal 2026 al 2030 è specificamente previsto dalla direttiva (UE) 2023/2413, in modifica dell’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001.
[156] Comunicazione della Commissione europea (2024) 5043 “Guidance on heating and cooling aspects in Articles 15a, 22a, 23 and 24 of Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources as amended by Directive (EU) 2023/2413” del 2 settembre 2023.
[157] Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 152 del 2021.
[158] L’articolo 17-bis del decreto-legge n. 152 del 2021 ha demandato al Ministro della transizione ecologica (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti per il conferimento di tale qualificazione di cui all’articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il termine iniziale di un anno è stato prorogato di un ulteriore anno ad opera dell’articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 198 del 2022 e, successivamente prorogato di un ulteriore anno dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 215 del 2023.
[159] La relazione tecnica a corredo del decreto legislativo n. 199 del 2021 non ascriveva impatti sulla finanza pubblica derivanti dall’attuazione della disposizione di cui all’articolo 27.
[160] La relazione tecnica di passaggio allegata al decreto-legge n.152 del 2021, affermando il carattere procedimentale della disposizione di cui all’articolo 17-bis, precisava che le amministrazioni interessate avrebbero espletato le relative attività con ad invarianza di risorse e, pertanto, non vi ascriveva nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.
[161] Di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[162] Recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
[163] In attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
[164] Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023.
[165] Ai sensi del decreto direttoriale dei Ministeri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 17 gennaio 2005.
[166] Come riferito dalla rappresentante del Governo nella seduta consultiva n. 347 del 13 febbraio 2025 della 5ª Commissione Bilancio del Senato.
[167] Da adottarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, su proposta dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
[168] Consistenti nello sfruttamento dei rifiuti per la produzione di energia.
[169] Recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
[170] Si tratta della piattaforma informatica per lo scambio delle quote di gas importato gestita dal GME prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2010, recante modalità di offerta e obblighi degli operatori nell'ambito della piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote di gas importato.
[171] Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 106 del 2016.
[172] Di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m), della legge n. 106 del 2016. Il Registro unico nazionale, la cui istituzione è avvenuta con il Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è attivo dal 23 novembre 2021 come disposto dal Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021.
[173] L’articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014 (legge di bilancio 2015), come modificata dall’articolo 1, comma 720, della legge di bilancio 2020, oltre a disporre un’autorizzazione di spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, specifica che le risorse non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.
[174] In proposito, si ricorda che l’articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. 23 luglio 2020 ha stabilito un regime transitorio esclusivamente per le ONLUS, per cui ancora per il primo anno di operatività del citato Registro (termine successivamente prorogato), le ONLUS che avevano sino ad allora ricevuto il contributo del 5 per mille avrebbero continuato a riceverlo anche qualora non iscritte al Registro.
[175] Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 44 del 2006, la misura dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, comprensiva della rivalutazione disposta dal citato decreto-legge n. 215 del 2023, è stabilita:
a) in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al D.P.R. n. 915 del 1978 e successive modificazioni;
b) in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1).
[176] La relazione tecnica di passaggio precisava, altresì, che la stima era stata elaborata sulla base delle richieste pervenute nell’ultimo triennio, le quali avevano registrato un fisiologico trend in riduzione, che era previsto proseguire, tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa vigente per la concessione del beneficio in parola.
[177] Essendo gli oneri valutati pari a 127.248 euro annui a decorrere dal 2025 e l’adeguamento dell’assegno mensile pari a 22 euro, è possibile determinare il numero medio dei beneficiari che a decorrere dal 2025 accedono alla misura nel modo seguente: 127.248/(22x12) = 482.
[178] che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024.
[179] Si rinvia alla parte descrittiva delle norme per una spiegazione di maggior dettaglio, di caso in caso, circa la mancanza di effetti finanziari.
[180] Tali importi tengono conto della riduzione del Fondo medesimo disposta, per finalità di copertura finanziaria, dall’articolo 15, comma 4-ter, del decreto-legge n. 60 del 2024, in misura pari a euro 2.205.172 per l'anno 2025 e a euro 2.205.000 per l'anno 2026, nonché dell’ulteriore riduzione disposta, da ultimo, nell’ambito della seconda sezione della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025) per un importo pari a 232.758 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
[181] L’articolo 13, comma 7, del decreto legislativo n. 36 del 2021 reca la disciplina della costituzione di un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.
[182] La proroga è stata disposta mediante l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 31 del decreto-legge n. 13 del 2023. Il termine precedente è desumibile dalla disposizione di cui al comma 2, secondo la quale, in ragione della necessità e urgenza di consentire la prima concreta fruizione della «Città dello Sport» per ospitare le celebrazioni del Giubileo per il 2025, l’Agenzia del demanio è stata autorizzata ad avvalersi della procedura negoziata senza bando di gara, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021.
[183] In ragione dei principi di sussidiarietà verticale, in materia di partenariato pubblico-privato delle pubbliche amministrazioni, e dei contenuti delle decisioni Eurostat.
[184] Ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del decreto legge n. 13 del 2023 si tratta di progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di: arresto del degrado, messa in sicurezza di aree e tutte le attività necessarie ad ottenere il collaudo statico dell'opera realizzata; completamento del palasport per destinarlo ad arena scoperta, superamento delle barriere architettoniche e di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale; regimentazione delle acque meteoriche e di realizzazione di un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi.
[185] L’articolo 1, comma 420, della legge n. 234 del 2021 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l'anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno 2026 in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al fine di assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi per i partecipanti all’evento, è stata prevista l’istituzione, nel medesimo stato di previsione, di un ulteriore capitolo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026. La medesima disposizione prevede, altresì, che una quota delle predette risorse, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, può essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi, al Commissario straordinario per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari con apposito DPCM.
[186] Appunto Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio legislativo – economia, 21 marzo 2023.
[187] Nota depositata dal rappresentante del Governo presso la 5ª Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato nella seduta n. 341 in sede consultiva del 29 gennaio 2025.
[188] Come riferito dalla rappresentante del Governo nella seduta consultiva n. 347 del 13 febbraio 2025 della 5ª Commissione Bilancio del Senato.
[189] Il regolamento (UE) 2024/1263, che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97, ridisegna il coordinamento delle politiche economiche e la sorveglianza sulle politiche di bilancio nell'ambito del Semestre europeo (cosiddetto "braccio preventivo").
[190] L’articolo 5 del decreto legislativo n. 70 del 2017 recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, tra i requisiti di accesso ai contributi diretti alle imprese editrici, con riguardo all’edizione cartacea, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 2016, ha previsto la vendita della testata nella misura di almeno il 30 per cento delle copie annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 20 per cento delle copie annue distribuite, per le testate nazionali.
[191] Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
[192] Estensione alle medesime condizioni delle misure di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 96, con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024, e di quella di cui al comma 4 del medesimo articolo, con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2022 e 2023.
[193] In tutti i casi di proroga menzionati, la relazione tecnica chiariva che, in caso di insufficienza delle risorse stanziate si sarebbe applicato il criterio del riparto proporzionale di cui all' articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 70 del 2017, che garantisce il rispetto del tetto di spesa costituito dallo stanziamento annuale per la contribuzione diretta. Aggiungeva, altresì, che le citate proroghe non comportavano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i contributi erano concessi nel limite di spesa delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del Fondo per il pluralismo dell'informazione, a legislazione vigente.
[194] L’articolo 5 del decreto legislativo n. 70 del 2017 recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, tra i requisiti di accesso ai contributi diretti alle imprese editrici, con riguardo all’edizione cartacea, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 2016, ha previsto la vendita della testata nella misura di almeno il 30 per cento delle copie annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 20 per cento delle copie annue distribuite, per le testate nazionali.
[195] Seduta in sede consultiva n. 347 del 13 febbraio 2025.
[196] Per i restanti anni del triennio di programmazione, la dotazione iniziale è pari a 212.119.452 euro per l’anno 2026 e a 223.709.452 per l’anno 2027.
[197] Di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni.
[198] Disposizione introdotta dall’emendamento 19.37.
[199] Disposizione introdotta dall’emendamento 19.1000.
[200] Disposizione introdotta dall’emendamento 19.37.
[201] Si rinvia alla scheda relativa all’articolo 13 del presente provvedimento per le motivazioni sottostanti l’invarianza finanziaria dell’obbligo assicurativo.
[202] Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.
[203] Seduta del 13 febbraio 2025
[204] Si rammenta che il comma 665 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento (quota di prelievo prevista a fini agevolativi per i predetti soggetti dall’articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002) delle somme dovute a titolo di tributi e contributi. Il medesimo comma dispone che ai rimborsi si provvede nel limite di 160 milioni di euro, limite il cui rispetto è stato assicurato – sulla base di apposita previsione del comma 665 – mediante specifiche modalità e procedure stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato il 26 settembre 2017.
[205] Em. 19.0.4 Testo 2.
[206] L’articolo 5, comma 2, per il quale le disposizioni in esame non prevedono la continuazione degli effetti, dispone, tra l’altro, che alla disciplina delle misure assistenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 85 del 2003 si provveda mediante le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, in attuazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022.
[207] Importo calcolato su 366 giorni del 2024 (valore di 40,79386744 euro arrotondato*366*1.202).
[208] Variazione dell’IPC FOI senza tabacchi dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2024. Il 1° gennaio 2022 è il periodo di riferimento su cui è stato stabilito – in base ai costi della rete SAI – il costo massimo per il finanziamento dei progetti in esame. Pertanto ai fini dell’adeguamento dei costi si è tenuto in considerazione il periodo che intercorre da tale data a sei mesi prima della scadenza (30 giugno 2024).
[209] Valore di 45,28119285 euro arrotondato.
[210] Valore di 41,91209535 euro arrotondato.
[211] Cfr. anche l’articolo 5 dell’OCDPC n. 1123 del 29 dicembre 2024
[212] Cfr. Seduta n. 342 del 5 febbraio 2025.
[213] Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022.
[214] Di cui 'articolo 4, comma 5, dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022.
[215] Di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
[216] Si tratta di misure per accelerare le procedure di attivazione dei posti in accoglienza dei profughi nell’ambito del SAI e di deroghe normative ammesse per la realizzazione delle attività di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione in fuga dall’Ucraina da parte dei commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome e degli eventuali soggetti attuatori.
[217] Si ricorda che l’articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 145 del 2023, al fine del proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, ha autorizzato la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023 e di 274 milioni di euro per l'anno 2024.
[218] Seduta del 13 febbraio 2025
[220] Comma sostituito dall’emendamento 21.5. La formulazione del comma nel testo iniziale disponeva modifiche direttamente all’articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e all’articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che avevano gli stessi effetti di riviviscenza dell’attuale formulazione.
[221] Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
[222] Per effetto della novella introdotta della lettera a) del comma 1, dell’articolo 2 del decreto legge in conversione; lettera soppressa al Senato in virtù dell’approvazione del medesimo emendamento introduttivo delle disposizioni in esame.
[223] Per effetto della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge in conversione, disposizione soppressa dal Senato.
[224] Seduta di giovedì 13 febbraio 2025.