Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia
Riferimenti: AC N.2196/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 21/01/2025
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2196

 

Disposizioni urgenti in materia di giustizia

 

(Conversione in legge del decreto legge n. 178/2024. Approvato al Senato – AS 1315)

 

 

 

 

 

N. 294 – 21 gennaio 2025

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

 

PREMESSA. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

ARTICOLO 1. - 4 -

Proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione  - 4 -

ARTICOLO 2. - 6 -

Disposizioni in materia di funzioni direttive di legittimità.. - 6 -

ARTICOLO 3. - 7 -

Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari) - 7 -

ARTICOLO 4. - 9 -

Disposizioni in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi - 9 -

ARTICOLO 5. - 12 -

Disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace. - 12 -

ARTICOLO 6. - 16 -

Disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario   - 16 -

ARTICOLO 7. - 29 -

Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici - 29 -

ARTICOLO 8. - 31 -

Norma di interpretazione autentica dell’articolo 56 del decreto legislativo n. 136 del 2024. - 31 -

ARTICOLO 9. - 32 -

Misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.. - 32 -

ARTICOLO 10. - 40 -

Clausola di invarianza finanziaria.. - 40 -

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

2196

Titolo:

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato:

si

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatore per la Commissione di merito:

Maschio (FDI)

Commissione competente:

II (Giustizia)

 

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato (AS 1315), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica, di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e reca, all’articolo 10, una clausola di neutralità finanziaria riferita all’intero provvedimento, ad esclusione degli articoli 5, 6 e 9 dello stesso.

Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.

Nel corso dell’esame al presso la Commissione Bilancio del Senato (seduta della dell’8 gennaio 2025) il Governo ha fornito[1] elementi di risposta alle osservazioni ivi formulate. Nella stessa seduta, la Commissione Bilancio, acquisiti e preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, ha espresso sul testo originario e sui relativi emendamenti parere non ostativo.

Al momento non è stata ancora trasmessa la relazione tecnica di passaggio di cui all’articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

Per la verifica delle norme la presente Nota utilizza la relazione tecnica riferita al testo originario del disegno di legge di conversione del decreto-legge, per le parti ancora riferibili al testo in esame, e l’ulteriore documentazione pervenuta al Senato.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione

Le norme, modificando l’articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023, differiscono ad aprile 2025 le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione[2], previste per il mese di dicembre 2024 (comma 1).

Nel corso dell’esame al Senato è stata, altresì, disposta la modifica del comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 25 del 2006 che, nel testo vigente, riconosce la facoltà, agli avvocati e ai docenti universitari che formano il Consiglio giudiziario, di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni sulla valutazione quadriennale di professionalità dei magistrati di legittimità e di merito[3]. La novella estende tale facoltà di partecipazione anche alle discussioni e di assistere alle deliberazioni:

-           sulle incompatibilità di sede dei magistrati per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense ovvero con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede, di cui rispettivamente articoli 18 e 19 del RD n. 12 del 1941;

-           sull'assegnazione di sede, sul passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, sul conferimento delle funzioni semidirettive e direttive dei magistrati, di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006 (comma 1-bis).

Si evidenzia che la copertura finanziaria del decreto legislativo n. 25 del 2006 (articolo 17) non indica tra le norme recanti effetti finanziari oggetto di copertura quelle concernenti i Consigli giudiziari (articoli 15 e 16).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1315), ribadisce il contenuto delle norme, e specifica che la finalità delle stesse è garantire che le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione avvengano in maniera tale da assicurare la piena operatività degli stessi ed evitare possibili disfunzioni per gli uffici giudiziari. Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica assicura, inoltre, che le disposizioni hanno natura ordinamentale e procedurale e non comportano oneri per la finanza pubblica.

 

L’emendamento approvato al Senato che ha introdotto il comma 1-bis, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’articolo in esame, al comma 1, differisce ad aprile 2025 le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, previste per il mese di dicembre 2024.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della previsione.

Viene, inoltre, estesa, al comma 1-bis, la facoltà per gli avvocati e i docenti universitari, che formano il Consiglio giudiziario, di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni del medesimo Consiglio giudiziario – facoltà già riconosciuta dal testo vigente del comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 25 del 2006 con riferimento alle valutazione di professionalità dei magistrati - anche alle discussioni e alle deliberazioni relative alle materie delle incompatibilità dei magistrati per rapporti di parentela e del conferimento degli incarichi o del passaggio di funzioni. La disposizione, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica. Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato, da un lato, il carattere ordinamentale delle modifiche introdotte, dall’altro, che alle disposizioni recanti la disciplina dei Consigli giudiziari di cui al decreto legislativo n. 25 del 2006 (articoli 15 e 16) non sono stati a suo tempo ascritti effetti finanziari.

Si evidenzia, altresì, che, con riguardo alla norma in riferimento, così come sulle altre risultanti dal complesso degli emendamenti approvati in prima lettura dal Senato, la 5ª Commissione di quel ramo del Parlamento ha espresso parere non ostativo.

 

ARTICOLO 2

Disposizioni in materia di funzioni direttive di legittimità

La norma modifica gli articoli 35, comma 1 e 46-terdecies, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006 concernenti i requisiti per il conferimento di funzioni direttive di legittimità. In particolare, si prevede:

- attraverso una modifica all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, che il requisito della prestazione di almeno quattro anni di servizio prima del collocamento a riposo (prescritto nell’assetto già vigente per l’accesso alle suddette funzioni direttive) non si applichi più per il conferimento degli incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità (articolo 10, comma 14) e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità (articolo 10, comma 15). La norma quindi parifica alle funzioni direttive apicali della Corte di cassazione tutte le altre funzioni direttive e direttive superiori, giudicanti e requirenti, di legittimità (presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione) prevedendo anche per tali casi che il candidato debba garantire un lasso di tempo di almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo [lettera a)];

 - mediante una modifica 46-terdecies, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, un limite al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi, stabilendo che il magistrato che ha svolto funzioni direttive o semidirettive non possa presentare domanda per il conferimento di un nuovo incarico se non siano trascorsi 5 anni dal giorno in cui ha assunto le predette funzioni. Nella formulazione previgente, l’unica eccezione ammessa a tale regola era invece il concorso per le posizioni apicali della Corte di cassazione (primo presidente e procuratore generale) [comma 1, lettera b)].

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1315), ribadisce il contenuto dell’articolo e riferisce che questo, finalizzato ad ampliare la platea dei magistrati cui possono essere conferiti incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità (presidente di sezione della Corte di cassazione, avvocato generale presso la Corte di cassazione) e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità (presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione), non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame ridefinisce i requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 160 del 2006 per il conferimento di funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità e di funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità. Al riguardo, non si formulano osservazioni, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della disposizione.

 

ARTICOLO 3

Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari)

Normativa vigente. L’articolo 19, del decreto legislativo n.160 del 2006 prevede che i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni per un periodo stabilito dal CSM, tra un minimo di 5 e un massimo di 10 anni a seconda delle differenti funzioni; il CSM può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni (comma 1).

L’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 94 del 2024, novellando l’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2022, ha previsto che le relative disposizioni in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie abbiano effetto decorsi tre anni (anziché due anni) dalla data della pubblicazione del medesimo decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale e si applichino ai procedimenti introdotti successivamente a tale data. Alla disposizione in riferimento e a quella oggetto di differimento non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La norma dispone che fino alla decorrenza del termine di tre anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 149 del 2022 (tre anni a decorrere dal 17 ottobre 2022), ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia non si applichino le disposizioni relative al limite di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio (periodo stabilito dal CSM, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.160 del 2006, tra un minimo di 5 e un massimo di 10 anni a seconda delle differenti funzioni svolte) (comma 1).

Per effetto di un emendamento approvato al Senato, viene altresì disposto che[4], fermo quanto previsto dal comma 1, il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal CSM ai sensi del sopra richiamato articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.160 del 2006, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, sia prorogato fino a tale data (comma 1-bis).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1315), riferisce che il comma 1, finalizzato ad assicurare la continuità del servizio giustizia nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia, nelle more dell’istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (di cui all’articolo 50 del regio-decreto n. 12, del 1941 stabilito in 3 anni dall’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 149 del 2022, come modificato dall’articolo 12, comma 1 del decreto-legge n. 92 del 2024) non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’emendamento approvato al Senato che introdotto il comma 1-bis, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’articolo 3, al comma 1, prevede che ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia, fino alla decorrenza del termine di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2022 (tre anni decorrenti dal 17 ottobre 2022[5]), non si applichi il limite di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 160 del 2006 (periodo stabilito dal CSM[6] tra un minimo di 5 e un massimo di 10 anni a seconda delle differenti funzioni svolte). Al riguardo, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione, non si formulano osservazioni.

Viene, inoltre, disposta, al comma 1-bis, la proroga fino al 30 giugno 2026 del termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario (termine individuato dal CSM ai sensi del sopra richiamato articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.160 del 2006) che scade in data antecedente al 30 giugno 2026.

La disposizione, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

In proposito, non si formulano osservazioni, tenuto conto del parere non ostativo espresso dalla 5ª Commissione del Senato in merito al complesso degli emendamenti approvati, ritenendo che le valutazioni della relazione tecnica originaria, circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria del comma 1 possano essere estese anche al comma 1-bis, che determina, con riguardo ai magistrati interessati, una deroga, di portata sostanzialmente analoga, ai termini di permanenza negli uffici giudiziari di assegnazione.

 

ARTICOLO 4

Disposizioni in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi

Normativa previgente. L’articolo 26-bis del decreto legislativo n. 26 del 2006 prevede che i corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono comprendere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite (commi 1 e 1-bis). Al termine del corso di formazione, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, vengono indicati per ciascun partecipante gli elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, con esclusivo riferimento alle materie oggetto del corso (comma 2). Tali elementi di valutazione, le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale sono comunicati al CSM per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell’incarico direttivo o semidirettivo (comma 3). Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il CSM abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni (comma 5).

L’articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 215 del 2023 ha differito al 31 dicembre 2024 l'efficacia del comma 5 dell'articolo 26-bis del decreto legislativo n. 26 del 2006, relativo ai corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive. Alla disposizione originaria, già modificata dall’articolo 4, comma 1, lettera a), n. 2) del decreto-legge n. 105 del 2023, e alla successiva disposizione che ne ha differito l’applicazione non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma novella la disciplina relativa ai corsi di formazione rivolti ai magistrati per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado e, a tal fine, sostituisce con un nuovo testo l’articolo 26-bis del decreto legislativo n. 26 del 2006. Rispetto alla disciplina già vigente, il nuovo testo, tra l’altro, prevede che la partecipazione ai corsi di formazione avvenga successivamente al conferimento (nonché alla conferma) dell’incarico. Nel confermare la durata di almeno tre settimane di tali corsi, viene disposto che questi debbano essere frequentati entro 6 mesi dall’incarico. Rispetto all’assetto già vigente viene, inoltre, precisato che la prova finale, da tenere al termine del corso, debba consistere in una esercitazione pratica (comma 1).

Per finalità di coordinamento vengono disposte specifiche modifiche ai commi 5 e 7 dell’articolo 46-octies del decreto legislativo n. 160 del 2006, concernenti la valutazione e la comparazione dei magistrati candidati all’assegnazione di incarichi direttivi e semidirettivi da parte del CSM (comma 2)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1315), ribadisce il contenuto della disposizione e riferisce che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e organizzativa e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono tese a superare le criticità incontrate sia nell’organizzazione dei corsi di formazione da parte della Scuola superiore della magistratura sia nella organizzazione del lavoro del CSM riguardo alla valutazione delle procedure per l’assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi venendo incontro ai reali fabbisogni dell’amministrazione della giustizia e alla struttura e organizzazione dei corsi di aggiornamento per tutti i magistrati interessati, corsi che risultano maggiormente scadenzati nel tempo e correlati alle effettive necessità del panorama giudiziario.

In particolare viene precisato che il testo previgente del comma 5 dell’articolo 26-bis del decreto legislativo n. 26 del 2006, come modificato dalla legge n. 71 del 2022 e poi dal decreto-legge n. 105 del 2023 prevede che l’offerta formativa sia destinata a tutti gli aspiranti ad incarichi direttivi e semidirettivi e non solo a coloro ai quali siano stati effettivamente conferiti i suddetti incarichi. L’entrata in vigore della norma è stata differita al 31 dicembre 2024 dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 215 del 2023, proprio perché l’enorme platea dei beneficiari rende impossibile la gestione ed organizzazione dei corsi da parte della Scuola superiore della magistratura. L’intento della novella è quello, pertanto, di prevedere che l’obbligatoria frequenza dei suddetti corsi avvenga solo successivamente al conferimento o alla conferma dell’incarico, entro sei mesi, in luogo che anticipatamente, al fine di venire incontro sia ai reali fabbisogni dell’amministrazione sia alla progettazione e organizzazione dei corsi da parte della Scuola, per poter soddisfare adeguatamente la domanda di aggiornamento professionale.

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che gli adempimenti relativi allo svolgimento delle attività formative potranno essere garantiti mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Scuola Superiore della magistratura, alimentato dal capitolo 1478 “Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura” dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni 2024 e 2025 di euro 7.938.487 e per il 2026 di euro 7.951.955, di cui si assicura la piena adeguatezza, tenuto conto anche dei risultati di amministrazione conseguiti dalla stessa Scuola nel corso degli anni. La relazione tecnica rileva, altresì, che a decorrere dal 2027 lo stanziamento del capitolo 1478 viene rideterminato in euro 12.951.955 in relazione della cessazione degli effetti della norma di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023, che ha istituito un fondo per garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia di 5.000.000 di euro per il triennio 2024/2026, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 37, della legge n.150 del 2005, che finanzia il bilancio della Scuola superiore della magistratura.

Il Governo, nel corso dell’esame al Senato[7], ha confermato che le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Scuola Superiore della magistratura, alimentato dal capitolo 1478 “Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura” dello stato di previsione del Ministero della giustizia, risultano pienamente adeguate ad assolvere gli adempimenti relativi allo svolgimento delle attività formative destinate a tutti gli aspiranti ad incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari solo successivamente al conferimento o alla conferma dell’incarico.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’articolo 4, al comma 1, sostituisce con un nuovo testo l’articolo 26-bis del decreto legislativo n. 26 del 2006, che disciplina i corsi di formazione per l’attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado dei magistrati. Rispetto alla normativa vigente, il testo novellato, tra l’altro, prevede che la partecipazione ai corsi di formazione avvenga successivamente al conferimento, nonché alla conferma, degli incarichi in riferimento. Vengono, disposte, inoltre, al comma 2, specifiche modifiche all’articolo 46-octies del decreto legislativo n. 160 del 2006 concernente la valutazione comparativa dei magistrati candidati all’assegnazione dei suddetti incarichi da parte del CSM. La relazione tecnica, nel certificare la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle disposizioni, precisa che queste sono volte a superare le criticità incontrate sia nell’organizzazione dei corsi di formazione, da parte della Scuola superiore della magistratura, sia nell’organizzazione delle procedure di valutazione, da parte del CSM, da effettuare sulla base dell’esito dei corsi, per l’assegnazione degli incarichi, prevedendo che l’offerta formativa sia destinata non più a tutti gli aspiranti agli incarichi, ma solo a coloro ai quali i medesimi incarichi siano stati effettivamente conferiti

Si rammenta, altresì, che all’articolo 26-bis del decreto legislativo n. 26, del 2006 ora modificato e all’articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 215 del 2023 che ne ha, da ultimo, differito al 31 dicembre 2024 l'efficacia del comma 5, relativo ai corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive, non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Tutto ciò considerato, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace

Normativa previgente. L’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 2017, prevede che per un periodo di 2 anni (24 mesi), decorrente dal conferimento dell’incarico, i giudici onorari di pace siano assegnati all’Ufficio per il processo e possano svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti.

L’articolo 23 del medesimo decreto legislativo prevede che ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie venga corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennità annuale lorda in misura fissa, pari ad 16.140 euro annui, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali (comma 2). Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo e ai vice procuratori onorari che si limitano a coadiuvare il magistrato, l'indennità sopra indicata è corrisposta nella misura dell'80 per cento (comma 3).

 

La norma, modificata al Senato, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 116 del 2017, riduce da 24 a 6 mesi, il periodo di assegnazione all’Ufficio del processo dei giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026 (comma 1).

A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 1.380.484 per l’anno 2025 e di euro 2.760.968 per il 2026 cui si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023 (comma 2).

In proposito si segnala che gli emendamenti identici 5.1 (testo 2), 5.2 (testo 2) e 5.0.2 (testo 3)], non corredati di relazione tecnica, approvati nel corso dell’esame al Senato, hanno ridotto a 6 mesi il periodo di assegnazione all’Ufficio del processo dei giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026 - previsto in 12 mesi nel testo originario del provvedimento - e, conseguentemente, hanno autorizzato la spesa di euro 1.380.484 per l’anno 2025, in aggiunta a quella già prevista dal testo del provvedimento medesimo per l’anno 2026, pari a euro 2.760.968.

 

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento (AS 1315), ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Maggiori spese correnti

Riduzione a 12 mesi del termine durante il quale i magistrati onorari di pace, dopo il conferimento dell’incarico, vengono assegnati presso l’Ufficio del processo

(comma 2)

 

 

2,8

 

 

 

2,8

 

 

 

2,8

 

Maggiori entrate fiscali e contributive

Riduzione a 12 mesi del termine durante il quale i magistrati onorari di pace, dopo il conferimento dell’incarico, vengono assegnati presso l’Ufficio del processo – effetti riflessi

(comma 2)

 

 

 

 

 

 

1,3

 

 

 

1,3

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1315), ribadisce il contenuto dell’articolo e con riguardo al comma 1 riferisce che la norma si rende necessaria per sopperire alla grave scopertura degli organici della magistratura onoraria secondo le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 116 del 2017 e alla luce dei tempi necessari all’effettiva entrata in servizio dei nuovi magistrati onorari. A fronte di una dotazione organica complessiva di 6.000 unità prevista dall’articolo 1, comma 630, della legge 234 del 2021, comprensiva delle 4.393 unità del contingente ad esaurimento per le quali sono in corso le procedure di conferma, le tornate selettive per il reclutamento di nuovi magistrati onorari sono state due, la prima nel 2018, per un numero di posti pari a 400 (100 di vice procuratore onorario e 300 posti di magistrato onorario di pace) e la seconda nel 2023, per un numero di posti pari a 1.044 (382 di vice procuratore onorario e 662 posti di magistrato onorario di pace). La relazione tecnica rileva che secondo i dati forniti dalle competenti articolazioni ministeriali, dei magistrati onorari che hanno partecipato alle nuove procedure selettive, quelli attualmente in servizio sono pari a 416 unità, di cui 100 vice procuratori onorari della prima procedura e 12 della seconda procedura, e 300 magistrati onorari di pace della prima procedura e 4 della seconda procedura; la norma, nello specifico interesserebbe i soli giudici onorari di pace e non tutta la platea della magistratura onoraria, considerato che i vice procuratori onorari già oggi, in applicazione dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 2017, permangono nell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica per 12 mesi, prima di assumere le funzioni. Avendo già i magistrati onorari della procedura selettiva del 2018 assunto le funzioni ed ipotizzando che anche i 16 attualmente in servizio della procedura selettiva del 2023 abbiano assunto le funzioni, la riduzione di 12 mesi interesserebbe pertanto solo 658 unità di giudici onorari di pace della procedura selettiva del 2023.

Dal punto di vista finanziario la minore permanenza dei giudici onorari di pace da 24 a 12 mesi presso l’Ufficio del processo determina la contestuale anticipazione del trattamento economico più elevato (100 %) previsto per chi assume le funzioni al termine dei 24 mesi, con un differenziale annuo lordo pro capite pari ad euro 4.196, così come evidenziato nella tabella seguente.

 

Tabella 1

(euro)

Trattamento economico giudici onorari immessi post decreto legislativo n. 116 del 2017

Disposizioni decreto legislativo

Onorario

pro capite

giudice onorario

Indennità di risultato Massimo 30 %

INAIL

Buoni pasto

(12 mensili)

Totale onere

Art. 23, co. 2

(100 %)

16.140

4.842

90

924

21.996

Art. 23, co. 3

(80 %)

12.912

3.874

90

924

17.800

Maggiore trattamento economico individuale

4.196

 

La quantificazione dell’onere relativo al 2026 che la modifica normativa comporta, alla luce della platea dei giudici onorari di pace interessati dalla seconda procedura selettiva bandita nel 2023, pari a 658 unità, viene evidenziato nella seguente tabella.

 

Tabella 2

(euro)

Maggior onere

Anno

Numero giudici di pace onorari

Maggiore trattamento economico individuale

Onere

2026

658

4.196

2.760.980

 

Il Governo, nel corso dell’esame al Senato[8], ha riferito che la disposizione reca effetti finanziari relativi all’anticipazione dell’erogazione del trattamento economico in misura intera al termine dei dodici mesi (come previsto dal testo originario della disposizione) anziché dei ventiquattro mesi per la sola annualità 2026, senza produrre effetti di trascinamento di tali oneri sugli esercizi successivi. È stata, inoltre, assicurata la disponibilità delle risorse del Fondo di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023, ai fini della copertura finanziaria del l’intervento normativo in esame nonché l’adeguatezza delle risorse finanziarie rimanenti per garantire l’attuazione di ulteriori interventi di potenziamento dei servizi istituzionali della giustizia, in coerenza con le finalità del Fondo stesso.

 

Gli emendamenti approvati, nel corso dell’esame al Senato, che hanno introdotto le modifiche all’articolo in esame, non sono corredati di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’articolo 5, come modificata al Senato, al comma 1, riduce - in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 116 del 2017 - da 24 a 6 mesi il periodo di assegnazione all’Ufficio del processo dei giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026 (comma 1). A tal fine viene autorizzata, al comma 2, la spesa di euro 1.380.484 per il 2025 e di euro 2.760.968 per il 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia[9].

Le modifiche e integrazioni apportate dal Senato alla disposizione originaria concernono la riduzione da 24 a 6 mesi (anziché da 24 a 12 mesi come inizialmente previsto dal decreto-legge) del suddetto periodo di assegnazione e la conseguente estensione della relativa autorizzazione di spesa al 2025 per un importo di euro 1.380.484.

In proposito, appare necessario, in primo luogo, che il Governo fornisca puntuali elementi di informazione in merito alla quantificazione degli oneri, quali risultanti all’esito delle modifiche approvate dal Senato, considerato che le proposte emendative che le hanno introdotte non sono corredate di relazione tecnica. In secondo luogo, poiché le norme in esame appaiono comportare effetti non solo sulla legislazione vigente, ma anche sulle norme che dovrebbero entrare in vigore all’esito dell’approvazione delle modifiche alla disciplina della magistratura onoraria - di cui al disegno di legge AC 1950, collegato alla manovra di finanza pubblica, già approvato dalla Camera e in corso di esame presso il Senato (A.S. 1322) - che ridefiniscono in aumento i trattamenti economici della magistratura onoraria, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che di tali effetti si terrà conto nel prosieguo dell’iter legislativo del disegno di legge collegato di cui trattasi.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 5, come modificato nel corso dell’esame presso il Senato, provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, pari a 1.380.484 euro per l’anno 2025 e a 2.760.968 euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023.

In proposito, si rileva che il citato comma 3 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del medesimo Ministero, con uno stanziamento di 5.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, da ripartire con uno o più decreti ministeriali.

Al riguardo, si ricorda che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 1544 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, reca una dotazione iniziale, nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 1.480.000 euro per l’anno 2025 e a 5.000.000 euro per l’anno 2026.

Tanto premesso, si prende atto che, nel corso dell’esame presso il Senato della Repubblica, con una nota depositata presso la 5a Commissione [10], il Governo ha confermato la sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria, nonché fornito rassicurazioni in ordine all’adeguatezza delle risorse finanziarie rimanenti al fine di garantire l’attuazione di ulteriori interventi di potenziamento dei servizi istituzionali della giustizia, in coerenza con le finalità del Fondo stesso.

 

ARTICOLO 6

Disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario

La norma reca specifiche modifiche e integrazioni all’articolo 4-bis del decreto-legge n. 92 del 2024 che disciplina la nomina e l’attività del Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria. La novella, in particolare, prevede che:

-          il Commissario, per l’avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, possa stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate[11] e del supporto di società partecipate dallo Stato nonché della vigilanza collaborativa dell’Autorità nazionale anticorruzione[12]. A tal fine viene sostituito con un nuovo testo il primo periodo del comma 4 della disposizione in parola che, nell’assetto già vigente, prevede invece che il Commissario, per le summenzionate medesime finalità provvede, con oneri a carico del quadro economico dell’opera nella misura massima del 2 per cento, allo sviluppo, alla rielaborazione e all’approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione specializzate nel settore, mediante protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche [comma 1, lettera b), n. 1];

-          la durata dell’incarico del Commissario straordinario sia estesa dal 31 dicembre 2025, prevista dal testo previgente del comma 6 della disposizione, al 31 dicembre 2026 e che la trasmissione della relazione sull’attuazione del programma avvenga con cadenza annuale (entro il 30 giugno 2025 nel testo già vigente);

-          il compenso annuo lordo pro capite onnicomprensivo previsto dal comma 7 della disposizione per i cinque esperti componenti la Struttura di supporto venga portato da 60.000 a 80.000 (+20.000 euro) per un importo complessivo lordo annuo che passa da 300.000 euro a 400.000 euro (+100.000 euro) [comma 1, lettera e), n. 1]. Viene, inoltre, previsto che nell’ambito della predetta Struttura, il Commissario straordinario possa avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza [comma 1, lettera e), n. 2];

-          gli interventi esclusi - ai sensi del previgente testo del comma 8 della disposizione - dalle competenze del Commissario straordinario, finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, sono quelli per i quali risulta affidato l’incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024 [comma 1, lettera f)];

-          il compenso del Commissario straordinario, previsto dal comma 9 della disposizione, sia determinato in misura non superiore al doppio (e non più nella misura non superiore), dell’importo previsto dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (50.000 euro annui per la parte fissa e di 50.000 euro annui per quella variabile), confermando che i relativi oneri sono, come previsto nell’assetto previgente, a carico delle risorse di cui al comma 10 dell’articolo 4-bis (comma 1, lettera g)). La correlata autorizzazione di spesa prevista dal menzionato comma 10 con riguardo agli oneri relativi al compenso del Commissario e per il funzionamento della Struttura di supporto viene adeguata passando da euro 812.700 per il 2025 a euro 995.400 per ciascuno degli anni 2025 (+182.700 euro) e 2026 (+995.400 euro) (comma 1, lettera h));

-          con riguardo al comma 11 della disposizione, che istituisce una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario da utilizzare per l’esercizio delle sue funzioni, su cui è già prevista, nell’assetto previgente, la confluenza delle risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all’edilizia penitenziaria, viene specificato che su di essa confluiscono anche le risorse, nel rispetto di quanto previsto al comma 8, di destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (comma 1, lettera i)).

Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera h), pari a euro 182.700 per il 2025 e a euro 995.400 per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero della giustizia (comma 2).

Le risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni[13] sono, inoltre, incrementate di euro 95.724.000 per il 2024 (comma 3). Ai relativi oneri per il 2024 si provvede:

-          quanto a euro 73.521.500 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni dell'importo di euro 142.760.195, del fondo per l’attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria di cui all’articolo 1, comma 370, della legge n. 213 del 2023 [comma 4, lettera a)].

Si rammenta che l’articolo 1, comma 370, della legge n. 213 del 2023 ha istituito un fondo con dotazioni finanziarie specificamente riferite alle annualità dal 2024 al 2032 e a decorrere dal 2033, finalizzato all’attuazione degli interventi della riforma della magistratura onoraria, disciplinata dal decreto legislativo n. 116 del 2017. In particolare, il comma 370 individua, con riguardo al 2024, una dotazione del fondo pari ad euro 177.470.000 (177,5 Mln). Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari relativo alla suddetta legge sconta con riguardo al 2024 un effetto netto (depurato delle maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalla norma, pari a 86,1 Mln) in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 91,4 Mln;

-          quanto a euro 13.236.000 mediante riduzione del fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti[14] (comma 4, lettera b));

-          quanto a euro 8.966.500 mediante riduzione del fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa[15] (comma 4, lettera c)).

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento (AS 1315), ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

 

Maggiori spese correnti

Struttura di supporto al Commissario – compensi 5 esperti

[comma 1, lett. e), n. 1]

 

0,1

0,4

 

 

0,1

0,4

 

 

0,1

0,4

 

 

Compenso spettante al Commissario

(comma 1, lett. g))

 

0,1

0,3

 

 

0,1

0,3

 

 

0,1

0,3

 

 

Struttura di supporto al Commissario – spese di funzionamento

(comma 1, lett. h))

 

 

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

0,1

 

 

Incremento spese di giustizia e per intercettazioni,

(comma 3)

95,7

 

 

 

95,7

 

 

 

95,7

 

 

 

 

Struttura di supporto al Commissario – Riduzione spese di missione di cui all'art. 4-bis, comma 10, DL 92/2024

(comma 1, lett. h))

 

 

0,3

 

 

 

0,3

 

 

 

0,3

 

 

Maggiori entrate fiscali e contributive

Compenso spettante al Commissario – effetti riflessi

(comma 1, lett. g))

 

 

 

 

 

0,1

0,1

 

 

0,1

0,1

 

 

Minori spese correnti

Struttura di supporto al Commissario – Riduzione spese di missione di cui all'art. 4-bis, comma 10, DL 92/2024

(comma 1, lett. h))

 

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

Riduzione Tabella A – GIUSTIZIA

(comma 1, lett. h))

 

0,2

0,1

 

 

0,2

0,1

 

 

0,2

0,1

 

 

Riduzione Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria

(comma 4, lett. a))

142,8

 

 

 

142,8

 

 

 

142,8

 

 

 

 

Riduzione Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti (comma 4, lett. b))

13,2

 

 

 

13,2

 

 

 

13,2

 

 

 

 

Riduzione del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa

(comma 4, lett. c))

9,0

 

 

 

9,0

 

 

 

9,0

 

 

 

 

Minori entrate fiscali e contributive

 

Riduzione Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria - effetti riflessi

(comma 4, lett. a))

 

 

 

 

69,2

 

 

 

69,2

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1315), ribadisce il contenuto dell’articolo e con riferimento al comma 1, lettera b), n. 1), che attribuisce al Commissario la facoltà di stipulare protocolli per avvalersi a titolo gratuito delle stazioni appaltanti qualificate, del supporto di società partecipate dallo Stato e della vigilanza collaborativa dell’Autorità nazionale anticorruzione, assicura che la gestione delle attività demandate alle stazioni appaltanti e alle società partecipate dallo Stato potrà essere realizzata mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito agli oneri derivanti dall’incremento del compenso al Commissario (comma 1, lettera g)) e agli esperti [comma 1, lettera e), n. 1] della struttura di supporto (euro 182.700 per il 2025 ed euro 995.400 per il 2026) la RT evidenzia la seguente quantificazione:

Anni 2025 e 2026

-          compenso commissario straordinario euro 265.400 (lordo Stato);

-          compensi per n. 5 esperti nel settore dell’edilizia e della progettazione euro 80.000 pro capite (lordo Stato) per un totale di euro 400.000;

-          spese di funzionamento euro 80.000 (dettagliate nella tabella a seguire)

 

 

 

 

(euro)

Facility management

20.000

Canoni e utenze

20.000

Collegamenti telematici

10.000

Fotocopiatrici (noleggio)

2.000

Cancelleria

3.500

Altri costi di gestione non preventivabili

24.500

Totale

80.000

 

-          spese di missione euro 250.000

Per quanto concerne le spese di logistica relative all’approntamento dei locali, mobili e arredi la RT evidenzia che le stesse saranno a carico del bilancio dell’amministrazione penitenziaria mediante l’utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Nella successiva tabella (prospetto riepilogativo nel testo della relazione tecnica) vengono riportati gli oneri – oggetto di autorizzazione di spesa – relativi sia all’originaria formulazione dell’articolo 4-bis del decreto-legge n. 92 del 2024 sia all’articolo 6 del presente provvedimento.

(euro)

Oneri Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria

Voci di costo

Articolo 4-bis comma 10 decreto - legge 92/2024

Articolo 6, comma 2

Decreto - legge in esame

(onere 2026)

Differenziale per il 2025

Compenso Commissario straordinario

(Lordo Stato)

132.700

265.400

132.700

Missioni

300.000

250.000

-50.000

Esperti

300.000

400.000

100.000

Spese funzionamento

80.000

80.000

0

Oneri complessivi per ciascuno degli anni 2025 e 2026

812.700

995.400

182.700

 

Per il 2024, tenuto conto dei tempi di approvazione del provvedimento, la RT stima un rateo pari ad euro 197.081 basato su differenti parametri:

a) per il compenso del Commissario straordinario il rateo (pari a 104 giorni) è stato calcolato dalla data di nomina a Commissario straordinario per l’edilizia come indicata dal DPCM, ovvero dal 19 settembre 2024;

b) per le spese di funzionamento, per le spese relative agli esperti e per le spese di missione è stato calcolato un rateo di due mesi (novembre e dicembre 2024), atteso che tutte le procedure per il funzionamento della struttura ed il reclutamento del personale hanno bisogno di tempistiche per perfezionarsi e pertanto non potranno attivarsi prima di novembre 2024.

La relazione tecnica precisa che la norma è finalizzata a garantire le adeguate risorse finanziarie al Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria nominato per fronteggiare la grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari e assicurare la realizzazione del programma straordinario degli interventi di edilizia penitenziaria, quali interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti; realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari, subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina, se esso non pregiudica la celerità degli interventi medesimi.

Con riferimento all’incremento delle risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni (comma 3) la relazione tecnica, oltre a confermare la modalità di copertura finanziaria individuata in norma, chiarisce che l’intervento si rende necessario per integrare gli stanziamenti di bilancio per il 2024 dei capitoli di bilancio 1360 “Spese di giustizia” e 1363 “Spese per intercettazioni” in relazione alle effettive esigenze degli uffici giudiziari e al fine di accelerare i tempi di pagamento delle fatture commerciali, in coerenza con gli obiettivi del PNRR. Al fine di consentire l’utilizzo integrale delle risorse nel corso del 2024, si potrà provvedere con le modalità previste dall’articolo 20, comma 30, della legge n. 213 del 2023, con il ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

 

Il Governo, nel corso dell’esame al Senato[16], ha chiarito che la modifica apportata al comma 4 dell’articolo 4-bis del decreto-legge n.92 del 2024 (comma 1, lettera b)) non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto le attività progettuali previste in attuazione del previgente comma 4–con oneri a carico del quadro economico dell’opera nella misura massima del 2 per cento–non sono state ancora avviate. In relazione alla riduzione degli oneri connessi alle spese di missione del Commissario straordinario e della struttura di supporto (da 300.000 euro a 250.000 euro) evidenziata dalla relazione tecnica, è stato chiarito che le stesse sono state rideterminate alla luce di una più attenta programmazione degli spostamenti sul territorio nazionale che si renderanno necessari per l’attuazione del Piano degli interventi di edilizia penitenziaria. In relazione alla modifica del comma 11 dell’articolo 4-bis (comma 1, lettera i)) è stato assicurato che le risorse dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che confluiranno nella contabilità speciale del Commissario straordinario non sono suscettibili di determinare effetti in termini di fabbisogno e indebitamento diversi da quelli già previsti a legislazione vigente. In merito al comma 3 è stato, altresì, chiarito che l’utilizzo delle risorse dei Fondi richiamati dalla disposizione, a copertura degli interventi previsti dall’articolo, risultano nella disponibilità dello stato di previsione del Ministero della giustizia ed è stato altresì assicurato che tale utilizzo non arreca alcun pregiudizio alla realizzazione delle finalità di spesa previste a legislazione vigente a valere sui suddetti Fondi. È stato, inoltre, precisato che tale previsione, da inquadrare quale intervento di spending-review, è frutto di un’attenta analisi finanziaria da parte dell’amministrazione finanziaria sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle diverse articolazioni ministeriali in ordine alla concreta esigenza di spesa per gli interventi finanziati dai suddetti Fondi, rilevata nel 2024.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’articolo 6, al comma 1, apporta una serie di modifiche all’articolo 4-bis del decreto-legge n. 92 del 2024, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, estendendone, in primo luogo, la durata dell’incarico fino al 31 dicembre 2026 (31 dicembre 2025 nell’assetto già vigente). Tra le modifiche apportate alla disposizione, in particolare, viene previsto che il Commissario, per l’avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, possa stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, di specifiche e qualificate stazioni appaltanti individuate dalla norma e del supporto di società partecipate dallo Stato nonché della vigilanza collaborativa dell’Autorità nazionale anticorruzione; ciò laddove, nell’assetto già vigente, il Commissario, per le summenzionate medesime finalità provvede, con oneri a carico del quadro economico dell’opera nella misura massima del 2 per cento, allo sviluppo, alla rielaborazione e all’approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione specializzate nel settore, mediante protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche [comma 1, lettera b), n. 1].

Il compenso annuo lordo pro capite onnicomprensivo già previsto per i cinque esperti componenti la Struttura di supporto viene, altresì, portato da 60.000 a 80.000 per un importo complessivo lordo annuo che passa da 300.000 euro a 400.000 euro (+100.000 euro) [comma 1, lettera e), n. 1]. Viene, inoltre, previsto che nell’ambito della predetta Struttura, il Commissario straordinario possa avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza [comma 1, lettera e), n. 2]. Il compenso del Commissario straordinario viene, altresì, rideterminato in aumento, raddoppiandolo (euro 265.400 annui in termini lordo Stato, come precisato dalla RT) rispetto a quello previsto nell’assetto già vigente (euro 132.700 in termini lordo Stato, come precisato anche in tal caso dalla RT) in misura non superiore all’importo previsto dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (50.000 euro annui per la parte fissa e di 50.000 euro annui per quella variabile) (comma 1, lettera g)). La correlata autorizzazione di spesa prevista, nel testo previgente della disposizione, con riguardo agli oneri relativi al compenso del Commissario e alle spese di funzionamento della Struttura di supporto viene adeguata portandola da 812.700 euro per il 2025 a 995.400 euro per ciascuno degli anni 2025 (+182.700 euro) e 2026 (+995.400 euro) (comma 1, lettera h).

Viene altresì, precisato che gli interventi esclusi (ai sensi del previgente testo della disposizione) dalle competenze del Commissario straordinario, finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, sono quelli per i quali risulta affidato l’incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024 (comma 1, lettera f)). Inoltre, con riguardo alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario da utilizzare per l’esercizio delle sue funzioni, su cui è già prevista, nell’assetto previgente, la confluenza delle risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all’edilizia penitenziaria, viene specificato che su di essa confluiscono anche le risorse, fermo restando quanto sopra precisato, destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (comma 1, lettera i)).

Al riguardo, si rileva che la norma poiché interviene mediante novella sull’articolo 4-bis del decreto-legge n. 92 del 2024, sembrerebbe produrre i suoi effetti fin dal 2024, ossia dall’effettivo insediamento del Commissario e della relativa struttura di supporto. Tuttavia il provvedimento quantifica gli oneri per il biennio 2025-2026, mentre per il 2024, come sembra emergere dalla relazione tecnica, all’aumento degli oneri si dovrebbe provvedere con le disponibilità derivanti dalla differita effettiva operatività del Commissario e della sua struttura, rispetto a quanto inizialmente previsto dalla relazione tecnica riferita all’articolo 4-bis del decreto-legge n. 92 del 2024. In merito a tale ricostruzione, appare necessaria una conferma da parte del Governo, anche in considerazione del fatto che all’articolo 6 in esame non si applica la clausola di neutralità finanziaria di cui all’articolo 10.

Non si formulano osservazioni con riguardo alle altre previsioni del comma 1, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell’esame al Senato.

In particolare è stato chiarito che dal comma 1, lettera b) non discendono oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto le attività progettuali previste in attuazione del previgente comma 4 dell’articolo 4-bis del decreto-legge n. 92 del 2024 (con oneri a carico del quadro economico dell’opera nella misura massima del 2 per cento) non sono state ancora avviate. Con riguardo alla riduzione degli oneri connessi alle spese di missione del Commissario straordinario e della struttura di supporto (da 300.000 euro a 250.000 euro) evidenziata dalla relazione tecnica, è stato chiarito che queste sono state rideterminate alla luce di una più attenta programmazione degli spostamenti sul territorio nazionale che si renderanno necessari per l’attuazione del Piano degli interventi di edilizia penitenziaria. In merito comma 1, lettera i) è stato assicurato che le risorse dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture che confluiranno nella contabilità speciale del Commissario straordinario non sono suscettibili di determinare effetti in termini di fabbisogno e indebitamento diversi da quelli già previsti a legislazione vigente.

L’articolo 6 incrementa, infine, al comma 3, di euro 95.724.000 per il 2024 le risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni.

Come si evince dalla relazione tecnica, l’intervento si rende necessario per integrare per il 2024 i capitoli 1360 “Spese di giustizia” e 1363 “Spese per intercettazioni” in relazione alle effettive esigenze degli uffici giudiziari e al fine di accelerare i tempi di pagamento delle fatture commerciali, in coerenza con gli obiettivi del PNRR.

In proposito, nonostante l’onere sia limitato all’ammontare dell’incremento dello stanziamento previsto, appare necessario che il Governo chiarisca nel dettaglio le ragioni che hanno determinato l’esigenza di integrare i capitoli 1360 “Spese di giustizia” e 1363 “Spese per intercettazioni”. In particolare, si rammenta che il tema della congruità dello stanziamento iscritto sul capitolo  1363 “Spese per intercettazioni”  era già stato posto in occasione dell’esame del disegno di legge, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (articolo 18 - AC 1717-A[17]), che ha previsto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’estensione della disciplina delle intercettazioni per i fatti di criminalità organizzata ai reati informatici rimessi al coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. In quella occasione la relazione tecnica relativa al citato provvedimento, nel confermare la neutralità finanziaria della predetta estensione, aveva evidenziato che i relativi adempimenti avrebbero potuto essere fronteggiati con le ordinarie risorse, pari a 212.143.598 euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026, iscritte sul suddetto capitolo 1363, anche perché recenti interventi normativi, volti alla razionalizzazione e al contenimento delle tariffe sia delle prestazioni obbligatorie che di quelle funzionali alle operazioni di intercettazione, avrebbero determinato risparmi di spesa. Nel corso dell’esame presso la V Commissione della Camera era stato osservato[18] che, in base a quanto desumibile dal rendiconto per il 2022, lo stanziamento iniziale in termini di competenza del citato capitolo era pari a 213.718.734 euro e che esso, per effetto di un incremento disposto nel corso dell’esercizio con provvedimento amministrativo (DMC n. 34613 del 2022), per un ammontare pari a 6.300.000 euro, era stato elevato a 220.018.734 euro, impegnati pressoché integralmente al termine dell’esercizio stesso. Tutto ciò considerato, era stato pertanto chiesto al Governo di fornire ulteriori elementi di carattere amministrativo-contabile volti a garantire che, nel corso dell’esercizio 2024 e possibilmente a regime, vi fossero margini di risorse inutilizzate che risultassero quantitativamente idonee, da un lato, ad escludere il ricorso durante l’esercizio a prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie e, dall’altro, a far fronte anche alle nuove esigenze finanziarie derivanti dal maggior numero di intercettazioni. Il Governo, nella nota di risposta[19] alle osservazioni formulate aveva invece confermato la neutralità finanziaria della disposizione, affermando che ai relativi adempimenti si sarebbe fatto fronte con le ordinarie risorse iscritte sul capito 1363 per l’ammontare delle risorse sopra evidenziate, precisando, inoltre, che l’eventuale maggior numero di intercettazioni avrebbe potuto essere fronteggiato attraverso una riprogrammazione delle risorse resesi disponibili dai citati risparmi di spesa.

Alla luce di quanto disposto dal presente provvedimento, pertanto, tale riprogrammazione non sembra essere stata realizzata o, quanto meno, non sembra aver prodotto gli effetti attesi per l’anno 2024, posto che vi è ora la necessità di aumentare lo stanziamento previsto per il medesimo anno e, a suo tempo, non integrato.

Per gli anni successivi al 2024 si segnala che la legge di bilancio per il triennio 2025-2027 - come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027[20] - incrementa lo stanziamento del capitolo 1363 dello stato di previsione del Ministero della giustizia portandolo a 227.143.598 euro per ciascun anno del triennio rispetto ai 212.143.598 euro annui previsti per il precedente triennio 2024-2026.

Infine, per quanto riguarda gli oneri complessivamente risultanti dal provvedimento in esame, pari ad euro a 95.724.000 euro per l’anno 2024, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito al fatto che essi (come risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari) producono il medesimo effetto su tutti e tre i saldi di finanza pubblica e che, per compensare quota parte degli oneri stessi (euro 73.521.500), in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sia necessaria una maggiore riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (euro 142.760.195), per tenere conto degli effetti riflessi in termini di minori entrate (euro 69.200.000) che tale riduzione comporta sul fabbisogno e sull’indebitamento netto (cfr. scheda relativa ai profili di copertura finanziaria).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 6 fa fronte agli oneri derivanti dal comma 1, lettera h), pari a euro 182.700 per l’anno 2025 e a euro 995.400 per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero della giustizia. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che l’accantonamento oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il 2025.

Si fa presente, altresì, che il comma 4 provvede agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l’anno 2024, tramite le seguenti modalità:

- quanto a euro 73.521.500, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma 4, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni dell'importo di euro 142.760.195, del fondo per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria di cui all’articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

- quanto a euro 13.236.000, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) del medesimo comma 4, mediante riduzione del fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti di cui all’articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

- quanto a euro 8.966.500, ai sensi di quanto previsto dalla successiva lettera c), mediante riduzione del fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Al riguardo, sotto il profilo della formulazione della disposizione, si osserva, con riferimento con riferimento alla seconda e alla terza modalità di copertura, che le riduzioni dei fondi richiamati dalle lettere b) e c) devono intendersi “corrispondenti” rispetto agli oneri nelle stesse indicati.

Tanto premesso, con riferimento alla prima modalità di copertura, nel rilevare che le risorse del fondo per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria risultano iscritte sul capitolo 1393 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, si evidenzia che – come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – in corrispondenza alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, sul predetto capitolo è stato accantonato un importo equivalente a quello previsto dalla voce di copertura in esame pari a euro 142.760.195. In proposito, nel rilevare che risulta accantonato un importo eccedente la quota dell’onere oggetto di copertura, pari a euro 73.521.500, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si fa presente che il predetto Fondo, finalizzato all'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, ha un impatto differenziato sui saldi di finanza pubblica, posto che alla sua istituzione furono associati, sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, effetti riflessi in termini di maggiori entrate corrispondenti alla quota di entrate erariali e previdenziali connesse alle previste nuove assunzioni. Pertanto, una riduzione del Fondo per finalità che non riguardano spese di personale deve tener conto di tale differenziazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, che è puntualmente riportata nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, che registra il valore degli effetti riflessi in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in misura pari a 69,2 milioni di euro per l’anno 2024.

Con riferimento alla seconda e alla terza modalità di copertura, nel rilevare che le risorse del fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti nel processo penale e del fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa risultano iscritte, rispettivamente, sui capitoli 1265 e 2136 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, si evidenzia che – come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – in corrispondenza alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, sui predetti capitoli sono stati accantonati importi equivalenti a quelli previsti dalle voci di copertura in esame.

Tanto premesso, si prende atto che, nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, con una nota depositata presso la 5a Commissione[21], il Governo ha assicurato che l’utilizzo delle risorse dei predetti Fondi non arreca alcun pregiudizio alla realizzazione delle finalità di spesa previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 7

Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici

Le norme recano modifiche al codice di procedura penale con riferimento alla disciplina delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici (cosiddetto braccialetto elettronico)[22]. Nello specifico, al fine dell’applicazione dei summenzionati mezzi elettronici, le novelle in esame prevedono che durante la procedura della fattibilità tecnica, condotta dalla polizia giudiziaria coadiuvata anche da operatori della società incaricata del servizio di fornitura dei mezzi elettronici, sia verificato anche l’aspetto operativo.

Viene, inoltre, introdotto l’articolo 97-ter  alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale[23] in cui si dispone che nell’accertamento della fattibilità tecnica la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica entro quarantotto ore l’attivabilità, l’operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici, la polizia giudiziaria trasmette, altresì, nelle successive quarantotto ore all’autorità giudiziaria il rapporto concernente la fattibilità tecnica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia che le modifiche proposte non intervengono in senso innovativo sulla relativa applicabilità, ma piuttosto declinano la procedura di accertamento della fattibilità tecnica (ivi inclusa quella operativa) degli stessi strumenti e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, il coinvolgimento degli operatori della società incaricata di fornire i servizi inerenti ai “braccialetti elettronici”, al fine di esperire le verifiche tecniche relative all’installazione, attivazione e gestione degli strumenti anzidetti, non comporta oneri nuovi o aggiuntivi, essendo già previsto dal contratto stipulato con la società fornitrice.

Con riferimento alla fonte negoziale, si rappresenta che l’Amministrazione della pubblica sicurezza, con la stipula, in data 28 dicembre 2022, del contratto n. 30092, esecutivo dal 1° gennaio 2023, sottoscritto con il RTI Fastweb S.p.A/Sielte S.p.A. ad esito di gara pubblica, ha acquisito un servizio avente ad oggetto il “monitoraggio di soggetti con l’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici, con connessi servizi di monitoraggio, manutenzione correttiva ed evolutiva, nonché formazione per un arco temporale di 45 (quarantacinque) mesi”, per l’importo di euro 15.599.125,00, IVA esclusa, con la previsione di una fornitura mensile fino a 1.000 braccialetti elettronici. Fornitura che, a richiesta, deve essere aumentata del 20%, fino a 1.200, in virtù del principio del cosiddetto “quinto d’obbligo”.

 

Il Governo, nel corso dell’esame al Senato, ha confermato che i nuovi accertamenti introdotti dalla norma e da eseguirsi entro i termini previsti dall’articolo 97-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.p., saranno effettuati dalle Forze di polizia nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a normativa vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme recano talune modifiche procedurali alla fase di verifica di fattibilità tecnica, condotta dalla polizia giudiziaria, in ambito di controlli mediante mezzi elettronici.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni e preso atto della conferma da parte del Governo nel corso dell’esame al Senato in merito al fatto che le Forze di Polizia possano dare attuazione a quanto disposto nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a normativa vigente.

 

ARTICOLO 8

Norma di interpretazione autentica dell’articolo 56 del decreto legislativo n. 136 del 2024

Normativa vigente. L’articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” di cui al decreto legislativo n. 14 2019, prevede testualmente che “salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”.

 

La norma reca una disposizione di interpretazione autentica dell’articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024 che prevede che l’applicazione degli istitutivi ivi previsti non è subordinata al rinnovo, alla modifica o all’integrazione degli atti compiuti prima della entrata in vigore del medesimo decreto legislativo e che sono fatti salvi i provvedimenti adottati.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, specifica che la norma introduce una disposizione interpretativa al fine di evitare che l’applicazione delle norme novellate dal cosiddetto  «correttivo crisi» alle procedure ed ai procedimenti pendenti venga interpretata nel senso che sia necessaria la rinnovazione degli atti e dei provvedimenti intervenuti prima della entrata in vigore del decreto correttivo, con conseguente allungamento dei tempi di risoluzione della crisi o dell’insolvenza, e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca l’interpretazione autentica dell’articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”. Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con quanto attestato dalla relazione tecnica secondo cui la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 9

Misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità

Normativa vigente

L’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come integrato dall’articolo 1, comma 86, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituisce un Fondo sperimentale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per provvedere alla copertura assicurativa dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità in quanto condannati per reati in materia di violazione del Codice della strada; condannati per reati di lieve entità in materia di violazione della legge sugli stupefacenti e imputati con sospensione del processo per messa alla prova.

Per effetto dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124[24], il suddetto Fondo ha una dotazione strutturale di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, successivamente ridotta ad euro 2.850.000 con l’articolo 1, comma 523, della legge n. 212 del 2023 ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023.

 

Le norme estendono la copertura assicurativa INAIL di cui all’articolo 1, comma 312, della legge n. 208 del 2015 in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità sostitutivi di pene detentive brevi ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150[25] (comma 1).

Le norme provvedono agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 43.650 per l’anno 2024 e a euro 523.800 annui a decorrere dall’anno 2025, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge n. 208 del 2015 (comma 2).

 

La Relazione illustrativa chiarisce che il meccanismo di finanziamento e le modalità di attivazione della copertura assicurativa sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale 19 dicembre 2014 e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2014: l’attività prestata dai soggetti impegnati nei lavori di pubblica utilità, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è coperta dall’Inail e l’onere del relativo premio è posto direttamente a carico del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riporta un prospetto fornito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel quale vengono indicati il quadro normativo di riferimento, le risorse finanziarie iscritte al Fondo interessato nei vari anni dall’istituzione del medesimo fino ad oggi, nonché gli oneri relativi alla copertura assicurativa Inail.

 

 

Anno

Importo del Fondo per la copertura

assicurativa Inail

Importo dell'onere per la copertura assicurativa INAil

 

Dotazione del fondo - quadro normativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.900.000,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.803,72 €

 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 313:Una quota del Fondo di cui al comma 312 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della presente

legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma  314:Una  quota del Fondo di cui al comma 312 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle  organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.Alla dotazione del Fondo di cui al comma 312, cui è assegnato l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione  del Fondo sociale  per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.

 

 

 

 

2017

3.000.000,00 €

340.597,58 €

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 87:

Per le finalità di cui al comma 86 del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è

integrato di euro 3 milioni per gli anni 2017, 2018 e 2019.

2018

3.000.000,00 €

501.793,70 €

 

2019

 

3.000.000,00 €

 

659.627,81 €

 

 

 

 

2020

 

 

 

3.000.000,00 €

480.244,32 €

Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.  124, articolo 2, comma  2: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato dell'importo di 3.000.000 di euro annui a

decorrere dal 2020, anche per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354

2021

745.295,57 €

2022

844.498,66 €

 

 

 

 

2023

 

 

 

 

1.025.839,95 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024

 

 

 

 

 

 

 

 

2.850.000,00 €

 

 

 

 

 

 

 

al 21/11/2024 l'importo dell'onere è pari circa a

1.300.000 €

Legge 30 dicembre 2023, n. 213:

Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI annesso alla presente legge  sono ridotte, per gli anni 2024 e 2025 e a decorrere dall'anno 2026, degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di

effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica dà inoltre conto dei soggetti attualmente interessati dalla norma modificata. Con la circolare n. 14 del 2 marzo 2018 è stato infatti chiarito che sono ricompresi nella copertura assicurativa anche i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; i detenuti e gli internati impegnati in attività volontarie e gratuite; gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno. Inoltre, al fine di stabilizzare in maniera permanente le risorse destinate alla copertura INAIL, è stato previsto all’articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo 124 del 2018, che lo stesso Fondo venga integrato, a decorrere dall’anno 2020, anche per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354[26].

La relazione tecnica rappresenta che “la disposizione in esame realizza l’effettiva entrata in vigore della riforma Cartabia per quanto riguarda l’applicazione del regime delle pene sostitutive”. Il decreto legislativo 150 del 2022 ha previsto, infatti, con l’introduzione dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1982, n. 689, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pene detentive brevi, circostanza che rende necessaria l’estensione della copertura assicurativa anche a favore dei soggetti condannati ai sensi dell’articolo appena menzionato, al fine dell’effettiva applicazione della pena sostitutiva, altrimenti non irrogabile con caducazione del principio di delega normativa cui è ispirata la riforma del processo penale.

La relazione tecnica segnala inoltre che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha assicurato che la dotazione del Fondo, strutturale dal 2020 per 3 milioni di euro (di cui 100.000 euro destinati alle coperture assicurative relative alle organizzazioni di volontariato nei territori montani di cui all’articolo 9, comma 2 del DM 28 febbraio 2017), ed attualmente di 2,850 milioni di euro, a seguito della legge 213 del 2023 (articolo 1, comma 523), è risultata finora più che sufficiente rispetto alle polizze assicurative attivate, come rappresentato nel prospetto sopra riportato, dal quale si evince che la situazione degli oneri gravanti sul Fondo dalla sua costituzione ad oggi secondo l’ultima rilevazione per il 2024 alla data del 21 novembre evidenzia un utilizzo di risorse per circa 1,3 milioni di euro a fronte di una dotazione di 2,850 milioni.

Per quanto riguarda la potenziale platea interessata dalla norma, la relazione tecnica riporta a titolo esemplificativo sulla base dei dati forniti dalla elaborazione del sistema dell’esecuzione penale esterna (SIEPE) che sono in carico agli uffici di esecuzione penale esterna in media al 15 maggio 2024 circa 2.867 soggetti, possibili beneficiari del lavoro di pubblica utilità.

La stima degli oneri relativa alla copertura assicurativa INAIL è stata effettuata sulla base della circolare INAIL prot. 29 maggio 2023, n. 21, prendendo a riferimento il premio speciale unitario giornaliero, la cui misura è calcolata in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale pari per il 2023 a euro 53,95 ed è frazionabile in base alle effettive giornate di attività prestata. Tale misura è stata confermata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 settembre 2022 e posta a carico del Fondo per il 2023, è pari a euro annui 291,33 e a 0,97 euro giornalieri (per singola giornata di attività prestata), che ha determinato in via prudenziale un onere complessivo di euro 523.800 a decorrere dall’anno 2025 (rateo di euro 43.650 per l’anno 2024), per 180 giornate lavorative, per n. 3000 possibili beneficiari (numero arrotondato) come risulta dal prospetto di seguito riportato:

 

Copertura assicurativa INAIL - soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 689/1981

Soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità di cui art. 56-bis L. 689/1981

Importo premio speciale unitario giornaliero Circolare INAIL 21/2023

 

N. giornate di attività prestata

 

Totale premio assicurativo unitario

 

Totale complessivo premio assicurativo soggetti in lavoro pubblica utilità sostitutivo pene detentive brevi

 

3000

 

0,97

 

180

 

174,6

 

523.800

 

 

La relazione tecnica conferma infine che con il comma 2 si prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 43.650 per l’anno 2024 e a euro 523.800 annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

Nel corso dell’esame in Senato, con Nota depositata presso la Commissione 5a[27], il Governo ha ribadito che la gestione delle risorse finanziarie iscritte sul Fondo istituito nel 2016 è oggetto di attenta analisi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e che l’estensione della copertura assicurativa INAIL anche ai condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva, risulta pienamente sostenibile nell’ambito  delle disponibilità degli stanziamenti del capitolo dedicato. La stessa Nota evidenzia, inoltre, che la tendenza alla crescita nell’utilizzo delle risorse del citato Fondo è avvenuta gradualmente nel tempo, osservando che la spesa per l’anno 2024 si è attestata su circa 1,5 milioni di euro a fronte di una dotazione del medesimo Fondo di 2,85 milioni di euro, capienza più che sufficiente a coprire le possibili dinamiche incrementali relative alla copertura degli oneri assicurativi di determinate categorie di soggetti, che dimostra che le possibili tensioni nelle linee di finanziamento nel lungo periodo possono essere tenute sotto controllo.

Come ulteriore rassicurazione, la Nota riporta che l’Inail ha gestito fin dal 2014 le richieste di attivazione della copertura assicurativa di tutti i soggetti previsti dall’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, esclusivamente con un servizio online denominato “Polizza volontari”.  Il servizio è collegato al budget annuo previsto per il Fondo ed è stato strutturato in modo che non accetti ulteriori richieste quando il Fondo risulta avere risorse per soli 100.000 euro, margine previsto in via cautelare considerando la media dei tempi tecnici con cui le Sedi dell’Inail concludono l’istruttoria delle richieste.

La copertura assicurativa a carico del Fondo non prevede infatti l’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni stabilito dall’articolo 67 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (secondo cui gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo).

Ancorché i soggetti tutelati siano persone condannate da un giudice a scontare la pena del lavoro di pubblica utilità, sia l’articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014 che l’articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2017, con cui sono state stabilite le modalità di attuazione della copertura assicurativa a carico del Fondo, stabiliscono che “Non trova in ogni caso applicazione il principio dell’automaticità delle prestazioni”. Per attivare la copertura assicurativa a carico del Fondo, i soggetti ospitanti devono presentare la richiesta di attivazione della copertura assicurativa all’Inail tramite l’apposito servizio online almeno 10 giorni prima dell’inizio delle attività di volontariato o del lavoro di pubblica utilità, specificando la tipologia dell’attività prestata e il numero complessivo delle giornate per le quali la stessa è svolta. Questo consente di calcolare pressoché immediatamente i costi e imputarli praticamente in tempo reale al Fondo in modo da monitorarne l’utilizzo. Chiunque, peraltro, può verificare in qualsiasi momento le risorse residue del Fondo perché nel sito dell’Inail è attivo un apposito banner, denominato “Diamoci una mano”, che fa vedere la disponibilità delle risorse del Fondo in tempo reale. Non applicandosi il principio di automaticità delle prestazioni, la copertura assicurativa a carico del Fondo opera, del resto, solo dal momento in cui l’Inail comunica al soggetto che l’ha richiesta l’avvenuta attivazione dell’assicurazione.[28]

Alla luce di quanto rappresentato, conclude la Nota, la dotazione finanziaria del Fondo non costituisce un limite per l’attivazione dell’assicurazione e che, conseguentemente, esaurite le risorse disponibili nessun nuovo o maggiore onere grava sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame estendono la copertura INAIL di cui all’articolo 1, comma 312, della legge n. 208 del 2015 ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità sostitutivi alla pena ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (comma 1). Ai relativi oneri, pari a euro 43.650 per l’anno 2024 e a euro 523.800 annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui al medesimo articolo 1, comma 312, della legge n. 208 del 2015 (comma 2).

La relazione tecnica riporta a titolo esemplificativo che sono in carico agli uffici di esecuzione penale esterna in media al 15 maggio 2024 circa 2.867 soggetti possibili beneficiari del lavoro di pubblica utilità[29]. La cifra è ricavabile come media tra il numero di soggetti in carico per lavoro di pubblica utilità sostitutivo alla pena alla data del 15 maggio 2024, pari a 2.636 soggetti, e il numero di soggetti in carico per la stessa misura nell’anno 2024 fino al 15 maggio, pari a 3.098 soggetti[30].

In base all’ultima analisi statistica diffusa sugli adulti in detenzione esterna[31] si riscontra un aumento nel corso dell’anno 2024 dei soggetti in carico per lavoro di pubblica utilità sostitutivo alla pena: alla data del 15 dicembre 2024 sono 4.139 i soggetti interessati dalla norma, per un totale di 5.587 soggetti in carico nell’anno 2024 fino al 15 dicembre. Calcolando la media tra i predetti valori, la platea potenzialmente interessata dalla norma ammonterebbe a 4.863 soggetti[32], un numero superiore alle 3.000 unità prudenzialmente utilizzate nella stima degli oneri.

Si riporta, inoltre, a ulteriore supporto della tendenza all’aumento del ricorso ai lavori di pubblica utilità come pena sostitutiva, che nel 2023 i soggetti interessati dalla misura sono stati solamente 1.741, rispetto alle 5.587 unità interessate nell’anno 2024.

Si rileva, inoltre, che l’importo del premio speciale unitario giornaliero è stato incrementato dalla circolare INAIL n. 12/2024 da 0,97 a 1,02 euro giornalieri, calcolati in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, anch’esso incrementato dalla citata Circolare a 56,87 euro dai 53,95 euro previsti dalla circolare INAIL 21/2023 cui fa riferimento la relazione tecnica. Alla luce degli elementi sopra riportati, l’onere ascrivibile alla misura, basato sulla platea aggiornata di 4.863 soggetti per il 2024, moltiplicato per il premio di 1,02 euro giornalieri per circa 180 giornate lavorative annue, ammonterebbe a circa 892.846 euro annui, in luogo dei 523.800 euro stimati dalla relazione tecnica. Considerato comunque che la copertura assicurativa a carico del Fondo non prevede l’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni e che il sistema INAIL per la richiesta della copertura assicurativa prevede automatismi a tutela del limite di spesa, come confermato dal Governo nel corso dell’esame in Senato, si rileva che, anche in via prospettica, la dotazione del Fondo dovrebbe essere in grado di assorbire ulteriori incrementi della platea di beneficiari rispetto all’aumento già avvenuto nel 2024.

Si evidenzia in particolare che, in base ai dati forniti nella relazione tecnica e nella Nota del Governo, la dotazione del Fondo per il 2024, pari a 2,8 milioni di euro, sarebbe in grado di assorbire un incremento nella platea di beneficiari della copertura assicurativa maggiore rispetto a quello riscontrato sui dati per il 2024, fino a coprire circa 7.000 soggetti in più[33].

In merito a tali aspetti, appare comunque opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 9 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 del medesimo articolo, pari a euro 43.650 per l’anno 2024 e a euro 523.800 annui a decorrere dall’anno 2025, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge n. 208 del 2015.

In proposito, si rileva che il citato comma 312 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo sperimentale finalizzato a reintegrare l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente.

Al riguardo, nel rilevare che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 4326 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca una dotazione iniziale, nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 2.850.000[34] euro per ciascun anno del triennio 2025-2027, si evidenzia che – come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – sul predetto capitolo risultano disponibilità pari a 1.824.160 per l’anno 2024.

Tanto premesso, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto rappresentato dalla relazione tecnica, che assicura che la dotazione del Fondo è risultata finora più che sufficiente rispetto alle polizze assicurative attivate e, in particolare, che la situazione degli oneri gravanti sul Fondo dalla sua costituzione ad oggi, secondo l’ultima rilevazione per il 2024, alla data del 21 novembre, evidenzia un utilizzo di risorse per circa 1,3 milioni di euro a fronte di una dotazione di 2,85 milioni di euro. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 10

Clausola di invarianza finanziaria

La norma dispone che dall’attuazione del presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 10 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall’attuazione del presente decreto, ad esclusione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9, contenenti disposizioni onerose corredate da apposita copertura finanziaria, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione in commento.

 



[1] In una Nota di risposta depositata presso la medesima 5ª Commissione del Senato. Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 332 dell’8 gennaio 2025.

[2] Di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n.35 del 2008.

[3] Di cui all’articolo 15, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 25 del 2006.

[4] Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal PNRR.

[5] Data di pubblicazione del medesimo decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale.

[6] Ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n.160 del 2006.

[7] Nella Nota di risposta ai chiarimenti richiesti depositata presso la 5ª Commissione del Senato. Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 332 dell’8 gennaio 2025.

[8] Nella Nota di risposta ai chiarimenti richiesti depositata presso la 5ª Commissione del Senato. Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 332 dell’8 gennaio 2025.

[9] Di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023.

[10] Seduta della 5a Commissione dell’8 gennaio 2025.

[11] Di cui all’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

[12] Ai sensi dell’articolo 222 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

[13] Di cui al DPR n. 115 del 2002

[14] Di cui all’articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

[15] Di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2022.

[16] Nella Nota di risposta ai chiarimenti richiesti depositata presso la 5ª Commissione del Senato. Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 332 dell’8 gennaio 2025.

[17] Cfr. Nota di verifica delle quantificazioni - Servizio bilancio dello Stato - -Servizio Commissioni n. 205 del 14 maggio 2024

[18] Cfr. Bollettino giunta e Commissioni del 14 maggio 2024.

[19] Depositata presso la V Commissione in data 14 maggio 2024.

[20] Si tratta del decreto del 31 dicembre del 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze.

[21] Seduta della 5a Commissione dell’8 gennaio 2025.

[22] Le procedure di controllo elettronico dell’osservanza delle misure cautelari sono riferite a: arresti domiciliari (articolo 275-bis), ordine di allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-bis) e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282-ter).

[23] Di cui al decreto legislativo n.271 del 1989.

[24] Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103.

[25] Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

[26] Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

[27] Seduta della dell’8 gennaio 2025.

[28] Le modalità di attivazione della copertura assicurativa in argomento sono state comunque già indicate al paragrafo A delle circolari Inail 27 marzo 2015, n. 45 e 11 aprile 2016, n. 15, al paragrafo 4 della circolare Inail 17 febbraio 2017, n. 8, ai paragrafi Copertura assicurativa e modalità di attivazione e Apertura dei servizi online per la richiesta di attivazione della copertura assicurativa della circolare Inail 12 gennaio 2018, n. 5 nonché al paragrafo Implementazione del servizio online di apertura della “Polizza volontari” della circolare 10 gennaio 2020, n. 2 (l’ultima sul Fondo).

[29] Fonte: Ministero della Giustizia - Adulti in area penale esterna

[30] [3.098 (soggetti fino al 15 maggio 2024) + 2.636 (soggetti al 15 maggio 2024)] /2=2.867

[31] Adulti in area penale esterna – Analisi statistica dei dati (dati riferiti alla data del 15 dicembre 2024, dati di flusso dell’anno 2024, fino al 15 dicembre).

[32]  5.587 (soggetti fino al 15 dicembre 2024) +4.139 (soggetti al 15 dicembre 2024) /2=4.863

[33] La stima di 7.000 soggetti è ottenuta considerando un costo unitario della copertura assicurativa pari a 183,60 euro annui per soggetto (180 giornate di lavoro * 1,02 euro di premio giornaliero). Dividendo il residuo del Fondo per il 2024, pari a 1,35 milioni di euro (dotazione di 2,85 milioni di euro, meno la spesa di 1,5 milioni di euro per il 2024) per il costo unitario si ottengono gli ulteriori soggetti potenzialmente assicurabili nel 2024 con le risorse disponibili nel Fondo (7.352 soggetti = 1,35 milioni di euro/183,60 euro).

[34] In proposito, si fa presente che la dotazione del Fondo, pari originariamente a 3.000.000 di euro annui, per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 87, della legge n. 232 del 2016 e dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, è stata successivamente ridotta a 2.850.000 euro per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 523, della legge 212 del 2023, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023.