| Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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|---|---|
| Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
| Titolo: | Legge di bilancio 2025 - Profili finanziari |
| Riferimenti: | AC N.2112-bis/XIX |
| Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
| Data: | 07/11/2024 |
| Organi della Camera: | V Bilancio |
Servizio Bilancio dello Stato
Tel. 06 6760.2174 - * bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 274
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
Articolo 2 (Misure di sostegno al reddito)
Articolo 2, commi 1-8 (Misure concernenti l’IRPEF)
Articolo 2, comma 9 (Riordino delle detrazioni)
Articolo 2, comma 10 (Detrazioni per familiari a carico)
Articolo 4 (Misure in materia di imposte sui servizi digitali e cripto-attività)
Articolo 5 (Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni)
Articolo 6 (Estensione dell’obbligo di utilizzo dell’e-DAS)
Articolo 7, comma 1 (Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)
Articolo 9, comma 5 (Disposizioni per il contrasto all’evasione in materia di locazioni turistiche)
Articolo 10 (Misure in materia di tracciabilità delle spese)
Articolo 12 (Gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo)
Articolo 13 (Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)
Articolo 14 (Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)
Articolo 15 (Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri)
Articolo 17 (Mutui per la prima casa)
Articolo 18 (Disposizioni in materia di trattamento accessorio)
Articolo 20 (Disposizioni in materia di personale della giustizia)
Articolo 22 (Indennità di servizio zone disagiate)
Articolo 23 (Misure in materia di trattenimento in servizio)
Articolo 24, comma 1 (Opzione donna)
Articolo 24, comma 2 (Quota 103)
Articolo 24, commi 3 e 4 (APE sociale)
Articolo 26 (Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli)
Articolo 28 (Misure in materia di previdenza complementare)
Articolo 31 (Bonus nuove nascite)
Articolo 32 (Esclusione del computo dell’Assegno unico per la richiesta del bonus nido)
Articolo 33 (Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)
Articolo 34 (Congedi parentali)
Articolo 35 (Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri)
Articolo 36 (Formazione delle donne vittime di violenza)
Articolo 37 (Misure in materia di cani di assistenza)
Articolo 38 (Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità)
Articolo 39 (Uffici antidroga)
Articolo 41 (Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi)
Articolo 42 (Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe - NEWS-D)
Articolo 43 (Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)
Articolo 44 (Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)
Articolo 45 (Paralimpiadi Milano-Cortina 2026)
Articolo 47 (Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)
Articolo 55 (Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria)
Articolo 56 (Incremento indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso)
Articolo 59 (Disposizioni per i medici in formazione specialistica)
Articolo 61 (Incremento dell’indennità di specificità per la dirigenza medica e veterinaria)
Articolo 62 (Incremento dell’indennità di specificità per la dirigenza sanitaria non medica)
Articolo 66 (Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)
Articolo 67 (Interventi in materia di premi di produttività)
Articolo 68 (Misure fiscali per il welfare aziendale)
Articolo 71 (Piano Casa Italia)
Articolo 72 (Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico)
Articolo 73 (Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese)
Articolo 76 (Interventi in materia di banda ultralarga)
Articolo 78 (Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)
Articolo 79 (Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico)
Articolo 80 (Disposizioni relative alla operatività della società Autostrade dello Stato S.p.a.)
Articolo 82 (Misure in materia di ricerca nel settore dell’agricoltura e della zootecnia)
Articolo 84, comma 1 (Misure in materia di valorizzazione del sistema scolastico)
Articolo 87 (Disposizioni in materia di beni culturali)
Articolo 88 (Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo)
Articolo 89, comma 1 (Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero)
Articolo 91 (Rifinanziamento del NATO Innovation Fund)
Articolo 92 (Fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione)
Articolo 95 (Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali)
Articolo 97 (Finanziamento del trasporto pubblico locale)
Articolo 100 (Incremento del Fondo di solidarietà comunale)
Articolo 101 (Fondo per l’assistenza ai minori)
Articolo 102 (Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane)
Articolo 103 (Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista)
Articolo 105 (Modifiche al Codice di procedura civile)
Articolo 107 (Misure in materia di spese di giustizia)
Articolo 110 (Misure in materia di personale pubblico – riduzione del turn over)
Articolo 111 (Misure in materia di organi amministrativi di enti)
Articolo 112 (Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)
Articolo 113 (Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)
Articolo 114 (Accantonamenti degli oneri connessi ai piani di stock option)
Articolo 115 (Efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura)
Articolo 116 (Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici)
Articolo 118 (Tax credit cinema)
Articolo 119 (Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)
Articolo 120 (Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)
Articolo 123 (Fondo per l’immigrazione)
Articolo 124 (Misure per le regioni a statuto speciale e le province autonome)
Il disegno di legge in esame reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Si riportano di seguito le schede di verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, riferite agli interventi normativi della sezione I del disegno di legge, ad esclusione delle disposizioni stralciate ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto ritenute di carattere ordinamentale e organizzatorio o in quanto recanti interventi di carattere microsettoriale.
In particolare, per quanto riguarda le disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio, si tratta dell’articolo 83, che detta disposizioni volte a modificare la disciplina in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, e dei commi 2 e 3 dell’articolo 84, che prorogano al 31 dicembre 2025 il termine ultimo di efficacia di contratti a tempo determinato stipulati nelle more dello svolgimento di concorsi per dirigenti tecnici banditi dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2019 e dell’articolo 230-bis del decreto-legge n. 34 del 2020. Per quanto concerne, invece, le disposizioni recanti interventi di carattere microsettoriale, si tratta del comma 2 dell’articolo 89 che autorizza, a decorrere dal 2025, la spesa di un milione di euro in favore della Fondazione Museo nazionale della fotografia[1].
Nelle schede che seguono vengono riportati, per ciascuna disposizione esaminata, la descrizione della norma e della relazione tecnica nonché gli effetti ascritti dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e le osservazioni inerenti ai profili di quantificazione.
Per quanto attiene all’impatto complessivo del disegno di legge nel suo complesso (sez. I e sez. II) sui saldi di finanza pubblica e al conto risorse e impieghi, si rinvia al dossier “Legge di bilancio 2025 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi” del novembre 2024.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
Normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la prima sezione del disegno di legge di bilancio reca, fra l’altro, la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.
La norma fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura indicata nell'allegato I annesso alla presente legge (sotto riportato). I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Allegato I
(Articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
| RISULTATI DIFFERENZIALI |
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| - COMPETENZA - |
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| Descrizione risultato differenziale |
2025 |
2026 |
2027 |
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| Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge |
187.322 |
162.987 |
143.188 |
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| Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) |
471.097 |
494.207 |
447.297 |
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| - CASSA - |
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| Descrizione risultato differenziale |
2025 |
2026 |
2027 |
|
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| Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge |
248.111 |
219.816 |
191.622 |
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| Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) |
531.886 |
551.036 |
495.731 |
| (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. |
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La relazione tecnica ribadisce che in attesa della revisione della normativa contabile nazionale, in conformità con quanto previsto nelle risoluzioni con le quali il Parlamento ha approvato il Piano strutturale di bilancio di medio termine, la norma individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato, secondo quanto indicato nell’allegato I al disegno di legge di bilancio.
In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per gli anni 2025, 2026 e 2027.
Al riguardo si osserva che, nelle more dell’adeguamento del quadro normativo interno alle nuove regole di governance europea, il presente disegno di legge di bilancio e la Nota tecnica illustrativa, che sarà successivamente resa disponibile, sono presentati secondo la struttura e i contenuti previsti dal vigente assetto normativo e contabile. In particolare, la relazione tecnica, come di consueto, fornisce elementi di informazione in merito al raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e l’indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche[2].
Per valutare invece la coerenza, anche oltre il triennio di riferimento, dell’andamento della spesa del bilancio dello Stato, sottesa al saldo netto da finanziare, con la nuova variabile obiettivo rappresentata dal tasso di crescita annuo della spesa primaria netta della pubblica amministrazione nel suo complesso, sarebbero invece necessarie specifiche informazioni al riguardo, per altro ancora non previste dalla vigente disciplina contabile. In particolare, tali informazioni dovrebbero esplicitare in quale misura l’andamento della spesa derivante dal bilancio dello Stato concorra alla realizzazione dell’obiettivo di crescita della spesa per l’intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, sia per il triennio di riferimento, sia per gli anni successivi compresi nel Piano strutturale di medio termine. In proposito, andrebbe pertanto valutata l’opportunità di acquisire specifici elementi di informazione al riguardo.
Articolo 2
(Misure di sostegno al reddito)
La norma reca misure di sostegno al reddito:
- Misure concernenti l’IRPEF (commi 1-8)
- Riordino delle detrazioni (comma 9)
- Modifiche alle detrazioni per familiari a carico (comma 10)
Rinviando alle pagine seguenti la trattazione dei singoli interventi si riportano gli effetti finanziari che la relazione tecnica ascrive all’articolo nel suo complesso:
(milioni di euro)
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2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
Dal 2036 |
| IRPEF |
-4.240,7 |
-4.641,5 |
-4.331,5 |
-4.252,5 |
-4.173,5 |
-4.094,5 |
-4.015,5 |
-3.936,5 |
-3.857,5 |
-3.778,5 |
-3.699,4 |
-3.758,7 |
| Ulteriore Detrazione |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
| Addizionale regionale |
0 |
-79,6 |
-79,6 |
-79,6 |
-79,6 |
-79,6 |
-79,6 |
-79,6 |
-79,6 |
-79,6 |
-79,6 |
-79,6 |
| Addizionale comunale |
0 |
-46 |
-35,3 |
-35,3 |
-35,3 |
-35,3 |
-35,3 |
-35,3 |
-35,3 |
-35,3 |
-35,3 |
-35,3 |
| TFR |
-65,7 |
-65,7 |
-65,7 |
-65,7 |
-65,7 |
-65,7 |
-65,7 |
-65,7 |
-65,7 |
-65,7 |
-65,7 |
-65,7 |
| Bonus |
-4413,6 |
-4413,6 |
-4413,6 |
-4413,6 |
-4413,6 |
-4413,6 |
-4413,6 |
-4413,6 |
-4413,6 |
-4413,6 |
-4413,6 |
-4413,6 |
| Totale |
-17.159,5 |
-17.685,9 |
-17.365,2 |
-17.286,2 |
-17.207,2 |
-17.128,2 |
-17.049,2 |
-16.970,2 |
-16.891,2 |
-16.812,2 |
-16.733,1 |
-16.792,4 |
Articolo 2, commi 1-8
(Misure concernenti l’IRPEF)
La norma rende strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF, modificando l’articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), secondo quanto già disposto, con riferimento all’anno 2024 (dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023).
Sono quindi confermate le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, a decorrere dall’anno 2025, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche così articolate:
a) fino a 28.000 euro, 23%;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
c) oltre 50.000 euro, 43%.
La norma modificando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, eleva da 1.880 euro a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro (comma 1).
Si stabilizza a regime il meccanismo correttivo del requisito richiesto dall’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 3 del 2020, in materia di trattamento integrativo, in base al quale detto trattamento spetta a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all’ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest’ultima diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno (comma 2).
La relazione illustrativa spiega che in tal modo si assicura la corresponsione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti alle stesse condizioni previste dalla disciplina previgente. Infatti, considerato che uno dei requisiti richiesti dall’articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020 per l’attribuzione del trattamento integrativo è la capienza dell’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del citato TUIR, un livello più elevato di tale detrazione determinerebbe la perdita del beneficio per alcuni lavoratori dipendenti che in base alla disciplina vigente a regime ne sono invece destinatari.
A tale inconveniente si pone rimedio con il correttivo che è stato stabilizzato che, ai fini della spettanza del trattamento integrativo, neutralizza l’innalzamento della soglia di no tax area da 8.173 euro a 8.500 euro previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020.
I commi da 3-8 introducono, a decorrere dall’anno d’imposta 2025, disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti di cui all’articolo 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione (Riduzione del cuneo fiscale).
- Redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro (commi 3 e 4).
La norma riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
§ 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
§ 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
§ 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
- Detrazione di imposta per i titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
§ a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
§ al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro (comma 5).
La norma disciplina le modalità per l’erogazione dei benefici a cura dei sostituti d’imposta prevedendo che gli stessi riconoscano in via automatica la somma di cui al comma 3 e la detrazione di cui al comma 5 all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, verificando in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma di cui al comma 3 o la detrazione di cui al comma 5 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio (comma 6).
Si prevede inoltre che i sostituti d’imposta compensino il credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui al comma 3 mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (comma 7).
La norma dispone che ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente per la spettanza dei benefici di cui ai commi 3 e 5, rilevano alcune quote esenti del reddito agevolato indicate dalla disposizione. Mentre non rileva il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (comma 8).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica (per una più agevolata lettura si riporta una tabella per ciascuna tipologia di intervento).
Commi 1 e 2 – Stabilizzazione aliquote IRPEF e incremento detrazioni per lavoro dipendente (comprende anche gli effetti del riordino delle detrazioni di cui al comma 9).
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
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| Minori entrate tributarie |
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| Proroga revisione aliquote IRPEF e riordino detrazioni – IRPEF |
4.736,8 |
5.234,1 |
4.882,7 |
4.736,8 |
5.234,1 |
4.882,7 |
4.736,8 |
5.234,1 |
4.882,7 |
|
||
| Proroga revisione aliquote IRPEF e riordino detrazioni - addizionale regionale |
|
|
|
|
23,2 |
23,2 |
|
23,2 |
23,2 |
|
||
| Proroga revisione aliquote IRPEF e riordino detrazioni - addizionale comunale |
|
|
|
|
10,9 |
8,3 |
|
10,9 |
8,3 |
|
||
| Proroga revisione aliquote IRPEF e riordino detrazioni – TFR |
65,7 |
65,7 |
65,7 |
65,7 |
65,7 |
65,7 |
65,7 |
65,7 |
65,7 |
|
||
| Maggiori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Proroga revisione aliquote IRPEF e riordino detrazioni - addizionale regionale |
|
23,2 |
23,2 |
|
|
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|
|
|
|
||
| Proroga revisione aliquote IRPEF e riordino detrazioni - addizionale comunale |
|
10,9 |
8,3 |
|
|
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Commi 3-8. Cuneo fiscale - bonus per i lavoratori dipendenti fino a 20 mila euro e ulteriore detrazione decrescente per i lavoratori dipendenti che si azzera a 40 mila euro
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
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| Minori entrate tributarie |
|
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||
| IRPEF |
8.439,5 |
8.439,5 |
8.439,5 |
8.439,5 |
8.439,5 |
8.439,5 |
8.439,5 |
8.439,5 |
8.439,5 |
|
||
| Addizionale regionale |
|
|
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|
81,8 |
81,8 |
|
81,8 |
81,8 |
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| Addizionale comunale |
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|
48,0 |
36,9 |
|
48,0 |
36,9 |
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| Maggiori spese correnti |
|
|
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| Bonus |
4.413,6 |
4.413,6 |
4.413,6 |
4.413,6 |
4.413,6 |
4.413,6 |
4.413,6 |
4.413,6 |
4.413,6 |
|
||
| Addizionale regionale |
|
81,8 |
81,8 |
|
|
|
|
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|
|
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| Addizionale comunale |
|
48,0 |
36,9 |
|
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La relazione tecnica afferma quanto segue.
Commi 1 e 2 – Stabilizzazione aliquote IRPEF e incremento detrazioni per lavoro dipendente.
La RT riepiloga nella tabella seguente i tre scaglioni IRPEF
| Scaglioni (euro) |
Aliquota % |
| Fino a 28.000 |
23 |
| Oltre 28.000 fino a 50.000 |
35 |
| Oltre 50.000 |
43 |
Inoltre, riepiloga le modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente decorrere dall’anno 2025 con il nuovo importo previsto dalle modifiche in esame:
| Reddito (euro) |
Importo della detrazione (euro) |
| Fino a 15.000 |
1.955 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380) |
| Oltre 15.000 fino a 28.000 |
1.910+1.190* [(28.000 - reddito)/(28.000-15.000)] |
| Oltre 28.000 fino a 50.000 |
1.910*[(50.000 - reddito)/(50.000-28.000)] |
| Oltre 50.000 |
0 |
La RT afferma che l’analisi degli effetti sul gettito è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, proiettati per le annualità interessate.
La RT precisa che l’effetto combinato della riduzione dell’aliquota e dell’innalzamento della no tax area per i lavoratori dipendenti, relativamente all’IRPEF e alle addizionali locali, è complessivamente pari a minori entrate per circa -5.137,0 milioni di euro (di cui -5.102,9 milioni di euro di IRPEF e -24,9 e -9,2, rispettivamente, di addizionale regionale e comunale), con ulteriori effetti di circa -65,7 milioni di euro sul trattamento di fine rapporto.
Nella tabella che segue sono riportati gli effetti di gettito della misura, che tengono conto anche delle modifiche introdotte nel TUIR dal successivo comma 9 in materia di spese per oneri detraibili:
(milioni di euro)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
| IRPEF |
-4.736,8 |
-5.234,1 |
-4.882,7 |
| Addizionale regionale |
0 |
-23,2 |
-23,2 |
| Addizionale comunale |
0 |
-10,9 |
-8,3 |
| TFR |
-65,7 |
-65,7 |
-65,7 |
| Totale |
-4.802,5 |
-5.333,9 |
-4.979,9 |
Commi 3-8
La RT riepiloga nelle tabelle seguenti gli interventi sul cuneo fiscale di cui ai commi 3 e 5.
In particolare, il comma 3, ai fini della riduzione del cuneo fiscale dall’anno d’imposta 2025, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, è riconosciuto un bonus determinato secondo il seguente schema:
| Reddito da lavoro dipendente rapportato all’anno |
Percentuale applicata |
| Fino a 8.500 euro |
7,1% |
| superiore a 8.500 fino a 15.000 euro |
5,3% |
| Superiore a 15.000 fino a 20.000 euro |
4,8% |
Al comma 5 viene introdotta, per i soli lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, un’ulteriore detrazione rapportata ai giorni lavorativi, determinata come segue:
| Reddito (euro) |
Importo della detrazione (euro) |
| Da 20.000 (compreso) a 32.000 |
1.000 |
| Oltre 32.000 fino a 40.000 |
1.000*[(40.000 - reddito)/(40.000-32.000)] |
| Oltre 40.000 |
0 |
La RT afferma che l’effetto complessivo annuo di competenza degli interventi citati risulta pari a -12.971,8 milioni di euro, da ripartire tra l’effetto di maggiore spesa del bonus di cui al comma 3 e la minore entrata di cui all’ulteriore detrazione sul reddito da lavoro dipendente prevista al comma 5, che reca un effetto negativo pari a -81,8 e -36,9 milioni di euro, rispettivamente, di addizionale regionale e comunale.
Nella tabella che segue, sono riportati gli effetti finanziari per cassa della norma:
(milioni di euro)
|
|
2025 |
2026 |
Dal 2027 |
| IRPEF |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
| Addizionale regionale |
0 |
-81,8 |
-81,8 |
| Addizionale comunale |
0 |
-48 |
-36,9 |
| Bonus |
-4.413,6 |
-4.413,6 |
-4.413,6 |
| Totale |
-12.853,1 |
-12.982,9 |
-12.971,8 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma rende strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43%) già prevista, in deroga alla disciplina del TUIR, per l’anno 2024. Viene inoltre aumentata la soglia di detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 15.000 euro (comma 1), adeguando conseguentemente l’importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell’anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia (comma 2).
Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro (rapportati all’intero anno) è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, calcolata in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito (commi 3 e 4). Per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuto contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro e d’importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro e 40.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro (comma 5). Tali somme sono riconosciute in via automatica dai sostituti d’imposta, che compensano il credito maturato secondo le disposizioni generali, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, verificandone la spettanza in sede di conguaglio e provvedendo al recupero delle somme non dovute (commi 6 e 7). Ai fini del calcolo delle soglie di reddito sopra indicate vanno ricompresi nel reddito complessivo alcuni redditi esenti sulla base di disposizioni speciali (comma 8).
Con riferimento alla stabilizzazione aliquote IRPEF e all’incremento detrazioni per lavoro dipendente (commi 1-2) la RT afferma che l’analisi degli effetti sul gettito è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, proiettati per le annualità interessate. Anche con riferimento alla riduzione del cuneo fiscale (commi 3-8) la RT non fornisce dati ed informazioni utili alla verifica della quantificazione degli effetti finanziari. In entrambi i casi appare pertanto necessario che il Governo fornisca informazioni più puntali che consentano di ricostruire gli importi indicati dalla RT.
Articolo 2, comma 9
(Riordino delle detrazioni)
La norma introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.
La norma introduce l’articolo 16-ter al TUIR ai fini del completamento dell’attuazione della delega fiscale, indicata nel Piano strutturale di bilancio medio termine 2025-2029 tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di cui all’articolo 14 del regolamento UE 2024/1263.
Testo del nuovo articolo 16-ter
In particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base della detrazione in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente relativo al numero di figli a carico.
In particolare, l’importo base della detrazione è:
a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
I predetti importi devono essere moltiplicati per i seguenti coefficienti in base alla condizione familiare (presenza o meno di figli a carico):
§ 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli;
§ 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio;
§ 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli;
§ 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli o almeno un figlio con disabilità.
La norma esclude dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese le seguenti voci:
- Spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR;
- Spese per interessi passivi e oneri accessori mutui di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), per acquisto di terreni o acquisto o costruzione dell’abitazione principale;
- Spese per l’acquisto di strumenti necessari a favorire la mobilità delle persone con disabilità ripartiti in più esercizi (articolo 15, comma 1 lettera c), decimo periodo, TUIR)
- Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis TUIR).
Per le spese detraibili in più annualità rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Si dispone inoltre che il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, che sono quantificati unitamente a quelli a quelli riguardanti le nuove aliquote dell’IRPEF di cui ai commi 1-2 dell’articolo in esame alla cui scheda si rinvia.
La relazione tecnica illustra il contenuto della norma ed espone una tabella in cui sono riepilogati gli effetti finanziari complessivi dei commi 1-9, considerando quindi anche l’introduzione del limite alle detrazioni introdotto da quest’ultimo comma.
(milioni di euro)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
Dal 2036 |
| IRPEF |
-4.736,8 |
-5.234,1 |
-4.882,7 |
-4.803,7 |
-4.724,7 |
-4.645,7 |
-4.566,7 |
-4.487,7 |
-4.408,7 |
-4.329,7 |
-4.250,6 |
-4.309,9 |
| Ulteriore Detrazione |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
-8.439,5 |
| Addizionale regionale |
0 |
-105 |
-105 |
-105 |
-105 |
-105 |
-105 |
-105 |
-105 |
-105 |
-105 |
-105 |
| Addizionale comunale |
0 |
-58,9 |
-45,2 |
-45,2 |
-45,2 |
-45,2 |
-45,2 |
-45,2 |
-45,2 |
-45,2 |
-45,2 |
-45,2 |
| TFR |
-65,7 |
-65,7 |
-65,7 |
-65,7 |
-65,7 |
-65,7 |
-65,7 |
-65,7 |
-65,7 |
-65,7 |
-65,7 |
-65,7 |
| Bonus |
-4.413,6 |
-4.413,6 |
-4.413,6 |
-4.413,6 |
-4.413,6 |
-4.413,6 |
-4.413,6 |
-4.413,6 |
-4.413,6 |
-4.413,6 |
-4.413,6 |
-4.413,6 |
| Totale |
-17.655,6 |
-18.316,8 |
-17.951,7 |
-17.872,7 |
-17.793,7 |
-17.714,7 |
-17.635,7 |
-17.556,7 |
-17.477,7 |
-17.398,7 |
-17.319,6 |
-17.378,9 |
In merito ai profili di quantificazione, introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.
La relazione tecnica si limita ad illustrare la norma ed espone una tabella in cui sono riepilogati gli effetti finanziari dei commi da 1 a 9, includendovi anche gli effetti recati dalle limitazioni alle detrazioni introdotte dal comma 9 in esame.
Per i profili di quantificazione si rinvia a quanto osservato con riferimento ai commi 1 e 2 dell’articolo 2, dal momento che la RT riferita ai citati commi nella stima degli effetti finanziari include anche le modifiche relative al riordino delle detrazioni.
Articolo 2, comma 10
(Detrazioni per familiari a carico)
La norma modifica le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR.
In particolare, la norma limita la spettanza delle seguenti detrazioni di cui all’articolo 12 del TUIR, senza modificare gli importi delle stesse:
- detrazione di 950 euro per ciascun figlio a carico di cui al comma 1, lettera c) – limitata ai contribuenti con figli a carico di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, ovvero figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata (lettera a) n. 1).
Si rammenta che l’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, che riconosceva al contribuente una detrazione per tutti i figli a carico a prescindere dall’età, è stato a suo tempo modificato dall’articolo 10, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 230 del 2021, prevedendo, con decorrenza 1° marzo 2022, parallelamente all’introduzione dell’assegno unico universale, il mantenimento della detrazione per i soli figli a carico di età pari o superiore a 21 anni.
- detrazione di 750 euro da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto di cui al comma 1, lettera d), del TUIR – confermando la detrazione comunque per i genitori e gli altri ascendenti conviventi a carico del contribuente [lettera a), n. 2)].
Si rammenta che l’articolo 1, comma 1, lettera d), del TUIR prevede la detrazione di 750 euro da ripartire per ogni altra persona che conviva con il contribuente.
La norma, inoltre, esclude dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero [lettera b)]
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
||
| Maggiori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: abrogazione della detrazione per figli maggiori di 30 anni – IRPEF (comma 10, lettera a)) |
277,3 |
331,2 |
308,1 |
277,3 |
331,2 |
308,1 |
277,3 |
331,2 |
308,1 |
|
||
| Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: abrogazione della detrazione per figli maggiori di 30 anni - addizionale regionale (comma 10, lettera a)) |
|
|
|
|
8,0 |
8,0 |
|
8,0 |
8,0 |
|
||
| Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: abrogazione della detrazione per figli maggiori di 30 anni - addizionale comunale (comma 10, lettera a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: eliminazione della detrazione prevista per altri familiari a carico, con l’esclusione degli ascendenti – IRPEF (comma 10, lettera a)) |
116,2 |
138,8 |
129,1 |
116,2 |
138,8 |
129,1 |
116,2 |
138,8 |
129,1 |
|
||
| Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: eliminazione della detrazione prevista per altri familiari a carico, con l’esclusione degli ascendenti - addizionale regionale (comma 10, lettera a)) |
|
|
|
|
8,5 |
8,5 |
|
8,5 |
8,5 |
|
||
| Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: eliminazione della detrazione prevista per altri familiari a carico, con l’esclusione degli ascendenti - addizionale comunale (comma 10, lettera a)) |
|
|
|
|
4,2 |
3,2 |
|
4,2 |
3,2 |
|
||
| Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: eliminazione - per i soli contribuenti con cittadinanza extra UE, - IRPEF (comma 10, lettera b)) |
102,6 |
122,6 |
114,0 |
102,6 |
122,6 |
114,0 |
102,6 |
122,6 |
114,0 |
|
||
| Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: eliminazione - per i soli contribuenti con cittadinanza extra UE, - addizionale regionale (comma 10, lettera b)) |
|
|
|
|
8,9 |
8,9 |
|
8,9 |
8,9 |
|
||
| Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: eliminazione - per i soli contribuenti con cittadinanza extra UE, - addizionale comunale (comma 10, lettera b)) |
|
|
|
|
4,5 |
3,5 |
|
4,5 |
3,5 |
|
||
| Minori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: abrogazione della detrazione per figli maggiori di 30 anni - addizionale regionale (comma 10, lettera a)) |
|
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: abrogazione della detrazione per figli maggiori di 30 anni - addizionale comunale (comma 10, lettera a)) |
|
4,2 |
3,2 |
|
4,2 |
3,2 |
|
4,2 |
3,2 |
|
||
| Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: eliminazione della detrazione prevista per altri familiari a carico, con l’esclusione degli ascendenti - addizionale regionale (comma 10, lettera a)) |
|
8,5 |
8,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: eliminazione della detrazione prevista per altri familiari a carico, con l’esclusione degli ascendenti - addizionale comunale (comma 10, lettera a)) |
|
4,2 |
3,2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: eliminazione - per i soli contribuenti con cittadinanza extra UE, - addizionale regionale (comma 10, lettera b)) |
|
8,9 |
8,9 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: eliminazione - per i soli contribuenti con cittadinanza extra UE, - addizionale comunale (comma 10, lettera b)) |
|
4,5 |
3,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
La relazione tecnica afferma quanto segue.
Con riferimento al comma 10, lettera a), numero 1), la RT afferma che la stima degli effetti finanziari della norma è stata effettuata, mediante l’utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, alimentato dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023. Il recupero di gettito annuo di competenza è stimato, a regime, in misura pari a +308,1 milioni di euro di IRPEF e, rispettivamente, +8,0 e +3,2 milioni di euro di addizionale regionale e comunale.
Considerando la decorrenza dal 2025, la RT stima il seguente andamento finanziario:
(milioni di euro)
|
|
2025 |
2026 |
Dal 2027 |
| IRPEF |
277,3 |
331,2 |
308,1 |
| Addizionale regionale |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
| Addizionale comunale |
0,0 |
4,2 |
3,2 |
| Totale |
277,3 |
343,4 |
319,3 |
In merito al comma 10, lettera a), numero 2), la RT afferma che la stima degli effetti finanziari della norma è stata effettuata, mediante l’utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, in base alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023. Tenuto conto della circostanza che i dati dichiarativi non indicano la relazione parentale con i familiari a carico, per ragioni di prudenza, nella stima sono stati considerati nonni gli altri familiari a carico con età superiore a 70 anni.
Il recupero di gettito di competenza annua è stimato, a regime, in misura pari a circa +129,1 milioni di euro per l’IRPEF e, rispettivamente, circa +8,5 e +3,2 milioni di euro per addizionale regionale e addizionale comunale.
(milioni di euro)
|
|
2025 |
2026 |
Dal 2027 |
| IRPEF |
116,2 |
138,8 |
129,1 |
| Addizionale regionale |
0 |
8,5 |
8,5 |
| Addizionale comunale |
0 |
4,2 |
3,2 |
| Totale |
116,2 |
151,5 |
140,8 |
Con riguardo al comma 10, lettera b), la RT afferma che la stima degli effetti finanziari della norma è stata effettuata, mediante l’utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, in base alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023. Non essendo la cittadinanza del contribuente indicata in dichiarazione, ai fini della stima, è stato preso in considerazione lo Stato di nascita. Escludendo gli effetti già contenuti nella disposizione che limita la detrazione per figli a carico ai figli di età inferiore ai 30 anni, e riducendo prudenzialmente del 50% gli importi ottenuti per tener conto dell’assenza di informazioni sulla cittadinanza, si stima, a regime, un recupero di gettito annuo di competenza di circa +114,0 milioni di euro per l’IRPEF e, rispettivamente, di circa +8,9 e +3,5 milioni di euro per addizionale regionale e addizionale comunale.
Considerando la decorrenza dal 2025, la RT stima il seguente andamento finanziario:
(milioni di euro)
|
|
2025 |
2026 |
dal 2027 |
| IRPEF |
102,6 |
122,6 |
114,0 |
| Addizionale regionale |
0 |
8,9 |
8,9 |
| Addizionale comunale |
0 |
4,5 |
3,5 |
| Totale |
102,6 |
136,0 |
126,4 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame reca modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia. In particolare, si prevede che la detrazione per figli a carico si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata [comma 10, lettera a), n. 1)]. Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli (comma 10, lettera a), n. 2). Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero [comma 10, lettera b)].
La relazione tecnica stima maggiori entrate derivanti dal complesso delle misure, come esposto nel prospetto riepilogativo sopra riportato. La RT afferma che la stima degli effetti finanziari della norma è stata effettuata, mediante l’utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, alimentato dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023, senza fornire elementi utili alla verifica della quantificazione degli effetti finanziari. Ciò stante, appare pertanto necessario che il Governo fornisca informazioni più puntali che consentano di ricostruire gli importi indicati dalla RT.
Con riferimento alla contabilizzazione degli effetti finanziari sul prospetto riepilogativo, si segnala che per un refuso il maggiore gettito in termini di addizionale comunale (pari a 4,2 milioni di euro per l’anno 2026 e 3,2 milioni per l’anno 2027) ascritto al comma 10, lettera a) n. 1 è stato indicato come minore spesa corrente anche sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, anziché come maggiori entrate tributarie.
La norma reca misure in materia di deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alle DTA:
- Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (commi 1-2);
- Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento (comma 3);
- Sospensione della deduzione delle svalutazioni di crediti e altre attività finanziarie in applicazione dell’IFRS 9 (comma 4);
- Altre norme a garanzia dell’effettività degli incassi (commi 5-7).
Rinviando alle pagine seguenti la trattazione dei singoli interventi si riportano gli effetti finanziari che la relazione tecnica ascrive all’articolo nel suo complesso:
La RT precisa che nella stima degli effetti finanziari complessivi dell’articolo in esame, sono stati considerati anche il limite per il 2025 dell’utilizzabilità delle perdite e delle eccedenze ACE e i criteri di determinazione degli acconti previsti dalla norma:
(milioni di euro)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
| IRES |
2.132,9 |
1.216,1 |
-359,5 |
-764,8 |
-764,8 |
-764,8 |
0 |
| IRAP |
408,7 |
310,0 |
-102,2 |
-205,6 |
-205,6 |
-205,6 |
0 |
| Totale |
2.541,6 |
1.526,1 |
-461,7 |
-970,4 |
-970,4 |
-970,4 |
0 |
Commi 1-2 - Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti
La norma prevede il differimento della quota di deduzione riferibile al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo un “piano di ammortamento” dettato dall’articolo 16, commi 4 (ai fini dell’imposta sui redditi delle società - IRES) e 9 (ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP), del decreto-legge n. 83 del 2015.
Si rammenta che l’articolo 16 del decreto-legge n. 83/2015 ha modificato, con decorrenza 2016, la disciplina relativa alla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione. Nell’ambito delle modifiche introdotte, è stata prevista una disciplina transitoria per l’ammontare delle perdite e svalutazioni realizzate nel 2015 (25% della quota non dedotta) e per quelle realizzate fino a tutto il 2014 non ancora dedotte fiscalmente. Con particolare riferimento al suddetto stock non dedotto, è stata disposta la ripartizione decennale della deducibilità, ai fini IRES e ai fini IRAP, sulla base delle percentuali annue. Tale piano di rientro è stato più volte oggetto di differimento (da ultimo da parte della legge di bilancio 2020, articolo 1, commi 712 e 715). Il piano attualmente vigente è quello riportato dalla RT della norma in esame, che per comodità di lettura si riporta anche qui di seguito.
Deducibilità vigente
| 2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
| 0% |
0% |
12% |
12% |
8,3% |
18% |
17% |
11% |
4,7% |
2,0% |
2,0% |
0% |
In particolare, la norma differisce:
- la quota di deducibilità prevista per il 2025 (11%). Tale quota è ammessa in deduzione nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e nei tre successivi in quattro quote costanti (quindi 2,75% in ciascuno degli anni 2026-2029).
- la quota di deducibilità prevista per il 2026 (4,7%). Tale quota è ammessa in deduzione nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e nei due successivi in quote costanti (quindi 1,6% in ciascuno degli anni 2027-2029).
Per una più facile lettura si riporta la tabella della RT sul nuovo piano di deducibilità derivante dalla norma in esame
| 2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
| 0% |
0% |
12% |
12% |
8,3% |
18% |
17% |
0% |
2,75% |
6,32% |
6,32% |
4,31% |
La relazione tecnica rammenta che al fine di eliminare l’imputazione di imposte anticipate convertibili in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione, il decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto, in luogo della deducibilità immediata di una percentuale dei crediti, con la ripartizione della svalutazione eccedente tale percentuale in un arco temporale da 9 a 18 esercizi, la deducibilità della svalutazione dei crediti in un unico esercizio. Lo stesso decreto, sul quale sono intervenute successive modifiche normative, ha disposto la deducibilità delle svalutazioni ante 2015 in quote annuali, con un profilo temporale fino al 2028.
Comma 3 - Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento
Si prevede inoltre la sospensione, per gli anni 2025 e 2026, della percentuale di deducibilità (pari al 13%) prevista, a legislazione vigente, dello stock dell’ammortamento di avviamento non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. In particolare, la quota del 2025 sarà recuperata in quote costanti a partire dal 2026, mentre la quota del 2026 sarà recuperata in tre quote costanti a partire dal 2027.
Si rammenta che l’articolo 2, comma 55-58, del decreto-legge n. 225 del 2010 consente la trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio per le società che chiudono in perdita. Tali attività per imposte anticipate (DTA) devono essere riferite a svalutazioni di crediti non dedotte, ad avviamento e ad altre attività immateriali per i quali è previsto la deducibilità in più periodi d’imposta (DTA qualificate). Le norme individuano i parametri ed il procedimento che assicurano la trasformazione in crediti d’imposta delle sole attività per imposte anticipate riferite ai predetti oneri non dedotti.
L’articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2019 subordina la trasformazione delle DTA in credito compensabile da parte di società in perdita (di cui al citato DL 225 del 2010) al pagamento di un canone annuo per il periodo 2016-2030. L’esercizio dell’opzione (irrevocabile) si intende effettuato con il pagamento del primo canone e vincola la società fino al 2030.
L’articolo 1, comma 1079, della legge n. 145 del 2018 ha introdotto un piano di deducibilità fiscale del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione delle DTA in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010. In particolare, in relazione all’ammontare non ancora fiscalmente dedotto, la deducibilità è ammessa nelle misure indicate dalla norma. Tale piano è stato oggetto di differimento da ultimo da parte della legge di bilancio 2020, articolo 1, comma 714. Si riporta di seguito il piano attualmente vigente (contenuto nella RT riferita alla citata norma della legge di bilancio 2020):
Deducibilità vigente
| 2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
| 0% |
0% |
3% |
10% |
12% |
12% |
12% |
13% |
13% |
13% |
6% |
6% |
Nelle relazioni tecniche riferite ai precedenti differimenti si segnala che le stesse espongono i risultati delle stime senza indicare i parametri utilizzati.
In particolare, la norma differisce:
- la quota di deducibilità prevista per il 2025 (13%). Tale quota è ammessa in deduzione nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e nei tre successivi in quattro quote costanti (quindi 3,25% in ciascuno degli anni 2026-2029).
- la quota di deducibilità prevista per il 2026 (13%). Tale quota è ammessa in deduzione nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e nei due successivi in quote costanti (quindi 4,33% in ciascuno degli anni 2027-2029).
Comma 4 - Sospensione della deduzione delle svalutazioni di crediti e altre attività finanziarie in applicazione dell’IFRS 9
La norma prevede il differimento delle quote deducibili nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 dei componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell’IFRS 9, disposte dalla legge n. 145 del 2018.
Si rammenta che l’articolo 1, commi 1067-1069, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) disciplina le modalità di deduzione delle perdite contabili registrate dai soggetti che, in applicazione del criterio IFRS 9 in materia di valutazione di crediti e altre attività finanziarie, hanno ridotto il valore indicato in bilancio alle predette poste patrimoniali. In particolare, si dispone che l’ammontare delle predette perdite è fiscalmente deducibile in 10 quote costanti a decorrere dal 2019 ovvero, se l’adozione dell’IFRS 9 è successivo, a decorrere dall’esercizio di prima adozione. Il piano attualmente vigente (che ha subito modifiche da parte dell’articolo 1, comma 713, della legge di bilancio 2020) è quello riportato dalla RT della norma in esame, che per comodità di lettura si riporta anche qui di seguito.
Deducibilità vigente
| 2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
| 10% |
0% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
In particolare, la norma differisce:
- la quota di deducibilità prevista per il 2025 (10%). Tale quota è ammessa in deduzione nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e nei tre successivi in quattro quote costanti (quindi 2,5% in ciascuno degli anni 2026-2029).
- la quota di deducibilità prevista per il 2026 (10%). Tale quota è ammessa in deduzione nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e nei due successivi in quote costanti (quindi 3,33% in ciascuno degli anni 2027-2029).
Per una più facile lettura si riporta la tabella della RT sul nuovo piano di deducibilità derivante dalla norma in esame
| 2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
| 10% |
0% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
0% |
2,5% |
15,83% |
15,83% |
5,83% |
Le norme prevedono inoltre che, nella determinazione della base imponibile IRES per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, le perdite fiscali pregresse (articolo 84 del TUIR) e le eccedenze di ACE formatesi fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011) possano essere scomputate nei limiti del 65% del maggior reddito imponibile determinato, per il medesimo periodo d’imposta, tenuto conto dei differimenti di cui ai precedenti commi da 1 a 4 (comma 5).
A tale riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, la deduzione ACE è stata abrogata con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Le eventuali eccedenze formatesi fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 possono essere utilizzate, fino ad esaurimento, a scomputo del reddito imponibile dei successivi periodi d’imposta.
Ai sensi della vigente formulazione dell’articolo 84, comma 1, del TUIR, la perdita fiscale formatasi in un periodo d’imposta può essere computata in diminuzione dal reddito imponibile dei periodi d'imposta successivi, in misura non superiore all'ottanta% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.
Vengono inoltre introdotte disposizioni in materia di acconto prevedendo sostanzialmente che l’acconto sia versato tenendo conto della maggior base imponibile derivante dall’applicazione delle norme in esame (comma 6).
La norma stabilisce inoltre che sull’importo corrispondente ai maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni dell’articolo in commento, per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si debba applicare, in sede di versamento, né la compensazione “orizzontale”[3] né quella “verticale”[4] (comma 7).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
||
| Maggiori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| DTA - Sospensione della quota deducibile di svalutazione prevista nel 2025 (11%) e 2026 (4,70%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 – IRES (comma 1) |
615,2 |
386,5 |
|
615,2 |
386,5 |
|
615,2 |
386,5 |
|
|
||
| DTA - Sospensione della quota deducibile di svalutazione prevista nel 2025 (11%) e 2026 (4,70%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 – IRAP (comma 1) |
|
|
|
172,4 |
73,7 |
|
172,4 |
73,7 |
|
|
||
| DTA - Sospensione della quota deducibile di avviamento prevista nel 2025 e nel 2026 (13%) e recupero della stessa negli anni successivi – IRES (comma 3) |
698,7 |
698,7 |
|
698,7 |
698,7 |
|
698,7 |
698,7 |
|
|
||
| DTA - Sospensione della quota deducibile di avviamento prevista nel 2025 e nel 2026 (13%) e recupero della stessa negli anni successivi- IRAP (comma 3) |
|
|
|
166,4 |
166,4 |
|
166,4 |
166,4 |
|
|
||
| DTA - Sospensione, nel 2025 e nel 2026, della quota deducibile delle componenti negative emerse in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 prevista (10%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 – IRES (comma 4) |
124,0 |
130,9 |
|
124,0 |
130,9 |
|
124,0 |
130,9 |
|
|
||
| DTA - Sospensione, nel 2025 e nel 2026, della quota deducibile delle componenti negative emerse in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 prevista (10%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 – IRAP (comma 4) |
|
|
|
69,9 |
69,9 |
|
69,9 |
69,9 |
|
|
||
| Tetto del 65% alla compensazione mediante perdite pregresse ed eccedenze ACE del maggior reddito imponibile formatosi in conseguenza della mancata applicazione delle deduzioni relative a svalutazioni crediti, avviamento e prima applicazione IFRS9 – IRES (comma 6) |
695,0 |
|
|
695,0 |
|
|
695,0 |
|
|
|
||
| Minori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| DTA - Sospensione della quota deducibile di svalutazione prevista nel 2025 (11%) e 2026 (4,70%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 – IRES (comma 1) |
|
|
153,8 |
|
|
153,8 |
|
|
153,8 |
|
||
| DTA - Sospensione della quota deducibile di svalutazione prevista nel 2025 (11%) e 2026 (4,70%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 – IRAP (comma 1) |
|
|
|
|
|
43,1 |
|
|
43,1 |
|
||
| DTA - Sospensione della quota deducibile di avviamento prevista nel 2025 e nel 2026 (13%) e recupero della stessa negli anni successivi – IRES (comma 3) |
|
|
174,7 |
|
|
174,7 |
|
|
174,7 |
|
||
| DTA - Sospensione della quota deducibile di avviamento prevista nel 2025 e nel 2026 (13%) e recupero della stessa negli anni successivi- IRAP (comma 3) |
|
|
|
|
|
41,6 |
|
|
41,6 |
|
||
| DTA - Sospensione, nel 2025 e nel 2026, della quota deducibile delle componenti negative emerse in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 prevista (10%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 – IRES (comma 4) |
|
|
31,0 |
|
|
31,0 |
|
|
31,0 |
|
||
| DTA - Sospensione, nel 2025 e nel 2026, della quota deducibile delle componenti negative emerse in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 prevista (10%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 – IRAP (comma 4) |
|
|
|
|
|
17,5 |
|
|
17,5 |
|
||
| Maggiori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| DTA - Sospensione della quota deducibile di svalutazione prevista nel 2025 (11%) e 2026 (4,70%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 – IRAP (comma 1) |
|
|
43,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| DTA - Sospensione della quota deducibile di avviamento prevista nel 2025 e nel 2026 (13%) e recupero della stessa negli anni successivi – IRAP (comma 3) |
|
|
41,6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| DTA - Sospensione, nel 2025 e nel 2026, della quota deducibile delle componenti negative emerse in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 prevista (10%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 – IRAP (comma 4) |
|
|
17,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Minori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| DTA - Sospensione della quota deducibile di svalutazione prevista nel 2025 (11%) e 2026 (4,70%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 – IRAP (comma 1) |
172,4 |
73,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| DTA - Sospensione della quota deducibile di avviamento prevista nel 2025 e nel 2026 (13%) e recupero della stessa negli anni successivi – IRAP (comma 3) |
166,4 |
166,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| DTA - Sospensione, nel 2025 e nel 2026, della quota deducibile delle componenti negative emerse in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 prevista (10%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 – IRAP (comma 4) |
69,9 |
69,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
La relazione tecnica con riferimento alle singole disposizioni la RT afferma quanto segue.
Commi 1 e 2
La RT, ipotizzando una sospensione della quota deducibile prevista negli anni 2025 (11%) e 2026 (4,7%) e il recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029, riporta il seguente schema di deducibilità:
Deducibilità vigente
| 2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
| 0% |
0% |
12% |
12% |
8,3% |
18% |
17% |
11% |
4,7% |
2,0% |
2,0% |
0% |
Deducibilità proposta
| 2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
| 0% |
0% |
12% |
12% |
8,3% |
18% |
17% |
0% |
2,75% |
6,32% |
6,32% |
4,31% |
Supponendo di far operare la disposizione già in sede di acconto nell’anno di sospensione e in sede di saldo per il recupero delle quote costanti negli anni successivi, la RT stima i seguenti effetti finanziari:
(milioni di euro)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| IRES |
615,2 |
386,5 |
-153,8 |
-282,6 |
-282,6 |
-282,6 |
| IRAP |
172,4 |
73,7 |
-43,1 |
-67,7 |
-67,7 |
-67,7 |
| Totale |
787,6 |
460,2 |
-196,9 |
-350,3 |
-350,3 |
-350,3 |
Con riferimento al comma 3 la RT afferma che ai fini della stima utilizza la medesima metodologia già adottata in sede di relazione tecnica per analoghe disposizioni.
Per quanto riguarda l’andamento finanziario, la RT afferma di aver utilizzato l’aliquota effettiva IRES per le banche e ha tenuto conto che la sospensione vale ai fini dell’acconto, mentre i recuperi, a partire dal 2026, sono validi ai fini del saldo.
Nella tabella che segue sono indicati gli andamenti finanziari:
(milioni di euro)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| IRES |
698,7 |
698,7 |
-174,7 |
-407,6 |
-407,6 |
-407,6 |
| IRAP |
166,4 |
166,4 |
-41,6 |
-97,1 |
-97,1 |
-97,1 |
| TOTALE |
865,1 |
865,1 |
-216,3 |
-504,7 |
-504,7 |
-504,7 |
In merito al comma 4, la RT afferma che ai fini della stima sono stati utilizzati i modelli di microsimulazione IRES e IRAP, con i dati dichiarativi specifici della deduzione conseguente alla prima applicazione degli IFRS9. Per quanto riguarda l’andamento finanziario, la RT ha tenuto conto che le sospensioni valgono ai fini dell’acconto, mentre i recuperi, a partire dal 2026, sono validi ai fini del saldo.
La RT espone la stima della sospensione nel 2025 e nel 2026 della deduzione IFRS9 (10%) e il recupero della quota 2025 in quattro quote costanti dal 2026 al 2029 (2,5%) e della quota 2026 in tre quote dal 2027 al 2029 (3,33%).
Deducibilità vigente
| 2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
| 10% |
0% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
Deducibilità proposta
| 2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
| 10% |
0% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
0% |
2,5% |
15,83% |
15,83% |
5,83% |
Nella tabella che segue sono indicati gli effetti finanziari:
(milioni di euro)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
| IRES |
124,0 |
130,9 |
-31,0 |
-74,6 |
-74,6 |
-74,6 |
0 |
| IRAP |
69,9 |
69,9 |
-17,5 |
-40,8 |
-40,8 |
-40,8 |
0 |
| Totale |
193,9 |
200,8 |
-48,5 |
-115,4 |
-115,4 |
-115,4 |
0 |
La RT con riferimento al comma 5, chiarisce che per il solo 2025 il maggior reddito imponibile formatosi in conseguenza della mancata applicazione delle deduzioni relative alla svalutazione crediti all’IFRS9 e all’avviamento possa essere compensato da perdite pregresse ed eccedenze ACE solo nel limite massimo del 65% determinando un recupero di gettito IRES di 695 milioni di euro per il medesimo anno. Il restante 35% di tale maggior reddito imponibile dovrà comunque essere sottoposto ad imposizione. La modifica si applica sia a livello di singolo contribuente sia a livello di consolidato fiscale.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame dispongono che, nella determinazione delle basi imponibili, IRES ed IRAP, degli intermediari finanziari le quote di taluni componenti negativi di reddito (svalutazioni e perdite su crediti, DTA su avviamento, svalutazione di crediti e altre attività finanziarie in applicazione dell’IFRS 9) deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 siano differite, in quote costanti, rispettivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi ed al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi (commi 1-4).
Con esclusivo riferimento al periodo d’imposta 2025, si introduce una limitazione all’uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE, determinata applicando una percentuale forfettaria pari al 65% del maggior reddito imponibile, relativo sempre al medesimo periodo d’imposta, che emerge per effetto dei citati differimenti (comma 5).
Vengono inoltre introdotte disposizioni in materia di acconto, prevedendo sostanzialmente che l’acconto sia versato tenendo conto della maggior base imponibile derivante dall’applicazione delle norme in esame (comma 6). Inoltre, sull’importo corrispondente ai maggiori acconti dovuti per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si applica, in sede di versamento, né la compensazione “orizzontale” né quella “verticale” (comma 7).
La relazione tecnica, con riferimento al complesso degli interventi recati dalla norma in esame, afferma che la stima degli effetti finanziari è stata effettuata mediante l’utilizzo del modello di microsimulazione IRES e IRAP. Infatti, la RT si limita a fornire i prospetti riguardanti i piani di rientro (a legislazione vigente e come risultante dai differimenti in esame) ed espone una tabella in cui sono riepilogati gli effetti finanziari di maggiore gettito per gli anni 2025 e 2026 e di minore entrata per gli anni dal 2027 al 2030.
Premesso che l’andamento delle entrate è coerente con i nuovi piani di deducibilità (rispetto a quelli vigente) si segnala che ai fini della verifica degli effetti finanziari andrebbero forniti dati ed elementi posti alla base delle stime. In particolare non sono stati esplicitati lo stock di svalutazioni portate in deduzione, ovvero la base imponibile e le aliquote applicate.
Articolo 4
(Misure in materia di imposte sui servizi digitali e cripto-attività)
La norma estende l’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sui servizi digitali (ISD) a tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa e realizzano i ricavi derivanti da servizi digitali nel territorio dello Stato (comma 1).
Si rammenta che l’articolo 1, comma 36, della legge n. 145 del 2018 dispone che l’Imposta sui servizi digitali (ISD) si applica con aliquota del 3% sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi relativi a:
- pubblicità online (veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia);
- servizi di intermediazione tra utenti (messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi);
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.
Sono soggetti al pagamento della ISD gli esercenti attività d’impresa, residenti e non residenti che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, superino, singolarmente o a livello di gruppo, una duplice soglia di ricavi:
- ricavi totali (di qualunque natura) globali non inferiori a euro 750.000.000;
- ricavi imponibili (derivanti da servizi digitali) in Italia non inferiori a euro 5.500.000.
Le norme dispongono inoltre l’innalzamento dal 26% al 42% dell’aliquota di tassazione sulle plusvalenze e dei proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività (comma 2).
Si rammenta che l’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR include nella categoria dei redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. La norma spiega, inoltre, che per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Sulla base della normativa vigente le suddette plusvalenze sono soggette ad una ritenuta d’acconto del 26%.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
| Modifiche imposta sui servizi digitali (comma 1) |
|
51,6 |
51,6 |
|
51,6 |
51,6 |
51,6 |
51,6 |
51,6 |
| Aumento dal 26% al 42% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva su plusvalenze e proventi da cripto-attività, (comma 2) |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
La relazione tecnica con riferimento alle modifiche all’imposta sui servizi digitali (comma 1), stima maggiori entrate annue di competenza pari a circa 51,6 milioni di euro a decorrere dal 2025, come riportato nella tabella seguente, che indica anche gli effetti di cassa:
(milioni di euro)
| Imposta sui servizi digitali |
2025 |
dal 2026 |
| In termini di indebitamento netto |
51,6 |
51,6 |
| Effetti di cassa |
0,0 |
51,6 |
In proposito, la RT precisa che la disposizione in esame prevede la rimozione dei limiti previsti dalla legislazione vigente, determinando un ampliamento della platea dei contribuenti.
La RT evidenzia che la rimozione della sola soglia dei ricavi imponibili in Italia non determini un ampliamento della base imponibile dell’imposta, in quanto si ritiene improbabile che, date le significative dimensioni del mercato italiano, i grandi gruppi societari non raggiugano tale soglia di ricavi. La RT segnala, inoltre, che la soglia di 5,5 milioni di euro non opera come franchigia rispetto alla base imponibile, ma rileva ai soli fini dell’individuazione dei soggetti passivi dell’imposta. Diversamente, la rimozione della soglia di 750 milioni di euro di ricavi globali potrebbe determinare, in linea di principio, un ampliamento della base imponibile per effetto dell’inclusione dei ricavi imponibili realizzati in Italia da soggetti, residenti e non residenti, che con un volume d’affari in Italia superiore ai 5,5 milioni di euro, sebbene inferiore a 750 milioni di euro a livello globale.
La RT sulla base degli ultimi dati disponibili relativi all’anno di riferimento 2022 evidenzia che:
- oltre il 62% dell’imposta dichiarata è dovuta in relazione ai servizi di veicolazione di pubblicità online;
- della restante parte, circa il 37% è dovuto sui ricavi da servizi di intermediazione tra utenti;
- mentre risulta trascurabile la quota di imposta dovuta rispetto ai servizi di trasmissione dati.
In ragione della quota più che maggioritaria dei ricavi pubblicitari nella composizione della base imponibile dell’imposta, ai fini della valutazione dell’eventuale allargamento della platea, la RT ritiene essenziale determinare il valore del mercato pubblicitario italiano.
Le principali statistiche disponibili sulle dimensioni del mercato pubblicitario italiano sono realizzate dall’AGCOM nell’ambito delle proprie attività istituzionali. Secondo i dati riportati nella Relazione annuale 2023 al Parlamento, il mercato della pubblicità online in Italia ha registrato una notevole crescita negli ultimi anni: i ricavi dalla vendita di pubblicità online sono passati da circa 3 miliardi di euro nel 2018 a circa 5,3 miliardi di euro nel 2021 e 5,9 miliardi nel 2022. Oltre l’85% dei ricavi della pubblicità online è attribuibile alle principali piattaforme internazionali, anche nel mercato italiano, che risultano gestire una quota sempre maggiore del mercato pubblicitario, a detrimento degli editori tradizionali e digitali più piccoli.
Nel database commerciale Orbis-BvD sono stati identificati i soggetti residenti attivi nel settore pubblicitario che presentano ricavi non superiori a 750 milioni di euro singolarmente o a livello di gruppo, da includere nel perimetro di applicazione della norma. Al fine di isolare la sola parte dei ricavi riconducibili alla vendita di pubblicità online, è stata utilizzata la quota, pari al 57%, del valore della pubblicità online rispetto al valore complessivo della raccolta pubblicitaria stimata dall’AGCOM. Infine, la RT ipotizza che, anche nel mercato degli operatori più piccoli, sia rinvenibile la composizione dei servizi offerti osservata nella platea dei soggetti di maggiori dimensioni che già versavano l’imposta (62% pubblicità online, 38% servizi di intermediazione tra utenti).
Sulla base della metodologia sopra riportata, la RT stima che il recupero di gettito per il settore della pubblicità (62%) sia di circa 32 milioni di euro. Riproporzionando tale importo ai ricavi di tutti i settori incisi dall’imposta, si stimano maggiori entrate annue di competenza pari a circa 51,6 milioni di euro, a decorrere dal 2025.
Con riferimento all’innalzamento dal 26 al 42% dell’aliquota di tassazione delle plusvalenze (comma 2), la RT dal gettito annuo risultante dai dati di monitoraggio pari a 27 milioni di euro annui, stima un maggior gettito di 16,7 milioni su base annua.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame (comma 1) rimuove i limiti che definiscono il presupposto soggettivo dell’applicazione dell’imposta sui servizi digitali (ISD), che sulla base della vigente normativa si applica alle imprese che superano determinate soglie di ricavi totali globali e imponibili (ricavi totali, di qualunque natura, globali non inferiori a euro 750.000.000 e ricavi imponibili, derivanti da servizi digitali, in Italia non inferiori a euro 5.500.000). La disposizione, pertanto, estende l’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta a tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa e realizzano i ricavi derivanti da servizi digitali nel territorio dello Stato.
La relazione tecnica sulla base dei dati desunti dalla relazione annuale al Parlamento dall’AGCOM e del database commerciale ORBIS-BvD stima, con riferimento ai nuovi soggetti incisi dall’imposta, un recupero di gettito pari a 51,6 milioni di euro su base annua (di cui 32 derivanti dai ricavi dei servizi di pubblicità e 19,6 milioni dai ricavi per i servizi di intermediazione tra utenti) con effetti di cassa a decorrere dal 2026.
In merito al procedimento di stima esposto dalla RT, si evidenzia che nella stessa non sono esplicitati tutti i dati necessari ad una puntuale verifica della quantificazione. In particolare, si segnala quanto segue.
- La RT fornisce i dati del valore del mercato pubblicitario italiano ricavati dalle ultime relazioni annuali al Parlamento dell’AGCOM. Con riferimento al mercato della pubblicità online in Italia evidenzia che lo stesso ha registrato una notevole crescita negli ultimi anni passando da circa 3 miliardi del 2018, a 5,3 miliardi nel 2021 e 5,9 miliardi nel 2022. La RT tuttavia non fornisce il dato considerato alla base della stima.
In proposito, si evidenzia che la relazione annuale 2024 dell’AGCOM reca dati aggiornati sul mercato della pubblicità online. In particolare la relazione conferma il trend crescente già registrato negli anni precedenti (con dati annuali rivisti al rialzo) ed evidenzia per il 2023 ricavi per la pubblicità on line pari a circa 6,8 miliardi di euro. In merito ai dati sopra richiamati, andrebbe esplicitato il volume di ricavi considerato nelle stime.
- La RT fa riferimento al database commerciale Orbis-BvD per indentificare i soggetti residenti attivi nel settore pubblicitario che presentano ricavi non superiori a 750 milioni di euro da includere nel perimetro della norma senza fornire indicazioni circa il volume di ricavi imponibili riferiti ai predetti soggetti sui quali calcolare l’incremento di gettito.
Al riguardo, considerando le maggiori entrate stimate dalla RT pari a 51,6 milioni di euro e applicando un’aliquota del 3%, l’imponibile per i soggetti in questione potrebbe essere stimato in circa 1,7 miliardi (di cui circa 1 miliardo per la pubblicità online e circa 700 milioni per i servizi di intermediazione digitale). Rispetto ai dati di mercato sulla pubblicità online forniti dalla RT (5,9 miliardi nel 2022) a tali soggetti potrebbe essere ascritto circa il 18% dei ricavi del settore. Su tale percentuale andrebbe acquisita una conferma.
Con riferimento alla disposizione (comma 2) che innalza dal 26% al 42% l’aliquota di tassazione sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività, si evidenzia che la RT, dal gettito annuo risultante dai dati di monitoraggio pari a 27 milioni di euro annui, stima un maggior gettito di 16,7 milioni su base annua. Considerando i dati forniti dalla RT la quantificazione risulta verificabile e pertanto non si formulano osservazioni.
Articolo 5
(Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni)
La relazione illustrativa informa che gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia. Tale possibilità è stata estesa dall’articolo 1, comma 107, della legge n. 197 del 2022, anche alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione. La facoltà di rideterminare il valore di terreni e partecipazioni, previo il pagamento di un’imposta sostitutiva, è stata riproposta numerose volte nel corso del tempo, da ultimo dall’articolo 1, commi 52 e 53, della legge n. 213 del 2023.
Le norme – novellando gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 – rendono permanente la possibilità, per il contribuente, di procedere alla rivalutazione dei valori di acquisto di:
- titoli, quote o diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
La rivalutazione consiste nella sostituzione del valore di acquisto con il valore normale alla data del 1° gennaio dell’anno in cui si procede. La norma definisce poi in dettaglio i criteri di individuazione del valore normale;
- di terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva, al cui versamento è condizionata la rivalutazione, è pari al 16% sul “valore normale” (ossia quello rivalutato) ed è versata entro il 30 novembre di ciascun anno o in massimo tre rate di pari importo a partire dal medesimo 30 novembre.
La possibilità di rivalutazione era stata riaperta, da ultimo, in via transitoria, dalla legge di bilancio per il 2024, con riferimento ai beni posseduti al 1° gennaio 2024 e, in caso di adesione, con versamento al 30 giugno 2024 dell’unica o della prima rata (su tre) dell’imposta. Alla disposizione – di natura, come detto, transitoria, non permanente – erano stati ascritti effetti di maggiori entrate tributarie (per gli anni dal 2024 al 2026) in relazione al versamento dell’imposta sostitutiva e di minori entrate tributarie per gli anni dal 2024 al 2033 in relazione alla riduzione delle imposte dirette che sarebbero state attese sulle plusvalenze che vengono meno. Nei primi tre anni prevaleva algebricamente il maggior gettito, conseguentemente la norma nel suo complesso dava maggior gettito nei primi tre anni e minor gettito negli anni dal quarto al decimo.
Per i titoli, il predetto regime non è applicabile alle società ed enti commerciali non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
| Estensione a regime della rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni (aliquota 16%) - imposta sostitutiva (comma 1) |
839,8 |
1.059,7 |
1279,5 |
839,8 |
1.059,7 |
1279,5 |
839,8 |
1.059,7 |
1279,5 |
| Minori entrate tributarie |
|
||||||||
| Estensione a regime della rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni (aliquota 16%) - imposte dirette (comma 1) |
155,9 |
311,9 |
467,8 |
155,9 |
311,9 |
467,8 |
155,9 |
311,9 |
467,8 |
La relazione tecnica illustra preliminarmente il contenuto delle norme, nei seguenti termini.
Il presente articolo, mediante la modifica degli articoli 5 (lettera a)) e 7 (lettera b)) della legge n. 448 del 2001, in materia di rideterminazione del costo d’acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni, ripropone, con una aliquota dell’imposta sostitutiva del 16%, la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate, disposta da ultimo dall’articolo 1, commi da 107 a 109, della Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022).
Le aliquote delle imposte sostitutive sono stabilite, nelle seguenti misure:
- 16% per le partecipazioni, sia qualificate[5], sia non qualificate (comma 1, lettera a), numero 3);
- 16% per i terreni edificabili e con destinazione agricola (comma 1, lettera b), numero 2).
Il termine per gli adempimenti è fissato al 30 novembre di ciascun anno, in entrambe le fattispecie.
Mediante l’introduzione del comma 7-bis nell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 (comma 1, lettera a), numero 9), viene, inoltre, previsto che la facoltà di rideterminazione del valore delle partecipazioni non si applica alle partecipazioni detenute da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, privi di stabile organizzazione, che hanno i requisiti per fruire della cosiddetta “participation exemption” di cui al comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR, introdotto dall’articolo 1, comma 59, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024).
Vengono, infine, aggiornati i riferimenti agli articoli 67 e 68 del TUIR in quanto nel testo dei citati articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 erano presenti i riferimenti agli articoli 81 e 82 del TUIR vigente ratione temporis.
La proposta normativa, pertanto, estende a regime le disposizioni in materia di rivalutazione, con applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura del 16% dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
La relazione tecnica originaria alla medesima disposizione, prevista nella legge di Bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023) per i valori al primo gennaio 2024, alla luce del breve lasso di tempo intercorso dall’ultima riproposizione della norma nella legge di Bilancio 2023 ed in attesa dei primi versamenti, aveva valutato, prudenzialmente, gli effetti ipotizzando che l’adesione alla normativa si verificasse nella misura di un terzo dei valori stimati in base ai versamenti relativi alle annualità complete disponibili (versamenti 2020, 2021 e 2022). Inoltre, nella stima erano stati inclusi, sempre in assenza dei versamenti reali, gli effetti incrementali della novità introdotta dalla legge di Bilancio 2023 che ha previsto la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni quotate. Tutto ciò premesso, utilizzando le medesime ipotesi anche ai fini del calcolo degli effetti negativi in termini di imposte dirette, derivanti dalla minore tassazione delle plusvalenze affrancate nelle annualità successive, in base ai versamenti effettuati fino a settembre 2024 in riferimento alla norma prevista dalla Legge di Bilancio 2024, gli effetti finanziari risultano di importo maggiore.
Il versamento F24 per i codici tributo 8055, 8056, 8057 con anno di riferimento 2024 è pari a circa 1.050 milioni di euro. Nonostante in passato, quando la misura era riproposta di anno in anno, si sia riscontrata un’alta adesione tra gli operatori, per effetto della riproposizione a regime, si ritiene prudenziale assumere che l’adesione si riduca del 20% rispetto alle precedenti, in quanto gli stessi operatori avranno più tempo a disposizione per usufruire dell’agevolazione.
Conseguentemente, si stima un ammontare annuo di imposta sostituiva pari a 840 milioni di euro, con la medesima ripartizione in rate delle precedenti previsioni normative. Tutto ciò premesso, tenendo in considerazione anche gli effetti negativi in termini di imposte dirette delle annualità successive, ipotizzando che il 75% dei valori rideterminati costituisca minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, in coerenza con la valutazione della relazione tecnica alla legge di Bilancio 2024, e assumendo, prudenzialmente, che l’effetto di cassa delle imposte dirette si verifichi in contemporanea con il versamento dell’imposta sostitutiva, si stimano i seguenti effetti finanziari:
(milioni di euro)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
dal 2034 |
| Imposta sostitutiva |
839,8 |
1.059,7 |
1.279,5 |
1.279,5 |
1.279,5 |
1.279,5 |
1.279,5 |
1.279,5 |
1.279,5 |
1.279,5 |
| Effetti II.DD. |
-155,9 |
-311,9 |
-467,8 |
-623,8 |
-779,7 |
-935,6 |
-1.091,6 |
-1.247,5 |
-1.403,5 |
-1.559,4 |
| Totale |
683,9 |
747,8 |
811,7 |
655,7 |
499,8 |
343,9 |
187,9 |
32,0 |
-124,0 |
-279,9 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma rende permanente la possibilità, per il contribuente, di procedere alla rivalutazione dei valori di acquisto di titoli, quote o diritti posseduti e di terreni edificabili e con destinazione agricola, subordinatamente al pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 16% sul valore rivalutato. L’imposta è versata entro il 30 novembre di ciascun anno o in massimo tre rate di pari importo a partire dal medesimo 30 novembre.
La possibilità di rivalutazione era stata riaperta, da ultimo, in via transitoria, dalla legge di bilancio per il 2024, con riferimento ai beni posseduti al 1° gennaio 2024 e, in caso di adesione, con versamento al 30 giugno 2024 dell’unica o della prima rata (su tre) dell’imposta.
La relazione tecnica ascrive alla norma effetti di maggiori entrate tributarie permanenti (crescenti fino al 2027 e poi costanti) in relazione al versamento dell’imposta sostitutiva, e di minori entrate tributarie permanenti (crescenti fino al 2034 e poi costanti) in relazione alla riduzione delle imposte dirette che sarebbero state attese sulle plusvalenze che vengono meno. Combinando i due effetti, si stima un gettito positivo fino al 2032 e negativo a decorrere dal 2033, quando le minori entrate prevalgono sulle maggiori entrate.
La relazione tecnica riprende il medesimo iter logico-argomentativo seguito nelle recenti RT riferite a fattispecie analoghe, con due principali differenze: le precedenti RT erano riferite a norme transitorie mentre la presente norma è a regime, le precedenti RT erano basate su stime, mentre la presente RT pone a fondamento i dati di gettito effettivo.
I dati forniti, combinati con la RT riferita alla legge di bilancio, consentono di ricostruire l’andamento delle maggiori entrate, che segue le medesime ipotesi su cui si basava la RT riferita alla legge di bilancio per il 2024, mentre i passaggi matematici sottostanti gli effetti di minori entrate tributarie non sono esplicitati (come già rilevato in occasione dell’esame parlamentare della legge di bilancio per il 2024). Peraltro, gli andamenti delle stime corrispondono al dato normativo, perché l’imposta sostitutiva cresce nei primi tre anni, man mano che nuove coorti di contribuenti cominciano a pagare la prima di tre rate, e poi diviene costante, presupponendo che le nuove adesioni compensino l’esaurimento dei precedenti versamenti, mentre le imposte dirette decrescono per un decennio man mano che vengono meno le imposte attese sulle plusvalenze riferite a nuovi titoli e terreni, assoggettati a rivalutazione.
In proposito, date le predette considerazioni, appare opportuno acquisire maggiori chiarimenti circa lo sviluppo degli effetti di minor gettito, mentre non si hanno osservazioni circa le restanti previsioni.
Articolo 6
(Estensione dell’obbligo di utilizzo dell’e-DAS)
La norma interviene in materia di documenti di accompagnamento per la circolazione dei prodotti energetici assoggettati ad accisa, modificando l’articolo 25, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
In particolare, la norma estende l’obbligo di utilizzo del documento e-DAS da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici, attualmente obbligatoria per i trasferimenti di prodotti energetici in quantità superiori a 1.000 chilogrammi, a tutti i trasferimenti nazionali.
Si rammenta che l’articolo 11 del decreto-legge n. 124 del 2019 prevede che la circolazione nazionale dei suddetti prodotti sia effettuata con la scorta di un documento di accompagnamento informatizzato denominato e-DAS. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 25, comma 8, del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA), sono esclusi da tale obbligo i prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del medesimo articolo 25.
La relazione illustrativa precisa che i sistemi elettronici di tutti i depositi commerciali nazionali sono stati adeguati, dall’ottobre 2020, per l’emissione dell’e-DAS. Con riferimento alle spedizioni escluse dall’obbligo, la RI chiarisce che le stesse possono essere effettuate con la scorta degli ordinari documenti di trasporto, non informatizzati e spesso ancora in formato esclusivamente cartaceo, con la conseguenza, per altro, che tali movimentazioni sono escluse dal sistema di vigilanza fiscale basato sull’e-DAS.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
| Estensione dell’obbligo di utilizzo dell’e-DAS - accise |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
| Estensione dell’obbligo di utilizzo dell’e-DAS - IVA |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
La relazione tecnica afferma che la generalizzazione dell’obbligo di uso dell’e-DAS nei trasferimenti di prodotti energetici avrebbe un impatto finanziario positivo dal momento che consentirebbe di estendere la vigilanza anche su tale porzione della filiera distributiva, contrastando eventuali fenomeni fraudolenti. La RT stima l’effetto finanziario con il recupero dell’accisa e dell’IVA afferente al dieci% del volume che costituisce la soglia di sensibilità degli indicatori dell’Agenzia (nell’ordine dell’1% dell’immesso in consumo annuo).
Sulla base di tali ipotesi, la RT valuta l’impatto finanziario su 10 milioni di litri di benzina e su 20 milioni di litri di gasolio, per complessivi 19,6 milioni di euro di accisa e 4,3 milioni di euro in termini di IVA.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame estende l’obbligo di utilizzo del documento e-DAS da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici, attualmente obbligatoria per i trasferimenti di prodotti energetici in quantità superiori a 1.000 chilogrammi, a tutti i trasferimenti nazionali.
La relazione tecnica valuta l’impatto finanziario della norma su 10 milioni di litri di benzina e 20 milioni di litri di gasolio e stima maggiori entrate per complessivi 19,6 milioni di euro a titolo di accise e di 4,3 milioni di euro in termini di IVA. La RT ascrive tale impatto finanziario positivo alla circostanza che l’e-DAS consentirebbe di estendere la vigilanza anche su tale porzione della filiera distributiva, contrastando eventuali fenomeni fraudolenti.
Con riferimento all’assunto che dall’estensione dell’attività di vigilanza derivino effetti finanziari positivi, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione, sia in relazione alle entrate registrate a seguito dell’attività di vigilanza svolta negli ultimi anni sui trasferimenti di prodotti energetici attualmente assoggettati all’obbligo dell’e-DAS, sia riguardo agli eventuali costi derivanti dall’implementazione della predetta attività di vigilanza. Su tale ultimo aspetto andrebbe infatti assicurato che le amministrazioni interessate siano in grado di incrementare l’attività di vigilanza e controllo con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Non si hanno osservazioni da formulare sul procedimento di stima delle maggiori entrate, che appare verificabile sulla base dei dati di emersione forniti dalla RT.
Articolo 7, comma 1
(Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)
La norma modifica l’articolo 51, comma 4, lettera a), del DPR 917 del 1986 (TUIR), in materia di modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito derivante dal veicolo aziendale concesso in uso promiscuo al dipendente.
Si rammenta che l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR dispone che i veicoli aziendali assegnati ai dipendenti sono tassati in capo a questi ultimi come fringe benefit secondo un criterio di determinazione forfetario basato su una percentuale del prodotto tra la percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri e il costo chilometrico di esercizio definito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) per ciascun modello di veicolo. In base alla legislazione vigente, tale percentuale varia in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica del veicolo. Le percentuali previste dalla norma vigente sono fissate, in base ai valori di emissione di anidride carbonica, al:
- 25% per le auto non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2);
- 30% per i veicoli con valori compresi tra 60 g/km e 160 g/km;
- 50% per i veicoli con valori compresi tra 160 g/km e 190 g/km;
- 60% per i veicoli con valori superiori a 190 g/km.
La disposizione in esame modifica le percentuali in base alla quale è determinato il reddito imponibile, prevedendo una percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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|
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
| Fringe benefits auto aziendali - IRPEF |
25,2 |
73,8 |
110,2 |
25,2 |
73,8 |
110,2 |
25,2 |
73,8 |
110,2 |
| Fringe benefits auto aziendali – addizionale regionale |
|
|
|
|
2,2 |
6,5 |
|
2,2 |
6,5 |
| Fringe benefits auto aziendali – addizionale comunale |
|
|
|
|
1,2 |
3,2 |
|
1,2 |
3,2 |
| Minori spese correnti |
|
||||||||
| Fringe benefits auto aziendali – addizionale regionale |
|
2,2 |
6,5 |
|
|
|
|
|
|
| Fringe benefits auto aziendali – addizionale comunale |
|
1,2 |
3,2 |
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica considerando l’entrata in vigore della norma dal primo gennaio 2025, stima i seguenti effetti di gettito rispetto alla normativa vigente:
(milioni di euro)

In primo luogo la RT precisa che in assenza di dati puntuali sulla composizione della flotta circolante di auto aziendali per modello, il reddito riferibile alle auto aziendali è stato stimato in base alla media del costo chilometrico annuale delle auto in circolazione, secondo la metodologia di seguito esposta.
Per ciascun modello di auto, il costo chilometrico desunto dalle tabelle ACI è stato moltiplicato per la percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, così ottenendo il reddito totale (prima dell’applicazione delle percentuali di concorrenza alla base imponibile IRPEF) di ciascun modello. Si è, poi, proceduto a calcolare la media del reddito totale per tipologia di alimentazione, come media del reddito totale di tutti i modelli rientranti in una determinata categoria di alimentazione. Tale importo è stato quindi ponderato per la quota di auto circolanti nell’anno 2022 (dati ACI) rientranti in ciascuna categoria di alimentazione, così ottenendo un reddito totale medio, ponderato per tipologia di alimentazione, per tutte le auto in circolazione, stimato pari a € 9.326.
In assenza di dati puntuali sulla composizione dei veicoli concessi in uso ai dipendenti per classe di emissione, si è proceduto a ripartire il dato complessivo sulla flotta circolante di auto concesse in uso promiscuo, estratto dalle statistiche disponibili dell’indagine EUSILC e pari a 379.936 unità, in base alla composizione per classe di emissione delle auto dei soggetti con partita IVA, come risultante dalla banca dati Vi.Sta 2022.

(*) considerate solo macchine elettriche
Non avendo a disposizione informazioni specifiche né in riferimento al dipendente al quale è stato concesso il veicolo, né, di conseguenza, riguardo la tipologia di veicolo, si è proceduto distribuendo il numero di veicoli dell’indagine EUSILC secondo la distribuzione indicata in tabella ed applicando le percentuali di concorrenza al reddito imponibile prevista dalla legislazione vigente e dalla disposizione normativa in esame.
Inoltre, la RT ipotizza che i veicoli dati in uso ai dipendenti abbiano una vita media di tre anni, prevedendo che si verifichi una ridistribuzione della composizione parco auto, con uno spostamento su auto elettriche ed ibride, in sostituzione di auto con maggiori emissioni, del 5% il primo anno e del 10% annuo negli anni successivi.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame reca disposizioni in materia di modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito derivante dal veicolo aziendale concesso in uso promiscuo al dipendente. In particolare, vengono modificate le percentuali in base alla quale è determinato il reddito imponibile, prevedendo una percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria, rispetto alla disciplina vigente che invece prevede percentuali crescenti in base ai valori di emissione di anidride carbonica del veicolo da un minimo del 25% ad un massimo del 60%.
La relazione tecnica stima effetti finanziari positivi di maggiore gettito dal 2025 al 2031 derivanti dall’incremento delle percentuali rispetto alla normativa vigente. Tale effetto positivo si riassorbe a partire dal 2032 (anno a partire dal quale si registrano effetti negativi di minori entrate) a causa della ridistribuzione della composizione parco auto, con uno spostamento su auto elettriche ed ibride, in sostituzione di auto con maggiori emissioni: al fine di stimare tale fenomeno la RT ipotizza un tasso di sostituzione del 5% il primo anno e del 10% annuo negli anni successivi.
Sulla base dei dati e delle ipotesi formulate dalla RT la quantificazione appare verificabile per i primi tre anni di applicazione della nuova normativa. Ai fini di una stima puntuale degli effetti finanziari sarebbe necessario disporre di ulteriori dati ed informazioni. Non è stato possibile infatti ricostruire la redistribuzione delle auto tra le classi di emissione, da quelle più inquinanti a quelle meno inquinanti. La RT in proposito fornisce solo le percentuali di sostituzione ma non indica le classi su quale applicarla. Inoltre, con riferimento all’ultima classe di auto (categoria “n.d.”) seppure il suo peso appare trascurabile rispetto alle altre, si evidenzia che la RT non fornisce informazioni circa l’emissione di sostanze inquinanti né la percentuale di reddito da applicare.
La norma, novellando la tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dispone l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché 10%, come previsto dalla normativa vigente) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.
La relazione illustrativa chiarisce che l’innalzamento dell’aliquota IVA, dal 10% al 22%, per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, risponde alla finalità di eliminare un sussidio ambientale dannoso (SAD) in contrasto con il principio dell’economia circolare, in coerenza con il disposto delle direttive unionali in tema di economia circolare, a mente delle quali lo smaltimento in discarica dovrebbe costituire una opzione residuale.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
| Esclusione IVA agevolata al 10% per le operazioni di conferimento senza recupero efficiente di energia |
148,1 |
148,1 |
148,1 |
148,1 |
148,1 |
148,1 |
148,1 |
148,1 |
148,1 |
La relazione tecnica afferma che la misura determina effetti finanziari positivi stimati in 148,1 milioni di euro su base annua a partire dal 2025. La stima è stata elaborata applicando alle operazioni imponibili ad aliquota IVA del 10% (fonte dichiarazioni IVA anno d’imposta 2022), riconducibili ai codici Ateco coerenti con il perimetro della norma, il differenziale di aliquota di 12 punti percentuali (differenza tra l’aliquota del 22% e l’aliquota del 10%). Gli effetti finanziari sono stati calcolati al netto della quota di operazioni rivolte a soggetti senza diritto alla detrazione dell’imposta.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame dispone l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché 10%, come previsto dalla normativa vigente) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.
La relazione tecnica quantifica maggiori entrate IVA stimati in 148,1 milioni di euro su base annua a partire dal 2025.
Si evidenzia che la RT espone il procedimento di stima senza fornire i dati utilizzati nella quantificazione. Ai fini di una puntuale verifica della stima, appare pertanto necessario disporre dei dati relativi alle operazioni imponibili ai fini IVA dei soggetti, la cui attività rientra nel campo di applicazione della norma in esame.
Articolo 8
(Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
La norma introduce delle modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Comma 1 – Riduzione al 30% dell’aliquota interventi di riqualificazione edilizia dal 2025.
La norma modificando l’articolo 16-bis del DPR 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), anticipa (dal 1 gennaio 2028) al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore dell’aliquota di detrazione ridotta del 30% per le spese agevolate per interventi di riqualificazione edilizia (attualmente fissata al 36%).
Si rammenta che l’articolo 16-bis del TUIR stabilisce, al comma 1, che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono l'immobile sul quale sono effettuati una serie di interventi edilizi. Il comma 3-bis precisa che la detrazione spetta, nella misura del 50%, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
L’articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge n. 39 del 2024, ha stabilito che per le spese agevolate per interventi di riqualificazione edilizia (ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, l’aliquota di detrazione dovesse essere ridotta dal 36 al 30%.
Rispetto alla riduzione disposta dal comma 1, le norme prevedono regimi fiscali di favore con aliquote di detrazione più elevate per i seguenti interventi:
- interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 [comma 2, lettera a)];
- interventi di ristrutturazione edilizia, sismabonus e acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2023 [comma 2, lettera b)];
- per interventi edilizi rientranti nel cosiddetto “superbonus 110%” (comma 3).
Comma 2, lettera a) – Interventi di efficienza energetica o ecobonus.
La norma introduce all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013 un nuovo comma 3-quinquies che stabilisce che la detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nelle seguenti misure
Per le spese sostenute nel 2025:
- 50%, solo per i proprietari o per i titolari di diritti reali che adibiscono l’unità ad abitazione principale;
- 36%, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali.
Per le spese sostenute nel 2026 e 2027:
- 36%, solo per i proprietari o per i titolari di diritti reali che adibiscono l’unità ad abitazione principale;
- 30%, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali.
Si rammenta che l’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 disciplina il beneficio fiscale consistente in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui lo stesso è stato effettuato (per la maggior parte degli interventi, fino al 31 dicembre 2024, la detrazione è pari al 65% per altri spetta nella misura del 50%).
Comma 2, lettera b) – Interventi di ristrutturazione edilizia, sismabonus e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Le norme intervenendo sull’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, prorogano le detrazioni alle spese sostenute fino al 2027 per interventi di ristrutturazione edilizia (punto 1) e interventi antisismici cosiddetto sismabonus (punto 2) rimodulando le aliquote di detrazione previste dalla normativa vigente.
Le aliquote di detrazione per gli anni dal 2025 al 2027 sono le seguenti:
Per le spese sostenute nel 2025:
- 50%, solo per i proprietari o per i titolari di diritti reali che adibiscono l’unità ad abitazione principale;
- 36%, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali.
Per le spese sostenute nel 2026 e 2027:
- 36%, solo per i proprietari o per i titolari di diritti reali che adibiscono l’unità ad abitazione principale;
- 30%, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali.
Anche per il triennio 2025-2027, come nel 2024, il limite di spesa per gli interventi di ristrutturazione edilizia sarà pari a 96.000 euro, senza nessuna distinzione tra abitazione principale e abitazione non principale.
Si rammenta che il comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto-legge vigente dispone che per le spese documentate di riqualificazione edilizia, spetta una detrazione dall’imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.
Si ricorda inoltre che la disciplina del sismabonus prevede una detrazione per interventi di adozione di misure antisismiche del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%). Inoltre, viene riconosciuto a chi acquista un edificio demolito e ricostruito nei comuni in zone classificate a rischio sismico 1, una detrazione dalle imposte per una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro)
La norma, inoltre, estende alle spese sostenute fino al 2025 l’applicazione della percentuale di detrazione del 50% (prevista dalla legislazione vigente fino al 2024) per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Il tetto massimo di spesa ammesso al beneficio è fissato in 5.000 euro per l’anno 2025 (punto 3).
Si rammenta che la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto.
Comma 3 – Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020
Normativa vigente. Si ricorda che l’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022. Successivamente il beneficio, ovvero l’aliquota di detrazione è stata stabilita nella misura del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Le modifiche in esame dispongono che la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025, a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e degli enti del terzo settore, non venga più riconosciuta in relazione ai nuovi interventi avviati successivamente alla data del 15 ottobre 2024[6]. Pertanto, la detrazione spetta, per l’anno 2025, per i soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024.
La relazione tecnica precisa che le modifiche determinano la riduzione dell’aliquota di detrazione dal 65% al 50% per le spese sostenute per le abitazioni principali e dal 65% al 36% per gli immobili diversi dalle abitazioni principali. Per gli anni 2026 e 2027, l’aliquota di detrazione viene fissata al 30% se gli interventi vengono eseguiti su immobili diversi dall’abitazione principale, restando fissata al 36% per gli interventi sostenuti, in tali annualità, sull’abitazione principale). Il limite di spesa degli interventi è fissato a 96 mila euro.
Viene inoltre riconosciuta la facoltà di ripartire in dieci (anziché in quattro) quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente (opzione irrevocabile), tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2024. Inoltre, è previsto che, nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggiore debito d'imposta, la maggiore imposta dovuta è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative dovute in relazione al periodo d’imposta 2024.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica (per una lettura più agevole si riporta una tabella per ciascuna tipologia di proroga).
· Interventi di efficienza energetica o ecobonus [comma 2, lettera a)]
Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
||
| Minori entrate tributarie |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
||
| Detrazione IRPEF |
10,3 |
110,1 |
62,1 |
10,3 |
110,1 |
62,1 |
10,3 |
110,1 |
62,1 |
|
||
| Effetti indotti IRPEF/IRES |
|
|
37,5 |
|
|
37,5 |
|
|
37,5 |
|
||
| Effetti indotti IRAP |
|
|
|
|
|
3,1 |
|
|
3,1 |
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||
| Maggiori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Effetti indotti IRPEF/IRES |
|
87,6 |
|
|
87,6 |
|
|
87,6 |
|
|
||
| Effetti indotti IRAP |
|
|
|
|
7,3 |
|
|
7,3 |
|
|
||
| Effetti indotti IVA |
20,9 |
|
|
20,9 |
|
|
20,9 |
|
|
|
||
| Minori spese correnti |
|
|
|
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|
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| Effetti indotti IRAP |
|
7,3 |
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||
| Maggiori spese correnti |
|
|
|
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|
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| Effetti indotti IRAP |
|
|
3,1 |
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· Interventi di recupero edilizio (comma 2 lettera b) n. 1)
Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di recupero edilizio degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
||
| Minori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Detrazioni IRPEF |
29,2 |
311,0 |
134,2 |
29,2 |
311,0 |
134,2 |
29,2 |
311,0 |
134,2 |
|
||
| Effetti indotti IRPEF/IRES |
|
|
59,6 |
|
|
59,6 |
|
|
59,6 |
|
||
| Effetti indotti IRAP |
|
|
|
|
|
5,0 |
|
|
5,0 |
|
||
| Maggiori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Effetti indotti IRPEF/IRES |
|
139,2 |
|
|
139,2 |
|
|
139,2 |
|
|
||
| Effetti indotti IRAP |
|
|
|
|
11,6 |
|
|
11,6 |
|
|
||
| Effetti indotti IVA |
33,1 |
|
|
33,1 |
|
|
33,1 |
|
|
|
||
| Minori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Effetti indotti IRAP |
|
11,6 |
|
|
|
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|
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||
| Maggiori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
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||
| Effetti indotti IRAP |
|
|
5,0 |
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· Sismabonus (comma 2, lettera b) n. 2)
Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di riduzione del rischio sismico degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili.
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
||
| Minori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Detrazione IRPEF |
2,6 |
27,8 |
16,8 |
2,6 |
27,8 |
16,8 |
2,6 |
27,8 |
16,8 |
|
||
| Effetto indotto IRPEF/IRES |
|
|
3,6 |
|
|
3,6 |
|
|
3,6 |
|
||
| Effetto indotto IRAP |
|
|
|
|
|
0,3 |
|
|
0,3 |
|
||
| Maggiori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Effetto indotto IRPEF/IRES |
|
8,3 |
|
|
8,3 |
|
8,3 |
|
|
|
||
| Effetto indotto IRAP |
|
|
|
|
0,7 |
|
|
0,7 |
|
|
||
| Effetto indotto IVA |
2,0 |
|
|
2,0 |
|
|
2,0 |
|
|
|
||
| Minori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Effetto indotto IRAP |
|
0,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Maggiori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Effetto indotto IRAP |
|
|
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
· Mobili e grandi elettrodomestici (comma 2, lettera b) n. 3)
Proroga per il 2025 del bonus mobili al 50% - limite 5.000 euro
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
||
| Minori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Detrazioni IRPEF |
10,2 |
119,4 |
68,2 |
10,2 |
119,4 |
68,2 |
10,2 |
119,4 |
68,2 |
|
||
| Effetto indotto IRPEF/IRES |
|
|
10,1 |
|
|
10,1 |
|
|
10,1 |
|
||
| Effetto indotto IRAP |
|
|
|
|
|
0,8 |
|
|
0,8 |
|
||
| Maggiori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Effetto indotto IRPEF/IRES |
|
23,5 |
|
|
23,5 |
|
|
23,5 |
|
|
||
| Effetto indotto IRAP |
|
|
|
|
2,0 |
|
|
2,0 |
|
|
||
| Effetto indotto IVA |
24,6 |
|
|
24,6 |
|
|
24,6 |
|
|
|
||
| Minori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Effetto indotto IRAP |
|
2,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Maggiori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Effetto indotto IRAP |
|
|
0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
· Superbonus 110% (comma 3)
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
||
| Maggiori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Riduzione dell’aliquota dal 65% al 50% per le abitazioni principali e dal 65% al 36% per gli immobili diversi dalle abitazioni principali per le spese relative al Superbonus – IRPEF |
|
273,5 |
156,3 |
|
273,5 |
156,3 |
|
273,5 |
156,3 |
|
||
La relazione tecnica afferma quanto segue.
La RT ai fini della stima dell’onere per l’anno 2025 utilizza i dati relativi alle spese dichiarate per i suddetti interventi agevolati, per l’anno di imposta 2019, ultimo anno prima dell’introduzione del Superbonus 110% e della cessione del credito e dello sconto in fattura, pari a circa 19.550 milioni di euro. Per l’anno 2026 e 2027, in base ai medesimi dati, escludendo la quota indotta stimata, si stima una spesa complessiva di circa 15.445 milioni di euro. Per le spese relative al Superbonus, ai fini della stima è stato considerato l’ammontare di detrazioni fruibili per l’anno 2025 pari a circa 5.491 milioni di euro, scontati nelle previsioni di Bilancio. Per quanto concerne le abitazioni principali, si stima, sulla base dei dati del volume “Gli Immobili in Italia 2023”, che la quota di spese per interventi edilizi riguardanti le abitazioni principali è di circa il 75% sul totale della spesa considerata.
Ciò premesso la RT stima i seguenti effetti di gettito:
Detrazione per gli interventi di recupero edilizio
(milioni di euro)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
2039 |
| IRPEF |
-29,2 |
-311 |
-134,2 |
-99,7 |
-125,5 |
-125,5 |
-125,5 |
-125,5 |
-125,5 |
-125,5 |
-125,5 |
209,5 |
8,6 |
-20,7 |
0 |
| IRPEF/IRES |
0 |
139,2 |
-59,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| IRAP |
0 |
11,6 |
-5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| IVA |
33,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totale |
3,9 |
-160,2 |
-198,8 |
-99,7 |
-125,5 |
-125,5 |
-125,5 |
-125,5 |
-125,5 |
-125,5 |
-125,5 |
209,5 |
8,6 |
-20,7 |
0,0 |
Detrazione per gli interventi relativi all’efficienza energetica
(milioni di euro)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
2039 |
| IRPEF |
-10,3 |
-110,1 |
-62,1 |
-58,3 |
-61,1 |
-61,1 |
-61,1 |
-61,1 |
-61,1 |
-61,1 |
-61,1 |
58,7 |
1 |
-2,3 |
0 |
| IRPEF/IRES |
0 |
87,6 |
-37,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| IRAP |
0 |
7,3 |
-3,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| IVA |
20,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totale |
10,6 |
-15,2 |
-102,7 |
-58,3 |
-61,1 |
-61,1 |
-61,1 |
-61,1 |
-61,1 |
-61,1 |
-61,1 |
58,7 |
1,0 |
-2,3 |
0,0 |
Detrazione per gli interventi relativi a misure antisismiche
(milioni di euro)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
2039 |
| IRPEF |
-2,6 |
-27,8 |
-16,8 |
-16,4 |
-16,7 |
-16,7 |
21,4 |
5 |
5 |
5 |
4,4 |
-1,9 |
0,1 |
-0,2 |
0 |
| IRPEF/IRES |
0 |
8,3 |
-3,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| IRAP |
0 |
0,7 |
-0,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| IVA |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totale |
-0,6 |
-18,8 |
-20,7 |
-16,4 |
-16,7 |
-16,7 |
21,4 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
4,4 |
-1,9 |
0,1 |
-0,2 |
0,0 |
Detrazione per gli interventi relativi alle misure del Superbonus
(milioni di euro)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
2039 |
| IRPEF |
0 |
273,5 |
156,3 |
156,3 |
156,3 |
156,3 |
156,3 |
156,3 |
156,3 |
156,3 |
132,8 |
-93,8 |
0 |
0 |
0 |
| IRPEF/IRES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| IRAP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| IVA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totale |
0 |
273,5 |
156,3 |
156,3 |
156,3 |
156,3 |
156,3 |
156,3 |
156,3 |
156,3 |
132,8 |
-93,8 |
0 |
0 |
0 |
Gli effetti complessivi (per gli interventi sopra riportati) sono i seguenti:
(milioni di euro)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
2039 |
| IRPEF |
-42,1 |
-175,4 |
-56,8 |
-18,1 |
-47 |
-47 |
-8,9 |
-25,3 |
-25,3 |
-25,3 |
-49,4 |
172,5 |
9,7 |
-23,2 |
0 |
| IRPEF/IRES |
0 |
235,1 |
-100,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| IRAP |
0 |
19,6 |
-8,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| IVA |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totale |
13,9 |
79,3 |
-165,9 |
-18,1 |
-47,0 |
-47,0 |
-8,9 |
-25,3 |
-25,3 |
-25,3 |
-49,4 |
172,5 |
9,7 |
-23,2 |
0,0 |
Con riferimento alla detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (comma 2, lettera b), numero 3) si dispone inoltre la proroga, per le spese sostenute nell’anno 2025, della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023, risulta, per l’anno d’imposta 2022, nel quale era previsto un limite pari a 10.000 euro, un ammontare di spesa pari a circa 2.045,5 milioni di euro per il 2022.
Assumendo che il nuovo limite di 5.000 euro determini un decremento pari a 1/3, si stima una spesa annua pari a 1.364,3 milioni di euro, con una conseguente rata annua di detrazione pari a 68,2 milioni di euro (1.364,3 x 50% /10).
La norma è inoltre suscettibile di determinare un effetto indotto, incentivando la crescita del settore, con conseguenti maggiori entrate in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dell’ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +24,6 milioni di euro ed un incremento delle imposte dirette pari a circa +14,6 milioni di euro. Nella tabella che segue sono ripostati gli effetti di gettito della norma per cassa:
(milioni di euro)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
| IRPEF |
-10,2 |
-119,4 |
-68,2 |
-68,2 |
-68,2 |
-68,2 |
-68,2 |
-68,2 |
-68,2 |
-68,2 |
-58 |
51,2 |
0 |
| IRPEF/IRES |
0 |
23,5 |
-10,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| IRAP |
0 |
2 |
-0,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| IVA |
24,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totale |
14,4 |
-93,9 |
-79,1 |
-68,2 |
-68,2 |
-68,2 |
-68,2 |
-68,2 |
-68,2 |
-68,2 |
-58 |
51,2 |
0 |
Con riferimento alla possibilità di ripartire la detrazione, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023, la RT non ascrive effetti sul gettito - coerentemente alla valutazione della norma che ha introdotto tale facoltà per le spese sostenute nell’anno 2022 (decreto-legge del 16 febbraio 2023, n. 11, articolo 2, comma 3-sexies) - anche in considerazione del fatto che gli stessi risulterebbero positivi per i primi anni di fruizione della detrazione.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame introduce modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In particolare, modificando l’articolo 16-bis del DPR 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), la norma anticipa (dal 1 gennaio 2028) al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore dell’aliquota di detrazione ridotta del 30% per le spese agevolate per interventi di riqualificazione edilizia (attualmente fissata al 36%) (comma 1).
Rispetto alla riduzione disposta dal comma 1, le norme prevedono regimi fiscali di favore con aliquote di detrazione più elevate per i seguenti interventi:
- interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 [comma 2, lettera a)];
- interventi di ristrutturazione edilizia, sismabonus e acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2023 [comma 2, lettera b)];
- per interventi edilizi rientranti nel c.d. “superbonus 110%” (comma 3).
Le aliquote di detrazioni più elevate introdotte dalle norme in esame (rispetto al regime ordinario previsto dal comma 1) sono le seguenti:
Per le spese sostenute nel 2025:
- 50%, solo per i proprietari o per i titolari di diritti reali che adibiscono l’unità ad abitazione principale;
- 36%, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali.
Per le spese sostenute nel 2026 e 2027:
- 36%, solo per i proprietari o per i titolari di diritti reali che adibiscono l’unità ad abitazione principale;
- 30%, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali.
La relazione tecnica, in merito agli effetti complessivi sulle entrate tributarie recati dagli interventi relativi al recupero edilizio, all’efficienza energetica, alle misure antisismiche e al superbonus, stima maggiori entrate per gli anni 2025 e 2026 (13,9 milioni nel 2025 e 79,3 milioni nel 2026) e minori entrate per gli anni 2027-2035. L’impatto finanziario della norma si riassorbe nel 2039 anno in cui la RT non ascrive effetti.
In merito ai suddetti effetti finanziari si rileva che la RT non fornisce tutti i dati per una puntuale verifica della quantificazione. In particolare, non è indicata per ogni tipologia di intervento l’ammontare di spesa alla base della stima. Tale informazione è fornita esclusivamente con riguardo alla all’ammontare delle detrazioni fruibili relative al superbonus scontate nelle previsioni di bilancio per l’anno 2025. Ai fini di una puntuale verifica della quantificazione appare pertanto necessario disporre di dati più dettagliati.
In merito agli effetti finanziari della proroga della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (comma 2, lettera b), numero 3), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la relazione tecnica quantifica maggiori entrate per l’anno 2025 (pari a 14,4 milioni di euro), minori entrate per gli anni 2026-2035 e maggiori entrate nel 2036. L’impatto finanziario della misura si riassorbe nel 2037, anno in cui la RT non stima effetti. Con riferimento al procedimento di quantificazione degli effetti finanziari delle modifiche relative alla detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici si evidenzia che sulla base dei dati e dei criteri adottati dalla RT, la stima risulta verificata e in linea con quella effettuata nelle precedenti analoghe norme di proroga.
Articolo 9, commi 1-4
(Disposizioni per il contrasto all’evasione in materia di pagamenti elettronici)
La norma sostituendo il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati e dei corrispettivi sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 disciplina la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in base alla quale, chi effettua operazioni di commercio al minuto e attività assimilate per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
La relazione illustrativa spiega che la modifica è volta a rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi. Si introduce un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest’ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all’identificazione del cliente) e trasmettere all’Agenzia delle entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi
Inoltre, si introduce un apposito sistema sanzionatorio volto a presidiare l’effettivo adempimento dei nuovi obblighi volti alla memorizzazione e trasmissione diretta delle informazioni sui pagamenti elettronici ricevuti.
Le disposizioni in esame di applicano a decorrere dal 1 gennaio 2026.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
||
| Maggiori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Introduzione di un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico con il registratore telematico |
|
50,0 |
76,3 |
|
50,0 |
76,3 |
|
50,0 |
76,3 |
|
||
La relazione tecnica in coerenza con la decorrenza delle disposizioni in esame (1° gennaio 2026), ascrive complessivamente alla norma un recupero di gettito complessivo pari a 65 milioni di euro, a decorrere dal 2026, come risulta dalla seguente tabella che riporta gli effetti di cassa:
(milioni di euro)
| Recupero di gettito |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| IVA |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
| Effetti sulle imposte dirette |
0 |
26,25 |
15 |
15 |
15 |
| Totale |
50 |
76,25 |
65 |
65 |
65 |
Per la relativa quantificazione, la RT utilizza i dati riferiti alle lettere di compliance inviate dall’Agenzia delle entrate nel 2023 e basate sulle anomalie fiscali intercettate grazie alle informazioni derivanti dal cosiddetto. “transato elettronico”.
Con riferimento all’IVA la RT stima un maggior gettito di maggior gettito pari a 50 milioni di euro annui con la metodologia di seguito descritta.
Le analisi del rischio effettuate hanno permesso, afferma la RT, di individuare i contribuenti che hanno trasmesso corrispettivi telematici e fatture elettroniche per importi inferiori all’ammontare dei pagamenti elettronici percepiti, per un totale di maggiore Iva non versata di circa 50 milioni di euro. A tal riguardo, la RT evidenzia che il criterio di rischio utilizzato – e quindi la quantificazione finanziaria che dalla stessa deriva – è assolutamente prudenziale, giacché porta ad una naturale compensazione interna tra gli importi riscossi in contanti e quelli riscossi tramite strumenti tracciati. Infatti, confrontando il totale dei pagamenti elettronici con il totale di corrispettivi certificati ai fini Iva (che includono anche la quota-parte relativa alle transazioni regolate in contanti), vengono considerati anomali solo i contribuenti che presentano un elevatissimo profilo di rischio, mentre sono esclusi dalla selezione quelli che, pur avendo, per ipotesi, evaso tutte le somme riscosse in contanti, hanno certificato regolarmente quelle pagate con strumenti tracciati. D’altra parte, l’adozione di tale approccio si è resa, chiarisce la RT, necessaria poiché, ad oggi, i dati comunicati dai contribuenti (percipienti) in merito alle forme di pagamento presentano un andamento randomico, che porta a presumere la presenza di errori e, quindi, un’impostazione diversa avrebbe rischiato di generare numerosi casi di falsa positività. Ciò premesso, tenuto conto che la norma consentirà di disporre in maniera puntuale del dato rilevato dagli strumenti di pagamento utilizzati dai contribuenti, la stessa assicurerà, secondo la RT, un perfetto monitoraggio delle somme pagate con strumenti tracciati e, di conseguenza, porterà i contribuenti medesimi alla loro automatica certificazione ai fini fiscali.
In merito agli effetti sulle imposte dirette al RT afferma che sulla base dell’esperienza storica, si è osservato che il recupero di IVA implica anche un recupero di imposte dirette, quantificato prudenzialmente nel 30% del maggior gettito IVA, ovvero nel caso concreto in misura pari a 15 milioni di euro annui.
La RT non ascrive effetti finanziari diretti al sistema sanzionatorio introdotto dalle norme in esame, stante il carattere eventuale delle sanzioni; Inoltre, precisa la RT, le sanzioni interdittive, rivestono una evidente funzione di maggior deterrenza.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati e dei corrispettivi sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. Lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
La relazione illustrativa spiega che, rispetto alla normativa vigente, si introduce un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest’ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all’identificazione del cliente) e trasmettere all’Agenzia delle entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
La relazione tecnica in coerenza con la decorrenza delle disposizioni in esame (1° gennaio 2026), ascrive complessivamente alla norma un recupero di gettito complessivo stimato in termini di cassa in 50 milioni di euro per il 2026, 76,25 milioni per il 2027 e 65 milioni di euro, a decorrere dal 2028.
Si evidenzia che la RT espone il procedimento di stima e i criteri utilizzati senza fornire i dati alla base della stessa. Ciò stante, pur prendendosi atto della quantificazione del recupero di gettito stimato dalla RT in termini di IVA e imposte dirette, appare tuttavia necessario, ai fini della verifica della quantificazione, che vengano forniti i dati utilizzati per la stima.
Articolo 9, comma 5
(Disposizioni per il contrasto all’evasione in materia di locazioni turistiche)
La norma prevede che con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione della modulistica fiscale siano definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica. Il medesimo codice identificativo dovrà essere indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché di quelli che gestiscono portali telematici.
Si ricorda che l’articolo 13-ter del decreto-legge n.145 del 2023 stabilisce che al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
||
| Maggiori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Recupero evasione da locazioni turistiche mediante l'obbligo di indicare il codice identificativo nazionale (CIN) nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica |
88,0 |
88,0 |
88,0 |
88,0 |
88,0 |
88,0 |
88,0 |
88,0 |
88,0 |
|
||
La relazione tecnica quantifica maggiori entrate derivanti dall’introduzione della disposizione in esame in misura pari a 88 milioni di euro annui.
La RT al fine di valutare i possibili effetti sul gettito di tale disposizione, analizza l’effetto sull’evasione (tax gap) da locazioni che si è verificato tra il 2011e il 2012 a seguito dell’introduzione della cedolare secca, ipotizzando che un nuovo provvedimento con effetti in materia di dichiarazione degli imponibili da locazione possa avere effetti analoghi. Associando tutta la riduzione all’introduzione del nuovo regime impositivo, la RT rileva che nel 2012 vi è stato un abbattimento dell’evasione del -18.7%. Applicando tale percentuale al gap 2019 (i dati del 2020 e del 2021 appaiono eccessivamente influenzati dagli effetti della pandemia da Covid-19) pari a 945 milioni si stima un recupero di 177 milioni. La RT applicando una ulteriore ipotesi che la metà di tale importo sia dovuta ad affitti brevi e l’altra metà a quelli ordinari (a medio e lungo termine) quantifica gli effetti di maggiore entrata sopra indicati.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma stabilisce che con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione della modulistica fiscale siano definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica.
La relazione tecnica quantifica maggiori entrate connesse al recupero di gettito derivante dall’introduzione della disposizione in esame in misura pari a 88 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
Sulla base dei dati forniti (tax gap pari a 945 milioni di euro) e dalle ipotesi formulate dalla RT (abbattimento dell’evasione pari al 18,7% osservato per la cedolare secca) la quantificazione del recupero di gettito appare verificabile. Non si formulano pertanto osservazioni per i profili di quantificazione.
Articolo 9, commi 6 e 7
(Disposizioni per il contrasto all’evasione in materia di comunicazioni e pagamenti elettronici)
La norma modificando l'articolo 13-ter, comma 11, del decreto-legge n. 145 del 2023, stabilisce che i risultati dei controlli effettuati dagli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o l'unità immobiliare concessa in locazione, siano comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore (comma 6).
Si rammenta che l’articolo 13-ter, comma 11, del decreto-legge n. 145 del 2023 sopra richiamato dispone che alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale
La norma, inoltre, modificando l’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015, estende all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (ossia i prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette di cui al citato testo unico accise), la facoltà di accedere ai dati della fatturazione elettronica, che è attualmente già prevista per l’Agenzia delle entrate e per la Guardia di Finanza. Si dispone inoltre che, in conseguenza dell’acceso alla banca dati sopra richiamata, che anche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è tenuta ad adottare idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo (comma 7).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
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| Maggiori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Estensione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli della facoltà di accedere ai dati della fatturazione elettronica, limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 504/1995 (comma 7) |
35,5 |
35,5 |
35,5 |
35,5 |
35,5 |
35,5 |
35,5 |
35,5 |
35,5 |
|
||
La relazione tecnica con riferimento al comma 6 precisa che i risultati, le informazioni dei controlli effettuati dagli organi di polizia locale potrebbero essere utilizzate dall’Ufficio dell’Agenzia delle entrate per attivare dei controlli finalizzati a verificare la corretta dichiarazione degli imponibili fiscali. La disposizione, secondo la RT, è potenzialmente idonea a incrementare il gettito, che per ragioni di cautela non viene quantificato, dipendendo direttamente dalla quantità e dagli esiti dei controlli effettuati dagli organi della polizia locale.
In merito al comma 7, la RT afferma che tale intervento normativo avrà un impatto positivo sul gettito derivante dalle accise sull’energia elettrica e il gas naturale, posto che, attraverso lo svolgimento delle attività di controllo nei confronti dei venditori che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica e del gas naturale ai consumatori finali, si può ottenere una riduzione del tax gap, attualmente stimato in 220 milioni €/anno per l’energia elettrica e in 135 milioni €/anno per il gas naturale. Ipotizzando un recupero del 10% del predetto tax gap, la RT si stimano maggiori entrate pari a 35,5 milioni di euro annui.
Inoltre, lo svolgimento di controlli nei confronti di soggetti che, pur istituzionalmente operanti nel settore accise, si caratterizzano prevalentemente per commettere frodi nel settore dell’IVA, dovrebbe consentire, attraverso la cooperazione con l’Agenzia delle entrate, di ottenere ulteriori effetti positivi in termini di riduzione del tax gap IVA, che prudenzialmente non si stimano.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma stabilisce che i risultati dei controlli effettuati dagli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o l'unità immobiliare concessa in locazione, siano comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore (comma 6). Inoltre, si estende all’Agenzia delle dogane e dei monopoli la facoltà di accedere ai dati della fatturazione elettronica, che è attualmente già prevista per l’Agenzia delle entrate e per la Guardia di Finanza. A seguito di ciò l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è tenuta ad adottare idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo (comma 7).
La relazione tecnica pur affermando che a tutte le norme in esame sono potenzialmente ascrivibili effetti di incremento di gettito quantifica l’aumento delle entrate sul gettito derivante dalle accise sull’energia elettrica e il gas naturale, con riferimento al solo comma 7 per un ammontare pari a 35,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
La RT non stima, prudenzialmente, gli effetti di recupero con riferimento al comma 6 dal momento che l’incremento potenziale del gettito, dipende direttamente dalla quantità e dagli esiti dei controlli effettuati dagli organi della polizia locale. Con riguardo al comma 7 la RT precisa che la norma potrebbe determinare ulteriori effetti positivi, rispetto a quelli quantificati e scontati, in termini di riduzione del tax gap IVA, che prudenzialmente non si stimano.
Sulla base dei dati forniti (tax gap pari a complessivi 335 milioni di euro) e delle ipotesi formulate (recupero del tax gap pari al 10%) dalla RT la quantificazione delle maggiori entrate appare verificabile. Tuttavia si evidenzia che tali effetti di maggiore gettito deriverebbero dall’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle dogane. In proposito andrebbe assicurato che la predetta Agenzia possa utilizzare gli accessi telematici ed implementare le proprie attività di controllo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Medesima rassicurazione appare necessaria anche per l’obbligo, disposto dalla norma in esame (comma 7), a carico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di adottare idonee misure di garanzia per la protezione dei dati personali.
In particolare, si prevede che l’Agenzia adotti misure finalizzate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo.
Articolo 10
(Misure in materia di tracciabilità delle spese)
La norma novella il DPR 917 del 1986 (TUIR) limitando la deducibilità, di determinate spese se non sono effettuate con metodi di pagamento tracciabili[7] a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (commi 1- 3).
Nel dettaglio, se effettuate con metodi di pagamento tracciabili non concorrono alla formazione del reddito le spese di seguito descritte.
- I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) con riferimento alla formazione del reddito da lavoro dipendente (di cui all’articolo 51, comma 5, del TUIR) (comma 1, lettera a)).
- Con riferimento alla formazione del reddito di lavoro autonomo (nuovo comma 6–ter dell’articolo 54 TUIR), le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (comma 1, lettera b)).
- Le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (nuovo comma 3-bis dell’articolo 95 del TUIR), sono deducibili nei limiti indicati dalla normativa vigente (comma 1, lettera c)).
- Le spese di rappresentanza di cui all’articolo 108, comma 2, del TUIR (comma 1, lettera d)).
Le modifiche al TUIR relative alla deducibilità delle spese di cui al comma 1 si applicano anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)[8].
Le norme prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2026 limitatamente al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, il limite di importo previsto dall’articolo 48-bis, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 sia ridotto (da cinquemila) a duemilacinquecento euro. Pertanto, le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento, per i titoli anzidetti, di importi superiori a duemilacinquecento euro, avranno l’obbligo di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle, per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro (commi 4 e 5).
Si rammenta che il comma 1 dell’articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973 prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Le norme, sostituendo l’articolo 38-bis del DPR n. 600 del 1973, dispongono che la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette sia disciplinata ad appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il comandante generale della Guardia di Finanza anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto dal contribuente, attestando la conformità della copia informatica del documento sottoscritto eventualmente in forma analogica (comma 6).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
||
| Maggiori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Limitazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese di rappresentanza – IRES (comma 1) |
|
309,00 |
176,0 |
|
309,00 |
176,0 |
|
309,00 |
176,0 |
|
||
| Limitazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese di rappresentanza - IRPEF/sostitutiva forfettari (comma 1) |
|
32,0 |
19,0 |
|
32,0 |
19,0 |
|
32,0 |
19,0 |
|
||
| Limitazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese di rappresentanza – IRAP (comma 2) |
|
|
|
|
91,0 |
49,0 |
|
91,0 |
49,0 |
|
||
| Estensione ambito di applicazione art 48-bis DPR n.672/1973 a partire – Erario (comma 4) |
|
|
|
|
18,0 |
45,0 |
|
18,0 |
45,0 |
|
||
| Estensione ambito di applicazione art 48-bis DPR n.672/ - Altri enti (comma 4) |
|
|
|
|
16,2 |
40,5 |
|
16,2 |
40,5 |
|
||
| Maggiori entrate contributive |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Estensione ambito di applicazione art 48-bis DPR n.672/1973 a partire - Enti di previdenza (comma 4) |
|
|
|
|
1,8 |
4,5 |
|
1,8 |
4,5 |
|
||
| Minori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Limitazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese di rappresentanza – IRAP (comma 2) |
|
91,0 |
49,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Estensione ambito di applicazione art 48-bis DPR n.672/1973 a partire dal 1° luglio 2025 - Enti di previdenza (comma 4) |
|
1,8 |
4,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
La relazione tecnica stima effetti di recupero di gettito con riferimenti ai commi 1-3 e 4-5. Si riportano di seguito i dati e le ipotesi utilizzate nel procedimento di quantificazione.
Commi 1-3
Con riferimento ai commi 1-3 la RT stima effetti finanziari positivi in termini di recupero di gettito evaso come riportato nella tabella che segue, che espone gli effetti di cassa:
(milioni di euro)
| Recupero di gettito |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| IRES |
0 |
309 |
176 |
176 |
176 |
176 |
| IRPEF/Sostitutiva forfettari |
0 |
32 |
19 |
19 |
19 |
19 |
| IRAP |
0 |
91 |
49 |
49 |
49 |
49 |
| Totale |
0 |
432 |
244 |
244 |
244 |
244 |
La RT spiega che con le norme in esame si intende contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale che è riconducibile a quattro distinti fenomeni:
- evasione da omessa fatturazione o evasione con consenso (il cedente, allo scopo di non dichiarare il ricavo, concorda con il cessionario di effettuare la transazione senza che vi sia alcuna emissione di un documento fiscale, talvolta in cambio di uno sconto sul corrispettivo);
- evasione da omessa dichiarazione o evasione senza consenso (il documento fiscale viene emesso e il cessionario paga il prezzo di acquisto inclusivo dell’IVA, ma il ricavo non viene dichiarato dal cedente);
- evasione da omesso versamento (la transazione viene fatturata e dichiarata ma il cedente non versa la relativa imposta dovuta);
- false compensazioni e frodi.
Il pagamento in contanti delle spese di vitto, alloggio e trasporto, sia se sostenute da dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte, sia se contabilizzate come spese di rappresentanza, consente la realizzazione di due comportamenti volti a minimizzare l’onere fiscale.
Dal lato dell’offerta, i soggetti che erogano i servizi, in presenza di pagamenti non tracciabili, possono sottodichiarare i ricavi, contribuendo quindi all’evasione da omessa dichiarazione[9].
Dal lato della domanda, le imprese che si avvalgono dei servizi di trasporto, alloggio e ristorazione possono registrare in contabilità e dedurre dalla base imponibile anche costi non effettivamente sostenuti in quanto non è previsto alcun requisito circa la tracciabilità del pagamento.
La previsione, ai fini della deduzione fiscale, del requisito della tracciabilità dei pagamenti, introduce un contrasto di interessi tra chi offre i servizi (che ha interesse a percepire i corrispettivi in contanti al fine di sottodichiarare i ricavi) e le imprese acquirenti (che hanno interesse ad effettuare pagamenti elettronici per poter dedurre i costi sostenuti). Tale contrasto d’interessi è suscettibile di contrastare i fenomeni evasivi dal lato dell’offerta, facendo emergere la base imponibile non dichiarata per la quota in relazione alla quale i pagamenti passano da contanti a elettronici. Inoltre, il requisito della tracciabilità dei pagamenti, dal lato della domanda, consentirà alle imprese di dedurre solo le spese effettivamente sostenute. Negli ultimi anni sono state adottate principalmente due misure di contrasto all’evasione: la fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) e l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali (B2C). Questi strumenti hanno consentito di contrastare efficacemente l’evasione da omessa dichiarazione, grazie all’acquisizione in tempo reale delle fatture emesse e dei corrispettivi registrati, che permettono all’Amministrazione di controllare la coerenza tra quanto fatturato e quanto dichiarato. Per quanto riguarda le imprese che erogano servizi di alloggio e ristorazione, essendo queste soggette all’obbligo di fatturazione elettronica e di trasmissione dei corrispettivi, si assume che non ci sia un recupero di gettito dal lato dell’offerta, in quanto le transazioni sono già tracciabili indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato.
Viceversa, si prevede che la tracciabilità dei pagamenti possa contribuire all’emersione di ricavi dal lato dell’offerta per i soggetti che erogano servizi di trasporto, non soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi.
La RT espone la seguente metodologia di stima
La base imponibile, su cui effettuare la stima del potenziale recupero di gettito evaso derivante dalla proposta normativa, è stata calcolata utilizzando due diverse fonti dati.
- Per la branca delle attività dei “Servizi di alloggio; attività di servizi di ristorazione” sono stati utilizzati i dati relativi alla produzione di beni e servizi destinabili alla vendita” riflessi nelle tavole delle risorse e degli impieghi (o tavole supply and use) ai prezzi correnti pubblicate da Istat per gli anni 2015-2020. Non essendo i valori relativi al 2020, per effetto delle restrizioni imposte per fronteggiare la crisi sanitaria, rappresentativi dell’andamento ordinario dell’economia, sono stati utilizzati i dati dell’anno 2019, proiettati in avanti fino all’anno 2022 con i tassi di crescita del PIL nominale indicati nei documenti di economia e finanza.
- Per l’attività dei taxi e dei noleggi con conducente (di seguito NCC), è stata effettuata applicando al dato di contabilità nazionale relativo al “Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte”, proiettato in avanti fino all’anno 2022 con i tassi di crescita del PIL nominale indicati nei documenti di economia e finanza, il peso dei dati dichiarativi del 2022 dei codici Ateco 49.32.10 (Trasporto con taxi) e 49.32.20 (Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente) sul totale del settore Ateco 49 (Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte), corretti per tenere conto della propensione all'evasione dei diversi sottosettori[10].
La propensione all’evasione è stata calcolata come segue.
- La propensione all’evasione di alberghi e ristoranti è stata stimata in misura pari a 20,9%, come riportato, per l’anno 2021, per Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione, nel report Istat “L’economia non osservata nei conti nazionali”.
- Il calcolo della propensione all’evasione di taxi e NCC, invece, non essendo disponibile, in contabilità nazionale, un dato sufficientemente disaggregato per settore, è stato effettuato, a partire dai tax gap stimati, in riferimento a ciascuna imposta, nella “Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva”, per l’anno 2021, come media ponderata della propensione al gap riconducibile alle diverse tipologie di contribuente che esercitano la specifica attività economica. In particolare, è stata stimata una propensione al gap pari a 49,8%, calcolata come media ponderata della propensione al gap dell’IRPEF per il lavoro autonomo e impresa, pari al 66,8%, utilizzata per persone fisiche, società di persone e forfetari e la propensione al gap dell’IRES, pari al 18,8%, utilizzata per le società di capitali.
Dopo aver calcolato la base imponibile, sfruttando le informazioni derivanti dal quadro VT delle dichiarazioni IVA per l’anno d’imposta 2022, sono state distinte le quote di operazioni imponibili destinate ai consumatori finali (B2C) e ai titolari di partita IVA (B2B). Ai fini della stima degli effetti finanziari, la RT ha preso in considerazione la quota di servizi B2B, che per alloggio e ristorazione è pari al 22,9% del totale e per i servizi di taxi e NCC è pari al 76,5% del totale. Infine, per determinare la quota di ricavi realizzati in contanti, sono state utilizzate le stime dei pagamenti in base al tipo di strumento e in base alla tipologia di acquisto pubblicate nel “Report on the payment attitudes of consumers in Italy: results from ECB surveys” di Banca d’Italia per il 2022. In particolare, in riferimento ai servizi di alloggio e ristorazione, è stata utilizzata la quota del 76,3% di acquisti in contanti della categoria food, mentre per taxi e NCC è stata considerata la quota del 68,7%, ottenuta incrementando la quota relativa alla categoria servizi (61,8%) per tenere conto che il 18% dei conducenti, in base a indagini effettuate da associazioni di consumatori, non accetta pagamenti con POS.
Le elaborazioni sopra descritte sono indicate nella tabella che segue:
| Valore della produzione |
Quota B2B da quadro VT delle dichiarazioni IVA |
Valore della produzione rivalutato B2B |
Propensione al gap anno d'imposta 2021 |
Ricavi B2B non dichiarati |
% Pagamenti in contanti |
Ricavi in contanti |
| Alloggio e ristorazione |
129.160 |
22,9% |
29.629 |
20,9% |
6.193 |
76,3% |
4.725 |
| Taxi e NCC |
2.874 |
76,5% |
2.198 |
49,8% |
1.095 |
68,7% |
752 |
| TOTALE |
132.033 |
|
31.828 |
|
7.287 |
|
5.477 |
| in milioni di euro |
|
|
|
|
|
|
|
Nell’ipotesi che il contrasto di interessi tra chi offre servizi di trasporto e le imprese acquirenti faccia emergere il 50% della base imponibile non dichiarata, dal lato dell’offerta, si stima, un recupero di gettito pari a 20 milioni di euro. Tale recupero di gettito è calcolato moltiplicando il 50% dei ricavi non dichiarati (50% di 752 milioni) per l’indice di redditività medio calcolato per ciascuna tipologia di contribuente3 e applicando le relative aliquote effettive medie (16% per i soggetti IRPEF, 20,27% per i soggetti IRES e IRAP, 15% per i forfetari). Non è previsto nessun recupero ai fini IVA in quanto il servizio di noleggio con conducente è esente da IVA se assimilabile al servizio di trasporto a mezzo taxi.
Per i soggetti che erogano servizi di alloggio e ristorazione non è stato stimato nessun recupero dal lato dell’offerta in quanto, per effetto dell’obbligo di fatturazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi, le transazioni sono già tracciabili indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato.
Dal lato della domanda, nell’ipotesi che il pagamento del restante 50% della base imponibile non dichiarata da albergatori e ristoratori (2,36 miliardi di euro) resti regolato in contanti, per effetto della norma, il costo diventerà indeducibile per i committenti, riducendo il fenomeno evasivo della sovradichiarazione di costi. Assumendo, in un’ottica di prudenza, che tali costi non siano relativi a spese per vitto e alloggio sostenute da dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte, interamente deducibili, ma a spese di rappresentanza, deducibili nel limite del 75%, il potenziale recupero di base imponibile dichiarata dai committenti è stimata in misura pari a 1,77 miliardi di euro (2,36 miliardi di euro x 75%). Il recupero di gettito IRES e IRAP potenziale stimato è, quindi, pari a 359 milioni di euro (1,77 miliardi x 20,27% di aliquota effettiva IRES+IRAP). Per quanto riguarda taxi e NCC, nell’ipotesi che il pagamento di metà della base imponibile non dichiarata dagli esercenti (376 milioni di euro) resti regolata in contanti, posto che le spese sostenute per taxi e NCC a legislazione vigente sono interamente deducibili, la base imponibile dichiarata dai committenti registrerà un incremento di pari importo. Il relativo recupero di gettito IRES e IRAP potenziale stimato è, quindi, pari a 76 milioni di euro (376 milioni x 20,27% di aliquota effettiva IRES+IRAP). In un’ottica di prudenza, si ipotizza che il fenomeno evasivo aggredito dalla norma, ovvero la sovradichiarazione di costi deducibili, sia trascurabile per le imprese di medie e grandi dimensioni rispetto alle micro e piccole imprese, caratterizzate da strutture amministrative più snelle. Applicando al recupero di gettito potenziale complessivo pari a 455 milioni (20 milioni dal lato dell’offerta e 435 dal lato della domanda) la quota delle spese di rappresentanza delle società di capitali ascrivibile a micro e piccole imprese (53,6% in base ai dati dichiarativi dell’anno d’imposta 2022), si stima che la norma che introduce l’indeducibilità dei costi per trasferte e delle spese di rappresentanza non regolati con pagamenti elettronici produca un recupero di gettito evaso pari a 244 milioni di euro (455 milioni x 53,6%). Le elaborazioni sopra descritte sono indicate nella tabella che segue.
| Dal lato dell'offerta (50% dei pagamenti in contanti che diventano cashless ) |
Dal lato della domanda (50% pagamenti in contanti che non diventano cashless ) |
Totale |
||||||
| Base imponibile |
IVA evasa |
Imposte Dirette |
Recupero Evasione |
Base imponibile |
Effetto finanziario |
Recupero di gettito |
% Spese di |
Recupero di gettito |
| non dichiarata |
|
evase |
(50%) |
non dichiarata |
minori deduzioni |
potenziale |
rappresentanza |
effettivo |
|
|
|
|
|
|
IRES e IRAP (50%) |
|
micro e piccole |
|
|
|
|
|
|
|
(75% delle spese x |
|
imprese |
|
|
|
|
|
|
|
20,27% di aliquota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
effettiva IRES+IRAP) |
|
|
|
| Alloggio e ristorazione |
2.362 |
0 |
0 |
0 |
1.772 |
359 |
359 |
53,6% |
192 |
| Taxi e NCC |
376 |
|
20 |
20 |
376 |
76 |
96 |
53,6% |
52 |
| TOTALE |
2.738 |
0 |
20 |
20 |
2.148 |
435 |
455 |
|
244 |
| in milioni di euro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commi 4 e 5
Con riferimento al comma 4, la RT stima un effetto positivo sul gettito in 36 milioni di euro per l’anno 2026 e a regime in circa 90 milioni di euro all’anno.
(milioni di euro)
|
|
2026 |
Anni successivi (a regime) |
| Gettito atteso |
36,00 |
90,00 |
di cui:
| Erario |
18,00 |
45,00 |
| Enti previdenziali |
1,80 |
4,50 |
| Altri enti |
16,20 |
40,50 |
Ai fini della stima sono stati considerati i seguenti elementi (sulla base anche dei dati dell’Osservatorio sui lavoratori pubblici):
- numero di dipendenti pubblici con debiti superiori a 5.000 euro, stimato in circa 250 mila, prendendo a riferimento: a) il numero dei contribuenti con debiti superiori a 5.000 euro, che, dalle risultanze dell’accesso all’Anagrafe Tributaria, presentano un rapporto di lavoro dipendente; b) il rapporto tra il numero complessivo dei dipendenti pubblici e il numero complessivo dei dipendenti in generale;
- stima del numero di dipendenti pubblici con debiti superiori a 5.000 euro che, sulla base del sopra citato Osservatorio sui lavoratori pubblici, superano la soglia di 2.500 euro di reddito in ciascuna mensilità, pari a 30 mila; per tali contribuenti è stato ipotizzato uno stipendio netto medio mensile di 3.500 euro, a cui è applicabile il limite di pignorabilità del settimo, previsto dall’articolo 72-ter del DPR n. 602 del 1973;
- stima del numero di dipendenti pubblici con debiti superiori a 5.000 euro che, che, sulla base del sopra citato Osservatorio sui lavoratori pubblici, superano la soglia di 2.500 euro di reddito solo in occasione dell’erogazione della c.d. “tredicesima”, pari a 150 mila; per tali contribuenti è stato ipotizzato uno stipendio netto medio mensile di 1.500 euro, a cui è applicabile il limite di pignorabilità del decimo, previsto dall’articolo 72-ter del DPR n. 602 del 1973.
Considerando che solo una parte dei dipendenti pubblici (stimata forfettariamente nel 20%, ovvero 2 dipendenti su 10) non ottemperi al pagamento in via spontanea o per il tramite di rateizzazioni o a seguito dell’ordinaria attività di riscossione coattiva, il gettito mensile derivante dall’introduzione della disposizione risulta stimato in circa 3 milioni di euro (30 mila x 3.500 euro x 1/7 x 20%) il primo anno di applicazione della disposizione a cui si aggiungono ulteriori 4,5 milioni di euro (150 mila x 1.500 euro x 1/10 x 20%) a partire dal secondo anno, dopo l’applicazione della disposizione all’erogazione delle tredicesime.
La RT non ascrive effetti finanziari a carico della finanza pubblica con riferimento al comma 6.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame limitano, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi da lavoro dipendente, sui redditi da lavoro autonomo, delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e delle spese di rappresentanza, ai soli pagamenti tracciabili per quanto riguarda le spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente, nonché quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente). Tali limitazioni sono estese anche all’IRAP (commi 1-3). Le norme inoltre dispongono per i lavoratori del pubblico impiego limitatamente al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, la riduzione del limite di importo previsto dall’articolo 48-bis, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 (da cinquemila) a duemilacinquecento euro. Pertanto, le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento, per i titoli anzidetti, di importi superiori a duemilacinquecento euro, avranno l’obbligo di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle, per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro (commi 4 e 5).
La relazione tecnica con riferimento ai limiti dalla deducibilità (commi 1-3) stima effetti finanziari un recupero di gettito evaso pari a 432 milioni di euro nel 2026 e 244 nel a decorrere dal 2027. In merito alla riduzione del limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (commi 4 e 5), la RT stima un effetto positivo sul gettito pari a 36 milioni di euro nel 2026 e 90 milioni decorrere dal 2027.
In primo luogo, con riferimento alle modifiche recate dalle norme in esame si evidenzia che sulla base dei dati e delle ipotesi utilizzati dalla RT la quantificazione del recupero di gettito stimata appare verificabile.
In relazione alla stima delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione del limite minimo di importo di cui ai commi 4 e 5 si rileva che la RT non fornisce dati circa la ripartizione del gettito tra l’erario, gli enti di previdenza e gli altri enti ma solo gli importi da ascrivere a ciascuna amministrazione. Ai fini della verifica della quantificazione andrebbero quindi forniti anche tali dati.
Articolo 11
(Misure in materia di versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita)
La norma dispone che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita l’imposta di bollo dovuta sia versata annualmente e non al momento del rimborso o del riscatto.
In particolare, si stabilisce che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l’imposta di bollo (2 per mille)[11], è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione.
Si ricorda che in base all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività è prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale nella misura del 2 per mille annuo, ferma restando l’applicazione dell’imposta in misura fissa per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a persone fisiche e a soggetti diversi, pari, rispettivamente, a 34,20 euro e a 100 euro. L’imposta dovuta, calcolata in maniera proporzionale, non può essere comunque inferiore a 34,20 euro annui. Come spiegato dalla RT, ai fini dell’applicazione dell’imposta e del relativo versamento, la comunicazione relativa a prodotti finanziari si considera inviata, in ogni caso, almeno una volta all’anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’art. 3, comma 7, del D.M. 24 maggio 2012, recante le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari, prevede invece che, per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione di cui ai rami III e V[12], l’imposta di bollo, sebbene determinata dall’ente gestore al 31 dicembre di ogni anno, deve essere versata solo al momento del rimborso o del riscatto. Per tali prodotti, quindi, l’imposta viene calcolata anno per anno sul valore della polizza e versata dall’ente gestore solo al termine del rapporto con il cliente.
La RT chiarisce che la disposizione in esame supera la disparità di trattamento tra le assicurazioni sulla vita e i prodotti finanziari, prevedendo, il versamento dell’imposta ogni anno anche per le polizze di assicurazione (Rami III e V).
Con riferimento all’imposta di bollo dovuta negli anni passati e non ancora versata (bollo accantonato annualmente), la norma ne prevede il versamento in 4 anni con diverse percentuali:
- 50% entro il 30 giugno 2025;
- 20% entro il 30 giugno 2026;
- 20% entro il 30 giugno 2027;
- 10% della restante quota entro il 30 giugno 2028.
Inoltre, viene previsto che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
| Modifica del regime di versamento dell'imposta di bollo sui prodotti assicurativi del ramo III e V (comma 1) |
970,4 |
397,0 |
385,1 |
970,4 |
397,0 |
385,1 |
970,4 |
397,0 |
385,1 |
La relazione tecnica quantifica i nuovi flussi di imposta di bollo versata ogni anno a decorrere dal 2025. Gli effetti finanziari differenziali rispetto ai versamenti previsti, a legislazione vigente, al momento del riscatto o del rimborso sono riportati nella tabella seguente
(milioni di euro)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
| Legislazione vigente (B) |
444,1 |
493,7 |
505,6 |
517,6 |
529,5 |
541,5 |
553,5 |
565,4 |
518,3 |
514,1 |
| Legislazione proposta (A) |
1.414,5 |
890,7 |
890,7 |
702,4 |
514,1 |
514,1 |
514,1 |
514,1 |
514,1 |
514,1 |
| DIFFERENZA (A)-(B) |
970,4 |
397,0 |
385,1 |
184,8 |
-15,4 |
-27,4 |
-39,4 |
-51,3 |
-4,2 |
0,0 |
Ai fini della stima, la RT utilizza i dati di fonte IVASS relativi alle riserve dei Rami III e V al 31 dicembre 2023 (circa 257 miliardi di euro), ipotizzando in un’ottica di prudenza, che restino costanti nel tempo, nonostante se ne osservi nei dati un trend crescente.
Relativamente all’ammontare dell’imposta di bollo accantonata, la RT stima un importo di 1.883 milioni di euro, calcolato riproporzionando all’intero settore i dati relativi ad alcuni operatori. Sempre in base alle informazioni reperite dal settore di interesse, la RT ipotizza un periodo medio di durata dei prodotti di circa 8 anni.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma dispone che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita l’imposta di bollo dovuta sia versata annualmente e non al momento del rimborso o del riscatto.
La relazione tecnica stima effetti finanziari di maggiori entrate tributarie per 970,4 milioni di euro per il 2025, 397 milioni di euro per il 2026, 385,1 milioni di euro per il 2027 e 184,8 milioni nel 2028. Per gli anni successivi la RT quantifica minori entrate pari a 15,4 milioni nel 2029, 27,4 nel 2030, 39,4 nel 2031, 51,3 nel 2032, 4,2 nel 2033, fino ad arrivare al 2034, anno in cui si riassorbe l’effetto di anticipazione dei versamenti dell’imposta di bollo.
Si evidenzia che la RT espone il procedimento di quantificazione ma non esplicita tutti i dati considerati nella stima. Ciò stante, pur prendendosi atto della stima delle maggiori e minori entrate elaborata dalla RT, ai fini della verifica della quantificazione, dovrebbero essere forniti i predetti dati.
Articolo 12
(Gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo)
Normativa vigente. Si ricorda che:
- ai sensi dell’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse[13], è stata fissata per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Prima di tale intervento l’aliquota era pari al 20%. La relazione tecnica della legge di bilancio aveva stimato, per detto incremento di aliquota, maggiori entrate tributarie per 50 milioni di euro annui dal 2016;
- ai sensi del comma 9-septies dell’articolo 10 del decreto-legge n. 16 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il montepremi del gioco del bingo è stato fissato nella misura di almeno il 70% del prezzo di vendita delle cartelle: l’aliquota si applica sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza. La relazione tecnica (AS 3184-B della XVI legislatura) chiariva che la fissazione di un payout (percentuale delle vincite sulla raccolta) elevato, già fissato in via sperimentale, aveva contribuito a rendere competitivo il gioco del Bingo, che altrimenti stava riscontrando un decremento della raccolta a causa di una disaffezione dei giocatori: l’individuazione di un payout minimo del 70%, sia sulla rete fisica sia a distanza, aveva invece comportato una notevole ripresa del mercato del Bingo: per quanto riguarda gli effetti finanziari, la norma era considerata neutra essendo il regime sperimentale già in corso alla data di entrata in vigore della norma. Il montepremi minimo del 70% era infatti stato introdotto, in via sperimentale, dalla lettera p-bis) del comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 39 del 2009: detta misura (non quantificata specificamente) concorreva, insieme ad altre, ad assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 (ai sensi dell’alinea del medesimo comma 1).
Le norme dispongono, al comma 1, che la predetta lettera a) (concernente, come sopra visto, l’aliquota dell’imposta unica sui giochi applicabile ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza) si interpreta nel senso che l’importo del prelievo ivi previsto riguarda altresì i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.
Si rammenta che, secondo il decreto direttoriale n. 2011/666 (Agenzia delle dogane e dei Monopoli), recante “Disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza”[14]:
- per “gioco di abilità” si intende ciascun gioco a distanza tra giocatori nel quale il risultato che determina la vincita del giocatore dipende, in misura prevalente rispetto all’elemento aleatorio, dall’abilità dei giocatori; i giochi di carte organizzati nella modalità del torneo sono considerati giochi di abilità;
- nei giochi di carte la “modalità diversa dal torneo” adotta una organizzazione di gioco che consente la partecipazione del giocatore anche ad una singola mano;
- per “gioco di sorte a quota fissa”, si intende ciascun gioco a distanza a solitario nel quale i possibili esiti oggetto di scommessa hanno probabilità di verificarsi predefinita ed invariabile ed il rapporto tra l’importo della vincita conseguibile ed il prezzo della partecipazione al colpo è conosciuto dal giocatore all’atto della puntata.
Inoltre il comma 2 attenua il generalizzato divieto di trasferimento dei locali che incombe sui titolari di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo prorogate nelle more dello svolgimento di una gara.[15]
Infine, il comma 3 interviene sul montepremi del Bingo (cosiddetto “payout”): a decorrere dall’anno 2025, la misura minima resta fissata al 70% (come già previsto a legislazione vigente, vedi sopra il paragrafo sulla ricostruzione normativa) mentre viene introdotta una misura massima pari al 75% del prezzo di vendita delle cartelle.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica chiarisce che il comma 1 fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di chiarire l’applicabilità dell’aliquota di imposta del 25% (in luogo di quella del 20% prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), oltre che ai “giochi di abilità a distanza” anche ai “giochi di sorte a quota fissa” e ai “giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo”, ricomprendendo la norma interpretata anche tali fattispecie nel suo campo applicativo. Essa afferma che l’interpretazione autentica si rende necessaria per garantire la chiarezza del diritto e prevenire l’eventuale contenzioso che l’indeterminatezza interpretativa potrebbe generare.
Sotto il profilo strettamente finanziario, la RT evidenzia che la disposizione in esame non determina oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che la quasi totalità degli operatori ha già aderito all’interpretazione accolta dalla previsione in disamina.
La RT chiarisce che il comma 2 interviene sul divieto di trasferimento dei locali dove sono ubicate le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione. In particolare, la modifica riguarda le condizioni in presenza delle quali è consentita la deroga al divieto suddetto e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari.
Infine, la RT chiarisce che il comma 3 stabilisce, in luogo dell’attuale limite minimo (almeno il 70%), un limite massimo (75%) e minimo (70%) per la fissazione della misura del montepremi del gioco del bingo al fine di evitare che una eccessiva flessibilità nella fissazione delle percentuali di raccolta da destinare ai singoli premi costituisca un mezzo per realizzare forme di concorrenza sleale tra le sale bingo. Essa afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di previsione neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari; ciò in quanto la previsione di un limite minimo e massimo della misura del montepremi del gioco del Bingo incide unicamente sulla misura variabile del compenso dei concessionari, mentre il prelievo erariale, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, è determinato in maniera fissa nella misura del 12% del prezzo di vendita delle cartelle di gioco.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il comma 1 fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge di bilancio per il 2019, che ha fissato l’aliquota dell'imposta unica sui giochi al 25%, per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del bingo a distanza: la disposizione si interpreta nel senso che l’importo riguarda altresì i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo (per i quali un’altra disposizione aveva consentito di fissare un’aliquota del 20%). La relazione tecnica informa che la quasi totalità degli operatori ha già aderito all’interpretazione fornita e non vi ascrive effetti. In proposito non si formulano osservazioni considerato che la norma, comportando l’applicabilità, anche in via retroattiva, di un’aliquota pari a o maggiore di quella attualmente praticata, non appare suscettibile di comportare minori entrate tributarie.
Si evidenzia inoltre che il comma 2 attenua il generalizzato divieto di trasferimento dei locali che incombe sui titolari di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo prorogate nelle more dello svolgimento di una gara: in proposito non si formulano osservazioni considerato che la norma ha l’effetto di consentire, in determinate circostanze, il trasferimento di sede di concessionari che attualmente versano un canone mensile per tutta la durata della proroga della concessione.
Si evidenzia, da ultimo, che il comma 3 interviene sul montepremi del Bingo (cosiddetto “payout”) prevedendo che, a decorrere dall’anno 2025, la misura minima resti fissata al 70% (come già previsto a legislazione vigente) mentre viene introdotta una misura massima pari al 75% del prezzo di vendita delle cartelle. La relazione tecnica afferma la neutralità della norma rammentando che la previsione di un limite minimo e massimo della misura del montepremi del gioco del Bingo incide unicamente sulla misura variabile del compenso dei concessionari, mentre il prelievo erariale[16] resta determinato nella misura del 12% del prezzo di vendita delle cartelle di gioco. Pur prendendo atto di tali considerazioni, si osserva che l’introduzione sperimentale di un montepremi minimo del 70% doveva concorrere, insieme ad altre misure in materia di giochi, ad assicurare maggiori entrate[17] e che la relazione tecnica riferita alla sua introduzione su base definitiva[18] aveva associato l’incremento del payout minimo a una maggiore raccolta del gioco, che prima di tale intervento stava mostrando una perdita di raccolta in quanto i livelli bassi del montepremi lo avevano reso poco attrattivo: stanti le predette considerazioni, andrebbe acquisito l’avviso del Governo al fine di poter escludere l’eventualità che la fissazione di un limite massimo del montepremi possa incidere in senso negativo sulla raccolta del Bingo.
Articolo 13
(Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)
Le norme rendono permanente, a decorrere dal 2025, l’estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto effettuata nella giornata di venerdì (comma 1).
Detta estrazione aggiuntiva era stata già prevista in via transitoria: la ricostruzione normativa è effettuata dalla relazione tecnica (vedi infra).
Corrispondentemente, il Fondo per le emergenze nazionali[19] è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
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| Maggiori entrate tributarie |
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| Proroga a regime della quarta estrazione settimanale del gioco del Lotto e del SuperEnalotto - utile erariale connesso all'incremento della raccolta (comma 1) |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||||||||
| Maggiori spese in conto capitale |
|
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| Incremento del Fondo per le emergenze nazionali (comma 2) |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||||||||
| Maggiori spese correnti |
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| Incremento del Fondo per le emergenze nazionali (comma 2) |
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(*) La riga delle maggiori spese correnti è presente ma vuota. D’altronde l’intero incremento del Fondo è attribuito alle spese in conto capitale
La relazione tecnica rammenta preliminarmente che il comma 1 stabilizza a decorrere dal 2025, l’effettuazione di una quarta estrazione settimanale nel giorno di venerdì, attualmente in via temporanea, del gioco del Lotto e del SuperEnalotto. La disposizione, infatti, era già stata introdotta nel 2023 con l’articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per il secondo semestre 2023 e successivamente prorogata, per l’anno 2024, dall’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215.
Per la valutazione degli effetti finanziari può dunque farsi riferimento al dato delle entrate conseguite nel secondo semestre del 2023 e nell’annualità 2024 (con proiezione al 31 dicembre 2024 del dato della raccolta di gioco fino al 31 agosto 2024).
Si riporta, di seguito, per intero l’esposizione svolta dalla relazione tecnica – i dati e gli elementi ivi citati sono esposti riassuntivamente in forma tabellare nella tabella, elaborata dal Servizio Bilancio, posta in calce alla presente sezione.
Nel secondo semestre del 2023, con riferimento al gioco del Lotto nonché del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto, le maggiori entrate erariali, conseguite a seguito della estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi in parola e senza considerare l’effetto sulle altre estrazioni settimanali, sono state pari a euro 14.243.475,88.
Nel medesimo periodo, con riferimento, invece, al gioco del SuperEnalotto e del suo gioco complementare e opzionale SuperStar, le maggiori entrate erariali conseguite, nel medesimo periodo di riferimento, a seguito dell’estrazione settimanale aggiuntiva di entrambi i giochi, e sempre senza considerare l’effetto sulle altre estrazioni settimanali, sono state pari a euro 3.834.000,00.
Nel 2024 (fino al 31 agosto 2024), con riferimento al gioco del Lotto nonché del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto, l’utile erariale connesso all’estrazione settimanale aggiuntiva ammonta a euro 72.005.545,14, mentre, con riferimento al gioco del SuperEnalotto e al suo gioco complementare e opzionale SuperStar, l’utile erariale connesso all’estrazione settimanale aggiuntiva ammonta a euro 68.421.578,00.
Quindi, l’utile erariale rilevato fino al 31 agosto 2024, ivi incluso quello relativo ai giochi complementari e opzionali per le giornate del venerdì è stato pari a euro 140.427.123,14.
La proiezione di tale dato al 31 dicembre 2024 - quindi per 12 mesi – può dunque condurre a ritenere un plausibile importo per il Lotto pari a euro 108.008.318, per il SuperEnalotto pari a euro 102.632.367 per un totale di euro 210.640.685.
Al fine di isolare l’incremento del gettito erariale connesso alla quarta estrazione, occorre tener conto dell’effetto di traslazione del gioco dai concorsi fissati nelle altre giornate di estrazione, in particolare del giovedì e del sabato generato dall’introduzione dell’estrazione aggiuntiva.
Se si raffronta la raccolta del gioco attuale con quella di un periodo precedente l’introduzione della quarta estrazione, si nota che l’aumento della raccolta media settimanale è di circa 4,5 milioni di euro per il Lotto e di circa 3,1 milioni di euro per il SuperEnalotto.
All’attualità, la raccolta totale media su base settimanale ammonta rispettivamente a circa 50 milioni di euro per il Lotto e a circa 33,7 milioni di euro per il SuperEnalotto, mentre la raccolta per l’estrazione del venerdì è pari rispettivamente a circa 10 milioni di euro e 6,2 milioni di euro, con un’incidenza di 1/5 sulla raccolta complessiva.
Rapportando l’incremento della raccolta della quarta estrazione, pari a 4,5 milioni di euro e 3,1 milioni di euro rispettivamente su 10 milioni di euro e 6,2 milioni di euro settimanali, si può ipotizzare realisticamente che l’importo incrementale destinato all’erario connesso all’estrazione aggiuntiva sia pari a circa la metà dell’utile proiettato in base ai dati effettivi dell’estrazione del venerdì fino al 31.12.2024 che si rammenta corrispondono a circa 108 milioni di euro e 102 milioni di euro.
Di conseguenza, si può ipotizzare un utile erariale incrementale annuale nei termini di 54 milioni di euro per il Lotto e di 51 milioni di euro per il SuperEnalotto, che conferma, tenuto conto anche dell’utile connesso ai giochi complementari, la valutazione degli effetti finanziari positivi ipotizzati per l’anno 2024, che, tenuto conto del periodo di osservazione più breve, erano stati prudenzialmente abbattuti del 50% ai fini della stima e della destinazione al FEN. Restando confermata, pertanto, la stabilità del maggior gettito già stimato, è possibile cogliere interamente detto effetto finanziario positivo, e destinare stabilmente al FEN, a decorrere, maggiori entrate per ulteriori 50 milioni di euro annui rispetto all’importo già considerato nelle previsioni a legislazione vigente.
Si evidenzia che i dati e gli elementi esposti in forma verbale dalla relazione tecnica possono essere esposti in forma tabellare come segue:

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme rendono permanente, a decorrere dal 2025, la quarta estrazione del Lotto e del Superenalotto, svolta il venerdì, già prevista in via transitoria e sperimentale dal secondo semestre 2023 e poi per l’intero anno 2024: correlativamente, a tali nuove estrazioni, il Fondo per le emergenze nazionali è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme maggiori entrate extratributarie per 50 milioni annui dal 2025 e maggiori spese in conto capitale, in pari misura.
La relazione tecnica espone dati ed assunzioni, fondati sugli esiti della sperimentazione già svolta a partire dal secondo semestre 2023, sulla cui base il maggior gettito erariale ascrivibile alla stabilizzazione della quarta estrazione risulta più che capiente per assicurare la possibilità di stanziare 50 milioni di euro annui quale rifinanziamento del Fondo. A differenza dell’introduzione della misura, nel presente caso gli elementi sono basati principalmente non su stime comportamentali bensì su dati riscontrati a consuntivo.
In particolare, la relazione tecnica suffraga una stima di maggior gettito atteso dalla quarta estrazione nella misura di circa 105 milioni di euro annui. Sviluppando i calcoli sulla base dei dati forniti, in effetti il maggior gettito sarebbe piuttosto ricostruibile in circa 100 milioni di euro annui[20], tuttavia non si hanno osservazioni sul punto in quanto l’importo risulta comunque più che idoneo a fronteggiare un rifinanziamento per 50 milioni di euro annui.
Al riguardo, non si hanno dunque osservazioni da formulare alla luce dei dati desumibili dalla relazione tecnica.
Articolo 14
(Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)
Le norme prorogano fino al 31 dicembre 2026 la durata di determinate concessioni di giochi in scadenza al 31 dicembre 2024.
Il comma 1, lettera a), proroga le concessioni relative al Bingo. Ciascun concessionario prorogato corrisponde euro 108.000 per ciascuna concessione e per ciascun anno di proroga[21];
Il comma 1, lettera b), proroga le concessioni in materia di scommesse. Gli oneri concessori[22] ammontano a:
- euro 9.500 annui per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e a
- euro 5.700 annui per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche dovute dai concessionari adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti;
Il comma 1, lettera c), proroga le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (si tratta delle slot machine). Gli oneri concessori[23] ammontano a:
- euro 120 per ciascun apparecchio di cui alla lettera a) del citato comma 6 (ossia le macchine cosiddette AWP cioè amusement with prize) e
- euro 4.000 per ciascun diritto, rispettivamente per i nulla osta posseduti da ciascun concessionario e per i diritti rilasciati a ciascun concessionario al 31 dicembre 2023, quanto agli apparecchi di cui alla lettera b) del citato comma 6 (ossia le macchine cosiddette VLT cioè videolottery).
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche dovute dai concessionari adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti.
La relazione illustrativa informa che, con riferimento al gioco sul canale “fisico”, non sono state tuttora risolte le criticità collegate alle numerose leggi regionali, a volte tra loro discordanti, in materia di distanze dei punti di gioco dai luoghi sensibili, e alle regolamentazioni comunali sugli orari dei punti di gioco, a volte poco coordinate, che rendono sostanzialmente vana qualsiasi ipotesi di elaborazione di un bando di gara in materia. Al fine di tutelare la legalità e di garantire il costante flusso delle entrate erariali, pertanto, è necessario procedere ad una proroga, fino al 31 dicembre 2026, delle concessioni vigenti, tenuto conto, anche, dei tempi necessari per le procedure ad evidenza pubblica che dovranno essere bandite.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori entrate extratributarie |
|
||||||||
| Proroga fino al 31 dicembre 2026 delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di Bingo (comma 1, lettera a)) |
19,8 |
19,8 |
|
19,8 |
19,8 |
|
19,8 |
19,8 |
|
| Proroga fino al 31 dicembre 2026 delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di raccolta delle scommesse su eventi sia sportivi (anche ippici) che non sportivi (compresi quelli simulati) (comma 1, lettera b)) |
74,5 |
74,5 |
|
74,5 |
74,5 |
|
74,5 |
74,5 |
|
| Proroga fino al 31 dicembre 2026 delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento (comma 1, lettera c)) |
138,5 |
138,5 |
|
138,5 |
138,5 |
|
138,5 |
138,5 |
|
La relazione tecnica premette che la norma proroga fino al 31 dicembre 2026 le concessioni del gioco pubblico. La lettera a) è finalizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2026 le attuali concessioni per la raccolta del gioco del bingo, rideterminando l’importo del corrispettivo una tantum dovuto per il periodo di proroga (da 8.650,00 a 9.000,00 euro mensili).
Il gettito derivante dal versamento del canone di proroga per le due annualità oggetto della proposta normativa risulta pari a 19,76 milioni di euro per ciascun anno di proroga (per complessivi 39,52 milioni di euro).
Tale importo è la risultanza del corrispettivo una tantum richiesto per ciascun anno di proroga (9.000 euro mensili; 108.000 euro annuali) moltiplicato per il numero di concessioni del Bingo oggi attive (n. 183).
L’importo – evidenzia la RT – risulta superiore di 823.500 euro, per ciascuno dei due anni di proroga, rispetto a quanto l’art. 1, comma 124, della legge n. 197 del 2022 ha stabilito che i concessionari versassero nel corso dell’anno 2024 (8.625,00 euro mensili).
Tale incremento risulta giustificabile alla luce dei dati di raccolta del gioco del Bingo che, nella comparazione tra i primi 6 mesi dell’anno 2023 e i primi sei mesi dell’anno 2024, rilevano un trend di crescita complessivamente positivo, come risulta dal prospetto seguente:
|
MESE |
Giocato |
|||||
| 2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Differenza % Mese prec. |
2023-2024 (Variazione %) |
|
| GENNAIO |
31.473.459 |
122.153.154 |
145.352.027 |
160.140.623 |
- |
10,17% |
| FEBBRAIO |
25.357.604 |
113.458.424 |
129.599.930 |
149.215.073 |
-6,82% |
15,14% |
| MARZO |
27.785.560 |
149.378.084 |
160.437.826 |
144.166.453 |
-3,38% |
-10,14% |
| APRILE |
26.386.979 |
132.756.589 |
134.159.547 |
151.959.335 |
5,41% |
13,27% |
| MAGGIO |
24.854.688 |
133.381.854 |
150.688.123 |
140.620.118 |
-7,46% |
-6,68% |
| GIUGNO |
63.868484 |
129.752.191 |
131.098.572 |
121.976.977 |
-13,26% |
-6,96% |
| LUGLIO |
125.007.451 |
123.843.455 |
125.419.080 |
140.405.005 |
15,11% |
11,95% |
Per quanto riguarda le concessioni su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, la cui proroga è disposta dalla lettera b), sono previsti oneri maggiorati rispetto alla precedente proroga.
Ipotizzando un incremento nel 2024 di circa il 25% rispetto al 2022 della raccolta delle scommesse su rete fisica si è reputato congruo un incremento degli oneri di proroga del 10% (con arrotondamento al centinaio di euro superiore) ulteriore rispetto a quello del 15% previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’articolo 1, comma 124, lettera c). Ciò, anche in considerazione della durata del periodo di proroga e della natura particolarmente redditizia dei diritti in disamina.
Prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica - composta di 5703 diritti aventi attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di 4243 diritti aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco - e applicando prudenzialmente una riduzione del 5% sui diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa 149 milioni di euro (74,5 milioni di euro per singola annualità).
Di seguito si riportano i parametri ed i criteri di calcolo:
Totale attività principale scommesse: 5703
Totale attività accessoria scommesse: 4243
Riduzione 5%:
- attività principale 5418
- attività accessoria 4031
Gettito annuo
€ 9.500 *5418 = 51.471.000,00 euro
€ 5.700 * 4031 = 22.976.700,00 euro
Totale entrate proroga 2025: 74,5 milioni di euro
Totale entrate proroga 2026: 74,5 milioni di euro
Per quanto riguarda le concessioni per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, la proroga al 31 dicembre 2026, disposta dalla lettera c), comporta per i concessionari l’obbligo del versamento di un corrispettivo rapportato all’importo previsto per i diritti all’installazione degli apparecchi VLT e a quello previsto per il rilascio dei nulla osta di esercizio degli apparecchi AWP posseduti da ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2023. Tale numero costituisce, per ogni concessionario, la base indefettibile di calcolo, non riducibile rinunciando in parte, per il periodo di proroga, ai diritti posseduti.
Ai fini della stima degli effetti finanziari della norma bisogna considerare che le autorizzazioni all’installazione degli apparecchi VLT sono state rilasciate ai concessionari all’inizio della concessione previa corresponsione di un corrispettivo pari a 15.000 euro e conferiscono il diritto all’installazione degli stessi per l’intera durata della concessione. Occorrerà, quindi, moltiplicare il numero di diritti (i.e. autorizzazioni all’installazione) VLT rilasciati alla data stabilita (31 dicembre 2023) per il corrispettivo previsto dalla legge, pari a 4.000 euro. Il nulla osta di esercizio per gli apparecchi AWP, invece, è il titolo autorizzatorio rilasciato per l’installazione di ciascun apparecchio AWP previo versamento di un corrispettivo pari a 120 euro ed è strettamente collegato al singolo apparecchio. Il corrispettivo per la proroga sarà quindi determinato dall’importo unitario (120 euro), moltiplicato per il numero dei nulla osta detenuti alla data stabilita dalla norma (31 dicembre 2023).
Ciò posto, considerato che le attuali concessioni scadrebbero il 31 dicembre 2024, si prevede che la norma produca introiti per il 2025 e il 2026 derivanti dal corrispettivo da versare in occasione della proroga, quantificabili come segue.
- Diritti VLT: moltiplicando il numero di diritti rilasciati al 31 dicembre 2023 (61.737) per l’importo unitario di 4.000 euro previsto dalla norma, si ottiene una stima degli introiti che risultano pari a 246,95 milioni di euro (4.000 euro x 61.737).
Tale importo è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto in ciascun anno, in tre rate di pari importo entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. Ne deriva che sia per il 2025 che per il 2026 saranno versate tre rate da 41,16 milioni di euro, per un totale annuo di 123,47 milioni di euro;
- Apparecchi AWP: considerando il numero di nulla osta di esercizio rilasciati al 31 dicembre 2023, che è pari a 250.673 e il corrispettivo unitario di 120 euro, previsto dalla norma, ne deriva che per gli apparecchi AWP i concessionari dovranno versare complessivamente un corrispettivo pari a 30,08 milioni di euro (250.673 x 120 euro) da suddividere nei 2 anni di proroga e versarsi in ciascun anno[24].
Pertanto, dalla proroga delle concessioni per il settore apparecchi da intrattenimento si stimano maggiori introiti pari a 138,5 milioni di euro per ciascuna delle due annualità oggetto di proroga (2025 e 2026).
Conclusivamente, si rappresenta che:
- per le concessioni bingo il gettito derivante dal versamento del canone di proroga per le due annualità oggetto della proposta normativa risulta pari a 19,76 milioni di euro per ciascun anno di proroga (per complessivi 39,52 milioni di euro);
- prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica ed applicando prudenzialmente una riduzione del 5% sui diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa 74,5 milioni di euro per singola annualità;
- dalla proroga delle concessioni per il settore apparecchi da intrattenimento si stimano maggiori introiti pari a 138,5 milioni di euro per ciascuna delle due annualità oggetto di proroga (2025 e 2026).
Le entrate stimate complessivamente risultano, quindi, pari a circa 232,7 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, per totali 465,52 milioni di euro.
|
|
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Totale |
| Concessioni Bingo |
19,76 |
19,76 |
39,52 |
| Concessioni scommesse |
74,5 |
74,5 |
149 |
| Concessioni apparecchi da divertimento e intrattenimento |
138,5 |
138,5 |
277 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme prorogano, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026, la durata delle concessioni relative al Bingo, quelle in materia di scommesse e quelle per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento del tipo “slot machine”[25]. A fronte di tale proroga vengono fissati i canoni dovuti dai concessionari prorogati. Alla norma sono ascritte, da prospetto riepilogativo, maggiori entrate extratributarie per complessivi 232,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. La relazione tecnica fornisce i dati e gli elementi sulla cui base il gettito è riscontrabile, applicando un metodo di stima coerente con quello applicato in occasione di precedenti analoghe proroghe, e sotto questi profili non si formulano osservazioni.
Andrebbe tuttavia chiarito se l’ulteriore proroga di concessioni in essere sia coerente con la disciplina unionale dei contratti pubblici e della concorrenza, al fine di prevenire eventuali procedure di infrazione con potenziali oneri per lo Stato italiano, considerato che l’effetto della proroga è quello di posticipare una procedura di affidamento competitiva.
Inoltre, per quanto riguarda i metodi di calcolo, si rileva che per la proroga delle concessioni di scommesse (di cui alla lettera b)) la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo indicano, per ciascuna delle due prossime annualità, un gettito di 74,5 milioni di euro, laddove sviluppando i calcoli sui dati della medesima RT detto gettito risulterebbe pari a 74.447.700 euro, che andrebbe piuttosto approssimato al valore di 74,4 milioni di euro (vedi infra lo sviluppo del calcolo). Circa tale discrepanza, pur tenendo conto del suo valore relativamente esiguo, andrebbero acquisiti chiarimenti da parte de Governo.
Infatti, applicando la riduzione del 5% prudenzialmente calcolata dalla RT, si avrebbe:
- per i diritti di attività principale: 5.418 diritti x 9.500 euro = 51.471.000 euro di gettito annuo e
- per i diritti di attività accessoria: 4.031 diritti x 5.700 euro = 22.976.700 euro di gettito annuo.
La somma dei due gettiti annui restituisce, appunto, un totale di 74.447.700 che, approssimato alla prima cifra decimale dopo il milione, corrisponde a 74,4 milioni di euro piuttosto che a 74,5.
Infine, considerato che in talune gare pubbliche i concorrenti o gli aggiudicatari sono tenuti a versare importi una tantum comunque denominati all’erario o all’amministrazione concedente, andrebbe confermato che il posticipo delle gare per i nuovi affidamenti non comporti il rinvio di entrate iscritte in bilancio; analogamente, andrebbe confermato che – come avvenuto in occasione di precedenti analoghe proroghe – il posticipo delle gare non incida su eventuali incrementi di gettito attesi quale risultato delle procedure competitive di assegnazione delle concessioni.
Articolo 15
(Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri)
Le norme recano disposizioni in materia di trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri e che prestano attività lavorativa all’estero. In particolare si tratta della:
- disciplina relativa al telelavoro dei lavoratori frontalieri di cui all’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 (comma 1);
- norma di interpretazione autentica relativa all’applicazione del criterio convenzionale per la determinazione dei redditi da lavoro dipendente per i lavoratori che prestano attività lavorativa all’estero per un periodo superiore a 183 giorni (comma 2);
- disciplina del contributo statale ai comuni frontalieri di cui al citato Accordo Italia-Svizzera, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 (comma 3).
La norma dispone che, nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere (comma 1).
Si rammenta che l’Accordo del 23 dicembre 2020 è stato ratificato ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83 e sostituisce il precedente Accordo tra Italia e Svizzera del 1974 (in vigore tra il 1°gennaio 1976 e il 31 dicembre 2023).
Il nuovo Accordo prevede un diverso regime fiscale per i lavoratori frontalieri:
- Regime di tassazione concorrente (di cui all’articolo 3 dell’Accordo) per i “nuovi frontalieri” (ossia i soggetti entrati nel mercato del lavoro dopo il 1° gennaio 2024) che prevede l’applicazione dell’imposta in Svizzera nella misura massima dell’80% (delle imposte domestiche sulle persone fisiche) e da parte dello Stato di residenza (in questo caso l’Italia).
Più specificamente, con l’Accordo del 2020:
- per i frontalieri rientranti nella fascia dei 20 km dal confine, si passa da un’imposizione fiscale esclusiva in Svizzera ad una tassazione concorrente, in base alla quale il reddito è imponibile nel Paese di svolgimento dell’attività lavorativa (Svizzera) entro il limite dell’80% di quanto dovuto nello stesso Paese in base alle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Il Paese di residenza (Italia) applica poi le proprie imposte sui redditi (con una soglia di esenzione di 10.000 euro) ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell’altro Stato mediante l’applicazione del credito per imposte estere;
- per i frontalieri nella fascia oltre i 20 km dal confine, viene aumentata la soglia di esenzione del reddito da 7.500 a 10.000 euro, fermo restando il regime di tassazione concorrente in Svizzera e in Italia con applicazione del credito per imposte estere;
- Regime di tassazione transitorio (di cui all’articolo 9 dell’Accordo) per i “vecchi frontalieri” (coloro che sono entrati nel mercato del lavoro prima del 1° gennaio 2024) che continuano ad essere assoggettati a imposizione esclusiva in Svizzera.
Si rammenta inoltre che l’articolo del decreto-legge n. 113 del 2024 ha introdotto un nuovo regime fiscale opzionale riconosciuto, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, ai lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati nella zona di venti chilometri dal confine svizzero (comuni elencati nell’Allegato 1 del citato decreto) che, in base al nuovo Accordo tra l’Italia e la Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, sono considerati “nuovi frontalieri”.
Il nuovo regime consiste nell’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera (nella misura dell’80%) per i lavoratori in possesso di determinati requisiti.
La relazione illustrativa precisa che con la Dichiarazione di intenti del Ministro dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana e del Capo del Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera del 10 novembre 2023, è stata espressa la volontà di modificare e integrare il punto 2 del Protocollo aggiuntivo all’Accordo tra l’Italia e la Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 (di seguito, Accordo), ratificato dall’Italia con legge 23 giugno 2023, n. 83, con una nuova disposizione che consenta ai lavoratori frontalieri, come definiti all’articolo 2, lettera b) dell’Accordo, ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto all’articolo 9 dell’Accordo, di potere svolgere fino al 25% della propria attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliere ai sensi dell’Accordo medesimo.
La citata Dichiarazione di intenti ha previsto che la modifica e l’integrazione del punto 2 del Protocollo aggiuntivo avvenga mediante un Protocollo di modifica dell’Accordo, che è stato successivamente firmato a Roma e a Berna, rispettivamente, il 30 maggio e il 6 giugno 2024, con previsione che le disposizioni del Protocollo di modifica dell’Accordo trovino applicazione dalla data di prima applicazione dell’Accordo (1° gennaio 2024).
La norma prevede, in via di interpretazione autentica e dunque con efficacia retroattiva, l’applicazione del criterio della determinazione delle retribuzioni convenzionali (di cui all’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR) anche ai redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana (comma 2).
La relazione illustrativa rammenta che ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che, in deroga alle regole ordinarie, i redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da lavoratori che nell'arco di dodici mesi soggiornano in uno Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, pur mantenendo la residenza fiscale in Italia, sono determinati sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317. Per l’anno 2024 dette retribuzioni convenzionali sono state definite con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 6 marzo 2024.
La norma estende ai comuni di frontiera, che non erano stati precedentemente inclusi nei relativi elenchi, una quota del contributo statale finanziato con le risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a decorrere dall’anno 2025, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023.
La norma prevede inoltre che non è dovuto alcun contributo statale per le annualità antecedenti a quella di istituzione del citato fondo (comma 3)
Si rammenta che l’articolo 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 da destinare ai comuni italiani di frontiera al fine di garantire agli stessi un corrispondente livello di finanziamento.
La relazione tecnica riferita all’articolo 6 del decreto-legge 113 del 2024 rammenta in proposito che l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ratificato dall'Italia con legge 23 giugno 2023, n. 83 ed entrato in vigore il 17 luglio 2023, individua, tra l'altro, i comuni compresi nella zona di 20 km dal confine tra i due Stati. L'Accordo previgente sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 non prevedeva alcun elenco dei comuni frontalieri, tenuto conto della circostanza che la Svizzera ha applicato le disposizioni dell'Accordo sulla base degli elenchi predisposti dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. Alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento delle Finanze) è allegato (Allegato B) l'elenco dei comuni italiani redatto dall'Istituto Geografico Militare che ha fatto emergere un numero di 72 comuni compresi nella fascia di 20 km dal confine con la Svizzera che non erano stati precedentemente inclusi negli elenchi predisposti dai citati cantoni svizzeri (ora indicati nell’Allegato 1 al del decreto-legge 113 del 2024).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento al comma 1 la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, non sussistendo alcuna modificazione del trattamento fiscale previsto dal Protocollo di modifica dell’Accordo tra l’Italia e la Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, né una variazione della platea potenziale, restando quindi valide ed immutate, anche ai fini della presente disposizione, le quantificazioni effettuate in sede di legge di ratifica dell’Accordo (legge 13 giugno 2023, n. 83), senza determinare effetti finanziari differenziali rispetto a quelli scontati nelle previsioni di bilancio.
In merito al comma 2, la RT precisa che la norma chiarisce, in via interpretativa, che le disposizioni che prevedono la determinazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali si applicano anche ai redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana. La RT non ascrive effetti alla disposizione dato il tenore interpretativo dello stesso in linea con la prassi consolidata dell’Amministrazione finanziaria.
La RT afferma che il comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, intervenendo unicamente sul riparto del fondo di cui all’articolo 10 della legge n. 83 del 2023, lasciandone inalterata la relativa dotazione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere (comma 1). La norma prevede, in via di interpretazione autentica e dunque con efficacia retroattiva, l’applicazione del criterio della determinazione delle retribuzioni convenzionali (di cui all’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR) anche ai redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana (comma 2). La norma estende ai comuni di frontiera, che non erano stati precedentemente inclusi nei relativi elenchi, una quota del contributo statale finanziato con le risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a decorrere dall’anno 2025, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023 (che ha una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dal 2025).
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in esame.
Con particolare riferimento al comma 1 la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, non sussistendo alcuna modificazione del trattamento fiscale previsto dal Protocollo di modifica dell’Accordo tra l’Italia e la Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, né una variazione della platea potenziale, restando quindi valide ed immutate, anche ai fini della presente disposizione, le quantificazioni effettuate in sede di legge di ratifica dell’Accordo (legge 13 giugno 2023, n. 83), senza determinare effetti finanziari differenziali rispetto a quelli scontati nelle previsioni di bilancio.
Si ricorda altresì che la materia del telelavoro nell'ambito dei rapporti frontalieri è stata di recente disciplinata - sia pur con talune differenze rispetto al caso della Svizzera ora in esame - anche con riferimento al Principato di Monaco (legge n. 35 del 2024 avente ad oggetto dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982. La ratifica di detto Accordo è stata considerata finanziariamente neutra. La neutralità era dovuta principalmente all’esiguità del numero dei lavoratori potenzialmente coinvolti, anche in considerazione della cessazione dell’emergenza da COVID-19 (RT dell'AC 1259 della XIX legislatura) e al fatto che gli eventuali flussi di gettito contributivo verso l'Italia generati da lavoratori italiani per effetto del lavoro svolto a distanza sul territorio italiano in favore di datori di lavoro monegaschi non sono stati in passato oggetto di quantificazione e non sono stati, pertanto, considerati ai fini della definizione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica (dichiarazioni del rappresentante del Governo presso la Commissione Bilancio della Camera, seduta del 13 settembre 2023) .
In proposito, oltre a quanto sopra detto, andrebbe dunque chiarito se anche in questo caso sussistano i presupposti dell'esiguità del numero dei lavoratori interessati e della mancata iscrizione in bilancio di effetti finanziari riferibili ai lavoratori italiani operanti in telelavoro.
Con riferimento al comma 2, non si formulano osservazioni alla luce di quanto esplicitato dalla relazione tecnica, secondo cui lo stesso è in linea con la prassi consolidata dell’Amministrazione finanziaria.
Si evidenzia, infatti, che l’affermazione della RT è riscontrabile: si consideri in particolare la risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 783/2021[26].
Si segnala inoltre che la norma, considerata la sua formulazione, si applica alla generalità dei lavoratori che prestano lavoro all’estero e non solamente ai lavoratori frontalieri di cui all’Accordo Italia-Svizzera.
Non si formulano osservazioni sul comma 3 dal momento che, come affermato dalla RT, la norma intervenendo unicamente sul riparto del fondo di cui all’articolo 10 della legge n. 83 del 2023, lascia inalterata la relativa dotazione.
La norma incrementa il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti[27] di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 (comma 1).
La dotazione del Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro[28] è incrementata di 500 milioni di euro per l’anno 2025 per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Con decreto interministeriale sono ripartite le risorse del fondo e individuati i termini e le modalità di erogazione. Per tali finalità, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-bis, della legge n. 197 del 2022 è incrementata di 2,3 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sulle risorse del sopra citato fondo (commi 2 e 3).
L’articolo 1, comma 451-bis, della legge n. 197 del 2022 prevede che per l'erogazione del contributo ai beneficiari il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, relative alla possibilità di stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici che risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
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| Incremento del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (comma 1) |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
| Incremento del Fondo per l'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro (comma 2) |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|
500,0 |
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La relazione tecnica afferma che, in relazione al comma 1, le disposizioni in esame incrementano, in via permanente a decorrere dal 2025, nella misura di 50 milioni di euro annui, il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti. Le misure finanziate col medesimo Fondo, le cui risorse sono allocate nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura (MASAF), sono gestite dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Il comma 2 incrementa il fondo di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nella misura di 500 milioni di euro per l’anno 2025. Si stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, siano ripartite le suddette risorse economiche, nonché individuati i termini e le modalità di erogazione.
Il comma 3 prevede il rifinanziamento, nella misura di 2,3 milioni di euro per il 2025, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, affinché il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa continuare ad avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Sulla base di tale disposizione, il Ministero può stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell’erogazione del contributo.
Per effetto del rifinanziamento del fondo anche per l’anno 2025 deriva, nel medesimo anno, una corrispondente maggiore spesa per prestazioni sociali in denaro.
(milioni di euro)
| 2025 |
2026 |
2027 |
| 500 |
0 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Si prevede altresì che la dotazione del Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro sia incrementata di 500 milioni di euro per l’anno 2025.
Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che gli oneri sono limitati allo stanziamento previsto.
Riguardo all’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 451-bis, della legge n. 197 del 2022 (2,3 milioni di euro per l’anno 2025), relativa alla facoltà per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell’erogazione del contributo, non si formulano osservazioni dal momento che tale incremento è a valere sul Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, configurandosi pertanto come una mera finalizzazione delle risorse disponibili.
Articolo 17
(Mutui per la prima casa)
La norma differisce dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2027 i termini per accedere al regime speciale di cui all’articolo 64, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 (comma 1).
Tale regime riconosce una copertura in garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013, elevata fino all’80% della quota capitale:
· alle giovani coppie;
· ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi;
· ai conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
· ai giovani di età inferiore a 36 (cd. categorie prioritarie), qualora essi siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, comprensivo di oneri accessori (comma 1).
Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 9 a 13, della legge n. 213 del 2023, si applicano sino al 31 dicembre 2027, prorogando fino a tale data il supporto nell’accesso al credito fornito dalle garanzie del Fondo prima casa in favore delle famiglie numerose. Le risorse disponibili a valere sulla riserva di cui all’articolo 1, comma 11, della legge n. 213 del 2023 possono essere utilizzate anche per le finalità di cui al sopra esposto comma 1. (comma 2).
L’articolo 1, comma 11 della legge n. 213 del 2023 prevede che per le garanzie rilasciate alle condizioni di cui ai commi da 9 a 13, sia accantonato a titolo di coefficiente di rischio un determinato importo e predisposta una riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua.
Si prevede infine l’incremento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013, in ragione di 130 milioni di euro per l’anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese in conto capitale |
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| Incremento del Fondo garanzia prima casa |
130,0 |
270,0 |
270,0 |
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|
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130,0 |
270,0 |
270,0 |
La relazione tecnica afferma che, in relazione al comma 1, le disposizioni in esame prorogano, fino al 31 dicembre 2027, il regime speciale del Fondo di garanzia prima casa, introdotto dall’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto-legge Sostegni bis), recante la possibilità per le categorie prioritarie di fruire di una copertura fino alla misura massima dell’80% della quota capitale, qualora siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori.
Il comma 2 proroga, fino al 31 dicembre 2027, il regime speciale introdotto con la legge di bilancio per l'anno 2024 e volto a rafforzare il sostegno pubblico all’acquisto della casa di abitazione da parte dei nuclei familiari che includono tre o più figli con età inferiore a 21 anni. Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse del Fondo si prevede, al medesimo comma, che le risorse disponibili della riserva dedicata alle famiglie numerose possano essere utilizzate anche per le finalità di cui al comma 1.
Il comma 3 prevede un rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 130 milioni di euro per l’anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la copertura del potenziale di nuove domande di garanzie derivante dalla proroga del comma 1, nonché per la prosecuzione per l’intero esercizio del regime ordinario, con copertura fino al 50%. Trattandosi di garanzia cosiddetta standardizzata ai fini dei conti nazionali, l’effetto si registra in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prorogano fino al 31 dicembre 2027 i termini per l’accesso al Fondo di garanzia prima casa, attraverso il riconoscimento di una copertura in garanzia elevata fino all’80% della quota capitale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 64, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021. Contestualmente, si prevede il rifinanziamento di detto Fondo, pari a 130 milioni di euro per l’anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la copertura del potenziale di nuove domande di garanzie derivante dalla proroga, nonché dalla prosecuzione per l’intero esercizio del regime ordinario.
Al riguardo, pur prendendo atto che l’onere si configura limitato allo stanziamento previsto, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità del rifinanziamento alla luce dell’aumento delle domande di accesso stimate.
Articolo 18
(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)
Normativa vigente. L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021, dispone che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possano essere superati dalle pubbliche amministrazioni compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e modalità da definire nell’ambito dei contratti collettivi nazionali, nonché nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.
L’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017, sopra richiamato, prevede, tra l’altro, che a decorrere dal 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016.
All’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al medesimo decreto-legge, con riguardo alla tale diposizione riferisce che questa non determina oneri in quanto i limiti di cui all’articolo 23, del decreto legislativo n. 75 del 2017 potranno essere incrementati, nelle misure che verranno definite dalla contrattazione collettiva, a valere e nei limiti delle ulteriori risorse che verranno a tal fine, appositamente stanziate da specifiche disposizioni legislative.
La norma prevede che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche[29] possano essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2024, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 di una misura percentuale del monte salari[30] 2021 da determinarsi, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui[31] a decorrere dal 2025, mediante l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato[32] (comma 1).
Ai fini dell’attuazione del comma 1, la somma di 55,3 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dal 2025, nei termini individuati dalla medesima disposizione (16,67 mln per le FF.AA., 12,34 mln per la Polizia di Stato, 13,91 mln per i Carabinieri, 7,82 mln per la Guardia di finanza e 4,56 mln per la Polizia penitenziaria) per essere destinata, nell’ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, all’incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate (comma 2).
Inoltre, il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è incrementato di 93,7 milioni annui a decorrere dal 2025 per il personale docente (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
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||||||||
| Istituzione fondo trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche – Stato (comma 1) |
112,1 |
112,1 |
112,1 |
112,1 |
112,1 |
112,1 |
112,1 |
112,1 |
112,1 |
| Incremento Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (trattamenti accessori personale docente) (comma 3) |
93,7 |
93,7 |
93,7 |
93,7 |
93,7 |
93,7 |
93,7 |
93,7 |
93,7 |
| Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
||||||||
| Istituzione fondo trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche – Stato – effetti riflessi (comma 1) |
|
|
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54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
| Incremento Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (trattamenti accessori personale docente) – effetti riflessi (comma 3) |
|
|
|
45,4 |
45,4 |
45,4 |
45,4 |
45,4 |
45,4 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e con riferimento al comma 1 riferisce che l’incremento percentuale massimo da applicare al monte salari del 2021 delle amministrazioni statali (calcolato sulla base della retribuzione media e delle unità al 31 dicembre 2021 desunte dal conto annuale 2021) per garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di 112,1 milioni di euro annui (tenendo conto anche degli effetti indotti su altre categorie di personale) è pari a 0,22%. Poiché tale percentuale deve applicarsi anche ai fini della determinazione dell’incremento massimo consentito per le restanti pubbliche amministrazioni, gli oneri complessivi derivanti dalla norma con riferimento a tali amministrazioni non statali sono stimati in 169,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 considerando il corrispondente monte salari dell’anno 2021.
Con riguardo al comma 2 viene, altresì, evidenziato che la relativa disposizione è finalizzata a dare attuazione per i Corpi di polizia e per le Forze armate alle previsioni del comma 1, rendendo disponibile, attraverso l’individuazione delle modalità di impiego, la quota parte dell’importo corrispondente allo 0,22% del monte salari relativo a ciascuno dei Corpi di polizia e delle Forze armate, pari complessivamente a 55,3 milioni di euro, ripartito come indicato nella Tabella che segue.
(milioni di euro)
| Forze armate |
16,67 |
| Polizia di Stato |
12,34 |
| Arma dei carabinieri |
13,91 |
| Guardia di finanza |
7,82 |
| Polizia penitenziaria |
4,56 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 1) prevede che l’importo delle risorse da destinare ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni sia individuato in una misura percentuale del monte salari riferito al 2021, tale da determinare, per le amministrazioni statali, una spesa nel limite di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, istituendo, a tal fine, un apposito fondo con una dotazione annua corrispondente al medesimo importo. Con riguardo alle altre amministrazioni pubbliche, la norma dispone che si provveda a valere sui rispettivi bilanci, nell’ambito della medesima percentuale prevista per il personale delle amministrazioni dello Stato, senza fissare, però, il relativo limite di spesa. Si evidenzia, altresì, che il prospetto riepilogativo, con riferimento alle amministrazioni statali (conformemente al dettato della norma) sconta su tutti e tre i saldi di finanza pubblica una maggior spesa corrente lorda di 112,1 milioni di euro annui a decorrere al 2025, mentre, con riguardo alle amministrazioni diverse dallo Stato non viene individuato alcun effetto finanziario sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto.
Sul punto, la relazione tecnica riferisce che la quantificazione del suddetto importo relativo al solo aggregato del personale statale (scontato sui saldi), è stato determinato a fronte di un incremento percentuale dello 0,22 % sul rispettivo monte salari 2021. La medesima relazione tecnica, con riferimento al personale delle amministrazioni non statali, precisa che in forza dell’applicazione della medesima percentuale imposta dalla norma, gli oneri complessivi derivanti dalla stessa con riferimento a tali amministrazioni sono stimati in 169,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 considerando il corrispondente monte salari dell’anno 2021.
Al riguardo, premesso che l’onere recato dalla disposizione con riferimento al personale statale (112,1 milioni di euro annui a decorrere al 2025) appare configurato come limite massimo di spesa, si chiede di valutare l’opportunità di riportare nel prospetto riepilogativo l’effetto finanziario riferito all’aggregato relativo al personale delle amministrazioni non statali, coerentemente all’importo stimato dalla RT (169,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025). La richiesta appare opportuna anche alla luce di quanto in tal senso disposto con riferimento ad una norma di analogo contenuto (articolo 1, comma 604, della legge n. 234 del 2021). Si valuti, altresì, l’opportunità di esplicitare in norma il medesimo importo, configurandolo come limite di spesa.
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari relativo alla legge n. 234 del 2021, con riguardo al comma 604, scontava sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto effetti di maggior spesa corrente lorda pari a 160 mln di euro a decorrere dal 2022, nonché effetti di maggiori entrate fiscali e contributive pari ad euro 77,6 mln a decorrere dal medesimo esercizio.
Tanto premesso, andrebbero, altresì, forniti ulteriori elementi che consentano di verificare i suddetti importi, posto che questi non appaiono coerenti con i parametri e i dati forniti dalla medesima relazione tecnica.
Si rileva, per altro, che relazione tecnica indica, con riguardo al successivo articolo 19 (Cfr. Infra), sulla base dei dati del Conto Annuale 2021, in 1,9 milioni le unità di personale del settore statale e in euro 37.880 la relativa retribuzione media annua pro-capite. L’importo complessivo riferito a tale aggregato risulterebbe pari, pertanto, ad euro 71.972.000.000 con riferimento al quale l’applicazione della percentuale dello 0,22 % determinerebbe un onere di euro 158.338.400, superiore a quello indicato in norma e stimato dalla relazione tecnica (euro 112.000.000). La medesima relazione tecnica, in merito al settore non statale, indica in 1,39 milioni le unità di personale e in euro 42.547 la corrispondente retribuzione annua pro-capite media (Cfr. articolo 19). Sulla base di tali dati, pertanto, l’importo complessivo relativo a tale aggregato risulterebbe pari, ad euro 59.140.330.000 con riferimento al quale l’applicazione della percentuale dello 0,22 % determinerebbe un onere di euro 130.108.726 inferiore a quello stimato dalla relazione tecnica (euro 169.200.000).
Con riferimento alla destinazione di una quota pari a 55,3 milioni del Fondo di cui al comma 1 ai trattamenti accessori del personale non dirigente delle Forze armate e delle Forze di Polizia, secondo la ripartizione indicata dal comma 2 (16,67 mln per le FF.AA., 12,34 mln per la Polizia di Stato, 13,91 mln per i Carabinieri, 7,82 mln per la Guardia di finanza e 4,56 mln per la Polizia penitenziaria) non si formulano osservazioni, considerato che tali interventi appaiono configurati come limiti massimi di spesa.
Nulla da osservare, infine, in merito all’incremento (comma 3) del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per il personale docente di 93,7 milioni annui a decorrere dal 2025, posto che tale intervento appare configurato come limite massimo di spesa.
La norma determina in 1.755 milioni di euro per il 2025, 3.550 milioni di euro per il 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale[33] e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. A valere sui predetti importi, nelle more della definizione dei rispettivi strumenti negoziali, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, si dà luogo all’erogazione dell'anticipazione dell'indennità di vacanza contrattuale[34] e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6% dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dell’1,0% a decorrere dal 1° luglio 2025. Tali importi[35] concorrono a costituire l’importo complessivo massimo destinato[36] al rinnovo dei contratti del pubblico impiego (comma 1).
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027, determinato sulla base dei medesimi summenzionati criteri, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici dei professori e dei ricercatori universitari[37] sono posti a carico dei rispettivi bilanci[38] (comma 2). Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (comma 3).
Per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, è autorizzata la spesa di 1.954 milioni di euro per il 2028, 4.027 milioni di euro per il 2029 e 6.112 milioni di euro annui a decorrere dal 2030[39] (comma 4).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Rifinanziamento fondo rinnovi contrattuali del personale statale per il triennio 2025-2027 (comma 1) |
1.243,0 |
2.772,0 |
4.556,0 |
1.243,0 |
2.772,0 |
4.556,0 |
1.243,0 |
2.772,0 |
4.556,0 |
| Risorse destinate ai rinnovi contrattuali del personale statale per il triennio 2028-2030 (comma 4) |
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| Maggiori entrate fiscali e contributive |
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||||||||
| Rifinanziamento fondo rinnovi contrattuali del personale statale per il triennio 2025-2027 – effetti riflessi (comma 1) |
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602,9 |
1.344,4 |
2.209,7 |
602,9 |
1.344,4 |
2.209,7 |
| Risorse destinate ai rinnovi contrattuali del personale statale per il triennio 2028-2030 – effetti riflessi (comma 4) |
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La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e con riguardo al comma 1 precisa che le relative risorse consentono di riconoscere al personale del settore statale incrementi retributivi dell’1,8% per il 2025, del 3,6% per il 2026 e un incremento complessivo del 5,4% a regime a decorrere dal 2027 comprensivo dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (indennità di vacanza contrattuale) e degli analoghi trattamenti previsti dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico da erogare a regime da luglio 2025 in applicazione del secondo periodo del stesso comma. Tali incrementi sono determinati sulla base di 1,9 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto Annuale 2021, e della retribuzione media annua pari a 37.880 euro ottenuta rivalutando il dato del Conto Annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi ai trienni contrattuali 2019-2021 e 2022-2024. Inoltre, l’indennità di vacanza contrattuale viene determinata, tenendo conto dei criteri previsti dai vigenti CCNL e provvedimenti negoziali, sulla base dell’IPCA[40] per l’anno 2025 stimato dall’ISTAT a giugno 2024, nella misura, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6% dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dello 1,0% a decorrere dal 1° luglio 2025.
In merito al comma 2 viene precisato che anche per il settore non statale sono riconosciuti incrementi retributivi del 1,8% per l’anno 2025, del 3,6% per l’anno 2026 e un incremento complessivo del 5,4% a regime a decorrere dall’anno 2027 (anch’esso comprensivo della predetta indennità di vacanza contrattuale da erogare a regime da luglio 2025), determinati sulla base di 1,39 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto Annuale 2021, e della retribuzione annua media, pari a 42.547 euro, ottenuta rivalutando il dato da Conto Annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi al trienni contrattuali 2019-2021 e 2022-2024.
Con riferimento, infine, al comma 4 viene evidenziato che le risorse della disposta autorizzazione di spesa sono quantificate, secondo criteri analoghi a quelli utilizzati per gli stanziamenti di cui al comma 1, sulla base del deflatore consumi, pari a 1,9% per il 2028 e a 2,0% per il 2029 e 2030, in 1.954 milioni di euro per il 2028, 4.027 milioni di euro per il 2029 e 6.112 milioni di euro annui a decorre dal 2030 al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’IRAP. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, la relazione tecnica precisa che i relativi oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2028-2030, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da determinarsi sulla base dei predetti criteri, saranno posti a carico dei rispettivi bilanci.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma indica in 1.755 milioni di euro per il 2025, 3.550 milioni di euro per il 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, gli oneri posti a carico del bilancio statale per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il triennio 2025-2027 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. A valere sui medesimi importi, nelle more della definizione dei rispettivi strumenti negoziali, si prevede l’erogazione dell'anticipazione dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) e degli altri analoghi trattamenti, nelle misure percentuali degli stipendi tabellari indicate nello 0,6 % dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dell’1,0 % a decorrere dal 1° luglio 2025 (comma 1). Per il personale dipendente da amministrazioni non statali, compreso il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027, determinato sulla base dei medesimi summenzionati criteri, nonché quelli derivanti dai miglioramenti economici da corrispondere a professori e ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci (commi 2 e 3). Viene, altresì, autorizzata la spesa di 1.954 milioni di euro per il 2028, 4.027 milioni di euro per il 2029 e 6.112 milioni di euro annui a decorrere dal 2030[41] per la copertura degli oneri relativi alla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico (comma 4).
In proposito, la relazione tecnica riferisce che le risorse di cui al comma 1 consentono di riconoscere al personale del settore statale incrementi retributivi (comprensivi dell’IVC in godimento a regime da luglio 2025), dell’1,8% per il 2025, del 3,6% per il 2026 per un incremento complessivo del 5,4% a regime a decorrere dal 2027 stimato in considerazione di 1,9 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto Annuale 2021, e della retribuzione media annua pari a 37.880 euro ottenuta rivalutando il dato del Conto annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi ai trienni contrattuali 2019-2021 e 2022-2024. Al riguardo si prende atto dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che, peraltro, consentono di stimare i suddetti oneri secondo importi inferiori a quelli riportati dalla norma. Tanto premesso appare opportuno acquisire informazioni di maggior dettaglio riguardo all’incremento di risorse previsto e ai fattori che concorrono a determinare i suddetti importi.
La relazione tecnica precisa, inoltre, che, sulla base dei dati del Conto Annuale 2021 (1,39 milioni di unità di personale dipendente e retribuzione annua media pro capite di 42.547 euro, comprensiva dei rinnovi contrattuali aggiornati al triennio 2022-2024) anche per il settore non statale si stimano incrementi retributivi analoghi a quelli sopra indicati con riguardo al settore statale. In merito a tale aspetto, posto che gli enti e le amministrazioni pubbliche che non rientrano nel perimetro dell’amministrazione statale quantificano, secondo le previsioni dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incrementi contrattuali a carico dei rispettivi bilanci, andrebbe acquista conferma in merito alla sostenibilità di detti oneri per ciascun comparto delle amministrazioni decentrate.
In merito al comma 4 la relazione tecnica riferisce che le risorse della disposta autorizzazione di spesa sono quantificate secondo criteri analoghi a quelli utilizzati per gli stanziamenti di cui al comma 1, secondo specifiche percentuali sulla base del deflatore dei consumi. La relazione tecnica precisa, altresì, che in merito al personale dipendente da amministrazioni o altri soggetti pubblici non statali i relativi oneri per rinnovi contrattuali riferiti al triennio 2028-2030, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici dei professori e dei ricercatori universitari[42] da determinarsi sulla base dei predetti criteri, saranno posti a carico dei rispettivi bilanci. Sul punto, premesso che gli oneri recati dalla suddetta autorizzazione di spesa appaiono configurati come limiti massimi e proiettano i relativi effetti finanziari oltre il triennio e pertanto non sono riportati nel prospetto riepilogativo, si chiede di fornire ulteriori elementi e dati che consentano di verificarne e confermarne i relativi importi. Quanto al personale degli enti e delle amministrazioni pubbliche non statali anche in tal caso andrebbe acquista conferma in merito alla sostenibilità di relativi oneri rispetto ai rispettivi bilanci.
Articolo 20
(Disposizioni in materia di personale della giustizia)
La norma autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2026, il Ministero della giustizia a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo (addetti all'Ufficio per il processo[43]) e dell'articolo 13 (personale amministrativo non dirigenziale[44]) del decreto-legge n. 80 del 2021 che abbiano lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultino in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento fra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 2.600 unità nell’Area dei Funzionari e di 400 unità nell’Area degli Assistenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per il 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dal 2027 (comma 1).
Viene, inoltre, previsto che il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° gennaio 2025, possa conferire dieci incarichi dirigenziali non generali oltre i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (8 % della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia). Tali incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Stabilizzazione di 3.000 unità di personale dell'Ufficio del processo e del personale tecnico amministrativo (comma 1) |
|
68,2 |
136,4 |
|
68,2 |
136,4 |
|
68,2 |
136,4 |
| Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
||||||||
| Stabilizzazione di 3.000 unità di personale dell'Ufficio del processo e del personale tecnico amministrativo – effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
|
33,1 |
66,1 |
|
33,1 |
66,1 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e con riguardo al comma 1 riferisce che gli importi della spesa autorizzata sono stati quantificati sulla base dei vigenti parametri retributivi fissati dal CCNL per le Aree dei Funzionari e degli Assistenti, così come illustrato nel dettaglio in una tabella per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica. In considerazione dei necessari tempi tecnici di conclusione delle procedure di stabilizzazione le immissioni nei ruoli dell’Amministrazione giudiziari avverranno non prima del 1° luglio 2026. A seguire si riporta una sintesi della suddetta tabella.
(euro)
| Retribuzione totale pro-capite Lordo Stato |
Unità autorizzate |
Onere 2026 (rateo dal 1° luglio ) |
Onere complessivo a regime dal 2027 |
| 46.613,97 |
2.600 |
60.598.161,00 |
121.196.322,00 |
| 37.893,29 |
400 |
7.578.658,00 |
15.157.316,00 |
| Totale |
3.000 |
68.176.819,00 |
136.353.638,00 |
Con riguardo al comma 2 la relazione tecnica riferisce che la relativa disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che i predetti incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 1) autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2026, il Ministero della giustizia a stabilizzare nei propri ruoli un contingente massimo di 2.600 Funzionari e di 400 Assistenti precedentemente reclutati con contratti a tempo determinato nell’ambito e per le esigenze dell’Ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13 del decreto-legge n. 80 del 2021. Per l’attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di euro 68.176.819 per il 2026 e di euro 136.353.638 a decorrere dal 2027. Al riguardo non si formulano osservazioni considerati i dati e gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di confermare e verificare la quantificazione degli importi della spesa autorizzata.
La norma (comma 2) consente, inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il conferimento da parte del Ministero della giustizia di 10 incarichi dirigenziali non generali a tempo determinato ai sensi dell’articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 165 del 2001, ulteriori rispetto ai limiti percentuali disciplinati dal medesimo articolo 19, comma 6 che nell’assetto vigente ammette il suddetto conferimento nel limite dell’8 % della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del corrispondente ruolo. Ciò stante, non si formulano osservazioni, considerato che i suddetti conferimenti vengono espressamente previsti dalla norma a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Andrebbe tuttavia valuta l’opportunità di configurare l’attribuzione di tali incarichi nel limite di un contingente massimo di 10 unità al fine assicurare che le assunzioni possano essere modulate nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.
Articolo 21
(Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell’INPS)
La norma istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tre posizioni di funzione dirigenziale di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario, già assegnate al medesimo Istituto e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Dall’attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1).
Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo ispettivo e amministrativo[45] determina con proprio decreto la misura percentuale di tali risorse da destinare, a decorrere dal 2025, al potenziamento della capacità amministrativa dell’INPS (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e con riguardo al comma 1 riferisce che l’incremento della dotazione organica della dirigenza di livello generale dell’INPS di 3 unità (da 43 a 46) viene compensata finanziariamente mediante la soppressione di 4 posizioni dirigenziali di livello non generale equivalenti sul piano finanziario, già assegnate al medesimo istituto, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. In particolare la dotazione organica della dirigenza di livello non generale è conseguentemente ridotta da 446 a 442 posizioni. In una tabella riportata dalla relazione tecnica, per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima sono illustrati i valori retributivi di entrambe le qualifiche ed è evidenziata la compensazione del maggiore onere. In particolare a fronte di una retribuzione totale pro-capite Lordo Stato di euro 350.639,41, per il dirigente di I fascia, e di euro 265.015,04 per il dirigente di II fascia, si determina un saldo di euro 8.141,93 derivante della differenza tra il maggior onere derivante dalle 3 nuove posizioni dirigenziali generali (euro 1.051.918,24) e la minor spesa derivante dalla soppressione delle 4 posizioni dirigenziali non generali e delle corrispondenti facoltà assunzionali (euro 1.060.060,18).
In merito al comma 2, viene evidenziato che questo non comporta oneri, limitandosi a demandare ad un decreto interministeriale la determinazione della misura percentuale delle somme riscosse effettivamente conseguite a titolo di sanzioni applicate sulla base di specifiche disposizioni elencate dalla norma, da destinare al potenziamento della capacità amministrativa dell’INPS. Le predette risorse non sono destinate alle spese di personale.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma istituisce presso l'INPS 3 posizioni di funzione dirigenziale generale, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di I fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali non generali (4 come precisato dalla relazione tecnica) equivalenti sul piano finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Dall’attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1). Al riguardo non di formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare la neutralità finanziaria della disposizione.
Viene, altresì, previsto che sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo ispettivo e amministrativo svolte dall’INPS, mediante decreto interministeriale, sia determinata la misura percentuale di tali risorse da destinare, a decorrere dal 2025, al potenziamento della capacità amministrativa del medesimo Istituto (comma 2). Sul punto non si hanno osservazioni da formulare, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della norma, posto che la medesima relazione tecnica, tra l’altro, conferma che le predette risorse non sono destinate a spese di personale.
Articolo 22
(Indennità di servizio zone disagiate)
Normativa vigente. L’articolo 181, parte terza, capitolo I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 stabilisce che:
- al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia comprese quelle per i familiari a carico. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede;
- per il personale nelle residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità i summenzionati termini e il beneficio spetta due volte l’anno (disposizione inserita dall’articolo 1, comma 710, lettera e), legge n. 197 del 2022). Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede;
- per i giorni di viaggio di andata e ritorno dall’Italia si ha diritto all’indennità personale;
- le spese per i viaggi dei familiari sono pagate anche se i viaggi hanno luogo in periodi di tempo non corrispondenti a quello del congedo ordinario o delle ferie del dipendente. Per i figli a carico che compiono studi in località diversa da quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui sopra, le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella località di studio;
- il beneficio non spetta al personale in servizio in residenze non classificate come disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza non maggiore di chilometri 3.500 da Roma (disposizione inserita dall’articolo 1, comma 334, lettera f), legge n. 145 del 2018).
La norma sostituisce l’articolo 181, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 in materia di viaggio di congedo o ferie del personale in servizio all’estero. Nello specifico il nuovo articolo 181 prevede che:
- per oneri di viaggio, al personale che presta servizio per almeno 185 giorni in ciascun anno solare in residenze classificate come disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza maggiore di chilometri 3.500 da Roma, spetta una volta l’anno una maggiorazione forfettaria dell’indennità di servizio all’estero commisurata all’indennità di servizio mensile prevista nella stessa sede per il posto di primo segretario o di console; ciò mentre nell’assetto vigente tale indennità viene erogata in relazione ai viaggi effettuati;
- per il personale nelle residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità i summenzionati termini e il beneficio spetta due volte l’anno;
- la maggiorazione è definita, per ciascuna sede, con decreto del Ministero degli affari esteri in misura parametrata al prezzo del volo di andata e ritorno in alta stagione dalla sede a Roma, in classe superiore all’economica per il personale con qualifica pari o superiore a consigliere d’ambasciata in servizio negli uffici situati in località raggiungibili da Roma con un volo di durata superiore a cinque ore;
- la maggiorazione è riconosciuta per ciascuno dei familiari a carico per almeno 185 giorni nello stesso anno solare. Per il coniuge o per la parte di unione civile spetta nella medesima misura del titolare e per i figli in misura corrispondente alla classe economica;
- per il personale in servizio in sedi non qualificate come particolarmente disagiate, la maggiorazione è pari a due terzi di quella determinata con i predetti criteri [comma 1, lettera a)].
Viene, inoltre, sostituito il comma 1 dell’articolo 193 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che, nel testo vigente, prevede che per i percorsi in aereo spetti a tutto il personale il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore all'economica nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore, in classe economica negli altri casi. La nuova disposizione, nel confermare per la generalità del personale il regime di pagamenti previsto nell’assetto vigente (spese di viaggio in classe superiore a quella economica nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore), con riguardo ai capi delle rappresentanze diplomatiche prevede il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore all'economica, qualunque sia la durata del viaggio [comma 1, lettera b)].
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che dalla disposizione non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la modifica concerne unicamente la modalità di corresponsione del beneficio economico di cui trattasi, per le sole sedi estere nelle quali è ancora previsto, a seguito della riforma contenuta nella legge di bilancio 2019. In particolare, sostituisce il rimborso del prezzo del biglietto dietro presentazione della documentazione con l’erogazione di una maggiorazione dell’indennità di servizio all’estero, che viene comunque commisurata all’entità del rimborso riconosciuto attualmente. Restano, altresì, fermi sia i termini per la maturazione del diritto a tale beneficio, sia le condizioni di viaggio alle quali esso viene commisurato, tenuto conto che la riduzione a due terzi della maggiorazione, prevista dalla presente disposizione con riferimento alle sedi normali e disagiate, corrisponde matematicamente al riconoscimento del diritto al rimborso di un viaggio di congedo ogni 18 mesi, anziché ogni 12 mesi, come invece resta stabilito per le sedi particolarmente disagiate. Il diritto alla maggiorazione in una misura che verrà parametrata al prezzo di un biglietto in classe superiore all’economica sarà riconosciuto solo per il personale con qualifica superiore a consigliere d’ambasciata e per i viaggi la cui durata superi le 5 ore, nonché al coniuge a carico, come già previsto.
La relazione tecnica fornisce una tabella riepilogativa (riportata a seguire) che dovrebbe dimostrare l’invarianza di spesa:
(euro)
|
|
Indennità per viaggio dip.nte |
Indennità per viaggio al coniuge |
Indennità per viaggio figli |
Rimborso attuale dip.nte |
Rimborso attuale coniuge |
Rimborso attuale figli |
| TOTALI RUOLO/ESPERTI |
1.074.000 |
1.074.000 |
533.430 |
1.074.000 |
1.074.000 |
533.430 |
| TOTALI CARABINIERI |
134.050 |
86.433 |
144.733 |
134.050 |
86.433 |
144.733 |
| TOTALE ONERE TEORICO ATTUALE |
3.046.646 |
|||||
| TOTALE ONERE TEORICO PREVISTO DALLA NORMA |
3.046.646 |
|||||
Gli oneri indicati in tabella sono calcolati sulla base del diritto al rimborso maturato annualmente, con riferimento sia all’onere attuale, rilevato a consuntivo con riferimento alla spesa sostenuta con riferimento all’intero anno 2023, sia a quello futuro che sarà determinato in misura del tutto analoga all’importo attualmente spettante a titolo di rimborso.
Si puntualizza che gli oneri complessivamente indicati nella tabella possono non coincidere di anno in anno con l’ammontare dei pagamenti effettuati, alla luce dei termini attualmente previsti per richiedere ed ottenere il rimborso del biglietto: infatti, ciascun dipendente matura il relativo diritto in tempi diversi, anche a cavallo di anno e può chiedere il pagamento fino ad un anno dopo la data del viaggio di rientro in sede. L’andamento attuale della spesa risulta, pertanto, altalenante, risentendo dei comportamenti dei dipendenti nel richiedere i rimborsi, nonché delle capacità operative dell’ufficio liquidatore rispetto alle richieste ricevute, come dimostra l’ingente volume di residui che si forma costantemente sul capitolo e che verrebbero pressoché cancellati con la nuova modalità di liquidazione. L’ammontare dei residui deriva, quindi, in parte dalla complessità dell’attuale normativa di riferimento, a causa del tempo che intercorre tra la data del viaggio e quella della richiesta di rimborso, nonché dalla minuziosità dell’attuale regolamentazione, che, risalendo al 1967, prevede ancora il riconoscimento dei viaggi effettuati per ferrovia, per mare o con altri mezzi.
Di seguito viene, inoltre, riportata la tabella riassuntiva degli impegni assunti in conto residui ed in conto competenza negli ultimi cinque anni (dati rendiconto generale dello Stato):
(euro)
| SPESA PER VIAGGI DI CONGEDO |
|||
| ANNO |
RESIDUI |
COMPETENZA |
TOTALE |
| 2019 |
1.211.498 |
23.526 |
1.235.024 |
| 2020 |
1.561.926 |
466.826 |
2.028.752 |
| 2021 |
880.260 |
1.066.054 |
1.946.314 |
| 2022 |
676.415 |
1.635.651 |
2.312.066 |
| 2023 |
329.895 |
1.973.588 |
2.303.483 |
È, infine, riportata la tabella di dettaglio della spesa riferita al 2023 per le singole sedi (per la quale si rimanda alla relazione tecnica), con indicazione del relativo costo medio unitario (media ponderata dei biglietti rimborsati lo scorso anno in classe economy e business) che sarà il parametro per determinare la nuova maggiorazione.
Riguardo il comma 1, lettera b), viene chiarito che la disposizione riconosce al personale in trasferimento all’estero con la funzione di capo della rappresentanza diplomatica la classe superiore a quella economica per tutti i viaggi in aereo, a prescindere dalla durata degli stessi.
Per quantificare l’onere sono calcolati il costo dei viaggi aerei di durata pari o inferiore alle 5 ore, attualmente rimborsati in classe economica, e il costo degli stessi viaggi in classe business: la differenza di importo rappresenta l’incremento della spesa. Inoltre, la relazione tecnica rappresenta che la modifica ha impatto su 39 sedi all’estero, che distano da Roma meno di 5 ore di viaggio aereo. Per la quantificazione dei costi è stato preso come riferimento il nucleo familiare ‘tipo’ composto da: capo missione, coniuge e n. 1 figlio a carico. Il beneficio, infatti, si estende anche al nucleo familiare del titolare, ai sensi dell’articolo 196, comma 1, del DPR n. 18 del 1967. Trattandosi di un viaggio di andata/ritorno, è stato suddiviso il costo complessivo dei due biglietti aerei di andata/ritorno per 4 anni (quale durata dell’incarico) al fine di quantificare la spesa per ogni singolo anno finanziario. Conseguentemente è stato calcolato il costo attuale, in classe economy, per il nucleo familiare come sopra descritto, per le 39 sedi che distano da Roma 5 ore o meno di 5 ore di volo (prima colonna), il costo dei medesimi biglietti nella classe business (seconda colonna) e sono stati divisi entrambi gli importi per 4 (numero di anni di mandato di Capo della rappresentanza diplomatica) per ottenere il costo complessivo per il singolo esercizio finanziario (terza e quarta colonna). L’ultima colonna riporta la differenza dell’ammontare del costo, tra classe economica, per un anno.
(euro)
| CLASSE ECONOMY Biglietti a/r per nucleo familiare - 4 anni |
CLASSE BUSINESS Biglietti a/r per nucleo familiare - 4 anni |
CLASSE ECONOMY Biglietti a/r per nucleo familiare - 1 anno |
CLASSE BUSINESS Biglietti a/r per nucleo familiare - 1 anno |
Incremento della spesa in 1 anno |
| 52.170,00 |
103.980,00 |
13.042,50 |
25.995,00 |
12.952,50 |
La relazione tecnica segnala, infine, che l’onere derivante sarà garantito nell’ambito delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, U.d.V. 1.9 “Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese”, azione 2 “Risorse connesse all'impiego di personale all'estero” - capitolo 1292 p.g. 3 “Rimborso spese di trasporto per i trasferimenti”, attraverso opportune riprogrammazioni della spesa.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, sostituendo l’articolo 181 e il comma 1 dell’articolo 193 del DPR n. 18 del 1967, modifica la disciplina concernente i rimborsi, rispettivamente, delle spese di viaggio per congedi (comma 1, lettera a) e per trasferimento (comma 1, lettera b)), previsti in favore del personale del Ministero degli affari esteri in servizio all’estero (nonché per i relativi familiari). Nello specifico, con riguardo al comma 1, lettera a) il relativo rimborso viene erogato non più in relazione ai viaggi effettuati, ma in misura forfettaria ed è corrisposto come maggiorazione dell’indennità di servizio all’estero, commisurata all’indennità di servizio mensile prevista nella stessa sede per il posto di primo segretario o di console. Con riferimento al comma 1, lettera b), la norma differenzia, con riguardo ai capi delle rappresentanze diplomatiche, il regime dei rimborsi previsto nell’assetto vigente per la generalità del personale MAECI in servizio all’estero (rimborso delle spese di viaggio in classe superiore a quella economica nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore), prevedendo nei loro confronti che il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore all'economica non sia commisurato alla durata del viaggio. Alle norme non sono associati effetti finanziari sul prospetto riepilogativo. La relazione tecnica, riguardo al comma 1, lettera a) riferisce che dallo stesso non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la modifica apportata concerne unicamente la modalità di corresponsione del beneficio economico di cui trattasi, con la sostituzione del rimborso del prezzo del biglietto dietro presentazione della documentazione con l’erogazione di una maggiorazione dell’indennità di servizio all’estero, che viene comunque commisurata all’entità del rimborso riconosciuto a normativa vigente. La relazione tecnica precisa, altresì, che gli oneri derivanti dall’applicazione dell’attuale modalità di rimborso, che sono indicati dalla stessa in euro 3.046.646 (sulla base del dato rilevato a consuntivo con riferimento alla spesa sostenuta nell’anno 2023), corrispondono a quelli che saranno determinati, in applicazione delle nuove modalità di erogazione introdotte dalla disposizione, in misura del tutto analoga all’importo attualmente spettante. Sul punto, pur preso atto di quanto testé riferito, si evidenzia che andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione che consentano di ricostruire i passaggi logico matematici sottostanti la determinazione della spesa attesa alla luce delle novelle introdotte, al fine di dimostrarne l’effettiva identità con quella storica determinata, peraltro con riguardo al solo 2023, sulla base del regime vigente. In merito al comma 1, lettera b) la relazione tecnica stima gli oneri economici derivanti della previsione in euro 12.952,50 per ciascuna delle 39 sedi diplomatiche interessate dalla sua applicazione, precisando che agli stessi si farà fronte nell’ambito delle risorse iscritte su specifico capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri (capitolo 1292 p.g. 3) attraverso opportune riprogrammazioni della spesa. Al riguardo appare opportuno che siano fornite informazioni in merito alle specifiche voci di spesa che saranno riprogrammate per assorbire il maggior onere di cui trattasi.
Articolo 23
(Misure in materia di trattenimento in servizio)
Le norme sostituiscono il comma 286 all’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 213 del 2023, prevedendo che i lavoratori dipendenti, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019 (cosiddetta “Quota 103”) e all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Conseguentemente, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Pertanto, in base al suddetto articolo 51, comma 1, lettera i-bis), la somma non concorre a formare reddito ai fini fiscali.
Si segnala tuttavia che lo Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (AG 218), attualmente all’esame delle Camere, prevede all’articolo 3, lettera b), numero 1.3, la soppressione della lettera i-bis) all’articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Rimane fermo, anche a seguito dell’esercizio della facoltà di cui al presente comma, quanto previsto dall’articolo 14.1, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, che dispone un limite massimo per i soggetti che maturano i requisiti pensionistici nell'anno 2023, non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico (comma 1).
Rispetto alla normativa vigente, vengono quindi inclusi i soggetti che entro il 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne e viene prevista l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.
Viene inoltre modificato l’articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fermi restando i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza, gli stessi dal 1° gennaio 2025 si intendano elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia. Contestualmente, vengono abrogati il comma 5 all’articolo 2 del decreto-legge n. 101 del 2013 - che esclude i limiti ordinamentali dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia - e il comma 11 all’articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, che consente alle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, di risolvere il rapporto di lavoro (commi da 2 a 4).
Infine, si prevede che le amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possano trattenere in servizio, previa disponibilità dell’interessato, nei limiti del dieci% delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente, con esclusione del personale delle magistrature e degli avvocati e procuratori dello Stato, di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi. Il personale, individuato dalle amministrazioni esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Rinuncia accredito contributivo lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2025 -minori contributi (comma 1) |
15,0 |
30,6 |
31,2 |
|
|
|
|
|
|
| Trattenimento al servizio delle pubbliche amministrazioni determinate figure professionali anche dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione – TFR (comma 2) |
|
|
7,0 |
|
|
7,0 |
|
|
7,0 |
| Minori entrate contributive |
|
||||||||
| Rinuncia accredito contributivo lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2025 -minori contributi (comma 1) |
|
|
|
15,0 |
30,6 |
31,2 |
15,0 |
30,6 |
31,2 |
| Minori spese correnti |
|
||||||||
| Rinuncia accredito contributivo lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2025 -minori prestazioni (comma 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trattenimento al servizio delle pubbliche amministrazioni determinate figure professionali anche dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione – prestazioni (comma 2) |
20,0 |
51,0 |
82,0 |
20,0 |
51,0 |
82,0 |
20,0 |
51,0 |
82,0 |
| Trattenimento al servizio delle pubbliche amministrazioni determinate figure professionali anche dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione – TFR (comma 2) |
|
23,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
| Rinuncia accredito contributivo lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2025 – effetti fiscali (comma 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trattenimento al servizio delle pubbliche amministrazioni determinate figure professionali anche dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione - effetti fiscali (comma 2) |
|
|
2,0 |
|
|
2,0 |
|
|
2,0 |
| Minori entrate tributarie |
|
||||||||
| Trattenimento al servizio delle pubbliche amministrazioni determinate figure professionali anche dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione - effetti fiscali (comma 2) |
|
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|
5,0 |
|
La relazione tecnica, in relazione al comma 1, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione, rispetto all’articolo 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), innova la misura in due aspetti:
a) amplia la portata includendo oltre ai soggetti che hanno maturato i requisiti di 62 anni e 41 anni di contributi al 31/12/2025 anche quelli che hanno maturato i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne entro il 31 dicembre 2025;
b) prevede l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.
La disposizione di cui all’articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2024 ha trovato un’adesione limitata nel 2024 (ad esempio nel settore privato nei primi otto mesi del 2024 risulterebbe registrate minori entrate contributive per 2 milioni di euro) e ancora inferiore nel 2023, peraltro condizionato da un’applicazione posticipata sul piano delle istruzioni amministrative. La disposizione in esame amplia, quindi, la portata della misura e aumenta l’intensità del beneficio.
Sulla base della stima di adesione di circa 7.000 soggetti che si ritiene prudenziale, anche in considerazione alle valutazioni effettuate in materia di costi per anticipo del pensionamento con la maturazione dei requisiti di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 e della circostanza che alta risulta la propensione per l’accesso al pensionamento di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, una volta maturati i requisiti minimi, derivano i seguenti effetti finanziari, parimenti valutati prudenzialmente in relazione alle possibili tipologie di soggetti che possono aderire:
(milioni di euro)
|
|
Minori entrate contributive lorde |
Minore spesa pensionistica lorda |
Effetto fiscale indotto |
Minore spesa pensionistica netta |
Effetto complessivo |
| 2025 |
-15,0 |
0 |
0 |
0 |
-15,0 |
| 2026 |
-30,6 |
0 |
0 |
0 |
-30,6 |
| 2027 |
-31,2 |
0 |
0 |
0 |
-31,2 |
| 2028 |
-31,8 |
0 |
0 |
0 |
-31,8 |
| 2029 |
-32,4 |
0 |
0 |
0 |
-32,4 |
| 2030 |
-33,0 |
0 |
0 |
0 |
-33,0 |
| 2031 |
-16,8 |
5,6 |
-2,0 |
3,6 |
-13,2 |
| 2032 |
0 |
11,3 |
-4,0 |
7,3 |
7,3 |
| 2033 |
0 |
11,4 |
-4,0 |
7,4 |
7,4 |
| 2034 |
0 |
11,5 |
-4,0 |
7,5 |
7,5 |
Per quanto riguarda i commi da 2 a 4, la RT afferma che gli stessi sono diretti, in relazione al mutato contesto, anche sul piano dell’evoluzione demografica della relativa base assicurativa, con riferimento al pubblico impiego a:
a) adeguare i limiti ordinamentali di età al requisito anagrafico per l’accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (67 anni nel 2025, successivamente adeguato agli incrementi della speranza di vita);
b) consentire comunque il permanere in servizio anche dopo aver maturato i requisiti di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne nel 2025, successivamente adeguati agli incrementi della speranza di vita.
L’effetto combinato delle misure è suscettibile, anche se in modo limitato, in quanto su base volontaria e connesso, in particolare, a determinate figure professionali, di dar luogo a un posticipo del pensionamento per periodi variabili e che peraltro possono essere anche contenuti. Nel breve periodo (fino al 2026/2027) l’impatto è peraltro ulteriormente limitato in quanto risultano già vigenti nell’ordinamento diverse misure di deroghe ai limiti ordinamentali previsti dalla legislazione vigente, per garantire la funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Sulla base di quanto sopra rappresentato sono valutati derivanti dalle misure in esame gli effetti finanziari di seguito rappresentati:
|
|
Differenza numero pensioni vigenti (mgl) |
Onere (-) Risparmio (+) rate di pensione (mln di euro) |
Onere (-) Risparmio (+) TFS/TFR lordo (mln di euro) |
Onere (-) Risparmio (+) TFS/TFR netto (mln di euro) |
Onere (-) Risparmio (+) Effetto complessivo (mln di euro) |
| 2025 |
-1,3 |
20 |
0 |
0 |
20 |
| 2026 |
-1,8 |
51 |
23 |
18 |
69 |
| 2027 |
-3,0 |
82 |
-7 |
-5 |
77 |
| 2028 |
-6,3 |
156 |
7 |
5 |
161 |
| 2029 |
-7,6 |
221 |
135 |
108 |
329 |
| 2030 |
-9,6 |
285 |
84 |
67 |
352 |
| 2031 |
-10,4 |
298 |
71 |
57 |
355 |
| 2032 |
-12,0 |
337 |
23 |
18 |
355 |
| 2033 |
-11,9 |
353 |
38 |
30 |
383 |
| 2034 |
-12,4 |
342 |
-35 |
-28 |
314 |
Con riferimento al comma 5, la RT chiarisce che la disposizione introduce la possibilità per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di trattenere in servizio su base volontaria il personale, ivi incluso quello di cui all’articolo 3, anche oltre il limite di età previsto per il collocamento in quiescenza e non oltre il settantesimo anno di età per lo svolgimento di attività di tutoraggio e affiancamento o di esigenze funzionali non diversamente assolvibili.
La disposizione, non intervenendo sull’ampliamento delle facoltà assunzionali dell’amministrazione, non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti per il personale dell’amministrazione a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame, al comma 1, sostituiscono il comma 286 all’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, prevedendo che i lavoratori dipendenti, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019 (cosiddetta “Quota 103”) e all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. La somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall’articolo 51, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Rispetto alla normativa vigente, vengono quindi inclusi i soggetti che entro il 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne e viene prevista l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.
Al riguardo, la RT non fornisce direttamente elementi di valutazione quali l’importo retributivo medio considerato, l’aliquota contributiva media scontata e quella fiscale utilizzata per la quantificazione degli effetti indotti. Sul punto appaiono pertanto necessari ulteriori elementi di quantificazione.
Ciò premesso, in base alle minori entrate contributive indicate nella Tabella allegata alla RT e ipotizzando l’aliquota contributiva utilizzata al 9,19%, l’importo retributivo medio preso in considerazione dovrebbe attestarsi oltre i 45.000 euro annui, importo che appare ispirato a criteri di prudenzialità.
La RT non fornisce alcun elemento volto a verificare l’incidenza della minore spesa pensionistica connessa al minor gettito contributivo. In proposito, appare necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione.
Per quanto attiene ai commi da 2 a 4, viene modificato l’articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fermi restando i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza, gli stessi limiti dal 1° gennaio 2025 si intendano elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia. Contestualmente, vengono abrogati il comma 5 all’articolo 2 del decreto-legge n. 101 del 2013 - che esclude i limiti ordinamentali dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia - e il comma 11 all’articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, che consente alle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, di risolvere il rapporto di lavoro.
Al riguardo, la RT non fornisce alcun elemento volto alla verifica degli effetti stimati per la finanza pubblica. In proposito, appare pertanto necessario acquisire i dati utilizzati per la valutazione di detti effetti. Inoltre, si osserva che il trattenimento in servizio del personale può incidere sia sull’importo, più elevato, di pensioni e trattamenti di fine servizio sia sul complesso degli oneri retributivi per il personale, posto che al personale che si trattiene in servizio dovrebbe spettare un trattamento superiore a quello del nuovo personale il cui ingresso in servizio viene conseguentemente differito. Tali effetti non sembrano essere stati chiariti ai fini della quantificazione degli oneri. Sul tale aspetto appare pertanto necessario che il Governo fornisca elementi di informazione.
Infine, ai sensi del comma 5, si prevede che le pubbliche amministrazioni possano trattenere in servizio, previa disponibilità dell’interessato, nei limiti del dieci% delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi. Detto personale non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.
Al riguardo, si prende atto che la RT esclude l’insorgenza di effetti negativi per la finanza pubblica in quanto non si interviene sull’ampliamento delle facoltà assunzionali dell’amministrazione. Ciò premesso, analogamente a quanto osservato relativamente ai commi da 2 a 4, si fa presente che il trattenimento in servizio appare suscettibile di incidere sia sull’importo, più elevato, di pensioni e trattamenti di fine servizio, da corrispondere al momento dell’effettivo pensionamento, sia sul complesso degli oneri retributivi per il personale. Su tali aspetti appaiono necessari chiarimenti.
Articolo 24, comma 1
(Opzione donna)
Normativa vigente L’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 riconosce il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Il successivo comma 1-bis prevede altresì che il diritto al trattamento pensionistico si applichi nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente o un affine con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 60 anni si applica a prescindere dal numero di figli.
La norma estende l’applicazione dell’istituto cosiddetto “Opzione donna”, di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessantuno anni, ferma restando la ricorrenza dei requisiti già previsti dal successivo comma 1-bis.
Viene altresì prorogato dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025 il termine entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM possa presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Proroga al 2025 Opzione donna - prestazioni |
20,1 |
56,1 |
74,8 |
20,1 |
56,1 |
74,8 |
20,1 |
56,1 |
74,8 |
| Proroga al 2025 Opzione donna - TFS |
|
|
20,9 |
|
|
20,9 |
|
|
20,9 |
| Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
| Proroga al 2025 Opzione donna – Effetti fiscali |
|
|
3.6 |
|
|
3.6 |
|
|
3.6 |
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono volte a prorogare il regime c.d. opzione donna anche per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2024 modificando tali requisiti mediante l’aumento di un anno del requisito anagrafico, che passa da sessanta anni a sessantuno anni.
La norma estende l’ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2024 mediante, la selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:
- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che: a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%; c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- maturazione del requisito anagrafico di 61 anni, con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2024. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c).
È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe. Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi, con il dettaglio delle singole voci di costo. Il numero delle lavoratrici aderenti è stato stimato, prudenzialmente, anche tenendo conto dei dati di monitoraggio che a tutto settembre 2024 registrano domande pari a 4.535 per il comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 considerando l’anno 2023 e i primi nove mesi del 2024, e evidenziano nei primi nove mesi del 2024 un numero di domande di 3.834 relative al 2024, di cui 1.484 riferite al comma 292 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Il tasso di accoglimento delle domande è in media attorno all’82/83%. Si è tenuto conto anche dell’evoluzione della base assicurativa.
| Anno |
Maggior numero pensioni fine anno (migliaia) |
Onere pensioni (milioni di euro) |
Onere TFS (milioni di euro) |
Onere totale (milioni di euro) |
|
|
|
|
|
Lordo |
Netto |
|
| 2025 |
2,6 |
20,1 |
0 |
0 |
20,1 |
| 2026 |
3,6 |
56,1 |
0 |
0 |
56,1 |
| 2027 |
4,8 |
74,8 |
20,9 |
17,3 |
92,1 |
| 2028 |
3,6 |
74,9 |
25,5 |
21,2 |
96,1 |
| 2029 |
2,4 |
58,5 |
17,1 |
14,2 |
72,7 |
| 2030 |
1,7 |
41,6 |
6,2 |
5,2 |
46,8 |
| 2031 |
0 |
6,5 |
-0,9 |
-0,6 |
5,9 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prorogano l’applicazione dell’istituto cosiddetto “Opzione donna”, di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessantuno anni, ferma restando la ricorrenza dei requisiti già previsti dal successivo comma 1-bis. Viene altresì prorogato dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025 il termine entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM possa presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.
Al riguardo, si evidenzia che la relazione tecnica non esplicita i dati necessari ad una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari connessi alle norme in esame, quali ad esempio l’importo medio pensionistico e quello del TFS, con distinta evidenziazione dei dati riferiti ai soggetti per i quali l’erogazione del trattamento, in anticipo rispetto ai presumibili tempi di fruizione, comporta oneri per la finanza pubblica (dipendenti presso aziende con oltre 50 dipendenti e dipendenti pubblici), la distribuzione per età e anzianità contributiva dei soggetti potenzialmente interessati e la distribuzione delle decorrenze pensionistiche (scaglionamento delle uscite) distinta per le tre platee di soggetti interessati dalla norma (lavoratrici dipendenti del settore privato, del settore pubblico e le lavoratrici autonome).
Con riferimento alla numerosità della platea, si prende atto della stima fornita dalla RT che tiene conto dei dati di monitoraggio rilevati fino al settembre 2024. Ciò premesso, si segnala che detta platea risulta più numerosa di quella riportata in sede di legge di bilancio 2024 (2.228 domande registrate fino al settembre 2023) nonostante nell’anno in corso sia entrato in vigore innalzamento del requisito anagrafico (da 60 a 61 anni), introdotto con l’articolo 1, comma 138, della legge n. 213 del 2023. Su tali aspetti appare pertanto opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di informazione.
Infine, con riferimento agli oneri connessi all’erogazione del trattamento di fine rapporto, si osserva che in base alla decorrenza degli effetti (a partire dal 2027) sembra che siano stati considerati soltanto quelli connessi all’uscita delle lavoratrici del settore pubblico, per le quali il pagamento avviene almeno 24 mesi dopo il pensionamento. Sembrano quindi non essere stati inclusi i possibili effetti derivanti dall’uscita delle lavoratrici del settore privato, dipendenti di aziende con almeno 50 addetti che hanno conferito il TFR al Fondo di tesoreria gestito dall’INPS, per le quali l’erogazione del TFR dovrebbe già aver luogo nel 2025[46]. In merito a tale profilo, appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
Articolo 24, comma 2
(Quota 103)
La norma proroga l’applicazione dell’istituto cosiddetto “Quota 103”, di cui all’articolo 14.1, del decreto-legge n. 4 del 2019, anche per il 2025, relativo al conseguimento della pensione anticipata in presenza di età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.
Si ricorda che detto istituto:
- prevede che il trattamento di pensione anticipata sia determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n. 180 del 1997. In ogni caso il trattamento è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo (a legislazione vigente non deve essere superiore a cinque volte), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia;
- prevede che la decorrenza del trattamento pensionistico abbia luogo trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati negli anni 2024 e 2025;
- prevede per i dipendenti pubblici che la decorrenza del trattamento pensionistico abbia luogo trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati negli anni 2024 e 2025.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Proroga al 2025 Quota 103 - prestazioni |
67,0 |
476,0 |
380,0 |
67,0 |
476,0 |
380,0 |
67,0 |
476,0 |
380,0 |
| Proroga al 2025 Quota 103 - TFS |
23,0 |
32,0 |
|
23,0 |
32,0 |
|
23,0 |
32,0 |
|
| Minori spese correnti |
|
||||||||
| Proroga al 2025 Quota 103 - TFS |
|
|
23,0 |
|
|
23,0 |
|
|
23,0 |
| Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
| Proroga al 2025 Quota 103 – Effetti fiscali |
6,0 |
8,0 |
|
6,0 |
8,0 |
|
6,0 |
8,0 |
|
| Minori entrate tributarie |
|
||||||||
| Proroga al 2025 Quota 103 – Effetti fiscali |
|
|
6,0 |
|
|
6,0 |
|
|
6,0 |
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame consentono agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un accesso anticipato alla pensione che richiede, contemporaneamente, la maturazione di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi nel solo anno 2025. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2025 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente comma. Analogamente a 62-38 (cosiddetta Quota 100, per i soggetti che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021), 64-38 (cosiddetta Quota 102, per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022), per 62-41 (cosiddetta Quota 103) del 2023 e del 2024, dalla decorrenza del trattamento scatta un divieto di cumulo reddituale fino all’età pensionabile di vecchiaia con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (articolo 67 comma 1 lettera l), TUIR).
Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2025 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (come previsto per chi ha maturato i requisiti nel 2024).
I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2025 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (come previsto per chi ha maturato i requisiti nel 2024). Si applicano sempre per i pubblici dipendenti, le regole per l’erogazione del TFR/TFS già previste per la cosiddetta Quota 100, la cosiddetta Quota 102 e la cosiddetta Quota 103 (articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4), al fine di evitare l’insorgenza di nuovi e maggiori oneri.
Come previsto per la cosiddetta Quota 103 del 2024, anche per la cosiddetta Quota 103 del 2025 è previsto un abbattimento permanente della pensione derivante dall’applicazione integrale del sistema di calcolo contributivo cui si aggiunge la soglia transitoria per l’importo in liquidazione del trattamento anticipato pari a 4 volte il trattamento minimo.
Le percentuali di riduzione del trattamento pensionistico derivanti dall’applicazione integrale del sistema contributivo incidono ovviamente in misura significativamente inferiore sul trattamento pensionistico complessivo essendo la quota retributiva corrispondente ad un numero di anzianità contributive inferiore e progressivamente in misura inferiore rispetto alla generazione di soggetti che ha maturato i requisiti nel 2024. Tuttavia, va considerato che il canale di pensionamento in esame consente un anticipo del pensionamento significativamente ridotto rispetto alla distanza temporale tra il requisito anagrafico minimo, pur tenendo conto del regime delle decorrenze, e l’età di 67 anni. Infatti, la misura dell’anticipo va soprattutto parametrata alla distanza tra il requisito contributivo di 41 anni e i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata indipendentemente dall’età anagrafica (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, aumentati di tre mesi dal 2027). Quindi è di evidenza che di fronte a anticipi massimi contenuti, la presenza di una penalizzazione permanente del trattamento pensionistico, ancorché ridotta e comunque di fatto calcolabile a partire dall’età di 63 anni, anche per l’operare del citato regime delle decorrenze, ed inferiore a quella registrabile per la generazione che ha maturato i requisiti nel 2024, può condizionare le scelte comportamentali. Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, delle considerazioni sopra esposte, di una distribuzione comunque prudenziale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, derivano i seguenti maggiori oneri, che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.
| Anno |
Maggior numero pensioni fine anno (migliaia) |
Onere pensioni (milioni di euro) |
Onere TFS (milioni di euro) |
Onere totale (milioni di euro)
|
|
|
|
|
|
Lordo |
Netto |
|
| 2025 |
6,0 |
67,0 |
23,0 |
17,0 |
84,0 |
| 2026 |
16,0 |
476,0 |
32,0 |
24,0 |
500,0 |
| 2027 |
8,0 |
380,0 |
-23,0 |
-17,0 |
363,0 |
| 2028 |
0 |
32,0 |
-32,0 |
-23,0 |
9,0 |
| 2029 |
0 |
-44,0 |
0 |
0 |
-44,0 |
Le valutazioni tengono anche conto degli elementi di monitoraggio disponibili che risultano essere consolidati per la cosiddetta Quota 103 del 2023 e molto parziali per la cosiddetta Quota 103 del 2024, atteso il regime delle decorrenze che posticipa gli accessi e diluisce maggiormente i tempi di presentazione delle relative domande. A tutto settembre 2024 per tali due c.d. Quote 103 sono state registrate domande per 43.641, di cui 1.541 per la cosiddetta Quota 103 del 2024, peraltro attiva solo nella seconda metà dell’anno, nel mentre quella dell’anno precedente è pressoché consolidata.
Si è tenuto altresì conto dell’evoluzione della base assicurativa (le generazioni annue che maturano i relativi requisiti sono in crescita e in crescita risulta la generazione dei soggetti che matura i requisiti nel 2025 rispetto al 2024), del progressivo ridursi delle penalizzazioni sull’importo del trattamento pensionistico e del maggiore beneficio relativo dell’anticipo del pensionamento per la cosiddetta Quota 103 del 2025 rispetto a quella del 2024, per effetto del previsto incremento di tre mesi dei requisiti ordinari nel 2027 derivante dall’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.
Complessivamente, per tutte le Quote adottate nei vari anni (Quota 100, Quota 102, Quota 103) con riferimento alle domande pervenute a tutto settembre 2024 si può stimare un numero di pensioni accolte di circa 490.000, aggiuntive agli accessi al pensionamento derivanti dai requisiti ordinari e anche ad altre agevolazioni, come, ad esempio, il regime Opzione donna e la deroga per il pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica all’adeguamento all’incremento della speranza di vita decorrente dal 2019.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prorogano l’applicazione dell’istituto cosiddetto “Quota 103”, di cui all’articolo 14.1, del decreto-legge n. 4 del 2019, anche per il 2025, relativo al conseguimento della pensione anticipata in presenza di età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.
Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce tutti i dati e gli elementi necessari ad una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari connessi all’applicazione dell’istituto in esame, quali ad esempio la distribuzione per età e anzianità contributiva dei soggetti potenzialmente interessati, o il dato riferito all’anticipo medio di pensionamento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Inoltre, non viene esplicitamente fornito il dato relativo all’importo medio annuo del rateo che appare lievemente inferiore con quanto desumibile dalla RT riferita alla legge n. 213 del 2023 (oneri per il secondo anno di applicazione stimati in 804 milioni di euro a fronte di 25.000 maggiori pensioni mentre la RT presente stima maggiori oneri per 476 milioni di euro a fronte di 16.000 maggiori pensioni). Infine, non sono riportati gli elementi informativi in ordine agli effetti correlati al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS per l'erogazione del TFR dei dipendenti da aziende con almeno 50 addetti e al TFS, quali le platee interessate e gli importi medi percepiti e il numero di soggetti che hanno già richiesto l'anticipazione del TFR/TFS.
Al fine di verificare gli effetti finanziari della norma, andrebbero pertanto forniti ulteriori dati ed elementi volti a confermare la stima degli oneri connessi alle disposizioni in esame.
Articolo 24, commi 3 e 4
(APE sociale)
Normativa vigente L'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016 prevede, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2023, un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L’indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (cosiddetta APE sociale).
L’importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.
Possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni, che non siano già titolari di pensione diretta e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
- soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e abbiano concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
- soggetti che assistono da almeno sei mesi coniuge o parente o affine con handicap grave, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.
Per le donne è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni.
L’articolo 1, commi 136 e 137, della legge n. 213 del 2023 ha previsto l’applicazione delle suddette disposizioni fino al 31 dicembre 2024, incrementando contestualmente il requisito anagrafico minimo da 63 a 63 anni e 5 mesi. L’autorizzazione di spesa, di cui all’articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, è stata conseguentemente incrementata di 85 milioni di euro per l’anno 2024, di 168 milioni di euro per l’anno 2025, di 127 milioni di euro per l’anno 2026, di 67 milioni di euro per l’anno 2027 e di 24 milioni di euro per l’anno 2028.
Infine, l’articolo 2 del decreto-legge n. 115 del 2024, attualmente all’esame del Senato, prevede l’incremento dell’autorizzazione di spesa, di cui all’articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, in ragione di 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e di 10 milioni di euro per l’anno 2028.
Le norme estendono l’applicazione dell’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 fino al 31 dicembre 2025 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2025. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 114 milioni di euro per l'anno 2025, 240 milioni di euro per l'anno 2026, 208 milioni di euro per l'anno 2027, 151 milioni di euro per l'anno 2028, 90 milioni di euro per l'anno 2029 e 35 milioni di euro per l’anno 2030. Il suddetto beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Proroga Ape sociale per il 2025 |
114,0 |
240,0 |
208,0 |
114,0 |
240,0 |
208,0 |
114,0 |
240,0 |
208,0 |
La relazione tecnica afferma che le disposizioni sono dirette a prorogare per l’anno 2025 le complessive disposizioni relative alla prestazione cosiddetta ape sociale con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 1, comma 179, lettere da a) a d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 confermando il requisito anagrafico già in vigore per il 2024 in 63 anni e 5 mesi. Tenuto conto degli elementi di monitoraggio e di previsione aggiornata disponibili per l’applicazione della misura in esame per il 2024 che evidenziano una generazione di beneficiari presumibilmente non inferiore a circa 15.000 beneficiari e dell’evoluzione attesa per l’anno 2025 deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2025, stimati in circa 18.000, conseguendone i seguenti maggiori oneri in termini di incremento del limite di spesa:
(milioni di euro)
| 2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
| 114 |
240 |
208 |
151 |
90 |
35 |
0 |
Di seguito è riportato l’ammontare degli oneri 2019-2023 derivanti dagli schemi agevolativi nell’accesso al pensionamento progressivamente deliberati, pari complessivamente a circa 32,3 mld di euro.
|
Articoli 4 (62 /38;64 /38) 14 .1 (62 /41) e 15 DL n. 4 /2019, convertito con legge 26 /2019
|
Articolo 16 DL n. 4 /2019 proroghe e successive |
Totale art. 14 (62 /38 ;64 /38), 14 .1 (62/41), 15 e 16 DL n. 4 /2019 |
|||||||
| articolo 14 (62 /38;64/38) e 14.1 (62 /41) - pensioni |
articolo 15 pensioni |
articolo 14 (62/38;64/38) 14 ,1 (62 /41) e 15 Prestazioni fondo TFR |
articolo 15 TFS |
Totale art. 14 (62 /38;64 /38), 14 ,1 (62 /41) e art. 15 |
articolo 16 pensioni (*) |
articolo 16 TFS |
totale art. 16 |
|
|
| 2019 |
1.780.315.270 |
387.822.695 |
574.661.071 |
0 |
2.742.799.036 |
113.590.682 |
0 |
113.590.682 |
2.856.389.718 |
| 2020 |
5.044.924.121 |
953.688.521 |
442.392.085 |
0 |
6.441.004.727 |
368.057.761 |
0 |
368.057.761 |
6.809.062.488 |
| 2021 |
5.591.803.512 |
802.050.964 |
357.091.970 |
306.089.690 |
7.057.036.137 |
557.228.241 |
85.004.898 |
642.233.139 |
7.699.269.276 |
| 2022 |
5.941.569.822 |
759.111.084 |
370.986.839 |
82.761.631 |
7.154.429.376 |
826.377.271 |
145.933.163 |
972.310.434 |
8.126.739.810 |
| 2023 |
4.785.845.718 |
603.194.355 |
146.929.607 |
88.834.517 |
5.624.804.197 |
1.024.217.666 |
124.183.353 |
1.148.401.019 |
6.773.205.216 |
| Cumulato 2019- 2023 |
23.144.458.444 |
3.505.867.619 |
1.892.061.572 |
477.685.839 |
29.020.073.473 |
2.889.471.621 |
355.121.414 |
3.244.593.035 |
32.264.666.508 |
(*) Tiene conto solo degli oneri dell'articolo 16 e successive proroghe non degli oneri derivanti dalle misure precedentemente adottate in materia Bilanci consuntivi vari anni (2019-2023)
valori in euro
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che le disposizioni, di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 (“Ape sociale”) si applichino fino al 31 dicembre 2025, confermando il requisito anagrafico minimo di 63 anni e 5 mesi. L’autorizzazione di spesa è conseguentemente incrementata di 114 milioni di euro per l'anno 2025, 240 milioni di euro per l'anno 2026, 208 milioni di euro per l'anno 2027, 151 milioni di euro per l'anno 2028, 90 milioni di euro per l'anno 2029 e 35 milioni di euro per l’anno 2030.
Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica riporta esclusivamente il dato numerico riferito alla platea potenzialmente interessata, posto alla base della quantificazione, stimati in circa 18.000 nel 2025, senza fornire elementi di dettaglio in ordine alla predetta platea. Appare pertanto opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi di informazione, anche alla luce del rifinanziamento dell’istituto dell’APE sociale di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 155 del 2024, il cui iter di conversione è attualmente in corso presso il Senato.
Tale norma prevede l’incremento dell’autorizzazione di spesa, di cui all’articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, in ragione di 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e di 10 milioni di euro per l’anno 2028. Detto incremento, ai sensi della RT, è finalizzato a riconoscere l’accesso alla prestazione per le domande relative al terzo scrutinio dell’anno 2024.
La relazione tecnica inoltre non fornisce l’importo medio mensile dell’indennità in esame, utilizzata ai fini della stima. Tuttavia, considerando che l’importo medio riportato nella relazione tecnica riferita al 2021 risultava di 1.140 euro mensili e assumendo tale parametro, la quantificazione degli oneri risulta sostanzialmente in linea con quanto esposto nella precedente proroga.
Tenuto conto comunque che, ai sensi dell’articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, è previsto un meccanismo di monitoraggio e salvaguardia dei limiti di spesa, non vi sono osservazioni da formulare, considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, ferma restando l’opportunità di acquisire i predetti elementi di valutazione al fine di valutare la congruità dello stanziamento rispetto alla platea interessata.
Normativa vigente L’articolo 1, comma 310, della legge n. 197 del 2022 riconosce per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, un incremento, limitatamente alle predette mensilità, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024.
La norma modificano l’articolo 1, comma 310, della legge n. 197 del 2022, riconoscendo anche per gli anni 2025 e 2026, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2025 a dicembre 2026, un incremento, limitatamente alle predette mensilità, di 2,2 punti percentuali per il 2025 e di 1,3 punti percentuali per il 2026.
L'incremento non rileva, per gli anni 2025 e 2026, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Incremento pensioni minime |
290,0 |
175,0 |
|
290,0 |
175,0 |
|
290,0 |
175,0 |
|
La relazione tecnica, oltre a descrivere sinteticamente le norme, afferma che si è operato sulla base dei seguenti elementi aggiornati relativi all’applicazione degli incrementi transitori per gli anni 2023-2024:
- anno 2023: 465 milioni di euro;
- anno 2024: circa 350 milioni di euro (previsione aggiornata sulla base dei dati di monitoraggio a tutto ottobre, integrati per la gestione degli ultimi mesi dell’anno);
- soggetti interessati: circa 1,8 milioni di pensionati.
Da tali dati derivano i seguenti maggiori oneri in termini di maggiore spesa pensionistica:
(milioni di euro)
| 2025 |
2026 |
2027 |
| 290 |
175 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica l’articolo 1, comma 310, riconoscendo anche per gli anni 2025 e 2026, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2025 a dicembre 2026, un incremento, limitatamente alle predette mensilità, di 2,2 punti percentuali per il 2025 e di 1,3 punti percentuali per il 2026.
Al riguardo, si osserva che la RT fornisce gli importi conseguenti all’applicazione degli incrementi transitori per gli anni 2023 e 2024. In proposito, si osserva che in base a tali dati la stima risulta sostanzialmente verificata[47]. Ciò premesso, non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 26
(Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli)
La norma modifica l’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995 (Riforma delle pensioni cosiddetta “Dini”), incrementando da 12 a 16 mesi per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo il limite massimo di anticipo di età rispetto alla pensione di vecchiaia riconosciuto alle lavoratrici con quattro o più figli.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Accesso anticipato al sistema pensionistico per le lavoratrici con quattro o più figli - spesa pensionistica |
0,5 |
0,8 |
0,9 |
0,5 |
0,8 |
0,9 |
0,5 |
0,8 |
0,9 |
| Accesso anticipato al sistema pensionistico per le lavoratrici con quattro o più figli - spesa pensionistica – TFR/TFS |
0,2 |
0,1 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
0,3 |
| Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
| Accesso anticipato al sistema pensionistico per le lavoratrici con quattro o più figli - spesa pensionistica – TFR/TFS Effetti fiscali |
|
0,1 |
0,1 |
|
0,1 |
0,1 |
|
0,1 |
0,1 |
La relazione tecnica afferma che la disposizione è diretta a incrementare per le donne il beneficio della riduzione, in ragione del numero di figli, del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione nel sistema contributivo nei casi delle donne con quattro o più figli portando tale beneficio da 12 mesi a 16 mesi. Dalla disposizione derivano maggiori oneri pensionistici anche se contenuti in virtù della contenuta consistenza numerica delle beneficiarie.
È stato considerato il seguente percorso valutativo:
a) sulla base delle rilevazioni ISTAT le donne con figli per generazione evidenziano tale andamento:
nate nel 1960: 86,5%
nate nel 1970: 79,1%
nate nel 1980: 75%
b) sulla base delle rilevazioni relative all’assegno unico e universale la quota dei richiedenti con 4 o più figli rispetto al totale con figli risulta pari a circa 1,5%;
c) è stato considerato il profilo del numero, crescente nel tempo, e dell’importo medio delle pensioni decorrenti nel sistema contributivo con accesso al pensionamento subordinato al requisito anagrafico;
d) è stata applicata prudenzialmente, stante anche l’interazione con il mercato del lavoro, una percentuale di donne interessate nell’ambito dei flussi di pensionamento che va dal 1,3% il primo anno a 1,2% alla fine del decennio;
e) il periodo di anticipo è di 4 mesi.
Sulla base di quanto esposto sono stati valutati i seguenti oneri:
(milioni di euro)
|
|
Maggiore spesa pensioni |
Maggiore spesa TFR/TFS lordo fisco |
Maggiore spesa TFR/TFS netto fisco |
Effetto complessivo |
| 2025 |
0,5 |
0,2 |
0,2 |
0,7 |
| 2026 |
0,8 |
0,1 |
0 |
0,8 |
| 2027 |
0,9 |
0,3 |
0,2 |
1,1 |
| 2028 |
1,4 |
0,2 |
0,2 |
1,6 |
| 2029 |
1,6 |
0,3 |
0,3 |
1,9 |
| 2030 |
2,3 |
0,5 |
0,4 |
2,7 |
| 2031 |
2,6 |
0,4 |
0,3 |
2,9 |
| 2032 |
3,6 |
0,8 |
0,6 |
4,2 |
| 2033 |
4,2 |
0,4 |
0,3 |
4,5 |
| 2034 |
5,4 |
1,1 |
0,9 |
6,3 |
Dal 2035 gli oneri pensionistici hanno un profilo pure crescente, ma comunque di entità contenuta, che trova compensazione nell’ambito degli interventi in materia pensionistica contenuti nel presente provvedimento.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica l’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, incrementando da 12 a 16 mesi per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo il limite massimo di anticipo di età rispetto alla pensione di vecchiaia riconosciuto alle lavoratrici con quattro o più figli.
Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce tutti i dati e gli elementi necessari ad una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari connessi alla novella in esame, quale l’importo pensionistico medio utilizzato né gli elementi posti a base della stima relativa all’onere conseguente all’erogazione anticipata del TFR/TFS.
Pertanto, al fine di verificare gli effetti finanziari della norma, andrebbero pertanto forniti ulteriori dati ed elementi volti a confermare la stima degli oneri connessi alle disposizioni in esame.
Riguardo alle annualità successive al 2034, la RT afferma che gli oneri continueranno ad avere un profilo crescente ma comunque di entità contenuta che trova compensazione nell’ambito degli interventi in materia pensionistica contenuti nel presente provvedimento. Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione circa l’importo delle cifre considerate e le disposizioni del provvedimento in esame chiamate a compensare l’ulteriore incremento degli oneri.
La norma dispone che in via eccezionale, per l’anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta ai pensionati residenti all’estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Si ricorda che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nell’anno 2024 è riconosciuta, ai sensi dell’articolo 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell'85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;
2) nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
3) nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
4) nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;
5) nella misura del 22% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Minori spese correnti |
|
||||||||
| Limitazione, per l'anno 2025, della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per i pensionati residenti all’estero con trattamento pensionistico complessivamente superiore al trattamento minimo INPS (comma 1) |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
| Minori entrate tributarie |
|
||||||||
| Limitazione, per l'anno 2025, della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per i pensionati residenti all’estero con trattamento pensionistico complessivamente superiore al trattamento minimo INPS – effetti fiscali (comma 1) |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e riporta la seguente tavola statistica dei soggetti con pensioni erogate dall’Inps a residenti all’estero:
| Numero pensioni erogate dall'Inps a residenti all'estero per classi di importo. Dati al 31.12.2023 |
|||
| Classi di importo mensile |
Numero pensioni |
Importo medio mensile 2023 |
|
| Fino a 1 volta il minimo |
Fino a 567,94 |
292.750 |
132,29 |
| Da 1 a 2 volte il minimo |
Da 567,95 a 1135,88 |
31.179 |
745,31 |
| Da 2 a 3 volte il minimo |
Da 1135,89 a 1703,82 |
10.861 |
1.407,73 |
| Da 3 a 4 volte il minimo |
Da 1703,83 a 2271,76 |
6.155 |
1.984,28 |
| Da 4 a 5 volte il minimo |
Da 2271,77 a 2839,70 |
4.197 |
2.560,12 |
| Oltre 5 volte il minimo |
2839,71 e più |
8.372 |
4.832,89 |
| Totale |
353.514 |
397,93 |
|
Sulla base dei dati riportati nella tabella la relazione tecnica stima gli effetti finanziari positivi della disposizione per la finanza pubblica, sotto riportati. Dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica sotto riportati.
(milioni di euro)
| 2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
|
| Minore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali) |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
13,2 |
13,1 |
12,9 |
12,8 |
12,6 |
12,4 |
12,1 |
| Minore spesa pensionistica (netto effetti fiscali) |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,5 |
8,4 |
8,3 |
8,2 |
8,0 |
7,8 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame limita, in via eccezionale per l’anno 2025, la rivalutazione automatica delle pensioni ai trattamenti pensionistici complessivamente inferiori o uguali al trattamento minimo INPS per i beneficiari residenti all’estero, salvo garantire il trattamento minimo rivalutato ai soggetti con un trattamento economico superiore alla pensione minima nel 2024, ma inferiore alla quest’ultima una volta rivalutata.
Al riguardo, si osserva che la quantificazione dei maggiori risparmi risulta coerente con i parametri forniti dalla relazione tecnica[48]. Relativamente alla quantificazione degli effetti fiscali, si osserva che è stata utilizzata un’aliquota di circa il 35%. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’utilizzo di tale aliquota appare sufficientemente prudenziale.
Articolo 28
(Misure in materia di previdenza complementare)
Normativa vigente. L’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che il diritto alla pensione di vecchiaia sia conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importo dell'assegno sociale.
Le norme introducono il comma 7-bis all’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell’importo soglia mensile, di cui al comma 7, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita, ferma restando la misura minima ivi stabilita, solo su richiesta dell’assicurato, possa essere computato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato medesimo.
Il valore teorico delle rendite è ottenuto, solo ai presenti fini, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995, vigente al momento del pensionamento; per potere consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l’opzione di cui al primo periodo, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma (comma 1).
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita, tenuto conto dei contenuti delle decisioni EUROSTAT in merito alla conferma del trattamento contabile delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare anche a seguito di quanto disciplinato dal comma 1 (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Possibilità di computare una o più prestazioni di rendita di previdenza complementare, ai fini del raggiungimento dell’importo soglia |
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0,5 |
0,9 |
|
0,5 |
0,9 |
|
0,5 |
0,9 |
La relazione tecnica afferma che le disposizioni prevedono che, a decorrere dall’1° gennaio 2025, i soggetti che liquidano la pensione con il sistema contributivo possano, sulla base di una opzione volontaria, computare, esclusivamente ai fini del raggiungimento dell’importo soglia necessario per la liquidazione della pensione di vecchiaia (limite minimo pari a una volta l’importo dell’assegno sociale, rivalutato in base alla media mobile quinquennale del tasso di variazione del PIL, nel 2024 pari a 534,41 euro mensili, unitamente alla maturazione del requisito anagrafico di 67 anni di età, adeguato agli incrementi della speranza di vita, e del requisito contributivo di 20 anni), in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita non inferiore al 50% del montante accantonato nel fondo ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e solo su richiesta dell’assicurato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare. Il valore teorico della rendita complementare, ai soli fini del calcolo del raggiungimento del valore soglia previsto (nel 2024 pari a 534,41 euro mensili) è determinato trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6 della legge n. 335 del 1995, vigente al momento del pensionamento. La norma prevede altresì che le forme di previdenza complementare rilascino una proiezione certificata attestante il valore della rendita calcolabile secondo gli schemi in uso nella singola forma di previdenza complementare.
Va specificato come già attualmente le forme di previdenza complementare rilascino annualmente una nota informativa che contiene già le proiezioni delle diverse tipologie di prestazioni richiedibili dagli assicurati, ivi incluse le rendite; nel caso di specie (richiesta di una pensione contributiva con opzione di rendita), la norma introduce l’obbligo di mettere a disposizione una proiezione certificata che consenta di avere una rappresentazione affidabile dell’importo della futura rendita in modo da comprendere l’ulteriore reddito a disposizione unitamente alla pensione erogata dall’ente previdenziale pubblico. Per effetto della disposizione in esame si potrà verificare un anticipo del pensionamento per la maturazione anticipata dell’importo soglia per accedere al pensionamento di vecchiaia, a seguito dell’aggiunta alla pensione pubblica maturata della rendita derivante dalla previdenza complementare. Tenuto conto della specificità dei soggetti in esame, della concomitanza per i soggetti a basso reddito della maturazione al diritto dei trattamenti pensionistici di natura assistenziale e delle relative integrazioni, del contenuto importo del valore soglia viene valutata in termini contenuti la numerosità di soggetti interessati, dell’ordine di un centinaio circa all’inizio del periodo per crescere gradualmente a circa 600 soggetti annui alla fine del decennio considerato, per un anticipo medio di circa un anno.
Tenuto conto che per l’attuazione della disposizione sarà necessario un decreto attuativo, si valuta che dalla disposizione non derivino oneri per l’anno 2025. Per l’adozione di tale decreto, infatti, al fine di valutarne la neutralità sui saldi di finanza pubblica, occorrerà avere la certezza che l’autorità statistica europea non ritenga di dover modificare la classificazione contabile della rendita da previdenza complementare considerando in un unico trattamento pensionistico la suddetta rendita unitariamente alla prestazione della previdenza pubblica obbligatoria.
Pertanto, sulla base delle valutazioni e delle ipotesi sopra rappresentate, derivano i seguenti oneri:
(milioni di euro)
| 2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
| 0 |
0,5 |
0,9 |
1,2 |
1,5 |
2,1 |
3,1 |
4,1 |
4,8 |
5,3 |
Dal 2035 gli oneri pensionistici hanno un profilo pure crescente ma comunque di entità contenuta che trova compensazione nell’ambito degli interventi in materia pensionistica contenuti nel presente provvedimento.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame, prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell’importo-soglia, possa essere computato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato. Con decreto interministeriale sono individuati i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.
La RT non fornisce in maniera puntuale per ogni singolo anno del periodo considerato la numerosità della platea stimata, bensì una stima minima iniziale (circa 100 soggetti) e una massima riferita al termine del decennio considerato (circa 600 soggetti). Ciò premesso, gli oneri stimati appaiono sostanzialmente compatibili con le suddette platee, assumendo un importo annuo di pensione di circa 7.000 euro (534,41 euro per tredici mensilità).
Riguardo alle annualità successive al 2034, la RT afferma che gli oneri continueranno ad avere un profilo crescente ma comunque di entità contenuta che trova compensazione nell’ambito degli interventi in materia pensionistica contenuti nel presente provvedimento. Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione circa l’importo delle cifre considerate e le disposizioni del provvedimento in esame chiamate a compensare l’ulteriore incremento degli oneri.
Le norme prevedono che alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025 non si applichino le disposizioni di cui alla legge n. 402 del 1975, relativa al trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati.
In particolare, l’articolo 1 della suddetta alla legge n. 402 del 1975 prevede che, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, abbiano diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per sé e per i familiari a carico.
Il successivo articolo 3 dispone altresì che i lavoratori, che abbiano fruito del trattamento previsto dall'articolo medesimo, possono nuovamente beneficiarne sempreché abbiano effettuato un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno dodici mesi, di cui non meno di sette effettuati all'estero.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Minori spese correnti |
|
||||||||
| Disapplicazione delle disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati - prestazione |
8,0 |
17,7 |
18,1 |
8,0 |
17,7 |
18,1 |
8,0 |
17,7 |
18,1 |
| Disapplicazione delle disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati – contribuzione figurativa |
9,0 |
19,6 |
20,1 |
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica afferma che, sulla base della normativa vigente, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati (legge 25 luglio 1975, n. 402) è una misura di sostegno del reddito sotto forma di prestazione economica per i cittadini italiani lavoratori rimpatriati che, dopo aver lavorato all'estero ed essere rimasti disoccupati involontariamente a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto da parte del datore di lavoro estero, siano rimpatriati dopo il 1° novembre 1974.
I requisiti per percepire l'indennità sono:
- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.
Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive, l'interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all'estero.
L'importo dell'indennità in parola, erogabile per un massimo di 180 giorni, è calcolato annualmente sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali.
I lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione rimpatriati possono richiedere l'Assegno al Nucleo Familiare, qualora ne abbiano i requisiti. Per la presentazione della domanda non sono previsti termini di decadenza.
Dagli archivi INPS emergono le seguenti informazioni relative all'anno 2023.
1° domande DS rimpatriati:
n° beneficiari 2023: 8.300;
n° medie giornate lavorate: 58;
importo annuo complessivo 2023 indennità DS rimpatriati (comprensiva di ANF) 16,8 milioni di euro):
importo annuo complessivo 2023 per copertura figurativa: 18,5 milioni di euro;
La stima riportata nella tabella seguente è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:
- invarianza della platea dei beneficiari, la sua uniforme distribuzione nell'anno, mancanza dei requisiti per il diritto alla NASPI;
- durata della prestazione a normativa vigente pari a 180 giorni;
- abrogazione della normativa vigente per gli eventi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti a partire dal 1° gennaio 2025.
2° domande DS rimpatriati:
n° beneficiari 2023: 1.000;
n° medie giornate lavorate (di cui 7 mesi all'estero): 360;
n° giornate DS rimpatriati teoriche: 180;
n° giornate DS rimpatriati effettive: 120;
n° giornate NASPI teoriche: 180;
n° giornate NASPI effettive: 120;
n° minime giornate rimborsate ai sensi dei regolamenti comunitari: 90;
n° maggiori giornate differenziali NASPI: 30.
Retribuzione mensile al tetto 2023: 2.100 euro;
Importo mensile Naspi: 1.201,1 euro;
Maggior onere per importo NASPI 2023: 1,2 milioni di euro;
Maggior onere per copertura figurativa 2023: 0,7 milioni di euro;
Il riconoscimento di 1 mese di prestazione differenziale NASPI comporta maggiori oneri pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023.
La stima degli effetti finanziari della disposizione in esame è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:
- invarianza delle platee sopra riportate, desunta dall'analisi della serie storica delle 1° e 2° domande di DS rimpatriati estrapolata dagli archivi gestionali INPS per il periodo 2016-2023;
- uniforme distribuzione nell'anno delle platee sopra riportate;
- decorrenza della norma dal 1° gennaio 2025 per gli eventi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti a partire dal 1° gennaio 2025. Nel primo anno si è tenuto conto dei tempi procedurali per ottenere la prestazione.
Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari complessivi (risparmi) derivanti dal provvedimento normativo di abrogazione delle disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati.
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(milioni di euro)
| Anno |
1 domande |
2 domande |
Effetti complessivi |
||||||
| Prestazione |
Contribuzione figurativa |
Totale |
Prestazione |
Contribuzione figurativa |
Totale |
Prestazione |
Contribuzione figurativa |
Totale |
|
| 2025 |
8,6 |
9,4 |
18,0 |
-0,6 |
-0.4 |
-1,0 |
8,0 |
9,0 |
17,0 |
| 2026 |
18,3 |
20,0 |
38,3 |
-0,6 |
-0,4 |
-1,0 |
17,7 |
19,6 |
37,3 |
| 2027 |
18,7 |
20,5 |
39,2 |
-0,6 |
-0.4 |
-1,0 |
18,1 |
20,1 |
38,2 |
| 2028 |
19,1 |
20,9 |
40,0 |
-0,6 |
-0,4 |
-,1,0 |
18,5 |
20,5 |
39,0 |
| 2029 |
19,5 |
21,3 |
40,8 |
-0,6 |
-0.4 |
-1,0 |
18,9 |
20,9 |
39,8 |
| 2030 |
19,9 |
21,7 |
41,6 |
-0,6 |
-0,4 |
-,1,0 |
19,3 |
21,3 |
40,6 |
| 2031 |
20,3 |
22,1 |
42,4 |
-0,6 |
-0.4 |
-1,0 |
19,7 |
21,7 |
41,4 |
| 2032 |
20,7 |
22,5 |
43,2 |
-0,6 |
-0,4 |
-,1,0 |
20,1 |
22,1 |
42,2 |
| 2033 |
21,1 |
23,0 |
44,1 |
-0,6 |
-0.4 |
-1,0 |
20,5 |
22,6 |
43,1 |
| 2034 |
21,5 |
23,5 |
45,0 |
-0,6 |
-0,4 |
-1,0 |
20,9 |
23,1 |
44,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono che alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025 non si applichino le disposizioni di cui alla legge n. 402 del 1975, relativa al trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati.
Al riguardo, dalla tabella riportata dalla RT si evincono due differenti tipologie di effetti finanziari derivanti dalla disapplicazione in esame: da un lato, maggiori risparmi connessi alla mancata corresponsione di indennità di disoccupazione, in relazione ai soggetti che hanno inoltrato la prima domanda per il sussidio e che non rientrano nei requisiti per la percezione della NASPI; dall’altro lato, effetti negativi che sembrerebbero connessi alla corresponsione di 30 giorni di NASPI aggiuntivi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente (differenza tra le 120 giornate di Disoccupazione/NASPI effettive e le 90 giornate che sembrerebbero erogate ai sensi dei regolamenti comunitari). Su tale interpretazione e sulle ragioni sottostanti a quanto esposto dalla RT appare necessario acquisire ulteriori elementi di analisi dal Governo.
Riguardo alla quantificazione dei suddetti effetti, si prende atto che la RT si basa sui dati registrati nell’esercizio 2023, ipotizzando l’invarianza delle rispettive platee. Peraltro, con riferimento ai risparmi conseguenti agli effetti derivanti dall’inoltro delle prime domande di disoccupazione, si osserva che la quota di contribuzione figurativa risulta maggiore di quella relativa alle prestazioni. Su tale aspetto, appare pertanto necessario acquisire chiarimenti dal Governo.
Infine, relativamente agli oneri conseguenti all’inoltro delle seconde domande, si osserva che detti oneri, quali risultanti dalla tabella riepilogativa riportata dalla relazione tecnica, oltre a risultare identici, anziché crescenti, per ogni annualità del decennio considerato, ammontano a quasi la metà di quelli quantificati dalla medesima RT sulla base dei dati 2023 (1 milione di euro a fronte di 1,9 milioni di euro). Anche su tale aspetto, appare pertanto necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.
Comma 1
(Lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima)
Le norme provvedono al finanziamento, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2025, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l’anno 2025, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che l’erogazione dell’indennità in favore dei lavoratori della pesca, attraverso il riconoscimento dei periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, garantisce il ristoro economico per periodi di mancato lavoro dovuti al fermo biologico e al fermo per altre disposizioni normative e regolamentari del settore della pesca. Il procedimento prevede la presentazione delle istanze alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. A conclusione dell’istruttoria delle richieste pervenute si provvede attraverso un decreto direttoriale di autorizzazione. La liquidazione delle istanze prevede, entro il mese di settembre, la trasmissione del decreto direttoriale di autorizzazione, corredato dagli elenchi degli aventi diritto e dei decreti di trasferimento delle risorse, ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima, autorizzate al pagamento delle relative indennità con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione.
Lo stanziamento complessivo di 30 milioni di euro che costituisce limite di spesa, riferito sia al fermo pesca obbligatorio che non obbligatorio, previsto dall’articolo 1, comma 326, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha permesso di non operare alcuna decurtazione dell’indennità, garantendo ai lavoratori il sostegno al reddito nella misura non superiore a 30,00 euro giornaliere. Quest’anno, infatti, l’onere di spesa autorizzato dal decreto direttoriale n.1733 del 12 luglio 2024 è stato di 26.402.518,20 euro. Si propone anche per il 2025 la richiesta di finanziamento di 30 milioni di euro complessivi per entrambe le misure, al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame provvedono al finanziamento, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2025, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l’anno 2025, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previsto e alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT circa l’onere autorizzato nell’esercizio 2024.
Comma 2
(Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa)
Le norme allocano ulteriori risorse, per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le regioni, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Le regioni possono destinare nell’anno 2025 le risorse stanziate, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, nonché a quelle dell’articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l’INPS effettua il controllo ed il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame intendono prorogare e rifinanziare i trattamenti di CIGS e mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti o licenziati da imprese ricadenti nei territori dichiarati aree di crisi industriale complessa con appositi decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy. Si tratta di un intervento annualmente prorogato dal 2017, da ultimo, per il 2024, dall’articolo 1, comma 170, legge 30 dicembre 2023, n. 213.
La quantificazione dell’onere di spesa conferma lo stanziamento dell’anno precedente che, sulla scorta delle evidenze del monitoraggio della spesa, risulta congruo alle esigenze dei territori.
Le misure per il 2025 sono finanziate da ulteriori complessivi 70 milioni di euro, che costituiscono limite di spesa, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame allocano ulteriori risorse, per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le regioni, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la congruità della finalizzazione in esame, che conferma lo stanziamento dell’anno precedente, risultato idoneo per le esigenze in questione. Ciò premesso, e alla luce del meccanismo di monitoraggio previsto, non si hanno osservazioni da formulare.
Commi 3 e 4
(Sostegno al reddito per specifiche situazioni di crisi)
Normativa vigente. L’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, autorizza un trattamento di sostegno al reddito, sino ad un massimo di 12 mesi complessivi, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione interessata, nel limite delle risorse stanziate.
Le norme prorogano, per l’anno 2025, il trattamento di sostegno del reddito di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, per un periodo massimo complessivo di 12 mesi e nel limite di spesa di euro 100 milioni per l’anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Tale trattamento - come disposto dal comma 3, che novella il suddetto 44, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018 - è concesso anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, ai sensi del quale il predetto trattamento straordinario è previsto a condizione che il datore abbia occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame recano la proroga, per il 2025, dell’efficacia della disposizione normativa di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018. Tale disposizione prevede la possibilità, per le imprese che cessano o che abbiano cessato l’attività produttiva, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi. L’intervento, da ultimo prorogato con l’articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, viene ulteriormente prorogato. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l’accesso all’intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del succitato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e ai sensi del decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016. Con la disposizione in esame si prevede, per l’anno 2025, un finanziamento dell’intervento pari ad euro 100 milioni, che costituisce limite di spesa, quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori, per specifiche situazioni di crisi aziendali nell’ambito della ripresa dell’attività economica dopo la crisi economica derivante dalla pandemia da Covid 19 e dalla crisi energetica. Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per l’anno 2025, sono a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prorogano, per l’anno 2025, il trattamento di sostegno del reddito di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, per un periodo massimo complessivo di 12 mesi e nel limite di spesa di euro 100 milioni per l’anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Tale trattamento è concesso anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, ai sensi del quale il predetto trattamento straordinario è previsto a condizione che il datore abbia occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.
Al riguardo, pur rilevando che l’onere si configura come limite di spesa, appare utile dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità delle risorse stanziate, anche alla luce dell’incremento della platea conseguente alle modifiche introdotte all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018.
Comma 5
(Integrazione salariale Gruppo ILVA)
Le norme prorogano l’integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 per l’anno 2025, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione originaria, di cui si proroga il finanziamento, prevista per l’anno 2017 dall’articolo 1-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, intende garantire la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo ILVA, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. L’intervento è stato prorogato nel corso dei successivi anni, per effetto di apposite disposizioni normative, sino all’ultima proroga prevista dall’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
L’integrazione in oggetto ha un costo di circa euro 9.500 annui per ogni lavoratore. I destinatari del trattamento di CIGS per le tre aziende del Gruppo ILVA sono complessivamente n. 2.131 lavoratori, di cui n. 1.808 dipendenti da ILVA, n. 311 dipendenti da Sanac e n. 12 dipendenti da Taranto Energia. Dai dati forniti dal personale della Direzione ILVA si prevede una sospensione media rispettivamente di n. 1.786, n. 311 e n. 12 lavoratori, per un totale di n. 2.109 unità lavorative.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prorogano l’integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 per l’anno 2025, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Al riguardo, si osserva che il suddetto stanziamento risulta lievemente sottostimato rispetto ai parametri forniti dalla RT
Infatti, la RT quantifica il trattamento per singolo lavoratore in 9.500 annui a fronte di 2.109 lavoratori, per un onere complessivo di circa 20 milioni di euro.
Sul punto appare necessario acquisire chiarimenti.
Comma 6
(CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale)
Le norme prorogano per gli anni 2025, 2026 e 2027 il finanziamento, nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui, del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015. Tale norma riconosce la possibilità, alle imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente. I relativi oneri, pari a 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2025, 2026 e 2027, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che l’articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la cui efficacia è già stata prorogata una prima volta dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli anni 2021 e 2022 ed una seconda volta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni 2022, 2023 e 2024, reca la disciplina delle condizioni per l’accesso alla prosecuzione di programmi complessi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà. Con la disposizione in esame, in ragione dei continui interventi normativi volti a procrastinarne l’efficacia e delle numerose richieste di intervento registrate negli anni di vigenza della norma stessa, si prevede un’ulteriore proroga triennale in conformità con le proroghe precedenti, lasciando invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l’accesso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in disamina.
La quantificazione della spesa è effettuata sulla base degli accordi stipulati in sede ministeriale per gli anni precedenti e dei successivi decreti di autorizzazione degli interventi ed è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, che costituisce limite di spesa, si provvede a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prorogano per gli anni 2025, 2026 e 2027 il finanziamento, nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui, del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Al riguardo, rilevato che l’onere risulta limitato allo stanziamento previsto e che la quantificazione della spesa è effettuata sulla base degli accordi stipulati in sede ministeriale per gli anni precedenti e dei successivi decreti di autorizzazione degli interventi, come rimarcato dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare.
Comma 7
(Proroga delle convenzioni tra Ministero del lavoro e le Regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili)
Le norme modificano l'articolo 1, comma 162, della legge n. 160 del 2019.
Tale comma ha stabilito che le convenzioni stipulate, ai sensi della normativa vigente, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, sono prorogate al 31 dicembre 2024 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si rammenta che la relazione tecnica riferita alla formulazione originaria dell'articolo 1, comma 162, della legge n. n. 160 del 2019, non ascriveva effetti alla proroga delle convenzioni fino al 30 dicembre 2020. Le convenzioni in oggetto sono state ulteriormente prorogate da successivi provvedimenti normativi senza che fossero mai scontati effetti finanziari.
Le modifiche differiscono il termine ultimo di proroga delle convenzioni dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno ad oggetto la proroga delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell’articolo 78 della legge n. 388 del 2000. L’onere viene stimato sulla base dei dati trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’inizio di ogni anno a cura di INPS e Sviluppo Lavoro Italia Spa, riferiti alla platea di lavoratori attivi e sospesi. Per maggior completezza, si fornisce l’onere complessivo per l’anno 2024, determinato in euro 3.711.740,62, con decreti direttoriali n. 645 del 18 marzo 2024, n. 742 del 22 marzo 2024, n. 1813 del 23 luglio 2024 e n. 1860 del 25 luglio 2024.
Per espressa previsione normativa, la proposta di proroga è contenuta nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione a quanto già programmato. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame differiscono il termine ultimo di proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, delle convenzioni stipulate per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili.
Ciò stante, considerato che la proroga è consentita solo nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto del fatto che non sono stati ascritti effetti finanziari ad analoghe proroghe disposte nel recente passato, non si hanno osservazioni da formulare.
Comma 8
(Call Center)
Le norme provvedono, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2025, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che l’indennità di cui al comma 8, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, è riconosciuta in favore dei lavoratori di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, appartenenti alle aziende del settore dei call center, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, e che abbiano attuato, entro la scadenza del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all’articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La disposizione di proroga dell’intervento per l’anno 2025 prevede uno stanziamento di 20 milioni di euro dimensionato anche sulla base dell’esperienza delle autorizzazioni relative al 2024. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame provvedono, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2025, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che l’onere è limitato allo stanziamento previsto e che la RT precisa come detto stanziamento sia dimensionato sulla base delle autorizzazioni relative al 2024.
Comma 9
(CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale)
Le norme prevedono che per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati, possa essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025. Detti trattamenti sono riconosciuti nel limite di spesa di euro 63,3 milioni di euro per l’anno 2025. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri, pari a euro 63,3 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione conferma il rifinanziamento effettuato nel 2024 (CIGS per i lavoratori presso imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi) per consentire la gestione dell’anno 2025 in relazione alle esigenze prevedibili. La proroga è effettuata nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono che per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati, possa essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025. Detti trattamenti sono riconosciuti nel limite di spesa di euro 63,3 milioni di euro per l’anno 2024.
Al riguardo, dal momento che l’onere è limitato allo stanziamento previsto e che è previsto un meccanismo di salvaguardia del limite di spesa, non vi sono osservazioni da formulare.
Comma 10
(Programma Garanzia occupabilità lavoratori)
Le norme prevedono che, ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del programma Garanzia occupabilità lavoratori (GOL), le risorse assegnate alle regioni, nell’ambito di tale programma, possano essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Riforma M5C1 R1.1., in conformità al regime degli aiuti di Stato.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono che, ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del programma Garanzia occupabilità lavoratori (GOL), le risorse assegnate alle regioni, nell’ambito di tale programma, possano essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Riforma M5C1 R1.1.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che le disposizioni consentono alle regioni di destinare verso una diversa finalizzazione risorse già previste a legislazione vigente.
Articolo 31
(Bonus nuove nascite)
La norma riconosce per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 un importo una tantum pari a 1.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. Il bonus è corrisposto:
- per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suoi familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- per i figli di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea:
- in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
- titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- residenti in Italia;
- a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il beneficio sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui. Nella determinazione ISEE utile ai fini del trattamento non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
Il bonus è corrisposto, a domanda, dall’INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 2, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1).
L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo di cui al comma 1, primo periodo, e il valore dell'ISEE di cui al comma 1, secondo periodo (comma 2).
L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Istituzione di un fondo destinato all'erogazione di un bonus di 1.000 euro per ciascun nuovo nato a partire dal 1° gennaio 2025, a favore dei nuclei con ISEE fino a 40 mila euro - Bonus nascite (comma 1). |
330 |
360 |
360 |
330 |
360 |
360 |
330 |
360 |
360 |
La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e afferma che la valutazione dell’onere in esse contenuto, valutato in 330 milioni di euro per il 2025 e 360 milioni di euro a decorrere dal 2026, è coerente e trova riscontro nel numero complessivo di nati e adottati del 2023 pari a circa 380.000 cui applicare la selezione derivante dal livello di ISEE per l’accesso al beneficio (40.000 euro) pur non considerando la rilevanza a tali fini dell’assegno unico e universale.
Infatti, l’incidenza della selezione ISEE fino a 40.000 euro nell’ambito dell’insieme costituito dagli ISEE evidenzia un valore pari a circa il 95%, valutato considerando sia la base dati generale delle DSU sia quella specifica relativa alla prestazione assegno unico e universale (in relazione agli ISEE fino a 40.000 euro rispetto al complesso delle dichiarazioni ISEE presentate). Prudenzialmente si è considerata un’ipotesi minima di soggetti che non presentino la dichiarazione ISEE (2% circa), la quale però numericamente risulta sostanzialmente compensata dalla valutazione degli effetti di deroga nel computo ISEE della prestazione corrispondente all’assegno unico e universale (che si valuta comporti la riconsiderazione di circa 5.000/6.000 soggetti).
Tale ipotesi prudenziale circa la numerosità dei soggetti interessati che non presentino la dichiarazione ISEE (circa 2%) trova anche giustificazione nella circostanza che in assenza di dichiarazione la prestazione non è riconosciuta mentre, ad esempio, nel caso dell’assegno unico e universale, per il quale comunque la prestazione è riconosciuta (anche se per un importo minimo) anche in assenza di dichiarazione ISEE, la quota di assenza di dichiarazione è significativamente più rilevante (circa il 12%). L’importo una tantum da riconoscere è pari a 1.000 euro, non rivalutato.
La valutazione risulta altresì coerente anche in relazione alla dinamica di medio periodo del numero di nascite previste nell’ambito dello scenario mediano Istat (previsioni demografiche - base 2023), tenuto anche conto che il limite ISEE di 40.000 euro non è rivalutato nel tempo.
Pertanto, dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni sociali in denaro:
Maggiore spesa (valori in milioni di euro)
| 2025 |
Dal 2026 |
| 330 |
360 |
In ogni caso, trattandosi di onere valutato, è esplicitamente prevista, a salvaguardia, apposita clausola connessa all’attività di monitoraggio. L’INPS provvede alla relativa attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame riconosce per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 un importo una tantum pari a 1.000 euro ai figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE, o suoi familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e ai figli di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea se titolari di alcune categorie di permesso di soggiorno, residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il beneficio abbia un ISEE, per il cui calcolo vengono escluse le erogazioni relative all'assegno unico e universale, non superiore a 40.000 euro annui. Il bonus è corrisposto, a domanda, dall’INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 2, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1) e che provvede anche al monitoraggio dei maggiori oneri e all’eventuale segnalazione ai Ministeri della necessità di rideterminare l’importo qualora si prospetti la verifica di scostamenti rispetto alla previsione di spesa (comma 2). Il relativo onere è valutato in 330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 (comma 3).
Al riguardo, si rileva che la quantificazione dei maggiori oneri risulta coerente con i parametri forniti dalla relazione tecnica, le cui ipotesi di lavoro appaiono sufficientemente prudenziali. Non si formulano pertanto osservazioni, anche in considerazione del meccanismo di monitoraggio e di prevenzione di scostamento dalle previsioni di spesa predisposto dalla norma.
Articolo 32
(Esclusione del computo dell’Assegno unico per la richiesta del bonus nido)
Le norme prevedono che, nella determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) utile ai fini dell’attribuzione del buono finalizzato al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, di cui all’articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 (cosiddetto Bonus asili nido), non rilevino le erogazioni relative all'Assegno unico e universale[49]. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Scorporo dell’Assegno Unico Universale dalla componente dell’ISEE per la richiesta del Bonus Asilo Nido |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
La relazione tecnica afferma che la platea di riferimento è stata determinata, calcolando il differenziale di importo prima e dopo la modifica normativa relativa all’indicatore ISEE per l’anno 2023. I minori ai quali è stato erogato il Bonus Asilo Nido nel 2023, al netto di coloro che non hanno presentato la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), e che hanno percepito contestualmente l’Assegno unico universale sono risultati circa 411mila; quelli per i quali con il nuovo livello dell’indicatore ISEE vi sarebbe il passaggio a una classe ISEE inferiore (cioè dalla terza alla seconda o alla prima oppure dalla seconda alla prima), sono risultati 13.400, con un rimborso medio aggiuntivo di circa 53 euro al mese con riferimento ad un numero medio di mensilità pari a 7. Conseguentemente per l’anno 2025 l’onere aggiuntivo risulterebbe pari a 5 milioni di euro (13.400*53*7) e si manterrebbe nel tempo della medesima misura ipotizzando che gli individui interessati nei prossimi anni si mantengano costanti.
Dalla disposizione pertanto derivano maggiori oneri pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 per effetto del conseguente adeguamento del relativo limite di spesa.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame, prevedono che, nella determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) utile ai fini dell’attribuzione del buono finalizzato al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati (cosiddetto Bonus asili nido), non rilevino le erogazioni relative all'Assegno unico e universale[50]. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Al riguardo, si osserva che la quantificazione degli oneri risulta coerente con i dati e gli elementi forniti dalla RT. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Articolo 33
(Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)
Normativa vigente L’articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 prevede che per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, un buono di importo di 1000 euro su base annua, parametrato a 11 mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro a decorrere dall'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino a 25.000 euro, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro. La legge di bilancio 2024, articolo 1, comma 178, ha inoltre disposto, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l’elevazione dell'incremento del buono a 2.100 euro.
Il beneficio è erogato nel limite delle disponibilità: lo stanziamento è infatti configurato come tetto di spesa.
L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni; nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio.
La norma nel novellare l’articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, relativo al buono per il pagamento delle rette degli asili nido, sopprime la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni per il riconoscimento della maggiorazione (di euro 2.100) del buono prevista al terzo periodo della suddetta disposizione (comma 1).
Per effetto di quanto disposto, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 97 milioni di euro per l’anno 2025, 131 milioni di euro per l’anno 2026, 194 milioni di euro per l’anno 2027, 197 milioni di euro per l’anno 2028 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Estensione delle misure per il supporto al pagamento di rette per la frequenza di asili nido anche alle famiglie con un solo figlio (modifica dell'art. 1, c. 355, della L. 232/2016) (comma 2) |
97,0 |
131,0 |
194,0 |
97,0 |
131,0 |
194,0 |
97,0 |
131,0 |
194,0 |
La relazione tecnica afferma che, sulla base delle ipotesi prudenziali adottate in sede di legge di bilancio 2024, che ha elevato l’incremento del buono a 2100 euro, dalla disposizione in esame conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di incremento del limite di spesa:
| Maggiori oneri |
||||
| 2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Dal 2029 |
| 97 |
131 |
194 |
197 |
200 |
Al riguardo, la relazione tecnica precisa che sulla base del monitoraggio relativo all’anno 2024 la spesa complessiva dell’istituto in esame, che conferma il trend in crescita di utilizzo dello stesso, risulta comunque per tale anno ricompresa nel limite di spesa programmato (limite di spesa programmato: 815,8 milioni di euro; spesa contabilizzata a tutto settembre 2024: 551 milioni di euro) anche considerando un’accelerazione delle erogazioni nella seconda parte dell’anno per effetto dell’implementazione della riforma della misura in corso d’anno. Di seguito gli elementi di monitoraggio relativi alle erogazioni per la prestazione in esame:
(milioni di euro)
| Erogazioni cumulate |
2023 |
2024 |
Var. % |
| fino ad aprile |
213 |
136 |
-36,2% |
| fino a maggio |
296 |
243 |
-17,9% |
| fino ad agosto |
474 |
497 |
4,9% |
| fino a settembre |
515 |
551 |
7,0% |
| fine anno |
654 |
750 |
14,7% |
| corsivo: previsione |
|||
Rispetto alle valutazioni originarie contenute in sede di relazione tecnica della legge di bilancio 2024, la relazione tecnica afferma che gli effetti di onerosità dell’innovazione normativa con riferimento ai nati nel 2024 e in anni successivi, risultano più distribuiti nel tempo sia in quanto nel primo anno di vita risulta prevalente il ricorso ad altri istituti di tutela sia in quanto la prestazione economica in esame è riconosciuta successivamente alla rendicontazione delle relative spese. Pertanto, si è reso possibile, nell’ambito del rifinanziamento programmato del limite di spesa sopra riportato, ricomprendere, nell’estensione del beneficio dal 2025, i nati del 2024. In via di sintesi il complessivo limite di spesa programmato, a seguito della disposizione in esame risulta essere il seguente:
| A) Limite spesa a normativa vigente |
stima maggiore onere disposizione in esame |
B) Totale complessivo limite spesa a seguito della disposizione in esame |
Totale complessivo limite spesa a seguito della disposizione in esame e dell'articolo 32 |
|
| 2025 |
840,8 |
97 |
937,8 |
942,8 |
| 2026 |
897,8 |
131 |
1.028,80 |
1033,8 |
| 2027 |
911,8 |
194 |
1.105,80 |
1110,8 |
| 2028 |
925,8 |
197 |
1.122,80 |
1127,8 |
| 2029 |
939,8 |
200 |
1.139,80 |
1144,8 |
Nell’ultima colonna, per completezza di informazione, la relazione tecnica rappresenta il complessivo limite di spesa rideterminato anche per effetto di quanto disposto dall’articolo 32 (incremento di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025).
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, nel novellare l’articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, relativo al buono per il pagamento delle rette degli asili nido, sopprime la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni per il riconoscimento della maggiorazione (di euro 2.100) del buono prevista al terzo periodo della suddetta disposizione (comma 1). Ai relativi oneri si provvede con l’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella misura di 97 milioni di euro per l’anno 2025, 131 milioni di euro per l’anno 2026, 194 milioni di euro per l’anno 2027, 197 milioni di euro per l’anno 2028 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 (comma 2).
In proposito, va rammentato che la misura su cui si interviene è configurata come limite di spesa, assistito per di più dal consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e sospensione dei benefici da parte dell’INPS, sicché l’onere aggiuntivo è limitato all’entità dello stanziamento, e inoltre la relazione tecnica fornisce dati ed elementi intesi a confermare la congruità del rifinanziamento rispetto all’ampliamento della misura, e pertanto non si formulano osservazioni.
Ferma restando la predetta mancanza di osservazioni, tuttavia, per quanto riguarda più specificamente la congruità della spesa rispetto alle finalità della misura, si evidenzia quanto segue.
Le quantificazioni riportate nella relazione tecnica sono ottenute sulla base delle ipotesi utilizzate nelle stime relative all’articolo 1, comma 178, della legge di bilancio 2024, che ha introdotto la maggiorazione in commento. Tale relazione tecnica ipotizzava che l’innovazione normativa, a regime, che si raggiunge in tre anni, potesse riguardare circa 210.000 soggetti per un maggiore onere mensile medio di maggiorazione pari a 70 euro per 6,5 mensilità, per un totale di 455 euro, e un conseguente maggiore onere di 96 milioni di euro annui. La stessa relazione tecnica inoltre ipotizzava che un ulteriore 10% di bambini con fratelli di età inferiore a dieci anni potrebbe frequentare in futuro un asilo nido, per tener conto dell’effetto attrattivo dell’applicazione della norma sulle fasce di reddito ISEE fino a 40 mila euro, implicando un ulteriore maggior onere pari a circa 38 milioni di euro[51].
Nella norma in esame, il maggior onere a regime è pari a 200 milioni di euro. Tale onere risulta compatibile con una maggiorazione concessa a circa 440.000 bambini[52], una cifra sostanzialmente in linea con la platea totale della misura individuata nella relazione tecnica riferita all’articolo 1, comma 178, della legge di bilancio del 2024, pari a 515.000 bambini (cifra quest’ultima che include anche i nuclei con ISEE sopra i 40.000 euro).
Ciò posto, sarebbe quindi opportuno chiarire se, nella quantificazione della norma in esame, siano stati considerati gli effetti attrattivi della maggiorazione coerentemente con quanto fatto nella precedente relazione tecnica. Tali effetti potrebbero essere infatti ancora più rilevanti in questa sede, considerato il venir meno del requisito della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni per il riconoscimento della maggiorazione, che viene estesa a tutti i nuovi nati dopo il 1° gennaio 2024 con ISEE inferiore a 40.000 euro.
Articolo 34
(Congedi parentali)
Normativa vigente L’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 prevede che per i periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30% della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80% per il solo anno 2024. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.
Le norme modificano l’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, in materia di congedi parentali, come segue:
- rendono permanente l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità corrisposta per il periodo di congedo di due mesi fruito, in alternativa dai genitori, entro il sesto anno di vita del bambino (a legislazione vigente la percentuale è prevista all’80% per il primo mese e al 60% il secondo mese, elevata all’80% per il solo 2024);
- viene previsto un ulteriore mese di congedo fino al sesto anno di vita del bambino sempre con l’indennità corrispondente all’80% della retribuzione;
- tali modifiche si applicano rispettivamente ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Incremento congedo parentale con copertura all'80% fino al terzo mese di congedo - prestazione |
164,0 |
246,0 |
333,0 |
164,0 |
246,0 |
333,0 |
164,0 |
246,0 |
333,0 |
| Incremento congedo parentale con copertura all'80% fino al terzo mese di congedo – contribuzione figurativa |
19,0 |
39,0 |
65,0 |
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica afferma che le novelle mirano a integrare il processo di incremento delle tutele in materia di congedi parentali già avviato e implementato con le leggi di bilancio 2023 e 2024. Tale processo ha preso avvio con disposto dall’articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha previsto, dal 1° gennaio 2023, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data, l’elevazione dal 30% all’80% della misura del congedo parentale per un mese entro il sesto anno di vita del bambino.
Successivamente è intervenuto l’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che ha previsto, dal 1° gennaio 2024, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data, l’elevazione dal 30% al 60% della misura del congedo parentale per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino, fissando per tale ulteriore mese un ulteriore incremento, solo per il 2024, della percentuale dal 60 all’80%.
Con la disposizione in esame, in linea con tale impostazione si effettuano due tipologie di intervento:
a) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 è messa a regime, dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell’elevazione al 60% prevista dalla legge di bilancio 2024;
b) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 è prevista, dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino. Pertanto, con il complesso delle disposizioni derivanti dalle leggi di bilancio 2023 e 2024 e dalla presente legge di bilancio è elevata strutturalmente l’indennità del congedo parentale dal 30% all’80% per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino.
Ai fini della valutazione degli effetti finanziari della disposizione , stante il susseguirsi di interventi che necessariamente non hanno esplicato gli effetti consolidati e di regime, si è proceduto in coerenza con le basi tecniche già adottate in sede di legge di bilancio 2023 e 2024 opportunamente rivalutate, tenendo conto anche degli ultimi elementi di consuntivo/monitoraggio che in sostanza non evidenziano particolari scostamenti, né eccessi di spesa rispetto a quanto previsto con le metodologie sopra citate, confermandone la attendibilità. In particolare:
incremento dal 30% all’80% per un mese (legge 29 dicembre 2022, n. 197):
a) consuntivo 2023: 79 milioni di euro (essendo una registrazione di contabilità finanziaria mediante conguaglio delle prestazioni con i versamenti contributivi riguarda solo le mensilità al massimo fino a novembre, in quanto il conguaglio delle prestazioni di dicembre slitta all’anno successivo. Inoltre, il primo anno di applicazione la rilevazione risente sia dei tempi di avvio amministrativo della operatività della prestazione sia dei tempi per il progressivo accesso alla prestazione medesima);
b) rilevazione provvisoria di monitoraggio relativa ai primi 8 mesi 2024: 127 milioni di euro;
incremento dal 30% all’80% solo per 2024 (in quanto per gli anni successivi a legislazione vigente l’indennità è fissata al 60%) per un ulteriore mese;
a) rilevazione provvisoria di monitoraggio relativa ai primi 8 mesi 2024: 40 milioni di euro (il primo anno di applicazione la rilevazione risente sia dei tempi di avvio amministrativo della operatività della prestazione sia dei tempi per il progressivo accesso alla prestazione medesima)
In tali termini, a fronte di una previsione complessiva dei due interventi per il 2024 in circa 300 milioni di euro, la proiezione lineare dei dati di monitoraggio evidenzierebbe oneri per 250 milioni di euro circa, e pertanto non distante dalla previsione complessiva, anche in considerazione di quanto sopra rappresentato.
Ne consegue che sulla base dei parametri, delle ipotesi e delle valutazioni sopra esposte con riferimento alla disposizione in esame sono valutati i seguenti oneri:
(milioni di euro)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
| Prestazioni |
164 |
246 |
333 |
375 |
380 |
388 |
396 |
404 |
412 |
420 |
| Contribuzione figurativa |
19 |
39 |
65 |
70 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
| Totale |
183 |
285 |
396 |
445 |
449 |
458 |
467 |
476 |
485 |
494 |
Nella valutazione si è tenuto conto sia del diverso profilo delle generazioni interessate dalla misura sia della circostanza che aumentando il numero di mesi di fruizione del beneficio dell’incremento dell’indennità il relativo utilizzo può essere maggiormente distribuito nel tempo.
Rimane confermato che con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia in servizio.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame modificano l’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, in materia di congedi parentali, come segue:
- rendono permanente l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità corrisposta per il periodo di congedo di due mesi fruito, in alternativa dai genitori, entro il sesto anno di vita del bambino.
A legislazione vigente la percentuale è prevista all’80% per il primo mese e al 60% il secondo mese, elevata all’80% per il solo 2024;
- viene previsto un ulteriore mese di congedo fino al sesto anno di vita del bambino, sempre con l’indennità corrispondente all’80% della retribuzione;
- tali modifiche si applicano rispettivamente ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Al riguardo, si rileva che la RT fornisce una disamina in base agli elementi di consuntivo e monitoraggio affermando che dagli stessi, in sostanza, non si evidenziano particolari scostamenti, né eccessi di spesa rispetto a quanto stimato con le basi tecniche utilizzate nell’ambito dei precedenti interventi (articolo 1, comma 359, della legge n. 197 del 2022 e articolo 1, comma 179, della legge n. 213 del 2023), confermando quindi l’attendibilità della suddetta stima. Inoltre, la RT specifica che i dati di monitoraggio indicano che l’onere per il 2024 connesso ai due incrementi dell’indennità dal 30 all’80% si attesta a circa 250 milioni di euro, a fronte dei circa 300 milioni di euro previsti dalla quantificazione. Ciò premesso, dal momento che le novelle in esame comportano l’incremento dal 60 all’80% per la fruizione di un mese, già comunque previsto a legislazione vigente, e la fruizione di un ulteriore mese, con indennità calcolata all’80%, la quantificazione risulta sostanzialmente in linea con quanto specificato dalla RT e in proposito non si formulano osservazioni.
Per quanto attiene alla mancata imputazione di effetti per il personale scolastico, appare utile acquisire chiarimenti circa la prudenzialità dell’assunzione di invarianza degli oneri adottata dalla RT, atteso che l’utilizzo del congedo parentale potrebbe essere esercitato per un periodo eccedente i 10 giorni di assenza, limite sotto il quale possono essere effettuate le sostituzioni dei docenti assenti con personale in servizio.
Articolo 35
(Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri)
Le norme prevedono che, a decorrere dall’anno 2025, sia riconosciuto, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023.
L’esonero spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative di quanto sopra previsto e, in particolare, la misura dell’esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto delle risorse stanziate.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Risorse da destinare ad interventi di decontribuzione a favore delle lavoratrici madri di due o più figli - prestazione |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
|
|
| Minori entrate contributive |
|
||||||||
| Risorse da destinare ad interventi di decontribuzione a favore delle lavoratrici madri di due o più figli - prestazione |
|
|
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
| Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
| Risorse da destinare ad interventi di decontribuzione a favore delle lavoratrici madri di due o più figli – effetti fiscali |
62,0 |
88,0 |
76,0 |
62,0 |
88,0 |
76,0 |
62,0 |
88,0 |
76,0 |
La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che dalle disposizioni conseguono maggiori oneri per 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, i cui effetti sui saldi di finanza pubblica sono stimati nei seguenti termini:
(milioni di euro)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
| Minori entrate contributive (lordo fisco) |
-300 |
-300 |
-300 |
| Effetto fiscale indotto |
62 |
88 |
76 |
| Effetto complessivo |
-238 |
-212 |
-224 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame riconoscono, a decorrere dall’anno 2025, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario. L’esonero spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua. Con decreto interministeriale sono disciplinate le modalità attuative della misura in esame e, in particolare, l’importo dell’esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto delle risorse stanziate.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere risulta limitato allo stanziamento previsto e che con decreto interministeriale saranno definiti, tra l’altro, l’importo dell’esonero e le procedure per il rispetto delle risorse stanziate.
Articolo 36
(Formazione delle donne vittime di violenza)
Le norme incrementano di 3 milioni di euro a decorrere dal 2025 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, al fine di rafforzare l’orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza e favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame incrementano di 3 milioni di euro a decorrere dal 2025 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, al fine di rafforzare l’orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.
Articolo 37
(Misure in materia di cani di assistenza)
Normativa vigente. La legge n. 37 del 1974, formata da un unico articolo, stabilisce che il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa e ha il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida. In entrambi i casi, allo stesso soggetto è riconosciuto il diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri sui mezzi di trasporto pubblico.
I responsabili della gestione dei trasporti e i titolari degli esercizi che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.
La norma riconosce il diritto di farsi accompagnare sui mezzi di trasporto pubblico senza dover pagare alcun biglietto o sovrattassa per l’animale e il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico di cui alla legge n. 37 del 1974, a favore delle seguenti categorie:
a) persone con disabilità che presentano compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali individuate ai sensi del decreto attuativo di cui al comma 3;
b) persone con patologie individuate ai sensi del medesimo comma 3, anche non in possesso del certificato di riconoscimento della condizione di disabilità (comma 1).
Ai fini del presente articolo, per cani di assistenza si intendono i cani addestrati per il supporto delle persone, ivi compresi i cani guida per le persone cieche e ipovedenti (comma 2).
La norma demanda a un decreto del Ministro della salute e del Ministro per le disabilità[53], sentite le associazioni di categoria, la definizione:
a) delle compromissioni e delle patologie per le quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati per supportare la persona;
b) delle procedure per il riconoscimento e la istituzione di un registro dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza;
c) dei percorsi di addestramento dei cani di assistenza e le misure atte a garantirne la salute e il benessere;
d) del formato del tesserino identificativo dei cani di assistenza che i soggetti abilitati alla formazione sono tenuti a rilasciare, con oneri non a carico della finanza pubblica, nelle more e al termine del percorso formativo e le modalità operative per la registrazione del cane di assistenza nell’ambito del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia;
e) gli enti con funzioni di controllo e monitoraggio deputati al riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione, alla tenuta del relativo registro e alla valutazione periodica del loro operato, nonché le misure da attuare in caso di valutazione negativa o riscontrata non conformità del servizio offerto;
f) le disposizioni finali e transitorie.
Per i cani guida delle persone cieche formati prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, le disposizioni di cui alla citata legge 14 febbraio 1974, n. 37, continuano ad applicarsi indipendentemente dall’eventuale tesseramento dell’animale (comma 3). Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, si applicano anche alle figure coinvolte nell’addestramento del cane di assistenza, operanti presso i soggetti abilitati alla formazione, nell’espletamento delle attività funzionali all’addestramento (comma 4).
Per le finalità di cui al comma 1, il fondo per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025 (comma 5).
Per lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 3, lettera e), è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio di ministri (comma 6).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Incremento del Fondo per il trasporto pubblico locale, di cui all'art. 16-bis, c. 1, del D.L. 95/2012 per l'esenzione del pagamento del biglietto dei mezzi pubblici per i cani da assistenza (comma 5) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
| Maggiori spese che gli enti con funzioni di controllo e monitoraggio dovranno sostenere per l’istruttoria delle procedure di riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza (comma 6) |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
La relazione tecnica afferma che le disposizioni al comma 1 comportano una riduzione delle entrate per le aziende del Trasporto pubblico locale, da compensare attraverso un corrispondente incremento dei trasferimenti operati alle Regioni, stimata come segue.
Il numero dei cani di assistenza presenti sul territorio nazionale non è, attualmente, censito. Tuttavia, in base alle stime disponibili, le scuole operanti sul territorio addestrano circa 80 cani guida all’anno mentre per quanto riguarda le altre categorie di cani d’assistenza si ipotizza una produzione annua da parte di tutte le realtà operanti sul territorio di circa 60-70 esemplari sulla base di informazioni raccolte informalmente attraverso contatti con gli operatori di settore e le associazioni professionali.
Ipotizzando una aspettativa di vita di 16 anni, se ne ricava un numero complessivo di sino a 1.120 cani di assistenza attivi ogni dato anno = (16×70), in aggiunta ai cani guida per le persone cieche. Ipotizzando 2 viaggi al giorno sul trasporto pubblico locale per 220 giorni all’anno e un costo del biglietto pari a 2 euro a viaggio, si ricava una riduzione di entrate, per i soggetti del Trasporto pubblico locale, pari a 1 milione di euro all’anno (= 1.120×2×220gg×2eur), da coprire mediante l’incremento dei corrispondenti trasferimenti alle Regioni (comma 5).
La RT conferma che il comma 2 reca la definizione di cane di assistenza e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e il comma 3,
lettere da a) a d) nonché f), non determina oneri considerato che le spese di produzione del tesserino identificativo sono a carico dei richiedenti.
L’individuazione, in concreto, degli enti di controllo di cui al comma 3, lettera e), deputati al riconoscimento, al controllo e al monitoraggio dei soggetti abilitati all’addestramento dei cani di assistenza, interessando anche competenze regionali, sarà effettuata nell’ambito del procedimento di adozione del decreto interministeriale di cui al medesimo comma 3.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame riconosce il diritto di farsi accompagnare sui mezzi di trasporto pubblico senza dover pagare alcun biglietto o sovrattassa per l’animale e il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico di cui alla legge n. 37 del 1974, a favore delle persone con disabilità che presentano compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali e delle persone con determinate patologie anche non in possesso del certificato di riconoscimento della condizione di disabilità (comma 1).
La norma demanda a un decreto ministeriale, sentite le associazioni di categoria, la definizione delle patologie per cui i cani di assistenza possono essere addestrati [lettera a)], delle modalità di istituzione di un registro dei soggetti abilitati alla formazione dei cani per tali fini [lettera b)] e dei relativi percorsi di addestramento [lettera c)], della disciplina del rilascio del tesserino identificativo alla fine della formazione [lettera. d)] e l’individuazione degli enti con funzioni di controllo e valutazione in materia [lettera. e)] (comma 3).
Per le finalità di cui al comma 1, il fondo per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025 (comma 5). Per lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 3, lettera e), è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 6).
Al riguardo, non si formulano osservazioni circa i commi da 1 a 5, preso atto di quanto illustrato nella relazione tecnica in merito alla quantificazione degli oneri per il trasporto pubblico locale ai quali corrisponde un incremento del Fondo per il trasporto pubblico locale.
In merito al comma 6, la relazione tecnica non fornisce alcun chiarimento in merito agli oneri ivi previsti, pari a 400.000 euro annui, limitandosi a rinviare al decreto interministeriale che individua gli enti di controllo cui sono destinate le risorse. Al riguardo, sarebbe dunque opportuno acquisire dal Governo elementi idonei a chiarire il procedimento di quantificazione delle risorse stanziate a tali fini.
Articolo 38
(Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità)
Le norme autorizzano l’INPS a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure appartenenti alle aree psicologiche e sociali, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025, in considerazione della riforma in materia di disabilita prevista dal PNRR e al fine di realizzare l'attività di sperimentazione nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024[54], in attesa del completamento delle procedure di reclutamento (comma 1).
Per le suddette attività, l'autorizzazione per le spese di funzionamento di cui all'articolo 9, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2024, è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2025 (comma 2). Contestualmente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9, comma 7, primo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2024 è ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2025 (comma 3).
L’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 62 del 2024, al fine di garantire piena attuazione alle disposizioni contenute nel medesimo articolo 9, autorizza l'INPS per il triennio 2024-2026, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con incremento della propria dotazione organica, a bandire e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 1.069 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Medici di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, 142 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei Funzionari amministrativi e 920 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei Funzionari sanitari del Comparto Funzioni Centrali.
Il successivo comma 7 autorizza per le predette assunzioni autorizzata una spesa pari ad euro 7.146.775 per l'anno 2024, ad euro 71.629.183 per l'anno 2025 e ad euro 215.371.872 annui a decorrere dall'anno 2026. È altresì autorizzata, in favore dell'INPS, una spesa pari ad euro 2.483.256 per l'anno 2024, di cui euro 2.086.769 per la gestione delle procedure concorsuali ed euro 396.487 per le spese di funzionamento, ed una spesa pari ad euro 1.625.593 per l'anno 2025 e pari ad euro 198.244 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le spese di funzionamento.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Conferimento di incarichi per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali – personale (comma 1) |
16,0 |
|
|
16,0 |
|
|
16,0 |
|
|
| Conferimento di incarichi per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali - funzionamento (comma 2) |
4,0 |
|
|
4,0 |
|
|
4,0 |
|
|
| Minori spese correnti |
|
||||||||
| Riduzione dello stanziamento destinato all'assunzione di personale da parte di INPS (comma 3) |
20,0 |
|
|
20,0 |
|
|
20,0 |
|
|
La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al comma 1, nelle more del completamento delle procedure assunzionali previste al comma 6 dell’articolo 9 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che non potranno avvenire prima della metà dell’anno 2025 dell’immissione in servizio dei vincitori di concorso, è finalizzata a reperire medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali (per i quali ancora non è stato bandito il concorso) attraverso conferimento di incarichi professionali, anche su base convenzionale con altre amministrazioni pubbliche, in primis le Aziende Sanitarie Locali nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025. Di seguito la stima dei maggiori oneri per il reperimento delle figure professionali pari a:
(euro)
| Costo specialisti |
512.000 |
| Medici |
12.583.030 |
| Operatori sociali |
2.151.479 |
| Personale amministrativo |
753.018 |
| Totale |
15.999.527 |
Il comma 2 autorizza la spesa di euro 4 milioni per le spese di funzionamento necessarie per sostenere un investimento di risorse economiche iniziale al fine di adeguare i locali e consentire l’acquisto della strumentazione propedeutica all’avvio della riforma su tutto il territorio nazionale, avendo accertato difficoltà nell’individuazione nel breve di strutture immobiliari idonee allo scopo.
Il comma 3 prevede, a copertura dei maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2025, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 62 del 2024.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame autorizzano l’INPS a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure appartenenti alle aree psicologiche e sociali, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma della disabilita prevista dal PNRR, al fine di realizzare l'attività di sperimentazione nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024 e in attesa del completamento delle procedure di reclutamento.
Per le suddette attività, l'autorizzazione per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 9, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2024, è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2025. Contestualmente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9, comma 7, primo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2024 è ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2025.
Al riguardo, si rileva che l’onere si configura come limite di spesa. Ciò premesso, si osserva che gli oneri relativi al conferimento di incarichi da parte dell’INPS vengono dettagliati dalla RT con riferimento agli importi relativi alle singole figure interessate (specialisti, medici, operatori sociali e personale amministrativo). Al contrario, non viene fornita alcuna indicazione circa il numero dei soggetti reclutati né il loro inquadramento o livello di carriera. In proposito, appare pertanto opportuno che il Governo fornisca ulteriori informazioni.
Articolo 39
(Uffici antidroga)
Normativa vigente. L’articolo 11 del Testo unico in materia di sostanze stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, così come modificato dall'articolo 2, comma 6-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 225 del 2010, dispone il Dipartimento della pubblica sicurezza possa destinare, fuori del territorio nazionale personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga (comma 1). A tal fine la norma incrementa di venti unità, riservate agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga, il contingente di esperti previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (comma 2). La DCSA può, altresì, costituire, con proprio personale, uffici operanti fuori del territorio nazionale per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope[55] (commi 3 e 4).
La norma, modificando il comma 3 dell’articolo 11 del Testo unico in materia di sostanze stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, prevede che al personale della Direzione centrale per i servizi antidroga (DCSA) inviato presso gli uffici fuori del territorio nazionale spetti il trattamento economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza della medesima DCSA operanti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. Viene inoltre sostituito il successivo comma 5 che reca gli oneri derivanti dall’attuazione del citato articolo 11 stabilendo che l’onere derivante dal comma 3 del medesimo articolo come modificato dalla presente disposizione, relativo alla possibilità da parte della Direzione centrale per i servizi antidroga di istituire Uffici fuori dal territorio nazionale, è pari complessivamente a 810.000 euro annui a decorrere dal 2025, di cui 725.000 euro annui, per le spese di personale e 85.000 euro annui per le spese di funzionamento (comma 1).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Adeguamento del trattamento economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti inviati in Uffici operanti fuori dal territorio nazionale - personale (comma 1, lettera b) |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
| Adeguamento del trattamento economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti inviati in Uffici operanti fuori dal territorio nazionale - spese di funzionamento (comma 1, lettera b) |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
| Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
||||||||
| Adeguamento del trattamento economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti inviati in Uffici operanti fuori dal territorio nazionale - effetti riflessi (comma 1, lettera b) |
|
|
|
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica in primo luogo che l’istituzione degli Uffici antidroga di cui al comma 3 non incide sul contingente di Esperti per la Sicurezza (attualmente fissato in 50 unità, dal combinato disposto dell’articolo 11 del D.P.R. n. 309 del 1990 e dal D.M. n. 104 del 2016). Inoltre, viene riportato che le risorse stanziate sono state quantificate al fine di consentire l’invio all’estero di un contingente di tre unità di personale in servizio presso tre diverse sedi, composto da Ufficiali/Funzionari di livello dirigenziale ovverosia da Colonnelli dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e Primi Dirigenti della Polizia di Stato. L’onere annuale complessivo di tali Uffici viene individuato utilizzando in via prudenziale le voci di costo, fornite dal MAECI, relative alla sede per l’esperto per la sicurezza in Ottawa (Canada) con funzione da “Consigliere”, pari a euro 241.554,15 pro-capite quantificate secondo i parametri utilizzati nell’anno 2024 per il calcolo delle indennità di servizio all’estero. Nel dettaglio, la stima complessiva considera i seguenti elementi ai fini del trattamento economico all’estero previsto dal comma 3 del predetto articolo 168 del DPR n. 18 del 1967: ISE per la sede di Ottawa per un posto di consigliere più la maggiorazione per rischio e disagio ed un coniuge ed un figlio a carico; maggiorazione spese abitazione; indennità di prima sistemazione; provvidenze scolastiche; trasporto effetti; spese di viaggio di trasferimento; spese di viaggio di congedo; viaggi in aereo effettuati in classe economica; oneri previdenziali e assistenziali. Prudenzialmente non è considerata la possibilità di inviare ufficiali su posti di funzione equiparabili a quello di primo segretario.
La stima degli oneri annui (riportata nella tabella sottostante) è effettuata, inoltre, con i seguenti criteri: ISE (con carichi di famiglia standard); indennità prima sistemazione (IPS), corrisposta una tantum solamente all'inizio del biennio di servizio, varia in relazione alla sede ed è calcolata in ragione delle previsioni di cui all’art. 175 del D.P.R. n. 18 del 1967; viaggio trasferimento (valori singoli reali con carichi di famiglia standard, calcolati sia all’inizio che alla fine del servizio); viaggi di congedo (valori singoli reali con carichi di famiglia, rapportati alla sede di Ottawa considerando il diritto riconosciuto di un viaggio di congedo ogni 18 mesi); trasporto effetti (valori singoli reali del trasloco sia alla partenza che al ritorno, ossia all’inizio e alla fine del servizio); contributo provvidenze scolastiche: somme effettivamente corrisposte, ai sensi dell’articolo 179, comma 1 del DPR n. 18 del 1967 nella sede presa a base di riferimento per l’individuazione dei parametri.
| Tipologia spesa |
Importo |
| ISE netta/ritenute fiscali/ritenute previdenziali lavoratore |
398.200 |
| Imposte sulle retribuzioni |
34.500 |
| Indennità di alloggio |
112.300 |
| Provvidenze scolastiche |
47.300 |
| Indennità prima sistemazione e viaggi |
78.200 |
| Contributo trasporto effettivo |
54.500 |
| Totale |
725.000 |
Infine, per le spese di funzionamento l’onere è pari ad euro 85.000 a decorrere dal 2025. Pertanto, alla disposizione si ascrivono oneri complessivi pari a euro 810.000 a decorrere dall’anno 2025. Tale importo è da considerarsi un limite di spesa.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificando l’articolo 11 del Testo unico in materia di sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, riconosce al personale della Direzione centrale per i servizi antidroga (DCSA) inviato presso gli uffici fuori del territorio nazionale il trattamento economico degli esperti per la sicurezza della medesima DCSA operanti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. L’onere derivante da quanto disposto è indicato pari complessivamente a 810.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, di cui 725.000 euro annui, per le spese di personale e 85.000 euro annui per le spese di funzionamento. Al riguardo, premesso che la norma, come anche confermato dalla relazione tecnica, opera nell’ambito di un limite massimo di spesa, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all’effettiva platea dei beneficiari della disposizione. Sul punto, infatti, posto che in base a quanto desumibile dalla disciplina recata dall’articolo 11 del DPR n. 309 del 1990 non appare del tutto evidente l’entità complessiva del personale ad oggi inviato presso gli uffici della Direzione centrale per i servizi antidroga operanti fuori dal territorio nazionale che, stante la portata generale della disposizione, risulterebbe complessivamente beneficiario delle spettanze economiche previste dalla stessa, la relazione tecnica afferma - senza che ciò trovi riscontro nel testo normativo - che l’ammontare delle suddette risorse sono state quantificate al fine di consentire l’invio all’estero di un contingente di tre unità di personale in servizio presso tre diverse sedi.
Infine, appare opportuno che vengano evidenziati i criteri utilizzati ai fini della stima delle spese di funzionamento, posto che la relazione tecnica non fornisce dettagli in merito.
Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, con una dotazione di euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2025.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Istituzione del Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, con una dotazione di euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2025.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che l’onere è limitato all’ammontare dello stanziamento.
Articolo 41
(Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi)
Le norme inseriscono i commi 10-bis e 10-ter all’articolo 75 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, al fine di istituire, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, il fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, destinato alla copertura degli oneri per l’effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, le cui modalità di utilizzo sono demandate all’emanazione di un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Si ricorda che l’articolo 75, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 prevede che gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi siano effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.
Viene inoltre soppressa la previsione di trasmettere al Ministero della sanità il verbale delle operazioni di distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate, per le quali l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale, e incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni, di cui all’articolo 87, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Istituzione del Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
La relazione tecnica afferma che la quantificazione delle esigenze finanziarie necessarie a sostenere i costi degli accertamenti analitici sulle sostanze stupefacenti sequestrate nei confronti dei consumatori, nell’ambito del procedimento amministrativo di cui all’articolo 75 del d.P.R. n. 309 del 90, si basa sull’utilizzo di dati certificati. Il primo fattore è rappresentato dal numero dei sequestri di droga effettuato annualmente dalle Forze di Polizia ai sensi del citato articolo 75. Il dato, raccolto dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, Direzione Centrale per l’amministrazione generale e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, Ufficio V: Studi, Ricerche e Documentazione Generale, è tratto dalle annuali Relazioni al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, edite dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel prospetto che segue è riportato il numero delle segnalazioni per violazione dell’articolo 75[56] in relazione al possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, con riferimento agli anni 2021 – 2023 e il relativo valore medio triennale.
| Anno |
Numero segnalazioni 2021-2023 |
Valore medio (totale 3) |
| 2021 |
36.336 |
34.534 |
| 2022 |
32.588 |
|
| 2023 |
34.679 |
|
| Totale |
103.603 |
Anche l’altro fattore, il costo unitario degli accertamenti analitici, ha una provenienza verificabile, essendo desunto dal D.M. 30 maggio 2002, recante “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”. Tale provvedimento stabilisce, nell’ultimo aggiornamento disponibile, la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazione riconosciuti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori. In particolare, nella Tabella (articolo 27) relativa alla “perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici, inclusa nell’Allegato al citato decreto[57], è previsto che “spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la ricerca quantitativa[58]”.
Nel sottostante prospetto è riportato il costo minimo unitario degli accertamenti analitici che, per quanto di interesse con riferimento alla tipologia di analisi da svolgere sui reperti ex articolo 75, devono necessariamente includere sia la valutazione qualitativa (“quale” sostanza stupefacente è presente nel reperto) sia quantitativa (“quanta” sostanza stupefacente è presente nel reperto) per le esigenze di prosecuzione del procedimento amministrativo prefettizio.
| Analisi |
Onorario |
Costo minimo unitario |
| Qualitativa |
Da euro 48,03 a euro 145,12 |
Euro 48,03 |
| Quantitativa |
Da euro 67,66 a euro 193,67 |
Euro 67,66 |
| Costo unitario di un’analisi tossicologica quali-quantitativa |
Euro 115,69 |
|
Moltiplicando i due fattori, il numero medio di segnalazioni annue ex articolo 75 e il costo minimo unitario si ottiene l’importo (stimato) complessivo annuo relativo alle analisi tossicologiche quali-quantitative sui reperti sequestrati nell’ambito del procedimento amministrativo.
(euro)
| Numero medio di segnalazioni annue |
Costo minimo unitario
|
Importo complessivo annuo minimo |
| 34.534 |
Euro 115,69 |
3.995.238 |
L’importo di 3,99 mln, arrotondato a 4 milioni, in ragione d’anno, ottenuto utilizzando il moltiplicatore rappresentato dal costo minimo unitario, dovrà trovare copertura attraverso la costituzione (comma 10-bis) nello stato di previsione del Ministero dell’interno del “Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi di cui all’articolo 75 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”, le cui modalità di utilizzo saranno definite (comma 10-ter) con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
Con riferimento al comma 2, la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, il fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, destinato alla copertura degli oneri per l’effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi.
Al riguardo, si rileva che la RT fornisce nel dettaglio l’analisi dei costi unitari e la previsione dei quantitativi annui richiesti per lo svolgimento degli accertamenti. Preso atto dei dati forniti, sulla stima riportata dalla RT non vi sono osservazioni da formulare. Peraltro, l’importo stanziato sul fondo (4 milioni di euro a decorrere dal 2025) corrisponde alla quantificazione degli oneri risultante dalla RT (3.995.238 euro). Tuttavia, poiché la suddetta relazione fa riferimento al costo minimo, appare utile acquisire conferma circa la prudenzialità degli stanziamenti previsti.
Non si hanno invece osservazioni da formulare riguardo al comma 2, dal momento che la modifica ivi introdotta alla legislazione vigente si limita a sopprimere la previsione di trasmettere al Ministero della sanità il verbale delle operazioni di distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate.
Articolo 42
(Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe - NEWS-D)
La norma introduce l’articolo 14-bis al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, concernente “Sistema nazionale di allerta rapida NEWS-D”. In particolare, con il nuovo articolo 14-bis, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche antidroga, il Sistema nazionale di allerta rapida (NEWS-D), strumento di coordinamento operativo delle informazioni finalizzato a individuare e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate[59]. Per il proprio funzionamento si avvale dei seguenti centri collaborativi di primo livello: Istituto superiore di sanità; centri antiveleno, pubblici o privati; Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza. Possono, altresì, essere centri collaborativi di secondo livello: istituti di medicina legale; laboratori universitari di tossicologia forense; amministrazioni centrali e periferiche competenti in materia di droga; strutture di emergenza; laboratori delle Forze di polizia; strutture pubbliche di base[60]; enti, agenzie e associazioni scientifiche ovvero soggetti pubblici o privati operanti nell’ambito di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, da individuare sulla base di criteri specifici, dal Dipartimento per le politiche antidroga.
Si dispone, inoltre, che il Dipartimento per le politiche antidroga, è autorizzato, anche in deroga alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici[61], a stipulare convenzioni e contratti con strutture private in possesso di specifici requisiti (comma 1)
All’attuazione di quanto disposto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma chiarendo che strumento NEWS-D non determina riflessi sull’organizzazione della PCM in quanto non è prevista la costituzione di una ulteriore struttura amministrativa. Lo stesso è da considerarsi un mero strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta che opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica per individuare e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate. Dall’avvalimento delle diverse amministrazioni pubbliche quali centri collaborativi di primo e secondo livello non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con particolare riguardo alle spese di personale in quanto le singole amministrazioni pubbliche coinvolte svolgono la propria attività a favore del NEWS-D nell’ambito delle loro ordinarie competenze istituzionali. Le risorse finanziarie necessarie a sostenere i costi del Sistema nazionale di allerta rapida sono quelle, già individuate, presenti nel capitolo 771 del CDR 14 del DPA denominato “Spese per interventi specifici per l’implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di comunicazione, diffusione delle informazioni e attività di monitoraggio”.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introducendo l’articolo 14-bis al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza[62], dispone l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche antidroga, del Sistema nazionale di allerta rapida (NEWS-D), strumento di coordinamento operativo delle informazioni finalizzato a individuare e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate. Per il proprio funzionamento, il citato strumento si avvale di centri collaborativi di primo livello[63] e di secondo livello[64] ed è autorizzato, anche in deroga alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, a stipulare convenzioni e contratti con strutture private in possesso di specifici requisiti (comma 1). All’attuazione di quanto disposto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).
La relazione tecnica riferisce che l’istituzione di NEWS-D non determina riflessi sull’organizzazione della PCM in quanto non è prevista la costituzione di una ulteriore struttura amministrativa e lo stesso è da considerarsi un mero strumento di coordinamento operativo informatico delle informazioni di allerta e che le risorse finanziarie necessarie a sostenere i costi di tale strumento sono già presenti a legislazione vigente su uno specifico capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio di cui vengono riportati i riferimenti (capitolo 771 del CDR 14 del DPA). La relazione tecnica precisa, inoltre, che le amministrazioni pubbliche coinvolte, svolgono la propria attività a favore del NEWS-D nell’ambito delle loro ordinarie competenze istituzionali e pertanto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento all’implementazione di NEWS-D, al fine di verificare la neutralità della disposizione, considerato che la relazione tecnica afferma che il nuovo strumento opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato sarebbe opportuno acquisire una stima, sia pur di massima, dei relativi oneri di avvio e di gestione, nonché informazioni più specifiche circa le effettive dotazioni disponibili nel capitolo indicato ai fini della copertura dei medesimi oneri.
Non si hanno osservare da formulare, invece, per quanto concerne i centri collaborativi che prevedono il coinvolgimento di determinate amministrazioni ed enti, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la riconducibilità della relativa attività nelle rispettive ordinarie competenze istituzionali.
Articolo 43
(Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)
Normativa vigente. Il primo periodo del comma 630 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, prevede che, a decorrere dal 2019 e fino al 2025, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e di Sport e salute S.p.A. sia stabilito nella misura annua del 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Tali risorse, in base al secondo periodo della suddetta disposizione, sono, in particolare destinate:
· al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;
· a Sport e salute S.p.A. per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui;
· per 2 milioni di euro annui, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639 della medesima legge, relativi alla regolazione contabile sui concorsi per pronostici sportivi destinati a Sport e salute S.p.A.
La norma, prevede, inoltre, che, al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute S.p.A.
Il comma 630-bis, introdotto dall’articolo 4, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 71 del 2024, prevede, al primo periodo, che, a decorrere dal 2026, stabilisce il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute S.p.A. e dell'Organizzazione nazionale antidoping in Italia (NADO Italia) nella misura annua del 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività relativi alla gestione di impianti sportivi, alle attività di club sportivi, palestre e ad altre attività sportive. Al secondo periodo della medesima disposizione le suddette risorse complessive sono destinate:
- al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;
- a NADO Italia, nella misura di 7,7 milioni di euro annui;
- a Sport e salute S.p.A. per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui;
- per 2 milioni di euro annui, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639 della medesima legge, relativi alla regolazione contabile sui concorsi per pronostici sportivi destinati a Sport e salute S.p.A.
Viene, inoltre, previsto che, al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute S.p.A.
Il comma 632 della medesima disposizione consente mediante un DPCM la rimodulazione annuale degli importi di cui al comma 630, primo periodo, in relazione alle entrate effettivamente incassate ai sensi della medesima disposizione e accertate in sede di assestamento o di bilancio.
Il comma 190 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 ha autorizzato la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato Italiano Paralimpico (Comitato paralimpico nazionale nel testo).
La norma novella i commi 630, 630-bis e 632 della legge n. 145 del 2018 recante la disciplina del finanziamento del sistema sportivo nazionale. In particolare la norma:
- modifica il primo periodo del comma 630 inserendo, tra gli enti destinatari del finanziamento sportivo dal 2019 al per il 2025 (CONI e Sport e salute S.p.A.) il Comitato Italiano Paralimpico, elevando il limite minimo del finanziamento complessivamente destinato al sistema sportivo, da euro 410.000.000 a euro 438.761.503 (+euro 28.761.503) [comma 1, lettera a), n.1];
- novella il secondo periodo del comma 630 determinando la misura del finanziamento del Comitato Italiano Paralimpico per il 2025 in euro 28.761.503 [comma 1, lettera a), n.2];
- modifica il primo periodo del comma 630-bis inserendo, tra gli enti destinatari del finanziamento sportivo a decorrere dal 2026 (CONI, Sport e salute S.p.A. e NADO Italia) il Comitato Italiano Paralimpico, elevando il limite minimo del finanziamento complessivamente destinato al sistema sportivo, da euro 410.000.000 annui ad euro 438.761.503 annui dal 2026 al 2034 (+euro 28.761.503) e da euro 410.000.000 annui ad euro 422.165.697 euro annui (+12.165.697) a decorrere dal 2035 [comma 1, lettera b), n.1];
- novella il secondo periodo del comma 630-bis determinando la misura del finanziamento del Comitato Italiano Paralimpico dal 2026 al 2034 in euro 28.761.503 annui e nella misura di euro 12.165.697 annui a decorrere dal 2035 [comma 1, lettera b), n. 2].
I commi 1, lettera a), n. 2 e 1, lettera b), n. 2 riferiscono che le risorse attribuite al Comitato Italiano Paralimpico sono destinate alla copertura delle spese relative al funzionamento e alle attività istituzionali dell’ente, alla copertura degli oneri relativi alla preparazione paraolimpica e al supporto della delegazione italiana, nonché al finanziamento delle federazioni sportive paraolimpiche, delle discipline sportive paraolimpiche, degli enti di promozione paraolimpica.
Viene, altresì, sostituito con un nuovo testo il comma 632 della suddetta disposizione che nell’assetto vigente consente mediante un DPCM la rimodulazione annuale degli importi di cui al comma 630, primo periodo, (relativi al solo 2025) in relazione alle entrate effettivamente incassate ai sensi della medesima norma e accertate in sede di assestamento o di bilancio. La nuova disposizione prevede che con decreto annuale del Ministro dell’economia sono accertate le entrate di cui ai precedenti commi 630 (relativo al 2025) e 630-bis (riferito agli esercizi a decorrere dal 2026). Qualora le suddette entrate siano superiori all’importo di 438.761.503 euro annui fino al 2034 e all’importo di 422.165.697 euro annui a decorrere al 2035, la differenza è attribuita, con DPCM al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato paralimpico internazionale, nonché a Sport e Salute S.p.A. per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite (comma 1, lettera c)).
Viene, infine disposta l’abrogazione del comma 190 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 che autorizza la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato Italiano Paralimpico (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme precisando con riferimento al comma 1, lettera b). n. 1 che l’incremento del limite complessivo minimo del finanziamento da euro 410.000.000 a euro 438.761.503 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 è in linea con gli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Con riguardo al comma 1, lettera c) viene altresì precisato che tale disposizione, intervenendo sulle modalità di riparto di eventuali maggiori entrate, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma [comma 1 lettera a) e b)] estende al Comitato Italiano Paralimpico la destinazione della quota del 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività sportiva, incrementando il limite minimo a tale scopo destinabile da euro 410.000.000 annui a euro 438.761.503 annui (+euro 28.761.503) dal 2025 al 2034 e a euro 422.165.697 annui (+euro 12.165.697) a decorrere dal 2035. Si prevede, inoltre, che tali risorse siano assegnate al Comitato Italiano Paralimpico, nella misura di euro 28.761.503 annui dal 2025 al 2034 e nella misura di 12.165.697 euro annui a decorrere dal 2035. Viene, altresì, disposto (comma 1, lettera c)) che l’eventuale differenza eccedente i suddetti importi, da accertare annualmente con decreto ministeriale (MEF), sia attribuita, con DPCM, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio in favore del Dipartimento per lo sport, al Coni, al Comitato Paralimpico internazionale, nonché a Sport e Salute S.p.a., per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite. Viene, infine disposta l’abrogazione, a decorrere dal 2025, dell’autorizzazione di spesa di euro 7.000.000 annui prevista dal comma 190 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato Italiano Paralimpico (comma 2). Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e la relazione tecnica riferisce che l’incremento del limite complessivo minimo del finanziamento da euro 410.000.000 a euro 438.761.503 (peraltro limitatamente al periodo dal 2026 al 2034) è in linea con gli stanziamenti previsti a legislazione vigente.
Tanto premesso, andrebbe chiarito quali sono le fonti di finanziamento del Comitato Italiano Paralimpico previste a legislazione vigente, al fine di verificare l’invarianza delle risorse ad esso attribuite sulla base della norma in esame. Infatti, da un lato, la disposizione prevede l’abrogazione a decorrere dal 2025 della sola autorizzazione di spesa, pari a euro 7.000.000 annui, di cui al comma 190 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, come se essa rappresentasse l’unica fonte di finanziamento a carico del bilancio dello Stato del Comitato Italiano Paralimpico, dall’altro, dalla relazione tecnica si evince invece che l’incremento del limite complessivo minimo del finanziamento da euro 410.000.000 a euro 438.761.503 da destinare al medesimo Comitato – per un importo pari a euro 28.761.503, quindi ben superiore alla predetta autorizzazione di spesa - risulta in linea con gli stanziamenti previsti a legislazione vigente.
Articolo 44
(Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)
Le norme incrementano di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all’articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Rifinanziamento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame incrementano di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all’articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.
Articolo 45
(Paralimpiadi Milano-Cortina 2026)
Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 50 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nonché all’accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Al relativo riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni coinvolte.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Istituzione di un Fondo per il finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 - spese di funzionamento |
0,5 |
50,0 |
|
0,5 |
50,0 |
|
0,5 |
50,0 |
|
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 50 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nonché all’accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.
La norma incrementa la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 (fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale), incrementandolo di 50 milioni di euro per il 2026 e di 40 milioni di euro per il 2027 (comma 1).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale (comma 1) |
|
50,0 |
40,0 |
|
50,0 |
40,0 |
|
50,0 |
40,0 |
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma incrementa di 50 milioni di euro per il 2026 e di 40 milioni di euro per il 2027 il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 (fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale). Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che la disposizione si configura come integrazione di un fondo già previsto a legislazione vigente e che i relativi oneri sono configurati come limiti di spesa.
Articolo 47
(Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)
Le norme incrementano il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per i seguenti importi:
- 1.302 milioni di euro per l’anno 2025;
- 5.078 milioni di euro per l’anno 2026;
- 5.780 milioni di euro per l’anno 2027;
- 6.663 milioni di euro per l’anno 2028;
- 7.725 milioni di euro per l’anno 2029;
- 8.898 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030
anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65.
Le finalità, richiamate dalla disposizione in esame, e i relativi impieghi sono sintetizzati nella seguente tabella:
(milioni di euro)
| Articolo |
Finalità |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 (a decorrere) |
| 18 |
Trattamento accessorio personale (non quantificato)* |
|
|
|
|
|
|
| 19 |
Fondo CCN personale pubblico (non quantificato)** |
|
|
|
|
|
|
| 50 |
Tariffe prestazioni per acuti e post acuzie |
77 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
| 51 comma 1 |
Aggiornamento LEA |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
| 52 |
Piano pandemico 2025-2029 |
50 |
150 |
300 |
300 |
300 |
300 |
| 53 |
Dispositivi medici per trapianti |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
| 56 |
Indennità pronto soccorso |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| 57 comma 3 |
Quote spettanza grossisti |
|
50 |
50 |
|
|
|
| 58 |
Cure palliative |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
| 59 |
Medici in formazione specialistica |
|
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
| 61 |
Indennità dirigenza medica |
50 |
327 |
327 |
327 |
327 |
327 |
| 62 |
Indennità dirigenza non medica |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
| 63 |
Indennità infermieristica |
50 |
435 |
435 |
435 |
435 |
435 |
| 64 |
Premialità liste d'attesa |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| 65 |
Comunità terapeutiche |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
*L’articolo 18 consente l’incremento delle risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, rispetto alle risorse destinate a tali finalità nel 2024, con modalità e criteri da stabilire nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 di una misura percentuale del monte salari 2021 da determinare, per le amministrazioni non statali, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore.
** L’articolo 19 pone a carico dei bilanci delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027 (comma 2) e specifica che tale disposizione si applica anche al personale convenzionato del Servizio sanitario nazionale (comma 3).
Una quota delle risorse incrementali di cui al comma 1 pari a 883 milioni di euro per l’anno 2028, 1.945 milioni di euro per l’anno 2029 e 3.117 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030 è accantonata in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030 (comma 2).
Una quota delle risorse incrementali di cui al comma 1, pari a 928 milioni di euro per l’anno 2026, 478 milioni di euro per l’anno 2027 e 528 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028 è destinata all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilevo nazionale, di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
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||||||||
| Incremento finanziamento del Fondo sanitario nazionale (comma 1) |
1.302,0 |
5.078,0 |
5.780,0 |
962,0 |
4.382,9 |
4.680,0 |
962,0 |
4.382,9 |
4.680,0 |
La relazione tecnica richiama l’importo degli incrementi del livello del finanziamento del SSN a carico dello Stato per gli anni a decorrere dal 2025 e afferma che i suddetti incrementi risultano capienti ai fini della copertura del rinnovo dei contratti del personale del SSN e degli accordi collettivi con il personale convenzionato, di cui all’articolo 19, nonché ai fini della copertura delle altre disposizioni elencate nella norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.302 milioni di euro per l’anno 2025, di 5.078 milioni di euro per l’anno 2026, di 5.780 milioni di euro per l’anno 2027, di 6.663 milioni di euro per l’anno 2028, di 7.725 milioni di euro per l’anno 2029 e di 8.898 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18 (Incremento del trattamento accessorio del personale), 19 (Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico) e ulteriori disposizioni relative a misure di carattere sanitario. Una quota delle risorse incrementali di cui al comma 1 pari a 883 milioni di euro per l’anno 2028, 1.945 milioni di euro per l’anno 2029 e 3.117 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030 è accantonata in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030 (comma 2). Una ulteriore quota delle risorse incrementali di cui al comma 1, pari a 928 milioni di euro per l’anno 2026, 478 milioni di euro per l’anno 2027 e 528 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028 è destinata all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Non si hanno osservazioni da formulare con riferimento al livello di finanziamento del SSN cui concorre lo Stato (fabbisogno nazionale standard), considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento. Si rinvia invece agli articoli successivi per l’esame delle singole norme in materia sanitaria (artt. 48- 66).
La norma incrementa ulteriormente il limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, di cui all’articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, di 0,5 punti percentuali per l’anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dall’anno 2026 (comma 1).
Si ricorda che l’articolo 1, comma 233, della legge n. 213 del 2023, ha già rideterminato lo stesso limite di spesa, indicato originariamente all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ancorandolo nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.
Le risorse relative all’ulteriore incremento di cui al comma 1 sono anche destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell’emergenza, conseguenti all’accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio (comma 2).
Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 61,5 milioni di euro per l’anno 2025 e a 123 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
L’articolo 1, comma 246, della legge n. 213 del 2023 destina una quota delle risorse incrementali del Fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato disposte dalla medesima legge al comma 217, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2025 e a 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tra cui sono compresi progetti relativi al miglioramento dell’erogazione dei LEA. Tale autorizzazione di spesa è stata ridotta con l’articolo 7, comma 6, lettera e), del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 per 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica valuta gli oneri dell’incremento dei limiti di spesa disposti dalla norma, atteso che il volume della spesa per acquisti da privati accreditati di prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale nell'anno 2011 (anno di riferimento) ammonta a complessivi 12,3 miliardi di euro, in circa 61,5 milioni di euro per il 2025 (+0,5 punti percentuali) e in 123 milioni di euro (+ 1 punto percentuale) a decorrere dal 2026.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma aggiorna
il limite di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, come rideterminato dal comma 233 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023, incrementandolo di 0,5 punti percentuali nel 2025 e 1 punto percentuale a decorrere dal 2026 (comma 1), precisa che tali risorse sono anche destinate alle prestazioni erogate dalle strutture dotate di pronto soccorso (comma 2) e pone la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 61,5 milioni di euro per l’anno 2025 e a 123 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.
La relazione tecnica afferma che l’onere per l’anno 2025 è pari a circa 61,5 milioni di euro e quello a regime a partire dal 2026 è pari a 123 milioni di euro, partendo da un valore iniziale, riferito all’anno 2011, di circa 12,3 miliardi di euro.
In proposito, non si formulano osservazioni, nel presupposto che la norma, pur ampliando una possibilità di spesa, mantenga tuttavia contestualmente fermo il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, con l’effetto, dunque, di consentire ricomposizioni della spesa medesima senza aumentarne il limite complessivo rispetto alle risorse disponibili.
La norma, dopo aver elencato i fattori che determinano l’innovatività di un farmaco (comma 1), stabilisce che, ai fini del presente articolo, un medicinale è innovativo in funzione dei risultati di efficacia e sicurezza derivanti dal confronto con le alternative terapeutiche disponibili all’interno del prontuario farmaceutico nazionale prima della sua introduzione, in una definita indicazione terapeutica (comma 2).
Le norme finalizzano le risorse del fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a favorire l’accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico come definite al comma 5 (comma 3).
L’articolo 1, comma 401, della legge n. 232 del 2016 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi, ferma restando la competenza del Ministero della salute a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto 16 febbraio 2018 del Ministero della salute (Modalità operative di erogazione delle risorse stanziate a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi.). Il Fondo è stato incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 dall’ l’articolo 1, comma 259, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Le risorse del fondo di cui al comma 3 non impiegate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016.
Ferme restando le risorse annualmente stanziate, l’eventuale eccedenza della spesa per l’acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti come previsto dall’articolo 1, comma 406, della legge n. 232 del 2016.
In caso di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, ai fini del ripiano della spesa eccedente per farmaci innovativi, si applicano le modalità previste dall’articolo 1, comma 584, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (comma 4).
Si ricorda che tali modalità prevedono che l'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo sia ripianata da ciascuna azienda titolare di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato (procedure di payback).
L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con determinazione del direttore generale tecnico-scientifico da adottarsi entro il 31 marzo 2025, definisce i criteri di valutazione per l’attribuzione dell’innovatività terapeutica che consente il finanziamento dell’accesso al rimborso da parte del SSN, con le risorse del fondo di cui al comma 3, ad esito della valutazione condotta dalla Commissione Scientifico-Economica (CSE), sentiti i portatori di interesse e le associazioni di pazienti e cittadini (comma 5). Il requisito dell’innovatività terapeutica, attribuito sulla base di determinati criteri, ha una durata massima di 36 mesi (comma 6).
Il requisito dell’innovatività terapeutica viene attribuito ad una specifica indicazione terapeutica nella quale il medicinale abbia dimostrato di essere in grado di determinare la guarigione, o abbia ridotto il rischio di complicazioni letali o potenzialmente letali, o abbia determinato il rallentamento della progressione di malattia, o quando l’effetto terapeutico del medicinale determina il miglioramento della qualità della vita dei pazienti relativamente alle dimensioni della capacità di movimento e cura della persona. Nell’ambito di malattie rare e ultra-rare, il miglioramento della qualità della vita comprende anche le dimensioni del dolore e della capacità nello svolgimento delle attività abituali o lavorative.
Il medicinale, nella rispettiva indicazione terapeutica innovativa, è soggetto a monitoraggio tramite registro AIFA. L’indicazione terapeutica innovativa coincide con i criteri di limitazione della rimborsabilità applicati tramite il registro di monitoraggio AIFA.
Ogni indicazione terapeutica, la cui istanza di negoziazione della rimborsabilità e del prezzo presentata ad AIFA perviene oltre il sesto anno dalla data di prima attribuzione del requisito dell’innovatività alla specialità medicinale, non accede al finanziamento di cui al comma 3. L’AIFA non valuta la sussistenza del requisito dell’innovatività di cui al comma 6 in tutte le indicazioni terapeutiche autorizzate di medicinali a base di principio attivo, o di combinazioni di principi attivi, che hanno perso, o non hanno mai goduto di copertura brevettuale (comma 7).
Le norme dispongono che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i seguenti medicinali, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio AIFA, ovvero, in linea con quanto previsto ai commi 6 e 7, qualora la CSE valuti l’istituzione del registro di monitoraggio, potranno accedere al fondo di cui al comma 3:
- i medicinali con requisito di innovatività condizionata vigente, per un importo comunque non superiore a 300 milioni di euro annui. Per tali medicinali, il periodo di innovatività di trentasei mesi decorre dalla data di riconoscimento dell’innovatività condizionata (comma 8).
- gli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti già inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale, e classificati come “reserve” secondo la nomenclatura “AWaRe” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, per un importo comunque non superiore a 100 milioni di euro annui (comma 9).
Per effetto di quanto disposto dal comma 9, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i farmaci innovativi potranno accedere al fondo di cui al comma 3 per un importo non superiore a 900 milioni di euro annui.
Si ricorda che il Fondo di cui al comma 3, istituito con una dotazione di 1.000 milioni di euro, è stato incrementato di 300 milioni di euro dall’articolo 1, comma 259, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per una dotazione totale di 1.300 milioni di euro. Di conseguenza, i limiti di spesa previsti ai commi 8 (300 milioni di euro) e 9 (100 milioni di euro), riducono a 900 milioni di euro la quota del Fondo destinata ai farmaci innovativi.
Le norme novellano l’articolo 10 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante tra l’altro, norme sull’innovatività terapeutica, prevedendo che sia la Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), e non più la Commissione consultiva tecnico-scientifica, a verificare il requisito della innovatività terapeutica dei medicinali, a carico del Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare agli assistiti (comma 11). Infine, le norme recano, a meri fini di coordinamento normativo, novelle ai commi 377, 578, 584 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, eliminando i riferimenti ai farmaci oncologici innovativi in quanto, in virtù dell’articolo 35-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2021, a decorrere dal 2022, è stata superata la distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici, con conseguente unificazione dei due fondi ad essi dedicati.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame recano misure concernenti la definizione di innovatività dei farmaci, misure di coordinamento in materia e una diversa destinazione di quota parte delle risorse del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, a legislazione vigente, ha una dotazione di 1.300 milioni di euro annui.
In particolare, la relazione tecnica ribadisce che la norma prevede che a tale Fondo a decorrere dall’anno 2025 possano accedere anche i farmaci con il requisito dell’innovatività condizionata, per un importo non superiore a 300 milioni di euro annui e gli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti già inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale, e classificati come reserve secondo la nomenclatura AWaRe, per un importo non superiore a 100 milioni di euro annui.
La relazione tecnica chiarisce che trattandosi di una riallocazione delle risorse del Fondo, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, conseguentemente alle disposizioni introdotte, ai farmaci innovativi è destinata una quota non superiore a 900 milioni di euro annui.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame, dopo aver chiarito la definizione di innovatività di un farmaco (commi 1 e 2), finalizzano le risorse del Fondo per il rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi, istituito dall’articolo 1, comma 401, della legge n. 232 del 2016, a favorire l’accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative a malattie rare (comma 3). Le norme disciplinano il ripiano delle eccedenze di spesa rispetto al Fondo (comma 4), demandano a una determinazione AIFA la definizione dei criteri di valutazione per l’attribuzione dell’innovatività terapeutica che consente l’accesso al Fondo (comma 5) e disciplinano diversi limiti cui è soggetta l’attribuzione del requisito di innovatività terapeutica, che comunque ha una durata massima di 36 mesi (commi 6 e 7). Le norme inoltre estendono la possibilità di accedere al Fondo per i farmaci innovativi ai medicinali con requisito di innovatività condizionata e agli agenti antinfettivi per specifiche infezioni, nel limite, rispettivamente di 300 milioni e 100 milioni di euro annui (commi 8 e 9), con la conseguenza di limitare le risorse del Fondo per i farmaci innovativi a 900 milioni di euro, posto che tale Fondo a legislazione vigente presenta una dotazione di 1.300 milioni di euro annui (comma 10). Vengono infine disposte novelle di coordinamento (commi 11 e 12).
Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che le norme dispongono una diversa allocazione del Fondo di cui al comma 3, senza aumentare il limite di spesa complessivo rispetto alle risorse disponibili e che, per tale Fondo, sono previsti meccanismi per l’eventuale ripiano della spesa eccedente, prima a valere sulle risorse destinate alla spesa farmaceutica per acquisti diretti, e, in ultima istanza attraverso le procedure di payback a carico delle aziende farmaceutiche, come applicabili alla spesa farmaceutica complessiva per acquisti diretti.
Le norme recano una serie di vincoli e finalizzazioni alle risorse di cui all’articolo 47 del disegno di legge in esame, recante il rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.
Si rammenta preliminarmente che il comma 1 dell’articolo 47, sopra citato, ha destinato esplicitamente il sopra menzionato rifinanziamento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.
Di seguito vengono esaminate talune delle predette disposizioni, le quali hanno tutte l’effetto (al di là della formulazione testuale) di vincolare una quota del rifinanziamento a determinate finalità. Esse pertanto non introducono nuove autorizzazioni di spesa ma vincolano una parte delle risorse a specifiche finalizzazioni. Da ciò risulta che la registrazione degli effetti onerosi del rifinanziamento è dunque riferita all’articolo 47.
In particolare:
- autorizzano la spesa di 77 milioni di euro per l’anno 2025, destinata ai Diagnosis Related Groups (DRG) post acuzie e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinati rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti, al fine di dare attuazione all’articolo 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede l'aggiornamento ogni due anni delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale (articolo 50);
- vincolano 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 per l’aggiornamento dei LEA[65] (articolo 51, comma 1) e integrano il sistema di garanzia dei LEA di una dimensione di monitoraggio delle performance regionali (articolo 51, comma 2), demandando a un decreto del Ministero della salute l’individuazione di un sistema di indicatori di performance (articolo 51, comma 3);
- autorizzano la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2025, 150 milioni di euro per l’anno 2026 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027 per l’attuazione delle misure del Piano pandemico nazionale per il periodo 2025 – 2029 (articolo 52);
- autorizzano la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 al fine di rispondere alle esigenze di riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l’acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto. Al finanziamento accedono tutte le regioni in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente (articolo 53, comma 1). Le norme demandano a un decreto del Ministro della salute la definizione delle modalità di utilizzo dell’accantonamento e il riparto tra le regioni (articolo 53, comma 2);
- incrementano di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 le risorse per le cure palliative, di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) (articolo 58).
Si rammenta che ai sensi del citato comma 2, il CIPE (ora: CIPESS) vincola, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione delle finalità di cui alla medesima legge n. 38 (ossia l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato nell’ambito dei LEA, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza). A decorrere dall'anno 2024, l'importo di cui al primo periodo è incrementato di 10 milioni di euro annui;
- vincolano una quota pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per le regioni che risultino adempienti all’obiettivo sulle Liste di Attesa previsto nel questionario LEA (item H), demandando la definizione dei criteri per l’attribuzione delle somme a un decreto del Ministro della salute (articolo 64);
- vincolano una quota pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi, terapeutico-riabilitativi e rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze. La definizione delle modalità di attuazione del presente articolo e di assegnazione delle risorse è demandata a un decreto del Ministro della salute (articolo 65).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica si limita a richiamare il contenuto delle norme.
Relativamente all’articolo 52 la relazione tecnica chiarisce che la spesa è destinata all’attuazione delle misure relative al Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico per il periodo 2025-2029.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame vincolano parte delle risorse di cui all’articolo 47 del disegno di legge in esame, concernenti il rifinanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. In particolare:
- vincolano 77 milioni di euro per l’anno 2025, e, a decorrere dall'anno 2026, 1.000 milioni di euro annui, per l'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti e post-acuzie (articolo 50);
- vincolano 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 per l’aggiornamento dei LEA (articolo 51);
- autorizzano la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2025, 150 milioni di euro per l’anno 2026 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027 per l’attuazione delle misure del Piano pandemico nazionale per il periodo 2025 – 2029 (articolo 52);
- autorizzano la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 al fine di migliorare i servizi per il trapianto di organi e tessuti. (articolo 53);
- incrementano di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 le risorse per le cure palliative (articolo 58);
- vincolano una quota pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per le regioni che risultino adempienti all’obiettivo sulle Liste di Attesa previsto nel questionario LEA (articolo 64).
- vincolano una quota pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei LEA, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico riabilitativi, terapeutico riabilitativi e rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze (articolo 65).
Con riguardo agli articoli in esame, tenendo conto che i relativi oneri risultano limitati all’entità delle relative finalizzazioni di spesa e che alla loro attuazione si provvede a valere su una quota parte del rifinanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard come rideterminato dal comma 47, non si formulano osservazioni, considerato quanto asseverato dalla relazione tecnica sull’articolo 47 circa la capienza del Fondo sanitario nazionale ai fini della copertura delle disposizioni di cui agli articoli 18, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.
La norma prevede che tutte le prescrizioni a carico del SSN e del SASN[66] e a carico del cittadino siano effettuate nel formato elettronico di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 novembre 2011[67] (Dematerializzazione della ricetta medica cartacea) e al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020 (Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN) (comma 1). Le norme attribuiscono alle regioni, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, il compito di assicurare, per mezzo delle autorità competenti per territorio, l’attuazione del comma 1 (comma 2).
Si ricorda che l’articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 198 del 2022 (Milleproroghe) ha prorogato sino al 31 dicembre 2024 le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2 e 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2022, in attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge n. 24 del 2022.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto trattasi di norma diretta a favorire la tempestiva attuazione di quanto già previsto nel vigente ordinamento.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma stabilisce che tutte le prescrizioni a carico del SSN e del SASN e a carico dei cittadini devono essere effettuate in formato elettronico, prevedendo l’attuazione di quanto disposto dai decreti ministeriali del 2 novembre 2011 e 30 dicembre 2021. Le regioni devono garantire l'attuazione di queste disposizioni attraverso le autorità competenti per territorio.
Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che la norma, come confermato nella relazione tecnica, prevede l’attuazione di adempimenti già contemplati nell’ordinamento vigente e nel presupposto, di cui si chiede conferma al Governo, che le regioni possano effettivamente assicurare l’attuazione di detti adempimenti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Articolo 55
(Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria)
La norma introduce l’obbligo per ciascuna regione di sottoscrivere accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie, con tutte le altre regioni con le quali la mobilità sanitaria attiva o passiva assuma dimensioni che determinano fenomeni distorsivi nell’erogazione dell’assistenza sanitaria (comma 1).
Il Ministero della salute per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, stabilisce entro il 28 febbraio 2025 il format da utilizzare per gli accordi bilaterali obbligatori per le regioni e le province autonome. Le regioni e le province autonome confinanti, al fine di regolare il fenomeno della mobilità apparente e di confine sottoscrivono in ogni caso gli accordi. Le regioni e le province autonome anche non confinanti che registrino scambi di mobilità in entrata o in uscita per prestazioni a bassa complessità, definite come tali dal Ministero della salute, sono obbligate a sottoscrivere accordi tra loro. Le regioni e le province autonome che complessivamente registrano una mobilità passiva[68] pari almeno al 20% del fabbisogno sanitario standard annualmente assegnato sottoscrivono accordi con le corrispondenti regioni e province autonome, anche non confinanti, che registrano specularmente una mobilità attiva; le regioni in mobilità, ai fini dell’adempimento, sono obbligate a sottoscrivere tali accordi. Per l’anno 2025 gli accordi sono sottoscritti entro il 30 aprile 2025.
Gli accordi hanno una validità di almeno due anni e, a regime, devono essere rinnovati entro il 30 aprile del primo anno successivo a quello di validità dell’accordo precedente (comma 2).
In conseguenza di quanto disposto dai commi 1 e 2, la norma novella il disposto dell’articolo 1, comma 492, della legge n. 178 del 2020, stabilendo che ai fini della verifica per l’accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale gli accordi bilaterali siano quelli di cui al comma 1 (comma 3).
Si ricorda che la disposizione novellata prevede che a decorrere dal 2022, la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale costituisce adempimento ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali, pari al 2% o al 3% del totale del finanziamento spettante alla regione.
Infine, le norme novellano il decreto-legge n. 95 del 2012, ed in particolare l’articolo 15, sopprimendo la previsione, di cui al secondo periodo del comma 17, secondo cui la disposizione in base alla quale gli importi tariffari fissati dalle singole regioni superiori alle tariffe massime di remunerazione delle strutture accreditate che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del SSN rimangono a carico dei bilanci regionali si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione, riporta la RT, è diretta a regolare i fenomeni distorsivi, sia sul piano finanziario che assistenziale, derivanti da rilevanti flussi di mobilità sanitaria tra regioni. Introduce, pertanto, disposizioni dirette a fissare l’obbligatorietà della sottoscrizione di accordi bilaterali di mobilità che regolino tale fenomeno. In tali termini, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma introduce l’obbligo per ciascuna regione di sottoscrivere accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie, con tutte le altre regioni con le quali la mobilità sanitaria attiva o passiva assuma dimensioni che determinano fenomeni distorsivi nell’erogazione dell’assistenza sanitaria (comma 1). Il Ministero della salute entro il 28 febbraio 2025 stabilisce il format di tali accordi, che sono sottoscritti, entro il 30 aprile 2025, in ogni caso tra regioni e province autonome:
- confinanti;
- non confinanti che registrino scambi di mobilità in entrata o in uscita per prestazioni a bassa complessità;
- che complessivamente registrano una mobilità passiva pari almeno al 20% del fabbisogno sanitario standard annualmente assegnato.
Gli accordi hanno una validità di due anni (comma 2).
Le norme, di conseguenza, aggiornano il riferimento normativo agli accordi bilaterali di cui all’articolo 1, comma 492, della legge n. 178 del 2020, relativo alla quota del finanziamento del servizio sanitario condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali (comma 3). Infine, sopprimendo il secondo periodo del comma 17 dell’articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, viene eliminata la previsione in base alla quale, per le regioni per le quali sia stato verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, si intende rispettato l’obbligo di porre a carico dei bilanci regionali gli importi tariffari, superiori alle tariffe massime fissate a livello nazionale (comma 4).
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 56
(Incremento indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso)
La norma incrementa, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di complessivi 50 milioni di euro i limiti di spesa annui lordi, previsti per le risorse destinate alla specifica indennità[69] per il personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale operante nei servizi di pronto soccorso. Tale incremento è ripartito in 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità. Si prevede, altresì, che a decorrere dal 2026 i summenzionati limiti vengano incrementati di ulteriori di 50 milioni di euro complessivi, ripartiti nella medesima proporzione (comma 1).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma specificando che alla relativa copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dall’articolo 47 del presente provvedimento.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, incrementa i limiti dell’indennità di pronto soccorso prevista[70] in favore del personale sanitario del servizio sanitario nazionale di complessivi 50 milioni di euro per il 2025 e di complessivi 100 milioni di euro a decorrere dal 2026. Al riguardo, premesso che la norma, cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, pone un onere permanente e di natura obbligatoria (costo del personale) a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, non si formulano osservazioni, considerato, da un lato, che l’ammontare dell’indennità, ai sensi della disposizione che ne ha previsto l’istituzione (articolo 1, comma 293, della legge n. 234 del 2021) è definita nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti degli importi stanziati, dall’altro, che la relazione tecnica all’articolo 47 afferma la capienza del Fondo sanitario nazionale ai fini della copertura del rinnovo dei contratti del personale del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi con il personale convenzionato, di cui all’articolo 19, nonché ai fini della copertura delle disposizioni di cui agli articoli 18, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 662 del 1996, e successive modificazioni, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci essenziali e dei farmaci per malattie croniche[71], sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65%, al 3% e al 30,35% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Si rammenta preliminarmente, altresì, che il comma 1 dell’articolo 47 del disegno di legge in esame ha destinato esplicitamente il rifinanziamento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (disposto dal comma 1 medesimo) anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.
La norma ridetermina, a decorrere dal 2025, le quote minime di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci essenziali e dei farmaci per malattie croniche, fissando la quota spettante alle aziende farmaceutiche al 66% (dal 66,65 % previgente) e la quota spettante ai grossisti al 3,65% (dal 3% previgente), fermo restando quanto previsto per la quota spettante ai farmacisti (comma 1).
La maggiorazione dello 0,65% spettante ai grossisti è da intendersi quale quota non contendibile e non cedibile a titolo di sconto ad alcun soggetto appartenente alla filiera del farmaco (comma 2).
Al fine di garantire la sostenibilità economica e l’operatività dei soggetti che svolgono le attività di distribuzione all’ingrosso, è riconosciuta, a favore degli stessi, una quota pari a euro 0,05 per ogni confezione di farmaci essenziali e di farmaci per malattie croniche, distribuita a favore delle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (comma 3). I termini e le modalità per l’attuazione del comma 3 sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rimanendo invariato il complesso delle risorse pubbliche destinate al rimborso dei farmaci di cui trattasi, dal momento che le norme prevedono un trasferimento “intrafiliera” della quota percentuale dello 0,65% sul prezzo di vendita al pubblico dalle aziende farmaceutiche ai grossisti.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma ridetermina, a decorrere dal 2025, le quote minime di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci essenziali e dei farmaci per malattie croniche, riducendo di 0,65% la quota spettante alle aziende farmaceutiche e incrementando in pari misura la quota spettante ai grossisti (comma 1), e rendendo quest’ultima maggiorazione non contendibile e non cedibile a titolo di sconto ad alcun soggetto appartenente alla filiera del farmaco (comma 2). La norma infine riconosce a favore dei grossisti una quota pari a euro 0,05 per ogni confezione di farmaci essenziali e di farmaci per malattie croniche, distribuita a favore delle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (comma 3). I termini e le modalità per l’attuazione del comma 3 sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 4).
Si rammenta che l’articolo 47, comma 1, del disegno di legge in esame ha destinato il rifinanziamento del servizio sanitario nazionale anche alle finalità di cui al comma 3 del presente articolo. Pertanto, all’attuazione del comma 3 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che il trasferimento delle quote di spettanza avviene tra soggetti esterni al perimetro delle amministrazioni pubbliche, senza quindi determinare un maggiore ricorso a risorse pubbliche per il rimborso dei farmaci, come confermato dalla relazione tecnica. Relativamente al limite di spesa di 50 milioni a rimborso dei grossisti che distribuiscono farmaci alle farmacie territoriali, non si formulano parimenti osservazioni, considerato quanto asseverato dalla relazione tecnica sull’articolo 47 circa la capienza del Fondo sanitario nazionale ai fini della copertura di una pluralità di disposizioni tra cui, tra gli altri, è incluso il comma 3 dell’articolo in esame e nel presupposto, di cui si chiede conferma al Governo, che la stessa non pregiudichi il raggiungimento di altre finalità cui le risorse erano preordinate a legislazione vigente.
Articolo 59
(Disposizioni per i medici in formazione specialistica)
La norma integra l’articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli), inserendovi il comma 3-bis che stabilisce che, a decorrere dall’anno accademico 2025/2026 la parte fissa del trattamento economico del medico in formazione specialistica è aumentata per tutte le specializzazioni di una percentuale pari al 5%, e, limitatamente ad alcune specializzazioni[72], la parte variabile è aumentata di una percentuale pari al 50% (comma 1). A tal fine è autorizzata l’ulteriore spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 (comma 2).
Si ricorda che l’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999 prevede che il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, e, a partire dall'anno accademico 2013-2014, è determinato ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni.
Si rammenta altresì che il comma 1 dell’articolo 47 del disegno di legge di bilancio ora in esame ha destinato esplicitamente il rifinanziamento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.
Il presente articolo, pertanto, non introduce nuove autorizzazioni di spesa ma vincola una parte delle risorse a specifiche finalizzazioni. Da ciò risulta che la registrazione degli effetti onerosi del rifinanziamento è dunque riferita all’articolo 47.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica
La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e afferma che la disposizione comporta oneri pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, tenuto conto che gli attuali contratti di formazione specialistica per il I e II anno di corso passano da 25.000 euro annui a 26.135 euro ovvero a 27.285 euro per le specializzazioni sopra indicate e i contratti per il III, IV e V anno di corso passano da 26.000 euro annui a 27.135 ovvero a 28.785 per le specializzazioni sopra indicate. Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario, come incrementato dall’articolo 47.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede, a partire dall’anno accademico 2025-2026, un aumento del 5% della parte fissa del trattamento economico per i medici in formazione specialistica e del 50% della parte variabile per alcune specializzazioni. Per far fronte ai relativi oneri, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro a decorrere dal 2006, che è posta a valere sul rifinanziamento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 1 dell’articolo 47 del disegno di legge di bilancio ora in esame. Il presente articolo, pertanto, vincola una parte delle risorse a una specifica finalizzazione.
La relazione tecnica riporta la variazione degli importi alla base della quantificazione.
Partendo da un totale di 15.577 borse di specializzazione in medicina[73], previste per l’a.a. 2023/2024, di cui 7.359 afferenti alle specializzazioni per cui è previsto l’aumento sia della parte fissa che della parte variabile, l’onere per le finanze pubbliche dell’aumento per ciascuno dei primi due anni di specializzazione è stimato in 26,14 milioni e sale a 29,82 milioni per i due anni successivi. Considerando per il quinto anno un terzo dell’onere dell’anno precedente, pari a 9,5 milioni, visto che un terzo delle scuole di specializzazione ha una durata di 5 anni, la somma degli oneri totali annui ammonta a 121,4 milioni di euro annui.
Il dato riportato nella relazione tecnica appare dunque sostanzialmente verificato e, al riguardo, non si formulano osservazioni.
La norma autorizza una spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 finalizzata a garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte negli istituti penitenziari (comma 1).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati (comma 1) |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma autorizza una spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 finalizzata a garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte negli istituti penitenziari. Al riguardo, non si formulano osservazioni posto che l’autorizzazione è configurabile come limite di spesa.
Articolo 61
(Incremento dell’indennità di specificità per la dirigenza medica e veterinaria)
La norma dispone che, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale dell’Area Sanità, i valori dell’indennità di specificità medica e veterinaria, prevista dal CCNL Area Sanità 2019-2021[74], siano incrementati nei limiti di spesa complessiva lorda di 50 milioni di euro per l’anno 2025 e di 327 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 (comma 1).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma specificando che alla relativa copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dall’articolo 47 del presente provvedimento.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma incrementa, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale dell’Area Sanità, i valori dell’indennità di specificità medica e veterinaria, prevista dal CCNL Area Sanità 2019-2021, nei limiti di spesa complessiva lorda di 50 milioni di euro per l’anno 2025 e di 327 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Al riguardo, premesso che la norma, cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, pone un onere permanente e di natura obbligatoria (costo del personale) a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, non si formulano osservazioni, considerato quanto asseverato dalla relazione tecnica all’articolo 47 circa la capienza del Fondo sanitario nazionale ai fini della copertura del rinnovo dei contratti del personale del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi con il personale convenzionato, di cui all’articolo 19, nonché ai fini della copertura delle disposizioni di cui agli articoli 18, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65 e nel presupposto, di cui si chiede conferma al Governo, che la stessa non pregiudichi il raggiungimento di altri impieghi cui le risorse erano preordinate a legislazione vigente.
Articolo 62
(Incremento dell’indennità di specificità per la dirigenza sanitaria non medica)
La norma dispone che, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale dell’Area Sanità, i valori dell’indennità di specificità sanitaria, prevista dal CCNL Area Sanità 2019-2021[75], siano incrementati nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 (comma 1).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma specificando che alla relativa copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dall’articolo 47 del presente provvedimento.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma incrementa, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale dell’Area Sanità, i valori dell’indennità di specificità sanitaria, prevista dal CCNL Area Sanità 2019-2021, nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Al riguardo, premesso che la norma, cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, pone un onere permanente e di natura obbligatoria (costo del personale) a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, non si formulano osservazioni, considerato quanto asseverato dalla relazione tecnica all’articolo 47 circa la capienza del Fondo sanitario nazionale ai fini della copertura del rinnovo dei contratti del personale del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi con il personale convenzionato, di cui all’articolo 19, nonché ai fini della copertura delle disposizioni di cui agli articoli 18, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65 e nel presupposto, di cui si chiede conferma al Governo, che la stessa non pregiudichi il raggiungimento di altri impieghi cui le risorse erano preordinate a legislazione vigente.
La norma dispone che i valori dell’indennità di specificità infermieristica, di cui all’articolo 104 del CCNL relativo al personale del comparto Sanità triennio 2019-2021, siano incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di euro per l’anno 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 (comma 1). Si dispone, altresì, l’incremento dei valori dell’indennità di tutela del malato e promozione della salute, di cui all’articolo 105 del CCNL relativo al personale del comparto Sanità triennio 2019-2021, nei limiti degli importi complessivi lordi di 15 milioni di euro per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma specificando che alla relativa copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dall’articolo 47 del presente provvedimento.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma incrementa:
- i valori dell’indennità di specificità infermieristica, di cui all’articolo 104 del CCNL relativo al personale del comparto Sanità triennio 2019-2021, nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di euro per l’anno 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dal 2026;
- i valori dell’indennità di tutela del malato e promozione della salute, di cui all’articolo 105 del CCNL relativo al personale del comparto Sanità triennio 2019-2021, nei limiti degli importi complessivi lordi di 15 milioni di euro per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
Al riguardo, premesso che la norma, cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, pone oneri permanenti e di natura obbligatoria (costo del personale) a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, non si formulano osservazioni, considerato quanto asseverato dalla relazione tecnica all’articolo 47 circa la capienza del Fondo sanitario nazionale ai fini della copertura del rinnovo dei contratti del personale del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi con il personale convenzionato, di cui all’articolo 19, nonché ai fini della copertura delle disposizioni di cui agli articoli 18, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65 e nel presupposto, di cui si chiede conferma al Governo, che la stessa non pregiudichi il raggiungimento di altri impieghi cui le risorse erano preordinate a legislazione vigente.
Articolo 66
(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)
La norma finalizza una quota pari a 50 milioni di euro del finanziamento del SSN, a decorrere dall'anno 2025, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza, demandando a decreti ministeriali la definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni.
A differenza di altre norme del presente disegno di legge, le presenti norme non vincolano una quota del rifinanziamento del SSN disposto dall’articolo 47, comma 1, bensì – più in generale – una parte “delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.”
La norma inoltre prevede l’istituzione, con decreto interministeriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Osservatorio composto da esperti per il monitoraggio delle dipendenze patologiche e dell'efficacia delle azioni di cura. Ai componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale istitutivo dell’Osservatorio, è abrogato il decreto interministeriale 12 agosto 2019 che ricostituiva l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.
La norma prevede inoltre che alla ripartizione della quota di 50 milioni si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale e che la verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale (comma 2).
La norma istituisce il fondo per le dipendenze patologiche (FDP), che viene ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute. Per la dotazione del FDP è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 (comma 4).
Vengono contestualmente abrogati l’articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, che, tra l’altro, destinava 50 milioni a decorrere dall’anno 2015 per il contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo, e l’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208[76], che istituiva il Fondo per le dipendenze patologiche con una autorizzazione di spesa iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, attualmente pari a 44 milioni di euro annui. I decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi del previgente articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015, mantengono la loro efficacia sino all’esaurimento della spesa dell’ammontare ripartito tra le singole regioni.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a ridefinire le finalità di finanziamenti già esistenti e conseguentemente ad abrogare le finalità previste dalla normativa vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame - finalizzano una quota pari a 50 milioni di euro del finanziamento del SSN, a decorrere dall'anno 2025, al contrasto delle patologie da dipendenza e
- istituiscono il fondo per le dipendenze patologiche (FDP) per la cui dotazione è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Contestualmente:
- viene abrogato il comma 133 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2014, n. 190, che, tra l’altro, destinava (nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale) 50 milioni a decorrere dall’anno 2015 per il contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo;
- viene abrogato il comma 946 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che istituiva il Fondo per le dipendenze patologiche, la cui dotazione a legislazione vigente è di 44 milioni di euro[77].
Esse inoltre istituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio composto da esperti per valutare le misure più efficaci per il contrasto del fenomeno della dipendenza grave patologica: ai componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Alla norma non sono ascritti effetti finanziari: la relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a ridefinire le finalità di finanziamenti già esistenti.
In proposito:
- non si formulano osservazioni circa le finalizzazioni di quote del finanziamento del SSN, posto che le norme intervengono istituendo una nuova finalizzazione di risorse e sopprimendone un’altra di misura corrispondente;
- circa l’istituzione di un’autorizzazione di spesa e la corrispondente soppressione di un’altra autorizzazione di spesa, si prende atto del carattere compensativo dell’intervento, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni mentre, dal punto di vista strettamente contabile, andrebbero chiarite le ragioni per cui nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non siano state indicate, come di consueto, la nuova autorizzazione di spesa come maggior spesa corrente e la soppressione della vecchia come minor spesa corrente;
- circa l’istituzione dell’Osservatorio, non si formulano osservazioni considerato che la sua attività è presidiata dalle consuete clausole di non onerosità e di esclusione degli emolumenti e che le sue attività appaiono di carattere modulabile e programmabile e dunque appaiono idonee ad essere contenute entro il limite delle risorse a disposizione.
Articolo 67
(Interventi in materia di premi di produttività)
La norma estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024 dell’aliquota dell'imposta sostitutiva concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa).
In proposito si ricorda che l’articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) prevede che i premi di produttività siano soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi. La misura trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 80.000.
Si rammenta, altresì, che detta misura agevolativa (riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva), proposta dall’articolo 1, comma 63, della legge di bilancio per il 2023, è stata prorogata, in via transitoria per il 2024, dall’articolo 1, comma 18, della legge di bilancio 2024. La relazione tecnica a corredo della misura stimava una variazione negativa delle entrate derivanti dall’imposta sostitutiva pari a 119,3 milioni di euro, una variazione negativa di gettito Irpef di circa 103,4 milioni di euro e una variazione negativa di gettito delle addizionali regionali e comunali pari, rispettivamente, a circa 4,6 e 1,8 milioni di euro. L’effetto complessivo era di una perdita di gettito pari 229,1 milioni di euro in termini di competenza. La base imponibile presa in considerazione era un ammontare di premi di circa 2.650 milioni di euro, rilevato sulla base dei dati dei versamenti F24 relativi all’anno d’imposta 2022. Prudenzialmente, era stato stimato un incremento dell’ammontare dei premi a tassazione agevolata di circa il 10% per considerare l’effetto incentivante relativo alla nuova aliquota pari a 265 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 2.915 milioni di euro. Le perdite di gettito summenzionate erano state ricavate applicando l’aliquota dell’imposta sostitutiva pari al 5% alla base imponibile, tenuto conto delle minori entrate associate all’imposta sostitutiva vigente e di un’aliquota marginale media Irpef per i redditi di lavoro dipendente pari al 39% sulla sola parte incrementale.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Minori entrate tributarie |
|
||||||||
| Riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività tramite modifica dell'art. 1, c. 182 della L. 208/2015 - Imposta sostitutiva |
163,0 |
163,0 |
163,0 |
163,0 |
163,0 |
163,0 |
163,0 |
163,0 |
163,0 |
La relazione tecnica afferma che, sulla base dei dati dei versamenti F24 relativi all’anno d’imposta 2023, risulta un ammontare di premi di circa 2.963,4 milioni di euro. Al fine di valutare l’impatto finanziario della misura in argomento, stima prudenzialmente un incremento dell’ammontare dei premi a tassazione agevolata di circa il 10% (296,3 milioni di euro), per un totale di base imponibile di circa 3.259,7 milioni di euro. Applicando il differenziale di aliquota fra il 10 e il 5%, la riduzione delle entrate derivante dall’imposta sostitutiva – stimata pari a 163 milioni di euro – la RT illustra i seguenti effetti finanziari per gli anni 2025, 2026 e 2027:
(milioni di euro)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
| Irpef (sostituitiva) |
-163,0 |
-163,0 |
-163,0 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma dispone per gli anni 2025, 2026 e 2027 la proroga della riduzione, dal 10% al 5%, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa.
Al riguardo, appare opportuno un chiarimento in merito agli eventuali effetti negativi che potrebbero derivare dalla misura anche sul gettito Irpef e sulle addizionali regionali e comunali.
Articolo 68
(Misure fiscali per il welfare aziendale)
La norma prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrano, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Inoltre, si stabilisce che l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rilevi ai fini contributivi (comma 1). È altresì previsto che tale misura fiscale si applichi ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente l’assunzione a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale (comma 2). Le predette somme rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE e per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali (comma 3). È, infine, previsto che, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga all’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR (vedi di seguito), non concorrano a formare il reddito, entro il limite complessivo di mille euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale, limite elevato a duemila euro per i lavoratori dipendenti con figli (comma 5), purché il lavoratore dipendente dichiari di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli (comma 6).
Si rammenta che la prima parte del terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR dispone che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 (ossia euro 258,23).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Minori entrate tributarie |
|
||||||||
| Fringe benefit canoni di locazione - Componente fiscale - IRPEF (comma 1) |
45,4 |
83,8 |
38,4 |
45,4 |
83,8 |
38,4 |
45,3 |
83,8 |
38,4 |
| Fringe benefit canoni di locazione - Componente fiscale – addizionale regionale (comma 1) |
|
|
|
|
2,6 |
4,9 |
|
2,6 |
4,9 |
| Fringe benefit canoni di locazione - Componente fiscale – addizionale comunale (comma 1) |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| Misure fiscali per il welfare aziendale – IRPEF (comma 5) |
277,8 |
277,8 |
277,8 |
277,8 |
277,8 |
277,8 |
277,8 |
277,8 |
277,8 |
| Misure fiscali per il welfare aziendale – addizionale regionale (comma 5) |
|
|
|
|
16,2 |
16,2 |
|
16,2 |
16,2 |
| Misure fiscali per il welfare aziendale – addizionale comunale (comma 5) |
|
|
|
|
8,0 |
6,2 |
|
8,0 |
6,2 |
| Minori entrate contributive |
|
||||||||
| Misure fiscali per il welfare aziendale – Minori entrate contributive (comma 5) |
|
|
|
370,4 |
370,4 |
370,4 |
370,4 |
370,4 |
370,4 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Fringe benefit canoni di locazione - Componente fiscale - addizionale regionale (comma 1) |
|
2,6 |
4,9 |
|
|
|
|
|
|
| Fringe benefit canoni di locazione - Componente fiscale - addizionale comunale (comma 1) |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
| Misure fiscali per il welfare aziendale - addizionale regionale (comma 5) |
|
16,2 |
16,2 |
|
|
|
|
|
|
| Misure fiscali per il welfare aziendale - addizionale comunale (comma 5) |
|
8,0 |
6,2 |
|
|
|
|
|
|
| Misure fiscali per il welfare aziendale – Minori entrate contributive (comma 5) |
370,4 |
370,4 |
370,4 |
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica afferma che le la misura di cui ai commi da 1 a 4, seguendo la metodologia solitamente adottata per le disposizioni che introducono o incrementano l’ambito di esenzione di somme erogate dal datore di lavoro a favore dei propri lavoratori, determina effetti negativi considerando, ai fini prudenziali, che le somme corrisposte siano assoggettate alle ritenute IRPEF. Ai fini della determinazione dei nuovi assunti a tempo indeterminato, con il limite di reddito, riferito all’anno precedente l’assunzione, pari a 35.000 euro, la RT riferisce che le elaborazioni effettuate sono basate sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell’anno 2023. Al fine di determinare la ripartizione della platea per il triennio interessato, è stata considerata la percentuale dell’11% (stimata sui dati ISTAT considerando alcune informazioni fornite da Confindustria) così da individuare la quota di soggetti che trasferiscono la propria residenza in un raggio di oltre 100 km dal precedente luogo di residenza alla nuova sede di lavoro contrattuale ed è stata considerata solo una quota del 25% della platea, in considerazione del fatto che non tutti i sostituti d’imposta erogheranno tali somme agevolate (o solo parzialmente). Sulla base di tali assunti, si ipotizza la seguente ripartizione della platea per gli anni interessati:
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
| Beneficiari |
30.277 |
55.896 |
25.619 |
Al fine di stimare gli effetti finanziari derivanti dalla misura in esame, la RT assume che ai suddetti soggetti venga rimborsato l’ammontare massimo di 5.000 euro, così da ottenere, applicando l’aliquota marginale media IRPEF del 30%, le seguenti variazioni di gettito di competenza annua:
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
| Minore base imponibile |
151,4 |
279,5 |
128,1 |
| IRPEF |
-45,4 |
-83,8 |
-38,4 |
| Addizionale Regionale |
-2,6 |
-4,9 |
-2,2 |
| Addizionale Comunale |
-0,01 |
-0,02 |
-0,01 |
| Totale imposte |
-48,0 |
-88,7 |
-40,6 |
in milioni di euro
Con i seguenti effetti finanziari:
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| IRPEF |
-45,4 |
-83,8 |
-38,4 |
0 |
0,0 |
0,0 |
| Addizionale Regionale |
0 |
-2,6 |
-4,9 |
-2,2 |
0,0 |
0,0 |
| Addizionale Comunale |
0 |
-0,01 |
-0,02 |
-0,01 |
0,01 |
0,0 |
| Totale imposte |
-45,40 |
-86,41 |
-43,32 |
-2,21 |
0,01 |
0,0 |
in milioni di euro
Inoltre, la RT effettua una stima degli effetti finanziari delle proposte di cui ai commi 5 e 6, vale a dire la non concorrenza alla formazione, per gli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite complessivo di 1.000 euro, del reddito di lavoro dipendente, di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale (limite elevato a 2.000 per i lavoratori con figli a carico). A tal proposito, la RT richiama la legislazione vigente che, per detto valore, prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 non concorre a formare il reddito; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l’anno di imposta 2023, la RT rileva che l’ammontare del valore in esame risulta complessivamente pari a circa 617,3 milioni di euro, incrementato prudenzialmente del 50%, per un totale di 926 milioni di euro. Considerando un’aliquota marginale media del 30%, la RT stima una perdita di gettito di competenza annua di circa 277,8 milioni di euro per l’IRPEF e, rispettivamente, di 16,2 e 6,2 milioni di euro per addizionale regionale e addizionale comunale.
Considerando la validità della norma per gli anni 2025, 2026 e 2027, si stima il seguente andamento finanziario:
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| IRPEF |
-277,8 |
-277,8 |
-277,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Addizionale Regionale |
0 |
-16,2 |
-16,2 |
-16,2 |
0,0 |
0,0 |
| Addizionale Comunale |
0 |
-8,0 |
-6,2 |
-6,2 |
1,8 |
0,0 |
| Totale imposte |
-277,8 |
-302,0 |
-300,2 |
-22,4 |
1,8 |
0,0 |
in milioni di euro
Per quanto attiene alle minori entrate contributive derivanti dalla norma, a fronte di una stima dell’importo non considerato ai fini contributivi di 926 milioni di euro, considerando prudenzialmente un’aliquota media contributiva del 40%, la RT rileva minori entrate contributive per 370,4 milioni di euro per ognuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono che i seguenti emolumenti non concorrano a formare il reddito ai fini fiscali:
- le somme erogate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui, condizionato a specifici requisiti (tali esclusioni non rilevano ai fini contributivi) (comma 1);
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, entro il limite complessivo di mille euro (elevato a duemila euro per i lavoratori dipendenti con figli) (comma 5).
Al riguardo si rappresenta che la valutazione degli effetti finanziari fornita dalla relazione tecnica con riguardo alla misura di cui al comma 1, appare verificabile sulla base della premessa metodologica formulata e dei dati dalla stessa forniti con riguardo alla platea dei beneficiari.
Con riferimento al disposto di cui al comma 5, sebbene l’andamento finanziario per gli anni considerati appaia corretto applicando l’aliquota IRPEF marginale adottata dalla RT per determinare gli effetti finanziari della misura di cui al comma 1, nonché le addizionali regionale e comunale nella misura rispettivamente del 1,75% e dello 0,67% sull’ammontare del valore interessato, al fine di verificare la congruità della stima proposta, sarebbe opportuno acquisire informazioni circa la platea di beneficiari presa a riferimento per la stima della perdita di gettito derivante dalla misura fiscale in argomento, elemento peraltro evidenziato dalla medesima RT per illustrare la metodologia che ha condotto alla determinazione degli effetti finanziari della misura di cui al comma 1.
Analogamente, per verificare la congruità della stima delle minori entrate contributive derivanti dal medesimo comma 5, effettuata dalla RT applicando prudenzialmente un’aliquota media contributiva del 40%, sarebbe opportuno acquisire maggiori elementi in merito alla base imponibile, anche con riguardo all’ipotesi prudenziale adottata.
Articolo 69
(Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)
La norma, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico ricettivo e termale, dispone, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde relative al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi ai lavoratori dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto turistico, inclusi quelli degli stabilimenti termali, che nel periodo d’imposta 2024 abbiano un reddito da lavoro dipendente inferiore ai 40.000 euro (commi 1 e 2). Sono altresì previsti taluni adempimenti connessi al predetto trattamento integrativo speciale per il sostituto d'imposta (riconoscimento del trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore e compensazione del credito maturato per effetto della relativa erogazione) (commi 3 e 4).
Si rammenta che un analogo trattamento integrativo speciale era stato riconosciuto ai soli lavoratori del comparto del turismo, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, dall’articolo 39-bis del decreto-legge n. 48 del 2023. Gli oneri conseguenti erano stati valutati in 54,7 milioni di euro. Successivamente, l’articolo 1, commi da 21 a 25, della legge di bilancio per il 2024 ha riproposto identica misura per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, estendendola ai lavoratori dipendenti del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Gli oneri conseguenti, valutati in 81,1 milioni di euro per l'anno 2024, erano stati determinati applicando l’aliquota del 15% ad importi agevolati per circa 540,7 milioni di euro (il 6% dell’ammontare delle retribuzioni per il periodo in esame, pari a circa 9.011 milioni di euro)[78].
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e prestazioni di lavoro straordinario nei giorni festivi ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali (comma 1) |
152,1 |
|
|
152,1 |
|
|
152,1 |
|
|
La relazione tecnica, sulla base di elaborazioni effettuate sui dati INPS relativi ai lavoratori dipendenti con almeno un giorno di lavoro retribuito da gennaio a settembre 2025 del settore turismo e stabilimenti termali, ha stimato un ammontare di retribuzioni per il periodo in esame di circa 16,9 miliardi di euro. Ipotizzando prudenzialmente che gli ammontari agevolati siano pari al 6% delle suddette retribuzioni (percentuale superiore a quella contenuta nei dati relativi alle retribuzioni dei lavoratori del settore da fonte ISTAT), ha stimato una base imponibile agevolata di circa 1.014 milioni di euro. Applicando l’aliquota del trattamento integrativo del 15%, la RT stima una variazione della spesa per trattamento integrativo di competenza annua pari a -152,1 milioni di euro.
|
|
2025 |
2026 |
| Trattamento integrativo |
152,1 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico, inclusi quelli degli stabilimenti termali, titolari, nel periodo di imposta 2024 di un reddito da lavoro dipendenti fino a 40 mila euro, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario.
Rispetto alle stime effettuate per la quantificazione degli oneri derivanti dal riconoscimento di identico trattamento integrativo speciale per i lavoratori dipendenti del settore privato dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, la quota delle retribuzioni che si ipotizza ricadere nell’applicazione del contributo è la medesima (6% del totale delle retribuzioni corrisposte). Gli altri dati contenuti nella precedente relazione tecnica, relativi alle retribuzioni complessive dei lavoratori interessati, non risultano comparabili, stante il diverso periodo di applicazione e le dinamiche stagionali del settore. Alla luce dei dati forniti nella relazione tecnica, considerata l’ipotesi prudenziale dalla stessa adottata per la stima dell’onere conseguente alla misura in oggetto, non si formulano osservazioni.
Articolo 70
(Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)
Normativa vigente. L’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, in attesa della completa attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111 e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, dispone che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale. L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa. Le disposizioni successive definiscono i criteri per la determinazione di tale incremento occupazionale (commi 2-4), nonché quelli relativi alla determinazione dell’incremento occupazionale risultante dall’incentivo all’assunzione di particolari categorie di soggetti (commi 5 e 6). Infine, il comma 7 reca disposizioni per la determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
La relazione tecnica ascriveva al citato articolo 4 minori entrate tributarie, per l’anno 2025, valutate in 1.091,9 milioni di euro quanto all’IRES e in 244,7 milioni di euro quanto all’IRPEF.
La norma estende ai tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro incrementale derivante da assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato prevista dalle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023, anche con riguardo agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al periodo d’imposta precedente (comma 1). Viene altresì stabilito il criterio per la determinazione degli acconti dovuti, assumendo che:
- per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il citato articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023;
- per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo (comma 2).
Si ricorda che nel corso dell’esame dello schema di decreto legislativo n. 216 del 2023 presso la Camera (AG 88 della XIX legislatura), il Governo[79] ha fornito chiarimenti in merito ai dati quantitativi sottostanti alla metodologia elaborata ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dalla maggiorazione del costo dei neoassunti, riportata dalla relazione tecnica e riferita alle disposizioni di cui articolo 4 del predetto provvedimento. In particolare, il Governo ha fornito le informazioni di dettaglio relative al numero di dipendenti incrementali e la media delle retribuzioni per tipologia di soggetto e sezione di attività economica, precisando che la valutazione degli effetti finanziari è il risultato dell’elaborazione effettuata da modelli di microsimulazione partendo da una base dati costituita dalle informazioni dichiarative (anno di imposta 2021) dei singoli contribuenti integrate dai dati UNIEMENS, utilizzando gli incrementi occupazionali 2021 rispetto al 2020[80] e le corrispondenti retribuzioni medie dei lavoratori assunti dai singoli soggetti, ripartite per categorie professionali.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Proroga della maggiorazione 20% del costo del lavoro per le assunzioni effettuate nel triennio 2025-2027 - addizionale regionale (comma 1) |
|
14,6 |
14,6 |
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| Proroga della maggiorazione 20% del costo del lavoro per le assunzioni effettuate nel triennio 2025-2027 - addizionale comunale (comma 1) |
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8,0 |
6,2 |
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| Minori entrate tributarie |
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| Proroga della maggiorazione 20% del costo del lavoro per le assunzioni effettuate nel triennio 2025-2027 - IRES (comma 1) |
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1.048,1 |
1.048,1 |
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1.048,1 |
1.048,1 |
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1.048,1 |
1.048,1 |
| Proroga della maggiorazione 20% del costo del lavoro per le assunzioni effettuate nel triennio 2025-2027 – IRPEF (comma 1) |
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259,0 |
259,0 |
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259,0 |
259,0 |
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259,0 |
259,0 |
| Proroga della maggiorazione 20% del costo del lavoro per le assunzioni effettuate nel triennio 2025-2027 - addizionale regionale (comma 1) |
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14,6 |
14,6 |
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14,6 |
14,6 |
| Proroga della maggiorazione 20% del costo del lavoro per le assunzioni effettuate nel triennio 2025-2027 - addizionale comunale (comma 1) |
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8,0 |
6,2 |
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8,0 |
6,2 |
La relazione tecnica riporta nel dettaglio la metodologia utilizzata ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dalla maggiorazione del costo dei neoassunti.
La RT, richiamando il contenuto della norma, precisa che viene prorogata, per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, una maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro incrementale derivante da assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato. In particolare, per ciascuno dei tre periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 è agevolabile l’incremento occupazionale rispetto all’anno antecedente. Inoltre, per favorire l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione laddove questo rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela. Tale coefficiente è stato assunto nelle stime nella misura massima prevista, pari al 10% del costo del lavoro complessivo riferibile a dette categorie.
Ambito soggettivo delle disposizioni
La maggiorazione del costo del lavoro in presenza di incrementi occupazionali è riconosciuta ai seguenti soggetti che abbiano esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni:
• società ed enti residenti in Italia di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR nonché stabili organizzazioni di soggetti non residenti localizzate nel territorio dello Stato;
• enti non commerciali e altri soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, limitatamente all’IRES riferibile al reddito di impresa;
• imprese individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, titolari di reddito di lavoro autonomo.
La maggiorazione non si applica ai forfetari e alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.
Fonti dei dati utilizzate per la stima:
Ai fini della stima degli effetti finanziari sono state utilizzate le seguenti fonti informative:
• modello redditi 2023 (anno di imposta 2022);
• dichiarazioni UNIEMENS annualizzate del periodo 2016-2022, ovvero le denunce obbligatorie inviate all’INPS dai datori di lavoro che svolgono le funzioni di sostituti d'imposta, contenenti dati relativi al numero di occupati e la retribuzione media annuale pagata da ciascuna impresa;
• archivio Istat Asia-Imprese relativo ai lavoratori dipendenti beneficiari di sgravi contributivi (ultimi dati disponibili relativi all’anno 2017).
Metodologia di stima
Gli effetti finanziari delle disposizioni normative sono stati stimati con la metodologia di seguito descritta.
Al fine di beneficiare della misura agevolativa, i soggetti IRES e IRPEF devono effettuare nuove assunzioni. In particolare, il numero di dipendenti occupati a tempo indeterminato in ciascuno dei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 deve risultare superiore al numero dei dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta antecedente a quello di applicazione della maggiorazione. Per stimare gli incrementi occupazionali sono stati utilizzati i dati INPS relativi alle dichiarazioni UNIEMENS annualizzate. In particolare, l’incremento occupazionale è stato stimato, per ciascun soggetto, confrontando il numero di dipendenti occupati nel 2022 con quelli occupati nel 2021, in quanto rappresenta l’anno più recente e quello in cui, nell’ambito del periodo 2016-2022, si è verificato l’incremento occupazionale complessivo più elevato. Al verificarsi del requisito oggettivo (variazione positiva del numero di occupati) l’importo su cui calcolare la maggiorazione della deducibilità viene definito in termini del minore importo tra il costo del lavoro effettivo dei neoassunti e l’incremento del costo del personale riportato nel conto economico.
Prudenzialmente, nella stima degli effetti finanziari, è stato preso in considerazione il costo effettivo dei neoassunti e non la variazione del costo del personale, se inferiore, risultante da conto economico. Ai fini della quantificazione del costo del lavoro, sono state utilizzate le dichiarazioni UNIEMENS annualizzate e, in particolare, è stata applicata la seguente metodologia:
• il totale delle retribuzioni pagate da ogni impresa è stato calcolato moltiplicando la retribuzione media dichiarata dall’impresa per il numero di dipendenti occupati;
• il costo del lavoro è stato calcolato aggiungendo al totale delle retribuzioni gli oneri contributivi e il trattamento di fine rapporto;
• il costo totale del lavoro così stimato è stato proiettato all’anno 2025 in base all’indice di variazione delle retribuzioni lorde dei dipendenti del settore privato (intera economia) riportato nei documenti di economia e finanza.
Al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione del 10% nei casi in cui questo rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, tra le quali vi sono i lavoratori svantaggiati o con disabilità; le donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea; i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile; i lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale; già beneficiari del reddito di cittadinanza. A tal fine la maggiorazione del 10% è stata applicata al costo del lavoro incrementale moltiplicato per la quota dei lavoratori che beneficiano di sgravi contributivi, in quanto appartenenti a fasce deboli, disoccupati o beneficiari di ammortizzatori sociali (circa l’1%), sul totale dei lavoratori dipendenti (Fonte ISTAT).
Effetti finanziari
Mediante l’utilizzo del modello di microsimulazione reddito di impresa e del modello di microsimulazione IRES, aggiornati con i dati dichiarativi dell’anno di imposta 2022 (dati provvisori), è stato calcolato il minor gettito IRPEF o IRES determinato dal risparmio d’imposta derivante dalla maggiorazione del costo del lavoro.
Nella tabella che segue, la RT riporta gli effetti finanziari della misura, per cassa, in considerazione della previsione secondo cui, nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta di applicazione delle nuove disposizioni, non si tiene conto delle medesime (ovvero che i beneficiari tengano conto della maggiorazione del costo del lavoro incrementale solo in sede di versamento del saldo).
|
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2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
| IRES |
0,0 |
-1.048,1 |
-1.048,1 |
-1.048,1 |
|
| IRPEF |
0,0 |
-259,0 |
-259,0 |
-259,0 |
|
| Addizionale regionale IRPEF |
0,0 |
-14,6 |
-14,6 |
-14,6 |
|
| Addizionale comunale IRPEF |
0,0 |
-0,8 |
-6,2 |
-6,2 |
1,8 |
| Totale |
0,0 |
-1.329,7 |
-1.329,7 |
-1.329,7 |
1,8 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone la proroga, per gli anni 2025, 2026 e 2027, della maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro incrementale derivante da assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato prevista dalle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023, anche con riguardo agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al periodo d’imposta precedente.
In proposito, con riferimento alla maggiorazione del costo dei neoassunti, pur tenendo conto che la stima degli effetti deriva dall’uso di un modello di microsimulazione e pertanto le quantificazioni non sono direttamente verificabili, tuttavia si osserva che gli effetti ora stimati sono coerenti con quelli a suo tempo ascritti alla disposizione originaria, ora prorogata, e che, in sede di esame parlamentare della disposizione originaria, la rappresentante del Governo ha fornito, presso la Commissione Bilancio della Camera, ulteriori dati ed elementi, in risposta alle richieste di chiarimenti della Commissione medesima, idonei a suffragare la correttezza delle stime. In proposito non si formulano pertanto osservazioni.
Articolo 71
(Piano Casa Italia)
Normativa vigente. I commi 282 e 283 della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024) hanno previsto la definizione, con decreto interministeriale, delle linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, coerenti con specifiche linee di attività (contrasto al disagio abitativo, destinazione ad obiettivi di edilizia residenziale pubblica o sociale delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute in accordo con i proprietari, realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato, finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente o alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili). A tal proposito, il successivo comma 284 ha disposto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028.
La norma apporta talune modifiche all’articolo 1, commi 282 e 283, della legge di bilancio per il 2024, estendendo all’edilizia sociale l’ambito applicativo delle linee guida, e delle relative linee di attività, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti[81] al fine di contrastare il disagio abitativo (comma 1). Al medesimo fine, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento dell’utilizzo di suolo, è altresì prevista l’adozione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[82], di un piano nazionale per l’edilizia residenziale e sociale pubblica (Piano Casa Italia), il cui oggetto è la definizione delle strategie di medio e lungo termine volte ad una complessiva riorganizzazione del sistema casa, nell’ottica di soddisfare nuovi fabbisogni abitativi, integrare i programmi di edilizia residenziale e di edilizia sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di governance e di finanziamento dei progetti e razionalizzare l’utilizzo dell’offerta abitativa disponibile (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.
La relazione tecnica precisa che la nuova finalità connessa all’edilizia sociale verrà perseguita nei limiti delle risorse di cui all’articolo 1, comma 284, della citata legge n. 213 del 2023 e, pertanto, dall’applicazione di tale previsione non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. La RT aggiunge, inoltre, che l’adozione del Piano Casa Italia ha mera finalità programmatoria e, pertanto, dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma estende all’edilizia sociale l’ambito applicativo delle linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, già previste dall’articolo 1, commi da 282 a 284, della legge di bilancio per il 2024 (comma 1). È altresì prevista l’adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un piano volto alla definizione delle strategie finalizzate ad una complessiva riorganizzazione delle misure per l’edilizia residenziale pubblica e sociale (comma 2).
La RT in merito afferma che l’adozione del Piano Casa Italia ha mera finalità programmatoria e, pertanto, dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In proposito, pur prendendo atto di quanto risultante dalla RT, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori informazioni volte ad escludere che l’estensione dell’ambito applicativo dei commi da 282 a 284 della legge di bilancio per il 2024 possa comportare, per effetto di un più rapido utilizzo del Fondo per il contrasto al disagio abitativo, un’accelerazione della spesa rispetto a quella scontata nei tendenziali di finanza pubblica, con conseguenti effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
Articolo 72
(Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico)
La norma prevede che la disciplina dell’esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato di cui all’articolo 1, commi da 161 a 167, della legge n. 178 del 2020 (cosiddetta decontribuzione Sud), conformemente alla decisione della Commissione europea del 25 giugno 2024[83], trovi applicazione fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024 (comma 1). Per effetto di tale previsione, la norma dispone i seguenti incrementi di limiti di spesa con riferimento a talune disposizioni di cui al decreto-legge n. 60 del 2024 (comma 2):
a) il limite di spesa previsto per l’esonero contributivo “Bonus giovani” di cui all’articolo 22, comma 7, è incrementato di 700 mila euro per l’anno 2024, di 16,3 milioni di euro per l’anno 2025, di 15,9 milioni di euro per l’anno 2026 e di 5,6 milioni di euro per l’anno 2027;
b) il limite di spesa previsto per l’esonero contributivo “Bonus donne” di cui all’articolo 23, comma 4, è incrementato di 400 mila euro per l’anno 2024, di 14,4 milioni di euro per l’anno 2025, di 17,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 9,1 milioni di euro per l’anno 2027;
c) il limite di spesa previsto per l’esonero contributivo “Bonus ZES-Unica” di cui all’articolo 24, comma 7, è incrementato di 2,1 milioni di euro per l’anno 2024, di 68,9 milioni di euro per l’anno 2025, di 73,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 28,7 milioni di euro per l’anno 2027.
Inoltre, la norma dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo, con uno stanziamento di 2.450 milioni di euro per l’anno 2025, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2026, di 3.400 milioni di euro per l’anno 2027, di 1.500 milioni di euro per l’anno 2028 e di 750 milioni di euro per l’anno 2029, per il finanziamento di interventi volti a mitigare il divario nell’occupazione e nello sviluppo dell’attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, anche mediante il riconoscimento, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di agevolazioni per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a)[84] e c)[85], del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le tipologie di iniziative ammissibili a finanziamento, le amministrazioni titolari degli interventi nonché le modalità di presentazione delle domande e di riconoscimento dei finanziamenti nei limiti delle risorse del predetto fondo sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri[86] (comma 3). La norma dispone altresì le coperture finanziarie per gli oneri dalla medesima recati, come segue:
- agli oneri derivanti dal comma 3 e dall’articolo 77 del disegno di legge in esame concorrono le risorse disponibili relative alla agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud, di cui all’articolo 1, comma 167, della legge n. 178 del 2020 (comma 4);
- agli oneri derivanti dal comma 2, ossia dall’incremento delle citate autorizzazioni di spesa, pari a 3,2 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi), comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica (comma 5).
Si ricorda che l’agevolazione menzionata dalla disposizione di cui al comma 1 della norma in esame è stata introdotta dall’articolo 27 (Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud) del decreto-legge n. 104 del 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. In particolare, la disposizione di cui al comma 1 ha disposto, per il periodo 1° ottobre 2020 - 31 dicembre 2020, un esonero contributivo pari al 30% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) in favore dei datori di lavoro del settore privato (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico), la cui sede di lavoro è situata nelle regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. La medesima disposizione ha subordinato l'applicazione del beneficio in argomento all'autorizzazione della Commissione europea[87], precisando che la misura è concessa ai sensi della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863) e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. La relazione tecnica a corredo del provvedimento, in merito alla detta disposizione, ha valutato gli oneri della misura menzionata in 854,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 535,4 milioni di euro per l'anno 2021 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, peraltro in piena coerenza con il disposto del comma 4 del medesimo articolo 27.
Si rammenta, altresì, che l’articolo 1, comma 161, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) ha esteso l’applicazione del citato esonero contributivo fino al 31 dicembre 2029, con esclusione di taluni soggetti menzionati nel successivo comma 162[88], modulandolo come segue:
a) in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
b) in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
c) in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Gli oneri derivanti dall’agevolazione in esame sono valutati dal successivo comma 167 in 4.836,5 milioni di euro per l’anno 2021, in 5.633,1 milioni di euro per l’anno 2022, in 5.719,8 milioni di euro per l’anno 2023, in 5.805,5 milioni di euro per l’anno 2024, in 5.892,6 milioni di euro per l’anno 2025, in 4.239,2 milioni di euro per l’anno 2026, in 4.047,1 milioni di euro per l’anno 2027, in 2.313,3 milioni di euro per l’anno 2028, in 2.084,8 milioni di euro per l’anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l’anno 2030[89].
Per quanto concerne i limiti di spesa modificati per effetto della disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 72 in esame, si evidenzia che essi concernono i programmi di incentivazione economica destinati a specifiche categorie sociali e territoriali previsti dagli articoli da 22 a 24 del decreto-legge n. 60 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. Tali limiti di spesa, come risulta dalla relazione tecnica riferita all’articolo 72 in esame (cfr. infra), erano stati determinati tenendo conto dell’effetto riduttivo degli oneri ascritti alla decontribuzione sud, che ora viene meno, per effetto della decisione della Commissione europea del 25 giugno 2024, per i contratti di lavoro subordinato stipulati dopo il 30 giugno 2024.
In particolare:
- l’articolo 22 (Bonus Giovani) consente ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono[90] soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (non applicabile ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato), con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa a tal fine autorizzata. I benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l’anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l’anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l’anno 2027;
- l’articolo 23 (Bonus Donne) prevede l’esonero (non applicabile ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato), per i datori di lavoro, dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di 650 euro su base mensile, per ciascuna lavoratrice assunta dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. I benefici contributivi sono comunque concessi nei limiti della spesa autorizzata, nel rispetto del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne[91];
- l’articolo 24 (Bonus – ZES Unica) riconosce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, esclusi quelli dovuti all’INAIL, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’esonero è previsto per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di 650 euro mensili per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, ed è riconosciuto ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti per le assunzioni in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno. I soggetti assunti devono aver compiuto trentacinque anni e essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi, salve talune eccezioni. Gli oneri sono quantificati in misura pari a 11,2 milioni di euro per l’anno 2024, 170,9 milioni di euro per l’anno 2025, 294,1 milioni di euro per l’anno 2026, e 115,2 milioni di euro per l’anno 2027.
Si precisa, infine, che le tre disposizioni elencate prevedono un apposito meccanismo di monitoraggio e salvaguardia a presidio dei suddetti limiti di spesa affidato all’INPS e la relazione tecnica ad esse allegata ha fornito dettagli esaustivi concernenti le premesse metodologiche (parametri e dati di partenza) al fine di consentire la verificabilità delle quantificazioni effettuate, che risultano coerenti con gli oneri recati dalle stesse.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Compensazione dei maggiori oneri di cui agli artt.22, c. 7 (bonus giovani), 23, c. 4 (bonus donne) e 24, c. 7 (bonus ZES), del D.L. 60/2024, a seguito della sentenza C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione Europea (comma 2) |
99,6 |
106,9 |
43,4 |
|
|
|
99,6 |
106,9 |
43,4 |
| Istituzione di un fondo destinato a finanziare politiche per il mezzogiorno, su cui confluiscono risorse derivanti dall’azzeramento di Decontribuzione Sud (comma 3) |
2.450,0 |
1.000,0 |
3.400,0 |
2.450,0 |
1.000,0 |
3.400,0 |
2.450,0 |
1.000,0 |
3.400,0 |
| Minori entrate contributive |
|
||||||||
| Compensazione dei maggiori oneri di cui agli artt.22, c. 7 (bonus giovani), 23, c. 4 (bonus donne) e 24, c. 7 (bonus ZES), del D.L. 60/2024, a seguito della sentenza C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione Europea (comma 2) |
|
|
|
99,6 |
106,9 |
43,4 |
|
|
|
| Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
| Compensazione dei maggiori oneri di cui agli artt.22, c. 7 (bonus giovani), 23, c. 4 (bonus donne) e 24, c. 7 (bonus ZES), del D.L. 60/2024, a seguito della sentenza C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione Europea - effetti fiscali indotti (comma 2) |
1,3 |
54,9 |
8,5 |
1,3 |
54,9 |
8,5 |
1,3 |
54,9 |
8,5 |
| Maggiori entrate contributive |
|
||||||||
| Definanziamento dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, di cui all'art. 1, c.161-167, della L. 178/2020, a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea (comma 1) |
|
|
|
5.489,1 |
4.239,2 |
4.047,1 |
|
|
|
| Minori spese correnti |
|
||||||||
| Definanziamento dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, di cui all'art. 1, c.161-167, della L. 178/2020, a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea (comma 1) |
5.489,1 |
4.239,2 |
4.047,1 |
|
|
|
5.902,3 |
3.993,9 |
4.053,8 |
| Minori entrate tributarie |
|
||||||||
| Definanziamento dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, di cui all'art. 1, c.161-167, della L. 178/2020, a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea - effetti fiscali (comma 1) |
|
948,2 |
605,5 |
|
948,2 |
605,5 |
|
948,2 |
605,5 |
La relazione tecnica riporta gli effetti finanziari derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2 della norma. Sono di seguito richiamati gli effetti finanziari derivanti dalla disapplicazione della misura agevolativa di cui all’articolo 1, commi da 161 a 167 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cosiddetta decontribuzione Sud) dal 1° gennaio 2025 per opera della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione Europea, tenuto conto dei riflessi sul versante contributivo e fiscale delle code derivanti dagli oneri di competenza dell’anno 2024 per effetto delle scadenze dei versamenti da parte dei datori di lavoro.
Effetti finanziari complessivi derivanti dal termine dell’autorizzazione comunitaria per la misura Decontribuzione SUD dal 1° gennaio 2025 (Indebitamento netto, saldo netto da finanziare e fabbisogno)
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)
|
Anno |
Minori spese SNF |
Maggiori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) Fabbisogno settore pubblico |
Maggiori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) Indebitamento netto |
Effetti fiscali indotti |
Effetto complessivo su SNF e Fabbisogno |
Effetto complessivo su Indebitamento netto |
| 2025 |
5.489,1 |
5.489,1 |
5.902,3 |
0 |
5.489,1 |
5.902,3 |
| 2026 |
4.239,2 |
4.239,2 |
3.993,9 |
-948,2 |
3.291,0 |
3.045,7 |
| 2027 |
4.047,1 |
4.047,1 |
4.053,8 |
-605,5 |
3.441,6 |
3.448,3 |
| 2028 |
2.313,3 |
2.313,3 |
2.057,3 |
-704,3 |
1.609,0 |
1.353,0 |
| 2029 |
2.084,8 |
2.084,8 |
2.088,2 |
-197,9 |
1.886,9 |
1.890,3 |
| 2030 |
267,2 |
267,2 |
0,0 |
-346,5 |
-79,3 |
-346,5 |
| 2031 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
180,9 |
180,9 |
180,9 |
| 2032 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33,7 |
33,7 |
33,7 |
La RT riferisce, inoltre, che la disposizione di cui al comma 2, con riferimento ai limiti di spesa di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge n. 60 del 2024, dà conto del venir meno dell’effetto riduttivo degli oneri ascritto alla decontribuzione sud, viceversa computato nella determinazione dei predetti limiti di spesa, non essendo la stessa prorogata per le assunzioni effettuate successivamente al 30 giugno 2024 (la proroga fino al 31 dicembre 2024 – autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024).
Infatti, coerentemente a tale decisione, i decreti attuativi disciplinano il monitoraggio degli specifici limiti di spesa non considerando, nella determinazione degli oneri prospettici connessi alle domande da acquisire da confrontare con i limiti di spesa sanciti per via legislativa, l’effetto riduttivo della decontribuzione sud, con la eventuale criticità che nell’attività di riscontro i medesimi limiti di spesa si rilevino non capienti. Pertanto – prosegue sul punto la RT – la disposizione di cui al comma 2 provvede ai relativi incrementi dei limiti di spesa in maniera corrispondente all’effetto riduttivo considerato in sede di decreto-legge n. 60 del 2024 e non più attuale.
Ciò premesso, la RT indica i maggiori oneri derivanti dalla disposizione, sulla base delle medesime basi tecniche contenute nelle relazioni tecniche specifiche del decreto-legge n. 60 del 2024:
(valori in milioni di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica)
|
|
(minori entrate contributive lordo fisco) - rifinanziamento relativi limiti di spesa di spesa |
(effetti fiscali indotti)
|
Effetti complessivi
|
|||||||||
| articolo 22 |
articolo 23 |
articolo 24 |
Totale |
articolo 22 |
articolo 23 |
articolo 24 |
Totale |
articolo 22 |
articolo 23 |
articolo 24 |
Totale |
|
| 2024 |
-0,7 |
-0,4 |
-2,1 |
-3,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-0,7 |
-0,4 |
-2,1 |
-3,2 |
| 2025 |
-16,3 |
-14,4 |
-68,9 |
-99,6 |
0,3 |
0,2 |
0,8 |
1,3 |
-16 |
-14,2 |
-68,1 |
-98,3 |
| 2026 |
-15,9 |
-17,5 |
-73,5 |
-106,9 |
6,3 |
5,6 |
43 |
54,9 |
-9,6 |
-11,9 |
-30,5 |
-52 |
| 2027 |
-5,6 |
-9,1 |
-28,7 |
-43,4 |
1 |
1,7 |
5,8 |
8,5 |
-4,6 |
-7,4 |
-22,9 |
-34,9 |
| 2028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,3 |
2,1 |
6,6 |
10 |
1,3 |
2,1 |
6,6 |
10 |
| 2029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Con riferimento alle rimanenti disposizioni, la RT si limita ad enunciare i contenuti della norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, recependo la decisione della Commissione europea del 25 giugno 2024, dispone che la cosiddetta decontribuzione Sud di cui all’articolo 1, commi da 161 a 167, della legge n. 178 del 2020 trovi applicazione fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024 (comma 1). Conseguentemente, sono incrementati per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 i limiti di spesa previsti per gli esoneri contributivi “Bonus giovani”, “Bonus donne” e “Bonus ZES-Unica” di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge n. 60 del 2024, che erano stati determinati a legislazione vigente tenendo conto dell’effetto riduttivo degli oneri ascritti alla decontribuzione sud che ora viene meno (comma 2). Inoltre, la norma dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo, con uno stanziamento di 2.450 milioni di euro per l’anno 2025, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2026, di 3.400 milioni di euro per l’anno 2027, di 1.500 milioni di euro per l’anno 2028 e di 750 milioni di euro per l’anno 2029, per il finanziamento di interventi volti a mitigare il divario nell’occupazione e nello sviluppo dell’attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, anche mediante il riconoscimento, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di agevolazioni per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, demandando i profili attuativi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 3). Sono altresì previste le coperture finanziarie per gli oneri di cui al comma 3 e all’articolo 77 del decreto-legge in esame (comma 4), nonché per quelli derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, con riferimento all’anno 2024 (comma 5).
In proposito, con riguardo all’effetto finanziario complessivo derivante dalla disapplicazione della decontribuzione Sud a partire dal 1° gennaio 2024, le previsioni degli effetti per la finanza pubblica della relazione tecnica, per gli anni dal 2028 al 2032, risultano identici, ma di segno opposto, stante l’effetto disapplicativo dello sgravio contributivo, rispetto a quelli recati dalla relazione tecnica a corredo della legge di bilancio per il 2021. Con riferimento agli anni precedenti (2025, 2026 e 2027), si rileva che gli scostamenti sui saldi risultanti dal confronto tra le due relazioni tecniche sono unicamente ascrivibili all’ammontare degli effetti fiscali indotti (derivanti dalla disapplicazione dello sgravio contributivo che si determinano per effetto della diminuzione del reddito imponibile conseguente all’aumento delle poste ammesse in deduzione). In proposito appare necessario che il Governo chiarisca se tale scostamento sia riconducibile alle recenti misure adottate in materia di aliquote IRPEF e di cuneo fiscale o anche ad altri fattori.
Per quanto concerne la copertura indicata ai commi 4 e 5, appare necessario chiarire se le risorse che si rendono disponibili all’articolo 1, comma 167, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per effetto delle limitazioni alla contribuzione sud, siano destinate unicamente al Fondo istituito dal comma 3 dell’articolo 72 in esame, oppure, come sembrerebbe emergere dal prospetto riepilogativo degli oneri, anche al rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 del medesimo articolo 72. Infatti, l’onere ascrivibile a tali autorizzazioni di spesa sembrerebbe non limitato al solo anno 2024, come invece sembrerebbe emergere dal comma 5 del predetto articolo 72, anno che per altro risulterà già chiuso alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025, ma dovrebbe riguardare anche gli esercizi successivi.
Articolo 73
(Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese)
La norma proroga fino al 31 dicembre 2027 e nel limite complessivo di 6 milioni di euro per l’anno 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il credito d’imposta delle spese di consulenza sostenute per la quotazione delle piccole e medie imprese previsto dall’articolo 1, commi 89 e 90, della legge di bilancio per il 2018[92].
Si ricorda che i commi 89 e 90 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (e successive modificazioni intervenute) hanno previsto l’attribuzione alle piccole e medie imprese, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, di un credito d’imposta del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per la predetta finalità, fino ad un importo massimo del credito di 500.000 euro. Le medesime disposizioni hanno limitato l’utilizzabilità del predetto credito d’imposta ad un ammontare complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per l'anno 2022, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del Made in Italy), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle predette disposizioni, anche con particolare riguardo alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Proroga del credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese, di cui all’art. 1, della L. 205/2017 (comma 1) |
|
3,0 |
3,0 |
|
3,0 |
3,0 |
|
3,0 |
3,0 |
La relazione tecnica afferma che la norma reca oneri finanziari nei limiti dei tetti di spesa dalla medesima stabiliti.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma proroga fino al 31 dicembre 2027 e nel limite complessivo di 6 milioni di euro per il 2025 e 3 milioni di euro, rispettivamente per il 2026 e il 2027, il credito d’imposta delle spese di consulenza sostenute per la quotazione delle piccole e medie imprese previsto dall’articolo 1, commi 89 e 90 della legge di bilancio per il 2018.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto dalla norma stessa.
La norma riconosce un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, a favore dei soggetti che hanno fruito del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3, del decreto-legge n. 145 del 2013, relativo al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell’importo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 (comma 1), prevedendo inoltre che modalità di erogazione, percentuali e rateizzazione del contributo siano definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy[93] (comma 2). Per l’erogazione del contributo in argomento è prevista l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni per l’anno 2025, di 50 per l’anno 2026 e di 80 milioni di euro l’anno 2027 (comma 3).
Si ricorda che, con la procedura di riversamento spontaneo di cui all’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021 possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuati da tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019[94].
Si rammenta, inoltre, che la relazione tecnica a corredo del citato decreto-legge n. 146 del 2021, in merito al disposto di cui ai commi da 7 a 12, stimava prudenzialmente gli effetti positivi connessi all’incentivo al riversamento derivante dalla mancata applicazione di sanzioni e interessi (in assenza di elementi certi) in misura pari al 5% dei crediti impropriamente fruiti, per un importo pari a 210 milioni di euro. In termini di cassa, considerata la rateizzazione prevista dalla norma, la RT stimava per tale voce un maggior gettito pari a 70 milioni annui dal 2022 al 2024.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
| Istituzione di un fondo MIMIT per l'erogazione di un contributo in conto capitale per i soggetti che hanno fruito del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. 145/2013 (comma 3) |
60,0 |
50,0 |
80,0 |
60,0 |
50,0 |
80,0 |
60,0 |
50,0 |
80,0 |
La relazione tecnica afferma che la norma reca autorizzazioni di spesa nei limiti degli stanziamenti delle dotazioni finanziarie dalla stessa disposti.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame riconosce un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, a favore dei soggetti che hanno indebitamente fruito del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3, del decreto-legge n. 145 del 2013 e che hanno aderito alla procedura di riversamento del relativo importo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021. La norma disciplina i profili attuativi della citata misura disponendo a tal fine l’istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, con una dotazione finanziaria di 60 milioni per il 2025, di 50 per il 2026 e di 80 milioni di euro per il 2027.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento disposto dalla norma in esame.
Normativa vigente. Lo strumento agevolativo cd. "Nuova Sabatini" – istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 e successivamente rifinanziato ed esteso – è finalizzato a migliorare l'accesso al credito per investimenti produttivi e tecnologici delle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e consente l'accesso a finanziamenti agevolati per investimenti in beni strumentali e a contributi statali in conto impianti per gli investimenti in beni strumentali in questione.
La norma incrementa di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, per la concessione di finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti, da parte di micro, piccole e medie imprese, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali (relativa alla misura c.d. Nuova Sabatini), al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi di micro, piccole e medie imprese.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
| Rifinanziamento delle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (Nuova Sabatini) di cui all’art. 2 del D.L. 69/2013 |
400,0 |
100,0 |
400,0 |
400,0 |
100,0 |
400,0 |
400,0 |
100,0 |
400,0 |
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma rifinanzia nella misura di 400 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 la cosiddetta Nuova Sabatini.
In proposito non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’ammontare dello stanziamento disposto.
Articolo 76
(Interventi in materia di banda ultralarga)
Normativa vigente. L’articolo 30 del decreto-legge 98 del 2011 che ha stabilito che, per il raggiungimento dell'obiettivo dell'Agenda digitale europea del diritto di accesso a internet per tutti i cittadini "ad una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s" e almeno per il 50% "al di sopra di 100 Mb/s", il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile, predisponga un progetto strategico per individuare gli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultra larga, anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti. In proposito, si segnala che la relazione tecnica non ha ascritto alla norma effetti sulla finanza pubblica in quanto la realizzazione del progetto strategico di cui al citato articolo 30 era finanziato mediante risorse pubbliche anche afferenti agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007/2013, limitandosi tale previsione a prevedere una destinazione prioritaria di risorse già disponibili a legislazione vigente, da utilizzare nell’ambito della procedura, già definita, di riprogrammazione delle stesse.
La norma, al fine di permettere il completamento degli interventi di realizzazione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga di cui al Piano Nazionale Banda Larga nelle aree bianche del territorio nazionale[95], prevede la possibilità di concedere contributi, nel limite massimo di 220 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, a favore dei soggetti attuatori che ne facciano motivata richiesta, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy[96]. Si prevede, inoltre, che le eventuali risorse eccedenti l’effettivo fabbisogno siano versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite.
La relazione illustrativa precisa che il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, cui la norma affida l’erogazione dei contributi in argomento, ne stabilisca altresì le modalità di concessione.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
| Concessione contributi al fine di permettere il completamento degli interventi concernenti le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle zone bianche del territorio nazionale |
|
|
220,0 |
|
|
220,0 |
|
|
220,0 |
La relazione tecnica afferma che la norma è volta a consentire il riequilibrio dei Piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra-larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio nazionale, a seguito di eventi, imprevisti e imprevedibili, che hanno significativamente inciso sul valore attuale netto degli investimenti, nonché dei costi e dei ricavi del progetto originario.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma al fine di permettere il completamento degli interventi di realizzazione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle cosiddette aree bianche prevede che, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, possano essere concessi contributi fino a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 sulla base di motivate esigenze rappresentate dal soggetto attuatore, prevedendo altresì che eventuali risorse eccedenti l’effettivo fabbisogno siano versate all’entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all’erario.
Al riguardo, pur considerando che l’onere è configurato come limite massimo di spesa, al fine di verificare la congruità dello stanziamento, sarebbe opportuno acquisire elementi e informazioni in merito alle effettive esigenze di riequilibrio dei Piani economico-finanziari delle concessioni concernenti l’infrastruttura a banda ultra-larga nelle aree bianche a cui fa cenno la relazione tecnica.
Normativa vigente. L’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 ha previsto un credito d’imposta per investimenti destinati a strutture produttive nelle aree rientranti nella zone economiche speciale unica (ZES unica)[97], per l’anno 2024. L’onere derivante dall’attuazione della norma, configurato come limite di spesa, è pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Le modalità di accesso, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta e dei relativi controlli sono stati definiti con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.
La norma novella l’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, prorogando dal 2024 al 2025 il credito d'imposta alle imprese operanti nelle regioni rientranti nella ZES unica per l'acquisizione dei beni strumentali, autorizzando a tal fine la spesa di 1,6 miliardi di euro per l’anno 2025 (comma 1).
Gli investimenti devono essere realizzati entro il 15 novembre 2025.
Sono altresì stabilite le modalità applicative della misura agevolativa, fissando in particolare termini decadenziali per le comunicazioni degli investimenti effettuati o programmati (comma 2) mentre sono demandate a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l’approvazione dei modelli attuativi e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica l’approvazione dei modelli della suddetta comunicazione (comma 3) nonché ulteriori contenuti attuativi (comma 5).
Inoltre, la norma definisce il criterio di calcolo dell’ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. In particolare, detto ammontare è pari all’importo del credito d’imposta individuale moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative e resa nota con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (comma 4).
Inoltre, nell’ipotesi in cui il credito di imposta riconosciuto al beneficiario sia inferiore a quello massimo riconoscibile, viene stabilito che – fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 124 del 2023 in tema di cumulabilità del credito di imposta con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio – il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della ZES unica rendano nota entro il 15 gennaio 2025 la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l’entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura (comma 6).
Si segnala che le disposizioni di cui ai commi dal 2 al 6 della norma in esame riproducono i contenuti dell’articolo 1, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 113 del 2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (c.d. Decreto Omnibus), il quale ha introdotto disposizioni integrative in materia di erogazione del credito d’imposta per la realizzazione di investimenti in beni strumentali nella ZES unica di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023. In particolare, il comma 5 dell’articolo 1 del predetto decreto n. 113 ha stabilito che, nell’ipotesi in cui il credito di imposta riconosciuto sia inferiore a quello massimo riconoscibile – fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 124 del 2023 in tema di cumulabilità del credito di imposta con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio – il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni delle ZES unica rendano nota entro il 15 gennaio 2025 la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l’entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura.
La relazione tecnica a corredo di detto provvedimento, con riguardo alla disposizione di cui al comma 5, specificava che le eventuali misure agevolative degli investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy e delle regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno, attingevano a risorse già disponibili nell’ambito dei programmi cofinanziati dall’Unione europea e, pertanto, non ascriveva effetti per la finanza pubblica a tale previsione. Al proposito, si rammenta che, nel corso dell’esame al Senato, in merito alle risorse di cui al comma 5 afferenti alla politica di coesione europea, relative al periodo di programmazione 2021- 2027, di titolarità del MIMIT e delle regioni delle ZES Unica, cui si intendeva attingere, il Governo[98] ha segnalato il carattere eventuale del ricorso alla disposizione in esame e che l’accesso a tale facoltà sarebbe stato condizionato alla presenza di risorse disponibili nel programma ivi menzionato e, comunque, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti, in ogni caso entro il 15 gennaio 2025.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese in conto capitale |
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| Credito di imposta ZES e bonus ZES Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del D.L. 124/2023 (comma 1) |
1.600,0 |
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1.600,0 |
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1.600,0 |
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La relazione tecnica afferma che la norma reca oneri nei limiti dei tetti di spesa dalla medesima stabiliti.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma novella l’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, prevedendo la proroga al 2025 del credito d’imposta per la realizzazione di investimenti in beni strumentali nella ZES unica di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 (comma 1), entro il limite di spesa complessivo di 1,6 miliardi per l’anno 2025; predispone un meccanismo di monitoraggio e riproporzionamento delle domande tale da garantire l’osservanza del predetto limite complessivo di spesa; consente, nell’ipotesi in cui il beneficio individuale risulti inferiore al massimo richiedibile e al sussistere di talune altre condizioni, di agevolare gli investimenti effettuati anche a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 (comma 6).
Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che la misura opera nel limite delle disponibilità, per il cui rispetto è predisposta un’apposita procedura, e che l’eventuale ricorso a risorse ulteriori è configurato come possibile, e non obbligatorio. Peraltro esso è espressamente subordinato al rispetto dei vincoli finanziari e presuppone che le amministrazioni competenti abbiano, prima dell’attivazione, indicato l’entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura.
Articolo 78
(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)
Le norme autorizzano la spesa complessiva di 88 milioni di euro per l’anno 2025 per le seguenti finalità:
a) 37 milioni di euro per il finanziamento dei maggiori costi connessi all’organizzazione e all’allestimento dei grandi eventi giubilari a cura di Società Giubileo .p.a.;
b) 16,5 milioni di euro connessi all’organizzazione e all’ allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale;
c) 34,5 milioni di euro per la Regione Lazio per il finanziamento dei maggiori costi connessi all’accoglienza dei pellegrini per le attività di competenza dell’ente (comma 1).
Al fine di permettere il completamento degli interventi di conto capitale connessi allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 488, secondo periodo, della legge n. 213 del 2023, è incrementata di 7 milioni di euro per l’anno 2025. Al riparto delle risorse di cui al primo periodo si provvede con il provvedimento e secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021 (comma 2).
L'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021 prevede che il Commissario straordinario predisponga, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
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| Finanziamento maggiori costi organizzazione e allestimento grandi eventi giubilari a cura di Società Giubileo s.p.a. [comma 1, lettera a)] |
37,0 |
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37,0 |
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37,0 |
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| Organizzazione e allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale [comma 1, lettera b)] |
16,5 |
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16,5 |
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16,5 |
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| Finanziamento maggiori costi accoglienza pellegrini per le attività di competenza della Regione Lazio [comma 1, lettera c)] |
34,5 |
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34,5 |
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34,5 |
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| Maggiori spese in conto capitale |
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||||||||
| Incremento risorse destinate agli interventi di conto capitale, per celebrazioni del Giubileo (comma 2) |
7,0 |
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7,0 |
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7,0 |
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La relazione tecnica afferma che il comma 1 prevede lo stanziamento di parte corrente di complessivi 88 milioni di euro per il 2025 per le esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica.
Ai sensi della lettera a), 37 milioni di euro sono destinati al finanziamento dei maggiori costi connessi all’organizzazione e all’ allestimento dei grandi eventi giubilari a cura di Società Giubileo s.p.a. In particolare, il calendario prevede un Grande Evento (Giubileo dei Giovani) nell’area di Tor Vergata e alcuni medi eventi (tra i quali: Giubileo dei malati e della sanità, Giubileo degli adolescenti, Giubileo dei disabili, Giubileo dei lavoratori, Giubileo delle confraternite, Giubileo dei movimenti), nell’area di San Pietro. Sulla base di un’analisi dettagliata dei fabbisogni organizzativi e dei relativi costi, è emerso un fabbisogno finanziario complessivo di 37 milioni di euro nel 2025, ulteriori rispetto ai 29 milioni di euro già assegnati con il D.P.C.M. 10 aprile 2024.
La lettera b) propone l’assegnazione di 16,5 milioni di euro connessi all’organizzazione e all’allestimento di circa 32 piccoli eventi, a cura di Roma Capitale.
La lettera c) propone l’assegnazione alla Regione Lazio di complessivi 34,5 milioni di euro da destinare alle esigenze connesse con l’emergenza, l’assistenza e il soccorso ai pellegrini.
Al fine di permettere l’ultimazione degli interventi in conto capitale connessi allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica, il comma 2 prevede l’incremento per 7 milioni di euro per l’anno 2025 dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 488, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213. Alla ripartizione delle risorse si provvede mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell’ambito della pianificazione complessiva attuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, al fine di valutare le diverse esigenze in modo coordinato con i circa 330 interventi già inclusi nel Programma dettagliato degli interventi.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni di cui al comma 1 autorizzano la spesa complessiva di 88 milioni di euro per l’anno 2025 al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.
In particolare, si fa riferimento alle seguenti finalità:
- 37 milioni di euro per il finanziamento dei maggiori costi connessi all’organizzazione e all’allestimento dei grandi eventi giubilari a cura di Società Giubileo s.p.a. [lettera a)];
- 16,5 milioni di euro connessi all’organizzazione e all’ allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale [lettera b)];
- 34,5 milioni di euro per la Regione Lazio per il finanziamento dei maggiori costi connessi all’accoglienza dei pellegrini per le attività di competenza dell’ente [lettera c)].
Si prevede altresì, al comma 2, l’incremento per 7 milioni di euro per l’anno 2025 dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 488, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 al fine di permettere l’ultimazione degli interventi in conto capitale connessi allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che gli oneri sono limitati allo stanziamento previsto.
Articolo 79
(Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico)
Le norme autorizzano la spesa di 110 milioni di euro per l’anno 2025 al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica sul territorio nazionale. Con decreto di natura regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali (commi 1 e 6).
Con il suddetto decreto sono definite:
a) le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all’agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell’Unione europea, i criteri di valutazione dell’istanza di ammissione all’agevolazione;
b) le modalità di accesso alle agevolazioni;
c) le modalità di cooperazione con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione degli interventi, anche per quanto attiene all’apporto di eventuali risorse aggiuntive da parte delle regioni, nonché con riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali pubbliche complementari e funzionali all’investimento privato, e la possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei programmi di investimento (comma 2).
Le funzioni relative alla gestione dell’intervento, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all’eventuale rafforzamento della capacità amministrativa connessa all’attuazione dell’intervento, possono essere affidate, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.–Invitalia, che può avvalersi dell’Agenzia nazionale per il turismo (ENIT S.p.A.). Per tali finalità è autorizzata, a valere sulle risorse sopra indicate, la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2025. Il Ministero del turismo vigila sull’esercizio di dette funzioni e può definire con apposite direttive gli indirizzi operativi per la gestione dell’intervento (commi 3-5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese in conto capitale |
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| Concessione di agevolazioni finanziarie per lo sviluppo dell’offerta turistica |
110,0 |
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60,0 |
|
|
60,0 |
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La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma, in relazione al comma 6, che la disposizione autorizza la spesa di 110 milioni di euro per l’anno 2025 per le agevolazioni di cui al comma 1, che si prevede di riconoscere nella forma di contributo a fondo perduto per una quota fino a 60 milioni di euro, con conseguente impatto di pare ammontare in termini di indebitamento netto.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 110 milioni di euro per l’anno 2025 al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica sul territorio nazionale. Con decreto di natura regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Le funzioni relative alla gestione dell’intervento possono essere affidate, con modalità stabilite da apposita convenzione, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.–Invitalia, che può avvalersi dell’Agenzia nazionale per il turismo (ENIT S.p.A.). Per tali finalità è autorizzata, a valere sulle risorse sopra indicate, la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2025.
Al riguardo, il prospetto riepilogativo ascrive all’onere in esame un diverso impatto sui saldi, imputandolo per 110 milioni sul saldo netto da finanziare e per 60 milioni su quelli di indebitamento e fabbisogno. La RT afferma che si prevede di riconoscere nella forma di contributo a fondo perduto una quota fino a 60 milioni di euro, con conseguente impatto di pari ammontare in termini di indebitamento netto.
In proposito, per la suddetta quota a fondo perduto non si formulano osservazioni, dal momento che tale tipologia di agevolazione presuppone proprio identico impatto sui tre saldi. Viceversa, andrebbe chiarita la tipologia di agevolazione cui destinare la restante quota di 50 milioni di euro. Infatti, qualora si tratti di “operazioni finanziarie” ai sensi del SEC 2010, sarebbe giustificata l’assenza di effetti sul saldo di indebitamento netto. Invece, per quanto riguarda il saldo di fabbisogno, detta assenza sarebbe consentita solo nel caso in cui gli importi ritornino nella disponibilità della finanza pubblica entro il medesimo anno di erogazione. Su tali aspetti appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
Quanto alla facoltà di affidare le funzioni relative alla gestione dell’intervento, con modalità stabilite da apposita convenzione, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.–Invitalia, che può avvalersi dell’Agenzia nazionale per il turismo (ENIT S.p.A.), non si formulano osservazioni dal momento che detto affidamento, comunque a carattere discrezionale, avviene nell’ambito di un limite di spesa (1 milione di euro), a valere sull’autorizzazione di spesa in esame.
Articolo 80
(Disposizioni relative alla operatività della società Autostrade dello Stato S.p.a.)
Normativa vigente L’articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge n. 121 del 2021, autorizza per l’esercizio dell’attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Il successivo comma 2-septies prevede altresì l’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture – finalizzato a disciplinare la costituzione e il funzionamento della nuova società.
Il comma 2-decies dispone che, a decorrere dalla data di acquisto dell’efficacia del suddetto DPCM, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni alla società ANAS S.p.a. sono trasferite alla società in oggetto.
Le norme novellano il comma 2-decies all’articolo 2 del decreto-legge n. 121 del 2021, autorizzando ANAS ad assegnare al socio unico Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., attraverso scissione, parte del proprio patrimonio costituito dalle partecipazioni azionarie dalla stessa detenute nelle società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus S.p.A. – SITAF. A sua volta, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. è autorizzata ad assegnare alla società di cui al comma 2-sexies Autostrade dello Stato S.p.A., attraverso successiva scissione, il patrimonio ricevuto da ANAS S.p.A. Entrambe le operazioni di scissione sono poste in essere anche in deroga, ove necessario, alle norme istitutive delle predette società ovvero a diverse disposizioni di legge, statutarie, convenzionali e pattizie di qualsivoglia natura. Per dette operazioni di scissione è escluso ogni conguaglio in denaro o in natura. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.
Si ricorda che l’articolo 49, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze trasferisse alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. le azioni della società ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. tramite conferimento in natura.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la novella è volta ad agevolare una più immediata operatività della Società Autostrade dello Stato in coerenza con la ratio legis dell’articolo 2, comma 2-decies, del decreto-legge n.121 del 2021.
Nello specifico la disposizione integra il citato articolo 2, comma 2-decies, del suddetto decreto, allo scopo di definire la procedura per il trasferimento delle partecipazioni detenute da ANAS spa nelle seguenti società: Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus – SITAF S.p.A, da attuarsi tramite due diverse operazioni straordinarie di scissione, prima da ANAS alla società FS e successivamente da quest’ultima in favore della società Autostrade dello Stato Spa. Per dette operazioni di scissione è escluso ogni conguaglio in denaro o in natura. La disposizione non reca oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni di cui autorizzano ANAS ad assegnare al socio unico Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A parte del proprio patrimonio costituito da specifiche partecipazioni azionarie specificatamente elencate. A sua volta, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. è autorizzata ad assegnare alla società Autostrade dello Stato S.p.A., di cui all’articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge n.121 del 2021, attraverso successiva scissione, il patrimonio ricevuto da ANAS S.p.A. Per dette operazioni di scissione è escluso ogni conguaglio in denaro o in natura. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.
In proposito, si rileva che le società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e, al momento, anche Autostrade dello Stato S.p.A., non risultano ricomprese, a differenza di ANAS s.p.a., nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Pertanto, l’alienazione a titolo gratuito da parte di ANAS di parte del proprio patrimonio a Ferrovie dello Stato (e successivamente ad Autostrade dello Stato) sembra comportare perdite patrimoniali per la finanza pubblica. Ciò premesso, appare necessario acquisire chiarimenti se alle partecipazioni in oggetto siano stati associati effetti positivi, scontati nei saldi tendenziali a legislazione corrente, connessi ad eventuali alienazioni a titolo oneroso oppure a dividendi o ad altre tipologie di proventi.
Inoltre, appare utile acquisire elementi di valutazione volti a illustrare le ragioni sottostanti la necessità di non procedere direttamente da parte di ANAS all’alienazione in favore di Autostrade dello Stato, bensì di far precedere la cessione in favore di Ferrovie dello Stato.
Infine, non si formulano osservazioni riguardo all’esenzione da tributi riguardo agli atti connessi alle operazioni in oggetto, dal momento che detta esenzione si configura come rinuncia a maggior gettito.
La norma autorizza[99] il Ministero dell’agricoltura ad adempiere agli obblighi di registrazione[100] del regime di aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, in relazione al credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (“bonus Sud”, di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), per gli anni dal 2018 al 2022. Dopo la registrazione del regime di aiuti, l’Agenzia delle entrate provvede alla registrazione della concessione degli aiuti individuali:[101] questa registrazione è finalizzata, si rammenta, a consentire i controlli sugli aiuti.
Conclusi detti adempimenti, qualora il credito di imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, è esclusa l’adozione di ogni atto di recupero.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che gli adempimenti del Ministero dell’agricoltura sono privi di effetti per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, in relazione al credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (cosiddetto “bonus Sud”), autorizza il Ministero dell’agricoltura ad adempiere agli obblighi di registrazione del regime di aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, per gli anni dal 2018 al 2022 e dispone che dopo detto adempimento l’Agenzia delle entrate registri la concessione degli aiuti individuali. Sono quindi esclusi atti di recupero qualora il credito di imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari. Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il carattere procedurale delle disposizioni.
Articolo 82
(Misure in materia di ricerca nel settore dell’agricoltura e della zootecnia)
Le norme concedono al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni mediante tecniche di editing genomico (comma 1).
Inoltre, viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto LEO Livestock Environment Opendata nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) (comma 2).
Infine, viene modificato il comma 426 all’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, prevedendo che il Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Phoma tracheiphila, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, sia finalizzato anche a supporto della ricerca per promuovere la competitività dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la meccatronica in agricoltura e il modeling dei sistemi agroalimentari (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese in conto capitale |
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| Contributo al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA (comma 1) |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
| Finanziamento destinato alla prosecuzione del Progetto LEO Livestock Environment Opendata (comma 2) |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
La relazione tecnica afferma, in relazione al comma 1, che attraverso il contributo di conto capitale nella misura di 3 milioni di euro annui dal 2025 al 2027, la disposizione è volta a sostenere l’attività di ricerca di CREA finalizzata alle sperimentazioni per la realizzazione di nuove opportunità progettuali.
Il comma 2 autorizza la spesa di conto capitale nella misura di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto LEO Livestock Environment Opendata, le cui attività si concluderanno a dicembre 2024. È essenziale il prolungamento del progetto e la sua implementazione con ulteriori informazioni e aggiornamento evolutivo finalizzati anche ad agevolare gli operatori del comparto nell’assolvimento degli obblighi introdotti dalla nuova PAC, con una programmazione sviluppata su ulteriori 3 anni.
Per quanto riguarda il comma 3, la necessità di allocare risorse economiche per lo svolgimento di attività a supporto della ricerca attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la meccatronica in agricoltura e il modeling dei sistemi agroalimentari, risponde all’esigenza di interesse pubblico di accrescere la competitività dell'agricoltura italiana a livello nazionale ed internazionale. Si ritiene, pertanto, strategico utilizzare la quota prevista nel 2025 per Agrivita anche per la realizzazione di attività di ricerca al fine di rendere l'agricoltura italiana più efficiente, sostenibile e resiliente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame concedono al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni mediante tecniche di editing genomico.
Inoltre, viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto LEO Livestock Environment Opendata nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ).
Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti.
Infine, viene modificato il comma 426 all’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, prevedendo che il Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Phoma tracheiphila, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, sia finalizzato anche a supporto della ricerca per promuovere la competitività dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la meccatronica in agricoltura e il modeling dei sistemi agroalimentari.
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che la novella si limita ad ampliare le finalità del suddetto Fondo nell’ambito di risorse comunque già previste a legislazione vigente.
Articolo 84, comma 1
(Misure in materia di valorizzazione del sistema scolastico)
La norma istituisce un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione pari a 122 milioni di euro per il 2025, 189 milioni di euro per il 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 (comma 1).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Istituzione, nello stato di previsione del MIM, di un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico (comma 1) |
122,0 |
189,0 |
75,0 |
122,0 |
189,0 |
75,0 |
122,0 |
189,0 |
75,0 |
| Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
||||||||
|
|
|
|
59,2 |
91,7 |
36,4 |
59,2 |
91,7 |
36,4 |
|
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma istituisce un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione pari a 122 milioni di euro per l'anno 2025, 189 milioni di euro per l’anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027 (comma 1). Al riguardo, pur considerando che il suddetto onere risulta configurato come limite massimo di spesa, appare opportuno che siano fornite informazioni più puntuali in merito alle finalità cui sarà destinato il Fondo in esame.
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 (cd. Buona Scuola) ha istituito la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente) dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico ed erogata nel limite di spesa autorizzato. Successivamente è intervenuta l’ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia dell’Unione europea, Sezione VI, nella causa C-450-21 (UC c. Ministero dell’istruzione), a definizione di un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Tale pronuncia ha ritenuto non compatibile con il diritto europeo la limitazione del beneficio (finanziario) della Carta elettronica ai soli docenti di ruolo, e non anche ai docenti non di ruolo o comunque a tempo determinato, in considerazione dell’analogia di situazione in cui le due categorie versano rispetto alla specifica esigenza di aggiornamento e formazione continua che lo strumento è teso a soddisfare. A tal proposito, il legislatore è intervenuto con l’articolo 15, del decreto-legge n. 69 del 2023, che ha esteso, per il solo 2023, il riconoscimento della Carta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, autorizzando a tal fine una spesa di 10,9 milioni di euro per il 2023.
La norma, modificando l’articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 estende, in via permanente, la Carta del docente anche al personale docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Viene previsto, inoltre, che con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito[102] siano definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta e che l’importo annuale della stessa non possa essere superiore a 500 euro, tenuto conto del numero dei docenti aventi diritto e nei limiti delle risorse disponibili (comma 1). A tal fine, la relativa autorizzazione di spesa, di cui all’articolo 1, comma 123, della medesima legge n. 107 del 2015, è incrementata di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 (comma 2). È, infine, disposto che, entro il mese di settembre di ogni anno, il Ministero dell’istruzione e del merito trasmetta al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione di monitoraggio sugli utilizzi della Carta docente (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Incremento delle risorse destinate alla Carta del docente (comma 1) |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame estende, in via permanente, la Carta del docente prevista nell’assetto vigente, dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per il personale docente di ruolo, anche al personale docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (comma 1), incrementando la relativa autorizzazione di spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 (comma 2).
Viene previsto, inoltre, (comma 3) che con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito siano definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché l’importo annuale della stessa, in misura non superiore a 500 euro, tenuto conto del numero dei docenti aventi diritto e nei limiti delle risorse disponibili.
È, infine, disposto che, annualmente, il Ministero dell’istruzione e del merito trasmetta al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione di monitoraggio sugli utilizzi della Carta docente.
Al riguardo, pur considerato che l’incremento dell’autorizzazione di spesa in riferimento è configurabile come limite massimo, si rileva che la relazione tecnica non fornisce alcun dettaglio relativo alla quantificazione della medesima. Si evidenzia, altresì, come l’articolo 15 del decreto-legge n. 69 del 2023, che per le medesime finalità ha provveduto per il solo 2023, ha autorizzato una spesa significativamente più contenuta. In particolare, il citato articolo 15, fornito di dettagliata relazione tecnica, a fronte di una platea presumibilmente simile di beneficiari, ha stimato l’onere annuo dell’estensione della Carta del docente al personale docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile in circa 11 milioni di euro a fronte dei 60 milioni di euro autorizzati dalla norma in esame. Tanto premesso, appare necessario che il Governo fornisca i dati e i parametri utilizzati per la quantificazione dell’onere.
La norma dispone il sostegno, tramite cofinanziamento, da parte del Ministero dell’università e della ricerca delle attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano Nazionale Complementare (PNC) (comma 1).
Il cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti sulla base di determinati indicatori chiave di prestazione (affidabilità, impatto economico e sostenibilità, impatto sulla società, impatto sulle policy, building capacity) [comma 1, lettera da a) ad e)]. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca[103] sono specificati gli indicatori chiave di prestazione nonché le modalità delle attività di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli stessi e di rendicontazione delle spese sostenute (comma 2).
A tal fine, è, altresì, istituito presso il Ministero dell’università e della ricerca un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 (comma 3).
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono individuati annualmente i Centri nazionali ed i Partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale (comma 4).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
| Centri di ricerca di eccellenza (prosecuzione PNRR) - KPR (comma 3) |
|
|
150,0 |
|
|
150,0 |
|
|
150,0 |
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, istituisce un fondo presso il Ministero dell’università e della ricerca con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 finalizzato al cofinanziamento da parte del Ministero stesso delle attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano Nazionale Complementare (PNC) (commi 1 e 3).
Il cofinanziamento è condizionato al rispetto di obiettivi stabiliti da determinati indicatori chiave di prestazione specificati con successivo decreto del Ministro dell’università e della ricerca (comma2). Con decreto del medesimo Ministero sono individuati annualmente i Centri nazionali ed i Partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale (comma 4).
Al riguardo, non si formulano osservazioni posto che l’onere derivante dalla disposizione si configura come limite massimo di spesa.
Articolo 87
(Disposizioni in materia di beni culturali)
La norma, al fine di valorizzare e tutelare aree e zone di interesse archeologico, incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 l’autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 333, della legge n. 213 del 2023 (comma 1).
Si ricorda che l'articolo 1, comma 333, della legge n. 213 del 2023 autorizza la spesa di euro 4.000.000 annui a decorrere dal 2024 al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, nonché interventi per la sicurezza e la conservazione e attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico.
Viene, inoltre, rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 il credito d’imposta di cui all’articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021.
Si ricorda che il citato articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 istituisce un Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico. A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo i summenzionati immobili è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50% degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro.
In relazione al credito d’imposta, la norma:
- innalza l’importo complessivo massimo a 200.000 euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025 (tale importo era fissato a 100.000 euro per il 2021 e 2022);
- elimina la possibilità di optare per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Sono, altresì, previste misure per rendere gli immobili, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso delle risorse pubbliche in esame, più accessibili al pubblico[104] (comma 2).
Viene, inoltre, incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 il limite massimo di cui all’articolo 1, comma 316, della legge n. 205 del 2017 (comma 3).
L’articolo 1, comma 316, della legge n. 205 del 2017 riconosce come prestazioni accessorie diverse dallo straordinario le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale autorizzando una relativa spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Infine, relativamente al Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” viene eliminata cadenza temporale prevista per l’adozione dello stesso e si prevede che le relative risorse, allocate nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura possano essere utilizzate anche mediante assegnazione ad altre amministrazioni pubbliche (comma 4).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Incremento del limite massimo stanziato in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura (comma 3) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
| Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
| Incremento delle risorse per la campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, nonché interventi per la sicurezza e la conservazione e attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico (comma 1) |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
| Rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (comma 2, lettera a)) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e, relativamente al comma 2, chiarisce che il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. La relazione tecnica, assevera, inoltre, che il comma 4 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, al fine di valorizzare e tutelare aree e zone di interesse archeologico, incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 l’autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 333, della legge n. 213 del 2023 (comma 1).
Viene, inoltre, rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 il credito d’imposta di cui all’articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 relativo alle spese sostenute per interventi conservativi su immobili di interesse storico e artistico che, in base alla medesima disposizione, è previsto a valere sulle risorse dello specifico Fondo istituto per sostenere tali interventi (comma 2).
Sempre in relazione al suddetto credito d’imposta, la norma innalza l’importo complessivo massimo beneficiabile a 200.000 euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025 ed elimina la possibilità di optare per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Viene, inoltre, incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 il limite massimo di cui all’articolo 1, comma 316, della legge n. 205 del 2017 relativo al trattamento accessorio del personale coinvolto nel piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura (comma 3).
Infine, relativamente al Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” viene eliminata la cadenza temporale prevista per l’adozione dello stesso e si prevede che le relative risorse, allocate nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura possano essere utilizzate anche mediante assegnazione ad altre amministrazioni pubbliche (comma 4).
Al riguardo, non si formulano osservazioni in merito al comma 1, poiché il relativo onere appare configurato come limite massimo di spesa. Nulla da osservare, altresì, sul rifinanziamento del credito d’imposta per il restauro degli immobili di valore storico poiché trattasi di onere modulabile in un tetto di spesa. Analogamente, con riferimento all’incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale impiegato ad attuare il piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere è limitato all’autorizzazione di spesa prevista. Infine, non vi sono osservazioni da formulare anche in merito alle restanti disposizioni.
Articolo 88
(Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo)
La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura:
- un fondo con dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale (comma 1);
- un fondo con dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali (comma 2).
I criteri e le modalità di accesso ai fondi sono stabiliti con relativi decreti del Ministro della cultura[105] (commi 1 e 2).
Si prevede, altresì, che a decorrere dal 2025 una quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge n. 163 del 1985, individuata per le fondazioni lirico-sinfoniche, in misura pari ad 8 milioni di euro, è destinata:
a) per 750.000 euro in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari;
b) per 7.250.000 euro in favore delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, in considerazione della media delle percentuali individuate per il triennio 2022-2024 (comma 3).
Nelle more della revisione della normativa di settore, la restante quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per le fondazioni lirico-sinfoniche, pari a 192 milioni di euro viene destinata nel 2025 a tutte le fondazioni lirico sinfoniche per la realizzazione delle attività istituzionali in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sul fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024; le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2025 inviano al Ministero della cultura la relazione sulla attività svolta nel 2024 (comma 4).
Sono, infine, apportate modifiche decreto legislativo n. 175 del 2023 in materia di ammortizzatori e indennità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. In particolare, riguardo all’indennità di discontinuità:
- viene aumentato il tetto IRPEF al di sotto del quale i lavoratori possono presentare domanda (da 25.000 a 30.000 euro);
- è ridotto, da sessanta a cinquantuno, il numero minimo di giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo richieste;
- ai fini della durata, sono computati anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione;
- è esteso il periodo valido per la presentazione della domanda (dal 30 marzo al 30 aprile);
- vengono soppresse le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori (abrogazione articolo 5) (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Istituzione del Fondo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale (comma 1) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
| Istituzione di un Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e delle bande musicali (comma 2) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che i commi 3, e 5 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma istituisce due fondi nello stato di previsione del Ministero della cultura con dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 ciascuno e finalizzati, rispettivamente, a sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale (comma 1) e il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali (comma 2). Si prevede, inoltre, che a decorrere dal 2025 una quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge n. 163 del 1985, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, pari a 8 milioni di euro, venga attribuita per 750.000 euro alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari (comma 3, lettera a)) e per 7.250.000 euro alle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, in considerazione della media delle percentuali individuate per il triennio 2022-2024 (comma 3, lettera b)). Nelle more della revisione della normativa di settore, la restante quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, pari a 192 milioni di euro viene destinata nel 2025 alle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sul fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024; le medesime fondazioni entro il 30 giugno 2025 inviano al Ministero della cultura la relazione sulla attività svolta nel 2024 (comma 4). Sono, infine, resi meno stringenti i requisiti per l’accesso ed il godimento dell’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo di cui al decreto legislativo n. 175 del 2023 (comma 5).
Al riguardo, non si formulano osservazioni sull’istituzione dei nuovi fondi di cui ai commi 1 e 2 poiché la determinazione delle rispettive dotazioni finanziarie disposta dalla norma opera come limite massimo di spesa. Non si hanno osservazioni da formulare anche per quanto afferisce al vincolo di destinazione previsto sulle risorse del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (commi 3 e 4) poiché trattasi di spesa già prevista a legislazione vigente e nel presupposto, su cui appare necessaria una conferma da parte del Governo, che quanto disposto non pregiudichi altri impieghi già previsti a legislazione vigente. Infine, non si formulano osservazioni sulle modifiche relative alla disciplina dell’indennità di discontinuità (comma 5) poiché la stessa, come previsto dal decreto legislativo n. 175 del 2023, è riconosciuta nell’ambito di un limite massimo di spesa.
Articolo 89, comma 1
(Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero)
La norma autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 per l'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero (comma 1).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
| Attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero (comma 1) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 per l'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero (comma 1). Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono configurati come limiti massimi di spesa.
Normativa vigente. Il comma 342 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023 disciplina, fino al 31 dicembre 2024, l’impiego di un contingente complessivo di 6.000 unità di personale delle Forze Armate nelle operazioni di controllo del territorio (cosiddetta operazione “Strade sicure”). A tal fine il successivo comma 343 ha autorizzato la spesa di euro 190.899.776 per il 2024, con specifica destinazione, per il medesimo anno, di euro 185.310.224 e di euro 5.589.552, rispettivamente, per il personale delle Forze armate e per il personale delle Forze di polizia. Il comma 344 ha, inoltre, disciplinato per il 2024 l’impiego di un contingente complessivo di 800 unità di personale militare impiegato nelle attività di controllo e sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie (cosiddetta Operazione “Stazioni sicure”), autorizzando a tal fine al comma 345 la spesa di euro 34.171.409 per il 2024, di cui euro 18.024.237 per gli oneri di personale ed euro 16.147.172 per gli oneri di funzionamento.
La norma dispone la proroga fino al 31 dicembre 2027 dell’impiego nell’ambito della cosiddetta Operazione “Strade sicure” di cui all’articolo 24, commi 74 e 75 del decreto-legge n. 78 del 2009 di un contingente di 6.000 unità di personale militare (comma 1). A tal fine viene autorizzata la spesa complessiva di euro 198.392.899 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, con specifica destinazione di euro 193.502.811 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e di euro 4.890.088 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, rispettivamente per il personale di cui al comma 74 (Forze armate) e per il personale di cui al comma 75 (Forze di polizia) dell’articolo 24 del suddetto decreto-legge (comma 2).
Il contingente di cui al comma 1 viene, altresì, incrementato di ulteriori 800 unità di personale militare per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 al fine di garantire la prosecuzione delle attività di controllo e sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie (c.d. Operazione “Stazioni sicure”), (comma 3). A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.489.485 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 con specifica destinazione di euro 37.970.985, di cui 18.047.870 per gli oneri connessi con il personale ed euro 19.923.115 per gli oneri connessi con il funzionamento, e di euro 2.518.500, rispettivamente per il personale di cui al comma 74 (Forze armate) e per il personale di cui al comma 75 (Forze di polizia) dell’articolo 24 del sopra richiamato decreto-legge (comma 4). Le spese inerenti al trattamento economico accessorio di cui al presente articolo si intendono in deroga ai limiti orari individuali previsti dalla normativa vigente[106] (comma5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Proroga Operazione Strade sicure – personale (comma 1) |
136,6 |
136,6 |
136,6 |
136,6 |
136,6 |
136,6 |
136,6 |
136,6 |
136,6 |
| Proroga Operazione Strade sicure – funzionamento (comma 1) |
61,8 |
61,8 |
61,8 |
61,8 |
61,8 |
61,8 |
61,8 |
61,8 |
61,8 |
| Proroga Operazione Stazioni sicure – personale (comma 4) |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
| Proroga Operazione Stazioni sicure – funzionamento (comma 4) |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
| Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
||||||||
| Proroga Operazione Strade sicure – personale – effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
66,2 |
66,2 |
66,2 |
66,2 |
66,2 |
66,2 |
| Proroga Operazione Stazioni sicure – personale – effetti riflessi (comma 4) |
|
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e fornisce i dati sottostanti la quantificazione degli importi autorizzati che sono sintetizzati a seguire. Per la consultazione integrale dei suddetti dati di quantificazione, che sono riportatati in apposite tabelle, si rinvia al testo della relazione tecnica.
In merito ai commi 1 e 2 (Operazione Strade Sicure) per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, gli oneri riferiti al personale militare sono complessivamente quantificati in euro 131.672.797 (14.361.480 personale in sede + 117.311.317 personale fuori sede) mentre gli oneri di funzionamento sono stimati in euro 61.830.014 (2.177.500 relativi al personale in sede + 59.652.514 relativi al personale fuori sede). Tale importo corrisponde a quello riportato sul prospetto riepilogativo con riguardo alle spese di funzionamento concernenti l’Operazione Strade Sicure (61,8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2025-2027).
Si evidenzia che nell’ambito del prospetto riepilogativo, gli oneri una tantum relativi al personale in sede (euro 24.000) sono interamente computati all’interno delle spese di funzionamento, mentre, con riferimento al personale fuori sede, una specifica componente degli oneri una tantum (euro 1.195.477) riferita a indennità di marcia/missione/oneri ricognizione (euro 825.077) è computata nell’ambito delle spese di personale.
Con riguardo agli oneri relativi al personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, la relazione tecnica precisa che è stato previsto l’impiego di 600 unità, di cui 350 in sede e 250 fuori sede, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. In particolare l’onere viene indicato pari ad euro 4.890.088 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, e concerne il pagamento dell’indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l’indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25, comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e ad euro 29,44, comprensivo dei contributi a carico dello Stato, per quelli fuori sede. La relazione tecnica con riguardo al personale delle Forze di Polizia non riporta spese di funzionamento e una tantum. Gli oneri di personale riferiti alle Forze di Polizia (euro 4.890.088) sommati con quelli relativi al personale militare euro 131.672.797 (Cfr. Supra) determinano il complesso delle spese di personale riferite all’Operazione Strade Sicure come riportato nel prospetto riepilogativo (136,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2025-2027).
Con specifico riferimento alle spese di personale la relazione tecnica precisa quanto segue:
- in merito all’indennità onnicomprensiva/ordine pubblico, questa è stata commisurata all’indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell’importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e ad euro 13 per i militari impiegati nella sede di servizio. A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP dell’8,5%).
- in merito al compenso per lavoro straordinario è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 55 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell’Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte sono graduati e militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP dell’8,5%).
Con riferimento alla componente di euro 825.077 degli oneri una tantum, riferita all’indennità di marcia/missione/oneri per ricognizione, la relazione tecnica precisa che tale costo è stato calcolato forfettariamente per 5.200 militari impiegati per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 fuori dalla sede di servizio, prevedendone la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di euro 103.134,6 circa.
Pe eventuali approfondimenti dei criteri di computo utilizzati dalla relazione tecnica con riguardo alle altre componenti delle spese una tantum e alle spese di funzionamento si rinvia al testo della relazione tecnica.
In merito ai commi 3 e 4 (Operazione Stazioni Sicure), viene evidenziato che le 800 unità complessive di unità delle FF.AA. impiegate nell’Operazione Stazioni sicure, operano tutte fuori sede stanziale.
Gli oneri di personale, riferiti al personale delle Forze armate, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, sono quantificati in euro 17.920.960 mentre gli oneri di funzionamento sono stimati in euro 19.923.115. L’importo da ultimo indicato corrisponde a quello indicato in norma (comma 4) e riportato nel prospetto riepilogativo con riguardo alle spese di funzionamento concernenti l’Operazione Stazioni Sicure (euro 19,9 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2025-2027). Si evidenzia che nell’ambito del prospetto riepilogativo, gli oneri una tantum (complessivamente stimati dalla RT in euro 173.220) sono in parte ricondotti all’interno delle spese di funzionamento [per euro 24.000 (acquisto dotazioni individuali e altro) +22.310 (materiali e attrezzature varie)] e in parte nelle spese di personale (euro 126.910 concernente l’attribuzione di indennità di marcia/missione/oneri ricognizione. In base a quanto evidenziato dalla relazione tecnica, la suddetta componente una tantum di euro 126.910, sommata ad euro 17.920.960 relativi alle spese di personale, determina un valore di euro 18.047.870, che corrisponde al dato riportato in norma (comma 4).
La relazione tecnica fornisce i parametri relativi alla quantificazione delle spese di personale, alle spese di funzionamento e a quelle una tantum. Tali parametri sono sostanzialmente identici a quelli riferiti, con riguardo ai commi 1 e 2, in relazione alle spese per l’impiego del personale fuori sede stanziale.
Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, la relazione tecnica riferisce che è stato previsto l’impiego di 400 unità di personale, tutti in sede, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. L’onere, pari a euro 2.518.500 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, concerne il pagamento dell’indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l’indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25, comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede. Si evidenzia che tale importo sommato con le spese per l’impiego di personale militare (euro 18.047.870) determina l’importo riportato nel prospetto riepilogativo con riferimento alle complessive maggiori spese di personale riferite all’Operazione Stazioni Sicure (20,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2025-2027).
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma proroga fino al 2027 l’impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate impiegate nella cosiddetta Operazione “Strade Sicure” (comma 1). A tal fine viene autorizzata la spesa complessiva di euro 198.392.899 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, con specifica destinazione di euro 193.502.811 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e di euro 4.890.088 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, rispettivamente per il personale delle Forze armate e per quello delle Forze di polizia impiegati nella medesima Operazione (comma 2). Sempre fino al 2027 viene, inoltre, prorogato l’impiego del contingente di 800 unità di personale delle Forze armate impiegato nelle attività di controllo per la sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie (c.d. Operazione “Stazioni Sicure”) (comma 3). A tal fine viene autorizzata la spesa complessiva di euro 40.489.485 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 con specifica destinazione di euro 37.970.985, di cui 18.047.870 per gli oneri connessi con il personale ed euro 19.923.115 per gli oneri connessi con il funzionamento, e di euro 2.518.500, rispettivamente per il personale delle Forze armate e per quello delle Forze di polizia impiegati nelle medesime Operazioni (comma 4). Viene, infine, precisato che le spese inerenti al trattamento economico accessorio di cui al presente articolo si intendono in deroga ai limiti orari individuali previsti dalla normativa vigente (comma 5).
Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che i maggiori oneri recati dalla disposizione risultano limitati all’entità delle disposte autorizzazioni di spesa; si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono coerenti con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe disposizioni di rifinanziamento ed integrazione dei contingenti impiegati nelle Operazioni Strade e Stazioni Sicure”.
Peraltro, con riguardo al contingente delle Forze di polizia impiegate nelle due operazioni oggetto di proroga si osserva che la relazione tecnica riferisce le consistenze dei relativi contingenti (600 unità, di cui 350 in sede e 250 fuori sede per Strade Sicure e 400 unità di personale, tutti in sede, per Stazioni Sicure) chiarendo che i relativi oneri concernono il pagamento dell’indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l’indennità di ordine pubblico, fornendo altresì i criteri di computo di tale onere.
Infine, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento al comma 5.
Articolo 91
(Rifinanziamento del NATO Innovation Fund)
La norma, al fine di far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al Nato Innovation Fund di cui all’articolo 1, comma 724, della legge n. 197 del 2022, autorizza la spesa di euro 7.726.500 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 (comma 1).
Restano ferme le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
| Rifinanziamento NATO Innovation Fund (comma 1) |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
|
|
|
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Rifinanziamento NATO Innovation Fund, di cui all’art. 1, c. 724 - esigenze di supporto al rappresentante italiano in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori (comma 1) |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
La relazione tecnica riferisce che, per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund, secondo il cronoprogramma delle contribuzioni contenuto nel Limite Partnership Agreement (LPA), l’Italia si è impegnata al versamento di quote pari a 7,65 milioni di euro per i primi 8 anni di operatività del fondo allo scopo di coprire l’80% della contribuzione totale. L’articolo 1, comma 724, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) ha autorizzato, per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore NATO Innovation Fund, una spesa pari a 8 milioni di euro per il 2023. Successivamente, con la legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 388, della legge del 2023), è stato autorizzato il finanziamento di 1 milione di euro per il 2024, a cui è seguito l’ulteriore finanziamento per la parte restante pari a 6.650.000 euro ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 61 del 2024. Al fine di provvedere alla copertura finanziaria delle successive annualità viene autorizzata la spesa di euro 7.726.500 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si rende, inoltre, necessaria la copertura delle spese per eventuali compensi da riconoscere ad operatori privati di comprovata esperienza e specializzazione, individuati nel rispetto della normativa vigente, che prestino la propria opera di supporto al rappresentante italiano in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori. Tale compenso non potrà comunque eccedere il limite dell’1% della quota di partecipazione nazionale al Fondo NATO per l’Innovazione e include la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico nazionale e alle riunioni del comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori. Gli stanziamenti indicati dalla disposizione, pari a euro 7.726.500,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, saranno attestati sullo Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per un importo pari a:
- euro 7.650.000 sul capitolo 7103/01;
- euro 76.500 sul capitolo 1274/10, per le eventuali esigenze di supporto al rappresentante italiano in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori da parte di operatori privati di comprovata esperienza e specializzazione su temi legali e finanziari.
Si evidenzia che nel corso dell’esame, in sede consultiva, da parte della 5ª Commissione del decreto-legge n. 61 del 2024 (AC 1858), il Governo ha chiarito che il rifinanziamento del NATO Innovation Fund disposto dall’articolo 4, comma 1, determina oneri solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, in conformità a quanto riportato nel relativo prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, in quanto gli oneri derivanti dalla partecipazione al NATO Innovation Fund sono classificabili, in attuazione del SEC 2010, quali operazioni finanziarie e non determinano, pertanto, effetti in termini di indebitamento netto[107].
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza la spesa di euro 7.726.500 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per far fronte agli impegni assunti dall’Italia mediante l’adesione al NATO Innovation Fund attraverso la sottoscrizione nel 2022 del relativo Limited Partnership Agreement (LPA).
In proposito, come già rilevato in precedenti occasioni[108], la spesa di cui trattasi, essendo relativa ad impegni pluriennali assunti dall’Italia, essa dovrebbe essere autorizzata per l’intero periodo a cui tali impegni si riferiscono e non solo per una parte di esso, come invece accadrebbe limitando la citata autorizzazione al triennio 2025-2027.
Si rammenta, peraltro, che, con la firma del suddetto Limited Partnership Agreement (LPA) [109], l’Italia si è impegnata al versamento di quote annue pari a 7,65 milioni di euro per i primi 8 anni di operatività del citato Fondo allo scopo di coprire l'80% della contribuzione totale a suo carico (76,53 milioni di euro complessivi nel corso di 15 anni)[110].
Nulla da osservare, invece, con riguardo agli effetti finanziari ascritti alla norma sul prospetto riepilogativo. In particolare l’onere derivante dalla disposizione non viene registrato sull’indebitamento netto, in quanto, come confermato anche dal Governo nel corso dell’esame parlamentare di una disposizione di contenuto analogo[111], le operazioni di finanziamento cui si fa fronte con il NATO Innovation Fund non incidono sul deficit poiché, ai sensi del SEC 2010, queste possiedono natura di “finanziaria”.
Articolo 92
(Fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione)
La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per il 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dal 2028. Le risorse del fondo saranno ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del dipartimento Casa Italia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto del fabbisogno e dei relativi cronoprogrammi di spesa. La ripartizione terrà poi conto dei dati di monitoraggio sull’avanzamento dei processi di ricostruzione, utilizzando, ove disponibili, anche le risultanze dei sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Istituzione di un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione (Fondo catastrofi) (comma 1) |
|
|
1.500 |
|
|
1.500 |
|
|
1.500 |
La relazione tecnica precisa che il fondo contribuisce al raggiungimento e al successivo mantenimento del livello di investimenti coerente con il sentiero di crescita della spesa netta in attuazione della nuova governance europea.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per il 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dal 2028. Il fondo, secondo quanto afferma la relazione tecnica, contribuisce al raggiungimento e al successivo mantenimento del livello di investimenti coerente con il sentiero di crescita della spesa netta in attuazione della nuova governance europea.
Al riguardo, si osserva che il prospetto riepilogativo degli oneri qualifica invece gli effetti derivanti dalla norma in esame come spesa corrente. In merito a tale qualificazione appare pertanto necessario acquisire chiarimenti dal Governo.
La norma di cui al comma 1 proroga, per la sola regione Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2025 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione.
Si ricorda che lo stato di emergenza è stato dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012. Il termine di scadenza, più volte prorogato, è stato da ultimo stabilito al 31 dicembre 2024 dall’articolo 1, comma 408, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).
Il comma 2 autorizza la spesa di 8,6 milioni di euro per l’anno 2025 per le spese relative al funzionamento, all’assistenza tecnica, all’assistenza alla popolazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell’Emilia-Romagna nel 2012.
Si ricorda che la già citata legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 409) aveva autorizzato, per le medesime finalità, 12,2 milioni di euro per l’anno 2024.
Il comma 3 proroga, per la sola regione Emilia-Romagna, a tutto il 2025 le disposizioni dell’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, che autorizzano, nell’ambito dello stato di emergenza, l’assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, da parte dei commissari delegati delle regioni interessate, dei comuni colpiti dal sisma, delle prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e della Soprintendenza competente per le medesime province. La norma indica, a tal fine, un limite di spesa di 4 milioni di euro.
Si ricorda che, da ultimo, la legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 410) aveva previsto la proroga delle medesime disposizioni, indicando un limite di spesa pari a 8,1 milioni di euro (secondo quanto asserito nella Relazione Tecnica, così ripartiti: 7,5 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna e 0,6 milioni di euro per la Regione Lombardia).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
| Attività di assistenza tecnica e assistenza alla popolazione per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012 (comma 2) |
8,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Attività di assistenza tecnica e assistenza alla popolazione per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012 (comma 2) |
|
|
|
8,6 |
|
|
8,6 |
|
|
| Maggiori spese in conto capitale |
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||||||||
| Proroga della gestione commissariale a seguito del Sisma dell'Emilia-Romagna di cui all'art. 3-bis, c. 2, DL 113/2016 (comma 3) |
4,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maggiori spese correnti |
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||||||||
| Proroga della gestione commissariale a seguito del Sisma dell'Emilia-Romagna di cui all'art. 3-bis, c. 2, DL 113/2016 (comma 3) |
|
|
|
4,0 |
|
|
4,0 |
|
|
La relazione tecnica precisa, in relazione all’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 per 8,6 milioni di euro per l’anno 2025 per gli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito i territori dell’Emilia-Romagna nel 2012, che gli oneri di parte corrente sono così ripartiti: 3,3 milioni di euro per il funzionamento, 3 milioni di euro per l’assistenza tecnica e 2,3 milioni di euro per centri di assistenza straordinaria, l’assistenza alla popolazione e interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio 2023 indicava, invece, la seguente ripartizione: 3,3 milioni di euro per il funzionamento, 5 milioni di euro per l’assistenza tecnica: 5 mln di euro, 1,4 milioni di euro per i centri di assistenza straordinaria (CAS) e assistenza alla popolazione, 2,5 milioni di euro per interventi sostitutivi (materiale sostegno, immobili inagibili, affitti, traslochi).
Motiva poi la proroga delle disposizioni che consentono l’assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile di cui al comma 3 con l’esigenza di garantire il necessario fabbisogno di risorse umane.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme prorogano al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per l’Emilia-Romagna e autorizzano la spesa di 8,6 milioni di euro per le relative spese. Inoltre, prorogano per tutto il 2025 le disposizioni che consentono l’assunzione di personale con contratti di lavoro flessibili da parte della Regione Emilia-Romagna, dei comuni della stessa regione colpiti dal sisma e delle prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e nella Soprintendenza di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, stabilendo un limite di spesa pari a 4 milioni di euro.
Al riguardo, pur preso atto che alla disposizione che proroga lo stato di emergenza di cui al comma 1, analogamente a quanto avvenuto in precedenza, non sono stati ascritti effetti finanziari, sarebbe comunque utile acquisire dati ed elementi di informazione in merito alle effettive disponibilità finanziarie presenti sulle contabilità speciali delle relative gestioni commissariali e ai prevedibili fabbisogni. Quanto all’autorizzazione di spesa per 8,6 milioni di euro, non si formulano osservazioni, atteso che gli oneri si configurano come limitati allo stanziamento previsto.
Appare tuttavia opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in merito ai criteri di classificazione degli oneri sul prospetto riepilogativo. Infatti, relativamente al saldo netto da finanziare, la spesa ascritta alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 viene classificata di conto capitale, mentre per quelli di fabbisogno e indebitamento come di parte corrente.
Si osserva, infine, che nel prospetto riepilogativo degli oneri allegato al disegno di legge di bilancio 2024, alla disposizione che prorogava la facoltà per le amministrazioni interessate di assumere personale con contratti di lavoro flessibile erano ascritte maggiori entrate fiscali e contributive, mentre nel prospetto riepilogativo allegato al presente disegno di legge tali effetti non sono indicati. Anche in merito a tale aspetto, appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo.
La norma proroga di un anno, al 31 dicembre 2025, la gestione straordinaria connessa alla ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel limite di spesa complessivo pari a 71,8 milioni di euro per l’anno 2025, al fine di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione.
Si ricorda che la gestione straordinaria oggetto di proroga è disciplinata dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il termine di cessazione della suddetta gestione straordinaria è stato da ultimo prorogato dall’articolo 1, comma 413 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024).
Il limite di spesa indicato al comma 4 dell’articolo 93 in esame, come risulta dalla relazione tecnica (cfr. infra) è del medesimo importo stabilito negli scorsi anni ed è posto a copertura degli oneri connessi al personale commissariale della Struttura di cui all’articolo 50, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016, alle 200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione e degli ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato (articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016), al personale destinato a regioni, province e comuni (articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016), al personale USR[112] (articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016) e al personale amministrativo contabile – USR, Regioni, Province e Comuni (articolo 1-ter del decreto legislativo n. 123 del 2019).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
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||||||||
| Proroga al 31 dicembre 2025 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (personale) (comma 4) |
71,8 |
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71,8 |
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71,8 |
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| Maggiori entrate tributarie e contributive |
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| Proroga al 31 dicembre 2025 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (personale) - effetti riflessi (comma 4) |
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34,8 |
|
|
34,8 |
|
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La relazione tecnica precisa, confermando quanto riportato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio 2024, che l’importo pari a 71,8 milioni di euro per l’anno 2025 indicato al comma 4 per la proroga la gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016 è così determinato:
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2025 |
| Art. 50, comma 8, D.L. 189/16 |
Personale Commissariale Struttura |
18.500.000 |
| Art. 50-bis, comma 1-ter, D.L. 189/16 |
200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato |
8.300.000 |
| Art. 50-bis, comma 1, D.L. 189/16 |
Personale destinato a regioni, province e comuni |
29.000.000 |
| Art. 3, D.L. 189/16 |
Personale USR – comandi e distacchi presso USR |
13.000.000 |
| Art. 1-ter, D.L. 123/19 (modifica art. 3, D.L. 189/16) |
Personale amministrativo contabile – USR, Regioni, province, comuni |
3.000.000 |
| Totale |
|
71.800.000 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga la gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, confermando il limite di spesa complessivo annuo pari a 71,8 milioni di euro per l’anno 2025. Al riguardo, trattandosi di oneri assunti entro un limite massimo di spesa, non si formulano osservazioni.
La norma rende indisponibili le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari destinate ad assunzioni a tempo determinato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione effettuata ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020.
Tale norma, infatti, ha autorizzato le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli Enti parco nazionali, ad assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici.
Dette risorse restano comunque a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica
La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui al comma 5 intendono assicurare il completamento dei percorsi di stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per le esigenze correlate alla ricostruzione.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame rende indisponibili le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari destinate ad assunzioni a tempo determinato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione effettuata ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 e, al tempo stesso, consente alle strutture commissariali di utilizzare tali risorse nella medesima annualità per i processi di ricostruzione. Ciò stante, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione in merito all’entità stimata di tali risorse e alle relative modalità di impiego.
La norma reca una serie di misure per favorire la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in relazione alla quale il comma 4 (vedi supra) ha previsto la proroga della gestione straordinaria di cui al decreto-legge n. 189 del 2016. In particolare, il comma 6 autorizza anche per l’anno 2025 la spesa di 470.000 euro per le spese di personale di cui all’articolo 50, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
Si ricorda che tale disposizione ha previsto che, nell'ambito del contingente dirigenziale già previsto dall'articolo 2 del DPR 9 settembre 2016 di nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, siano comprese un'unità con funzioni di livello dirigenziale generale e due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale. La norma ha, inoltre, assegnato alla struttura del Commissario straordinario in posizione di comando un'ulteriore unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche e fino a cinque esperti incaricati, per un importo massimo di 40.000 euro, per ciascun incarico.
Il comma 7 proroga la facoltà del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 di destinare, con propri provvedimenti, unità di personale agli uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e con Fintecna S.p.A. ai sensi dell’articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. A tal fine si autorizza una spesa pari a 7,5 milioni di euro per l’anno 2025.
Si ricorda che l’articolo 50, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Struttura commissariale possa avvalersi di 225 unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, individuabili, oltre che tra il personale delle amministrazioni pubbliche, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con Invitalia e Fintecna. Il comma 9-quater dà facoltà al Commissario straordinario di destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle suddette convenzioni. Il limite di spesa, stabilito in misura pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, è stato da ultimo confermato per il 2024 dall’articolo 1, comma 415, della legge n. 213 del 2023.
I commi 8 e 9 prorogano fino al 31 dicembre 2025 le esenzioni tariffarie nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, assicurativo e della telefonia, previste a favore delle utenze localizzate nelle cosiddette “zone rosse”, istituite mediante apposite ordinanze sindacali nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi del 2016 e 2017 e quelle disposte a favore dei titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico, rispettivamente dall’articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dall’articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.
Si ricorda che dette agevolazioni, disciplinate dalle autorità di regolazione di settore (ARERA, IVASS e AGCOM), trovano copertura in apposite componenti tariffarie.
Il comma 10 prevede il differimento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze ai comuni e alle province colpite dal sisma in scadenza nel 2025 all’ottavo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.
Si ricorda che attualmente l’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 418, della legge di bilancio 2024, prevede il differimento delle rate in scadenza fino al 2024 nei sette anni successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento.
Il comma 11 proroga di un anno, al 31 dicembre 2025, il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere sottoscritti dalle attività economiche e produttive site nei comuni del cratere Centro Italia, dei mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, sottoscritti da soggetti privati, nonché dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni mobili strumentali ad un’attività produttiva o professionale. Il comma 12 allinea conseguentemente i termini temporali indicati nella disposizione che disciplina, in particolare, i casi in cui la banca o l'intermediario finanziario non informa il beneficiario circa la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, i costi e i tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine per l'esercizio della facoltà di sospensione.
Si ricorda che, a mente dell’articolo 48, comma 1, lettera g) del decreto-legge n. 189 del 2016, gli interessi attivi relativi alle rate di mutui e finanziamenti sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Si rammenta, inoltre, che la misura in esame è stata da ultimo prorogata dall’articolo 1, commi 419 e 420 della legge di bilancio 2024.
Il comma 13 prevede il concorso dello Stato, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dalla sospensione delle rate e dei canoni dei mutui e dei finanziamenti di cui sopra nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025.
Il comma 14, modificando in più punti l’articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, dispone:
- la conferma per il 2025, dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione, a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l’esclusione anche per l’anno di imposta 2024 dal reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES dei redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;
- l’esenzione dall’IMU, anche per il 2025, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.
Il comma 15 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2025, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie e al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e del 2017 in Centro Italia. Il successivo comma 16 proroga, analogamente, la derogabilità attualmente prevista ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, per le attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017.
Il comma 17 prevede, anche per il 2025, l’esenzione dal pagamento dei canoni di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dovuti agli enti locali, a favore delle attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate, è disposto un incremento di 5 milioni di euro per il 2025 del fondo a tal fine istituito dall’articolo 17-ter del decreto-legge n. 183 del 2020.
Si rammenta, in proposito, che l’esenzione è stata da ultimo confermata per il 2024 dall’articolo 1, comma 427, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024), prevedendo – a ristoro degli enti locali interessati - un analogo incremento del suddetto fondo. In precedenza, le minori entrate per gli enti locali, pari al corrispondente incremento del fondo per il loro ristoro, erano state quantificate in 4 milioni di euro.
Il comma 19 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2025 per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Si rammenta che analoga compensazione è stata riconosciuta da ultimo dall’articolo 1, comma 430, della legge di bilancio 2024.
Il comma 20 prevede, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con Invitalia e Fintecna, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2025 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dalla normativa sul lavoro pubblico (decreto legislativo n. 165 del 2001), dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico e dalla disciplina generale dei contratti di lavoro (decreto legislativo n. 165 del 2001).
Il comma 21 proroga fino al 31 dicembre 2025 l’erogazione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione previsto dall’articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2024 a favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Autorizza, a tal fine, la spesa nel limite massimo di 92 milioni di euro, per l’anno 2025.
Si rammenta che i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo sono stati stabiliti dall’ordinanza 24 luglio 2024, n. 197. L’importo del contributo è previsto nella misura minima di 400 euro e nella misura massima di 1.100 euro al mese, in proporzione al numero di unità componenti il nucleo familiare (a cui si aggiungono eventualmente lavoratori impegnati in attività di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti) e in dipendenza della presenza di anziani, portatori di handicap o disabili.
Il comma 22 stanzia un milione di euro per l’anno 2025 al fine di assicurare lo sviluppo, l’implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Si rammenta che l’articolo 1, comma 743, della legge n. 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023) aveva a tal fine autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023 e attribuito al Commissario la facoltà di stipulare apposite convenzioni con Invitalia e Fintecna o società da esse interamente controllate.
Il comma 23 reca alcune modifiche all’articolo 13-ter del decreto-legge n. 228 del 2021 volte ad assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. In particolare, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2025, il termine fino al quale il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione:
- è autorizzato ad avvalersi di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito;
- ii) può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA. A tal fine, eleva il limite massimo di spesa previsto per l’affidamento di incarichi a otto esperti da 2,5 a 3,4 milioni di euro e autorizza, anche per il 2025, la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per il ricorso al supporto tecnico-operativo di INVITALIA.
Il comma 24, infine, proroga fino al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017. Ciò allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.
Si rammenta che lo stato di emergenza è stato più volte prorogato (da ultimo dall’articolo 1, comma 412 della legge di bilancio 2024). In occasione delle precedenti proroghe, è stato contestualmente incrementato il Fondo per le emergenze nazionali per far fronte alle spese di assistenza alla popolazione, ai costi di mobilitazione delle componenti e strutture operative del SNPC per la gestione dell'emergenza, agli oneri di personale per Regioni, Province e Comuni, alle manutenzioni e indennità di occupazione SAE e MAPRE, nonché alle opere di messa in sicurezza.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
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| Proroga della gestione commissariale di cui all'art. 50, c. 3, DL 189/2016 (personale) (comma 6) |
0,5 |
|
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0,5 |
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0,5 |
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| Maggiori entrate tributarie e contributive |
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| Proroga della gestione commissariale di cui all'art. 50, c. 3, DL 189/2016 (personale) - effetti riflessi (comma 6) |
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|
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0,2 |
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|
0,2 |
|
|
| Maggiori spese correnti |
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|
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| Proroga per l'anno 2025 dell’utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione (comma 7) |
7,5 |
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7,5 |
|
|
7,5 |
|
|
| Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui CdP per gli enti locali interessati dal SISMA 2016 (comma 10) |
0,8 |
0,8 |
|
0,8 |
0,8 |
|
0,8 |
0,8 |
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| Maggiori spese in conto capitale |
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|
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| Sospensione dei mutui in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (comma 13) |
1,5 |
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1,5 |
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1,5 |
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| Minori entrate tributarie |
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| Proroga fino all’anno di imposta 2024 dell’esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia - IRPEF/IRES (comma 14, lett. b) |
3,5 |
|
|
3,5 |
|
|
3,5 |
|
|
| Maggiori entrate tributarie |
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|
| Proroga fino all’anno di imposta 2024 dell’esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia - IRPEF/IRES (comma 14, lett. b) |
|
1,5 |
|
|
1,5 |
|
|
1,5 |
|
| Maggiori spese correnti |
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|
| Proroga fino all’anno di imposta 2024 dell’esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia – ADDIZIONALE REGIONALE (comma 14, let. b) |
0,1 |
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| Minori entrate tributarie |
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| Proroga fino all’anno di imposta 2024 dell’esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia - ADDIZIONALE REGIONALE (comma 14, let. b) |
|
|
|
0,1 |
|
|
0,1 |
|
|
| Maggiori spese correnti |
|
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|
| Proroga fino all’anno di imposta 2024 dell’esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia - ADDIZIONALE COMUNALE (comma 14, let. b) |
0,0 |
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| Minori entrate tributarie |
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| Proroga fino all’anno di imposta 2024 dell’esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia - ADDIZIONALE COMUNALE (comma 14, let. b) |
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0,0 |
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0,0 |
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| Esenzione dell'IMU per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 - QUOTA STATO (comma 14, let. b) |
0,6 |
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0,6 |
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0,6 |
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| Maggiore spesa corrente |
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| Esenzione dell'IMU per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 - QUOTA COMUNE (comma 14, let. b) |
14,4 |
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| Minori entrate tributarie |
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| Esenzione dell'IMU per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 - QUOTA COMUNE (comma 14, let. b) |
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14,4 |
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14,4 |
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| Esenzione dei canoni relativi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia (comma 17) |
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5,0 |
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5,0 |
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| Maggiori spese correnti |
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| Incremento del fondo di cui al dell'art. 17-ter, c.1 DL 183/2020 al fine di ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga dell’esenzione per l’anno 2025 di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari (comma 17) |
5,0 |
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| Maggiori spese in conto capitale |
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| Compensazione TARI comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 19) |
10,0 |
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| Maggiori spese correnti |
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| Compensazione della perdita di gettito TARI nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 19) |
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10,0 |
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10,0 |
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| Maggiori spese in conto capitale |
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| Proroga fino al 31 dicembre 2025 del “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui all’art. 9-duodecies, c. 2, D.L. 76/2024 (comma 21) |
92,0 |
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| Maggiori spese correnti |
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| Proroga fino al 31 dicembre 2025 del “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui all’art. 9-duodecies, c. 2, D.L. 76/2024 (comma 21) |
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92,0 |
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92,0 |
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| Maggiori spese in conto capitale |
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| Implementazione, manutenzione e funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 21) |
1,0 |
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1,0 |
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1,0 |
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| Maggiori spese correnti |
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| Incremento del contingente di esperti per l'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR previsti a seguito degli eventi sismici del 2009 e del 2016 (comma 23) |
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3,4 |
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4,3 |
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La relazione tecnica evidenzia che i commi 6 e 7 prevedono la proroga all’anno 2025 delle disposizioni di cui all’articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 riguardanti il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario e l’utilizzo di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, confermando i medesimi limiti di spesa annui previsti negli scorsi anni.
La relazione tecnica osserva poi che dalla proroga delle esenzioni tariffarie prevista ai commi 8 e 9 a favore delle utenze site nelle cd “zone rosse” e in relazione ad immobili inagibili non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
È, invece, quantificato in 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 l’onere derivante dal differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2025 dei mutui concessi da Cdp agli enti locali dei territori colpiti previsto dal comma 10.
In relazione ai commi da 11 a 13, la relazione tecnica si limita ad illustrare le norme.
Quanto alla proroga di talune agevolazioni fiscali a favore dei territori colpiti da sisma contenuta al comma 14, la RT reca poi i seguenti chiarimenti.
In linea con la precedente proroga disposta con il decreto-legge n. 183 del 2020, l’esenzione, anche nel 2025, dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documentati presentati alla pubblica amministrazione a favore delle persone residenti o domiciliate o con sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici configuri una rinuncia a maggior gettito, senza oneri per la finanza pubblica.
La proroga fino all’anno di imposta 2024 dell’esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia, che opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, produce effetti di ordine finanziario così stimati:
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2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
| IRPEF/IRES |
-3,5 |
1,5 |
0 |
0 |
| Addizionale regionale |
-0,1 |
0 |
0 |
0 |
| Addizionale comunale |
-0,04 |
0 |
0 |
0 |
| Totale |
-3,64 |
1,5 |
0 |
0 |
In merito alla proroga al 2025 dell’esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016, sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito 2024, si stima una perdita IMU per il 2025 pari a 15 milioni di euro, di cui 14,4 milioni di euro per IMU quota comune e 0,6 milioni di euro per IMU quota Stato.
Gli oneri derivanti dalle proroghe disposte al comma 14 risultano complessivamente pari a 18,64 milioni di euro per l’anno 2025.
In relazione ai commi 15 e 16, che prorogano al 31 dicembre 2025 taluni termini in materia di gestione dei rifiuti da macerie, evidenzia che dalle disposizioni non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.
La Relazione Tecnica precisa poi che la quantificazione a 5 milioni di euro delle minori entrate per gli enti locali derivanti dalla conferma per il 2025, prevista dal comma 17, dell’esenzione dal pagamento dei canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari pari all’incremento del relativo fondo statale per il ristoro delle medesime amministrazioni, è stata effettuata sulla base dei dati acquisiti per il ristoro dell’esenzione riferita alle precedenti annualità.
La Relazione Tecnica precisa che il comma 19 autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 una compensazione per la perdita di gettito TARI. A tal fine, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2025, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario.
In merito al comma 20, che prevede una deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina vigente per la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, la relazione tecnica evidenzia l’assenza di effetti negativi per la finanza pubblica.
Quanto al comma 21, che proroga per il 2025 l’erogazione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, osserva che, a tal fine, è autorizzata la spesa di parte corrente nel limite massimo di 92 milioni di euro, per il 2025.
Con riguardo al comma 22, che autorizza la spesa di un milione di euro nel 2025 per l’implementazione, la manutenzione e la funzionalità della piattaforma informatica di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione e l’assistenza alla popolazione dei territori interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, la relazione tecnica precisa che la disposizione comporta un onere di parte corrente pari a 1 milione di euro per l’anno 2025.
La relazione tecnica evidenzia che la proroga al 31 dicembre 2025, disposta dal comma 23, della facoltà per il Commissario straordinario per la ricostruzione di avvalersi di 8 esperti per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR comporta un maggior onere per 900.000 euro nel 2025. A tale importo si somma lo stanziamento di ulteriori 2,5 milioni di euro per la proroga della facoltà di avvalersi del supporto tecnico di INVITALIA, per un totale di 3,4 milioni di euro.
Infine, la relazione tecnica evidenzia che al comma 24, che proroga al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, non sono ascritti oneri, tenuto anche conto che il contributo di autonoma sistemazione è cessato dal 1° settembre 2024 per gli effetti e ai sensi dell’articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 76 del 2024.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che i commi 6 e 7 prorogano per l’anno 2025 le disposizioni di cui all’articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 riguardanti il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario e l’utilizzo di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, confermando i medesimi oneri annui previsti negli scorsi anni. Al riguardo, trattandosi di oneri assunti entro un limite massimo di spesa, non si formulano osservazioni.
Non si formulano osservazioni, inoltre, in relazione alla proroga fino al 31 dicembre 2025 delle esenzioni tariffarie previste a favore delle utenze localizzate nelle cd “zone rosse” e relative ad immobili resi inagibili dal sisma (commi 8 e 9), stante la copertura offerta dalle regolazioni di settore a valere sulle componenti tariffarie applicate alla generalità delle utenze.
Quanto al differimento delle rate dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti agli enti locali colpiti dal sisma all’ottavo anno successivo al periodo di ammortamento, previsto al comma 10, si osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati ed i parametri sulla base dei quali l'onere recato dalle norme è stato determinato in 0,8 milioni di euro. Appare, pertanto, necessario acquisire ulteriori informazioni dal Governo in merito agli elementi sottostanti la stima dell’onere.
Si evidenzia che i commi 11 e 12 prorogano, con riferimento ai territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e 2017, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 determinate misure di sospensione dei pagamenti di rate di mutui e finanziamenti in favore di soggetti privati. Si rammenta che alle disposizioni così prorogate non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Il comma 13 dispone, comunque, che lo Stato concorra agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2024. In proposito non si formulano osservazioni, considerato che i commi 11 e 12 prorogano misure prive di effetti sui saldi di finanza pubblica, mentre il comma 13, per finalità di ristoro, anche parziale, dei soggetti privati finanziatori che potrebbero incorrere in oneri per mancati incassi, prevede un contributo statale operante nel limite delle sole risorse stanziate.
Il comma 14 proroga per tutto il 2025 l’esenzione dall’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Viene, altresì, prorogata fino all’anno di imposta 2024 l’esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, nonché - fino al 2025 - l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria-IMU.
Per quanto riguarda l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro, la relazione tecnica la configura come rinuncia a maggior gettito e non vi ascrive effetti finanziari, coerentemente con il trattamento riferito all’ultima proroga.
Per quanto riguarda l’esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, nonché l’esenzione IMU, si evidenzia che la relazione tecnica stima gli effetti di gettito indicando le fonti informative cui ha fatto ricorso per le stime (rispettivamente le dichiarazioni per l’anno 2022 e i dati per i ristori ai comuni). Benché dunque non risulti possibile effettuare una puntuale verifica della stima effettuata, si rileva che le stime medesime sono sostanzialmente in linea con quelle riferite alla precedente proroga, salvo una lieve diminuzione che parrebbe ascrivibile al recupero di agibilità di taluni degli immobili lesionati. In merito a tale aspetto appare pertanto opportuna una conferma da parte del Governo.
In relazione ai commi 15 e 16, che prorogano al 31 dicembre 2025 la disciplina dei rifiuti da macerie, non si formulano osservazioni, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, da cui – pertanto – non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.
Si evidenzia che il comma 17 conferma, per il 2025, l’esenzione dal pagamento dei canoni di occupazione del suolo e installazione di mezzi pubblicitari agli enti locali colpiti dagli eventi sismici, prevedendo un incremento di 5 milioni di euro per il 2025 del fondo istituito per il ristoro degli stessi. In proposito, si prende atto di quanto riportato dalla relazione tecnica, ossia che la quantificazione è stata effettuata sulla base dei dati acquisiti per il ristoro dell’esenzione riferita alle precedenti annualità.
Si evidenzia che il comma 19 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni colpiti dai sismi del 2016 e 2017 nel Centro Italia. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere è configurato come limite di spesa.
In merito al comma 20, che prevede una deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina vigente, per la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni per la ricostruzione, stante il carattere ordinamentale delle norme, non si formulano osservazioni.
Si evidenzia che il comma 21 proroga per tutto il 2025 l’erogazione del contributo per il disagio abitativo riconosciuto in luogo del contributo per l’autonoma sistemazione ai sensi dell’articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 76 del 2024. A tal fine, autorizza la spesa di 92 milioni di euro per l’anno 2025. Al riguardo, per quanto il contributo operi entro il limite delle risorse stanziate, sarebbe opportuno acquisire le valutazioni del Governo sulla congruità dell’importo dell’autorizzazione di spesa e chiarimenti circa la qualificazione della spesa come spesa in conto capitale, in termini di saldo netto da finanziare e di spesa corrente in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
Il comma 22 autorizza la spesa di un milione di euro nel 2025 per l’implementazione, la manutenzione e la funzionalità della piattaforma informatica di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione e l’assistenza alla popolazione dei territori interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Poiché la relazione tecnica precisa che la disposizione comporta un onere di parte corrente pari a 1 milione di euro per l’anno 2025, mentre il prospetto riepilogativo qualifica la spesa come spesa in conto capitale, appare opportuno acquisire chiarimenti in proposito dal Governo.
Si evidenzia che il comma 23 proroga la facoltà per il Commissario straordinario per la ricostruzione di avvalersi di 8 esperti e del supporto operativo di INVITALIA per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR. Posto che l’onere, pari a complessivi 3,4 milioni di euro, è indicato entro un limite massimo di spesa, non si formulano osservazioni.
Infine, con riguardo alla proroga al 31 dicembre 2025 dello stato di emergenza dichiarato in relazione agli eventi sismici del 2016 e 2017, disposta dal comma 25, si prende atto dei chiarimenti esposti nella relazione tecnica, a mente della quale alla disposizione non sono ascritti oneri, tenuto anche conto che il contributo di autonoma sistemazione è cessato dal 1° settembre 2024.
La norma modifica l’articolo 1, comma 986, della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019), per prevedere, anche per il 2025, l’esclusione degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini della determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), dal cui importo dipende l’accesso e l’intensità di talune agevolazioni previste a normativa vigente.
Tale esclusione, disposta dalla citata legge n. 145 del 2018, è stata da ultimo prorogata per il 2024 dall’articolo 1, comma 429, della legge di bilancio 2024.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Esclusione dall’ISEE, per l’anno 2025, degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali (comma 18) |
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|
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2,0 |
|
|
2,0 |
|
|
La relazione tecnica afferma che l’esclusione dall’ISEE degli immobili distrutti o resi inagibili a seguito di calamità naturali è disposta nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno 2025 e che la disposizione determina oneri pari a 2 milioni per l’anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma esclude, anche nel 2025, gli immobili e fabbricati distrutti o non agibili a seguito di calamità naturali dal calcolo dell’ISEE. Si osserva, in proposito, che il prospetto riepilogativo ascrive a tale disposizione maggiori spese correnti per 2 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Nella relazione tecnica si afferma che l’importo costituisce un limite di spesa, ma ciò non pare trovare espressa conferma nel testo del disegno di legge. Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo sul punto, così come sulla mancata imputazione dei medesimi effetti anche in termini di saldo netto da finanziare e sulle modalità di quantificazione utilizzate per determinare detto importo.
La norma dispone la proroga di un anno, al 31 dicembre 2025 della gestione straordinaria finalizzata all’attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l’area di Ischia nel 2017.
Si ricorda che il termine di cessazione della gestione straordinaria, finalizzata all’attuazione delle misure previste dal decreto-legge n. 109 del 2018, era originariamente previsto al 31 dicembre 2021 e successivamente più volte prorogato (da ultimo, dall’articolo 1, comma 431, della legge di bilancio 2024).
Per le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, la norma autorizza la spesa di 4,5 milioni di euro per l’anno 2025, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione (comma 25).
È poi autorizzata, per l’anno 2025, la spesa di 5.050.000 euro (comma 26), di cui:
- 1.409.000 euro, alle spese di funzionamento della Struttura commissariale prevista dall’articolo 31 del decreto-legge n. 109 del 2018 per gli interventi nei territori di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 [lettera a)];
- 641.000 euro, al rafforzamento della capacità amministrativa della Struttura commissariale prevista per gli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, ai sensi dell’articolo 5-septies del decreto-legge n. 186 [lettera b)];
- 2.000.000 euro, alla proroga della possibilità, attribuita dall’articolo 18, comma 5, del decreto-legge n 109 del 2018 al Commissario straordinario per gli interventi nei territori di Ischia interessati dagli eventi sismici dell’agosto 2017, di concludere una convenzione con Invitalia [lettera c)];
- 1.000.000 euro, per garantire l’operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, dei comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme ai sensi dell’articolo 30-ter del decreto-legge n. 41 del 2021 [lettera d)].
Si rammenta che un’autorizzazione di spesa per i medesimi importi è stata prevista, per il 2024, dall’articolo 1, commi 431 e 432, della legge di bilancio 2024.
Il comma 27 dispone, alla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, stabilito in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a Casamicciola, il trasferimento del coordinamento degli interventi non ancora ultimati e delle attività di assistenza alla popolazione, conseguenti agli eventi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e le relative risorse finanziarie al Commissario straordinario per il sisma del 2017.
Si rammenta che lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, stabilito in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a Casamicciola è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2024 dall’articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 153 del 2024.
Conseguentemente, viene previsto il subentro del Commissario straordinario nella titolarità della contabilità speciale istituita, per l’emergenza alluvionale, con ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022.
Per le attività di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi alluvionali del 2022, è inoltre autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, da erogare nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza commissariale (comma 28). La norma precisa che compete al Commissario straordinario anche l’attuazione degli interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022, previsti dal Piano commissariale di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge n. 186 del 2022 nell’isola di Ischia.
Il comma 29 prevede il riconoscimento di un indennizzo per i mancati ricavi ai titolari di attività economiche che, in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nell’Isola di Ischia dal 26 novembre 2022, abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio e abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo di almeno il 20% rispetto al triennio precedente agli eventi calamitosi. A tal fine, si autorizza la spesa massima di 10 milioni di euro per l’anno 2025 e si rinvia ad una successiva ordinanza commissariale le modalità attuative.
Il comma 30 prevede l’incremento della struttura del Commissario straordinario di cinque unità di personale non dirigenziale, nei limiti di spesa di 228.668 euro per l’anno 2025, e di una figura di esperto cui spetta un compenso onnicomprensivo di importo lordo per l’anno 2025 fino a 48.000 euro. Inoltre, per il coordinamento delle attività di attuazione del piano degli interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall’evento franoso del 26 novembre 2022, viene data facoltà al Commissario straordinario di nominare un subcommissario, il cui compenso non può essere superiore a 132.700 euro per l’anno 2025. È pertanto autorizzata la spesa di 409.368 euro per l’anno 2025.
Infine, il comma 31 autorizza, per l’anno 2025:
- la spesa di 1,8 milioni di euro per assicurare la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;
- la spesa di 1 milione di euro per assicurare la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||||||
| Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||||||||||
| Proroga della gestione commissariale nell'area di Ischia finalizzata all’attuazione delle misure di ricostruzione e adeguamento sismico conseguenti gli eventi sismici del 2017 (comma 25) |
4,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||||||||||
| Proroga della gestione commissariale nell'area di Ischia finalizzata all’attuazione delle misure di ricostruzione e adeguamento sismico conseguenti gli eventi sismici del 2017 (comma 25) |
|
|
|
4,5 |
|
|
4,5 |
|
|
||||||||
| Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||||||||||
| Proroga della gestione commissariale nell'area di Ischia finalizzata all’attuazione delle misure di ricostruzione e adeguamento sismico conseguenti gli eventi sismici del 2017 - spese di personale (comma 26) |
4,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||||||||||
| Proroga della gestione commissariale nell'area di Ischia finalizzata all’attuazione delle misure di ricostruzione e adeguamento sismico conseguenti agli eventi sismici del 2017 - spese di personale (comma 26) |
|
|
|
2,1 |
|
|
2,1 |
|
|
||||||||
| Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||||||||||
| Proroga della gestione commissariale nell'area di Ischia finalizzata all’attuazione delle misure di ricostruzione e adeguamento sismico conseguenti gli eventi sismici del 2017 (spese di personale) - effetti riflessi (comma 26) |
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1,0 |
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1,0 |
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| Maggiori spese correnti |
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| Proroga della gestione commissariale nell'area di Ischia finalizzata all’attuazione delle misure di ricostruzione e adeguamento sismico conseguenti agli eventi sismici del 2017 - proroga delle convenzioni con Invitalia (comma 26) |
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2,0 |
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2,0 |
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| Proroga della gestione commissariale nell'area di Ischia finalizzata all’attuazione delle misure di ricostruzione e adeguamento sismico conseguenti agli eventi sismici del 2017-operatività uffici addetti alla ricostruzione dei Comuni di Forio, lacco ameno e Casamicciola terme (comma 26) |
1,0 |
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1,0 |
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1,0 |
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||||||||
| Maggiori spese in conto capitale |
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| Assistenza alla popolazione per gli eventi eccezionali verificatisi sul territorio dell’Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (comma 28) |
2,0 |
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| Maggiori spese correnti |
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||||||||||||||||
| Assistenza alla popolazione per gli eventi eccezionali eventi verificatisi sul territorio dell’Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (comma 28) |
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2,0 |
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2,0 |
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||||||||
| Maggiori spese in conto capitale |
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| Indennizzo dei mancati ricavi delle attività economiche danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell’Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (comma 29) |
10,0 |
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| Maggiori spese correnti |
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||||||||||||||||
| Indennizzo dei mancati ricavi delle attività economiche danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell’Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (comma 29) |
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10,0 |
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|
10,0 |
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||||||||
| Maggiori spese in conto capitale |
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| Potenziamento della struttura commissariale di cui all'art. 31, c. 2, del D.L. 109/2018 - Ischia (comma 30) |
0,4 |
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||||||||
| Maggiori spese correnti |
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||||||||||||||||
| Potenziamento della struttura commissariale di cui all'art. 31, c. 2, del D.L. 109/2018 - Ischia (comma 30) |
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|
|
0,4 |
|
|
0,4 |
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||||||||
| Maggiori entrate tributarie e contributive |
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||||||||||||||||
| Potenziamento della struttura commissariale di cui all'art. 31, c. 2, del D.L. 109/2018 - Ischia- effetti riflessi (comma 30) |
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0,2 |
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|
0,2 |
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||||||||
| Maggiori spese correnti |
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| Compensazione del gettito della TARI per i Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 e per i Comuni dell’Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022 (comma 31) |
2,8 |
|
|
2,8 |
|
|
2,8 |
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||||||||
La relazione tecnica osserva che le disposizioni di cui al comma 25 provvedono alla proroga della gestione straordinaria per la ricostruzione nell’isola di Ischia e, conseguentemente, delle attività di assistenza alla popolazione in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi di rispristino con miglioramento a adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Sempre in conseguenza della suddetta proroga, sono confermati i limiti di spesa già previsti per il 2024 per il funzionamento della struttura commissariale (2.050.000 euro), la proroga delle convenzioni con INVITALIA (2.000.000 di euro) e l’operatività degli uffici dei comuni interessati (Forio, Lacco Ameno, Casamicciola terme) addetti alla ricostruzione (1.000.000 di euro). La relazione tecnica riporta quindi, il dettaglio delle spese per il solo funzionamento della struttura commissariale.
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Previsione di spesa |
| Personale ed esperti art. 31 DL 109/2018; spese di funzionamento della struttura commissariale |
12 unità di personale non dirigenziale; 1 unità di personale dirigenziale; 3 esperti |
1.409.000 |
| Personale ed esperti art. 5-septies DL. 186/2022 |
5 unità di personale non dirigenziale; 2 unità di personale dirigenziale non generale; 2 esperti |
641.000
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| Totale |
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2.050.000 |
In relazione al comma 27, che prevede, alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato alla luce degli eventi alluvionali registrati nel novembre 2022, il trasferimento al Commissario straordinario per il sisma del 2017 delle competenze necessarie all’ultimazione degli interventi previsti e delle relative risorse, osserva che dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.
Descritte le misure previste ai commi 28 e 29, la relazione tecnica osserva che il comma 30 prevede il potenziamento della struttura del Commissario straordinario, con l’integrazione di cinque unità di personale non dirigenziale, una figura di esperto e la possibilità di nominare un subcommissario. Posto che a tal fine è autorizzata una spesa complessiva di euro 409.368, la relazione tecnica riporta i seguenti elementi di quantificazione.

Quanto al comma 31, la Relazione Tecnica precisa che le autorizzazioni di spesa ivi previste, pari complessivamente a 2,8 milioni di euro, sono volte a coprire i maggiori costi sostenuti per il servizio di smaltimento di rifiuti e le minori entrate ricevute a titolo di TARI dai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2017 e dagli eventi meteorologici del 2022.
Infine, si osserva che la Relazione Tecnica, nel descrivere le misure previste, precisa che le autorizzazioni di spesa contenute ai commi da 25 a 31 configurano oneri di parte corrente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga al 31 dicembre 2025 la gestione straordinaria conseguente agli eventi sismici verificatisi nel 2017. Conseguentemente autorizza, ai commi 25 e 26, per l’anno 2025, la spesa di ulteriori 4,5 milioni di euro per le attività di assistenza alla popolazione per gli interventi di ricostruzione, 1,4 milioni di euro per il funzionamento della Struttura commissariale, 0,6 milioni di euro per il rafforzamento della capacità amministrativa della Struttura, 2 milioni di euro per finanziare la convenzione con INVITALIA, un milione di euro per garantire l’operatività degli uffici amministrativi dei comuni addetti alla ricostruzione. Inoltre, trasferisce, alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi alluvionali registrati a Casamicciola nel 2022, al Commissario straordinario per il sisma del 2017 le relative competenze e risorse (comma 27) e autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2025 per l’assistenza alla popolazione colpita dagli eventi alluvionali del 2022 (comma 28). Si autorizza, poi, per l’anno 2025, la spesa di: 10 milioni di euro per riconoscere un indennizzo alle attività economiche che hanno ridotto sensibilmente il proprio fatturato a seguito delle alluvioni del novembre 2022 (comma 29), 409.368 euro per il potenziamento della struttura del Commissario straordinario (comma 30), 1,8 milioni di euro per assicurare lo smaltimento dei rifiuti nei comuni dell’isola colpiti dal sisma del 2017 e un milione di euro per assicurare il medesimo servizio nei comuni dell’Isola colpiti dagli eventi alluvionali del 2022.
Al riguardo, considerato che gli oneri previsti ai commi da 25 a 31 appaiono configurati come limiti massimi di spesa, non si formulano osservazioni. Tuttavia, sarebbe utile un chiarimento in merito alla classificazione delle spese qualificate, in termini di saldo netto da finanziare, in conto capitale anche laddove la relazione tecnica afferma che trattasi di oneri di parte corrente.
La norma dispone la proroga di un anno, al 31 dicembre 2025, della gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall’evento sismico del 26 dicembre 2018. A tal fine viene previsto che continuino ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 18 e 14-bis del decreto-legge n. 32 del 2019 disciplinanti, rispettivamente, le pertinenti strutture commissariali, nonché le assunzioni di personale a tempo determinato a supporto dei comuni interessati ed è autorizzata la spesa di 2,83 milioni di euro per l’anno 2025 (comma 32).
Si ricorda che dette gestioni commissariali sono state da ultimo prorogate dall’articolo 1, comma 433, della legge di bilancio 2024. Detta disposizione ha autorizzato a tal fine una spesa pari a 2,6 milioni di euro per il 2024.
Il comma 33 prevede che la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2025 del personale assunto a tempo determinato per fornire supporto ai comuni interessati dai sismi del 2018 possa aver luogo in deroga alla normativa generale (decreto legislativo n. 81 del 2015), alla normativa in materia di impiego pubblico (decreto legislativo n. 165 del 2001) e alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego.
I commi 34 e 35, infine, dispongono la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS), di cui all’ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, al 31 dicembre 2024, ossia al termine dello stato di emergenza stabilito in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito la provincia di Catania (delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018) e la contestuale istituzione di un “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione”, in favore dei nuclei familiari già percettori del CAS, la cui abitazione sia stata distrutta, gravemente danneggiata o sgomberata in conseguenza dell’evento sismico del 26 dicembre 2018 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o per la ricostruzione. Il contributo è concesso fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell’abitazione. La norma autorizza a tal fine la spesa di 1,7 milioni di euro per il 2025, che costituisce limite di spesa e rinvia a successivi provvedimenti del Commissario straordinario la definizione delle modalità attuative.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese in conto capitale |
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||||||||
| Proroga delle gestioni commissariali per gli eventi sismici del 14 agosto 2018 che hanno interessato il Molise e del 26 dicembre 2018 che hanno colpito l’Area Etnea (comma 32) |
2,8 |
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| Maggiori spese correnti |
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||||||||
| Proroga delle gestioni commissariali per gli eventi sismici del 14 agosto 2018 che hanno interessato il Molise e del 26 dicembre 2018 che hanno colpito l’Area Etnea (comma 32) |
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|
|
2,8 |
|
|
2,8 |
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|
| Maggiori spese in conto capitale |
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||||||||
| Istituzione del contributo per il disagio abitativo per gli immobili dell'area etnea danneggiati in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 (comma 34) |
1,7 |
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|
|
|
|
| Maggiori spese correnti |
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||||||||
| Istituzione del contributo per il disagio abitativo per gli immobili dell'area etnea danneggiati in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 (comma 34) |
|
|
|
1,7 |
|
|
1,7 |
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|
La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni in esame, nel prolungare la durata della gestione commissariale di un anno, al 31 dicembre 2025, ridetermina i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019) e per il personale a tempo determinato aggiuntivo di supporto ai comuni interessati (articolo 14-bis del decreto-legge n. 32 del 2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, prevede l’automatica proroga di tutto il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. Pertanto, la disposizione prevede maggiori oneri, di parte corrente, a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,83 milioni di euro per l’anno 2025, finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018 nei termini di sotto dettagliati.
| Commissario straordinario ricostruzione area Etnea – sisma 2018 |
|
| Struttura commissariale |
646.500 euro |
| Spese di funzionamento |
60.000 euro |
| Comuni personale |
1.860.000 euro |
| TOTALE area etnea |
2.566.500 euro |
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|
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| Commissario straordinario ricostruzione Molise – sisma 2018 |
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| Struttura commissariale |
233.500 euro |
| Spese di funzionamento |
30.000 euro |
| TOTALE area molisana |
263.500 euro |
Quanto alla deroga prevista per il rinnovo e la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato volti a fornire supporto ai comuni colpiti dal sisma nel 2018, la Relazione Tecnica osserva che da tale norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Quanto alla cessazione del contributo di autonoma sistemazione e alla contestuale istituzione del contributo per il disagio abitativo per le famiglie della provincia di Catania la cui abitazione è stata distrutta o gravemente danneggiata dal sisma, la Relazione Tecnica osserva che la spesa autorizzata per l’anno 2025 costituisce limite di spesa, pertanto la disposizione comporta un onere, di parte corrente, pari a 1,7 milioni di euro per l’anno 2025.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga al 31 dicembre 2025 le gestioni commissariali relative agli eventi sismici verificatisi nel 2018 in Molise e nell’Area etnea, autorizzando a tal fine una spesa pari a 2,8 milioni di euro (comma 32) e disponendo una deroga alle disposizioni vigenti ai fini del rinnovo e della proroga dei relativi contratti di lavoro a tempo determinato a supporto dei comuni interessati (comma 33). Infine, essa dispone la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione dal 1° gennaio 2025 e la contestuale istituzione di un contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, a favore dei nuclei familiari della provincia di Catania la cui abitazione è stata distrutta o gravemente danneggiata dal sisma, autorizzando a tal fine la spesa di 1,7 milioni di euro per il 2025.
Al riguardo, anche alla luce degli elementi e dei dati forniti dalla relazione tecnica, considerato che gli oneri previsti dalle suddette disposizioni (commi da 31 a 35) appaiono configurati come limiti massimi di spesa, non si formulano osservazioni. Tuttavia, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alla classificazione delle spese qualificate, in termini di saldo netto da finanziare, in conto capitale anche laddove la relazione tecnica afferma che trattasi di oneri di parte corrente.
La norma proroga di un anno, al 31 dicembre 2025, il termine fino al quale il Commissario straordinario alla ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali del 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana resta in carica, autorizzando la spesa massima di 5 milioni di euro per l’anno 2025 per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto e la spesa di 12,5 milioni di euro per l’anno 2025 per le attività per le quali si avvale di convenzioni con amministrazioni centrali dello Stato, organismi in house delle medesime amministrazioni, la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e società da questa controllate.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
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||||||||
| Proroga al 31 dicembre 2025 dell’incarico del Commissario straordinario e del funzionamento della struttura di supporto per ricostruzione territori colpiti da enti alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui all'art. 20-ter, commi 1 e 2, del D.L. 61/2023 (comma x) |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|
| Proroga al 31 dicembre 2025 dell’incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione ed il funzionamento della struttura di supporto per ricostruzione territori colpiti da enti alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023-convenzioni |
12,5 |
|
|
12,5 |
|
|
12,5 |
|
|
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame prorogano al 31 dicembre 2025 l’incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione ed il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 61 del 2023. A tal fine viene autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per l’anno 2025, quantificati come segue:
|
|
Onere |
| Missioni |
100.000 € |
| Esperti |
150.000 € |
| Spese generali |
1.825.300 € |
| Compenso commissario |
132.700 € |
| Accessorio |
2.592.000 € |
| Totale |
5.000.000 |
Osserva poi che l’ultimo periodo del comma 36 proroga, altresì, la possibilità da parte del Commissario di avvalersi delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l’Amministrazione della Difesa, e degli organismi in house delle medesime Amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni, per la sottoscrizione delle quali viene autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l’anno 2025.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga al 31 dicembre 2025 l’incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione a seguito delle alluvioni del 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana e autorizza la spesa per il 2025 di 5 milioni di euro per il funzionamento della struttura commissariale e di 12,5 milioni di euro per l’esercizio delle convenzioni che il Commissario straordinario può stipulare con amministrazioni centrali, loro organismi in house, CDP e sue controllate.
Al riguardo, considerato che gli oneri previsti sono configurati come limiti massimi di spesa, non si formulano osservazioni.
La norma dispone che una quota del Fondo di garanzia delle opere idriche fino a 144 milioni di euro per il 2025 possa essere destinata ad un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 1° marzo 2025, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentita l’ARERA.
Si ricorda che il Fondo di garanzia delle opere idriche è stato istituito dall’articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, a decorrere dal 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il fondo, infatti, è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato. Esso è finalizzato alla realizzazione di interventi, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volti al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente. Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato. L’Arera, in attuazione dell’articolo 58, comma 3, della legge n. 221 del 2015, ha disciplinato le modalità di gestione del Fondo con deliberazione 21 gennaio 2020, n. 8/2020/R/idr.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica
La relazione tecnica osserva che, essendo il Fondo alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato già prevista a legislazione vigente, dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede la possibilità di destinare una quota del Fondo di garanzia delle opere idriche ad un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Al riguardo, per quanto la norma intervenga sulle modalità di impiego delle risorse di un fondo già istituito e alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo circa le disponibilità del fondo e gli impegni assunti a valere su di esso, anche in considerazione della garanzia di Stato prevista dalla legge n. 221 del 2015.
Articolo 95
(Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali)
La norma stabilisce che in applicazione dell'accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza pubblica del 19 ottobre 2024, la Regione Friuli-Venezia Giulia:
- come sistema integrato degli enti territoriali, concorre alla finanza pubblica con un contributo annuo di euro 432.700.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 (comma 1);
- versa al bilancio dello Stato l’importo di euro 422.689.368 entro il 31 marzo 2025, quantificato in via definitiva, a titolo di risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021[113] (comma 2);
- anche in attuazione della nuova governance economica europea, accantona, per conto del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia, un importo pari a 22 milioni di euro per l’anno 2025, 62 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 96 milioni di euro per l’anno 2029[114] (comma 3).
Si dispone, altresì, che, in applicazione dell'accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica del 20 ottobre 2024, la regione Sardegna:
- concorre alla finanza pubblica con un contributo, confermato, di 306,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 (comma 5);
- versa al bilancio dello Stato euro 92.568.134, entro il 31 marzo 2025, a titolo di risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021[115] (comma 6);
- anche in attuazione della nuova governance economica europea, accantona nel bilancio di previsione un importo pari a euro 27 milioni per l’anno 2025, euro 85 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e euro 134 milioni per l’anno 2029 (comma 7).
È previsto, inoltre, che, in applicazione dell'accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e la regione Valle d’Aosta in materia di finanza pubblica del 20 ottobre 2024, la regione Valle d’Aosta:
- concorre alla finanza pubblica con un contributo, confermato, di 82,246 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 (comma 11);
- versa al bilancio dello Stato euro 8.081.183, entro il 31 marzo 2025, quantificati in via definitiva a titolo di risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021[116] (comma 12);
- anche in attuazione della nuova governance economica europea, accantona, anche per conto degli enti locali del proprio territorio, nel bilancio di previsione un importo pari a 22 milioni di euro per l’anno 2025, 62 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 96 milioni di euro per l’anno 2029 (comma 13).
Si prevede anche che, in applicazione del punto 2 dell'accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica del 19 ottobre 2024, la regione Sicilia:
- concorre alla finanza pubblica con un contributo, confermato, di 800,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 (comma 14);
- versa al bilancio dello Stato l’importo di euro 451.363.715 entro il 31 marzo 2025 a titolo di risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021[117] (comma 15);
- anche in attuazione della nuova governance economica europea, accantona nel bilancio di previsione un importo pari a 60 milioni di euro per l’anno 2025, 179 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 288 milioni di euro per l’anno 2029 (comma 16).
Si prevede, infine, con riferimento alla Regione Trentino Alto Adige, in attuazione dell'accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica del 19 ottobre 2024, che le Province autonome di Trento e Bolzano versano al bilancio dello Stato (capitolo 3465, articolo 1, capo X) rispettivamente euro 154.943.007 ed euro 103.687.794 entro il 31 marzo 2025, a titolo di risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021[118] (comma 8). È, altresì, inserito il comma 4-nonies all’articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. La disposizione prevede, in attuazione della nuova governance economica europea, un accantonamento, determinato considerando anche gli enti locali di rispettiva competenza, in misura pari a 1 milione di euro per l’anno 2025, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 4 milioni di euro per l’anno 2029 per la Regione Trentino Alto Adige, pari a 16 milioni di euro per l’anno 2025, 46 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 73 milioni di euro per l’anno 2029 per la Provincia autonoma di Trento, e pari a 19 milioni di euro per l’anno 2025, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 85 milioni di euro per l’anno 2029 per la Provincia autonoma di Bolzano. A tal fine, iscrivono nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, sul quale non è possibile disporre impegni, con stanziamento pari agli importi di cui sopra e costituito attraverso le risorse di parte corrente[119]. Il fondo è destinato al ripiano anticipato del disavanzo ovvero è vincolato agli investimenti, a seconda che l’amministrazione sia rispettivamente in disavanzo o in avanzo.
Nel caso di mancato accantonamento del fondo o mancato rispetto, da parte della Regione o delle Province autonome, dell’equilibrio di bilancio[120], nell’esercizio successivo la quota accantonata è incrementata della sommatoria in valore assoluto del minore accantonamento e del saldo negativo registrato nell’esercizio precedente; mentre è incrementato l’accantonamento del 10% qualora la Regione o le Province autonome non inviino i dati di consuntivo o preconsuntivo alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (comma 9).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Minori spese correnti |
|
||||||||
| Rideterminazione del contributo alla finanza pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia a partire dal 2027, di cui all'art. 4-bis, c. 3, del D.Lgs. 154/2019 (comma 1) |
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432,7 |
|
|
432,7 |
| Maggiori entrate extratributarie |
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||||||||
| Rideterminazione del contributo alla finanza pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia a partire dal 2027, di cui all'art. 4-bis, c. 3, del D.Lgs. 154/2019 (comma 1) |
|
|
432,7 |
|
|
|
|
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| Versamento all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, delle risorse ricevute in eccesso dalla regione Friuli Venezia Giulia rispetto alla perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19, ai sensi dell’art. 1, c. 823, della L. 178/2020 (comma 2) |
422,7 |
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| Versamento all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, delle risorse ricevute in eccesso dalla regione Sardegna rispetto alla perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19, ai sensi dell’art. 1, c. 823, della L. 178/2020 (comma 6) |
92,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Versamento all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, delle risorse ricevute in eccesso dalla provincia autonoma di Trento rispetto alla perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19, ai sensi dell’art. 1, c. 823, della L. 178/2020 (comma 8) |
154,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Versamento all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, delle risorse ricevute in eccesso dalla provincia autonoma di Bolzano rispetto alla perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19, ai sensi dell’art. 1, c. 823, della L. 178/2020 (comma 8) |
103,7 |
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|
|
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| Versamento all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, delle risorse ricevute in eccesso dalla regione Valle d'Aosta rispetto alla perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19, ai sensi dell’art. 1, c. 823, della L. 178/2020 (comma 12) |
8,1 |
|
|
|
|
|
|
|
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| Versamento all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, delle risorse ricevute in eccesso dalla Regione siciliana rispetto alla perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19, ai sensi dell’art. 1, c. 823, della L. 178/2020 (comma 15) |
451,4 |
|
|
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|
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La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e chiarisce che:
- il comma 1 determinano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per gli anni dal 2027 al 2033;
- i commi 2, 6, 8, 12 e 15 determinano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per l’anno 2025;
- i commi 3, 7, 9, 13 e 16 comportano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica già considerati nell’ambito della relazione tecnica di cui al comma 4 dell’articolo 104.
Si ricorda che il comma 4 dell’articolo 104 prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata;
- i commi 4 e10 non determinano effetti finanziari;
- i commi 5, 11 e 14 non determinano effetti di natura finanziaria perché già scontati nei tendenziali di bilancio.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, recepisce gli accordi tra il Ministro dell’economia e delle finanze e le regioni a statuto speciale e le province autonome, sottoscritti ad ottobre 2024. In particolare, la disposizione precisa, per ogni regione e provincia autonoma, gli importi per: il concorso alla finanza pubblica; un versamento allo Stato, a titolo di rimborso per maggiori risorse ricevute connesse alla perdita di gettito nel biennio 2020-2021 dovuta all’emergenza COVID-19; un accantonamento finalizzato all’attuazione della nuova governance economica europea, determinato considerando anche gli enti locali di rispettiva competenza[121].
Nella tabella sottostante sono riportati gli importi per singola regione:
(milioni di euro)
|
Regione |
Concorso finanza pubblica (a decorrere) |
Versamento Stato emergenza COVID-19 |
Accantonamento 2025 |
Accantonamento 2026-2028 |
Accantonamento 2029 |
| Friuli-Venezia Giulia |
432,7 (2027 - 2033) |
422,7 |
22 |
62 |
96 |
| Sardegna |
306,4 |
92,6 |
27 |
85 |
134 |
| Valle d’Aosta |
82,2 |
8,1 |
22 |
62 |
96 |
| Sicilia |
800,8 |
451,4 |
60 |
179 |
288 |
| Trentino Alto Adige |
1 |
2 |
4 |
||
| PA Trento |
150,9 |
16 |
46 |
73 |
|
| PA Bolzano |
103,7 |
19 |
53 |
85 |
Al riguardo, non si formulano osservazioni posto che la disposizione prevede effetti positivi sui saldi di finanza pubblica derivanti dal recepimento di provvedimenti di natura pattizia tra lo Stato e le regioni a statuto speciale e le province autonome previsti dalla normativa vigente.
Articolo 96
(Adeguamento della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)
La norma differisce dal 31 dicembre 2024[122] al 15 aprile 2025 il termine in base al quale le regioni possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2025, con la finalità di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF alla nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF prevista dall’articolo 2 della legge in esame, che modifica l’articolo 11, comma 1, del TUIR (comma 1). È altresì previsto che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano determinare, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino all’entrata in vigore della legge in esame (comma 2). La norma, inoltre, prevede che, nell’ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome non approvino entro i termini stabiliti dalla legge statale, la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l’addizionale regionale all’IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento (comma 3). Infine, è disposto il termine del 15 maggio 2025 per la trasmissione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dei dati necessari alla determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2025, affinché venga effettuata la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze (comma 4).
Si segnala che il comma 1, differendo il termine per la modifica degli scaglioni e delle aliquote per renderli coerenti con la nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF di cui all’articolo 1 (Revisione della disciplina dell’IRPEF) del decreto legislativo n. 216 del 2023, recante Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, riproduce sostanzialmente le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, di tale decreto legislativo che, però, si riferivano al solo anno 2024 e ai comuni.
Con riferimento al predetto articolo 3, giova rammentare che la relazione tecnica a corredo dello schema del citato decreto[123], affermando che il differimento si rendeva necessario per garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e tenuto conto della natura procedurale delle disposizioni, non vi ascriveva effetti finanziari.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica rammenta che secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011, per le Regioni a statuto ordinario l’aliquota dell’addizionale regionale riferita ai redditi imponibili ricadenti nel primo scaglione IRPEF non può superare il valore di 1,73% mentre il limite massimo dell’aliquota complessiva applicabile sui redditi imponibili degli altri scaglioni risulta pari a 3,33%.
La proposta in esame, non fa registrare effetti di gettito a titolo di addizionale per gli anni dal 2025 al 2027, stante la facoltà per Regioni e Province autonome di confermare le aliquote riferite agli scaglioni attualmente in vigore.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, nella prospettiva di un’armonizzazione del sistema impositivo degli enti territoriali, alla luce della nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF prevista dall’articolo 2 del disegno di legge in esame:
- differisce dal 31 dicembre 2024 al 15 aprile 2025 il termine in base al quale le regioni possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2025 (comma 1);
- consente alle regioni e alle province autonome, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, di determinare aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito (comma 2), in mancanza di tale individuazione restano ferme le aliquote vigenti (comma 3);
- dispone che le regioni e le province autonome trasmettano entro il 15 maggio 2025 i dati necessari alla determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2025, per la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze (comma 4).
Alle norme non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
In proposito, non si formulano osservazioni circa i commi da 1 a 3, in quanto essi si limitano a indicare la cornice procedurale per la determinazione degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale regionale sull’IRPEF per gli anni 2025-2027, fermo restando che in caso di modificazioni suscettibili di comportare minor gettito tributario le relative quantificazioni e coperture dovranno essere individuate, come da regola generale, dall’atto normativo che vi provvede. Oltre a ciò, si rammenta che una norma di contenuto analogo al comma 1 e al comma 2 ora in esame, riferita all’anno 2024 (articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023) è stata considerata priva di effetti sui saldi di finanza pubblica, e il comma 3 tiene fermo, in caso di mancato esercizio delle predette opzioni facoltative, quanto previsto a legislazione vigente.
Non si formulano osservazioni neppure sul comma 4 che disciplina adempimenti di carattere istituzionale.
Articolo 97
(Finanziamento del trasporto pubblico locale)
Le norme incrementano il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di 120 milioni di euro per l’anno 2025. Si dispone altresì che le risorse aggiuntive siano ripartite con il decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017.
L’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 prevede che il riparto del Fondo sia effettuato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, secondo le seguenti modalità:
a) il 50% del Fondo, tenendo conto dei costi standard, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e), considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale;
b) il 50% del Fondo, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);
c) applicando una riduzione annuale (a partire dal 2023) delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. In ogni caso la riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione, è pari al 15% del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità;
d) con destinazione annuale dello 0,105% dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio TPL.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale |
120,0 |
|
|
120,0 |
|
|
120,0 |
|
|
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame incrementano il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di 120 milioni di euro per l’anno 2025. Si dispone altresì che le risorse aggiuntive siano ripartite con il decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che gli oneri sono limitati allo stanziamento previsto.
Normativa vigente. L’addizionale comunale sui diritti di imbarco (di seguito: “addizionale”) è stata inizialmente istituita dall’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ne ha fissato l’importo (1 euro per passeggero imbarcato) e la riassegnazione, dopo il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, alle seguenti finalità di spesa:
- quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo[124] destinato a compensare l'ENAV per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa;
- quanto alla residua quota eventualmente eccedente, il 40% a favore dei comuni del sedime aeroportuale o confinanti e il 60% per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
In seguito, sono stati disposti taluni incrementi dell’addizionale:
- un incremento di 3 euro a passeggero (articolo 6-quater del decreto-legge n. 7 del 2005), destinato all’INPS (inizialmente al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale);
- un incremento di 0,50 euro a passeggero (comma 1328 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007), finalizzato a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti;
- un incremento di 2 euro a passeggero (articolo 4 della legge n. 92 del 2012), inizialmente versato all’INPS.
Ne risulta che attualmente l’addizionale è pari a 6,5 euro per passeggero.
Le relative finalizzazioni – dopo vari interventi normativi succedutisi nel tempo – sono ora così definite[125]:
- 1 euro: ENAV, comuni del sedime aeroportuale e spese per la sicurezza (vedi sopra per il dettaglio);
- 5 euro: INPS (3,5 euro alla Gestione GIAS e 1,5 euro al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale);
- 0,5 euro: servizio antincendi negli aeroporti (riduzione costo Stato).
Per una ricostruzione normativa dei proventi destinati all’INPS si vedano la pagina dedicata[126] del sito INPS e le circolari ivi richiamate.
In seguito, diversi interventi hanno soppresso o sospeso l’addizionale per taluni aeroporti o per talune regioni:
- l’articolo 25-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 ha, nel quadro dell’emergenza pandemica, soppresso (fino al 31 dicembre 2021) l’addizionale per i passeggeri che partivano dagli scali aeroportuali con un traffico passeggeri inferiore a un milione, senza prevedere misure compensative da parte delle regioni interessate. La RT ha stimato l’onere moltiplicando il numero dei passeggeri attesi per la somma di 6,5 euro;
- l’articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge n. 60 del 2024 ha soppresso l’addizionale nel territorio della Regione Calabria dal 1° agosto 2024. La Regione: compensa i comuni per i minori trasferimenti; versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme corrispondenti alle addizionali soppresse, che vengono poi riassegnate e destinate alle varie finalità di spesa cui era destinato il gettito dell’addizionale;
- l’articolo 1, comma 529, della legge n. 213 del 2023 ha disapplicato l’addizionale nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia dal 1° gennaio 2024. Anche in questo caso la Regione: compensa i comuni per i minori trasferimenti; versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme corrispondenti alle addizionali soppresse, che vengono poi riassegnate e destinate alle varie finalità di spesa cui era destinato il gettito dell’addizionale;
In ciascuno dei due ultimi casi, le quantificazioni sono state effettuate nel seguente modo:
- l’effetto complessivo delle esenzioni è stato quello di spostare l’onere dell’addizionale dai passeggeri alla Regione che provvede a versarla allo Stato;
- il prospetto riepilogativo espone movimenti compensativi: minori entrate extratributarie per la disapplicazione (con effetti diversi sul SNF), maggiori entrate extratributarie (sul solo SNF) per i versamenti dalla regione allo Stato; minori spese correnti (su F e IN) per i medesimi versamenti dalla regione allo Stato; maggiori spese correnti (sul solo SNF) per la riassegnazione a spesa da parte dello Stato.
- gli importi da porre in capo alla Regione (e da ripartire fra le varie finalizzazioni) sono stati stimati come segue: nel caso della Calabria il numero dei passeggeri attesi è stato moltiplicato per la somma di 6,5 euro, incrementando il risultato in via prudenziale; nel caso del Friuli-Venezia Giulia, invece, si è fatto riferimento direttamente al gettito rilevato, senza effettuare la predetta moltiplicazione;
- per dare copertura certa all’onere finanziario, si è previsto espressamente che si possa procedere in ultima istanza anche al recupero a valere su risorse statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione.
Le norme dispongono che per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel territorio della regione Abruzzo non si applichi l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili (di seguito: “addizionale”).
Di conseguenza, per ciascuna delle tre annualità:
- la Regione Abruzzo ristora i comuni interessati (cui sarebbe spettata una quota del gettito dell’addizionale, vedi la sezione sulla normativa vigente);
- la Regione Abruzzo versa[127] all’entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 4.763.000 euro;
- all’INPS è trasferita la somma di 3.663.000 euro annui ai fini della destinazione alle gestioni interessate (cui sarebbe spettata una quota del gettito dell’addizionale, vedi la sezione sulla normativa vigente);
- alle restanti finalità di spesa (ossia quelle diverse dai comuni e dall’INPS), è destinato l’importo complessivo di 1.100.000 euro annui.
Si ricorda che dette finalità includono, per le rispettive quote, il compenso dell’ENAV per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa; il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie; la riduzione del costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti. La ripartizione proporzionale, risultante dall’applicazione della normativa vigente, è desumibile dalla relazione tecnica.
Qualora la regione Abruzzo non disponga i versamenti entro i termini previsti, si applica l’articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai cui sensi – si rammenta – qualora un versamento non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Minori entrate extratributarie |
|
||||||||
| Disapplicazione nella regione Abruzzo dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili (comma 1) |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
| Maggiori entrate extratributarie |
|
||||||||
| Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Regione (comma 2) |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Disapplicazione nella regione Abruzzo dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili – trasferimenti all’INPS (comma 3) |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica (che è opportuno riportare integralmente) afferma che la disposizione prevede che per gli anni 2025, 2026 e 2027 nel territorio della regione Abruzzo non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003.
Conseguentemente, per i Comuni della regione non sono dovuti i trasferimenti derivanti da parte dell’incasso dell’addizionale e, parallelamente la Regione Abruzzo provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. A tal fine, per gli anni 2025, 2026 e 2027, la Regione Abruzzo versa con oneri a carico della finanza regionale entro il 30 aprile di ciascun anno la somma di 4.763.000 euro all’entrata del bilancio dello Stato, di cui l’importo di euro 3.663.000 annui è trasferito all'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS), per essere destinato alle gestioni interessate. L’INPS è infatti destinatario del 77% delle addizionali comunali oggetto di disapplicazione, pari a 5 euro (3,5 euro alla Gestione GIAS e 1,5 euro al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale) a passeggero della quota (che complessivamente è di 6,5 euro – come si evince dallo schema riportato di seguito), ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 5-bis, del DL 134/2008 nonché dall’articolo 4, comma 75, della legge 92/2012.
Invece, l’importo residuo di 1.100.000 euro annui (pari al 23%) è destinato alle finalità di cui all’articolo 2, comma 11, lettere a), al netto della quota a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti della Regione, al cui ristoro provvede la medesima regione, e b) (ossia il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie), della legge 21 dicembre 2003, n. 350, oltre che alle finalità di cui all'articolo 1 comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (riduzione del costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti).
Come nel caso della Regione Calabria[128], qualora la Regione Abruzzo non disponga il versamento entro i termini previsti, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ovvero, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.
L’effetto complessivo delle norme è quindi quello di spostare l’onere dell’addizionale d’imbarco dai passeggeri alla Regione che provvederà a versarla allo Stato. Conseguentemente, per dare copertura certa all’onere finanziario previsto dalla disposizione, si prevede espressamente che si possa procedere in ultima istanza anche al recupero a valere su risorse statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione.
In merito ai profili di quantificazione, si precisa che i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Pescara nell’anno 2023 risultano essere circa 872.701, generando un importo complessivo per il gettito dello Stato pari a 2.890.414,00 euro.
Ad ogni modo, si ritiene che i versamenti complessivi a partire dall’anno 2025 dovrebbe essere incrementati fino a 4.763.000 euro, per un totale stimato di transiti di 1.465.200 persone in considerazione della dinamica di aumento del traffico passeggeri.
La somma sarà versata al bilancio dello Stato dalla Regione Abruzzo per la successiva riassegnazione per le finalità previste dalla normativa vigente.
La RT espone quindi la seguente tabella.
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|
Fonte normativa |
Entità della misura |
Destinazione del gettito |
Quota regione Abruzzo 2023 |
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| 1) |
Articolo 2, comma 11, legge 24 dicembre 2003, n. 350 |
1 euro |
30 milioni di euro ?apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e la sicurezza operativa |
444.679 euro |
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|
|
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Quota eccedente 30 milioni di euro ? fondo istituito presso il Ministero dell'interno da destinare ai comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti (40%) e al finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie (60%) |
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| 2 |
Articolo 1, comma 1328, legge 27 dicembre 2006, n. 296 |
0,50 euro |
Apposito fondo istituito presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – finalizzato a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti. |
222.340 euro |
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| 3 |
Articolo 2, comma 5-bis, decreto- legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con legge 27 ottobre 2008, n. 166 |
3 euro |
INPS |
1.334.037 euro |
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| 4 |
Articolo 4, comma 75, legge 28 giugno 2012, n. 92 (e articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n.43
|
2 euro |
|
889.358 euro
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| 2.890.414,00 euro |
||||||
Per quanto riguarda gli importi ad oggi assegnati ai comuni abruzzesi del sedime aeroportuale, gli ultimi dati a disposizione sono quelli relativi allo scorso anno, quando le risorse sono state erogate con decreto dirigenziale del 17 maggio 2023. Gli importi erogati con il citato provvedimento possono essere visualizzati da un apposito prospetto (per il quale si rinvia al testo della RT), dal quale si desume che nel 2023 i comuni abruzzesi interessati hanno ottenuto la somma complessiva di euro 27.996,22 (19.813,89 a Pescara e 8.182,33 a San Giovanni Teatino).
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma disapplica per gli anni 2025, 2026 e 2027 nel territorio della regione Abruzzo l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili (di seguito: “addizionale”).
Di conseguenza, al fine di provvedere alle quote di gettito atteso che vengono meno, per ciascuna delle tre annualità la Regione Abruzzo ristora i comuni interessati e versa all’entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 4.763.000 euro; all’INPS è trasferita la somma di 3.663.000 euro annui; alle restanti finalità di spesa[129] (ossia quelle diverse dai comuni e dall’INPS), è destinato l’importo complessivo di 1.100.000 euro annui.
La predetta sospensione è analoga a consimili provvedimenti che hanno disposto la cessazione dell’addizionale nelle regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia e la sua sospensione temporanea (nell’ambito dell’emergenza pandemica) per gli aeroporti minori.
Il prospetto riepilogativo espone, in modo sostanzialmente coerente con i predetti casi, effetti che risultano nel loro complesso compensativi: ciò risulta spiegabile, come rammenta la relazione tecnica, con la considerazione che l’effetto complessivo delle norme è quello di spostare l’onere dell’addizionale d’imbarco dai passeggeri alla Regione che provvederà a versarla allo Stato. Anche il riparto del versamento regionale fra le diverse finalità di spesa è coerente con le destinazioni del gettito dell’addizionale stabilite a legislazione vigente.
Così, ad esempio, la somma annua destinata all’INPS (3.660.000 euro), è coerente con il riparto a legislazione vigente del gettito (4.763.000 euro) in quanto, si rammenta, all’INPS sono destinati – per ciascun passeggero – 5 euro di quota su 6,50 di addizionale; pertanto (4.763.000: 6,50 x 5) = 3.663.846 .
Sotto i predetti profili non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo, che la Regione Abruzzo (cui sono imputati degli oneri senza disporre una specifica compensazione) possa effettivamente fronteggiare tali spese nell’ambito del proprio bilancio.
Tuttavia, per quanto riguarda la quantificazione delle somme che la Regione Abruzzo deve versare, andrebbero forniti ulteriori dati dal Governo, poiché la relazione tecnica non consente di ricostruire le quantificazioni proposte, che parrebbero verificabili solo assumendo un numero di passeggeri pari a 444.679 invece degli 872.701 da essa dichiarati (vedi infra lo sviluppo dei calcoli). Tale questione assume rilievo particolare anche perché la RT, invece di limitarsi a fornire il numero dei passeggeri in essere (dichiarato, si ripete, in 872.701), afferma anche che tale numero andrebbe prudenzialmente incrementato fino a 1.465.200: da ciò si desume che il numero dei passeggeri in essere non solo è una variabile chiave per le stime, ma addirittura andrebbe incrementato per fornire una stima più rispondente al vero.
Infatti la relazione tecnica afferma che agli 872.701 passeggeri interessati corrisponde un gettito di 2.890.414,00, e poi precisa che prudenzialmente si dovrebbero calcolare 4.763.000 euro, per un totale stimato di transiti di 1.465.200. Ora, tali cifre presuppongono un gettito individuale di circa 3,30 euro[130] mentre l’addizionale è pari a 6,50 euro per ciascun passeggero.
Oltre a ciò vanno considerati congiuntamente anche i seguenti elementi:
- nelle precedenti relazioni tecniche riferite a disposizioni di contenuto analogo la quantificazione è avvenuta moltiplicando i passeggeri per 6,50. Ad esempio per la Calabria (AC 1933 della XIX legislatura, art. 15, comma 3-bis) la stima iniziale era di 1.680.400 passeggeri, cui corrispondeva un gettito di 10.922.600 euro (ossia, appunto, il numero dei passeggeri moltiplicato per 6,5);
- i dati riportati dalla relazione tecnica sono ricostruibili se si assume un numero di passeggeri pari a 444.679: a tale numero non solo corrisponde un gettito complessivo di 2.890.414,00 (ossia quello indicato dalla RT), ma anche vi corrispondono le finalizzazioni di spesa riportate nella tabella [ad esempio, per la quota di 1 euro finalizzata all’ENAV corrisponde una somma di 444.679 euro (444.679 x 1), per la quota di 0,50 euro destinata ai servizi antincendio corrisponde una somma di 222.340 euro (444.679 x 0,50) e così via per tutte le voci].
Articolo 99
(Adeguamento della disciplina dell’addizionale comunale all’Irpef alla nuova disciplina dell’Irpef)
La norma consente ai Comuni di modificare gli scaglioni e le aliquote all'addizionale comunale entro il 15 aprile 2025 – in deroga alla normativa vigente che fissa il termine di approvazione del bilancio di previsione[131] - al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ferma restando la facoltà di approvare un’aliquota unica. È altresì previsto che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i Comuni possano determinare, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale comunale all’IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino all’entrata in vigore della legge in esame (comma 2). La norma, inoltre, prevede che, nell’ipotesi in cui i Comuni non approvino entro i termini stabiliti dalla legge statale la delibera modificativa degli scaglioni e delle aliquote, l’addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento (comma 3).
Si segnala che la norma (analogamente a quanto previsto dall’articolo 96 della legge in esame con riguardo a Regioni e Province autonome), differendo il termine per la modifica degli scaglioni e delle aliquote per renderli coerenti con la nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF di cui all’articolo 1 (Revisione della disciplina dell’IRPEF) del decreto legislativo n. 216 del 2023, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, riproduce sostanzialmente le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, di tale decreto legislativo che, però, si riferivano al solo anno 2024: a detta disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica non ascrive effetti alla norma, considerato che i Comuni possono determinare l’aliquota dell’addizionale comunale nel limite massimo previsto dello 0,8% (0,9% nel caso del Comune di Roma), senza alcun ulteriore limite con riguardo agli scaglioni di reddito. Al proposito la RT aggiunge che, ferma restando la facoltà di utilizzare per tre anni ancora gli scaglioni IRPEF previgenti, i Comuni potranno rimodulare le aliquote in ragione dei nuovi scaglioni IRPEF al fine di sterilizzare ogni effetto negativo in termini di gettito.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, nella prospettiva di un’armonizzazione del sistema impositivo degli enti territoriali, alla luce della nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF prevista dall’articolo 2 della legge in esame:
- consente ai comuni di modificare entro il 15 aprile 2025 gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF (comma 1);
- consente ai comuni, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, di determinare aliquote differenziate dell’addizionale comunale all’IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito vigenti (comma 2);
- prevede che in caso di mancata deliberazione restano fermi gli scaglioni e le aliquote già vigenti per ciascun ente (comma 3).
Alle norme non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
In proposito, non si formulano osservazioni, in quanto i commi a 1 a 3 si limitano a indicare la cornice procedurale per la determinazione di talune modificazioni degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale regionale sull’IRPEF per gli anni 2025-2027, fermo restando che in ogni caso i comuni restano assoggettati ai vincoli di finanza pubblica degli enti locali, cui le norme in esame non derogano.
Oltre a ciò, si rammenta che una norma di contenuto analogo al comma 1 ora in esame, riferita all’anno 2024 (articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2023) è stata considerata priva di effetti sui saldi di finanza pubblica, e il comma 3 ora in esame tiene fermo, in caso di mancato esercizio delle predette opzioni facoltative, quanto previsto a legislazione vigente.
Articolo 100
(Incremento del Fondo di solidarietà comunale)
La norma incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC), rideterminando gli importi dello stesso.
Per effetto della rideterminazione, tenuto conto anche di precedenti rideterminazioni legislative della dotazione del Fondo, ne risultano i seguenti incrementi:
- 112 milioni per il 2026;
- 168 milioni per il 2027;
- 224 milioni per il 2028;
- 280 milioni per il 2029;
- circa 306 milioni (305.985.748 euro) a decorrere dall’anno 2030.
Viene corrispondentemente modificata la disciplina del riparto delle risorse fra i comuni.
La norma istituisce, inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo, di 56 milioni di euro per l’annualità 2025, per specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario.
Con decreto del Ministero dell’interno[132] sono stabiliti i comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse del citato fondo.
Il Fondo di solidarietà comunale è disciplinato dalla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi da 448 a 452, legge n. 232 del 2016 e successive modificazioni) che ne fissa la dotazione annuale (comma 448), composta in parte da risorse statali ed in parte attraverso una quota dell’imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni. Riguardo ai criteri di ripartizione delle risorse, il comma 449 distingue tra la componente puramente ristorativa delle minori entrate derivanti ai comuni per le esenzioni e agevolazioni IMU e TASI, introdotte nel 2016, e la componente tradizionale del Fondo da distribuire, in parte, sulla base di criteri di tipo compensativo rispetto all’allocazione storica delle risorse e, in parte, secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. Apposite somme sono destinate a finalità correttive della ripartizione stessa, a seguito degli effetti del meccanismo di perequazione delle risorse, avviato dal 2015 ed applicato per quote via via crescenti del Fondo.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Incremento del Fondo di solidarietà comunale (potenziamento della componente di perequazione verticale) (comma 1) |
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112,0 |
168,0 |
|
112,0 |
168,0 |
|
112,0 |
168,0 |
| Istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, per specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale (comma 2) |
56,0 |
|
|
56,0 |
|
|
56,0 |
|
|
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma specificando che la rideterminazione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale e della relativa ripartizione tengono conto anche degli effetti prodotti a partire dal 2030 dall’articolo 9-terdecies, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2024 (come da tabella sottostante).
(milioni di euro)
| FSC |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
a decorrere dal 2031 |
| FSC Legge n. 232 del 2016 |
6.761 |
6.761 |
6.761 |
7.981 |
7.909 |
8.672 |
| Taglio decreto-legge 76 del 2024 |
|
|
|
|
- 4 |
- 4 |
| Incremento c. 449 d-quater dal disegno di legge di bilancio 2025 |
112 |
168
|
224 |
280 |
310 |
310 |
| FSC post legge bilancio 2025 |
6.873 |
6.929 |
6.985 |
8.261 |
8.215 |
8.979 |
| FSC variazione |
112 |
168 |
224 |
280 |
306 * |
306 * |
* il valore non approssimato, per gli anni dal 2030 in poi, è di 305.985.748 euro
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, rideterminando gli importi dello stesso e della relativa ripartizione, e istituisce, altresì, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo, per un ammontare pari a 56 milioni di euro per l’annualità 2025, volto a specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario. Al riguardo, non si formulano osservazioni posto che l’onere derivante dalla norma è configurabile come limite massimo di spesa.
Articolo 101
(Fondo per l’assistenza ai minori)
La norma istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria (comma 1).
Hanno diritto di attingere a tale fondo i comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale superiore al 10% (comma 2).
I fabbisogni standard monetari di ogni Comune delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna sono riportati rispettivamente nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024 e nella Nota metodologica - Determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido – approvata in Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 16 maggio 2023 (comma 3).
Il fondo è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno (comma 4), tenendo conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all’esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile, nell’anno precedente, e dell’incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario per la funzione sociale (comma 5).
La spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dalle sentenze della giustizia minorile è comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2025. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell’interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, rettificando d’ufficio le dichiarazioni da considerarsi anomale (comma 6).
In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto verrà calcolato in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell’ente rispetto al totale delle richieste di tutti i comuni aventi diritto ai sensi del comma 2 (comma 7).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, finalizzato a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria (comma 1) |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al comma 1 comporta un onere a carico della finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. I commi da 2 a 7, volti a disciplinare le modalità di riparto e gestione del fondo, non determinano effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria (comma 1). La norma inoltre disciplina le modalità di riparto e gestione del fondo tra i comuni, incluso un meccanismo per il rispetto del limite di spesa qualora i fondi disponibili non siano sufficienti a soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate dai comuni (commi da 2 a 7). In proposito non si formulano osservazioni posto che i nuovi oneri sono limitati all’ammontare degli stanziamenti disposti.
Articolo 102
(Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane)
La norma incrementa di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030 il contributo[133] disposto per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (comma 1).
La relazione tecnica rammenta che le risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno nei capitoli 1441 (Fondo da ripartire a favore delle province) e 1442 (Fondo da ripartire a favore delle città metropolitane).
Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 relative alle annualità dal 2025 al 2027 sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard[134] (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Incremento del contributo di cui all'art. 1, c. 784, della L. 178/2020, per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (comma 1) |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
La relazione tecnica richiama il contenuto della norma e afferma che il comma 1 determina oneri pari a 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030.
Relativamente al comma 2, la relazione tecnica precisa che le risorse incrementali saranno ripartite tra province e città metropolitane sulla base del peso di ciascun comparto ottenuto confrontando i fabbisogni standard complessivi e le capacità fiscali al netto del differenziale tra fondi e contributi di parte corrente ed il concorso alla finanza pubblica.
L’attuale peso approvato nella nota metodologica del 13 aprile 2022 è pari a 73,49% per le province e 26,51% per le città metropolitane relativamente al triennio 2022-2024. I corrispondenti importi sono iscritti rispettivamente sui pertinenti capitoli 1441 e 1442 all’uopo istituiti nello stato di previsione del Ministero dell’interno. È in corso di predisposizione la nuova metodologia di riparto per il triennio 2025- 2027 che determinerà sia la nuova percentuale di riparto tra i comparti delle risorse aggiuntive previste a legislazione vigente che il riparto dei contributi e dei fondi di parte corrente di cui al comma 783.
Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i due comparti con lo stesso criterio adottato per il riparto delle risorse di cui ai vigenti commi 783, 784 e 785 dell’articolo 1 della legge 178 del 2020. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 relative alle annualità dal 2025 al 2027 sono ripartite con decreto da adottare entro il 31 marzo 2025.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame incrementa di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030 il contributo per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, disposto dall’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (comma 1) e ne disciplina la procedura di riparto per le annualità dal 2025 al 2027 (comma 2).
In proposito, si rileva che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento disposto, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni; sarebbe comunque necessario, stante il silenzio della relazione tecnica, acquisire chiarimenti circa l’idoneità del contributo a conseguire le finalità della misura, considerato che le stesse consistono nel finanziamento e nello sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, ossia adempimenti di carattere obbligatorio e caratterizzati anche da componenti di onere non necessariamente comprimibili e modulabili in base alle risorse disponibili.
Articolo 103
(Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista)
Premessa
Il sistema di tesoreria unica, che accentra presso la tesoreria statale le risorse liquide di enti e organismi pubblici diversi dallo Stato, si articola in due diversi regimi:
- la tesoreria unica cosiddetta tradizionale, che obbliga gli enti assoggettati a mantenere tutte le proprie risorse liquide su conti aperti presso la Banca d'Italia, ripartite in un sottoconto fruttifero, per le entrate proprie, e in uno infruttifero per le altre entrate;
- la tesoreria unica mista, che limita il versamento sui conti aperti presso la tesoreria statale ai soli trasferimenti provenienti direttamente dal bilancio dello Stato, consentendo agli enti di mantenere presso il proprio istituto cassiere/tesoriere le risorse diverse da quelle provenienti dal bilancio statale.
Difficoltà a finanziare il fabbisogno di liquidità del settore statale hanno portato, all’inizio del 2012, a sospendere per un triennio il sistema di tesoreria unica mista e a ripristinare il sistema tradizionale per tutte le categorie di enti (articolo 35, commi da 8 a 11, del decreto-legge n. 1 del 2012). La sospensione è stata prorogata per un altro triennio dall’articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, successivamente riproposta dall’articolo 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, da ultimo, dall’articolo 1, comma 636, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e scadrà il prossimo 31 dicembre 2025.
Il ritorno alla tesoreria unica mista che riguarda gli enti territoriali, quelli del comparto sanitario, le università e le autorità portuali, si tradurrebbe in un prelevamento di risorse dalla tesoreria statale (sottoconti fruttiferi) per far fronte ai pagamenti senza un successivo ripristino delle giacenze sugli stessi sottoconti, considerato che nel regime di tesoreria unica mista le entrate diverse da quelle provenienti dal bilancio dello Stato sono detenute presso l’istituto bancario/postale.
La norma abroga l’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, con l’effetto di sopprimere a regime il sistema di tesoreria unica mista e l'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ne disponeva la sospensione fino al 31 dicembre 2025, al fine di favorire il rispetto delle nuove regole di governance economica europea.
Per quanto riguarda gli effetti finanziari ascritti alle norme che prorogavano la sospensione del sistema ora abrogato, si rammenta quanto segue.
All’articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012, che per primo aveva prorogato il sistema di tesoreria unica “tradizionale” fino – nel testo originario - al 31 dicembre 2014 erano stati ascritti effetti positivi, sul solo saldo di fabbisogno, per 8,6 miliardi nell’anno di entrata in vigore (2012).
Una prima proroga, dal 2014 al 2017, è stata disposta dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 335); alla proroga sono stati ascritti effetti positivi, sul solo saldo di fabbisogno, per 6,0 e 3,0 miliardi negli anni 2015 e 2016.
Una seconda proroga, dal 2017 al 2021, è stata disposta dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 877); anche a questa proroga sono stati ascritti effetti positivi, sul solo saldo di fabbisogno, per 6,0 e 3,0 miliardi negli anni 2018 e 2019. Una terza proroga, dal 2022 al 2025, è stata disposta dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 636); anche a questa proroga sono stati ascritti effetti positivi, sul solo saldo di fabbisogno, per 6,0 e 3,0 miliardi negli anni 2022 e 2023. Inoltre, in ciascuno dei casi ora menzionati sono stati ascritti effetti di minori spese per interessi passivi sul debito pubblico e, in misura inferiore, minori entrate per interessi attivi riconosciuti dal settore bancario alle pubbliche amministrazioni depositanti.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Minori spese correnti |
|
||||||||
| Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista, di cui all'art. 7 del D.Lgs. 279/1997 - conservazione delle giacenze tra le disponibilità liquide del Tesoro (comma 1) |
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|
|
|
5575 |
2.295 |
|
|
|
| Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista, di cui all'art. 7 del D.Lgs. 279/1997 - interessi passivi (comma 1) |
|
85,0 |
209,0 |
|
109,0 |
202,0 |
|
141,0 |
232,0 |
La relazione tecnica afferma che la disposizione determina un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico calcolato, per ciascun sottosettore, come media delle giacenze sul sottoconto fruttifero per il triennio 2021-2023.
(milioni di euro)
|
|
2026 |
2027 |
| Fabbisogno |
5.575 |
2.295 |
L’effetto migliorativo dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato, conseguente al permanere della liquidità in tesoreria, tenuto conto degli interessi sulle giacenze e segue il profilo temporale distintamente per i diversi saldi di finanza pubblica, come riportato nella seguente tabella.
(milioni di euro)
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
dal 2036 |
| Fabbisogno |
109 |
202 |
243 |
255 |
273 |
287 |
292 |
296 |
299 |
302 |
303 |
| Indebitamento |
141 |
232 |
259 |
274 |
296 |
311 |
317 |
321 |
323 |
325 |
325 |
| Saldo netto da finanziare |
85 |
209 |
250 |
260 |
270 |
275 |
278 |
283 |
286 |
289 |
292 |
Nel corso dell’esame parlamentare della legge di bilancio per il 2022, il Governo con Nota depositata presso la Commissione Bilancio della Camera[135], con riguardo alla proroga di cui all’articolo 1, comma 636, della legge n. 234 del 2021, ha rappresentato che la stima degli effetti positivi sul fabbisogno derivanti dalla nuova sospensione del sistema di tesoreria unica "mista" è stata elaborata sulla base del costante monitoraggio dei conti di Tesoreria unica effettuato in occasione del prolungamento del sistema di tesoreria unica tradizionale disposto dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che consente di verificare gli effetti finanziari derivanti dalla gestione dei conti degli enti interessati al sistema di tesoreria unica mista (gli enti territoriali, il comparto sanitario, le università e le autorità portuali). Ciò posto, avendo rilevato la costanza delle giacenze medie dei conti fruttiferi nel corso degli anni, è stato, di conseguenza, mantenuto l'effetto già scontato nei tendenziali.
Quanto alla richiesta di acquisire i dati sottostanti la stima riferita ai maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale e alle minori entrate per interessi riconosciuti dal sistema bancario alle p.a. depositanti, la stessa Nota precisa quanto segue. La stima per interessi sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti e organismi pubblici è stata effettuata tenendo conto delle giacenze rimaste in tesoreria, alle quali è stato applicato il tasso d'interesse pari alla misura dello 0,001% lordo a decorrere dal 1° gennaio 2016, come previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2016.
Quanto alla stima delle minori entrate per interessi riconosciuti dal sistema bancario alle p.a. depositanti, si è tenuto conto che, alla data di elaborazione del disegno di legge di bilancio, i tassi di interesse riconosciuti dal sistema bancario erano pressoché pari a zero, considerato l'elevato livello della liquidità presente sul mercato. In pratica, si può considerare compensativo il maggior onere gravante sul bilancio dello Stato rispetto all'introito che sarebbe provenuto dal settore privato.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame abroga l’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, con l’effetto di sopprimere a regime il sistema di tesoreria unica mista.
Per quanto riguarda gli effetti positivi in termini di fabbisogno, si rileva che essi sono coerenti con quelli ascritti alle precedenti proroghe del sistema di tesoreria unica tradizionale, che ora diventa il sistema applicato a regime agli enti territoriali e agli altri organismi prima assoggettati al sistema di tesoreria unica mista. In proposito, non si formulano osservazioni, nel presupposto che la stima sia stata elaborata sulla base del monitoraggio dei conti di Tesoreria unica effettuato in occasione del prolungamento del sistema di tesoreria unica tradizionale, come chiarito dal Governo durante l’esame in Commissione V[136] della norma che disponeva l’ultima proroga di tale sistema (l’articolo 1, comma 636, della legge n. 234 del 2021).
Per quanto riguarda gli effetti positivi in termini di minori interessi sul debito pubblico, si rileva che gli effetti ascritti appaiono coerenti con le minori emissioni stimate dalla relazione tecnica e con i rendimenti composti lordi all’emissione (ultimi dati disponibili)[137]: sotto questo profilo non si formulano dunque osservazioni. Sempre per quanto riguarda i predetti minori interessi, non si formulano osservazioni riguardo alle differenze fra gli effetti ascritti sui tre saldi, presupposto – sul quale appare comunque utile una conferma – che le stesse dipendano dai diversi criteri di contabilizzazione di tali uscite (competenza giuridica, cassa, competenza economica).
Si osserva che, a fronte dei risparmi di cassa, alle precedenti proroghe erano stati ascritti maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale, stimati applicando alle predette giacenze il tasso d'interesse pari alla misura dello 0,001% lordo a decorrere dal 1° gennaio 2016, come previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2016. Tale operazione ha un effetto sul saldo netto da finanziare e un pari effetto negativo sugli altri saldi, dovuto al fatto che con il sistema tradizionale viene meno per la PA l’introito degli interessi attivi che sarebbe pervenuto dal settore privato, sostituito da un introito proveniente da un’altra pubblica amministrazione. La citata Nota del Governo spiega che si può considerare compensativo il maggior onere gravante sul bilancio dello Stato rispetto all'introito che sarebbe provenuto dal settore privato, dal momento che alla data di elaborazione del disegno di legge di bilancio 2022, i tassi di interesse riconosciuti dal sistema bancario erano pressoché pari a zero, considerato l'elevato livello della liquidità presente sul mercato.
In proposito, sarebbe opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in merito alle ragioni per cui i richiamati effetti negativi non siano stati ascritti alla norma in esame, anche in considerazione del fatto che l’effetto dell’aumento dei tassi di interesse rispetto al livello dei tassi riconosciuto dal sistema bancario nel 2022 dovrebbe essere già incorporato nei tendenziali di finanza pubblica.
Le norme recano una serie di interventi afferenti la finanza degli enti territoriali, per la cui descrizione analitica si rinvia alle corrispondenti schede del Dossier del Servizio Studi. In sintesi le norme:
- definiscono la nozione di equilibrio di bilancio (comma 2);
L’equilibrio è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio.
- determinano, per le regioni a statuto ordinario, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, pari a 280 milioni per il 2025, a 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni per l’anno 2029, da ripartire mediante autocoordinamento o, in mancanza, mediante decreto ministeriale (comma 3);
- fissano, per le regioni a statuto speciale e le province autonome, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2025, a 440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 700 milioni di euro per l’anno 2029 (comma 4);
- dispongono, per gli enti locali delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, pari a 140 milioni di euro per l’anno 2025, a 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni di euro per l’anno 2029, indicandone la suddivisione fra i comuni, da un lato, e le città metropolitane, dall’altro e demandandone la ripartizione a un decreto ministeriale (comma 5);
- definiscono le modalità con cui ciascun ente territoriale iscrive gli appositi fondi pari al rispettivo contributo alla finanza pubblica (comma 6);
- fissano la destinazione del fondo al termine di ciascun esercizio, ossia per gli enti in disavanzo di amministrazione, il Fondo costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato; per gli enti in pareggio o avanzo, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti) (comma 7);
- dispongono che nel quinquennio 2025-2029 possono essere previsti ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica a carico degli enti territoriali qualora risultino andamenti di spesa corrente non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica (comma 8);
- disciplinano la procedura di verifica del rispetto degli obiettivi, e, in caso di mancato raggiungimento, prevedono, per gli enti inadempienti, l’incremento del fondo di cui al precedente comma 6 (comma 9);
- incrementano del 10% il contributo per gli enti che non trasmettono i dati di consuntivo o preconsuntivo (comma 10);
- demandano a un decreto del Ragioniere generale dello Stato gli adeguamenti degli schemi del rendiconto e del bilancio di previsione degli enti territoriali (comma 11);
- istituiscono presso il MEF un tavolo tecnico di monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con il compito di monitorare le grandezze finanziarie degli enti locali interessati dalla “nuova governance europea”, e di definire percorsi di miglioramento dei processi rilevanti per la gestione finanziaria e contabile; ai componenti del Tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 12).
- riducono i contributi[138] ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nella misura di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 (comma 13);
- limitano al 2026 (anziché al 2034, come è previsto a legislazione vigente) i contributi[139] alle regioni a statuto ordinario per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e sistemi di trasporto pubblico, per la rigenerazione urbana e la riconversione alle fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per altri investimenti correlati: per effetto di tale limitazione, vengono soppressi i contributi, già stanziati, nella misura di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034; inoltre vengono riformate le modalità di revoca e riutilizzo dei contributi non impiegati e, per coordinamento normativo, dalla tabella di riparto dei contributi vengono espunte le annualità soppresse (comma 14);
- riducono i contributi[140], assegnati ai comuni aventi meno di 1.000 abitanti, per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per il contenimento della Xylella fastidiosa, nella misura di 115,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 139,5 milioni di euro per l’anno 2026, di 113,5 milioni di euro per l’anno 2027, di 139,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, di 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e di 160 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034 (comma 15);
- diminuiscono i contributi[141] ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana[142], nella misura di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 [comma 16, lettera a)]
- riducono i contributi agli enti locali per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa[143] in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, nella misura di 200 milioni di euro per l’anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 [comma 16, lettera b)];
- riducono il Fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare»[144], nella misura di 53.036.470 euro per l’anno 2029, di 54.596.367 euro per l’anno 2030, di 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 51.281.588 euro per l’anno 2033 (comma 17);
- sopprimono[145] il Fondo per investimenti a favore dei comuni, istituito presso il Ministero dell’interno e destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese[146]. Tenuto conto degli interventi normativi succedutisi sulla dotazione iniziale del fondo[147], la dotazione attuale risulta pari a 140 milioni per il 2029 e a 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034: tali effetti sono appunto quelli che la RT quantifica quali risparmi derivanti dalla soppressione del fondo (comma 18);
- decurtano il Fondo[148] istituito per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento[149], nella misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 [comma 19, lettera a)];
- riducono il Fondo per la progettazione degli enti locali[150], nella misura di 29.927.137 euro per l’anno 2025, di 29.966.074 euro per l’anno 2026 e di 30 milioni di euro per l’anno 2027 [comma 19, lettera b)];
- riducono l’autorizzazione di spesa[151] disposta per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche e di ciclostazioni e per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, nella misura di 6.318.377 euro per l’anno 2029, di 6.504.212 euro per l’anno 2030, di 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 6.109.313 euro per l’anno 2033 (comma 20);
- decurtano il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, cui è affluita una quota delle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2025, di 30 milioni di euro per l’anno 2026, di 23 milioni di euro per l’anno 2027, di 49,2 milioni di euro per l’anno 2028, di 45 milioni di euro per l’anno 2029, di 60 milioni di euro per l’anno 2030, di 65 milioni di euro per l’anno 2031 e di 80 milioni di euro per l’anno 2032 (comma 21).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
||
| Maggiori spese in conto capitale |
|
|
||||||||||
| Quota accantonata del risultato di amministrazione degli enti non in disavanzo, da destinare al finanziamento di investimenti, anche indiretti (comma 7) |
|
|
|
|
30,0 |
150,0 |
|
30,0 |
150,0 |
|
||
| Minori spese in conto capitale |
|
|
||||||||||
| Riduzione risorse assegnate ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui all’art. 1, c. 139, della L. 145/2018 (comma 13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Riduzione risorse assegnate alle regioni a statuto ordinario per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui all’art. 1, c. 134, della L. 145/2018 (comma 14, lettera a)) |
|
|
304,5 |
|
|
100,5 |
|
|
100,5 |
|
||
| Riduzione dei contributi a favore dei comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, di cui all’art. 30, c. 14-bis, del D.L. 34/2019 (comma 15) |
115,5 |
139,5 |
113,5 |
115,5 |
139,5 |
113,5 |
115,5 |
139,5 |
113,5 |
|
||
| Riduzione dei contributi a favore dei comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all’art. 1, c. 42, della L. 160/2019 (comma 16, lettera a)) |
|
|
200,0 |
|
|
66,0 |
|
|
66,0 |
|
||
| Riduzione dei contributi a favore degli enti locali per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, di cui all’art. 1, c. 51, della L. 160/2019 (comma 16, lettera b)) |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
150,0 |
100,0 |
100,0 |
150,0 |
100,0 |
|
||
| Riduzione del Fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”, di cui all'art. 1, c. 443, della L. 160/2019 (comma 17) |
|
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|
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|
|
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|
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||
| Soppressione del Fondo per investimenti a favore dei comuni, di cui all'art. 1, cc. 44-46, della L. 160/2019 (comma 18) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Riduzione del Fondo per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento per infiltrazione mafiosa, di cui all. art. 1, c. 277, della L. 205/2017 (comma 19, lettera a)) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
||
| Riduzione del Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, di cui all. art. 1, c. 1079, della L. 205/2017 (comma 19, lettera b)) |
29,9 |
30,0 |
30,0 |
29,9 |
30,0 |
30,0 |
29,9 |
30,0 |
30,0 |
|
||
| Riduzione autorizzazione di spesa art 1 comma 640 legge n.208/2015-progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche (comma 20) |
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||
| Riduzione della quota destinata agli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, di cui all'art. 1, c. 140, della L. 232/2016 (comma 21) |
20,0 |
30,0 |
23,0 |
20,0 |
30,0 |
23,0 |
20,0 |
30,0 |
23,0 |
|
||
| Minori spese correnti |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
||
| Contributo alla finanza pubblica assicurato dalle regioni a statuto ordinario (RSO) (comma 3) |
|
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|
280,0 |
840,0 |
840,0 |
280,0 |
840,0 |
840,0 |
|
||
| Contributo alla finanza pubblica assicurato dalle regioni a statuto speciale (RSS) e dalle province autonome di Trento e Bolzano (comma 4) |
|
|
|
150,0 |
440,0 |
440,0 |
150,0 |
440,0 |
440,0 |
|
||
| Contributo alla finanza pubblica assicurato dai comuni delle RSO, della Regione siciliana e della regione Sardegna (comma 5) |
|
|
|
130,0 |
260,0 |
260,0 |
130,0 |
260,0 |
260,0 |
|
||
| Contributo alla finanza pubblica assicurato dalle province e dalle città metropolitane delle RSO, della Regione siciliana e della regione Sardegna (comma 5) |
|
|
|
10,0 |
30,0 |
30,0 |
10,0 |
30,0 |
30,0 |
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La relazione tecnica afferma che i commi da 1 a 5 definiscono, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, l’ammontare complessivo del contributo alla finanza pubblica da parte di ciascun sotto-comparto degli enti territoriali e le modalità ed i criteri per la determinazione del concorso in capo a ciascun ente. Il successivo comma 6 prevede, poi, la costituzione di un fondo di parte corrente non spendibile per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, precisando che la costituzione del fondo è finanziata attraverso risorse di parte corrente.
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 prevedono effetti finanziari positivi in misura pari a 570 milioni di euro per l’anno 2025, 1.570 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 2.500 milioni di euro per l’anno 2029, come da dettaglio sotto riportato:

Il comma 7 dispone che il fondo, costituito ai sensi del comma 6, sia utilizzato nell’esercizio successivo a quello di riferimento. Nel caso di enti in:
a) disavanzo: per il ripiano anticipato del disavanzo (per le regioni e le province autonome il disavanzo è considerato al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto);
b) avanzo: per investimenti.
Con riferimento agli enti di cui alla lettera a) la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, con riferimento agli enti di cui alla lettera b) la disposizione comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in misura pari a 30 milioni di euro per l’anno 2026, 150 milioni di euro per l’anno 2027, 340 milioni di euro per l’anno 2028, 600 milioni di euro per l’anno 2029, 760 milioni di euro per l’anno 2030, 930 milioni di euro per l’anno 2031, 760 milioni di euro per l’anno 2032, 380 milioni di euro per l’anno 2033, 90 milioni di euro per l’anno 2034 e 10 milioni di euro per l’anno 2035.
La stima degli effetti di cui al comma 7 è stata effettuata tenendo conto, per ciascun ente, delle informazioni relative ai rendiconti anno 2023, ovvero ultimo rendiconto disponibile, trasmesse alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-Bilanci Armonizzati). In particolare, per gli enti in avanzo si è ipotizzato l’utilizzo delle risorse vincolate per investimenti di medie dimensioni con un orizzonte temporale di spesa di 5 anni, sulla base dei SAL. Per le regioni e province autonome, si è tenuto conto del rilevante peso degli investimenti indiretti (trasferimenti ad enti del territorio) e, di conseguenza, dei tempi di assegnazione delle risorse.
Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 12 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, non si ascrivono effetti positivi sui saldi di finanza pubblica derivanti dal sistema sanzionatorio di cui al comma 9 in quanto si ipotizza il pieno rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 e dall’istituzione del tavolo tecnico di cui al comma 12 in quanto è espressamente previsto che è istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 13 determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 200 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per un totale di 600 milioni di euro.
Il comma 14, lettera a), determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 304,5 milioni per ciascun anno del periodo 2027-2032, 349,5 milioni di euro per l’anno 2033 e 200 milioni di euro per l’anno 2034, per un totale complessivo di 2.376,5 milioni di euro per il periodo dal 2027 al 2034.
Le lettere b) e c) del comma 14, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La lettera d) del medesimo comma 14 si limita a sostituire la tabella di riparto tra le regioni tenendo conto degli effetti di cui alla lettera a).
Il comma 15 determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 115,5 milioni di euro per il 2025, 139,5 milioni di euro per il 2026, 113,5 milioni di euro per il 2027, 139,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2028-2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2031-2033, 160 milioni di euro a decorrere dal 2034.
Il comma 16, lettera a), determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, per un totale di 800 milioni di euro.
Il comma 16, lettera b), determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per complessivi 800 milioni di euro per il periodo 2025-2031. In particolare, 200 milioni di euro riferiti all’anno 2025 e 100 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2026-2031.
Il comma 17 determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per circa 268,2 milioni di euro per il periodo dal 2029 al 2033, di cui 53.036.470 euro per l’anno 2029, 54.596.367 euro per l’anno 2030, 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51.281.588 per l’anno 2033.
Il comma 18 determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per complessivi 2.140 milioni di euro per il periodo 2029-2034, di cui 140 milioni di euro per l’annualità 2029 e 400 milioni di euro per le annualità dal 2030 al 2034.
Il comma 19, lettera a), determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Il comma 19, lettera b), determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica pari a circa 89,9 milioni di euro a valere sul triennio 2025-2027, di cui 29.927.137 euro per l’anno 2025, di 29.966.074 euro per l’anno 2026 e di 30 milioni di euro per l’anno 2027.
Il comma 20 determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per circa 31,9 milioni di euro per il periodo dal 2029 al 2033, pari a 6.318.377 euro per l’anno 2029, 6.504.212 euro per l’anno 2030, 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 6.109.313 euro per l’anno 2033.
Il comma 21 determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 372,2 milioni di euro per il periodo dal 2025 al 2032 di cui 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 23 milioni di euro per l’anno 2027, 49,2 milioni di euro per l’anno 2028, 45 milioni di euro per l’anno 2029, 60 milioni di euro per l’anno 2030, 65 milioni di euro per l’anno 2031 e 80 milioni di euro per l’anno 2032.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme individuano, quali princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, le modalità con cui gli enti territoriali partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalla nuova governance economica europea (commi 1-11). A tal fine esse:
- Definiscono la nozione di equilibrio di bilancio (comma 2);
L’equilibrio è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio.
- stabiliscono, per le regioni a statuto ordinario, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, pari a 280 milioni per il 2025, a 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni per l’anno 2029, da ripartire mediante autocoordinamento o, in mancanza, mediante decreto ministeriale (comma 3);
- fissano, per le regioni a statuto speciale e le province autonome, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2025, a 440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 700 milioni di euro per l’anno 2029 (comma 4);
- prevedono, per gli enti locali delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, pari a 140 milioni di euro per l’anno 2025, a 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni di euro per l’anno 2029, indicandone la suddivisione fra i comuni, da un lato, e le città metropolitane, dall’altro e demandandone la ripartizione a un decreto ministeriale (comma 5);
- definiscono le modalità con cui ciascun ente territoriale iscrive gli appositi fondi pari al rispettivo contributo alla finanza pubblica (comma 6);
- indicano la destinazione del fondo al termine di ciascun esercizio, ossia per gli enti in disavanzo di amministrazione, il fondo costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato; per gli enti in pareggio o avanzo, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti) (comma 7);
- dispongono che nel quinquennio 2025-2029 possono essere previsti ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica a carico degli enti territoriali qualora risultino andamenti di spesa corrente non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica (comma 8);
- disciplinano la procedura di verifica del rispetto degli obiettivi, e, in caso di mancato raggiungimento, prevedono, per gli enti inadempienti, l’incremento del fondo di cui al precedente comma 6 (comma 9);
- incrementano del 10% il contributo per gli enti che non trasmettono i dati di consuntivo o preconsuntivo (comma 10);
- demandano a un decreto del Ragioniere generale dello Stato gli adeguamenti degli schemi del rendiconto e del bilancio di previsione degli enti territoriali (comma 11).
La relazione tecnica rammenta che:
- i commi da 1 a 6 comportano effetti finanziari positivi pari a 570 milioni di euro per l’anno 2025, 1.570 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 2.500 milioni di euro per l’anno 2029. Detti effetti – si evidenzia – costituiscono la somma dei contributi posti a carico degli enti territoriali dai commi da 3 a 5, pertanto ai commi 1, 2 e 6 non sono ascritti effetti diretti sui saldi;
- il comma 7 comporta maggiori oneri in misura pari a 30 milioni di euro per l’anno 2026, 150 milioni di euro per l’anno 2027, 340 milioni di euro per l’anno 2028, 600 milioni di euro per l’anno 2029, 760 milioni di euro per l’anno 2030, 930 milioni di euro per l’anno 2031, 760 milioni di euro per l’anno 2032, 380 milioni di euro per l’anno 2033, 90 milioni di euro per l’anno 2034 e 10 milioni di euro per l’anno 2035: le stime derivano dalle informazioni relative ai rendiconti del 2023, ipotizzando, per gli enti in avanzo, l’utilizzo delle risorse vincolate per investimenti con un orizzonte di spesa di 5 anni, e considerando, per le regioni e province autonome, il rilevante peso degli investimenti indiretti (trasferimenti ad enti del territorio), cui sono associati tempi aggiuntivi di assegnazione delle risorse.
In proposito, per quanto riguarda il comma 2, che introduce nuove precisazioni alla nozione di equilibrio di bilancio degli enti territoriali e non è commentato dalla relazione tecnica, andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l’assunzione di invarianza della disposizione.
Per quanto riguarda le restanti previsioni dei commi da 3 a 11, non si hanno osservazioni da formulare considerato che gli effetti di risparmio sono pari alla somma dei contributi posti a carico degli enti territoriali, le modalità di riparto fra gli enti non incidono sul totale del contributo stesso, il prospetto riepilogativo registra effetti coerenti con i predetti elementi, riguardo alle sanzioni, stante il loro carattere eventuale, non sono stati prudenzialmente ascritti effetti per proventi, la relazione tecnica esplicita le ipotesi e la base di dati sui quali sono stati stimati gli oneri derivanti dall’utilizzo per investimenti, per gli enti in avanzo, del fondo corrispondente al contributo.
Le norme inoltre istituiscono presso il MEF un tavolo tecnico di monitoraggio (comma 12), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il tavolo ha il compito di monitorare le grandezze finanziarie degli enti locali interessati dalla “nuova governance europea”, e di definire percorsi di miglioramento dei processi rilevanti per la gestione finanziaria e contabile; è prevista la consueta clausola di esclusione degli emolumenti. Alla norma non sono ascritti effetti: la relazione tecnica si limita a ribadirne il contenuto.
In proposito, comunque, non si formulano osservazioni considerato che l’istituzione del tavolo è corredata dalle consuete clausole di invarianza (riferibile agli oneri di funzionamento) e di esclusione degli emolumenti (riferibile a ogni erogazione ai componenti) e i suoi compiti non solo sono basati su attività istituzionali già svolte a legislazione vigente (il monitoraggio della finanza degli enti locali), ma inoltre sono formulati in termini generali, piuttosto che puntuali, e pertanto le attività del tavolo potranno essere modulate in modo tale da essere contenute entro il limite delle risorse a disposizione.
Ulteriori disposizioni (i commi da 13 a 21) intervengono in senso restrittivo su una serie di autorizzazioni di spesa disposte per lo più in favore degli enti territoriali e comunque per finanziare investimenti.
Più specificamente:
- vengono ridotti i contributi[152] ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nella misura di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 (comma 13);
- vengono limitati al 2026 (anziché al 2034, come è previsto a legislazione vigente) i contributi[153] alle regioni a statuto ordinario per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e sistemi di trasporto pubblico, per la rigenerazione urbana e la riconversione alle fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per altri investimenti correlati: per effetto di tale limitazione, vengono soppressi i contributi, già stanziati, nella misura di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Inoltre vengono riformate le modalità di revoca e riutilizzo dei contributi non impiegati e, per coordinamento normativo, dalla tabella di riparto dei contributi vengono espunte le annualità soppresse (comma 14);
- vengono ridotti i contributi[154], assegnati ai comuni aventi meno di 1.000 abitanti, per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per il contenimento della Xylella fastidiosa, nella misura di 115,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 139,5 milioni di euro per l’anno 2026, di 113,5 milioni di euro per l’anno 2027, di 139,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, di 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e di 160 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034 (comma 15);
- vengono ridotti i contributi[155] ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana[156], nella misura di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 (comma 16, lettera a));
- vengono ridotti i contributi agli enti locali per spesa di progettazione relativa ad interventi[157] di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, nella misura di 200 milioni di euro per l’anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 (comma 16, lettera b));
- viene ridotto il Fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare»[158], nella misura di 53.036.470 euro per l’anno 2029, di 54.596.367 euro per l’anno 2030, di 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 51.281.588 euro per l’anno 2033 (comma 17);
- viene soppresso[159] il Fondo per investimenti a favore dei comuni, istituito presso il Ministero dell’interno e destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese[160]. Tenuto conto degli interventi normativi succedutisi sulla dotazione iniziale del fondo[161], la dotazione attuale risulta pari a 140 milioni per il 2029 e a 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034: tali effetti sono appunto quelli che la RT quantifica quali risparmi derivanti dalla soppressione del fondo (comma 18);
- viene ridotto il Fondo[162] istituito per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento[163], nella misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 (comma 19, lettera a));
- viene ridotto il Fondo per la progettazione degli enti locali[164], nella misura di 29.927.137 euro per l’anno 2025, di 29.966.074 euro per l’anno 2026 e di 30 milioni di euro per l’anno 2027 (comma 19, lettera b));
- viene ridotta l’autorizzazione di spesa[165] disposta per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche e di ciclostazioni e per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, nella misura di 6.318.377 euro per l’anno 2029, di 6.504.212 euro per l’anno 2030, di 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 6.109.313 euro per l’anno 2033 (comma 20);
- viene ridotto il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, cui è affluita una quota delle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2025, di 30 milioni di euro per l’anno 2026, di 23 milioni di euro per l’anno 2027, di 49,2 milioni di euro per l’anno 2028, di 45 milioni di euro per l’anno 2029, di 60 milioni di euro per l’anno 2030, di 65 milioni di euro per l’anno 2031 e di 80 milioni di euro per l’anno 2032 (comma 21).
La RT si limita a ribadire gli effetti finanziari di ciascuna delle riduzioni, in coerenza con quanto esposto nel prospetto riepilogativo. Trattandosi di spese in conto capitale, per alcune di esse sono ascritti effetti differenziati sui due saldi, evidentemente in base alla velocità di spesa attesa, come avviene di consueto per le spese di investimento.
In proposito, andrebbe fornita conferma esplicita della disponibilità delle risorse e del fatto che gli effetti registrati sul prospetto riepilogativo rispecchino la velocità di spesa attesa degli stanziamenti in conto capitale e riflettano (trattandosi di riduzioni) quelle scontate nei tendenziali o al momento dello stanziamento o in occasione di successive modificazioni.
Articolo 105
(Modifiche al Codice di procedura civile)
La norma introduce l’articolo 307-bis al codice di procedura civile disciplinante l’estinzione del processo per omesso o parziale pagamento del contributo unificato. La disposizione introdotta prevede che alla prima udienza il giudice, verificato l’omesso o il parziale pagamento, assegni alla parte interessata un termine di trenta giorni per il versamento o l’integrazione del contributo e rinvia l’udienza a data immediatamente successiva. A tale udienza il giudice, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dichiara l’estinzione del giudizio. In caso di mancato o parziale pagamento, nel termine assegnato ai sensi del secondo comma, del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, per la chiamata in causa, per l’intervento volontario in confronto di tutte le parti o per la proposizione dell’impugnazione incidentale, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda cui si riferisce l’inadempimento. Tali disposizioni non si applicano ai procedimenti cautelari e possessori. Si applicano alle controversie disciplinate dal rito del lavoro e al processo esecutivo (comma 1).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che questa è suscettibile di generare un gettito in entrata per le casse erariali, che, in quanto di difficile quantificazione, tuttavia, non è stato prudenzialmente ascritto sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma modifica il codice di procedura civile al fine di disciplinare l’estinzione del processo civile in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato. Al riguardo, non si formulano osservazioni posto che, alla norma, pur essendo questa suscettibile di generare maggior gettito, non sono stati prudenzialmente ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La norma inserisce all’articolo 13 del DPR n. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) il nuovo comma 1-sexies, che prevede che, per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana il contributo dovuto sia pari a 600 euro. La disposizione introdotta, prevede, altresì, che tale contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio (comma 1).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica riferisce che la disposizione intende aumentare il contributo unificato per l’iscrizione a ruolo delle cause relative all’accertamento della cittadinanza (da 518 euro) a 600 euro per ciascun ricorrente. La norma è suscettibile di generare un gettito in entrata per le casse erariali, che, in quanto di difficile quantificazione, tuttavia, non è stato prudenzialmente ascritto sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica precisa, altresì, che la relativa materia è disciplinata a livello sostanziale dal decreto legislativo n. 150, del 2011 recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge n. 69 del 2009. Tale decreto legislativo all’articolo 19-bis prevede che le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione di cui all’articolo 281-decies e ss. c.p.c. La Circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia del 17 marzo 2023 in tema di contributo unificato per il procedimento semplificato di cognizione, ha stabilito che per i procedimenti semplificati di cognizione disciplinati dagli articoli 16-17-19-bis e 19-ter del decreto legislativo n. 150 del 2011 è dovuto il contributo unificato per intero determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall’articolo 13, comma 1, del DPR n. 115 del 2002, con esclusione del dimezzamento. Per i processi civili di valore indeterminabile, quali quelli relativi alla cittadinanza, l’articolo da ultimo citato prevede che la misura del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo della causa, a prescindere dal numero di richiedenti, sia 518 euro.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma incrementa il contributo unificato per l’iscrizione a ruolo delle cause relative all’accertamento della cittadinanza portandolo, come precisato dalla relazione tecnica, da 518 a 600 euro per ciascun ricorrente. Al riguardo non si formulano osservazioni prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica secondo cui, pur essendo la norma suscettibile di generare maggior gettito, non sono stati prudenzialmente ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 107
(Misure in materia di spese di giustizia)
Normativa vigente. L’articolo 269 del DPR n. 115 del 2002 prevede che per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del medesimo DPR (comma 1). Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi (comma 1-bis).
La norma reca specifiche modifiche all’articolo 269 del DPR n. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) disciplinante il diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo. In particolare, viene prevista la modifica:
- del comma 1 del suddetto articolo introducendo il termine “atti” accanto a quello già previsto nell’assetto vigente di “documenti”, per le cui copie, rilasciate su supporto diverso da quello cartaceo, è previsto il pagamento di un diritto forfettizzato [comma 1, lettera a), n. 1];
- del comma 1-bis del medesimo articolo che, nell’assetto vigente, esonera dal pagamento di diritti le copie prive di attestazione di conformità quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. La modifica è volta a precisare che tale esonero si applica nei casi in cui la copia è estratta dal fascicolo informatico “direttamente” da parte dei soggetti abilitati ad accedervi (difensori o parti private), senza, pertanto ricorrere alla collaborazione del personale di cancelleria o segreteria [comma 1, lettera a), n. 2].
Viene, inoltre, introdotto il nuovo articolo 269-bis disciplinante il diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale. La nuova disposizione, in particolare, prevede che per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell’allegato n. 8 al Testo unico, come sostituito dalla disposizione in esame [comma 1, lettera b)].
A seguire si riportano la versione vigente e quella sostituita dalla norma in esame dell’Allegato n. 8
Allegato 8 (vigente)
(euro)
| Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo |
|
| Tipo di supporto |
Diritto di copia forfettizzato |
| Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore |
3,92 |
| Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti |
5,89 |
| Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore |
6,55 |
| Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti |
7,86 |
| Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti |
9,84 |
| Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB |
4,6 |
| Per ogni compact disk |
327,56 |
Allegato n. 8 (artt. 269 e 269-bis del testo unico) introdotto dalla disposizione in esame.
(euro)
| Diritto forfettizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica |
|
| Modalità di rilascio e tipo di supporto |
Dopo Diritto forfettizzato |
| Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD) |
25,00 per ogni supporto dati |
| Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali) |
8,00 per ogni trasmissione dati |
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che questa è diretta ad adeguare e ad armonizzare le modalità di rilascio delle copie di atti e di documenti contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo con la corrispondente riscossione dei diritti di rilascio e di copia degli stessi atti e documenti, superando il sistema previsto dal DM n. 44 del 2011 che è stato integrato dal recente decreto 29 dicembre 2023, n. 217 a seguito dell’approvazione delle norme attuative del processo telematico. La relazione tecnica, tra l’altro, riferisce, inoltre, che l’introduzione del nuovo diritto di trasmissione contribuirà ad un aumento del gettito di entrata delle casse dell’Erario, sebbene allo stato non quantificabile. Ciò anche in considerazione della sostituzione degli attuali supporti diversi da quelli cartacei, quali la cassetta fonografica e videofonografica, il dischetto informatico e il compact disk, considerati strumenti di memoria desueti e superati dalle nuove tecnologie informatiche e, di fatto, non più utilizzati ai fini del rilascio delle copie di atti nel processo penale.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma è diretta ad adeguare e ad armonizzare le modalità di rilascio delle copie di atti e di documenti processuali contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo rideterminando, alla luce dell’evoluzione tecnologica, il quadro dei relativi diritti di rilascio e di copia dei medesimi atti e documenti. In particolare il quadro delle misure di tali diritti di copia forfettizzati (contenuto nell’allegato 8 al DPR n. 115 del 2002 - Testo unico in materia di spese di giustizia) viene aggiornato eliminando ogni riferimento a supporti fisici ormai obsoleti adeguandolo agli standard e alle prassi tecnologiche vigenti. Il prospetto riepilogativo non associa alla disposizione effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e la Relazione tecnica afferma che questa, introducendo un nuovo diritto di trasmissione, contribuirà ad un aumento del gettito di entrata delle casse dell’Erario, sebbene allo stato non quantificabile. Al riguardo non hanno osservazioni da formulare.
La norma novella l’articolo 1, comma 294-bis, della legge n. 266[166] del 2005, al fine di estendere anche ai fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia, la non assoggettabilità ad esecuzione forzata ivi prevista per i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché per le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge n. 89 del 2001 ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Al comma 1348 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 che ha introdotto il comma 294-bis all’articolo 1, della legge n. 266 del 2005 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica riferisce che la proposta normativa intende estendere anche ai fondi destinati al pagamento di tasse e tributi la disposizione contenuta all’articolo 1, comma 294-bis, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), ai sensi della quale “Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme a titolo di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole di durata del processo, a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri”, al fine di impedire l’esecuzione forzata sui suddetti fondi. L’esecuzione forzata sui fondi accreditati ai funzionari delegati e destinati al pagamento di tasse e tributi (a titolo di esempio TARI), infatti, determina l’emissione di avvisi di accertamento esecutivi e di cartelle esattoriali che generano ulteriori aggravi di spesa per l’Amministrazione in termini di sanzioni e interessi. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma estende anche ai fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia, la non assoggettabilità ad esecuzione forzata prevista dal comma 294-bis dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 con riguardo ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché per le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Presidenza del Consiglio, destinati al pagamento di somme liquidate a titolo di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole di durata del processo ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare stante l’assenza di effetti finanziari ascritti alla disposizione e preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della stessa. In particolare, la relazione tecnica evidenzia che l’esecuzione forzata sui fondi accreditati ai funzionari delegati e destinati al pagamento di tasse e tributi determina l’emissione di avvisi di accertamento esecutivi e di cartelle esattoriali che generano ulteriori aggravi di spesa per l’Amministrazione in termini di sanzioni e interessi.
La norma reca specifiche modifiche e integrazioni all’articolo 5-sexies della legge n. 89 del 2001 al fine di razionalizzare il sistema di liquidazione delle somme dovute a titolo di indennizzo per violazione del termine di ragionevole durata dei processi. In particolare la norma:
- modifica il comma 1 della suddetta disposizione introducendo l’obbligo per il creditore di trasmettere all’amministrazione debitrice, oltre alla dichiarazione attestante, tra l’altro, la mancata riscossione delle somme spettanti e l’ulteriore documentazione individuata dai decreti ministeriali di cui la comma 3[167] anche la comunicazione di ogni mutamento dei dati trasmessi o della documentazione presentata. La norma precisa, altresì, che la suddetta trasmissione viene disposta esclusivamente con modalità telematica ai sensi del comma 3-bis (comma 1, lettera a)];
- inserisce il nuovo comma 1-bis che precisa che le suddette dichiarazioni sono presentate all’amministrazione entro un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione. Decorso il suddetto termine, fino alla presentazione della dichiarazione[168], non decorrono gli interessi [comma 1, lettera b)];
- sostituisce il comma 2 che nell’assetto vigente prevede che la suddetta dichiarazione abbia validità semestrale, con un nuovo testo che prescrive per la stessa una validità biennale che deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione [comma 1, lettera c)];
- sostituisce il comma 4, che nell’assetto vigente prevede che nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione, l’ordine di pagamento non possa essere emesso, con un nuovo testo che, nelle medesime ipotesi, conferma la non adottabilità dell’ordine di pagamento precisando che, per il periodo necessario ad integrare la dichiarazione o la relativa documentazione, non decorrono gli interessi [comma 1, lettera d)];
- modifica il comma 6, al fine di prevedere in ogni caso (eliminando l’espressione “ove possibile”) l’esecuzione dei provvedimenti di liquidazione per intero da parte dell’amministrazione procedente. [comma 1, lettera f)].
Si evidenzia che il testo vigente del comma 6 dell’articolo 5-sexies prevede che amministrazione esegua, ove possibile, i provvedimenti per intero e che l’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avvenga nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva spese obbligatorie, di cui all'articolo 26, della legge n. 196 del 2009;
- sostituisce con un nuovo testo il comma 9, che nell’assetto vigente prevede che le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della legge in riferimento si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori (primo periodo) e che i pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro (secondo periodo). La nuova norma conferma il primo periodo della disposizione vigente, sostituendo il secondo con la previsione in base alla quale il creditore può delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale [comma 1, lettera g)]. Viene corrispondentemente disposta la soppressione del comma 10 il cui contenuto è sostanzialmente analogo a quello della norma testé introdotta [comma 1, lettera h)];
- l’introduzione del comma 12-bis, che consente ai creditori delle somme liquidate sino al 31 dicembre 2021, di rinnovare la domanda di pagamento utilizzando modalità telematiche[169]. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale [comma 1, lettera l)].
Il Ministero della giustizia provvede, anche sulla base dei dati acquisiti in modalità telematica, al monitoraggio e alla valutazione dell’efficientamento delle procedure di pagamento e dei conseguenti risparmi di spesa (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e riferisce che il comma 1 apporta modificazioni all’articolo 5-sexies della legge n. 89 del 2001 tenendo conto degli intervenuti aggiornamenti informatici che l’amministrazione giudiziaria ha da tempo messo in atto e delle modalità tecniche e telematiche a supporto delle procedure, civili, penali e dei servizi amministrativi di cui il panorama della giustizia si avvale.
In particolare le disposizioni sono dirette a rivedere il sistema di liquidazione delle somme dovute a titolo di indennizzo per l’irragionevole durata dei procedimenti penali, privilegiando aspetti organizzativi e gestionali della procedura finalizzati ad accertare l’effettività del credito vantato dai beneficiari, onerandoli di una serie di adempimenti che consentono all’amministrazione di verificare l’attualità delle pretese dagli stessi vantate, i documenti a sostegno delle istanze e le motivazioni sottese alle richieste, con obbligo di aggiornamento delle relative sezioni di interesse e di inoltro delle istanze esclusivamente con modalità telematiche utili alla gestione delle medesime e alla programmazione della loro evasione da parte dell’amministrazione.
Le disposizioni organizzative introdotte consentiranno all’amministrazione una migliore gestione delle somme stanziate a legislazione vigente per la liquidazione degli indennizzi sul capitolo 1264 «Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una più oculata programmazione della liquidazione degli indennizzi secondo le tempistiche disciplinate dalle presenti disposizioni e solo qualora sussistano i requisiti di corretta e regolare trasmissione telematica delle istanze e di ammissibilità e regolarità delle dichiarazioni rese e delle documentazioni fornite dagli interessati.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca specifiche modifiche e integrazioni all’articolo 5-sexies della legge n. 89 del 2001 disciplinante le modalità e le tempistiche di liquidazione delle somme dovute a titolo di indennizzo per violazione del termine di ragionevole durata dei processi. In particolare, viene confermato a livello di normativa primaria il ricorso esclusivo a modalità telematiche nelle procedure di inoltro all’amministrazione debitrice delle istanze e delle relative documentazioni allegate da parte dei creditori [comma 1 lettera a) e l)]. Viene, inoltre, prescritto che l’esecuzione integrale dei provvedimenti di liquidazione da parte dell’amministrazione procedente, non sia più condizionata, come previsto nell’assetto vigente, alla sua astratta possibilità, fermo restando il vincolo che l’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avvenga nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria [comma 1, lettera f)].
Al riguardo, si evidenzia che il prospetto riepilogativo non riporta effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica riferisce, altresì, che le disposizioni organizzative introdotte consentiranno progressivi risultati di abbattimento dell’arretrato nonché una migliore gestione delle procedure di liquidazione con attesi risparmi di spesa per la finanza pubblica. Tanto premesso, rilevata la natura procedurale delle disposizioni introdotte, non si formulano osservazioni.
Articolo 110
(Misure in materia di personale pubblico – riduzione del turn over)
La norma[170] prevede che le amministrazioni pubbliche, individuate nei commi a seguire, procedano ad una revisione dei propri fabbisogni di personale e alla riduzione del turn over nei termini ivi disciplinati (comma 1). In particolare viene previsto:
· che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici[171], con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, possano procedere, per il 2025, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, con una diminuzione del 25% della quota prevista a legislazione vigente. Tali disposizioni non si applicano al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere dal 2025, le assunzioni sono confermate sino al 100% delle unità cessate nell’anno precedente (comma 2);
· la novella del comma 3-bis dell’articolo 584 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare-COM) che individua la percentuale di riduzione degli oneri corrispondenti agli organici delle Forze armate[172], esclusi carabinieri, guardia di finanza e capitanerie di porto, le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma[173] delle medesime richiamate Forze armate, nonché l’importo della riduzione degli oneri riferiti ai volontari delle capitanerie di porto[174]. L’intervento, in particolare, porta a decorrere dal 2025 dal 12 al 15,58 % la summenzionata percentuale e da 4.000.000 a 4.657.573 euro (+657.573 euro) il suddetto importo (comma 3);
· la riduzione[175] dal 100 al 75 % della percentuale di sostituzione del personale cessato (analogamente a quanto previsto dal comma 2) utile, per il 2025, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato nei i Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 4, lettera a)), per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nell’ambito del sistema delle università statali (comma 4, lettera b)), per l’assunzione di personale a tempo indeterminato da parte di Enti e gli istituti pubblici di ricerca (comma 5). Analogamente viene disposto[176] con riferimento alle assunzioni di personale presso le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) per l’anno accademico 2025/2026 (comma 6), nonché per quelle presso le Autorità amministrative indipendenti[177] (comma 8), le regioni a statuto ordinario, gli enti locali con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato e le Camere di commercio[178]-CCIAA (comma 9) e per altri soggetti individuati dalla norma[179] con alcune specifiche esclusioni (comma 10).
Con riguardo al comma 5, si evidenzia che la disposizione interviene sostituendo con un nuovo testo il comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 218 del 2016 che, nell’assetto vigente, prevede che per gli Enti pubblici di ricerca l'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80%. La nuova versione della disposizione, oltre a introdurre il suddetto limite del 75% del turn over per il 2025, precisa che il richiamato indicatore è calcolato annualmente e che ai fini del suo calcolo la media delle entrate complessive dell'Ente è individuata, per quelli che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si fa riferimento, invece, alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti;
- la riduzione - a decorrere dall’a.s. 2025/2026 - di 5.660 posti dell’organico dell’autonomia scolastica[180] con corrispondente riduzione delle consistenze dell’organico dell’autonomia del personale docente[181]. Viene, inoltre, demandato ad un decreto interministeriale[182] la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA), in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità (comma 7).
Il comma 7 prevede, inoltre, che con DPCM[183], le riduzioni riferite al personale docente possano essere rimodulate nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia ad invarianza finanziaria. Con il medesimo DPCM è possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell’organico dell’autonomia e del personale ATA garantendo l’invarianza finanziaria.
La norma prevede, altresì, che con DPCM possa essere derogato quanto disposto dal presente articolo previa compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali volta a garantire l’invarianza dei risparmi ascritti al medesimo articolo (comma 11).
I risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore a quelle consentite dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai relativi organi di controllo, possono essere, inoltre, destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle medesime amministrazioni per un importo non superiore al 10% del valore dei predetti fondi determinato per il 2016[184], al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti (comma 12).
Le amministrazioni pubbliche, in virtù delle norme in esame, nell’ambito dei piani triennali dei fabbisogni provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti (comma 13).
Entro il 30 aprile di ciascun anno le somme derivanti dall’applicazione dei commi da 2 a 8 e 10 sono versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario (comma 14).
Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e le regioni a statuto speciale e le province autonome si attengono alle stesse tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti (comma 15).
Si evidenzia che, per espressa disposizione del comma 2 dell’articolo 119, (Cfr. Infra) gli effetti di risparmio relativi alle amministrazioni centrali dello Stato anche discendenti dall’articolo in esame (contabilizzati sul prospetto riepilogativo) rientrano nell’ambito degli obiettivi di risparmio di spesa attuativi della riforma della spending review prevista dal PNRR (Milestone M1C1-122, riforma 1.13) che vengono indicati dal medesimo comma 2 dell’articolo 119 (senza essere riportati sul prospetto riepilogativo) in termini di indebitamento netto, in complessivi 300 milioni di euro per il 2025, 500 milioni di euro per il 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dal 2027.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori entrate extra tributarie |
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||||||||
| Rimodulazione al 75% per il 2025 del coefficiente turn over - Amministrazioni centrali (comma 2) |
392,8 |
571,5 |
571,6 |
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|
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|
|
|
| Minori spese correnti |
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||||||||
| Rimodulazione al 75% per il 2025 del coefficiente turn over - Amministrazioni centrali (comma 2) |
|
|
|
3,92,8 |
571,5 |
571,6 |
3,92,8 |
571,5 |
571,6 |
| Minori entrate fiscali e contributive |
|
||||||||
| Rimodulazione al 75% per il 2025 del coefficiente turn over - Amministrazioni centrali – effetti centrali (comma 2) |
|
|
|
190,5 |
277,2 |
277,2 |
190,5 |
277,2 |
277,2 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto dell’articolo e precisa che la relativa disciplina del turn over, prevista dallo stesso, non si applica alle Aziende e agli Enti del Servizio sanitario nazionale, al personale delle Magistrature e agli Avvocati e Procuratori dello Stato e agli enti con un numero di dipendenti fino a 20 unità.
La stima delle economie derivanti dalla disposizione (come evidenziate nella tabella riportata a seguire) è stata effettuata prudenzialmente, prendendo a riferimento le cessazioni per raggiunti limiti ordinamentali, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, considerando lo stipendio tabellare e l’indennità di amministrazione/ente. Per le amministrazioni di cui al comma 10 le economie sono quantificate a consuntivo. Per il 2025 per il settore scolastico le economie sono quantificate in misura pari al 33% tenuto conto dell’avvio dell’anno scolastico nel mese di settembre di ciascun anno solare. A decorrere dal 2026, le predette economie sono computate nella misura piena.
(euro)
| Risparmi blocco turn over 25%
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Risparmio 2025 |
Risparmio a decorrere dal 2026 |
|
| Comma 2 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agenzie e enti pubblici non economici) |
140.927.492 |
140.927.492 |
|
| Comma 3 (Forze Armate) |
24.463.092 |
24.463.092 |
|
| Comma 4, lett. a) (Corpi di polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) |
89.684.131 |
89.684.131 |
|
| Comma 4, lett. b) (Università) |
36.691.122 |
36.691.122 |
|
| Comma 5 (Enti pubblici di ricerca) |
8.585.084 |
8.585.084 |
|
| Comma 6 (Istituzioni AFAM) |
3.114.197 |
3.114.197 |
|
| Comma 7 (Scuola) |
88.036.314 |
266.776.710 |
|
| Comma 8 (Autorità indipendenti) |
1.338.209 |
1.338.209 |
|
| Totale generale |
392.839.642,3 |
571.580.038 |
|
| Comma 9 (Regioni, enti locali CCIAA, ed altri enti soggetti a turn over) |
159.608.552 |
159.608.552 |
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In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme prevedono per il 2025:
- una riduzione del 25% del turn over nelle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), nelle agenzie e negli enti pubblici non economici con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, disponendo che queste possano procedere, per lo stesso anno, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale in misura non superiore a quelle corrispondenti ad una spesa pari al 75% (in luogo del 100% attualmente previsto) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (comma 2);
- una riduzione del 25% del turn over, in termini analoghi a quanto disposto dal comma 2, con riferimento al reclutamento nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 4, lettera a)), per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nell’ambito del sistema delle università statali [comma 4, lettera b)], per le assunzioni a tempo indeterminato da parte di Enti ed istituti pubblici di ricerca (comma 5), per le assunzioni di personale presso le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) per l’anno accademico 2025/2026 (comma 6), per quelle presso le Autorità amministrative indipendenti (comma 8), le regioni a statuto ordinario, gli enti locali con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato e le Camere di commercio (comma 9) e per altri soggetti individuati dalla norma (comma 10).
Vengono, inoltre effettuati interventi di carattere strutturale e permanente a decorrere dal 2025 con riguardo a personale delle Forze armate (comma 3) e della Scuola (comma 7). In particolare sono rideterminati a decorrere dal 2025 le percentuali (dal 12 al 15,58 %, con riguardo alle Forze armate, esclusi carabinieri, guardia di finanza e capitanerie di porto) e gli importi (da 4.000.000 a 4.657.573 euro, riferiti alle capitanerie di porto) individuati in riduzione a normativa vigente da specifiche norme del Codice dell’ordinamento militare ai fini della determinazione annuale degli assetti organici (compresivi i volontari) delle medesime Forze armate (comma 3). Viene, altresì, disposta - a decorrere dall’a.s. 2025/2026 - la riduzione di 5.660 posti dell’organico dell’autonomia scolastica con corrispondente riduzione delle consistenze del personale docente previste a legislazione vigente, demandando, altresì, ad un decreto interministeriale la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità (comma 7).
I restanti commi (commi da 11 a 15) prevedono, tra l’altro, la possibilità derogare con DPCM alle disposizioni in esame, ferma restando l’invarianza dei risparmi ascritti all’articolo (comma 11). Parte dei risparmi di spesa previsti possono essere, inoltre, utilizzati al fine di incrementare, entro una percentuale massima, i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie delle medesime riduzioni (comma 12). Viene, infine, disposto che entro il 30 aprile di ciascun anno le somme derivanti dall’applicazione dei commi da 2 a 8, in materia di riduzione del turn over, siano versate dalle amministrazioni interessate su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all’erario (comma 14).
Al riguardo si evidenzia che sul prospetto riepilogativo viene riportato un effetto di minor spesa corrente lorda in relazione alla rimodulazione del turn over del personale delle amministrazioni centrali, pari a 392,8 mln per il 2025 e a 571,6 mln a decorrere dal 2026, esclusivamente in termini fabbisogno e di indebitamento netto, ma non di saldo netto da finanziare, come invece richiederebbe la disposizione in esame, trattandosi di riduzioni che incidono direttamente sugli stanziamenti di spesa a legislazione vigente del bilancio dello Stato. Tali effetti sono invece imputati al saldo netto da finanziare sotto forma di maggiori entrate extratributarie, con ciò evidenziando contabilmente gli effetti di maggiore entrata che si verificheranno (ai sensi del comma 14) in conseguenza dei versamenti cui sono tenute le amministrazioni centrali, al pari delle altre amministrazioni interessate, entro il 30 di aprile. Su tali aspetti appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.
Articolo 111
(Misure in materia di organi amministrativi di enti)
Normativa vigente. Si evidenzia che l’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 demanda ad un DPCM la determinazione del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico, stabilendo come parametro di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. In attuazione di tale disposizione, il DPCM 23 marzo 2012 ha determinato in 293.658,95 euro tale limite. L’articolo 13, del decreto-legge n. 66 del 2014 ha successivamente disposto che, a decorrere dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dalla summenzionata disposizione sia fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Il medesimo limite retributivo, per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 68, legge n. 234 del 2021 è rideterminato a decorrere dal 2022 sulla base della percentuale stabilita per l'adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato, a sua volta rapportato agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT.
Si evidenzia che alle suddette disposizioni non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La norma prevede che i compensi corrisposti agli organi amministrativi di vertice[185] degli enti e amministrazioni pubbliche rilevanti[186] ai fini della contabilità nazionale - individuati con DPCM[187] - escluse le autorità amministrative indipendenti e le società a controllo pubblico[188] nonché degli enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica[189], la cui nomina è disposta a partire dal 1° gennaio 2025, non possono superare il limite dell’importo annuo corrispondente al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione[190], con esclusione della rideterminazione di detto trattamento economico prevista dall’articolo 1, comma 68, della legge n. 234 del 2021. Con il medesimo DPCM è, altresì, stabilita la percentuale di riduzione da applicare agli importi indicati nella tabella C di cui all’allegato 1 del decreto DPCM n. 143 del 2022[191] che definisce i compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici (comma 1).
Viene, altresì, previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i titolari di cariche negli organi di vertice degli enti e degli organismi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, nonché di quelli cui si applica il limite retributivo di cui al comma 1, che, con riferimento ai rispettivi ordinamenti, mantengono un trattamento retributivo di servizio da parte dell'amministrazione di appartenenza, anche se posti in fuori ruolo, distacco o aspettativa, non possono percepire per l’incarico ricoperto compensi di importo superiore al 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico in godimento. A decorrere dalla medesima data, nel caso in cui i compensi per incarichi negli organi amministrativi di vertice di cui al comma 1 o negli organi di amministrazione delle società di cui all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nella sezione Amministrazioni centrali[192] nonché delle società possedute, direttamente o indirettamente in misura totalitaria, dalle amministrazioni pubbliche, escluse le società quotate e le loro controllate, risultassero cumulabili con i compensi spettanti per le cariche ricoperte negli organi di rispettive società partecipate o enti strumentali, ai titolari delle relative cariche non potranno essere erogate, per gli incarichi ricoperti in tali società partecipate o enti strumentali, compensi di importo complessivamente superiore al 25% di quella spettante per l’incarico svolto in via principale. In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma, i relativi compensi in corso di godimento sono automaticamente ridotti (comma 3). Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria e agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti previdenziali di diritto privato[193], all’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Agenzie fiscali[194], ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per l’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di rapporti di lavoro subordinato, erogati dalle autorità amministrative indipendenti, dagli enti pubblici economici e dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compreso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, ne riferisce le finalità e afferma che il limite ai compensi pubblici individuato dalla disposizione (comma 1) è fissato nell’importo di 120.000 euro annui, quale parametro di riferimento da considerarsi adeguatamente proporzionato in relazione alla complessità degli incarichi svolti, che viene stabilito altresì in ossequio ad un principio di coerenza con la qualità e quantità delle prestazioni richieste. Ciò anche nella considerazione della circostanza che altre figure di rilievo istituzionale previste dall’ordinamento, quali, ad esempio, i Ministri ed i Sottosegretari di Stato percepiscono indennità parametrate a quelle spettanti ai membri del Parlamento, per importi sostanzialmente in linea con quello fissato dalla presente norma come parametro massimo di riferimento.
La relazione tecnica riferisce, altresì, che l’intervento normativo nel suo complesso determinerà prevedibili conseguenze positive in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, i cui effetti potranno, tuttavia, essere colti solo a consuntivo, nel medio termine.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma modifica la disciplina limitativa dei compensi a carico delle finanze pubbliche corrisposti ad organi amministrativi di vertice di enti e di organismi pubblici specificamente individuati secondo le modalità e con le eccezioni previste dalla medesima norma, disponendo che tali compensi non possono superare il limite dell’importo annuo corrispondente al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione come stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014. Tale limite, secondo la relazione tecnica, viene fissato nell’importo di 120.000 euro annui (commi da 1 a 4). Viene, altresì, introdotta una disposizione per effetto della quale i titolari di cariche negli organi degli enti e degli organismi pubblici, che ove previsto nei rispettivi ordinamenti, mantengono un trattamento retributivo di servizio da parte dell'amministrazione di appartenenza non possono percepire per l’incarico svolto compensi di importo superiore al 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico in godimento. Disposizione di analogo tenore e finalità viene introdotta per disciplinare i casi di cumulabilità dei compensi spettanti per le cariche ricoperte negli organi di società partecipate o enti strumentali (comma 3). Alla disposizione non sono associati effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica riferisce che l’intervento normativo nel suo complesso determinerà prevedibili conseguenze positive in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, i cui effetti potranno, tuttavia, essere colti solo a consuntivo, nel medio termine. Vengono inoltre previste specifiche esclusioni dall’applicazione della disciplina introdotta dall’articolo in esame. Ciò stante, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 112
(Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)
La norma prevede che sia assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia nei collegi di revisione o sindacali di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono contributi a carico dello Stato, di entità significativa. Il livello di significatività del contributo è stabilito con DPCM[195]. In sede di prima applicazione il predetto livello di significatività è stabilito nell’importo di 100.000 euro annui. Tali previsioni non si applicano alle società[196] controllate o partecipate da Regioni o enti locali (comma 1). Resta fermo il numero dei componenti del collegio dei revisori o sindacale come definito dagli ordinamenti che disciplinano le società, gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al comma 1 (comma 2).
Viene, altresì, previsto che i rappresentanti del Ministero dell’economia nei collegi dei revisori dei conti e sindacali delle amministrazioni pubbliche nonché delle società, gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al comma 1, nell’espletamento dei loro compiti assicurano le necessarie attività di monitoraggio della spesa e di resoconto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risultanze delle verifiche effettuate (comma 3).
A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’applicazione delle misure di contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi di cui ai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 è estesa alle società, enti, organismi e fondazioni di cui al comma 1. Conseguentemente, detti soggetti a decorrere dal 2025 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati (comma 4).
Viene, infine, demandata all’adozione di un decreto interministeriale la definizione dell’incremento, a decorrere dal 2025, dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche[197]. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Incremento compensi dei revisori per verifica oneri supplenze brevi (comma 5) |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
| Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
||||||||
| Istituzione fondo Incremento compensi dei revisori per verifica oneri supplenze brevi – effetti riflessi (comma 5) |
|
|
|
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e con riguardo ai commi da 1 a 3 riferisce che le relative previsioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il Ministero dell’economia curerà gli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e poiché i compensi da corrispondere ai rappresentanti ministeriali per le attività svolte in seno ai collegi di revisione o sindacali dei soggetti interessati dalla norma saranno a carico di questi ultimi che, in ogni caso, non registreranno alcun aggravio di oneri, stante la disposizione (comma 2) che mantiene fermo il numero dei componenti dell’organo di controllo come definito dai relativi ordinamenti. In merito al comma 4 la relazione tecnica evidenzia che questo, stante la finalità di potenziamento del controllo e del monitoraggio della spesa dallo stesso previsto, è suscettibile di determinare prevedibili conseguenze positive in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, i cui effetti potranno tuttavia essere colti solo a consuntivo, nel medio termine, man mano che la norma produrrà i suoi esiti.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme impongono la presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia nei collegi di revisione o sindacali di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono contributi a carico dello Stato, entro importi, la cui entità viene è stabilità, in sede di prima applicazione, in 100.000 euro annui e la cui determinazione a regime è demandata all’adozione di un DPCM. Tali previsioni non si applicano alle società controllate o partecipate da Regioni o enti locali (comma 1) e resta fermo il numero dei componenti del collegio dei revisori o sindacale come definito dai rispettivi ordinamenti dei soggetti interessati (comma 2). I rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze nei collegi dei revisori dei conti e sindacali delle amministrazioni pubbliche nonché dei summenzionati enti, assicurano, inoltre, le risultanze delle verifiche effettuate nell’attività di monitoraggio della spesa alla Ragioneria generale dello Stato (comma 3). Viene, altresì, previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’applicazione delle misure di contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi già previste a normativa vigente per specifici enti e organismi pubblici trovi applicazione anche ai soggetti di cui al comma 1 che, conseguentemente, a decorrere dal 2025, non potranno effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 (comma 4). Viene, infine, demandata all’adozione di un decreto interministeriale la definizione dell’incremento, a decorrere dal 2025, dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, autorizzando, a tal fine, la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 (comma 5). Con riguardo ai commi da 1 a 3 la relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria di tali disposizioni. Essa, in particolare, riferisce che il Ministero dell’economia curerà i relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che i compensi da corrispondere ai rappresentanti ministeriali per le attività svolte in seno ai collegi di revisione o sindacali dei soggetti interessati dalla norma saranno a carico di questi ultimi che, in ogni caso, non registreranno alcun aggravio di oneri, considerato che il comma 2 mantiene, espressamente fermo il numero dei componenti dell’organo di controllo come definito dai relativi ordinamenti. In proposito appare opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alle modalità attraverso le quali si intenda conciliare, in sede di pima applicazione, senza aggravio di oneri, la previsione volta ad assicurare la presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia nei collegi di revisione o sindacali di società con quella che mantiene fermo il numero dei componenti dell’organo di controllo come definito dai relativi ordinamenti, posto che il numero massimo di tali componenti, all’atto dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni, potrebbe essere stato raggiunto negli organismi già operativi.
Con riferimento al comma 4 si prende atto, inoltre, di quanto affermato dalla relazione tecnica che evidenzia come tale disposizione sia suscettibile di determinare effetti di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, la cui effettiva dimensione potrà essere colta solo a consuntivo. Con riguardo, infine, al comma 5, pur considerato che l’onere recato dalla norma appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa, si chiede di acquisire i dati e gli elementi valutativi sottostanti la determinazione dell’importo della stessa al fine di poterne verificare la congruità rispetto alle finalità della norma.
Articolo 113
(Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)
Le norme prevedono che la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. sia tenuta ad assicurare che nell’anno 2025 non abbia luogo un incremento delle voci di spesa relative al costo del personale ed all’affidamento di incarichi di consulenza rispetto al livello di spesa conseguito nell’anno 2023, come risultante dal conto economico del relativo bilancio di esercizio approvato. Per l’anno 2026, in relazione all’ammontare complessivo delle voci di spesa di cui al primo periodo, la RAI S.p.A. è tenuta a realizzare una riduzione del volume della spesa pari almeno al 2% rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021, 2022 e 2023. Per l’anno 2027, la riduzione di cui al secondo periodo è elevata al 4%.
Per le suddette finalità il collegio sindacale verifica che siano correttamente individuate le voci di bilancio riconducibili alle categorie di spesa sopra indicate. I risparmi derivanti dalla misura sono finalizzati agli obiettivi di cui all’articolo 3 del Contratto nazionale di servizio 2023-2028, consistenti nell’accelerazione della trasformazione della RAI stessa da broadcaster a digital media company.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse non comportano oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono che la RAI, soggetto incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, sia tenuta ad assicurare che nell’anno 2025 non abbia luogo un incremento delle voci di spesa relative al costo del personale ed all’affidamento di incarichi di consulenza rispetto al livello di spesa conseguito nell’anno 2023, come risultante dal conto economico del relativo bilancio di esercizio approvato. Per l’anno 2026, in relazione all’ammontare complessivo delle predette voci di spesa, la RAI S.p.A. è tenuta a realizzare una riduzione del volume della spesa pari almeno al 2% rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021, 2022 e 2023. Per l’anno 2027, la riduzione è elevata al 4%. I risparmi sono finalizzati agli obiettivi di cui all’articolo 3 del Contratto nazionale di servizio 2023-2028.
Al riguardo, si evidenzia che la formulazione del testo fa riferimento a interventi riguardanti anche il “costo del personale”, quindi una tipologia di oneri che non appare agevolmente comprimibile in quanto attiene perlopiù ad obblighi assunti in sede contrattuale da parte dell’azienda. In proposito, pur rilevando che alle disposizioni in esame non stati ascritti direttamente effetti finanziari, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a definire concretamente gli importi di riduzione stimati e le voci retributive effettivamente aggredibili da parte dell’azienda, al fine di verificare la sostenibilità delle riduzioni previste.
Articolo 114
(Accantonamenti degli oneri connessi ai piani di stock option)
Normativa vigente. L’articolo 95 (Spese per prestazioni di lavoro) del TUIR disciplina il regime di deducibilità dalla base imponibile delle imprese delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, dei compensi spettanti agli amministratori, nonché delle partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione.
La norma novella l’articolo 95 del TUIR con l’introduzione di un comma aggiuntivo (6-bis), prevedendo – per i soggetti “IAS/IFRS adopter”[198] – il rinvio della deduzione della componente negativa costituita dall’operazione con pagamento basato su azioni al momento dell’avvenuta assegnazione di tali strumenti ai beneficiari del piano di stock option (anziché, come attualmente è consentito, al momento dell’adozione del piano di stock option e dell’iscrizione nello stato patrimoniale) (comma 1). La norma prevede, inoltre, che detto nuovo regime si applichi alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o nei successivi (comma 2).
La relazione illustrativa chiarisce che la finalità della norma è quella di trattare detti costi[199] alla stregua di accantonamenti per oneri futuri, ponendo fine all’incertezza circa la natura di tale operazione. Cosicché, solo al momento dell’assegnazione degli strumenti finanziari ai soggetti beneficiari del piano e, ovviamente, nella misura in cui questi ultimi esercitino le opzioni in loro possesso, sarà consentita la deduzione dei componenti negativi di reddito in esame. Inoltre, la RI precisa che la modifica operata dalla norma determina l’implicita disapplicazione ai nuovi piani di stock option dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 giugno 2011, ai sensi del quale l’onere figurativo costituito dalla citata operazione risulta deducibile esclusivamente per i soggetti che adottano il sistema International Financial Reporting Standards (IFRS).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
| Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option (comma 1) |
|
25,0 |
39,0 |
|
25,0 |
39,0 |
|
25,0 |
39,0 |
La relazione tecnica rileva preliminarmente che la contabilizzazione IAS/IFRS consente di imputare a titolo di costo del lavoro (e oneri finanziari) la contropartita del valore di mercato delle azioni che saranno assegnate ai dipendenti e al management in attuazione di un piano di stock option o stock granting, già nel momento in cui il piano viene deliberato e le azioni iscritte nello Stato Patrimoniale, indipendentemente dalla circostanza che sia avvenuta l’effettiva assegnazione. Tale onere “figurativo” risulta deducibile, in applicazione del principio di derivazione rafforzata, ai sensi delle disposizioni di coordinamento contenute nel DM 8/6/2011 (solo per i soggetti IAS/IFRS adopter). Ciò premesso, la RT evidenzia che la proposta normativa intende rendere deducibile tale componente di reddito solo al momento dell’assegnazione dei predetti strumenti finanziari; in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni. L’analisi effettuata sui dati delle principali banche ha consentito di rilevare piani di stock option triennali per un importo complessivo di deduzione delle poste interessate dall’intervento pari a circa 150 milioni di euro. Parallelamente, la medesima analisi condotta sulle maggiori imprese del settore industriale ha consentito di quantificare ulteriori piani di stock option per un importo equivalente a quello rilevato nel settore bancario. L’elaborazione della RT, basata sull’ipotesi che l’avvio del piano di stock option si distribuisca omogeneamente nei tre anni (un terzo nel 2025, un terzo nel 2026 e un terzo nel 2027), confronta gli schemi di deducibilità dell’importo ipotizzato (300 milioni di euro complessivi) a legislazione vigente e a legislazione proposta.
Lo schema a legislazione vigente è come segue:
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
| Piano 2025 |
-100 |
-100 |
-100 |
|
|
| Piano 2026 |
|
-100 |
-100 |
-100 |
|
| Piano 2027 |
|
|
-100 |
-100 |
-100 |
| Piano 2028 |
|
|
|
-100 |
-100 |
| Piano 2029 |
|
|
|
|
-100 |
| Totale |
-100 |
-200 |
-300 |
-300 |
-300 |
Milioni di euro
Di seguito lo schema a legislazione proposta:
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
| Piano 2025 |
0 |
0 |
-300 |
|
|
| Piano 2026 |
|
0 |
0 |
-300 |
|
| Piano 2027 |
|
|
0 |
0 |
-300 |
| Piano 2028 |
|
|
|
0 |
0 |
| Piano 2029 |
|
|
|
|
0 |
| Totale |
0 |
0 |
-300 |
-300 |
-300 |
Milioni di euro
Da tale confronto, la RT evidenzia la seguente variazione di deducibilità:
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
| Maggiore base imponibile |
100 |
200 |
0 |
0 |
0 |
Nel presupposto dell’entrata in vigore della novella dal 2025, tenuto conto dell’applicazione delle specifiche aliquote effettive (distinguendo tra banche ed altri operatori) e di un acconto IRES del 75%, gli impatti sul gettito derivanti da tale variazione sono stati valutati dalla RT come segue:
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
| IRES |
0 |
25 |
39 |
-21 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma introduce un comma aggiuntivo all’articolo 95 del TUIR, prevedendo per le società, a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, il rinvio della deduzione dell’operazione con pagamento basato su azioni al momento dell’avvenuta assegnazione di tali strumenti ai beneficiari del piano di stock option (comma 1), anziché nel momento in cui il piano viene deliberato e le azioni iscritte nello Stato Patrimoniale (comma 2).
La relazione tecnica rileva che l’intervento normativo produce effetti finanziari positivi, in termini di maggiori entrate, pari a 25 milioni di euro per il 2026 e 39 milioni di euro per il 2027 e negativi, per il solo 2028 (minori entrate per 21 milioni di euro).
Al riguardo, si osserva che i dati forniti e le ipotesi esplicitate dalla RT consentono la verifica degli effetti relativi alle variazioni della base imponibile. Gli effetti sul gettito risultano corretti sul piano temporale, con un recupero di gettito nell’anno in cui l’effetto di anticipazione si stabilizza e un’assenza di effetti negli anni successivi in cui la base imponibile risulta invariata, ed effetti differenziati relativamente ai primi due anni di anticipazione; tuttavia non appare agevolmente ricostruibile, in mancanza dello sviluppo dell’iter logico matematico, il passaggio alla stima degli effetti sul gettito. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca informazioni più puntali che consentano di ricostruire gli importi indicati dalla RT, con particolare riferimento alle aliquote IRES applicate, considerato che per gli intermediari finanziari è applicabile l’apposita addizionale.
Articolo 115
(Efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura)
Le norme intervengono sulla disciplina del “Fondo antiusura”, recata principalmente dall’articolo 15 della legge n. 108 del 1996, con finalità di efficientamento e coordinamento normativo (comma 1): il nuovo articolo 15 si applica a decorrere dall’entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo della disciplina così riformata, e dalla medesima data operano le abrogazioni della normativa incompatibile o confluita (comma 2). È altresì prevista una disciplina transitoria (comma 3).
Si rammenta preliminarmente che, già a legislazione vigente, i contributi a carico del Fondo sono erogati nel limite delle disponibilità, ai sensi del comma 9 del predetto articolo 15: detto comma resta invariato e non viene modificato dalla riforma ora introdotta.
Rispetto alla disciplina vigente del Fondo vengono introdotte, fra le altre, le seguenti innovazioni (limitando l’esame a quelle di rilievo per la verifica delle quantificazioni, mentre per le restanti si rinvia al testo della norma e al dossier del Servizio Studi oltre che alla descrizione della norma svolta dalla relazione tecnica):
- le quote assegnate ai Confidi passano dal 70 al 60%, mentre le quote assegnate alle fondazioni ed associazioni antiusura passano dal 30 al 40%.
Inoltre, con una nuova formulazione si chiarisce meglio che i predetti soggetti non sono beneficiari ma gestori delle risorse del fondo antiusura;
- i contributi del Fondo antiusura sono accreditati su conti specifici, separati e vincolati alla finalità, che costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari;
- vengono disciplinate più dettagliatamente le caratteristiche della garanzia concessa dai Confidi a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario e le condizioni della sua concedibilità, come pure quelle concesse dalle associazioni e fondazioni antiusura;
- si ribadisce (come già previsto dal comma 256 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2021) che una quota dei contributi del Fondo antiusura può essere utilizzata dai Confidi, nel rispetto di individuati limiti e condizioni, anche per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario;
- sono fissati criteri più restrittivi per l’individuazione dei Confidi eleggibili all’assegnazione dei contributi.
Deve infatti trattarsi di “soggetti garanti autorizzati” ad operare con il Fondo centrale di garanzia PMI[200];
- gli interventi di garanzia prestati dai Confidi e dalle associazioni e fondazioni antiusura sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità – ivi compresa la percentuale minima di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio che i garanti dovranno porre in essere per ciascuna operazione - da stabilire con un decreto ministeriale (MEF) attuativo.
La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze[201];
- le disposizioni attuative della nuova disciplina sono demandate a un decreto ministeriale (MEF);
- sono confermati i presupposti e le procedure della restituzione dei contributi al Fondo da parte degli organismi assegnatari già previsti a legislazione vigente dall’articolo 1, comma 386, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: la disciplina confluisce dunque per coordinamento normativo nel nuovo articolo 15;
- per la gestione dell’intervento nonché per il monitoraggio e controllo dei contributi attribuiti ai sensi del presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze si può avvalere di Consap S.p.A.[202], con oneri posti a carico delle risorse del Fondo, nel limite di 400.000 euro annui a decorrere dal 2025.
Attualmente il Fondo antiusura è gestito dal Dipartimento del Tesoro[203];
- sono abrogati i commi 256, 257 e 258 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio per il 2021), che recavano disposizioni sull’utilizzo dei contributi del Fondo che ora sono stare assorbite nel nuovo articolo 15 o sono divenute incompatibili: l’abrogazione ha dunque matura di coordinamento normativo;
- sono abrogati i decreti attuativi della disciplina vigente.
Si tratta in particolare, del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315 (regolamenti di attuazione del Fondo antiusura); del decreto ministeriale 6 agosto 1996 concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi; del decreto ministeriale 6 agosto 1996 concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime; del decreto ministeriale 20 agosto 2021, attuativo dell’articolo 1, comma 258, legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente l’erogazione di credito a valere sui contributi erogati dal fondo di prevenzione dell’usura da parte dei Confidi iscritti all’elenco di cui all’articolo 112 del Testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- le disposizioni del nuovo articolo 15 si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo decreto attuativo e dalla medesima data avranno effetto le abrogazioni;
- con disciplina transitoria si individuano le modalità di restituzione dei contributi da parte dei confidi che non rispettano i requisiti più restrittivi requisiti introdotti dalla nuova disciplina.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica precisa in via preliminare che la proposta di razionalizzazione e riforma del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura (di seguito anche “Fondo”), attraverso una mirata integrazione dell'articolo 15 della legge n. 108/1996 non prevede la assegnazione di nuove risorse a valere sul bilancio dello Stato, dal momento che i flussi di alimentazione periodica del Fondo sono già delineati e disciplinati dall’articolo 1, commi 385 e 386, della legge n. 266/2005 (detti commi sono commentati nei seguenti paragrafi, vedi sotto).
La RT riassume quindi il contenuto delle norme ora introdotte nei termini seguenti, che è opportuno riportare integralmente.
Si prevede ex novo la concessione di una garanzia dello Stato di ultima istanza per gli interventi di garanzia promossi dai confidi e dalle fondazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura (comma 7), che, in analogia con interventi pubblici promossi da altri fondi di garanzia (Fondo di garanzia PMI ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/1996; Fondo garanzia prima casa ex art. 1, comma 48, lettera c) della legge 147/2013; Fondo per lo studio di cui all’art. 15 del DL 81/2007) consentono alle banche e agli altri soggetti finanziatori, benefici di ponderazione a fini prudenziali, incentivando così la concessione del finanziamento. Giova precisare che la nuova garanzia dello Stato di ultima istanza opererebbe solo laddove non dovesse operare la garanzia dei confidi o delle fondazioni e associazioni antiusura a valere sulle risorse del Fondo. Al riguardo si evidenzia che, come previsto dal novellato comma 1 dell’art. 15 nel testo in proposta, dette risorse godono di separazione patrimoniale, sono assegnate solo “in gestione” senza confondersi con il patrimonio degli assegnatari e sono depositate su conti bancari ad hoc (“devono essere accreditati su specifici conti, separati dai fondi propri dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatarie, con vincolo di destinazione (…..) costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari”). Nella pluriennale esperienza del Fondo non risultano eventi di escussione della garanzia ai quali gli assegnatari del Fondo non abbiano potuto fare fronte con le risorse loro destinate. Anche il rafforzamento dei criteri di selezione dei confidi con la limitazione ai soli “soggetti garanti autorizzati” ai sensi della disciplina del Fondo di garanzia PMI ex L 662/1996 (nuovo comma 2, lettera a)) va nella stessa direzione di ulteriore contenimento dei rischi. Sotto altro aspetto il combinato disposto delle norme che rinviano a un regolamento attuativo consente l’introduzione di ulteriori presidi a salvaguardia della garanzia dello Stato di ultima istanza, rimettendo al provvedimento ministeriale la definizione di criteri, condizioni e modalità per la sua concessione, tra i quali è prevista la indicazione della percentuale minima di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio per ciascuna operazione al fine di assicurare un’adeguata disponibilità di risorse per fronteggiare il rischio di escussione. Si ritiene, pertanto, che il rischio sotteso di un’escussione della garanzia dello Stato di ultima istanza sia meramente teorico. Conseguentemente, detta garanzia è inserita nell’allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 196 del 2009, senza necessità di una specifica copertura finanziaria. Anche la possibilità di ricorso al supporto di una società in house (comma 10-quater) è prevista con oneri a valere sulle risorse del Fondo medesimo, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto - legge 1° luglio 2009, n. 78 nel limite massimo annuo di 400.000 euro a decorrere dal 2025. Si evidenzia che il Fondo è, altresì, alimentato annualmente, ai sensi dell’art. 1, commi 385 e 386 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), da una somma pari alla quota eccedente la media delle somme riscosse nel biennio 2002-2003 con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per infrazioni alla normativa valutaria, antiriciclaggio e in materia di usura e dall’ammontare dei contributi restituiti dagli Enti gestori del Fondo a seguito di inattività biennale e cessazione. Per l’anno 2024, il totale delle suddette somme, versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo, che si aggiunge allo stanziamento della legge di bilancio 2024, è stato pari a 14.306.156,00 euro.
Le previsioni contenute nei restanti commi non comportano oneri, essendo relative ad aspetti di carattere procedurale (tra i quali: il diverso riparto del fondo tra confidi e associazioni/fondazioni, la esplicitazione dell’affidamento in gestione delle risorse del fondo, la separazione delle risorse, il rafforzamento dei criteri di selezione dei confidi) che sono in massima parte una riproposizione/razionalizzazione della normativa già vigente e attualmente disseminata in diversi plessi legislativi, o l’esplicitazione di circostanze già presenti nell’attuale configurazione del fondo. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme intervengono sulla disciplina del “Fondo antiusura” di cui all’articolo 15 della legge n. 108 del 1996, con finalità di efficientamento e coordinamento normativo. Si rammenta preliminarmente che, già a legislazione vigente, i contributi a carico del Fondo sono erogati nel limite delle disponibilità, ai sensi del comma 9 del predetto articolo 15: detto comma resta invariato e non viene modificato dalla riforma ora introdotta.
Rispetto alla disciplina vigente del Fondo vengono introdotte, fra le altre, le seguenti innovazioni:
- le quote assegnate ai Confidi passano dal 70 al 60%, mentre le quote assegnate alle fondazioni ed associazioni antiusura passano dal 30 al 40%: in proposito non si formulano osservazioni considerato che la disposizione incide sul riparto delle risorse del Fondo che continua comunque ad operare nel limite delle disponibilità;
- i contributi del Fondo antiusura sono accreditati su conti specifici, separati e vincolati alla finalità, che costituiscono patrimoni distinti, vengono disciplinate più dettagliatamente le caratteristiche e le condizioni delle garanzie concesse dai Confidi e dalle associazioni e fondazioni a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario, come pure quelle concesse dalle associazioni e fondazioni antiusura: in proposito non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale delle disposizioni;
- sono fissati criteri più restrittivi per l’individuazione dei Confidi eleggibili all’assegnazione dei contributi: in proposito non si formulano osservazioni considerato che i nuovi criteri appaiono suscettibili, in via prospettica, di ridurre il rischio di escussione delle risorse del Fondo, ma con effetti prudenzialmente non quantificati né scontati;
- gli interventi di garanzia prestati dai Confidi e dalle associazioni e fondazioni antiusura sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità – ivi compresa la percentuale minima di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio che i garanti dovranno porre in essere per ciascuna operazione – da stabilire con un decreto ministeriale (MEF) attuativo. In proposito non si formulano osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica che rammenta sia il fatto che nella pluriennale esperienza del Fondo non risultano eventi di escussione della garanzia ai quali gli assegnatari del Fondo non abbiano potuto fare fronte con le risorse loro destinate sia la considerazione che molte misure previste dalla nuova disciplina hanno carattere di contenimento del rischio;
- per la gestione dell’intervento nonché per il monitoraggio e controllo dei contributi, il Ministero dell’economia e delle finanze si può avvalere di Consap S.p.A. , con oneri posti a carico delle risorse del Fondo, nel limite di 400.000 euro annui a decorrere dal 2025 (attualmente il Fondo è gestito dal Dipartimento del Tesoro): in proposito non si hanno osservazioni da formulare trattandosi di una disposizione di carattere facoltativo, che, ove attuata, opererebbe nell’ambito di un limite di spesa e al cui finanziamento si provvederebbe mediante utilizzo di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente e considerato che la Consap è una società in house pertanto l’affidamento alla stessa in via diretta non appare incompatibile con la disciplina unionale sui contratti pubblici;
- vengono abrogate le disposizioni confluite nel nuovo testo o divenute incompatibili, le modalità attuative vengono demandate a un futuro decreto ministeriale del MEF e viene dettata la disciplina transitoria per la restituzione dei contributi da parte dei confidi attualmente assegnatari ma che non rientrano nei nuovi, più restrittivi, requisiti. In proposito non si formulano osservazioni considerato che le abrogazioni hanno natura di mero coordinamento normativo, e le restanti disposizioni sono di carattere ordinamentale e procedimentale.
Articolo 116
(Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici)
La norma dispone che, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, l’Automobile club d’Italia versi all’entrata del bilancio dello Stato 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Le risorse di cui al presente comma restano acquisite all’erario.
Si rammenta che l’ACI è esterno al perimetro della p. a., ossia non incluso nell’“elenco Istat”.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori entrate extratributarie |
|
||||||||
| Concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica dell’Automobile club d’Italia (comma 1) |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame dispone che l’Automobile club d’Italia versi all’entrata del bilancio dello Stato 50 milioni di euro anni a decorrere dal 2025, somma che resta acquisita all’erario. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che l’ACI non rientra nel perimetro della pubblica amministrazione.
Normativa vigente. L’articolo 18-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000, prevede che i beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possano essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
La norma introduce all’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 il comma 1-bis che prevede che i beni di cui al comma 1 della medesima disposizione (beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari, diversi dal denaro e da disponibilità finanziarie) acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca siano assegnati, a richiesta, agli organi dell’Amministrazione finanziaria (comma 1).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica riferisce le finalità della disposizione e afferma che questa non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è realizzabile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che i beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari, diversi dal denaro e da disponibilità finanziarie, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca siano assegnati, a richiesta, agli organi dell’Amministrazione finanziaria. Al riguardo non si formulano osservazioni, concordando con quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione.
Articolo 118
(Tax credit cinema)
Normativa vigente. La legge n. 220 del 2016 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo), al fine di contribuire al finanziamento e allo sviluppo del cinema e del settore dell’audiovisivo (articolo 12), ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo o “Fondo per il cinema e l'audiovisivo” (articolo 13), destinato al finanziamento di diversi interventi agevolativi, disciplinati dalla medesima legge e articolati nelle seguenti categorie: incentivi e agevolazioni fiscali, contributi automatici, contributi selettivi, contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. Oltre a detti interventi, il Fondo finanzia anche il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche polifunzionali, il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo e la Sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. Il successivo comma 3 prevede che al Fondo per il cinema e l'audiovisivo siano conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
La norma apporta modifiche alla legge n. 220 del 2016, fra le quali si evidenziano, in particolare, le seguenti:
- l’innalzamento, dal 15 al 30%, della quota massima del Fondo per il cinema e l’audiovisivo destinabile alla categoria dei contributi selettivi e per quelli alle attività di promozione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 27 (modifica al comma 5 dell’articolo 13);
- la facoltà di destinare al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l’audiovisivo le risorse, eventualmente non utilizzate, destinate al finanziamento delle altre categorie di interventi agevolativi (ossia incentivi e agevolazioni fiscali, contributi automatici, contributi selettivi) e al finanziamento del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo e della Sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura definita con decreto del Ministro della cultura (introduzione del comma 5-bis all’articolo 13);
- il 40% è stabilito come limite massimo (anziché come valore ordinario) per l’aliquota per il credito di imposta, sia per le opere cinematografiche, sia per quelle audiovisive (modifiche all’articolo 15, comma 2);
- la possibilità di stabilire, con decreto ministeriale, i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al credito d’imposta riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie di taluni interventi agevolativi e dei relativi proventi; all’assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell’opera. I proventi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l’audiovisivo (modifiche agli articoli 21, comma 5, e 26, comma 4);
- l’esclusione, limitatamente alla categoria dei “contributi selettivi”, di determinate categorie di imprese[204] (soppressione dell’articolo 26, comma 3);
- la previsione di un’apposita sezione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo fino a 3 milioni annui a decorrere dall’anno 2025, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche (modifica all’articolo 29, comma 1).
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, i predetti crediti di imposta (ad eccezione di quelli per le imprese di produzione e quelli per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi) sono riconosciuti entro il limite massimo stabilito dall’articolo 13, comma 5, per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, pari al 15% del Fondo per il cinema e l’audiovisivo.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti finanziari.
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma che si pone essenzialmente in termini ordinamentali, non ascrivendovi effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica diverse disposizioni della legge n. 220 del 2016, che disciplina fra l’altro gli interventi finanziari in favore del cinema e dell’audiovisivo. Le varie categorie di interventi e i fondi sono e restano finanziati a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo, che viene ripartito fra le diverse voci di spesa e opera, già a legislazione vigente, nel limite delle disponibilità.
In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che le disposizioni ora introdotte, in sintesi: incidono sulle quote destinabili alle varie finalità, consentono la destinazione ad altra finalità di risorse eventualmente rimaste inutilizzate (e si tratta, dunque, di risorse già destinate a spesa, ma con altra finalità), rendono più flessibile la fissazione dell’aliquota per il credito di imposta cinematografico, istituiscono una sezione del Fondo e, pertanto, nel loro complesso, hanno l’effetto di incidere sulla destinazione, il riparto e l’utilizzo di somme già destinate a spesa ed operanti nel limite delle disponibilità, senza incidere sul loro ammontare.
Articolo 119
(Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)
La norma, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, riduce, per gli anni 2025 e 2026 e a decorrere dal 2027, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri nei termini indicati nell’Allegato III annesso al provvedimento in esame[205] (Cfr. sintesi riportata a seguire dalla relazione tecnica) (comma 1).
Si evidenzia che il decreto-legge 19 ottobre 2024 n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, per finalità di copertura finanziaria del provvedimento all’articolo 10, comma 1, lettera i)) prevede una riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi degli stati di previsione dei Ministeri nei termini indicati nell’Allegato 2 annesso al medesimo provvedimento per un importo complessivo di 1.441,9 milioni di euro per l’aano 2024.
Inoltre, nell’ambito della riforma della spending review prevista dal PNRR (Milestone M1C1-122, riforma 1.13[206]) viene previsto che per il periodo 2025-2027 - nell’ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio disposte dalla presente legge per le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le disposizioni in materia di personale pubblico di cui all’articolo 110 - sono stabiliti obiettivi di risparmio di spesa in termini di indebitamento netto, per l’importo complessivo di 300 milioni di euro per il 2025, 500 milioni di euro per il 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dal 2027. Gli obiettivi di risparmio sono ripartiti tra i Ministeri secondo quanto indicato nell’allegato IV annesso al provvedimento in esame (riportato a seguire) (comma 2).
Allegato IV
(milioni di euro)
| Ministeri |
2025 |
2026 |
Dal 2027 |
| Ministero dell’economia |
98,2 |
147,3 |
168,5 |
| Di cui Presidenza del Consiglio |
32,4 |
43,6 |
53,4 |
| Ministero delle imprese |
53,2 |
76,7 |
113,0 |
| Ministero del lavoro |
5,3 |
6,7 |
10,2 |
| Ministero della giustizia |
5,9 |
19,6 |
32,3 |
| Ministero degli affari esteri |
9,5 |
13,9 |
18,7 |
| Ministero dell’istruzione |
5,2 |
7,8 |
12,2 |
| Ministero dell’interno |
22,1 |
41,8 |
62,3 |
| Ministero dell’ambiente |
11,1 |
23,7 |
40,6 |
| Ministero infrastrutture e trasporti |
22,9 |
50,4 |
80,4 |
| Ministero dell’Università e della ricerca |
34,7 |
49,0 |
63,3 |
| Ministero della difesa |
6,1 |
13,1 |
16,6 |
| Ministero dell’agricoltura |
7,1 |
8.2 |
9,3 |
| Ministero della cultura |
10,0 |
23,6 |
51,2 |
| Ministero della salute |
6,2 |
7,9 |
8,9 |
| Ministero del turismo |
2,4 |
10,2 |
12,4 |
| Totale |
300,0 |
500,0 |
700,0 |
Nell’ambito dell’attuazione del PNRR, la suddetta riforma della spending review contempla[207] anche l'impegno a intraprendere, sulla base del quadro giuridico esistente, una revisione annuale della spesa nel periodo 2023-2025, che consenta risparmi di bilancio diretti a sostenere le finanze pubbliche e/o a finanziare una riforma fiscale o riforme della spesa pubblica favorevoli alla crescita.
Viene demandata all’adozione di un decreto interministeriale, la possibilità di modificare - a parità degli importi complessivi indicati dal comma 2 - la ripartizione degli obiettivi di risparmio tra Ministeri e le misure per il raggiungimento dei suddetti importi (comma 3). Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alle suddette disposizioni (comma 4). Le misure di cui ai commi 2 e 3 sono oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia[208]. I Ministeri forniscono gli elementi necessari per il monitoraggio al Ministero dell'economia, il quale può richiedere agli stessi eventuali integrazioni degli elementi trasmessi per il monitoraggio e per la rendicontazione dei risparmi (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Minori spese correnti |
|
||||||||
| Riduzione spesa Ministeri - parte corrente (comma 1) |
697,2 |
689,7 |
639,4 |
697,2 |
689,7 |
639,4 |
697,2 |
689,7 |
639,4 |
| Minori spese in conto capitale |
|
||||||||
| Riduzione spesa Ministeri - spesa in conto capitale (comma 1) |
1.943,1 |
1.910,7 |
1.896,3 |
1.258,9 |
1.873,4 |
1.698,5 |
1.258,9 |
1.873,4 |
1.698,5 |
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni e con riguardo al comma 1 fornisce un quadro di sintesi delle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese ei Ministeri (triennio 2025-2027) di cui all’allegato III al disegno di legge in esame (riportato a seguire).
(migliaia di euro)
| Ministeri |
2025 |
2026 |
Dal 2027 |
|||
| Riduzioni |
Di cui predeterminate per legge |
Riduzioni |
Di cui predeterminate per legge |
Riduzioni |
Di cui predeterminate per legge |
|
| Ministero dell’economia |
782.172 |
466.926 |
743.851 |
455.757 |
666.978 |
400.895 |
| Ministero delle imprese |
366.090 |
357.296 |
375.977 |
366.711 |
388.583 |
382.996 |
| Ministero del lavoro |
34.579 |
28.213 |
34.224 |
28.204 |
34.234 |
28.223 |
| Ministero della giustizia |
85.110 |
49.120 |
107.387 |
61.537 |
110.272 |
49.116 |
| Ministero degli affari esteri |
69.386 |
50.717 |
70.479 |
52.211 |
60.681 |
43.304 |
| Ministero dell’istruzione |
41.038 |
9.953 |
39.447 |
11.307 |
40.584 |
12.838 |
| Ministero dell’interno |
217.865 |
97.691 |
178.028 |
64.597 |
213.097 |
102.365 |
| Ministero dell’ambiente |
125.192 |
102.838 |
165.242 |
142.271 |
211.660 |
195.339 |
| Ministero infrastrutture e trasporti |
293.693 |
229.026 |
294.476 |
237.517 |
236.593 |
187.465 |
| Ministero dell’Università e della ricerca |
246.922 |
217.897 |
238.590 |
213.349 |
216.275 |
207.478 |
| Ministero della difesa |
56.978 |
18.226 |
55.094 |
17.909 |
52.725 |
20.302 |
| Ministero dell’agricoltura |
63.106 |
47.545 |
32.327 |
18.053 |
29.720 |
15.810 |
| Ministero della cultura |
147.630 |
118.321 |
178.111 |
150.859 |
204.089 |
175.375 |
| Ministero della salute |
41.111 |
28.912 |
40.758 |
29.571 |
29.886 |
23.177 |
| Ministero del turismo |
69.394 |
68.463 |
46.435 |
45.487 |
40.383 |
39.487 |
| Totale |
2.640.265 |
1.891.052 |
2.600.427 |
1.895.340 |
2.535.759 |
1.884.173 |
In merito al comma 2, la relazione tecnica precisa che i relativi obiettivi di riduzione della spesa sono individuati nell’ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per le amministrazioni centrali dello Stato, disposte dalla presente legge, incluse le disposizioni di cui all’articolo 110.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 1), ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell’allegato III. Dette riduzioni di spesa ammontano, per la parte corrente a 697,2 milioni per il 2025, 689,7 milioni per il 2026 e 639,4 milioni annui a decorrere dal 2027 con effetti identici sui tre saldi di finanza pubblica mentre per la parte in conto capitale risultano pari a 1.943,1 milioni per il 2025, 1.910,7 milioni per il 2026 e 1.896,3 milioni a decorrere dal 2027, in termini di saldo netto da finanziare e a 1.258,9 milioni per il 2025, 1.873,4 milioni per il 2026 e 1.698,5 milioni a decorrere dal 2027 sul saldo di indebitamento netto e fabbisogno.
Inoltre, nell’ambito di tali riduzioni complessive (2.640.265 milioni per il 2025, 2.600.427 milioni per il 2026 e 2.535.759 milioni per il 2027), quelle predeterminate per legge sono, nel medesimo allegato III, indicate pari a 1.891.052 milioni per il 2025, 1.895.340 milioni per il 2026 e 1.884.173 milioni per il 2027, ma né il medesimo allegato né la relazione tecnica, come per altro già accaduto in passato per analoghe disposizioni, forniscono indicazioni in merito ai fattori legislativi effettivamente incisi nell’ambito delle missioni e dei programmi interessati dalle riduzioni.
Nell’ambito della riforma della spending review prevista dal PNRR, con riguardo al periodo 2025-2027 - nell’ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio disposte dalla presente legge per le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le disposizioni in materia di personale pubblico di cui all’articolo 110 (Cfr. supra) – sono, altresì, stabiliti (comma 2) obiettivi di risparmio di spesa in termini di indebitamento netto – ripartiti tra i Ministeri secondo quanto indicato nell’allegato IV annesso al provvedimento in esame - per un importo complessivo di 300 milioni di euro per il 2025, 500 milioni di euro per il 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dal 2027.
Si rammenta che all’articolo 110, che riduce del 25 % per il 2025 il coefficiente di sostituzione relativo alla disciplina del turn over nelle amministrazioni centrali (con riguardo al personale della scuola la medesima riduzione è introdotta in via permanente a decorrere dall’a.s. 2025/2026. Analogo intervento strutturale viene disposto dall’articolo 110 con riferimento al personale delle Forze armate) sono ascritti effetti lordi di minore spesa corrente sul saldo netto da finanziare pari a 392, mln di euro per il 2025 e a 571,6 mln di euro a decorrere dal 2026 euro.
Si rammenta, inoltre, che i risparmi in oggetto si aggiungono a quanto già risultante dalla legislazione vigente tra l’altro, ivi inclusa la precedente manovra di bilancio (articolo 1, commi 523-526, della legge n. 213 del 2023) che ha prescritto il conseguimento di risparmi di parte corrente e parte capitale nell’ambito di un’analoga procedura di revisione della spesa. Tanto premesso andrebbero forniti elementi informativi e di valutazione circa l’effettivo conseguimento degli obiettivi di spending review fissati da disposizioni già vigenti. Andrebbero, inoltre, indicati a quali specifici importi predeterminati con legge si faccia riferimento. Con riferimento, inoltre, alla riduzione delle spese in conto capitale, considerato che gli effetti finanziari sul saldo di indebitamento netto sono pari per il 2025 a circa il 65% della spesa in competenza e che nel 2026 e nel 2027 tali percentuali raggiungono rispettivamente il 98 % e il 90 %, andrebbero forniti elementi di informazione volti ad escludere che tali riduzioni possano comportare un sostanziale rallentamento nell’esecuzione delle opere.
Con riferimento ai prescritti obiettivi di riduzione della spesa funzionali all’attuazione della riforma 1.13 PNRR, di cui al comma 2, (300 mln per il 2025, 500 mln per il 2026 e 700 mln a decorrere dal 2027) si evidenzia che questi non vengono riportati sul prospetto riepilogativo in corrispondenza della medesima norma. Sul punto, appare necessario chiarire se la norma in esame intenda fissare degli obiettivi minimi di risparmio nell’ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per le amministrazioni centrali dello Stato disposte dalla presente legge, incluse le disposizioni di cui all’articolo 110 o, in caso contrario, quale sia la portata applicativa della disposizione.
Nel primo caso andrebbe altresì chiarito:
- se la disposizione si riferisca esclusivamente alle riduzioni disposte ai sensi degli articoli 110 e 119, comma 1, per le amministrazioni centrali dello Stato, sia di parte corrente che di conto capitale, ovvero a qualsiasi riduzione disposta ai sensi della I e della II sezione del presente provvedimento, posto che la formulazione letterale della stessa sembrerebbe avvalorare quest’ultima interpretazione;
- se la determinazione di obiettivi minimi di risparmio di cui all’allegato IV risulti compatibile con gli effetti di riduzione della spesa riportati dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari per ciascuna delle disposizioni, di cui agli articoli 110 e 119, comma 1, anche in termini di indebitamento netto, in misura complessivamente superiore ai medesimi obiettivi, giacché ove questi ultimi fossero conseguiti solo nella misura minima indicata dalla norma si verificherebbe un sostanziale peggioramento dei saldi di finanza pubblica.
Articolo 120
(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)
La norma prevede l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione complessiva di 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l’anno 2027, 2.000 milioni di euro per l’anno 2028, 1.000 milioni di euro per l’anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036, diretto a finanziare investimenti infrastrutturali, anche già finanziati parzialmente, che abbiano un cronoprogramma compatibile con i saldi di finanza pubblica. Le risorse del fondo sono assegnate nel limite previsto per ciascuna amministrazione dalla Tabella presente nell’allegato V[209] (Tabella riportata in calce) (comma 1).
È, altresì, incrementato di 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico (comma 3).
Il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico previsto dall’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e più volte rifinanziato[210], risulta pari a 33,787 miliardi di euro. Per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, rimane fermo il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato.
La ripartizione del summenzionato incremento avviene sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, precedentemente finanziati dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza[211], al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania (comma 4).
(milioni di euro)
| Ministero |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 2036 |
2027-2036 valore cumulato |
| Ministero dell'economia e delle finanze |
1.189 |
595 |
311 |
873 |
8.206 |
| di cui presidenza del consiglio |
110 |
110 |
95 |
95 |
980 |
| Ministero delle imprese e del made in Italy |
350 |
300 |
161 |
350 |
3.261 |
| Ministero giustizia |
141 |
81 |
40 |
101 |
966 |
| Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
12 |
6 |
3 |
8 |
78 |
| Ministero dell’Istruzione e del Merito |
12 |
7 |
7 |
9 |
88 |
| Ministero dell’Interno |
103 |
104 |
50 |
133 |
1.187 |
| Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica |
192 |
100 |
71 |
100 |
1.063 |
| Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
924 |
536 |
200 |
551 |
5.514 |
| Ministero dell’università e della ricerca |
238 |
129 |
62 |
155 |
1.514 |
| Ministero della Difesa |
30 |
15 |
15 |
15 |
165 |
| Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste |
40 |
28 |
14 |
34 |
321 |
| Ministero della cultura |
200 |
60 |
40 |
130 |
1.210 |
| Ministero del turismo |
59 |
29 |
15 |
31 |
316 |
| Ministero del lavoro |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
| Ministero della salute |
10 |
10 |
10 |
10 |
100 |
| Totale |
3.500 |
2.000 |
1.000 |
2.500 |
24.000 |
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
| Istituzione di un fondo da ripartire nello stato di previsione del MEF, per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (comma 1) |
|
|
3.500,0 |
|
|
1.400,0 |
|
|
1.400,0 |
| Rifinanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, (comma 3) |
|
|
126,6 |
|
|
126,6 |
|
|
126,6 |
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione complessiva di 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l’anno 2027, 2.000 milioni di euro per l’anno 2028, 1.000 milioni di euro per l’anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036, diretto a finanziare investimenti infrastrutturali, anche già finanziati parzialmente, che abbiano un cronoprogramma compatibile con i saldi di finanza pubblica; il fondo è ripartito tra i vari Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri nel limite delle risorse come indicato nella Tabella riportata nell’allegato V (comma 1).
Viene, inoltre, incrementato di 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, la cui ripartizione avviene fermo restando il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato[212] (comma 3).
Al riguardo, andrebbe chiarito:
- per quale ragione la spesa nell’anno 2027 relativa al rifinanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico è di uguale ammontare su tutti e tre i saldi di finanza pubblica, mentre quella relativa all’istituzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è pari in termini di fabbisogno e indebitamento a circa il 40% della spesa iscritta in termini di saldo netto da finanziare;
- quale sia la dinamica della spesa del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per gli anni successivi al 2029 di cui viene esplicitato solo un valore cumulato.
Infine, riguardo al fondo per il finanziamento degli investimenti infrastrutturali, si segnala che i totali annuali e i valori cumulati riportati nella Tabella di cui all’allegato V non coincidono con la somma dei valori dei singoli Ministeri; le differenze, seppur poco consistenti e imputabili soprattutto agli stanziamenti relativi al periodo successivo dal triennio di riferimento, potrebbero rendere incerti i limiti di spesa complessivi.
La norma determina, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, gli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel 2025, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B (rispettivamente per la parte corrente e in conto capitale) allegate al provvedimento in esame (comma 1).
Si prevede, altresì, l’incremento del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, di 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Incremento del Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente (Tab. A) (comma 1) |
215,1 |
215,1 |
271,1 |
215,1 |
215,1 |
271,1 |
215,1 |
215,1 |
271,1 |
| Rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili (comma 2) |
120,0 |
200,0 |
200,0 |
120,0 |
200,0 |
200,0 |
120,0 |
200,0 |
200,0 |
| Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
| Incremento del Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di conto capitale (Tab. B) (comma 1) |
94,0 |
144,0 |
194,0 |
94,0 |
144,0 |
194,0 |
94,0 |
144,0 |
194,0 |
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma determina, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, gli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel 2025, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B (rispettivamente per la parte corrente e in conto capitale) allegate al provvedimento in esame (comma 1). Le dotazioni del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, vengono altresì, incrementate di 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 (comma 2). Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
La norma amplia le finalità del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all’articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006 prevedendo che esso possa essere usato anche per finalità diverse dalla compensazione degli effetti conseguenti alla attualizzazione di contributi pluriennali.
Essa inoltre istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, due fondi, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, finalizzati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame:
- amplia le finalità del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, prevedendo che esso possa essere usato anche per finalità diverse dalla compensazione degli effetti conseguenti alla attualizzazione di contributi pluriennali (comma 1);
- istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, finalizzati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.
Al riguardo, in merito all’ampliamento delle finalità del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, non si formulano osservazioni dal momento che tale ampliamento appare conforme alla prassi contabile già affermatasi nel tempo.
Per quanto riguarda invece l’istituzione dei citati due nuovi Fondi appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla loro funzione contabile, giacché essi, sebbene istituiti ai fini della compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, non risultano dotati di alcuno stanziamento utilizzabile per poter provvedere a tale compensazione.
Articolo 123
(Fondo per l’immigrazione)
La norma incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno finalizzate all'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Incremento delle risorse per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza dei migranti (comma 1) |
200,0 |
|
|
200,0 |
|
|
200,0 |
|
|
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma precisando che le risorse di cui trattasi sono iscritte sul capitolo 2351/2.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse del Fondo per l’immigrazione iscritte sul capitolo 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Al riguardo, non si hanno osservazioni dal momento che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.
Articolo 124
(Misure per le regioni a statuto speciale e le province autonome)
La norma prevede che si applichino le disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale, nel caso di perdite di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui al titolo II della sezione I del presente provvedimento.
Si ricorda che l’articolo 23, comma 2, della citata legge n. 111del 2023 prevede che, in sede di attuazione della delega di cui all’articolo 1, il Governo, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese nel rispetto dei princìpi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di copertura finanziaria delle leggi.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi oneri, in quanto gli effetti finanziari dei trasferimenti a favore delle Autonomie speciali sono compresi tra gli oneri complessivi delle misure fiscali nel territorio nazionale.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che si applichino le disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale, nel caso di perdite di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui al titolo II della sezione I del presente provvedimento.
In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto risulta dalla relazione tecnica secondo cui la disposizione non determina nuovi oneri, in quanto gli effetti finanziari dei trasferimenti a favore delle Autonomie speciali sono compresi tra gli oneri complessivi delle misure fiscali nel territorio nazionale.
[1] Si veda al riguardo la seduta dell’Assemblea della Camera dei deputati del 29 ottobre 2024
[2] In merito a tale raccordo si veda la Documentazione di finanza pubblica n. DFP 14 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi.
[3] Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
[4] Di cui articolo 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69.
[5] ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR
[6] In particolare, la norma precisa che tali interventi sono individuati come quelli per i quali, entro la data del 15 ottobre 2024, risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del citato articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
[7] Con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
[8] Di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
[9] Il fenomeno della sottodichiarazione sfuggirebbe difficilmente ai controlli incrociati da parte dell'Agenzia delle entrate se, oltre all’obbligo di pagamenti tracciabili, venisse introdotta la confrontabilità diretta, per singola transazione, dei dati relativi ai corrispettivi inviati con i dati comunicati dagli intermediari finanziari sui pagamenti con POS.
[10] La propensione all’evasione del settore dei taxi e degli NCC, in base alle stime pubblicate nella “Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva” in riferimento all’anno 2021, è stata stimata in misura pari 49,8%, come media ponderata della propensione al gap relativa all’IRPEF per il lavoro autonomo e impresa, pari al 66,8%, utilizzata per persone fisiche, società di persone e forfetari e la propensione al gap dell’IRES, pari al 18,8%, utilizzata per le società di capitali. Posto che tale propensione all’evasione è considerevolmente maggiore rispetto a quella stimata per l’intero settore del trasporto di persone e tramite condotte (20,9%, come riportato, per l’anno 2021, per Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione, nel report Istat “L’economia non osservata nei conti nazionali”), calcolare la base imponibile del comparto interessato dalla misura applicando il peso risultante dai dati dichiarativi non corretto per l’evasione al valore della produzione Istat (che include l’economia non sommersa) avrebbe condotto ad una sottostima del valore della produzione di taxi e NCC.
[11] Di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
[12] Ramo III (assicurazioni sulla vita connesse con fondi di investimento o indici) e Ramo V (operazioni di capitalizzazione).
[13] Di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
[14] https://www.adm.gov.it/statici/files_monopoli/GIOCHI/GIOCHI-DI-ABILITA/NORMATIVA/20110110_Decreto_Direttoriale_2011_666_Giochi_GAD-04-02-11.pdf&ved=2ahUKEwjbtqD--aSJAxUo_7sIHcRIIxIQFnoECAYQAg&usg=AOvVaw0zgKhENPIla_ScKh3DAar0
[15] Ai sensi dell’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
[16] Ai sensi del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012.
[17] Ai sensi del comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 39 del 2009.
[18] Ai sensi del comma 9-septies dell’articolo 10 del decreto-legge n. 16 del 2012. Vedi la relazione tecnica (AS 3184-B della XVI legislatura).
[19] Di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
[20] Si rinvia alla tabella esposta in calce alla relazione tecnica.
[21] Effettuando il versamento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli in rate di pari importo entro il 31 gennaio e il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026.
[22] Versati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli in due rate per ciascun anno di proroga con scadenza il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2025 e 2026.
[23] Versati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre di ciascuno degli anni 2025 e 2026.
[24] In tre rate di importo pari a 5,01 milioni di euro ciascuna.
[25] Di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
[26] https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3930262/Risposta_783_17.11.2021.pdf/9afff8b6-339f-ff6f-1e9e-d5b1b27a14f7
[27] Di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012
[28] Di cui all'articolo 1, comma 450, della legge n. 197 del 2022
[29] Di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999.
[30] In base a quanto desumibile dal sito dell’ARAN, la nozione di monte salari si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell’economia, ai sensi dell'articolo 60, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio. Non costituiscono, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.
[31] Al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’IRAP.
[32] Secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi Comitati di settore ai sensi dell’articolo 47, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
[33] In applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
[34] Di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
[35] Comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e IRAP.
[36] Ai sensi dell’articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge n. 196 del 2009.
[37] Di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
[38] Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
[39] I suddetti importi sono al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’IRAP.
[40] Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione europea.
[41] I suddetti importi sono al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’IRAP.
[42] Di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
[43] La disposizione richiamata prevede procedure per l’assunzione a tempo determinato di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all’Ufficio per il processo.
[44] La disposizione richiamata prevede procedure per l’assunzione a tempo determinato presso l’amministrazione giudiziaria di un contingente massimo di 4.745 unità di personale amministrativo non dirigenziale.
[45] Di cui all'articolo 116, commi 8, 10 e 15, della legge n. 388, del 2000, e all’ articolo 30, commi dal 4 al 16, del decreto-legge n. 19 del 2024.
[46] Si confronti ad esempio la RT riferita al decreto-legge n. 4 del 2019,
[47] Assumendo che per il 2024 l’incremento transitorio previsto dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 197 del 2022 è del 2,7 per cento e che il conseguente onere viene indicato in circa 350 milioni di euro, il monte pensionistico interessato risulterebbe di circa 12,963 miliardi. Applicando a tale monte pensioni un incremento del 2,2 per cento, si ottiene per il 2025 un onere di circa 285 milioni di euro.
[48] La verifica si ottiene calcolando la differenza tra la spesa per pensioni rivalutata a legislazione invariata e quella proposta dalle disposizioni in esame. Prudenzialmente, è stata considerata la rivalutazione anche delle pensioni fino a 2 volte il minimo, per tenere conto del meccanismo di garanzia previsto per tale fascia. Il monte pensioni per la platea di riferimento superiore a 2 volte il minimo nel 2024 è pari a circa 990 milioni. Lo stesso monte pensioni rivalutato in base alla legislazione vigente nel 2025 ammonterebbe a 1.003 milioni. La differenza tra i due importi (1.003 milioni e 990 milioni) corrisponde ai circa 13,3 milioni di euro stimati dalla relazione tecnica.
[49] Di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021
[50] Di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021
[51] L’importo è dato dall’onere medio mensile, inclusivo della maggiorazione, pari a 280 euro, per 6,5 mensilità, moltiplicando l’importo così ottenuto, pari 1.820 euro, per 21.000 bambini.
[52] 440.000 bambini = 200 milioni di euro / 455 euro (importo annuo della maggiorazione)
[53] Si tratta in particolare di un decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Centro di Referenza Nazionale per gli interventi assistiti dagli animali e l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
[54] Si tratta dei territori delle seguenti province: a) Brescia; b) Catanzaro; c) Firenze; d) Forlì-Cesena; e) Frosinone; f) Perugia; g) Salerno; h) Sassari; i) Trieste.
[55] Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale della Direzione centrale per i servizi antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.
[56] Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni ; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
[57] Recante “Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319”.
[58] Nella medesima tabella è riportato che “Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà”.
[59] Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti compiti e organizzazione del Sistema nazionale di allerta rapida.
[60] Di cui all’articolo 75, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
[61] Di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
[62] Di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
[63] Istituto superiore di sanità, centri antiveleno, pubblici o privati, Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza.
[64] Istituti di medicina legale, laboratori universitari di tossicologia forense, amministrazioni centrali e periferiche competenti in materia di droga, strutture di emergenza, laboratori delle Forze di polizia, strutture pubbliche di base di cui all’articolo 75, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, enti, agenzie e associazioni scientifiche ovvero soggetti pubblici o privati operanti nell’ambito di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, da individuare sulla base di criteri specifici, dal Dipartimento per le politiche antidroga.
[65] In attuazione dell’articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: le disposizioni citate disciplinano la procedura per l’aggiornamento dei LEA.
[66] Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (SASN)
[68] La "mobilità passiva" indica il flusso di fondi in uscita per la compensazione di prestazioni erogate a propri assistiti al di fuori dal territorio di competenza.
[69] Di cui dall'articolo 1, comma 293, della legge n. 234 del 2021. Tali limiti sono già stati incrementati dall’articolo 1, comma 526 della legge n. 197 del 2022.
[70] Ai sensi dell’articolo 1, comma 293, della legge n. 234 del 2021.
[71] Tali farmaci sono individuati come specialità medicinali di classe a) dall’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
[72] Anatomia patologica, Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, Audiologia e foniatria, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica medica, Geriatria, Igiene e medicina preventiva, Malattie Infettive e Tropicali, Medicina di comunità e delle cure primarie, Medicina d'emergenza-urgenza, Medicina e Cure Palliative, Medicina interna, Medicina nucleare, Microbiologia e virologia, Nefrologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Radioterapia, Statistica sanitaria e Biometria.
[73]Il dato è fornito nella tabella riepilogativa dei posti disponibili per tipologia di scuola di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici - a.a. 2023-2024 allegata al D.M. n.1589 del 18 settembre-2024.
[74] Stipulato il 23 gennaio 2024.
[75] Stipulato il 23 gennaio 2024.
[76] Il Fondo è allocato sul capitolo 4386/Salute e ha una dotazione a legislazione vigente di 44 milioni di euro annui.
[77] Il Fondo è allocato sul capitolo 4386/Salute.
[78] Le elaborazioni della relazione tecnica sono state effettuate sui dati INPS relativi ai lavoratori dipendenti con almeno un giorno di lavoro retribuito da gennaio a giugno 2023 del settore turismo e stabilimenti termali.
[79] Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo nella seduta del 30 novembre 2023 presso la Commissione Bilancio della Camera in sede consultiva.
[80] L’incremento tra il 2020 e il 2021 risulta più elevato degli ultimi anni ed è stato considerato in un’ottica prudenziale.
[81] Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
[82] Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa con la Conferenza unificata.
[83] C(2024) 4512 final.
[84] Delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.
[85] Della regione Abruzzo.
[86] Adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze.
[87] Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.
[88] Enti pubblici economici, istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici, enti trasformati in società di capitali, ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, aziende speciali costituite anche in consorzio, consorzi di bonifica, consorzi industriali, enti morali, enti ecclesiastici.
[89] La relazione tecnica, a suo tempo redatta, per quanto concerne la metodologia di quantificazione degli oneri valutati dal comma 167, ha precisato che è stato considerato il numero medio dei dipendenti e il monte retributivo annuo 2019 per le singole regioni interessate ed ipotizzate un’aliquota contributiva media complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31 per cento e una aliquota media fiscale del 18 per cento.
[90] Come personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.
[91] L’esonero è condizionato a un incremento occupazionale netto, calcolato anche considerando le diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate.
[92] Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
[93] Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
[94] L’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 specifica la misura del credito d'imposta, pari al 25 per cento (elevata al 50 per cento in taluni specifici casi dallo stesso indicati) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, l’importo annuo massimo erogabile per ciascun beneficiario, pari a 10 milioni di euro, nonché la condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro.
[95] Il Piano nazionale per la banda ultra larga prevede un intervento pubblico che investe il territorio nazionale distinguendo tra le aree cd. ‘bianche’ (a fallimento di mercato, in cui sono assenti interventi di investimento di operatori privati), le aree cd. ‘grigie’ e ‘nere’, ovvero in concorrenza, ove sono già presenti una o più reti in banda ultra larga, al fine di conseguire, anche in tali aree, un importante salto di qualità per la realizzazione di reti in banda ultraveloce al gigabit.
[96] Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
[97] La ZES riguarda zone delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni che presentano specifiche caratteristiche), e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
[98] Note di chiarimento depositate dalla rappresentante del Governo nella seduta del 26 settembre 2024 presso la 5ª Commissione Bilancio del Senato in sede consultiva.
[99] Al fine di dare corretta attuazione alle procedure unionali in materia di agevolazioni fiscali.
[100] Previsti per gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati dall’articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017
[101] Ossia agli adempimenti di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2007, n. 115.
[102] Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
[103] Da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentiti gli altri Ministri interessati.
[104] Secondo le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
[105] Da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
[106] Di cui all’articolo 10, comma 3, della legge n. 231 del 1990, e di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo. 75 del 2017.
[107] Cfr. 5ª Commissione Bollettino Giunte e Commissioni dell’11 giugno 2024.
[108] Cfr. Servizio bilancio dello Stato – Servizio Commissioni. Verifica delle quantificazioni n. 212 dell’11 giugno 2024, relativa all’AC 1858.
[109] Come risulta dalla relazione illustrativa.
[110]La rata annua per i primi otto anni risulta quindi pari a circa 7,65 milioni di euro (ossia 76,53 milioni di euro*0,80/8).
[111] Articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2024.
[112] Uffici scolastici regionali
[113] In mancanza del versamento previsto entro i termini stabiliti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione, anche avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.
[114] Tali disposizioni sono efficaci a decorrere dell’entrata in vigore della norma di attuazione dello Statuto regionale che recepisce l’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza pubblica del 19 ottobre 2024 ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 154 del 2019. La Regione rispetta gli obblighi derivanti dall’accordo di cui al primo periodo anche nelle more dell’approvazione della relativa norma di attuazione (comma 4).
[115] In mancanza del versamento previsto entro i termini stabiliti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.
[116] In mancanza del versamento previsto entro i termini stabiliti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.
[117] In mancanza di tale versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.
[118] In mancanza di tale versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle Province autonome anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.
[119] Il fondo, riferito al bilancio di previsione 2025-2027, è istituito entro il 31 gennaio 2025.
[120] Di cui all’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018.
[121] A tal fine, per la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono apportate le conseguenti modifiche all’articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, che prevedono, inoltre, l’istituzione di uno specifico fondo vincolato a cui destinare le risorse dei citati accantonamenti e sanzioni relative al mancato accantonamento e mancato invio dei dati di consuntivo o preconsuntivo alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.
[122] Termine risultante dall’applicazione dell’articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
[123] Relazione tecnica a corredo dello Schema di decreto legislativo recante Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto del Governo n. 88 del 2023).
[124] Istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
[125] Cfr. RT dell’atto C 1933 della XIX legislatura e attuale RT.
[126] https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.addizionale-comunale-sui-diritti-d-imbarco-di-passeggeri-sugli-aeromobili-50121.addizionale-comunale-sui-diritti-d-imbarco-di-passeggeri-sugli-aeromobili.html#real-all-3
[127] Entro il 30 aprile di ciascun anno.
[128] Si veda la sezione riferita alla normativa vigente.
[129] Si ricorda che dette finalità includono, per le rispettive quote, il compenso dell’ENAV per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa; il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie; la riduzione del costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti. La ripartizione proporzionale, risultante dall’applicazione della normativa vigente, è desumibile dalla relazione tecnica.
[130] Infatti nel primo caso (2.890.414,00 : 872.701) = 3,31 e nel secondo caso (4.763.000 : 1.465.200) = 3,25
[131] Di cui all’articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000).
[132] Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 gennaio 2025.
[133] Di cui all’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
[134] Su proposta della stessa, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2025.
[135] Seduta del 27 dicembre 2021
[136] Seduta del 27 dicembre 2021
[137] https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/rendimenti_composti/rendimenti_lordi_emissione/Rendimenti-allEmissione-3-trimestre-2024-.pdf.
[138] Di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
[139] Di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
[140] Di cui all’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
[141] Di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
[142] Volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
[143] Di cui all’articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
[144] Di cui all’articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
[145] Mediante l’abrogazione dei commi da 44 a 46 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
[146] In particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
[147] La dotazione iniziale del Fondo era di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, successivamente ridotta dall’art. 28, comma 4, del D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (285 milioni per il 2025 e 280 milioni per il 2026), dall’art. 14-quinquies, comma 3, D.L. 18 novembre 2022, n. 176 (115 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026), dall’art. 1, comma 8, lettera e), D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (400 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 260 milioni per il 2029). Dopo questi interventi la dotazione risulta pari a 140 milioni per il 2029 e a 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034, come si evince anche dalla relazione tecnica, che risulta dunque ricostruibile.
[148] Di cui all’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
[149] Ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
[150] Istituito dall’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e destinato al finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.
[151] Di cui all’articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
[152] Di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
[153] Di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
[154] Di cui all’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
[155] Di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
[156] Volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
[157] Di cui all’articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
[158] Di cui all’articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
[159] Mediante l’abrogazione dei commi da 44 a 46 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
[160] In particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
[161] La dotazione iniziale del Fondo era di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, successivamente ridotta dall’art. 28, comma 4, del D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (285 milioni per il 2025 e 280 milioni per il 2026), dall’art. 14-quinquies, comma 3, D.L. 18 novembre 2022, n. 176 (115 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026), dall’art. 1, comma 8, lettera e), D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (400 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 260 milioni per il 2029). Dopo questi interventi la dotazione risulta pari a 140 milioni per il 2029 e a 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034, come si evince anche dalla relazione tecnica, che risulta dunque ricostruibile.
[162] Di cui all’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
[163] Ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
[164] Istituito dall’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e destinato al finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.
[165] Di cui all’articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
[166] Inserito dall'articolo 1, comma 1348, della legge n. 296 del 2006.
[167] Individuata dai decreti ministeriali di cui ai commi 3 e 3-bis dell’articolo 5-sexies.
[168] Fatto salvo il comma 4 dell’articolo 5-sexies, come modificato dalla norma in esame.
[169] Disciplinate dai commi 3 e 3-bis.
[170] Al fine di implementare l’attuazione della riforma della Pubblica amministrazione prevista dal PNRR, realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal medesimo Piano.
[171] di cui all’articolo 3, comma 1, primo periodo della legge n. 56 del 2019.
[172] Di cui all’articolo 582 del COM.
[173] Di cui all’articolo 583 del COM.
[174] Di cui all’articolo 585 del COM.
[175] Modificando rispettivamente i commi 9-bis e 13-bis, dell’articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008.
[176] Novellando il comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017.
[177] La norma individua espressamente l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).
[178] Con riguardo al comma 9 viene precisato che le economie derivanti dall'attuazione dello stesso restano annualmente acquisite ai bilanci degli enti.
[179] La norma individua le Agenzia fiscali, gli Enti di regolazione dell’attività economica, gli Enti produttori di servizi tecnici e economici, Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorità di bacino del distretto idrografico, le Fondazioni lirico-sinfoniche, i Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e le Altre amministrazioni locali, non ricomprese nei commi da 2 a 9, inserite nel conto economico consolidato ed individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009. La disposizione non si applica ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.
[180] Di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge n. 107 del 2015.
[181] Di cui all’articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017.
[182] Da adottare entro il 15 febbraio 2025.
[183] Da emanare entro il 31 marzo 2025.
[184] Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
[185] Come definiti dal comma 2 ovvero organi di amministrazione attiva e consultiva degli enti e degli organismi di cui al comma 1, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale.
[186] Come individuati annualmente dall’ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
[187] Da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
[188] Per le quali la determinazione dei compensi degli organi di amministrazione avviene ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016.
[189] Come definiti ai sensi dell’articolo 112, comma 1.
[190] Come stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014.
[191] Adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 160 del 2019.
[192] Come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.
[193] Di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996.
[194] Di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
[195] Da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
[196] Di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies del decreto legislativo n. 118 del 2011.
[197] Di cui all’articolo 1, comma 616, della legge n. 296 del 2006.
[198] Ossia i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.
[199] L’operazione con pagamento basato su propri strumenti rappresentativi di capitale rappresenta il corrispettivo mediante il quale l’impresa acquista o riceve beni o servizi.
[200] Di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell’articolo 1, lettera ccc), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 marzo 2017.
[201] Ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
[202] Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Secondo detta norma, le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi unionali e nazionali, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.
[203] Cfr. https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/
[204] Individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra quelle che abbiano i requisiti delle microimprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
[205] Il comma 1 prevede che le predette riduzioni possano essere rimodulate, in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, con decreto del Ministro dell’economia, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
[207] La suddetta riforma è diretta a migliorare l'efficacia dei meccanismi di revisione della spesa, anche rafforzando il ruolo del Ministero dell'economia e il processo di valutazione ex-post dei risultati, ottimizzando la pratica del bilancio di genere e il green budgeting.
[208] Sulla base di quanto indicato dalle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009, adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
[209] In base al comma 2, Il fondo è ripartito con DPCM, per le risorse relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri e mediante decreti ministeriali (MEF), se relative ai Ministeri. I medesimi decreti definiscono le modalità di monitoraggio sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e quelle di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma.
[210] Rifinanziamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 263, della legge n. 234 del 2021, dell’articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge n. 75 del 2023, e dell’articolo 9, comma 1-septies, del decreto-legge n. 132 del 2023.
[211] Di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge n. 59 del 2021.
[212] L’incremento è ripartito sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, precedentemente finanziati dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania.