Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
|
---|---|
Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | DL 76-2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali |
Riferimenti: | AC N.1997/XIX |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 05/08/2024 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
|
Camera dei deputati
XIX LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
|
|
A.C. 1997
|
Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali
(Conversione in legge del DL n. 76 del 2024 - Approvato dal Senato A.S. 1162) |
|
N. 241 – 5 agosto 2024 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
|
( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
___________________________________________________________________________
La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative
Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza
Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale
Personale impegnato nelle attività di ricostruzione nei territori colpiti da alluvione nel 2023
Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione
Infrastrutture stradali e ferroviarie
Uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Alluvione nei territori delle Marche del settembre 2022
Assunzioni presso l’Agenzia ItaliaMeteo
ARTICOLO 9-ter, commi da 1 a 11
Commissario straordinario per l’attuazione d’interventi pubblici nei Campi Flegrei
Soppressione dell’articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984
ARTICOLO 9-ter, commi da 13 a 16.
Misure urgenti per assicurare la continuità scolastica
Contributi per l’autonoma sistemazione
Interventi di nuova costruzione
Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili
ARTICOLI 9-decies e 9-undecies, comma 1
Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile
Assegnazione risorse FSC alla Regione Campania
Gestione degli interventi post sisma 2016 Centro Italia
Fondazione Milano-Cortina 2026
Disposizioni urgenti per i grandi eventi sportivi internazionali
Informazioni sul provvedimento
A.C. |
1997 |
Titolo: |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali |
Iniziativa: |
governativa |
Iter al Senato: |
sì |
Relazione tecnica (RT): |
presente |
Relatore per la Commissione di merito: |
Zinzi (LEGA) |
Commissione competente: |
VIII (Ambiente) |
Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (A.S. 1162), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.
Il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.
Nel corso dell’iter di conversione presso il Senato, è confluito nel provvedimento in esame il testo di un ulteriore decreto-legge (il decreto-legge n. 91 del 2024, cd. “Campi Flegrei”, AS 1180). Il decreto-legge confluito viene dunque abrogato dall’articolo 1 del disegno di legge di conversione con salvezza degli effetti prodotti medio tempore. Per la verifica delle relative norme (corrispondenti agli articoli da 9-bis a 9-terdecies del decreto-legge ora in esame) il presente dossier utilizza la relazione tecnica riferita al decreto così confluito. Si evidenzia, in proposito, che il decreto confluito non era corredato di prospetto riepilogativo.
Gli emendamenti approvati dal Senato, salvo quello di iniziativa governativa per effetto del quale il decreto-legge n. 91 del 2024 è confluito nel presente provvedimento, sono privi di relazione tecnica.
Nel corso dell’esame al Senato, il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la Commissione Bilancio. Di tale documentazione si dà conto nel presente Dossier.
Al momento non è stata ancora trasmessa la relazione tecnica di passaggio di cui all’articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 1
Normativa previgente. L’articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023 disciplina la ricostruzione dei beni privati danneggiati nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023 e la relativa procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi. Si dispone in particolare che il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate sulla contabilità speciale a lui intestata, provveda con proprie ordinanze ad individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, la tipologia di intervento e di immobile, nonché gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici. Le norme stabiliscono altresì che, per far fronte a interventi di ricostruzione o ripristino e danni direttamente conseguenti ai citati eventi alluvionali, il Commissario possa adottare decreti aventi ad oggetto la concessione di contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’articolo 20-quinquies, al quale è assegnato a tal fine uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l’anno 2023, in 300 milioni di euro per l’anno 2024 e in 200 milioni di euro per l’anno 2025[1].
La norma introduce i commi 6-ter e 6 quater all’articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023 che reca la disciplina della ricostruzione privata nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023. Il comma 6-ter di nuova introduzione, in particolare, stabilisce che il Commissario straordinario possa concedere, nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale allo stesso intestata recante le risorse finanziarie destinate alla ricostruzione e al funzionamento della struttura che lo supporta nell’esercizio delle sue funzioni[2], contributi specificamente individuati dal nuovo comma 6-quater e riferiti ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza dei predetti eventi alluvionali, presenti all’interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d’uso residenziale (comma 1).
La norma, inoltre, con una novella all’articolo 9 del decreto-legge n. 189 del 2016[3], introdotta durante l’esame al Senato, limita la possibilità di assegnare un contributo soltanto nel caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili registrati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016[4] escludendo quindi tale possibilità per i beni mobili diversi da quelli registrati, come attualmente previsto dal testo della disposizione (comma 1-bis).
Il nuovo comma 6-quater, in particolare prevede che i citati contributi, riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario, sono commisurati in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, nel rispetto dei limiti di spesa.
La norma prevede, infine, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2023[5] è previsto per il 2024 il trasferimento di 560 milioni di euro afferenti ai crediti di imposta riconosciuti alle imprese per la spesa di acquisto di energia elettrica e gas disponibili nell’ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all’Agenzia delle entrate nella contabilità speciale a cui sono assegnate le risorse del Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche[6] (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1162), ribadisce il contenuto delle norme e quantifica l’importo dal contributo in argomento, nella misura di 210 milioni di euro, ipotizzando una platea di beneficiari pari a 35.000 soggetti, ciascuno dei quali assegnatario, per la propria abitazione, di un contributo massimo di 6.000 euro. La RT precisa, altresì, che i contributi in parola sommati agli eventuali indennizzi, risarcimenti, contributi o ristori comunque denominati ad altro titolo ricevuti dal beneficiario in relazione ai beni mobili distrutti o gravemente danneggiati, non possono in ogni caso eccedere il valore dei medesimi beni. Secondo quanto affermato dalla RT, la disposizione, non incidente sulle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi PNRR di cui alla misura M2C4, Investimento 2.1 a.[7], non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto abilita il Commissario straordinario alla concessione di una nuova tipologia di contributi a valere sulla relativa contabilità speciale. Viene, infine evidenziato che, sulla base e nei limiti delle risorse disponibili in contabilità speciale, anche tenuto conto del trasferimento operato ai sensi del comma 2, si potrà procedere alla concessione dei contributi regolati dal comma 1.
Il Governo, nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato[8], in relazione al comma 1, ha riferito che il dato inserito nella relazione tecnica con riguardo alla platea dei beneficiari è stato determinato prudenzialmente sulla base del volume di soggetti che, in conseguenza dell'evento alluvionale, hanno presentato domanda di accesso ai cosiddetti “contributi di immediato sostegno” (CIS), di cui all'ordinanza n. 999 del 2023 del Dipartimento di Protezione civile. Inoltre è stato precisato che il rispetto del limite di spesa (210 milioni di euro) recato dalla norma è assicurato mediante il monitoraggio delle concessioni che verranno effettuate con appositi provvedimenti del Commissario straordinario, mediante l’apposita piattaforma informativa impiegata allo scopo dalla struttura di supporto. Con riguardo al comma 2, il Governo ha fornito in una tabella, riportata a seguire, la quantificazione delle risorse non utilizzate di cui al citato articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2023
(milioni di euro)
CREDITI D’IMPOSTA “ENERGIA” dati al 4/04/2024 |
||
trasferimenti su c.s. 1778 nel 2023 |
7.424,2 |
|
stanziamenti per crediti d’imposta relativi all’ultimo trimestre 2022 |
1.317,6 |
|
stanziamenti per crediti d’imposta relativi al 1° e 2° trimestre 2023 (A) |
6.106,6 |
|
utilizzi in compensazione su crediti d’imposta riferiti al 1° e 2° trimestre 2023 (B) |
5.480,6 |
|
Risorse non utilizzate (A-B) |
626,0 |
|
Il Governo ha inoltre precisato che tali risorse, per l’importo di 66 milioni di euro, sono destinate, per il 2024, ai territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2023, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge n. 39 del 2024. La restante parte, pari a 560 milioni di euro, non risulta utilizzata per le finalità di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2023.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme integrano la disciplina, di cui all’articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, relativa alla ricostruzione privata nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, riconoscendo al Commissario straordinario la facoltà di concedere contributi anche a ristoro dei danni intervenuti sui beni mobili privati - distrutti o gravemente danneggiati per effetto dei predetti eventi alluvionali - presenti all’interno di immobili di proprietà privata con destinazione d’uso residenziale; ciò nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale riferita alla relativa gestione commissariale, prevedendo altresì i criteri per la relativa erogazione (comma 1). A tal fine è previsto, per il 2024, il trasferimento di 560 milioni di euro disponibili nella contabilità speciale n. 1778 intestata all’Agenzia delle entrate, alla contabilità speciale cui sono assegnate le risorse del Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (comma 2).
Le suddette risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1778 intestata all’Agenzia delle entrate afferiscono ai contributi straordinari sotto forma di crediti di imposta riconosciuti (ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge n. 197 del 2022 e dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2023) alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas che, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2023, qualora non vengano erogati per effetto dell’emergere di minori esigenze finanziarie a seguito di apposito monitoraggio, sono destinati per il 2023 al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali in riferimento.
Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto abilita il Commissario straordinario alla concessione di una nuova tipologia di contributi a valere sulla relativa contabilità speciale come, peraltro, incrementata ai sensi della stessa disposizione. Si prende atto, altresì, degli ulteriori elementi e dati forniti nel corso dell’esame al Senato volti a confermare la congruità del suddetto limite di spesa rispetto alle finalità della norma.
Si fa riferimento, in primo luogo, agli elementi forniti in merito alla determinazione della platea dei potenziali beneficiari del contributo in parola, precisando che il dato indicato nella RT (35.000 soggetti) è stato stimato prudenzialmente sulla base del volume di soggetti che, in conseguenza dell'evento alluvionale, hanno presentato domanda di accesso ai cosiddetti “contributi di immediato sostegno”. Si prende atto, inoltre, di quanto affermato in merito al meccanismo di monitoraggio sulle concessioni dei contributi attivabile da parte del Commissario mediante l’apposita piattaforma informatica impiegata dalla struttura di supporto, nonché in merito all’effettiva disponibilità e spendibilità nell’esercizio in corso delle risorse (560 milioni di euro) trasferite dalla contabilità speciale n. 1778 intestata all’Agenzia delle entrate sulla contabilità della gestione commissariale in riferimento.
Infine, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla disposizione introdotta dal Senato (comma 1-bis) che limita la possibilità di assegnare il contributo di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 189 del 2016 soltanto nel caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili registrati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e non anche nel caso di beni mobili diversi da quelli registrati, posto che la disposizione introdotta modifica in senso restrittivo la platea dei beneficiari.
Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative
Normativa vigente. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 20-octies del decreto legge n. 61 del 2023 prevede che il Commissario straordinario predispone e approva, tra l’altro, un piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosità idraulica, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo.
La norma introduce i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all’articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, inerente alla ricostruzione privata nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023. In particolare, il comma 3-bis di nuova introduzione prevede che i contributi che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20-sexies sono erogati fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario provenienti dal Fondo per la ricostruzione nei predetti territori[9], possano essere destinati, oltre che alle tipologie di intervento (riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili a vario utilizzo) o di danno direttamente conseguenti ai citati eventi[10], come previsto nell’assetto già vigente, anche ai seguenti ulteriori impieghi:
- acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo [comma 1, cpv. 3-bis, lett. a)];
- acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo [comma 1, cpv. 3-bis, lett. b)].
È, altresì, previsto che le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione in esame, nonché i citati immobili danneggiati siano gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla predetta contabilità speciale (comma 1, cpv. 3-ter). I contributi in riferimento sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 del citato articolo 20-sexies e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall’istante, al netto dei costi di demolizione (comma 1, cpv. 3-quater).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1162), dopo aver esplicitato la ratio della norma, specifica che la concessione dei contributi per l’acquisto di aree alternative e di immobili disponibili sul mercato avviene nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, su cui gravano anche gli oneri per la demolizione degli immobili non ricostruibili in loco.
In ordine alle azioni amministrative sottese alla disposizione, la RT osserva talune differenze rispetto ai contributi per la riparazione, la ricostruzione e il ripristino di cui al comma 3 dell’articolo 20-sexies del decreto legge n. 61 del 2023. Infatti, sebbene l’iter concessorio sia analogo e abbia come oggetto l’erogazione di una somma di denaro (al pari di quanto avviene per i contributi di cui al comma 3 dell’articolo 20-sexies del decreto legge n. 61 del 2023), il provvedimento conclusivo è volto a consentire, anziché l’esecuzione di interventi edilizi sull’immobile danneggiato, l’acquisto di aree o di immobili alternativi.
Inoltre, con riguardo alla necessità di provvedere alla demolizione dell’immobile danneggiato, è previsto che il Commissario straordinario, una volta concesso il contributo, provveda ad adottare apposita ordinanza per il trasferimento della titolarità dell’immobile danneggiato dal beneficiario del contributo al patrimonio comunale dell’ente locale, affinché il Comune stesso, proceda alla materiale demolizione del bene acquisito con oneri a carico della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Al riguardo, la RT prosegue specificando che, allo stato attuale, il dato relativo alla totalità delle domande di delocalizzazione degli immobili in parola risulta indisponibile, sostenendo che il decreto-legge n. 61 del 2023, in ogni caso, abbia previsto lo stanziamento di risorse finanziarie non sulla base di un quadro certo di interventi, ma in relazione agli areali interessati dagli eventi calamitosi del maggio 2023. A tal proposito – spiega la RT – il Commissario straordinario è incaricato di effettuare una ricognizione delle esigenze di ricostruzione, fase avviata ed in corso e destinata a stabilizzarsi soltanto all’esito dell’aggiornamento della pianificazione di bacino, ancora non avvenuta. Sempre con riguardo ai profili finanziari, ribadendo il contenuto della norma, la RT precisa la natura alternativa del contributo oggetto della misura agevolativa in argomento rispetto a quello per la riparazione, ripristino o ricostruzione e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall’istante, al netto dei costi di demolizione. Peraltro questi ultimi, anche in assenza della disposizione in esame – fa notare la RT – in quanto relativi ad immobili non ricostruibili in loco, graverebbero già sulle risorse attualmente assegnate in contabilità speciale, insistendo su aree oggetto di complessivo riassetto su iniziativa pubblica. La loro previsione, infatti, deve ritenersi già compresa nel quadro economico degli interventi in esame, perché gli immobili oggetto di delocalizzazione sono acquisiti alla disponibilità del patrimonio pubblico e, quindi, dei soggetti attuatori che procederanno alla loro demolizione per la realizzazione delle opere di difesa idrogeologica già programmate. Alla luce di tali osservazioni, la RT conclude che l’introduzione del contributo per la delocalizzazione non ha effetti a carico della finanza pubblica nei rapporti con i soggetti beneficiari, non incidendo, peraltro, nemmeno sulle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi PNRR di cui alla misura M2C4, Investimento 2.1 a.
Il Governo, nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato[11], ha ribadito che i contributi disciplinati dalla norma in esame, come previsto dal comma 3-quater, sono alternativi al contributo di ricostruzione, che avrebbe comunque incluso gli oneri di demolizione (che quindi sono in ogni caso a carico delle risorse per la ricostruzione). In proposito il Governo ha aggiunto che gli oneri connessi alla demolizione degli immobili oggetto di richiesta di delocalizzazione, di competenza del Comune, sono a carico della contabilità speciale e comunque l’importo complessivo della delocalizzazione e della demolizione non può superare il contributo per la ricostruzione che sarebbe stato concesso in alternativa, confermando, pertanto, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente. Il Governo ha infine evidenziato che l’azione del Commissario è comunque ammessa nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale ai sensi dell’articolo 20-sexies, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame integra la disciplina concernente l’erogazione dei contributi (di cui all’articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023) per la ricostruzione privata nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023. In particolare, viene previsto che i suddetti contributi – che in base all’assetto già vigente sono erogati, comunque nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario provenienti dal Fondo per la ricostruzione nei predetti territori, per finanziare interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili – possano essere destinati anche ad ulteriori finalità d’intervento: ovvero all’acquisto di aree alternative ove delocalizzare edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo [comma 1, cpv. 3-bis, lett. a)], nonché all’acquisto di immobili immediatamente disponibili nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nel caso in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo [comma 1, cpv. 3-bis, lett. b)]. Viene, altresì, previsto che le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali sia disposta la delocalizzazione, nonché i citati immobili danneggiati siano gratuitamente acquisiti al patrimonio disponibile del Comune che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla predetta contabilità speciale (comma 1, cpv. 3-ter). I contributi in riferimento sono alternativi rispetto a quelli erogati per gli interventi già previsti per riparazione, ripristino o ricostruzione e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall’istante, al netto dei costi di demolizione (comma 1, cpv. 3-quater).
Sul punto, la relazione tecnica afferma che al momento non si dispone del dato relativo alla totalità delle domande di delocalizzazione degli immobili che potrebbero essere avanzate dai soggetti beneficiari, al ricorrere dei requisiti delineati dalla disposizione e che, del resto, il decreto-legge n. 61 del 2023 stanzia risorse finanziarie non sulla base di un quadro certo di interventi, ma in relazione agli areali interessati dagli eventi calamitosi del maggio 2023. Il Commissario straordinario è, infatti, incaricato di una ricognizione delle esigenze di ricostruzione, fase avviata e ancora in corso e destinata a stabilizzarsi soltanto all’esito dell’aggiornamento della pianificazione di bacino, ancora non avvenuta. In ogni caso, i contributi per la delocalizzazione sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall’istante, al netto dei costi di demolizione e, comunque, anche in assenza della disposizione, tali costi di demolizione, in quanto relativi ad immobili non ricostruibili in loco, sarebbero comunque idonei a gravare sulle risorse attualmente assegnate in contabilità speciale, trattandosi di aree oggetto di complessivo riassetto su iniziativa pubblica, posto che le delocalizzazioni possono essere operate soltanto nel caso in cui gli edifici si trovino nelle aree di pericolosità e rischio idrogeologico e al di fuori del perimetro urbanizzato.
Ciò stante, alla luce degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica, come integrati nel corso dell’esame al Senato, non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che si tratta comunque di interventi da realizzare nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.
Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza
Normativa previgente. L’articolo 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023 disciplina la procedura di concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023, prevedendo, in particolare, al comma 5, che il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, proceda con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. È previsto, altresì, che qualora dalle predette verifiche si evinca che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario disponga l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
La norma integra il comma 5 dell’articolo 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023, che disciplina le attività di verifica sui beneficiari dei contributi erogati per la ricostruzione privata nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023. In particolare, viene previsto che il Commissario straordinario, nell’espletamento delle verifiche a campione sui beneficiari dei contributi, possa avvalersi, oltre che della propria struttura di supporto (in base a quanto già previsto nell’assetto previgente), anche - sulla base di convenzioni non onerose - di enti pubblici o organi statali competenti nelle attività ispettive, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all’utilizzo di contributi pubblici. Viene, altresì, previsto che l’individuazione dei beneficiari dei contributi da sottoporre a verifica possa avvenire non solo mediante sorteggio, come previsto dal testo previgente della suddetta disposizione, ma anche mediante selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo (comma 1).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1162), afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con riguardo ad entrambe le integrazioni che apporta al comma 5 dell’articolo 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023. Con riferimento all’avvalimento, nello svolgimento dei controlli a campione, di organi statali o di enti pubblici, la RT evidenzia che tale facoltà è subordinata alla stipulazione di convenzioni non onerose, con la conseguenza che il Commissario straordinario può ricorrere al predetto istituto nelle sole ipotesi in cui gli organi o gli enti avvalsi possano svolgere le relative attività ispettive, coerenti con la propria missione istituzionale, mediante l’impiego delle ordinarie risorse personali e finanziarie. Per quanto concerne l’individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, la RT riferisce la natura ordinamentale della facoltà di selezionarli anche mediante indicatori di rischio – anziché attraverso il sorteggio – traducendosi in una alternativa procedimentale praticabile con l’utilizzo delle risorse umane e strumentali nella disponibilità della struttura commissariale.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma novella la disciplina, di cui al comma 5 dell’articolo 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023, relativa alle attività di verifica sui contributi erogati per la ricostruzione privata nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023. In particolare, viene previsto che il Commissario straordinario, nel procedere alle verifiche a campione sui beneficiari, possa avvalersi, oltre che della propria struttura (come previsto nell’assetto già vigente), anche, sulla base di convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali competenti in materia di prevenzione e repressione di illeciti correlati all’utilizzo di contributi pubblici, e che l’individuazione dei beneficiari da sottoporre a controllo possa avvenire non solo mediante sorteggio (come previsto anche in tal caso nell’assetto già vigente) ma anche mediante selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo.
Al riguardo, non si formulano osservazioni concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione. In particolare, premesso che la norma prescrive la non onerosità delle suddette convenzioni di avvalimento, non si formulano osservazioni nel presupposto che, come precisato dalla relazione tecnica, il Commissario possa ricorrere all’istituto dell’avvalimento nelle sole ipotesi in cui gli organi o gli enti avvalsi possano svolgere le relative attività ispettive, coerenti con la propria missione istituzionale, mediante l’impiego delle ordinarie risorse personali e finanziarie. Nulla da osservare, infine, in merito alla possibilità di individuare i soggetti da sottoporre a controllo anche mediante indicatori di rischio, stante la natura ordinamentale e procedurale di tale previsione confermata anche dalla relazione tecnica.
Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale
La norma reca specifiche modifiche all’articolo 20-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 61 del 2023, al fine di prorogare l’incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori interessati dagli eventi alluvionali del maggio 2023 di ulteriori 6 mesi (fino al 31 dicembre 2024 in luogo del 30 giugno 2024 come precedentemente previsto) (comma 1).
Si rammenta che l’articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023 dispone la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione, il cui compenso è determinato (nell’importo massimo annuo di euro 100.000, di cui per 50.000 euro riferiti alla parte retributiva fissa e 50.000 euro alla parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi) ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011[12]. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il Commissario straordinario, in aggiunta al suddetto compenso, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza (comma 1). Il Commissario straordinario è supportato da una struttura temporanea che opera sino alla data di cessazione dell'incarico dello Commissario stesso (comma 2). A quest’ultima è assegnato del personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, proveniente da altre amministrazioni pubbliche nel limite di sessanta unità e collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario (comma 4). La citata struttura può avvalersi, altresì, di esperti o consulenti fino a un massimo di cinque cui spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 150.000 annui (comma 5). Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (comma 6).
All’attuazione di quanto sopra disposto si provvede, per il 2024, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20-ter, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023 (5 milioni per il 2024 per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto) (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1162), ribadendo che le norme prorogano l’incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione e la relativa struttura di supporto e che all’attuazione della disposizione si provvede a valere sulle risorse finanziarie previste a legislazione vigente ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023, specifica che a fronte di 10 milioni complessivi a tal fine stanziati sulla contabilità speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione per gli anni 2023 e 2024, sono stati impegnati circa 2,9 milioni di euro per obbligazioni giuridicamente perfezionate e saranno impegnati ulteriori 3,8 milioni di euro per esigenze connesse alla prosecuzione della struttura sino al 31.12.2024. Pertanto, le predette risorse sono sufficienti per l’intero anno. In particolare, viene precisato che le risorse già impegnate a valere sulle somme di cui all’articolo 20-ter, comma 6, sono riferite a:
- servizi informatici (licenze Microsoft 365 e sviluppo piattaforma informativa, fruizione dei servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN), per un importo complessivo di circa 957.500 euro;
- oneri connessi con la nomina quale soggetto attuatore delle regioni, in relazione allo sviluppo e alla gestione della piattaforma regionale finalizzata alla ricezione e alla trasmissione delle istanze di concessione dei contributi, per un importo di circa 600.000 euro;
- oneri discendenti dalla stipula dei contratti professionali per i consulenti del Commissario straordinario, per un importo di circa 102.500 euro;
- indennità corrisposta al personale militare inquadrato nella struttura di supporto e indennità di missione discendente dalle attività di supporto diretto ed indiretto svolte in relazione alle visite e/o ricognizioni condotte nelle aree colpite dall’alluvione, per un importo di circa 1.240.000 euro (onere consolidato al 31.03.2024) e di circa 1.240.000 euro quale ulteriore spesa presumibile al 30.6.2024.
Inoltre, in merito alla stima degli impegni da assumere per il proseguo delle attività di supporto al funzionamento della struttura commissariale, sono state individuate le seguenti voci di spesa:
- manutenzione evolutiva della piattaforma informativa a supporto delle attività connesse con la concessione di contributi di ricostruzione pubblica e privata, mediante adesione ad Accordo Quadro MASAF, per un importo di circa 1.100.000 euro;
- oneri discendenti dalla stipula dei contratti professionali per i consulenti del Commissario straordinario, per un importo di circa 60.000 euro;
- indennità corrisposta al personale militare inquadrato nella struttura di supporto e indennità di missione discendente dalle attività di supporto diretto ed indiretto da svolgere in relazione alle visite e/o ricognizioni condotte nelle aree colpite dall’alluvione, per un importo di circa 1.340.000 euro.
La relazione tecnica specifica, inoltre, che il trattamento economico del Commissario straordinario, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è costituito, in parte, da una componente a carico dell’amministrazione di appartenenza, pari al trattamento economico (fisso e accessorio) in godimento, con conseguente assenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in altra parte, dal trattamento previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, fermi rimanendo i limiti reddituali di legge. In ordine all’assegnazione del personale alla struttura di supporto al Commissario straordinario, invece, viene confermato che questi conservano il trattamento economico in godimento, fisso e accessorio, riferito all’incarico principale ove mantenuto, con conseguente mancata emersione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono state determinate le specifiche indennità spettanti al citato personale, nei limiti delle somme confluite sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. A tale ultimo riguardo, le indennità suscettibili di essere previste nel decreto istitutivo della struttura di supporto, in aggiunta al trattamento in godimento, non possono eccedere la somma forfettaria giornaliera pari a 120 euro. L’onere massimo complessivo di spesa fino al 31 dicembre 2024, tenuto conto della previsione massima di 60 unità di personale facente parte della struttura di supporto, è pari a 1.296.000 euro:
(euro)
Onere mensile/ pro-capite |
Unità di personale |
Onere mensile |
Onere fino al 3 1.12.2024 |
3.600,00 |
60 |
216.000,00 |
1.296.000,00 |
I citati oneri trovano copertura nei limiti delle disponibilità previste dal comma 6, ovvero nei limiti delle disponibilità esistenti presso la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 7, lettera e), del decreto legge n. 61 del 2023.
Il Governo, nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato[13], ha fornito ulteriori elementi di valutazione in relazione alla previsione di spesa per indennità di missione per visite e/o ricognizioni che verranno condotte nelle aree colpite dall’alluvione, che la RT indica complessivamente in 1.340.000 euro per il secondo semestre 2024. In particolare, è stato precisato che l’onere relativo al primo semestre 2024, pari a circa 2.480.000 euro, è riferito sia alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 e ristorate al Ministero della difesa, a conclusione di tale periodo, nei primi mesi del corrente anno, sia alle spese sinora registrate, avente il medesimo dimensionamento finanziario, fino al 30 giugno 2023, che verranno rimborsate al medesimo Ministero verosimilmente nel mese di luglio 2024. È stato, altresì, evidenziato che la somma forfettaria giornaliera, a titolo di indennità aggiuntiva riconosciuta al personale militare facente parte della struttura di supporto compete per tutto il periodo di assegnazione di detto personale alla struttura, come sancito da apposito provvedimento del Commissario straordinario. Ciò premesso, posto che il pagamento dell’indennità avviene mensilmente a cura del Dicastero della difesa con il sistema di pagamento del cedolino unico, utilizzando le procedure in uso alle Forze armate e all’Arma dei Carabinieri, l’eventuale erogazione non dovuta è recuperata entro il termine di sei mesi mediante compensazione sulle successive spettanze erogate a diverso titolo. Inoltre, la misura dell’indennità ha effetto esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data del relativo riconoscimento. Infine, con riguardo i criteri e parametri adottati per la quantificazione delle spese relative alla manutenzione evolutiva della piattaforma informativa e per gli oneri relativi ai consulenti del Commissario straordinario, il Governo ha specificato che:
- per la manutenzione evolutiva della piattaforma informativa, si è tenuto conto dei preventivi di spesa connessi con l’attivazione di ulteriori servizi di interoperabilità con i sistemi regionali impiegati per la gestione e la trasmissione delle istanze connesse con i contributi di ricostruzione privata, la prosecuzione dei servizi di helpdesk, nonché l’implementazione di assistenza virtuale alla compilazione delle domande per la concessione dei citati contributi da parte di famiglie e imprese mediante “chatbot”;
- il compenso dei quattro consulenti del Commissario straordinario, come si evince dai contratti professionali di collaborazione stipulati e pubblicati sull’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Commissario, è pari a 30.000 euro lordi annui, ovvero 15.000 euro a semestre per un onere complessivo per il secondo semestre pari a 60.000 euro.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificando quanto disposto dall’articolo 20-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 61 del 2023, prorogano l’incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori interessati dagli eventi alluvionali del maggio 2023 di ulteriori 6 mesi (fino al 31 dicembre 2024 in luogo del 30 giugno 2024 come precedentemente previsto). All’attuazione di quanto disposto si provvede, per il 2024, ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 6, del medesimo decreto-legge che per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto ha autorizzato la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che la proroga in riferimento opera a livello infrannuale. Si prende, altresì, atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, come integrati al Senato, che confermano la congruità delle suddette risorse in relazione alla disposta proroga dell’attività del Commissario straordinario.
ARTICOLO 4, comma 3
Personale impegnato nelle attività di ricostruzione nei territori colpiti da alluvione nel 2023
Le norme apportano modifiche all’articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023. Il citato comma 8-bis prevede che gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dall’alluvione nel 2023, per lo svolgimento delle attività di ricostruzione, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato per un periodo
non superiore a ventiquattro mesi, decorrenti, per effetto delle modifiche introdotte dal Senato, dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2025, un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo.
Le modifiche in esame confermano che le assunzioni possono essere effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, ma specifica che ciò è possibile solo per profili professionali compatibili con le esigenze. Inoltre, esse danno la facoltà agli enti locali di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di polizia e, per effetto delle modifiche introdotte dal Senato, delle Forze armate, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica.
Si prevede, infine, che, qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali possono procedere all’assunzione previa selezione pubblica con modalità semplificate.
Per effetto di ulteriori modifiche introdotte dal Senato, è stato altresì previsto che i citati enti locali possano attingere anche da graduatorie proprie o di altre amministrazioni derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 80 del 2021.
Si rammenta che l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 80 del 2021 autorizzava gli enti locali a organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza. Alla citata norma non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che lo svolgimento di procedure selettive semplificate non richiede l’impegno di risorse umane o strumentali ulteriori rispetto a quelle nella disponibilità delle Amministrazioni procedenti. Il comma è volto, infatti, soltanto a definire una nuova disciplina procedurale sulle modalità di reclutamento da parte degli enti locali interessati.
Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano le modalità attraverso le quali gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dall’alluvione nel 2023 possono assumere unità di personale a tempo determinato da impegnare nello svolgimento di attività connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati nel 2023. Tanto premesso, non si hanno rilievi da formulare atteso che il numero delle unità da assumere e la durata dei relativi contratti, già previsti a legislazione previgente, non sono modificati dalle norme in esame.
Non si hanno osservazioni da formulare, infine, riguardo alle modifiche introdotte dal Senato atteso il loro carattere ordinamentale.
Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione
Le norme inseriscono il comma 2-bis all’articolo 20-novies del decreto-legge n. 61 del 2023, prevedendo che il Commissario straordinario alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel 1° maggio 2023, con propri provvedimenti, possa individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quali soggetti attuatori, purché siano già in possesso delle professionalità necessarie per far fronte alle relative attività:
a) gli enti di cui ai commi 1 e 2 [14];
b) le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in house delle medesime amministrazioni;
c) gli enti pubblici economici;
d) le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati;
e) le aziende unità sanitarie locali;
f) le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.
Viene altresì inserito il comma 2-ter, prevedendo che le attività svolte dagli organismi in house e dalle società partecipate a controllo pubblico nonché dai soggetti dalle stesse controllati siano definite in specifiche convenzioni. Gli oneri derivanti dalle convenzioni, posti a carico del quadro economico dell’intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico. Alle convenzioni stipulate con la Società ANAS S.p.A., si applica quanto previsto dal terzo periodo del comma 3, che rimanda all'articolo 36, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge n. 98 del 2011 relativamente al compenso degli oneri previsti dalle suddette convenzioni nel limite massimo del 12,5 per cento a valere sul quadro economico dell’intervento.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame attribuiscono al Commissario straordinario il potere di individuare quali soggetti attuatori, con propri provvedimenti, oltre agli enti menzionati dall’articolo 20-nonies, commi 1 e 2, decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, cit. (regioni, Ministero della cultura, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del demanio, diocesi, enti locali, enti di governo degli ambiti ottimali, consorzi di bonifica), le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in house delle medesime amministrazioni, gli enti pubblici economici, le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati, le aziende unità sanitarie locali, nonché le Istituzioni AFAM (in quest’ultimo caso limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea).
La disposizione assume natura ordinamentale, attribuendo al Commissario alla ricostruzione il potere di individuazione del soggetto attuatore da incaricare delle attività occorrenti alla realizzazione dell’intervento programmato. Le attività di realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi possono essere svolte dal soggetto competente ex articolo 20-nonies, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 citato ovvero dal soggetto individuato dal Commissario straordinario ai sensi della disposizione in parola nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo già stanziate per gli interventi di ricostruzione pubblica.
Con riferimento alle attività svolte dalle amministrazioni contemplate nel comma 1 dell’articolo, esse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendo provvedere le amministrazioni nell’ambito delle risorse ordinariamente a propria disposizione per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate.
Con riferimento alle attività svolte da organismi in house e da società partecipate, esse parimenti non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi riconosciuti sono definiti in specifiche convenzioni nel limite massimo del 12,5 per cento del quadro economico dell’intervento, a titolo di onere di investimento, esclusivamente in favore di ANAS s.p.a., ai sensi dell’articolo 36, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, mentre per le altre società in house, opportunamente convenzionate, potrà essere riconosciuto quale onere una quota non superiore al 2%. Con particolare riguardo alla posizione di ANAS s.p.a., si osserva ulteriormente che la percentuale del 12.5% viene riconosciuta a fronte di attività riguardanti l 'intera filiera contrattuale della progettazione-affidamento ed esecuzione delle opere per contenimento e messa in sicurezza del dissesto che incide sui sedimi stradali. Del resto, l’esigenza di individuare in ANAS s.p.a. il soggetto attuatore unitario in relazione alle infrastrutture stradali discende dalla necessità di trattare unitariamente il dissesto di versante, in termini di analisi, valutazione, progettazione ed esecuzione, affinché gli interventi possano essere risolutivi ed efficaci. La percentuale del 12.5 %, gravante sulle risorse assegnate alla contabilità speciale del commissario per i citati interventi di messa in sicurezza, in definitiva, remunera ANAS s. p.a. dei costi indiretti che la società deve sostenere per dedicare, in via esclusiva, propri assetti operativi e relative strutture a favore della messa in sicurezza del dissesto di versante. L’impiego di ANAS s.p.a. quale soggetto attuatore è, comunque, già previsto dall’articolo 20-nonies, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2023, sia per interventi sulle infrastrutture di competenza, che per lavori a favore di enti locali, al fine di fronteggiare eventuali limitate capacità operative. Alla luce di quanto osservato, dall’attuazione delle disposizioni non discendono nuovi o maggiori o neri a carico della finanza pubblica.
Il Governo, durante l’esame al Senato, ha affermato che la struttura di supporto al Commissario straordinario, nel perfezionare il programma esecutivo degli interventi, ha ricompreso entro il quadro economico i compensi in favore dei soggetti attuatori citati. Al riguardo, non sono emerse criticità nell’assicurare la copertura finanziaria agli interventi in questione a valere sulle risorse disponibili.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame conferiscono al Commissario straordinario alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023, il potere di individuare, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, ulteriori soggetti attuatori, oltre a quelli individuati da quelli già previsti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20-novies, purché siano già in possesso delle professionalità necessarie per far fronte alle relative attività.
Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:
· amministrazioni centrali dello Stato e organismi in house delle medesime amministrazioni;
· enti pubblici economici;
· società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati;
· aziende unità sanitarie locali;
· istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.
Al riguardo, la RT afferma che le attività di realizzazione, attuazione e rendicontazione potranno essere svolte nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo già stanziate per gli interventi di ricostruzione o di quelle ordinariamente a disposizione delle amministrazioni interessate per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che l’individuazione dei predetti soggetti da parte del Commissario straordinario deve avvenire comunque nel rispetto dell’espressa clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo del provvedimento.
Si prevede inoltre la definizione di specifiche convenzioni per lo svolgimento degli interventi previsti a carico degli organismi in house e dalle società partecipate a controllo pubblico nonché dei soggetti dalle stesse controllati. Gli oneri derivanti alle convenzioni sono posti a carico del quadro economico dell’intervento e non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico. Alle convenzioni stipulate con la Società ANAS S.p.A gli oneri sono sempre posti a carico del quadro economico dell’intervento, ma nel limite massimo del 12,5 per cento di quest’ultimo.
Al riguardo, preso atto dell’imputazione di detti oneri a carico del quadro economico degli interventi, anche in tal caso non si hanno osservazioni da formulare.
Infrastrutture stradali e ferroviarie
Le norme – modificate durante l’esame al Senato - novellano alcune disposizioni di cui al decreto-legge n. 61 del 2023 (recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi nel 2023) in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie.
In particolare, le disposizioni:
· modificano l’articolo 20-octies, comma 2, lettera e), prevedendo che nell’oggetto dell’apposito piano speciale per la ricostruzione siano ricomprese anche le infrastrutture ferroviarie, ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3-bis[15], nel limite di 255 milioni di euro, comprensivo di IVA. Per dette infrastrutture, il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione quadro con RFI S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio nonché degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali di RFI, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi oggetto della convenzione è data evidenza nel contratto di programma –parte servizi – stipulato tra RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 1);
· modificano l’articolo 20-novies, comma 3, primo periodo, prevedendo che anche per gli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue ANAS S.p.a. provveda in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo ANAS[16], previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa società ANAS S.p.a., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime (comma 2).
Si ricorda che, in base al quarto periodo del suddetto articolo 20-novies, comma 3, le risorse del Fondo ANAS utilizzate sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione;
· inseriscono il comma 3-bis all’articolo 20-novies, prevedendo che la società RFI S.p.A., secondo quanto previsto nel piano e sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il Commissario straordinario, provveda, in qualità di soggetto attuatore, a valere sulle risorse della contabilità speciale e nel limite massimo di 255 milioni di euro, IVA inclusa, agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati, nonché agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame attribuiscono alla società RFI s.p.a. la competenza ad intervenire sui versanti che incombono sulle ferrovie di proprietà del Gruppo FS, in ragione dell’effettiva capacità operativa dalla stessa posseduta. Ai fini della definizione degli interventi affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio, la disposizione prevede la sottoscrizione di apposita convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI s.p.a., di cui deve essere data comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione prevede anche una finalizzazione delle risorse, nel limite di 255 milioni di euro comprensivi di IVA, per le infrastrutture ferroviarie e la sottoscrizione della convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI avviene con oneri a carico dei quadri economici degli interventi; in sede di convenzione occorre anche definire gli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali di RFI. Degli interventi oggetto di convenzione è data anche evidenza nel contratto di programma – parte servizi - stipulato tra RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In merito, si segnala che il decreto-legge n. 61 del 2023, non conteneva un elenco dettagliato degli interventi di ricostruzione da attuare, ma indicava le aree territoriali interessate dai lavori di messa in sicurezza, basandosi su una stima preliminare dei danni riscontrati, che già includevano, quindi, anche le infrastrutture ferroviarie seppure non espressamente citate. Solo successivamente è stato possibile delineare con precisione l'entità dei danni, includendo anche gli effetti di ottantamila frane, molte delle quali hanno interessato direttamente le infrastrutture stradali e ferroviarie. Pertanto, con la disposizione in esame, non si prevede il finanziamento di nuovi interventi oltre quelli già stabiliti ex lege, ma si disciplinano le modalità di ricostruzione, a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente, relative a specifiche categorie di interventi, riguardanti anche le infrastrutture ferroviarie e stradali. In tale contesto, sono stati individuati, di concerto con le regioni interessate dagli eventi alluvionali, interventi per la messa in sicurezza del territorio, per un importo stimato di complessivi 255 milioni di euro, che saranno specificamente dettagliati in allegato in apposita ordinanza commissariale, integrando il piano complessivo delle opere di ricostruzione pubblica finora elaborato dal Commissario straordinario, per un importo pari a complessivi 1,6 miliardi di euro.
L’impegno finanziario previsionale inerente alle ferrovie e alle strade riflette l'importanza attribuita alla sicurezza di tali infrastrutture critiche, le quali richiedono interventi immediati e specifici per garantire la loro funzionalità e sicurezza. Gli interventi previsti comprendono la stabilizzazione del terreno, il ripristino delle strutture danneggiate e l'adozione di misure preventive per ridurre il rischio di future frane e smottamenti. Inoltre, la regolamentazione delle modalità di ricostruzione consente di pianificare e coordinare meglio le opere necessarie, assicurando che le risorse siano allocate in modo efficace e che gli interventi siano realizzati secondo un programma ben definito, onde consentire di affrontare le emergenze immediate, nonché di costruire una base solida per lo sviluppo futuro delle infrastrutture pubbliche.
In sintesi, la disposizione in esame non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli interventi sono realizzati a valere sui complessivi stanziamenti a legislazione vigente, di cui all’articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023, ottimizzandone e massimizzandone l’impiego anche per gli interventi sulle infrastrutture ferroviarie e stradali. Tale norma mira quindi a conferire autonoma rilevanza alle infrastrutture ferroviarie, classificandole non più nei piani speciali settoriali di cui all’articolo 20-octies, comma 2, lettere a) e c), ma nel piano speciale dedicato alle infrastrutture di cui all’articolo 20-octies, comma 2, lettera e). Si rileva, inoltre, che la maggior parte degli interventi in esame, al ricorrere delle prescritte condizionalità, rientreranno nell’ambito della misura PNRR M2C4 2.1a, di cui il Commissario straordinario alla ricostruzione è titolare, relativa ad un investimento pari a 1,2 miliardi di euro. La previsione dell’avvalimento di RFI quale soggetto attuatore non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la convenzione quadro da sottoscrivere con il Commissario non è a titolo oneroso e che le spese tecniche dovute a RFI per l’attività di progettazione, direzione lavori, collaudo ed altre attività tecniche rientrano, ai sensi della normativa vigenti in materia di appalti pubblici, tra le “somme a disposizione” nell’ambito dei quadri economici degli interventi di ricostruzione pubblica da realizzare.
Con riguardo al comma 2, la RT evidenzia che la copertura finanziaria per gli interventi realizzati a cura di ANAS è assicurata a valere sulle complessive risorse assegnate al Commissario straordinario. In particolare, la citata società potrà avvalersi, in via di anticipazione, ove disponibili, delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015 e richiedere il successivo ristoro delle stesse al Commissario straordinario, ovvero provvedere a presentare istanza di finanziamento alla struttura di supporto del Commissario straordinario, secondo le modalità operative che saranno disciplinate con ordinanza commissariale.
Si segnala, infine, che, nel peculiare contesto post alluvione, gli interventi di messa in sicurezza e definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali e ferroviarie (qualunque sia il proprietario e/o gestore) comprendono necessariamente opere di contrasto ai movimenti franosi innescati dagli eventi alluvionali e che incombono direttamente sulle aree adiacenti a dette infrastrutture. Le aree limitrofe alle infrastrutture stradali e ferroviarie possono essere aree demaniali in uso ad amministrazioni pubbliche ovvero aree private. Ove si rileveranno situazioni di pericolo per la presenza di frane ancora attive, dette aree verranno occupate temporaneamente per l'esecuzione dei necessari lavori di regimazione idraulica e difesa idrogeologica che dovrebbero altrimenti svolgere, sempre a valere sulle risorse commissariali, altri soggetti pubblici e/o privati, con limitate capacità operative (i.e. piccoli comuni montani) ovvero potenzialmente non in condizione di intervenire (alcuni soggetti privati). Si tratta di interventi che saranno svolti da un unico soggetto attuatore anziché con il ricorso di più soggetti, a garanzia di certezza del risultato e di efficienza nell'impiego delle stesse risorse pubbliche.
Si evidenzia, altresì, che l'ambito di riferimento di tali interventi, per i quali valgono le richiamate considerazioni, è quello dei piani urgenti per la messa in sicurezza del territorio, finanziati dalle ordinanze già emanate e di prossima emanazione, che trovano copertura nelle disponibilità finanziarie della contabilità speciale del Commissario straordinario. I piani speciali rappresentano, invece, un ambito di pianificazione di medio-lungo termine e successivo a quello dei richiamati piani urgenti per la messa in sicurezza del territorio. Tali piani speciali sono attualmente oggetto di studio con le regioni interessate e saranno disciplinati in successivi provvedimenti commissariali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
Il Governo, durante l’esame al Senato, ha affermato che il programma infrastrutturale degli interventi urgenti sulle infrastrutture in concessione, che RFI ha elaborato, rientra nel limite delle risorse finalizzabili allo scopo, pari a 255 milioni di euro comprensivi di IVA. La struttura di supporto al Commissario intende avviare le priorità segnalate da RFI, aventi un valore complessivo di euro 154.428.359,61, IVA compresa, di cui euro 142.228.359,61 IVA compresa peraltro rendicontabili nell’ambito della misura PNRR M2C4 2.1.a. entro il 2026. Gli interventi più complessi confluiscono nel piano speciale di cui all’articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 61 del 2023, con risorse in via di definizione, per circa euro 102.597.120,00, IVA compresa. La struttura di supporto sta predisponendo una specifica convenzione con RFI nella quale, per detti interventi, saranno chiariti gli aspetti di successiva gestione e manutenzione, da non considerarsi a valere sulle risorse in contabilità straordinaria del Commissario straordinario.
Circa gli interventi di ANAS sul fronte del dissesto di versante, il Governo ha altresì affermato che gli stessi sono attualmente in fase di ricognizione e che confluiranno nel richiamato piano speciale.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 20-octies, comma 2, lettera e), e inseriscono il comma 3-bis all’articolo 20-novies del decreto-legge n. 61 del 2023, prevedendo che nell’oggetto dell’apposito piano speciale per la ricostruzione, relativa all’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023, siano ricomprese anche le infrastrutture ferroviarie, nel limite di 255 milioni di euro, IVA inclusa. Detti interventi ricomprendono anche quelli finalizzati alla messa in sicurezza e al ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali, nonché agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue. Il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione quadro con RFI S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati.
Al riguardo, la RT chiarisce che la disposizione opera a valere su risorse già previste a legislazione vigente, riguardanti anche infrastrutture ferroviarie e stradali per un importo stimato di complessivi 255 milioni di euro, che saranno specificamente dettagliati in allegato in apposita ordinanza commissariale.
Ciò premesso, non vi sono osservazioni da formulare.
Inoltre, la RT afferma che l’avvalimento di RFI quale soggetto attuatore non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la convenzione quadro da sottoscrivere con il Commissario non è a titolo oneroso e che le spese tecniche dovute a RFI per l’attività di progettazione, direzione lavori, collaudo ed altre attività tecniche rientrano, ai sensi della normativa vigenti in materia di appalti pubblici, tra le “somme a disposizione” nell’ambito dei quadri economici degli interventi di ricostruzione pubblica da realizzare. Al riguardo non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Le disposizioni, infine, modificano l’articolo 20-novies, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2023, prevedendo che ANAS S.p.a. provveda in qualità di soggetto attuatore, anche per gli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.
Ai sensi del medesimo articolo 20-novies, comma 3, ANAS eventualmente opera, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo ANAS previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa società ANAS S.p.a., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Le risorse del Fondo ANAS utilizzate sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione.
Al riguardo, pur rilevando che il Governo, durante l’esame al Senato, ha ricordato che gli interventi sul fronte del dissesto di versante sono attualmente in fase di ricognizione e che gli stessi confluiranno nel richiamato piano speciale, appare necessario acquisire elementi di valutazione volti ad assicurare la congruità delle risorse messe a disposizione di ANAS S.p.a. ai sensi della legislazione vigente, anche alla luce dei nuovi interventi ad essa attribuiti.
Uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
La normativa vigente. L’articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione, può continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
La norma interpretando l’articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopra menzionato, precisa che, nell'ambito della quota parte delle risorse statali che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) può destinare al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, possono rientrare, per la parte non coperta con le risorse del Ministero dell’interno già finalizzate allo scopo in via ordinaria e previa istruttoria predisposta dalla Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, responsabili dell’assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata (comma 1).
Per effetto di un emendamento approvato in Commissione di merito è stato altresì previsto per le unità immobiliari private distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009 ubicate nei borghi abruzzesi e nel comune dell'Aquila un incremento del contributo per la riparazione e miglioramento sismico.
Tale incremento del contributo per la riparazione e miglioramento sismico è riconosciuto sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio della cessione del credito e per lo sconto in fattura[17]
Si prevede, inoltre, che dal citato contributo siano escluse le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. La misura descritta è attuata con le risorse destinate alla ricostruzione nel limite di 285 milioni di euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge n. 178 del 2020[18] (comma 1-bis).
Tali risorse sono utilizzate previa approvazione del CIPESS, su istruttoria della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e su proposta degli Uffici speciali per la ricostruzione[19]. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo ed autorizzazione dell'incremento straordinario, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che la norma assume carattere interpretativo ed è volta a risolvere i dubbi applicativi emersi in sede di esame istruttorio finalizzato alla predisposizione della proposta di assegnazione delle risorse da destinare ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata da parte del CIPESS, per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto resta ferma la quota finanziaria già prevista dall’articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da assegnare al finanziamento dei servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, nel cui ambito andranno ricomprese, in linea con i precedenti riparti, anche le spese di gestione e di funzionamento dei predetti Uffici speciali per la ricostruzione.
L’emendamento approvato dalla Commissione di merito che ha aggiunto il comma 1-bis, non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, interpretando l’articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, specifica che, nell'ambito della quota parte delle risorse statali che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) può destinare al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, possono rientrare, a determinate condizioni, anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, responsabili dell’assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, posto che la disposizione opera comunque nell’ambito di risorse già destinate a spesa.
Infine, nulla da osservare sull’emendamento approvato dal Senato che prevede un incremento del contributo per la riparazione e miglioramento sismico per le unità immobiliari private distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009 ubicate nei borghi abruzzesi e nel comune dell'Aquila, posto che la norma è attuata entro un limite massimo di spesa con le risorse destinate alla ricostruzione a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge n. 178 del 2020[20] e che gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo e di autorizzazione dell’incremento straordinario nonché i criteri di monitoraggio della spesa.
Normativa vigente L’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 78 del 2015 prevede che, a valere sull'autorizzazione di spesa per assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo[21], colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, sia destinata, per gli importi così determinati in ciascun anno, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attività e programmi di promozione turistica e culturale; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura di missione, sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – novellano l’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 78 del 2015, sopprimendo la qualifica di “fissa” per la quota, , fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti complessivi (anziché annuali come a legislazione vigente) di bilancio, destinata a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese. La quota è destinata, per gli importi approvati e assegnati dal CIPESS.
L’articolo aggiuntivo che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame novellano l’articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2015, sopprimendo la qualifica di “fissa” per la quota, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti complessivi di bilancio (anziché annuali come previsto a legislazione vigente), destinata a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese. La quota è destinata, per gli importi approvati e assegnati dal CIPESS.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che le quote destinate al programma suddetto rientrano nell’ambito di risorse già previste a legislazione vigente.
ARTICOLO 7-bis
La norma, al fine di verificare l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014[22], dispone l’istituzione di un tavolo tecnico a fini ricognitivi, anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello già concluso, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, composto da un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante della Città metropolitana di Catania, un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Ragusa (comma 1). La norma stabilisce altresì che dalla sua attuazione non debbano derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, specificando che ai componenti del tavolo tecnico non spetta alcuni tipo di emolumento (comma 2).
Si rammenta che il comma 665 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento (quota di prelievo prevista a fini agevolativi per i predetti soggetti dall’articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002) delle somme dovute a titolo di tributi e contributi. Il medesimo comma dispone che ai rimborsi si provvede nel limite di 160 milioni di euro, limite il cui rispetto è stato assicurato – sulla base di apposita previsione del comma 665 – mediante specifiche modalità e procedure stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato il 26 settembre 2017.
L’articolo aggiuntivo che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame istituisce un tavolo tecnico a fini ricognitivi presso il Ministero dell’economia e delle finanze al fine di verificare l’attuazione dell’articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, concernente il rimborso di quanto indebitamente versato a titolo di tributi e contributi dai soggetti colpiti dal sisma che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa nel dicembre 1990. La medesima norma stabilisce che dalla sua attuazione non debbano derivare oneri per la finanza pubblica e specifica che ai componenti del tavolo tecnico non sarà corrisposto alcun emolumento.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la norma è assistita da una clausola di neutralità e dalla consueta clausola di esclusione degli emolumenti.
La normativa vigente. L’articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio 2022) autorizza lo stanziamento di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 al fine di far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021.
La norma estende l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 sopra menzionato anche ai danni conseguenti agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, ove ricorrano le seguenti condizioni: la ricognizione dei fabbisogni relativi all’evento è stata completata alla data del 1° giugno 2024 e per l’evento non sono stati già previsti con norma primaria finanziamenti per la citata finalità.
Il comma 2 dispone che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente già previste dall’articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, dopo aver illustrato la norma, sul piano finanziario osserva che, con l’adozione delle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) nn. 1009/2023 e 1039/2023 sono stati integralmente soddisfatti i fabbisogni per gli eventi 2019 e 2020 come da tabelle di riepilogo riportate di seguito:
EVENTI |
FABBISOGNI |
Quota trasferita nel 2023 |
Quota da trasferire nel 2024 |
2019-2020 (OCDPC 1009/2023) |
115.233.658,54 € |
87.000.000,00 € |
28.233.658,54 € |
2019-2020 (OCDPC 1039/2023) |
1.973.459,43 € |
1.489.937,68 € |
483.521,75 € |
TOTALE FINALIZZATO |
117.207.117,97 € |
88.489.937,68 € |
28.717.180,29 € |
Disponibilità residue 24.792.882,03 € (=142.000.000,00 - 117.207.117,97)
Al riguardo, per quanto concerne l’OCDPC n. 1039/2023 (volta a ripartire le risorse per gli eventi 2019-2020 anche in favore delle regioni che hanno fornito successivamente, rispetto alla tempistica originariamente prefissata, i dati richiesti), la RT precisa che con l’art. 1 del predetto provvedimento è stato previsto un dato definitivo ‘periziato’ dei fabbisogni ammissibili per gli eventi in questione di cui all’ivi allegata tabella A pari a complessivi euro 1.973.459,43, di cui euro 1.489.937,68 (pari a circa il 75,5 per cento del totale) trasferiti nel 2023.
L’art. 2, comma 1, della medesima OCDPC 1039/2023, inoltre, ha previsto che “sulla base del riparto di cui all’articolo 1, comma 1, le risorse finanziarie possono essere trasferite, per la relativa annualità di riferimento, sulle contabilità speciali, ove ancora vigenti, intestate ai Commissari delegati o ai Soggetti responsabili ovvero sul bilancio ordinario delle Regioni interessate, delle rispettive Agenzie regionali o delle altre Amministrazioni competenti in ordinario individuate con ordinanze ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 1/2018.” Sulla base di tale presupposto il 24,5 per cento residuo, pari ad euro 483.521,75, sarà trasferito, con apposita ordinanza, alle Regioni interessate nell’esercizio 2024, essendo state esperite tutte le procedure istruttorie amministrative di acquisizione dei fabbisogni definitivi.
Per quanto concerne gli eventi 2021, è attualmente all’intesa delle regioni interessate uno schema di ordinanza volto a prevedere il riparto delle relative risorse, su cui andrà conseguentemente acquisito il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze. Secondo i dati aggiornati allo stato disponibili l’ordine di grandezza complessivo del riparto per tali eventi è di circa 11 milioni di euro e potrà trovare integrale copertura nell’ambito delle economie accertate di cui sopra rispetto agli stanziamenti previsti dal comma 448 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
In relazione agli eventi 2022-2023, il dato definitivo ‘periziato’ dei fabbisogni potrà essere acquisito solo all’esito dell’avvio delle procedure derivanti dall’adozione della proposta normativa in rassegna, che ne costituisce presupposto giuridico essenziale. In ogni caso, la RT precisa che le procedure di ‘fase 2’ di cui all’OCDPC n. 932/2022 e i provvedimenti conseguenti correntemente applicati in maniera uniforme sul territorio nazionale prevedono che i contributi, sia per i privati che per le imprese, siano applicati nei “limiti massimi percentuali dell’80 per cento o del 50 per cento” a seconda delle tipologie di danno considerate.
Pertanto, la RT conferma che all’estensione in rassegna potrà farsi fronte nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente – essendo integralmente disponibile la provvista di 150 mln per il triennio 2025-2027, nonché le economie che si consolideranno sull’esercizio corrente a conclusione del riparto per gli eventi 2021 – modulando il quantum della percentuale di contributo massimo erogabile sulla base del dato definitivo delle domande di contributo oggetto di perizia che verranno utilmente acquisite.
Alla luce dei rilievi svolti, la RT chiarisce che la disposizione trova copertura finanziaria nelle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234: le risorse disponibili a legislazione vigente sono infatti pari a 150 milioni di euro per il triennio 2025 - 2027 e a 24.792.882,03 di euro rinvenienti dagli anni 2023 2024, di cui circa 11.000.000 di euro verranno destinati agli eventi 2021, costituenti limiti di spesa entro i quali potranno essere concessi i contributi in parola.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame estende, a determinate condizioni, l’autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2022 per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, anche agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Inoltre, la norma dispone che alla sua attuazione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente già previste della stessa legge di bilancio 2022.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, posto che la relazione tecnica chiarisce nel dettaglio che all’attuazione della norma di cui trattasi si potrà far fronte nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri.
Alluvione nei territori delle Marche del settembre 2022
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – prevedono che lo stato di emergenza, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, sia ulteriormente prorogato fino al 17 settembre 2025 al fine di consentire la prosecuzione dell'azione commissariale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate per il superamento del predetto contesto emergenziale.
La delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si è provveduto nel limite di euro 5.000.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
Con la delibera del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022 lo stato di emergenza è stato esteso al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona. Per l'attuazione dei primi interventi si è provveduto nel limite di euro 1.100.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
Con la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 si è proceduto all’ulteriore estensione al territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in Provincia di Macerata. Per l'attuazione degli interventi, si è provveduto con le modalità e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge n. 176 del 2022, che ha autorizzato la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
Infine, con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi.
L’articolo aggiuntivo che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che lo stato di emergenza, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, sia ulteriormente prorogato fino al 17 settembre 2025 al fine di consentire la prosecuzione dell'azione commissariale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate per il superamento del predetto contesto emergenziale.
Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che la proroga opera nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Assunzioni presso l’Agenzia ItaliaMeteo
Le norme, tenuto conto della necessità di attivare la piena capacità operativa dell’Agenzia ItaliaMeteo[23], estende di un ulteriore quinquennio per la predetta Agenzia l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, decorrente dalla data di entrata delle norme in esame. Il citato comma 36 consente agli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, di effettuare assunzioni nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica.
All’attuazione delle disposizioni in esame si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all’articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017 che, tra l’altro, autorizza una spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame estendono all’Agenzia Italia Meteo il periodo durante il quale trova applicazione la disciplina delle assunzioni prevista dalla normativa vigente per gli enti pubblici di nuova istituzione: tale disciplina consente di effettuare assunzioni nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica. Le norme stabiliscono, inoltre, che all’attuazione delle norme in esame si provvede nei limiti delle risorse finanziarie assegnate all’ente ai sensi dell’articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017. Tanto premesso, non si hanno rilievi da formulare.
Si evidenzia che l’articolo 9-bis (oggetto di verifica nella presente scheda) riproduce il contenuto dell’articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2024 (AS 1180) che è confluito nel testo del provvedimento in esame per effetto dell’approvazione al Senato dell’emendamento del Governo 9.0.1000.
La norma delinea l’ambito di applicazione del Capo II-bis[24] del provvedimento in esame, recante disposizioni tese a regolare l’attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:
- al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nell'area dei Campi Flegrei, nonché nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Città metropolitana di Napoli, appartenenti alla cosiddetta “zona di intervento” [comma 1, lettera a)].
Al proposito, si rammenta che una prima delimitazione della zona di intervento, circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata, è stata affidata dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023 recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei al Dipartimento della protezione civile, che ha provveduto in tal senso con l’emanazione del decreto del 26 febbraio 2024[25] (Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) che definisce, altresì, un piano straordinario;
- alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024[26] [comma 1, lettera b)].
Al riguardo, si rammenta che la predetta ricognizione è stata deliberata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023, che dispone in capo alla regione Campania l’obbligo di coordinare le attività volte alla verifica e all'individuazione delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, nonché allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo 5, per lo svolgimento di tale attività di ricognizione autorizza la spesa massima di 200.000 euro per l'anno 2023[27] .
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1162), afferma che, trattandosi di disposizione di delimitazione dell’ambito di applicazione degli articoli che compongono il Capo I (ora Capo II-bis nella versione risultante dal testo dell’emendamento del Governo 9.0.1000), rimanda a quanto rappresentato sulle singole disposizioni.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame delinea l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al Capo II-bis volte a garantire l’attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nell'area dei Campi Flegrei e di alcuni comuni della Città metropolitana di Napoli, nonché alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari.
La relazione tecnica sottolinea che la norma si limita ad individuare l’ambito di applicazione degli interventi oggetto delle disposizioni contenute negli articoli successivi.
Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché la disposizione si limita a individuare l’ambito di applicazione del provvedimento, rinviando per gli aspetti di dettaglio alle misure previste negli articoli contenuti nel Capo II-bis. Per quanto riguarda gli effetti finanziari associati a ciascuna delle predette misure si rinvia pertanto alle rispettive norme istitutive.
ARTICOLO 9-ter, commi da 1 a 11
Commissario straordinario per l’attuazione d’interventi pubblici nei Campi Flegrei
Si evidenzia che l’articolo 9-ter, commi da 1 a 10 (oggetto di verifica nella presente scheda) riproduce il contenuto dell’articolo 2, commi da 1 a 10 del decreto legge 2 luglio 2024, n. 91 (AS 1180) che è confluito nel testo del provvedimento in esame per effetto dell’approvazione al Senato dell’emendamento governativo 9.0.1000.
La norma prevede la nomina con DPCM[28] di un Commissario straordinario per l’attuazione d’interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei che opera, previa intesa con la regione Campania, con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021 (comma 1).
La richiamata disposizione consente allo stesso Commissario straordinario di operare mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
Il Commissario predispone uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici [comma 2, lettera a), n. 1] nonché uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell’area dei Campi Flegrei [comma 2, lettera a), n. 2]. Il Commissario attua i suddetti interventi, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [comma 2, lettera b)] ed esercita poteri sostituivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto-legge (comma 2, lettera c)).
I programmi predisposti ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con decreto ministeriale e contengono l’indicazione, per ciascun intervento, del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l’indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale della Stato del MEF (comma 3).
Il compenso del Commissario straordinario, che resta in carica sino al 31 dicembre 2027, è determinato con il DPCM di nomina in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo.
L’articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari straordinari specificamente individuati dalla medesima norma al comma 2 sia composto da una parte fissa e da una parte variabile strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell’oggetto dell'incarico commissariale i cui importi non possono rispettivamente superare euro 50.000 annui per un importo complessivo, quindi, di euro 100.000 annui.
Al Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 che, in particolare, vieta nelle pubbliche amministrazioni il conferimento di incarichi (di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali e di governo di enti) a titolo oneroso a soggetti già lavoratori collocati in quiescenza, nonché il conferimento ai medesimi soggetti di incarichi dirigenziali o direttivi a titolo gratuito aventi durata superiore a un anno.
La disposizione mantiene fermo, inoltre, quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019.
L’articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, in particolare, prevede che le amministrazioni pubbliche non possano erogare in favore di soggetti già titolari di pensioni pubbliche, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente). Il richiamo agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 specifica la tipologia del trattamento pensionistico, se liquidato in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103.
Si evidenzia che all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, derogato dalla norma in esame non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il Commissario straordinario, in aggiunta al suddetto compenso, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa (comma 4).
Il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il DPCM di nomina dello stesso e che opera sino alla data di cessazione del relativo incarico. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale di 25 unità, di cui 1 di personale dirigenziale generale e 2 di personale dirigenziale non generale, nominati anche ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001[29], e 22 unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell’amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l’indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro[30]. Al personale dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Anche al personale della struttura di supporto, analogamente a quanto previsto per il Commissario straordinario (cfr. supra) non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale necessarie al funzionamento della medesima struttura (comma 5).
Il Commissario straordinario può, altresì, nominare un numero massimo di 5 esperti cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione per singolo incarico, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, può avvalersi di specifiche strutture pubbliche individuate dalla norma[31]. Il Commissario può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento (comma 6).
Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14 (comma 7). Al termine della gestione straordinaria con DPCM, viene disciplinato il subentro dell’autorità competente in via ordinaria nell’attuazione degli interventi pianificati e non ancora ultimati nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 7, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza (comma 8).
Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel limite massimo di euro 1.856.294 per il 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili[32] (comma 9).
Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), è autorizzata la spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo 2024 - 2029, di cui euro 44.084.000 per il 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per il 2027, euro 97.026.000 per il 2028 ed euro 89.095.000 per il 2029. Le suddette risorse sono destinate:
· nella misura di euro 23.484.000 per il 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di euro 35.226.000 per il 2028, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1) [comma 10, lettera a)];
· nella misura di euro 20.600.000 nel 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 51.500.000 nel 2027, euro 61.800.000 nel 2028 ed euro 89.095.000 nel 2029, alla realizzazione degli interventi inseriti nel primo piano di interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a), numero 2) [comma 10, lettera b)].
Alla copertura degli oneri di cui al comma 10 si provvede ai sensi del comma 11 (cfr. infra).
Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento (AS 1180), ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Nomina Commissario straordinario e costituzione della relativa struttura di supporto (personale e straordinario) (commi 1, 4 e 5) |
1,5 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
1,5 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
1,5 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Nomina Commissario straordinario e costituzione della relativa struttura di supporto (buoni pasto) (comma 5) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Nomina Commissario straordinario e costituzione della relativa struttura di supporto (missioni) (comma 5) |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Nomina Commissario straordinario e costituzione della relativa struttura di supporto (funzionamento) (comma 5) |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Nomina Commissario straordinario e costituzione della relativa struttura di supporto (esperti) (comma 6) |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
|||||||||||
Nomina Commissario straordinario e costituzione della relativa struttura di supporto - effetti riflessi (personale e straordinario) (commi 1, 4 e 5) |
|
|
|
|
0,7 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
0,7 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 9) |
1,9 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
1,9 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
1,9 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
Predisposizione dei programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici Pubblici (comma 10, lett. a)) |
15,7 |
25,8 |
25,8 |
25,8 |
10,0 |
20,0 |
25,0 |
30,0 |
10,0 |
20,0 |
25,0 |
30,0 |
Predisposizione dei programmi di interventi urgenti per la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari (comma 10, lett. b)) |
20,6 |
30,9 |
30,9 |
51,5 |
13,5 |
24,0 |
35,0 |
50,0 |
13,5 |
24,0 |
35,0 |
50,0 |
Minori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
Riduzione Fondo sviluppo e coesione, periodo di programmazione 2021-2027 (comma 11, lett. b)) |
20,8 |
30,9 |
30,9 |
41,2 |
13,5 |
24,0 |
35,0 |
50,0 |
13,5 |
24,0 |
35,0 |
50,0 |
Riduzione Fondo sviluppo e coesione, periodo di programmazione 2021-2027 (comma 11, lett. c)) |
15,5 |
25,8 |
25,8 |
36,1 |
10,0 |
20,0 |
25,0 |
30,0 |
10,0 |
20,0 |
25,0 |
30,0 |
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1180), ribadisce il contenuto delle norme e reca le seguenti precisazioni:
Con riguardo al comma 3 evidenzia che la relativa norma possiede contenuto procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 8 non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Gli oneri correlati all’operatività del Commissario straordinario e della struttura ausiliaria, di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, sono analiticamente individuati dal comma 9 che quantifica, in senso complessivo, le risorse necessarie a garantire l’operatività del Commissario straordinario e della struttura di supporto. Le predette risorse sono quantificate nel limite massimo di euro 1.856.294 per il 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. La spesa è ripartita come nei termini sotto riportati. Al riguardo la relazione tecnica precisa che per l’individuazione della spesa della struttura del commissario sono stati presi a riferimento gli importi previsti per la costituzione di strutture di supporto analogo quali la struttura a supporto del Commissario di cui al decreto-legge n. 123 del 2023.
(euro)
|
Costo unitario |
Rate 2024 (sei mesi) |
Costo totale annuo dal 2025 al 2027 |
Commissario |
132.700,00 |
66.350,00 |
132.700,00 |
1 Dirigenti I fascia |
295.532,16 |
147.766,08 |
295.532,16 |
2 Dirigenti II fascia |
166.200,72 |
166.200,72 |
332.401,44 |
22 Funzionari Cat. A |
89.207,95 |
981.287,50 |
1.962.574,90 |
Esperti |
50.000,00 |
125.000,00 |
250.000,00 |
Spese per lavoro straordinario (30 ore mese) |
24,71 |
119.028,32 |
238.056,63 |
Buoni pasto |
7 |
21.000,00 |
42.000,00 |
Spese missione |
360 |
81.000,00 |
162.000,00 |
Spese funzionamento |
10 % |
148.660,43 |
297.320,85 |
Totale |
|
1.856.293,05 |
3. 712.585,98 |
La relazione tecnica riporta anche i prospetti relativi alla quantificazione con elementi di dettaglio sul trattamento economico fondamentale ed accessorio, con separata evidenziazione degli oneri riflessi, degli straordinari, dei buoni pasto e delle spese di missione del personale della struttura ausiliaria, in base ai quali sono stati determinati i costi complessivi riportati nella tabella precedente. Per la consultazione di tali tabelle si rinvia al testo della relazione tecnica.
Con riguardo, particolare ai costi di missione, la relazione tecnica precisa che il calcolo è stato effettuato ipotizzando un numero massimo di 3 missioni al mese per 15 unità di personale, per un totale annuo di circa 450 missioni. Ai fini del calcolo della spesa derivante da ciascuna missione, è stata presa come riferimento la circolare del 19 dicembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, si è considerato per ciascuna missione una spesa, in media, pari a circa 360 euro - parametrata su due giorni di trasferta - per un ammontare complessivo annuo pari a euro 162.000. Viene, inoltre, evidenziato che tale importo è stato calcolato considerando prudenzialmente le seguenti voci: vitto giornaliero (comprensivo di 4 pasti, al costo medio complessivo di 121,10 euro, tenendo conto che per ogni pasto vengono riconosciuti 30,55 euro); pernottamento di una notte (al costo medio di 100 euro); spese di trasporto (in media 140 euro, considerando il costo per l'utilizzo di mezzi su rotaie, aerei e per il rimborso delle spese del taxi).
La relazione tecnica riferisce, altresì, che ai fini della determinazione dell’autorizzazione di spesa e della quantificazione degli oneri di cui al comma 10, posti dal comma 11 a carico delle risorse del fondo FSC, periodo di programmazione 2021 - 2027, si è provveduto quanto alle spese finanziate mediante corrispondente riduzione delle somme imputate programmaticamente alla regione Campania con la delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, a confrontare gli interventi destinati alle zone dell’area flegrea indicati nella proposta di Accordo per la coesione formalizzata dalla regione Campania a valere sulle citate risorse e gli interventi indicati dalla regione Campania nella relazione redatta ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023.
Con riguardo al comma 11, che individua le fonti di copertura degli oneri di cui al comma 10, la relazione tecnica, oltre a evidenziare che le stesse presentano sufficienti disponibilità con riferimento a tutte le annualità prese in considerazione e che il loro impiego non pregiudica la realizzazione degli interventi in corso, né di quelli programmati, trattandosi di risorse libere e non impegnate, riferisce, tra l’altro, che quanto ad euro 7.800.000,00 per il 2024, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 relativamente alla quota affluita sullo stato di previsione del Ministero dell'economia (capitolo 7458) con il DPCM 21 luglio 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono la nomina di un Commissario straordinario per l’attuazione d’interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei (comma 1) che predispone uno o più programmi per la riqualificazione sismica degli edifici pubblici [comma 2, lettera a), n. 1] e per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell’area dei Campi Flegrei [comma 2, lettera a), n. 2]. Il Commissario attua i suddetti interventi, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [comma 2, lettera b)].
Il compenso del Commissario straordinario, che resta in carica sino al 31 dicembre 2027, è determinato, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, in misura non superiore ad euro 100.000 annui (cui vanno aggiunti, come precisato dalla relazione tecnica, gli oneri a carico dell’amministrazione)[33]. Il Commissario straordinario, inoltre, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in aggiunta al suddetto compenso, fermo restando il limite massimo retributivo di legge, conserva il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio dell’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa (comma 4).
Per il supporto del Commissario straordinario viene istituita una struttura temporanea cui è assegnato un contingente massimo di 25 unità di personale [1 dirigente generale e 2 dirigenti non generali, nominati anche ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001[34], e 22 non dirigenti] dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell’amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale è riconosciuto il trattamento economico accessorio del personale non dirigente della Presidenza del Consiglio e può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti. Al personale dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta ai dirigenti della Presidenza del Consiglio. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario[35]. Viene altresì previsto che mediante il DPCM con cui viene nominato il Commissario straordinario e costituita la relativa struttura di supporto siano determinate, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale necessarie al funzionamento della medesima struttura (comma 5).
Il Commissario straordinario può, altresì, nominare un numero massimo di 5 esperti (con un compenso massimo annuo pro capite di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione) e, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvalersi di specifiche strutture pubbliche individuate dalla norma. Il Commissario può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento (comma 6).
Gli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, sono indicati nel limite massimo di euro 1.856.294 per il 2024 e di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 (comma 9); per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici di cui al comma 2, lettera a), n. 1, e per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui al comma 2, lettera a), n. 2, è autorizzata inoltre la spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo 2024 - 2029, di cui euro 44.084.000 per il 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per il 2027, euro 97.026.000 per il 2028 ed euro 89.095.000 per il 2029. Tali risorse sono destinate, nei termini e secondo il cronoprogramma indicati dalla norma, alla realizzazione dei medesimi specifici suddetti interventi (comma 10).
Al riguardo, si osserva che la previsione dell’indisponibilità di posti nei ruoli delle amministrazioni cedenti personale in caso di applicazione dell’istituto del fuori ruolo viene prevista con esclusivo riguardo all’alimentazione del personale della struttura, laddove, considerato che anche il Commissario straordinario può essere nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche (Cfr. comma 4), andrebbe valutata l’opportunità di prevedere tale indisponibilità anche per l’ipotesi in cui il Commissario, ai fini della sua nomina, venisse collocato in posizione di fuori ruolo nella propria amministrazione d’origine.
Quanto agli oneri relativi ai commi 1, 4, 5 e 6 non si formulano osservazioni considerato che gli stessi appaiono complessivamente configurati come limiti massimi di spesa e che il comma 5 consente al DPCM, mediante il quale viene nominato il Commissario straordinario e costituita la relativa struttura di supporto, di modulare le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale necessarie al funzionamento della medesima struttura nei limiti delle risorse di cui al comma 9.
Appare invece opportuno, al fine di consentirne la verifica, che il Governo fornisca i dati sottostanti la quantificazione degli oneri indicati al comma 10, relativi agli interventi per la riqualificazione sismica degli edifici pubblici e per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari, di cui ai punti 1) e 2), della lettera a) del comma 2.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 9 provvede agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6 del medesimo articolo, quantificati nel limite massimo di 1.856.294 euro per l'anno 2024 e di 3.712.586 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, si rileva che detto Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 88.659.781 euro per l’anno 2024, a 106.371.658 euro per l’anno 2025 e a 268.515.522 euro per l’anno 2026. Al riguardo, nel segnalare che, come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo Fondo risulta una disponibilità di competenza di 25.971.796 euro per l’anno 2024, si rileva l’esigenza che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle risorse del predetto Fondo anche negli anni successivi al 2024, nonché assicuri che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Si fa altresì presente che il comma 11 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 10, pari a 44.084.000 euro per l'anno 2024, a 56.650.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 77.250.000 euro per l'anno 2027, a 97.026.000 euro per l'anno 2028 ed a 89.095.000 euro per l'anno 2029, mediante le seguenti modalità:
- quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- quanto a 20.834.000 euro per l'anno 2024, a 30.900.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 41.200.000 euro per l'anno 2027, a 40.376.000 euro per l'anno 2028 e a 42.745.000 euro per l'anno 2029, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020;
- quanto a 15.450.000 euro per l'anno 2024, a 25.750.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 36.050.000 euro per l'anno 2027, a 56.650.000 euro per l'anno 2028 e a 46.350.000 euro per l'anno 2029, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c), mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020[36].
Nel ricordare che la disposizione in esame corrisponde all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2024, confluito nel presente provvedimento, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si fa presente, preliminarmente, che la stessa non sembra configurarsi alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio, riconducibile al dettato dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, limitandosi piuttosto a indicare gli stanziamenti di bilancio di cui si prevede l’utilizzo al fine di dare attuazione agli interventi previsti dalla norma. Tale ricostruzione appare, del resto, suffragata dal fatto che a tale disposizione, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del decreto-legge n. 91 del 2024, non erano ascritti effetti né sul fronte degli oneri né su quello dei corrispondenti mezzi di copertura. Tanto premesso, si ricorda che l’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 ha istituito un Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione originaria di 1,9 miliardi di euro per l’anno 2017, di 3,15 miliardi di euro per l’anno 2018, di 3,5 miliardi di euro per l’anno 2019 e di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in determinati settori di spesa puntualmente elencati dalla norma istitutiva.
Si rammenta, altresì, che, per effetto della ripartizione del citato Fondo disposta con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, al Ministero dell’economia e delle finanze è stato attribuito, per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico, l’importo complessivo di circa 2,95 miliardi di euro per gli anni dal 2017 al 2032 e che quota parte di tali risorse, cui attinge il provvedimento in esame, sono iscritte sul citato capitolo 7458 del medesimo Ministero, denominato “Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia”. Al riguardo, si rappresenta che detto capitolo, nell’ambito del vigente bilancio triennale, reca una dotazione iniziale pari a 146.700.000 euro per l’anno 2024, 100.000.000 euro per l’anno 2025 e 150.000.000 euro per l’anno 2026. Tali importi risultano integralmente trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritti sul capitolo di spesa 908.
Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto, altresì, di quanto precisato dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 91 del 2024 in ordine alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura con riguardo a tutte le annualità prese in considerazione e che il loro impiego non pregiudica la realizzazione degli interventi in corso, né di quelli programmati, trattandosi di risorse libere e non impegnate. Si ricorda, peraltro, che analoga modalità di copertura è prevista dal successivo articolo 9-quinquies, comma 1.
Con riferimento alla seconda e alla terza modalità di copertura finanziaria, si ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritto sul capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca uno stanziamento iniziale di bilancio, per il triennio 2024-2026, pari ad euro 13.477.979.000 per l’anno 2024, ad euro 14.956.291.000 per l’anno 2025 e ad euro 8.915.420.000 per l’anno 2026. In proposito, si rileva che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta al momento accantonato, per l’anno in corso, un importo equivalente alla somma delle voci di copertura in esame, pari a 36.284.000 euro. Tanto premesso, si prede atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 91 del 2024 in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura con riguardo a tutte le annualità prese in considerazione e che il loro impiego non pregiudica la realizzazione degli interventi in corso, né di quelli programmati, trattandosi di risorse libere e non impegnate. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.
Soppressione dell’articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984
Normativa previgente L’articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, per consentire l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, ha autorizzato la spesa di lire 130 miliardi per l'anno 1985. Tale somma è stata assegnata al presidente della giunta regionale della Campania, commissario straordinario di Governo, che provvede, con i poteri di cui all'articolo 84 della legge n. 219 del 1981, sulla base di un apposito programma da approvarsi dal Consiglio regionale.
Le norme – che riproducono l’articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 91 del 2024 - abrogano l’articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 che ha assegnato al presidente della giunta regionale della Campania, commissario straordinario di Governo, l’autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 11, diciottesimo comma, affinché provvedesse all'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico sulla base di un apposito programma.
Entro il 1° settembre 2024[37], il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del suddetto programma di adeguamento.
La relazione deve contenere contenente l’indicazione:
a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento, con la specificazione dello stato di avanzamento, nonché di quelli da avviare;
b) della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli interventi;
c) dell’entità delle risorse stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti dal citato programma;
d) dell’entità delle risorse occorrenti per il completamento degli interventi inseriti nel predetto programma e non ancora avviati;
e) dei rapporti attivi e passivi di titolarità del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario, ai sensi del soppresso articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, afferenti all’esecuzione degli interventi, compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari ovvero a contraenti generali;
f) degli eventuali contenziosi e del loro esito;
g) dell’entità delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario.
Si prevede altresì che con decreto adottato ai sensi del comma 13, alinea[38], sia stabilita la data di soppressione della struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984. Fino a tale data, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2024, detta struttura di supporto, con il personale ad essa assegnato alla data del 3 luglio 2024 e nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo, assicura lo svolgimento delle attività necessarie e urgenti correlate agli interventi in corso, con particolare riferimento alle opere o ai lavori già eseguiti o in fase di collaudo, inviando con cadenza periodica, almeno mensile, apposita relazione al Commissario, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze–Dipartimento RGS.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a riassumere in breve le disposizioni in esame, afferma che le stesse presentano natura programmatica e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame abrogano l’articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 che ha assegnato al Presidente della Giunta regionale della Campania, commissario straordinario di Governo, l’autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 11, diciottesimo comma, affinché provvedesse all'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico sulla base di un apposito programma. Il Presidente della Regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del suddetto programma di adeguamento. Tutto ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.
Infine, si prevede che con decreto sia stabilita la data di soppressione della struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984. Fino a tale data, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, detta struttura di supporto, con il personale ad essa assegnato alla data del 3 luglio 2024 e nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo, assicura lo svolgimento delle attività necessarie e urgenti correlate agli interventi in corso, con particolare riferimento alle opere o ai lavori già eseguiti o in fase di collaudo.
Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che, come specificato dalle disposizioni, la struttura di supporto opera nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo.
ARTICOLO 9-ter, commi da 13 a 16
Le norme – che riproducono con talune modificazioni l’articolo 2, commi da 13 a 15, del decreto-legge n. 91 del 2024 - prevedono che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, siano individuati:
a) gli interventi inseriti del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili. Si considerano non avviati anche gli interventi oggetto di affidamento da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario, a concessionari o a contraenti generali in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stata iniziata l’attività realizzativa ovvero in relazione ai quali, alla medesima data, non siano stati sottoscritti dai predetti concessionari o contraenti generali i contratti con gli operatori economici incaricati della loro realizzazione;
b) gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data del 3 luglio 2024, suscettibili di essere trasferiti ai sensi del successivo comma 14[39]. Si considerano in corso gli interventi per i quali sia già stata iniziata la fase di realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di appalto di lavori, compresi quelli stipulati dai concessionari o dai contraenti generali individuati dal Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario, e quelli oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte (comma 13).
La realizzazione dei suddetti interventi è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 dell’articolo 9-ter in esame, che vi provvede con i poteri e le modalità di cui ai successivi commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto di cui al comma 13, il Commissario straordinario provvede, altresì, al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera b) del comma 13, subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali, trasmettendo al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento RGS, una relazione annuale sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con il decreto di cui al comma 13, è, altresì, disciplinato il subentro dell’autorità competente in via ordinaria nell’attuazione di ulteriori interventi diversi da quelli prima indicati e in corso e in corso alla data del 3 luglio 2024, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi (comma 14).
Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere una relazione sull’attività del Commissario straordinario, che illustra lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate, con indicazione delle risorse utilizzate (comma 15).
Viene infine modificato l’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 140 del 2023, in materia di analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica, al fine di coordinare le previsioni in esso contenute con le funzioni attribuite al Commissario straordinario di cui al comma 1 dell’articolo 9-ter in esame (comma 16).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a riassumere in breve le disposizioni in esame, afferma quanto segue:
· in relazione al comma 13, che le previsioni introdotte non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
· per quanto attiene al comma 14, il comma in esame ha contenuto ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
· riguardo al comma 16, chiarisce che le modifiche apportate all'articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, sono finalizzate a coordinare le previsioni in esso contenute con le funzioni attribuite al Commissario straordinario. Ciò in considerazione dell'attribuzione al medesimo Commissario della funzione di procedere all'attuazione degli interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, sulla base delle risultanze del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate. La disposizione ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
·
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che con DPCM siano individuati gli interventi, la cui realizzazione è affidata al Commissario straordinario, inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili. Sono altresì individuati gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data del 3 luglio 2024, suscettibili di essere trasferiti al Commissario straordinario, che provvede al loro completamento, subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La Regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle strutture regionali, trasmettendo al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento RGS, una relazione annuale sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con i decreti sopra citati è altresì disciplinato il subentro dell’autorità competente in via ordinaria nell’attuazione di ulteriori interventi diversi da quelli prima indicati e in corso, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.
In proposito non si hanno osservazioni da formulare.
Le norme – che riproducono l’articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2024 - prevedono che siano dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi previsti dalle disposizioni dell’articolo in esame (comma 1).
Si fa riferimento in particolare agli interventi:
· inseriti nei programmi, predisposti dal commissario straordinario, di cui all’articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2) del decreto-legge in esame[40];
· a quelli previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter[41];
· a quelli indicati nell’articolo 9-quinquies del decreto-legge in esame finalizzati ad assicurare la continuità dell’attività scolastica[42].
Si prevede, altresì, che per i suddetti interventi alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi, si applichino, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici, di cui all’articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021[43]. Viene inoltre prevista la deroga alle seguenti disposizioni normative:
- articolo 95, del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di autorizzazione a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui;
- articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, che disciplina la valutazione di incidenza (procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento o attività che incida su un sito o proposto sito della rete Natura 2000), limitatamente ai termini temporali;
decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), con riferimento agli articoli 189 (catasto dei rifiuti), 190 (registro cronologico di carico e scarico), 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale), 211 (autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione), 212 (albo nazionale gestori ambientali), 214 (determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate), 215 (auto-smaltimento) e 216 (operazioni di recupero);
- decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), con riferimento:
· all’articolo 37, in materia di programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltante di affidare l’appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
· all’articolo 54, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
· all’articolo 119, comma 5, in materia di subappalto, allo scopo di consentire l’immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti (comma 2).
Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza fino al doppio di quanto previsto dall’articolo 126 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame recano misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei. Tenuto conto dell'urgenza nella realizzazione degli interventi, tesi a fronteggiare il rischio bradisismico proprio della zona di intervento delimitata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, si prevedono deroghe alla disciplina vigente in funzione acceleratoria e semplificatoria degli incombenti procedurali, fermo rimanendo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.
Le disposizioni assumono natura ordinamentale, declinando le deroghe procedimentali ammissibili in relazione alle ragioni di urgenza alla base degli interventi infrastrutturali e sul patrimonio pubblico, ragion per cui dall'attuazione dell'articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che siano dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi richiamati dalle disposizioni medesime. Inoltre, per i suddetti interventi alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici, di cui all’articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021. Vengono altresì indicate una serie di deroghe alla legislazione vigente in funzione acceleratoria e semplificatoria.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che la RT definisce tali disposizioni come di natura ordinamentale, dalla cui attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Infine, non si hanno osservazioni da formulare anche in merito alle disposizioni che inseriscono la possibilità di prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza fino al doppio di quanto previsto dall’articolo 126 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e lavorazioni su più turni giornalieri.
Misure urgenti per assicurare la continuità scolastica
Si evidenzia che l’articolo 9-quinquies (oggetto di verifica nella presente scheda) riproduce il contenuto dell’articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2024 (AS 1180) che è confluito nel testo del provvedimento in esame per effetto dell’approvazione al Senato dell’emendamento del Governo 9.0.1000.
Le norme sono volte a garantire la continuità scolastica nei territori colpiti dall’evento sismico del 20 maggio 2024. In particolare, viene demandata al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei[44] l'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento[45], danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per il 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sul fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze istituito con la legge di bilancio 2017[46], relativamente alle somme assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze[47] per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1).
Si rammenta che il predetto fondo, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, è stato istituito con la finalità di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in diversi settori di spesa tra cui quello della prevenzione del rischio sismico.
Inoltre, la regione Campania è autorizzata ad avvalersi, nelle more della realizzazione dei predetti interventi, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 per il 2024. La copertura degli oneri derivanti da tale misura è assicurata mediante una riduzione, per pari importo, delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali[48].
Per l’attuazione della citata misura è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, l’apertura di una apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al suo interno, dalla Regione Campania e alimentata dalle risorse provenienti dal predetto Fondo[49] (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive, al testo originario dell’articolo in esame, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Utilizzo da parte della Regione Campania dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati uso scolastico in eventi emergenziali (articolo 4, comma 2) |
1,3 |
|
|
|
1,3 |
|
|
|
1,3 |
|
|
|
Minori spese in conto capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione del Fondo per le emergenze nazionali (FEN), di cui all'art. 44 del D.Lgs. 1/2018 (articolo 4, comma 2) |
1,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione del Fondo per le emergenze nazionali (FEN), di cui all'art. 44 del D.Lgs. 1/2018 (articolo 4, comma 2) |
|
|
|
|
1,3 |
|
|
|
1,3 |
|
|
|
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1162), oltre a riportare il contenuto delle norme, reca una quantificazione complessiva degli oneri derivanti dalla loro attuazione, pari ad euro 16.250.000 per l'anno 2024, indicando – coerentemente con quanto disposto dalle norme stesse – le relative coperture come segue:
- quanto ad euro 15.000.000 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e che presenta sufficienti disponibilità;
- quanto ad euro 1.250.000, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e che presenta sufficienti disponibilità.
In merito ai profili di quantificazione, demanda al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei[50] l'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento[51], danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, prevedendo a tal fine specifici limiti di spesa per il 2024 in relazione agli interventi da realizzare.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che l’onere risulta limitato all’ammontare dello stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo comma, pari a 1.250.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
In proposito, nel ricordare che la disposizione in esame corrisponde all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2024, confluito nel presente provvedimento, si evidenzia che il Fondo per le emergenze nazionali, iscritto sul capitolo 979 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, reca una dotazione iniziale per il triennio in corso pari a 770.000.000 di euro per l’anno 2024 e 340.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al riguardo, nel prendere atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riferita al citato decreto-legge n. 91 del 2024 in ordine alla disponibilità delle risorse del Fondo, si rileva che la riduzione operata dal comma in esame è riportata nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari come minore spesa in conto capitale per quanto attiene al saldo netto da finanziare e come minore spesa corrente per i saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Appare, pertanto, opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine a tale diversa contabilizzazione, tenuto conto del fatto che la disposizione in esame reca la copertura finanziaria di oneri di parte corrente.
Si ricorda, altresì, che anche il successivo articolo 9-sexies del decreto in esame provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali.
Contributi per l’autonoma sistemazione
Si evidenzia che l’articolo 9-sexies (oggetto di verifica nella presente scheda) riproduce il contenuto dell’articolo 5 del decreto legge n. 91 del 2024 (AS 1180) che è confluito nel testo del provvedimento in esame per effetto dell’approvazione al Senato dell’emendamento governativo 9.0.1000.
La norma riconosce alla regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, la facoltà di assegnare, nel limite massimo di euro 1.800.000 per il 2024 e di euro 3.600.000 per il 2025, un contributo per l’autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti (compresi i casi in cui per detti provvedimenti sia stata chiesta la verifica di agibilità) adottati, entro la data del 3 luglio 2024, delle competenti autorità in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima mensile, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare (comma 1).
La norma dispone altresì la decorrenza dei citati contributi, individuata nella data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, anche a seguito dell’attuazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno[52] o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile, precisando che, in ogni caso, i contributi non possano essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e che gli stessi non siano spettanti qualora l’esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione (comma 2). Inoltre, è previsto che dalla data di erogazione dei contributi in argomento cessi l’erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti menzionati eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato (comma 3). Infine, la norma reca la quantificazione degli oneri derivanti dalla sua attuazione, espressi in termini di limite massimo, e l’indicazione delle relative coperture: euro 3.453.000 per l’anno 2024 ed euro 6.906.000 per l’anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali[53] (comma 4).
La norma autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti finanziari.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1162) dà conto della determinazione dell’importo medio del contributo oggetto della norma, stimando che, sulla base dei dati attualmente disponibili relativi alle verifiche AEDES in corso, la misura possa arrivare ad interessare circa 1000 unità e che, utilizzando il valore medio giornaliero pro capite registrato in occasione del sisma centro-Italia (10 euro), il fabbisogno massimo complessivo sia pari a 300 euro/mese per persona. Con riguardo all’erogazione del predetto contributo, la RT – oltre a evidenziare la quantificazione dei relativi oneri nei limiti previsti dalla stessa norma – fornisce rassicurazioni in merito alle coperture, precisando che il Fondo per le emergenze nazionali (le cui risorse, secondo quanto dispone la norma stessa, sono trasferite ad apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato per far fronte alla misura in parola) presenta sufficienti disponibilità.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, come modificata durante l’esame al Senato, riconosce alla regione Campania la facoltà di assegnare, nel limite massimo di euro 3.453.000 per il 2024 e di euro 6.906.000 per il 2025, un contributo per l’autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata del 3 luglio 2024 delle competenti autorità in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2024, stabilendo altresì i relativi parametri (numerosità del nucleo familiare, età e condizione di disabilità dei componenti) per l’erogazione in termini di misura massima mensile. La norma dispone altresì la decorrenza dei citati contributi, le condizioni per la relativa spettanza, nonché la quantificazione degli oneri derivanti dalla sua attuazione, espressi in termini di limite massimo di spesa, e l’indicazione delle relative coperture.
La relazione tecnica stima, sulla base dei dati disponibili relativi alle verifiche in corso, che l’importo medio del contributo oggetto della norma sia pari a 300 euro/mese per persona, prevedendo che la misura possa arrivare ad interessare circa 1000 unità. Con riguardo all’erogazione del predetto contributo, la RT – oltre a evidenziare la quantificazione dei relativi oneri nei limiti previsti dalla stessa norma – fornisce rassicurazioni in merito alle coperture.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’ammontare dello stanziamento.
Interventi di nuova costruzione
Le norme dispongono che, al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza pubblica nell’area dei Campi Flegrei interessata dal bradisismo[54], la regione Campania adotta, entro il 1° ottobre 2024, gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento, e ad evitare l’incremento del carico urbanistico in un’area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 131 del 2003[55]. Fino all’adozione delle specifiche misure di prevenzione dell’incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, nella predetta zona è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d’uso residenziale.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, afferma che le norme pongono taluni divieti in relazione al rilascio di nuovi titoli edilizi per interventi di nuova costruzione nella zona dei Campi Flegrei colpita dal fenomeno del bradisismo.
In particolare, la disciplina è giustificata dall'esigenza di fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nella zona ed evitare l'incremento del carico urbanistico residenziale in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza.
La disposizione assume natura ordinamentale, precludendo lo svolgimento di apposita attività amministrativa (rilascio di una particolare categoria di titoli edilizi), ragion per cui dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, il divieto di rilascio di titoli edilizi con destinazione residenziale è recato in una disposizione primaria, riguardante un'intera area e non beni determinati, assume un carattere temporaneo (operando fino all’adozione delle misure di prevenzione del carico urbanistico), è motivato da ragioni di pubblico interesse (afferendo a beni primari quali l'incolumità e la sicurezza pubblica) e, comunque, incide soltanto su alcuni interventi edilizi (di nuova costruzione) e in relazione ad una specifica destinazione d'uso (residenziale), con la conseguenza che da un tale divieto non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Parimenti, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione alla posizione della Regione Campania, venendo in rilievo pubblici poteri (correlati al governo del territorio) rientranti nelle attribuzioni regionali dovranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame differiscono e pongono taluni divieti in relazione al rilascio di nuovi titoli edilizi per interventi di nuova costruzione nella zona dei Campi Flegrei colpita dal fenomeno del bradisismo. Atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, non si hanno, pertanto, rilievi da formulare.
Le norme, che riproducono quanto disposto dall’articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2024 ora confluito nel presente provvedimento, al fine di assicurare un’efficiente programmazione e quantificazione economica degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d’uso residenziale, che non risulti essere oggetto dei contributi di cui all’articolo 9-nonies[56] e che sia ubicato nella zona di intervento di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a) [57], prevedono che i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli comunichino, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l’elenco degli immobili ubicati nel predetto territorio interessato dall’analisi di vulnerabilità sismica dell’edilizia privata[58], con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci.
Da tali elenchi sono esclusi gli immobili per cui risultano presentate istanze di condono[59] non ancora definite alla data del 3 luglio 2024 (comma 1).
Viene stabilito, altresì, che entro 60 giorni dalla conclusione dell’analisi di vulnerabilità sismica dell’edilizia privata, la regione Campania trasmetta al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica.
Gli immobili interessati dal citato programma sono quelli individuati, all’esito della predetta analisi, come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.
La proposta contiene, in particolare:
- una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica;
- l’indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica;
- la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell’effettuazione dei predetti interventi.
Infine, viene disposto che, qualora il termine di cui sopra non sia rispettato, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare proponga al Presidente del Consiglio dei ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 131 del 2003 (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma in oggetto.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che la finalità del presente articolo è quella di assicurare la piena efficienza della programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale dell'area dei Campi Flegrei. Nello specifico, la disposizione risulta necessaria per consentire la programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato, dei soli immobili muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda, come previsto dall'articolo 9-nonies, comma 6. A tal fine, sulla base della ricognizione operata dai Comuni e delle risultanze delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, potrà stimarsi l'impegno finanziario derivante da una programmazione di interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato munito di regolare titolo edilizio con destinazione d'uso residenziale, ubicato nel territorio individuato ai sensi di cui dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 140 del 2023.
Per quanto concerne gli aspetti finanziari, la relazione tecnica sottolinea che la disposizione in esame non determina nuovi od ulteriori oneri per la finanza pubblica. In particolare, da un lato, infatti, viene evidenziato che le attività richieste ai Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli e alla regione Campania rientrano tra le attività istituzionalmente attribuite a detti enti e, dall'altro, la proposta che la regione Campania è tenuta a presentare ha un contenuto meramente programmatico dal momento che essa consiste nell'indicazione degli immobili privati necessitanti di interventi, all'esito dell'analisi della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato dell'area flegrea, da svolgersi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023, e nella quantificazione dei relativi costi.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli comunichino alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l’elenco degli immobili, ad esclusione di quelli per cui risultano presentate istanze di condono[60] non ancora definite alla data del 3 luglio 2024, ubicati nel territorio di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del presente provvedimento interessato dall’analisi di vulnerabilità sismica dell’edilizia privata[61] in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. È, altresì, disposto che entro 60 giorni dalla conclusione della citata analisi di vulnerabilità sismica dell’edilizia privata, la regione Campania trasmetta al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica. Tale proposta contiene, tra l’altro, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo. Al riguardo considerato, da un lato, che le norme in commento impongono, entro termini perentori, ai comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli e alla Regione Campania la redazione, rispettivamente, di un elenco degli immobili, ubicati nei propri territori interessati dall’analisi di vulnerabilità sismica dell’edilizia privata, e una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica di tali immobili, dall’altro, che la relazione tecnica specifica che tali attività rientrano nei compiti istituzionali delle citate istituzioni e di conseguenza possono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario che il Governo assicuri che quanto loro richiesto sia effettivamente attuabile dalle summenzionate amministrazioni con le risorse disponibili nei rispettivi bilanci.
Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili
Si evidenzia che l’articolo 9-novies (oggetto di verifica nella presente scheda) riproduce il contenuto dell’articolo 8 del decreto legge n. 91 del 2024 (AS 1180) che è confluito nel testo del provvedimento in esame per effetto dell’approvazione al Senato dell’emendamento governativo 9.0.1000.
La norma, al fine di favorire l’immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 che ha interessato la zona dei Campi Flegrei, dispone un’autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro nel 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 destinata al riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti (compresi i casi in cui per detti provvedimenti sia stata chiesta la verifica di agibilità) adottati, entro il 3 luglio 2024, delle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 (comma 1). La norma stabilisce altresì i criteri per l’erogazione del contributo in parola, precisando che lo stesso è concesso per metro quadro di superficie coperta dell’edificio[62] nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri (per interventi di ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali) e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi (per interventi di riparazione e miglioramento sismico), e che per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo (comma 2).
Inoltre, nel corso dell’esame in prima lettura il Senato è stata introdotta una disposizione volta a precisare che il contributo in argomento non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF dei beneficiari (comma 2-bis).
Con riguardo ai soggetti richiedenti, la norma menziona il proprietario o l’usufruttuario dell’unità immobiliare sgomberata, o ancora il conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall’usufruttario dell’unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l’atto di delega al ripristino dell’immobile rilasciato dal proprietario o dall’usufruttuario.
Inoltre, la norma reca disciplina della domanda di contributo, specificando che sia presentata dal soggetto legittimato al Comune nel cui territorio è ubicato l’immobile sgomberato e determinandone il contenuto.
Con riguardo ai requisiti della domanda di contributo, la norma stabilisce che la stessa debba contenere anche la dichiarazione[63] in ordine all’eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e che vi siano allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio ove prescritto;
b) la copia del provvedimento di sgombero;
c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti, tra gli altri elementi, il nesso di causalità tra l’evento sismico del 20 maggio 2024, i danni all’immobile alla base del provvedimento di sgombero, nonché i lavori da eseguire (compresa la relativa valutazione economica);
d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell’unità immobiliare (comma 3).
Nei casi di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l’intero edificio. In tali casi, il contributo è dovuto anche qualora tra le unità immobiliari componenti l’edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d’uso diversa da quella residenziale (comma 4). La norma dispone altresì che i Comuni siano tenuti a istruire le domande e ad adottare il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo e che gli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno siano ultimati e rechino apposito certificato di regolare esecuzione entro il termine stabilito con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, a pena di decadenza dal diritto al contributo (comma 5). Inoltre, è precisato che il riconoscimento dei contributi in argomento sia al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni. Con riguardo alla concessione dei contributi, la norma stabilisce come condizione necessaria che gli immobili danneggiati siano muniti di titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda (comma 6).
La norma affida ad un decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare[64] la definizione di:
a) criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse occorrenti per l’erogazione dei contributi in parola e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;
b) procedure e criteri di priorità nell’assegnazione dei contributi nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari;
c) modalità di presentazione delle domande di contributo;
d) termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi;
e) tempi e modalità di rendicontazione da parte dei Comuni dei contributi riconosciuti (comma 7).
Il prospetto riepilogativo ascrive al testo originario dell’articolo in esame, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
Contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno degli edifici residenziali inagibili (articolo 8, comma 1) |
20,0 |
15,0 |
15,0 |
|
20,0 |
15,0 |
15,0 |
|
20,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Minori spese in conto capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione delle risorse destinate all'intervento di completamento Progetto Bandiera Erzelli, di cui all'art. 1, c. 277, della L. 213/2023 (articolo 8, comma 8, lettera a) |
20,0 |
|
|
|
20,0 |
|
|
|
20,0 |
|
|
|
Riduzione Tabella B- MEF (articolo 8, comma 8, lettera b.1) |
|
4,2 |
4,9 |
|
|
4,2 |
4,9 |
|
|
4,2 |
4,9 |
|
Riduzione Tabella B – MIMIT (articolo 8, comma 8, lettera b.2) |
|
0,9 |
1,1 |
|
|
0,9 |
1,1 |
|
|
0,9 |
1,1 |
|
Riduzione Tabella B – LAVORO (articolo 8, comma 8, lettera b.3) |
|
0,6 |
0,8 |
|
|
0,6 |
0,8 |
|
|
0,6 |
0,8 |
|
Riduzione Tabella B – GIUSTIZIA (articolo 8, comma 8, lettera b.4) |
|
0,5 |
|
|
|
0,5 |
|
|
|
0,5 |
|
|
Riduzione Tabella B – MAECI (articolo 8, comma 8, lettera b.5) |
|
0,6 |
0,8 |
|
|
0,6 |
0,8 |
|
|
0,6 |
0,8 |
|
Riduzione Tabella B – ISTRUZIONE (articolo 8, comma 8, lettera b.6) |
|
0,9 |
|
|
|
0,9 |
|
|
|
0,9 |
|
|
Riduzione Tabella B – INTERNO (articolo 8, comma 8, lettera b.7) |
|
0,5 |
0,6 |
|
|
0,5 |
0,6 |
|
|
0,5 |
0,6 |
|
Riduzione Tabella B – MASE (articolo 8, comma 8, lettera b.8) |
|
1,2 |
0,7 |
|
|
1,2 |
0,7 |
|
|
1,2 |
0,7 |
|
Riduzione Tabella B – MIT (articolo 8, comma 8, lettera b.9) |
|
0,7 |
1,3 |
|
|
0,7 |
1,3 |
|
|
0,7 |
1,3 |
|
Riduzione Tabella B – MUR (articolo 8, comma 8, lettera b.10) |
|
1,1 |
0,4 |
|
|
1,1 |
0,4 |
|
|
1,1 |
0,4 |
|
Riduzione Tabella B – DIFESA (articolo 8, comma 8, lettera b.11) |
|
0,8 |
1,1 |
|
|
0,8 |
1,1 |
|
|
0,8 |
1,1 |
|
Riduzione Tabella B – MASAF (articolo 8, comma 8, lettera b.12) |
|
0,3 |
1,1 |
|
|
0,3 |
1,1 |
|
|
0,3 |
1,1 |
|
Riduzione Tabella B – CULTURA (articolo 8, comma 8, lettera b.13) |
|
1,0 |
0,3 |
|
|
1,0 |
0,3 |
|
|
1,0 |
0,3 |
|
Riduzione Tabella B – SALUTE (articolo 8, comma 8, lettera b.14) |
|
0,9 |
1,1 |
|
|
0,9 |
1,1 |
|
|
0,9 |
1,1 |
|
Riduzione Tabella B – TURISMO (articolo 8, comma 8, lettera b.15) |
|
0,8 |
0,9 |
|
|
0,8 |
0,9 |
|
|
0,8 |
0,9 |
|
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1162), sulla base dei dati attualmente disponibili relativi alle verifiche AEDES in corso, stima che si arrivi a circa 500 nuclei familiari sgomberati con ordinanza. Con riguardo alla determinazione del contributo oggetto della norma, sulla base dei parametri stabiliti dalla norma stessa, la RT ne precisa la procedura per il calcolo (ottenuto moltiplicando il valore massimo di riferimento per mq commisurato al relativo esito di agibilità), ribadendo i limiti massimi di erogazione per edificio stabiliti dalla norma: 450 € per gli edifici con esito di agibilità B o C (danni leggeri) e 1200 €/mq per gli edifici con esito di agibilità E (danni severi). Inoltre, la RT puntualizza che, con riferimento alle attività a carico delle Amministrazioni comunali, la disposizione non determina nuovi od ulteriori oneri, trattandosi di attività correlate ai compiti istituzionali in materia edilizia, funzionali al rilascio o alla verifica dei titoli edilizi per i relativi interventi di riqualificazione sismica, per cui le attività amministrative aventi ad oggetto la concessione dei contributi in parola sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Coerentemente con il disposto normativo, la RT afferma che i contributi sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni. Con riguardo alla quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione della misura in argomento e alle relative coperture, la RT conferma quanto previsto dalla norma, talché il limite di spesa stabilito dalla norma risulta essere pari a 50 milioni di euro complessivi (20 milioni di euro nel 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) e le risorse occorrenti per farvi fronte come segue:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, relativamente all'intervento riguardante il completamento Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;
b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 932.369 l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, al fine di favorire l’immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 nell’area dei Campi Flegrei, dispone un’autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro nel 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 destinata al riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati entro il 3 luglio 2024. La norma precisa che il contributo in argomento non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF dei beneficiari e definisce altresì i criteri per l’erogazione, la disciplina della domanda di contributo, nonché le ulteriori condizioni per la concessione[65] e affida la regolazione di dettaglio ad un successivo decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.
La relazione tecnica stima che, sulla base dei dati disponibili relativi alle verifiche in corso, il numero di nuclei familiari sgomberati possa arrivare a 500. Con riguardo alla determinazione del contributo oggetto della norma, sulla base dei parametri stabiliti dalla norma stessa, la RT ne precisa la procedura per il calcolo (ottenuto moltiplicando il valore massimo di riferimento per mq commisurato al relativo esito di agibilità), ribadendo i limiti massimi di erogazione per edificio stabiliti dalla norma. Inoltre, la RT puntualizza che, con riferimento alle attività a carico delle Amministrazioni comunali, la disposizione non determina nuovi o ulteriori oneri, trattandosi di attività correlate ai compiti istituzionali in materia edilizia, per cui le attività amministrative aventi ad oggetto la concessione dei contributi in parola sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riguardo alla quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione della misura in argomento, la RT conferma quanto previsto dalla norma.
Riguardo alla quantificazione degli oneri, non si hanno osservazioni da formulare trattandosi comunque di oneri limitati all’ammontare dello stanziamento previsto. Con particolare riferimento alla disposizione, introdotta in prima lettura il Senato, volta a precisare che il contributo in argomento non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF dei beneficiari, non si formulano osservazioni in quanto la stessa non risulta suscettibile di determinare una riduzione di entrate a legislazione vigente già scontate sui saldi di finanza pubblica, come peraltro si evince dal prospetto riepilogativo.
Con riguardo invece alle attività che sono chiamate a svolgere le amministrazioni comunali, andrebbe assicurato che tali attività, pur rientrando nei relativi compiti istituzionali, possano effettivamente essere svolte da tali amministrazioni nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che le lettere a) e b) del comma 9 dell’articolo 9-novies provvedono agli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, recata dal comma 1 del medesimo articolo, tramite le seguenti modalità:
- quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2024, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, relativamente all'intervento riguardante il completamento Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;
- quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti riferiti a tutti i ministeri per gli importi ivi specificati.
In proposito, nel ricordare che la disposizione in esame corrisponde all’articolo 8, comma 9, del decreto-legge n. 91 del 2024, confluito nel presente provvedimento, in merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si ricorda che l’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione ha stanziato risorse pari, nel complesso, a 210.265.400 euro per l’anno 2024, a 154 milioni di euro per l’anno 2025, a 176 milioni di euro per l’anno 2026, a 70 milioni di euro per l’anno 2027, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, destinandole al rifinanziamento degli interventi infrastrutturali individuati nell’allegato V annesso alla medesima legge n. 213 del 2023, che ha contestualmente suddiviso le risorse medesime tra ciascuno dei predetti interventi.
In particolare, come indicato nell’allegato V alla citata legge n. 213 del 2023, al completamento del Progetto Bandiera “Erzelli-strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale” sono stati destinati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029.
Al riguardo, si ravvisa l’esigenza di acquisire preliminarmente una conferma dal Governo circa l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria, segnalandosi, peraltro, che per effetto della disposizione in esame si determina l’azzeramento, per l’anno 2024, dello stanziamento destinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, al completamento del suddetto Progetto Bandiera. Si rammenta che analoga rassicurazione è stata già fornita dal Governo in relazione alla copertura finanziaria di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 89 del 2024[66], che comporta l’esaurimento delle risorse stanziate, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, per la realizzazione della medesima opera, durante l’esame di tale ultimo provvedimento presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati[67].
Quanto agli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica, si rileva che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del citato decreto-legge n. 91 del 2024 ascrive tanto alle disposizioni onerose quanto alle relative coperture finanziarie un profilo temporale identico sul saldo netto da finanziare, da un lato, e sul fabbisogno e sull’indebitamento netto, dall’altro. Al riguardo, si osserva, peraltro, che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al complesso degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023 quantificava i relativi effetti in misura differenziata, sotto il profilo temporale, sul saldo netto da finanziare, da un lato, e sul fabbisogno e l’indebitamento netto, dall’altro[68].
In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, nel rilevare l’equivalenza tra l’onere per ciascuno degli anni 2025 e 2026 imputato allo stanziamento del fondo speciale di conto capitale e la somma delle voci riferite ai singoli accantonamenti ministeriali di cui si prevede la riduzione, non si formulano osservazioni, considerato che ciascuno di essi reca le occorrenti disponibilità e che gli oneri oggetto di copertura, relativi a interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi occorsi nella zona dei Campi Flegrei nel mese di maggio 2024, sono riconducibili a spese in conto capitale, come del resto evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al decreto-legge n. 91 del 2024.
ARTICOLI 9-decies e 9-undecies, comma 1
Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile
Normativa previgente. Il comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023 prevede che, ai fini dell’attuazione del medesimo articolo, il Dipartimento della protezione civile si avvalga di una struttura temporanea di supporto che opera fino al 31 dicembre 2024. Alla struttura è assegnato un contingente massimo di personale di 10 unità, di cui 1 dirigenziale non generale e 9 unità non dirigenziali, selezionati tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino ad un massimo di 4 unità, di enti territoriali. Tale personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e a tal fine viene autorizzata la spesa massima di euro 109.278 per il 2023 e di euro 655.664 euro per il 2024. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
Si evidenzia, altresì, che l’articolo 9-decies (oggetto di verifica nella presente scheda) riproduce il contenuto dell’articolo 9 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 (AS 1180) che è confluito nel testo del provvedimento in esame per effetto dell’approvazione al Senato dell’emendamento governativo 9.0.1000.
La norma reca specifiche modifiche al comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, che ha istituito una Struttura temporanea di supporto al Dipartimento della protezione civile che opera fino al 31 dicembre 2024 ai fini della predisposizione di un Piano di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate dal fenomeno bradisismico disciplinato dal medesimo articolo. In particolare, la norma:
· proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 l’operato della suddetta struttura [articolo 9-decies, comma 1, lettera a)];
· aumenta da 10 a 20 unità la dotazione massima del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni assegnato alla struttura, incrementando, nello specifico, il contingente del personale non dirigenziale, che passa da 9 a 19 unità. Viene, altresì, aumentato, da 4 unità a 8 unità, il numero massimo del personale degli enti territoriali distaccato presso la struttura [articolo 9-decies, comma 1, lettera b)];
· aumenta da euro 655.664 a euro 907.339 (+euro 251.675) l’importo dell’autorizzazione di spesa prevista per il 2024 [articolo 9-decies, comma 1, lettera c)];
· autorizza una spesa pari a 1.159.014 euro per il 2025 [articolo 9-undecies, comma 1, lettera c)].
La norma prevede altresì che agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 9-decies, quantificati in euro 251.675 per l’anno 2024 e in euro 1.159.014 per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 9-decies, comma 1).
Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del decreto-legge (AS 1180), ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Incremento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile e proroga al 31/12/2025 (comma 1) |
0,3 |
1,2 |
|
|
0,3 |
1,2 |
|
|
0,3 |
1,2 |
|
|
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
|||||||||||
Incremento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile e proroga al 31/12/2025 – effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
|
0,1 |
0,6 |
|
|
0,1 |
0,6 |
|
|
La relazione tecnica relativa al testo originario del decreto-legge confluito (AS 1180) riferisce che la norma rafforza la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile attraverso l’integrazione delle unità di personale non dirigenziale della struttura di supporto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023, nonché la proroga della medesima struttura fino al 31 dicembre 2025. In particolare, sono previste ulteriori 10 unità di personale non dirigenziale, selezionate tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino al numero massimo di ulteriore 4 unità, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti. Con riferimento alla quantificazione degli oneri discendenti dall’attuazione della disposizione, si riporta la seguente tabella, da cui emerge il maggiore onere a carico della finanza pubblica.
(euro)
Costo unitario |
n. |
Onere unitario |
Onere 2024 articolo 2, comma 4 del DL 140/2023 |
Rafforzamento 2024 Unità aggiuntive |
Rateo 2024 (sei mesi) |
Contingente unità 2025 |
Onere 2025 |
Dirigente II fascia |
1 |
176.577 |
176.577 |
|
|
1 |
176.577 |
Funzionario cat. A (fuori comparto funzioni centrali) |
4 |
89.443 |
357.772 |
4 |
178.886 |
8 |
715.544 |
Funzionario cat. A (comparto funzioni centrali) |
5 |
24.263 |
121.315 |
6 |
72.789 |
11 |
266.893 |
Totale |
|
|
|
10 |
251.675 |
20 |
1.159.014 |
La relazione tecnica riferisce che gli oneri sono ipotizzati quantificando un costo unitario delle unità di personale in coerenza con la quantificazione del costo della struttura di cui alla relazione tecnica del decreto-legge n. 140 del 2023 e ipotizzando un’esigenza di immediata attuazione, a partire dal 1° luglio 2024.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame reca modifiche al comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023 che ha istituito una Struttura temporanea di supporto al Dipartimento della protezione civile operante fino al 31 dicembre 2024 ai fini della predisposizione di un Piano di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate dal fenomeno bradisismico, disciplinato dal medesimo articolo. In particolare, viene prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine previsto per l’operato della medesima struttura, viene aumentata da dieci a venti unità la dotazione massima di personale della stessa al fine di incrementare il contingente di personale non dirigenziale, che passa da nove a diciannove unità, ed è portato da quattro ad otto unità il limite massimo di personale ivi distaccato dagli enti territoriali. A tal fine viene aumentata da euro 655.664 a euro 907.339, l’autorizzazione di spesa prevista nell’assetto già vigente per il 2024 ed è autorizzata una spesa di euro 1.159.014 per il 2025.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri di personale recati dalla norma, che risultano coerenti con quelli desumibili dal “Conto Annuale”[69] aggiornati al 2022.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 9-undecies provvede agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 9-decies, quantificati in euro 251.675 per l'anno 2024 e in euro 1.159.014 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
Assegnazione risorse FSC alla Regione Campania
La normativa vigente al comma 1 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 60 del 2024, cosiddetto decreto-legge coesione, prevede che, nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, con delibera del CIPESS può essere disposta un’assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2021-2027, che riveste la forma di “anticipazione”, a valere sulle risorse imputate programmaticamente alle Regioni e alle province autonome dalla delibera del CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023, afferenti alle regioni per le quali non siano stati ancora sottoscritti gli Accordi per la coesione. Tale assegnazione di anticipazioni può essere disposta anche nel caso in cui non si addivenga ad un’intesa sul contenuto dell’Accordo per la coesione e alla conseguente sottoscrizione. L’assegnazione di risorse concessa ai sensi della citata normativa è espressamente finalizzata: a) al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità; b) al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione; c) al finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali.
Si evidenzia, altresì, che l’articolo 9-undecies (oggetto di verifica nella presente scheda) riproduce il contenuto dell’articolo 10 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 (AS 1180) che è confluito nel testo del provvedimento in esame per effetto dell’approvazione al Senato dell’emendamento governativo 9.0.1000.
La norma prevede che, nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata[70] ai sensi del citato articolo 10, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è assegnata alla regione Campania per le finalità di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 10, ossia per il completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l’anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l’anno 2025 – a valere sulle risorse indicate per la regione Campania nella delibera del CIPESS n. 25 del 2023, che reca l’imputazione programmatica del FSC 2021-2027 alle singole Regioni e destina alla Campania circa 6,57 miliardi di euro.
Inoltre, la norma specifica che si intendono come da completare gli interventi già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, alla data ultima per l’ammissibilità della spesa prevista dal Regolamento sui fondi europei del ciclo 2014-2020 (il 31 dicembre 2023), non si configurano come operazioni completate ai sensi del citato Regolamento e che l’Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti, materialmente completi o attuati, entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020.
Il prospetto riepilogativo relativo al testo originario del decreto-legge confluito (AS 1180) non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica relativa al testo originario del decreto-legge confluito (AS 1180), descritto il contenuto della norma, afferma, con specifico riguardo alla determinazione della quantificazione delle risorse assegnate alla regione Campania e alla loro imputazione temporale, che è stata presa in considerazione la proposta formulata dalla medesima regione nell'ambito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1), della legge n. 178 del 2020 per la definizione dell'Accordo per la coesione e gli esiti della verifica effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame dispone l’assegnazione, con apposita delibera del CIPESS, di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 in favore della Regione Campania fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l’anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l’anno 2025. Le risorse sono specificamente destinate al finanziamento del completamento degli investimenti da realizzarsi nel territorio della regione Campania e non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione.
In proposito, si ricorda che la relazione tecnica informa che per la determinazione della quantificazione delle risorse assegnate alla regione Campania e per la loro imputazione temporale è stata presa in considerazione la proposta formulata dalla medesima regione nell'ambito dell'istruttoria per la definizione dell'Accordo per la coesione.
Ciò premesso, andrebbe acquisita conferma dal Governo che l’imputazione delle risorse per le annualità 2024 e 2025 come prevista dalla norma in esame sia coerente con gli effetti già scontati a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica relativamente agli utilizzi del Fondo sviluppo e coesione.
Gestione degli interventi post sisma 2016 Centro Italia
Normativa previgente L’articolo 3 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 2016 attribuisce ai comuni interessati la cura dell’istruttoria e della gestione delle attività, volte all'assegnazione di un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico del 2016-2017. A seguito delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, dell’Ordinanza n. 408 del 2016, il contributo può raggiungere un massimo di 900 euro mensili. In particolare, i nuclei familiari composti da:
- 1 unità percepiscono 400 euro;
- da 2 unità percepiscono 500 euro;
- da 3 unità percepiscono 700 euro;
- da 4 unità percepiscono 800 euro;
- da 5 o più unità percepiscono 900 euro.
È possibile disporre di ulteriori 200 euro mensili, anche in aggiunta al limite massimo, se in famiglia ci sono persone con più di 65 anni e/o portatori di handicap e/o diversamente abili con invalidità non inferiore al 67 per cento.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 2016, i soggetti interessati provvedono nell'ambito degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e nel limite delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 4 (50 milioni di euro).
Le norme – che riproducono l’articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2024, confluito nel decreto in esame – prevedono, a decorrere dal 1° settembre 2024, la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione, di cui all’articolo 3 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 2016. A far data dalla cessazione del suddetto contributo e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l’autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino ovvero per la ricostruzione. Il contribuito è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al successivo comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l’esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un’unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (commi 1 e 2).
In proposito, la relazione illustrativa afferma che, considerato il notevole lasso di tempo trascorso dagli eventi, la fruizione delle misure di assistenza abitativa risulta ormai non più strettamente legata alle immediate esigenze di assistenza abitativa alla popolazione colpita, ma piuttosto intimamente correlata alle scelte in materia di ricostruzione operate dal Commissario straordinario. La RI afferma altresì che dai precedenti provvedimenti adottati è emersa l'esigenza di riallineare, in alcuni casi d'urgenza ex post, i termini per la presentazione della dichiarazione annuale sul mantenimento dei requisiti di assistenza abitativa ed eventuali sospensioni, fissati con ordinanze emergenziali di protezione civile, ai termini in materia di ricostruzione, determinati in Cabina di coordinamento sisma 2016 e disciplinati dal Commissario Straordinario con proprie ordinanze. La relazione afferma infine che la misura riveste carattere d'urgenza, necessitando di una pronta attuazione, anche in considerazione della scadenza del termine dello stato di emergenza al 31 dicembre 2024, prima del quale occorre definire e rendere operativa la disciplina sul contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione.
I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al successivo comma 6, sono disciplinati dal Commissario straordinario mediante l’adozione di ordinanze. Il contributo è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell’abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità (comma 3).
I comuni interessati curano l’istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Commissario mediante l’adozione di ordinanze. I presidenti delle regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari, assicurano l’assistenza e la collaborazione al Commissario straordinario del Governo ai fini dell’adozione dei provvedimenti, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative (comma 4).
A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari, che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un’unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l’assegnazione degli alloggi per l’edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento (comma 5).
Al fine di consentire al Commissario straordinario l’attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l’anno 2024, il Dipartimento della protezione civile trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa (comma 6).
Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario sulla contabilità speciale dei Presidenti delle Regioni, che procedono alla successiva assegnazione in favore dei Comuni interessati (comma 7).
Per le medesime finalità di cui al precedente comma 6, il Dipartimento della protezione civile, all’esito del completamento dell’attività di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per il riconoscimento del contributo per l’autonoma sistemazione, provvede a trasferire le eventuali economie di spesa sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario (comma 8).
Il prospetto riepilogativo relativo al testo originario del decreto-legge (AS 1180), non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica relativa al testo originario del decreto-legge (AS 1180), afferma che le disposizioni in esame prevedono - nelle more di una futura riconfigurazione complessiva delle diverse attività riconducibili alla gestione emergenziale, allo stato in scadenza al 31 dicembre 2024 - una riorganizzazione dell'attuale contributo di autonoma sistemazione (CAS) e delle connesse misure di assistenza abitativa.
In particolare, dal comma 1 non discendono oneri in quanto lo stesso dispone la cessazione dell'attuale CAS di cui all'OCDPC n. 388/2016 e s.m.i. a partire dal 1° settembre 2024.
Al comma 2, si prevede l'istituzione, a partire dal medesimo periodo di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione", espressamente finalizzato ai nuclei familiari, già percettori del CAS e la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata dagli eventi sismici e sia stata oggetto della domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti; nello stesso comma si prevede il riconoscimento del contributo in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il comma 3 riveste natura ordinamentale in quanto prevede che i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, siano disciplinati dal Commissario straordinario del Governo con proprie ordinanze. In particolare, i contributi in questione saranno concessi sino a che non si saranno realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sarà provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. In ogni caso, emergendo soltanto una diversa riconfigurazione, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, delle misure di assistenza abitativa, la regolazione del contributo ad opera del Commissario straordinario non potrà determinare, a parità di condizioni, un importo superiore del contributo medesimo rispetto a quello erogato attualmente a titolo di CAS.
Al comma 4 si prevede che i comuni interessati curano l'istruttoria, la concessione e l'erogazione del contributo per il disagio abitativo, nonché che i Presidenti delle regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari, assicurino l'assistenza e la collaborazione al Commissario ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative. Tale disposizione ha natura organizzatoria e non riveste carattere innovativo, in quanto in piena coerenza con quanto già attualmente previsto e applicato per la gestione del CAS: i Comuni interessati potranno, pertanto, farvi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al comma 5 si prevede che i nuclei familiari, che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una situazione abitativa di emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, siano tenuti a corrispondere un contributo il cui quantum sarà parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento. Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 6 prevede il trasferimento da parte del Dipartimento della protezione civile, entro il 15 agosto 2024 (così da garantire immediata disponibilità di risorse per agevolare la transizione), sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, delle risorse necessarie al pagamento di quattro mesi (settembre-dicembre 2024) del nuovo contributo, nel limite massimo complessivo di 34 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite di spesa, ritenuto sufficiente a consentire l'integrale copertura per l'attuazione della norma in esame, a valere sulle risorse già rese disponibili per il corrente esercizio finanziario per l'emergenza sisma Centro Italia 2016, senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale stima, del tutto cautelativa, è stata elaborata sulla base delle dichiarazioni recentemente acquisite dai soggetti attuatori regionali da cui si evince il seguente quadro:
· per la regione Abruzzo emerge una spesa mensile stimata di euro 1.500.000 per quattro mesi (settembre-dicembre) per un totale di euro 6.000.000;
· per la regione Lazio emerge una spesa mensile stimata di euro 800.000 per quattro mesi (settembre-dicembre), per un totale di euro 3.200.000;
· per la Regione Marche emerge una spesa stimata di euro 5.500.000 per quattro mesi (settembre-dicembre), per un totale di euro 22.000.000;
· per la regione Umbria emerge una spesa stimata di euro 700.000 per quattro mesi (settembre-dicembre), per un totale di euro 2.800.000.
Il comma 7 riveste natura puramente tecnica e ordinamentale, prevedendo il conseguente trasferimento dalla contabilità del Commissario straordinario alle contabilità speciali intestate ai quattro Presidenti di regione delle risorse da destinare ai beneficiari del nuovo contributo, al fine di poter procedere coi pagamenti a livello territoriale. Ciò si pone in continuità procedurale con quanto correntemente già applicato nella precedente gestione del CAS, con la sola differenza che ora il trasferimento ai territori sarà a cura del Commissario, nuovo titolare della misura, in luogo del Dipartimento della protezione civile. I Presidenti delle regioni, a loro volta, provvederanno all'assegnazione delle risorse ai Comuni interessati per la concessione ed erogazione del relativo contributo.
Il comma 8 riveste infine natura del tutto eventuale e dallo stesso non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si prevede che, ove ne sussista l'esigenza, per le medesime finalità di riconoscimento del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione", che il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai comuni per il riconoscimento del CAS sinora regolato, provveda a trasferire le eventuali economie di spesa che dovessero essersi consolidate per tale voce di spesa sulla contabilità speciale del Commissario straordinario.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, riferite agli eventi sismici dell’Italia centrale, prevedono, a decorrere dal 1° settembre 2024, la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione, di cui all’articolo 3 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 2016. A far data dalla cessazione del suddetto contributo e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l’autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016. Il contributo è riconosciuto, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l’esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Al fine di consentire al Commissario straordinario l’attuazione delle suddette misure, il Dipartimento della protezione civile trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa. La RT ritiene tale importo sufficiente a consentire l'integrale copertura della norma, essendo stata detta stima, del tutto cautelativa, elaborata sulla base delle dichiarazioni recentemente acquisite dai soggetti attuatori regionali.
Al riguardo, tenuto conto che le risorse individuate si configurano come limite di spesa e che il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, sarà disciplinato dal Commissario straordinario con specifiche ordinanze, non si formulano in proposito osservazioni.
Relativamente ai compiti dei comuni - che curano l’istruttoria per la concessione e l’erogazione del contributo per il disagio abitativo - e a quelli dei presidenti delle regioni interessate - che assicurano l’assistenza e la collaborazione al Commissario, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative – la RT afferma che dette disposizioni hanno natura organizzatoria e non rivestono carattere innovativo, in quanto coerenti con quanto già attualmente previsto e applicato per la gestione del CAS. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.
Anche circa le restanti previsioni, non si hanno osservazioni da formulare.
Normativa previgente. L’articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023 autorizza, a decorrere dal 2024, le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni, appartenenti alle medesime regioni, nonché il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, nell’ambito delle vigenti dotazioni organiche, ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari, ovvero della categoria A del CCNL della Presidenza del Consiglio, nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al predetto Dipartimento (comma 1). Viene demandata a un DPCM, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale, la definizione dei criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale, entro i seguenti limiti di spesa:
- euro 2.631.154 per il 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dal 2025 per il personale da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione [comma 3, lettera a)];
- euro 5.639.375 per il 2024 ed euro 11.278.750 annui a decorrere dal 2025 per il personale da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia [comma 3, lettera b)];
- euro 1.505.000 per il 2024 ed euro 3.010.000 annui a decorrere dal 2025 per il personale da destinare alle città metropolitane delle suddette regioni [comma 3, lettera c)];
- euro 2.902.500 per il 2024 ed euro 5.805.000 annui a decorrere dal 2025 per il personale da destinare alle province delle suddette regioni [comma 3, lettera d)];
- euro 35.991.000 per il 2024 ed euro 71.982.000 annui a decorrere dal 2025 per il personale da destinare agli enti locali appartenenti alle suddette regioni [comma 3, lettera e)].
Il reclutamento del personale è effettuato, attraverso una o più procedure per esami, dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio che si avvale della Commissione RIPAM. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali la spesa è indicata nel limite massimo di 3.000.000 di euro per il 2024 (comma 4). Al termine della procedura selettiva i vincitori del concorso frequentano un corso di formazione in presenza di durata non superiore a tre mesi. Ai partecipanti al corso è riconosciuta una borsa di studio di euro 1.000 mensili lordi il cui pagamento è effettuato, successivamente all’assunzione, da parte dalle Amministrazioni di assegnazione. Per l’erogazione delle borse di studio e per lo svolgimento dei corsi di formazione la spesa è indicata nel limite massimo di 11.000.000 di euro per il 2024 (comma 6). Gli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 6, sono indicati pari a euro 62.669.029 per il 2024 e a euro 97.338.057 per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025 e agli stessi si provvede: tra l’altro, quanto a euro 62.669.029 per il 2024 e euro 97.338.057 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ “Capacità per la coesione 2021-2027” [comma 8, lettera a)]. A decorrere dal 2030, gli specifici oneri indicati dalle norme trovano copertura attraverso corrispondenti riduzioni del Fondo esigenze indifferibili [comma 8, lettera b)], del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale [comma 8, lettera c)], del Fondo a favore delle città metropolitane [comma 8, lettera d)], del Fondo a favore delle province (comma 8, lettera e)) e del Fondo di solidarietà comunale [comma 8, lettera f)].
Si evidenzia che l’articolo 9-terdecies, comma 1 (oggetto di verifica nella presente scheda) riproduce il contenuto dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 (AS 1180) che è confluito nel testo del provvedimento in esame per effetto dell’approvazione al Senato dell’emendamento governativo 9.0.1000.
La norma modifica il comma 1 dell’articolo 19, del decreto-legge n. 124 del 2023 al fine di differire dal 2024 al 2025 la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale autorizzate dalla medesima disposizione per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a alle medesime regioni e per il Dipartimento per le politiche di coesione, nel limite massimo complessivo di 2.200 unità di cui 71 riservate al Dipartimento per le politiche di coesione, da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni locali, ovvero della categoria A del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri [comma 1, lettera a)].
Vengono conseguentemente aggiornati, nei termini riportati a seguire, i limiti di spesa entro i quali possono essere effettuate le assunzioni in oggetto:
- 6.268.803 euro annui (in luogo di 2.631.154 per il 2024 e di 5.262.307 dal 2025) per il personale da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio;
- 11.908.750 euro annui (in luogo di 5.639.375 per il 2024 e di 11.278.750 dal 2025) per il personale da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- 3.177.860 euro annui (in luogo di 1.505.000 per il 2024 e di 3.010.000 dal 2025) per il personale da destinare alle città metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- 6.128.730 euro annui (in luogo di 2.902.500 per il 2024 e di 5.805.000 dal 2025) per il personale da destinare alle province appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- 75.996.252 euro annui (in luogo di 35.991.000 per il 2024 71.982.000 dal 2025) per il personale da destinare agli enti locali appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia [comma 1, lettera b)].
Viene, altresì, disposta una riduzione degli oneri complessivi relativi al 2024, conseguente al differimento delle suddette assunzioni al 2025. In tal modo gli oneri riferiti al 2024 passano da euro 62.669.029 a euro 14.000.000 [comma 1, lettera c)].
Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi del comma 2.
Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento (AS 1180), non ascrive effetti alle disposizioni in esame, configurandosi pertanto come riportato a seguire. Ciò, in quanto, fino al 2029, la copertura degli oneri recati dalla disposizione è assicurata [comma 2, lettera a)] dalle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, mentre con riguardo al comma 2, lettere da b) a f) la copertura e i relativi oneri d’interesse per il bilancio dello Stato decorrono dal 2030.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Maggiori oneri derivanti da incrementi contrattuali medio tempore intervenuti con riguardo al comparto Funzioni locali e a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori entrate fiscali contributive |
|
|||||||||||
Maggiori oneri derivanti da incrementi contrattuali medio tempore intervenuti con riguardo al comparto Funzioni locali e a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri – effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori entrate correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 2, lett, b)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario (comma 1, lett. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione Fondo Città metropolitane (comma 1, lett. d)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione Fondo a favore delle province (comma 1, lett. e)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione Fondo di solidarietà comunale (comma 1, lett. f)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica, relativo al testo originario del provvedimento (AS 1180), riferisce che la norma interviene sull’articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023 al fine di tener conto sia dei tempi occorrenti per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse finanziarie e di assegnazione delle unità di personale previste dal comma 3 del predetto articolo 19 e di quelli relativi all’effettuazione delle procedure di reclutamento, per cui il personale verrà assunto con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2025, sia dei maggiori oneri di personale derivanti dalla valorizzazione degli incrementi contrattuali per il triennio 2022-2024 sia con riguardo al comparto Funzioni locali (Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni) sia a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri. Detti incrementi si attestano nella misura del 5,78 per cento, cui si aggiunge per la Presidenza del Consiglio dei ministri anche la quota aggiornata afferente al Fondo Unico del personale della Presidenza (FUP).
In particolare, l’importo retributivo annuo lordo, comprensivo degli oneri per buoni pasto limitatamente al personale del comparto Funzioni locali, per singolo dipendente/Amministrazione è così suddiviso:
· euro 88.293 per le risorse umane previste per il Dipartimento Politiche di Coesione;
· euro 47.635 per le risorse umane previste per le regioni;
· euro 45.398 per le risorse umane previste per gli enti locali (Città metropolitane, Province e Comuni).
Per contro, resta immutato l’importo complessivo degli oneri pari ad euro 14.000.000 per il 2024 relativi a:
· l’onere per l’espletamento della procedura concorsuale pari a euro 3.000.000;
· l’importo complessivo di euro 6.600.000 delle borse di studio da corrispondere ai 2.200 vincitori del concorso per la partecipazione al corso di formazione;
· l’importo complessivo degli oneri da corrispondere alle istituzioni universitarie ovvero all’associazione Formez PA per l’erogazione del corso di formazione, quantificato forfettariamente, in via prudenziale, nella misura di euro 2.000 per ciascun discente (2.200 unità) pari a euro 4.400.000.
Si riportano di seguito i valori considerati dalla relazione tecnica per la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione in commento.
(euro)
Amministrazione |
RAL* (Con 5,78 %) |
Buoni pasto annui |
RAL inclusi buoni pasto |
Unità personale |
Nuovo costo annuo |
Precedente costo annuo |
Ulteriore costa annuo da finanziare |
Dipartimento politiche coesione |
88.293 |
/ |
88.293 |
71 |
6.268.803 |
5.262.307 |
1.006.496 |
Regioni |
46.116 |
1.519 |
47.635 |
250 |
11.908.750 |
11.278.750 |
630.000 |
Città metropolitane |
43.879 |
1.519 |
45.398 |
70 |
3.177.860 |
3.010.000 |
167.860 |
Province |
43.879 |
1.519 |
45.398 |
135 |
6.128.730 |
5.805.000 |
323.730 |
Enti locali |
43.879 |
1.519 |
45.398 |
1.674 |
75.996.252 |
71.982.000 |
4.014.252 |
Totali |
|
|
|
2.200 |
103.480.395 |
97.338.057 |
6.142.338 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma differisce al 2025, in luogo del 2024, la decorrenza delle nuove assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato autorizzate dall’articolo 19 del decreto legge n. 124 del 2023 per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni e per il Dipartimento per le politiche di coesione, nel limite massimo complessivo di 2.200 unità di cui 71 riferite al Dipartimento da ultimo menzionato. Vengono, conseguentemente, aggiornati i limiti di spesa entro i quali possono essere effettuate le assunzioni in oggetto. Al riguardo la relazione tecnica riferisce che la norma interviene sull’articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023 al fine di tener conto, sia dei tempi occorrenti per l'adozione del DPCM di riparto delle risorse finanziarie e di assegnazione delle unità di personale previste dal comma 3 del predetto articolo 19 e di quelli relativi all’effettuazione delle procedure di reclutamento, per cui il personale verrà assunto con decorrenza non anteriore al 1 ° gennaio 2025, sia dei maggiori oneri di personale derivanti dalla valorizzazione degli incrementi contrattuali per il triennio 2022-2024 che si attestano nella misura del 5,78 per cento, cui si aggiunge per la Presidenza del Consiglio dei ministri anche la quota aggiornata afferente al Fondo Unico del personale della Presidenza (FUP).
Al riguardo non si formulano osservazioni alla luce di quanto rappresentato dalla relazione tecnica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che le lettere da a) ad f) del comma 2 dell’articolo 9-terdecies provvedono agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a euro 6.142.338 annui a decorrere dall’anno 2025 mediante:
- quanto a euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, secondo quanto disposto dalla lettera a), a valere sulle risorse del Programma nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027», approvato con decisione di esecuzione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023;
- quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall’anno 2030, secondo quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;
- quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall’anno 2030, secondo quanto disposto dalla lettera c), mediante corrispondente riduzione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012;
- quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall’anno 2030, secondo quanto disposto dalla lettera d), mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all’articolo 1, comma 783, della legge n. 178 del 2020;
- quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall’anno 2030, secondo quanto disposto dalla lettera e), mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all’articolo 1, comma 783, della legge n. 178 del 2020;
- quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall’anno 2030, secondo quanto disposto dalla lettera f), mediante corrispondente riduzione del fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 228 del 2012.
Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si ricorda il Programma nazionale «Capacità per la coesione 2021-2027» opera, nell’ambito delle politiche promosse dall’Unione europea, al fine di rendere più efficiente l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione alle amministrazioni locali. Il Programma è cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.267.433.334 euro, comprensiva del cofinanziamento nazionale.
In proposito, appare necessario acquisire dal Governo una conferma con riferimento, da un lato, alla coerenza degli interventi dei quali si prevede il finanziamento a valere sulle risorse del citato Programma nazionale rispetto ai requisiti prescritti dallo stesso e, dall’altro, al fatto che l’utilizzo delle risorse richiamate non pregiudichi altri impegni già assunti a valere sulle disponibilità del Programma stesso.
Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria, si fa presente che il Fondo per le esigenze indifferibili reca una dotazione iniziale, nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 88.659.781 euro per l’anno 2024, a 106.371.658 euro per l’anno 2025 e a 268.515.522 euro per l’anno 2026.
Per quanto attiene alla terza modalità di copertura finanziaria, si evidenzia che il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale reca una dotazione iniziale, nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 5.179.554.000 euro per il 2024, a 5.223.554.000 euro per il 2025 e a 5.274.554.000 per il 2026.
Per quanto attiene alla quarta e alla quinta modalità di copertura finanziaria, si rappresenta preliminarmente che l’articolo 1, comma 783, della legge n. 178 del 2020 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Per quanto specificamente attiene agli stanziamenti che i due fondi presentano per il triennio in corso, si evidenzia che il fondo da ripartire a favore delle province reca una dotazione iniziale di bilancio pari a 1.157.690.497 euro per l’anno 2024, a 1.172.392.792 euro per l’anno 2025 e a 1.209.137.792 euro per l’anno 2026, mentre la dotazione del fondo a favore delle città metropolitane risulta pari a 306.131.088 euro per l’anno 2024, a 311.428.794 euro per l’anno 2025 e a 324.683.794 euro per l’anno 2026.
In merito alla sesta modalità di copertura finanziaria, si fa presente che il Fondo di solidarietà comunale, iscritto sul capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, reca uno stanziamento iniziale di bilancio, per il triennio in corso, pari a 7.724.466.455 euro per l’anno 2024, a 7.011.111.806 euro per l’anno 2025 e a 7.012.382.722 euro per l’anno 2026. Per quanto qui specificamente interessa, la dotazione complessiva del Fondo è stata da ultimo determinata, secondo quanto previso dall’articolo 1, comma 494, della legge n. 213 del 2023[71], in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031.
Ciò premesso, con riferimento alle coperture individuate dalle lettere da b) a f) del comma 2 dell’articolo 9-terdecies, pur ravvisando il carattere relativamente contenuto degli oneri da fronteggiare rispetto agli stanziamenti iscritti sui Fondi ridotti con finalità di copertura, appare comunque necessario acquisire dal Governo una conferma circa l’effettiva disponibilità delle risorse a vario titolo utilizzate in via permanente a decorrere dall’anno 2030. Risulta, altresì, necessaria una rassicurazione in merito al fatto che la riduzione dei citati stanziamenti non sia comunque suscettibile di arrecare pregiudizio, sia pure in linea prospettica, alla realizzazione di interventi o finalità cui le risorse medesime sono preordinate a legislazione vigente, al fine di escludere che le somme utilizzate debbano essere reintegrate con successivi provvedimenti.
Tale rassicurazione appare opportuna con particolare riferimento alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale, tenuto conto della specifica composizione del Fondo stesso[72] e delle peculiari finalità ad esso attribuite, che sono di natura prevalentemente perequativa nel quadro delle funzioni esercitate dagli enti locali.
Le norme, al fine di garantire la tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo connessi allo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo (G7) di Brindisi, per il 2024:
- autorizzano la spesa di euro 13.950.130 per il 2024 in favore delle Forze di polizia impiegate al predetto scopo; tale spesa è ripartita in 4.676.230 euro per spese di personale e 9.273.900 euro per spese di funzionamento (comma 1);
- dispongono l’incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate impiegate nelle operazioni di controllo del territorio (cosiddetta Operazione “Strade sicure”) di cui all’articolo 1, comma 342, della legge n. 213 del 2023[73] autorizzando a tal fine la spesa di euro 3.755.149 per il 2024 (comma 2).
Si rammenta che l’articolo 1, comma 342, della legge n. 213 del 2023 proroga, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, nell’ambito della cosiddetta Operazione “Strade sicure”, l'impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate fino al 31 dicembre 2024, autorizzando la spesa di euro 190.899.776 per il 2024;
- autorizzano, per l’impiego di assetti aeronavali, la spesa di euro 5.750.718 per il 2024 di cui 334.993 euro per spese di personale (comma 3);
- autorizzano, per il maggior impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in termini di prestazioni di lavoro straordinario, una spesa complessiva di euro 1.810.282 per il 2024 al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione (comma 4).
Viene disposto, altresì, che le assunzioni straordinarie di personale da inquadrare nelle qualifiche iniziali del ruolo dei Vigili del fuoco previste dall’articolo 1, comma 877, della legge n. 178 del 2020 e da effettuare non prima del 1° ottobre 2023, nel limite di 229 unità, possano essere effettuate non prima del 31 dicembre 2024 (comma 5).
Si rammenta che l’articolo 1, comma 877, della legge n. 178 del 2020 autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente di cui 250 unità da assumere non prima del 1° ottobre 2023.
Si prevede, inoltre, che le spese inerenti al trattamento economico accessorio, erogato ai sensi di quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, operano in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75 del 2017 (comma 6).
Si ricorda che l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75 del 2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
Agli oneri di cui al presente articolo, pari a complessivi 25.266.279 euro per il 2024, si provvede:
- quanto a euro 38.244.175 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, dell’importo di 19.695.750, del Fondo per riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco[74] [comma 7, lettera a)];
- quanto a euro 1.810.282 mediante utilizzo, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, dell’importo di 932.295, delle risorse rinvenienti ai sensi del comma 5 [comma 7, lettera b)];
- quanto a euro 4.040.378, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 4 [comma 7, lettera c)];
- quanto a euro 597.856 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali[75] [comma 7, lett. d)].
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Rafforzamento delle Forze di polizia per il G7 di Brindisi - personale (comma 1) |
4,7 |
|
|
|
4,7 |
|
|
|
4,7 |
|
|
|
Rafforzamento delle Forze di polizia per il G7 di Brindisi - funzionamento (comma 1) |
9,3 |
|
|
|
9,3 |
|
|
|
9,3 |
|
|
|
Incremento di 1.500 unità di personale delle Forze armate - controllo valichi di confine – personale (comma 2) |
0,5 |
|
|
|
0,5 |
|
|
|
0,5 |
|
|
|
Incremento di 1.500 unità di personale delle Forze armate - controllo valichi di confine - funzionamento (comma 2) |
0,7 |
|
|
|
0,7 |
|
|
|
0,7 |
|
|
|
Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate - servizi preventivi di sicurezza – personale (comma 2) |
0,1 |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate - servizi preventivi di sicurezza - funzionamento (comma 2) |
0,3 |
|
|
|
0,3 |
|
|
|
0,3 |
|
|
|
Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate - servizi di vigilanza e sicurezza – personale (comma 2) |
0,8 |
|
|
|
0,8 |
|
|
|
0,8 |
|
|
|
Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate -funzionamento (comma 2) |
1,2 |
|
|
|
1,2 |
|
|
|
1,2 |
|
|
|
Impiego di assetti aeronavali della Difesa nell’area delle province di Bari e di Brindisi – personale (comma 3) |
0,4 |
|
|
|
0,4 |
|
|
|
0,4 |
|
|
|
Impiego di assetti aeronavali della Difesa nell’area delle province di Bari e di Brindisi - spese di funzionamento (comma 3) |
5,3 |
|
|
|
5,3 |
|
|
|
5,3 |
|
|
|
Maggior impiego personale dei vigili del fuoco – straordinario (comma 4) |
1,8 |
|
|
|
1,8 |
|
|
|
1,8 |
|
|
|
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
|||||||||||
Rafforzamento delle Forze di polizia per il G7 di Brindisi - effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
|
2,3 |
|
|
|
2,3 |
|
|
|
Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate - controllo valichi di confine - effetti riflessi (comma 2) |
|
|
|
|
0,2 |
|
|
|
0,2 |
|
|
|
Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate - servizi preventivi di sicurezza - effetti riflessi (comma 2) |
|
|
|
|
0,1 |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate - servizi di vigilanza e sicurezza - effetti riflessi (comma 2) |
|
|
|
|
0,4 |
|
|
|
0,4 |
|
|
|
Impiego di assetti aeronavali della Difesa nell’area delle province di Bari e di Brindisi - personale - effetti riflessi (comma 3) |
|
|
|
|
0,2 |
|
|
|
0,2 |
|
|
|
Maggior impiego personale dei vigili del fuoco - straordinario - effetti riflessi (comma 4) |
|
|
|
|
0,9 |
|
|
|
0,9 |
|
|
|
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Rinvio della decorrenza della presa di servizio del contingente dei vigili del fuoco, a partire dal 31 dicembre 2024 (comma 5) |
0,3 |
|
|
|
0,3 |
|
|
|
0,3 |
|
|
|
Riduzione del Fondo per il riordino delle carriere del personale non dirigente dei vigili del fuoco (comma 7 lettera a)) |
38,2 |
|
|
|
38,2 |
|
|
|
38,2 |
|
|
|
Minori entrate fiscali e contributive |
|
|||||||||||
Rinvio della decorrenza della presa di servizio del contingente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a partire dal 31 dicembre 2024 (comma 5) |
|
|
|
|
0,9 |
|
|
|
0,9 |
|
|
|
Riduzione del Fondo per il riordino delle carriere del personale non dirigente dei vigili del fuoco - effetti riflessi (comma 7 lettera a)) |
|
|
|
|
18,5 |
|
|
|
18,5 |
|
|
|
Minori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, (comma 7 lettera a)) |
0,6 |
|
|
|
0,6 |
|
|
|
0,6 |
|
|
|
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che le stesse, al comma 1, prevedono uno stanziamento straordinario per un ammontare complessivo pari a euro 13.950.130 relativi alla copertura degli oneri derivanti dai servizi di ordine pubblico che verranno predisposti in occasione del Summit G7 di Brindisi del 13-15 giugno 2024. La previsione degli oneri necessari è stata elaborata sulla base dei dati relativi all’organizzazione del Summit, che vedrà la partecipazione di circa 25 Delegazioni estere, e sulla scorta del dispositivo adottato in occasione del precedente Vertice di Taormina del 2017. Nel dettaglio, i maggiori oneri finanziari sono stimati in euro 4.676.230 per le spese di personale e in euro 9.273.900 per le spese di funzionamento (Tabella riepilogativa sottostante).
(euro)
SUMMIT G7 PUGLIA |
||||
ONERI FINANZIARI FORZE DI POLIZIA (CIRCA 5000 OPERATORI) |
||||
tipologia spesa |
costo unitario giornaliero |
unità |
turni/ore/giorni |
TOTALE (euro) |
Indennità di ordine pubblico fuori sede |
29,43 |
4.000
|
9
|
1.059.480 |
Indennità di ordine pubblico in sede |
17,25 |
1.000 |
9 |
155.250 |
Lavoro straordinario |
19,78 |
5.000
|
35 |
3.461.500 |
Vitto e alloggio |
190 |
1.500 |
9 |
2.565.000 |
Noleggio nave |
|
2.500 |
9 |
6.600.000 |
Vitto territoriali |
7 |
1.000 |
9 |
63.000 |
Generi di conforto |
1,02 |
5.000 |
9 |
45.900 |
Totale |
|
|
|
13.950.130 |
In merito ai commi 2 e 3, che prevedono il concorso delle Forze armate alla sicurezza del Vertice, la relazione tecnica specifica che per la quantificazione delle spese relative ai citati commi, sono stati presi a riferimento i seguenti parametri. (Per maggiori dettagli si rinvia alle Tabelle presenti nel testo della relazione tecnica alle pagine 16-21):
Spese di personale (comprensive di contributi a carico dello Stato: ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%):
- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze armate impiegati a terra nel dispositivo integrativo dell’operazione “Strade Sicure” è stata prevista l’indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all’indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell’importo pari a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall’articolo 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986);
- compenso per lavoro straordinario[76]: per i militari summenzionati, limite individuale massimo mensile di 55 ore rapportate al periodo di impiego (pari a 40,33 ore per i contingenti impiegati per 22 giorni e circa 22 ore per i contingenti impiegati per 12 giorni) per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell’Amministrazione di appartenenza, ad un costo medio orario pari a euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (la gran parte è costituita da graduati e militari di truppa);
- compenso forfetario d’impiego (CFI)[77]: a tutto il personale militare impiegato per il dispositivo di difesa aerea e marittima, un importo giornaliero medio di circa euro 135,08 [derivante dalla somma della spesa – cfr. prospetti analitici CFI (unità navale e assetti aerei) - diviso il numero di unità di personale (496) e il numero dei giorni di effettivo impiego (5 gg.)].
Spese di funzionamento:
- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, incremento pro-capite giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, costo giornaliero pro-capite di euro 34 per la consumazione del vitto presso strutture civili;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, costo giornaliero medio pro-capite compreso tra euro 80 e euro 100 - in base ai luoghi di pernottamento - per l’alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio, costo pro-capite giornaliero di euro 6,25 per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua, ecc.;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, costo pro-capite giornaliero di euro 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti, ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell’entità del personale complessivamente impiegato è stato determinato il numero degli automezzi necessari al loro trasporto per un costo unitario giornaliero di euro 28,97 (nolo, carburanti, etc.);
- impiego assetti aerei e navali: funzionamento generale degli aeromobili e delle unità navali militari di previsto impiego per tutta la durata dell’esigenza (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.). Per il calcolo degli oneri di funzionamento è stata presa a riferimento l’onerosità volo/ora e/o navigazione/giorno per ciascuna tipologia di mezzo aereo/navale, considerandone, in funzione del compito da assolvere, il previsto impiego complessivo in termini di ore di volo e giorni di navigazione.
- una tantum:
a) indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio, corresponsione dell’indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo complessivo di euro 118.298 di cui euro 37.298 per n. 1.500 militari impiegati fuori dalla sede di servizio, quale indennità di marcia/oneri per la ricognizione, prevedendo la corresponsione per 1-3 giorni (2 giorni in media) ed euro 81.000 per n. 496 unità di personale militare impiegato per il dispositivo di difesa aerea e marittima, quale indennità di missione/spostamenti sul territorio nazionale;
b) acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa euro 270.417;
c) oneri comunicazione satellitari per euro 4.100;
d) oneri di approntamento di euro 15.000.
Si riporta a seguire il dettaglio analitico delle spese
(euro)
Missione G-7 2024 - Contingente militari Forze Armate |
|
Controllo valichi di confine |
1.227.048 |
Servizi preventivi di sicurezza |
486.098 |
Servizi di vigilanza e sicurezza |
2.042.003 |
Assetti difesa aerea e marittima |
5.750.718 |
Totale 2024 |
9.505.867 |
Con riferimento al comma 4, la relazione tecnica precisa che le disposizioni sono finalizzate a potenziare, il dispositivo di soccorso tecnico urgente ordinariamente presente sul territorio attraverso l’impiego anche di unità specialistiche e specializzate.
Tali unità, sono state individuate tra quelle esperte in campo NBCR (Nucleare Biologico Chimico e radiologico), USAR (Urban Search and Rescue), elicotteristico, subacqueo, navale e di soccorso aeroportuale e saranno impegnate per garantire:
- un monitoraggio h 24 dei luoghi per l’individuazione di sostanze nucleari, chimiche o biologiche intervenendo immediatamente in caso di allarme;
- un rapido intervento di unità esperte nella ricerca sotto macerie con il proprio personale esperto USAR;
- una rapida movimentazione dello scenario con l’impiego degli elicotteri;
- con il proprio personale sommozzatore ogni emergenza o necessità che dovesse interessare lo specifico campo d’azione;
- con il personale nautico la sicurezza dei porti, ordinariamente privi di servizio effettuato dal CNVVF, utilizzati in vicinanza dei luoghi del vertice;
- con il personale soccorritore aeroportuale la sicurezza antincendio del traffico aereo all’interno delle superfici che saranno utilizzate in prossimità dei luoghi del vertice, potenziando nel contempo, la sicurezza antincendio negli aeroporti limitrofi.
A tal fine, è stata pertanto stimata una spesa complessiva di 1.810.282 euro che tiene conto sostanzialmente dei soli costi del personale impiegato nei termini sopra indicati. La tabella che segue evidenzia nel dettaglio il suddetto dispositivo di soccorso, sia in termini di impiego di risorse umane che di relativo fabbisogno finanziario.
(euro)
Dispositivo di soccorso del CNVVF (dal 11 al 16 giugno) per il G7 del 13-15 giugno 2024 |
giorni / eventi |
ore complessive |
VF impiegati nel dispositivo/ riunioni operative |
costo medio/ orario compenso lavoro straor. |
importi totali |
Dispositivo STU personale VVF
|
6 giorni |
144 |
466 |
23,90 |
1.603.785,60 |
Impegno continuativo CNVVF riunioni operative |
20 eventi |
480 |
18 |
23,90 |
206.496,00 |
Onere complessivo Lordo Stato |
|
|
|
|
1.810.281,60 |
Sul comma 5 che posticipa, relativamente alle unità da assumere non prima del 1° ottobre 2023 e nel limite massimo di 229 unità, le assunzioni straordinarie nelle qualifiche iniziali del ruolo dei vigili del fuoco[78] a non prima del 31 dicembre 2024, viene precisato che tale limite è stato definito alla luce degli incrementi retributivi determinatisi successivamente all’entrata in vigore della legge n. 178 del 2020 (DPR 121 del 2022) che autorizzava le citate assunzioni straordinarie.
La relazione tecnica fornisce in alcune tabelle, per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica, gli elementi e i parametri utili alla quantificazione del risparmio derivante dalla nuova decorrenza delle assunzioni suddette assunzioni.
Il Governo, nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato[79], ha fornito i seguenti chiarimenti:
- in merito al comma 1, la misura dello straordinario è stata estrapolata dal Decreto interministeriale che autorizza annualmente le prestazioni di lavoro straordinario delle Forze di Polizia e rappresenta una sintesi della media ponderata delle varie qualifiche;
- in merito ai commi 2 e 3, i criteri di stima utilizzati differiscono in relazione alla diversa tipologia di attività da effettuare, nonché al luogo di svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle specifiche poste in essere per il G7. L’operatività del dispositivo impiegato sul campo, è stata indicata in almeno 12 giorni, in linea con quanto previsto per le attività operative in continuità con il dispositivo “Strade sicure” autorizzate per il 2024. Per le attività effettuate non in continuità con il citato dispositivo (quindi senza possibilità di impiegare assetti e postazioni già predisposte) e per quelle di controllo in aree limitrofe, si è reso necessario un periodo di impiego di maggiore entità (22 giorni) rispetto alla prima tipologia di dispiegamento, considerando circa 7 giorni aggiuntivi per l’approntamento/allestimento dei Posti comando e sistemi, nonché per il dispiegamento delle forze e circa 3 giorni aggiuntivi per il disimpegno degli stessi. Con riguardo al fabbisogno connesso all’impiego di automezzi è stato evidenziato che questo è riferito ai costi unitari giornalieri di veicoli in leasing, a cui si è dovuto ricorrere considerata la vetustà e usura dell’attuale parco mezzi, dell’impossibilità di acquisire in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, delle elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dei correlati costi di gestione. In particolare, i mezzi noleggiati sono del tipo Jeep Renegade e Fiat Ducato Vetrato - con tipologia di contratto a 60 mesi e 150.000 Km ad un costo medio annuo pro/mezzo (convenzione CONSIP) di circa euro 10.575,00 - il costo unitario giornaliero di euro 28,97 è la risultanza del costo medio annuo pro mezzo diviso il numero dei giorni nell’anno (365). Detto importo è il medesimo indicato nella RT di proroga del dispositivo di “Strade sicure e Stazioni sicure” 2024 di cui all’articolo 1, commi da 342 a 345, della legge n. 213 del 2023;
- in merito al comma 3, gli oneri “una tantum” sono riconducibili alle spese sostenute sia per approntare il personale ed i mezzi prima dell’immissione in area di operazione, sia per ricondizionare i mezzi e i materiali impiegati al rientro in reparto. Tali oneri differiscono da quelli afferenti ai cosiddetti “costi vivi” da sostenere quotidianamente in area di operazioni per il funzionamento dello strumento militare, che fanno riferimento a costi standard, consolidati nel tempo. Ciò premesso, è stato rilevato, che, diversamente da quanto avviene per la determinazione dei “costi vivi”, ai fini della quantificazione degli oneri “una tantum”, non possono essere utilizzati parametri predefiniti. Tale metodologia di quantificazione degli oneri (da anni impiegata, anche, nei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali) è stata ripetutamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, nonché dalla Corte dei conti nell’ambito dei referti quadrimestrali inviati alle Camere sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei provvedimenti in parola e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. E’ stata, inoltre, confermata la coerenza dei parametri indicati nella RT, sebbene, in taluni casi, questi siano stati oggetto di attualizzazione rispetto a quelli utilizzati per il G7 di Taormina del 2017, alla luce degli incrementi sia dei livelli di retribuzione intervenuti per le spese di personale sia di quelli registrati per alcune tipologie di spese (ad esempio, le spese per vitto e alloggio presso apprestamenti civili), discendenti dall’applicazione di nuove convenzioni stipulate con gli esercizi commerciali locali e dell’aumento considerevole dei costi delle strutture rispetto al 2017. Si è tenuto conto, inoltre, della diversa tipologia di assetti aerei e marittimi impiegati per assicurare la cornice di sicurezza dell’evento in questione, che hanno determinato un diverso impatto finanziario (rispetto a Taormina), anche in considerazione della differente valorizzazione delle relative onerosità (costo ora di volo/giorno di navigazione), dovute alla variazione dei costi di carburante e dei contratti di supporto logistico/manutentivo connessi ai mezzi stessi dal 2017 ad oggi;
- in merito al comma 4, il parametro del costo medio orario del compenso per lavoro straordinario di euro 23,90, indicato nella RT, corrisponde a un importo, al lordo delle ritenute a carico dello Stato, calcolato sulla media delle tariffe (feriali, festive o notturne e festive notturne) del compenso orario straordinario riferito alle qualifiche di personale effettivamente impiegato nel servizio in questione, appartenente al ruolo dei direttivi (ad esclusione delle qualifiche di DVD con scatto di 26 e 16 anni), al ruolo degli ispettori antincendi, al ruolo dei capi squadra e capi reparto e a quello dei vigili del fuoco (la tabella in calce riporta un prospetto contenente le qualifiche di personale prese in considerazione e le corrispondenti tariffe, nonché il calcolo operato);
- sul comma 7, è stato evidenziato che la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali non determina effetti in termini di competenza. La rappresentazione di questa operazione in termini di saldo netto da finanziare nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari è dovuta ad un mero errore materiale che sarà corretto in occasione dell’aggiornamento della relazione tecnica e dello stesso prospetto all’atto del passaggio del provvedimento all’altro ramo del Parlamento. Sul medesimo comma, è confermata la disponibilità in bilancio delle risorse utilizzate a copertura.
(euro)
TARIFFE ORARIO LAVORO STRAORDINARIO - A DECORRERE DALL'ANNO 2022 |
|||||||
MACRO QUALIFICHE |
Tabellare |
Stipendio mensile comprensivo rateo 13° |
Misura base (1 / 156) |
Tariffa feriale (15%) |
Tariffa festiva o notturna (30%) |
Tariffa festivo notturna (50%) |
|
l.d. |
l.d. |
Valore unitario NUOVE tariffe l.d. |
|||||
direttore vicedirigente |
27.562,97 |
29.859,88 |
2.488,32 |
15,95 |
18,34 |
20,74 |
23,93 |
direttore |
27.105,00 |
29.363,75 |
2.446,98 |
15,69 |
18,04 |
20,39 |
23,53 |
vice direttore |
25.044,70 |
27.131,76 |
2.260,98 |
14,49 |
16,67 |
18,84 |
21,74 |
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale |
27.212,66 |
29.480,38 |
2.456,70 |
15,75 |
18,11 |
20,47 |
23,62 |
ispettore antincendi coordinatore |
25.639,92 |
27.776,58 |
2.314,72 |
14,84 |
17,06 |
19,29 |
22,26 |
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale |
25.182,07 |
27.280,58 |
2.273,38 |
14,57 |
16,76 |
18,94 |
21,86 |
ispettore antincendi esperto |
24.449,48 |
26.486,94 |
2.207,24 |
14,15 |
16,27 |
18,39 |
21,22 |
ispettore antincendi |
23.991,63 |
25.990,93 |
2.165,91 |
13,88 |
15,97 |
18,05 |
20,83 |
capo reparto con scatto convenzionale |
23.991,63 |
25.990,93 |
2.165,91 |
13,88 |
15,97 |
18,05 |
20,83 |
capo reparto |
23.030,11 |
24.949,29 |
2.079,11 |
13,33 |
15,33 |
17,33 |
19,99 |
capo squadra esperto |
22.755,47 |
24.651,76 |
2.054,31 |
13,17 |
15,14 |
17,12 |
19,75 |
capo squadra |
22.251,80 |
24.106,12 |
2.008,84 |
12,88 |
14,81 |
16,74 |
19,32 |
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale |
22.251,80 |
24.106,12 |
2.008,84 |
12,88 |
14,81 |
16,74 |
19,32 |
vigile del fuoco coordinatore |
21.336,11 |
23.114,12 |
1.926,18 |
12,35 |
14,20 |
16,05 |
18,52 |
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale |
20.511,96 |
22.221,29 |
1.851,77 |
11,87 |
13,65 |
15,43 |
17,81 |
vigile del fuoco esperto |
20.164,50 |
21.844,88 |
1.820,41 |
11,67 |
13,42 |
15,17 |
17,50 |
vigile del fuoco |
19.616,05 |
21.250,72 |
1.770,89 |
11,35 |
13,05 |
14,76 |
17,03 |
267,60 |
302,50 |
349,04 |
|||||
Media tariffa |
15,74 |
17,79 |
20,53 |
||||
Media tariffa lordo Stato |
20,89 |
23,61 |
27,25 |
||||
23,92 |
Per finalità espositive è stata soppressa, rispetto alla tabella originale, la colonna relativa alla “Posizione economica”.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, al fine di garantire le necessarie misure di sicurezza relative allo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo (G7) di Brindisi (13-15 giugno 2024):
- hanno autorizzato la spesa di euro 13.950.130 per il 2024 in favore delle Forze di polizia impiegate al predetto scopo; tale spesa è ripartita in 4.676.230 euro per spese di personale e 9.273.900 euro per spese di funzionamento (comma 1);
- hanno disposto l’incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate[80] che concorrono al controllo del territorio nell’ambito della cosiddetta Operazione Strade sicure, autorizzando la spesa di euro 3.755.149 per il 2024 (comma 2);
- hanno autorizzato, per l’impiego di assetti aeronavali, la spesa di euro 5.750.718 per il 2024, di cui 334.993 euro per spese di personale (comma 3);
- hanno autorizzato, per il maggior impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in termini di prestazioni di lavoro straordinario, una spesa complessiva di euro 1.810.282 per il 2024 al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione (comma 4).
È disposto, altresì, che le assunzioni straordinarie di personale da inquadrare nelle qualifiche iniziali del ruolo dei Vigili del fuoco previste dall’articolo 1, comma 877, della legge n. 178 del 2020, relativamente alle unità da assumere non prima del 1° ottobre 2023, nel limite di 229 unità, possano essere effettuate non prima del 31 dicembre 2024 (comma 5).
Si prevede, inoltre, che le spese inerenti al trattamento economico accessorio del personale impiegato ai sensi del presente articolo operano in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, in base al quale, dal 2017, la corresponsione del trattamento accessorio al personale delle pubbliche amministrazioni non può superare quello erogato al termine del 2016 (comma 6).
Gli oneri complessivi derivanti dall’articolo in esame vengono indicati in euro 25.266.279 euro per il 2024 e agli stessi si provvede ai sensi del comma 7 (Cfr. i profili di copertura finanziaria).
Al riguardo, premesso che i suddetti oneri complessivi appaiono limitati all’entità delle relative autorizzazioni di spesa, con riguardo specifico al comma 1, si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e di quanto chiarito nella nota di risposta del Governo che, nel fornire il dettaglio dei criteri utilizzati nel computo delle singole voci di costo, precisano che la relativa quantificazione è stata effettuata prendendo a riferimento anche i dati relativi all’organizzazione del precedente Vertice di Taormina del 2017. Sul punto, non si formulano osservazioni tenuto conto dei suddetti dati e parametri che consentono, nel complesso, di verificarne e confermarne il relativo importo.
Con riguardo ai commi 2, 3 e 4, anche in tal caso, non si hanno osservazioni da formulare sia per il fatto che i maggiori oneri recati dalle norme risultano limitati all’entità delle disposte autorizzazioni di spesa sia alla luce degli elementi di informazione forniti nella relazione tecnica e nella nota di risposta del Governo su ciascuna voce di costo che ne consentono la conferma e la verifica. Per quanto concerne il posticipo di una parte delle assunzioni straordinarie previste dall’articolo 1, comma 877, della legge n. 178 del 2020, di cui al comma 5, non si formulano rilievi concordando in via generale con la stima degli effetti finanziari riportata dalla relazione tecnica e sulla relativa congruità. Infine, nulla da osservare anche rispetto al comma 6 che deroga al limite del trattamento accessorio di cui al comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, posto che alla norma richiamata non sono stati associati effetti di risparmio scontati nei tendenziali a legislazione vigente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che le lettere da a) a d) del comma 7 dell’articolo 10 provvedono agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo articolo, pari nel complesso a 25.266.279 euro per l’anno 2024, tramite le seguenti modalità:
- quanto a euro 38.244.175, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di euro 19.695.750, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017;
- quanto a euro 1.810.282, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante utilizzo, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di euro 932.295, delle risorse rinvenienti ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 10;
- quanto a euro 4.040.378, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 4;
- quanto a euro 597.856, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d), mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si ricorda che la disposizione legislativa ivi richiamata ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, destinato a fronteggiare esigenze di spesa connesse al personale in servizio o da assumere presso le amministrazioni statali, con una dotazione iniziale di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
Tali risorse sono iscritte sul capitolo 3027[81] dello stato di previsione del medesimo Ministero, che reca, alla luce del vigente bilancio dello Stato, uno stanziamento pari a euro 4.318.167.453 per l’anno 2024, a euro 6.767.920.720 per l’anno 2025 e a euro 6.977.769.788 per l’anno 2026[82].
Ciò posto, si evidenzia che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, con il quale è stata effettuata la ripartizione del Fondo, ha destinato alle finalità indicate dalla richiamata lettera c) del comma 365 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 un importo pari a 760 milioni di euro per l’anno 2017 e a 875 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, inteso quale finanziamento complessivamente volto alle seguenti misure: la proroga per il solo anno 2017 del contributo straordinario di cui all’articolo 1, comma 972, della legge n. 208 del 2015, al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale; la copertura degli oneri connessi alla piena attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge n. 124 del 2015 e all’articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2017; la copertura degli oneri indiretti derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega sulla revisione dei predetti ruoli.
Più in particolare, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, oggetto di riduzione sono le risorse indicate nel predetto decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 destinate al settore difesa-sicurezza.
In tale quadro, come si ricava da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato le risorse in questione sono iscritte sul piano gestionale n. 11[83] del citato capitolo 3027, il cui importo di euro 38.244.175 risulta in effetti integralmente accantonato in corrispondenza della data di pubblicazione del presente decreto-legge. Tanto considerato, non si formulano osservazioni, nel presupposto che a valere sulle predette risorse non insistano ulteriori impegni di spesa.
In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si fa presente che le risorse di cui si prevede l’utilizzo sono quelle derivanti dai risparmi di spesa che conseguono al rinvio, ad una data non antecedente il 31 dicembre 2024, della decorrenza della presa di servizio dei reclutamenti nella carriera iniziale dei vigili del fuoco autorizzati in via straordinaria dall’articolo 1, comma 877, della legge n. 178 del 2020, originariamente prevista a decorrere dal 1° ottobre 2023.
In proposito, si osserva preliminarmente che, mentre il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento indica, in corrispondenza dell’articolo 10, comma 5, minori spese in misura pari a 1,8 milioni di euro per l’anno 2024, dalla relazione tecnica sembra evincersi che i risparmi di spesa derivanti dal medesimo articolo 10, comma 5, ammonterebbero a circa 8,88 milioni di euro. Al riguardo, pur prendendo atto che le risorse utilizzate garantiscono in ogni caso la copertura finanziaria indicata dalla norma in esame, appare opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in ordine all’effettiva entità dei risparmi derivanti dal differimento delle predette assunzioni.
In merito alla terza modalità di copertura finanziaria, si prende atto delle quantificazioni individuate dal Governo e riportate nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica relativamente agli effetti riflessi conseguenti alle autorizzazioni di spesa recate dai commi da 1 a 4 dell’articolo in esame e non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.
In merito alla quarta modalità di copertura finanziaria, si prende atto della conferma fornita dal Governo, nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica[84], della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, come peraltro già affermato all’interno della relazione tecnica allegata al provvedimento. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.
Fondazione Milano-Cortina 2026
Le norme recano l’interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, che stabilisce che la Fondazione Milano-Cortina 2026 non ha scopo di lucro, opera in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, e svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.
La norma interpretativa in esame chiarisce che le attività svolte dalla Fondazione non sono disciplinate da norme di diritto pubblico, che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico e che la Fondazione opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame chiariscono che le attività svolte dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 non sono disciplinate da norme di diritto pubblico, che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico e che la Fondazione opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali. Attesa la natura ordinamentale delle disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare.
Disposizioni urgenti per i grandi eventi sportivi internazionali
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – prevedono che per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, in relazione ai quali la richiesta di contributo a carico dello Stato supera la soglia di 5.000.000 di euro, il sostegno finanziario statale alla candidatura sia condizionato all'accoglimento del relativo piano economico-finanziario, comprensivo della stima dei costi diretti e indiretti (comma 1).
Ciascuna candidatura, corredata del suddetto piano economico-finanziario, è preventivamente trasmessa al Dipartimento per lo sport, della Presidenza del Consiglio dei ministri che esprime, entro sessanta giorni dal ricevimento, la propria valutazione tecnica e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport per l'adozione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, del decreto di approvazione della candidatura. Allo scopo di supportare il Dipartimento, è istituito, presso il Dipartimento stesso, un Nucleo di valutazione, composto da un massimo di dieci tecnici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Nucleo, i requisiti per farne parte, il procedimento di nomina, la durata e i compensi per la partecipazione, fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun componente in ragione d’anno, in relazione alle attività effettivamente svolte, inclusi gli eventuali oneri a carico dell’amministrazione conferente, nel limite massimo complessivo di 300.000 euro. Il Dipartimento può avvalersi anche della società Sport e salute S.p.a., previa stipula di apposita convenzione (comma 2).
La candidatura è gestita da un Comitato con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione della candidatura e, in caso di assegnazione, di organizzazione dell'evento. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata sono autorizzate a partecipare, con gli enti territoriali interessati, alla costituzione del suddetto Comitato che provvede alla gestione delle risorse pubbliche destinate all'evento, sia nella fase antecedente sia nella fase successiva alla eventuale aggiudicazione. Il Comitato è altresì composto da rappresentanti di eventuali altre amministrazioni statali, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), anche unitamente alle federazioni interessate, in misura proporzionale rispetto all'impegno finanziario assunto da ciascuno di essi. I rappresentanti assumono l'incarico a titolo gratuito. La segreteria del Comitato è in ogni caso assicurata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione di ciascun Comitato, i criteri di erogazione del contributo, le modalità di rendicontazione e di monitoraggio (commi 3 e 4).
In caso di aggiudicazione dell'evento sportivo, il contratto da stipulare con l'organismo internazionale aggiudicante è sottoscritto dagli enti interessati e, per il Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata. Le attività svolte in esecuzione del contratto di aggiudicazione rimangono soggette al regime giuridico proprio delle organizzazioni sportive internazionali, anche paralimpiche, con cui lo stesso contratto è stipulato (comma 5).
Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 di cui la somma di 150.000 euro annui per il funzionamento del Nucleo di valutazione e i restanti 50.000 euro per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione, e la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2025, di cui la somma di 300.000 euro annui per il funzionamento del Nucleo di valutazione e i restanti 100.000 euro per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione. Ai relativi oneri si provvede, quanto alla somma di 200.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021.
L’articolo 10, comma 3 del decreto-legge n. 73 del 2021, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell’epidemia di COVID-19, ha istituito un Fondo con una dotazione di 86 milioni di euro per il 2021, che costituisce tetto di spesa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. Successivamente, l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022 ha incrementato detto Fondo di euro 20 milioni per l'anno 2022.
Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Quanto ai restanti oneri, quantificati in 400.000 euro, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017.
L’articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, ha istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano».
L’articolo aggiuntivo che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, in relazione ai quali la richiesta di contributo a carico dello Stato supera la soglia di 5.000.000 di euro, il sostegno finanziario statale alla candidatura sia condizionato all'accoglimento del relativo piano economico-finanziario. Ciascuna candidatura è preventivamente trasmessa al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri per il cui supporto è istituito, presso il Dipartimento stesso, un Nucleo di valutazione, composto da un massimo di dieci tecnici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono disciplinati, tra l’altro, la durata e i compensi per la partecipazione fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun componente in ragione d’anno, in relazione alle attività effettivamente svolte, inclusi gli eventuali oneri a carico dell’amministrazione conferente, nel limite massimo complessivo di 300.000 euro. Il Dipartimento per lo sport può avvalersi anche della società Sport e salute S.p.a., previa stipula di apposita convenzione. La candidatura è gestita da un Comitato con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione e, in caso di assegnazione, di organizzazione dell'evento. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata sono autorizzate a partecipare, con gli enti territoriali interessati, alla costituzione del suddetto Comitato che provvede alla gestione delle risorse pubbliche destinate all'evento, sia nella fase antecedente sia nella fase successiva alla eventuale aggiudicazione. Il Comitato è altresì composto da rappresentanti di eventuali altre amministrazioni statali, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), anche unitamente alle federazioni interessate, in misura proporzionale rispetto all'impegno finanziario assunto da ciascuno di essi. I rappresentanti assumono l'incarico a titolo gratuito. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione di ciascun Comitato, i criteri di erogazione del contributo, nonché le modalità di rendicontazione e di monitoraggio. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 di cui 150.000 euro annui per il funzionamento del Nucleo di valutazione e i restanti 50.000 euro per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione, nonché la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2025, di cui 300.000 euro annui per il funzionamento del Nucleo di valutazione e i restanti 100.000 euro per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione.
Al riguardo, si osserva che gli oneri sono configurati come limiti di spesa e che gli stessi sono destinati al funzionamento del Nucleo di valutazione e alla convenzione con la società Sport e salute S.p.a. Ciò premesso e rilevato che la durata e i compensi per la partecipazione al Nucleo saranno definiti con un successivo provvedimento nell’ambito del limite di spesa di 300.000 euro complessivi, non si hanno osservazioni da formulare.
Si osserva infine che, con riferimento al Comitato incaricato della gestione della candidatura, la relativa segreteria è in ogni caso assicurata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per lo sport. Al riguardo, pur considerando la gratuità dell’incarico per i componenti del Comitato, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo che le citate attività di segreteria possano essere assicurate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo provvede agli oneri derivanti complessivamente derivanti dalla sua attuazione, pari a 200.000 euro per l’anno 2024 e a 400.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, tramite le seguenti modalità:
- quanto a 200.000 euro per l’anno 2024, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell’articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, provvedendo, altresì, alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali;
- quanto a 400.000 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017.
Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si evidenzia che l’articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha istituito, per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di società sportive professionistiche, nonché di società e associazioni sportive dilettantistiche, ai fini del ristoro delle spese sanitarie sostenute dalla suddette società e associazioni sportive in relazione all’infezione da COVID-19. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022, la dotazione del suddetto Fondo è stata oggetto di un incremento pari a 20 milioni di euro per il 2022.
Al riguardo, si fa presente che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2021, in attuazione del sopracitato articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, sono stati stabiliti i criteri di gestione del Fondo istituito dalle medesime disposizioni, prevedendo, tra l’altro, che le risorse non assegnate a seguito della chiusura della procedura di erogazione dei contributi disciplinata dal medesimo decreto sarebbero rimaste nella disponibilità del Fondo stesso, per essere ripartite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022 sono stati quindi individuati, ai sensi dell’articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, e dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022, le modalità e i termini di accesso al Fondo e di erogazione delle risorse residue dello stesso, per un ammontare complessivo di 72.940.247,52 euro.
Ciò posto, si osserva che il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2023 indica, nel pertinente capitolo di spesa del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri[85], economie di spesa pari a 22.982.011,26 euro.
Alla luce di tale quadro, ferma restando l’esiguità degli oneri cui si provvede, appare nondimeno necessario acquisire dal Governo informazioni in merito alla disponibilità delle risorse individuate dalla norma in esame, anche tenuto conto dell’ulteriore versamento, pari a complessivi 5.700.000 euro, di recente disposto dal decreto-legge n. 71 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2024. Appare, altresì, opportuno acquisire indicazioni dal Governo in ordine all’allocazione delle medesime risorse nell’ambito del citato bilancio autonomo, atteso che, per l’anno 2024, sul relativo capitolo di spesa non risultano appostate somme.
Quanto alla riduzione, per l’anno in corso, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, non si formulano osservazioni, posto che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che, alla data del 1° luglio scorso, sul citato capitolo residuano risorse disponibili, per l’anno 2024, in misura pari a 79.748.212 euro.
In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si fa presente che oggetto di riduzione è il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano[86], istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritto sul capitolo 846 del bilancio autonomo di quest’ultima.
In proposito, si segnala che il citato capitolo reca una dotazione di 12.490.933 euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2024-2026. Nel rammentare che il Fondo in questione è destinato al finanziamento di talune specifiche finalità espressamente richiamate dalla norma istitutiva[87], tra le quali il sostegno alla realizzazione di eventi sportivi internazionali, cui sembrano riconducibili le disposizioni in esame, appare comunque utile acquisire dal Governo una conferma circa l’effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell’ambito del Fondo a decorrere dall’anno 2025.
[1] Il comma 2 dell’articolo 20-quinquies dispone che al Fondo affluiscano ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità e il profilo temporale di cui al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui al comma 7 per l'importo di 108.496.989 euro.
[2] Contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), del decreto-legge n. 61 del 2023.
[3] Recante contributi ai privati per beni mobili danneggiati.
[4] Di cui all’articolo1 del decreto-legge n. 189 del 2016. In particolare, le disposizioni del citato decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge.
[5] Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2023, qualora in sede di monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento di crediti di imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2023, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 al fine di concedere misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
[6] Di cui all’articolo 20-quinquies, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 61 del 2023.
[7] Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina 15,06 miliardi di euro alla tutela del territorio e delle risorse idriche nell’ambito del Missione 2, Componente 4. Con riguardo alla norma in parola, rileva l’investimento 2.1 Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico a cui sono assegnati 2,49 miliardi di euro, articolato in due sub-investimenti: 2.1 a) di importo pari a 1.287 milioni di euro per interventi strutturali e non strutturali nei territori più a rischio, la cui titolarità è in capo al Ministero per la Transizione Ecologica (MITE) e 2.1 b) di importo pari a 1,2 miliardi di euro per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite da calamità, la cui titolarità è in capo al Dipartimento della Protezione civile.
[8] Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate depositata in 5ª Commissione al Senato. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 264 del 10 luglio 2024.
[9] Di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023.
[10] Di cui all’articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2023.
[11] Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate depositata in 5ª Commissione al Senato. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 264 del 10 luglio 2024.
[12] Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
[13] Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate depositata in 5ª Commissione al Senato. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 264 del 10 luglio 2024.
[14] Si tratta, ai sensi dell’articolo 20-novies, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 dei seguenti soggetti: regioni; Ministero della cultura; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Agenzia del demanio; diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea; università, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla indicata soglia di rilevanza europea. Ai sensi del comma 2, inoltre, i presidenti delle regioni possono delegare ai consorzi di bonifica, ai comuni, agli altri enti locali interessati o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione.
[15] L’articolo 20-novies, comma 3-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023 prevede che la società RFI S.p.A., sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il Commissario straordinario, provveda, in qualità di soggetto attuatore, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, nel limite massimo di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali, nonché agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.
[16] Di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015.
[17] Di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 11 del 2023.
[18] Rifinanziamenti disposti per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009.
[19] Di cui al decreto legge n. 83 del 2012.
[20] Recante legge di bilancio per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
[21] Di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013.
[22] Legge di stabilità 2015.
[23] Di cui all’articolo 1, comma 551, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.
[24] Recante ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei.
[25] Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
[26] Ai sensi e nei termini di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 140 del 2023.
[27] Tale somma è stata trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania.
[28] Da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.
[29] Si rammenta che l’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 consente il conferimento a tempo determinato di incari dirigenziali da parte di ciascuna amministrazione, entro i seguenti specifici limiti percentuali indicati dalla stessa disposizione: 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia; 8% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, elevabile da ciascuna amministrazione al 10% ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 162/2019.
[30] Di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003.
[31] Può avvalersi di strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell’Unità tecnico-amministrativa istituita dall’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell’Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli.
[32] Di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
[33] Al Commissario straordinario non si applicano le disposizioni (articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012) che vietano il conferimento nelle pubbliche amministrazioni di incarichi (di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali e di governo di enti) a titolo oneroso a soggetti in quiescenza, nonché il conferimento ai medesimi soggetti di incarichi dirigenziali o direttivi a titolo gratuito aventi durata superiore a un anno.
[34] Ossia a tempo determinato anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni)
[35] Anche al personale della struttura di supporto, analogamente a quanto previsto per il Commissario straordinario, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012.
[36] La norma specifica che di tali risorse è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
[37] L’articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 91 del 2024 indicava in sessanta giorni il termine per la trasmissione da parte del presidente della regione Campania.
[38] Si tratta di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
[39] Tali interventi sono individuati sulla base del contenuto della relazione del Presidente della regione Campania di cui al precedente comma 12 e degli esiti dell’istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze–Dipartimento RGS, in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 e con gli uffici della regione Campania interessati.
[40] Si tratta, rispettivamente, di programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici e di programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari.
[41] Si tratta degli interventi inseriti del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico.
[42] Si tratta di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici. siti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024.
[43] L’articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 ha introdotto misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, prevedendo, tra l’altro: l'utilizzazione, secondo determinate condizioni, della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; la possibilità dell'affidamento di progettazione ed esecuzione (cosiddetto appalto integrato) dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica; l'espressione del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro.
[44] La nomina del Commissario straordinario è prevista dall'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, mentre l’ambito di attività, i poteri e le modalità nelle quali egli esercita i propri compiti sono disposti dal medesimo articolo 2 nonché dall'articolo 3.
[45] Delimitata in data 27 dicembre 2023.
[46] Di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.
[47] Tale autorizzazione è stata disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017.
[48] Tale fondo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile).
[49] Per il versamento delle risorse finanziarie dal Fondo per le emergenze nazionali sulla contabilità speciale appositamente aperta è autorizzato il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio.
[50] La nomina del Commissario straordinario è prevista dall'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, mentre l’ambito di attività, i poteri e le modalità nelle quali egli esercita i propri compiti sono disposti dal medesimo articolo 2 nonché dall'articolo 3.
[51] Delimitata in data 27 dicembre 2023.
[52] Di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge in esame.
[53] Ai sensi dell’articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
[54] Le norme fanno riferimento alla zona di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del testo in esame.
[55] Recante attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.
[56] Recante misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili.
[57] Si tratta della «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023.
[58] Di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023.
[59] Presentate ai sensi della legge n. 47 del 1985, della legge n. 724 del 1994 e del decreto-legge n. 269 del 2003.
[60] Presentate ai sensi della legge n. 47 del 1985, della legge n. 724 del 1994 e del decreto-legge n. 269 del 2003.
[61] Di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023.
[62] Come individuata ai sensi dell’articolo 3, lettera ff) dell’Allegato 1 all’ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. La «superficie complessiva», ai sensi della predetta lettera ff) costituisce “la superficie utile netta dell’unità immobiliare (superficie al netto di murature interne ed esterne e sguinci di vani di porte e finestre) destinata ad abitazione o ad attività produttiva comprensiva della superficie netta di logge, balconi e terrazze, a cui si aggiungono le superfici nette degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio, e la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell’edificio di spettanza della singola unità immobiliare, nonché le superfici nette delle pertinenze danneggiate, nel limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva”.
[63] Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000.
[64] Adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania.
[65] Casi in cui gli interventi interessino edifici con più unità immobiliari, riconoscimento al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, conformità a titolo abilitativo o titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.
[66] Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 89 del 2024, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, è stato esaminato in prima lettura dalla Camera (C. 1937) ed è attualmente in corso di esame presso il Senato della Repubblica (S. 1206).
[67] Si veda la seduta della V Commissione della Camera dei deputati del 24 luglio 2024.
[68] In particolare, a una spesa pari a 210 milioni di euro per l’anno 2024 (per arrotondamento), a 154 milioni di euro per l’anno 2025 e a 176 milioni di euro per l’anno 2026, in termini di saldo netto da finanziare, corrispondevano effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 75 milioni di euro per l’anno 2024, a 120 milioni di euro per l’anno 2025 e a 190 milioni di euro per l’anno 2026.
[69] Riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche.
[70] Si veda la delibera CIPESS del 9 luglio 2024 https://www.governo.it/it/articolo/seduta-del-cipess-del-9-luglio-2024/26200
[71] Recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.
[72] Il Fondo di solidarietà comunale, in parte alimentato da una quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei comuni, in parte da contributi diretti a carico del bilancio dello Stato, comprende, in particolare, una quota destinata al ristoro ai comuni dei minori introiti da IMU e Tasi, una quota di riequilibrio delle risorse storiche assegnate agli enti locali sulla base di criteri compensativi e, in misura progressivamente preponderante, perequativi, nonché una quota finalizzata a meccanismi correttivi degli effetti della perequazione stessa.
[73] Dalla data di impiego del predetto personale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008.
[74] Di cui all’articolo 1, comma 365, lettera c), della legge n. 232 del 2016.
[75] Di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
[76] Corrisposto anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 231 del 1990.
[77] In deroga a quanto stabilito dall’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
[78] Di cui all’articolo 1, comma 877, della legge n. 178 del 2020.
[79] Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate depositata in 5ª Commissione al Senato. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 264 del 10 luglio 2024.
[80] Di cui all’articolo 1, comma 342, della legge n. 213 del 2023.
[81] Denominato “Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia”.
[82] Tali stanziamenti includono il finanziamento di 3 miliardi di euro per l’anno 2024 e di 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2025 di cui all’articolo 1, comma 27, della legge n. 213 del 2023, destinato alla copertura degli oneri per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico riferiti al triennio contrattuale 2022-2024.
[83] Denominato “Riordino carriere Forze armate e Forze di polizia”.
[84] A tal proposito, si veda la seduta n. 264 del 10 luglio 2024 della 5ª Commissione permanente del Senato della Repubblica.
[85] Capitolo n. 430, denominato “Fondo per ristoro spese sanitarie COVID-19 ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del DL 73/2021”.
[86] Tale Fondo è stato istituito con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
[87] Il Fondo è, in particolare, finalizzato a: incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; sostenere la maternità delle atlete non professioniste; garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.