Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale
Riferimenti: AC N.1946/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 10/07/2024
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1946

 

 

Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

 

 

(Conversione in legge del DL 63/2024 - Approvato dal Senato

A.S. 1138)

 

 

 

 

N. 224 – 10 luglio 2024

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

 

PREMESSA.. - 5 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 6 -

ARTICOLO 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5. - 6 -

Interventi per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura   - 6 -

ARTICOLO 1, comma 2-bis. - 11 -

Garanzia imprese operanti nel settore agricolo.. - 11 -

ARTICOLO 1, commi da 4-bis a 4-quater.. - 13 -

Contributi alla spesa per interessi nel settore agricolo.. - 13 -

ARTICOLO 1, commi 5-bis e 5-ter.. - 16 -

Contributi in favore di imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone. - 16 -

ARTICOLO 1, commi 6 e 8. - 17 -

Proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis. - 17 -

ARTICOLO 1, commi 7 e 9. - 22 -

Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. - 22 -

ARTICOLO 1 comma 9-bis. - 26 -

Modifiche all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023 n. 39 recante disposizioni urgenti in materia di genetica agraria. - 26 -

ARTICOLO 1, comma 9-ter.. - 28 -

Proroga di termini procedimentali relativamente all’agevolazione fiscale per gli oli minerali nei lavori agricoli e assimilati - 28 -

ARTICOLO 1, comma 9-quater.. - 30 -

Abrogazione dell’articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. - 30 -

ARTICOLO 1-bis. - 30 -

Spese per comunicazioni ai beneficiari della carta di pagamento "Dedicata a te". - 30 -

ARTICOLO 1-ter.. - 32 -

Ricostruzione privata a seguito di eventi alluvionali - 32 -

ARTICOLO 2, commi 1 e 2. - 34 -

Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura. - 34 -

ARTICOLO 2, commi 3 e 4. - 39 -

Ripristino degli elenchi trimestrali delle giornate di lavoro degli operai agricoli - 39 -

ARTICOLO 2-bis commi 1-4. - 42 -

Interventi in materia di ammortizzatori sociali - 42 -

ARTICOLO 2-bis, comma 5. - 46 -

Interventi in materia di ammortizzatori sociali - 46 -

ARTICOLO 2-ter.. - 48 -

Disposizioni in materia di agricoltura e di lavoro.. - 48 -

ARTICOLO 2-quater.. - 50 -

Sistema informativo per la lotta al caporalato.. - 50 -

ARTICOLO 2-quinquies. - 53 -

Banca dati degli appalti in agricoltura. - 53 -

ARTICOLO 3, commi da 1 a 5 e 8-bis. - 55 -

Misure urgenti per le produzioni di kiwi, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora, dalla flavescenza dorata e dalla Xylella fastidiosa. - 55 -

ARTICOLO 3, commi da 5-bis a 5-quater.. - 63 -

Interventi di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus. - 63 -

ARTICOLO 3, comma 6. - 66 -

Misure urgenti per garantire il funzionamento della società AGRICAT s.r.l. - 66 -

ARTICOLO 3, commi 7 e 8. - 69 -

Misure urgenti per garantire il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali - 69 -

ARTICOLO 3, commi 8-ter - 8-quater.. - 72 -

Interventi indennizzatori per le imprese agricole in Sicilia. - 72 -

ARTICOLO 3-bis. - 74 -

Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli - 74 -

ARTICOLO 4. - 75 -

Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali - 75 -

ARTICOLO 4-bis. - 79 -

Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare. - 79 -

ARTICOLO 4-ter.. - 81 -

Interventi per il rafforzamento delle sanzioni a carico di medie e grandi imprese nel settore alimentare  - 81 -

ARTICOLO 5, commi da 1 a 2-bis. - 83 -

Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo.. - 83 -

ARTICOLO 5, commi 2-ter e 2-quater.. - 85 -

Energia elettrica e calorica prodotta tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra. - 85 -

ARTICOLO 5-bis, comma 1. - 86 -

Misure urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole. - 86 -

ARTICOLO 5-bis comma 2. - 87 -

Definizione di metano autoconsumato.. - 87 -

ARTICOLO 6. - 89 -

Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana. - 89 -

ARTICOLO 7. - 97 -

Commissario straordinario per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus. - 97 -

ARTICOLO 8. - 104 -

Commissario straordinario per il contrasto della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina. - 104 -

ARTICOLO 9. - 110 -

Riorganizzazione del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri - 110 -

ARTICOLO 9-bis. - 112 -

Disposizioni in materia obblighi di registrazione nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) - 112 -

ARTICOLO 9-ter.. - 114 -

Attività di controllo sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche. - 114 -

ARTICOLO 9-quater.. - 116 -

Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura - SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA. - 116 -

ARTICOLO 10. - 122 -

Guardie venatorie e caccia al cinghiale. - 122 -

ARTICOLO 11. - 124 -

Misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica. - 124 -

ARTICOLO 11, comma 2-bis. - 134 -

Applicazione del deflusso ecologico.. - 134 -

ARTICOLO 12. - 135 -

Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare. - 135 -

ARTICOLO 12-bis, comma 1. - 146 -

Disposizioni in materia di conferimento di incarichi a personale in quiescenza. - 146 -

ARTICOLO 12-bis, comma 2. - 147 -

Incarichi a soggetti collocati in quiescenza iscritti a ordini professionali - 147 -

ARTICOLO 13. - 148 -

Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA. - 148 -

ARTICOLO 14. - 152 -

Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale. - 152 -

ARTICOLO 15. - 158 -

Termini e procedure in materia di Amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale. - 158 -

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

1946

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato:

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatore per la Commissione di merito:

Carloni (LEGA)

 

Commissione competente:

XIII (Agricoltura)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (A.S. 1138), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Gli emendamenti di iniziativa governativa approvati dal Senato sono corredati di relazione

tecnica. Inoltre, il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la Commissione Bilancio del Senato. Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota.

Al momento non è stata ancora trasmessa la relazione tecnica di passaggio di cui all’articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5

Interventi per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Le norme – modificate durante l’esame al Senato - prevedono l’adozione di interventi urgenti al fine di fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura (comma 1).

In particolare, le disposizioni:

·        consentono alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2023, hanno subìto una riduzione del volume d’affari pari almeno al 20 per cento, o che hanno subito una riduzione della produzione pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione del 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all’anno precedente, previa presentazione di un’autocertificazione, di avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell’anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito.

Si ricorda che nel testo iniziale l’agevolazione era circoscritta alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2023, avevano subito una riduzione del volume d’affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto all’anno precedente;

Possono beneficiare delle misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, al 16 maggio 2024 (data di entrata in vigore del presente decreto), classificate come esposizioni creditizie deteriorate. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l’assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI (di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996), o dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004), sui finanziamenti in commento è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga (comma 2);

·        modificano l’articolo 1, comma 424, della legge n. 197 del 2022, relativo al Fondo per la sovranità alimentare, come segue (comma 3):

­   inseriscono, tra le finalità del suddetto Fondo, il rafforzamento del sistema nazionale della pesca e dell’acquacoltura;

­   inseriscono gli interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati tra le misure finanziate dal Fondo;

·        dispongono la modifica dei decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui al Fondo per la sovranità alimentare, al fine di renderli coerenti con le modifiche sopra previste. Le modifiche devono tener conto, quale criterio di assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, dell’avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti e prevedendo che l’erogazione delle somme sia gestita dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Conseguentemente, con disposizioni modificate durante l’esame al Senato, la dotazione del Fondo per la sovranità alimentare è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 4).

Si fa presente che, rispetto al testo originario, le modifiche introdotte al Senato hanno inserito l’incremento del Fondo per la sovranità alimentare di 1 milione di euro per il 2024, anch’esso coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente;

·        prevedono che, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura possano essere destinate, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell’intera filiera produttiva, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell’acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla prolificazione del granchio blu (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

                            (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Maggiori spese correnti

Incremento del Fondo per la sovranità alimentare, (comma 4)

 

10,0

10,0

 

 

10,0

10,0

 

 

10,0

10,0

 

Minori spese correnti

Riduzione Tabella A - MASAF

 

10,0

10,0

 

 

10,0

10,0

 

 

10,0

10,0

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, in relazione ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 1, afferma quanto segue:

·        per quanto attiene al comma 1, la disposizione, esplicitando le finalità cui sono preordinati gli interventi urgenti disciplinati nei successivi commi, ha carattere ordinamentale; pertanto dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·        con riferimento al comma 2, le disposizioni non determinano un aggravio a carico della finanza pubblica. Si prevede che i regimi di aiuto nell'ambito dei quali sono state originariamente rilasciate le garanzie oggetto di differimento saranno utilizzati nei limiti delle risorse già stanziate e senza ulteriori oneri a carico dei soggetti garanti. D'altra parte, tale misura, consentendo alle imprese che abbiano avuto maggiori difficoltà a fronteggiare momenti di crisi, di poter usufruire di un periodo di tempo più ampio per ripagare il prestito, è destinata a scongiurare proprio situazioni di definitivo inadempimento dell'impresa, con conseguente escussione della garanzia pubblica. In sintesi, lungi dal rendere maggiormente probabile l'escussione delle garanzie pubbliche, la misura consente di limitare fortemente tale rischio;

·        relativamente ai commi 3 e 4, viene previsto l'incremento del Fondo per la sovranità alimentare di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (la RT, riferita al testo iniziale, non considera lo stanziamento per il 2024 introdotto dal Senato in prima lettura). Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L'incremento del Fondo si è reso necessario in quanto, per la campagna 2023, a valere sul Fondo per la sovranità alimentare (zootecnia e colture) il plafond disponibile, pari a euro 25 milioni, è stato interamente assegnato, con impegno e contestuale liquidazione all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con decreto direttoriale del 20 novembre 2023. Il maggior numero di domande presentate ha interessato il settore del frumento tenero e delle proteine vegetali. Si specifica, altresì, che all’erogazione delle risorse finalizzate agli interventi destinati alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura attenderà l'AGEA, avvalendosi, se del caso, del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN. La suddetta attività di erogazione di risorse si inscrive perfettamente nella mission dell'Agenzia, che è istituzionalmente preposta all'erogazione di sostegni economici agli operatori agricoli, favorendo la sostenibilità, la competitività e l'allineamento con le politiche europee, segnatamente fungendo da organismo di coordinamento e da organismo pagatore nell'ambito dell'erogazione dei fondi dell'Unione europea. La RT conclude che l'Agenza già dispone delle risorse umane, finanziarie e strumentali, e che pertanto provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·        per quanto riguarda il comma 5, la disposizione prevede che, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, possano essere destinate nel limite complessivo di 32 milioni di euro:

a) ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2016;

b) a imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla prolificazione del granchio blu.

Dalla disposizione in commento, pertanto, non derivano ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2023, hanno subito determinate riduzioni del volume d’affari o della produzione rispetto all’anno precedente, di avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, stipulati con banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito.

Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private.

In proposito, si prende atto che la RT esclude aggravi a carico della finanza pubblica in quanto i regimi di aiuto nell'ambito dei quali sono state originariamente rilasciate le garanzie oggetto di differimento saranno utilizzati nei limiti delle risorse già stanziate e senza ulteriori oneri a carico dei soggetti garanti. Al riguardo, appare comunque utile acquisire elementi volti a stimare gli effetti della proroga delle garanzie rispetto alle risorse disponibili.

Viene altresì modificato l’articolo 1, comma 424, della legge n. 197 del 2022, relativo al Fondo per la sovranità alimentare, inserendo tra le sue finalità il rafforzamento del sistema della pesca e dell’acquacoltura e tra gli interventi finanziati a valere su di esso la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati. Contestualmente, con norme modificate al Senato, si prevede che vengano modificati i decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui al Fondo per la sovranità alimentare, al fine di renderli coerenti con le modifiche previste, e si dispone l'incremento del Fondo per la sovranità alimentare in ragione di 1 milione di euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che l’onere è limitato allo stanziamento previsto. Constatato inoltre che la RT assicura l’idoneità delle risorse umane, strumentali e finanziarie in capo all’AGEA, cui spetta il compito di erogare le risorse, non vi sono neanche in questo caso osservazioni da formulare.

Infine, il comma 5 destina, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva, nonché a imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla prolificazione del granchio blu. In proposito si evidenzia che, poiché le disposizioni si configurano come nuove finalizzazioni nell’ambito di risorse già stanziate a legislazione vigente, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma da parte del Governo, della disponibilità delle risorse; in ogni caso andrebbe esplicitato se l’annualità di riferimento della nuova finalizzazione (non indicata dalla norma né desumibile dalla relazione tecnica) sia il 2024.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 1 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 1 milione di euro per l’anno 2024 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dal successivo comma 5-ter dell’articolo 1, nonché dagli articoli 3, comma 8, 4, comma 3, e 7, commi 1 e 4.

 

ARTICOLO 1, comma 2-bis

Garanzia imprese operanti nel settore agricolo

Normativa vigente. L’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 prevede che l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) possa concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.

Il successivo comma 5-bis introdotto dall'articolo 10, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2005, prevede che le suddette garanzie possano essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.

Si ricorda infine che l’articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 ha previsto che le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, siano a titolo gratuito per imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative. La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dalla normativa UE.  Per l'attuazione di tali disposizioni è stata autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Si ricorda, infine, che l'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 2020, n. 34 del 2020, ha assegnato all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020, per essere utilizzati in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie, quantificandone il relativo impatto, pari a 250 milioni di euro per l’anno 2020, sia in termini di saldo netto da finanziare sia di indebitamento netto.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 prevedendo che l’ISMEA possa concedere la garanzia anche alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge n. 1766 del 1927, oggi disciplinate dalla legge n. 168 del 2017 (Norme in materia di domini collettivi).

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 prevedendo che l’ISMEA possa concedere la garanzia anche alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge n. 1766 del 1927, oggi disciplinate dalla legge n. 168 del 2017 (Norme in materia di domini collettivi).

Ciò premesso, appare necessario che siano fornite informazioni in merito alle risorse disponibili allocate sul bilancio ISMEA (soggetto che non risulta incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato), al fine di poter verificare se l’estensione della fattispecie in commento alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge n. 1766 del 1927 comporti effetti assorbibili nell’ambito delle predette risorse o se viceversa richieda lo stanziamento di risorse aggiuntive.

In proposito si ricorda, infatti, che in occasione di una precedente estensione dell’ambito di applicazione delle garanzie concesse da ISMEA è stata prevista una specifica autorizzazione di spesa in favore del medesimo istituto.

L’articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 ha disposto che le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo n. 102 del 2004, sono a titolo gratuito per imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative. La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dalla normativa UE. Per l'attuazione di tali disposizioni è stata autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

In questo quadro, si segnala che, ai fini della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica di un eventuale stanziamento aggiuntivo, dovrebbe essere esplicitata la natura delle garanzie in questione. Si ricorda infatti che, fermi restando gli effetti in termini di saldo netto da finanziare, nel caso di garanzie non standardizzate, poiché l’impatto connesso alle eventuali escussioni non è prevedibile né nell’an né nel quantum, né nel quando, non si procede all’iscrizione di effetti né sul fabbisogno e né sull’indebitamento netto, viceversa, in caso di garanzie standardizzate, poiché tale impatto può essere stimato ex ante, i relativi effetti vengono iscritti sull’indebitamento netto.

 

ARTICOLO 1, commi da 4-bis a 4-quater

Contributi alla spesa per interessi nel settore agricolo

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – autorizzano la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori a seguire indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio-lungo termine contratti dalle relative Organizzazioni di produttori e dai relativi Consorzi di organizzazioni di produttori, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo, del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino. I contributi sono concessi tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (comma 4-bis).

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di concessione dei suddetti contributi (comma 4-ter).

Agli oneri, complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto all'importo di 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015, che restano acquisite all'erario;

b) quanto all'importo di 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015, che restano acquisite all'erario;

c) quanto all'importo di 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015, che restano acquisite all'erario.

Gli articoli 3-bis, 4-bis e 4-ter del decreto-legge n. 51 del 2015 hanno riconosciuto un contributo, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese relative, rispettivamente, ai settori lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, olivicolo-oleario e agrumicolo.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per ciascuno dei tre settori di seguito indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio-lungo termine contratti dalle relative Organizzazioni di produttori e dai relativi Consorzi di organizzazioni di produttori, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino. Ai relativi oneri, complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui agli articoli 3-bis, 4-bis, e 4-ter del decreto-legge n. 51 del 2019, che hanno riconosciuto per ciascuno degli articoli un contributo, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese relative, rispettivamente, ai settori lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, olivicolo-oleario e agrumicolo.

Al riguardo, non si formulano osservazioni riguardo alla quantificazione dell’onere dal momento che lo stesso è limitato allo stanziamento previsto.

Si osserva altresì che le modalità di copertura comportano l’utilizzo di risorse in esercizi diversi da quelli in cui era originariamente prevista la relativa spesa; pertanto, dette modalità potrebbero determinare un impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto diverso da quello già scontato nelle previsioni tendenziali. Al riguardo, appare necessario acquisire conferma dal Governo che gli utilizzi di tali somme residue siano conformi alle ipotesi formulate per la costruzione delle previsioni di spesa a legislazione vigente e che i medesimi non determinino, quindi, un impatto negativo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4-quater dell’articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal comma 4-bis, complessivamente pari a 15 milioni di euro per l’anno 2024, con le seguenti modalità:

-        quanto a 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all’articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015, che restano acquisite all’erario;

-        quanto a 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all’articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015, che restano acquisite all’erario;

-        quanto a 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015, che restano acquisite all’erario.

In proposito, si segnala che i citati articoli 3-bis, 4-bis e 4-ter del decreto-legge n. 51 del 2015 hanno riconosciuto specifici contributi a sostegno, rispettivamente, dei settori lattiero-caseario, olivicolo-oleario e agrumicolo, nel limite di spesa, per ciascun contributo, di 5 milioni di euro per l’anno 2019. I suddetti contributi sono iscritti, rispettivamente, sui capitoli 7746, 7747 e 7748 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, alla data dello scorso 3 luglio, risultano accertati, per ciascun capitolo, residui di stanziamento, corrispondenti a spese in conto capitale non ancora impegnate (cosiddetti residui di lettera f)), pari a 5 milioni di euro. In proposito, appare comunque utile acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare gli interventi ai quali le stesse erano già preordinate, nonché agli eventuali effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’utilizzo di tali risorse nell’anno 2024.

 

ARTICOLO 1, commi 5-bis e 5-ter

Contributi in favore di imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – prevedono la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo, nonché il limite del contributo per singolo intervento (comma 5-bis).

Ai relativi oneri, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 5-ter).

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5-ter dell’articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dal precedente comma 4 dell’articolo 1, nonché dagli articoli 3, comma 8, 4, comma 3, e 7, commi 1 e 4.

 

ARTICOLO 1, commi 6 e 8

Proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis

La normativa vigente, al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroga di termini in materia economica e finanziaria, prevedeva la proroga di un anno dei termini per la notifica degli atti emanati per il recupero, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi. Al predetto comma 6 non sono stati ascritti effetti sui saldi.

 

Si ritiene altresì utile, a integrazione di quanto sopra, riportare preliminarmente la ricostruzione normativa della legislazione vigente fornita nella relazione illustrativa: essa informa di quanto segue.

La legge finanziaria del 2005, all'articolo 1, comma 421, prevede che, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi, l'Agenzia delle entrate, salve alcune eccezioni, può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente. Ai sensi del comma 422, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione. Il comma 423, infine, specifica che la competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta. L'articolo 1 della legge di bilancio 2022 prevede, al comma 31, che l'Agenzia delle entrate, con

riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali) e 122 (Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19) del decreto-legge n. 34 del 2020 nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri in materia di accertamento e controlli previsti dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973, e dagli articoli 51 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972. Ai sensi del comma 32, con riferimento alle funzioni di cui al comma 31, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero. Il comma 33 specifica che, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 32 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Inoltre, il comma 34 stabilisce che, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi. Ai sensi del comma 35, le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

La norma, modificata nel corso dell’esame in Senato, interviene sulla proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis. In particolare, il comma 6 proroga di due anni (uno in più di quanto già previsto a legislazione previgente), senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalla legge, i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025 (era il 30 giugno 2024 a legislazione previgente) relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti. Inoltre, vengono inclusi nell’ambito applicativo della norma i termini per la notifica degli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti di cui all'articolo 38-bis del decreto del D.P.R. n. 600 del 1973 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”), e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del medesimo D.P.R. Il comma 8 reca la copertura degli oneri di cui al comma 6, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024, con riferimento al credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalità per il rispetto del predetto limite. Qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti cui al precedente periodo, risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese in conto capitale

 

Effetti derivanti dal rinvio dei termini per il recupero, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti

90

 

 

90

 

 

90

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione delle risorse destinate al credito d’imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica del Mezzogiorno, di cui all'art. 16, c. 6 del D.L. 124/2023

90

 

 

90

 

 

90

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione determina effetti in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto pari a 90 milioni per l'anno 2024 che risultano coperti secondo la modalità indicata al comma 8. La RT spiega infatti che tale dilazione potrebbe indurre le autorità responsabili che non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti a provvedere in via amministrativa a sanare le posizioni in sospeso, generando, per il caso specifico del credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, maggiori oneri valutati in 90 mln di euro per l'anno 2024, computati in relazione alle prenotazioni registrate per gli investimenti effettuati nelle annualità precedenti. Di seguito i dati che la RT prende a riferimento:

 

ANNO

TRIBUTO

IMPORTO COMUNICATO

N.

SOGGETTI

IMPORTO FRUITO

NUMERO

RIGHE FRUITO

NUMERO

SOGGETTI FRUITO

2022

6869

3.491.721.117,83

83.028

2.482.981.475,26

615.641

72.867

2023

6869

2.349.764.640,03

60.672

944.306.058,42

238.259

44.388

 

Di cui, la quota parte relativa all'agricoltura e pesca, sul 2022 ha generato i seguenti flussi:

frequenza istanze

frequenza beneficiari

importo credito anno 2022

4.298

3.737

136.220.026

 

Ipotizzando analoga proporzione per il 2023, si genera un onere di 90 milioni di euro per il 2024.

 

Nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha chiarito inoltre quanto segue[1]: dall’analisi dei dati delle dichiarazioni fiscali 2022 (anno d’imposta 2021) risulta per il credito d’imposta di cui ai commi 98-108 della L. n. 208/2015 (Credito d’imposta investimenti SUD e ZES) una fruizione, da parte delle categorie di soggetti interessati dalle disposizioni in esame, di circa 82 milioni di euro di competenza annua. Pertanto, il dato stimato dalla relazione tecnica è da ritenersi congruo. Inoltre, per quanto concerne il comma 8, si conferma l’effettiva disponibilità delle risorse a copertura degli oneri di cui al comma 6 e che le stesse sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, unitamente all’assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene sulla proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis, sospendendo per due anni (uno in più di quanto già previsto a legislazione previgente) i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025. Inoltre, reca la copertura nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024, con riferimento al credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge di stabilità per il 2016, per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, sono determinate le modalità per il rispetto del predetto limite. Qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti cui al precedente periodo, risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

Inoltre, si ricorda che nel corso dell’esame presso il Senato il Governo ha fornito chiarimenti in merito alla metodologia utilizzata nella relazione tecnica per la quantificazione degli oneri finanziari e sulla disponibilità delle risorse destinate al credito d’imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica del Mezzogiorno.

Si rammenta che a una precedente analoga disposizione di proroga (comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Ciò in quanto la disposizione aveva l’effetto di estendere il periodo temporale entro cui le autorità competenti avrebbero potuto effettuare il recupero di somme dovute dai contribuenti o da beneficiari di agevolazioni pubbliche.

In proposito non si formulano osservazioni considerato che: in linea generale dalla proroga dei termini per la notifica di atti di recupero non sono attesi effetti di riduzione di gettito, consentendosi semmai all’Agenzia delle entrate di effettuare le operazioni di recupero in più tempo; a una precedente analoga proroga non sono stati ascritti effetti finanziari; prudenzialmente, stante l’estensione della presente proroga anche al credito d’imposta per il Mezzogiorno, la relazione tecnica indica le ragioni per le quali – per questo caso specifico – dalla proroga potrebbe conseguire una sanatoria di talune posizioni; gli oneri per questa fattispecie sono configurati come limite di spesa ed è previsto che con provvedimento dell’Agenzia delle entrate siano determinate le modalità per il rispetto del predetto limite; oltre a ciò, in ogni caso, la relazione tecnica indica gli elementi sulla cui base si rileva che il tetto di spesa è sostanzialmente congruo rispetto agli oneri massimi che potrebbero derivare dall’eventuale sanatoria.

Ciò premesso, anche in considerazione del differente trattamento rispetto alla precedente proroga, sarebbe comunque opportuno acquisire maggiori chiarimenti circa le ragioni per le quali taluni regimi di aiuto o beneficio rispetto ad altri risultino suscettibili di dilazioni o sanatorie nell’ipotesi di proroga delle notifiche degli atti di recupero.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8 provvede agli oneri derivanti dalle novelle introdotte dal precedente comma 6, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024, con riferimento al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015, per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo, di quello della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023[2]. Si tratta, in particolare, delle risorse, pari a 1.800 milioni di euro per l’anno 2024, destinate al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, versate alla contabilità speciale n. 1778 intestata all’Agenzia delle entrate. Al riguardo, si segnala che, nel corso dell’esame presso il Senato della Repubblica, il Governo, con una nota tecnica[3], ha confermato l’effettiva disponibilità di tali risorse e che le stesse sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, unitamente all’assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Alla luce di quanto chiarito dal Governo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 1, commi 7 e 9

Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura

Normativa previgente. L’articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 124 del 2023 ha concesso per l’anno 2024 un credito di imposta alle imprese operanti nelle regioni rientranti nelle zone economiche speciali (ZES) per l'acquisizione dei beni strumentali. La ZES riguarda zone delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Secondo quanto previsto dal comma 2, del medesimo articolo, i beni strumentali che rientrano nell’agevolazione sono i seguenti: spese finalizzate all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Inoltre il comma 4 prevede alcuni requisiti per la concessione dell’agevolazione: in caso di investimenti immobiliari il credito è concesso per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 e nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto. Inoltre, non sono agevolabili progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito di imposta è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024.

Si rammenta inoltre che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 16 in commento (ora abrogato dalla norma in esame), il credito di imposta è riconosciuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013[4], e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, limitatamente all’acquisto di beni strumentali, un credito d’imposta secondo quanto disposto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Le norme introducono il nuovo articolo 16-bis al decreto-legge n. 124 del 2023, provvedendo al riordino della disciplina in materia di concessione del credito d’imposta per le imprese operanti nelle regioni rientranti nelle zone economiche speciali (ZES) nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura (già disciplinato dall’ultimo periodo del comma 1, dell’articolo 16 del citato decreto legge, abrogato dalla norma in esame).

In particolare, il nuovo articolo 16-bis conferma per l’anno 2024 la concessione del credito di imposta per le imprese sopra citate che acquistano beni strumentali (elencati dall’articolo 16, comma 2) con le seguenti differenze rispetto alla normativa previgente (che resta in vigore per tutti gli altri settori):

-          l’agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato specificatamente nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico e nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024;

-          sono agevolabili gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024 (nel vigente comma 4 dell’articolo 16 tale limitazione temporale era prevista per i soli investimenti immobiliari);

-          non sono agevolabili progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro (nel vigente comma 4, tale importo è fissato per tutti gli altri settori a 200.000 euro).

La nuova disciplina si applica alle sole imprese attive nel settore della “produzione primaria” di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura e non anche alle imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei citati prodotti.

Si dispone, inoltre, che le modalità di accesso e fruizione del credito di imposta, nonché i controlli per il rispetto del limite di spesa, siano definiti con un decreto del Ministro dell’agricoltura, in concerto con il Ministro dell’economia (comma 7).

Le norme recano la norma di copertura finanziaria disponendo che agli oneri pari a 40 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante la riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023 - recante il limite di spesa pari a 1.800 milioni di euro entro il quale è riconosciuto il credito di imposta in base alla citata normativa previgente (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese in conto capitale

 

Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura (comma 7)

40,0

 

 

40,0

 

 

40,0

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione delle risorse destinate al credito d’imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica del Mezzogiorno di cui all'art. 16, c. 6 del D.L. 124/2023 (comma 9)

40,0

 

 

40,0

 

 

40,0

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni, affermando che l’introduzione dell'articolo 16-bis al decreto-legge n.124 del 2023 – per effetto dell’articolo 1, comma 7, lettera b) – riconosce, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotto agricoli e della pesca e dell'acquacultura effettuati fino al 15 novembre 2024 e specificando che il valore dei terreni e degli immobili acquisiti non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato e che non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro. Con riguardo alla copertura della misura la RT, richiamando la norma in esame, afferma che agli oneri pari a 40 milioni di euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 16, comma 6, che individua la copertura finanziaria in complessivi 1.800 milioni di euro del credito di imposta per investimenti nella ZES unica.

La relazione illustrativa chiarisce che in fase di attuazione è emersa la necessità di introdurre una specifica disciplina del credito di imposta in argomento al fine di superare il generico rinvio rispetto alla normativa europea in materia di aiuti di Stato operato dalla norma previgente (ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 16 del Decreto legge n. 124 del 2023), la quale – stante l’assenza di uno specifico riferimento normativo per i settori agricolo, forestale e della pesca – non garantiva il pieno adempimento agli obblighi di comunicazione o notifica alla Commissione europea, come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2472. Secondo tale normativa, le fattispecie di regime di aiuto automatico devono essere accompagnate dalla previsione di una condizione specifica per quanto riguarda l’effetto di incentivazione[5]. Inoltre, la relazione precisa che il nuovo articolo 16-bis “riprende il contenuto dell’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 in vigore per i tipi di investimenti ammessi all’incentivo, così da uniformare e armonizzare l’applicazione della misura con gli altri settori industriali, ad eccezione dell’importo minimo del progetto di investimento agevolabile, abbassato alla soglia di euro 50.000, perché si è tenuto conto della diversa entità degli investimenti praticabili nei settori agricolo, forestale e della pesca. La soglia minima di euro 200.000 prevista per gli altri settori industriali, avrebbe reso la misura di fatto quasi inapplicabile ai predetti settori”.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introducendo il nuovo articolo 16-bis al decreto-legge n. 124 del 2023, provvedono al riordino della disciplina in materia di concessione del credito d’imposta per le imprese operanti nelle regioni rientranti nelle zone economiche speciali (ZES) nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura - già disciplinata dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto-legge, abrogato dalla norma in esame. In particolare, il nuovo articolo 16-bis conferma per l’anno 2024 la concessione del credito di imposta per le imprese sopra citate per gli investimenti (elencati dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023) effettuati fino al 15 novembre 2024 con alcune differenze rispetto alla normativa previgente (che resta in vigore per tutti gli altri settori).

Il credito di imposta è concesso nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024.  Le modalità di accesso e fruizione del credito di imposta, nonché i controlli per il rispetto del limite di spesa, sono definiti con un decreto del Ministro dell’agricoltura, di concerto con il Ministro dell’economia.

Ciò premesso, con riferimento alla quantificazione dell’onere pari a 40 milioni di euro per l’anno 2024, si evidenzia che trattandosi di un onere limitato all’entità dello stanziamento e considerato che il successivo decreto ministeriale di attuazione dovrà assicurare l’osservanza del limite di spesa, non si hanno osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 9 provvede agli oneri derivanti dal comma 7, lettera b), pari a 40 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023. In proposito, nel ricordare che anche in questo caso si tratta delle risorse, pari a 1.800 milioni di euro per l’anno 2024, destinate al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, si rinvia alle considerazioni già espresse in riferimento all’identica modalità di copertura degli oneri individuata, per la medesima annualità, dal precedente comma 8. Si segnala che, anche con riferimento all’utilizzo previsto dalla disposizione in esame, il Governo, nella citata nota tecnica depositata nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato, ha confermato l’effettiva disponibilità delle risorse e che le stesse sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, unitamente all’assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 1 comma 9-bis

Modifiche all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023 n. 39 recante disposizioni urgenti in materia di genetica agraria

La normativa vigente prevede, all'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023. n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, disposizioni in materia di genetica agraria. In particolare, il comma 1 dispone che per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici è soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al medesimo articolo 9-bis che disciplina le relative richieste e procedure di autorizzazione.

Al citato articolo, che è assistito da una specifica clausola di invarianza (comma 7), non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relativa relazione tecnica affermava quanto segue: l’articolo 9-bis è una disciplina di semplificazione procedimentale. Le amministrazioni coinvolte, ivi compresa l’autorità competente, erano già presenti nella procedura delineata in via generale nel decreto legislativo n. 224 del 2003, pertanto provvederanno agli adempimenti previsti dalla norma in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come peraltro precisato al comma 7. Con specifico riferimento all’ISPRA, si precisa che l’Istituto provvederà alle attività di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta infatti di attività che rientrano nelle attribuzioni istituzionali dell’ISPRA e che peraltro vengono già esercitate nell’ambito della disciplina generale prevista dal decreto legislativo n. 224 del 2003, in particolare all’art. 5 del decreto legislativo.

 

La norma, inserita nel corso dell’esame in Senato, interviene sul citato comma 1 dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 39 del 2023 ampliandone l’ambito applicativo alle produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali e prorogando la disciplina autorizzatoria di un anno, fino al 31 dicembre 2025.

 

L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene sulla normativa in materia di richieste e procedure di autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico ampliandone la portata alle produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali e prorogando la disciplina autorizzatoria di un anno, fino al 31 dicembre 2025. A tal fine essa integra la disciplina già prevista, a legislazione vigente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39: a quest’ultima disposizione, comunque corredata di una clausola di invarianza, non sono stati ascritti effetti finanziari; la relativa relazione tecnica dava infatti conto delle ragioni per le quali le amministrazioni coinvolte sarebbero state in grado di fronteggiare i relativi adempimenti, peraltro già loro spettanti a legislazione previgente, a invarianza di risorse.

Ciò premesso, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma, che le stesse valutazioni già formulate con riferimento alla disciplina originaria risultino applicabili anche all’estensione del suo campo d’applicazione introdotta dalla norma ora in esame.

Andrebbe inoltre assicurato che le attività connesse con la proroga annuale della disciplina autorizzatoria possano essere svolte dalle autorità competenti[6] nel limite delle risorse già stanziate a legislazione vigente.

In proposito, si evidenzia che nel procedimento autorizzatorio sono coinvolti: il Ministero dell’ambiente, quello della salute, quello dell’agricoltura e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

 

ARTICOLO 1, comma 9-ter

Proroga di termini procedimentali relativamente all’agevolazione fiscale per gli oli minerali nei lavori agricoli e assimilati

La norma – introdotta dal Senato – è finalizzata a garantire ai soggetti che beneficiano dell’applicazione di aliquote ridotte di accisa per alcuni oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica[7] l’accesso a tutte le funzionalità del sistema Carta dell’uso dei suoli.

L’agevolazione è disposta ai sensi del punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise) e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica). Essa consiste nell’applicazione di un'aliquota pari al 22 per cento di quella normale per il gasolio e al 49 per cento di quella normale per la benzina (uso carburanti), nonché nell’esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente.

Secondo l’ultimo rapporto annuale sulle spese fiscali (allegato al disegno di legge di bilancio 2024, stato di previsione dell’entrata, voce n. 13), gli effetti finanziari dell’agevolazione sono valutati in 1.153,6 milioni di euro annui (permanenti) di minor gettito tributario.

A tal fine, limitatamente al 2024, la norma proroga dal 30 giugno al 31 agosto i seguenti termini procedimentali:

- il termine entro il quale i soggetti richiedenti debbono presentare domanda di accesso alle agevolazioni all’ufficio competente (comma 3 dell’articolo 2 del regolamento);

- il termine entro il quale i soggetti ammessi a beneficio (titolari del “libretto di controllo” su cui sono annotati gli utilizzi dei prodotti petroliferi agevolati) presentano all'ufficio competente una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati, con l’indicazione dei quantitativi utilizzati e di quelli non utilizzati nell’anno solare precedente (comma 6 dell’articolo 6 del regolamento).

Inoltre, la norma precisa che sono fatte salve le richieste e le dichiarazioni pervenute tra il 30 giugno 2024 (vigente termine di scadenza) e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (ossia la data di entrata in vigore del comma ora in esame).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica.

Nel coso dell’esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato la rappresentante del Governo ha riferito che la proposta emendativa 1.97 (testo 2) è neutrale sotto il profilo finanziario e la Commissione ha approvato parere non ostativo (seduta del 3 luglio 2024).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, incidono sulle accise agevolate applicabili ai prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati (orticoltura, allevamento, silvicoltura, apicoltura, piscicoltura e florovivaistica)[8].

In particolare la norma in esame, limitatamente al 2024, proroga dal 30 giugno al 31 agosto i termini procedimentali per presentare la domanda di accesso alle agevolazioni e per presentare una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati, con l’indicazione dei quantitativi utilizzati e di quelli non utilizzati nell’anno solare precedente.

Sono fatte salve le richieste e le dichiarazioni pervenute tra il 30 giugno 2024 (vigente termine di scadenza) e la data di entrata in vigore della presente disposizione.

In proposito non si formulano osservazioni considerato che la disposizione proroga i termini per l’ammissione al predetto beneficio fiscale, nel presupposto che l’eventuale rimessione in termini di soggetti che, ad oggi, siano decaduti dal beneficio per il decorso delle scadenze non comporti una spesa fiscale maggiore di quella già scontata nei tendenziali, bensì solamente una rinuncia, per l’erario, a beneficiare degli eventuali risparmi che sarebbero derivati, a consuntivo, dal mancato riconoscimento delle agevolazioni sugli oli minerali agricoli: circa tale ricostruzione, tuttavia, andrebbe acquisita una conferma del Governo.

 

 

ARTICOLO 1, comma 9-quater

Abrogazione dell’articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, abrogano l'articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che disciplina la predisposizione di un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici, piano alla cui attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla disposizione abrogata non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame abroga l'articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 relativo al piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici. Al riguardo, considerata la neutralità finanziaria della disposizione abrogata, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 1-bis

Spese per comunicazioni ai beneficiari della carta di pagamento "Dedicata a te"

Normativa vigente: L'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha istituito un Fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro. Il successivo comma 451 dell’articolo 1 della medesima legge n. 197 del 2022 ha stabilito che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:

a)  i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e di trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del fondo di cui al comma 450 e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei comuni di residenza;

d) le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità.

In attuazione della disposizione di cui al comma 451 è stato adottato il decreto ministeriale del 18 aprile 2023.

Successivamente l’articolo 1, comma 2, della legge n. 213 del 2023, ha incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del fondo.

 

La norma, inserita nel corso dell’esame al Senato, attraverso una modifica alla legge n. 213 del 2023, introduce una procedura per consentire all’ANCI di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

A tal fine si prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo, è autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute. Si prevede, poi, che l'ANCI fornisca al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste rendicontazione delle somme erogate.

 

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introduce una procedura per consentire all’ANCI di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. A tal fine si prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo[9] è autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute.

Ciò stante, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare la possibilità di reperire nell’ambito del predetto fondo la somma di 4 milioni di euro senza compromettere le destinazioni del fondo medesimo già disposte ai sensi della legislazione vigente.

 

ARTICOLO 1-ter

Ricostruzione privata a seguito di eventi alluvionali

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi. In particolare, viene integrato il comma 3, estendendo le tipologie di intervento e di danno, nel cui ambito sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale. In base alla novella in esame, sono pertanto inclusi interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane e interventi per far fronte ai danni non ricompresi negli interventi di cui al Capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il predetto Piano[10] disciplina, al Capo V, i “rischi catastrofali” connessi ad avversità derivanti da alluvione, siccità, gelo e brina.

Conseguentemente, viene inserito il comma 3-quinquies, prevedendo che il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale[11] trasmetta alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, le denunce ricevute alla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame. Con decreto del Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono ripartite, tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, le risorse a sostegno degli interventi inseriti dalle disposizioni in commento. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023[12].

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. In particolare, vengono estese le tipologie di intervento e di danno, nel cui ambito sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale. Nel dettaglio, l’estensione riguarda i danni alle produzioni agricole causati da frane e gli interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole non ricompresi negli interventi di cui al Capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l’anno 2023[13]. All’attuazione delle predette disposizioni si provvede nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere connesso all’estensione in esame limitato allo stanziamento previsto.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la novella introdotta dal comma 1, lettera b), provvede agli oneri derivanti dall’attuazione della medesima disposizione, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023. In proposito, si ricorda che il citato articolo 20-quinquies ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025. Tali risorse, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 20-quinquies, sono assegnate alla contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione.

Al riguardo, nel segnalare che il predetto Fondo è iscritto sul capitolo 7466 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, si prende atto del fatto che, come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in data 3 luglio 2024, il predetto capitolo di spesa reca una disponibilità di competenza per l’anno in corso pari a 750.000.000 di euro. Ciò posto, appare comunque necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità di ridurre lo stanziamento relativo al predetto Fondo nei termini indicati dalla disposizione in esame, ancorché per un importo relativamente limitato, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali il medesimo stanziamento è già destinato a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 2, commi 1 e 2

Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura

La norma, come modificata in prima lettura al Senato, estende le agevolazioni contributive per le aziende agricole in zone svantaggiate, di cui all’articolo 9, commi 5, 5-bis 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ad alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana particolarmente colpiti da eventi alluvionali dal 1° maggio 2023, individuati dall’allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali. Le agevolazioni contributive riducono nella misura del 68%[14] i premi e i contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente operante nei territori interessati per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (comma 1). Agli oneri derivanti dalle agevolazioni, valutati in 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede:

a)      per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all’articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro);

b)     per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica (comma 2).

Si ricorda che il testo originario, poi modificato in prima lettura al Senato, quantificava gli oneri annui derivanti dalle agevolazioni in 83,7 milioni di euro.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Maggiori spese correnti

 

Estensione delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole che operano in zone svantaggiate alle aziende operanti nelle zone agricole dei comuni alluvionati di cui all’art. 1, del D.L. 61/2023 (comma 1).

83,7

83,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate contributive

 

Estensione delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole che operano in zone svantaggiate alle aziende operanti nelle zone agricole dei comuni alluvionati di cui all’art. 1, del D.L. 61/2023 (comma 1)

 

 

 

 

83,7

83,7

 

 

83,7

83,7

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Tabella A - MASAF (comma 4) Riduzione delle risorse destinate all'erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro (beneficio riconosciuto alle persone tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con ISEE non superiore a euro 6.000 annui), di cui all'art. 13, c. 9, lett. a), del D.L. 48/2023 (comma 2 lett. a).

83,7

 

 

 

83,7

 

 

 

83,7

 

 

 

Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5 del D.L. 282/2004 (comma 2 lett. b)

 

83,7

 

 

 

83,7

 

 

 

83,7

 

 

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, riporta i dati alla base della quantificazione dell’onere delle agevolazioni contributive di cui al comma 1: alla luce di una stima della massa retributiva dei lavoratori interessati all'intervento, pari a circa 540 milioni di euro nell'anno 2024 e considerata l'aliquota contributiva comprensiva dei premi INAIL pari al 45,54 per cento, si determinano mancate entrate contributive e per premi assicurativi valutati in 83,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Relativamente al comma 2, la relazione tecnica specifica che alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede: a) per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che presenta le necessarie disponibilità. La relazione tecnica conferma, inoltre, che la riduzione dell'autorizzazione di spesa si rende possibile senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici sulla base di quanto emerso a seguito dell'attività di monitoraggio acquisita e di quanto conseguentemente prevedibile in via prospettica; b) per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, che presenta le necessarie disponibilità.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, come modificata in Senato, prevede lo sgravio parziale dei contributi riferiti al 2024 a carico del datore di lavoro che impiega lavoratori dipendenti nel settore agricolo in territori particolarmente colpiti dalle alluvioni in Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal 1° maggio 2024. I relativi oneri sono valutati in 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Nel testo originario della norma, gli oneri per ciascuna annualità erano valutati in 83,7 milioni e la relazione tecnica si basava su una massa retributiva dei lavoratori interessati all'intervento pari a circa 540 milioni di euro nell'anno 2024 e su un’aliquota contributiva comprensiva dei premi INAIL pari al 45,54 per cento.

Nel corso dell’esame in prima lettura, la misura degli oneri è stata ridotta da 83,7 a 67,45 milioni di euro. Sebbene l’emendamento che ha introdotto tale modifica non sia stato corredato di relazione tecnica, la riduzione disposta risulta derivare dall’applicazione di un’aliquota pari a 36,7 per cento, che non include la quota a carico dei lavoratori, pari all’8,84 per cento (45,54-8,84=36,7) e che corrisponde a quella effettivamente applicabile alla misura in esame.

Infatti, come rilevato dal Servizio Bilancio del Senato nella sua nota di lettura riferita al testo originario del decreto-legge, “la normativa richiamata dal comma 1 in realtà prevede l'agevolazione contributiva in questione per la sola quota a carico del datore di lavoro, corrispondente circa al 36,7 per cento, per cui l'onere complessivo appare sovrastimato”[15].

In definitiva, la quantificazione dell’onere relativo alle agevolazioni contributive nel testo trasmesso dal Senato è pertanto ricostruibile moltiplicando la massa retributiva utilizzata dalla relazione tecnica, pari a 540 milioni di euro, per un’aliquota contributiva del 36,7 per cento, anziché del 45,54 per cento, e applicando all’ammontare dei contributi così ottenuto la percentuale relativa all’agevolazione introdotta (68 per cento).

Ciò posto, riguardo alla massa retributiva, appare opportuno acquisire informazioni dal Governo sull’origine del dato assunto a base della quantificazione, mentre con riferimento all’aliquota contributiva utilizzata, non si hanno osservazioni da formulare, posto che essa appare prendere in considerazione quelle applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2024 come ridefinite dall’INPS il 31 gennaio 2024.[16]

Nel dettaglio, il 36,7 per cento è ottenuto sommando l’aliquota a carico del datore di lavoro (23,46 per cento)[17] alle aliquote dei contributi INAIL per l’assistenza infortuni sul lavoro (10,13 per cento) e all’addizionale infortuni sul lavoro (3,12 per cento).

Relativamente agli effetti fiscali, si evidenzia invece che non vengono considerati effetti di maggior gettito dovuti alla riduzione degli oneri contributivi portati in deduzione. Considerato comunque il carattere prudenziale della stima così ottenuta, non si hanno osservazioni da formulare a riguardo.

Infine, anche riguardo alla ripartizione degli oneri in 2 anni (2024 e 2025) non si hanno osservazioni da formulare, giacché essa risulta in linea con i termini di pagamento previsti dall’INPS, che suddividono la contribuzione dovuta dai datori di lavoro agricolo per i dipendenti nell’arco di due esercizi.

Si ricorda, infatti, che i datori di lavoro agricolo sono tenuti al versamento della contribuzione dovuta annualmente all’INPS per i dipendenti in quattro rate che hanno le seguenti scadenze: il 16 settembre per il I trimestre; 16 dicembre per il II trimestre; 16 marzo dell'anno successivo per il III trimestre; il 16 giugno dell'anno successivo per il IV trimestre.[18]

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante le seguenti modalità:

-          per l’anno 2024, secondo quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma 2, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio n. 48 del 2023;

-          per l’anno 2025, secondo quanto previsto dalla lettera b) del medesimo comma 2, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Con riferimento alla prima modalità di copertura, riferita all’anno 2024, si evidenzia che il citato articolo 13, comma 9, lettera a), ha autorizzato la spesa di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023. In proposito, la relazione tecnica, peraltro riferita alla riduzione originariamente prevista dal decreto, di importo superiore a quello attuale, precisa che l’autorizzazione di spesa presenta le necessarie disponibilità e che la sua riduzione si rende possibile senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici, sulla base di quanto emerso a seguito dell’attività di monitoraggio acquisita e di quanto conseguentemente prevedibile in via prospettica. Alla luce di quanto precisato, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, riferita all’anno 2025, si rileva che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione iniziale di bilancio pari a 226.852.684 euro per l’anno 2024, a 301.396.557 euro per l’anno 2025 e a 331.212.455 euro per l’anno 2026. In proposito, preso atto che la relazione tecnica precisa che il Fondo presenta le necessarie disponibilità, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 2, commi 3 e 4

Ripristino degli elenchi trimestrali delle giornate di lavoro degli operai agricoli

Normativa vigente La compilazione da parte dell’INPS degli elenchi nominativi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate dagli operai agricoli assunti a tempo determinato presso ciascun datore di lavoro, inizialmente prevista all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, è stata soppressa dal comma 7 dell’articolo 38 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Il medesimo comma prevedeva, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, la notifica da parte dell’INPS ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949. Successivamente, con l’articolo 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la pubblicazione degli elenchi nominativi trimestrali di variazione è stata sostituita da una comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.

 

La norma modifica l’articolo 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) con due novelle, che rispettivamente:

a)      sopprimono il primo periodo del comma 7, che a sua volta aveva disposto la soppressione dell’istituto degli elenchi nominativi trimestrali delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni.

Secondo la relazione illustrativa le disposizioni mirano a ripristinare la pubblicazione, da parte dell'INPS, degli elenchi trimestrali di variazione delle giornate di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni;

b) inseriscono:

-          il comma 7-bis che consente all’INPS di procedere alla pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949[19], degli elenchi nominativi trimestrali di variazione, fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione;

-          il comma 7-ter che autorizza l’INPS a pubblicare, con le medesime modalità telematiche, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità (comma 3).

All’attuazione delle suddette novelle di cui al comma 3, l’INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri nuovi o aggiunti a carico della finanza pubblica (comma 4).

Secondo la relazione illustrativa, il ripristino dei summenzionati elenchi trimestrali risulta necessario tenuto conto del fatto che, dopo la soppressione, verificatasi nell'anno 2020, della pubblicazione degli elenchi trimestrali, sono emerse criticità nella effettiva conoscibilità dei provvedimenti. Segnatamente, la notifica individuale, pur essendo recapitata agli interessati, non garantisce, da sola, l'effettiva conoscibilità dei provvedimenti di riconoscimento/disconoscimento delle giornate agricole. Al riguardo, pertanto, ferma restando la notifica delle variazioni tramite la "comunicazione individuale", è opportuno ripristinare la pubblicazione degli elenchi di variazione trimestrali che l'INPS ha continuato a compilare, al fine di incrementare il grado di conoscibilità delle informazioni ivi contenute, anche allo scopo di assumere le conseguenti decisioni in merito alla ricaduta sulla disoccupazione agricola e di consentire, altresì, alle Organizzazioni sindacali una maggiore assistenza ai lavoratori agricoli particolarmente esposti alle problematiche della precarietà e dello sfruttamento.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività che l'INPS comunque già effettua per gli elenchi annuali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Inoltre, viene fatto presente che la disposizione riguardante la pubblicazione degli elenchi trimestrali era stata abrogata con l'articolo 43, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2020, n. 76, la cui relazione tecnica non aveva previsto effetti positivi ascrivibili per la finanza pubblica. Conseguentemente, nessun impatto negativo si rinviene nel ripristino di tali elenchi, anche in considerazione del fatto che resta ferma la comunicazione individuale ai soggetti interessati, a suo tempo introdotta sempre con il decreto-legge n. 76 del 2020. Da ultimo, alla luce di quanto sopra evidenziato, la relazione tecnica afferma che non si ravvisano effetti per l'erogazione di prestazioni, dal momento che la misura introdotta riguarda solo un miglioramento della trasparenza e della conoscibilità del contenuto degli elenchi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame reintroducono l’istituto degli elenchi nominativi trimestrali delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dispongono la pubblicazione in via telematica da parte dell’INPS degli elenchi nominativi trimestrali di variazione e autorizzano lo stesso ente a pubblicare, con le medesime modalità telematiche, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale. All’attuazione delle novelle, l’INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo al ripristino della compilazione e della pubblicazione degli elenchi trimestrali, considerato che si tratta di attività che l'INPS comunque già effettua per gli elenchi annuali come evidenziato dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare. Relativamente alla pubblicazione di un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione dal luglio 2020, non si hanno similmente osservazioni alla luce di quanto testé riportato per quanto riguarda gli elenchi trimestrali nonché della clausola di non onerosità prevista al comma 4.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 reca una clausola di invarianza finanziaria relativa all’attuazione del comma 3 da parte dell’INPS, prevedendo che l’Istituto vi provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, in ordine alla formulazione della predetta clausola, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 2-bis commi 1-4

Interventi in materia di ammortizzatori sociali

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – riconoscono il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali.

In base all’articolo 8 della legge n. 457 del 1972, agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione. Il trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell’anno. Ai fini del beneficio sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda. L’articolo 18 della legge 164 del 1975 ha elevato la misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli, erogato ai sensi del sopra citato articolo 8 della legge n. 457 del 1972, all'80 per cento della retribuzione.

I periodi di trattamento in questione non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previste all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, da svolgere presso la stessa azienda nell’anno solare di riferimento. I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni per l'anno 2024. In deroga all’articolo 14 della legge n. 457 del 1972, il trattamento è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed erogato direttamente dall’INPS, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa (comma 1).

Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 3).

Si prevede altresì che al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, relative alla durata massima delle integrazioni salariali ordinarie, non trovino applicazione con riferimento agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n), e o), del medesimo decreto legislativo.

L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede che, qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda possa essere proposta solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Il successivo comma 3 prevede altresì che l'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non possa superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

L’articolo 10, comma 1, lettere m), n), e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede l’applicazione della disciplina sulle integrazioni salariali ordinarie a:

·         imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

·         imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

·         imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Si ricorda per altro che l’articolo 13, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015 già dispone a legislazione vigente che “il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili”.

I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite (comma 2)

Ai relativi oneri, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 4).

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, agli operai agricoli a tempo indeterminato per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024. I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni per l'anno 2024 e sono erogati dall’INPS, che provvede al monitoraggio degli oneri, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (commi 1 e 3).

Inoltre, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, relative alla durata massima delle integrazioni salariali ordinarie, non trovano applicazione con riferimento agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n), e o), del medesimo decreto legislativo.

Si tratta di:

·         imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

·         imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

·         imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite. Ai relativi oneri, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (commi 2 e 4).

Riguardo ai commi 1 e 3, si osserva che le norme ripropongono le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2023.

Si ricorda che al sopra ricordato articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2023 sono stati ascritti oneri complessivi sul saldo netto da finanziare per 1,4 milioni di euro per il 2023, suddivisi in 1 milione per le prestazioni (con effetti ascritti anche ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto) e in 0,4 per la contribuzione figurativa (con effetti non ascritti ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto).

Riguardo ai commi 2 e 4, si osserva che le norme ripropongono, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2024, le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 98 del 2023, che coprivano l’identico lasso di tempo riferito al 2023.

Si ricorda che al sopra ricordato articolo 1 del decreto-legge n. 98 del 2023 sono stati ascritti oneri complessivi sul saldo netto da finanziare per 8,6 milioni di euro per il 2023, suddivisi in 5,4 milioni per le prestazioni (con effetti ascritti anche ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto) e in 3,2 per la contribuzione figurativa (con effetti non ascritti ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto).

In proposito, pur rilevando che le quantificazioni relative ai commi 1 e 2 risultano prudenziali rispetto alle stime previste per il 2023, in assenza di RT e di prospetto riepilogativo, appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità dei limiti di spesa rispetto alla finalità della norma (anche alla luce dell’effettivo utilizzo registrato nell’esercizio precedente), ferma restando la necessità di conoscere l’impatto effettivo degli oneri sui tre saldi di finanza pubblica.

Non si formulano osservazioni riguardo alla mancata applicazione del contributo addizionale, di cui al comma 2, dal momento che già a legislazione previgente, in base all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, detto contributo non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che i commi 3 e 4 provvedono agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari rispettivamente a 2 milioni di euro e 11 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

In proposito, nel rilevare che il Fondo, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca una dotazione iniziale di bilancio per il triennio in corso pari a euro 2.060.279.713 per l’anno 2024, a euro 1.504.561.713 per l’anno 2025 e a euro 1.381.183.713 per l’anno 2026, si prende atto del fatto che, come è dato ricavare da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in data 3 luglio 2024, il predetto capitolo di spesa reca al momento una disponibilità di competenza per l’anno in corso pari a euro 2.004.279.346. Ciò posto, appare comunque necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità di ridurre lo stanziamento relativo al predetto Fondo nei termini indicati dalle disposizioni in esame, ancorché per un importo relativamente limitato, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali il medesimo stanziamento è destinato a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 2-bis, comma 5

Interventi in materia di ammortizzatori sociali

Normativa vigente. L’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 ha disposto, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017, la possibilità di concedere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa. Successivamente l’articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto che le regioni possano destinare tali risorse, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1º gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva. Con ulteriori interventi legislativi sono state successivamente finanziate le misure di integrazione salariale straordinaria in riferimento a specifiche aree territoriali.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 170, della legge. n. 213 del 2023 ha stanziato, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale ulteriori risorse, per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

 

Le norme in esame prevedono che l’integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere concessa, per l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83[20], con i decreti del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 17 aprile 2023 riconosce quale area di crisi industriale complessa il territorio dei Sistemi Locali del Lavoro di Melfi e di Potenza, che ricomprende 43 Comuni. Con successivo decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy dell’11 settembre 2023, il perimetro dell'area è stato ampliato con l'integrazione di 6 Comuni appartenenti al Sistema Locale del Lavoro di Rionero in Vulture. L’area di crisi industriale complessa è pertanto composta da 49 Comuni indicati negli allegati dei suddetti decreti.

Le risorse relative al limite di spesa di cui al primo periodo possono essere destinate, inoltre, a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono l’integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché il trattamento di mobilità in deroga di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa nel territorio dei Sistemi Locali del Lavoro di Melfi, di Potenza e di Rionero in Vulture riconosciute, con decreti del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 17.04.23 e del 11.09.23, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si osserva che le norme ripropongono le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 492, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) che hanno riconosciuto la medesima estensione alle imprese operanti nelle aree del Fermano-Maceratese e di Torino, individuate con i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12.12.2018 e del 16.04.2019. All'onere finanziario, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, quantificato in base ai fabbisogni comunicati dalle due regioni interessate, si è provveduto a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

In proposito, pur considerando che l’onere si configura come limite massimo di spesa, appare opportuno acquisire indicazioni, eventualmente in base ai fabbisogni comunicati dalla Regione interessata, riguardo al numero dei soggetti potenzialmente interessati e al costo medio effettivo degli interventi.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 concede anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa[21], per l’anno 2024, nel limite di spesa di 7,5 milioni, il trattamento di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, a valere sulle risorse del medesimo Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito, nel rilevare che l’intervento previsto dalla norma appare coerente con le finalità del medesimo Fondo, appare opportuno che il Governo confermi che la nuova destinazione di risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi eventualmente già programmati per la medesima annualità sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 2-ter

Disposizioni in materia di agricoltura e di lavoro

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, recano specifiche modifiche all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023 che nel testo vigente disciplina l’attività di controllo ispettivo in materia di assegno di inclusione.

Si rammenta che l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede che al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio dell’assegno di inclusione, nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto.

In particolare, le disposizioni in oggetto integrano la normativa vigente:

-          prevedendo, tra le finalità dell’attività ispettiva prevista dal suddetto comma, anche il rafforzamento dei controlli di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare [comma 1, lettera a)];

-          estendendo al personale ispettivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante presso INL[22] l’accesso a tutte le informazioni e le banche dati trattate dall’INPS già consentito, nel testo vigente della disposizione, al personale ispettivo dell’INL e alla Guardia di finanza [comma 1, lettera b)].

Le norme autorizzano, altresì, l'INPS e l’INAIL, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato[23] rispettivamente sino a 403 e 111 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza. Tali assunzioni sono effettuate nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 previste dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge n. 19 del 2024 (commi 2 e 3).

Si evidenzia che l'articolo 31, comma 12, del decreto-legge n. 19 del 2024 ha soppresso specifiche disposizioni che attribuivano in via esclusiva all’INL funzioni ispettive in materia di lavoro e disponevano l’inquadramento del personale ispettivo dell’INPS e dell’INAIL in ruoli ad esaurimento. La stessa disposizione ha previsto, altresì, l’incremento delle dotazioni organiche dell’INAIL e dell’INPS di un numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio 2017, nei ruoli ad esaurimento disponendo che le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 fossero utilizzabili dai medesimi enti ai fini della determinazione del budget assunzionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Alla norma in riferimento non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica, relativa al medesimo decreto legge, confermava l’invarianza finanziaria della disposizione in parola.

A tal fine, le medesime amministrazioni sono autorizzate, per la stessa annualità, a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta per titoli ed esami, su base regionale anche avvalendosi della Commissione RIPAM[24] (comma 4).

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte nel corso dell’esame al Senato, modificano l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023 disciplinante l’attività di controllo ispettivo in materia di Assegno di inclusione, prevedendo, tra le finalità dell’attività ispettiva prevista dal medesimo comma, anche il rafforzamento dei controlli di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare [comma 1, lettera a)]. Inoltre, nell’ambito dei controlli sulle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, viene esteso anche al personale ispettivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l’INL l’accesso a tutte le informazioni e le banche dati trattate dall'INPS [comma 1, lettera b)]. Al riguardo, pur considerato il tenore ordinamentale delle suddette novelle, andrebbe in particolare acquista la valutazione del Governo circa la possibilità che il suddetto ampliamento delle finalità dell’attività ispettiva in materia di assegno d’inclusione possa essere attuato in condizioni di neutralità finanziaria senza, pertanto, generare un fabbisogno di risorse aggiuntive per i soggetti coinvolti. Le norme autorizzano, altresì, l'INPS e l’INAIL, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato rispettivamente sino a 403 e 111 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari - ispettori di vigilanza. Tali assunzioni sono effettuate nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 previste dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge n. 19 del 2024. A tal fine, le medesime amministrazioni sono autorizzate, per la stessa annualità, a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta, su base regionale anche avvalendosi della Commissione RIPAM (commi da 2 a 4). Al riguardo, si rileva che le suddette assunzioni verranno disposte nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio intervenute in un arco temporale già decorso: in proposito, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo, che, come sembra prefigurare la portata testuale della norma, le immissioni in servizio debbano avvenire nell’ambito dei budget assunzionali effettivamente disponibili a legislazione vigente per le amministrazioni interessate, posto che tali economie già a legislazione vigente risultano utilizzabili ai fini della determinazione dei medesimi budget assunzionali.

Con riguardo alla procedura concorsuale prevista dalle medesime disposizioni, e per la quale non è autorizzata alcuna spesa, andrebbero acquisiti elementi di informazione da parte del Governo volti ad assicurare che la stessa possa essere svolta nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 2-quater

Sistema informativo per la lotta al caporalato

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – inseriscono il comma 5-bis all’articolo 25-quater del decreto-legge n. 119 del 2018, recante disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato.

Si ricorda che l’articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Il successivo comma 6 prevede altresì che a decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche migratorie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per le politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di euro, siano trasferiti, per le medesime finalità, dal Fondo nazionale per le politiche sociali su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del programma “Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate” della missione “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti”. La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo è a valere sul predetto Fondo per le politiche migratorie.

In particolare, la novella prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura.

Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale.

Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (comma 1).

Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo:

-         il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole e quelli del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, concernenti il mercato del lavoro agricolo;

-         il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture;

-         il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro;

-         l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole;

-         l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole;

-         l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole;

-         l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive;

-         le regioni e le province autonome mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo.

Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura cui concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare che l’istituzione e la gestione del Sistema informativo in oggetto, incluse le dotazioni informatiche necessarie all’invio e la condivisione dei dati da parte di tutte le amministrazioni chiamate in causa, possano essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle allocate sul Fondo per le politiche migratorie e utilizzate per far fronte agli oneri di funzionamento del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura ai sensi del comma 6 dell’articolo 25-quater del decreto-legge n. 119 del 2018.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 2-quater reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall’attuazione del precedente comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti vi provvederanno nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della citata clausola.

 

ARTICOLO 2-quinquies

Banca dati degli appalti in agricoltura

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, istituiscono presso l’INPS la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui contenuti, sia in forma analitica che aggregata, accede il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell'INAIL (comma 1).

Alla banca dati in oggetto si iscrivono le imprese, in forma singola o associata, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) e e), della legge 31 marzo 1979, n. 92, che intendono partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile (comma 2).

Nell’articolo 6, comma 1, lettera d), rientrano le imprese non agricole singole e associate, se addette ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta. Nella successiva lettera e) rientrano le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde.

La norma inoltre prevede che l'INPS rilasci all'impresa richiedente un’attestazione di conformità all'esito della verifica del possesso dei requisiti di qualificazione dell’appaltatore, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali[25], in relazione alla struttura imprenditoriale, all'organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto. Con il medesimo decreto sono individuate la documentazione per la verifica del possesso dei requisiti, le informazioni relative alle imprese di cui al comma 2 già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici, le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle competenze tecnico-specialistiche e dell'apparato organizzativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché i requisiti della  polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell'impresa stessa impiegati nell'appalto (comma 3). 

Alla stipula del contratto di appalto le imprese di cui al citato articolo 6, comma 1, lettere d) e e) (sopra descritto) rilasciano al committente la polizza fideiussoria assicurativa di cui al comma precedente (comma 4).

 

La stipula o l'esecuzione del contratto di appalto avvenuta in violazione di quanto disposto dai commi 3 e 4, comporta l'applicazione, a carico del committente e dell'appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, senza applicazione della procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. L'irrogazione della sanzione impedisce, per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell'illecito, l'iscrizione o la permanenza nella rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (comma 5). 

Alle attività di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6). 

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici) (comma 7).

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono, presso l’INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura alla quale si iscrivono le imprese aventi determinati requisiti che intendano partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile. La norma, inoltre, prevede che l'INPS rilasci all'impresa richiedente un’attestazione di conformità all'esito della verifica del possesso dei requisiti di qualificazione dell’appaltatore individuati con decreto ministeriale.

La stipula o l'esecuzione del contratto di appalto avvenuta in violazione di quanto disposto comporta l'applicazione, a carico del committente e dell'appaltatore, di una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, senza possibilità di diffida, e impedisce, per un anno, l'iscrizione o la permanenza nella rete del lavoro agricolo di qualità.

La disposizione è assistita da una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale alle attività ora descritte l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, posto che l’emendamento che ha introdotto la norma in esame non era corredato di relazione tecnica, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare che l’istituzione e la gestione a regime delle attività connesse alla banca dati in oggetto e al rilascio delle attestazioni di conformità siano realizzabili nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 2-quinquies reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale alle attività di cui ai precedenti commi da 1 a 5 l’INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della citata clausola.

 

ARTICOLO 3, commi da 1 a 5 e 8-bis

Misure urgenti per le produzioni di kiwi, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora, dalla flavescenza dorata e dalla Xylella fastidiosa

La norma, come modificata nel corso dell’esame al Senato, consente ad alcune imprese agricole l’accesso agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale[26], per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva in seguito alla cosiddetta “morìa del kiwi” in deroga all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nei limiti delle risorse allo scopo destinate.

L’articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo prevede che i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all’assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione sono esclusi dalle agevolazioni del Fondo di solidarietà nazionale. La “moria dei kiwi” rientra tra le fitopatie assicurabili o assogettabili a copertura mutualistica.

Le imprese agricole interessate devono, allo stesso tempo: aver subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia nel corso della campagna 2023 a causa del fenomeno denominato «morìa del kiwi» e non aver beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici. Le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della "morìa del kiwi" sul proprio territorio, così come definita dal servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 1).

La ripartizione dell’importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale (comma 2).

La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata[27], nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della «morìa del kiwi» (comma 3).

A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori[28] è incrementata di 44 milioni per l’anno 2024, dei quali 4 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 1 e 40 milioni di euro per l’attuazione delle misure[29] a favore delle imprese agricole che hanno subito danni di attacchi da peronospora alle produzioni viticole.

 

Si ricorda che nell’esame al Senato è stato aumentato l’importo dell’incremento del Fondo di solidarietà nazionale a 44 milioni dai 12 milioni previsti nel testo iniziale, originariamente ripartiti in 2 milioni per le misure di contrasto alla “morìa del kiwi” e 10 milioni per le misure di contrasto alla peronospora.

 

Ai relativi oneri, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto all'importo di 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) quanto all'importo di 32 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui, destinate alla creazione e al consolidamento dei distretti del cibo, di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario; c) quanto all'importo di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) (comma 4).

Pertanto, la copertura di 32 milioni di cui alla lettera b) è stata introdotta al Senato correlativamente all’incremento del rifinanziamento del Fondo mentre le lettere a) e c) erano previste nel testo originario per gli stessi importi.

L’articolo in esame, inoltre, incrementa il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite[30] di ulteriori 2 milioni di euro per l’anno 2024. All’onere derivante dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) quanto a 1 milione di euro, e mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario, quanto al restante milione di euro» (comma 5).

Si ricorda che nel testo originario era previsto solo 1 milione di spesa, finanziato con la riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il comma 8-bis, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2024 per sostenere le imprese danneggiate dalla Xylella fastidiosa, demandandone l’attuazione a un decreto ministeriale, e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, disposta – si rammenta – al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le modifiche introdotte in Senato, non corredate di relazione tecnica, riguardano i 32 milioni di euro (comma 4) e 1 milione di euro (comma 5), cui si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Maggiori spese in conto capitale

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), di cui all’art. 15, c. 3, del D.Lgs. 102/2004, destinato a coprire l'accesso agli interventi indennizzatori a favore delle imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia (comma 1).

2,0

 

 

 

2,0

 

 

 

2,0

 

 

 

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), di cui all’art. 15, c. 3, del D.Lgs. 102/2004, destinato a coprire l'accesso agli interventi indennizzatori a favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole di cui all’art. 11, c. 1 e 2, del D.L. 104/2023 (comma 4).

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

Incremento del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all’art. 1, c. 433, della L. 197/2022 (comma 5).

1,0

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

 

 

Minori spese in conto capitale

Riduzione Tabella B – MASAF (comma 4).

2,0

 

 

 

2,0

 

 

 

2,0

 

 

2,0

Riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all’art. 1, c. 443, della L. 213/2023 (comma 4).

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

Riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all’art. 1, c. 443, della L. 213/2023 (comma 5).

1,0

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

 

 

 

Il comma 8-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, non è corredato di prospetto riepilogativo.

La relazione tecnica, riferita al testo originario, oltre a ribadire il contenuto delle disposizioni, conferma che dalle disposizioni di cui al comma 4, recanti un incremento di 12 milioni del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» - e le relative coperture (elevati, si rammenta,  a 44 milioni dal Senato in prima lettura), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti e debitamente coperti, poiché le imprese, quale che sia l'entità del danno subito, potranno accedere alle misure di sostegno, tra le quali anche le agevolazioni e gli esoneri contributivi, esclusivamente nel limite dello stanziamento.

Nel corso dell’esame in prima lettura il Governo ha confermato, presso la Commissione Bilancio del Senato, gli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica così come rappresentati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari: ciò con riferimento alla questione se, trattandosi di spese in conto capitale, fosse corretta l’imputazione integrale sull’anno di stanziamento per tutti e tre i saldi.

 

L’articolo 8-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono interventi per la ripresa dell’attività produttiva di imprese che hanno subito danni a causa del fenomeno denominato «morìa del kiwi». Correlativamente, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori viene aumentata di 44 milioni per il 2024, dei quali 4 milioni sono destinati agli interventi descritti al periodo precedente, e 40 milioni a favore delle imprese agricole che hanno subito danni di attacchi da peronospora alle produzioni viticole.

Si ricorda che nell’esame in prima lettura, il Senato ha aumentato l’importo dell’incremento del Fondo di solidarietà nazionale a 44 milioni dai 12 milioni previsti nel testo iniziale, originariamente ripartiti in 2 milioni per le misure di contrasto alla “morìa del kiwi” e 10 milioni per le misure di contrasto alla peronospora.

Le norme prevedono inoltre due ulteriori autorizzazioni di spesa:

-       l’incremento, di 2 milioni di euro per l’anno 2024, del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite;

-       l’incremento, di 30 milioni di euro per l’anno 2024, per sostenere le imprese danneggiate dalla Xylella fastidiosa.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che gli oneri sono limitati all’entità degli stanziamenti e che il Governo ha confermato, presso la Commissione Bilancio del Senato, la corretta imputazione delle spese per intero nel primo anno di finanziamento sui tre saldi di finanza pubblica pur trattandosi di spese in conto capitale.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4, lettere da a) a c), dell’articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo comma, pari a 44 milioni di euro per l’anno 2024, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

- quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all’articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, che restano acquisite all’erario;

- quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 4, comma 2, 6, comma 2, e 7, comma 9, lettera a), e che il fondo oggetto di rifinanziamento reca risorse di conto capitale, non determinandosi, pertanto, una dequalificazione della spesa.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, nel novellare l’articolo 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001, vi ha introdotto il comma 6, che reca un’autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2018 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, destinata alla creazione e al consolidamento dei distretti del cibo, successivamente oggetto a più riprese di rifinanziamento attraverso la seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Al riguardo, si rileva che la disposizione in esame dovrebbe intendersi riferita al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 228 del 2001, che reca l’autorizzazione di spesa richiamata dalla norma in esame, anziché delle somme in conto residui di cui al comma 499 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Coerentemente a quanto testé esposto, il comma 8-bis dello stesso articolo 3 prevede la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 228 del 2001, per finalità di copertura degli oneri recati dal medesimo comma 8-bis.

Tanto premesso, si segnala che le risorse di cui trattasi sono iscritte sul capitolo 7049 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca per l’anno 2024 uno stanziamento di 39,9 milioni di euro in termini di competenza e di circa 78,2 milioni di euro in termini di cassa.

Per quanto concerne, nello specifico, le somme in conto residui di cui la norma in esame prevede il versamento all’entrata del bilancio dello Stato per finalità di copertura, si segnala che - come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul predetto capitolo risultano al momento accertati residui pari a circa 143 milioni di euro, qualificati come residui di stanziamento, ossia corrispondenti a spese in conto capitale rispetto alle quali non si è perfezionato alcun impegno contabile (cosiddetti residui di lettera f)). Al riguardo, nel prendere atto della sussistenza delle occorrenti risorse, anche considerando l’ulteriore ricorso alla medesima modalità di copertura finanziaria disposto dal successivo comma 5 dell’articolo 3, nonché del fatto che le stesse risorse non risultano gravate da obbligazioni giuridiche, si segnala comunque l’esigenza di acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare gli interventi ai quali le stesse erano già preordinate, nonché agli eventuali effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’utilizzo per l’anno 2024 delle predette risorse. Si rileva, infine, che, dal momento che il fondo oggetto di rifinanziamento reca risorse di conto capitale, non si dà luogo a una dequalificazione della spesa.

In merito alla terza modalità di copertura finanziaria, si rammenta che oggetto di riduzione è il Fondo per la gestione delle emergenze, iscritto sul capitolo 7832 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che presenta, ai sensi della norma istitutiva, una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Si segnala che su tale capitolo, come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta accantonato sia l’importo equivalente alla voce di copertura in commento, sia quello previsto dal successivo comma 5, pari a 1 milione di euro per il medesimo anno 2024, e che sul Fondo stesso attualmente residuano, pertanto, 89 milioni di euro per il corrente esercizio finanziario. Nel prendere dunque atto della disponibilità delle risorse utilizzate e della conformità degli interventi in esame rispetto alle finalità cui il Fondo risulta preordinato a normativa vigente, si rileva che il fondo oggetto di rifinanziamento reca risorse di conto capitale, non dandosi pertanto luogo a una dequalificazione della spesa. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

Inoltre, si fa presente che il comma 5 dell’articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del comma medesimo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024, mediante riduzione, quanto a 1 milione di euro, del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all’articolo 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023 e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all’articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, che restano acquisite all’erario.

In proposito, quanto alla prima modalità di copertura, nel rinviare a quanto già evidenziato con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c), del provvedimento in esame, non si hanno osservazioni da formulare. Con riferimento alla seconda modalità di copertura, nel rinviare a quanto già evidenziato con riferimento alle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), del medesimo articolo 3, si ribadisce l’esigenza di acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare gli interventi ai quali le stesse erano già preordinate, nonché agli eventuali effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’utilizzo per l’anno 2024 delle predette risorse.

Inoltre, si fa presente che il comma 8-bis dell’articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione dello stesso, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 228 del 2001. Come già segnalato, tale disposizione, novellata dall’articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, ha previsto un’autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo, successivamente oggetto di rideterminazioni attraverso la seconda sezione della legge di bilancio. Al riguardo, si fa presente che le relative risorse sono iscritte sul capitolo 7049 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca una previsione iniziale, per l’anno in corso, pari a euro 39.900.000. In proposito, pur rilevando che, secondo quanto emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo residua una disponibilità per l’anno 2024 di circa 34 milioni di euro, appare tuttavia necessario che il Governo confermi che la predetta riduzione non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi di spesa già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche considerando che si dispone un cospicuo definanziamento della predetta autorizzazione di spesa.

 

ARTICOLO 3, commi da 5-bis a 5-quater

Interventi di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus

Normativa vigente. La legge di bilancio 2022, all’articolo 1, comma 855, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus[31], nelle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Fondo è allocato presso il capitolo 7422/MASAF che, secondo il decreto di riparto in capitoli del bilancio 2024, non reca alcuno stanziamento per il triennio di riferimento.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, modifica la disciplina del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus istituito dall’articolo 1, comma 855, della legge di bilancio 2022. La nuova norma dispone che:

- il Fondo possa “essere altresì utilizzato dalle regioni per il finanziamento e l’attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall’epidemia dell’insetto Ips typographus” (così, testualmente, il comma 5-bis);

- la dotazione del fondo sia “rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026”

- “agli oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede” mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze agricole di cui all'articolo 1, comma 443, della legge di bilancio 2024.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma interviene sul “Fondo per la tutela del territorio e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia del "ips typographus"”, che a legislazione vigente può essere impiegato per misure di lotta nelle regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

La dotazione iniziale del Fondo era di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023: nel decreto di riparto in capitoli (bilancio 2024), il relativo capitolo (7422/MASAF) non reca alcuno stanziamento per il triennio 2024-2026.

 

Le norme ora introdotte intervengono in tale quadro disponendo che:

- il Fondo possa “essere altresì utilizzato dalle regioni per il finanziamento e l’attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall’epidemia dell’insetto Ips typographus” (così, testualmente, il comma 5-bis);

- la dotazione del fondo sia “rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026”

L’emendamento che ha introdotto le disposizioni non è corredato di relazione tecnica.

In proposito, si evidenzia preliminarmente che il Fondo opera nel limite delle disponibilità, e limitatamente a questo profilo non si formulano osservazioni.

Per altro verso, andrebbero acquisiti i seguenti chiarimenti circa il tenore testuale delle norme:

- andrebbe chiarito se al comma 5-bis, capoverso comma 855-bis, il riferimento alle “regioni”, consenta l’utilizzo del finanziamento anche alle province autonome di Trento e di Bolzano, interessate dall’infestazione e incluse esplicitamente nella normativa vigente;

- oltre a quanto sopra indicato, andrebbe chiarito se il predetto comma 5-bis, capoverso comma 855-bis, incida solo sull’ambito oggettivo delle misure finanziabili o anche sull’ambito geografico di applicazione, ossia consenta interventi anche al di fuori delle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano indicate a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5-quater provvede agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito dall’articolo 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al riguardo, si fa presente che, alla luce di un’interrogazione presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul Fondo, iscritto sul capitolo 7832 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, residuano al momento 89 milioni di euro per il corrente esercizio finanziario, tenuto conto degli accantonamenti disposti in attuazione dei commi 4, lettera c), e 5 del medesimo articolo 3. Ciò posto, con riferimento all’anno 2024 si prende atto della disponibilità delle occorrenti risorse a valere sul Fondo, anche in considerazione della riduzione disposta dal comma 8-quater del medesimo articolo 3, e della conformità degli interventi in esame rispetto alle finalità cui il Fondo stesso risulta preordinato ai sensi della norma istitutiva. Tanto premesso, appare tuttavia necessario acquisire dal Governo una conferma circa la disponibilità delle necessarie risorse a valere sul medesimo capitolo per gli anni 2025 e 2026.

 

ARTICOLO 3, comma 6

Misure urgenti per garantire il funzionamento della società AGRICAT s.r.l.

La norma aumenta di 2,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, di cui all’articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Fondo di Mutualità Nazionale – Agricat), al fine di consentire l’operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all’implementazione delle procedure finanziarie.

 

Come evidenziato nella Relazione illustrativa il Fondo di Mutualità Nazionale – AgriCat, istituito dall'articolo 1, commi 515-517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è finalizzato agli interventi sugli strumenti di gestione del rischio di cui agli articoli 69, lettera f), e 76 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici della PAC. Le norme istitutive richiamate affidano le funzioni di soggetto gestore del Fondo all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) stabilendo che "al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata", alla cui compagine sociale sono autorizzate a partecipare la SIN S.p.a - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura S.p.a. e l’ 'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Sempre la stessa norma stabilisce che il Fondo entri in funzione il 1° gennaio 2023, dopo un anno di attività di sperimentazione. Il Fondo, per lo svolgimento delle attività di sperimentazione, avvio e gestione, viene dotato di 50 milioni di euro fin dalla sua costituzione. Con l'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 la dotazione iniziale del Fondo di mutualità viene ridotta a 5 milioni di euro, integrati con un successivo stanziamento di 9,5 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 302, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 225, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, relativa alla spesa per interessi a carico del bilancio dello Stato sui mutui erogati da Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati ai consorzi di bonifica al fine di fronteggiare la situazione di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta con il decreto-legge n. 18 del 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Minori spese correnti

Riduzione delle risorse destinate a contributi in conto interessi attivati durante l'emergenza COVID-19 a favore dei consorzi di bonifica, di cui all’art. 225, c. 4, del D.L. 34/2020 (comma 6).

2,5

2,5

 

 

2,5

2,5

 

 

2,5

2,5

 

 

Maggiori spese in conto capitale

Incremento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole di cui all’art. 1, c. 515, della L. 234/2021 (comma 6).

2,5

2,5

 

 

2,5

2,5

 

 

2,5

2,5

 

 

 

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle disposizioni, ricorda la funzione del Fondo mutualistico nazionale AgriCat: il Fondo è stato istituito per introdurre, nel sistema di gestione del rischio in agricoltura, una copertura mutualistica di base, estesa a tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti, contro i danni alle produzioni agricole causati da eventi atmosferici di natura catastrofale (gelo e brina, siccità, alluvione). Il Fondo viene istituito con una dotazione di 50 milioni di euro per lo svolgimento delle attività di sperimentazione, avvio e gestione, e poi viene successivamente rifinanziato. L’incremento di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 è motivato con il fine di consentire l'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie e per garantire l'operatività del soggetto gestore per tutta la durata della vigente Politica Agricola Comunitaria.

Nel corso dell’esame in prima lettura il Governo ha confermato, presso la Commissione Bilancio del Senato, gli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica così come rappresentati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari: ciò con riferimento alla questione se, trattandosi di spese in conto capitale, fosse corretta l’imputazione integrale sull’anno di stanziamento per tutti e tre i saldi.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano il Fondo di Mutualità Nazionale – Agricat di 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che gli oneri sono limitati all’entità degli stanziamenti e che il Governo ha confermato, presso la Commissione Bilancio del Senato, la correttezza dell’integrale imputazione delle spese sui tre saldi di finanza pubblica fin dal primo anno, pur trattandosi di spese in conto capitale.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 3 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa, disposta dall’articolo 225, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020. La predetta disposizione autorizza una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, finalizzata all’erogazione di mutui, da parte di Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati, ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.

In proposito, si fa presente che le relative risorse sono iscritte sul capitolo 1969 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare, che reca uno stanziamento iniziale di 3.590.000 euro per il 2024 e 3.455.000 euro per il 2025. Secondo quanto emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il predetto capitolo reca una disponibilità per l’anno 2024 di 3.375.552 euro. Al riguardo, nel prendere atto che il Governo, nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto presso il Senato, ha confermato la disponibilità delle occorrenti risorse per ciascuna delle annualità interessate e ha altresì assicurato che l’utilizzo delle stesse non pregiudica la realizzazione degli interventi previsti a valere sul Fondo medesimo, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 3, commi 7 e 8

Misure urgenti per garantire il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali

La norma incrementa di 600.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024 la dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di cui all’articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (comma 7).

 

Si ricorda che l’articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, ha previsto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’adozione di disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

Per quanto riguarda i profili finanziari, il medesimo articolo 6-bis ha previsto che la partecipazione alle commissioni uniche nazionali di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati e che all'attuazione delle sue disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In attuazione dell’articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, è stato emanato il decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, del 31 marzo 2017, n. 72 con cui è stabilito il Regolamento recante disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle Commissioni uniche nazionali (CUN) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare.

Successivamente, l'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020) ha istituito il Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, del 6 aprile 2020, n. 3434, in attuazione del suddetto articolo 1, comma 518, sono stati definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse destinate.

 

Agli oneri derivanti dal comma 7, pari appunto a 600.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Minori spese correnti

Riduzione Tabella A – MASAF (comma 8).

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

 

0,6

 

Maggiori spese correnti

Incremento del Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'art. 1, c. 518, della L. 160/2019 (comma 7).

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

 

0,6

 

 

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle disposizioni, ricorda che il comma 7 incrementa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2024 la dotazione del Fondo per il funzionamento delle sette Commissioni Uniche Nazionali (CUN) attive (scrofe da macello, suinetti, suini vivi da macello, grasso e strutto, tagli di carne suina fresca, conigli vivi e uova); tali commissioni perseguono la finalità di assicurare la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, tenuto conto, peraltro, delle frequenti fluttuazioni dei prezzi e delle speculazioni che ne conseguono ai danni degli operatori e dei consumatori finali. La RT quindi specifica le voci di spesa con una tabella ricognitiva a giustificazione della quantificazione dell’incremento pari a 600.000 euro. Vengono utilizzate le tariffe previsionali giornaliere per i profili Dirigenti, Senior, Junior e Collaboratori calcolate sulla base dei costi consuntivi del 2023. Il costo delle missioni è stimato sulla base del totale delle spese di missione sostenute nel 2023 per l'attività di Segreteria CUN. I costi indiretti sono stati quantificati in base alla percentuale del 10 per cento del totale dei costi diretti, in linea con le progettualità pregresse e inferiore alla forchetta 13 per cento -17 per cento prevista per eventuali voci mancanti dal computo metrico estimativo dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del DPR 207/2010 a seconda dell’importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori.

 

 

COSTI ANNUALI SOSTENUTI DA BMTI SCPA I RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DELLE 7 CUN E DELLA CSN GRANO DURO

 

gg/uomo

tariffa (€)

tariffa (€)

A1) Personale

Dirigenti

50

962,7

48.135,00

Senior

630

420,45

264.883,50

Junior

750

207,4

155.550,00

Collaboratori

630

103,64

65.293,20

A2) Missioni

Missioni

 

 

11.500,00

TOTALE COSTI DIRETTI (A)

 

 

545.361,70

TOTALE COSTI INDIRETTI (10% DI A = B)

 

 

54.536,17

TOTALE COSTI (A+B)

 

 

600.000,00

 

Nella Relazione illustrativa viene spiegato che l'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale AgriCat è funzionale a garantire l'operatività della segreteria di ciascuna delle sette Commissioni Uniche Nazionali attive che necessitano di una costante presenza fisica presso le relative sedi e di un potenziamento dei 364 report settimanali. Le novità normative, sono, inoltre, finalizzate a rendere più efficiente il funzionamento di suddette Commissioni e l'erogazione di servizi informativi per gli operatori di mercato tramite app "Info Cun" (3.420 iscritti) e il sito www.listinicun.it; a coprire i costi relativi all'attività di garanti (titolari e supplenti) delle quattro Commissioni Uniche Nazionali ove è istituito il Comitato dei garanti (scrofe da macello, suinetti, suini vivi da macello e tagli di carne di suina fresca) e di copertura dei costi relativa all'ulteriore attivazione della Commissione Sperimentale Nazionale del grano duro (a far data dal 16 ottobre 2023).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano di 600.000 euro annui dal 2024 il Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento e che la relazione tecnica informa circa l’idoneità del finanziamento a fronteggiare le esigenze cui esso è destinato.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8 dell’articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 7, pari a 600.000 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 1, commi 4 e 5-ter, 4, comma 3, e 7, commi 1 e 4.

 

ARTICOLO 3, commi 8-ter - 8-quater

Interventi indennizzatori per le imprese agricole in Sicilia

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, consentono alle imprese agricole operanti in Sicilia, danneggiate dalla siccità da luglio del 2023 a maggio 2024, e che non hanno  beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici,  di accedere, nel limite di 15 milioni di euro, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo  5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, previa verifica del nesso di causalità tra l'evento siccitoso e i danni riportati, applicando le procedure previste al comma 1, ultimo periodo e ai commi 2 e 3 del presente articolo, alla cui scheda si rinvia (comma 8-ter).

Il citato articolo 5 reca interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nel settore delle imprese agricole. In particolare, i commi 2 e 3 elencano una serie di incentivi e di indennizzi per le imprese agricole danneggiate da eventi avversi che hanno colpito specifici territori. Gli interventi sono attuati utilizzando le risorse del Fondo di solidarietà nazionale.

Con la sola finalità di finanziare questi interventi viene incrementata di 15 milioni di euro per il 2024 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n.  213 (comma 8-quater)

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame stanzia 15 milioni di euro per interventi a favore della ripresa economica delle imprese in Sicilia danneggiate dalla siccità tra luglio 2023 e maggio 2024 e dispone circa il loro impiego, nel limite dello stanziamento.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere è configurato come limite massimo di spesa.

Si rileva che, al comma 8-ter, sarebbe più corretto, da un punto di vista formale, esplicitare l’annualità di utilizzo delle risorse, essa è tuttavia desumibile univocamente dal comma 8-quater.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8-quater dell’articolo 3, provvede agli oneri derivanti dall’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, disposto dal primo periodo del medesimo comma, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito dall’articolo 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo, si ricorda che, da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che sul Fondo, iscritto sul capitolo 7832 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, residuano disponibilità pari, per l’anno 2024, a 89 milioni di euro, tenuto conto degli accantonamenti disposti in attuazione dei commi 4, lettera c), e 5, del medesimo articolo 3.

Ciò posto, si prende atto della disponibilità delle occorrenti risorse a valere sul Fondo per la presente annualità, anche in considerazione della riduzione intervenuta ai sensi del comma 5-quater del medesimo articolo 3, della conformità degli interventi in esame rispetto alle finalità cui il Fondo stesso risulta preordinato ai sensi della norma istitutiva, nonché del fatto che il fondo oggetto di rifinanziamento reca risorse di conto capitale, non determinandosi una dequalificazione della spesa. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 3-bis

Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – prevedono che i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli[32] siano collegati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della legge n. 238 del 2016, attraverso la digitalizzazione degli adempimenti.

L’articolo 8 della legge n. 238 del 2016 ha istituito, al comma 1, uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo. Il successivo comma 4 prevede che detto schedario sia gestito dalle regioni secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale. Alla norma non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro 60 giorni, con proprio provvedimento, definisce le modalità attuative, sentite le organizzazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli siano collegati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della legge n. 238 del 2016, attraverso la digitalizzazione degli adempimenti.

Al riguardo, considerato che la dematerializzazione dei registri ha già avuto avvio[33], appare necessario che il Governo assicuri che il collegamento di cui trattasi possa essere effettuato nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

ARTICOLO 4

Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali

La norma introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare e che dava attuazione alla direttiva (UE) 2019/633 atta a disciplinare la medesima materia[34].

Al citato decreto non sono ascritti effetti finanziari, e lo stesso è presidiato da una generale clausola di neutralità finanziaria (art. 15).

In particolare, con le novelle del presente decreto, vengono aggiunte le definizioni di “costo medio di produzione” e “costo di produzione”[35]. Viene specificato, nell’ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione, che i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione e viene esplicitamente indicato che le convenzioni e i regolamenti che disciplinano i mercati all'ingrosso devono osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali, dovendo i titolari e i gestori dei mercati all'ingrosso denunciare all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) le violazioni di cui vengano a conoscenza. Viene inoltre modificato il regime sanzionatorio, introducendo la possibilità, per il contraente che abbia commesso una pratica commerciale sleale, di beneficiare di una riduzione del 50 per cento della sanzione se, entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, dimostra di aver posto in essere misure per elidere le conseguenze dannose dell'illecito (comma 1).

I commi 2 e 3 assegnano all’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) 1,5 milioni di euro per l’anno 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al fine di potenziare i sistemi informatici a disposizione dell’Istituto e ulteriori 100.000 euro annui a decorrere dal 2024 al fine di finanziare le spese di funzionamento dei sistemi informatici a disposizione dell’Istituto. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASAF, mentre per gli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Maggiori spese in conto capitale

 

Potenziamento dei sistemi informatici dell’Istituto di Servizi per il Mercato

Agricolo Alimentare – ISMEA finalizzato al contrasto delle pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare (comma 2)

1,5

3,0

3,0

 

1,5

3,0

3,0

 

1,5

3,0

3,0

 

Maggiori spese correnti

 

Spese di funzionamento dei sistemi informatici a disposizione dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA (comma 3)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Tabella B – MASAF (comma 2)

1,5

3,0

3,0

 

1,5

3,0

3,0

 

1,5

3,0

3,0

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Tabella A – MASAF (comma 3)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

La relazione tecnica con riferimento al comma 1 precisa che, per quanto concerne l’accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 198/2021 e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, l’autorità nazionale di contrasto deputata a tali attività è il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Quindi l’attività di controllo esercitata nell’ambito dei mercati all’ingrosso, prevista ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 198 del 2021, è già attuata dagli ispettori dell’ICQRF che provvede pertanto all’attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT precisa ulteriormente che il ravvedimento operoso introdotto dal comma 12-bis dell’articolo 10 del d. lgs. 198 del 2021 ha, da un lato, la finalità di spingere il trasgressore a rimediare rapidamente alle conseguenze della sua condotta e, dall’altro, di incentivare il pagamento della sanzione; la stessa non comporta oneri a carico del bilancio dello stato trattandosi di sanzioni riassegnate.

Relativamente ai commi 2 e 3 la RT, oltre a descrivere la norma, chiarisce che ISMEA, ad oggi, rileva esclusivamente i costi di produzione dei principali prodotti agricoli (cfr. comma 2, dell’art. 10-quater del d.l. 29 marzo 2019, n. 27) e, pertanto, l’ampliamento della rilevazione all’intero comparto agricolo e alle produzioni dell’industria alimentare richiederà lo sviluppo di un’apposita struttura che elabori adeguate metodologie, nonché la realizzazione di una nuova piattaforma informatica, con sezioni specifiche per l’agricoltura biologica e le indicazioni geografiche, nonché ancora l’avvio di un’attività di rilevazione dei prezzi delle materie prime utilizzate dall’industria di trasformazione al momento non incluse nelle reti di rilevazione ISMEA.

A ciò si aggiunga che, a differenza delle produzioni agricole, caratterizzate dalla stagionalità, le produzioni alimentari si svolgono durate tutto l’arco dell’anno o, comunque in periodi di alcuni mesi e, quindi, sarà necessario individuare specifici panel di imprese di trasformazione presso le quali attivare flussi continuativi di monitoraggio. Il volume di dati che l’Istituto si troverà a raccogliere, elaborare ed aggiornare, l’attivazione di flussi continui di monitoraggio, l’avvio di processi di verifica, controllo e conservazione del dato, nonché la diffusione dei risultati stessi, richiederà un rilevante investimento nell’implementazione delle reti di rilevazione, nello sviluppo di apposite piattaforme informatiche, nella individuazione e fidelizzazione di appositi panel di imprese agricole e industriali e nel potenziamento del Data Warehouse.

 

Nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha chiarito inoltre quanto segue[36]: in merito al comma 1, si segnala che trattandosi di attività istituzionale già espletata dal personale del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF del Ministero dell’agricoltura, come evidenziato nella relazione tecnica, non si ritiene necessaria la clausola di invarianza finanziaria. Inoltre, si conferma l’assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle modifiche al sistema sanzionatorio per lo svolgimento di pratiche commerciali sleali, assicurando prudenzialmente che il relativo gettito non risulta scontato a legislazione vigente. Infine, al fine di valutare la quantificazione operata, con riguardo ai dati utilizzati per determinare i costi di tipo informatico e alla capacità della struttura amministrativa esistente, si rappresenta che, a partire dal 2002, le reti di rilevazione ISMEA sono certificate in base alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e che la struttura organizzativa dell'Istituto è dotata di un Sistema Qualità, la cui architettura è stata puntualmente definita all'interno di un Manuale Qualità e in specifiche procedure, attraverso le quali sono state standardizzate le modalità operative e i requisiti su cui si basa la rilevazione. La quantificazione operata dalla relazione tecnica appare pertanto congrua e coerente con le attività già regolarmente svolte dall’Istituto.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare: il decreto, cui non sono ascritti effetti sui saldi, è assistito da una generale clausola di neutralità finanziaria. In particolare, viene esplicitamente indicato che i titolari e i gestori dei mercati all'ingrosso devono denunciare all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) le violazioni di cui vengano a conoscenza e ne viene inoltre modificato il regime sanzionatorio. I commi 2 e 3 assegnano, a favore dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), 1,5 milioni di euro per il 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il potenziamento dei sistemi informatici, più ulteriori 100.000 euro annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento dei sistemi informatici.

In proposito, tenuto conto che le disposizioni operano nei limiti di spesa e dei chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica e nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato, non si hanno osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del comma stesso, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 3, comma 4, lettera a), 6, comma 2, e 7, comma 9, lettera a).

Inoltre, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del comma stesso, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 1, commi 4 e 5-ter, 3, comma 8, e 7, commi 1 e 4.

 

ARTICOLO 4-bis

Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano i commi da 139 a 142 all’articolo 1 della legge n. 170 del 2020, relativi al monitoraggio della produzione cerealicola e dell’acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali.

In particolare, viene sostituito il comma 139, relativo all’obbligo per i soggetti che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri di comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate. Rispetto alla normativa vigente, che prevede detto obbligo qualora la quantità del singolo prodotto sia superiore a 30 tonnellate annue, le modifiche diversificano il peso limite a seconda della tipologia di cereale. Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi [comma 1, cpv 139].

Vengono altresì modificati i termini per la registrazione delle operazioni relative alle merci di provenienza nazionale e unionale, ovvero importate da Paesi terzi, e per l’emanazione dei decreti ministeriali concernenti le modalità di applicazione del monitoraggio [comma 1, cpv 140 e 141].

Infine, viene sostituito il comma 142 relativo all’apparato sanzionatorio. In particolare, la decorrenza dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie viene differita dal 1° gennaio 2024 al 1° marzo 2025. Ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto alle comunicazioni obbligatorie nelle modalità e nei tempi previsti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i sopra indicati decreti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000.

A legislazione vigente si prevede che, ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139 si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. Si prevede altresì che a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000.

Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente anche allo svolgimento dei controlli, oltre che all'irrogazione delle sanzioni amministrative come previsto a legislazione vigente [comma 1, cpv 142].

Dalle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano i commi da 139 a 142 all’articolo 1 della legge n. 170 del 2020, relativi al monitoraggio della produzione cerealicola e dell’acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali. In particolare, esse rivedono in senso meno restrittivo l’obbligo per i soggetti che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri di comunicare il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, escludendo inoltre da tale obbligo le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi. Viene altresì modificato l’apparato sanzionatorio la cui decorrenza viene differita dal 1° gennaio 2024 al 1° marzo 2025. Si prevede inoltre, la designazione del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità competente allo svolgimento delle attività di controllo (comma 1).

Viene previsto infine che dalle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni stesse nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare circa le novelle riguardanti le modifiche all’obbligo di registrazione, data la natura ordinamentale delle stesse.

Con riferimento alle modifiche apportate alle sanzioni pecuniarie previste e al differimento della relativa decorrenza, appare necessario che il Governo assicuri che l’eventuale gettito derivante dalle sanzioni stesse non sia stato scontato nei tendenziali di finanza pubblica.

Per quanto attiene alla designazione del citato Dipartimento quale autorità competente allo svolgimento delle attività di controllo, appare necessario che il Governo assicuri che dette attività siano già svolte nell’ambito degli adempimenti istituzionali attribuiti al citato Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 4-bis reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall’attuazione dell’articolo medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni competenti vi provvederanno nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della citata clausola.

 

ARTICOLO 4-ter

Interventi per il rafforzamento delle sanzioni a carico di medie e grandi imprese nel settore alimentare

La norma, inserita nel corso dell’esame presso il Senato, inasprisce varie sanzioni nel settore alimentare per le violazioni di diverse normative se commesse da medie e grandi imprese.

Ai fini della definizione di medie e grandi imprese si considera la raccomandazione 2003/361 della Commissione europea che definisce come impresa di medie dimensioni quella che ha tra 50 e 250 dipendenti, un fatturato da 10 a 50 milioni di euro e un totale di bilancio da 10 a 43 milioni di euro. Con dati superiori si parla di grande impresa. 

In particolare, il comma 1 interviene sull’articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante violazione degli obblighi in materia di tracciabilità disponendo che le sanzioni amministrative ivi indicate (da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro) sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.

Il comma 2 dispone il medesimo aumento delle sanzioni per quelle previste all’articolo 8 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103 recante norme relative alle caratteristiche e alla commercializzazione dell'olio di oliva.

Il citato articolo 8 prevede che chiunque utilizzi recipienti di stoccaggio del prodotto che non riportano in maniera chiara e leggibile la categoria dell'olio e le indicazioni previste dalla legge e dalle normative europee è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro tremila.

Inoltre, modificando l’articolo 9 del predetto decreto si esclude che possa essere dimezzato l’importo della sanzione se commessa da medie e grandi imprese pur se la violazione riguarda quantitativi di prodotto non superiori a 700 chilogrammi/litri di olio o a 3.500 chilogrammi di olive.

Il comma 3, modificando l'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila per chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o un segno distintivo o un marchio, dispone che le sanzioni amministrative ivi previste sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.

Infine, medesimo aumento delle sanzioni è previsto dal comma 4, modificando l’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 che dispone che una violazione delle pratiche leali d'informazione comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da tremila euro a ventiquattromila euro.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame inasprisce talune categorie di sanzioni nel settore alimentare se commesse da medie e grandi imprese per la violazione di normative riguardanti gli obblighi in materia di tracciabilità, le caratteristiche e la commercializzazione dell'olio di oliva, l’imitazione di marchi o denominazioni di origine protetta e le pratiche leali di informazione.

Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare considerato che gli eventuali maggiori introiti derivanti dalle predette sanzioni non vengono né quantificati né utilizzati.

 

ARTICOLO 5, commi da 1 a 2-bis

Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo

Le norme – modificate durante l’esame al Senato - inseriscono il comma 1-bis all’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 (Attuazione della direttiva UE 2018 del 2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), prevedendo che l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, sia consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a) (siti ove sono già installati impianti della stessa fonte), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c) (cave e miniere cessate, incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati), c-bis) (siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo FS e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali), c-bis.1) (siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali), e c-ter) n. 2) (aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché aree classificate agricole distanti non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento) e n. 3) (aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri) del comma 8. La disposizione non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del PNRR ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del medesimo piano (comma 1).

Le suddette disposizioni non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi (comma 2).

Con disposizioni introdotte al Senato, si prevede che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree adibite all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel Piano energia e clima (PNIEC)[37], per l'installazione ed esercizio di impianti da fonti rinnovabili, non possa essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. La presente disposizione si applica anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso (comma 2-bis).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che le disposizioni in esame, avendo la funzione di limitare l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, consentendolo esclusivamente nelle aree ivi indicate, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È poi espressamente previsto che la disposizione non incide sulle procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fissati al 2026. Si precisa che la norma transitoria, di cui al comma 2, si applica anche alle successive cessioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame limitano la possibilità di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, consentendo detta installazione esclusivamente nelle aree specificamente indicate dalle disposizioni stesse. Dette disposizioni non si applicano nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile, nonché di progetti attuativi delle altre misure di investimento del PNRR ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del medesimo piano. Con disposizioni introdotte al Senato, si prevede inoltre che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree adibite all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel Piano energia e clima (PNIEC), per l'installazione ed esercizio di impianti da fonti rinnovabili, non possa essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. La presente disposizione si applica anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso.

Al riguardo, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni, che non incidono – come sottolineato dalla RT - sulle procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 5, commi 2-ter e 2-quater

Energia elettrica e calorica prodotta tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 910, della legge n. 208 del 2015, prevede che, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.

All’articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e alle relative disposizioni di modifica sono stati ascritti effetti di minor gettito tributario[38].

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – inseriscono il comma 423-bis all’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, prevedendo che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra non siano ricomprese fra quelle destinatarie delle disposizioni di cui al comma 423.

Pertanto, detta produzione e cessione di energia non risulta più assimilabile alla produzione di reddito agrario.

Le suddette disposizioni si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025 a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

La relazione tecnica riferita alla proposta emendativa che ha introdotto le disposizioni in esame[39] afferma che dette norme limitano la portata del comma 423, escludendo dalla tassazione forfetaria i redditi derivanti dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica ottenuta con impianti fotovoltaici con moduli a terra. Pertanto tali redditi vengono ricompresi tra i redditi d’impresa da determinarsi analiticamente. Di conseguenza, la disposizione, inquadrando l’attività di produzione e cessione di energia ottenuta con impianti fotovoltaici con moduli a terra svolta da imprenditori agricoli nell’ambito del reddito d’impresa determinato analiticamente, determina potenziali effetti positivi in termini di gettito di difficile quantificazione e prudenzialmente non stimati

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono il comma 423-bis all’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, prevedendo che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra siano escluse da quelle destinatarie delle disposizioni di cui al comma 423: pertanto, detta produzione e cessione di energia non risulta più assimilabile alla produzione di reddito agrario.

Le suddette disposizioni si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025 a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Al riguardo, si osserva che l’esclusione della produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolta tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra dalle agevolazioni connesse al regime fiscale previsto per i redditi agricoli è suscettibile di determinare maggior gettito tributario, come confermato dalla RT riferita alla proposta emendativa che ha introdotto le disposizioni in esame e in coerenza con gli effetti ascritti alla norma che ha introdotto la predetta assimilazione. Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che detto maggior gettito non viene prudenzialmente stimato.

 

ARTICOLO 5-bis, comma 1

Misure urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole

Normativa vigente. L’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 28 del 2011 demanda all’ARERA la definizione dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della disposizione medesima, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime di cui al presente comma. Alla disposizione non sono ascritti effetti sui saldi.

 

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, con una novella all’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 28 del 2011, in materia di incentivi alla produzione di energia da biogas e biomassa, ridefiniscono la platea di beneficiari delle misure comprendendo gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione i cui regimi incentivanti siano terminati entro la predetta data ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027.

 

La relazione tecnica, presentata nel corso dell’esame al Senato, chiarisce la finalità della norma e afferma che essa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, se non relativamente alla componente ASOS (oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92), quantificata, sulla base di ipotesi conservative relative all’andamento dei prezzi di mercato e ai profili di producibilità dei diversi impianti, in almeno 65 milioni di euro annui.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame ridefiniscono la platea dei beneficiari delle misure di incentivo alla produzione di energia da biogas e biomassa di cui all’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 28 del 2011. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che gli oneri derivanti dall’ampliamento degli impianti a cui viene applicata la misura sono posti a carico delle tariffe elettriche (in particolare, mediante riscossione degli oneri generali di sistema, componente ASOS).

 

ARTICOLO 5-bis comma 2

Definizione di metano autoconsumato 

Normativa vigente L'articolo 11, comma 5, lettera a) del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 14 luglio 2023, n. 224 sulle garanzie di origine prevede che nel caso di biometano autoconsumato le garanzie di origine sono trasferite direttamente al cliente finale e sono contabilizzate a prezzo nullo al fine della determinazione del premio per i produttori.

Ai sensi del decreto legislativo n. 199 del 2021[40], la garanzia di origine (GO) ha lo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonché quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili. La GO è rilasciata al produttore di energia da fonti rinnovabili (articolo 46). Inoltre le GO rilevano anche nell’ambito dei meccanismi di incentivazione: si rammenta tuttavia che detti meccanismi operano a valere sulle componenti delle bollette, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si rammenta che al predetto decreto legislativo n. 199 del 2021 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che lo stesso è presidiato da una generale clausola di invarianza finanziaria.

Ad oggi non esiste, nel settore del gas, una chiara definizione di autoconsumo, al contrario di quanto invece accade nel settore elettrico dove si intende per autoconsumo anche una produzione delocalizzata effettuata da parte di un cliente finale e utilizzata per il tramite della rete pubblica. In questo modo un cliente finale può avvalersi di un produttore terzo che sia contrattualmente legato alle esigenze del cliente finale, rientrando tale processo nel concetto di autoconsumo.

 

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, forniscono una definizione di biometano autoconsumato ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 14 luglio 2023, n. 224 relativo alle garanzie di origine (GO) dell’energia rinnovabile. Con biometano autoconsumato si intende “il consumo diretto di biometano effettuato nell'ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale anche per il tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purché il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d'origine e che consenta un beneficio analogo a quello che deriverebbe dall'applicazione delle predette disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito”.

 

La relazione tecnica, presentata nel corso dell’esame al Senato, premette che l’assenza di un mercato di riferimento delle garanzie di origine per il biometano complica la formulazione dei contratti di fornitura e la valutazione dei loro esiti con conseguente difficoltà di accesso ai finanziamenti. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 14 luglio   2023, n. 224 viene previsto, esclusivamente per il caso del biometano autoconsumato, che le garanzie di origine siano trasferite direttamente al cliente finale e che siano contabilizzate a prezzo nullo al fine della determinazione del premio per i produttori. A tale proposito la relazione tecnica rileva l’assenza di una chiara definizione di autoconsumo per il biometano e afferma che la disposizione in oggetto ha l’obiettivo di estendere la definizione di autoconsumo applicata nel settore elettrico al settore del gas in modo da superare il problema della configurazione dei contratti. La relazione tecnica spiega, inoltre, che al fine di limitare il più possibile l’effetto sui clienti finali, la norma è confinata all’applicazione per i soli clienti per cui l’utilizzo del biometano rappresenta una delle poche possibilità di decarbonizzazione, rientrando la loro produzione nel novero di quelle appartenenti ai cosiddetti settori hard to abate.  Pertanto, con la misura si chiarisce la disciplina dei casi in cui il biometano prodotto sia consumato direttamente da soggetti connessi in via esclusiva con il produttore in ambito nazionale. In relazione a quanto precede, la relazione tecnica afferma che l’emendamento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame definiscono il biometano autoconsumato ai fini dell’attuazione delle disposizioni relative alle garanzie di origine di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 14 luglio 2023, n. 224. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che esso è volto, come risulta anche dalla relazione tecnica, ad agevolare il funzionamento delle garanzie di origine (GO): alla relativa disciplina non sono ascritti effetti sui saldi, considerato che le GO hanno lo scopo principale di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonché quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili. Inoltre delle GO si tiene conto anche nell’ambito dei meccanismi di incentivazione delle energie rinnovabili che, in ogni caso, operano a valere su determinate componenti delle bollette, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ed infatti alla loro disciplina non sono stati ascritti effetti sui saldi.

 

ARTICOLO 6

Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana

Le norme, modificate nel corso dell’esame al Senato, al fine di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, dispone il rifinanziamento del Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza[41] di 5 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 2).

Si evidenzia che nel corso dell’esame al Senato è stato soppresso il comma 1 dell’articolo che, nel testo originario del decreto-legge, modificando l’articolo 16 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della Protezione civile), estende le tipologie di rischio per le quali può esplicarsi l’azione del Servizio nazionale della protezione civile includendo anche il caso delle epizoozie suscettibili di diffusione negli allevamenti di animali. Al comma 1 non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: la RT afferma che il medesimo comma 1 ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si tratta di una specificazione rivolta a chiarire che nella più ampia categoria delle emergenze di carattere igienico sanitario sono comprese anche le epizoozie.

Le norme dispongono, altresì, specifiche modifiche al decreto-legge n. 9 del 2022 recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana. In particolare viene estesa ai sub-commissari la possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti in materia [comma 3, lettera a), n. 3] ed è, inoltre, inserito, con riferimento al citato decreto legge, l’articolo 2-bis [comma 3, lettera b)]. La disposizione introdotta, in particolare, prevede che i piani e le misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana[42] sono attuati anche dal personale delle Forze armate previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l’utilizzo di idoneo equipaggiamento [comma 3, lettera b), cpv. Art. 2-bis, comma 1]. A tal fine viene previsto un contingente composto da un massimo di 177 unità di personale delle Forze armate da impiegare per un periodo non superiore a dodici mesi. Le relative spese di personale e di funzionamento sono definite nel limite massimo di euro 1.750.000 per il 2024 e di euro 1.250.000 per il 2025 e sono poste a carico del Commissario straordinario[43]. A tale personale possono essere corrisposti compensi per prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi previsti a legislazione vigente, nel limite di 55 ore mensili pro capite per il personale appartenente ai gruppi operativi territoriali (GOT) e di 20 ore mensili pro capite per il restante personale [comma 3, lettera b), cpv. Art. 2-bis, comma 2]. Al personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri impiegato nei GOT[44] sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria, e conseguentemente tale personale può procedere ad operazioni di identificazione [comma 3, lettera b), cpv. Art. 2-bis, comma 3]. Alla generalità del personale militare impiegato è consentito, ove compatibile, l’utilizzo delle dotazioni di armamento di cui è già fornito [comma 3, lettera b), cpv. Art. 2-bis, comma 4]. È, inoltre, disposto che, entro il giorno 15 giugno 2024, il Commissario straordinario è autorizzato a integrare la pianificazione degli interventi [comma 3, lettera b), cpv. Art. 2-bis, comma 8].

Nel corso dell’esame al Senato è stata, altresì, disposta la soppressione del comma 3, lettera b), cpv. Art. 2-bis, commi 6 e 7, del testo originario del decreto legge. Tali disposizioni prevedono che il Commissario straordinario o i sub commissari entro il limite massimo delle risorse finanziarie ivi indicate (cfr. infra), possano richiedere alle strutture di protezione civile regionali territorialmente interessate l’attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, al fine di supportare specifiche attività commissariali indicate dalla medesima disposizione. Viene, altresì, previsto che le strutture di protezione civile delle regioni territorialmente interessate somministrino a tal fine ai volontari idonea formazione e forniscano i necessari dispositivi di protezione individuale (comma 6). Gli oneri derivanti dal comma 6 sono indicati in misura pari a 460.000 euro per il 2024, e agli stessi si provvede a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario che, a tal fine, provvede alla definizione, di intesa con il Dipartimento della protezione civile, con le regioni interessate e con i sub-commissari, del quadro esigenziale in correlazione alle attività necessarie all’attuazione del piano degli interventi e delle iniziative, nei limiti delle suddette risorse finanziarie, e al conseguente rimborso delle spese sostenute dalle regioni (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Maggiori spese in conto capitale

 

Rifinanziamento del Fondo di parte capitale per gli interventi di biosicurezza,

 (comma 2)

5,0

15,0

 

 

5,0

15,0

 

 

5,0

15,0

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Tab. B - MASAF

(comma 2)

5,0

15,0

 

 

5,0

15,0

 

 

5,0

15,0

 

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento e per le parti ancora riferibili al testo in esame, ribadisce il contenuto delle norme e reca le seguenti precisazioni.

Con riguardo al comma 1, soppresso durante l’esame al Senato la relazione tecnica chiarisce che le relative disposizioni, ampliando le categorie delle emergenze di carattere igienico sanitario, possiedono carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3, lettera a), possiede natura ordinamentale e dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito allo comma 3, lettera b), la relazione tecnica, invece, con riguardo all’utilizzo, per un periodo di 12 mesi, di un dispositivo delle Forze Armate finalizzato allo svolgimento delle attività di sorveglianza, monitoraggio e cattura dei cinghiali, riferisce che, a pieno regime, è previsto l’impiego di 135 unità di personale (per i GOT - in numero di 7 - oltre a 30 unità di "riserva") e l'impiego di 1 velivolo a pilotaggio remoto ed associate 42 unità di personale complessive - di cui 37 unità quale risultato della media aritmetica scaturita dell'impiego di 35 unità per 2 giorni e 40 unità per 1 giorno, 3 unità LNO e 2 unità team Rover. Il numero complessivo di unità è quindi pari a 177. L’onere complessivo associato a tale utilizzo, ipotizzando l’impiego di tutto il personale summenzionato per un’annualità, ammonta a complessivi 7.355.253 euro di cui euro 2.792.630 per il dispositivo legato all’impiego del PREDATOR ed euro 4.562.623 per l’impiego dei GOT. Il quadro dettagliato degli elementi sottostanti la stima dei suddetti oneri di personale e di funzionamento è riportato in alcune tabelle, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

La relazione tecnica evidenzia che, in considerazione degli oneri come calcolati nelle summenzionate tabelle, il Commissario potrà impiegare 42 unità per il 2024 e 30 per il 2025, in coerenza con il limite massimo di spesa fissato dalla norma pari ad euro 1.750.000 per l'anno 2024 e di euro 1.250.000 per l'anno 2025.

Per la quantificazione dei suddetti oneri sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di personale (comprensive dei contributi a carico dello Stato: ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%):

-          indennità di marcia, prevista esclusivamente per il personale impiegato nei GOT, pari a 12,40 euro (costo unitario medio/giornaliero ottenuto come media ponderata delle fasce di costo in base al grado del personale impiegato; quest’ultimo è costituito in gran parte da graduati e militari di truppa);

-          compenso per lavoro straordinario, corrisposto anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 231 del 1990, pari a 17,66 euro, costo medio orario tenuto conto della categoria del personale impiegato. Rispetto alla platea di personale si precisa che il compenso complessivo per lavoro straordinario è stato computato per tutte le unità di personale prevedendo un limite individuale massimo mensile di 55 e 20 ore al mese, rispettivamente per il personale impiegato nei GOT e per quello legato all'impiego del PREDATOR (la relazione tecnica dettaglia che “per quest'ultimo il calcolo scaturisce considerando l'impiego per 2 giorni feriali - 4h/giorno - e 1 giorno non lavorativo/festivo - 12h/giorno - per un totale di 3 giorni/mese in funzione delle sortite massime previste”).

Spese di funzionamento:

-          viveri: costo pari a 4,80 e 15,00 euro pro capite per i militari che consumano il vitto rispettivamente presso strutture militari e presso strutture civili;

-          alloggio: 35 euro costo giornaliero pro capite per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari;

-          servizi generali: costo pro capite giornaliero di 6,25 euro, per esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.

-          equipaggiamento/vestiario: costo pro capite giornaliero pari a 1,45 euro per esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;

-          funzionamento dei mezzi terrestri: costo relativo a trasporto ed impiego dei militari coinvolti. Presi a riferimento per la stima i costi unitari giornalieri degli automezzi in leasing (cui si prevede di ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell'attuale parco mezzi, dell'impossibilità di acquisire e introdurre in servizio in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, delle elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dai correlati costi di gestione);

-          funzionamento dei mezzi aerei: oneri stimati sulla base dei costi orari di volo, di ciascun mezzo, e della percorrenza media in funzione del compito ritenuta pari a 36 ore al mese;

una tantum:

a)     indennità di missione/oneri per ricognizioni per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio nelle attività legate all'impiego del team "Rover" per cui è prevista la corresponsione dell'indennità di missione per un onere complessivo di euro 10.360;

b)     acquisto dotazioni individuali straordinarie e adeguamento infrastrutture e servizi correlati per un onere complessivo di circa 540.000 euro;

c)     acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa 83.640 euro.

La relazione tecnica, riporta in appositi Prospetti (A, B e C), per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica, il cronoprogramma finanziario degli interventi del Commissario straordinario, dal quale si evince la destinazione dei tre milioni di euro per il concorso delle Forze Armate al Piano di eradicazione della PSA.

La relazione tecnica riferisce che le risorse residue risultanti dallo stesso cronoprogramma, pari a 463.208,01 euro, sarebbero state utilizzate, ai sensi del comma 3, lettera b), cpv. Art. 2-bis, comma 7 per la copertura degli oneri di cui al comma 3, lettera b), cpv. Art. 2-bis, comma 6 derivanti dall'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali. Le disposizioni richiamate, oggetto di soppressione al Senato, prevedono che agli oneri derivanti da tali attivazioni si provveda a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Il Governo, nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato[45], con riguardo al comma 3, lettera b), cpv. Art. 2-bis, comma 1, che prevede che l’impiego del personale delle Forze armate avvenga previa frequenza di specifici corsi di formazione, ha riferito che tali corsi attengono, in particolare, alle diverse attività di contrasto (ricerca, cattura, smaltimento e bio-regolazione) alla peste suina africana (PSA), rientranti nelle competenze del Commissario straordinario e che eventuali “specifiche esigenze di indottrinamento” (sic) da parte delle Forze armate rientreranno nel quadro dei cicli addestrativi già previsti. Circa la richiesta di conferma della congruità della stima degli oneri complessivi derivanti dal comma 3, lett. b), è stato riferito che le stime indicate puntualmente in relazione tecnica sono in linea con altri analoghi interventi già autorizzati da precedenti provvedimenti legislativi.

Gli emendamenti approvati al Senato che hanno modificato l’articolo in esame e che, in particolare hanno disposto la soppressione del comma 1 e del comma 3, lettera b), cpv. Art. 2-bis, commi 6 e 7 del testo originario del decreto legge, non sono corredati di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate nel corso dell’esame al Senato, dispongono il rifinanziamento del Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza[46] per un importo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2024 e 15 milioni di euro per l’anno 2025 (comma 2). Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che il suddetto onere appare limitato all’entità del disposto rifinanziamento. Le norme dispongono, altresì, modifiche al decreto-legge n. 9 del 2022 recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana. In particolare viene prevista l’estensione ai sub-commissari della possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti in materia [comma 3, lettera a)]. Sul punto non si formulano osservazioni stanti la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria evidenziate anche dalla relazione tecnica. Con riferimento al comma 3, lettera b), si rileva in via preliminare che la norma, introducendo al citato decreto n. 9 l’articolo 2-bis, prevede:

-          la partecipazione del personale delle Forze armate, nel limite di un contingente massimo di 177 unità per un periodo non superiore a dodici mesi, previa formazione e con dotazione di specifico equipaggiamento, alle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana[47];

-          la definizione degli oneri di personale e di funzionamento relativi all’impiego del suddetto personale nel limite massimo di euro 1.750.000 per l’anno 2024 e di euro 1.250.000 per l’anno 2025 a carico del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana[48];

-          l’eventuale corresponsione, al personale delle Forze armate in oggetto, di compensi per prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi previsti a legislazione vigente, nel limite di 55 ore mensili pro capite per il personale appartenente ai gruppi operativi territoriali (GOT) e 20 ore mensili pro capite per il restante personale;

-          l’attribuzione di funzioni di agente di pubblica sicurezza, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria, al personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri impiegato nei GOT[49].

Al riguardo, si prende atto che gli oneri recati derivanti dall’impiego delle Forze Armate per le finalità della norma sono configurati come limite massimo di spesa. Alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica i medesimi importi appaiono, nel complesso, verificabili e confermabili, salvo per quanto riguarda la componente degli oneri di funzionamento relativi all’impiego del personale “Predator”, con specifico riguardo a viveri, servizi generali ed equipaggiamento/vestiario l’importo complessivo sembrerebbe essere stato sottostimato (presumibilmente per effetto di un errore materiale). Infatti, applicando il costo unitario al periodo considerato si ottiene un onere pari a circa 200.000 euro contro i circa 20.000 indicati dalla relazione tecnica. Sul tale aspetto appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Si osserva per altro che la relazione tecnica evidenzia che l’effettivo limite massimo di spesa fissato dalla norma pari ad euro 1.750.000 per il 2024 e di euro 1.250.000 per il 2025, corrispondente all’impiego di un contingente di 42 unità per il 2024 e 30 unità per il 2025, è inferiore all’onere potenziale calcolato su 12 mesi relativo all’impiego di un contingente massimo 177 unità complessive utilizzabile sempre ai sensi della disposizione in esame che è pari invece a euro 7.355.253. Al riguardo, si prende comunque atto di quanto riferito al Senato circa la congruità delle risorse stanziate rispetto alla finalità della norma.

Nulla da osservare, inoltre, in merito ai corsi di formazione previsti ai fini dell’impiego del contingente delle FF.AA., considerato quanto riferito dal Governo al Senato circa il fatto che tali corsi attengono, in particolare, alle diverse attività di contrasto (ricerca, cattura, smaltimento e bio-regolazione) alla peste suina africana (PSA), che rientrano nelle competenze del Commissario straordinario e che eventuali specifiche esigenze formative da parte delle Forze armate rientreranno nel quadro dei cicli addestrativi già previsti a normativa vigente.

Nulla da osservare, altresì, riguardo alla previsione che attribuisce al personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri, che agisce nei Gruppi operativi territoriali la qualifica di agente di pubblica sicurezza, considerato che, costantemente, a disposizioni di analoga portata non sono stati ascritti effetti finanziari.

Si tratta, in particolare:

- dell’articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2015: nell’esame parlamentare (AC 2893 della XVII legislatura) il Governo ha depositato una Nota tecnica nella quale segnalava che l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza di per sé non comporta l’attribuzione di alcun trattamento economico. Ed infatti, la qualifica è attribuita anche a soggetti di natura privatistica, quali le guardie giurate, trattandosi di qualifica attinente esclusivamente alla possibilità di uso legittimo delle armi e non di funzioni di polizia propriamente dette;

- dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge. n. 6 del 2020: nell’esame parlamentare (AC 2402 della XVIII legislatura) il rappresentante del Governo ha dichiarato[50] che l'attribuzione al personale delle Forze armate della qualifica di agente di pubblica sicurezza non determina, di per sé, il riconoscimento automatico di trattamenti economici specifici;

- dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 172 del 2019 e dell’articolo. 43-ter del decreto-legge n. 76 del 2020.

Nulla da osservare, infine, in merito alla soppressione del comma 1, comma 1 e del comma 3, lettera b), cpv. Art. 2-bis, commi 6 e 7 intervenuta al Senato, considerato che alle norme in riferimento non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 6 fa fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2024 e a 15 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 3, comma 4, lettera a), 4, comma 2, e 7, comma 9, lettera a).

 

ARTICOLO 7

Commissario straordinario per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus

Le norme prevedono la nomina di un Commissario straordinario[51] per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) che viene individuato tra personalità con specifiche professionalità e competenze e rimane in carica fino al 31 dicembre 2026. Il compenso massimo previsto, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, per il summenzionato Commissario è di 132.700 euro (annui) comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione. Ai relativi oneri, nel limite di 77.409 euro per il 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, del Ministero dell’agricoltura (comma 1).

L’articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari straordinari specificamente individuati dalla medesima norma al comma 2 sia composto da una parte fissa e da una parte variabile strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell’oggetto dell'incarico commissariale i cui importi non possono rispettivamente superare 50 mila euro annui per un importo complessivo, quindi, di euro 100.000 annui.

Alla struttura di supporto al Commissario, costituita e disciplinata con una o più ordinanze dello stesso[52], collocata presso il Ministero dell’ambiente, è assegnato un contingente di personale non dirigente di 7 unità proveniente da altre pubbliche amministrazioni specificamente individuate dalla norma (commi 2 e 3).

Ai sensi del comma 3 il contingente di personale proviene dalle seguenti amministrazioni (un’unità per ciascuna amministrazione): Ministero dell’agricoltura, Ministero dell’ambiente, Ministero dell’economia, Ministero del turismo, Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute.

Tale contingente è integrato, nel limite di ulteriori 6 unità, con personale non dirigente proveniente dagli enti territoriali interessati dagli interventi, previa intesa con i predetti enti.

Il personale assegnato alla struttura di supporto, al netto di quello già in servizio presso il Ministero presso cui è collocata la struttura, viene posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di appartenenza che rimane a carico di quest’ultima. Al momento del collocamento fuori ruolo, è, inoltre, reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Viene autorizzata, quindi, la spesa di euro 65.841 per il 2024 e di euro 112.871 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 finalizzata alla corresponsione di buoni pasto e compensi per lavoro straordinario al personale assegnato della struttura di supporto, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’agricoltura (comma 4).

Le norme stabiliscono anche che il Commissario straordinario predisponga[53] un piano di intervento finalizzato al contrasto della proliferazione del granchio blu (comma 5).

Ai sensi del comma 5, il piano è trasmesso al Ministro dell’ambiente e al Ministro dell’agricoltura. Gli stessi Ministeri, sentite le regioni interessate, approvano il piano con decreto ministeriale. Nel piano di intervento tra le altre misure sono individuate: a) misure di difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall’emergenza; b) misure di prelievo della specie granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura; c) interventi di messa in opera di strutture idonee a contenere l’invasione delle suddette specie; d) altri investimenti atti a impedire l’aggravamento dei danni inferti all’economia del settore ittico; e) investimenti a sostegno alla ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e acquacoltura.

Il Commissario straordinario, al fine di predisporre il summenzionato piano, può avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del Consiglio nazionale della ricerca (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) (comma 6). Il Commissario può, altresì, avvalersi, senza onere a suo carico e sulla base di apposita convenzione, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera (comma 8).

All’attuazione del piano sono destinati 1 milione di euro per il 2024, 3 milioni di euro per il 2025 e 6 milioni di euro per il 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, per importi pari alla metà dell’onere annuo, degli accantonamenti di parte corrente relativi al bilancio 2024-2026 rispettivamente riferiti al Ministero dell’agricoltura e al Ministero dell’ambiente (comma 9). Il Commissario straordinario riferisce periodicamente, tramite apposita relazione, ai Ministri competenti sulle iniziative adottate e da intraprendere (comma 10).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Maggiori spese correnti

 

Nomina del Commissario straordinario per il contrasto della prolificazione granchio blu

(comma 1)

0,1

0,1

0,1

 

0,1

0,1

0,1

 

0,1

0,1

0,1

 

Costituzione struttura di supporto al Commissario

(spese personale straordinario)

(comma 4)

0,1

0,1

0,1

 

0,1

0,1

0,1

 

0,1

0,1

0,1

 

Costituzione struttura di supporto al Commissario

(spese personale

buoni pasto)

(comma 4)

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Attuazione del Piano di intervento

(comma 7)

1,0

3,0

6,0

 

1,0

3,0

6,0

 

1,0

3,0

6,0

 

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Nomina del Commissario straordinario per il contrasto della prolificazione granchio blu - effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

 

0,0

0,1

0,1

 

0,0

0,1

0,1

 

Costituzione struttura di supporto al Commissario

(spese personale straordinario) – effetti riflessi

(comma 4)

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Tab. A MASAF

(comma 1)

0,1

0,1

0,1

 

0,1

0,1

0,1

 

0,1

0,1

0,1

 

Riduzione Tab. A MASAF

(comma 4)

0,1

0,1

0,1

 

0,1

0,1

0,1

 

0,1

0,1

0,1

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Tab. B MASAF

(comma 7 lettera a)

0,5

1,5

3,0

 

0,5

1,5

3,0

 

0,5

1,5

3,0

 

Riduzione Tab. B MASE

(comma 7 lettera b)

0,5

1,5

3,0

 

0,5

1,5

3,0

 

0,5

1,5

3,0

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e precisa che alle attività di individuazione e di nomina del Commissario attenderanno le amministrazioni competenti, nei limiti delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica, inoltre, specifica che:

-          la retribuzione corrisposta al Commissario (individuato e nominato dalle amministrazioni competenti, nei limiti delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  a carico della finanza pubblica) è composta da una parte fissa, non eccedente i 50 mila euro annui, e una parte variabile, correlata al raggiungimento degli obiettivi, nel limite massimo di un pari importo[54]. A tali oneri, pari a 77.409 euro per l'anno 2024 e pari a 132. 700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 1);

-          la struttura commissariale è composta di 7 unità di personale non dirigente provenienti da amministrazioni centrali e fino ad un massimo di ulteriori 6 unità provenienti da enti locali collocate in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. Per tale personale, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico (sia fondamentale, che accessorio) dell'amministrazione di appartenenza, con oneri a carico di quest'ultima, sono previsti oneri per lavoro straordinario e buoni pasto per complessivi euro 65.841 per l'anno 2024 (euro 54.162,53 per straordinario e euro 11.678,33 per buoni pasto) ed euro 112.871 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (euro 92.850,06 per straordinario ed euro 20.020,00 per buoni pasto). La relativa spesa è stata ottenuta ipotizzando 30 ore mensili di lavoro straordinario, ad un costo medio di 16,31 euro l’ora, e di un massimo di 20 buoni pasto mensili (7 euro costo unitario)[55]. A quanto esplicitato si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Viene, altresì, evidenziato che per gli aspetti logistici, relativi alla costituzione e all'insediamento della struttura, la disposizione non comporta oneri, potendo la medesima avvalersi delle strutture del Ministero dell'ambiente (comma 2, 3 e 4);

-          il Commissario straordinario nel predisporre il piano di intervento, oltre ad avvalersi della citata struttura di supporto e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ha la facoltà di richiedere il coinvolgimento, a titolo gratuito, dell’ISPRA, del CNR e del CREA;

-          il Commissario straordinario nel predisporre il piano di intervento ha la facoltà di utilizzare le strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera sulla base di apposita convenzione avviene senza oneri a suo carico e senza aggravio di costi in quanto può essere effettuata come attività accessoria delle attività istituzionali normalmente svolte (comma 8);

Le rimanenti disposizioni hanno carattere ordinamentale e pertanto non hanno effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il Governo, nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato[56], ha chiarito che con riferimento alla stima dell’onere relativo al corrispettivo per prestazioni di lavoro straordinario, si è ritenuto congruo prendere a riferimento una tariffa lordo dipendente pari a 16,31 euro corrispondente a quella di un Funzionario della ex Area 3 – F2 dei Ministeri. È stato, inoltre, confermato che tutte le amministrazioni interessate potranno svolgere i compiti e le attività in cui sono coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Gli emendamenti approvati al Senato, che hanno integrato la norma in esame con riguardo ad aspetti non rilevanti dal punto di vista finanziario, non sono descritti nella presente scheda e non sono corredati di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, autorizzano l’istituzione[57], fino al 31 dicembre 2006, di un Commissario straordinario per affrontare l’emergenza sulla diffusione del cosiddetto granchio blu. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso massimo annuo di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, specifica che la retribuzione del Commissario è composta, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 al netto dei contributi a carico dell’amministrazione, da una parte fissa, non eccedente i 50 mila euro annui, e una parte variabile, correlata al raggiungimento degli obiettivi, di pari importo.

I relativi oneri sono quantificati in misura pari a 77.409 euro per l’anno 2024 e a 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla disposizione appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa.

Peraltro, si evidenzia che, ai fini della determinazione dell’onere derivante dal compenso del Commissario, l’importo massimo annuo di euro 100.000 previsto dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, cui la norma fa espresso rinvio, viene determinato in termini maggiorati (euro 132.700 euro), presumibilmente al fine di tener conto degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione (peraltro determinati secondo un’aliquota del 32,7 per cento). Sul punto andrebbe acquista una valutazione da parte del Governo.

È, inoltre, disposto che alla struttura di supporto al Commissario straordinario, collocata presso il Ministero dell’ambiente, venga assegnato un contingente di personale non dirigente di 7 unità proveniente da altre amministrazioni. Tale contingente può essere integrato, nel limite massimo di ulteriori 6 unità, con personale non dirigente proveniente dagli enti territoriali interessati dagli interventi. Il citato personale[58], posto in posizione di comando fuori ruolo o altro analogo istituto, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di appartenenza che rimane a carico di quest’ultima. Nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza, al momento del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Sempre in relazione al medesimo personale è autorizzata la spesa di euro 65.841 per l’anno 2024 e di euro 112.871 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 finalizzata alla corresponsione dei buoni pasto e dei compensi per lavoro straordinario.

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica, come integrati in virtù delle valutazioni e dei chiarimenti forniti nel corso dell’esame al Senato, che consentono di verificare e confermare gli importi della suddetta autorizzazione di spesa. Si prende atto, in particolare, di quanto chiarito in merito ai criteri utilizzati nella stima dell’onere relativo ai corrispettivi per lavoro straordinario dovuti al personale assegnato alla struttura commissariale.

La diposizione prevede, altresì, che il Commissario straordinario predisponga un piano di intervento che, tra l’altro, deve individuare misure di difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall’emergenza e investimenti atti a impedire l’aggravamento dei danni inferti all’economia del settore ittico. Per predisporre il summenzionato piano, il Commissario straordinario può avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico ISPRA, del CNR e del CREA nonché, sempre senza oneri a suo carico e sulla base di apposita convenzione, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. Per l’attuazione del piano sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che i suddetti oneri appaiono configurati come limite massimo spesa, prendendosi atto anche di quanto riferito dalla relazione tecnica e confermato nel corso dell’esame al Senato che tutte le amministrazioni interessate potranno svolgere i compiti e le attività in cui sono coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nulla da osservare sulle rimanenti disposizioni stante il loro carattere ordinamentale.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del comma stesso, pari a 77.409 euro per l’anno 2024 e a 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 1, commi 4 e 5-ter, 3, comma 8, 4, comma 3, e 7, comma 4.

Inoltre, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo comma, pari a euro 65.841 per l’anno 2024 e a euro 112.871 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 1, commi 4 e 5-ter, 3, comma 8, 4, comma 3, e 7, comma 1.

Infine, si fa presente che le lettere a) e b) del comma 9 dell’articolo 7 provvedono agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma 5, pari a 1 milione di euro per l’anno 2024, a 3 milioni di euro per l’anno 2025 e a 6 milioni di euro per l’anno 2026, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando, per un importo pari a metà degli oneri, l’accantonamento di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, per l’altra metà, l’accantonamento di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che entrambi gli accantonamenti recano le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 3, comma 4, lettera a), 4, comma 2, e 6, comma 2 con riferimento all’accantonamento di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

ARTICOLO 8

Commissario straordinario per il contrasto della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina

Le norme dispongono la nomina di un Commissario straordinario nazionale[59] per il contrasto della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina. Il Commissario, nominato per un periodo di ventiquattro mesi prorogabile, per un’unica volta, per un pari periodo, svolge compiti di monitoraggio e adotta provvedimenti al fine di debellare le summenzionate patologie animali e valutare le misure di profilassi (commi 1 e 2). Il Commissario può nominare un sub-commissario cui attribuisce specifici settori nonché funzioni vicarie (comma 3) e opera presso la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute che assicura il necessario supporto provvedendo, tra l’altro al solo rimborso spese nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di missione e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per l’azione di supporto a tale Divisione può essere assegnato un contingente di personale nel limite massimo di 15 unità dipendente da pubbliche amministrazioni[60]. Tale personale è posto[61] in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima; inoltre, all’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario (comma 4).

Il Commissario straordinario e il sub-commissario non ricevono compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti fatta eccezione per i rimborsi di cui sopra. Per la corresponsione al contingente di personale in mobilità da altra amministrazione di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto e missioni è autorizzata la spesa di 76.720 per il 2024, di euro 125.160 per il 2025 e di euro 54.800 per il 2026. A tali oneri si provvede quanto a euro 76.720 per il 2024 mediante riduzione del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti, di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge n. 196 del 2009, riferito al Ministero della salute e per euro 125.160 per il 2025 ed euro 54.800 per il 2026 con corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute (comma 6).

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Maggiori spese correnti

 

Funzionamento della struttura commissariale - spese di personale

(straordinari) (comma 6)

0,0

0,1

0,0

 

0,0

0,1

0,0

 

0,0

0,1

0,0

 

Funzionamento della struttura commissariale - spese di personale (missioni)

(comma 6)

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

Funzionamento della struttura commissariale - spese di personale (buoni pasto)

(comma 6)

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Funzionamento della struttura commissariale - spese di personale - effetti riflessi (comma 6)

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

Minori spese correnti

 

Riduzione del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti

(comma 6)

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

Riduzione Tab. A SALUTE

(comma 6)

 

0,1

0,1

 

 

0,1

0,1

 

 

0,1

0,1

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e specifica che il Commissario straordinario e il sub-commissario svolgono la loro attività a titolo gratuito. Per quanto concerne gli oneri relativi al contingente di personale a supporto del Commissario, pari a massimo 15 unità, questi vengono quantificati[62] in euro 76.720 per il 2024, euro 125.160 per il 2025 ed euro 54.800 per il 2026 (5 mesi) per un onere complessivo di euro 256.680 per 24 mesi.

 

Tali oneri sono dettagliati nel prospetto a seguire che sintetizza le tabelle a tale riguardo fornite dalla relazione tecnica.

Per la consultazione di tali tabelle si rinvia al testo della medesima relazione tecnica.

(euro)

2024

(7 mesi - giugno dicembre)

2025

(12 mesi)

2026

(5 mesi – gennaio maggio)

Spesa totale per Buono pasto

14.700,00

Spesa totale per Buono pasto

25.200,00

Spesa totale per Buono pasto

10.500,00

Spesa totale per lavoro straordinario

44.520,00

Spesa totale per lavoro straordinario

69.960,00

Spesa totale per lavoro straordinario

31.800,00

Spesa per missioni

17.500,00

Spesa per missioni

30.000,00

Spesa per missioni

12.500,00

Totale

76.720,00

Totale

125.160,00

Totale

54.800,00

 

Premesso che la retribuzione complessiva rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza, viene precisato che la relativa stima è stata ottenuta considerando:

-          compenso per lavoro straordinario e per i buoni pasto per un periodo di 24 mesi totali, ipotizzando un valore unitario di 7 euro per i buoni pasto, per 20 giorni al mese e un costo orario per lo straordinario pari a 21,2 euro per 20 ore al mese;

-          un costo forfettario per missioni stimato in 60.000 euro per 24 mesi.

La quantificazione della spesa sopra descritta è stata suddivisa tra i diversi esercizi considerando un rateo di 7 mensilità per il 2024, annualità piena per il 2025[63] e un rateo di 5 mesi per il 2026.

Il Governo, nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato[64], ha chiarito che, in merito alla durata di 24 mesi, prorogabile per un ulteriore periodo di 24 mesi, il comma 1 contempla la mera possibilità e non l’obbligo, di potenziamento della struttura commissariale, pertanto, si provvederà ai relativi stanziamenti solo nel caso in cui la suddetta possibilità di proroga sarà effettivamente esercitata. Quanto, inoltre, alla tariffa utilizzata ai fini della determinazione dello corrispettivo per lavoro straordinario, è stato evidenziato che questa è indicata al lordo degli oneri a carico dello Stato (32,7%) e corrisponde ad una tariffa media di 15,98 euro lordo dipendente. È stata, altresì, confermata la congruità della misura media presa a riferimento, in quanto il costo orario comprensivo di oneri dello straordinario pari a 21,20 euro corrisponde alla media degli importi previsti per le tre aree ed ex fasce retributive. Inoltre, l’importo di 16,31 euro riportato dalla relazione tecnica all’articolo 7 corrisponde al lordo dipendente senza oneri che se aggiunti determinano l’importo di euro 21,64. È stata, infine, data conferma della disponibilità delle risorse finanziarie poste a copertura, assicurando che l’utilizzo delle disponibilità del fondo di riassegnazione dei residui di parte corrente non pregiudica le esigenze di riassegnazione dei residui sulla base delle quali è stata dimensionata la dotazione del fondo.

L’emendamento approvato al Senato che ha integrato la norma in esame con riguardo ad aspetti non rilevanti dal punto di vista finanziario, e pertanto non descritti nella presente scheda, non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme istituiscono, per un periodo di ventiquattro mesi prorogabile di un pari periodo, un Commissario straordinario nazionale[65] volto al contrasto di alcune patologie animali[66]. Il Commissario ha la facoltà di nominare un sub-commissario cui sono attribuiti specifici settori nonché funzioni vicarie. Il Commissario straordinario opera presso la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute che assicura il necessario supporto tra cui rientra, tra l’altro, il solo rimborso spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per l’azione di supporto viene riservata la facoltà di assegnare a tale Divisione un contingente di personale nel limite massimo di 15 unità proveniente da altre amministrazioni[67]; il personale individuato, posto[68] in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima; inoltre, all’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Le norme chiariscono che al Commissario straordinario e il sub-commissario non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti fatta eccezione per i rimborsi spese summenzionati, mentre, con riferimento al contingente di personale distaccato, è autorizzata la spesa di euro 76.720 euro per l’anno 2024, 125.160 euro per l’anno 2025 e 54.800 euro per lavoro straordinario, buoni pasto e missioni.

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica, come integrati in virtù delle valutazioni e dei chiarimenti forniti nel corso dell’esame al Senato, che consentono di verificare e confermare gli importi recati dalla suddetta autorizzazione di spesa.

Si prende atto, in particolare, di quanto chiarito circa la portata applicativa della norma, ovvero che, stante la possibilità e non l’obbligo di prorogare di ulteriori 24 mesi la struttura commissariale, alla proroga si provvederà al sussistere delle necessarie disponibilità, nonché in merito ai criteri utilizzati nella stima dell’onere relativo ai corrispettivi per lavoro straordinario dovuti al personale della struttura commissariale.

Tanto premesso, si chiede peraltro di acquisire una valutazione in merito alla possibilità che l’operatività della struttura commissariale presso il Ministero della salute possa essere assicurata, da parte di quest’ultimo, nell’ambito delle dotazioni strumentali e logistiche disponibili a normativa vigente in capo al medesimo dicastero.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo comma, pari a 76.720 euro per l’anno 2024, a 125.160 euro per l’anno 2025 e a 54.800 euro per l’anno 2026, tramite le seguenti modalità:

- per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5[69], della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute;

- per gli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2024-2026, di competenza del medesimo Ministero.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni giacché, da un’interrogazione presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, si rileva che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 1084 dello stato di previsione del Ministero della salute, reca una dotazione iniziale pari a 16.847.284 euro per l’anno in corso, e presenta disponibilità residue sufficienti a far fronte alla riduzione operata dalla norma in esame.

Parimenti, non si formulano osservazioni in merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, dal momento che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità.

 

ARTICOLO 9

Riorganizzazione del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri

Le norme recano specifiche modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare – COM). In particolare viene introdotto il nuovo articolo 161-ter, che demanda all’adozione di un decreto interministeriale la definizione delle competenze del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare dell’Arma dei carabinieri e dei criteri generali per lo svolgimento delle relative attività ispettive. Il medesimo personale è individuato dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri che determina altresì i requisiti richiesti nonché le relative attività di formazione e aggiornamento [comma 1, lettera a)]. Viene, inoltre, sostituito con nuovo testo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 174-bis del COM che nell’assetto previgente prevede la dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFA) dell’Arma dei carabinieri dal Ministro dell’ambiente. La disposta novella pone il medesimo Comando alle dipendenze funzionali del Ministro dell’agricoltura, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell’ambiente del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. La disposizione, come novellata, prevede, altresì, che il Ministro dell’ambiente si avvalga del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero [comma 1, lettera b)]. Viene, infine disposto che all’attuazione dell’articolo in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Il Governo, nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato[70], ha confermato la sostenibilità della clausola di invarianza recata dalla norma, anche, con specifico riguardo all’attuazione del comma 1 che introduce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame integrano e modificano specifiche disposizioni del Codice dell’ordinamento militare (COM) al fine di istituire la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, demandando all’adozione di un decreto interministeriale la definizione delle relative competenze e dei criteri generali per lo svolgimento di tali attività ispettive. Viene, inoltre, disposto che il suddetto personale venga individuato dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri che ne determina altresì i requisiti, l’attività di formazione e l’aggiornamento [comma 1, lettera a)]. È, altresì, previsto che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, già funzionalmente dipendente dal Ministro dell’ambiente, sia ora posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell’agricoltura [comma 1, lettera b)]. Viene, infine disposto che all’attuazione dell’articolo in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2). Con riferimento all’istituzione del suddetto personale ispettivo e in particolar modo alla relativa attività di formazione e aggiornamento, considerato che la relazione tecnica e la nota governativa di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame al Senato si limitano a richiamare la clausola di neutralità finanziaria dianzi descritta, si rileva l’opportunità che vengano forniti, in linea con quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009), dati e pertinenti elementi di valutazione volti a consentire l’effettiva verifica dell’asserita invarianza finanziaria della disposizione in riferimento.

Sul punto si rammenta che l’articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009 prevede che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.

I profili attuativi della disposizione sono infatti demandati a successivi provvedimenti, tra cui un decreto interministeriale, per l’individuazione delle competenze del personale interessato e dei criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, sul quale non è prevista dalla norma una fase di verifica parlamentare degli effetti finanziari che eventualmente emergano in fase attuativa. Con riferimento alle restanti modifiche apportate non si hanno osservazioni da formulare concordando con il loro carattere ordinamentale.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 9 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall’attuazione dell’articolo medesimo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della citata clausola.

 

ARTICOLO 9-bis

Disposizioni in materia obblighi di registrazione nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)

Normativa vigente. Si rammenta che l’articolo 3 del decreto-legge n. 27 del 2019 impone ai primi acquirenti di latte crudo[71] la registrazione mensile nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)[72] dei quantitativi di latte ovino, caprino e del relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, dei quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonché quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi UE o in Paesi terzi, e dei quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con indicazione del Paese di provenienza (comma 1). Le norme prevedono, altresì, che le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrino trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino (comma 2). Chiunque non adempie ai suddetti obblighi entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni (comma 4). Alle norme in riferimento non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, novellano il comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 27 del 2019 recante specifici obblighi di registrazione nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in capo ai primi acquirenti di latte crudo e da parte delle aziende che producono prodotti lattiero-caseari, con il relativo regime sanzionatorio pecuniario in caso di violazione dei medesimi obblighi. In particolare, viene sostituito con un nuovo testo il suddetto comma 4 al fine di ridefinire (in riduzione) la cornice edittale delle suddette sanzioni pecuniarie (da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro) rispetto a quanto previsto a normativa vigente (da un minimo di 5.000 ad un massimo di 20.000 euro). Tale regime sanzionatorio viene, altresì, applicato in caso di violazione di quanto previsto dal nuovo comma 4-bis introdotto alla medesima disposizione (Cfr. infra) [comma 1, lettera a)].

Rispetto al testo vigente del comma 4 viene rimosso, inoltre, il riferimento sia alla decurtazione della sanzione, qualora la registrazione tardiva non superi trenta giorni lavorativi, sia la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per i soggetti con registrazione mancante o tardiva di quantità superiori a 500 ettolitri per due mensilità consecutive.

Viene, altresì, introdotto il nuovo comma 4-bis che prevede che nel caso in cui inadempiente ai suddetti obblighi di registrazione sia un piccolo produttore, le sanzioni pecuniarie si applichino a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nel 2024 [comma 1, lettera b)].

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame novella il comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 27 del 2019 recante specifici obblighi di registrazione nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in capo ai primi acquirenti di latte crudo e da parte delle aziende che producono prodotti lattiero-caseari, con il relativo regime sanzionatorio pecuniario in caso di violazione dei medesimi obblighi. In particolare, viene sostituito il suddetto comma 4 al fine di ridefinire (in riduzione) la relativa cornice edittale (da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro) rispetto a quanto previsto a normativa vigente (da un minimo di 5.000 ad un massimo di 20.000 euro). Vengono, altresì, rimosse le casistiche relative a sanzioni accessorie e decurtazione di sanzioni. Ai sensi nuovo comma 4-bis introdotto alla medesima disposizione, nel caso di piccoli produttori inadempienti, il regime sanzionatorio così come novellato viene applicato a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nel 2024. Al riguardo, si evidenzia che tali novelle sono suscettibili di incidere in senso riduttivo sui proventi da sanzioni rispetto a quanto potenzialmente determinabile ai sensi dell’assetto vigente: in proposito, andrebbe dunque assicurato che le entrate riferite alle sanzioni di cui trattasi non siano state scontate ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 9-ter

Attività di controllo sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano il comma 3 dell’articolo 79 della legge n. 238 del 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, prevedendo, per il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta, 30 giorni di tempo per esibire, su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto. Resta fermo che, in caso di mancata esibizione, detto soggetto oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, debba versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore (comma 1).

Rispetto alla legislazione vigente, la norma ora introdotta fissa il termine di 30 giorni, attualmente non determinato, lasciando invariata la retante disciplina.

Viene inoltre inserito il comma 6-bis all’articolo 9 della legge n. 23 del 2022, prevedendo che gli incaricati della revisione legale dei soggetti titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e di fertilizzanti da sintesi[73], certifichino che il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999 sia stato calcolato sulla pertinente quota di fatturato e che sia stato versato all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei tempi e con le modalità previste.

L’articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999 ha istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari.

Le certificazioni devono essere inserite sul portale informatico del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Tali disposizioni si applicano anche ai contributi dovuti a partire dall'anno 2020 (commi 2 e 3).

Dalle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.

Nel corso dell’esame in prima lettura, la rappresentante del Governo ha dichiarato presso la Commissione Bilancio del Senato, in sede consultiva (seduta del 3 luglio 2024), che dall'attuazione dell’emendamento non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano il comma 3 dell’articolo 79 della legge n. 238 del 2016 (disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), fissando il termine di 30 giorni (attualmente non individuato) per il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta, per esibire, su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto (comma 1). Esse, inoltre, inseriscono il comma 6-bis all’articolo 9 della legge n. 23 del 2022 (tutela, sviluppo e competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico), prevedendo che gli incaricati della revisione legale dei soggetti titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e di fertilizzanti da sintesi certifichino che il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999 sia stato calcolato sulla pertinente quota di fatturato e che sia stato versato all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei tempi e con le modalità previste a legislazione vigente. Tali disposizioni si applicano anche ai contributi dovuti a partire dall'anno 2020 (comma 2).

In proposito non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le due modificazioni intervengono su procedimenti sanzionatori con disposizioni di carattere procedurale e che l’eventuale maggior gettito derivante dall’introduzione dei controlli di cui al comma 2 non viene ascritto prudenzialmente sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 9-ter reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall’attuazione dell’articolo medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della citata clausola.

 

ARTICOLO 9-quater

Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura - SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, dispongono che la società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. sia incorporata di diritto nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e che la stessa subentri nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di SIN S.p.A., inclusi i compiti e le funzioni a essa attribuiti dalle disposizioni vigenti (commi 1 e 2). Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono deliberati il bilancio di chiusura e la situazione patrimoniale di SIN S.p.A. e trasmessi all’AGEA[74], quest’ultima, successivamente richiede la cancellazione di SIN S.p.A. al Registro delle imprese (commi 3 e 4). Ai componenti degli organi di SIN S.p.A. sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti fino alla data dell'incorporazione mentre, ai medesimi organi, per gli adempimenti connessi alla predisposizione del bilancio di chiusura e della relativa situazione patrimoniale, spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute (comma 5). Le risorse finanziarie e i beni strumentali materiali e immateriali di SIN S.p.A. risultanti dalla situazione patrimoniale sono trasferiti al fondo di dotazione dell'AGEA[75] (comma 6).

Il personale a tempo indeterminato di SIN S.p.A., previa procedura di selezione pubblica, è trasferito alle dipendenze dell'Agenzia. Lo stesso è inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'Agenzia, sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto interministeriale. Il trasferimento avviene assicurando che la spesa massima sostenuta dall'AGEA per tale personale non ecceda quella prevista nel bilancio di previsione di SIN S.p.A. per il 2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (commi 8 e 9). A conclusione del procedimento summenzionato, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'AGEA fatto salvo il numero dei dipendenti in servizio nonché un numero di posti equivalente sul piano finanziario alle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente dall’Agenzia stessa (comma 10). Al personale proveniente da SIN S.p.A. si applica: il trattamento economico fondamentale dell'AGEA; un eventuale differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata; nel caso in cui il trattamento economico fondamentale precedentemente percepito risultasse maggiore rispetto a quello goduto dal personale dell’AGEA fatti salvi gli elementi del trattamento economico qualificati non riassorbibili da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva; un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale dell'Agenzia e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui sopra[76]; il regime previdenziale in godimento (comma 12).

È, altresì, disposto che il direttore dell'Agenzia predispone un piano triennale contenente le azioni necessarie ad assumere in proprio le attività di gestione unitaria del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e finalizzato alla razionalizzazione e all'efficientamento dell'intervento pubblico in materia di controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, al fine di conseguire il maggior risparmio di spesa possibile (comma 13). Al fine del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel citato piano viene modificato l’articolo 01 del decreto legislativo n. 74 del 2018. In particolare si prevede che:

-          l’AGEA, in luogo del Ministero dell'agricoltura, assuma il ruolo di stazione appaltante con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 51 del 2015 e all’esecuzione dei relativi accordi quadro [comma 14, lett. a)].

Si evidenzia che la richiamata procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015 afferisce anch’essa la gestione e lo sviluppo del SIAN;

-          siano affidati[77] all’AGEA il governo, lo sviluppo e l’organizzazione del SIAN in luogo del Ministero dell'agricoltura, che mantiene, tuttavia, funzioni di indirizzo coordinamento e monitoraggio del SIAN [comma 14, lettera b)].

 

L’emendamento che ha introdotto la disposizione in esame non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica, riferita all’emendamento approvato al Senato che ha introdotto la norma in esame, reca informazioni relative alla storia aziendale di SIN S.p.A.

Nel merito, è riportato che SIN S.p.A. è una società nata nel 2006 per la gestione del portale informatico SIAN e posseduta al 51 per cento da AGEA e al 49 per cento da un Raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) privato. La società, che doveva essere soppressa a conclusione della procedura di gara CONSIP per l’individuazione dei nuovi fornitori del SIAN (decreto legislativo n. 74 del 2018), è stata successivamente trasformata in società in house del Ministero dell’agricoltura (MASAF) e di AGEA (decreto legislativo n. 116 del 2019, il quale tra l’altro ha abrogato la citata soppressione) come deliberato dall’assemblea del gennaio 2023 in cui è stato approvato il nuovo statuto - si precisa, altresì, che quanto descritto è avvenuto a conclusione della richiamata procedura CONSIP, avvenuta nel 2022, e con il successivo acquisto del 49 per cento delle quote della SIN S.p.A. appartenenti a RTI privato da parte di AGEA che ne ha contestualmente ceduto il 51 per cento al Ministero.

Con riferimento alle spese conseguenti ai rimborsi spettanti ai componenti degli organi, la relazione tecnica specifica che agli stessi si fa fronte mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel merito, considerato che gli adempimenti necessari all’incorporazione potrebbero svolgersi in poche riunioni, anche solo telematiche, degli organi in proroga, si reputa che una stima di 5.000 euro sia più che sufficiente per coprire i relativi costi.

La RT riferisce che per il finanziamento di SIN S.p.A., trova oggi applicazione l’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 2019, che stabilisce l’invarianza finanziaria del provvedimento; questo trova riscontro nella relazione di accompagnamento al decreto, nella misura in cui “… il MEF viene autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero, a valere su parte delle risorse attualmente previste come trasferimento ad AGEA (cap. 1525/02), non più necessarie alla stessa per la gestione del SIAN, quantificabili in circa 40 milioni di euro … e che dovrebbero essere appostate in apposito capitolo di nuova istituzione, per il trasferimento alla nuova società SIN S.p.A.” In considerazione di ciò il MEF ha istituito, nella tabella 13 del MASAF, un apposito capitolo di bilancio (1982 PG 1 e 2) a decorrere dall’esercizio 2024. Viene rilevato, altresì, che con la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), all’articolo 1, commi 863 e 864, sono stati stanziati 5 milioni di euro l’anno da destinare a SIN S.p.A. (ora ridotti a euro 4,75 milioni) per l’assunzione di nuovi dipendenti a tempo indeterminato fino al numero massimo di 50.?La relazione tecnica evidenzia che nel corso del 2023 SIN S.p.A. risulta aver assunto complessivamente n. 11 risorse, per una spesa annua lorda a regime, a decorrere dal 2024, di euro 906.000 e che non si rilevano ulteriori assunzioni nel 2024 e si esclude il trasferimento in AGEA di eventuale personale per il quale la procedura di assunzione non si sia completata alla data di entrata in vigore del decreto.

La relazione tecnica riporta (tabella sottostante) rispettivamente anche lo stanziamento previsto per AGEA (che include lo stanziamento di AGEA verso SIN per il proprio 49%, pari a euro 5,6 milioni annui), indicato nella legge di bilancio 2024-2026 del MASAF, nonché lo stanziamento previsto per SIN S.p.A., di competenza del MASAF (51%):

 

(euro)

Stanziamenti vigenti

2024???

2025???

2026???

per AGEA

145.950.469

148.725.114

151.365.933

Per Sin di competenza MASAF

10.615.000

10.615.000

10.615.000

 

Si evidenzia che fino all’esercizio 2023, le spese di funzionamento di SIN S.p.A. (pari a circa euro 8 milioni nel 2022 e circa euro 11 milioni nel 2023) sono state erogate da AGEA nell’ambito delle risorse che il MASAF le attribuiva annualmente. Dunque, le risorse destinate al funzionamento di SIN S.p.A. provengono sempre dal bilancio dello Stato, sia direttamente, attraverso i capitoli della tabella 13 del MASAF, che indirettamente da AGEA, a sua volta finanziata da risorse MASAF.

Con riferimento al personale di SIN S.p.A., la RT riporta che la struttura attuale è composta da 80 dipendenti di cui 5 dirigenti e 24 quadri e 51 impiegati (dato recuperato dell’ultimo bilancio di previsione di SIN S.p.A. per l’esercizio 2024).???

(euro)

Personale SIN S.p.A.

Inquadramento (Livello)

Totale (n. dipendenti)

Paga base (pro-capite)

Retribuzione media lorda annua

Dirigente

5

3.202,01

129.060,23

Redattore

1

2.814,71

80.503,66

Quadro

23

2.070,25

69.780,90

1 Livello

21

1.864,88

48.581,46

2 Livello

20

1.613,11

38.913,966

3 Livello

7

1.378,78

31.434,36

4 Livello

2

1.192,46

30.752,12

5 Livello

1

1.077,35

26.625,48

 

La relazione tecnica precisa che per la corresponsione del trattamento retributivo al personale trasferito da SIN S.p.A. ad AGEA saranno impiegate le medesime risorse già attualmente stimate e, vivente la società, oggetto di annuale trasferimento, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne la procedura selettiva del personale in servizio presso la SIN S.p.A. da trasferire nell’AGEA viene rilevato che, poiché la stessa andrebbe a configurarsi come una mera selezione per titoli e colloquio effettuabile anche presso la sede AGEA e da parte di personale interno, le relative spese possono essere contenute entro il limite di 10.000 euro e alle stesse si può effettivamente “fare fronte mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

L’inquadramento dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la SIN S.p.A. nell’AGEA viene effettuato previo espletamento di una procedura selettiva in quanto le regole per il reclutamento di SIN sono state quelle previste per le società in house, mentre per l’AGEA si applica il quadro previsto per gli enti pubblici.

La RT riferisce, infine, che, al fine di escludere impatti negativi sulla finanza pubblica e allo scopo di determinare la sostenibilità finanziaria da parte del soggetto incorporante AGEA, il Bilancio della società SIN S.p.A., approvato dalla relativa Assemblea il 20 giugno 2024 è stato redatto secondo i criteri civilistici e che quindi non sussistono poste fuori bilancio, che possano riversarsi quale peso economico non stimato in capo ad AGEA.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, dispongono l’incorporazione nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. attualmente configurata come società in house del Ministero dell’agricoltura. Ai componenti degli organi di SIN S.p.A. sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti fino alla data dell'incorporazione mentre ai medesimi organi, per gli adempimenti connessi alla predisposizione del bilancio di chiusura e della relativa situazione patrimoniale, spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute. Con riferimento al personale a tempo indeterminato di SIN S.p.A., viene, poi, previsto, che, previa procedura di selezione pubblica, lo stesso sia trasferito alle dipendenze dell'Agenzia e inquadrato nei corrispondenti ruoli sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto interministeriale. Tale trasferimento avviene assicurando che la spesa massima sostenuta dall'AGEA relativa a tale personale non ecceda quella prevista nel bilancio di previsione di SIN S.p.A. per il 2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A conclusione della procedura, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia. A tale personale si applica il trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente di AGEA con l’attribuzione di un eventuale differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, nel caso in cui il trattamento economico fondamentale già percepito risultasse maggiore rispetto a quello goduto dal personale AGEA, nonché un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale dell'Agenzia e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui sopra. Il personale in riferimento mantiene il regime previdenziale in godimento. Il direttore dell'Agenzia predispone, altresì, un piano triennale per la gestione unitaria del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la razionalizzazione e l'efficientamento dell'intervento pubblico in materia di controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, finalizzato al conseguimento del maggior risparmio di spesa possibile. A tal fine vengono disposte conseguenti modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 74 del 2018 disciplinante l’organizzazione di AGEA e il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (commi da 1 a 14).

Al riguardo, si evidenzia che la relazione tecnica riferisce la non onerosità della disposizione, precisando, in particolare, che il quadro delle risorse destinate al finanziamento di SIN S.p.A. (Risorse AGEA in ragione della disposta incorporazione nella medesima Agenzia) non viene mutato rispetto a quanto previsto nell’assetto vigente (i capitoli della tabella 13 del Ministero dell’agricoltura e risorse AGEA, a sua volta finanziata dallo stesso ministero) e risulta sempre riconducibile al bilancio dello Stato. Viene, inoltre, evidenziato che, al fine di escludere impatti negativi sulla finanza pubblica e allo scopo di determinare la sostenibilità finanziaria da parte del soggetto incorporante AGEA, il bilancio della società SIN S.p.A., approvato dalla relativa Assemblea il 20 giugno 2024 è stato redatto secondo i criteri civilistici e che quindi non sussistono poste fuori bilancio, che possano riversarsi quale peso economico non stimato in capo ad AGEA.

La relazione tecnica riferisce, altresì, che alle spese relative ai rimborsi spettanti agli organi per gli adempimenti connessi alla predisposizione del bilancio di chiusura e della relativa situazione patrimoniale, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando che i suddetti adempimenti potrebbero svolgersi in poche riunioni, anche solo telematiche, degli organi in proroga, stimando una spesa di 5.000 euro che viene valutata dalla medesima relazione tecnica più che sufficiente per coprire i relativi costi. Quanto al regime retributivo del personale trasferito da SIN S.p.A. ad AGEA, la relazione tecnica afferma che saranno impiegate le medesime risorse già attualmente destinate a tale scopo da parte della Società in riferimento senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. In merito, infine, alla procedura selettiva afferente il personale da trasferire in AGEA viene rilevato che, poiché la stessa andrebbe a configurarsi come una mera selezione per titoli e colloquio effettuabile anche presso la sede AGEA e da parte di personale interno, le relative spese possano essere contenute entro il limite di 10.000 euro e alle stesse si può effettivamente fare fronte mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto sopra riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma, con riferimento specifico alla retribuzione del personale transitato della società SIN S.p.A. in AGEA andrebbe comunque acquisto un chiarimento dal Governo in merito agli eventuali profili di onerosità, non quantificati né valutati dalla relazione tecnica, derivanti dalla previsione che consente di attribuire al medesimo personale della società SIN S.p.A. un trattamento retributivo accessorio nell’ipotesi in cui il trattamento economico complessivo spettante al corrispondente personale dell'Agenzia risulti superiore, anche in considerazione del fatto che non sono ravvisabili effetti compensativi nell’ipotesi opposta in cui il trattamento retributivo spettante al personale dell’Agenzia risulti inferiore, giacché in tal caso il personale trasferito mantiene invece il trattamento retributivo di provenienza.

 

ARTICOLO 10

Guardie venatorie e caccia al cinghiale

Le norme, integrate durante l’esame in Senato, introducono modifiche in materia di guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 27, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); l’intervento ha ad oggetto i requisiti previsti affinché si possa essere affidatari in materia di vigilanza venatoria. In particolare, la norma ora introdotta al fine di estendere il novero delle associazioni venatorie legittimate, esclude uno dei requisiti previsti a legislazione previgente, ossia quello della presenza dell’associazione nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e include le associazioni agricole rappresentate nel CNEL[78].

La relazione illustrativa chiarisce che per ampliare il novero delle associazioni venatorie legittimate allo svolgimento dell'attività di guardie venatorie, si ritiene necessario eliminare il riferimento al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) operato dal vigente articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157; occorre, infatti, rammentare che la composizione del Comitato faunistico venatorio è stata rivista in attuazione dell'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per cui attualmente ne fanno parte solo tre componenti. L'attuale formulazione della norma non garantisce, pertanto, che tutte le associazioni riconosciute possano svolgere l'attività di guardia venatoria. Si propone, pertanto, una modifica normativa alla richiamata lettera b), eliminando il riferimento al suddetto Comitato e individuando espressamente le associazioni la cui appartenenza è presupposto per l'affidamento dell'attività di vigilanza volontaria. La disposizione contenuta nel presente decreto-legge, quindi, esplicita le categorie cui è affidata la vigilanza volontaria, e cioè le associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della stessa legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e quelle di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L’intervento normativo è mirato a superare la legislazione previgente che non garantiva a tutte le associazioni riconosciute di svolgere attività di guardia venatoria poiché la stessa era condizionata alla preventiva adesione al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

Per effetto di modifiche approvate in Commissione di merito, si è ulteriormente intervenuti sulla legge n. 157 del 1992 all’articolo 18, comma 1, lettera d), prevedendo che, al fine di incrementare l’azione di contrasto alla diffusione della peste suina africana, sia possibile effettuare la caccia al cinghiale dal 1° ottobre al 31 gennaio.

La normativa vigente prevede che la specie in oggetto sia cacciabile dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, dichiara che trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’emendamento approvato dalla Commissione di merito che modifica ulteriormente la legge n. 157 del 1992, non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, modificando l’articolo 27, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992, estendono il novero delle associazioni venatorie legittimate ad essere affidatarie della vigilanza volontaria in materia. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare preso atto del carattere ordinamentale delle disposizioni.

Nulla da osservare con riguardo, infine, alle modifiche dell’articolo 18 della medesima legge apportate in Commissione di merito riguardanti il periodo in cui è possibile effettuare la caccia del cinghiale.

 

ARTICOLO 11

Misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica

Le norme – modificate durante l’esame al Senato - novellano il decreto-legge n. 39 del 2023 in materia di contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

In particolare, le novelle:

-       introducono il comma 3-bis all’articolo 1, prevedendo che entro il 30 giugno 2024 la Cabina di regia approvi la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, elaborata ai sensi del successivo comma 4-ter, inserito dalle disposizioni in esame [comma 1, lettera a), numero 1];

-       introducono i commi 4-bis e 4-ter all’articolo 1, prevedendo che entro il 31 maggio 2024 le autorità di bacino distrettuali individuino e trasmettano al Commissario straordinario, per il territorio di competenza, le misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica. Gli enti competenti in materia di tutela e gestione delle risorse idriche collaborano con le autorità di bacino distrettuali. Entro il 31 ottobre 2024 dette autorità trasmettono al Commissario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, già contenute nelle programmazioni dell’ultimo quinquennio. A tali fini per le programmazioni si fa riferimento al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico[79], nonché le programmazioni relative ad interventi finanziati a valere su linee di finanziamento europee, comprese quelle di competenza di amministrazioni diverse dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, dell’ultimo quinquennio. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario trasmette alla Cabina di regia la proposta di elenco delle misure più urgenti [comma 1, lettera a), numero 2];

-       sostituiscono integralmente i commi 5 e 6 all’articolo 1, destinando, in coerenza con il programma degli interventi individuati dalla cabina di regia e con la ricognizione delle risorse disponibili, agli interventi di urgente realizzazione di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 39 del 2023, introdotti dal provvedimento in esame[80], le risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva[81], e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico[82]. Con disposizioni introdotte al Senato, è stata soppressa la terza riga dell’Allegato 1, relativa alle opere di stabilizzazione e di ripristino dell’efficienza nel tratto Attenuatore–Reno del canale emiliano romagnolo. Il Commissario provvede alla realizzazione dei predetti interventi di cui all’Allegato 1 e all’Allegato 2. Le relative risorse confluiscono nella contabilità speciale di cui all’articolo 3, comma 2. Per gli interventi di cui all’Allegato 2, il Commissario straordinario stipula con i soggetti attuatori un accordo per il coordinamento delle modalità di attuazione delle opere finanziate a valere sulle distinte fonti di finanziamento. Ai suddetti oneri, pari a 18,105 milioni di euro per l’anno 2024, a 14,640 milioni di euro per l’anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l’anno 2026, a 22,877 milioni di euro per l’anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l’anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l’anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l’anno 2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall’articolo 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017, relativo al Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva [comma 1, lettera a), numero 3 e comma 2];

-       modificano l’articolo 3, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la durata dell’incarico del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Conseguentemente vengono estesi fino al 2025 il relativo compenso del Commissario, pari a 132.700 euro, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, e gli oneri connessi alla struttura commissariale, pari a 1.497.584 euro, coperti mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili. Viene altresì previsto che il Commissario possa avvalersi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, tra i compiti del Commissario sono inclusi il coordinamento relativo alla ricognizione delle risorse, nonché la verifica e il coordinamento della proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, eliminando specificamente le attività di ricognizione di interventi urgenti su dighe. Contestualmente viene soppressa la previsione che la ricognizione dei corpi idrici sotterranei sia finanziata nell'ambito della quota di risorse per interventi finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso [comma 1, lettera b)];

-       sopprimono per ragioni di coordinamento formale i commi 3 e 4 dell’articolo 4, le cui previsioni confluiscono nel piano degli interventi urgenti e nella puntuale individuazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di urgente realizzazione affidati al Commissario [comma 1, lettera c)].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Maggiori spese correnti

Proroga al 2025 del Commissario straordinario [comma 1, lettera b.1)]

 

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

0,1

 

 

Proroga della struttura a supporto del Commissario straordinario [comma 1, lettera b.6)]

 

1,2

 

 

 

1,2

 

 

 

1,2

 

 

Proroga della struttura a supporto del Commissario straordinario – Esperti [comma 1, lettera b.6)]

 

0,3

 

 

 

0,3

 

 

 

0,3

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

Proroga al 2025 del Commissario straordinario – Effetti riflessi [comma 1, lettera b.1)]

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

0,1

 

 

Proroga della struttura a supporto del Commissario straordinario [comma 1, lettera b.6)]

 

 

 

 

 

 

0,6

 

 

 

0,6

 

 

Minori spese correnti

Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili [comma 1, lettera b.1)]

 

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

0,1

 

 

Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili [comma 1, lettera b.6)]

 

1,5

 

 

 

1,5

 

 

 

1,5

 

 

 

La relazione tecnica afferma, in relazione al comma 1, lettera a), che le disposizioni modificano l’articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023 come segue:

·        introducono il comma 3-bis, prevedendo che la Cabina di regia approvi la proposta di piano degli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, individuando quelli che possono essere realizzati dal Commissario straordinario, anche avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una approvazione tecnica e non economica;

·        introducono il comma 4-bis, prevedendo che le Autorità di bacino distrettuali trasmettano al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse disponibili, destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico. Dette Autorità, inoltre, individuano, per il territorio di competenza, sentite le regioni e le province autonome, gli interventi urgenti, selezionati sulla base del bilancio idrico. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·        introducono il comma 4-ter, prevedendo che il Commissario straordinario trasmetta alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali, la proposta di piano degli interventi urgenti, evidenziando quelli già finanziati ma non ancora realizzati, nonché quelli che necessitano di finanziamento totale o parziale, segnalando le relative priorità. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·        sostituiscono i commi 5 e 6, prevedendo l'assegnazione al Commissario straordinario del compito di realizzare dette opere mediante l'utilizzo delle risorse rese disponibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e rivenienti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico. Tale assegnazione è operata in favore delle opere di cui all'Allegato I e II del decreto-legge in esame (che introducono, rispettivamente, gli Allegati 1 e 2 al citato decreto-legge n. 39 del 2023). In relazione agli interventi di cui ai citati allegati, assegnati al Commissario straordinario per l'urgente realizzazione, la RT precisa che:

-   gli interventi dell'Allegato 1 sono finanziati integralmente con le risorse individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della ricognizione effettuata e trasmessa alla Cabina di regia;

-   gli interventi dell'Allegato 2, ovvero le opere di regolazione del lago d'Idro e dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige, sono finalizzati ad integrare, con le risorse individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della ricognizione effettuata e trasmessa alla Cabina di regia, programmi di finanziamenti già in essere. Il Commissario, per tali interventi, stipula con i soggetti attuatori un accordo per il coordinamento delle modalità di attuazione dei predetti interventi in relazione alle distinte fonti di finanziamento.

Di seguito si riportano i dettagli degli interventi di cui ai citati allegati, nonché i CUP e le risorse assegnate a ciascun intervento mediante l'utilizzo delle risorse rese disponibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e rinvenienti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017, e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.

Interventi di cui all’Allegato 1 (di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2023) integralmente finanziati con le risorse individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Descrizione dell’intervento

Codice univoco di progetto

Importo complessivo finanziato

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Riqualificazione e tele-controllo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l'asta principale

F97H21005170001

5.000.000,00

20.000,00

1.500.000,00

2.500.000,00

980.000,00

/

/

/

Interconnessione per riutilizzo dall’impianto di depurazione di Fregene - adduttrice consorzio bonifica

G11D23000020001

6.030.000,00

166.305,64

152.621,47

3.164.837,78

2.546.235,11

/

/

/

Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese - Interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara – 1° lotto – 2°, 3° e 4° stralcio funzionale

 

 

D48B22001590001

 

D38B23001870001

 

D38B22002980001

27.800.000,00



9.950.000,00

4.200.000,00


13.650.000,00

 

 

2.247.045,47


1.136.698,39

3.025.358,61

 

 

 

 

2.000.000,00

 

 

1.000.000,00

1.063.301,61

1.000.000,00

 

 

2.200.000,00

 

 

2.800.000,00

 

 

2.200.000,0



 

2.800.000,0

 

 

2.200.000,0



 

 

2.800.000,0

 

 

102.954,53

 

 

1.224.641,39

Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo

F57H21003720001

8.100.000,00

2.225.667,95

1.963.604,36

1.963.604,36

1.947.123,33

/

/

/

Interventi di cui all’Allegato 2 (di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2023) finanziati in parte con le risorse individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in parte con altri programmi di finanziamento.

 

Descrizione dell’intervento

Codice univoco di progetto

Importo complessivo finanziato

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro (Integrazione finanziamenti)

J93H18000040001

33.100.000,00

8.780.000,00

4.864.000,00

4.864.000,00

4.864.000,00

4.864.000,00

4.864.000,00

/

Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso

(Integrazione finanziamenti)

J93H18000040001

22.000.000,00

504.401,87

4.160.000,00

7.540.000,00

7.540.000,00

2.255.598,13

/

/

In relazione ai tempi di realizzazione degli interventi, la RT evidenzia in particolare quanto segue:

Interventi immediatamente finanziabili

Regione

Codice Unico di Progetto

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

IMPORTO FINANZIATO

AVVIO GARA

ESECUZIONE DELLE OPERE

MLN €

GIORNI

GIORNI

Piemonte

D48B22001590001

Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese - Interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara – 1° lotto – 2°, 3° e 4° stralcio funzionale

27,800

475

1.035

D38B23001870001

230

365

D38B22002980001

475

1.035

Lombardia

H23H08000010001

Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro (Integrazione finanziamenti)

33,100

100

1875

Veneto

J93H18000040001

Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso

(Integrazione finanziamenti)

22,000

355

942

Emilia-Romagna

F97H21005170001

Riqualificazione e tele-controllo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l'asta principale

5,000

113

730

F57H21003720001

Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo

8,100

35

1.010

Lazio

G11D23000020001

Interconnessione per riutilizzo dall’impianto di depurazione di Fregene - adduttrice consorzio bonifica

6,030

500

305

Totale

102,030

Nota: Le informazioni relative al cronoprogramma procedurale di realizzazione degli interventi si intendono giorni naturali e consecutivi a partire dall’entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari della norma, la RT rappresenta che agli oneri derivanti dal finanziamento degli interventi previsti dall’introduzione dei nuovi commi 5 e 6 di cui agli allegati I e II dello schema di decreto in esame (che introducono gli Allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 39 del 2023), si provvede integralmente mediante utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo di spesa 7281 “Piano Invasi” (M/P/A 14/5/3), allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta la disponibilità per gli anni dal 2024 al 2030 delle necessarie risorse stanziate sui seguenti piani gestionali:

 

CAP.

P.G.

DENOMINAZIONE P.G.

ANNO 2024

ANNO 2025

ANNO 2026

ANNO 2027

ANNO 2028

ANNO 2029

ANNO 2030

7281

1

Fondo opere - piano straordinario invasi

18.105.478

14.640.226

23.095.744

22.877.359

12.119.599

0

0

7281

3

Fondo opere - Ulteriori risorse per il piano straordinario invasi - Riparto fondo investimenti 2018 - Comma 1072

0

0

0

0

0

7.793.230

0

7281

4

Fondo opere-rifinanziamento del piano nazionale interventi settore idrico sezione invasi - Riparto fondo investimenti 2019 - comma 95

0

0

0

0

0

2.070.770

1.327.596

 

Le risorse stanziate per gli anni dal 2024 al 2030 sul citato capitolo 7281 - piani gestionali 1, 3 e 4 - tenuto anche conto degli utilizzi previsti dalla presente disposizione, assicurano la copertura finanziaria integrale degli oneri previsti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera a), numero 3) pari a 102,030 milioni di euro, mediante l’utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

-       introducono il nuovo comma 5, prevedendo che le suddette risorse confluiscano nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario e, per gli interventi di cui all'Allegato 2 che hanno già ottenuto un parziale contributo a valere su precedenti programmi di finanziamento, il Commissario straordinario stipuli con i soggetti attuatori un accordo per il coordinamento delle modalità di attuazione dei predetti interventi in relazione alle distinte fonti di finanziamento. In tale accordo, pertanto, i soggetti beneficiari dei contributi per la realizzazione degli interventi relativi alla "Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro" e ai "Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso" (i cui soggetti attuatori sono, rispettivamente AIPO – attuatore per conto di Regione Lombardia - Commissario governativo per l'attuazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po), si provvederà a definire puntualmente le modalità di attuazione degli interventi in relazione alle diversi fonti di finanziamento.

Il comma 1, lettera b), modifica l’articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2023 come segue:

-       proroga sino al 31/12/2025 la figura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto. Gli oneri per il compenso del Commissario per l'annualità 2025 sono pari a euro 132.700; gli oneri della struttura commissariale per l'anno 2025, sono pari a euro l.497.584. Ai maggiori oneri derivanti dalla proroga, pari a complessivi euro 1.630.284 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

-       inserisce al comma 2, secondo periodo, dopo la parola "opera" delle parole "anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

-       abroga il secondo periodo della lettera f), comma 1, in quanto le azioni da esso derivanti (ricognizione di interventi urgenti su dighe) confluiscono nel piano degli interventi urgenti. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

-       modifica il comma 3, lettera g), prevedendo, tra i compiti del Commissario, la ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento[83] o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo. Tali interventi sono da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, che destinava precipuamente una quota di risorse per interventi finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaiamento e sfangamento delle dighe. Alla luce delle modifiche introdotte dalla norma in esame al comma 6 dell'articolo 1, si opera il coordinamento della disposizione, sopprimendo la previsione che individua la fonte di finanziamento di tali opere facendo riferimento al comma 6. Tale richiamo non risulta più attuale in quanto il nuovo comma 6 individua puntualmente le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di urgente realizzazione affidati al Commissario sulla base della determinazione della Cabina di regia. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

-       inserisce le lettere h-bis) e h-ter) che attribuiscono al Commissario ulteriori compiti in coerenza con le modifiche di cui sopra. Da tali disposizioni, trattandosi di compiti ricognitivi e di coordinamento, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera c), sopprime l'articolo 4, comma 3, in quanto le azioni da esso derivanti confluiscono nel piano degli interventi urgenti, nonché il successivo comma 4 del medesimo articolo che prevedeva, a valere sulle risorse individuate e messe a disposizione da parte delle amministrazioni competenti, il finanziamento a valere sulle risorse di cui al citato comma 6 degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso. Tale richiamo non risulta più attuale in quanto il nuovo comma 6 individua puntualmente le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di urgente realizzazione affidati al Commissario. Dalle disposizioni di cui alla lettera c) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 aggiunge al decreto-legge n. 39 del 2023 gli Allegati 1 e 2, di cui agli allegati I e II del decreto in esame, che individuano, rispettivamente, gli interventi relativi alle infrastrutture idriche affidati al Commissario integralmente finanziati con le risorse messe a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e quelli che risultano già cofinanziati anche da precedenti fonti di finanziamento nazionali e regionali e che beneficiano di un ulteriore contributo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023, prevedendo una procedura per l’individuazione delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, nonché l’indicazione delle risorse disponibili per la loro realizzazione. In proposito, la RT afferma che dai relativi adempimenti non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, appare utile acquisire elementi di valutazione al fine di confermare che i soggetti pubblici chiamati allo svolgimento delle misure (Cabina di regia, Autorità di bacino, Commissario straordinario) siano in grado di provvedervi nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le norme inoltre destinano, in coerenza con il programma degli interventi individuati dalla cabina di regia e con la ricognizione delle risorse disponibili, agli interventi di urgente realizzazione di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 39 del 2023, introdotti dal provvedimento in esame, le risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva[84], e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico. Ai suddetti oneri, pari a 18,105 milioni di euro per l’anno 2024, a 14,640 milioni di euro per l’anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l’anno 2026, a 22,877 milioni di euro per l’anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l’anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l’anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l’anno 2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall’articolo 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017, relativo al Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva. In proposito, la RT fornisce gli elementi di dettaglio alla base di tali disponibilità e la loro ripartizione per il finanziamento delle opere da realizzare. Preso atto di tali chiarimenti, anche alla luce delle modifiche apportate dal Senato, che ha soppresso la terza riga dell’Allegato I, relativa alle opere di stabilizzazione e di ripristino dell’efficienza nel tratto Attenuatore–Reno del canale emiliano romagnolo, appare utile acquisire conferma che la ripartizione delle risorse sia compatibile con i profili di cassa previsti a legislazione vigente e che la riprogrammazione delle risorse non pregiudichi lo svolgimento di altri interventi eventualmente già previsti a valere sulle medesime risorse.

La durata dell’incarico del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica è quindi prorogata dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025. Conseguentemente vengono estesi fino al 2025 il relativo compenso, pari a 132.700 euro, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione, e gli oneri connessi alla struttura commissariale, pari a 1.497.584 euro. Viene altresì previsto che il Commissario possa avvalersi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, tra i compiti del Commissario sono inclusi il coordinamento relativo alla ricognizione delle risorse, nonché la verifica e il coordinamento della proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, eliminando specificamente le attività di ricognizione di interventi urgenti su dighe. Al riguardo, pur considerando che gli importi per l’esercizio 2025 replicano quelli previsti per l’anno in corso, appare comunque necessario che il Governo assicuri che gli importi medesimi risultino congrui alla luce degli adempimenti posti in capo al Commissario e alla sua struttura, come modificati dalle disposizioni in esame.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che i numeri 1) e 6) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 provvedono agli oneri derivanti dalle proroghe ivi disposte, pari, rispettivamente, a 132.700 euro e a 1.497.584 euro per l’anno 2025, mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In proposito, nel rammentare che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca per l’anno 2025 una dotazione iniziale di bilancio di 106.371.658, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, assicurando altresì che dal predetto utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso, anche considerando l’ulteriore riduzione disposta, per il medesimo anno 2025, dall’articolo 12, comma 7, lettera b), del decreto-legge in esame.

 

ARTICOLO 11, comma 2-bis

Applicazione del deflusso ecologico

Normativa vigente. L’articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 prevede che le Autorità di bacino distrettuale procedano al completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 30 giugno 2025, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.

Si ricorda che il citato articolo 21-bis del decreto-legge n. 21 del 2022 è assistito, al comma 3, da una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – aggiungono il comma 1-bis all’articolo 21-bis del decreto legge n. 21 del 2022, prevedendo che, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni siano predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso ecologico già fissati.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono il comma 1-bis all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, prevedendo che, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni siano predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso ecologico già fissati.

Al riguardo, si ricorda che le Autorità di bacino rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Ciò premesso, andrebbe chiarita la natura degli adeguamenti tecnici richiamati dalle norme e la titolarità degli eventuali adempimenti agli stessi connessi al fine di assicurare la loro sostenibilità nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui comma 3 dell’articolo 21-bis del decreto-legge n. 21 del 2022.

 

ARTICOLO 12

Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare

Le norme, modificate nel corso dell’esame al Senato, istituiscono, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche del mare[85] finalizzato al coordinamento, indirizzo e promozione delle politiche del mare[86] (comma 1). Viene demandata all’adozione[87] di un DPCM la definizione dell’organizzazione del Dipartimento. Con il medesimo decreto si provvede a determinare la data a decorrere dalla quale viene soppressa la Struttura di missione per le politiche del mare già istituita[88] presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, le cui funzioni vengono attribuite al medesimo Dipartimento (comma 2). Presso il Dipartimento sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale e, a tal fine, viene conseguentemente incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri di due unità di personale dirigenziale generale e di due unità di personale dirigenziale non generale aggiuntive rispetto all’unità dirigenziale generale e alle due unità dirigenziali non generali già assegnate alla struttura di missione. Al riguardo, è autorizzata una spesa di 930.791 euro per l’anno 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere dall’anno 2025 (comma 3).

Il comma 3 prevede, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, che gli incarichi dirigenziali relativi ai suddetti uffici nonché l’incarico di Capo del Dipartimento possano essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si rammenta che le richiamate disposizioni consentono alle amministrazioni statali di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a dirigenti di ruolo di altre amministrazioni o di organi costituzionali (comma 5-bis) senza limiti percentuali rispetto alla dotazione organica[89] e a soggetti – interni o esterni alle pubbliche amministrazioni – non appartenenti ai ruoli dirigenziali delle amministrazioni stesse nel rispetto di limiti percentuali riferiti alla dotazione organica dei dirigenti di prima fascia (10 per cento) ovvero di seconda fascia (8 per cento) dell’amministrazione che conferisce l'incarico (comma 6).

Per la medesima finalità, in aggiunta al contingente di 15 unità di personale non dirigenziale già assegnato alla struttura di missione, con l’attribuzione di ulteriori 7 unità di personale non dirigente, equiparate alla categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, e di 4 unità di personale non dirigente equiparate alla categoria B del medesimo CCNL, è incrementata la dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si evidenzia che il testo originario del provvedimento prevede l’attribuzione di sole 5 unità di personale non dirigente, equiparate alla categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per effetto degli emendamenti 12.100 e 12.100/5ª Commissione approvati al Senato tale categoria di personale è stata integrata di 2 unità ed è stato ulteriormente integrato il suddetto contingente di 4 unità di personale non dirigente equiparate alla categoria B del medesimo CCNL. Gli stessi emendamenti modificano l’autorizzazione di spesa recata dal comma 4, il comma 6, nonché la determinazione dei complessivi oneri dell’articolo in esame recata dal comma 7 (Cfr. infra).

Il personale in commento, proveniente da Ministeri (pubbliche amministrazioni, prioritariamente Ministeri nel testo originario della norma), è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro istituto analogo. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di euro 612.278 (615.400 euro nel testo originario della norma) per il 2024 e di euro 1.049.619 annui (1.054.972 euro nel testo originario della norma) a decorrere dal 2025 cui si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 7 (comma 4).

Si rammenta che nel corso dell’esame in prima lettura, presso la Commissione Bilancio del Senato in sede consultiva (seduta del 3 luglio 2024), la relatrice, da un lato, ha affermato che appariva suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 12.100, volto a incrementare l'ulteriore contingente di personale non dirigenziale, dall’altro che appariva comunque sovrastimata la copertura dell’articolo 12. La rappresentante del Governo, con riguardo all'articolo 12, sull'emendamento 12.100 ha convenuto con la Commissione in merito alla sovracopertura indicata al comma 7. Infatti, per effetto della proposta emendativa approvata, che ha modificato gli importi dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 4, occorre corrispondentemente modificare anche gli importi al comma 7: allo scopo di allineare gli oneri ai nuovi effetti finanziari derivanti dall'approvazione dell'emendamento in esame, il comma 7 andava quindi riformulato. Conseguentemente, sempre nella medesima seduta, la Commissione Bilancio approvava, in relazione alla proposta emendativa 12.100, un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modificazione delle quantificazioni e delle coperture: detta condizione è stata, infine, recepita nel testo ora in esame.

Al Dipartimento, inoltre, è assegnato un contingente di esperti[90] già attribuito alla Struttura di missione. Gli esperti in riferimento ricevono un trattamento economico determinato[91], al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione, nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di 204.167 euro per il 2024 e di 350.000 euro annui a decorrere dal 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 (comma 5).

È, infine, disposto che in sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione in mobilità da altra amministrazione pubblica venga, assegnato senza soluzione di continuità, agli uffici del Dipartimento, nell’ambito del contingente di 20 unità complessive di cui al comma 4. Gli incarichi dirigenziali (di cui al comma 3) e non dirigenziali (di cui al comma 4) aggiuntivi rispetto alle suddette 26 unità complessive (20 nel testo originario della norma) non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della Struttura di missione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione sono confermati fino alla loro naturale scadenza (comma 6).

Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a euro 1.747.236 (1.750.358 euro nel testo originario della norma) per il 2024 e a euro 2.995.261 annui (3.000.614 euro nel testo originario della norma) a decorrere dal 2025 si provvede, quanto a 1.010.744 euro per il 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dal 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, e quanto a euro 736.492 (739.614 euro nel testo originario della norma) per il 2024 e a euro 1.262.557 (1.267.910 euro nel testo originario della norma) a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili[92] (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Maggiori spese correnti

 

Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare (Capo dipartimento, 2 posizioni dirigenziali generali e 4 posizioni dirigenziali non generali)

(comma 3)

0,9

1,6

1,6

1,6

0,9

1,6

1,6

1,6

0,9

1,6

1,6

1,6

Incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della PCM (20 unità di cat. A) (comma 4)

0,6

1,1

1,1

1,1

0,6

1,1

1,1

1,1

0,6

1,1

1,1

1,1

Assegnazione al  Dipartimento per le politiche del mare di un contingente di esperti (comma 5)

0,2

0,4

0,4

0,4

0,2

0,4

0,4

0,4

0,2

0,4

0,4

0,4

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare (Capo dipartimento, 2 posizioni dirigenziali generali e 4 posizioni dirigenziali non generali) – effetti riflessi

(comma 3)

 

 

 

 

0,5

0,8

0,8

0,8

0,5

0,8

0,8

0,8

Incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della PCM (20 unità di cat. A) - effetti riflessi (comma 4)

 

 

 

 

0,3

0,5

0,5

0,5

0,3

0,5

0,5

0,5

Minori spese correnti

 

Per memoria: Soppressione Struttura di missione per le politiche del mare. Risorse già trasferite al bilancio autonomo della PCM

(comma 2)

1,0

1,7

1,7

1,7

1,0

1,7

1,7

1,7

1,0

1,7

1,7

1,7

Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI), (comma 7 lettera b)

0,7

1,3

1,3

1,3

0,7

1,3

1,3

1,3

0,7

1,3

1,3

1,3

Minori entrate fiscali e contributive

 

Per memoria: Soppressione Struttura di missione per le politiche del mare. Risorse già trasferite al bilancio autonomo della PCM – effetti riflessi

(comma 2)

 

 

 

 

0,5

0,8

0,8

0,8

0,5

0,8

0,8

0,8

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, e per le parti ancora riferibili al testo in esame, in merito al nuovo Dipartimento per le politiche del mare, precisa che la quantificazione degli oneri relativi alla spesa di personale è stata effettuata per il 2024, considerando un rateo di 7/12 (gli oneri sono considerati a partire dal 1° giugno, data da cui dovrebbe divenire operativo il Dipartimento e venire soppressa contestualmente la struttura di missione[93]).

Ciò premesso, gli oneri[94] a regime, dall’annualità 2025, pari a complessivi euro 3.000.612,49 e a euro 1.750.357,29 per il 2024 (ora divenuti euro 2.995.261 a decorrere dal 2025 e ad euro 1.747.236 per il 2024 per effetto dell’approvazione degli emendamenti 12.100 e 12.100/5ª Commissione al Senato) sono stati ottenuti come somma di:

-          339.774,09 euro (198.201,55 euro per il 2024) - incarico di Capo dipartimento;

-          591.064,32 (euro 344.787,52 euro per il 2024) - n. 2 incarichi dirigenziali di prima fascia;

-          664.802,88 euro (387.801,68 euro per il 2024) - n. 4 incarichi dirigenziali di seconda fascia;

-          350.000,00 euro (204.166,67 euro per il 2024) - n. 10 incarichi di esperto.

Si rimanda al testo della relazione tecnica per la le tabelle di dettaglio dei costi del personale e degli esperti del nuovo Dipartimento in relazione a quelli attualmente previsti dal DPCM 16 dicembre 2022 istitutivo della sopprimenda Struttura di missione.

Si evidenzia che la relazione tecnica stimava altresì un onere di 1.054.971,20 euro (615.399,87 euro per il 2024) – a fronte di un contingente di 20 funzionari equiparati alla categoria A, posizione economica F1 del CCNL della PCM collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione (la quantificazione teneva conto della provenienza del personale: 15 unità provenienti da Ministeri; 5 unità provenienti da altre PPAA). Per effetto dell’approvazione degli emendamenti 12.100 e 12.100/5ª Commissione al Senato questo contingente è stato portato a 26 unità, prevedendo in aggiunta 2 funzionari e 4 amministrativi. Lo stesso emendamento ha rideterminato in riduzione il relativo onere in euro 612.278 per il 2024 ed euro 1.049.619 annui a decorrere dal 2025.

 

Viene, inoltre, chiarito che la soppressione della struttura di missione a data successiva rispetto a quella di istituzione del Dipartimento non comporta duplicazioni di spesa in quanto il personale transita tra le due entità senza soluzione di continuità, come stabilito dal comma 6.

La relazione tecnica evidenzia che una soluzione analoga è stata prevista per la soppressione della struttura di missione per le procedure di infrazione europee che ha previsto il transito del personale nel Dipartimento per le politiche europee e contestuale incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri (l'articolo 22, commi 7-bis e seguenti, del decreto-legge n. 44 del 2023). Tale soluzione non determina duplicazioni di spese, tenuto conto che, fintantoché la struttura di missione sarà operativa, i costi di personale dalla stessa generati non potranno essere duplicati dalla mera istituzione di un Dipartimento ancora privo di personale. Difatti, come previsto dal comma 6, il personale non dirigenziale della struttura di missione transita presso il Dipartimento senza soluzione di continuità, ragion per cui le stesse unità di personale verranno retribuite una sola volta, prima presso la struttura di missione, successivamente presso il Dipartimento. Inoltre, fermo il transito del personale non dirigenziale previsto dal comma 6, il reclutamento del personale dirigenziale e delle ulteriori unità di personale non dirigenziale avverrà con una decorrenza che, in ogni caso, non potrà essere anticipata rispetto alla data definita dal DPCM di cui al comma 2, corrispondente a quella di soppressione della struttura di missione e di transito del personale non dirigenziale in servizio presso la struttura di missione.

In tale modo non potrà aversi alcuna duplicazione di spesa, tenuto conto che: per il personale non dirigenziale già in forza alla struttura di missione, è previsto un transito senza soluzione di continuità al Dipartimento; per le ulteriori unità di personale non dirigenziale e per il personale dirigenziale, il reclutamento non potrà avere una decorrenza anticipata rispetto alla soppressione della struttura di missione.

Il Governo, nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato[95], in merito ai criteri seguiti ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla norma ha evidenziato che, pur in presenza di personale della struttura di missione – di cui è prevista l’automatica assegnazione al Dipartimento – titolare del trattamento economico fondamentale a carico delle Amministrazioni di provenienza e, comunque, anche di categoria B, è stato previsto uno stanziamento economico idoneo a supportare il reclutamento integrale di tutte e 20 le unità di personale di categoria A e con trattamento fondamentale e accessorio a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, ipotizzando, dunque, il massimo esborso suscettibile di discendere dall’attuazione della disposizione. È stato, altresì, confermato che i fabbisogni di funzionamento della nuova struttura Dipartimentale presentano idonea copertura a normativa vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme istituiscono, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche del mare[96] che subentra, assumendone le funzioni, alla Struttura di missione per le politiche del mare già operante presso la medesima Presidenza del Consiglio e di cui viene conseguentemente disposta la soppressione (commi 1 e 2). Presso il Dipartimento sono istituiti 2 uffici dirigenziali di livello generale e 4 uffici di livello dirigenziale non generale ed è, altresì, incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri di 2 unità di personale dirigenziale generale e di 2 unità di personale dirigenziale non generale, aggiuntive rispetto all’unità dirigenziale generale e alle 2 unità dirigenziali non generali già assegnate alla sopprimenda struttura di missione. A tal fine è autorizzata una spesa di 930.791 euro per il 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere al 2025 (comma 3). Al medesimo Dipartimento, in aggiunta al contingente di 15 unità di personale non dirigenziale già assegnato alla struttura di missione, è assegnato un contingente di 11 unità non dirigenziali [7 di categoria A e 4 di categoria B del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri] proveniente da Ministeri[97], in posizione di fuori ruolo, di comando o di altro analogo istituto, prevedendo che all’atto del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. L’entità del suddetto contingente di personale di prestito è stata modificata per effetto dell’approvazione al Senato di due emendamenti (l’emendamento 12.100 ed il relativo sub emendamento 12.100/5ª Commissione volto a recepire nel testo il parere non ostativo condizionato della medesima 5ª Commissione del Senato). In particolare l’originario contingente di 5 unità di funzionari è stato portato a 11 unità con un incremento di 2 ulteriori unità di pari qualifica e di 4 unità di personale amministrativo. I suddetti emendamenti hanno, inoltre, modificato (in riduzione) gli importi dell’autorizzazione di spesa riferita al suddetto contingente di personale in prestito; importi che sono stati rideterminati in euro 612.278 per il 2024 (615.400 euro nel testo originario della norma) e in euro 1.049.619 annui a decorrere dal 2025 (1.054.972 euro nel testo originario della norma) (comma 4). Al Dipartimento è assegnato, inoltre, un contingente di esperti - già attribuito alla Struttura di missione - il cui trattamento economico[98], al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione, è fissato nel limite massimo annuo pro capite di 50.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 204.167 euro per il 2024 e di 350.000 euro annui a decorrere dal 2025 (comma 5). I suddetti emendamenti hanno infine modificato (anche in tal caso in riduzione) gli importi degli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5 rideterminando gli stessi in misura pari a euro 1.747.236 per il 2024 (1.750.358 euro nel testo originario della norma) e a euro 2.995.261 annui a decorrere dal 2025 (3.000.614 euro nel testo originario della norma) [99]

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare gli importi riferiti agli oneri di personale, con l’esclusione del contingente non dirigenziale in prestito la cui composizione è stata oggetto di modifica nel corso dell’esame in prima lettura al Senato. A tale proposito, si evidenzia l’opportunità di acquisire i dati e i parametri sottostanti la rideterminazione dei relativi oneri che, come si è già accennato, a fronte di un incremento di numero delle unità (6 unità complessive, 2 di cat. A e 4 di cat. B), vengono stimati in riduzione rispetto a quanto previsto nel testo originario del decreto-legge. La richiesta appare opportuna, pur considerato quanto riferito dal Governo al Senato in merito alla prudenzialità dei criteri di quantificazione adottati nella relazione tecnica per la stima originaria degli oneri di personale; ovvero di come fosse stato ipotizzato uno stanziamento economico idoneo a supportare il reclutamento integrale delle 20 unità complessive di personale (15 della struttura di missione + 5 in prestito) come interamente appartenenti alla categoria A, con l’intero trattamento (fondamentale e accessorio) a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonostante il personale della struttura di missione – di cui è prevista l’automatica assegnazione al Dipartimento – risultasse in parte riconducibile alla categoria B e, in quanto in prestito, fosse titolare di un trattamento economico fondamentale a carico delle Amministrazioni di provenienza. Posto che le unità complessive per effetto delle modifiche intervenute al Senato risultano ora 26 (15 della struttura di missione + 11 in prestito) andrebbe acquista conferma da parte del Governo che la suddetta rideterminazione degli importi degli oneri di personale possa trovare giustificazione alla luce del criterio prudenziale adottato per la stima originaria degli oneri. Andrebbe altresì confermata la possibilità di soddisfare i fabbisogni di funzionamento della nuova struttura dipartimentale, anche alla luce delle modifiche intervenute, nell’ambito delle risorse disponibili a normativa vigente.

In particolare, la relazione tecnica, a cui si rimanda per ulteriori dettagli, operando una differenza di costo tra gli attuali oneri della struttura di missione e il nuovo organico del Dipartimento per le politiche del mare, parrebbe adoperare criteri prudenziali e di conseguenza sembrerebbe arrivare ad una stima congrua degli stessi. Si precisa che ai fini della quantificazione, la relazione tecnica considera che tale differenza di organico è composta da: un Capo Dipartimento, una posizione dirigenziale di I fascia e due di II fascia, 5 unità di funzionari (equiparate alla categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri). Non si hanno osservazioni, inoltre, neppure circa l’assenza di una duplicazione dei costi dovuta al differimento della soppressione della struttura di missione a data successiva rispetto a quella di istituzione del Dipartimento posto che il transito del personale non dirigenziale e il reclutamento del personale dirigenziale e delle ulteriori unità di personale non dirigenziale non potranno essere anticipati rispetto alla citata soppressione: la relazione tecnica assicura che il transito del personale avverrà senza soluzione di continuità e pertanto senza duplicazioni.

Con riferimento al contingente di esperti, si rileva preliminarmente che l’onere è configurato come tetto di spesa (sia individuale, per 50.000 euro, sia complessivo, per 350.000 euro annui dal 2025): pur non avendo osservazioni circa tale quantificazione, andrebbero comunque acquisiti ulteriori chiarimenti posto che i due tetti possono essere raggiunti con un massimo di sette esperti, mentre, da un lato, la relazione tecnica, non dettagliando il costo unitario, stima che il contingente sia composto da 10 unità, e, dall’altro lato, la norma non individua esplicitamente un numero massimo di esperti, ma dispone l’assegnazione del contingente di esperti già attribuito all'attuale Struttura di missione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che le lettere a) e b) del comma 7 dell’articolo 12 provvedono agli oneri di personale previsti dai commi 3, 4 e 5 medesimo articolo, pari a 1.747.236 euro per l’anno 2024 e a 2.995.261 euro annui a decorrere dal 2025, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 1.010.744 euro per l’anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dal 2025, ai sensi del comma 7, lettera a), a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- quanto a 736.492 euro per l’anno 2024 e a 1.262.557 euro a decorrere dal 2025, ai sensi del comma 7, lettera b), mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si osserva preliminarmente che la disposizione in esame non sembra configurarsi alla stregua di una copertura finanziaria in senso stretto, limitandosi a indicare che, per quota parte degli oneri, si provvederà a valere sul bilancio autonomo della Presidenza della Consiglio dei ministri. In particolare, potranno essere oggetto di utilizzo le risorse riferibili alle economie di spesa derivanti dalla soppressione, disposta dal comma 2 del presente articolo, della Struttura di missione per le politiche del mare, costituita nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale ricostruzione appare suffragata dal fatto che, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame, sono evidenziate -  solo per memoria - minori spese correnti, in misura pari a 1 milione di euro per l’anno 2024 e a 1,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, riferibili proprio alla soppressione della predetta Struttura di missione[100].

Al riguardo, si rileva che, nell’ambito del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2024-2026, le risorse relative alle spese di funzionamento e, dall’altro, alla retribuzione del personale in servizio della citata Struttura di missione sono iscritte sui capitoli 304 e 305, che recano, rispettivamente, uno stanziamento di 488.200 euro e di 939.208 euro per ciascuno degli anni del suddetto triennio, per un importo totale di 1.427.408 euro annui, inferiore rispetto al complessivo utilizzo previsto, a decorrere dall’anno 2025, del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In tale quadro, pertanto, sembra opportuno che il Governo fornisca elementi di maggiore informazione in merito agli ulteriori capitoli del predetto bilancio autonomo da cui saranno attinte - quantomeno in relazione alle spese a partire dal 2025 - le occorrenti risorse finanziarie.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si rammenta che il Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca per l’anno 2024 - sulla base di quanto risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - una disponibilità residua di 25.968.674 euro, mentre per gli anni 2025 e 2026 la dotazione iniziale di bilancio è pari, rispettivamente, a euro 106.371.658 e a euro 268.515.522. Ciò posto, andrebbe confermata dal Governo la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura anche per gli anni successivi al 2024, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso per le medesime annualità, anche considerando l’ulteriore riduzione del Fondo medesimo disposta per l’anno 2025 dai numeri 1) e 6) della lettera b) dell’articolo 11.

 

ARTICOLO 12-bis, comma 1

Disposizioni in materia di conferimento di incarichi a personale in quiescenza

Normativa vigente. L’articolo 11, comma 3 del decreto-legge n. 105 del 2023 esclude, con riferimento agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche, l’applicazione del divieto recato dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 (primo periodo), che, in particolare, vieta nelle pubbliche amministrazioni il conferimento di incarichi (di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali e di governo di enti) a titolo oneroso a soggetti già lavoratori collocati in quiescenza, nonché il conferimento ai medesimi soggetti di incarichi dirigenziali o direttivi a titolo gratuito aventi durata superiore a un anno. La disposizione mantiene, altresì, ferma l’applicazione delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 e agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 (secondo periodo). A tale disposizione non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il sopra richiamato articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, in particolare, prevede che le amministrazioni pubbliche non possano erogare in favore di soggetti già titolari di pensioni pubbliche, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente). A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Il richiamo agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 specifica la tipologia del trattamento pensionistico, se liquidato in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103.

 

La norma, introdotta dal Senato, modifica l’articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2023 che, nel testo vigente, tra l’altro, esclude, con riferimento agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche, l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 che, in particolare, vieta nelle pubbliche amministrazioni il conferimento di incarichi (di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali e di governo di enti) a titolo oneroso a soggetti già lavoratori collocati in quiescenza, nonché il conferimento ai medesimi soggetti di incarichi dirigenziali o direttivi a titolo gratuito aventi durata superiore a un anno. La novella estende la disapplicazione del suddetto divieto anche ai vice incaricati di uffici di diretta collaborazione impegnati nella cura delle attività dei vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia (comma 1).

Si rammenta che all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, e alle sue successive modificazioni (in primis l’art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014) non sono stati ascritti effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.  

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma estende anche ai vice incaricati di uffici di diretta collaborazione impegnati nella cura delle attività dei vice Ministri con delega di competenze riferite ad un intero comparto di materia, la disapplicazione del divieto (attualmente disposto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012) di conferire specifici incarichi nelle amministrazioni pubbliche a soggetti collocati in quiescenza sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito per una durata superiore a un anno.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare anche in considerazione del fatto che alla norma derogata non sono stati a suo tempo ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 12-bis, comma 2

Incarichi a soggetti collocati in quiescenza iscritti a ordini professionali

Normativa vigente. L’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 vieta alle pubbliche amministrazioni, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e alle autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. A tale disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – prevedono che il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, non si applichi agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che proseguono la loro attività professionale.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019.

L’articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, in particolare, prevede che le amministrazioni pubbliche non possano erogare in favore di soggetti già titolari di pensioni pubbliche, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente). A tale disposizione non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Il richiamo agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 specifica la tipologia del trattamento pensionistico, se liquidato in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, possa essere disapplicato per gli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che proseguono la loro attività professionale.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che all’applicazione del divieto di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, cui le norme in esame derogano parzialmente, non sono stati ascritti, a suo tempo, effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 13

Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA

La normativa vigente prevede, con l’articolo 39 del decreto-legge n.19 del 2024 (“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”), che l’amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisca all’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000 rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva spa in amministrazione straordinaria. Inoltre, il comma 1-sexies del decreto-legge n. 142 del 2019 - inserito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2024 (“Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”) - consente al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) di concedere uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l’anno 2024, in favore delle società - ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria - che gestiscono impianti siderurgici della società Ilva S.p.A.

La norma, integrata nel corso della prima lettura in Senato, novellando l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024, dispone che l’amministrazione straordinaria (a.s.) di Ilva S.p.A. possa incrementare le risorse da trasferire all’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia S.p.A., inizialmente previste nel limite di 150 milioni, fino a un massimo di ulteriori 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in a.s. versate in apposito patrimonio destinato, utilizzate dalla gestione commissariale di ILVA in a.s. per finanziare interventi di risanamento e bonifica ambientale.

Inoltre, la disposizione interviene sulla norma che autorizza il MEF a concedere, nel limite massimo di 320 milioni di euro per il 2024, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni a favore delle società in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti della società Ilva S.p.A. aggiungendo che il MEF, al fine di attuare tale previsione, possa avvalersi di primarie istituzioni finanziarie senza applicazione delle disposizioni vigenti in materia di limiti di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 728, della legge n. 197 del 2022.

La norma sopra citata autorizza il MEF, per le valutazioni inerenti a operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche relative a enti e a società partecipate, ad avvalersi della consulenza e dell'assistenza di società, esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacità operativa, nel limite di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Nel corso dell’iter di conversione in Senato, sono stati aggiunti il comma 2-bis e 2-ter.

Il comma 2-bis, modificando l’articolo 13, comma 1, della decreto-legge n. 91 de 2017, interviene sulla destinazione delle somme che sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all’esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento, di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017[101], specificando che possono essere destinate anche all’attuazione degli interventi volti a garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti.

Il comma 2-ter , modificando l’articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2015[102], interviene invece sulla destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva s.a., disponendo che ove le bonifiche ambientali siano completate, le ulteriori disponibilità che eventualmente residuano, per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, possono essere destinate per progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario ricorda che in materia di risorse del patrimonio destinato è intervenuta la Commissione Europea con la decisione CE n. 1498/2018 che, rilevando la natura privata delle somme del patrimonio destinato, ha escluso che la disciplina italiana circa la forma giuridica del trasferimento di queste somme a favore di Ilva in a.s. potesse configurare un aiuto di Stato.  Ricorda inoltre che l’articolo 39 del decreto–legge n. 19 del 2024 ha disposto il trasferimento, su richiesta del Commissario, di somme fino a un massimo di 150 milioni di euro dall'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A. per assicurare “la continuità operativa degli stabilimenti e la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti”.

La movimentazione delle risorse ha portato a un valore residuo disponibile del Patrimonio destinato di 464 milioni di euro, in cui sono ricomprese le risorse finalizzate alla decarbonizzazione.

Di seguito una tabella riportante le disponibilità, gli utilizzi e gli attuali residui.

 

 

La RT, infine, assicura che dalla disposizione di cui al comma 2 non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 2-bis e 2-ter, aggiunti nel corso dell’esame in Senato, sono sprovvisti di relazione tecnica.

 

Nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha chiarito inoltre quanto segue: ricordando che  l’articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2015 ha disposto che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA siano versate previa restituzione dei finanziamenti statali erogati a ILVA ai sensi dell’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015, si rappresenta che la somma erogata ad ILVA è stata integralmente restituita, come da documentazione prodotta alla competente Direzione Generale, dai Commissari ad acta nominati.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame dispone che l’amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. possa incrementare le risorse da trasferire all’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia S.p.A., fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in amministrazione straordinaria versate in apposito patrimonio destinato. Interviene, inoltre, sulla norma che autorizza il MEF a concedere uno o più finanziamenti a titolo oneroso a favore delle società in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti della società Ilva S.p.A., disponendo che il MEF, al fine di attuare tale previsione, possa avvalersi di primarie istituzioni finanziarie senza applicazione delle disposizioni vigenti in materia di limiti di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza.

In aggiunta, le modifiche introdotte nel corso dell’esame al Senato, intervengono sia sulla destinazione delle somme che sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all’esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento, specificando che possono essere destinate anche all’attuazione degli interventi volti a garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, sia sulla destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva s.a., disponendo che ove le bonifiche ambientali siano completate, le ulteriori disponibilità che eventualmente residuano, per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, possono essere destinate per progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 14

Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale

Le norme modificano l’iter[103] con cui il Comitato Tecnico Regionale[104] (CTR) effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza, già previsto in via obbligatoria per il gestore di uno stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose in misura superiore a determinate soglie; in particolare, viene previsto un regime di deroga parziale per gli impianti di interesse strategico nazionale la cui valutazione del rapporto di sicurezza faccia emergere carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente (comma 1).

Inoltre, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005 - in via eccezionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022 - viene ridotta a cinque settimane la durata del corso di formazione per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; durata che nel testo previgente della summenzionata disposizione è fissata in misura non inferiore a tre mesi.

L’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005 che disciplina l’immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto prevede che “l'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore”.

Gli oneri derivanti dalla citata deroga nonché quelli derivanti dall’articolo 26, comma 5, del decreto-legge n. 75 del 2023 relativi a personale specialista del Corpo per il quale non si è conclusa nel 2023 la selezione interna, sono indicati complessivamente a euro 535.173 per il 2024 e agli stessi provvede quanto a euro 300.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico giustizia[105] e quanto a euro 235.173 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009 finalizzata ad assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 2).

Si precisa che l’articolo 26, comma 5, del decreto-legge n. 75 del 2023 prevede oneri relativi a personale specialista con decorrenza 1° gennaio 2020, per il quale non si è conclusa nell’anno 2023 la selezione interna. La citata selezione deriva dall’applicazione della deroga di cui all’articolo 26, comma 5, del decreto-legge n. 75 del 2023 in cui è previsto che la durata dei corsi di formazione delle selezioni interne per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra, con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente rispettivamente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, sia ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

Viene, infine, novellato il comma 5 dell’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 97 del 2017 che nel testo già vigente ha incrementato di euro 1.200.000, a decorrere dal 2018, le risorse destinate a finanziare le indennità attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori. In particolare, l’applicazione della disposizione viene estesa, nel limite di 25 unità, anche al personale che, nell’ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche (comma 3).

Si evidenzia che l’articolo 20, comma 5, del decreto legge n. 76 del 2020, allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, ha incrementato le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 97 del 2017 nei seguenti termini: per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per il 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dal 2022; per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per il 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dal 2022; per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per il 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dal 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Maggiori spese correnti

 

Riduzione durata corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto dei Vigili del fuoco (comma 2)

0,5

 

 

 

0,5

 

 

 

0,5

 

 

 

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Riduzione durata corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto dei Vigili del fuoco - effetti riflessi (comma 2)

 

 

 

 

0,3

 

 

 

0,3

 

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione risorse del Fondo unico giustizia (FUG)

(comma 2)

0,3

 

 

 

0,3

 

 

 

0,3

 

 

 

Riduzione delle risorse destinate al potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e dei Vigili del fuoco

(comma 2)

0,2

 

 

 

0,2

 

 

 

0,2

 

 

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, in merito al comma 1, precisa che le disposizioni, intervenendo sul procedimento del rapporto di sicurezza, hanno carattere ordinamentale. Con riferimento al comma 2, è specificato che le unità di personale interessate dalla riduzione del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, risultano essere complessivamente 1.181 [1.157 generici, 4 radioriparatori e 20 ruolo antincendio boschivo (AIB)]. A queste si aggiungono altre 88 unità relative ai ruoli del personale specialista di cui all'art. 26, comma 5, del decreto-legge n. 75 del 2023 (13 piloti di aeromobili capi squadra, 16 nautici di macchina capo squadra, 22 nautici di coperta capi squadra, 37 sommozzatori capi squadra). Con riguardo alla prima fattispecie l’onere (lordo Stato) viene quantificato in euro 488.545,14 ed è computato per differenza tra il costo previsto in ragione dell’assetto già vigente (corso di durata di 3 mesi) indicato in euro 14.841.244,23, e quello discendente dall’applicazione della nuova durata del corso (cinque settimane) quantificato in euro 15.329.789,37.

I suddetti importi sono ottenuti trasformando le summenzionate unità di personale in anni/persona e applicando alle stesse la relativa retribuzione totale lordo Stato per qualifica.

A questo sono stati, infine, addizionati gli oneri, stimati in 46.627,51 euro, derivanti dall’articolo 26, comma 5, del decreto-legge n. 75 del 2023 per un maggior onere complessivo di 535.173 euro. Con riferimento a tali oneri la relazione precisa che non essendo stato possibile dare integrale e piena attuazione al disposto di cui alla norma sopra riportata, si è reso necessario ed indispensabile comunque provvedere alla riduzione del corso di formazione suindicato per il personale specialista indicato (qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo

squadra e di sommozzatore capo squadra), per la decorrenza 1° gennaio 2020, le cui procedure sono in via di ultimazione.

La relazione dettaglia il suddetto importo con specifico riferimento ai vari ruoli e qualifiche interessate (Capo squadra piloti, Capo squadra nautici di macchina, Capo squadra nautici di coperta, Capo squadra sommozzatori). Per un maggior dettaglio sulla quantificazione dei suddetti oneri si rinvia al testo della relazione tecnica.

A copertura di tali oneri si provvede, quanto a 300.000 euro, mediante riduzione delle risorse del Fondo unico giustizia per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico[106] le quali risultano già iscritte, per l’anno 2024, sul capitolo 3000/3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per i rimanenti 235.173 euro a riduzione dello stanziamento di spesa del capitolo 1905 (autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009, n. 39) dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Missione "Soccorso civile" - Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - Azione "Gestione del soccorso pubblico". Relativamente alla copertura sul capitolo 1905, la relazione tecnica fa presente che lo stesso presenta sufficienti disponibilità a fronte di una variazione di cassa che integra lo stanziamento per il 2024 di euro 177.143,57.

La relazione tecnica riferisce, infine che l’intervento di cui al comma 3 non comporta oneri aggiuntivi, in quanto le indennità spettanti ai potenziali beneficiari, nel numero massimo di 25 unità di personale direttivo, è già finanziata dall'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 97 del 2017 e dalle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 5, del decreto-legge n. 76 del 2020. Viene, inoltre, precisato che la dotazione organica utilizzata per la quantificazione della norma citata ricomprendeva già le 25 unità di personale direttivo in oggetto.

Il Governo, nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato[107], ha chiarito che la norma, nel ridurre la durata del corso di formazione iniziale da 3 mesi a 5 settimane, non altera la decorrenza giuridica dell'inquadramento nelle rispettive qualifiche, che rimane invariato, rispettivamente, al 1° gennaio 2023 e al 1° gennaio 2020, con riferimento al personale specialista di cui all'art. 26 del decreto-legge n. 75 del 2023. Pertanto, non si verificano anticipazioni di carriera con riguardo a future promozioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, modificano l’iter[108] con cui il Comitato Tecnico Regionale (CTR) effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza, prevedendo un regime di deroga parziale per gli impianti di interesse strategico nazionale la cui valutazione del rapporto di sicurezza faccia emergere carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente (comma 1). Al riguardo, dato il carattere ordinamentale delle disposizioni, confermato anche dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni.

Viene, altresì, ridotta da tre mesi a cinque settimane la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022. Gli oneri derivanti da quanto esposto nonché a quelli derivanti dalla similare previsione derogatoria[109] di cui all’articolo 26, comma 5, del decreto-legge n. 75 del 2023 - cui non è stata data piena attuazione nell’assetto già vigente – sono quantificati in euro 535.173 per l’anno 2024 (comma 2). Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare concordando con la quantificazione riportata in relazione tecnica e preso atto di quanto chiarito nel corso dell’esame al Senato circa la portata applicativa della norma che non determina anticipazioni di carriera per il personale interessato dalla stessa.

In particolare, la stessa chiarisce che l’onere complessivo pari a 488.545,14 è stato ottenuto, utilizzando dettagliati parametri retribuitivi[110] e una platea di 1.181 unità, come stima differenziale tra gli oneri derivanti dalla legislazione vigente e quanto previsto con la deroga oggetto del presente articolo. A tale onere sono stati in ultimo sommati i costi derivanti dalla deroga prevista dall’articolo 26, comma 5, del decreto-legge n. 75 del 2023 quantificati in 46.627,51, considerando una platea di 88 unità.

Infine, le norme riconoscono anche al personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite di 25 unità, le indennità attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori[111] (comma 3). Al riguardo, non si formulano osservazioni atteso quanto riportato in relazione tecnica, ovvero che la dotazione organica utilizzata per la quantificazione relativa alla disposizione (articolo 20, comma 5, del decreto legge n. 76 del 2020) che ha incrementato le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 97 del 2017, con specifico riferimento al summenzionato personale specialistico del Corpo, ricomprendeva già le 25 unità di personale direttivo in oggetto. Sul punto la relazione tecnica riferisce che tali oneri derivano dalla mancata integrale attuazione della norma sopra riportata, per cui si è reso necessario ed indispensabile comunque provvedere alla riduzione del corso di formazione suindicato per il personale specialista indicato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 14 fa fronte agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al medesimo comma, pari a euro 535.173 per l’anno 2024:

- quanto a euro 300.000, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 143 del 2008, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno;

- quanto a euro 235.173, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si rammenta che le risorse in questione sono quelle intestate al Fondo unico giustizia, anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, che sono destinate, ai sensi della richiamata norma, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, mediante riassegnazione nei seguenti termini:

- in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico;

- in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

- all'entrata del bilancio dello Stato.

In tale quadro, si fa presente che le risorse utilizzate a copertura dalla norma in esame sono iscritte sul piano gestionale n. 3[112] del capitolo 3000[113] dello stato di previsione del Ministero dell’interno, che reca, per l’anno in corso, uno stanziamento iniziale di 30 milioni di euro. Al riguardo, preso atto che l’utilizzo previsto dalla disposizione in esame risulta conforme alle finalità cui sono destinate le somme oggetto di riassegnazione, si rileva altresì che, come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato piano gestionale al momento risulta accantonato un importo equivalente alla voce di copertura in esame. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

Per quanto concerne, invece, la seconda modalità di copertura finanziaria, si segnala preliminarmente che le risorse riferibili all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009 sono finalizzate ad assicurare il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali risorse sono iscritte sul capitolo 1905 dello stato di previsione del Ministero dell’interno[114], che reca una dotazione per l’anno 2024 di 293.379 euro.

Al riguardo, preso atto che l’utilizzo previsto dalla disposizione in esame risulta conforme alle finalità cui sono destinate le risorse utilizzate, si rileva altresì che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul citato capitolo risulta accantonato al momento un importo equivalente alla voce di copertura in esame. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 15

Termini e procedure in materia di Amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale

La normativa vigente prevede, all’articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge n. 191 del 2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13 (“Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”) che il termine di durata del programma dell’amministrazione straordinaria è esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l’attuazione del predetto Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (da ultimo stabilito al 23 agosto 2023), e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali.  Inoltre, il comma 1-sexies del decreto-legge n. 142 del 2019 - inserito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2024 (“Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”) - consente al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) di concedere uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l’anno 2024, in favore delle società - ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria - che gestiscono impianti siderurgici della società Ilva S.p.A.

 

La norma, integrando il citato comma 8.4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, aggiunge che entro il termine del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali di interesse strategico nazionale (si tratta in sostanza delle acciaierie ex Ilva), può essere prorogato, su istanza dei commissari straordinari, anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie dei complessi aziendali interessati.

Inoltre, il comma 2, integrando l'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347 del 2003, che reca le eccezioni alla disciplina generale dell’amministrazione straordinaria, prevede che, se ricorrono ragioni di urgenza nelle more della prevista vendita, l'affittuario possa essere individuato anche in deroga a quanto prescritto dal medesimo comma 4-quater ai sensi del quale l'affittuario è individuato, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali. In tal caso il contratto di affitto è risolutivamente condizionato alla vendita. Il commissario straordinario redige una relazione sulle ragioni di urgenza riscontrate e la trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy e al comitato di sorveglianza.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica specifica che con il comma 1 viene allineato il termine di durata massima del programma delle amministrazioni straordinarie che siano affittuarie di compendi aziendali di interesse strategico e il termine previsto per la società in amministrazione straordinaria che sia proprietaria del compendio: così facendo, anche il programma per l’affittuaria potrà essere prorogato fino all’effettiva cessione a terzi del compendio. La relazione illustrativa aggiunge che l’intervento normativo è reso necessario per scongiurare difficoltà gestionali che potrebbero derivare dal possibile disallineamento tra le due procedure di amministrazione straordinarie nell’ipotesi in cui venga stipulato un contratto di affitto finalizzato alla gestione ponte sino alla vendita del compendio a terzi. Tale norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, la RT spiega che esso disciplina il caso in cui sia necessario individuare l’affittuario delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ricorrendo una situazione di somma urgenza. La nuova disposizione consente di derogare alle norme del primo periodo dell’articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge n. 347 del 2023, stabilendo, inoltre, che il contratto di affitto è risolutivamente condizionato alla vendita (c.d. affitto-ponte). Le modifiche introdotte hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame reca, nell’ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell’ex Gruppo Ilva, disposizioni volte a disciplinare le ipotesi di cosiddetto affitto ponte nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali, prevedendo, da un lato, la possibilità di prorogare anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali e, dall’altro, un regime ulteriormente derogatorio per l’individuazione dell’affittuario.

In proposito, constatato il carattere ordinamentale delle norme, come ribadito dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 

 

 

 



[1] Cfr nota MEF del 17 giugno 2024

[2] Si prevede, altresì, che qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento ai predetti investimenti risultino inferiori al limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito di imposta di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, anche mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato a cura dell’Agenzia delle entrate e riassegnazione in spesa.

[3] Depositata nel corso della seduta n. 255 del 19 giugno 2024 della Commissione Bilancio del Senato.

[4] Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.

[5] Punto 25 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

[6] Nel procedimento autorizzatorio sono coinvolti: il Ministero dell’ambiente, quello della Salute, quello dell’Agricoltura e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA.)

[7] Ai sensi del punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise) e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica). Secondo l’ultimo rapporto annuale sulle spese fiscali (allegato al DDL di bilancio 2024, stato di previsione dell’entrata, voce n. 13), gli effetti finanziari dell’agevolazione sono valutati in 1.153,6 milioni di euro annui (permanenti) di minor gettito tributario.

[8] L’agevolazione è disposta ai sensi del punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise) e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica). Essa consiste nell’applicazione di un'aliquota pari al 22 per cento di quella normale per il gasolio e al 49 per cento di quella normale per la benzina (uso carburanti), nonché nell’esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente.

[9] Si ricorda che il fondo di cui trattasi è stato rifinanziato per l’anno 2024 dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 213 del 2023 con uno stanziamento di 600 milioni di euro.

[10] https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19206

[11] Di cui all'articolo 1, comma 515, della legge n. 234 del 2021. Tale disposizione ha istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità. In base al successivo comma 516 le funzioni di soggetto gestore sono affidate all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata. A tal fine è stata istituita la società di capitali AGRI-CAT S.R.L.

[12] Di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023.

[13] Il capo di cui trattasi disciplina i rischi “catastrofali” connessi ad avversità derivanti da alluvione, siccità, gelo e brina.

[14] Misura determinata dall’articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81 recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.

[15] https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01418977.pdf p. 14

[16] Circolare INPS n. 26 del 31 gennaio 2024 https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.01.circolare-numero-26-del-31-01-2024_14457.html

[17] In particolare, il valore del 23,46 per cento può essere ricostruito considerando l’aliquota 32,30 per cento, applicata alle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale (invece del 30,10 per cento applicato alla generalità delle aziende agricole), a cui viene sottratto l’8,84 per cento dei contributi a carico del lavoratore, ottenendo così il 23,46 per cento (32,3-8,84=23,46).

[18]https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49939.f24-per-lavoro-dipendente-agricolo.html#:~:text=I%20trimestre%20%2D%2016%20settembre%3B,16%20giugno%20dell'anno%20successivo.

[19] Articolo aggiunto dal comma 6 dell'art. 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98.

[20] L’articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 riordina la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complesse.

[21] Riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012.

[22] Ai sensi dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 2015.

[23] Senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

[24] Di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

[25] Adottato di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l'INPS, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di cui all'articolo 51, del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81

[26] Di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, recante disposizioni in materia di semplificazione amministrativa in agricoltura.

[27] Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

[28] Di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

[29] Di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

[30] Di cui all’articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n.197.

[31] Coleottero che si diffonde particolarmente in foreste di abete rosso.

[32] Di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308 del 2013

[33] https://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/dettaglioNotizia.jsp?iid=860&categoria=N

[34] Per ulteriori dettagli si rimanda al dossier studi https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01418600.pdf

[35] Per “costo medio di produzione”, si intende il costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA sulla base della metodologia elaborata dallo stesso e comunicata al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mentre per “costo di produzione”, si intende il costo relativo all’utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell’area di riferimento.

[36] Cfr. appunto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2024

[37] Di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 199 del 2021.

[38] All’articolo 1, commi 910 e 912, che ha definito nella formulazione attualmente in vigore, rendendole permanenti, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005, sono stati ascritti effetti di minore gettito valutati in 14 milioni di euro a decorrere dal 2018.

[39] Emendamento 5.91 (testo 2).

[40] recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

[41] Di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 4 del 2022.

[42] Le misure di contrasto e contenimento a cui concorre il personale delle Forze Armare sono riferibili: ai piani di cui agli articoli 19 e 19-ter della legge n. 157 del 1992 e all’articolo 1 del decreto-legge n. 9 del 2022 nonché alle misure adottate dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana di cui all’articolo 2 della medesima legge n. 157 del 1992.

[43] Al Commissario straordinario sono in capo, altresì, gli obblighi di prevenzione e protezione di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (D.L. n. 9/2022, articolo 2-bis, comma 5).

[44] Di cui all’articolo 15 dell’ordinanza del Ministero della salute n. 5 del 2023.

[45] Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate deposita in 5ª Commissione al Senato. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 255 del 19 giugno 2024.

[46] Di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 4 del 2022.

[47] Le misure di contrasto e contenimento a cui concorre il personale delle Forze Armare sono riferibili: ai piani di cui agli articoli 19 e 19-ter della legge n. 157 del 1992 e all’articolo 1 del decreto-legge n. 9 del 2022 nonché alle misure adottate dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana di cui all’articolo 2 della medesima legge n. 157 del 1992.

[48] Al Commissario straordinario sono in capo, altresì, gli obblighi di prevenzione e protezione di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (D.L. n. 9/2022, articolo 2-bis, comma 5).

[49] Di cui all’articolo 15 dell’ordinanza del Ministero della salute n. 5 del 2023.

[50] V Commissione, seduta del 26 febbraio 2020: vedi anche la documentazione tecnica depositata dal Governo, in allegato al resoconto della seduta.

[51] Il Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agri coltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

[52] Ordinanza/e adottate di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[53] Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

[54] Retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Ne deriva che il compenso massimo è pari a 100.000 euro più gli oneri a carico dell’amministrazione.

[55] Si rimanda alla relazione tecnica per la tabella di quantificazione.

[56] Nella Nota deposita in 5ª Commissione al Senato. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 255 del 19 giugno 2024.

[57] Il Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agri coltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

[58] Al netto di quello già in servizio presso il Ministero presso cui è collocata la struttura

[59] L’incarico del Commissario straordinario nazionale e dei soggetti che collaborano con lo stesso è compatibile con altri incarichi pubblici.

[60] Da tale contingente è escluso il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

[61] Ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997.

[62] Per maggiore dettaglio circa la quantificazione si rimanda alla relazione tecnica.

[63] Per l'anno 2025 la previsione dello straordinario è stata calcolata convenzionalmente su 11 mesi.

[64] Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate deposita in 5ª Commissione al Senato. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 255 del 19 giugno 2024.

[65] L’incarico del Commissario straordinario nazionale e dei soggetti che collaborano con lo stesso è compatibile con altri incarichi pubblici.

[66] Le patologie a cui è mirata l’azione del Commissario sono brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina.

[67] Da tale contingente è escluso il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

[68] Ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997.

[69] Si rammenta, in particolare, che l’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, prevede che, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti all’ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all’esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato, possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su apposti fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

[70] Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate deposita in 5ª Commissione al Senato. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 255 del 19 giugno 2024.

[71] Come definiti dall'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito dall'allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, per il latte vaccino.

[72] Di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 74 del 2018.

[73] Di cui all’articolo 59, comma 1-bis, della legge n. 488 del 1999.

[74] L’AGEA informa il Ministero dell'agricoltura.

[75] Fondo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2018.

[76] Con corrispondente incremento del Fondo risorse decentrate e del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato dei dirigenti.

[77] La norma riserva alcuni ambiti di competenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che saranno individuati con un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

[78] Le categorie ammesse sono: associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell’articolo 34 della legge n. 157 del 1992, associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e quelle di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

[79] Di cui al comma 516 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, e successive modifiche e integrazioni.

[80] Mediante rispettivamente gli Allegati I e II.

[81] Di cui all’articolo 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017.

[82] Di cui all’articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.

[83] Per “ravvenamento” si intende, in idrogeologia, l’aumento artificiale della portata di una falda acquifera da utilizzare, realizzato innalzando il livello dei corsi d’acqua che scorrono in prossimità della falda, o immettendo acqua nella falda stessa per mezzo di pozzi irrigatori (fonte: Treccani.it)

[84] Di cui all’articolo 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017.

[85] Il Dipartimento è disciplinato con DPCM, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999.

[86] Ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 303 del 1999.

[87] Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento,

[88] Con DPCM del 16 dicembre 2022.

[89] I limiti percentuali originariamente previsti dalla norma sono stati soppressi dal decreto-legge n. 80 del 2021.

[90] Nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999 e 12, comma 11, decreto-legge n. 173 del 2022.

[91] Nel decreto di nomina, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità.

[92] Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 290 del 2014.

[93] La data, come disposto dalla norma, verrà indicata in successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

[94]

[95] Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate deposita in 5ª Commissione al Senato. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 255 del 19 giugno 2024.

[96] Il Dipartimento è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n.303 del 1999.

[97] Il testo originario della decreto legge prevede che il suddetto personale provenga da amministrazioni pubbliche e sia selezionato in modo prioritario dai Ministeri. Nel testo resta è preclusa la selezione di personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

[98] Stabilito nel decreto di nomina per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità.

[99] Anche la correlata disposizione di copertura è stata modificata per effetto dell’approvazione dei citati emendamenti prevedendo che ai suddetti oneri si provveda sia con risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per 1.010.744 euro, con riferimento al 2024, e a 1.732.704 euro a decorrere dal 2025 sia mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili  quanto a euro 736.492 per il 2024 (739.614 euro nel testo originario della norma) e a euro 1.262.557 a decorrere dal 2025 (1.267.910 euro nel testo originario della norma) (comma 7).

[100] Il medesimo prospetto riepilogativo registra, altresì, come effetti indiretti di tale soppressione, una riduzione delle entrate tributarie e contributive, che determina effetti negativi in termini di indebitamento netto e fabbisogno, quantificati in misura pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2024 e a 0,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, compensati dagli effetti indiretti derivanti dalle spese di personale riferite al nuovo Dipartimento per le politiche del mare.

[101] Recante disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA.

[102] Recante disposizioni finanziarie.

[103] Procedimento disciplinato dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 105 del 2015.

[104] Di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 2015.

[105] Di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 143 del 2008.

[106] Risorse di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 143 del 2008.

[107] Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate deposita in 5ª Commissione al Senato. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 255 del 19 giugno 2024.

[108] Procedimento disciplinato dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 105 del 2015.

[109] Si precisa che l’articolo 26, comma 5, del decreto-legge n. 75 del 2023 prevede oneri relativi a personale specialista con decorrenza 1° gennaio 2020, per il quale non si è conclusa nell’anno 2023 la selezione interna. La citata selezione deriva dall’applicazione della deroga di cui all’articolo 26, comma 5, del decreto-legge n. 75 del 2023 in cui è previsto che la durata dei corsi di formazione delle selezioni interne per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra, con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente rispettivamente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

[110] Per il dettaglio si rimanda alla relazione tecnica.

[111] Di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 97 del 2017.

[112] Denominato “Stanziamento finanziato con la riassegnazione alla spesa della quota del Fondo unico di giustizia da destinare al Ministero dell'interno”.

[113] Denominato “Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi”.

[114] Denominato “Spese per il potenziamento delle esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.